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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" /><small>{{RigaIntestazione | sin =''L’invasione straniera'' | centro = GEREMIA, 4. | dx =''annunziata e descritta.''}}</small></noinclude><section begin=3 />{{colonna}}{{vb|3|22|continua}}veniamo a te, perciocchè tu ''sei'' il Signore Iddio nostro<ref>{{BibLink|Os|6|1}}.</ref>.
{{vb|3|23}}Certo, in vano ''si aspetta la salute'' dai colli, ''dal''la moltitudine de’ monti; certo, nel Signore Iddio nostro ''è posta'' la salute d’Israele.
{{vb|3|24}}E quella cosa vergognosa ha consumata la sostanza de’ padri nostri, fin dalla nostra fanciullezza; le lor pecore, i lor buoi, i lor figliuoli, e le lor figliuole.
{{vb|3|25}}Noi giacciamo nella nostra vergogna, e la nostra ignominia ci copre<ref>{{BibLink|Esd|9|7}}.</ref>; perciocchè noi, ed i nostri padri, abbiam peccato contro al Signore Iddio nostro, dalla nostra fanciullezza infino a questo giorno; e non abbiamo ascoltata la voce del Signore Iddio nostro. <section end=3 />
<section begin=4 />
{{vb|4|1|capolettera}}O ISRAELE, se tu ti converti, dice il Signore, convertiti a me; e se tu togli dal mio cospetto le tue abbominazioni, e non vai più vagando,</p>
{{vb|4|2}}E giuri: Il Signore vive<ref>{{BibLink|Deut|10|20}}. {{BibLink|Is|45|23}}.</ref>, veracemente, dirittamente, e giustamente; allora, le genti si benediranno in te<ref>{{BibLink|Gen|22|18}}. {{BibLink|Gal|3|8}}.</ref>, e in te si glorieranno.
{{vb|4|3}}Perciocchè, così ha detto il Signore a que’ di Giuda, e di Gerusalemme: Aratevi il campo novale, e non seminate fra le spine<ref>{{BibLink|Os|10|12}}. {{BibLink|Mat|13|7}}, {{BibLink|Mat|13|22|22}}.</ref>.
{{vb|4|4}}Uomini di Giuda, e abitanti di Gerusalemme, circoncidetevi al Signore<ref>{{BibLink|Rom|2|28}}, {{BibLink|Rom|2|29|29}}. {{BibLink|Col|2|11}}.</ref>, e togliete l’incirconcisione del vostro cuore; chè talora l’ira mia non esca a guisa di fuoco, e non arda, e non ''vi sia'' alcuno che ''la'' spenga; per la malvagità de’ vostri fatti.
{{Centrato|{{smaller|''L’invasione straniera annunziata e descritta.''}}}}
{{vb|4|5}}Annunziate in Giuda, e bandite in Gerusalemme, e dite: Sonate la tromba per lo paese, gridate, raunate ''il popolo'', e dite: Raccoglietevi, ed entriamo nelle città forti.
{{vb|4|6}}Alzate la bandiera verso Sion, fuggite di forza, non restate; perciocchè io fo venir d’Aquilone una calamità, ed una gran ruina.
{{vb|4|7}}Il leone è salito fuor del suo ricetto, e il distruggitore delle genti è partito<ref>{{BibLink|2 Re|24|1|2 Re 24. 1}}.</ref>; egli è uscito del suo luogo, per mettere il tuo paese in desolazione, ''e per far che'' le tue città sieno ruinate, per modo che niuno abiti ''più in esse''.
{{vb|4|8}}Perciò, cingetevi di sacchi, fate cordoglio, ed urlate; imperocchè l’ardor dell’ira del Signore non si è stornato da noi.
{{vb|4|9}}E avverrà in quel giorno, dice il Signore, che il cuor del re, e de’ principi, verrà meno; e i sacerdoti saranno stupefatti, e i profeti attoniti.{{AltraColonna}}
{{vb|4|10}}Ed io ho detto: Ahi! Signore Iddio! hai tu pure ingannato questo popolo, e Gerusalemme, dicendo: Voi avrete pace; e pur la spada è giunta infino all’anima<ref>{{BibLink|Ezec|14|9}}. {{BibLink|2 Tess|2|11}}.</ref>!
{{vb|4|11}}In quel tempo si dirà a questo popolo, ed a Gerusalemme: Un vento secco, ''qual soffia'' ne’ luoghi elevati, ''soffia'' nel deserto, traendo verso la figliuola del mio popolo; ''il quale'' non ''è'' da sventolare, nè da nettare;
{{vb|4|12}}un vento, più forte che tali ''venti'', verrà da parte mia; ora anch’io pronunzierò loro i ''miei'' giudicii.
{{vb|4|13}}Ecco, colui salirà a guisa di nuvole, e i suoi carri ''saranno'' come un turbo; i suoi cavalli saranno più leggieri che aquile<ref>{{BibLink|Deut|28|49}}.</ref>. Guai a noi! perciocchè siamo deserti.
{{vb|4|14}}O Gerusalemme, lava il cuor tuo di malvagità<ref>{{BibLink|Is|1|16}}. {{BibLink|Giac|4|8}}.</ref>, acciocchè tu sii salvata; infino a quando albergherai tu dentro di te i pensieri della tua iniquità?
{{vb|4|15}}Conciossiachè ''vi sia'' una voce, che annunzia che l’iniquità ''è maggiore'' che in Dan; e bandisce ''ch’ella è più grave'' che nel monte di Efraim.
{{vb|4|16}}Avvertite le genti; ecco, adunate a grida contro a Gerusalemme degli assediatori, che vengano di lontan paese, e mandino fuori le lor grida contro alle città di Giuda.
{{vb|4|17}}Essi si son posti contro a Gerusalemme d’ogn’intorno<ref>{{BibLink|2 Re|25|1|2 Re 25. 1}}, ecc.</ref>, a guisa delle guardie de’ campi; perciocchè ella mi è stata ribella, dice il Signore.
{{vb|4|18}}Il tuo procedere, ed i tuoi fatti, ti hanno fatte queste cose; questa tua malvagità ''ha fatto'' che ''ti è avvenuta'' amaritudine, e ch’ella ti è giunta infino al cuore<ref>{{BibLink|Ger|2|17}}, {{BibLink|Ger|2|19|19}}.</ref>.
{{vb|4|19}}''Ahi''! le mie interiora, le mie interiora! io sento un gran dolore; ''ahi''! il chiuso del mio cuore! il mio cuore romoreggia in me<ref>{{BibLink|Ger|9|1}}, {{BibLink|Ger|9|10|10}}.</ref>; io non posso racchetarmi; perciocchè, o anima mia, tu hai udito il suon della tromba, lo stormo della guerra.
{{vb|4|20}}Una ruina è chiamata dietro all’altra ruina; conciossiachè tutto il paese sia guasto; le mie tende sono state di subito guaste, ''ed'' i miei teli in un momento.
{{vb|4|21}}Infino a quando vedrò la bandiera, ''e'' udirò il suon della tromba?
{{vb|4|22}}''Questo è'' perciocchè il mio popolo ''è'' stolto, ''e'' non mi conoscono; son figliuoli pazzi, e non hanno alcuno intendimento; ben ''sono'' cauti a far male, ma non hanno alcun conoscimento da far bene.
{{vb|4|23}}Io ho riguardata la terra; ed ecco, {{FineColonna}}<section end=4 /><noinclude>
<hr>
<references/>{{PieDiPagina||606}}</noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" /><small>{{RigaIntestazione | sin =''I giudizii di Dio'' | centro = GEREMIA, 5. | dx =''sopra il suo popolo.''}}</small></noinclude><section begin=4 />{{colonna}}{{vb|4|24|continua}}''era'' una cosa tutta guasta, e deserta; ''ho'' anche ''riguardati'' i cieli, e la lor luce non era più.
{{vb|4|24}}Ho riguardati i monti; ed ecco, tremavano, e tutti i colli erano scrollati.
{{vb|4|25}}Io ho riguardato; ed ecco, gli uomini non ''erano più''; ed anche tutti gli uccelli de’ cieli si erano dileguati.
{{vb|4|26}}Io ho riguardato; ed ecco, Carmel ''era'' un deserto, e tutte le sue città erano distrutte dal Signore, per l’ardor della sua ira.
{{vb|4|27}}Perciocchè, così ha detto il Signore: Tutto il paese sarà desolato, ma non farò ''ancora'' fine.
{{vb|4|28}}Per tanto la terra farà cordoglio, e i cieli di sopra scureranno; perciocchè io ho pronunziata, io ho pensata ''la cosa'', e non me ne pentirò, nè storrò.
{{vb|4|29}}Tutte le città se ne fuggono, per lo strepito de’ cavalieri, e de’ saettatori; entrano in ''boschi'' folti, e salgono sopra le rocce; ogni città ''è'' abbandonata, e niuno vi abita ''più''.
{{vb|4|30}}E tu, o distrutta, che farai? benchè tu ti vesti di scarlatto, e ti adorni di fregi d’oro, e ti stiri gli occhi col liscio, in vano ti abbellisci; gli amanti ti hanno a schifo, cercano l’anima tua.
{{vb|4|31}}Perciocchè io ho udito un grido, come di donna che partorisce; una distretta, come di donna che è sopra parto del suo primogenito; il grido della figliuola di Sion, ''che'' sospira ansando, e allarga le palme delle sue mani, ''dicendo'': Ahi lassa me! perciocchè l’anima mi vien meno per gli ucciditori. <section end=4 />
<section begin=5 />
{{vb|5|1|capolettera}} Andate attorno per le strade di Gerusalemme, e riguardate ora, e riconoscete, e cercate per le sue piazze, se trovate un ''solo'' uomo; se vi è alcuno che operi dirittamente, che cerchi la lealtà; ed io le perdonerò<ref>{{BibLink|Gen|18|23}}, ecc.</ref>.
{{vb|5|2}}E se pur dicono: Il Signor vive; certo giurano falsamente<ref>{{BibLink|Tit|1|15}}, {{BibLink|Tit|1|16|16}}.</ref>.
{{vb|5|3}}O Signore, non ''sono'' gli occhi tuoi ''volti'' verso la lealtà: tu li hai percossi, e non è lor doluto; tu li hai consumati, ''e'' han ricusato di ricevere correzione; hanno indurata la faccia loro, più che un sasso; hanno rifiutato di convertirsi.
{{vb|5|4}}Or io diceva: ''Questi'' son solo i miseri; sono insensati; perciocchè non conoscono la via del Signore, la Legge dell’Iddio loro.
{{vb|5|5}}Io me ne andrò a’ grandi, e parlerò con loro; perciocchè essi conoscono la via del Signore<ref>{{BibLink|Mic|3|1}}.</ref>, la Legge dell’Iddio loro; ma essi tutti quanti hanno spezzato il giogo, hanno rotti i legami.
{{vb|5|6}}Perciò il leone della selva li ha percossi, il lupo del vespro li ha deserti, il {{AltraColonna}}{{vb|5|6|continua}}pardo sta in guato presso alle lor città; chiunque ne uscirà sarà lacerato; perciocchè i lor misfatti sono moltiplicati, le lor ribellioni si son rinforzate.
{{vb|5|7}}Come ti perdonerei io questo? i tuoi figliuoli mi hanno lasciato, ed han giurato per ''quelli che'' non ''sono'' dii; e avendoli io satollati, han commesso adulterio; e si sono adunati a schiere in casa della meretrice.
{{vb|5|8}}Quando si levano la mattina, ''son come'' cavalli ben pasciuti: ciascun di loro ringhia dietro alla moglie del suo prossimo.
{{vb|5|9}}Non farei io punizione di queste cose? dice il Signore; e non vendicherebbesi l’anima mia d’una cotal gente?
{{vb|5|10}}Salite su le sue mura, e guastate<ref>{{BibLink|Ger|39|8}}.</ref>, e non fate fine; togliete via i suoi ripari; perciocchè non son del Signore.
{{vb|5|11}}Conciossiachè la casa d’Israele, e la casa di Giuda, si sieno portate del tutto dislealmente inverso me, dice il Signore.
{{vb|5|12}}Han rinnegato il Signore<ref>{{BibLink|2 Cron|36|16}}.</ref>, ed han detto: Egli non ''è'': e male alcuno non ci verrà addosso; e non vedremo spada, nè fame;
{{vb|5|13}}E i profeti andranno al vento, e non ''vi è'' oracolo alcuno in loro; così sarà lor fatto.
{{vb|5|14}}Per tanto, così ha detto il Signore Iddio degli eserciti: Perciocchè voi avete proferita questa parola, ecco, io farò che le mie parole saranno nella tua bocca come un fuoco, e questo popolo ''sarà'' come legne, e ''quel fuoco'' lo divorerà.
{{vb|5|15}}O casa d’Israele, ecco, io fo venir sopra voi, dice il Signore, una gente di lontano<ref>{{BibLink|Deut|28|49}}. {{BibLink|Is|5|26}}.</ref>; ''ella è'' una gente poderosa, una gente antica, una gente, della quale tu non saprai la lingua, e non intenderai quel che dirà.
{{vb|5|16}}Il suo turcasso ''sarà'' come un sepolcro aperto, essi tutti ''saranno'' uomini di valore.
{{vb|5|17}}Ed ella mangerà la tua ricolta, e il tuo pane, ''che'' i tuoi figliuoli, e le tue figliuole doveano mangiare; mangerà le tue pecore, e i tuoi buoi; mangerà ''i frutti del''le tue vigne, e ''de’'' tuoi fichi<ref>{{BibLink|Lev|26|16}}.</ref>; ''e'' con la spada ridurrà allo stremo le città forti, nelle quali tu ti confidi.
{{vb|5|18}}E pure anche in que’ giorni, dice il Signore, non farò fine con voi.
{{vb|5|19}}E avverrà che voi direte: Perchè ci ha il Signore Iddio nostro fatte tutte queste cose? Allora tu di’ loro: Siccome voi mi avete lasciato, e avete servito a dii stranieri nel vostro paese, così servirete a stranieri in paese non vostro<ref>{{BibLink|Deut|20|24}}, ecc.</ref>.
{{vb|5|20}}Annunziate questo nella casa di Giacobbe, e banditelo in Giuda, dicendo:
{{vb|5|21}}Ascoltate ora questo, o popolo stolto, {{FineColonna}}<section end=5 /><noinclude>
<hr>
<references/>{{PieDiPagina||607}}</noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" /><small>{{RigaIntestazione | sin =''I giudizii di Dio'' | centro = GEREMIA, 6. | dx =''sopra il suo popolo.''}}</small></noinclude><section begin=5 />{{colonna}}{{vb|5|21|continua}}e che non ha senno; che ha occhi, e non vede; orecchi, e non ode<ref>{{BibLink|Giov|12|40}}. {{BibLink|Rom|11|8}}.</ref>.
{{vb|5|22}}Non mi temerete voi<ref>{{BibLink|Apoc|15|4}}.</ref>? dice il Signore; non avrete voi spavento di me, che ho, per istatuto perpetuo, posta la rena per termine del mare, il quale egli non trapasserà; e ''benchè'' le sue onde si commuovano, non però verranno al disopra; e ''benchè'' romoreggino, non però lo trapasseranno?
{{vb|5|23}}Ma questo popolo ha un cuor ritroso, e ribello; si sono stornati, e se ne sono iti;
{{vb|5|24}}E non han detto nel cuor loro: Deh! temiamo il Signore Iddio nostro, che dà la pioggia della prima, e dell’ultima stagione, al suo tempo<ref>{{BibLink|Fat|14|17}}.</ref>; ''che'' ci conserva le settimane ordinate per la mietitura.
{{vb|5|25}}Le vostre iniquità hanno stornate queste cose, e i vostri peccati vi han divietato il bene.
{{vb|5|26}}Perciocchè fra il mio popolo si son trovati degli empi, ''che'' stanno a guato<ref>{{BibLink|Prov|1|11}}, {{BibLink|Prov|1|17|17}}, {{BibLink|Prov|1|18|18}}.</ref>, a guisa che gli uccellatori se ne stanno cheti; ''e'' rizzano trappole da prendere uomini.
{{vb|5|27}}Come la gabbia è piena di uccelli, così le case loro ''son'' piene d’inganno; perciò, sono aggranditi, ed arricchiti.
{{vb|5|28}}Son divenuti grassi, e lisci; e pure ancora hanno passati di mali accidenti; non fanno ragione alcuna, non pure all’orfano, e pur prosperano; e non fanno diritto a’ poveri.
{{vb|5|29}}Non farei io punizione di queste cose? dice il Signore; non vendicherebbesi l’anima mia d’una cotal gente?
{{vb|5|30}}Cosa stupenda e brutta è avvenuta nella terra:
{{vb|5|31}}I profeti han profetizzato con menzogna; e i sacerdoti han signoreggiato, ''appoggiandosi'' sopra le mani di essi; e il mio popolo l’ha amato così. Ora, che farete voi alla fine? <section end=5 />
<section begin=6 />
{{vb|6|1|capolettera}} FUGGITE di forza, figliuoli di Beniamino, del mezzo di Gerusalemme; e sonate la tromba in Tecoa, e alzate il segnale del fuoco sopra Bet-cherem; perciocchè una calamità, e gran ruina, è apparita dal Settentrione.
{{vb|6|2}}Io avea fatta la figliuola di Sion simile ad una donna bella e delicata.
{{vb|6|3}}Dei pastori verranno contro a lei con le lor mandre; tenderanno d’ogn’intorno contro a lei i ''lor'' padiglioni; ciascuno pasturerà dal lato suo.
{{vb|6|4}}Preparate la battaglia contro a lei, levatevi, e saliamo in pien mezzodì. Guai a noi! perciocchè il giorno è dichinato, e le ombre del vespro si sono allungate.
{{vb|6|5}}Levatevi, e saliamo di notte, e guastiamo i suoi palazzi.{{AltraColonna}}
{{vb|6|6}}Perciocchè, così ha detto il Signor degli eserciti: Tagliate degli alberi, e fate degli argini contro a Gerusalemme; questa ''è'' la città, che ha da essere visitata; ella non ''è'' altro che oppressione dentro di sè.
{{vb|6|7}}Come la fonte del pozzo sgorga le sue acque<ref>{{BibLink|Is|57|20}}, {{BibLink|Is|57|21|21}}.</ref>, così quella sgorga la sua malvagità; violenza e guasto si sentono in lei; ''vi è'' del continuo davanti alla mia faccia doglia, e percossa.
{{vb|6|8}}Correggiti, o Gerusalemme, chè talora l’animo mio non si divella da te; chè talora io non ti riduca in deserto, in terra disabitata.
{{vb|6|9}}Così ha detto il Signor degli eserciti: Il rimanente d’Israele sarà del tutto racimolato, come una vigna; rimetti, a guisa di vendemmiatore, la mano a’ canestri.
{{vb|6|10}}A chi parlerò, a chi protesterò, che ascolti? ecco, l’orecchio loro ''è'' incirconciso<ref>{{BibLink|Fat|7|51}}.</ref>, e non possono attendere; ecco, la parola del Signore è loro in vituperio; non si dilettano in essa.
{{vb|6|11}}Per tanto io son pieno dell’ira del Signore, io stento a ritener''la''; io ''la'' spanderò sopra i piccoli fanciulli per le piazze, e parimente sopra le raunanze de’ giovani; perciocchè anche tutti, uomini e donne, vecchi e decrepiti, saranno presi.
{{vb|6|12}}E le lor case saran trasportate a stranieri, ed insieme i campi, e le mogli<ref>{{BibLink|Deut|28|30}}-{{BibLink|Deut|28|39|39}}.</ref>; perciocchè io stenderò la mia mano sopra gli abitanti del paese, dice il Signore.
{{vb|6|13}}Conciossiachè essi tutti, dal maggiore al minore, sieno dati all’avarizia; tutti, e profeti, e sacerdoti, commettono falsità<ref>{{BibLink|Is|56|11}}.</ref>.
{{vb|6|14}}E han curata alla leggiera la rottura della figliuola del mio popolo, dicendo: Pace, pace; benchè non ''vi sia'' alcuna pace<ref>{{BibLink|Ezec|13|10}}.</ref>.
{{vb|6|15}}Si son eglino vergognati, perchè hanno fatta una cosa abbominevole? non hanno avuta vergogna alcuna, nè si sono saputi vergognare; perciò, caderanno fra i morti, nel giorno che io li visiterò, ''e'' traboccheranno, ha detto il Signore.
{{vb|6|16}}Il Signore avea detto così: Fermatevi in su le vie, e riguardate; e domandate de’ sentieri antichi, ''per saper'' quale ''è'' la buona strada, e camminate per essa<ref>{{BibLink|Luc|16|29}}.</ref>; e voi troverete riposo all’anima vostra<ref>{{BibLink|Mat|11|29}}.</ref>. Ma essi han detto: Noi non ''vi'' cammineremo.
{{vb|6|17}}Oltre a ciò, io avea costituite sopra voi delle guardie<ref>{{BibLink|Ezec|3|17}}.</ref>, ''che dicessero'': Attendete al suon della tromba. Ma essi hanno detto: Noi non ''vi'' attenderemo.
{{vb|6|18}}Perciò, o genti, ascoltate; e ''tu'', o raunanza, conosci ciò che ''è'' in loro.
{{vb|6|19}}Ascolta, o terra. Ecco, io fo venire un male sopra questo popolo, il frutto {{FineColonna}}<section end=6 /><noinclude>
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Geremia (Diodati 1821)/capitolo 4
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[[Categoria:Testi sacri del cristianesimo]]
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Geremia (Diodati 1821)/capitolo 5
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[[Categoria:Testi sacri del cristianesimo]]
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||DEL CHIABRERA|281}}</noinclude><poem>
Sicchè nel campo delle sfere ardenti
Ora abbaglia il fulgor d’ogni aurea stella,
Fatto divin tra le caduche genti:
{{R|110}}E temerassi, ove ragion ne chiami
Ceppi e catene, e sofferir tormenti?
Ora oltra andiamo, e trapassiamo il corso,
Che farà quattro volte in gonna bruna
Cimmeria notte, ove le stelle han regno,
{{R|115}}E su rote d’argento erra la luna;
Quivi farassi incontra alba serena,
Amica d’Aquilon piedimpennato;
Alba, che liberale all’universo
D’alti conforti, ci rinfresca in mente,
{{R|120}}Come il gran rubellante, il gran nemico
All’alma croce si mirò converso.
O di Dio sempiterno, onnipotente
Chiusi giudicj! se n’andava Saulo
Rigonfio di minaccia i fier sembianti,
{{R|125}}D’ira avvampante: desïava spento
Per forza indegna de’ Cristiani il nome.
Qual si maneggia intra lanose mandre
Lupo affamato, quando neve alpina
Da’ folti boschi lo discaccia, o come
{{R|130}}Nelle piagge del Gange empio leone
Va fra le squadre de’ mugghianti tori
Spargendo d’ogn’intorno alti ruggiti:
Spaventoso cordoglio a’ buon pastori;
Tal se ne giva in ben dorato arcione,
{{R|135}}A rapido destrier pungendo i fianchi
L’uomo superbo, e trascorreva il campo;
E mentre imperversando ei più s’affretta
A’ precipizj del tartareo varco
Trovò somma pietate, onde ebbe scampo:
{{R|140}}Feglisi incontra il Redentore, ardendo
Fra’ lampi in aria; e col parlar corresse
Gli orribili pensier dell’alma avversa;
Ed egli a’ tuoni di quel dir non resse,
Ma trabocconne abbarbagliato in terra;
{{R|145}}Poi di Gamaliele a piè condotto
Battesmo prese; e per tal via divenne
Scelto dottor degl’ingannati ingegni.
Allor che non fece ei? che non sostenne?
Che non pensò? dove non volse il corso?
{{R|150}}La Siria passeggiò; vide i Cilici,
Argo trascorse, visitò Corinto,
Ed a quei d’Erecteo porse soccorso.
Che più? per entro il mar varcò veloce;
Lesbo, Samo ed Eubea sparse di luce,
{{R|155}}Egina, Delo, Salamina e Rodi
Trasse a pregiar la dispregiata croce.
Nè gli bastò; ma divenire odiose
In Cipro fece dell’Idalio Nume
Quelle usanze amorose; ed indi in Creta,
{{R|160}}I tanti onor della Saturnia prole,
Rivolse in nulla, rimanendo scherzo
I Coribanti, e la bugiarda culla.
Al fin mosso d’amor, franchezza invitta,
Affrontò poverel l’alta Tarpea,
{{R|165}}Ove schernendo del tiranno acerbo
L’alma infiammata di crudel disdegno
Salute offerse a’ successor d’Enea,
Per la virtù dell’adorato legno.
Con diritta ragion dunque s’onora
{{R|170}}Virtù cotanta. Oh giù da ciel discenda
Folgore acuta, che disperda i lauri
Sul rio Parnaso, che di lui non canta.
E chi ne canta, come il Sol risplenda.
Quando la gente a numerar febbrajo
{{R|175}}Rivolgerassi, e che i destrieri Eoi
Andran sudando nel secondo aringo
Del freddo mese, fia nel ciel salita
La celebrata aurora aggiornatrice,
Ove col figlio presentossi al tempio
{{R|180}}L’alma del Paradiso Imperadrice.
Nè fu tributo, o soddisfare a legge,
Ma fu sovrano d’umiltate esempio.
Ella per tanto al sacerdote offerse
Due tortorelle, a dimostrarsi pura:
{{R|185}}Ella, che di candor trapassa i gigli:
Ella, che il Sol, quando è più chiaro, oscura:
Quinci vêr Betelem fece ritorno
Col pargoletto Redentore in braccio,
Poichè con cinque sicli ella il riscosse.
{{R|190}}Ma tu, donna divota, in questo giorno
Lascia per tempo le notturne piume,
E nudrisci bel lume in bianca cera:
Movi a tetti sacrati, ed ivi umile
Con le compagne va cantando in schiera:
{{R|195}}Alta memoria de’ beati passi,
Che mossi furo in quel grand’atto eccelso
Dalle porte del tempio a’ sacri Altari.
Qual fu drappel, da che girossi il cielo,
Degno cotanto; ed a mortale orecchio
{{R|200}}Quali faransi udir nomi sì chiari?
Anna la santa a profetare avvezza;
E Simeone il celebrato vecchio;
E la guardia fedel del buon Giuseppe;
Poi la suprema di Maria grandezza,
{{R|205}}E seco il nato fanciulletto eterno:
Arrogi l’invisibili falangi
Dell’infinito esercito superno;
Giornata eccelsa. Or quale cor s’invia
Meco giocondo; e d’odorosi incensi
{{R|210}}Ben provveduto si dispone a gl’inni
Per celebrare ed adorar Mattia?
Alma dal Cielo al sommo grado eletta,
Onde cadendo inabissossi Giuda;
Alma d’amore ardente, alma benigna,
{{R|215}}Quanto colei del traditor fu cruda.
Di questo inclito spirto i sacri onori
Fansi alto risonar, poscia che il Sole
Corre illustrando de’ celesti pesci
Le belle squame; e che ne i campi foschi
{{R|220}}Del ciel notturno si nasconde Arturo;
Onde Borea gonfiando ambe le guance
Orridamente fa crollare i boschi,
Ed in mare il nocchier poco è sicuro.
Ecco dell’anno, che cerchiando vola,
{{R|225}}Fa correre i suoi giorni il terzo mese
Marzo appellato: vanitate antica,
E folle error di gravi colpe, oh quanto
L’universo teneano tenebrato!
Al vero Dio, dalle cui mani uscito
{{R|230}}Il basso mondo, ed il superno Olimpo
Con tal bellezza tuttavolta ha stato,
Non diè nome: un che inghiottiva i figli:
Un che al padre mostrò l’alma rubella,
Saturno si dicea, diceasi Giove,
{{R|235}}E voleasi adorar: folli consigli!
E per lui si nomava e cielo e stella:
Nè men la forza, e l’esecrabil arte,
Onde si corre all’armi, onde si versa
</poem><noinclude><references></references></noinclude>
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Autore:Ermanno il contratto
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| Attività = storico/astronomo
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{{A destra|''Filosofia è amore di sapienza; vera <br>sapienza è amare Gesù Cristo.''}}
{{A destra|{{Sc|F. Petr.}} epist. fam.}}
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Autore:Riccardo di San Germano
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{{Qualità|avz=75%|data=29 agosto 2026}}{{Intestazione
| Nome e cognome dell'autore = Francesco Petrarca
| Titolo =Il mio segreto
| Anno di pubblicazione = 1347-1353
| Lingua originale del testo = latino
| Nome e cognome del traduttore = Giulio Cesare Parolari
| Anno di traduzione =1839
| Progetto = Letteratura
| Argomento =
| URL della versione cartacea a fronte = Indice:Petrarca - Il mio segreto, Venezia, 1839.djvu
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<pages index="Petrarca - Il mio segreto, Venezia, 1839.djvu" from="7" to="7" />
==Indice==
* {{testo|/Citazione}}
* {{testo|/Prefazione alla traduzione}}
* {{testo|Ai posteri|Francesco Petrarca, Ai posteri|tipo= tradizionale}}
** {{testo|/Prefazione}}
** {{testo|/Dialogo primo}}
** {{testo|/Dialogo secondo}}
** {{testo|/Dialogo terzo}}
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 8 —}}</noinclude>per un visionario, e che voi vi siete già molto affaticati per trarmi da questo mondo fantastico, in cui tanto mi compiaccio. Eh, motteggiatemi a vostro piacere, e fate i saccenti se vi piace, io confesso francamente che mi sono più d’una volta riso di me, e ch’io temeva appunto una burla di cotesto genere con questa casa vuota; ma la morale verrà a suo tempo: procediamo al fatto.
— Un giorno, e nell’ora appunto che il bel costume conduce a passeggiare in lungo e in largo tutto il viale, io m’era fermato, al consueto, dinanzi la casa deserta, almanaccando, come voi direste. Quando a un tratto mi avvidi che mi si era posto accanto qualcuno che mi teneva gli occhi addosso. Era il conte P. con cui aveva di già qualche dimestichezza per un poco di simpatia che mi mostrava, onde fui subito accertato che anch’egli era preso al mistero di questa casa. E quando gli parlai della singolare impressione che mi girava per la testa veggendola così deserta in mezzo al quartiere più popoloso della città, si mise a ridere di un ridere ironico. Anzi il conte s’era già cacciato più oltre, ed aveva<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 9 —}}</noinclude>già fatto mille congetture, e la sua fantasia certo andava innanzi a tutto quello che io avrei potuto inventare. Potrei recitarvi cotesta storia del conte, che non m’è ancora uscita di niente, se non temessi di rompere il filo del mio discorso.
— Il conte s’era prima fabbricata in testa la storia, e poi s’era dato attorno per avere delle informazioni, e certo fu stupefatto quando seppe che la casa vuota non era altra cosa che l’officina di un pasticcier-confettiere che sfoggiava indi a due passi una magnifica bottega. Ed appunto perchè vi si trovava il forno erano state murate le finestre terrene, e guarnite di fitte tende quelle del piano superiore, per preservare i confetti dal sole e dagli insetti. Quando il conte me lo disse, mi parve che m’avesse slogato un’idea dalla testa.
Ma a dispetto di questo prosaico schiarimento, non potei tenermi di guardare la casa disabitata ogni volta che vi passava, da cui mi pareva che uscissero mille strane figure da far raccapricciare. Nè per forza che mi facessi, non potetti mai addomesticarmi coll’idea delle focacce, delle chicche, dei marzapani e delle torte<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 10 —}}</noinclude>candite. Anzi mi si girava pel capo un certo fantasma d’idee che mi faceva togliere tutte queste cose per delle parole dolci che suonavano a un dipresso così:
— Caro amico non abbiate paura, noi siamo creature tutte di zucchero e di mele; ma un colpo di tuono ne darà un poco di gagliardia. E poi dicea a me stesso:
— Non sei tu fuor di senno di voler sempre mescolare le meraviglie alle cose più ordinarie? E i tuoi amici non hanno ragione di averti per un incurabile visionario?
La casa stava sempre la stessa, onde i miei occhi vi si avvezzarono di tanto, che insensibilmente si dileguarono le pazze immagini che mi pareva uscissero da quei muri. Ma un accidente svegliò tutte le fantasie che già cominciavano ad assopirsi.
Ben potete credere ch’io avea sempre gli occhi affisati alla casa ogni volta che andava a diporto per quel passeggio. Onde m’avvenne che un giorno che andava a zonzo pel viale verso il mezzodì, mi volsi tutto ad una finestra ve-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 11 —}}</noinclude>lata della casa vuota. Dove m’avvidi che la tenda della finestra più attigua alla bottega del confettiere cominciava ad agitarsi. Cavai il mio cannocchiale di tasca, e vidi assai chiaramente una mano di donna d’un candore senza pari, e di forme graziose. Le sfolgorava un brillante al dito mignolo, ed un ricco braccialetto le cingeva il braccio estremo voluttuosamente rotondo. Cotesta mano pose sul davanzale della finestra un fiasco di cristallo e sparve dietro la tenda. Io mi sostai tutto abbacinato ed agitato in ogni fibra da un singolar sentimento; non poteva spiccarmi dalla contemplazione della finestra, e quasi durava fatica a espirare, e quando tornai in me stesso, mi trovai stipato da un gran numero di persone d’ogni specie che mi guardavano con un’aria curiosa. Il che m’avrebbe oltremodo crucciato, se non avessi pensato che il popolo è lo stesso in tutte le grandi città; però mi sottrassi pianamente, e il demonio prosaico mi zufolò assai distintamente all’orecchio che io aveva veduto la moglie del confettiere in abito da festa posare una bottiglia d’acqua di rosa sul davanzale. E in que-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 12 —}}</noinclude>sto fui tocco da un buon pensiero, perché tornato indietro, entrai nella bella bottega ricca di specchi, che era attigua alla casa vuota.
Soffiando sulla spuma bollente d’una tazza di cioccolata che mi avea fatto recare, mi posi a dire facendo il distratto: — Voi vi siete allargato di molto comperando la casa vicina.
Il confettiere gittò ancora qualche confetto sopra un pasticcio che stava aspettando una bella giovinetta, e mi guardò sorridendo a modo d’interrogazione, come se non avesse comprese le mie parole.
— Io replicai che avea fatto assai bene ad accomodarsi di forno nella casa vicina, quantunque il deserto abituro facesse un brutto contrasto cogli altri splendidi edifici della contrada.
— Eh, signore, chi vi ha detto che sia mia la casa vicina? Sventuratamente sono state vane tutte le mie fatiche per acquistarla; danno però di cui non sono pentito, perché vi si fanno dentro le più singolari cose del mondo.
Immaginatevi se mi ha scosso la risposta del confettiere; e gli dissi di grazia che volesse aggiungere non so che altro.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 13 —}}</noinclude><nowiki/>
— Signore, mi disse, io non son molto informato a questo proposito; il poco che so si è che la casa appartiene alla Contessa di S., che abita le sue terre, e che non è più venuta a Berlino da un bel numero d’anni. Mi fu detto che la casa fosse così ruinata come si trova al presente, anche, prima che sorgessero i begli edifici che ornano la nostra contrada. Non vi stanno dentro che due creature vive, un vecchio intendente misantropo, ed un povero cane stanco della vita, che passa le notti nella corte ad abbaiare alla luna. Corre voce che vi appaiono spettri, e per verità mio padre ed io sentimmo più d’una volta dei gemiti lamentevoli, specialmente verso Natale in cui le molte commissioni ci forzano a lavorare quasi tutta la notte. Erano certe voci che ne facevano raccapricciare. E non è molto che nel silenzio della notte intesi un canto più singolare che non vi saprei dire. Certo la voce di una vecchia; ma i tuoni erano così solenni, le cadenze così variate, che per me non mi son mai abbattuto in niente di meglio quantunque abbia sentite tante cantatrici d’Italia e di Francia.<noinclude><references/></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 14 —}}</noinclude>Se non ho mal raccolto le parole erano francesi, quantunque non le abbia potute intendere distintamente, e d’altronde non posi lungamente l’orecchio a questa pazza canzone perchè mi si rizzavano i capelli al pensiero di un morto risuscitato. Bene spesso, quando si sospende il frastuono della contrada, noi sentiamo dal fondo della camera, dei profondi sospiri, e poi un ridere sgangherato che viene dalle soffitte; se non che appostando l’orecchio alla muraglia si raccoglie agevolmente che quel ridere e quei sospiri procedono dalla casa vicina.
— Notate (ed in questo mi trasse nel fondaco e mi accostò ad una finestra) notate bene questo cannone di ferro che esce dal muro; dà qualche volta un fumo così denso, perfino nell’estate, che mio fratello s’è doluto più d’una volta col vecchio Intendente, dicendogli che finirà a metter fuoco alla casa. Ma egli reca innanzi la scusa della cucina, quantunque io non mi sappia che diavolo si mangi, perchè manda un lezzo da ammorbare.
In quella s’aperse l’uscio della bottega, e il confettiere corse al banco ac-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 15 —}}</noinclude>cennandomi con uno sguardo la figura che entrava. Ed io intesi il cenno. Quel bizzarro vestimento certo non lo poteva indossare che il vecchio Intendente della casa misteriosa. — Figuratevi un omicciattolo secco con un viso da mummia, il naso adunco, le labbra serrate, due occhi da gatto verdi e scintillanti, il perpetuo sorridere d’un pazzo, un ciuffo architettato alla moda antica con delle ali polverate ed una gran borsa, un abito color caffè vecchio e smunto, ma ben spazzolato, con calze grigie e due grandi scarpe con fibbie. Questo figurino ha due mani enormi, e delle dita estremamente lunghe e scarne.
S’avanza tutto tirato verso il banco, squadrando con un sorriso le ghiottonerie serrate nelle bottiglie di cristallo domandando con una voce fievole e quasi piangente due aranci confetti, due maccheroni, due marroni ghiacciati.
Il confettiere mise da un canto tutto quello che gli era stato dimandato. — Pesate, pesate, mio degno vicino, disse l’Intendente, traendosi di tasca un borsellino di cuojo. E il danaro che fece suonare sul banco era tutto di monete fuori<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 16 —}}</noinclude>di corso. Contò mormorando sommessamente: — dolcissimo, dolcissimo. E ben conviene che lo sia, nè io mi oppongo che il diavolo inzuccheri sua moglie.
Il confettiere mi guardò ridendo, e disse all’Intendente. — Voi mi parete ben gagliardo della persona; sì, sì, l’età toglie le forze a poco a poco.
Senza mutar viso il vecchio rispose con una voce forte: — l’età, l’età? Io perder le forze? oh oh oh! Dicendo questo, battè così violentemente palma con palma, che ne eccheggiarono i vetri, e fece un salto così vigoroso: che ne tremò la bottega e i bicchieri ch’eran sul banco. Ma nello stesso tempo s’udì un guaìto. Era il vecchio Intendente che aveva calpestato d’un piede il suo cagnolin nero, che sempre si guizzava sui suoi passi e che allora gli stava coricato ai calcagni.
— Maledetta bestia! Cane d’inferno! disse con un tuono di voce fioco e soave, ed aprendo il suo cornetto ne trasse un maccherone che diede in bocca al povero animale. Il cane che gemeva ancora, allora si tacque, e drizzandosi sulle zampe<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 17 —}}</noinclude>di dietro, si mise a mangiare il maccherone nell’attitudine d’uno scojattolo.
— Buona notte mio vicino, disse l’Intendente stendendo la mano al confettiere e stringendogliela di modo che mise un grido di dolore. — Il fiacco vecchiarello vi augura la buona notte mio caro vicino. — E colla bocca piena di maccheroni uscì col suo cane che gli tenne dietro.
— Ecco, voi vedete, disse il confettiere, come capita di tempo in tempo questo vecchio diavolo; ma io non gli posso cavar altro se non che egli era già valletto di camera del conte Z; e che ora ha cura della casa in cui si trova; attendendovi, da non so quanti anni, di giorno in giorno la famiglia del conte. Mio padre gli tenne una volta discorso dello strepito che si sente alla notte; a cui placidamente rispose: — sì, sì, dicono che vi siano dei morti risuscitati; ma voi non credetelo, che forse è una menzogna.<noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude><noinclude>
</noinclude>{{Ct|v=4|'''CAPITOLO II'''}}
{{CapoletteraVar|T}}occai con mano che i particolari che m’avea detto il conte P. erano inesatti; e per me stimai che il vecchio intendente non albergava solo in quella casipola, a dispetto delle sue disdette, e che s’ingegnasse di velare qualche mistero agli occhi del mondo. Il canto di cui mi fu detto mi ricordò il braccio grazioso che aveva scorto alla finestra. E certo quel braccio non si moveva dal corpo di una vecchia, oltrecchè il canto di cui m’aveva ragionato il confettiere non poteva essere, come ei diceva, che quello di una giovane donna. Allora pensai al fumo ed al lezzo che ne usciva,<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 19 —}}</noinclude>non che alla caraffa di così strana foggia, onde mi si passò subito davanti l’immagine d’una creatura angelica, circondata da una dannosa copia di magiche grazie. Allora il vecchio Intendente non fu più per me che uno stregone che faceva le sue arti nella casa deserta. E tanto si travagliò in questo l’immaginativa, che in quella notte appunto rividi, e non in sogno, ma nel delirio dell’assopimento la bianca mano col bel dito ingemmato, e il tondo braccio, ed il ricco monile. E a poco a poco trapelò, come da una fitta nube un caro viso cogli occhi celesti dolorosamente supplicanti, e così vidi sorgere al mio cospetto il fantasma meraviglioso d’una giovinetta in tutto lo splendore degli anni. Se non che subito m’accorsi che la nube altro non era che il vapore che si alzava dalla caraffa di cristallo che teneva in mano la giovine bellezza, diffondendosi pel cielo a lievi spire.
Angelica apparizione! allora esclamai, dimmi ove siedi, e perchè sei tenuta prigione? Oh come sono pieni di dolore e d’affetto gli sguardi tuoi! Io so che sei fatta schiava dall’arte infernale di un<noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 20 —|}}</noinclude>demonio che va vagando per le botteghe dei pasticcieri, con indosso un abito color caffè ed una borsa incipriata, seguito da un cane d’inferno che egli ciba di maccheroni. Io lo so pur troppo divina e deliziosa creatura che sei! Il diamante è un raggio di fuoco dell’anima tua; e se tu non l’avessi tinto del sangue del tuo cuore non brillerebbe così di mille colori. E so altresì che la maniglia che ti attornia il braccio è l’anello d’una catena magnetica che ti lega al fattucchiero che segui; ma io ti trarrò dalle sue mani.
In questo una mano ossea afferrò la tazza di cristallo che scoppiò in mille pezzi, e la figura meravigliosa disparve nelle tenebre traendo un lungo sospiro.
— Già veggo al vostro smascellarvi che voi trovate in me il solito sognatore. Ma ben vi posso accertare che tutto questo sogno, quando siate ostinati a non volergli dare altro nome, aveva tutta la sembianza d’una visione. Ma siccome questo non monta, continuiamo.
— Era la prima alba, ch’io corsi nel gran viale del passeggio, e m’appostai dirimpetto alla casa disabitata. Oltre le<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 21 —}}</noinclude>tende interne, le finestre erano chiuse da fitte persiane. La strada tutta ancora deserta; m’accostai rasente la finestra terrena e stetti in orecchio; ma non intesi zittire, chè tutto era muto come un sepolcro. Dopo incominciò a farsi viva la strada; si sbarrarono le botteghe, ed io fui costretto ad allontanarmi.
Non vi dirò quante volte passai e ripassai davanti la casa senza nulla scoprire; nè le inutili informazioni che tolsi da molte parti, e come in ultimo cominciava a dileguarsi nel mio spirito questa visione. Se non che una sera ripassandovi di bel nuovo, notai che la porta era socchiusa; mi feci avanti, e subito presi il mio partito quando vidi il vecchio
Intendente sopra la soglia.
— Il Consigliere di Finanza Biuder non sta in questa casa? questa fu l’inchiesta che gli feci, puntandolo in certa guisa in un picciolo vestibolo fievolmente illuminato da una lampada.
Mi gittò uno sguardo di fuoco, e mi rispose con una voce languida e soave: — Non alberga qui, nè v’è mai albergato, nè mai albergherà qui, nè per cotesti contorni.<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 22 —|}}</noinclude>{{Nop}}
— Ma corre voce che in questa casa si sentano dei morti risuscitati?
— Vi posso far fede che non è vero, e che è una bella casa molto tranquilla, in cui giungerà domani la contessa di S.: Buona notte mio caro signore.
A queste parole il vecchio Intendente mi respinse gentilmente, e mi chiuse quasi la porta sul viso. Io l’intesi mormorare e tossire, poi allontanarsi, per quel che ho potuto sentire, e scendere alcuni gradini.
In quell’attimo che stetti nel vestibolo con lui, avea notato che l’addobbavano delle vecchie tappezzerie e delle gran poltrone coperte di damasco rosso al modo di una sala.
Dopo questo la casa misteriosa fu tutta piena di avventure per me. Ora figuratevi che a forza di passare e ripassare, vidi un giorno sfavillar qualche cosa all’ultima finestra e al piano superiore, ed era il diamante che mi sfolgorava sugli occhi.
Oh Dio! l’immagine della mia visione mi guarda dolorosamente appoggiata sul braccio, ma non era possibile di restare un minuto immobile in quell’onda di<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 23 —}}</noinclude>popolo che andava e veniva. Avvisai una panchetta che giaceva dirimpetto alla casa, ma accomodata di modo che sedendovi conveniva volgere la schiena all’abituro, io mi appoggiai al dossiere, e così a mio agio continuai le mie osservazioni.
Sì, era proprio al vivo la celeste creatura! ma il suo sguardo mi pareva incerto, nè pareva che guardasse dalla mia parte. Gli occhi suoi avevano qualche cosa di vuoto, e già era tentato di credere che io non vedea che un’immagine, se non avessi notato un movimento del braccio e della mano.
Tutto perduto nella contemplazione dell’ammirabile creatura, non avea pur inteso la voce d’un merciajo italiano che m’offriva, non senza importunità, la sua mercanzia. Anzi mi scosse così per un braccio ch’io non potetti tenermi volgendomi di ributtarlo con collera. Tuttavia non si dismise di pregare e tormentarmi.
— Signore, non ho ancora guadagnato nulla in tutto il giorno. Un pajo di lapis,... un mazzettino di stecchi.
— Tutto impaziente e pieno di voglia di tormi dattorno questo importuno, misi<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 24 —|}}</noinclude>mano alla borsa per trovar qualche moneta.
— Tengo pure altre coserelle, mi disse egli, mostrandomi a qualche distanza uno specchietto da saccoccia. Ravvisandovi la casa che mi era di dietro e la finestra ove stava affacciata la persona misteriosa, io fui sollecito di comperarlo, onde mi fu possibile d’osservare a mio bell’agio seduto e col dosso voltato senza tirare la curiosità di persona. Se non che guardando sempre più lo specchietto, caddi in uno stato ch’io sarei tentato di chiamare un sogno da sveglio.
Non poteva spiccare i miei sguardi dallo specchio che parevami affascinasse; e confesso che non potei tenermi di pensare ad una fiaba che mi faceva la mia nutrice, quando io mi piaceva alla sera di guardarmi in uno specchione nella camera di mio padre. Ella mi diceva che quando i ragazzi si mettono di notte d’innanzi ad una luce, un brutto e strano viso gli si ficcava davanti. Onde una volta credetti di vedere due occhi così terribili brillare nello specchio che mandai un grido e caddi tramortito. Al-<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 25 —}}</noinclude>lora ne tremai per molto tempo, ed anche al presente tengo per fermo che quegli occhi m’avessero guardato davvero. Insomma mi si volgevano per la mente tutte queste pazzie della mia fanciullezza, tanto che mi sentii per le vene un freddo di ghiaccio, e volli gittare lo specchio lungi da me. Ma in questo istante due occhi celesti mi si drizzarono in faccia e mi calarono sino al fondo del cuore. Io era tuffato in un mare di delizie.
— Voi avete un leggiadro specchio, mi susurrò una persona che mi era daccosto.
Allora mi riscossí come da un sogno; e vidi che parecchi altri s’erano assettati sulla panchetta accanto a me, a cui aveva senza dubbio fatto un allegro spettacolo di me medesimo, tra le mezze parole e gli occhi stralunati.
— Voi avete un bel specchio replicò quel cotale, veggendo che io non gli dava retta.
— Ma perchè vi guardate dentro nel modo che fate? Forse vi scorgete degli Spiriti?
Era un uomo attempato piuttosto in arnese, che avea negli sguardi e nel suono delle parole un non so che di benevolo che facea sicurtà a chi gli volea<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 26 —|}}</noinclude>parlare. Però non peritai a dirgli ch’io vedea nello specchio una leggiadra fanciulla che si tenea di dietro alla finestra della casa abbandonata. Ed anzi lo richiesi s’egli non la vedeva.
— Laggiù nella vecchia casa all’ultima finestra? e proferì queste parole con aria di stupefazione.
— Gli risposi che sì, senza dubbio.
Il vecchio si mise a sorridere. — È una strana illusione. Che Dio faccia onore ai miei vecchi occhi.
— Eh! Eh! Signore ho ben visto senza occhiali questa leggiadra figura alla finestra, ma non m’è parso altro che un buon ritratto dipinto ad olio.
Allora mi volsi con subitezza alla finestra, ma tutto era svanito, e già calate la persiane.
— Sì, signore, continuò il vecchio, ma è troppo tardi per accertarsene, perchè vidi or ora il domestico, che è l’Intendente della contessa di S. spolverare il quadro e calar giù la persiana!
— Instai tutto stupefatto che era veramente un ritratto.
— Credete ai miei occhi, rispose. Siccome voi non miravate nello specchio<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 27 —}}</noinclude>che il riflesso dell’effigie, siete stato tratto in errore da un effetto d’ottica; ma io all’età vostra sarei stato più veggente di voi.
— Ma che cosa dite della mano e del braccio che si movevano?
— Sì, si movevano, mi rispose sorridendo dandomi dolcemente con una mano sopra la spalla, poi si tolse di quivi accommiatandosi con un saluto, e dicendomi: — Guardatevi dagli specchi che sono tanto bugiardi; vostro buon servitore.<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude><noinclude>
</noinclude>{{Ct|v=4|'''CAPITOLO III'''}}
{{CapoletteraVar|T}}ornai all’albergo risoluto di non voler più pensare a cotesta casa tenendomi di andare a diporto lungo il viale per alcuni giorni. E mantenni promessa passando i giorni a scrivere, e le sere a confabular cogli amici. Se non che di tempo in tempo mi accadea di svegliarmi repentinamente, come tocco da un colpo elettrico, e ben m’avvedeva che un ricordo di quella vista, e la misteriosa finestra era la causa perchè io mi riscuotessi. Ed anche nelle mie più intense occupazioni, e nei più vivi dialoghi cogli amici, que-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 29 —}}</noinclude>sto pensiero mi passava per l’anima istantaneamente come una scintilla elettrica. Lo specchiettino che mi aveva tanto abbagliato, era stato dedicato ad un uso domestico molto prosaico; perchè io me lo poneva davanti quando voleva annodare la mia cravatta.
Un giorno appunto che mi disponeva a dar opera a questo importante affare, mi parve un poco appannato, per cui tentai di pulirlo soffiandovi sopra e stropicciandolo.
In questo tutti i miei nervi tremarono ed io raccapricciai, perchè appena che l’alito appannò un poco il cristallo, intravidi come in una nube cerulea l’angelico viso che m’era già entrato nell’anima col suo guardar doloroso.
— Voi ridete? — Voi tutti unanimi sul conto mio ad avermi per un pazzo che non potrà più rinsavire; ma pensate quel che volete, io vi replico che quella bellezza mi guardava dal fondo dello specchio, e come sparve il vapore del fiato, sparvero pure le sue sembianze sotto i fochi prismatici che lanciavano i raggi del sole che si riflettevano nel cristallo.<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 30 —}}</noinclude>{{nop}}
Non voglio annojarvi a dirvi tutte le sensazioni che mi ebbi: sappiate solo che rinnovai più d’una volta la prova dello specchio, e che spesso m’intervenne di rivocare col mio fiato, la cara immagine, quantunque anche spesso mi sia riescita invanamente la prova.
Allora corsi come un insensato verso la casa deserta, contemplando nelle finestre le lunghe ore, senza che mai un’umana creatura consentisse a mostrarsi. In tutti i miei pensieri io non vivea che per lei, tutto il resto era morto per me; addio agli amici, e agli studi più cari. Cotesta immagine era sempre con me, e quando cominciava ad illanguidirsi, un dolor violento tutto mi occupava, per cui mi ritornava sugli occhi più bella e viva che mai. Da questo misero stato procedeva un’apatia così universale, che mi lasciava quasi sempre in una fiera prostrazione. Allora erano inutili tutte le prove che io tentava collo specchio, ma appena mi tornavano le forze smarrite, subito l’immagine tornava con loro bella di nuove grazie.
Questa tentazione continua adoperava su me di un modo funesto; per cui andava attorno pallido come la morte e tutto<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 31 —}}</noinclude>disfatto: i miei amici m’avevano come infermo d’assai, e i loro buoni ricordi mi recarono a pensar gravemente alla mia povera condizione.
Non so se fu a proposito od a caso, che uno dei miei amici che studiava medicina, lasciò in casa mia l’opera di Reil sulle aberrazioni mentali. Il fatto si è che mi posi a leggerlo, e fu una lettura che mi vinse di modo che non sapeva spiccarmene. Non vi saprei dire che fu di me quando incontrai in me stesso tutti i sintomi della monomania. Lo sgomento che mi colse veggendomi incamminato all’ospedale dei pazzi mi fece venire ad una subita deliberazione. Intascai il mio specchietto e corsi dal dottore K. medico assai riputato per la sua perizia a trattare le malattie cerebrali. Gli raccontai distesamente ogni cosa senza nascondergli il più piccolo particolare, e lo scongiurai di preservarmi dalla brutta fortuna che mi minacciava. Mi ascoltò placidissimamente, se non che mi parve di notar ne’ suoi occhi una forte meraviglia.
— Il pericolo non è così prossimo come voi lo stimate, e vi posso far fede<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 32 —}}</noinclude>che mi sarà possibile di distornarlo. Certo non è dubbio che il vostro intelletto è offeso in una maniera inaudita, ma la coscienza stessa del vostro male v’insegna la via di scansarlo. Lasciate il vostro specchio presso di me; non costringetevi a lavoro di sorta che possa scaldare la vostra immaginazione, tenetevi dall’andare al passeggio nel viale; e se volete occuparvi, non sia che di mattina e senza fatica; poi fate a diporto delle lunghe passeggiate, trapassando la giornata coi vostri amici che voi schivate da un pezzo. Nudritevi di buoni cibi, e bevete vini gagliardi. Voi vedete che io non attendo che a spiccarvi dattorno l’immagine che voi vedete in cotesto specchio o al davanzale della casa deserta, e quel che mi preme si è sopra tutto d’ingagliardirvi il corpo. Siate operoso nel secondarmi.
Io durava fatica a partirmi dallo specchio; il dottore che l’avea tolto in mano, parve che se ne accorgesse; in questo soffiò e coperse d’un vapore, la faccia dello specchio, e messomelo sugli occhi mi disse:
— Vedete voi qualche cosa? — Niente, risposi; ed era vero.<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 33 —}}</noinclude>{{Nop}}
— Soffiate adunque voi stesso, soggiunse egli ponendomi lo specchio fra le mani.
Feci il piacer suo, e l’immagine, meravigliosa mi apparve distintamente. — È dessa! È dessa! gridai ad alta voce.
Il medico guardò nello specchio e mi disse: — Io non veggo cosa del mondo, ma non voglio occultarvi che nello specchiarmi ebbi un certo terrore che quasi prima si dileguò che mi avesse assalito. Voi vedete che io sono sincero, e che merito la vostra fiducia.
— Ricominciate dunque la prova.
Io ricominciai.
In questo frattempo il medico mi teneva la mano sulla spina del dorso. La figura ricomparve, e il dottore che guardava con me nello specchio, impallidì; poi se lo recò in mano, e quando l’ebbe riguardato di nuovo, la serrò in un suo leggìo, e mi si fece incontro, dopo essere stato alcuni minuti a meditar fra sè colla mano sulla fronte.
— Attenetevi puntualmente alle mie prescrizioni, mi disse. Però devo confessare che tengono ancora molto del mistero per me i vostri momenti, in cui<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 34 —}}</noinclude>siete fuori di senno; ma col tempo sarò in grado di potervi dire di più.
— D’allora in poi, quantunque mi fosse grave, vissi a puntino come m’era stato comandato, e benchè la cura già cominciasse a profittarmi, però non ho potuto disgombrare affatto certi terribili assalti, specialmente sul mezzodì e lungo la notte. Per cui nelle più gioconde brigate, fra i bicchieri e le canzoni, mi pareva di essere, ad un tratto soprappreso come da mille coltelli, e tutte le virtù dell’anima mia non bastavano per racchetarmi, e m’era forza spiccarmi dagli altri, almeno fin tanto che fosse passata la furia del parossismo.
Ora avvenne che mi trovai una sera in una compagnia, dove si ragionarono gli effetti e le influenze del magnetismo; questionando sopra tutto la possibilità dell’influenza d’un principio occulto, fortificandosi di molti esempi. Un medico giovane, gran zelatore del magnetismo, sostenne che egli stesso e tutti i suoi partigiani operavano da lontano sopra i sonnambuli colla sola virtù del loro volere, mettendo innanzi tutto ciò che Kluge, Schubert, e Bartels hanno mai detto in proposito.<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 35 —}}</noinclude>{{Nop}}
— Quel che più monta, disse uno dei circostanti medici più riputati, quel che più monta si è che il magnetismo ne rivela mille misteri che noi riguardiamo come una cosa comune e già provata. Ad ogni modo convien procedere con molta prudenza. — Come interviene che senza un motivo conosciuto, e rompendo per sopra più la catena delle nostre idee, l’immagine d’una persona, e d’un accidente tutto occupa il nostro pensiero, con tanta forza e subitezza che ne siamo come sovrappresi? I sogni soprattutto ne porgono esempi meravigliosi, e bene spesso ci recano dinanzi delle persone che ci sono affatto incognite, e che noi non dobbiamo conoscere che molti anni appresso. Queste parole così comuni: “Mio Dio! che sì, che mi pare d’averlo visto non so dove da molti anni,” non sono forse che un ricordo confuso d’un sogno. Non sarebbe egli possibile che corresse fra l’uno spirito e l’altro un non so che, cui si dovesse ubbidire contro la nostra voglia?
— A questo modo disse un altro, noi ci avvieremo pianamente alla dottrina delle fattucchierie, degli incantesimi, degli spec-<noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 36 —}}</noinclude>chi magici, a tutte le pazzie insomma del tempo antico.
— È un singolare capriccio, riprese il medico, l’ostinarsi a negare quello che è fisicamente palese; e quantunque io non sia dell’avviso che brilli per noi un lume solo nel regno incognito, patria delle anime nostre, stimo tuttavia che la natura ci abbia almeno privilegiati del talento, e dell’istinto delle talpe. Noi cerchiamo, ciechi che siamo, ad aprirci un guado sotto il bujo di coteste vôlte; ma come il cieco che allo stormire degli alberi, ed al mormorio del ruscello, riconosce la vicina foresta che lo rinfresca coll’ombra sua, e la fontana che spegne la sua sete, così noi indoviniamo al battere dell’ali, al soffio di un augello incognito ed invisibile che passeggia sulle nostre teste, che questa peregrinazione ne mena alla fontana di luce dove si apriranno gli occhi nostri!
Io non potetti più tenermi dal parlare. Onde vôlto al medico; — Voi riconoscete adunque l’influenza d’un principio intellettuale, fuori di noi, a cui noi siamo tratti ad ubbidire per forza.<noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 37 —}}</noinclude>{{Nop}}
— Non solo questo effetto, mi rispose, ma molti altri ancora, che sorgono appunto dallo stato magnetico.
— Dunque sarebbe possibile, l’interrogai, che gli spiriti infernali ne venissero ad agitare in un modo funesto?
— Questa è una gherminella del demonio, rispose il medico sorridendo, e noi medesimi non ce ne possiamo avvedere. Ma in genere, vi prego di non avere le nostre asserzioni che per semplici congetture, a che aggiungerò, che io non credo nulla alla potenza assoluta d’un principio intellettuale sopra un altro, acconsentendo soltanto una certa dipendenza procedente da poca forza di volontà, dipendenza che alterna ed adopera secondo la disposizione dei soggetti.
— Ora, disse un uomo attempato ch’era stato attento sino allora ad ascoltare con molto raccoglimento, ora io posso, ajutato dai vostri singolari concetti, decifrarmi alcuni arcani che mi parevano inestricabili. Voglio parlare degli incanti amorosi di cui sono piene tutte le cronache, ed i processi di stregoneria. Nel codice di un popolo molto civile non s’incontrano delle leggi che dannano i beve-<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 38 —}}</noinclude>raggi d’amore, perchè tranno irresistibilmente una persona verso un’altra? I vostri ragionamenti mi ricordano un caso tragico che occorse, non ha guari, nella mia propria casa.
Quando Bonaparte venne a travagliare il nostro paese, ospitai un colonnello della guardia nobile Italiana.
Era uno dei pochi che si facevano notare per dei diporti nobili e politi. Il viso pallido e gli occhi infossati, facevano indovinare un’infermità per un fiero affanno d’animo. Non albergava da me che da pochi giorni, quando trovandosi nella mia camera, si recò subitamente con un gran sospiro, la mano sul cuore, o piuttosto sullo stomaco, come fosse travagliato da un dolore mortale. Egli non poteva articolar sillaba, onde fu forzato di distendersi sopra un sofà, dove i suoi occhi si chiusero, e stette lunga pezza immobile come una statua. Quando ad un tratto si levò in piedi d’un salto, benchè si sentisse rifinito all’estremo.
Mandai per un medico, che dopo aver usato infruttuosamente varie medicature, ebbe ricorso ai modi magnetici che parvero più efficaci. Se non che convenne<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 39 —}}</noinclude>dismetterli perchè l’infermo non li poteva sostenere. Del resto il mio dottore era entrato così innanzi nella confidenza del colonnello, che gli raccontò che in quel momento di spossatezza che l’aveva prostrato, gli venne fatto di vedere l’immagine di una donna che avea conosciuta a Pisa, e gli sguardi di fuoco con cui lo guardava erano stati la causa di quel dolor violento che l’avea fatto tramortire. Ma altro più non aveva che la testa un poco intronata, e un poco sciolti i ginocchi; senza che mai abbia voluto svelare il genere di domestichezza che aveva avuta con colei. Le truppe erano in procinto di andare al loro viaggio; e la vettura del colonnello era già piena di fardelli e dinanzi la porta. Egli stava facendo colezione; quando trasse un gran grido, e stramazzò dalla scranna. Era morto. I medici avvisarono che fosse stato fulminato d’apoplessia.
Una settimana dopo mi fu recata una lettera indirizzata al colonnello. Mi feci animo ad aprirla sperando di trovarvi qualche connotato sui parenti dell’officiale onde potere annunciar loro la morte. La lettera veniva da Pisa, e non<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 40 —}}</noinclude>portava che queste parole senza firma: “Sventurato! oggi a mezzodì in punto, Antonia, abbracciando la tua fallace immagine cadde morta!” Io aveva notato il giorno e l’ora della morte del colonnello; era in quel medesimo istante. —
Io non intesi più nulla del racconto del vecchio; perchè accorgendomi d’essere assalito da tanto spavento che già stava per imitare il povero colonnello, mi spiccai fuori della sala, e corsi verso la casa misteriosa. Mi parve d’intravedere da lungi brillare dei lumi per i pertugi delle chiuse persiane. Ma subito che m’accostai ogni chiarore disparve. Disfatto di desiderio e d’amore, mi balzai verso la porta, la quale cedette al mio impeto ed io mi trovai nel vestibolo chiaroscuro in mezzo d’un’aria densa e greve. Non vi so dire come mi battesse il cuore. Quando a un tratto lo strido di una donna lungo ed acuto eccheggiò per la casa, e non so come occorse che io mi trovai in una sala illuminata da un gran numero di bugie, ornata con tutto il lustro antico di mobili dorati, e vasi del Giappone. Densi nuvoli celesti ingombravano tutta la stanza.<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 41 —}}</noinclude>{{Nop}}
— Che tu sii il ben venuto! il ben venuto mio caro sposo! Ecco finalmente l’ora delle nostre nozze. Così parlò una voce di donna; ed ignorante come era d’essere capitato colà, ignoro del pari come potette uscire da quel vapore una bella creatura, pomposamente vestita, che mi replicò con una voce sonora: Sii il ben venuto mio dolce fidanzato, e si fece innanzi porgendomi il braccio.
Un brutto ceffo giallo e rugoso mi contemplava da adirato, per cui barcollai di spavento. Ma come affascinato non poteva stornare gli sguardi dall’orribile donna nè rinculare d’un passo. Ed essa mi si accostò di modo che mi parve che la schifosa faccia non fosse che una sottile maschera di velo, da cui trapelavano le care sembianze dello specchio. Già mi pareva di sentire le mani ossute, quand’ella si trasse indietro, ed una voce mi suonò dietro le spalle.
— Con vostra grazia il diavolo fa il suo gioco?
— A letto, bella signora; altrimenti vi avrete delle busse!” E mi vidi accanto il vecchio Intendente in camicia, agitando un grande scudiscio sopra la mia<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 42 —}}</noinclude>testa. Già si metteva in atto per battere la vecchia che si rotolava urlando sopra il tappeto; ed arrestai il braccio che già stava per percuotere; ma il vecchio Intendente mi ributtò gridando:
— Non sapete, signore, che questo demonio vi spacciava se non capitava io! Partite, partite, partite! — Allora corsi fuori della sala cercando invano in quel bujo la porta della casa, e in questo intesi il fischiare dello scudiscio e le lamentabili strida delle percosse.
Correva per ajuto, allorchè il suolo mi mancò sotto i piedi, onde capitombolai da diversi gradini presso una porticina che aprii d’un calcio, e stramazzai lungo disteso in una cameretta.
Dal letto ancor tepido, e dal colore dell’abito disteso sopra una scranna, m’avvidi subito che quella era la stanza del vecchio Intendente, il quale sopraggiunse un istante dopo, camminando assai pesantemente, e gittandosi a’ miei piedi appena entrato.
Colle mani giunte mi disse: “In nome del cielo chi voi vi siate, e qualunque sia il motivo che vi trae da questa diavolessa, non dite parola di quel che av-<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 43 —}}</noinclude>venne, che mi torreste l’impiego e il pane! Sua Eccellenza fu castigata a dovere, ed ora è legata nel suo letto. Buona notte adunque, mio caro signore, io vi auguro un buon sonno, tutto dolce e tutto quieto.” — “Sì, sì, andate a coricarvi. Ecco una bella notte, una calda notte di Luglio; non v’è chiaro di luna, ma le stelle son limpide assai. Una buona, una bonissima notte, signore.
Proferendo queste ultime parole il vecchio s’era levato da terra, e tolto un lume mi aveva menato fuori della camera, sospinto sul vestibolo, poi sulla soglia e chiusa la porta.<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude><noinclude>
</noinclude>{{Ct|v=4|'''CAPITOLO IV'''}}
{{CapoletteraVar|D}}opo un certo tempo m’avvenni in una brigata dove incontrai il conte P. che mi trasse in disparte e mi disse ridendo: “Sapete voi che gli arcani della nostra casa deserta incominciano a svelarsi?” Io era tutto orecchi per ascoltarlo, ma quando stava per proseguire ecco che s’apersero sui loro battenti gli usci della sala da pranzo e ci ponemmo a tavola.
Tutto assorto nel pensiero degli arcani che il Conte mi dovea svelare, avevo offerto macchinalmente il braccio ad una giovane dama, tenendo dietro<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 45 —}}</noinclude>alla fila cerimoniosa dei commensali. Fatta appena adagiare la dama sulla prima scranna che mi fu porta, la guardai fiso e tutte scopersi le vive sembianze dell’immagine del mio specchio! Certo non durerete fatica a credere che fui côlto da un brivido involontario, abbenchè non avessi un segno di quel delirio funesto che mi sorgeva nell’anima quando l’immagine donnesca m’appariva per entro lo specchio appannato dal vapore del mio fiato. La mia ammirazione, o piuttosto lo spavento, certo mi saltò agli occhi, perchè la gentildonna mi guardò di un modo così stupefatto, che io mi ingegnai di compormi a mio potere, dicendole che mi pareva d’averla già veduta altrove.
La breve obbjezione che ella mi fece rispondendomi che non poteva essere probabile perchè non era arrivata che la vigilia di quello stesso giorno, e che non avea mai toccato Berlino in tutta la sua vita, mi fece trasognare in tutta l’estensione del termine. Non apersi più bocca, e lo sguardo angelico di lei che mi venne incontro mi ristorò così un poco. Voi sapete come in tali frangenti<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 46 —|}}</noinclude>si tentano dolcemente tutti i tasti dell’intelletto, fino che non s’è trovato il tuono che conviene.
Io feci così, e m’accorsi ben tosto che io avevo presso di me una tenera e graziosa creatura, coll’anima inferma per soverchia esaltazione. Nè vi so dire il festevole brio che prese la nostra conversazione, specialmente quando io gittava per animarla ora un’audace, ora una bizzarra parola. Ella sorrideva un cotal poco, ma così dolorosamente che mi dava a vedere di risentirsi della ruggine delle mie maniere.
— Voi non siete allegra, signora, è forse per la visita di questa mattina, gli disse un officiale che era seduto un po’ più discosto; se non che in questo punto il suo vicino lo prese per un braccio e gli susurò non so che cosa all’orecchio, mentre all’altro capo della tavola una donna, colle guance infocate, parlava della bella opera che avea sentito cantare a Parigi, facendone comparazione con quella di Berlino.
Grondarono le lagrime dagli occhi della mia vicina: la quale volgendosi verso di me, mi disse:<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 47 —}}</noinclude>{{Nop}}
“Non sono io un pazzo fanciullo?”
Ella s’era già doluta di emicrania.
Forse è l’effetto di un mal di testa nervoso, le risposi io d’un’aria da trasognato. Vi gioverebbe assai lo spirito vivo e leggiero che spruzza dalla spuma di questa onda poetica. E detto questo le colmai un bicchiero di vino di Sciampagna che non avea voluto bere da prima, la quale però, mentre se l’accostava alle labbra lasciò cader delle lagrime che non si curò più di nascondere.
Pareva ristorato e un poco acquietato il turbamento del cuore, quando per inavvertenza urtai nel bicchiero di cristallo inglese che mi stava davanti, che mandò un suono lungo e vivo ad un tempo. La mia vicina fu assalita da un pallore mortale, ed un orrore segreto occupò tutte le mie membra, perchè quel suono mi rese al vivo la voce della pazza vecchia della casa deserta.
Mentre si beveva il caffè, trovai modo d’accostarmi al conte P. che ben s’accorse del perchè m’accostassi.
— Sapete voi che la signora che vi stava seduta accanto era la contessa Eduina di S., e che la sorella di sua ma-<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 48 —|}}</noinclude>dre, che è pazza, è tenuta da parecchi anni rinchiusa nella casa deserta?
Questa mattina la madre e la figlia sono andate a far visita alla povera disgraziata. Il vecchio Intendente che solo è in grado di governar la contessa, è infermo di mal di morte, per cui si dice che la sorella della contessa abbia posto il suo segreto nel dottor K., che s’è recato al letto dell’inferma per farne la cura. E non so altro in questo momento. E qui tagliammo la conversazione perchè s’intromisero alcune altre persone.
Il dottore K. era appunto il medico a cui mi era confidato. Quindi non indugiai di correre a visitarlo e fargli istanza che mi dicesse quel che sapeva; il quale senza farsi pregare, ecco cosa mi disse:
— Angelica contessa di Z. quantunque già sui trent’anni, era nel fiore della sua bellezza, quando il conte di S. molto più giovane di lei, la vide alla Corte di.... che preso all’esca delle sue grazie fu tutto sollecito di farsele attorno; e nella primavera, quando la contessa tornò dalle terre di suo padre, le corse dietro per aprir il cuor suo al vec-<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 49 —}}</noinclude>chio conte. Ma non avea toccata la soglia, che abbattendosi in Gabriella seconda sorella d’Angelica, trasecolò. Angelica gli parve smunta ed appassita a petto a lei. Fu vinto irrepugnabilmente dalle grazie della nuova bellezza. Onde senza più por mente ad Angelica, chiese la mano di Gabriella, che il vecchio conte gli consentì tanto più di buon grado, in quanto che costei testimoniava di già una fiera inclinazione per lui. Angelica non fece segno del più piccolo risentimento per l’infedeltà dell’amante.
— Il povero zitello! crede d’avermi abbandonata, e non si avvede che mi son fatta gioco di lui, e che sono io che l’ho soppiantato! Così ragionava fra sè nel suo orgoglioso dispetto, e per verità i portamenti ben attestavano la più intiera indifferenza per lo sleale, quantunque si lasciasse vedere di rado tostochè fu veramente conchiuso il matrimonio con
Gabriella. Anzi non volle più pranzare cogli altri, e si dice che usasse molto in un boschetto che era già stato un tempo il suo più caro diporto.
In questo uno strano accidente venne a turbare la quiete del castello. I cac-<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 50 —|}}</noinclude>ciatori del conte di Z. rafforzati da una mano di contadini, vennero a capo di far prigioni una banda di Zingari, a cui si dava colpa di tutti gli assassinj e di tutti i rubamenti che seguivano nella contrada. Gli uomini furono fatti tapinare incatenati alla corte del castello, e le donne coi fanciulli affastellati sopra d’un carro.
Più d’un ceffo sfrontato nel volgere degli occhi selvaggi ed infocati come quei d’una tigre in catena, tradiva l’uomo rotto agli omicidi, e ai ladronecci. Ma quella che più rubava gli sguardi di tutti era una donna, avvolta dal capo alle piante d’uno sciallo di color sanguigno. Estremamente scarna, d’una statura superba, gridò d’una voce imperiosa che volea calarsi dal carro, ciò che fu fatto. Il conte di Z. s’era raccolto cogli altri nella corte del castello, e disponeva di chiudere i malandrini in diverse prigioni, quando la contessa Angelica, tutta scapigliata, gli abbracciò le ginocchia pregandolo di voler liberare quegli innocenti.
— Scioglieteli, ve ne scongiuro! alla prima goccia del loro sangue io mi caccio questo coltello nel cuore. — E di-<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 51 —}}</noinclude>cendo questo squassava un lungo coltello sul suo capo, quando tramortì.
— Eh! cara bambolina, mio bell’angiolo, io sapeva bene che tu non lo avresti comportato. Così diceva la vecchia. Poi si ristrinse tutt’attorno alla contessa coprendole il viso ed il seno di baci schifosi, e ripetendo: — Mio bell’angelo, mio bell’angelo, svegliati, eccoti il tuo sposo! La vecchia trasse una ampolla, entro la quale guizzava un pesciolino dorato in un liquido argentale, e la pose sul cuore della contessa, che ricoverò i sensi smarriti.
Appena si accorse della vecchia Zingara l’abbracciò tutta, e poi corse a sotterrarsi nelle intime stanze del castello.
Il Conte di Z., Gabriella e lo sposo qui presenti, erano attoniti. Ma i Zingari però affatto indifferenti e tranquilli; quindi s’incominciò a partire gli uni dagli altri, e furono serrati nelle prigioni del castello.
Il giorno seguente si chiamò a consiglio il comune, dove convennero anche gli Zingari, e il Conte protestò altamente che erano innocenti delle accuse che loro erano date, acconsentendo loro libero<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 52 —|}}</noinclude>passo per le sue terre. Sciolti dalle catene furono lasciati andare con meraviglia di tutti.
Ma già era scomparsa la donna dello sciallo rossigno; e si spacciava che il capo di cotesti Zingari che credevano di aver conosciuto per una catena d’oro che portava attorno al collo, e pel cappello piumato, fosse stato intromesso lungo la notte nella camera del Conte.
Qualche tempo dopo diffatti si potette toccar con mano che i Zingari non avevano partecipato per nulla ai guasti che erano stati fatti al paese.
Era presso che il tempo che si doveano fare le nozze di Gabriella, quando un giorno si vide con meraviglia, che parecchi carri ingombri di mobili, d’abiti e d’altri arredi di casa, difilavano dal castello.
Si seppe che Angelica accompagnata da un valletto del Conte S. e da una donna velata, che si credette ravvisare per la Zingara, sgombrarono durante la notte.
Il Conte Z. sciolse l’enigma, dichiarando che era stato costretto, per certe ragioni, di compiacere ai desiderj di<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 53 —}}</noinclude>Angelica, e di consentirle in proprietà la casa di Berlino, colla licenza di far vita a parte, e di non volerlo ricevere se non quando che le piacesse. Il Conte aggiunse che a sua preghiera gli avea fatto abilità di menarsi seco un cameriere, che era partito con lei. Si fecero le nozze: e il Conte S. partì per D. colla giovane sposa, dove trapassò un anno in una gioja inestimabile. Ma dopo incominciò a infermare, e un segreto dolore pareva che gli togliesse tutti i piaceri e tutte le forze della vita, per cui si provava invano di nascondere alla Contessa il povero stato in cui si trovava. Sopravvennero poscia così fieri deliqui che l’infiacchirono di modo, che i medici vollero che facesse almeno una stagione a Pisa.
La contessa Gabriella che stava per partorire non potè accompagnarlo, ma gli tenne dietro qualche tempo dopo.
— Quivi, mi disse il dottore, sono così mutilati gli scritti della contessa Gabriella, che è malagevole di tenerne il filo. Ma la somma si è che il neonato disparve dalla culla in un modo che non si sa dire, perchè furono vane tutte le indagini.<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 54 —|}}</noinclude>{{Nop}}
— La poverina se ne affannò alla disperazione, e quasi per giunta, il Conte Z. suo padre, le fece intendere che il genero ch’egli stimava incamminato per Pisa, era stato trovato côlto d’apoplessia nella casa d’Angelica a Berlino, non ommettendo che Angelica era caduta in un delirio forsennato, e che le disgrazie erano tante ch’egli non le avrebbe potute sostenere.
Appena Gabriella fu un poco rinfrancata corse subito a ripararsi nelle terre di suo padre. In una notte senza sonno, assediata continuamente dall’effigie del figlio e del marito perduto, credette di intendere uno stropiccìo all’uscio della sua camera.
Balzò subito di letto, ed accese una bugia al lucignolo della sua lucerna di notte.
Oh cielo! rotolantesi sul pavimento tutta avvolta nello sciallo sanguigno, la Zingara le avventa degli sguardi infocati, e culla nelle sue braccia un fanciulletto che vagisce dolorosamente.
Il cuore della Contessa stette per rompersi! È il suo bambino, la sua fanciulletta perduta. Cerca di svellerla dalle<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 55 —}}</noinclude>braccia della Zingara che si rotola come un automa senza vita.
Alle grida della Contessa fu in piedi tutta la famiglia, si corre e si trova un cadavere che invano si vuol risuscitare e che il Conte fa seppellire.
Altro non rimaneva che di correre dall’insensata, per ingegnarsi di cavarle il segreto. Ma la pazzia furiosa d’Angelica non consentiva che le si accostasse altri che il suo cameriere. Se non che rinsavì, come per miracolo, appena intese dal Conte l’accidente del figlio di Gabriella. Battè palma a palma e sclamò: — La vostra bambina è venuta, è ben venuta, e l’altra sepolta, sepolta. Oh il bel fagiano! come agita le sue ali dorate! Non sapete niente del leon verde cogli occhi di fuoco.
Il Conte si turbò per questo ritorno di follia e volle condurla nelle sue terre, ma il vecchio valletto consigliò di non farlo, perchè la furia d’Angelica imperversava ogni volta che si cercava di trarla fuori della casa.
In un altro lucido intervallo Angelica scongiurò il Conte di lasciarla morire in quell’abituro, e il Conte l’accontentò,<noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||— 56 —|}}</noinclude>benchè l’inchiesta che le fece, le paresse l’espressione della pazzia che minacciava di nuovo.
Giurò che il Conte S. era stato nelle sue braccia, e che il bambino che la Zingara aveva portato nella casa del Conte Z. era il frutto dell’amore. Si crede ancora a Berlino che il Conte abbia menato l’infelice nelle sue terre, mentre ella è tuttavia nella casa abbandonata celata agli occhi di tutti.
Il Conte di Z. è morto da qualche tempo, e la contessa Gabriella capitò con Eduina per dar sesto a certi affari di famiglia.
Essa non ha potuto tenersi d’andare a vedere la sua sciagurata sorella, e forse in questo incontro v’ebbero delle cose meravigliose, che la Contessa non mi scoperse, avendomi detto soltanto che non si potè far a meno di congedare il cameriere, il quale aveva da principio tentato di domare la pazzia della Contessa con dei mali trattamenti, da cui se declinò un poco, fu quando la poverina gli diè fede, che gli avrebbe insegnato il segreto di far l’oro, onde s’era dato con lei {{ec||a}} questa sorta d’alchimia.<noinclude>
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— Sarebbe inutile, aggiunse il medico, terminando di dire suo racconto, sarebbe inutile di far notare la singolare concatenazione di tutti questi accidenti. Ad ogni modo sono convinto che voi solo avete condotta la catastrofe, che sarà la morte o la salute della Contessa. Del resto non posso nascondervi che non fui côlto da poco spavento, quando mettendomi in un rapporto magnetico con voi, discopersi pur io un’immagine nello specchio. Ora sappiamo ambedue che questa effigie era il ritratto d’Eduina.
Al pari del medico credo inutile d’intrattenermi sui rapporti misteriosi che si trovarono fra Angelica e Eduina, il cameriere e me stesso. Aggiungerò soltanto che una cagionevolezza affannosa mi cacciò dalla capitale, e sempre mi stette dattorno sino all’epoca, cred’io, della morte della pazza Contessa.
Così finì Teodoro questa sorte di fantastica istoria ed accomiatandoci, Francesco gli scosse dolcemente la mano, guardandolo con un sorriso, fui per dire doloroso: — Buona notte. — Buona notte, pipistrello di {{AutoreCitato|Lazzaro Spallanzani|Spallanzani}}.
{{Ct|f=90%|FINE DELLA CASA DESERTA}}<noinclude>
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Il mio segreto/Dialogo primo
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quale sensualità sistematica in una classe di gente opulenta!... E pensava a {{AutoreCitato|Edward Bellamy|Bellamy}}, il cui eroe, nella sua «Utopia sociale», aveva così stranamente preveduto tutto ciò che ora accadeva. Ma qui, nessuna Utopia, nessuno Stato socialista. Aveva veduto abbastanza adesso, per concludere che l’antica contradizione del lusso, dello sperpero, della sensualità da un lato, e dell’abietta povertà dall’altro, regnava ancora e conosceva abbastanza i fattori essenziali della vita per rendersi conto di una tal correlazione. Non soltanto gli edifizi della «Città» eran giganteschi, innumerevoli le persone nelle strade, ma lo schiamazzo che aveva udito per le vie, l’imbarazzo di Howard, l’atmosfera stessa, parlavan chiaramente di uno scontento colossale. Che paese era quello?
gli pareva sempre l’Inghilterra, ma con dei caratteri così poco inglesi!
Il suo spirito cercava d’indovinare il resto del mondo, ma rimaneva avvolto in un velo enigmatico. Girò per tutto l’appartamento esaminando tutte, le cose come avrebbe potuto fare un animale in gabbia: si sentiva molto stanco, ma provava quell’esaurimento febbrile che impedisce il riposo. Stava per lunghi momenti in ascolto, sotto il ventilatore, per veder di capire qualche cosa del lontano tumulto che continuava ancora nella «Città» e si sorprese a parlare ad alta voce.
— Duecentotrè anni, — ripetè più volte ridendo scioccamente. — Allora io ho duecentotrentatrè anni; sono il più vecchio abitante della terra. Certamente, non avranno rinunziato alla tendenza che esisteva ai nostri tempi di affidare il potere al più vecchio. I miei diritti sono indiscutibili. Ma io vaneggio. Se mi ricordo come fosse ieri le atrocità dei turchi! Ecco un’età davvero enorme. Ah! Ah!<noinclude><references/></noinclude>
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Fu stupito di sentir che rideva, quindi si sedette deliberatamente in balia alla più completa allegria: alla fine si accorse di condursi come un pazzo.
— Via; un po’ di calma, — pensò, — un po’ di calma.
E continuò a passeggiare per la camera più regolarmente.
— Questo nuovo mondo, — diceva, — io non lo capisco. Perchè? Sempre dei perchè.... Ora posso anche supporre che la gente voli per l’aria e sappia compiere ogni specie di cose maravigliose. Vediamo se si potesse tentar di unirle il passato al presente.
In primo luogo constatò con crescente stupore, quanto eran divenuti vaghi i ricordi de’ suoi primi anni.
Non ne ritrovava che pochi frammenti, in generale i punti più insignificanti, gli avvenimenti di mediocre importanza. Gli parve poi che la sua infanzia avesse a prima vista lasciato maggiori tracce: ricordò i suoi libri di scuola e alcune lezioni di agrimensura, poi i fatti più importanti della sua vita: pensò a sua moglie, morta da molto tempo, alla sua malefica influenza, ora annientata nella corruzione: evocò i volti de’ suoi rivali, de’ suoi amici, di coloro che gli eran rimasti fedeli e di quelli che lo avevan tradito, i suoi ultimi anni di miseria, le sue risoluzioni oscillanti, e finalmente i suoi studii e il suo lavoro accanito. In capo a un momento si rese conto che tutto quel passato era rimasto indelebile nella sua memoria, avvolto forse nelle tenebre, e simile a del metallo lasciato per molto tempo in disparte, ma non sciupato, nè deteriorato, e che ha solo bisogno di esser ripulito. E tutto quel passato si coloriva di una sfumatura di miseria sempre più profonda.<noinclude><references/></noinclude>
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Valeva forse la pena di ripulire tutti quei vecchi arnesi? Per mezzo di un miracolo egli era stato strappato a una vita divenuta intollerabile....
Pensò alla sua condizione attuale: invano lottava coi fatti. Era una matassa molto imbrogliata.
A traverso il ventilatore scorse un lembo di cielo rosato dall’aurora.... un’antica abitudine s’impadronì ancora di lui fra gli oscuri ripostigli della sua memoria.
— Bisogna dormire, — disse.
Il riposo gli apparve come un delizioso conforto alla sua angustia morale, al suo dolore, alla pesantezza sempre crescente delle sue membra: perciò si diresse al suo letticciuolo così bizzarro, vi si stese e non tardò ad addormentarsi....
In verità doveva familiarizzarsi con quell’appartamento prima di lasciarlo, poichè vi restò chiuso per tre interi giorni, durante i quali, nessuno, eccettuato Howard, entrò nella sua prigione. La stranezza dei suo destino, si confondeva con quella della sua sopravvivenza e diminuendola in parte, egli aveva fatto la sua riapparizione nella vita unicamente per esserne strappato e gettato in quell’inesplicabile solitudine. Howard veniva regolarmente a trovarlo, portando seco fluidi sottilmente nutrienti e refocillanti, pietanze leggiere e gradevoli, affatto nuove per Graham. Entrando, egli chiudeva accuratamente la porta: ad ogni insignificante domanda del suo prigioniero aumentava la sua gentilezza, ma in quanto ai rapporti esistenti fra Graham e i grandi avvenimenti che in un modo così misterioso succedevano dietro quelle mura impenetrabili, Howard si rifiutava di dare la più piccola spiegazione. Del resto egli eludeva il<noinclude></noinclude>
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più garbatamente possibile ogni domanda che riguardasse la situazione degli affari che accadevano fuori, e per quei tre giorni l’attività cerebrale di Graham fece grandi passi.
Ciò che egli aveva veduto, quegli sforzi e quelle preoccupazioni per impedirgli di vedere, tutto ciò si agitava nel suo spirito e gli fece formulare innumerevoli ipotesi per spiegare la sua posizione, e, per caso, trovò la vera.
Tali divagazioni erano un’eccellente preparazione agli avvenimenti incalzanti che dovevano aver luogo in seguito e, quando finalmente giunse il momento della sua liberazione, egli era pronto ad affrontar qualunque cosa....
Il contegno che Howard teneva con lui, aumentava sempre più in Graham l’impressione della sua straordinaria importanza; pareva che nel momento in cui la porta si apriva e si chiudeva, lasciasse penetrare tutta un’invasione di eventualità. Graham rivolgeva insistentemente delle domande che ogni volta divenivano più incalzanti e alle quali Howard sfuggiva, adducendo equivoche impossibilità.
— Il vostro risveglio era impreveduto, — ripeteva. — E per l’appunto vi siete destato alla vigilia di una sommossa sociale che io non potrei spiegarvi senza raccontare la storia da una «grossa» e mezza d’anni fa.
— La verità è, — rispose Graham, — che voi avete paura del mio intervento. Mi pare insomma che io potrei esser l’arbitro.... che dovrei esserlo.
— Ciò non è esatto, ma voi possedete.... Insomma posso ben dirvelo ora.... L’accrescimento automatico delle vostre ricchezze, mette nelle vostre mani.... grandi possibilità di potere.... Inoltre voi eserciterete la<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Carbonchiolo" />{{RigaIntestazione|80|{{Sc|quando il dormente si sveglierà}}|riga=sì}}</noinclude>
vostra influenza.... in diverse maniere, colle vostre idee del diciottesimo secolo.
— Del diciannovesimo, — corresse Graham.
— Colle nozioni che avete del vecchio mondo, ignorante come siete di tutti i caratteri e del come è governato il nostro Stato....
— Sono tanto bestia?
— No, davvero.
— Mi credono capace di agire temerariamente?
— Nessuno si aspettava in alcun modo che avreste avuto mai la possibilità di agire.... Nessuno immaginava che finireste realmente collo svegliarvi. Il Consiglio vi aveva circondato di tutte le precauzioni antisettiche.... Ma, in realtà, noi vi credevamo morto.... Una semplice sosta nel processo di corruzione.... E.... Ma ciò è una cosa troppo complessa.... Noi non siamo.... così bruscamente.... mentre non siete ancora.... che semi sveglio....
— Cattiva scusa, — interruppe Graham. — Perchè non m’imbottiscono notte e giorno di fatti e di avvertimenti e non m’insegnano tutta la saviezza d’oggi giorno, allo scopo di mettermi in grado di sostenere tutte le responsabilità che dovrei assumere? Sono forse in qualunque cosa più savio oggi di ieri, di quando mi sono svegliato?
Howard muto si mordeva le labbra.
— Comincio a provare.... provo ad ogni momento e sempre più chiaramente l’impressione che esiste un segreto.... un segreto complicato di cui voi avete la chiave.... Che forse questo Consiglio, questo Comitato come voi lo chiamate, si occupa di falsificare il conto de’ miei beni? È forse questo?
— Tal dubbio.... — protestò Howard.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Accolturato" />{{RigaIntestazione||{{smaller|''Nelle stanze silenziose''}}|81|riga=sì}}</noinclude>
— Peuh! — fece Graham. — In ogni modo tenete bene a mente le mie parole: «Quelli che mi hanno messo qui se ne pentiranno». Sono vivo, non dubitate, son proprio vivo: ogni giorno il mio polso è più vigoroso e la mia mente più chiara. Il letargo è finito. Sono un uomo tornato in vita e voglio vivere...
— Vivere!
La faccia d’Howard si illuminò sotto l’effetto di un’improvvisa ispirazione. Si avvicinò a Graham e parlò con tono di cordialità e di confidenza.
— È per il vostro bene che il Consiglio vi rinchiude qui. Voi siete agitato. Naturalmente... un uomo energico. Non vi divertite affatto qui. Ma noi teniamo a cuore che ogni vostro desiderio sia... Forse vorreste... un po’ di compagnia?
Regnò un silenzio pieno di sottintesi.
— Sì, — fece Graham con aria pensosa. — Ho un desiderio.
— Ah! ci siamo! Infatti questo è per parte nostra una dimenticanza imperdonabile.
— Quella folla in quelle strade laggiù...
— Per questo, — disse Howard, — temo che... Ma... voi non desiderate avere un po’ di compagnia?
Howard restò in piedi vicino alla porta e osservava Graham che passeggiava in giù e in su per la stanza incerto sul vero senso di quell’offerta. Compagnia? Ammettendo che egli accettasse, che domandasse un po’ di compagnia... Sarebbe stato possibile di raccogliere nella conversazione qualche vaga idea della lotta scoppiata nel momento del suo risveglio? Meditò ancora, e la proposta gli apparve sotto il suo vero aspetto: allora volgendosi bruscamente ad Howard:<noinclude>{{smaller|{{PieDiPagina|WELLS. ''Quando il dormiente si sveglierà''||}}}}</noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Accolturato" />{{RigaIntestazione|82|{{Sc|quando il dormente si sveglierà}}|riga=sì}}</noinclude>
— Che cosa intendete per compagnia?
Howard volse gli occhi al cielo alzando le spalle.
— Degli esseri umani, — rispose con uno strano sorriso sulla grossa faccia. — Le nostre idee sociali sono certo... più liberali di quelle de’ vostri tempi... Se un uomo desidera sfuggire alla noia che l’opprime... come nel caso vostro... in compagnia di una donna, per esempio... non ci vediamo nessun male. Noi abbiamo sbarazzato il nostro spirito da inutili formule. Nella nostra città esiste una classe necessaria, discreta... che non è più disprezzata come una volta...
Graham rimase stupito.
— Così passerete più facilmente il tempo, — continuò Howard. — Forse dovevo avervi già pensato, ma, francamente, v’erano tante altre cose...
E indicava il mondo esterno. Graham esitò: per un momento l’immagine di una donna creata improvvisamente dalla sua fantasia, s’impadronì del suo spirito con un’intensa seduzione: ma poi ebbe un lampo di collera.
— No, — esclamò camminando a gran passi per la stanza. — Tutto ciò che voi dite, tutto ciò che voi fate mi ha convinto... che esiste un qualche grande avvenimento in cui sono implicato... Non ho nessuna voglia di passare il tempo nel modo che mi proponete. Sì: lo so, il desiderio e la sodisfazione compendiano la vita, in un senso... ed anche la morte, l’annientamento? Nella mia prima esistenza, prima di addormentarmi, ho lavorato intorno a questa misera questione: ora non voglio più ricominciare. So che qui esiste una città, una folla in rivoluzione... e durante questo tempo... io sono come un coniglio preso al laccio...<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Carbonchiolo" />{{RigaIntestazione||{{smaller|''Nelle stanze silenziose''}}|83|riga=sì}}</noinclude>
La sua collera aumentava: soffocava, vibrando i suoi pugni chiusi.... e cedendo a una crisi di collera proferiva antiche bestemmie.... I suoi gesti eran diventati minacciosi, pronti a venire a vie di fatto.
— Ignoro a qual partito appartenete poichè mi tenete in una completa ignoranza, ma so una cosa, cioè che sono qui rinchiuso con un’intenzione inesplicabile.... forse delittuosa. Vi avverto dunque e vi prevengo delle conseguenze che potrebbero nascere.... Appena avrò riacquistato la mia libertà.... il mio potere....
Ad un tratto capì che tali minacce avrebbero potuto pregiudicarlo, e tacque. Howard lo guardava curiosamente.
— Debbo prendere le vostre parole come dirette al Consiglio? — domandò.
In quel momento Graham sentì una gran voglia di saltare addosso a quell’uomo, di ucciderlo o di stordirlo, e il suo volto dovette tradire tale pensiero: ad ogni modo Howard fu pronto a ritirarsi: in breve la porta si richiuse e il fantasma del XIX secolo si trovò nuovamente solo. Per un poco egli rimase come irrigidito, coi pugni stretti, alzati in aria, poi li lasciò ricadere con violenza.
— Come sono stato pazzo! — disse fra sè dando libero corso alla propria disperazione battendo i piedi e vociferando ingiurie.
Per molto tempo si abbandonò a tale frenesia, imprecando contro la sua situazione, contro la sua stessa pazzia, furioso contro coloro che l’avevano imprigionato. Si ostinava in quella collera per evitare di considerar con calma la propria posizione: e vi si abbandonava ciecamente nel timore di diventar preda della paura.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Luigi62" />{{RigaIntestazione|84|{{Sc|quando il dormente si sveglierà}}|riga=sì}}</noinclude>
Pur nonostante si accorse in breve di riacquistar l’uso della ragione. Una tal prigionia era inesplicabile, è vero, ma non c’era da dubitare che le forme legali, — le nuove forme legali, — non la permettessero. La sua clausura doveva dunque esser legale. Quelle persone erano da più di duecento anni più avanzate nella civiltà dei suoi contemporanei di un tempo. Era anche poco probabile che fossero meno.... umani. Tuttavia essi avevano liberato il loro spirito dalle formule: la pietà, l’umanità, la castità stessa non erano forse delle formule?
La sua immaginazione si mise all’opera per congetturare sulla sorte che gli sarebbe stata riservata: e gli sforzi della ragione per scacciare le sue previsioni, la maggior parte delle quali logicamente ammissibili, furono senza successo.
— Perchè mi dovrebbero far del male? Se le cose volgessero al peggio, — conchiuse finalmente, — io non avrò che ad acconsentire a ciò che essi vogliono. Ma che cosa vogliono? E perchè non m’interrogano invece di tenermi chiuso in questo modo?
Quindi riprese le sue meditazioni sulle possibili intenzioni del Consiglio, ed esaminò dettagliatamente il contegno di Howard, i suoi biechi sguardi, le sue inesplicabili esitazioni. Per un momento la sua mente si afferrò ad un’altra idea.... quella di scappare da quelle stanze. Ma dove avrebbe mai potuto rifugiarsi in quel vasto mondo così popolato? Si sarebbe trovato più a disagio di un contadino del medio evo, caduto per caso nella città di Londra al XIX secolo.
— Chi ne profitterebbe, del male che mi venisse fatto?
Pensava al tumulto, alla grande rivoluzione sociale<noinclude></noinclude>
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Pur nonostante si accorse in breve di riacquistar l’uso della ragione. Una tal prigionia era inesplicabile, è vero, ma non c’era da dubitare che le forme legali, — le nuove forme legali, — non la permettessero. La sua clausura doveva dunque esser legale. Quelle persone erano da più di duecento anni più avanzate nella civiltà dei suoi contemporanei di un tempo. Era anche poco probabile che fossero meno.... umani. Tuttavia essi avevano liberato il loro spirito dalle formule: la pietà, l’umanità, la castità stessa non erano forse delle formule?
La sua immaginazione si mise all’opera per congetturare sulla sorte che gli sarebbe stata riservata: e gli sforzi della ragione per scacciare le sue previsioni, la maggior parte delle quali logicamente ammissibili, furono senza successo.
— Perchè mi dovrebbero far del male? Se le cose volgessero al peggio, — conchiuse finalmente, — io non avrò che ad acconsentire a ciò che essi vogliono. Ma che cosa vogliono? E perchè non m’interrogano invece di tenermi chiuso in questo modo?
Quindi riprese le sue meditazioni sulle possibili intenzioni del Consiglio, ed esaminò dettagliatamente il contegno di Howard, i suoi biechi sguardi, le sue inesplicabili esitazioni. Per un momento la sua mente si afferrò ad un’altra idea.... quella di scappare da quelle stanze. Ma dove avrebbe mai potuto rifugiarsi in quel vasto mondo così popolato? Si sarebbe trovato più a disagio di un contadino del medio evo, caduto per caso nella città di Londra al XIX secolo.
— Chi ne profitterebbe, del male che mi venisse fatto?
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<noinclude><pagequality level="4" user="Carbonchiolo" />{{RigaIntestazione||{{smaller|''Nelle stanze silenziose''}}|85|riga=sì}}</noinclude>
di cui era divenuto l’oggetto in una maniera così inconcepibile.
Del resto egli discuteva una tesi che non aveva relazione alcuna co’ propri pensieri, ma che stranamente insistente, vagava tra le tenebre della sua memoria.... Un altro Consiglio aveva in altri tempi così dichiarato:
— È necessario che un uomo muoia per tutto un popolo!<noinclude></noinclude>
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Pagina:Galiani, Ferdinando – Della moneta, 1915 – BEIC 1825718.djvu/36
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|30|{{Sc|libro primo}}}}</noinclude>
gli altri. Questa essendo primogenita dell’amor proprio, quanto è a dire del principio d’azione che è in noi, supera ogni altra passione, e fa che quelle cose, che giovano a soddisfarla, hanno il massimo valore, sottoponendosi all’acquisto loro ogni altro piacere, e spesso la sicurezza della vita istessa. Se giustamente operino, cosí pensando e regolandosi, gli uomini, lo giudichi ciascuno: certo è però che non con ragion maggiore comprano gli uomini il vitto quando non ne hanno, che un titolo di nobiltá quando di vitto son provveduti: perché, se è misera ed infelice la vita quando siam digiuni, infelice è del pari quando non siamo stimati né riguardati; e talora è tanto maggiore questa infelicitá, che piú tosto ci disponiamo a morire o a porci in evidente rischio di perder la vita che senza il rispetto altrui infelicemente vivere. Qual cosa adunque piú giusta che il proccurarsi, anche con grande e lungo stento e fatica, una cosa, che grandemente è utile, perché produce molti e grandi piaceri? Che se si deride questo sentir piacere della stima e riverenza altrui, è ciò un biasimare la nostra natura, che tale disposizione d’animo ci ha data, non noi che, senza potercela togliere, l’abbiamo avuta, e di cui, come della fame, della sete e del sonno, né dobbiamo né possiamo render conto o ragione ad alcuno. Che se certi filosofi hanno mostrato disprezzo per questa stima altrui, e le ricchezze e le dignitá hanno calpestate; se essi dicono ciò aver fatto, perché loro non dava piacere la venerazione degli altri, ne mentono: perché non da altro principio a cosí parlare e dimostrare si sono mossi, che per la sicurezza, in cui erano, di dovere essere, dimostrando di cosí credere ed operare, altamente applauditi dal popolo e commendati<ref>È noto il fasto di Diogene, maggiore di quello di Platone.</ref>.
Sicché quelle cose, che ci conciliano rispetto, sono meritamente nel massimo valore. Tali sono le dignitá, i titoli, gli onori, la nobiltá, il comando, che nel numero delle cose incorporee per lo piú sono. Seguono immediatamente dietro alcuni corpi, che<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||{{Sc|capo secondo}}|31}}</noinclude>
per la loro bellezza sono stati in ogni tempo graditi e ricercati dagli uomini; e coloro, che hanno avuto in sorte il possedergli e l’ornarsene la persona, ne sono stati stimati ed invidiati. Sono questi le gemme, le pietre rare, alcune pelli, i metalli piú belli, cioè l’oro e l’argento, e qualche opera dell’arte, che in sè contenga molto lavoro e bellezza. Per una certa maniera di pensare di tutti gli uomini, che portano rispetto all’esteriore adobbamento delle persone, sono questi corpi divenuti atti a dare altrui quella superioritá, che, come io dissi, è il fonte del piú sensibile piacere. Quindi il loro valore meritamente è grande; essendo pur troppo vero che i re istessi debbono la piú gran parte della venerazione de’ sudditi a quell’esteriore apparato che sempre gli circonda, spogliati dal quale, ancorché conservassero le medesime doti dell’animo e potestá, che prima avevano, hanno conosciuto che la riverenza verso di loro si è grandemente scemata. E perciò quelle potestá, che hanno meno vera forza ed autoritá, cercano con piú attenzione di pompa esteriore regolare l’idee degli uomini, fra i quali l’augusto ed il magnifico spesse volte altro non è che un certo niente ingrandito, che «formalitá» si chiama, con voce tratta dalle scuole ed assai acconciamente adattata, intendendo per essa «''id quod non est, neque nihil, neque aliquid''».
Ma, se negli uomini il desiderio di comparire genera affetto a queste piú rare e belle produzioni della natura, nelle donne e ne’ bambini la passione ardentissima di parer belli rende al sommo prezzabili questi corpi. Le donne, le quali costituiscono la metá dell’umana specie, e che o intieramente o in grandissima parte solo alla propagazione ed educazione nostra paiono destinate, non hanno altro prezzo e merito che l’amore che destano ne’ maschi; e, derivando questo quasi tutto dalla bellezza, non hanno elleno altra cura maggiore che d’apparir belle agli occhi dell’uomo. Quanto a questo conferiscano gli ornamenti è dal comune consenso confessato: dunque, se la valuta nelle femmine nasce dall’amabilitá, e questa dalla bellezza, la quale dagli ornamenti si accresce, troppo a ragione bisogna che altissimo sia il valore di questi nel loro concetto.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|32|{{Sc|libro primo}}}}</noinclude>
Che se ai bambini si riguarda, sono essi la piú tenera cura de’ genitori; e questa tenerezza d’amore d’altra maniera non sanno gli uomini appalesare, che in render vago e leggiadro l’oggetto amato agli occhi loro. Or che non fará l’uomo, quando dal desio di soddisfar la donna, d’adornare i figliuoli è mosso? Cosí è avvenuto che, prima nelle arene de’ fiumi, poi nelle viscere della terra, si sono a grande stento raccolti i metalli piú belli. E quindi è ancora che quelle nazioni istesse, che ricche di questi metalli si credono, come sono i messicani e i peruani, dopo le gemme niuna cosa piú dell’oro e dell’argento prezzarono. E, se stimarono piú le nostre bagattelle di vetro e di acciaio, ciò confirma e non distrugge quel che io ho detto di sopra; perché la bellezza de’ nostri lavori fu quella che gl’incantò. L’esser poi questa bellezza del vetro e del cristallo fatta dall’arte e non dalla natura, ciò non varia il pregio, se non perché ne varia la raritá; il che essendo ignoto agli americani, non se ne può prender argomento contrario a quel che io ho dimostrato.
Ma la piú gran parte degli uomini, insieme con {{AutoreCitato|Bernardo Davanzati|Bernardo Davanzati}}, ragiona cosí: «Un vitello naturale è piú nobile d’un vitel d’oro, ma quanto è pregiato meno?». Rispondo. Se un vitello naturale fosse cosí raro come uno d’oro, avrebbe tanto maggior prezzo del vitello d’oro, quanto l’utilitá e il bisogno di quello è maggiore di questo. Costoro immaginansi che il valore derivi da un principio solo, e non da molti che si congiungono insieme a formare una ragione composta. Altri sento che dicono: «Una libbra di pane è piú utile d’una libbra d’oro». Rispondo. Questo è un vergognoso paralogismo, derivante dal non sapere che «piú utile» e «meno utile» sono voci relative e che secondo il vario stato delle persone si misurano. Se si parla d’uno, che manchi di pane e d’oro, è certamente piú utile il pane; ma a questo corrispondono e non son contrari i fatti, perché non si troverá alcuno che lasci il pane e di fame si muoia, prendendosi l’oro. Coloro, che scavano le miniere, non si scordano mai di mangiare e di dormire. Ma a chi è sazio, vi è cosa piú inutile del pane? Bene è dunque, se<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||{{Sc|capo secondo}}|33}}</noinclude>
egli allora soddisfa altre passioni. Perciò questi metalli sono compagni del lusso, cioè di quello stato, in cui i primi bisogni sono giá soddisfatti. Perciò, se il Davanzati dice che «un uovo, il quale un mezzo grano d’oro si pregia, valeva a tener vivo dalla fame il conte Ugolino nella torre ancora il decimo giorno, che tutto l’oro del mondo non valeva», egli equivoca bruttamente fra il prezzo, che dá all’uovo chi non teme morir di fame se non lo ha, e i bisogni del conte Ugolino. Chi gli ha detto che il conte non avria pagato l’uovo anche mille grani d’oro? L’evidenza di questo errore la manifesta a noi lo stesso Davanzati, poco dopo, ma senza avvedersene egli, dicendo: «Schifissima cosa è il topo; ma nell’assedio di Casilino uno ne fu venduto duecento fiorini per lo gran caro; e non fu caro, poiché colui, che il vendé, morío di fame, e l’altro scampò»<ref>{{Sc|Plinio}}, {{Sc|viii}}, 57 [82]; {{Sc|Frontino}}, {{Sc|iv}}, 5; {{Sc|Valerio Massimo}}, {{Sc|vii}}, 6.</ref>. Ecco che pur una volta, grazie al cielo, ha confessato che «caro» e «buon mercato» sono voci relative.
Se poi alcuno si maraviglierá come appunto tutte le cose piú utili hanno basso valore, quando le meno utili lo hanno grande ed esorbitante, egli dovrá avvertire che con maravigliosa provvidenza questo mondo è talmente per ben nostro costituito, che l’utilitá non s’incontra mai, generalmente parlando, colla raritá; ma anzi, quanto cresce l’utilitá primaria, tanto si trova piú abbondanza, e perciò non può esser grande il valore. Quelle cose, che bisognano a sostentarci, sono cosí profusamente versate sulla terra tutta, che o non hanno valore o l’hanno assai moderato. Non si hanno però da questa considerazione a ritrarre falsi pensieri di accuse contro al nostro intendimento, e ingiusto disprezzo di quel che noi apprezziamo, come tanti fanno; ma sí bene si dovrebbero produrre ognora sentimenti di umiliazione e di rendimento di grazie alla mano benefica di Dio e benedirla ad ogni istante; il che da ben pochi si fa.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|34|{{Sc|libro primo}}}}</noinclude>
Forse mi sará detto da molti filosofi che, sebbene è vero che il valore delle gemme e delle cose rare sia sulla natura umana fondato, come io ho dimostrato, non cessano però di parer loro questi concetti ridicoli e miserabili deliri. Alle quali persone io rispondo che non so se alcuna cosa umana troveranno essi, che non sembri loro tale; e da questa opinione non sono per frastornargli. Ma io amerei che il buon filosofo, dopo che s’è spogliato da’ terreni inganni e, quasi disumanandosi, si è tanto sopra gli altri alzato, che ha potuto di noi meschini mortali ridere e prender sollazzo, quando poi da questi pensieri si distacca, ritorna in giú e nella societá si framischia (al che lo sforzano i bisogni della vita); vorrei, io dico, vederlo tornar uomo comune, e non filosofo. Quel riso, che, quando e’ filosofava, ha sanato il suo animo, ora, ch’egli opera, potrebbe i suoi e gli altrui fatti perturbare. Meglio è che restino questi concetti nel suo animo racchiusi; e, conoscendo e deplorando insieme co’ suoi pari, s’ei vuole, ché io gliel concedo, quanto sia poco l’uomo superiore a’ bruti, non venga a fargli male, volendolo migliorare. Impossibile impresa è questa per lui. Se nella nostra divina religione gli uomini alla perfetta virtú si guidano, sono i nostri maestri da soprannaturale e divino potere aiutati; e, se fra noi esempi di altissima perfezione si veggono, sono queste opere della celeste grazia e non dell’umana natura. Chi dunque siffatte armi ha seco, venga a perfezionarci, ché ben lo può; ma la filosofia non giunge a questo. Perciò si sono veduti gli stoici, che, volendo far gli uomini perfettamente virtuosi, gli resero ferocemente superbi. Altri, nel volergli taciturni e contemplativi, gli fece mangioni; chi, volendogli poveri, gl’incrudeli; e Diogene, da’ pregiudizi volendogli purgare, istituí una infame razza di cani. Ci lascino dunque costoro vivere in pace. Lascino ai metalli e alle gemme quella stima, comunque ella siesi, che tengono. Non gridi {{AutoreCitato|Quinto Orazio Flacco|Orazio}} piú:
{{blocco centrato|<poem>
<i>Vel nos in mare proximum
gemmas et lapides, aurum et inutile
summi materiem mali
mittamus.</i>
</poem>}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||{{Sc|capo secondo}}|35}}</noinclude>
{{no rientro}}Se per mezzo di quest’inutili corpi noi dalla ferina vita, in cui ci mangiavamo l’un l’altro, alla civile, in cui in pace ed in commercio viviamo, siamo non senza stento trapassati, non ci facciano ora, per rigore di sapienza, tornare a quella barbarie, donde per dono della provvidenza siamo felicemente scampati. Il comune degli uomini non si può nelle idee oltre a certi limiti migliorare; e, volendolo ad ogni modo fare, l’ordine delle cose si guasta e si corrompe.
Lasciando adunque nel loro disprezzo tutte queste considerazioni, che sono figliuole d’una superficiale ed imperfetta meditazione, si concluda una volta che que’ corpi, che agli uomini accrescono rispetto, alle donne bellezza, ai fanciulli amabilitá, sono utili e meritamente preziosi. Da questo si dee trarre l’importantissima conseguenza, che l’oro e l’argento hanno valore come metalli anteriore all’esser moneta; il che piú a lungo nel seguente capo si tratterá. Ora, che del valore in generale io parlo, avendo spiegato quel che da me colla voce di «utilitá» s’intenda, passo a parlare della raritá.
Io chiamo «raritá» la proporzione che è fra la quantitá d’una cosa e l’uso che n’è fatto. Chiamo «uso» nommeno il distruggimento che l’occupazione d’una cosa, la quale impedisce che, mentre uno ne fa l’uso, possa questa soddisfar anche i desidèri d’un altro. Siano, per esempio, cento quadri esposti in vendita: se un signore ne compra cinquanta, i quadri diventati rari quasi del doppio, non perché si consumino, ma perché cinquanta ne sono tolti dalla venalitá; il che in qualche maniera può dirsi uscire fuori del commercio. Vero è però che piú incarisce le cose il distruggimento che questa estrazion dal commercio: poiché quello toglie affatto ogni speranza, questa si valuta secondo la probabilitá, che vi è, che la cosa occupata e ristagnante torni alla venalitá ed al commercio; e questo merita assai riflessione.
Passando ora a dire sulla quantitá della cosa, dico che sonovi due classi di corpi. In alcuni ella dipende dalla diversa abbondanza con cui la natura gli produce: in altri solo dalla varia fatica ed opera che vi s’impiega. È la prima classe<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||{{sc|secoli xix e xx}}|361}}</noinclude><section begin="s1" />{{nop}}
Sergente Maglia Giuseppe da Perledo. Medaglia di bronzo al valor militare con la seguente motivazione: «Comandante di un drappello guastatori, mostrava coraggio e sangue freddo nel portare tubi esplosivi sotto i reticolati nemici. Millegrobe 23 ottobre 1915.
Sergente Maggiore Sala Matteo di Giuseppe di Perledo della 592 Batteria, croce al merito di guerra al valor militare, con la seguente motivazione: «Ottimo militare, ed in ogni circostanza di iniziativa, volontà ed abnegazione».
Riportarono ferite in combattimento i seguenti:
Sala Domenico di {{ec|Giovauni|Giovanni}}, Arrigoni Paolo di Giuseppe, Sala Bartolomeo di Carlo, Conca Giacomo di Antonio, Bergami Antonio di Pietro, Mattarelli Antonio di Giacomo e Maglia Carlo di Giacomo tutti del Monte di Varenna.<section end="s1" />
<section begin="s2" />{{Ct|t=2|v=1|ESPATRIATI}}
{|
|Anno ||1800. ||Giuseppe ed Angelo Campioni di Varenna abitano a Lesmo.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Francesco Antonio Campioni del q.m Francesco di Varenna abita in Milano P. V. parrocchia di San Marco.
|-
|align=center|» ||1819. ||Pasquale Inviti è a Bergamo.
|-
|align=center|» ||1821. ||Ambrogio Inviti figlio di Pietro è a Weitofen in Germania.
|-
|align=center|» ||1822. ||Festorazzi Alfredo fu Carlo a Veroul in Francia.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Festorazzi Isidoro fu Carlo è pure a Veroul in Francia.
|-
|align=center|» ||1830. ||Lorenzo Stengher e sua moglie Margherita Franzi di Varenna sono domiciliati a Roma, via Frattina 51, dove fanno i mercanti di lastre. Il loro figlio Giovanni è ad Arizzano (Intra) impiegato nella fabbrica di vetri dei signori Francesini.
|-
|align=center|» ||1832. ||Pasquale Inviti è a Weitophen in Germania.
|-
|align=center|» ||1835. ||Domenico Pensa del fu Antonio di Varenna dimora a Verona, piazza delle erbe e fa il negoziante in ferramenta e ottonami sotto la ditta Venino.
|-
|align=center|» ||1884. ||Pirellli Giovanni fu Santino America del Sud.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Pensa Giuseppe di Battista America del Sud.
|-
|align=center|» ||1885. ||Venini Angelo fu Carlo America del Sud.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Carganico Pietro a Roma col figlio Ettore ora ufficiale.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Carganico Nicola pretore ad Arma di Taggia.
|-
|align=center|» ||1887. ||Conca Pietro fu Silvio a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Venini Giovanni di Pietro a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Fagioli Antonio di Cario a Montevideo.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Cavalli Carlo di Tomaso a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1888. ||Lillia Carlo fu Antonio a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Cavalli Angelo di Giuseppe a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Conca Benvenuto fu Silvio a Buenos Ayres.
|-
<noinclude>|}</noinclude><section end="s2" /><noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|362|{{sc|vittorio adami}}}}</noinclude><noinclude>{|</noinclude>
|-
|align=center|{{pt|Anno|»}} ||align=center|{{pt|1888.|»}} ||Greppi Ambrogio fu Santino a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Pirelli Angelo di Francesco a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1890. ||Greslj Gerolamo fu Carlo è in America.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Brenta Pietro fu Giacomo a Montevideo.
|-
|align=center|» ||1891. ||Bavera Angelo fu Abbondio a New Jork.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Pensa Battista di Giuseppe a New Jork.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Venini Emilio fu Giorgio a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1892. ||Mellera Giuseppe figlio di Giacomo a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1893. ||Cavalli Sisto fu Luigi a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1895. ||Fagioli Antonio fu Carlo a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1896. ||Greppi Angelo di Giuseppe in Svizzera.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Bavera Antonio fu Angelo a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1898. ||Panizza Zaccaria di Ambrogio a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1899. ||Mellera Onorato di Gelsomino in Francia.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Pirovano Antonio fu Alessandro a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1900. ||Cavalli Carlo di Giovanni a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Ongania Luigi fu Giorgio in Francia.
|-
|align=center|» ||1901. ||Fagiuoli Carlo fu Carlo a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1902. ||Brenta Serafino fu Giuseppe a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Cavalli Michele di Pietro a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Ticozzi Giovanni fu Giuseppe in Svizzera.
|-
|align=center|» ||1905. ||Pirelli Giorgio fu Luigi a Montevideo.
|-
|align=center|» ||1908. ||Brenta Agostino di Giacomo negli Stati Uniti.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Panizza Antonio fu Ambrogio a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||1909. ||Manzoni Pietro di Giulio in Svizzera.
|-
|align=center|» ||1910. ||Venini Carlo di Battista a Buenos Ayres.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Pirelli Gioachino di Francesco a Montevideo.
|-
|align=center|» ||1913. ||Venini Giovanni di Carlo a Zurigo.
|-
|align=center|» ||1914. ||Brenta Mario di Agostino in Acquaseria.
|-
|align=center|» ||1910. ||Brenta Agostino del fu Giacomo in America.
|-
|align=center|» ||1914. ||Calvasina Serafino del fu Giorgio fa il bottaio a Domaso{{ec||.}}
|-
|align=center|» ||1914. ||Scanagatta Pietro fu Gelsomino a Rovereto.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Scanagatta Onorato fu Gelsomino a Rovereto.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Scanagatta Leonida, Svizzera.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Scanagatta Antonio fu Gelsomino a Rovereto.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Scanagatta Enrico fu Gelsomino a Rovereto.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Cavalli Riccardo fu Celestino a Lugano.
|-
|align=center|» ||1920. ||Venini Giacomo fu Carlo in Svizzera.
|-
|align=center|» ||1923. ||Sala Giuseppe di Giovanni in Francia.
|-
|align=center|» ||1924. ||Cavalli Michele di Pietro in Argentina.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Fagiuoli Carlo fu Virginio in Argentina.
|-
|align=center|» ||1925. ||Della Mano Antonio di Gisazio da parecchi anni si trova nell’America del Nord coi figli Mario, Caterina, Emilio ed Aristide. Attendono alla professione del cuoco.
|-
<noinclude>|}</noinclude><noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||{{sc|secoli xix e xx}}|363}}</noinclude><noinclude>{|</noinclude>
|-
|align=center|{{pt|Anno|»}} ||align=center|{{pt|1925.|»}} ||I fratelli Giov. Battista Borlenghi, Pietro, Carlo e Colomba nell’America del Nord.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Castelli Bartol. fu Antonio di Gisagio nell’America del Nord.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Pensa Zaccaria fu Carlo di Vezio nell’America del Sud.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Faggi Lazzaro fu Bernardo di Bologna a Montevideo.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Festorazzi Angelo fu Ant. di Regolo nell’America del Sud.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Ongania Severo fu Luigi di Regolo nell’America del Sud.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Ongania Colombo fu Luigi di Regolo nell’America del Sud.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Ongania Bartol. fu Innocente di Regolo nell’Am. del Sud.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Ongania Arturo fu Bartol. di Regolo nell’America del Nord.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Festorazzi Antonio di Francesco di Perledo a Montevideo.
|-
|align=center|» ||1926. ||Giovanni Stengher è ad Arizzano (Intra) impiegato nella fabbrica di vetri dei Signori Francescini.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||La famiglia di Cavalli Celestino di Varenna è a Lugano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||La famiglia di Venini Onorato di Varenna è a Milano{{ec||.}}
|-
|align=center|» ||align=center|» ||La famiglia Campioni è in America.
|-
|align=center|» ||1926. ||La famiglia Calvasina Giuseppe è in America.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Riva Carlo Giuseppe di Varenna è a Morbegno.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Hefler Giacomo ed Hefler Carlo sono a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Hefler Girolamo è in Vall’Ossola{{ec||.}}
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Hefler Antonio è a Verona.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Carganico Pietro è a Intra e Carganico Eliseo a Como.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Ambrogio Greppi di Varenna è in America.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||La famiglia di Calvasina Luigi è a Lecco.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Dott. Giorgio Greppi di Varenna è a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Cavalli Manfredo di Varenna è a Roma.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Cavalli Delfino di Varenna è a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Bernasconi Luigi di Varenna è a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Famiglia Pensa di Varenna è a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Ing. Giovanni Battista Pirelli Senatore del Regno e famiglia, è a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Famiglia di Carlo Pirelli è a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Famiglia di Giacomo Riva è a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» || Monsignore Diego Venini Cerimoniere Segreto di S. S. è a Roma in Vaticano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Don Matteo Pensa dottore dell’Ambrosiana a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Bavera Abbondio e Bavera Carlo del fu Giuseppe a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||{{ec|Pirelii|Pirelli}} Pietro di Luigi a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Pirelli Egidio fu Pietro a Milano.
|-
|align=center|» ||align=center|» ||Don Carlo Pirelli Preposto di San Marco a Milano.
|}<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Marino, Giambattista – Adone, Vol. II, 1977 – BEIC 1871053.djvu/196
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OrbiliusMagister
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<noinclude><pagequality level="3" user="OrbiliusMagister" />{{RigaIntestazione|190|{{Sc|gli errori}}|}}</noinclude><poem>
{{Ottava|151}}Non la bombarda, eccesso de’ tormenti,
non il monton cozzante e furibondo,
non il furor de’ più crucciosi vènti,
non il fragor de l’Ocean profondo,
non il fulmin terror degli elementi,
non il tremoto scotitor del mondo,
non d’Etna o d’Ischia il fremito e ’l fracasso
si pareggi al romor che fe’ quel sasso.
{{Ottava|152}}Cadde, e con tal subbisso in giù portollo
il grave peso de le membra vaste,
che fiaccandosi in pezzi il capo e ’l collo.
l’ossa tutte lasciò lacere e guaste.
Di<sup>nota</sup>telo voi, se vi crollaste al crollo
selve, e voi fere se ’l covil lasciaste,
se lasciaste per tema augelli il nido
al suon de la caduta, al tuon del grido.
{{Ottava|153}}Parve tuono il suo grido, e parve telo,
e con strepito tal l’aure percosse,
che sparso il cor di timoroso gelo
dal suo gran seggio il gran Motor si mosse,
temendo pur, non da la terra il Cielo
fuor d’ogni usanza fulminato fosse.
Tremaro i poli a l’impeto soverchio,
né stette saldo il sempr’immobil cerchio.
{{Ottava|154}}Ed ecco alfine il fin (prendete essempio
temerari superbi) a cui soggiace
l’alterigia mortal, che giusto scempio
dal Ciel aspetta, e l’insolenza audace.
Cadde, e caduto ancor, mostrò quest’empio
segni d’ira arrogante e pertinace.
Con atti di furor, non di cordoglio
minacciando spirò l’ultimo orgoglio.
</poem><noinclude><references/></div></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||{{Sc|e notizie}} ec.|41}}</noinclude>{{IndentInverso|1em}}
''Arco Celeste'', o ''Iride'', fenomeno che ha la forma di un’arco di cerchio tinto dei sette colori primitivi, spesso doppio, coi colori inversi, che in tempo semipiovoso apparisce nella parte del Cielo opposta al Sole.
''Aurora'', si chiama quel lume, che producono i raggi del Sole avanti il suo levare, riflessi e sparpagliati per l’aria; ciò che comincia arrivando il Sole 18 gradi sotto l’Orizzonte. V. ''Crepuscolo''.
''Aurora Boreale'', fenomeno luminoso che apparisce per lo più dalla parte di Tramontana, talora tranquillo, e si chiama ''chiaro'', o ''luce boreale''; talor agitato, e figurato. I Navigatori hanno osservato anche verso il ''Polo Australe'' tal fenomeno, che perciò si potrebbe chiamare ''Aurora'', o ''Luce Polare''.
</div>
{{Ct|class=capitoletto|B}}
{{IndentInverso|1em}}
''{{CapoletteraVar|B}}aleno'', luce viva e brillante, con tuono, o senza, che sorte da una Nuvola.
''Barometro'', istrumento destinato a mostrare il peso dell’aria, e le sue variazioni. È un <includeonly>tubo di vetro riempiuto di Mercurio, e rovesciato viene sostentato dall’aria.</includeonly>
</div><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|42|{{Sc|osservazioni}},|}}</noinclude><noinclude>{{indent|1em|tubo di vetro riempiuto di Mercurio, e rovesciato viene sostentato dall’aria.}}</noinclude>
{{IndentInverso|1em}}
''Baroscopio'', è lo stesso.
''Brina'', ''Bruma''. V. ''Givre''.
''Brize'', s’intende da’ Francesi un fresco vento da qualunque parte spiri.
''Burrasca'', o ''Procella'', s’intende un’agitazione violenta dell’Atmosfera, accompagnata sovente da pioggia, grandine, e vento impetuoso.
</div>
{{Ct|class=capitoletto|C}}
{{IndentInverso|1em}}
''{{CapoletteraVar|C}}alamita''. V. ''Magnetismo'', ''Ago''.
''Caligo'', o ''Nebbia'', è una nuvola a terra, cioè, un ammasso di vapori con dell’esalazioni condensate nella parte inferiore dell’''Atmosfera''.
''Calore'', è veramente la sensazione cagionata in noi dalla materia del fuoco.
''Capra Saltante'', si chiama una meteora lucida, o ignea, specie di fiamma volante, forse getto d’Aurora Boreale; e secondo le varie figure, prende il nome di ''Piramide'', di ''Colonna'', di ''Trave'', di ''Dragone'', ec.
''Clima'', veramente è una zona della terra entro certi gradi di Latitudine; ma s’intende <includeonly>anche per la qualità fisica, o temperatura di un paese.</includeonly>
</div><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||{{Sc|e notizie}} ec.|43}}</noinclude><noinclude>{{indent|1|anche per la qualità fisica, o temperatura di un paese.}}</noinclude>
{{IndentInverso|1em}}
''Condensazione'', restringimento de’ corpi fluidi, cagionato per lo più dal freddo, come dai vapori del freddo della mattina che si formano in rugiada.
''Conduttore'', s’intende una spranga, o filo di metallo, che sporge con una punta in alto, e con l’altro capo va a seppellirsi ben dentro nell’Acqua, o nella Terra: la principal condizione è che sia ben continuato.
''Coperto'', s’intende il Cielo, quando non si può vedere il suo azzurro.
''Corona'', è un arco colorato intorno del Sole, e della Luna, che ne fanno il centro.
''Crepuscolo'', è quel lume incerto avanti e dopo del Sole, che dura più o meno secondo i climi, e le stagioni. Quello spazio in cui si riconoscono gli oggetti, p.e. le lettere di un libro, si chiama ''Crepuscolo chiaro'', ed è un terzo circa del tutto.
''Croniometro'', fu chiamato dal Sig. {{Wl|Q3849923|K. Landriani}} l’istrumento con cui misura l’acqua di pioggia, e ne mostra non solo la quantità, ma anche la durata.
</div><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|44|{{Sc|osservazioni}},|}}</noinclude>{{Ct|class=capitoletto|D}}
{{IndentInverso|1em}}
''{{CapoletteraVar|D}}eclinazione'', s’intende dell’ago calamitato, per cui si discosta più, o meno dal Polo.
''Dilatazione'', s’intende l’aumento di volume nei fluidi, o nei solidi, prodotto dall’azione del calore.
''Disgelo'', è la fusione della neve, o del ghiaccio prodotto dal calore.
</div>
{{Ct|class=capitoletto|E}}
{{IndentInverso|1em}}
''{{CapoletteraVar|E}}cclisse'', nascondimento della Luna, o di altri Pianeti.
''Elasticità'', proprietà di alcuni corpi, specialmente dell’aria, di lasciarsi comprimere, e levata la compressione di rimettersi nel primo stato.
''Elettricità'', proprietà che hanno quasi tutti i corpi di attirare, e respingere de’ corpi leggeri quando sono fregati; è una specie di fuoco che anche si manifesta con scintille nel passare in altri corpi.
''Elettrometro'', machina che fa conoscere l’Elettricità dell’aria.
</div><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||{{Sc|e notizie}} ec.|45}}</noinclude>{{IndentInverso|1em}}
''Equinozio'', ''Ascendente'', o ''Discendente'' della Luna traversando l’Equatore; ''Ascendente'', quando passa alle parti Settentrionali, ''Discendente'' quando passa alle parti Meridionali.
''Esalazione'', s’intendono i vapori solidi dei corpi, cioè, quei corpuscoli sottilissimi che traspirano, e mandan fuori.
''Evaporatorio'', detto anche ''Atmidometro'', istrumento che serve a misurare la quantità dell’evaporazione, o col caldo del peso, o dell’altezza in un vaso.
''Evaporazione'', elevazione de’ vapori, o dell’esalazioni per l’azione del Sole del fluido elettrico della forza assorbente dell’aria, ec.
''Eudiometro'', istrumento inventato dal Sig. Kav. {{Wl|Q3849923|Landriani}} per conoscere il grado di salubrità nell’aria di un dato luogo.
</div>
{{Ct|class=capitoletto|F}}
{{IndentInverso|1em}}
''{{CapoletteraVar|F}}ata Morgana'', nome che si dà ad un fenomeno che si scorge a Messina, e Reggio in certi tempi; e consiste a mostra re una grandissima quantità di Architetture sopra dell’Orizzonte. Si scorge a Venezia, ed in altri luoghi, benchè più di rado.
</div><noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|46|{{Sc|osservazioni}},|}}</noinclude>{{IndentInverso|1em}}
''Flusso'', e ''Riflusso'' del mare, moto periodico, ed alternativo dell’acque dal mare, regolato dal moto diurno menstruo, ed annuo della Luna.
''Freddo'', quella sensazione che si prova per la partenza del caldo, o del fuoco, talora con pungoli di qualche spirito salino.
''Fulmine'', propriamente s’intende l’effetto sopra i corpi dell’esplosione del tuono; si previene coi Conduttori.
''Fuochi di S. Elmo'' sono picciole fiamme che si mostrano sugli Alberi, o Cordaggi delle Navi in tempo di procella per lo più sul finire, onde sono di buon segno: se sono due si dicono ''Castore'', e ''Polluce''; se uno ''Elena'', ed è cattivo segno; ma se ne vede anche in più numero.
''Fuoco'', elemento sottilissimo, ed agitatissimo che ben si conosce quando è sviluppato, ma risiede latente in quasi tutti i corpi.
''Fuoco fatuo'', fiamma leggera che si scorge per lo più le sere d’Inverno in luoghi umidi, e di materie putrescenti, come nei Cimiterj, che pare occasionato da esalazioni impregnate di materia elettrica, che s’infiamma.
</div><noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||{{Sc|e notizie}} ec.|259}}</noinclude>{{Ct|class=capitoletto|TAVOLA DELLE PIOGGE.}}
{| class="tab13"
! 1785
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Alba
! class="nascosto" | !! colspan="2" | Anguill.
! class="nascosto" | !! colspan="2" | Berg.
! class="nascosto" | !! colspan="2" | Bogliaco
! class="nascosto" | !! colspan="2" | Brescia
! class="nascosto" | !! colspan="2" | Ceneda
! class="nascosto" | !! colspan="2" | Cerciv.
! class="nascosto" | !! colspan="2" | Castel Franco
! class="nascosto" | !! colspan="2" | Chiozza
! class="nascosto" | !! colspan="2" | Cocalio
|- class="pdati2"
| {{Dotted|Gennaro}}
| 1. || 1,5
| 1. || 11,0
| 2. || 9
| 2. || 2,5
| 0. || 10,6
| 8. || 2
| 1. || 10,0
| 1. || 11,2
| 1. || 9,7
| 2. || 3,9
|-
| {{Dotted|Febbraro}}
| 2. || 10,0
| 3. || 10,5
| 2. || 2
| 4. || 7,6
| 2. || 0,4
| 3. || 4
| 6. || 3,3
| 4. || 6,8
| 3. || 6,8
| 6 || 11,1
|-
| {{Dotted|Marzo}}
| 0. || 1,5
| 1. || 9,4
| 2. || 3
| 3. || 1,6
| 1. || 0,0
| 2. || 11
| 2. || 11,0
| 2. || 8,4
| 1. || 5,0
| 2. || 6,8
|-
| {{Dotted|Aprile}}
| 0. || 5,2
| 1. || 1,8
| 0. || 4
| 3. || 0,7
| 0. || 6,4
| 2. || 6
| 2. || 0,0
| 1. || 2,8
| 1. || 2,0
| 2. || 5,2
|-
| {{Dotted|Maggio}}
| 1. || 7,3
| 0. || 8,7
| 1. || 0
| 3. || 3,9
| 4. || 3,0
| 2. || 3
| 6. || 6,2
| 1. || 2,7
| 0. || 11,5
| 3. || 0,1
|-
| {{Dotted|Giugno}}
| 0. || 3,0
| 1. || 5,8
| 0. || 2
| 1. || 6,7
| 1. || 1,0
| 3. || 9
| 3. || 7,0
| 3. || 4,7
| 1. || 7,3
| 1. || 0,7
|-
| {{Dotted|Luglio}}
| 0. || 10,5
| 3. || 3,2
| 3. || 6
| 3. || 1,3
| 3. || 2,0
| 1. || 3
| 9. || 5,1
| 2. || 8,0
| 1. || 3,9
| 1. || 9,5
|-
| {{Dotted|Agosto}}
| 0. || 5,5
| 2. || 1,1
| 4. || 6
| 5. || 4,3
| 3. || 0,0
| 1. || 7
| 3. || 9,7
| 3. || 7,6
| 0. || 8,4
| 2. || 2,4
|-
| {{Dotted|Settembre}}
| 0. || 2,0
| 0. || 0,9
| 0. || 10
| 2. || 4,7
| 1. || 8,0
| 4. || 3
| 2. || 10,7
| 0. || 9,2
| 0. || 0,6
| 0. || 3,5
|-
| {{Dotted|Ottobre}}
| 0. || 5,5
| 3. || 3,8
| 2. || 6
| 2. || 11,1
| 4. || 11,0
| 1. || 4
| 1. || 1,3
| 1. || 4,7
| 3. || 3,8
| 2. || 1,6
|-
| {{Dotted|Novembre}}
| 7. || 0,0
| 2. || 1,5
| 9. || 0
| 7. || 9,5
| 6. || 3,0
| 14. || 2
| 19. || 2,0
| 7. || 2,0
| 1. || 2,1
| 5. || 0,9
|-
| {{Dotted|Dec.}}
| 6. || 10,0
| 5. || 1,8
| 5. || 10
| 3. || 2,6
| 6. || 9,0
| 14.|| 9
| 7. || 3,0
| 6. || 8,9
| 5. || 0,5
| 4. || 9,2
|- class="somma2"
| Somme
| 22. || 2,0
| 26. || 11,7
| 34. || 10
| 42. || 8,5
| 35. || 6,4
| 00. || 3
| 66. || 8,3
| 37. || 5,0
| 22. || 1,4
| 33. || 8,7
|}<noinclude>{{Ct|class=destra|R 2}}</noinclude>
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/* Riletta */
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione|260|{{Sc|osservazioni}},|}}</noinclude>{{Ct|class=anno|Segue la Tavola delle Piogge.}}
{| class="tab13"
! 1785
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Coira
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Conegliano
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Feltre
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Firenze
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Fossombrone
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Genova
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Gorizia
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Mansuè
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Marostica
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Milano
|- class="pdati2"
| {{Dotted|Gennaro}}
| 0. || 0,0
| 2. || 10,0
| 2. || 5,7
| 2. || 11,3
| 2. || 1
| 4. || 11,2
| 2. || 8,5
| 2. || 4,8
| 1. || 1,1
| 1. || 7,01
|-
| {{Dotted|Febbraro}}
| 2. || 4,0
| 6. || 7,0
| 3. || 11,8
| 5. || 5,8
| 3. || 0
| 4. || 3,1
| 4. || 11,4
| 6. || 0,9
| 5. || 0,0
| 4. || 10,83
|-
| {{Dotted|Marzo}}
| 2. || 3,0
| 2. || 10,5
| 2. || 6,5
| 1. || 7,2
| 3. || 4
| 2. || 6,6
| 2. || 8,4
| 2. || 9,8
| 2. || 0,7
| 1. || 4,40
|-
| {{Dotted|Aprile}}
| 2. || 1,0
| 1. || 7,7
| 2. || 2,0
| 5. || 2,4
| 4. || 8
| 2. || 2,6
| 2. || 9,0
| 1. || 5,7
| 2. || 6,7
| 2. || 2,24
|-
| {{Dotted|Maggio}}
| 2. || 7,0
| 3. || 0,3
| 2. || 9,9
| 2. || 1,5
| 2. || 5
| 2. || 2,8
| 0. || 9,4
| 2. || 9,6
| 1. || 0,9
| 2. || 10,44
|-
| {{Dotted|Giugno}}
| 4. || 3,0
| 6. || 4,1
| 2. || 7,7
| 0. || 10,7
| 4. || 0
| 1. || 5,9
| 6. || 2,5
| 5. || 2,2
| 3. || 4,2
| 0. || 9,22
|-
| {{Dotted|Luglio}}
| 5. || 1,0
| 6. || 8,2
| 2. || 6,5
| 3. || 0,9
| 3. || 3
| 0. || 5,6
| 9. || 0,8
| 4. || 4,4
| 3. || 10,8
| 1. || 7,06
|-
| {{Dotted|Agosto}}
| 1. || 4,0
| 2. || 10,1
| 1. || 5,9
| 0. || 10,2
| 0. || 6
| 0. || 7,6
| 5. || 1,7
| 2. || 5,4
| 2. || 10,7
| 1. || 4,81
|-
| {{Dotted|Settemb.}}
| 1. || 3,0
| 1. || 2,4
| 1. || 11,6
| 0. || 0,9
| 0. || 0
| 0. || 3,3
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| 1. || 0,9
| 0. || 8,97
|-
| {{Dotted|Ottobre}}
| 0. || 0,0
| 1. || 3,3
| 1. || 7,1
| 4. || 11,2
| 2. || 4
| 7. || 8,7
| 6. || 11,3
| 1. || 8,4
| 1. || 6,7
| 1. || 6,22
|-
| {{Dotted|Novemb.}}
| 4. || 0,{{z|1}}
| 11. || 5,0
| 20. || 5,7
| 4. || 4,3
| 4. || 6
| 18. || 0,3
| 5. || 4,5
| 6. || 9,9
| 7. || 2,2
| 7. || 7,22
|-
| {{Dotted|Dec.}}
| 7. || 2,0
| 5. || 0,9
| 6. || 7,9
| 8. || 6,7
| 7. || 3
| 5. || 8,3
| 11.|| 5,4
| 7. || 7,0
| 6. || 2,9
| 7. || 6,61
|- class="somma2"
| Somme
| 32. || 2,0
| 52. || 10,3
| 51. || 4,4
| 39. || 6,7
| 37. || 4
| 50. || 5,0
| 60. || 0,6
| 45. || 4,1
| 38. || 9,3
| 33. || 11,13
|}<noinclude></noinclude>
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Dr Zimbu
1553
/* Riletta */
3879143
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Dr Zimbu" />{{RigaIntestazione||{{Sc|e notizie}} ec.|261}}</noinclude>{{Ct|class=anno|Segue la Tavola delle Piogge.}}
{| class="tab13"
! 1785
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Monte Belluna
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Padova
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Pirano
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Sacile
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Schio
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Tolmezzo
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Trento
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Valdobbiadine
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Udine
! class="nascosto" | !! colspan=2 | Vicenza
|- class="pdati2"
| {{Dotted|Genn.}}
| 2. || 5
| 2. || 0,0
| 1. || 9
| 3. || 3,3
| 3. || 3
| 3. || 0,9
| 1. || 6,7
| 3. || 8
| 3. || 11,9
| 2. || 7,0
|-
| {{Dotted|Febbr.}}
| 5. || 11
| 4. || 2,7
| 5. || 3
| 7. || 6,8
| 15. || 5
| 10. || 4,7
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Ma poichè Dahâk non poteva trovar pace, un giorno egli domandò ai sacerdoti e ai principi suoi una dichiarazione per la quale si attestasse che egli non aveva mai offesa la giustizia. Già tutti apponevano il loro nome a quella carta menzognera, quando all’improvviso entrò nella presenza del re un uomo piangente e desolato. Quegli era {{WI|Q1128478|Kâveh}}, il fabbro ferraio di Ispáhân, che veniva a ridomandare al tiranno un figlio suo che gli sgherri reali gli avevano rapito. Il re gli fa rendere il figlio, purchè Kâveh apponga il nome suo a quella dichiarazione. Ma Kâveh, preso da giusta indignazione, lacera e calpesta quel foglio, e uscito dalla reggia, inalberando come vessillo di rivolta quel cuoio con cui si difendeva dal fuoco nel lavorare il ferro, raccoglie intorno a sè tutta la gente e con essa trae al monte Alburz per ricondurne il giovane Frêdûn, il legittimo signore dell’Iran, come discendente di Gemshîd.
Frêdûn, dato l’addio alla madre, discende dall’Alburz, passa il fiume Arvend (il Tigri), trova la reggia del tiranno, vi penetra abbattendone i talismani e si asside sul trono de’ suoi padri, accanto ad Ernevâz ed a Shehrnàz, sorelle di<noinclude></noinclude>
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7° Le somme che dovranno in ciascun anno costituire il fondo d'ammortizzazione;
8° I limiti entro i quali i detentori di cedole potranno chiedere il riscatto e la quota parte del fondo di ammortizzazione che potrà ogni anno impiegarsi ad appagare siffatte richieste;
9° Le tasse e le penali, alle quali potranno essere sottoposti i mutuatari, ed il modo con cui questi dovranno pagare la tassa erariale in caso di liberazione anticipata;
10° La dotazione del fondo di riserva e di garanzia;
11° I casi nei quali avrà luogo lo scioglimento della società e le condizioni della liquidazione;
12° Le cauzioni ed altre garanzie da esigersi dai direttori, amministratori ed altri impiegati della società, e la maniera colla quale si procederà alla loro nomina;
13° Tutti i particolari occorrenti per l'intelligenza e per l'esecuzione della presente legge, e dei regolamenti d'amministrazione pubblica che ne emaneranno.
Art. 72. Un regolamento organico promulgato per decreto reale determinerà:
1° Il modo col quale sarà esercitata dal Governo la sorveglianza sulla gestione e la contabilità delle società di credito fondiario, e segnatamente le attribuzioni dei regi commissari;
2° La pubblicità periodica a darsi allo stato di situazione delle società e delle loro operazioni;
3° La somma che ciascuna società dovrà pagare all'erario pubblico in rimborso degli stipendi e delle spese dei regi commissari incaricati più specialmente di sopravvegliare al suo andamento;
4° La tariffa particolare degli onorari dovuti agli ufficiali pubblici chiamati a concorrere ai diversi atti cui può dar luogo lo stabilimento delle società di credito fondiario;
5° Tutti i particolari atti ad assicurare e completare l'esecuzione della presente legge.
Art. 73. Le società di credito fondiario non potranno fare, sotto pena di nullità, altre operazioni fuorchè quelle previste nella presente legge.
Art. 74. Se una società di credito fondiario contravvenisse alle disposizioni della presente legge, degli statuti e dei regolamenti; ovvero se non adempisse agli impegni assunti verso i suoi creditori, il Governo potrà sospendere o revocare l'autorizzazione concessa, ovvero provocare in via giuridica la nomina d'un'amministrazione speciale e provvisoria.
Art. 75. L'autorizzazione dovrà essere revocata per regio decreto e dietro il parere del Consiglio di Stato.
L'amministrazione provvisoria sarà nominata dal tribunale provinciale alla richiesta del Ministero pubblico. Essa sarà incaricata di operare le riscossioni, di pagare le somme dovute e di convocare i soci entro un periodo di tempo non maggiore di tre mesi all'oggetto di deliberare sopra i provvedimenti a prendersi.
Il giudizio sarà esecutorio per provvigione, nonostante qualunque opposizione od appello.
Art. 76. Sarà abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.
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{{indentatura|testo='''Concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e cessione dello stabilimento balneario di Acqui.'''}}
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{{indentatura|testo={{§|I|''Progetto di leggepresentato alla Camera il 23 gennaio 1854 dai ministri dei lavori pubblici'' '''(Paleocapa)''' ''e delle finanze'' '''(Cavour)'''}}}}
{{Sc|Signori!}} — Fino dall'epoca in cui furono in Piemonte fatti i primordiali studi nell'intento di preordinare un piano di strade ferrate che ne diffondesse l'utilità a quella maggior parte di territorio che fosse possibile dotare di questo mezzo efficacissimo di pronte ed economiche comunicazioni interne e soddisfacesse ad un tempo nel modo più vantaggioso alle relazioni del nostro cogli Stati vicini, la Commissione che di questi studi venne incaricata, fu unanime nel riconoscere la opportunità, o, diremo quasi, la necessità di quella linea che, correndo nella pianura compresa fra la sponda destra del Po e le pendici settentrionali degli Appennini, congiungesse il sistema interno delle nostre ferrovie con quelle che fin d'allora si preconizzava dover traversare gli Stati di Parma, congiungendosi da una parte colla Lombardia e dall'altra col ducato di Modena e quindi cogli Stati pontifici.
Senonchè le grandi e dispendiose opere che doveva innanzi tutto alle altre intraprendere il Governo per assicurare ed affrettare l'esecuzione delle principali linee di strade ferrate che lo Stato intendeva costruire a conto e spese dell'erario nazionale; l'importanza che giustamente si attribuiva ed il pensiero che si dava alle due grandi linee del Moncenisio e del Lukmanier, le vicende dei tempi e le condizioni della finanza distolsero per alcuni anni dal promuovere questa linea che pure era altamente raccomandata e dagl'interessi speciali di più provincie e da quelli del commercio di Genova e di tutto lo Stato coll'Italia centrale, e che era pure singolarmente favorita dalla natura del paese attraversato che non opponeva difficoltà di arte nè di economia.
Ma quando la principale linea di strada ferrata da Genova per Alessandria a Torino era vicina al suo compimento, avanzatissima era quella che da Alessandria volgeva a Mortara e Novara, accennando da una parte al lago Maggiore e dall'altra alla Lombardia; quando i vantaggi delle ferrovie, fatti palesi dalla esperienza, ne rendevano sempre più vivo il desiderio; quando i Governi dell'Italia centrale convenivano fra loro per attuarne un vasto sistema; quando il trattato di commercio conchiuso dal nostro Stato con quello di Parma garantiva l'agognata congiunzione, ed era poi susseguitato da una concessione fatta dal duca di alcune linee, una delle quali verrà al nostro confine; quando finalmente l'industria privata, facendo rapidi progressi anche fra noi, si volse con grande energia alle imprese di questo genere, non poteva più temersi che una ferrovia in cui concorrevano così vantaggiose condizioni non avesse a trovare chi ne assumesse l'impresa col favore del Governo, ma pur senza aggravio delle finanze.
Ed infatti, conosciutasi la disposizione del Governo del Re a prestare questo favore, una rinomata ditta imprenditrice di simili opere domandava ed otteneva dal Ministero la facoltà di fare gli studi per una linea di strada ferrata che, staccandosi da quella che da Genova viene ad Alessandria, e volgendo per Tortona e Voghera alla Stradella, potesse poi, quando che sia, essere prolungata fino al confine piacentino per congiungersi quivi appunto colle ferrovie dei ducati e<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1009}}</noinclude><section begin="s1" />
Contemporaneamente le città di Voghera e di Tortona, unitamente al municipio di Castelnuovo, ricorrono perchè la via che unisce quelle due città abbia a toccare il grosso e popoloso borgo di Castelnuovo preferibilmente al piccolo di Pontecurone; e Voghera poi in particolare, perchè la congiunzione dei due tronchi che si staccano dalla via centrale abbia ad essere nelle sue vicinanze e non in quelle di Tortona. Sul totale tutti questi atti dei Consigli municipali non sono che l'espressione dei privati interessi locali e municipali, emergendo però dalla sola moltiplicità di essi il dubbio che si sottopone al Governo, se non sarebbe cioè forse meglio, prima di prendere una definitiva risoluzione, di studiare le linee dalle vicinanze di Serravalle a quelle di Tortona e di Voghera, e quelle dalle vicinanze di Alessandria al confine piacentino, per vedere quali meglio convengano alla massa degli interessi pubblici e privati.
Sotto aspetto di ben maggiore importanza si mostrano le restrizioni che s'impone il Governo coll'articolo 53 del capitolato, di non accordare, cioè, per tutta la durata della concessione, che può essere quasi d'un secolo, alcuna congiunzione fra un punto qualunque delle vie ferrate dello Stato e le vie che sono comprese nella presente concessione; dimodochè, qualunque siansi i futuri bisogni dell'industria, del commercio o della società in generale; qualunque siano i progressi delle scoperte scientifiche e delle loro tecniche applicazioni a vincere quegli ostacoli che ora pare la natura abbia posti insuperabili, non abbia mai ad essere per un così lungo spazio di tempo permesso a chicchessia, senza il beneplacito dell'imprenditore, il procurarsi una diretta comunicazione fra il Piemonte centrale od il Genovesato e le terme acquensi, fra il porto di Genova ed i confini lombardi e parmensi, fra questi confini e le provenienze dal lago Maggiore. Alla verità, col successivo articolo 84 vi si porta una qualche limitazione, restringendo a 20 anni una simile proibizione per quanto riguarda l'unione fra Voghera e Valenza; ma questa medesima limitazione, sorta dai dibattimenti alla Camera elettiva, dimostra di quanta importanza possa diventare questa linea che risparmierebbe più di dodici chilometri al commercio della Svizzera con l'Italia centrale, che metterebbe in diretta comunicazione Voghera e le adiacenze col centro della magistratura in Casale, che darebbe le più facili comunicazioni a quell'unico punto in cui la strada ferrata si può congiungere alla navigazione del Po; congiunzione che, se per ora pare non presenti che poca importanza, si può facilmente prevedere abbia a divenire col tempo del maggiore interesse, e già a quest'ora la società eridanea vi ha fatti degli studi, sta occupandosi di rendere più facili le vie fra la stazione di Valenza ed il fiume; ed, a malgrado del cattivo stato in cui queste si trovano, ha già incominciate in parte le sue operazioni. Ben difficilmente perciò il vostro ufficio centrale sarebbe stato disposto ad accedere su questo punto alla proposta governativa, se non vi avesse trovato un qualche rimedio nella facoltà che coll'articolo 97 è fatta al Governo di riscattare la strada dopo i primi trent'anni d'esercizio, di modo che, quando vi sia una manifesta utilità, vi si potrà almeno allora in parte rimediare. E di più ancora stimò acconsentire a questa limitazione pensando che così si toglie un troppo facile adito alle speculazioni di aggiotaggio, le quali mai non mancano quando si tratta di estorquire da un imprenditore una vera ''ranzone'' con lo spauracchio di una possibile e molte volte anche di una chimerica e non effettuabile concorrenza.
Per gli esposti motivi la maggioranza di questa Commissione non presenta alcuna modificazione al progetto governativo, sia negli articoli della legge che in quelli dell'annesso capitolato, e s'incarica di proporne al Senato la totale approvazione.<section end="s1" />
{{Rule|8em|t=1}}{{Rule|8em|v=1}}
<section begin="s2" />{{Ct|f=100%|v=1|L=0px|'''Spesa straordinaria per la costruzione delle torri dei fari alle isole dei Cavoli e dell'Asinara.'''}}
{{indentatura|testo=''Progetto di legge presentato alla Camera il ''23'' gennaio ''1854'' dal ministro dei lavori pubblici'' '''(Paleocapa)'''.}}
{{Sc|Signori!}} — I pericoli cui va esposto il navigante attorno alle coste meridionali e settentrionali della Sardegna, ed il grande sussidio che trae dai fari di largo nel guidare la sua rotta, determinarono il Ministero dei lavori pubblici a proporre nei suoi bilanci 1852-53 appositi fondi con cui sopperire alla spesa di costruzione all'una ed all'altra estremità dell'isola, vale a dire all'isolotto dei Cavoli ed all'isola dell'Asinara, di apposite torri sorreggenti gli apparecchi catadriottici d'illuminazione.
Confidavasi di soddisfare con ciò ad un imperioso bisogno della navigazione e del commercio; e, convinta della necessità di quelle opere, la precedente Camera punto non esitò a secondare le fatte proposte, consentendo allo stanziamento nei ricordati bilanci di appositi crediti per lire 46,705 per la erezione della torre del faro all'Asinara, e per lire 43,547 50 per quella del faro dei Cavoli.
Si apersero in seguito gl'incanti per la esecuzione di così interessanti opere; ma le condizioni dei luoghi di loro esecuzione, dove gli operai e le altre persone addette ai lavori mancano di ricovero e deggiono provvedersi con straordinari mezzi di quanto torna indispensabile alla vita; le difficoltà di avere a disposizione gli occorrenti materiali di costruzione, ed il soverchio loro incarimento, l'insalubrità del clima nell'isolotto dei Cavoli e la brevità ed incostanza della stagione propizia ai lavori, resero talmente restii i costruttori, che deserti rimasero gl'incanti, siccome infruttuoso tornò ogni impegno dell'amministrazione per ottenere private ed accettabili offerte.
Diffatti quella sola che fu presentata alla direzione dei lavori marittimi, ed esclusivamente pel faro dell'Asinara, traeva per essenziale condizione un aumento del 35 per cento al costo peritato dell'opera.
Non credette il Ministero di accettare un tal partito: in primo luogo, per la ragione che, esigendo esso un notevole aumento alla primitiva spesa che pel solo faro dell'Asinara sarebbe stato di lire 15,546 75, eragli mestieri anzitutto di avvisare al corrispondente assegno; in secondo luogo, perchè, quando anche si fossero aperti gl'incanti sul prezzo dell'offerta, sarebbe stato mestieri accettarla in caso di nuova diserzione di asta. Mentre invece aumentando, come fare si propone, del 20 per cento il prezzo di perizia d'amendue i fari, si può sperare di ottenere l'appalto complessivo di due opere vivamente reclamate dal commercio e dalla marineria.
Oltrechè, in dipendenza della legge 25 marzo 1853, i fondi in bilancio stanziati per ispese, le quali non abbiano ricevuto incominciamento nell'anno solare, dovendo retrodarsi, avrebbe convenuto ottenere gli occorrenti assegni supplementari per far luogo agl'incanti ed al deliberamento delle opere nel corso del 1853, il che non era più possibile, attesa la chiusura del Parlamento.
Parve quindi più opportuno spediente quello di desistere<section end="s2" /><noinclude></noinclude>
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{{Centrato|'''ATTI'''}}
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{{Centrato|'''PARLAMENTO SUBALPINO'''}}
{{Centrato|'''SESSIONE DEL 1853-54'''}}
{{Centrato|(V LEGISLATURA)}}
{{Centrato|dal 19 dicembre 1853 al 29 maggio 1855}}
{{Centrato|RACCOLTI E CORREDATI DI NOTE E DI DOCUMENTI INEDITI}}
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{{Centrato|GALLETTI GIUSEPPE E TROMPEO PAOLO}}
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{{Centrato|'''DOCUMENTI'''}}
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{{Centrato|PROPRIETÀ LETTERARIA}}
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{{Centrato|'''DOCUMENTI'''}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||809}}</noinclude>
{{Centrato|'''PROGETTI DI LEGGE, RELAZIONI'''}}
{{Centrato|'''E DOCUMENTI DIVERSI'''}}
{{rule|2em}}
'''Accertamento del numero dei deputati impiegati.'''
''Relazione fatta alla Camera il 13 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Canalis, Miglietti, Depretis, Daziani, Farini, Saracco, e Michelini G. B., relatore.''
'''SIGNORI!''' — Una delle principali operazioni, cui la Camera suole procedere al principio di ogni Legislatura, è quella di accertare il numero dei deputati investiti di regi impieghi stipendiati. La Commissione, cui avete affidato questo delicato incarico, non ha perdonato nè ad investigazioni per conoscere il vero stato delle cose, nè ad imparziale ed accurato esame per dedurne le conseguenze.
Certamente è cosa poco conveniente siano incaricati di sorvegliare l'amministrazione del Governo coloro che gli sono subordinati, o ne ricevono stipendio: il più comune buon senso persuade non doversi porre in lotta il privato interesse con quello del pubblico. Inoltre i Governi costituzionali essendo fondati sul principio della divisione dei poteri, un uomo non deve nello stesso tempo far parte del potere esecutivo e del potere legislativo. Al Re solo lo Statuto accorda questa doppia capacità, la quale, generalmente parlando, non può estendersi ai delegati del potere reale. Credesi tuttavia che i lumi e l'esperienza acquistati dai pubblici impiegati nell'esercizio delle loro funzioni possano tornar utili al Corpo legislativo in cui siedono. Noi lo ammettiamo; ma dalle opposte considerazioni, di cui sono certamente più importanti quelle che militano per l'esclusione, conchiudiamo dover questa essere la regola generale, l'ammissione al contrario dovere costituire l'eccezione.
Su questi motivi è fondato l'articolo 100 della legge elettorale; e dalle stesse considerazioni ha preso norma la vostra Commissione nel formare il seguente elenco dei deputati, ai quali crede doversi quell'articolo applicare.
Sessione del 1853-54 — Documenti — Vol. II. 102
Cavour Camillo, ministro delle finanze;
Agnes Matteo, consigliere di Cassazione;
Pescatore Matteo, professore di leggi all'Università di Torino;
Cavalli Giovanni, luogotenente colonnello di artiglieria;
La Marmora Alfonso, ministro della guerra;
Genina Luigi, professore di leggi all'Università di Torino;
Demaria Carlo, professore di medicina all'Università di Torino;
Rattazzi Urbano, ministro di grazia e giustizia;
Menabrea Luigi, colonnello nel Genio militare;
Arcais Effisio, maggiore d'artiglieria;
Melegari Amedeo, professore di leggi all'Università di Torino;
Sappa Giuseppe, consigliere di Stato;
Boncompagni Carlo, consigliere di Stato;
Deviry Carlo, consigliere d'Appello;
Despine Carlo, ispettore ingegnere delle miniere;
Somis Aristide, colonnello dello stato maggiore;
Serra Francesco Maria, consigliere d'Appello;
Delitala Gavino, consigliere d'Appello;
Spinola Tommaso, consigliere di Stato;
Buraggi Giovanni, capitano de' carabinieri;
Brunati Benedetto, ispettore del Genio civile;
Bona Bartolomeo, intendente generale delle strade ferrate;
Petitti Agostino, maggiore dello stato maggiore e primo uffiziale del Ministero di guerra;
Dealberti Maurizio, colonnello del Genio militare;
Casanova Alessandro, colonnello dello stato maggiore;
Ponza di San Martino Gustavo, ministro dell'interno;
Chiò Felice, professore di matematiche all'Accademia militare;
Cadorna Raffaele, maggiore in fanteria;
Colli Alessandro, ingegnere capo;
Mezzena Bernardo, colonnello comandante di piazza;
Marongiu Diego, professore di diritto canonico all'Università di Sassari;<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|900}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Natura degli atti !! Art. della tariffa !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! style="text-align:right;" | Tassa fissa !! style="text-align:right;" | Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| Segue<br />Ipoteche, costituzioni,<br />cancellazioni<br />e modificazioni d'ipoteche || 81 || Consenso per cancellatura, riduzione o restrizione d'iscrizioni ipotecarie e rinuncia al diritto od all'anteriorità d'ipoteca. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » || Sono dovute altrettante tasse quante sono le iscrizioni da cancellarsi, ridursi o restringersi, quando esse non sieno state prese a favore di un medesimo creditore o creditori, e contro uno stesso debitore o debitori.
Questa pluralità di tasse non avrà luogo qualora le dette iscrizioni sieno state prese contro un medesimo debitore in parte dal creditore ed in parte dagli autori cui egli fosse succeduto per diritto ereditario.
Sarà dovuta una sola tassa, quando insieme all'iscrizione vigente si manda cancellare anche quella precedente che fosse perenta pel decorso del quindennio.
Sarà dovuta la tassa stabilita per le quitanze se l'atto racchiude, quantunque in modo generico, liberazione di somma, valore o contabilità qualunque, a meno che si trattasse d'iscrizioni prese per crediti condizionali od eventuali, dei quali non si fosse appurata la condizione o l'evento, nel qual caso sarà dovuta la sola tassa fissa.
|-
| Rinuncia a diritto<br />di prescrizione || 82 || Rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistata. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » || Se la rinuncia è fatta dopo che la prescrizione fu giudizialmente opposta, si esigerà la tassa proporzionale relativa alla natura ed al valore della cosa che formava oggetto della prescrizione.
|-
| Sequestri || 83 || Sequestro convenzionale di beni mobili o immobili:
Gratuito .......................... || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| || || Con retribuzione. .................. || style="text-align:right;" | » » || style="text-align:right;" | 1 » || Sull'ammontare della retribuzione, con che la tassa non sia mai inferiore a lire 3.
|-
| Depositi || 84 || Deposito puro e semplice di qualunque natura ed oggetto. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| || || Quando il deposito è volontario e consiste in somma di danaro. || style="text-align:right;" | » » || style="text-align:right;" | 1 » || Sulla somma depositata.
|-
| Discarichi || 85 || Discarico ossia ritiramento o restituzione del deposito. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| Comodato || 86 || Comodato o prestito ad uso e per un tempo determinato. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| Accettazione<br />di nuovo creditore || 87 || Accettazione o ricognizione per parte del debitore di un nuovo creditore cessionario del creditore anteriore, fatta per atto separato da quello di cessione. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| Deposito di scritture || 88 || Deposito od inserzione nei minutari di pubblico notaio di scritture private non ancora insinuate, o di altre carte non contenenti convenzioni, a riguardo delle quali fosse obbligatoria la stipulazione di un pubblico istrumento. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » || Sono dovute altrettante tasse, quante sono le scritture depositate od inserte, semprechè queste siano state stipulate tra parti diverse.
Se le scritture anzidette conten-
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|901}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Natura degli atti !! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Tassa fissa !! Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| ''Segue''<br>Deposito di scritture || || || || || gono contratti bilaterali, oppure polizza o promessa di pagamento, o rimessione di cosa valutabile, si esigerà inoltre la tassa fissa o proporzionale, secondo la natura delle convenzioni o delle obbligazioni, ancorché nell'atto di deposito o d'inserzione non siano intervenute le parti fra cui le scritture sono state stipulate.<br><br>Tuttavolta però che il contenuto delle scritture inserte formi parte delle disposizioni dell'atto soggetto a tassa proporzionale, non sarà dovuta che la tassa fissa.
|-
| || 89 || Nomina di periti, ancorché formi disposizione accessoria d'un atto. || 3 » || » » ||
|-
| Nomina a benefizi e simili || 90 || Nomina a benefizi o cappellanie . . . . . . . || 10 » || » » ||
|-
| Atti non contemplati nella tariffa || 91 || Atti o scritture non contemplati specificamente nella presente tariffa, i quali non vadano soggetti a tassa proporzionale. || 3 » || » » ||
|}
{{Centrato|'''TITOLO TERZO'''}}
{{Centrato|'''Atti soggetti a tasse eccezionali.'''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Natura degli atti !! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Tassa fissa !! Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| Rendite sul Debito Pubblico || 92 || Vendita di rendite del debito pubblico o di obbligazioni dello Stato. || 2 » || » » ||
|-
| Cauzioni degli impiegati contabili e vendite fatte dai Monti di Pietà e Casse di risparmio || 93 || Cauzione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto all'estero;<br><br>Cauzione o malleveria prestata dagli impiegati contabili nell'interesse dello Stato, dai conservatori delle ipoteche e dai notai, dai tesorieri degli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850 per l'esercizio dei rispettivi impieghi;<br><br>Rinuncia all'ipoteca legale competente ai predetti corpi morali sui beni dei loro contabili;<br><br>Consenso a cancellatura o restrizione delle ipoteche inscritte sui beni o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti, relativamente alle malleverie di detti loro tesorieri;<br><br>Verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà e le Casse di risparmio. || 1 » || » » ||
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|902}}</noinclude>
{{Centrato|PARTE SECONDA}}
{{Centrato|'''Tassa di successione.'''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Art. !! Successione !! Tasse proporzionali per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| 94 || Tra ascendenti e discendenti . . . . . . . . . . . . . . || 1 » ||
|-
| 95 || Tra coniugi, tra fratelli, tra zii e nipoti e tra prozii e pronipoti . . . . . . . . . . . . . . || 5 » ||
|-
| 96 || Tra cugini di primo grado, ossiano figli di fratelli . . || 7 » ||
|-
| 97 || Tra altri parenti sino al duodecimo grado inclusivamente . . . . . . . . . . . . . . || 9 » || rowspan="3" | Sul valore cadente nella successione o nei legati.
|-
| 98 || A favore degli istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi delli 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850 . . . . . . . . . . . . . . || 5 »
|-
| 99 || Per tutte le altre successioni . . . . . . . . . . . . . . || 10 »
|}
{{Centrato|PARTE TERZA}}
{{Centrato|'''Tasse d'emolumento.'''}}
Art. 100. Tutte le sentenze per cui, a termini delle disposizioni della presente legge, è dovuta la tassa proporzionale di emolumento, vi andranno soggette in ragione dell'uno per cento.
Art. 101. I provvedimenti della Corte di cassazione andranno soggetti alla tassa fissa:
Se preparatorii di . . . . . . . . . . L. 40 »
Se definitivi di . . . . . . . . . . . » 40 »
Art. 102. Per le sentenze degli altri magistrati, tribunali e giudici in via contenziosa, che non sieno passibili di tassa proporzionale d'emolumento, saranno rispettivamente dovute le seguenti tasse fisse, cioè:
Per le sentenze del tribunale superiore del contenzioso amministrativo e delle Corti d'appello . . . L. 20 »
Per quelle dei tribunali di prima istanza, ordinari o di commercio o del contenzioso amministrativo . » 10 »
Per quelle dei giudici di mandamento . . . . » 1 »
Per quelle degli arbitri la tassa relativa alle sentenze del magistrato, tribunale o giudice che avrebbe dovuto conoscere della controversia.
Art. 103. Per le collocazioni di creditori ed i concordati di cui nell'articolo 102 della presente legge, per ogni creditore . . . . . . . . . . » 5 »<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|903}}</noinclude>
{{Centrato|''Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour), 27 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 23 stesso mese.''}}
Signori! — La Camera dei deputati ha adottato nella tornata del 23 giugno corrente il progetto di legge sulle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, che io ho l'onore di presentarvi.
Il coordinare in un solo corpo le sparse leggi relative a questi tre rami di finanza, informandole degli stessi principii che loro si addicono per indole e per natura comune, era cosa razionale, opportuna e desiderata.
Un'altra ragione non ammetteva dilazione a provvedere per le tariffe in materia d'insinuazione e di successione, vale a dire, l'imminente scadenza del termine a cui venne esteso l'effetto delle rispettive leggi 22 giugno 1850 e 17 giugno 1851.
Se non che al bisogno indispensabile di addivenire alla divisata riforma, quello viemmaggiormente imperioso di giungere finalmente ad equilibrare i bilanci dello Stato indusse il Governo a combinare di modo il suo progetto di legge che, mentre tende a ripartire più equamente le imposte ed anche a minorarle in alcune parti, riuscirà pure con qualche aumento di tassa in quelle altre che possono meglio consentirlo a ristorare sensibilmente la condizione del pubblico erario.
Il solo aumento che possa dirsi introdotto nelle tasse d'insinuazione è quello che riguarda le traslazioni di beni stabili che sono attualmente soggette al diritto proporzionale di lire 3.60 per cento, e che verrebbero d'ora in poi sottoposte alla tassa del 5 per cento.
Ove però si ritenga che la nuova legge proposta sopprime due sorta di diritti riscossi congiuntamente al diritto proporzionale, cioè quello di tabellione, ed il fisso graduale, portati rispettivamente dagli articoli 52 e 54 della tariffa primo aprile 1816, e che di più nella nuova tassa del 5 per cento rimane incluso il diritto di trascrizione ipotecaria dei contratti d'alienazione, ben vedesi che l'aumento stesso non è in sostanza di quell'entità che a primo aspetto si crederebbe.
Le altre tasse proporzionali in materia d'insinuazione non apportano alcuna maggiore gravezza, anzi per alcuni atti rimangono al disotto degli attuali diritti.
Le tasse fisse poi si trovano per la maggior parte in corrispondenza coll'attuale tariffa; e se talune sono alcunché più elevate, come sarebbero quelle dei testamenti e degli atti di adozione e di riconoscimento di figli (atti questi ultimi molto rari); in compenso verrebbero diminuite quelle degli atti di divisione, di emancipazione, di tutela ed altri, i quali hanno luogo in numero anche maggiore.
In materia di successione non fu possibile di contenersi negli stessi limiti; poiché nell'urgente bisogno di accrescere le pubbliche entrate, era questa una delle migliori sorgenti, a cui potesse attingersi meno odiosamente che altrove.
Egli è perciò che vennero più o meno accresciute le varie quotità di tassa, ad eccezione di quella stabilita per gli ascendenti e discendenti, per gli estranei, e per gli istituti di beneficenza.
Oltre a ciò fu disposto all'articolo terzo del progetto di legge, che la tassa proporzionale tanto d'insinuazione e di emolumento, quanto in materia di successione, sarà pagata sul valore delle cose cadenti nella mutazione di proprietà, senza deduzione di debiti.
È questa la principale innovazione di tale progetto, sulla quale insorsero nella Camera dei deputati le più forti obbiezioni.
Signori, io credo potermi dispensare dallo svolgere ampiamente tutti gli argomenti che valgono a sostenere il proposto sistema, poiché dopo la pubblicità che si è data dalla stampa a siffatta questione, nulla si avrebbe forse da aggiungere per vieppiù illuminarla.
Tuttavia non ommetterò di accennare che il principio razionale della tassa è quello di colpire il fatto della trasmissione della proprietà, e che su questo principio incontestato riposa essenzialmente la ragione di esigere la tassa sulle sostanze, che passano da una mano ad un'altra, indipendentemente dalla esistenza o no di debiti, o pesi sulle medesime imposti.
Questo principio è quello che regolò sempre le tasse di insinuazione e di emolumento, nella cui applicazione non fu mai ammessa la deduzione dei pesi, che gravano i beni contemplati nell'atto di trasmissione, o che, in punto di emolumento, hanno formato oggetto della sentenza confermativa del titolo di proprietà.
Identica essendo la ragione della tassa in fatto di successione, non vedesi plausibile motivo di seguire un diverso sistema per le trasmissioni a titolo ereditario.
Anzi, se si pon mente che la tassa d'insinuazione e di emolumento è imposta sopra atti di traslazione a titolo oneroso, laddove quella di successione cade sopra atti per la totalità, o per la maggior parte portanti trasmissione a titolo lucrativo, sarà facile il persuadersi, come questi ultimi sarebbero pur sempre in caso men degno di favore, per autorizzare la deduzione, dal calcolo dei beni imponibili, dei debiti e pesi, da cui direttamente od indirettamente fossero gravati.
Diffatti, se la tassa dovesse imporsi su quel tanto d'utile, che proviene al contribuente dall'atto di trasmissione, pochi sono i casi in cui sarebbe dovuta la tassa d'insinuazione; poiché, se un contratto si eseguisce con giusta ragione fra i contraenti, non si verifica realmente che una mutazione di valori, quella di uno stabile contro il vero suo prezzo equipollente; cosicché il vantaggio si riduce ad una questione di reciproca convenienza, senza immediato positivo vantaggio, ossia senza aumento di ricchezza.
La base adunque della tassa non riposa sull'utile, che dal fatto delle seguite trasmissioni di proprietà ridonda in realtà nell'aumento di patrimonio dei contribuenti, ma sull'esistenza del titolo che opera le mutazioni stesse, e sul ragguaglio della loro importanza effettiva, astrazione fatta da ogni altra considerazione sulla maggiore o minore loro convenienza, in rapporto al complesso dei particolari interessi del contraente.
E per verità, siffatti tributi vanno considerati sotto lo aspetto di un compenso dovuto allo Stato per la protezione che egli accorda alle trasmissioni che seguono tra i cittadini ed alla guarentigia dei loro titoli.
Ora non può dubitarsi che nelle successioni, sì testate che intestate, non segua un vero atto di trasmissione di proprietà.
Le azioni sì attive che passive passano direttamente dal defunto ne' suoi eredi, ed è un fatto, che la legge guarantisce il titolo, e la piena disponibilità negli eredi di tutti indistintamente gli oggetti caduti nella successione.
Nulla impedisce che l'erede, investito del suo titolo, consolidi in sè definitivamente l'intera successione, estinguendone i debiti o con danari propri, o con somme mutuate.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|904}}</noinclude>
La questione non viene perciò a mutarsi: il diritto di proprietà esiste, e si estende all'intiero asse ereditario; la differenza tra il caso di esistenza od inesistenza di debiti si riduce per l'erede all'eventualità di un maggiore o minore profitto.
La non deduzione dei debiti è pure appoggiata ad un'altra considerazione di non lieve momento, la quale consiste in ciò, che una tale disposizione di legge trova in se stessa la sua piena esecuzione, laddove pur troppo è constatato dal fatto quanta sia stata finora la difficoltà di eseguire in tal parte la legge vigente, quanto discapito ne sia ridondato alla pubblica finanza, quanti disturbi sì all'amministrazione che ai contribuenti in un quasi continuo stato d'ostilità fra di loro.
L'odiosità delle leggi fiscali proviene d'ordinario, non tanto dalla quotità delle tasse, quanto, e viemmaggiormente, dalla difficoltà di riscuoterle, dalle incertezze e dalle molestie cui possono dare origine; ond'è che il legislatore deve porre ogni studio nel ridurre i suoi precetti alla massima semplicità, pregio questo che acquisterà senza dubbio la nuova legge, per effetto della non deduzione dei debiti.
Prescindendo dall'addurre altri argomenti a sostegno di un sistema, che ha fatto buona prova in altri Stati d'Europa, e segnatamente in Francia, terminerò coll'osservare, che la sua adozione fra noi non dovrebbe essere posta in forse se dopo aver ponderate le ragioni di diritto e di economia politica, sulle quali è fondato, si rivolge l'attenzione allo stato finanziario del paese, che reclama altamente l'equilibrio fra l'entrata e le spese.
Nella Camera elettiva si agitò la questione sul punto di esimere o di colpire di tassa le cedole del debito pubblico dello Stato.
Prevalse il giudizio che si avesse a mantenere l'eccezione già accordata a tali titoli di credito dalla legge in vigore, sia per ragione di opportunità, sia per non essere sperabile dalla loro imposta un vantaggio di riguardo, attesa la modica quantità delle cedole nominative, in confronto di quelle rilasciate al portatore, le quali in massima parte sfuggirebbero all'azione del fisco.
Le frodi che si erano verificate pel fatto dell'altra esenzione accordata dalla legge del 1851 a favore delle eredità, in linea retta, di un valore non eccedente le lire 2000, avevano indotto il Ministero a proporre l'abolizione dell'eccezione medesima.
Se non che la Camera volle ancora mantenere una parte di favore alla classe meno agiata, e votò quindi la esenzione della tassa per le eredità non eccedenti le lire 1000.
Per lo contrario era stata riprodotta dal Ministero l'eccezione riguardo ai lasciti per la celebrazione degli uffici religiosi; e la Camera, adottando il parere della Commissione, secondo il quale tale misura aprirebbe l'adito alle frodi e contrasterebbe d'altronde col principio della non deduzione dei debiti, stimò conveniente di eliminarla.
Nel rimanente le disposizioni relative al ramo delle successioni sono la quasi conforme riproduzione di quelle sancite colla citata legge 17 giugno 1851.
Il Ministero, nel riordinare la tariffa di emolumento giudiziario, si credette in dovere di preoccuparsi non tanto dell'interesse della finanza, quanto di quello dei cittadini, avuto riguardo all'oggetto che si tratta di imporre.
Quindi pensò di apportarvi alcune importanti modificazioni, le quali tendessero al detto fine, ed a rendere più agevole l'eseguimento delle relative disposizioni.
La prova del vantaggio che apporta ai contribuenti la tariffa anzidetta risulta dalla soppressione del diritto di sigillo, dalla riduzione della tassa proporzionale all'1 per cento in tutti i gradi di giurisdizione, e dalla diminuzione dei due terzi del diritto fisso imposto sulle sentenze dei giudici di mandamento.
Signori, non aggiungo altre parole per raccomandare ai vostri suffragi questo progetto di legge: non debbo però tralasciare di pregarvi di ammetterlo d'urgenza alle vostre deliberazioni, sì per la strettezza del tempo, sì per l'importanza del progetto stesso, la cui più pronta attuazione è richiesta dalla innegabile necessità di far cessare il disavanzo del bilancio finanziario.
{{Centrato|''Modificazioni al progetto della Commissione, approvate dalla Camera.''}}
{{Centrato|'''TITOLO I.'''}}
{{Centrato|'''DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TASSE DI INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.'''}}
Soppressi i due ultimi alinea dell'articolo 3.
Art. 20. La domanda interrompe la prescrizione solo contro la parte che la promuove.
{{Centrato|'''TITOLO II.'''}}
{{Centrato|'''DELLE TASSE D'INSINUAZIONE.'''}}
{{Centrato|'''Capo I.'''}}
{{Centrato|''Disposizioni generali.''}}
Art. 29. I diritti dovuti sugli atti soggetti all'insinuazione saranno a carico, ecc., come nell'articolo della Commissione.
Art. 30. I diritti per gli atti non soggetti, ecc., come nell'articolo 30 della Commissione.
Art. 32. Primo paragrafo identico all'articolo 32 della Commissione.
Potrà tuttavia estendersi anche in foglio a parte da unirsi alla suddetta copia, munito della stessa firma e certificazione.
Negli atti, ecc., come nello stesso articolo della Commissione.
{{Centrato|'''Capo II.'''}}
{{Centrato|''Disposizioni particolari per l'insinuazione degli atti esteri.''}}
Art. 56. L'originale o la copia non potranno insinuarsi se non saranno rivestiti del bollo straordinario o del visto per bollo.
{{Centrato|'''TITOLO III.'''}}
{{Centrato|'''DELLE TASSE DI SUCCESSIONE.'''}}
Art. 66. Sono esenti dalla tassa:
1° Le successioni in linea ascendentale e discendentale, il cui valore complessivo non ecceda le lire 1000;
2° Le rendite del debito pubblico dello Stato;
3° I lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore.
Art. 68. La consegna delle successioni ed altre liberalità, di cui all'articolo 64, è obbligatoria per gli eredi, e non essendovi eredi, pei legatari, pei donatari, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|905}}</noinclude>
i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finché si presenti l'erede.
La consegna delle successioni, di cui al primo alinea dell'articolo 66, sarà fatta su carta libera, e gli insinuatori, ove richiesti, saranno tenuti di redigerla essi stessi senza costo di spesa; ma non facendosi tale consegna nel termine stabilito, sarà dovuta la tassa.
Art. 69. La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall'erede anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.
La tassa pei legati, abbenché consistenti in prestazione di denaro o di generi, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinità che correvano tra il defunto ed il legatario.
L'erede beneficiario pagherà la tassa con fondi ereditari.
I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna.
La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all'amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto.
Art. 75. Nell'alinea alla citazione dell'articolo è 78 invece di 79.
Art. 76. Il valore degli immobili, crediti e rendite, sottoposti alla tassa di successione, è regolato dalle stesse norme fissate per le tasse d'insinuazione.
Il valore dei fondi di negozio verrà dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventario od altro atto giudiziale di descrizione, nel qual caso basterà che nella consegna sia espresso il valore da questo atto emergente, il quale servirà di base alla riscossione della tassa.
L'eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, è considerata siccome avente effetto di mobiglia, di cui nell'articolo 415 del Codice civile, per un valore corrispondente al 3 per cento di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari, salvo ai consegnanti la prova in contrario.
{{Centrato|'''TITOLO IV.'''}}
{{Centrato|'''DELLE TASSE DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.'''}}
Art. 116. ''Prima parte identica al progetto della Commissione.''
Andrà questa in vigore il giorno 1° di gennaio 1855, salvo però nelle parti relative alla tassa di emolumento, le quali avranno esecuzione contemporaneamente al Codice di procedura civile.
{{rule|2em}}
{{Centrato|''Relazione fatta al Senato l'11 luglio 1854 dalla Commissione permanente di finanze, con aggiunta dei senatori Cristiani, Di Castagneto, Deferrari e Regis, relatore.''}}
Signori! — Il bisogno universalmente riconosciuto di vedere coordinati e riuniti in una legge speciale i molti e sparsi ordinamenti in più epoche emanati intorno alle tasse affini d'insinuazione, di successione e degli emolumenti giudiziari, onde più razionale ed uniforme ne riesca l'osservanza, congiunto all'incontrastabile necessità di migliorare le sorti della finanza a sostegno del pubblico credito, diede vita e consistenza ad un analogo progetto, il quale, maturato dapprima accuratamente per cura del Ministero, ed adottato di poi colla prova di una larga e profonda discussione dall'altro ramo del Parlamento, trovasi ora sottoposto alle deliberazioni del Senato.
Quantunque presentato soltanto nella tornata del 27 ora scorso giugno, vuole quel progetto essere prontamente discusso, inquantochè ai motivi di convenienza e d'opportunità dianzi accennati s'aggiunge la considerazione che, a tenore dell'articolo 6 della legge del 22 giugno 1850 e dell'articolo 29 di quella del 17 stesso mese dell'anno successivo, debbe cessare col 1° di gennaio del prossimo anno 1855 l'osservanza delle disposizioni ora vigenti sulle tasse d'insinuazione e di successione; cessando poi eziandio col 1° del successivo aprile, in cui verrà attuato il Codice di procedura civile, l'applicazione della tariffa sugli emolumenti giudiziari attualmente in vigore.
È da dolersi che l'angustia del tempo e l'insufficienza del relatore prescelto non consentano a che sia dato in questa scrittura alla materia del progetto quell'ampio sviluppo che essa ricevette nei lavori della Commissione.
Tuttavia il ragguaglio, benché rapido, porrà almeno sott'occhio al Senato le principali considerazioni affacciatesi sul merito della proposta legge, ed i motivi che indussero a consigliarne l'adozione.
Già si è accennato, ed è cosa abbastanza nota, che nessuna delle tasse che si stanno riordinando giunge nuova al paese.
Diffatti la formalità dell'insinuazione degli atti pubblici col pagamento di un diritto venne introdotta dal duca Carlo Emanuele I con editto del 28 aprile 1610.
Grandissimo benefizio recava quell'ordinamento coll'assicurare eziandio la perpetua conservazione in pubblici archivi ben custoditi degli atti regolatori di tanti interessi pubblici e privati.
Quell'istituzione, monumento di sapienza governativa, ebbe di poi seggio più speciale e compiuto nel libro V, titolo XXII, dal capo 4 al 9, delle Regie Costituzioni del 1770.
Aggregati questi Stati alla Francia, furono quegli ordinamenti surrogati dalle leggi sulla Registrazione, riuniti specialmente in quella del 22 frimaio anno VII (12 dicembre 1797), datandosene l'osservanza dal 25 settembre 1801.
Cominciò allora il paese ad avvezzarsi a riconoscere nella Registrazione la gravezza d'un tributo, compensata però da essenziali vantaggi.
Cessata la dominazione francese nel 1814, fu con regio editto 14 luglio di quell'anno ristaurata la prisca formalità dell'insinuazione, adottandosi però una nuova tariffa, la quale imponeva tasse proporzionali analoghe, sino ad un certo punto, a quelle della cessata Registrazione, benché più miti.
Veniva poi quella prima tariffa rifusa con vantaggio della finanza con altra pubblicatasi con manifesto camerale del 1° aprile 1816.
Una regia patente del 18 dicembre 1819 aumentò poscia d'una metà le tasse proporzionali. La creazione allora avvenuta del debito pubblico allegavasi per giustificare quell'aggravio, preludendosi, per così dire, in qualche modo a quanto, dopo uno spazio di 35 anni, avrebbero potuto richiedere ancora le vicende dei tempi.
Sotto l'attuale reggimento, due leggi, del 18 e del 22 giugno 1850, emanarono in riguardo alla tassa d'insinuazione, essendosi colla seconda di esse aumentata d'un quinto ed estesa all'isola di Sardegna.
Si ampliava poi il prodotto della tassa, togliendo di mezzo ogni esenzione ed immunità più non consentita dallo Statuto,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|906}}</noinclude>
Conobbe il paese la tassa di successione, allorché, spinto pure dalle necessità dei tempi, il re Carlo Emanuele IV impose, con editto del 16 marzo 1797, quella del 10 per cento sulle eredità deferite a favore di estranei o trasversali, con alcune eccezioni. È notabile come in quell'editto il sovrano annunziasse quella tassa quale più di altra meglio proporzionata alle forze ed alle circostanze dei contribuenti.
Trascorsi poco più di quattro anni, cioè nel settembre del 1804, era quella tassa surrogata da quelle portate dalla già citata legge francese dell'anno VII, rimasta in osservanza colle altre relative finché sussistette quella dominazione.
Durante poi un intervallo di sette anni, cioè dal 1814 al 1821, cessò la tassa sulle successioni.
Rinacque indi in forza di patenti del 18 giugno di questo ultimo anno. Scostavasi però questa legge dal sistema francese, specialmente coll'eccettuare dalla tassa le successioni deferite in linea retta, come pure i mobili propriamente detti, e facendo luogo alla deduzione dei debiti.
Quelle disposizioni vennero poscia essenzialmente modificate colla legge del 17 giugno 1851, la cui osservanza però termina collo scadere del corrente anno. Giova notare che in vigore della medesima cessò l'esenzione per le successioni in linea retta, eccedenti il valore di lire 2000, e quella pei mobili; che si aumentò la tassa per altri ordini di successione, portando dal 4 al 5 quella fra cugini di primo grado; dal 6 all'8 quella tra gli altri parenti e tra affini sino al sesto grado, ed estendendo ai parenti od affini, oltre al sesto grado, la tassa del 10 per cento stabilita già per le successioni deferite ad estranei.
Fra gli antichi ordinamenti patrii, relativi agli emolumenti giudiziari, vuolsi menzionare specialmente la tariffa del 7 gennaio 1770, che imponeva, fra le altre, delle tasse anche cumulate del 2 e dell'1 per cento, con inoltre una nuova consimile gravezza per la formalità del sigillo delle sentenze, quando non fossero eseguite nei prescritti termini.
Queste tasse furono similmente surrogate nell'anno 1801 da quelle imposte in un diverso sistema dalle leggi francesi.
Rinacque nel 1814 l'antica tariffa, stata di poi modificata con altra del 5 aprile 1816, che poco da quella scostavasi.
Emanava finalmente col regio editto del 27 settembre 1822 un'altra tariffa dei diritti giudiziari, mercé cui fu principalmente stabilito che per le sentenze dei tribunali inferiori col medesimo creati sarebbesi l'emolumento pagato nella ragione della metà di quello dovuto per le sentenze dei magistrati superiori.
Piacerà forse di vedere qui segnato, come dagli atti delle disquisizioni occorse presso l'altro ramo del Parlamento intorno al nuovo progetto di legge sulle tre tasse si ricava, che dopo le leggi del 1850-1854, e sino a tutto il 1853, i prodotti complessivi della tassa d'insinuazione si elevarono dalle lire 6,180,788 02 sino alle lire 8,287,579 97; quelli delle tasse di successione, dalle lire 863,157 02 a lire 2,275,595 19, e ciò, non compresa l'isola di Sardegna, in cui la prima tassa fruttò all'erario nel 1853 lire 217,973 93, e la seconda lire 25,501 50.
Quanto agli emolumenti retti ancora dalle antiche leggi, il loro prodotto complessivo in eguale periodo di tempo si mantenne di poco superiore al milione di lire, essendosi però nello scorso anno toccata in terraferma la somma, non ancora verificatasi in molti anni addietro, di lire 1,108,860 27.
Nella Sardegna i diritti corrispondenti sommano a circa annue lire 40 mila.
A siffatte indicazioni retrospettive sarebbe certamente prezzo dell'opera il poter aggiungere un qualche cenno, almeno approssimativo, dei prodotti sperabili dall'attuazione della legge, oggetto delle presenti disquisizioni.
A questo riguardo però, di null'altro si può ragguagliare il Senato se non se di quanto ricavasi dagli atti della Camera elettiva poc'anzi citati, cioè che, mentre il signor ministro delle finanze non faceva assegno su di un introito maggiore del passato in riguardo agli emolumenti giudiziari, egli pensava che l'aumento sulla tassa d'insinuazione potesse rilevare a lire 900 mila, e quello sulle tasse di successione ascendere a lire 1,900,000, cosicché il totale accrescimento sperato dalle due tasse potesse essere di lire 2,800,000.
Un'intima correlazione esistendo fra quelle tasse, egli è manifesto che gioverà migliorarne il provento una legge unica che ne regga l'applicazione, e soccorre a ciò l'esempio della legislazione francese, la quale, in un periodo di oltre un mezzo secolo, condusse il servizio di quei rami di finanza in modo uniforme e tale a vantaggiarne grandemente la finanza di quello Stato, senza troppi reclami per parte dei contribuenti.
Passando ora al merito del progetto nell'ordine della sua compilazione, e ragionando in primo luogo sulla sua parte estrinseca, la Commissione riconobbe facilmente la razionalità del metodo distributivo delle materie in esso trattate, e del conveniente collocamento delle molte sue disposizioni nella rispettiva loro miglior sede; la qual cosa conferisce alla chiarezza della legge e ne agevola l'eseguimento.
Nel titolo primo si trovano riunite, negli articoli dall'1 al 24, le disposizioni di massima comuni alle tre tasse, e le definizioni dei precetti legislativi che ne regolano la rispettiva applicazione alle svariate e più consuete specialità dei casi pratici; spetta poi alla giurisprudenza lo scioglimento di quei punti ai quali non potrebbe estendersi la legge.
In generale furono ivi raccolte le disposizioni delle quali si è fatto cenno superiormente, e le massime introdotte dalla giurisprudenza camerale nei lunghi anni della loro osservanza.
Vi si determina l'applicazione delle uniche due specie di tasse, la fissa, cioè, e la proporzionale, la prima delle quali si riattacca al materiale eseguimento delle rispettive formalità, e la seconda si ragguaglia alla sostanza ed al valore della cosa che dà luogo alla riscossione.
Vi si provvede nel senso il più semplice e meno costoso ai modi di accertare nell'interesse dei contribuenti, come in quello dell'erario, la base giusta della liquidazione delle tasse.
Vi si regola infine la materia delle prescrizioni delle tasse e delle sovratasse.
In questo titolo primo e nell'alinea primo dell'articolo 3 è collocata una delle più gravi innovazioni proposte alle vigenti disposizioni, per quanto riguarda la tassa sulle successioni, dichiarandosi quale principio comune ai tre rami che «è dovuta (la tassa) in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.»
Tale disposizione non fece senso relativamente alle tasse d'insinuazione e d'emolumento state sempre riscosse senza la detrazione dei debiti; ma è noto al Senato a quali contenzioni abbia dato luogo presso la Camera elettiva la sua estensione alla tassa sulle successioni, e come, a seguito di una lunga e splendida discussione sostenuta con pari dottrina e sagacia dai propugnatori del principio della legge, e dai suoi avversari, siansi quasi, alla perfine, bilanciati i voti per le<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|907}}</noinclude>
due opposte sentenze, essendo però rimasta la vittoria al detto principio.
Non vuolsi neanco dissimulare come il pubblico senso siesi commosso per quella innovazione, e come gli organi della pubblicità vadano grandemente divisi in parti diverse su quel grave punto.
La Commissione, o signori, non poteva a meno di preoccuparsi profondamente di una cosa di tanto momento; epperciò nella disamina della questione se fosse da proporsi al Senato l'adozione di quella parte della legge, o da consigliarsene invece la esclusione, pose essa quel maggiore studio, quel più vivo impegno che le fosse possibile, onde pervenire a quella conclusione che meglio rispondesse alla gravità del suo incarico.
Ora, le ampie e ripetute discussioni occorse al proposito, se non valsero d'un gran che a riunire i suffragi nel senso dell'una o dell'altra sentenza, produssero però, per vario rispetto, una maggioranza consenziente alla proposta del Ministero per la non deduzione, cioè dei debiti nell'accertamento delle tasse di successione; e giacché tale disposizione ha la sua sede nel titolo della legge cadente pel primo in discussione, sarà qui rassegnato il ragguaglio delle occorse relative disquisizioni.
Mentre i membri della minoranza potranno esporre le ragioni del loro opinare ben più ampiamente che non sia dato di farlo in una relazione che subisce gli effetti dell'angustia del tempo nel prepararla, verrà tuttavia fatto caso dei principali argomenti che essi invocavano, contrapponendovi quelli che si addussero nel senso opposto.
La maggioranza fattasi anzitutto ad indagare se questo precetto di legge fosse consentaneo ai principii della ragion comune, o veramente ne discordasse, trovò che la base legale della tassa è quella di colpire il fatto della mutazione perfetta di proprietà, che, qualunque pure siane la causa ed il mezzo per cui si opera, è pur sempre piena, assoluta ed indipendente dall'esistenza, o no di pesi e debiti che la gravano.
Tale principio di ragione universale in fatto di successioni, consuona pure colla patria legislazione all'articolo 967 del Codice civile, conforme in ciò al disposto dalle RR. CC. del 1770, in quale articolo sta scritto: «Che l'immediato possesso dei beni, diritti ed azioni del defunto passa di pieno diritto nella persona dell'erede sì legittimo che testamentario, coll'obbligo di soddisfare a tutti i pesi ereditari, senza necessità di prendere l'attuale possesso dell'eredità.»
L'intima essenza di simile trapasso fu dottamente spiegata dall'eminente giureconsulto francese Siméon, il quale, ragionando sull'articolo 724 di quel Codice corrispondente alla testè riferita disposizione del Codice sardo, così esprimevasi: «La mort... à l'instant où elle frappe, ouvre la succession au profit des héritiers; elle les saisit de plein droit du patrimoine du défunt. Utile et belle conception au moyen de laquelle la propriété ne reste jamais en suspens, et reçoit malgré les vicissitudes et l'instabilité de la vie, un caractère d'immutabilité et de perpétuité. L'homme passe, ses biens et ses droits demeurent; il n'est plus, d'autres lui-même continuent sa possession, et ferment subitement le vide qu'il allait laisser.»
Ed in vero, egli è un tal fatto che porge il fondamento all'imposizione oramai ammessa dappertutto di tasse sulle successioni, come s'impongono sugli altri modi di trasmissione di proprietà, benché non tutti egualmente intensi nei loro effetti, che si operano per via di atti fra vivi, o di provvedimenti giudiciali.
Ma la mutazione di proprietà per via di successione sulla quale fondasi la tassa, essendo cosa nella realtà indipendente dal fatto dell'utile che ne ricava l'erede, ne conseguita, in senso della maggioranza, che l'intiero asse ereditario possa senza ingiustizia essere colpito dalla tassa, senza che si contemplino i debiti che lo gravino.
Difatti, se appo noi, nelle leggi del 1821 e del 1851, si fece luogo alla detrazione dei debiti, come pure, se in altri paesi furono ammessi temperamenti a tale riguardo, ciò si fece in via ed in forma di eccezione, talmente che, ove un ordinamento in questa materia facesse al proposito, l'ovvia sua intelligenza quella sarebbe della tassazione dell'intiero asse, senza riguardo alle sue passività.
Ma nel trattarsi il punto in quell'aspetto della efficacia di un principio assoluto, sorse in seno alla Commissione l'obbietto che, datane anche in astratto la giustizia, sia pure di equità naturale che lo sviluppo, l'applicazione delle conseguenze di un principio abbiano a fermarsi a quel punto in cui ne andrebbe essa ferita, e che nella presente questione ciò avverrebbe ove non si tenesse conto della massima che non ha da giudicarsi della consistenza d'un patrimonio, se non detraendo le sue passività.
Ed osservavasi come cosa incontrastabile che colui che riceve un'eredità di 100, onerata di debiti per 50, nella realtà non consegue che un asse di 50, cosicché, estendendosi la tassa oltra a tale misura, il fisco riscuoterebbe come una doppia tassa di successione.
Non si ammetteva però quel ragionamento, il quale se può essere giusto in un altro ordine d'idee, non può tuttavia rendersi efficace quando il principio della pienezza delle mutazioni di proprietà per causa di morte, porge un ente complesso ed inscindibile di attività e di passività che non può confondersi colla condizione in cui trovisi posto l'erede dopo ricevuto l'asse ereditario.
La tassa colpisce la massa ereditaria, il diritto ereditario, ''l'universum jus'', e non una parte soltanto d'esso, quella parte cioè che sopravanzi alla liquidazione delle passività dell'asse.
Dietro tale considerazione perciò parvero meno concludenti quelle di equità naturale tratte dai casi pratici di crediti oberati, per indurre ad un sistema diverso da quello da essa sostenuto coll'appoggio di un principio creduto preponderante in questa controversia.
Diffatti, la base legale della imposizione della tassa sulle mutazioni di proprietà non è già l'utile che ridondi al contribuente dalla verificatasi trasmissione, ma bensì l'esistenza o natura del titolo o del fatto, in forza di cui si è la medesima operata, astrazione fatta da ogni altra considerazione sul maggiore o minor vantaggio di colui al cui favore si opera la mutazione.
Questa specialità di tributi indiretti, qualunque pur sia la sua denominazione, va considerata nell'aspetto di un compenso dovuto allo Stato per la protezione che impartisce alle trasmissioni di proprietà, ed alla guarentigia dei rispettivi titoli.
Nelle successioni, le azioni sì attive che passive passano direttamente dal defunto ai suoi eredi, ed è un fatto che la legge guarentisce e titolo e disponibilità piena negli eredi di tutto ciò che è caduto nella successione.
Quando in questa materia si abbandona il fermo terreno dei principii per entrare con esempi di casi pratici possibili in quello dei fatti, ponendo in campo le tante combinazioni che possono escogitarsi di successioni oberate in tante maniere e misure diverse, oltre che non si distrugge con ciò la forza della massima che regge la materia, non si perviene ne-<noinclude></noinclude>
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anco a provare che tale massima sia ad ogni modo da ripudiarsi, perché imprime alla legge una taccia d'intollerabile fiscalità.
Agli esempi de' casi pratici, nei quali punto non niegasi al certo che sia per riuscire talvolta assai dura la tassazione dell'asse senza detrazione dei debiti, altri moltissimi è però facile lo immaginare per contrapporli in un senso contrario.
E se lo stringere del tempo vieta di lungamente fermarsi sul proposito, giovi almeno l'osservare come nel fatto molte successioni siano scevre di debiti, o ne vadano quanto meno gravate in una proporzione minima in riguardo al loro attivo.
Quante volte poi non succede che l'erede estingue le passività del suo autore con denari propri, o coi capitali trovati nell'eredità, i quali non saranno neanco stati compresi nella consegna al fisco?
Da ciò deducevasi che male si oppugna la non deduzione dei debiti ricorrendo a casi eventuali ed ipotetici.
Né pare più valido argomento contro il sistema del progetto di legge, quello che si appoggia sul precetto della proporzionalità dei tributi, la quale dicesi violata, ove si ritengano sulla stessa linea rimpetto al fisco le successioni oberate, come quelle che vanno libere da debiti.
A ciò si risponde anzitutto che la tassa di successione, fondandosi sulla trasmissione di proprietà, ed il suo ammontare essendo per tutti, e sempre, ragguagliato al valore, si verifica con ciò il principio della eguaglianza di diritto, e la proporzionalità. E ciò avverasi per la tassa di cui si ragiona, come pel tributo fondiario che si paga integralmente dal possessore di stabili, quand'anche il loro valore si trovasse assorbito da debiti inscritti.
Le differenze che certamente s'incontrano in quel sistema, dacché una eredità più o meno gravata di debiti debba scontare una tassa eguale a quella dovuta per una successione libera, non sono già l'effetto di una modificazione del diritto, ma lo sono bensì di quelle modificazioni dei fatti, che la natura delle cose produce relativamente a tutti i tributi indiretti, quale si è quello imposto sulle successioni, come ne avverte anche il disposto stesso nell'articolo 2195, titolo terzo, del Codice civile, che accorda al fisco per tali tributi un privilegio primeggiante ogni altro.
Si volle, signori, discutere anzitutto sul terreno dei principii di ragione l'ardua tesi, perché, se in quell'ordine d'idee avesse prevaluto il sistema della detrazione, poteva essere il caso che, considerata soltanto la cosa in quell'aspetto, si fosse divenuto a risoluzioni diverse; ma riuscì, dopo ciò, più facile il convenire sul riguardo conciliato al progetto della legge dagli argomenti d'ordine economico, che pur si invocano per sostenerla.
Ed anzitutto, se le necessità dello Stato e le condizioni della finanza sono oggidì sgraziatamente tali e così notorie, da rendere qui superflua una indagine a tale proposito; se poi i risparmi desiderati nei rami di servizio civile furono già spinti ad un segno che forse non si potrebbe oltrepassare senza comprometterne l'andamento; se, infine, i risparmi nel servizio militare sarebbero giudicati inopportuni nelle attuali condizioni politiche europee, egli è forza il concluderne, che per giungere all'equilibrio dei bilanci dello Stato, elemento vitale del suo credito, sono inevitabili nuovi sacrifizi per parte dei contribuenti. Ora, quando esiste la necessità di imporli, la loro scelta rimane dettata dalla massa e natura dei tributi già esistenti, e da un giusto criterio di quelli che riescano meno gravosi alla generalità dei contribuenti e meno nocivi allo sviluppo della ricchezza nazionale.
Dacché le sorgenti dei tributi diretti furono ricercate e nella tassa sui corpi morali ed in quella sui fabbricati, e nell'imposta mobiliare e personale, ed in quella commerciale, industriale e professionale, e dacché pure la prediale trovasi aggravata eventualmente di aggiunte, egli è ovvio il cercare le occorrenti maggiori risorse per l'erario sulle imposte indirette, così accrescendone le quotità, come ampliando la base della loro imponibilità, il che vuole appunto effettuarsi col progetto di legge in attual discussione.
Fra le tasse indirette riesce meno sensibile che nelle altre un aumento di quella sulle successioni, che colpisce un accrescimento di fortuna a titolo lucrativo, spesso inaspettato, e conseguito senza il concorso dell'industria del cittadino, che si sborsa una volta sola, e che chiunque andrebbe soddisfatto di doverlo anche ripetere più volte.
Ma tale imposta, acciò risponda al suo scopo, vuol essere costituita in modo da renderla più produttiva e facile nella sua attuazione.
Il sistema di dedurre i debiti e le passività, oltre che scema di molto l'importanza dell'imposta, è fonte di lunghe ed odiose indagini fiscali, di spese, disturbi, arbitrii ed angherie a danno dei tassati.
La liquidazione dello stato passivo di un'eredità è cosa difficile; essa involve questioni di eredità condizionali od eventuali, di eredità incerte ed illiquide, di regressi, e se siano o no utilmente esperibili, d'indagini sopra azioni dirette, e se siano principali o soltanto sussidiarie.
Aggiungansi le inevitabili frodi nelle consegne coll'allegazione di debiti che furono già estinti dal defunto; si consideri che ogni benché tenuissimo dubbio al proposito viene naturalmente risoluto sempre dai contribuenti in proprio favore, e sarà facile lo scorgere che col sistema della detrazione dei debiti, non solo la riscossione della tassa resta complicatissima, ma nella realtà si può dire che nessuno dei vigenti tributi si riscuote nel fatto con tanta incertezza di dati e con sorti sì disparate e pei contribuenti e per la finanza, come quello che colpì finora le successioni, depurandole dai debiti.
Non si contende al certo che nel nuovo sistema accadrà che un erede si trovi eccessivamente gravato in confronto dell'utile netto che può ricavare da un'eredità oberata; ma questi sono casi speciali, ai quali debbono prevalere le considerazioni di utilità generale e di bene pubblico.
Ed anche in tali casi straordinari sarà questione di diminuzione di lucro, non di effettivo danno emergente.
Che se l'eredità fosse così oberata da non sopportare ancora il peso della tassa, egli è chiaro che in tale condizione verrebbe la medesima ad ogni modo difficilmente accettata, siccome insufficiente a compensare i timori e le eventualità di debiti latenti e di liti impreviste alle quali va sempre esposto l'erede.
La necessità pertanto dello Stato, e la convenienza di ovviare ai relativi inconvenienti delle disposizioni attualmente in vigore, si uniscono del pari ad adottare il proposto nuovo sistema, per quanto non possa contendersi che a prima giunta, almeno, purga esso non lievi motivi di repulsione.
A questo proposito però non è da ommettersi che, come spesso avviene nei fatti sociali considerati speculativamente, gl'inconvenienti e le anomalie d'un sistema si portino in astratto ad una tale misura, la quale non viene poi confermata dalla sua attuazione.
Giovi a tal riguardo considerare che da oltre mezzo secolo la tassa sulle successioni si riscuote altrove, ed in Francia<noinclude></noinclude>
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sopratutto nel sistema che trattasi di riprodurre presso di noi, e ciò senza commozioni o riluttanze, per cui rimase inconcusso nei tanti mutamenti e governativi e legislativi che si succedettero colà in quel periodo di tempo.
A chi poi serba memoria dei fatti della dominazione francese in questi Stati nel non breve spazio di quattordici anni, è noto che l'osservanza recatavi colla legge del 22 frimaio, anno VII, fu costante e pacifica, e che punto non ne risultarono effetti rovinosi. Vuolsi quindi sperare che la stessa cosa succederà in oggi quando l'opinione generale, che sin d'ora è in grado di apprezzare i bisogni finanziari della nazione, essendo più ampiamente illuminata intorno ai principii che regolano questa materia, giudicherà che se la disposizione di cui si tratta è rigorosa, non è per altro nè ingiusta, nè irrazionale.
Nè vuolsi ommettere che contribuiranno efficacemente a quel desiderabile risultamento la temperanza e la saggezza delle istruzioni del signor ministro delle finanze agli agenti demaniali, che ad esempio di quelle diramate in Francia pel consimile servizio valgono a scansare nell'eseguimento della legge, e massime in riguardo alle consegne delle successioni odiose e vessatorie indagini, essendo pur sempre minor male qualche lieve sottrazione d'introito all'erario, che un sistema di fiscalità che nella pluralità dei casi non riesce poi se non a procurare al Governo l'animadversione dei cittadini. Giova intanto sperare che verrà un tempo in cui la condizione dello Stato consenta ad un sollievo pei contribuenti, e che questa legge fiscale potrà anche essere modificata.
Non parve poi opportuno di consigliare al Senato qualche temperamento sul proposito della detrazione o no dei debiti, e ciò sia con nuove combinazioni, sia nel senso degli emendamenti sostenuti in altro recinto per far luogo alla detrazione sull'importo dei soli valori mobiliari, o nei casi di alienazione entro un dato termine di beni stabili dell'eredità, od ancora, in altro senso, per le successioni dei commercianti; avvegnaché i temperamenti che volessero introdursi avrebbero sempre in sè un carattere di eccezionalità, e non farebbero che generare un malcontento nel maggior numero dei contribuenti che non potrebbero goderne.
Riunendo finalmente le considerazioni di vario ordine sopra spiegate, la maggioranza della Commissione, sebbene non fosse unanime nell'assentire al progetto di legge pel solo rispetto al principio legale in primo luogo invocato e discusso, si trovò tuttavia pressoché concorde nell'ammetterlo per le ragioni di opportunità e convenienza poc'anzi sviluppate, le quali impongono di non negare nè ritardare al Governo i mezzi che implora per provvedere al ristauro delle finanze dello Stato.
Una minoranza poi, per quanto concorresse nello stesso vivo desiderio, credendo potersi soddisfare in altro modo all'intento colla legge medesima, non ha creduto di poter consentire a questa parte del progetto.
Risolute così le gravi questioni cui dava luogo il poc'anzi citato articolo del titolo I del progetto di legge, progredendo nella disamina delle rimanenti sue parti, si ritiene che nel titolo II sono classificate in tre distinti capi le disposizioni riguardanti la tassa d'insinuazione.
Nel capo I, sotto la rubrica ''Disposizioni generali'', si danno le regole di tassazione per varie specialità di patti contrattuali; è determinato a carico di chi cada lo sborso delle tasse rimpetto all'erario, rimanendo ben inteso salva, per quanto sia fra le parti, qualunque diversa stipulazione al proposito; si ragguagliano alle disposizioni della legislazione generale le definizioni degli oggetti mobili per disposizione dell'uomo o della legge; si determinano le forme e l'efficacia delle dichiarazioni delle parti in ordine ai valori non risultanti in cifra precisa dagli atti; si dispone pei casi che siano dovuti supplementi di tasse, o penalità di sopratasse, regolando pure i termini per gli atti occorrenti in tali casi, come sì in quelli di rimborso ai contribuenti di quanto fosse stato da essi riscosso oltre il dovuto, con dichiarazioni inoltre sui periodi di prescrizione che possono invocarsi dai debitori; sì tracciano i doveri dei notai ed altri officiali pubblici in riguardo all'insinuazione degli atti, procurando di guarentire l'erario contro i fatti dell'inosservanza della legge in tal parte.
Le disposizioni contenute in detto capo, che formano il soggetto degli articoli dal 25 al 47 inclusive del progetto, riproducono sostanzialmente quelle dei vari ordinamenti sulle tasse d'insinuazione emanate al loro ristabilimento nel 1814 in poi, aggiuntevi, ridotte a precetti legislativi, le massime più essenziali e di più frequente applicazione sorte, come già si disse, dalla giurisprudenza camerale nell'interpretazione degli ordinamenti stessi nel lungo periodo della loro osservanza, giurisprudenza riscontrata conforme per lo più a quella della Corte di cassazione di Francia nei casi analoghi.
Riconosciuta la bontà di tali sorgenti, la Commissione non trovò l'occasione di utili rilievi da sottoporsi al Senato, salvo in riguardo a pochi articoli del progetto, dei quali sarà fatta parola in appresso.
È per altro da segnalarsi una disposizione nuova consegnata all'articolo 28, colla quale è stabilito che gli atti traslativi di proprietà immobiliaria pei quali siasi pagata la tassa proporzionale di mutazione, saranno esenti dal diritto di trascrizione ipotecaria quando vengano presentati a questa formalità.
Siffatta disposizione venne tolta ad esempio dalla legislazione francese, e mentre concorre a giustificare in qualche modo l'aumento della tassa di mutazione recato dalla nuova tariffa, soccorrendo così ai bisogni dell'erario, sostanzialmente non riesce d'aggravio a quei contraenti che vogliono meglio provvedere alla sicurezza del loro acquisto coll'adempimento della formalità della trascrizione. Essa offre poi il vantaggio di rendere più frequenti le trascrizioni, con profitto generale del credito immobiliare.
Nel successivo capo II si trovano espresse dall'articolo 48 al 59 inclusivi alcune disposizioni particolari per l'insinuazione degli atti esteri.
Previa la definizione di simili atti, coll'indicazione di quelli che pel loro contenuto debbono senza più venire insinuati, e di quelli che vogliono esserlo prima che se ne faccia uso in questi Stati, il progetto chiarisce i casi nei quali è inteso farsi uso degli atti e scritture passate all'estero; indica i termini per l'adempimento della formalità dell'insinuazione, e stabilisce le penalità che possano incorrersi a tale riguardo; porge alcune regole speciali relative all'insinuazione degli atti esteri anteriori alla presente legge; provvede infine ai casi di atti estesi in altra lingua che non l'italiana e la francese, acciò se ne faccia una traduzione autentica in una delle dette due lingue, da rimanere poi unita all'atto che s'insinua.
In quanto poi agli uffici presso ai quali hanno da insinuarsi gli atti di che si tratta, sono essi designati nell'articolo 1427 del Codice civile.
Le disposizioni contenute in questo capo furono, per lo più, desunte dalle RR. PP. del 30 luglio 1840, e la loro convenienza venne già dimostrata da una lunga pratica, per cui non occorsero alla Commissione osservazioni in proposito.
Sussegue il capo III che, ne' suoi articoli dal 60 al 65 inclusivo, racchiude opportune e già praticate disposizioni ec-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|810}}</noinclude>
Pateri Filiberto, professore di leggi all'Università di Torino;
Castelli Michelangelo, primo uffiziale del Ministero dell'interno;
Piacenza Giuseppe, maggiore;
Durando Giacomo, generale;
Boyl Pietro, generale;
Piccinelli Domenico, consigliere d'Appello;
Tola Pasquale, consigliere d'Appello;
Ferracciu Nicolò, professore di leggi all'Università di Sassari;
Astengo Giacomo, provveditore agli studi di Savona;
Isola Ferdinando, provveditore agli studi di Novi;
Bertoldi Giuseppe, ispettore delle scuole secondarie;
Bò Angelo, direttore della Sanità Marittima;
Brunet Carlo, provveditore agli studi di Cuneo;
Delfino Vittorio, generale;
Cattaneo Gianotto, professore di geometria all'Università di Genova;
Asproni Giorgio, provvisto di annualità;
Galvagno Filippo, consigliere dell'Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro;
Gerbone Giuseppe, vice-intendente della casa di S. M.;
Arnulfo Giuseppe, impiegato in aspettativa;
Avondo Carlo, impiegato in aspettativa.
La maggior parte dei nomi che precedono appartengono a deputati, di cui non puossi dubitare debbano considerarsi come impiegati; ma la Commissione crede dovervi esporre i motivi che la indussero a collocare in tal novero alcuni di essi.
Il sacerdote Giorgio Asproni era canonico penitenziere nella cattedrale di Nuoro. Con determinazione presa da S. M. in udienza del 13 febbraio 1849 gli venne conceduta la pensione od annualità di lire 2500 per il caso della formale di lui rinuncia al canonicato, e finchè non fosse altrimenti provveduto; quale annualità, da valergli anche a titolo di patrimonio ecclesiastico, fu provvisoriamente assegnata sui fondi del vacante priorato di Bonarcado, il quale è un beneficio di patronato regio. Se non si riguardasse che l'origine di questa pensione data in corrispettivo della rinuncia al canonicato, dal che per verità non si sa vedere quale utile torni allo Stato, il deputato Asproni non potrebbe considerarsi come impiegato; ma ove si consideri il tempo ed il modo con cui può cessare questa pensione, cioè quando sarà altrimenti provveduto, il deputato Asproni è precisamente nella posizione di un impiegato in aspettativa. Poco giova investigare la natura del fondo sul quale è pagata l'annualità; l'essenziale si è da chi sia concessa. D'altronde il non contrastato diritto del Governo di fare quell'assegnamento dimostra che egli avrebbe potuto impiegarlo in vera utilità dello Stato, e così sarebbersi risparmiati i denari dei contribuenti. Quindi si scorge che, almeno indirettamente, ma non perciò meno efficacemente, sull'erario nazionale gravita la pensione del deputato Asproni. Che se si dicesse la legge parlare d'impiegati, e non potersi avere come tale chi non ha mai esercitato funzioni del Governo, risponderemmo in primo luogo, essere questo tale in peggior condizione, in quanto che quando il Governo toglie lo stipendio ad impiegati che esercitano funzioni, si priva dell'opera loro; al contrario quando toglie assegnamenti gratuiti, non avvi che profitto per la nazione, epperò più pericolosa, più precaria è la condizione di coloro che ne godono. Avvertiremo finalmente che se la legge parla unicamente di impiegati stipendiati e non di stipendiati senza impiego, ciò avvenne sicuramente perchè lo strano caso che ci occupa non poteva essere dalla legge preveduto.
Il deputato Galvagno gode di una pensione di lire 1000 come antico consigliere della facoltà di legge, pensione che dal bilancio dell'istruzione pubblica fece passaggio a quello del regio erario, e di eguale pensione sopra il tesoro dei santi Maurizio e Lazzaro come cavaliere di quest'Ordine, ma tali pensioni essendo irrevocabili non lo pongono nel novero degli impiegati. Inoltre il cavaliere Galvagno è consigliere dell'Ordine de' santi Maurizio e Lazzaro, carica cui è sempre annessa una commenda dell'annuo reddito di lire 1000 come scorgesi dalle magistrali patenti del 6 maggio 1832. Quindi sebbene le dette lire 1000 siano dote della commenda, tuttavia siccome non ne godono tutti i commendatori, ma bensì tutti quei commendatori che sono nello stesso tempo consiglieri, siccome giusta l'articolo 5 delle magistrali patenti del 16 marzo 1851, al cavaliere Galvagno, che già godeva di lire 1000, non si sarebbe potuto assegnare altra somma se non come consigliere dell'Ordine, così pare tali lire mille doversi considerare come vero stipendio; epperò la Commissione è di parere doversi il deputato Galvagno annoverare fra gli impiegati.
Il cavaliere Gerbore è vice-intendente generale della dotazione della Corona collo stipendio di lire 6000. Per annoverarlo fra gli impiegati la Commissione non credette necessario investigare la vera natura della dotazione della Corona; le bastò il riflesso non doversi tanto tener conto del fondo sul quale è pagato lo stipendio, quanto da chi se ne ha l'investitura. Ora la nomina del cavaliere Gerbore è contrassegnata dal soprintendente generale della dotazione della Corona, la nomina del quale ognuno sa essere sempre contrassegnata da uno dei ministri. Laonde si tralascia di osservare che, tanto secondo la giurisprudenza invalsa nella nostra Camera, quanto presso altre nazioni rette costituzionalmente gl'impieghi di Corte sono annoverati fra quelli di cui si tratta.
Al deputato Arnulfo, posto in aspettativa, sono state assegnate lire 3000, alle quali generosamente egli rinunciava. Ma la Commissione considerando trattarsi di un contratto bilaterale, nel quale manca il consenso di una delle parti, epperò potere il deputato Arnulfo rivocare la sua rinuncia da un momento all'altro; considerando inoltre doversi tenere conto piuttosto del diritto anzichè del fatto, è di sentimento doversi il cavaliere Arnulfo annoverare tra gl'impiegati.
Maggior dubbiezza presenta la posizione del professore Avondo il quale è stato collocato in aspettativa senza stipendio. Tuttavia la Commissione crede doverlo considerare come impiegato, primieramente perchè, giusta l'articolo 19 del regio brevetto 21 febbraio 1835, il deputato Avondo ha diritto al terzo dell'assegnamento di cui godeva in attività di servizio; in secondo luogo perchè anche rimanendo in aspettativa egli acquista diritto alla pensione di riposo, vantaggio di cui potrebbe essere spogliato ove fosse dal Ministero dismesso.
Venendo alla conclusione, essa potrebbe essere formolata nei seguenti termini:
Che si riconosca che il numero degli impiegati o funzionari regi stipendiati, che fanno ora parte della Camera, ascende a 51.<noinclude></noinclude>
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'''Riforma dei diritti di bollo e della carta bollata.'''
''Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).''
'''SIGNORI!''' — Dopo essersi compiuto il progetto di legge pei riordinamento delle tariffe sui diritti d'insinuazione e di successione e sulle tasse giudiziarie, si è intrapreso lo studio delle leggi sul bollo attualmente in vigore, per formarne una sola che presentasse maggior chiarezza e facilità d'eseguimento, e meglio si confacesse alle mutazioni seguite in altre parti della nostra legislazione.
Tale essendo lo scopo che mi sono prefisso nel compilare il progetto, che ho l'onore di presentarvi, o signori, mi farò qui a dare ragione delle nuove disposizioni in esso introdotte, e delle altre modificazioni che più particolarmente abbisognano d'essere esaminate.
Il regio editto del 5 marzo 1836 lasciava molto a desiderare sì per la forma, che per la parte legislativa. Ne fanno prova le molte circolari dell'amministrazione, i pareri dei consulenti legali dello Stato, e le decisioni dei magistrati per risolvere i dubbi continui, che insorgono sull'applicazione dello stesso editto.
Fu promulgata il 22 giugno 1850 un'altra legge in materia di bollo, al precipuo fine di stabilire un aumento di prezzo della carta bollata e dei diritti di bollo determinati dal regio editto sovracitato; ma la osservanza del medesimo, tranne qualche lieve modificazione, fu mantenuta nel suo pieno vigore.
Era quindi necessario di riparare ai difetti di detta legge del 1836 non senza attenersi al disposto di quella del 1850, per ciò che riguarda la quotità della tassa.
Stimo superfluo discorrere di proposito sulla forma del progetto, bastando l'accennare di volo che la parte legislativa sembra sufficientemente chiara e precisa; e che la parte applicativa della tariffa ha ciò di vantaggio che, mentre contiene ordinati nel modo il più semplice tutti gli atti e scritti soggetti al bollo sì ordinario che straordinario, le autorità giudiziarie, le pubbliche amministrazioni, i funzionari ed ufficiali pubblici, il commercio ed i privati, trovano riuniti in ordinate sedi gli atti che riferisconsi al Ministero od all'interesse di ciaschedano.
La legge del 1836 dichiarava in appositi capi quali fossero gli atti e scritti soggetti al bollo, e quali gli esenti dall'uso della carta bollata. Vedendosi però quanto sarebbe difficile cosa, per non dire impossibile, d'enumerare senza ommissione da un lato tutti gli scritti soggetti al bollo, e dall'altro tutti quelli da comprendersi nell'eccezione, i quali hanno un limite indefinito, si prese a riflettere se non si fosse potuto evitare siffatto inconveniente, restringendo l'enunciativa od agli atti che si volevano espressamente soggetti al bollo, oppure a quelli che potevano per eccezione esserne esenti.
Ma ebbesi a riconoscere che non si poteva a meno di discendere alla particolarizzata enunciativa degli atti di rigore sottoposti al bollo, e che volendosi eliminare un capo apposito relativo alle eccezioni, ciò non era del tutto possibile, dovendosi di necessità contemplarle imperfettamente in una disposizione generale, od almeno intercalare nelle descrizioni degli atti e scritti soggetti al bollo, che potevano lasciare dubbio, le eccezioni cui erano soggetti; cosa questa che avrebbe nociuto alla chiarezza della legge ed al concetto dei principii da cui viene regolata.
Quindi si avvisò più opportuno, dopo di aver partitamente enunciati a categorie gli atti soggetti al bollo, d'abbandonare bensì le eccezioni, ma d'introdurre una disposizione al capo quinto che dichiarasse ogni altro atto non espressamente annoverato tra quelli che obbligatoriamente debbonsi fare sopra carta bollata, soggetto soltanto al bollo quando se ne volesse far uso; e bisognando poi supplire a questa troppo generica definizione, si credette conveniente di comprendere nel capo stesso, e d'enunciarvi, a modo di dilucidazione, quegli atti e scritti, che per la denominazione e natura loro potevano maggiormente lasciare dubbio a quale categoria dovessero appartenere, cioè se fossero tra quelli soggetti per loro natura rigorosamente al bollo, oppure tra quelli esenti da tale formalità, tranne il caso di doverne far uso.
Con ciò si ottiene di trovare ristretti in un capo apposito ed il principio generale che deve regolare le eccezioni e gli atti e scritti che, potendo ingenerare dubbiezza sulla loro indole, richiedono una dichiarazione, senza doverla ricercare sparsamente nella legge.
Importando però essenzialmente d'investigare il merito intrinseco della proposta legge, per ciò, seguendo l'ordine tenuto nel progetto, si comincerà a rendere conto di quanto si è creduto conveniente di proporre in ordine al bollo degli atti giudiziari.
Parve doversi instituire una carta speciale col bollo di lire 2, per essere obbligatoriamente impiegata nelle copie in forma esecutiva, la cui spedizione possa essere prescritta dalle leggi di procedura civile.
Nella mira poi di semplificare il servizio amministrativo, e d'agevolare nel tempo stesso il corso della giustizia, erasi pure ideato d'instituire un'altra carta speciale col bollo da lire 1 20, l'impiego della quale, reso pure obbligatorio per gli atti giudiziari, dispensasse i medesimi dalla formalità della registrazione e compensasse l'erario dell'abbandono dei rispettivi diritti.
L'istituzione dei due bolli per gli atti giudiziari fu accolta da questa Camera nel modo il più favorevole, allorquando in seduta del 14 giugno 1853 votava il progetto di legge provvisoria sulle tasse giudiziarie. Se non che, mentre approvava la quotità del diritto di lire 2 rispetto al bollo della carta da impiegarsi nelle copie in forma esecutiva, parve alla medesima alquanto elevato il diritto di lire 1 20 per la carta destinata agli altri atti giudiziari, e volle quindi ridurlo alla quotità d'una lira.
Ora, ritenendo che in tal parte non siavi luogo ad introdurre modificazioni, si è lasciato sussistere nell'attuale progetto il bollo da lire 2 per le copie in forma esecutiva, e si è limitato ad una lira quello destinato per gli atti giudiziari.
L'apposizione del bollo straordinario a debito sulla carta impiegata nelle cause del patrimonio dello Stato e delle persone ammesse al benefizio dei poveri era una formalità che produceva perdite di tempo senza profitto.
È bensì vero che l'articolo 26 del regio editto 5 marzo 1836 dichiarava ripetibili, in fine di causa, i diritti di bollo per simili atti dalle parti avversarie soccombenti nelle spese, ma questa disposizione, oltre all'essere insufficiente, perchè non provvedeva ai casi di compensazione delle spese e di transazione delle liti, non potè mai conseguire il suo effetto; poichè non dava all'amministrazione il mezzo d'accertare la quantità della carta impiegata in ciascuna causa, e conseguentemente la base su cui fondare l'azione pel conseguimento dei diritti di bollo. Oltre a ciò gli uffizi dell'avvocato e del procuratore dei poveri, i segretari, attuari e causidici,<noinclude></noinclude>
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autorizzati a richiedere il bollo a debito, non erano obbligati dalla legge al rendimento di conto per l'uso della carta munita di tale bollo; o quanto meno, se quest'obbligo collegato al pagamento dei diritti di bollo si fosse voluto credere implicito nelle parole della legge stessa a diligenza di coloro che richiesero la formalità, tuttavia non sarebbe stato che illusorio ed inefficace, dal momento che la pretesa responsabilità dei suddetti funzionari poteva venire dall'uno rimandata all'altro, e l'inosservanza delle rispettive obbligazioni non si trovava sanzionata da disposizione penale.
Palesandosi pertanto l'opportunità di rimediare a siffatto inconveniente, si pensò di fare in tal parte una innovazione, che procuri alle finanze due distinti vantaggi.
Si è soppressa la materiale apposizione del bollo a debito, e si stabilì il modo di controllare l'uso che si fa nelle cause summentovate della carta soggetta al diritto di bollo, mettendo in grado l'amministrazione di contabilizzare con esattezza i debitori di tali diritti.
Col dispensare gli agenti demaniali dalla detta apposizione del bollo, o dalla scritturazione del visto per bollo, e dalla contemporanea registrazione degli articoli di credito eventuali, si risparmia agli agenti stessi un tempo considerevole, che può essere assai meglio utilizzato in altre parti del servizio.
Coll'obbligazione imposta ai segretari di formare per ciascuna causa la nota della carta impiegata a favore dei poveri o delle amministrazioni dello Stato, e di darne in fine di causa comunicazione cogli atti della causa medesima all'agente demaniale, si è provveduto efficacemente all'interesse delle finanze, le quali non saranno defraudate di una parte non ispregevole dell'imposta sul bollo.
Si discusse la questione se, non ostante l'esenzione sin qui accordata dalle leggi sul bollo ai procedimenti in materia penale, pur si dovesse ai medesimi estendere l'imposizione di questa tassa.
Non si vide alcun giusto motivo per giudicarneli esenti. Tuttavia, benchè il principio stabilito in questo progetto di legge, che la contribuzione del bollo colpisca tutti gli atti aventi un carattere d'autenticità, sembrasse applicabile anche agli atti che hanno luogo in materia penale; ciò nondimeno, considerandosi che troppo fiscale sarebbe riguardata una simile innovazione, e che, attesa specialmente la voluminosità di una gran parte dei procedimenti, determinata ordinariamente dall'interesse della giustizia per giungere alla scoperta della verità, si aggraverebbe di soverchio la condizione delle persone già sottoposte in via principale a pene corporali o pecuniarie, si è creduto di imporre il dritto di bollo soltanto sugli atti che hanno luogo nell'interesse della parte civile, in ciò seguendo l'esempio della legislazione francese, come pure sugli atti di difesa degli inquisiti, e sulle copie delle sentenze in materia penale spedite a richiesta degli inquisiti stessi o dei privati.
Le disposizioni relative al bollo graduale per le scritture private portanti obbligazioni di somme eccedenti le lire 500, e per le cambiali ed altri effetti negoziabili sono state dalla legge del 22 giugno 1850 riportate in questo progetto quasi integralmente.
Erasi divisato di rendere obbligatoria l'insinuazione entro un termine fisso delle scritture private di locazione, la cui durata non sia maggiore del novennio; ma, riflettendo che tale obbligo impingerebbe nell'articolo 1412 del Codice civile, il quale contempla gli atti che sono obbligatoriamente soggetti alla formalità dell'insinuazione, e fra essi non vedonsi comprese le scritture della fattispecie; così, affinchè queste ultime non abbiano ad essere esenti da un qualche tributo, si sono ad esse estese le medesime tasse e regole che sono prescritte per le scritture private di obbligazione.
In quanto alle 2°, 3° e 4° delle lettere di cambio si è creduto conveniente di prescrivere che esse saranno esenti dal dritto graduale quando vengano presentate, congiuntamente ad una dichiarazione del ricevitore del bollo comprovante l'effettuazione di pagamento del detto diritto; come si è altresì ravvisato opportuno di prescrivere che le 2°, 3° e 4° saranno soggette al dritto di bollo graduale egualmente che la prima, allorchè questa e le duplicate saranno state negoziate separatamente nello Stato, o non saranno tra loro perfettamente concordi. Succedendo in fatti simili casi, ed equivalendo allora le duplicate ad altrettanti titoli distinti, era ben giusto di sottoporle alla tassa egualmente che le prime.
Siccome poi nel commercio si fanno frodi in materia di bollo senza che sia facile al fisco di poterle reprimere, così, dove parve praticabile un qualche riparo, non si è ommesso di proporne l'applicazione.
A tal fine è diretta la proibizione fatta dall'articolo 26 agli stabilimenti commerciali sopravvegliati dal Governo, d'incassare o fare incassare le somme risultanti dalle cambiali od altri effetti negoziabili, quando non siano debitamente bollati.
Coll'essersi inoltre inculcato agli agenti di pubblica sicurezza e delle dogane e gabelle l'obbligo che loro corre di fare eseguire la legge relativamente ai fogli di via, alle lettere di vettura ed alle polizze di carico, si è pure aggiunta alla legge del 22 giugno una dichiarazione di non lieve importanza, cioè quella che addita in contravvenzione alla legge i fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più d'una condotta, e le dette lettere o polizze di carico contenenti descrizione di merci dirette a più di un destinatario.
Una delle più profittevoli innovazioni introdotte in questo progetto di legge è quella che stabilisce il lineamento della carta come agli articoli 5 e 15.
Il numero fissato per le linee, il limite della scritturazione nei margini del foglio ed il numero delle sillabe produrrà alle finanze un qualche aumento di prodotto. Tale prescrizione poi non sarà meno apprezzabile dal lato del pubblico interesse, avuto riguardo alla maggiore chiarezza che acquisteranno gli atti e scritti dei pubblici ufficiali, non che alla migliore conservazione dei titoli e documenti da tramandarsi ai posteri, in dipendenza particolarmente della interdetta scritturazione oltre il margine stabilito.
La quantità degli avvisi d'ogni maniera che va pubblicandosi giornalmente in tutto lo Stato parve in sulle prime che si potesse rendere molto più produttiva che non lo sia attualmente. Quindi non solo si avvisava di mantenere in tal parte la vigente legislazione, ma si lusingava di poterle dare un'estensione anche maggiore, sottoponendo al dritto di bollo gli avvisi ed annunzi d'ogni genere che si stampano nei giornali, anche per compensare l'erario della perdita del dritto di bollo imposto sopra i giornali medesimi dalla legge del 1836, stato poscia abolito da quella del 1850; senonchè, studiata più maturamente questa materia, dovette non solo ricredersi, ma convincersi della convenienza di modificare piuttosto la stessa legge vigente.
L'articolo 9, n° 24, e l'articolo 13, n° 1 del regio editto 5 marzo 1836 colpiscono di tassa tutti gli avvisi, inviti ed altri fogli di notizie che si affiggono o si distribuiscono al pubblico; e sotto i numeri 16 e 17 dell'articolo 29 sono soltanto eccettuati gli annunzi di funzioni religiose e gli avvisi affissi alle porte delle case o delle botteghe per annunziare un genere di commercio o l'affittamento delle case stesse.<noinclude></noinclude>
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Mantenendosi una tale disposizione, e volendosi inoltre tassare le inserzioni di avvisi fatte nei giornali, ne verrebbe in conseguenza che il commercio, l'industria, le arti, le scienze ed i privati si troverebbero continuamente a fronte d'una legge incomoda, la quale d'altronde riuscirebbe d'assai difficile esecuzione.
Si ritenga infatti che i giornali stampati nelle città maggiormente commerciali (come sarebbe, a cagione d'esempio, ''Il Corriere Mercantile'' di Genova), i quali trattano promiscuamente di politica, di commercio e d'altre materie, dovrebbero cessare di esistere dal momento che si volesse imporre un dritto di bollo sulle notizie che riferiscono intorno al commercio, poichè tali notizie pubblicate ultroneamente dal giornalista per informare i suoi abbonati del prezzo delle merci, del corso dei cambi, dell'arrivo dei bastimenti e di tante altre consimili particolarità, darebbero luogo a tale spesa per diritti di bollo, che assorbirebbe e sorpasserebbe di gran lunga il beneficio dell'impresa.
Nè varrebbe l'osservazione che il giornalista potrebbe far sopportare il dritto di bollo da colui che richiedesse l'inserzione, mentre sta in fatti che, se i giornali di tal natura stampano un avviso a pagamento, ne stampano cento per uffizio proprio.
Questo inconveniente relativo ai giornali commerciali si verificherebbe egualmente riguardo a quelli che trattano di teatri e di mode, non che di scienze, lettere ed arti, i quali si troverebbero nell'alternativa o di dover cessare all'emanazione di così fatta legge, o di sottostare ad una tassa che non potrebbe essere a lungo sopportata.
I soli giornali politici potrebbero ancora sostenersi ad onta della prescrizione che colpisce di dritto gli originali delle inserzioni d'avvisi che in essi si fanno, potendo gli editori far sopportare questo dritto dai richiedenti.
Ma il fisco avrebbe esso i mezzi d'impedire le frodi che subito si metterebbero in pratica per liberarsi da quell'imposta? Ben riflettendo, bisogna convincersi del contrario; mentre è evidente che, nel caso della supposta disposizione di legge, si studierebbe un modo di pubblicazione che illuderebbe sempre le pretese fiscali.
Ma dato e non concesso che fosse fatta ragione al fisco di sottoporre alla tassa anche una parte degli avvisi concepiti in modo da far frode alla legge, questa sarebbe pur sempre, in ciò che riguarda gli avvisi, cagione di malcontento universale e di ben gravi inconvenienti.
Generalmente i giornali dovrebbero rinunziare di trattare d'altre materie che non siano di mera politica.
La stessa gazzetta ufficiale sarebbe costretta ad ommettere certe notizie che possono interessare il pubblico ed i privati, perchè potrebbero avere il carattere d'inserzioni dirette a favorire le speculazioni dei terzi, laddove in realtà sono articoli del giornale, e non inserzioni richieste.
Oltre a ciò si potrebbe verificare l'inconveniente che una parte degli avvisi si facessero pubblicare nei giornali esteri a danno dei nazionali, e mentre sugli uni graviterebbe la tassa, gli altri ne rimarrebbero esenti.
In quanto poi agli avvisi manoscritti o stampati, che si affiggono o distribuisconsi al pubblico, si troveranno non minori inconvenienti a lamentare e non minore difficoltà a fare eseguire la legge.
Per le quali considerazioni risultando che la legge del bollo per ciò che concerne gli avvisi in genere si renderebbe non poco odiosa, e riuscirebbe di quasi impossibile esecuzione, sembrerebbe più savio partito di modificarla siffattamente, che tali due inconvenienti venissero affatto eliminati.
Quindi intenderebbesi di assoggettare indistintamente al dritto di centesimi 50 solamente gli avvisi che vestono un carattere di autenticità, pei quali si può ottenere l'esecuzione della legge.
Questi sono i motivi per cui a riguardo degli avvisi si propongono le disposizioni riferite negli articoli 24 e 25, indicando al numero 16 dell'articolo 30 la quotità del dritto a cui vanno soggetti. La quale modificazione sarà senza dubbio universalmente gradita, siccome quella che scioglierà tanti impacci a favore del commercio, dell'industria e dei privati, nel mentre che farà sembrare men grave qualche aumento di dritto stabilito sopra alcuni atti che ne erano suscettibili.
Tre qualità di carta sono state soppresse: i mezzi fogli da processo a centesimi 20, i fogli da processo a centesimi 40, ed i fogli da tabellione da centesimi 40.
I mezzi fogli erano destinati per le scritture private portanti obbligazioni o liberazioni di somme dalle lire 15 alle 30; ma l'uso che si faceva di tale carta era sì poco esteso, che convien credere non fosse quasi conosciuto. Non convenendo quindi di mantenere un bollo ed una contabilità pressochè inutilmente, si è ravvisato opportuno di far scomparire quei mezzi fogli. In compenso però di siffatta soppressione, sembra cosa equa di estendere alquanto l'esenzione dal bollo per le suddette scritture, portandola dal limite di lire 15 stabilito nella legge in vigore a quello di lire 20.
Anche lo spaccio della carta da tabellione era ridotto a sì poca entità che non meritava una speciale fabbricazione.
Le sole amministrazioni comunali impiegavano talvolta questa specie di carta per i ruoli delle loro imposte: raramente l'adoperavano gl'ingegneri e misuratori per qualche tipo od altro lavoro d'arte; ma questi e quelli ordinariamente preferivano l'impiego di carta particolare più appropriata, che poi facevano bollare allo straordinario o visare per bollo.
Ora essendosi loro conservata la facoltà di far munire del bollo straordinario la carta che preferiscono d'impiegare nei rispettivi lavori, senza imporre loro un sensibile carico, si è procurata una semplificazione di servizio, ed un'economia all'amministrazione finanziaria.
In quanto alla soppressione della carta da processo a centesimi 40, si è adempiuto al voto espresso dalla Commissione di questa Camera nella sua relazione del 9 giugno ultimo, concernente il progetto di legge sulla tariffa provvisoria delle tasse giudiziarie; voto questo che si riconosce ben motivato, e che è conforme al desiderio dei pubblici funzionari, da cui veniva lamentato lo sconcio di vedere male accozzati insieme alcuni atti d'una piccola dimensione, ed alcuni altri di ben più estesa misura. A differenza però che le due prime qualità di carta non si dovranno riprodurre sotto altra forma che quella del processo a centesimi 40, bisognò invece surrogarla con una nuova carta della misura del protocollo. Fatta quindi la proporzione delle dimensioni del processo e del protocollo, e trovato che il divario tra l'una e l'altra sarebbe del quinto, perciò si è creduto giusto d'aggiungere pure un quinto al prezzo della nuova carta, e così, invece di mantenerlo nella quotità di centesimi 40, si è portato a quella di centesimi 50.
Di molta importanza devesi ritenere la disposizione contenuta nel numero 30 dell'articolo 30, mercè la quale dovrà impiegarsi, per le copie degli atti da sottoporsi all'insinuazione, la carta da protocollo bollata a centesimi 80 in vece di quella da centesimi 40 creata appositamente per tali copie dal regio editto 5 marzo 1836.
Importava di restringere, se fosse stato possibile, le già molto complicate qualità di carta e di bollo attualmente in<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|814}}</noinclude>
uso. Ma, poichè il bisogno aveva anzi richiesto l'aumento di un bollo per gli atti giudiziari, e di un altro per le copie esecutive, conveniva esaminare se ancora si fosse potuto sopprimere qualche altra qualità di carta. Quella esclusivamente destinata per le copie da rimettersi all'insinuazione presentava un'eccezione alla regola, mentre il suo prezzo è di soli centesimi 40, quando le copie degli stessi strumenti rilasciati alle parti, ed in generale tutte le copie degli atti pubblici aventi una destinazione diversa da quella dell'insinuazione debbono farsi sopra carta da centesimi 80.
Queste considerazioni da una parte, e dall'altra il bisogno imperioso di aumentare le entrate dello Stato indussero a variare in tal parte la legge del 1836.
Sotto il numero 20 dell'articolo 31 di questo progetto si è portato a centesimi 20 il dritto di bollo pei libri di commercio stabilito dall'articolo 15 della legge del 1850 nella quotità di soli centesimi 15.
Per ultimo un'altra variazione in ordine alla quotità del dritto è stata eziandio praticata per le polizze di carico, le lettere di vettura, ed i fogli di via, essendosi portato a centesimi 80 il diritto di bollo di centesimi 65 a cui ora trovansi sottoposti.
A determinare questi aumenti concorse principalmente il riflesso che le leggi fiscali, ed in ispecie quella del bollo, sono proporzionatamente meno gravi al commercio (massime nella pratica applicazione) che alle altre classi del civile consorzio.
In particolare poi si è pensato di tenere conto d'una circostanza di fatto intorno ai libri di commercio, ed è che sotto la legge del 1817 non era permesso di usare pei medesimi carta bollata ordinaria da minor prezzo di centesimi 30, essendo facoltativo di servirsi d'altra carta qualunque, che però si doveva far bollare allo straordinario col pagamento di un dritto ragguagliato alla minore o maggiore dimensione della carta medesima, che ordinariamente era quello di lire 1 20.
Colla legge del 1836 fu la precedente alquanto modificata, essendosi fissato pei detti libri commerciali un diritto unico di centesimi 30, sia che si volesse far uso di carta bollata ordinaria, sia che si preferisse altra carta da sottoporre al bollo straordinario.
Donde si vede che se in tempi di maggior floridezza per le finanze i libri di commercio andavano soggetti a dritti di bollo estensibili fino a lire 1 20, e non minori di centesimi 30, nelle presenti condizioni è cosa più che discreta di fissare un tale dritto nella quotità di centesimi 20.
Fu discussa la questione se i vaglia o mandati spediti dalla amministrazione delle poste ai privati e pagabili sulle sue casse, dovessero sottoporsi al dritto di bollo.
Poteva in certo modo sostenersi l'affermativa, riguardando tali vaglia come scritture formanti titolo dichiarate genericamente soggette al bollo dall'articolo 4 del regio editto 5 marzo 1836, ovvero come aventi una qualche analogia coi biglietti all'ordine usati in commercio.
Ma sul riflesso che tali assimilazioni sarebbero più sottili che esatte, e soprattutto considerando che i detti vaglia già trovansi sottoposti ad una tassa proporzionale a favore dello Stato, e che volendosi assoggettare al dritto di bollo si verrebbero ad aggravare di una vera soprattassa, perciò si ritenne più ragionevole di non privarli della esenzione dal bollo di cui hanno finora goduto.
La legge in vigore dichiarando esenti dal bollo gli atti e verbali della polizia, lasciava qualche incertezza sulla sua giusta applicazione. Infatti fu elevato il dubbio se le licenze per maschere rilasciate dalle autorità di pubblica sicurezza fossero da comprendersi o no fra le esenzioni anzidette. Parve a primo aspetto che tali licenze non si potessero ritenere comprese nelle esenzioni di cui al numero 11 dell'articolo 29 del regio editto 1836. Ma si è riflesso che, se v'ha ragione di sottoporre al dritto di bollo le licenze che in dipendenza della legge 26 febbraio 1852 vengono rilasciate alle persone che esercitano un qualche mestiere od industria per procacciarsi la sussistenza, tanto più dovrebbe esservi ragione per colpire di eguale dritto le licenze in discorso, siccome quelle che si spediscono generalmente ad individui non costituiti nel bisogno, e che sono dirette a favorire l'esercizio d'una specie di lusso e di puro divertimento.
Si è quindi introdotta a maggiore schiarimento un'apposita disposizione sotto il numero 12 dell'articolo 30 del progetto, indicandovi gli atti e scritti della pubblica sicurezza soggetti alla formalità del bollo.
Una questione la quale concerne le quitanze o liberazioni di somme o valori può meritarsi l'attenzione della Camera, siccome quella che sarebbe diretta ad arrecare un'innovazione alla attuale legislazione in materia di bollo. La legge del 1836 assoggetta al bollo le quitanze per somme maggiori di lire 15, qualunque sia la loro forma, e qualunque il genere d'obbligazione che si tratta di estinguere. Perciò anche le quitanze spedite appiedi d'una parcella o d'una fattura d'un negoziante per merci vendute e pagate immediatamente sarebbe in contravvenzione per non essere la parcella o fattura estesa sopra carta bollata. Così pure, a cagion d'esempio, se un individuo residente a Torino pregasse un amico dimorante a Genova di pagare colà per suo conto una qualche somma ad altro comune amico, e che questi avesse scritto al committente di Torino di aver ricevuto la detta somma, tale lettera costituirebbe pure una contravvenzione alla legge del bollo. Questi ed altri casi consimili sembravano poter meritare una qualche modificazione in senso meno rigoroso.
Si può però osservare nel senso fiscale che un creditore soddisfatto da un debitore chirografario potrebbe benissimo rilasciargli in carta libera la quitanza del ricevuto denaro ed esimersi dalle conseguenze della contravvenzione, non menzionando il titolo del suo credito, e servendosi d'una generica espressione, come sarebbe quella di avere ricevuto la sborsatagli somma in conto o in saldo di quanto gli fosse dovuto. Ed in questo caso non essendo accennato se il debito risulti da precedente scritto, si sarebbe incerti se una siffatta quitanza sia rilasciata in frode della legge.
Ma per contro si risponde che la proposta di non sottoporre all'obbligo del bollo, fuorchè nel caso d'uso, le quitanze di somme dovute in dipendenza di fatti non comprovati da precedenti stipulazioni scritte, è determinata dalla essenziale considerazione che, malgrado le prescrizioni assolute della predetta legge, la più gran parte di simili quitanze, suggerite piuttosto da un'eccessiva previdenza che da reale bisogno di conseguirle, si fanno e continuerebbero tuttavia a farsi su carta libera, senza che il fisco abbia mai potuto nè sia in caso di recarvi impedimento di sorta, dovendosi contentare di riscuotere il tributo in quei rarissimi casi nei quali occorre la produzione in giudizio della prova di una liberazione di tale natura che sia contestata. Nè a pensare altrimenti potrebbe indurre l'osservazione che nei sopra espressi, sebbene rarissimi casi, le finanze trovino nella pronunciata e pagata penalità un compenso alle perdite occasionate dalle infrazioni della legge, poichè lo scopo di questa debba essere di porre un tributo che sia fondato sopra basi ragionevoli, e riesca di possibile applicazione, e non di cer-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|815}}</noinclude>
care a porre incaglio a tutte le operazioni le più comuni e frequenti del commercio privato, colla minaccia di un castigo che ben di rado può mandarsi ad effetto.
Diffatti le quitanze che si ebbe sostanzialmente in mira di non imporre obbligatoriamente del dritto di bollo sono quelle di già accennate, che si vogliono estendere appiedi delle parcelle di lavori e di somministranze, che giornalmente vengono presentate dagli operai e dai negozianti, anche nei casi di istantaneo pagamento, e che propriamente non sarebbero neanco necessarie, mentre la consegna degli oggetti da un canto, e lo sborso del prezzo dall'altro le rendono sovrabbondanti.
Ma, anche dato che esse siano dirette ad evitare qualunque possibile contestazione futura, certo è che prescinderebbe anche da questa cautela chiunque avesse fondato timore di venire colto in contravvenzione. Neppure in carta bollata, quando altrimenti non si potessero rilasciare, verrebbero estese le quitanze della narrata specie, relative a lavori o somministranze allibrate a registro degli operai e dei negozianti, poichè ognuno si contenterebbe, a risparmio di spesa, della guarentigia data a chi paga della cancellatura della sua partita dal registro, o dall'annotazione su di esso del fatto pagamento, operazioni queste alle quali ogni debitore ha diritto di assistere.
Laonde si propone al n° 25 dell'articolo 30 che le sole quitanze obbligatoriamente soggette all'uso della carta bollata ordinaria siano quelle derivanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private.
Dalle cose esposte essendo dimostrato come il progetto di riforma sul bollo renda questa più semplice e di più facile esecuzione, presenti maggiore speditezza al corso delle cause civili, e prometta nel tempo stesso un qualche aumento di prodotto, porto fiducia che la Camera sia per adottare tale progetto.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
{{Centrato|'''CAPO I.'''}}
{{Centrato|Dei dritti di bollo e della carta bollata.}}
Art. 1. È dovuto un diritto di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti privati designati nei capi 3 e 4 della presente legge.
Eguale dritto è dovuto per gli altri atti e scritti privati qualunque, quando se ne voglia far uso.
Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo gli atti e scritti fatti in luoghi ed in epoche in cui non era in vigore la legge sul bollo.
Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:
1° Quando si presentano in giudizio;
2° Quando se ne fa l'inserzione in un atto pubblico.
Art. 3. Il bollo è di due sorta, ordinario e straordinario.
L'ordinario si applica sulla carta filigranata fabbricata per conto dello Stato.
Lo straordinario si applica sulla carta presentata dai richiedenti.
Art. 4. La carta fabbricata per conto dello Stato è di protocollo o di commercio.
Art. 5. La carta di protocollo ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 307 e la larghezza di millimetri 425.
Essa viene per cura dell'amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 30 linee, e vi resti tutt'attorno un margine di ... millimetri.
Art. 6. La carta pel commercio è divisa nelle seguenti specie:
Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via dell'altezza di millimetri 200 e della larghezza di millimetri 30 per ogni foglio;
Cambiali ed altri effetti negoziabili, dell'altezza di millimetri 105 e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio.
Art. 7. Il dritto di bollo è graduale o fisso.
Il graduale colpisce le lettere di cambio, biglietti a ordine ed altri effetti di commercio sì nazionali che esteri, tratti negoziabili o pagabili nello Stato, nonchè le scritture private contenenti locazioni per un termine non maggiore di nove anni, ed obbligazioni a pagamento di somme per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti.
Il dritto fisso colpisce tutti gli altri atti e scritti.
Art. 8. Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al visto per bollo senza pagamento di dritto, allora soltanto che la loro presentazione venga fatta congiuntamente ad una dichiarazione spedita in carta bollata da centesimi 50 dal ricevitore del bollo, comprovante la effettuazione di tale pagamento; ovvero insieme alla prima lettera di cambio o ad una delle copie debitamente bollata o vidimata per bollo.
I documenti che si presentano per giustificare l'effettuazione di pagamento del dritto graduale dovranno essere concordi in ogni parte col duplicato su cui viene richiesta l'apposizione del bollo, od il visto per bollo senza pagamento di dritto.
Quando però la prima lettera di cambio e quella per duplicata hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sarà soggetta al diritto di bollo graduale.
Art. 9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:
{{Centrato|Carta di protocollo}}
{{Centrato|Col bollo a dritto fisso.}}
{|
|-
| Secondo la sua destinazione, come in appresso || style="text-align:right;" | L. 0 50
|-
| || style="text-align:right;" | » 0 80
|-
| || style="text-align:right;" | » 1 »
|-
| || style="text-align:right;" | » 2 »
|}
{{Centrato|Col bollo graduale.}}
{|
|-
| Scritture di locazione sul prezzo capitalizzato per gli anni a cui essa si estende, e scritture di obbligazione ||
|-
| Da oltre le lire 500 alle lire 1000 || style="text-align:right;" | » 1 »
|-
| Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 5 »
|}
{{Centrato|Carta di commercio}}
{{Centrato|Con bollo a dritto fisso.}}
{|
|-
| Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via || style="text-align:right;" | » 0 80
|}
{{Centrato|Col bollo graduale.}}
{|
|-
| Cambiali ed altri effetti di commercio sino a lire 500 || style="text-align:right;" | » 0 25
|-
| Da oltre le lire 500 alle lire 1000 || style="text-align:right;" | » 0 50
|-
| Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 0 80
|}
Art. 10. La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati ai numeri 35, 36 e 37 dell'articolo 30, i quali cesseranno di essere soggetti alla formalità della registrazione ed al paga-<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/16
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|816}}</noinclude>
mento dei relativi dritti, salva la tassa giudiziaria sulle sentenze definitive o interlocutorie collegialmente profferte.
Art. 11. I dritti di bollo straordinario sono stabiliti per ciascun foglio come segue:
{{Centrato|In ragione della dimensione.}}
{|
|-
| Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 || style="text-align:right;" | L. 0 50
|-
| Id. da 14 a 20 || style="text-align:right;" | » 1 »
|-
| Id. da 20 a 30 || style="text-align:right;" | » 2 »
|-
| Per ogni maggior dimensione || style="text-align:right;" | » 4 »
|}
{{Centrato|In ragione delle somme o dei valori.}}
{|
|-
| Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a lire 500 || style="text-align:right;" | L. 0 25
|-
| Da oltre le lire 500 alle lire 1000 || style="text-align:right;" | » 0 50
|-
| Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 0 50
|}
Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge:
Art. 12. Nei dritti graduali, per la frazione di mille si pagherà come pel mille intiero.
Art. 13. I bolli tanto ordinari che straordinari, la loro forma e gli altri distintivi di essi e della carta bollata fabbricata per conto dello Stato, saranno determinati con reale decreto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.
Art. 14. In mancanza di bolli ordinari o straordinari relativi ai dritti graduali, si supplirà col visto per bollo.
Art. 15. Non si può scrivere fuori delle linee tracciate a termini dell'articolo 5 nè sul margine ivi prescritto.
Art. 16. Nelle copie il numero delle sillabe di ogni linea da calcolarsi sul foglio intero non dovrà essere maggiore di 20.
Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia.
Art. 17. Lo spaccio della carta bollata è affidato agli agenti demaniali, e sussidiariamente alle persone autorizzate dal ministro delle finanze, mediante l'aggio o la retribuzione determinata dai regolamenti.
Esso è proibito a chiunque altro.
Art. 18. L'applicazione del bollo straordinario alle carte per legge ammissibili a tale formalità è affidata ad uffizi stabiliti con decreto reale.
Dove non esistono tali uffizi vi si supplirà col visto per bollo, nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento.
Art. 19. È proibito di scrivere o di estendere la stampa o litografia sull'impronto del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo, filigrana o dimensione siano in qualsivoglia modo alterati.
Art. 20. È proibito l'uso di carta munita di un bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.
È pure proibito l'uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti contemplati nell'articolo 30.
Art. 21. Un foglio di carta, che ha già servito per un atto o scritto, non può più essere impiegato; quantunque non contenga che la semplice intitolazione dell'atto o scritto a cui era destinato.
Art. 22. È proibito di fare sì per originale che per copia due o più atti sul medesimo foglio, salve le eccezioni di cui all'articolo 33.
Art. 23. Nessun giudice od altro uffiziale di giustizia e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafrazioni ed altri atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro o libro in contravvenzione al bollo.
Quando l'atto o scritto sarà seguito coll'intervento del segretario, sarà questo responsabile in via principale della contravvenzione.
È pure proibito ai segretari, causidici, notai, archivisti, catastari, arbitri, periti nominati d'uffizio, uscieri, servienti o messi, di agire o prendere alcuna specie di deliberazione in seguito ad uno scritto o carta qualunque non rivestita della formalità del bollo prescritto, di darvi corso, riceverli in deposito o spedirne copia.
Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, di vidimazioni delle schede testamentarie e loro inscrizione nei minutari di materiale descrizione negli inventari od in altri atti conservatorii.
Art. 24. Sono soggetti al bollo, ancorchè non contengano sottoscrizione od autentica, gli avvisi d'asta o licitazione sì giudiziaria che volontaria, per vendite, affittamenti od appalti d'ogni genere, non che gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni, che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella gazzetta ufficiale o nei giornali delle divisioni dello Stato.
Art. 25. È proibito agli stampatori o litografi di fare nei loro giornali alcuna delle inserzioni contemplate nell'articolo precedente, senza che l'originale di essa sia esteso sopra carta bollata.
Per l'effetto dell'opportuno controllo, essi dovranno nei primi cinque giorni di ciascun mese presentare al ricevitore ed all'insinuatore gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente.
Art. 26. È proibito alle Banche, alle società ed agli stabilimenti pubblici d'incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso che non venga spedita veruna loro quitanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo o non vidimati per bollo.
Art. 27. Gli atti e scritti venienti dall'estero, della natura di quelli che nello Stato devono essere fatti in carta bollata, saranno sottoposti al bollo col pagamento dei corrispondenti diritti, prima che se ne faccia uso nello Stato medesimo sia per produrli avanti un'autorità giudiziaria od amministrativa od un uffizio qualunque governativo o comunale, sia coll'inserirli in qualche atto pubblico.
Ogni altro atto o scritto veniente dall'estero sarà soltanto sottoposto al bollo quando se ne voglia far uso in giudizio, od inserirlo in un atto pubblico.
{{Centrato|'''CAPO II.'''}}
{{Centrato|Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salvo ripetizione del diritto di bollo all'evenienza dei casi.}}
Art. 28. È permesso l'uso della carta libera:
1° Per le copie od estratti delle sentenze od altri atti giudiziari, e degli instromenti, atti e scritti qualunque, ad uso del fisco, delle autorità e degli uffiziali pubblici, nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione;
2° Per tutti gli atti, sentenze ed ordinanze, sì per originale che per copia, delle cause nell'interesse immediato dello Stato, di quelle promosse dal Ministero pubblico e di quelle nell'interesse delle persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri;<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|817}}</noinclude>
3° Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali.
Salva per gli atti indicati ai numeri 2 e 3 la ripetizione dei diritti di bollo nei casi previsti dall'articolo seguente.
Art. 29. Terminate le cause ed i procedimenti, e sempreché le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e l'importare dei corrispondenti dritti di bollo sarà pagato dalle parti avversarie e dagli inquisiti condannati nelle spese.
Questo rimborso non avrà luogo pel dritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le lire 20 che si rilasciano dai contabili contro i contribuenti e debitori dello Stato.
Tuttavolta che il povero venga a conseguire una somma eccedente il triplo dell'ammontare delle tasse giudiziarie e di bollo dovute per gli atti fatti nel suo interesse sia per sentenza che per transazione, anche nel caso di compensa delle spese, dovrà pagare i dritti di bollo per gli atti anzidetti.
Nei primi dieci giorni del mese successivo alla transazione giudiziale, che avrà posto termine alla causa, od al giorno in cui la sentenza sarà passata in giudicato, i segretari dei giudici, tribunali e magistrati dovranno comunicare all'agente demaniale del loro distretto gli atti della causa che ancora ritengano con una nota della carta libera impiegata nella medesima, onde procedere alla riscossione delle somme dovute.
Trattandosi di procedimenti in materia penale, i dritti di bollo, di cui al numero 3 dell'articolo 28, saranno compresi dai segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai condannati.
{{Centrato|'''CAPO III'''}}
{{Centrato|Dell'impiego della carta filigranata col bollo ordinario.}}
Art. 30. È obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario per i seguenti atti e scritti, salve le eccezioni di cui agli articoli 31 e 32:
{{Centrato|Carta da protocollo a centesimi 50.}}
1° Gli atti sì per originale che per copia delle cause di competenza dei giudici di mandamento, escluse le copie delle sentenze ed ordinanze definitive;
2° Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento, e le loro copie, escluso però il primo foglio di ciascun atto originale, per cui dovrà farsi uso di carta da protocollo col bollo a lire 1;
3° Le copie degli arbitramenti, delle consegne e delle denunzie in materia barraccellare, di cui nella legge 22 maggio 1853;
4° Gli atti che nei procedimenti penali hanno luogo nell'interesse della parte civile, compresi gli originali delle relative sentenze ed ordinanze, e le cedole a difesa degli imputati;
5° Le rubriche dei registri giudiziari soggetti al bollo;
6° Le copie di tutti gli atti, i di cui originali non siano ritenuti dai notai o segretari, o depositati in archivi pubblici;
7° Gli ordinati e le deliberazioni delle comunità, provincie e divisioni, e quelli di tutti gli altri corpi amministrativi;
8° Le copie dei predetti ordinati e deliberazioni spedite ad uso esclusivo di dette amministrazioni;
9° I mandati di pagamento spediti dalle stesse amministrazioni per somme eccedenti le lire 20;
10. Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;
Sessione del 1853-54 — Documenti — Vol. II. 103
11. I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti, spediti dalle parrocchie, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi;
12. Gli estratti dei registri, certificati e permessi qualunque rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;
13. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico uffiziale;
14. Le dichiarazioni e scritture di abbuonamento delle gabelle o dei dazi;
15. Le oblazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e le loro copie;
16. Gli avvisi e gli originali delle notificazioni e pubblicazioni contemplati all'articolo 24;
17. Gli originali degli atti pubblici e di qualunque altro scritto ricevuto od autenticato da notai e segretari giudiziari od amministrativi, escluse le procure alle liti, di cui al n° 37 del presente articolo;
18. I registri delle ricevute dei dritti d'insinuazione;
19. Le rubriche dei minutari notarili;
20. I contratti di noleggio, le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie, ed ogni altra scrittura obbligatoria concernente il traffico marittimo;
21. Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali, per provare le contrattazioni commerciali;
22. Le scritture di società, e loro estratti;
23. Le dichiarazioni di continuazione o di scioglimento delle società, i recessi dei soci ed ogni nuova stipulazione o cangiamento qualunque della ragione sociale;
24. Le locazioni e le obbligazioni per pagamento di somme di danaro a causa di mutuo, prezzo di cose e ragioni, od assestamento di conti, sino a lire 500;
25. Le quitanze o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20, quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private;
26. Le obbligazioni per servizio personale;
27. Le schede di testamenti segreti e le note testamentarie;
28. Le scritture di vendite di mobili, e di cessione di crediti;
29. Le note d'iscrizioni ipotecarie.
{{Centrato|Carta da protocollo a centesimi 80.}}
30. Le copie degli atti pubblici notarili non aventi forma esecutoria;
31. Le copie delle sentenze od ordinanze in materia penale, quando vi è la parte civile, o sono spedite a richiesta degli imputati o dei privati;
32. Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in materia civile profferte dai giudici di mandamento;
33. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi regi, notarili ed in quelli delle amministrazioni dello Stato, dei comuni e degli altri corpi morali;
34. Le copie dei decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica.
{{Centrato|Carta da protocollo a lire 1.}}
35. Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo, e di giurisdizione volontaria davanti ai tribunali provinciali e di commercio, ai Consigli d'intendenza, ai magistrati d'Appello, della Camera dei conti e di Cassazione, non che il primo foglio di ciascun atto originale di giurisdizione volontaria che ha luogo davanti ai giudici di mandamento, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio com-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|818}}</noinclude>
messo, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;
36. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento per commissione o delegazione d'un tribunale superiore, e di quelli che, a termini delle leggi di procedura civile, possono i detti giudici fare per oggetti eccedenti i limiti della loro giurisdizione;
37. Le procure alle liti, escluse quelle per comparire davanti ai giudici di mandamento.
{{Centrato|Carta da protocollo a lire 2.}}
38. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze ed ordinanze e degli atti contrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile.
{{Centrato|Carta da protocollo col dritto di bollo graduale, in ragione di somma.}}
39. Le scritture private portanti affittamenti od obbligazioni a pagamento di somme eccedenti le lire 500 per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti;
{|
|-
| Sino a lire 1000 || style="text-align:right;" | » 1 »
|-
| Al di sopra di lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 1 »
|}
Qualora le anzidette scritture si facessero in più originali, il diritto graduale non sarà pagato che per uno di essi, purchè si dichiari negli altri originali estesi sopra carta ordinaria da centesimi 50 quale sia il ritentore di quello che porta il bollo graduale.
L'articolo 41 di questa legge è applicabile al ritentore della scrittura portante il bollo graduale, il quale, in caso di non presentazione, dovrà pagare il diritto graduale, e la incorsa pena pecuniaria.
Quando le dette scritture non possano contenersi in un foglio solo di carta munito del bollo a diritto graduale, il primo foglio soltanto sarà soggetto al diritto medesimo, e per i fogli intercalari si farà uso della carta bollata da protocollo a centesimi 50.
Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al diritto di insinuazione, sarà nell'esazione del medesimo fatta deduzione del diritto di bollo graduale pagato in eccedenza del diritto fisso di centesimi 50, stabilito per la carta da protocollo.
{{Centrato|'''CAPO IV.'''}}
{{Centrato|Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo.}}
Art. 31. Sono soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo i seguenti atti e scritti prima di essere autenticati colla firma, la quale non potrà cancellarsi, nè in altro modo alterarsi:
{{Centrato|Col diritto in ragione della dimensione della carta, cioè:}}
{|
|-
| fino a decimetri quadrati 14 || style="text-align:right;" | L. » 50
|-
| da 14 a 20 || style="text-align:right;" | » 1 »
|-
| da 20 a 30 || style="text-align:right;" | » 2 »
|-
| per ogni maggior dimensione || style="text-align:right;" | » 1 »
|}
1° I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degli ingegneri, architetti, misuratori e periti;
2° Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori;
Col diritto fisso, qualunque sia la dimensione della carta, cioè: di lire 1 60;
3° Gli stampati per passaporti all'estero: di lire 1;
4° Le patenti per gli esercenti professioni, arti liberali, industria o commercio, di centesimi 80;
5° Gli stampati per passaporti nell'interno;
6° Le polizze di carico, le lettere di vettura ed i fogli di via, di centesimi 50;
7° I ricorsi, per domande od opposizioni, che si presentano ai Ministeri, ai pubblici uffizi ed alle amministrazioni dei comuni od altri corpi morali;
8° I registri delle produzioni, i registri o fogli d'udienza, ed i repertorii che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i notai, agenti di cambio, sensali, uscieri ed altri pubblici uffiziali per gli atti dipendenti dal loro ministero;
9° I registri degli arbitramenti, delle consegne e delle denunzie in materia barraccellare, di cui al numero 3 dell'articolo 30;
10. I bilanci attivi e passivi delle comunità, province, divisioni e corpi morali;
11. I conti degli esattori od altri contabili delle amministrazioni e dei corpi anzidetti;
12. I ruoli delle contribuzioni comunali e provinciali;
13. I ruoli delle comandate per lavori stradali, od altre opere comunali o consortili;
14. I libri di catasto e di trasporto;
15. I registri di comuni destinati all'esercizio delle gabelle o dei dazi, e quelli di dogana portanti sottomissione con cauzione per depositi fittizi;
Le bolle di dogana a cauzione, ed i certificati di scarico triplici.
Quando questi registri saranno formati a madre e figlia, il diritto sarà dovuto per ogni bolletta staccata.
16. I registri degli uffizi delle ipoteche, cioè il registro di ordine, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni;
17. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;
18. I registri che in forza delle leggi sono obbligati di tenere i proprietari od impresari di diligenze, velociferi ed altre vetture pubbliche, non che i proprietari, o le società di strade ferrate per la consegna dei viaggiatori e delle merci;
19. I registri degli albergatori, dei locandieri e altri, che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per descrivervi le persone a cui somministrano alloggio;
20. Gli atti di cui all'articolo 18 della legge del 30 giugno 1853: di centesimi 20;
21. I libri e registri di commercio, che debbono tenere i banchieri, commercianti, armatori, spedizionieri, commissionari, agenti di cambio, sensali e le società qualunque di commercio;
22. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare eccede le lire 3;
23. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti di transito e di bastellaggio;
24. Le bolle a pagamento dei registri delle gabelle esercitate dai comuni: di centesimi 5;
25. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare non eccede le lire 3;
26. Le bolle senza pagamento di dogana per servizio sì di terra che di mare; e quelle pure senza pagamento per servizio delle gabelle esercitate dai comuni;
27. Le bolle d'ogni specie per servizio dei dazi comunali tenuti in economia od appaltati;
28. Le bolle dei pesi pubblici a chiunque appartengano: di centesimi 1;
29. I giornali, gazzette ed altri fogli periodici politici provenienti dall'estero ed i loro supplementi.
{{Centrato|Col diritto di bollo graduale.}}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/19
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|819}}</noinclude>
30. Le cambiali od altri effetti di commercio
{|
|-
| sino a lire 500 || style="text-align:right;" | cent. 25
|-
| da oltre le lire 500 alle lire 1000 || style="text-align:right;" | » 50
|-
| da oltre le lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 80
|}
{{Centrato|'''CAPO V.'''}}
{{Centrato|Degli atti e scritti, che si possono fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso.}}
Art. 32. Sono soggetti al bollo nei soli casi di presentazione in giudizio, o d'inserzione in qualche atto pubblico:
Col pagamento del diritto stabilito all'articolo 11 in ragione della dimensione della carta:
1° Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;
2° Gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche, e quelle divisionali, provinciali e comunali;
3° Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio militare sì di terra che di mare;
4° I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato;
5° Gli avvisi e le quitanze pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette, delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;
6° I conti della gestione dei contabili, ristrettivamente all'introito ed all'uscita dei fondi appartenenti allo Stato;
7° I mandati di pagamento spediti a favore degli impiegati pensionati o creditori dello Stato e le relative quitanze;
8° Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto dagli articoli 28 e 29 della presente legge;
9° Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni dei comuni, e degli altri corpi morali, unicamente relativi al loro interno servizio, e le loro copie ed estratti;
10. I mandati di pagamento, anche collettivi, per somme non eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;
11. Le obbligazioni e le quitanze per somme o valori non eccedenti le lire 20, con che non formino parte di somma maggiore;
12. Le quitanze per qualunque maggior somma non derivanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, purchè siavi indicata l'origine del debito;
13. Le lettere e biglietti di corrispondenza purchè non contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20, ed il diritto dovuto sarà quello rispettivamente stabilito ai numeri 24, 25 e 39 dell'articolo 30;
14. Le aggiunte delle cambiali, od altri effetti negoziabili per le girate e negoziazioni;
15. Il registro copia-lettere dei negozianti;
16. I passaporti spediti agli indigenti, od ai giornalieri, i certificati o fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali o dello stato civile spediti a favore di persone povere, con che in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;
17. I certificati che debbono produrre i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degli istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, semprechè queste non eccedano l'annua somma di lire 300;
18. I certificati e documenti che, a tenore dei regolamenti sulla leva militare, occorre agli inscritti di presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, con che nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;
19. I ruoli di spedizione delle cause tenuti dai segretari giudiziari;
20. I registri d'introito e di spesa delle segreterie giudiziarie, ed i relativi conti;
21. I conti di tutela contemplati dall'articolo 346 del Codice civile;
22. I libretti rilasciati ai consegnanti, e gli analoghi registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai Monti di pietà e dalle Casse di risparmio amministrate dai comuni o da corpi morali con approvazione del Governo, come pure gli atti o verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno;
23. I vaglia o mandati postali spediti dall'amministrazione delle poste, e pagabili sulle casse di detta amministrazione;
24. Le bolle di dogana a cauzione ed i certificati di scarico semplici, non che le bolle di circolazione nell'estremo miriametro delle frontiere di terra;
25. E generalmente tutti gli atti, avvisi e scritti non contemplati nei capi III e IV.
{{Centrato|'''CAPO VI.'''}}
{{Centrato|Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.}}
Art. 33. Si possono scrivere sopra lo stesso foglio gli uni di seguito agli altri:
1° Gli inventari, i verbali di apposizione e di levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, le testimoniali di stato, estimi ed altri atti che non possono terminarsi in una sola variazione;
2° Le quitanze di somme in conto di un solo e medesimo credito portate da scritture private di obbligazione o d'affittamento, e dei loro interessi ed annualità, ancorchè estese a piedi del titolo di credito;
3° Le quitanze di somme in conto od in saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza od ordinanza, e dei loro interessi ed annualità, purchè siano fatte separatamente dal titolo di credito;
4° Le girate e quitanze che si appongono sotto le lettere di cambio, ed altri effetti negoziabili, sotto le lettere di vettura, polizze di carico ed ordini di pagamento;
5° Le quitanze sui mandati collettivi spediti sui fondi comunali e provinciali, o dai corpi morali regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850;
6° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;
7° I certificati d'iscrizione sotto le note ipotecarie; quelli di trascrizione alle ipoteche sotto le copie dei titoli di alienazione; il doppio delle note per iscrizioni ipotecarie, o per le loro rinnovazioni sotto le copie del titolo di credito; gli stati delle iscrizioni ipotecarie, le aggiunte o variazioni ai medesimi;
8° Le ricevute dei diritti d'insinuazione spedite ai notai sugli appositi registri;
9° Le rubriche dei minutari notarili;
10. Le relazioni di pubblicazione degli ordinati, conti di amministrazione, ruoli ed altri atti che per legge devono essere pubblicati, ed i certificati delle fatte o non fatte opposizioni, col successivo decreto dell'autorità competente;
11. Le cose da registrarsi nei libri soggetti al bollo;
12. Gli atti d'istruttoria delle cause, e quegli altri che a termini delle leggi di procedura civile e del Codice di commercio si possono fare gli uni di seguito agli altri;
13. Le deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per oggetti diversi, purchè prese in una medesima seduta;<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|820}}</noinclude>
14. I pareri, conclusioni e decreti sopra ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa.
{{Centrato|'''CAPO VII.'''}}
{{Centrato|Del procedimento e delle pene.}}
Art. 34. Le contravvenzioni alla presente legge si fanno risultare con apposito verbale.
Gli agenti del Governo incaricati di rilevare le contravvenzioni devono ritenere gli atti, scritti e registri in contravvenzione per unirli ai verbali, a meno che i contravventori paghino immediatamente le incorse pene pecuniarie ed il diritto di bollo, nel qual caso si prescinderà dalla redazione del verbale.
Art. 35. Nel caso di rifiuto per parte dei contravventori al pagamento delle somme dovute, il verbale di contravvenzione viene trasmesso al direttore demaniale del circolo affinchè promuova l'occorrente procedimento in conformità delle leggi.
Art. 36. Per le contravvenzioni in materia di bollo non si fa luogo a componimento in via d'oblazione.
Art. 37. Gl'impiegati ed agenti del demanio, delle contribuzioni dirette, della sicurezza pubblica, e delle dogane e gabelle, sono incaricati, nella sfera delle loro attribuzioni, di curare il puntuale eseguimento di questa legge.
Dovranno quindi gli uffiziali di pubblica sicurezza ai quali è dato l'incarico di vidimare i fogli di via e le lettere di vettura, di cui a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, debbono essere muniti i conduttori di vetture pubbliche, rilevare le occorse contravvenzioni ogniqualvolta non sieno loro presentati i suddetti recapiti, o questi non sieno estesi sopra carta bollata od altrimenti siano fatti contro il disposto della presente legge.
Gl'impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, vidimare, o dar corso a veruna bolla, od altro recapito concernente i carichi di merci, i quali, a termini delle leggi, debbono essere accompagnati da polizze di carico, o lettere di vettura, ove non risulti loro che tali polizze o lettere sieno estese sulla carta bollata per le medesime stabilite, ovvero munite del bollo straordinario.
Saranno però tenuti di spedire prontamente le bolle, e di dar libero corso alle merci, nonostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagato all'uffizio della dogana di frontiera, cioè se le merci provengono dall'estero, il semplice diritto di bollo dovuto per dette polizze o lettere di vettura, e se provengono dall'interno, oltre tale somma, anche l'ammenda incorsa.
Sono considerati in contravvenzione alla legge sul bollo:
I fogli di via e le lettere di vettura impiegati per più d'una condotta;
Le polizze di carico e le lettere di vettura quando, contrariamente al disposto dalle leggi di dogana e del commercio, contengono la descrizione di merci ed oggetti diretti a più d'un destinatario.
Art. 38. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuto il diritto di bollo, od il supplemento di esso, se trattasi di contravvenzione per uso di carta con bollo inferiore.
Art. 39. I diritti di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge sono dovuti solidariamente:
Dai sottoscrittori per le scritture sinallagmatiche;
Dai debitori e creditori per le obbligazioni e liberazioni.
I soci sono pure solidali per i diritti e le pene dovute dalla società.
Art. 40. S'incorrono tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti, o ne abbia fatto uso, o siano stati presentati in giudizio, con una sola cedola, ovvero depositati ed inserti in un solo atto.
Si incorrono del pari tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.
Art. 41. I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, locandieri, pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, non che i notai, segretari, causidici, e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dar visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte qualunque agli agenti del Governo incaricati dell'esecuzione di questa legge, che loro ne faranno richiesta.
Occorrendo il caso di visita a domicilio per sospetto di ritenzione di carta bollata, filigrane o bolli falsificati, vi assisterà il giudice del mandamento od il suo luogotenente, ed in difetto il sindaco o vice-sindaco.
Art. 42. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:
1° Di lire 80 i giudici od altri uffiziali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, non che gl'insinuatori, gli archivisti, i notai, e tutti coloro che contravvenissero all'articolo 37;
2° Di lire 40 i segretari, causidici, catastari, stampatori e litografi;
3° Di lire 20 gli uscieri;
4° Di lire 10 i servienti o messi ed i pubblicatori di avvisi;
5° Del 10 per cento sulla somma o sul valore delle locazioni ed obbligazioni eccedenti le lire 500, e sulle cambiali od altri effetti di commercio, qualunque ne sia l'ammontare, le società, Banche, stabilimenti, negozianti o privati.
Riguardo alla carta soggetta al diritto di bollo graduale, se la contravvenzione deriva dall'impiego di una carta munita d'un bollo portante un diritto inferiore a quello che in ragione di somma sarebbe dovuto, la pena pecuniaria verrà limitata alla somma per la quale il diritto di bollo non sarà stato pagato;
6° Di lire 80 i distributori di carta bollata non autorizzati;
7° Di lire 100 i medesimi distributori, in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;
8° Di lire 25 qualunque altro contravventore.
Art. 43. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.
Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 157 del Codice penale.
Art. 44. Colui che avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, od avrà scientemente fatto uso delle filigrane o bolli contraffatti, sarà punito colla reclusione.
Sarà punito colla stessa pena chiunque essendosi procurato le vere filigrane e i veri bolli ne avrà fatto uso a danno dello Stato.
Art. 45. Chi scientemente avrà fatto smercio della carta di cui all'articolo precedente sarà punito col carcere, e potrà anche esserlo colla reclusione, secondo la gravità dei casi.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|821}}</noinclude>
Sarà punito col carcere chi avrà scientemente fatto uso di tal carta.
Art. 46. Sarà punito col carcere chi scientemente avrà ritenuto in casa le filigrane, o bolli contraffatti o le macchine destinate a fabbricarli.
Chi avrà scientemente ritenuto in casa la carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli sarà punito, secondo la gravità dei casi, con multa o col carcere.
{{Centrato|'''Disposizione eccezionale.'''}}
Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti per questi dai diritti di bollo, ma pagheranno annualmente una tassa di 50 centesimi per ogni lire 1000 della loro circolazione media ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.
Questo sborso si farà per semestre.
{{Centrato|''Relazione fatta alla Camera il 27 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Di Revel, Carquet, Lanza, Brignone, Pallieri, Ara, Daziani, Mantelli, Jacquier, Cadorna Carlo, Serra Francesco, Astengo, Saracco, e Arnulfo, relatore.''}}
'''Signori!''' — Il progetto di legge che viene sottoposto al vostro esame non ha per iscopo di creare un nuovo balzello, ma tende ad accrescere il prodotto che le finanze ora percevono col mezzo della carta bollata e dei diritti di bollo, nonché a riordinare le leggi che regolano tale tributo, formandone una sola, di più facile osservanza e confaciente alle mutazioni operate e che stanno per operarsi nella nostra legislazione. Come conseguenza delle proposte innovazioni sono da abolirsi i diritti di registrazione e di sigillo che ora si percevono sugli atti giudiziali.
La vostra Commissione, prima di addentrarsi nell'analisi delle singole disposizioni del progetto, fu necessariamente condotta ad esaminare se sia necessario di accrescere i redditi dello Stato, e se convenga di ciò ottenere col mezzo della carta bollata e dei diritti di bollo.
Quanto alla necessità di aumentare le risorse ordinarie per sopperire alle spese ordinarie dello Stato, la ravvisò dimostrata dai bilanci dal Parlamento approvati, i quali presentano tutti, chi più chi meno, un disavanzo che persevera, tenuto conto non solo delle maggiori entrate che si vogliono procurare col mezzo della carta bollata, ma ben anche dell'aumento che pur si propose, dei diritti d'insinuazione e di successione, e del presumibile maggior prodotto di altre imposte. Dal che ne segue che sono ad un tempo indispensabili delle importanti economie nelle spese e degli aumenti nelle entrate se si vuol ottenere il tanto desiderato quanto necessario equilibrio dei bilanci.
Relativamente poi alla convenienza di accrescere i diritti di bollo, la Commissione se ne persuase riflettendo che fra le imposte ora in vigore una non vi è che possa accrescersi per modo da bastare al bisogno, e che il balzello della carta bollata non potrebbe andar esente dal pressoché generale aumento delle imposte analoghe, quali sono quelle dell'insinuazione, delle successioni e dell'emolumento.
L'imposta del bollo è adottata da pressoché tutte le nazioni e da quelle altresì che godono di liberali istituzioni. Si perceve in Inghilterra, in Francia, nel Belgio, in Ispagna, in Olanda, in Prussia, in Russia, in Austria, in Baviera, negli Stati pontifici, nell'impero Ottomano, nel Messico, nel Perù, nella Confederazione Argentina e nella Nuova Granata<ref>Dai dati statistici raccolti risulta che i diritti di bollo produssero:
In Francia nel 1852, franchi. . . . . . . . . . 51,428,000
In Inghilterra nel 1851, lire sterline . . . . . 6,385,082
In Prussia nel 1850, franchi. . . . . . . . . . 13,500,000
In Ispagna nel 1849, reali. . . . . . . . . . . 21,000,000
In Baviera, nel 1851, fiorini. . . . . . . . . . 1,020,622
In Austria nel 1850, id. . . . . . . . . . . . . 6,669,137
In Olanda nel 1850, id. . . . . . . . . . . . . . 1,150,000
Nella Nuova Granata, reali. . . . . . . . . . . . 608,000</ref>. A tale balzello sempre si fece ricorso per aumentare i prodotti delle finanze. In Francia il prezzo della carta, fissato colla legge del 13 brumaio anno settimo, fu considerevolmente accresciuto con quella del 28 aprile 1816, ed un maggior aumento si fece dal Belgio colla legge del 21 marzo 1834.
Nè altrimenti si praticò da noi fin qui. Difatti, introdotto l'uso della carta bollata, mercè l'editto ducale del 22 settembre 1694 onde ritrarne un reddito in occasione di guerra, venne questo successivamente aumentato cogli editti del 16 marzo 1742 e 19 ottobre 1765, cui tennero dietro, per tacere di provvedimenti di minore importanza, quelli del 16 luglio 1814, 5 dicembre 1817, 5 marzo 1836 e finalmente la legge del 22 giugno 1850, in guisa che il balzello della carta bollata fu chiamato a dare un maggior prodotto semprechè crebbero i bisogni delle finanze. Il Parlamento abbracciò questo sistema colla suindicata legge del 22 giugno 1850 tuttora vigente e la Commissione trovossi per ciò tanto più confortata a seguirlo.
Vero egli è che a quest'ultima legge si assegnò una durata temporaria; ma se allora era prudenziale di così praticare, ora che si fissano dal Parlamento le spese dello Stato e si calcolano con bastante approssimazione le sue entrate, tale precauzione non è più necessaria; tanto più che, ritenuto l'attuale sistema d'imposte, che è quello generalmente seguito in Europa, ed il rilevare delle sole spese ordinarie che annualmente si ammettono in bilancio, non può prevedersi vicina l'epoca in cui possa prescindersi dall'imposta sul bollo.
Indipendentemente da tale circostanza non riesce opportuno di dare alla legge un carattere provvisorio, perchè ciò non gioverebbe, salvo a far nascere delle speranze delle quali non vi è probabilità di prossima realizzazione e ad allontanare chi deve applicarla da un profondo studio della medesima. D'altronde, siccome il progetto di cui ora si tratta non ha soltanto per iscopo di aumentare il prodotto dell'erario, ma ad un tempo mira a rifondere in una le leggi vigenti, introducendovi i miglioramenti che l'esperienza ha comprovati possibili, anche per minorare la fiscalità, per quanto è conciliabile colla natura di queste leggi, riesce non solo utile ma necessario che s'adotti la legge in modo definitivo.
Utile cosa ravvisò poi la Commissione di ridurre in una sola le leggi ora in osservanza principalmente perchè per i molti dubbi che insorsero nell'applicazione, risolti o da pareri dei consulenti legali del Governo o da circolari delle amministrazioni o da sentenze dei magistrati, è difficile di avere una compiuta cognizione delle disposizioni legislative che alla carta bollata si riferiscono, le quali saranno perciò per l'avvenire raccolte ed ordinate in questa legge.
Quanto sopra premesso, la Commissione passò ad esaminare il progetto nelle sue parti principali, tenendo anche<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|822}}</noinclude>
conto delle più notevoli differenze in confronto del regio editto del 1836 e della legge del 1850 che attualmente reggono questa materia.
{{Centrato|'''CAPO I.'''}}
Una delle essenziali disposizioni del progetto consiste nel sopprimere tre qualità di carta ora in uso, cioè i mezzi fogli da processo da centesimi 20, i fogli denominati da tabellione e la carta da processo da centesimi 40, e nel sostituirne una sola chiamata da protocollo, la quale sarà per cura dell'amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente e bollata, a centesimi 50, a centesimi 80, a lire una ed a lire due.
La Commissione è convinta della convenienza di tale sostituzione di carta, riflettendo che sarà più facilmente eseguita la legge mediante l'introdotta uniformità e gli atti e scritti saranno con maggior regolarità raccolti e conservati in volumi. Tanto più poi si dispose a proporre l'adozione di tale sistema, perchè l'uso dei mezzi fogli a centesimi 20 e della carta da tabellione è assai limitato e di poca importanza il prodotto del quale sarà abbondantemente compensato l'erario mercè la carta da protocollo di maggior prezzo.
Finalmente la Commissione approvò il suaccennato sistema perchè conforme al voto manifestato dalla vostra Commissione creata per l'esame della tariffa provvisoria delle tasse giudiziarie nella relazione del 9 giugno 1853.
Si ravvisò poi utilissima cosa il lineare la carta, poichè in primo luogo si otterrà che si osservi il numero di linee prescritto, senza pericolo che chi scrive, preoccupato, siccome deve essere più della redazione dell'atto o dello scritto che delle linee che deve collocare in ogni foglio, cada involontariamente in contravvenzione. In secondo luogo si assicura meglio alla finanza lo spaccio di quel quantitativo di carta che si propone, essendovi le linee tracciate, ed ogni contravvenzione si fa evidente e riesce facile agli agenti demaniali di scoprirla. Finalmente si ottiene che gli scritti, massime poi quelli che sono da conservarsi, riescano di più facile lettura.
Nè la Commissione fu distolta dall'adottare tale proposta dal riflesso sottopostole dal Ministero con lettera del 26 marzo 1854, che il lineare la carta possa dar luogo ad una spesa alle finanze; poichè le risultò che non riescirà maggiore di lire 26,000; spesa questa che non è da tenersi a calcolo a fronte dei vantaggi suenunciati. D'altronde sarà ampiamente compensata dal maggior consumo di carta per la più esatta osservanza del numero delle linee, il quale, sebbene sia ora per legge prescritto, per lo più si eccede anche involontariamente. Per l'oggetto poi di procurare alle finanze il prodotto necessario, ed al fine che gli atti e scritti siano più facilmente leggibili, e principalmente perchè a senso della Commissione il numero delle sillabe d'ogni linea deve essere soltanto obbligatorio per le copie che si fanno dai pubblici ufficiali, ha creduto di fissare il numero delle linee per ogni facciata a 25 a vece di trenta proposte.
Esaminando il prezzo della nuova carta non sfuggì ai vostri commissari che l'aumento di un quarto sopra quella d'uso più generale, portandola, cioè, da centesimi 40 a centesimi 50 per foglio, è tal cosa da meritare il più serio esame; furono indotti a consentire nella proposta dalle imperiose esigenze dell'erario, nonchè dal riflesso che si avrà un compenso nella maggior ampiezza dei fogli. Diffatti quella da processo, che ora è bollata a centesimi 40, ha l'altezza di millimetri 278 e la larghezza di 378, a vece che la carta da protocollo, che porterà il bollo di centesimi 50, avrà millimetri 507 di altezza e 425 di larghezza.
Sebbene il prezzo di centesimi 50 possa considerarsi elevato, tuttavia, se si ha riguardo a quello della carta d'uso più comune di altre nazioni, si vedrà che il proposto è sommamente più modico.
In Francia e nel Belgio la carta bollata ha tuttora le stesse dimensioni fissate colla legge del 13 brumaio anno 7. Ivi si fabbrica il foglio denominato ''petit papier'' che ha millimetri 250 d'altezza e millimetri 353 di larghezza; il ''moyen papier'' di 297 millimetri d'altezza e di 420 di larghezza, oltre a quello denominato ''grand papier'', ''grand registre'' di maggior superficie.
Il prezzo del foglio intero del ''petit papier'' fissato dalla suddetta legge 13 brumaio a centesimi 60, venne in Francia colla legge del 28 aprile 1816 accresciuto e portato a centesimi 70, e nel Belgio colla legge 21 marzo 1839 a centesimi 90. Ora, facendo il confronto delle dimensioni della carta suddetta con quella da protocollo nostra, ne risulta che qualora si volesse fissare a questa un prezzo eguale a quella del petit papier, dovrebbe stabilirsi almeno a centesimi 80, se si ha riguardo al prezzo della Francia, ed a più di lire una se a quello del Belgio, tenuto conto dell'ampiezza dei fogli rispettivi.
La carta da protocollo a centesimi 80 già s'impiega da noi per le copie degli atti pubblici, ma col progetto di legge se ne vuole estendere l'uso; del che si tratterà più dettagliatamente al capo terzo. Occorre solo notare qui che in Francia e nel Belgio dopo il foglio petit papier viene il foglio moyen papier della dimensione sovraccennata, pressochè eguale a quella della nostra carta da protocollo, e che nella prima delle suaccennate nazioni è bollata a lire 1 25 e nel Belgio a lire 1 20 ogni foglio, e l'impiego ne è prescritto per le copie di tutti gli atti ricevuti da notai, segretari e depositari pubblici; per contro per simili copie e per quelle per l'insinuazione da noi non dovrà usarsi salvo il foglio da protocollo da centesimi 80.
Si propone pure, come sopra si è osservato, di fabbricare per conto dello Stato carta da protocollo col bollo di lire una per foglio, destinata esclusivamente per gli originali e le copie degli atti e provvedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo e di giurisdizione volontaria, e di abolire in compenso i diritti che, sotto nome di registrazione, ora si pagano per gli atti e provvedimenti giudiziali suddetti.
La Commissione si fece ad esaminare se sia utile di sostituire a questi diritti la carta bollata, ed inoltre se il prezzo a questo fissato sia conveniente.
Chiunque abbia pratica delle cose forensi non può ignorare le lagnanze che sono sorte quando s'introdusse la così chiamata registrazione dei diversi atti delle liti; lagnanze che non tanto si riferivano all'importare dei diritti da pagarsi all'erario, ma più particolarmente ai ritardi nella spedizione delle cause ed alla perdita di tempo per le persone che dovevano adempire alle relative formalità.
La giustizia di tali lagnanze diede motivo alle regie patenti del 16 marzo 1839, colle quali si sostituì al diritto di registrazione delle comparse (fissato in lire 1 50 per quelle presentate nelle cause vertenti davanti i tribunali di prima cognizione, ed in lire 2 per quelle presentate nelle liti aperte avanti ai magistrati d'Appello) fogli di carta bollata da lire 1 50 e da lire 2. Questo provvedimento fu da tutti apprezzato come un vero beneficio, e solo si lamentò che non fusse esteso agli altri atti della procedura. Non può quindi il progetto ora presentato dal Ministero non essere accolto con riconoscenza da tutti gli interessati ad ottenere sollecita la spedizione delle liti.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|823}}</noinclude>
Di ciò convinta la Commissione, e convinta pure che cotale cambiamento può aver luogo senza perdita per l'erario e col vantaggio della diminuzione del lavoro agli agenti demaniali, fu unanime nell'accettarlo in massima.
Pari unanimità non vi fu sulla convenienza di assoggettare gli originali e le copie degli atti giuridici all'uso di una medesima qualità di carta, proponendo alcuni fra i commissari che un prezzo più elevato si fissasse per quella da impiegarsi per gli originali, e minore per quella delle copie. Osservavano essere da adottarsi un tale sistema perchè è in maggior armonia collo scopo di far servire la carta bollata al pagamento dei diritti di registrazione, in quanto che questi si pagano per ogni atto originale, e non per le copie, le quali si scrivono in carta col bollo ordinario.
Che altrimenti facendosi ne deriva ineguaglianza tra litigante e litigante in ragione del maggiore o minor numero delle copie che le circostanze della lite ponno richiedere.
Soggiungevano poter riescire troppo onerose le copie di certi atti di loro natura generalmente voluminosi, come la composizione dei lotti nelle divisioni, le relazioni di periti sopra questioni intricate, gli esami di testimoni, le testimoniali di stato e di visita, e simili atti non infrequenti nelle liti, i cui originali sono ora sottoposti ad un diritto fisso, il quale è di gran lunga meno importante del rilevare della carta che dovrà impiegarsi pel solo originale di ognuno di essi; al quale rilevare se si aggiungerà l'importo della stessa carta per le copie, troppo grave sproporzionata riescirà la spesa, e sarà onerosissima per le parti meno agiate che dividono sostanze non considerevoli, o sostengono liti per oggetti meno importanti. I quali inconvenienti se non si farebbero per intiero scomparire mediante le diverse qualità di carta, perchè non è facile di trovare un sistema che introduca un'esatta proporzionalità nelle spese delle liti, in ragione cioè dell'importanza dell'oggetto litigioso, considerevolmente si ridurrebbero.
In contrario altri osservarono doversi preferire l'uniformità della carta per meglio assicurare l'interesse delle finanze, rendendosi con essa più difficili ed in ogni caso più evidenti le contravvenzioni, e quindi più agevole lo scoprirle; non essere rigorosamente esatta la distinzione fra originale e copia per alcuni atti, a fronte massime del progetto del Codice di procedura civile, che considera molti scritti od atti che si fanno, si notificano, si comunicano a vicenda i litiganti come altrettanti originali; presupponendo poi la pronta attuazione del Codice medesimo, desiderata da tutti i membri della Commissione come dall'universale, si soggiungeva che molti scritti od atti giuridici riesciranno per l'avvenire meno voluminosi e meno frequenti, e molti saranno risparmiati; cosicchè fatta la somma da un lato dei diritti di registrazione che ora si pagano, e dall'altro della spesa della carta bollata di un prezzo eguale per l'originale e per le copie, non riescirà questa superiore all'ammontare dei diritti di registrazione.
Tali considerazioni prevalsero anche sul riflesso che l'uniformità della carta da impiegarsi per gli originali e per le copie fu già accettata dalla Camera, adottando il progetto di tariffa provvisoria delle tasse sugli atti giudiziari, quindi la Commissione deliberò di ammettere l'uniformità riproposta dal Ministero.
Esaminando quale sarebbe il prezzo da assegnarsi a tale carta onde corrisponda almeno al rilevare dei diritti giudiziari che vengono a cessare, non dissimulò la Commissione essere pressochè impossibile d'instituire dei calcoli, anche soltanto approssimativi, a tale riguardo, perchè, immutata la procedura civile, cambiate le dimensioni ed il prezzo della carta, manca ogni elemento per calcolarli. Per queste ragioni lo stesso Ministero nel proporre la suaccennata tariffa delle tasse sugli atti giudiziari la qualificava provvisoria, e la Camera a tale titolo l'ammetteva. Tuttavia avendo e la Camera ed il Ministero, previa lunga e matura discussione, fissato il prezzo di lire una per foglio, la Commissione secondò questo voto. L'esperienza dimostrerà se il prodotto corrisponda ai bisogni delle finanze senza troppo gravare i litiganti, e potrà senza inconvenienti arrecarsi in tale parte ogni cambiamento opportuno, aumentando o diminuendo il prezzo, semprechè si mostri la convenienza di ciò fare; senza immutare il sistema della legge.
Altra qualità nuova di carta sarà pure dallo Stato provvista, quella cioè da lire 2 per foglio che dovrà unicamente impiegarsi nelle copie degli atti pubblici o sentenze da spedirsi in forma esecutoria.
Occorre a questo riguardo ricordare che nel progetto del Codice di procedura civile, adottato in via provvisoria da questa Camera, si dispone:
All'articolo 657: «L'esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo.»
All'articolo 658: «Sono titoli esecutivi:
«1° Le sentenze od ordinanze;
«2° Gli atti contrattuali contemplati nell'articolo 1444 del Codice civile.»
All'articolo 659: «Il titolo esecutivo non può essere messo ad esecuzione che sulle copie spedite in forma esecutoria, salvo i casi in cui la legge ha altrimenti disposto.»
Ora, il Governo avvisò al modo di riscuotere una tassa che tenga luogo dei diritti di sigillo che ora si pagano per ottenere l'esecuzione delle sentenze, quali diritti rimarranno in avvenire aboliti. Ad un tal fine si propone in questa legge che le copie spedite in forma esecutoria delle sentenze e degli atti contrattuali di cui al detto articolo 1444 del Codice civile, sieno spedite sopra carta del prezzo di lire 2 per foglio.
Si è lungamente discusso sulla convenienza o no di abbracciare questo sistema.
Si osservò da alcuni che il diritto di sigillo è proporzionale e si paga perciò in ragione dell'entità del debito o dell'oggetto al quale si riferisce l'ordinata esecuzione, e che sostituendovi carta bollata a prezzo fisso rimane esclusa ogni proporzionalità, e può sovente accadere che una copia in forma esecutiva di un atto pubblico o di una sentenza per oggetto di poco rilievo venga a costare assai più della copia esecutoria per oggetti di considerevolissimo valore; per modo che la spesa non sia più in proporzione dell'oggetto, ma della voluminosità della copia cui si vuole attribuire la pronta esecuzione, il che può riescire troppo oneroso per i debitori di piccole somme e di poca importanza per i debitori di vistose, e costituisce una ineguaglianza notabile fra litigante e litigante, fra debitore e debitore, la quale non si riscontra ora che si paga il diritto di sigillo proporzionale.
Siccome però tutti riconoscono l'assoluta necessità che gli atti pubblici abbiano lo stesso effetto che le sentenze passate in giudicato, ed un provvedimento analogo è da tutti desiderato e sollecitato, così gli stessi membri della Commissione che facevano quelle osservazioni proponevano che si mantenesse o si stabilisse un diritto proporzionale da percevirsi sulle ingiunzioni che l'usciere deve a termini degli articoli 677, 762, e relativi del Codice di procedura rilasciare prima che abbiano esecuzione i titoli, fissando tale diritto ad una quota di quello di emolumento se si tratti di sentenza, ed<noinclude></noinclude>
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applicando norme consimili a quelle prescritte per la riscossione dei diritti di emolumento trattandosi dell'esecuzione di atti pubblici, col che si indennizzerebbe l'erario del diritto di sigillo e si osserverebbe la proporzionalità.
Questi ed altri consimili mezzi furono proposti e discussi per giungere ad un tal fine, ma la maggioranza della Commissione, senza dissimulare la gravità delle osservazioni surriferite, considerò:
Che il tributo che si paga dai litiganti mediante carta bollata per gli atti giudiziari non si sopporta in ragione del valore di ciò che cade in contestazione, ma in proporzione della quantità della carta che occorre d'impiegare, avuto riguardo alla natura ed alle circostanze delle liti, e che perciò l'inconveniente rilevato circa alla carta da lire 2 da impiegarsi per ottenere l'esecuzione degli atti pubblici e delle sentenze non è maggiore di quello che già è inevitabile per le altre parti del giudizio.
Che generalmente i titoli per i quali si procede e si può procedere in via esecutoria senza precedente liquidazione o giudizio sono poco voluminosi, per modo che le copie non riescono troppo costose, e che per altra parte, verificandosi il caso che lo siano in ragione dell'oggetto cui si riferiscono, siccome è in facoltà degli interessati di valersi o no della forma esecutoria ammessa dagli articoli del Codice suindicati, preferiranno allora di evocare in giudizio i loro debitori se vedranno che questo mezzo loro riesca meno costoso ed egualmente proficuo.
Che per altro se si tiene conto delle spese di lite, d'emolumento e di sigillo che attualmente si devono sopportare per avere un titolo esecutorio, il rilevare della carta bollata da lire 2 da impiegarsi per ottenere un titolo di eguale natura con prontezza spedito, difficilmente accadrà che il rilevare della carta per le copie esecutorie eguagli o superi l'ammontare di tutte dette spese. Per modo che nel maggior numero dei casi i debitori saranno meno onerati ed in alcuni casi soltanto pagheranno col mezzo della carta quello che altrimenti pagherebbero.
Dopo matura discussione, nella quale si addussero rispettivamente ulteriori ragioni ed argomenti che non occorre di riferire, bastando gli accennati a dare una sufficiente idea delle diverse opinioni, conchiuse la Commissione che sia da ammettersi la disposizione di legge riflettente la carta da lire 2 per foglio.
A questa conclusione fu altresì condotta dal riflesso che la Camera già gradì simile proposta, approvando nel passato anno la suaccennata legge provvisoria sulle tasse giudiziarie.
All'articolo decimo si propone l'abolizione della formalità della registrazione degli atti e provvedimenti giuridici siccome conseguenza necessaria della creazione della carta da lire 1 per foglio, e la Commissione vi aggiunse l'abolizione dei diritti di sigillo, i quali non fanno parte dei diritti di registrazione, perchè questi furono stabiliti coll'editto 27 settembre 1822, e quelli si pagano in conseguenza delle regie patenti del 5 aprile 1816, abolizione questa che è pure la necessaria conseguenza della creazione della carta da lire 2 per foglio. Si è pure ommesso d'accennare in tale articolo il n° 37 dell'articolo 30, perchè le procure alle liti in tal numero accennate non vanno soggette alla formalità della registrazione.
Coll'articolo 16 si prescrive che nelle copie il numero delle sillabe di ogni linea non possa essere maggiore di 20. La Commissione ravvisò troppo generica quest'indicazione, la quale potrebbe intendersi applicabile indistintamente ad ogni copia da chiunque spedita, o dare luogo a difficoltà d'interpretazione che preme di evitare. Credette quindi che fosse da redigersi l'articolo in modo da rendere obbligatorio il numero delle sillabe per le sole copie da spedirsi dai notai od altri pubblici uffiziali i quali per proprio ufficio sono chiamati a spedirle, e ponno più facilmente osservare il numero delle sillabe, a differenza delle altre persone cui occorra di fare delle copie, per le quali riescirebbe imbarazzante l'osservanza di tale disposizione.
Alcune modificazioni si fecero pure agli articoli 18, 21 e 23, ma la semplice lettura dei medesimi giustifica la loro opportunità.
Delle altre disposizioni contenute in questo capo non occorre di fare parola, perchè sono a un dipresso la riproduzione o di quelle contenute nella legge del 1850 sopra citata, e tali sono gli articoli 7 ed 8 riflettenti il diritto proporzionale per le cambiali ed effetti di commercio, o delle altre di cui nell'editto del 1836 dirette ad assicurare l'esatta osservanza della legge. Siccome si propongono tuttavia alcune modificazioni, delle medesime si farà parola più sotto, per amore di chiarezza e brevità, analizzando gli articoli coi quali hanno relazione.
Non debbo però qui tacere un desiderio manifestato dalla Commissione, ed è che si adotti nella fabbricazione della nuova carta la diversità di colori, onde sia più facile il riconoscere le diverse specie, che se ne migliori la qualità onde cessino le attuali lagnanze, e finalmente che si autorizzi un numero sufficiente di persone a venderla, onde riesca comodo ai cittadini di provvederla; dal che ne deriverà maggiore consumazione, essendo indubitabile che talora si prescinde dal farne uso se non vi è facilità di farne acquisto, ed è più sopportabile l'imposta se reca minore disturbo per soddisfarla.
{{Centrato|'''CAPO II.'''}}
Prima di passare all'esame delle disposizioni che riflettono l'uso della carta bollata e l'applicazione del bollo straordinario, occorre ritenere il disposto dall'articolo 1 del progetto, ove è determinato che il diritto di bollo è dovuto per la carta destinata agli atti pubblici, non che per gli atti e scritti privati di cui nei capi 3 e 4 del progetto stesso, e che per gli altri atti e scritti non contemplati in tali due capi è bensì dovuto il diritto di bollo, ma allora soltanto che se ne voglia far uso, cioè come viene dichiarato nell'articolo 2, quando si presentano in giudizio o quando se ne fa l'inserzione in un atto pubblico.
In queste disposizioni si verifica un cambiamento essenziale del sistema adottato nella legge del 1836 ora vigente. In essa si enunciano tutti gli atti e scritti che si vollero soggetti al diritto di bollo od esenti. Ma la difficoltà di tutti indicarli rese preferibile il sistema di cui in detto articolo 1, cioè di indicare quelli da farsi in carta bollata o soggetti al bollo, e di assoggettare tutti gli altri al bollo solamente quando si vuol farne uso.
La Commissione ravvisò conveniente questo sistema che rende la legge più chiara e di più facile esecuzione, e non lascia luogo ai dubbi ed incertezze che sorsero in conseguenza della legge 1836.
Esaminando questo capo, che contiene la indicazione degli atti e degli scritti che si ponno fare in carta libera, salva la ripetizione dei diritti di bollo, la Commissione ha visto con piacere proposta la soppressione del bollo straordinario a debito per la carta impiegata negli atti che si fanno, o nell'interesse dello Stato o delle persone e corpi ammessi al beneficio dei poveri; poichè l'adempimento di tale formalità è<noinclude></noinclude>
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di non lieve incaglio nella spedizione degli affari, causa di perdita di tempo per gli agenti demaniali e di pressochè niun profitto alle finanze, perchè manca un sicuro mezzo di accertare la quantità di carta impiegata a debito e di conseguirne da ognuno il rilevare, a meno di rendere contabili con una speciale disposizione di legge i patrocinanti ed i pubblici uffiziali della carta da essi impiegata, aggiungendo così all'opera loro gratuita il peso di pagare del proprio la carta nel maggior numero dei casi, il che sarebbe ingiusto.
Opportunamente perciò si è lasciata la facoltà di usare carta libera; e si provvide perchè in fine di causa, o terminati i procedimenti per transazione, sia il prezzo della carta calcolato e pagato da coloro che furono condannati nelle spese o da quei medesimi che profittarono del beneficio dei poveri, se conseguiscono il triplo del rilevare delle spese della lite, condizione questa che si ravvisa equitativa; poichè se si obbligasse il povero a pagare i diritti anche quando non conseguì, salvo quanto è necessario per soddisfarlo poco più, non ricaverebbe vantaggio alcuno, anzi avrebbe solo esperito dei suoi diritti per utile delle finanze.
Non ha però potuto la Commissione ammettere il mezzo proposto dal Ministero nel terzo alinea dell'articolo 29, diretto ad assicurare la riscossione dei diritti di bollo, perchè l'obbligo ivi imposto ai segretari dei giudici e tribunali di consegnare agli agenti demaniali gli atti delle cause e le note della carta libera in esse impiegata, non può essere adempiuto in certi casi, ed in molti, adempiendosi, ne nascerebbe incaglio nell'amministrazione della giustizia.
Diffatti si vorrebbe che nei primi 10 giorni del mese successivo alla sentenza che fece transito in giudicato, o successivi alla transazione giudiciale della lite, si trasmettessero tali atti o note; ma, oltrechè è evidente che il segretario non ha mezzo facile d'assicurarsi che la sentenza sia passata in giudicato; è da ritenersi che quando il povero non la creda abbastanza a lui favorevole, non può autorizzarsi il segretario a rifiutargli gli atti al fine che si consigli se debba o no appellare, e non appellando difficil cosa egli è che tornino gli atti a mani del segretario, potendo le parti eseguire volontariamente il giudicato o procedere a transazione non giudiciale. Tali ed altri non pochi inconvenienti che sarebbero per derivare dall'obbligo imposto in detto alinea indussero la Commissione a sopprimerlo. D'altronde si ravvisò il medesimo di semplice regolamento, e perciò non necessario che faccia parte della legge, persuasa che il Ministero troverà modo con altre disposizioni regolamentarie d'assicurare possibilmente la riscossione della carta impiegata nelle cause dei poveri, senza recare incagli al corso della giustizia o privare costoro del beneficio che è loro accordato colla gratuita clientela. Forse potrà raggiungersi un tale scopo, ordinando che i segretari trasmettano all'agente demaniale le note della carta quando spediscono la prima copia della sentenza o ricevono l'instromento di transazione, epoca in cui trovansi ancora gli atti della lite a loro mani, salvo poi agli agenti il verificare se la sentenza sia passata in giudicato, o chiedendo riscontri dalle segreterie dei magistrati di Appello, od altrimenti informandosene.
{{Centrato|'''CAPO III.'''}}
Passando all'esame del capo terzo, nel quale sono enumerati gli atti e scritti per i quali è obbligatorio l'impiego della carta col bollo ordinario, parve alla Commissione che vi si comprendano tutti gli atti e scritti che volendosi assoggettare al diritto di bollo si debbano redigere in carta di minor prezzo, qual è quella di centesimi 50 per foglio. Pressochè tutte tali scritture ora si fanno con carta da processo a centesimi 40 per il disposto delle leggi in vigore; alcune però per le quali ora si può far uso di quest'ultima qualità di carta, secondo il progetto debbono farsi o con quella da centesimi 80, o da lire 1, del che parlerassi in appresso.
Sono da notarsi, fra le altre, le seguenti più essenziali nuove disposizioni, cioè quelle che assoggettano all'impiego di carta da centesimi 50: 1° gli estratti dei registri, certificati e permessi rilasciati dalle autorità di pubblica sicurezza ai privati; 2° gli avvisi d'asta o licitazione sì giudiziaria che volontaria per vendite, affittamenti od appalti, nonchè gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni che, a termini delle leggi civili e commerciali, debbonsi fare nei giornali; 3° gli atti che nei procedimenti penali hanno luogo nell'interesse della parte civile, compresi gli originali delle relative sentenze e le cedole a difesa degli accusati.
La Commissione non esitò ad ammettere la prima, non scorgendo motivo per dispensare dall'uso della carta bollata i permessi o dichiarazioni dell'autorità di polizia, quando vi sono assoggettati le attestazioni o permessi delle altre autorità. Quanto alla seconda, dopo maturo esame venne ammessa, ritenute le ragioni addotte dal Ministero, e considerando che la medesima non comprende, salvo gli avvisi d'asta o licitazione e gli originali delle pubblicazioni obbligatorie per mezzo di giornali, e rimangono così esclusi gli altri avvisi tutti che o si pubblicano o si distribuiscono, i quali dalla legge vigente sono assoggettati al bollo senzachè l'erario venga a percepire una somma di qualche riguardo, per la ragione che sono inevitabili le frodi, ed impossibile riesce agli agenti demaniali di prestare una continua vigilanza per impedirle; oltrechè in molti casi, consimili avvisi si riferiscono ad oggetti di sì poco momento che non giova lo assoggettarli al diritto di bollo. Limitato l'obbligo di far uso della carta bollata nel modo proposto, si otterrà un discreto prodotto senza recare incagli e molestie, il che costituisce un miglioramento a fronte della legge che è in vigore.
Relativamente alla terza delle suaccennate nuove disposizioni la Commissione riconobbe giusto che gli atti che si fanno nell'interesse della parte civile nei procedimenti penali siano scritti in carta da bollo, perchè tengono luogo di un giudizio civile; solo credette che potesse tale disposizione trovare più opportunamente luogo nel numero 35 dell'articolo 30, ove per conseguenza fu trasportata.
Non così la pensò per le cedole a difesa degli imputati che sono in carcere, i quali nel maggior numero, sebbene non sieno ammessi al benefizio della gratuita clientela, sono però poveri. Diffatti si osserva in pratica che sovente i difensori non solo prestano ad essi l'opera loro senza pretendere onorari, ma talora trovansi astretti di aggiungere del proprio la carta bollata, perchè agli imputati manca il denaro al momento che debbesi provvedere.
Col non assoggettare al bollo gli scritti che per le difese dei detenuti sono da presentarsi, ben poco viene a perdere l'erario; ma, quand'anche fosse di qualche rilievo il sacrifizio, la Commissione propone di farlo.
Nel resto ravvisò conveniente che coloro i quali non sono in carcere, e presumibilmente ponno con facilità procurarsi la carta bollata, sopportino tale imposta.
Si propone pure dal Ministero che in ogni atto di volontaria giurisdizione si inserisca un foglio di carta da lire una; il che vale a dire che tutti tali atti siano assoggettati ad una imposta di lire una. La Commissione, riflettendo che sono già di loro natura abbastanza costosi, e che se talvolta essi riguardano persone facoltose, ben sovente si riferiscono ad altre<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|826}}</noinclude>
di limitate facoltà, pressochè sempre riflettono minori o persone privilegiate che già debbono sopportare non poche spese, come sono quelle d'inventario, di nomina o giuramento del tutore o di nomina del protutore, propone di togliere l'obbligo d'inserire in tali atti il foglio da una lira.
La Commissione ravvisa conveniente che con innovazione alla legge vigente siasi limitato il dovere di fare le quitanze in carta bollata quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, poichè rimane, ciò mediante, lecito ai privati di procurarsi quitanze in carta libera per oggetti non risultanti da titolo senza timore d'incorrere in contravvenzione, timore che talvolta induce a non richiederle e non sempre senza danno o senza inconvenienti. Per altra parte l'esperienza ha comprovato che, salvo da chi prevede di dovere far uso di simili quitanze in giudizio, si fanno in carta libera, e le finanze nulla conseguiscono, non potendosi nè dovendosi ammettere le investigazioni ed indagini troppo moleste ed odiose, che sarebbero necessarie per evitare consimili frodi. Opportunamente si è poi provvisto perchè sieno soggette al bollo quando se ne debbe far uso mediante il disposto nei numeri 11 e 12 dell'articolo 32.
Colle sopra accennate modificazioni, ed alcune altre di semplice redazione, la Commissione crede che sieno da ammettersi i primi 29 numeri dell'articolo 30.
Esaminando gli atti per i quali si rende obbligatorio l'impiego della carta bollata a centesimi 80, la Commissione tenne conto del notevole cambiamento proposto in confronto della legislazione vigente, cambiamento che riflette le copie degli atti da sottoporsi all'insinuazione per le quali si prescrive l'uso di carta da centesimi 80 a vece di quella da centesimi 40, che ora si usa.
Non isfuggì ai vostri commissari che tale duplicazione di prezzo fatta in un'epoca che si vogliono aumentare i diritti d'insinuazione può ravvisarsi onerosa e difficile a giustificarsi tranne riflettendo ai bisogni delle finanze. Tuttavia però ritennero essere di qualche peso il riflesso che presso altre nazioni i diritti di registrazione per mutazione di proprietà si pagano in somme maggiori di quelle che si pagheranno da noi, fatto caso e dell'aumento dei diritti d'insinuazione e del prezzo della carta a tal uso destinata. In Francia per le mutazioni di proprietà si pagano lire 6 03 per cento, compreso il dritto per la trascrizione, e nel Belgio la tassa è di lire 5 75 per cento; da noi si pagherà meno, anche quando si portasse, come viene dal Ministero con altra legge proposto, il dritto di mutazione, compreso quello di trascrizione, al 3 per cento e vi si aggiunga il prezzo della carta per l'insinuazione, la quale in Francia non si impiega, perchè non si consegnano le copie degli atti agli archivi pubblici.
Convinta perciò della necessità di aumentare le risorse dell'erario, la Commissione deliberò di adottare anche quella proposta, cioè l'uso della carta a centesimi 80 per le copie da rimettersi all'insinuazione.
Credette pure ammessibile quella che si riferisce alle copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica, perchè, giovando questi atti alla traslazione della proprietà egualmente che gli atti pubblici, egli è giusto che vadano soggette alle stesse disposizioni relativamente alla carta bollata che a questi si riferiscono.
Giudicò d'introdurre una variazione al numero 52 dell'articolo 30 riflettente le copie delle ordinanze dei giudici di mandamento spedite in forma esecutoria, affinchè possano farsi in carta da centesimi 80 a vece che, giusta il disposto nel numero 58, dovrebbero essere scritte in carta da lire due. A tale determinazione fu indotta dal riflesso che la giurisdizione dei giudici suddetti, essendo limitata a lire 300, ed il maggior numero delle loro provvidenze riflettendo somme che non arrivano alle lire 100, sarebbe troppo oneroso lo assoggettare tali provvedimenti all'imposta di lire due per la sola carta. Nella legge per i diritti d'emolumento si riconobbe giusto di assoggettare le ordinanze dei giudici di mandamento all'emolumento proporzionale dell'1 per cento, abolita l'attuale disposizione di legge che tutte le colpisce di lire tre, senza distinzione di somma. Sarebbe distrutto questo sistema di proporzionalità qualora colla presente legge si prescrivesse l'uso di carta da lire due indistintamente per ogni ordinanza.
Della carta da protocollo da lire una e da lire due e del di lei uso già sopra si è detto, solo occorre aggiungere, quanto alla prima, che nel numero 35 si sono aggiunte le disposizioni di cui al numero 4 colle accennate modificazioni. Adottata simile qualità di carta, è conseguenza necessaria la disposizione di cui al numero 56 che vuole s'impieghi la stessa qualità per gli atti cui procedono i giudici di mandamento, siccome delegati di un tribunale davanti cui, ove fossero fatti, dovrebbesi impiegare la carta da lire una.
Occorre pure di rilevare che le procure alle liti non si potranno più redigere sopra carta da centesimi 40, come ora è prescritto, ma viene sostituita quella da lire una, il che equivale ad una maggior tassa di centesimi 60. Ma considerando che sono escluse quelle per comparire davanti i giudici di mandamento, che una medesima procura può servire per molte liti, e che tale imposta viene a colpire soltanto quelle di maggior importanza che si debbono sostenere davanti i magistrati e tribunali, la Commissione non la ravvisò eccessiva, nello stesso tempo che può concorrere per una somma non ispregevole ad accrescere i prodotti della carta bollata.
Esaurito l'esame della parte di questo capo terzo che riflette il bollo ordinario a diritto fisso, passando alla parte che riguarda il bollo in ragione di somma che riflette le scritture private, la Commissione rilevò che vi è quasi assoluta conformità fra le disposizioni ora proposte e la legge del 29 giugno 1850; e per tale motivo m'incaricò di riferirvi soltanto intorno alle differenze, persuasa che non sia vostro pensiero d'immutare quella legge da sì poco tempo adottata.
È da premettersi che nella legge per l'insinuazione ora vigente col titolo di diritti graduali vengano indicati quelli che sono percetti con una certa tal quale proporzionalità, ma che non si estende ad ogni somma, ma s'arresta ad una determinata; quindi, a scanso d'equivoci, si ravvisò più conveniente di intitolarli diritti proporzionali, perchè secondo il progetto di legge questi s'estendono a qualunque somma e sono più rigorosamente proporzionali; vi sarà pure conformità di locuzione colla legge del 1850. In questo senso fu emendata la redazione, sostituendo ai vocaboli ''diritti graduali'', ''diritti proporzionali''.
Il diritto di bollo proporzionale fu fissato dalla succitata legge del 1850 per le lettere di cambio, biglietti a ordine ed altri effetti di commercio, nonchè per le scritture private portanti obbligazione a pagamento di somme a causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni od assestamento di conti, ed il Ministero ora propone di estenderlo alle scritture private contenenti locazioni per un termine non maggiore di nove anni.
Siccome in tali scritture una delle parti s'obbliga di pagare somme, non si scorge motivo per non assoggettarle alla tassa essendosi sottoposte le altre. Nè può tenersi conto della di-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|827}}</noinclude>
versa causale del debito, cioè che abbiano per corrispettivo il godimento di stabili piuttostochè un mutuo od altro, poichè sempre esiste obbligazione di pagare una somma.
D'altronde se si considera che colla legge del 1850 si vollero sottoporre a tributo proporzionale i contratti che si fanno per scrittura privata, rimane dimostrato che non è cosa ingiusta, ma consentanea al principio adottato lo assoggettare anche le scritture di locazione ad un diritto di bollo proporzionale. La tassa di lire una per mille, calcolata sul totale della durata della locazione, siccome modica sarà più facilmente pagata, e di qualche entità il prodotto.
Coll'articolo 3 del progetto si mira allo scopo che si paghi il diritto di bollo proporzionale per la seconda, terza e quarta delle lettere di cambio allorchè le medesime servono di titolo come la prima lettera, cioè quando furono separatamente negoziate, il chè è giusto. Si tende pure con tale articolo ad agevolare la prova che la prima lettera di cambio soddisfece il diritto proporzionale, al fine che senza pagamento di nuovo diritto possano ammettersi al bollo la seconda, terza e quarta.
Queste modificazioni ed aggiunte alla legge del 1850 sono suggerite dall'esperienza, e perciò la Commissione non poteva non collaudarle.
L'esperienza ha pure comprovato che molte sono le frodi che si commettono dai possessori di lettere di cambio od effetti di commercio; ad evitarle molto può giovare la proibizione proposta all'articolo 26 alle Banche, alle società ed agli stabilimenti pubblici d'incassare somme risultanti da cambiali od effetti negoziabili che non abbiano pagato il diritto di bollo. Tutti hanno obbligo di osservare la legge, ma in special modo debbono considerarsi astretti quegli stabilimenti che prendono vita da essa, ed ai quali si accorda special tutela, protezione e vigilanza; ragionevole quindi egli è che vengano chiamati a cooperare al fine che le disposizioni riflettenti il bollo siano osservate.
Le altre prescrizioni contenute negli articoli del progetto che riflettono la carta per il commercio e le scritture private non sono salvo la riproduzione di quelle contenute nella più volte citata legge del 1850, che la Commissione ravvisò utile di mantenere.
{{Centrato|'''CAPO IV.'''}}
Nel capo IV del progetto sono enumerati gli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto pel bollo, gli uni in ragione della dimensione della carta e gli altri con diritti fissi qualunque sia la dimensione, avuto soltanto riguardo alla diversa destinazione.
Non è profittevole, e direbbesi quasi impossibile, che lo Stato fabbrichi carta di tanti prezzi e dimensioni da poter servire a tutti gli usi, e massime alla formazione dei libri, registri e simili, salvo introducendo un'uniformità che difficilmente si concilierebbe colle esigenze dei privati e coi loro bisogni; è quindi utile di lasciare libero ad ognuno di valersi per certi determinati usi di quelle qualità di carta che meglio loro convengono. A questo fine è diretto il bollo straordinario o visto per bollo.
All'articolo 31 del progetto sono fissati i diritti di bollo da perceversi in ragione della dimensione della carta. Sebbene la legge del 1836 fissasse il massimo diritto a sole lire 1 20 per ogni carta che avesse dimensioni maggiori del foglio da protocollo, e nell'attuale progetto siansi in vece proposte lire quattro, tuttavia la Commissione non ravvisò eccessivo, nè questo, nè gli altri minori diritti, avuto riguardo alle diverse dimensioni della carta ed agli usi cui è destinata; anzi parvegli più giusta la tassa perchè più proporzionata all'ampiezza dei fogli.
Passando all'esame dei diritti fissi che si applicano qualunque sia la dimensione della carta, rilevò la Commissione che quello di lire 1 60 serve unicamente ai passaporti all'estero ed è lo stesso stabilito dalla legge del 1836, accresciuto del terzo per la legge del 1850; quello da lire 1 colpisce le patenti degli esercenti arti liberali, industria e commercio, ed è già fissato dalla relativa legge in tale misura.
A centesimi 80 è fissata la carta per passaporti all'interno, nel che non vi è cambiamento della tassa attuale.
Non così per le polizze di carico e lettere di vettura che dalla legge del 1836 erano assoggettate al solo diritto di centesimi 50, che coll'aumento del terzo ora si paga in centesimi 65. I commissari non disapprovarono un tale aumento, sia perchè non è considerevole, sia perchè le lettere di vettura e le polizze di carico generalmente si riferiscono ad oggetti di valore tale dal permettere di sopportare una tale imposta.
Finalmente si prescrive negli altri numeri il bollo da centesimi cinquanta per atti o scritti che hanno analogia con quelli per i quali è obbligatorio l'uso di carta bollata da protocollo da centesimi cinquanta, e per altri atti o scritti che non potrebbero dichiararsi esenti dall'imposta del bollo a fronte di quelli che si dichiararono soggetti. Vi aggiunse la Commissione la carta per le consegne delle successioni in conformità del progetto di legge sottoposto alla Camera contenente la tassa sulle successioni.
Giusta il disposto dalla legge del 1850, i libri e registri di commercio sono soggetti al diritto di bollo di centesimi 15 per foglio, ed ora si propone di portarlo a centesimi 20. Non ha potuto a meno la Commissione di ravvisare modica questa tassa, considerando che ponno sottoporsi al bollo libri composti di fogli di considerevole ampiezza, e che avuto riguardo alla destinazione dei medesimi ed alla loro durata, il diritto di centesimi 20 per foglio non può dirsi rilevante. Ma riflettendo che la modicità della tassa farà che i commercianti saranno più arrendevoli all'osservanza della legge, e quindi il prodotto sarà meglio assicurato; e considerando altresì che venne il commercio testè colpito da una imposta cui prima non era soggetto, ha giudicato d'ammettere la proposizione del Ministero.
Importa però d'avvertire che essendovi attualmente molti libri con fogli in bianco bollati a centesimi 15, è giusto il provvedere per regolamento che vengano ammessi al nuovo bollo pagando il solo supplemento del diritto. Nello stesso modo che quando si fanno delle innovazioni nel prezzo o nella qualità della carta bollata si provvede pel cambio della medesima, è giusto che i commercianti ottengano il risarcimento dei diritti di bollo pagati per la carta dei loro libri che non hanno consumata.
Gli altri scritti per i quali è proposto il diritto di bollo a centesimi 20, e di centesimi 5 già sono attualmente tassati nella stessa proporzione, ed il diritto di centesimi 1 per i giornali e fogli periodici provenienti dall'estero è conforme a quello fissato dalla legge del 1850 più volte menzionata.
{{Centrato|'''CAPO V.'''}}
Nel capo V si enunciano gli atti e scritti che si ponno fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso. È da ricordarsi che tale enunciazione è fatta principalmente allo scopo di togliere dei dubbi e meglio chiarire quali sono gli atti da farsi in carta bollata o soggetti al diritto di bollo, e così per semplice norma, e non tassativamente,<noinclude></noinclude>
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stantechè il sistema adottato nel progetto è d'incaricare gli atti soggetti al bollo, e di assoggettare tutti gli altri non indicati ad essere sottoposti al bollo prima di farne uso.
Ciò premesso, ed esaminando sotto tal punto di vista l'articolo 32, si ravvisò sufficientemente indicativo.
Se non che niuna disposizione esiste in proposito delle ricette dei medici e dei chirurghi, dal che ne conseguirebbe che non dovrebbero farsi in carta bollata, nè assoggettarsi al bollo straordinario perchè non contemplate nè nel capo terzo nè nel capo quarto. Ma qualora se ne dovesse far uso in giudicio dovrebbero, per il generale disposto del numero 25 dell'articolo 32, essere bollate allo straordinario a seconda della loro dimensione stabilita nell'articolo 14; e siccome sulla carta che non eccede i 14 decimetri quadrati deve applicarsi il bollo da centesimi 50, ne conseguirebbe che non potrebbero le ricette produrre in giudizio, od altrimenti usarne, salvo pagando per ognuna centesimi 50. Non occorre di dimostrare a lungo gli inconvenienti che ne nascerebbero, e l'impossibilità alla massima parte dei creditori per ricette mediche di provocare giudicialmente la riscossione de' loro averi, o provocandola come riescirebbe onerosa per i debitori. Quindi la Commissione propone, in aggiunta alla disposizione in questo capitolo contenuta, che le ricette debbano essere assoggettate, quando se ne fa uso, al bollo da cinque centesimi caduna.
Si propone un modico diritto sul riflesso che verrà pagato per lo più dalle persone quasi povere, contro le quali più sovente sono rivolte le instanze giuridiche per la riscossione di consimili crediti, e per la considerazione altresì che il maggior numero delle ricette si riferiscono a medicinali di poca spesa, e sarebbe poco equitativo di gravarle di un'imposta che sovente la eguagliasse, o di poco si scostasse.
{{Centrato|'''CAPO VI.'''}}
Nell'enumerazione fatta in questo capo degli atti o scritti che ponno farsi gli uni di seguito agli altri, si contengono a un dipresso le disposizioni di cui nella legge del 1836 con alcune poche aggiunte, le quali mirano a risolvere dei dubbi, ovvero ad applicare gli stessi principi ad atti o scritti non specialmente contemplati in detta legge.
Si ammise anche qualche facilitazione relativa massimamente alle quitanze ed alle deliberazioni delle pubbliche amministrazioni, delle quali facilità non occorre di dimostrare la convenienza, risultando evidente dalla semplice lettura degli articoli.
{{Centrato|'''CAPO VII.'''}}
Nel capo settimo che riflette il procedimento e le pene sono pressochè intieramente riprodotte le disposizioni delle leggi del 1836 e del 1850, la cui applicazione siccome non suscitò gravi inconvenienti, così la Commissione ha creduto di doverle ammettere, perchè specialmente in tali materie l'esperienza vuolsi avere per guida a preferenza di principi teorici ed astratti.
Ravvisò tuttavia da modificarsi l'articolo 34 per evitare l'inconveniente che può nascere dall'essere i contravventori posti nell'alternativa o di lasciare a mani degli agenti del Governo gli atti scritti o registri che si vogliono in contravvenzione anche a fronte di qualsiasi urgenza, oppure di pagare le pene pecuniarie ed i diritti di bollo richiesti. Tale inconveniente scompare coll'aggiunta che si propone, facendo facoltà al contravventore di ritirare le carte, conchè le presenti al giudice prima della sentenza, e paghi contemporaneamente le multe ed i diritti di bollo richiesti.
Altra modificazione viene pure proposta all'articolo 41 ed all'articolo 23 che vi ha relazione ove si proibisce ai notai, segretari, causidici ed altri funzionari di ricevere in deposito carte soggette al bollo non bollate, e si obbligano a presentare e dare visione agli agenti del Governo dei libri e registri e carte qualunque, dal che potrebbe inferirsene che sia lecito agli agenti medesimi di richiedere la presentazione e visione di tutte indistintamente le carte che esistono presso i pubblici ufficiali e funzionari predetti onde riconoscere se per avventura ve ne sieno delle redatte in contravvenzione alla legge sul bollo, il che equivarrebbe ad una perquisizione che certamente non è da ammettersi. Egli è giusto che gli agenti demaniali possano richiedere la presentazione e la visione dei libri, registri e minutari da coloro che debbono tenere libri e registri bollati; è giusto che debbano i notai, segretari ed altri pubblici funzionari presentare le carte di cui abbiano fatto uso, anche a solo titolo di deposito, che saranno da tali agenti indicate, ma sarebbe sconveniente che fossero obbligati a presentare, a dar visione indistintamente di tutte le carte che essi ritengono a qualunque titolo sebbene non ne facciano uso nell'esercizio delle loro incombenze. Si sono perciò modificati detti due articoli in questo senso.
Alle disposizioni che riflettono la prescrizione per le pene pecuniarie se ne sono aggiunte delle altre al fine d'impedire che durante il trentennio si possa far uso di atti e scritti senza pagamento di multe, perchè in difetto d'una esplicita dichiarazione al riguardo potrebbero nascere dei dubbi, o farsi luogo a frodi pregiudiciali alle finanze. E ciò in conformità anche di quanto venne dal Ministero proposto e dalla Commissione adottato per i diritti d'emolumento nella legge di cui già vi venne distribuita la relazione.
Considerando finalmente la Commissione che la presente legge non può compiutamente applicarsi, nè senza incagli, prima che sia in vigore il Codice di procedura civile, così in conformità anche a quanto già praticò la Camera nell'approvare la suaccennata legge sulle tasse giudiziarie, aggiunse un articolo prescrivente che questa legge sarà osservata a cominciare dall'epoca in cui sarà in vigore il Codice suddetto. E siccome questa legge contiene il riordinamento di quelle in vigore sulla carta bollata, aggiunse un articolo che le abroga.
Ufficio poco gradito è quello di proporre l'aumento di un tributo che già sopportano i cittadini; ma la Commissione adempì ciò facendo il mandato che da voi le venne, e sona che chi ben consideri la condizione delle finanze ravviserà essere ufficio di buon cittadino, essere dovere il procurare i mezzi onde sopperire alle urgenze dello Stato, e vi propone perciò ad un tal fine per organo mio l'adozione del progetto di legge presentato dal Ministero colle modificazioni infratenorizzate.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
{{Centrato|'''CAPO I.'''}}
{{Centrato|''Dei diritti di bollo e della carta bollata.''}}
Art. 1, 2, 3 e 4, come nel progetto del Ministero.
Art. 5. La carta da protocollo ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 507 e la larghezza di millimetri 425.
Essa viene per cura dell'amministrazione rigata orizzon-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|829}}</noinclude>
talmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 30 linee, e vi resti un margine del quarto a destra e d'un ottavo a sinistra.
Art. 6. Come nel progetto del Ministero.
Art. 7. Il diritto di bollo è proporzionale o fisso.
Il proporzionale colpisce, ecc., come nel progetto del Ministero.
Art. 8. Come nel progetto del Ministero.
Art. 9. Come nel progetto del Ministero colla variazione della parola proporzionale invece di graduale.
Art. 10. La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati ai numeri 35 e 36 dell'articolo 30, i quali cesseranno di essere soggetti alla registrazione ed al pagamento del diritto di sigillo, di cui nella tariffa annessa al regio editto 27 settembre 1822, e nelle regie patenti del 5 aprile 1846, salva la riscossione dell'emolumento sulle sentenze a termini della relativa tariffa.
Art. 11. Come nel progetto del Ministero.
Art. 12. Nei diritti proporzionali per la frazione di mille si pagherà come pel mille intiero.
Art. 13. Come nel progetto del Ministero.
Art. 14. In mancanza di bolli ordinari e straordinari relativi ai diritti proporzionali si supplirà col visto per bollo.
Art. 15. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termini dell'articolo 5, o scrivere fuori delle medesime, nè sul margine ivi prescritto.
Art. 16. Nelle copie degli atti pubblici o di qualunque atto o scritto ricevuto od autenticato da notai o da segretari giudiziari od amministrativi, il numero delle sillabe, ecc., come nel progetto del Ministero.
Art. 17, 18, 19 e 20. Come nel progetto del Ministero.
Art. 21. Un foglio di carta che ha già servito per un atto o scritto non può più essere impiegato.
Non si considererà che abbia già servito sempreché dallo stesso foglio evidentemente risulti che l'atto o scritto fu principiato e non compiuto.
Art. 22. Come nel progetto del Ministero.
Art. 23. Nessun giudice od altro ufficiale di giustizia e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafazioni ed altri atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro o libro in contravvenzione al bollo.
Quando l'atto o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal segretario sarà questo responsabile della contravvenzione.
È pure proibito ai segretari, causidici, notai, architetti, catastari, arbitri, periti nominati d'uffizio, uscieri, servienti o messi di agire, o prendere alcuna specie di deliberazione in seguito ad uno scritto e carta qualunque non rivestita della formalità del bollo prescritto, di darvi corso, di farne uso anche ricevendola soltanto in deposito o spedirne copia.
Si eccettuano, ecc., come nel progetto del Ministero.
Art. 24, 25, 26, 27. Come nel progetto del Ministero.
{{Centrato|'''CAPO II.'''}}
{{Centrato|''Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera salvo la ripetizione del diritto di bollo all'occasione dei casi.''}}
Art. 28. È permesso l'uso della carta libera:
1° Per le cause, ecc., come nel progetto del Ministero;
2° Per i lodi, ecc., come nel progetto del Ministero.
3° Per gli originali, ecc., delle sentenze di condanna nei procedimenti penali, nonchè per gli scritti ammessi al beneficio dei poveri.
Salva per gli atti, ecc., come nel progetto del Ministero.
Art. 29. Terminate le cause ed i procedimenti, e sempreché le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e l'importare dei corrispondenti diritti di bollo sarà pagato dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.
Questo rimborso non avrà luogo pel diritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le lire 20 che si rilasciano dai contabili contro i contribuenti e debitori dello Stato.
Tuttavolta che il povero venga a conseguire una somma eccedente il triplo dei diritti di bollo e di emolumento per gli atti fatti nel suo interesse, sia per sentenza che per transazione, anche nel caso di compensa delle spese, dovrà pagare i diritti di bollo per gli atti anzidetti.
Trattandosi di procedimenti in materia penale i diritti di bollo di cui al numero 3 dell'articolo 28, saranno compresi dai segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai condannati.
{{Centrato|'''CAPO III.'''}}
{{Centrato|''Dell'impiego della carta filigranata col bollo ordinario.''}}
Art. 30. È obbligatorio, ecc., come nel progetto del Ministero.
Carta, ecc., come nel progetto del Ministero.
1° Gli atti, ecc., come nel progetto del Ministero.
2° Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento e le loro copie;
3° Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero.
Soppresso il numero 4 e portato all'articolo 35.
5° Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero.
6° Gli ordinati, ecc., come nel progetto del Ministero.
Soppresso il numero 8 onde mantenere uniformità col disposto al numero 53 nel quale rimangono comprese queste copie.
7° I mandati, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 9.
8° Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 10.
9° I certificati, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 11.
10. Gli estratti, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 12.
11. Gli estratti dei libri, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 13.
12. Le dichiarazioni, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 14.
13. Le oblazioni, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 15.
14. Gli avvisi, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 16.
15. Gli originali, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 17.
16. Le sentenze, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 18.
17. I certificati, ecc., come nel progetto del Ministero al<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|830}}</noinclude>
19. Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 21.
20. Le scritture, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 22.
21. Le dichiarazioni, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 23.
22. Le locazioni, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 24.
23. Le quitanze, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 25.
24. Le obbligazioni, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 26.
25. Le schede, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 27.
26. Le scritture di vendite di mobili, e di cessione di crediti, o contenenti altri contratti non soggetti al diritto proporzionale.
27. Le note, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 29.
{{Centrato|''Carta da protocollo a centesimi 80.''}}
28. Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 30.
29. Le copie delle sentenze ed ordinanze in materia penale spedite a richiesta della parte civile, dei privati o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri.
30. Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in materia civile, anche spedite in forma esecutoria, profferite dai giudici di mandamento.
31. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi dello Stato, notarili ed in quelli delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali.
32. Le copie, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 34.
{{Centrato|''Carta da protocollo a lire 1.''}}
33. Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo e di giurisdizione volontaria davanti ai tribunali provinciali e di commercio, ai Consigli d'intendenza, ai magistrati d'Appello, della Camera dei conti e di cassazione; come pure quelli in materia penale riflettenti la parte civile, nonchè gli atti o scritti a difesa degli imputati non detenuti e non ammessi al beneficio dei poveri, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio commesso, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti.
34. Gli originali, ecc. come nel progetto del Ministero al numero 56.
35. Le procure, ecc., come nel progetto del Ministero al numero 37.
{{Centrato|''Carta da protocollo a lire 2.''}}
36. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento;
{{Centrato|''Carta da protocollo col diritto di bollo proporzionale, in ragione di somma.''}}
37. Le scritture private portanti affittamenti sul prezzo capitalizzato di tutti gli anni, ed obbligazioni, ecc., come nel progetto del Ministero.
Qualora le anzidette scritture si facciano in più originali, il diritto proporzionale non sarà pagato che per uno di essi, purchè si dichiari negli altri originali, estesi sopra carta ordinaria da centesimi 50, quale sia il ritentore di quello che porta il bollo proporzionale.
L'articolo 41 di questa legge è applicabile al ritentore della scrittura portante il bollo proporzionale, il quale, in caso di non fatta presentazione, dovrà pagare il diritto proporzionale e la incorsa pena pecuniaria.
Quando le dette scritture non possano contenersi in un foglio solo di carta munito del bollo a diritto proporzionale, il primo foglio soltanto sarà soggetto al diritto medesimo, e per i fogli intercalari si farà uso della carta bollata da protocollo a centesimi 50.
Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al diritto di insinuazione, sarà nell'esazione del medesimo fatta deduzione del diritto di bollo proporzionale pagato in eccedenza del diritto fisso di centesimi 50 stabilito per la carta da protocollo.
{{Centrato|'''CAPO IV.'''}}
{{Centrato|''Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo.''}}
Art. 31. Identico al progetto del Ministero sino a tutto il numero 19.
20. Gli atti di cui all'articolo 18 della legge del 30 giugno 1853.
La carta per le consegne delle successioni, di centesimi 20.
21. I libri, ecc., come nel progetto del Ministero sino a tutto il numero 28.
29. I giornali, gazzette ed altri fogli periodici politici provenienti dall'estero ed i loro supplementi.
{{Centrato|''Col diritto di bollo proporzionale.''}}
30. Le cambiali, ecc., come nel progetto del Ministero.
Le scritture contenenti affittamenti od obbligazioni di cui al numero 39 dell'articolo 30;
Sino a lire 1000, lire 1;
Al di sopra di lire 1000, per ogni migliaio lire 1.
{{Centrato|'''CAPO V.'''}}
{{Centrato|''Degli atti e scritti che si possono fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso.''}}
Art. 32. Identico al progetto del Ministero sino a tutto il numero 25.
26. Saranno soggette al bollo mediante centesimi cinque caduna (facendone uso) le ricette spedite dai medici, dai chirurghi, o da altre persone autorizzate ad esercire l'arte salutare.
{{Centrato|'''CAPO VI.'''}}
{{Centrato|''Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.''}}
Art. 33. Come nel progetto del Ministero.
{{Centrato|'''CAPO VII.'''}}
{{Centrato|''Del procedimento e delle pene.''}}
Art. 34. Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con apposito verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione, a meno che i contravventori paghino immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie, ed i diritti di bollo, nel qual caso si prescinderà dalla redazione del verbale.
Art. 35. Sarà in facoltà ai contravventori di ritirare detti atti, scritti e registri purchè paghino le pene pecuniarie ed i diritti di bollo immediatamente, ma con riserva,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|831}}</noinclude>
In questo caso se ne farà constare dal verbale, si parafreranno le carte, e si farà luogo al procedimento.
Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza al giudice competente prima della prolazione della sentenza le carte ritirate; non presentandole, o se fossero alterate, s'avranno per giustificati i fatti risultanti dal verbale.
Art. 36. Anche dopo l'istanza fiscale saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e dei diritti di bollo. In questo caso facendosi fede al pubblico Ministero di tale pagamento, e delle spese non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.
Art. 37, 38, 39, 40, 41 e 42, identici agli articoli del Ministero 35, 36, 37, 38, 39 e 40.
Art. 43. I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, locandieri, pesatori, e generalmente tutti coloro che debbono tenere libri e registri bollati, nonchè i notai, segretari, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dare visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli agenti del Governo che questi loro indicheranno.
Occorrendo, ecc., come nell'articolo 41 del Ministero.
Art. 44. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:
1° Di lire 50 i giudici od altri uffiziali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, nonchè gl'insinuatori, gli archivisti, i notai e tutti coloro che contravvenissero all'articolo 43;
2° Di lire 40 i segretari, causidici, catastari, stampatori e litografi;
3° Di lire 20 gli uscieri;
4° Di lire 10 i servienti o messi ed i pubblicatori di avvisi.
Art. 45. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.
Non ostante tale prescrizione non si potrà far uso degli atti soggetti al diritto di bollo senza il pagamento del medesimo e delle pene pecuniarie incorse, salvo dopo decorsa la prescrizione d'anni 30; decorso questo termine si pagherà soltanto il diritto di bollo.
Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 137 del Codice penale.
Art. 46, 47 e 48 identici agli articoli del Ministero 44, 45 e 46.
{{Centrato|''Disposizione eccezionale.''}}
Le istituzioni, ecc., come nel progetto del Ministero.
{{Centrato|''Disposizione generale.''}}
Sono abrogati il regio editto 3 marzo 1836, e le regie patenti del 16 marzo 1839, come pure le disposizioni della legge 22 giugno 1850, in quanto sono contrarie alla presente legge.
Andrà questa in vigore contemporaneamente al Codice di procedura civile.
{{Centrato|''Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour) 27 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 23 stesso mese.''}}
'''SIGNORI!''' — Ho l'onore di presentarvi il progetto di legge per la riforma dei diritti di bollo e della carta bollata, che venne adottato dalla Camera dei deputati nella tornata del 23 giugno corrente.
La relazione di questo tributo colle tasse d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario, il cui progetto di riordinamento ho pure avuto l'onore di presentarvi oggi stesso, nonchè lo stretto rapporto esistente tra il Codice di procedura civile, la cui attuazione debbe essere prossima, e le disposizioni concernenti la carta bollata da impiegarsi per gli atti giudiziari, mi portano a pregarvi, o signori, di voler anche dichiarare d'urgenza l'esame di questo progetto.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
{{Centrato|'''CAPO I.'''}}
{{Centrato|''Dei diritti di bollo e della carta bollata.''}}
Art. 1. È dovuto un diritto di bollo per la carta destinata agli atti pubblici, nonchè per gli atti e scritti privati designati nei capi 3 e 4 della presente legge.
Eguale diritto è dovuto per gli altri atti e scritti privati qualunque, quando se ne voglia far uso.
Sono però eccettuati dalle disposizioni del presente articolo gli atti e scritti fatti in luoghi ed in epoche in cui non era in vigore la legge sul bollo.
Art. 2. Si fa uso di atti e scritti:
1° Quando si presentano in giudizio;
2° Quando se ne fa l'inserzione in un atto pubblico.
Art. 3. Il bollo è di due sorta: ordinario e straordinario.
L'ordinario si applica sulla carta filigranata fabbricata per conto dello Stato.
Lo straordinario s'applica sulla carta presentata dai richiedenti.
Art. 4. La carta fabbricata per conto dello Stato è di protocollo o di commercio.
Art. 5. La carta di protocollo ha per ogni foglio l'altezza di millimetri 507, e la larghezza di millimetri 425.
Essa viene per cura dell'amministrazione lineata orizzontalmente e verticalmente in ogni facciata, in modo che presenti 25 linee, e vi resti un margine del quarto a destra e di un ottavo a sinistra.
Art. 6. La carta pel commercio è divisa nelle seguenti specie:
Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via, dell'altezza di millimetri 200, e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio;
Cambiali ed altri effetti negoziabili, dell'altezza di millimetri 105, e della larghezza di millimetri 250 per ogni foglio.
Art. 7. Il diritto di bollo è proporzionale o fisso.
Il proporzionale colpisce le lettere di cambio, i biglietti a ordine ed altri effetti di commercio sì nazionali che esteri, tratti negoziabili o pagabili nello Stato, nonchè le scritture private contenenti locazioni per un termine non maggiore di nove anni, ed obbligazioni a pagamento di somme per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti.
Il diritto fisso colpisce tutti gli altri atti e scritti.
Art. 8. Le seconde, terze e quarte delle lettere di cambio saranno soggette al bollo od al visto per bollo senza pagamento di diritto, allora soltanto che la loro presentazione venga fatta congiuntamente ad una dichiarazione spedita in carta bollata da centesimi 50 dal ricevitore del bollo, comprovante la effettuazione di tale pagamento; ovvero insieme alla prima lettera di cambio o ad una delle copie debitamente bollata o vidimata per bollo.
I documenti che si presentano per giustificare l'effettua-<noinclude></noinclude>
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zione di pagamento del diritto proporzionale dovranno essere concordi in ogni parte col duplicato su cui viene richiesta l'apposizione del bollo od il visto per bollo senza pagamento di diritto.
Quando però la prima lettera di cambio e quella per duplicato hanno circolato e sono state negoziate separatamente nello Stato, ciascuna di esse sarà soggetta al diritto di bollo proporzionale.
Art. 9. Il prezzo della carta fabbricata per conto dello Stato è stabilito per ciascun foglio come segue:
{{Centrato|'''Carta di protocollo.'''}}
{{Centrato|''Col bollo a diritto fisso.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Secondo la sua destinazione come in appresso || style="text-align:right;" | L. 0 50
|-
| || style="text-align:right;" | » 0 80
|-
| || style="text-align:right;" | » 1 »
|-
| || style="text-align:right;" | » 2 »
|}
{{Centrato|''Col bollo proporzionale.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Scritture di locazione sul prezzo cumulato per gli anni a cui essa si estende, e scritture di obbligazione da oltre le lire 500 alle lire 1000 || style="text-align:right;" | » 1 »
|-
| Da oltre le lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 1 »
|}
{{Centrato|'''Carta di commercio.'''}}
{{Centrato|''Col bollo a diritto fisso.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Polizze di carico, lettere di vettura e fogli di via || style="text-align:right;" | » 0 80
|}
{{Centrato|''Col bollo proporzionale.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Cambiali ed altri effetti di commercio sino a lire 500 || style="text-align:right;" | » 0 25
|-
| Id. da oltre le lire 500 alle lire 1000 || style="text-align:right;" | » 0 50
|-
| Id. da oltre le lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 0 50
|}
Art. 10. La carta da protocollo col bollo ordinario di una lira è destinata agli atti e provvedimenti indicati ai numeri 35 e 36 dell'articolo 30, i quali cesseranno di essere soggetti alla registrazione ed al pagamento del diritto di sigillo, di cui nella tariffa annessa al regio editto 27 settembre 1822, e nelle regie patenti del 5 aprile 1846, salva la riscossione dell'emolumento sulle sentenze a termini della relativa tariffa.
Art. 11. I diritti di bollo straordinario sono stabiliti per ciascun foglio come segue:
{{Centrato|''In ragione della dimensione.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Fino alla dimensione di decimetri quadrati 14 || style="text-align:right;" | L. 0 50
|-
| id. da 14 a 20 || style="text-align:right;" | » 1 »
|-
| id. da 20 a 50 || style="text-align:right;" | » 2 »
|-
| Per ogni maggior dimensione || style="text-align:right;" | » 4 »
|}
{{Centrato|''In ragione delle somme o dei valori.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Cambiali ed altri effetti negoziabili sino a L. 500 || style="text-align:right;" | » 0 25
|-
| da oltre le lire 500 alle lire 1000 || style="text-align:right;" | » 0 50
|-
| da oltre le lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 0 50
|}
Sono inoltre stabiliti i seguenti bolli straordinari applicabili nei casi previsti dalla legge:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| || style="text-align:right;" | L. » 01
|-
| || style="text-align:right;" | » 05
|-
| || style="text-align:right;" | » 20
|-
| || style="text-align:right;" | » 1 »
|}
Art. 12. Nei diritti proporzionali, per la frazione di mille si pagherà come pel mille intiero.
Art. 13. I bolli tanto ordinari che straordinari, la loro forma e gli altri distintivi di essi e della carta bollata fabbricata per conto dello Stato saranno determinati con reale decreto da pubblicarsi ed inserirsi negli atti del Governo.
Art. 14. In mancanza di bolli ordinari o straordinari relativi ai diritti proporzionali, si supplirà col visto per bollo.
Art. 15. Non si può eccedere il numero delle linee tracciate a termine dell'articolo 5, o scrivere fuori delle medesime, nè sul margine ivi prescritto.
Art. 16. Nelle copie degli atti pubblici o di qualunque atto o scritto ricevuto od autenticato da notai o da segretari giudiziari od amministrativi, il numero delle sillabe di ogni linea da calcolarsi sul foglio intero non potrà essere maggiore di venti.
Questa disposizione non è applicabile agli atti e scritti riprodotti colla stampa o colla litografia.
Art. 17. Lo spaccio della carta bollata è affidato agli agenti demaniali, e sussidiariamente alle persone autorizzate dal ministro delle finanze, mediante l'aggio o la retribuzione determinata dai regolamenti.
Esso è proibito a qualunque altro.
Art. 18. L'applicazione del bollo straordinario alle carte per legge ammessibili a tale formalità è affidata ad uffizi stabiliti con decreto reale.
Dove non esistono tali uffizi vi si supplirà col visto per bollo, nella forma e colle cautele che verranno prescritte da apposito regolamento.
Art. 19. È proibito di scrivere o di estendere la stampa o litografia sull'impronto del bollo, come pure di far uso di qualunque specie di carta, il cui bollo, filigrana o dimensione, siano in qualsivoglia modo alterati.
Art. 20. È proibito l'uso di carta munita di un bollo inferiore a quello prescritto dalla legge.
È pure proibito l'uso di carta munita di bollo straordinario per gli atti e scritti contemplati nell'articolo 30.
Art. 21. Un foglio di carta, che ha già servito per un atto o scritto, non può più essere impiegato.
Non si considererà che abbia già servito, sempreché dallo stesso foglio evidentemente risulti che l'atto o scritto fu principiato e non compiuto.
Art. 22. È proibito di fare, sì per l'originale che per copia, due o più atti sul medesimo foglio, salve le eccezioni di cui all'articolo 53.
Art. 23. Nessun giudice od altro uffiziale di giustizia e delle pubbliche amministrazioni potrà dare provvedimenti, procedere a legalizzazioni, vidimazioni, parafrazioni ed altri atti qualunque, in dipendenza di una carta, registro, o libro in contravvenzione al bollo.
Quando l'atto o scritto sarà autenticato o sottoscritto dal segretario sarà questi risponsabile della contravvenzione.
È pure proibito ai segretari, causidici, notai, archivisti, catastari, arbitri, periti nominati d'uffizio, uscieri, servienti o messi di agire, o prendere alcuna specie di deliberazione in seguito ad uno scritto o carta qualunque non rivestita della formalità del bollo prescritto, di darvi corso, di farne uso, anche ricevendola soltanto in deposito, o spedirne copia.
Si eccettuano dalle disposizioni di questo articolo i casi di procedimenti criminali, di vidimazioni delle schede testamentarie e loro inserzione nei minutari di materiale descrizione, negli inventari, od in altri atti conservatori.
Art. 24. Sono soggetti al bollo, ancorchè non contengano sottoscrizione od autentica, gli avvisi d'asta o licitazione sì giudiziaria che volontaria, per vendite, affittamenti od appalti<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|833}}</noinclude>
di ogni genere, nonchè gli originali delle notificazioni giudiziarie ed altre pubblicazioni, che a termini delle leggi civili e commerciali debbonsi fare nella gazzetta ufficiale, o nei giornali delle divisioni dello Stato.
Art. 25. È proibito agli stampatori o litografi di fare nei loro giornali alcuna delle inserzioni contemplate nell'articolo precedente, senza che l'originale di essa sia esteso sopra carta bollata.
Per l'effetto dell'opportuno controllo, essi dovranno nei primi cinque giorni di ciascun mese presentare al ricevitore od all'insinuatore gli originali delle inserzioni operate nel giornale durante il mese precedente.
Art. 26. È proibito alle Banche, alle società ed agli stabilimenti pubblici, d'incassare o far incassare per loro conto o per conto altrui, anche nel caso che non venga spedita loro veruna quietanza, le somme risultanti dalle cambiali o dagli effetti negoziabili non muniti di bollo, o non vidimati per bollo.
Art. 27. Gli atti e scritti venienti dall'estero, della natura di quelli che nello Stato devono essere fatti in carta bollata, saranno sottoposti al bollo col pagamento dei corrispondenti diritti, prima che se ne faccia uso nello Stato medesimo, sia per produrli avanti un'autorità giudiziaria od amministrativa, od un uffizio qualunque governativo o comunale, sia coll'inserirli in qualche atto pubblico.
Ogni altro atto o scritto veniente dall'estero sarà soltanto sottoposto al bollo quando se ne voglia far uso in giudizio, od inserirlo in atto pubblico.
{{Centrato|'''CAPO II.'''}}
{{Centrato|''Degli atti e scritti che si possono fare su carta libera, salvo ripetizione del diritto di bollo, all'evenienza dei casi.''}}
Art. 28. È permesso l'uso della carta libera:
1° Per le copie od estratti delle sentenze od altri atti giudiziari, e degli instromenti, atti e scritti qualunque, ad uso del fisco, delle autorità e degli uffiziali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè in esse copie od estratti si faccia menzione della loro destinazione;
2° Per tutti gli atti, sentenze ed ordinanze, sì per originale che per copia, delle cause nell'interesse immediato dello Stato, di quelle promosse dal Ministero pubblico e di quelle nell'interesse delle persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri;
3° Per gli originali e per le copie da intimarsi delle sentenze di condanna nei procedimenti penali, nonchè per gli scritti a difesa degli imputati, se detenuti, sebbene non ammessi al beneficio dei poveri.
Salva per gli atti indicati ai numeri 2 e 3 la ripetizione dei diritti di bollo nei casi previsti dall'articolo seguente.
Art. 29. Terminate le cause ed i procedimenti, e sempreché le sentenze ed ordinanze abbiano fatto transito in cosa giudicata, si farà il computo dei fogli di carta libera impiegati nelle cause e nei procedimenti accennati ai numeri 2 e 3 dell'articolo precedente, e l'importare dei corrispondenti diritti di bollo sarà pagato dalle parti avversarie e dagli imputati condannati nelle spese.
Questo rimborso non avrà luogo pel diritto di bollo delle ingiunzioni non eccedenti le lire 20 che si rilasciano dai contabili contro i contribuenti e debitori dello Stato.
Tuttavolta che il povero venga a conseguire una somma eccedente il triplo dei diritti di bollo e di emolumento per gli atti fatti nel suo interesse, sia per sentenza che per transazione, anche nel caso di compensa delle spese, dovrà pagare i diritti di bollo per gli atti anzidetti.
Trattandosi di procedimenti in materia penale, i diritti di bollo, di cui al n° 3 dell'articolo 28, saranno compresi dai segretari nella parcella delle altre spese ripetibili dai condannati.
{{Centrato|'''CAPO III.'''}}
{{Centrato|''Dell'impiego della carta filigranata col bollo ordinario.''}}
Art. 30. È obbligatorio l'uso della carta filigranata col bollo ordinario per i seguenti atti e scritti, salve le eccezioni di cui agli articoli 31 e 32:
{{Centrato|''Carta da protocollo a centesimi 50:''}}
1° Gli atti sì per originale che per copia delle cause di competenza dei giudici di mandamento, escluse le copie delle sentenze ed ordinanze definitive;
2° Gli atti di volontaria giurisdizione avanti i giudici di mandamento e le loro copie;
3° Le copie degli arbitramenti, delle consegne e delle denunzie in materia barraccellare, di cui nella legge 22 maggio 1853;
4° Le rubriche dei registri giudiziari soggetti al bollo;
5° Le copie di tutti gli atti, i di cui originali non siano ritenuti dai notai o segretari, o depositati in archivi pubblici;
6° Gli ordinati e le deliberazioni delle comunità, provincie e divisioni, e quelli di tutti gli altri corpi amministrativi;
7° I mandati di pagamento, spediti dalle stesse amministrazioni per somme eccedenti le lire 20;
8° Le copie od estratti dei libri parrocchiali e dello stato civile;
9° I certificati, dichiarazioni, attestazioni, permessi ed altri simili scritti, spediti dalle autorità, dalle amministrazioni e dai pubblici uffizi;
10. Gli estratti dei registri, certificati e permesso qualunque, rilasciati ai privati dalle autorità di pubblica sicurezza;
11. Gli estratti dei libri, registri e scritti qualunque rilasciati ed autenticati da qualsiasi pubblico uffiziale;
12. Le dichiarazioni e scritture d'abbuonamento delle gabelle o dei dazi;
13. Le oblazioni per componimento delle contravvenzioni alle leggi fiscali e le loro copie;
14. Gli avvisi e gli originali delle notificazioni e pubblicazioni contemplati all'articolo 24;
15. Gli originali degli atti pubblici e di qualunque altro scritto ricevuto od autenticato da notai e segretari giudiziari od amministrativi, escluse le procure alle liti, di cui al n° 37 del presente articolo;
16. I registri delle ricevute dei diritti d'insinuazione;
17. Le rubriche dei minutari notarili;
18. I contratti di noleggio, le fedi di mercanzie imbarcate, i manifesti, le dichiarazioni d'avarie ed ogni altra scrittura obbligatoria concernente il traffico marittimo;
19. Le copie, estratti e note che si rilasciano dagli agenti di cambio e dai sensali per provare le contrattazioni commerciali;
20. Le scritture di società e loro estratti;
21. Le dichiarazioni di continuazione o di scioglimento delle società, i recessi dei soci ed ogni nuova stipulazione o cangiamento qualunque della ragione sociale;
22. Le locazioni e le obbligazioni per pagamento di somme di danaro a causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni od assestamento di conti sino a lire 500;
23. Le quitanze o liberazioni di somme o valori eccedenti<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|834}}</noinclude>
e lire 20 quando si riferiscono ad obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private;
24. Le obbligazioni per servizio personale;
25. Le schede di testamenti segreti e le note testamentarie;
26. Le scritture di vendite di mobili e di cessione di crediti, o contenenti altri contratti non soggetti al diritto proporzionale;
27. Le note d'iscrizioni ipotecarie.
{{Centrato|''Carta da protocollo a centesimi 80:''}}
28. Le copie degli atti pubblici notarili non aventi forma esecutoria;
29. Le copie delle sentenze ed ordinanze in materia penale, spedite a richiesta della parte civile, dei privati o degli imputati non ammessi al beneficio dei poveri;
30. Le copie delle sentenze ed ordinanze definitive in materia civile, anche spedite in forma esecutoria, profferite dai giudici di mandamento;
31. Le copie degli atti, titoli e documenti depositati negli archivi dello Stato, notarili ed in quelli delle amministrazioni dei comuni e degli altri corpi morali;
32. Le copie dei decreti o verbali d'espropriazione per utilità pubblica.
{{Centrato|''Carta da protocollo a lire 1:''}}
33. Gli originali e le copie di tutti gli atti e provvedimenti che occorrono nei procedimenti giuridici in materia civile, commerciale, di contenzioso amministrativo, e di giurisdizione volontaria davanti ai tribunali provinciali e di commercio, ai Consigli d'intendenza, ai magistrati d'Appello, della Camera dei conti e di Cassazione; come pure quelli in materia penale riflettenti la parte civile, nonchè gli atti o scritti a difesa degl'imputati non detenuti e non ammessi al beneficio dei poveri, firmati da qualsivoglia giudice, arbitro, segretario, causidico, usciere o notaio commesso, incominciando dall'atto di citazione o dal ricorso sino al compimento delle cause od all'esecuzione dei provvedimenti anzidetti;
34. Gli originali e le copie degli atti fatti avanti ai giudici di mandamento per commissione o delegazione d'un tribunale superiore, e di quelli che, a termini delle leggi di procedura civile, possono i detti giudici fare per oggetti eccedenti i limiti della loro giurisdizione;
35. Le procure alle liti, escluse quelle per comparire davanti ai giudici di mandamento.
{{Centrato|''Carta da protocollo a lire 2:''}}
36. Le copie spedite in forma esecutiva delle sentenze e degli atti contrattuali, contemplate dalla legge sulla procedura civile, eccettuate quelle dei giudici di mandamento.
{{Centrato|''Carta da protocollo col diritto di bollo proporzionale, in ragione di somma:''}}
37. Le scritture private portanti affittamenti sul prezzo cumulato di tutti gli anni, od obbligazioni a pagamento di somme eccedenti le lire 500 per causa di mutuo, prezzo di cose o ragioni, od assestamento di conti;
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Sino a lire 1000 || style="text-align:right;" | L. 1 »
|-
| Al disopra di lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 1 »
|}
Qualora le anzidette scritture si facciano in più originali, il diritto proporzionale non sarà pagato che per uno d'essi, purchè si dichiari negli altri originali estesi sopra carta ordinaria da centesimi 50, quale sia il ritentore di quello che porta il bollo proporzionale.
L'articolo 41 di questa legge è applicabile al ritentore della scrittura portante il bollo proporzionale, il quale, in caso di non fatta presentazione dovrà pagare il diritto proporzionale e la incorsa pena pecuniaria.
Quando le dette scritture non possano contenersi in un foglio solo di carta munito del bollo a diritto proporzionale, il primo foglio soltanto sarà soggetto al diritto medesimo e per i fogli intercalari si farà uso della carta bollata da protocollo a centesimi 50.
Nel caso che tali scritture venissero sottoposte al diritto d'insinuazione, sarà nell'esazione del medesimo fatta deduzione del diritto di bollo proporzionale pagato in eccedenza del diritto fisso di centesimi 50, stabilito per la carta da protocollo.
{{Centrato|'''CAPO IV.'''}}
{{Centrato|''Degli atti e scritti soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo.''}}
Art. 31. Sono soggetti al bollo ed ammessi al bollo straordinario o visto per bollo i seguenti atti e scritti prima di essere autenticati colla firma, la quale non potrà cancellarsi, nè in altro modo alterarsi.
{{Centrato|''Col diritto in ragione della dimensione della carta, cioè:''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| fino a decimetri quadrati 14 || style="text-align:right;" | L. 0 50
|-
| da 14 a 20 || style="text-align:right;" | » 1 »
|-
| da 20 a 50 || style="text-align:right;" | » 2 »
|-
| per ogni maggior dimensione || style="text-align:right;" | » 4 »
|}
1° I piani, tipi, disegni, modelli, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori degl'ingegneri, architetti, misuratori e periti;
2° Le liquidazioni, dimostrazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori;
{{Centrato|''Col diritto fisso qualunque sia la dimensione della carta, cioè:''}}
{{Centrato|''di lire 1 60;''}}
3° Gli stampati per passaporti all'estero;
{{Centrato|''di lire 1;''}}
4° Le patenti per gli esercenti professioni, arti liberali, industria o commercio;
{{Centrato|''di centesimi 80;''}}
5° Gli stampati per passaporti nell'interno;
6° Le polizze di carico, le lettere di vettura, ed i fogli di via;
{{Centrato|''di centesimi 50;''}}
7° I ricorsi, per domande od opposizioni, che si presentano ai Ministeri, ai pubblici uffizi ed alle amministrazioni dei comuni od altri corpi morali;
8° I registri delle produzioni, i registri o fogli d'udienza, ed i repertorii che per legge sono obbligati di tenere i segretari dell'ordine giudiziario, i notai, agenti di cambio, sensali, uscieri ed altri pubblici ufficiali per gli atti dipendenti dal loro Ministero;
9° I registri degli arbitramenti, delle consegne e delle denunzie in materia barraccellare, di cui al numero 3 dell'articolo 30;
10. I bilanci attivi e passivi delle comunità, provincie, divisioni e corpi morali;
11. I conti degli esattori od altri contabili delle amministrazioni e dei corpi anzidetti;
12. I ruoli delle contribuzioni comunali e provinciali;
13. I ruoli delle comandate per lavori stradali, od altre opere comunali o consortili;
14. I libri di catasto e di trasporto;
15. I registri dei comuni destinati all'esercizio delle gabelle o dei dazi, e quelli di dogana portanti sottomissione con cauzione per depositi fittizi;
Le bolle di dogana a cauzione, ed i certificati di scarico triplici;<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|835}}</noinclude>
Quando questi registri saranno formati a madre e figlia, il diritto sarà dovuto per ogni bolletta staccata.
16. I registri degli uffizi delle ipoteche, cioè il registro d'ordine, quello delle iscrizioni e quello delle trascrizioni;
17. I ruoli d'equipaggio dei bastimenti;
18. I registri che in forza delle leggi sono obbligati di tenere i proprietari od imprese di diligenze, velociferi ed altre vetture pubbliche, nonchè i proprietari, o le società di strade ferrate per la consegna dei viaggiatori e delle merci;
19. I registri degli albergatori, dei locandieri ed altri, che a termini delle leggi sono obbligati di tenere per descrivervi le persone a cui somministrano alloggio;
20. Gli atti di cui all'articolo 18 della legge del 30 giugno 1853;
La carta per le consegne delle successioni:
di centesimi 20;
21. I libri o registri di commercio, che debbono tenere i banchieri, commercianti, armatori, spedizionieri, commissionari, agenti di cambio, sensali e le società qualunque di commercio;
22. Le cedole e le obbligazioni dello Stato;
23. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare eccede le lire 3;
24. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti di transito e d'ostellaggio;
25. Le bolle a pagamento dei registri delle gabelle esercitate dai comuni;
di centesimi 05;
26. Le bolle dei registri di dogana per pagamento dei diritti d'entrata o d'uscita, quando il loro ammontare non eccede le lire 3;
27. Le bolle senza pagamento di dogana per servizio sì di terra che di mare, e quelle pure senza pagamento per servizio delle gabelle esercitate dai comuni;
28. Le bolle d'ogni specie per servizio dei dazi comunali tenuti in economia od appaltati;
29. Le bolle dei pesi pubblici a chiunque appartengano;
di centesimi 1;
30. I giornali, gazzette ed altri fogli periodici politici provenienti dall'estero ed i loro supplementi;
{{Centrato|''Col diritto di bollo proporzionale.''}}
31. Le cambiali od altri effetti di commercio sino a lire 500:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| || style="text-align:right;" | Centesimi 25
|-
| da oltre le lire 500 alle lire 1000 || style="text-align:right;" | » 50
|-
| da oltre le lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 50
|}
Le scritture contenenti affittamenti od obbligazioni di cui al n° 37 dell'articolo 30:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Sino a lire 1000 || style="text-align:right;" | L. 1
|-
| Al disopra di lire 1000 per ogni migliaio || style="text-align:right;" | » 1
|}
{{Centrato|'''CAPO V.'''}}
{{Centrato|''Degli atti e scritti che si possono fare in carta libera, ma che debbono essere bollati prima di farne uso.''}}
Art. 32. Sono soggetti al bollo nei soli casi di presentazione in giudizio, o d'inserzione in qualche atto pubblico:
Col pagamento del diritto stabilito all'articolo 11, in ragione della dimensione della carta:
1° Gli atti e scritti dei poteri legislativi dello Stato, e le petizioni ai medesimi;
2° Gli atti e scritti concernenti le elezioni politiche e quelle divisionali, provinciali e comunali;
3° Gli scritti riguardanti esclusivamente il servizio della milizia nazionale ed il servizio militare sì di terra che di mare;
4° I registri, atti, scritti e carte nell'interesse esclusivo dello Stato;
5° Gli avvisi e le quitanze pel pagamento delle contribuzioni dirette ed indirette, delle pene pecuniarie, e delle spese di giustizia;
6° I conti della gestione dei contabili, ristrettivamente all'introito ed all'uscita dei fondi appartenenti allo Stato;
7° I mandati di pagamento spediti a favore degl'impiegati pensionati o creditori dello Stato e le relative quitanze;
8° Tutti gli atti in materia penale, salvo per le sentenze di condanna il disposto dagli articoli 28 e 29 della presente legge;
9° Le deliberazioni ed i registri delle amministrazioni, dei comuni e degli altri corpi morali, unicamente relativi al loro interno servizio, e le loro copie ed estratti;
10. I mandati di pagamento, anche collettivi, per somme non eccedenti le lire 20 per ciascun creditore, purchè esse non formino parte di somma maggiore;
11. Le obbligazioni e le quitanze per somme o valori non eccedenti le lire 20, con che non formino parte di somma maggiore;
12. Le quitanze per qualunque maggior somma non derivanti da obbligazioni portate da atti pubblici o da scritture private, purchè siavi indicata l'origine del debito;
13. Le lettere e biglietti di corrispondenza, purchè non contengano obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20.
Quando tali lettere e biglietti abbiano luogo fra commercianti, potranno contenere obbligazioni o liberazioni di somme o valori eccedenti le lire 20, ed il diritto dovuto sarà quello rispettivamente stabilito ai numeri 24, 25 e 37 dell'articolo 30;
14. Le aggiunte delle cambiali, ed altri effetti negoziabili per le girate e negoziazioni;
15. Il registro copia-lettere dei negozianti;
16. I passaporti spediti agl'indigenti, od ai giornalieri, i certificati o fedi di povertà, gli estratti dei libri parrocchiali o dello stato civile spediti a favore di persone povere, con che in tutti i predetti documenti si faccia risultare della condizione delle persone;
17. I certificati che debbono produrre i pensionati dello Stato, delle pubbliche amministrazioni e degl'istituti di beneficenza pel conseguimento delle loro pensioni, sempreché queste non eccedano l'annua somma di lire 500;
18. I certificati e documenti che a tenore dei regolamenti sulla leva militare occorre agl'inscritti di presentare per ottenere l'esenzione o la dispensa dal servizio militare, con che nei suddetti recapiti sia fatta menzione dell'uso a cui sono destinati;
19. I ruoli di spedizione delle cause tenuti dai segretari giudiziari;
20. I registri d'introito e di spesa delle segreterie giudiziarie, ed i relativi conti;
21. I conti di tutela contemplati dall'articolo 346 del Codice civile;
22. I libretti rilasciati ai consegnanti e gli analoghi registri di contabilità, anche a matrice, tenuti dai Monti di pietà e dalle Casse di risparmio amministrate dai comuni o dai corpi morali con approvazione del Governo, come pure gli atti o verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno;<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|836}}</noinclude>
23. I vaglia o mandati postali spediti dall'amministrazione delle poste, e pagabili sulle casse di detta amministrazione;
24. Le bolle di dogana a cauzione ed i certificati di scarico semplici, nonchè le bolle di circolazione nell'estremo miriametro delle frontiere di terra;
25. E generalmente tutti gli atti, avvisi e scritti non contemplati nei capi III e IV;
26. Saranno soggette al bollo mediante centesimi cinque caduna (facendone uso) le ricette spedite dai medici, dai chirurghi, o da altre persone autorizzate ad esercire l'arte salutare.
{{Centrato|'''CAPO VI.'''}}
{{Centrato|''Degli atti e scritti che possono farsi gli uni di seguito agli altri.''}}
Art. 33. Si possono scrivere sopra lo stesso foglio gli uni di seguito agli altri:
1° Gli inventari, i verbali di apposizione e di levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, le testimoniali di stato, estimi ed altri atti che non possono terminarsi in una sola vacazione;
2° Le quitanze di somme in conto di un solo e medesimo credito portate da scritture private di obbligazione o d'affittamento e dei loro interessi ed annualità, ancorchè estese a piedi del titolo di credito;
3° Le quitanze di somme in conto od in saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza od ordinanza, e dei loro interessi ed annualità, purchè sieno fatte separatamente dal titolo di credito;
4° Le girate e quitanze che si appongono sotto le lettere di cambio ed altri effetti negoziabili, sotto le lettere di vettura, polizze di carico, ed ordini di pagamento;
5° Le quitanze sui mandati collettivi spediti sui fondi comunali e provinciali, o dai corpi morali regolati dalle leggi del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850;
6° I ruoli d'equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;
7° I certificati d'iscrizione sotto le note ipotecarie; quelli di trascrizione alle ipoteche sotto le copie dei titoli di alienazione; il doppio delle note per iscrizioni ipotecarie, o per le loro rinnovazioni sotto le copie del titolo di credito; gli stati delle iscrizioni ipotecarie, le aggiunte o variazioni ai medesimi;
8° Le ricevute dei dritti d'insinuazione spedite ai notai sugli appositi registri;
9° Le rubriche dei minutari notarili;
10. Le relazioni di pubblicazione degli ordinati, conti d'amministrazione, ruoli ed altri atti che per legge devono essere pubblicati, ed i certificati delle fatte o non fatte opposizioni, col successivo decreto dell'autorità competente;
11. Le cose da registrarsi nei libri soggetti al bollo;
12. Gli atti d'istruttoria delle cause e quegli altri che, a termini delle leggi di procedura civile e del Codice di commercio, si possono fare gli uni di seguito agli altri;
13. Le deliberazioni delle pubbliche amministrazioni per oggetti diversi, purchè prese in una medesima seduta;
14. I pareri, conclusioni e decreti sopra ricorsi in materia sì giudiziaria che amministrativa.
{{Centrato|'''CAPO VII.'''}}
{{Centrato|''Del procedimento e delle pene.''}}
Art. 34. Le contravvenzioni alla presente legge si faranno risultare con apposito verbale, ed al medesimo saranno uniti gli atti, scritti o registri in contravvenzione, a meno che i contravventori paghino immediatamente e senza riserva le incorse pene pecuniarie ed i diritti di bollo, nel qual caso si prescinderà dalla redazione del verbale.
Art. 35. Sarà in facoltà ai contravventori di ritirare detti atti, scritti e registri purchè paghino le pene pecuniarie ed i diritti di bollo immediatamente, ma con riserva.
In questo caso se ne farà constare dal verbale, si parafreranno le carte, e si farà luogo al procedimento.
Sarà il contravventore obbligato di presentare a sua diligenza al giudice competente prima della prolazione della sentenza le carte ritirate; non presentandole, o se fossero alterate, si avranno per giustificati i fatti risultanti dal verbale.
Art. 36. Anche dopo l'istanza fiscale saranno ammessi i contravventori al pagamento delle pene pecuniarie e dei diritti di bollo. In questo caso facendosi fede al pubblico Ministero di tale pagamento e delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.
Art. 37. Nel caso di rifiuto per parte dei contravventori al pagamento delle somme dovute, il verbale di contravvenzione viene trasmesso al direttore demaniale del circolo affinchè promuova l'occorrente procedimento in conformità delle leggi.
Art. 38. Per le contravvenzioni in materia di bollo non si fa luogo a componimento in via d'oblazione.
Art. 39. Gli impiegati ed agenti del demanio, delle contribuzioni dirette, della sicurezza pubblica e delle dogane e gabelle sono incaricati, nella sfera delle loro attribuzioni, di curare il puntuale eseguimento di questa legge.
Dovranno quindi gli uffiziali di pubblica sicurezza ai quali è dato l'incarico di vidimare i fogli di via e le lettere di vettura, di cui a termini delle leggi e dei regolamenti in vigore debbono essere muniti i conduttori di vetture pubbliche, rilevare le occorse contravvenzioni ogniqualvolta non sieno loro presentati i suddetti recapiti, o questi non siano estesi sopra carta bollata od altrimenti siano fatti contro il disposto della presente legge.
Gli impiegati e preposti delle dogane e gabelle non potranno rilasciare, vidimare o dar corso a veruna bolla od altro recapito concernente i carichi di merci i quali, a termini delle leggi, debbono essere accompagnati da polizze di carico, o lettere di vettura, ove non risulti loro che tali polizze o lettere siano estese sulla carta bollata per le medesime stabilita, ovvero munite del bollo straordinario.
Saranno però tenuti di spedire prontamente le bolle e di dare libero corso alle merci, nonostante la mancanza o l'irregolarità delle polizze o lettere di vettura, purchè venga contemporaneamente pagato all'uffizio della dogana di frontiera, cioè, se le merci provengono dall'estero, il semplice diritto di bollo dovuto per dette polizze o lettere di vettura, e se provengono dall'interno, oltre tale diritto, anche l'ammenda incorsa.
Sono considerati in contravvenzione alla legge sul bollo:
I fogli di via e le lettere di vettura impiegate per più d'una condotta;
Le polizze di carico e le lettere di vettura quando, contrariamente al disposto dalle leggi di dogana e del commercio, contengono la descrizione di merci ed oggetti diretti a più di un destinatario.
Art. 40. Per le carte e per gli scritti in contravvenzione, oltre alla pena pecuniaria, sarà sempre dovuto il diritto di bollo, od il supplemento di esso se trattasi di contravvenzione per uso di carta con bollo inferiore.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|837}}</noinclude>
Art. 41. I diritti di bollo e le pene pecuniarie per le contravvenzioni a questa legge sono dovuti solidariamente:
Dai sottoscrittori per le scritture sinallagmatiche;
Dai debitori e creditori per le obbligazioni e liberazioni;
I soci sono pure solidali per i diritti e le pene dovute dalla società.
Art. 42. S'incorrono tante pene pecuniarie quanti sono gli atti, titoli, scritture e registri in contravvenzione, benchè una stessa persona li abbia sottoscritti o ne abbia fatto uso, o siano stati presentati in giudizio con una sola cedola, ovvero depositati od inserti in un solo atto.
Si incorrono del pari tante pene pecuniarie quante sono le distinte contravvenzioni dipendenti da un medesimo atto o scritto.
Art. 43. I negozianti, tipografi, litografi, albergatori, locandieri, pesatori e generalmente tutti coloro che devono tenere libri e registri bollati, nonchè i notai, segretari, causidici e qualunque funzionario od amministratore pubblico, saranno tenuti di presentare e dare visione dei libri, registri, minutari, atti, scritti e carte agli agenti del Governo che questi loro indicheranno.
Occorrendo il caso di visita a domicilio per sospetto di ritenzione di carta bollata, filigrane o bolli falsificati, vi assisterà il giudice del mandamento od il suo luogotenente, od in difetto il sindaco o vice-sindaco.
Art. 44. Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge incorreranno nelle seguenti pene:
1° Di lire 50 i giudici od altri uffiziali di giustizia e delle pubbliche amministrazioni, nonchè gl'insinuatori, gli archivisti, i notai e tutti coloro che contravvenissero all'articolo 43;
2° Di lire 40 i segretari, causidici, catastari, stampatori e litografi;
3° Di lire 20 gli uscieri;
4° Di lire 10 i servienti o messi ed i pubblicatori di avvisi;
5° Del 10 per cento sulla somma o sul valore delle locazioni ed obbligazioni eccedenti le lire 500, e sulle cambiali od altri effetti di commercio qualunque ne sia l'ammontare, le società, banche, stabilimenti, negozianti o privati;
Riguardo alla carta soggetta al diritto di bollo graduale, se la contravvenzione deriva dall'impiego di una carta munita d'un bollo portante un dritto inferiore a quello che in ragione di somma sarebbe dovuto, la pena pecuniaria verrà limitata alla somma per la quale il diritto di bollo non sarà stato pagato;
6° Di lire 80 i distributori di carta bollata non autorizzati;
7° Di lire 100 i medesimi distributori in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;
8° Di lire 25 qualunque altro contravventore.
Art. 45. L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.
Non ostante tale prescrizione non si potrà far uso dei relativi atti soggetti al diritto di bollo senza il pagamento del medesimo e delle pene pecuniarie incorse, salvo dopo decorsa la prescrizione d'anni 30; trascorso questo termine si pagherà soltanto il diritto di bollo.
Per le contravvenzioni anteriori alla presente legge si osserverà il disposto dell'articolo 157 del Codice penale.
Art. 46. Colui che avrà contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, od avrà scientemente fatto uso delle filigrane o bolli contraffatti, sarà punito colla reclusione.
Sarà punito colla stessa pena chiunque essendosi procurato le vere filigrane ed i veri bolli ne avrà fatto uso a danno dello Stato.
Art. 47. Chi scientemente avrà fatto smercio della carta di cui all'articolo precedente, sarà punito col carcere e potrà anche esserlo colla reclusione, secondo la gravità dei casi.
Sarà punito col carcere chi avrà scientemente fatto uso di tal carta.
Art. 48. Sarà punito col carcere chi scientemente avrà ritenuto in casa le filigrane o bolli contraffatti o le macchine destinate a fabbricarli.
Chi avrà scientemente ritenuto in casa la carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli sarà punito, secondo la gravità dei casi, con multa o col carcere.
{{Centrato|''Disposizione eccezionale.''}}
Art. 49. Le istituzioni di credito autorizzate ad emettere biglietti di circolazione saranno esenti per questi dai diritti di bollo, ma pagheranno annualmente una tassa di cinquanta centesimi per ogni lire 1000 della loro circolazione, media ragguagliata sopra quella dell'anno precedente.
Questo sborso si farà per semestre.
{{Centrato|''Disposizione generale.''}}
Art. 50. Sono abrogati il regio editto 3 marzo 1836, e le regie patenti del 16 marzo 1839, come pure le disposizioni della legge 22 giugno 1850, in quanto sono contrarie alla presente legge.
Andrà questa in vigore contemporaneamente al Codice di procedura civile.
Fino a tale epoca continueranno ad osservarsi la legge del 22 giugno 1850 e le altre leggi sul bollo attualmente vigenti.
Le consegne delle successioni continueranno a farsi in carta munita del bollo straordinario col diritto di centesimi 40 cadun foglio, qualunque sia la dimensione.
{{Centrato|''Relazione fatta al Senato l'8 luglio 1854 dalla Commissione permanente di finanze; Marioni, relatore.''}}
'''SIGNORI!''' — L'imposta della carta bollata, come è noto, esiste fra noi da quasi due secoli, e per la di lei natura meno sensibile e di facile eseguimento soggiacque più particolarmente negli ultimi anni a diverse modificazioni, sempre con aumento di prodotto; era questo nel 1833 di lire 1,673,559, e riordinato il balzello con reale editto del 3 marzo 1836 oltrepassò per più anni la media di due milioni, sinchè essendosi colla legge del 22 giugno 1850 accresciuto di un terzo il prezzo della carta bollata ed i diritti per l'applicazione del bollo straordinario, o visto per bollo, e date varie disposizioni segnatamente riguardo all'uso della carta con bollo per gli affari di commercio e per le scritture private portanti obbligazioni di pagare somme di danaro, la riscossione ascese nel 1850 a lire 2,850,814 17; nel 1851 a 3,643,850 67; nel 1852 a 4,061,378 26, e nel 1853 a 3,993,159 54, compreso quanto ai tre ultimi anni quella della Sardegna.
Penoso ufficio è ora quello della vostra Commissione di dovervi proporre l'approvazione di un progetto di nuovo accrescimento di tale tributo, reso pur troppo non solo necessario, ma indispensabile per la triste condizione in cui trovansi le finanze, nè fa mestieri dimostrarlo. Fosse questo almeno l'ultimo dei balzelli che in meno d'un lustro si sono creati od<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|838}}</noinclude>
aumentati per giungere una volta al pareggio dell'attivo col passivo che è nel desiderio e nell'ansietà di tutti, ma poco lice sperarlo, se circostanze migliori non ci recano grosse economie. Allo aprirsi delle Sessioni legislative, e nel presentarsi al Parlamento gli annuali bilanci, spesso ci fanno concepire dolci lusinghe; ben presto però esse si dileguano e divengono illusioni, mentre maggiori e più gravi spese, oltre quelle portate in bilancio, accrescono anzi il passivo senza che vi corrisponda l'attivo.
Le basi del nuovo progetto di legge che viene sottoposto all'approvazione del Senato, molto non si scostano dalle precedenti, nè ci estenderemo lungamente nel farne l'analisi massime dopo l'ampia esposizione dei motivi che accompagnava in altro recinto la presentazione della legge, e la elaborata relazione che ne rendeva facile la discussione e sollecita approvazione che ci furono entrambe distribuite, sembrando alla vostra Commissione poter bastare brevi cenni sui punti principali che offrono notabili variazioni o possono essere meritevoli di particolare attenzione.
Com'è naturale, la prima e più essenziale variazione che presenta il nuovo progetto consiste nell'aumento del prezzo dei bolli; si riducono poi le diverse qualità di carta, a riserva di quella di commercio, ad una sola, quella di protocollo, dandosi coll'ampiezza di essa qualche compenso all'aumento di prezzo.
Soppresse tre qualità di carta, cioè quella da processo e da tabellione a centesimi 40, ed i mezzi fogli a centesimi 20, viene fissato a centesimi 50 il prezzo di ogni foglio della carta di uso più comune; a centesimi 80 quella per le copie degli atti notarili, sentenze in materie penali ed ordinanze dei giudici di mandamento, degli atti e documenti depositati negli archivi, e decreti o verbali di espropriazione per utilità pubblica; a lire 1 per gli atti giuridici davanti ai tribunali e magistrati in luogo dei diritti di registrazione che ne incagliavano sovente il corso (sistema già adottato con buon successo per le comparizioni, colle regie patenti 16 marzo 1839), per quelli seguiti per delegazione avanti i giudici di mandamento, e per le procure alle liti, escluse quelle per comparire innanzi ai giudici anzidetti; a lire 2 per le copie in forma esecutoria degli atti contrattuali e delle sentenze (eccettuate quelle dei giudici di mandamento), queste esimendo dal pagamento del diritto di sigillo.
Si assoggettano al bollo proporzionale di lire 1 per mille, come già si pratica per le scritture private di obbligazione a pagamento di somme eccedenti le lire 500 a causa di mutuo, quelle portanti affittamenti sul prezzo cumulato di tutti gli anni, deducendosi però detto maggior diritto proporzionale da quello d'insinuazione nel caso in cui le suaccennate scritture venissero sottoposte a tale formalità.
Si aumenta il prezzo del bollo straordinario o visto per bollo in ragione della dimensione della carta pei piani, tipi, disegni e simili degli ingegneri, architetti e periti, e per le liquidazioni, calcoli ed altri lavori dei liquidatori, essendo il massimo dalle lire 1 60 ora percetto portato alle lire 4. E qui nel fare parola del bollo straordinario accade di avvertire che si crede essere seguito un errore di copia riguardo al bollo delle cedole ed obbligazioni dello Stato, di cui al numero 22 dell'articolo 31, che a tenore del voto emesso dalla Camera elettiva dovrebbe essere di centesimi 50 ed inscritto dopo il numero 20.
Si prescrive il lineamento orizzontale e verticale della carta di protocollo colla fissazione delle linee per ogni facciata, e del margine rispettivo, il che gioverà a facilitare la scritturazione ed a renderne più chiara la lettura.
Si abolisce la carta a debito che autorizza l'uso della carta libera per tutti gli atti originali, copie od estratti pel fisco, autorità ed ufficiali pubblici nell'interesse dello Stato, purchè vi si faccia menzione della loro destinazione, nonchè per le cause promosse dal pubblico Ministero o che sono nell'interesse immediato dello Stato ed in quello di persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri, per gli originali e copie di sentenze di condanna da intimarsi nei procedimenti criminali, e per gli scritti a difesa degli imputati se detenuti, salva in determinati casi la ripetizione dei diritti di bollo.
Si fa facoltà ai contravventori alla legge di pagare la multa anche prima della condanna per evitare maggiori spese, e di potere, ciò eseguendo, subito ritirare le carte sequestrate.
Finalmente presenta il progetto una enumerazione chiara ed esatta di tutti gli atti pubblici e privati soggetti al bollo, di quelli che possono farsi gli uni a seguito degli altri, con indicazione altresì degli scritti che possono essere fatti in carta libera, ma che debbono essere bollati per farne uso, cioè presentandoli in giudizio od inserendoli in atti pubblici: e così viene meglio assicurato l'interesse delle finanze e si facilita l'eseguimento della nuova legge da attivarsi contemporaneamente al Codice di procedura civile a quale epoca potrà essere compiutamente applicata.
Per le premesse considerazioni e più ancora perchè, giova il ripeterlo, gli urgenti bisogni delle finanze giustificano la necessità dell'aumento dei diritti di bollo che non sono sproporzionati alla natura ed all'importanza degli atti scritti che vi sono soggetti, unanime la vostra Commissione vi propone l'adozione pura e semplice della legge facendo voti acciò essa chiuda la serie delle imposte nuovamente introdotte e tanto sensibilmente aumentate.
{{Centrato|'''Riforma dei diritti d'insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario.'''}}
{{Centrato|''Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).''}}
'''SIGNORI!''' — Le tasse d'insinuazione, di carta bollata e di successioni dovendo, a termini delle rispettive leggi 22 giugno 1850 e 17 giugno 1851, cessare col giorno 31 dicembre 1854, corre obbligo al ministro delle finanze di preparare gli occorrenti progetti di leggi, onde all'epoca anzi accennata non abbiano a mancare all'erario pubblico i mezzi necessari per far fronte ai carichi dello Stato.
Essendo poi generalmente sentito il bisogno di riformare le diverse tariffe concernenti l'amministrazione dell'insinuazione e demanio con ridurle a maggior semplicità ed unire insieme quelle che riflettono i diritti d'insinuazione, di successione e di emolumento, si credè opportuno di praticare siffatta riunione pei detti tre rami di finanza, siccome quelli che hanno una stretta relazione tra essi e sono dominati da un medesimo principio consistente nel colpire di tassa le mutazioni di proprietà stabili o mobili che si operano sia per contratto, sia per successione, sia per sentenza dei tribunali.
Il coordinamento delle tre tasse in discorso, cui verrebbero anche conservate le rispettive denominazioni, venne combinato in questo senso che il complessivo progetto dovesse nelle sue disposizioni generali contenere le disposizioni comuni a tutte, e comprendere quindi in altrettanti<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|839}}</noinclude>
titoli separati le disposizioni speciali per ciascun ramo, col rinvio alla rispettiva tariffa.
Richiedendo l'ordine e la chiarezza, che questo progetto, almeno nei punti principali, sia esaminato partitamente per ciascun ramo di prodotto, converrà in primo luogo discorrere di quello che riguarda l'insinuazione degli atti.
Due sole qualità di diritti sono state conservate: il proporzionale ed il fisso; e sonosi quindi eliminati il diritto fisso graduale e quello di tabellione; l'uno perchè del tutto eccezionale e contrario all'uguaglianza del contributo, l'altro perchè non più rispondente al primitivo suo scopo.
La quotità del diritto proporzionale per le traslazioni di beni immobili è stata portata a lire 5 per cento, e per le altre mutazioni o convenzioni in ragione della metà, del quarto e dell'ottavo di tale maggior diritto, secondo le proporzioni adottate nella tariffa del 1816.
Nel fissare la quotità del diritto proporzionale d'insinuazione a lire 3 per cento si ebbe in mira di comprendere in esso il diritto che, a termini del § 2 della tabella annessa al regio editto 16 luglio 1822, è dovuto per la trascrizione ipotecaria degli atti traslativi di proprietà; per modo che quest'ultima formalità, venendo richiesta, abbia quind'innanzi ad eseguirsi senza pagamento d'altro diritto, tranne quello relativo al bollo dei registri ed al diritto d'uffizio dovuto al conservatore.
Ove si rifletta che l'attuale diritto proporzionale d'insinuazione degli atti traslativi di proprietà immobiliaria rileva già a lire 3 60 per cento, pare non si presenti eccessivamente gravoso l'aumento allo stesso diritto di lire 1 40 per cento che si propone onde trovare un compenso alla perdita dei diritti che verrebbero soppressi, quali sono il diritto fisso graduale, quello di tabellione e quello di trascrizione ipotecaria attualmente stabilito in centesimi 50 per ogni 100 lire.
I diritti fissi sono stati in parte conservati nei limiti delle tariffe attualmente in vigore, tranne alcuni lievissimi aumenti che si credettero opportuni per togliere le frazioni di lire; in altra parte poi vennero più o meno aumentati in ragione della natura degli atti riflettenti la classe più o meno doviziosa dei cittadini.
Gli atti di divisione, per esempio, i quali, considerati come semplicemente assegnativi, non sono suscettibili di tassa proporzionale, verrebbero colpiti di due diverse quotità di diritto fisso: l'una cioè di lire 10, quando la sostanza divisibile eccede il valore di lire 3000; l'altra di lire 5 per la divisione di sostanze di valore inferiore.
Per gli atti di questa specie ora si perceve indistintamente un diritto fisso, che con quello di tabellione rileva a lire 6 06, per cui, adottandosi la distinzione suddivisata, l'erario avrebbe un vantaggio sulle divisioni di maggior valore, il quale sarebbe però contrabbilanciato dalla perdita su quelle di minor valore.
I cambiamenti avvenuti nella patria legislazione dopo l'emanazione della tariffa del 1846 originarono una serie d'atti che in questa non erano preveduti; e nel progetto di cui si tratta tali nuovi atti sono stati contemplati e classificati in modo che riescir debba meno dubbiosa l'applicazione dei relativi diritti, la quotità dei quali venne posta in armonia con quella relativa agli atti anteriormente conosciuti.
Trattandosi di formare una nuova legge per l'insinuazione degli atti, si dovette contemplare in essa anche quelli provenienti dall'estero, l'insinuazione dei quali trovasi regolata dalle regie patenti del 30 luglio 1840.
Del rimanente, per ciò che riflette l'insinuazione degli atti, furono riprodotte le disposizioni di legge attualmente in osservanza, sebbene con varie modificazioni, le quali appaiono per se stesse giustificate senza bisogno di farne partitamente discorso.
Passando quindi alla parte riguardante le tasse di successione, uopo è di ragionare delle principali novazioni che si propongono alla legge attualmente in vigore del 17 giugno 1851, la quale non ha apportato quei vantaggi che si attendevano, stante la deduzione dei debiti ereditari; l'esenzione dalla tassa delle successioni in linea ascendentale e discendentale il cui valore complessivo non ecceda le lire 2000; e l'esenzione delle rendite sul debito pubblico dello Stato.
Ora, se si vuole che la nuova legge possa sovvenire efficacemente alle strettezze del pubblico erario è forza di valersi degli occorrenti spedienti.
Giusta il principio incontestabile che il tributo colpisce la trasmissione del diritto di proprietà, la tassa di cui si ragiona debbe venir riscossa sul valore delle cose cadute in successione, senza deduzione di debiti o di pesi, conformemente a quanto, senza difficoltà o turbamenti, si pratica da gran tempo presso altre nazioni, le cui analoghe leggi hanno per base fondamentale il principio sovraccennato, il quale d'altronde presso noi informa già le leggi relative alle mutazioni che seguono per contratto o per forza di giudicato; in guisa che non saprebbesi trovar ragione che sia veramente plausibile perchè un diverso sistema debba venir mantenuto per le trasmissioni a titolo ereditario, sembrando anzi che queste stesse mutazioni siano meno degne di favore perchè si operano a titolo lucrativo a differenza delle prime che seguono a titolo oneroso.
Ammesso che la mutazione si operi per contratto, per sentenza o per successione, unica debbe essere la base con cui abbiano a regolarsi le tasse, ed ogni disparità in proposito non può a meno che apparire inconseguente, in quanto che se lo Stato accorda un'eguale protezione e guarentigia alle trasmissioni in qualunque modo succedano, è giusto che ne perceva le tasse con eguale misura.
Nè giova lo addurre in contrario che l'erede per estinguere i debiti della successione trovasi non di rado nella necessità d'alienare parte dei beni passati in di lui dominio; a ciò si risponde che la tassa imposta dalla legge colpisce il titolo che opera la trasmissione di proprietà da persona a persona, senza riguardo alle antecedenze od alle conseguenze del titolo medesimo, od alla diversa sua natura. Nulla d'altronde impedisce all'erede di consolidare in sè definitivamente l'intiera successione, estinguendone i debiti o con denaro proprio o con somme prese a mutuo. In questo caso la questione non cambia; il titolo di dominio si ripete pur sempre da quello di successione, e la differenza per l'erede si riduce all'eventualità d'un maggiore o minor profitto.
Non si dissimula che dal lato dell'interesse pecuniario la nuova disposizione proposta tornar possa a molti sgradita; ma è cosa ben certa che dal lato dell'interesse morale non sia per essere sì male accolta da molti altri, cui riesce pur sempre spiacevole, siccome contrario agl'interessi materiali, l'obbligo di palesare il passivo di una eredità, che talora è il più geloso segreto delle famiglie. L'odiosità delle leggi di finanza nasce non solo dalla quotità delle tasse, ma più ancora dalla difficoltà di riscuoterle, e dalle incertezze, dai disturbi e dalle molestie cui possono dare origine; quindi la principale mira nella formazione di siffatte leggi debbe essere rivolta a ridurne le disposizioni alla massima semplicità; ed a quest'oggetto ben contribuisce l'esclusione dalle consegne delle passività, mercè la quale cesseranno in massima<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|840}}</noinclude>
parte le questioni e le liti che rendono intricata ed onerosa l'esecuzione della legge in vigore.
L'esenzione di tassa accordata dalla legge 17 giugno 1851 alle successioni in linea retta d'un valore non eccedente le lire 2000 si appalesa meno consentanea all'articolo 25 dello Statuto, secondo il quale la tassa proporzionale debbe essere sopportata da quelli che lucrano molto, egualmente che da quelli che lucrano meno.
Egli è d'altronde non conforme ai principii di giustizia e d'equità che un solo individuo chiamato a raccogliere un'eredità di lire 2000 vada esente da tassa; laddove dieci coeredi d'una sostanza del valor complessivo di lire 2010 sono tenuti a scontarla per la propria virile rilevante a sole lire 201.
Il privilegio dell'esenzione di cui si parla sarebbe d'altronde in opposizione col sistema di percezione dei diritti d'insinuazione che venne adottato colla legge del 22 giugno 1850, mercè la quale, abolito il privilegio dei patti di famiglia, si assoggettarono al diritto proporzionale le mutazioni tra ascendenti e discendenti, senza distinzione d'entità o di valore.
L'abolizione dell'esenzione anzidetta sarebbe pur anco suggerita da una considerazione di grave peso. Non solo le eredità del valore di lire 2000, ma eziandio quelle rilevanti a più del doppio, vengono sottratte al pagamento della tassa, perchè generalmente gli eredi fanno ogni studio per farle comparire inferiori al valore dalla legge stabilito per limite dell'esenzione; per cui sull'istanza dell'amministrazione seguono frequenti i procedimenti di perizia od altri incumbenti giuridici, le cui spese non lievi, ricadendo a carico degli eredi, rendono i medesimi in condizione peggiore di quella in cui si sarebbero trovati se avessero usata maggior fedeltà nella consegna, e non avessero avuto nella disposizione della legge un incentivo alla frode.
Nè meno contraria all'articolo 25 dello Statuto può ravvisarsi l'esenzione dalla tassa di successione delle rendite sul debito pubblico dello Stato.
E invero quegli che aumenta la sua fortuna mediante una eredità consistente in sostanze di tal fatta, perchè dovrà essere in miglior condizione di quell'altro che per via d'eredità aumentò pure la sua fortuna con beni di diversa natura?
Si vorrebbe opporre che l'articolo 4 dell'editto 24 dicembre 1819 dichiara esenti le rendite del debito pubblico da ogni legge d'ubena, ritenzione, confisca ed imposizione.
A questa eccezione si risponde che una legge in materia di successione, la quale non dichiari esenti le dette rendite dalla tassa imposta sulle trasmissioni delle altre sostanze ereditarie, non impone direttamente una tassa sopra di esse, ma unicamente sopra la massa ereditaria. Diversa cosa sarebbe se si volesse gravare le rendite pel semplice loro possesso in via di contribuzione diretta, ovvero sottoporle a contribuzione indiretta nei casi di mutazioni contrattuali; ma di simili gravezze non si trovano colpite da nessuna legge finanziaria; che anzi il loro trapasso per atto tra vivi è in questo stesso progetto di legge dichiarato esente da diritto proporzionale.
Rimontando all'origine dell'esenzione di cui è caso, debbesi ritenere che, creandosi colla legge organica del debito pubblico 1819 un valore nuovo, una nuova specie di proprietà, le rendite create sarebbero pure state per loro natura soggette ai tributi cui già per effetto del regio editto 14 dicembre 1848 soggiacevano le proprietà d'ogni sorta, ove le ragioni non già di giustizia ma d'opportunità e temporanea convenienza non avessero determinato il legislatore ad arricchirle allora dello straordinario vantaggio delle esenzioni dalle imposizioni.
Il primo motivo d'opportunità e convenienza stava nel proposito di chiamare sulle nuove rendite il favore del pubblico e specialmente dei capitalisti, come lo manifesta il proemio del citato editto per fondare così con ogni possibile allettamento il pubblico credito appo noi rinascente.
Altro motivo consisteva in ciò che essendo le rendite della prima creazione 1819 destinate esclusivamente all'estinzione del debito antico dello Stato, e prevedendo che tali rendite non avrebbero facilmente toccata la metà del pari (come diffatti il primo corso delle nostre rendite toccò appena la metà del 62 per cento), il legislatore ravvisò consentaneo all'equità che non si aggravasse ancora con un tributo diretto la sorte dei creditori già pregiudicati dall'obbligo di ricevere una carta scadente in soddisfacimento dei rimoti loro averi, e per cui lo Stato acquistava la liberazione del capitale intiero.
Considerata in tale aspetto la causa e l'essenza dell'esenzione conceduta alle prime rendite dello Stato, la quale venne poi estesa a quelle createsi posteriormente in ben diversa condizione di cose e con ben altro effetto riguardo a chi spontaneamente le acquistava, si può con fondamento sostenere che se quel favore debbe rimanere intangibile per quanto sia di qualunque contribuzione diretta ed ordinaria, non sia però chiusa la via a ritenerle come suscettive di tributi indiretti il cui carattere sia non già di colpirle in modo indistinto, permanente ed uniforme come rendite, ed a carico di chi le possiede per acquisto o ritenzione spontanea, ma bensì di considerare nel suo intiero senza detrazione alcuna di valore una massa ereditaria comprensiva pure di rendite, la qual massa costituisce un complesso di proprietà acquistata a titolo lucrativo come succede nelle trasmissioni a causa di morte.
Egli è incontrastabile che in siffatto sistema d'interpretazione già si discese dopo l'osservanza dello Statuto e segnatamente colla disposizione dell'ultimo alinea dell'articolo 4 della legge 17 giugno 1851, mercè cui venne esclusa la deduzione dei debiti di una successione i quali si trovino coperti dall'esistenza di rendite nella massa ereditaria.
Altri motivi di giustizia e di bene intesa economia assistono pure la tesi con cui vuolsi sostenere l'abolizione dell'esenzione in discorso.
Le necessità dello Stato portarono la massa del debito pubblico ad ingente somma di capitali che trovansi innestati nei patrimoni privati, e questo valore, alimentando la fortuna soprattutto di ricchi speculatori, non può guari concepirsi come abbia quella grande massa di averi a sottrarsi a qualsivoglia concorso nel sopportare le pubbliche gravezze, almeno in quel modo che il potrebbero senza violazione dei patti protettori di quel genere di proprietà.
Se ogni benchè minima eredità e senza eccezione di sorta, qualunque pur fosse il vincolo tra il defunto e l'erede, trovasi colpita da una tassa sul montare di tutti i suoi valori d'altra natura, è certamente cosa esorbitante che l'eredità, anche la più pingue per possidenza di rendite sul debito pubblico, debba andare esente da qualunque tassa, fossero pur estranei fra loro il defunto e l'erede.
La legge impone l'obbligo della consegna e del pagamento della tassa di successione tanto pei beni immobili quanto per i mobili; ma a riguardo alla mobilia contemplata nell'articolo 413 del Codice civile, si sarebbe introdotta una disposizione per la quale i contribuenti sarebbero esonerati dall'obbligo di farne la consegna, e ritenendosi che l'eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, sia considerata siccome aventi effetti di mobilia per un valore corrispon-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|841}}</noinclude>
dente al ventesimo di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari tassabili.
Se non che potendo taluno essere peravventura gravato da tale presunzione in ordine alla mobilia, si è riservata ai consegnanti la facoltà di dar prova in contrario.
Si è previsto in questo progetto il caso della riunione dell’usufrutto alla proprietà, del quale finora non fecero menzione le preesistenti leggi.
Alla morte dell’usufruttuario passando l’usufrutto in quello che aveva la nuda proprietà, l’imposizione della tassa su questo stesso passaggio è ben giusta e consentanea al disposto dell’articolo 1 del progetto di legge, che dichiara soggette a pagamento tutte le mutazioni sí di proprietà che di usufrutto.
Ma a differenza della legge francese per la quale l’erede della nuda proprietà, sino dal momento dell’apertura della successione, è obbligato al pagamento dell’intiera tassa, e così anche di quella riflettente la futura consolidazione dell’usufrutto colla proprietà, si credette più ragionevole ed equo che l’imposta non dovesse riscuotersi se non al momento dell’effettiva mutazione.
Questa nuova disposizione è fondata sul riflesso che l’erede della nuda proprietà, al momento in cui si apre la successione, corrisponde una sola metà della tassa, venendo l’altra metà corrisposta dall’usufruttuario; onde parve ben conseguente che nell’atto della consolidazione, l’erede debba pagare la tassa corrispondente al complemento della sua proprietà.
Delle graduazioni delle tasse di successione risultanti dall’articolo 2 della legge 17 giugno 1851 furono mantenute, la prima che concerne gli ascendenti e discendenti, la sesta che riguarda gli estranei e la settima che riflette gl’istituti di carità e di beneficenza. Ma le altre quattro categorie di tasse furono stabilite in guisa che sulle successioni tra fratelli, sorelle e coniugi verrebbesi a pagare il 3 per cento, il 5 sopra quelle tra zii e nipoti e pronipoti, il 7 tra cugini di primo grado, ed il 9 tra altri parenti affini sino al sesto grado inclusivamente, ciò che sarebbe consigliato non solo dai bisogni dello Stato, quanto dacchè il tributo debbe essere più elevato, quanto maggiore è la distanza di parentela tra il defunto e l’erede; e d’altronde tali proposte non potrebbero ravvisarsi gravose per coloro che, non essendo eredi necessari, vengono a lucrare una sostanza, della quale avrebbero potuto essere privati dall’autore della successione.
Ragionando infine della parte del progetto che riguarda le tasse giudiziarie, la cui riforma è richiesta dai cambiamenti nella patria legislazione, egli è a ritenersi che la riforma della tariffa di simili tasse si riduce sostanzialmente alla parte così detta degli emolumenti fissi o proporzionali, e sarebbe essa consentanea al sistema introdotto nel progetto di nuova legge sul bollo (del quale viene fatta contemporanea presentazione) con cui venne soppressa la formalità della registrazione d’una gran parte degli atti giudiziari, mercè l’impiego per i medesimi di una carta speciale che comprende nel diritto di bollo anche la tassa giudiziaria.
Le principali riforme che si propongono consistono:
1° Nel fissare la tassa proporzionale alla quota dell’uno per cento sulle sentenze definitive profferte in qualsiasi grado di giurisdizione;
2° Nel fissare un termine pel pagamento delle tasse, a pena d’una sopratassa in caso di ritardo;
3° Nello estendere le tasse giudiziarie alle sentenze ed ordinanze del contenzioso amministrativo, non che alle sentenze in materia penale quando vi ha la parte civile;
4° Nel sottoporre ad un semplice diritto fisso le sentenze che dichiarino la nullità radicale d’un contratto, la quale non sia stata, neppure implicitamente riconosciuta in giudizio; come anche le sentenze nei giudizi di rivocazione, salvo per queste il suppletivo diritto proporzionale in caso di maggiore condanna;
5° Nel modificare la tassa sulle sentenze dei giudici di mandamento;
6° Nel contemplare le sentenze dei tribunali esteri, di cui non fanno parola le attuali tariffe;
7° Nel togliere il privilegio del fisco sulla cosa cadente in giudizio, per quanto riguarda le sentenze di assolutoria, e nell’esonerare la parte assolta dall’obbligo di corrispondere una porzione qualsiasi di tassa, ancorchè colla sentenza si fossero dichiarate le spese compensate.
Le sopra additate modificazioni e segnatamente quella per la quale viene applicata la tassa proporzionale dell’uno per cento alle sentenze dei giudici di mandamento, in sostituzione del diritto fisso di tre lire a cui vanno ora sottoposte, senza distinzione dell’entità delle cause, saranno per certo riguardate quali riforme le più giuste e le più conformi ai principii dello Statuto, malgrado che da esse sia per derivarne alle finanze una perdita, che in tanta loro strettezza non si può consentire senza un qualche compenso; viene questo proposto nella legge del bollo, e nell’impiego della carta speciale per alcuni atti sí in materia civile che di volontaria giurisdizione, i quali attualmente sono esenti da tassa.
La tariffa annessa al regio editto 22 settembre 1822, contiene all’articolo 30 una disposizione secondo la quale le sentenze ed ordinanze pronunciate sopra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un instrumento, oltre al diritto di emolumento, soggiacer debbono a quello d’insinuazione.
Tale disposizione corrisponde in parte a quella di cui al § 2, numero 9 dell’articolo 69 della legge francese 22 frimaio, anno VII; se non che la detta disposizione rimase in pratica quasi inosservata, imperciocchè, giusta l’interpretazione datavi dai magistrati, il diritto d’insinuazione non sarebbe dovuto salvo sulle sentenze ed ordinanze che siano state pronunciate sul consenso delle parti.
Essendosi ora riconosciuta la necessità di riprodurre la disposizione stessa, ed anzi di conformarla a quella contenuta nella summenzionata legge di Francia, onde non abbia più a lasciar luogo ad interpretazioni, venne però stabilito all’articolo 103 del progetto, che allorquando una condanna sarà pronunciata od acconsentita su di una domanda stabilita per convenzione verbale o per atto non insinuato, sarà dovuto il diritto d’insinuazione indipendentemente dal diritto d’emolumento sulla condanna.
Nella formazione di questo progetto, preso nel suo complesso, ebbesi in mira di procedere ad un più equo ripartimento delle imposte indirette, in guisa però che l’interesse delle finanze non avesse a rimaner compromesso.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
{{Centrato|'''TITOLO I.'''}}
{{Centrato|'''DISPOSIZIONI GENERALI.'''}}
{{Centrato|'''CAPO I.'''}}
{{Centrato|''Norme comuni alle tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario.''}}
'''Art. 1.''' I diritti d’insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario sono coordinati e saranno percetti sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|842}}</noinclude>
'''Art. 2.''' I diritti sono proporzionali o fissi.
'''Art. 3.''' Il diritto proporzionale è stabilito per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili che si operi per contratto od altro atto fra vivi o per causa di morte, o per sentenza ed altro atto giudiziale.
È dovuto in ragione dei valori in comune commercio senza deduzione di debiti, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.
È regolato in ragione di venti in venti lire sulle somme o valori da sottoporsi alla tassa. Ogni frazione sarà computata per lire 20.
Qualora la liquidazione di un diritto produca frazioni di centesimo, ogni frazione sarà considerata come un centesimo intiero.
Il diritto proporzionale non sarà mai minore d’una lira per ciascun atto, quand’anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore.
'''Art. 4.''' Il diritto fisso è dovuto nei casi non contemplati dall’articolo precedente, e nella quotità determinata dalla detta tariffa.
'''Art. 5.''' Quando un atto contiene più disposizioni indipendenti, o non derivanti necessariamente le une dalle altre, sarà dovuto un diritto particolare per ciascuna di esse, secondo la sua specie.
'''Art. 6.''' Il valore tassabile si desume dagli atti, dalle dichiarazioni delle parti, o dalle loro consegne, in conformità delle rispettive disposizioni della presente legge pei rami d’imposta regolati da essa.
'''Art. 7.''' Se le somme o valori sopra cui debbesi esigere un diritto proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di passare una relativa dichiarazione per iscritto nel tempo utile per l’adempimento della formalità cui vanno soggetti gli atti medesimi.
{{Centrato|'''CAPO II.'''}}
{{Centrato|''Disposizioni di esecuzione comuni alle varie tasse.''}}
'''Art. 8.''' L’amministrazione demaniale potrà proporre il giudizio di perizia sul valore risultante dagli atti, dalle dichiarazioni o consegne di cui all’articolo precedente, sempre quando lo creda inesatto.
Prima però che la medesima sia seguita, si potrà stabilire di concerto tra l’amministrazione e le parti il vero valore in comune commercio degli oggetti sottoposti a tassa.
'''Art. 9.''' Serviranno di base per determinare il valore cadente in contestazione gli atti pubblici e le perizie giurate, anteriori non più di un quinquennio all’atto, alla sentenza ed all’apertura di successione onde nasce il debito della tassa.
Quando però l’amministrazione o le altre parti non volessero attenersi a questo modo di valutazione, potranno chiedere la perizia anticipandone le spese.
'''Art. 10.''' I segretari e catastari dei comuni sono tenuti di dar gratuita visione nei rispettivi archivi agli agenti demaniali dei registri e documenti ivi esistenti, per porli in grado di accertare l’ammontare delle tasse; e così pure di somministrare loro gratuitamente gli estratti di cui siano richiesti per lo stesso oggetto.
Nel caso di rifiuto o di ritardo non giustificato, l’intendente della provincia vi provvederà sull’istanza dell’agente demaniale a spese del segretario o catastaro.
'''Art. 11.''' La domanda di perizia sarà fatta al giudice di mandamento indicato nelle disposizioni speciali riflettenti le varie tasse, con dichiarazione del perito eletto dalla parte istante.
La perizia sarà ordinata entro il termine di cinque giorni dalla domanda, e nel relativo decreto verrà fatta ingiunzione alla parte contraria di nominare il suo perito entro dieci giorni successivi alla intimazione di detto decreto.
Non devenendosi dalla parte a tale nomina fra quel termine, il giudice nominerà d’uffizio il secondo perito.
In caso di disparere tra i due periti, essi ne eleggeranno un terzo, ed essendo discordi nella scelta, il giudice lo nominerà d’uffizio.
I periti dovranno presentare la loro relazione entro il termine che verrà fissato nell’ordinanza di nomina, il quale però non potrà mai eccedere i mesi sei.
Trascorso questo termine, senza che il perito o i periti abbiano presentata la loro relazione, la parte interessata potrà fare istanza per la nomina di altri periti.
In questo caso i periti surrogati non avranno alcun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi agli incombenti cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione.
'''Art. 12.''' La parte contro cui la perizia venne promossa sarà, con decreto, citata davanti al giudice per essere presente alla asseverazione con giuramento della medesima, e nel relativo verbale si farà risultare della detta comparizione e della contumacia.
'''Art. 13.''' Quando l’istanza di perizia dovesse aver luogo contro il giudice, suo luogotenente o segretario, verrà portata davanti al giudice viciniore.
'''Art. 14.''' Nel caso che i beni soggetti alla perizia si trovino posti fuori del mandamento in cui ha luogo il giudizio, il giudice, a cui si è fatta l’istanza, ordina la perizia da eseguirsi in qualunque altro mandamento.
'''Art. 15.''' Le notificazioni ed altri atti qualunque dipendenti dal giudizio di perizia si eseguiranno senza requisitorie dall’uno all’altro giudice.
'''Art. 16.''' Quando il correspettivo stipulato, od il valore dichiarato sia inferiore al valore vero accertato con perizia, sarà dovuto un supplemento di tassa sopra il detto maggior valore, oltre alle spese del procedimento di perizia, ed ai maggiori diritti che possano essere dovuti in virtù delle disposizioni speciali riflettenti le varie tasse.
I maggiori diritti o le sopratasse di cui nella presente legge sono considerati come parte del tributo, e non quali penalità.
'''Art. 17.''' Le domande di supplemento o restituzione di diritti saranno promosse a norma delle disposizioni speciali alle varie tasse e nei termini da esse stabiliti.
'''Art. 18.''' La domanda fatta da una parte non interrompe la prescrizione a favore della parte contraria.
'''Art. 19.''' La domanda di rimborso fatta in iscritto all’uffizio da cui fu operata la riscossione servirà, come la domanda giudiciale, ad interrompere il corso della prescrizione.
Tale domanda dovrà essere presentata con un ricorso a due originali, uno dei quali sarà restituito al ricorrente munito d’una dichiarazione dell’uffizio stesso comprovante la data della fatta presentazione.
'''Art. 20.''' La prescrizione legittimamente interrotta si compie col decorso di un successivo nuovo termine eguale a quello stabilito nei diversi casi contemplati dalla presente legge.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|843}}</noinclude>
'''Art. 21.''' L’azione per le condanne al pagamento delle pene pecuniarie comminate dalla presente legge contro i pubblici funzionari si prescriverà col trascorso di due anni dal giorno della commessa contravvenzione.
L’azione per la riscossione delle stesse pene pecuniarie sarà prescritta col termine di quattro anni a partire dalla data della sentenza.
'''Art. 22.''' Le pene pecuniarie stabilite in somma fissa, od in somma proporzionale determinata, potranno essere volontariamente pagate sia prima che dopo il verbale di contravvenzione.
Saranno anche ammessi i contravventori a tale pagamento volontario, dopo l’istanza fiscale; ed in questo caso, facendosi fede presso il Ministero pubblico del pagamento stesso, oltre quello delle spese, non si farà più luogo ad ulteriore procedimento.
'''Art. 23.''' Quando il giorno della scadenza di un termine fosse festivo, il termine stesso s’intenderà scadere il giorno immediatamente successivo non festivo.
{{Centrato|'''TITOLO II.'''}}
{{Centrato|'''DEI DIRITTI D’INSINUAZIONE.'''}}
{{Centrato|'''CAPO I.'''}}
{{Centrato|''Disposizioni generali.''}}
'''Art. 24.''' Allorquando un atto contiene mutazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, si esige il diritto stabilito per gli immobili sulla totalità del prezzo o valore a meno che nell’atto siano stati designati articolo per articolo gli oggetti mobili, e sia stato per questi stipulato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili, nel qual caso si esigerà sul detto prezzo il diritto stabilito pei mobili.
Non si avrà riguardo a tale distinzione di prezzo per le cose che l’articolo 404 del Codice civile dichiara immobili per destinazione, se vengono alienati insieme agli stabili od edifizi alla cui coltivazione od esercizio esse servono.
Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere sarà sempre dovuto indistintamente il diritto stabilito riguardo agli immobili.
Gli atti traslativi di proprietà immobiliaria, pei quali all’epoca della loro insinuazione siasi pagata la tassa proporzionale imposta da questa legge, saranno esenti dal diritto di trascrizione ipotecaria portato dal numero 2 della tabella annessa al regio editto 11 luglio 1822, quando vengano a tale formalità presentati.
'''Art. 25.''' Non si avrà riguardo alle dichiarazioni che le parti facessero dopo la stipulazione dell’atto per designare la distinta natura degli oggetti ceduti od alienati.
'''Art. 26.''' Gli atti portanti traslazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni stabili non situati nello Stato, saranno soggetti al pagamento di un semplice diritto fisso.
'''Art. 27.''' La quitanza spedita o l’obbligazione acconsentita fra i contraenti, nell’atto d’alienazione per la totalità o per una parte del prezzo formante il correspettivo del contratto, non vanno soggetti a diritto particolare.
'''Art. 28.''' I diritti dovuti sugli atti soggetti all’insinuazione saranno a carico:
Dell’acquisitore, cessionario, donatario o deliberatario, nelle vendite, cessioni o donazioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili, tanto in proprietà che in usufrutto, godimento od uso;
Del conduttore negli atti di locazione;
Del debitore nelle obbligazioni per prestito o mutuo;
Della persona liberata nelle quitanze ed altre liberazioni, eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procuratori ed amministratori, i diritti delle quali saranno a carico degli individui, corpi o comuni amministrati o committenti.
In tutti gli altri casi saranno a carico comune delle parti contraenti, in ragione dell’interesse che ciascuna di esse può avere nel contratto.
Il tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sarà dovuto diritto particolare.
Le parti contraenti ed il notaio saranno tenuti solidariamente verso l’erario al pagamento dei diritti, salva ragione di rimborso, per cui il notaio avrà azione solidaria verso le parti.
'''Art. 29.''' I diritti per gli atti non soggetti all’insinuazione ma presentati volontariamente alla medesima, saranno a carico della parte da cui è chiesta la formalità, salve le ragioni di rimborso che le possano competere.
'''Art. 30.''' Saranno considerati come mobili per l’effetto della presente legge:
1° I frutti pendenti dell’annata alienati separatamente dai beni stabili;
2° I tagli di boschi sí cedui che d’alto fusto, o di piante sparse, da eseguirsi entro un anno dalla data del contratto;
3° Le azioni sopra stabilimenti di commercio od industria, come anche l’avviamento di negozi;
4° I porti sui fiumi e torrenti, i battelli, barche, navi e bastimenti, i molini o bagni stabiliti sopra barche o battelli, od altri edifizi galleggianti, qualora il contratto non contempli al un tempo il diritto di tenere ed esercitare detti porti, navi, molini, bagni ed edifizi;
5° I materiali degli uffici da demolirsi entro un anno dalla data del contratto;
6° Il diritto di servirsi della terra, sabbia o ghiaia per lo stabilimento od esercizio di fornaci o per altri usi, e quello di scavare minerali, pietre, asfalto, carbone fossile ed altri combustibili o sostanze qualunque, purchè tale diritto sia limitato ad un termine non eccedente i trent’anni;
7° I diritti di privativa conceduti dalle leggi agli autori di opere scientifiche, letterarie od artistiche;
8° Le addizioni fatte dall’usufruttuario ai beni usufruiti, pei casi preveduti dall’articolo 511 del Codice civile.
'''Art. 31.''' Le dichiarazioni di somme e valori prescritte dall’articolo 7 della presente legge dovranno, per gli atti soggetti all’insinuazione, farsi dalle parti contraenti o da una di esse prima della scadenza del termine entro cui l’atto debbe essere insinuato, ed estendersi appiè della copia destinata per l’insinuazione, colla firma della parte dichiarante certificata dal notaio che ha ricevuto l’atto.
Potrà tuttavia estendersi anche in foglio a parte da unirsi alla suddetta copia, munito della stessa firma e certificazione.
Negli atti di divisione si dovrà dichiarare il valore del patrimonio o della sostanza da dividersi, tanto nel caso di rifatta, che in quello di assegnamento eguale, onde regolare la percezione sia del diritto fisso, che del diritto proporzionale, cui possono andar soggetti gli atti di tal natura.
L’ommissione di presentare le dichiarazioni sospende l’insinuazione degli atti, ed il notaio incorre nelle pene comminate per la ritardata formalità.
'''Art. 32.''' Quando in virtù di legge, o di riserva espressa, un contraente ha facoltà di dichiarare d’avere stipulato per<noinclude></noinclude>
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un terzo, tale dichiarazione non potrà essere tenuta in conto per l’applicazione della presente legge se non sarà stata fatta per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto.
'''Art. 33.''' Per le alienazioni di stabili il cui prezzo debbe essere fissato dal giudizio di periti, o da persona terza scelta d’accordo dalle parti o dal giudice, e per quelle stipulate col patto di farne seguire la misura, il diritto di mutazione si esigerà provvisoriamente sul valore che dovrà dichiararsi nell’atto, od a termini dell’articolo 31, salvo, dopo seguito l’estimo o la misura, di esigere un supplemento di diritto sull’eccedente, o di rimborsare alle parti quella porzione del diritto riscosso corrispondente al minor valore od al minor quantitativo dei beni che fosse risultato dalla perizia o dalla misura.
'''Art. 34.''' Pei contratti alligati a condizioni sospensive sono dovuti i diritti quando si verifica la condizione.
Nella ricevuta che si rilascia al momento dell’insinuazione di tali contratti sarà espressa la riserva della percezione di quei diritti a suo tempo.
Coloro cui profitterà l’avveramento della condizione saranno tenuti al pagamento della tassa entro il termine di giorni trenta successivi a quello in cui avranno potuto averne notizia.
La prescrizione contro il fisco non decorrerà che dal giorno in cui l’amministrazione avrà potuto conoscere l’avveramento della condizione.
'''Art. 35.''' Per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietà che si verifichi soltanto colla morte del donante a norma degli articoli 1176 e 1177 del Codice civile e per quelli contenenti la stipulazione di beni dotali, non è dovuto al momento della loro insinuazione, se non un diritto fisso, salva la riscossione a suo tempo del diritto di successione sul valore degli oggetti in essi contemplati, per cui si esprimerà nella ricevuta un’analoga riserva quale viene prescritta nel precedente articolo.
Sarà però pagato il diritto proporzionale d’insinuazione per qualunque altra stipulazione contenuta in simili atti, la quale riceve il suo effetto indipendentemente dalla morte di una delle parti.
'''Art. 36.''' Quando il correspettivo stipulato od il valore dichiarato sia inferiore al valore vero accertato con perizia d’oltre un sesto di quest’ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento del doppio diritto sullo stesso maggior valore, senza pregiudizio del supplemento di diritto proporzionale e delle spese dovute a termini dell’articolo 16.
'''Art. 37.''' La domanda di supplemento di diritti d’insinuazione potrà essere dallo insinuatore proposta solidariamente tanto contro il notaio entro sei mesi, quanto contro le parti contraenti entro due anni.
L’istanza di perizia sarà promossa contro le parti contraenti entro due anni.
Entro egual termine sarà fatta domanda di restituzione dei diritti d’insinuazione.
La decorrenza dei suddetti termini comincierà dal giorno successivo a quello dell’insinuazione.
I termini per la domanda di supplemento o di restituzione, nei casi previsti dall’articolo 33, non decorrono che dal giorno in cui l’amministrazione avrà potuto conoscere l’estimo o la misura.
Il termine per la domanda di restituzione, nei casi previsti dall’articolo 3 della tariffa, decorre dal giorno dell’insinuazione dell’atto di rescissione o di recesso.
Trascorso il termine d’anni trenta, sarà prescritta l’azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sopratasse dovute per gli atti non insinuati.
Di questi però non si potrà mai far uso senza l’eseguimento della formalità dell’insinuazione ed il pagamento dei relativi diritti.
'''Art. 38.''' Il termine per l’insinuazione degli atti ricevuti dai notai, segretari, od altri funzionari autorizzati a ricevere atti soggetti a tale formalità, sarà di trenta giorni, non compreso quello della data dell’atto.
Riguardo a quegli atti che a norma delle leggi e dei regolamenti vanno soggetti alla superiore approvazione, il termine non decorrerà che dalla data della notificazione all’uffizio procedente del provvedimento o decreto di approvazione.
Per gli atti di descrizione od inventari, il termine decorrerà dalla data del verbale di chiusa.
'''Art. 39.''' I notai, segretari ed altri funzionari autorizzati a ricevere atti soggetti all’insinuazione non potranno farli insinuare in altri uffizi che in quello da cui dipende il luogo della loro residenza.
'''Art. 40.''' Le scritture private potranno essere insinuate in qualunque uffizio d’insinuazione.
'''Art. 41.''' I diritti d’insinuazione saranno pagati contemporaneamente alla presentazione degli atti in quelle somme che saranno dall’insinuatore liquidate, nè potrà mai rifiutarsene o differirsene il pagamento in tutto od in parte sotto qualunque pretesto.
Nella ricevuta dei diritti l’insinuatore dovrà esprimere distintamente le disposizioni tassate ed il diritto esatto per ciascuna di esse, non che gli articoli di tariffa applicati.
'''Art. 42.''' I notai, segretari ed altri funzionari che non avranno fatto insinuare i loro atti entro il termine come sopra stabilito, saranno in proprio tenuti al pagamento per ciascun atto di una sopratassa uguale alla metà del diritto dovuto per l’insinuazione, con che la medesima non sia mai inferiore alle lire 10.
Il disposto di quest’articolo non sarà applicabile quando il ritardo dell’insinuazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato a termine dei regolamenti e purchè si eseguisca poi tale formalità entro quel termine che sarà fissato.
'''Art. 43.''' I notai e segretari che in istrumenti od in altri atti da insinuarsi enuncieranno od inseriranno scritture od atti per loro natura soggetti all’insinuazione e non insinuati, salva per gli atti esteri l’eccezione di cui all’articolo 54, incorreranno nell’ammenda di lire 25 oltre la responsabilità pel pagamento dei diritti dovuti per l’atto enunciato o la scrittura inserta.
Tali pene non sono però applicabili all’enunciazione od inserzione d’atti e scritture, pei quali il termine dell’insinuazione non sia ancora trascorso.
Se poi citeranno atti insinuati senza indicare l’uffizio e la data dell’insinuazione, colla somma pagata, incorreranno nell’ammenda di lire 10.
'''Art. 44.''' La produzione od ammissione fra le prodotte per parte dei causidici, segretari ed attuari di atti non insinuati, soggetti per loro natura all’insinuazione, verrà punita con un’ammenda di lire 25.
Incorreranno in eguale ammenda i catastari che faranno uso di simili atti per trasporti od annotazioni sui libri di catasto.
'''Art. 45.''' I segretari, attuari e conservatori delle ipoteche ai quali venisse presentato un atto per cui sia obbligatoria<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|845}}</noinclude>
l’insinuazione e non fosse ancora insinuato, dovranno ritenerlo e darne tosto notizia all’insinuatore per quell’effetto che di ragione; in difetto, incorreranno in una pena pecuniaria eguale alla metà dei diritti d’insinuazione dovuti per l’atto stesso, con che però non sia mai minore di lire 10, nè maggiore di lire 100.
'''Art. 46.''' Qualunque occultazione di prezzo in un atto pubblico darà luogo al pagamento del triplo diritto sulla parte del prezzo occultato.
Il notaio che risulterà complice di simili occultazioni sarà tenuto, solidariamente colle parti, e sempre in proprio, per un terzo al pagamento del triplo diritto suddetto, e ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari a cui possa andare soggetto a termini delle leggi sul notariato.
L’azione contro le parti ed il notaio per la riscossione del maggior diritto imposto col presente articolo non si prescriverà che fra due anni decorrendi dal giorno in cui l’occultazione del prezzo sarà venuta a notizia dell’amministrazione.
'''Art. 47.''' Gl’insinuatori non potranno, sotto qualunque pretesto, anche d’insufficienza del prezzo convenuto o del valore dichiarato, rifiutare o differire l’insinuazione degli atti che loro saranno presentati col contemporaneo pagamento dei relativi diritti salvo il disposto nell’alinea terzo dell’articolo 34.
'''Art. 48.''' Non si farà luogo alla restituzione dei diritti regolarmente riscossi sopra atti dei quali venisse dai magistrati o tribunali pronunciata la nullità o la rescissione.
Si eccettuano però gli atti di aggiudicazione o di deliberamento, la nullità dei quali sia stata giudizialmente pronunciata per difetto di formalità estrinseche.
L’azione di rimborso sarà prescritta entro due anni dalla data della sentenza che ha pronunciata la nullità.
{{Centrato|'''CAPO II.'''}}
{{Centrato|''Disposizioni particolari per l’insinuazione degli atti esteri.''}}
'''Art. 49.''' Atti esteri, in senso di questa legge, sono quelli sí pubblici che in forma di scrittura privata, fatti fuori dello Stato, ancorchè davanti gli agenti del Governo del Re.
'''Art. 50.''' È obbligatoria l’insinuazione degli atti portanti mutazione a qualunque titolo di proprietà o di usufrutto di beni immobili o riputati tali, situati nello Stato, società o divisione di essi, imposizione sopra i medesimi di servitù, ipoteche ed altri pesi, affittamento di detti beni per oltre un novennio, sublocazioni e cessioni di tali affittamenti, non che degli atti contenenti spiegazioni, variazioni o rivocazioni di quelli avanti accennati.
'''Art. 51.''' Il termine per l’insinuazione degli atti e delle scritture di cui all’articolo 50 sarà di otto mesi se gli atti sono passati in Europa e di mesi diciotto se fuori d’Europa a partire dalla loro data.
Pei testamenti tali termini si computeranno dalla morte del testatore.
'''Art. 52.''' Tutti gli atti esteri non contemplati nel citato articolo 50, i quali per loro natura sarebbero soggetti all’insinuazione se fatti nello Stato, dovranno essere insinuati prima di farne uso.
'''Art. 53.''' Si fa uso degli atti esteri:
1° Quando si producono avanti un’autorità giudiziaria od amministrativa, o qualunque ufficio governativo o comunale.
2° Quando se ne fa l’inserzione od anche la semplice menzione in qualche atto pubblico.
Si potrà però, senza contravvenire alla legge, citare un atto ed una scrittura estera non ancora insinuata in un atto soggetto all’insinuazione, purchè il notaio o segretario rogante dichiari nell’atto stesso che insinuerà col medesimo anche l’atto o la scrittura citata, nel qual caso il notaio o segretario rimarrà personalmente e solidariamente tenuto colle parti al pagamento non solo dei diritti e spese d’insinuazione dell’atto estero, ma ancora di una somma eguale all’ammontare dei detti diritti, non però mai minore di lire 10 qualora non venga insinuato nei trenta giorni successivi alla data dell’atto in cui fu citato.
3° Quando alcuno assuma avanti le suddette autorità od uffizi la qualità di proprietario, usufruttuario, affittaiuolo, subaffittaiuolo, creditore e cessionario che tragga origine dall’atto estero.
'''Art. 54.''' Gli atti esteri anteriori alla presente legge aventi data certa saranno insinuati col pagamento dei diritti stabiliti dalla tariffa vigente all’epoca in cui furono stipulati, purchè sieno presentati entro i termini fissati dalle precedenti leggi.
'''Art. 55.''' La ritardata insinuazione degli atti esteri, pei quali, a termini dell’articolo 50, tale formalità è obbligatoria, darà luogo al pagamento per ciascun atto, ed a carico solidariamente delle parti contraenti, di una sopratassa eguale all’ammontare del dovuto diritto, con che la medesima non sia mai inferiore alle lire 10.
Sono soggetti a questa disposizione tutti gli altri atti esteri dei quali si fosse fatto uso prima di farli insinuare.
'''Art. 56.''' La circostanza che le disposizioni di un atto estero sieno state ripetute in un atto stipulato nello Stato non esime lo stesso atto estero dall’applicazione della presente legge, sia per l’obbligo dell’insinuazione, sia pel pagamento dei relativi diritti e sopratasse; ma in tal caso la disposizione identica del contratto posteriore non sarà più soggetta che al diritto fisso.
'''Art. 57.''' L’insinuazione dei contratti, atti e scritture, passati in paese estero dovrà seguire, cioè:
Riguardo a quelli contenenti convenzioni contemplate nell’articolo 50 della presente legge, nell’uffizio dell’insinuazione stabilito nel capoluogo sede del tribunale di prima cognizione nel cui distretto sono situati i beni che ne formano in tutto od in parte l’oggetto;
Riguardo agli altri, in qualunque dei capoluoghi in cui sieda un tribunale di prima cognizione.
'''Art. 58.''' L’originale o la copia non potranno insinuarsi se non saranno rivestiti del bollo straordinario o del visto per bollo, non che del visto e legalizzazione degli agenti del Governo del Re residenti nei paesi ove sarà seguito l’atto; o, in difetto, di quella del ministro degli affari esteri dello Stato.
'''Art. 59.''' Ove l’atto sia esteso in altra lingua che l’italiana o la francese, non sarà insinuato se non vi sarà unita una versione italiana o francese fatta da un traduttore giurato, ed in mancanza od impedimento di traduttori giurati, sarà deputato un traduttore dal presidente del tribunale della provincia in cui si vorrà effettuare l’insinuazione.
'''Art. 60.''' L’azione del fisco per la consecuzione dei diritti e delle sopratasse, non che pel rimborso della spesa incontrata dall’amministrazione per far seguire l’insinuazione degli atti esteri sottratti a questa formalità, sarà solidaria contro le parti contraenti, loro eredi ed aventi causa, quando si tratti di quegli atti che debbono essere insinuati entro un termine fisso.
Per gli altri atti la cui insinuazione è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, i detti diritti, sopratasse e<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|846}}</noinclude>
spese saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.
'''Art. 61.''' Le azioni pel conseguimento dei diritti e supplementi e per le restituzioni sono regolate dalle norme di prescrizione stabilite dalla presente legge.
{{Centrato|'''CAPO III.'''}}
{{Centrato|''Disposizioni eccezionali per l’insinuazione di alcuni atti.''}}
'''Art. 62.''' Gli atti che si stipulano nell’interesse dello Stato non sono soggetti al pagamento dei diritti d’insinuazione, salvo per la quota che secondo la natura dei contratti ed a termini della presente legge, deve essere a carico delle altre parti.
'''Art. 63.''' Sono totalmente esenti da tali diritti gli atti o processi verbali di deliberamento cui si procede dalle amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.
'''Art. 64.''' Sono esenti dal diritto proporzionale e soggetti al diritto fisso:
1° Gli atti o processi verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà o le Casse di risparmio;
2° Gli atti di cauzione o malleveria che sono tenuti a prestare tutti gl’impiegati contabili nell’interesse dello Stato, ed i conservatori delle ipoteche anche nell’interesse del pubblico, non che i tesorieri degl’istituti di carità e di beneficenza regolati dalla legge del 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850 per l’esercizio dei rispettivi impieghi; oltre agli atti che ne dipendono concernenti la cancellatura o restrizione delle prese iscrizioni, non che la rinuncia all’ipoteca legale competente ai detti corpi morali sui beni dei loro contabili;
3° Quelli di cauzione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto per l’estero;
4° Quelli di cessione, anche per istrumento, di rendite sul debito pubblico e di obbligazioni dello Stato.
'''Art. 65.''' Le dette rendite ed obbligazioni dello Stato saranno però considerate come denaro contante allorquando servono di corrispettivo o di mezzo per l’alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o per qualsivoglia altra convenzione principale od accessoria, e quindi i relativi atti soggiaceranno ai diritti proporzionali determinati dalla natura dei riferiti contratti.
{{Centrato|'''TITOLO III.'''}}
{{Centrato|'''DEI DIRITTI DI SUCCESSIONE.'''}}
'''Art. 66.''' Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto, o di uso di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, che si operano per successione ab intestato, o testamentaria, od a titolo di lucri dotali in virtù dell’articolo 1529 del Codice civile, ovvero nei casi previsti dall’articolo 55 della presente legge, sarà dovuta una tassa proporzionale.
'''Art. 67.''' La quotità della tassa è stabilita dalla parte seconda della tariffa annessa alla presente legge.
'''Art. 68.''' Sono esenti dalla tassa e dalla consegna i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l’anno dalla morte del testatore, e quelli per la celebrazione di uffizi religiosi entro lo stesso anno.
'''Art. 69.''' I crediti litigiosi e di dubbia esigibilità saranno soggetti alla tassa, salva ragione del rimborso proporzionato alla perdita del credito, fra due anni dalla data del giudicato che lo annulla o riduce, a meno che l’erede od il legatario non preferisca di farne l’abbandono al fisco, per cui basterà analoga dichiarazione estesa nell’atto della consegna.
'''Art. 70.''' La consegna delle successioni ed altre liberalità, di cui all’articolo 66 è obbligatoria per gli eredi, e, non essendovi eredi, pei legatari, pei donatari, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l’erede.
Questa consegna sarà formata sopra carta munita del bollo straordinario col diritto di 50 centesimi cadun foglio, qualunque sia la sua dimensione, e secondo il modulo che verrà adottato dall’amministrazione.
'''Art. 71.''' La consegna sarà fatta e la tassa pagata dall’erede, anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.
La tassa pei legati, ancorchè consistenti in prestazione di generi o di denaro esistenti o no nell’eredità, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela o di affinità, che correvano tra il defunto ed il legatario.
L’erede beneficiario pagherà la tassa con fondi ereditari.
I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna ed al pagamento della tassa.
La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all’amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un’altra nel termine prescritto.
'''Art. 72.''' La consegna dovrà farsi entro quattro mesi, ed il pagamento della tassa entro sei dall’apertura della successione, se la persona di cui si raccoglie l’eredità è morta nello Stato.
La consegna entro sei mesi, ed il pagamento entro otto, se morta in qualunque altra parte dell’Europa.
La consegna entro un anno, ed il pagamento entro mesi diciotto, se morta fuori d’Europa.
Il pagamento però della tassa pei lasciti fatti a corpi morali non sarà in nessun caso obbligatorio se non fra tre mesi dalla data del provvedimento col quale i corpi stessi saranno stati autorizzati ad accettare i lasciti.
'''Art. 73.''' Gli eredi o donatari ammessi in possesso provvisorio dei beni di un assente, a termini dell’articolo 84 del Codice civile, saranno tenuti alla consegna di essi, ed al pagamento della tassa, come se si trattasse di successione definitiva; senonchè, per essi, i termini decorreranno dalla data dell’immissione in possesso, e vi sarà luogo al rimborso della tassa fra anni due dalla ricomparizione dell’assente, sotto deduzione della parte di essa corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.
Se risultasse che in difetto d’una legale dichiarazione d’assenza gli eredi presuntivi si fossero immessi di fatto nel possesso dei beni dello assente, l’amministrazione demaniale potrà ingiunger loro di effettuare la consegna ed il successivo pagamento della tassa.
In tale caso i termini, di cui all’articolo 72, decorreranno dalla data dell’ingiunzione.
Avrà pur luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione sopra accennata, nel caso previsto dall’articolo 977 del Codice civile.
'''Art. 74.''' Le consegne ed i pagamenti delle tasse dovranno farsi all’uffizio d’insinuazione da cui dipende il luogo del domicilio che aveva il defunto, e nel quale si è aperta la successione, a termini dell’articolo 74 del Codice civile.
Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la consegna ed il pagamento dovranno farsi all’uffizio d’insinuazione nel circolo del quale si trova situata la maggior parte dei beni cadenti nella di lui eredità.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|847}}</noinclude>
'''Art. 75.''' Quando non si effettui nel prescritto termine la consegna, o questa sia stata infedele, sarà dovuta una sopratassa.
La sopratassa per ommissione di consegna entro i prescritti termini sarà eguale al quinto della tassa principale.
Sarà però ridotta al decimo quando il contravventore avrà presentata la consegna prima di esservi stato ingiunto dal fisco.
La sopratassa per infedeltà di consegna sarà eguale alla metà della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse, o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un quarto, senza pregiudizio del rimborso delle spese di perizia.
'''Art. 76.''' I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per ommessa consegna, salvo per le altre sopratasse la responsabilità loro verso gli amministrati, a termini del diritto comune.
'''Art. 77.''' Se prima della scadenza del termine prescritto pel pagamento della tassa i difetti di una consegna infedele saranno stati riparati con una seconda consegna, non avrà più luogo il pagamento della sopratassa stabilita dall’articolo 75.
In tal caso la prescrizione di cui è cenno all’articolo 81 non decorrerà che dalla data dell’ultima consegna.
'''Art. 78.''' Il valore degli immobili, crediti e rendite sottoposti alla tassa di successione è regolato dalle stesse norme fissate per i diritti d’insinuazione.
Il valore del semplice usufrutto, e quello della nuda proprietà, sono rispettivamente ragguagliati alla metà dell’intiero valore dei beni.
Avvenendo il caso della riunione dell’usufrutto alla nuda proprietà, l’erede od il legatario di queste ne fa la consegna ed il pagamento della tassa secondo il grado di parentela coll’autore della successione, entro il termine fissato dall’articolo 72, computando dalla morte dell’usufruttuario.
Il valore dei fondi di negozio verrà dagli eredi espresso nella consegna descrittiva di essi, salvo esista un inventario od altro atto giudiziale di descrizione, nel qual caso basterà che nella consegna sia espresso il valore da questo atto emergente, il quale servirà di base alla riscossione della tassa.
L’eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio, è considerata siccome avente effetti di mobilia di cui nell’articolo 415 del Codice civile per un valore corrispondente al ventesimo di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari tassabili, salvo ai consegnanti la prova in contrario.
'''Art. 79.''' Quando il valore degli immobili enunciato nella consegna sia creduto inferiore al valore reale in comune commercio, l’agente demaniale potrà richiedere la perizia rivolgendone l’istanza al giudice del mandamento in cui ha sede l’ufficio che ha ricevuto la consegna medesima.
L’istanza di perizia sarà promossa entro due anni computandi dal giorno successivo a quello in cui venne fatta la consegna, osservandosi del resto le norme prescritte nel capo II, titolo I della presente legge.
'''Art. 80.''' I reclami contro la liquidazione della tassa non saranno ammessi in giudizio se non quando siano corredati dalla quitanza di pagamento della tassa medesima sul valore consegnato.
Lo stesso sarà dei reclami contro la domanda dell’agente demaniale, liquidata sulla base dei valori risultanti dalle informazioni che questi si sarà procurato circa la consistenza della successione, nel caso in cui non sia stata fatta veruna consegna in tempo utile.
'''Art. 81.''' Vi è prescrizione per la domanda della tassa dopo cinque anni dall’apertura della successione, se questa non fu consegnata; dopo tre anni dal giorno delle consegne, per le parziarie omissioni in ciascuna di esse; dopo due anni dallo stesso giorno, per insufficienza di valutazione.
'''Art. 82.''' La prescrizione delle tasse dovute sulle successioni di coloro che sono morti all’estero non decorre che dal giorno in cui l’amministrazione demaniale ha potuto avere la legale notizia della morte.
S’intenderà avuta questa legale notizia dal momento in cui la morte sarà stata inscritta nei registri degli agenti consolari, o dal momento in cui siasi fatto uso nello Stato di un documento autentico nel quale essa sia menzionata.
'''Art. 83.''' La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d’assenza, od in difetto dal giorno in cui cominciò il possesso di fatto, nei modi prescritti dall’articolo 73.
'''Art. 84.''' La prescrizione per la domanda della tassa dovuta sulle eredità giacenti decorre dal giorno in cui l’amministrazione demaniale può conoscere la presa di possesso per parte dell’erede.
'''Art. 85.''' Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall’effettuato pagamento, ancorchè questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dagli articoli 69 e 73.
'''Art. 86.''' Riguardo alla prescrizione saranno osservate le disposizioni contenute nel capo II, titolo I di questa legge.
'''Art. 87.''' Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri delle morti dovranno nei primi dieci giorni d’ogni mese trasmettere uno stato di quelle avvenute nel corso del mese precedente all’uffizio di insinuazione nel cui distretto sono succedute.
I contravventori a questa disposizione incorreranno nell’ammenda di lire 25 per la non fatta trasmissione dello stato anzidetto, e di lire 10 per l’ommessa indicazione di ciascun decesso nello stato medesimo.
{{Centrato|'''TITOLO IV.'''}}
{{Centrato|'''DEI DIRITTI D’EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.'''}}
{{Centrato|'''CAPO I.'''}}
{{Centrato|''Disposizioni speciali.''}}
'''Art. 88.''' È dovuto il diritto proporzionale d’emolumento sulle sentenze ed ordinanze definitive contraddittorie e contumaciali dei magistrati, tribunali o giudici, in materia civile, contenzioso amministrativo e commerciale (escluse quelle della Corte di cassazione), non che degli arbitri, rese esecutorie in materia civile e commerciale, e di quelle in materia penale riflettente la parte civile che portano condanna od assolutoria per una somma od oggetto di valore determinato od apprezzabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.
Lo stesso diritto è dovuto sulle ordinanze di consenso e sulle dichiarazioni giudiciali delle parti divenute irrevocabili relative pure ad oggetto di valore determinato ed apprezzabile.
'''Art. 89.''' Il diritto proporzionale è dovuto, sebbene il provvedimento giudiziale che ne forma oggetto trovisi concepito nei termini d’una semplice declaratoria di diritto, la quale si riferisca a cosa apprezzabile e ne induca l’acquisto o la dismissione.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|848}}</noinclude>
'''Art. 90.''' Le sentenze però che portano risoluzione di contratto o di clausola di contratto per causa di nullità radicale che non siasi neppure implicitamente riconosciuta in giudizio dalla parte convenuta, non andranno soggette al diritto proporzionale di emolumento, ma soltanto a quello fisso.
'''Art. 91.''' Le sentenze ed ordinanze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in continuazione dello stesso giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette a titolo provvisorio al pagamento di una somma eguale al diritto fisso, salva a suo tempo la percezione del diritto proporzionale con imputazione di detta somma.
'''Art. 92.''' La tassa proporzionale è eguale in ogni grado di giurisdizione.
'''Art. 93.''' Per le sentenze ed ordinanze che intervengono in giudizio d’opposizione a sentenza contumaciale, si terrà conto del diritto già pagato per questa ultima, per modo che si percepisca solo il supplemento in caso di condanna per maggiore somma o valore.
Se non vi è supplemento, o questo risulti minore della tassa fissa, avrà soltanto luogo la percezione di questa.
'''Art. 94.''' Nei giudizi di appello sarà dovuta la tassa proporzionale indipendentemente da quella pagata sulla sentenza appellata.
'''Art. 95.''' Per le sentenze profferte in giudizio di rivocazione se con esse si dichiarerà non farsi luogo alla domanda di rivocazione, od ammettendola si confermerà la precedente sentenza, non si percepirà alcun diritto proporzionale ma soltanto quello fisso, oltre la perdita del deposito portato dalla legge, ma se si farà luogo alla riparazione della sentenza cadente in rivocazione, si percepirà all’occorrenza il supplemento di diritto proporzionale che sia per risultare dovuto.
'''Art. 96.''' Non si farà però mai luogo alla restituzione di tasse regolarmente percette sopra sentenze od ordinanze che venissero annullate o riformate.
'''Art. 97.''' Sarà dovuto per intiero l’emolumento per una seconda sentenza od ordinanza sebbene già si fosse pagato per la prima, quando diversa è la persona, o l’azione contro la quale, o per la quale viene a profferirsi la seconda sentenza sebbene per lo stesso oggetto.
'''Art. 98.''' Allorchè oltre la condanna principale si pronunciò anche colla stessa sentenza sopra una domanda riconvenzionale o sopra questioni di guarentigia o di rilievo contro terzi chiamati, od intervenuti spontaneamente in causa, sono dovute tante tasse quanti sono i diversi oggetti decisi.
'''Art. 99.''' Quando una stessa sentenza od ordinanza porta più disposizioni anche interlocutorie indipendenti le une dalle altre, o distintamente promosse in giudizio da taluna delle parti, è dovuto per ciascuna di esse, e secondo la sua specie, il diritto proporzionale o fisso, di cui nella tariffa annessa alla presente legge.
'''Art. 100.''' Le sentenze ed ordinanze che riconoscono dovute annue rendite, prestazioni, od altro provento, si sottoporranno al diritto proporzionale in ragione dell’ammontare cumulato delle annualità.
Questo cumulo non potrà però mai eccedere gli anni 10, se si tratterà di usufrutto o di altra prestazione vitalizia, nè gli anni 20 se si tratterà di qualunque altra.
Trattandosi finalmente di provvisionale, o di pensione alimentaria concessa provvisoriamente in pendenza del giudizio, o sino ad un dato evento, la tassa sarà ristretta al solo ammontare della somma od annualità concessa, salva la percezione ulteriore nel caso di effettiva continuazione di questa.
'''Art. 101.''' Le sentenze ed ordinanze che portano condanna al pagamento di annualità od interessi decorsi per un tempo non determinato nello stesso provvedimento, nè d’altronde risultante dagli atti della causa, daranno luogo alla tassa di tali interessi, per un tempo non eccedente il quinquennio.
'''Art. 102.''' Ogniqualvolta una sentenza od ordinanza anche di consenso è per sua natura soggetta al diritto proporzionale d’emolumento, non si potrà ammettere l’eccezione che non siasi fatta in causa veruna contestazione od osservazione nel merito dell’oggetto cui quella si riferisce, o che la parte siasi anche rimessa alla saviezza di chi doveva giudicare.
'''Art. 103.''' Sono però eccettuate dalla disposizione dell’articolo precedente le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neppure per modo di semplice osservazione, ed i concordati che seguano in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, per quanto non abbia individualmente formato l’oggetto di veruna contestazione.
'''Art. 104.''' Ogniqualvolta si tratterà di cose incorporee ed inestimabili, oppure di provvedimento che a termine delle sopra espresse disposizioni non vada soggetto a diritto proporzionale d’emolumento, si percepirà rispettivamente il diritto fisso portato dalla tariffa annessa alla presente legge.
'''Art. 105.''' Allorchè una condanna sarà pronunciata od acconsentita su di una domanda stabilita per convenzione verbale o per atto non insinuato, sarà dovuto il diritto d’insinuazione indipendentemente dal diritto d’emolumento sulla condanna.
Così pure le sentenze d’assolutoria, e le ordinanze e le dichiarazioni di recesso accettato in conformità delle vigenti leggi, andranno soggette al diritto di quietanza quando inducano una liberazione suscettibile della formalità dell’insinuazione.
'''Art. 106.''' Le sentenze ed ordinanze che inducono una mutazione di proprietà o risoluzione di contratto suscettibili per sè stesse di un diritto d’insinuazione, o supplemento di esso, o che dimostrino dovuta una suppletiva tassa di successione, lascieranno luogo alla percezione di questi diritti in occasione della percezione del diritto d’emolumento.
'''Art. 107.''' Le sentenze dei tribunali esteri o pronunciate dai consoli regi all’estero, delle quali si faccia uso in giudizio, o la menzione in atti pubblici in questi Stati, andranno soggette ai diritti portati dalla presente legge, salvo in quanto alle prime si dimostri che le sentenze che si proferiscono in questi Stati vadano esenti da simili diritti nello Stato estero da cui quelle provengano.
'''Art. 108.''' I diritti d’emolumento sono dovuti dalle parti in ragione della loro condanna nelle spese della lite.
Debbono però anticiparsi per intero da quella che richiede la formalità per la più pronta esecuzione del provvedimento che ne forma l’oggetto, salvo il rimborso che di ragione verso l’altra parte.
Sarà salvo in ogni caso il privilegio spettante al demanio dello Stato sulla cosa caduta in contestazione, ad eccezione delle sentenze di assolutoria, per le quali la parte vincitrice non potrà mai essere ricercata al pagamento del diritto d’emolumento, ancorchè si fosse pronunciata la compensa delle spese.
Le sopratasse sono a carico della parte che non ha adempiuto nel prescritto termine alla formalità dell’emolumento, e sono riscosse in ragione della quota di tassa da essa dovuta.
Colui che anticipa per intiero i diritti d’emolumento per<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/49
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|849}}</noinclude>
la più pronta spedizione del provvedimento che ne forma l’oggetto non è tenuto ad anticipare la relativa sopratassa da altri dovuta.
{{Centrato|'''CAPO II.'''}}
{{Centrato|''Della percezione dei diritti d’emolumento.''}}
'''Art. 109.''' La formalità dell’emolumento e la percezione della relativa tassa si farà dall’agente delle finanze che ne è incaricato nel distretto dell’autorità giudiziaria in cui ebbero luogo gli atti.
'''Art. 110.''' Il segretario del magistrato, tribunale o giudice da cui fu proferita la sentenza od ordinanza soggetta a diritto d’emolumento, dovrà entro giorni quindici al più dalla data della medesima trasmettere una copia non autenticata e munita solo del suo visto per la formalità dell’emolumento al suddetto agente demaniale, e dovrà servirsi a tale effetto della prima copia in carta bollata che rimetterà poi ad una delle parti, salvo il munirla, dopo la formalità dell’emolumento, della sua autenticazione.
'''Art. 111.''' Avrà luogo la stessa trasmissione per le ordinanze di consenso seguite innanzi ai relatori delle cause, le quali non siano di semplice istruttoria; ed a questo fine dovranno gli stessi relatori astenersi di consegnare ai procuratori delle parti l’ordinanza che abbiano sottoscritta, ed i relativi atti, ma dovranno farne la rimessione al rispettivo segretario che vi apporrà subito il suo visto per la formalità dell’emolumento, e ne farà la suddetta consegna sotto la propria responsabilità.
'''Art. 112.''' L’agente delle finanze dopo di avere liquidato i diritti, ove non gli venga spontaneamente pagata la somma liquidata, dovrà ingiungere le parti al pagamento della loro rispettiva quota.
Nella liquidazione saranno citati gli articoli della tariffa applicati, e di questi dovrà poi anche farsi menzione nella ricevuta.
'''Art. 113.''' Se il pagamento non sarà stato effettuato entro il termine di giorni trenta successivi all’intimazione dell’ingiunzione di cui nell’articolo precedente, sarà dovuta una sopratassa eguale alla metà della tassa non pagata.
'''Art. 114.''' I reclami contro la liquidazione delle tasse non saranno ammessi in giudizio se non quando siano corredati dalla quitanza di pagamento delle tasse medesime.
'''Art. 115.''' A chiunque avrà anticipato del proprio diritti di emolumento, od altri ad esso accessori, competerà l’azione immediata di rimborso contro le parti debitrici in via ingiunzionale.
Nell’esecuzione dell’ingiunzione non si avrà riguardo alle opposizioni del debitore sul punto se le tasse pagate fossero o no dovute, oppure dovute in somma minore.
Il debitore non potrà far valere i suoi reclami che contro l’amministrazione delle finanze giustificando di avere integralmente rimborsato chi avrà pagato in suo scarico.
'''Art. 116.''' L’obbligo dei segretari di tenere il repertorio delle provvidenze ed atti che seguono presso il magistrato, tribunale o giudice cui essi rispettivamente appartengono e di trasmettere mensilmente lo stato al ricevitore demaniale, è ristretto alle sentenze ed ordinanze anche di consenso soggette giusta la presente legge a diritto d’emolumento, sia fisso, sia proporzionale.
'''Art. 117.''' È proibito ai segretari di consegnare a chicchessia gli atti e le produzioni della parte litigante che non ha pagata la sua quota di tassa, finchè non abbiano annotato al repertorio la ricevuta del fatto pagamento, salvo si tratti di atti del Ministero pubblico, del patrimonio dello Stato, o di persone od enti morali ammessi al benefizio dei poveri.
I contravventori a questa disposizione incorreranno nella ammenda di lire 50 senza pregiudizio delle pene disciplinari cui possa farsi luogo secondo la gravità dei casi.
'''Art. 118.''' In tutte le copie degli atti soggetti a diritto d’emolumento dovrà prima dell’autenticazione menzionarsi la data del pagamento della tassa coll’indicazione dell’uffizio in cui ebbe luogo.
Questa menzione dovrà farsi non solo dai segretari dell’ordine giudiziario, ma altresì dai catastari, notai, causidici ed uscieri, ogni qualvolta occorra loro di menzionare, nei loro atti o registri, sentenze od ordinanze definitive.
L’inosservanza di tale obbligo sarà punita coll’ammenda di lire dieci per ogni ommessione.
'''Art. 119.''' I membri dei magistrati o tribunali ed ogni altro giudice si asterranno dal far provvedimenti in relazione o dipendenza di sentenza od ordinanza definitiva, per cui non risulti loro pagato il diritto d’emolumento.
'''Art. 120.''' Vi è prescrizione dopo due anni dal giorno in cui seguì la registrazione, sia per la domanda di supplimento di diritto d’emolumento per parte dell’amministrazione, sia pei reclami delle parti.
Trascorso il termine d’anni cinque sarà prescritta l’azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sopratasse dovute per le provvidenze soggette a diritto d’emolumento e non registrate.
Di queste però non si potrà mai fare uso senza l’eseguimento della prescritta formalità ed il pagamento delle relative tasse.<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/50
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|850}}</noinclude>
{{Centrato|'''PARTE PRIMA'''}}
{{Centrato|''Tariffa dei diritti d’insinuazione.''}}
{{Centrato|'''TITOLO PRIMO'''}}
{{Centrato|'''Atti soggetti per loro natura a diritto proporzionale.'''}}
{{Centrato|'''CAPO I.'''}}
{{Centrato|''Mutazioni e modificazioni di proprietà.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"
|-
! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritti dovuti !! Base della riscossione dei diritti
|-
| 1 || '''Alienazioni in genere.''' Vendita, retrovendita, cessione, retrocessione, dazione in pagamento, rinunzia a diritti, azioni e ragioni ereditarie, ed altro atto qualunque portante traslazione di dominio tra vivi a titolo oneroso: || ||
|-
| 1 || di beni immobili || L. 5 per ogni 100 lire || Per le traslazioni di dominio a titolo oneroso il diritto si esigerà sul prezzo ed altri corrispettivi o pesi posti a carico dell’acquisitore.
|-
| 1 || di beni mobili || L. 2,50 per ogni 100 lire || Se nella vendita della proprietà l’usufrutto è riservato a favore del venditore od altri, si unirà al prezzo convenuto ed al capitale corrispondente ai pesi e carichi accollati al compratore una metà in più, e sulla somma totale verrà liquidato il diritto.
|-
| 1 || Vendita di beni immobili situati all’estero. || L. 3 (fisso) || Se poi la riserva d’usufrutto è limitata ad un corso d’anni determinato, si unirà al prezzo e corrispettivi l’ammontare dei relativi interessi per tutto il tempo della fatta riserva.
Se tale riserva è ristretta ad una parte soltanto dei beni, l’aggiunta di valore sarà proporzionata al prezzo e corrispettivi di detta porzione.
Quando i prezzi e i corrispettivi dell’alienazione sieno pagabili soltanto dopo la cessazione dell’usufrutto riservato, e non producano interessi, il diritto si esigerà unicamente sul detto prezzo e corrispettivi, senza l’aggiunta di valore per causa del riservato usufrutto.
Se dall’atto risulta che gli effetti della vendita sono retrotratti ad un’epoca anteriormente alla quale l’acquisitore sia entrato nel materiale possesso e godimento dei beni vendutigli, oltre il diritto di mutazione sui beni, si esigerà il diritto di cessione di frutti, cal-
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/51
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|851}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"
|-
! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritti dovuti !! Base della riscossione dei diritti
|-
| 1 || ''(segue)'' || || colato sugli interessi del convenuto prezzo in proporzione di tempo.
Qualora gli effetti della vendita sieno stabiliti ad un’epoca posteriore al contratto, ed il prezzo sia pagato o pagabile con decorrenza d’interessi dalla data dell’atto stesso, il diritto di mutazione sarà calcolato sul detto prezzo e sull’ammontare degl’interessi in proporzione di tempo.
Non sarà dovuto alcun diritto per la convenzione con cui venisse determinato a quale delle parti contraenti debbano spettare i raccolti dell’annata o i frutti pendenti sui terreni venduti.
Quando la traslazione degl’immobili ha per correspettivo una costituzione di rendita, il diritto si esige sul capitale formato di venti volte la rendita stessa, se è perpetua, e di dieci volte, se è vitalizia.
|-
| 2 || Promessa di vendita nei modi determinati dagli articoli 1595 e 1596 del Codice civile: || ||
|-
| 2 || di beni immobili || L. 5 per ogni 100 lire || rowspan="1" |
|-
| 2 || di beni mobili || L. 2,50 per ogni 100 lire || Sul prezzo ed altri corrispettivi convenuti.
|-
| 2 || Vendita in esecuzione della promessa: di beni sí immobili che mobili. || L. 3 (fisso) || In caso di aumento di prezzo, oltre al diritto fisso, si esigerà il diritto proporzionale sull’ammontare di detto aumento.
|-
| 3 || Rescissione della promessa di vendita, o recesso dalla medesima: || ||
|-
| 3 || di beni immobili || L. 5 per ogni 100 lire ||
|-
| 3 || di beni mobili || L. 2,50 per ogni 100 lire ||
|-
| 3 || Se la promessa fu fatta con caparra, e questa viene restituita. || L. 1,25 || Sulla caparra, salva la restituzione alle parti del diritto riscosso sulla promessa di vendita.
|-
| 4 || Recesso o rescissione volontaria di vendita per qualsiasi causa: || ||
|-
| 4 || di beni immobili || L. 5 per ogni 100 lire || Sul prezzo della precedente vendita.
|-
| 4 || di beni mobili || L. 2,50 per ogni 100 lire ||
|-
| 5 || Supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, volontariamente pagato o promesso dal compratore o da terzi possessori, a mente degli articoli 1686 e 1687 del Codice civile. || L. 5 per ogni 100 lire || Sul prezzo suppletivo e sugli interessi.
|-
| 6 || Procura irrevocabile passata nell’interesse non tanto del mandante che del mandatario, involvente la dispensa del rendimento dei conti: || ||
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|852}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"
|-
! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritti dovuti !! Base della riscossione dei diritti
|-
| 6 || ''(segue)'' Se l’esercizio del mandato si riferisce all’alienazione di beni immobili. || L. 5 per ogni 100 lire || Sulla somma eccedente il prezzo della prima aggiudicazione.
|-
| 6 || Di beni mobili, diretti dominii, anticresi, censi perpetui o vitalizi. || L. 2,50 per ogni 100 lire || Sul valore dichiarato o reale degli immobili, sul capitale formato come all’articolo 41 riguardo ai censi, e sul capitale ed interessi scaduti riguardo ai crediti.
|-
| 6 || Di crediti. || L. 1,25 per ogni 100 lire ||
|-
| 6 || Se poi si riferisce alla gestione d’un affittamento od appalto concesso da terza persona al mandante, con facoltà al mandatario di appropriarsi i frutti dei beni affittati od i prodotti dell’appalto. || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sul prezzo dell’affittamento capitalizzato come all’articolo 43.
|-
| 7 || Rimborso fatto da uno o più coeredi al cessionario d’altro coerede, onde escluderlo dalla divisione a mente dell’articolo 1064 del Codice civile: || ||
|-
| 7 || Entro l’anno dalla fatta cessione... || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sulla somma rimborsata.
|-
| 7 || Dopo questo termine ... || L. 5 per ogni 100 lire ||
|-
| 8 || '''Spropriazioni forzate ed incanti.''' Aggiudicazione col beneficio del quarto meno del valore, per cui gl’immobili sono stimati. || L. 5 per ogni 100 lire || Sul valore d’estimo, detratto l’ammontare del beneficio legale. Tale deduzione però non ha luogo sopra la somma eccedente il credito, per cui seguisse non ostante l’aggiudicazione.
|-
| 9 || Deliberamento rinnovato in seguito ad inadempimento degli obblighi imposti al deliberatario; per un prezzo uguale od inferiore a quello del precedente deliberamento. || L. 3 (fisso) ||
|-
| 9 || Per un prezzo maggiore: se di beni immobili... || L. 5 per ogni 100 lire || Sulla somma eccedente il prezzo del primo deliberamento.
|-
| 9 || se di beni mobili... || L. 2,50 per ogni 100 lire ||
|-
| 10 || Deliberamento rinnovato in seguito ad aumento di sesta od altro, permesso dalla legge. || L. 5 per ogni 100 lire || Sull’aumento di prezzo per cui gli immobili sono stati definitivamente deliberati.
|-
| 11 || Deliberamento seguito dopo l’immissione del primo deliberatario nel possesso e godimento dei beni acquistati, scaduti i tre anni di cui all’art. 121 dell’editto 16 luglio 1822. || L. 5 per ogni 100 lire || Sul prezzo, correspettivi e pesi posti a carico del nuovo acquisitore.
|-
| 12 || Deliberamento di stabili precedentemente alienati, promosso da un creditore del venditore nei modi e termini stabiliti dall’articolo 2308 del Codice civile. || L. 5 per ogni 100 lire || Sulla somma eccedente il prezzo della vendita anteriore.
|-
| 13 || Subastazione seguita nei modi o nei termini di cui all’articolo 2331 del Codice civile: per un prezzo uguale od inferiore a quello della precedente aggiudicazione; || L. 3 (fisso) ||
|-
| 13 || Per un prezzo maggiore... || L. 5 per ogni 100 lire ||
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/53
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|853}}</noinclude>
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! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritti dovuti !! Base della riscossione dei diritti
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| 14 || ''(segue)'' Subastazione seguita in conformità dell’articolo 94 dell’editto ipotecario 16 luglio 1822. || L. 5 per ogni 100 lire || Sul prezzo, correspettivi e pesi risultanti dal deliberamento, non che sull’ammontare delle spese relative all’ingiunzione con diffidamento, ed agli atti anteriori alla medesima allorchè sono dichiarate a carico del deliberatario.
|-
| 15 || Spropriazione di stabili per utilità pubblica, salvochè si tratti di lavori eseguiti nell’interesse dello Stato. || L. 5 per ogni 100 lire || Sul prezzo convenuto o sul valore peritato od altrimenti stabilito.
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| 16 || '''Enfiteusi.''' Cessione di diritti spettanti al signore diretto sui beni concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta sia a favore dell’enfiteuta, che a favore di terzi. || L. 5 per ogni 100 lire || Sul capitale formato di venti volte il canone o rendita, e sul maggior correspettivo convenuto, coll’aggiunta dei laudemii dovuti al direttario a norma dei precedenti titoli, o secondo la consuetudine o la ragion comune.
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| 17 || Alienazione del dominio utile di stabili concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta dall’enfiteuta a favore sia del signore diretto sia dei terzi. || L. 5 per ogni 100 lire || Come all’articolo 16.
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| 18 || '''Riscatti e rinuncie a diritti di riscatto.''' Riscatto eseguito dal venditore o dai suoi eredi, entro il termine di un anno, quanto alle aggiudicazioni, e quanto alle vendite ordinarie, entro il termine convenuto, purchè non eccedente ai cinque anni stabiliti dalla legge, oppure entro il termine prorogato giudizialmente. || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sulla somma rimborsata.
|-
| 18 || In tutti i casi di riscatto in cui non si effettua il rimborso del prezzo, e per cui avvi obbligazione di pagamento. || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sulla somma dovuta in rimborso.
|-
| 18 || Quando l’acquisitore ancora debitore di tutto il prezzo nulla riceve in correspettivo della retrocessione. || L. 3 (fisso) || N.B. Sarà considerato in tempo utile il riscatto eseguito dopo il termine convenuto o prorogato, purchè avanti la scadenza di esso termine siasi effettuato il deposito autorizzato dall’articolo 1347 del Codice civile.
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| 19 || Riscatto d’immobili eseguito in seguito a riserva espressa in atto di permuta. || L. 5 per ogni 100 lire || Sulla somma rimborsata.
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| 20 || Riscatto eseguito per una parte soltanto degl’immobili venduti. || L. 5 per ogni 100 lire || Sul prezzo e correspettivi convenuti per la parte dei beni riscattati.
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| 21 || Riscatto eseguito per la totalità dei beni venduti, ma per parte di un solo dei covenditori o coeredi, nei casi previsti dall’articolo 1675 del Codice civile. Per la porzione a cui il riscattante partecipava nella vendita. || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sulla somma rimborsata.
|-
| 21 || Per le restanti porzioni... || L. 5 per ogni 100 lire || Sul prezzo ed altri correspettivi.
|-
| 22 || Riscatto eseguito nel caso previsto dall’articolo 1672 del Codice civile, entro il termine d’un anno. || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sulla somma rimborsata.
|-
| 23 || Riscatto eseguito da un cessionario.... || L. 5 per ogni 100 lire || Sulla somma rimborsata.
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|854}}</noinclude>
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! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritti dovuti !! Base della riscossione dei diritti
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| 24 || ''(segue)'' Rinuncia o cessione del diritto di riscatto. Senza corrispettivo ... || L. 3 (fisso) ||
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| 24 || Mediante corrispettivo ... || L. 5 per ogni 100 lire || Sul prezzo ed altri correspettivi.
|-
| 25 || '''Permute.''' Permuta di beni stabili contro altri stabili situati nello Stato. || L. 2,50 per ogni 100 lire || Sul valore dei beni d’una delle parti.
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| 25 || In caso di rifatta o di maggior valore dei beni dati in permuta da una parte. || L. 5 per ogni 100 lire || Sulla rifatta o sul maggior valore.
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| 26 || Permuta di stabili posti nello Stato contro beni situati all’estero. || L. 5 per ogni 100 lire || Sul valore degli stabili posti nello Stato.
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| 27 || '''Abbandono di merci.''' Abbandono di merci o di oggetti assicurati nei casi previsti dall’articolo 399 e seguenti del Codice di commercio. || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sul valore degli oggetti abbandonati.
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| 28 || '''Mutazioni d’usufrutto.''' Cessione dell’usufrutto al proprietario mediante un correspettivo non maggiore del valore attribuito all’usufrutto per la liquidazione del diritto sull’atto di alienazione che ne conteneva la riserva. || L. 3 (fisso) ||
|-
| 28 || Mediante un correspettivo maggiore: se stabili... || L. 5 per ogni 100 lire || Sull’eccedenza di valore oltre al diritto fisso.
|-
| 28 || se mobili... || L. 2,50 per ogni 100 lire ||
|-
| 29 || Concessione in usufrutto o ad uso, ancorchè fatta per un tempo eccedente i vent’anni, o retrocessione di detti usufrutto od uso: di beni immobili... || L. 2,50 per ogni 100 lire || Sul valore reale dei beni.
|-
| 29 || di beni mobili... || L. 1,25 per ogni 100 lire || Quando l’usufrutto od uso sarà limitato ad un certo e determinato tempo il diritto si esigerà su tante ventesime parti di valore quanti saranno gli anni per cui ne fu convenuta la cessione o retrocessione.
|-
| 30 || '''Anticresi.''' Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni stabili fino ad estinzione del debito. || L. 2,50 per ogni 100 lire || Sul credito liquidato nell’atto cogli interessi e spese.
|-
| 31 || '''Assicurazioni di crediti o ragioni dotali della moglie.''' Immissione in possesso di stabili per semplice assicurazione di crediti o delle doti e ragioni dotali della moglie. || L. 2,50 per ogni 100 lire || Sul credito liquidato nell’atto cogli interessi e spese.
|-
| 32 || Aggiudicazione di mobili a favore della moglie contro il marito per assicurazioni di doti o ragioni dotali. || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sul valore dei mobili aggiudicati.
|-
| || {{Centrato|'''CAPO II.'''}}<br />{{Centrato|''Atti e contratti relativi alle obbligazioni o liberazioni di somme o valori.''}} || ||
|-
| 33 || '''Obbligazioni.''' Prestito od obbligazione per pagamento di somme di denaro e contratto di cambio marittimo. || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sul capitale prestato.
Quando l’obbligazione fosse il correspettivo d’una precedente a-
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/55
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! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritti dovuti !! Base della riscossione dei diritti
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| 33 || ''(segue)'' lienazione di mobili seguita verbalmente o per privata scrittura non insinuata, si esigerà il diritto stabilito per le vendite di mobili. || ||
|-
| 34 || Promessa di prestito di somme........ || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sulla somma da prestare.
L’atto posteriore portante esecuzione della promessa di prestito sarà soggetto al solo diritto fisso di lire 3.
|-
| 35 || Novazione di debiti e delegazione o promessa di pagare debiti altrui. || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sul capitale debito ed interessi.
|-
| 35 || In mancanza dell’accettazione dell’assegnatario ... || L. 3 (fisso) || Trattandosi di rendite vitalizie o perpetue si esigeranno i diritti stabiliti dall’articolo 41.
|-
| 36 || Obbligazione di prestare un servizio personale, ivi compresa la surrogazione pel servizio militare. || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sulla mercede, salario o correspettivo pattuito, cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio.
|-
| 37 || Transazione fra creditori in seguito a fallimento e giudizio di concorso, stipulata tanto in presenza quanto in assenza del debitore, e concordato tra il negoziante fallito ed i suoi creditori. || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sull’ammontare delle somme a cui sono stati rispettivamente ridotti i crediti di ciascuno.
Il contronotato diritto non potrà essere aumentato, ancorchè si trattasse di crediti portati da titoli non insinuati. E per lo contrario non sarà diminuito, quantunque i crediti risultassero da titoli già insinuati e sui quali si fosse esatto il diritto proporzionale od altro.
|-
| 38 || '''Cessione di crediti.''' Cessione e retrocessione di crediti..... || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sul capitale ceduto e sugl’interessi scaduti, formalmente contemplati nella cessione e senza riguardo al corrispettivo espresso nell’atto.
|-
| 38 || Intervento del debitore ad oggetto di riconoscere il nuovo creditore. || L. 3 (fisso) ||
|-
| 39 || Pagamento di debiti ereditari effettuato da un coerede. || L. 0,60 / L. 1,25 per ogni 100 lire || Sulla somma corrispondente alla virile sovra maggiore somma pagata.
|-
| 40 || Pagamento di debiti ereditari effettuato con propri danari dall’erede beneficiario. || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sulla somma pagata.
|-
| 41 || '''Censi, pensioni e prestazioni.''' Costituzione di rendite, censi, prestazioni o pensioni sì perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante alienazione di mobili o crediti; loro cessioni a delegazioni accettate, non che le cessioni o delegazioni di rendite fondiarie. || L. 2,50 per ogni 100 lire || Sul capitale espresso nell’atto costitutivo o in difetto su quello formato per 20 volte la rendita perpetua, e per dieci volte la rendita vitalizia, senza distinzione tra le rendite costituite sovra una testa e quelle costituite sovra più teste.
Riguardo alle cessioni e delegazioni il diritto si esigerà sul capitale risultante dall’atto di costituzione, qualunque sia il prezzo della cessione.
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/56
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! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritti dovuti !! Base della riscossione dei diritti
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| 42 || ''(segue)'' Obbligazione di somministrare gli alimenti ed indumenti a qualche persona. || L. 1,25 per ogni 100 lire || Sul valore cumulato per tutti gli anni della durata dell’obbligazione, se il numero delle annate è determinato.
Se non vi è limite di tempo si esigerà il diritto stabilito per le costituzioni di rendita vitalizia.
Quando il correspettivo dell’obbligazione consiste in una determinata somma pagata o pagabile per una volta tanto, verrà su questa riscosso il diritto a seconda dei casi sovra espressi.
|-
| 43 || '''Locazioni ed appalti.''' Locazione di beni stabili o considerati a guisa di stabili o di tagli ordinari di boschi cedui, per un determinato corso d’anni. || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sul prezzo capitalizzato per gli anni a cui si estende la locazione, aggiuntovi l’ammontare delle contribuzioni, appendizzi ed altri pesi convenuti a carico del conduttore. In difetto di dichiarazione, l’ammontare delle contribuzioni sarà d’ufficio ragguagliato al quinto dell’annuo fitto e correspettivi.
|-
| 43 || Aumento di sesta od altro, permesso dalla legge, quando la locazione segue per incanto. || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sul maggiore prezzo risultante dal definitivo deliberamento.
Il diritto sarà riscosso per l’intiero termine della locazione, ancorchè questa fosse risolvibile di tre in tre anni od altri intervalli.
Non sarà dovuto maggiore diritto quando il prezzo dell’affittamento fosse in tutto od in parte pagato per anticipazione. Tuttavolta però che la somma pagata sia produttiva d’interessi a pro del conduttore, sarà inoltre dovuto il diritto d’obbligazione sull’ammontare di detti interessi.
Non sarà dovuto maggiore diritto quando il locatore rimette o si obbliga di consegnare al conduttore le scorte necessarie all’esercizio dell’affittamento, purchè siasi stipulata la restituzione alla fine della locazione delle scorte medesime o d’altre di eguale natura e valore.
In difetto di tale stipulazione, e così nel caso che sia facoltativo al conduttore di restituirle in natura o di pagarne il valore, sebbene in parte soltanto; sarà inoltre dovuto il diritto di traslazione di mobili sul valore delle scorte medesime.
Quando però il locatore rimette, o si obbliga di rimettere una determinata somma di danaro da tenere luogo di scorte, restituibile in fine di locazione, si esigerà inoltre su questa somma il diritto stabilito per le obbligazioni.
Non saranno portati in calcolo
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/57
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! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritti dovuti !! Base della riscossione dei diritti
|-
| 43 || ''(segue Locazioni ed appalti)'' || || per la liquidazione della tassa gli oneri imposti al conduttore per piantamenti d’alberi nei beni locati, o per altre opere tendenti al miglioramento di coltura dei beni medesimi, come neppure l’obbligo di sopportare le comandate o roide.
Per la locazione duratura pendente la vita del conduttore, ed anche due anni dopo, il diritto si esigerà sul capitale formato di dieci volte l’annuo fitto ed altri carichi, comprese le somme convenute pagarsi al locatore o ad altri per lui, a titolo d’introggio o per qualunque altro titolo.
In nessun caso il diritto sulla locazione potrà eccedere la metà della somma cui ascenderebbe il diritto di alienazione del dominio pieno della cosa locata.
|-
| 44 || Massarizio o colonia parziaria......... || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sul valore dichiarato o reale dei frutti o generi da corrispondersi al locatore, e degli altri vantaggi a favore di esso cumulati secondo le regole stabilite nell’articolo precedente.
|-
| 45 || Locazione a soccida, qualunque siane la specie. || L. 3 (fisso) ||
|-
| 46 || Noleggio ossia locazione di bastimenti.. || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sul prezzo convenuto e cumulato come sopra.
|-
| 47 || Appigionamento di mobili ........... || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sul prezzo convenuto e cumulato come sopra, aggiuntovi l’ammontare dei pesi posti a carico del conduttore.
Per l’affittamento a tempo indeterminato è dovuto il diritto di vendita di mobili.
|-
| 48 || Deliberamento definitivo per l’esazione di dazi o di altre rendite. || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sul prezzo ed oneri cumulati come sopra.
|-
| 49 || Deliberamento definitivo di appalti o di imprese per costruzioni, riparazioni e manutenzioni di edifizi, strade ed opere qualunque; per costruzioni di bastimenti e per provviste di ogni genere. || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sul prezzo definitivo e per tutti gli anni della durata dell’appalto od impresa.
|-
| 50 || Sublocazione, surrogazione, cessione, retrocessione e risoluzione volontaria delle locazioni, appalti, locazioni ed imprese contemplate negli articoli 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. || L. 3 (fisso) || Lo stesso diritto proporzionale e secondo le basi stabilite rispettivamente per i contratti principali.
Intervento del primitivo locatore, sia per togliere il divieto di sublocare, sia per liberare il precedente affittaiuolo dal vincolo dell’affittamento pell’ulteriore suo corso.
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/58
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|858}}</noinclude>
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! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritti dovuti !! Base della riscossione dei diritti
|-
| 51 || '''Fideiussioni e sottomissioni.''' Cauzione o fideiussione passata da una o più persone cumulativamente, sia che venga stipulata nell’atto contenente l’obbligazione principale, sia che venga passata separatamente. || L. 3 (fisso), salvo quanto segue || È dovuto sulla somma o valore per cui si presta la cauzione un diritto eguale alla metà di quello stabilito sull’obbligazione principale, con che però tale diritto di cauzione non possa mai eccedere 60 centesimi per ogni cento lire.
Qualora l’atto di cauzione sia stipulato in conseguenza di un’obbligazione portata da atto non insinuato ed anche esente dall’insinuazione, si esigerà inoltre il diritto dovuto per la stessa obbligazione principale.
|-
| || Assicurazioni e riassicurazioni marittime || L. 0,10 per ogni 100 lire || Sulla somma assicurata.
|-
| 52 || Sottomissione o cauzione prestata nei casi infradeterminati, cioè: 1° Cauzione dello straniero per pagamento delle spese di lite (articolo 33 del Codice civile); 2° Cauzione dell’erede testamentario o legittimo per l’amministrazione dei beni dell’assente (articolo 84 del Codice civile); 3° Cauzione dell’usufruttuario (articoli 513, 529 e 538 del Codice civile); 4° Cauzione dell’erede o legatario per l’eseguimento dell’obbligo impostogli dal testatore (articolo 862 del Codice civile); 5° Cauzione dell’erede pell’adempimento del legato fatto sotto condizione o a tempo determinato (articolo 869 del Codice civile); 6° Sottomissione dell’esecutore testamentario (articolo 898 del Codice civile); 7° Cauzione del figlio naturale o del coniuge nei casi di cui all’articolo 973 del Codice civile; 8° Cauzione dell’erede con beneficio d’inventario (articolo 1029 del Codice civile); 9° Cauzione del negoziante fallito onde ottenere salvocondotto provvisorio (articolo 506 del Codice di commercio); 10° Dichiarazione autentica o cauzione in fatto di commercio librario (articolo 8 delle regie patenti del 22 aprile 1843); 11° Cauzioni imposte dalle leggi o regolamenti per l’esercizio d’industrie o commercio di professioni non contemplate nell’articolo 94. || L. 3 (fisso) ||
|-
| 53 || '''Quitanze e liberazioni.''' Quitanza, liberazione, rimborso, remissione di debito, riscatto o risoluzione di censi, rendite ed annualità sí vitalizie che perpetue d’ogni natura, escluse quelle provenienti da concessioni enfiteutiche. || L. 0,60 per ogni 100 lire || Sul capitale risultante dall’atto di costituzione di debito e sull’ammontare degl’interessi di cui siasi fatta esplicita liberazione. In mancanza di dichiarazione del loro ammontare si stabilirà d’uffizio in ragione d’anni cinque, o di quel
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/59
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! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritti dovuti !! Base della riscossione dei diritti
|-
| 53 || ''(segue Quitanze e liberazioni)'' || || minor termine a cui rimonta l’atto d’obbligazione.
Nel caso di riscatto di censi, rendite ed annualità, esercito per la totalità da un solo dei debitori, si esigerà, per la porzione a carico del riscattante, il diritto stabilito da questo articolo, e per le restanti porzioni quello di cui all’articolo 41 sull’ammontare delle rispettive somme rimborsate.
Sarà pure dovuto il diritto fissato dal presente articolo nei seguenti casi:
1° Quando tra due persone debitrici l’una dell’altra segue compensazione del rispettivo debito; e il diritto si esigerà sull’ammontare d’uno dei debiti e a scelta;
2° Quando il pagamento è effettuato da un fideiussore o coobbligato, eziandio col subingresso nei diritti del creditore;
3° Quando il pagamento viene fatto da un creditore a favore di un altro creditore avente diritto di essere a quello preferito in ragione dei suoi privilegi ed ipoteche; oppure viene effettuato dall’acquisitore a favore di colui che conserva privilegio ed ipoteca sul fondo da lui acquistato;
4° Quando segue rimborso o restituzione di prezzo, frutti, interessi, indennità e spese, per parte del venditore all’acquisitore nei casi di sofferta evizione;
5° Quando segue rimborso dal proprietario all’usufruttuario per le addizioni o riedificazioni da quest’ultimo eseguite sugli edifizi usufruiti.
|-
| || {{Centrato|'''CAPO III.'''}}<br />{{Centrato|''Mutazioni di proprietà a titolo gratuito.''}} || ||
|-
| 55 || '''Donazioni ed assegnamenti.''' Donazioni tra vivi a causa di morte.... || L. 10 (fisso) || Sarà dovuta la tassa di successione quando per la morte prevista si verifichi la donazione.
|-
| 56 || Donazioni, costituzioni di dote od altri assegnamenti a titolo gratuito fra ascendenti e discendenti non contemplati nell’articolo precedente. || || Si percepirà un diritto d’insinuazione eguale a quello che sarebbe dovuto per la tassa di successione fra le stesse persone.
|-
| 57 || Qualunque donazione od assegnamento a titolo gratuito non contemplato nei due articoli precedenti: se di beni stabili... || L. 5 per ogni 100 lire || Sul valore reale dei beni.
Qualora la donazione non contempli che il semplice usufrutto o la nuda proprietà, il diritto sarà ridotto alla metà.
|-
| 57 || se di beni mobili... || L. 2,50 per ogni 100 lire ||
|-
| 57 || Donazione non accettata.............. || L. 3 (fisso) || Il diritto proporzionale si esigerà sull’atto d’accettazione.
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/60
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|860}}</noinclude>
{{Centrato|'''TITOLO SECONDO'''}}
{{Centrato|'''Atti soggetti per loro natura a diritti fissi.'''}}
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|-
! Art. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Diritto fisso !! Base della riscossione dei diritti
|-
| 58 || '''Contratti di matrimonio, doti e patrimoni ecclesiastici.''' Contratto contenente la semplice promessa di matrimonio. || L. 5 ||
|-
| 59 || Costituzione di dote o di patrimonio ecclesiastico con beni propri della persona nel cui interesse è fatta. || L. 7 ||
|-
| 60 || '''Adozione e riconoscimento di figli.''' Adozione..... || L. 20 ||
|-
| 61 || Riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nell’atto matrimoniale che separatamente. || L. 10 || Per ciascun figlio legittimato o riconosciuto.
|-
| 62 || '''Emancipazione.''' Emancipazione per ciascun individuo emancipato. || L. 6 || Sarà inoltre dovuto il diritto stabilito dall’articolo 56 se l’atto d’emancipazione contiene assegnamenti o donazioni.
|-
| 63 || '''Tutela e consimili atti interessanti i minori, interdetti, ecc.''' Tutela — Nomina, conferma o revoca di tutore; nomina di tutore speciale nei casi previsti dall’articolo 1061 del Codice civile; conservazione della tutela alla madre passata a seconde nozze; nomina del protutore; abilitazione dei minori, e revoca di essa; deputazione di curatore al ventre pregnante od al minore abilitato; nomina d’amministratore all’erede instituito sotto condizione; giuramento del tutore; nomina del consulente speciale alla vedova; nomina di curatore a minore, interdetto, assente o ad eredità giacente. || L. 3 || Sarà dovuto un solo diritto nei seguenti casi: quando l’atto contiene in uno la nomina del tutore e quella del protutore e del consulente speciale; quando contiene la revoca del tutore e la nomina di un altro; quando l’atto d’abilitazione contiene anche la nomina del curatore al minore abilitato; quando l’atto contiene in uno la nomina ed il giuramento del tutore.
|-
| 64 || '''Tutela.''' Rendimento di conto definitivo della tutela, cura od altra amministrazione qualunque. || L. 3 || Qualora a pareggiamento del conto l’amministratore o l’amministrato rimanesse debitore di qualche somma, si esigerà inoltre sull’ammontare di questa il diritto stabilito per le obbligazioni.
|-
| 65 || '''Testamenti.''' Testamento pubblico — Sua revoca totale o parziale. || L. 10 ||
|-
| 65 || Testamento segreto — Sua presentazione e consegnazione nelle minute di pubblico notaio, e suo ritiramento per parte del testatore. || L. 8 ||
|-
| 65 || Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il notaio, compreso il diritto del testamento. || L. 10 ||
|-
| 65 || Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il tribunale di prima cognizione od il magistrato d’appello, compreso il diritto del testamento. || L. 20 ||
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/61
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|861}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
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! Natura<br />degli atti !! Articoli<br />della tariffa !! Denominazione<br />degli atti, contratti e scritture !! Diritto<br />fisso !! Diritto<br />proporzionale<br />per ogni 100 lire !! Base<br />della riscossione dei diritti
|-
| ''Segue''<br />Testamenti || || Testamento fatto con forme particolari o ricevuto da un console di S. M. all’estero, giusta gli articoli 778, 779, 789, 794 e 799 del Codice civile, allorquando l’insinuazione ne sia richiesta. || 10 » || » » ||
|-
| || || Note testamentarie presentate con atto a parte, qualunque sia il numero di esse. || 3 » || » » || Se le note sono presentate col testamento sì pubblico che segreto, non sarà dovuto diritto particolare.
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| Inventari || 66 || Inventario o descrizione di beni ed effetti di qualunque sorta. || 2 » || » » || Per ciascuna vacazione di tre ore, da calcolarsi sul totale delle ore consunte per l’intiero atto, quantunque l’ultima vacazione non sia compiuta.
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| Società || 67 || Società costituita per oggetti di commercio o d’industria, per l’esercizio di mestieri, arti o professioni o per l’esercizio di un determinato affittamento, appalto od impresa, il cui contratto non sia per anco ridotto in atto pubblico o scrittura privata, qualunque siano le obbligazioni o convenzioni stipulate, purché esse si riferiscano unicamente all’ente sociale. || 6 » || » » || Nelle costituzioni di società anonime per la nomina di direttore od amministratore anche nella persona di uno dei soci con assegnamento di determinata somma, sarà inoltre dovuto il diritto proporzionale stabilito per le procure con retribuzione dall’articolo 76.<br /><br />Il mandato anche con retribuzione conferito dalla società in nome collettivo ad uno o più soci, purché fatto nell’atto stesso di costituzione sociale, non dà luogo ad alcun diritto.<br /><br />Se gli atti di società contengono l’affittamento fatto da un associato o da un terzo, mediante corrispettivo a carico della società, di beni quantunque necessari allo stabilimento ed all’andamento dell’impresa sociale, si esigerà inoltre il diritto proporzionale stabilito per le locazioni.<br /><br />Quando l’atto di società riflette particolarmente l’esercizio d’affittamenti, appalti od imprese i cui relativi contratti furono già stipulati in favore d’uno o più soci, tale atto sarà considerato come cessione per quella parte che dai soci i quali hanno stipulato in loro favore viene trasferita agli altri, e sarà quindi soggetto al relativo diritto proporzionale.
|-
| || 68 || Società universale, in cui sono compresi beni immobili dei quali si trasferisce la proprietà all’ente sociale. || 6 » || 2 25 || Sul valore degli immobili conferiti alla massa da ciascun associato.
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| || 69 || Dichiarazione pura e semplice dei soci per la continuazione della società dopo spirato il primo termine. || 6 » || » » ||
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| || 70 || Risoluzione o recesso dalle società contemplate negli articoli 67 e 68. || 6 » || » » || Qualora alcuno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che può spettargli, si esigeranno inoltre i diritti proporzionali stabiliti per le rifatte negli atti di divisione.
|-
| Divisioni || 71 || Divisione della proprietà o dell’usufrutto di beni stabili o mobili, tra coeredi o
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/62
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|862}}</noinclude>
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! Natura<br />degli atti !! Articoli<br />della tariffa !! Denominazione<br />degli atti, contratti e scritture !! Diritto<br />fisso !! Diritto<br />proporzionale<br />per ogni 100 lire !! Base<br />della riscossione dei diritti
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| ''Segue''<br />Divisioni || || comproprietari, purché il diritto di comproprietà o comunione sia giustificato, e non vi sia rifatta o maggiore assegnamento a favore di alcuno dei condividenti.<br /><br />Se il patrimonio o le sostanze divisibili eccedono il valore di lire cinquemila.<br /><br />e non eccedono questo valore .... || 3 » || » » || all’applicazione dell’articolo 1, ed il diritto di mutazione sarà sempre dovuto, sia che il maggiore assegnamento venga fatto mediante un corrispettivo in denari od altro, ed anche per modo di detrazione in senso dell’articolo 1095 del Codice civile, sia che il corrispettivo non sia stato espresso, purché il valore della porzione assegnata ecceda realmente quello della porzione dovuta.<br /><br />Non si esigerà tuttavia il diritto di mutazione quando ad un condividente siano stati assegnati beni stabili e ad un altro mobili, crediti o denari esistenti nell’asse comune e compresi nella consegna della successione.<br /><br />Quando ad un condividente vengano assegnati beni esistenti nello Stato, e ad un altro beni situati all’estero, si esigerà il diritto proporzionale di cessione sul valore della porzione dei beni esistenti nello Stato, della quale rimane spogliato colui che riceve in corrispettivo i beni situati all’estero.<br /><br />Nel caso di rinuncia ai diritti sugli immobili in comunione tra coniugi contemplati dall’articolo 1587 del Codice civile, sarà dovuto il diritto stabilito dall’articolo 1 sull’ammontare dell’indennità convenuta.
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| || 72 || Divisione tra i coaffittavoli, coimpresari o coappaltatori contemplati nel contratto di affittamento o di deliberamento, e per cui ciascuno di essi ottenga la giusta porzione per la quale è compartecipe nel contratto medesimo. || 6 » || » » || Qualora ad uno dei condividenti sia assegnata una porzione maggiore di quella a cui aveva diritto di partecipare, si esigerà sull’eccedente, oltre il diritto fisso, il diritto proporzionale di cui all’articolo 43.
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| Convenzioni relative<br />ad affittamenti || 73 || Convenzione tra il locatore e l’affittaiuolo per diminuzione di fitto nei casi previsti dagli articoli 1730 e 1731 del Codice civile. || 2 » || » » ||
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| Transazioni || 74 || Transazione semplicemente tacitativa di pretese reciproche, stipulata sia per finire, che per prevenire una lite. || 6 » || » » || Qualora la transazione contenga una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto, od uso, costituzione o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme o valori, od altri contratti contemplati nella presente tariffa, sarà inoltre dovuto il diritto stabilito secondo la natura dei contratti medesimi.
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| Procure || 75 || Procura, sua revoca o rinuncia volontaria alla medesima. || 6 » || » » || Saranno dovuti altrettanti diritti
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/63
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! Natura<br />degli atti !! Articoli<br />della tariffa !! Denominazione<br />degli atti, contratti e scritture !! Diritto<br />fisso !! Diritto<br />proporzionale<br />per ogni 100 lire !! Base<br />della riscossione dei diritti
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| ''Segue''<br />Procure || || Con assegnazione di un’annua retribuzione a favore del mandatario: || || || fissi quanti sono i comproprietari dell’oggetto od oggetti di cui si tratta.<br /><br />Saranno pure dovuti altrettanti diritti fissi quanti sono i procuratori costituiti, rivocati o rinunciati, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l’uno dall’altro.
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| || || Per tempo indeterminato. || » » || 2 50 || Sul capitale formato di dieci volte l’annua retribuzione, oltre il diritto fisso.
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| || || Per minor tempo d’anni dieci || » » || 1 25 || Sul capitale formato in ragione di tempo.
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| || || Con retribuzione di somma determinata e per una volta tanto. || » » || 1 25 || Sulla somma formante la retribuzione.
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| Dichiarazioni di comando || 76 || Dichiarazione di comando, ossia dichiarazione pura e semplice di aver fatto un contratto a nome e nell’interesse di un terzo: || || ||
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| || || Per ciascun lotto deliberato || 6 » || » » || Invece del diritto fisso sarà dovuto il diritto proporzionale relativo al contratto dichiarato in ciascuno dei seguenti casi:<br /><br />1° Se la dichiarazione non è preceduta dalla riserva fatta a termini dell’articolo 32 della presente legge;<br /><br />2° Se sarà fatta per una parte soltanto dei beni deliberati;<br /><br />3° Se, facendosi la dichiarazione in favore di uno o più individui, si procede coll’atto medesimo di dichiarazione a divisioni od assegnamenti parziali, od altrimenti si viene a distruggere quella società o comunione d’interessi solidariamente prestabilita nella riserva;<br /><br />4° Se la dichiarazione contiene una variazione o diversità qualunque nel prezzo, nelle condizioni e patti anche solo accidentali.
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| Riduzione<br />di deliberamenti<br />in istrumenti || 77 || Riduzione in istrumento dei definitivi deliberamenti già insinuati, per vendite di stabili o per affittamenti, appalti od imprese qualunque. || 5 » || » » || Se l’istrumento contiene qualche nuova convenzione distinta dal deliberamento, sarà inoltre dovuto il relativo diritto.
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| Ratifiche || 78 || Ratifica pura e semplice portante unicamente l’esecuzione, il compimento e la consumazione di atti o scritture precedenti di cui siasi fatta specifica menzione per data, natura e rogito, con indicazione della loro seguita insinuazione per data, uffizio e diritto pagato. || 6 » || » » || Saranno dovuti altrettanti diritti:<br /><br />1° Quanti sono gl’individui ratificanti, sempreché questi non abbiano negli atti ratificati comunione d’interessi o solidarietà fra loro;<br /><br />2° Quanti sono gl’individui a favore dei quali è fatta la ratifica, sempreché non esista anche tra di essi comunione o solidarietà d’interessi in ordine agli atti ratificati.
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/64
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! Natura<br />degli atti !! Articoli<br />della tariffa !! Denominazione<br />degli atti, contratti e scritture !! Diritto<br />fisso !! Diritto<br />proporzionale<br />per ogni 100 lire !! Base<br />della riscossione dei diritti
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| ''Segue''<br />Ratifiche || || || || || Un solo diritto sarà dovuto, qualunque sia il numero degli atti ratificati, purché la ratifica si riferisca ad atti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di un solo individuo.<br /><br />Se la ratifica è fatta mediante un corrispettivo, oltre il diritto fisso, si esigerà sullo stesso corrispettivo il diritto proporzionale relativo alla natura dell’atto ratificato.<br /><br />Se l’atto ratificato non è insinuato, si esigerà pure, oltre il diritto fisso, quello a cui va soggetto per sua natura lo stesso atto ratificato.
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| || 79 || Riforma o rinnovazione pura e semplice di precedenti atti insinuati, dei quali sia stata giudizialmente pronunziata la nullità, purché non sia occorsa variazione nelle convenzioni, negli oggetti, nei prezzi o valori, e nelle parti contraenti, loro eredi od aventi causa. || 3 » || » » || Se l’atto rinnovato o recognito non è stato insinuato, si esigerà inoltre il diritto proporzionale stabilito per le alienazioni di dominio utile o per le costituzioni di rendita, eccetto che l’atto abbia una data anteriore allo stabilimento della insinuazione.
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| Enfiteusi rinnovate<br />o recognite || 80 || Ricognizione d’antiche enfiteusi, rinnovazione o ricognizione di rendite censuarie costituite in forza di titoli dei quali sia fatta specifica menzione per data, natura e rogito, coll’indicazione della loro seguita insinuazione per data, uffizio e diritto pagato. || 6 » || » » || Qualora tali atti fossero passati da tutt’altri che dalla persona debitrice od obbligata, suoi eredi od aventi causa, si esigerà, invece del diritto fisso, il diritto proporzionale di cauzione.
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| Ipoteche, costituzioni,<br />cancellazioni<br />e modificazioni d’ipoteche || 81 || Costituzione o surrogazione d’ipoteca in guarentigia di obbligazioni anteriormente contratte con atti insinuati. || 3 » || » » ||
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| || 82 || Consenso per cancellatura, riduzione o restrizione d’iscrizioni ipotecarie e rinuncia al diritto od all’anteriorità d’ipoteca. || 3 » || » » || Sono dovuti altrettanti diritti quante sono le iscrizioni da cancellarsi, ridursi o restringersi, quando esse non sieno state prese a favore di un medesimo creditore o creditori, e contro uno stesso debitore o debitori.<br /><br />Questa pluralità di diritti non avrà luogo qualora le dette iscrizioni sieno state prese contro un medesimo debitore in parte dal creditore ed in parte dagli autori cui egli fosse succeduto per diritto ereditario.<br /><br />Sarà dovuto un solo diritto, quando insieme all’iscrizione vigente si manda cancellare anche quella precedente che fosse perenta pel decorso del quindennio.<br /><br />Sarà dovuto il diritto stabilito per le quitanze se l’atto racchiude, quantunque in modo generico, liberazione di somma, valore o contabilità qualunque, a meno che si
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/65
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|865}}</noinclude>
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! Natura<br />degli atti !! Articoli<br />della tariffa !! Denominazione<br />degli atti, contratti e scritture !! Diritto<br />fisso !! Diritto<br />proporzionale<br />per ogni 100 lire !! Base<br />della riscossione dei diritti
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| || || || || || trattasse d’iscrizioni prese per crediti condizionali od eventuali, dei quali non si fosse appurata la condizione o l’evento, nel qual caso sarà dovuto il solo diritto fisso.
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| Rinuncia a diritto<br />di prescrizione || 83 || Rinuncia pura e semplice al diritto di prescrizione già acquistata. || 3 » || » » || Se la rinuncia è fatta dopo che la prescrizione fu giudizialmente opposta, si esigerà il diritto proporzionale relativo alla natura ed al valore della cosa che formava oggetto della prescrizione.
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| Sequestri || 84 || Sequestro convenzionale di beni mobili o immobili:<br /><br />Gratuito || 3 » || » » ||
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| || || Con retribuzione || » » || 1 25 || Sull’ammontare della retribuzione, con che il diritto non sia mai inferiore a lire 3.
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| Depositi || 85 || Deposito puro e semplice di qualunque natura ed oggetto. || 3 » || » » ||
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| || || Quando il deposito è volontario e consiste in somma di danaro. || » » || 1 25 || Sulla somma depositata.
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| Discarichi || 86 || Discarico ossia ritiramento o restituzione del deposito. || 3 » || » » ||
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| Comodato || 87 || Comodato o prestito ad uso e per un tempo determinato. || 3 » || » » ||
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| Accettazione<br />di nuovo creditore || 88 || Accettazione o ricognizione per parte del debitore di un nuovo creditore cessionario del creditore anteriore, fatta per atto separato da quello di cessione. || 3 » || » » ||
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| Deposito di scritture || 89 || Deposito od inserzione nei minutari di pubblico notaio, di scritture private non ancora insinuate, o di altre carte non contenenti convenzioni, a riguardo delle quali fosse obbligatoria la stipulazione di un pubblico istrumento. || 3 » || » » || Sono dovuti altrettanti diritti, quante sono le scritture depositate od inserte, sempreché queste sieno state stipulate tra parti diverse.<br /><br />Se le scritture anzidette contengono contratti bilaterali, oppure polizza o promessa di pagamento, o rimessione di cosa valutabile, si esigerà inoltre il diritto fisso o proporzionale, secondo la natura delle convenzioni o delle obbligazioni, ancorché nell’atto di deposito o d’inserzione non siano intervenute le parti fra cui le scritture sono state stipulate.<br /><br />Tuttavolta però che il contenuto delle scritture inserte formi parte delle disposizioni dell’atto soggetto a diritto proporzionale, non sarà dovuto che il diritto fisso.
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| || 90 || Nomina di periti, ancorché formi disposizione accessoria d’un atto. || 3 » || » » ||
|-
| Nomina a benefizi e simili || 91 || Nomina a benefizio o cappellania. || 10 » || » » ||
|-
| Atti non contemplati<br />nella tariffa || 92 || Atti o scritture non contemplati specificamente nella presente tariffa, i quali per loro natura non siano soggetti al diritto proporzionale. || 3 » || » » ||
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/66
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|866}}</noinclude>
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! Natura<br />degli atti !! Articoli<br />della tariffa !! Denominazione<br />degli atti, contratti e scritture !! Diritto<br />fisso !! Diritto<br />proporzionale<br />per ogni 100 lire !! Base<br />della riscossione dei diritti
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| || || {{Centrato|'''TITOLO TERZO'''}}<br />{{Centrato|''Atti soggetti a diritti eccezionali.''}} || || ||
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| Rendite<br />sul Debito Pubblico,<br />loro cessioni || 93 || Cessioni di rendite del debito pubblico o di obbligazioni dello Stato. || 2 » || » » || Salvo il disposto dall’articolo 65 della legge, qualora la cessione di tali carte abbia per corrispettivo l’alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o qualsivoglia altra convenzione principale ed accessoria.
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| Cauzioni degli impiegati contabili e vendite fatte dai Monti di Pietà e Casse di risparmio || 94 || Cauzione dei giovani sottoposti alla leva militare per ottenere passaporto all’estero;<br /><br />Cauzione o malleveria prestata dagl’impiegati contabili nell’interesse dello Stato, dai conservatori delle ipoteche e dai notai, dai tesorieri degli istituti di carità e beneficenza regolati dalle leggi 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850 per l’esercizio dei rispettivi impieghi;<br /><br />Rinuncia all’ipoteca legale competente ai predetti corpi morali sui beni dei loro contabili;<br /><br />Consenso a cancellatura o restrizione delle ipoteche inscritte sui beni o sulle cedole del debito pubblico a favore degli stessi pii istituti, relativamente alle malleverie di detti loro tesorieri;<br /><br />Verbali di vendita ai pubblici incanti degli oggetti depositati a pegno presso i Monti di pietà e le Casse di risparmio. || 1 » || » » ||
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/67
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|867}}</noinclude>
{{Centrato|'''PARTE SECONDA'''}}
{{Centrato|''Tariffa dei diritti di successione.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
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! Articoli<br />della tariffa !! Successione !! Diritti<br />proporzionali<br />per ogni 100 lire !! Base<br />della riscossione dei diritti
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| rowspan="7" | 95 || Tra ascendenti || 1 » || rowspan="7" | Sulla somma o valore cadente nella successione o lascito calcolato a termini degli articoli 3 e seguenti di questa legge.<br /><br />Qualora il lascito comprenda solamente la nuda, semplice proprietà o l’usufrutto, il diritto sarà ridotto alla metà.
|-
| Tra fratelli, sorelle e coniugi || 3 »
|-
| Tra zii e nipoti e pronipoti || 5 »
|-
| Tra cugini di primo grado, ossia figli di fratelli e sorelle || 7 »
|-
| Tra altri parenti ed affini sino al sesto grado inclusivamente || 9 »
|-
| Tra altri parenti ed estranei || 10 »
|-
| A favore degli istituti di carità e di beneficenza regolati dalle leggi dei 24 dicembre 1836 e 1° marzo 1850 || 5 »
|}
{{Centrato|'''PARTE TERZA'''}}
{{Centrato|''Tariffa dei diritti d’emolumento.''}}
{{Centrato|''Tassa proporzionale.''}}
§ 1. Tutte le sentenze ed ordinanze, anche di consenso, che giusta le disposizioni speciali in materia d’emolumento contenute nella presente legge lasciano luogo alla percezione del diritto proporzionale, vi andranno soggette in ragione dell’uno per cento.
{{Centrato|''Tasse fisse.''}}
§ 2. I provvedimenti della Corte di cassazione andranno soggetti al diritto fisso:
Se preparatorii di .......... L. 10 »
Se definitivi di .......... » 40 »
§ 3. Le sentenze ed ordinanze degli altri magistrati, tribunali e giudici in via contenziosa, che non siano passibili di diritto proporzionale d’emolumento, andranno rispettivamente soggette ai seguenti diritti fissi:
Quelle della Camera dei conti e delle Corti d’appello di .......... » 20 »
Quelle dei Consigli d’intendenza, dei tribunali di prima cognizione e di commercio di .......... » 10 »
Quelle dei giudici di mandamento di .......... » 3 »
Quelle degli arbitri, a quello dei predetti tre diritti che si riferisce al magistrato, tribunale o giudice che avrebbe dovuto conoscere della controversia.
§ 4. Le collocazioni di creditori ed i concordati di cui nell’articolo 103 delle suddette disposizioni speciali per ogni creditore al diritto fisso di .......... L. 3 »
§ 5. L’iscrizione di ciascuna causa sul ruolo di spedizione allo stesso diritto di .......... » 3 »
§ 6. I decreti, ordinanze ed altri provvedimenti dati collegialmente in materie speciali o miste, od in via di giurisdizione volontaria, andranno soggetti al diritto fisso:
Quelli della Camera dei conti e delle Corti d’appello di .......... » 12 »
Quelli dei Consigli d’intendenza, dei tribunali di prima cognizione e di commercio di .......... » 6 »
§ 7. Tutti gli atti giudiziari, decreti ed ordinanze d’istruttoria non profferiti collegialmente, od intervenuti in via di giurisdizione volontaria, saranno esenti da registrazione e soggetti soltanto all’impiego della carta bollata speciale stabilita colla legge sul bollo.
§ 8. Saranno pure esenti da registrazione gli atti giudiziari, d’istruttoria e di giurisdizione volontaria seguiti davanti ai giudici di mandamento, salvo per quelli di giurisdizione volontaria l’impiego della suddetta carta speciale a termini della legge sul bollo.<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/68
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|868}}</noinclude>
''Relazione fatta alla Camera il 26 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Di Revel, Carquet, Lanza, Brignone, Pallieri, Ara, Daziani, Mantelli, Jacquier, Cadorna Carlo, Serra Francesco, Astengo, Saracco, Arnulfo, relatore.''
SIGNORI! — La necessità di migliorare la condizione finanziaria, di ristabilire l’equilibrio fra le spese e le entrate, di chiudere una volta la voragine del disavanzo, è dal paese altamente sentita.
Fedeli suoi rappresentanti, voi avete sottoposto il bilancio a profonda e severa discussione, voi vi siete addentrati nei molteplici suoi particolari con la scorta di elaborati rapporti dettati dal costante pensiero delle economie, voi non avete ammessa alcuna allogazione se non in quanto fosse ad un imprescindibile servigio ordinata, e siete quindi pervenuti ad operare notevoli riduzioni. Se non che, dopo conseguiti tali risparmi, il pubblico erario si trova ancora lontano dal pareggio fra l’introito e l’uscita.
Incalzati da urgenti circostanze, voi avete recentemente abilitato il Ministero a contrarre un nuovo prestito.
Nei tempi moderni il credito è venuto ad aggiungere una potentissima molla alle facoltà di cui i Governi potevano disporre. Ma, se da un canto è lecito e conveniente valersi di tal mezzo per eseguire opere straordinarie, per provvedere in epoche difficili ad eccezionali occorrenze, o riparare ad insoliti accidenti, egli è pur manifesto dall’altro che quello Stato il quale periodicamente ne usi per far fronte alle spese ordinarie, va incontro a certa rovina. Uopo è adunque ristarci, e non più oltre progredire nella disastrosa via dei prestiti, altrimenti una spaventevole crisi diverrebbe pur troppo inevitabile.
Stando le cose in questi termini, siamo forzatamente indotti a far scaturire dalle imposte il compimento di fondi onde abbisogna il tesoro nazionale.
Dura cosa sono, per verità, le imposte, giacché niuna ve n’ha la quale, per sè sola considerata, astrazion fatta dallo scopo cui mira, non partorisca più o meno gravi inconvenienti.
Ma qui ragion vuole, innanzi tratto, mentre si attende a edificare, che si rivolga addietro per un istante lo sguardo su ciò che si è scemato o distrutto. Nel più felice giorno della vita di questo popolo, il magnanimo Carlo Alberto, nel proclamare lo Statuto, diminuiva considerevolmente la gabella del sale. Poscia i poteri costituzionali da esso creati tolsero di mezzo, od in più stretti limiti ridussero molti balzelli che di soverchio gravitavano su i proletari, sull’industria o sul commercio. Immenso beneficio ritrassero quindi i consumatori, cioè tutti i cittadini, dalla riforma economica. E voi stessi, infine, o signori, non avete creduto poter meglio inaugurare questa Legislatura che coll’assoluta abolizione dei dazi sui cereali.
Vi resta presentemente a soddisfare una parte meno gradita del mandato che la fiducia de’ vostri concittadini ha nelle vostre mani riposto: accrescere la rendita pubblica con nuovi tributi, e con un aumento di quelli già esistenti; tale è l’unico rimedio efficace che il vostro coraggioso patriottismo possa recare all’attuale situazione.
Voi così porrete il Governo in grado di adempiere fedelmente le obbligazioni assunte verso i creditori dello Stato, di sopperire alle spese richieste dall’interesse generale, di accrescere la prosperità e la ricchezza del paese, di tutelare valevolmente la nostra indipendenza, e di provvedere a tutte le eventualità che potrebbero sorgere nel fosco avvenire che ci si para dinanzi.
Impertanto la Commissione da voi eletta per l’esame dei due progetti di legge, che vi furono presentati nella seduta del 13 dello scorso gennaio, non ha potuto a meno di approvare il disegno del Ministero, di ricorrere alle imposte per mettere in assetto la pubblica finanza.
Intorno a quello dei detti progetti che riguarda le tasse di insinuazione, di successione e di emolumento, i vostri commissari mi hanno incaricato di esporvi il risultato del lavoro che voleste alla loro cura affidare.
Le tasse delle quali si tratta sono, a senso della Commissione vostra, le più giuste e le meno onerose fra tutte quelle di cui l’attuale stato delle cose può richiedere la creazione o l’aumento.
A questo proposito è mestieri primieramente osservare che le trasmissioni di proprietà, e tutti gli altri atti contemplati nel progetto in discorso, hanno luogo sotto la protezione della società, la quale, mediante le leggi, i tribunali, l’amministrazione e la forza pubblica, ne determina gli effetti e ne garantisce l’eseguimento. Quindi nasce a favore della società il diritto di conseguire un compenso per le spese che è tenuta a sostenere, affine di assicurare contro la frode e la violenza le ragioni de’ cittadini. E però manifesta si appalesa la legittimità di una legge fiscale, la quale altro non fa che domandare un tenue prezzo pei vantaggi procurati dalla legge civile.
Possono poi queste tasse essere sopportate con meno difficoltà che la maggior parte delle altre, perocché colpiscono, in generale, il cittadino che si trova in caso di pagare, ed al momento in cui accresce la sua fortuna; hanno una base certa, non si prestano all’arbitrio, e non lasciano conseguentemente luogo a vessazioni.
Vuolsi infine por mente alla non costosa, anzi economica loro riscossione.
In tal guisa intese e giustificate le tasse di cui si è impreso a ragionare, hanno ricevuta, presso i popoli che stanno a capo della civiltà europea, la sanzione de’ più assennati legislativi consessi.
E che di esse non portino diversa opinione i nostri concittadini, ne abbiamo, fra gli altri, un argomento nella mancanza di scritti e specialmente di petizioni contro le medesime. Per fermo, in questo paese di libertà, dove esiste una vigile e diffidente stampa, sempre pronta a denunciare ogni gravezza, sempre sollecita ad esprimere energicamente le sue doglianze; in questo paese, dove a tutti è dato di far direttamente sentire ai poteri legislativi qualunque censura sul merito delle proposte sottomesse alle loro deliberazioni, non si sarebbe certamente tralasciato, qualora il progetto in esame avesse eccitato repulsione e malcontento, da più di quattro mesi che fu reso di pubblica ragione, di chiedere a voi, o signori, il rigetto di quello. Chiunque rammenta le vive rimostranze da migliaia di cittadini mandate in questo recinto per opposizione ad altri balzelli, debbe ora dal difetto di reclami una conclusione favorevole al presente caso dedurre. Un’unica petizione abbiamo intorno al progetto, la quale, presentata da alcuni notai, non riflette nè la natura nè la quotità dei diritti, ma solo talune disposizioni relative alla loro professione desunte dalle vegliani leggi. Ond’è che contraddirebbe al fatto chi dicesse avverso il paese alle misure di cui si parla.
Per le quali considerazioni s’indurrebbero persino i commissari vostri a consentire un aumento su queste tasse anche in fuori delle odierne strettezze; poiché si avrebbe in tale<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/69
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|869}}</noinclude>
modo un mezzo di fare scomparire dal bilancio attivo sì un prodotto meno conforme ai dettami della morale, qual è il lotto, e sì alcune imposizioni che, come le gabelle accensate, riescono troppo moleste nella percezione e troppo pesanti al povero. Così l’illustre Gladstone, sul principio dell’anno passato, mentre i redditi delle finanze inglesi erano superiori alle spese, propose, ed il Parlamento votò un nuovo aggravio di circa due milioni di lire sterline sulle tasse di successione, allo scopo unicamente di poter sollevare la nazione da altri tributi cui non suffragava in pari grado la pubblica opinione.
Noi quindi aderiamo in massima al progetto. Delle speciali sue disposizioni, e degli emendamenti da introdurvisi, diremo più sotto.
Ci sembra intanto opportuno dare qui un breve cenno sullo stabilimento di queste tasse nel nostro Stato, e sulle principali loro fasi.
Il duca Carlo Emanuele I, che già aveva nel 1582 imposto ai notai l’obbligo di notificare al giudice del loro domicilio gli atti da essi ricevuti e di farne registrare il ristretto dal segretario del medesimo, ordinò coll’editto del 28 aprile 1610, monumento insigne di alta saggezza, la formalità dell’insinuazione nel modo sottosopra in cui sussiste oggigiorno, prescrivendo ai notai di depositare copia dei loro atti in appositi archivi; poscia con altro editto del 10 maggio dello stesso anno promulgò la prima tariffa dei diritti d’insinuazione, i quali erano così leggieri che altro non rappresentavano salvo l’indennità delle spese richieste per la conservazione degli atti. Benché poi emanassero di tempo in tempo altre tariffe, i diritti da esse stabiliti si conservarono sempre talmente moderati, prima dell’occupazione francese, da non potere veramente essere risguardati qual ramo produttivo d’entrata.
Riunito il Piemonte alla Francia, soppressero i consoli l’insinuazione per decreto del 13 messifero anno IX (2 luglio 1801), e vi sostituirono, a cominciare dal 1° vendemmiaio anno X (23 settembre 1801), l’enregistrement regolato dalla legge del 22 frimaio anno VII.
I regi editti del 21 maggio e del 12 luglio 1814 rimisero in vigore la formalità dell’insinuazione, ma non più con le antiche tasse, avvegnaché al secondo di essi editti andava annessa una tariffa che imponeva tasse proporzionali simili alle francesi.
Venne successivamente pubblicata, per manifesto camerale del 1° aprile 1816, un’ultima generale tariffa, con diritti proporzionali, fissi e graduali. I primi stavano nel ragguaglio quasi sempre della metà a quelli della succitata legge dell’anno VII. Speciali diritti fissi vennero stabiliti secondo le norme della stessa legge. Si dichiarò poi dovuto ancora per ciascun atto un diritto fisso di tabellione, ed inoltre un diritto graduale per tutti i contratti soggetti a diritto proporzionale eccedente lire 10 antiche.
In forza delle regie patenti del 18 dicembre 1819 i diritti proporzionali vennero quindi riscossi colla metà in più sulla tariffa del 1° aprile 1816.
Finalmente la legge del 22 giugno 1850 aumentò d’un quinto tutti i diritti d’insinuazione, e li estese all’isola di Sardegna.
Laonde gli attuali diritti proporzionali d’insinuazione sono i nove quinti dei diritti stabiliti dalla tariffa del 1816; e, qualora venissero aumentati di un nono, sarebbero precisamente doppi degli stessi diritti ed uguali in generale a quelli della ridetta legge francese.
Le tasse di successione furono presso noi introdotte dal Re Carlo Emanuele IV coll’editto del 16 marzo 1797, di cui crediamo non inopportuno riferire il proemio, concepito come segue:
«Poiché le vicende de’ tempi non permettono ancora che abbia il suo pieno effetto il vivo desiderio che avremmo di liberare tutti i nostri amatissimi sudditi dal peso delle imposizioni, rendutosi più grave per i trascorsi evenimenti, devono le sollecite nostre cure rivolgersi a trovare modo di sollevare lo Stato dalle più gravose ed incomode imposte, introducendone altre meno sensibili, e più proporzionate alle forze ed alle circostanze dei contribuenti. Avendo pertanto stabilito di togliere, diminuire o sospendere alcune delle imposizioni straordinarie più gravi, come abbiamo ordinato con altro nostro editto del giorno d’oggi, abbiamo pure stimato di procurare alle nostre finanze i mezzi di andare scemando il debito loro, che angustia il popolo tutto, con una specie d’imposizione che ricade particolarmente sulle persone più agiate; e riesce anche a queste di pochissimo aggravio.»
S’imponeva quindi il 10 per cento su tutte le eredità deferte a favore di estranei o trasversali, con alcune eccezioni a favore dei più prossimi parenti.
Il giorno 23 settembre 1801 andava in osservanza, come già si è accennato, la precitata legge francese dell’anno VII, ed era da questa surrogato il detto editto.
Nell’anno 1814 cessava ogni tassa sulle successioni.
Ma le patenti del 18 giugno 1821 imposero nuovamente questa specie di tassa, fondandola però a principii diversi da quelli tanto della legge del 22 frimaio, quanto dell’editto del 1797. Basterà qui notare che la tassa così costituita non colpiva da un lato i mobili, nè si estendeva dall’altro alla linea retta.
Tali patenti si mantennero in vigore sino all’attuazione della legge del 17 giugno 1851, la quale in ciò specialmente da esse si distingue, che non ammette nella linea retta altra eccezione tranne quella delle eredità inferiori a lire due mila, ed assoggetta alla tassa tutti i beni in generale, salvo le rendite sullo Stato. Le disposizioni di questa legge si resero applicabili alla Sardegna a far tempo dal 1853.
Assai antico è l’emolumento, come pure altri diritti che al fisco od ai giudici si corrispondevano dalle parti litiganti.
Senza rimontare più oltre, gioverà ritenere che, a termini della tariffa del 7 novembre 1770, l’emolumento era dovuto:
Per le condanne, a ragione del due per cento dal vincitore, e dell’uno per cento dal vinto;
Per le assolutorie con le spese, medesimamente a ragione del due per cento dal vincitore e dell’uno per cento dal vinto; e, nel caso di compensa delle spese, in ragione dell’uno per cento dal vincitore e della metà dal vinto.
Oltracciò, quando la parte condannata non ubbidiva alla sentenza nel termine da questa prescritto, il vincitore, cui occorreva farla sigillare per la sua esecuzione, andava soggetto ad un nuovo emolumento pel sigillo in altrettanta somma, quanta già ne aveva pagata per l’emolumento della sentenza medesima.
Anche questa tassa, come quelle d’insinuazione e di successione fu sostituita nel 1801 dall’enregistrement.
Rinata nel 1814, formò poi l’oggetto della tariffa pubblicata colle regie patenti del 5 aprile 1816, la quale altro in sostanza non fece che riprodurre le relative disposizioni della prementovata tariffa del 1770, con questa quasi sola differenza, che impose il due invece del tre per cento nei casi di condanna o di assolutoria con le spese, e dell’uno invece dell’uno e mezzo per cento nel caso di assolutoria colla<noinclude></noinclude>
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compensa delle spese, senza neanche modificare l’ingiusta ripartizione delle quote come sopra stabilita tra il vincitore ed il vinto.
Venne infine al regio editto del 27 settembre 1822 annessa una tariffa dei diritti giudiziari, la quale prescrisse che per le sentenze de’ tribunali con esso editto creati sarebbe l’emolumento dovuto nella metà delle quotità suddette.
Ora, a doppio scopo mira l’attuale progetto; non solo intende ad aumentare la rendita pubblica, ma altresì a riunire in un corpo completo le tre tasse in discorso, per guisa che, informate dagli stessi principii, più non presentino quelle anomalie e quelle irrazionali disuguaglianze che hanno fatto naturalmente nascere il generale desiderio della loro revisione e del logico loro coordinamento.
La Commissione vostra, affine di potere adeguatamente apprezzare gli effetti che deriverebbero dalle proposte del Governo o da quelle altre che si stimassero più spedienti, si rivolgeva prima di tutto al signor ministro delle finanze richiedendolo di fornirle specifici dati circa i prodotti di queste tasse, e così circa i proventi relativi ai principali e più frequenti contratti, alle varie quotità di diritti stabiliti per le trasmissioni ereditarie, alle condanne, alle assolutorie, ecc.
Ma, non eseguendosi dalla nostra amministrazione demaniale, malgrado gli eccitamenti al proposito iterati in questo recinto, lavori statistici, come presso altre nazioni, i quali facciano circostanziatamente conoscere i risultati degli ordinamenti finanzieri, il signor ministro non fu in grado di somministrarci altro che i prodotti complessivi delle tasse in questione. Tali prodotti si verificarono nella seguente conformità:
{{Centrato|'''Terraferma.'''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! ANNO !! INSINUAZIONE !! SUCCESSIONI !! EMOLUMENTO
|-
| 1841 || style="text-align:right;" | 4,819,955 25 || style="text-align:right;" | 920,970 76 || style="text-align:right;" | 945,162 46
|-
| 1842 || style="text-align:right;" | 4,619,526 54 || style="text-align:right;" | 760,449 65 || style="text-align:right;" | 852,014 11
|-
| 1843 || style="text-align:right;" | 4,902,121 06 || style="text-align:right;" | 899,666 48 || style="text-align:right;" | 866,264 85
|-
| 1844 || style="text-align:right;" | 5,130,668 24 || style="text-align:right;" | 867,805 49 || style="text-align:right;" | 1,008,695 21
|-
| 1845 || style="text-align:right;" | 5,117,290 95 || style="text-align:right;" | 707,159 45 || style="text-align:right;" | 973,552 48
|-
| 1846 || style="text-align:right;" | 5,139,821 67 || style="text-align:right;" | 725,509 22 || style="text-align:right;" | 974,559 96
|-
| 1847 || style="text-align:right;" | 5,113,367 14 || style="text-align:right;" | 727,672 11 || style="text-align:right;" | 1,035,811 16
|-
| 1848 || style="text-align:right;" | 3,600,969 14 || style="text-align:right;" | 816,930 58 || style="text-align:right;" | 1,075,811 15
|-
| 1849 || style="text-align:right;" | 4,200,320 84 || style="text-align:right;" | 956,428 99 || style="text-align:right;" | 1,005,875 90
|-
| 1850 || style="text-align:right;" | 6,180,788 02 || style="text-align:right;" | 778,034 66 || style="text-align:right;" | 1,001,398 96
|-
| 1851 || style="text-align:right;" | 7,215,935 71 || style="text-align:right;" | 865,134 02 || style="text-align:right;" | 1,096,719 73
|-
| 1852 || style="text-align:right;" | 8,209,388 66 || style="text-align:right;" | 2,213,086 14 || style="text-align:right;" | 1,075,741 28
|-
| 1853 || style="text-align:right;" | 8,287,579 97 || style="text-align:right;" | 2,273,595 19 || style="text-align:right;" | 1,108,860 27
|}
{{Centrato|'''Isola di Sardegna.'''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! ANNO !! INSINUAZIONE !! SUCCESSIONI
|-
| 1851 || style="text-align:right;" | 164,867 55 || style="text-align:right;" | »
|-
| 1852 || style="text-align:right;" | 189,334 54 || style="text-align:right;" | »
|-
| 1853 || style="text-align:right;" | 217,973 93 || style="text-align:right;" | 25,301 50
|}
Aggiungasi che nella Sardegna i diritti corrispondenti all’emolumento di terraferma ammontano a circa annue lire 40,000.
Da queste tavole si scorge quanto sieno andati falliti i calcoli del Ministero, che dalla legge del 17 giugno 1851 attendeva un introito di lire 3,500,000, somma che fu pure dal Parlamento adottata pel bilancio del 1852.
Il progetto ora sottoposto alle vostre deliberazioni non recherebbe, a detta del signor ministro delle finanze, per ciò che riguarda l’emolumento, maggiore introito di quello derivante dalle vigenti leggi.
Ma le tasse d’insinuazione darebbero un aumento di L. .......... L. 1,000,000
da cui uopo è dedurre per diminuzione de’diritti ipotecari rispetto alla trascrizione .......... » 100,000
Onde l’aumento si residua a .......... L. 900,000
Per le tasse di successione l’aumento sarebbe di .......... L. 1,600,000
alle quali, attesa la proposta di portare al 3 per cento il diritto tra fratelli e tra coniugi, fatta dal signor ministro delle finanze con lettera indirizzata, in data del 23 dello scorso marzo, all’onorevole presidente della Camera, converrebbe aggiungere circa .......... » 300,000
Si avrebbe quindi pel totale aumento delle tasse di successione .......... L. 1,900,000
Riunendo a questa somma l’aumento delle tasse di insinuazione, calcolato come sopra in .......... » 900,000
Ne risulterà .......... L. 2,800,000
La qual somma esprimerebbe, giusta le previsioni del signor ministro delle finanze, il complessivo aumento delle tasse d’insinuazione e di successione.
Egli è però manifesto che, in difetto di dati statistici, i calcoli del signor ministro non costituiscono che una vaga approssimazione. Ad ogni modo, noi teniamo che, se quelli non sono esatti, l’errore non cada nel senso poc’anzi avvertito, in cui venne commesso riguardo alla legge del 17 giugno 1851, ma piuttosto in meno.
Checché ne sia dell’esattezza di tali valutazioni, si dovrà, qualora la Camera adotti i nostri emendamenti, dedurre dal presunto aumento la somma di circa un milione. Noi infatti avemmo da un canto ognora presente la triste situazione delle nostre finanze, e la conseguente necessità di recar loro pronto soccorso; e d’altro canto considerammo come primo dovere nostro l’assentire a quelle unicamente fra le disegnate disposizioni, per cui non rinvenimmo ostacoli nè in ragioni di opportunità, nè, quel che più monta, negli eterni<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|871}}</noinclude>
principii della giustizia, dai quali non è mai lecito scostarsi in nessuno stato di cose. Ci siamo poi studiosamente sforzati di mondare il progetto d’ogni eccessiva fiscalità, e d’introdurvi con unità di concetto quell’armonia onde soltanto può tutto l’insieme risultare omogeneo. Fummo quindi condotti a proporvi di ridurre di un quinto le tasse d’insinuazione, quella solo eccettuata che colpisce la cessione d’immobili; di esimere le rendite sullo Stato dalla tassa di successione; di eliminare le duplicazioni di tassa; di stabilire in una sola lira l’emolumento fisso per le sentenze dei giudici di mandamento.
Dei quali emendamenti e di parecchi altri di minore rilevanza, come pure delle principali modificazioni recate alle varie quotità di tassa, non che dei più notevoli principii che o confermano o riformano quelli delle vegliani leggi, dobbiamo ora rendervi conto. Il che imprendiamo di fare percorrendo gli articoli del progetto di legge coll’unita tariffa. Quanto ai cambiamenti di semplice redazione, non ne faremo parola, giustificandosi essi abbastanza per sè medesimi.
E pertanto, seguendo l’ordine naturale delle materie, tratteremo in prima delle disposizioni comuni alle tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento, e appresso successivamente delle disposizioni, così del progetto di legge come della tariffa, speciali a ciascuno di questi tre rami di entrata.
{{Centrato|'''I.'''}}
{{Centrato|'''Disposizioni comuni alle tasse d’insinuazione,<br />di successione e di emolumento.'''}}
{{Centrato|''Articoli 1-23 del progetto di legge.''}}
Stabilite da principio e poscia modificate in diverse epoche e condizioni, come si è veduto di sopra, le tasse di cui favelliamo presentano divergenze e contrarietà ne’ principii fondamentali, che loro sono razionalmente comuni. E però con savio consiglio furono nel progetto di legge, anzitutto, in uno raccolte quelle generali disposizioni che quali solide basi possono poi servire di stabile appoggio alle norme speciali a ciascuna di queste tasse.
Si otterrà in tal modo il sommo vantaggio di vedere cessare incoerenze e discordanze che relativamente allo stesso oggetto riscontransi nelle odierne leggi, e verranno le regole di percezione ridotte ad unità e quindi semplificate e rese facilmente applicabili.
Il progetto enuncia nel primo articolo il suo scopo, cioè il riordinamento delle tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento.
Queste tasse non essendo, a termini dell’articolo 2, che o proporzionali o fisse, ne conseguita l’abolizione delle tasse graduali, le quali del resto non potrebbero più giustificarsi a fronte dei principii da cui vuole essere informata ogni legge finanziaria.
Nè più accadrà che alla maggior parte degli atti venga applicata, come oggigiorno, ad un tempo la detta triplice specie di tassa, ma si dovrà soltanto pagare o la tassa proporzionale o la tassa fissa, delle quali l’una sarà esclusiva dell’altra.
I casi nei quali è dovuta la tassa proporzionale, sono indicati in massima dal primo paragrafo dell’articolo 3, e specificatamente poi espressi nella tariffa. A mente del medesimo, vanno a tale tassa soggetti gli atti che danno luogo al passaggio di una cosa qualunque da una in altra mano, ad un obbligo, ad una liberazione, ad una condanna, ad un’assolutoria, ed in generale tutti gli atti onde nasce un movimento di valori.
Nell’applicazione della tassa proporzionale avviene attualmente una singolare anomalia; quando si tratta d’insinuazione o d’emolumento i beni mobili od immobili che vi sono sottoposti si calcolano in ragione del vero e totale loro valore, laddove la tassa di successione non si percepisce salvo che sulla differenza tra il valore dei beni dismessi ed i debiti ereditari. Rettamente avverte il signor ministro delle finanze, nella sposizione de’ motivi del progetto, che l’imposta colpisce il trapasso di proprietà, e che perciò debba essere riscossa sul valore degli effetti cadenti nella successione. Per questo e gli altri riflessi ivi addotti, si ammette dalla maggioranza de’ commissari vostri il secondo paragrafo dell’articolo 3, il quale dichiara per regola generale che i diritti proporzionali debbonsi pagare sui valori in comune commercio senza deduzione di debiti.
Si adottano pure integralmente gli altri tre paragrafi di questo articolo.
Per gli atti che non sono passibili di diritto proporzionale, è dovuto il diritto fisso. Così prescrive l’articolo 4. E qui convien ritenere che il diritto fisso, di natura affatto diversa da quella del diritto proporzionale, non costituisce propriamente un tributo, ma è soltanto il corrispettivo della materiale conservazione dell’atto.
Gli articoli 5, 6 e 7 non ci paiono suscettivi di cangiamento.
Fra le disposizioni comuni di cui si tratta, ci è avviso che si debbano comprendere le occorrenti regole generali per fissare il valore del semplice usufrutto e quello della nuda proprietà in rispetto al valore della piena proprietà.
Egli è evidente che il valore della nuda proprietà è sempre lo stesso, sia che se ne operi il trapasso per vendita ovvero per donazione fra vivi, sia che venga trasmessa per eredità, sia infine che formi l’oggetto di un giudicato, qualunque del resto possa essere la discrepanza della natura e della quotità dei diritti da applicarsi rispettivamente in quelle varie occorrenze. Il medesimo è dell’usufrutto. Pur nondimeno l’odierna legislazione stabilì norme diverse secondo la varietà di detti casi, per valutare l’usufrutto e la nuda proprietà. Dal progetto vennero riprodotte, anzi aumentate su questo punto le presenti anomalie.
Giusta la vegliante legge sulle tasse di successione, non dissimile in ciò dalla precedente, tanto l’usufrutto quanto la nuda proprietà sono ugualmente valutati alla metà della piena proprietà. Noi adottiamo questo principio, sempreché la durata dell’usufrutto sia indeterminata o maggiore di dieci anni. Quando poi sia di minor tempo, consideriamo l’usufrutto come equivalente a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti sono gli anni per cui debbe durare. Fissato il valore dell’usufrutto, siccome questo, più la nuda proprietà, sono uguali alla piena proprietà, non si avrà, per conoscere il valore della nuda proprietà, che a sottrarre dal valore della piena proprietà quello dell’usufrutto, giacché il resto sarà il valore della nuda proprietà.
Abbiamo quindi l’onore di proporvi in due articoli, i quali verrebbero dopo l’articolo 7, il riferito modo di valutazione, che sarebbe comune ai tre rami d’entrata in discorso.
Si è inoltre aggiunto, per analogia, un articolo, allo scopo di estendere all’uso ed all’abitazione le norme di valutazione come sopra divisate per l’usufrutto.
Ciò posto, si potranno eliminare dagli articoli di legge speciali alle tre tasse e dalla tariffa tutte le disposizioni riguardanti sì la nuda proprietà, sì l’usufrutto, bastando ritenere<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|872}}</noinclude>
che ogni tassa imposta sul valore della piena proprietà si applica ugualmente nella stessa quotità al valore della nuda proprietà e dell’usufrutto.
L’articolo 8 autorizza l’amministrazione demaniale a far seguire la perizia sul valore risultante dagli atti, dichiarazioni o consegne di cui all’articolo 7, ogniqualvolta lo creda inesatto.
La Commissione opina che simile facoltà debba del pari essere conceduta al contribuente, eccettuato solo il caso in cui la fissazione del valore sia da lui stesso emanata. E pertanto ha in tal senso temperato questo articolo.
La base segnata dall’articolo 9 per determinare i valori, farebbe sovente dipendere i medesimi da atti che, seguiti in altri tempi e condizioni, più non possono servire di norma all’accertamento di valori che patirono l’influenza di un nuovo stato di cose e si trovano essenzialmente mutati. Niuno poi ignora come pur troppo accada che certe perizie vengono congegnate in guisa da ottenere con esse l’intento cui mira chi le promuove, e che riboccano quindi di esagerazioni in più o in meno. Rimarrebbe infine tuttora aperta la via ad una nuova perizia, onde non si conseguirebbe nè anco il vantaggio d’una diminuzione d’incombenti.
Per questi motivi, l’articolo di cui si ragiona non ci pare ammessibile.
L’articolo seguente, che accorda agli agenti delle finanze gratuita visione dei catasti e dei registri comunali, avrà, a parer nostro, più conveniente sede quando venga collocato immediatamente prima degli articoli relativi alle perizie anziché frammezzo a quelli.
Gli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 stabiliscono la procedura da osservarsi per le perizie.
Anzitutto, affine di porre un ritegno all’eccessiva facilità di promuovere perizie, stimiamo conveniente prescrivere che la parte instante enunci, nel ricorso con cui chiede la perizia, il valore che crede doversi attribuire ai beni colpiti dalla tassa; il quale valore, e quello contro cui si reclama, serviranno poscia a fissare la quota delle spese di perizia che sarà rispettivamente sopportata dalle parti.
Non può poi a meno di far meraviglia che il Ministero, dopo avere, coll’unanime accordo della Camera, ravvisato giustamente meritevole di essere proscritto nella legge generale di procedura il sistema delle perizie parziali, lo abbia riprodotto nell’articolo 11. Alle disposizioni concepite in tal senso, altre noi ne surroghiamo, analoghe a quelle che stanno scritte nel progetto di Codice di procedura civile.
Sopprimiamo del resto gli articoli relativi a materie cui provvede il diritto comune.
Determinato mediante la perizia il valore caduto in contestazione, si farà naturalmente luogo a supplemento od a rimborso di tassa, secondo che sarà risultato maggiore o minore di quello sul quale si è fatta l’esazione.
Quanto alle spese di perizia, abbiamo accennato poc’anzi che esse, nel nostro modo di vedere, dovranno pagarsi dalle parti in ragione della differenza tra il valore accertato con la perizia ed i valori da esse rispettivamente dichiarati prima che si procedesse alla medesima.
Laonde si è primamente in tale conformità modificato l’articolo 16.
Venne poi ommessa come superflua la menzione delle sopratasse comminate dalle disposizioni speciali a ciascuna delle tre tasse.
Credemmo, infine, contrario alla natura delle sopratasse l’alinea di questo articolo, a tenore del quale esse dovrebbero considerarsi come parte del tributo e non quali penalità. Il Ministero non ha espresso i motivi della sua proposta, nè potremmo noi immaginarne alcuna a valido sostegno di quella. Scorgesi bensì di leggieri lo scopo fiscale che si ebbe in mira, d’impedire, cioè, ogni remissione di sopratasse. Noi non ci siamo fatto lecito di esaminare di quale convenienza potesse riescire il conseguimento di tal fine, ma, atteso che le sopratasse sono vere pene, abbiamo a fronte dell’articolo 8 dello Statuto costituzionale, adottata senz’altro la questione pregiudiciale.
Dopo l’articolo 16 ci parve potersi collocare due disposizioni generali per le tre tasse: l’una che imponga agli agenti delle finanze l’obbligo di citare specificatamente, così nella liquidazione come nella ricevuta delle tasse, gli articoli di legge e di tariffa applicati; l’altra che dichiari inammessibili in giudizio i reclami contro la liquidazione delle tasse, quando non sieno corredati della quietanza di pagamento delle medesime. Si potranno quindi depennare dagli altri titoli del progetto le disposizioni speciali ivi inserte nello stesso intento.
L’articolo 17 venne cassato, essendo affatto superfluo.
I sei successivi articoli furono ammessi senza alterazione nella loro sostanza, come quelli i quali rendono comuni alle tre tasse, specialmente in ordine alla prescrizione, parecchie regole già contenute in una od altra delle attuali leggi, e che fondate in diritto hanno pure ricevuta la sanzione dell’esperienza.
In ciò che precede, si sono complessivamente considerate le tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento; ci rimane a discorrere dei rispettivi loro particolari.
{{Centrato|'''II.'''}}
{{Centrato|'''Tasse d’insinuazione.'''}}
Insufficienti, per fermo, erano le regole espressamente sancite in ordine alle tasse d’insinuazione dalla laconica e sovente oscura tariffa del 1° aprile 1816; ma, dov’essa taceva o mancava della necessaria chiarezza, supplì la giurisprudenza della regia Camera de’ conti, per modo che i giudicati da essa proferiti e le relative conclusioni del procuratore generale del Re servono di sicura guida, nella massima parte dei casi, non meno all’amministrazione demaniale che ai contribuenti per determinare la tassa.
È notevole la concordanza, che quasi sempre si verifica, di siffatta giurisprudenza con quella tanto della Corte di cassazione di Francia, quanto della Corte di cassazione del Belgio; dalla quale concordanza risulta vicendevolmente comprovata la saviezza delle decisioni dei detti tre supremi magistrati.
Furono spesso tali decisioni tacciate di eccessiva fiscalità; ma senza ragione si criticò il giudice che, interpretando fedelmente una dura legge, adempie il dover suo. Dovevasi piuttosto promuovere la modificazione di essa legge.
Che se di parecchie massime di soverchio fiscali al presente in vigore ebbero i commissari vostri la soddisfazione di veder mondo il progetto, alcune tuttavia in esso ne rinvennero, delle quali vi proporranno l’eliminazione.
Dalla detta giurisprudenza furono desunti i più degli articoli del titolo secondo del progetto di legge e della parte prima della tariffa, al singolare esame dei quali scenderemo qui appresso.
{{Centrato|''Articoli 24-63 del progetto di legge.''}}
L’atto importante ad un tempo trasmissione di beni mobili ed immobili verrebbe dal primo paragrafo dell’articolo 24 assoggettato al diritto stabilito per gl’immobili, sempreché i<noinclude></noinclude>
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mobili non fossero nell’atto stesso designati articolo per articolo e ceduti ad un prezzo per essi speciale e distinto da quello degli altri beni. Siffatta prescrizione, in quanto riguarda la specificata designazione per articolo, ci è sembrata troppo gravosa e molesta pei contribuenti, senza corrispondente vantaggio del fisco. Riputiamo bensì necessaria ad antivenire le frodi la distinzione del prezzo. Il perché, ritenuta questa cautela, abbiamo cancellata la prima.
L’ultimo paragrafo di questo articolo dichiara esenti dal diritto di trascrizione gli atti che verranno sottoposti a tale formalità dopo soddisfatto il diritto d’insinuazione. Ciò, per verità, equivale, ritenuto l’aumento portato dalla tariffa, a far pagare anticipatamente il diritto di trascrizione; ma d’altro lato giova pur ritenere che questa disposizione, utile al Tesoro, non lo sarà meno agli acquisitori di stabili, i quali pel risparmio d’una tenue somma patiscono non di rado irreparabili danni derivanti dall’omissione di trascrivere. Solo stimiamo più opportuno che questo paragrafo, senza connessione coi precedenti, costituisca da sè un articolo.
Vennero senza variazioni adottati l’articolo 25, diretta conseguenza del precedente, e l’articolo 26, il quale consacra nuovamente il principio, che la mutazione d’immobili posti fuori Stato non è passibile di diritto proporzionale.
È indubitabile, ed emerge del rimanente qual corollario dall’articolo 8, la regola scritta nell’articolo 27, che nè la quietanza rilasciata nè l’obbligazione consentita nell’atto di cessione relativamente al prezzo non danno luogo a diritto particolare. La qual regola, volendosi espressamente dichiarare, ne sembra che, invece di formare l’oggetto di un apposito articolo di legge, possa più convenientemente essere allogata fra le annotazioni all’articolo primo della tariffa, cui unicamente concerne.
Gli articoli 28 e 29 determinano quale fra i contraenti debba, secondo i casi, sottostare al pagamento dei diritti d’insinuazione, tanto per gli atti che la legge assoggetta a tale formalità, quanto per quelli che vi sono volontariamente presentati.
Riguardo agli atti notarili, il progetto riterrebbe la disposizione della vigente legge, che rende il notaio unitamente alle parti solidari verso l’erario pel pagamento dei diritti. Noi non abbiamo nulla a ridire per ciò che s’aspetta ai diritti dovuti per l’eseguimento della formalità dell’insinuazione, ma ogni ulteriore obbligo imposto al notaio per rispetto a supplimenti di diritti ci pare eccessivo ed ingiusto. Vi proponiamo quindi un’aggiunta su questo proposito; ed altri emendamenti avremo del pari a sottomettervi nello stesso intento di abolire o di modificare alcune prescrizioni che soverchiamente pesano sulla nobile professione del notaio.
L’articolo 30 fa l’enumerazione di parecchi oggetti, cui dichiara applicabile la tassa stabilita pei mobili. Noi concorriamo col Ministero nel riconoscere la convenienza, così di sciogliere legislativamente i dubbi che potrebbero eccitarsi, per l’applicazione del diritto fiscale circa la natura di alcuni beni, come di prevenire le frodi. Ma, stante appunto lo scopo che si ha in mira, vi proponiamo:
1° Di sopprimere la limitazione dell’annata rispetto ai frutti, poco importando il tempo in cui sieno pendenti e debbano essere raccolti, sempreché la loro alienazione segua separatamente dai beni stabili;
2° Similmente di sopprimere la condizione che i tagli di boschi cedui o di piante sparse debbano eseguirsi entro un anno dalla data del contratto, e di estendere a cinque anni il termine pei tagli di boschi d’alto fusto;
3° Di non far cenno delle azioni sopra stabilimenti di
{{Centrato|SESSIONE DEL 1853-54 — Documenti — Vol. II. 110}}
commercio od industria, parendoci superfluo a fronte del chiaro disposto dall’articolo 410 del Codice civile;
4° Così pure di tralasciare ogni menzione di porti, battelli, bastimenti, ecc., atteso l’articolo 412 dello stesso Codice;
5° Di concedere due anni per la demolizione dei materiali degli edifizi;
6° Di parificare i diritti di pesca a quelli compresi nel numero 6 di questo articolo.
Gli altri temperamenti che si sono recati all’articolo in questione, non ne toccano la sostanza.
Giusta il primo paragrafo dell’articolo 31, la dichiarazione voluta dall’articolo 7 debb’essere fatta, per gli atti soggetti all’insinuazione, dalle parti contraenti, prima della scadenza del termine segnato per tale formalità. In difetto poi di siffatta dichiarazione, l’ultimo paragrafo sospenderebbe la stessa formalità e farebbe incorrere il notaio nelle pene comminate pel ritardo di quella. La Commissione non può ammettere una simile conseguenza, che infliggerebbe al notaio la pena della colpa dei contraenti. Essa crede più giusto colpir questi con una sopratassa, che si potrebbe fissare al quinto della tassa principale, qualora non adempiano l’obbligo che loro incombe di addivenire all’occorrente dichiarazione.
Essendo del resto indispensabile la dichiarazione per eseguire l’insinuazione, ci pare potersi prescrivere, affine di evitare ogni ritardo, che ad essa dichiarazione, in caso di trascuranza per parte dei contraenti, proceda il notaio.
In questa conformità abbiamo emendato l’articolo di cui si tratta.
Stabilisce l’articolo 32 che la dichiarazione di comando, per non soggiacere a tassa proporzionale, deve farsi per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto. Simile garanzia contro le frodi, sul merito della quale non abbiamo osservazione in contrario, sarà più convenientemente collocata nell’articolo della tariffa relativo alle dichiarazioni di comando.
Coll’articolo 33 si provvede opportunamente al caso in cui il prezzo degli stabili alienati debba essere fissato da un terzo.
Circa i contratti alligati a condizioni sospensive fu vacillante per qualche tempo la giurisprudenza della Camera dei conti sul punto se potesse in occasione dell’insinuazione esigersi il diritto proporzionale, salvo, ben inteso, restituzione quando fosse mancata la condizione, ovvero se quello non fosse dovuto che all’evenienza della condizione medesima. In questo secondo senso si è in ultimo luogo saviamente fissata la giurisprudenza di quel magistrato. Nello stesso senso è concepito l’articolo 34, che ravvisiamo conforme ai sani principii, i quali non permettono di percepire diritti fiscali per un atto della cui sussistenza non consta.
Abbiamo leggermente modificata la compilazione di quest’articolo, sì per limitarne i termini al diritto proporzionale, giacché in mancanza di questo è sempre dovuto il diritto fisso per la formalità dell’insinuazione, sì per togliere ogni dubbio sull’estensione di esso articolo alle donazioni.
I patti successorii ossieno successioni contrattuali sono dall’articolo 35 dichiarati esenti dal diritto proporzionale d’insinuazione e soggetti a quello di successione. Conviene a questo proposito ritenere che l’articolo 694 del Codice civile, nel determinare come l’uomo possa disporre dell’eredità, annovera, oltre al testamento, i modi contemplati nel capo quinto del titolo Delle donazioni di esso Codice. Ora le donazioni permesse in detto capo, ad oggetto di favorire il matrimonio, per eccezione alle regole sancite nei capi prece-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|874}}</noinclude>
denti possono farsi non pure dei beni presenti, ma eziandio dei beni futuri in tutto o in parte, ed il donante non perde la proprietà degli effetti compresi nella donazione, dei quali solo non può più disporre a titolo gratuito. Riconosciamo quindi conforme ai veri principii che non vengano colpiti se non dal diritto di successione i trapassi che in tal guisa si operano unicamente alla morte del donante.
Lo stesso si propone nell’articolo 35 rispetto ai lucri dotali. Al che noi non possiamo assentire. Ed invero il citato articolo 694 del Codice civile stabilisce tassativamente che non altrimenti si può disporre dell’eredità, salvo che, come si è testè veduto, o per testamento e per patto successorio, onde ciò che si viene a conseguire a titolo di lucri dotali non riguarda l’eredità fuorché come debito di essa. L’acquisto ha luogo in forza dell’atto contenente la stipulazione degli stessi lucri, atto che alligato alla condizione sospensiva della sopravvivenza è contemplato nella disposizione dell’articolo precedente.
Noi pertanto eliminiamo dall’articolo 35 quanto concerne ai lucri dotali, e nel resto introduciamo solo qualche cambiamento di forma per renderne più chiara ed esatta l’espressione.
L’articolo 36 colpisce le parti con una sopratassa tuttavolta che abbiano dichiarato un valore il quale venga a risultare inferiore oltre un sesto a quello accertato con perizia.
Per verità, il divario ci pare troppo tenue per far luogo ad una pena, potendo non difficilmente avvenire che le parti cadano in buona fede nell’errore di un sesto. Crediamo perciò di dovere a tale differenza surrogare quella del quinto.
Riguardo alla pena pecuniaria, che quest’articolo porterebbe al doppio della tassa, ci sembra che si possa più convenientemente ridurre alla metà della tassa medesima, riservando una pena più grave pel caso in cui consti di fraudolenta occultazione del prezzo.
Per mettere l’articolo 37 in armonia cogli articoli 8 e 28 emendati nella conformità sopra espressa, lo abbiamo concepito in guisa, primieramente, che possa la perizia essere proposta, non meno dalle parti contraenti contro l’amministrazione demaniale, che da questa contro quelle, ed inoltre che la stessa amministrazione non abbia facoltà di promuovere domande di supplementi contro i notai.
Nessuna osservazione fu mossa in ordine agli articoli 38 e 39, che riproducono disposizioni da lungo tempo in vigore.
Gli uffici in cui debbono insinuarsi le scritture private, sono determinati dall’articolo 1423 del Codice civile, nè parendoci doversi quello innovare, abbiamo perciò depennato dal progetto l’articolo 40.
Dall’articolo 41 si è depennato l’alinea, essendosi già provveduto al proposito in via generale con un articolo del progetto della Commissione.
Pare sotto ogni aspetto meritevole di approvazione l’articolo 42.
Nel primo paragrafo dell’articolo 43 abbiamo creduto di dover cancellare le ultime parole, ''oltre la risponsabilità, ecc.'' Infatti o tale risponsabilità riguarda il diritto dovuto per l’eseguimento della formalità dell’insinuazione, ed allora tale disposizione è inutile, essendo già stabilito che il notaio è tenuto verso il fisco al pagamento di tale diritto solidariamente colle parti, o riguarda i supplementi che possano essere chiesti dopo eseguita la formalità, ed in tal caso sarebbe in contraddizione cogli emendamenti che abbiamo introdotti in precedenti articoli. Riteniamo poi che per enunciazione si debba qui intendere la specifica menzione degli atti o scritture per data.
Si è pure soppresso l’ultimo paragrafo di quest’articolo 43, avendo una lunga esperienza provato come l’obbligo di citare ufficio e la data dell’insinuazione sia cagione di gravissimi incagli alle parti, al notaio e persino al lettore, senza reale vantaggio del pubblico erario.
Gli articoli 44, 45, 46, 47 e 48 si spiegano abbastanza da sè stessi senza d’uopo di commenti: noi li abbiamo adottati, cancellando solo dall’articolo 47 le parole ''salvo il disposto nell’alinea 3 dell’articolo 31'', in conseguenza della soppressione di questo stesso alinea.
I tredici articoli seguenti comprendono speciali disposizioni intorno agli atti esteri.
Essi furono quasi in tutto letteralmente desunti da quelli delle regie patenti del 30 luglio 1840, dei quali ha la pratica mostrato in generale la convenienza.
Ben poche son pure le modificazioni da noi a questo proposito introdotte nel progetto.
Negli articoli 52 e 53 trovansi stabilite pene pecuniarie in somma uguale alla tassa, per la ritardata insinuazione degli atti esteri. Siccome, nell’articolo 42, pel ritardo nell’adempiere tale formalità riguardo agli atti stipulati nello Stato si è imposta una pena pecuniaria nella metà soltanto della tassa, ci pare che a questa stessa quotità debba essere ragguagliata per parità di ragione la pena anche quando si tratta di atti esteri.
Come l’articolo 40, così pure si è annullato l’articolo 57, il quale fisserebbe gli uffizi ove debba seguire l’insinuazione degli atti esteri, il che già forma l’oggetto dell’articolo 1427 del Codice civile, cui non si crede di dovere menomamente derogare.
Si è redatto l’articolo 59 in modo che chiaramente risulti avere i presidenti dei tribunali facoltà di nominare un apposito traduttore, sempreché non esistano traduttori giurati nella rispettiva giurisdizione dei tribunali medesimi.
Abbiamo infine, nell’articolo 60, soppresse le parole ''ed aventi causa'', che sarebbero anche qui, come altrove, una fonte inesauribile di litigi, trovandosi del resto sufficientemente cautelato l’interesse del fisco dall’azione solidaria che gli compete contro le parti contraenti e i loro eredi.
A compimento del titolo I del progetto più non restano che quattro articoli; i quali constano di disposizioni eccezionali per la insinuazione degli atti in essi contemplati.
Gli articoli 62 e 63 riproducono testualmente gli articoli 5 e 6 della legge del 18 giugno 1852, e vennero dalla Commissione approvati, come or sono due anni dalla Camera, senza alcuna osservazione in contrario.
Una sola modificazione ci occorre di proporvi intorno al numero 4 dell’articolo 64 ed all’articolo 65, concernenti alla mutazione, per atti fra vivi, delle rendite sullo Stato.
Noi consentiamo col Ministero nell’ammettere l’esenzione dal diritto proporzionale d’insinuazione per ciò che s’aspetta alle cessioni di dette rendite a titolo oneroso.
Ma, qualora simile eccezione venisse estesa, giusta il summenzionato numero 4 dell’articolo 64, alle cessioni a titolo gratuito, manifesta cosa è che si aprirebbe un largo adito alla frode; imperocché chi volesse fare una donazione e andare immune dal diritto proporzionale, non avrebbe che a servirsi a tal fine di rendite sul debito pubblico in luogo del denaro, col quale poi potrebbe il donatario immediatamente permutarle dopo stipulato l’atto.
Allo scopo di ovviare a simile inconveniente quando quelle rendite formano corrispettivo di un trapasso, d’un’obbligazione o di altra convenzione qualunque, opportunamente prescrive l’articolo 65 che in questi casi esse debbano essere considerate come danaro contante.
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Lo stesso crede la Commissione doversi stabilire per le donazioni.
Essa ha quindi in tal senso redatti gli articoli in discorso.
{{Centrato|''Parte prima della tariffa.''}}
Facendoci ora a ragionare della parte prima della tariffa relativa all’insinuazione, cominceremo dal rammentare che essa non comprende fuorché tasse proporzionali e fisse. Dobbiamo poi riconoscere che i moltiplici atti a queste o a quelle tasse soggetti, secondo la diversa loro natura ed il disposto dagli articoli 3 e 4 del progetto di legge, vi si trovano assai bene e metodicamente classificati.
Nello stabilire le tasse proporzionali per i vari atti che loro vanno sottoposti, si è conservata la rispettiva graduazione della legge francese del 22 frimaio e della patria tariffa del 1816, di modo che il trapasso di beni stabili, il trapasso di beni mobili, la obbligazione e la liberazione sono tassati in quotità progressivamente decrescenti della metà.
In tale sistema, il punto essenziale consiste nel fissare il diritto per la mutazione d’immobili, dal quale poscia gli altri, come sue parti aliquote, secondo l’ordine or detto, derivano.
Questo maggior diritto, nella tariffa di cui è caso, sta scritto in lire cinque. E qui vuolsi notare che colpiscono oggigiorno la traslazione d’immobili tre tasse simultaneamente cioè il diritto fisso di tabellione, ed il diritto graduale portato dall’articolo 52 della tariffa del 1816, oltre il diritto proporzionale. Di più, è dovuto un nuovo diritto proporzionale per la trascrizione. Ora, mentre di questi quattro diritti un solo è mantenuto, niuno contesterà, che il pubblico Tesoro debba essere compensato della perdita degli altri tre diritti, mediante l’aumento di quello. Richiamando poi qui le considerazioni che abbiamo esposte in principio del presente discorso, siamo da esse naturalmente indotti ad ammettere la ministeriale proposta. E, dove sia questa da voi, signori, adottata, non avrete tuttavia, malgrado le attuali strettezze erariali, imposto al paese che rappresentate un carico così grave come quello al quale, per questo rispetto, sottostanno da lunghi anni nazioni, le cui finanze si trovano in condizioni di gran lunga superiori alle nostre. Così, per la cessione di stabili a titolo oneroso, si pagano al dì d’oggi in Francia lire 6 05, e nel Belgio lire 8 85 per cento; e più ancora per la cessione a titolo gratuito.
Egli è però da avvertire che la parte dei diritti francesi e belgici suddetti eccedente le quattro lire emerge da centesimi addizionali e dal diritto di trascrizione; quindi i minori diritti di enregistrement, che colpiscono atti cui non può risguardare la trascrizione, sono, in principale, dedotti da quella somma mediante divisione e suddivisioni per 2.
Non altrimenti avvisa la Commissione doversi procedere riguardo alla nostra tariffa. Ritenendo perciò il maggior diritto come relativo per quattro lire all’insinuazione e per la restante lira alla trascrizione, vi proponiamo di tassare in lire due l’alienazione dei mobili, in una lira le obbligazioni, in 50 centesimi le quietanze; brevemente, di ridurre del quinto tutti i diritti proporzionali contemplati nella tariffa, ad eccezione di quello concernente all’alienazione degli immobili. Onde emergerà la conseguenza già accennata più sopra, che, cioè, gli attuali diritti proporzionali saranno aumentati di un nono, e diverranno doppi di quelli stabiliti dalla tariffa del 1816. Per verità un maggior aumento ci parrebbe troppo gravoso, nè sapremmo se cascherebbe un maggior prodotto, giacché potendosi quasi tutti gli atti, cui concerne la nostra diminuzione, stipulare per scrittura privata, ne avverrebbe che ben più difficilmente si farebbero per istrumento, e così perderebbe l’erario per la minore loro quantità quello che potrebbe guadagnare per la maggiore quotità dei diritti.
Conserveremo pertanto il diritto del cinque per cento, e diminuiremo di un quinto tutti gli altri diritti proporzionali.
Premesse intorno alla quotità di tali diritti queste generali riflessioni, poco, o signori, ne rimane a dirvi in ordine ai medesimi. Dobbiamo solo intrattenervi di qualche modificazione risultante dagli emendamenti fatti al progetto di legge o suggeritaci dal desiderio di coordinare in tutto la tariffa ai principii fondamentali sui quali riposa.
Così abbiamo in prima soppresse tutte le disposizioni risguardanti sì la nuda proprietà e sì il semplice usufrutto, non più occorrendo di far menzione nè di questo nè di quella nella tariffa, quando si adotti la regola di sopra proposta, che ogni tassa stabilita sulla piena proprietà colpisce nella quotità medesima il valore tanto dell’usufrutto quanto della nuda proprietà.
Rispetto ai lucri dotali, si è aggiunto un articolo col quale verrebbero sottoposti al due per cento, come le donazioni di danaro.
Discorrendo poi gli articoli della tariffa, si è osservato che per l’obbligazione cui è tenuto il marito verso la moglie nei casi contemplati dall’articolo 2174 del Codice civile, non v’ha veramente alcuna disposizione che la colpisca d’un diritto, nè ad alcun diritto debbe andare soggetta, dacché trae origine dalla sola legge; ma, poiché sono sorti dubbi in proposito, ci è sembrato conveniente di scioglierli mediante apposita annotazione all’articolo 51.
Quanto ai diritti fissi, le cifre per essi inscritte nel progetto di tariffa corrispondono presso a poco a quelle della tariffa del 1816, rimanendo del resto abolito, come già si è detto, il diritto tabellionale imposto dall’articolo 51 della medesima. Nè si sono in questa parte imitate le leggi francesi, dove troppo spesso si riscontrano tasse fisse in somme ragguardevoli, tali almeno pel proletario che da esse viene ingiustamente colpito nella stessa misura che il ricco. Il nostro diritto fisso ritiene la natura di un tenue compenso, ben dovuto, secondo che pure si è di sopra avvertito, per la conservazione dell’atto.
Non diedero luogo ad osservazioni relativamente a questi diritti che gli articoli in cui sono contemplati i testamenti ed i contratti di società.
Sembra incongruo alla Commissione che il testamento pubblico, al quale generalmente si appigliano i soli analfabeti e poco agiati, sia imposto, come stabilirebbe la tariffa, in somma maggiore che il testamento segreto, modo di disporre preferito dal ricco; onde la Commissione ha scambiato l’uno coll’altro dei proposti diritti.
Il contratto di società fu oggetto di specialissimo favore per parte della legge francese del 22 frimaio, la quale volle in tal modo rendere facile il potente mezzo delle associazioni nell’interesse del commercio. La nostra tariffa del 1816 adottò il sistema della legge francese, ed esentò le costituzioni di società da ogni diritto proporzionale, di qualsiasi specie fossero i beni dai soci conferiti alla società. Il progetto di tariffa segue simili norme, solo che nella società universale colpirebbe del diritto di lire 2 25 gl’immobili recati alla massa da ciascun associato. Noi non contestiamo il favore che meritano le società, ma riteniamo che ugual favore meritino pure i cittadini, e però non possiamo assentire ad esor-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|876}}</noinclude>
bitanti privilegi nell’interesse delle medesime. Abbiamo quindi concepita la disposizione relativa alle costituzioni di società in modo che i beni mobili od immobili conferiti all’ente sociale, eccettuato solo il danaro, vadano soggetti ai rispettivi diritti di mutazione.
In ultimo, per fornire l’ufficio nostro in ordine alle tasse d’insinuazione, riferiremo sulla petizione numero 5281, già accennata di sopra.
Varie domande sono ivi contenute, ma di quella soltanto noi dobbiamo occuparci che riguarda le tasse in questione.
Vorrebbero i savigliesi notai ricorrenti che l’amministrazione demaniale riscuotesse queste tasse direttamente dalle parti.
Prima di conoscere la loro petizione, noi già avevamo introdotti, a favore dei notai, alcuni temperamenti nelle disposizioni del progetto che il Ministero ha riprodotte a loro riguardo dalle odierne leggi; e così già avevamo deliberato di esonerarli da ogni risponsabilità in ordine alle tasse dovute in supplemento a quelle corrisposte per la formalità dell’insinuazione.
Se però l’adozione di siffatta misura ci sembra debito di giustizia, non possiamo d’altro canto consentire a rendere i notai estranei al pagamento della somma dovuta per l’esecuzione di una formalità della quale ad essi unicamente incombe di curare l’adempimento; imperò, nè la natura delle cose, nè l’interesse del pubblico erario non ci permettono di scostarci dalle proposte che avemmo l’onore di sottomettervi su tale rispetto.
{{Centrato|'''III.'''}}
{{Centrato|'''Tasse di successione.'''}}
Tre sostanziali cambiamenti alle disposizioni oggigiorno in osservanza, sono contenuti nella proposta di legge, in riguardo alle tasse di successione.
Già abbiamo discorso di quello che riguarda i debiti ereditari.
Consistono gli altri due in sottomettere alla tassa sì le rendite sul debito pubblico e sì le successioni in linea retta inferiori a lire duemila.
Nel resto, gli articoli onde consta il titolo III del progetto sono quasi tutti letteralmente riprodotti dalla legge del 17 giugno 1851.
La tariffa, ritenute nella misura fissata dalla stessa legge le quotità estreme di tassa, relative alla linea retta ed agli estranei, aumentò alquanto le intermedie pei collaterali. Il maggior aumento venne poi proposto dal signor ministro delle finanze colla lettera già mentovata di sopra, in data del 23 di marzo, in cui chiede che le successioni tra fratelli e tra coniugi sieno sottoposte al 3 per cento.
Avremo l’onore di spiegarvi brevemente il parere nostro tanto sulle disposizioni del titolo III del progetto, quanto sulla relativa parte della tariffa.
{{Centrato|''Articoli 66-87 del progetto di legge.''}}
Coll’articolo 66, primo di questo titolo, viene stabilito il principio generale, che tutte quelle mutazioni di beni posti nello Stato, le quali seguono per successione testamentaria, intestata o contrattuale, vanno a tassa proporzionale sottoposte.
La fissazione delle varie quotità di questa tassa secondo i casi forma l’oggetto della seconda parte della tariffa.
L’articolo 68 contiene due eccezioni: l’una riguarda i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali si debba fare la distribuzione ai poveri; l’altra i lasciti per la celebrazione di uffici religiosi.
Nulla troviamo a ridire alla prima di tali esenzioni.
Ma non ammettiamo la seconda, poiché essa importerebbe la deroga al principio fondamentale, che conviene serbare illeso, della non deduzione dei pesi alligati alla trasmissione delle cose ereditarie, tanto più che così fatta esenzione potrebbe dar luogo alla frode.
È qui il luogo di trattare delle rendite sullo Stato. Molte ragioni addusse il signor ministro delle finanze nella sposizione dei motivi del progetto, per dimostrare che tali rendite si possono e si debbono sottomettere, in uno colla massa ereditaria, all’imposta di cui si ragiona.
La Commissione vostra credette di dovere anzitutto occuparsi della questione di opportunità e di convenienza, riservandosi, dove questa fosse affermativamente risolta, di passare quindi alla questione di dritto.
A tal fine essa invitò il signor ministro a volersi recare nel suo seno. Nella conferenza che indi ne seguì, si riconobbe, colla scorta della relazione fatta nel passato febbraio dal direttore del debito pubblico al Consiglio generale di quella amministrazione, che, sulle rendite vigenti al principio del corrente anno in circa lire 27,700,000, ve n’erano per la concorrente di 20 milioni e mezzo al portatore; che, fra le nominative, ne spettavano per lire 5,700,000 alle finanze, all’Ordine mauriziano, a stabilimenti ecclesiastici, ad istituti di carità, a comuni ed altri corpi morali, e solo quindi ne rimanevano per tre milioni e mezzo di pertinenza dei privati. Ora le rendite al portatore sfuggirebbero per la maggior parte a questa imposta, nè possono ad essa dar luogo quelle intestate a corpi morali; ond’è che non si dovrebbe far calcolo tranne sull’ultima delle somme suddette, se pure non decrescesse, ciò che probabilmente non tarderebbe a seguire, mentre, per sottrarsi alla tassa, buon numero di cedole nominative non tarderebbe a convertirsi in cedole al portatore. Sarebbe perciò d’ben poca entità, comparativamente al totale debito pubblico, il prodotto che si ritrarrebbe dall’assoggettare tali rendite alla tassa, e non compenserebbe per nulla il danno che ne deriverebbe allo Stato. E, per fermo, noi abbiamo al presente più che mai bisogno di rianimare il credito, che facilmente per tal misura si adombrerebbe; noi dobbiamo respingere ogni mezzo, benché d’immediato vantaggio, il quale allontani il giorno della conversione delle rendite; nè ci conviene alcun partito che possa indurre i capitalisti a preferire altri Stati per l’impiego dei loro fondi.
Del resto, l’attuale questione fu già altre volte profondamente ventilata in questo recinto, e la Camera sempre stimò di dover eccettuare dalla tassa di successione come da ogni altra imposta le rendite di cui si tratta. Per queste considerazioni vennero unanimi i commissari vostri col signor ministro nella sentenza, che sia per lo meglio consacrare nuovamente la disposizione scritta nel numero 2 dell’articolo 3 della legge del 17 giugno 1851.
La quale deliberazione, appoggiata unicamente a motivi di opportunità e di convenienza, rende inutile ogni esame intorno alla estensione dell’immunità accordata dall’articolo 4 del regio editto del 24 dicembre 1849, e lascia interamente intatta la questione di vedere se, a termini di dritto, si potrebbero imporre le rendite sul debito pubblico, quando ciò dal potere legislativo si ravvisasse d’interesse dello Stato.
Oltre alle eccezioni riguardanti i lasciti ai poveri e le rendite sul debito pubblico, pensa la Commissione che nun’altra debba essere ammessa. E però consente col signor ministro della finanza nel sottoporre alla tassa anche le successioni in<noinclude></noinclude>
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linea retta non eccedenti duemila lire, in ordine al che non occorre aggiungere ragioni a quelle ampiamente svolte dallo stesso signor ministro.
Ancora un’osservazione dobbiamo fare intorno all’articolo 68, secondo il quale l’esenzione riguarderebbe non solo il pagamento della tassa, conformemente all’articolo 3 della legge del 17 giugno 1851, ma inoltre la consegna. Non crediamo doversi ammettere quest’innovazione, specialmente perché è necessaria in ogni caso la consegna per antivenire le frodi, come pure per determinare il valore della mobilia, giusta il metodo che abbiamo adottato e di cui diremo discorrendo dell’articolo 78.
L’articolo 69 riserva all’erede o legatario la ragione di rimborso della tassa pagata pei crediti litigiosi e di dubbia esigibilità, tuttavolta che vengano giudizialmente annullati o ridotti. Quest’articolo non differisce dall’articolo 5 della legge del 17 giugno 1851, fuorché nella fissazione del termine di due anni dalla data del giudicato per esperire del diritto di rimborso.
Il primo paragrafo dell’articolo 70, conforme al primo paragrafo dell’articolo 6 dell’ora detta legge del 1851, determina a chi incomba l’obbligo della consegna.
Il secondo ed ultimo paragrafo, relativo alla carta bollata da impiegarsi nella consegna, si è qui soppresso, con riserva di proporvi l’occorrente disposizione nell’altro progetto di legge che la Camera ha pur demandato all’esame di questa Commissione.
Nel primo paragrafo dell’articolo 71 si sono soppresse le parole ''la consegna sarà fatta'', quale inutile ripetizione d’una disposizione dell’articolo precedente. Il resto di questo paragrafo conferma l’obbligo del pagamento dell’intera tassa imposto all’erede dall’articolo 856 del Codice civile, salvo naturalmente il regresso verso i legatari.
Il secondo paragrafo stabilisce che la liquidazione della tassa pei legati vuol essere fatta in tutti i casi relativamente alle persone del defunto e del legatario.
Abbiamo qui creduto opportuno di espressamente dichiarare, affine di togliere ogni dubbio in proposito, che pei legati di generi o di denaro, sempreché questi esistano nell’eredità, non è dovuta la tassa fuorché dal legatario, e che quindi nulla, rispetto a tali oggetti, è dovuto dall’erede.
A tenore di questo articolo 71, i coeredi sarebbero solidariamente obbligati alla consegna ed al pagamento della tassa. Queste ultime parole si trovavano pure nel progetto di legge del 17 giugno 1851, ma furono dalla Camera soppresse come contrarie ai principii di giustizia. Il Ministero non fece conoscere i motivi di questa sua proposta, che noi riduciamo ai termini del terzo alinea dell’articolo 7 della legge del 1851.
Gli articoli 72 e 73, identici agli articoli 8 e 9 della legge del 1851, stabiliscono il tempo entro il quale si debbe addivenire alla consegna dell’eredità ed al pagamento della tassa.
L’articolo 74, identico all’articolo 10 della stessa legge, determina l’ufficio presso il quale si deve fare la consegna e pagare la tassa.
Gli articoli 75, 76 e 77, corrispondenti agli articoli 11, 12 e 13 della ridetta legge, riguardano le sopratasse tanto pel caso di non eseguita consegna quanto per quello di consegna infedele. La Commissione li adotta, aggiungendo una sopratassa pel non effettuato pagamento, come per gli altri due rami d’introito.
Nell’articolo 78 si sono soppressi il secondo ed il terzo alinea, come quelli che sono relativi alla valutazione dell’usufrutto, cui si è già in via generale provveduto nelle disposizioni comuni.
L’ultimo alinea di quest’articolo stabilisce una presunzione legale pel valore della mobilia, il quale è considerato uguale al ventesimo di quello degli altri oggetti ereditari tassabili, riservata però sempre la prova in contrario. La proporzione del ventesimo, ossia del 5 per cento, pare alquanto esagerata, se si pon mente alla generalità delle successioni, onde abbiamo creduto di doverla ridurre al 3 per cento. Nel sistema poi del progetto, in cui le esenzioni dalla tassa erano di nessun momento, si potevano senza difficoltà escludere dagli elementi di valutazione gli oggetti ereditari non tassabili; ma, dichiarate esenti le rendite sul debito pubblico, ragion vuole manifestamente che il presunto valore della mobilia venga tratto da quello di tutto il resto dell’eredità; per la qual cosa si è soppressa la parola tassabili.
Abbiamo posto l’articolo 79 in armonia colla facoltà spettante, secondo le nostre proposte, al contribuente non meno che all’amministrazione demaniale di richiedere la perizia.
Fu depennato l’articolo 80, stante la regola generale in proposito inserita nel nostro progetto.
Gli articoli 81, 82, 83, 84 e 85, che sono la testuale riproduzione degli articoli 20, 21, 22, 23 e 24 della legge del 1851, e che riguardano i reclami e le speciali prescrizioni relative alla tassa in discorso, furono dalla Commissione integralmente adottati.
Si è soppresso l’articolo 86 come del tutto inutile.
La Commissione ravvisa degno d’encomio pel suo scopo l’articolo 87. Se non che le parvero troppo ristretti i termini ivi prescritti ed eccessiva la pena imposta per l’ommessa indicazione di ciascun decesso: ond’essa ha emendato questo articolo in modo che la trasmissione dello stato dei decessi debba farsi all’agente demaniale nei primi quindici (invece di dieci) giorni di ogni trimestre (invece di ogni mese), e che per ciascun decesso, di cui siasi tralasciata l’annotazione nello stato anzidetto, s’incorra nell’ammenda di cinque (invece di dieci) lire.
{{Centrato|''Parte seconda della tariffa.''}}
Rispetto a questa parte della tariffa, modificata, come si è detto, dal Ministero coll’aumento della quotità di tassa relativa ai fratelli ed ai coniugi dal 3 al 3 per cento, non abbiamo a proporvi che una doppia variazione suggeritaci dal Codice civile, il quale ammette alla successione intestata i parenti sino al duodecimo grado, ma da essa esclude tutti gli affini tranne solo i coniugi. Dovendo la legge fiscale conformarsi, per quanto sia possibile, alla legge civile, ci sembra conveniente da un lato di comprendere nell’ultima graduazione di favore anche i parenti oltre il sesto grado, purché non più lontani dal duodecimo, e dall’altro di sopprimere in quella ogni menzione di affini. Di tali cambiamenti l’uno verrà, per ciò che s’aspetta al prodotto della tassa, compensato dall’altro.
Sono certamente assai gravi le quotità di tassa inscritte in questa parte della tariffa; ma si è specialmente l’approvazione di quelle che potrà consolidare la nostra situazione; onde anche qui è il caso, e qui soprattutto, di richiamare le riflessioni più sopra esposte intorno alla necessità dell’equilibrio fra le spese e le entrate, ed i mezzi di conseguirlo.
E se a sanzionare tali quotità c’invitano irresistibili argomenti di finanza, non troviamo altronde difficoltà nè in quei principii di pubblica economia che c’indussero a diminuire la maggior parte dei diritti d’insinuazione per timore che un minor numero d’atti venisse ad essi sottoposto, nè tam-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|878}}</noinclude>
poco in quei principii di giustizia che ci consigliarono a sopprimere o ridurre parecchi diritti d’emolumento per non rendere difficile ai cittadini il far valere le loro ragioni davanti ai tribunali.
Per lo che le tasse in discorso, che colpiscono acquisti non al lavoro ed all’intelligenza, ma alla sorte dovuti, e che saranno in tutti i casi meno onerose di quelle per lo stesso oggetto stabilite dalle legislazioni d’Inghilterra, di Francia, del Belgio, dell’Olanda e della più parte delle altre nazioni europee, ci sembrano meritevoli, avuti alla condizione nostra gli opportuni riguardi, di essere da voi, signori, senza esitazione adottate.
{{Centrato|'''IV.'''}}
{{Centrato|'''Tasse di emolumento.'''}}
Fra i tre rami di rendita dei quali si tratta, l’emolumento è quello di cui la massima cardinale della proporzionalità maggiormente reclamava la revisione, tanto che fa meraviglia come alcune norme regolatrici di questa tassa abbiano potuto rimanere sì lungo tempo, e sieno tuttavia in vigore. Così, secondo l’attuale legge, conforme in ciò alle precedenti, chi ha il suo assunto fondato in ragione deve pagare, come si è avvertito più sopra, un emolumento doppio di quello al quale è tenuto il suo avversario, le cui pretensioni siano state in giudicio riconosciute insussistenti! A questa e ad altre simili incongruenze si è opportunamente riparato con gli articoli del progetto di legge e della tariffa in discorso; furono empiute le lacune additate dalla pratica; venne stabilita nell’equa e costante quotità dell’uno per cento la tassa proporzionale, variante oggigiorno a seconda così delle varie giurisdizioni, come delle pronuncie di condanna o di assolutoria; fu abolito il diritto di sigillo e parecchi altri miglioramenti furono adottati.
Nè alla riforma della tassa d’emolumento presiedette, come per le due altre già discusse, la ragione di finanza unitamente ai principii di giustizia, ma questi soli poterono dettare un progetto, dal quale il Governo non si ripromette un aumento di entrata. E più oltre ancora, guidati da tali principii, procedettero i commissari vostri, i quali, rigettando una nuova gravezza d’importazione francese, deducendo i due terzi dalla tassa fissa per le sentenze dei giudici di mandamento, ed operando altre riduzioni, sono condotti a tali temperamenti, che avranno per effetto una diminuzione di qualche centinaio di mila lire sul complessivo prodotto di quest’imposta.
Prima di prendere partitamente a disamina gli articoli del progetto di legge e della tariffa, relativi alla tassa di cui si parla, dobbiamo notare il cancellamento di una parola nella maggior parte di quelli, cagionato dalla recente proposta, rinnovata in altro recinto parlamentare dal signor guardasigilli di S. M., del Codice di procedura civile, il quale riteniamo che non tarderà ad essere approvato per andare in attivazione, assieme alla presente legge, col principiare del prossimo 1855.
Il progetto che attualmente ci occupa, modellato sulla procedura in vigore, contemplò naturalmente come suscettive di emolumento, tanto fisso quanto proporzionale, non sole le sentenze, ma altresì le ordinanze.
Ora, a termini della divisata nuova procedura, niuno dei provvedimenti che, dati al giorno d’oggi per ordinanza, sono passibili di emolumento, potrà più emanare in tal forma, dovendo essi provvedimenti formare oggetto di sentenze. Lo stesso avverrà per tutte le ordinanze che il progetto sottoporrebbe alla tassa in questione.
Per la qual cosa abbiamo depennata la parola ''ordinanza'' da tutti i detti articoli, che ci facciamo senz’altro a passare in rapida rivista.
{{Centrato|''Articoli 88-120 del progetto di legge.''}}
Per maggior ordine e semplicità, abbiamo anzitutto partito l’articolo 88 in due, per guisa che nel primo sia contemplata la sola Corte di cassazione, i cui provvedimenti non possono dare luogo a tassa proporzionale, e nel secondo tutti gli altri magistrati, tribunali e giudici.
Un’importante innovazione si riscontra in quest’articolo 88, che assoggetta all’emolumento le sentenze della Camera dei conti e dei Consigli d’intendenza e le sentenze in materia penale per quanto riguardano la parte civile, le quali tutte ne vanno oggidì esenti. Nessun privilegio è più ammessibile, onde applaudiamo ad una disposizione che era richiesta non meno dai principii della giustizia distributiva che dagl’interessi del pubblico erario.
Nel progetto non si fa cenno delle spese di lite. Il sottoporle all’emolumento sarebbe, a parer nostro, esorbitante gravezza, massimamente perché, consistendo già esse per la maggior parte in diritti fiscali, si verificherebbe una troppo onerosa duplicazione di simili diritti. Si è quindi, a scanso di ogni dubbio, espressamente dichiarata l’esenzione di siffatte spese dall’emolumento.
Per simile motivo vi proponiamo la stessa esenzione per le sentenze relative a debito od a quotità di tasse.
Alcuno dei vostri commissari avrebbe voluto levare la parola ''liquidazione'', la quale però venne mantenuta dalla Commissione, attesoché non potrà mai dar luogo, come se ne esprimeva il timore, a duplicazione di tassa, massime a fronte dell’articolo 9.
L’articolo 89, relativo alle declaratorie di diritto, non diede luogo ad osservazioni.
Contrariamente alla patria legislazione, e di conformità a quella di Francia, l’articolo 90 esimerebbe dalla tassa proporzionale le sentenze importanti risoluzioni di contratto per nullità radicale. Noi non abbiamo difficoltà di adottare tale proposta per riguardo ai contratti che sieno stati insinuati, ma non ci sembra che la medesima si possa estendere a tutti indistintamente i contratti come presso la detta nazione, dove fa parte di un sistema il quale impone d’altro lato ai litiganti tasse di soverchio pesanti, che non è conveniente introdurre nel nostro paese. Abbiamo perciò in detto senso emendato quest’articolo.
I quattordici articoli seguenti furono dalla Commissione vostra approvati con qualche leggiero cambiamento di redazione, del quale non occorre far parola.
Dobbiamo solo notare che con una disposizione inserita fra gli articoli 101 e 102 si è indicato il giudice di mandamento a cui si deve rivolgere l’istanza di perizia, essendosi così riempita una lacuna che esisteva nel progetto.
Una nuova disposizione che apporterebbe al Tesoro una ragguardevole somma è contenuta nell’articolo 105. Ogni condanna proferita sopra una domanda appoggiata a convenzione verbale o ad atto non insinuato, verrebbe sottoposta al diritto d’insinuazione, indipendentemente da quello d’emolumento, del pari le assolutorie, oltre al diritto d’emolumento, darebbero luogo al diritto di quietanza.
Cosiffatta disposizione, desunta dall’articolo 69, § 2, n° 9, della legge del 22 frimaio anno VII può forse facilmente giustificarsi nel sistema francese, in cui la parte dell’''enregis-''<noinclude></noinclude>
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''trement'', che corrisponde al nostro emolumento riposa su basi diverse del tutto da quelle stanziate nelle patrie leggi e ritenute nell’attuale progetto; ma presso di noi costituirebbe un’incomportabile duplicazione di tassa.
Nè sarebbe giusto riscuotere la tassa d’insinuazione per un atto che la legge non assoggetta a tale formalità, che non vi fu sottoposto dagl’interessati, e che quindi non produsse gli effetti derivanti da quella.
La Commissione pertanto, mentre al sommo desidera, come lo ha ripetutamente dichiarato, di fornire al Governo i pronti ed efficaci rimedi che esige l’attuale condizione finanziaria, non potrà però mai annuire se non alle sole proposte che sieno prima di tutto fondate ai dettami della giustizia. Tale non sembrandole quella di cui si tratta, deve quindi proporvene l’annullazione.
Nell’intento di ovviare a frodi che si commettevano in pregiudizio del Tesoro, ed affinché questo non rimanesse perdente del diritto d’insinuazione sempre quando risultava dovuto secondo i veri principii della materia, l’articolo 31 della tariffa annessa al regio editto del 27 settembre 1822 stabilì che le sentenze pronunciate sopra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un istrumento, andrebbero soggette sì al diritto d’emolumento e sì al diritto d’insinuazione.
A non dissimile scopo tende l’articolo 106 del progetto; la Commissione però ama meglio conservare il testo del surriferito articolo della tariffa del 1822, del quale la giurisprudenza già fissò il significato, e questo quindi sostituisce a quello.
L’articolo 107 contempla le sentenze dei tribunali esteri e dei regi consoli all’estero, delle quali si faccia uso in questi Stati, e viene così a colmare una lacuna dell’odierna legislazione.
L’articolo 108, stabilita la regola che la tassa si riparte fra i litiganti a ragione del rispettivo carico delle spese della causa, soggiunge saviamente, affinché ciò abbia in realtà sempre effetto, che nel caso di assolutoria colla compensa delle spese, il privilegio del fisco sulla cosa caduta in contestazione non può esercitarsi pel conseguimento della quota di tassa dovuta dal vinto. Tale almeno è il senso che crediamo dover attribuire al secondo alinea di quest’articolo, malgrado quanto in proposito si legge nella sposizione dei motivi; ad ogni modo in tal senso noi l’abbiamo compilato in termini chiari e precisi, come giustizia ed esattezza richieggono.
Colle precedenti disposizioni del progetto si sono determinati i casi nei quali è dovuta, in quotità fissa o proporzionale, l’imposta di cui si tratta, come pure le persone cui ne incombe il pagamento.
Negli articoli che seguono si fissano le attribuzioni, i diritti e i doveri dell’amministrazione demaniale, dei magistrati, tribunali e giudici e dei loro segretari; si stabiliscono infine norme speciali per le prescrizioni relative a quest’imposta.
Le generiche espressioni dell’articolo 109 non possono dar luogo a difficoltà. Rinnoviamo solo al Ministero la seguente raccomandazione fattagli in un elaborato rapporto presentato alla Camera il 9 giugno 1853 dall’onorevole Astengo: «Sarà bene che il Governo provveda in via di regolamento alla percezione dei diritti d’emolumento sulle sentenze definitive dei giudici di mandamento, e ad esempio di quanto è ora stabilito pei segretari ed attuari dei magistrati e dei tribunali (Manifesti camerali 15 marzo 1825, articolo 1, e 6 aprile 1838, articolo 2) autorizzi i segretari dei giudici ad esigere tali diritti con farne il versamento nelle casse dello Stato, onde i litiganti non abbiano il disagio di portarsi alle tappe d’insinuazione per pagare tenuissime somme.»
L’articolo 110, dopo aver ordinato al segretario di trasmettere all’agente demaniale copia delle sentenze ed ordinanze soggette ad emolumento, soggiunge che dovrà a tale effetto servirsi della prima copia in carta bollata, che rimetterà poi ad una delle parti.
I motivi stessi per cui abbiamo, nella parte relativa alle tasse d’insinuazione, alleviati i pesi imposti ai notai senza corrispondente utilità pel fisco, c’inducono anche qui a convertire, rispetto ai segretari, l’obbligo suddetto in semplice facoltà di valersi della prima copia che venga richiesta da una delle parti.
Omettiamo l’articolo 111 come quello che rimane senza oggetto a fronte del Codice di procedura civile assieme al quale andrà la presente legge in osservanza.
Pel pagamento della tassa non è dalle vegliani leggi assegnato alcun termine. A fine di rimuovere gl’inconvenienti che indi ne derivano, propone il Ministero, con gli articoli 112 e 113, di stabilire che l’agente delle finanze, ove le parti non effettuino spontanee il pagamento, debba rilasciare un’apposita ingiunzione, e che, qualora esse parti non soddisfacciano all’obbligo loro, neanche entro il termine di trenta giorni dopo l’ingiunzione, incorreranno in una sopratassa uguale alla metà della tassa non pagata.
In questo sistema, la decorrenza del termine dipenderebbe dall’arbitrio degli agenti delle finanze, non essendo loro prescritto per quanto tempo debbano aspettare l’ultroneo pagamento prima di appigliarsi alla via ingiunzionale; d’altro lato pare eccessiva la quotità della sopratassa.
Quindi è che la Commissione vostra ha divisato di fissare, pel pagamento della tassa, il termine di tre mesi dalla data della sentenza soggetta ad emolumento, di ordinare l’ingiunzione dopo spirato questo termine, e di ridurre la sopratassa al dieci per cento.
Si sono poi soppressi tanto l’alinea dell’articolo 112 quanto l’articolo 114, essendosi generalizzate le disposizioni ivi contenute, ed inserite nel titolo primo.
L’articolo 113, contemplando il caso in cui la tassa sia da altri anticipata invece del debitore, giustamente non permette alcun reclamo intorno alla quotità di quella, salvo che contro l’amministrazione demaniale.
Ma annette inoltre all’ammessibilità di simili reclami una condizione che ci sembra esorbitante, qual sarebbe la prova che il debitore dovrebbe somministrare di avere eseguito il rimborso della somma stata per conto suo pagata. Non potendo siffatta disposizione avere altro oggetto fuorché l’interesse di colui che ha anticipata la tassa, ne segue che quando questi, benché insoddisfatto del suo avere, consenta che venga dal suo debitore promossa una domanda contro l’amministrazione, cessa il motivo della disposizione medesima. E però si è fatta un’aggiunta relativa a questo caso.
L’articolo 116, riguardante il repertorio che i segretari debbono tenere degli atti soggetti ad emolumento, segna norme di esecuzione le quali troveranno sede più opportuna nel regolamento che dovrà susseguire l’emanazione di questa legge, ond’è che venne dalla Commissione soppresso.
Nessuna osservazione fu provocata dall’articolo 117.
Fermo rimanendo nell’articolo 118 il primo paragrafo, che impone l’obbligo di menzionare in tutte le copie degli atti soggetti ad emolumento la data del pagamento della tassa coll’indicazione dell’uffizio in cui ebbe luogo, crediamo di dovere sopprimere il secondo paragrafo, che la stessa obbligazione addosserebbe non pure ai segretari, ma eziandio a<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|880}}</noinclude>
catastari, causidici ed uscieri, ogniqualvolta nei loro scritti enunciassero alcuno di tali atti.
L’articolo 119 rinnova giustamente a tutti i tribunali e giudici il divieto di fare alcun provvedimento in relazione a sentenze od ordinanze definitive per cui loro non risulti pagata la tassa.
Crediamo però conveniente a questo proposito da un lato di dichiarare che le contravvenzioni a tale proibizione non possono dare luogo a nullità, e dall’altro di comminare una ammenda ai segretari.
Esigono poi l’interesse della giustizia e la tutela dei diritti dei cittadini che sia conceduta ai giudici nei casi d’assoluta urgenza, la facoltà di rendere esecutoria una sentenza anche prima che sia sottoposta all’emolumento.
L’articolo 120, ultimo del progetto di legge, relativo a speciali prescrizioni, venne integralmente ammesso.
{{Centrato|''Parte terza della tariffa.''}}
Le disposizioni della tariffa relative all’emolumento constano di otto paragrafi.
Già si è notata come meritevole d’encomio la semplificazione introdotta dal paragrafo primo nella tassa proporzionale, che sarà sempre l’uno per cento. Nè v’avrebbe ragione per riprodurre le differenze di tassa oggidì in vigore, le quali farebbero supporre che la giustizia vale più o meno, secondo che viene resa da questo o da quel tribunale.
Il paragrafo secondo, risguardante i provvedimenti della Corte di cassazione, non presentò alcuna difficoltà.
Nel terzo paragrafo crediamo dover operare una diminuzione di qualche momento, già annunziata più sopra. Ripugna ai principii di ragione la tassa di lire tre portata dalle attuali leggi per le sentenze ed ordinanze dei giudici di mandamento, benché proferite in cause non mai eccedenti il valore di trecento lire. Ora, essendosi estesa la tassa proporzionale anzidetta anche a tali sentenze, cesserà quindi ogni inconveniente tuttavolta che sia dovuta una tassa di quella specie. Ma, per tutti gli altri casi, il Ministero propone tuttavia in questo paragrafo di conservare la tassa fissa in lire tre; onde ne seguirebbe che il montare della tassa fissa costituirebbe il limite massimo della tassa proporzionale, risultamento poco consentaneo per certo alla natura di queste tasse. Ciò stante, e per non aggravare di soverchio la classe meno agiata, che più ordinariamente ha d’uopo di ricorrere ai giudici di mandamento, opiniamo potersi stabilire in una sola lira la tassa fissa per le loro sentenze.
Il paragrafo quarto fu accettato senza mutamento.
Dei due seguenti paragrafi vi proponiamo la soppressione, essendo che riguardano atti i quali non possono razionalmente andare soggetti ad emolumento, e che di fatto mai non vi furono per lo passato sottoposti. Sono bensì tali atti passibili di diritti giudiziari propriamente detti; ma, mentre di questi diritti, stabiliti dalla tariffa annessa al regio editto del 27 settembre 1822, si pronunzierà l’abolizione colla legge su cui vi sarà da altro dei membri di questa stessa Commissione presentato nella prossima tornata il rapporto, si provvederà convenientemente ad un tempo per un’equo compenso in favore del pubblico erario; non è quindi il caso di introdurre nella presente legge disposizioni che snaturerebbero la tassa in questione.
Conseguenza dell’annullamento dei paragrafi 5 e 6 sarà quello eziandio degli ultimi due, i quali qui rimarrebbero senza scopo e fuori di proposito, disponendosi con essi che gli atti ivi contemplati andranno esenti da diritti giudiziari, e soggetti soltanto all’impiego della carta speciale stabilita colla legge sul bollo.
Le tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento, riordinate nel modo dianzi esposto, formano un corpo completo di disposizioni sulla materia, onde, affine di evitare ogni confusione di queste con le precedenti, si è aggiunto un articolo finale per dichiarare abrogate tutte le leggi relative agli stessi oggetti.
Col medesimo articolo viene inoltre prescritto che la presente legge sarà in osservanza a far tempo dall’anno 1855.
Tali sono, o signori, le considerazioni che i commissari vostri hanno l’onore di rassegnare all’alta vostra saggezza, e per le quali opinano che possiate gradire le ministeriali proposte con le modificazioni apparenti dal progetto per essi compilato nella seguente conformità:
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
{{Centrato|'''TITOLO I.'''}}
{{Centrato|'''DISPOSIZIONI COMUNI ALLE TASSE D’INSINUAZIONE,<br />DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.'''}}
Art. 1. Le tasse d’insinuazione, di successione e di emolumento giudiziario sono coordinate, e saranno percette sulle basi e giusta le regole determinate nella presente legge.
Art. 2. Le dette tasse sono proporzionali o fisse.
Art. 3. La tassa proporzionale è stabilita per le obbligazioni, liberazioni, condanne od assolutorie, collocazioni o liquidazioni di somme o valori, e per qualunque trasmissione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili od immobili, che si operi per contratto od altro atto fra vivi, o per causa di morte, o per sentenza od altro atto giudiziale.
È dovuta in ragione dei valori in comune commercio, senza deduzione di debiti, e nelle quotità rispettivamente stabilite nella tariffa annessa alla presente legge, di cui essa fa parte integrante.
È regolata in ragione di venti in venti lire sui detti valori. Ogni frazione sarà computata per lire 20.
Qualora la liquidazione di una tassa produca frazioni di centesimo, ogni frazione sarà considerata come centesimo intiero.
La tassa proporzionale non sarà mai minore di una lira per ciascun atto, quand’anche il valore risultante dagli atti importasse una tassa minore.
Art. 4. La tassa fissa è dovuta nei casi non contemplati dall’articolo precedente, e nella quotità determinata dalla detta tariffa.
Art. 5. Quando un atto contiene più disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, sarà dovuta una tassa particolare per ciascuna di esse, secondo la sua specie.
Art. 6. Il valore tassabile si desume dagli atti, dalle dichiarazioni delle parti, o dalle loro consegne, in conformità delle rispettive disposizioni della presente legge pei rami d’imposta regolati da essa.
Art. 7. Se le somme o valori sopra cui debbesi esigere una tassa proporzionale non risultano dagli atti che danno luogo alla percezione, le parti saranno tenute di fare per iscritto una dichiarazione di tali somme o valori nel tempo utile per l’adempimento della formalità cui vanno soggetti gli atti medesimi.
Art. 8. L’usufrutto per un tempo indeterminato o non minore di dieci anni, verrà calcolato alla metà del valore della piena proprietà.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|881}}</noinclude>
Se l'usufrutto è limitato a tempo minore di dieci anni, sarà valutato a tanti ventesimi della piena proprietà, quanti saranno gli anni della sua durata.
Il valore della nuda proprietà si riterrà uguale alla differenza fra il valore della piena proprietà e quello dell'usufrutto fissato come sopra.
Art. 9. In tutti i casi in cui dalla presente legge e dall'annessa tariffa è imposta una tassa proporzionale sul valore della piena proprietà, la stessa tassa sarà applicata al valore dell'usufrutto o della nuda proprietà determinato secondo le norme prescritte nell'articolo precedente.
Art. 10. Per la valutazione e la tassa tanto dei diritti d'uso e d'abitazione quanto della proprietà gravata di tali pesi, si procederà rispettivamente giusta le norme segnate negli articoli precedenti rispetto all'usufrutto ed alla nuda proprietà.
Art. 11. I segretari e catastari dei comuni sono tenuti di dare gratuita visione nei rispettivi archivi agli agenti demaniali dei registri e documenti ivi esistenti, per porli in grado di accertare l'ammontare delle tasse, e così pure di somministrare loro gratuitamente gli estratti di cui siano richiesti per lo stesso oggetto.
Nel caso di rifiuto o di ritardo non giustificato, l'intendente della provincia vi provvederà sull'instanza dell'agente demaniale a spese del segretario o catastaro.
Art. 12. Così l'amministrazione demaniale, come il contribuente possono proporre il giudizio di perizia sul valore risultante dagli atti, dalle dichiarazioni o consegne di cui agli articoli 6 e 7.
Tale facoltà però non compete al contribuente, quando l'atto, la dichiarazione o la consegna sia da lui emanata.
Prima che la perizia sia seguita, si potrà stabilire di concerto fra l'amministrazione ed il contribuente il valore in comune commercio degli oggetti sottoposti a tassa.
Art. 13. La domanda di perizia viene fatta al giudice di mandamento indicato nelle disposizioni speciali riflettenti le varie tasse.
La parte instante deve in tale domanda dichiarare il valore che crede doversi attribuire ai beni soggetti alla tassa.
La perizia deve farsi da tre periti, a meno che le parti non convengano che si faccia da un solo.
L'ordinanza che prescrive la perizia ingiunge alle parti di fare la nomina dei periti entro tre giorni dalla notificazione, con diffidamento che in difetto si procederà alla prescritta operazione dai periti che saranno d'ufficio nominati.
Art. 14. Nel termine di giorni tre come sopra, le parti che si fossero accordate nella scelta dei periti debbono farne la dichiarazione al giudice.
Spirato detto termine, ad istanza della parte più diligente, previa citazione dell'altra, il giudice con sua ordinanza nominerà, ove d'uopo, i periti d'ufficio, fisserà il giorno e l'ora in cui dovranno comparire per la prestazione del giuramento, ed il termine in cui dovranno presentare la loro relazione.
I periti stenderanno una sola relazione comune, e non formeranno che un giudizio a pluralità di voti. In caso di divergenza di opinioni fra i periti, s'indicheranno i motivi del dissenso, senza però specificare le opinioni individuali.
Quando i periti non presentassero la relazione nel termine loro prefisso, la parte interessata potrà fare instanza per la nomina di altri periti.
In questo caso i periti surrogati non avranno alcun diritto di conseguire il pagamento delle spese ed onorari relativi agli incombenti cui avessero dato principio, o che si trovassero in corso di esecuzione.
Art. 15. Identico all'articolo 14 del Ministero.
{{Centrato|Sessione del 1853-54 — Documenti — Vol. II. 111}}
Art. 16. Accertato, mediante la perizia, il valore caduto in contestazione, si farà luogo a supplemento od a restituzione di tassa, secondo che il medesimo sarà risultato maggiore o minore di quello sul quale si è eseguita la riscossione.
Le spese di perizia saranno sopportate dalle parti in ragione delle differenze tra il valore accertato come sopra e quelli da esse rispettivamente dichiarati prima della perizia medesima.
Art. 17. Tanto nella liquidazione quanto nella ricevuta delle tasse, gli agenti delle finanze dovranno esprimere distintamente le disposizioni tassate, la tassa dovuta per ciascuna di esse, non che gli articoli di legge e di tariffa applicati.
Art. 18. I reclami contro alla liquidazione delle tasse non saranno ammessi in giudizio se non quando sieno corredati della quitanza del pagamento delle tasse medesime.
Art. 19. Identico all'articolo 19 del Ministero.
Art. 20. La domanda non interrompe, salvo la prescrizione che corre contro la parte che fa la stessa domanda.
Art. 21, 22, 23, 24. Identici agli articoli 20, 21, 22, 23 del Ministero.
{{Centrato|'''TITOLO II'''}}
{{Centrato|'''DELLE TASSE D'INSINUAZIONE.'''}}
{{Centrato|'''Capo I.'''}}
{{Centrato|''Disposizioni generali.''}}
Art. 25. Allorquando un atto contiene mutazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni mobili ed immobili, si esige la tassa stabilita per gli immobili sulla totalità del prezzo o valore, a meno che nell'atto stesso non sia stato pei mobili stipulato un prezzo particolare e distinto da quello degli immobili, nel qual caso si esigerà sul detto prezzo la tassa stabilita pei mobili.
Non si avrà riguardo a tale distinzione di prezzo per le cose che l'articolo 407 del Codice civile dichiara immobili per destinazione, se vengono alienati insieme agli stabili od edifizi alla cui coltivazione od esercizio esse servono.
Per gli atti di cessione o rinuncia di ragioni ereditarie in genere sarà sempre dovuta indistintamente la tassa stabilita riguardo agli immobili.
Art. 26. Identico all'articolo 25 del Ministero.
Art. 27. Gli atti portanti traslazione di proprietà, usufrutto, uso o godimento di beni stabili non situati nello Stato, saranno soggetti al pagamento di una semplice tassa fissa.
Art. 28. Gli atti traslativi di proprietà immobiliaria, pei quali, all'epoca della loro insinuazione, siasi pagata la tassa proporzionale imposta dalla presente legge, saranno esenti dal diritto di trascrizione ipotecaria, quando vengano a questa formalità presentati.
Le tasse dovute sugli atti soggetti all'insinuazione saranno a carico:
Dell'acquisitore, cessionario, donatario o deliberatario, nelle vendite, cessioni o donazioni, aggiudicazioni od altre alienazioni di beni mobili od immobili, tanto in proprietà che in usufrutto, godimento od uso;
Del conduttore negli atti di locazione;
Del debitore nelle obbligazioni per prestito o mutuo;
Della persona liberata nelle quitanze ed altre liberazioni, eccettuate però quelle a favore dei tutori, curatori, procuratori ed amministratori, le tasse delle quali saranno a carico degli individui, corpi o comuni amministrati o committenti.
In tutti gli altri casi saranno a carico comune delle parti<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|882}}</noinclude>
contraenti, in ragione dell'interesse che ciascuna di esse può avere nel contratto.
Il tutto però salvo siasi stipulata convenzione in contrario, per la quale in ogni caso non sarà dovuta tassa particolare.
Le parti contraenti ed il notaio saranno tenuti solidariamente verso l'erario al pagamento delle tasse, salva ragione di rimborso, per cui il notaio avrà azione solidaria verso le parti.
Non potrà tuttavia il notaio essere mai ricercato per supplimenti di tassa dopo eseguita la formalità dell'insinuazione.
Art. 30. Come nell'articolo 29 del Ministero.
Art. 31. Sono soggetti alla tassa stabilita pei beni mobili:
1° I frutti non ancora raccolti, alienati separatamente dai beni stabili;
2° I tagli di boschi d'alto fusto da eseguirsi entro cinque anni dalla data del contratto, come pure i tagli di boschi cedui o di piante sparse;
3° L'avviamento di negozi;
4° I materiali degli edifizi da demolirsi entro due anni dalla data del contratto;
5° Le sostanze da escavarsi o prendersi per tempo non eccedente i trent'anni;
6° I diritti di posta, parimente per tempo non eccedente simile termine;
7° I diritti di privativa appartenenti agli autori di opere scientifiche, letterarie od artistiche;
8° Le addizioni fatte dall'usufruttuario ai beni usufruiti, nei casi preveduti dall'articolo 544 del Codice civile;
9° Ogni altra cosa mobile a termini di detto Codice.
Art. 32. Le dichiarazioni di somme e valori prescritte dall'articolo 7 della presente legge, dovranno, per gli atti soggetti all'insinuazione, farsi dalle parti contraenti o da una di esse, entro il termine di venti giorni dalla data dell'atto, ed estendersi appiè della copia destinata per l'insinuazione, colla firma della parte dichiarante certificata dal notaio che ha ricevuto l'atto.
Potranno tuttavia estendersi, ecc., come nel progetto del Ministero.
Negli atti di divisione si dovrà dichiarare il valore del patrimonio o della sostanza da dividersi, tanto nel caso di rifatta, che in quello di assegnamento eguale.
Le parti che non addiverranno alla voluta dichiarazione, incorreranno in una sopratassa uguale al quinto della tassa principale.
In questo caso dovrà la dichiarazione essere fatta dal notaio.
Art. 33. Per le alienazioni di stabili il cui prezzo debbe essere fissato dal giudizio di periti, o da persona terza scelta d'accordo dalle parti o dal giudice, e per quelle stipulate col patto di farne seguire la misura, la tassa di mutazione si esigerà provvisoriamente sul valore che dovrà dichiararsi nell'atto od a termini dell'articolo 32, salvo, dopo seguito l'estimo o la misura, di esigere un supplemento di tassa sull'eccedente, o di rimborsare alle parti la porzione della tassa riscossa corrispondente al minor valore od al minor quantitativo dei beni che fosse risultato dalla perizia o dalla misura.
Art. 34. Per gli atti allegati a condizioni sospensive non è dovuta tassa proporzionale che quando si verifica o si rende noto l'avvenimento dal quale esse dipendono.
Nella ricevuta che si rilascia al momento dell'insinuazione di tali atti sarà espressa la riserva della percezione di detta tassa a suo tempo.
Coloro, cui profitterà, ecc., il resto come nel progetto del Ministero.
Art. 35. Per gli atti di donazione portanti mutazione di proprietà che si verifichi soltanto colla morte del donante a norma delle disposizioni contenute nel capo v, titolo v, libro III del Codice civile, non è dovuta al momento della loro insinuazione se non una tassa fissa, salva la riscossione a suo tempo della tassa di successione, per cui si esprimerà nella ricevuta una riserva analoga a quella prescritta nel precedente articolo.
Sarà però pagata la tassa proporzionale d'insinuazione per qualunque altra stipulazione inserita in simili atti, la quale riceva il suo effetto indipendentemente dalla morte di una delle parti.
Art. 36. Quando il correspettivo apparente dall'atto od il valore dichiarato sia inferiore al valore accertato con perizia d'oltre un quinto di quest'ultimo, le parti contraenti saranno tenute solidariamente al pagamento di una sopratassa uguale alla metà della tassa principale dovuta sulla differenza dei detti valori.
Art. 37. La domanda tanto di supplemento quanto di restituzione di tasse d'insinuazione dovrà essere proposta entro due anni.
L'istanza di perizia dovrà essere promossa entro uguale termine presso il giudice del mandamento in cui è compreso l'ufficio dove fu operata l'insinuazione.
La decorrenza, ecc., come nel progetto del Ministero.
I termini, ecc., come nel progetto del Ministero.
Il termine, ecc., come nel progetto del Ministero.
Trascorso il termine, ecc., come nel progetto del Ministero.
Di questi però non si potrà mai far uso senza l'eseguimento della formalità dell'insinuazione ed il pagamento delle relative tasse.
Art. 38. Il termine, ecc., come nel progetto del Ministero.
Riguardo a quegli atti, ecc., come nel progetto del Ministero.
Per gli atti di descrizione od inventari, il termine decorrerà dalla data del processo verbale di chiusa.
Art. 39. Identico al progetto del Ministero.
Art. 40. Le tasse d'insinuazione saranno pagate contemporaneamente alla presentazione degli atti in quelle somme che saranno dall'insinuatore liquidate, nè potrà mai rifiutarsene o differirsene il pagamento in tutto od in parte sotto qualunque pretesto.
Art. 41. I notai, segretari ed altri funzionari che non avranno fatto insinuare i loro atti entro il termine come sopra stabilito, saranno in proprio tenuti al pagamento, per ciascun atto, di una sopratassa eguale alla metà della tassa dovuta per l'insinuazione, con che la medesima non sia mai inferiore a lire dieci.
Il disposto da quest'articolo, ecc., come nell'articolo 42 del progetto del Ministero.
Art. 42. I notai e segretari che in istrumenti o in altri atti a insinuarsi enuncieranno od inseriranno scritture od atti per loro natura soggetti all'insinuazione e non insinuati, salva per gli atti esteri eccezione di cui all'articolo 52, incorreranno nell'ammenda di lire 25.
Tale pena non è però applicabile all'enunciazione od inserzione d'atti e scritture, pei quali il termine dell'insinuazione non sia ancora trascorso.
Art. 43. La produzione, ecc., come nell'articolo 44 del progetto del Ministero.
Incorreranno in eguale ammenda i catastari che faranno uso di simili atti per trasporti od annotazioni sui libri di catasto.
Art. 44. I segretari, attuari e conservatori delle ipoteche ai<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|883}}</noinclude>
quali venisse presentato un atto per cui sia obbligatoria l'insinuazione e non fosse ancora insinuato, dovranno ritenerlo e darne tosto notizia all'insinuatore per quell'effetto che di ragione; in difetto incorreranno in una pena pecuniaria eguale alla metà delle tasse di insinuazione dovute per l'atto stesso, con che però non sia mai minore di lire dieci nè maggiore di cento.
Art. 45. Qualunque occultazione di prezzo in un atto pubblico darà luogo al pagamento della tripla tassa sulla parte del prezzo occultato.
Il notaio che risulterà complice di simili occultazioni sarà tenuto solidariamente colle parti, e sempre in proprio per un terzo, al pagamento della tripla tassa suddetta, e ciò indipendentemente dai provvedimenti disciplinari a cui possa andare soggetto a termini delle leggi sul notariato.
L'azione contro le parti ed il notaio per la riscossione della maggiore tassa imposta col presente articolo, si prescriverà fra due anni decorrendi dal giorno in cui l'occultazione del prezzo sarà venuta a notizia dell'amministrazione.
Art. 46. Gli insinuatori non potranno sotto qualunque pretesto, anche d'insufficienza del prezzo convenuto o del valore dichiarato, rifiutare o differire l'insinuazione degli atti che loro saranno presentati col contemporaneo pagamento delle relative tasse.
Art. 47. Non si farà luogo alla restituzione delle tasse regolarmente riscosse sopra atti dei quali venisse dai magistrati o tribunali pronunciata la nullità o la rescissione.
Si eccettuano però, ecc., come nell'articolo 48 del progetto del Ministero.
L'azione di rimborso, ecc., come nell'articolo 48 del progetto del Ministero.
{{Centrato|'''Capo II.'''}}
{{Centrato|''Disposizioni particolari per l'insinuazione degli atti esteri.''}}
Art. 48 e 49. Identici agli articoli 49 e 50 del progetto del Ministero.
Art. 50. Il termine per l'insinuazione degli atti e delle scritture di cui all'articolo 49 sarà d'otto mesi se gli atti sono passati in Europa, e di mesi diciotto se fuori d'Europa, a partire dalla loro data.
Pei testamenti, tali termini si computeranno dalla morte del testatore.
Art. 51. Tutti gli atti esteri non contemplati nell'articolo 49, i quali per la loro natura sarebbero soggetti all'insinuazione se fatti nello Stato, dovranno essere insinuati prima di farne uso.
Art. 52. Si fa uso degli atti esteri:
1° Quando si producono avanti un'autorità giudiziaria ed amministrativa, o qualunque ufficio governativo o comunale;
2° Quando se ne fa l'inserzione, od anche la semplice menzione in qualche atto pubblico. Si potrà però senza contravvenire alla legge citare in un atto soggetto alla insinuazione un atto od una scrittura estera non ancora insinuata, purchè il notaio o segretario rogante dichiari nell'atto stesso che insinuerà col medesimo anche l'atto o la scrittura citata, nel qual caso il notaio o segretario rimarrà personalmente e solidariamente tenuto colle parti al pagamento non solo delle tasse e spese d'insinuazione dell'atto estero, ma ancora di una somma eguale alla metà dell'ammontare delle dette tasse non però mai minore di lire 10 qualora non venga insinuato nei trenta giorni successivi alla data dell'atto in cui fu citato;
3° Quando alcuno assuma, ecc., come nel progetto del Ministero.
Art. 53. Gli atti esteri anteriori alla presente legge aventi data certa saranno insinuati col pagamento delle tasse stabilite dalla tariffa vigente all'epoca in cui furono stipulati, purchè sieno presentati entro i termini fissati dalle precedenti leggi.
Art. 54. La ritardata insinuazione degli atti esteri, pei quali, a termine dell'articolo 49, tale formalità è obbligatoria, darà luogo al pagamento, per ciascun atto, ed a carico solidariamente delle parti contraenti, di una sopratassa eguale all'ammontare della metà della tassa principale, con che la medesima non sia mai inferiore a lire dieci.
Sono soggetti a questa disposizione tutti gli altri atti esteri dei quali si fosse fatto uso prima di farli insinuare.
Art. 55. La circostanza che le disposizioni di un atto estero sieno state ripetute in un atto stipulato nello Stato non esime lo stesso atto estero dalla applicazione della presente legge, sia per l'obbligo dell'insinuazione, sia pel pagamento delle relative tasse e sopratasse; ma in tal caso la disposizione identica del contratto posteriore non sarà più soggetta che alla tassa fissa.
Art. 56. Identico all'articolo 58 del progetto del Ministero.
Art. 57. Ove l'atto sia esteso in altra lingua che l'italiana o la francese, non sarà insinuato se non vi sarà unita una versione italiana o francese fatta da un traduttore giurato; ed in mancanza od impedimento di traduttori giurati nella provincia in cui si debbe effettuare l'insinuazione, potrà essere deputato un traduttore dal presidente del tribunale della provincia medesima.
Art. 58. L'azione del fisco per la consecuzione delle tasse e delle sopratasse, non che pel rimborso della spesa incontrata dall'amministrazione per far seguire l'insinuazione degli atti esteri sottratti a questa formalità, sarà solidaria contro le parti contraenti ed i loro eredi, quando si tratti di quegli atti che debbono essere insinuati entro un termine fisso.
Per gli altri atti la cui insinuazione è soltanto obbligatoria pel caso che se ne voglia far uso, le dette tasse, sopratasse e spese, saranno a carico di quella delle parti nel cui interesse se ne sarà fatto uso.
Art. 59. Le azioni pel conseguimento delle tasse e dei supplementi, e per le restituzioni, sono regolate dalle norme di prescrizione stabilite dalla presente legge.
{{Centrato|'''Capo III.'''}}
{{Centrato|''Disposizioni eccezionali per l'insinuazione di alcuni atti.''}}
Art. 60. Gli atti che si stipulano nell'interesse dello Stato non sono soggetti al pagamento delle tasse d'insinuazione, salvo per la quota che, secondo la natura dei contratti ed a termini della presente legge, deve essere a carico delle altre parti.
Art. 61. Sono totalmente esenti da tali tasse gli atti o processi verbali di deliberamento, cui si procede dalle amministrazioni dello Stato per vendita ai pubblici incanti di oggetti mobili che appartengono allo Stato stesso.
Art. 62. Sono esenti dalla tassa proporzionale, e soggetti alla tassa fissa:<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|884}}</noinclude>
1° Gli atti o processi verbali, ecc., come nell'articolo 64 del progetto del Ministero.
2° Gli atti di cauzione, ecc., come nell'articolo 64 del progetto del Ministero.
3° Quelli di cauzione, ecc., come nell'articolo 64 del progetto del Ministero.
4° Quelli di vendita di rendite sul debito pubblico e di obbligazioni dello Stato.
Art. 63. Le dette rendite ed obbligazioni dello Stato saranno però considerate come denaro contante nelle donazioni ed allorquando servono di correspettivo o di mezzo per l'alienazione di beni mobili od immobili, rinuncia di diritti, cessione di crediti, obbligazioni o liberazioni di somme, o per qualsivoglia altra convenzione principale od accessoria; e quindi i relativi atti soggiaceranno alle tasse proporzionali determinate dalla loro natura.
{{Centrato|'''TITOLO III.'''}}
{{Centrato|'''DELLE TASSE DI SUCCESSIONE.'''}}
Art. 64. Per tutte le trasmissioni di proprietà, di usufrutto o di uso di beni mobili od immobili esistenti nello Stato, che si operano per successione testamentaria od ab intestato, ovvero nei casi previsti dall'articolo 35 della presente legge, sarà dovuta una tassa proporzionale.
Art. 65. La quotità della tassa è stabilita dalla parte seconda della tariffa annessa alla presente legge.
Art. 66. Sono esenti dalla tassa le rendite sul debito pubblico dello Stato, non che i lasciti di somme o di generi in natura, dei quali nel testamento sia ordinata la distribuzione ai poveri entro l'anno dalla morte del testatore.
Art. 67. Identico all'articolo 69 del progetto del Ministero.
Art. 68. La consegna delle successioni ed altre liberalità, di cui all'articolo 64, è obbligatoria per gli eredi, e non essendovi eredi, pei legatari, pei donatari, o loro tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori, compresi i curatori delle eredità giacenti, per le quali però è sospeso il pagamento della tassa finchè si presenti l'erede.
Art. 69. La tassa sarà pagata dall'erede, anche per conto dei legatari, salvo regresso verso i medesimi.
La tassa pei legati, ancorchè consistenti in prestazione di generi o di denaro esistenti o no nell'eredità, sarà liquidata e pagata secondo i rapporti di parentela che correvano tra il defunto ed il legatario.
Quando la cosa legata esiste nell'eredità, non è dovuta alcuna tassa dall'erede rispetto alla cosa medesima.
L'erede beneficiario pagherà la tassa con fondi ereditari.
I coeredi sono solidariamente obbligati alla consegna.
La consegna fatta da uno dei coeredi è obbligatoria per gli altri rimpetto all'amministrazione, semprechè questi non ne abbiano fatta un'altra nel termine prescritto.
Art. 70. Identico all'articolo 72 del progetto del Ministero.
Art. 71. Gli eredi o donatari, ecc., come nell'articolo 73 del progetto del Ministero.
Se risultasse che, ecc., come nell'articolo 73 del progetto del Ministero.
In tale caso i termini di cui all'articolo 70 decorreranno dalla data dell'ingiunzione.
Avrà pur luogo il rimborso della tassa, sotto la deduzione sopra accennata, nel caso previsto dall'articolo 977 del Codice civile.
Art. 72. Identico all'articolo 74 del progetto del Ministero.
Art. 73. Quando si effettui, ecc., come nell'articolo 75 del progetto del Ministero.
La sopratassa per ommissione, ecc., come nell'articolo 75 del progetto del Ministero.
Sarà però ridotta, ecc., come nell'articolo 75 del progetto del Ministero.
La sopratassa per infedeltà di consegna sarà eguale alla metà della tassa dovuta pel valore delle cose ommesse, o pel maggior valore di quelle che furono consegnate con estimo inferiore di oltre un quarto.
L'ommissione del pagamento della tassa entro i termini stabiliti dagli articoli 70 e 71 darà luogo ad una sopratassa uguale al decimo della tassa medesima.
Art. 74. I tutori, curatori ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta per ommissione della consegna, qualora il termine di questa sia scaduto dopo la loro nomina, salvo per le altre sopratasse la risponsabilità loro verso gli amministrati a termini del diritto comune.
Art. 75. Se prima della scadenza del termine prescritto pel pagamento della tassa i difetti di una consegna infedele saranno stati riparati con una seconda consegna, non avrà più luogo il pagamento della sopratassa stabilita dall'articolo 73.
In tal caso la prescrizione di cui è cenno all'articolo 79 non decorrerà che dalla data dell'ultima consegna.
Art. 76. Il valore degli immobili, crediti e rendite sottoposti alla tassa di successione è regolato dalle stesse norme fissate per le tasse d'insinuazione.
Il valore dei fondi, ecc., come nell'articolo 78 del progetto del Ministero.
L'eredità composta di beni stabili, crediti, rendite o fondi di negozio è considerata siccome avente effetti di mobilia di cui nell'articolo 443 del Codice civile per un valore corrispondente al 3 per cento di quello complessivamente attribuito agli altri oggetti ereditari, salvo ai consegnanti la prova in contrario.
Art. 77. La perizia dovrà essere promossa entro due anni computandi dal giorno successivo a quello in cui venne fatta la consegna, e se ne dovrà rivolgere l'istanza al giudice del mandamento in cui ha sede l'ufficio che ha ricevuto la consegna medesima.
Art. 78 e 79. Identici agli articoli 81 e 82 del progetto del Ministero.
Art. 80. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle successioni degli assenti decorre dal giorno della legale dichiarazione d'assenza, od in difetto dal giorno in cui cominciò il possesso di fatto, nei modi prescritti dall'articolo 71.
Art. 81. La prescrizione per la domanda delle tasse dovute sulle eredità giacenti decorre dal giorno in cui l'amministrazione demaniale può conoscere la presa di possesso per parte dell'erede.
Art. 82. Non verrà ammessa veruna domanda in restituzione della tassa pagata dopo il trascorso di due anni dall'effettuato pagamento, ancorchè questo pagamento fosse stato fatto sotto condizione o riserva qualunque, salvo il disposto dagli articoli 67 e 71.
Art. 83. Le persone incaricate dalla legge di tenere i registri delle morti dovranno nei primi quindici giorni d'ogni trimestre trasmettere uno stato di quelle avvenute nel corso del trimestre precedente all'uffizio d'insinuazione nel cui distretto sono succedute.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|885}}</noinclude>
I contravventori a questa disposizione incorreranno nell'ammenda di lire venticinque per la non fatta trasmissione dello stato anzidetto, e di lire cinque per l'ommessa indicazione di ciascun decesso nello stato medesimo.
{{Centrato|'''TITOLO IV.'''}}
{{Centrato|'''DELLE TASSE D'EMOLUMENTO GIUDIZIARIO.'''}}
Art. 84. I provvedimenti della Corte di cassazione non sono soggetti che alla tassa fissa d'emolumento.
Art. 85. È dovuta la tassa proporzionale sulle sentenze definitive, così contraddittorie come contumaciali, di tutti gli altri magistrati, tribunali e giudici, in materia civile, contenzioso-amministrativa e commerciale, non che degli arbitri, rese esecutorie in materia civile o commerciale, e su quelle in materia penale riflettente la parte civile, che portano condanna od assolutoria per una somma od oggetto di valore determinato od apprezzabile, collocazione o liquidazione di somme od altri valori.
La stessa tassa è dovuta sulle dichiarazioni giudiziali delle parti divenute irrevocabili, relative pure ad oggetto di valore determinato od apprezzabile.
Non si estende però in niun caso alle spese di lite.
Art. 86. Sono esenti da emolumento le sentenze proferite sopra controversie insorte pel pagamento di tasse od imposte qualunque dovute allo Stato.
Art. 87. La tassa proporzionale è dovuta, ecc., come nell'articolo 89 del progetto del Ministero.
Art. 88. Le sentenze che dichiarano la nullità radicale di un atto non andranno soggette che alla tassa fissa, se tale atto sarà stato insinuato.
Art. 89. Le sentenze che riconoscono soltanto ragioni in punto di diritto il cui ammontare debba accertarsi ulteriormente in continuazione dello stesso giudizio, o che dipendano ancora nel loro effetto da una condizione, andranno intanto soggette a titolo provvisorio al pagamento di una somma eguale alla tassa fissa, salva a suo tempo la percezione della tassa proporzionale con imputazione di detta somma.
Art. 90. Identico all'articolo 92 del progetto del Ministero.
Art. 91. Per le sentenze che intervengono in giudizio d'opposizione a sentenza contumaciale, si terrà conto della tassa già pagata, ecc. come nell'articolo 93 del progetto del Ministero.
Art. 92. Identico all'articolo 94 del progetto del Ministero.
Art. 93. Per le sentenze profferte in giudizio di rivocazione, se con esse si rigetterà la domanda di rivocazione, o, venendo questa ammessa, si confermerà la precedente sentenza, non si farà luogo ad alcuna tassa proporzionale, ma soltanto alla tassa fissa, oltre alla perdita del deposito portato dalla legge; ma se si riparerà la sentenza cadente in rivocazione, verrà all'occorrenza percetto il supplemento di tassa proporzionale che sia per risultare dovuto.
Art. 94. Non si farà però mai luogo alla restituzione di tasse regolarmente percette sopra sentenze che venissero annullate o riformate.
Art. 95. Sarà dovuto per intiero l'emolumento per una seconda sentenza, sebbene già si fosse pagato per la prima, quando diversa è la persona o l'azione contro la quale o per la quale viene a profferirsi la seconda sentenza sebbene per lo stesso oggetto.
Art. 96. Allorchè, oltre la condanna principale, si pronunciò anche colla stessa sentenza sopra una domanda riconvenzionale o sopra questioni di garanzia o di rilievo contro terzi chiamati od intervenuti spontaneamente in causa, sono dovute tante tasse quanti sono i diversi oggetti decisi.
Art. 97. Quando una stessa sentenza porta più disposizioni indipendenti le une dalle altre, o distintamente promosse in giudizio da taluna delle parti, è dovuta per ciascuna di esse, e, secondo la sua specie, la tassa proporzionale o fissa, di cui nella tariffa annessa alla presente legge.
Art. 98. Le sentenze che riconoscono dovute annue rendite, prestazioni, od altro provento, si sottoporranno alla tassa proporzionale in ragione dell'ammontare cumulato delle annualità.
Questo cumulo non potrà però mai eccedere gli anni 10, se si tratterà di prestazione vitalizia, nè gli anni 20 se si tratterà di qualunque altra.
Trattandosi di provvisionale o di pensione alimentaria concessa provvisoriamente in pendenza del giudizio, o sino ad un dato evento, la tassa sarà dovuta sul solo ammontare della somma od annualità concessa.
Art. 99. Le sentenze che portano condanna al pagamento di annualità od interessi decorsi per un tempo non determinato nello stesso provvedimento, nè d'altronde risultante dagli atti della causa, daranno luogo alla tassa di tali interessi per un quinquennio.
Art. 100. Occorrendo il giudizio di perizia per l'accertamento del valore dei beni sottoposti alla tassa proporzionale, se ne dovrà rivolgere l'istanza al giudice del mandamento in cui ha sede l'ufficio che ha eseguita la formalità dell'emolumento.
Art. 101. Ogniqualvolta una sentenza è per sua natura soggetta alla tassa proporzionale d'emolumento, non si potrà ammettere l'eccezione che non siasi fatta in causa veruna contestazione od osservazione nel merito dell'oggetto cui quella si riferisce, o che la parte siasi anche rimessa alla saviezza di chi doveva giudicare.
Art. 102. Sono eccettuate dalla disposizione dell'articolo precedente le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neppure per modo di semplice osservazione, come pure i concordati che seguano in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, per quanto non abbiano individualmente formato l'oggetto di veruna contestazione.
Art. 103. Ogniqualvolta si tratterà di cose incorporee ed inestimabili, oppure di provvedimento che a termini delle sovraespresse disposizioni non vada soggetto a tassa proporzionale d'emolumento, si percetterà rispettivamente la tassa fissa portata dalla tariffa annessa alla presente legge.
Art. 104. Per le sentenze pronunciate sopra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un atto pubblico e pagare la tassa d'insinuazione, sarà dovuta anche questa tassa oltre quella d'emolumento.
Art. 105. Le sentenze pronunciate dai tribunali esteri o dai regi consoli all'estero, delle quali si faccia uso in giudizio, o la menzione in atti pubblici in questi Stati, andranno soggette alle tasse portate dalla presente legge, salvo in quanto alle sentenze dei tribunali esteri si dimostri che le sentenze che si proferiscono in questi Stati vadano esenti da simili tasse nello Stato estero da cui quelle provengono.
Art. 106. Le tasse d'emolumento sono dovute dalle parti in ragione della loro condanna nelle spese della lite.
Debbono però anticiparsi per intiero da quella che richiede la formalità, salvo il rimborso che di ragione verso l'altra parte.
Sarà salvo in ogni caso il privilegio spettante al demanio<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|886}}</noinclude>
dello Stato sulla cosa caduta in contestazione, ad eccezione delle sentenze di assolutoria, per le quali la parte vincitrice non potrà mai essere ricercata al pagamento della quota d'emolumento dovuta dal vinto, ancorchè si fosse pronunciata la compensa delle spese.
Le sopratasse sono a carico, ecc., come nell'articolo 108 del progetto del Ministero.
Colui che anticipa per intiero le tasse d'emolumento, ecc., come nell'articolo 108 del progetto del Ministero.
Art. 107. La formalità dell'emolumento si eseguisce con la simultanea percezione della relativa tassa dall'agente delle finanze che ne è incaricato nel distretto dell'autorità giudiziaria in cui ebbero luogo gli atti.
Art. 108. Il segretario del magistrato, tribunale o giudice da cui fu profferta la sentenza soggetta a tassa d'emolumento, dovrà entro giorni quindici dalla data della medesima trasmetterne una copia non autenticata e munita solo del suo visto per la formalità dell'emolumento al suddetto agente demaniale, e potrà servirsi a tale effetto della prima copia in carta bollata che venisse richiesta da una delle parti, salvo il munirla, dopo la formalità dell'emolumento, della sua autenticazione.
Art. 109. Il pagamento della tassa d'emolumento dovrà farsi entro tre mesi dalla data della sentenza soggetta alla medesima.
Art. 110. Se il pagamento non sarà stato effettuato entro il detto termine, l'agente delle finanze rilascierà apposita ingiunzione contro le parti; e queste incorreranno in una sopratassa uguale al decimo della tassa principale, semprechè non soddisfacciano al debito loro trenta giorni successivi all'intimazione di detta ingiunzione.
Art. 111. A chiunque avrà anticipato del proprio tasse d'emolumento, od altre ad esso accessorie, competerà l'azione immediata di rimborso contro le parti debitrici in via ingiunzionale.
Nell'esecuzione dell'ingiunzione non si avrà riguardo alle opposizioni del debitore sul punto se le tasse pagate fossero o no dovute, oppure dovute in somma minore.
Il debitore non potrà far valere i suoi reclami che contro l'amministrazione delle finanze giustificando di aver integralmente rimborsato chi avrà pagato in suo carico o di avere ottenuto a tal fine il consenso di questo.
Art. 112. Identico all'articolo 117 del progetto del Ministero.
Art. 113. In tutte le copie degli atti soggetti ad emolumento dovrà prima dell'autenticazione menzionarsi la data del pagamento della tassa coll'indicazione dell'uffizio in cui ebbe luogo.
L'inosservanza di tale obbligo sarà punita coll'ammenda di lire dieci per ogni ommessione.
Art. 114. I membri dei magistrati o tribunali ed ogni altro giudice si asterranno dal far provvedimenti in relazione o dipendenza di sentenza od ordinanza definitiva per cui non risulti loro pagato il diritto d'emolumento.
Le contravvenzioni a questa disposizione non importeranno nullità, ma daranno luogo ad un'ammenda di lire venticinque contro il segretario.
Potranno però i magistrati, tribunali e giudici, in caso di assoluta urgenza, dichiarare esecutoria una sentenza anche prima che sia sottoposta all'emolumento, con che s'imponga l'obbligo di tale formalità entro un termine non maggiore di giorni tre, trascorso il quale, senza che siasi soddisfatto a tale prescrizione, s'incorrerà dalla parte instante in una sopratassa uguale al decimo della tassa principale.
Art. 115. Vi è prescrizione dopo due anni dal giorno in cui seguì la registrazione sia per la domanda di supplemento di tassa d'emolumento, sia pei reclami delle parti.
Trascorso il termine d'anni cinque sarà prescritta l'azione del fisco pel conseguimento delle tasse e sopratasse dovute per le sentenze soggette a tassa d'emolumento e non registrate.
Di queste però non si potrà mai fare uso senza l'eseguimento della prescritta formalità ed il pagamento delle relative tasse.
{{Centrato|'''Disposizione generale.'''}}
Art. 116. Sono abrogate la tariffa delle tasse d'insinuazione pubblicata col manifesto camerale del primo aprile 1816, la legge del 17 giugno 1851 sulle tasse di successione, e la tariffa delle tasse d'emolumento annessa alle regie patenti del 5 aprile 1816, come pure tutte le altre disposizioni legislative riguardanti a materie che formano oggetto della presente legge.
Andrà in vigore il giorno primo gennaio mille ottocento cinquantacinque.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|887}}</noinclude>
{{Centrato|'''TARIFFA DELLE TASSE D'INSINUAZIONE, DI SUCCESSIONE E DI EMOLUMENTO GIUDIZIARIO'''}}
{{Centrato|'''PARTE PRIMA'''}}
{{Centrato|''Tasse d'insinuazione.''}}
{{Centrato|'''TITOLO PRIMO.'''}}
{{Centrato|'''Atti soggetti per loro natura a tassa proporzionale.'''}}
{{Centrato|'''CAPO I.'''}}
{{Centrato|''Mutazioni e modificazioni di proprietà.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"
|-
! Natura degli atti !! N. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Tassa fissa !! Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| rowspan="3" | Alienazioni in genere || rowspan="3" | 1 || Vendita, retrovendita, cessione, retrocessione, dazione in pagamento, rinunzia a diritti, azioni e ragioni ereditarie, ed altro atto qualunque portante traslazione di dominio tra vivi a titolo oneroso: || || || rowspan="3" | Sul prezzo ed altri corrispettivi o pesi posti a carico dell'acquisitore.<br />Non sarà dovuta alcuna tassa per la convenzione con cui venisse determinato a quale delle parti contraenti debbano spettare i raccolti dell'annata o i frutti pendenti sui terreni venduti.<br />Quando la traslazione degl'immobili ha per corrispettivo una costituzione di rendita, la tassa si esige sul capitale formato di venti volte la rendita stessa, se è perpetua, e di dieci volte, se è vitalizia.<br />La quitanza spedita o l'obbligazione acconsentita fra i contraenti nell'atto d'alienazione per la totalità o per una parte del prezzo formante il correspettivo del contratto non vanno soggette a tassa particolare.
|-
| di beni immobili || || 5
|-
| di beni mobili || || 2
|-
| || || Vendita di beni immobili situati all'estero. || 3 || ||
|-
| rowspan="2" | || rowspan="2" | 2 || Promessa di vendita nei modi determinati dagli articoli 1595 e 1596 del Codice civile:<br />di beni immobili || || 3 || rowspan="2" | Sul prezzo ed altri correspettivi convenuti.<br />In caso di aumento di prezzo, oltre alla tassa fissa, si esigerà la tassa proporzionale sull'ammontare di detto aumento.
|-
| di beni mobili || || 2
|-
| || || Vendita in esecuzione della promessa: di beni sì immobili che mobili. || 3 || ||
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|888}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"
|-
! Natura degli atti !! N. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Tassa fissa !! Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| rowspan="9" | Segue<br />Alienazioni in genere || rowspan="2" | 3 || Rescissione della promessa di vendita, o recesso dalla medesima:<br />di beni immobili || || 5 || rowspan="2" | Sulla caparra, salva la restituzione alle parti della tassa riscossa sulla promessa di vendita.
|-
| di beni mobili || || 2
|-
| || || Se la promessa fu fatta con caparra, e questa viene restituita. || || 1 ||
|-
| rowspan="2" | 4 || Recesso o rescissione volontaria di vendita per qualsiasi causa:<br />di beni immobili || || 5 || rowspan="2" | Sul prezzo della precedente vendita.
|-
| di beni mobili || || 2
|-
| 5 || Supplemento di prezzo della vendita riconosciuta lesiva, volontariamente pagato o promesso dal compratore o da terzi possessori, a mente degli articoli 1686 e 1687 del Codice civile. || || 5 || Sul prezzo suppletivo o sugli interessi.
|-
| 6 || Procura irrevocabile passata nell'interesse non tanto del mandante che del mandatario, involvente la dispensa del rendimento dei conti:<br />Se l'esercizio del mandato si riferisce all'alienazione di beni immobili. || || 5 || rowspan="3" | Sul valore dichiarato o reale degli immobili, sul capitale formato come all'articolo 41 riguardo ai censi, e sul capitale ed interessi scaduti riguardo ai crediti.
|-
| || || Di beni mobili, diretti dominii, anticresi, censi perpetui o vitalizi. || || 2
|-
| || || Di crediti || || 1
|-
| || || Se poi si riferisce alla gestione d'un affittamento od appalto concesso da terza persona al mandante, con facoltà al mandatario di appropriarsi i frutti dei beni affittati od i prodotti dell'appalto. || || 50 (per ogni 100 lire) || Sul prezzo dell'affittamento capitalizzato come all'articolo 46.
|-
| rowspan="2" | || rowspan="2" | 7 || Rimborso fatto da uno o più coeredi al cessionario d'altro coerede, onde escluderlo dalla divisione a mente dell'articolo 1064 del Codice civile:<br />Entro l'anno dalla fatta cessione || || 50 || rowspan="2" | Sulla somma rimborsata.
|-
| Dopo questo termine || || 5
|-
| Spropriazioni forzate<br />ed incanti || 8 || Aggiudicazione col benefizio del quarto meno del valore, per cui gl'immobili sono stimati. || || 5 || Sul valore d'estimo, detratto l'ammontare del benefizio legale. Tale deduzione però non ha luogo sopra la somma eccedente il credito, per cui seguisse non ostante l'aggiudicazione.
|-
| || 9 || Deliberamento rinnovato in seguito ad inadempimento degli obblighi imposti al deliberatario:<br />Per un prezzo uguale od inferiore a quello del precedente deliberamento. || 3 || ||
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|889}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"
|-
! Natura degli atti !! N. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Tassa fissa !! Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| rowspan="7" | Segue<br />Spropriazioni forzate<br />ed incanti || || Per un prezzo maggiore:<br />Se di beni immobili || || 5 || Sulla somma eccedente il prezzo del primo deliberamento.
|-
| 10 || Deliberamento rinnovato in seguito ad aumento di sesta od altro, permesso dalla legge. || || 5 || Sull'aumento di prezzo per cui gli immobili sono stati definitivamente deliberati.
|-
| 11 || Deliberamento seguito dopo l'immissione del primo deliberatario nel possesso e godimento dei beni acquistati, scaduti i tre anni di cui all'art. 121 dell'editto 16 luglio 1822. || || 5 || Sul prezzo, correspettivi e pesi posti a carico del nuovo acquisitore.
|-
| 12 || Deliberamento di stabili precedentemente alienati, promosso da un creditore del venditore nei modi e termini stabiliti dall'articolo 2308 del Codice civile. || || 5 || Sulla somma eccedente il prezzo della vendita anteriore.
|-
| rowspan="2" | 13 || Subastazione seguita nei modi e nei termini di cui all'articolo 2331 del Codice civile:<br />Per un prezzo uguale od inferiore a quello della precedente aggiudicazione; || 3 || || Sulla somma eccedente il prezzo della prima aggiudicazione.
|-
| Per un prezzo maggiore || || 5
|-
| 14 || Subastazione seguita in conformità dell'articolo 94 dell'editto ipotecario 16 luglio 1822. || || 5 || Sul prezzo, correspettivi e pesi risultanti dal deliberamento, non che sull'ammontare delle spese relative all'ingiunzione con diffidamento, ed agli atti anteriori alla medesima allorchè sono dichiarate a carico del deliberatario.
|-
| || 15 || Espropriazione di stabili per utilità pubblica, salvochè si tratti di lavori eseguiti nell'interesse dello Stato. || || 5 || Sul prezzo convenuto o sul valore peritato od altrimenti stabilito.
|-
| Enfiteusi || 16 || Cessione di diritti spettanti al signore diretto sui beni concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta sia a favore dell'enfiteuta, che a favore dei terzi. || || 5 || Sul capitale formato di venti volte il canone o rendita, e sul maggior correspettivo convenuto, coll'aggiunta dei laudemii dovuti al direttario a norma dei precedenti titoli, o secondo la consuetudine o la ragion comune.
|-
| || 17 || Alienazione del dominio utile di stabili concessi in enfiteusi anteriormente al Codice civile, fatta dall'enfiteuta a favore sia del signore diretto sia dei terzi. || || 5 || Come all'articolo 16.
|-
| rowspan="2" | Riscatti e rinuncie a<br />diritti di riscatto || rowspan="2" | 18 || Riscatto eseguito dal venditore o dai suoi eredi, entro il termine di un anno, quanto alle aggiudicazioni, e quanto alle vendite ordinarie, entro il termine convenuto, purchè non eccedente i cinque anni stabiliti dalla legge, oppure entro il termine prorogato giudizialmente. || || 50 || Sulla somma rimborsata.
|-
| In tutti i casi di riscatto in cui non si effettua il rimborso del prezzo, e per cui avvi obbligazione di pagamento. || || 1 || Sulla somma dovuta in rimborso.
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|890}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"
|-
! Natura degli atti !! N. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Tassa fissa !! Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| rowspan="3" | Segue<br />Riscatti e rinuncie a<br />diritti di riscatto || || Quando l'acquisitore ancora debitore di tutto il prezzo nulla riceve in correspettivo della retrocessione. || 3 || || NB. Sarà considerato in tempo utile il riscatto eseguito dopo il termine convenuto o prorogato, purchè avanti la scadenza di esso termine siasi effettuato il deposito autorizzato dall'articolo 1347 del Codice civile.
|-
| 19 || Riscatto d'immobili eseguito in seguito a riserva espressa in atto di permuta. || || 5 || Sulla somma rimborsata.
|-
| 20 || Riscatto eseguito per una parte soltanto degl'immobili venduti. || || 5 || Sul prezzo e correspettivi convenuti per la parte dei beni riscattati.
|-
| rowspan="2" | || rowspan="2" | 21 || Riscatto eseguito per la totalità dei beni venduti, ma per parte di un solo dei covenditori o coeredi, nei casi previsti dall'articolo 1675 del Codice civile.<br />Per la porzione a cui il riscattante partecipava nella vendita. || || 50 || rowspan="2" | Sulla somma rimborsata.
|-
| Per le restanti porzioni || || 5
|-
| || 22 || Riscatto eseguito nel caso previsto dall'articolo 1672 del Codice civile, entro il termine d'un anno. || || 50 || Sul prezzo ed altri correspettivi.
|-
| || 23 || Riscatto eseguito da un cessionario. || || 5 || Sulla somma rimborsata.
|-
| rowspan="2" | || rowspan="2" | 24 || Rinuncia o cessione del diritto di riscatto.<br />Senza corrispettivo || 3 || || Sulla somma rimborsata.
|-
| Mediante corrispettivo || || 5 || Sul prezzo ed altri correspettivi.
|-
| rowspan="2" | Permute || rowspan="2" | 25 || Permuta di beni stabili contro altri stabili situati nello Stato.<br />In caso di rifatta o di maggior valore dei beni dati in permuta da una parte. || || 2,50 || Sul valore dei beni d'una delle parti.
|-
| || || 5 || Sulla rifatta o sul maggior valore.
|-
| || 26 || Permuta di stabili posti nello Stato contro beni situati all'estero. || || 5 || Sul valore degli stabili posti nello Stato.
|-
| Abbandono di merci || 27 || Abbandono di merci o di oggetti assicurati nei casi previsti dall'articolo 399 e seguenti del Codice di commercio. || || 1 || Sul valore degli oggetti abbandonati.
|-
| Anticresi || 28 || Anticresi o cessione dal debitore al creditore del godimento di beni stabili fino ad estinzione del debito. || || 2 || Sul credito liquidato nell'atto cogli interessi e spese.
|-
| Assicurazioni<br />di crediti o ragioni dotali<br />della moglie || 29 || Immissione in possesso di stabili per semplice assicurazione di crediti o delle doti e ragioni dotali della moglie. || || 2 || Sul credito liquidato nell'atto cogli interessi e spese.
|-
| Lucri dotali || 30 || Aggiudicazione di mobili a favore della moglie contro il marito per assicurazioni di doti o ragioni dotali. || || 1 || Sul valore dei mobili aggiudicati.
|-
| || 31 || Atti contenenti stipulazione di lucri dotali. || || 2 || Sulla somma lucrata dal coniuge superstite. Questa tassa non sarà dovuta che dopo la morte dell'altro coniuge, a termini dell'articolo 34 della presente legge.
|-
| Donazioni<br />ed assegnamenti || 32 || Donazioni contemplate nel capo V, titolo V, libro III del Codice civile, ossieno patti successorii. || 10 || || Sarà poi dovuta la tassa di successione a termini dell'articolo 35 della presente legge.
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|891}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"
|-
! Natura degli atti !! N. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Tassa fissa !! Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| Segue<br />Donazioni<br />ed assegnamenti || 33 || Donazioni, costituzione di dote od altri assegnamenti a titolo gratuito fra ascendenti e discendenti, non contemplati nell'articolo precedente. || || 1 || Sul valore dei beni donati od assegnati, qualunque sia la natura di essi beni.
|-
| rowspan="3" | || rowspan="2" | 34 || Qualunque donazione od assegnamento a titolo gratuito non contemplato nei due articoli precedenti:<br />Se di beni stabili || || 5 || rowspan="2" | Sul valore dei beni donati od assegnati.
|-
| Se di beni mobili || || 2
|-
| 35 || Donazione non accettata. || 3 || || La tassa proporzionale si esigerà sull'atto di accettazione.
|-
| colspan="6" | {{Centrato|'''CAPO II.'''}}<br />{{Centrato|''Atti e contratti relativi alle obbligazioni e liberazioni di somme o valori.''}}
|-
| Obbligazioni || 36 || Prestito od obbligazione per pagamento di somme di denaro e contratto di cambio marittimo. || || 1 || Sul capitale prestato.<br />Quando l'obbligazione fosse il correspettivo d'una precedente alienazione di mobili seguita verbalmente o per privata scrittura non insinuata, si esigerà la tassa stabilita per le vendite di mobili.
|-
| || 37 || Promessa di prestito di somme. || || 1 || Sulla somma da prestare.<br />L'atto posteriore portante esecuzione della promessa di prestito sarà soggetto alla sola tassa fissa di lire 3.
|-
| rowspan="2" | || rowspan="2" | 38 || Novazione di debiti e delegazione o promessa di pagare debiti altrui. || || 1 || rowspan="2" | Sul capitale debito ed interessi.<br />Trattandosi di rendite vitalizie o perpetue si esigeranno i diritti stabiliti dall'articolo 44.
|-
| In mancanza dell'accettazione dell'assegnatario. || 3 || ||
|-
| || 39 || Obbligazione di prestare un servizio personale, ivi compresa la surrogazione pel servizio militare. || || 1 || Sulla mercede, salario o correspettivo pattuito, cumulato per tutto il tempo del convenuto servizio.
|-
| || 40 || Transazione fra creditori in seguito a fallimento e giudizio di concorso, stipulata tanto in presenza quanto in assenza del debitore, e concordato tra il negoziante fallito ed i suoi creditori. || || 1 || Sull'ammontare delle somme a cui sono stati rispettivamente ridotti i crediti di ciascuno.<br />La contronotata tassa non potrà essere aumentata, ancorchè si trattasse di crediti portati da titoli non insinuati. E per lo contrario non sarà diminuita, quantunque i crediti risultassero da titoli già insinuati e sui quali si fosse esatta la tassa proporzionale od altra.
|-
| rowspan="2" | Cessione di crediti || rowspan="2" | 41 || Cessione e retrocessione di crediti. || || 1 || Sul capitale ceduto e sugl'interessi scaduti, formalmente contemplati nella cessione e senza riguardo al corrispettivo espresso nell'atto.
|-
| Intervento del debitore ad oggetto di riconoscere il nuovo creditore. || 3 || ||
|-
| || 42 || Pagamento di debiti ereditari effettuato da un coerede. || || 50<br />1 || Sulla somma corrispondente alla virile sovra maggiore somma pagata.
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/92
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|892}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"
|-
! Natura degli atti !! N. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Tassa fissa !! Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| Segue<br />Cessione di crediti || 43 || Pagamento di debiti ereditari effettuato con propri danari dall'erede beneficiario. || || 1 || Sulla somma pagata.
|-
| Censi, pensioni<br />e prestazioni || 44 || Costituzione di rendite, censi, prestazioni o pensioni sì perpetue che vitalizie, mediante una somma pagata o promessa, oppure mediante alienazione di mobili o crediti;<br />Loro cessioni o delegazioni accettate, non che le cessioni o delegazioni di rendite fondiarie. || || 2 || Sul capitale espresso nell'atto costitutivo o in difetto su quello formato per 20 volte la rendita perpetua, e per dieci volte la rendita vitalizia, senza distinzione tra le rendite costituite sovra una testa e quelle costituite sovra più teste.<br />Riguardo alle cessioni e delegazioni la tassa si esigerà sul capitale risultante dall'atto di costituzione, qualunque sia il prezzo della cessione.
|-
| || 45 || Obbligazione di somministrare gli alimenti ed indumenti a qualche persona. || || 1 || Sul valore cumulato per tutti gli anni della durata dell'obbligazione, se il numero delle annate è determinato.<br />Se non vi è limite di tempo, si esigerà la tassa stabilita per le costituzioni di rendita vitalizia.<br />Quando il correspettivo dell'obbligazione consiste in una determinata somma pagata o pagabile per una volta tanto, verrà su questa riscossa la tassa a seconda dei casi sovra espressi.
|-
| rowspan="2" | Locazioni ed appalti || rowspan="2" | 46 || Locazione di beni stabili o considerati a guisa di stabili o di tagli ordinari di boschi cedui, per un determinato corso d'anni. || || 50 || Sul prezzo capitalizzato per gli anni a cui si estende la locazione, aggiuntovi l'ammontare delle contribuzioni, appendizzi ed altri pesi convenuti a carico del conduttore.<br />In difetto di dichiarazione, l'ammontare delle contribuzioni sarà d'ufficio ragguagliato al quinto dell'annuo fitto e correspettivi.
|-
| Aumento di sesta od altro, permesso dalla legge, quando la locazione segue per incanto. || || 50 || Sul maggiore prezzo risultante dal definitivo deliberamento.<br />La tassa sarà riscossa per l'intiero termine della locazione, ancorchè questa fosse risolvibile di tre in tre anni od altri intervalli.<br />Non sarà dovuta maggiore tassa quando il prezzo dell'affittamento fosse in tutto od in parte pagato per anticipazione. Tuttavia però che la somma pagata, sia produttiva d'interessi a pro del conduttore, sarà inoltre dovuta la tassa d'obbligazione sull'ammontare di detti interessi.<br />Non sarà dovuta maggiore tassa quando il locatore rimette, o si obbliga di consegnare al conduttore le scorte necessarie all'esercizio dell'affittamento, purchè
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/93
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|893}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4" border="1"
|-
! Natura degli atti !! N. !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! Tassa fissa !! Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| rowspan="5" | Segue<br />Locazioni ed appalti || rowspan="5" | || siasi stipulata la restituzione alla fine della locazione delle scorte medesime o d'altre di eguale natura e valore.<br />In difetto di tale stipulazione, e così nel caso che sia facoltativo al conduttore di restituirle in natura o di pagarne il valore, sebbene in parte soltanto, sarà inoltre dovuta la tassa di traslazione di mobili sul valore delle scorte medesime.<br />Quando però il locatore rimette, o si obbliga di rimettere una determinata somma di danaro da tenere luogo di scorte, restituibile in fine di locazione, si esigerà inoltre su questa somma la tassa stabilita per le obbligazioni.<br />Non saranno portati in calcolo per la liquidazione della tassa gli oneri imposti al conduttore per piantamenti d'alberi nei beni locati, o per altre opere tendenti al miglioramento di coltura dei beni medesimi, come neppure l'obbligo di sopportare le comandate o roide.<br />Per la locazione duratura pendente la vita del conduttore, ed anche due anni dopo, la tassa si esigerà sul capitale formato di dieci volte l'annuo fitto ed altri carichi, comprese le somme convenute pagarsi al locatore o ad altri per lui, a titolo d'introggio o per qualunque altra titolo.<br />In nessun caso la tassa sulla locazione potrà eccedere la metà della somma cui ascenderebbe la tassa per l'alienazione del dominio pieno della cosa locata. || || ||
|-
| || || || || ||
|-
| || || || || ||
|-
| || || || || ||
|-
| || || || || ||
|-
| || 47 || Massarizio o colonia parziaria. || || 50 || Sul valore dichiarato o reale dei frutti o generi da corrispondersi al locatore, e degli altri vantaggi a favore di esso cumulati secondo le regole stabilite nell'articolo precedente.
|-
| || 48 || Locazione a soccida, qualunque siane la specie. || 3 || ||
|-
| || 49 || Noleggio ossia locazione di bastimenti. || || 50 || Sul prezzo convenuto e cumulato come sopra.
|-
| || 50 || Appigionamento di mobili. || || 50 || Sul prezzo convenuto e cumulato come sopra, aggiuntovi l'ammontare dei pesi posti a carico del conduttore.<br />Per l'affittamento a tempo indeterminato è dovuta la tassa di vendita di mobili.
|-
| || 51 || Deliberamento definitivo per l'esazione di dazi o di altre rendite. || || 50 || Sul prezzo ed oneri cumulati come sopra.
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/94
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|894}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Natura degli atti !! Art. della tariffa !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! style="text-align:right;" | Tassa fissa !! style="text-align:right;" | Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| Segue<br />Locazioni ed appalti || 52 || Deliberamento definitivo di appalti o di imprese per costruzioni, riparazioni e manutenzioni di edifizi, strade ed opere qualunque; per costruzioni di bastimenti e per provviste di ogni genere. || style="text-align:right;" | » » || style="text-align:right;" | » 50 || Sul prezzo definitivo e per tutti gli anni della durata dell'appalto od impresa.
|-
| || 53 || Sublocazione, surrogazione, cessione, retrocessione e risoluzione volontaria delle locazioni, appalti, locazioni ed imprese contemplate negli articoli 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. La stessa tassa proporzionale e secondo le basi stabilite rispettivamente per i contratti principali. Intervento del primitivo locatore, sia per togliere il divieto di sublocare, sia per liberare il precedente affittainolo dal vincolo dell'affittamento pell'ulteriore suo corso. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| Cauzioni e sottomissioni || 54 || Cauzione o fideiussione passata da una o più persone cumulativamente, sia che venga stipulata nell'atto contenente l'obbligazione principale, sia che venga passata separatamente. || style="text-align:right;" | » » || style="text-align:right;" | » » || È dovuta sulla somma o valore per cui si presta la cauzione una tassa eguale alla metà di quella stabilita sull'obbligazione principale, con che però non possa mai eccedere 50 centesimi per ogni cento lire. Qualora l'atto di cauzione sia stipulato in conseguenza di un'obbligazione portata da atto non insinuato ed anche esente dall'insinuazione, si esigerà inoltre la tassa dovuta per la stessa obbligazione principale. Non è dovuta tassa particolare per l'obbligazione del marito verso la moglie nei casi contemplati dall'articolo 2171 del Codice civile.
|-
| || 55 || Assicurazioni e riassicurazioni marittime || style="text-align:right;" | » » || style="text-align:right;" | » 10 || Sulla somma assicurata.
|-
| || 56 || Sottomissione o cauzione prestata nei casi infradeterminati, cioè: 1° Cauzione dello straniero per pagamento delle spese di lite (articolo 33 del Codice civile); 2° Cauzione dell'erede testamentario o legittimo per l'amministrazione dei beni dell'assente (articolo 84 del Codice civile); 3° Cauzione dell'usufruttuario (articoli 513, 529 e 538 del Codice civile); 4° Cauzione dell'erede o legatario per l'eseguimento dell'obbligo impostogli dal testatore (articolo 862 del Codice civile); 5° Cauzione dell'erede per l'adempimento del legato fatto sotto condizione od a tempo determinato (articolo 863 del Codice civile); 6° Sottomissione dell'esecutore testamentario (articolo 893 del Codice civile); 7° Cauzione del figlio naturale o del coniuge nei casi di cui all'articolo 973 del Codice civile; || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » ||
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/95
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|895}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Natura degli atti !! Art. della tariffa !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! style="text-align:right;" | Tassa fissa !! style="text-align:right;" | Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| Segue<br />Cauzioni e sottomissioni || || 8° Cauzione dell'erede con beneficio d'inventario (articolo 1029 del Codice civile); 9° Cauzione del negoziante fallito, onde ottenere salvocondotto provvisorio (articolo 506 del Codice di commercio); 10. Dichiarazione autentica o cauzione in fatto di commercio librario (articolo 3 delle regie patenti del 22 aprile 1843); 11. Cauzioni imposte dalle leggi o regolamenti per l'esercizio d'industrie o commerci o di professioni non contemplate nell'articolo 93. || || ||
|-
| Quitanze e liberazioni || 57 || Quitanza, liberazione, rimborso, remissione di debito, riscatto o risoluzione di censi, rendite ed annualità sì vitalizie che perpetue d'ogni natura, escluse quelle provenienti da concessioni enfiteutiche. || style="text-align:right;" | » » || style="text-align:right;" | » 50 || Sul capitale risultante dall'atto di costituzione di debito e sull'ammontare degl'interessi di cui siasi fatta esplicita liberazione. In mancanza di dichiarazione del loro ammontare, si stabilirà d'uffizio in ragione d'anni cinque, o di quel minor termine a cui rimonta l'atto d'obbligazione.
Nel caso di riscatto di censi, rendite ed annualità, esercito per la totalità da un solo dei debitori, si esigerà, per la porzione a carico del riscattante, il diritto stabilito da questo articolo, e per le restanti porzioni quello di cui all'articolo 41 sull'ammontare delle rispettive somme rimborsate.
Sarà pure dovuta la tassa fissata dal presente articolo nei seguenti casi:
1° Quando tra due persone debitrici l'una dell'altra segue compensazione del rispettivo debito; e la tassa si esigerà sull'ammontare d'uno dei debiti estinti;
2° Quando il pagamento è effettuato da un fideiussore o coobbligato, eziandio col subingresso nei diritti del creditore;
3° Quando il pagamento viene fatto da un creditore a favore di un altro creditore avente diritto di essere a quello preferito in ragione dei suoi privilegi ed ipoteche; oppure viene effettuato dall'acquisitore a favore di colui che conserva privilegio ed ipoteca sul fondo da lui acquistato;
4° Quando segue rimborso o restituzione di prezzo, frutti, interessi, indennità e spese per parte del venditore all'acquisitore nei casi di sofferta evizione;
5° Quando segue rimborso dal proprietario all'usufruttuario per le addizioni o riedificazioni da quest'ultimo eseguite sugli edifizi usufruiti.
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|896}}</noinclude>
{{Centrato|'''TITOLO SECONDO.'''}}
{{Centrato|'''Atti soggetti per loro natura a tasse fisse.'''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Natura degli atti !! Art. della tariffa !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! style="text-align:right;" | Tassa fissa !! style="text-align:right;" | Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| Contratti di matrimonio,<br />doti e patrimoni ecclesiastici || 58 || Contratto contenente la semplice promessa di matrimonio. || style="text-align:right;" | 5 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| || 59 || Costituzione di dote o di patrimonio ecclesiastico con beni propri della persona nel cui interesse è fatta. || style="text-align:right;" | 7 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| Adozione || 60 || Adozione .......................... || style="text-align:right;" | 20 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| e riconoscimento di figli || 61 || Riconoscimento di figli naturali o legittimati, tanto nell'atto matrimoniale che separatamente. || style="text-align:right;" | 10 » || style="text-align:right;" | » » || Per ciascun figlio legittimato o riconosciuto.
|-
| Emancipazione || 62 || Emancipazione per ciascun individuo emancipato. || style="text-align:right;" | 6 » || style="text-align:right;" | » » || Sarà inoltre dovuta la tassa stabilita dall'articolo 83, se l'atto d'emancipazione contiene assegnamenti o donazioni.
|-
| Tutela e consimili atti<br />interessanti<br />i minori interdetti, ecc. || 63 || Tutela — Nomina, conferma o revoca di tutore; Nomina di tutore speciale nei casi previsti dall'articolo 1061 del Codice civile; Conservazione della tutela alla madre passata a seconde nozze; Nomina del protutore; Abilitazione dei minori, e revoca di essa; Deputazione di curatore al ventre pregnante od al minore abilitato; Nomina d'amministratore all'erede instituito sotto condizione; Giuramento del tutore; Nomina del consulente speciale alla vedova; Nomina di curatore a minore, interdetto, assente o ad eredità giacente. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » || Sarà dovuta una sola tassa nei seguenti casi: Quando l'atto contiene in uno la nomina del tutore e quella del protutore e del consulente speciale; Quando contiene la revoca del tutore e la nomina di un altro; Quando l'atto d'abilitazione contiene anche la nomina del curatore al minore abilitato; Quando l'atto contiene in uno la nomina ed il giuramento del tutore.
|-
| Tutela || 64 || Rendimento di conto definitivo della tutela, cura od altra amministrazione qualunque. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » || Qualora a pareggiamento del conto l'amministratore o l'amministrato rimanesse debitore di qualche somma, si esigerà inoltre sull'ammontare di questa la tassa stabilita per le obbligazioni.
|-
| Testamenti || 65 || Testamento pubblico — Sua revoca totale o parziale. || style="text-align:right;" | 8 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| || || Testamento segreto — Sua presentazione e consegnazione nelle minute di pubblico notaio, e suo ritiramento per parte del testatore. || style="text-align:right;" | 10 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| || || Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il notaio, compresa la tassa per l'insinuazione del testamento. || style="text-align:right;" | 10 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| || || Apertura e pubblicazione del testamento depositato presso il tribunale di prima cognizione od il magistrato d'appello, compresa la tassa per l'insinuazione del testamento. || style="text-align:right;" | 20 » || style="text-align:right;" | » » ||
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/97
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|897}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Natura degli atti !! Art. della tariffa !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! style="text-align:right;" | Tassa fissa !! style="text-align:right;" | Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| Segue<br />Testamenti || || Testamento fatto con forme particolari o ricevuto da un console di S. M. all'estero, giusta gli articoli 778, 779, 789, 794 e 799 del Codice civile, allorquando l'insinuazione ne sia richiesta. || style="text-align:right;" | 10 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| || || Note testamentarie presentate con atto a parte, qualunque sia il numero di esse. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » || Se le note sono presentate col testamento sì pubblico che segreto, non sarà dovuta tassa particolare.
|-
| Inventari || 66 || Inventario o descrizione di beni ed effetti di qualunque sorta. || style="text-align:right;" | 2 » || style="text-align:right;" | » » || Per ciascuna vacazione di tre ore, da calcolarsi sul totale delle ore consunte per l'intiero atto, quantunque l'ultima vacazione non sia compiuta.
|-
| Società || 67 || Costituzione di società. .............. || style="text-align:right;" | 6 » || style="text-align:right;" | » » || Se i soci, oltre danaro, conferiscono altri oggetti nella società, sarà dovuta la tassa proporzionale stabilita per la cessione degli oggetti medesimi.
|-
| || 68 || Dichiarazione pura e semplice dei soci per la continuazione della società dopo spirato il primo termine. || style="text-align:right;" | 6 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| || 69 || Risoluzione della società o recesso da essa. || style="text-align:right;" | 6 » || style="text-align:right;" | » » || Qualora alcuno dei soci ricevesse una porzione maggiore di quella che può spettargli, si esigeranno inoltre le tasse proporzionali stabilite per le rifatte negli atti di divisione.
|-
| Divisioni || 70 || Divisione della proprietà o dell'usufrutto di beni stabili o mobili tra coeredi o comproprietari, purché il diritto di comproprietà o comunione sia giustificato, e non vi sia rifatta o maggiore assegnamento a favore di alcuno dei condividenti.
Se il patrimonio o le sostanze divisibili eccedono il valore di lire cinquemila. || style="text-align:right;" | 10 » || style="text-align:right;" | » » || Nel caso di maggiore assegnamento ad un condividente, si farà luogo all'applicazione dell'articolo 1, e la tassa di mutazione sarà sempre dovuta, sia che il maggiore assegnamento venga fatto mediante un corrispettivo in denari od altro, ed anche per modo di detrazione in senso dell'articolo 1095 del Codice civile, sia che il corrispettivo non sia stato espresso, purché il valore della porzione assegnata ecceda realmente quello della porzione dovuta.
Non si esigerà tuttavia la tassa di mutazione quando ad un condividente siano stati assegnati beni stabili e ad un altro mobili, crediti o denari esistenti nell'asse comune e compresi nella consegna della successione:
Quando ad un condividente vengano assegnati beni esistenti nello Stato, e ad un altro beni situati all'estero, si esigerà la tassa proporzionale di cessione sul valore della porzione dei beni esistenti nello Stato, della quale rimane privato colui che riceve in corrispettivo i beni situati all'estero.
Nel caso di rinuncia ai diritti sugli immobili in comunione tra coniugi contemplati dall'articolo 1587 del Codice civile, sarà dovuta la tassa stabilita dall'articolo 1 sull'ammontare dell'indennità convenuta.
|-
| || || Se non eccedono questo valore .... || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » ||
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/98
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|898}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Natura degli atti !! Art. della tariffa !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! style="text-align:right;" | Tassa fissa !! style="text-align:right;" | Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| Segue<br />Divisioni || 71 || Divisione tra i coaffittuari, coimpresari o coappaltatori contemplati nel contratto di affittamento o di deliberamento, e per cui ciascuno di essi ottenga la giusta porzione per la quale è compartecipe nel contratto medesimo. || style="text-align:right;" | 6 » || style="text-align:right;" | » » || Qualora ad uno dei condividenti sia assegnata una porzione maggiore di quella a cui aveva diritto di partecipare, si esigerà sull'eccedente, oltre la tassa fissa, la tassa proporzionale di cui all'articolo 46.
|-
| Convenzioni relative<br />a locazioni || 72 || Convenzione tra il locatore e il conduttore per diminuzione di fitto nei casi previsti dagli articoli 1730 e 1734 del Codice civile. || style="text-align:right;" | 2 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| Transazioni || 73 || Transazione semplicemente tacitativa di pretese reciproche, stipulata tanto per terminare, quanto per prevenire una lite. || style="text-align:right;" | 6 » || style="text-align:right;" | » » || Qualora la transazione contenga una novazione qualunque alle ragioni rispettivamente competenti alle parti in forza di precedenti titoli, oppure cessione di stabili o mobili in proprietà, usufrutto, od uso, costituzione o cessioni di rendite o censi, obbligazioni o liberazioni di somme o valori, od altri contratti contemplati nella presente tariffa, sarà inoltre dovuta la tassa stabilita secondo la natura dei contratti medesimi.
|-
| Procure || 74 || Procura, sua revoca o rinuncia volontaria alla medesima. || style="text-align:right;" | 6 » || style="text-align:right;" | » » || Saranno dovute altrettante tasse fisse quanti sono i costituenti o rivocanti che non siano soci, coeredi o comproprietari dell'oggetto od oggetti di cui si tratta.
Saranno pure dovute altrettante tasse fisse quanti sono i procuratori costituiti, rivocati o rinunciati, qualora questi abbiano facoltà di agire separatamente l'uno dall'altro.
|-
| || || Con assegnazione di un'annua retribuzione a favore del mandatario:
Per tempo indeterminato od eccedente anni dieci ................ || style="text-align:right;" | » » || style="text-align:right;" | 2 » || Sul capitale formato di dieci volte l'annua retribuzione, oltre la tassa fissa.
|-
| || || Per anni dieci o minor tempo ..... || style="text-align:right;" | » » || style="text-align:right;" | 1 » || Sul capitale formato in ragione di tempo.
|-
| || || Con retribuzione di somma determinata e per una volta tanto. || style="text-align:right;" | » » || style="text-align:right;" | 1 » || Sulla somma formante la retribuzione.
|-
| Dichiarazioni di comando || 75 || Dichiarazione di comando, ossia dichiarazione pura e semplice di aver fatto un contratto a nome e nell'interesse di un terzo:
Per ciascun lotto deliberato ....... || style="text-align:right;" | 6 » || style="text-align:right;" | » » || Invece della tassa fissa sarà dovuta la tassa proporzionale relativa al contratto dichiarato in ciascuno dei seguenti casi:
1° Se la dichiarazione non fu preceduta da espressa riserva;
2° Se non sarà fatta per atto pubblico nei tre giorni successivi alla stipulazione del contratto;
3° Se sarà fatta per una parte soltanto dei beni deliberati;
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/99
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|899}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Natura degli atti !! Art. della tariffa !! Denominazione degli atti, contratti e scritture !! style="text-align:right;" | Tassa fissa !! style="text-align:right;" | Tassa proporzionale per ogni 100 lire !! Base della riscossione delle tasse
|-
| Segue<br />Dichiarazioni di comando || || || || || 4° Se, facendosi la dichiarazione in favore di uno o più individui, si procede, coll'atto medesimo di dichiarazione a divisioni od assegnamenti parziali, od altrimenti si viene a distruggere la società o comunione d'interessi solidariamente prestabilita nella riserva;
5° Se la dichiarazione contiene una variazione o diversità qualunque nel prezzo, nelle condizioni e nei patti anche solo accidentali.
|-
| Riduzione<br />di deliberamenti<br />in istrumenti || 76 || Riduzione in istrumento dei definitivi deliberamenti già insinuati, per vendite di stabili o per locazioni, appalti od imprese qualunque. || style="text-align:right;" | 5 » || style="text-align:right;" | » » || Se l'istrumento contiene qualche nuova convenzione distinta dal deliberamento, sarà inoltre dovuta la relativa tassa.
|-
| Ratifiche || 77 || Ratifica pura e semplice portante unicamente l'esecuzione, il compimento e la consumazione di atti o scritture precedenti di cui siasi fatta specifica menzione per data, natura e rogito, con indicazione della loro insinuazione per data, uffizio e tassa pagata. || style="text-align:right;" | 6 » || style="text-align:right;" | » » || Saranno dovute altrettante tasse:
1° Quanti sono gl'individui ratificanti, semprechè questi non abbiano negli atti ratificati comunione d'interessi o solidarietà fra loro;
2° Quanti sono gl'individui a favore dei quali è fatta la ratifica, semprechè non esista anche tra di essi comunione o solidarietà d'interessi in ordine agli atti ratificati.
Una sola tassa sarà dovuta, qualunque sia il numero degli atti ratificati, purché la ratifica si riferisca ad atti stipulati dal ratificante o da altri in suo nome, a favore di un solo individuo.
Se la ratifica è fatta mediante un corrispettivo, oltre la tassa fissa, si esigerà sullo stesso corrispettivo la tassa proporzionale relativa alla natura dell'atto ratificato.
Se l'atto ratificato non è insinuato, si esigerà pure, oltre la tassa fissa, quella a cui va soggetto per sua natura lo stesso atto ratificato.
|-
| || 78 || Riforma o rinnovazione pura e semplice di precedenti atti insinuati, dei quali sia stata giudizialmente pronunziata la nullità, purché non sia occorsa variazione nelle convenzioni, negli oggetti, nei prezzi o valori, e nelle parti contraenti, loro eredi od aventi causa. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » ||
|-
| Enfiteusi rinnovate<br />e recognite || 79 || Ricognizione d'antiche enfiteusi, rinnovazione o ricognizione di rendite censuarie costituite in forza di titoli dei quali sia fatta specifica menzione per data, natura e rogito, coll'indicazione della loro insinuazione per data, uffizio e tassa pagata. || style="text-align:right;" | 6 » || style="text-align:right;" | » » || Se l'atto rinnovato o recognito non è stato insinuato, si esigerà inoltre la tassa proporzionale stabilita per le alienazioni di dominio utile o per le costituzioni di rendita, eccetto che l'atto abbia una data anteriore allo stabilimento della insinuazione.
|-
| Ipoteche, costituzioni,<br />cancellazioni<br />e modificazioni d'ipoteche || 80 || Costituzione o surrogazione d'ipoteca in guarentigia di obbligazioni anteriormente contratte con atti insinuati. || style="text-align:right;" | 3 » || style="text-align:right;" | » » || Qualora tali atti fossero passati da tutt'altri che dalla persona debitrice od obbligata, da suoi eredi od aventi causa, si esigerà, invece della tassa fissa, la tassa proporzionale di cauzione.
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|910}}</noinclude>
cezionali per l'insinuazione di alcuni atti, quali sono quelli concernenti all'interesse dello Stato, e taluni pure di quelli che hanno luogo nell'interesse dei Monti di pietà e delle Casse di risparmio; sonovi parimente contemplate alcune specialità di cauzioni, ed infine gli atti di pura e semplice vendita di rendite sul debito pubblico e di obbligazioni dello Stato che vengono assoggettate meramente alla tassa fissa, lasciandosi in tal modo integra la questione dell'imponibilità di simili valori.
Neanco sui riferiti articoli sorse materia a particolari osservazioni.
Il titolo III del progetto, che dall'articolo 64 si estende all'85 inclusivo, contiene le disposizioni speciali per la tassa di successione.
Sono ivi ripetute in gran parte le disposizioni della legge del 17 giugno 1851; però, oltre all'essenziale innovazione stata superiormente discussa della non detrazione dei debiti, è da notarsi quella espressa al numero 1 dell'articolo 66, mercé la quale troverebbesi ristretta al valore di sole 1000 lire, l'esenzione per le successioni in linea ascendentale e discendentale che la citata legge estendeva sino a quelle del valore di 2000 lire.
Tale esenzione era scomparsa nel primo progetto del Ministero, e fu, benché ridotta al valsente della sola metà, ristabilita nelle discussioni occorse nella Camera elettiva per considerazioni di riguardo verso le successioni delle classi meno agiate.
Se non si giustificasse con tal mezzo, il quale però non esclude che eredità meschine passino anche ad eredi posti in buona fortuna, non potrebbe guari sostenersi un'eccettuazione qualunque alla legge comune, e così già opinavasi quando vi fu discussa la legge del 1851.
Arrogi che, mentre quella esenzione pesa molto al pubblico erario per la frequenza delle piccole eredità nella linea ascendentale e discendentale, procura poi all'erede, supposto anche povero, il ben tenue risparmio di lire 10, che in ragione dell'1 per cento sconterebbero le successioni non eccedenti le lire 1000.
Checché ne sia però di ciò, la Commissione non ha creduto di fare un appunto al progetto per siffatta disposizione.
Del rimanente sono in questo titolo dichiarate le poche esenzioni ammesse, la riserva del rimborso della tassa pagata in relazione a crediti litigiosi e di dubbia esigibilità da esperirsi in un equo termine, la quale disposizione giova a correggere l'asprezza del sistema della non detrazione dei debiti; sono parimente dichiarati i termini e modi della consegna e del pagamento della tassa colle opportune giuste modificazioni in riguardo alla diversa condizione in cui possono trovarsi gli eredi; vi si vede finalmente regolata la materia della perizia, dei supplementi, delle sopratasse, dei rimborsi e della prescrizione in questo ramo.
Intorno a questa serie di disposizioni la Commissione non ravvisò l'occasione di rilievi particolari.
Succede il titolo IV riguardante le tasse d'emolumento giudiziario, la cui materia è sviluppata negli articoli dall'84 al 115 inclusivamente.
Questo ramo delle tre tasse affini è quello che lasciava desiderare universalmente un migliore ordinamento, soprattutto per verificarne la proporzionalità, ed è giusto il riconoscere quanto sia per riuscire più razionale ed equa l'applicazione della nuova combinazione di tasse ai provvedimenti giudiziari, con reale profitto pei contribuenti.
Basti accennare a prova la soppressione del diritto di sigillo delle sentenze che duplicava la tassa, la riduzione della tassa proporzionale all'1 per cento in tutti i gradi di giurisdizione e la diminuzione dei due terzi del diritto fisso imposto sulle sentenze dei giudici di mandamento, per cui si fa evidente che la riforma non si opera punto pel maggiore vantaggio della finanza, per quanto siasi l'emolumento esteso anche alle sentenze del contenzioso amministrativo e commerciale, ed a quella in materia penale in ciò che riguardi la parte civile, onde scomparisse ogni maniera di privilegi incompatibile col nostro diritto pubblico.
Sono anche in questo titolo spiegate le regole speciali della materia per l'applicazione della tassa, pei modi e termini per la sua riscossione, e per la guarentigia dell'erario e dei contribuenti nella buona osservanza della legge, e sono pure fissate le norme sulla prescrizione della tassa.
Non venne il caso alla Commissione di dovere rassegnare al Senato particolari considerazioni sul merito delle disposizioni contenute nel suddivisato titolo della legge; come neanco in ordine alla disposizione generale espressa all'articolo 116, ultimo del progetto, per la consueta abrogazione degli ordinamenti sulle tre tasse anteriori all'osservanza di questa nuova legge, il cui principio è ivi dichiarato pel giorno primo di gennaio 1855 quanto alla tassa d'insinuazione e di successione, e del giorno in cui andrà in vigore il nuovo Codice di procedura civile, cioè al primo aprile dell'anno medesimo, in quanto riflette la tassa degli emolumenti giudiziari.
Costituisce poi parte integrante della legge la tariffa delle tre tasse, divisa in altrettante parti distinte.
Alla riserva di qualche osservazione sopra taluno degli articoli che verrà in appresso spiegato, non occorsero alla Commissione argomenti a proposito di emendamento o variazioni sul complesso di quelle tariffe.
Giova però osservare, relativamente alla tariffa per l'insinuazione, che, mentre si vantaggiano alquanto i contribuenti colla soppressione dei diritti di tabellione e graduali, riducendosi le tasse alle sole fissa e proporzionale, quest'ultima però ricevette il notevole aumento di una lira e 40 centesimi per cento, essendosi recate a lire cinque dalle lire 3.60 per quanto sia delle mutazioni di proprietà di beni immobili, ritenuta poi a meno della metà, cioè a lire due quella dei beni mobili, e così col lieve aumento di soli centesimi 20.
Però, con quel primo e più sensibile accrescimento di tassa venendo aperta la via agli acquisitori di beni stabili per praticare la formalità della trascrizione ipotecaria senza lo sborso di un nuovo diritto, vuole di ciò tenersi conto nel giudicare della sua entità.
In Francia la tassa pei beni immobili è del 5 1/2 per cento, quella dei mobili del 2 1/2, oltre alla continuata riscossione del così chiamato ''décime de guerre'' portato da una legge del 6 pratile anno VII.
E ciò si allega qui nell'intento di dimostrare che per quanto sia realmente grave la tassa del 5 per cento, non è tuttavia presumibile che la sua adozione rechi una qualche perturbazione nelle quotidiane contrattazioni di beni stabili, essendo le condizioni economiche del nostro paese poco dissimili da quella della Francia dove una tassa anche più forte non produce punto quel triste effetto.
Per contro, dal riferito aumento non può a meno di vantaggiarsi di molto l'introito dell'erario, e si realizzerà perciò uno dei principali scopi della nuova legge.
Ma se la tassa di mutazione di proprietà subisce un ben sensibile aumento, quelle cadenti sopra altre maniere di convenzioni ricevono qualche diminuzione nel raffronto con quelle regolate finora dalla legge del 1850.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|911}}</noinclude>
Quanto ai diritti fissi, corrispondono essi ad un dipresso a quelli portati dalla tariffa del 1846, ed anche in ciò i nostri ordinamenti riesciranno meno gravosi di quelli di Francia, i quali, imponendo diritti fissi più elevati, colpiscono così più sensibilmente le tenui contrattazioni delle classi meno agiate, che non quelle del ricco, con una ineguaglianza relativa di trattamento.
L'analisi che qui volesse farsi dei 93 articoli dei quali componesi questa prima tariffa, oltre al non essere guari consentita dall'angustia del tempo, non sarebbe poi neanco di grande utilità, perché, trattandosi sostanzialmente del solo riordinamento di disposizioni riconosciute buone da un lungo esperimento, non nascerebbe guari l'opportunità di suggerire delle utili variazioni al progetto, le quali poi porterebbero seco il grave inconveniente di sconvolgere l'economia della tariffa, e pregiudicare così alla razionalità delle varie tasse considerate nella loro correlazione le une colle altre, secondo la natura e gli effetti delle tanto svariate convenzioni cui si applicano.
Venendo quindi alla parte seconda della tariffa portante la graduazione delle tasse di successione, poco rimane a dirsi sul sistema della presente nuova legge, dopo che fu trattata alla sua sede la grave questione della detrazione o no dei debiti nel loro accertamento.
In ordine alla graduazione di quelle tasse è da ritenersi che, mentre si mantennero nella quotità portata dalla legge del 17 giugno 1851 quella dell'1 per cento per le successioni deferite in linea retta ascendentale e discendentale, per l'altra del 10 per cento per quelle deferite fra estranei, si adottò quella uniforme del 5 per cento tra coniugi, tra fratelli, tra zii e nipoti, e tra prozii e pronipoti, mentre giusta la tariffa del 1851 la tassa era del 2 per cento tra fratelli e sorelle e coniugi, e del 3 per cento tra prozii e pronipoti e tra zii e nipoti; si portò al 7 per cento tra cugini in primo grado, che prima era del 5 per cento; quanto agli altri gradi di parentela sino al 12 inclusivo, si adottò la tassa uniforme del 9 per cento, mentre era dessa limitata all'8 per cento sino al sesto grado, essendo poi i gradi ulteriori parificati agli estranei nel pagamento della tassa del 10 per cento.
Oltre alle imperiose esigenze dell'erario si allegarono a giustificazione dei riferiti parziali aumenti, massime tra i coniugi, i riflessi della convenienza di ragguagliare queste tasse ai principii del Codice civile che regolano i diritti successorii, osservando che il medesimo ammette alla successione intestata i parenti sino al dodicesimo grado, ma da essa esclude gli affini, tranne solo i coniugi.
Anche qui allegossi l'esempio di altri paesi, e specialmente della Francia dove le consimili tasse sono anche più onerose.
La Commissione, trascinata dal riflesso dell'attuale nostra condizione finanziaria, pensa che la proposta graduazione delle tasse possa ammettersi dal Senato, non senza far voti che venga il fortunato momento in cui possano essere diminuite, massime quelle che colpiscono successioni tra coniugi, tra fratelli, tra zii e nipoti, prozii e pronipoti, e tra i cugini di primo grado, e si possa ritornare eziandio al sistema della detrazione dei debiti ad equo sollievo dei contribuenti.
Per ultimo, relativamente alla parte terza della tariffa per le tasse d'emolumento, già si è superiormente rilevato come i contribuenti vadano favoriti dalla nuova legge, per cui cesserà di essere tanto gravoso, per non dire rovinoso pei cittadini, l'esperimento dei propri diritti nelle vie giuridiche.
Diffatti, per i provvedimenti della Corte di cassazione, la quale non forma grado di giurisdizione, la tassa non è che fissa in ragione di lire dieci per quelli semplicemente preparatorii, e di lire quaranta pei definitivi. L'emolumento proporzionale poi è limitato all'1 per cento per le sentenze dei magistrati ed altri giudicanti che ne siano passibili; per quelle poi che nol sono, vengono stabilite delle tasse fisse ragionevoli, che rilevano a lire 20 per le sentenze dei magistrati e tribunali superiori, della metà, cioè di lire 10, per quelle di giudicanti inferiori in prima istanza, e di solo una lira per quelle dei giudici di mandamento, con un razionale ragguaglio di tasse per le sentenze degli arbitri. Una tassa fissa speciale di lire tre è riservata per le collocazioni nei giudizi di graduazione di crediti e ragioni non contestate, come sì pei concordati in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore in quanto non abbiano formato oggetto di contestazione.
Avvisò la Commissione che basti questo rapido cenno a convincere come sia opportuno e desiderabile che abbiano effetto le proposte del progetto di legge nella parte che riguarda gli emolumenti giudiziari.
Rimangono a spiegarsi le osservazioni occorse alla Commissione intorno ad alcune disposizioni del progetto, e ciò non già nell'intento di provocare variazioni ad emendamenti nel loro tenore, ma bensì nell'aspetto di utili avvertenze, così per le spiegazioni cui possano dare luogo per parte del signor ministro delle finanze, come per quei relativi avvedimenti nelle istruzioni d'eseguimento della legge che sarà esso per diramare agli agenti demaniali onde mandarli alla migliore intelligenza ed applicazione della legge stessa.
Relativamente pertanto alla materia della tassa d'insinuazione ebbe a rilevarsi come nel progetto del Ministero si fosse proposto all'articolo 40 che le scritture private potessero essere insinuate in qualunque ufficio d'insinuazione, la quale disposizione era evidentemente diretta ad agevolare l'adempimento di tale formalità, rendendola così più comoda pei privati, epperciò ad un tempo meglio proficua per la finanza.
Ora quell'articolo venne escluso dalla Camera elettiva sul riflesso che gli uffici in cui debbono insinuarsi le scritture private, essendo determinati dall'articolo 1423 del Codice civile, non occorresse di farne menzione.
La Commissione, mentre non intende punto di contrastare a quel pensiero, non vuole però tralasciare dall'osservare come ad ogni modo sarebbe stato desiderabile che si fosse rammentato quell'articolo del Codice civile, perché, sebbene nelle leggi nuove non sia cosa indispensabile il richiamare sempre le disposizioni delle leggi anteriori, tuttavia, quando si riduce per così dire a Codice speciale un'ampia materia, quale è quella delle tasse contemplate nel presente progetto, giova certamente il porre sott'occhio agli interessati in uno stesso quadro tutto ciò che serve a condurli nel labirinto delle forme mediante le quali hanno a provvedere ai loro interessi.
Nella materia della tassa di successione, l'articolo 66, n° 2 del progetto di legge dichiara esenti dalla tassa le rendite del debito pubblico dello Stato. Questa formola ripete negli stessi precisi termini l'eguale esenzione dichiarata già all'articolo tre, n° 2 della legge del 17 giugno 1851, senza fare menzione delle obbligazioni dello Stato, le quali, e per l'essenza loro, e per la specialità delle leggi di loro creazione, si mantengono distinte dalle rendite propriamente dette il cui titolo sia nelle cedole e cartelle del debito pubblico, sorta di carta che non può identificarsi con quelle di altro nome che rappresentano le obbligazioni uniformi di lire mille caduna di cui si riscuote il semestrale provento dalla stessa amministrazione che ne ha pure il maneggio.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|912}}</noinclude>
La Commissione riconobbe facilmente che il silenzio del suddivisato articolo del progetto non può al certo ingenerare il dubbio che le sole rendite rappresentate da cedole o cartelle rimangano esenti dalla tassa, e che vi siano per contro soggette le obbligazioni dello Stato, giacché, oltre all'evidente identità del motivo, ad escludere tal dubbio basterebbe anche l'osservanza della legge succitata del 17 giugno 1851 nel senso incontrastato dell'esenzione indistinta dell'una, come dell'altra specie delle suddivisate carte.
Ciò nullameno, ponendo mente a che l'articolo 92 della nuova proposta tariffa nell'imporre la tassa fissa di lire 2 per la vendita degli effetti del debito pubblico, aggiunse alla espressione di rendite anche quella di obbligazioni dello Stato, e che dal raffronto di tale articolo col 66 della legge ove non è menzione di esse, potrebbe nascere presso taluni il dubbio che la legge del 1851 possa per avventura trovarsi modificata dalla nuova in tal parte, così la Commissione avviserebbe opportuna una dichiarazione ministeriale in senso confermativo della indistinta esenzione degli effetti del debito pubblico di entrambe le specie, la qual cosa potrà pure opportunamente ripetersi nelle istruzioni che verranno diramate per l'osservanza della nuova legge.
Fermò parimente l'attenzione della Commissione l'articolo 104 del progetto di legge, ove si dichiara che «per le sentenze pronunciate sopra oggetti pei quali si sarebbe dovuto stipulare un atto pubblico e pagare la tassa d'insinuazione, sarà dovuta anche questa tassa oltre quella d'emolumento.»
Giusto e razionale è certamente l'intento di siffatta disposizione, essendo rivolta ad escludere, sempre che sia ciò di ragione, un'indebita duplicazione nel pagamento delle tasse, ed a rimuovere le incertezze originate al proposito dal tenore delle leggi attuali sull'emolumento giudiziario, per quanto la giurisprudenza camerale già avesse sopperito all'uopo.
Parve tuttavia alla Commissione che le espressioni nelle quali trovasi formulato quel concetto, non siano per avventura abbastanza precise per antivenire le dubbiezze che non possono a meno d'incontrarsi nell'applicazione di questo articolo, e porgano troppo facile occasione agli agenti fiscali di molestare i contribuenti pel pagamento delle due tasse, di emolumento cioè e d'insinuazione, formando essi stessi un primo giudicio, quasi sempre difficile in questa materia, sui casi venuti in giudiciale conflitto pei quali sarebbesi dovuto stipulare un atto pubblico.
Raggiungeva forse meglio lo scopo di questa disposizione il tenore dell'articolo 106 del primo progetto presentato dal Ministero, in cui venne segnata una più chiara norma per far ragione dei divisati casi.
Però, il concetto di massima, così nell'interesse della giustizia riguardo ai contribuenti, quanto in quello dell'erario emergendo abbastanza dal tenore del presente articolo 104, la Commissione si astenne dal proporre verun emendamento al proposito. Essa crede tuttavia che, venendo l'opportunità dell'emanazione di altri ordinamenti in questa materia, si potrà facilmente migliorare la formola legislativa, e frattanto consiglia pure al Ministero, come già fece per altre specialità della presente legge, di somministrare agli agenti demaniali sullo spiegato argomento delle norme ben ponderate e chiare per la giusta applicazione del divisato articolo, onde risparmiare il più che si possa ai contribuenti il gravoso rimedio dei ricorsi in via giuridica per mantenere illeso il loro interesse.
Nell'esame degli articoli 2 e 3 della tariffa per l'insinuazione occorse alla Commissione di osservare che, se a fronte del disposto nell'articolo 1595 del Codice civile ove dichiarasi che la promessa di vendere equivale alla vendita se esiste consenso reciproco delle parti sulla cosa e sul prezzo, era ovvio che di tali sorta di convenzioni fossevi contemplazione nella tariffa col loro assoggettamento alla tassa proporzionale dichiarato dal primo de' citati articoli, onde non venisse col mezzo di tali convenzioni susseguite dal loro effetto defraudato l'erario della corrispondente tassa, potrebbe tuttavia eccagionarsi di troppa fiscalità l'imposizione di una eguale tassa per gli atti di rescissione della promessa di vendita o recesso della medesima, per cui il preceduto atto di promessa sia rimasto senza effetto.
Diffatti, se la promessa di vendita conferisce un diritto sulla cosa venduta, lo stesso Codice civile però attribuisce nel suo articolo 1589 alla vendita perfetta operata con atto preciso, degli effetti assoluti che non si ripetono poi all'articolo 1595 relativo alle semplici promesse di vendere. Quindi una differenza di azioni fra le parti contraenti, per cui la promessa di vendita può dai tribunali risolversi anche in semplice debito d'indennità da presentarsi al compratore.
Così essendo le cose nell'aspetto del diritto, sembrò troppo dura l'imposizione della tassa proporzionale di mutazione portata nell'articolo 3 dianzi citato.
E sebbene tale disposizione possa aversi qual logica conseguenza della percezione della tassa di mutazione portata dal precedente articolo 2, che si ammette dalla Commissione senza contrasto, avuto riguardo all'intento delle parti per una vera mutazione al momento dell'atto di promessa, essa inclina però a credere che in questo caso il rigore del principio assoluto possa modificarsi con merito almeno di tutta equità in presenza del fatto delle parti, le quali, dopo avere stipulato l'atto di promessa coll'effetto che il diritto attribuisce alle convenzioni di tal fatta, ne troncano poscia il corso con una rescissione od un recesso, che non presenta veramente tutti i caratteri d'una retrovendita ossia nuova vendita nel senso dei principii sanciti nell'articolo 1589 del Codice.
Epperciò la Commissione chiama l'attenzione del Ministero sulla riferita specialità, onde si modifichi, venendone il destro, il disposto dell'articolo 3 della tariffa; dal che non verrà certamente un sensibile discapito alla finanza, mentre se rari sono i casi di atti di promessa di vendita, molti più lo sono poi quelli di loro rescissione o recesso.
Fermava eziandio l'attenzione della Commissione l'articolo 27 della tariffa portante la tassa proporzionale dell'uno per cento sul valore degli oggetti assicurati, abbandonati agli assicuratori nei casi previsti dall'articolo 399 e seguenti del Codice di commercio, di preda cioè, naufragio, investimento con rottura, innavigabilità per sinistro di mare, ecc.
Si considerò sul proposito che, se nei divisati casi il Codice commerciale autorizza l'abbandono agli assicuratori degli oggetti assicurati e perduti, onde l'assicuratore possa curarne più facilmente con diritto proprio il ricupero per quanto sia possibile, egli è però evidentemente nella verità delle cose che tale ricupero il più delle volte riesce nullo o scarsissimo, in modo tale che la cessione indistinta di oggetti mobili fatta dall'assicurato all'assicuratore, non si verifica in realtà che per una parte più o meno rilevante del valore degli oggetti medesimi, e più generalmente per una parte minima.
Mancherebbe quindi di giusta base la percezione della tassa proporzionale che si estendesse sul valore della intiera massa degli oggetti nominalmente ceduti; e sebbene sia dessa portata nell'articolo 27 della proposta tariffa soltanto all'1 per cento, alla metà cioè della tassa imposta dall'articolo 4 per la<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|913}}</noinclude>
cessione di mobili, e ciò in contemplazione del danno patito dall'assicuratore e delle spese ben sovente gravi, e più spesso ancora vane, incontrate per le operazioni del ricupero, ad ogni modo però, ove l'indicazione di valore degli oggetti assicurati fosse intesa in modo assoluto e comprensivo della totalità degli oggetti che si erano assicurati, la tassa di cui si ragiona troppo si scosterebbe dai principii del giusto e dell'onesto, da cui debbono essere informate le leggi d'ogni maniera.
Egli è perciò che la Commissione pensa che il presente articolo potrebbe anche intendersi sanamente e nel vero suo spirito, senza che vi osti il suono delle espressioni avanti riferite, riconoscendo che la tassa dell'uno per cento sia dovuta soltanto sul valore degli oggetti ceduti, stati ricuperati dall'assicuratore, o dichiarati come di probabile ricupero nell'atto del loro abbandono, a norma del Codice di commercio.
Discutendo l'articolo 74 della tariffa che definisce in genere le tasse dovute per l'insinuazione delle procure, la Commissione tenne per costante come tale disposizione nulla detragga a quella dell'articolo 1424 del Codice civile, ov'è dichiarata l'esenzione dall'insinuazione delle varie specie di procure ivi designate; anche fatte per atto pubblico, non credendo rimanga derogato a tale articolo del diritto patrio, in forza della sola clausola di generale derogazione alle disposizioni riguardanti a materie che formano oggetto della presente legge espressa all'articolo 116, ultimo del progetto. Si pensa significare bensì la nuova legge, che qualora le procure delle quali si tratta nel Codice civile siano presentate volontariamente all'insinuazione, debbano in tal caso scontare le tasse imposte dal suddetto articolo 74.
Per ultimo, un'osservazione analoga a quella testé spiegata occorse pur anco relativamente all'articolo 84 della tariffa in cui sono dichiarate le tasse dovute pei depositi.
L'articolo 1347 del Codice civile autorizza una specie particolare di deposito che il debitore può fare quando il creditore ricusa di ricevere il pagamento del suo avere, e specificando le norme per efficacia di simili depositi, segna, fra le altre cose, che di esse sia esteso un processo verbale dall'ufficiale pubblico, che può anche non essere un notaio, con indicazione della natura delle specie offerte.
La Commissione ritenne, come già nella specialità avanti trattata, che siffatti verbali, comprovanti altronde l'effettuazione di un puro e semplice deposito intangibile, secondo la vera natura di simile operazione, non siano colpiti dall'articolo 84 della tariffa, salvo nel caso di volontaria presentazione del relativo atto alla formalità dell'insinuazione.
E qui, signori senatori, trovandosi percorso il compito delle demandatele disquisizioni, e poste sott'occhio le discrepanze rilevatesi nel loro sviluppo, la Commissione, mentre ripete il voto già espresso nel corso di questa relazione per un non lontano nuovo provvedimento intorno ai rami di finanza dei quali si è ragionato, con un sistema meno gravoso pei contribuenti, conclude intanto il suo lavoro proponendovi l'adozione, invocata con urgenza dal Ministero, del progetto di legge riordinativo delle tasse d'insinuazione, di successione e degli emolumenti giudiziari.
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{{Centrato|'''Riduzione del canone gabellario assegnato alle provincie dello Stato colla legge del 2 gennaio 1853.'''}}
{{Centrato|''Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).''}}
Signori! — La notevole deficienza del raccolto del vino prodotta dalla misteriosa malattia che da tre anni flagella la massima parte delle contrade europee ha cagionato un gravissimo aumento nel prezzo di questo genere, e quindi una diminuzione proporzionata nella sua consumazione.
Questa diminuzione ha reso difficile ed in certi casi impossibile a molti comuni la riscossione, sia in via d'abbuonamento, sia in via d'esercizio, dei diritti stabiliti, onde abilitarli a pagare il canone gabellario. Scemata la materia imponibile, non si può pretendere di ottenere dalla tassa un eguale prodotto, senza aumentare la quantità di essa, ciò che è contrario allo spirito della legge sancita dalla passata Legislatura.
Il Governo, tenuto conto di queste non prevedibili circostanze, ha pensato che la giustizia e l'equità consigliavano un temporaneo alleviamento del peso derivante dalla imposta delle gabelle.
Tuttavia non tutti i comuni trovandosi in analoghe condizioni, non pare doversi estendere a tutti in eguale misura l'accennato alleviamento.
Nelle grandi città, e specialmente in Torino ed in Genova, le conseguenze dell'incarimento del vino sono assai meno sensibili di quello non sieno nei minori comuni, ed in quei rurali in ispecie. Per l'artiere della città il vino è oggetto di prima necessità; pel bracciante delle terre agricole è invece oggetto di lucro. Un aumento quindi nel prezzo del vino, mentre di poco scema la consumazione nelle grandi città, di molto la riduce nelle terre minori. Epperciò noi abbiamo reputato potersi mantenere in tutta la sua integrità il canone imposto alle città di Torino e di Genova dall'articolo 14 della legge 2 gennaio 1853, e stabilire che la riduzione consentita per tutte le altre provincie, dovesse ripartirsi fra i comuni la di cui popolazione agglomerata fosse minore di 10 mila abitanti.
Noi confidiamo che le città di Torino e di Genova saranno per accogliere questa disposizione con animo rassegnato, e riconosceranno che non militano a favor loro quei gravi ed impellenti motivi che soli possono indurre il Parlamento ad acconsentire, a fronte delle necessità dell'erario, ad una notevole diminuzione di tasse.
Infatti, mentre gli effetti de' scarsi raccolti si fanno sentire con crescente severità nei paesi agricoli e nelle borgate minori, l'attività commerciale, lo sviluppo industriale, non sono menomate nelle nostre grandi città. Le nuove costruzioni si proseguono a Torino ad onta delle critiche circostanze, ed a Genova giammai il commercio fu in più prospere condizioni. Quindi pare giusto che quelle località che poco o nulla sentono il peso delle calamità che affliggono la massima parte delle provincie dello Stato, non partecipino al sacrifizio che sole circostanze straordinarie possono consigliarci ad acconsentire.
Noi vi proponiamo una diminuzione uniforme del 10 per cento sul canone, per tutte le provincie dello Stato, salvo per la provincia di Genova, rispetto alla quale vorremmo estendere d'alquanto il beneficio, fissando lo sgravio a lire 50,000, cioè lire 16.83 circa per cento dell'attuale canone.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|914}}</noinclude>
Questa disposizione eccezionale è fondata sulle condizioni speciali di quella provincia. La Camera ricorderà che, mentre il canone delle altre provincie liguri venne fissato in ragione di 90 centesimi per abitante, quello della provincia di Genova fu stabilito nella stessa misura del canone della provincia di Torino, cioè in ragione di lire 65 per abitante<ref>Occorre osservare che 8019 abitanti che figuravano nella provincia d'Acqui, già soggetta alle gabelle, furono computati soltanto per L. 0,6022.</ref>.
Ora un più accurato esame dello stato delle cose in quella provincia ci ha convinti che essa, rispetto alla consumazione dei generi soggetti a gabella, non è in condizioni identiche alla provincia di Torino, e che perciò sarebbe soverchiamente gravata ove il primitivo canone si mantenesse senza riduzione. L'apertura della ferrovia, lungi dal migliorare la sua condizione, ha deteriorato quella di tutti i paesi situati lungo la strada maestra, privandoli delle vistose consumazioni di vini e di carne che si facevano dai numerosi carrettieri che sopra di esse di continuo si muovevano.
Trattandosi d'una disposizione temporanea e d'indole quasi di beneficenza, parve potersi lasciare al Consiglio provinciale il riparto dello sgravio dalla legge concesso, sopprimendo il ricorso al Ministero, che, richiedendo lunghe pratiche, indugierebbe soverchiamente l'effetto benefico che questa legge deve produrre.
Signori: l'applicazione della legge 2 gennaio 1853 ci ha dimostrato che le benevoli mire del legislatore si sarebbero verificate se un'inaudita calamità non avesse portato una gravissima perturbazione nel nostro sistema economico, ove il prezzo del vino fosse rimasto pei limiti degli anni antecedenti a questa legge, il peso da essa imposto ai comuni sarebbe riuscito leggiero e comportabile; coll'inaudito suo incremento riesce troppo grave, ed è quindi giusto e ragionevole il temporaneamente alleviarlo, cessata la malattia, ritornati i prezzi delle bevande ai loro corsi normali, la votata legge potrà essere applicata in tutta la sua estensione, senza che contr'essa si possano elevare fondati reclami. L'indulgenza di cui sarà stato largo il Governo, gli darà diritto di essere rigoroso nella sua applicazione quando non tornerà di soverchio aggravio ai consumatori.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. Il canone relativo ai diritti di gabella, stabilito per la provincia di Genova dall'articolo 7 della legge 2 gennaio 1853 e dall'annessavi tabella numero 2, è ridotto di lire 50 mila.
Art. 2. Il canone fissato nell'accennata tabella per le altre provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle città di Torino e di Genova, è pure ridotto rispettivamente di un decimo.
Art. 3. La diminuzione, di cui nei due articoli precedenti, sarà applicata soltanto all'ultimo semestre 1853, a datare dal primo dell'anno corrente.
Art. 4. L'intendente della provincia procederà al riparto della somma come sopra concessa in diminuzione fra tutti i comuni componenti la provincia, tenuto conto delle loro condizioni speciali, esclusi però quelli la cui popolazione agglomerata eccede i dieci mila abitanti.
Art. 5. Il quadro di riparto sarà dall'intendente sottoposto alle deliberazioni del Consiglio provinciale a quest'effetto appositamente convocato.
Art. 6. Il riparto colle modificazioni che il Consiglio provinciale crederà dovervi introdurre sarà definitivamente approvato con decreto dell'intendente, il quale lo fa pubblicare in ciascun comune interessato, e ne trasmette due copie al Ministero delle finanze.
Art. 7. Il Consiglio delegato procederà nel termine di giorni 15 dalla pubblicazione del decreto di cui nell'articolo antecedente alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune, fra gli esercenti contemplati nel titolo primo della legge 2 gennaio 1853, nella proporzione della rispettiva quota di detto canone.
{{rule|2em}}
{{Centrato|''Relazione fatta alla Camera il 14 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Gastinelli, Canalis, Moia, Rossi, Brignone, Girod e Cavallini, relatore.''}}
Signori! — Fra tutte le imposte la più molesta, la più odiosa è quella certamente della gabella; e quando l'attivazione delle altre molte che abbiamo con ammirabile abnegazione votato, la diminuzione dei pesi dello Stato, le economie e le riforme che siamo in diritto di riprometterci ci permettessero di bandirla dal nostro Codice finanziario, o quanto meno di ridurla entro più modesti confini, noi ci rallegreremmo del beneficio come di grande ventura.
Ma allo stato a cui è ridotto il pubblico erario, per quanto duro e gravoso riesca questo balzello, l'abolirlo sarebbe atto evidentemente improvvido.
Una ineluttabile necessità ci costringe a mantenere ancora in vita la gabella.
L'entità della tassa ed il modo di percezione sono ora determinati dalla legge 2 gennaio 1853.
Sono 7,660,373 lire che l'intero Stato deve pagare per la gabella. Questa somma è ripartita dalla legge tra le provincie; le provincie distribuiscono il rispettivo loro canone fra i comuni; ed i comuni lo riscuotono per abbuonamento o volontario, o coattivo, oppure per esercizio.
Ecco tutta la legge.
A triplice vantaggio essa mira:
Primo. Quello di apportare una notevole diminuzione alle provincie che anteriormente ne erano colpite, e di stabilire un pareggio tra queste e le altre che ne andavano esenti;
Secondo. Quello di fare cessare le molestie, le vessazioni, i soprusi che accompagnavano la percezione dei diritti gabellari operata col sistema degli appalti;
Terzo e principale. Quello di procurare un maggior prodotto alle pubbliche finanze, di far loro toccare nette e sonanti lire sette milioni seicento sessantamila trecento settantatré.
Fu questa lusinghiera prospettiva che indusse il Parlamento a sanzionare quella legge, nonostante che si discostasse alquanto dai principii della scienza.
Ma i fatti vennero troppo presto a dimostrare che male si contrasta alla natura delle cose.
L'imposta della gabella è essenzialmente un'imposta di consumazione; il prodotto quindi che se ne trae varia in più od in meno, secondoché maggiore o minore è la consumazione.
Ora la nuova legge, col colpire di una somma fissa ed invariabile ciascuna delle provincie dello Stato, ha la singolare pretesa di determinare e determina a priori il preciso quantitativo dei generi che ogni anno si consumeranno nelle singole provincie.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|915}}</noinclude>
I dati statistici che si avevano intorno alla consumazione dei generi di gabella nelle provincie già gravate di questa imposta, non furono guida abbastanza sicura nel fissare il rispettivo canone. Lo fu tanto meno, per le provincie che ne erano andate sino allora esenti, la base adottata della popolazione.
E invero, non in tutte le provincie, non in tutti i comuni si consuma a parità di popolazione la stessa quantità dello stesso genere. Il maggiore o minore frazionamento della proprietà e conseguentemente il maggiore o minore benessere economico degli abitanti, la diversa coltura dei fondi, il variare dei raccolti, la maggiore o minore mutabilità della popolazione e le cagioni che vi danno luogo, le abitudini della vita, lo sviluppo, lo stagnamento, la cessazione del commercio, del traffico, dell'industria, sono altrettante cause che notabilmente devono accrescere o scemare la consumazione nei vari comuni, e quindi dare ragione ad aumenti o diminuzioni della tassa. Che se questa è prestabilita in una somma certa ed immutabile, se vuole essere pagata interamente in ogni caso, ne risulta l'ineguaglianza, l'ingiustizia, e conseguentemente l'inesigibilità dell'imposta.
Questi inconvenienti già per sè gravissimi, originati dalla prima distribuzione dell'imposta tra provincia e provincia, crescono a mille doppi nelle successive tra comuni e comuni, tra esercenti ed esercenti, e giungono a tale segno da rendere assolutamente importabile l'imposta.
Scendendo ora dai principii generali ai particolari della legge, la Commissione si crede in dovere di segnalarvene i vizi principali.
Primo è di suscitare rivalità e discordie tra comuni e comuni di una stessa provincia, e di turbare quell'unione che è tanto desiderabile per il buon andamento degl'interessi provinciali. Diffatti, non appena compiuta dai Consigli provinciali l'ardua impresa della ripartizione, insorsero liti tra i comuni; e siccome non si può alleviare la gravezza di un comune senza toccare ai contingenti di tutti gli altri, così ne venne che l'appello di un comune solo chiamò in causa tutti i comuni della provincia, e che il mal contento da un punto si diffuse in tutta la provincia, con qual pro della concordia e delle finanze comunali voi potete facilmente immaginarlo.
Il secondo vizio è la difficile ed innaturale condizione in cui sono posti i comuni. Costituiti veri e soli debitori verso lo Stato dell'imposta gabellaria essi sono autorizzati a rimborsarsi del loro contingente per abbuonamento volontario o forzato, oppure per esercizio. L'abbuonamento volontario che sarebbe il mezzo più ovvio di rimborso, appunto perché volontario, fu trovato nella pratica difficile dappertutto, impossibile in quei comuni che furono di troppo gravati. L'abbuonamento coattivo oltre ad essere dispotico e per conseguenza contrario all'indole delle amministrazioni comunali conduce gli esercenti ai due estremi, o di chiudere il loro esercizio, o di trasferirlo altrove. L'esercizio finalmente da un lato elude uno dei fini della legge aggravando l'imposta di tutte le spese che cagiona, dall'altro, posto come è dalla legge nelle mani dei comuni, non può dare quei risultati che si riprometterebbe un appaltatore, il quale può adoperare nelle esazioni una severità, un rigore, una inflessibilità che non è consentita ai comuni.
Nessuno adunque dei mezzi stabiliti dalla legge è acconcio a raggiungere il fine che la medesima si propone, l'esazione cioè dell'imposta nei comuni, nemmeno nei rarissimi casi nei quali il contingente loro assegnato corrisponda veramente alla effettiva consumazione.
Quando poi il comune sia stato nel riparto soverchiamente gravato, allora, a meno che abbia il privilegio di far salire la consumazione reale sino al punto a cui ha presunto ascenda il Consiglio provinciale o d'intendenza, si vede costretto a sopperire al pagamento di quel tanto che manchi al compimento del suo contingente coi redditi propri o con altri mezzi dalla legge acconsentiti, il che equivale a snaturare l'imposta, e di consumazione quale deve essere, cambiarla in una vera imposizione diretta sui comuni.
S'aggiunge un terzo vizio, che cioè l'interesse dei comuni non è per nulla garantito dagli inconvenienti delle cessazioni o traslazioni degli esercizi, e conseguentemente che i loro bilanci sono esposti alla eventualità di eccessive perdite. Avvenne infatti, dopo l'approvazione del riparto per parte del Consiglio provinciale, che in alcuni comuni esercenti i quali erano tassati per lire 2000, 4000, 6000, trasferirono il loro esercizio in altro comune dal quale o non furono colpiti da tassa veruna, od il furono in una misura di gran lunga minore. E così que' primi comuni sono obbligati a pagare per oltre tre anni una tassa di lire 2000, 4000, 6000, sebbene privi della fabbrica, per esempio, di birra, o del macello, ed invece questi secondi nei quali si sono nuovamente impiantati gli esercenti, continuano per uguale spazio di tempo ad essere esenti dalla tassa, od a pagarne una minore del giusto.
Si aggiunge altresì che i comuni, collettori quali sono dell'imposta, non possono essere sicuri di esigerla intera, perché circoscritto quale è il contingente negli angusti limiti dei comuni, gli abitanti dell'uno possono facilmente provvedersi il genere soggetto alla gabella da esercenti di altri, per poi consumarlo al loro domicilio, senza corrispondere al proprio comune la tassa che gli sarebbe dovuta. Al quale inconveniente non è possibile ovviare se non collo stabilire dazi di entrata, cosa impossibile nella gran maggioranza dei comuni.
Sinora dell'interesse delle provincie e dei comuni, ora veniamo a parlare di quello dello Stato.
È egli questo interesse sufficientemente garantito dalla legge? Non crediamo di errare rispondendo recisamente di no.
Se per una parte è vero, come già notammo, che il comune è debitore della quota del canone; se è vero che questa quota è annoverata fra le spese obbligatorie; se è vero inoltre che il comune può essere autorizzato a sopperire al pagamento del canone con redditi propri o con altri mezzi consentiti dalla legge; per l'altra è pure positivo che a differenza di tutte le altre spese obbligatorie, il pagamento di detto canone non può essere effettuato giammai, e non senza ragione, per mezzo di sovrimposta alle contribuzioni dirette.
E siccome non pochi sono i comuni che non hanno il vantaggio di potere distribuire tutto intiero il loro contingente, siccome la maggior parte dei comuni priva affatto di rendite proprie ed impossibilitata a procurarsene delle nuove, non ha altro mezzo per far fronte alle spese obbligatorie tranne quello di accrescere le contribuzioni dirette, così ne avviene che il comune, quando pure il voglia, non può e non deve pagare la parte di quota che non ha potuto distribuire, ed il Governo non può esigerla.
Dicemmo che non senza ragione la legge vieta ai comuni di sovrimporre alle contribuzioni dirette per fare fronte al pagamento del canone. Ammessa infatti questa facoltà la legge perderebbe affatto quel carattere d'imposta di consumazione che le è tutto proprio. La tassa, invece di colpire la consumazione, imporrebbe i proprietari, e quel che è peggio li imporrebbe o non li imporrebbe secondoché equa o no fosse stata la distribuzione del canone provinciale fra i co-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|916}}</noinclude>
muni. Dal che ne seguirebbe lo scandalo di vedere i proprietari di un comune non pagare la menoma somma a questo titolo, ed i proprietari del comune vicino essere invece colpiti da una sovrimposta più o meno grave.
Ei è dunque provato che nemmeno l'interesse dello Stato è sufficientemente garantito dalla legge 2 gennaio 1853.
Non è quindi a meravigliare che le considerazioni che vi adducemmo congiunte a quelle desunte dalla mancanza del raccolto delle uve in varie provincie od in una parte considerevole di esse, abbiano indotto le rappresentanze e provinciali e comunali, non ostante che la tassa attuale per quelle che erano già soggette all'imposta sia alquanto minore della antica, ad emettere voti e ad inoltrare ricorsi al Governo ed al Parlamento perché riformino la legge, e nel frattempo provveggano in modo da esonerarli da quella parte di tassa che sarebbe superiore alle loro forze.
È lieta la Commissione di vedere che il signor ministro delle finanze come non tardò molto a fare ragione alla voce pubblica allorché unanime giustamente reclamava una immediata riforma sulla tassa dei cereali che s'importano dall'estero, così sia stato sollecito di prendere l'iniziativa per una modificazione alla legge sulla gabella, che parimente il paese con insistenza richiedeva.
Se non che mentre sembra d'avere dimostrato, che gl'inconvenienti che si riscontrano nell'esecuzione di questa legge nè sono tutti della stessa natura, nè provengono tutti dalle stesse cause, ma vogliono essere distinti in due diverse specie, radicali gli uni ed intrinseci alla stessa legge, epperò permanenti e duraturi per tutto il tempo in cui imperverà la legge, accidentali e temporari gli altri che saranno perciò per cessare quando il cielo si mostri più benigno ai nostri vigneti, il signor ministro e nel rapporto e nella dispositiva del suo progetto si restringe invece a lamentare i secondi soltanto, i quali, benché abbastanza gravi, non sono però i soli che spingano e le provincie ed i comuni ad esporre i loro reclami.
Era quindi ben naturale che gli uffizi chiamati ad emettere il loro avviso intorno al progetto presentato dal signor ministro nella tornata del 2 gennaio prossimo passato procedessero più oltre, ed estendessero le loro investigazioni sui principali vizi della legge che l'esperienza ha più particolarmente segnalati. Queste investigazioni li condussero a conchiudere quasi unanimi che la legge era ineseguibile, e che la si doveva quanto prima riformare.
Ed eccovi il perché la Commissione vi propone l'articolo primo.
Essa con ciò è ben lungi dal credere che l'imposta della gabella possa cessare col giugno del 1855. Non può, non deve dare questa lusinga al paese. Solo intendimento della Commissione è che per quell'epoca l'imposta della gabella sia regolata da norme più razionali di quello sieno le attualmente vigenti.
In questa materia il Ministero soltanto è in grado di prendere l'iniziativa e di presentare un progetto definitivo, siccome il solo che possa procurarsi i diversi elementi indispensabili a formularlo, quale importanza e la gravità della materia il richiedono.
Sì il signor ministro delle finanze che il signor relatore nell'occasione in cui si discuteva la legge 2 gennaio 1853 dichiaravano che la medesima poteva adottarsi in via d'esperimento soltanto, ed il primo non esitava punto ad affermare che dal lato teorico e scientifico voleva a quello della Commissione essere preferito il primitivo progetto del Governo.
La Commissione pertanto ha fondata speranza che lo stesso signor ministro appoggierà la disposizione contenuta nell'articolo primo.
Già riconoscemmo peccante e difettosa la ripartizione seguita tra provincia e provincia. Ma ove pure la si volesse ravvisare equa e consentanea ai principii, è però evidente che quando manca l'oggetto imponibile la tassa vuol essere per necessità diminuita.
Ma se questa logica conseguenza non può essere da alcuno contestata, non è parimente agevole cosa il determinare la misura delle diminuzioni da farsi ed il tempo durante il quale debba ammettersi.
Pur troppo pare che le influenze atmosferiche, le quali vengono da tanto a tanto a rapirci o dimezzarci il raccolto dei nostri campi, non cessino ad un tratto, ma lascino anche per una serie più o meno lunga di anni avvenire traccia dei perniciosi loro effetti. Triste prova ce ne somministrano la malattia delle patate ed il brusone, che per vari anni afflissero i nostri coltivatori. E se non è presunzione l'entrare nei misteri della natura, ci pare che non possiamo avere gran fiducia di vedere in quest'anno più largo il prodotto dei nostri vigneti.
Ma quand'anche le speranze e le fatiche delle provincie vinifere fossero coronate dal più prospero successo, la Commissione non crede possa cessare d'un tratto la deficienza ed il caro del vino.
Una volta che il fondo di riserva è esausto, che il vuoto si è fatto, una raccolta sola, per abbondante che sia, è inefficace ad abbassare il prezzo sì che diventi normale.
Lo restringere quindi a sei mesi la diminuzione dell'imposta, l'estenderla anche al solo anno corrente, sarebbe provvedimento affatto insufficiente allo scopo.
Dimostrato d'altronde che i vizi inerenti alla legge 2 gennaio 1853 non ne permettono l'attuazione secondo il vero intendimento di chi la dettava, ne segue che, anche nel caso il più favorevole che la Commissione augura al suo paese, non potremmo riprometterci di vedere cessati gl'inconvenienti che ora si lamentano, se non attenuando il peso della imposta.
Nè basta qualunque alleviamento; bisogna sia tale da porre in grado e provincie e comuni di pagare il rispettivo loro canone senza grave detrimento.
La misura della diminuzione dell'imposta vorrebbe essere desunta dalla consumazione operatasi nei sette mesi ultimi scorsi. Ma ben pochi dati, ben pochi elementi la Commissione ha potuto procacciarsi nel breve intervallo di tempo assegnato ai suoi lavori. Se si prendesse a norma l'esazione fattasi dal Governo, la riduzione che essa dovrebbe proporvi sarebbe per apparire non che forte, eccessiva<ref>Infatti il Governo che per il semestre scorso doveva esigere lire 3,830,186, non aveva al 30 gennaio prossimo passato riscosso che sole lire 1,329,264 13, ossia poco più del terzo.</ref>. Quella che il Governo propone, di un decimo cioè, sia che si riguardi alla biennale mancanza del raccolto, sia che all'altissimo prezzo del vino, è subito riconosciuta insufficiente.
In questo stato di cose la Commissione crede di servire all'interesse delle provincie e dei comuni non che a quello delle pubbliche finanze proponendovi la riduzione del 20 per cento.
Questa riduzione, lasciate intatte le quote a carico delle città di Torino e di Genova, che in complesso ascendono a lire 1,956,958, sgraverebbe le provincie di lire 1,140,683, e<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|917}}</noinclude>
così lo Stato invece d'incassare lire 7,660,373, non esigerebbe che lire 6,519,790, somma maggiore di lire 1,114,052 di quella che si ricavava prima che l'imposta della gabella fosse estesa a tutte le provincie, e minore di sole 570,210 lire di quella che il Ministero presumeva di ricavare col primitivo suo progetto che presentava alla Camera il 19 marzo 1852.
La Commissione imprese qui a trattare la questione se si dovesse ammettere una maggiore e speciale riduzione a favore della provincia di Genova, ed in altri termini se si dovesse toccare al riparto della quota delle diverse provincie, fissato dalla tabella numero 2 annessa alla legge 2 gennaio 1853.
Le ragioni che stanno per la provincia di Genova sono esposte nel rapporto che precede il progetto del signor ministro, delle quali non si può disconoscere l'importanza, e che è inutile ripetere.
La Commissione non ha creduto di poter ammettere una diminuzione più forte per quella provincia per i riflessi seguenti:
Il riparto fra le provincie dello Stato è la pietra angolare su cui tutta poggia la legge 2 gennaio 1853. Scalzata la base da un lato, non avvi più ragione per non toccarla dall'altro. Ammesso un alleviamento più notevole per la provincia di Genova, giustizia ed equità comandano lo si ammetta anche per tutte quelle altre che trovinsi in identica o deteriore condizione. Da ciò solo che il signor ministro delle finanze ha rappresentata la gravezza che pesa sulla provincia di Genova, non ne discende la conseguenza che nessun'altra sopporti lo stesso peso, o non lo sopporti più grave. Il signor ministro può avere tenuto conto eziandio delle altre singole provincie, certo è però che non ne fa il menomo cenno nella sua relazione.
Ora è notorio che oltre la provincia di Genova reclamano quelle d'Oneglia, di Pinerolo, di Valle Sesia, dell'Ossola ed altre ancora. Vi citeremo in special modo la provincia di Bobbio. L'imposta gabellaria per i comuni di questa provincia che per lo addietro vi andavano soggetti, era subappaltata per lire 19,458. La legge 2 gennaio 1853 ridusse l'antica imposta dal momento che sopprimeva la tassa sulle pelli, e vi detraeva ancora quella parte corrispondente alle spese che seco portava l'appalto. La nuova tassa adunque di quei comuni della provincia di Bobbio avrebbe pure dovuto essere d'altrettanto minore. Invece essa è ora salita ad oltre lire 27,000.
Sollevata in modo speciale la provincia di Genova che pure deve ora risentire quasi intiero il beneficio della recente riforma daziaria, vogliono pure essere ugualmente sollevate viemaggiormente quella di Bobbio ed altre; e la Commissione sarebbe forzata ad entrare tale in un laberinto, dal quale, mancante qual è dei dati voluti, non potrebbe uscire, e vi confessa che non nutre fiducia di riuscire a proporvi un riparto più consentaneo alle diverse circostanze locali.
La provincia di Genova racchiude centri di popolazione, nei quali, per essere la consumazione dei generi sottoposti alla gabella maggiore di quella di altri comuni della provincia stessa, la tassa può essere senza sacrificio pagata, e lo sgravio perciò del quinto, che la Commissione vi propone, potrebbe, secondo il suo progetto, più o meno cumularsi sulle minori terre che versano in ben altre condizioni.
La provincia di Genova inoltre non produce gran copia di vino in confronto di altre provincie dello Stato. Ora fra queste alcune ve n'ha per le quali l'antica tassa che servì di norma principale per la fissazione della nuova, poggiava specialmente sulla loro condizione essenzialmente vinifera, e conseguentemente sulla maggiore consumazione che ivi si faceva del vino. Dal che deriva che quelle provincie medesime, le quali in tempi ordinari non possono ravvisarsi per nulla gravate, ora, che per le anormali annate è quasi cessata la consumazione del vino, appaiono eccessivamente colpite.
La Commissione è quindi dolente di non poter ammettere una più larga diminuzione a favore della provincia di Genova. Essa però si lusinga che a quella provincia non tornerà ingrata la sua proposta, la quale se non combina perfettamente colle considerazioni addotte dal signor ministro delle finanze a di lei favore, le attribuisce però ad una diminuzione di lire 3.15 per cento in più, ossia una somma maggiore di lire 9320 di quello le assegni il progetto del Governo, ed estende la diminuzione ugualmente che per tutte le altre provincie dello Stato a tutto giugno 1855, mentre il Ministero intendeva restringerla anche per quella di Genova al primo semestre del 1854, e finalmente, quello che più importa, fissa un termine entro il quale la legge 2 gennaio 1853 deve essere riformata.
Un'altra non meno grave questione si presentava alla Commissione a risolversi, la quale consiste nel vedere se tutti indistintamente i comuni, qualunque sia il numero di loro popolazione, dovessero essere chiamati a compartecipare al beneficio della riduzione del canone fatta alle provincie, ed in una proporzione fissa e certa, oppure se l'alleviamento dovesse solo restringersi alle terre minori, ed a seconda dei riconosciuti bisogni.
Teoricamente parlando, fa d'uopo ammettere che più forte è la consumazione nelle località dove è più agglomerata la popolazione.
Ma se questo principio, consacrato dagli statisti, non può essere contestato, la Commissione teme però assai possa trovare costantemente una giusta applicazione nella pratica. A lei consta infatti che alcuni centri di maggiore popolazione sono in proporzione non meno aggravati di quello lo sieno comuni di molto minore popolazione. L'escludere adunque a priori i comuni i più popolati da un beneficio il quale, di sua natura, vuol essere esteso a tutti quelli che sono in situazione da dovere invocarlo, non parve né troppo logico, nè troppo conforme ad equità.
Parimente l'ammettere tutti i comuni, senza distinzione di sorta, al beneficio della riduzione in un modo uniforme ed assoluto, quando risulta che alcuni comuni pagano agevolmente la loro quota, sarebbe stato lo stesso che estendere l'effetto di questo progetto di legge, che il signor ministro chiama d'indole di quasi beneficenza, là dove non è richiesta.
Lo stesso inconveniente s'incontrerebbe anche nel caso in cui si adottasse un terzo metodo, quale sarebbe quello di dividere in due categorie i comuni, comprendendo nell'una i più popolati, i meno nell'altra, ed applicando alla prima la riduzione, per esempio, del decimo, ed alla seconda del quinto o del quarto; poiché è ben ovvio lo scorgere che in alcuni casi anche il decimo andrebbe a sgravare comuni che non hanno nessun bisogno di sgravio.
Nell'intento di ovviare ad ogni inconveniente, di non precludere la via a nessun comune di rappresentare i suoi bisogni, di rendere ad ognuno il fatto suo, la Commissione crede essere migliore partito l'adottare un sistema che faccia facoltà all'intendente ed al Consiglio provinciale di estendere o no a tutti i comuni, ed in quella misura che l'equità sia per suggerire, il beneficio della riduzione fatta al canone della provincia.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|918}}</noinclude>
La Commissione crede abbastanza garantito l'interesse dei comuni ammettendo che il Consiglio provinciale abbia, ove d'uopo, a rivedere il riparto fatto dall'intendente. Un ulteriore appello non servirebbe che a fomentare i dissidi tra comuni e comuni e ad aggravarli di spese.
Le considerazioni che avemmo l'onore di esporvi sin qui sono quelle che informano il progetto di legge che la Commissione ad unanimi voti sottopone alle vostre deliberazioni.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. La legge del 2 gennaio 1853 cesserà di essere in vigore col 30 giugno 1855.
Art. 2. Dal primo gennaio 1854 e sino al termine sopra indicato il canone fissato nella tabella annessa alla legge succitata sotto il numero 2, per ciascuna delle provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle città di Torino e di Genova, è ridotto di un quinto.
Art. 3. L'intendente procederà alla formazione della tabella di riparto dell'importare della riduzione determinata dall'articolo precedente, fra i comuni della provincia secondo le speciali loro condizioni, e ne trasmetterà copia ai sindaci di tutti i comuni.
Art. 4. I sindaci entro giorni 10 sottoporranno la tabella ai Consigli comunali, appositamente convocati per le loro osservazioni e la rinvieranno unitamente a queste all'intendente.
Art. 5. L'intendente sottoporrà la tabella di riparto e le osservazioni dei comuni alle deliberazioni del Consiglio provinciale a questo effetto straordinariamente convocato.
Art. 6. La tabella di riparto colle modificazioni, che il Consiglio provinciale vi avesse introdotte, è resa esecutoria con decreto dell'intendente e pubblicata in ciascun comune.
Art. 7. Contro il risultamento di questo riparto non è ammesso verun richiamo.
Art. 8. Dopo la pubblicazione del decreto dell'intendente il Consiglio delegato procederà senza indugio alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune fra gli esercenti contemplati nel titolo primo della legge 2 gennaio 1853, avuto riguardo alle speciali loro condizioni, prelevandone però a favore del comune la quota corrispondente a quanto non avesse potuto distribuire.
Art. 9. È derogato alle disposizioni della legge 2 gennaio 1853 contrarie alla presente.
{{rule|2em}}
{{Centrato|''Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 20 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 4 stesso mese.''}}
Signori! — Nella mira di procurare ai comuni un alleviamento del peso derivante dall'imposta per diritti di gabella, il prodotto dei quali risulta minorato dalla notevole diminuzione appalesatasi nella consumazione del vino, causata dall'incarimento nel prezzo di questa bevanda, il cui raccolto dobbiamo lamentare sommamente scemato dalla malattia delle uve, il Ministero ha creduto potersi apportare una modificazione al canone gabellario fissato alle provincie dello Stato colla legge 2 gennaio 1853, proponendone la riduzione di lire 50,000 per la provincia di Genova e di un decimo per tutte le altre, salvo per le città di Torino e di Genova.
Il progetto di legge relativo a siffatta riduzione venne in massima adottato dalla Camera elettiva, fissandola per altro ad un quinto, con autorizzazione, sulla proposta del Ministero, ai comuni di sovrimporre alle contribuzioni dirette, qualora gli altri mezzi consentiti dalla legge risultino insufficienti a farli rimborsati del canone.
La necessità di questa facoltà fu infatti sentita dal Ministero che, adattandosi al grave sacrifizio apportato alle finanze coll'accennata riduzione, era debito suo di assicurare in modo assoluto la parte d'imposta almeno cui il canone gabellario si trovava ridotto, e vedeva quindi indispensabile una disposizione che allontanasse qualunque difficoltà all'introito nelle casse dello Stato del rimanente del canone, e che valesse nel tempo stesso di stimolo o, se vuol dirsi, di precetto ai comuni a valersi di ogni mezzo stabilito dalla legge onde sdebitarsi del canone ad essi assegnato senza affacciare eccezioni o pretesti d'impossibilità al ricupero del canone stesso.
Nè vuolsi dire che questa facoltà possa portare un aggravio perenne al registro, giacché è incontestabile che la quota stabilita a carico delle provincie, colla riduzione operata, può facilmente essere per intero sopportata dagli esercenti senza danno dei comuni; e se saranno questi in qualche anno obbligati a ricorrere al mezzo dell'imposta sul registro, ciò non sarà che temporario, e scomparirà certo, tosto che una migliore annata, quale si spera nella presente stessa, presenterà gli elementi medesimi di consumazione che si avevano per lo addietro nel paese.
La discussione poi di questa legge porse l'occasione di rimediare all'inconveniente che si era avvertito rispetto alla minore consumazione degli esercenti non stabiliti nei grandi centri di popolazione di cui facevano parte; e parve altrettanto giusto quanto opportuno di migliorare quindi a loro favore la quota d'imposta che ha tratto al diritto di permissione assegnata al centro principale di popolazione.
La tassa fu ridotta in ragione della popolazione complessiva di quei luoghi, enumerata separatamente da quella che forma l'abitato principale del comune, quando esiste fra essi una distanza di 500 metri, tenuto però conto che l'insieme della popolazione giunga a 5000 abitanti.
Un'altra modificazione si è egualmente proposta al diritto di permissione rispetto ai venditori ambulanti, i quali, in ragione del proprio smercio, non potevano sopportare il peso di quella tassa, che fu diminuita di nove decimi, come più proporzionata all'introito che ad essi procura il loro commercio, di cui l'esercizio sarebbe, per così dire, impedito se si fosse mantenuto nella sua integrità.
Ho pertanto l'onore di presentare al Senato il progetto di questa legge, stato adottato dalla Camera dei deputati, riferendomi altresì ai motivi sviluppati nella relazione alla Camera stessa, qui unita, fiducioso che il Senato, apprezzandone la giustizia e la convenienza, vorrà adottarla.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. Dal primo gennaio 1854, il canone fissato nella tabella annessa alla legge 2 gennaio 1853, sotto il numero 2, per ciascuna delle provincie dello Stato, salvo le quote a carico delle città di Torino e di Genova, è ridotto di un quinto.
Art. 2. L'intendente procederà alla formazione della tabella di riparto dell'importare della riduzione determinata dall'articolo precedente, fra i comuni della provincia, secondo le<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|919}}</noinclude>
speciali loro condizioni, e ne trasmetterà copia ai sindaci di tutti i comuni.
Art. 3. I sindaci, entro giorni dieci, sottoporranno la tabella ai Consigli comunali, appositamente convocati, per le loro osservazioni, e la rinvieranno unitamente a queste all'intendente.
Art. 4. L'intendente sottoporrà la tabella di riparto e le osservazioni dei comuni alle deliberazioni del Consiglio provinciale, a quest'effetto straordinariamente convocato.
Art. 5. La tabella di riparto, colle modificazioni che il Consiglio provinciale vi avesse introdotte, è resa esecutoria con decreto dell'intendente, e pubblicata in ciascun comune.
Art. 6. Contro il risultamento di questo riparto non è ammesso verun richiamo.
Art. 7. Dopo la pubblicazione del decreto dell'intendente, il Consiglio delegato procederà senza indugio alla ripartizione della somma detratta dal canone dovuto dal comune fra gli esercenti contemplati pel titolo I della legge 2 gennaio 1853, avuto riguardo alle speciali loro condizioni, prelevandone però a favore del comune la quota corrispondente a quanto non avesse potuto distribuire.
Art. 8. Nel caso in cui i mezzi accordati ai comuni dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853 per rimborsarsi del canone e delle relative spese di amministrazione fossero assolutamente insufficienti, i medesimi potranno essere autorizzati a sovrimporre alle contribuzioni dirette per la somma strettamente necessaria per compiere il loro contingente.
Art. 9. Nei comuni la cui popolazione complessiva è di 5000 abitanti o più, coloro che esercitano nei sobborghi e nelle borgate distanti 500 o più metri dall'abitato principale, i commerci e le vendite contemplate negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della tariffa annessa all'articolo 63 della legge 2 gennaio 1853, pagheranno il relativo diritto di permissione in ragione della popolazione complessiva di tali sobborghi o borgate come se formassero insieme un comune separato.
Gli esercenti nell'abitato principale pagheranno tale diritto di permissione in relazione alla popolazione complessiva del comune.
Art. 10. Il diritto di permissione per i venditori ambulanti, di cui al numero 5 della tariffa annessa allo stesso articolo 63, è ridotto ad un decimo del montare del diritto fissato dalla tabella stessa per gli altri esercenti.
Art. 11. È derogato alle disposizioni della legge 2 gennaio 1853, contrarie alla presente.
{{rule|2em}}
{{Centrato|''Relazione fatta al Senato l'11 aprile 1854 dalla Commissione permanente di finanze, Quarelli, relatore.''<ref>Vedasi Sessione 1852, Documenti, pag. 396.</ref>}}
Signori! — La Commissione di finanze che, nella precedente Sessione parlamentare, ebbe l'incarico di esaminare e riferire intorno al progetto di legge concernente al riordinamento delle cosidette gabelle accensate, mentre ne proponeva l'adozione al Senato, non tralasciava poi di far presente come il principio in essa adottato, di stabilire, cioè, in una somma determinata l'importare di un'imposta indiretta che colpisce la consumazione di speciali generi sempre incerta e variabile, fosse meno consentanea alla natura stessa dell'imposta, ed avvertiva ad un tempo come il sistema ideato nel procedere al riparto di questa tassa fra i comuni di caduna provincia, e fra i contribuenti per via di abbuonamento, sebbene apparisse di facile eseguimento, avrebbe però nella pratica applicazione incontrato gravi ostacoli, sia per mancanza di sufficienti dati statistici onde conoscere la presuntiva consumazione delle derrate colpite dalla gabella per fissare la quota da imporsi a cadun comune, e quindi quella da assegnarsi ai vari esercenti, sia ancora per la contrarietà d'interessi che talvolta avrebbe influito sui Consigli provinciali e comunali incaricati dell'importantissima operazione del riparto e dell'abbuonamento.
Convertito quel progetto di legge formale, portante la data del 2 gennaio 1853, se ne intraprese l'attuazione, ed alle difficoltà che nell'eseguimento presentava la legge stessa una nuova gravissima ed impreveduta se ne aggiunse, quella, cioè, derivata dalla quasi assoluta mancanza nell'ora scorso anno 1853 del raccolto del vino nella maggior parte delle provincie dello Stato e della scarsità dello stesso raccolto in tutte le altre, per cui, essendo notevolmente diminuita la derrata soggetta alla gabella che deve produrre più della metà della somma stabilita, rendesi oltre modo oneroso il corrispondere tale tributo nella quota in cui venne determinato dalla detta legge.
In questo stato di cose il Governo, riconoscendo la necessità di recare fin d'ora un alleviamento ai contribuenti, e di introdurre alcune variazioni alla legge del 2 gennaio 1854, ha presentato un progetto di legge che, dopo essere stato discusso ed adottato con alcune modificazioni dalla Camera elettiva, viene in oggi rassegnato alle deliberazioni del Senato.
La vostra Commissione di finanze, alla quale ne dimandaste il preventivo esame, lo sottopose ad attento studio; ed io, compiendo l'incarico che le piacque affidarmi, avrò pure questa volta l'onore di esporvi il risultamento delle sue discussioni.
Nell'intraprendere tale disamina, credette la Commissione inutile ed intempestivo lo internarsi nel merito di quest'imposta, e pronunciare alcun giudizio sulla convenienza di mantenerla o di abolirla.
Non è certamente all'epoca in cui le finanze dello Stato abbisognano della maggior copia di prodotti che si può sollevare la questione se debba conservarsi un tributo, il quale, ammessa anche la propostane riduzione del quinto, procura all'erario la cospicua somma di oltre 6,000,000 di lire.
Nè ora nè sicuramente per lungo tempo il pensiero di abolire questa gabella, comunque si voglia considerare gravosa e molesta, può essere ragionevolmente accolto; bensì è conveniente, come il Ministero riconobbe e dichiarò ripetutamente alla Camera elettiva, che si avvisi senza ritardo alla riforma di questa legge, onde tale imposta, suscettiva di maggior prodotto, venga stabilita sopra basi più ragionevoli, e ne sia meglio regolato il modo di riscossione.
Quale fra i sistemi di esercizio assoluto o di esercizio misto ad abbuonamento, per conto diretto del Governo o dei comuni, sia da preferirsi, formerà appunto oggetto di severo e profondo studio, cui niuno meglio del Governo stesso può attendere, per quindi proporlo alla discussione e sanzione del Parlamento.
L'assunto è senza dubbio grave e difficile, e se non si giungerà ad un sistema incensurabile e scevro d'inconvenienti, la qual cosa è impossibile di ottenere per simile imposta di consumazione, si arriverà almeno a renderla più sopportabile e maggiormente produttiva, con stabilirla sopra basi più razionali e tali che corrispondano appunto alla vera consumazione, togliendo quanto d'incerto e di arbitrario presenta la legge del 2 gennaio 1853, la quale fissa preventivamente una determinata consumazione, che in realtà sarà poi sempre maggiore o minore della presunta.<noinclude><references/></noinclude>
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Lasciata pertanto in disparte ogni discussione sul sistema da seguire in un futuro nuovo ordinamento di questa gabella, si limiterà l'odierno esame della Commissione alle sole disposizioni del mentovato progetto di legge.
Per meglio apprezzare il merito delle principali proposte contenute in detto progetto, credesi opportuno il riferire sommariamente quelle della vigente legge che si tratta di variare o modificare.
La legge del 2 gennaio 1853, mentre ha esteso a tutte le provincie dello Stato la gabella sul vino, sulle acquavite, sulla fabbricazione della birra e sulle carni, ne fissò il montare in una somma determinata da pagarsi alle finanze dello Stato dalle città di Torino e di Genova e dalle singole provincie, ascendente in totale a lire 7,660,373.
Nel determinare questa somma ed il relativo riparto, il Senato ritiene che, per le provincie già soggette a questa gabella, si ebbe di norma il canone risultante dagli appalti in allora vigenti, riducendo i rispettivi canoni d'un decimo in corrispettivo della gabella sui corami e sulle pelli, abolita colla stessa legge, e che, per la generalità delle provincie precedentemente immuni da simili balzelli, il canone fu stabilito in ragione di centesimi 90 per capo di popolazione, calcolata detta quota sulla media apparente dovuta da sei fra le provincie già sottoposte a dette gabelle, considerate in eguali condizioni economiche, essendosi regolato il canone, per quanto riguarda la città di Genova, sulla base fissata per la città di Torino, sotto deduzione però di lire 200,000; e quanto alla provincia di Genova in ragione di lire 1.65 per capo della popolazione, giusta la base adottata per la provincia di Torino.
La stessa legge del 2 gennaio 1853, dopo avere stabilito che il canone assegnato a caduna provincia debba ripartirsi dai rispettivi intendenti e Consigli provinciali fra i comuni che la compongono, in ragione della presunta consumazione dei generi soggetti a gabella, dichiara la quota del canone fissato a cadun comune quale spesa obbligatoria pel medesimo, autorizzandolo a rimborsarsene o verso gli esercenti per via di abbuonamento, od in altro dei modi in essa legge indicati, con divieto espresso però di ricorrere alla sovrimposta, alle contribuzioni dirette.
Contro il riparto fatto da dette autorità, la legge ammette i reclami, tanto in via puramente amministrativa, come in via contenzioso-amministrativa.
Le sopra ricordate disposizioni della vigente legge sono quelle principalmente cui il nuovo progetto intende di variare.
Infatti, coll'articolo 1 dell'ideato progetto di legge proponesi di ridurre di un quinto, a partire dal 1° gennaio dell'anno corrente 1854, il canone fissato dalla tabella annessa alla legge del 2 gennaio 1853, ad eccezione però delle città di Torino e di Genova, la cui quota si conserva nella medesima somma.
In ordine a tale proposta, che costituisce la parte più importante del progetto, la Commissione prese a considerare che, essendo pur troppo un fatto positivo cagionato da irreparabile calamità atmosferica, la mancanza del raccolto del vino verificatasi nello scorso anno 1853 in gran parte delle provincie dello Stato, e generale la scarsità della stessa derrata nelle altre provincie, ne dovette necessariamente derivare che la consumazione di questo genere abbia sensibilmente diminuito, e sia quindi scemato il prodotto della relativa gabella.
Ammessa questa minore consumazione di una delle principali derrate sulle quali venne calcolata detta rendita, non si può ragionevolmente contrastare la proposta riduzione del canone, comunque venga la medesima a privare l'erario della notevole somma annua di oltre un milione centoquaranta mila lire.
Non si hanno per verità elementi per giudicare se la quota della proposta riduzione corrisponda al presumibile minore prodotto di questa gabella, e se in eguale proporzione questo alleviamento debba essere accordato a ciascuna delle provincie; ma il difetto di questi dati a cui non vi ha mezzo di supplire, non può ostare all'ammessione della proposta, la quale sostanzialmente procura un sensibile sgravio ai contribuenti pel tempo in cui dovrà durare la vigente legge.
La esclusione delle quote assegnate alle città di Torino e di Genova da questa riduzione fu giudicata ragionevole imperocché a favore delle medesime non sussistono gli stessi motivi che militano a riguardo delle provincie, essendo cosa di fatto che la consumazione dei generi soggetti a gabella, ed in ispecie quella del vino, mantiensi in dette città presso a poco quale era nel tempo in cui fu stabilita la quota del canone loro assegnato.
Ritenendo poi che la causa principale motrice della proposta riduzione si è la mancanza del raccolto del vino avvenuta nel 1853, la quale mentre agisce direttamente sul prodotto della relativa gabella nell'anno corrente non può a meno d'influire sfavorevolmente anche su quello dell'anno venturo, apparisce abbastanza motivata la disposizione del citato articolo primo del progetto di legge in cui è stabilito che questa riduzione del quinto debba avere soltanto effetto dal 1° gennaio di quest'anno, e che perciò non si estenda al semestre dell'anno precedente da cui principiò l'osservanza della legge del 2 gennaio 1853.
Trattandosi in fatti di un'imposta scaduta, e da alcune provincie, secondo quanto fu asserito dal Ministero, già soddisfatta, non vi sarebbe ragionevole motivo per applicare eguale riduzione riportandola ad un'epoca in cui non sussistevano ancora le cause che di poi hanno determinato l'odierna proposta.
Persuasa la Commissione per le addotte considerazioni della convenienza di ammettere la proposta riduzione nei termini e limiti sopra indicati, non ha esitato a consigliarvi l'adozione del primo articolo del progetto.
Le disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 riguardano la ripartizione del canone fra i comuni delle rispettive provincie, e mentre aprono la via a riformare i riparti che fossero già stati precedentemente fatti sopra basi meno giuste e così a riparare errori occorsi coll'avere gravato un comune oltre il dovuto, tendono a prevenire le contestazioni insorte, o che possano nascere fra comuni e comuni della stessa provincia sul punto della fissazione del rispettivo canone.
Non si può certamente asseverare che per tal modo verrà resa piena giustizia a tutti i reclami, ma non vi ha dubbio che gl'intendenti colla scorta delle osservazioni che verranno esposte dai Consigli comunali, e coadiuvati dalle informazioni che si saranno per altra via procurate, potranno mettere i Consigli provinciali in grado di apprezzare il merito dei vari reclami, e di deliberare sulle tabelle di riparto che loro vengano sottoposte.
La forza di giudizio definitivo che si propone di attribuire a questi riparti deliberati dai Consigli provinciali, e resi esecutorii col decreto dell'intendente può sembrare a prima giunta pregiudicievole ai comuni; ma, se si osserva che il reclamo in via amministrativa presso il Ministero, ed in via contenziosa presso il tribunale del contenzioso amministra-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|921}}</noinclude>
tivo, quale venne conceduto dalla vigente legge del 2 gennaio 1853, non può in definitiva produrre un risultato meglio soddisfacente, pel motivo essenzialissimo che mancherebbero quasi sempre al Ministero ed al tribunale amministrativo contenzioso gli elementi per pronunciare una più fondata decisione, conviene riconoscere che sia preferibile il non ammettere ulteriore reclamo contro i riparti così sanciti.
Il benefizio che si otterrà da questa disposizione sarà quello di antivenire spese e liti, ed ovviare a discussioni che sovente ingenerano discordie fra i comuni della stessa provincia.
L'articolo 7 del progetto, contemplando il caso in cui siasi fatto luogo alla riduzione del canone assegnato ad un comune, provvede acciò la somma detratta sia ripartita fra i vari esercenti, avuto riguardo alle speciali loro condizioni, autorizzando però il comune stesso a prelevare a suo favore la quota corrispondente a quanto non avesse potuto distribuire.
Lo scopo di questa disposizione si è il dare mezzo ai Consigli delegati di ridurre le quote meno giuste assegnate agli esercenti, dopo però avere già dedotta la detta somma a favore del comune la quota che precedentemente non fosse stata distribuita, e che ancora mancasse al compimento del canone ridotto.
Così operando, avverrà il più delle volte che tutti o la maggior parte degli esercenti profitteranno della riduzione del canone, ma potrà pure succedere che le quote assegnate agli esercenti non siano ridotte, e ciò quando il complesso delle medesime non raggiungesse l'intiero canone; questa disposizione apparendo giusta, non s'incontrò difficoltà nell'ammetterla.
Assai grave, sia pel principio che viene ad introdursi, sia per le conseguenze che ne possono derivare, fu ravvisata la disposizione contenuta nell'articolo 8 del progetto, pel quale si dichiara che nel caso in cui i mezzi, accordati ai comuni dagli articoli 24 e 25 della legge 2 gennaio 1853 per rimborsarsi del canone e delle relative spese di amministrazione, siano assolutamente insufficienti, i medesimi possano essere autorizzati a sovrimporre alle contribuzioni dirette per la somma strettamente necessaria per compiere il loro contingente.
Tale nuova disposizione del tutto contraria a quanto esplicitamente prescrive, come già fu superiormente accennato, l'articolo 25 della vigente legge 2 gennaio 1853, tende a snaturare l'indole di questa imposta, giacchè da indiretta, quale è, verrebbe convertita in imposta diretta per la parte che a queste si sovrimporrebbe.
La importanza di queste considerazioni non isfuggì al ministro che fece la proposta di detta disposizione, il quale non altrimenti la presentò che qual mezzo indispensabile di assicurare all'erario la riscossione completa della imposta di cui acconsentiva la riduzione di un quinto, mostrandosi ad un tempo persuaso che simile autorizzazione conceduta per legge, mentre sarebbe sufficiente per ottenere dai Consigli comunali quella maggiore operosità necessaria nel mandare ad effetto il riparto del canone fra gli esercenti, renderebbe poco sensibile l'onere che ne potrebbe ancora ridondare a carico delle contribuzioni dirette.
La Commissione, avendo ponderato da una parte le ragioni che stanno contro la proposta, e dall'altra i motivi speciali addotti in appoggio della medesima, considerò che ove si trattasse di una disposizione il cui eseguimento fosse durevole non si potrebbe acconsentire ad ammettere un principio meno conforme alla natura della stessa imposta; ma ritenendo che questa disposizione è del tutto provvisoria, giacchè la stessa legge concernente a questa gabella vuole essere riformata, ed il ministro, come già fu notato, dichiarò in altro recinto parlamentare di presentarne il progetto nell'anno venturo, ha essa perciò creduto che nelle particolari circostanze in cui versiamo si possa ammettere la divisata disposizione dichiarata dal ministro indispensabile a guarentire all'erario la esazione intiera di questa rendita.
Ed a così opinare fu pure indotta dal riflesso che, limitato l'uso della proposta ai casi e nei termini contemplati nel detto articolo 9, essendo sempre soggetto all'autorizzazione superiore, questa certamente verrà conceduta colla maggiore riserva, e previe tutte quelle giustificazioni che i Consigli comunali dovranno produrre onde stabilire la insufficienza dei mezzi di far fronte alla integrità del canone.
Gli articoli 9 e 10 del progetto, racchiudendo disposizioni del tutto consentanee ai principii di giustizia e di equità, non possono dar luogo ad alcuna eccezione.
I motivi che appoggiano tale proposta sono abbastanza chiariti nella relazione del ministro delle finanze da rendere superflua ogni ulteriore osservazione in proposito.
L'articolo 11 ed ultimo del progetto che contiene la deroga alle disposizioni contrarie della legge del 2 gennaio 1853, comunque possa considerarsi superfluo perchè la nuova legge deroga sempre alla precedente nella parte che dispone diversamente, nulla osta però a che sia ammesso.
Condotta così a termine la disamina delle varie disposizioni di questo progetto di legge, prima di passare alla conclusione finale, incombe al riferente di rendervi conto delle varie petizioni state presentate al Senato e relative al progetto cadente in discussione.
La prima, portante il numero 895, è quella del Consiglio comunale di Domodossola; in essa prendendosi a dimostrare come il canone di lire 120,019 assegnato alla detta città sia insopportabile perchè superiore alla consumazione dei generi soggetti a gabella, viene domandata una riduzione di lire 4000, e la mora pel pagamento del semestre del 1853 a tutto il corrente anno 1854.
Quanto alla prima domanda la Commissione osservò che, adottandosi il progetto di legge, la città di Domodossola potrà in gran parte ottenere la implorata riduzione purchè la sua domanda sia riconosciuta fondata nel nuovo esame che dovrà farne l'intendente ed il Consiglio provinciale, quando provvederà al riparto della riduzione proposta concedersi dalla futura legge.
In ordine alla seconda parte della domanda relativa alla mora pel pagamento del canone dovuto pel 1853, fu avvertito che l'apprezzazione di domande di simile natura, vale a dire di concessione di termine a pagare somme dovute alla finanza è dalle leggi vigenti commessa al ministro delle stesse finanze, cosicchè al medesimo deve rivolgersi quel Consiglio ove creda avere valevoli motivi per ottenere una mora al pagamento di tale debito.
La seconda petizione, descritta sotto il numero 897, è del comune di Creola provincia dell'Ossola, il quale allegando pure la eccedenza del canone assegnatole in lire 1647,51 lo vorrebbe ridotto a sole lire 892, somma questa che dice corrispondere alla consumazione dei generi soggetti a gabella.
Riguardo a questa petizione si presentano sostanzialmente le stesse osservazioni fatte per la città di Domodossola, vale a dire che, ammessa la proposta legge, il Consiglio comunale di Creola potrà, ove ne sia il caso, ottenere una proporzionata riduzione sul canone fissatogli e dovrà a tal fine praticare gli incombenti che sono segnati nello stesso progetto di legge.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|924}}</noinclude>
comitato promotore, di cui faceva parte il signor Novella, e che pareva costituito coll'intendimento di attuare il progetto di lui, presentava al Governo una domanda d'estrarre acqua dalla Scrivia per condurla a Genova, ripetendo quanto il comitato stesso aveva esposto in un'antecedente memoria rivolta all'azienda generale delle strade ferrate.
Le condizioni essenziali sotto le quali chiedevasi la concessione erano le seguenti:
1° Che il Governo eseguisca a tutte sue spese le opere per la derivazione sino all'ingresso dell'acqua nell'intubazione della galleria;
2° Che il Governo assicuri una costante erogazione d'acqua di 250 litri per minuto secondo, defluenti a favore della società; condizione questa che assai si discostava dal primo assunto del signor Novella;
3° Che il Governo assuma qualunque responsabilità verso i terzi pel fatto di essa derivazione;
4° Che assicuri il ''minimum'' d'interesse del 4 e mezzo per cento sul capitale sociale;
5° Che il Governo stesso abbia il carico della manutenzione in perpetuo di tutte le opere dal punto di derivazione sino al suo stabilimento idraulico;
6° Che sia consentito il passaggio del condotto d'acqua nel corpo della strada fissata sino a Genova;
7° Che il ferro occorrente alla condotta dell'acqua vada esente da ogni dazio.
Nessun piano nè indicazione tecnica accompagnava questa domanda; e poichè altronde la società promotrice intendeva mettere le opere della derivazione a carico del Governo, è evidente che, quand'anche le altre condizioni sotto le quali veniva domandata la concessione fossero state più ragionevoli, sarebbe pur sempre riuscito impossibile darvi ascolto senza conoscere prima il piano che per la ridetta derivazione sarebbe stato adottato nel caso che la salita dei Giovi s'avesse a superare con macchine idrauliche fisse.
Il ministro dei lavori pubblici faceva tutto ciò palese agli onorevoli membri del comitato promotore, e specialmente dichiarava loro che il Governo non sarebbe stato disposto nè a prestar garanzia d'interesse, nè molto meno ad accettare quelle altre condizioni con cui oltre al volere assicurata la quantità d'acqua erogata, intendevano anche che il Governo assumesse ogni risponsabilità verso i terzi; poichè siccome il principale e positivo scopo della concessione era nell'utile dei concessionari, quello di fornir acqua alla città di Genova, e l'altro scopo d'animare le macchine fisse non era che eventuale ed incerto, grande essendo la fiducia che si riescirebbe, come infatti si riescì, a montare il piano inclinato colla locomotiva, così non era allora ragionevole il pretendere che a guarentire gli interessi dei terzi fosse chiamato chi non era la cagione principale che questi interessi fossero lesi.
Trascorsi due mesi, i membri dello stesso comitato promotore si presentavano nuovamente al ministro dei lavori pubblici con un'altra domanda, nella quale, malgrado le cose dette, lamentavano che non fosse stata presa alcuna risoluzione sulla prima; insistevano perchè la concessione fosse loro fatta, e dichiaravano perciò di rinunciare all'assicurazione dell'1 e 1/2 per cento chiesta dapprima, tenendo però ferme le altre condizioni.
Le vive sollecitazioni che essi facevano, e l'urgenza con cui invocarono le deliberazioni del Governo, erano in questa nuova memoria fondate sulla opportunità del momento per chiamare azionisti a concorrere nelle imprese industriali e per raccogliere capitali. Ma il Ministero ripetendo le osservazioni fatte dapprima faceva loro capire che il motivo che ora venivano allegando non era sufficiente per indurre il Governo ad una concessione di tanto grave importanza, senza conoscere con che sistema intendevano procedere ad un'opera che aveva così intima relazione coi lavori della strada ferrata e col regime del fiume. E soggiungeva che quando la Commissione governativa incaricata di determinare il sistema da preferirsi per l'esercizio dei piani inclinati dei Giovi, alla quale era stata come quelle d'altri assoggettata la loro domanda, avesse preferite le macchine idrauliche fisse, sarebbe loro stato fatto conoscere il piano dei lavori per l'erogazione delle acque di Scrivia; ma che se essi intendevano anticipare l'attuazione dell'erogazione, ed assicurarla per gli usi loro, anche nel caso che alle dette macchine idrauliche si rinunciasse, conveniva che essi stessi presentassero un piano concreto per dimostrare quali lavori intendevano eseguire, e specialmente come sarebbesi garantito che l'erogazione si contenesse nella misura assolutamente necessaria, e concessa; esaminato ed approvato il qual piano si sarebbero stabilite le altre condizioni sotto le quali la concessione potesse farsi.
Ma non pare che le dichiarazioni ripetutamente fatte in questo tenore dal Ministero dei lavori pubblici fossero ben comprese, perchè non cessava il comitato di rinnovare le sollecitazioni, pur sempre mettendo innanzi la premura che vi era d'allettare azionisti e raccogliere capitali vantaggiosamente, e di dare a questo fine credito all'impresa con un'anticipata formale promessa di concessione.
Nei primi giorni d'aprile altra proposizione veniva per l'egual fine presentata da altra parte. Il signor cavaliere Nicolay con l'intendimento d'assicurare il Governo dalle complicazioni ed incagli a cui avessero potuto dar luogo le due opere simultanee della galleria e dei condotti, proponeva di incaricarsi dei lavori che ancora rimanessero a farsi per la galleria medesima, e d'eseguire nel tempo stesso quelli che erano necessari per raccogliere le acque sotterranee che sorgevano nel cavo in cui, come sopra si disse, stavasi costruendo l'ultimo tronco di galleria, per poi guidarle lungo la parte già compiuta della galleria medesima allo stabilimento idraulico che fosse da erigersi alla metà circa del piano inclinato, e quindi farle scendere lungo il resto del piano medesimo, poi per la valle di Polcevera a San Pier d'Arena condurle a Genova.
Il signor Nicolay assumendo l'esecuzione di tutti i lavori chiedeva che gli si pagassero soltanto quelli spettanti al compimento della galleria dello Stato, ai prezzi e patti stessi dell'appalto vigente in cui sarebbe subentrato. Tutti gli altri lavori disposti a raccogliere le sorgive sotterranee ed a condurle lungo la galleria, e quindi a Genova, li avrebbe egli eseguiti a spese proprie; e se il Governo avesse poi voluto valersi dell'acqua per le sue macchine idrauliche dei Giovi, il signor Nicolay si obbligava a dargliene l'uso gratuitamente, ma intendeva essere rimborsato della metà della spesa per condurre l'acqua sino alle predette macchine fisse; se per lo contrario il Governo avesse rinunciato a queste macchine, tutte le spese fatte sarebbero rimaste senza eccezione a carico suo. In ogni caso poi gli sarebbe stato concesso il libero uso dell'acqua lungo le valli del Riccò e del Polcevera a San Pier d'Arena ed a Genova, colla facoltà di poter collocare a proprie spese in quel modo che sarebbe stato dall'amministrazione stabilito, i tubi di condotta nei fianchi della ferrovia dello Stato. Dove è a notare che mentre gli altri progetti accennavano a derivazioni immediate da farsi dall'alveo proprio del fiume, questo, senza punto toccare all'alveo, mirava<noinclude></noinclude>
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ad impiegare le sole filtrazioni sotterranee, inducendo così un'idea diversa in gran parte da quelle che erano state precedentemente fatte palesi. Domandava inoltre il signor Nicolay la dichiarazione di pubblica utilità, ma non di essere tenuto indenne verso i terzi; e domandava infine una diminuzione del dazio dei ferri che gli conveniva introdurre per l'intubazione delle acque.
Ma anche il signor Nicolay presentava questa sua prima memoria spoglia di ogni piano tecnico positivo, che facesse ben conoscere se e con quali condizioni e cautele si potesse concedergli d'eseguire quelle opere che egli dichiarava dovere far corpo continuato coi fianchi della galleria costrutta a cielo aperto. Non avrebbesi dunque potuto dare ascolto nemmeno a questa proposizione quantunque molto più vantaggiosa, e quantunque fosse in essa bene chiarito che non intendevasi d'estrarre se non che le acque sotterranee sorgenti fra le sabbie dentro le quali si costruiva la galleria o provenienti dalle vicine pendici dei monti. Se non che il signor Nicolay dichiarava egli stesso che, affrettatosi a fare l'attuale proposizione al Governo, riconosceva che essa era incompleta, e significava che perciò appunto stavansi facendo gli studi necessari ad un ingegnere che lo assisteva, e che si proponeva di assoggettare all'azienda generale delle strade ferrate il concreto piano dei lavori divisati. Ed infatti poco appresso egli presentava questo piano formato dal signor ingegnere Sarti, e corredato di dettagli grafici e descrittivi sufficienti a far conoscere il sistema e le opere colle quali egli intendeva raccogliere la acque di profonda infiltrazione, per ottenere la concessione dell'acquedotto a condizioni che egli offeriva ancor migliori delle summentovate, ed invero assai vantaggiose e sicure per l'amministrazione.
Le opere divisate dal signor Nicolay consistevano essenzialmente in piccole gallerie laterali raddossate ai fianchi di quel tronco della grande galleria della strada ferrata, che si costruiva a grande profondità sotto il letto di Scrivia abbandonato dal vivo corso del fiume, in quel tratto ove il letto medesimo è costituito da alti strati di sabbia. Queste piccole gallerie erano a guisa di gallerie o pozzi di cisterna pertugiate in modo da poter ricevere le acque che scaturivano dalle sabbie, ed avevano oltre a ciò degli avviamenti o addentellati per altre diramazioni in senso trasversale, che preparavano la possibilità di poterli spingere avanti più o meno, affine di procurarsi maggior copia di sorgive, quando quelle infiltranti nelle dette longitudinali gallerie di cisterna si riconoscessero troppo scarse per soddisfare ai fini propostisi.
Qui però non volendo ommettere alcuna delle circostanze che precedettero la convenzione stipulata dal Ministero, vuolsi ricordare che non appena il signor Nicolay ebbe presentata la sua domanda, che fu il 4 aprile, con condizioni, come dicevasi molto vantaggiose, il più volte nominato comitato promotore rinnovò anch'egli la sua, presentandone un'altra in data dell'11 aprile migliore di quella fatta dianzi dal comitato medesimo in quanto concerne le condizioni economiche, ma non punto diversa, nè più precisa nella parte tecnica. Offeriva cioè egli pure di fare a sue spese tutti i lavori ed opere necessarie per la derivazione e condotta in tubi anche nella parte che sarebbe stata necessaria per le macchine idrauliche della strada ferrata; esigeva però sempre che la società fosse esonerata da quei richiami che per avventura si elevassero pel fatto di detta deviazione dalla Scrivia, e faceva intendere che, ove fosse d'uopo, avrebbe anche egli rassegnato un progetto di massima, instando pur sempre per ottenere infrattanto la concessione con quella sollecitudine che diceva essergli necessaria per poter vincolare a tale opera capitali che trovansi disponibili.
E dopo che il signor Nicolay ebbe, intorno alla metà d'aprile, presentato il suaccennato piano dell'ingegnere Sarti, il comitato medesimo presentò esso pure una nuova domanda nei primi giorni di maggio, che sembrava mirasse allo stesso intento cui mirava il signor Nicolay, a quello cioè di limitarsi a raccogliere le acque che scaturivano dalle profonde sorgive sotto il letto di Scrivia; giacchè in questa memoria, che nel rispetto tecnico non era men vaga delle altre presentate dal comitato, trovasi solo positivamente ripetuto quello che già aveva fatto presente il signor Nicolay, cioè che il lavoro che si proponeva d'eseguire era di natura tale che per poco che si fosse indugiato non sarebbe più stato possibile attuarlo, atteso i progressi che andava facendo l'opera della galleria; per la qual cosa il comitato appoggiava ora l'urgenza della concessione non più al solo motivo di raccogliere azionisti in buon punto, ma ancora alle condizioni materiali dell'esecuzione dell'opera.
Poichè dunque il signor Nicolay aveva presentato un piano positivo in cui era dimostrata la precisa condizione delle opere che volevano eseguirsi e la relazione loro con quelle della grande galleria, la generale azienda delle strade ferrate si trovò in caso di potere sentire su di esso il parere dell'ingegnere-capo direttore dei lavori di Scrivia, il quale dichiarava il progetto innocuo alla ridetta grande galleria. Ed è infatti evidente com'esso dovesse anzi giovarle procurandole maggiore stabilità, e più ancora guarentendola dagli stillicidii, mercè le piccole gallerie che, secondo il piano Nicolay, le venivano addossate, laddove le sabbie pregne d'acqua avrebbero reso gli stillicidi stessi inevitabili se non avessero invece trovato sfogo nelle dette gallerie di cisterna.
Il predetto ingegnere-capo mostrava tuttavia dubitare che colle semplici divisate gallerie di cisterna si potesse ottenere l'intento, si potesse cioè derivare tant'acqua da sopperire agli usi a cui si destinava. Ciò però non infirmava punto il giudicio sulla opportunità dell'opera divisata, che procurando una prima derivazione d'acqua, preparava la via d'accrescerne nel modo più sicuro e più facile la quantità, ove le macchine idrauliche lo avessero richiesto. Ma ciò che più preoccupava il predetto signor ingegnere-capo si era il timore che un aumento così notevole di lavoro da eseguirsi nello stesso ristretto spazio, e per così dire in un corpo solo colla grande galleria, potesse essere occasione di nuovi ritardi nel compimento di questa, che ne aveva già subiti di troppo gravi, non tanto per le difficoltà materiali incontrate, quanto per le questioni ed i litigi continui fra l'amministrazione e l'impresa.
Egli faceva conoscere il pericolo in cui si sarebbe incorsi se un nuovo impresario avesse assunti i lavori proposti dal signor Nicolay; mentre quello della galleria avrebbe potuto, non senza fondamento, opporsi a che si venisse a mettere mano nel campo della sua impresa, turbando e sconvolgendo l'andamento delle opere che egli stava compiendo.
L'ingegnere-capo conchiudeva che non si potesse consentire alla domanda del signor Nicolay se non sotto condizione che i lavori che egli si proponeva d'eseguire, fossero spontaneamente assunti dall'impresario della grande galleria, e che questi facesse una formale dichiarazione che si obbligava compierli senza recare alcun ritardo nell'adempimento dei patti stipulati colla regia amministrazione.
Ed a questi giusti timori e previdenza dell'ingegnere-capo il signor Nicolay pensò a provvedere. Egli si procurava e<noinclude></noinclude>
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presentava all'azienda delle strade ferrate una sottomissione che aveva ottenuta dal signor Piatti appaltatore alla galleria dei Giovi, colla quale dichiarava che avrebbe assunta l'esecuzione dei lavori progettati dal signor Nicolay, e si obbligava di compierli nel termine stesso che gli era stato assegnato pel compimento della sua impresa, sotto condizione però che gli fosse data facoltà d'intraprenderli dentro il mese di maggio.
Venute le cose a questo punto l'azienda delle strade ferrate, che conosceva i notevoli vantaggi che si sarebbe potuto trarre dall'attuazione dei divisati lavori, opinava che scansato ogni pericolo di ritardo colla dichiarazione del Piatti, si potesse aderire alla domanda del signor Nicolay, purchè questi secondo le condizioni in essa domanda formolate, sostenesse ogni spesa a carico suo; non esigesse alcuna misura guarentita d'acqua, ne conducesse gratuitamente l'uso all'amministrazione; tenesse indenne il Governo contro ogni pretesa dei terzi, e ne pagasse finalmente un canone alle regie finanze.
Ed invero in questa guisa l'amministrazione senza arrischiare spesa alcuna faceva sperimento del sistema più semplice, e più innocuo al regime della Scrivia, onde procurarsi una condotta d'acqua pelle macchine idrauliche, se di queste avesse avuto bisogno, restandole pur sempre in caso diverso l'uso gratuito dell'acqua pelle stazioni, compresa quella di Genova, affare questo di non poco rilievo, e si riservava oltre a ciò anche il profitto di un canone annuo. Che se pure l'acqua d'infiltrazione ottenuta coi primi lavori non fosse stata in copia sufficiente per l'animazione delle macchine di cui si riconoscesse il bisogno, i lavori medesimi preparavano il modo d'accrescerne la quantità colla maggior economia, poichè, essendo pronte le gallerie di cisterna ed il sistema d'intubazione, avrebbe bastato aggiungervi quelle ulteriori opere, che per raccogliere più copiose acque era pure interesse del concessionario di eseguire, onde non lasciare incompleto lo scopo ed insufficiente il profitto di tante spese. Nè in alcun caso l'amministrazione poteva temere d'essere esposta a sacrifizi impreveduti, perchè quando pure a malgrado delle contrarie apparenze e delle circostanze speciali di sito, di modo, e di misura dell'acqua raccolta, che fanno credere non s'abbia nei tronchi inferiori della Scrivia nemmeno ad accorgersi d'alcuna variazione indotta dalla fatta concessione, quando dicesi a malgrado di tutto ciò vi fossero stati a compensare danni recati ai terzi, l'amministrazione ne veniva sollevata dal concessionario.
Il Ministero ha stimato conveniente dilungarsi alquanto nell'esposizione del procedimento di questo affare per mettere la Camera in grado di giudicare qual fondamento s'abbiano le querele di coloro che pretendevano dovere essere preferiti nella contrastata impresa, asserendo essere stati i primi a chiederla. Le cose esposte fin qui provano in primo luogo che se pur questo titolo avesse qualche valore, non sarebbe tuttavia ad essi che avrebbesi dovuto concedere la contesa condotta d'acqua, ma sibbene al signor Nicolay; e ciò tanto più che il signor Corte il quale, come si è dianzi chiaramente stabilito, fu il primo che per gli importanti fini da fornir acqua a Genova ed alle macchine dei Giovi, proponesse la condotta di cui si tratta, ebbe a dichiarare con atto autentico che egli agiva per conto del medesimo signor Nicolay, col quale figura fra i soci promotori dell'impresa; provano in secondo luogo che molto meno si potesse dar loro la preferenza per rispetto alle condizioni a cui la domanda loro era vincolata; provano finalmente che non potendosi fare la concessione se non che sulla base d'un piano concreto, e tale che la sua esecuzione non potesse recare ostacoli nè ritardi alle opere attinenti alla strada ferrata, non vi era scelta a fare; poichè il solo piano in cui concorressero tutte queste condizioni era quello presentato dal signor Nicolay, col quale potevasi dar tosto mano al lavoro tanto per le opere murali sotterranee, come per quelle della condotta propriamente detta.
Tali furono i motivi che indussero il Governo a fare col signor Nicolay suddetto una prima convenzione in data 27 maggio passato, vincolata pur sempre all'approvazione del Parlamento; in base alla quale, e secondo gli obblighi impostigli, egli mise mano senza indugio così alle opere murali, come all'approvigionamento di tubi di condotta, che l'opera richiedeva in grande quantità.
E già i lavori murali erano presso al loro compimento, e la maggior parte dell'ingente quantità di tubi era provveduta quando sorgeva una circostanza che promettendo per l'esercizio della ferrovia sulla salita dei Giovi un ben più prospero avvenire, consigliava, o diremo meglio costringeva il Ministero, a portare sulla prima convenzione suddetta quelle modificazioni che rendevansi assolutamente necessarie per poter profittare della propizia circostanza medesima.
Tre valenti ingegneri nostri, dopo un lungo studio, sono riusciti a concertare un sistema meccanico, mediante il quale profittando d'una forte caduta d'acqua, qual è appunto quella interposta fra Busalla e Pontedecimo, si riuscirà ad ottenere una così potente compressione dell'aria che volga alla propulsione dei traini più pesanti.
Il sistema atmosferico col quale l'elasticità ordinaria dell'aria spinge, contro il vuoto procurato con macchine fisse in un cilindro chiuso da valvole esterne, uno stantufo che trae seco i convogli è noto a tutti, ma le belle speranze che esso fece da principio concepire fallirono per molti e gravi inconvenienti da cui in pratica lo si riconobbe viziato. E già da parecchi anni si sperò eliminare questi inconvenienti invertendo il modo di propulsione, facendo cioè che lo stantufo che trae seco il convoglio corra lungo la parte superiore del tubo continuo chiuso da valvole interne, sospinto dall'aria compressa a più atmosfere nella parte inferiore del tubo medesimo. Ma qui si presentava un altro grave ostacolo procedente dalle difficoltà meccaniche di ridurre l'aria a tanto alto grado d'elasticità quanto n'era domandato dalla sicura riescita del sistema.
Ora il trovato dei nostri ingegneri consiste appunto nella semplicità degli apparati con cui la pressione della colonna d'acqua si converte direttamente con pochissima perdita di effetto utile, e con somma economia, in forza che costringe l'acqua nei tubi di propulsione.
Di quanta utilità sia per riuscire ovunque l'applicazione di un facile ed economico sistema di propulsione all'esercizio delle strade ferrate, non è d'uopo spendere molte parole per dimostrarlo; ma più evidente e notevole è questa utilità nel nostro paese, che essendo da alte catene di monti occupato in gran parte, diviso nel suo interno e separato dai paesi vicini, non si può sperare di vederlo dotato da una vasta rete di strade proporzionata ai bisogni delle sue industrie ed alle relazioni commerciali interne ed internazionali, senza spingere sino ad ingenti altezze alcune linee, le quali anche finchè stanno dentro quei limiti di pendenza a cui si è sperimentato poter giungere la locomotiva, esigono però un dispendio gravosissimo, e altrove rendono necessari i piani inclinati con macchine fisse che conducono seco tutti gl'inconvenienti inseparabili dalla trazione esercitata colle funi; inconvenienti sempre gravi, ma gravissimi poi quando questi<noinclude></noinclude>
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piani inclinati si succedono l'uno all'altro, hanno molta lunghezza, e sono tracciati con curve ristrette; condizioni inseparabili dei passaggi delle alte catene montuose.
Il trovato dei nostri ingegneri ottenne il voto favorevole dell'Accademia delle scienze, non meno che quello di giudici competentissimi d'altri paesi, i quali stimano che la sua riuscita non possa fallire. Nè il Ministero poteva rifiutare loro fede, e perdere per troppa peritanza la più bella occasione di giovarsene.
Se non che per farne l'applicazione al nostro piano inclinato dei Giovi la condotta dell'acqua, qual era divisata secondo la prima convenzione col signor Nicolay (stipulata nella supposizione che le macchine fisse traenti si stabilissero agli Armirotti, cioè a mezza discesa di detto piano inclinato) non era più sufficiente; imperocchè innanzitutto non si poteva più lasciare all'eventualità delle più o meno copiose acque di spontanea infiltrazione sotto il letto di Scrivia il conseguimento dello scopo. E benchè la quantità d'acqua occorrente per la costipazione dell'aria non fosse guari maggiore di quella che avrebbero domandate le macchine fisse, bisognava però rendersi certi di averla perenne in ogni stato del fiume; non essendo più il caso di aspettare l'esito delle potenti macchine locomotive per riconoscere se fosse opportuno stabilire in tutto od in parte le macchine fisse a malgrado degli inconvenienti della trazione colle corde testé notate. Il sistema di propulsione come viene proposto non poteva lasciar dubbia la preferenza da dargli anche sulle potenti locomotive che fossero bene riescite; nè perciò voleva restare incerta la possibilità di attuarla.
Quindi la Serra attraversante il letto di Scrivia ed all'uopo sprofondata sino agli strati di roccia, la cui costruzione nella primitiva convenzione era lasciata all'evenienza del caso, diventava obbligatoria, ove non si fosse potuto altrimenti assicurare l'estrazione perenne dei 550 litri d'acqua per minuto secondo, a cui limiterassi pur sempre l'erogazione della Scrivia. Altronde siccome il sistema di propulsione dovrebbe necessariamente cominciare dal piede del piano inclinato, non bastava più per gli usi dell'amministrazione condurre l'acqua, senza interruzione intubata, fino agli Armirotti; ma bisognava farla scendere così fino a Pontedecimo, più basso cioè 450 metri circa, e quivi solo restituirla, dopo gli usi fattine negli apparati di propulsione all'acquedotto di Genova. Sorgeva inoltre il bisogno d'impiegare in una parte della condotta tubi atti a resistere ad una più alta pressione; diventava necessario un pozzo all'origine con chiaviche regolatrici onde moderare la erogazione secondo il bisogno degli apparati di compressione; si richiedevano tubi ausiliari ora per unire tutte le acque delle due linee di tubi in una sola, ora per restituirle a ciascheduna linea; erano tratto tratto necessari tubi a briglia per facilitare le riparazioni delle condotte principali; richiedevansi diaframmi con paratoie per suddividere in tronchi la condotta medesima; scaricatori per vuotarla occorrendo senza pericolo per gli apparati e pregiudicio della strada; valvole di sicurezza ed altri provvedimenti speciali di delicata esecuzione e di non lieve dispendio.
Un calcolo d'approssimazione instituito dagli ingegneri sotto la direzione dei quali dovrà essere eseguito ogni lavoro, dimostra che le nuove opere richieste per coordinare la condotta d'acqua al nuovo sistema aumentano di oltre un milione e cinquecento mila lire, la più grande spesa richiesta secondo la convenzione primitiva.
Era dunque necessario domandare al signor Nicolay la modificazione della prima convenzione, secondochè ciò era conforme ai bisogni ed agli interessi della regia amministrazione, e come ciò stante non potesse più il Governo chiederne, nè, seppure chiesta, ottenerne l'approvazione dal Parlamento. Discussi dunque con lui i punti principali di queste modificazioni egli vi acconsentiva sotto due condizioni però: la prima che, oltre all'acqua condotta fino a Pontedecimo dopo l'uso fattone cogli apparati di compressione, gli fosse anche accordata quella delle acque perdute di filtrazione delle gallerie con facoltà di raccoglierle in un terzo tubo, e di condurla agli usi propri. La quale condizione non poteva non trovarsi ragionevole e giusta, dappoichè perduta secondo i nuovi patti la caduta degli Armirotti a Pontedecimo per l'acquedotto della città di Genova, il concessionario non avrebbe più potuto senza il sussidio di questo terzo tubo provvedere d'acqua i quartieri più elevati della città dove l'uso n'è più prezioso e gli sarebbe mancato in gran parte il profitto della sua impresa.
La seconda condizione era d'essere sottratto della responsabilità verso i terzi, che egli aveva dichiaratamente assunto colla prima convenzione, quando non si trattava che di raccogliere l'acqua scaturente naturalmente dal profondo delle sabbie addossato ai fianchi della galleria. Ma ora che il Governo voleva ad ogni evento assicurarsi la quantità d'acqua necessaria pei propri meccanismi, e quindi, occorrendo, traversar l'alveo vivo di Scrivia, e fare una vera opera di deviazione, non ispettava più al signor Nicolay subire questa responsabilità. Nè parve al Ministero doverviesi rifiutare, fermo com'è nella opinione che nessuna pretesa d'esclusivo diritto possa allegarsi sull'uso delle acque della Scrivia a Busalla. Impercioocchè lasciando pure intatta la questione sul valore dei titoli d'investitura che vantano gli utenti dell'acqua inferiore di Scrivia, sulla qual questione spetta ai tribunali dar giudicio, non tralasceremo però di osservare che queste investiture, appunto per le remote epoche in cui si dicono fatte, non pare abbiano mai potuto aver forza d'impedire altri usi e deviazioni dell'acqua della Scrivia in provincie lontane che facevano parte d'altri Stati indipendenti, o di dominii feudali prima investiti di questi diritti medesimi. Aggiungeremo poi che, quanto più vaste sono le irrigazioni, e più numerosi gli opifizi alimentati dalla Scrivia, e quanto più notevole è la massa d'acqua che questo fiume travolge nei tronchi inferiori, tanto meno si deve temere che l'estrazione di una modica quantità d'acqua fatta nei superiori lontanissimi, possa turbare gli usi a cui si volge l'acqua del fiume; dalla quale se fosse distribuita con maggiore intelligenza ed economia, se ne avrebbe un vantaggio ben più grande che non sia il danno che senza fondamento si teme, e per cui si vorrebbe fare opposizione ad usi di tanto alta importanza, quali sono quelli di sopperire ai bisogni di una grande città, e di attuare meccanismi destinati a condurre nel modo più semplice, più economico e più sicuro i traini del commercio principalissimo dello Stato nostro.
Accettate dal Ministero queste due condizioni il signor Nicolay accettò per parte sua tutti i nuovi oneri che in aggiunta a quelli della prima concessione gli venivano imposti, e si venne così a quell'atto addizionale dell'11 novembre passato, che unito alla prima convenzione, il Ministero ha l'onore di sottomettere alla vostra approvazione, a cui è stata vincolata la concessione; con promessa però che se l'approvazione venisse negata si sarebbero pagati al signor Nicolay quei lavori che fossero nell'intervallo stati eseguiti, purchè riconosciuti atti a conseguire lo scopo, la quale promessa, stante l'urgenza con cui il signor Nicolay doveva accingersi ad opere e provviste dispendiosissime, diventava inevitabile e giusta.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|928}}</noinclude>
Dal complesso di questi due atti scorgerà la Camera quali notevoli vantaggi se ne assicuri la regia amministrazione.
Il signor Nicolay è obbligato a procurare al Governo, non solo sul sito a Pontedecimo, ma in ogni altro punto fra questo sito e l'origine, l'acqua che gli è necessaria pei suoi meccanismi di propulsione, senza poter esigere alcun compenso, quantunque restino a suo carico tutte le spese di raccolta, intubazione, condotta ed ogni altro provvedimento occorrente al divisato intento.
Dopo l'uso fatto dell'acqua alle sue macchine, il Governo si riserva ancora il diritto di volgere a servizio delle stazioni della strada ferrata, compresa quella di Genova, un decimo dell'acqua totale condotta senza pagare alcun prezzo; e se gliene abbisogna di più d'un decimo, paga questa maggior quantità il 25 per cento meno degli altri utenti.
Il signor Nicolay paga al Governo un annuo canone di lire 40 per litro d'acqua al minuto secondo per l'acqua volta alla animazione delle macchine fisse, e di lire 50 per quelle che non fossero volte a quest'uso. I quali canoni sarebbero invero tenuissimi se s'intendesse far confronto col prezzo che vendesi ora l'acqua nella città di Genova, e se si trattasse di una ordinaria condotta; ma si riconosceranno ragionevoli ed equi, quando si guardi all'eventualità cui può andare esposta ed alle ingenti spese che richiede impresa di cui si tratta, e si mettano a calcolo gli usi gratuiti che il Governo se ne riserva. Oltrechè non bisogna supporre che il prezzo dell'acqua sia per mantenersi a Genova qual esso è attualmente; quella quantità che visi condurrà dalla Scrivia basterà già a fare diminuire tale prezzo notevolmente; e, traendone in seguito da altre fonti, il prezzo medesimo continuerà a diminuire finchè i soddisfatti bisogni non offriranno più speranza di fare una buona speculazione col fornire a Genova altr'acqua perenne. Ed un'abbondanza tale che giovi a tutte le industrie ed a tutte le classi dei cittadini è l'intento cui deve mirare il Governo, e che costituisce la vera pubblica utilità.
Per quanto rilevante però paresse al Ministero il vantaggio della stipulata convenzione, egli non si è mai dissimulato che volendola considerare nello stretto senso di una ordinaria concessione di condotta d'acqua, non si sarebbero seguite nel conchiuderla le formalità prescritte dal regolamento in vigore. Ma in questo special caso la questione non va posta così.
Osservare queste formalità senza fallire allo scopo non era possibile, se non che sospendendo frattanto i lavori della galleria dei Giovi; d'onde ad altri gravi inconvenienti ne veniva quello principalissimo di ritardare più lungamente l'apertura della ferrovia sino a Genova. Trattavasi dunque di vedere se per osservare alcune formalità debitamente prescritte nei casi ordinari si dovesse rinunciare assolutamente ad una convenzione, che conciliava nel miglior modo l'esecuzione di un'opera di eminente pubblica utilità col più sicuro ed economico servizio della strada ferrata.
Posta la questione in questi termini il Ministero avrebbe creduto di mancare al dovere suo procedendo altrimenti da quel che fece per troppo timore di assumere una responsabilità da cui fermamente confida essere sgravato dal Parlamento, giusto apprezzatore delle circostanze suaccennate.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. È approvata la convenzione passata il 27 maggio 1853 tra le finanze dello Stato ed il cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova in ordine all'estrazione dell'acqua dal torrente Scrivia proveniente dalla filtrazione del cavo aperto per la costruzione dell'ultimo tronco della galleria dei Giovi; e sono pure approvate le modificazioni ed aggiunte alla stessa portate colla posteriore convenzione dell'11 novembre dello stesso anno.
Art. 2. Tali convenzioni avranno il pieno e l'intiero loro effetto, previa la regolare loro riduzione in pubblico instromento, per la cui insinuazione non si farà luogo che al pagamento del solo diritto fisso di lire 6,06 compreso il tabellione.
Art. 3. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario.
{{Centrato|''Convenzione tra le finanze dello Stato ed il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova in ordine all'estrazione dell'acqua dal torrente Scrivia proveniente dalle filtrazioni del cavo aperto per la costruzione dell'ultimo tronco della galleria dei Giovi.''}}
L'anno del signore milleottocentocinquantatrè ed alli ventisette del mese di maggio in Torino alle ore due pomeridiane, ed in una delle sale del Ministero di finanze.
Sia noto che il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova abbia chiesto al Governo la facoltà di poter raccogliere, per mezzo di piccole gallerie raddossate all'ultimo tronco della gran galleria dei Giovi (tronco che si sta eseguendo a cielo aperto presso Busalla per conto dell'amministrazione delle strade ferrate), le acque di sorgiva, che concorrono nel cavo operato per la costruzione del tronco medesimo, e di poter eseguire un acquedotto che le traduca sino alla città di Genova, e che il Governo abbia, sotto l'espressa riserva dell'approvazione del potere legislativo, aderito a tale domanda, mediante l'esatta osservanza dei patti, e delle condizioni infrascritte.
Quindi è che si sono personalmente costituiti avanti di me Teodoro Barnato segretario nel Ministero delle finanze, ed alla presenza dei signori Angelo Vacca del vivente cavaliere Giuseppe, ed Angelo Binelli, del fu Vittorio, nati entrambi e domiciliati in Torino, i signori conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, e cavaliere Paolo Antonio Nicolay fu Angelo, nativo di Genova ed in essa città domiciliato, i quali hanno inteso e convenuto quanto segue:
Art. 1. È fatta facoltà al signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova di poter raccogliere, per mezzo di piccole gallerie raddossate all'ultimo tronco della grande galleria dei Giovi, le acque di sorgiva che concorrono nel cavo operato per la costruzione di detto tronco, e di poter eseguire un acquedotto che le traduca sino alla città di Genova, e ciò mediante l'eseguimento delle opere e dei lavori, e l'osservanza dei patti e condizioni infrasindicati.
Art. 2. I lavori delle piccole gallerie destinate a ricevere le infiltrazioni dovranno essere eseguiti a tutto carico del signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay per opera dell'appaltatore Pietro Antonio Piatti, il quale costruisce a conto dello Stato la grande galleria, e sotto l'ispezione e secondo le norme che verranno fissate dall'ingegnere direttore della galleria medesima.
Art. 3. Il signor cavaliere Nicolay si rende risponsabile d'ogni ritardo che potesse provenire nella costruzione della grande galleria per cagione dei lavori suddetti, e contro ogni pretesa di maggior compenso che potesse per lo stesso motivo elevare l'appaltatore Piatti verso l'amministrazione delle strade ferrate,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|929}}</noinclude>
Art. 4. Le acque d'infiltrazione raccolte nelle piccole gallerie saranno introdotte nei condotti di scolo della galleria principale. In caso però che questi fossero trovati meno atti od insufficienti, il signor cavaliere Nicolay si obbliga di collocare nella galleria appositi tubi di condotta, di quella specie, in quei modi, e con tutte quelle cautele che saranno prescritte dagli ingegneri del Governo.
Art. 5. In caso che il Governo stabilisca per lo esercizio dei piani inclinati dei Giovi, delle macchine fisse mosse ad acqua, egli potrà valersi di parte, o di tutta quella della condotta del signor cavaliere Nicolay, restituendole dopo l'uso, e ciò senza alcun corrispettivo.
Art. 6. Il signor cavaliere Nicolay potrà condurre l'acqua uscita dalla galleria dei Giovi sino a Genova agli usi cui la destina, in tubi e canali collocati lungo la strada ferrata, i quali avranno quelle dimensioni, e saranno posti in quel modo e con quelle precauzioni che saranno prescritte dal Governo.
Art. 7. Il signor cavaliere Nicolay si obbliga di condurre gratuitamente la quantità d'acqua di cui possono abbisognare le stazioni della strada ferrata da Pontedecimo sino a Genova, quest'ultima compresa, ritenuto però che il complesso di tutta quest'acqua distratta dal condotto principale non possa superare la decima parte della portata intiera del condotto stesso.
Il Governo promette di far osservare ogni diligenza, perchè quest'acqua sia ristretta nei limiti del solo bisogno delle stazioni medesime e servizi attinenti.
Se l'acqua del condotto principale riuscisse così scarsa che la decima parte di essa non potesse soddisfare al bisogno delle stazioni, il Governo ha diritto di estrarne una maggiore quantità pagandola ad un prezzo di favore, cioè del 25 per cento meno di quello che sarà venduta nei siti più vicini alla relativa stazione.
Art. 8. In caso che il Governo stabilisse sul piano inclinato dei Giovi le macchine fisse, e che l'acqua d'infiltrazione somministrata dalle piccole gallerie, non essendo sufficiente ad animarle, si rendesse necessario estrarre un altro corpo d'acqua dalla Scrivia, il Governo a patti eguali darà la preferenza al signor cavaliere Nicolay per la concessione anche di questa ulteriore estrazione, che dovrà farsi in quel modo, e mediante quelle opere che saranno dal Governo prescritte. Ma in caso che non si potesse convenire con lui, e la maggiore estrazione medesima fosse conceduta ad altri, od eseguita dal Governo a spese e per conto suo, il signor cavaliere Nicolay sarà obbligato a ricevere nei suoi condotti l'acqua così estratta dalla Scrivia, per restituirla ove ne sarà disposto dal nuovo concessionario, o dalle finanze dello Stato.
Il corrispettivo di tale servitù imposta al signor cavaliere Nicolay sarà fissato a giudizio di due periti scelti dalle parti; ed in caso di dissenso giudicherà definitivamente un terzo perito da nominarsi dalla Camera di commercio di Genova.
Art. 9. Se invece il Governo non stabilisce macchine fisse sul piano inclinato dei Giovi, il signor cavaliere Nicolay non avrà alcun obbligo di aumentare il corpo d'acqua dedotto dalle filtrazioni con una nuova estrazione dalla Scrivia, ma volendola eseguire, gli sarà pur sempre di preferenza, a patti uguali, concesso in quei modi e misure che verranno stabilite.
Art. 10. Il corrispettivo da pagarsi dal signor cavaliere Nicolay per l'attuale concessione viene stabilito nel modo seguente:
1° Nel caso in cui il Governo voglia attuare le macchine fisse per l'esercizio del piano inclinato dei Giovi, e quindi valersi della condotta dell'acqua che il signor cavaliere Nicolay dovrà in tal caso eseguire in tubi chiusi, e pur sempre a sue spese, e secondo le norme e misure che gli verranno prescritte dalla regia amministrazione, dal punto dell'estrazione sino alle dette macchine, il canone da pagarsi sarà di lire 10 per ogni litro d'acqua estratto al minuto secondo.
Se invece il Governo, rinunciando allo stabilimento delle macchine fisse, non esigerà che la condotta del punto di estrazione lungo la galleria e la valle del Riccò sia fatta in tubi chiusi, e prescriverà solo quei modi di condotta che non turbino il servizio della strada ferrata, e la solidità delle opere, allora il signor cavaliere Nicolay pagherà il canone di lire 50 per ogni litro d'acqua estratto al minuto secondo.
Art. 11. La condotta dell'acqua dall'uscire della galleria dei Giovi sino a Genova è dichiarata opera di pubblica utilità, ed è accordato il diritto coattivo dell'acquedotto.
Art. 12. Il signor cavaliere Nicolay garantisce l'incolumità dei diritti dei terzi, e si obbliga di tenere rilevate le finanze dello Stato da ogni pretesa che fosse elevata dagli aventi uso delle acque della Scrivia.
Art. 13. Il signor cavaliere Nicolay assume l'impresa a suo nome, ma si riserva la facoltà di cederla ad una società anonima regolarmente costituita a tenore delle leggi vigenti.
Art. 14. Ogni spesa di manutenzione inerente alla presente concessione è a carico del signor Nicolay.
Art. 15. A guarentigia d'ogni e qualunque obbligazione in dipendenza di tale concessione, il signor cavaliere Nicolay dovrà prestare, mediante la stipulazione d'apposito pubblico atto, una cauzione in cedole del debito pubblico dello Stato sino alla concorrente di lire centomila di capitale nominale.
Questa cauzione dovrà essere somministrata fra il termine di quindici giorni.
Art. 16. È fatta facoltà al signor cavaliere Nicolay di mettere subito mano alle opere e lavori relativi alla presente concessione.
Qualora però il medesimo non somministrasse fra il termine summentovato di quindici giorni la prescritta malleveria, si intenderà di pien diritto decaduto dalla presente concessione, senza che elevar possa pretesa di verun compenso per le opere nel frattempo eseguite.
Art. 17. La presente convenzione non avrà effetto se non viene approvata per legge.
Qualora tale approvazione non avesse luogo, in questo caso il Governo rimborserà al concessionario il valore delle opere che dal medesimo si fossero eseguite, e saranno riconosciute opportune allo scopo per cui sono state intraprese; e ciò dietro estimo che ne verrà fatto da periti destinati dalle parti, ed in caso di dissenso da un terzo perito da nominarsi dalla Camera di commercio di Genova.
E, richiesto, io segretario, ne ho ricevuto la presente, in piè della quale, fatta per doppio originale, si sono le parti coi testimoni tutti conosciuti meco sottoscritti.
Firmati: C. Cavour
P. A. Nicolay
Vacca Angelo, ''testimonio''
Binelli Angelo, ''testimonio''
Teodoro Barnato, ''segretario''.
Per copia conforme:
Il capo della divisione del demanio
nel Ministero delle finanze
T. Barnato.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|930}}</noinclude>
{{Centrato|''Convenzione in addizione e modificazione di quella in data del ventisette maggio mille ottocento cinquantatrè, seguita tra le finanze dello Stato ed il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di Genova, in ordine alla estrazione dell'acqua dal torrente Scrivia, proveniente dalle filtrazioni del cavo aperto per la costruzione dell'ultima galleria dei Giovi.''}}
L'anno del Signore mille ottocento cinquantatrè, ed alli undici del mese di novembre, in Torino, alle ore tre pomeridiane, ed in una sala del Ministero delle finanze.
Si premette che, intento il Governo ad introdurre nel servizio della strada ferrata percorrente il raggio da Busalla a Genova tutti quei mezzi di esecuzione che siano per essere riconosciuti più atti al celere, sicuro ed economico andamento del servizio stesso, abbia commesso a competenti ingegneri di procedere ad analoghi studi relativi ad un nuovo sistema di propulsione stato da loro proposto;
Che a seguito di tali studi siasi concepito il divisamento di utilizzare le acque del torrente Scrivia in guisa che sia sin d'ora assicurata la forza motrice sulla strada ferrata da Busalla a Genova, giusta il detto nuovo metodo di propulsione;
Che in dipendenza di questo metodo sia necessario di addivenire col signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay ad una altra convenzione addizionale e modificativa di quella seguita col medesimo il ventisette del precorso maggio relativamente alla condotta d'acqua da Busalla a Genova;
Che essendosi conseguentemente stabilite le basi di tale addizionale e modificativa convenzione, siasi tra le finanze dello Stato ed il prenominato signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay addivenuto, sotto l'espressa riserva dell'approvazione del potere legislativo, alla presente convenzione, mediante l'esatta osservanza dei patti e condizioni infra tenorizzati;
Quindi è che si sono personalmente costituiti avanti di me Teodoro Barnato, segretario nel Ministero delle finanze, ed alla presenza dei signori Angelo Vacca, del vivente cavaliere Giuseppe, ed Angelo Binelli, del fu Vittorio, nati entrambi e dimoranti in Torino; i signori conte Camillo Benso di Cavour, presidente del Consiglio, ministro delle finanze, e cavaliere Paolo Antonio Nicolay, fu Angelo, nativo di Genova, ed in essa città domiciliato, i quali hanno inteso e convenuto quanto segue:
Art. 1. Il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay si obbliga di eseguire la condotta delle acque tra Busalla e Pontedecimo per il servizio della strada ferrata, mediante due linee di tubi, le quali verranno collocate lateralmente alla strada ferrata sulle banchine appositamente modificate. I detti tubi avranno il diametro interno non minore di centimetri quarantacinque.
Art. 2. La condotta sarà divisa in cinque tronchi di caduta prossimamente eguale.
Art. 3. All'origine ed al termine di ciascun tronco, le due linee componenti la condotta saranno poste in comunicazione per mezzo di appositi tubi ausiliari, nello scopo di potere raccogliere le acque di amendue le linee, usarle unite come forza motrice, e restituirle in seguito a ciascuna linea.
Art. 4. Nell'intento di facilitare le riparazioni e lo scambio dei tubi, ad ogni duecento metri di sviluppo sarà collocato un tubo a briglia congiunto coi due adiacenti per mezzo di chiavarde; ad ogni cinquecento metri poi si collocherà una paratoia con cui possa isolarsi il tratto superiore della condotta dal tratto inferiore, una valvola per lo sfogo dell'aria, un purgatorio ed uno scaricatore, il quale nelle gallerie sarà messo in comunicazione col canale di scolo, e negli altri luoghi condurrà l'acqua fuori della strada con tutte le precauzioni necessarie per evitare ogni possibile guasto tanto nelle gallerie che fuori.
Art. 5. Al termine dei cinque tronchi, di cui al numero 2, saranno su ciascuna linea di condotta collocate tre valvole di sicurezza su tre distinti tubi da indicarsi ulteriormente dagli ingegneri che saranno incaricati dall'amministrazione.
Art. 6. Due tronchi della condotta, da indicarsi all'epoca del collocamento, saranno eseguiti con tubi della grossezza di tre centimetri e di centimetri due e mezzo, gli altri tre tronchi con tubi di due centimetri e mezzo e di centimetri due, a seconda delle pressioni cui devono essere sottoposti, con che però il numero dei secondi non superi quello dei primi.
Art. 7. La precisa delimitazione dei cinque tronchi, le paratoie ed i tubi ausiliari, di cui al numero 3; i tubi a briglia, gli scaricatori, le valvole, i purgatori, le paratoie, di cui al numero 4; le valvole, di cui al numero 5, saranno eseguite in conformità dei dettagli che verranno a suo tempo forniti dall'amministrazione.
Art. 8. Nelle gallerie i tubi, quando l'amministrazione lo creda conveniente, saranno coperti con un marciapiede di legno così disposto che, mentre possa servire ad una comoda circolazione, si presti altresì alla visita dei tubi ed alle occorrenti riparazioni della condotta.
Art. 9. Il calafataggio delle giunture sarà eseguito in modo da presentare una resistenza corrispondente a quella dei tubi impiegati nelle varie località.
Art. 10. Il Governo concede al signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay, al punto di Pontedecimo, tutta l'acqua di cui il Governo stesso si sarà servito come di forza motrice, qualunque sia di quest'acqua la provenienza.
Art. 11. Il Governo concede inoltre al suddetto signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay la facoltà di collocare un terzo tubo, nel modo e colle precauzioni che verranno dall'amministrazione imposte sulla linea della strada ferrata dallo sbocco meridionale della galleria dei Giovi sino a Pontedecimo, per raccogliere in esso tubo le acque perdute e di filtrazione delle gallerie.
Art. 12. Ciò stante il concessionario eseguirà a sue spese, e secondo un piano che dovrà essere dal Governo approvato, tutte le opere necessarie nell'alveo della Scrivia per guarentire in ogni tempo la quantità d'acqua richiesta per l'attivazione della strada ferrata, la quale si dichiara sin d'ora limitata a trecento cinquanta litri per minuto secondo.
Queste opere dovranno ove d'uopo estendersi anche alla costruzione di un traversagno impermeabile fondato sulla rocca da collocarsi in quel sito che il Governo crederà opportuno a valle delle opere già dal concessionario eseguite.
Art. 13. Il concessionario si obbliga di condurre i suoi lavori in modo che essi non abbiano a turbare quelli che si stanno compiendo sulla strada ferrata, nè l'esercizio che si farà sulla strada stessa tanto in via di esperimento prima del suo compimento, come quando essa fosse aperta al pubblico, prima che i lavori della condotta siano compiuti.
Art. 14. Tutte le opere, di cui all'articolo 12, nella Scrivia, compreso il traversagno, dovranno essere compiute per il primo del mese di ottobre mille ottocento cinquantaquattro.
Art. 15. Mentre il Governo autorizza il signor cavaliere Paolo Antonio Nicolay di procedere all'eseguimento delle opere e dei lavori relativi alla presente convenzione, lo ga-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|931}}</noinclude>
rantisce ad un tempo rimpetto agli utenti della Scrivia da ogni effetto che potesse nascere in dipendenza della derivazione dell'acqua, di cui all'articolo 10 ed all'articolo 11.
Art. 16. Dichiarano le parti rimanere fermi i patti stipulati nella convenzione del ventisette maggio mille ottocento cinquantatrè, estendendo alle acque derivate dalla Scrivia le condizioni imposte per quelle sorgive; in ciò solo però che non risulta modificato od annullato dalla presente convenzione.
E, richiesto, io segretario ne ho ricevuta la presente, in piè della quale, fatta per doppio originale, si sono le parti coi testimoni tutti conosciuti meco sottoscritti.
Firmati: C. Cavour
P. A. Nicolay, presid. della società
Angelo Vacca, ''testimonio''
Angelo Giuseppe Binelli, ''testimonio''
Teodoro Barnato, ''segretario''.
Per copia conforme:
Il capo della divisione del demanio
nel Ministero delle finanze
T. Barnato.
{{Centrato|''Relazione fatta alla Camera il 20 aprile 1854 dalla Commissione composta dei deputati Michelini G. B., Agnès, Farina Paolo, Menabrea, Farini, Ghiglini, e Cadorna Raffaele, relatore.''}}
{{Centrato|'''SIGNORI'''}} — Prima di entrare nell'esposizione dell'operato dalla vostra Commissione intorno a questa legge, essa crede opportuno di riferirvi per sommi capi quanto in disteso esponeva il Ministero nella sua relazione, reputando che ciò sarà per giovare all'intelligenza delle lunghe pratiche che dovette la medesima esaurire, nonché all'intelligenza delle considerazioni che crede opportuno di aggiungervi.
Espone adunque il ministro nella sua relazione come essendo bisogno da lungo sentito e crescente quello di provvedere d'acqua la città di Genova, finalmente il 15 ottobre 1851, e successivamente il 24 gennaio 1852, abbia il signor Corte, pel primo, chiesto sotto quali condizioni e con quali vincoli avrebbe il Governo concessa una condotta d'acqua dalla Scrivia a Genova.
Queste domande venivano trasmesse dal Ministero ad una Commissione da lui nominata per esaminare: se alle macchine fisse animate dal vapore, dapprima proposte, non fosse migliore spediente sostituire macchine idrauliche animate dalla forza dell'acqua estratta appunto dalla Scrivia, e condotta dentro alla galleria.
Intanto l'ingegnere Novella, due mesi dopo la prima domanda del signor Corte, pubblicava un opuscolo sulla detta derivazione d'acqua, senza formolare per allora alcuna domanda al Ministero; valutava i risultamenti dell'impresa, appoggiato sopra supposizioni che in parte risultarono dal fatto esagerate, e dando l'allarme nelle regioni inferiori della Scrivia, perchè proponeva l'estrazione di otto ruote d'acqua, mentre è ora riconosciuto che, sia pei bisogni delle macchine, che per la città di Genova, ne basta una sola. Ma guidata dalla pubblicata ipotesi, una società di cui faceva parte il Novella, nel gennaio 1853 presentava al Governo una domanda di quell'estrazione d'acqua, sotto le seguenti più essenziali condizioni:
1° Che il Governo eseguisse a sue spese le opere fino all'ingresso della galleria.
2° Che il Governo assicurasse alla società l'erogazione di 250 litri d'acqua per ogni minuto secondo.
3° Che il medesimo assumesse ogni risponsabilità verso i terzi.
4° Che assicurasse il 4 e mezzo per cento d'interesse sul capitale sociale.
5° Che avesse il carico in perpetuo della manutenzione delle opere, dal punto di derivazione fino alle sue macchine.
6° Che fosse consentito il passaggio dell'acqua sul corpo di strada fino a Genova.
7° Che il ferro occorrente andasse esente da ogni dazio.
Trovava il Governo tali condizioni evidentemente troppo onerose, non avere presentato la società nessun piano nè tecnica indicazione, ed in qualunque modo non potere per allora nulla riscontrare il Governo analogamente, per non essere ancora deciso il modo di trazione in quella località, al quale necessariamente dovevano coordinarsi le condizioni di concessione. Nè in diverse condizioni trovarsi il Governo due mesi dopo a quella prima domanda, in cui la stessa società ripeteva le istanze, sebbene dichiarasse di rinunciare all'assicurazione del 4 e mezzo per cento, mantenendo per altro le altre condizioni. Avere trasmessa però la loro domanda, siccome le altre, alla Commissione governativa incaricata di determinare il sistema da preferirsi per l'esercizio dei piani inclinati dei Giovi.
Il 4 aprile 1852 si presentava con una domanda il signor cavaliere Nicolay, a nome di una società che si era unita al signor Corte, colla quale si evitavano già al Governo le operazioni ed incagli procedenti dalle due opere simultanee della galleria e dei condotti d'acqua, dacchè incaricavasi egli stesso dei lavori che residuavano per compiere la galleria, e di raccogliere le acque che sorgevano nel cavo in cui stavasi costruendo l'ultimo tronco della medesima, per guidarle al luogo dello stabilimento idraulico del Governo, e poscia a Genova. Chiedeva di essere esonerato soltanto della spesa pel compimento della galleria, ai patti dell'appalto a cui subentrava, e nel solo caso in cui il Governo avesse poi deciso di valersi dell'acqua per le macchine idrauliche, gliene avrebbe dato l'uso gratuito, con che fosse rimborsato della metà della spesa, per la tratta soltanto sino al luogo della macchina fissa; chiedeva inoltre la dichiarazione di pubblica utilità senza essere indenne verso i terzi, ed una diminuzione nel dazio dei ferri.
E sebbene superasse già tale progetto molte difficoltà, e che, senza toccare all'alveo, mirasse pel primo a valersi delle sole filtrazioni sotterranee, la domanda non era accompagnata da un piano tecnico positivo, e su questa osservazione il Nicolay la presentava poco appresso, cioè verso la metà d'aprile, e con l'offerta di migliori condizioni.
Ma la società Novella l'11 aprile, cioè pochi giorni dopo la domanda Nicolay, rinnovò la sua con migliori condizioni economiche, offrendosi cioè anch'essa di fare a sue spese l'opera anche per la parte necessaria alle macchine idrauliche che volesse stabilire il Governo, esigendo però sempre d'essere esonerata dalle indennità che potessero competere pel fatto della deviazione delle acque della Scrivia. E dopo la presentazione del piano tecnico per parte del Nicolay, la società Novella nei primi di maggio rinnovò la domanda, che non era men vaga sotto il rispetto tecnico.
Avuto adunque un piano positivo dal Nicolay, il Governo consultò l'ingegnere-capo direttore dei lavori di Scrivia, il quale mentre dichiarava innocuo tale progetto alla galleria,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|932}}</noinclude>
dubitava però che le sorgive somministrassero sufficiente quantità d'acqua, e che un così notevole aumento di lavoro in un ristretto spazio potesse occasionare nuovi ritardi al compimento della stessa galleria, mentre l'impresario della medesima poteva muovere lagnanze che si venisse con ciò a turbare i suoi lavori. Ma avverandosi il primo dubbio, vi era sempre il mezzo, anzi si preparava la via coll'opera divisata, di accrescerne la quantità. Pel secondo ostacolo, il Nicolay provvedeva un atto di sottomissione del signor Piatti appaltatore della galleria dei Giovi, col quale si assumeva anche i lavori del Nicolay, da eseguirsi nel termine stesso della sua impresa, con che potesse intraprenderli in maggio. Venutosi a tal punto, il Governo aderiva alla domanda Nicolay, a condizione che il medesimo sostenesse ogni spesa a suo carico, non esigesse inoltre alcuna misura guarentita d'acqua, ne concedesse uso gratuito all'amministrazione, tenesse indenne il Governo contro ogni pretesa dei terzi, e per di più pagasse un canone al Governo stesso.
Si stipulò perciò la prima convenzione 27 maggio 1853 col signor Nicolay, che diede tosto mano all'opera; e già i lavori erano inoltrati, quando l'invenzione di tre valenti ingegneri colla quale intenderebbero risolvere praticamente il problema di una macchina ad aria compressa, che tanti vantaggi recherebbe al nostro paese, e per la quale non sarebbe forse stata sufficiente la quantità d'acqua derivante dalle sole sorgive, obbligava il Governo ad assicurarsi l'estrazione perenne anche direttamente dalla Scrivia, sino alla concorrenza di 550 litri per minuto secondo. Tale estrazione aumentava la spesa di un milione e mezzo circa, onde il Governo invitava il Nicolay a riformare la convenzione, al che aderiva mediante due condizioni: che gli fosse pure accordato l'uso delle acque perdute di filtrazione delle gallerie per condurle ad uso proprio in un terzo tubo, e d'essere sottratto dalla responsabilità verso i terzi. Si venne adunque alla seconda convenzione dell'11 novembre 1853, colla quale si concedevano al Nicolay queste due condizioni, sottoponendosi però egli ai nuovi oneri apparenti dalla medesima, e con che, se l'approvazione venisse negata dal Parlamento, verrebbe compensato dei lavori eseguiti.
Eccovi, o signori, in breve quanto esponeva il ministro nella sua relazione, ed è sopra questi dati che la Commissione credette anzitutto di dover affrontare la questione della pubblica utilità dell'opera in discorso, dacchè nel caso in cui venisse negativamente risolta, rendeva inutile ogni altra discussione. Se poteva a primo aspetto sembrare per sè manifesto, che la condotta di un'acqua per le macchine, e per gli altri bisogni permanenti di quella strada ferrata così importanti, nonchè per soddisfare ai bisogni che si fanno imperiosi per una città di sempre crescente popolazione quale è Genova, dovesse reputarsi un'opera di pubblica utilità, si presentarono però alla Commissione alcune considerazioni preliminari, almeno per la strada ferrata, di cui ecco le principali. La nuova macchina ad aria compressa, si presume da competenti periti attuabile in pratica? E se nel tradurla in atto non corrisponde ai desiderii dell'universale, si renderà inutile per la strada ferrata tale condotta d'acqua, e quindi onerosa la convenzione stabilita? Oppure esistono altre macchine idrauliche già praticamente conosciute, che sebbene meno proficue di quanto si ripromettevano colla nuova macchina ad aria compressa, pure daranno un utile tale da riescire pur sempre lodevole il pensiero di quella condotta d'acqua?
Nulla volle risparmiare la vostra Commissione per circondarsi in proposito di sufficienti lumi, e sebbene uno dei membri della medesima avesse fatto parte appunto delle Commissioni governative destinate ad esaminare i vari sistemi d'esercizio proposti pei piani inclinati dei Giovi, e che fornisse quindi abbondanti dati in quella importante questione, pure in due successive sedute conferì col ministro dei lavori pubblici e col distinto ingegnere-capo di quella strada ferrata, e richiese intanto il Governo di molti documenti, quali sono le relazioni tecniche sui mezzi d'esercizio in genere proposti per quei piani inclinati, sul progetto di locomotive, su quello di macchine fisse in genere, e poscia della macchina ad aria compressa, stata proposta dagl'ingegneri Sommeiller, Grattoni e Grandis, unitamente al relativo parere dell'Accademia delle scienze.
Intorno alla macchina ad aria compressa, sebbene alcuno non osi affermarne in senso assoluto la buona riuscita, conoscendo da lunga mano quante imprevedibili circostanze possano presentarsi, che ne sturbino il risultato pratico, pure se ne pronostica assai favorevolmente, e di questo parere è benanco l'Accademia delle scienze.
Solo l'ingegnere Mauss, autore della proposta di applicare le macchine a corde continue, interrogato se l'impiego della macchina ad aria compressa, come mezzo di locomozione, possa dare un favorevole risultato, rispose che la medesima, a di lui avviso, non poteva dare una forza motrice sufficiente per ottenere un buon servizio sui piani inclinati; mentre opinava per contro che colle corde continue, poste in azione da macchine a colonna d'acqua od a reazione, si otterrebbe una forza motrice più grande e sufficiente ad assicurare il servizio di quei piani.
È però qui opportuno osservare che è pur d'uopo che gl'inventori della macchina ad aria compressa siano altamente convinti della sua efficacia, dacchè si è recentemente presentato un progetto di legge col quale i medesimi si offrono di fare un'esperienza della loro macchina in grandezza naturale, e sottoponendosi ad una spesa di 90,000 lire circa, che verrà loro rimborsata nel solo caso in cui essa somministri un buon risultato.
Comunque siasi, non potendo la Commissione che aspettare in ciò, siccome ogni altro, il risultato definitivo, interrogava lo stesso cavaliere Mauss, sulla possibilità di attuare altre macchine idrauliche coll'acqua che si vuol derivare, e sul risparmio di spesa che ne risulterebbe; al che rispose affermativamente per l'accennata possibilità, soggiungendo poi che, possedendosi l'acqua gratuitamente ed in sufficiente quantità, si otteneva una sensibile economia, che si poteva valutare a 100 mila lire annue pel movimento commerciale attuale, economia che sarebbe stata più sensibile aumentandosi questo movimento. E tale fu altronde il parere del ministro dei lavori pubblici, siccome di altri periti consultati in proposito.
Ora è appunto questo il caso in cui il Governo ottiene l'acqua senza alcuna preventiva spesa, e per una quantità tale, che dagli uomini dell'arte è unanimemente giudicata possibile di estrarsi dalla Scrivia, e sufficiente ad un tempo a provvedere alle macchine idrauliche fisse.
L'utile che se ne ricaverà è ora dal Ministero, nella relazione annessa al progetto di legge per l'esperienza della macchina ad aria compressa, valutato pel movimento attuale a lire 144 mila, di cui la metà agl'inventori sino allo spirare del brevetto d'invenzione, e che crescerà inoltre coll'aumentare il movimento commerciale.
È altronde da osservarsi che tale condotta d'acqua è già per sè una ventura, dacchè colla medesima si può addivenire ora alla esperienza della macchina ad aria compressa, per la sua quantità e caduta, nè si saprebbe in quale altro modo sopperirvi, a meno di fare una condotta apposita d'acqua,<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/133
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che esigerebbe ingenti spese per parte del Governo; chè se gl'inventori si offrirono di fare a loro spese la macchina, certo non si sarebbero egualmente sottoposti a quella di tale derivazione.
Da quanto precede, la vostra Commissione si fece dunque persuasa che in qualunque caso la derivazione d'acqua di cui si tratta produrrà un utile sensibile alla finanza, che la medesima è utile fin d'ora per eseguire l'esperienza d'una macchina, la quale riescendo di felice esito, schiude un avvenire di prosperità al paese, e che evidente era poi l'utile che ne derivava alla strada ferrata, potendosi provvedere ai suoi moltiplici bisogni, nonchè a quelli così urgenti della città di Genova. Quindi è che non ha dubitato dietro questa disamina di convenire sull'utilità pubblica dell'opera.
Ma se dalla vostra Commissione era tale opera giudicata di pubblica utilità per sè stessa, rimaneva ad esperire se era pure tale ed in superiore modo a fronte dell'utile che ne ridonda fin d'ora agli attuali utenti della Scrivia. E qui è il caso di riferirvi due petizioni pervenute alla Camera coi numeri 5376 e 5305: la prima della provincia, del municipio e dei cittadini di Tortona, sottoscritta da 829 individui; la seconda del Consiglio comunale di Castelnuovo Scrivia. Colla prima, dopo avere esposto alcuni dati storici, coi quali s'intende dimostrare essere la città di Tortona in possesso delle acque della Scrivia, accennasi che cogli articoli 8 e 9 della convenzione tra il Ministero ed il cavaliere Nicolay risulterebbe concessa a questo la facoltà di fare, volendo, una seconda derivazione d'acqua dalla Scrivia, che porterebbe così l'accordo della derivazione a piacimento del concessionario. Soggiunge poi che il continuato esercizio di più settimane portò la certezza della compiuta sufficienza dei mezzi di locomozione, epperciò non esistervi nè la necessità, nè l'opportunità di togliere o scemare l'acqua agli attuali utenti; e conchiudendo della pubblica utilità della medesima per detti utenti, afferma che a quell'utile pubblico che si vorrebbe ottenere col cangiamento del corso, fa bilancio quell'utile anche pubblico che si ottiene colla conservazione del corso antico; ond'è che si rivolgono al Parlamento onde venga negata alla legge in discorso la sua approvazione.
Intorno al diritto di possesso, osserva la vostra Commissione che ai tribunali avanti cui verte lite in proposito, spetta il decidere, nonchè l'ammontare dell'indennità che fosse dovuta agli utenti, in proporzione del danno; che se gli articoli 8 e 9 sovraccennati darebbero alla società Nicolay il diritto di derivazione di una quantità d'acqua illimitata, ciò non consterebbe che dai precitati articoli della prima convenzione 27 maggio 1853, mentre l'articolo 12 della seconda convenzione 11 novembre dello stesso anno dichiara che la quantità d'acqua è limitata a 350 litri per minuto secondo; escluse però le acque perdute della galleria, concesse esclusivamente al Nicolay, di cui una parte cade nel bacino del Riccò, e che in qualunque modo si ottengono pel solo fatto dell'apertura della galleria; chè, tanto più portava la sua attenzione sopra questo dato, inquantochè il tenore della petizione implica ovunque la supposizione appunto che s'intenda con questo progetto di legge di privarli di tutta l'acqua della Scrivia mentrechè, limitandosi all'estrazione della suddetta quantità, e verso l'origine del fiume, rimangono agli utenti tutte le acque inferiori alimentate dai numerosi affluenti che immettono nella Scrivia medesima; che la necessità ed opportunità di avere l'acqua per la strada ferrata è evidentemente dimostrata dal sensibile risparmio che si conseguirà nell'esercizio della medesima e che prima d'ora vi fu accennato; e che infine non saprebbe concepire come a fronte di questo risparmio, a fronte degli altri moltiplici usi a cui può servire la medesima per la strada ferrata, a fronte del benefizio che ne ridonderà alla numerosa e sempre crescente popolazione di Genova, alle rade del porto, ai grandiosi monumenti commerciali o docks che s'intendono costrurre, alle esigenze insomma di quel commercio che viemaggiormente si svilupperà, ed a tutti gli stabilimenti pubblici di cui va superba quella città, si possano queste utilità pareggiare a quella degli attuali utenti.
L'altra petizione di Castelnuovo Scrivia, associandosi alle opposizioni della precedente, e protestando per qualunque danno ne possa avvenire, si dimostra bensì persuasa che il Governo cui spetta di conciliare la generale utilità dello Stato cogl'interessi dei privati non vorrà togliere un diritto che compartiva già da per sè il corso naturale delle stesse acque.
Ora la vostra Commissione ravvisa che tale petizione riconoscerebbe appunto la pubblica utilità dell'opera contemplata nella presente legge, a meno che si volesse intendere che la generale utilità spettasse di preferenza a quegli utenti della Scrivia che verrebbero privati di quella parte d'acqua che dal Governo s'intenderebbe ora di deviare dalla Scrivia, e che la strada ferrata e Genova fossero i privati suaccennati; che altro mezzo non ravvisa per conciliare in questo caso l'utilità generale e privata, fuorchè pagando quell'indennità che verrebbe dai tribunali imposta, o col procurare in altro modo le acque che verrebbero a perdere, ed a cui avessero diritto; e che infine il corso naturale delle acque non potrebbe per sè solo costituire l'accennato diritto, a meno di condannare tutte le opere d'arte che sorsero pel fatto di avere contrastato tale corso naturale.
Quindi è che la vostra Commissione non dubitò punto di conchiudere sulla pubblica utilità dell'opera che vi è proposta per legge, anche a petto dei diritti che potessero competere agli utenti della Scrivia.
Convinta la Commissione dell'utilità somma di questa grandiosa opera, s'accinse ad esaminare, se nel modo con cui procedette il Governo nella concessione di quest'impresa, avesse provveduto al maggior utile della finanza; e qui è stata unanime nel ravvisarvi delle irregolarità, dacchè l'amministrazione si scostava da quelle pratiche che le leggi impongono, e che l'esperienza riconosce da lunga mano atte a somministrare il maggiore beneficio, quali sono il concorso e la concessione al miglior offerente.
La Commissione non perciò si dissimulò l'urgenza allegata dal Governo per addivenire ai lavori di cui si tratta. Diffatti la società Nicolay ebbe l'ingegnosa idea di utilmente approfittare della maggiore larghezza assegnata all'escavazione delle trincee, aperta per la costruzione delle opere murarie inerenti alla galleria e degli asciugamenti ivi praticati col canale fugatore, onde addossarvi le da lui proposte piccole gallerie, contemporaneamente agli altri lavori per la strada ferrata, evitando così le spese di escavazione e gli aggottamenti, mentre che attendevasi che i lavori della galleria fossero eseguiti o solo inoltrati, oltre alla considerevole maggiore spesa per gli scavi, in tutto od in parte otturati, si rendevano poi difficili gli asciugamenti. Ammette la Commissione che la società Nicolay eliminava molte difficoltà, limitandosi allora alle sole sorgive, e facendo astrazione d'ogni derivazione diretta dell'alveo del fiume, e che fu il primo ad avere questo felice pensiero di limitarsi a ciò; ammette che mentre colle piccole gallerie addossate si consolidavano e riassodavano i muri della galleria principale, seppe altronde la detta società procurarsi un atto di sottomissione dell'appaltatore di<noinclude></noinclude>
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quella strada, col quale si obbligava di mandare ad eseguimento anche queste piccole gallerie, senza punto ritardare l'attuazione della strada; che, se due appaltatori si fossero trovati in presenza ed in un sito così angusto, molti incagli, ritardi e liti ne sarebbero nati e, quello che più monta, ritardato l'esercizio della strada ferrata.
Ma, ammesso tutto quanto precede, la Commissione è di parere che tutto ciò a nulla ostava perchè il Governo stabilisse alcune condizioni generali e pubblicasse il concorso, concedendo per una data epoca l'impresa al migliore offerente. Oppone il Governo che sul bel principio di quella domanda non era ancora deciso dalla Commissione appositamente nominata quale sistema d'esercizio fosse preferibile adottare, e quindi non potersi giudicare per allora della convenienza di derivare l'acqua; ma l'intendente generale della strada ferrata con lettera 24 aprile 1853, lo rendeva inteso che detta Commissione aveva già in massima decisa la possibilità di derivazione, non che l'utilità di usarne, suggerendo inoltre di aprire appunto un concorso; e se lo stesso intendente generale con successiva lettera del 18 maggio consigliava per contro di accordarsi col Nicolay, si è perchè non ascoltato il primo suggerimento, ed ormai incalzando i lavori della galleria, era il caso appunto di addivenire ad una risoluzione.
Se anche restringendosi alle due società che in allora si erano presentate, non si fosse addivenuto alla convenzione Nicolay senza preavviso alla società Novella, e dettando alcune generali condizioni, è possibile che quest'ultima avrebbe pel 27 maggio presentato un piano dell'opera a farsi, e che nella concorrenza o l'una o l'altra società avrebbe presentato patti più vantaggiosi.
Che se degli atti e delle migliori offerte della società Novella posteriori alla prima convenzione Nicolay non si tenne più guari conto al Governo, si è perchè venivano tutte pregiudicate da quella prima convenzione, non potendo più il Governo stesso recedere dai patti stipulati; ma non è almeno da dimenticarsi quanto invece veniva ommesso nella relazione del Ministero alla presente legge, cioè il Novella aveva, anteriormente a quella convenzione colla data 20 aprile 1852, ripetuto una domanda per essere autorizzato a derivare l'acqua dalla Scrivia e per raccogliere anche le acque sorgive.
Nè varrebbe il dire che vi fu concorso di fatto fra le due società, adducendo che se il Nicolay non avesse avuto a fronte la società Novella, forse avrebbe offerto patti meno vantaggiosi, dacchè se per una parte è da riconoscersi che quella lotta di due società rivali abbia in qualche modo giovato alla finanza, l'epoca però della stipulazione del primo contratto, era ignota alla società Novella; e si ha diritto di pensare che, se fosse stato a sua conoscenza, avrebbe presentato migliori condizioni. D'altronde, pubblicando il concorso, altri offerenti potevano presentarsi.
Di qui ne venne, come altre volte accadde, che la vostra Commissione dovette sortire dal cerchio delle sue attribuzioni, rivolgendosi a pratiche che non le competono, per tentare migliori trattative, e supplire a quanto non fece l'amministrazione, cercando così in qualche modo il maggior interesse dello Stato.
Non dissimula la Commissione che la società Nicolay ebbe maggiore attività; e quando proponeva di raccogliere le acque sorgive non si tenne a termini vaghi, ma presentò poscia un piano concreto; mentre per contro anteriormente alla prima convenzione Nicolay nulla concretò la società Novella; chè anzi per propria confessione, invitata dall'intendente generale con lettera 31 maggio 1852 di presentare l'analogo progetto, rispondeva il 5 giugno di soprassedere, per aspettare le decisioni del Governo intorno al suo progetto idraulico, onde coordinarvelo. E solo il 30 maggio, cioè dopo la convenzione Nicolay, la società delibera di incaricare del progetto l'ingegnere Novella il quale si limita unicamente alla derivazione dalla Scrivia, e in un tipo, dove è rappresentata la sola direzione del canale da prolungarsi dall'edifizio Figari alla galleria, senza alcuna indicazione, nè dell'ampiezza e forma dello scavo, nè dei rivestimenti, nè della pendenza, nè del bacino di purgazione, nè di quello d'intubazione; e tale progetto consta comunicato alla società il 2 giugno 1853, con una perizia per quattro milioni, formata di quattro articoli, senza dettaglio nè misura di sorta, nè prezzo elementare.
Infine trova pure la Commissione insussistenti alcune ragioni della società Novella, siccome quella che avesse diritto a priorità per avere fatta la domanda prima del Nicolay, perchè in primo luogo la Commissione, ammettendo la massima del concorso, non vi ha priorità di sorta che possa, a di lei avviso, costituire diritto; ed in secondo luogo la priorità starebbe appunto al Nicolay, comechè la prima domanda venne formulata dal nominato Corte, il quale attesta con atto del 31 maggio 1853 che la medesima era concertata e fatta di comune interesse col cavaliere Nicolay.
Ma tutte queste ragioni non sono che attenuanti al caso, e la Commissione insiste nel suo avviso che il Governo aveva tempo e doveva aprire il concorso per tentare il maggiore profitto della finanza. E se per provvedere prontamente, in vista dell'urgenza, avesse dovuto evitare, come infatti evitò puranco, le formalità prescritte delle regie patenti 29 maggio 1817 per le concessioni d'acqua, avrebbe trovato maggiore indulgenza nella Commissione, la quale è specialmente preoccupata dal benefizio che dal concorso doveva derivare alle stesse finanze.
Nè qui si arrestano le irregolarità, dacchè anche la Camera non venne fatta consapevole preventivamente di tal legge; e se pure il tempo stringeva sì che non ammettesse dilazione, siccome al 27 maggio epoca della prima convenzione, era aperto il Parlamento, e lo fu sino al 13 luglio, avrebbe almeno palesato la di lei premura di riparare tantosto ad un atto dalla pressante urgenza, sottoponendolo alla sanzione del Parlamento.
È necessità insistere su di ciò, dacchè tali esempi troppo si ripetono, siccome accadde per altre imprese, malgrado le osservazioni del Parlamento; e recentemente ancora, quando per attuare al più presto un catasto stabile, stimavasi di disporre il personale opportuno per le scuole, i disegni ed i regolamenti, senza prima dipendere dalla nazionale rappresentanza, la quale non potrebbe lasciare inosservato tale costume del potere esecutivo, senza abdicare a quanto strettamente gl'incombe.
Però la Commissione sebbene si trovasse ormai a fronte di due successive convenzioni fatte col Nicolay, tuttavia scorgendo dalle medesime che ove non fossero approvate dal Parlamento si potevano annullare mediante rimborso di spese non volle lasciare intentato alcun mezzo per procurarsi il benefizio della concorrenza almeno colla società Novella.
Altronde questa società posteriormente alla prima convenzione, fino dal 15 luglio 1853, presentava l'esibizione di lire 100,000 in più di quanto erasi stipulato col Nicolay, ed il ribasso del 30 per cento a vece del 25 per cento per l'acqua che abbisognasse oltre il decimo; era disposta a rimborsare il Nicolay di tutte le spese fatte e ad entrare in licitazione col medesimo o con altro migliore offerente, al che non ris-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|935}}</noinclude>
contrava il Governo il 24 di detto mese che allorchè si sarebbe discussa il progetto di legge relativo, avrebbe comunicato al Parlamento tale esibizione, il che non avvenne se non che dietro espressa domanda della Commissione.
E, mentre questa stava occupandosi dei documenti che la persuaderono poi della pubblica utilità dell'opera, la stessa società si sottometteva d'indennizzare gli utenti della Scrivia, ove vi avessero diritto, offriva 200,000 lire, cioè 100,000 in rilievo del deposito Nicolay, e le altre 100,000 a titolo di maggiore corrispettivo a favore delle finanze, e dichiarava il mantenimento di queste offerte, anche nel caso di pubblica concorrenza. Infine, nell'adunanza del 24 febbraio, essa faceva una proposta di fusione alla società Nicolay, la quale non interessava la Commissione, fuorchè sotto l'aspetto di vedere le due società composte all'amichevole, ma che non adempiva allo scopo che proponevasi di vedere attivate migliori offerte, proposte altronde che dalla società Nicolay non venivano accettate.
La Commissione dunque volle assicurarsi che le ultime offerte fatte da quella società e qui suindicate fossero serie. Si rivolgeva perciò al ministro delle finanze, esternando il suo avviso, che la società dovesse presentare sicure garanzie per il versamento di 100,000 lire da pagarsi al Governo, per la indennità cui si obbligava verso gli utenti della Scrivia, per contribuire al cavaliere Nicolay tutte le spese anticipate, ed infine per indennizzarlo dei danni cui per avventura dovrebbe soggiacere per la cessazione dell'impresa, ove giuridiche disposizioni così imponessero.
A questi inviti si otteneva per riscontro della società che per il versamento di lire 100,000 da pagarsi al Governo si presentava un vaglia di una rendita annua di lire 5000 in cedole al portatore del debito redimibile dello Stato; che per le indennità da pagarsi agli utenti di Scrivia si obbligava alle medesime garanzie presentate dal Nicolay nella prima convenzione 27 maggio, nonchè i fondi sociali; che per contribuire alla società Nicolay le spese fatte ne garantiva il pagamento colle somme che dovevano essere versate dagli azionisti; e che infine respingeva qualunque indennità al Nicolay pei danni cui soggiacerebbe per la cessazione della sua impresa, non riputandolo per ciò in diritto.
Fatta astrazione del vaglia per lire 100,000 da pagarsi al Governo che si reputava regolare e della indennità al Nicolay, che dalla Commissione era condizionata alle disposizioni giuridiche che potessero per avventura imporsi, evidentemente le altre garanzie non le parvero appaganti. Premeva infatti alla vostra Commissione, ed in ispecial modo che la somma di lire 2,500,000 che, a detta del ministro delle finanze, con sua lettera 1° andante, diceva essere già spesa dalla società Nicolay, fossero talmente garantite, che le finanze non dovessero sottostarvi, per tenere immediatamente rilevato il Nicolay, com'eransi obbligate nella convenzione in caso di cessazione dell'impresa; ond'è che riteneva già per infruttuosi gli esperimentati uffici; ma, per esaurire ogni tentativo, deliberò promuovere ancora una volta tali garanzie.
Senonchè l'impresa che non era consapevole di queste pratiche laboriose, si sfiduciava; e se per la crisi dei tempi che corrono scapitavano le azioni, si risentivano vieppiù per la dilazione a discutere la legge; onde si correva il pericolo di vedere danneggiata un'impresa sì bene attivata, senza poterne sostituire per avventura un'altra migliore. Deliberava quindi la vostra Commissione di chiamare nel suo seno l'ingegnere Novella che qui si trovava, onde indugiare il meno possibile i suoi lavori. Gli si esprimeva che non potrebbe la Commissione aderire ad alcuna proposta della società da lui rappresentata, senza che la medesima presentasse titoli sufficienti o con cedole dello Stato o con firme di case bancarie gradite al Governo, per rimborsare al Nicolay il valore dei lavori già fatti pel valore di circa lire 2,500,000. Rappresentava il Novella che dall'oggi al domani era impossibile di ciò ottenere, e che chiedeva la dilazione di otto giorni, anche per conferire colla società. Sebbene a malincuore, pure la maggioranza della Commissione vi aderiva, e di conformità si rivolgeva per iscritto al ministro delle finanze perchè facesse apposito ufficio a quella società.
Alla scadenza di oltre otto giorni, non pervenendo riscontro alcuno, la Commissione ritenne per negativa la risposta e deliberò di concentrare oramai la sua attenzione sopra le convenzioni fatte dal Governo colla società Nicolay; ma il giorno dopo perveniva appunto un riscontro di detta società, annunziando che prima di somministrare le chieste garanzie desiderava:
Che il Governo approvasse prima la costituzione legale della società, e gli desse la concessione condizionata dell'erogazione dell'acqua;
Che le si facesse prima conoscere il progetto tecnico dell'acquedotto che trovasi in corso di esecuzione;
Che si riconoscesse inoltre se detto progetto corrispondeva all'opera intrapresa, e se i lavori erano accettabili;
Che si facesse constatare l'ammontare delle spese fatte giusta l'avviso dei periti da nominarsi dalle parti, coll'intervento di un terzo in caso di dissenso, affidando ai medesimi l'incarico di riferire se le dimensioni dei tubi ed il sistema di congiungimento sieno appropriate, non che di tenerla avvisata di tutte le altre condizioni in cui trovasi ora il lavoro.
La Commissione, sebbene avesse già deliberato in proposito, vista la scadenza del termine perentorio fissato, pure si radunò prontamente per esaminare tali condizioni; ma considerato che l'atto di ricognizione legale della società per parte del Governo prima delle garanzie avrebbe in oggi totalmente sfiduciato la società Nicolay a detrimento de' lavori che urgeva d'ultimare, e coll'incertezza di avere posteriormente le addimandate garanzie; considerato che tutte le altre condizioni implicavano maggiori ritardi ancora, ha deciso di non recedere dalla prima deliberazione; reputando però che fosse di competenza amministrativa il dare un giudizio sull'entità di quel riscontro, trasmise al Ministero delle finanze la deliberazione di detta società perchè volesse esternargli la sua opinione in proposito; e con suo foglio 17 andante quel Ministero riscontrava che i termini con cui era formolata la deliberazione della società, non presentando verun carattere di soda garanzia, non credeva che in qualunque ipotesi si potessero accettare quelle proposte.
Limitata così l'attenzione della Commissione intorno alle convenzioni stipulate dal Governo colla società Nicolay, si accinse ad esaminare la convenienza delle medesime in ordine alla finanza, dacchè non è accennato nella relazione ministeriale da quali dati partisse per desumere la convenienza del contratto, nè poterono indicarli a voce i ministri intervenuti nel seno della Commissione, forse perchè alcuni dei medesimi sono di loro natura incerti ed imprevedibili, come lo sono per la vostra Commissione.
Onde portare un sicuro giudizio in proposito converrebbe diffatto esaminare tale contratto sotto il doppio aspetto degli oneri e dei vantaggi della società e del Governo.
Ora la società ha l'incarico di tutte le spese di primo stabilimento, e della successiva manutenzione, ha quello di somministrare sino a Pontedecimo per impiego delle macchine 350 litri d'acqua, nonchè gratuitamente il decimo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|936}}</noinclude>
della quantità estratta e successivamente il 25 per cento di meno del valore che sarà venduto a Genova per l'eccedenza del decimo; ed infine il canone da pagarsi di 10 lire o di 50 per ogni litro d'acqua al minuto secondo, secondo che l'acqua è volta alla animazione delle macchine fisse, o che non fossero volte a questo uso. Per contro la stessa società può ritrarre i suoi vantaggi dallo stabilimento di opifizi idraulici fra Pontedecimo e Genova, e dalla vendita dell'acqua di 350 litri per ogni minuto secondo detratto il decimo dovuto al Governo, oltre alle acque di filtrazione che andrebbero perdute lungo la galleria. Il valore di quest'acqua se si dovesse determinare dal valore corrente in Genova, sarebbe di lire 10 mila il bronzino, e siccome i 315 litri d'acqua a cui si residuerebbe l'assoluta proprietà della società Nicolay corrispondono a 1234 bronzini circa, così ricaverebbe da questa vendita lire 12,340,000, da cui si dovrebbe detrarre il 25 per cento per quella parte cui ha diritto l'amministrazione pei suoi bisogni, in eccedenza del decimo; ma non è da supporsi che il prezzo dell'acqua possa mantenersi al valore attuale, dacchè la nuova quantità che vi si condurrà dalla Scrivia basta già a farlo diminuire notevolmente, e potendosene trarre in seguito da altre fonti, la diminuzione si farà ancora più sensibile.
Da un altro canto, le finanze avrebbero il solo carico dell'indennità cui avessero diritto gli utenti della Scrivia. Tale indennità potrebbe forse evitarsi quando venisse dimostrato quanto alcuni pretendono, che col canale fugatore aperto dal Governo e per la lunghezza di circa 1500 metri, trapelando (e come lo dimostra ora il fatto) per filtrazione, dalle pareti laterali acque in abbondanza e tali da superare quelle derivate dalla Scrivia da condurre a Genova, quelle stesse acque sarebbero perdute ove non esistesse lo stesso canale fugatore, dacchè in quel caso sparse nel seno della terra e sulla superficie si perderebbero per lo più in evaporazione, ed incerta sarebbe la loro direzione, che fors'anco riescirebbe fuori del bacino della Scrivia. Quella indennità potrebbe almeno diminuirsi nel caso che si potesse eseguire quanto suggeriva l'ingegnere Signorile, chiudendo cioè con opere stabili la valle di Busalletta, superiormente a Busalla, che sarebbe capace di alimentare un serbatoio d'acqua di 550 litri per minuto secondo e per 50 giorni non interrotti; il che procurerebbe nei tempi di siccità altrettanta acqua agli utenti di Scrivia, quanta verrebbe ora estraendosi. Tali sistemi però non sono tuttora provati possibili, quindi è che converrebbe pure determinare per l'evenienza l'indennità da darsi agli utenti, onde conoscere se le finanze ne vengono danneggiate dal contratto; ma se i 350 litri d'acqua possono valere in altre regioni del Piemonte, pel solo fatto dell'irrigazione, circa lire 100 mila, non può dirsi egualmente e specialmente nel caso concreto che conservi lo stesso valore, dovendosi desso proporzionare al danno locale che ne deriverebbe, dipendente anche dagli opifizi, il quale però potrà forse diminuirsi compensando la diminuzione d'acqua colla maggior caduta, più facile ad ottenersi in quei siti che presentano ancora sensibili pendenze; e per alcuni opifizi si potrà fors'anco indennizzarsi col miglioramento di macchine che attualmente sperdessero per contro una parte della forza motrice.
Comunque, il valore sovraccennato di lire 100 mila sarà almeno sufficiente per conchiudere ch'egli sarà pur sempre minimo in faccia ai vantaggi che deriveranno alle finanze da tale contratto, i quali consistono: nell'avere gratuitamente l'acqua per le macchine fisse, e poscia per gli altri usi fino alla concorrenza di un decimo, nonchè colla diminuzione del 25 per cento oltre il decimo; nel canone di lire 10 o 50 come sopra, e nel risparmio di 144 mila lire già accennato, col sostituire le macchine fisse all'attuale modo di esercizio.
In conclusione, se non è dato alla Commissione, forse ad alcuno, di calcolare a priori, con questi dati incerti, gli oneri ed i vantaggi delle due parti contraenti, la medesima è però persuasa, che se assai profittevoli riuscissero i medesimi alla società Nicolay, non meno vantaggiosi riesciranno al Governo. Epperò vi propone di approvare le fatte convenzioni colla società Nicolay.
A compimento della presente relazione, devesi in ultimo riferire una petizione di 48 commercianti ed azionisti della società Nicolay, i quali lagnandosi della dilazione frapposta a discutere la presente legge, invita la Camera acciò voglia nell'alta sua saviezza richiamare la Commissione e specialmente il relatore alla sollecitudine. Dal suesposto io spero vi farete persuasi, o signori, che nulla ommise la Commissione per giungere al più presto alle sue conclusioni, e che erano pure necessari degli intervalli di tempo al Ministero per raccogliere i documenti numerosi di cui man mano era richiesto. In quanto al vostro relatore vi basti l'accennare che egli fu nominato assai dopo la trasmissione di tale petizione, e che in tre giorni compì l'opera sua, pur consacrandone uso a percorrere sul luogo quei lavori con un altro dei membri della vostra Commissione, onde farsene un concetto chiaro, lavori che faranno vieppiù ammirata l'opera gigantesca della strada ferrata, e che riesciranno a maggiore vantaggio e decoro della già illustre città di Genova, nonchè della nazione che li ideava e li traduceva in atto.
{{Centrato|''Relazione del presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour), 5 maggio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 25 aprile 1854.''}}
{{Centrato|'''SIGNORI!'''}} — Nella seduta del 25 cadente mese, avendo la Camera dei deputati adottato il progetto di legge, con cui sono approvate la convenzione passata il 27 maggio 1853 tra le finanze dello Stato ed il cavaliere Paolo Antonio Nicolay in ordine all'estrazione dell'acqua dal torrente Scrivia, come anche le modificazioni ed aggiunte alla stessa convenzione, portate colla posteriore convenzione dell'11 novembre stesso anno, io ho l'onore di sottoporre ora tale progetto alle deliberazioni del Senato del regno.
{{Centrato|''Relazione fatta al Senato il 23 maggio 1854, dall'ufficio centrale composto dei senatori Des Ambrois, Regis, De Margherita, Jacquemoud, e Di Vesme, relatore.''}}
{{Centrato|'''SIGNORI!'''}} — Chiunque abbia percorso il tratto di strada che da Serravalle tende a Genova, non può non essere percosso di maraviglia per la grandezza dei lavori e per le difficoltà che, in sì gran numero raccolte in quel piccolo spazio di soli 46 chilometri, vennero felicemente superate. Fra queste tiene senza dubbio il primo luogo la grave pendenza che, per la configurazione della valle e pel breve spazio tra la vetta dell'Appennino e la città di Genova, si ebbe a dare alla strada nel discendere dal punto culminante della medesima a Busalla, infino a Pontedecimo; pendenza che nella galleria dei Giovi, lunga 3100 metri, è di 28,68 per mille; ed all'uscire della medesima, per due tratti complessivamente di presso a<noinclude></noinclude>
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due chilometri e mezzo, ascende fino al 35 per mille. Si pervenne tuttavia, mediante locomotive di nuova invenzione di ingegneri nazionali, a superare queste pendenze: ciò che, quantunque con molto studio e gravi spese si fosse cercato, non erasi per anco in altri paesi ottenuto. Ma la salita per mezzo di locomotive mobili, se può essere conveniente pel trasporto dei passeggieri, presenta gravi difficoltà per quello delle mercanzie; non potendovisi con locomotive mobili, anche della considerevole potenza di quelle di nuova invenzione impiegate sul piano inclinato del Riccò e dei Giovi, trascinare convogli di un peso brutto maggiore di 80 tonnellate, ossia di un peso in merci maggiore di 50 tonnellate<ref>Veggasi la relazione premessa al progetto di legge presentato il 10 aprile dal ministro delle finanze alla Camera dei deputati, per un saggio di applicazione del sistema di propulsione idropneumatica al piano inclinato dei Giovi.</ref>; sì che sarebbe forza dividere eccessivamente i convogli delle mercanzie, con gravissima perdita di tempo ed accrescimento di spesa. Quindi il Governo dovette pensare a metodi meno dispendiosi, coi quali poter eseguire su quel piano inclinato il trasporto delle mercanzie. E sebbene già da lungo tempo si sentisse il bisogno d'impiegare a tal uopo macchine fisse, per istabilire le quali erasi, alquanto inferiormente alla metà del piano inclinato, lasciato un tratto orizzontale della lunghezza di metri 150, non erasi tuttavia fermata la scelta nè sulla qualità del motore, che altri volevano il vapore, altri la caduta dell'acqua, nè sul modo di trazione. Se non che la grande quantità d'acqua che per filtrazioni dalla valle della Scrivia inondava ed impediva i lavori della parte superiore della galleria dei Giovi, persuase ben presto, che si avesse in quantità più che sufficiente questo potentissimo ed economico motore; e le replicate indagini fatte fare dal Governo sulla quantità d'acqua esistente nella parte superiore del torrente Scrivia durante le magre estive ridusse tale persuasione a certezza.
Mentre il Governo sotto questo aspetto, che solo od almeno più direttamente lo riguardava, proseguiva gli studi sulla quantità d'acqua esistente nella Scrivia, e sul modo di trarne profitto per l'esercizio della strada ferrata, l'industria privata aveva sotto un altro aspetto rivolto gli occhi all'acqua medesima, destinando condurla in Genova, dove si difetta di acqua potabile, a segno che il bronzino vi si vende ora da lire 10,000, oltre le spese di condotta dall'acquedotto maestro. E qui, onde più agevole riesca il portar giudizio intorno alla legge sottoposta alla vostra approvazione, crede l'uffizio dover premettere all'esame del contratto col cavaliere Nicolay, una breve esposizione delle pratiche su questo argomento, le quali precedettero il contratto, quale essa si deduce da un accurato esame dei documenti stati dal Ministero comunicati al Senato.
Vaghi progetti per una derivazione d'acqua dalla Scrivia a traverso la galleria dei Giovi si fecero da molti, ed a voce e per iscritto e colle stampe. Ma il signor Domenico Corte fu il primo che porgesse al Governo una domanda formale in proposito, il 15 ottobre 1851; e siccome il Governo indugiava a rispondere, poichè allora più che mai si studiava la questione sul modo di trazione più conveniente, il Corte rinnovò la domanda il 24 gennaio del seguente anno, allegando ragioni per provare l'urgenza. Il Governo, al quale un tale lavoro avrebbe cagionato un riguardevole risparmio di spesa pel caso che intendesse servirsi dell'acqua come di forza motrice, non si mostrò alieno dal secondare la domanda, con che venisse maggiormente sviluppata, e accompagnata dei piani e disegni necessari a poter giudicare sì del merito della medesima, come se l'impiego a che l'acqua era destinata dal ricorrente potesse conciliarsi con quello che intendeva farne il Governo. Promise il Corte che farebbe eseguire gli studi e formare i piani richiesti.
Nel mese di agosto dello stesso anno 1852 un comitato promotore di una società, della quale faceva parte l'ingegnere Novella, porgeva all'azienda delle strade ferrate, e in sul principiare dell'anno seguente al ministro dei lavori pubblici, una domanda tendente ad ottenere una derivazione d'acqua dalla Scrivia, alle condizioni seguenti: 1° che le spese di derivazione dell'acqua dalla Scrivia fino alla galleria fossero a carico del Governo, indi in poi quelle d'intubazione e condotta restassero a carico della società; 2° che il Governo potesse servirsi in valle del Riccò dell'acqua come di forza motrice per trarre i convogli lungo il piano inclinato; 3° che le spese di manutenzione fino allo stabilimento locomotore, restassero a carico del Governo, da indi in poi a carico della società; 4° che il Governo guarentisse la quantità d'acqua di 250 litri ogni minuto secondo; 5° che inoltre guarentisse la rendita del 4 e 1/2 per cento sul capitale da impiegarsi; 6° che il Governo fosse responsabile verso i terzi pel fatto di essa derivazione; 7° che la società potesse far passare i tubi ai lati della ferrovia; 8° che il ferro per detta condotta d'acqua fosse esente dal dazio d'entrata; 9° che facoltà fosse fatta alla società di emettere un numero d'azioni corrispondente al capitale necessario all'attuazione del progetto. Con altra lettera del 10 marzo il comitato dichiarava recedere dalla pretesa della garanzia d'interesse, ma persistere nelle rimanenti. Nè l'una nè l'altra lettera era accompagnata da piani o da disegni qualsiasi, indicanti il modo di derivazione.
Poco dopo questa seconda domanda della società Novella, li 2 aprile 1853, il cavaliere Paolo Antonio Nicolay, di concerto e di comune interesse col quale dichiarò indi a poco il signor Domenico Corte di aver fatto le precedenti domande del 15 ottobre 1851 e 24 gennaio 1852, presentò una sottomissione, colla quale si obbligava di compiere fra sei mesi la estremità settentrionale della galleria dei Giovi, ed inoltre l'acquedotto sotterraneo per riunire le sorgenti che potrebbero servire per forza motrice sul piano inclinato dei Giovi, e ciò alle seguenti condizioni: 1° che tutti i lavori da eseguirsi sarebbero a carico del proponente, tranne il compimento della galleria dei Giovi, che dal Governo verrebbe pagato ai prezzi convenuti nel capitolato d'appalto, coll'impresario della medesima; 2° che il Governo dovesse dichiarare fra sei mesi se intendeva far uso dell'acqua come di forza motrice, e che in questo caso la spesa per la raccolta dell'acqua e pei condotti fosse per metà a carico delle finanze, riservato al Governo il diritto di prescrivere fino al luogo dove farebbe uso dell'acqua, la forma e le dimensioni dei tubi conduttori; 3° che al chiedente fosse lecito collocare i tubi lungo la strada ferrata, sotto quelle discipline che il Governo stesso credesse utile di prescrivere; 4° che l'opera venisse dichiarata di pubblica utilità; 5° che si concedesse una diminuzione sul dazio d'entrata per tubi ed utensili da impiegarsi nell'acquedotto; 6° che al petente fosse concesso di formare una compagnia per l'esecuzione dell'intrapresa. Anche questa domanda che, a differenza delle precedenti, si restringeva alle acque sorgive e sotterranee, non era accompagnata da piani o disegni; ma indi a poco il signor Giulio Sarti, ingegnere della società, presentava al signor cavaliere Ranco, ingegnere capo alla stazione di Novi della strada ferrata, e direttore dei lavori di Scrivia, due disegni, dimostranti il divisato modo di derivazione; e questi trasmetteva sul progetto del Sarti un parere<noinclude><references/></noinclude>
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favorevole, mostrando soltanto di dubitare se con tal metodo si otterrebbe sufficiente quantità d'acqua, al che tuttavia con alcuni lavori nel letto della Scrivia si potrebbe facilmente porre rimedio. I due condotti laterali alla galleria, per mezzo dei quali il Sarti si proponeva di raccogliere l'acqua, erano anzi sotto vari aspetti giudicati utili alla galleria stessa; ma l'ingegnere capo dichiarava essere importante che tali lavori si eseguissero prima del compimento della galleria, ed indispensabile che si facessero o dallo stesso intraprenditore della galleria, o d'accordo col medesimo, poichè in caso contrario gli si sarebbe dato nonchè un pretesto, ma fondato motivo di non compiere la galleria nel termine convenuto, come ben a ragione stava sommamente a cuore all'amministrazione, che a questo fine appunto aveva poco prima fatto con gravi sacrifizi una nuova convenzione col detto intraprenditore. Ed a ciò aveva provvisto allora appunto il Nicolay, facendo coll'intraprenditore Piatti speciali convenzioni, in seguito alle quali questi, con atto 15 maggio, si dichiarava pronto di assumere sopra di sè l'esecuzione delle opere proposte dal Nicolay, senza che per ciò avesse ad incagliarsi o differirsi l'esecuzione della galleria che eseguiva per conto del Governo; a patto però che non più tardi della fine del mese fosse posto in grado di cominciare i lavori: in caso contrario, tale sua sottomissione s'intenderebbe come non avvenuta.
Pochi giorni dopo la domanda fatta dal cavaliere Nicolay (11 aprile), la società Novella aveva presentato al Ministero una nuova domanda, colla quale, parlando tuttora di derivazione d'acqua dalla Scrivia, recedeva tuttavia da gran parte delle pretese delle quali nelle lettere 2 gennaio e 10 marzo, chiedendo soltanto: 1° che gli fosse concessa la derivazione di 250 litri d'acqua al minuto secondo; 2° che gli fosse permesso di condurla lungo la strada ferrata, mediante le precauzioni, e nel modo che verrebbe concertato coll'amministrazione; 3° che l'opera si dichiarasse di pubblica utilità; 4° che il Governo garantisse la società dai richiami dei terzi pel fatto di essa derivazione. Indi, il 4 maggio, la stessa società Novella presentò una nuova proposta, nella quale chiese non più una derivazione dal fiume, ma, come il Nicolay, le acque sorgive e sotterranee; nel resto nulla era mutato alla precedente domanda dell'11 aprile. Nè l'una, nè l'altra di queste due domande era accompagnata da piani regolari, o da altra indicazione dei lavori coi quali s'intendeva eseguire la derivazione.
Così, verso la metà di maggio, il Governo si trovava dinanzi, conscie l'una dell'altra, e in certo modo concorrenti, due società: quella Nicolay e quella Novella. Posto come fuori di questione, che al Governo conveniva accettare l'offerta fatta dall'industria privata di intubare e condurre a proprie spese lungo il piano inclinato dei Giovi l'acqua della quale occorresse al Governo stesso di servirsi come di forza motrice, ovvia si offre la questione, perchè non abbia, sotto certe condizioni, posta la concessione dell'acqua agl'incanti onde ottenere allo Stato le migliori condizioni, e sciogliere sè dalla responsabilità di un meno regolare procedere. Il vostro uffizio non ommise di porre tale questione al ministro dei lavori pubblici, che, invitato, intervenne nel suo seno.
Le ragioni da lui addotte in difesa e spiegazione dell'operato del Ministero sono: che per lungo tempo l'amministrazione non pensò ad una prossima concessione di questa condotta d'acqua, perchè, occupata in istudiare appunto il modo di trazione più conveniente in quella località, non era in grado di accordare la derivazione, mentre non constava ancora nè se il Governo avrebbe avuto bisogno di quell'acqua come di forza motrice, nè molto meno in quale quantità, sotto qual forma ed in qual luogo, e perciò a quali condizioni dovesse sottoporsi la concessione. Intanto, circa la metà di maggio dello scorso anno, essersi bensì in apparenza trovati a fronte due concorrenti; ma il Novella non aver presentato alcun piano o descrizione dalla quale trar giudizio del merito del progetto: oltrechè le condizioni da lui proposte erano meno vantaggiose, in quanto il Novella esigeva che il Governo lo guarentisse contro le pretese dei terzi pel fatto della derivazione dell'acqua; ed oltre a ciò mal potendosi, od assolutamente non potendosi, fuorchè d'accordo coll'intraprenditore Piatti, eseguire i lavori di derivazione senza impedire quelli della galleria, il Nicolay avere sciolto in suo favore la difficoltà, ed essendo il Piatti vincolato col medesimo, più non poter scendere ad accordo con altra persona. D'altra parte, appunto a cagione dei lavori della galleria, essere urgente prendere una determinazione, poichè la concessione dell'acqua accelererebbe grandemente anche i lavori della galleria, ed in ogni caso, compita questa, le opere di derivazione non avrebbero potuto eseguirsi fuorchè con dispendio e fra difficoltà immensamente maggiori. Per tutte le sopraddette ragioni, diceva il ministro, non erano più possibili gl'indugi; onde l'azienda delle strade ferrate consultata opinò (lettera 18 maggio) essere conveniente accogliere la domanda del cavaliere Nicolay, mediante l'accennata sottomissione del Piatti, che per le opere proposte dal Nicolay non verrebbe in alcun modo interrotta l'esecuzione di quelle appaltate allo stesso Piatti; e mediante che il Nicolay si obbligasse di pagare un canone alle finanze per l'acqua da derivarsi, ed assumesse sopra di sè l'indennità che potesse essere dovuta agli utenti delle acque della Scrivia. Queste condizioni, faceva notare il ministro, avere il Governo cercato ancora di migliorare, ed averle diffatti considerabilmente migliorate nel contratto stipulato col Nicolay, contratto che per una parte era essenzialmente nell'interesse delle finanze, poichè per esso si addossavano all'industria privata spese alle quali in caso contrario avrebbe dovuto sottostare il Governo onde procurarsi la cercata forza motrice, e per altra parte nè poteva differirsi, a motivo dello stato dei lavori della galleria, nè stipularsi con altra persona, stante gl'impegni presi dal Piatti col Nicolay, il quale d'altronde presentava piena sicurezza della esecuzione, ed era quegli che aveva di gran lunga offerto le migliori condizioni. Conchiudeva il ministro essersi nel contratto stipulato col Nicolay assicurato il pronto compimento dell'ultimo tronco della galleria dei Giovi, e così accelerata con vantaggio pure delle finanze la messa in esercizio della strada ferrata da Busalla a Genova, che certo molti mesi più tardi e con spesa troppo maggiore sarebbe stata aperta senza gli accordi del Piatti col Nicolay, e senza la conseguente convenzione che ora cade in discussione.
Passando ora all'esame delle due convenzioni, poco v'ha a dire intorno alla prima, stipulata col Nicolay il 27 maggio 1853, colla quale, sotto certe condizioni e con certi carichi, gli si concede di raccogliere, per mezzo di piccole gallerie raddossate all'ultimo tronco della galleria dei Giovi, le acque sorgive che concorrono nel cavo operato per la costruzione di detto tronco, e di poter eseguire lungo la strada ferrata un acquedotto che le conduca infino a Genova. Al Governo (art. 5) è fatta facoltà di valersi, senza alcun corrispettivo, di parte o di tutta quell'acqua come di motore delle macchine fisse che intendesse stabilire, restituendo l'acqua dopo l'uso al suo corso. Il Nicolay (art. 7) si obbliga di somministrare gratuitamente la quantità d'acqua di cui possano abbisognare le stazioni da Pontedecimo a Genova, con che però il totale di quest'acqua distratta dal condotto principale<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|939}}</noinclude>
non superi la decima parte della portata intera del condotto stesso; se oltrepassasse il decimo, si stipulò che il soprappiù fosse dal Governo pagato ad un prezzo di favore, ossia a un quarto meno di quello che la stessa acqua verrebbe pagata nei siti più vicini alla stazione.
Fu in alcuni degli uffizi mossa questione se, ove la condotta d'acqua non passasse precisamente alla stazione il condurvela fosse a carico del Nicolay; e se a carico suo o del Governo fossero i serbatoi, ed in generale le spese per la distribuzione interna e per la conservazione dell'acqua. Interrogato dal vostro uffizio il ministro rispose non esservi dubbio doversi dal cavaliere Nicolay dare l'acqua condotta al luogo stesso della stazione; ma all'incontro ogni opera per la distribuzione interna e per la custodia dell'acqua restava a carico della finanza; lievi essere tuttavia le spese per la distribuzione interna, e quelle per la conservazione della richiesta quantità d'acqua essere da lungo tempo eseguite. Del resto risulta che fino dal giorno 19 del corrente maggio dalla società Nicolay fu data l'acqua alle stazioni tutte da Pontedecimo a Genova. Ogni spesa di manutenzione (art. 14) fu dichiarata a carico del concessionario. In caso di maggior derivazione a farsi dalla Scrivia, a patti eguali fu al Nicolay promessa la preferenza (art. 8). Il canone in favore della finanza (art. 10) fu stabilito di 10 lire per litro d'acqua al minuto secondo, se il Governo facesse uso dell'acqua come forza motrice; in caso contrario di lire 50. Vi fu chi trovò oltremodo tenue un tal canone; ma convien notare che due, ed anche assai gravi, corrispettivi della concessione si trovano, uno nella totale obbligazione della manutenzione imposta al Nicolay anche pel caso che il Governo faccia uso dell'acqua, come diffatti ha proposto di fare, come forza motrice; l'altro, che è quasi una specie di canone, consiste nel decimo dell'acqua da concedersi, come dicemmo, gratuitamente al Governo, ed anche il soprappiù, ove occorra, ad un prezzo di favore, per gli usi della strada ferrata. Altri avrebbe voluto che il Governo si riservasse la facoltà del riscatto, che la concessione si dichiarasse riversibile al Governo dopo un breve spazio, se ottener si poteva; altrimenti, almeno dopo il termine di 99 anni, alla quale condizione, dicono, non avrebbe per certo fatto seria opposizione il Nicolay. Ma basti notare la differenza che passa tra le concessioni di strade ferrate, il benefizio delle quali consiste nel provento e nell'uso giornaliero, e le concessioni d'acqua, che suole dai concessionari non darsi in affitto ma vendersi; ogni patto di riversibilità anche lontana avrebbe od impedite le vendite, o, se queste si concedessero, sarebbe divenuta illusoria la riversibilità, poichè alla scadenza del termine sarebbe toccato al Governo un capitale senza valore, ed inoltre onerato, senza alcun benefizio, delle spese di manutenzione dell'acquedotto, che sono ora a carico della società Nicolay. L'indennità che dovesse pagarsi agli utenti della Scrivia fu con questo contratto posta a carico del signor Nicolay (articolo 12). L'opera della condotta dell'acqua a Genova fu dichiarata di pubblica utilità (articolo 11), e fu fatta al Nicolay facoltà di cederla ad una società anonima costituita a tenore di legge (articolo 13). Fu al cavaliere Nicolay concesso di porre immediatamente mano ai lavori (articolo 16), ma si dichiarò che la convenzione non avrebbe effetto se non veniva approvata per legge; se l'approvazione non avesse luogo, il Governo rimborserebbe al concessionario le spese utilmente fatte (articolo 17).
Tali in breve sono le principali condizioni della prima convenzione stipulata il 27 maggio. Il Piatti pose immediatamente mano alle piccole gallerie addossate alla galleria principale; e il Nicolay presso tutti i fonditori in ferro di Genova, ed anche in Inghilterra, ordinò i tubi necessari alla condotta.
Parte dei tubi commessi in Inghilterra era giunta, e a mano a mano andavano fornendosi quelli che erano stati comandati alle varie fonderie di Genova, allorchè un fortunato accidente forzò il Governo a sollecitare presso il cavaliere Nicolay la modificazione della primitiva convenzione. Tre ingegneri nostrali, Severino Grattoni, Sebastiano Grandis e Germano Sommeiller, trovarono un nuovo metodo efficacissimo, di grande semplicità e poca spesa, per condensare l'aria, della elasticità della quale già in più luoghi e da molto tempo erasi tentato far uso come di forza motrice sulle strade ferrate. Ma i metodi antichi di condensare l'aria, per mezzo di macchine, erano di un esercizio assai costoso; oltrechè si perdeva inutilmente in comprimere l'aria una parte della forza che con minori perdite e perciò con maggior vantaggio avrebbe potuto direttamente applicarsi alla trazione dei convogli. Non vogliamo anticipare il discorso su questa importante invenzione, poichè un progetto di legge relativo alla medesima è attualmente sottoposto alle deliberazioni del Parlamento. Accenneremo soltanto che questo metodo, chiamato forse a mutar faccia al sistema di locomozione e dare un impreveduto e mirabile sviluppo alle strade ferrate, principalmente nei passaggi, ora quasi disperati, delle alte catene di monti, consiste nel condensare in grandi serbatoi l'aria senza uso di macchine, direttamente per mezzo dell'acqua che per un sifone introdotta inferiormente nel serbatoio dell'aria la comprime col peso della colonna d'acqua esistente nell'altro braccio maggiore del sifone; onde appare che tanto più sarà grande la pressione, e tanto più l'aria verrà condensata, quanto più alta sarà la colonna d'acqua in questo braccio maggiore e superiormente aperto del sifone. Gl'inventori perciò, oltre una quantità d'acqua sufficiente alla condensazione di un considerevole volume d'aria, quantità che essi valutavano in una ruota d'acqua, ossia in 350 litri per minuto secondo, chiedevano che il punto di condensazione fosse non sul tratto orizzontale lasciato circa la metà del piano inclinato, a fine già di stabilirvi all'occorrenza le macchine fisse, ma in fondo del piano inclinato stesso, onde così avere una colonna d'acqua e perciò una pressione più alta di circa 98 metri; proponevano inoltre nel modo della condotta ed intubatura dell'acqua parecchie cautele per la solidità e in ogni caso per la facile riparazione dell'opera, la quale doveva resistere all'enorme pressione di circa 27 atmosfere<ref>Ecco uno specchio delle distanze e delle altezze.
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| La galleria dei Giovi è lunga metri 3100, colla pendenza del 28,58 per mille, il che dà di pendenza totale || style="text-align:right;" | Metri 88,60
|-
| Seguono metri 2162 di piano inclinato a 35 per mille || style="text-align:right;" | » 85,67
|-
| || style="text-align:right;" | '''Metri 174,27'''
|-
| Dopo 150 metri a livello, destinati già a stabilirvi le macchine fisse, seguono altri 310 metri inclinati di 35 per mille || style="text-align:right;" | » 10,85
|-
| Indi metri 1528 colla pendenza di 29,09 per mille || style="text-align:right;" | » 42,92
|-
| E finalmente fino alla stazione di Pontedecimo metri 2129, colla pendenza di 20,82 per mille || style="text-align:right;" | » 44,33
|-
| || style="text-align:right;" | '''Metri 98,10'''
|-
| Altezza totale, dall'entrata superiore della galleria fino a Pontedecimo || style="text-align:right;" | Metri 272,87
|}
e lunghezza totale metri 9379.</ref>. Le mutazioni che si volevano introdurre nella con-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" /><section begin="s1" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|940}}</noinclude>
venzione riescivano sotto più aspetti gravose alla società Nicolay, alla quale si portava un aumento di spesa, che dietro perizia fatta eseguire dal Governo venne valutato da un milione e mezzo a due milioni. In compenso il Governo concedeva con questa nuova convenzione al Nicolay una quantità d'acqua maggiore che non colla precedente; e d'altra parte per indurlo al nuovo più gravoso contratto, gli faceva notare che certamente il Parlamento non avrebbe accordato alla convenzione la necessaria approvazione, se per essa non si fosse interamente provvisto ai bisogni della strada ferrata. Inoltre, siccome, onde assicurare in ogni tempo la quantità d'acqua necessaria per l'esercizio del divisato sistema idropneumatico, conveniva fare una pescaia o traversagno a traverso la Scrivia, e così non più prendere soltanto le acque scorrenti naturalmente verso Genova in seguito all'aperta galleria, ma fare nuove opere modificanti il corso naturale del torrente: il Governo, in compenso anche dei gravi carichi aggiunti al Nicolay col nuovo contratto, assunse sopra di sè l'indennità verso gli utenti della Scrivia, la quale secondo la prima convenzione era a carico del signor Nicolay.
E qui, onde rettamente estimare in che consista ed a quanto possa ascendere l'indennità, conviene premettere alcune nozioni di fatto. Ed in prima, la quantità d'acqua nella Scrivia superiormente alla derivazione in questione sembra, dietro ripetuti esperimenti, essere comprese le infiltrazioni, di litri 700 al minuto secondo; la quantità che si vuole estrarne è, come dicemmo, di litri 350. Il corso del torrente da Busalla a Tortona è di circa quarantacinque chilometri, e da ambi i lati riceve molti influenti, alcuni piccoli, altri di non lieve importanza.
Alcuni opifizi, dei quali uno assai considerevole a Serravalle, sono mossi con acqua derivata dal fiume, e che a quello ritorna. Nel Tortonese l'acqua derivata dal fiume serve alla irrigazione delle terre.
Da quanto sopra, si scorge, che due generi di persone chiedono indennità per sottrazione d'acqua fatta nelle parti superiori della Scrivia: i possessori di opifizi ed i possessori di stabili irrigui. Appoggiano i Tortonesi i loro diritti sulle acque della Scrivia a vari antichi titoli, e particolarmente ad un atto del 1457 della Camera ducale di Milano, col quale si guarentiscono al comune di Tortona «tutti i diritti ed azioni che competevano od erano per competere all'anzidetta Camera» sulle acque della Scrivia. Il Governo poi, al quale si chiede l'indennità, oppone un argomento di diritto; non avere la concessione di acque fatta dalla Camera di Milano «di tutti i diritti od azioni che sull'acqua le competevano», potuto riguardare che le acque sole percorrenti quel territorio, facente parte allora del ducato di Milano, nè aver potuto detrarre ai diritti che sulle stesse acque avevano gli Stati superiormente posti, ossia la repubblica di Genova ed i feudi imperiali. In quanto al fatto poi contendono che neppure una goccia dei 350 litri d'acqua che si tolgono a Busalla perverrebbe fino ad irrigare i beni nei dintorni di Tortona, ma tutta per via nel vasto e ghiaioso letto del torrente sarebbe perduta in filtrazioni sotterranee, o dispersa dal sole in evaporazioni. Lasciando interamente al giudizio dei tribunali l'estimazione della questione di diritto, e senza spingere tant'oltre gli estremi della questione di fatto, ossia della quantità reale d'acqua, della quale una siffatta derivazione priva i Tortonesi e del danno che ad essi si arreca, pare non esservi dubbio che se non tutta, la maggior parte almeno della ruota d'acqua che si sottrae al fiume a Busalla andrebbe nel lungo suo corso perduta prima di giungere a Tortona. La prova ne verrà fatta, ora immettendo i 350 litri d'acqua nel condotto verso Genova, ed ora restituendoli all'antico suo letto, ed accuratamente misurando in ambidue i casi la quantità d'acqua che giunge a Tortona. Tenuto conto di questa diminuzione, e per altra parte del prezzo che ha a Tortona la ruota d'acqua ad uso d'irrigazione, e computata anche la indennità che convenga dare agli opifizi lungo la Scrivia, onde porli in grado d'accrescere la caduta d'acqua, o perfezionare i loro meccanismi, o fare migliori pescaie, od in qualsiasi modo supplire alla quantità d'acqua sottratta, l'indennità totale, alla quale avvenga che debba sottostare il Governo, sarà pur sempre comparativamente assai tenue, e, nonchè altro, minore del vantaggio dell'acqua che si fornisce alle stazioni; senza calcolare l'immenso benefizio, che è lo scopo ed il motivo principale della concessione, d'avere un potente ed economico motore sul piano inclinato da Busalla a Pontedecimo. Nè osta che l'invenzione importantissima dei sopraccennati tre nostri ingegneri, la quale, allontanando difficoltà credute insormontabili, darebbe, come dicemmo, nuova vita a quanto riguarda le strade ferrate nel nostro paese, non goda ancora, sebbene favorevolmente giudicata da uomini competentissimi, la sanzione dell'esperienza; poichè ove anche, il che non crediamo, dessa fallisca, con una potenza d'acqua, quale il Governo viene ad avere con questa condotta, ben sì potrà in ogni caso ottenere pel piano inclinato la trazione dei convogli con alcuno degli antichi metodi di macchine fisse.
Sebbene qui possa dirsi compito l'esame della legge sottoposta alla vostra approvazione, noteremo tuttavia che dopo conchiuso dal Governo il contratto col Nicolay, anzi ancora mentre la legge era in discussione dianzi alla Camera elettiva, il Novella presentò nuove proposte, colle quali, se l'impresa fosse tolta al Nicolay ed a lui ceduta, prometteva alle finanze lire centomila, e la garanzia contro gli utenti della Scrivia. Ma, come appare dalla relazione della Commissione della Camera dei deputati, e dalle carte comunicate al Senato dal Ministero, fu giudicato non doversi tener in verun conto tale offerta, perchè il Novella, quantunque espressamente richiesto, ed assegnatogli un termine, non potè fornire malleveria, nè dar prova d'essere in grado di subentrare ai carichi assunti dal Governo verso il Nicolay, se il contratto col medesimo non fosse approvato.
Conchiudendo adunque, il vostro ufficio centrale opina unanime per l'approvazione della legge, e per questa sanatoria determinata da motivi specialissimi appagantemente giustificati di pubblica utilità e d'urgenza. Ritiene però che questa sanatoria non potrebbe essere tratta ad esempio per autorizzare in altri casi una simile deviazione dall'osservanza della legge; poichè l'ufficio stesso sarebbe pure unanime in disapprovare un simile operato in tutt'altra condizione di cose.<section end="s1" />
{{Rule|8em|t=1}}{{Rule|8em|v=1}}<section begin="s2" />
{{Centrato|'''Autorizzazione di una maggiore spesa per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia.'''}}
{{Centrato|''Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio, ministro delle finanze (Cavour).''}}
{{Centrato|'''SIGNORI!'''}} — I primi progetti della grandiosa impresa dell'arginamento dell'Isère e dell'Arc datano dal 1787. Sospesi per gli avvenimenti politici d'allora, ne fu ripreso lo studio dopo la restaurazione. Una Commissione creata con regie pa-<section end="s2" /><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|941}}</noinclude>
tenti del 7 gennaio 1825 compilò un progetto definitivo per l'arginamento di quei due fluenti, il quale fu approvato con altre regie patenti del 21 agosto 1827, le quali affidarono alla stessa Commissione la direzione superiore dell'impresa con tutti i poteri amministrativi e giudiziari all'uopo necessari.
La spesa per far fronte agli occorrenti lavori venne valutata a lire 6,517,652; il Governo vi ha contribuito per lire 1,031,686 46 a titolo di sussidi, più abbandonò i terreni demaniali da ricuperarsi sul letto delle acque, la cui vendita doveva, d'appresso i calcoli approssimativi, produrre lire 2,330,000.
Il soprappiù<ref>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Il contingente delle provincie fu stabilito in || style="text-align:right;" | L. 433.691,63
|-
| quello dei comuni limitrofi in || style="text-align:right;" | » 58.155,60
|-
| quello dei proprietari dei terreni in || style="text-align:right;" | » 3.132.070,31
|-
| || style="text-align:right;" | '''L. 3.623.917,54'''
|-
| La Commissione ha esatto dalle provincie || style="text-align:right;" | L. 350.953,26
|-
| dai comuni || style="text-align:right;" | » 46.524,48
|-
| dai proprietari || style="text-align:right;" | » 1.393.859,11
|-
| || style="text-align:right;" | '''L. 1.791.336,85'''
|-
| || style="text-align:right;" | '''L. 1.832.580,69'''
|}
Gli argini costrutti sotto la Commissione constano dal 1829 al 20 maggio 1845 di metri 55.260; costrutti posteriormente sino al 1° luglio 1853, metri 26.633; da costrursi a compimento, metri 2.380; totale metri 84.273.
</ref> doveva ripartirsi secondo le basi prescritte dall'articolo 5 delle regie patenti 21 agosto 1827, fra le provincie di Moriana, Tarantasia, Alta Savoia, Genevese e Savoia propria, i comuni limitrofi ed i proprietari dei terreni soggetti ad inondazione, ed ai quali l'opera dell'arginamento più specialmente profittava.
Col mezzo di diverse imprese furono i lavori cominciati nella primavera del 1829, ed in dipendenza di questi vennero eseguiti gli argini dell'Arc da Ayton a Chamousset, e quei dell'Isère da Albertville a Gresy ed a valle del ponte di Montmeillan.
Nello scopo d'accelerare i lavori la Commissione nel 1840 affidò ad una sola impresa l'esecuzione degli argini restanti a costruirsi, e stipulò il 4 giugno di quell'anno una convenzione coll'ora defunto architetto Chiron, con cui si obbligò di dare ultimati nel periodo di sei anni gli argini dell'Isère ancora mancanti da Gresy alla frontiera di Francia, della lunghezza di metri 43,260, in ragione di lire 55,50 ogni metro, coll'obbligo inoltre di mantenerli e conservarli in buono stato a proprie spese durante un decennio, fatto tempo dal giorno della loro ultimazione.
Vedendo che i fondi bilanciati per soddisfare il prezzo dei lavori erano insufficienti, sia per le difficoltà che s'incontravano nell'esazione delle quote imposte, sia per alienare convenientemente i terreni demaniali non ancora guarentiti nè bonificati, il Governo sulla domanda della Commissione autorizzò un'anticipazione sulla Cassa dei depositi di lire 350,000 e successivamente, atteso che le difficoltà continuavano a sussistere, acconsentì un'altra anticipazione sui fondi del regio Tesoro di lire 600,000.
Ma non per questo le difficoltà diminuivano, che anzi crescevano a causa della mancanza di fondi, sia per l'impossibilità dei contribuenti di versare le rispettive loro quote, sia anche per la previsione che andò alla Commissione fallita circa ai terreni che il Governo le aveva abbandonati, dai quali mentre contava di ricavare 1000 lire per giornata, non ne fece, in prezzo medio, che lire 149,50, a tal che a vece di 1,600,000 e più lire che sperava d'incassare dalla vendita di 1600 e più giornate di detti terreni, non conseguì che lire 259,200.
Trovatasi a questo punto la Commissione con una spesa già incontrata di lire 3,790,880 32, colla quale si era data opera all'arginamento dell'Arc sino al suo confluente coll'Isère, non che a quello dell'Isère, da Albertville a Gresy, e da quest'ultimo punto sino all'incontro colla frontiera di Francia, e con tante passività inoltre di lire 1,307,680 73, le quali concernevano per la concorrente di lire 688,405 04 le somministranze di fondi a titolo di sovvenzione rimborsabile, e per le rimanenti lire 618,163 85, residui di corrispettivi d'imprese ultimate, o per opere in corso di esecuzione, prezzo di terreni di privata spettanza occupati col nuovo letto artificiale dell'Isère, ed altre cause, il Governo, il quale si avvide che i mezzi sui quali la Commissione aveva fondate le sue speranze erano realmente venuti meno, ad oggetto di non lasciare compromesso l'esito di un'opera così grandiosa, già tanto dispendiosa e sommamente utile all'agricoltura, all'industria, al commercio ed alla salute pubblica, promosse le regie lettere patenti del 20 maggio 1845 nelle quali si è fra le altre cose stabilito:
1° Che l'arginamento dell'Isère e dell'Arc verrebbe ultimato a spese del Governo, il quale provvederebbe medesimamente, e coi mezzi più pronti ed efficaci, al bonifico dei terreni demaniali, già formanti letto ed invasi dalle acque dei due torrenti, ovvero abbandonati da coloro che li possedevano, ond'esimersi dal pagamento delle quote di concorso nelle spese;
2° Che le finanze assumerebbero a loro carico l'attivo ed il passivo dell'impresa, e mediante l'imposizione nel loro bilancio delle somme necessarie per far fronte alla spesa, farebbero continuare sotto la loro direzione e vigilanza le opere sino al finale loro compimento, e provvederebbero ad un tempo all'esazione delle quote di contributo ed imposta, pel rateato pagamento delle quali fu nelle stesse lettere patenti accordata ai debitori una dilazione di anni 15 a cominciare dal 20 maggio 1845, e delle altre attività d'ogni specie inerenti all'arginamento;
3° Che di mano in mano che gli argini sarebbero ultimati ne verrebbe fatta la consegna al consorzio da instituirsi per la loro manutenzione e futura conservazione in buono stato;
4° Infine che ultimata l'opera in tutte le sue parti, incluso il bonifico dei terreni, e fatta la vendita di questi della superficie di ettari 1088 (giornate 3690) dopo che troverannosi ridotti in stato di coltura, si addiverrebbe ad un assestamento di conti, e qualora, prededotte le somme anticipate dalle finanze, rimanesse ancora disponibile un attivo, le finanze stesse avrebbero diritto di prelevare su questo ogni somma da esse anticipata coll'aggiunta dell'interesse del tre per cento.
A seguito di queste regie patenti l'amministrazione delle finanze, a cui n'era affidata l'esecuzione, commetteva al signor ingegnere-capo cavaliere Mosca di procedere al calcolo delle spese che ancora fossero necessarie per far fronte alle esigenze occorrenti al compimento dell'impresa, ed il medesimo presentò in agosto 1845 un quadro da cui risultò che la spesa stessa avrebbe rilevato a lire 3,918,210 10.
Riportati i regi brevetti 14 ottobre 1845, 27 giugno e 12 novembre 1846, in forza dei quali la preindicata somma di lire 3,958,210 10 venne ripartita nella parte seconda (Spese<noinclude></noinclude>
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straordinarie) dei bilanci passivi 1845-46 47-48-49 e 50 dell'azienda di finanze, questa avvisava al rimborso nel 1846 a favore del tesoriere principale di Ciamberì delle lire 600,000 che erano state prelevate dai fondi materiali della di lui cassa per l'anticipazione fatta nel 1843 e 1844 alla preesistente Commissione, non che per la restituzione alla Cassa dei depositi delle lire 88,105 04 nel 1842, mutuate alla stessa Commissione, e per la regolarizzazione di alcuni mandati di rimborso riferentisi a passività lasciate da detta Commissione.
Successivamente e sino a tutto giugno 1853, col mezzo del fondo bilanciato di lire 3,958,210 10, si continuò a far fronte alle spese per opere e lavori indicati nell'annesso stato, numero uno, colla data del 5 novembre 1853, dal quale stato risulta che dal 20 maggio 1845 a tutto giugno 1853 le finanze pagarono, incluse le lire 688,405 04, rimborsate alla tesoreria provinciale di Ciamberì, ed alla Cassa dei depositi la somma di lire 3,702,471 40, così che al 1° luglio del corrente anno non si ha più di disponibile sul fondo di lire 3,958,210 10 che lire 255,738 70.
Ora quest'ultima somma non è sufficiente a far fronte alle spese specificate nello stato pur qui annesso numero due, da cui appare come per sopperire alle spese derivanti da opere eseguite ed in corso d'esecuzione, e per altre già previste, si richiede la somma di lire 546,050 99, e per far fronte a quelle per lavori da intraprendersi e per altre cause indispensabili per il compimento dell'opera dell'arginamento, vi voglia ancora la somma di lire 533,949 10.
Queste due somme riunite formano in complesso quella di lire 1,080,000, da cui, dedotto il fondo ancora disponibile a tutto giugno 1853 di lire 255,738 60, le spese ancora necessarie per addurre a compimento l'opera di che si tratta sono di
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| || style="text-align:right;" | L. 824,261 50
|-
| Unendo ora questa somma di || style="text-align:right;" | L. 824,261 50
|-
| alle spese incontrate dalla preesistente Commissione del 1829 al 20 maggio 1845 in || style="text-align:right;" | » 3,790,880 32
|-
| non che a quelle già incontrate dalle finanze da detta epoca 20 maggio 1845 sino al 1° luglio 1853, e da incontrarsi a tutto il corrente anno in || style="text-align:right;" | » 3,958,210 10
|-
| si avrà una spesa totale di || style="text-align:right;" | '''L. 8,573,351 92'''
|-
| in cui le finanze concorrerebbero, comprese le || style="text-align:right;" | L. 1,031,686 46
|-
| donatele dalla munificenza sovrana nel 1827 per || style="text-align:right;" | » 3,814,437 26
|-
| in ordine alla quale ingente somma altro compenso non possono sperare che quello di || style="text-align:right;" | » 3,048,344 28
|-
| rappresentanti le quote di concorso dei proprietari dei terreni guarentiti, ed il prodotto presunto della vendita, a data ancora remota, delle 3690 giornate di terreno soggetto a bonifico, cosicchè esse finanze avrebbero speso del proprio nell'opera di che si tratta || style="text-align:right;" | » 2,765,813 »
|}
La convenienza, o meglio la necessità che venga autorizzata la maggiore spesa di lire 824,261 50 è richiesta dall'interesse stesso delle finanze, le quali, quanto più presto verrà portata a compimento l'opera dell'arginamento, saranno liberate dalla spesa di manutenzione degli argini, la quale dovrà per tal modo passare a carico del consorzio in forza della legge del 25 maggio 1853; rispetto agli argini, la cui costruzione forma l'impresa della società Chiron, allorchè questa costruzione sarà ultimata (e si spera che lo sarà nella primavera del 1854), la stessa società ne ha, a tenore del di lei contratto 4 giugno 1840, la manutenzione sino al 1864.
Conviene anche alle finanze di attivare il bonifico dei terreni, giacchè non è che da quest'operazione che potranno esse ricavare un prezzo discreto dalla loro vendita.
Sebbene dall'anzicitato quadro, numero due, del signor cavaliere Mosca del 5 novembre ultimo appaia evidentemente dimostrata la necessità della surriferita maggiore spesa di lire 824,261 50, e l'uso cui la medesima deve servire insieme alla somma di lire 255,738 70 che rimaneva ancora disponibile al 1° luglio 1853, la quale però nella massima parte si trova in giornata consunta per pagamenti d'opere e lavori dipendenti dall'arginamento eseguiti da detta epoca in poi; ciò nondimeno il Ministero di finanze nell'intendimento di agevolare il criterio del Parlamento sulla indispensabilità di detta maggiore spesa di lire 824,261 50, ha reputato opportuno di richiedere il signor cavaliere Mosca di redigere un chiaro ed esatto rapporto sulle cause che necessitano la stessa maggiore spesa al disopra di quella che fu prevista e calcolata nel 1845.
Dalla relazione che il predetto signor cavaliere Mosca ha trasmesso colla data del 14 dicembre ultimo scorso si rileva che tale maggiore spesa è attribuibile:
1° Alla manutenzione e conservazione degli argini dell'Isère e dell'Arc, a cui hanno provveduto le finanze posteriormente alla loro ultimazione, quantunque non vi sarebbero state più tenute, laddove, superati gli ostacoli che vennero ad incagliare l'attuazione del consorzio, si fosse potuto anteriormente far luogo agli ordinamenti che vennero poscia sanciti colla legge del 25 maggio 1853, qual ritardo fu cagione d'una spesa di circa lire 368,000;
2° Alla maggior lunghezza degli argini dell'Isère riconosciuta necessaria posteriormente all'intrapresa, lo che ha contribuito ad una spesa maggiore di quella prevista nella somma di lire 57,000;
3° A lavori in aumento dell'impresa Ougier per costruzione d'argini sotto Gresy, che furono causa d'una maggiore spesa di lire 57,000;
4° All'abbuonamento sotto il villaggio di Pau, la cui necessità si manifestò nel corso dell'intrapresa, opera questa che costò lire 45,000;
5° A riparazioni di guasti cagionati dalla piena del 1848 e 1851 agli argini dell'Isère, per cui si è dovuto spendere lire 70,000;
6° Ai sussidi accordati in lire 31,000 per i riempimenti alla strada provinciale ed alle dighe del torrente Chiriac;
7° Infine alla spesa di lire 60,000 occorrente per la introduzione delle acque nel nuovo letto dell'Isère.
Tutte le partite di spesa sommariamente indicate qui sopra non potevano essere previste dall'ingegnere che fornì nel 1845 i calcoli della spesa totale dell'arginamento, giacchè per una parte tali partite sono di natura eventuali, e per altra, come quelle riflettenti la manutenzione degli argini dell'Isère e dell'Arc, le finanze furono costrette nell'interesse dell'opera stessa a sopperirvi senza che l'ingegnere potesse prevedere siffatto carico dal momento che, come si è sovraccennato, la manutenzione degli argini stessi doveva venire sopportata dal consorzio sin dal 1845 e 1847, di modo che le spese medesime essendosi dovute prelevare da quella di lire 3,958,210 10, che nel 1845 fu ravvisata necessaria per il compimento delle opere dell'arginamento, ne viene il disavanzo che ora si è verificato per addurre a compimento la grandiosa impresa di cui si tratta.
Giova però osservare che laddove alcune cause vertenti<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|943}}</noinclude>
avanti i magistrati competenti relative a contestazioni in materia d'opere riflettenti l'arginamento dell'Isère, venissero decise in favore delle finanze, verrebbe sulla maggiore spesa, per cui si chiede l'autorizzazione, a realizzarsi un'economia di qualche importanza.
Per quanto poi il signor cavaliere Mosca abbia accennato nel di lui rapporto del 14 dicembre scorso la convenienza di ripartire detta maggiore spesa di lire 824,261 30 nei soli due anni 1854-1855 nella proporzione segnata nell'annesso quadro numero due, il ministro di finanze, però, onde non aggravare di soverchio i bilanci del 1854 e 1855, ed anche sul riflesso che difficilmente tutta la spesa sarebbe per avere sfogo in detti due anni, crede di dover dividere la spesa stessa fra gli esercizi 1854, 1855 e 1856 nelle quote segnate nel relativo progetto di legge.
A fronte pertanto della premessa esposizione, e dei dati risultanti dagli annessi stati del 3 novembre 1855, e rapporto Mosca del 14 dicembre ultimo scorso, il riferente porta fiducia di aver dimostrata la necessità della maggiore spesa che propone, per cui spera che vorrete autorizzarla, approvando l'unito
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. È autorizzata una maggiore spesa di lire ottocento ventiquattro mila duecento sessant'una e centesimi trenta, occorrenti per le opere ed i lavori dell'arginamento dell'Isère e dell'Arc in Savoia.
Art. 2. Tale spesa sarà iscritta sui bilanci passivi del Ministero delle finanze, e ripartita, fra gli anni mille ottocento cinquantaquattro, mille ottocento cinquantacinque, e mille ottocento cinquantasei, come infra:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Anni 1854 || style="text-align:right;" | L. 300,000 »
|-
| » 1855 || style="text-align:right;" | » 500,000 »
|-
| » 1856 || style="text-align:right;" | » 224,261 30
|-
| Totale || style="text-align:right;" | L. 824,261 30
|}
''Relazione fatta alla Camera il 6 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Despine, Jacquier, Colli, Brunati, Buraggi, Pareto, e Gerbore, relatore.''
Messieurs! — Pour être à même de se prononcer sur le mérite du projet de loi par laquelle monsieur le ministre des finances demande à la Chambre une somme de 824,261 30 à titre de majeure dépense pour la continuation et l'achèvement des travaux de diguement de l'Isère et de l'Arc, la Commission a dû prendre connaissance des dispositions législatives, qui régissent cette œuvre importante, et en particulier de la loi du 20 mai 1845, qui en a accollé la charge à l'État; et de la discussion qui s'en est suivie dans son sein est née une question préjudicielle, dont sa solution négative a été adoptée.
Cette somme peut-elle être considérée pour une dépense extraordinaire nouvelle, ou pour une dépense majeure qui ait besoin, pour être inscrite au budjet, d'une loi spéciale préventive? Telle est la question qu'elle a dû se poser, et qu'elle soumet aujourd'hui à la décision de la Chambre.
La loi du 20 mai 1845, après avoir déclaré que le diguement de l'Isère et de l'Arc serait achevé aux frais du Trésor, et qu'il serait pourvu de la même manière à l'atterrissement des graviers exclus de leurs lits, a prescrit que les sommes nécessaires à ces travaux seraient annuellement assignées sur le budjet des royales finances.
Ces dispositions tout à fait amples, puisqu'elles ne sont limitées par aucune désignation ni de chiffre ni de tems, embrassent tous les travaux qui auraient été nécessaires pour l'achèvement des digues et des atterrissements, et toutes les dépenses qu'il aurait occasionnées; travaux et dépenses qu'elles ne considéraient point comme déterminés a priori autrement que par leur destination au but que l'on se proposait, et dont les détails n'auraient pu être reconnus et appréciés qu'au fur et mesure de leur progression d'après les études à faire; de sorte que cette loi contient l'approbation préventive par le pouvoir législatif de tous les travaux, de toutes les dépenses dont la nécessité se serait démontrée pour porter les digues à l'état d'entretien et de conservation, et rendre les terrains aptes à la cultivation.
La loi du 23 mars 1855, en prescrivant par son article 7 une approbation préventive par loi spéciale de toutes les dépenses extraordinaires nouvelles, n'a point introduit parmi nous un droit nouveau; elle n'a fait que reproduire et sanctionner le droit existant; et la Chambre, en votant cet article 7 n'a pu certainement avoir pour but d'annuler les autorisations déjà accordées aux travaux en cours d'exécution, vu de les soumettre à une nouvelle approbation, elle n'aurait pu le vouloir et le faire que par une déclaration expresse; le vote qu'elle a émis à cette occasion ne contemple que l'avenir, que les travaux dont l'idée ne s'était pas encore produite, ou qui n'existaient qu'à l'état de projet et qui n'avaient encore point eu de place dans le budjet: il a eu pour but d'éliminer le doute qu'occasionnait le vote du budjet par le Parlement, qui pouvait être considéré comme tenant lieu de la formalité de l'approbation préventive précédemment exigée, et d'imposer la garantie d'un majeur examen aux œuvres de plus grande importance.
Mais le diguement de l'Isère et de l'Arc avec les atterrissements relatifs ne constitue point une dépense extraordinaire nouvelle dans le sens de l'article 7; depuis 1845, en force de la loi citée, il occupe une place distinguée dans les budjets annuels, pour les sommes qui lui ont été allouées en proportion et en paiement des travaux dont il était annuellement susceptible pour tendre à son achèvement contemplé par l'article 1 de la même; il ne s'agit encore aujourd'hui que des mêmes travaux, que de leur continuation pour le même but, suivant le détail qu'en donne leur directeur dans sa proposition du 3 novembre, qui sert de base au projet de loi: constructions et réparations de digues, leur rechargement et réhaussement, indemnités pour occupations de terrains, canaux d'introduction et d'écoulement des eaux latérales, et frais d'administration; rien ne sort des prévisions et des prescriptions de la loi du 20 mai, et tant que le but de celle-ci, l'achèvement, c'est-à-dire, des digues et des atterrissements entre les deux points donnés, ne sera point atteint, les travaux et les dépenses nécessaires pour y arriver ne paraissent pas à la Commission pouvoir être considérés pour une œuvre, une dépense extraordinaire nouvelle, sujette actuellement à une approbation par loi spéciale dont en l'article 7 de celle du 23 mars.
Une autre disposition de cette dernière loi, celle de l'article 22, prescrit à la vérité qu'il soit pourvu par loi spéciale aux services dont la dépense outrepasse la somme qui leur a été assignée dans une des catégories du budjet; aussi c'est sous l'impression de cet article que la Commission a dû<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|944}}</noinclude>
bien une dépense pour l'œuvre du diguement, majeure de celle qui lui avait été assignée pour les objets y prévus; mais elle n'a pas tardé à se résoudre pour la négative.
En effet, ni les royales patentes du 21 août 1827, qui ont approuvé les projets du diguement, ni celles, plus essentielles dans notre cas, du 20 mai 1845, desquelles dérivent les obligations de l'Etat, n'ont restreint la dépense de l'œuvre à un chiffre déterminé; au contraire, après avoir, dans le préambule de ces dernières, relevé l'insuffisance des six millions auxquels les projets primitifs faisaient monter la dépense, le législateur déclare assez explicitement par l'ensemble de toutes ses dispositions, que c'est précisément par rapport à l'insuffisance des prévisions des projets, qu'il en charge l'Etat jusqu'à complet achèvement, ajoute aux travaux des digues ceux d'atterrissements, qui n'étaient pas du tout mentionnés dans les premières royales patentes, et détermine le mode d'assignations annuelles au budjet pour fournir les sommes nécessaires à l'avancement des travaux, renvoyant à une liquidation en fin d'œuvre l'établissement de l'actif et du passif de l'opération, et finissant par déclarer que la perte qui viendrait à résulter par suite des avances faites serait supportée par l'Etat.
En absence, partant, de tout chiffre normal de dépense dans la loi qui ordonne les travaux de diguement et d'atterrissement, lequel eût fourni le point de départ et de comparaison, aucune partie des travaux et des dépenses, exécutés dépendemment de la loi, ne peuvent être taxées de dépenses majeures, de dépenses outrepassant les limites primitivement assignées dans le sens de l'article 22; ils ne sont autres que l'exécution normale de la loi du 20 mai jusqu'à l'achèvement complet de l'œuvre qu'elle contemple, et ils ne peuvent dire en conséquence que l'objet d'allocations annuelles au budjet, aux termes de l'article 3 en proportion des besoins.
Si dans cette circonstance la Commission se montre plus ministérielle que le président du Conseil, sans doute guidé par ses principes de légalité, n'a voulu l'être lui-même, en interprétant plus largement qu'il ne l'a fait, les pouvoirs que lui confère la loi du 1845 pour l'exécution des travaux du diguement, elle y est forcée par les circonstances de l'entreprise et la nature des dépenses qui s'y rapportent; et la Chambre lui en saura gré; car autrement, en suivant le système du projet de loi, elle s'enfonce dans un labyrinthe de dispositions qui ne seraient plus en harmonie avec son institution.
On comprend en effet que lorsque les pouvoirs législatifs ont voté l'exécution d'une œuvre et la dépense dans laquelle son projet l'a circonscrite, le pouvoir exécutif ne puisse, quelqu'en soit le motif, le modifier en l'agrandissant par des travaux qui n'auraient pas été prévus, ni dans ceux prévus excéder le chiffre de la dépense préventivement indiquée, sans recourir de nouveau à la sanction du Parlement, qui est le gardien de la fortune publique; cela tient à l'essence de nos institutions actuelles.
Mais dans l'espèce qui nous occupe, où il ne s'agit que de travaux exécutés et à exécuter dans les limites de la loi qui les a déjà autorisés en autorisant le diguement et les atterrissements sur toute la ligne de l'Isère et de l'Arc jusqu'à la frontière, et pour lesquels elle a déjà dit d'assigner annuellement sur le budjet les sommes nécessaires, ce ne pourrait plus être que par une complication évidente des attributions respectives des deux pouvoirs, complication qui aboutit à la confusion, que le Parlement viendrait renouveler par une loi spéciale la sanction déjà donnée.
Le motif puis prépondérant, qui a déterminé le vote de la Commission, c'est qu'une loi spéciale telle qu'elle est contemplée dans l'article 22 ne saurait avoir pour objet, s'agissant de majeure dépense dans l'exécution de travaux dont le chiffre aurait été préventivement déterminé, car autrement il ne peut y avoir de majeure dépense, ne saurait, dis-je, avoir pour objet qu'une somme positive, résultat d'une liquidation définitive à laquelle il aurait été procédé en fin d'œuvre; car alors seulement on aurait le chiffre vrai de la majeure dépense sur laquelle doit intervenir la sanction de la loi. Or la majeure partie des articles de travaux et dépenses auxquels est applicable la somme dont au projet de loi, ne sont encore que présomptifs, à calcul et à valoir, et ne présente rien de positif quant à la dépense finale; de sorte que, en suivant le système projeté, nonobstant la loi du 20 mai, qui autorise tous les travaux nécessaires pour compléter le diguement et procurer les atterrissements, nonobstant la loi qui autoriserait la dépense qui nous est actuellement soumise, une ou plusieurs lois spéciales seraient encore nécessaires dans les exercices prochains pour activer les dépenses nécessaires pour l'achèvement de l'œuvre et solder sa comptabilité; ce qui n'est ni dans l'esprit ni dans la lettre des dispositions législatives sur la matière.
En résumé la loi du 20 mai 1845, en ordonnant l'achèvement du diguement et des atterrissements des graviers exclus du lit de l'Isère et de l'Arc aux frais de l'Etat, a autorisé les travaux et dépenses nécessaires à cette double entreprise; dans l'impossibilité d'en fixer préventivement la dépense, elle a déclaré que les sommes proportionnellement nécessaires auraient été annuellement portées au budjet; la somme aujourd'hui demandée réfléchit des travaux et dépenses indispensables au diguement et aux atterrissements; et comme tels ils sont ceux prévus par cette loi, ils ne sont point extraordinaires relativement à l'œuvre, ils n'ont point le caractère de majeure dépense; par conséquent la dite somme n'a point besoin d'une loi spéciale pour être, en totalité ou en partie, inscrite au budjet, son inscription restant suffisamment appuyée par l'article 3 de la même loi.
La conclusion de la Commission est donc que les propositions de l'ingénieur chef, directeur du diguement, en date du 6 novembre dernier, qui sont l'objet du projet de loi, soient directement transmises à la Commission du budjet pour qu'il en soit tenu le compte possible, voulu en exécution de la loi du 20 mai 1845.
Cette tâche remplie, la Commission n'a pas laissé de passer à l'examen du mérite de la dépense proposée pour le cas où la Chambre crût la loi nécessaire, et de tenir compte des observations faites dans les bureaux.
Les travaux et dépenses auxquels la somme de 824,261 30 est destinée sont tels qu'ils constituent l'œuvre du diguement et des atterrissements, ils ne peuvent être omis ou suspendus sans entraîner l'inachèvement de l'œuvre, et probablement avec lui la destruction de grande partie de ce qui en existe; bonne part est pour solde des travaux déjà exécutés en force de contrats dûment approuvés, d'indemnités pour occupations de terrains et frais ordinaires d'administration; elle ne saurait ainsi être refusée.
Les objections soulevées contre le projet se réduisent à deux; un bureau a demandé si cette dépense ne devait pas être répartie entre les communes, les provinces et les riverains, de manière que l'Etat n'y intervint que pour un subside, d'après la base sur laquelle l'exécution de l'œuvre avait été primitivement autorisée; mais la loi du 20 mai 1845, qui investit les finances de l'actif et passif de l'entreprise tels<noinclude></noinclude>
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qu'ils existaient à cette date, et qui déclare que les contribuables ne pourront être recherchés pour un concours plus fort ou autre que celui auquel ils étaient alors tenus, écarte absolument toute question à cet égard (articles 1, 2, 3, 7).
Il a été demandé par un autre si l'extension de la répartition de la dépense proposée par le Ministère en trois exercices, au lieu de celle en deux, proposée par le directeur des travaux, ne pouvait point retarder l'achèvement de l'œuvre au préjudice de l'Etat qui a la charge des éventualités; mais la Commission, sans méconnaître l'intérêt qu'a la nation de voir terminer au plus tôt cette grandiose entreprise pour s'en décharger entre les mains du consorzio établi pour son entretien et sa conservation, ne peut à moins d'être persuadée que le ministre ne s'est déterminé à une telle répartition qu'avec connaissance de cause et pour de plausibles motifs, et en absence de démonstration positive contraire, comme en vue de ce que bon nombre d'articles réfléchissent des travaux non commencés, des dépenses à calcul et à valoir, elle croit que la Chambre doive de préférence se rapporter à la proposition du ministre des finances qui a dû coordonner ce service avec les autres besoins de l'Etat.
Ainsi son premier vote venant à être écarté, la Commission ne saurait qu'appuyer dans sa substance le projet de loi; mais, pour les motifs développés dans la première partie de son rapport, il lui paraît nécessaire d'y supprimer le mot majeure et d'adopter une rédaction qui la mette en harmonie avec celle du 20 mai 1845; elle propose donc pour l'article 1 la rédaction suivante.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. È autorizzata la spesa di lire ottocento ventiquattro mila duecento sessant'una e centesimi trenta, occorrenti per compiere l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, nonchè le opere di bonifico dei terreni ghiaiosi, a mente della legge 20 maggio 1845.
Art. 2. Identico al progetto del Ministero.
''Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze Cavour, 13 febbraio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 9 stesso mese.''
Signori! — La Camera dei deputati, avendo in seduta del 9 corrente mese adottato il progetto di legge relativo ad una maggiore spesa di lire 824,261 30 occorrente per compire l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, a mente delle regie patenti del 20 maggio 1845, ho l'onore di presentarlo alle deliberazioni del Senato del regno.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. È autorizzata una maggiore spesa di lire 824,261 30, occorrenti per compiere l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, a mente della legge 20 maggio 1845.
Art. 2. Identico alla proposta del Ministero.
''Relazione fatta al Senato il 30 marzo 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Colla, Plana, Gonnet, Cagnone e Desambrois, relatore.''
Signori! — Il progetto di legge del quale ci demandaste l'esame ha per oggetto di aggiungere la somma di lire 824,261 a quelle già spese per l'arginamento dell'Isère e dell'Arc, acciò questa grandiosa opera possa essere ultimata.
Il vostro ufficio centrale avendo ricevuto dal Ministero le necessarie notizie sulle condizioni dell'impresa, sulle spese fatte e su quelle da farsi, non può che confortarvi ad approvare la proposta allocazione dei fondi.
L'Arc raccoglie le acque della lunga e profonda valle di Moriana, l'Isère quelle della Tarantasia e dell'alta Savoia: giunti il primo ad Albertville e l'altro ad Aiguebelle discorrono sopra piani assai meno inclinati, onde avviene che, rallentato il corso, cominciano a serpeggiare e così allargano il loro alveo a danno ora dell'una, ora dell'altra sponda, togliendo alla cultura le più belle ed uberiose terre; vanno poi a congiungersi sotto Chamousset in un sol fiume che col nome d'Isère va a gettarsi nel Rodano, danneggiando anch'esso un territorio fertilissimo.
Le opere di arginamento consistono:
1° Nel rettificare e restringere l'alveo dell'Arc discendendo da Aiton e quello dell'Isère, partendo da Albertville sino al loro congiungimento, poi quello del maggiore fiume Isère sino al confine francese;
2° Nel far depositare dietro gli argini le acque torbide, e ciò col mezzo di condotti e di chiuse appositamente disposte onde colmare e ridurre in terre coltive il suolo tolto agli antichi alvei, essendo l'uno e l'altro torrente sovente carichi di limo atto a formare un'ottima terra vegetale.
Insieme al vantaggio di creare una considerevole estensione di suolo produttivo si ottiene quello di guarentire e rendere sicuro tutto il piano di quelle valli, e di togliere i miasmi che i seni formati dalle acque erranti in alvei smisurati mandavano ad ammorbare l'aria delle valli stesse.
Inoltre l'incanalamento dei torrenti ha reso possibile un nuovo tracciamento della strada reale e delle provinciali sopra linee piane più brevi e più comode procurando così un sensibile miglioramento per le comunicazioni sì dell'interno della Savoia che dello Stato intiero colla Savoia stessa, colla Francia e colla Svizzera.
Egli è ben dunque naturale che quell'opera abbia da lungo tempo eccitata la sollecitudine dell'amministrazione pubblica. Un primo progetto fu allestito nello scorso secolo dall'ingegnere Garella per ordine del re Vittorio Amedeo III. Un secondo più esteso fu formato ai tempi nostri per comando del re Carlo Felice, ed è quello a cui si diede esecuzione in virtù di regie patenti del 21 agosto 1827.
La spesa era calcolata in lire 6,517,000, e si pensava di sopperirvi per la concorrente di lire 2,580,000 col prodotto della vendita che si farebbe del suolo da acquistarsi col restringimento degli alvei, per un milione con fondi dello Stato, e per la rimanente somma di circa tre milioni mercè il concorso delle provincie interessate, dei comuni, e dei privati che possedevano beni nei territori guarentiti dagli argini.
Una Commissione fu creata con larghi poteri per governare il consorzio. Essa addivenne dapprima a vari appalti parziali, poi nel 1840 ad un appalto generale che è tuttora in corso.
Quest'ultimo e principale contratto era assai meglio inteso, se non che mancarono al consorzio i mezzi pecuniari. Lo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|946}}</noinclude>
Stato aveva pagata la somma promessa ed aveva inoltre anticipate al consorzio lire 600,000; le provincie ed i comuni avevano sborsate la massima parte delle loro quote; ma i privati erano giunti stentatamente a compiere la metà della somma che sarebbe rimasta a loro carico secondo i calcoli primitivi. Questa poi risultava enormemente cresciuta, sia perchè il costo delle opere oltrepassava di un quarto le previsioni, sia perchè il ghiaiato che si sperava di vedere in alleviamento del consorzio, non essendo ancora bonificato, non trovava compratori che a prezzo vilissimo.
In questo stato di cose l'esecuzione delle opere si rallentò, poi era forza che si fermasse. La Commissione amministratrice del consorzio, nella quale sedevano le autorità primarie della Savoia, faceva replicate istanze presso il Governo per nuovi sussidi e per eccezionali provvedimenti. Gl'impresari, non soddisfatti dei loro crediti, muovevano alte e giuste lagnanze. Eransi già spesi oltre quattro milioni, e tuttavia l'arginamento era ancora di gran lunga insufficiente al suo scopo. I privati mancavano assolutamente di mezzi per somministrare ulteriori fondi. Alcuni già avevano abbandonate le loro terre per l'impossibilità in cui erano di sborsare la primitiva quota di contributo consortile. Era specialmente miseranda la condizione di tanti piccoli proprietari, i quali dovevano annualmente pagare somme assai maggiori del prodotto totale della loro proprietà, e ciò mentre questa non ancora guarentita, era continuamente corrosa o minacciata dalle acque.
Non era poi sperabile di vendere convenientemente il ghiaiato, se non dopo che fosse perfettamente riparata, colmato di terra vegetale, e reso atto ad immediata coltivazione.
Il Governo si trovò pertanto nell'alternativa di lasciare imperfetta ed anche esposta a facile distruzione un'opera d'incontrastabile utilità con spreco degl'ingenti capitali in essa impiegati, e fra questi di 1,600,000 lire somministrati dallo Stato, ovvero d'intervenire esso medesimo efficacemente per condurre l'impresa a compimento.
Prevalse nei consigli del Re quest'ultimo partito. Con regie patenti del 20 maggio 1845 fu statuito che il Governo terminerebbe l'arginamento a sue spese, che esigerebbe poi le quote dei contribuenti al consorzio con more tali da rendere loro possibile il pagamento, e che avrebbe curata la bonificazione del ghiaiato onde venderlo ridotto in terra coltiva.
Quindi tutta la direzione dell'impresa e degli affari che vi si riferivano fu demandata colla stessa legge al Ministero delle finanze.
La legge medesima annunziava che terminati gli argini il Re avrebbe provveduto all'istituzione di uno speciale consorzio per la manutenzione e conservazione di essi.
Dichiarava poi che, finite le operazioni tutte dell'impresa, sarebbesi proceduto alla liquidazione ed al confronto dell'attivo col passivo; che qualora fosse risultato un sopravanzo attivo, le finanze lo avrebbero dismesso al consorzio istituito per la manutenzione; che se invece il passivo presentasse un'eccedenza, come si prevedeva fino d'allora, quella sarebbe stata interamente sopportata dal regio erario.
Il Governo riteneva in quell'epoca, dietro a calcoli estimativi di distinto ingegnere, che la spesa da farsi ulteriormente dalle finanze per recare a termine tutte le opere ascenderebbe a 3,918,000 lire, compresa la regolarizzazione dello sborso di lire 600,000 già fatto in via di anticipazione al consorzio, così che la spesa effettiva sarebbe stata di 3,318,000 lire.
Ora questa somma ripartita in più bilanci dal 1845 in poi si troverà ben tosto esausta, ed il Governo domanda, come dicemmo, al Parlamento un credito suppletivo di lire 824,000.
La necessità di eccedere in tal modo i fondi bilanciati e le previsioni concepite nel 1845 viene dimostrata mercè una relazione dell'ingegnere direttore, in cui egli espone come sieno occorse ed ancora occorrano spese dapprima non previste.
Il quantitativo dei metri di arginamenti risultò maggiore di quello calcolato e convenne pur aggiungere alcune opere accessorie.
Si dovette spendere lire 70,000 per riparazione di guasti recati da piene straordinarie dei torrenti.
Altre lire 60,000 sono assorbite dai lavori d'immissione dell'Isère nel suo nuovo alveo.
Lire 34,000 furono applicate a sussidi che convenne concedere per opere locali utili all'arginamento.
Ed infine lire 368,000 si spesero dalle finanze nella manutenzione e conservazione degli argini dall'anno 1845 sino all'attuazione della legge del 23 maggio 1853, la quale istituì il consorzio di manutenzione.
In ordine a quest'ultima spesa fu osservato che l'amministrazione delle finanze l'avrebbe evitata se il consorzio di manutenzione fosse stato creato tosto che fosse stato ultimato qualche tronco di arginamento, e cessato l'obbligo della sua conservazione a carico degli impresari costruttori.
Ma per altra parte è giusto il notare che fra le spese componenti la somma sovraccennata di lire 368,000 se ne trovano parecchie relative agli straordinari ristauri e perfezionamenti recati ai primi argini costrutti prima del 1845; quali poteva fortemente contestarsi che si comprendessero nella manutenzione prevista dalle patenti del 1845; che queste non permettevano la formazione di consorzi parziali, ma ne volevano uno generale fra tutti gli interessati nell'arginamento intiero; che nemmeno si trattava di un consorzio ordinario, ma bensì di un'associazione che il Re si era riservato di creare con atto legislativo e al di cui stabilimento egli riservavasi naturalmente di procedere colle norme che avrebbe riconosciute più eque; che l'equità mal consentiva, allorchè erano costrutti i soli argini di una valle, di costituire il consorzio a carico di altra valle, la quale non ne sentiva alcun benefizio; che finalmente i dubbi erano talmente gravi che il Congresso permanente d'acque e strade opinava anche più tardi non potersi ancora effettuare quella costituzione di consorzio.
Ad ogni modo la legge del 23 maggio 1853 troncò ogni questione istituendo il consorzio medesimo a partire soltanto dal 1° gennaio 1854, senza attribuire alle finanze alcun diritto di ripetizione nè di compenso per le spese anteriori.
Quindi, senza fermarci maggiormente in tali ricerche retrospettive, abbiamo preso a considerare la situazione attuale dell'impresa.
La spesa che rimane a farsi tra opere in corso ed opere da intraprendersi ascende a 1,080,000 lire.
L'attivo che rimane disponibile è di sole lire 255,758 70.
Manca dunque al compimento dell'impresa la somma di lire 824,261, per la quale il Ministero domanda un credito suppletivo.
Questa somma è necessaria in parte per le opere in corso, e pel rimanente, ossia per la concorrente di lire 334,000, sarebbe applicata ad opere nuove.
Queste però non sono che indispensabile complemento di quelle già eseguite.
Consistono infatti:
1° Nel rialzo che occorre fare a dighe costruite;
2° Nell'incanalamento di rivi e piccoli torrenti che scorrono dietro gli argini;<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|947}}</noinclude>
5° Nel compimento del sistema di bonificazione degli alvei derelitti.
Basta la sola enunciazione di queste opere per farne conoscere l'utilità e l'urgenza.
Il pronto eseguimento delle prime può scansare danni ed inconvenienti gravi. La premura nel provvedere a quelle che si riferiscono alla bonificazione del suolo, che le finanze dovranno un giorno alienare, è dettata dall'interesse che ha il pubblico erario di ridurre questo suolo col minor ritardo possibile in istato di coltura per ottenere colla vendita di esso un risarcimento dei sacrifizi sinora sopportati.
Quale sia per essere in ultimo risultato l'avanzo passivo che graviterà sullo Stato non sarebbe in oggi possibile di prevederlo con precisione, sia perchè vertono non poche liti tra l'amministrazione ed i diversi appaltatori degli argini, la cui decisione può influire notabilmente sulla cifra dell'attivo e del passivo; sia perchè non potrebbesi valutare con sufficiente esattezza la somma che in seguito alla bonificazione degli alvei si ritrarrà dalla loro vendita.
Procedendo però coll'appoggio dei dati approssimativi che ci vennero somministrati, e specialmente delle relazioni dell'ingegnere direttore, avremo le cifre seguenti:
L'arginamento costerà in complesso circa 8 milioni.
Le finanze, tra i fondi somministrati prima del 1845 e le spese posteriormente fatte e da farsi, vi avranno concorso per circa lire 5,800,000.
Esse hanno esatto od esigeranno dai consortili 1,744,000 lire.
Ricaveranno probabilmente 1,500,000 lire dalla vendita che col tempo faranno dei terreni che avranno bonificati, oltre ad un centinaio di mila lire per prodotti diversi raccolti o da raccogliersi.
Avranno speso in soprappiù d'ogni compenso sperabile circa 2,500,000 lire.
Ciò posto, chi voglia in mezzo a questi calcoli indagare quali saranno per risultare in ultima analisi gli effetti della legge del 1845, per cui l'opera dell'arginamento fu messa a carico delle finanze, potrà inferirne che, mediante l'aggiunta di 900,000 lire ai capitali già sacrificati per tale impresa prima del 1845, le finanze avranno ottenuto il compimento dell'opera, e resi utili sia quegli stessi sacrifizi dello Stato, sia quelli anche enormi che erano stati fatti dalle provincie, dai comuni e dai privati; sarà stato adempiuto un solenne impegno confermato dal Governo sotto più regni successivi in miglioramento della ricchezza e della salubrità di vasti territori, a beneficio di tre provincie, e non senza vantaggio per la generalità dello Stato.
I vostri commissari hanno creduto di sottoporvi questo riassunto di fatti, perchè il proposto stanziamento di fondi suppletivi essendo il primo provvedimento finanziario che siasi invocato dalla Camera in ordine all'arginamento dell'Arc e dell'Isère, il Senato potesse avere presente il quadro sommario dei vantaggi e dei carichi che ne derivano.
Essi non si soffermarono ad esaminare se il credito domandato dal Governo possa più o meno esattamente, a senso delle leggi finanziarie, qualificarsi colla denominazione di maggiore spesa, e se avrebbe potuto essere votato come semplice articolo di bilancio.
Credono di averne abbastanza dimostrata la convenienza perchè non sia da ricusarsene la sanzione, e perciò si limitano a proporvi l'adozione pura e semplice del progetto di legge che vi fu presentato.
{{Centrato|'''Concessione di un'annua pensione alla vedova Dossinier.'''}}
''Progetto di legge presentato alla Camera 13 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).''
Signori! — Sono noti alla Camera i tristi fatti testè avvenuti nella provincia d'Aosta per opera di chi, turbando l'ordine, vuol sovvertire le libere nostre instituzioni.
Un drappello della nazionale milizia di quella città postosi il 29 ora scorso dicembre sulle tracce d'alcune bande d'insorti, ottenne che a lui si unisse, come pratico dei luoghi e d'animo coraggioso, Giovanni Battista Dossinier, sul cui efficace concorso poteva quindi far calcolo la stessa milizia; ma l'infelice doveva cadere vittima della propria devozione alla causa dell'ordine e della libertà, poichè veniva poco stante colto da una palla nemica, che in breve il tolse alle cure ed all'affetto della propria famiglia.
La patria deve gratitudine a coloro che, adoperandosi per sostenerne i più sacri interessi, fecero generoso sacrificio della propria vita.
E abbenchè il Dossinier non fosse regolarmente inscritto sui ruoli della milizia nazionale, non è men vero però che dovette in tal giorno farne parte.
La superstite famiglia del defunto, composta della madre e di tre figli minorenni, invocherebbe quindi, per analogia, il disposto dall'articolo 122 della legge 4 marzo 1848.
Il Consiglio dei ministri fu unanime nel giudicare tale famiglia meritevole di un riguardo che possa da un canto ritenersi per una ricompensa nazionale, e procurare per altra parte alla stessa famiglia un qualche mezzo di sussistenza, essendone essa rimasta quasi totalmente sprovvista colla morte del padre, che in gran parte vi contribuiva coi proventi della caccia.
Credo impertanto farmi eziandio interprete dei sentimenti della Camera, presentandole un progetto di legge, in virtù della quale verrebbe concessa alla vedova Margarita Norat un'annua pensione di lire duecento quaranta, riversibile in caso del di lei predecesso ai propri figli durante la minore loro età.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Articolo unico. È conceduta sul bilancio dello Stato l'annua pensione di lire duecentoquaranta a Margarita Norat vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto il 9 gennaio 1854 per aver combattuta l'insurrezione avvenuta nella provincia d'Aosta.
In caso di predecesso di detta vedova, tale pensione sarà riversibile ai superstiti figli durante la minore loro età.
''Relazione fatta alla Camera il 23 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Arconati, Giovanola, Baino, Martinet, Quaglia, Gallo, e Durando, relatore.''
Signori! — I recenti moti della provincia d'Aosta, nel mentre che manifestarono in un modo non contestabile quanto in mezzo alle crisi interne torni utile allo Stato l'appoggio<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|948}}</noinclude>
morale e materiale delle guardie nazionali, provarono al tempo stesso come, allorché pericolano le nostre istituzioni e l'ordine pubblico, non si difetti di uomini coraggiosi, i quali, anche non chiamati dai rigorosi obblighi del loro ufizio, sappiano far sagrifizio delle proprie sostanze e della vita per tutelarne l'impero.
Fra questi venne segnalato al Governo Giovanni Battista Dossinier, il quale, riunitosi ad un drappello di guardie nazionali il dì 29 dello scorso dicembre in persecuzione d'una delle bande insorte, cadeva vittima nella sua devozione in seguito a mortale ferita riportata in uno scontro colle medesime. La di lui famiglia, composta della vedova Margarita Norat e di tre figli minorenni, invoca dalla Camera per mezzo del Governo qualche provvedimento legislativo onde venir in sollievo d'una famiglia orbata del suo maggior sostegno per ragioni di pubblico servizio.
La vostra Commissione, chiamata ad esaminare il presente progetto di legge, con cui verrebbe concessa alla vedova Dossinier un'annua pensione di lire 240, applaudì unanime alla proposta misura, giustificata non solo dai principii d'umanità, da cui pur sempre è bello che le leggi vengano informate, quanto dall'obbligo in cui è lo Stato di stimolare gli atti di patriottismo e le azioni generose con segni non dubbi di riconoscenza nazionale.
Non essendovi provvedimenti legislativi che contemplino i casi speciali delle famiglie d'individui non appartenenti nè all'esercito, nè alla guardia nazionale, quale appunto era il Dossinier, la tariffa delle pensioni, che l'articolo 22 della legge organica della guardia nazionale del 4 marzo 1848 parifica a quelle dell'esercito stabilite colla legge del 27 giugno 1850, non poteva essere applicata alla sua vedova se non in modo approssimativo e per analogia.
La somma che vi si chiede di lire 240 non corrisponderebbe esattamente a nessuna di quelle che le leggi citate accordano in casi identici alle vedove e famiglie dei militari morti in battaglia, cioè sarebbe d'alquanto maggiore di quella a cui avrebbe diritto la vedova di un caporale, armaiuolo, morsaro, sellaro, ecc., e d'alquanto minore della vedova di un sergente dell'esercito.
La Commissione vostra, ben ponderata ogni cosa, avuto riguardo sì alla natura del servizio che s'intende ricompensare, come alle condizioni della famiglia e delle località in cui essa vive, non che a quella parte d'analogia che esiste tra il servizio del Dossinier e quello della guardia nazionale, vi propone di approvare detta pensione nei limiti determinati dalla proposta ministeriale.
Due aggiunte di poca entità vi propone al tempo stesso: coll'una la pensione decorrerebbe dalla morte del marito; coll'altra la porzione dei figli giunti a maggior età andrebbe a beneficio di fratelli rimasti minorenni. Entrambe queste disposizioni sono conformi ai principii dalla precedente Legislatura sanzionati, in ordine alle pensioni militari; e sembrano dalla vostra Commissione tali da dover trovar luogo nel presente
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Articolo unico. È conceduta sul bilancio dello Stato l'annua pensione di lire duecentoquaranta a Margarita Norat, vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto il 9 gennaio 1854 per aver combattuta l'insurrezione avvenuta nella provincia d'Aosta.
La pensione decorrerà dal detto giorno 9 gennaio 1854, e sarà riversibile a titolo di sussidio ai figli superstiti minorenni, nel modo determinato dall'articolo 28 della legge 27 giugno 1850.
''Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 3 febbraio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 30 gennaio 1854.''
Signori! — Nella seduta del 30 ora scorso gennaio la Camera dei deputati adottava il progetto di legge per la concessione di un'annua pensione di lire 240 a Margherita Norat, vedova di Giovanni Battista Dossinier, morto addì 9 del citato mese, per aver combattuto l'insurrezione della provincia di Aosta.
Mi ascrivo, o signori, ad onore di sottomettere alle vostre deliberazioni il progetto stesso.
L'unanime voto che incontrava nell'altra Camera mi dà piena fiducia che sia per essere favorevolmente accolto anche dal Senato.
''Relazione fatta al Senato il 7 febbraio 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Casati, La Marmora Alberto, Della Valle, Montezemolo, e Colli, relatore.''
Signori! — Allorché, come a voi noto, fu turbata la tranquillità della provincia d'Aosta, un distaccamento della guardia nazionale di quella città, in una sua perlustrazione dei dintorni, avendo chiesto il concorso di Dossinier Giovanni Battista, cacciatore di professione, uomo coraggioso e pratico dei luoghi, egli volonteroso acconsentì, quantunque non ascritto alla milizia stessa; ma colpito da una palla cadde vittima del suo zelo. Il Ministero ha proposto alla Camera dei deputati di accordare alla vedova di quell'infelice una pensione, che fu stabilita in lire 240 annue, riversibile ai figli, durante la loro minorità, in caso di premorienza della madre.
Questa pensione che vuol essere considerata come ricompensa nazionale si appoggia per motivi di analogia all'articolo 122 della legge del 4 marzo 1848.
Il progetto di legge relativo alla pensione in discorso essendo ora sottoposto alle vostre deliberazioni, l'ufficio centrale per organo mio ve ne propone l'adozione.
{{Centrato|'''Convenzione postale tra la Sardegna e l'Austria.'''}}
''Progetto di legge presentato alla Camera il 13 gennaio 1854 dal ministro degli affari esteri (Dabormida).''
Signori! — A mente dell'articolo 40 della legge 18 novembre 1850, ho l'onore di presentare all'approvazione della Camera il decreto reale del 15 finito dicembre, col quale vien data esecuzione alla convenzione postale conchiusa in Torino il 28 passato settembre fra il Governo di S. M. e quello imperiale d'Austria.
La convenzione postale fu iniziata col Governo austriaco unitamente all'altra per la congiunzione delle linee telegra-<noinclude></noinclude>
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fiche colla espressa dichiarazione, per parte delle potenze contraenti, che le due convenzioni procedessero di pari passo, ed avessero quindi simultanea esecuzione. La necessità della congiunzione dei telegrafi era troppo evidente ed universalmente riconosciuta nel paese, perchè il Governo non si mostrasse sollecito a provvedervi; perciò, non volendosi ritardare l'attuazione dell'accordo telegrafico, si dovette contemporaneamente aderire che quello di posta avesse pure effetto fra breve termine, abbenchè il Governo non si dissimulasse che qualche difficoltà poteva sorgere per ottenerne in tempo utile l'approvazione del Parlamento, stante la quantità e qualità dei lavori di già sottomessi alla cognizione della Camera.
Quest'epoca d'esecuzione fu così stabilita pel primo del corrente mese, ed il Ministero, senza rimuoversi dal proposito suo di curare che la convenzione postale fosse avanti tutto approvata dal potere legislativo, credette doversi frattanto premunire del parere del Consiglio di Stato quale per siffatti casi leggesi prescritto all'articolo 40 della citata legge, perchè, quando tempo gli mancasse, gli fosse facoltà di far eseguire il trattato di posta per mezzo di reale decreto, che sarebbe poscia alla prossima Sessione portato all'approvazione del Parlamento.
Il Consiglio di Stato, in adunanza del 9 passato novembre, sul riflesso che la convenzione di cui è discorso era conveniente in sè, utile al commercio, e coerente nelle sue basi alla suindicata legge 18 novembre 1850, fu di parere che si possa provvedere per porla ad effetto in senso del citato articolo 40 di detta legge.
Dietro queste considerazioni, ed attesa la circostanza dello scioglimento della Camera elettiva, che non permise al Governo di consultarla nei pochi giorni in cui essa fu aperta, il Ministero provocò il regio decreto che ora, d'ordine di S. M., si sottopone alla sanzione vostra, o signori, confidando che voi sarete per approvare quanto sull'appoggio di una legge e per la necessità e urgenza trovasi di già in esecuzione.
Intorno al merito della convenzione io non credo meglio che di darvi comunicazione della relazione stessa fatta al Ministero dal regio commissario incaricato della sua trattazione.
In essa vi ha un conciso resoconto delle disposizioni che in questo nuovo accordo postale si adottarono, e voi non tarderete a persuadervi essere le stesse conformi ai bisogni nostri ed in armonia alle esigenze dei tempi.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Articolo unico. È approvata la convenzione postale conchiusa tra la Sardegna e l'Austria, sottoscritta in Torino il 28 settembre 1853, e messa in esecuzione col reale decreto 15 dicembre detto anno a tenore dell'articolo 40 della legge 18 novembre 1850.
{{Centrato|''Rapporto sulla convenzione postale coll'Austria del 28 settembre 1853.''}}
Le relazioni postali tra lo Stato sardo e l'Austria sono regolate oggidì dalla convenzione del 14 marzo 1844.
Essa stabilisce il cambio delle corrispondenze internazionali al peso reciproco di 50 grammi: le lettere sarde non francate originarie di una zona parallela al Ticino, del raggio di 58 chilometri, sono rimesse all'Austria al prezzo di 40 centesimi; quelle originarie di una seconda zona al di qua della prima, altresì di 58 chilometri, al prezzo di 1 lira; quelle originarie della rimanente parte dello Stato, al prezzo di lire 1.20, e viceversa le stesse somme per le lettere originarie dell'impero e francate sino a destino dello Stato sardo.
Le lettere non francate originarie del territorio dell'impero ci sono trasmesse al prezzo di 40 centesimi quando sono nate in una zona altresì parallela al Ticino di 15 miglia austriache; al prezzo di lire 1 quando sono nate in una seconda zona al di là della prima del raggio di 15 miglia austriache; al prezzo di lire 2 quando sono nate nel rimanente territorio dell'impero; e viceversa le stesse somme per le lettere originarie dello Stato sardo francate sino a destino dell'impero.
A tenore dell'attuale convenzione i giornali e gli stampati non potendo venire francati fino a destino dall'uno dei due Stati per l'altro, le due amministrazioni postali non si bonificano alcuna somma, i diritti rispettivi venendo soddisfatti parte dal mittente e parte dal destinatario a tenore delle tariffe vigenti in ciascuno Stato.
Nella nuova convenzione (non più compilata in lingua francese, ma nell'italiana) fu allargata del doppio, cioè estesa a 75 chilometri la rispettiva zona limitrofa; per cui le lettere di alcune provincie, come Ivrea, Asti, Acqui, che pagavano 46 centesimi, le lettere di Milano, Como, Pavia e Lodi, e 55 centesimi quelle di Bergamo, Crema, e Cremona, non pagheranno più che 25 centesimi sì le une che le altre.
L'attuale seconda zona sarda essendo stata incorporata colla prima nuova cessò il bisogno di conservare tre zone anche sul territorio sardo, due sole bastando a conseguire un'egua gradazione di tasse sopra entrambi i territori.
L'attuale terza zona, diventata seconda, comprende Torino e Genova e la pluralità delle provincie sud-ovest, che è quanto dire la maggior parte delle 400 mila lettere sarde che si rimettono all'Austria.
Queste lettere conservano la tassa di 40 centesimi ora vigente con Milano, Como, Pavia e Lodi, ma la diminuiscono con tutti quanti i paesi al di là: con Bergamo, Crema e Cremona da 55 centesimi si riduce a 40, con Verona, da 80 centesimi a 55; con Venezia, Trieste, Vienna e tutta quanta la Germania da 80 centesimi a 63.
La Savoia, il contado di Nizza e l'isola di Sardegna, in luogo di 60 centesimi, non pagheranno più che 40 centesimi le lettere di Milano, Como, Pavia e Lodi.
È da notarsi che, ancorchè la tassa delle lettere scambiate fra Torino e Genova da una parte e Milano dall'altra sia conservata a 40 centesimi quando il pagamento è effettuato nello Stato sardo, si è ridotta da 10 a 9 carantani la tassa di esse quando il pagamento è effettuato a Milano.
Queste diminuzioni di tasse sono la conseguenza della mitigazione dei prezzi esistenti sopra una base di perfetta uniformità. Così l'Austria ci trasmetterà le lettere della sua prima zona di 10 miglia austriache a 15 centesimi, e noi le rimetteremo quelle della nostra prima (che è di pari larghezza) altresì a 15 centesimi; essa ci darà quelle della seconda sua zona altresì di 10 miglia austriache, che arrivano fino oltre Verona, a 26 centesimi, e noi rimetteremo quelle della nostra seconda non già a 26 centesimi ma a 28 centesimi, attesa la sua maggior ampiezza; l'Austria poi ci darà le corrispondenze di tutto il rimanente dell'impero, non che di tutta quanta la Germania al prezzo di 59 centesimi.
Oltre le succitate due variazioni nella larghezza delle zone e nei rispettivi prezzi, sono degni di osservazione due altri cambiamenti che costituiscono la sostanziale diffe-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|950}}</noinclude>
renza che corre fra la convenzione del 14 marzo 1844 e la presente:
1° Che la trasmissione delle corrispondenze non è più fatta per ogni peso di 30 grammi, ma bensì a capo;
2° Che si considera lettera semplice quella il cui peso nello Stato sardo non eccede 15 grammi, ed in Austria un lotto viennese pari a 17 grammi 1/2.
La trasmissione delle lettere a capo ha sopra la trasmissione a peso il vantaggio di determinare in modo preciso la parte di tassa che spetta alle rispettive due amministrazioni, mentre quella a peso nello Stato sardo era bensì vantaggiosa per le corrispondenze lontane, ma all'incontro era dannosa per quelle vicine, che sono in maggior quantità, stante la prossimità di Milano.
Il peso della lettera semplice fu raddoppiato non tanto per agevolare le operazioni postali, attesochè ben più di rado nei momenti preziosi dell'arrivo e partenza sarà necessario ricorrere alle bilancie per l'accertamento del peso e così della tassa da applicarsi; ma perchè questa maggior larghezza rendeva più facili le relazioni epistolari fra lo Stato sardo da una parte e l'Austria e tutta quanta la Germania dall'altra, poichè esso fu adottato dalla lega postale austro-germanica e venne altresì introdotto da non pochi altri Stati, come i paesi Bassi, il Belgio, la Svizzera, lo Stato pontificio, la Toscana ed i ducati di Parma e Modena per tutti i loro rapporti coll'Austria e colla Germania.
Niuno forse degli Stati summentovati aveva l'interesse dello Stato sardo ad adottare tale agevolezza, poichè niuno di essi trovasi in procinto di far deviare a benefizio di un loro porto una notevole parte del commercio germanico che tra breve deve necessariamente trovare a Genova il suo più facile scalo.
I giornali e stampati sardi, previo pagamento di soli 3 centesimi italiani, andranno franchi fino a destino per tutto l'impero austriaco; e quelli dell'impero saranno francati per tutto lo Stato sardo collo sborso di 1 carantano o 5 centesimi austriaci.
Firmato: Di Pollone.
{{Centrato|'''Convenzione postale fra lo Stato sardo e l'Austria.'''}}
Sua Maestà il Re di Sardegna Vittorio Emanuele II, e sua Maestà imperiale reale apostolica Francesco Giuseppe I, imperatore d'Austria, egualmente animati dal desiderio di migliorare, mediante una nuova convenzione, il servizio delle corrispondenze fra lo Stato sardo e l'Austria, hanno nominato a questo scopo per loro plenipotenziari: S. M. il Re di Sardegna, il conte Antonio Nomis di Pollone, commendatore degli Ordini dei ss. Maurizio e Lazzaro, di Leopoldo del Belgio e della Legion d'Onore di Francia, cavaliere Gran Croce dell'Ordine di Isabella la Cattolica di Spagna, vicepresidente della Camera di agricoltura e di commercio, senatore del regno, intendente generale dell'azienda dell'estero e direttore generale delle poste; S. M. I. R. Apostolica il conte Rodolfo Appony, cavaliere Gran Croce dell'Ordine Badese della Fedeltà, commendatore di quello Costantiniano di San Giorgio di Parma, ciambellano di S. M. I. R. Apostolica e suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario presso S. M. il Re di Sardegna; i quali, dopo essersi cambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto sui seguenti articoli:
'''Art. 1. Cambio regolare e periodico di pieghi postali.'''
Verrà mantenuto un cambio regolare e periodico di pieghi fra le amministrazioni postali sarda ed austriaca per l'invio d'ogni sorta di corrispondenza, cioè lettere, campioni, gazzette, giornali, opere periodiche e stampati d'ogni specie, tanto nascenti nei due rispettivi Stati, quanto di origine od a destino di altri Stati cui le amministrazioni stesse servono o potrebbero servire da intermediarie.
I due Governi s'impegnano di utilizzare per la trasmissione di tutte le corrispondenze i mezzi di trasporto più celeri di cui potranno disporre.
'''Art. 2. Comunicazioni postali.'''
Fino a che, per costruzione di strade ferrate o per altra causa, non fosse riconosciuto conveniente di disporre altrimenti, saranno mantenute giornalmente dirette comunicazioni postali fra i due Stati sopra cinque punti di frontiera, cioè fra Intra e Laveno, Arona e Sesto Calende, Novara e Magenta, Vigevano e Abbiategrasso, Casteggio e Pavia.
'''Art. 3. Inoltro delle corrispondenze.'''
Di massima fra Arona e Sesto Calende, Novara e Magenta, Casteggio e Pavia, l'inoltro delle corrispondenze dovrà aver luogo a cura e spesa di cadun Stato per la percorrenza dalla propria stazione di confine alla prima stazione dell'altro Stato.
Però, sino a che le due amministrazioni sarda ed austriaca vi ravvisino di comune accordo la convenienza, verranno utilizzati per le comunicazioni postali, e quindi per l'inoltro delle corrispondenze, i mezzi di trasporto dei quali già attualmente si valgono le dette amministrazioni.
Pel trasporto delle corrispondenze fra Intra e Laveno, e fra Vigevano ed Abbiategrasso, verrà provveduto, occorrendo, mediante contratti con imprenditori, che assumano questo trasporto tanto per l'andata, quanto pel ritorno, e ne verrà sostenuta la spesa dalle due amministrazioni in parti uguali. Quella delle due amministrazioni che avrà provveduto passerà all'altra un esemplare dei contratti stipulati in proposito.
'''Art. 4. Libertà d'affrancazione.'''
Le persone che vorranno spedire corrispondenze, sia dagli Stati sardi nell'Austria, sia dall'Austria negli Stati sardi, avranno la facoltà o di soddisfare l'intiero porto in anticipazione sino al luogo di destino, o di lasciarne il pagamento ai destinatari.
Questa facoltà sarà in massima estensibile eziandio alle corrispondenze di transito, qualora la medesima esista a favore di quello Stato che servirebbe da intermediario.
Però le lettere assicurate (raccomandate) non saranno rimesse che franche.
Una parziale affrancazione non sarà ammessibile nè per le corrispondenze internazionali, nè per quelle dirette all'estero che potessero esser affrancate sino a destino.
'''Art. 5. Base dei bonifici vicendevoli.'''
Le tasse di porto di cui avranno a tenersi conto reciprocamente le due amministrazioni postali per le corrispondenze scambievolmente rimesse, verranno calcolate capo per capo, tanto a riguardo di quelle internazionali, quanto a riguardo di quelle di transito,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|951}}</noinclude>
'''Art. 6. Progressione di peso per le lettere.'''
Saranno considerate lettere semplici ossia soggette a porto semplice, quelle non oltrepassanti il peso di quindici grammi quando vengano rimesse dall'amministrazione sarda, o rispettivamente quelle non oltrepassanti il peso di un lotto viennese quando vengano rimesse dall'amministrazione austriaca.
Quelle del peso d'oltre quindici, ma non più di trenta grammi, o rispettivamente d'oltre uno, ma non più di due lotti, saranno considerate doppie, ossia soggette a porto doppio.
Quelle del peso d'oltre trenta, ma non più di quarantacinque grammi, o rispettivamente d'oltre due, ma non più di tre lotti, saranno considerate triple ossia soggette a porto triplo. E così di seguito aumentando sempre un porto semplice per ogni quindici grammi o frazione, e rispettivamente per ogni lotto o frazione.
'''Art. 7. Campioni.'''
I campioni avvolti in modo da potersene riconoscere il contenuto, qualora vengano affrancati e spediti isolatamente od accompagnati soltanto da una lettera semplice, soggiaceranno per ogni trenta grammi o frazione o rispettivamente per ogni due lotti o frazione, campione e lettera pesati assieme, al solo porto d'una lettera semplice.
Ove la lettera attaccatavi non fosse semplice, oppure ne venisse ommesso l'affrancamento, l'invio non godrà d'alcuna facilitazione e verrà sottoposto alla tassa fissata per le lettere.
Non saranno accettate colla posta-lettere spedizioni di campioni che oltrepassino il peso di duecentottanta grammi, ossia sedici lotti.
'''Art. 8. Stampati.'''
Gli stampati sotto fascia, d'ogni specie, qualora vengano affrancati e non contengano alcunchè di scritto, tranne l'indirizzo, la data e la firma, soggiaceranno ad un porto moderato, il quale sarà semplice fino inclusivamente al peso di un lotto, o rispettivamente fino all'equivalente peso in grammi; doppio da oltre uno fino inclusivamente a due lotti; triplo da oltre due fino inclusivamente a tre lotti; e così di seguito, aumentando sempre un porto semplice per ogni lotto o frazione, o rispettivamente per l'equivalente peso in grammi.
Gli stampati, pei quali non venissero pienamente osservate le anzidette prescrizioni, saranno trattati come lettere.
Per eccezione saranno ammesse a fruire della sopra menzionata facilitazione le prove di stampa corrette, purchè le medesime non contengano altre modificazioni ed aggiunte se non quelle appartenenti alla correzione.
Non saranno accettate colla posta-lettere spedizioni di stampati sotto fascia che oltrepassino il peso di duecentottanta grammi ossia di sedici lotti.
'''Art. 9. Lettere assicurate (raccomandate).'''
Non saranno reciprocamente accettate lettere assicurate (raccomandate) se non per quelle località per le quali fosse ammessa l'affrancazione fino a destino, salvo il caso di speciale accordo fra le due amministrazioni.
Le lettere di questo genere dovranno essere avvolte e suggellate in modo che valga a proteggerne il contenuto. Sulle medesime non verrà ammessa alcuna dichiarazione di valore.
Le lettere assicurate potranno essere accompagnate da ricevute di ritorno.
'''Art. 10. Base della tassa per le lettere internazionali.'''
La tassa da applicarsi alle lettere internazionali sarà determinata in base ai luoghi d'origine e di destino, secondo che questi appartengano all'una od all'altra delle sezioni in cui si considereranno divisi i due territori.
'''Art. 11. Determinazione delle sezioni.'''
Il territorio sardo si considererà diviso in due sezioni:
Costituiranno la prima sezione quegli uffici di posta che sono situati ad una distanza non maggiore di settantacinque chilometri in linea retta da un punto qualunque di confine sardo-austriaco.
La seconda sezione comprenderà tutto il rimanente degli Stati sardi.
Viceversa il territorio austriaco si considererà diviso in tre sezioni:
Costituiranno la prima sezione quegli uffici di posta che sono situati ad una distanza non maggiore di dieci leghe germaniche, di quindici al grado equatoriale, in linea retta da un punto qualunque di confine sardo-austriaco.
Alla seconda sezione apparterranno quegli uffici di posta che sono situati ad una distanza maggiore di dieci, ma non superiore a venti leghe come sopra da un punto qualunque di confine sardo-austriaco.
La terza sezione comprenderà tutto il resto della monarchia austriaca, non che la città di Belgrado.
'''Art. 12. Ammontare della tassa per le lettere internazionali.'''
La tassa complessiva d'ogni lettera semplice internazionale, quando ne debba aver luogo la riscossione nello Stato sardo, verrà esatta nell'ammontare seguente:
Nella prima sezione sarda verso la prima sezione austriaca, italiani centesimi venticinque (25);
Nella prima sezione sarda verso la seconda sezione austriaca, id. quaranta (40);
Nella prima sezione sarda verso la terza sezione austriaca, id. cinquanta (50);
Nella seconda sezione sarda verso la prima sezione austriaca, id. quaranta (40);
Nella seconda sezione sarda verso la seconda sezione austriaca, id. cinquantacinque (55);
Nella seconda sezione sarda verso la terza sezione austriaca, id. sessantacinque (65).
Viceversa quando ne debba aver luogo la riscossione nello Stato austriaco, detta tassa complessiva verrà esatta nell'ammontare seguente:
Nella prima sezione austriaca verso la prima sezione sarda, carantani sei (6);
Nella prima sezione austriaca verso la seconda sezione sarda, carantani nove (9);
Nella seconda sezione austriaca verso la prima sezione sarda, carantani nove (9);
Nella seconda sezione austriaca verso la seconda sezione sarda, carantani dodici (12);
Nella terza sezione austriaca verso la prima sezione sarda, carantani dodici (12);
Nella terza sezione austriaca verso la seconda sezione sarda, carantani quindici (15).
Tutte le sopra esposte tasse verranno esatte costantemente nello ammontare determinato dal presente articolo, senza riguardo allo instradamento delle corrispondenze, ritenuto che il cambio di queste venga effettuato direttamente fra le due amministrazioni.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|952}}</noinclude>
'''Art. 13. Bonifici vicendevoli.'''
L'amministrazione postale sarda per ogni lettera semplice non affrancata nell'Austria per gli Stati sardi, od affrancata negli Stati sardi per l'Austria, bonificherà all'amministrazione postale austriaca:
a) Carantani tre (3) ove la lettera sia originaria o rispettivamente a destino di un luogo appartenente alla prima sezione austriaca;
b) Carantani sei (6) ove la medesima sia originaria o rispettivamente a destino di un luogo appartenente alla seconda sezione austriaca;
c) Carantani nove (9) ove essa sia originaria o rispettivamente a destino di un luogo appartenente alla terza sezione austriaca.
Viceversa l'amministrazione postale austriaca, per ogni lettera semplice non affrancata negli Stati sardi per l'Austria, od affrancata nell'Austria per gli Stati sardi, bonificherà all'amministrazione postale sarda:
a) Italiani centesimi tredici (13) ove la lettera sia originaria o rispettivamente a destino di un luogo appartenente alla prima sezione sarda;
b) Italiani centesimi ventotto (28) ove la medesima sia originaria o rispettivamente a destino di un luogo appartenente alla seconda sezione sarda.
'''Art. 14. Tassa eccezionale tra uffici confinanti.'''
Per eccezione al disposto negli antecedenti articoli 12 e 13 la tassa complessiva d'una lettera semplice tra uffici confinanti che distano l'uno dall'altro non più di quindici chilometri (due leghe germaniche) sarà limitata ad italiani centesimi dieci (10) o rispettivamente a carantani tre (3) secondo che l'esazione avrà luogo in Sardegna od in Austria, e questa tassa rimarrà a totale vantaggio dell'amministrazione che l'avrà riscossa.
'''Art. 15. Porto moderato per gli stampati internazionali.'''
Il porto moderato sardo-austriaco per gli stampati internazionali sotto fascia, a cui riguardo fossero state adempite le prescrizioni portate dall'articolo 8, viene stabilito per ogni lotto o frazione di lotto, o rispettivamente per l'equivalente peso in grammi, e senza distinzione di distanza, in italiani centesimi cinque (5), o rispettivamente in carantani uno (1).
Questo porto rimarrà a totale vantaggio dell'amministrazione spedifrice.
'''Art. 16. Tassa di assicurazione. Tassa per le ricevute di ritorno.'''
Per le lettere assicurate impostate nei due Stati contraenti, oltre al porto d'affrancamento, che sarà l'identico fissato per le lettere ordinarie, potrà essere esatta una tassa di assicurazione nell'ammontare medesimo che fosse stabilito per le lettere assicurate circolanti nell'interno del rispettivo Stato.
Per una ricevuta di ritorno potrà essere prelevata una tassa speciale che non ecceda l'ammontare rispettivamente stabilito per tassa di assicurazione.
Tanto le tasse di assicurazione, quanto quelle per le ricevute di ritorno dovranno essere esatte in anticipazione, e rimarranno a totale vantaggio dell'amministrazione spedifrice.
'''Art. 17. Corrispondenza sardo-germanica.'''
La corrispondenza fra gli Stati sardi e gli Stati non austriaci della lega postale austro-germanica, che si volesse innoltrare attraverso il territorio austriaco, verrà assoggettata:
a) Al porto sardo di centesimi italiani tredici o ventotto (13 o 28) per la lettera semplice, secondo il luogo d'origine, o rispettivamente di destino nello Stato sardo, conformemente al fissato per le lettere internazionali, od a quello d'italiani centesimi cinque (5) per ogni lotto di stampati sotto fascia;
b) Al porto austro-germanico di carantani nove (9) per ogni lettera semplice, o di carantani uno (1) per ogni lotto di stampati sotto fascia;
c) Al porto svizzero di carantani tre (3) per ogni lettera semplice, o di carantani uno (1) per ogni lotto di stampati sotto fascia, in quei casi nei quali pel più sollecito innoltro occorresse d'avviare le corrispondenze attraverso il territorio svizzero.
L'amministrazione postale austriaca bonificherà a quella sarda il porto sardo, di cui sub lettera a, per le corrispondenze non affrancate procedenti dalla Sardegna e dirette negli Stati non austriaci della lega postale austro-germanica, non che per quelle procedenti da questi Stati ed affrancate fino a destino in Sardegna.
Viceversa l'amministrazione postale sarda bonificherà a quella austriaca il diritto di cui sub lettera b, e secondo i casi anche quello sub lettera c, per le corrispondenze non affrancate procedenti dagli Stati non austriaci della lega postale austro-germanica, e dirette in Sardegna, non che per quelle procedenti dalla Sardegna ed affrancate sino a destino in essi Stati.
'''Art. 18. Corrispondenze con altri Stati al di là dell'Austria.'''
Le corrispondenze fra gli Stati sardi ed altri Stati che non siano i menzionati nell'antecedente articolo 17, ma pei quali l'Austria serve o potrebbe servire da intermediaria, e così pure le corrispondenze che venissero scambiate fra gli Stati sardi suddetti e quei luoghi della Turchia e del Levante ove esistono uffici postali austriaci di spedizione, o che venissero innoltrate a mezzo degli uffici stessi, verranno assoggettate:
a) Al porto sardo di italiani centesimi venti (20) per ogni lettera semplice, o di italiani centesimi cinque (5) per ogni lotto di stampati sotto fascia;
b) Al porto relativo alla percorrenza austro-estera specificato nell'annesso quadro.
L'amministrazione postale austriaca bonificherà a quella sarda il porto sardo di cui sub lettera a per le corrispondenze non affrancate procedenti dalla Sardegna e dirette negli Stati e luoghi sopramenzionati, non che per quelle procedenti da questi Stati e luoghi od affrancate sino a destino in Sardegna.
Viceversa l'amministrazione postale sarda bonificherà a quella austriaca il porto austro-estero di cui sub lettera b per le corrispondenze non affrancate procedenti dagli Stati e luoghi sopramenzionati e dirette in Sardegna, non che per quelle procedenti dalla Sardegna ed affrancate per la percorrenza austro-estera.
'''Art. 19. Corrispondenze con Tunisi.'''
Fino a che sia per durare la diretta comunicazione fra Genova e Tunisi mediante battelli a vapore, questa potrà venir utilizzata eziandio per le corrispondenze dello Stato austriaco e degli Stati situati oltre l'Austria.
Queste corrispondenze verranno assoggettate:
a) Al porto sardo e marittimo nell'ammontare complessivo<noinclude></noinclude>
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di italiani centesimi ottanta (80) per ogni lettera semplice, e di italiani centesimi dieci (10) per ogni lotto di stampati sotto fascia;
b) Al porto austriaco od austro-estero in quell'ammontare medesimo che fosse stabilito per le corrispondenze sarde, con eccezione soltanto degli stampati sotto fascia da e per l'Austria, a riguardo dei quali verrà esatto a titolo di porto speciale austriaco carantani uno (1) per ogni lotto.
L'amministrazione postale austriaca bonificherà a quella sarda il porto sardo e marittimo di cui sub lettera a per le corrispondenze non affrancate procedenti da Tunisi e dirette nello Stato austriaco od in quegli Stati situati oltre l'Austria pei quali esistesse la libertà di affrancazione, non che per quelle procedenti dall'Austria o da oltre l'Austria ed affrancate sino a Tunisi.
Viceversa l'amministrazione postale sarda bonificherà a quella austriaca il porto austriaco od austro-estero di cui sub lettera b per le corrispondenze non affrancate procedenti dall'Austria o da oltre l'Austria e dirette a Tunisi, non che per quelle procedenti da Tunisi ed affrancate per la percorrenza austriaca od austro-estera.
'''Art. 20. Corrispondenza coll'America.'''
Dal momento in cui saranno attivate mediante battelli a vapore le dirette comunicazioni fra Genova da una parte, e Nuova-York, Fernambucco, Bahia, Rio Janeiro, Montevideo e Buenos-Ayres dall'altra, queste potranno venir utilizzate eziandio per le corrispondenze dello Stato austriaco e degli Stati situati oltre l'Austria.
Per le corrispondenze procedenti dall'America e destinate in Austria od in Stati situati oltre l'Austria, l'amministrazione postale austriaca bonificherà a quella sarda il porto sardo e marittimo, a partire dal punto d'imbarco in America, nell'ammontare complessivo di italiane lire una e centesimi settantacinque (1.75) per ogni lettera semplice, e di italiani centesimi venti (20) per ogni lotto di stampati sotto fascia.
Quelle procedenti dall'Austria o da Stati situati oltre l'Austria, che si volessero rimettere all'amministrazione postale sarda per l'ulteriore invio in America coi mezzi sopramenzionati, dovranno essere affrancate fino al punto di sbarco, epperciò anche per queste avrà luogo a favore dell'amministrazione postale sarda il bonifico del porto sardo e del porto marittimo nell'ammontare complessivo sopra indicato.
'''Art. 21. Corrispondenze da o per oltre la Sardegna, via di mare.'''
Per le corrispondenze che da bastimenti a vela o da vapori mercantili venissero consegnate all'amministrazione postale sarda per l'ulteriore invio in Austria od in Stati situati oltre l'Austria, l'amministrazione postale austriaca bonificherà a quella sarda il porto sardo ed il diritto di sbarco nell'ammontare complessivo di italiani centesimi quaranta (40) per ogni lettera semplice, o di italiani centesimi dieci (10) per ogni lotto di stampati sotto fascia.
Quelle procedenti dall'Austria o da Stati situati oltre l'Austria, che si volessero rimettere all'amministrazione postale sarda per l'ulteriore invio coi mezzi sopramenzionati, dovranno essere affrancate sino al punto d'imbarco, epperciò anche per queste avrà luogo a favore dell'amministrazione postale sarda il bonifico del porto sardo e diritto d'imbarco nello ammontare complessivo sopra indicato.
'''Art. 22. Eventuali modificazioni delle condizioni fissate per le corrispondenze di transito.'''
Qualora i rapporti postali della Sardegna e dell'Austria cogli Stati che si valgono del loro intermediario venissero modificati in quella parte che ha relazione colle condizioni fissate pel cambio delle corrispondenze di transito, queste modificazioni potranno di pieno diritto essere applicate alle corrispondenze medesime. All'evenienza le due amministrazioni postali se ne daranno partecipazione in tempo utile.
'''Art. 23. Corrispondenze di transito non contemplate.'''
Accadendo per avventura che qualche corrispondenza di transito non contemplata nella presente convenzione prendesse la via dei due Stati contraenti, verrà accreditata all'amministrazione speditrice la tassa di porto calcolata sino a quell'ultimo ufficio di confine pel quale essa corrispondenza passerebbe dall'uno nell'altro Stato.
'''Art. 24. Pieghi chiusi attraverso il territorio austriaco.'''
Il Governo austriaco accorda l'invio attraverso il proprio territorio, e per mezzo dei corsi ordinari della propria amministrazione di quei pieghi chiusi che l'amministrazione sarda da una parte e quelle al di là dell'Austria dall'altra trovassero opportuno di scambiare fra di loro per la via suddetta.
Per questo trasporto l'amministrazione sarda pagherà a quella austriaca, per ogni lega germanica in linea retta dal punto d'ingresso sul territorio austriaco a quello d'uscita, la somma di carantani nove (9) per ogni funto di lettere, peso netto, ed un trentesimo di questa somma per ogni funto di giornali e stampati, egualmente peso netto.
Però il prezzo del transito che l'amministrazione sarda dovrà pagare a quella austriaca pei pieghi chiusi che volesse scambiare con Stati italiani (via di terra) non potrà eccedere austriache lire tre (3) per ogni funto di lettere; ed un trentesimo di questa somma per ogni funto di giornali e stampati.
Rimane inteso che nel computo del peso netto di cui sopra, e del quale verrebbe tenuta annotazione da parte dell'amministrazione postale sarda, non verranno calcolati nè i fogli d'avviso, nè il carteggio relativo ai conti delle corrispondenze, nè i rifiuti di qualunque genere.
'''Art. 25. Pieghi chiusi attraverso il territorio sardo.'''
Il Governo sardo accorda l'invio attraverso il proprio territorio, e per mezzo dei corsi ordinari della propria amministrazione, di quei pieghi chiusi che l'amministrazione austriaca da una parte, e quelle al di là della Sardegna dall'altra trovassero opportuno di scambiare fra di loro per la via suddetta.
Per questo trasporto l'amministrazione austriaca pagherà all'amministrazione sarda, per ogni chilometro in linea retta dal punto d'ingresso sul territorio sardo a quello d'uscita, la somma d'italiani centesimi dieci (10) per ogni chilogramma di lettere, peso netto, ed un trentesimo di questa somma per ogni chilogramma di giornali e stampati, egualmente peso netto.
Però il prezzo di transito che l'amministrazione austriaca dovrà pagare a quella sarda pei pieghi chiusi che volesse scambiare con Stati italiani (via di terra) non potrà eccedere italiane lire quattro e sessanta centesimi (4.60) per ogni chilogramma di lettere, ed un trentesimo di questa somma per ogni chilogramma di giornali e stampati.
Rimane inteso che nel computo del peso netto di cui sopra,<noinclude></noinclude>
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e del quale verrebbe tenuta annotazione da parte dell'amministrazione postale austriaca, non verranno calcolati nè i fogli d'avviso, nè il carteggio relativo ai conti delle corrispondenze, nè i rifiuti di qualunque genere.
'''Art. 26. Francobolli.'''
Tanto nello Stato sardo quanto in quello austriaco il pubblico potrà soddisfare al pagamento di tutti i diritti postali fissati nella presente convenzione, sia per le corrispondenze internazionali, sia per quelle di transito, mediante l'applicazione sulle medesime dei francobolli venduti dalle rispettive amministrazioni.
Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli apposti sulle corrispondenze anzidette quando questo non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti sulle medesime.
'''Art. 27. Corrispondenze riclamate.'''
Le corrispondenze che per cangiamento di residenza del destinatario dovranno essere rimesse dall'una all'altra delle due amministrazioni contraenti (corrispondenze riclamate), saranno trattate giusta le seguenti norme:
1° Quelle affrancate per un punto qualunque del territorio della amministrazione che spedisce saranno rimesse esenti da qualunque tassa. Ove l'amministrazione che le riceve ne debba curare la distribuzione, rimetterà gratuitamente ai destinatari quelle corrispondenze per le quali fosse già stato esatto un diritto a suo favore, e caricherà le altre del porto interno suo proprio;
2° Quelle non affrancate originarie del territorio dell'amministrazione che spedisce saranno trattate come se fossero state originariamente indirizzate dal luogo di impostazione a quello della nuova destinazione;
3° Quelle non affrancate originarie del territorio opposto, o pervenute per l'intermediario del medesimo, saranno restituite verso rimborso della tassa che doveva essere pagata dal destinatario;
4° Quelle non affrancate originarie di paesi esteri, pei quali serve abitualmente da intermediaria l'amministrazione che spedisce, verranno trattate come corrispondenze ordinarie di questa stessa procedenza;
5° Quelle finalmente non affrancate originarie di paesi esteri pei quali non serve abitualmente da intermediaria la amministrazione che spedisce, verranno rimesse verso rimborso della tassa che doveva essere pagata dal destinatario;
6° Di massima generale alle corrispondenze non verrà mai caricato che una sola volta il diritto spettante alle amministrazioni contraenti.
'''Art. 28. Corrispondenze mal dirette.'''
Le corrispondenze rimesse per errore dall'una all'altra delle due amministrazioni dovranno essere rispedite indilatamente, o all'ufficio speditore, od a quel qualunque altro ufficio del territorio opposto per il cui mezzo le medesime potessero arrivare il più presto possibile alla loro vera destinazione.
L'ufficio che eseguisce il rinvio si accrediterà verso quello a cui lo eseguisce dell'ammontare che gli fosse stato per avventura addebitato sulle corrispondenze male indirizzategli.
'''Art. 29. Corrispondenze inesitabili.'''
Le corrispondenze rifiutate dai destinatari, e quelle evidentemente riconosciute come inesitabili, saranno ritornate senza indugio al luogo di origine.
Le altre che non venissero ritirate entro tre mesi decorribili dal giorno dell'arrivo, saranno dopo questo termine ritornate direttamente al luogo di origine, a meno che da parte del mittente o del destinatario non fosse stato altrimenti disposto.
Tutte queste corrispondenze non saranno accettate di ritorno dove non appaiano intatte e tuttora chiuse col sigillo impressovi dal mittente. Un'eccezione in proposito si farà soltanto per quelle lettere che per conformità di nome e cognome fossero state aperte da taluno cui non appartenevano, e per quelle contenenti biglietti di lotteria, dei quali i destinatari non potessero servirsi a norma delle leggi vigenti dello Stato in cui avrebbe avuto luogo la distribuzione.
In ogni modo la causa del ritorno dovrà essere indicata sulle corrispondenze in questione.
L'ufficio che eseguirà la retrocessione si accrediterà degli importi che gli erano stati addebitati dall'amministrazione cui retrocede le corrispondenze. Quelle affrancate verranno restituite senza conteggio di sorta.
Trattandosi di corrispondenze che, essendo state rivoltate successivamente in diversi luoghi, si trovassero perciò gravate di qualche carico a profitto d'altre amministrazioni, sarà fatta ribattere alle medesime tutta la strada già da loro percorsa, affinchè ciascun ufficio possa conteggiare con chi di ragione quei diritti che per le medesime gli fossero stati addebitati.
'''Art. 30. Franchigie postali.'''
La corrispondenza dei due sovrani e dei membri delle loro auguste famiglie tra di loro sarà innoltrata esente di porto sopra ambedue i territori.
Quella per affari d'ufficio tra l'autorità dell'uno e dell'altro Stato verrà rimessa dall'amministrazione speditrice senza addebitamento di porto. L'amministrazione ricevente la tratterrà, per riguardo alla percorrenza sul rispettivo territorio, giusta i propri regolamenti.
Quella indirizzata da autorità dell'uno Stato a privati dello Stato opposto verrà caricata dell'intiero porto.
Quella indirizzata da privati dell'uno stato al sovrano od ai membri della sua augusta famiglia, o ad autorità dello Stato opposto, dovrà essere affrancata per intiero.
Saranno reciprocamente scambiati senza addebitamento di porto, tanto la corrispondenza di servizio fra le due amministrazioni postali, quanto i fogli di reclamo (correntali) destinati ad indagare l'esito di lettere assicurate. Così pure avrà luogo gratuitamente la retrocessione delle ricevute di ritorno di mano in mano che verranno ritirate dai destinatari le rispettive lettere assicurate.
La corrispondenza d'ufficio dovrà sempre portare sulla soprascritta l'indicazione dell'autorità mittente, ed essere chiusa col rispettivo suo suggello d'ufficio.
'''Art. 31. Esclusione di lettere contenenti oggetti di valore.'''
Le amministrazioni postali sarda ed austriaca non ammetteranno nei pieghi delle corrispondenze che si cambieranno tra loro alcuna lettera contenente o supposta contenere oro od argento monetato, o gioie, o qualunque altro oggetto sottoposto a diritti doganali.
Caso che nelle buche si trovassero lettere di questo genere, esse non saranno innoltrate, ma verranno aperte e restituite senza indugio al mittente.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|955}}</noinclude>
'''Art. 32. Riserva sul trasporto e sulla distribuzione degli stampati.'''
Le amministrazioni postali dei due Stati si riservano il diritto di non effettuare sul proprio territorio il trasporto e la distribuzione di quegli stampati a cui riguardo non fosse stato adempito alle leggi, ordini e decreti che regolano le condizioni della loro pubblicazione e circolazione nei due paesi.
'''Art. 33. Indennizzo per lettere assicurate smarrite.'''
La responsabilità delle due amministrazioni postali per le lettere assicurate scambievolmente rimesse non sarà estensibile che alla prestazione di un indennizzo in caso di smarrimento, determinato nella somma di italiane lire cinquanta (50) per lettera se lo smarrimento avrà avuto luogo sul territorio sardo, o di austriache lire sessanta (60) se il medesimo avrà avuto luogo sul territorio austriaco.
Questo indennizzo sarà dovuto in ogni caso al mittente della lettera, e verrà perciò corrisposto all'amministrazione che l'aveva rimessa da quella sul cui territorio avrà avuto luogo lo smarrimento, tosto che questo sia stato constatato.
Il diritto all'indennizzo sarà estensibile, non solo alle lettere assicurate internazionali, ma ben anche a quelle di transito.
In caso di smarrimento sopra territori esteri, l'amministrazione postale che avrà servito da intermediaria interporrà i suoi buoni uffizi per procurare alle parti reclamanti quell'indennizzo che fosse stato stabilito nelle convenzioni coi rispettivi Stati.
Scorso il periodo di sei mesi dal giorno della impostazione, senza che ne venga fatto reclamo, cessa la reciproca responsabilità delle due amministrazioni postali.
'''Art. 34. Privativa postale.'''
Onde assicurarsi reciprocamente l'intiero prodotto delle corrispondenze internazionali, i due Governi si obbligano di impedire per quanto è in loro potere che lo scambio delle medesime si faccia per altro mezzo che non per quello delle rispettive amministrazioni.
'''Art. 35. Liquidazione e saldo dei conti.'''
Ogni mese verranno stesi dalle due amministrazioni postali i conti risultanti dalla trasmissione reciproca delle corrispondenze, e ne verrà effettuato il saldo in moneta sonante tosto che le due parti saranno pienamente d'accordo sulla somma del credito e debito rispettivo.
Il saldo per crediti austriaci sarà fatto tenere in valuta austriaca alla Cassa postale in Verona; quello per crediti sardi sarà fatto tenere in valuta italiana alla Cassa postale in Torino.
La spedizione delle somme di saldo coi mezzi erariali sarà trattata come spedizione d'ufficio.
Nella liquidazione dei conti austriache lire cento (100) saranno conguagliate a italiane lire ottantasette (87).
'''Art. 36. Incarichi attribuiti alle due amministrazioni postali.'''
Le due amministrazioni postali fisseranno concordemente, e nell'interesse ben inteso del pubblico servizio, gli uffici che dovranno effettuare lo scambio dei pieghi, le ore delle comunicazioni postali e la direzione da darsi alle corrispondenze, non che la forma dei conti, e finalmente tutte le altre misure di dettaglio e d'ordine necessarie alla esecuzione delle stipulazioni portate dalla presente convenzione.
Rimane inteso che tutte queste misure potranno essere in seguito modificate dalle stesse amministrazioni postali, tuttavolta che di comune accordo ne fosse riconosciuta la necessità o l'utilità.
'''Art. 37. Principio e durata della convenzione.'''
La presente convenzione comincierà ad avere effetto il giorno primo gennaio mille ottocento cinquantaquattro, e rimarrà in attività sino al trentuno dicembre mille ottocento cinquantasei.
Scorso questo termine la medesima si considererà prolungata d'anno in anno, ove sei mesi prima della scadenza non venga disdetta da una delle parti contraenti.
Durante questi ultimi sei mesi la convenzione continuerà ad avere piena esecuzione in ogni sua parte. Così pure non ne dovranno risentire pregiudizio la liquidazione ed il saldo dei conti, che anche dopo spirato il detto termine dovessero aver luogo tra le due amministrazioni postali.
'''Art. 38. Cambio delle ratifiche.'''
La presente convenzione sarà ratificata, ed il cambio delle ratifiche avrà luogo a Torino il più presto possibile.
In fede di che i plenipotenziari rispettivi hanno firmata la presente convenzione, e vi hanno apposto l'impronto dei loro stemmi.
Fatto a Torino in doppio originale questo dì ventotto del mese di settembre dell'anno di grazia mille ottocento cinquantatrè.
Firmato Pollone.
Firmato Appony.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|956}}</noinclude>
{{Centrato|Quadro indicante le tasse applicabili alle corrispondenze che venissero scambiate fra gli Stati sardi e gli Stati e luoghi al di là dell'Austria mentovati all'articolo 18 della Convenzione.}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4" style="text-align:center;"
|-
! rowspan="2" | Stati e luoghi al di là dell'Austria
! colspan="3" | Porto semplice per lettere
! colspan="3" | Porto semplice per stampati
! rowspan="2" | Natura dell'affrancazione
! rowspan="2" | Limite per le lettere
! rowspan="2" | Vedi annotazioni
|-
! Porto austriaco (carantani)
! Porto sardo (L.)
! Tassa complessiva esigibile nello Stato sardo (L.)
! Porto austriaco (carantani)
! Porto sardo (L.)
! Tassa complessiva esigibile nello Stato sardo (L.)
|-
| I. Danimarca e Schleswig — via di Vienna || 18 || 0.20 || 1.— || 3 || 0.05 || 0.20 || Libera || Destino || A
|-
| — via di Svizzera || 21 || 0.20 || 1.10 || 4 || 0.05 || 0.20 || Id. || Id. || A
|-
| II. Svezia — via di Vienna || 24 || 0.20 || 1.25 || 4 || 0.05 || 0.20 || Id. || Id. || A
|-
| — via di Svizzera || 27 || 0.20 || 1.40 || 5 || 0.05 || 0.25 || Id. || Id. || A
|-
| III. Norvegia — via di Vienna || 32 || 0.20 || 1.60 || 6 || 0.05 || 0.30 || Id. || Id. || B
|-
| — via di Svizzera || 35 || 0.20 || 1.70 || 7 || 0.05 || 0.35 || Id. || Id. || B
|-
| IV. Schaumburg-Lippe || 13 || 0.20 || 0.75 || 2 || 0.05 || 0.15 || Id. || Id. || C
|-
| V. Russia e Polonia || 9 || 0.20 || 0.60 || 1 || 0.05 || 0.10 || Forzata || Confine austro-russo || D
|-
| VI. Stato pontificio || 9 || 0.20 || 0.60 || 1 || 0.05 || 0.10 || Libera || Destino ||
|-
| VII. Isole Ionie, Malta ed Alessandria di Egitto || 18 || 0.20 || 1.— || 2 || 0.05 || 0.15 || Id. || Id. || E
|-
| VIII. Grecia || 21 || 0.20 || 1.10 || 3 || 0.05 || 0.20 || Id. || Id. ||
|-
| IX. Canea, Beyrut, Larnaca, Rodi, Cesme, Smirne, Metelino, Tenedo, Dardanelli, Gallipoli, Samsun e Trebisonda — via di mare || 21 || 0.20 || 1.10 || 2 || 0.05 || 0.15 || Id. || Id. || F
|-
| X. Salonicchio, Costantinopoli, Varna e Tuttscha — tanto via di terra quanto via di mare || 21 || 0.20 || 1.10 || 2 || 0.05 || 0.15 || Id. || Id. || F
|-
| XI. Seres || 21 || 0.20 || 1.10 || 2 || 0.02 || 0.15 || Id. || Id. || F
|-
| XII. Galatz ed Ibraila — via di terra || 18 || 0.20 || 1.— || 2 || 0.05 || 0.15 || Id. || Id. || F
|-
| — via di mare || 21 || 0.20 || 1.10 || 2 || 0.05 || 0.15 || Id. || Id. || F
|-
| XIII. Bukarest, Jassy e Saraievo || 15 || 0.20 || 0.85 || 2 || 0.05 || 0.15 || Id. || Id. || F
|-
| XIV. Botutschany || 12 || 0.20 || 0.70 || 2 || 0.05 || 0.15 || Id. || Id. || F
|-
| XV. Hongkong (China) || 18 || 0.20 || 1.— || 2 || 0.05 || 0.15 || Forzata || Alessandria d'Egitto ||
|-
| XVI. Possessi e protettorati inglesi nelle Indie orientali || 18 || 0.20 || 0.20 || 5 || 0.05 || 0.25 || Id. || Id. || G
|-
| XVII. Per la China (eccettuato Hongkong) || 48 || 0.20 || 0.20 || 8 || 0.05 || 0.40 || Id. || Punto di sbarco || H
|-
| XVIII. Per i paesi al di là delle Indie Orientali (Java, Sumatra, ecc.) || 58 || 0.20 || 0.20 || 8 || 0.05 || 0.40 || Id. || Id. || I
|-
| XIX. Dalla China e dai paesi al di là delle Indie Orientali || 18 || 0.20 || 0.20 || 2 || 0.05 || 0.15 || || || L
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/157
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|957}}</noinclude>
Annotazioni indicate nella colonna 9 del quadro qui contro.
A — I campioni per la Danimarca, lo Schleswig e la Svezia non possono avere corso che sino al peso di 50 grammi.
B — I campioni per la Norvegia non possono avere corso che sino al peso di 50 grammi per la via della Prussia e della Svezia, e sino al peso di 140 grammi per la via di Amburgo e della Danimarca.
C — Appena il principato di Schaumburg-Lippe avrà acceduto alla lega postale austro-germanica, ne verrà trattata la corrispondenza a tenore dell'articolo 17 della convenzione.
D — Per ora, e fino alla stipulazione di una nuova convenzione postale fra l'Austria e la Russia, le corrispondenze dalla Sardegna per la Russia e Polonia saranno affrancate sino al confine austro-russo.
E — Il porto delle corrispondenze per Malta è calcolato sino a Corfù.
Le corrispondenze per l'Egitto, tranne Alessandria, dovranno essere affrancate sino a questa città.
F — Le corrispondenze per luoghi della Turchia e dei Principati Danubiani i quali non fossero stati qui specificamente nominati dovranno essere affrancate sino a quello dei luoghi menzionati nel presente quadro, da dove, giusta la relativa posizione geografica, possano le medesime venire innoltrate al luogo di destino.
G — L'affrancazione delle gazzette per le Indie Orientali è obbligatoria sino a destino.
H — La quota inglese per le lettere (30 carantani) si calcola: fino ad un lotto con un porto semplice; oltre uno, sino a due lotti con due porti; oltre due, sino a quattro lotti, con quattro porti, e così di seguito, aggiungendo due porti semplici per ogni due lotti.
I campioni e le spedizioni sotto fascia (ad eccezione delle gazzette) non godono alcuna facilitazione sul porto inglese.
I — La quota inglese per le lettere (40 carantani) si calcola: fino ad un lotto con un porto semplice; oltre 1, sino a due lotti, con due porti; oltre due, sino a quattro lotti, con quattro porti, e così di seguito, aggiungendo due porti semplici per ogni due lotti.
I campioni e le spedizioni sotto fascia (ad eccezione delle gazzette) non godono alcuna facilitazione sul porto inglese.
L — Le corrispondenze dalla China e dai paesi al di là delle Indie Orientali arriveranno affrancate sino ad Alessandria d'Egitto.<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/158
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|958}}</noinclude>
Noi avendo veduto ed esaminato la presente convenzione postale, ed approvandola in ogni sua parte, l'abbiamo accettata, confermata e ratificata, come per le presenti l'accettiamo, confermiamo e ratifichiamo, promettendo d'osservarla e di farla inviolabilmente osservare. In fede di che abbiamo firmato le presenti lettere di ratificazione, contrassegnate dal nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri e munite del nostro reale sigillo.
Data dal nostro real palazzo di Torino addì ventiquattro del mese di novembre l'anno del Signore mille ottocento cinquantatrè.
(Firmato) Vittorio Emanuele.
(Contrassegnato) Dabormida.
''Relazione fatta alla Camera il 31 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Crosa, Correnti, Torelli, Menabrea, Buttini, Pareto, e Despine, relatore.''
Messieurs! — La loi du 18 novembre 1850 en introduisant chez nous la taxe uniforme postale, en accordant en outre de nombreuses facilités pour l'affranchissement et l'assurance des lettres, pour le transport des espèces, des titres et des valeurs, pour celui des imprimés de toute nature et des échantillons de marchandises, a apporté dans cette branche de service une amélioration dont le public et surtout le commerce apprécient chaque jour davantage les plus heureux effets. Les intérêts du trésor n'en ont même été nullement altérés, puisque l'expérience a prouvé que, malgré la forte réduction du tarif primitif, l'augmentation de la correspondance a largement compensé l'Etat du sacrifice auquel il s'était exposé et que la recette a déjà atteint aujourd'hui le même chiffre que dans les années les plus prospères.
L'article 40 de cette loi a autorisé le Gouvernement à accorder, avec l'avis du Conseil d'Etat, les mêmes avantages aux Gouvernements étrangers qui en assureraient la réciprocité, même par décret royal, sauf à présenter dans la plus prochaine Session le décret royal à l'approbation du Parlement.
C'est en suite de cette disposition que le Gouvernement a précédemment provoqué successivement:
1° La loi du 8 février 1851, numéro 1156, approuvant:
La convention postale passée le 9 novembre 1850 avec la France,
Celle passée le 26 juillet avec la Belgique,
Celle passée le 21 octobre avec la Suisse;
2° La loi du 28 décembre 1851, numéro 1312, approuvant la convention du 29 septembre 1851 avec l'Espagne,
3° La loi du 2 juin 1852, numéro 1391, approuvant la convention du 28 avril 1852 avec la Toscane;
Et qu'il a présenté le 13 janvier dernier à votre sanction le décret royal approuvant la Convention passée le 28 septembre 1853 avec l'Autriche.
Dans l'exposé de ce dernier projet, le Ministère fait connaître que la négociation relative à cette convention a été entamée entre notre Gouvernement et le Gouvernement autrichien en même temps que celle pour la jonction des lignes télégraphiques avec promesse de la part des parties contractantes de les mettre simultanément à exécution; que la mise en vigueur ayant été fixée au premier janvier dernier, c'est-à-dire à une époque où les autres travaux du Parlement laissaient peu d'espoir qu'il eût le temps de s'occuper de celui-ci, le Ministère, en conformité de l'article 40 déjà cité, s'est fait un devoir de prendre l'avis du Conseil d'Etat;
Que le Conseil d'Etat, dans sa délibération du 9 novembre dernier, a reconnu la convention à la fois convenable, utile au commerce, et basée sur les principes de la loi du 18 novembre 1850; qu'ainsi il était le cas de lui appliquer la disposition de l'article 40, c'est-à-dire de provoquer un décret royal pour sa mise à exécution, décret qui serait soumis au Parlement dans la Session la plus prochaine.
Votre Commission a reconnu le fondement des motifs exposés par le Ministère; et comme le cas qui s'est présenté se trouvait déjà prévu dans l'article 40 de la loi du 18 novembre 1850; comme le Gouvernement a eu le soin de consulter le Conseil d'Etat, dont l'avis a été très favorable, elle ne peut que reconnaître, quant à la forme, la régularité, avec laquelle il a été procédé dans cette circonstance exceptionnelle.
Quant au fond de la convention en elle-même, votre Commission l'a soumise à un examen sérieux.
Les relations postales entre la Sardaigne et l'Autriche se trouvaient auparavant réglées par la convention du 14 mars 1844. Les correspondances d'un poids réciproque de 30 grammes, pour celles sardes non affranchies de Sardaigne en Autriche, et pour celles autrichiennes affranchies d'Autriche en Sardaigne jusqu'à destination, étaient remises à raison de:
à 0.40 provenant d'une zone de 58 kilomètres;
à 1 » id. id. de 76 id;
à 1.20 au delà.
Les lettres non affranchies venant de l'Autriche pour la Sardaigne, et celles affranchies de Sardaigne pour l'Autriche jusqu'à destination, étaient remises:
à 0.40 provenant d'une zone de 5 milles autrichiens;
à 1 » id. id. de 15 id.
à 2 » au delà.
Les journaux et imprimés ne pouvaient être affranchis jusqu'à destination.
La nouvelle convention est établie sur des bases bien plus libérales. D'après son contenu:
Un échange régulier et quotidien des dépêches aura lieu sur 5 points de nos frontières, Intra, Arona, Novare, Vigevano et Casteggio;
Les lettres peuvent être expédiées réciproquement, affranchies ou non, jusqu'à destination; elles peuvent même être assurées, pourvu qu'elles soient affranchies.
Le poids de la lettre simple est fixé à 15 grammes, et celui des échantillons à 30 grammes.
Les imprimés sous bande jouissent d'un port réduit.
Pour la taxe, les Etats sardes sont divisés en 2 sections:
la 1ère jusqu'à 75 kil. des confins,
la 2me au delà;
et le territoire autrichien en 3 sections:
la 1ère jusqu'à 10 lieues allemandes,
la 2me jusqu'à 20 lieues,
la 3me jusqu'aux extrémités de la monarchie.
La taxe cumulative est réglée par lettre simple:
En Sardaigne, de la première section sarde à la première section autrichienne 0.25; de la deuxième section sarde 0.40.
En Sardaigne, de la première section sarde à la deuxième section autrichienne 0.40; de la deuxième section sarde 0.55.
En Sardaigne, de la première section sarde à la troisième<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|959}}</noinclude>
section autrichienne 0.50; de la deuxième section sarde 0.65.
En Autriche, de la première section autrichienne à la première section sarde, 6 carantani; deuxième section autrichienne, carantani 9; troisième section, carantani 12.
En Autriche, de la première section autrichienne à la deuxième section sarde, 9 carantani; deuxième section autrichienne, carantani 12; troisième section, carantani 15.
En cas de non affranchissement, chaque Etat bonifiera à l'autre:
A l'Autriche, première section 3 carantani; à la Sardaigne première section 0.13;
A l'Autriche, deuxième section 6 carantani; à la Sardaigne deuxième section 0.28;
A l'Autriche troisième section 9 carantani.
Une taxe de faveur à 0.10, ou 3 carantani, est respectivement accordée dans un rayon de 15 kilomètres, ou 2 lieues allemandes.
Tout imprimé sera assujetti par poids d'un loth ou 17 grammes 1/2 à une taxe de 0.05 ou 1 carantano.
L'emploi des francobolli (timbres-postes) est admis réciproquement.
Des dispositions spéciales fixent les taxes pour l'association postale austro-germanique pour les divers Etats qui peuvent emprunter l'un ou l'autre territoire pour Tunis et pour l'Amérique.
De l'ensemble de toutes ces dispositions il résulte non-seulement une plus grande régularité et des facilités plus nombreuses dans le transport des dépêches de toute espèce, mais aussi une réduction notable sur les taxes que portait l'ancien tarif.
Ainsi, d'après l'extension des zones, les lettres de Ivrée, Asti, Acqui, et celles de Milan, Come, Pavie et Lodi qui payaient 0.40, et celles de Bergame, Crème et Crémone, qui en payaient 0.55, n'auront plus à supporter qu'une taxe de 0.25.
Les lettres de la deuxième zone sarde paieront, comme par le passé, 0.40 pour Milan, Come, Pavie et Lodi; mais pour les destinations plus éloignées elles seront réduites: celles pour Bergame, Crème et Crémone de 0.55 à 0.40; celles pour Vérone de 0.80 à 0.55; celles pour Venise, Trieste, Vienne et toute l'Allemagne de 0.80 à 0.65.
Celles de la Savoie, de Nice et de la Sardaigne pour Milan, Come, Pavie et Lodi de 0.60 à 0.40.
Ces réductions sont la conséquence d'un rabais opéré dans les taxes respectives des deux Etats sur les bases d'une parfaite uniformité, de manière que chaque Etat remet les lettres de sa première zone au prix de 0.15, et des autres zones en proportion.
Deux variations importantes ont encore été introduites dans cette convention comparativement à celle de 1844:
1° La transmission des correspondances aura lieu non au poids cumulatif de 30 grammes, mais par pièce, ce qui permet de déterminer plus facilement et d'une manière plus précise la portion de taxe appartenant à chaque administration;
2° Le poids de la lettre simple est fixé à 15 grammes en Sardaigne et 1 loth (17 grammes 1/2) en Autriche, poids double de la lettre simple fixé dans la loi du 18 novembre 1850; disposition qui a été adoptée pour faciliter les relations de correspondance non-seulement entre les deux Etats, mais encore avec l'association postale austro-germanique, et avec divers autres Etats qui l'ont introduite dans leurs traités avec l'Autriche.
Votre Commission ne peut qu'applaudir à ces deux dispositions qui facilitent à la fois le service de l'Administration et l'intérêt du commerce.
Elle se plaît d'ailleurs à reconnaître que, dans la convention qui vous est soumise, le Gouvernement n'a rien négligé de ce qui pourrait concourir à faciliter les rapports postaux des Etats sardes avec l'Autriche et avec tous les pays qui sont dans le cas d'emprunter ces territoires pour le transport de leurs dépêches.
Elle vous propose donc, par mon organe, d'accepter purement et simplement le projet de loi.
''Relazione del ministro degli affari esteri (Dabormida) 11 febbraio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.''
Signori! — Nella seduta del 6 corrente la Camera elettiva accoglieva il progetto di legge che approva la convenzione postale 28 settembre 1853, fra il Governo di S. M. e quello imperiale d'Austria, posta in esecuzione sino dal 1° del passato gennaio per mezzo del reale decreto 15 dicembre 1853.
Io ho l'onore di sottomettere al vostro gradimento, o signori, questo progetto di legge al quale, pei motivi che verrò discorrendo, nutro fiducia che voi vorrete dare a vostra vicenda un favorevole voto.
Due sono i precipui punti che si presentano alla disamina di questo progetto: uno concerne la convenzione di posta, e l'altro si riferisce al modo con cui venne la medesima attuata.
La convenzione, come rileverete dalla relazione che a voi comunico del regio commissario incaricato delle trattative, poggia sui principii generali che servirono di base in questi ultimi anni alla stipulazione di diversi accordi postali; diminuzioni di tariffe, libertà d'affrancamento, agevolezze di trasporti e di scambi nelle corrispondenze.
Non vi ha differenza che nelle distanze ripartite in sezioni, e nel peso delle lettere largamente aumentato; ma ambedue queste disposizioni riescono a profitto del pubblico, mentre nel primo caso si evitò una gravezza di tassa che immancabilmente si sarebbe stabilita in una tariffa unica ed uniforme; nel secondo coll'aumento del peso pel doppio di una lettera semplice, si facilitano le comunicazioni di commercio e la trasmissione di documenti che per lo addietro sopportavano una duplice tassa.
Il modo d'esecuzione seguitosi in questo trattato di posta è quale la legge 18 novembre 1850 prescrive all'articolo 40 pei casi di urgenza.
La convenzione di cui è parola firmavasi in Torino il 28 settembre dell'anno trascorso stabilendosi che dovesse avere effetto nel susseguente primo gennaio, e ciò affinchè simultaneamente fosse attivato l'accordo telegrafico pure iniziato col Governo austriaco. Sulla previsione però di qualche ostacolo che stante la brevità del tempo sopraggiungesse alla presentazione della convenzione al Parlamento, il Ministero credette opportuno, a mente del citato articolo 40, di premunirsi frattanto del parere del Consiglio di Stato, coll'intenzione di non valersi della facoltà fatta da detto articolo se non quando per ispeciali circostanze non si riuscisse ad avere in tempo utile la sanzione riunita dei tre poteri dello Stato.
Il Consiglio di Stato si pronunziò favorevole per l'esecuzione della convenzione giusta il prescritto del citato articolo, e lo scioglimento della Camera dei deputati tolse quel qualunque dubbio che vi poteva ancora rimanere per l'esercizio di detta facoltà.<noinclude></noinclude>
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''Relazione fatta al Senato il 6 marzo 1854, dall'ufficio centrale composto dei senatori Ricci A., Di Pamparato, Borromeo, Di Montezemolo e Colli, relatore.''
Signori! — Il sistema iniziato colla legge del 18 novembre 1850 ha prodotto ottimi risultati nel servizio postale. Mercè i favori per essa concessi alle relazioni commerciali ed individuali, non fu scemato questo ramo interessante di pubblica entrata non ostante la ragguardevole diminuzione introdotta sulla tassa delle lettere. Varie convenzioni furono conchiuse in conseguenza di questa legge colla Francia, il Belgio, la Svizzera, la Spagna, la Toscana. Quella coll'Austria che è ora sottoposta alle vostre deliberazioni, basata sui medesimi principii, tende ad assicurare al paese nostro i medesimi vantaggi riguardo a quest'ultima potenza: diminuzione di tariffa, libertà di affrancamento, agevolezze di trasporto e di scambi nelle corrispondenze. Nulla potrebbe aggiungere il relatore del vostro ufficio centrale al luminoso rapporto del regio commissario, unito al progetto di legge che voi avete sott'occhio, in ordine ai particolari contenuti nella convenzione ed alle spiegazioni relative. Il Governo, stretto dal tempo, e valendosi della facoltà concessagli dall'articolo 40 della mentovata legge 18 novembre 1850, sentito il parere del Consiglio di Stato, ha creduto poterla attuare sino dal 1° dello scorso gennaio. Riesce di somma soddisfazione al riferente il potere asserire che questa convenzione, avendo subìto la prova del tempo per lo spazio di oltre due mesi, non sorse la benchè minima lagnanza contro di essa per parte degli interessati.
La convenzione postale fu conchiusa col Governo austriaco unitamente all'altra per la congiunzione dei telegrafi, colla condizione che le due convenzioni avessero simultanea esecuzione. Così dal 1° scorso gennaio i nostri concittadini godono del doppio vantaggio che sarà per procurare loro la promulgazione della linea telegrafica e di quello prodotto dalla maggiore facilità nelle relazioni epistolari coll'Austria e tutta intera la Germania; tanto più da apprezzarsi in quanto che giova sperare che il porto di Genova sia per divenire in breve uno dei più facili scali del commercio di quella vasta contrada.
Per i sovra esposti motivi l'ufficio centrale unanime vi propone per organo mio l'adozione del progetto di legge.
{{Centrato|'''Società di credito fondiario.'''}}
''Progetto di legge presentato alla Camera il 23 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour). (V. Documenti, Sessione 1852, volume III, pag. 1882).''
''Relazione fatta alla Camera il 23 gennaio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Arnulfo, Gastinelli, Lanza, Farina Paolo, Brignone, Depretis, e Di Salmour, relatore.''
Signori! — Le considerazioni svolte dal signor ministro delle finanze nella esposizione dei motivi del progetto di legge da lui presentato sopra le società di credito fondiario, la serie di documenti che raccolti e pubblicati intorno a questa importantissima materia per cura del ministro medesimo furonvi distribuiti, e finalmente la popolarità colla quale fu accolto nel paese questo progetto e la impazienza con cui se ne aspetta la discussione, fanno soverchia ed inutile ogni ulteriore disquisizione tendente a dimostrarvi la necessità e la convenienza di riordinare il credito fondiario.
La vostra Commissione reputa quindi dover restringere la sua relazione ad esporvi per sommi capi e colla maggiore brevità possibile le principali fasi della discussione seguita nel suo seno, ed a spiegare i motivi che la indussero a fare al progetto del Governo alcune modificazioni.
Prima però che essa s'addentrasse nell'esame delle disposizioni di questo schema di legge, quantunque (giova ripeterlo) già altamente compenetrata non solo della convenienza, ma sì anche della necessità di esso, dovette arrestarsi a fronte di due questioni, le quali venivano già mosse in seno agli uffici, ed ambe si risolvevano nel vedere se nelle presenti condizioni politiche e coll'attuale nostro regime ipotecario vi fosse opportunità per una legge sul credito fondiario.
Mentre infatti unanimi gli uffici riconobbero che sarebbe un beneficio pel paese lo stabilimento di società di credito fondiario, e, considerandolo astrattamente, chiarivansi propensi ad accettare in massima il progetto ministeriale; pur tuttavia in essi parecchi rimanevano in forse sulla opportunità di questa riforma, chi dubitando che essa possa venir guasta dagli eventi politici e dalla crisi finanziaria che turbano l'Europa, e chi pensando che ostacoli troppo gravi si oppongano ad istituzioni della maniera di credito di cui discorriamo, dalla vigente nostra legislazione ipotecaria.
Debbo anche soggiungere, o signori, che a queste due questioni pregiudiziali, le quali tendevano a differire indefinitamente la discussione del progetto di legge, è dovuto in parte se trascorsero tanti mesi prima che intorno ad esso vi si presentasse la relazione. E per vero oltre ad altri motivi, che la Camera comprenderà di leggieri, fu questa per lo appunto la causa per cui parecchi commissari anteponessero siccome più urgenti alcuni altri lavori pure loro affidati, e che quindi la Commissione non potesse costituirsi definitivamente fino al 1° del prossimo passato giugno, che è quanto dire circa ad un anno di distanza dalla prima presentazione del progetto di legge.
Ma tuttavia se le due quistioni pregiudiziali sopraccennate hanno potuto influire di tal modo sull'animo de' vostri commissari da far indugiare la presentazione della relazione, bene discusse e studiate a fondo non valsero a dissuaderli dell'opportunità che avvi, anche nelle condizioni presenti, di compiere la riforma che vienci dal Governo proposta. Ed eccone i motivi:
A prima giunta veramente la crisi finanziaria, ond'è travagliata l'Europa, sembra consigliare a soprassedere da ogni nuova istituzione, a dar vita alla quale occorra valersi del credito. Ma se anche tenendo conto delle condizioni generali e politiche e finanziarie, ben si considerano le condizioni speciali del nostro paese, debbesi conchiudere che queste esigono imperiosamente che il progetto in discorso venga senza indugio discusso e tradotto in legge.
E per vero, se a primo aspetto pare inopportuno il voler riordinare il credito fondiario nel punto in cui il credito pubblico ed il privato sono per ogni dove grandemente depressi dalla crisi finanziaria, conseguenza della crisi annonaria e della guerra d'Oriente, non è men vero che mai forse fu più necessario e più urgente lo alleviare le condizioni in cui trovansi la proprietà fondiaria e l'agricoltura per questa stessa crisi, per le sofferte calamità, e finalmente per le funeste conseguenze della febbre delle speculazioni industriali e commerciali che depresse viemaggiormente il già troppo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|961}}</noinclude>
ristretto loro credito. Ora, nelle angustie del pubblico erario, il solo mezzo di alleviare talquanto ed immediatamente questa proprietà, è appunto l'effetto morale che si otterrà col porre in discussione nel Parlamento il progetto ministeriale, perchè esso accenna alla possibilità di rimuovere le difficoltà che ostano oggidì al credito degli agricoltori e dei proprietari. Ciò essendo, l'attuale condizione d'Europa è anzi argomento per accelerare questa discussione anzi che obbiezione ad imprenderla, imperocchè se essa ha un qualche valore rispetto all'effetto immediato prodotto dalle società di credito fondiario, non ne ha alcuno rispetto alla necessità di stabilire i principii e le regole che debbono presiedere alla importazione fra noi di siffatte società.
Il pronto esame infatti, e la promulgazione di una legge sopra le società di credito fondiario non portano con sè la immediata conseguenza della formazione di queste società e meno ancora dell'immediato incominciamento delle loro operazioni e quindi, qualunque siano gli effetti economici della lamentata crisi, non possono fare ostacolo ed all'uno ed all'altra.
Infatti a che si riduce in ultima analisi l'obbiezione desunta dalla crisi che travaglia attualmente l'Europa? Essa restringesi alla tema che, promulgata questa legge, nessuna società possa sorgere e compiere efficacemente le sue operazioni, finchè dureranno le presenti condizioni politiche ed economiche.
Ma giova avvertire che, ove anche questo timore avesse qualche fondamento, sarebbe pur sempre bene provvedere per tempo in modo che, appena passata la crisi, possano tosto immediatamente formarsi di tali società. Se non che la Commissione vostra ebbe a convincersi coi fatti che quella tema non sussiste, dappoichè parecchie domande vennero già sporte al Governo per autorizzazione di società di credito fondiario, fra cui una recentissima presentata da alcuni fra i più accreditati capitalisti del paese.
Essa ha quindi creduto che, quand'anche la crisi attuale possa influire sulla formazione più o meno pronta di società di credito fondiario, è pur sempre miglior consiglio l'appigliarsi al partito il quale, coll'aprire fin d'ora la via allo stabilimento di siffatte società, può immediatamente esercitare un'influenza morale benefica sopra le condizioni di credito degli agricoltori e dei proprietari di stabili, assicurando loro un migliore avvenire e lasciandone travedere prossima la possibilità.
La questione pregiudiziale desunta dagli ostacoli, che la vigente legislazione ipotecaria frapporrà allo sviluppo delle operazioni delle società di credito fondiario, era assai più grave, e necessitò quindi una più lunga discussione, tanto più che nell'esame di essa altre questioni sorsero, le quali, sebbene secondarie, erano tuttavia di alto momento.
E in vero, non potendosi rivocare in dubbio che il sistema ipotecario attuale osta allo sviluppo del credito fondiario, dovevano sorgere nel seno della vostra Commissione, e sorsero infatti varie opinioni difficili a conciliarsi.
Unanimi nel riconoscere la necessità d'una riforma ipotecaria per istabilire sopra solide basi il credito fondiario, i vostri commissari furono poi dissenzienti sopra le conseguenze di questa necessità e circa la natura della riforma a farsi.
Rispetto alle conseguenze della necessità di un miglior sistema ipotecario, alcuni volevano che si soprassedesse dal discutere il progetto ministeriale, perchè riputavano inutile l'attuazione di società di credito fondiario in condizioni anormali: altri opinavano che si dovesse procedere a questa discussione, ma che simultaneamente al progetto di legge sopra le società di credito fondiario la Commissione dovesse presentarne pur uno di riforma ipotecaria; altri finalmente non riputavano la necessità della riforma ipotecaria argomento bastevole per sospendere i benefizi, tuttochè ristretti, i quali sperare si possono dallo stabilimento di società di credito fondiario.
Rispetto poi alla natura della riforma ipotecaria, chi la voleva generale e compiuta, chi più o meno parziale, e chi finalmente accontentavasi delle modificazioni indispensabili al buon andamento delle società di credito fondiario. Però anche in questo ultimo punto chiarivasi qualche dissenso, dacchè altri voleva siffatte modificazioni ristrette a queste sole società, ed altri invece desiderava che fossero di diritto comune, onde tutti indistintamente i proprietari potessero usufruire.
Dietro lunga e matura discussione, la vostra Commissione respinse all'unanimità la questione sospensiva, perchè il voler far precedere la riforma ipotecaria sarebbe un rimandare a tempo indefinito lo stabilimento delle società di credito fondiario, le quali al postutto, sebbene ristrette nelle loro operazioni, saranno pur sempre utili anche colla vigente legislazione ipotecaria, stantechè questa ne incaglierà bensì lo sviluppo, ma non osta in modo assoluto al loro andamento.
Fu eziandio respinta l'idea di presentare, simultaneamente al progetto sopra le società di credito fondiario, un progetto di riforma ipotecaria, perchè la Commissione non aveva a ciò fare nè un mandato esplicito, nè i mezzi opportuni.
Ma nel respingere per siffatti motivi sia la questione sospensiva, sia l'idea di prendere l'iniziativa di un progetto di riforma ipotecaria, la vostra Commissione non si nascose che le società di credito fondiario avranno pur troppo un'azione ben ristretta sotto la legislazione che attualmente regola le ipoteche presso di noi, e mi ha quindi all'unanimità incaricato di pregarvi, o signori, a voler dare un eccitamento al Governo perchè senza indugio si compia la bramata e necessaria riforma ipotecaria.
Convenendo però in questo pensiero, rimaneva ad esaminare quali modificazioni fosse necessario introdurre fin d'ora nella legislazione regolatrice delle ipoteche per assicurare il buon andamento delle società di credito fondiarie.
Nella speranza della prossima riforma invocata in massima, riescì però facile lo intendersi che avesse a stabilirsi, discostandosi il meno possibile dal diritto comune, e di rimandare alla discussione parziale degli articoli l'esame della misura delle accennate modificazioni.
Se non che un punto di questione gravissimo restava a trattarsi, il quale voleva essere risoluto nella disamina generale, perocchè la soluzione di esso poteva influire sul complesso del progetto. Quest'era di vedere se le deroghe che è d'uopo d'introdurre fin d'ora al diritto comune dovessero tornare solo a profitto delle società di credito fondiario, ovvero riuscire dovessero a beneficio di tutti indistintamente i cittadini.
Il maggior numero dei vostri commissari appoggiandosi ai principii di uguaglianza e ripugnando ad ogni idea di privilegio, volevano, sulle prime, che tutte le deroghe necessarie per assicurare l'andamento delle società si effettuassero in modo uniforme per tutti i cittadini e diventassero riforme generali al diritto comune, e non già eccezioni e privilegi speciali per dette società. Ma un più accurato esame della questione convinse la Commissione che alcune di queste deroghe non potrebbero generalizzarsi senza grave pericolo come quelle che trovano il loro motivo e la loro giustifica-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|962}}</noinclude>
zione nella esclusiva specialità di società che offrono le più ampie guarentigie e per la solidità loro e per la sorveglianza esercitata sopra di esse dallo Stato.
E in vero, le capitali modificazioni proposte dal Ministero riflettono la riduzione delle ipoteche legali e la soppressione di ogni azione sospensiva al pagamento delle somme dovute dal mutuatario. Ora trattandosi di società aventi per unico scopo di far prestiti a lunga mora e riscattabili per annualità, ben si comprende che con minor pericolo si possono agevolare le posposizioni e le riduzioni d'ipoteche legali, perché il debito contratto, in virtù del quale si operano delle posposizioni e riduzioni, va ogni anno diminuendosi per l'effetto dell'ammortizzazione.
Parimente si possono senza pericolo concedere a società che il Governo è interessato a sorvegliare mezzi pronti ed efficaci per assicurare l'immediato pagamento delle somme loro dovute, perchè esse difficilmente potranno abusarne. Così pure si può senza rischio togliere l'effetto sospensivo al giudicio d'ordine, quando trattasi di società che hanno una ipoteca e dispongono sempre d'ingenti capitali, perchè, mentre hanno per sè la presunzione di essere sempre debitamente pagate, quando mai per avventura constasse dal giudicio di graduazione che lo furono indebitamente, esse saranno sempre in grado di risarcire immediatamente gli aventi diritto anteriore.
Se però talune delle deroghe al diritto comune necessarie pel buon andamento delle società di credito fondiario non potrebbero estendersi a tutti i cittadini senza grave pericolo, altre ve ne sono le quali possono generalizzarsi senza inconvenienti e con utile grandissimo del credito privato, e le quali perciò la vostra Commissione vorrebbe fin d'ora veder compiute a pro dell'universalità dei cittadini. Ma non potendo essa ciò fare in questa legge sopra le società di credito fondiario, nè avendo mandato opportuno per prendere a quest'uopo iniziativa di una legge speciale, essa vi prega, o signori, per organo mio, a voler invitare il Ministero a presentare quanto prima un progetto in proposito.
Passando alla disamina speciale dei singoli articoli, la vostra Commissione dovette lungamente fermarsi sul primo, come quello in cui si compendiano tutte le questioni generali di massima che riflettono la natura delle società di credito fondiario.
Fra queste una capitalissima richiese una maggiore discussione, quella di vedere se convenga concedere alle società il diritto di emettere biglietti al portatore, ovvero negarla, come appunto propone il Governo nel suo progetto.
La considerazione che produsse maggior effetto sopra la vostra Commissione e che in sulle prime pareva far propendere la sua maggioranza al primo partito, fu quella che nei limiti loro assegnati dal progetto del Governo, le società non hanno mezzi bastevoli per conciliare le esigenze dei mutuatari e quelle degli azionisti, perchè costrette ad operare col sistema a base monetaria ed a semplice movimento debbono necessariamente esigere un'annualità ben altrimenti maggiore che se operassero col sistema a base fiduciaria ed a doppio movimento.
Militavano d'altronde in favore del diritto di emettere biglietti l'esempio delle poche società di mutuanti esistenti in Germania, l'autorità dell'opinione della Commissione dell'Assemblea legislativa francese, la quale nel suo progetto contemplava eziandio le Banche propriamente dette di credito fondiario, e finalmente il prudente modo col quale uno dei vostri commissari proponeva di concedere alle società l'emissione di biglietti.
E in vero, limitata al maximum di otto milioni, mantenuta costantemente al disotto di questo maximum ad un terzo del capitale sociale e garantita da un fondo speciale in numerario sempre disponibile e sempre eguale alla metà dei biglietti in circolazione, l'emissione per sè stessa offriva tutte le garanzie desiderabili, e quindi pareva a prima giunta accettabile la proposta di essa per le speranze che si concepivano sopra i suoi risultamenti.
Ma dopo accurata discussione, e dopo di aver udito il parere del ministro delle finanze, e quello di un uomo che meritamente viene riguardato come una fra le più autorevoli specialità finanziarie del paese, entrambi opposti a siffatta concessione, la vostra Commissione a maggioranza relativa respinse la proposta d'introdurre nel progetto di legge la facoltà di emettere biglietti al portatore per quanto ristretta fosse.
Nell'appigliarsi a tale partito essa fu mossa da più ragioni, ma segnatamente da quella che la emissione di biglietti al portatore, ristretta nei limiti proposti e dalla prudenza richiesti, non tornerebbe profittevole nè al mutuatario nè alla società mutuante, perchè l'utile che questa ritrarrebbe da un lato dal diritto di emettere biglietti, sarebbe dall'altro grandemente diminuito, per non dire annullato, dallo scapito che ne risentirebbero le obbligazioni o cedole fondiarie, dal credito delle quali dipendono essenzialmente la vita della società e la possibilità di quei risultamenti che ne rendono desiderabile lo stabilimento.
E in vero questi risultamenti, per essere possibili e reali, necessitano una circolazione di cedole fondiarie di gran lunga maggiore di quella dei biglietti, circolazione che non è fattibile se le cedole stesse non hanno tutte le qualità volute per la classe di capitalisti alla quale sono destinate.
Ora queste cedole, essendo segnatamente destinate ai capitalisti, i quali ripugnando alle operazioni commerciali, preferiscono anzitutto la solidità del titolo di rendita e la stabilità del suo corso, ben si comprende quale pericolo vi sarebbe a dare alle società col diritto di emettere biglietti una natura diversa da quella che può e debbe tranquillare cotesta classe di capitalisti.
Tanto ciò è vero che se la Germania nel Banco di Baviera ci offre l'esempio di un'istituzione di credito fondiario, la quale funziona egregiamente colla emissione di biglietti al portatore, nè in quel paese nè altrove si rinvengono finora società che operino colla simultanea emissione di siffatti biglietti e di cedole fondiarie, appunto per la incompatibilità di questi due titoli di credito.
La vostra Commissione reputò quindi che, per quanto seducente fosse il sistema a base fiduciaria ed a doppio movimento, non essendosi esso finora esperimentato, sarebbe imprudente il voler esordire nel riordinamento del credito fondiario con una prova, la quale potrebbe condurre a funesti risultamenti.
Respinta perciò a maggioranza relativa la proposta della concessione di emettere biglietti, la vostra Commissione rigettò eziandio alla pressochè unanimità l'idea di autorizzare il riscatto delle cedole fondiarie con premi.
A condurla in questa sentenza concorsero gli stessi motivi ad un dipresso che la determinarono a pronunciarsi contro l'emissione di biglietti. Ma, per di più, essa pensò che dopo il recente voto col quale la Camera condannò le lotterie, sarebbe sconveniente il venire a proporre di favorire in certa guisa la passione del giuoco, come per avventura farebbe la proposta governativa.
Stette in forse la Commissione vostra se non fosse conve-<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/163
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niente di negare il diritto concesso alle società dal quarto alinea dell'articolo 1 del progetto ministeriale. Ma, dopo maturo esame, stimò potersi accettare l'idea del Governo, e vi propone di fare facoltà alle società di ricevere i depositi loro affidati.
In dipendenza delle modificazioni di cui ebbi a ragionare fin qui, la vostra Commissione ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione una nuova redazione dell'articolo primo.
Ogni idea di privilegio adombrando i popoli liberi, non è meraviglia se l'articolo 2 del progetto ministeriale fu generalmente accolto con poco favore, e se quindi, oppugnato dalla stampa periodica e respinto in parecchi uffizi, fu soppresso dalla vostra Commissione. Quest'articolo accenna nel primo alinea alla necessità di una circoscrizione territoriale per ciascuna società, determinandone il limite minimo, e nel secondo alla convenienza di dare una privativa alle società nei rispettivi loro circondari, fissando a 25 anni la durata massima di questa concessione privilegiata.
La vostra Commissione, a prima giunta, fu divisa fra coloro che volevano non solo sopprimere quest'articolo, ma sancire nella legge in modo assoluto il principio della libera concorrenza, e quelli che, o si accontentavano di siffatta soppressione, ovvero si accostavano più o meno alla redazione proposta dal Governo. Ma la discussione, avendo fatto conoscere al maggior numero dei commissari il pericolo inerente ad una illimitata concorrenza, e dall'altro il poco utile che ne ridonderebbe ai mutuatari, si venne ad un sistema di conciliazione. Si propose da taluno di sostituire alla redazione dell'articolo 2 quella dell'articolo 48 del progetto della Commissione dell'Assemblea legislativa francese, nel quale è detto che non potrà autorizzarsi per ciascuna circoscrizione che una sola società, ma che una legge posteriore potrebbe tuttavia autorizzarne altre in concorrenza delle preesistenti. La vostra Commissione respinse per più motivi questa proposta, e segnatamente perchè, mentre essa menoma grandemente l'effetto utile del privilegio, col fare cenno di tale concessione nella legge, se ne invoglieranno naturalmente tutte le società che fossero per sorgere. Essa quindi si appigliò al partito di proporvi, come per organo mio vi propone, la soppressione pura e semplice dell'articolo 2. La maggioranza venne in questa sentenza, perchè il Codice di commercio, stabilendo che nessuna società anonima, o come tale costituita, possa aver vita senza la preventiva autorizzazione del Governo, le parve che, anche nel silenzio della legge, ove questo credesse di riconoscere che in una determinata circoscrizione il sorgere d'una seconda società di credito fondiario possa esporre il paese al pericolo di veder cessare o di troppo restringersi l'azione d'una già preesistente, potrà diniegare la sua autorizzazione, onde evitare i paventati pericoli d'una illimitata concorrenza.
E qui mi giovi riferire che questa soppressione dell'articolo 2 del progetto del Governo fu una transazione fra le diverse opinioni, un mezzo conciliante con cui ciascun commissario intese serbare intatta la propria. Ed in vero, con essa i promotori della libera concorrenza vedevano la loro idea sancita tacitamente nella legge, ed acconsentivano a lasciare interpretare questo silenzio nel senso che non accennasse ad un divieto assoluto pel Governo di dare, occorrendo, una concessione privilegiata, perchè quanto meno questa starebbe nel fatto e non nel diritto, ed il principio di massima sarebbe salvo. Per contro, coloro i quali riputavano indispensabile una concessione privilegiata nell'esordire delle società, e vedevano nell'articolo 2 limiti imposti al Governo, non solo contro la soverchia moltiplicità delle società di credito fondiario, ma eziandio contro la troppo lunga durata della concessione privilegiata, acconsentirono alla soppressione dello stesso articolo, tostochè rimase inteso che con essa non si precludeva la via al Governo di concedere alle società una sfera d'azione privilegiata per un determinato numero d'anni, quando esso riputasse tale condizione indispensabile al loro stabilimento ed al buon andamento delle loro operazioni.
Le modificazioni, introdotte nell'articolo 3 del Ministero che rimane ora il secondo del progetto della Commissione, riflettono più la forma che non la sostanza della proposta ministeriale. La sola aggiunta di rilievo è quella che stabilisce che il decreto d'autorizzazione debba limitare il tempo in cui la società potrà rimanere proprietaria degli stabili da essa espropriati. Lo scopo di quest'aggiunta è d'impedire che la stessa società abbia interesse ad espropriare per quindi speculare sulla vendita dei fondi espropriati.
Rispetto poi alle varianti, quella che induce un maggior mutamento, tende a sostituire il maximum delle annualità al minimum della quota di sdebitazione, perchè quest'ultimo per avventura non basterebbe a tutelare i mutuatari contro le esigenze delle società, stantechè non limita sufficientemente la durata del prestito. Ora il maggior provento delle società essendo il prodotto delle annualità che esse prelevano oltre quelle strettamente necessarie all'ammortizzazione, ben di leggieri si comprende di quale e quanta importanza sia che il decreto d'autorizzazione determini il maximum delle annualità stesse.
Nel prendere a disamina il titolo II del progetto ministeriale concernente i prestiti, la discussione generale trasse di bel nuovo la vostra Commissione a fronte degl'impedimenti frapposti alle società di credito fondiario dal difetto di una compiuta pubblicità e specialità delle ipoteche e dalle altre cause che ostano all'accertamento del pegno che debbe guarentire il prestito. Essa quindi si fece capace della necessità di rimuovere, almeno per le società in discorso, siffatti ostacoli; ma, presi a disamina i vari mezzi attuati e suggeriti in proposito, si convinse che non era fattibile l'appigliarvisi senza ledere in qualche guisa i diritti acquistati dai terzi, ed in conseguenza vi rinunciò.
Nell'attenersi a questo partito non isfuggirono alla vostra Commissione gl'inconvenienti che ne debbono risultare, ma la confortò il pensiero che questi impedimenti legislativi, resi ancora più sensibili ed evidenti dagl'incagli che frapporranno alle società di credito fondiario, varranno a viemaggiormente convincere il Governo della necessità di una riforma in proposito.
Premesse queste considerazioni generali sopra la questione che nel suo complesso domina il titolo secondo, la vostra Commissione, scendendo alla disamina degli articoli che lo compongono, vi propone in primo luogo di sopprimere il quarto del progetto ministeriale siccome inutile, il diritto comune provvedendo a sufficienza a quanto si vorrebbe con esso disporre.
Alcuni commissari propendevano per non istabilire il minimum del prestito, o, quanto meno, per fissarlo minore, ma la discussione dimostrò la sussistenza delle considerazioni svolte dal ministro nella esposizione dei motivi, e la vostra Commissione vi propone di adottare l'articolo 3 nei termini stessi dell'articolo 5 del progetto del Governo.
A maggiore chiarezza dell'articolo 6 di questo progetto la Commissione v'introdusse aggiunte e varianti tendenti a tutelare i diritti dei terzi, limitando l'azione della surrogazione nell'articolo 4 corrispondente ad esso.<noinclude></noinclude>
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Nell'ammettere col ministro la dura necessità di esigere che il prestito sia garantito da prima ipoteca, e di restringere quindi soverchiamente il numero di coloro che potranno contrarre colle società, la vostra Commissione reputa tuttavia che senza pericolo si potrebbe introdurre nella nostra legge quanto fu aggiunto in Francia al decreto organico della società di credito fondiario coll'articolo 3 della legge 10 giugno 1853. Anzi essa reputa che il prestito possa non solo effettuarsi sullo stabile ipotecato, per rendita vitalizia o per garanzia di evizione, ma eziandio sul fondo gravato per usufrutto in comunione con terzi, ogni qual volta però l'ammontare del prestito addizionato all'ammontare dei capitali inscritti non ecceda la metà del valore dello stabile.
E in vero questo genere d'ipoteche comuni, per lo più di poca entità rispetto al valore dell'asse ipotecabile, ed in nessun modo posponibili, incaglierebbero molte liberazioni qualora non vi si provvedesse con un articolo speciale.
Egli è perciò che la vostra Commissione vi propone, o signori, l'adozione dell'articolo 6, tendente a provvedere a questa emergenza, in modo da non menomare né la solidità del pegno, nè il credito delle cedole fondiarie.
Di ben altro rilievo era l'innovazione parimente suggerita dall'esempio di quanto si fece in Francia, che la vostra Commissione propendeva a prima giunta ad introdurre in questo progetto di legge, quella cioè di concedere eziandio alle società di fare prestiti alle provincie ed ai comuni senza ipoteca sopra stabili.
L'incontestabile utilità di una siffatta disposizione per le provincie e pei comuni, e l'impulso immediato che da essa riceverebbero le operazioni delle società di credito fondiario, parevano consigliare alla vostra Commissione di darle luogo nella legge.
A ciò aggiungevasi anche una ragione di convenienza, sembrando da un lato fosse giovevole che questa abbracciasse tutte le capitali disposizioni relative alle società in discorso, ed essendo unanimi dall'altro lato i vostri commissari nel respingere l'opinione prevalsa in Francia<ref>Opinione emessa dal Corpo legislativo nella discussione della legge 10 giugno 1853 sulla conversione dei debiti dipartimentali e comunali.</ref>, che cioè il Governo con una semplice modificazione agli statuti possa concedere alle stesse società la facoltà di fare prestiti alle provincie ed ai comuni anche senza ipoteca su beni stabili.
Da quanto avvenne in Francia, la vostra Commissione induceva l'utilità e la convenienza di agevolare la conversione dei debiti delle provincie e dei comuni, e la probabilità che sia anche da noi presentato un progetto di legge in proposito. Ed appunto in questa speranza premeva ai vostri commissari di provocare una vostra deliberazione sopra la convenienza o no di accordare alle società di credito fondiario il far prestiti alle provincie ed ai comuni, anche senza ipoteca, perchè ove in questa legge organica non si facesse esplicita parola di tale facoltà che varia sì sostanzialmente la natura del prestito, quando in appresso venisse promulgata l'altra legge per la conversione dei debiti provinciali e comunali, le società in questione sarebbero naturalmente escluse da questo genere di operazioni.
Più mature considerazioni però persuasero la vostra Commissione a ristarsi dall'introdurre tale disposizione in questa legge. Ed ecco quali sono le ragioni che la portarono a siffatta conclusione, di ricusare alle società la facoltà di far prestiti ai comuni ed alle provincie senza ipoteca sopra stabili.
In primo luogo perchè, se era fattibile attenuare lo scapito che questa concessione poteva arrecare alla circolazione delle cedole, coll'imporre l'obbligo alle società di designare sulle rispettive loro cartelle l'origine di quelle emesse in forza di prestiti alle provincie ed ai comuni, non è meno vero che rimarrebbe sempre l'inconveniente grandissimo di porre in circolazione due diverse specie di cedole, di diversa solidità e di diversa condizione di stabilità relativamente al loro corso, per la naturale influenza che gli eventi politici avrebbero sopra le cedole aventi per garanzia i redditi provinciali e comunali.
In secondo luogo perchè, se era agevole impedire che le richieste delle provincie e dei comuni esaurissero i fondi disponibili delle società a scapito dei proprietari di stabili, limitando il fondo che le società stesse potrebbero destinare a tali prestiti, non è meno vero che questa limitazione desterebbe una concorrenza fra i richiedenti, la quale per l'influenza del Governo sopra le società potrebbe avere il grandissimo inconveniente di convertire in mezzo politico la facoltà di far prestiti alle provincie ed ai comuni.
In terzo luogo perchè, se nei tempi normali i redditi provinciali e comunali offrirebbero ogni garanzia desiderabile alle società, non è meno vero che in caso di eventi politici, queste società non avrebbero mezzi per assicurarsi il regolare pagamento delle annualità dovute dalle provincie e dai comuni, e ciò nullameno dovendo far fronte al pagamento degli interessi delle cedole relative, dette società potrebbero essere incagliate nell'adempimento dei loro obblighi, fatto questo che basterebbe di per sè solo a compromettere immediatamente il loro credito, tostochè la facoltà di far prestiti senza ipoteca fosse loro concessa.
Oltre a queste considerazioni per sè gravi, giova ancora avvertire che la concessione di fare prestiti ai comuni ed alle provincie senza ipoteca, altererebbe d'alquanto il carattere e certo di molto l'organismo delle società in discorso, come quelle le cui operazioni si basano intieramente sul diritto di ipoteca e sulle conseguenze del medesimo. Ora non potendo esse avere dai comuni e dalle provincie una cautela sicura, perchè non hanno modo di subentrare nel possesso e godimento delle loro entrate, come praticano verso gli altri debitori in caso d'inesecuzione degli obblighi assunti rispetto alle società, non si raggiungerebbe il principale scopo a cui mirasi, quello cioè d'attivare quei capitali timidi, i quali ripugnano dal commettersi a mutui non assicurati da ipoteca. D'altronde, quanto ai comuni cospicui ed alle provincie, è fatta innegabile che fin d'ora hanno modo d'estinguere rateatamente i debiti che contraggono; e quanto agli altri minori non è il caso che un'istituzione di credito fondiario abbia per essi a mutarsi in una cassa di prestiti.
Queste considerazioni, indipendentemente da quella dello scapito che ne risentirebbe la cassa dei depositi e da varie altre, decisero la vostra Commissione a non farvi proposta alcuna relativamente ai prestiti in questione, reputando preferibile proibirli alle società col tacerne nella legge organica, anzichè compromettere l'andamento di esse consentendoli.
Tuttavolta però essa ha creduto che la sua relazione dovesse accennare a questo capitale argomento, se non altro per dimostrare come sia stato oggetto di seria discussione per parte dei vostri commissari.
Le varianti proposte negli articoli 7, 8 e 10 corrispondenti agli articoli 8, 9 e 11 del progetto ministeriale, tendono unicamente a dare maggiore chiarezza alle disposizioni in detti articoli contenute.<noinclude><references/></noinclude>
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Rispetto al nuovo articolo 12, stralciato in parte dal 12 del Ministero, fu introdotto nel progetto per togliere di mezzo ogni equivoco sul modo d'effettuazione del prestito, la Commissione reputando che, almeno nell'esordire delle società, esso non possa farsi in cedole che dalle sole società di mutuatari.
Ammettendo la necessità e l'opportunità d'agevolare per le società la posposizione e la riduzione delle ipoteche legali, la vostra Commissione non potè però accostarsi al sistema di procedura proposto dal Governo negli articoli 18, 19 e 20 del suo progetto.
Unanime nel riconoscere nelle ipoteche legali il maggior ostacolo allo sviluppo delle società, e consentendo nella necessità d'agevolare per quanto sia fattibile la riduzione e la posposizione di queste stesse ipoteche, la vostra Commissione non crede che nelle attuali condizioni di cose si possa andare tant'oltre da lasciare il solo giudice di mandamento arbitro della convenienza ed opportunità di siffatta riduzione e posposizione.
Essa vi propone quindi negli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24 del suo progetto di sostituire alla proposta del Governo una procedura meno spiccia, è vero, ma che scostandosi meno dal diritto comune, abbrevia tuttavia l'attuale procedimento in fatto di riduzione o di posposizione d'ipoteche legali, e ne diminuisce considerevolmente la spesa. Anzi con essa ottengonsi maggiori garanzie che le persone interessate e quelle chiamate ad informare l'autorità giudiziaria, conoscano pienamente l'importanza degli atti che hanno a compiere.
Il titolo III del progetto ministeriale, il quale accenna agli obblighi ed ai diritti dei mutuatari, contiene alcune disposizioni le quali troverebbero per avventura più opportuna sede nei regolamenti e negli statuti, che non nel testo della legge. Ma volendo generalizzare queste disposizioni era difficile il fare altrimenti senza sottoporre alla sanzione legislativa tutti gli statuti delle società, ovvero negare ai mutuatari quella tutela che è loro del tutto necessaria per i mezzi con cui le società stesse possono procedere contro di loro. È quindi non solo scusabile, ma necessario che la legge sancisca tutte quelle disposizioni le quali, sebbene di spettanza degli statuti, si vogliono generali, uniformi, obbligatorie per tutti, onde pari sia per ogni dove la condizione del mutuatario.
D'altronde la vostra Commissione reputa che trattandosi d'istituzioni a noi affatto nuove e la cui importazione si opera in condizioni poco favorevoli, sia da preferirsi che la legge destinata a regolarle pecchi piuttosto per abbondanza che per deficienza.
Essa in conseguenza vi propone d'adottare il titolo III, sopprimendo l'articolo 23, redigendo altrimenti gli articoli 24 e 25, e dividendo in due l'articolo 26 del progetto ministeriale.
La soppressione dell'articolo 23 fu motivata da che chi acquista dal mutuatario non è che un terzo il quale non avendo contratto colla società non è passibile verso di lei che in via ipotecaria, in ragione cioè del possesso del fondo ipotecato e non può quindi costringersi ad assumere per il fatto della vendita gli impegni accollati al suo venditore. Non isfuggì però alla Commissione che la disposizione dell'articolo in questione è di molto interesse per la società, la quale in difetto può esser incagliata nel regolare incasso delle annualità per la vendita dello stabile ipotecato. Chè anzi essa non disconviene che, sebbene questa disposizione sia una deroga al diritto comune, è tuttavia una deroga razionale e da desiderarsi non solo per le società, ma per tutti. Tale deroga sarebbe razionale poichè al postutto non sono le persone che rappresentano il debitore, ma sì le cose svincolate dal debito. Tanto ciò è vero che è sempre così anche pel debitore diretto, se non che quanto a questo l'obbligazione si estende a tutti i beni a mente dell'articolo 2145 del Codice civile. Perchè quindi non sarebbe anche così pel terzo acquisitore?
La maggioranza della Commissione reputa che il terzo acquisitore dovrebbe essere tenuto a tutti gli impegni assunti dal venditore. Essa quindi desidera veder introdotta in diritto comune la disposizione proposta dal Ministero al fine di schivare la tanto dolorosa conseguenza della vigente legislazione, colla quale non si può agire contro un terzo, che ipotecariamente e quindi con formalità e lungaggini d'ogni maniera, quand'anche trattisi di soli interessi del capitale non scaduto. Ma la Commissione non crede che da questo suo giusto desiderio ne conseguiti l'adozione dell'articolo 23, quando essa è in obbligo di non acconsentire a deroghe in favore delle società se non quando esse siano veramente indispensabili.
Ora nella specialità del caso essendo probabile che il maggior numero degli acquisitori di beni ipotecati alle società pagheranno le annualità, che d'altronde le società possono nell'atto di mutuo imporre al mutuatario condizioni atte a tutelarle in caso di vendita dello stabile ipotecato; e che finalmente anche nell'eventualità di opposizioni del terzo acquisitore, le società non potranno mai essere gravemente compromesse dagl'inconvenienti che l'articolo 23 voleva rimuovere, la vostra Commissione non ha esitato a proporvene la soppressione.
La variante proposta all'articolo 24 ha segnatamente per iscopo di assicurare al mutuatario realmente il beneficio risultante dalla conversione dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca di cui all'articolo 67 del progetto ministeriale, e d'agevolargli il pagamento di quelli per le surrogazioni, a cui il prestito potrebbe dare luogo, lasciandogli facoltativo il fare pagare tali diritti dalla società, mediante rateata restituzione d'essi per tutta la durata del prestito.
La nuova redazione dell'articolo 25 non essendo motivata che dal desiderio di maggior chiarezza si spiega di per sè.
In quanto finalmente alla divisione dell'articolo 26, essa ha per iscopo di meglio definire due capitali diritti che competono al debitore il quale ha estinto un quinto del suo debito, cioè a dire la riduzione della ipoteca e la riduzione dell'annualità.
La proposta della Commissione sta quindi nel togliere dall'articolo 26 quanto concerne la riduzione dell'annualità e di fare per questa un nuovo articolo.
La necessità di questo nuovo articolo è segnatamente in ciò che nella redazione del progetto ministeriale non si determina il maximum del tempo in cui potrà prolungarsi l'estinzione del debito. Questa lacuna può menomare non solo, ma togliere affatto l'utilità della riduzione d'annualità, pel maggior numero dei casi in vista dei quali essa è autorizzata. Ed in vero, come avverte il ministro nella sua relazione, lo scopo principale di questa riduzione è di attenuare gl'inconvenienti della sproporzione fra l'annualità ed il reddito dei fondi, segnatamente nello esordire delle società e quindi di migliorare la condizione dei loro primi aderenti. Ora il decreto d'autorizzazione di ciascuna società dovendo stabilire il maximum delle annualità, la redazione del Ministero può interpretarsi nel senso che, prolungato o no il tempo per la estinzione del debito, questa debba sempre compiersi nel limite massimo stabilito dal detto decreto, ciò che renderebbe illusoria la riduzione nel maggior numero dei casi essendo<noinclude></noinclude>
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che i prestiti aventi una durata inferiore alla massima sono di gran lunga meno numerosi.
La Commissione stima che la facoltà di chiedere che sia prolungato il tempo per l'estinzione del rimanente debito, includa una deroga all'obbligo imposto alla società di non effettuare alcun prestito di una durata al di là del maximum stabilito; essa reputa che la prolungazione di mora in vista della riduzione dell'annualità è sostanzialmente un nuovo mutuo, che quindi la società può contrarre per la massima durata assegnata ai suoi prestiti. Tanto è vero che in pressochè tutti gli statuti delle associazioni territoriali della Germania, nei quali si accenna alla riduzione d'annualità è detto che il mutuatario potrà chiedere che il rimanente suo debito sia considerato qual nuovo prestito duraturo a suo piacimento nei limiti assegnati ai prestiti normali.
La Commissione in conseguenza ha redatto l'articolo 31 nel senso di dare la maggior efficacia alla riduzione delle annualità pensando che un soverchio prolungarsi del prestito in tale condizione era da preferirsi al lasciare i primi mutuatari della società sotto il peso di una annualità troppo grave relativamente al reddito dei loro fondi.
Il titolo IV concernente i mezzi speciali concessi alle società per la riscossione dei prestiti, sollevò molte discussioni nel seno degli uffici ed in quello della Commissione. A prima giunta alcuni lo oppugnavano per la eccessiva sua severità; altri per la condizione privilegiata fatta alle società; altri finalmente perchè lesivo dei diritti dei terzi.
L'assimilazione della riscossione delle annualità all'esazione dei tributi, e la facoltà concessa alle società d'essere immediatamente pagate dal deliberatario dello stabile da esse espropriato, sollevarono segnatamente le maggiori opposizioni.
Tuttavia l'andamento delle società di Credito fondiario essendo assolutamente impossibile, se esse non hanno mezzi pronti e sicuri per la riscossione dei loro crediti, così negli uffici come nella Commissione si riconobbe la necessità di concedere siffatti mezzi.
Ciò ammesso, rimaneva a vedere se quelli proposti dal Ministero meritavano gli appunti che loro si facevano dagli oppositori.
Rispetto alla loro severità, l'obbiezione sussiste; ma vuolsi avvertire che, oltre all'essere questa severità indispensabile, essa è d'altronde temperata dai limiti entro i quali le società possono usarne; dall'utile che le medesime ricavano in caso di protratto pagamento per parte dei mutuatari; e finalmente dalla possibilità che questi hanno di sottrarsi alla compulsione coatta dell'esattore, prevedendo nelle annate buone alle eventualità di non pagamento nelle cattive, colla facoltà loro concessa da tutte le società di poter pagare anticipatamente quel numero d'annualità che loro talenta e d'imputare questo pagamento a piacimento sulle ultime, ovvero sopra le prime annualità da loro dovute. D'altronde, come osserva il ministro nella esposizione dei motivi, questa severità è indispensabile per rialzare il credito della proprietà fondiaria, depresso appunto per la facilità che i proprietari trovano oggidì di protrarre l'adempimento dei loro impegni sotto la egida di ripetuti giudizi, e per effetto di lunghe ed intricate espropriazioni. Arroge finalmente che, indipendentemente che le società non hanno interesse a molestare i loro mutuatari, il solo timore della severità dei mezzi di cui dispongono, ne renderà in pratica ristrettissimo l'impiego.
Rispetto alla condizione privilegiata fatta alle società, l'obbiezione sussiste ancora; ma il solo mezzo d'impedire che vi sia privilegio, starebbe nel generalizzare per i privati le facoltà concesse alle società. Or ben di leggieri si comprende che, estendendo siffattamente queste facoltà, prima di avere rimediato agli inconvenienti della restituzione integrale a breve scadenza, si peggiorerebbe l'attuale condizione di cose perchè si darebbero mezzi più potenti d'esecuzione non solo agli onesti creditori, ma eziandio agli usurai, e quindi l'usura che appunto vuolsi e debbesi restringere e, ove si potesse, torre assolutamente di mezzo, verrebbe a svilupparsi maggiormente, rendendo più pronte epperciò più gravi le fatali conseguenze che d'essa già si deplorano.
D'altronde, come già avvertimmo, alcuni di questi diritti eccezionali giustificabili quando si concedono a società che non potrebbero altrimenti senza di essi compiere il benefico loro mandato, non potrebbero giustificarsi quando si concedessero a privati ove anche ciò fosse fattibile. Ed in vero come si potrebbero concedere a privati la riscossione in via amministrativa, e la non sospensione del giudicio d'ordine, senza dare al Governo una ingerenza negli affari dei privati, senza gravemente ledere i diritti dei terzi? Ora dunque, se per la natura delle operazioni che effettuano per un altissimo interesse sociale, le società si trovano in condizioni eccezionali rispetto ai loro creditori ed ai loro debitori ad un tempo, se esse non possono nè servire l'interesse delle loro cedole, nè ricostituire i capitali che debbono ammortizzare coi mezzi che somministra il diritto comune, ragione vuole che loro si concedano diritti eccezionali, se tanto è che si vaglia porle in grado di raggiungere il loro scopo.
Ma ammessa la necessità di diritti eccezionali, quelli concessi alle società dal progetto ministeriale ledono essi i diritti dei terzi, come altri pretendono? Anzitutto, nei diritti dei terzi conviene distinguere quelli che saranno anteriori alla promulgazione della legge che regolerà le società di Credito fondiario, da quelli che saranno posteriori. Rispetto a questi ultimi, i terzi che contrassero col debitore d'una società, dovevano sapere in quali condizioni si ponevano facendo tale contratto, e quindi è presumibile che le accettarono volonterosi, perchè non è da supporsi l'ignoranza d'una legge di tal momento quale sarà questa sul Credito fondiario.
Qualunque sieno quindi i mezzi eccezionali di cui dispongono le società, i terzi che acquistarono i loro diritti posteriormente alla legge che concede questi mezzi, non possono essere lesi nei loro interessi, o quanto meno lo sono perchè acconsentirono ad esserlo. D'altronde nelle condizioni eccezionali fatte alle società rispetto ai terzi, all'infuori della facoltà loro concessa d'essere immediatamente pagate senza necessità d'instituire il giudicio d'ordine e non ostante che il medesimo sia da altri aperto, non avvene una che nel diritto comune un mutuatario non possa nell'atto di mutuo concedere al mutuante. Ora la facoltà di cui godrebbero le società d'essere integralmente pagate senza aspettare il giudicio d'ordine è capitalissima per esse, ma non può ledere i diritti dei terzi, perchè esse hanno una prima ipoteca, perchè il loro credito è certo e necessariamente liquido, perchè sorvegliate come sono dal Governo e costantemente munite di capitali disponibili saranno sempre in grado di restituire coi rispettivi interessi agli aventi diritto le somme che dal giudicio d'ordine risulteranno essere state indebitamente pagate.
Ma si dirà, che ciò nullameno la condizione imposta al deliberatario dall'articolo 32 corrispondente all'articolo 48 del Governo di pagare immediatamente sul prezzo della vendita l'intiera somma dovuta alla società, lederà sempre, se non direttamente, indirettamente ed i terzi creditori ed il debitore stesso, inquantochè diminuirà il numero degli oblatori, essendochè essi per lo più intervengono agli incanti allettati<noinclude></noinclude>
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dalla lunga mora per il pagamento che loro assicura la procedura del giudicio di graduazione. Ma a ciò si oppone in primo luogo che il credito della società non potrà mai assorbire la totalità del prezzo di vendita, e che quindi gli oblatori che speculano sopra la lunga durata della mora avranno ancora campo di speculare sulla rimanenza di detto prezzo.
In secondo luogo si osserva che la lunga mora di cui godono oggidì i deliberatari, non è una facoltà che la legge ha voluto concedere loro stantechè l'obbligo che legalmente è imposto all'oblatore è di pagare tostochè rimane deliberatario definitivo. Egli è indirettamente e per tutela dei diritti dei terzi e dei suoi propri che oggidì il deliberatario non paga immediatamente.
Se quindi gli ostacoli che si frapponevano a questo immediato pagamento scompaiono in parte od in totalità, è incontrastabile che egli è tenuto a pagare tostochè il pagamento da lui fatto non può essere invalidato. Ora dunque l'obbligo imposto al deliberatario di pagare la società è rispetto a lui un richiamo all'esecuzione di quanto sostanzialmente prescrive la legge, e rispetto al risultato della vendita di nessuno sfavorevole effetto in quantochè non allontanerà mai un oblatore serio e responsabile, perchè questo o potrà immediatamente pagare, ovvero sarà sempre certo di trovare presso la società creditrice medesima i mezzi di disimpegnare l'obbligo suo.
In quanto poi ai terzi aventi diritti acquistati anteriormente alla promulgazione della legge sulle società di Credito fondiario, la cosa è diversa, ed è appunto per ciò che si prescrive che queste società debbano limitarsi a far prestiti sopra prima ipoteca. Tuttavolta però anche in questa specie di diritti acquistati conviene distinguere quelli dei terzi che acconsentirono alla posposizione del loro credito dagli altri. I primi non possono essere lesi perchè, acconsentendo volonterosi alla posposizione, ne conoscevano le conseguenze, e si mostravano disposti a subirle. Rispetto poi agli altri essi non potrebbero essere lesi nei loro diritti se non inquantochè per il fatto della surrogazione della società ad altro creditore anteriore di rango d'inscrizione, questa società potesse acquistare maggior azione sopra lo stabile espropriato di quella che competeva al creditore disinteressato.
Ma indipendentemente che la subrogazione non può dare al subrogante più di quello che spettava al subrogato, la vostra Commissione ha voluto appunto tutelare maggiormente i diritti dei terzi, e togliere di mezzo ogni ambiguità all'effetto della subrogazione della società coll'aggiunta propostavi all'articolo 4 del suo progetto corrispondente all'articolo 6 del progetto ministeriale.
Non si parla del sequestro del fondo ipotecato alla società e contemporaneamente ad altro creditore anteriore alla promulgazione della legge, perchè quand'anche si voglia che questo creditore sia leso dal sequestro posto dalla società, egli non lo sarà altrimenti che se il suo debitore contraesse con altri posteriormente un'anticresi, ciò che l'attuale diritto comune gli fa lecito.
Queste considerazioni e quella segnatamente che è di tutto punto impossibile il voler sostituire il sistema di far prestiti a lunga scadenza e riscattabili per annualità agli attuali rovinosi prestiti se non si assicura il pronto e regolare pagamento delle annualità, indussero la vostra Commissione ad approvare in massima il titolo IV proposto dal Governo modificandolo però nelle seguenti parti:
All'articolo 31 del progetto ministeriale che inizia la serie dei mezzi coattivi per la riscossione coll'aggiungervi a maggiore tutela dei mutuatari l'obbligo per le società di un diffidamento di 10 giorni, prima d'esercitare i diritti che loro conferisce e col farlo precedere dall'articolo 32, perchè parve più conveniente che tutti i mezzi esecutorii si seguissero;
All'articolo 33, col sopprimere il secondo alinea che sembrò meglio collocato in fine dell'articolo seguente;
All'articolo 36 aggiungendo alcune parole affinchè non nasca dubbio che qualunque sia la somma dovuta è di competenza del giudice ordinare il sequestro, ed affinchè la sua ordinanza sia intimata al debitore;
All'articolo 35 col sostituire nel primo alinea a tribunale di prima cognizione la designazione di tribunale provinciale sancita dal nuovo Codice di procedura, coll'aggiungere alcune parole nel secondo alinea del medesimo articolo onde il giudice possa, occorrendo, designare d'ufficio un altro economo ai beni sequestrati, qualora la persona per tale ufficio proposta dalla società non fosse conveniente, e finalmente col limitare la disposizione relativa all'appello, al fine di togliere a questo ogni effetto sospensivo;
All'articolo 36 col sopprimerne il secondo alinea perchè la vostra Commissione ripugna dall'accordare un diritto così esorbitante qual è quello di lasciare facoltativo alla società di poter affittare i beni sequestrati per un periodo maggiore di un anno;
Introducendo negli articoli 38, 39, 40, 41, 42 e 43 disposizioni tendenti ad accelerare la vendita degli immobili ed a togliere all'appello il suo effetto sospensivo senza precluderne la via al debitore;
All'articolo 44, col sopprimere l'obbligo dell'inserzione nella gazzetta della divisione, bastando ed essendo preferibile alla pubblicità voluta l'inserzione nel foglio ufficiale del regno;
All'articolo 47 col richiamare l'obbligo del deposito del decimo e delle spese, facendo però facoltà al notaio di dispensarne sotto la sua responsabilità;
Agli articoli 48, 51 e 63, coll'aggiungere o mutare alcune parole a maggiore spiegazione, o per maggior chiarezza.
Fra queste varianti e modificazioni non isfugge alla vostra Commissione che possono segnatamente impugnarsi quelle introdotte negli articoli 35, 38, 40, 44 e 45 del progetto ministeriale.
Può opporsi alla variante degli articoli 40 e 45 della Commissione corrispondenti agli articoli 35 e 41 del progetto ministeriale e relativa all'appello, che in questione di tale gravità non avvi via di mezzo tra il sopprimerlo e l'ammetterlo. Che se in conseguenza si crede che l'essere della società possa essere gravemente compromesso ove si sospenda l'effetto dei mezzi necessari al pronto conseguimento dei loro crediti, vorrebbesi senza più sopprimere l'appello; che se per contro non si crede che questa sospensione possa realmente comprometterlo, debbesi mantenere l'appello; che, ammessa la necessità di torre di mezzo ogni incaglio al procedimento della società, avvi maggior giustizia allorchè la legge limita i gradi di giurisdizione, ossia riduce ad una sola cognizione la sentenza che autorizza l'espropriazione, come recava la proposta del Governo, che non nella variante introdotta, colla quale si ammette l'appello, ma si nega l'effetto suo principale, la sospensione cioè dell'esecuzione della sentenza appellata. Che lo scopo di questa variante è di tutelare il debitore lasciandogli aperta la via all'appello, ma che pregiudicandosi tuttavia gli atti, tale tutela è imperfetta. Che se quindi si vogliono tutelare realmente i debitori, vuolsi ammettere l'appello, ma ammetterlo compiuto. Sarà per le società questione di tempo, ma meglio è incagliare le società col lasciare l'appello compiuto, che andare colla variante pro-<noinclude></noinclude>
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posta incontro ad un controsenso come sarebbe quello se, già eseguita una sentenza d'autorizzazione per espropriazione, fosse poi dichiarata ingiusta e riformata.
Ma a queste considerazioni che non isfuggirono alla vostra Commissione, essa oppone l'esempio non solo di varie cause, nelle quali la sentenza è dichiarata esecutoria non ostante lo appello, ma segnatamente la convenienza di tutelare ad un tempo le società ed il debitore; la poca probabilità che succeda il caso che una sentenza la quale autorizzi l'espropriazione sia riformata, ed anzitutto finalmente la convenienza di non derogare al diritto comune se non quando è indispensabile il farlo, e nei limiti strettamente necessari. Colla variante proposta si ottiene il vero scopo per cui si vuole soppresso l'appello, poichè la società non è incagliata, e si giunge a questo scopo con forme meno dure che non sieno quelle stabilite nel progetto ministeriale, dacchè non si preclude la via all'appello. Rispetto poi all'effetto pratico della variante proposta, la Commissione reputa che nel maggior numero dei casi sarà pressochè il medesimo dell'inappellabilità, imperocchè togliendo all'appello il suo effetto sospensivo, i debitori delle società non avranno interesse a ricorrervi, visto che il loro debito essendo certo e spiccio, non si appellerebbero che per guadagnar tempo. Ciò posto, parve più equo e più conveniente alla vostra Commissione per ottenere lo stesso scopo lasciare l'adito aperto all'appello, che non sopprimerlo affatto. Può opporsi agli articoli 42 a 44 della Commissione, che la procedura con essi introdotta è più rigorosa di quella di cui negli articoli 38 a 41 del Ministero, e si scosta alquanto dal Codice di procedura civile, ma la Commissione crede di giustificare il suo operato osservando:
Che essendosi, tanto nel Codice di procedura, quanto coll'articolo 34 della presente legge, attribuito agli atti pubblici la pronta esecuzione, è mestieri d'adottare tutti quei provvedimenti che giovano a tale scopo, ed omettere perciò tutti quegli atti od incombenti che, senza giovare ai veri interessi del debitore, porgono a questo il facile mezzo di paralizzare gli effetti della clausola esecutoria attribuita a quegli atti. Tali provvedimenti sono tanto più da adottarsi in una legge della natura di questa, poichè se alla società di credito fondiario non si assicura il mezzo di conseguire nel più breve termine possibile i loro crediti, non può sperarsi che prosperino.
Ora il contenuto negli articoli 42 a 44 della Commissione mira unicamente a togliere ai debitori la facilità d'incagliare il corso della giustizia senza loro profitto, lasciando però ad essi aperta la via di far valere ogni eccezione che siano in diritto di proporre.
Difatti, secondo il progetto ministeriale, la subastazione degli stabili deve essere preceduta da un'ingiunzione al debitore di pagare, e quando questa è esecutoria, si prescrive che sia sempre citato il debitore davanti il tribunale, per vedere autorizzata la vendita degli stabili ipotecati. Ora in pratica è osservato che, anche quando l'ingiunto s'astiene dal fare delle opposizioni all'ingiunzione (il che non sempre avviene, poichè esse mediante, fondate o no, riesce tuttavia a ritardare la subastazione), quasi sempre profitta della successiva evocatoria davanti il tribunale per fare delle eccezioni le quali, siccome danno luogo ad una sentenza, giunge essa mediante (e mediante l'appello, nella procedura ordinaria) a ritardare lungamente il corso dell'espropriazione forzata.
Per contro colle disposizioni dalla Commissione proposte, il debitore ottiene tuttavia il beneficio sia del termine fissato per pagare, sia del diffidamento che si venderanno i suoi beni, ma trascorso tal termine rimane autorizzata senz'altro la vendita; per modochè si cumulano in un sol atto e l'ingiunzione e l'autorizzazione della vendita, senzachè ne siano pregiudicate le legittime eccezioni che competer possano a qualcuno dei debitori; poichè giusta l'articolo 44 sono autorizzati a farle valere; con questa differenza, che cioè debbono essi rendersi attori in opposizione contro la società, il che difficilmente faranno al solo oggetto d'innoltrare frivole eccezioni, perchè dovranno usare diligenza a fare delle spese, a vece che lasciandosi sussistere la disposizione prescrivente che il creditore debba sempre evocare in giudizio il debitore per vedersi autorizzare la vendita, costui trova il facile comodo e poco costoso mezzo d'addurre delle eccezioni sebbene insussistenti, e di conseguire il desiderato ritardo.
Conseguenza del sistema della Commissione sarà che in pochissimi casi il tribunale sarà chiamato a pronunziare sopra opposizioni dei debitori, a vece che lo sarebbe nel maggior numero de' casi. Anzi si crede che questo vantaggio potrebbe egualmente, senza il menomo inconveniente, conseguirsi, nelle subastazioni regolate dal diritto comune, qualora, quando si riveda il Codice di procedura civile, si modificassero le relative disposizioni nel senso degli articoli 42 a 44 dalla Commissione proposti.
Con maggior ragione è impugnabile l'articolo 44 per la soppressione proposta dell'inserzione della vendita nel giornale della divisione rendendola per contro sempre obbligatoria nella gazzetta ufficiale. E in vero giova confessare che questa è una deroga alle vigenti leggi la quale non ha importanza tale da essere di tutto punto giustificata. Tuttavolta però la vostra Commissione reputa doverla proporre sia perchè l'esistenza delle divisioni è minacciata, sia perchè non vi sono giornali in ciascuna di esse, e dove sono per lo più non guarentiscono tutta la pubblicità desiderabile, sia perchè credendo indispensabile dare la maggior pubblicità alla vendita, preferiva derogare l'attuale legislazione col sopprimere l'inserzione nel giornale della divisione, che col renderla nello stesso mentre obbligatoria nella gazzetta ufficiale. La vostra Commissione però, non appoggiando in definitiva questa sua proposta, che sulla convenienza di alleviare il debitore di una spesa al postutto di poca entità, si rimette a quanto la discussione sarà per suggerire di più conveniente in proposito.
Il V titolo del progetto di legge definisce e regola il privilegio caratteristico delle società di credito fondiario, quello cioè di emettere cedole fondiarie. Queste sono titoli di rendita, i quali assicurano ai loro detentori un annuo interesse, ed il rimborso del loro capitale nominale in certi limiti determinati dagli statuti, ma sempre a piacimento della società che li ha emessi.
Per agevolare la circolazione di siffatti titoli, dalla quale dipende l'essere delle società di credito fondiario, il Governo, ad esempio di quanto si praticò altrove, chiedeva nel suo progetto di poterne autorizzare il riscatto con premio o vincite circoscrivendo però questi premi in limiti tali da menomarne gl'inconvenienti.
Ma già fu riferito come, nella discussione relativa all'articolo 1 di questo progetto, la vostra Commissione respingesse in modo assoluto ogni specie di premio annesso alla cedola fondiaria, e sostituisse così il sistema germanico da lunga mano favorevolmente esperimentato al proposto sistema francese, il quale, tuttochè di fresca data, già chiarì evidentemente i suoi vizi.
Indipendentemente dai motivi già addotti, la vostra Commissione fu condotta a respingere in modo assoluto il riscatto delle cedole con premi, dal convincimento che il mezzo<noinclude></noinclude>
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col quale il Governo intendeva diminuirne l'aggiotaggio, toglieva loro ogni ragione d'essere, e anzitutto da quello della necessità di serbare alla cedola la vera sua natura.
Col limitare i premi, il Governo si proponeva ed avrebbe raggiunto il duplice scopo di scemare l'aggiotaggio e d'impedire che per il fatto di questi premi l'annualità da pagarsi dai mutuatari andasse tropp'oltre, essendochè le società non sussidiate debbono necessariamente prelevare l'annua somma necessaria al riscatto con premi per mezzo di una quota parte dell'annualità destinata a questo servizio. Ma col limitare siffattamente i premi, ne conseguiva d'altra parte che ciascuno di questi rimaneva di poca entità, e quindi non bastevole per produrre l'effetto in vista del quale si voleva stabilire, quella cioè di accrescere la circolazione delle cedole fondiarie. E in vero la pratica ha dimostrato due fatti: il primo che i titoli di rendita con premi non sono quelli che vengono maggiormente ricercati per cospicui impieghi; il secondo che la circolazione di siffatti titoli di rendita è in ragione della importanza dei premi che vi sono annessi. Ciò essendo, ben di leggieri si comprende che non avvi via di mezzo fra lo ammettere i premi con tutta la loro efficacia aleatoria, e quindi con tutti i loro inconvenienti, ed il respingerli in modo assoluto, imperocchè col circoscriverli in angusti limiti, come lo proponeva il Governo, mentre si toglie loro il pregio che poteva allettare gli speculatori ed i giuocatori di Borsa, loro si serba per contro un'alea bastevole a mutare sostanzialmente la natura della cedola fondiaria alla quale sono annessi.
Per farsi capace della vera natura della cedola fondiaria, convien tener conto della differenza sostanziale che avvi fra il contratto ordinario di mutuo e quello dei prestiti che si fanno dalle società relativamente al titolo di questi contratti. Questa differenza sta in ciò che nel prestito ordinario il contratto dà luogo ad un solo atto, mentre per contro parecchi atti sono originati dal contratto di mutuo colle società di credito fondiario.
Nel prestito ordinario l'atto di mutuo contiene tutte le condizioni del contratto, tutti gl'impegni assunti dal mutuatario, e serve al mutuante per due usi distinti, per procedere cioè, occorrendo, contro il mutuatario onde costringerlo all'adempimento del contratto, e per trasferire ad un terzo il suo credito, uniformandosi alle prescrizioni del diritto comune.
Per contro col prestito colla società avvi in primo luogo l'atto condizionale di cui all'articolo 8 del progetto di legge, e mercè il quale il notaio che lo ricevette fa inscrivere l'ipoteca in favore della società. In secondo luogo tre mesi dopo questo atto avviene un altro, l'atto definitivo al quale accenna l'articolo 11, e di cui la copia autentica serve alla società di titolo esecutorio contro il mutuatario onde costringerlo, occorrendo, all'adempimento del contratto. Avvi finalmente a compimento del prestito un terzo atto indipendente dalla volontà del mutuatario, ed al quale esso non interviene, la cedola cioè che la società ha il diritto di emettere per un valore eguale all'ammontare del prestito.
Quest'ultimo atto ha per precipua essenza di dividere il titolo di credito propriamente detto dal titolo esecutorio; di staccare questo titolo esecutorio dal pegno ipotecario, facendo di questo pegno medesimo un valore distinto e mobile, che diventa la garanzia degli impegni che la società assume verso i capitalisti, ai quali rilascia i suoi titoli di credito di cambio di numerario.
La negoziazione di questi titoli somministra alle società il numerario necessario all'effettuazione di nuovi prestiti; e siccome questi medesimi prestiti le autorizzano ad emettere nuove cedole, questa negoziazione apre loro un campo infinito d'operazioni.
Tale è l'ufficio della cedola fondiaria. Essa è per le società di credito fondiario ciò che il biglietto è per il Banco, uno strumento di credito, un valore di circolazione. Ma nello stesso modo che il Banco, nel sostituire il proprio titolo di credito a quelli dei privati commercianti, gli ha serbato la stessa natura di questi titoli privati; così la società di credito fondiario intervenendo nelle contrattazioni ipotecarie per sostituire il proprio titolo di credito ai contratti di mutuo dei proprietari di stabili, debbe necessariamente serbare alla cedola fondiaria la natura stessa di questi contratti.
Ora questa natura è di essere un impiego a lunga scadenza, solidamente assicurato contro la perdita del capitale e degli interessi, e contro le oscillazioni che potrebbero imprimerle le fluttuazioni del mercato pubblico, o gli eventi politici. Il carattere di questo titolo è di essere anzitutto accetto ai capitalisti che ripugnano alle operazioni commerciali, e che preferiscono a qualunque speranza di lucro soggetta ad eventualità, un tenue frutto solidamente guarentito da una buona ipoteca. Ciò posto, se l'intervento delle Banche nel credito commerciale fu di andare tant'oltre nell'accrescere il valore circolante del proprio titolo, quanto lo comportava la natura dei titoli privati che esso doveva surrogare, ne consegue che le società di credito fondiario non possono altrimenti procedere.
Esse quindi, per avvalorare il proprio titolo, per imprimergli la maggiore circolazione di cui è suscettivo, debbono astenersi scrupolosamente da tutto ciò che può destare il menomo dubbio sopra la solidità della cedola fondiaria, da tutto ciò che può imprimere a questa cedola il carattere di un titolo commerciale soggetto ad eventualità, o dargliene l'apparenza, perchè la solidità dell'impiego e la stabilità del corso sul mercato pubblico costituiscono la vera natura della cedola, la quale non può essere diversa di quella del titolo ipotecario, se detta cedola debba ad esso sostituirsi, se debba essere accetta alla classe di capitalisti, alla quale l'ufficio suo la destina.
Ciò non pertanto, essendo necessario anzitutto agevolare fra noi lo stabilimento di società di Credito fondiario, per quanto premesse alla vostra Commissione il togliere di mezzo l'aggiotaggio e tutti gl'inconvenienti inerenti ai premi, essa non si decise per respingerli definitivamente se non quando fu assicurata da uomini competenti fra i promotori stessi delle società di Credito fondiario, che non sarebbe ostacolo al loro stabilimento il non concedere il riscatto delle cedole con premi.
Essa concordò col Governo sopra tutte le altre disposizioni di questo titolo, perchè la necessità di assicurare la circolazione delle cedole fondiarie lo richiedeva. Ciò nullameno non conviene illudersi: malgrado i privilegi loro concessi, queste cedole avranno molta difficoltà o, diremo meglio, richiederanno molto tempo prima di acquistare il loro vero valore circolante. Questa considerazione lasciò in forse la Commissione se non sarebbe necessario di aggiungere a questo titolo alcune altre disposizioni tendenti a viemmaggiormente agevolare questa circolazione. Così dal punto in cui, colla soppressione dell'articolo 2 del progetto ministeriale, la legge tacerà sul numero delle società che potranno essere autorizzate, non sarebbe egli necessario prevedere la molteplicità di cedole diverse emesse da differenti società, e quindi andare incontro ai suoi inconvenienti?
Non converrebbe egli il farlo collo stabilire l'uniformità di<noinclude></noinclude>
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questi nuovi titoli di credito per mezzo di un'agenzia centrale che, a nome e per conto di tutte le singole società, emettesse un titolo unico, ovvero col fare facoltà alle società di delegare il loro diritto di emettere le cedole, e col regolare le condizioni di questa delegazione?
Ma, appunto perchè sono evidenti gl'inconvenienti gravissimi che deriverebbero dal porre ad un tratto in circolazione tante cedole di diversa origine, la vostra Commissione, fidandosi sull'interesse stesso delle società e sopra l'oculatezza del Governo, si astiene dal proporvi nuove disposizioni in proposito, visto che essa non reputa che queste possano essere incagliate da quelle sancite nella legge, quando la loro adozione fosse riconosciuta necessaria.
Premesse queste generali considerazioni, e venendo alle varianti e modificazioni introdotte negli articoli di questo titolo, giova avvertire che esse accennano più alla forma che alla sostanza del progetto ministeriale.
Per maggiore brevità la Commissione propone di riunire in due soli gli articoli 58, 59, 60 e 61 del progetto ministeriale, astenendosi nel nuovo articolo 62, corrispondente ai due primi del Governo, di parlare d'estrazione a sorte, onde in certi limiti si potrebbe autorizzare.
Il secondo alinea dell'articolo 65 del progetto ministeriale aveva per iscopo di scemare l'immoralità dei premi, chiamando in certi limiti i mutuatari a godere direttamente degli utili che ne dovevano risultare. Ma ora che i premi non sono ammessi, la vostra Commissione reputa che non si possano obbligare le società a dividere con altri che coi propri azionisti i proventi delle loro operazioni. Epperò essa vi propone di sopprimere questo secondo alinea dell'articolo accennato.
Vi propone ancora che della parte rimanente dello stesso articolo 65 se ne facciano due articoli distinti, di cui uno, ristretto al solo primo alinea, costituirà il 67 del progetto della Commissione, e gli alinea terzo e quarto, ai quali viene aggiunto l'articolo 66 del Ministero, formerebbero l'articolo 68 della nuova redazione, il quale chiuderebbe le disposizioni relative alle cedole.
Nell'ultimo titolo del progetto ministeriale gli articoli 67 e 74 diedero luogo all'esame di due questioni di massima di grande rilievo. L'una è la convenienza e l'opportunità di convertire i diritti d'insinuazione e d'ipoteca in una tassa erariale da pagarsi dalle società. La seconda sta nel vedere se abbiasi a concedere o no alle provincie di sussidiare le società di mutuatari.
Non isfuggì alla vostra Commissione la gravità della conversione dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca; ma le considerazioni che indussero il ministro delle finanze a proporla convinsero pur lei della necessità di sancirla nella legge organica delle società di Credito fondiario. E in vero con questo progetto, mirando noi principalmente a rimuovere i più gravi ostacoli che incagliano il credito della proprietà fondiaria, non possiamo logicamente tacere che uno dei maggiori di essi deriva appunto dai pesi fiscali e dalle spese che gravano i contratti di mutuo.
La difficoltà stava nel conciliare due opposte necessità: quella di non diminuire un ramo di entrata nelle attuali strettezze del pubblico erario, le quali esigono anzi che non si pretermetta verun elemento d'imposta, e quella di alleviare il peso che gravita sulla proprietà fondiaria, per il fatto dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca.
Il ministro credette vincere la difficoltà adottando un provvedimento che gli venne probabilmente suggerito dal progetto di legge belgico, e da quello elaborato dalla Commissione dell'Assemblea legislativa francese, convertendo cioè l'integrale pagamento dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca che, nella massima loro entità, debbono sborsarsi nell'atto stesso del mutuo, in un pagamento rateato dell'ammontare di questi diritti per tutta la lunga durata dei prestiti della specialità delle società, con che siffatto pagamento fosse bensì compreso nelle annualità da servirsi da ogni mutuatario, ma dovesse dalle società medesime versarsi di ogni anno all'erario pubblico.
Se non che, mentre nel progetto dell'Assemblea legislativa francese la tassa erariale in questione è ragguagliata ad una annualità di 10 centesimi per ogni 100 lire dell'ammontare delle cedole fondiarie in circolazione, il ministro delle finanze, seguendo l'esempio del Belgio, la ragguaglia ad una annualità di 12 centesimi e mezzo per ogni 100 lire sopra l'ammontare dei prestiti effettuati dalle società e non estinti.
La vostra Commissione rimase in forse se, stabilita sopra una base consimile, questa tassa erariale fosse da un lato bastevole, perchè lo Stato nulla scapitasse per effetto della conversione, e dall'altro non gravasse il mutuatario al di là di quanto lo è attualmente dai diritti d'insinuazione e d'ipoteca. Ma l'esempio desunto dalle proposte fatte a tale riguardo nel Belgio ed in Francia, le asserzioni del ministro delle finanze ed i computi da lei fatti, persuasero la Commissione che, fissata in tal modo la tassa in discorso, è tale da tutelare ad un tempo l'interesse dello Stato e quello dei mutuatari.
Ed invero, rispetto allo Stato, il prodotto di essa corrisponderà a quanto coi diritti stabiliti dalla nuova tariffa, l'erario pubblico percepirebbe, qualora in cinquant'anni il prestito si rinnovasse quattro volte circa<ref>Colla tariffa annessa alla legge 9 settembre 1854 i diritti da percepirsi dallo Stato sopra un capitale di lire 100,000 sono: Diritto d'insinuazione 1 per cento del capitale mutuato (articolo 56) L. 1000; Diritto di quitanza 0,50 per cento del capitale mutuato (articolo 57) L. 500; Diritto d'ipoteca 1 per cento del capitale mutuato L. 100; Totale L. 1600.</ref>.
Rispetto poi ai mutuatari, il beneficio risultante dalla proposta conversione è troppo evidente per avere bisogno di essere dimostrato. Anzi esso è tale che la vostra Commissione vorrebbe che fosse fattibile il poterlo generalizzare, anzichè restringerlo ai soli mutuatari delle società. Ma è pur troppo eziandio evidente che il generalizzare la conversione dei diritti d'insinuazione e d'ipoteca incontrerebbe, nella sua esecuzione pratica, inconvenienti grandissimi ed inevitabili.
Sopra l'altra questione di massima, che sollevò l'ultimo titolo del progetto ministeriale, la vostra Commissione si scostò dall'opinione del ministro, inquantochè ripugnò dall'attenuare uno dei principali pregi della proposta legge, solo in vista di un'eventualità e senza necessità col sancire in essa che le provincie potranno sussidiare le società di mutuatari. E invero, sebbene la Commissione desideri quanto altri mai lo stabilimento di società di mutuatari, e comprenda che questa legge deve prevederne, regolarne e promuoverne lo stabilimento, pur essa non s'illude sulla possibilità di vederne sorgere nel nostro paese, e ne reputa quindi la fondazione una mera eventualità. D'altra parte, sebbene essa comprenda la convenienza e l'opportunità che le provincie coadiuvino questo stabilimento, tuttavia stima di tutta inutilità l'articolo 74, stantechè, mentre nulla innova al diritto comune, intro-<noinclude><references/></noinclude>
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duce nella legge l'idea di sussidi. La Commissione voleva eziandio sopprimere il numero quarto dell'articolo 70 proposto dal Governo, relativo alla tariffa degli onorari dovuti agli ufficiali pubblici chiamati a concorrere ai diversi atti, ai quali può dare luogo lo stabilimento delle società di Credito fondiario. Tuttavolta però siffatta disposizione venne mantenuta, non già per sottrarre al diritto comune le stesse società ed i loro accorrenti, ma solo perchè la moltiplicità di atti, cui possono dare luogo i contratti colle instituzioni onde trattasi, rende assolutamente indispensabile che il Governo possa impedire l'abuso che si va talvolta facendo nell'interpretazione e quindi nell'applicazione della vigente tariffa.
Per queste considerazioni, e per la necessaria conseguenza delle modificazioni introdotte nei titoli precedenti, la vostra Commissione ha l'onore di proporvi l'adozione dell'ultimo titolo del progetto ministeriale, mediante una nuova redazione dell'articolo 67 proposto dal Governo, tendente a stabilire in miglior modo la tassa erariale; con alcune varianti intente a completare le disposizioni da contemplarsi negli statuti, e finalmente colla soppressione dell'articolo 74, onde non rimanga traccia di sussidi nella legge.
Da questa breve e sommaria esposizione dei motivi che indussero la vostra Commissione a proporvi alcune modificazioni al progetto ministeriale, avrete rilevato, o signori, come nelle questioni di massima essa non si scosti sostanzialmente dalle idee del Governo, fuorchè su tre punti capitali.
Contrariamente alla proposta governativa, essa respinse il sistema di premi annessi alle cedole, e non volle nella legge sancire nè il principio di concessioni privilegiate, nè quello, anche eventuale, di sussidi.
In tutto il rimanente le modificazioni proposte tendono ad ampliare o migliorare le disposizioni del progetto ministeriale, sia aumentando la sfera dei prestiti, sia tutelando maggiormente i mutuatari, i detentori di cedole ed i terzi, sia finalmente ponendo le proposte del Governo maggiormente in armonia col diritto comune.
Nel chiudere la sua relazione sopra il progetto di legge modificato, che essa ha l'onore di sottoporre alla vostra approvazione, la Commissione non s'illude, o signori, nè sul suo merito intrinseco nè sopra i suoi risultamenti; ma nutre fiducia che, qualunque esso sia, sarà incontrastabilmente bastevole a rendere attuabili presso di noi le società di Credito fondiario.
Tali e tante sono le difficoltà pratiche che s'incontrano nel raggiungere lo scopo propostosi da questo progetto di legge, che sarebbe sconsigliatezza il credere che esso lasci nulla a desiderare. Trattasi di fondare nel nostro paese una grande istituzione; di dotare la proprietà fondiaria d'un modo di credito più conforme alla sua natura e meno sproporzionato ai suoi bisogni; di somministrarle un potente mezzo di liberazione e di miglioramento. Ora, sebbene questo problema sia stato felicemente risolto in Germania, è dubbio che la importazione di questa benefica istituzione, in condizioni cotanto diverse da quelle di quel paese, quali sono le nostre, non può operarsi di primo getto, e che quindi difficilmente si può raggiungere la perfezione in una legge organica di questa natura.
Ma se la vostra Commissione non s'illude sopra il merito intrinseco del suo progetto, essa crede però che sia preferibile alla legislazione che regola in Francia il Credito fondiario, al progetto di legge del Belgio ed agli altri progetti che furono proposti negli altri paesi retti da legislazioni informate ai principii del Codice napoleonico, per il motivo semplicissimo che nel compilarlo il Ministero e la Commissione poterono valersi di quanto erasi fatto o suggerito altrove in proposito, e giovarsi dell'esperienza altrui.
E in vero nel progetto sottoposto alla vostra approvazione, o signori, senza sussidi, senza intervento diretto dello Stato o della provincia, si raggiunge lo scopo di dare alle società di credito fondiario l'apparenza di uno stabilimento governativo, senza vincolare menomamente nè lo Stato nè l'azione di queste società.
Nel Belgio per contro il progetto approvato dalla Camera dei rappresentanti stabilisce una cassa di credito fondiario a totale rischio e pericolo dello Stato, ed in Francia dove, in sull'esordire, private si vollero le società, queste furono sussidiate da un dono gratuito di dodici milioni; si largheggiò con esse in favori amministrativi di ogni maniera, e ciò nullameno dalle ultime modificazioni introdotte nel Credito fondiario di Francia sembra volersene fare una istituzione prettamente governativa.
Appo noi lo Stato interverrebbe, è vero, colla conversione dei diritti d'ipoteca e d'insinuazione in una tassa erariale, ma questo suo intervento sarebbe a beneficio dei mutuatari e senza pregiudizio al postutto dell'erario pubblico. Chè se l'intervento dello Stato torna pure d'altra parte a vantaggio delle società, egli è per concedere loro la riscossione coatta per mezzo dell'esattore, favore non esclusivo ad esse, ma già da lunga mano accordato senza inconvenienti ad altre istituzioni di utilità pubblica.
Rispetto all'intervento legislativo, esso è più ristretto nel nostro progetto che nella legislazione francese, sia per quanto riguarda la parte ipotecaria, sia per quanto concerne il sequestro e la espropriazione. Sotto il primo aspetto mentre ci limitiamo a proporre una procedura più breve per la posposizione delle ipoteche legali, in Francia non si provvide a questa posposizione, e senza tener bastevole conto nè dei diritti acquistati nè della protezione dovuta alla moglie ed al minore, s'introdusse un sistema di purgazione delle ipoteche legali, il quale al postutto anzichè giovare al credito delle obbligazioni o cedole fondiarie, lo pregiudicò, inquantochè, tosto stabilito, fu lasciato al beneplacito delle società l'usare o no di questo sistema.
In quanto spetta poi all'intervento legislativo per agevolare il sequestro e la espropriazione forzata, se pari alle francesi sono ad un dipresso le disposizioni del nostro progetto, in questo sono però maggiormente rispettati i diritti dei terzi ed in miglior modo tutelati quelli dei debitori, tuttochè sia migliorata la condizione delle società di credito fondiario.
Ma, mentre queste società sotto questo aspetto sono nel progetto che vi sottoponiamo in condizioni, se non migliori, pari a quelle che loro furono fatte nella legislazione francese e nei vari progetti esteri, di gran lunga maggiore che altrove è presso di noi la tutela che i mutuatari troveranno nella legge che dà a queste società medesime mezzi pronti ed eccezionali per costringerli all'adempimento dei loro impegni.
Medesimamente, se pari che nella legislazione francese sono nel nostro progetto i privilegi delle obbligazioni o cedole fondiarie, queste offriranno da noi maggiori garanzie ai loro detentori e presenteranno niun inconveniente pei mutuatari, sia perchè non potendo emettersi che cento giorni dopo l'inscrizione presa dalla società in forza dell'atto del relativo prestito, non potranno destare il minimo dubbio sopra la loro solidità; sia perchè, essendo sempre riscattabili al pari e senza premi, godranno di quella stabilità del corso cotanto<noinclude></noinclude>
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accetta ai capitalisti ai quali sono destinate, mentre non caglieranno, come in Francia, le liberazioni anticipate dei mutuatari, che cotanto preme agevolare.
Ma le nostre cedole avranno segnatamente il grandissimo vantaggio di prestarsi meno all'aggiotaggio, e quindi di non ingannare i capitalisti sopra il loro ufficio nella circolazione; ufficio modesto, sì, ma di somma importanza, inquantochè esse sono destinate a compiere la lacuna tuttora esistente di un titolo di rendita al coperto, per quanto far si possa, dalle funeste conseguenze delle crisi commerciali o degli eventi politici.
Un altro pregio finalmente del progetto sottoposto alla vostra disamina, o signori, sarà, se tant'è che la vostra Commissione non s'illuda, che, diventato legge organica, esso non necessiterà continue deroghe al suo disposto, come avvenne in Francia del decreto del 28 febbraio 1852, e che quindi le nostre società di credito fondiario non saranno soggette a quelle continue trasformazioni che nella vicina contrada transalpina furono e sono tuttora fra i maggiori ostacoli allo sviluppo delle loro operazioni.
Senza porre menomamente in dubbio il grande beneficio che coll'andare del tempo ne proveranno la proprietà fondiaria e l'agricoltura, la vostra Commissione non si nasconde però che colla vigente legislazione ipotecaria e nello stato in cui trovansi i nostri catasti, i risultamenti di questo progetto, quando sia tradotto in legge, e quelli quindi della costituzione di società di credito fondiario fra di noi, saranno assai tenui relativamente alle speranze che se ne concepiscono.
In primo luogo le istituzioni della natura delle società di credito fondiario, le cui operazioni sono a lunghissima scadenza, non possono nei loro primordi appagare la generale aspettazione, e quindi sono incagliate nel loro sviluppo dal dileguarsi delle illusioni che originarono, perchè si attribuiscono a sfiducia degli accorrenti la prudenza colla quale siffatte istituzioni debbono procedere, la loro costanza nel rifiutare le richieste di mutuo inammessibili, e finalmente il lento procedere delle loro operazioni. D'altra parte la necessità di una prima ipoteca restringe necessariamente la sfera d'azione delle società, ristretta già d'altronde dal timore delle formalità, e quindi della pubblicità dei prestiti. Ne segue pertanto che nei primordi le società sono limitate a contrarre principalmente coi grossi proprietari, ovvero con quelli che hanno i loro stabili liberi e spicci, cioè con coloro che nello stato attuale di cose hanno maggior credito. Ma, oltre che coll'andar del tempo s'accrescono per il fatto delle successioni i patrimoni liberi e la convenienza di disinteressare i coeredi mediante un mutuo a lunga scadenza, collo svilupparsi delle operazioni delle società mano mano si rivolgono ad esse in maggior numero i proprietari gravati, ed in condizioni di essere rateatamente liberati dai loro debiti. Così succedette in Germania, e così giova sperare che succederà da noi.
Non converrà quindi scorarsi se i risultamenti immediati delle nostre società di credito fondiario non avranno grande importanza, e se gli ulteriori non realizzeranno tutte le esagerate speranze che se ne concepirono; imperocchè è nella natura di queste istituzioni di richiedere tempo per consolidarsi, e segnatamente per far apprezzare i benefici effetti delle loro operazioni, perchè i limiti assegnati a queste e la loro semplicità sono tali da non destare rumore nel pubblico. Tanto è vero, che in Germania, dove le società di credito fondiario hanno preso tanto sviluppo e reso così segnalati benefizi, esse vi rimangono, per così dire, ignote a coloro che non contrassero con esse.
Nè vale opporre a quest'asserzione l'esempio delle società francesi, imperocchè da un lato il poco sviluppo delle loro operazioni a malgrado dei favori e privilegi d'ogni maniera, di cui furono attorniate, dimostra appunto le difficoltà che incontrano nel loro esordire queste istituzioni, qualunque sieno le condizioni favorevoli in cui sorgano. Dall'altro lato perchè se queste società destarono rumore nel pubblico, si fu appunto coll'uscire dalla loro specialità, aprendo l'adito alla speculazione ed all'aggiotaggio.
Col decreto del 28 febbraio 1852 sopra le società di credito fondiario, la Francia ha reso un immenso servizio a tutte le contrade d'Europa, in cui la legislazione si è informata ove più ove meno ai principii del Codice Napoleonico. Il non riconoscerlo sarebbe ingratitudine, ingiustizia. Ma non perciò vuolsi sconoscere che nell'applicazione pratica di questo decreto organico, il Governo francese, soverchiato dalle esigenze dei capitalisti, fu condotto a scostarsi dai principii che lo informano, e col concedere il riscatto delle cedole con premi e varie altre facoltà alle società di credito fondiario, ne mutò sostanzialmente la natura, e compromise sino ad un certo punto l'istituzione stessa.
Ne consegue, che queste società furono viziate fin dalla loro origine, e sorsero quindi in condizioni anormali e non corrispondenti al loro scopo. Basti a dimostrarlo la semplice osservazione che, chiamate dal loro istituto ad essere l'intermediario fra i proprietari di stabili che vogliono contrarre mutui, ed i capitalisti che preferiscono impiegare i loro capitali sopra ipoteca, le società esordirono coll'alienarsi gli uni e gli altri. Esse si alienarono i proprietari coll'inimicarsi i notai, che in Francia più che altrove hanno sopra di essi la massima influenza, e spaventarono i capitalisti timidi coll'adito che le loro combinazioni finanziarie aprirono alla speculazione ed all'aggiotaggio.
Non è quindi meraviglia se il credito fondiario di Francia, poggiando su false basi, andò finora tentennando di trasformazione in trasformazione, e se quindi, a dispetto della protezione del Governo e delle più ingegnose combinazioni finanziarie, i risultamenti finora ottenuti non sono appaganti. Ma, indipendentemente che questa istituzione, richiamata a quei veri principii che debbono informarla, risorgerà fra breve a novella vita, e potrà così produrre tutti i benefici suoi effetti, tal quale sorse ed è tuttavia non può validamente opporsi all'importazione del sistema di credito germanico, come altri il vorrebbe, perocchè sarà mai sempre inconcludente un esperimento che pecca per natura e per insufficiente durata.
D'altronde dal punto in cui nel progetto sottoposto alla vostra approvazione, o signori, si è approfittato dell'esperienza altrui; dal punto in cui si pose tutto lo studio per ischivare con esso tutti gli errori, in cui s'incorse altrove; dal punto finalmente, in cui, sebbene imperfetta, la nostra legislazione ipotecaria è tuttavia di gran lunga migliore della francese, non sarebbe logico il voler desumere dai risultamenti ottenuti nella vicina contrada transalpina, l'impossibilità o l'inutilità dell'istituzione di società di credito fondiario nel nostro paese. Come sarebbe pure illogico l'opporsi per infondate paure, o quanto meno il creare imbarazzi a tale istituzione, perchè i risultamenti sperabili da siffatte società non potranno mai essere quali s'immaginano da molti, nè tali da poter bastare a tutte quante le esigenze della proprietà fondiaria e dell'agricoltura.
E la vostra Commissione (giova ripeterlo) non si fa punto illusione sugli effetti che sarà per produrre questo progetto di legge che ha l'onore di sottoporre alla vostra approva-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|973}}</noinclude>
zione. Essa non vuole illudere nè voi, o signori, nè la nazione. Francamente pertanto dichiara che lungi dal partecipare alle chimeriche speranze da taluni concepite, essa le lamenta reputandole per ogni verso grandemente nocive. Chè se altri si lusinga che lo stabilimento di società di credito fondiario debba essere una panacea universale ai mali che travagliano l'agricoltura, essa non si nasconde che l'azione di tali società sopra questa capitalissima industria, sarà per avventura lenta e fino ad un certo punto indiretta. Se altri vi ravvisa un compiuto ordinamento del credito fondiario, o lo immagina come una nuova maniera di credito, essa propugna in questo progetto la semplice importazione d'un'ingegnosa combinazione, tendente a rendere l'attuale credito ipotecario meno pericoloso ai mutuatari e più accetto ai mutuanti. Se altri va tant'oltre da supporre che l'adozione d'una legge, quale vi proponiamo, debba spostare i capitali i quali ora affluiscono con una tendenza così spiegata verso il commercio e le industrie manifatturiere, essa limitasi a riguardarla come il più acconcio ed anzi l'unico mezzo d'impedire lo spostamento pur troppo temibile dei capitali finora impiegati sopra ipoteca e di moltiplicarne, almeno per una parte, la circolazione e gli effetti utili. Se ancora altri finalmente si abbaglia a segno d'aspettare dal presente progetto il soddisfacimento del più ardente ed universale voto di somministrare mezzi di credito ai lavoratori agricoli, essa non si dissimula che la sua proposta non può avere che una azione indiretta sul credito agrario od agricolo, cui tanto preme si ordinare nell'interesse della classe più numerosa e più laboriosa. Ma con tutto ciò, mentre per coscienza la vostra Commissione cerca togliere ogni prestigio alle esagerate speranze da taluni concepite, anche delimitando in brevi ed angusti confini l'azione delle società a cui questo progetto tende a dar vita, essa nutre pur ferma e profonda convinzione che dal loro ordinamento sarà per venirne un gran bene al nostro paese. E per vero saranno pur grandi vantaggi quello di sostituire una lunga scadenza ed il riscatto per tenui annualità alla restituzione integrale del capitale a breve mora; quello di agevolare i prestiti contratti in vista di miglioramenti agrari, o quanto meno di rimuovere i pericoli minacciati e temuti nel presente sistema di credito. Sarà pur grande vantaggio quello d'impedire lo spostamento di quei capitali che finora cercarono il solo impiego sopra ipoteca, e di accrescerne di molto gli effetti utili, sia offrendo nella cedola fondiaria quei pregi che l'attuale condizione di cose potrebbe spingere i capitalisti ipotecari a ricercare altrove, sia agevolando la circolazione di capitali in certa guisa finora immobilizzati, sia finalmente aumentandone l'importanza per il fatto del risparmio forzato inerente al prestito riscattabile per annualità. Chè se lo stabilimento di società di credito fondiario non somministrerà direttamente mezzi di credito ai lavoratori ed ai proletari agricoli, non può negarsi che, migliorando la condizione dei proprietari di stabili gioverà d'assai ad agevolare nelle campagne la fondazione di Casse di soccorso, Casse di risparmio e d'altre simili benefiche instituzioni, mentre chiarirà maggiormente il bisogno di ordinare il credito agrario, e farà più vivamente sentire al Governo ed al Parlamento l'obbligo di promuoverlo.
Al postutto, qualunque sieno per essere i risultamenti di questo progetto di legge, la vostra Commissione caldamente ne sollecita da voi, o signori, l'adozione, persuasa come è col signor ministro delle finanze, che gioverà sempre a migliorare le infelici condizioni di credito della proprietà fondiaria e dell'agricoltura, ed a dimostrare con segnalato ed irrecusabile fatto quanto vi stia a cuore questo capitalissimo interesse della nazione.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
{{Centrato|'''TITOLO I.'''}}
{{Centrato|'''DELLE SOCIETÀ DI CREDITO FONDIARIO.'''}}
Art. 1. Dalla promulgazione della presente legge il Governo potrà autorizzare la formazione di società di credito fondiario aventi per iscopo:
1° Di far prestiti sopra ipoteca estinguibili in capitali, interessi e spese, mediante il pagamento di un determinato numero di annualità;
2° Di emettere per un valore eguale a quello dei prestiti da loro effettuati, e quindi negoziare titoli di credito denominati cedole fondiarie, fruttanti interesse e riscattabili nel modo determinato dalla presente legge e dagli statuti;
3° Di ricevere in deposito i capitali loro affidati.
Art. 2. Il decreto di autorizzazione determinerà:
1° La circoscrizione territoriale nella quale la società potrà operare, e la durata della concessione;
2° Le norme da seguirsi per la stima degli stabili destinati al pegno ipotecario, e tutte le cautele atte a tutelare a questo riguardo l'interesse dei detentori di cedole fondiarie e quello dei mutuatari;
3° Il maximum del numero delle annualità, e quello della quota parte delle spese di amministrazione, comprese in dette annualità;
4° La durata del tempo in cui la società potrà rimanere proprietaria dei fondi da essa espropriati;
5° Il capitale sociale che dovrà sempre mantenersi nella proporzione del 5 per cento coll'ammontare delle cedole fondiarie emesse e non riscattate;
6° Finalmente le condizioni volute, perchè la società possa imprendere le sue operazioni come pure la mora per incominciarle, passata la quale l'autorizzazione cesserà di avere effetto.
{{Centrato|'''TITOLO II.'''}}
{{Centrato|'''DEI PRESTITI.'''}}
Art. 3. Il prestito non potrà oltrepassare la metà del valore dello stabile offerto in ipoteca alla società, nè essere minore di lire 500.
Art. 4. I prestiti dovranno essere guarentiti da una prima ipoteca.
Se i beni del mutuatario siano già gravati da privilegi od ipoteche per somme determinate e liquide in favore di creditori i quali non ne consentano la posposizione o la cancellazione nell'atto di mutuo, la somma mutuata dovrà essere applicata a rimborsarli del capitale e degli interessi, e, ciò mediante, la società s'intenderà loro surrogata di pieno diritto, e godrà per questa surrogazione e fino alla concorrente delle ragioni dei creditori disinteressati di tutti i diritti conferitile dalla presente legge.
Art. 5. Nel caso però in cui vi fossero creditori iscritti che intendessero prevalersi della mora stipulata in loro favore, la società potrà tuttavia fare l'atto di prestito anche per la somma dovuta ai detti creditori, incaricandosi di pagar loro direttamente alle condizioni ed alle scadenze stabilite, il capitale e gl'interessi relativi.
Il mutuatario verserà nella cassa della società, quindici<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|974}}</noinclude>
giorni prima delle loro scadenze, detti interessi, la riscossione dei quali si farà nel modo prescritto per la dovuta annualità che sarà pagabile sulle somme effettivamente sborsate dalla società.
Art. 6. Il prestito potrà però effettuarsi sopra stabili gravati da prima ipoteca:
1° Per rendita vitalizia o per garanzia di evizione, purchè l'ammontare del prestito, addizionato coll'ammontare del prestito dei capitali inscritti, non ecceda la metà del valore dello stabile offerto in ipoteca alla società;
2° Per usufrutto in comunione con terzi, purchè l'ammontare dell'usufrutto, capitalizzato al 5 per cento, addizionato coll'ammontare del prestito, non ecceda la metà del valore dello stabile in conformità dell'articolo 3.
Art. 7. Ogni mutuatario dovrà presentare alla scadenza dei tre mesi successivi all'iscrizione accesa a favore della società, un certificato negativo di nuove iscrizioni di privilegi e d'ipoteche con grado anteriore alla società, da annettersi alla copia dell'atto di prestito, della quale farà parte integrale.
In difetto di tale presentazione, o se altrimenti consti alla società dell'esistenza di altre inscrizioni con grado anteriore ad essa, il contratto sarà come non avvenuto, e, previo risarcimento delle spese, la società acconsentirà alla radiazione dell'ipoteca.
Qualora poi il prestito fosse già effettuato prima della scadenza dei tre mesi, sarà il capitale mutuato immediatamente ed integralmente esigibile, ed il mutuatario, oltre alle pene cui potesse andare sottoposto, ed al rimborso delle spese dell'atto, soggiacerà al pagamento alla società del ventesimo del capitale mutuato a titolo d'indennità.
Art. 8. L'ipoteca nascente dal contratto di mutuo dovrà essere inscritta, a richiesta del notaio che ha ricevuto l'atto, fra giorni cinque dalla data di questo. La copia di detto atto potrà essere autenticata non ostante il difetto d'insinuazione.
Qualora i beni sieno situati fuori della provincia dove seguì l'atto, il notaio richiederà, nel termine suindicato, il conservatore delle ipoteche di fare operare l'iscrizione nella provincia dove essi sono situati.
Il termine utile pel notaio, per insinuare l'atto ricevuto, non decorre che dal giorno in cui è effettivamente sborsato il denaro.
Art. 9. Il conservatore delle ipoteche si astiene dall'inscrizione dell'ipoteca, se gli risulti che, dopo l'ultimo stato generale delle iscrizioni da esso rilasciato per l'oggetto del mutuo dalla società, e che sarà unito alle note per l'iscrizione, siano state fatte nuove iscrizioni, e ne dà tosto avviso alla società.
Il conservatore, prima di restituire la copia del contratto presentata per l'iscrizione dell'ipoteca, indicherà sulla medesima il registro e la pagina della presa iscrizione, aggiungendovi la data e la sua firma.
Art. 10. L'ipoteca acconsentita alla società prenderà rango dal giorno della sua iscrizione, quand'anche l'ammontare del prestito sia pagato posteriormente.
Le iscrizioni ipotecarie, tanto pei mutui fatti dalla società, quanto per le ipoteche nelle quali essa fu surrogata, saranno per tutta la durata del prestito dispensate dalla rinnovazione prescritta dall'articolo 2338 del Codice civile.
Art. 11. La società, adempito al disposto degli articoli precedenti, pagherà al mutuatario in denaro, e secondo le condizioni del contratto, la somma che risulterà non necessaria per essere versata ai creditori anteriormente iscritti in presenza del notaio che rogò l'atto di mutuo, il quale ne farà constare per verbale da unirsi all'atto di mutuo stato presentato alla conservazione delle ipoteche.
Art. 12. Le società di mutuatari, uniformandosi agli articoli precedenti, potranno tuttavia effettuare il prestito col rilascio al mutuatario di cedole fondiarie: ed in tal caso il notaio enuncierà nell'atto di mutuo la serie, il numero ed il valore delle medesime.
Le somme però necessarie a soddisfare i creditori anteriormente inscritti dovranno loro essere pagate in numerario, ed a tale effetto la società negozierà, per conto del mutuatario, quel quantitativo di cedole fondiarie che sarà necessario per siffatta operazione.
Art. 13. Nel caso previsto dall'articolo 4, il mutuatario farà, a proprie spese, giudizialmente intimare ai suoi creditori che non hanno una mora stipulata in loro favore, il diffidamento che, fra 20 giorni dall'intimazione, accresciuti di un giorno per ogni distanza di tre miriametri, essi abbiano a ricevere le somme loro dovute dalla società nel luogo determinato dall'articolo 1337 del Codice civile.
Art. 14. Se detti creditori non si presentino, o non accettino il pagamento, o non risultino sufficientemente autorizzati ad esigere le somme loro dovute, saranno tosto dalla società versate nella Cassa dei depositi.
Fra otto giorni successivi il mutuatario li farà citare avanti il tribunale competente, il quale in via sommaria ed inappellabilmente deciderà sulla validità del deposito.
Art. 15. La sentenza che dichiara valido il deposito opera, mercè intimazione ai creditori, la liberazione del debitore, ed il subingresso della società nelle loro iscrizioni.
Art. 16. La copia dell'atto di mutuo vidimata dal conservatore delle ipoteche col verbale suddetto rimarrà negli archivi della società. Sarà restituita al mutuatario dopo la compiuta sua liberazione, e gli servirà di quietanza finale.
Sarà restituita al mutuatario dopo la compiuta sua liberazione colla dichiarazione a tergo dalla direzione della società — buono per cancellare l'iscrizione — che gli servirà di quietanza finale. Sulla presentazione della medesima otterrà il mutuatario la cancellazione di tutte le iscrizioni prese contro di lui a favore della società.
Art. 17. Al solo oggetto di prestiti dalla società potranno i mutuatari, quando fossero soggetti, per lo stabile che intendono offrire od hanno dato in ipoteca alla società, ad ipoteche legali a favore delle loro mogli e nuore, di minori, d'interdetti, di figli di famiglia, già inscritte o che s'inscrivessero nei tre mesi successivi al contratto di mutuo con grado anteriore alla società, provvedere alla posposizione di dette ipoteche legali, mediante ricorso al tribunale provinciale.
Art. 18. Tale ricorso dovrà presentarsi al tribunale provinciale del domicilio della moglie, delle nuore, dei minori, degli interdetti o dei figli di famiglia, e sarà corredato dei seguenti recapiti, cioè:
1° Dei titoli costitutivi delle ipoteche legali da posporre;
2° Dello stato generale delle iscrizioni che gravitano sui beni del richiedente la posposizione;
3° Del certificato di catasto di tali beni colla indicazione dei tributi di ogni sorta, onde sono tassati nell'annata corrente, se i ruoli delle contribuzioni saranno compilati, o nell'annata precedente se non esisteranno ancora;
4° Dell'estimo giurato di tutti i beni del richiedente la posposizione, fatta da tre periti nominati dal giudice di mandamento per ogni provincia, nel cui distretto è situata la maggior parte di tali beni;
I periti faranno la loro relazione innanzi ai giudici, dai quali saranno nominati nel modo prescritto dall'articolo 540 del Codice di procedura civile;
5° Di un certificato spedito dal Consiglio d'amministrazione<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|975}}</noinclude>
della società di credito fondiario, salvo che, mediante la riduzione dell'ipoteca legale da indicarsi, acconsentirà al prestito nella somma che verrà ivi accennata.
Art. 19. Per la posposizione delle ipoteche della moglie o delle nuore, si presenteranno inoltre:
1° L'atto di consenso dalle medesime prestato alla posposizione, passato nanti il giudice di mandamento del domicilio loro;
Da tale atto dovrà constare che il giudice si assicurò della libera volontà della consenziente e che la medesima conosce la natura ed il valore dei beni che sono colpiti dalla sua ipoteca legale:
2° L'avviso di quattro prossimiori parenti della moglie o delle nuore, od in difetto di quattro amici della famiglia.
Il relativo atto sarà ricevuto dal giudice di mandamento predetto.
Da tale atto dovrà constare che sono i dichiaranti informati del libero consenso della moglie o delle nuore, e del niuno pregiudizio derivante dalla chiesta posposizione per essere i beni del marito o del suocero largamente bastanti a cautela delle loro ragioni. Di questi beni dovranno dare la generica indicazione ed accennare il valore.
In caso di dissenso fra i medesimi si farà constare nell'atto dell'opinione motivata di ognuno di essi.
Art. 20. Per la posposizione delle ipoteche legali, competenti ai minori ed agli interdetti, si presenteranno oltre ai recapiti indicati nei 5 numeri dell'articolo 18:
1° L'atto di consenso del protutore, passato nanti il giudice di mandamento del domicilio del minore o dell'interdetto, redatto nelle conformità prescritte dal numero 1 dell'articolo 19;
2° Il parere ragionato del Consiglio di famiglia colle indicazioni di cui al numero 2 dell'articolo 19.
Art. 21. Per la posposizione delle ipoteche competenti ai figli di famiglia si osserveranno le stesse formalità prescritte per la posposizione delle doti di cui nell'articolo 19.
Qualora il figlio di famiglia sia minore degli anni 18, dovrà aggiungersi ai quattro prossimiori parenti od amici il sindaco del luogo del domicilio del richiedente la posposizione o di chi ne fa le veci.
Art. 22. Il ricorso colle carte suindicate sarà presentato al segretario del tribunale, che dovrà comunicarlo lo stesso giorno della presentazione all'avvocato fiscale. Questi dovrà redigere le sue conclusioni scritte a piè del ricorso stesso e consegnare il tutto alla segreteria nel termine di giorni cinque.
Il segretario consegnerà tosto le carte al relatore che sarà dal presidente deputato, ed il tribunale dovrà pronunciare nel termine di giorni 5 sull'ammessione o no della domanda con decreto scritto sullo stesso ricorso.
Il tribunale non potrà dare provvedimenti preparatorii, ma dovrà limitarsi ad ammettere o rigettare la domanda.
La reiezione di questa non impedirà però agli interessati di ricorrere nuovamente per lo stesso oggetto, corredando la domanda di maggiori o più esatte giustificazioni.
Art. 23. Se nel termine di giorni cinque successivi al decreto del tribunale gl'interessati non dichiarano al segretario che ne riceverà l'atto, di volersi provvedere nanti il magistrato d'Appello per la riparazione della provvidenza che fa luogo alla posposizione, il conservatore delle ipoteche, sulla esibizione della medesima e del certificato del segretario comprovante la non fatta dichiarazione, farà l'annotazione nei suoi registri della posposizione concessa.
Art. 24. Nel caso venga fatta la dichiarazione, gl'interessati dovranno presentare il ricorso al segretario del magistrato d'Appello nel termine perentorio di giorni 10, presentando tutte le carte relative.
Si osserverà presso il magistrato d'Appello lo stesso procedimento di cui nell'articolo precedente; ma il termine tanto per le conclusioni che per il decreto sarà di giorni dieci.
{{Centrato|'''TITOLO III.'''}}
{{Centrato|'''OBBLIGHI E DIRITTI DEI MUTUATARI.'''}}
Art. 25. Il mutuatario estinguerà il suo debito per mezzo di un determinato numero di annualità, ma avrà sempre la facoltà di liberarsi in tutto od in parte del capitale che rimane dovuto alla società, nel modo ed alle condizioni determinate dallo statuto.
Art. 26. Potrà tuttavia il mutuatario essere astretto allo integrale pagamento del capitale di cui rimane in debito verso la società, sempre quando lo stabile ipotecato non offra più sufficiente garanzia, e nei casi previsti dalla presente legge o dagli statuti.
Art. 27. L'annualità, di cui all'articolo 25, comprenderà nella quotità determinata dal decreto d'autorizzazione e dagli statuti;
1° Il frutto del capitale mutuato;
2° La somma da applicarsi alla sdebitazione di questo capitale;
3° Le spese d'amministrazione di cui al numero 3 dell'articolo secondo;
4° La quota dei diritti d'insinuazione e di ipoteca ragguagliata a quanto sarà effettivamente pagato dalla società per la tassa erariale ed altri diritti di cui all'articolo 69 della presente legge;
5° Le altre tasse stabilite dagli statuti.
Art. 28. È facoltativo al mutuatario di scegliere l'annualità che intende pagare; ma, qualora esso non potesse adempiere all'impegno assunto, la società non potrà esercitare contro di lui i diritti conferitile dalla presente legge che fino alla concorrente di una annualità del sette per cento.
In questo caso il mutuo s'intenderà contratto sopra detta base; e dell'eccedenza delle annualità precedentemente pagate nove decimi saranno computati qual pagamento a titolo di liberazione parziale operatasi dal mutuatario, e l'altro decimo rimarrà acquistato alla società a titolo d'indennità.
Art. 29. Fino alla compiuta estinzione del debito, tutte le somme che in virtù di espropriazione forzata per utilità pubblica, per passaggio d'acque od altrimenti, fossero pagabili per parte o per la totalità del fondo ipotecato alla società, saranno a titolo di liberazione anticipata del mutuatario versate direttamente nella cassa della società, e dedotte dal capitale di cui questa è in credito, salvo che il mutuatario preferisca dare sopra un altro stabile una corrispettiva prima ipoteca di convenienza della società.
Art. 30. Il debitore che avrà estinto un quinto del suo debito, potrà chiedere la riduzione proporzionale della ipoteca che gravita sopra i suoi stabili.
Questa riduzione parziale si opererà sull'esibizione al conservatore delle ipoteche di una dichiarazione della direzione della società, vidimata dal regio commissario presso di essa.
Art. 31. Estinto che sarà il quinto del suo debito, il debitore potrà eziandio ottenere una riduzione di annualità, chiedendo che sia prolungato il tempo per l'estinzione del rimanente suo debito nel modo che sarà determinato dagli statuti.
Questa prolungazione di mora, che dal giorno della sua<noinclude></noinclude>
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effettuazione non potrà eccedere il maximum delle annualità stabilite dal decreto d'autorizzazione delle società, si farà con scrittura privata e mediante l'intervento e la vidimazione del regio commissario.
Art. 32. Potranno le parti nel contratto di mutuo sottomettersi per le loro controversie al giudizio di arbitri da nominarsi dal presidente del tribunale provinciale sopra una nota di tre individui presentata rispettivamente dalle medesime, e la decisione dei quali sarà inappellabile e non soggetta a cassazione.
Non facendosi elezione d'arbitri, le contestazioni saranno di competenza dei tribunali ordinari, i quali procederanno sommariamente.
{{Centrato|'''TITOLO IV.'''}}
{{Centrato|'''DEI MEZZI SPECIALI PER LA RISCOSSIONE DEI PRESTITI.'''}}
Art. 33. I libri delle società, tenuti nella forma determinata dagli statuti, faranno fede in giudizio e fuori, tra di esse ed i mutuatari od i detentori di cedole fondiarie, sino a prova contraria.
Art. 34. Ogni debitore verso le società di credito fondiario sarà costituito in mora alla semplice scadenza del termine fissato pel pagamento di ciascuna rata del proprio debito, senza necessità di alcun atto.
I tribunali non potranno concedere dilazioni per tali pagamenti.
Nessuna opposizione ad essi sarà ammessa.
Il titolo del prestito sarà esecutorio per se medesimo, tanto per l'annualità, quanto pel capitale allorchè questo diviene esigibile, senza d'uopo di precedente condanna.
Art. 35. Le annualità non pagate produrranno interesse di pieno diritto dal giorno della loro scadenza.
Se la mora sarà protratta oltre un mese, i debitori morosi andranno inoltre soggetti a pagare alla società, a titolo di danni, una somma che sarà determinata dagli statuti, e che non potrà eccedere la quarta parte degli interessi dovuti.
Art. 36. Per la riscossione delle annualità le società di credito fondiario saranno autorizzate a valersi degli esattori mandamentali, ai quali sarà corrisposto l'aggio stesso assegnato per le rendite comunali.
Nella città sede della società la riscossione sarà affidata a speciali tesorieri approvati dal Governo.
Sino alla concorrenza di tre semestri dell'annualità, e nei limiti indicati nell'articolo 28, le società di Credito fondiario godranno degli stessi mezzi e modi stabiliti per l'esazione dei tributi, con che però un ultimo diffidamento di giorni dieci preceda sempre la definitiva esecuzione di questi mezzi.
Art. 37. Quando un debitore fosse in ritardo di tre o più semestri nel pagamento delle annualità, la società potrà farsi immettere in possesso della totalità o di parte degli stabili ipotecati in suo favore, e percepirne i frutti finchè sia soddisfatta intieramente delle annualità arretrate e delle spese.
Art. 38. Il sequestro sarà decretato dal giudice di mandamento dove sono situati i beni, qualunque sia la somma, sopra ricorso della società, cui sarà unita copia dell'atto di prestito coll'iscrizione ipotecaria, ed un conto del debito verso la società, sottoscritto dall'esattore o tesoriere della società stessa.
Il giudice con sua ordinanza ingiungerà appiè del ricorso il debitore al pagamento della somma dovuta entro dieci giorni, accrescendo questo termine di un giorno per ogni distanza di tre miriametri, e fisserà colla stessa ordinanza il giorno e l'ora in cui, in difetto di pagamento, si procederà al sequestro.
Questa ordinanza sarà intimata al debitore, pubblicata ed affissa per tre giorni alla porta del tribunale del mandamento in diffidamento dei terzi che potessero avervi interesse.
Il sequestro avrà luogo, non ostante ogni opposizione di terzi che non avessero titoli anteriori con data certa all'atto del prestito; ed è solo revocabile mercè l'effettivo pagamento delle somme dovute e delle spese relative.
Art. 39. Qualora i beni ipotecati a favore della società si trovassero affittati per titoli anteriori al prestito o contratti dopo, ma denunziati alla società, il sequestro si opererà con intimazione di un decreto del giudice di mandamento al conduttore di pagare direttamente alla società i fitti stipulati sino alla concorrente del credito della società.
Art. 40. Se il debitore od altri fanno opposizione al sequestro, il giudice pronuncierà sommariamente sino a lire 300; ed, eccedendo il credito della società tale somma, il giudice rimetterà le parti a giorno ed ora certi avanti il tribunale provinciale, il quale pure procederà in via sommaria.
Nel caso di rimessione avanti il tribunale, la società potrà fare istanza al giudice di mandamento per una pronta deputazione di economo ai beni nella persona che la società proponesse sotto la sua responsabilità, od in quell'altra che il giudice designerà d'ufficio.
L'appello delle provvidenze del giudice e del tribunale, di cui ai precedenti alinea, non avrà effetto sospensivo.
Art. 41. Nel giorno ed ora indicati per l'immissione in possesso, il giudice vi procederà previa giurata perizia sui frutti presunti dello stabile, detratte le spese di coltivazione e tributi cui è soggetto. Saranno liquidate ad un tempo le spese degli atti a carico del mutuatario.
Art. 42. Potrà la società altresì, nel caso di ritardo al pagamento di tre o più semestri, ed ogniqualvolta il capitale sia divenuto esigibile, promuovere la vendita dello stabile ipotecato a suo favore.
La vendita sarà preceduta da una ingiunzione emanata dal tribunale provinciale del luogo ove trovansi gli stabili ipotecati o la maggior parte di essi, avuto riguardo all'ammontare del tributo regio dell'anno precedente, su semplice ricorso della società, firmato da un causidico collegiato munito di procura speciale, di pagare fra giorni quindici successivi all'intimazione la somma dovuta alla società, con diffidamento che in difetto si procederà alla vendita degli stabili per mezzo del notaio nel decreto nominato, alle condizioni dalla società proposte, ed a quelle che saranno nel decreto medesimo stabilite.
Art. 43. Il ricorso, di cui all'articolo precedente, dovrà contenere:
1° L'indicazione delle somme dovute alla società, distinte le annualità non pagate dagli interessi e penali e dal capitale o residuo di esso; della data dell'atto di mutuo e dell'iscrizione ipotecaria;
2° La causa che dà luogo a promuovere la vendita;
3° La descrizione dei beni da subastarsi, fatta in modo che rimanga bene determinata la loro natura, situazione e quantitativo;
4° Le condizioni della vendita, e fra queste l'indicazione della somma sulla quale la società acconsente che sia aperto l'incanto, la quale non potrà essere minore dei due terzi del valore che servì di base al mutuo;
5° L'elezione di domicilio presso il causidico che firma il ricorso.
Al ricorso saranno uniti copia autentica dell'atto di mutuo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|977}}</noinclude>
ed il certificato d'iscrizione ipotecaria, non che il conto dell'avere della società, firmato dal direttore della medesima, o da chi è autorizzato a rappresentarla, ed ogni altro titolo comprovante il diritto nella società di promuovere la vendita degli stabili a di lei favore ipotecati.
Art. 44. Ove il debitore intenda di fare opposizione al decreto di cui all'articolo 42, sarà ammesso, purchè sia proposta avanti il tribunale che emanò il decreto per mezzo di citazione intimata al domicilio eletto dalla società, di comparire ad una delle udienze anteriori alla scadenza del termine indicato nell'articolo 42, e si procederà sommariamente per la risoluzione di tale opposizione.
Finchè non sarà provveduto definitivamente sull'opposizione, rimarrà sospesa l'esecuzione del decreto. Qualora sia rigettata, avrà il debitore giorni cinque, decorrenti dalla intimazione della sentenza che avrà reietta l'opposizione, per pagare. Tal termine trascorso, il notaio procederà alla vendita nel modo stabilito negli articoli seguenti.
L'appello della provvidenza del tribunale non avrà effetto sospensivo.
Art. 45. Il decreto di cui all'articolo 42 dovrà essere trascritto nell'ufficio delle ipoteche di ciascun distretto in cui sono situati i beni da vendersi.
Art. 46. Dalla data della trascrizione il debitore non potrà più alienare i beni da subastarsi, gravarli di alcun diritto reale od altrimenti disporne, nè fare in essi opere qualsiansi pregiudicievoli al loro stato e valore. Egli ne rimarrà in possesso qual sequestratario giudiciale.
Potrà il tribunale, per giusti motivi, nominare un altro sequestratario.
Art. 47. Il notaio nominato estenderà un bando nel quale indicherà:
1° La denominazione della società che promuove l'incanto, ed il domicilio da essa eletto;
2° Il nome, cognome, professione e domicilio del debitore;
3° La data dell'istromento di mutuo e della seguita iscrizione, non che del decreto del tribunale e trascrizione del medesimo;
4° La designazione degli stabili da subastarsi, e della somma sulla quale la società consente che sia aperto incanto, e che non potrà essere minore dei due terzi del valore che servì di base al mutuo;
5° Le principali condizioni della vendita, il giorno, l'ora ed il luogo dell'incanto e contemporaneo deliberamento a favore del miglior offerente; ed il diffidamento che questo sarà definitivo, se nel termine di giorni otto successivi non sarà fatto l'aumento del decimo.
Art. 48. Il bando sarà notificato al debitore ed ai creditori iscritti, ai diritti dei quali la società non fosse surrogata, inserto nel giornale ufficiale del regno, pubblicato ed affisso nei modi e luoghi prescritti dalla legge per le subastazioni giudiziarie.
Art. 49. Qualora il debitore od altri creditori iscritti, oltre la società, sui beni cadenti in vendita, intendano formare opposizioni, le faranno intimare alla società al domicilio da essa eletto, e ne faranno fede presso il notaio commesso per la vendita.
Nel caso di riforma del bando, o di accoglimento delle istanze dei terzi, si procederà ulteriormente alla vendita, in conformità della sentenza del tribunale, mediante pubblicazione di nuovo bando.
Art. 50. Nel giorno ed ora indicati nel bando avrà luogo l'incanto ed il deliberamento a favore del migliore offerente, anche in assenza del debitore; e si osserveranno pure per essi le forme prescritte per le subastazioni giudiziarie.
Nel caso che non siavi alcun offerente, la società rimarrà deliberataria per il prezzo sul quale si è aperto l'incanto.
Art. 51. Negli otto giorni successivi al deliberamento chiunque sarà ammesso a fare l'aumento del decimo, facendone la istanza presso il detto notaio, il quale ne farà risultare da apposito verbale, e depositando presso il notaio stesso tale decimo e le spese del precedente deliberamento in danaro od in cedole al corso, ovvero prestando cauzione per tali somme, riconosciuta idonea dal notaio stesso, il quale potrà dispensare dal deposito o dalla cauzione sotto la sua responsabilità.
In tale caso si procederà ad una nuova pubblicazione ed affissione del bando, aggiungendovi l'indicazione del prezzo del deliberamento e del seguito aumento, e del giorno, ora e luogo in cui avrà effetto il nuovo incanto.
Lo stesso bando sarà notificato al deliberatario ed al debitore, e l'atto di vendita sarà irrevocabilmente passato a favore del migliore offerente, ed in difetto di oblatori, a favore di colui che avrà fatto l'aumento.
Se nel termine suddetto nessuno si presenta a farne l'offerta, il notaio estenderà, in calce della minuta dell'atto di deliberamento, il certificato negativo, e ciò, mediante l'atto medesimo, terrà luogo dell'istrumento definitivo di vendita.
Art. 52. Il deliberatario definitivo dovrà, nei termini indicati nelle condizioni inserte nel bando, pagare, sul prezzo della vendita alla società, l'intiera somma portata dall'ingiunzione, oltre gli interessi posteriori, spese ed accessori, nonostante qualunque opposizione, salvo solo agli altri creditori il diritto di ripetizione verso la società medesima nel giudizio di graduazione che instituiranno sul prezzo nelle forme prescritte dal Codice di procedura civile.
Art. 53. Non adempiendosi dal deliberatario fra dieci giorni successivi agli obblighi portati dal bando, la società potrà evocarlo davanti il tribunale che ordinò la vendita, il quale, sentite sommariamente le parti, prescriverà il reincanto a di lui pericolo e spese, per mezzo di un solo incanto da seguire innanzi il notaio che sarà designato.
Il nuovo bando, formato dal notaio colle opportune indicazioni, sarà notificato dal deliberatario.
Per la pubblicazione, affissione ed inserzione del medesimo nel giornale ufficiale, come per l'incanto ed il deliberamento, si osserveranno le forme sopra descritte.
Art. 54. Non essendo offerto un prezzo maggiore od almeno uguale a quello del precedente deliberamento, si procederà ad altro incanto sul prezzo stabilito nel bando della prima vendita; si rinnoveranno le pubblicazioni, affissioni ed inserzioni, e saranno i beni definitivamente deliberati al miglior offerente.
Se non siavi alcun oblatore, la società rimarrà deliberataria e proprietaria dei beni, salvo ad essa ed agli altri creditori ogni diritto per il rimborso delle spese, ed il pagamento dell'importo della differenza tra il prezzo del precedente e del secondo deliberamento.
Art. 55. Se l'espropriazione sia promossa da un altro creditore, la società potrà prima, che sia emanata l'ordinanza di autorizzazione della vendita, e dopo semplice atto significato al procuratore instante, far procedere alla vendita nella forma indicata negli articoli precedenti; ma in caso di negligenza per parte della società potrà quel creditore riprendere e proseguire le sue istanze.
Art. 56. Tutti i diritti accennati in questo titolo potranno esercitarsi nelle stesse forme contro i terzi possessori dei<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|978}}</noinclude>
beni ipotecati a favore della società, mediante notificazione loro fatta dell'ingiunzione ottenuta contro il debitore.
Art. 57. Gli atti cominciati contro il debitore saranno validamente continuati contro il medesimo sino a che i terzi, ai quali si fossero i beni alienati prima della trascrizione di cui all'articolo 46, avranno legalmente fatto conoscere alla società il loro contratto.
In questo caso gli atti saranno continuati contro i terzi possessori quindici giorni dopo notificanza loro fatta dell'ingiunzione.
Art. 58. Le disposizioni del Codice di procedura civile sulle subastazioni giudiziarie saranno osservate in quanto si conciliano colla presente legge.
Art. 59. Le presenti disposizioni non saranno estensibili ai cessionari di ragioni delle società di credito fondiario.
{{Centrato|'''TITOLO V.'''}}
{{Centrato|'''CEDOLE FONDIARIE.'''}}
Art. 60. Fino alla concorrenza dell'ammontare complessivo dei prestiti effettuati, le società di credito fondiario avranno il diritto di emettere cedole fondiarie, nominative ed al portatore, le quali non potranno essere suddivise in cartelle minori di lire cento caduna.
Le nominative saranno trasmessibili per via di girate senza altra garanzia che quella risultante dall'articolo 1699 del Codice civile.
Art. 61. Le cedole non potranno emettersi se non cento giorni dopo l'iscrizione ipotecaria presa dalla società in forza dell'atto pubblico del prestito relativo.
Esse dovranno essere firmate dal direttore e da due membri dell'amministrazione indicati nello statuto, ed inoltre validate dalla firma del regio commissario, il quale prima di vidimarle dovrà verificare se furono adempiute tutte le condizioni volute per la loro emissione.
Art. 62. Le cedole saranno sempre riscattabili al pari, nel modo e nei limiti determinati dagli statuti.
Fino al giorno in cui saranno debitamente chiamate al riscatto, esse frutteranno un annuo interesse.
Art. 63. L'annuo riscatto delle cedole dovrà comprendere la totalità delle somme pagate dai mutuatari in ciascun anno sia a titolo di quota di sdebitazione, sia per restituzione anticipata in numerario, come eziandio tutti quegli altri proventi che a norma degli statuti costituir debbono il fondo di riscatto o d'ammortizzazione.
Le cedole siffattamente riscattate saranno annullate pubblicamente.
Art. 64. I detentori di cedole fondiarie non avranno azione che verso la società.
Non sarà ammessa opposizione al pagamento del capitale e degl'interessi che in caso di smarrimento delle cedole.
Quando le cedole smarrite siano nominative, si applicheranno le disposizioni vigenti riguardo allo smarrimento di cedole nominative del debito pubblico.
Art. 65. Le cedole fondiarie saranno equiparate alle obbligazioni dello Stato, non solo per l'applicazione degli articoli 346, 348 e 401 del Codice penale, ma eziandio per ciò che è relativo al sequestro, alle malleverie degli impiegati, alla loro inscrizione sui bollettini della Borsa ed alla senseria dovuta per la loro negoziazione.
Medesimamente in tutti in casi in cui i capitali degl'incapaci, dei corpi morali e degli stabilimenti pubblici o d'pubblica utilità, possono convertirsi in cedole del debito pubblico, questi capitali potranno nello stesso modo, e mediante le formalità prescritte, impiegarsi in cedole fondiarie.
Art. 66. La Banca Nazionale e la Banca di Savoia, per estensione dei diritti loro concessi dalle leggi che le regolano, potranno fare anticipazioni su deposito di cedole fondiarie, ed ammettere allo sconto gli effetti rivestiti di due sole firme, ove alla garanzia di questi si aggiunga un deposito, ovvero un trapasso di cedole fondiarie, in conformità delle disposizioni dei loro statuti relativamente alle rendite dello Stato.
Art. 67. Le società di credito fondiario avranno un fondo di riserva impiegato in cedole del debito pubblico od altre carte di credito verso lo Stato.
Art. 68. Per costituire il fondo di riserva le sole società mutue potranno nell'effettuare il prestito, a titolo di deposito per la garanzia solidale, prelevare dai mutuatari una quota parte proporzionale all'ammontare di detto prestito.
Mediante il pagamento di questa quota parte, la quale non potrà eccedere il 4 per cento del capitale mutuato, e di cui all'estinzione del debito si farà conto al mutuatario, questo sarà esonerato da ogni maggiore solidarietà sociale.
Occorrendo alle società mutue di prevalersi del fondo di riserva, non potranno porre mano sul premio di assicurazione depositato dai mutuatari, che dopo esauriti gli altri proventi che concorrono a formare il fondo medesimo.
{{Centrato|'''TITOLO VI.'''}}
{{Centrato|'''DISPOSIZIONI GENERALI.'''}}
Art. 69. I diritti d'insinuazione e d'ipoteca, dovuti alla finanza per i contratti di mutuo colle società di credito fondiario, e le relative quitanze di questa, saranno convertiti in una tassa o contributo annuo da pagarsi all'erario pubblico da ciascuna di dette società sulla base di 0,12 e mezzo per ogni cento lire sopra l'ammontare dei prestiti effettuati da esse, e non estinti.
I diritti dei contratti accessorii ai sopra indicati saranno anticipati separatamente dalle società sulle basi delle vigenti tariffe, a meno che il mutuatario non preferisca di pagarli direttamente egli stesso.
Art. 70. Le società di credito fondiario saranno poste sotto la sorveglianza del ministro delle finanze.
Sotto i suoi ordini commissari nominati dal Re eserciteranno un controllo permanente sulle operazioni, i libri, i titoli di credito ed i fondi di ciascuna società.
Art. 71. Il Governo, udito il Consiglio di Stato, approverà, e sulla loro richiesta modificherà gli statuti delle società di credito fondiario, i quali saranno annessi al decreto reale di autorizzazione di ciascuna di esse, e determineranno segnatamente:
1° Il modo col quale si dovrà procedere per le richieste di mutuo ed i documenti necessari;
2° La natura dei fondi che non potranno accettarsi come pegno ipotecario, e quello degli stabili accettabili al disotto della metà del loro valore;
3° La tariffa delle annualità;
4° Il modo, le condizioni del riscatto anticipato parziale e totale, e quelle della riduzione dell'annualità nel caso contemplato dall'articolo 31;
5° L'intervallo di tempo stabilito fra il pagamento delle annualità dovute dai mutuatari, e quello degli interessi dei capitali dovuti dalla società;
6° Il modulo ed il modo d'emissione, di riscatto e di annullamento delle cedole fondiarie e le norme per l'estrazione a sorte di quelle siffattamente riscattabili;<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|980}}</noinclude>
dell'Italia centrale. E poco appresso si costituiva un'altra società promotrice che intendeva allo stesso scopo e che ottenne la stessa facoltà dal Ministero. Se non che, chi primo aveva avvisato a questa impresa, si unì alla società promotrice in un solo interesse, e provvidero insieme alla formazione di un medesimo progetto.
Altri intraprenditori, di conosciuta capacità e solidità, si presentarono in seguito, mirando all'impresa medesima, e domandavano facoltà e tempo per fare nuovi studi; ed il Ministero, annuendo alla domanda di tutti, dichiarava non intendere con ciò dar loro alcuno speciale affidamento, ma riservarsi a prendere ad esame i loro progetti per preferire quello che fosse trovato migliore nel rispetto tecnico e più vantaggioso all'industria ed al commercio del paese.
Questa scelta però fra vari progetti offriva non lievi difficoltà, procedenti da che il confronto fra gli uni e gli altri non poteva essere fatto a parità di condizioni. Imperciocchè, quantunque tutti i proponenti, com'era ben naturale, prendessero le mosse da un punto della ferrovia dello Stato e si avviassero per Tortona e Voghera alla Stradella, e tutti intendessero alla successiva prolungazione verso il confine piacentino, non consentivano però tutti nel suddetto punto di partenza.
Il signor ingegnere Woodhouse, che primo aspirò a questa impresa, ed i promotori di quella società, che, come sopra si disse, si associarono a lui, si proponevano di staccare la loro via ferrata da quella dello Stato alla stazione di Frugarolo. Essi miravano con ciò ad un doppio intento: il primo era di avere la linea più breve per arrivare sino a Tortona, la restante linea non potendo ad ogni modo subire sensibili variazioni di lunghezza; il secondo era che in questa guisa avevasi un conveniente rispetto tanto alle relazioni commerciali di Genova come a quelle di Torino e di tutto il Piemonte coi ducati.
Ma contro questo divisamento lottavano gl'interessi della città e della provincia di Alessandria, non meno che quelli di Tortona, alla quale sarebbe stato tolto il facile e pronto congiungersi col centro della divisione e colla capitale del regno.
D'altra parte il grande commercio di Genova chiedeva che la nuova via ferrata si volgesse direttamente verso Tortona ed i ducati quanto più presto si potesse; onde appunto uno dei progettisti proponeva di staccarsi sino da Serravalle dalla ferrovia dello Stato, nè certo più a monte si sarebbe potuto immaginare di partire.
Il municipio di Novi per parte sua insisteva vivamente perchè, non abbandonata la direzione della via provinciale che da quella città pur volge a Tortona, la strada ferrata dei ducati si dipartisse dalla stazione della città medesima. Ed una delle ditte concorrenti all'impresa veggendo come militassero valide ragioni a favore di quest'ultimo partito per rispetto agl'interessi del commercio di Genova, propose al Ministero di studiare amendue le linee da Alessandria a Tortona e da Novi pure a Tortona, offerendosi di assumere quella delle due che fosse meglio piaciuto al Governo di scegliere, o di assumere anche la costruzione di entrambe, ferma pur sempre la prolungazione da Tortona per Voghera a Stradella, e, quando che sia, al confine piacentino.
A complicare sempre più la questione si aggiunse che nella città di Acqui si costituiva un comitato promotore per la costruzione di una strada ferrata che, partendo da Acqui, raggiungesse la strada ferrata dello Stato a Frugarolo, per volgere quindi da un lato verso Alessandria, dall'altro verso Genova.
Questa società promotrice faceva già compilare un progetto che presentava insieme ad un piano economico per la sua esecuzione. Ma quanto al progetto d'arte, mirando esso a condurre la strada alla stazione di Frugarolo, incontrava assai gravi e non infondate opposizioni per parte di coloro che dimostravano gl'interessi della città e provincia di Acqui richiedere che la strada si volgesse direttamente ad Alessandria; e quindi si opponevano all'arrivo a Frugarolo. La quale opposizione, se aveva non poco peso anche in ragione delle difficoltà del sito che non consentiva di stabilirvi una facile e sicura congiunzione delle due ferrovie, acquistava valor maggiore quando, rinunciato al divisamento di far partire la strada dei ducati da Frugarolo stesso, fosse mancato il vantaggio di avere quivi una stazione centrale ed una prolungazione immediata della via ferrata di Acqui colla ridetta via dei ducati.
Ma più gravi ancora erano gli ostacoli che frapponeva all'esecuzione della divisata strada di Acqui, il piano economico su cui essa fondavasi. L'imprenditore, offertosi per l'esecuzione di questa strada alla società promotrice, domandava assicurazione di un minimo interesse del 4 e mezzo per cento fatta dai corpi morali interessati. Ma, quantunque i Consigli provinciali e divisionali vi consentissero, tante e così vive opposizioni sorgevano in molte parti della provincia, le quali rappresentavano che si voleva imporle per attuare un'opera che, lungi dal vantaggiarle, tornava loro di danno, privandole dell'attuale movimento commerciale, che il Ministero non poteva indursi facilmente ad accogliere questo piano, tanto più che, se questa assicurazione d'interesse fatta dai comuni può ammettersi, ove non si rinvenga spediente migliore, ed ove siane spontaneo il consenso, non vuol essere accolta finchè resti fiducia di trovare un partito più conveniente, e quando si debba urtare contro il sentimento di una parte notevole della popolazione chiamata a contribuire.
In mezzo a così disparate proposizioni parve al Governo che, per assicurare la migliore riuscita del sistema di ferrovie che si trattava di attuare, e per conseguire l'intento col maggiore vantaggio di tutto il paese senza tuttavia recare aggravio al pubblico erario, non si potesse lasciare libera alle svariate vedute delle compagnie concorrenti la scelta delle linee, ma convenisse determinarle e prescriverle positivamente nell'interesse generale.
Ed a questo proposito non potevasi disconoscere che, se da un lato riusciva troppo grave al commercio di Genova coi ducati scendere colla strada ferrata sino ad Alessandria per rimontare poi a Tortona e viceversa; dall'altro lato sarebbe stato non meno pregiudicievole alle relazioni del Piemonte, della Savoia e della Francia, con tutta l'Italia centrale, rimontare per un lungo tratto di via ferrata sino a Novi, o, poniamo pure, soltanto sino a Frugarolo, per avviarsi di là verso Tortona.
Quindi il Governo avvisò che, a soddisfare nel miglior modo possibile questi molteplici, e pure tutti importantissimi interessi, fosse indispensabile stabilire che la ferrovia proveniente da Stradella, e, quando che sia, dal confine piacentino, giunta a Tortona si dividesse in due rami, uno diretto a Novi, l'altro ad Alessandria.
Questo sistema era reclamato inoltre da un'altra importante considerazione che faceva escludere quella unica linea da Tortona a Frugarolo, colla quale, mentre si avrebbe voluto provvedere a tutti i desideri, non se ne accontentava alcuno. La stazione di Frugarolo, affatto secondaria, limitata a piccola area, e lontana da ogni grosso centro di fabbricati<noinclude></noinclude>
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e di popolazione, è inetta a supplire ai bisogni di un servizio esteso e complicato, come quello di una stazione da cui si dipartono varie diramazioni di ferrovie; ed ha inoltre il grave inconveniente di trovarsi collocata in un tronco di ferrovia di forte pendenza che rende le manovre dell’esercizio stentate, lente e pericolose. La stazione di Alessandria invece, vasta e collocata sul terreno orizzontale dove si concentrano gli stabilimenti occorrenti ad un grande esercizio, si presta ottimamente al servizio di molte diramazioni e fornisce al commercio, colla vicinanza di una grande e popolosa città, ogni opportunità di magazzinaggio per depositi e soste. La stazione di Novi, in cui concorrono in bastante misura le stesse condizioni, è pur essa capace e sufficientissima a provvedere bene al servizio di una diramazione verso Tortona.
Provveduto così nel miglior modo alle comunicazioni di tutto lo Stato verso l’Italia centrale, e prendendo a considerare la linea d’Acqui, il Governo dovette convincersi che, isolare questa linea per farne un’impresa separata, aveva assai poca prospettiva di buon successo, ed avrebbe costato non pochi sacrifizi al paese, tanto per riuscire ad assicurare i capitali necessari per la sua costruzione, quanto in seguito per attuarne l’esercizio.
Ed infatti, la prima società che la promoveva, oltre al prendere per base della invocata concessione la garanzia del minimo d’interesse, riconoscendo non poter reggere a sostenere l’esercizio con una separata gestione troppo costosa, domandava che esso fosse assunto dal Governo a patti non poco onerosi. Poichè dunque la ferrovia dei ducati prometteva invece larghi compensi, era ovvio che si congiungessero in una sola impresa le linee dirette al confine piacentino e quella di Acqui per ottenerne una compensazione che avrebbe procurato modo di eseguire vantaggiosamente tanto le une che l’altra. E così cessava anche il bisogno che lo Stato si addossasse il servizio oneroso della linea d’Acqui; mentre invece la società che avesse assunto questa linea assieme a quelle di Tortona e di Stradella, veniva ad avere un immediato sviluppo di linee di oltre chilometri 110, che si estenderà a chilometri 120 quando sarà effettuata la congiunzione colla ferrovia di Piacenza; sviluppo questo che consente con tutta convenienza lo stabilimento di una apposita gestione di esercizio.
Quanto alla direzione della ferrovia di Acqui, se poteva essere contestata la maggiore opportunità di condurla direttamente in Alessandria, linea che il Ministero dei lavori pubblici riguardò sempre come preferibile, e se per alcuni rispetti si poteva invece credere migliore quella che volgesse da Acqui a Frugarolo, quando da Frugarolo stesso fosse partita l’altra unica linea verso Tortona ed i ducati, tale opinione non poteva piú reggere ove quest’ultima linea si facesse muovere dalla grande stazione di Alessandria. Tuttavolta il Governo non volle prendere alcuna positiva determinazione in questo proposito senza aver prima sentiti il Consiglio provinciale e quello comunale d’Acqui; e le loro deliberazioni furono conformi al pensiero del Governo, amendue i detti Consigli preferendo che la ferrovia si conducesse dalla loro città direttamente in Alessandria. Gli argomenti addotti in appoggio di questa opinione sono tali che non sembrano poter ammettere ragionevole opposizione, quando si consideri che il vero centro degl’interessi commerciali delle provincie di Acqui e di Alessandria, dove convien pur giungere per procedere verso la capitale del regno o volgere verso la Lombardia e verso la Svizzera; e quando si osservi che, essendo di 33 chilometri circa la lunghezza della linea diretta da Acqui ad Alessandria, e di 38 chilometri quella che da Acqui viene ad Alessandria passando per Frugarolo, vi sarebbe, seguendo questa seconda linea, un allungamento di chilometri 5 circa. La considerazione poi della maggiore spesa a sostenersi per la linea diretta da Acqui ad Alessandria, mentre per arrivare a Frugarolo non si hanno a costruire che 28 chilometri di strada nuova, gli altri 10 percorrendosi su quella dello Stato, poteva aver peso sui voti della provincia finchè si trattava di dare una garanzia d’interesse del capitale occorrente; ma, fermo che la provincia non abbia ad avere alcun aggravio, questo argomento perde ogni vigore. A tutte le quali ragioni, che militano in favore della linea diretta per Alessandria, si aggiunge pur sempre quella che abbiamo già addotto della insufficienza ed inopportunità di giacitura della stazione di Frugarolo per essere capo a diramazioni di notevole importanza.
Nel favorire la costruzione della ferrovia d’Acqui, il Governo aveva in mira, oltre lo scopo essenziale di promuovere l’industria ed il commercio del paese attraversato, anche quello di vantaggiare lo stabilimento dei bagni d’Acqui che è proprietà demaniale.
Or questo stabilimento si dimostrò affatto insufficiente in questi ultimi tempi nei quali tanto crebbe ovunque il concorso di piú accreditati stabilimenti balneari.
Ma non parve al Governo che convenisse all’amministrazione entrare in ispese grandiose per ampliarlo, e stimò miglior partito quello di lasciare un tale assunto all’industria privata e di cogliere invece l’opportunità per cederlo con patti vantaggiosi alla stessa società che assume l’impresa della strada ferrata, la quale ne avrà un doppio vantaggio nel promuovere un piú vivo movimento sulle sue linee e nel procurare una maggiore affluenza ai bagni, facendo che i concorrenti vi trovino le cure e gli agi che ne rendano il soggiorno confortevole.
Ad assicurare viemmeglio il conseguimento di questo scopo si offriva opportunissimo l’impiego della polla d’acqua minerale ricchissima e dotata di altissima temperatura che scaturisce dentro la città d’Acqui, la quale polla miseramente ora si sperde superflua, o si volge solo a pochi e meschinissimi usi, mentre potrebbe essere fonte di tanta ricchezza e di tanto sussidio alla pubblica igiene. La città d’Acqui, ben comprendendo l’utilità che ne poteva trarre, entrò facilmente nelle idee del Ministero, ed aderì a cedere i due terzi di questa polla bollente alla società che avesse assunto, insieme alla ferrovia ed all’ampliazione dello stabilimento balneario demaniale, anche la costruzione di uno stabilimento nuovo con patti a lei molto vantaggiosi e convenienti ad un tempo alla medesima società.
Su questi principii fondava il Governo il capitolato d’oneri, in base del quale egli diviserebbe fare la relativa concessione a quella società che, presentati progetti meritevoli di approvazione, accettasse la concessione medesima per un piú breve periodo d’anni.
In questo capitolato sono prescritte con precisione quelle condizioni tecniche che non conviene abbandonare all’arbitrio di una società, quando si voglia star certi che l’esercizio di una strada ferrata adempia permanentemente ai fini di sicurezza, di utilità e di comodo pubblico che si deve ripromettersene. Ma è lasciata alla società concessionaria tutta quella libertà d’azione che le è necessaria per provvedere ai suoi interessi, e senza a quale non giova sperare ampio sviluppo dell’industria privata.
I favori concessi sono di tal natura che non recano aggravio alcuno alla finanza dello Stato, e non sono guari diversi nè in piú larga misura accordati, di quelli che il {{Pt|Par-|}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|982}}</noinclude>
{{Pt|lamento|Parlamento}} abbia concesso ad altre simili imprese, ed anche di minore utilità pubblica di quella di cui qui si tratta.
Né meno sicuri e rilevanti sono gli utili diretti che se ne procura la finanza dello Stato, indipendentemente dagl’indiretti ed essenzialissimi che procedono dal vigoroso impulso, che all’industria ed al commercio interno ed al concorso del porto di Genova sui mercati vicini, darà uno sviluppo di ferrovie così bene a tutti questi interessi coordinate.
Fra i quali utili diretti giova specialmente ricordar quello che deriva dall’avere, come si disse, accollato all’impresa delle ferrovie la cessione dei bagni d’Acqui. Il canone che trae la finanza dalla locazione dell’attuale stabilimento non eccede le lire 20,000 ed è aggravata da passività non poche e non lievi. Né in questo tenue profitto consiste il maggiore inconveniente di tal modo d’esercitare lo stabilimento. Ben piú grave e da tutti lamentato è il danno che reca alla pubblica igiene ed alla prosperità del paese circostante l’insufficienza dello stabilimento medesimo, che non consente se non che un troppo limitato concorso di forestieri.
E se questa insufficienza si manifesta nello stato attuale delle cose, si pensi quanto maggiore si farebbe quando la strada ferrata d’Acqui, legandosi con una vasta rete di strade ferrate dell’interno e di altri Stati, renderà pronto, economico ed agiatissimo il convegno a quei bagni, che per la copia, la natura e la singolare efficacia delle acque e dei
fanghi, e per l’amenità e la salubrità del paese in cui sono situati, non hanno forse in Europa chi li agguagli non che chi li superi.
Il contratto attuale d’affittanza dei bagni era duraturo fino al 1862. Ora egli è troppo evidente che, volendo i concessionari delle strade ferrate trovino nell’esercizio dello stabilimento un allettamento ed un compenso ai molti aggravi a cui si assoggettano, non sarebbe ragionevole esigere che o rispettassero quella lunga affittanza, o dovessero subire per isvincolarsene le pretese del locatario, le quali, fatta che fosse la concessione, avrebbero potuto diventare esorbitanti per il pregio molto maggiore che i bagni acquistavano, mercè la costruzione della via ferrata. Era quindi mestieri che il Ministero delle finanze cominciasse dal rescindere il contratto; il che ottenne coll’indennità di lire 80,000 accordate al concessionario, al quale era inoltre giusto pagare una somma di lire 10,000 circa che il locatario aveva spese recentemente per ristaurare un fabbricato adiacente allo stabilimento, che verrebbe ceduto insieme a questo ai concessionari della ferrovia.
La finanza, facendosi però pagare da essi la somma di lire 660,000, viene, oltre al rimborso delle dette due somme, a ricevere pello stabilimento demaniale un capitale di 570,000 lire, invece di un annuo affitto lordo di lire 20,000, che, purgato dalle spese, si riduce ad una rendita netta molto tenue. Il maggior vantaggio deriva però sempre da ciò che, obbligandosi la compagnia a spendere lire 600,000 nell’ampliazione dello stabilimento demaniale e lire 600,000 essendole pure imposto di dedicare all’erezione d’uno stabilimento nuovo, verrà a cessare la lamentata insufficienza attuale.
Né crede il Governo che questi oneri, che son pur gravi e che perciò non potrebbe sperarsi venissero assunti da una impresa limitata al solo esercizio dei bagni, possano fare ostacolo a trovare una società seria che aspiri alla concessione cumulativa della ferrovia e dei bagni medesimi. Imperocchè le due imprese associate si recheranno scambievolmente tale un aiuto efficacissimo, da procurare un giusto compenso anche all’impiego del capitale di due milioni all’incirca, che l’acquisto e l’ampliazione dello stabilimento demaniale, la costruzione del nuovo e l’arredamento d’ambidue verranno ad importare.
Nella confidenza pertanto in cui è il Governo che non manchino società serie che aspirino alla complessiva impresa, confidenza avvalorata dalle dichiarazioni di alcuna delle ditte che ottenevano la facoltà di fare gli studi, e che compierono di già i progetti delle strade ferrate, egli invoca da voi, o signori, che vi piaccia adottare l’unito progetto di legge, approvando insieme l’allegatovi capitolato di concessione.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|{{§|II|PROGETTO DI LEGGE.}}}}
Art. 1. È autorizzata la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro esercizio in una sola concessione:
a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella;
b) Linea da Alessandria ad Acqui;
c) Linea da Novi a Tortona.
Art. 2. È pure autorizzata la cessione dello stabilimento balneario d’Acqui di proprietà dello Stato alla compagnia che si renderà concessionaria delle suddette tre linee di strade ferrate.
Art. 3. È fatta facoltà al Governo di concedere la costruzione e l’esercizio delle strade ferrate di cui all’articolo 1 ed a fare la cessione dello stabilimento balneario d’Acqui, di cui all’articolo 2, sotto la osservanza dell’unito capitolato.
Art. 4. I nostri ministri segretari di Stato per le finanze e pei lavori pubblici daranno le disposizioni occorrenti per la esecuzione della presente legge che sarà registrata al controllo generale, pubblicata ed inserita negli atti del Governo.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|{{§|III|CAPITOLATO DI CONCESSIONE}}.}}
{{Ct|f=100%|v=1|lh=1.5|§1. — ''Soggetto della concessione''.}}
Art. 1. La compagnia che si costituirà in base del presente capitolato assumerà a tutte sue spese, rischio e pericolo la costruzione e l’esercizio delle seguenti linee di strade ferrate che formar devono una sola impresa sociale e vengono tutte comprese in un’unica concessione:
a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella;
b) Linea da Alessandria ad Acqui;
c) Linea da Novi a Tortona.
Art. 2. La compagnia stessa assume anche a suo profitto e a spese sue l’esercizio tanto dello stabilimento attuale dei bagni d’Acqui, quanto di un nuovo stabilimento che essa si obbliga di erigere in vicinanza di detta città sulla sinistra della Bormida, a quelle condizioni e patti speciali che sono formulati nell’appendice a questo capitolato.
{{Ct|f=100%|v=1|t=|lh=1.5|§ II, — ''Tracciato, pendenza e collocamento delle stazioni''.}}
Art. 3. La linea da Alessandria per Tortona a Stradella si diramerà da quella dello Stato al di là del ponte della Bormida alla distanza di circa quattro chilometri dalla stazione d’Alessandria; s’accosterà alle città di Tortona e Voghera quanto conviene pel miglior servizio di queste città ed è compatibile colle condizioni del sito, e terminerà in guisa a Stradella che il tracciato possa essere a suo tempo regolarmente prolungato sino al confine del ducato di Parma verso Castel San Giovanni.
Art. 4. La linea da Alessandria ad Acqui partirà {{Pt|immedia-|}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|983}}</noinclude>
{{Pt|tamente|immediatamente}} dalla stazione d’Alessandria, o diramerà da un punto della ferrovia dello Stato che va verso Frugarolo, quanto piú si possa vicino alla predetta stazione, e si avvicinerà alla città d’Acqui quanto piú lo consentono le condizioni del terreno circostante.
Art. 5. La linea da Novi a Tortona si staccherà da quella dello Stato presso la stazione di Novi, ed a Tortona entrerà nella stazione che avrà comune colla linea da Alessandria a Stradella.
Art. 6. Sulla linea da Alessandria a Stradella saranno stabilite le seguenti stazioni: di San Giuliano, di Tortona, di Pontecurone, di Voghera, di Casteggio, di Broni, della Stradella. Oltre a queste stazioni sarà stabilita una piccola stazione in vicinanza del punto di congiunzione delle due strade ferrate, cioè presso al ponte della Bormida. Questa stazione, benchè unicamente destinata ai convogli della linea da Alessandria a Stradella, sarà posta sotto l’immediata sorveglianza dell’amministrazione dello Stato, dovendo servire a garantire la regolarità e sicurezza del servizio sul tronco comune delle due ferrovie.
Una fermata sarà stabilita a Santa Giulietta, ove nel progresso di tempo se ne riconosca il bisogno.
La stazione alla Stradella sarà collocata in modo, ed avrà tale sufficienza di spazio da prestarsi comodamente alla prolungazione della ferrovia sino al confine piacentino.
Art. 7. Sulla linea da Alessandria ad Acqui sarà libero alla compagnia di stabilire la strada ferrata continuamente sulla sinistra della Bormida, nel qual caso saranno collocate stazioni in vicinanza di Strevi, Cassine, Gamalero, e Cantalupo; ovvero di stabilirla in parte sulla destra ed in parte sulla sinistra del detto fiume, passandolo presso Cassine e ripassandolo fra Castellazzo e Cantalupo; nel qual caso si collocheranno stazioni a Strevi, Cassine, Sezzè, Castellazzo, e Cantalupo.
Art. 8. Sulla linea da Novi a Tortona sarà collocata una stazione formale, od almeno una fermata in quel punto che sarà riconosciuto il piú opportuno pel servizio complessivo delle popolazioni dei mandamenti di Pozzolo-Formigaro e di Villalvernia.
Art. 9. Sulla linea da Alessandria a Stradella la pendenza non dovrà eccedere il limite massimo del 6 per mille.
Art. 10. Sulla linea da Novi a Tortona si tollererà la pendenza dell’8 per mille nel primo tratto fra Novi e Pozzolo Formigaro.
Art. 11. In quella da Alessandria ad Acqui si potrà nel tratto vicino a quest’ultima città tollerare la pendenza fra il 9 ed il 10 per mille, quando sia ben dimostrato che il contenersi nel limite della pendenza dell’8 per mille, tollerato fra Novi e Pozzolo Formigaro, esigesse un grave aumento di spesa non compensato dal meno dispendioso esercizio.
Art. 12. I tracciati delle tre linee riportati sui piani parcellari e la livellazione generale longitudinale delle linee medesime, saranno approvati dal Ministero dei lavori pubblici.
Nell’atto del definitivo tracciamento sul terreno e nel procedere all’esecuzione, potranno però essere introdotti, previo consenso del Ministero medesimo, modificazioni parziali che non si scostino piú di 200 metri dall’una o dall’altra parte della linea primitivamente approvata e non introducano curve che prima non esistessero di raggio minore di metri 600, e potranno parimente essere ammessi cambiamenti parziali nella livellazione, purchè non facciano che la pendenza ecceda i limiti assegnati e non peggiorino la condizione dei passaggi che occorra praticare sotto la via ferrata alle acque e alle strade ordinarie.
Art. 13. Il tracciato delle curve non potrà farsi con raggio minore di 600 metri pella linea da Alessandria a Stradella e di 500 nelle altre due, a meno che non fosse dimostrato che in qualche caso eccezionale conviene raccorciare questo raggio per evitare troppo gravi ostacoli od una spesa eccedente; in questi casi si potrà, col consenso del Ministero, stringere le curve a 400 metri di raggio.
Art. 14. Le linee di ferrovia che nelle stazioni sono destinate alle manovre dei convogli saranno possibilmente orizzontali, e non potranno in nessun caso avere pendenza che ecceda il due e mezzo per mille.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|§ III. — ''Norme per la costruzione del corpo stradale,<br>delle opere d’arte e dei fabbricati''.}}
Art. 15. In tutte le tre linee concesse la strada potrà essere costruita ed aperta all’esercizio sopra un solo binario di rotaie, coi raddoppiamenti però che saranno riconosciuti necessari, specialmente nelle stazioni dove i binari medesimi verranno moltiplicati e sviluppati secondo che lo esige il pronto, sicuro e completo servizio di esse stazioni.
Art. 16. Nella linea da Tortona per Voghera a Stradella la compagnia concessionaria dovrà tuttavia acquistare il terreno necessario per ridurre, quando se ne manifesterà il bisogno, la strada a due binari e costruirà fin d’ora, come se dovessero servire per la doppia via, i ponti che hanno luce maggiore di 6 metri ed i cavalcavia e sottovia che per avventura si dovessero stabilire su queste linee.
Art. 17. La larghezza della strada al livello superiore nel quale si eleverà la massicciata libera, sarà di metri 5 50.
Art. 18. Le scarpe non potranno avere pendenza minore dell’1 1/2 per 1 nei rilevati; nelle trincee potranno limitarsi all’1 1/4 per 1. Dove però la natura delle terre o la notevole altezza dei rilevati o delle trincee richiedessero una scarpa maggiore onde ottenere la necessaria stabilità, si dovrà procurarvela.
Art. 19. La larghezza del fondo delle trincee sarà tale che, oltre alla sede stradale di metri 5 50, stabilita all’articolo 17, vi sia sito da praticarvi da ciascuna parte un fossetto di dimensioni proporzionate alle acque che vi devono scolare.
Art. 20. Sarà munita eziandio di fossi la strada fuori delle trincee, dovunque la sede della massicciata si elevi almeno di 0 50 sopra il terreno adiacente.
Art. 21. I ponti saranno costruiti in muratura od in ferro.
Per eccezione saranno tollerati ponti con travate di legno per le luci maggiori di cinque metri, ma pur sempre con coscie di struttura murale, e con pile di muro o di cilindri vuoti di ferro fuso murati nel mezzo. In ogni caso però la struttura delle travate di legno dovrà essere disposta in tal guisa che si possa praticarvi le necessarie riparazioni senza interrompere i passaggi dei convogli.
Art. 22. La luce netta dei ponti e l’altezza degli archi e delle travate al disopra delle acque, saranno determinate in modo che il fiume non possa rendersi piú pericoloso ai terreni limitrofi di quello che era nello stato antecedente.
La compagnia dovrà perciò praticare le opere necessarie per conseguire questo scopo, e per difendere la strada ferrata ed assicurare il libero deflusso delle acque sotto il ponte in ogni stato del fiume.
Art. 23. Pella continuità delle comunicazioni laterali ordinarie, saranno concessi passaggi a livello, i quali dovranno essere muniti di cancelli o di semplici barriere, secondo la importanza della strada a cui servono.
Per le strade reali la larghezza libera del cancello a due battenti non potrà essere minore di metri 8;<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|984}}</noinclude>
Per le strade provinciali non sarà minore di metri 6.
Questi cancelli verranno stabiliti come quelli della strada ferrata da Torino a Novara.
Nei piani generali delle tre linee, che dovranno essere presentati all’approvazione del Governo, saranno segnati i punti in cui intendesi collocare questi passaggi a livello, e indicato il modo di chiusura.
Art. 24. Nei siti in cui la superficie naturale del terreno, od il piano delle strade ordinarie intersecate, hanno, rispetto alla strada ferrata, una differenza di livello piú o meno grande, ma non sufficiente perchè convenga praticarvi dei sottovia o dei cavalcavia, si darà accesso ai passaggi a livello mediante rampe d’inclinazione piú o meno dolce, secondo l’importanza delle strade esistenti.
Le parti rialzate od abbassate di tali strade saranno consolidate con massicciata di buoni materiali in relazione allo stato dei tronchi continuativi delle strade medesime.
Art. 25. I passaggi a livello dovranno essere custoditi da guardie; e perciò presso a quelli a cui la custodia ordinaria della strada ferrata non consenta di rendere comune il servizio, e la casa cantoniera non possa supplire anche come casello di guardia, si dovranno erigere appositi caselli, ed applicarvi guardie apposite.
Art. 26. Le case cantoniere, sia che facciano servizio esclusivo, sia che il loro servizio possa conciliarsi con quello della custodia d’un passaggio a livello, dovranno essere in tal numero, e così collocate che se ne trovi una almeno ad ogni 1200 metri di distanza.
Nelle curve però non potranno essere piú distanti di 1000 metri.
Art. 27. Nei siti in cui la differenza fra i livelli rispettivi della strada ferrata e di una strada ordinaria sia tale che consenta di potere con una moderata spesa procurare la traversata con cavalcavia a sottovia, questo modo di attraversamento dovrà essere preferito.
In tal caso si dovrà conservare alle strade reali, in questi passaggi, la larghezza di metri otto, alle provinciali quella di metri sei, e quella di cinque o di quattro metri alle strade comunali, secondo la loro maggiore o minore importanza.
Art. 28. La larghezza della strada ferrata prescritta all’articolo 17 per un solo binario, potrà essere conservata anche alle opere d’arte di minor importanza, come ponti non eccedenti la luce di metri sei, piccoli acquedotti, sifoni, ecc.; ma nelle opere d’importanza maggiore e di piú ampia luce, ed in tutti i passaggi della strada ferrata sotto una strada ordinaria, qualunque sia la larghezza di questi ultimi, si dovrà conservare alle opere stesse la larghezza di metri otto, necessaria per istabilirvi un doppio binario di rotaie; e ciò tanto nella linea di Tortona e Voghera, per la quale si deve acquistare anticipatamente il terreno necessario a questa doppia via, come in tutte le altre linee che fanno parte della presente concessione.
Art. 29. L’altezza alla chiave dei viadotti e cavalcavia sopra il piano della strada ordinaria, se questa passa sotto la strada ferrata, non potrà essere minore di cinque metri; se però il viadotto sia stabilito con palco orizzontale, tale altezza potrà ridursi a metri 4 50.
Se la strada ferrata passa sotto la strada ordinaria, l’altezza della chiave del volto, o quella del palco orizzontale, sopra i regoli non potrà essere minore di metri 4 60.
Art. 30. La compagnia concessionaria è obbligata di ristabilire ed assicurare a proprie spese lo scolo ed il libero corso di tutte le acque i cui condotti o naturali od artificiali fossero interrotti o modificati dalle opere della sua impresa, a meno che gl’interessati non vi rinunciassero, il che dovrà essere fatto constare regolarmente dalla compagnia.
Se anche dopo l’approvazione del progetto sorgessero reclami contro la imperfezione di questi scoli e corsi d’acqua ristabiliti, o per l’ommissione che fosse stata fatta di alcuni di essi, la compagnia sarà sempre responsabile del danno recato, e dovrà provvedere a sue spese per farlo cessare a qualunque epoca ciò fosse riconosciuto, purchè sia dimostrato che il difetto non procede da innovazioni portate nei corsi di acqua dopo la concessione, per opera degli interessati.
Art. 31. Quando l’esecuzione dei lavori delle strade ferrate esigesse l’interruzione di qualunque preesistente comunicazione, ciò non potrà farsi senza aver prima provveduto con passaggi provvisori, riconosciuti sufficienti per comodo e sicurezza dal commissario governativo. Le comunicazioni stabili dovranno essere ristabilite al piú presto possibile, e collaudate dal commissario medesimo prima di essere aperte all’uso cui sono destinate.
Art. 32. Le stazioni dovranno, secondo la loro maggiore o minore importanza, essere appropriate al buon servizio tanto dei viaggiatori come delle merci; e dovranno essere provvedute di tutte quelle fabbriche e stabilimenti accessori che si richieggono per il pronto e buon servigio delle strade ferrate, come tettoie, hangars, per il carico e scarico delle merci, magazzini, rimesse per locomotive e per vagoni, officine di riparazione ove sono necessarie, ecc.
Art. 33. Per tutte le opere principali d’arte, cioè pei ponti sui fiumi e torrenti, ed in generale per tutti i ponti la cui luce arrivi o superi i metri sei, per viadotti, cavalcavia o sottovia, per i passaggi a livello delle strade reali e provinciali, e per tutte le stazioni indistintamente coi fabbricati loro attinenti, dovranno essere presentati i piani di dettaglio esecutivo all’approvazione del Governo, prima che ne venga intrapresa la costruzione, bastando che nel progetto generale della strada ferrata in base del quale verrà fatta la concessione, sieno presentati i progetti di massima delle opere stesse, e indicati i sistemi di costruzione che la compagnia si propone di adottare.
Art. 34. Per le opere di minor importanza, come ponticelli, sifoni, passaggi a livello pelle strade minori, case cantoniere ed altre simili, basterà che sieno presentati i moduli a norma dei quali se ne regolerà la costruzione, secondo la maggiore o minore loro grandezza.
Art. 35. Tutti i lavori ed opere d’arte della strada ferrata sia che appartengano al corpo stradale, sia ai manufatti od edifizi ad essa attinenti, dovranno essere eseguiti secondo i buoni sistemi e precetti dell’arte, con una solidità proporzionata all’uso a cui sono destinati, e con materiali di buona qualità, scelti fra i migliori che sogliono impiegarsi nelle opere pubbliche delle località attraversate dalle concesse linee o delle vicine.
Art. 36. Il Governo farà sorvegliare la buona esecuzione dei suddetti lavori e delle opere suddette per mezzo d’un commissario tecnico. Questa sorveglianza avrà per iscopo di riconoscere per mezzo delle ispezioni fatte dal commissario stesso o da altri ufficiali d’arte da lui dipendenti, se siano nell’interesse pubblico adempiute le condizioni ed obblighi imposti ai concessionari dal capitolato, e di esigere questo adempimento ove la compagnia se ne discostasse.
Se il commissario riconoscerà che i lavori non si eseguiscano giusta le buone regole d’arte ed in conformità degli approvati progetti e delle stabilite condizioni, la società dovrà farli riformare; il commissario potrà sospenderli ove la compagnia non si presti a questa riforma, e l’amministrazione<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/185
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|985}}</noinclude>
superiore potrà in tal caso farvi dar opera d’ufficio a spese della compagnia medesima.
Art. 37. La ferrovia sarà chiusa e separata dalle proprietà limitrofe con siepi di acacie o biancospino sopra tutta la sua lunghezza.
Le linee di queste siepi saranno regolate colle norme medesime di quelle che si stabiliscono sulla ferrovia di Novara.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|§ IV. — ''Massicciata, armamento, materiale fisso''<br>''e telegrafo.''}}
Art. 38. La massicciata composta di ghiaia naturale, di pietrisco e di sabbie monde di terra, delle migliori qualità che di questi materiali possono trovarsi a conveniente distanza, avrà in base la larghezza di metri cinque, sarà alta metri 0 50 e disposta colle scarpe dell’uno per uno, sorgendo libera sul piano superiore del corpo stradale, cioè senza rinfianchi di banchine.
Art. 39. L’armamento della strada ferrata sarà fatto sopra traversine della lunghezza non minore di metri due e sessanta centimetri, spaziate da 90 in 90 centimetri da mezzo a mezzo.
Le traversine intermedie saranno semicilindriche colle dimensioni di 0 25 in larghezza per 0 16 di grossezza in mezzo. Quelle di congiunzione all’unione di due spranghe di regoli avranno le stesse misure di larghezza e di grossezza; ma questa grossezza sarà uniforme, cioè la sezione delle traversine sarà rettangola.
Le traversine tutte saranno di legname sano e di essenza forte.
Art. 40. I regoli di ferro battuto e di buona qualità avranno il peso di 33 chilogrammi per metro corrente.
Una deficienza che non superi il 5 per cento sarà però tollerata.
Le spranghe di questi regoli avranno la lunghezza di metri 3 40 corrispondenti alle spaziature di 6 traversine. Una parte però che non superi il decimo del totale potrà avere la lunghezza di soli metri 4 50 corrispondente alla spaziatura di 5 traversine.
Art. 41. I cuscinetti di ghisa intermedi avranno il peso di chilogrammi 10; quelli all’estremità, cioè alla congiunzione di due successive spranghe dei regoli, non potranno avere peso minore di 13 chilogrammi.
Tutti questi cuscinetti saranno di buona ghisa e di ben riuscita fusione.
Art. 42. La ferrovia sarà provveduta di tutti i raddoppiamenti di binari reputati necessari, specialmente nelle stazioni, al pronto e sicuro esercizio della strada, tanto pel servizio dei viaggiatori come per quello delle merci.
Art. 43. Gli sviatoi pei passaggi dall’uno all’altro binario, dovranno essere stabiliti secondo i migliori sistemi adottati nelle linee dello Stato.
Art. 44. Se prima od anche dopo la presente concessione di strade ferrate venga introdotto, e dall’esperienza fattane su altre ferrovie sia dimostrato solido, sicuro, e di non meno facile ed economica manutenzione qualche altro sistema di armamento differente da quello prescritto in questo paragrafo, la compagnia potrà domandarne l’applicazione, restando però obbligata ad eseguire il sistema ordinario, ove quello che si vorrebbe sostituirvi non fosse dagli uffici d’arte giudicato soddisfacente.
Art. 45. Le stazioni saranno provvedute oltre che dei binari doppi sviluppati quanto è richiesto dal pronto e sicuro servizio, coi necessari sviatoi, anche delle piattaforme, grue, bilancie, vasche d’acqua per alimentare le caldaie, e di quanto altro possa occorrere per il buon servizio medesimo.
Tutto questo materiale sarà di buona qualità e costrutto secondo i migliori modelli.
Le sale d’aspetto saranno mobiliate con comodità e decoro sufficienti e proporzionate all’importanza delle stazioni ed alla classe delle sale medesime.
Le latrine d’uso pubblico saranno decenti ed opportunamente collocate.
Art. 46. La compagnia dovrà stabilire sulla strada ferrata una linea di telegrafia elettrica per l’esclusivo servizio della locomozione, secondo il sistema che sarà da essa proposto, ed approvato dal Governo, il quale si riserva la facoltà di collocare e d’esercitare a tutte sue spese sulla stessa palificazione altri fili per la propria corrispondenza officiale e per gli usi del commercio. Finchè però questi suoi fili non sieno collocati, egli potrà gratuitamente valersi del telegrafo della società pella trasmissione dei soli dispacci ufficiali, che saranno però posticipati nella spedizione a quelli del servizio della strada ferrata.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|§ V. — ''Materiale mobile''.}}
Art. 47. La compagnia dovrà provvedersi d’ogni specie di materiale mobile che è necessario per un completo servizio della strada ferrata: cioè di locomotive, vagoni pei viaggiatori, vagoni pei bagagli, vagoni o carri per merci, scoperti e coperti, carri matti o ''truck'' pel trasporto delle vetture ordinarie, vagoni appositi pel trasporto dei cavalli, vagoni pel trasporto d’altro bestiame grosso e minuto.
Art. 48. Tutto questo materiale dovrà essere della migliore qualità, e costrutto secondo i migliori modelli; nè potrà essere messo in servizio se non venga prima approvato da una Commissione nominata dall’amministrazione superiore.
Art. 49. Le vetture d’ogni classe pei viaggiatori dovranno essere coperte.
Quelle di 1ª e 2ª classe saranno chiuse lateralmente da invetriate.
Per quelle di 3ª classe basterà che dai lati siano munite di cortine di cuoio.
La società potrà stabilire delle vetture miste, i cui compartimenti avranno le condizioni della classe a cui sono destinate.
Art. 50. Le caldaie delle locomotive saranno assoggettate a quelle prove di resistenza che saranno prescritte dall’amministrazione superiore.
Art. 51. Il numero delle locomotive, non meno che quello d’ogni altra specie di veicoli, di cui dovrà provvedersi la compagnia, dovrà stare in giusta proporzione colla estensione delle linee concesse e col probabile movimento che si determinerà sopra di esse.
La compagnia concessionaria, presentando il progetto, indicherà questo numero, e si assoggetterà a portarvi quegli aumenti che fossero dall’amministrazione superiore riconosciuti necessari perchè fin da principio non manchi un buono e compiuto servizio; ed in seguito dovrà provvederne in quella maggior copia che fosse richiesta dal crescente movimento dei viaggiatori e delle merci.
Art. 52. Le macchine od altri veicoli, che all’atto delle visite prescritte all’articolo 80, od in un’altra occasione qualunque venissero dai commissari del Governo riconosciute in istato di degradazione tale da renderne l’uso pericoloso, dovranno essere tosto poste fuori d’esercizio.<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/186
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|986}}</noinclude>
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|§ VI. — ''Privilegi e tariffe''.}}
Art. 53. La presente concessione non potrà essere duratura per un periodo maggiore di novanta anni, e sarà fatta a quella compagnia che, adempiendo nel miglior modo a tutte le prescrizioni di questo capitolato, l’accetterà per un periodo piú breve delle altre compagnie concorrenti all’impresa.
Questo periodo avrà principio dall’epoca fissata all’articolo pel cominciamento di tutte le linee.
Art. 54. Facendo questa concessione, lo Stato si obbliga a non accordarne alcun’altra, nè per linee di strade ferrate che uniscano due punti delle linee ora concedute, sia che questi punti si trovino sulla medesima linea, sia che si trovino su linee diverse; nè per linee che vadano da un punto della strada ferrata dello Stato ad un punto qualunque di queste medesime linee.
Art. 55. Lo Stato garantisce inoltre alla compagnia che otterrà la presente concessione, anche quella del prolungamento della ferrovia da Stradella sino al confine piacentino nella direzione di Castel San Giovanni, se e quando il Governo sardo si sarà definitivamente accordato con quello di Parma pella congiunzione delle strade ferrate dei due Stati; e la compagnia medesima si ritiene fin d’ora obbligata ad assumere la costruzione e l’esercizio di detto prolungamento agli stessi patti e condizioni di questo capitolato.
Art. 56. Eccettuate però le linee a cui si riferiscono i due articoli precedenti 54 e 55, lo Stato si riserva espressamente la facoltà di accordare nuove concessioni di strade ferrate in diramazione od in prolungamento delle linee ora concesse.
La compagnia non potrà metter ostacolo a tali diramazioni e prolungazioni, nè reclamare per cagione del loro stabilimento indennità di sorta, purchè esse non rechino ostacolo alcuno alla circolazione sulle sue linee, nè le sieno cagione di spesa o di danno alle proprie opere.
La compagnia avrà per altro la preferenza a condizioni eguali anche per le dette diramazioni o prolungazioni, pelle quali il Governo si conserva la facoltà di disporre. Ma quando la concessione ne venisse fatta ad altre compagnie, i rapporti fra la compagnia delle linee attualmente concesse e quelle che ottenessero le nuove concessioni, faranno il soggetto di convenzioni speciali da stipularsi d’accordo fra l’una e l’altra; ed in caso in cui non potessero convenire tra loro, ne sarà deferita la decisione al Governo.
Art. 57. Per indennizzare la compagnia dei lavori e delle spese che ella assume col presente capitolato, e sotto la espressa condizione che ne adempirà esattamente tutti gli obblighi, le viene concessa per tutto il periodo che venne determinato all’articolo 53, l’autorizzazione di riscuotere le tasse di trasporto su tutte le tre linee concesse in base di quelle medesime tariffe che sono state stabilite nell’atto di concessione della strada ferrata da Torino a Novara.
Queste medesime tariffe saranno applicate alle sezioni o tronchi delle strade ferrate che venissero aperti all’esercizio prima dell’ultimazione delle intiere linee concesse, secondo il disposto dall’articolo 88.
Art. 58. L’applicazione delle tariffe si farà parimente colle stesse norme generali fissate nel suddetto atto di concessione e sotto l’osservanza di un regolamento proposto dalla compagnia, ed approvato dal Governo.
Art. 59. Le tariffe di cui all’articolo 57 rappresentano il massimo delle tasse che è in facoltà della compagnia d’imporre tanto pei viaggiatori come per le merci. La compagnia quindi non potrà portarvi rialzi di sorta senza il consenso del Governo; le è invece liberamente concesso di recarvi ribassi sia generali, sia parziali.
Non potrà del pari, senza annuenza governativa, portare in una classe superiore un genere compreso in una inferiore; ma le sarà libero portarlo da una superiore ad una inferiore.
Questa facoltà di ribassare le tariffe le è accordata anche per tempi, tronchi di ferrovia e circostanze speciali; come di feste, fiere, mercati, stagione di bagni.
Art. 60. È accordata pure alla compagnia la facoltà di stipulare convenzioni speciali con speditori od impresari di trasporti per vie di terra o d’acqua, convenendo con loro ribassi di tariffa od altre facilitazioni; ma, ciò facendo, essa sarà obbligata ad estendere le convenzioni medesime a quanti altri speditori ed imprenditori di trasporti per quelle medesime vie glielo richiedessero.
Tali ribassi e facilitazioni una volta accordati non potranno essere tolti se non dopo passato l’intervallo di un anno almeno.
Art. 61. Le spese accessorie non contemplate nelle tariffe sopra esposte, come sono quelle di caricamento e scaricamento, deposito e magazzinaggio nelle stazioni della ferrata e locali attinenti, saranno fissate con regolamento speciale da sottoporsi all’approvazione dell’amministrazione superiore.
Art. 62. L’amministrazione superiore, sentita previamente la compagnia, fisserà gli orari delle corse sulle linee concesse, in modo che conciliino interesse reciproco e corrispondano ad una ben regolata velocità dei convogli ordinari dei viaggiatori e delle mercanzie, non meno che dei convogli accelerati, o di posta, avuto riguardo ai bisogni del servizio ed alla pubblica sicurezza.
La compagnia potrà stabilire corse speciali e temporarie da punto a punto delle sue linee in occasioni straordinarie di feste, fiere, mercati, stagioni dei bagni, ecc.; ma anche gli orari di queste corse speciali dovranno essere comunicati all’amministrazione dello Stato, ed averne l’approvazione.
Art. 63. Le tariffe ed i regolamenti, di cui negli articoli antecedenti, dovranno rimanere costantemente affissi in tutte le stazioni tanto principali che secondarie, ed in luogo in cui possano essere facilmente vedute da ognuno. E quando vi siano portate variazioni dovranno essere ripubblicati.
Pelle variazioni di tariffa le nuove pubblicazioni dovranno precedere almeno di 15 giorni l’epoca in cui verranno messe in attività.
Art. 64. Mercè la percezione dei diritti, e coi prezzi stabiliti sulle adottate tariffe, e sotto l’osservanza dei precetti contenuti negli articoli di questo paragrafo, la compagnia contrae l’obbligo d’eseguire costantemente con esattezza, prontezza e senza concedere preferenza a chicchessia, il trasporto dei viaggiatori, del bestiame, delle derrate, mercanzie e materie d’ogni natura, che le saranno consegnate, salve le eccezioni stabilite nella presente concessione.
Art. 65. Se non intervengono circostanze speciali, ed ove la società non vi sia stata autorizzata, ogni convoglio ordinario e regolare dei viaggiatori dovrà contenere un numero sufficiente di vetture d’ogni classe pel servizio dei viaggiatori che si presenteranno negli uffici della stazione.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|§ VII. — ''Obblighi ed oneri speciali addossati all’impresa''.}}
Art. 66. I lavori di costruzione della strada ferrata nella linea da Alessandria per Tortona a Voghera, saranno intrapresi non piú tardi di quattro mesi a datare dalla definitiva stipulazione della concessione.<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/187
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|987}}</noinclude>
Quelli da Alessandria ad Acqui dovranno essere cominciati dentro sei mesi dalla concessione medesima.
Per quelli finalmente da Novi a Tortona non potrà la società differirne l’incominciamento piú d’un anno dopo la data medesima.
Art. 67. I concessionari non potranno però dar mano ai lavori, nè procedere ad alcuna espropriazione di terreni se dentro tre mesi dalla stipulazione della concessione fatta col Governo non avranno, per l’esatto adempimento degli obblighi assunti, data una cauzione di lire 1,200,000 (un milione dugento mila), depositate in una delle casse delle finanze in numerario od in effetti pubblici dello Stato, cioè od in Buoni del tesoro, od in cedole del debito pubblico al 3 per cento, che saranno ricevute al valor nominale, od in cedole del 3 per cento valutate al corso d’emissione.
Non adempiendosi all’obbligo di questa cauzione nel termine prefisso, la concessione s’intenderà come non avvenuta senza che occorra alcun diffidamento o costituzione in mora.
Art. 68. Nell’atto in cui la compagnia pagherà al Governo il corrispettivo dello stabilimento balneario d’Acqui fissato in lire 660 mila all’articolo 129, gli verrà restituita la parte corrispondente del fatto deposito.
Art. 69. Le altre lire 540 mila saranno restituite alla compagnia per rate di lire 80 mila a misura che sarà fatto constare con atti autentici dell’acquisto di terreni, dell’esecuzione di lavori, e di forniture sul luogo di materiali per l’importare doppio almeno dell’importo della rata di cui si domanda la restituzione.
Con queste restituzioni successive si ridurrà la cauzione sino a lire 200 mila, le quali non verranno restituite se non dopo il totale compimento e collaudo delle linee concesse.
Art. 70. Se i lavori cominciassero e fossero avanzati con attività prima che fosse fatta alla compagnia la consegna dello stabilimento dei bagni, la restituzione delle quote di deposito sarà limitata in modo che non possa mai eccedere le lire 340 mila onde restino alla cassa della finanza le lire 660 mila a garanzia dello stabilimento, e le lire 200 mila pella garanzia del collaudo.
Art. 71. Dentro il periodo di due anni a far tempo dalla stipulazione definitiva della concessione, la linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella, dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti principali ed accessorie, e corredata di tutto il materiale fisso e mobile che sarà giudicato necessario per poterla aprire all’esercizio in modo sicuro e permanente.
Dopo due anni e mezzo, a contare dalla detta epoca, dovrà essere compiuta ed aperta all’esercizio anche la linea da Novi a Tortona.
E finalmente dopo tre anni dovranno essere compite e messe perfettamente in esercizio tutte e tre le linee.
Art. 72. La contribuzione prediale della strada sarà a carico dei concessionari, e sarà stabilita in proporzione di superficie e della quota d’imposta che i terreni pagavano antecedentemente.
Le stazioni, tettoie, rimesse, magazzini ed altri fabbricati qualunque attinenti al servizio della strada ferrata, saranno imposte per parificazione ad altri fabbricati delle località in cui si trovano situati.
Art. 73. Il servizio di posta per le lettere tutte e pei dispacci del Governo da una estremità all’altra delle linee, e da punto a punto di una linea medesima, e da una ad un’altra linea, sarà fatto gratuitamente dalla compagnia nel modo seguente:
1° Ai treni ordinari di viaggiatori o di mercanzie, che saranno designati dall’amministrazione superiore, la compagnia sarà obbligata di riservare gratuitamente un compartimento speciale abbastanza vasto pei bisogni della direzione delle poste, destinato a ricevervi, oltre le valigie delle lettere e dei dispacci, anche l’agente postale incaricato di questo servizio;
2° Se il volume delle valigie di posta o le circostanze del servizio rendano necessario l’impiego di vetture speciali, ovveramente se la direzione delle poste voglia stabilire degli uffici ambulanti, la compagnia sarà obbligata di fare il trasporto con qualsivoglia treno ordinario, sia di andata che di ritorno, anche di questi veicoli, costrutti però e mantenuti a spese della direzione stessa;
3° La direzione delle poste non potrà esigere alcun cambiamento nè negli orari, nè nel corso e fermata dei convogli ordinari.
Se essa vorrà servirsi d’un treno speciale regolare, o di un treno speciale che corra con velocità eccezionale, la compagnia non potrà rifiutarvisi, ma in questi casi la compagnia verrà compensata delle spese che saranno determinate di buon accordo od a giudizio di periti;
4° Quando la direzione delle poste domanda un convoglio speciale, la compagnia avrà diritto d’aggiungervi vetture di ogni classe e vagoni per trasporto di merci a grande velocità a suo proprio profitto, purchè il servizio postale non ne sia pregiudicato;
5° Il peso delle vetture che la direzione delle poste costruisce e mantiene a sue spese, come al n° 2, non potrà col carico eccedere 4000 chilogrammi; per un peso maggiore, sino agli 8000 chilogrammi, la direzione stessa pagherà in ragione di tariffa. Oltre gli 8000 chilogrammi la compagnia non è obbligata al trasporto;
6° Finchè non è compiuto interamente lo sviluppo delle tre linee concesse, dovrà la compagnia prestarsi a trasportare gratuitamente sui tronchi anticipatamente messi in esercizio, coi convogli ordinari, le vetture del corriere montate sui ''truck'' che saranno pure forniti gratuitamente;
7° Nelle stazioni in cui la direzione delle poste lo giudicherà necessario, la compagnia dovrà cederle, per un prezzo da stabilirsi d’accordo od a giudicio di periti, un locale sufficiente per ufficio postale e per deposito delle valigie, opportunamente collocato, purchè non comprometta il servizio della compagnia;
8° L’amministrazione superiore si riserva il diritto di stabilire a sue spese gli stanti ed apparecchi necessari per lo scambio dei dispacci a convoglio corrente, fermo che questi stanti ed apparecchi per la natura loro e per la loro disposizione, non saranno né d’impedimento, nè di pericolo alcuno alla circolazione dei convogli nè al servizio della stazione.
Art. 74. La compagnia è obbligata a trasportare per la metà del prezzo portato dalle tariffe il sale, tabacco ed altri generi di privativa regia che si spediscono per conto delle finanze.
Art. 75. Il trasporto dei militari con armi e bagaglio, e dei marinai della regia marina, muniti di foglio speciale di via, sarà fatto a metà prezzo delle tariffe nelle vetture di seconda e terza classe sia che viaggino in corpo, sia che viaggino individualmente.
Art. 76. Se il Governo avrà bisogno di spedire truppe o materiale militare di qualunque genere ad un punto qualsiasi delle linee concesse, la compagnia sarà tenuta di metter tosto a di lui disposizione per la metà del prezzo di tariffa tutti i mezzi di trasporto di cui essa dispone per l’esercizio delle sue linee medesime.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|988}}</noinclude>
Art. 77. Se per cause di guerra il Governo facesse rimuovere le rotaie ed intercettare in qualunque modo la strada ferrata, ne sopporterà egli le spese; ma la compagnia non potrà opporvisi, nè avrà diritto ad alcuna indennità per il sospeso esercizio. Cessate le circostanze di questa interruzione, la strada ferrata sarà però ristabilita nel pristino stato a spese del Governo.
Art. 78. Il trasporto dei prigionieri e della scorta loro sarà fatto a metà tariffa di terza classe.
I prigionieri saranno posti in vetture cellulari fornite e mantenute dalla superiore amministrazione.
Il trasporto di queste vetture sarà gratuito tanto quando portano i prigionieri, come quando devono, sulla richiesta dell’amministrazione, essere trasportate vuote coi convogli a piccola velocità da un punto all’altro della linea.
Art. 79. La compagnia sarà pure tenuta al trasporto gratuito, nelle vetture di qualunque classe, dei commissari del Governo, degli agenti della dogana, degli ufficiali del telegrafo, degli ingegneri ed altri funzionari incaricati di visite e di ricognizioni relative al servizio delle linee concesse.
Art. 80. La strada ferrata e tutte le sue dipendenze saranno sempre mantenute in buono stato, in guisa che il carreggiamento riesca su di essa in ogni tempo facile e sicuro.
Per tale manutenzione e pelle riparazioni suddette la compagnia rimane soggetta al controllo ed alla sorveglianza dell’amministrazione superiore, la quale farà riconoscere da commissari da essa delegati lo stato della strada e delle sue dipendenze almeno una volta all’anno, e piú volte ove occorra, specialmente, nei casi d’urgenza ed in circostanze straordinarie.
Se la strada ferrata una volta ultimata non sarà costantemente mantenuta in buono stato, vi si provvederà d’ufficio a cura dell’amministrazione, ed a spesa della compagnia concessionaria.
Art. 81. Le spese tutte relative alle visite di collaudazione, tanto parziale che generale, come quelle di sorveglianza sia durante la costruzione che nel tempo dell’esercizio, sono a carico della compagnia, compresi gli onorari dei commissari ed altri ufficiali delegati dall’amministrazione superiore, la quale ne fisserà l’ammontare da versare anticipatamente per trimestre in una delle casse delle finanze.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|§ VIII. — ''Favori speciali concessi all’impresa''.}}
Art. 82. Le linee di strada ferrata comprese nella presente concessione sono dichiarate opera di pubblica utilità, e quindi sono loro applicate le disposizioni delle regie patenti 6 aprile 1839 riguardanti le espropriazioni ed i compensi che i concessionari dovranno dare ai proprietari espropriandi; come altresì le formalità necessarie pella liberazione dei terreni dai pesi e dalle ipoteche.
È pure autorizzata colle norme delle stesse patenti l’estrazione delle terre d’imprestito necessarie alla costruzione della strada ferrata, l’occupazione temporanea dei terreni occorrenti per le strade di servizio provvisorio, o pei fossi necessari a dare provvisorio sfogo alle acque, e per altri servizi relativi alla costruzione della strada ferrata, fino al compimento di questa; non meno che quelle occupazioni stabili accessorie che si rendessero necessarie per ristabilire comunicazioni soppresse o modificate, o per variazioni di corsi d’acqua richieste dalla costruzione della strada ferrata.
Art. 83. Saranno del pari applicate alle linee di strada ferrata concesse le disposizioni dell’editto 8 aprile 1847, del regio decreto 25 agosto 1848, non che le leggi ed i regolamenti di polizia e pubblica sicurezza attualmente in vigore, o che emanassero in seguito per le strade ferrate dello Stato.
Art. 84. Tutti i contratti ed atti qualunque che i concessionari stipuleranno relativamente ed esclusivamente all’impresa che assumono, e secondo i patti della concessione saranno soggetti al solo diritto fisso d’una lira, e andranno esenti da ogni diritto proporzionale d’insinuazione.
Gli atti di dismissione delle proprietà da occuparsi definitivamente o temporaneamente pello stabilimento della strada ferrata o sue dipendenze ed accessori potranno essere estesi nella forma d’un semplice verbale in cui sarà facoltativo di comprenderne vari.
Art. 85. I regoli, cuscinetti, meccanismi, utensili d’ogni specie, ed in generale tutte le ferramenta lavorate, e meccanismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all’armamento della ferrovia ed all’allestimento delle stazioni, che venissero introdotti dall’estero, saranno soggetti ad un dazio privilegiato d’entrata, quale sarà pei ferri fusi l’ottavo; pei ferri di prima lavorazione il quinto e pei meccanismi la metà dei diritti rispettivamente fissati dalle tariffe vigenti all’epoca dell’introduzione.
Per ottenere questo favore dovranno i concessionari assoggettarsi a tutte le cautele che a tale riguardo venissero prescritte dal Ministero delle finanze.
Art. 86. I trasporti dei suddetti materiali o meccanismi che la compagnia volesse eseguire sulla strada ferrata dello Stato godranno pure d’una tariffa di favore, cioè della diminuzione del 40 per cento sulle tariffe delle classi a cui appartengono.
Art. 87. Per evitare il caso che materiali provenienti dall’estero e destinati all’armamento ed al compiuto servizio delle linee concesse, trasportati sul sito fossero rifiutati, si concede che l’accettazione loro con quelle norme medesime che furono osservate pella ferrovia di Cuneo, possa essere fatta alle fabbriche coll’intervento di un delegato dell’amministrazione superiore.
Art. 88. È accordata alla compagnia la facoltà di mettere in esercizio anticipatamente alcune delle linee che fanno parte di questa concessione, ed anche alcuni tronchi delle linee medesime, a misura che vengono a compimento: queste linee o parte di linea dovranno però subire prima di essere messe in esercizio una collaudazione parziale, la quale non le esenterà dalla collaudazione generale prescritta all’articolo 91 di questa concessione.
Per l’apertura di queste linee o tronchi anticipatamente messi in esercizio basterà che la compagnia sia provveduta di quella quantità di materiale mobile che la Commissione di collaudo giudicherà sufficiente per il limitato servizio corrispondente.
Art. 89. È concesso alla compagnia l’uso delle stazioni di Alessandria e di Novi tanto pei viaggiatori e loro bagagli come per le merci.
La compagnia dovrà però costruire a tutte sue spese ed acquistare il fondo occorrente per le rimesse delle sue vetture e delle locomotive in quel sito che sarà riconosciuto il piú conveniente al cumulativo servizio delle due amministrazioni.
La compagnia dovrà inoltre, parimente a sue spese, eseguire quello sviluppo maggiore di binarii che si rendessero necessari anche nell’area delle due stazioni dello Stato, ed ampliare, quanto il suo proprio servizio lo richiederà, le tettoie delle merci dell’amministrazione.
Per l’uso delle due stazioni e per il servizio che dovranno prestare gli agenti regi alla compagnia essa pagherà al Governo un canone annuo di lire 20,000.<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/189
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|989}}</noinclude>
Art. 90. È accordato alla compagnia di percorrere coi suoi convogli i tronchi della strada ferrata dello Stato che si estendono dalla stazione d’Alessandria sino alle congiunzioni delle linee di Tortona e d’Acqui colla strada ferrata medesima, mediante il pagamento del 25 per cento del prodotto brutto derivante da questi tronchi.
Nelle percorrenze di questi tronchi comuni il personale della compagnia sarà riguardato come personale della regia amministrazione per ciò che riflette i regolamenti di servizio e di disciplina.
La compagnia non avrà titolo alcuno a reclami né a pretese di compensi per ritardi e interruzioni occasionati dalla condizione di questi tronchi, nè potrà prendere alcuna ingerenza nella loro manutenzione.
{{Indentatura|testo=§ IX. — ''Collaudo, compartecipazione di utili, facoltà di riscattare le linee di strada ferrata e loro riversione allo Stato''.}}
Art. 91. Compiute tutte le linee che fanno parte di questa concessione, l’amministrazione superiore ne farà eseguire un generale collaudo per mezzo d’una Commissione in contraddittorio dei delegati della compagnia.
Tale collaudo si riferirà a tutte le opere costituenti il corpo stradale, allo armamento della via, alle case di guardia ed alle stazioni e loro edifizi accessori, al materiale fisso ed al materiale mobile, ed avrà per iscopo d’assicurarsi che sono state adempiute le prescrizioni di questo capitolato, e che nell’apertura generale delle linee sia guarentita la sicurezza pubblica, ed il servizio possa riescire regolare, compiuto e permanente.
Art. 92. Compiute e collaudate tutte le linee la compagnia farà procedere in contraddittorio d’un commissario delegato dalla amministrazione superiore a testimoniali di Stato, non che alla formazione di un piano geometrico sulla scala di 1 a 2500 della strada ferrata, de’ suoi fabbricati e di tutte le sue parti annesse e dipendenti.
Il processo verbale di ricognizione come pure il piano geometrico di delimitazione saranno formati a tutte spese della compagnia in due originali, l’uno ad uso della medesima, l’altro dell’amministrazione superiore a cui sarà trasmesso.
Art. 93. Se all’epoca del collaudo si troveranno mancanze o difetti contro le prescrizioni dell’atto di concessione, la compagnia dovrà tosto porvi riparo; ove essa non si prestasse a ciò, vi supplirà l’amministrazione superiore, che potrà a quest’uopo prevalersi delle lire 200,000 rimaste in deposito; e se questa somma non fosse sufficiente, si compenserà sui primi prodotti della strada, aperta che sia all’esercizio.
Art. 94. Quando la strada sia debitamente compiuta e collaudata, e non vi sieno difetti nè richiami dei proprietari danneggiati, la compagnia avrà diritto di ricuperare la suddetta somma di lire 200,000, compensate le spese che l’amministrazione avesse dovuto fare d’ufficio nel caso contemplato dall’articolo precedente.
Art. 95. Dalla data dell’atto di collaudo, che dichiara potersi aprire tutte tre le linee all’esercizio, comincia il periodo per il quale è fatta la concessione a termini dell’articolo 59, e la compagnia è messa nel pieno diritto di godere integralmente dei prodotti delle linee senza compartecipazione alcuna dello Stato, per 15 anni, qualunque sia ammontare dei profitti medesimi.
Art. 96. Ma se dopo i primi 15 anni d’esercizio venisse a risultare dai conti della compagnia che il prodotto netto della strada ferrata calcolato sul medio dell’ultimo quinquennio eccede il 10 per cento, la metà di questo eccedente sarà versata nelle casse della finanza a pro del pubblico tesoro.
Per prodotto netto intendesi quello che rimane del prodotto brutto, detratte le spese d’esercizio, di manutenzione ordinaria e straordinaria, i canoni, le imposte da pagarsi a termini dell’articolo 72, le spese d’amministrazione, il fondo di riserva, e quello di ammortizzazione stabilito nello statuto sociale.
Art. 97. Dopo il periodo di trent’anni potrà il Governo riscattare in qualunque tempo la concessione dell’intera strada ferrata; dovrà però esserne dato avviso alla compagnia almeno un anno prima che si venga a questo atto d’espropriazione.
Per regolare il prezzo di tale riscatto si terranno a calcolo gli utili netti ottenuti dalla compagnia nel corso degli ultimi cinque anni precedenti quello in cui si vorrà effettuare il riscatto. Si dedurranno le due minori annate e si stabilirà il medio netto delle altre tre.
Determinato così il prodotto netto, lo si capitalizzerà in ragione del 100 di capitale per 5 di rendita; e quindi fatto l’estimo del materiale mobile, come macchine di locomozione, carri-vagoni, utensili, arredi delle stazioni, di tutto ciò insomma che non forma corpo colla strada ferrata, e non è infisso al suolo, se ne pagherà integralmente il valore alla compagnia dentro il termine di mesi sei.
Dedotto il valore dei mobili suddetti dal capitale come sopra costituito, si corrisponderà alla compagnia sul rimanente capitale il 5 per cento sino alla scadenza del periodo di concessione; ovveramente le si pagherà al momento del riscatto un capitale corrispondente a tale annualità, col ragguaglio pur sempre del 5 per cento d’interesse.
Art. 98. Alla scadenza della durata della presente concessione, e pel fatto solo di tale scadenza, il Governo entrerà in possesso della strada ferrata, suoi annessi, connessi e dipendenze, surrogando la compagnia in tutti i suoi diritti e nell’usufrutto e pieno godimento di tutti i prodotti ed utili qualsiensi della strada stessa.
Art. 99. La compagnia sarà quindi tenuta di consegnare al Governo in buono stato di conservazione la strada ferrata e le opere tutte che la compongono, e quelle che ne sono attinenze e dipendenze, come stazioni colle fabbriche tutte che vi sono comprese, hangar di carico e scarico, uffici di percezione, case di guardia e di vigilanza ed ogni altro edificio, non meno che le macchine fisse, ed in generale tutti gli oggetti immobili non aventi per destinazione speciale ed immediata il servizio dei trasporti.
Art. 100. Se durante gli ultimi cinque anni precedenti l’epoca della scadenza della concessione la compagnia non si porrà in grado di soddisfare esattamente al disposto dell’articolo precedente, il Governo sarà in diritto di sequestrare il prodotto della strada e valersene per far eseguire d’ufficio i lavori che rimanessero imperfetti.
Art. 101. Gli oggetti mobili, come macchine di locomozioni, carri-vagoni, e vetture d’ogni specie, ed in generale tutti gli oggetti non compresi nell’articolo 99 cederanno altresì allo Stato, ove siano riconosciuti servibili all’esercizio od alla manutenzione della strada; ma di tutti questi oggetti mobili ne sarà pagato alla compagnia il valore a prezzo d’estimo nei tre mesi successivi alla scadenza della concessione.
Lo Stato farà parimente acquisto a prezzo di stima del combustibile, olii, ferri, legnami ed altri materiali ed approvigionamenti che si trovassero nei magazzini della compagnia, limitatamente però alla quantità che si riconoscerà sufficiente all’esercizio ed alla manutenzione della strada per mesi sei.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|990}}</noinclude>
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|§ X. — ''Casi di penalità e decadenza, e procedimento relativo.''}}
Art. 102. Se nel periodo fissato all’articolo 66, e dopo una formale ingiunzione fatta dall’amministrazione superiore alla compagnia nel corso del penultimo mese del periodo stesso, questa non si fosse messa in grado di cominciare e continuare i lavori, perderà la metà del deposito di cauzione, che sarà devoluta al Governo, a meno che essa non faccia constare regolarmente d’impedimenti provenienti da forza maggiore e indipendenti da fatto proprio.
Art. 103. Qualora, alla scadenza dei termini fissati all’articolo 71 pel compimento ed apertura all’esercizio delle varie linee di strada ferrata che formano il soggetto di questa concessione, la compagnia non abbia data piena esecuzione alle contratte obbligazioni, senza aver fatto constare d’impedimenti di forza maggiore del tutto indipendenti dal fatto proprio, essa s’intenderà di pien diritto decaduta dalla concessione senza che occorra alcuna costituzione in mora.
Art. 104. In tal caso la porzione della cauzione che non fosse per anco stata restituita, ed il valore dei terreni ed opere d’arte sino all’ammontare dell’intiera cauzione medesima, s’intenderanno di pien diritto passati in proprietà dello Stato.
In questa circostanza il Governo provvederà al proseguimento ed al compimento della strada e delle opere tutte che rimasero imperfette, col mezzo d’asta pubblica, da aprirsi sulle basi della presente concessione, e previo estimo delle opere costrutte od in via di costruzione, dei materiali provvisti, dei terreni acquistati e dei tronchi di strada ferrata che si trovassero già posti in esercizio.
L’appalto sarà deliberato al miglior offerente riconosciuto idoneo dall’amministrazione superiore, esclusi però i concessionari decaduti e i loro aventi causa.
Art. 105. I nuovi concessionari saranno tenuti di pagare alla compagnia decaduta, prelevato anzitutto l’ammontare della cauzione da corrispondersi al Governo a termini dell’articolo 104, il suddetto valore d’estimo dei tronchi di strada costrutti o in costruzione, loro annessi e dipendenti, e delle macchine, materiali ed altri oggetti qualunque destinati alla costruzione ed all’esercizio delle linee messe in aggiudicazione, dei quali oggetti tutti verrà ad essi fatta la cessione.
Art. 106. Quando un primo esperimento d’asta andasse deserto, si farà luogo con ribasso ad un secondo appalto dopo l’intervallo che sarà stabilito dal Governo; e, se questo eziandio rimanesse infruttuoso, se ne farà un terzo, aprendo la gara con ribasso sul prezzo portato dalle perizie, e deliberando l’impresa, in base pur sempre della presente concessione, a quegli che avrà fatto il ribasso maggiore.
Art. 107. Finalmente, se anche questo terzo incanto andasse deserto, il Governo potrà ritenere per sè le cose tutte cadenti in aggiudicazione, mediante un corrispettivo basato sul valore degli oggetti medesimi valutati per se stessi, e indipendentemente dall’appartenere alle linee della strada ferrata, per il compimento delle quali il Governo non assumerà alcun obbligo.
Art. 108. Se, compiuta la strada ed aperta al pubblico, l’esercizio di essa venga ad interrompersi su tutte o su qualche parte delle linee concesse senza che la compagnia vi provveda immediatamente, o se l’esercizio medesimo venga eseguito con gravi e ripetute irregolarità, l’amministrazione superiore prenderà, a spese e rischio della compagnia, le
misure necessarie per assicurare provvisoriamente il ristabilimento, la regolarità e la sicurezza del servizio.
Art. 109. Se, dopo scorsi tre mesi dall’organizzazione del servizio provvisorio di cui nel precedente articolo, la compagnia non abbia giustificato i mezzi di riprendere l’esercizio regolare e sicuro, essa decadrà dal privilegio, e si procederà nel modo stabilito agli articoli 104 e seguenti, pel caso della decadenza pronunziata per non aver compiuto ed aperto all’esercizio la strada nel tempo prescritto.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|§ XI. — ''Disposizioni generali e relative al personale''.}}
Art. 110. La compagnia concessionaria, che dovrà costituirsi ed avere i suoi statuti approvati secondo le leggi dello Stato, è autorizzata a fare quei regolamenti che crederà opportuni, sia per l’andamento di sua amministrazione interna, sia pel servizio ed esercizio della strada ferrata. Questi ultimi regolamenti però non saranno esecutorii, se non previa l’approvazione dell’amministrazione superiore.
Art. 111. Allo scopo che, verificandosi i casi previsti dagli articoli 96 e 97, si possano adempiere le disposizioni negli articoli medesimi contenute, il Governo si riserva la facoltà di far ispezionare i registri della contabilità della compagnia, onde riconoscere gli introiti e le spese della gestione sociale.
Art. 112. Nell’esercizio della strada dovrà la compagnia adottare i sistemi di locomozione riconosciuti migliori ad ogni epoca della sua gestione, e dovrà uniformarsi strettamente ai regolamenti che sono e saranno in vigore per l’esperimento e per l’uso delle locomotive, per la solidità dei carri e vagoni, per lo stabilimento degli orari, per la maggiore o minore celerità delle corse, per la qualità e per l’uso dei vari segnali, ed in genere per tutto ciò che riguarda essenzialmente la sicurezza pubblica.
Art. 113. La compagnia non sarà ammessa a portar reclami per il fatto di modificazioni che potessero venire introdotte nei diritti di pedaggio o nelle tariffe doganali attualmente in vigore, o che fossero per stabilirsi in seguito.
Art. 114. Nei casi in cui fosse ordinata od autorizzata dal Governo la costruzione di strade divisionali, provinciali e comunali, o di canali e condotti d’acqua per qualunque uso, che dovessero attraversare le linee di strada ferrata che fanno l’oggetto della presente concessione, la compagnia non potrà mettere ostacolo a questi attraversamenti; saranno però prese tutte le disposizioni necessarie perchè non ne risulti alcun impedimento alla costruzione od al servizio della strada ferrata, nè alcun danno o spesa alla compagnia.
Art. 115. La compagnia concessionaria, e quell’altra qualunque che potesse in seguito venirle sostituita per l’esercizio della strada ferrata, sarà responsabile, tanto verso lo Stato come verso i particolari, dei danni che fossero occasionati nell’esercizio delle loro funzioni dai suoi amministratori, agenti e preposti, e da qualunque impiegato applicato al servizio delle linee concesse.
Art. 116. La compagnia sarà ugualmente responsabile verso lo Stato di ogni danno procedente dall’inesecuzione di alcuna delle condizioni della presente concessione e della inosservanza dei regolamenti e dei suoi statuti.
Art. 117. I compensi, ai quali la compagnia sarà tenuta in dipendenza dei due articoli precedenti, saranno dovuti pel fatto solo dell’inesecuzione delle condizioni stipulate, eccettuati pur sempre i casi di forza maggiore, fatti debitamente constare.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|991}}</noinclude>
Art. 118. In ogni circostanza, in cui sia invocato dalla compagnia il caso di forza maggiore per evitare le pene comminate nelle varie disposizioni del presente capitolato di concessione, la compagnia, dentro il periodo di trenta giorni, a datare dall’evento o dal concorso di circostanze che avranno impedito il compimento delle condizioni stipulate, dovrà darne avviso al Ministero dei lavori pubblici e provarne la realtà e le conseguenze.
In difetto, la compagnia sarà considerata come decaduta di pieno diritto da ogni azione per questo riguardo.
Art. 119. Allorchè gl’impiegati od agenti della compagnia, chiamati ad impedire gli abusi e contravvenzioni che possono compromettere la sicurezza pubblica, abbiano autorità di farne accertamento, essi dovranno essere approvati dal Governo e presteranno giuramento avanti il Consiglio d’intendenza d’Alessandria.
Art. 120. Non saranno ammessi sequestri sugli averi della compagnia, suoi capitali, interessi o dividendi delle azioni costituenti il fondo sociale. Gli eredi perciò, o i creditori degli azionisti, non potranno, sotto alcun pretesto, provocare la posizione dei sigilli sopra i beni e gli averi della compagnia, nè prendere ingerenza di sorta nella sua amministrazione. Dovranno anzi, per l’esercizio dei loro diritti, riferirsi agli inventari sociali ed alle deliberazioni dell’assemblea generale.
Art. 121. I macchinisti conduttori delle locomotive ed i fuochisti (''chauffeurs'') saranno approvati dal Ministero colle norme stesse di quelli che sono al servizio dello Stato.
Art. 122. Nel personale non tecnico assunto dalla compagnia al suo servizio dovranno impiegarsi, per un quarto almeno, militari onorevolmente congedati, messi in ritiro od in aspettativa, e che godono di qualche assegno o sussidio accordato per legge.
Art. 123. Gli ufficiali telegrafici addetti alla spedizione dei dispacci verranno scelti dalla compagnia, ma sopra le liste che le verranno presentate dal Governo, dei giovani che hanno fatto il corso e sostenuto lodevolmente gli esami teorico-pratici di telegrafia elettrica.
Art. 124. La compagnia dovrà designare uno dei suoi membri per ricevere le notificazioni od intimazioni che occorresse d’indirizzarle.
Il membro designato eleggerà il suo domicilio a Torino.
In difetto di tale designazione o della relativa elezione di domicilio, qualsiasi notificazione ed intimazione diretta alla compagnia sarà valida, quando venga fatta alla segreteria dell’intendenza generale della divisione amministrativa di Torino.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|§ XII. — {{Sc|Appendice}}. — ''Concessione dei bagni d’Acqui''.}}
Art. 125. Alla compagnia cui viene fatta la concessione delle linee di strade ferrate, che formano soggetto del presente capitolato, viene fatta eziandio, e sino al termine stabilito all’articolo 53, la cessione dei bagni d’Acqui, perchè essa possa condurli, esercitarli ed amministrarli a proprie spese e profitto sotto le condizioni che seguono.
Art. 126. Sono compresi in tale concessione i seguenti edifizi ed attinenze:
''a'') Il regio stabilimento civile balneario, il quale è composto del vasto fabbricato principale, di un fabbricato attinente, di recente costruzione, con luoghi di servizio al piano terreno, camere cubiculari al primo piano e vasto stenditoio al secondo piano, e del vecchio fabbricato degli indigenti, recentemente ridotto ad uso anch’esso di succursale all’edifizio principale, con camere cubiculari al primo piano, botteghe e luoghi di servizio al piano terreno;
''b'') Sorgenti d’acque termali, detta della Grande Vasca, e vasca circolare (i diritti e gli usi che appartengono alle finanze sulla sorgente detta del Ravanasco, annessivi l’ospizio di ricovero, la stradella d’accesso e il ponticello); due sorgenti d’acqua potabile, dette di Lussito e di Razetti, con relative vasche e tubi di condotta sino allo stabilimento;
''c'') Terreni adiacenti allo stabilimento, coltivati a giardini, prati, vigna, viali e boschetti, ed alluvione in isponda della Bormida, della misura di ettari 10, 17, 80, ed inoltre lo stradone con doppi viali laterali e scarpe comprese tra lo stabilimento ed il ponte Carlo Alberto, e la strada provvisoria tra il detto ponte e la città d’Acqui;
''d'') Il ponte sul Ravanasco ed il ponte Carlo Alberto sulla Bormida, soppresso il pedaggio che ora vi esiste.
Art. 127. È escluso dalla concessione tutto quanto è attualmente applicato e goduto dal militare, e quanto attiene allo stabilimento nuovo degli indigenti, sia di fabbrica, sia di terreni adiacenti.
Art. 128. Nelle testimoniali di stato e nel protocollo verbale della consegna dello stabilimento saranno partitamente descritti i fabbricati e terreni conceduti, i diritti e le condotte d’acqua, loro distribuzione ed usi a cui sono destinati e devono conservarsi.
Art. 129. Pella cessione dello stabilimento demaniale, di cui agli articoli precedenti, la compagnia corrisponderà allo Stato la somma di lire 660,000, della qual somma il Governo si assicura il pagamento nel modo stabilito agli articoli 68 e 70.
Art. 130. Quando la compagnia riceverà lo stabilimento essa dovrà fare anche acquisto del mobilio di cui è fornito, appartenente all’attuale locatario dei bagni, e che è destinato all’esercizio dello stabilimento medesimo.
Il prezzo di questo mobilio sarà stabilito da due periti scelti l’uno dal suddetto locatario, e l’altro dalla compagnia. In caso di dissenso fra i due periti deciderà definitivamente il signor Giannone ispettore ingegnere delle finanze. La somma corrispondente sarà pagata alla finanza per conto del locatario.
Art. 131. La compagnia si obbliga d’ampliare lo stabilimento in modo da renderlo capace di 500 persone, aumentandone in proporzione gli accessori e i comodi sia pel servizio igienico, sia per l’alloggio dei balneanti.
Art. 132. Il Governo si riserva la facoltà di poter praticare a sue proprie spese quelle ampliazioni che crederà del caso attorno ai due stabilimenti per la cura di ammalati militari e di indigenti, ferma la destinazione a questi medesimi usi esclusivamente.
Art. 133. La città d’Acqui avendo deliberato di cedere due terzi dell’intiera sorgente detta la bollente ai concessionari stessi dello stabilimento balneario, dovrà la compagnia tradurre quell’acqua in una località opportunamente situata sulla sponda sinistra della Bormida, ed in questa località erigere un nuovo stabilimento, dietro i piani e sui disegni da approvarsi dal Governo, sentito il municipio d’Acqui.
Art. 134. I concessionari dovranno impiegare per le opere d’ampliazione dello stabilimento civile del Governo di cui all’articolo 130 la somma di lire 600,000 e dovrà spendere pari somma per l’erezione del nuovo stabilimento della città di Acqui.
Art. 135. Le opere relative dovranno eseguirsi dietro piani particolarizzati che saranno sottoposti alla previa approvazione del Governo, tanto perchè ne sia riconosciuta la<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|992}}</noinclude><section begin="s1" />
opportunità e convenienza, come per giudicare se l’importo loro corrisponda alle somme che la compagnia si obbliga di impiegarvi.
Art. 136. La compagnia sarà tenuta di lasciar decorrere la quantità di acque termali e potabili necessarie agli stabilimenti degli indigenti e dei militari durante l’intera stagione balnearia e di lasciar estrarre il fango termale della grande Vasca dello stabilimento civile nelle misure pure necessarie ai predetti stabilimenti.
Art. 137. Un regolamento speciale fisserà, sentita la compagnia, le norme secondo le quali le sarà concesso di spedire fanghi ed acque fuori degli stabilimenti.
Art. 138. La compagnia è obbligata di compiere e rendere atto alla sua destinazione l’ingrandimento dello stabilimento del Governo, e di erigere ed aprire al pubblico il nuovo vicino alla città d’Acqui, entro il termine d’anni tre a partire dall’epoca in cui gli verrà fatta la cessione del predetto stabilimento demaniale.
Art. 139. Se la compagnia non compirà i lavori nel periodo di tempo accordato come all’articolo precedente senza aver provato che cause di forza maggiore glielo abbiano impedito, essa sarà soggetta ad una penale, che pel primo mese sarà di lire 2000, per due mesi di lire 4000, per tre mesi di lire 8000, per quattro di lire 16,000; e così raddoppiando sino al sesto mese di ritardo.
Prolungandosi questo ritardo ulteriormente, la compagnia decadrà dalla concessione fatta degli stabilimenti, e dovrà restituire, senza alcun diritto a rimborso, l’attuale stabilimento al Governo, e cedere il nuovo alla città d’Acqui nello stato in cui si trova.
Art. 140. Allorquando saranno terminate tutte le opere, alla costruzione delle quali la compagnia si obbliga, si dovrà procedere nuovamente alle testimoniali di stato di quelle concernenti l’ampliazione dello stabilimento presso la città d’Acqui.
Art. 141. La compagnia è obbligata a mantenere costantemente, e ad intiere sue spese, in buono stato lo stabilimento ampliato ed il nuovo, secondo le condizioni in cui si troveranno descritte nelle testimoniali di cui all’articolo precedente, facendovi con sollecitudine ed accuratezza le riparazioni di ogni specie tosto che se ne manifesti il bisogno.
Il Governo si riserva la facoltà di far eseguire ispezioni per assicurarsi dell’adempimento di quest’obbligo.
In caso che la compagnia vi mancasse dopo una formale ingiunzione, il Governo provvederà d’ufficio a carico della compagnia.
Art. 142. Si riserva altresì il Governo il diritto di far sorvegliare il modo con cui la compagnia amministra gli stabilimenti nel rispetto igienico. Un regolamento speciale, sentita la compagnia, ne fisserà le discipline; ed un ispettore medico delegato dal Governo ne assicura l’adempimento.
In caso che la compagnia mancasse gravemente e ripetutamente all’osservanza di questo regolamento igienico, il Governo potrà domandare la decadenza della compagnia dalla concessione; e gli stabilimenti, previo giudicio dei tribunali, torneranno allo Stato per ciò che spetta a quello ceduto dal Governo colle sue ampliazioni, ed alla città d’Acqui per ciò che spetta al nuovo.
Art. 143. È alla compagnia proibito di volgere gli stabilimenti del Governo e della città d’Acqui ad altri usi che quelli cui è sempre stato ed è destinato il primo. E nessuna destinazione diversa potrà farsi nemmeno parziale e temporanea dei fabbricati o terreni degli stabilimenti medesimi senza consenso del Governo.
Art. 144. Quando si verifichi il caso preveduto dall’articolo 97 del presente capitolato di concessione, riscattando la strada ferrata, il Governo riscatterà insieme anche gli stabilimenti balneari, a meno che non intervenga una speciale convenzione, in forza della quale la compagnia consenta a continuare nel solo esercizio degli stabilimenti medesimi.
Questo riscatto verrà eseguito colle stesse norme con cui si eseguisce quello della strada ferrata.
Nella previsione che questo caso di riscatto possa verificarsi, il Governo si riserva la facoltà di far ispezionare i conti della compagnia anche nella parte che concerne l’amministrazione dei bagni per riconoscere i prodotti e le spese.
Art. 145. Compiuto il periodo della concessione, lo Stato rientra nel possesso e pieno godimento dello stabilimento conceduto con tutti gli stabili e miglioramenti ed ampliazioni che vi saranno state eseguite durante il periodo medesimo, ed in quella condizione di buona conservazione di cui all’articolo 99, senza che perciò la compagnia abbia diritto ad alcun compenso.
Lo stabilimento nuovo verrà parimente senza alcun corrispettivo e nell’eguale buono stato di conservazione in pieno possesso e godimento della città d’Acqui. Il Governo si riserva però il diritto d’appropriarselo sborsando alla città stessa la somma di lire 600 mila impiegate dalla compagnia nel primo edificare di questo stabilimento.
Anche i mobili, utensili ed arredi dei due stabilimenti in quanto sieno in buono stato, e necessari all’esercizio degli stabilimenti medesimi, cederanno rispettivamente al Governo ed alla città d’Acqui, ma dietro compenso da stabilirsi a stima di periti.
Art. 146. Sono applicabili ai lavori che la compagnia dovrà eseguire negli stabilimenti balneari le disposizioni degli articoli 35 e 36 relativi alla buona costruzione delle opere della strada ferrata, quelle dell’articolo 81 relative alle spese di visita, d’ispezione e sorveglianza, la dichiarazione di pubblica utilità come all’articolo 82, la esenzione dai diritti fissi di cui all’articolo 84, e finalmente quelle del 122 relative all’impiego di militari congedati o pensionati.
{{Rule|8em|t=1|v=1}}<section end="s1" /><section begin="s2" />
{{Indentatura|testo={{§|IV|''Relazione fatta alla Camera il 27 maggio 1854 dalla Commissione composta dei deputati'' '''Demaria, Mantelli, Saracco, Spinola Domenico, Depretis, Mazza Pietro''', ''e'' '''Correnti''', ''relatore''}}.}}
{{Sc|Signori!}} — I commissari che nei vostri uffici deputaste fino dallo scorso febbraio ad esaminare il progetto di legge per la concessione delle nuove vie ferrate tra ''Alessandria e Stradella, Novi e Tortona, Acqui ed Alessandria'' avevano fornito, ora è presso a due mesi, il loro compito. Ma correvano allora giorni sì iniqui ad ogni operazione industriale, sì grande era e sì generale lo scoramento degli speculatori, tanto rapidi i trabalzi del pubblico credito, tanto vive, e dopo una sì lunga incredulità, tanto insolite le preoccupazioni politiche, che poteva credersi intempestivo l’affrettare una deliberazione, la quale per avventura non avrebbe potuto avere altro effetto se non quello d’impegnare il Parlamento in un determinato sistema, senza riuscire poi a provocare il necessario concorso dei capitali privati e la costituzione d’una società intraprenditrice. E invero l’esempio d’altri progetti di eguale natura rimasti a mezza via, comechè già avessero superata la prova della pubblica discussione, pareva non giustificare soltanto, ma comandare gl’indugi, chi non volesse<section end="s2" /><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|993}}</noinclude>
sfruttare un argomento nuovo ed intemerato, mettendolo fuori a forza in quel primo trabocco della crisi economica, manifestamente peggiorata dall’ingorgo delle troppe imprese industriali. Ma poichè quell’impeto di diffidenza, che nel linguaggio commerciale fu assomigliato a timor panico, viene ora lasciando alcun luogo alla riflessione, e gli animi smarriti cominciano pure a ravviarsi ai consueti pensieri ed a comprendere come gli avvenimenti che ci sovrastano, svolgendosi in un campo grandissimo, meneranno fiotti manco vorticosi e piú regolari, non ci parve di dovere piú oltre temporeggiare a sciogliere il nostro debito. Tanto piú che abbiamo dovuto conoscere grandissima essere tuttavia l’aspettazione, per non dire l’impazienza delle popolazioni, che affrettano coi voti il beneficio delle divisate ferrovie; sul concorso delle quali popolazioni, doviziose e intelligenti, com’esse sono, devesi fare il principale assegnamento per il buon esito dell’impresa. E d’altra parte, anche in questo mezzo tempo di sbaraglio economico, vedemmo non senza meraviglia continuare per opera di varie società, studi dispendiosi per abilitarsi a concorrere all’impresa, della quale abbiamo a discorrere: indizio non piccolo che l’industria privata, tra tante altre ferrovie, anche meglio favorite dalle predilezioni governative, scerne e distingue quest’una, come piú promettente e protetta dall’immancabile guarentigia della natura.
E veramente si tratta, non che altro, del complemento, e, se non ispiaccia, della correzione del sistema delle nostre grandi linee ferrate; le quali, come portava un’infelice, ma pure onorevole necessità, furono, da quel lato che guarda la frontiera orientale dello Stato, condotte piú a ragione d’interessi peculiari e difensivi, che col desiderabile riguardo alle necessità comuni di tutta la penisola, le quali poi si risolvono, o si risolveranno quando che sia, in interessi piú grandi, piú durevoli, piú imperiosi. Il che non diciamo a studio di censura, essendo naturale che, come la geografia è violentata e stroncata dalla confinazione politica, così riesca storpio, e per gelosie doganali e strategiche, spostato tutto il sistema delle comunicazioni, la quale materia vuole essere brevemente chiarita, perchè piú sinceri appaiano alcuni principii che la vostra Commissione ha seguiti nel sindacare il progetto governativo.
Chi guarda la mirabile rete delle ferrovie, onde in sei anni di operosa libertà fu solcato e vivificato il nostro paese, scorge una differenza notabile tra le linee della regione occidentale, che defluiscono spontanee come le guida la geografia o come le invitano i centri piú popolosi, e la regione orientale, dove pure è l’attaccatura del nostro Stato colla rimanente Italia, e dove le nostre strade ferrate sembrano lottare contro le pendenze naturali, ripiegarsi all’indietro, appostarsi dietro i fiumi, aggrupparsi d’intorno a luoghi guardati e difendevoli, invece di distendersi lungo il piano eridanio, che declina agiatamente verso Adriatico, e di lasciarsi sdrucciolare incontro alle ricche contrade vicine, dove ci tira necessità di commerci e comunanza di vita spirituale. Che differenza fra il ventaglio delle ferrovie che raggierà tra breve d’intorno a Torino verso le valli circostanti, e si ramificherà liberamente su quel piano subalpino, il quale merita sì bene il nome di Piemonte, e la linea ferrata di Genova, che, cominciando da Serravalle, appena fuori delle strozzature appennine della Scrivia, abbandona il fiume che la guiderebbe all’aperto piano, svolta verso ovest a ritroso del suo versante geografico e commerciale, e corre a nascondersi dietro i bastioni d’Alessandria, a risalire la valle del Tanaro, a strisciare faticosamente verso il Po sotto le colline di Valenza!
Era una necessità, crediamo; anzi diremo assai piú, diremo che era giustizia. Ragione di Stato voleva che Genova fosse piú presto che con nessun’altra grande città italiana congiunta colla capitale del regno; ragione di difesa imponeva che non si aprisse una via girevole tra Genova ed Alessandria; ragione di buon governo chiedeva che i capoluoghi delle provincie fossero collegati fra loro e colla metropoli. Lo Stato costruiva le strade ferrate a sue spese; naturale che le disegnasse a suo senno e servizio. Non ci si vieterà però che anche rispettando codesti istinti di vita disgiuntiva, ricordiamo come le grandi comunicazioni ferrate, le quali non si compiono se non col concorso di tutte le forze sociali, devono servire a stimolare la circolazione naturale, l’attività dei commerci, le potenze produttive piuttosto che ad accrescere le potenze dispendiose e consumatrici.
E valga il vero, prima che lo Stato mettesse mano alla costruzione della sua ferrovia governativa, Genova aveva pensato con lungo desiderio ad una ferrovia commerciale, la quale fin qui ad onta della sollecitudine del Parlamento e del buon volere del Governo è ben lontana dall’essere compiuta.
Molto, a questi tempi, e dalla tribuna legislativa e per le stampe si discorse delle condizioni del commercio ligure. Speranze magnifiche e profezie minacciose si usarono alternamente a stimolare la opulentissima Genova, perchè avvisasse modo di combattere le concorrenze degli empori rivali; ottimamente postato il porto ligure, in fondo ad un bel golfo che s’insinua entro terra quasi cento miglia piú di Marsiglia; qui dovere di ragione provvedersi, per di qua sboccare al mare il mercato elvetico e le contrade dell’alto Reno e dell’alto Danubio, che sono le piú centrali d’Europa; interporsi, troppo vero, il doppio ostacolo dell’Appennino e dell’Alpe; ma quest’ultimo essere comune con tutti i porti del Mediterraneo, cavatane Marsiglia, la quale però paga il privilegio colla lunga risvolta che deve fare prima di giungere al Reno; quanto all’Appennino, già potersi dire quasichè domato dalla bellissima ferrovia ligure, che aspetta dai nuovi motori la sua ultima perfezione; Trieste vittoriosa competitrice di Genova dovere anch’essa far arrampicare i suoi traini sur una triplice trinciera di monti prima di penetrare nella valle del Danubio; essere spediente affrettarsi al varco delle Alpi, e assicurare a Genova il predominio dei commerci svizzeri, svevi e bavarici; doversi fare ogni opera perchè essa diventi il porto meridionale dell’associazione daziaria degli Stati germanici, come Trieste è il porto dell’unità doganale austriaca. Questo è guardare giusto e lontano. Non vorremmo però che si lasciasse di guardare da vicino quello che piú preme. Il lontano mercato dell’Europa centrale, sta bene; ma sta meglio il vicino mercato della Lombardia, il quale soggiace intanto ad una mortalissima concorrenza.
Quando si parlò primamente di ferrovie in Italia, Genova ebbe tantosto l’idea di congiungersi a Milano e Milano di congiungersi a Genova. Fino dal 1834 una società ligure domandò al Governo l’autorizzazione di costruire una strada ferrata tra Genova e la Lombardia con due diramazioni, l’una per la valle del Tanaro verso Torino, l’altra per la Lomellina ed il Novarese verso Arona. Passarono sei anni: il Governo, fatto studiare l’argomento da una Commissione ufficiale, alla perfine mandò fuori le regie patenti 10 settembre 1840, consentendo la costituzione d’una società privata e indicando la linea che prediligeva. È pregio dell’opera ricordare questa prima scelta della pubblica amministrazione. La ferrovia, dicevano le regie patenti del 1840, partendo da Genova e varcato l’Appennino per la valle della Scrivia,<noinclude></noinclude>
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si dirigerebbe per la pianura al di là di Serravalle, dove, biforcatasi, correrebbe da una parte oltre il Po ed ai confine di contro a Pavia, piegando dall’altra verso Alessandria per continuare poi piú tardi fino a Torino (articolo 1, § 4, articolo 22). Questo era un allargare la mano e lasciar fare al commercio. Unica clausola che manifesti precauzioni militari era la prescrizione di non piantare un ponte stabile sul Po al disotto della foce del Curone, che viene però sempre ad essere circa venti chilometri piú a valle dell’attuale passo di Valenza.
Giustizia vuole che si dica come le lungherie e le grettezze mercantili lasciassero svampare quelle buone disposizioni. Quattro anni piú tardi tutto era mutato. Il Governo, con risoluzione che veniva giustificata dall’impotenza delle private associazioni, dichiarò (regie patenti 16 luglio 1844 e 13 febbraio 1845) di volere stabilire e costruire a sue spese le ferrovie dello Stato. Come principale fu proclamata la linea da Genova a Torino, passando per Alessandria; una diramazione verso la Lomellina, d’onde a Novara e al lago Maggiore, veniva chiaramente indicata; e in modo piú vago s’accennava ad un’altra diramazione che dal tronco verso la Lomellina volgesse al confine lombardo.
Dal suo canto il Governo austriaco, disdetta già prima ogni speranza che volesse concedere la costruzione delle progettate ferrovie da Milano a Pavia ed a Sesto Calende, tirava poi a sè anche il maneggio della società per la strada ferrata da Venezia a Milano, e spingendo di preferenza i lavori della sezione orientale, mirava a quello scopo che ora è vicinissimo a conseguire.
La valle del Po, circonvallata per ogni altra parte da aspre catene di monti, scende verso oriente agevole ed aperta alla marina adriatica. Da Venezia, che nel concetto dell’Austria non dev’essere piú che uno scalo succursale di Trieste, una via ferrata, risalendo il lene declivio, può agiatamente condursi fino a capo della valle. Se non si apra di fianco un tragetto verso l’Appennino e il mare ligure, se si puntelli l’edificio con barriere doganali che rubino tempo anche quando non estorcano denaro, il mercato lombardo sottratto alle sue secolari consuetudini verrà infeudato al commercio adriatico, il quale dall’emporio milanese, facilmente, mercè i canali che mettono ai laghi subalpini, salirà fino al piede dei monti elvetici, e tenterà l’Europa centrale. (Veggasi tabella 4.)
Questi i loro disegni. Miracolo se a dispetto della geografia riuscissero a colorirli. Genova, scalo naturale delle provenienze transatlantiche, non dista da Milano piú di 120 chilometri, e, aggiunti anche 20 altri chilometri per la curva necessaria ad evitare l’ondeggiamento dei colli preappennini che si protendono tra la Scrivia e la Trebbia, una strada di 140 chilometri potrebbe congiungere il porto ligure col centro della Lombardia. L’Adriatico invece, seno che le navi d’occidente non ponno guadagnare senza un lungo giro, dista da Milano 250 chilometri; e il Po, che si vorrebbe pigliare come via di rifianco, è tortuoso, capriccioso, disagiato a risalire. Nondimeno troppo è vero che tra breve, compiuta la ferrovia lombardo-veneta, e ordinata con maggior diligenza dal Lloyd triestino, pertinacissimo nei suoi propositi e nelle sue speranze, la navigazione eridania, le provenienze dall’Adriatico potranno alla sinistra del Ticino, entrare in concorrenza colle provenienze del golfo ligure<ref>Nel vigesimoprimo congresso generale della società di navigazione a vapore del Lloyd Austriaco celebrato il 31 maggio 1854, di cui ci giunge notizia durante la stampa della presente relazione, fu deciso, in vista principalmente della navigazione del Po, che ''promette una ricca sorgente di profitto e un grande avvenire'', di aumentare il capitale sociale di 5,000,000 di fiorini.</ref>.
Importune ammonizioni, che da tanto tempo ripetute e da tanti indizi confermate parvero di giorno in giorno perdere efficacia e scadere quasi in conto di querimonie volgari, o che l’inviolabilità delle ragioni geografiche raffidi gli animi dei nostri governanti, o ch’essi conoscano inutili le previsioni. Comunque sia, è verissimo che nel 1840 la strada da Genova alla Lombardia era messa innanzi ad ogni altra; piú tardi divenne secondaria; infine problematica. Da principio s’indicava Pavia come punto di congiunzione (regie patenti 1840), poi si menzionò il confine lombardo, rimettendo all’avvenire la scelta del miglior passo del Ticino (regie patenti 18 luglio 1844), in seguito si cominciò a far preconizzare la strada di Vigevano come linea provvisoria e suppletiva. Ed ora veggiamo che il ministro dei lavori pubblici, svolgendo il progetto delle linee ferrate da Novi a Tortona ed a Stradella evita studiosamente di ricordare i rapporti tra Genova e la Lombardia, parla sempremai del commercio coi ducati e coll’Italia centrale, lascia per incidenza intendere che una diramazione della strada ferrata della Lomellina potrà provvedere alle comunicazioni lombarde, e sembra voler ignorare, che di presente poco meno dei due terzi del commercio ligure, appena sboccati dalle strette appennine, deviano dalla strada ferrata dello Stato, e per val di Scrivia si dirigono a Pavia ed a Milano.
Occorreva alla vostra Commissione di stabilire l’importanza vera di questa strada che non vuolsi credere una diramazione o un confluente della gran linea dello Stato, ma si veramente la principale e naturale linea di comunicazione tra il Mediterraneo e la media valle del Po; le occorreva di far notare che, obbligando il commercio ligure a passare sul ponte di Valenza lo si allontana piú di venti chilometri dalla Lombardia; e questi sono venti chilometri abbandonati alla concorrenza adriatica, che è quanto dire due provincie perdute, e la frontiera commerciale della Liguria trasportata dal Mincio all’Oglio. Del resto, la vostra Commissione non intende indagare con troppa insistenza i motivi per cui il Governo non ha creduto o potuto tornare al primo e naturale pensiero d’una congiunzione delle nostre ferrovie colle lombarde, seguendo la traccia già segnata dall’attuale direzione del transito. Essa non saprebbe indursi a credere che il tentativo di far girare il commercio fra Genova e Milano fino a Vigevano o fino a Novara, sia suggerito dal povero consiglio di far percorrere alle merci un piú lungo tratto della ferrovia dello Stato, ciò che capovolgerebbe l’ordine economico, facendo servire il transito alle strade e non le strade al transito, e si risolverebbe in un iniquo balzello a spese del nostro emporio marittimo, in contraddizione coi principii economici che si vogliono far prevalere in tutti gli altri rami della pubblica amministrazione.
Sappiamo che altri ponno essere gli ostacoli, e facilmente li indoviniamo; ma nè giova accennarli, perchè non gioverebbe il combatterli a parole. Nondimeno crediamo nostro debito il ricordare di nuovo che la strada lungo la Scrivia e rasente i colli di Tortona e di Voghera è la piú breve e la piú naturale linea di comunicazione non solo tra Genova, i ducati e l’Italia centrale, come pensatamente ripete il rapporto governativo, ma ancora tra Genova e la Lombardia. E se ora questa linea, quali pur ne siano le cagioni, non può spingersi fino alla frontiera, non deve però il legislatore dimenticare dove essa miri e dove abbia, quando che sia, a riescire, {{Pt|af-|}}<noinclude></noinclude>
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{{Pt|finchè|affinchè}} possano coordinarsi a quest'ultimo e immancabile scopo quelle parti che di presente si hanno a costruire: (Veggasi tabella 3.)
Il progetto presentato dai due ministri dei lavori pubblici e delle finanze ha, come appare dalla stessa forma della presentazione, due aspetti assai distinti: tecnico ed economico l'uno, finanziario l'altro. Trattasi, nel concetto del Governo, di compiere con una rete di ferrovie le comunicazioni delle nostre provincie subappennine fra loro, e di aprire una via che dalla Francia, dal Piemonte e dal golfo ligure muove alle regioni situate sulla destra riva del Po ed all'Italia centrale. Il punto obbiettivo di questa linea non poteva essere che Stradella, unico ramo comodo alle ferrovie verso la nostra frontiera orientale tra il Po e le ultime propaggini degli Appennini. La linea di Stradella verrebbe, percorrendo un terreno facile ed unito sino alla Scrivia, dove, passato il ponte di Tortona, si biforcherebbe aprendo due braccia per congiungersi alla strada ferrata dello Stato; un braccio verso Alessandria a servizio delle comunicazioni col Piemonte, l'altro su Novi a servizio delle comunicazioni con Genova. La valle della Bormida avrebbe anch'essa la sua ferrovia, che farebbe capo ad Alessandria, già nodo e propugnacolo di un altro importantissimo crocicchio. E perchè ad augurare bene della fortuna della ferrovia d'Acqui si deve fare grande assegnamento sul concorso dei visitatori alle terme stazielle, in antico celebratissime e tornate ai dì nostri in molto onore, il Governo pensò di cedere a tempo e contro certo compenso quello stabilimento igienico agli stessi intraprenditori della strada, che così verrebbero stimolati da doppio interesse a curarne la prosperità e la fama. Infine, siccome l'impresa delle linee ferrate da Alessandria e da Novi a Stradella lasciava sperare sicuri e lauti guadagni, dove quella d'Acqui pareva meno promettente, così il Governo avvisò d'unire le due imprese, per ottenere, come dice il rapporto ministeriale, una compensazione, cessare il pericolo che lo Stato avesse ad addossarsi il servizio oneroso della linea d'Acqui, e non solo compiere tutte queste imprese senza il menomo aggravio delle finanze, ma anzi lucrarne una somma non lieve.
La vostra Commissione vedendo a questo modo complicarsi e mescersi le quistioni tecniche e le finanziarie, si trovò obbligata a scernerle ed esaminarle divisamente. L'esposizione che abbiamo mandata innanzi gioverà, speriamo, a farci abilità di rendere buon conto del risultato dei nostri studi, senza avvilupparsi in troppe importune minuzie.
Quanto alla sostanza del progetto ministeriale si ha a vedere qual debba essere la traccia delle linee che la legge dovrà imporre; quali le linee che si reputino di maggior importanza comparativa, e però di quali s'abbia a curare di preferenza la pronta attivazione.
Quanto alla forma e alla modalità, vuolsi innanzitutto ponderare se torni spediente la congiunzione delle due linee; poscia se opportuno mandar fuori collo schema dell'impresa, a cui s'invita la privata speculazione, anche il capitolato che ne predetermina e ne particolarizza tutte le più minute condizioni. Infine quando pur vogliasi consentire al Ministero questa forma di pubblicazione, si devono librare le clausole e i termini del capitolato, raffrontandole cogli altri precedentemente sanciti, che regolano gli obblighi delle associazioni, le quali già assunsero nello Stato imprese di egual natura.
Il primo pensiero, che si presentò per congiungere alla strada ferrata dello Stato le provincie orientali, fu quello di un unico tronco che partendo dal confine piacentino venisse ad incontrarla in un punto intermedio fra Alessandria e Novi.
A questo punto avrebbe fatto capo anche la linea d'Acqui, e così mediante circa ottantaquattro chilometri di ferrovia le provincie di Acqui, Tortona e Voghera si sarebbero trovate congiunte fra loro, e colla grande arteria di Genova e di Torino. Innegabile la convenienza di questo progetto, chi lo consideri solo dal lato economico: convenienza che diventava assoluta per Acqui, il quale a questo modo, non allungando la strada per Alessandria e per Torino più di 5 chilometri, veniva ad accorciare di 11 chilometri la distanza che lo separa da Tortona e dalle provincie orientali, di 18 chilometri la distanza che lo separa da Novi e da Genova, e a porsi sul diritto filo della strada di Lombardia. Ma a non parlare delle difficoltà tecniche toccate nella relazione ministeriale, e dipendenti dalla località di Frugarolo, punto scelto dai signori Woodhouse per l'intersecazione delle linee, l'interesse del commercio genovese non consentiva d'adottare codesto progetto, il quale avrebbe sviate di 16 chilometri le merci dirette a Pavia ed a Piacenza.
Questa considerazione capitale, aggiunta all'altra, che anche la strada da Tortona e Voghera ad Alessandria e Torino veniva ad allungarsi di tre o quattro chilometri, giustifica la determinazione presa dal Ministero dei lavori pubblici di prescrivere che la ferrovia si biforcasse in due rami, l'uno accennante a Torino, l'altro a Genova. Ma una volta adottato questo sistema, e postergati i riguardi della economia, pareva opportuno far divergere l'angolo in modo, che si venisse a conseguirne per ambedue le linee la massima brevità possibile, ed insieme a procurare alla ferrovia dello Stato la confluenza dei paesi più lontani dell'arteria centrale. Il progetto ministeriale invece traccia un angusto triangolo di cui impernandosi a Tortona il vertice, un lato si scontra colla grande ferrovia presso il ponte della Bormida sei chilometri al nord di Frugarolo, e l'altro cade a Novi, dodici chilometri a mezzodì del crocicchio di Woodhouse. Onde pare a molti che questo diviso non porti più che una mezza correzione agli inconvenienti di cui meritamente veniva appuntato il primo progetto, e che aumentando di più che 20 chilometri lo sviluppo delle linee, non rechi poi benefizi corrispondenti, anche per la circostanza che le braccia del triangolo attraverseranno due plaghe poco popolose, e già sufficientemente servite dalla sezione della ferrovia dello Stato che costituisce la base del triangolo.
A questi dubbi crescono peso i reclami di Serravalle da una parte, e quelli dei comuni lungo Po dall'altra; i quali rappresentano che allargando il triangolo potrebbesi con poco maggiore spendio far sentire il beneficio delle ferrovie ai loro territori, procurare più larghi prodotti all'impresa, e nel tempo stesso accorciare notabilmente le grandi linee di comunicazione da Torino e da Genova ai confini dello Stato.
Egli è prezzo dell'opera entrare su questo punto in più precise indagini, tanto più che la relazione ministeriale accennò appena per incidenza la linea di Serravalle, e non toccò parola dell'altra, che vorrebbesi condurre da Alessandria a Ponte Curone lasciando Tortona a mezzodì, legando insieme le popolose e industri borgate di Castel Ceriolo, di Piovera, di Sale, di Castelnuovo Scrivia, ed accostandosi al Po sia per offerire qualche opportuno scalo alla navigazione fluviale, sia per raccogliere le confluenze dei comuni della bassa Lomellina.
A prima vista si scorge che un tronco, il quale da Serravalle scendesse, lungo la Scrivia, a Tortona, scorcerebbe la strada da Genova a Pavia ed a Piacenza di tutto quasi il tratto che s'interpone tra Serravalle e Novi. E quando questa ferrovia s'impostasse sulla riva destra del fiume, si {{Pt|cor-|}}<noinclude></noinclude>
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più vitale pei nostri commerci, che dove essa fu prima in ordine di desiderio, riuscisse ultima in ordine di tempo, se anche non le si accollasse codesta soprassoma della linea di Acqui? Non bastava il non averle voluto accordare pur uno di quei singolari favori che si largirono ad altre ferrovie di minima importanza, se anche non le si crescano gli impacci colla compenetrazione di disuguali tariffe? Se la strada di Acqui tirasse a Frugarolo, come già si divisava, o a Novi, come un tempo ne corsero pratiche, potrebbesi in qualche modo giustificare cotesta comunanza. Ma ora a che pro tener legato al consorzio della lontana e divergente ferrovia della Bormida il transito ligure per la frontiera orientale, che appena ottiene adesso di distrigarsi dal giro d'Alessandria e di Valenza?
Nondimeno la maggioranza della vostra Commissione crede che, a meglio ponderare le cose, non si debbano temere dalla divisata congiunzione gli sconci che altri ne pronostica. E innanzi tratto conviene premettere non parerle giusto il concetto, al quale pur diede peso lo stesso rapporto ministeriale, che la linea d'Acqui sia di dubbio, e quasi, dissero, di esito disperato. È la provincia d'Acqui popolosa d'oltre 100 mila abitanti, densi più che nella vicina provincia di Novi, e raccolti nelle valli della Bormida per forma che tutto il movimento deve a forza confluire sulla linea tracciata dalla ferrovia, quasi come se la popolazione fosse stivata nel chiuso di una città. Si aggiunga il transito del porto e della riviera savonese, che pei varchi di Cadibona cala verso Alessandria, e, quel che più monta, la ricchezza del territorio, feracissimo fra quanti sono avvallati nell'Appennino settentrionale: selvosa la parte montana, sicchè di tutte le provincie di terraferma Acqui non è vinta, nell'abbondanza dei combustibili, che dall'alpina Val d'Aosta; vitiferi i colli, i quali danno annualmente 500 mila quintali metrici di vino per lunga consuetudine accetto ai palati lombardi; un raccolto di bozzoli appena inferiore a quello di Novi; infine, che non è considerazione da trascurarsi nel far giudizio della movibilità di una popolazione, i possessi fondiari spartiti e sminuzzati, contandovisi 22,244 proprietari, più che il quinto degli abitanti. Non sarà dunque, se crediamo a questi buoni indizi, scarso nè languido il giro delle merci e degli uomini sulla via della Bormida, che si apre unica agli sbocchi di sì vasta provincia. Che vorremo dire poi se si mette in conto il concorso alle terme acquesi, il quale già fin d'ora dà vista di crescere ogni anno, e crescerà a dismisura se si accomoderanno gli infermi di meno disagiati alberghi e si inviteranno con più svariati allettamenti i visitatori?
Ora, tolto di mezzo il sospetto che la strada d'Acqui debba riuscire a sicuro discapito, cadono le principali obbiezioni mosse contro il sistema ministeriale. Approvabili in genere sono le riunioni di più linee sotto una sola gestione amministrativa, ed in un solo interesse sociale; imperocchè, come notava il ministro dei lavori pubblici di Francia nell'ultima sua relazione sullo stato delle ferrovie francesi, lo sminuzzamento delle intraprese, suscitando importune concorrenze fra più linee convergenti, riesce alla sicura rovina di una delle società gareggiatrici; moltiplicando le spese, aumenta il prezzo dei trasporti; esigendo l'impianto di amministrazioni distinte, complica il servizio delle strade e ne incaglia la circolazione. Devesi però aver riguardo, nel maneggiare coteste fusioni, di non creare, come avverte il succitato ministro francese, a favore di una compagnia che tenga in mano un nodo intiero di ferrovie, una nuova maniera di monopolio. Ora, nel caso nostro non v'ha pur ombra di questo pericolo. Nè può dirsi ragionevolmente che le tariffe della ferrovia ligure-orientale saranno di tanto più alte di quanto scarseggierà il guadagno della ferrovia acquese. La legge della concorrenza obbligherà l'amministrazione a seguire quel progressivo allentamento nei prezzi che è nella necessità stessa delle cose. Imperocchè non è sul presuntivo ragguaglio dei capitali impiegati e dei guadagni sperati che si governano in effetto le tariffe, ma con questi due soli elementi: spese d'esercizio, necessità della concorrenza. E, nel caso nostro, la contrapposizione delle provenienze adriatiche sul mercato lombardo-veneto e sulla linea mediana del Po metterà le tariffe liguri sotto l'impero di una necessità difensiva.
Rimangono adunque del diviso ministeriale i benefizi: semplificazione amministrativa; facilitazioni a reciproco comodo delle due linee; possibilità di costituire una società più solida, che possa affrontare le spese necessarie per ingrandire ed avviare lo stabilimento balneario d'Acqui, ed aspettarne senza troppa impazienza gl'immancabili e tempestivi frutti.
Così doveva parere quando il Governo maturò il suo progetto in mezzo alle insistenti sollecitazioni ed alla gara promettitrice di parecchie società, che offerivano di assumere separate o congiunte le due ferrovie, e per soprassello anche lo stabilimento balneario d'Acqui. Così deve parere anche oggidì, chi guardi la natura di coteste imprese non legate certo a mutabili riordinamenti strategici ed amministrativi. Ma troppo è vero che l'argomento precipuo, a cui si appoggiava la combinazione ministeriale, ora ci si volta in grave ostacolo. Nelle attuali condizioni del credito, difficile che si riesca a costituire una società, la quale sappia metter mano a vaste e confidenti speculazioni, perchè i capitali preferiscono impieghi sicuri, comecchè modestissimi, alle lunghe e promettenti aspettative. Ora vorremo noi legare indissolubilmente la costruzione della ferrovia ligure-orientale alla costruzione della linea d'Acqui ed al ristauro delle terme per modo che, se queste due ultime imprese non trovino concorrenti, o perchè paiano meno sicure, o perchè i capitali non bastino a sì grave mole d'impegni, rimanga poi ineseguita anche l'impresa, che molti si profferirebbero pronti ad assumere disgiuntamente?
Non può uscire dubbia la risposta. La vostra Commissione, volendo aver riguardo ai desiderii ed alle speranze del Governo, vi propone di concedere due mesi per lasciar tempo di saggiare la solidità delle diverse combinazioni sociali, che già sono entrate in qualche pratica col Ministero. Quando in questi due mesi non si venga a capo di trovare una compagnia la quale assuma entrambe le ferrovie e l'impegno accessorio delle terme, si aprirà l'adito anche alle compagnie che aspirassero ad una sola delle due imprese. Questa transazione, che venne consentita anche dal Ministero, ci obbligò a modificare il progetto di legge ed a predisporre il capitolato in modo che si potesse facilmente dividere, secondo la doppia ipotesi a cui dà luogo la proposta alternativa.
E qui, risolte le questioni sostanziali, occorre sulla forma della legge un dubbio, che alcuni uffizi raccomandarono allo studio della vostra Commissione. Perchè mai, si domandò, il Governo, non avendo un formato contratto da presentare all'approvazione del Parlamento, e avendo già odorate varie e diverse profferte, vuole fin d'ora, oltre la traccia delle linee, aver sancito in ogni sua clausola un capitolato? Se si deve lasciar luogo ad una vera e larga concorrenza dell'industria privata, perchè predeterminare a capello tutte le condizioni del contratto, anche le meno essenziali? Non si verrà con ciò forse ad agevolare la strada agli uni, a precluderla agli<noinclude></noinclude>
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altri? E non può nascere dubbio che già il potere esecutivo abbia aggiustato il taglio del programma ad una statura che ei preconosce? Fin qui il Parlamento fu sempre in queste materie chiamato a deliberare sopra un contratto effettivo, non sopra uno schema, e quasi, direbbesi, sopra un manifesto. Ond'è che uno dei vostri uffizi diede commissioni recise, che non si approvasse la legge, nè si consentisse la congiunzione delle due imprese, se non chiarito il punto che vi fosse qualche società atta a sottentrare ai carichi scritti nel capitolato. Ma non parve alla Commissione di dover accostarsi a quest'avviso; perchè, se dall'un lato il predeterminare in ogni particolarità il capitolato può incagliare qualche combinazione, dall'altro si viene con ciò a troncare molta materia d'arbitrii. Poi egli è evidente che quella che ora vi si propone, specialmente dopo assegnati, come sopra divisammo, i termini dell'alternativa, non è più una legge, la quale bandisca un programma non accessibile che a quelle sole società che di lunga mano avessero presentita la combinazione ministeriale; poichè, statuendo il caso dell'eventuale disgiunzione delle imprese, si apre effettivamente un nuovo e più largo campo alla pubblica gara delle industrie e dei capitali.
Un altro dubbio più grave, e che vuole più diligente disamina, si presentava naturale: se, una volta stanziato il termine di due mesi, dopo il quale si avessero a sperimentare le imprese isolate, non fosse dicevole compiere questo sistema, e, dopo il bimestre di saggio, separare anche la concessione della ferrovia d'Acqui dalla locazione dell'istituto balneario, tanto più che alcune frasi della relazione ministeriale potrebbero autorizzarci a credere che codesta associazione della ferrovia colle terme sia stata immaginata, più che per altro, per trovare una società largamente provveduta di capitali ed atta a sobbarcarsi ai gravi obblighi che le s'impongono a vantaggio del demanio e del municipio di Acqui. Nel quale caso, per le stesse considerazioni che mossero la Commissione a proporre il disgiungimento delle due ferrovie, si sarebbe dovuto venire ad una conclusione uguale. Ma, benchè qui trattisi d'imprese di natura apparentemente diversa, v'ha invece tra l'una e l'altra un'intima connessione. Non può chi assuma l'esercizio della ferrovia d'Acqui non fare massimo assegnamento sulla frequenza degli accorrenti alle terme, nè le terme possono ora accogliere più che la decima parte di quelli che, per la copia delle salutifere acque, vi troverebbero ristoro, se alla ricchezza delle calde polle rispondesse l'ampiezza degli edifizi. Ora, per chi voglia giudicare di quanta importanza sia alla strada d'Acqui il ristauro dello stabilimento balneario, e se l'oculata speculazione possa a fidanza accollarsene il carico, è da avvertire che i bagni d'Acqui, e soprattutto i fanghi, sono i più efficaci e i più abbondevoli che vanti il continente europeo. La sorgiva bollente, nome che non è, come molti credono, un'iperbole, getta ogni minuto primo 420 litri d'acqua della temperatura di 66 gradi Réaumur. Gli zampilli oltre Bormida menano nello stesso intervallo di tempo 400 litri, che hanno anch'essi una temperatura dai 41 ai 55 gradi Réaumur. La fontana termale del Ravanasco viene a mescere la sua fredda vena nelle vasche vaporose, che basterebbero, se la diligenza umana secondasse la provvidenza della natura, a più di quattro mila bagni nel giro di ventiquattro ore. Non si dimentichi la confortatrice vicinanza di una città, e, quel che più importa, la mitezza del clima che permetterebbe di continuare la cura balnearia nei mesi in cui le altre celebri terme dell'Europa centrale sono seppellite fra le nevi. Noi vedemmo, virtù di cotesti cosmici nosocomii, poveri villaggi nel volgere di brevi anni trasformarsi in ricche borgate. Come non crederemo ad eguali auspicii, trattandosi di terme già note da secoli, celebrate dai più gravi scrittori di idrologia minerale, poste nel mezzo di provincie popolose sotto clima benigno, in un'amena convalle, alle porte di un'antica città? Che se esse non diedero fin qui quei larghissimi frutti che ora ragionevolmente se ne aspettano, gli è appunto per questo solo, che disagevoli erano le vie onde condurvisi; e, per incuria appena credibile, gli ospizi non rispondenti nè ai bisogni, nè alla qualità, nè al numero degli ospiti.
Non può dunque la ferrovia d'Acqui promettersi una sicura prosperità, se insieme non si decupli, come è possibile, il concorso alle terme, nè le terme sperar maggiore il concorso, e neppure accoglierlo, se non se ne proporzionino gli edifizi all'uopo, se con pietoso studio di decente festività non si rimuova dallo stabilimento la sconfortevole apparenza di un convegno d'ammorbati, e se la ferrovia non sopprima le noie e le fatiche di un lungo cammino agl'infermi, e, che non importa meno, ai curiosi. Così la costruzione della ferrovia e l'ampliazione e l'abbellimento delle terme sono a vicenda causa ed effetto, come spesso s'incontra nelle complicazioni economiche.
Chiarita cotesta intima connessione delle due aziende, non v'ha chi non vegga naturale il pensiero di affidare il ravviamento delle terme a quella stessa compagnia che si assumerà la costruzione e l'esercizio della strada ferrata d'Acqui. Con che si otterrà, oltre l'innegabile vantaggio delle finanze dello Stato, anche quello di sottrarre uno stabilimento, che vuole intera, pronta e continua diligenza di amministratori, alla lenta e distratta gestione governativa, la quale, mutata in tutela, potrà d'altra parte impedire, semprechè occorra, ogni esorbitanza degl'intraprenditori a danno del pubblico servizio igienico.
Le considerazioni fin qui discorse varranno a rendere ragione dei mutamenti che, con ogni cura di parsimonia, la vostra Commissione introdusse nel progetto ministeriale.
L'articolo 1 della legge propostavi e gli articoli 1, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 25, 28, 66 e 71 dell'annesso capitolato vennero modificati in conseguenza del principio adottato dalla Commissione, che le due diramazioni della ferrovia piacentina da Tortona ad Alessandria e da Tortona a Novi si abbiano a pareggiare in tutto fra di esse e colla linea a cui mettono capo congiuntamente; il che giovò anche a riordinare gli articoli per modo che più agevole riuscirà, occorrendo il caso della disgiunzione delle imprese, lo stralciare dal capitolato complessivo, che si sottopone all'esame della Camera, i due capitolati parziali che dovranno condizionare le separate concessioni, come verrebbe disposto dagli articoli 4 e 5, aggiunti al progetto di legge del Governo.
Di lieve importanza, e piuttosto per aggiungere chiarezza, curare la precisione o compiere le disposizioni proposte dal Ministero, anzichè per immutarle, sono le modificazioni introdotte agli articoli 3, 52, 61, 80, 83, 94, 127, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 136 e 137 del capitolato; onde esse non dovrebbero aver bisogno di alcun commento giustificativo.
Brevemente delle altre. L'articolo 6 del capitolato indica le stazioni che si avranno a piantare sulla linea da Alessandria a Stradella. Tra Casteggio e Broni, borghi lontani l'uno dall'altro poco meno di 11 chilometri, non una stazione; appena il progetto ministeriale fa sperare ''in progresso di tempo'' una fermata a Santa Giulietta, che è quasi a mezza via. La vostra Commissione crede più spediente di stabilirvi subito una piccola stazione. La cosa parla da sè.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1000}}</noinclude>
Più grave questione si agitò a proposito dell'articolo 54, con cui lo Stato promette agl'intraprenditori della ferrovia di non accordare concessioni per altre linee ferrate parallele o concorrenti; vincolo di gran conseguenza, come quello che impedisce poi per lunghissimi tempi di correggere gli errori in cui s'incappasse nel primo tracciamento delle linee. Pure bisogna rassegnarvisi, se non si vogliono sconfortare i capitalisti dal concorrere a queste imprese, ciò che sarebbe come un impedire che si faccia di presente per troppo sottilizzare sul migliore avvenire. Nondimeno parve alla vostra Commissione che una di quelle linee, le quali sarebbero colpite, quasi a dire, di nullità, in forza dell'articolo 84 del capitolato predisposto dal Ministero, meritasse un'eccezione. Da Voghera a Valenza si misurano meno di 30 chilometri per una linea che passerebbe tra Castelnuovo Scrivia e Casei, e, parallela quasi al corso del Po, si avvicinerebbe a Sale ed a Bassignana. Questa sarebbe la via naturale tra la Lomellina, il Monferrato, il Vercellese, la Svizzera, e Voghera, Stradella, i ducati, l'Italia centrale. E in vera prova chi da Casale e da Mortara andasse a Voghera per Alessandria farebbe quasi doppio cammino, avendo a percorrere 54 chilometri in luogo di 30, giro troppo vizioso perchè il commercio possa lungamente comportarne lo scapito.
Non restano ad accennare che due modificazioni, le quali vantaggierebbero le condizioni dell'impresa. L'una, introdotta nell'articolo 96 del capitolato, disporrebbe, a somiglianza di quanto fu statuito nella concessione della ferrovia da Torino a Novara, l'applicazione delle eccedenze dei guadagni alle opere di perfezionamento della ferrovia; l'altra, introdotta nell'articolo 89, esonererebbe gli assuntori dall'obbligo di pagare l'annuo canone di lire 20,000, che il Governo nel suo progetto ha fissato come corrispettivo per l'uso ed il servizio delle stazioni erariali di Alessandria e di Novi; lieve favore, chi consideri le ingenti somme impegnate per assicurare la costruzione di altre ferrovie, che nei rispetti commerciali e politici non hanno a gran pezza l'importanza della linea ligure-orientale.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1001}}</noinclude>{{§|V|Tabella A.}}
''Punti obbiettivi del commercio ligure nella direzione centrale ed orientale, e loro distanze approssimative.''
{| style="font-size:80%; border:2px solid black;line-height:1.3" class="cellborderr"
|-
|||colspan=2 {{cs|bC}}|Distanze||rowspan=2 {{cs|b}}|Osservazioni
|-
|||{{cs|b}}|geografiche||{{cs|b}}|itinerarie
|-
| ||||||{{nowrap|Le distanze geografiche sono le distanze assolute, che}}intercorrono tra due punti. Le itinerarie col progresso della civiltà e della scienza tendono, se tra due punti importanti, a ravvicinarsi sempre più alla retta geografica.
|-
|Da Genova a Milano {{flr|Chil.}}||120||143||Si è indicata la linea più breve come dalla tabella B.
|-
|Da Genova al lago di Costanza {{flr|»}}||340||»||rowspan=2|Le cifre contro notate furono desunte dalle tabelle annesse alla relazione 11 aprile 1853 della Commissione incaricata di riferire sulla ferrovia da Arona al lago Maggiore. La distanza complessiva da Milano a Rorschach fu desunta dalla nona fra le succitate tabelle, che dà la misura esatta tronco per tronco.
|-
|a) per Pavia, Milano, lo Spluga e Rorschach {{flr|»}}||»||417,1
|-
|b) per Vigevano, Milano, lo Spluga e Rorschach {{flr|»}}||»||436,1||rowspan=3|Da Venezia non si giugne al lago di Costanza che con una linea di 596 chilometri, da Livorno con una di 683, da Trieste con una di 807, anche passando per lo Spluga.
|-
|c) Per Novara ed il Lucmagno a Rorschach {{flr|»}}||»||478,4
|-
|Da Genova ad Augusta {{flr|»}}||480||
|-
|a) per Milano e lo Spluga {{flr|»}}||»||636,6||rowspan=2|Augusta invece comincia a subire la concorrenza adriatica; poichè, se le spedizioni triestine non vi giungono che dopo un corso di 820 chilometri, quelle di Venezia, risalendo per Val d'Adige e varcando le Alpi al Brennero, non hanno a fare più di 609 chilometri.
|-
|b) per Novara e il Lucmagno {{flr|»}}||»||688,4
|-
|height=1.4em|Da Genova a Piacenza {{flr|»}}||95||»||rowspan=6|Piacenza di 10 chilometri più vicina a Genova che non Milano, e congiunta al Mediterraneo con ferrovia continua, trovasi nel tempo stesso di circa 80 chilometri più vicina all'Adriatico, ed è perciò destinata a diventare il deposito delle merci provenienti dal porto ligure non solo pei ducati fin dove lo permetterà la concorrenza di Livorno, ma anche per la Lombardia meridionale e orientale fin dove lo permetterà la concorrenza di Trieste.<br>Cremona, lontana da Milano 75 chilometri, non è lontana da Piacenza più che 30; e perciò da Genova 165 circa: Mantova è lontana da Venezia 155 chilometri. La linea divisoria della sfera d'efficienza tra i due grandi scali del Mediterraneo e dell'Adriatico sarebbe tra Cremona e Mantova. Ma Genova ha, per tutte le provenienze atlantiche, stante la sua giacitura più occidentale, un vantaggio che corrisponde dai 40 a 50 centesimi per quintale sui prezzi di trasporto o, che è lo stesso, dai 40 ai 50 chilometri di strada: il che allarga la sua sfera di efficienza sino all'Adige. Egual vantaggio non ha su Livorno, dove le provenienze atlantiche giungono collo stesso nolo, e donde esse per penetrare a Reggio non hanno a correre che chilometri 210 5, dove da Genova a Reggio intercedono 230 chilometri. — Quindi anche dal deposito di Piacenza il commercio ligure può distendersi più attamente in Lombardia e verso le frontiere venete, che giù pel centro d'Italia.
|-
|height=1.4em|Da Genova a Stradella {{flr|Chil. 104 5}}||»||
|-
|height=1.4em|{{nowrap|Da Stradella al confine piacentino» 7 5}}||»||
|-
|height=1.4em|e di là a Piacenza {{flr|» 23}}||»||
|-
|height=1.4em {{cs|R}}|Chil. 135»||||
|-
| ||||
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1002}}</noinclude>
{{§|VI|Tabella B.}}
''Confronto degli sviluppi della ferrovia ligure-orientale secondo le varie linee eseguite, progettate, o ideate.''
{|style="font-size:80%;line-height:1.4;border:2px solid black;" class="cellborderr"
|-
|||colspan=2 {{cs|b}}|Lunghezza dei tronchi||{{cs|b}}|Lunghezza totale||{{cs|b}}|Osservazioni
|-
|Linea da Genova a Milano.||||||||rowspan=7 {{cs|B}}|A Vigevano converrà varcar il Ticino sul ponte, e percorrere circa 6 chilometri per giungere al Naviglio di Abbiategrasso.
|-
|rowspan=5|a) Per la ferrovia dello Stato e quella di Vigevano||Da Genova ad Alessandria {{flr|Chil.}}||75||
|-
|Da Alessandria al ponte di Valenza{{flr|»}}||16||
|-
|Dal ponte di Valenza a Mortara{{flr|»}}||16||
|-
|Da Mortara a Vigevano{{flr|»}}||13||
|-
|Da Vigevano a Milano{{flr|»}}||82||
|-
|||||162||162
|-
|rowspan=3|{{nowrap|b) Per la ferrovia dello Stato}} sino a Novara e di là pel ponte di Buffalora|||Da Genova a Mortara {{flr|Chil.}}||117||||rowspan=11 {{cs|B}}|{{nowrap|Convien notare che questa linea,}} che è quella battuta attualmente dal commercio ligure-lombardo, potrebbe accorciarsi tra Casteggio e Milano di circa 5 chilometri, quando si trasferissero in luoghi più acconci i due passi del Po e del Ticino. — Ma, anche qual è attualmente, essa presenta l'immenso vantaggio d'essere soccorsa e, per così dire, controllata da una linea navigabile da Mezzana-Corte all'interno di Milano, che può spingersi fino ai piedi dello Spluga.
|-
|Da Mortara a Novara{{flr|»}}||25||
|-
|Da Novara a Milano{{flr|»}}||43||
|-
|||||187||187
|-
|rowspan=6|c) Per la ferrovia dello Stato fino a Novi, donde per la linea ligure orientale||Da Genova a Novi {{flr|Chil.}}||58||
|-
|Da Novi a Tortona{{flr|»}}||17||
|-
|Da Tortona a Casteggio»{{flr|»}}||25 5||
|-
|{{nowrap|Da Casteggio al ponte di Mezzana-Corte »}}||10||
|-
|Dal ponte di Mezzana-Corte a Pavia{{flr|»}}||9 5||
|-
|Da Pavia a Milano{{flr|»}}||33||
|-
|||||148||148
|-
|rowspan=3|d) Per la ferrovia dello Stato fino a Serravalle, donde per la linea ligure orientale||Da Genova a Serravalle {{flr|Chil.}}||45||||
|-
|Da Serravalle a Tortona{{flr|»}}||20||||
|-
|{{nowrap|Da Tortona a Casteggio, Pavia e Milano{{flr|»}}}}||78||||
|-
|||||143||143||
|-
|rowspan=2|e) Per la ferrovia dello Stato fino a Serravalle e di là a Tortona, a Gerola e al Po||Da Genova a Tortona {{flr|Chil.}}||65||||rowspan=2|Questa linea fu la prima proposta dalla società ligure nel 1841 dietro gli studi dell'ingegnere Porro, che, passato il Po a Gerola, intendeva guidarla fin al Gravellone di fronte a Pavia.
|-
|Da Tortona a Gerola{{flr|»}}||16||
|-
|rowspan=3|Continuata dalla navigazione||In Po{{flr|»}}||35||||rowspan=3|Esiste già una società, detta Eridania, per la navigazione a vapore da Alessandria o da Valenza pel Tanaro, Po, Ticino e Naviglio di Pavia fino a Milano.
|-
|In Ticino{{flr|»}}||5||
|-
|Sul Naviglio{{flr|»}}||32||
|-
|||||153||153||
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1003}}</noinclude>
{{§|VII|Tabella C.}}
''Confronto delle diverse linee da Serravalle a Tortona.''
{| style="font-size:80%;line-height:1.4;border:2px solid black;border-collapse:collapse;"
|-
|||{{cs|brl}}|Lunghezza||{{cs|br}}|Pendenza||{{cs|Cbr}}|''Osservazioni''
|-
|{{cs|r}}|Da Serravalle a Tortona sulla destra della Scrivia||{{cs|Rr}}| 20,300 m.||{{cs|Rr}}|102 m.||{{Indentatura|1em|testo={{nowrap|Le misure sono desunte dalla gran carta nella}} scala di 1 a 50,000.
Il punto di distacco dalla ferrovia dello Stato fu segnato di contro al ponte attuale di Serravalle sulla Scrivia. Il punto di ricongiungimento colla linea tra Alessandria e Tortona fu segnato al cimitero al nord-ovest della città.
La pendenza sarebbe del 5 per 1000. Conviene però avvertire che, mancando dati precisi sul livello della sponda sinistra della Scrivia di faccia al ponte di Serravalle e su quello del cimitero di Tortona, si raffrontarono i livelli della stazione di Serravalle (m. 221 sul livello del mare) e del ponte di Tortona sulla Scrivia (m. 119 9).}}
|-
|{{cs|r}}|Da Serravalle a Tortona sulla sinistra della Scrivia||{{cs|Rr}}|22,000 »||{{cs|Cr}}|»||rowspan=3|
{| class="tab1"
|-
|colspan=3|{{Indentatura|1em|testo=Da Serravalle si continuerebbe sulla ferrovia dello Stato sino al primo ciglione a sinistra della Scrivia presso il casino Remondino {{flr|2,000 metri}}}}
|-
|{{Indentatura|1em|testo=Di là, quasi sulla traccia della strada provinciale di Cassano-Spinola, poi della strada comunale di Rivalta, sempre lungo la sponda sinistra}}
|{{cs|BR}}|18,000
|{{cs|BC}}|»
|-
|{{Indentatura|1em|testo=Dal ponte di Scrivia alla Stazione}}
|{{cs|BR}}|2,000
|{{cs|BC}}|»
|-
|||{{cs|Rtb}}|22,000 metri
|}
{{Indentatura|1em|testo=dei quali 18 chil. soli da costruire appositamente.}}
|-
|{{cs|Cr}}|{{Sc|Da Serravalle a Tortona}}||{{cs|r}}| ||{{cs|r}}|
|-
|{{cs|Cr}}|''secondo il progetto ministeriale.''||{{cs|r}}| ||{{cs|r}}|
|-
|{{cs|r}}|Dal ponte di Serravalle alla stazione di Novi {{flr|8,400}}||{{cs|Cr}}|»||{{cs|Rr}}|25 »||rowspan=4|{{Indentatura|1em|testo=Secondo questo progetto non si hanno a costruire che circa 15,000 metri di ferrovia, poichè il primo tronco sulla strada ferrata dello Stato, l'ultimo, come pure il ponte della Scrivia, sono in comune col braccio d'Alessandria. La linea invece da Serravalle sulla riva destra induce la necessità di gettar un ponte sulla Scrivia in faccia a Serravalle.}}
|-
|{{cs|r}}|{{nowrap|Dalla stazione di Novi al ponte di}}<br>Tortona {{flr|15,000}}||{{cs|Cr}}|»||{{cs|Rr}}|76 9 »
|-
|{{cs|r}}|Dal ponte alla stazione {{flr|2,000}}||{{cs|Cr}}|»||{{cs|Cr}}|»
|-
|{{cs|Rr}}|25,400||{{cs|Rr}}|25,400 m.||{{cs|r}}|
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1004}}</noinclude>
{{§|VIII|Tabella D.}}
''Confronto delle diverse linee da Alessandria a Voghera.''
{|style="font-size:80%; line-height:1.4;border-collapse:collapse; border:2px solid black;"
|||{{cs|lrbC}}|Lunghezza totale||{{cs|rbC}}|Osservazioni
|-
|{{cs|r}}|{{nowrap|Linea ipotetica rappresentante la distanza geografica}}||{{cs|r}}|31,500||{{cs|r}}|{{nowrap|Questa linea passerebbe circa un chilometro al sud di Castelnuovo}} Scrivia e correrebbe quasi equidistante fra la linea desiderata dai comuni e quella proposta dal Ministero.
|-
|{{cs|r}}|Linea proposta dai comuni del basso tortonese.||{{cs|r}}|
|-
|{{cs|r}}|
{|
|colspan=3|Da Alessandria sino alla svolta della ferrovia dello Stato oltre il ponte della Bormida {{flr|M. 4,000}}
|-
|A Castel Ceriolo||»||6,200
|-
|A Piovera||»||6,000
|-
|A Sale||»||6,000
|-
|A Castelnovo||»||8,000
|-
|Alla congiunzione colla ferrovia di Tortona presso Ponte Curone||»||4,000
|-
|Da Ponte Curone a Voghera||»||7,000
|-
|||||{{cs|tb}}|39,200
|}
|{{cs|BRr}}|39,200||rowspan=2 {{cs|r}}|Per questa linea si avrebbero a costruire effettivamente soli 28,000 metri circa, pel primo tronco servendo la ferrovia dello Stato, per l'ultimo quella che da Novi va a Stradella.
Si avrebbe però a stabilire un ponte sulla Scrivia presso Castelnuovo.
Oltre un'istanza dei comuni, anche il comitato della società promotrice Anglo-Sarda presentò testè una proferta di assumere la costruzione delle ferrovie giusta il progetto ministeriale 27 gennaio p. p., chiedendo che gli fosse fatta facoltà di mutare la linea tra Alessandria e Voghera nel senso desiderato dai comuni del basso tortonese.
|-
|{{cs|r}}| ||{{cs|r}}|
|-
|{{cs|r}}|Linea da Alessandria a Castelnuovo Scrivia e di là direttamente a Voghera.
{|
|-
|colspan=3|Da Alessandria a Castelnuovo giusta la linea proposta dai comuni interessati {{flr|M. 28,200}}
|-
|{{nowrap|Da Castelnuovo direttamente a Voghera}}||»||10,000
|-
|||||{{cs|tb}}|38,200
|}
|{{cs|BRr}}|38,200||rowspan=2 {{cs|M}}|In questa ipotesi però si avrebbero a costruire appositamente per questo braccio 34,000 metri di ferrovia, dovendosi da Castelnuovo raggiungere la ferrovia di Tortona non più a Ponte Curone (4,000 m.), ma a Voghera (10,001 m.).
|-
|{{cs|r}}| ||{{cs|r}}|
|-
|{{cs|r}}|Linea proposta dal Ministero.
{|width=100%
|colspan=3|Da Alessandria sino alla svolta oltre la<br>Bormida {{flr|M. 4,000}}
|-
|width=100%|A Tortona||»||18,000
|-
|A Ponte Curone||»||9,000
|-
|A Voghera||»||7,000
|-
|||||38,000
|}
|{{cs|BRr}}|38,000||rowspan=2 {{cs|Mr}}|Per questa linea non si hanno a costruire effettivamente che 16 chilometri di strada, dalla svolta oltre la Bormida sino alla testa del ponte della Scrivia, davanti a Tortona, dove si riunirebbero i due rami di Novi e di Alessandria.
|-
| ||
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/205
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1005}}</noinclude>
{{Centrato|{{§|IX|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}}}
Art. 1. È autorizzata la costruzione delle seguenti linee di strade ferrate da comprendersi insieme al loro esercizio in una sola concessione:
a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella con diramazione da Tortona a Novi;
b) Linea da Alessandria ad Acqui.
Art. 2. È pure autorizzata la cessione dello stabilimento balneario d'Acqui, di proprietà dello Stato, alla compagnia che si renderà concessionaria delle suddette linee di strade ferrate.
Art. 3. È fatta facoltà al Governo di concedere la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate, di cui all'articolo 1, ed a fare la cessione dello stabilimento balneario di Acqui, di cui all'articolo 2, sotto l'osservanza dell'unito capitolato.
Art. 4. Quando però, scorsi due mesi dalla pubblicazione della presente legge, non si fosse ancora conclusa e stipulata la concessione complessiva, a termini degli articoli precedenti, il Governo dovrà accettare anche le proposizioni dirette ad ottenere la concessione della sola linea d'Alessandria a Stradella colla diramazione da Tortona a Novi, o la concessione della sola linea d'Alessandria ad Acqui coll'annessovi stabilimento balneario, di cui parla l'articolo 2.
Art. 5. Verificandosi il caso della disgiunzione delle imprese, contemplato dal precedente articolo 4, le concessioni si stipuleranno sotto l'osservanza dei parziali relativi capitolati, che, a cura del Governo, verranno esattamente stralciati dal capitolato complessivo unito alla presente legge. Dovrà perciò il Governo determinare, in proporzione dell'importanza comparativa delle due imprese, il riparto della cauzione, e regolare, in corrispondenza alle disposizioni sancite nel suddetto capitolato complessivo, le rate di restituzione e ammontare dei depositi che avranno a rimanere nelle casse della finanza fino al compimento e collaudo delle rispettive linee.
Art. 6. Identico all'articolo 4 del progetto del Ministero.
{{Centrato|{{§|X|'''CAPITOLATO PER LA COMPLESSIVA CONCESSIONE.'''}}}}
{{Centrato|§ I. — ''Soggetto della concessione''.}}
Art. 1. La compagnia che si costituirà, ecc., come nel progetto del Ministero.
a) Linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella con diramazione da Tortona a Novi;
b) Linea da Alessandria ad Acqui.
Art. 2. ''Identico al progetto del Ministero''.
{{Centrato|§ II. — ''Tracciato, pendenza e collocamento delle stazioni''.}}
Art. 3. La linea d'Alessandria per Tortona a Stradella si diramerà da quella dello Stato al di là del ponte della Bormida alla distanza non maggiore di 4 chilometri, ecc., come nel progetto del Ministero.
Art. 4. La diramazione da Novi a Tortona si staccherà dalla ferrovia dello Stato, ecc., come all'articolo 3 del progetto del Ministero.
Art. 5. Identico all'articolo 4 del progetto del Ministero.
Art. 6. Sulla linea da Alessandria a Stradella saranno stabilite le seguenti stazioni: di San Giuliano, di Tortona, di Pontecurone, di Voghera, di Casteggio, di Santa Giulietta, di Broni, di Stradella. Oltre a queste stazioni sarà stabilita una piccola stazione in vicinanza del punto di congiunzione delle due strade ferrate, cioè presso il ponte della Bormida. Questa stazione, benchè unicamente destinata ai convogli della linea d'Alessandria a Stradella, sarà posta sotto immediata sorveglianza dell'amministrazione dello Stato, dovendo servire a garantire la regolarità e sicurezza del servizio sul tronco comune delle due ferrovie.
La stazione di Stradella sarà collocata in modo ed avrà tale sufficienza di spazio da prestarsi comodamente alla prolungazione della ferrovia sino al confine piacentino.
Art. 7. Sulla diramazione da Novi, ecc., come all'articolo 8 del progetto del Ministero.
Art. 8. Identico all'articolo 7 del progetto del Ministero.
Art. 9. Sulla linea da Alessandria a Stradella e sulla diramazione da Tortona a Novi la pendenza non dovrà eccedere il limite massimo del 6 per cento; si tollererà la pendenza dell'8 per cento nel solo tratto fra Novi e Pozzolo-Formigaro.
Art. 10. In quella da Alessandria ad Acqui si potrà, nel tratto vicino a quest'ultima città, tollerare la pendenza fra il 9 ed il 10 per cento, quando sia ben dimostrato che il contenersi nel limite della pendenza dell'8 per cento esigesse un grave aumento di spesa non compensato dal meno dispendioso esercizio.
Art. 11. I tracciati delle linee riportate, ecc., come nell'articolo 12 del progetto del Ministero.
Art. 12. Il tracciato delle curve non potrà farsi con raggio minore di 600 metri per la linea da Alessandria a Stradella e pel tronco da Tortona a Novi, e di 500 nella linea d'Acqui, a meno che non fosse, ecc., come nell'articolo 13 del progetto del Ministero.
Art. 13. Identico all'articolo 14 del progetto del Ministero.
{{Centrato|§ III. — ''Norme per la costruzione del corpo stradale''<br>''delle opere d'arte e dei fabbricati''.}}
Art. 14. In tutte le linee, ecc., come nell'articolo 15 del progetto del Ministero.
Art. 15. Nella linea da Tortona per Voghera a Stradella, e nelle due diramazioni da Tortona ad Alessandria, e da Tortona a Novi, la compagnia concessionaria dovrà tuttavia acquistare il terreno necessario per ridurre, quando se ne manifesterà il bisogno, la strada a due binari, e costruirà fin d'ora, come se dovessero servire per la doppia via, i ponti che hanno luce maggiore di sei metri, ed i cavalcavia e sottovia che per avventura vi si dovessero stabilire.
Art. 16 e 17. Identici agli articoli 17 e 18 del progetto del Ministero.
Art. 18. La larghezza del fondo delle trincee sarà tale che, oltre alla sede stradale di metri 3 50, stabilita all'articolo 16, vi sia, ecc., come nell'articolo 17 del progetto del Ministero.
Art. 19, 20 e 21. Identici agli articoli 20, 21 e 22 del progetto del Ministero.
Art. 22. Nei piani generali delle linee comprese in questa concessione, i quali piani dovranno essere presentati alla approvazione del Governo, saranno segnati i punti in cui intendesi collocare questi passaggi a livello, ed indicare il modo di chiusura.
Art. 23, 24, 25 e 26. Identici agli articoli 24, 25, 26 e 27 del progetto del Ministero.
Art. 27. La larghezza della strada ferrata, prescritta all'articolo 16 per un solo binario, potrà essere conservata anche alle opere d'arte di minore importanza, come ponti non<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1006}}</noinclude>
eccedenti la luce di metri sei, piccoli acquedotti, sifoni, ecc.; ma nelle opere d'importanza maggiore e di più ampia luce, ed in tutti i passaggi della strada ferrata sotto una strada ordinaria, qualunque sia la larghezza di quest'ultima, si dovrà conservare alle opere stesse la larghezza di metri otto, necessaria per istabilirvi un doppio binario di rotaie; e ciò tanto nella linea da Alessandria a Stradella, e nella diramazione da Novi a Tortona, per le quali si deve acquistare anticipatamente il terreno necessario a questa doppia via, come anche per l'altra linea che fa parte della presente concessione.
Dall'articolo 28 al 31, come nel progetto del Ministero dall'articolo 29 al 32.
{{Centrato|§ VI. — ''Privilegi e tariffe''.}}
Art. 52. La presente concessione non potrà essere duratura per un periodo maggiore di novant'anni, e sarà fatta a quella compagnia che, obbligandosi ad adempire tutte, ecc., come nell'articolo 53 del progetto del Ministero.
Art. 53. Identico all'articolo 54 del progetto del Ministero.
Art. 54. Si eccettua espressamente dalla disposizione portata dall'articolo 54 la linea che, staccandosi da un punto qualunque della ferrovia fra Tortona e Voghera, volgesse a Valenza, per la qual linea il Governo si riserva la facoltà di accordare una distinta concessione, salvo però sempre il diritto di prelazione di cui si parla nel terzo alinea dell'articolo 56.
Art. 55. Identico all'articolo 55 del progetto del Ministero.
Art. 56. Ferme le disposizioni e le eccezioni portate dagli articoli precedenti 53, 54 e 55, lo Stato, ecc., come nel progetto del Ministero.
Art. 57. Identico al progetto del Ministero, colla sola variante dell'indicazione dell'articolo 52 invece del 53.
Art. 58, 59 e 60. Identici al progetto del Ministero.
Art. 61. Le spese accessorie non contemplate nelle tariffe sopra esposte, come sono quelle di caricamento e scaricamento, deposito e magazzinaggio nelle stazioni della strada ferrata e locali attinenti, saranno fissate con regolamento speciale da sottoporsi all'approvazione dell'amministrazione superiore, salva sempre alla compagnia la facoltà di ribassarle a termini dei precedenti articoli 59 e 60.
Art. 62, 63, 64 e 65. Identici al progetto del Ministero.
{{Centrato|§ VII. — ''Obblighi ed oneri speciali addossati all'impresa''.}}
Art. 66. I lavori di costruzione della strada ferrata nella linea da Alessandria per Tortona a Voghera e nella diramazione da Novi a Tortona saranno contemporaneamente intrapresi non più tardi di quattro mesi a datare dalla definitiva stipulazione della concessione.
Quelli da Alessandria ad Acqui dovranno essere cominciati dentro sei mesi dalla concessione medesima.
Art. 67, 68, 69 e 70. Identici al progetto del Ministero.
Art. 71. Dentro il periodo di due anni, a far tempo dalla stipulazione definitiva della concessione, la linea da Alessandria per Tortona e Voghera a Stradella, colla diramazione da Tortona a Novi, dovrà essere compiuta perfettamente in tutte le sue parti principali ed accessorie, e corredata da tutto il materiale fisso e mobile che sarà giudicato necessario per poterla aprire all'esercizio in modo sicuro e permanente.
Dopo tre anni dovrà essere compita e messa perfettamente in esercizio anche l'altra linea da Alessandria ad Acqui.
Dall'articolo 72 al 79. Identici al progetto del Ministero.
Art. 80. La strada ferrata, ecc., come nel progetto del Ministero.
Per tale manutenzione, ecc., come nel progetto del Ministero.
Se la strada ferrata, una volta ultimata, non sarà costantemente mantenuta in buono stato, fatti precedere gli opportuni diffidamenti, vi si provvederà d'ufficio a cura dell'amministrazione, ed a spese della compagnia concessionaria.
Art. 81, 82, 83 e 84. Identici al progetto del Ministero.
Art. 85. I regoli, cuscinetti, macchinismi, utensili d'ogni specie, ed in generale tutte le ferramenta lavorate, e macchinismi esclusivamente destinati ad uso della ferrovia, ecc., come nel progetto del Ministero.
Art. 86, 87 e 88. Identici al progetto del Ministero.
Art. 89. Identico al progetto del Ministero, però soppresso il quarto alinea.
Art. 90, 91, 92 e 93. Identici al progetto del Ministero.
Art. 94. Quando la strada sia debitamente compiuta e collaudata, la compagnia avrà diritto di ricuperare la suddetta somma di lire 200,000, compensate le spese che l'amministrazione avesse dovuto fare d'ufficio nel caso contemplato dall'articolo precedente.
Art. 95. Identico al progetto del Ministero.
Art. 96. Ma se dopo i primi quindici anni d'esercizio venisse a risultare dai conti della compagnia che il prodotto netto della strada ferrata, calcolato sul medio dell'ultimo quinquennio, eccede il 10 per cento, la metà di questo eccedente sarà versata nelle casse della finanza a pro del pubblico Tesoro. Quando però a quell'epoca non fosse stato costruito per intero il secondo binario sulla linea da Tortona a Stradella, e sulle diramazioni da Tortona a Novi e da Tortona ad Alessandria, tutto il prodotto netto eccedente il 10 per cento si consacrerà alla costruzione del secondo binario sulle linee succennate, e solo dopo il compimento di esso comincierà a farsi luogo alla divisione sopra disposta.
Per prodotto netto intendesi, ecc., come nel progetto del Ministero.
Art. 97 al 126. Identici al progetto del Ministero.
Art. 127. Sono esclusi dalla concessione lo stabilimento militare e lo stabilimento nuovo degl'indigenti con le sue attinenze ed adiacenze sia di fabbricati sia di terreni.
Art. 128. Identico al progetto del Ministero.
Art. 129. Per la concessione dello stabilimento, ecc., come nel progetto del Ministero.
Art. 130. Quando la compagnia riceverà, ecc., come nel progetto del Ministero.
Il prezzo di questo mobilio sarà stabilito da due periti scelti, l'uno dal suddetto locatario e l'altro dalla compagnia.
In caso di dissenso fra i due periti, deciderà definitivamente l'ispettore ingegnere delle finanze. La somma corrispondente sarà pagata alla finanza per conto del locatario.
Art. 131. La compagnia sarà obbligata di ampliare lo stabilimento in modo da renderlo capace di 500 persone, aumentandone in proporzione gli accessori ed i comodi sia pel servizio igienico, sia per alloggio dei balneanti, e principalmente accrescendo il numero delle camere per una sola persona.
Art. 132. Il Governo si riserva la facoltà di poter praticare a sue proprie spese quelle ampliazioni che crederà del caso attorno ai due stabilimenti per la cura di ammalati militari e di indigenti, ferma la destinazione a questi medesimi usi esclusivamente, e ritenuto che tra gli ammalati militari s'intenderanno in questo caso compresi anche le guardie e gl'impiegati di dogana.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1007}}</noinclude>
Art. 133. La città d'Acqui, avendo deliberato di cedere due terzi dell'intiera sorgente detta la Bollente ai concessionari stessi dello stabilimento balneario, dovrà la compagnia tradurre quell'acqua in una località opportunamente situata sulla sponda sinistra della Bormida, ed in questa località erigere, più vicino che sia possibile all'abitato della città di Acqui, un nuovo stabilimento, dietro i piani e sui disegni da approvarsi dal Governo, sentito il municipio d'Acqui.
Art. 134. I concessionari dovranno impiegare per le opere di ampliazione dello stabilimento civile del Governo, di cui all'articolo 130, una somma non minore di lire 600,000, e dovranno spendere almeno altre lire 600,000 per l'erezione del nuovo stabilimento della città d'Acqui.
Art. 135. Identico al progetto del Ministero.
Art. 136. La compagnia sarà tenuta di lasciare decorrere la quantità di acque termali e potabili necessarie agli stabilimenti degl'indigenti e dei militari durante l'intiera stagione balnearia, e di lasciare estrarre il fango termale, convenientemente rinnovato, dalla grande vasca dello stabilimento civile nelle misure pure necessarie ai predetti stabilimenti.
Art. 137. Un regolamento speciale fisserà, sentita la compagnia, le norme secondo le quali dovrà mantenere la quantità necessaria dei fanghi nella gran vasca, e le sarà concesso di spedire fanghi ed acque fuori degli stabilimenti.
Lo stesso regolamento determinerà anche le tariffe dei prezzi che la compagnia potrà esigere per quest'ultima parte del servizio sanitario.
Anche il servizio ordinario igienico ed alimentare nell'interno dello stabilimento dovrà essere regolato da norme e tariffe che si pubblicheranno, previa la revisione e l'assenso dell'amministrazione dello Stato.
Art. 138 al 145. Identici al progetto del Ministero.
Art. 146. Sono applicabili ai lavori che la compagnia dovrà eseguire negli stabilimenti balneari: le disposizioni degli articoli 54 e 55 relativi alla buona costruzione delle opere della strada ferrata; quelle dell'articolo 81 relative alle spese di visita, d'ispezione e sorveglianza; la dichiarazione di pubblica utilità, come all'articolo 82; la esenzione dai diritti fissi, di cui all'articolo 84; e finalmente quelle dell'articolo 122 relative allo impiego di militari congedati o pensionati.
{{Rule|8em|t=1|v=1}}
{{Indentatura|testo={{§|XI|''Relazione del ministro dei lavori pubblici '''''(Paleocapa)''''' 27 giugno 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 26 stesso mese''.}}}}
{{Sc|Signori!}} — Ho l'onore di rassegnare alle savie vostre deliberazioni il progetto di legge stato adottato dalla Camera dei deputati nella sua seduta dei 26 andante per la concessione delle strade ferrate da Alessandria a Stradella, da Acqui ad Alessandria, da Novi a Tortona, e cessione dello stabilimento d'Acqui.
Le condizioni sia d'interesse generale che economiche e finanziarie, le quali determinarono il Ministero a proporre, dopo i più maturi studi, all'approvazione del Parlamento il capitolato di concessione di cui si tratta nel presente progetto di legge, essendo state compendiate nella relazione del Ministero, che qui mi pregio di inserire, ed ampiamente svolte tanto nel rapporto della Giunta della Camera elettiva, quanto nell'illuminata discussione che ne precedette l'adozione, io non mi farò qui a ripeterle.
Solo avvertirò che le modificazioni del capitolato state suggerite dalla sullodata Giunta essendo state nella massima parte adottate dal Governo, perchè riconosciute efficaci allo scopo di migliorare il concetto della legge o di agevolarne la applicazione, largheggiando maggior favore alle società che si porteranno concessionarie delle linee di strade ferrate contemplate nel capitolato medesimo, il Ministero si lusinga che questo onorevole Consesso, compreso esso pure dal desiderio di vedere attuata la rete di ferrovie proposte a beneficio dello Stato e delle cospicue provincie da essa toccate, sarà per sancire col suo voto il presente progetto, che si raccomanda in particolar modo alla sollecitudine del Senato in vista della prossima proroga del Parlamento.
''(Le sole due modificazioni alla proposta della Commissione introdotte dalla Camera sono nel capitolato, cioè:''
«Art. 3. Alla distanza non maggiore di 4 chilometri e mezzo.
«Art. 85. Macchinismi esclusivamente destinati ed assolutamente necessari all'armamento.)»
{{Rule|8em|t=1|v=1}}
{{Indentatura|testo={{§|XII|''Relazione fatta al Senato il 10 luglio 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori'' '''Balbi-Piovera, Marioni, Plana, Des Ambrois''' ''e'' '''De Cardenas''', ''relatore''.}}}}
{{Sc|Signori!}} — Il benessere materiale, la prosperità ed il rifiorimento del commercio, dell'industria e dell'agricoltura, che ne sono nel medesimo tempo e le cause e le conseguenze, abbisognano ad ogni giorno di nuovi stabilimenti che rendano più facili gli scambi delle produzioni, meno difficili, meno faticose e più frequenti le comunicazioni delle persone. Nè quindi è meraviglia, se, mentre l'amministrazione non lascia cure, spese e fatiche per portare a compimento quelle grandiose vie che mettono il porto di Genova in rapporto con le più fertili regioni dello Stato, e si direbbe quasi a contatto della Francia e della Svizzera, sorgono società private ad ampliare questo sistema stradale con quelle diramazioni che, già in parte attuate od in via di esecuzione, ed in parte soltanto allo stato di semplice progetto, sono destinate a ravvicinare le varie nostre località fra loro, ed a metterle tutte a portata del mare e degli esteri paesi. Fra questi progetti non posti ancora in via di esecuzione, come principale fra tutti sorgeva quello che sarebbe destinato ad aprire la comunicazione della principale arteria delle nostre vie ferrate con le provincie orientali della Lombardia, coi ducati, con tutta l'Italia centrale.
L'esecuzione di tale progetto chiamerebbe sulle nostre ferrovie notevole parte del commercio che queste ubertose regioni fanno al di là del mare ed oltre le Alpi, ed accennerebbe a quel grandioso presentimento che ferveva nella mente del Magnanimo Re Carlo Alberto, quando egli pensava il Piemonte e l'Italia col tempo dover divenire il transito principale del movimento commerciale dell'ovest dell'Europa coll'oriente europeo ed asiatico, del gran commercio delle Indie colla Francia, il Belgio, l'Olanda e l'Inghilterra. Ben vedevano gli speculatori qual vantaggio avrebbero potuto trarre da una facile e diretta comunicazione fra le strade ferrate ed i confini orientali lombardi e parmensi, e presentendone già i cospicui lucri non peritavano ad unirsi in associazioni di capitalisti erogando vistose somme nello studio e compilazione di più o meno estesi progetti che presentavano poi al Governo nella speranza di averne la concessione.
Veduta questa concorrenza, chè varie sono le società ed i progetti che si presentavano; veduto che si proponeva da {{Pt|al-|}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1008}}</noinclude>
{{Pt|cuni|alcuni}} una diramazione alle antiche e rinomate terme di Acqui; veduto che si accennava anche a grandi e vistosi ampliamenti a quelle terme, il Ministero divisava preparare un progetto di capitolato con cui potere affidare ad un tratto e la costruzione e l'esercizio delle strade ferrate e delle terme ad una sola società speculatrice, sperando trovare nella concorrenza dei molti pretendenti che già si presentarono od in quella degli altri che di certo si presenterebbero quei vantaggi e di economia e di tempo e di rendita che mal si potrebbero altrimenti sperare. Questo è lo scopo della legge progettata da prima dal Governo, modificata poi dalla Camera elettiva, che voi ci avete chiamati ad esaminare.
Si propone con essa di dare in un solo ed unico appalto la costruzione e l'esercizio di due diramazioni dalla via principale, che, da Alessandria l'una, l'altra da Novi, giungano a Tortona, e che riunite tendano di là sino a Stradella per ora, destinate a prolungarsi poi sino ai confini di Parma e di Lombardia; più, altra diramazione che tenda da Alessandria ad Acqui; più, la cessione temporaria pel corrispettivo di lire 600,000 delle terme di Acqui nel loro stato attuale; più, un aumento a quei fabbricati in cui erogare la somma di 600,000 lire almeno; più ancora, l'erezione di altro edifizio nuovo con la spesa di altre 600,000 lire alla sinistra della Bormida, nel quale condurre e rendere proficua quella ricca vena di acqua termale che sgorga nella città, e che da secoli e secoli va quasi intieramente perduta: e ciò tutto senza alcuna spesa per parte delle nostre finanze, anzi col lucro del capitale primitivo delle lire 600,000, la cui rendita compenserebbe ampiamente quella che, dedotte le spese, si perceve dalle terme attuali e con la reversibilità delle strade, delle terme e degli edifizi al termine della concessione, la cui durata sarà o di novant'anni o minore, secondo le risultanze degli incanti ad intraprendersi sulle basi e sul capitolato che sono annessi alla stessa proposizione governativa.
Sopra l'insieme di questi progetti, che a primo aspetto presentansi così vantaggiosi, il vostro ufficio portò le sue investigazioni, e gli parve che quell'unione, quell'amalgama di intraprese così disparate e discrepanti fra loro, potesse allontanare alcuna società od individuo dall'immischiarsi in affari che stimasse di troppo complicati. Di solito, e gli individui e le associazioni hanno le loro particolari specialità di speculazione, nè si adattano a sortirne che con la prospettiva d'un ricco e pingue guadagno.
A ciò si aggiunge ancora, quest'unione essere stata fatta allo scopo che l'imprenditore avesse a compensarsi delle perdite che risulterebbero sopra alcuni rami di queste intraprese col profitto che ricaverebbe sugli altri. Nè si saprebbe di massima disapprovare un tale espediente per portare senza aggravio apparente delle finanze sussidi e soccorsi ad opere di pubblica utilità, che da se sole non possano dare tale profitto da compensarne le spese. All'atto pratico però sarebbe sembrato che miglior partito potesse essere il dare bensì questo sussidio, ma il darlo in modo palese e manifesto, e tale che il pubblico ed il Governo, gli amministrati e gli amministratori avessero a sapere e quale sia il vantaggio di una operazione, e quale la perdita di un'altra, e sino a qual punto per motivi di pubblica utilità convenga questa proteggere ed aiutare.
Mal si sa dai Governi calcolare quanto si conceda quando si dà in modo così confuso e complicato con altre speculazioni.
E questi calcoli che non fanno e non ponno fare i Governi, gli sanno fare e gli fanno a tutto loro vantaggio gli speculatori, valutando sempre quali perdite reali ed effettive tutte le più lontane e non solo improbabili, ma, direbbesi, anche impossibili eventualità sfavorevoli che si possano incontrare.
Spinto da questi motivi, proponevasi da uno dei membri dell'ufficio centrale la separazione delle imprese in lotti distinti, onde risultasse ove vi è la perdita od il profitto, onde fosse stabilito il sussidio in somma fissa od in determinati vantaggi a darsi per motivi di pubblica utilità, e onde gli appaltatori rimangano liberi di accostarsi a quella speculazione nella quale credano poter trovare meglio le loro convenienze.
Il vostro ufficio centrale però, persuaso che la libera concorrenza all'asta pubblica possa supplire alla deficienza dei calcoli ed ovviare alle gravi difficoltà della separazione in distinti progetti, è di sentimento di non portare questa variazione alla proposizione governativa e di lasciare che con un'unica impresa si diano ad un tratto tutte complessivamente le divisate operazioni.
Parve poi ad altra parte della minoranza di quest'ufficio che troppo vicine fra loro fossero le due linee da Novi e da Alessandria a Tortona, e che meno utili potessero riuscire chiudendo fra esse una troppo angusta e ristretta regione; e quindi riguardando come fissi ed invariabili i due punti di diramazione da Novi e da Alessandria, proporrebbe lasciare a Tortona la sola comunicazione diretta con Novi, portando la linea proveniente da Alessandria sulla sinistra della Scrivia sino a raggiungere verso Voghera la strada che da Tortona andrebbe a Stradella, dicendosi che così si presterebbe un più utile servizio alla numerosa popolazione dei cospicui borghi di Sale, di Castelnuovo e di altre minori borgate che si trovano o su quella linea o nelle sue vicinanze. E si proporrebbe quindi fosse lasciata libera la scelta della linea e del punto di congiungimento fra Alessandria e Stradella alla società che ne imprendesse la costruzione e esercizio, appunto come si è lasciata una simile libertà fra il lato destro e sinistro della Bormida nella costruzione della strada di Acqui. Ma la maggioranza del vostro ufficio centrale, riconoscendo di troppa importanza amministrativa e strategica una pronta e diretta comunicazione fra Alessandria e Tortona, crede anche su di ciò non essere il caso di proporre alcuna modificazione al progetto.
E qui cade in acconcio il porre sott'occhio al Senato come questi pensieri di strade ferrate appena manifestati abbiano interessate le popolazioni di quelle provincie e delle adiacenti.
Dodici comunità della Lomellina, rappresentando i loro interessi locali, ricorrono perchè il tronco da Alessandria a Voghera sia ad esse approssimato percorrendo i terreni posti fra la destra della Bormida e del Tanaro e la sinistra della Scrivia; simile ricorso vien fatto da un comune della provincia d'Alessandria, e da sei di quella di Tortona che si trovano in quelle adiacenze. Fra questi uno solo, quello di Piovera, abbandonando di parlare soltanto dei suoi interessi particolari e municipali, sale a più alte considerazioni, manifestando il desiderio sia almeno studiata la linea del basso Tortonese prima di abbandonare definitivamente quella località, e rappresentando anche essersi già sufficientemente provveduto colla comunicazione di Novi all'interesse del capoluogo e doversi provvedere pure ai bisogni della più fertile e ricca parte di quella provincia. Altri comuni poi in numero di quindici, posti tutti nelle parte montuosa del Tortonese, ricorrono perchè la diramazione abbia a farsi a loro vantaggio e quasi in compenso dell'infelice posizione in cui vennero collocati dalla natura, e vorrebbero che la nuova strada si staccasse da Serravalle ed avesse a percorrere le falde di quei monti a destra della Scrivia sino a Tortona.<noinclude></noinclude>
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per quell'anno da ogni ulteriore pratica, riservandosi di nuovamente raccomandare in questa nuova Sessione del Parlamento alla vostra saviezza, o signori, la necessità di quelle opere, affinchè vogliate consentire che nel bilancio 1854 dei lavori pubblici, sul quale già figurano in progetto i fondi destinati alla provvista degli apparecchi d'illuminazione, siano aggiunti anche i fondi necessari per l'esecuzione delle due torri, per le quali, come si disse, rientrano nella cassa delle finanze i fondi assegnati nei bilanci 1852-53, e si possa così rendere i fari attivati, se non nel decorso dell'anno comune, quanto meno durante l'anno finanziere 1854.
Al quale intento il Ministero ha l'onore di sottomettere alla vostra approvazione l'unito
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. È concesso nel bilancio passivo 1854 dei lavori pubblici un credito di cento quattordici mila sessantotto lire e settantacinque centesimi occorrente ripartitamente per lire 52,017 alla costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli alla punta meridionale della Sardegna, e per lire 62,051 75 alla costruzione di una simile torre nell'isola dell'Asinara alla punta settentrionale.
Art. 2. L'accennato credito verrà stanziato per la concorrente di lire 52,017 in aggiunta alla categoria numero 41 che ha la denominazione di Nuovo faro all'isolotto dei Cavoli, titolo II, spese straordinarie del ricordato bilancio; e per lire 62,051 75 in aggiunta alla successiva categoria 42, intitolata Nuovo faro all'isola dell'Asinara.
{{Centrato|Relazione fatta alla Camera il 6 febbraio 1854 dalla Commissione composta dei deputati Sauli, Casanova, Pallieri, Daziani, Pallavicini, Pareto e Torelli, relatore.}}
{{Sc|Signori!}} — Il 25 del corrente mese il signor ministro dei lavori pubblici vi presentava un progetto di legge avente per iscopo lo stanziamento della spesa straordinaria per la costruzione delle torri dei fari alle isole dei Cavoli e dell'Asinara al capo settentrionale e meridionale dell'isola di Sardegna pel complessivo importare di lire 114,068 75.
La necessità di questa spesa venne già da voi riconosciuta in occasione della discussione del bilancio dei lavori pubblici dello scorso anno, nel quale stanziaste la somma di lire 90,052 50 per l'identico scopo. Se non che gli esperimenti d'asta per mandare ad effetto quell'opera tornarono deserti per mancanza di aspiranti, e ciò per le difficili condizioni dei luoghi di loro esecuzione e per l'incarimento del materiale di costruzione dall'epoca della perizia a quella che vennero tentati gli esperimenti d'asta. Per l'esecuzione del faro da erigersi sull'isola dei Cavoli non vi ebbero tampoco aspiranti, per quello dell'isola dell'Asinara se ne presentò uno solo il quale chiedeva l'aumento del 35 per cento sul prezzo di perizia.
Il signor ministro non volle accondiscendere a quei patti, e per questo deliberò di proporre un aumento per entrambi, che, dietro il parere del Consiglio d'arte, venne stabilito nella proporzione del 20 per cento, sperando poter con esso raggiungere lo scopo per entrambi i fari.
A questo aumento restringesi essenzialmente la nuova proposta del Ministero, poichè l'utilità ed il bisogno dei due fari, non che il luogo ove devono sorgere, sono questioni già da voi decise come si accennò. Il fatto dell'essere andata deserta l'asta, le ragioni addotte come cause e l'unica offerta condizionata all'aumento del 35 per cento, parvero giustificare anche agli occhi della vostra Commissione l'aumento proposto. Essa non crede però inutile il ricordare come i due proposti fari formino parte di un sistema completo per l'illuminazione delle coste della Sardegna, sistema elaborato da una Commissione istituita con dispaccio del Ministero di marina del 14 agosto 1852, e che presentò la sua relazione il 6 ottobre dello stesso anno, proponendo l'erezione di 14 fari, mediante i quali non vi sarebbe più punto alcuno che non potesse essere riconosciuto anche di nottetempo dai naviganti istrutti di quei segnali. I fari nella parte settentrionale dell'isola incrocicchiano i loro fuochi con quelli della vicina Corsica, ed importantissimo, sotto questo rapporto, si ravvisa quello da erigersi sull'isola Asinara.
Le strettezze dell'erario non permettendo per il momento l'effettuazione del sistema completo, che ammonterebbe a lire 922,374, con un personale di 42 guardiani ed un'annua spesa di lire 36,300, si è dovuto limitare l'immediata effettuazione ai due reclamati da più urgente bisogno, cioè ai due che formano oggetto della presente legge, che la Commissione unanime vi propone di voler approvare.
{{Centrato|Relazione del ministro dei lavori pubblici (Paleocapa) 11 febbraio 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese.}}
{{Sc|Signori!}} — La Camera dei deputati, in seduta del 6 volgente, adottava un progetto di legge che è ora sottoposto alla vostra disamina, col quale è concesso nel bilancio passivo dei lavori pubblici un credito occorrente alla costruzione di due torri per fari di primo ordine, l'una da erigersi nell'isolotto dei Cavoli alla punta meridionale della Sardegna, l'altra nell'isola dell'Asinara alla punta settentrionale.
Le ragioni esposte nella qui unita relazione del Ministero dei lavori pubblici a quella Camera per giustificare la legge per la riproduzione in bilancio 1854 delle somme già stanziate allo stesso oggetto nei bilanci 1852-53, aumentate sino alla concorrente ivi stabilita, confida egli che varranno anche a farla accettare al Senato.
In quella relazione il Ministero ha dimostrato specialmente la necessità in cui si trovava di domandare che le somme che, come si è detto, erano già state stanziate nei bilanci anteriori, ottengano un aumento del 20 per cento, sperando così di aver concorrenti agli appalti finora andati deserti.
Tale aumento avrebbe ridotto la somma occorrente pel faro dei Cavoli a lire 52,017.
Quella pel faro dell'Asinara a lire 56,046.
Ma quest'ultima somma nel progetto di legge presentato dal Ministero alla Camera era invece, per errore materiale, notata in lire 62,051 75.
Urgendo frattanto di attuare i lavori, la Camera adottava la legge nei termini proposti, nel riflesso che la costruzione dei fari, dovendosi eseguire per pubblica impresa, si avrebbe in tal modo assicurato l'esito di un appalto, e si otterrebbero nel concorso offerte vantaggiose.
Il Ministero persevera nella speranza (se piaccia al Senato di adottare la legge come gli è sottoposta) di poter deliberare l'impresa, aprendo gl'incanti col solo aumento del 20 per cento, e confida che non gli sia uopo di fare più larghe condizioni.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1011}}</noinclude>
Signori senatori: le opere che formano soggetto di questa legge sono un desiderio giusto ed universale, perchè imperiosamente richieste dalla sicurezza dei naviganti. Esse non poterono eseguirsi nel decorso del cessato anno per le ragioni ricordate, ed ove più a lungo fosse protratta l'adozione di questa legge, si perderebbe, con gran danno, una parte della stagione propizia per effettuare lavori nelle regioni di cui si tratta.
Per queste considerazioni il Ministero confida che vorrete adottare la legge quale fu adottata dalla Camera dei deputati, e vi prega di dichiararne l'urgenza.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Articolo unico. Sono autorizzate le spese di lire 52,017 per la costruzione della torre di un faro nell'isolotto dei Cavoli alla punta meridionale della Sardegna, e di lire 62,051 75 per la costruzione di una simile torre nell'isola dell'Asinara, alla punta settentrionale.
{{Centrato|Relazione fatta al Senato il 13 febbraio 1854 dall'ufficio centrale, composto dei senatori Di Colobiano, Caccia, Della Planargia, Provana del Sabbione e Della Marmora Alberto, relatore.}}
{{Sc|Signori!}} — L'utilità della costruzione dei due fari all'isolotto dei Cavoli ed all'isola dell'Asinara nelle acque di Sardegna, non può fare oggetto di discussione, poichè venne già riconosciuta da ambi i rami del Parlamento, e già furono portate nei bilanci degli anni scorsi, 1852-53, le somme reputate necessarie per la costruzione delle torri che devono reggere tali fari.
Le somme a tal uopo allogate ascendono per la torre all'isolotto dei Cavoli a lire 43,547 50 e per l'Asinara a lire 46,705.
Cotali opere non poterono avere prima d'ora esecuzione per mancanza di attendenti all'impresa, essendo stata fatta, soltanto per quella dell'Asinara, una privata offerta portante l'aumento del 35 per cento; condizione alla quale il ministro dei lavori pubblici non giudicò potere acconsentire, come troppo gravosa agl'interessi del regio erario.
Bensì avrebbe creduto opportuno che venisse fatto un aumento ai prezzi di perizia d'ambe le torri, aumento che dal Consiglio dell'arte fu proposto al 20 per cento, sperando di potere, ciò mediante, rinnovare gl'incanti con esito più favorevole.
L'oggetto della legge ora presentata, e sancita dalla Camera elettiva, è pertanto che venga autorizzato lo stanziamento nel bilancio 1854 delle due somme a tal uopo destinate, sulla base di detto aumento, per cui la spesa per la costruzione della torre nell'isolotto dei Cavoli sarebbe portata a lire 52,017, e quella per l'isola dell'Asinara a lire 56,046. Nella proposta fatta alla Camera elettiva quest'ultima somma venne, per semplice errore materiale mutata in lire 62,051 75, e così con un aumento in più di lire 6005 75.
Trovandosi questa somma di lire 62,051 75 già approvata dall'altro ramo del Parlamento, ed essendo urgente che i lavori siano intrapresi il più presto possibile, onde approfittare dei mesi favorevoli per queste opere (i quali non sono molti in Sardegna), il Ministero conforta il Senato ad approvare la proposta legge, malgrado il corso errore di somma in più nel riflesso che le costruzioni di cui si tratta, dovendosi eseguire per pubblica impresa, si avrà in tal modo assicurato l'esito dell'appalto, e si otterranno nel concorso offerte vantaggiose.
Il vostro ufficio centrale, apprezzando le considerazioni esposte dal signor ministro, e ritenuto che le somme precedentemente stanziate per tali opere rimangono disponibili a favore del regio erario, vi propone per organo mio l'approvazione della legge.
{{Centrato|'''Norme per l'ammessione al beneficio dei poveri.'''}}
{{Indentatura|testo=''Progetto di legge presentato alla Camera il 28 gennaio 1854 dal ministro di grazia e giustizia'' '''(Rattazzi)'''.}}
{{Sc|Signori!}} — Nella presentazione del progetto di legge sulla riorganizzazione dell'ordine giudiziario prenunciavasi una altra legge specialmente intesa a ristabilire le norme e le condizioni dell'ammessione al beneficio de' poveri all'effetto di ridurre tale instituzione dentro a suoi giusti termini, dai quali erasi negli ultimi tempi alquanto dilungata; ed è questo il progetto di legge che oggi d'ordine di S. M. io vengo a presentarvi.
Il supremo bisogno di ogni civile società, ed insieme il primissimo dovere d'ogni bene ordinato Governo, si è che la giustizia venga a tutti imparzialmente amministrata, e che l'adito ai tribunali sia a tutti ugualmente dischiuso. Ma perchè a sostentare il grave dispendio causato dalla creazione e dal mantenimento dei tribunali fu forza introdurre certe tasse sugli atti giudiziari costituenti una specie di tributo onde sono specialmente gravati coloro che deggiono promuovere e difendere i loro interessi in giudicio, si dovette pure avvisare a che l'impossibilità di soddisfare a simili tasse non diventasse un ostacolo talvolta insuperabile all'esperimento del diritto.
E siccome, per la varietà e moltiplicità delle leggi e la solennità e complicazione delle forme, non è sempre facile l'esplicazione del diritto, e le forensi disputazioni richiedono lo studio e l'opera indefessa di uomini lungamente versati nelle materie legali; chè anzi la legge impone alle parti contendenti la necessità di eleggersi un procuratore, si dovette similmente provvedere a che il difetto di tale assistenza non rendesse impossibile agli indigenti la difesa dei loro interessi.
Quindi è che l'instituzione del beneficio dei poveri non è tanto diretta ad esercitare una beneficenza a pro di certe persone meritevoli di soccorso, quanto a rimuovere le cause che nelle condizioni attuali della società, difettando i mezzi resi dalla legge necessari per agire in giudicio, possono impedire che la giustizia venga ad ognuno che la domandi impartita.
Antichissima è questa patria instituzione del beneficio dei poveri, ed è nobil vanto pei nostri legislatori l'averla così bellamente ordinata, mentrechè presso alle altre incivilite nazioni, anche oggidì, non s'incontrano di essa che imperfetti abbozzamenti.
Dovunque fu sentito il bisogno di agevolare agli indigenti l'esperimento giuridico dei loro diritti, ma i provvedimenti riuscirono dovunque imperfetti.
E così non v'ha paese, tranne fra noi, dove le persone ammesse al benefizio de' poveri sieno con tanta larghezza esen-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1014}}</noinclude>
E similmente furono giudicate non troppo conformi alla libertà della difesa, che dev'essere pienissima, le disposizioni del Codice penale, per cui si rende obbligatorio agli imputati ed accusati il ministero dell'avvocato dei poveri, ancorachè abbiansi eletti altri difensori, e loro si vieta di ricusarlo senza giusti motivi.
Il salutare uffizio dell'avvocato dei poveri non dev'essere per alcun modo rivolto in danno di coloro a pro dei quali venne introdotto; e quindi gli accusati ed imputati godenti del benefizio non deggiono essere costretti a valersi dell'opera sua, qualvolta abbiano il modo di essere altrimenti difesi e siasi per loro collocata ogni fiducia in altri difensori.
Meno ancora ragionevole si è che gli accusati ed imputati che non sono da povertà costretti ad impetrare la pubblica clientela, deggiano tuttavia accettare, loro malgrado, il patrocinio dell'avvocato dei poveri.
E sì nell'uno che nell'altro caso non è punto dicevole alla dignità di tale magistratura il dover assumere una difesa che non torni pienamente gradita.
Da ultimo la necessità del Ministero dell'avvocato dei poveri certamente vien meno rispetto a coloro che non sono in carcere detenuti, per avere conseguita la libertà provvisoria mediante cauzione, giacchè il fatto stesso della cauzione esclude il bisogno dell'assistenza del pubblico difensore.
A tutto ciò adunque provvede l'articolo 10 di questo progetto disponendo che gli avvocati ed i procuratori dei poveri debbano prestare il loro ministero a favore di tutti gli imputati od accusati detenuti, quantunque non ammessi al benefizio de' poveri, qualora essi detenuti non abbiano eletti altri difensori, e questi non siano stati nominati d'uffizio.
L'articolo 11 reca una conseguente abrogazione e derogazione alle disposizioni delle due leggi, amendue in data del 20 novembre 1847, emanate la prima a relazione del dicastero della Grande Cancelleria, e la seconda a relazione del Ministero delle finanze, in quanto siano contrarie alla presente, la quale, come si raccoglie dalle riferite sue disposizioni, ha precipuamente per oggetto di prescrivere le condizioni relative all'ammessione al beneficio dei poveri, e di definire i casi nei quali debbasi prestare il gratuito patrocinio, senza punto innovare le disposizioni economiche delle leggi e regolamenti in vigore sull'annotazione a debito dei diritti di emolumento, e dei giudiziari, sulla carta bollata, e sulle ragioni eventuali di rimborso spettanti al regio erario.
Sono del pari abrogate e derogate le disposizioni degli articoli 562 e 564 del Codice di procedura criminale, inquantochè le attribuzioni dell'avvocato e del procuratore dei poveri restano, in forza dell'articolo 10 di questa legge, notevolmente modificate.
E finalmente l'articolo 12 contiene una disposizione transitoria in favore degli instituti di carità e stabilimenti di beneficenza che già ottennero in qualunque siasi modo l'ammessione al beneficio dei poveri, onde non rimanga inopportunamente disturbato il corso delle cause già vertenti.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. Per ottenere l'ammissione al beneficio de' poveri, sia nelle materie civili che nelle criminali, la parte instante dovrà giustificare la sua povertà coll'attestazione giudiziale di due membri dell'amministrazione comunale del suo domicilio.
La povertà dovrà pure essere comprovata dal giudice del mandamento, assunte, all'uopo, particolari informazioni, e preso l'avviso dell'esattore demaniale.
Art. 2. Nelle cause civili l'ammessione al beneficio non sarà concessa, senzachè l'avvocato dei poveri riconosca con apposito parere essere l'intenzione della parte instante fondata in ragione.
Art. 3. Le sole congregazioni di carità locali godranno di pieno diritto del beneficio dei poveri, salvo il disposto dall'articolo 40 del regio editto 29 ottobre 1847 e dall'ultima parte dell'articolo 5 delle regie patenti 20 novembre 1847 (numero 645 della raccolta degli atti del Governo).
Art. 4. L'ammessione al beneficio dei poveri sarà decretata sopra ricorso, per le cause di competenza dei tribunali provinciali, dal presidente del tribunale; per quelle di competenza delle Corti d'appello dal primo presidente della Corte; e per le cause criminali rinviate alle Corti d'assise dal consigliere incaricato di presiedere alle assise.
Pei ricorsi e controricorsi in Cassazione sarà decretata dal primo presidente della Corte di cassazione.
Art. 5. L'ammessione al beneficio dei poveri nelle cause criminali potrà essere provvisoriamente concessa, secondo le circostanze, anche senza l'attestazione di povertà prescritta dall'articolo 1.
Tale ammessione provvisoria avrà pure facoltà di concederla il giudice che procederà all'interrogatorio dell'accusato a tenore dell'articolo 376 del Codice di procedura criminale.
Art. 6. Non avrà luogo l'ammessione al beneficio dei poveri per gli atti di giurisdizione volontaria.
L'ammessione al beneficio per sostenere una causa civile avrà tuttavia effetto per quegli atti di giurisdizione volontaria che si renderanno necessari al fine di promuovere l'azione o sostenere la difesa della parte ammessa al detto beneficio.
Art. 7. La parte che avrà ottenuto l'ammessione al beneficio de' poveri in materia civile, ne sarà depellita, se in progresso di causa la questione avrà cangiato d'aspetto, e la sua intenzione non apparirà più fondata in diritto, o se la di lei povertà sarà cessata.
La reiezione dal beneficio si pronunzierà in seguito a nuovo parere dell'avvocato de' poveri dall'autorità giudiziaria da cui sarà emanato il decreto di ammessione.
Quando la cessazione del beneficio de' poveri avrà luogo ad istanza della parte contraria, quella già ammessa al beneficio dovrà essere citata a costituirsi un nuovo procuratore, secondo la legge di procedura civile.
Art. 8. Gli stranieri domiciliati nello Stato potranno essere ammessi al benefizio dei poveri quando la loro povertà sarà giustificata nel modo prescritto dall'articolo 1.
Quelli non domiciliati nello Stato, e che a tenore dei trattati saranno dispensati dalla cauzione iudicatum solvi, vi potranno essere ammessi, secondo le circostanze, con reale decreto.
Art. 9. Nelle cause civili il Ministero dell'avvocato e del procuratore de' poveri non sarà obbligatorio per le parti ammesse alla gratuita clientela. Esse potranno valersi di altri avvocati e procuratori, salva però la sorveglianza attribuita all'avvocato de' poveri dalla legge e dai regolamenti.
Art. 10. Nelle cause criminali gli avvocati e procuratori de' poveri dovranno prestare il loro ministero, avanti le Corti o tribunali sedenti nelle città ove sono stabiliti, a favore di tutti gli imputati od accusati detenuti, quantunque non ammessi al beneficio de' poveri, qualora essi detenuti non abbiano scelti altri difensori, o questi non siano stati nominati d'uffizio.
Art. 11. Le disposizioni delle prime e seconde lettere patenti in data 10 novembre 1847, e degli articoli 563 e 564<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1015}}</noinclude>
del Codice di procedura criminale, in quanto sono contrarie alla presente legge, rimangono abrogate o derogate.
Art. 12. Gli instituti di carità e gli stabilimenti di beneficenza che in forza delle precedenti disposizioni cessano di essere ammessi al beneficio de' poveri di pieno diritto, e quelli che vi furono ammessi con ispeciali provvedimenti, continueranno a godere della gratuita clientela per le sole cause già incominciate al tempo della promulgazione della presente legge.
{{Centrato|'''Cessione di terreni demaniali alla città di Torino per la formazione di giardini pubblici.'''}}
{{Indentatura|testo=''Progetto di legge presentato alla Camera il 30 gennaio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze'' '''(Cavour)'''.}}
{{Sc|Signori!}} — Ho l'onore di presentarvi un progetto di legge per approvazione d'una convenzione che con scrittura del 23 corrente mese è stata intesa tra le finanze dello Stato e la città di Torino in ordine alla cessione a quest'ultima di terreni demaniali per la formazione di giardini pubblici presso il Valentino.
Questi terreni demaniali fanno parte, per un quantitativo di metri quadrati 79,383 57 (giornate 20 89), della cascina detta l'Ajrale, su cui vi fu negli scorsi anni il progetto, poscia abbandonato, di erigere uno spedale militare divisionario; e per la superficie di metri 8953 (giornate 2 35) riguardano l'area sita tra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po.
Queste due superficie di terreno demaniale, di cui è cenno agli articoli 1 e 2 della suddetta convenzione 23 gennaio corrente, sono designate nel tipo del cavaliere Promis colle date del 21 giugno 1853 e 19 gennaio 1854; parte delle giornate 20 89, compresa nella cascina Ajrale, già figura al numero 98 della tabella annessa alla legge 8 febbraio 1851, di modo che la sua alienazione trovasi autorizzata dalla legge stessa; la vendita della rimanente cascina è stata autorizzata colla legge 23 maggio 1853.
I motivi onde fu tratto il municipio di Torino ad aspirare all'acquisto dei terreni prementovati riassumonsi nel divisamento di procurare alla ognor crescente di lei popolazione un mezzo di circolazione e di ricreazione, a cui ormai più non bastano i così detti Ripari, e nel commendevole pensiero di procacciare, in questi difficili tempi, del lavoro alla classe povera che potrà così provvedere alla sua sussistenza.
A siffatte considerazioni, meritevoli per se stesse di particolare riguardo, altre aggiungevansi di speciale interesse delle finanze onde indurre le medesime a coltivare e ad assecondare il progetto della città.
Giova infatti ritenere al proposito che coll'operare la vendita alla città stessa dei terreni summentovati per ridurli alla condizione di pubblici giardini, quelli che ancora rimangono al demanio vengono ad ottenere un maggior valore, potendo più facilmente venir destinati ad uso di fabbricazione, sia per la loro vicinanza ad un sito che non mancherà di divenire frequentatissimo, sia anche perchè compresi nel progetto d'ingrandimento della città in quella parte per cui il municipio, in vista dell'attuazione del progettato acquisto, si dispone a fare senza ritardo le pratiche opportune per l'approvazione del relativo piano.
Nè inopportuno tornar sembra il riflesso che, sebbene sia a presumersi che, vendendo all'asta pubblica in distinti lotti tutti i terreni consistenti nel podere l'Ajrale, sarebbesi potuto ricavare dalla parte del podere stesso cadente nella cessione colla città progettata qualche maggior prezzo, non si può tuttavia disconoscere che, per giungere all'alienazione della totalità di detto podere richiederebbesi un tempo anzi che no protratto, per cui le finanze sarebbero mai riescite ad incassare, anche in un discreto termine, la somma che la città di Torino corrisponderà in parte subito ed in parte fra due anni avvenire.
Arroge che nell'attuale condizione anormale dei tempi, e ritenuto eziandio il gran numero di fabbriche tanto di recente ultimazione, quanto di quelle tuttora in via di compimento, sarebbe riescito assai difficile alle finanze di vendere un quantitativo di terreno assai rilevante, come è quello della cui cessione si tratta e quello che resta di disponibile al demanio, nel cui interesse ed all'oggetto che nulla venga ad incagliarne la vendita, si è introdotto nell'articolo 1 di detta convenzione la condizione che la città non possa per lo spazio di dieci anni destinare ad uso di fabbricazione per caseggiati, ad eccezione di casini da spettacolo, caffè e simili, la porzione di detta cascina Ajrale che si tratta di cederle.
Il prezzo pertanto di lire 550,000 fissato per il quantitativo del terreno da cedersi alla città si presenta, a fronte delle premesse circostanze, assai equo nell'interesse delle finanze, alle quali in questa occasione, ed in aggiunta al prementovato corrispettivo, la città fa cessione (articolo 8 della convenzione) del terreno necessario per compiere il progetto dello scalo della ferrovia dello Stato a Porta Nuova, terreno questo che torna indispensabile al Governo per l'ingrandimento di detto scalo, la cui ristrettezza attuale non sta più in rapporto colle esigenze dello scalo stesso.
Nella fiducia d'aver con questi brevi cenni dimostrato la convenienza che presenta alle finanze la convenzione di cui si tratta, io vi prego, o signori, di accordarmi la vostra approvazione dichiarando d'urgenza il relativo progetto di legge mentre, come prima sia questo sanzionato da tutti i poteri dello Stato, è intenzione del municipio di far porre mano alle opere per la formazione dei giardini pubblici onde venire con tal mezzo in sollievo della classe indigente.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. È approvata la convenzione in data del 23 gennaio 1854 seguita fra le finanze dello Stato e la città di Torino, in virtù della quale le finanze cedono alla città una porzione dei terreni della cascina demaniale detta l'Ajrale, regione del Valentino presso Torino, del quantitativo di metri settantanove mila trecento ottantatrè e centimetri cinquantasette (giornate 20, tavole 89), nonchè l'area demaniale sita fra il viale del Valentino e la sponda sinistra del Po, di metri ottomila novecento cinquantatrè (giornate 2 35), mediante il corrispettivo per parte di detta città alle finanze di lire cinquecento cinquanta mila e la cessione del terreno necessario per compiere il progetto dello scalo della ferrovia dello Stato a Porta Nuova, chiuso dal perimetro colle lettere L, N, E, M, di cui nel piano Maus del 26 ottobre 1853.
Questa convenzione verrà ridotta in atto pubblico.
Art. 2. Per gli effetti della presente legge è derogato ad ogni disposizione in contrario.
{{Centrato|'''CONVENZIONE.'''}}
L'anno del Signore mille ottocento cinquantaquattro, ed al ventitrè del mese di gennaio, in Torino, alle ore nove di sera, ed in una sala del Ministero di finanze,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1014}}</noinclude>
E similmente furono giudicate non troppo conformi alla libertà della difesa, che dev'essere pienissima, le disposizioni del Codice penale, per cui si rende obbligatorio agli imputati ed accusati il ministero dell'avvocato dei poveri, ancorachè abbiansi eletti altri difensori, e loro si vieta di ricusarlo senza giusti motivi.
Il salutare uffizio dell'avvocato dei poveri non dev'essere per alcun modo rivolto in danno di coloro a pro dei quali venne introdotto; e quindi gli accusati ed imputati godenti del benefizio non deggiono essere costretti a valersi dell'opera sua, qualvolta abbiano il modo di essere altrimenti difesi e siasi per loro collocata ogni fiducia in altri difensori.
Meno ancora ragionevole si è che gli accusati ed imputati che non sono da povertà costretti ad impetrare la pubblica clientela, deggiano tuttavia accettare, loro malgrado, il patrocinio dell'avvocato dei poveri.
E sì nell'uno che nell'altro caso non è punto dicevole alla dignità di tale magistratura il dover assumere una difesa che non torni pienamente gradita.
Da ultimo la necessità del Ministero dell'avvocato dei poveri certamente vien meno rispetto a coloro che non sono in carcere detenuti, per avere conseguita la libertà provvisoria mediante cauzione, giacchè il fatto stesso della cauzione esclude il bisogno dell'assistenza del pubblico difensore.
A tutto ciò adunque provvede l'articolo 10 di questo progetto disponendo che gli avvocati ed i procuratori dei poveri debbano prestare il loro ministero a favore di tutti gli imputati od accusati detenuti, quantunque non ammessi al benefizio de' poveri, qualora essi detenuti non abbiano eletti altri difensori, e questi non siano stati nominati d'uffizio.
L'articolo 11 reca una conseguente abrogazione e derogazione alle disposizioni delle due leggi, amendue in data del 20 novembre 1847, emanate la prima a relazione del dicastero della Grande Cancelleria, e la seconda a relazione del Ministero delle finanze, in quanto siano contrarie alla presente, la quale, come si raccoglie dalle riferite sue disposizioni, ha precipuamente per oggetto di prescrivere le condizioni relative all'ammessione al beneficio dei poveri, e di definire i casi nei quali debbasi prestare il gratuito patrocinio, senza punto innovare le disposizioni economiche delle leggi e regolamenti in vigore sull'annotazione a debito dei diritti di emolumento, e dei giudiziari, sulla carta bollata, e sulle ragioni eventuali di rimborso spettanti al regio erario.
Sono del pari abrogate e derogate le disposizioni degli articoli 562 e 564 del Codice di procedura criminale, inquantochè le attribuzioni dell'avvocato e del procuratore dei poveri restano, in forza dell'articolo 10 di questa legge, notevolmente modificate.
E finalmente l'articolo 12 contiene una disposizione transitoria in favore degli instituti di carità e stabilimenti di beneficenza che già ottennero in qualunque siasi modo l'ammessione al beneficio dei poveri, onde non rimanga inopportunamente disturbato il corso delle cause già vertenti.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. Per ottenere l'ammissione al beneficio de' poveri, sia nelle materie civili che nelle criminali, la parte instante dovrà giustificare la sua povertà coll'attestazione giudiziale di due membri dell'amministrazione comunale del suo domicilio.
La povertà dovrà pure essere comprovata dal giudice del mandamento, assunte, all'uopo, particolari informazioni, e preso l'avviso dell'esattore demaniale.
Art. 2. Nelle cause civili l'ammessione al beneficio non sarà concessa, senzachè l'avvocato dei poveri riconosca con apposito parere essere l'intenzione della parte instante fondata in ragione.
Art. 3. Le sole congregazioni di carità locali godranno di pieno diritto del beneficio dei poveri, salvo il disposto dall'articolo 40 del regio editto 29 ottobre 1847 e dall'ultima parte dell'articolo 5 delle regie patenti 20 novembre 1847 (numero 645 della raccolta degli atti del Governo).
Art. 4. L'ammessione al beneficio dei poveri sarà decretata sopra ricorso, per le cause di competenza dei tribunali provinciali, dal presidente del tribunale; per quelle di competenza delle Corti d'appello dal primo presidente della Corte; e per le cause criminali rinviate alle Corti d'assise dal consigliere incaricato di presiedere alle assise.
Pei ricorsi e controricorsi in Cassazione sarà decretata dal primo presidente della Corte di cassazione.
Art. 5. L'ammessione al beneficio dei poveri nelle cause criminali potrà essere provvisoriamente concessa, secondo le circostanze, anche senza l'attestazione di povertà prescritta dall'articolo 1.
Tale ammessione provvisoria avrà pure facoltà di concederla il giudice che procederà all'interrogatorio dell'accusato a tenore dell'articolo 376 del Codice di procedura criminale.
Art. 6. Non avrà luogo l'ammessione al beneficio dei poveri per gli atti di giurisdizione volontaria.
L'ammessione al beneficio per sostenere una causa civile avrà tuttavia effetto per quegli atti di giurisdizione volontaria che si renderanno necessari al fine di promuovere l'azione o sostenere la difesa della parte ammessa al detto beneficio.
Art. 7. La parte che avrà ottenuto l'ammessione al beneficio de' poveri in materia civile, ne sarà depellita, se in progresso di causa la questione avrà cangiato d'aspetto, e la sua intenzione non apparirà più fondata in diritto, o se la di lei povertà sarà cessata.
La reiezione dal beneficio si pronunzierà in seguito a nuovo parere dell'avvocato de' poveri dall'autorità giudiziaria da cui sarà emanato il decreto di ammessione.
Quando la cessazione del beneficio de' poveri avrà luogo ad istanza della parte contraria, quella già ammessa al beneficio dovrà essere citata a costituirsi un nuovo procuratore, secondo la legge di procedura civile.
Art. 8. Gli stranieri domiciliati nello Stato potranno essere ammessi al benefizio dei poveri quando la loro povertà sarà giustificata nel modo prescritto dall'articolo 1.
Quelli non domiciliati nello Stato, e che a tenore dei trattati saranno dispensati dalla cauzione iudicatum solvi, vi potranno essere ammessi, secondo le circostanze, con reale decreto.
Art. 9. Nelle cause civili il Ministero dell'avvocato e del procuratore de' poveri non sarà obbligatorio per le parti ammesse alla gratuita clientela. Esse potranno valersi di altri avvocati e procuratori, salva però la sorveglianza attribuita all'avvocato de' poveri dalla legge e dai regolamenti.
Art. 10. Nelle cause criminali gli avvocati e procuratori de' poveri dovranno prestare il loro ministero, avanti le Corti o tribunali sedenti nelle città ove sono stabiliti, a favore di tutti gli imputati od accusati detenuti, quantunque non ammessi al beneficio de' poveri, qualora essi detenuti non abbiano scelti altri difensori, o questi non siano stati nominati d'uffizio.
Art. 11. Le disposizioni delle prime e seconde lettere patenti in data 10 novembre 1847, e degli articoli 563 e 564<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1025}}</noinclude><section begin="s1" />
nonché le cautele opportune al fine di assicurare un buon servizio della strada.
Nell’esame del capitolato si fece bensì qualche osservazione, per mandato d’uno degli uffici, sul punto se sia necessario od utile che nelle concessioni si determini il numero e l’importare delle azioni che si possono emettere, e se non sia piuttosto da lasciarsi ai concessionari ed agli azionisti il fissarlo; si manifestò ben anche il desiderio che pei capitolati di concessione si adottino per il possibile in avvenire delle norme fisse, come sarebbe per l’inclinazione delle rampe, di cui parla l’articolo 16, ed altre opere consimili, come pure pei materiali di costruzione, al fine di evitare che debbansi moltiplicare le speciali approvazioni da darsi dal Governo per ognuna di esse opere o materiali; ma la Commissione, mentre tenne conto di tali rilievi per farne cenno nella relazione, fu unanime nel riconoscere che la prima delle suaccennate osservazioni si riferisce ad una questione di massima e di principii da non essere risolta coll’opportunità della presente legge; poiché il capitolato fu redatto nello stesso senso di quelli delle strade ferrate della medesima natura precedentemente concesse, e principalmente perché, sulla speranza che venisse il medesimo approvato tal quale fu col Ministero sottoscritto, è notorio che seguirono contratti con terzi, ai quali non è da pregiudicarsi con innovazioni che ritarderebbero od impedirebbero l’esecuzione di una strada che, per essere di secondo ordine, sebbene sia per riescire delle più produttive, sarebbe difficile nelle attuali circostanze d’ottenere costrutta senza sacrifizi né per parte dello Stato, né della provincia, o di corpi morali della medesima, come avviene mercé la concessione ora richiesta a favore di coloro che a propria diligenza e spese ne fecero gli studi e ne promossero l’esecuzione.
Considerò inoltre la Commissione che, comunque possa desiderarsi che si stabiliscano delle norme generali per tutto ciò che d’ordinario occorre di prescrivere in tutti i capitolati relativi alle strade, niun inconveniente derivando dalle speciali disposizioni che si contengono nel capitolato attuale, le quali assoggettano i concessionari a sopportare l’approvazione del Ministero per certi lavori e per certi materiali da impiegarsi, sia da ammettersi il capitolato stesso tal quale trovasi redatto.
Finalmente la vostra Commissione, mentre manifestò il vivo desiderio che, in massima, il Ministero provveda all’esecuzione delle opere con pubblicità e concorrenza, sia che si facciano a spese dello Stato, che a spese altrui, riconobbe che un tale sistema non potrebbe applicarsi alle strade di ferro di second’ordine, come è questa, se la concorrenza spontaneamente non sorge, ma siansi invece da assecondare le private domande di concessione, massime quando sono da lungo tempo conosciute, come lo è la presente, e niuno si presentò a farvi concorrenza. Deliberò quindi che sia da approvarsi il progetto di legge di cui si tratta.
Tanto più volentieri la Commissione propone che si approvi tale progetto, poiché con esso si viene a recare un sollievo alla classe bisognosa della provincia di Biella, procurandole lavoro nell’attuale crisi annonaria, e nella circostanza che il fallito raccolto delle uve durante un triennio ingenerò la mancanza di mezzi di sussistenza in quegli abitanti, il che oltre all’essere notorio, viene altresì comprovato dalle deliberazioni di alcuni Consigli comunali della provincia trasmesse alla Camera.
Signori, secondando il voto della Commissione, provvedete al vantaggio dello Stato e soddisfate ad uno dei più sentiti bisogni e dei più fervidi voti degli abitanti d’una provincia attiva e laboriosa, fra i quali pregia d’annoverarsi il relatore della vostra Commissione.
{{Rule|8em|t=1|v=1}}<section end="s1" /><section begin="s2" />
{{Indentatura|testo={{§|V|''Relazione del ministro dei lavori pubblici'' '''(Paleocapa)''' 6 ''marzo'' 1854, ''con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del'' 14 ''febbraio'' 1854.}}}}
{{Sc|Signori!}} — Nella sua tornata del 14 febbraio prossimo passato la Camera elettiva con immensa maggioranza di voti adottava il progetto di legge della concessione ai signori Feroggio, Crida e compagnia della costruzione ed esercizio d’una ferrovia che partendo da Biella metta a Santhià.
I vantaggi che all’industre e popolosa provincia biellese sono per derivare dall’apertura di questa comunicazione che metta i suoi abitanti ed il suo commercio in pronto e diretto rapporto per mezzo della strada ferrata da Torino a Novara, cui dessa verrebbe a far capo nel luogo di Santhià, essendo stati svolti nella relazione che accompagnava la presentazione del progetto di legge in discorso alla Camera dei deputati, a quella mi riferisco nell’atto che mi onoro di sottoporre alle savie vostre deliberazioni il progetto medesimo con fiducia che sarà per ottenere eguale favorevole risultamento,
{{Rule|8em|t=1|v=1}}<section end="s2" /><section begin="s3" />
{{Indentatura|testo={{§|VI|''Relazione fatta al Senato il 17 marzo 1854 dall’ufficio centrale composto dei senatori'' '''Franzini, Ambrosetti, Jacquemoud, Gantieri,''' ''e'' '''Di Colobiano''', ''relatore''.}}}}
{{Sc|Signori!}} — La proposizione dell’apertura di una nuova ferrovia bene studiata e ponderata giunge sicuramente accetta a chi augura e desidera vedere sempre più progredire ed accrescersi i mezzi che procurano al commercio, alle popolazioni quell’importante vantaggio che deriva dalle facili e sollecite comunicazioni; tale proposizione giunge tanto più accetta quando si riferisce ad una provincia abitata da intelligente, virtuosa ed operosa popolazione, la quale colla sua industria è salita a distinto grado, che per le sue manifatture fa buona mostra de’ suoi prodotti alle pubbliche esposizioni, che per l’ingegno de’ suoi abitanti reca utile concorso in quasi tutte le opere d’arte che sorgono nello Stato,
Convinto da tali principii l’ufficio centrale esaminava il progetto di legge, ed il capitolato relativo alla concessione del tronco di strada che da Biella tende a Santhià dove si unisce alla ferrovia di Novara, alla quale il tronco di Biella recherà sicuramente utile grandissimo per l’affluenza di merci e di viaggiatori, che muovono da quella operosa provincia.
L’ufficio centrale ha trovato tutte le disposizioni del capitolato conformi ai progetti che già per altre linee vennero approvati dal Senato sia per le stazioni, le fermate e la linea telegrafica, sia per i vantaggi fatti al Governo, sia per le facilitazioni dal medesimo accordate, sia infine per le cautele proprie ad assicurare l’esecuzione di tali imprese,
Verte però lite tra i concessionari e gli azionisti; ma siccome si tratta di un giudizio nel quale si stanno ventilando interessi puramente particolari, risulta evidente che questo non può per nulla ostare all’andamento generale dell’opera. Tuttavia ad ogni evento il Governo ha preso le precauzioni necessarie per guarentire gli interessi dello Stato.
Di fatto fu pattuito che se i lavori non fossero incominciati nel termine di tre mesi a far tempo dalla data della legge di
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1026}}</noinclude><section begin="s1" />
concessione, se i concessionari non effettuassero nello stesso periodo di tempo il deposito delle lire 800 mila in una delle casse delle finanze, non solo sarebbero decaduti dall’ottenuta concessione, ma perderebbero inoltre il deposito già eseguito di lire 200 mila ed i lavori che avessero anticipatamente eseguiti.
Per tale considerazione l’uffizio centrale vi propone per organo mio l’adozione pura e semplice del progetto sì e come venne al Senato proposto dal Ministero.<section end="s1" />
{{Rule|8em|t=1}}{{Rule|8em|v=1}}<section begin="s2" />
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|'''Stabilimento di uffizi postali ambulanti sulla ferrovia<br>da Torino a Genova'''}}
<section end="s2" /><section begin="s3" />{{Indentatura|testo=''Progetto di legge presentato alla Camera l’''8'' febbraio ''1854'' dal ministro degli affari esteri'' '''(Dabormida)'''.}}
{{Sc|Signori!}} — La celerità e la speditezza delle comunicazioni postali si ottengono tanto col rapido trasporto, quanto mercé la sollecita distribuzione delle corrispondenze.
Le strade ferrate provvedono oggimai nella principale linea del nostro Stato al primo di cotesti mezzi; ma perché le medesime rechino tutti quei vantaggi che se ne possono ragionevolmente aspettare, uopo è che si introducano eziandio appo noi quei trovati che già altrove vennero adottati con profitto, e mediante i quali un celere trasporto non va disgiunto dalla pronta consegna dei dispacci postali,
A questo fine tende il progetto che in esecuzione dell’articolo 7 della legge 25 marzo 1853 io ho l’onore di presentare alla Camera sottoponendo alla vostra approvazione la spesa straordinaria di lire 31,200 per la costruzione di wagons-poste appropriati allo stabilimento di uffizi postali ambulanti da Torino a Genova.
L’utilità di questa istituzione è di già esperimentata presso le principali nazioni d’Europa, ed il Governo del Re, nell’intento di seguirne a suo vantaggio l’esempio, spedì due fra i migliori impiegati dell’amministrazione delle poste per studiare e vedere in atto i sistemi in proposito introdotti nella Francia e nel Belgio.
Dopo matura disamina si convinsero essi che il sistema belgico fosse per molti capi preferibile a quello francese, e consegnarono in apposita relazione i risultamenti delle loro osservazioni non che i motivi dell’opinione a cui si erano accordati.
Io aggiungo al progetto di legge la relazione in discorso come quella che contiene gli schiarimenti necessari su questa materia e somministra le notizie indispensabili per recarne ponderata sentenza. Vi unisco pure i disegni dei vagoni quali furono di concerto col Ministero dei lavori pubblici e sulla dichiarazione degli uomini d’arte compilati ed approvati.
Non mi pare necessario di entrare in ampie spiegazioni per dimostrare l’importanza della proposta che è sottomessa al vostro suffragio; evidente ne è il benefizio coll’assicurare nel servizio postale quella rapidità e quella esattezza che i crescenti bisogni del commercio e della civiltà altamente richieggono; i ragguagli tecnici voi li troverete nelle relazioni di cui vi ho fatto menzione; mi restringerò pertanto ad una sola osservazione che, attesa la situazione delle nostre finanze, non vuole essere pretermessa, questo si è che la spesa occorrente, come voi riconoscerete dal rapporto della direzione generale delle poste, che pure vi do in comunicazione, viene ad essere grandemente compensata dai risparmi che si otterranno coll’adozione degli uffizi ambulanti sulle ferrovie a preferenza del semplice trasporto della valigia, come finora si pratica.
Per siffatte considerazioni io porto fiducia sicura che voi, del pubblico bene sempre solleciti, non sarete per negare la vostra approvazione all’attuale progetto sopra il quale chiedo d’urgenza la vostra attenzione, stante che la spesa di cui è parola trovasi inscritta nel bilancio del corrente esercizio,
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
''Articolo unico''. La spesa straordinaria nuova di lire 31,200, proposta nel progetto del bilancio 1854, per la costruzione di wagons-poste per lo stabilimento di uffizi ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova, è approvata.
{{Indentatura|testo=''Relazione fatta alla Camera il'' 1° ''marzo'' 1854 ''dalla Commissione composta dei deputati'' '''Santa Croce, Bertoldi, Tegas, Pezzani, Alberti, Gallo,''' ''e'' '''Baziani''', ''relatore''.}}
{{Sc|Signori!}} — Le strade ferrate, come in ogni epoca tutti i grandi trovati dell’ingegno, hanno recato una rivoluzione ed uno straordinario sviluppo nel progresso fisico e morale della società, non ultimo dei quali certamente fu quello di una assai più sicura e rapida comunicazione postale; infatti, mentre che, pochi anni sono, pareva a noi già grande progresso essersi stabilita una quotidiana relazione tra alcuni Stati esteri e fra le città principali del regno, la quale dapprima non era che di due o di tre volte per settimana, oggi i sempre crescenti bisogni del commercio e della civiltà domandarono un nuovo sviluppo a questo importante servizio e fecero sentire il bisogno che queste comunicazioni fossero, non solo ovunque giornaliere, ma si effettuassero ben anche sui punti principali dello Stato parecchie volte nella stessa giornata. Il che si è potuto in qualche parte facilmente ottenere, senza aggravio del pubblico erario, per mezzo delle vie ferrate. Di più, il tempo diventa ogni dì maggiormente prezioso, e comincia eziandio da noi a stimarsi quale moneta; onde, dal momento in cui, per esempio, in quattro ore circa una lettera impostata a Torino può essere portata a Genova, era d’uopo studiare anche ogni mezzo per fare scomparire la maggior parte del tempo che passa dall’ora dell’impostazione all’ora della partenza, e specialmente dall’ora dell’arrivo all’ora della consegna dei dispacci postali, facendo così arrivare e distribuire le corrispondenze fra i diversi punti nel minore spazio di tempo possibile, e per far inoltre usufruire i vantaggi di una diretta comunicazione del servizio postale ai comuni eziandio di piccola entità, intermedi; la qual cosa di leggieri si poteva conseguire, sostituendo nelle strade ferrate ai mezzi ordinari di trasporto dei dispacci il servizio degli uffizi ambulanti, di già in uso presso le più colte nazioni d’Europa e d’America, ove si fa la trasmissione delle corrispondenze con una celerità che ha del maraviglioso. Diffatti una lettera impostata a Parigi si distribuisce 16 ore dopo a Verviers, punto estremo del Belgio, percorrendo in questo breve tempo una distanza di 515 chilometri, operandosi, strada facendo, l’apertura di tutti i dispacci, la separazione delle lettere, le relative operazioni postali di bollo e di peso e la consegna agli uffizi lungo le linee delle corrispondenze loro dirette. Sono questi uffizi ambulanti entro speciali vagoni costrutti esternamente come gli altri, interna-<section end="s3" /><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1027}}</noinclude><section begin="s1" />
mente foggiati ad uso di uffizio sedentario di arrivo e partenza con compartimenti a caselle, riscaldati ed illuminati convenientemente, aventi un posto per bollare le lettere ed un altro per pesarle con bilancie a bilico; nel sito più apparente sta fisso un cronometro, indispensabile per norma degl’impiegati nel disimpegno delle loro operazioni.
La divisione delle lettere, che adesso si opera nelle rispettive stazioni avanti la partenza del convoglio e con la chiusura dell’officio una o due ore prima, si fa invece per la più gran parte da appositi impiegati nei medesimi uffizi ambulanti durante la corsa; cosicché una lettera impostata al momento della corsa viene assegnata nelle rispettive caselle e distribuita al suo indirizzo poco tempo dopo. L’identica operazione si eseguisce per le lettere rimesse dagli uffizi lungo la linea della ferrovia, senza inconveniente del così detto servizio di transito e della giacenza di esse lettere negli uffizi centrali e negli uffizi corrispondenti. Anzi, per ovviare al ritardo causato dalle molteplici fermate per la rimessione ed il ricevimento dei dispacci lungo lo stradale, fu già inventato ed utilmente applicato nel Belgio un ingegnoso meccanismo, mediante il quale si fa questo scambio nelle corse accelerate, senza fermare il convoglio.
Fu quindi ottimo divisamento quello del Governo del Re di far eseguire gli studi necessari per proporre eziandio nel nostro paese l’introduzione di questa sì utile invenzione ora specialmente che il commercio, favorito da libere istituzioni, prende ogni giorno maggiore incremento. Al quale oggetto il Ministero inviava nella Francia e nel Belgio due impiegati delle regie poste acciocché esaminassero i differenti sistemi di uffizi ambulanti e ne facessero al Governo apposita relazione.
In tale relazione non solo è posto fuori di questione l’assoluto vantaggio di questa riforma nelle nostre comunicazioni postali, ma si dà altresì la preferenza al sistema belgico sopra il francese per la maggiore sua semplicità e comodità, combinata anche colla minore spesa.
Questa prevalenza del sistema belga sul francese è consentita anche nel rapporto della direzione generale delle poste e nella relazione del signor ingegnere Pansa, ed è fondata altresì sulla circostanza che la stessa amministrazione francese pare voglia adottare il sistema belga nella costruzione di nuovi vagoni.
Le questioni pertanto che si affacciarono alla Commissione per l’esame del progetto di legge di stabilimento di tali uffizi postali ambulanti si riducono a due: l’una, se convenga l’attivazione di questi vagoni postali nella presente situazione delle strade ferrate dello Stato, limitata per qualche tempo alla sola linea da Torino a Genova; l’altra è la spesa, argomento per ogni paese sempre grave, e per l’attuale nostro stato finanziario, gravissimo. Quanto alla prima questione, la Commissione non esita punto a pronunziarsi favorevolmente sulla convenienza dell’attuazione dei suddetti uffizi postali, anche per la sola linea da Torino a Genova, mossa dalle seguenti ragioni. È bene che si cominci anche fra noi a far esperimento di questo sistema, per trovarci ben preparati a dirigerlo sopra una scala più estesa; tanto più che le ferrovie in costruzione ed i progetti di altre di già ben avviati ci lasciano la lusinga, se gli eventi politici non ci saranno contrari, che fra breve noi pure avremo una considerevole rete di strade ferrate, che unirà fra loro e colla capitale le principali provincie dello Stato, e che comunicherà inoltre coi confini svizzeri, francesi, lombardi e piacentini. Infine anche il solo tronco di strada ferrata da Torino a Genova, di 166 chilometri, e con 26 stazioni, ha bastante sviluppo, mettendo in comunicazione le due principali città dello Stato, oltre a sedici altri uffizi postali di già ora esistenti, da meritare che si applichi, nell’interesse del commercio, questo più celere e più sicuro sistema di comunicazione postale. La questione poi della spesa vuolsi considerare nel suo senso assoluto e relativo. Secondo i calcoli redatti in un elaborato rapporto del direttore generale delle poste, non vi sarebbe alcun aumento di spesa; anzi, stabilita per ogni ufficio postale la comunicazione diretta coll’introduzione di questo nuovo sistema, si otterrebbe nell’esercizio una sensibile economia<ref>Nel sopra citato rapporto il direttore generale delle poste presenta il seguente ragionato calcolo, dal quale risulterebbe una economia assai considerevole adottando il sistema degli uffici ambulanti tra Torino e Genova a preferenza del semplice trasporto della valigia con servizio di corrispondenza diretta tra i diversi uffizi.
Diciotto sono gli uffizi che sarebbero serviti dagli ambulanti; tre essendo le loro corse giornaliere, avrebbero dessi a formare 54 dispacci, ed altrettanto ne farebbero gli uffizi con loro corrispondenti, in tutto dispacci 108. Mettendosi in corrispondenza diretta fra di loro i 18 uffizi a tre volte il giorno, avrebbero individualmente a formare 54 dispacci, e così invece che cogli uffizi ambulanti si avrebbero giornalmente in circolazione soli 108 dispacci, col sistema attuale se ne avrebbero 918.
Prescindendo dal far computo della diversità di tempo, che si richiede per la formazione dei 918 dispacci, o di soli 108, basando i calcoli sulla differenza solamente della spesa, che occasionano, si hanno i seguenti risultati.
Ritenuto che ciascun dispaccio in cartaccia, cera-lacca e filo spago costi in media un soldo solo,
918 dispacci (sistema attuale) costerebbero . . . L. 45 90
108 dispacci (uffizi ambulanti) costerebbero . . . » 5 40
Economia giornaliera cogli ambulanti . . . . L. 40 50
le quali moltiplicate per i 365 giorni dell’anno rilevano alla egregia somma di . . . . . . . . . L. 14,782 50
I fogli d’avviso con cui si accompagnano i dispacci costano centesimi quattro.
Per 918 dispacci (sistema attuale) costerebbero . . . L. 36 72
Per 108 dispacci (uffizi ambulanti) costerebbero . . » 4 32
Economia giornaliera cogli ambulanti . . . L. 32 40
che moltiplicata per i 365 giorni dell’anno ascende a . . . . . . . . . . . . L. 11,826 »
Gli stati dei dispacci e di controllo, e giornale delle operazioni di ciaschedun uffizio costano centesimi tre caduno.
Per 918 in cadun mese (sistema attuale) L. 27 56
Per 108 in cadun mese (uffizi ambulanti) » 3 24
Economia mensile cogli ambulanti . . . L. 24 30
la quale moltiplicata per i 12 mesi dell’anno ascende a . . . . . . . . . . . . L. 291 66
Totale delle economie che risulterebbero dall’attivazione degli uffizi ambulanti . . . . . . . . . . L. 26,900 10
Che se poi per continuare nell’attuale sistema si vuole destinare un agente dell’amministrazione postale per il ricambio dei 306 dispacci ad ogni corsa, queste essendo tre, quattro debbono essere gli agenti, poiché due di loro potranno fare l’intiera corsa in andata e ritorno, ma i due partenti la sera da Genova e da Torino dovranno fermarsi la notte nel luogo d’arrivo; considerata la qualità di servizio faticoso cui sarebbero obbligati, e la pernottazione alternata fuori casa, il minimum della mercede che loro si possa accordare è di lire 6 caduno al giorno, che rileverebbe fra tutti per l’anno alla somma di lire 8760.
Epperciò la continuazione dell’attuale sistema di trasporto di dispacci per pareggiarlo nei suoi effetti al servizio degli uffizi ambulanti costerebbe allo Stato:
Per economie non fatte . . . . . . . . L. 26,900 »
Per la nuova spesa d’accompagnamento dei dispacci . . . . . . . . . . » 8,760 »
Totale . . . L. 35,660 »
L’attivazione invece degli uffici ambulanti non costerebbe che . . . . . . . . » 14,490 »
cioè:
Paga di 4 garzoni d’uffizio a lire 660 caduno . . L. 2,640 »
Indennità ad 8 impiegati ed a 4 garzoni d’uffizio, i quali invece di lire 1 50 al giorno per caduno se fossero due sole le corse, si deve portare a 2 50 perché facendo tre corse debbono alternativamente pernottare fuori casa . . . . . . . . » 10,950 »
Spesa di lumi, foraggio e simili . . . . . . . » 900 »
Totale . . . 14,490 »
Non si calcolò la spesa della formazione dei dispacci perché di essa già si tenne conto nel computo delle economie di cui sopra.
Confrontando l’importare della spesa dei due sistemi, ne risulta che il sistema attuale costando . . . . . L. 35,660 »
e gli uffizi ambulanti solo . . . . . . . . . » 14,490 »
si avrebbe un’economia con questi di . . . . . L. 21,170 »
Qui poi occorre l’avvertire che tale economia verrebbe a diminuirsi quando le corse giornaliere da tre si limitassero a due, perché le spese relative si ridurrebbero in proporzione diversa nei due sistemi come dalla dimostrazione seguente.
Spesa pel sistema attuale a due corse.
Economie sui diversi articoli di spesa per la formazione dei dispacci ridotta nei due sistemi di un terzo . . . L. 17,933 32
Stipendio degli agenti postali pel ricambio dei dispacci ridotto alla metà, due soli bastando pel servizio . . . . . . . . . . . » 4,380 »
Totale . . . L. 22,313 32
Spesa per gli uffici ambulanti a due corse.
Indennità a soli 4 impiegati ed a due garzoni di uffizio in ragione di lire 1 50 come venne proposto nel primo progetto di bilancio . . . . . . L. 3,285 »
Paga ai due garzoni d’uffizio . . . . » 1,920 »
Spesa di lumi e foraggio . . . . . . . » 600 »
Totale . . . L. 5,205 »
Economia cogli uffizi ambulanti . . . . . . L. 17,108 32
Nè ad assorbire questa economia annuale arriverà mai la spesa di manutenzione dei vagoni postali ed il rateato rimborso all’erario di quella di loro costruzione.</ref>. In ogni caso poi, quand’anche questi calcoli<section end="s1" /><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1028}}</noinclude><section begin="s1" />
non fossero del tutto esatti, tocché non è credibile, egli è certo che la spesa sarebbe sempre di piccola entità, e che grande è il vantaggio che il nuovo sistema non può a meno di produrre. Perciò la Commissione non potrebbe fare altrimenti che proporne l’adozione, tanto più essendovi ogni ragione per credere che, perfezionandosi e migliorandosi il servizio postale, anche le corrispondenze verranno ad aumentare, e quindi le finanze ne ricaveranno un maggiore prodotto.
Resta ad esaminare se la somma proposta dal Ministero nel progetto di legge in questione in lire 34,200 sia ragionata ed appoggiata a fatti bastanti. La spesa per un vagone postale nel Belgio è calcolata a lire 4100; ora, ammessa anche la maggiore carezza nel nostro paese della mano d’opera, e specialmente del materiale, la Commissione dubita che l’ammontare di lire 31,200 per quattro vagoni postali, cioè di lire 7800 per ciascun vagone postale, per quanto fu stimato dall’ingegnere Pansa, e sul quale è fondata la domanda del ministro, sia alquanto esagerato. Tuttavia non trova difficoltà ad acconsentire a questa domanda di credito nella somma proposta, persuasa quale è che il Ministero farà eseguire più dettagliati studi sul costo presumibile di tali vetture, e che in ogni caso, la loro provvista dandosi ad appalto, e formandosi nel bilancio una categoria a parte per tale spesa, non vi sarà pericolo che le finanze ne abbiano a sopportare alcun detrimento, eziandio quando la somma dal Parlamento votata fosse superiore del vero bisogno. Onde la Commissione unanime vi propone, per mio organo, l’adozione pura e semplice del presente progetto di legge presentato dal Ministero,<section end="s1" />
{{Indentatura|testo=''Relazione del ministro degli affari esteri'' '''(Dabormida)''' 20 ''marzo'' 1854, ''con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del'' 14 ''detto mese''.}}
<section begin="s2" />{{Sc|Signori!}} — La Camera dei deputati nella seduta del 14 volgente mese adottava il progetto di legge che ora è sottoposto alle vostre deliberazioni, d’approvazione della spesa straordinaria e nuova di lire 31,200 inscritta nel bilancio del corrente esercizio per la costruzione di vagoni appropriati allo stabilimento di uffizi postali ambulanti sulla ferrovia da Torino a Genova.
I vantaggi che da questo sistema di trasporto di dispacci debbono derivare sono sufficientemente svolti nelle relazioni, che ho pure l’onore di assoggettarvi, della direzione generale delle poste. La parte tecnica voi la troverete spiegata nel rapporto dell’ufficio d’arte, consultato in proposito e nei relativi disegni. Quindi io porto fiducia che anche il vostro voto, o signori, sarà favorevole al progetto, come quello che ha per iscopo di migliorare sempre più il servizio delle corrispondenze postali.<section end="s2" />
{{Indentatura|testo=''Relazione fatta al Senato il'' 21 ''marzo'' 1854 ''dall’ufficio centrale composto dei senatori'' '''Della Marmora A., Pinelli, Jacquemoud, Di Pollone''' ''e'' '''Colli''', ''relatore''.}}
<section begin="s3" />{{Sc|Signori!}} — Il progresso della civiltà e dell’industria, mentre fa nascere ogni giorno nuovi bisogni, somministra ancora il mezzo di soddisfarli. La costruzione delle ferrovie, mercé le quali si anniéntano, per dir così, e si fanno scomparire le distanze, produce altresì un più sentito desiderio di accelerate e frequenti comunicazioni epistolari; ond’è che fra le più colte nazioni, oltre al trasporto delle valigie per mezzo delle strade ferrate, si sono introdotti gli uffici di posta ambulanti che formano l’oggetto della presente legge. Sono questi uffici ambulanti appositi wagons entro i quali impiegati dell’amministrazione delle poste, muniti di tutti gli attrezzi necessari, procedono strada facendo ad una gran parte<section end="s3" /><noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/229
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1029}}</noinclude><section begin="s1" />
delle operazioni postali, che ora si fanno nelle rispettive stazioni prima della partenza, cosicché una lettera impostata al momento della corsa viene assegnata nella rispettiva casella dell’ufficio ambulante e distribuita al suo indirizzo poco tempo dopo. Un’operazione identica si eseguisce per le lettere rimesse dagli uffici lungo la linea delle ferrovie.
Il Governo del Re ha inviato alcuni impiegati in Francia e nel Belgio per esaminare i vari sistemi e farne relazione. Il rapporto della direzione generale delle poste accorda la preferenza al sistema belga, preferenza, oltre ad altre considerazioni importanti, fondata su ciò, che l’amministrazione francese stessa sembra disposta ad adottarlo almeno in ordine alla costruzione dei wagons.
Non lascia dubbio la relazione suddetta sull’utilità di questa riforma applicata per ora come esperimento alla sola linea da Torino a Genova, ed in questo parere concorre l’egregio nostro collega direttore generale delle poste. Grandissimo riesce il risparmio del tempo divenuto ora più che mai prezioso. Il ritardo fin qui cagionato dal così detto servizio di transito e dalla giacenza delle lettere negli uffici centrali e negli uffici corrispondenti, scompare per modo che una lettera impostata a Torino, a cagione d’esempio, potrà essere distribuita a Genova cinque ore dopo.
Secondo i calcoli poi del signor direttore generale si può anche sperare un’economia ragguardevole, la quale, comunque sia, non sarà mai assorbita dalla spesa di manutenzione dei wagons, il costo primitivo dei quali non dovendo neppure ascendere all’intera somma di lire 31,200, proposta in bilancio, non può in verun modo essere considerata come ragguardevole.
Per ovviare al ritardo causato dalle molteplici fermate per la rimessione ed il riconoscimento dei dispacci fu inventato un ingegnoso meccanismo, mediante il quale si eseguisce lo scambio nelle corse accelerate senza fermare il convoglio.
L’ufficio centrale, convinto dell’utilità della proposta innovazione, unanime vi consiglia l’adozione della legge.<section end="s1" />
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|'''Modificazioni ed aggiunte alla legge 18 novembre 1850<br>sulla tariffa postale.'''}}
<section begin="s2" />{{Indentatura|testo=''Progetto di legge presentato alla Camera l’''8'' febbraio ''1854'' dal ministro degli affari esteri'' '''(Dabormida)'''.}}
{{Sc|Signori!}} — La legge 18 novembre 1850 fu la prima riforma nel servizio delle poste, e l’unica che, desideratissima in siffatta materia, preoccupasse gli animi intorno alla sua opportunità.
Noi ricordiamo in qual modo questa legge fosse combattuta, rammentiamo tuttora gli argomenti rilevantissimi che tanto in favor di essa quanto per la sua reiezione si pronunciarono. Non si metteva in dubbio la bontà del sistema di modiche tasse sulle corrispondenze, si ammetteva il beneficio morale ed economico che dallo stesso ne doveva derivare, l’operato di altre nazioni serviva ad un tempo di esempio e di stimolo, la necessità spingeva sia per l’elevazione delle tariffe nostre non più in armonia con quello spirito di libertà su cui le istituzioni nostre si informavano, sia per le convenzioni che stavano per stipularsi con paesi dove la diminuzione delle tasse era di già in vigore, ma tuttavia gli spiriti si peritavano riguardo all’introduzione di una riforma per la quale alleggerendosi un’imposta ordinaria presso di noi, e resa tollerabile dall’abitudine, si andava a scemare un prodotto di rilievo alla pubblica finanza, cui era piuttosto necessario di venire in aiuto anziché di ritoglierne o di assottigliarne le entrate.
Le condizioni però dello stato nostro finanziario, il bisogno di ricorrere a straordinarie gravezze per ristabilirne l’equilibrio, non furono obbiezioni tali che non fossero superate dai raziocini di coloro che nell’abbassamento delle tasse riconoscevano un principio di giustizia per un più equo riparto di questa imposta, una necessità dei tempi, ed un superiore vantaggio pel bene morale che ne sarebbe conseguito, e che dalla mitezza della tariffa argomentavano ad un correlativo aumento di corrispondenze, se non da compensare, almeno da ridurre a minime e non calcolabili proporzioni il sacrifizio che si imponeva al tesoro. Nè male i medesimi si apposero, giacché il fatto venne a confermare pienamente l’opinione che eglino in appoggio della legge manifestarono.
La Commissione, incaricata dello studio delle leggi postali, e per essa il Ministero, stabiliva i suoi calcoli sulla base di una perdita del 12 per cento e di un incremento epistolare del 10 per cento annuale da riuscire alla fine di un quinquennio ad una perdita non maggiore di lire 275,983. Il Parlamento, tenendo a calcolo i risultati ottenuti presso quelle nazioni che ci precedettero in tale riforma, fu d’avviso che il sacrificio non avrebbe dovuto oltrepassare la metà di detta somma, e dietro tale fiducia si aderiva alla legge.
Nell’anno 1850 il prodotto postale fu di lire 2,939,517 62.
Nel 1851, epoca in cui ebbe principio la legge, se ne realizzò la rendita in lire 2,691,487 32, quindi lire 248,030 30 in meno, che non è una perdita del 9 per cento.
Nell’anno 1852 il prodotto arrivò a lire 2,970,840 93, epperciò col vantaggio su quello del 1850 di lire 31,323 31.
L’anno 1853 non è compiutamente conosciuto: si hanno però certi i risultati a tutto il mese di novembre; facendo un calcolo approssimativo pel mese di dicembre, si avrà un totale di rendita per lire 3,158,596 38, quindi un aumento a profitto delle finanze di altre lire 219 mila. Quest’aumento ci chiarisce quale dev’essere stato quello sulle lettere, mentre, fatto riflesso che non solo le tariffe interne furono diminuite, ma bensì e per la più parte, quelle sulle corrispondenze d’invio estero, stante le convenzioni in questi ultimi anni stipulate ed eseguite, e che la media delle antiche tasse distinte in sette zone era calcolata solo pel movimento epistolare interno a centesimi 40 come alcuni lo dissero, od a centesimi 30 qualmente lo suppose la Commissione incaricata del progetto di legge, ne consegue un numero di lettere assai superiore del terzo di ciò che era prima della promulgazione del nuovo sistema postale.
Oltre l’incremento epistolare, è notevole pur quello dei vaglia postali e dei giornali. I vaglia postali di cui la tariffa venne ridotta dal 5 all’1 per cento profittarono, piuttosto che all’erario, immensamente al movimento dei valori.
Nel 1850 furono dalla posta ricevute e consegnate, mediante vaglia, lire 1,791,124 99.
Nel 1853 si raggiunse la cospicua cifra di lire 6,293,285 55.
I giornali, e calcolati semplicemente quelli che passarono in affrancamento presso la direzione di Torino, furono:
Nel 1850 per un numero di copie di 3,274,927
Nel 1851 id. 3,971,684
Nel 1852 id. 4,847,650
Nel 1853 id. 5,263,908
Da questa rapida esposizione e dal quadro che a maggiore vostra cognizione vi si sottomette, o signori, voi riconoscerete che gli effetti di questa riforma non solo giustificarono le nostre previsioni, ma, esempio notevole nella materia,<section end="s2" /><noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/230
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superarono di gran lunga ogni concepita speranza; ed è ben con lieto animo che io il dico, perché un siffatto risultato, se è di buon augurio per le finanze nostre, assai più lo è per le interne condizioni del paese, siccome non dubbia prova del suo morale e civile progresso,
Questa legge, attagliata alle esigenze nostre, ha però qualche difetto in alcune parziali sue disposizioni, che dall’esperienza di tre anni ci furono dimostrate non troppo corrispondere al concetto che ce ne eravamo formato allorché ci siamo indotti ad adottarle. Si desiderarono nella legge quelle agevolezze che punto non alterassero il servizio postale, nè si vollero gravezze che, cadendo sullo stesso servizio, riuscissero di disagio o di danno al pubblico. Quindi è che, mancato l’intento o per deficienza o per incoerenza di analoghe prescrizioni, ne viene al Governo, che sorveglia al buon andamento delle amministrazioni, l’obbligo di apportarvi il necessario riparo.
L’articolo 2 della legge parla delle lettere giunte a destino, e non fa alcun cenno di quelle non poche le quali sono ridomandate dai mittenti.
A prima giunta il silenzio sembra giustificato dalla considerazione che le lettere non dovrebbero essere postali se non quando avessero avuto il naturale loro corso; ma se ci facciamo a riflettere che la tassa sulle corrispondenze s’impone anche per rifusione delle spese che dal loro movimento sul Governo ricadono, che il restituire una lettera, gettata nella buca, è di un vero dispendio per carta, per istampe e pel personale che visi applica, stante le molteplici ed intricate formalità che vi si vogliono di ricerche, di ricognizioni, di processi verbali, ecc., e che infine l’essere gratuita la restituzione di queste lettere è causa che frequentemente se ne addimandino con vera perdita di tempo oltremodo prezioso al servizio, noi ci convinceremo della ragionevolezza ed utilità d’assoggettare anche queste lettere ad una tassa, siccome quella che può servir di compenso a quanto l’amministrazione deve aggiungere di fatica e di spesa riguardo alle medesime.
L’articolo 8 determina il peso delle lettere e distingue con ampia larghezza la lettera semplice da quella di peso e sua progressione; questa scala che venne ammessa onde semplificare la progressione del peso, diminuendone i gradi nella pratica, non presentò neppure quelle agevolezze d’operazioni postali che si speravano: inutile perciò pel maneggio delle lettere, ed irrazionale nel suo disposto, è mestieri che la scala della progressione del peso abbia a conciliarsi colla giustizia e colle esigenze del servizio, attesoché nello stato attuale una lettera è semplice al peso di sette grammi e cinque decigrammi; ma al più piccolo aumento viene tassata al pari di una lettera di quasi triplo peso, cioè di venti grammi, e la quadrupla tassa colpisce la lettera di soli grammi vent’uno non altrimenti che quella di grammi sessanta.
La nuova scala che vi si propone, o signori, è stabilita su più regolari proporzioni, ravvicina le cifre delle varie categorie ed agevola la formazione dei pieghi per modo che la tassa diminuisca progressivamente col crescere del peso,
L’articolo 9 della legge determina che le lettere da o per l’estero, oltre la tassa interna, abbiano ad andar soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.
Con questa disposizione si è voluto distinguere astrattamente le tasse che colpiscono tali lettere, onde dimostrare che le medesime si partono in due diritti, cioè quelli per la percorrenza estera, e quelli per l’interno; ma l’articolo così concepito lascia un forte dubbio se le due tasse debbansi distintamente pagare, o, per meglio dire, se la tassa interna sia sempre obbligatoria oltre la estera, laddove il vero si è che, esistendo convenzioni, le due tasse assieme si confondono, e non esistendovene, la tassa interna è la sola che vien pagata in paese.
Oltre alla maggior chiarezza di redazione che si conseguirebbe mercé un’analoga correzione dell’articolo, è necessario di riempire pure la lacuna nel medesimo esistente, giacché nell’attuale sua forma esso non comprende che il caso in cui lo scambio delle corrispondenze vien regolato dalle convenzioni postali. È ben vero che raramente avviene che Governi limitrofi od intermedi non si accordino sulle basi d’un reciproco ed amichevole trattamento epistolare, essendo universalmente riconosciuti i benefizi economici e morali che ne derivano; ma potendo pure accadere per istraordinarie cause che non vi siano convenzioni, o che queste, toccato il loro termine, non siano rinnovate, converrebbe che il Governo avesse nelle mani il mezzo appropriato ed istantaneo onde costringere ad un accordo quelle potenze che vi si ritraessero.
Questo mezzo altrettanto facile quanto efficace, si presenta appunto nella facoltà d’imporre maggiori tasse sulle lettere; ma siccome il medesimo sta nella competenza del potere legislativo, poiché trattasi di stabilire un’imposta, il Ministero nell’impossibilità d’indicare con precisione quale dovrebbe essere la tassa, variando questa col variare delle circostanze e dei paesi con cui nasce dissenso, ha creduto di ricorrere ad un temperamento mercé il quale questa facoltà sia ristretta a determinati limiti.
L’articolo 14 tratta del valore dei francobolli, e prescrive che, quando questo non corrisponda alla tassa devoluta per le lettere, debba il suo compimento essere posto a carico dei destinatari; diversa è la norma che si segue colle corrispondenze all’estero, per le quali, onde evitare incagli di contabilità, fu e viene nelle convenzioni stipulato che vada perduto quel francobollo il cui montare non raggiunge la totalità della tassa della lettera.
Questa disposizione, che diventa legislativa stante la presentazione e l’accettazione per opera del Parlamento di trattati postali, sarebbe opportuno fosse anche introdotta nella legge generale della tariffa a scanso di qualsiasi equivoco o mala interpretazione.
Coll’articolo 20 viene determinata la tassa sulle circolari a stampa, avvisi di nascita, di matrimonio, ecc.
Alla promulgazione della legge questa tassa mosse vive e replicate querele sia per la sua elevatezza, sia perché la medesima ben di leggieri viene ragguagliata al valore di una lettera, se lo stampato contiene, oltre la firma, altra qualsiasi parola di scritto a mano. Nella Camera stessa se ne fecero rappresentanze come di una disposizione gravosa al pubblico ed avversa a quei principii di libertà e di larghezza che la legge inspiravano.
Proponeva il Governo la tassa di centesimi 8 per le circolari a stampa, avvisi, ecc., quando affrancati; e la tassa di centesimi 10 se gettate semplicemente nella buca; nella discussione parlamentare si volle vedere una similitudine fra le circolari e le lettere, e considerando che queste non godono della tassa di centesimi 5, se non allora quando sono distribuite nello stesso circondario d’origine, si è creduto che un eguale trattamento dovesse farsi alle circolari di cui sopra.
La differenza però è rilevantissima a questo riguardo sia per la natura di essi stampati, sia pel modo con cui sono consegnati alla posta, come lo prova l’obbligo che s’imponeva dell’affrancamento per godere della tassa di favore, dal che<section end="s1" /><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1031}}</noinclude><section begin="s1" />
ne seguì che stabilita una tassa permanente di centesimi 10, divenne inutile l’articolo 27 di detta legge che per questa tassa fissava solo per le circolari non affrancate.
Riguardo allo scritto che fu concesso per una semplice firma, l’esperienza dimostrò che la più parte delle circolari di commercio sono tolte dal godimento di questa tassa portando le stesse per necessità il nome di un corrispondente, una data, una cifra, che non possono antivedersi perché più spesso dipendono dalla posizione commerciale della giornata.
Dalle premesse osservazioni risulta che l’articolo deve emendarsi nel senso che si sostituisca al diritto fisso di centesimi 10 quello di centesimi 5 per l’affrancamento degli stampati di cui è discorso, e si conservi la stessa agevolezza, quand’anche, oltre la firma vi fosse qualche parola di manoscritto che essenzialmente non mutasse il carattere di una circolare.
Viene per ultimo il trasporto dei plichi di carte manoscritte che l’articolo 24 della legge colpisce colla metà del diritto stabilito per le lettere.
Fu proposta questa tassa in considerazione della diminuzione della tariffa sulle corrispondenze, mentreché il diritto della metà della tassa di una lettera coll’attuale tariffa è minore di quello che lo era nell’antica col semplice terzo.
Ma notatosi poscia che questi trasporti a vece di aumentare, come avviene per le lettere, giornalmente decrescono, e vistone il motivo nel non essere i medesimi di assoluta ragione del Governo, come quelli che possono essere eseguiti pure da vetture private, ne viene di conseguenza doversi richiedere un abbassamento di tassa onde sia a tutti utile l’usare la posta per l’invio di queste carte.
Varia fu la tassa che s’imponeva sui plichi di carte manoscritte; grave un tempo, sensibilmente si ridusse, ed infine per le regie patenti del 30 aprile 1844 fu stabilita nel terzo di quella delle lettere. Il Ministero crede si possa richiamare in vigore questa disposizione, ma sul riflesso che la tassa delle lettere è lieve, a fronte di quello che lo era, e che importa al Governo di favorire e promuovere quanto possibile l’affrancamento obbligatorio affine di scemare quell’abbondanza di rifiuti che pregiudica l’amministrazione delle poste nel suo servizio e l’erario, desidererebbe che questa tassa di favore non avesse luogo che pei plichi preventivamente affrancati, rimanendo il diritto della metà della tassa d’una lettera per quelli che mancassero d’affrancamento.
Queste sono le variazioni e modificazioni alla legge 18 novembre 1850, che raccolte in un progetto di legge d’ordine di S. M. io ho l’onore di proporre, o signori, alla vostra sanzione.
Vorrei certo che i tempi volgessero più propizi per le finanze nostre, che rifiutando in questo caso le restrizioni, proporrei al Parlamento di entrare nella via di più grandi larghezze nei trasporti postali, onde così porgere ad ogni classe di persone rapidi modi e facili misure per la trasmissione e lo scambio del pensiero e degli affetti, non men che per la trattazione degli affari onde si preoccupa il civile consorzio, ma la prudenza e le necessità del momento ci impongono di andare a rilento e di proceder cauti, per non dover poscia lamentare effetti che siano in opposizione cogli attuali nostri bisogni.
Lo scopo che intanto il Ministero si prefigge può comprendersi in due capi, cioè d’imporre a beneficio dell’erario in quei casi in cui l’imposta non torna ad incaglio per la libera azione del pubblico, ed alleggerire in conseguenza quelle tasse che, restringendo la medesima, ne rendono meno speditive e men facili le loro svariate applicazioni.
Quando le disposizioni che vi sono date in esame, o signori, raggiungano come ne ho confidenza il proposto fine, io spero che voi nella saviezza vostra sarete per sancirle con un voto di approvazione,
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20 e 24 della legge del 18 novembre 1850 e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio 1854,
''Art. 2 della legge''. — La lettera semplice spedita da un luogo all’altro qualsiasi dei regi Stati continentali o d’oltremare, è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi.
''Art. 8 della legge''. — Le lettere di peso, ossiano i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:
Da oltre 7 grammi e 5 decigrammi ai 20 grammi inclusivamente, due volte la tassa della lettera semplice; da oltre i grammi 20 ai 60 inclusivamente, quattro volte la tassa della lettera semplice;
Da oltre i grammi 60 ai 100 inclusivamente sei volte la tassa;
Da oltre i grammi 100 a ulterior peso, per ogni 50 grammi, due volte la detta tassa in aggiunta.
''Art. 9 della legge''. — Le lettere da e per l’estero, oltre la tassa interna, vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.
''Art. 2 del progetto''. — La lettera semplice spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei regi Stati continentali e d’oltremare è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi.
Le lettere che ridomandate dal mittente gli venissero mediante le prescritte formalità restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso pei regi Stati.
''Art. 8 del progetto''. — Le lettere di peso, ossiano i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:
Da oltre i grammi 7 e 5 decigrammi ai 16 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16 ai 25 inclusivamente tre volte; da oltre i grammi 25 ai 40 inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40 ai 60, cinque volte la tassa della lettera semplice.
Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi.
''Art. 9 del progetto''. — Le lettere da e per l’estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.
Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assoggettarle secondo le circostanze ad una tassa superiore a quella fissata per l’interno, purché non ecceda il doppio della medesima,<section end="s1" /><noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/232
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1032}}</noinclude><section begin="s1" />
''Art. 14 della legge''. — Allorché il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro,
''Art. 20 della legge''. — Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio e di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiansi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purché affrancati, che non eccedono in grandezza la dimensione di 11 decimetri quadrati e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 10 centesimi cadun foglio per qualunque destinazione dell’interno dei regi Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell’uffizio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso, anche senza la condizione dell’affrancamento non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.
''Art. 24 della legge''. — I plichi di carte manoscritte destinati per l’interno sono assoggettati tanto in tassa che in affrancamento alla metà del diritto stabilito per le lettere, con la stessa progressione di peso, purché siano sotto fascia e con la sola lettera in accompagnamento aperta, unitavi per modo da potere essere facilmente riconosciuta.
Però il diritto di un plico non può essere inferiore a quello di una lettera semplice,
''Art. 14 del progetto''. — Allorché il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.
Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli che secondo le convenzioni possano essere applicati sulle corrispondenze dirette all’estero quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime.
''Art. 20 del progetto''. — Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiansi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purché affrancati, che non eccedono la dimensione di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun esemplare per qualunque destinazione dei regi Stati a riserva di quelli da distribuirsi nell’uffizio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso, anche senza la condizione dell’affrancamento, non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.
Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti, anche quando, oltre la firma, portino inscritta a mano l’indicazione di un giorno, di una o più cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non cessino d’avere essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti,
''Art. 21 del progetto''. — I plichi di carte manoscritte destinate per l’interno, sotto fascia con la sola lettera d’accompagnamento apertavi ed unitavi in modo da potere essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.
Però il diritto d’affrancamento di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.<section end="s1" /><noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/233
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||||}}</noinclude><section begin="s1" />
{{Centrato|'''Amministrazione delle Poste'''}}
{{rule|2em}}
{{Centrato|''Quadro dei prodotti d’ogni specie operati durante l’anno 1853 dai singoli uffici dello Stato<br>e ricapitolati per divisione.''}}
{{Sc|Sessione del 1853-54}} — ''Documenti'' — Vol. II. 130<section end="s1" /><noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/234
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1034}}</noinclude><section begin="s1" />
{{Centrato|'''Amministrazione delle Poste'''}}
{{Centrato|''Quadro dei prodotti d’ogni specie operati durante l’anno 1853 dai singoli uffizi dello Stato e ricapitolati per divisione.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! rowspan="2" | Divisioni
! colspan="3" | Lettere
! rowspan="2" | Diritto di bollettoni rilasciati
! rowspan="2" | Lettere giunte a distretto particolare
! rowspan="2" | Aggio sui conti correnti di credito
! rowspan="2" | Diritti sulle assicurazioni di danaro
! rowspan="2" | Francobolli distribuiti
! rowspan="2" | Trasporto dei giornali via di mare
! rowspan="2" | Trasporto dei viaggiatori, gruppi e merci
! rowspan="2" | Diritti degli atti del Governo
! rowspan="2" | Totale
|-
! Tassate || Affrancate || Assicurate
|-
| Torino || style="text-align:right;" | 636,746 44 || style="text-align:right;" | 106,560 53 || style="text-align:right;" | 9,684 90 || style="text-align:right;" | 40,298 39 || || style="text-align:right;" | 165 10 || || style="text-align:right;" | 118 35 || || || || style="text-align:right;" | 1,159,744 95
|-
| Genova || style="text-align:right;" | 455,322 60 || style="text-align:right;" | 110,002 32 || style="text-align:right;" | 7,567 50 || style="text-align:right;" | 16,756 23 || style="text-align:right;" | 130 30 || style="text-align:right;" | 2,908 70 || style="text-align:right;" | 7,331 88 || style="text-align:right;" | 9,197 27 || || style="text-align:right;" | 39 75 || style="text-align:right;" | 12,280 80 || style="text-align:right;" | 636,273 14
|-
| Novara || style="text-align:right;" | 134,991 65 || style="text-align:right;" | 27,470 94 || style="text-align:right;" | 1,371 70 || style="text-align:right;" | 3,662 06 || style="text-align:right;" | 27 40 || style="text-align:right;" | 21 68 || style="text-align:right;" | 5,985 31 || style="text-align:right;" | 585 97 || || style="text-align:right;" | 49 50 || style="text-align:right;" | 11,037 15 || style="text-align:right;" | 173,916 76
|-
| Alessandria || style="text-align:right;" | 128,091 89 || style="text-align:right;" | 28,275 74 || style="text-align:right;" | 1,006 35 || style="text-align:right;" | 2,473 75 || style="text-align:right;" | 10 80 || style="text-align:right;" | 14 25 || style="text-align:right;" | 7,283 41 || style="text-align:right;" | 787 79 || || style="text-align:right;" | 141 53 || style="text-align:right;" | 6 60 || style="text-align:right;" | 188,763 15
|-
| Cuneo || style="text-align:right;" | 147,178 55 || style="text-align:right;" | 22,160 54 || style="text-align:right;" | 1,207 45 || style="text-align:right;" | 2,408 22 || style="text-align:right;" | 3 60 || style="text-align:right;" | 30 » || style="text-align:right;" | 6,572 29 || style="text-align:right;" | 17 25 || || style="text-align:right;" | 5 70 || style="text-align:right;" | 80 || style="text-align:right;" | 95,700 31
|-
| Nizza || style="text-align:right;" | 145,153 22 || style="text-align:right;" | 21,364 61 || style="text-align:right;" | 1,871 61 || style="text-align:right;" | 4,163 30 || style="text-align:right;" | 38 20 || || style="text-align:right;" | 493 76 || || || style="text-align:right;" | 86 51 || style="text-align:right;" | 6,237 10 || style="text-align:right;" | 179,844 10
|-
| colspan="12" | Totali a tutto il mese di novembre: 1,888,079 51; 357,702 62; 24,115 35; 76,173 83; 439 50; 3,365 23; 60,857 …
|-
| colspan="12" | Id. presuntivi di quello di dicembre: 191,643 59; 32,518 33; 2,192 30; 6,924 90; 39 93; 305 93; 7,335 35
|-
| colspan="12" | Totali generali: 2,079,723 10; 390,220 95; 26,307 65; 83,098 73; 479 43; 3,671 16; 68,187 84; 2,875,393 76
|}
{{Centrato|''Paralello del prodotto operato nell’anno 1850 con quelli operati negli anni successivi 1851, 1852 e 1853.''}}
Prodotto dell’anno 1850: L. 2,939,517 62 — Prodotto dell’anno 1851: L. 2,691,487 32 — Differenza in meno: L. 248,030 30.
Prodotto dell’anno 1852: L. 2,970,840 93 — Differenza in più rispetto al 1850: L. 31,323 31.
Prodotto dell’anno 1853: L. 3,158,596 38 — Differenza in più rispetto al 1850: L. 219,078 76.<section end="s1" /><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1036}}</noinclude><section begin="s1" />
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|'''Segue Amministrazione delle poste'''}}
{{Centrato|''Quadro comparativo dei vaglia rilasciati e pagati, e dei diritti percepiti durante l’anno 1853<br>con quelli rilasciati e pagati negli anni 1850, 1851 e 1852.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! rowspan="2" | Anni
! colspan="3" | Vaglia rilasciati
! colspan="2" | Vaglia pagati
|-
! Numero || Valore || Diritti || Numero || Valore
|-
| 1850 || style="text-align:right;" | 141,119 || style="text-align:right;" | 1,634,486 10 || style="text-align:right;" | 48,900 78 || style="text-align:right;" | 146,182 || style="text-align:right;" | 1,721,124 99
|-
| 1851 || style="text-align:right;" | 161,201 || style="text-align:right;" | 3,140,207 14 || style="text-align:right;" | 82,754 98 || style="text-align:right;" | 160,173 || style="text-align:right;" | 3,096,974 78
|-
| 1852 || style="text-align:right;" | 194,892 || style="text-align:right;" | 4,729,988 48 || style="text-align:right;" | 59,615 25 || style="text-align:right;" | 194,036 || style="text-align:right;" | 4,703,469 15
|-
| 1853 || style="text-align:right;" | 224,094 || style="text-align:right;" | 6,325,206 14 || style="text-align:right;" | 68,187 84 || style="text-align:right;" | 222,011 || style="text-align:right;" | 6,295,125 55
|-
| colspan="6" | Anno 1853 rispetto al 1850: differenza in più — 82,975; 4,690,720 04; 19,287 11; 75,829; 4,574,000 56
|-
| colspan="6" | Anno 1853 rispetto al 1851: differenza in più — 62,893; 3,184,999 »; 35,432 86; 61,838; 3,198,150 77
|-
| colspan="6" | Anno 1853 rispetto al 1852: differenza in più — 29,202; 1,595,217 66; 17,572 59; 27,975; 1,591,656 40
|}
È notevole assai la differenza in più di lire 19,287 11 risultante sul montare dei diritti percepiti nell’anno 1853 rispetto al 1850, se si riflette che dal primo del 1851 il detto diritto venne ridotto dal cinque all’uno per cento, e che fu eziandio estesa la facilitazione di spedire gratuitamente delle somme fino alla concorrenza di lire venti ai bassi uffiziali e soldati, ed ai detenuti nelle carceri penitenziarie.
{{Centrato|''Quadro numerico dei giornali ed altri stampati affrancati dalla sola direzione divisionaria di Torino<br>nell’anno 1853, comparativamente a quelli stati affrancati negli anni precedenti 1850, 1851 e 1852.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! rowspan="2" | Anni
! colspan="4" | Numero dei fogli
! rowspan="2" | Totale complessivo
|-
! A centesimi 1 || A centesimi 2 || A centesimi 10 || A destinazione estera
|-
| 1850 || » || style="text-align:right;" | 3,265,317 || » || style="text-align:right;" | 9,610 || style="text-align:right;" | 3,274,927
|-
| 1851 || style="text-align:right;" | 1,280,334 || style="text-align:right;" | 2,540,692 || style="text-align:right;" | 65,111 || style="text-align:right;" | 85,607 || style="text-align:right;" | 3,971,684
|-
| 1852 || style="text-align:right;" | 1,948,175 || style="text-align:right;" | 2,680,131 || style="text-align:right;" | 86,462 || style="text-align:right;" | 132,882 || style="text-align:right;" | 4,847,650
|-
| 1853 || style="text-align:right;" | 2,350,424 || style="text-align:right;" | 2,636,326 || style="text-align:right;" | 105,144 || style="text-align:right;" | 172,014 || style="text-align:right;" | 5,263,908
|}
Anno 1853 rispetto al 1850: differenza in più 1,988,981. Rispetto al 1851: differenza in più 1,292,224. Rispetto al 1852: differenza in più 416,258.
Il diritto d’affrancamento dei giornali nel 1850 era di centesimi 4 per cadun foglio della dimensione di 30 decimetri quadrati. Desso fu ridotto dal primo del 1851 a centesimi 2 per foglio, la cui dimensione venne estesa a 40 decimetri quadrati ed a soli centesimi 1 per il mezzo foglio non eccedente i 20 decimetri quadrati.
Torino, dalla direzione principale di verificazione e contabilità generale, addì 20 gennaio 1854.
{{Ct|Il direttore principale<br>'''G. B. EREDE.'''}} {{Ct|Visto: Il direttore generale<br>'''DI POLLONE.'''}}<section end="s1" /><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1037}}</noinclude>
{{Centrato|''Relazione fatta alla Camera il 14 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Costa, Arconati, Peyrone, Colli, Ravina, Buttini, e Monticelli, relatore.''}}
{{Sc|Signori!}} — Di tutte le riforme finanziarie operate in questi ultimi anni, quella che maggiormente soddisfece alle speranze concette da chi la proponeva ed adottava fu senza dubbio la riforma della tariffa postale. Il ministro degli affari esteri nel proporvi alcune modificazioni ed aggiunte, che l'esperienza sembrava suggerire, alla legge 18 novembre 1850, produceva le cifre atte a far meglio conoscere l'aumento di entrata in questo ramo della pubblica finanza, aumento che accenna di voler continuare, giacchè pel mese di gennaio del corrente anno nella sola direzione di Torino furono introitate lire 6000 di più che nel mese corrispondente dell'anno scorso.
Mossa da così lieto risultamento la vostra Commissione, prima di addentrarsi nell'esame di questo progetto di legge, volle accertarsi se mai si dovesse credere giunto il momento di aggiungere altri passi a quelli già fatti in questa via di utili riforme. A tale riguardo di due quistioni occupavasi essa principalmente. In primo luogo della posizione di moltissimi comuni, i quali, per essere privi d'uffici postali, debbono sottostare a una spesa per far togliere o portare ai più vicini uffici postali le lettere e i plichi, spesa dalla quale dovrebbero essere esonerati; secondariamente, se non fosse il caso, onde maggiormente diffondere l'uso dei francobolli, di fissare una diversa tassa tra le lettere in quel modo affrancate e quelle non affrancate, minore per le prime che per le seconde. Giustizia ed eguaglianza vorrebbero che, mentre nelle principali città dello Stato le lettere sono portate senza aumento di tassa al domicilio del destinatario dai porta-lettere, non vi fosse nella massima parte dei comuni rurali ritardo e maggiore spesa per le corrispondenze, per cui in molti luoghi, anche vicini ai grandi centri di popolazione, le lettere impiegano parecchi giorni onde percorrere brevissime distanze, e costano poi una seconda tassa sia che essa venga pagata dai destinatari o mittenti, sia che venga sopportata dalle comuni o provincie<ref>Le due provincie di Saluzzo e Pinerolo spendevano fino a questi ultimi tempi annue lire 200 ciascuna pel trasporto delle corrispondenze.</ref>. Il più acconcio e forse unico mezzo per togliere quest'ingiustizia è l'istituzione dei fattorini rurali a spese dello Stato, come si pratica presso altre nazioni. Ma gli studi accurati fatti a questo riguardo dall'amministrazione delle poste fanno giungere a circa un milione di annue lire la spesa che sarebbe necessaria per questi fattorini rurali. Nello stato d'angustia in cui versano oggi le pubbliche finanze poteva e doveva la vostra Commissione proporre che esse fossero gravate di somma così ingente? Arroge che, a parere di taluno, questa quistione sarebbe assai più opportunamente trattata nella discussione del bilancio.
Quindi gli è con rammarico che la Commissione non osa proporvi una misura d'altronde giusta, giacchè sotto questo aspetto tenderebbe a rendere uguale il trattamento dell'abitante dei minori villaggi a quello di cui già gode chi abita nelle città più popolose.
Per ciò che riflette i francobolli due opinioni trovavansi in presenza: una voleva ridurre il valore del francobollo della lettera semplice a centesimi 15, e portare la tassa della lettera semplice non affrancata a centesimi 25; l'altra proponeva che, mantenuta la tassa attuale di centesimi 20 per la lettera semplice affrancata, fosse poi soggetta a una sopratassa di centesimi 10 la lettera non affrancata. Ma gli inconvenienti che si temevano dai due sistemi additati non permettevano alla Commissione di adottarne veruno. Diffatti, entrambi rendevano eccessiva la tassa delle lettere non affrancate, specialmente per i luoghi assai vicini e per i quali è già grave la tassa attuale; entrambi accrescevano il numero dei rifiuti, dimenticavano la tassa per le lettere distribuite dallo stesso uffizio che le riceve, e finalmente non presentavano per la finanza una fondata speranza d'accrescimento nell'entrata; giacchè nel primo sistema, supponendo anche che la metà delle lettere fosse coperta dal francobollo, non si avrebbe neppure, con un numero di lettere uguale all'attuale, l'introito che ora si ha, e ciò a cagione della maggior perdita sui rifiuti; nel secondo poi si andrebbe forse contro lo scopo che si proponevano Parlamento e Governo nello stabilire una diminuzione della tassa delle lettere. A queste ragioni altra ne aggiungeva la speranza, che senza nulla innovare si sarebbe gradatamente ottenuto di diffondere l'uso dei francobolli, come dimostra l'introito progressivo che se ne ricavò nello scorso triennio<ref>Valore dei francobolli smaltiti nell'ultimo triennio: 1851 L. 48,950 20; 1852 » 81,096 95; 1853 » 127,415 05.<br>Valore dei rifiuti nello stesso periodo: 1851 » 48,008 82; 1852 » 60,685 38; 1853 » 49,686 ».</ref>, e che si farebbe forse maggiore se, ad imitazione di altre nazioni, allorquando una lettera è presentata all'affrancazione, l'impiegato, dopo averla munita di francobollo, la rendesse al mittente onde questi la gettasse nella buca.
Limitossi pertanto, o signori, la vostra Commissione ad esaminare quelle modificazioni ed aggiunte che il Ministero vi proponeva, e che essa crede utile l'adottare per le ragioni che si diranno.
Articolo 2. L'aggiunta che si propone all'articolo 2 s'appoggia sulle intricate e lunghe formalità, d'altronde giuste, che sono necessarie perchè venga restituita al mittente la lettera da lui ridomandata. Il mittente che vuol riavere una lettera rivolgesi al direttore divisionario, il quale domanda prima una esatta descrizione di essa, ordina poscia al direttore degli arrivi e partenze di far cercare e portargli la lettera, la quale (riconosciuta conforme al vero la descrizione) è aperta, soltanto onde riconoscerne la firma, alla presenza di due testimoni e dell'ispettore o verificatore. Si stende quindi apposito processo verbale che viene sottoscritto dal mittente, dai testimoni, dal direttore e dall'ispettore o verificatore, e finalmente la lettera è consegnata, non senza che il richiedente ne lasci opportuna ricevuta. Ognun vede quanto spreco si fa di tempo, fatica e carta; sarà dunque riconosciuta giusta la proposta. Nè forte può dirsi la tassa, poichè per la lettera, il cui ritiro dal corso è importante, nessuno si lagnerà di dovere spendere alcuni centesimi, ma forse quella stessa piccolissima somma tratterrà dal ridomandare una lettera colui che lo facesse senza una assoluta necessità.
Si dice in quest'aggiunta corso ne' regi Stati, onde il richiedente paghi bensì come se la lettera avesse avuto corso, ma soltanto nello Stato, non già nei paesi esteri, non essendo conveniente che per una lettera diretta, per esempio, all'America, il mittente, ridomandandola, debba pagare l'intiera tassa fino alla destinazione, quando la massima parte della tassa sarebbe dovuta a uno Stato estero il quale per la<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|documenti parlamentari}}|1038}}</noinclude>
lettera ridomandata nello Stato sardo nulla fa e nulla deve percepire, e quando d'altra parte le formalità per riavere una lettera sono le stesse, abbia essa dovuto aver corso nello Stato nostro o all'estero.
Articolo 8. La nuova scala, o progressione del peso, per fissare la tassa che ora si propone, riunisce le due qualità di ragionevolezza e di equità, che sembrano mancare in quella portata dalla legge 18 novembre. Basti un esempio. La lettera di grammi 21 paga attualmente centesimi 80 da un uffizio postale ad un altro, e 80 centesimi paga pure la lettera di grammi 60, cioè di quasi triplo peso; mentre con la proposta modificazione la lettera di grammi 21 pagherebbe centesimi 60, e quella di 60 grammi verrebbe a pagare una lira con progressione evidentemente più razionale.
Articolo 9. Il primo alinea dell'articolo 9 del progetto è redatto con maggior precisione e chiarezza, giacchè le parole oltre la tassa interna sono inutili, mentre si stabilisce che le lettere da e per l'estero vadano soggette ai diritti portati dalle convenzioni, nei quali diritti è già compresa la tassa interna. Coll'aggiunta del secondo alinea il Governo domanda l'autorizzazione di assoggettare le lettere da e per paesi coi quali non esistono convenzioni, ad una maggior tassa, che però non ecceda il doppio della tassa interna. La Commissione non crede doversi negare al Governo questa facoltà, certa che esso non ne abuserà a danno dei governati, e che la stessa potrà essere utile per indurre a conchiudere convenzioni con noi quei Governi esteri che ancora non ne hanno.
Articolo 14. L'alinea che si propone di aggiungere a quest'articolo ha già forza di legge essendo inserito nelle convenzioni postali sancite dal potere legislativo. S'inserirebbe ora nella legge 18 novembre onde porla in armonia con quelle convenzioni.
Articolo 20. Quest'articolo della legge 18 novembre stabilisce che le circolari, inviti, ecc., non manoscritti, anche con firma manoscritta, pagheranno purchè affrancati centesimi 10 pel corso in tutto lo Stato, e centesimi 8 se saranno distribuiti dall'ufficio stesso in cui vennero impostati; ma l'articolo 27 stabilisce per gli stessi stampati pure centesimi 10, quando non sono affrancati; sembra perciò che bene non concordino quei due articoli. Quindi è proposta la modificazione che riduce a 5 quei 10 centesimi per gli stampati che saranno affrancati.
La Commissione (benchè osservi non proporsi ancora la diminuzione di tassa per le lettere affrancate) pure credette potersi fissare per essi una minor tassa allorchè vengono affrancati, attesa la grande differenza che passa tra quei stampati e le lettere.
Articolo 21. Un fatto, che potrebbe forse provare essere troppo alta la tassa per le carte manoscritte, è il continuo decrescimento che si nota nel trasporto delle stesse. Può quindi parere conveniente il diminuire la tassa di questi plichi, almeno allorchè sono affrancati, e la Commissione non si periterebbe a proporre una riduzione anche maggiore di quella proposta dal Ministero, se non si avesse a temere che, atteso l'aumento prodotto nella quantità di questi plichi dalla diminuzione della tassa, avesse a venire il caso di dover limitare il peso dei plichi stessi. Limitando dunque la riduzione dalla metà al terzo del diritto per questi plichi affrancati, vi ha luogo a sperare che anche questa parte dei redditi postali si mostrerà, come le altre, in progressione ascendente. Una seconda agevolezza contiene il nuovo articolo 21 proposto, la quale consiste nel ridurre ai soli plichi affrancati la disposizione che stabiliva non potere ogni plico, affrancato o no, pagar meno del diritto pagato da una lettera semplice.
Articolo 28. Alle accennate modificazioni un'altra crede la vostra Commissione essere utile l'aggiungerne, modificazione accettata dal Governo. L'articolo 28 della legge 18 novembre dispone che i giornali stampati da e per l'estero siano soggetti ai diritti fissati dalle convenzioni, oltre al diritto di bollo devoluto al regio demanio, riguardo a quelli a destinazione dei regi Stati predetti. Siccome le convenzioni postali già sancite non ammettono questo diritto di bollo, il cui provento è caduto a poche centinaia di lire, e che è sopportato ora quasi in totalità da'giornali italiani, così sembrerebbe cosa opportuna l'abolirlo in massima, lasciando però al Governo del Re la facoltà di stabilirlo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, con che tale diritto di bollo non possa mai essere maggiore di quello che negli Stati medesimi fosse stabilito sui periodici sardi.
La Commissione si lusinga che utile ed equa vorrete trovare questa misura, mentre il proprio vantaggio può suggerire ai Governi esteri di astenersi dall'imporre un diritto di bollo sui nostri giornali, e, ove nol facciano, il Governo del Re ha, con questa autorizzazione, il mezzo di trattare i giornali di quegli Stati nel modo stesso col quale saranno trattati i nostri.
Ho quindi l'onore, o signori, a nome della vostra Commissione di proporvi l'adozione del progetto di legge presentato dal Governo, con l'aggiunta della modificazione accennata all'articolo 28.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20 e 21 della legge del 18 novembre 1850 e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio 1854.
Art. 2. La lettera semplice, spedita da un luogo ad altro qualsiasi dei regi Stati continentali e d'oltremare, è assoggettata alla tassa uniforme di venti centesimi.
Le lettere che ridomandate dal mittente gli venissero mediante le prescritte formalità restituite, sono assoggettate alla tassa come se avessero avuto corso nei regi Stati.
Art. 8. Le lettere di peso, ossiano i pieghi, sono tassati a seconda della progressione seguente, cioè:
Da oltre i grammi 7 e 3 decigrammi ai 16 inclusivamente due volte; da oltre i grammi 16 ai 25 inclusivamente tre volte; da oltre i grammi 25 ai 40 inclusivamente quattro volte; da oltre i grammi 40 ai 60, cinque volte la tassa della lettera semplice.
Da oltre i grammi 60 si aggiunge una volta la tassa della lettera semplice per ogni 25 grammi o frazione di 25 grammi.
Art. 9. Le lettere da e per l'estero vanno soggette ai diritti dipendenti dalle apposite convenzioni coi Governi stranieri.
Riguardo alle lettere da e per i paesi esteri coi quali non esistono convenzioni, il Governo è autorizzato ad assoggettarle secondo le circostanze ad una tassa superiore a quella fissata per l'interno, purchè non ecceda il doppio della medesima.
Art. 14. Allorchè il montare del francobollo apposto ad una lettera o piego non corrisponde a quello della tassa in ragione di distanza e di peso, il compimento del medesimo viene messo a carico del destinatario il quale è tenuto a soddisfarlo in danaro.
Andrà perduto pei mittenti il valore dei francobolli che,<noinclude></noinclude>
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secondo le convenzioni, possano essere applicati sulle corrispondenze dirette all'estero, quando lo stesso valore non bastasse a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime.
Art. 20. Le circolari, gli avvisi di nascita, di matrimonio, di decesso, gli inviti e le partecipazioni qualsiansi non manoscritti, anche con firma manoscritta, purchè affrancati, che non eccedono la dimensione di 11 decimetri quadrati, e piegati in modo da potersi riconoscere, sono assoggettati ad un diritto fisso di 5 centesimi per cadun esemplare per qualunque destinazione dei regi Stati, a riserva di quelli da distribuirsi nell'uffizio stesso in cui vennero impostati, nel qual caso anche senza la condizione dell'affrancamento non sono assoggettati che al diritto di 5 centesimi cadun foglio.
Sono ammessi a godere della stessa agevolezza le circolari e gli avvisi suddetti anche quando, oltre la firma, portino inscritta a mano l'indicazione di un giorno, di una o più cifre, di un nome di viaggiatore, di un indirizzo, per cui non cessino d'aver essenzialmente il carattere di circolari o di avvisi non manoscritti.
Art. 21. I plichi di carte manoscritte destinati per l'interno, sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.
Però il diritto d'affrancamento di un plico non può mai essere inferiore a quello di una lettera semplice.
Art. 28. I giornali, le gazzette e gli stampati diversi dei regi Stati per l'estero e viceversa, sono sottoposti ai diritti stabiliti dalle convenzioni coi paesi stranieri.
Il Governo del Re avrà la facoltà di stabilire un diritto di bollo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, nei quali i periodici sardi non ne vanno esenti. Questo diritto non potrà essere maggiore di quello stabilito ne' rispettivi Stati esteri sopra i periodici sardi.
{{Rule|8em|t=1|v=1}}
{{Centrato|''Relazione del ministro degli affari esteri (Dabormida), 21 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata del 18 stesso mese.''}}
{{Sc|Signori!}} — Ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge testè adottato nella Camera dei deputati, con cui viene modificata la legge 18 novembre 1850 sulla tariffa postale in quella parte che l'esperienza riconobbe meno adatta ai bisogni del servizio, e non interamente conforme allo spirito che la stessa legge dettava.
Nell'unita relazione fatta alla Camera dei deputati, il Ministero ha già esposto i motivi che lo mossero alla presentazione di questo progetto di legge: ai medesimi si rapporta come sufficientemente dimostrativi dell'utile che dall'adozione del progetto ne deve ridondare, e voi, o signori, nello illuminato vostro sentire, sarete, ne ho confidenza, per appoggiarlo con voto di favore.
Due aggiunte ebbero però luogo alla legge, l'una delle quali concertata colla Commissione della Camera, e altra accensentita dal Governo.
Il Ministero chiese alla Commissione di lasciare in facoltà del potere esecutivo, infra stabilito limite, l'imposta del bollo demaniale sui giornali e stampati provenienti dall'estero, osservando che in pratica questa tassa è di un tenuissimo prodotto, di disagevole percezione attesa la celerità colla quale vuole essere eseguito il servizio di posta, ed in fine di un vero dispendio, superando le spese il vantaggio che se ne ricava.
Per siffatti riflessi il Governo del Re non dubitò di introdurre l'abolizione del bollo in quelle convenzioni postali dove si potè fare con reciprocità, ed è pure una reciprocità che ora si propone modificando l'articolo 28 della succitata legge 18 novembre 1850, di maniera tale che il diritto del bollo per principio più non esista, ma che il Governo sia libero di stabilirlo tuttavolta trattasi di giornali provenienti da quegli Stati dove i periodici sardi non ne vanno esenti: questo diritto però non avrà mai ad eccedere quello che in detti Stati s'impone sui nostri fogli nazionali.
L'altra aggiunta fu iniziata per emendamento all'articolo 21 del progetto, eguagliandosi i campioni di merci ai plichi di carte manoscritte; ma siccome questa disposizione vedevasi avversare l'articolo 34 della legge in cui è discorso dei campioni di merci, venne l'emendamento, già accettato dalla Camera, riportato alla sua Commissione, perchè fosse al medesimo conformato l'articolo del quale è parola.
L'articolo 34 fu quindi, con assenso del Ministero, prodotto in termini che i campioni di merci, onde godere della diminuzione di tassa, debbano essere consegnati alla posta sotto fascia con una sola lettera d'accompagnamento aperta ed unita da essere facilmente riconosciuta.
Questa proposta è favorevole al commercio e nulla toglie dall'antica disposizione che colpisce i campioni di merci a pacco chiuso della tassa eguale a quella delle lettere.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Sono abrogati gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21, 28 e 34 della legge del 18 novembre 1850 e vi vengono sostituiti i seguenti con effetto dal 1° luglio 1854.
Gli articoli 2, 8, 9, 14, 20, 21 e 28, identici alla proposta della Commissione della Camera, soppressa però la parola d'affrancamento nell'alinea dell'articolo 21.
Art. 34. I campioni di merci, destinati per l'interno sotto fascia con la sola lettera d'accompagnamento aperta ed unitavi in modo da potere essere facilmente riconosciuta, sono assoggettati in affrancamento al terzo, ed in tassa alla metà del diritto stabilito per le lettere colla stessa progressione di peso.
Però il diritto di un campione di merci non può essere inferiore a quello di una lettera semplice.
{{Centrato|''Relazione fatta al Senato il 1° aprile 1854 dall'uffizio centrale composto dei senatori'' '''Casati, Regis, Jacquemoud, Colli e Di Pollone''', ''relatore''.}}
{{Sc|Signori!}} — Le alcune modificazioni ed aggiunte alla legge del 18 novembre 1850 sulla tariffa postale, delle quali vi viene sottomesso il progetto perchè vogliate approvarle, sono intese ai miglioramenti fatti palesi da una esperienza assai prolungata.
Traggono origine le une da motivi di dimostrata ragionevolezza ed equità, e muovono le altre dalla convenienza di più adatta applicazione di quel sistema di moderatezza di tassa, onde fu informata la legge che produsse effetti migliori che non ne fossero per isperare anche i più caldi pro-<noinclude></noinclude>
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motori della medesima quando ne era pur da altri e con gravissimi argomenti contrastata la opportunità di attuazione.
Dei quali effetti credo di non aver qui a farvi parola, mentre sono essi ampiamente chiariti in irrefragabile modo dal signor ministro degli affari esteri nella sua relazione.
Il perchè imprendo senza più ad esporvi brevemente l'idea delle modificazioni ed aggiunte di cui è caso, facendovi susseguire, rispetto ad ognuna delle medesime, ed in succinto le considerazioni per cui l'ufficio centrale non esitò, dopo di averne fatta la disamina, a proporvene l'adozione compiuta.
La prima delle aggiunte avanzate dal signor ministro, mediante un'alinea all'articolo 2 della legge, ha per iscopo l'assoggettare alla tassa, come se avessero avuto corso nei regi Stati, quelle lettere che, ridomandate dal mittente, gli venissero restituite, previo l'adempimento delle prescritte formalità.
Quest'aggiunta fu ravvisata giusta per causa appunto delle necessarie ed intricate e lunghe formalità, che occorrono con notevole perdita di tempo negli uffizi di posta per la restituzione di siffatte lettere sulle domande che se ne riproducono di sovente, e che andranno vieppiù aumentando in ragione dell'incremento del numero delle corrispondenze. Nè fu d'altronde veduto che tale aggiunta sia per produrre un aggravio da aversi a stare in forse sulla sua ammessione, poichè od il mittente ha vero interesse a trattenere il corso di una sua lettera, e volentieri si adatterà a soddisfarne il modico importo di tassa, o non avrà quell'interesse, e lascierà che la sua lettera già impostata abbia pur sempre corso, evitando così agli uffizi di posta il molto maggiore disturbo che ne avviene dal restituirla, anzichè dall'avviarla a destino colla massa delle altre, senza dire della spesa degli stampati pei relativi processi verbali.
Mira la seconda ministeriale proposta al riordinamento della scala progressiva delle tasse, stabilita dall'articolo 8 della legge in proporzione del maggior peso dei pieghi.
Il semplice confronto di essa scala, secondo il fattone progetto, con quella che ammetteva la legge, basta a dimostrare i vantaggi dell'una, ed il vizio, l'irrazionalità dell'altra.
La suggerita riforma raggiunge incontrastabilmente l'essenziale scopo della equità di proporzione nella tassa di favore per le lettere di peso, e riesce meglio ad evitare la frode.
Colla terza proposta, la quale ha tratto all'articolo 9 della legge, il Governo ebbe in vista un'ovvia emendazione del disposto dall'articolo medesimo, mercè la soppressione delle parole oltre la tassa interna, le quali, in vero, non possono sussistere inquantochè le lettere da e per l'estero vanno soggette, come ivi pure è stabilito, ai diritti portati dalle convenzioni, nei quali diritti già si trova compresa la tassa interna.
L'aggiuntovi alinea riguarda poi le lettere da e per i paesi esteri coi quali (e sono pochissimi) non esistono convenzioni, e tende a che il Governo sia autorizzato ad assoggettarle, secondo le circostanze, ad una tassa superiore a quella fissata per la percorrenza interna, purchè non eccedente il doppio della medesima. Il motivo di questa aggiunta sta in che la domandata autorizzazione, di cui certamente il Governo non sarà mai per fare mal uso, varrà acciò siano indotti a concludere eque convenzioni con noi i pochi esteri Governi coi quali tuttavia non ne abbiamo, ed acciò, frattanto, o siano temperate le tasse onde le nostre lettere vengano colpite all'estero, o là ove si vogliano tenere elevate esse tasse non si lucri ingiustamente a danno di noi che le abbiamo miti.
L'addizione di un alinea all'articolo 14, che è l'oggetto della quarta proposta, e mercè il quale sarebbe stabilito andar perduto pei mittenti il valore dei francobolli, che, secondo le convenzioni, possano essere applicati sulle corrispondenze dirette per l'estero, quando lo stesso valore non basti a soddisfare pienamente i diritti dovuti per le medesime, è motivata dacchè cosiffatta disposizione si vede stabilita mai sempre nelle anzidette convenzioni, siccome intesa ad ovviare agli incagli che ne deriverebbero, diversamente, nella reciproca contabilità, e dacchè fu riconosciuto come, ad ogni modo, giovi che la stessa disposizione sia pure inscritta nella legge del 18 novembre, anche perchè siavi concordanza tra questa e le essenziali basi di quelle.
Mira la quinta proposta del signor ministro a che sia sostituito il solo diritto di centesimi 5 a quello di centesimi 10 al quale, secondo l'articolo 20 della legge, vanno soggette in affrancamento le circolari e gli avvisi non manoscritti, di cui ivi, ed a che sia conservata quest'agevolezza relativamente alle circolari ed agli avvisi suddetti, anche quando, oltre la firma, portino inscritta a mano qualche indicazione per cui non cessino di avere l'essenziale carattere di circolari o di avvisi non manoscritti.
Giusta ed ovvia si presenta questa modificazione, grazie alla quale cessarono i lamenti sorti, massime per parte del commercio, sulla relativa elevatezza di quel diritto di affrancamento, non diverso dalla tassa stabilita coll'articolo 27, in difetto di affrancamento, per le circolari e gli avvisi non manoscritti; locchè stesso rende manifesto un mal inteso ordinamento dei due articoli. Non guari dopo la emanazione della legge si manifestò diffatti, e poscia durò costante e progressiva la diminuzione presso gli uffizi di posta nel numero delle impostatevi circolari stampate o litografate in rapporto al numero di quelle di prima. Nè lasciano di essere maggiormente fondate le lagnanze a cui ora si è in pensiero di mettere fine, per ciò stesso che le circolari stampate, ancorchè contenenti parole o cifre manoscritte, erano già favorite, cioè assoggettate a minori diritti prima della emanazione della legge che, nel resto, fu apportatrice d'ogni agevolezza.
Una sesta ed ultima proposta di modificazione fu fatta dal ministro, la quale concerne il disposto dell'articolo 21 della legge e tende a che i plichi di carte manoscritte, destinati per l'interno, siano assoggettati, in affrancamento, al terzo, anzichè alla metà, come in tassa, del diritto stabilito per le lettere. Consta che da quando è in vigore la nuova legge andò pure sminuendo l'invio di plichi di carte manoscritte a mezzo della posta, ed anche di ciò non può essere accagionata la elevatezza del diritto, il quale vorrebbe quindi ragionevolmente essere ridotto ad assai più conveniente misura, cioè, come già era, al terzo del diritto a cui sono soggette le corrispondenze, colla stessa progressione di peso, mediante l'affrancamento, qual mezzo questo che nel maggior interesse dell'amministrazione debb'essere specialmente favorito e promosso.
Alle sin qui notate modificazioni ne furono apposte due altre dalla Camera elettiva, riferentesi l'una all'articolo 28 e l'altra all'articolo 34 della legge.
Importa la prima l'abolizione, in massima, del diritto di bollo devoluto al demanio riguardo ai giornali, alle gazzette ed agli stampati diversi esteri a destinazione dei regi Stati, con che però il Governo del Re abbia la facoltà di stabilirlo sui giornali politici provenienti da Stati esteri, il quale diritto non possa essere maggiore di quello stabilito nei rispettivi esteri Stati sopra i periodici sardi.
È appoggiata questa modificazione a che la più parte delle sancite convenzioni di posta non ammettono questo diritto di<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||{{Sc|sessione del 1853-54}}|1041}}</noinclude><section begin="s1" />
bollo, il di cui provento più non arrivò per conseguenza che a lire 564 nel 1852 ed a lire 545 nel 1853, la qual somma viene, d'altronde, assorbita dalle spese di percezione, ed eziandio appoggiata a che il proprio vantaggio sarà per suggerire ai Governi esteri con cui non è pur anco intervenuta convenzione, o con cui non si venne ad alcuno speciale accordo per tale abolizione, di astenersi dall'imporre un diritto di bollo sui nostri giornali, mentre, diversamente facendo, il Governo del Re avrà il mezzo di trattare i giornali di quegli stessi Governi nella stessa maniera con cui i nostri vi saranno trattati.
È intesa la seconda modificazione a stabilire pei campioni di merci destinati per l'interno, sotto fascia, con una sola lettera di accompagnamento aperta ed unitavi in modo da poter essere facilmente riconosciuta, la stessa agevolezza in affrancamento ed in tassa che pei plichi di carte manoscritte, e ciò per le stesse ragioni e nello speciale scopo di maggiore favore pel commercio.
Tale modificazione è quella di cui si potrebbe, sembra, fare a meno; poichè, quando nella legge del 18 novembre 1850 fu introdotta la disposizione dell'articolo 34, per cui fu tolta ogni agevolezza di tassa di cui in prima godevano i campioni di merci, ne si ebbero presenti buone ragioni. Fu considerato che, se giovava una diminuzione di tassa pei detti campioni allorchè quella delle lettere era assai elevata, meno utile ed opportuna la si doveva vedere conseguentemente all'adozione di tassa modica ed uniforme, ed ai maggiori mezzi sorti, in fuori di quei della posta, pel trasporto di ciò che non è propriamente oggetto di corrispondenza.
Per legge del 15 marzo 1817, la Francia accordava un'agevolezza di tassa ai campioni di merci; ma già prima del 1850 la sopprimeva, e dichiarava poter i campioni di merci essere trasportati per la posta non altrimenti che alle stesse condizioni a cui vanno soggette le lettere ed i pieghi<ref>Vedi ''Annuaire des postes'', 1854, pag. 188.</ref>. Quando, nella tornata della Camera elettiva, fu posto in discussione l'articolo 34 della legge sulla tariffa postale sì e come lo proponeva la Commissione in senso diverso da quello che aveva proposto il Governo, nel senso cioè del mantenimento di una tassa di favore pei campioni di merci, la questione fu assai dibattuta, ma, in risultato, fu approvato l'articolo qual era stato proposto dal Governo; e voi pure, o signori, così lo approvaste per le diverse addotte ragioni, e più specialmente in considerazione di che, a differenza di prima, la nuova tassa di rigore sarebbe stata sì minima da non doversi avere dubbio che il commercio si voglia privare del vantaggio che offre la posta pel trasporto dei campioni, quand'anche non avessero questi a godere di riduzione di tassa, quantunque, a dir vero, nell'interno non è mai stato, nè è in grande uso l'invio di campioni di merci a mezzo della posta.
Ad ogni modo l'ufficio centrale non credette aversi egli a mostrare avverso alla desiderata nuova disposizione per quanto sia pur vero che non potrà essa venire estesa in pratica ai campioni fragili, pesanti o di pericoloso trasporto per cui ne possano essere lordate o lacerate le corrispondenze; alla qual cosa, come già fu avvertito altrove, vorrà essere provveduto nel regolamento di esecuzione prestabilito dall'articolo 37 della legge.
Così espostevi, o signori, le modificazioni e le aggiunte state divisate od accettate dal Governo, ed ammesse e votate dalla Camera dei deputati, e portovi un sommario cenno delle ragioni onde esse emanano, ho l'onore di proporvene pure, insieme con lui, siate per riconoscerle di leggieri giuste, opportune ed utili, sì e come si trovano tenorizzate nel sottopostovi progetto di legge.
Non scevro d'inconvenienti parve ad alcuno dei vostri commissari l'uso della promulgazione di una legge portante abrogazione e sostituzione di una parte delle disposizioni di un'altra legge anzichè della promulgazione della intiera legge riformata; ma non fu ciò non pertanto creduto si avesse a fare in proposito veruna speciale mozione, perchè lo stesso uso, già stato d'altronde seguito in altre parecchie consimili occorrenze, non sarà di certo, e tanto meno nel caso di cui si tratta, per produrre le temute conseguenze; inquantochè, o separate o riunite, le disposizioni di questa legge non potranno a meno di essere sempre giustamente ed uniformemente osservate per parte degl'impiegati delle poste siccome quelli i quali, anzichè ricorrere al testo, dovranno aver quello, direi così, imparato letteralmente a memoria prima di averne a fare l'applicazione pel regolare disimpegno delle quotidiane abituali loro operazioni; nè, voglio dire, potrà accadere nascano confusioni od errori, o male interpretazioni, perciocché la legge del 18 novembre 1850 si trovi in parte modificata con altra legge del 1854.
{{Rule|8em|t=1}}{{Rule|8em|v=1}}<section end="s1" /><section begin="s2" />
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|'''Maggiore spesa sul bilancio 1851 delle strade ferrate<br>pel tronco da Quarto a Solero.'''}}
{{Indentatura|testo={{§|I|''Progetto di legge presentato alla Camera il ''14'' febbraio ''1854'' dal presidente del Consiglio e ministro delle finanze'' '''(Cavour)'''.}}}}
{{Sc|Signori!}} — Nella scorsa Sessione del Parlamento ebbi l'onore di presentare alla Camera dei deputati un progetto di legge per concessione di crediti supplementari ai bilanci del 1851, fra i quali era compresa la maggiore spesa di lire 800,000 occorrente alla categoria, Tronco da Quarto a Solero, aggiunta sotto il n° 52 dei residui 1850 e retro del bilancio delle strade ferrate pel 1851.
La Camera alla quale voi succedeste ha, d'accordo col Ministero, determinato di sospendere la discussione del suaccennato credito onde procedere preventivamente ad un'inchiesta sul modo col quale le opere del tronco da Quarto a Solero erano state condotte.
La Commissione nominata a questo scopo, non avendo potuto adempiere al ricevuto incarico prima della chiusura dell'ultima Sessione, la spesa sovraccennata rimane tuttora da regolarizzarsi.
Preme di far cessare una tale anomalia; epperò ho pensato di fare di questo credito oggetto di speciale domanda, onde possiate, ove lo giudichiate opportuno, incaricare una apposita Commissione di compiere l'inchiesta lasciata incompiuta dai vostri predecessori, e di portare quindi, con piena cognizione di causa, un formale giudizio su di una pratica di gravissimo momento.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|{{§|II|PROGETTO DI LEGGE.}}}}
''Articolo unico''. È autorizzata la maggiore spesa di lire ''cinquecentomila'' alla categoria, Tronco da Quarto a Solero, aggiunta sotto il n° 52 dei residui 1850 e retro del bilancio delle strade ferrate pel 1851.<section end="s2" /><noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1042}}</noinclude>
{{Indentatura|testo={{§|III|''Relazione fatta alla Camera il ''6'' giugno ''1854'' dalla Commissione composta dei deputati'' '''Valerio, Sauli, Valvassori, Cavour Gustavo, D’Alberti, Cadorna Carlo''', ''e'' '''Despine''', ''relatore''.}}}}
{{Sc|Messieurs!}} — Lorsque la dernière Législature, dans sa séance du 24 novembre 1852, discutait le projet de loi présenté le 9 avril précédent par monsieur le ministre des finances pour l’approbation de crédits supplémentaires au budget 1851, la catégorie numéro 52 du Ministère des travaux publics, portant une somme de 500,000 francs pour ''maggiore spesa'' dans l’exécution du tronc de la route en fer de Quarto à Solero, fut l’objet d’un sérieux examen.
Les observations développées dans le rapport très-élaboré de monsieur le député Del Carretto (pages 29 à 37) avaient donné lieu à la Commission de provoquer, avant d’allouer la somme demandée, une enquête à l’effet d’examiner les ouvrages faits et ceux restant à faire, d’apprécier l’importance et la convenance des engagemens stipulés par le Gouvernement, surtout en ce qui concernait les expropriations, enfin d’examiner la question sous toutes ses faces, afin que la Chambre fût mise à même de pouvoir délibérer sur ce crédit en parfaite connaissance de cause. (Numéro 202, page 719, ''Compte-rendu''.)
Le Ministère ayant lui-même manifesté le désir qu’il fût procédé à une enquête rigoureuse, et que celle-ci fût faite par le Parlement, ou bien par des ingénieurs autres que ceux du Gouvernement, la Chambre adopta, sur la proposition de l’honorable député Lanza, l’ordre du jour suivant:
«La Camera, incaricando la Commissione attuale di procedere ad un’inchiesta sulle spese relative al tronco di strada ferrata da Quarto a Solero, sospende intanto il proposto credito di lire 500,000.»
La Commission<ref>La Commission se composait de messieurs les députés Petitti, Di Santa Rosa, Daziani, Lanza, Bosso, Bronzini, Del Carretto.</ref> s’est alors mise en devoir de remplir son mandat; mais, malgré ses efforts, elle n’avait encore pu compléter l’enquête, lorsque par décret du 20 novembre 1853 la Chambre des députés a été dissoute, et une nouvelle Législature a été convoquée pour le 19 décembre suivant.
Le Ministère des travaux publics, auquel il importe de voir régulariser cette dépense, vous a présenté le 14 février 1854 un projet de loi à ce sujet, en sollicitant la Chambre de faire compléter, si elle le juge convenable, l’enquête commencée.
Votre Commission nouvelle n’a rien négligé pour satisfaire à la mission que vous lui avez confiée. Elle a pris connaissance de tous les volumineux documens qui se rattachent à ce travail; elle s’est, en outre, transportée sur les lieux pour juger par elle-même de la nature des ouvrages exécutés; elle a procédé aux plus amples informations, et c’est après une étude approfondie de tous les faits, qu’elle m’a chargé de l’honorable mandat d’être son rapporteur auprès de vous.
Les détails déjà contenus dans la relation de monsieur le député Del Carretto pourraient, peut-être, me dispenser de faire l’exposé des différentes phases de cette affaire. Néanmoins, comme plusieurs députés de cette Législature n’ont pas eu connaissance des travaux de la Législature précédente, et n’ont, peut-être, même pas entre les mains la relation Del Carretto, votre Commission m’a chargé d’en rappeler succinctement les faits principaux.
C’est le 20 août 1845 que monsieur l’ingénieur Colli, auquel avait été confiée l’étude du tracé du chemin de fer entre les confins des territoires d’Alexandrie et d’Asti (lettre de l’''azienda dell’interno'' du 27 juillet 1844, numéro 8469), en présenta le projet complet avec les plans, devis, rapport et pièces à l’appui. Ce projet divisait le tracé en quatre parties distinctes:
{|
|colspan=3|1° Depuis la limite du territoire d’Alexandrie à Cerro, comprenant une courbe de 5 kilomètres rayon de raccordement avec la ligne d’Alexandrie de 1300 mètres et une ligne droite de Solero à Cerro de 12,704 mètres, ensemble{{flr|14,004 »}}
|-
|2° Depuis Cerro jusqu’à la Cassina San Giorgio comprenant une deuxième courbe de 5 kilomètres rayon, en face de Cerro, de 2100 mètres, et une ligne droite jusqu’à la Cassina de 1100 mètres||{{cs|RB}}|3,200 »
|-
|3° Depuis la Cassina San Giorgio jusque vers Annone, une courbe de 2 kilomètres rayon de 1000 mètres et une ligne droite de 200 mètres.||{{cs|RB}}|1,200 »
|-
|4° Depuis Annone jusqu’à la limite du tronc, une courbe de kilomètres 1 50 rayon de 1300 mètres et une ligne droite de 1292 30||{{cs|RB}}|{{nowrap|2,592 50}}
|-
|{{cs|R}}|Total Mètres||{{cs|Rtb}}|{{nowrap|20,996 50}}
|}
Ce tracé s’étendait sur les sept communes de Quarto, Annone, Cerro, Quattordio, Masio, Felizzano et Solero; il devait couper quatre fois le Tanaro, traverser, en outre, les ruisseaux ou torrens dits Solero, Sabbionaro, Gaminella, Rivofreddo, Martinetto, Vermelana et Fontana Santa, entamer sur plusieurs kilomètres les collines de Annone et de Cerro.
La pente totale du terrain était de mètres 14,28 entre les deux extrémités.
Le projet était rédigé en conformité des instructions de l’administration du 18 avril 1845, et en tenant compte de toutes les circonstances locales.
Les deux points qui avaient plus spécialement fixé l’attention étaient les passages du Tanaro dans ses sinuosités près de Felizzano et d’Annone, chacun desquels nécessitait la construction de deux ponts.
Quant à celui de Felizzano, l’étude du projet ayant fait connaître d’une part la difficulté de développer la route même avec des courbes de 800 mètres rayon, dans des lieux escarpés et dangereux, les corrosions déjà produites par le fleuve, la nécessité d’ouvrir diverses galeries ou tranchées, et d’autre part la possibilité de raccourcir la route de 1700 mètres, d’éviter les deux ponts, de se procurer une ligne droite de 13 kilomètres de Solero à Cerro, de rétablir pour les deux hameaux de Marone et Cacciabue une communication directe avec le chef-lieu, enfin de rendre à l’agriculture une partie des terrains envahis par le fleuve, monsieur l’ingénieur Colli n’hésita pas à proposer immédiatement de déplacer et de redresser le cours du Tanaro dans cette portion.
Quant à celui d’Annone, il avait d’abord pensé pouvoir ne rien changer au cours du fleuve et diriger le chemin dans le village même, en en séparant ou démolissant une partie, et traversant deux fois la route royale. Mais les difficultés élevées par les habitans, l’offre gratuite par eux faite des terrains à affecter au nouveau lit, et les travaux moins considérables à exécuter, le déterminèrent à proposer encore en ce point le redressement du Tanaro.
En faisant cette double proposition, monsieur Colli n’avait pas perdu de vue l’existence des moulins flottants placés sur<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1043}}</noinclude>
l’un et l’autre territoire dans la partie du fleuve à abandonner; mais il avait pensé pratiquer à l’extrémité inférieure de chaque nouveau lit (''rettifilo'') un barrage, sur lequel pourraient être rétablis les moulins, soit qu’on voulût les asseoir d’une manière stable à terre, soit qu’on voulût les construire flottants, comme ils l’étaient dans leur position primitive. Il avait même pensé qu’on pourrait dériver du Tanaro dans les plus grandes sécheresses 40 mc. d’eau par seconde<ref>Cette mesure avait été donnée par l’ingénieur Negretti, mais en réalité la portée dés basses eaux du Tanaro a été reconnue plus tard, seulement de 20 mc.</ref>, et en les conduisant dans un canal parallèle au chemin, se procurer huit chutes de 1 m. 50 hauteur, de manière à faire mouvoir cinquante roues hydrauliques, dont la moitié pourrait être cédée en compensation aux propriétaires actuels des moulins, et l’autre moitié former un objet important de revenu pour l’Etat; qu’enfin les mêmes eaux pourraient être utilisées pour l’irrigation au grand profit de l’agricolture. Le projet des barrages avait été calculé par lui tant dans le cas d’emploi des eaux à cet effet, que dans le cas seul du rétablissement des moulins, et la dépense totale s’élevait dans la première hypothèse à francs 2,244,350, dans la seconde à francs 1,816,600, non comprises néanmoins les indemnités relatives aux moulins.
Le congrès central des chemins de fer, dans sa séance du 24 octobre 1845 approuva, avec les plus grandes éloges, le projet dans son ensemble. Il estima que les deux rectifications du lit du Tanaro à Felizzano et à Annone devaient être adoptées. Il supprima toutefois du projet la valeur du lit du Tanaro à abandonner, afin d’en bonifier préalablement le fond; il proposa en outre quelques légères modifications dans les pentes, et provoqua de nouvelles études dans le but d’éviter les courbes de raccordement vers les rectifications du fleuve, de supprimer les moulins flottants, de faciliter la navigation par des bassins à annexer aux nouveaux barrages; enfin d’ouvrir des dérivations latérales propres à servir à l’irrigation et comme force motrice,
Le projet fut réformé sur ces bases, et le cahier des charges transmis le 20 janvier 1846 par l’ingénieur Colli. Une partie des travaux comprenant le mouvement des terres pour la construction du chemin, les indemnités de terrains y relatives, les dépenses accessoires de chantiers, magasins, ponts de service, tracés, manutention, devait être donnée à corps sur la base de francs 538,800; les autres travaux de muraillement, boisages, ferremens, pavés, prismes, haies, occupation de terrains pour la construction des viaducs et stations, devaient l’être à mesure sur les bases élémentaires de prix annexées au projet.
Le cahier des charges fut approuvé le 11 février suivant par le Conseil spécial, et le 15 du même mois il fut revêtu de la sanction royale.
Les enchères eurent lieu le 2 mars, mais elles restèrent désertes; tous les entrepreneurs, qui étaient venus auparavant pour prendre connaissance du cahier des charges, s’étaient retirés.
Postérieurement l’administration reçut du sieur Marbelli, au nom de la société Talachini, Denicola et Guazzi, une soumission privée contenant offre de se charger de l’entreprise moyennant de fortes augmentations dans les prix.
Le Conseil spécial examina cette soumission dans la séance du 9 mars; mais sur la proposition d’une Commission spéciale et après les observations fournies par l’ingénieur Colli, il décida à l’unanimité de la rejeter, et de proposer l’exécution du travail directement par l’Etat, décision qui fut ensuite approuvée par brevet royal du 17 même mois.
Des instructions relatives à ce mode d’exécution furent arrêtées le 16 mars; la direction des travaux confiée à monsieur Colli, l’incombence des expropriations à monsieur l’inspecteur du domaine Rattazzi, et le maniement des fonds au percepteur de Biandrate monsieur Joseph Campana. Trois bureaux de direction furent établis sur toute la ligne,
Les bases contenues dans les instructions étaient essentiellement:
D’exécuter les travaux à forfait ou par soumissions privées, de manière toutefois à ne pas dépasser les prix d’expertise;
De suivre le même système pour les fournitures;
De tenir registre de tous les contrats;
De former des états de quinzaine pour tous les travaux qui seraient exécutés à économie;
De ne faire les paiements que sur les certificats du directeur, ou sur les états de quinzaine visés par lui;
De se conformer pour les expropriations aux lettres patentes du 9 avril 1839.
Le 27 avril le Conseil spécial reçut une nouvelle soumission de l’entrepreneur Barbera offrant d’exécuter la totalité du travail, moyennant une augmentation dans les prix du 10 pour cent; soit pour francs 2,222,893 51; le soumissionnaire consentait d’ailleurs à ce que des enchères nouvelles fussent ouvertes sur cette base. Mais le Conseil la rejeta d’après les observations de monsieur Colli fondées tant sur la justesse des prix du devis, constatée par diverses offres avantageuses partielles déjà reçues, que sur le fâcheux antécédent qui en résulterait pour les prochaines adjudications relatives au même chemin de fer.
Les travaux furent donc continués d’après les bases déjà adoptées. Divers marchés furent passés, notamment le 26 juin 1846 avec le sieur Rossi Angelo pour les travaux de muraillement à 4 06 pour cent de rabais sur le prix d’expertise,
Les 26 juin et 18 octobre avec le sieur Riccio Carlo Mattia pour les mouvements de terre à 3 et 6 pour cent de rabais sur le même prix.
Le 29 juin avec le sieur Piatti Pietro Antonio pour la fourniture de la pierre de taille,
Les expropriations s’opérèrent régulièrement et après l’achèvement de la route en 1848, la liquidation définitive en fut faite par l’inspecteur domanial. Quelques réclamations ont eu lieu postérieurement; mais elles ont été aplanies par l’intendant général d’Alexandrie et l’ingénieur Perazzo, délégués d’office à cet effet. Celles concernant les rectifications du Tanaro à Annone et à Felizzano furent conciliées par les conventions stipulées les 12 septembre 1846 et 24 avril 1847 entre les propriétaires intéressés et le directeur monsieur Colli, d’après l’avis du Conseil spécial du 27 août 1846.
La route fut terminée au commencement de 1849 et mise en exercice depuis Asti jusqu’à Novi dès 1850. Il restait toutefois encore divers travaux accessoires qui furent exécutés postérieurement sous la même direction, en sorte que la totalité du chemin ne fut consignée par un verbal régulier aux ingénieurs de la locomotion qu’en 1852.
Pendant l’exécution des travaux diverses circonstances donnèrent lieu à des augmentations d’œuvre considérables, non prévues dans le projet primitif,
La somme fixée dans le devis à 2,241,350 francs fut bientôt reconnue insuffisante et portée à francs 2,611,250, répartie sur les budgets 1846 et 1847, c’est-à-dire avec une<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/243
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1044}}</noinclude>
{| class="tab1"
|-
|augmentation de||Fr.||369,900»
|-
|Postérieurement, il y a été ajouté de nouveaux crédits:||||
|-
|Par décret royal du 28 octobre 1848||Fr||344,000 »
|-
|Par décret royal du 14 janvier 1850||»||348,329 52
|-
|Par décret royal du 14 novembre 1851||»||330,000 »
|-
|solde demandé.||»||{{cs|b}}|170,000»
|-
|{{cs|R}}|Ensemble{{gap|4em}}||Fr.||1,562,229 52
|-
|lesquels, joints aux chiffres du devis||»||{{cs|b}}|2,241,550 »
|-
|portent la dépense totale à||Fr.||{{cs|b}}|3,803,579 52
|}
Les deux dernières sommes de francs 330,000 et 170,000 non encore régularisées forment le chiffre de 500,000 francs porté dans le projet de loi.
Il paraît cependant que la dépense totale aujourd’hui liquidée ne s’élève pas au-delà de francs 3,723,514 55, ce qui laisserait conséquemment une économie d’environ francs 80,064 97.
Votre Commission, étant appelée à examiner les motifs qui ont pu donner lieu à une différence aussi excessive entre le chiffre réel de la dépense et celui de l’expertise, se fait un devoir de vous soumettre le résultat de ses investigations.
D’après les détails précédemment énoncés sur ce tronc de route entre Quarto et Solero, la dépense peut se diviser en quatre chapitres principaux:
1° Le chemin de fer proprement dit;
2° La rectification du Tanaro à Annone;
3° La rectification du Tanaro à Felizzano;
4° Les frais généraux de tracés, manutention, administration, et les dépenses imprévues.
Les trois premiers peuvent eux mêmes se subdiviser en quatre catégories:
1° Indemnités de terrain;
2° Mouvemens de terre;
3° Travaux d’art;
4° Travaux d’achèvement,
{{noindent|et chacune de ces catégories en divers articles, selon la nature de l’objet et du travail.}}
L’administration a, sur ces bases, fait dresser divers états dont votre Commission vous présente le résumé dans le tableau annexé à la présente relation. Il contient, tant en quantité qu’en valeur, chaque objet de dépense porté dans l’expertise primitive, et celui réellement effectué, avec l’indication des différences en plus et en moins. Il permet ainsi d’apprécier au premier coup d’œil comparativement les points sur lesquels portent les augmentations.
Votre Commission examinera séparément les variations relatives à chaque chapitre.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|Chapitre I. — ''Strada ferrata''.}}
{| class="tab1"
|-
|La dépense portée dans l’expertise pour||Fr.||1,317,534 62
|-
|s’est élevée à||»||2,251,980 19
|-
|c’est-à-dire avec un excédant de||Fr.||{{cs|t}}|914,445 57
|}
{{noindent|lequel, comme il résulte du tableau, se répartit:}}
{|
|1°||Fr.||93,751 35||width=100%|pour les expropriations et indemnités de terrains;
|-
|2°||»||{{nowrap|667,398 86}}||pour les mouvemens de terres;
|-
|3°||»||192,282 23||pour les travaux d’art;
|-
|||Fr.||{{cs|tb}}|958,432 44
|}
{{noindent|mais comme francs 45,986 97 ont été économisés sur les travaux d’achèvement, la somme totale est restée, comme il est dit ci-dessus, francs 914,445 57:}}
1° Les expropriations ont dû leur accroissement à diverses causes non comprises dans le projet, savoir: l’extension d’une bande de 2 à 3 mètres de largeur au pied du talus, pour le plantement de haies et le creusement de fossés; l’élévation de la chaussée de 1 mètre sur une longueur de mètres 3996,50 pour la rendre insubmersible au Tanaro, élévation qui a exigé une augmentation de 1 mètre 1/2 dans le talus de chaque côté; l’ampliation d’un mètre aux tranchées de Solero, Marone et Martinetto, pour donner au fossé une plus grande profondeur, et assurer l’écoulement des eaux; l’ouverture de moyens de communication avec les fonds particuliers voisins; l’acquisition, aux termes de la loi, des terrains endomagés d’une surface moindre de mètres 400,9.
Les indemnités ont dû le leur à la fourniture de terres de remblais en remplacement de celles qui devaient être prises dans les tranchées de Solero et de Martinetto;
2° Les mouvements de terres excédants sont dus à diverses modifications introduites dans le projet, notamment: l’exhaussement de la route pour la rendre insubmersible au Tanaro, l’ouverture de plusieurs fossés, les descentes aux passages sous la voie, la formation de digues sur les territoires de Quarto, Annone, Cerro, Garaita et Felizzano, le redressement des ruisseaux de Quargnento, Solero, Sant’Andrea, Riofreddo, Martinetto, Vermelana, Valmelia, pour éviter la construction de ponts obliques, l’ouverture de fossés, de routes tendant aux villages et territoires de Solero, Felizzano, Cerro et Annone, la réparation des dégâts causés par la crue du 19 février au 2 mars, et par celle d’octobre 1846, ouvrages non contemplés dans le devis, et exécutés à la tâche;
3° Les travaux d’art ont exigé de fortes augmentations pour la quantité et la longueur des pilots à cause du peu de solidité du sol, le ferrement des dits pilots, des longueraines et traversines, la plus grande quantité de béton, le plus grand développement de murs par suite de l’exhaussement de la voie, le nombre plus considérable d’édifices, la plus forte épaisseur des voûtes, la formation de murs à sec le long du Martinetto, l’extension donnée aux murs, l’emploi plus considérable de taille et de paremens vus, enfin, l’augmentation des pavés exigés par les autorités locales;
4° L’économie obtenue sur les travaux d’achèvement provient principalement de la substitution, pour les haies, d’épines blanches à l’emploi proposé de mûriers entrelacés.
En considérant dans leur ensemble les augmentations et diminutions qui précèdent, votre Commission, qui a parcouru les localités, ne peut s’empêcher de reconnaître que du moment que l’administration avait adopté la détermination de faire elle-même les travaux, elle a dû forcément subir toutes les conséquences résultant de la nature du sol, des circonstances qui ont pu survenir pendant leur exécution, et des prétentions toujours assez fortes des riverains quand ils savent qu’ils traitent avec le Gouvernement. Les deux circonstances qui ont influé principalement sur l’augmentation de la dépense, sont d’abord la plus grande largeur assignée aux bandes latérales du chemin pour l’établissement des haies et des fossés; puis la plus grande élévation donnée à la chaussée du chemin pour la mettre à l’abri des inondations. La première aurait pu être prévue du moins en partie; mais comme il s’agissait d’un des premiers troncs qui se construisaient, on conçoit qu’elle n’ait pu être suffisamment contemplée, faute d’expérience. Quant à la deuxième, l’exhaussement fut reconnu nécessaire lors des crues extraordinaires du 1846, crues qui dépassaient celles auparavant connues. L’une et l’autre de ces circonstances ont réagi à la fois d’une manière<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1045}}</noinclude>
très-forte sur la dépense relative aux indemnités, aux mouvements de terres et aux ouvrages d’art.
{| width=100%
|colspan=3|Les travaux qui tous ont été prescrits d’ordre supérieur ont d’ailleurs été exécutés avec les soins et l’économie nécessaires et toujours de manière à ne pas dépasser les prix élémentaires du devis, Aussi la dépense, qui d’après les prix du devis aurait dû arriver en total à{{flr|Fr.{{gap|.3em}} 2,289,614 15}}
|-
|ne s’est élevée qu’à.||»||{{cs|R}}|{{nowrap|2,231,980 19}}
|-
|width=100%|c’est-à-dire avec une économie de||Fr.||{{cs|Rtb}}|57,653 94
|}
Votre Commission ne pense donc pas avoir aucune observation à faire contre l’allocation qui la concerne, et elle vous propose d’y donner votre approbation.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|Chapitre II. — Rettifilo d'Annone.}}
La rectification du Tanaro près Annone, adoptée par le Conseil spécial devait s’élever d’après le devis à francs 402,519 72, dont:
{| class="tab1"
|-
|width=100%|pour les indemnités de terrains||Fr.||{{nowrap|51,248 26}}
|-
|pour les mouvements des terres||»||88,510 77
|-
|pour les travaux d’art||»||261,946 29
|-
|pour l’achèvement||»||816 40
|}
{{noindent|mais comme la commune d’Annone se trouvait propriétaire de trois moulins flottants, situés sur divers points du Tanaro, dits ''mulini di Cima, mulini di mezzo, mulini di Ribengo'', le premier devait être déplacé, et le second assuré à l’aide d’un barrage dans le nouveau lit du Tanaro.}}
La commune ayant consenti par convention du 12 septembre 1846 à la vente des moulins de Cima pour une somme de 40,000 francs, une partie des travaux d’art fut épargnée.
La rectification exigea, au contraire, une plus forte dépense pour les achats de terrains et pour le creusement du nouveau canal par suite des instances des riverains qui obligèrent le Gouvernement à donner à la section du fleuve une largeur sur le fond de 15 mètres au lieu de celle de 13 mètres, portée dans le devis primitif; en sorte que la dépense totale relative à ce rettifilo fut de francs 315,043 51, dont:
{| class="tab1"
|-
|en indemnités||Fr.||89,655 51
|-
|en mouvements de terres||»||{{nowrap|114,904 27}}
|-
|en travaux d’art||»||{{nowrap|106,379 67}}
|-
|en achèvement||»||4,104 06
|-
|||Fr||{{cs|tb}}|315,043 51
|-
|Elle se serait élevée d’après les prix élémentaires du devis à||Fr|| 427,220 39
|-
|Elle n’a été que de||»||315,043 51
|-
|c’est-à-dire avec une économie de||Fr.||{{cs|tb}}|{{nowrap|112,176 88}}
|}
Votre Commission n’a aucune observation à faire relativement aux dépenses contenues dans ce chapitre.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|Chapitre III. — ''Rettifilo di Felizzano''.}}
La rectification du Tanaro à Felizzano étant celle qui a donné lieu aux plus fortes augmentations de dépense et celle dont le public s’est davantage préoccupé a été de la part de votre Commission l’objet d’une étude scrupuleuse; mais pour que la Chambre puisse se former une idée exacte de la question, il est nécessaire de faire connaître en détail les diverses phases qu’elle a subies. Sur le lit du Tanaro à abandonner se trouvaient trois moulins flottants appartenants à messieurs Carbonazzi et Cotti. Ils étaient situés sur trois pontons. Le parti le plus simple aurait été de les exproprier en faveur des finances, expropriation estimée 53,333 francs 33 centimes; mais la majorité du Conseil spécial et le procureur général furent d’avis que les propriétaires des moulins, se trouvant investis du droit de banalité sur tout le territoire de Felizzano<ref>Convention notariée des marquis de Montferrat du 20 juin 1452 du camp de Fubine, se rapportant aux priviléges des défenseurs de la liberté, concédés à Milan le 27 novembre 1447, confirmés successivement en 1491, 1535, 1536, 1563, 1613 et 1681 par les ducs de Milan, Charles V., le roi d’Espagne, et en dernier lieu par contrat de vente de 1686 entre la commune et le marquis Stampa de Milan, avec tous les privilèges, annexes et connexes.</ref>, ils ne pouvaient être expropriés: l’expropriation devant uniquement s’étendre à ce qui est indispensable au travail d’utilité publique.
Il fut donc décidé de traiter soit avec les propriétaires de moulins, pour leur transport dans le nouveau lit, soit avec les propriétaires riverains représentés par l’avocat Vacchetta mais ces derniers élevèrent des prétentions considérables tant pour la section du fleuve qu’ils demandèrent de 43 mètres, mesurés au niveau du barrage, que pour les travaux de défense et les indemnités de terrains.
L’ingénieur Colli ayant été chargé de dresser un projet en cette conformité, le présenta le 18 novembre 1846. Ce projet s’élevait à 430,000 francs dont 296,000 pour le nouveau lit et 134,000 pour le transport des moulins. L’importance d’une pareille somme, les difficultés que susciteraient les expropriations et l’exécution des travaux, le temps que ces travaux auraient exigé, les accidens qui pourraient survenir pendant leur exécution, déterminèrent toutefois cet ingénieur à appeler là-dessus l’attention spéciale de l’administration. Il l’engagea à considérer s’il ne conviendrait pas d’adopter le système déjà conçu par monsieur Brunel, soit l’érection de deux ponts, en bois sur le lit actuel du Tanaro. L’érection de ces ponts, d’après le devis par lui dressé, n’aurait pas excédé 165,000 francs, somme dont il fallait même encore déduire 29,709 francs pour mouvements de terre épargnés, en sorte que la dépense totale se serait limitée à 136,000 francs, soit à moins du tiers de ce que devrait coûter le nouveau lit.
L’opinion émise par l’ingénieur Colli fut discutée dans un rapport très-élaboré du chevalier Maus (8 janvier 1847), lequel cependant insista pour la rectification du Tanaro, pour le déplacement du barrage et pour la conservation des moulins, soit en les remplaçant près du barrage nouveau, soit en les établissant à l’extrémité d’un canal de dérivation.
Les propriétaires des moulins présentèrent le 5 février suivant un mémoire à l’appui de leurs droits. Ils se montrèrent disposés à accepter ou le rétablissement des moulins flottants sur le nouveau lit, ce qui entraînerait avec l’indemnité due pour le chômage une dépense totale de 80,000 francs, ou la construction des mêmes moulins d’une manière stable sur le sol à l’aide d’un canal de dérivation, parallèle au chemin de fer. La dépense de ce dernier canal était évaluée à 46,000 francs, et ils s’engageaient à la prendre à leur charge, pourvu qu’il leur fût concédé une force motrice de 5000 kilogrammes, mesurée sur la chute de l’eau à la limite du territoire vers le Rivo Sabbionaro, ainsi que le terrain nécessaire pour la route d’accès aux moulins.
Le Conseil spécial adopta le 26 février le projet de rectification du Tanaro, et l’établissement des moulins sur terre en traitant, moyennant une indemnité fixe, avec les propriétaires pour tous les travaux du barrage et du canal, et moyennant une annuité pour leur entretien pendant cinq ans, en réservant à l’administration tous les travaux concernant directement le chemin de fer,<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1046}}</noinclude>
Le 17 avril suivant, le même Conseil fixa à huit roues la quantité d’eau à verser dans le canal, et proposa l’acceptation de l’offre faite par monsieur Carbonazzi de se charger, comme entrepreneur, de l’exécution du barrage et du canal pour la somme de 138,000 francs. Une convention fut passée en cette conformité le 14 mai. Les propriétaires des moulins y consentaient au transport des moulins sur terre près le Rivo Sabbionaro; ils renonçaient à toute indemnité quelconque, relative au transport et au chômage, moyennant l’établissement par l’administration du barrage sur le nouveau lit et d’un canal dérivé du point dit Tanaro morto jusqu’au Rivo Sabbionaro, destiné à fournir la quantité d’eau suffisante pour les moulins, barrage et canal estimés francs 141,611 11, et que les propriétaires s’engageaient à maintenir à perpétuité.
Par autre acte du même jour, le chevalier Carbonazzi seul prit l’entreprise de la construction du barrage, de la hauteur à déterminer par le directeur du chemin de fer, et celle du canal pour le prix de 138,000 francs, en relevant le Gouvernement de toutes les obligations contenues dans la convention qui précède.
{| class="tab1"
|-
|width=100%|Sur ces 138,000 francs le barrage figurait pour||Fr.||68,798 95
|-
|et le canal de dérivation pour||»||69,201 05
|-
|{{cs|R}}|Ensemble{{gap|4em}}||Fr.||138,000»
|}
Le barrage devait être fortement appuyé aux deux rives, établi moyennant cinq lignes de pilots garnis de saucissons à la partie antérieure et à celle postérieure, puis exécuté en béton avec recouvrement de planches de chêne. Le canal de dérivation devait avoir trois mètres sur le fond, Les paiements devaient être faits par mandats de 20,000 francs à mesure de l’avancement des travaux. L’administration s’obligeait, en outre, de lui faire accorder la faculté de dériver dans le même canal une autre quantité d’eau égale à celle nécessaire aux moulins, moyennant un canon modéré en faveur du domaine.
Les actes qui précèdent furent communiqués au Ministère des finances. Celui-ci, dans sa réponse du 8 juillet, présenta de nombreuses observations sur les difficultés auxquelles lesdits actes pourraient donner lieu, soit de la part des pères et fils Cotti, compropriétaires du chevalier Carbonazzi, soit de la part des propriétaires riverains, ainsi que sur les diverses interprétations qui pourraient être données à quelques-unes des dispositions concernant le volume d’eau à accorder et son maintien à perpétuité.
Le procureur général, dans sa dépêche du premier octobre, fit aussi sur le même sujet plusieurs considérations, d’après lesquelles il proposa également de ne pas faire sanctionner lesdites conventions. Ensuite de ces avis elles ne furent pas soumises à l’approbation souveraine.
Le chevalier Carbonazzi n’en avait pas moins mis la main à l’œuvre pour le barrage aussitôt après la stipulation de son contrat, en se conformant aux prescriptions qui y étaient contenues. Seulement les saucissons qui devaient, d’après le devis, être jetés en amont et en aval du barrage, furent remplacés par un massif en béton.
Pendant l’exécution de ce travail, quelques difficultés s’étant élevées sur les ouvrages à faire pour l’ouverture du canal, il fut décidé de limiter d’abord les travaux à la construction du barrage, lequel fut terminé dans la même année.
Le chevalier Carbonazzi en demanda la collaudation. L’ingénieur Colli fut chargé, par dépêche de l’administration du 25 mai 1848, d’y procéder, ce qu’il effectua le 5 juin. Il reconnut les travaux exécutés avec la solidité, la régularité et les dimensions nécessaires, le remplacement des saucissons par un massif de béton lui paraissant devoir donner encore plus de stabilité à la construction.
Quant à l’établissement du canal, le même ingénieur reconnut la nécessité d’établir supérieurement au barrage une prise d’eau, et de faire quelques travaux exigeant une augmentation d’œuvre de francs 86,120 28.
De nouvelles négociations furent entamées à ce sujet avec le chevalier Carbonazzi. Celui-ci proposa alors d’établir ses moulins sur la rive gauche du Tanaro à côté du barrage, et de les faire fonctionner au moyen d’une turbine, Il demanda à cet effet une somme de 35,000 francs, mais son associé Cotti ayant refusé d’accepter ce traité, l’administration appela les propriétaires par devant la délégation du contentieux des chemins de fer, La médiation du procureur général réussit à leur faire accepter le projet Carbonazzi, moyennant la somme de 35,000 francs; mais le projet fut encore combattu par les finances, en sorte qu’il n’y fut pas donné suite.
Ces discussions se prolongèrent jusqu’en août 1848, époque à laquelle l’administration ayant achevé le creusement du nouveau lit du Tanaro, voulut y introduire les eaux du fleuve.
Les propriétaires firent opposition par devant le tribunal d’Alexandrie, qui avait remplacé la délégation supprimée du contentieux.
Il en résulta une nouvelle convention sous date du 4 septembre 1848, par laquelle il fut décidé que les moulins seraient établis sur le barrage, aux frais de l’administration; que, pendant le chômage des moulins nécessité par ce transport, les propriétaires recevraient une indemnité de 400 francs par mois; qu’enfin l’administration serait déliée de toute obligation une fois que les moulins seraient mis en activité. La dépense du transport de ces moulins était estimée 24,000 francs, outre 6000 francs pour la nouvelle habitation du meunier, l’ancienne devenant propriété de l’Etat.
Cette convention ayant reçu le 11 même mois l’approbation du Conseil spécial (elle n’a été toutefois sanctionnée par décret royal que le 14 juin 1852), les travaux furent commencés immédiatement, lorsqu’une crue subite du Tanaro les 17, 18 et 19 octobre vint en empêcher la continuation et apporta de graves dommages au barrage.
En effet les eaux, ayant miné le fond en gravier sur lequel posaient les travaux en béton, s’y étaient ouvert un passage, laissant entièrement au-dessus le barrage lui-même,
L’ingénieur Colli en informa l’administration dans ses rapports du 21 octobre et 18 décembre. Celle-ci expédia sur les lieux une Commission composée des ingénieurs Paleocapa, Maus et Negretti, lesquels, dans leur rapport du 27 décembre, déclarèrent, quant aux dégâts, ne pouvoir formellement les attribuer à un vice de construction du barrage; quant au système à adopter, que le canal de dérivation coûterait 260 mille francs, tandis que le placement des moulins sur le barrage ne dépasserait pas 84 mille francs, dont 62 mille francs pour les réparations au barrage et 22 mille francs pour le transport des moulins, l’habitation du meunier et l’entretien du barrage pendant un ''quinquennium''; qu’ainsi il convenait d’adopter ce dernier parti.
L’avocat patrimonial fut interpellé sur les obligations qui pouvaient peser sur le chevalier Carbonazzi comme entrepreneur; mais, vu le verbal de collaudation et l’avis donné par la Commission, il pensa qu’une action ne pourrait être tentée utilement contre l’entrepreneur.
Force fut alors de s’occuper de la réparation du barrage.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1047}}</noinclude>
L’ingénieur Colli fit un projet s’élevant à 40 mille francs en conformité de l’avis de la Commission; ce projet fut modifié par le Conseil spécial et porté à 72 mille francs.
Pendant le cours des travaux une nouvelle Commission, composée de messieurs Maus, Negretti et Cadolini, fut envoyée en août sur les lieux. Elle en approuva l’exécution.
L’inspecteur Cadolini y retourna en octobre. Il écrivit le 22 du même mois que les crues du Tanaro avaient empêché de les terminer, et, pour faciliter le remorquage des moulins, il proposa de couvrir d’un tablier en planches le plan incliné du chenal, proposition qui fut adoptée. L’intensité du froid et les glaces ne permirent pas d’achever le travail avant le premier février 1850.
Le 20 du même mois les eaux du Tanaro furent introduites dans le nouveau lit pour y placer ensuite les moulins; mais, deux heures après leur immission, ces eaux, grossies par la fonte des neiges, soulevèrent et détruisirent une partie du tablier en planches.
Le 14 avril suivant, le plus gros des moulins, celui à deux meules, put être mis en place sur le barrage. L’inspecteur Brunati, chargé de reconnaître si l’état du barrage permettait de consigner les moulins à leurs propriétaires, déclara le 3 mai 1850 au Conseil spécial que les moulins déjà remorqués se trouvaient solidement établis sur le chenal et fonctionnaient de manière à passer dans chaque moulin 6 émines par heure; que néanmoins l’ouvrage, pour être complet, exigeait encore la réparation des dégâts causés au barrage lors de la crue de février, réparation évaluée à 18,000 francs,
Différentes crues, plus ou moins fortes, vinrent encore contrarier l’achèvement des travaux et détériorer le barrage. Le Ministère envoya sur les lieux une nouvelle Commission composée de messieurs Bona, Brunati, Melano, Maus et Moglino. D’après la visite des localités, cette Commission rejeta la proposition de reprendre la construction du canal, et maintint le projet de placer les moulins sur le barrage. Elle prescrivit diverses dispositions qui donnèrent lieu à un nouveau devis dressé par l’ingénieur Colli le 11 avril 1851, s’élevant à 82,000 francs, et le tout fut approuvé le 30 du même mois par le Conseil spécial, D’autres crues, survenues en juin, août et octobre, interrompirent l’exécution de ces travaux, lesquels ne purent être achevés qu’en avril 1852, Les moulins furent alors rétablis sur le chenal, mais les propriétaires se refusèrent à les recevoir, en alléguant: 1° qu’on ne pouvait considérer leur établissement comme normal, vu la chute trop rapide de l’eau; 2° que la stabilité du barrage n’était pas assurée; 3° que les frais d’entretien des moulins dans leur nouvelle position excéderaient de beaucoup les frais ordinaires d’entretien; 4° qu’ils ne pourraient être suffisamment garantis de l’effet des crues et de la fonte des glaces.
Par ordonnance du 6 mai 1852 le tribunal de Turin commit le juge rapporteur pour une vue des lieux, et nomma trois experts d’office, messieurs Grattoni Severino, Gallinati G. Martino et Colli Rocco.
Il fut procédé à cette visite le 19 du même mois en contradictoire des experts des parties, messieurs Colli Alessandro e Pincetti Giovanni pour l’administration, Bossi Michelangelo, Valerio Cesare, Pera Giacomo pour les propriétaires des moulins.
Ces experts n’avaient point encore fait leur rapport, lorsque le Ministère des finances, désireux de voir mettre un terme à cette longue et fâcheuse pratique, se décida à passer le 19 mai 1853 la convention Deferrari, sanctionnée par la loi du 3 juillet suivant,
D’après cette convention le domaine concède au sieur Em-manuel Deferrari, de Casal (tant pour lui que pour ses coassociés), la faculté de dériver du Tanaro, supérieurement au barrage, 10 mètres-cubes d’eau par seconde (correspondant à 172 41 modules) pour l’irrigation, à la charge de payer 750 francs par mètre-cube, ou 42 francs 40 centimes par module. Elle lui fait la cession des deux lits abandonnés du Tanaro près Annone et Felizzano et celle de mille prismes; elle s’engage en outre à lui payer une somme de 20 mille livres.
Le concessionnaire s’oblige, de son côté, à relever les finances de toute demande ou prétention en force de titres antérieurs. Il prend en même temps l’engagement d’éteindre le procès avec les propriétaires des moulins de Felizzano, acceptant lesdits moulins, le barrage et toutes leurs dépendances dans l’état où ils se trouvent, de maintenir le barrage et
les rives du nouveau lit; enfin de remplir les obligations contractées par le domaine dans les conventions passées le 24 avril 1847 et en août 1852 avec les riverains et la commune de Felizzano.
Ainsi s’est terminée, en ce qu’elle présentait de contentieux, la grave question des moulins et de la rectification du Tanaro près Felizzano,
Quant à la partie financière, il résulte de l’état successif des travaux qu’elle s’est élevée:
{| class="tab1"
|-
|colspan=3|1° Première construction du barrage, contrat Carbonazzi||Fr.||68,798 95
|-
|colspan=3|2° Travaux et indemnités d’après la convention 4 septembre 1848||»||24,000»
|-
|colspan=3|3° Réparations au barrage, suivant rapport Colli 20 juin 1849 ||»||72,000»
|-
|colspan=3|4° Réparations au barrage, suivant rapport Colli 11 octobre 1849||»||31,021 56
|-
|colspan=3|5° Réparations au barrage, suivant rapport Colli 11 avril 1851||»||82,000 »
|-
|6° Réparations, soumission Violini 13 décembre 1851||Fr.||5,985 99
|-
|7° {{gap|2em}}Id. {{gap|2em}}id.||»||24,858 95
|-
|||Fr.||{{cs|t}}|{{nowrap|30,844 94|}}||||30,844 94
|-
|colspan=3|8° {{gap|2em}}Id. {{gap|2em}}id. 15 mars 1852||»||11,963 31
|-
|colspan=3|9° Pour 750 prismes||»||5,241 50
|-
|colspan=3|10° Indemnité de 400 francs par mois pour les moulins, du 7 septembre 1848 au 7 novembre 1852||»|| 19,200 »
|-
|colspan=3| ||Fr.||{{cs|t}}|{{nowrap|352,870 26}}
|-
|colspan=3|Dont il faut déduire le produit obtenu des moulins pendant qu’ils étaient entre les mains des finances»||»||7,506 99
|-
|colspan=3|Restent||Fr.||{{cs|tb}}|325,363 27
|}
Les frais qui précèdent, et dont votre Commission a cru devoir vous soumettre le résumé, se trouvent comprises dans le troisième et quatrième chapitre du tableau annexé à la présente relation, soit celui de la rectification du Tanaro à Felizzano et celui des dépenses générales.
{| class="tab1"
|-
|colspan=3|Dans le troisième, dont nous nous occupons en ce moment, la dépense totale, portée par le cahier des charges pour{{flr|Fr. 580,178 41}}
|-
|s’est élevée à||»||{{nowrap|648,674 31}}
|-
|width=100%|C’est-à-dire avec une différence en plus de||Fr.||{{cs|tb}}|268,492 90
|}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1048}}</noinclude>
Laquelle, comme il résulte du tableau, se répartit:
{| class="tab1"
|-
|width=100%|1° Expropriations et indemnités||Fr.||37,678 45
|-
|2° Mouvements de terres||»||142,834 63
|-
|3° Travaux d’art||»||86,963 82
|-
|4° Travaux d’achèvement||»||1,016»
|-
|||Fr.||{{cs|tb}}|{{nowrap|268,492 90}}
|}
Indépendamment des causes déjà indiquées, cette augmentation a été spécialement occasionnée par la plus grande action donnée au nouveau lit du fleuve, qui de 12 mètres d’ouverture sur le fond a été, d’ordre supérieur, portée à 15 mètres, et à la grande quantité de bois et d’empierrement qui ont été employés.
{| class="tab1"
|-
|colspan=3|Si ces travaux eussent été exécutés aux prix du devis, ils le seraient<br>élevés à {{flr|Fr. 757,794 09}}
|-
|Comme ils n’ont coûté que||»||{{nowrap|648,671 31}}
|-
|width=100%|Il est résulté une économie, dans leur exécution, de||Fr.||{{cs|tb}}|89,122 78
|}
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|Chapitre IV. — ''Spese generali''.}}
{| width=100%
|-
|colspan=4|Les ''Spese generali'' étaient indiquées dans le devis pour un
|-
|colspan=4|chiffre total de {{flr|Fr. 141,117 25}}
|-
|colspan=4|dont fr. 51,156 29 frais de tracés et entretien,
|-
|{{»|2|1}} 89,960 96 dépenses imprévues;
|-
|colspan=4|mais elles se sont élevées:
|-
|La première à||Fr.||189,130 17||
|-
|La deuxième à||»||338,689 37||
|-
|||Fr.||{{cs|tb}}|527,819 54||527,819 54
|-
|colspan=2|C’est-à-dire avec une différence en plus de||{{cs|R}}|Fr.||{{cs|tb}}|386,702 29
|}
L’augmentation de la première somme a été due à la prolongation des travaux, qui ont duré de 1848 à 1851, et au traitement des assistants du Gouvernement non compris dans le devis,
L’augmentation de la seconde a été, en grande partie, le résultat des dégâts causés par le Tanaro et des frais extraordinaires des moulins,
Les observations que votre Commission a à vous présenter sur les deux derniers chapitres se rapportent donc entièrement aux questions auxquelles ont donné lieu les moulins de Felizzano.
Les détails, dans lesquels elle est entrée, vous ont permis d’en apprécier les diverses circonstances,
Il est certain que, si les moulins eussent été expropriés, comme l’administration l’a fait pour ceux d’Annone, le Gouvernement aurait évité une forte dépense, et cela même sans de graves inconvénients pour la commune de Felizzano, puisqu’elle s’en trouve aujourd’hui privée depuis assez longtemps, et qu’elle le sera encore pendant plusieurs mois, sans qu’il en résulte contre les propriétaires des plaintes sérieuses.
Votre Commission n’examinera pas si le motif de banalité était suffisant pour empêcher l’expropriation. Le Ministère des finances a bien soutenu, dans sa dépêche du 8 juillet 1847, qu’on ne pouvait contester le droit d’expropriation et de suppression des moulins moyennant indemnité, en partant de la base de l’expertise, 53,333 33, proposée par l’intendant général; mais, puisque le procureur général et la majorité du Conseil spécial ont fait adopter l’avis contraire, il n’est plus le cas de discuter la question.
La conservation des moulins était adoptée; il est peut-être à regretter que la proposition Colli de maintenir l’ancien lit du fleuve et d’y jeter deux ponts en bois ait été écartée; elle
aurait prévenu probablement tous les embarras qui ont suivi et aurait évité une forte dépense.
Les conventions passées par l’administration le 14 mai 1847, soit avec les propriétaires des moulins Cotti et Carbonazzi, soit avec le chevalier Carbonazzi seul, comme entrepreneur du barrage et du canal, auraient dû, pour être valables, être revêtues de la sanction souveraine. Elles ne l’ont pas reçue par suite des observations contenues, soit dans la dépêche du ministre des finances du 8 juillet, soit dans celle du procureur général du premier octobre suivant.
Cependant le chevalier Carbonazzi en a exécuté une partie, celle concernant le barrage; celle concernant le canal a été ajournée par suite de variations à y introduire, Les travaux du barrage n’ont pas été exécutés d’une manière entièrement conforme au devis, mais avec l’approbation, au moins tacite, de l’administration.
Il a été procédé, d’après les ordres de l’administration, à la collaudation de ces travaux, bien qu’ils fussent seulement partiels et avant l’immission de l’eau dans le nouveau lit; les variations introduites ont toutefois été reconnues utiles pour la stabilité des travaux. Votre Commission pense qu’une telle manière de procéder n’a pas été régulière, Quoiqu’elle reconnaisse qu’il était avantageux d’exécuter le barrage avant l’introduction des eaux pour la facilité de la construction, il lui paraît que, si l’administration avait laissé commencer les travaux avant l’approbation souveraine pour gagner elle-même du temps dans l’exécution du chemin de fer, elle n’aurait pas dû prescrire la collaudation avant que la totalité de l’entreprise fût terminée, et avant que l’immission des eaux eût permis d’apprécier, non théoriquement, mais par expérience, l’effet de la variation introduite par l’entrepreneur, Il est assez probable, en effet, que le massif de béton, formant un corps solide posé sur un fond meuble de gravier, a facilité la destruction de celui-ci et le passage des eaux au-dessous du béton; ce qui ne serait pas arrivé, si des saucissons jetés en amont et en aval eussent prévenu ou arrêté les corrosions.
Tous les accidents qui ont suivi ce premier dégât en ont, en quelque sorte, été la conséquence nécessaire. Les difficultés des travaux d’art, et l’incertitude sur leur stabilité ont rendu les propriétaires des moulins plus exigeans; beaucoup de temps est perdu dans les contestations qu’ils ont soulevées et dans l’étude des moyens propres à amener la meilleure solution.
D’après l’examen consciencieux auquel s’est livré votre Commission, elle se plaît cependant à déclarer que l’administration et le directeur des travaux n’ont rien négligé pour sortir le moins mal possible de cette fâcheuse position, et pour exécuter de la manière la plus économique les travaux; mais il n’en est pas moins vrai que, contrariée par de nouvelles crues du Tanaro et par de nouveaux dégâts, l’administration en est venue à faire pour les moulins seuls une dépense à peu près sextuple de leur valeur réelle; qu’il en est résulté d’autres dépenses imprévues qui n’auraient pas eu lieu dans le nouveau lit, et que, pour se libérer de toutes les conséquences qui pourraient encore en résulter à l’avenir, le Gouvernement a dû en venir à accorder à un prix très-réduit une concession d’eau, de laquelle il aurait pu retirer un produit beaucoup plus considérable, et la cession gratuite des deux parties abandonnées du lit du Tanaro à Annone et à Felizzano.
Les inconvénients que votre Commission vient de vous signaler lui semblent aussi tenir, en partie, au système exceptionnel d’exécution des travaux des chemins de fer, soit<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1049}}</noinclude>
à l’affranchissement de la plupart des formes ordinaires d’administration. Si les travaux de l’espèce avaient dû, comme les autres travaux publics, suivre la filière ordinaire, tant pour la partie artistique, que pour la partie administrative et celle financière, au lieu d’être soumis à un Conseil spécial composé, il est vrai, d’hommes très-capables, mais qui appréciaient immédiatement en dernier ressort, il est à présumer que les variations n’eussent pas été aussi facilement introduites, que l’exécution des lois en matière d’approbation eût été plus respectée, et qu’il en fût peut-être même résulté de la part des parties intéressées des exigences moins considérables.
Si ces formes exceptionnelles ont eu leur utilité pendant qu’il importait de pousser activement le chemin de fer de l’Etat, aujourd’hui que ce chemin est à peu-près terminé, votre Commission fait des vœux pour que tout ce qui se rapporte à cet important service, soit désormais assujetti aux formes ordinaires d’administration et de finance.
En résumant les dépenses faites pour le tronc de Quarto à Solero, telles qu’elles se trouvent indiquées dans la présente relation, il en résulte qu’elles se sont élevées comme suit:
{| style="border:2px solid black; border-collapse:collapse" class="cellborderr"
|-
|||colspan=3 {{cs|C}}|Dépenses
|-
|||{{cs|tbCM}}|Expertisée||{{cs|tbCM}}|Exécutées aux prix du devis||{{cs|tbCM}}|Payées réellement
|-
|Strada ferrata||{{cs|R}}|{{nowrap|1,317,534 62}}||{{cs|R}}|2,289,614 13||{{cs|R}}|2,231,980 19
|-
|Rettifilo di Annone||{{cs|R}}|402,519 72||{{cs|R}}|427,220 39||{{cs|R}}|315,043 51
|-
|{{nowrap|Rettifilo di Felizzano}}||{{cs|R}}|380,178 41||{{cs|R}}|737,794 09||{{cs|R}}|648,671 31
|-
|Spese generali||{{cs|R}}|141,117 25||{{cs|R}}|519,905 90||{{cs|R}}|527,819 54
|-
|Total||{{cs|tbR}}| 2,241,350||{{cs|tR}}|3,974,534 51||{{cs|tR}}|3,723,514 55
|-
|{{cs|-r}}| ||Difference||{{cs|R}}|3,723,514 55||{{cs|R}}|2,241,350»
|-
|{{cs|-r}}| ||Total||{{cs|tbR}}|251,019 96||{{cs|tbR}}|1,482,164 55
|}
{|
|colspan=3|C’est à-dire qu’il y a eu sur le total du devis une augmentation de francs 1,482,164 55; mais que si les mêmes travaux eussent été exécutés aux prix portés dans le devis, pour lesquels les enchères étaient d’abord restées désertes, puis il avait été demandé 10 pour cent d’augmentation, ils auraient coûté en plus{{flr|Fr. 251,019 96}}
|-
|indépendamment de fournitures et objets de magasin restants pour||{{cs|RB}}|»||{{cs|RB}}|138,553 43
|-
|width=100%|et de l’emploi de blocs substitués aux prismes avec une économie de||{{cs|RB}}|»||{{cs|RB}}|143,046 69
|-
|||Fr.||{{cs|Rtb}}|{{nowrap|532,422 08}}
|}
Ainsi, l’exécution des travaux plutôt à économie ou par soumission privée, que par adjudication, non-seulement n’a pas été onéreuse pour l’Etat, mais elle lui a procuré une économie réelle assez considérable, en même temps qu’elle lui a évité probablement de fortes contestations avec celui qui se serait chargé de l’entreprise.
Votre Commission a d’ailleurs reconnu sur place que les travaux de tout ce tronc ont été très-bien conditionnés, et qu’ils ne laissent rien à désirer dans leur confection.
Quant à l’augmentation d’œuvre, votre Commission vous en a exposé successivement le détail.
En se référant aux motifs qui lui semblent avoir été la cause de ces augmentations, elle se borne à observer que les indemnités de terrain et les mouvements de terre, qui en forment l’objet principal, lui ont paru suffisamment justifiées: que les travaux d’art ont été la conséquence de ces variations; qu’enfin en ce qui concerne les dépenses relatives aux moulins de Felizzano, bien que l’inobservance des formes en ait été en grande partie la cause, l’administration et la direction des travaux ont fait néanmoins leur possible pour sauvegarder les intérêts de l’Etat. Comme il s’agit de faits accomplis même antérieurement à la mise en activité du Statut; que pour les faits accomplis, la Chambre s’est plus d’une fois montrée indulgente, votre Commission vous propose d’en faire encore de même aujourd’hui.
Elle espère néanmoins que les faits qu’elle vous a signalés ne se reproduiront pas à l’avenir, et qu’un des moyens pour y arriver sera de faire rentrer tout ce qui concerne le service des chemins de fer dans les formes ordinaires administratives,
Votre Commission vous propose, en conséquence, d’allouer le crédit demandé de francs 500,000.
{| class="tab1"
|-
|colspan=3|Peut-être ne sera-t-il pas entièrement atteint, puisque les crédits relatifs à ce tronc s’élèveraient alors{{flr|Fr. 3,803,579 52}}
|-
|width=100%|que la dépense se borne jusqu’ici à||»||{{nowrap|3,723,514 55}}
|-
|ce qui laisse une économie de||Fr.||80,064 97
|}
mais, comme il peut rester quelques objets à régulariser, cet<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1050}}</noinclude><section begin="s1" />excédant servira à le combler<ref>Par lettre du 25 décembre 1852, n° 15,999, monsieur le chevalier Bona annonce déjà un paiement de francs 5674 82 pour indemnité de terrains et loyer des moulins Carbonazzi et Cotti.</ref>. Dans le cas contraire, il formera une économie à la fin de l’exercice,
{{Rule|8em|t=1|v=1}}<section end="s1" /><section begin="s2" />
{{Indentatura|testo=''Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze'' '''(Cavour)''' 19 ''dicembre'' 1854, ''con cui presenta al Senato al progetto di leggi approvato dalla Camera nella tornata del 6 stesso mese''.}}
{{Sc|Signori!}} — Nella tornata del 9 aprile 1852 il Ministero presentò alla Camera dei deputati un progetto di legge per approvazione di crediti supplementari al bilancio 1851, fra i quali trovavasi compreso quello di lire 500 mila per maggiori spese riconosciute necessarie alla categoria numero 52 tronco da Quarto a Solero, aggiunta ai residui 1850 e retro del bilancio delle strade ferrate,
In seguito a proposta fattane dalla sua Commissione in data del 9 luglio successivo la Camera sospese la votazione del suddetto credito di lire 500 mila ordinando che si procedesse ad un’inchiesta sulle spese relative al suddetto tronco di strada ferrata.
Frattanto che si maturavano gli incumbenti per siffatta inchiesta, per decreto reale del 20 novembre 1853 la Camera dei deputati venne disciolta, ed una nuova Legislatura fu convocata pel 19 dicembre seguente.
Un apposito progetto di legge per la spesa in discorso essendo quindi stato presentato alla Camera addì 14 febbraio 1854, sulla relazione della sua Commissione in data 6 giugno ultimo scorso, la Camera medesima adottò nella seduta del volgente mese il mentovato progetto di legge che ho l’onore di sottoporre alle deliberazioni del Senato,
{{Rule|8em|t=1}}{{Rule|8em|v=1}}
{{Indentatura|testo=''Relazione fatta al Senato il ''24'' gennaio ''1855'' dalla Commissione permanente di finanze;'' '''Colla''', ''relatore''.}}
{{Sc|Signori!}} — Col progetto di legge che mi è dato incarico di riferire, il Ministero dei lavori pubblici ha chiesto, non veramente autorizzazione di maggiore spesa che vecorra, ma sì piuttosto un nuovo assegno indispensabile per maggiori spese che si fecero a compimento del tronco di ferrovia posto fra Quarto e Solero,
Le spese che da principio si stimarono necessarie sommavano a lire 2,241,350; ma poco stante, riconosciutane l’insufficienza, fu questa somma aumentata di lire 369,900, ed il complessivo assegno di lire 2,611,250 fu ripartitamente inscritto nei bilanci del 1846 e del 1847. Tuttavia cotesto assegno fu lungi dal bastare al compimento di quell’opera, ed il supplimento di lire 500,000 che oggi si chiede, aggiunto ad altri che si ottennero nel 1848 e nel 1850, farebbero ascendere la spesa totale a lire 3,803,579 coll’aumento di circa 1,600,000 lire alla spesa da principio calcolata.
Trattandosi di cosa fatta e irrevocabile, la Commissione di finanze ha creduto essere debito suo di esaminare:
Primieramente se non debbasi far rimprovero all’amministrazione di avere ampliata l’impresa a carico del pubblico erario senza vero bisogno o più del necessario,
Ed in secondo luogo, se non le si debba fare appunto pel modo eccezionale in cui provvide alla esecuzione dei lavori di cui si tratta.
Alla prima questione rispondono ampiamente i documenti presentati dal Ministero, i verbali di ripetute visite locali, e le inchieste a cui si è proceduto da persone autorevoli e peritissime. La Commissione non ha tralasciato di farne esame, e ne riportò la certezza che l’amministrazione ha proceduto in ogni passo spinta da accertati bisogni non preveduti ed in parte imprevedibili, che essa fondò le sue determinazioni sugli avvisi di distinti ingegneri e su pareri del Consiglio speciale delle strade ferrate, e che esecuzione dei lavori fu riconosciuta pienamente lodevole anche nelle straordinarie visite ed inchieste a cui si è proceduto. Per la qual cosa la Commissione ha riconosciuto non essere oggi a proposito di suscitare nuove discussioni intorno alla convenienza ed alla opportunità dei lavori che si condussero a compimento.
Più opportuno sembrò l’esame dell’altra questione che concerne il modo in cui l’amministrazione provvide all’eseguimento dei lavori, vuoi da principio preveduti, vuoi giudicati in seguito necessari; imperocchè, malgrado la loro importanza, tutti risultano eseguiti ad economia o per mezzo di privati accordi, la qual cosa, essendo contraria alle regole generali stabilite dalle antiche come dalle moderne leggi economiche, richiede che l’amministrazione faccia prova di non essersi indotta a così operare senza gravi e sufficienti motivi, nè senza usare di tutte le possibili cautele,
Sul cominciare del 1846 accingendosi l’amministrazione a provvedere per la costruzione del tronco di strada fra Quarto e Solero, l’impresa di quest’opera fu posta ai pubblici incanti, ma vano ne riuscì l’esperimento per mancanza di offerte, e se alcune più tardi se n’ebbero, ciò fu con tali condizioni che avrebbero aumentato grandemente il peritato prezzo di appalto, Il ministro affidò ad una Commissione, composta dell’intendente generale dell’interno e di quattro distinti ingegneri, l’incarico di studiare e proporre il miglior partito a cui il Governo potesse appigliarsi, e questa Commissione giudicando non ammissibili offerte condizionate ad aumento, dichiarò non potersi meglio provvedere che mediante esecuzione dell’opera ad economia, anche allo scopo di rompere, per questo e per simili casi, illeciti accordi fra imprenditori, a danno del pubblico erario.
Concorse nello stesso avviso il Consiglio speciale delle strade ferrate, ed il ministro, procedendo con ogni possibile circospezione, ottenne dal Re, in Consiglio di conferenza, l’approvazione di questo modo di esecuzione con tutte le cautele opportune ad evitarne i pericoli. E queste cautele si usarono, e molta parte dei lavori e delle provviste si diede ad appalto non senza ribasso dei prezzi d’asta, e le occorrenti espropriazioni si operarono per mezzo di un ispettore demaniale; laonde la Commissione di finanze riconobbe per questa parte giustificate, senza bisogno d’indulgenza, le disposizioni fatte dall’amministrazione.
A qualche più grave obbiezione parvero dar motivo alcuni fra i provvedimenti che più tardi si fecero, e principalmente le spese relative ai molini di Felizzano ed altre opere accessorie, alcune delle quali spese si può credere che sarebbero riuscite meno rilevanti qualora non si fosse reso necessario di variare, con dispendiosi esperimenti, i primi progetti per sperata maggiore convenienza, e qualora l’amministrazione avesse potuto procedere in modo più regolare,
Ma oltre che l’amministrazione delle strade ferrate, in grazia delle grandi e difficili imprese a cui doveva con sollecitudine provvedere, fu in qualche modo affrancata dalla<section end="s2" /><noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/250
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1051}}</noinclude><section begin="s1" />stretta osservanza delle regole generali di amministrazione, anche mediante l’istituzione di un Consiglio speciale in cui si ebbe cura di riunire tutte le cognizioni necessarie a rettamente giudicare intorno al meglio da farsi in linea d’arte e secondo i buoni principii di amministrazione, al quale Consiglio risulta essersi ogni cosa sottomessa per gli opportuni esami, anche per ciò che concerne i suddetti molini e le relative convenzioni, la Commissione di finanze ha creduto doversi tenere assai conto dei risultati finanziari che si ottennero, e questi dai conti appariscono pienamente favorevoli,
Imperocchè, mettendo a confronto le spese effettivamente occorse coi prezzi di stima proposti dagl’ingegneri, senza far caso dell’aumento domandato da chi avrebbe assunto l’impresa generale di questo tronco di strada, si rileva a benefizio del pubblico erario un risparmio di mezzo milione, e rimane perciò dimostrato che l’essersi eseguiti i lavori di cui si tratta ad economia o per mezzo di private convenzioni, anzichè per mezzo di deliberamenti a pubblici incanti, non tornò a danno dello Stato, e gli fu invece profittevole in grazia delle speciali contingenze dianzi accennate,
Ciò nulladimeno la Commissione non porrà fine a questa sua relazione senza emettere un voto che in un recinto si espresse, e già prima fu indirizzato al Ministero, quello cioè di veder cessare gli eccezionali modi di procedere, a cui l’amministrazione della strade ferrate venne, con legge speciale, autorizzata unicamente in vista del prepotente bisogno che avevasi di affrettare la costruzione di queste vie tanto vivamente e giustamente desiderate,
La istituzione di un Consiglio speciale supplente al Consiglio di Stato in questa parte di pubblica amministrazione, ed una meno rigorosa osservanza delle regole generali stabilite per l’appalto dei lavori e delle provviste occorrenti allo Stato, hanno senza dubbio assai contribuito al celere conseguimento di questo benefizio con irrecusabile vantaggio del pubblico erario, Ma essendo ormai cessato il bisogno di esimere l’amministrazione delle strade ferrate dalla osservanza delle regole generali che la legge del 25 di marzo 1853 impose, senza alcuna eccezione, a tutte le amministrazioni dello Stato, la Commissione ravvisa giusto il desiderio che i servizi delle ferrovie vadano soggetti come gli altri a tutte le generali regole di amministrazione; la qual cosa non torrà che il Consiglio speciale delle strade ferrate continui a rendere importanti servizi all’amministrazione ed allo Stato, occupandosi di quelle parti speciali che non sono dalla legge attribuite al Consiglio di Stato, e sono commesse a speciali Consigli per simili servizi di lavori pubblici e di costruzioni militari.
E frattanto essa vi propone, o signori, la concessione del chiesto maggiore assegnamento di lire 500,000 da applicarsi nel modo indicato nell’articolo unico del progetto di legge,
<section end="s1" />{{Rule|8em|t=1}}{{Rule|8em|v=1}}
<section begin="s2" />
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|'''Crediti suppletivi ai bilanci 1851, 1852, 1853 e retro'''<br>'''(1851.)'''}}
{{Indentatura|testo=Progetto di legge presentato alla Camera il 14 febbraio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).}}
{{Sc|Signori!}} — Nel definitivo accertamento dei conti relativi ai bilanci del 1851, essendosi riconosciute alcune eccedenze di spesa su diverse categorie dei bilanci passivi della guerra e delle finanze, mi corre debito di presentarvi il qui unito progetto di legge per la concessione dei crediti occorrenti nella complessiva somma di lire 242,240 10,
Dai motivi che ho l’onore di brevemente esporvi rileverete di leggieri come tali crediti hanno piuttosto per oggetto la regolarizzazione di spese di ordine od obbligatorie, anzichè spese reali dipendenti dalla volontà delle amministrazioni cui si riferiscono; aggiungerò, ad ogni buon fine, che siffatte maggiori spese non variano punto la situazione finanziaria da me presentata al Parlamento nel principio di questa Sessione, poichè le medesime furono comprese nei risultati della situazione anzidetta.
{{Centrato|SPESE — Guerra.}}
Categoria 26. Corpo dei veterani ed invalidi, lire 70,231 19.
Deficienza prodotta dalla maggior forza avutasi di bass’ufficiali e soldati a fronte di quella contemplata in bilancio, e dall’essersi il corpo accreditato di una parte delle competenze in natura, che erano bilanciate alle categorie Pane e Caserme, sulle quali si ebbe quindi un’economia di somma corrispondente che fu abbandonata come meno speso negli spogli relativi.
Categoria 46. Fitti case, quartieri e corpi di guardia, lire 3546 20.
Questa maggior spesa è prodotta per lire 2372 50 dall’indennità che si dovette corrispondere alle suore del conservatorio di san Gerolamo in Genova per l’occupazione militare di un locale di loro pertinenza; e per le rimanenti lire 1173 70 dal rimborso di mandati provvisori spediti dall’intendenza della provincia di Tempio per spese di fitto, riparazioni e provviste al corpo di guardia di detta città, occorse dal 1842 al 1848, e non contemplate in bilancio.
Categoria 55. Invalidi giubilati, lire 10,311 44.
L’eccedenza, di cui sopra, è prodotta dalla maggiore spesa occorsa per reintegrazione di pensioni ai militari del Governo francese, con decorrenza dal primo di gennaio 1850, come pure per altre pensioni accordate a bass’ufficiali e soldati negli anni 1852 e 1853 con decorrenza dall’anno 1848,
{{Centrato|SPESE — Finanze.}}
Categoria 4. Aggio di esazione dei contabili demaniali e dei segretari dei tribunali, lire 67,778 06,
I prodotti dell’insinuazione e demanio avendo eccedute le previsioni del bilancio, aumentò per conseguenza l’aggio proporzionale dovuto ai contabili sulle relative riscossioni.
Categoria 7. Restituzione di crediti e rendite demaniali, lire 45,737 59,
Non occorre giustificazione per questa maggiore spesa, essendo la medesima il risultato del rimborso delle somme esattesi dai contabili oltre il dovuto.
Categoria 8. Multe e pene pecuniarie, lire 61,281 96.
Il prodotto delle multe nel 1851 essendo stato maggiore di quanto erasi previsto nel bilancio, ne derivò per conseguenza un corrispondente aumento di spesa per la parte attribuitane alle opere pie, ai comuni, alle casse di pensioni di riposo ed altri.<section end="s2" /><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1052}}</noinclude>
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|Categoria 9. ''Spese riflettenti l’insinuazione e demanio'',<br>lire 10,919 94.}}
Su questa categoria si dovettero incontrare le spese seguenti in aumento alle previsioni del bilancio:
Per lo stabilimento di nuovi uffici del bollo straordinario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 594 49
Per spese d’istanza e di atti giuridici a carico dell’erario . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 8,267 84
Per assegnamento al rettore della Tanca di Paulilatino in Sardegna, eliminato dal bilancio di agricoltura e commercio, e portato su quello delle finanze per trattarsi di proprietà inerente ad un podere demaniale . . . . . . . . . . . . . . . . . » 960 »
Ed infine, per corrispettivo dovuto alla signora M. Savioz, a titolo di transazione nella causa vertente davanti il magistrato d’Appello in Ciamberì per un credito derivante dalla eredità lasciata dalla signora Vittoria Pellettier, che fu devoluta alle finanze in virtù di sentenza del già Senato di Savoia in data 11 luglio 1824 . . . . . . » 3,175 20
Totale . . . L. 12,997 53
la quale maggiore spesa venne ridotta a lire 10,919 94, per economie verificatesi su altri articoli della stessa categoria.
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|Categoria 19. ''Acquisto stabili nell’interesse del demanio'',<br>lire 4434 22.}}
Questa maggiore spesa è motivata dall’acquisto di terreni stati occupati per l’apertura del nuovo cavo detto di Baccone nella provincia di Vercelli, e dell’acquisto eziandio di una frazione di casa stata demolita per la costruzione del fabbricato, nel quale, in origine, era progetto di collocarvi i tribunali giudiziari.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
Art. 1. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta al bilancio 1851 per la complessiva somma di lire duecento trentotto mila seicento novantatrè e centesimi novanta, ripartitamente fra le diverse categorie in conformità del quadro annesso alla presente legge,
Art. 2. Sono autorizzate tante maggiori spese e spese nuove in aggiunta ai residui 1850 e retro per la complessiva somma di lire tremila cinquecento quarantasei e centesimi venti, ripartitamente fra le categorie in conformità del quadro suddetto.<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/252
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1053}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4" style="border:1px solid black; border-collapse:collapse; text-align:center;"
|+ CATEGORIE DEL BILANCIO 1851<br><small>cui sono imputabili i crediti</small>
|-
! rowspan=3 | Numero<br><small>Ordinarie</small>
! rowspan=3 | <small>Straordinarie</small>
! rowspan=3 | Denominazione
! colspan=2 | MONTARE DEI CREDITI<br>PER CADUNA CATEGORIA<br>Bilancio 1851
! rowspan=3 | Osservazioni
|-
! Anno 1851
! Residui 1850 e retro
|-
! colspan=2|
|-
|colspan=7 style="text-align:center;"|'''SPESE — Guerra.'''
|-
|26||»||Corpo dei veterani ed invalidi||style="text-align:right;"|70,281 19||style="text-align:right;"|»||
|-
|46||»||Fitti case, quartieri e corpi di guardia||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|3,546 20||
|-
|55||»||Invalidi giubilati||style="text-align:right;"|10,311 14||style="text-align:right;"|»||
|-
|colspan=3 style="text-align:right;"| ||style="text-align:right;"|80,542 33||style="text-align:right;"|3,546 20||
|-
|colspan=7 style="text-align:center;"|'''SPESE — Finanze.'''
|-
|4||»||Aggio di esazione dei contabili demaniali e dei segretari dei tribunali||style="text-align:right;"|67,778 06||style="text-align:right;"|»||
|-
|7||»||Restituzione di diritti e di rendite demaniali||style="text-align:right;"|13,787 39||style="text-align:right;"|»||
|-
|8||»||Multe e pene pecuniarie||style="text-align:right;"|61,281 96||style="text-align:right;"|»||
|-
|9||»||Spese diverse riflettenti l’insinuazione e demanio||style="text-align:right;"|10,919 94||style="text-align:right;"|»||
|-
|»||19||Acquisto stabili nell’interesse del demanio||style="text-align:right;"|4,434 22||style="text-align:right;"|»||
|-
|colspan=3 style="text-align:right;"| ||style="text-align:right;"|158,151 57||style="text-align:right;"|»||
|-
|colspan=7 style="text-align:center;"|'''RICAPITOLAZIONE.'''
|-
|colspan=3 rowspan=2|Spese { Guerra . . . . . . . . . . . . . .<br>{ Finanze . . . . . . . . . . . . .||style="text-align:right;"|80,542 33||style="text-align:right;"|3,546 20||
|-
|style="text-align:right;"|158,151 57||style="text-align:right;"|»||
|-
|colspan=3 style="text-align:right;"| ||style="text-align:right;"|238,693 90||style="text-align:right;"|3,546 20||
|-
|colspan=5 style="text-align:center;"|242,240 10
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/253
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1054}}</noinclude>
{{Indentatura|testo=''Relazione fatta alla Camera il ''27'' maggio ''1854'' dalla Commissione composta dei deputati'' '''Rossi, Borella, Rezasco, Farina Paolo, Ricci, Riccardi Carlo''', ''e'' '''Brignone''', ''relatore''.}}
{{Sc|Signori!}} — Non bastò che il ministro delle finanze già avesse per ben quattro volte chiesta la concessione di crediti supplementari in aggiunta al bilancio 1851, cioè col progetto di legge presentato il 9 aprile 1852, colle due note suppletive delli 8 maggio e 15 giugno susseguenti, e con altro progetto di legge 30 dicembre stesso anno, in complesso per la considerevole somma di lire 9,389,786 85; egli introduceva ancora avanti alla Camera nella tornata del 14 febbraio scorso una domanda della stessa natura, proponendo l’approvazione di altre spese maggiori o nuove per l’ammontare di lire 238,693 90 riguardanti il detto bilancio 1851, e di lire 3546 20 relative ai residui 1850.
Di queste spese alcune sono accompagnate da risparmi, i quali, se per le norme che regolano la contabilità, non si possono con esse compensare, si troveranno però a debito tempo abbandonati negli spogli di quell’esercizio fra lo speso in meno, altre provengono da aumenti verificatisi nell’articolo che le compareggiano o le superano, e sono perciò semplici spese d’ordine, le altre poche finalmente sono vere maggiori passività dipendenti o no dalla volontà dell’amministrazione, siccome rileverete in appresso,
Ma se questi nuovi crediti, per la loro sostanza, non aggravano, o di ben poco, le condizioni del tesoro rispetto all’approvato bilancio ed agli altri crediti prima d’ora consentiti, non si può tuttavia a meno di considerare come assai tardiva e fuor di tempo la loro presentazione quando l’esercizio trovasi chiuso da oramai due anni, e dopo che altri crediti già furono chiesti in tale epoca in cui ogni risultato della contabilità annuale poteva essere conosciuto,
Infatti la dimanda ripetuta a più riprese di tanti crediti diversi trae il pubblico in inganno circa all’entità delle spese, il Parlamento dovendo occuparsi alla spicciolata delle passività di uno stesso esercizio non può tenere d’occhio al complesso di esso a fronte delle risorse disponibili, e regolare in conseguenza le sue determinazioni, e, quel che più monta, si rende per tal modo in gran parte frustraneo il bilancio, il quale poco a poco perde la sua correlazione colle spese realmente eseguite.
Benchè esponiamo questi inconvenienti, non ignoriamo che assai facilmente, per quanta diligenza si usi, può avvenire il bisogno di ricorrere a crediti supplementari per regolarizzare le contabilità dei rispettivi esercizi, e che alcuni riescono anche inevitabili laddove, a cagion d’esempio, le spese stanziate a calcolo vengono necessariamente ad aumentare per imprevedibili eventualità o per loro relazione cogli introiti, ma crediamo ad un tempo che generalmente i crediti supplementari debbano restringersi a questi casi, o che tutt’almeno essi non debbano mai essere un mezzo di eludere il bilancio al quale le spese debbono corrispondere per quanto possibile, che perciò soltanto se ne debba far uso in epoca più prossima ai rispettivi esercizi, ed allora ed in quella più stretta misura che sia richiesta da assoluta necessità.
Tanto più grave vorrebbe poi ravvisarsi l’abuso, se dopo essersi ordinate o permesse spese in eccedenza ai bilanci, ne fussero spediti i mandati, senza che ponesse ostacolo al loro pagamento l’uffizio specialmente incaricato di ritenere per mezzo del controllo le spese nei limiti delle somme approvate, così rendendo una semplice ed inutile formalità la domanda posticipata dei relativi crediti,
Sopra questo abuso importanto, in cui non possiamo accertare che talora non si incorra, reclamiamo particolarmente l’avvertenza del Governo e della Camera: di quello perchè lo scansi accuratamente, di questa perchè, quando intraprenda l’esame degli spogli, non voglia troppo facilmente ammettere quelle spese che con tanta irregolarità si fossero eseguite.
Premesse queste considerazioni, che crediamo essenziali ed opportune non tanto per i pochi crediti domandati in aggiunta al bilancio 1851, che formano l’oggetto di questa relazione, quanto per i molti altri relativi agli esercizi 1852 e 1853, sopra i quali siamo pure chiamati a riferire, passiamo alla parte concreta del nostro mandato.
Stimiamo tuttavia ancora di prenotare, non a giustificazione delle eccedenze di spesa occorse in varie categorie, ma come nozione di fatto, che malgrado l’approvazione dei crediti novellamente chiesti sul bilancio 1851, siccome già fu accennato nella relazione ministeriale, lo speso di meno eccederà per anco le spese maggiori, il che equivale a dire che non saranno sorpassate in complesso le previsioni del bilancio, nè varierà il risultato della contabilità definitiva dell’esercizio quale vi fu presentato nelle ultime finanziarie esposizioni, e quale venne riprodotto in un quadro sinottico unito al progetto del Governo, appunto perchè in tale risultato i crediti ora richiesti già furono compresi e computati.
{{Centrato|BILANCIO — Guerra.}}
Categoria 26. ''Corpo dei veterani e invalidi'', lire 70,231 19.
Questa deficienza di fondo, tardivamente riconosciuta per ragione d’assestamento di conti tra l’amministrazione ed il corpo suddetto dei veterani ed invalidi, non proviene propriamente, siccome indica la ministeriale relazione, da una maggior forza avutasi di bass’uffiziali e soldati a fronte di quella contemplata in bilancio, ma bensì da gratificazioni state concesse a termini dell’istruzione 26 novembre 1832 a bass’uffiziali e soldati congedati senza pensione, per effettuare nel corpo le riduzioni dal bilancio previste e quelle state per mezzo della Commissione della Camera raccomandate, e dall’essersi inoltre accreditato il corpo in danaro di una parte delle competenze pane, letti e legna che erano state bilanciate alle categorie 33 e 35, le quali gratificazioni e competenze in natura, pagate in danaro, diedero luogo ad una maggiore spesa, che intanto solo fu ristretta alle dette lire 70,231 19, in quanto che si operarono considerevoli economie sulle paghe degli uffiziali, ed altri compensi col corpo, relativi ad articoli della medesima categoria, epperciò dalle regole di contabilità consentiti.
Le economie che risultarono alle categorie 33, ''Pane'', e 35, ''Letti e legna'' per fatto delle accennate computazioni e che furono abbandonate nello spoglio fra lo speso di meno, ascendono a lire 556,972; e da esse è perciò in sostanza abbondantemente contrabbilanciata la maggiore spesa come avanti richiesta, che la Commissione vi propone di autorizzare.
Categoria 16. ''Fitti case, quartieri e corpi di guardia'', lire 3546 20.
Quest’aggiunta, relativa ai residui 1850 e retro, sino alla concorrente di lire 2372 50, è richiesta per indennità dell’occupazione militare di un locale spettante alle suore del conservatorio di San Gerolamo in Genova, e per l’ammontare di lire 1173 70 per spese di fitto, riparazioni e prov-<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/254
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1055}}</noinclude>
viste del corpo di guardia della città di Tempio, dal 1842 al 1848, non contemplate in bilancio.
Il locale delle suore del conservatorio di San Gerolamo in Genova fu destinato nel 1849 all’alloggiamento di truppe cui non potè l’amministrazione altrimenti provvedere, e l’indennità di occupazione fu dopo lunghe pratiche, previo il parere del Consiglio di Stato, regolata sulla base del regolamento 9 agosto 1836 in lire 5296, di cui solo una parte poterono essere pagate colla somma residuata, occorrendo per l’altra la mentovata aggiunta.
Il prezzo di fitto e riparazioni al corpo di guardia della città di Tempio era stato corrisposto da quel signor intendente con mandati provvisori, seguendo le norme dell’epoca e del luogo, ed il ministro delle finanze, cui tardi giungevano quei mandati, li trasmetteva all’azienda di guerra, perchè ne imputasse il pagamento definitivo a carico del bilancio militare, il quale comprende ora anche le spese alla Sardegna relative che prima dell’anno 1848 erano designate in bilancio a parte.
Contro la prima di queste due spese si obbiettava da qualche membro della Commissione che, per occupazione militare di un locale appartenente ad un istituto religioso, il quale non deve lucrare sopra i bisogni dello Stato, non occorresse di corrispondere alcun corrispettivo a titolo di fitto, quale è propriamente l’indennità di nudo coperto accordata a termini del regolamento 9 agosto 1836, ma bensì solamente quel compenso che fosse ravvisato equo per danni e spese sofferte in dipendenza dell’occupazione stessa, ma il succitato regolamento non contenendo alcuna disposizione eccezionale per le corporazioni che la legge considera come privati, essendo anche occorso che in alcune circostanze in cui si elevarono difficoltà al proposito i tribunali abbiano menate buone le ragioni degli istituti reclamanti, fu riconosciuta la necessità, sinchè non sia altrimenti provvisto, di ammettere la spesa di cui è argomento, in un coll’altra avanti indicata relativa ad antiche riparazioni al corpo di guardia della città di Tempio,
Categoria 55. ''Invalidi giubilati'', lire 10,311 14.
Sopra questa categoria, bilanciata in lire 802,565 64, già era stato accordato colla legge 23 dicembre 1852 un credito suppletivo di lire 220,442 64, ed in ora riscontrasi ancora il bisogno di un’aggiunta motivata dalla reintegrazione di pensioni a militari del Governo francese le cui concessioni ascesero complessivamente nell’anno a lire 144,265 26 e da altre pensioni accordate in parte per i fatti politici del 1821, 1831, e 1833 salite a lire 457,122, in parte a bass’ufiziali e soldati, in dipendenza della guerra italiana colla decorrenza dall’anno 1848.
L’ammontare delle pensioni a carico dello Stato costituisce attualmente una passività sproporzionata sopra la quale avremo a richiamare altra volta la vostra attenzione, ma gli aumenti verificatisi in questa categoria, conseguenza delle leggi votate dal Parlamento, sono di un effetto temporario, il quale non può rinnovarsi, ed andrà naturalmente decrescendo senza bisogno di altre disposizioni. È questa adunque la parte del debito vitalizio che aggraverà per meno lungo tempo le finanze,
La vostra Commissione vi propone impertanto senz’altre osservazioni l’approvazione del credito di minor conto che è ancora per l’indicato oggetto richiesto,
{{Centrato|BILANCIO — Finanze.}}
Categoria 4. ''Aggio d’esazione dei contabili demaniali e segretari dei tribunali'', lire 67,773 06.
I prodotti dell’insinuazione e demanio per l’anno 1851 erano stati calcolati nel bilancio attivo in lire 15,600,000, invece si realizzarono nella somma di lire 17,600,000, e così con un aumento di lire 2,000,000. È questo il motivo per cui l’aggio proporzionale d’esazione devoluto ai contabili demaniali ed ai segretari dei tribunali, deve pur essere aumentato dalle presunte lire 459,880 a lire 507,658 06 in cui fu liquidato, con una maggiore spesa produttiva e puramente d’ordine di lire 67,778 06 la cui approvazione è indispensabile,
Categoria 7. ''Restituzione di crediti e rendite demaniali'', lire 13,737 59,
La spesa occorsa a questa categoria per i moltiplici reclami sporti dai contribuenti, sia al magistrato della Camera dei conti, sia all’azienda ed alle rispettive direzioni demaniali, onde ottenere il rimborso delle somme esatte dai contabili oltre il dovuto, fu accertata in . . . . L. 61,727 09
e non era stata bilanciata fuorchè in quella di » 48,000 »
onde una maggiore spesa anche semplicemente d’ordine di . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13,737 39
parimente incontestabile,
Categoria 8. ''Multe e pene pecuniarie'', lire 61,281 96.
La spesa accertata per il pagamento della parte delle multe e pene pecuniarie attribuita, a norma della legge, alle opere pie, ai comuni ed alle casse di pensioni di riposo, salì a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 221,281 96
Era per quest’oggetto stata solo bilanciata la somma di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 160,000 »
si ebbe impertanto una maggiore spesa di . . . L. 61,281 96
proveniente da che il prodotto delle multe e pene pecuniarie fosse solo stato calcolato in lire 202,500, e sia invece asceso a lire 304,538 29 con un aumento di lire 101,838 29.
Questa maggiore spesa, della stessa natura delle precedenti, non può neppure incontrare alcuna difficoltà nell’essere approvata.
Categoria 9. ''Spese riflettenti l’insinuazione e demanio'', lire 10,919 94.
Il credito domandato a questa categoria bilanciata in lire 128,182 97, e già stata accresciuta di due tenui maggiori spese colle leggi 25 dicembre 1852 e 7 aprile 1853, si divide in quattro distinti articoli, di cui terremo discorso separatamente.
Appena occorre parlare della deficienza di lire 594 49 cagionata dallo stabilimento di nuovi uffizi di bollo straordinario, la cui spesa torna a vantaggio diretto delle finanze, ma merita invece maggior attenzione la spesa nuova domandata per l’assegnamento al rettore della Tanca di Paulilatino in Sardegna di lire 960, che si disse eliminato dal bilancio di agricoltura e commercio e portato sopra quello delle finanze, perchè inerente ad un podere demaniale.
Dalle ricerche che abbiamo fatte ci risultò in fatti che sino a tutto l’anno 1850 quell’assegnamento venne soddisfatto sul bilancio d’agricoltura e commercio, ma dopo quel tempo nessuna somma più venne a quest’oggetto proposta od iscritta nè sul bilancio d’agricoltura e commercio, nè sopra quello delle finanze.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1056}}</noinclude>
Se non che, facendo tempo dal 1852, la Tanca di Paulilatino passò al Ministero della guerra per il miglioramento della razza cavallina, ed a quel bilancio spettano impertanto d’allora in poi le spese relative a quello stabilimento.
Trattasi qui dunque unicamente del detto assegnamento per l’anno 1851, cioè per l’intervallo che decorse tra il tempo in cui era iscritto sul bilancio d’agricoltura e commercio e quello in cui fu posto a carico del bilancio militare. Avendo continuato il titolare nel suo uffizio, senza alcun diffidamento, egli è evidente che il pagamento del suo stipendio per il tempo sopra indicato deve ravvisarsi come obbligatorio per parte dello Stato, non altrimenti che quello di un debito arretrato e legittimo. Ma nel proporvene l’approvazione non può tacervi la vostra Commissione che, per le indagini da essa praticate, le venne di essere informata come l’unico uffizio del rettore della Tanca di Paulilatino sia quello di celebrarvi la messa nei giorni festivi e di amministrarvi i sacramenti agli ammalati, e come dell’attuale titolare, vecchio e da vari anni paralitico, compia le veci un sacerdote risiedente in un vicino villaggio.
Questa condizione di cose indusse qualche membro della Commissione a domandare se non si potesse sopprimere questa carica, lasciandone le attribuzioni al parroco; ma la Commissione, non avendo sufficiente cognizione delle circostanze locali per fare una simile proposta, estranea d’altronde al suo mandato, conchiuse d’invitare semplicemente il Governo a considerare se non convenga di collocare a riposo il titolare per riguardo alla sua età e condizione di salute, e di investire della nomina un altro sacerdote con uno stipendio meno elevato e non eccedente, colla pensione a concedersi, quello ora corrisposto, onde preparare negli anni avvenire un risparmio a benefizio della finanza.
La maggiore spesa occorsa per istanze ed atti giuridici a carico delle finanze si scompone come segue:
1° Spese d’istanza pagate direttamente con mandati dell’azienda . . . . . . . . . . . . . . L. 1,955 84
2° Spese d’istanza pagate dai contabili demaniali stati poi rimborsati . . . . . . . . . » 4,025 96
3° Retribuzioni agli avvocati e causidici per il patrocinio delle cause demaniali . . . . . » 10,897 64
4° Ammontare del prezzo della carta bollata colla stampiglia ''Patrimonio dello Stato'' . . » 2,190 40
Totale . . . L. 19,067 84
Per contro la spesa bilanciata non essendo che di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10,800 »
ne derivò per necessaria conseguenza una maggiore spesa di . . . . . . . . . . . . . . L. 8,267 84
la quale, secondo il precedente dettaglio, riconosce specialmente due cause, cioè le maggiori spese d’istanza occorse in confronto degli anni precedenti, e quelle di patrocinio delle cause demaniali, le quali, presunte in lire 8000, salirono a lire 13,088 04, ivi comprese però lire 2190 40 per la carta bollata colla stampiglia ''Patrimonio dello Stato'', la quale non vuolsi altrimenti ravvisare che come una spesa d’ordine.
Per ultimo, la spesa nuova proposta di lire 3175 20 è destinata al pagamento a farsi, a termini del regio decreto 10 dicembre 1850, alla signora Maria Savioz, moglie di Giuseppe Chambaz, a titolo di transazione nella causa vertita davanti il magistrato d’Appello in Ciamberì, tra le finanze e la stessa Maria Savioz per un credito derivante dall’eredità lasciata dalla signora Vittoria Pellettier, vedova Dumontes, che fu devoluta al demanio in forza di sentenza dal già Senato di Savoia, 11 luglio 1824.
Queste spese maggiori o nuove, eseguite nell’interesse delle finanze, sono state giudicate ammissibili dalla vostra Commissione, nella somma ristretta come avanti, a lire 10,919 53, essendosi verificate alcune economie sopra altri articoli della stessa categoria,
Categoria 19. ''Acquisto stabili nell’interesse delle finanze'', lire 4434 22.
Nell’anno 1851 occorse una spesa di . . . . L. 7,434 22
per il pagamento del capitale prezzo e relativi interessi dei beni dovutisi acquistare dalle finanze per l’apertura del nuovo cavo irrigatorio detto di Baccone, nel territorio di Desana, Lignana, Ronsecco e Casalrosso.
Siccome però per gli acquisti eventuali che potevansi rendere necessari nel corso dell’anno erasi solo stanziata a calcolo in bilancio una somma di » 3,000 »
ne conseguitò una maggiore spesa di . . . . L. 4,434 22
la cui approvazione allo stato delle cose si riconosce pure indispensabile.
{{Centrato|'''(1852.)'''}}
{{Indentatura|testo=Progetto di legge presentato alla Camera il 14 febbraio 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).}}
{{Sc|Signori!}} — L’assestamento dei conti relativo all’esercizio 1852, cui alcune amministrazioni già arrivarono a compiere, ed oltre stanno tuttavia attendendo, rese manifesta la necessità di vari crediti supplementari ai parziali bilanci passivi di quell’anno, crediti elevantisi complessivamente a lire 2,902,030 19.
Ingente al certo è tal somma vista a primo aspetto, massime se si considera che altre di molta entità già furono con precedenti leggi autorizzate in aumento ai bilanci di quell’anno, ma ove vogliate addentrarvi ne’ particolari delle cause che la rendono necessaria, siccome ne avrete campo leggendo l’esposizione parziale che qui faccio seguire ed esaminando i documenti che vi saranno comunicati, spero vi convincerete facilmente come nella massima sua parte tale somma non importi in sostanza un reale aggravio alle finanze dello Stato, ma sia invece il risultato d’un complesso di spese d’ordine, le quali essendo una conseguenza di maggiori prodotti realizzatisi sui corrispondenti rami del bilancio attivo, anzichè di peso, riescono vantaggiose al pubblico tesoro.
Alcune spese rese obbligatorie dalle leggi vigenti, e perciò indipendenti dall’azione dell’amministrazione, assorbono altra parte essenzialissima dell’accennata somma, come la spesa di giustizia, le pensioni, la restituzione di diritti, ecc.
Rimangono infine le spese nuove e le maggiori spese derivanti da cause comuni, le quali, riducendosi complessivamente a lire 300,000 circa, figurano per conseguente per la minima parte nella somma dei crediti di cui inoltro domanda d’approvazione, ed ancora sarebbe agevole il proporvi economie in compenso di queste; ma, considerando che le economie risultanti sull’esercizio 1852 cadono di fatto, a termini dei regolamenti, in speso di meno nello spoglio generale di detto anno, crederei, nonchè inutile, dannoso il proporvele in compenso, poichè, senza arrecare il menomo vantaggio alle finanze dello Stato, renderebbero più difficile e complicata la sistemazione dei conti di detto esercizio,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1057}}</noinclude>
Procedendo pertanto per ogni bilancio mi farò ad esporvi parzialmente le cause che determinano ciascuna domanda di credito.
{{Centrato|Spese generali.}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! Bilancio 1852 !! Residui 1851 e retro
|-
|Categoria 23. Pensioni, trattenimenti e sussidi progressivi ai diversi dicasteri, ivi compresi quelli ai militari ed agli invalidi giubilati e loro vedove . . . L.||style="text-align:right;"|747,837 90||style="text-align:right;"|8,437 51
|-
|Categoria 26. Pensioni di riforma militare . . . . . . . »||style="text-align:right;"|35,509 83||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 27. Soprasoldo ai pensionari riformati militari decorati dell’Ordine militare di Savoia e di medaglie d’oro e d’argento al valor militare . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|57,283 44||style="text-align:right;"|»
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"|L.||style="text-align:right;"|829,037 83
|}
Queste tre categorie appartenenti al debito vitalizio hanno comuni le cause delle rispettive eccedenze; esse emergono della concessione di pensioni di riposo e di assegnamenti di riforma a molti individui i quali, per servizi prestati allo Stato, vi hanno, a termini delle leggi, acquistato diritto. Nè sarebbe in facoltà del Governo d’impedire il progressivo aumento di tali spese, essendochè desso è essenzialmente da attribuirsi alle continue domande di ammissione a riposo che vengono inoltrate da militari di terra e di mare, o dalle vedove loro, appoggiati alle leggi del 27 giugno 1850 e 20 giugno 1851.
Categoria 40. ''Trasporto fondi'', lire 6677 05,
Straordinari movimenti di fondi ordinati dall’una all’altra tesoreria per provvedere alle esigenze di servizio, manifestatesi nel corso dell’annata 1852, cagionarono l’accennata eccedenza di spesa a questa categoria,
Categoria 51. ''Marchio (Spese diverse)'', lire 1290 65,
Le contravvenzioni accertatesi presso i fabbricanti e negozianti d’oreria di terraferma cagionarono all’articolo 6 della categoria suddetta l’eccedenza di lire 1920, la quale però è sovrabbondantemente compensata dal maggior provento accertatosi in aumento a quello presuntosi nella corrispondente categoria del bilancio attivo,
D’altronde poi gli articoli 1 e 3 della medesima categoria presentando una economia complessiva di lire 629 57, ne consegue che la domanda del credito potè essere ristretta a lire 1290 65.
Categoria 54. ''Stampa e pubblicazione degli atti governativi'', lire 18,795 65.
La moltiplicità delle leggi statuite dal Parlamento nazionale, e segnatamente il numero oltre il consueto abbondante delle notificanze fatte pubblicare dalle amministrazioni dipendenti dal Ministero delle finanze diedero origine a tale eccedenza.
Categoria 55. ''Sussidio alla Cassa delle pensioni di riposo. (Instituita colle regie patenti 22 marzo 1824 e 24 gennaio 1828)'', lire 87,771 75.
A partire dal 1° aprile 1852 gli stipendi degli impiegati a
{{Centrato|{{Sc|Sessione del 1853-54}} — ''Documenti'' - Vol. II. 132}}
di cui profitto detta cassa fu instituita, vennero assoggettati alla ritenuta e sopratassa comuni stabilite per tutti gl’impiegati dello Stato dalla legge del 28 maggio successivo; quindi da tale epoca cessò la precedente ritenzione del 2 e mezzo per cento che loro veniva fatta, e che andava a nutrire la cassa suddetta delle pensioni; per tal ragione la cassa medesima trovandosi sprovvista di fondi debbe necessariamente essere sussidiata dallo Stato, il quale, incassando a suo profitto il prodotto delle nuove ritenute e sopratasse, si assunse d’altra parte il carico delle pensioni.
Il credito pertanto che vien chiesto a questa categoria non può essere considerato come conseguenza d’una reale maggiore spesa, ma bensì come spesa d’ordine, trovandovi lo Stato un più forte compenso nelle cause stesse che la motivarono,
{{Centrato|Culto, grazia e giustizia.}}
Categoria 3. ''Spese postali'', lire 566 52.
La nuova tariffa della posta-lettere approvata colla legge del 18 novembre 1850, rese insufficiente la somma solita a stanziarsi nell’annuale bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia pel rimborso delle spese postali; e fatto di ciò edotto quel Ministero dall’esperienza degli scorsi anni, proponeva su dette spese nel bilancio del 1852 un aumento di lire 8000, il quale non fu dalla Commissione dei bilanci acconsentito,
L’accertamento definitivo dei conti avendo ridotto l’eccedenza di questa categoria a sole lire 546 52, occorre pertanto un credito supplementario di tal somma, la quale d’altronde trova adeguato compenso nel maggior prodotto del bilancio attivo delle poste,
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! Bilancio 1852 !! Residui 1851 e retro
|-
|Categoria 15. Spese di giustizia criminale, ed altre per giudizi d’interdizione . . . . . . L.||style="text-align:right;"|437,974 83||style="text-align:right;"|38,578 08
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"|L.||style="text-align:right;"|476,552 91
|}
Il nuovo sistema di procedura penale che ebbe principio in terraferma il 1° maggio 1848, ed in Sardegna il 1° gennaio 1849, arrecò annualmente un aumento ragguardevole di spese a questa categoria, aumento che si spera di veder cessato ed almeno sensibilmente diminuito tosto che siasi potuto promuovere la riforma cui si sta studiando, nella procedura criminale e nella tassa trasferte,
Trattandosi però di spese obbligatorie nutresi fiducia che l’ammessione del credito non sia per incontrare ostacoli per parte del Parlamento.
{{Centrato|Estero e poste.}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! Bilancio 1852 !! Residui 1851 e retro
|-
|Categoria 1. Ministero degli affari esteri (Personale) . . . . L.||style="text-align:right;"|2,489 81||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 14. Poste (Personale di corrieri, portalettere, invalidi)||style="text-align:right;"|4,939 80||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 15. Poste (Spese d’ufficio) . . . . . . . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|17,649 65||style="text-align:right;"|1,908 14
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"| ||style="text-align:right;"|26,687 40
|}
Il decreto reale del 15 ottobre 1851, col quale fu stabilito che a partire dal 1° dell’1852 i diversi Ministeri ed aziende dovessero sopperire coi fondi dei loro bilanci alle paghe ed<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1058}}</noinclude>
al vestiario cui, come militari, hanno diritto i rispettivi loro uscieri, spese queste che prima cadevano sul bilancio militare, diede origine alle anzi indicate mancanze di fondi alle categorie 1 e 14 del bilancio passivo estero e poste pel 1852, e fu cagione in parte e sino alla concorrente di lire 1200 della deficienza che venne a risultare sulla categoria 15.
Il ben maggiore aumento di spesa che scorgesi a quest’ultima categoria debbesi ripetere dall’aver l’amministrazione stimato dovere suo di assecondare per quanto possibile il voto espresso dal Parlamento coll’estendere alle diverse parti dello Stato tutti i vantaggi della mutua comunicazione, cooperando così al rapido sviluppo di tutte quelle industrie nazionali che, per le subite mutazioni del regime costituzionale, ne dovevano provenire.
Quindi essa non mancò d’impiegare per tale oggetto i fondi che di quando in quando le venivano consentiti stabilendo uffizi in quelle località in cui non ne esistevano, rendendo quotidiano il servizio di trasporto de’ dispacci fra vari punti dello Stato ove tuttavia non lo era, duplicandolo a pro di alcuni ed aggiungendovi le altre occorrenti migliorie. Aumentati gli uffizi e cresciute le corrispondenze tra essi, il consumo degli stampati e dei registri di contabilità crebbe a dismisura, e sensibilissimo si fece sentire l’aumento delle provviste cui si dovette attendere tanto di cartaccia per inviluppo dei dispacci, quanto di filo, spago e di cera lacca.
Per le innovazioni seguite nel corso dell’anno 1852 e per quelle alle quali l’amministrazione indefessamente attese per lo passato, si dovette procedere alla stampa di straordinario numero di circolari ed istruzioni, delle intervenute convenzioni, di un nuovo dizionario postale e di una riformata tabella generale delle franchigie, La spesa della carta a stampa, ritenuto il gran numero delle copie, ascese alla somma di lire 13,000, essendosi dovuto provvedere della tabella, non solo gli impiegati postali, ma ben anco i vari Ministeri ed altri uffici.
S’arroge la spesa della verificazione delle bilancie e dei pesi seguita nei vari uffici, ascendente essa sola a lire 5200 circa per l’anno 1852, ed a lire 1908 14 per residuo degli anni 1850 e 1851, spesa questa non prevista in bilancio.
Ecco pertanto spiegato il motivo della mancanza di fondi nella somma di lire 19,587 79 alla categoria 15, Spese d’ufficio.
Categoria 19. ''Poste (Trasporto dei dispacci)'', lire 200.
Somma dovuta ad Antonio Salis Seneghese in seguito all’accertato regolare servizio da lui fatto eseguire, lungo gli anni 1850 e 1851, di trasporto dei dispacci tra Santo Lussurgiù e Paulilatino, quale spesa non fu peranco soddisfatta, per averne l’amministrazione ignorata l’esistenza in fino ad ora che ne venne reclamato il pagamento,
Per ragione di tempo questa spesa vuol essere applicata ai residui aggiunti alla categoria suddetta.
Categoria 20. ''Poste (Rimborso agli uffizi esteri)'', lire 35,546 96.
Quantunque colla legge del 7 aprile del corrente anno sia già stato assegnato a questa categoria un aumento di fondo di lire 170,000, tuttavia, in seguito all’accertamento testé seguito dei conti scambiati tra l’amministrazione sarda e la francese, venne quest’ultima a risultare in credito della somma di lire 35,546 96 oltre quella bilanciata ed aggiunta col suddetto credito supplementario.
I motivi che concorsero a produrre cosiffatta eccedenza sono i medesimi che si addussero per ottenere il credito delle lire 170,000, e giova qui ricordare che la maggior somma occorrente non è nel caso concreto se non un cambio di danaro, cambio assai vantaggioso per l’amministrazione sarda, atteso il maggior numero di lettere colpite di tassa che essa distribuisce, lettere trasmesse dalla francese amministrazione alla quale si corrispondono i diritti stabiliti dalle vigenti convenzioni, i quali diminuiscono od aumentano in proporzione dello accrescere o del diminuire delle corrispondenze medesime.
Categoria 25. ''Assegnamenti d’aspettativa'', lire 1200.
Il cavaliere Gagliardo già console a Trieste, che per regio decreto del 19 dicembre 1849 fu provvisto dell’annuo trattenimento di lire 800, non curavasi di ritirare in tempo debito dalla grande cancelleria il relativo titolo di concessione, per cui l’amministrazione, nella credenza che egli volesse abbandonare detto assegnamento, non lo comprendeva nel suo bilancio.
Resosi quindi defunto il titolare, dopo però aver ottenuta la restituzione in tempo per ritirare il citato regio decreto, la di lui vedova ricorse, munita dei regolari documenti, per ottenere gli arretrati spettanti al defunto su detto assegnamento, arretrati che per ciò che hanno tratto ai residui aggiunti alla categoria suddetta rilevano a lire 1200.
{{Centrato|Istruzione pubblica.}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! Bilancio 1852 !! Residui 1851 e retro
|-
|Categoria 7. Segreterie delle quattro Università (Personale) . . . . L.||style="text-align:right;"|288 45||style="text-align:right;"|11 76
|-
|Categoria 21. Stabilimenti scientifici universitari (Personale) . . »||style="text-align:right;"|280 40||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 28. Restituzione di diritti depositati dagli studenti . . . . »||style="text-align:right;"|5 94||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 31. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione »||style="text-align:right;"|175||style="text-align:right;"|»
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"|L.||style="text-align:right;"|747 79||style="text-align:right;"|11 76
|-
|colspan=3 style="text-align:right;"|759 55
|}
Somme occorrenti al pagamento del prorata di stipendio dovuto, dal 1° gennaio al 19 febbraio 1850, al già serviente la segreteria dell’Università di Cagliari, e per lui defunto alla di lui vedova; per competenze anticipate dalla cassa del soppresso corpo degli invalidi in Sardegna a sette ordinanze di servizio presso le Università della Sardegna, e del trattenimento spettante pel quarto trimestre 1852 al professore Giuseppe Caviassi ricoverato nel manicomio di Torino, ed al saldo della restituzione del deposito fatto dallo studente Costa Carlo.
{{Centrato|Lavori pubblici.}}
Addivenendo alla sistemazione della contabilità relativa al bilancio 1852 e residui aggiunti, l’azienda generale dell’interno riconobbe che alcune categorie riflettenti il ramo dei lavori pubblici difettano di fondi, per cui non potrebbero più sopperire alle diverse spese che vi sono imputabili, ed inoltrò pertanto la domanda dei seguenti crediti supplementari,<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/258
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1059}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! Bilancio 1852 !! Residui 1851 e retro
|-
|Categoria 4. Azienda generale dell’interno (Spese d’ufficio) . . . . L.||style="text-align:right;"|1,300 50||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 10. Conservazione delle strade e dei ponti . . . . . . »||style="text-align:right;"|25,354 20||style="text-align:right;"|2,618 75
|-
|Categoria 14. Spese diverse (Porti e spiaggie) . . . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|1,456 79||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 15 bis. Conservazione dei porti e spiaggie . . . . . . . »||style="text-align:right;"|1,220 19||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 22. Strada reale di Nizza . . . . . . . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|263 79
|-
|Categoria 24. Strada reale di Levante . . . . . . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|9,265 19
|-
|Categoria 31. Concorsi e sussidi per lavori stradali ed idraulici . »||style="text-align:right;"|96 35||style="text-align:right;"|»
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"|L.||style="text-align:right;"|29,458 03||style="text-align:right;"|12,145 68
|-
|colspan=3 style="text-align:right;"|41,583 71
|}
A giustificazione dei motivi che determinavano la domanda suddetta, produsse quell’amministrazione la dettagliata relazione che vi sarà comunicata per avervi, all’uopo, ricorso,
{{Centrato|Agricoltura e commercio.}}
Pozzo di San Lucifero in Cagliari, lire 1433 40.
A seguito dell’impresa del pozzo denominato di San Lucifero in Cagliari, stata abbandonata per difetto di riuscita, ebbe a risultare una definitiva maggiore spesa di lire 1433 40 applicabile alla contabilità dei residui nel bilancio 1852 dell’agricoltura e commercio.
Questa spesa è però coperta in conseguenza della vendita operatasi degli oggetti e materiali di quell’impresa, il cui prodotto introitato nelle casse salì a lire 7500.
{{Centrato|Interno.}}
Ad oggetto di assestare definitivamente tutti i conti arretrati delle diverse contabilità riferentisi al bilancio dell’interno pel 1852 e residui aggiuntivi, occorre la concessione dei crediti supplementari infra risultanti, cioè:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! Bilancio 1852 !! Residui 1851 e retro
|-
|Categoria 3. Ministero interni (Spese di stampa) . . . . . . L.||style="text-align:right;"|8,902 13||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 15. Telegrafi elettromagnetici (Personale) . . . . »||style="text-align:right;"|779 87||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 19. Sanità (Spese diverse) . . . . . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|5,354 95
|-
|Categoria 33. Penitenziari (Trasporto detenuti e condannati) . »||style="text-align:right;"|5,652 56||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 36. Carceri giudiziarie (Spese diverse) . . . . . . . »||style="text-align:right;"|1,426 75||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 37. Carceri giudiziarie (Trasporto dei prevenuti) . . »||style="text-align:right;"|45,600 90||style="text-align:right;"|8,839 94
|-
|Categoria 39. Carceri giudiziarie (Riparazioni) . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|15,555 50||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 41. Pubblica sicurezza (Personale) . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|6,155 27||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 45. Indennità di via e trasporto indigenti . . . . »||style="text-align:right;"|10,273 83||style="text-align:right;"|»
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"|Da riportarsi . L.||style="text-align:right;"|94,526 51||style="text-align:right;"|12,194 89
|}
{{Ct|f=100%|v=1|t=1|lh=1.5|1853-54}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"|Riporto . . . L.||style="text-align:right;"|94,526 51||style="text-align:right;"|12,194 89
|-
|Categoria 47. Casermaggio dei carabinieri reali in Torino . . »||style="text-align:right;"|4,793 32||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 53. Spese di posta . »||style="text-align:right;"|1,503 06||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 54. Casuali . . . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|35,131 73
|-
|Categoria 71. Spese diverse (Stato d’assedio di alcune provincie di Sardegna) . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|5,489 44||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 74. Soccorsi alla legione italiana già militante in Ungheria . . . . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|8,738 »
|-
|Categoria 76. Sovvenzioni agli abitanti delle provincie della Lomellina e Novara . . . . . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|11,561 10
|-
|Categoria 80. Mantenimento, soccorsi e trasporti all’estero di emigrati ungheresi ed italiani . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|19,726 64
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"|L.||style="text-align:right;"|103,912 13||style="text-align:right;"|87,152 38
|-
|colspan=3 style="text-align:right;"|191,064 51
|}
Le causali delle accertate deficienze essendo ampiamente sviluppate nella tabella del Ministero dell’interno che vi sarà comunicata, credo inutile di aggiungere altri cenni onde viemeglio convalidare le inoltrate domande di crediti, riferendosi esse in gran parte a contabilità arretrate, il cui assestamento è a desiderarsi che non sia più oltre protratto; e solo mi limito ad esporvi che le economie verificatesi su altre categorie dello stesso bilancio bastano a coprire abbondantemente il montare dei crediti anzicitati, e se non ve ne faccio qui la formale proposta di compenso, si è perchè, per trovarsi scaduto il relativo esercizio, deggiono, a termini dei regolamenti e di opinioni in consimili casi emesse da questa stessa Camera, cadere di loro natura in ispeso di meno nello spoglio generale passivo di quell’amministrazione,
{{Centrato|Guerra.}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! Bilancio 1852 !! Residui 1851 e retro
|-
|Categoria 25. Passaggi ed alloggiamenti truppe . . »||style="text-align:right;"|37,535 10||style="text-align:right;"|50,967 87
|-
|Categoria 26. Compra e manutenzione merci ed arredi . . . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|109 67
|-
|Categoria 28. Pigioni di quartieri e di corpi di guardia . . . . »||style="text-align:right;"|4,260 39||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 31. Campo d’istruzione, raccolta di truppe . . . . . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|4,568 »
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"|L.||style="text-align:right;"|41,815 49||style="text-align:right;"|55,645 44
|-
|colspan=3 style="text-align:right;"|77,460 93
|}
Le maggiori spese alle suaccennate categorie provengono dall’essersi mandato nel decorso degli anni 1851 e 1852 vari distaccamenti di truppe in diversi comuni di terraferma e di Sardegna, nei quali d’ordinario non erasi assegnato alcun presidio, e così parimente dall’essersi aumentata la forza di altri presidii, nei quali non sonvi quartieri del Governo; dal pagamento quindi delle relative pigioni e dall’aumento delle pigioni di altri locali, per cui si dovettero rinnovare gli affittamenti in somma maggiore di quella prevista in bilancio, ed infine dal non essersi contemplata in bilancio l’indennità d’alloggio dovuta agli assistenti militari del Genio ed alle ordinanze comandate presso i diversi uffici,<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/259
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1060}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! !! Residui 1851 e retro
|-
|colspan=2|Categoria 32. Ordine militare di Savoia e medaglie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L.||style="text-align:right;"|176 »
|-
|colspan=2|Categoria 54. Pensioni di riposo . . . . . »||style="text-align:right;"|2,758 23
|-
|colspan=2|Categoria 55. Invalidi giubilati . . . . . »||style="text-align:right;"|4,809 56
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"|L.||style="text-align:right;"|7,743 79
|}
Gli eredi degli aventi diritto alle pensioni anzidette avendo riclamato il pagamento dei residui loro spettanti che già erano abbandonati negli spogli, ed essendosi pure reintegrate alcune pensioni con decorrenza anteriore all’epoca in cui venne formato il bilancio, si ebbe la deficienza summentovata.
Categoria 102. ''Viveri'', lire 80,538 53,
Dopo che nel 1852 si stanziarono nei residui delle categorie le somme ancora necessarie pei pagamenti in corso di liquidazione, venne dall’impresa Accossato prodotta una domanda per rimborso di spese di dazi e manutenzione, non che di perdita sui biglietti di Banca non prevista nel suo contratto, per le somministrazioni fatte alla sesta divisione dell’esercito, ascendente alla complessiva somma di lire 89,447 07, per cui, tenuto conto dei residui ancora disponibili sulla categoria anzidetta, il credito occorrente è ridotto a lire 80,538 53.
In compenso delle suddette maggiori spese non si propongono economie sopra altre categorie, venendo queste a risultare spontanee sul complesso del bilancio alla chiusura dell’esercizio in somma maggiore di due milioni,
{{Centrato|Artiglieria.}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! Bilancio 1852 !! Residui 1851 e retro
|-
|Categoria 1. Personale dell’azienda ed impiegati dipendenti . . . . L.||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|450 »
|-
|Categoria 5. Consiglio e comando del Genio . . . . . . . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|330 18
|-
|Categoria 14. Direzione di Nizza (Spese ordinarie) . . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|458 05||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 20. Direzione della Sardegna . . . . . . . . . . . . . . »||style="text-align:right;"|984 97||style="text-align:right;"|»
|-
|Categoria 58. Direzione di Nizza (Spese straordinarie) . . . . . . . »||style="text-align:right;"|»||style="text-align:right;"|197 35
|-
|colspan=2 style="text-align:right;"|L.||style="text-align:right;"|1,443 02||style="text-align:right;"|977 53
|}
Nell’assestamento dei conti relativi all’esercizio 1852 fu riconosciuta necessaria l’assegnazione dei fondi anzi indicati sia per provvedere alla regolarizzazione di spese già pagate in via provvisoria dai tesorieri provinciali della Sardegna, che per sopperire ad alcune eccedenze di ben tenue entità, manifestatesi in confronto dei calcoli preventivi per opere attorno alle fortificazioni e fabbriche militari,
Categoria 45. ''Armamento straordinario artiglieria'', lire 2001 20.
Il cavaliere Ansaldi, era tenente colonnello d’artiglieria, fu nel 1848 inviato in Inghilterra per collaudare fucili da provvedersi alla guardia nazionale del regno, e venne dal Ministero dell’interno, da cui cosiffatto servizio dipende, provveduto del denaro occorrente alle spese di viaggio e permanenza all’estero.
Il Ministero di guerra si approfittava di tale circostanza per appoggiare allo stesso signor cavaliere Ansaldi altra missione da disimpegnarsi parte in Inghilterra e parte in Francia, alla quale egli attese valendosi dello stesso danaro statogli somministrato dal Ministero dell’interno. Stabilitisi quindi i calcoli di quanto poteva importare la missione riflettente il servizio della guerra, vennero a risultare nella somma di lire 2001 20, come dai rendiconti che vi saranno comunicati, la quale somma, dovendo essere rimborsata al Ministero dell’interno, come quello che ne ha fatta anticipazione, ne deriva perciò la necessità del credito supplementario che ora si chiede alla presente categoria di residui aggiunti al bilancio 1852,
{{Centrato|Finanze.}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! Bilancio 1852 !! Residui 1851 e retro
|-
|Categoria 8. Conservazione e riparazioni delle proprietà demaniali L.||style="text-align:right;"|27,060 38||style="text-align:right;"|2,566 12
|-
|colspan=3 style="text-align:right;"|29,626 50
|}
Malgrado la più rigorosa economia nelle spese riflettenti le provviste e riparazioni a pro dei fabbricati ed altre proprietà dello Stato, non potè essere contenuta nei suoi limiti la somma a tal uopo ammessa nel bilancio del 1852,
La causa principale di tale eccedenza debbesi segnalatamente attribuire all’onere imposto alle finanze di provvedere alle spese di tale natura che già figuravano nel bilancio passivo dell’azienda interni, non che all’effettuato incorporamento delle proprietà ex-gesuitiche al demanio dello Stato, pel fatto del quale alle non poche riparazioni che si dovettero mandare ad effetto nel 1852, per lo stato di degradamento in cui si rinvennero la maggior parte dei summentovati stabili, fu giocoforza sopperire coi fondi stanziati alla categoria predetta, onde è che si verifica una maggiore spesa di lire 35,073 07 agli articoli 1 e 4 della medesima che trovasi ridotta a lire 27,060 38, stante le economie ottenute sopra altri articoli di spesa di detta categoria.
Inoltre occorre una maggiore spesa di lire 2566 12 ai residui 1851 e retro aggiunti a quella categoria, per saldo opere in corso di esecuzione alla scadenza dell’esercizio 1851, per le quali non erano stati conservati nello spoglio fondi sufficienti,
Categoria 7. ''Contribuzioni sulle proprietà demaniali'', lire 245 37.
Le finanze avendo dovuto provvedere al rimborso di contribuzioni in favore di venditori che ebbero ad anticiparne il montare, finchè furono compiuti gl’incombenti relativi all’accollamento degli stabili venduti al demanio, e non essendosi conservati i necessari fondi nello spoglio 1851, si richiede un credito per la somma di lire 245 37 applicabile in ragione di tempo cui la spesa è relativa ai residui 1851 e retro aggiunti a detta categoria.
Categoria 9. ''Multe e pene pecuniarie'', lire 54,711 42.
La riscossione di qualche articolo rilevante e l’energia spiegata dagli agenti del dazio, nell’accertare le contravvenzioni, hanno fatto sì che il prodotto delle multe nel 1852 superò di gran lunga il presunto, ciò che trae seco nel bi-<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/260
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1061}}</noinclude>
lancio passivo una maggiore spesa (d’ordine) che venne accertata nella somma suddetta, per cui si domanda un credito supplementario.
Categoria 10. ''Spese diverse riflettenti l’insinuazione e demanio'', lire 39,397 71.
Questa eccedenza è causata:
1° Per affittamento di un alloggio per uso del sotto-agente demaniale in Racconigi . . . . . L. 83 32
2° Dalla ingente quantità di stampati onde si è dovuto provvedere gli agenti del demanio in conseguenza dell’attuazione delle nuove leggi » 20,897 80
3° Per minute spese del bollo in dipendenza dello stabilimento degli uffici di bollo straordinario in ogni direzione demaniale, la cui spesa non si conosceva quando formossi il bilancio 1852 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1,000 »
4° Dalle spese d’istanza per maggiori liti determinate dalle nuove tasse e leggi d’imposta . . » 11,480 89
5° Da eccedenza nella spesa delle visite tabellionali prodotta dal maggior numero di visite durante l’anno . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 557 56
6° E finalmente dalla deliberazione presa il 24 settembre 1852 dalla Commissione di scrutinio per le passività ex-gesuitiche, colla quale furono riconosciute sussistenti ed ammissibili a pagamento a carico delle finanze, quali subentrate nel patrimonio ex-gesuitico alcune passività arretrate dal 1848 a tutto il 1852 e riferentisi a varie cappellanie erette nella chiesa dei santi Andrea ed Ambrogio di Genova per celebrazione di messe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 5,682 05
L. 39,701 62
Economia sopra altri articoli di spesa . . . » 303 91
Eccedenza restante per cui si domanda il credito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 39,397 71
Categoria 21. ''Acquisto di stabili nell’interesse del demanio'', L. 26,233 26.
Tale eccedenza ha per oggetto:
1° Il rimborso al tesoriere provinciale di Ciamberì di due mandati provvisori pagati al signor Giuseppe Bollon per prezzo capitale ed interessi di una frazione di casa da questi venduta al demanio dello Stato con atto 6 marzo 1849 stata quindi demolita nel sito ove in origine intendevasi costrurre il palazzo di giustizia per la quale spesa non venne previsto il fondo in bilancio » 5,972 22
2° Il pagamento d’interessi decorsi sulla somma di lire 36,000 con cui le finanze sono state dichiarate tenute con sentenza camerale 25 febbraio 1853 per la cessione dei diritti di proprietà del porto della Stella in territorio di Voghera . . » 13,190 »
3° Il pagamento di prezzo terreni occupati per la formazione del cavo detto di Baccone a vantaggio dei canali vercellesi sulla quale somma le finanze conseguiscono dall’affittavolo l’interesse del 5 per cento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10,071 04
L. 29,233 26
Spesa stanziata in bilancio . . . . . . . . » 3,000 »
Maggiore spesa restante . . . . . . . . . . L. 26,233 26
Categoria 33. ''Formazione del canale di Rive'', lire 17,055 55.
A seguito di ordinanza emanata il 23 luglio prossimo passato nella causa vertente davanti il magistrato della Camera dei conti tra le finanze dello Stato e gli eredi del fu Carlo Pastorino e di Antonio Degiorgis, debitamente approvata con regio decreto del 4 settembre successivo, si dovettero pagare a titolo di transazione dipendente dall’impresa di formazione di quel canale lire 35,000 agli eredi Pastorino, e siccome trattavasi di spesa che non poteva essere protratta ed alla quale non sopperivano per intiero i fondi residui aggiunti alla categoria predetta, si è provveduto durante la proroga del Parlamento all’assegnazione dell’occorrente credito supplementario per via di regio decreto, ed ora ho l’onore di proporne la conversione in legge.
Categoria 34. ''Acquisto del canale Carlo Alberto'', lire 54,787 04,
Tale eccedenza è attribuibile sia al maggiore acquisto di giornate 29 circa di terreno, la cui occupazione si riconobbe essere indispensabile posteriormente alla cessione fatta dalla società alle finanze del canale ''Carlo Alberto'', per la formazione delle sponde e banchine di detto canale, cui la società non aveva avvisato; sia al pagamento d’interessi decorsi sul prezzo di detti terreni dal giorno dell’occupazione sino all’epoca della soddisfazione del prezzo capitale, sia infine al pagamento dei diritti d’inserzione degli estratti di trascrizione di detti atti nella gazzetta divisionale di Alessandria, di carta bollata e di copie degli atti stessi in numero piuttosto considerevole.
{{Centrato|Gabelle.}}
Categoria 1. Ufficio generale (Personale) . . . . . . . . . . . . L.||146 43||146 43
{{Centrato|Dogane.}}
Categoria 4. Indennità agli impiegati pel piombamento e rimborso spese relative . . . . . . . . L. 3,785 88
Categoria 5. Spese d’ufficio d’attività, lume e fuoco . . . . . . . » 224 85
Categoria 9. Fitti locali . . . » 363 87
Categoria 10. Diritto di bollo . » 53,186 40
Categoria 11. Restituzione diritti » 17,567 41
Categoria 13. Riparazioni alle case di spettanza demaniale . . . . » 2,481 88
Categoria 14. Contravvenzioni . » 16,218 07
Categoria 15. Spese diverse . . » 18,055 42
91,885 48
{{Centrato|Dazio consumo di Torino.}}
Categoria 22. Spese diverse . . L. 460 15||460 15
{{Centrato|Sali.}}
Categoria 28. Compra sali . . L. 134,674 19
Categoria 30. Buonificazioni ai salatori dei pesci . . . . . . . » 8,161 21
142,835 40
{{Centrato|Tabacchi.}}
Categoria 37. Aggio ai magazzinieri . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5,123 32
Da riportarsi . . . L. 235,325 44<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1164}}</noinclude>
A questi comitati saranno pure sottoposte per l'ispezione le scuole e gli asili infantili i quali continueranno ad essere governati con norme speciali, da determinarsi secondo i luoghi e le circostanze con appositi regolamenti ministeriali.
''Art. 451.'' Le cause che producono le incapacità contemplate all'articolo 176 producono lo stesso effetto riguardo agli stabilimenti d'istruzione primaria sì pubblica che privata, ed adducono sempre la privazione del brevetto d'idoneità e interdizione dall'insegnamento.
''Art. 452.'' Nei comuni e nelle borgate dove per l'angustia delle entrate comunali e per poca agiatezza degli abitanti non si potrà avere un maestro, una maestra potrà esservi eccezionalmente incaricata di dare separatamente l'insegnamento del primo e del secondo grado ai fanciulli dei due sessi. I municipi che si troveranno in queste circostanze non faranno uso di tale facoltà se non dopo avere ottenuto, pel mezzo del comitato d'ispezione, il permesso dell'ispettore. Questo permesso potrà sempre essere rivocato.
{{Centrato|'''Capo X. — Disposizioni transitorie.'''}}
''Art. 453.'' Le disposizioni del presente titolo concernenti gli obblighi imposti ai municipi saranno messe ad esecuzione nel quinquennio dalla promulgazione di questa legge.
Tutte le nomine però dei maestri che saranno fatte in tale stadio avranno luogo in conformità delle precitate disposizioni, a norma delle quali dovranno egualmente essere ordinate le scuole che avranno ad aprirsi in questo quinquennio.
''Art. 454.'' Ai maestri non forniti di regolare patente, ai quali nell'epoca in cui questa legge sarà promulgata, non potrà essere dato il certificato di cui all'alinea dell'articolo 384, saranno accordati due anni per acquistare il brevetto di idoneità, passati i quali essi non potranno più insegnare che nelle scuole in cui tale brevetto non è richiesto.
''Art. 455.'' Le scuole magistrali saranno aperte nel quinquennio preaccennato; il numero delle provincie che dovranno concorrere collo Stato al mantenimento di ciascuna delle medesime sarà determinato con apposita legge.
{{Centrato|'''Disposizioni relative ai cinque titoli.'''}}
''Art. 456.'' Il titolo I di questa legge sarà posto ad esecuzione dal giorno in cui la medesima sarà stata promulgata.
I titoli II, III, IV e V saranno posti ad esecuzione secondo le norme che in ciascuno sono prescritte al cominciamento dell'anno scolastico che seguirà quello in cui l'anzidetta promulgazione avrà avuto luogo.
''Art. 457.'' Tutte le disposizioni legislative e regolamentarie concernenti specialmente le parti della pubblica istruzione che sono ordinate dalla presente legge generale e tutte quelle le quali comechè sia a questa legge sono contrarie rimangono abrogate.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1165}}</noinclude>
{{Centrato|'''Tabella A'''}}
{{Centrato|(annessa agli articoli 12 e 88)}}
{{Centrato|'''AUTORITÀ CENTRALI.'''}}
''Deputazioni.''
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Tre presidenti — ciascuno || style="text-align:right;" | L. 5,000 || style="text-align:right;" | 15,000
|-
| Sei membri — ciascuno || style="text-align:right;" | » 2,000 || style="text-align:right;" | 12,000
|-
| || || style="text-align:right;" | '''27,000'''
|}
{{Centrato|'''AUTORITÀ DISTRETTUALI.'''}}
''Rettori.''
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Rettore della Università di Torino || style="text-align:right;" | L. 5,000
|-
| Rettore della Università di Genova || style="text-align:right;" | » 4,000
|-
| Rettore della Università di Cagliari || style="text-align:right;" | » 3,000
|-
| || style="text-align:right;" | '''12,000'''
|}
''I Provveditori ed Ispettori.''
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Due provveditori e due ispettori di 1ª classe — ciascuno || style="text-align:right;" | L. 2,600 || style="text-align:right;" | 10,400
|-
| Sei provveditori e sei ispettori di 2ª classe — ciascuno || style="text-align:right;" | » 2,200 || style="text-align:right;" | 26,400
|-
| Sei provveditori e sei ispettori di 3ª classe — ciascuno || style="text-align:right;" | » 2,000 || style="text-align:right;" | 24,000
|-
| Quattro segretari di 1ª classe — ciascuno || style="text-align:right;" | » 800 || style="text-align:right;" | 3,200
|-
| Dodici segretari di 2ª classe — id. || style="text-align:right;" | » 600 || style="text-align:right;" | 7,200
|-
| Dodici segretari di 3ª classe — id. || style="text-align:right;" | » 500 || style="text-align:right;" | 6,000
|-
| || || style="text-align:right;" | '''77,200'''
|}
Totale . . . L. 116,200<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/363
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI — SESSIONE DEL 1853-54|1166-1167}}</noinclude>
{{Centrato|'''Tabella B'''}}
{{Centrato|(annessa all'articolo 88)}}
{{Centrato|''Pianta del personale e degli stipendi dei professori universitari.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4" style="text-align:center;"
|-
! rowspan="2" |
! colspan="3" | Teologia
! colspan="3" | Giurisprudenza
! colspan="3" | Medicina
! colspan="3" | Scienze fisiche e matematiche
! colspan="3" | Filosofia e lettere
! colspan="2" | Riepilogo
|-
! Stipendio per ciascun professore !! Numero dei professori !! Totale degli stipendi
! Stipendio per ciascun professore !! Numero dei professori !! Totale degli stipendi
! Stipendio per ciascun professore !! Numero dei professori !! Totale degli stipendi
! Stipendio per ciascun professore !! Numero dei professori !! Totale degli stipendi
! Stipendio per ciascun professore !! Numero dei professori !! Totale degli stipendi
! Numero totale dei professori !! Totale generale degli stipendi
|-
| Torino || 3,000 || 6 || 18,000 || 3,500 || 10 || 35,000 || 3,500 || 11 || 38,500 || 3,500 || 9 || 31,500 || 3,500 || 10 || 35,000 || 46 || 158,000
|-
| Genova || 2,500 || 5 || 12,500 || 3,000 || 8 || 24,000 || 3,000 || 9 || 27,000 || 3,000 || 7 || 21,000 || 3,000 || 4 || 12,000 || 33 || 96,500
|-
| Cagliari || 2,000 || 3 || 6,000 || 2,500 || 8 || 20,000 || 2,500 || 8 || 20,000 || 2,500 || 6 || 15,000 || 2,500 || 3 || 7,500 || 28 || 68,500
|-
| Ciamberì || » || » || » || » || » || » || » || » || » || » || » || » || 2,500 || 6 || 15,000 || 6 || 15,000
|-
| Totale || » || 14 || 36,500 || » || 26 || 79,000 || » || 28 || 85,500 || » || 22 || 67,500 || » || 23 || 69,500 || 113 || 388,000
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/364
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1168}}</noinclude>
{{Centrato|'''Tabella C'''}}
{{Centrato|(annessa all'articolo 124)}}
{{Centrato|''Tasse d'immatricolazione.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Corsi di studi !! Distretto universitario di Torino, Genova e Ciamberì !! Cagliari
|-
| Teologia || style="text-align:right;" | 25 || style="text-align:right;" | 20
|-
| Giurisprudenza || style="text-align:right;" | 50 || style="text-align:right;" | 40
|-
| Medicina e chirurgia || style="text-align:right;" | 50 || style="text-align:right;" | 40
|-
| Matematica ed architettura || style="text-align:right;" | 45 || style="text-align:right;" | 36
|-
| Scienze fisiche e naturali, filosofia, lettere e metodo || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | »
|-
| Istituzioni civili e procedura || style="text-align:right;" | 50 || style="text-align:right;" | 40
|-
| Farmacia || style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | 32
|-
| Flebotomia || style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | 32
|-
| Per i misuratori ed agrimensori || style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | 32
|}
Le tasse d'immatricolazione per le scuole universitarie delle provincie saranno le stesse che sono fissate per le Università nel cui distretto sono comprese.
{{Centrato|'''Tabella D'''}}
{{Centrato|(annessa all'articolo 125)}}
{{Centrato|''Tasse per le iscrizioni ai corsi.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! colspan="2" | !! Corsi di tre, quattro lezioni ebdomadarie !! Corsi di oltre quattro lezioni ebdomadarie
|-
| rowspan="6" | Università di Torino e Genova, istituto di Ciamberì e scuole universitarie dei relativi distretti || Teologia || style="text-align:right;" | 15 || style="text-align:right;" | 25
|-
| Giurisprudenza || style="text-align:right;" | 20 || style="text-align:right;" | 30
|-
| Medicina, chirurgia || style="text-align:right;" | 20 || style="text-align:right;" | 30
|-
| Matematica, architettura || style="text-align:right;" | 15 || style="text-align:right;" | 25
|-
| Scienze fisiche e naturali, filosofia, metodo e lettere || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 18
|-
| Farmacia e flebotomia || style="text-align:right;" | 12 || style="text-align:right;" | 18
|-
| rowspan="5" | Università di Cagliari e scuole universitarie del relativo distretto || Teologia || style="text-align:right;" | 10 || style="text-align:right;" | 15
|-
| Giurisprudenza || style="text-align:right;" | 14 || style="text-align:right;" | 20
|-
| Medicina, chirurgia || style="text-align:right;" | 14 || style="text-align:right;" | 20
|-
| Matematica, architettura || style="text-align:right;" | 10 || style="text-align:right;" | 15
|-
| Farmacia e flebotomia || style="text-align:right;" | 8 || style="text-align:right;" | 12
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/365
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1169}}</noinclude>
{{Centrato|'''Tabella E'''}}
{{Centrato|(annessa all'articolo 146)}}
{{Centrato|''Diritti di esami e diplomi.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! colspan="2" | !! Università di Torino, Genova e Ciamberì !! Cagliari
|-
| rowspan="5" | Teologia || Esame di ammissione || style="text-align:right;" | 60 || style="text-align:right;" | 42
|-
| Esami speciali || style="text-align:right;" | 320 || style="text-align:right;" | 224
|-
| Esami generali || style="text-align:right;" | 470 || style="text-align:right;" | 329
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | 28
|-
| Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 890 || style="text-align:right;" | 623
|-
| rowspan="5" | Giurisprudenza || Esame d'ammissione || style="text-align:right;" | 60 || style="text-align:right;" | 42
|-
| Esami speciali || style="text-align:right;" | 400 || style="text-align:right;" | 280
|-
| Esami generali || style="text-align:right;" | 590 || style="text-align:right;" | 413
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | 28
|-
| Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 1090 || style="text-align:right;" | 763
|-
| rowspan="5" | Medicina e chirurgia || Esame di ammissione || style="text-align:right;" | 50 || style="text-align:right;" | 35
|-
| Esami speciali || style="text-align:right;" | 400 || style="text-align:right;" | 280
|-
| Esami generali || style="text-align:right;" | 600 || style="text-align:right;" | 420
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | 28
|-
| Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 1090 || style="text-align:right;" | 763
|-
| rowspan="6" | Matematica ed architettura || Esame di ammissione || style="text-align:right;" | 60 || style="text-align:right;" | 42
|-
| Esami speciali || style="text-align:right;" | 240 || style="text-align:right;" | 168
|-
| Esami generali || style="text-align:right;" | 310 || style="text-align:right;" | 217
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | 28
|-
| Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 650 || style="text-align:right;" | 455
|-
| Esame generale di laurea simultanea in matematica ed architettura || style="text-align:right;" | 320 || style="text-align:right;" | 224
|-
| | Doppio diploma idem || style="text-align:right;" | 80 || style="text-align:right;" | 56
|-
| | Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 400 || style="text-align:right;" | 280
|}
Sessione del 1853-54 — Documenti — Vol. II. 147<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/366
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1170}}</noinclude>
{{Centrato|''Segue Tabella E''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! colspan="2" | !! Università di Torino, Genova e Ciamberì !! Cagliari
|-
| rowspan="4" | Scienze fisiche e naturali, filosofia e lettere || Esame di ammissione || style="text-align:right;" | 60 || style="text-align:right;" | »
|-
| Esami speciali || style="text-align:right;" | 160 || style="text-align:right;" | »
|-
| Esami generali || style="text-align:right;" | 170 || style="text-align:right;" | »
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | »
|-
| | Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 420 || style="text-align:right;" | »
|-
| rowspan="3" | Elementi di diritto civile, patrio e di procedura || Esame di ammissione || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | 21
|-
| Esami del corso || style="text-align:right;" | 120 || style="text-align:right;" | 84
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | 21
|-
| | Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 180 || style="text-align:right;" | 126
|-
| rowspan="3" | Farmacia || Esame di ammissione || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | 21
|-
| Esami del corso || style="text-align:right;" | 180 || style="text-align:right;" | 126
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | 21
|-
| | Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 240 || style="text-align:right;" | 168
|-
| rowspan="3" | Flebotomia || Esame di ammissione || style="text-align:right;" | 20 || style="text-align:right;" | 14
|-
| Esami del corso || style="text-align:right;" | 100 || style="text-align:right;" | 70
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | 21
|-
| | Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 150 || style="text-align:right;" | 105
|-
| rowspan="2" | Levatrici || Esami || style="text-align:right;" | 40 || style="text-align:right;" | 28
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | 21
|-
| | Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 70 || style="text-align:right;" | 49
|-
| rowspan="3" | Misuratori ed agrimensori || Esame di ammissione || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | 21
|-
| Esami del corso || style="text-align:right;" | 100 || style="text-align:right;" | 70
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | 21
|-
| | Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 160 || style="text-align:right;" | 112
|-
| rowspan="2" | Ripetitori pei misuratori ed agrimensori || Esami || style="text-align:right;" | 80 || style="text-align:right;" | 56
|-
| Diplomi || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | 21
|-
| | Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 110 || style="text-align:right;" | 77
|}
Per gli esami che si daranno nelle scuole universitarie delle provincie si pagheranno i diritti che sono fissati per le Università nel cui distretto sono comprese.<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/367
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1171}}</noinclude>
{{Centrato|'''Tabella F'''}}
{{Centrato|(annessa all'articolo 173)}}
{{Centrato|'''Università di Torino.'''}}
Rettore (vedi tabella A)
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Consultore || style="text-align:right;" | L. 3,000
|-
| Vice-consultore || style="text-align:right;" | » 1,000
|}
{{Centrato|'''Università di Genova.'''}}
Rettore (vedi tabella A)
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Consultore || style="text-align:right;" | » 2,000
|}
{{Centrato|'''Università di Cagliari.'''}}
Rettore (vedi tabella A)
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Consultore || style="text-align:right;" | » 1,200
|}
{{Centrato|'''Istituto universitario di Ciamberì.'''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Rettore || style="text-align:right;" | » 3,000
|-
| Consultore || style="text-align:right;" | » 1,000
|}
Totale . . . L. 11,200
{{Centrato|'''Tabella G'''}}
{{Centrato|(annessa all'articolo 235)}}
{{Centrato|''Pianta del personale e degli stipendi dei licei.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Personale !! 1ª classe !! 2ª classe !! 3ª classe
|-
| Un direttore del liceo || style="text-align:right;" | 2,600 || style="text-align:right;" | 2,200 || style="text-align:right;" | 2,000
|-
| Un direttore spirituale || style="text-align:right;" | 800 || style="text-align:right;" | 600 || style="text-align:right;" | 500
|-
| Un professore titolare || style="text-align:right;" | 2,200 || style="text-align:right;" | 2,000 || style="text-align:right;" | 1,800
|-
| Idem || style="text-align:right;" | 2,200 || style="text-align:right;" | 2,000 || style="text-align:right;" | 1,800
|-
| Idem || style="text-align:right;" | 2,200 || style="text-align:right;" | 2,000 || style="text-align:right;" | 1,800
|-
| Idem || style="text-align:right;" | 2,200 || style="text-align:right;" | 2,000 || style="text-align:right;" | 1,800
|-
| Un professore reggente || style="text-align:right;" | 1,540 || style="text-align:right;" | 1,400 || style="text-align:right;" | 1,260
|-
| Idem || style="text-align:right;" | 1,540 || style="text-align:right;" | 1,400 || style="text-align:right;" | 1,260
|-
| Personale di servizio || style="text-align:right;" | 1,400 || style="text-align:right;" | 1,300 || style="text-align:right;" | 1,200
|-
| Totale . . . L. || style="text-align:right;" | '''16,680''' || style="text-align:right;" | '''14,900''' || style="text-align:right;" | '''13,420'''
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/368
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1172}}</noinclude>
{{Centrato|'''Tabella H'''}}
{{Centrato|(annessa all'articolo 235)}}
{{Centrato|''Pianta del personale e degli stipendi dei ginnasi.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Personale !! 1ª classe !! 2ª classe !! 3ª classe !! 4ª classe
|-
| Un direttore del ginnasio || style="text-align:right;" | 1,800 || style="text-align:right;" | 1,600 || style="text-align:right;" | 1,500 || style="text-align:right;" | 1,400
|-
| Un professore titolare || style="text-align:right;" | 1,800 || style="text-align:right;" | 1,600 || style="text-align:right;" | 1,500 || style="text-align:right;" | 1,400
|-
| Idem || style="text-align:right;" | 1,800 || style="text-align:right;" | 1,600 || style="text-align:right;" | 1,500 || style="text-align:right;" | 1,400
|-
| Idem || style="text-align:right;" | 1,800 || style="text-align:right;" | 1,600 || style="text-align:right;" | 1,500 || style="text-align:right;" | 1,400
|-
| Un professore reggente || style="text-align:right;" | 1,260 || style="text-align:right;" | 1,120 || style="text-align:right;" | 1,050 || style="text-align:right;" | 980
|-
| Idem || style="text-align:right;" | 1,260 || style="text-align:right;" | 1,120 || style="text-align:right;" | 1,050 || style="text-align:right;" | 980
|-
| Indennità pel direttore spirituale, e per incarichi d'insegnamenti accessori || style="text-align:right;" | 1,300 || style="text-align:right;" | 1,220 || style="text-align:right;" | 1,150 || style="text-align:right;" | 1,020
|-
| Totale . . . L. || style="text-align:right;" | '''11,080''' || style="text-align:right;" | '''9,860''' || style="text-align:right;" | '''9,250''' || style="text-align:right;" | '''8,580'''
|}
{{Centrato|'''Tabella I'''}}
{{Centrato|(annessa all'articolo 251)}}
{{Centrato|''Diritti di esami e d'iscrizioni per i licei e ginnasi.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! Licei !! Ginnasi
|-
| Diritto dell'esame di ammissione || style="text-align:right;" | 20 || style="text-align:right;" | 10
|-
| Diritto dell'esame di licenza || style="text-align:right;" | 30 || style="text-align:right;" | 15
|-
| Diritto dell'iscrizione annua || style="text-align:right;" | 50 || style="text-align:right;" | 20
|}
{{Centrato|'''Tabella L'''}}
{{Centrato|(annessa all'articolo 395)}}
{{Centrato|''Minimum degli stipendi assegnati ai maestri primari del grado superiore e del grado inferiore secondo l'ordine e la classe delle scuole cui sono addetti.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! colspan="2" | Ordine delle scuole — Grado dei maestri !! 1ª !! 2ª !! 3ª !! 4ª
|-
| rowspan="2" | Urbane || Superiore || style="text-align:right;" | 1,200 || style="text-align:right;" | 1,100 || style="text-align:right;" | 1,100 || style="text-align:right;" | 900
|-
| Inferiore || style="text-align:right;" | 900 || style="text-align:right;" | 800 || style="text-align:right;" | 750 || style="text-align:right;" | 700
|-
| rowspan="2" | Rurali || Superiore || style="text-align:right;" | 800 || style="text-align:right;" | 700 || style="text-align:right;" | 600 || style="text-align:right;" | »
|-
| Inferiore || style="text-align:right;" | 500 || style="text-align:right;" | 400 || style="text-align:right;" | 370 || style="text-align:right;" | »
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/369
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1173}}</noinclude>
{{Centrato|'''Proroga dell'esercizio provvisorio dei bilanci a tutto maggio 1854.'''}}
''Progetto di legge presentato alla Camera l'8 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).''
Signori! — Con tutto il volgente mese ha termine l'autorizzazione conferita al Governo del Re colla legge del 29 dicembre 1853 di riscuotere le tasse ed imposte e di pagare le spese relative all'esercizio 1854.
Allo stato cui trovansi i lavori per l'esame dei bilanci di quell'esercizio potendosi con fondamento ritenere che la definitiva approvazione loro non possa avere luogo prima del finire di maggio venturo, il Governo reputa indispensabile di sottoporvi il necessario progetto di legge onde siagli continuata la facoltà di esercire provvisoriamente fino a tutto maggio suddetto il bilancio del 1854.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
''Articolo unico.'' La facoltà di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato concessa al Governo del Re colla legge del 29 dicembre 1853, è prorogata a tutto il mese di maggio del corrente anno.
''Relazione fatta alla Camera il 13 marzo 1854 dalla Commissione composta dei deputati Brignone, Rossi, Baino, Demarchi, Lanza, Valvassori e Mantelli, relatore.''
Signori! — Le stesse ragioni che indussero la Camera ad accordare al Governo la facoltà di riscuotere sino a tutto il volgente mese le tasse ed imposte e di pagare le spese relative all'esercizio 1854 vigendo tuttora, dappoichè non venne sinora approvato per legge il bilancio attivo e passivo del corrente anno, nè sembrando probabile che prima del mese di maggio prossimo ciò possa avere compimento, la vostra Commissione unanime, ed in conformità del mandato che ricevette da tutti gli uffici, non può a meno di proporvi di accordare la prorogazione dell'esercizio chiestovi dal Ministero.
''Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 20 marzo 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato della Camera nella tornata del 14 stesso mese.''
Signori! — I bilanci attivo e passivo del corrente anno non essendo stati finora approvati per legge nè sembrando probabile che possano esserlo prima di maggio venturo, la Camera dei deputati nella tornata del 14 volgente ebbe ad adottare il progetto di legge presentato dal Ministero, in virtù del quale la facoltà fatta al Governo colla legge del 29 dicembre 1853 di riscuotere le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale, e di pagare le spese dello Stato relative all'esercizio 1854, verrebbe prorogata a tutto il mese di maggio suddetto.
Ho ora l'onore di sottoporre il progetto di legge anzidetto alle deliberazioni del Senato.
''Relazione fatta al Senato il 21 marzo 1854 dall'ufficio centrale composto dei senatori Regis, Desambrois, Di Pollone, Cagnone, e Marioni, relatore.''
Signori! — L'autorizzazione accordata al Governo colla legge del 29 dicembre 1853, di riscuotere per l'esercizio del 1854 nella misura stabilita dai bilanci pel 1855 le tasse ed imposte sì dirette che indirette, di smaltire i generi di privativa demaniale secondo le vigenti tariffe, e di pagare le spese ordinarie d'ogni sorta, e le straordinarie che non ammettono dilazione, essendo limitata al 31 del corrente mese di marzo, un nuovo progetto di legge viene sottoposto alle vostre deliberazioni per prorogare tale facoltà a tutto il mese di maggio prossimo.
I motivi che determinarono il Senato ad accordare il suo voto favorevole alla legge succitata sussistendo tuttora, poichè non è sperabile che possano essere approvati tutti i bilanci entro il mese che volge, ed anzi è a presumere che sarà per protrarsi verso il fine di maggio la loro sanzione, il vostro ufficio centrale, spinto dalla necessità e dall'urgenza di assicurare il pubblico servizio, unanime m'ha dato l'onorevole incarico di proporvi l'adozione pura e semplice della legge presentata dal presidente del Consiglio, ministro di finanze, punto non dubitando che, lungi dal succedere il caso di altre proroghe, il Governo terrà mano a che d'ora in poi possano essere a tempo debito approvati i bilanci e sieno resi pubblici i ruoli, a scanso degli inconvenienti cui sempre dà luogo il soverchio lamentato ritardo.
{{Centrato|'''Bilancio dell'esercizio 1855.'''}}
''Relazione generale presentata alla Camera l'8 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).''
Signori! — Compiendo alle prescrizioni della legge del 23 marzo 1853, per quanto lo stato anormale delle cose lo comporti, abbiamo l'onore di sottoporre alla vostra approvazione i bilanci attivo e passivo dell'anno 1855.
I bilanci dell'anno corrente essendo stati compilati or sono pochi mesi, e non essendo ancora stati nè discussi nè approvati, abbiamo creduto, onde evitare inutili ripetizioni, che quelli dell'anno venturo potessero essere redatti per categoria, limitandoci a svolgere in articoli quelle di esse che presentavano alcune variazioni rispetto al precedente bilancio. Ond'è che una gran parte delle spiegazioni e degli allegati che già avete sott'occhio debbono reputarsi comuni ai due bilanci.
Ciò premesso vi esporremo i risultati complessivi che presentar debbe, a seconda delle nostre proposte, il bilancio del futuro esercizio.<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/370
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1174}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Spese ordinarie || style="text-align:right;" | L. 131,349,511 95
|-
| » straordinarie || style="text-align:right;" | » 6,318,730 16
|-
| Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 137,668,242 11
|}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Entrate ordinarie || style="text-align:right;" | L. 125,182,561 58
|-
| » straordinarie || style="text-align:right;" | » 3,000,000 »
|-
| Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 128,182,561 58
|}
Epperciò si verificherà un disavanzo nella parte ordinaria di . . . L. 6,166,950 37; » straordinaria di . . . » 3,318,730 16; in complesso . . . L. 9,485,680 53.
Paragonando queste cifre con quelle dei progetti di bilancio dell'anno corrente, si hanno i seguenti risultati:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! !! 1854 !! 1855 !! colspan="2" | Differenza nel 1855
|-
! !! !! !! Aumento !! Diminuzione
|-
| colspan="5" | '''BILANCIO PASSIVO.'''
|-
| Spese ordinarie || style="text-align:right;" | 131,020,446 69 || style="text-align:right;" | 131,349,511 95 || style="text-align:right;" | 329,065 26 || style="text-align:right;" | »
|-
| Spese straordinarie || style="text-align:right;" | 18,293,848 26 || style="text-align:right;" | 6,318,730 16 || style="text-align:right;" | » || style="text-align:right;" | 11,975,118 10
|-
| In complesso || style="text-align:right;" | 149,314,294 95 || style="text-align:right;" | 137,668,242 11 || style="text-align:right;" | 329,065 26 || style="text-align:right;" | 11,975,118 10
|}
Diminuzione 11,646,052 84<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/371
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''Quadro comparativo'''}}
{{Centrato|''delle spese ordinarie e straordinarie dei diversi Ministeri.''}}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/372
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI — SESSIONE DEL 1853-54|1176-1177}}</noinclude>
{{Centrato|''Quadro comparativo delle spese ordinarie e straordinarie dei diversi Ministeri.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4" style="text-align:center;"
|-
! rowspan="2" | Ministero !! rowspan="2" | Categorie !! colspan="3" | Spese proposte nel bilancio del 1855 !! colspan="3" | Spese iscritte nel bilancio stampato del 1854 !! colspan="6" | DIFFERENZA tra le spese proposte nel bilancio 1855 e quelle iscritte nel bilancio 1854
|-
! Ordinarie !! Straordinarie !! Totali !! Ordinarie !! Straordinarie !! Totali !! colspan="2" | Spese ordinarie !! colspan="2" | Spese straordinarie !! colspan="2" | Totali
|-
! !! !! !! !! !! !! !! !! in più nel 1855 !! in meno nel 1855 !! in più nel 1855 !! in meno nel 1855 !! in più nel 1855 !! in meno nel 1855
|-
| rowspan="5" | di Finanze || Dotazioni || 5,214,360 » || » || 5,214,360 » || 5,214,360 » || » || 5,214,360 » || » || » || » || » || » || »
|-
| Debito pubblico, interessi di buoni del tesoro ed interessi delle azioni della ferrovia di Susa || 36,171,545 96 || » || 36,171,545 96 || 36,101,268 46 || » || 36,101,268 46 || 70,277 50 || » || » || » || 70,277 50 || »
|-
| Debito vitalizio || 10,052,112 36 || » || 10,052,112 36 || 9,980,830 05 || » || 9,980,830 05 || 71,282 31 || » || » || » || 71,282 31 || »
|-
| Spese diverse || 18,472,475 18 || 605,530 » || 19,348,005 18 || 18,878,307 24 || 1,008,640 » || 19,881,947 24 || » || 130,832 06 || » || 403,110 » || » || 533,942 06
|-
| Totale . . . || 70,180,493 50 || 605,530 » || 70,786,023 50 || 70,169,765 75 || 1,008,640 » || 71,178,405 75 || 141,559 81 || 130,832 06 || » || 403,110 » || 141,559 81 || 533,942 06
|-
| || Ministero di grazia e giustizia || 4,275,029 88 || 778,988 80 || 5,054,018 68 || 5,255,647 42 || 1,008,668 80 || 6,264,316 22 || » || 980,617 54 || » || 229,680 » || » || 1,210,297 54
|-
| || Id. dell'estero || 3,588,630 64 || 25,473 60 || 3,614,104 24 || 3,614,089 94 || 48,873 60 || 3,662,963 54 || » || 25,459 30 || » || 23,400 » || » || 48,859 30
|-
| || Id. dell'istruzione pubblica || 2,037,099 86 || 28,429 80 || 2,065,529 66 || 2,067,474 67 || 28,919 80 || 2,096,394 47 || » || 30,374 81 || » || 490 » || » || 30,864 81
|-
| || Id. dell'interno || 6,574,152 26 || 166,840 » || 6,740,992 26 || 6,491,690 63 || 295,240 72 || 6,786,931 35 || 82,461 63 || » || » || 128,400 72 || » || 45,989 09
|-
| || Id. dei lavori pubblici || 8,177,588 56 || 3,677,562 91 || 11,855,151 47 || 7,084,651 11 || 14,827,230 22 || 21,911,881 33 || 1,092,937 45 || » || » || 11,149,667 31 || » || 10,056,729 86
|-
| || Id. della guerra || 32,318,209 24 || 1,035,905 05 || 33,354,114 29 || 32,188,685 85 || 1,026,275 12 || 33,214,960 97 || 129,523 39 || » || 9,629 93 || » || 139,153 32 || »
|-
| || Id. della marina || 4,198,308 01 || » || 4,198,308 01 || 4,148,441 32 || 50,000 » || 4,198,441 32 || 49,866 69 || » || » || 50,000 » || » || 133 31
|-
| || '''Totale''' || 131,349,511 95 || 6,318,730 16 || 137,668,242 11 || 131,020,446 69 || 18,293,848 26 || 149,314,294 95 || 1,365,516 91 || 1,086,451 65 || 9,629 93 || 11,984,748 08 || 139,153 82 || 11,785,206 16
|}
329,065 26 in più; in meno 11,975,118 10; in meno 11,646,052 84.
Sessione del 1853-54 — Documenti — Vol. II. 148<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/373
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1178}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4" style="text-align:center;"
|-
! colspan="2" | !! 1854 !! 1855 !! colspan="2" | Differenza nel 1855
|-
! colspan="2" | !! !! !! Aumento !! Diminuzione
|-
| colspan="2" | '''BILANCIO ATTIVO.'''
|-
| colspan="2" | Entrate ordinarie || 117,923,140 30 || 125,182,561 58 || 7,259,421 28 || »
|-
| colspan="2" | Entrate straordinarie || 7,137,921 29 || 3,000,000 » || » || 4,137,921 29
|-
| colspan="2" | In complesso || 125,061,061 59 || 128,182,561 58 || 7,259,421 28 || 4,137,921 29
|-
| colspan="6" | 3,121,499 99 aumento
|}
{| cellspacing="0" cellpadding="4" style="text-align:center;"
|-
! colspan="2" | !! 1854 !! 1855
|-
| colspan="2" | '''Disavanzo.'''
|-
| colspan="2" | Del bilancio ordinario || 13,097,306 39 || 6,166,950 37
|-
| colspan="2" | Del bilancio straordinario || 11,155,926 97 || 3,318,730 16
|-
| colspan="2" | In complesso || 24,253,233 36 || 9,485,680 53
|}
Per la massima parte dei dicasteri le spese ordinarie non presentano notevoli differenze rispetto a quelle del 1854. Il Ministero dell'estero chiede qualche somma di più pel ramo postale, domanda abbastanza giustificata dal progressivo sviluppo di tale ramo, ed offre in compenso economie nella parte relativa ai servizi diplomatici.
Il bilancio delle finanze non differenzia dal precedente se non per le spese d'ordine. La sola di queste, che si presenti con aumento di qualche rilievo, è quella del lotto, la quale sarebbe accresciuta della somma di lire 200,000, aumento però che trova un compenso larghissimo nella parte attiva.
L'istruzione pubblica è riuscita ad operare qualche risparmio, non da sdegnarsi, tenuto conto del poco tempo trascorso dalla presentazione del bilancio del 1854.
Non computando una somma di lire 125,000 per gli stipendi degli agenti forestali di terraferma, la quale figura per la prima volta in bilancio, e che rimborsata dalle provincie costituisce una mera spesa d'ordine, il Ministero dell'interno offre altresì una diminuzione di oltre 40,000 lire derivante specialmente da minori opere di miglioramento ai carceri di pena.
La marina riproduce in gran parte le cifre antecedenti con economie non ispregevoli, salvo la categoria dei viveri, la quale a cagione degli accresciuti prezzi vuole essere di necessità aumentata per non andare incontro a funeste illusioni. Nel suo complesso però questo bilancio non offre differenza notevole da quello del 1854.
Il Ministero della guerra ha pure operato una serie di riduzioni sopra molte categorie, che avrebbero prodotto una sensibile economia, se non fosse stato riputato opportuno di calcolare la razione per il mantenimento degli uomini e dei<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/374
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1179}}</noinclude>
cavalli ad un prezzo più elevato di quello che era fissato negli scorsi anni. Quantunque vi sia argomento di sperare che nel 1855 il prezzo dei cereali e dei foraggi subisca un ribasso, tuttavia non possiamo lusingarci di vederlo ridotto al punto che la razione di pane costi solo 15 centesimi, e quella di foraggio 90. Epperciò l'aumento di lire 350,000, che si scorge nelle due categorie Pane e Foraggi, ha per ragione una apprezzazione più esatta delle cause probabili che influir debbono sul costo di mantenimento dei nostri soldati.
Il bilancio di grazia e giustizia è quello che presenta la massima variazione, poichè si riassume con una economia di lire 980,000, derivata dall'avere fatto scomparire, giusta l'assunto impegno, la somma relativa alle spese ecclesiastiche.
Nel bilancio dei lavori pubblici si verifica una notevole economia nella parte relativa alle opere stradali, mentre vi è un ben maggiore aumento in quello dell'esercizio della strada ferrata. Quest'aumento cagionato dal compimento della intera rete delle nostre ferrovie, lungi dall'essere un argomento di sgomento, ci conforta giacchè è conseguenza del grandissimo traffico che su di essa rete dovrà svilupparsi infallibilmente l'anno venturo.
Non abbiamo creduto poter tenere a calcolo nella formazione del bilancio i nuovi principii relativi al mantenimento delle strade reali, che è nostra intenzione di sottoporre alla vostra approvazione. L'adozione di questo sistema essendo tuttora dubbio, e la sua applicazione quindi potendo andare soggetta a molte eventualità, ragione voleva che il bilancio del 1855 fosse redatto in conformità alle leggi vigenti. Nullameno quand'anche, come tuttavia lo speriamo, l'annunziata riforma si compisse, il risultato complessivo del bilancio dei lavori pubblici non verrebbe mutato, giacchè riputiamo che le somme risparmiate dal porre a carico delle provincie la conservazione delle strade parallele alle strade ferrate dovranno essere consacrate ad altre strade che rivestono un carattere di utilità generale, e corrono in località che non godono direttamente del beneficio che un gran numero di provincie dalle strade ferrate ritrae.
Riassumendo queste brevi osservazioni, noteremo che se dalle spese ordinarie di . . . . . . L. 131,300,000 si sottraggono le spese d'ordine che trovano un compenso nell'attivo cioè:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Lotto || style="text-align:right;" | L. 200,000 »
|-
| Esercizio della strada ferrata || style="text-align:right;" | » 1,400,000 »
|-
| Stipendi degli agenti forestali || style="text-align:right;" | » 125,000 »
|-
| || style="text-align:right;" | L. 1,725,000
|}
Avremo la somma di . . . . . L. 129,575,000
che poco si discosta da quella di 129,000,000 indicata nella relazione che abbiamo avuto l'onore di presentare alla Camera il 27 scorso dicembre.
Le spese straordinarie, quantunque assai ridotte in confronto degli scorsi esercizi, raggiungono tuttavia un limite ancora anormale. Però è da avvertire in primo luogo che tutte o quasi tutte sono la conseguenza di leggi antecedentemente votate, ed in secondo luogo che una gran parte di esse è d'indole riproduttiva. Se tienesi a calcolo inoltre che nell'attivo la parte straordinaria sale a 3,000,000, non vi è motivo per essere sgomentati dai sacrifizi non ordinari che da noi si richieggono tuttora onde secondare il grande sviluppo economico che si manifesta in tutte le parti del regno.
La parte attiva del bilancio venne calcolata per le entrate ordinarie nella somma di . . . . . . L. 125,182,561 e così in più rispetto al 1854 di . . . . » 7,259,421.
Forse taluno sarà disposto a considerare i nostri calcoli come esagerati, e ci appunterà per esserci lasciati trarre a pericolose illusioni. Però se si esaminano attentamente le cifre che abbiamo iscritte nel bilancio, portiamo fiducia di essere assolti da tale imputazione, e si riconosceranno siccome ragionevoli e probabili le basi da noi adottate nello stabilire le entrate dell'anno venturo. Infatti abbiamo tenuto conto delle riduzioni operate in vari rami d'imposta. Il prodotto delle dogane venne da noi ridotto di 1,000,000 rispetto al bilancio del 1854, e di 1,500,000 rispetto ai risultati ottenuti nel 1853. Questa diminuzione motivata dalla soppressione del dazio sui cereali non si verificherà se, come abbiamo argomento di sperare, le condizioni economiche e politiche del paese si miglioreranno in questo e nell'anno venturo. È sperabile che non sempre le campagne saranno afflitte da ripetuti disastri, e che anni di abbondanza succederanno ad anni di scarsi o falliti raccolti. Se la crittogama cessasse di flagellare le nostre viti, se maggiore si verificasse la produzione dei cereali, se meno scarso riescisse il raccolto dei bozzoli, noi potremmo fin d'ora fare assegno sopra una cifra maggiore di quella stanziata in bilancio, ed essere quasi certi che la perdita prodotta dalla soppressione del dazio sui cereali e dalla riforma daziaria dell'anno scorso verrebbe in gran parte compensata dal maggior consumo delle derrate esotiche tuttora colpite da dazi moderati.
Rispetto alla tassa delle gabelle abbiamo pure tenuto a calcolo la legge testè votata, in virtù della quale il prodotto che doveva dare viene ridotto di lire 1,140,683.
Le altre diminuzioni sono di poco momento, e non occorre occuparsene in questa sommaria esposizione.
A compensare le accennate diminuzioni ed a stabilire l'aumento di entrate portato in bilancio concorrono specialmente:
1° I tabacchi per lire 738,555. Il prodotto calcolato pel 1855 supera, è vero, quello realizzato nel 1853, ma è assai minore di quello che si verificherebbe ove l'aumento non interrotto nella consumazione progredisse per l'avvenire nella stessa ragione che pel passato, non esclusi i due primi mesi dell'esercizio corrente ora trascorsi;
2° L'imposta dei fabbricati per lire 420,000. La revisione dei redditi che operare si debbe nell'anno corrente avrà senza fallo per risultato un notevole aumento nel prodotto di quest'imposta, sia a cagione degli errori che si ripareranno, sia a motivo del crescente valore degli affitti, sia finalmente perchè molte nuove costruzioni saranno per la prima volta colpite dalla tassa;
L'amministrazione delle contribuzioni dirette si lusinga di superare la cifra di lire 4,000,000; ma crediamo prudente di tener conto delle difficoltà che l'accennata revisione incontrerà, limitandoci ad una somma che in ogni peggiore evento sarà certamente raggiunta;
3° Sulle vendite delle bevande vi è un aumento di lire 300,000, giustificato dal risultato dei ruoli a questa tassa relativi;
4° Nella categoria, Rendite demaniali, si è calcolato un aumento di lire 598,000 a motivo specialmente della vendita dei terreni acquistati sul letto della Polcevera mediante la costruzione della strada ferrata, ed anche perchè si spera di ricavare una notevole somma dalle vendite dei terreni demaniali della Sardegna che si vanno attivando;
5° Il reddito del lotto si presenta accresciuto di lire 400,000, in conformità dei risultati ottenuti nell'anno 1853, senza tenere a calcolo il progressivo aumento che pur troppo ogni anno si verifica in questo ramo di prodotto;
6° Per le poste abbiamo fatto assegno sopra un prodotto maggiore di lire 200,000 di quello stanziato nel bilancio del 1854, e che supera di sole lire 140,000 quello realizzato nel 1853; e se l'aumento che si ottiene ogni mese si mantiene, otterremo un risultato più favorevole della nostra ipotesi;
7° Ma le sorgenti più rilevanti dell'aumento sono le strade ferrate, ed i prodotti delle tasse d'insinuazione, di bollo e di successione;
Il prodotto delle strade ferrate è stato calcolato sulle seguenti basi:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Per la strada da Torino a Genova || style="text-align:right;" | L. 40,000 il chil.
|-
| Id. da Alessandria a Novara || style="text-align:right;" | » 25,000 »
|-
| Id. da Novara ad Arona || style="text-align:right;" | » 30,000 »
|-
| Id. da Torino a Susa || style="text-align:right;" | » 15,000 »
|-
| Id. da Torino a Pinerolo || style="text-align:right;" | » 15,000 »
|-
| Id. da Mortara a Vigevano || style="text-align:right;" | » 48,000 »
|}
Queste ipotesi non si potranno reputare esagerate se si pone mente che nel 1853 la strada di Genova, benchè incompleta, benchè su di essa non transitasse se non il terzo delle merci che varcano il passo dei Giovi, diede tuttavia quasi 28,900 lire per chilometro, e che per la strada di Savigliano si può fin d'ora fare assegno sopra una rendita di lire 25,000 per chilometro.
L'aumento di prodotto di lire 2,950,000 è compensato dalla maggiore spesa di esercizio valutata nel passivo a lire 1,400,000; onde, in definitiva, l'aumento della rendita netta delle strade ferrate si riduce a sole lire 1,550,000. Ipotesi, lo ripetiamo, assai moderata che rimarrà probabilmente al disotto del vero.
8° Rispetto alle tasse d'insinuazione, bollo e successioni abbiamo calcolato sopra un aumento:<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1180}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Pei diritti d'insinuazione || style="text-align:right;" | L. 1,000,000
|-
| Diritti di successione || style="text-align:right;" | » 1,600,000
|-
| Bollo || style="text-align:right;" | » 2,000,000
|-
| || style="text-align:right;" | L. 4,600,000
|}
Il quale aumento viene in parte compensato da diminuzione sui diritti giudiziari e sugli emolumenti di . . . L. 850,000, e di un'altra diminuzione sui diritti d'ipoteca . » 100,000.
Diminuzione . . . L. 950,000
Ciò che ridurrà l'aumento sperabile dalle riforme sopra indicate a . . . L. 3,670,000
Taluno ci potrà rimproverare di aver fatto assegno sopra provvedimenti non ancora sanciti; ma a questi risponderemo avere troppa fede nel senno e nel patriotismo del Parlamento per potere dubitare che esso ci ricusi i mezzi strettamente necessari per ristabilire le nostre finanze in uno stato normale; ond'è che, se riconosciamo potere subire le nostre proposte modificazioni più o meno gravi, confidiamo che il sistema dalla Camera adottato sarà tale da non scemare il prodotto che da queste tasse ci ripromettiamo.
Ricapitolando il sin qui detto formeremo il quadro delle categorie che contribuir debbono ad accrescere il bilancio attivo del 1855:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| 1° Tabacchi || style="text-align:right;" | L. 758,355 »
|-
| 2° Tassa sui fabbricati || style="text-align:right;" | » 420,000 »
|-
| 3° Diritto per la vendita di bevande || style="text-align:right;" | » 300,000 »
|-
| 4° Rendite demaniali || style="text-align:right;" | » 598,000 »
|-
| 5° Lotto || style="text-align:right;" | » 400,000 »
|-
| 6° Poste || style="text-align:right;" | » 200,000 »
|-
| 7° Strade ferrate || style="text-align:right;" | » 2,950,000 »
|-
| 8° Tasse d'insinuazione, bollo e successione, sotto la deduzione della diminuzione del prodotto delle tasse sui diritti giudiziari e le ipoteche || style="text-align:right;" | » 3,670,000 »
|-
| 9° Altri aumenti di minor momento || style="text-align:right;" | » 1,228,077 94
|-
| Aumento totale . . . L. || style="text-align:right;" | 10,504,432 94
|}
il quale, tenuto conto tanto della diminuzione sulle dogane e sulle gabelle, quanto di quella ripartita su parecchie altre categorie, in complesso . . . . » 3,245,011 66.
Si riduce a . . . L. 7,259,421 28
La parte straordinaria del bilancio attivo si compone del prodotto da ricavarsi dalle vendite degli stabili demaniali già state da apposite leggi approvate, e dal prodotto di vendite da approvarsi con leggi speciali.
Fra questi stabili vengono annoverati per somme cospicue i tenimenti di Gazzo e Pobietto, il cui acquisto fu inteso col sacro Ordine dei santi Maurizio e Lazzaro, nella vista specialmente di riunire i cavi e le acque di spettanza del sacro Ordine ai cavi demaniali onde poter estendere e meglio regolare l'economia generale dell'irrigazione a favore delle terre situate fra la Dora e la Sesia. Il Ministero si lusinga che l'accennato contratto, stabilito su basi di reciproco interesse, venendo dal Parlamento sancito, procurerà una non disprezzabile risorsa alla finanza pubblica, mentre gioverà non poco al progresso ed al miglioramento dell'agricoltura di una parte interessante della provincia di Casale.
Data ragione delle cifre nelle quali si riassume il bilancio che ora vi presentiamo, crediamo poter asserire che i risultati di esso provano non solo un notevole miglioramento delle condizioni finanziarie, ma altresì essere noi non molto lungi dal raggiungere la meta alla quale tendono i vostri ed i nostri sforzi da molti anni, il ristabilimento cioè dell'equilibrio fra le entrate e le spese.
Il disavanzo, è vero, nel complesso è tuttora di lire 9,485,680 53, e per ciò che riflette la parte ordinaria lire 6,166,950 37, cifra questa che non ha nulla di spaventevole se si pon mente che il fondo di estinzione delle rendite al corso pel 1855 si è di lire 5,300,000; onde, in definitiva, il disavanzo reale, cioè la differenza della passività stabile, si riduce a lire 900,000.
Anche questo disavanzo non sarebbe per verificarsi ove men contrari ci fossero stati i fatti economici di questi ultimi anni. Solo che un buon raccolto di vino ci avesse dato di potere riscuotere l'intiera tassa delle gabelle, ed un discreto raccolto di cereali avesse lasciato sussistere temporariamente il dazio sui grani, il bilancio ordinario del 1855 sarebbe stato in equilibrio, cioè la deficienza non avrebbe superato quella parte del fondo di estinzione destinata al riscatto al corso, il cui impiego si può sospendere senza pregiudizio reale pei portatori di rendite.
Se le schiette e precise spiegazioni date intorno al bilancio del 1855 sono tali da rassicurare gli animi imparziali per ciò che riflette il nostro avvenire, non possiamo nasconderci che il presente non va scevro da gravi e stringenti difficoltà.
Nella relazione che vi abbiamo sottoposto il 27 dicembre ultimo era dimostrato dovere il disavanzo del 1854 e retro salire a lire 27,510,242 11.
Ora questo disavanzo sarà accresciuto, sia a cagione del soppresso dazio sui cereali, sia per la riduzione del canone gabellario, sia finalmente perchè gli avvenimenti politici non possono a meno di esercitare una sfavorevole influenza sul prodotto delle tasse indirette, delle dogane in ispecie. Senza essere pessimisti, pensiamo che queste tre cause debbano scemare di altri tre milioni le entrate, epperciò portare il disavanzo sopra accennato a lire 31,000,000 all'incirca. Se a questo aggiungiamo il disavanzo del 1855, calcolato a lire 4,200,000, deduzione fatta della somma destinata al riscatto delle rendite al corso, avremo pel disavanzo, alla fine dell'esercizio, lire 55,200,000, che si accrescerà ancora degl'interessi che converrà pagare onde sopperire a questo disavanzo stesso; somma alla quale conviene provvedere con mezzi straordinari, e, ciò che più monta, provvedere in epoca non lontana.
In condizioni pienamente normali si potrebbe facilmente sopperire alla massima parte di un disavanzo di trenta e più milioni, sia coi fondi materiali di cassa, sia colle risorse che somministra il debito galleggiante; ma nello stato presente delle cose non si può fare grande assegno sopra questi due mezzi.
I fondi di cassa sono abbondanti quando, come per lo passato succedeva, le riscossioni dei proventi si operano sollecitamente e le spese si fanno con lentezza. Ora, per circostanze eccezionali e transitorie, accade il contrario; le somme stanziate in bilancio vengono spese senza indugi, mentre, riguardo ad alcuni rami di prodotto, le riscossioni hanno sofferto e soffrono tuttora lamentevoli ritardi. In una parola, mentre i residui passivi sono straordinariamente scemati, i residui attivi sono di molto cresciuti.
Noi non staremo a svolgere minutamente i motivi delle ritardate riscossioni, solo accenneremo come la novità di alcune tasse, le formalità da cui furono circondate, la difficoltà nella formazione dei ruoli ad esse relativi, e finalmente, se si vuole, la non ancora troppo lunga esperienza del personale chiamato a costituire l'amministrazione delle contribuzioni<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1181}}</noinclude>
dirette, sono le cagioni principali degli straordinari residui attivi di cui diamo qui un quadro approssimativo:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Imposta prediale in Sardegna (tributi diversi) 1852 e retro || style="text-align:right;" | 1,200,000
|-
| Imposta prediale in Sardegna dell'anno 1853 || style="text-align:right;" | » 2,100,000
|-
| Imposta dei fabbricati in terraferma, 1853 || style="text-align:right;" | » 2,000,000
|-
| Tassa sull'industria e sul commercio, 1853 || style="text-align:right;" | » 1,500,000
|-
| Gabelle accensate, 1853 e retro || style="text-align:right;" | » 2,500,000
|-
| Gabelle, canone gabellario del secondo semestre 1853 || style="text-align:right;" | » 1,000,000
|-
| || style="text-align:right;" | L. 10,300,000
|}
A ciò si aggiunge che alcune delle entrate straordinarie portate nei bilanci 1851, 1852 e 1853 non sono ancora che in parte riscosse. Infatti, si era bilanciato per prodotto dell'alienazione dei beni demaniali in quei tre esercizi la somma di . . . . . . . L. 8,500,000
Al giorno d'oggi non si è incassato se non . » 4,200,000
quindi un residuo attivo straordinario di . . . L. 4,300,000
Una gran parte di questi residui verranno senza fallo incassati nel giro di un anno. Di ciò ci fa sicuri lo zelo e l'attività che spiegano gl'impiegati delle contribuzioni dirette, i quali ogni giorno danno prove degli acquistati maggiori lumi ed esperienza. Ma intanto questo ritardo non riesce di poco incaglio alle finanze.
In quanto al secondo mezzo di sopperire al disavanzo, al credito galleggiante cioè, non desterà meraviglia l'udire che le condizioni attuali del credito abbiano rese molto più difficili le emissioni dei Buoni del Tesoro, ad onta del rialzo dell'interesse che loro viene corrisposto.
Ciò essendo, riesce opportuno il provvedere al disavanzo ad epoca men remota di quella che fosse stata reputata necessaria, e conviene sin d'ora dare al Governo i mezzi di procurarsi i fondi richiesti per soddisfare alle spese dei bilanci 1854 e 1855.
Egli è per questo motivo che ci siamo determinati a chiedervi contemporaneamente alla presentazione del bilancio del 1855 le facoltà necessarie per procurare al Tesoro, mediante operazioni di credito, la somma di trentacinque milioni di lire.
Seguendo l'esempio del passato, vi proponiamo di lasciare al Ministero la necessaria latitudine nella negoziazione di questo prestito, che riuscir debbe alquanto più difficile delle analoghe operazioni in altri tempi compite, stante la condizione finanziaria dei principali mercati d'Europa, ed attese le politiche circostanze.
Mercè questo prestito i servizi dello Stato saranno assicurati sino alla chiusura dell'esercizio 1855, epoca in cui è lecito sperare saremo rientrati in uno stato economico normale con bilanci pareggiati.
Ove poi in questo periodo di tempo sorgessero straordinarie emergenze, quando il paese fosse chiamato a partecipare attivamente ai grandi eventi che si preparano in Europa, le fatte ipotesi non si realizzerebbero, e gl'indicativi mezzi più non basterebbero alla necessità del Tesoro.
In allora, non v'ha dubbio, sarebbe forza ricorrere a mezzi straordinari. Ma questa eventualità non ci spaventa, giacchè siamo certi, o signori, che, ove l'onore, l'indipendenza nazionale, la tutela delle nostre libere istituzioni lo richiedessero, il Parlamento ed il paese si mostrerebbero pronti ai maggiori sacrifizi, a sforzi supremi.
Signori, noi vi abbiamo esposto con la massima schiettezza lo stato attuale della nostra finanza, indicandovi i mezzi per provvedere a quanto occorre. Sta ora a voi, dietro l'esame del passato, di cui noi siamo responsabili, il giudicare se il Ministero meriti quella fiducia che gli è indispensabile per compiere la difficile sua missione in mezzo a così gravi contingenze.
{{Centrato|'''Entrata.'''}}
''Progetto di legge presentato alla Camera l'8 marzo 1854 dal presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour).''
''Art. 1.'' Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte, ordinarie e straordinarie, presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1855, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore.
''Art. 2.'' I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira.
''Art. 3.'' Nessun'altra imposta, diretta od indiretta, di qualsiasi natura, potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita.
''Art. 4.'' Nulla resta innovato quanto alle esazioni di diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.
''Art. 5.'' La facoltà concessa dall'articolo 5 della legge del 31 gennaio 1852 al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro sino alla concorrenza di 20 milioni di lire in anticipazione delle imposte è rinnovata per tutto l'anno 1854 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilite.
''Relazione fatta alla Camera dalla Commissione generale del bilancio il 30 giugno 1854; Torelli, relatore (1).''
{{Centrato|'''Motivi dei cambiamenti.'''}}
{{Centrato|''Categoria 5. Tabacchi.''}}
Nel bilancio del corrente esercizio questa categoria era calcolata dal Ministero a lire 13,461,643. La Commissione, fondandosi sui risultati già ottenuti nel primo trimestre di questo esercizio, portò la cifra della categoria a 13,900,000 lire, ossia ammise un aumento di lire 438,355. Questo aumento, non solo fu raggiunto nella realtà, ma superato, talchè la vostra Commissione vi propone di stanziare pel 1855 la somma di lire 14,500,000.
{{Centrato|''Categoria 6. Polveri e piombi.''}}
Il Ministero calcolò questo provento nella stessa cifra che era inscritta nel bilancio del 1854 e del 1853. La Commissione del bilancio 1854 fece osservare come il trimestre già consumato, quando si discuteva il bilancio, presentasse un aumento
<references/>
{{Centrato|<small>(1) Commissione generale del bilancio: deputati Cadorna Carlo, presidente; Lanza, vice-presidente; Pallieri e Carquet, segretari; Di Revel, Farina Paolo, Depretis, Brignone, Malan, Bersezio, Quaglia, Riccardi, Durando, Bossi, Mellana, Menabrea, Grixoni, Serra Francesco, Deviry, Demaria, Daziani, Ricci Vincenzo, Astengo, Miglietti, Torelli, Casanova, Valerio, Colli.</small>}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1182}}</noinclude>
sensibile in confronto a quello del 1853, e portava quindi la cifra a lire 790 mila con un aumento così di lire 39 mila. Anche per questo ramo di risorsa le previsioni della vostra Commissione non andarono fallite; ed in base ai risultati ottenuti nel corrente esercizio, essa vi propone di ammettere per il presente bilancio la somma di lire 800 mila.
{{Centrato|''Categoria 7. Provento dell'appalto delle gabelle di sale e tabacco.''}}
In base ai risultati ottenuti si può elevare la cifra di questa categoria a lire 70 mila.
{{Centrato|''Categoria 8. Contribuzione prediale sui beni rurali.''}}
In seguito all'ultimazione dei lavori per l'imputazione definitiva dell'estimo dei fabbricati, questa categoria deve essere modificata come segue:
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
| Terraferma || style="text-align:right;" | L. 10,667,549 82
|-
| Sardegna || style="text-align:right;" | » 2,121,957 »
|-
| Totale . . . L. || style="text-align:right;" | 12,789,506 82
|}
{{Centrato|''Categoria 12. Diritti per la vendita di bevande.''}}
In base ai risultati ottenuti, la Commissione crede di poter aumentare la presente categoria a lire 700 mila.
{{Centrato|''Categoria 13. Tassa sulle vetture.''}}
La cifra proposta dal Ministero è quella che si sperava ottenere allorchè venne votata la legge relativa, ma i ruoli sulle vetture pubbliche, ultimati dopo la presentazione del bilancio, non recano che la cifra di lire 540 mila. Rimangono le vetture private, ma il Ministero stesso non ammette un reddito oltre le lire 300 mila. Per queste ragioni è d'uopo fare una sottrazione di lire 200 mila a questa categoria, ed ammetterla per questo esercizio in sole lire 800 mila.
{{Centrato|''Categoria 14.''}}
A questa categoria uno degli onorevoli deputati fece l'osservazione che, superando essa di lire 465 mila la retribuzione agli esattori, questo aumento figurava come una nuova imposta che non doveva gravitare sulla sola prediale; ma la Commissione non stimò opportuno, nelle attuali circostanze, il sollevare la questione.
{{Centrato|''Categoria 18. Diritti d'emolumento sulle sentenze e diritti sugli atti giudiziari.''}}
Presenta questa categoria una differenza di lire 830 mila in meno in confronto dello scorso anno. È questa una conseguenza dei progetti di nuove tariffe, essendosi dispensati gli atti giudiziari dall'obbligo della registrazione. Questa diminuzione trova però il suo compenso nel maggior prodotto della carta bollata, come dal calcolo nelle rispettive categorie. La Commissione ammise per questa categoria la somma proposta di lire 1,170,000.
{{Centrato|''Categoria 20. Diritti di successione.''}}
Il calcolo dei 4 milioni di reddito, che attendevasi il Ministero da questo ramo di pubblica entrata, fondavasi sopra il supposto che venissero ammesse le modificazioni che recavansi alla legge 17 giugno 1854 colla nuova legge sulle successioni da voi votata pochi giorni or sono. Fra le modificazioni tre figuravano come essenziali e consistevano:
1° Nell'escludere i debiti nel computo della massa ereditaria dei debiti;
2° Nell'assoggettare a tassa anche le concessioni in linea retta ascendentale, aventi un valore inferiore a lire 2000;
3° Nell'assoggettare alla tassa di successione anche il capitale delle rendite sul debito pubblico dello Stato.
Come è ben noto, sola la prima modificazione venne mantenuta; la seconda fu cambiata, sostituendosi alla regola generale che tutte le eredità debbano pagare la prescrizione, e che vadano immuni tutte quelle di una somma non superiore a lire mille. La terza poi venne totalmente eliminata.
Sarebbe impossibile l'ammettere ancora come risultato la somma di 4 milioni, a meno che si ritenesse calcolata di molto inferiore al vero. Tuttavia, siccome in alcune parti il progetto ministeriale venne modificato anche in senso favorevole al fisco, così non si fa che la sottrazione di lire 300 mila, e si propone la cifra di lire 3,700,000.
{{Centrato|''Categoria 24. Passaporti all'estero e diritti di caccia.''}}
Nel bilancio del 1854 il Ministero calcolava il reddito di questo ramo in lire 450 mila, ma la Commissione, coi risultati dell'effettivo introito ottenutosi nel 1853, e noti all'epoca della discussione del bilancio 1854, dimostrava che potevasi calcolare in lire 500 mila, senza timore di essere al disotto del vero. Essendosi nel presente bilancio riproposta dal Ministero la somma di lire 450 mila, la Commissione, non avendo motivo di cambiare la cifra proposta pel 1854, torna a proporla per il 1855, certa che vi ha maggiore probabilità ancora che superi le previsioni fatte pel 1854.
{{Centrato|''Categoria 38. Poste.''}}
Anche su questa categoria ebbe luogo per il bilancio del 1854 un aumento di lire 100 mila, secondo le previsioni della Commissione generale, in confronto alla proposta del Ministero, che calcolava la somma in lire 3,300,000, portata dalla Commissione a lire 3,400,000. Fondava quest'aumento sul risultato del prodotto ottenuto nel primo trimestre del corrente anno. Per il futuro bilancio il Ministero calcolò un aumento di lire 200,000, ma sulla base della somma già da lui proposta pel 1854. La Commissione ammette alla sua volta la cifra di lire 200,000 d'aumento, ma sulla somma da lei calcolata quale prodotto del 1854, e quindi propone pel 1855 la cifra di lire 3,600,000. Alle ragioni di un aumento già constatate nel corrente anno in una misura che può giustificare questa proposta, aggiungasi la circostanza che col 1855 saranno pure attivati per tutto l'anno i vagoni postali, dai quali l'amministrazione si ripromette felici risultati, come si espresse il Ministero allorchè presentò la legge relativa.
{{Centrato|''Categoria 40. Strade ferrate.''}}
L'aumento che presenta questa categoria sulla sua corrispondente per il 1854 è di lire 2,950,000 in confronto alla cifra supposta realizzabile dal Ministero durante l'esercizio corrente, e di lire 3,557,000 su quella che ammise la Commissione, la quale, per le ragioni dettagliatamente svolte nell'elaborata relazione del bilancio attivo del corrente anno, non ammise le previsioni del Ministero e le ridusse di lire 607,000. Parrebbe forse che, partendo da questa base, si dovesse modificare anche pel 1855 le probabili risultanze di questo reddito; ma vuolsi osservare che la ragione principale, sulla quale si fondava la diminuzione proposta pel 1854, era la circostanza di fatto che l'apertura delle linee, che doveva aver luogo nel corrente anno, fu protratta in confronto delle previsioni, causa che cessa per intero nel<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1183}}</noinclude>
1855. Non credevasi poi allora poter fare sul reddito della linea di Susa il fondamento calcolato dal Ministero. Il risultato ottenuto fino ad oggi ha invece confermato le previsioni dell'amministrazione, e l'avvenire di questa linea si presenta sotto felici auspizi.
Per queste ragioni la Commissione ammette la cifra proposta qual reddito complessivo per l'esercizio di tutte le strade ferrate, osservando solo che, qualora si verificasse in tal misura, sarà ben difficile che il suo passivo possa rimanere nella complessiva cifra calcolata in lire 4,897,990 come trovasi nel bilancio delle strade ferrate, poichè sarebbe un ammettere che le spese siano al disotto del 50 per cento del prodotto lordo, cosa che si verifica bensì in strade poste in favorevolissime condizioni planimetriche, ma non può esserlo per una strada che offre, sotto questo rapporto, le più grandi difficoltà fra tutte le strade ferrate esistenti. Ad ogni modo il risultato proverà quale delle due cifre siasi più scostata dalle previsioni. Per l'attivo la Commissione crede poter ammettere quella proposta di lire 10,500,000.
{{Centrato|''Categoria 41. Telegrafi elettrici.''}}
Il Ministero propone di ammettere per il bilancio attivo del 1855 l'identica somma che calcolò per quello del corrente esercizio. Per verità questo non può essere che un equivoco, poichè il numero delle linee telegrafiche che saranno in attività nel 1855 è talmente superiore a quello del 1854, che non si sa comprendere come il risultato possa rimanere il medesimo, e tanto più se riescisse felicemente, come pure giova sperare, l'impresa del telegrafo sottomarino. Ma prescindendo anche da quella linea, noi abbiamo attualmente 792 chilometri di linee telegrafiche con un aumento che avrà luogo gradatamente sino alla totale somma di chilometri 1376 che nel 1855 saranno in attività per l'anno intero. È ben vero che alcune non fanno che stabilire nuove comunicazioni con paesi coi quali già si corrispondeva, come quella di Brissago colla Svizzera, già legata per la via di Ginevra, e quella di Sarzana colla Toscana legata per la via di Lombardia, ma anche quelle aumentano i mezzi di comunicazione, saranno più o meno attive, ma un reddito lo daranno.
Per questi motivi la somma di lire 200,000 proposta dal Ministero si porta dalla Commissione a lire 300,000.
''Relazione del presidente del Consiglio ministro delle finanze (Cavour) 15 dicembre 1854, con cui presenta al Senato il progetto di legge approvato dalla Camera nella tornata dell'11 stesso mese.''
Signori! — Il bilancio attivo dello Stato proposto dal Ministero nella somma di lire 128,182,561 58 essendo stato adottato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 volgente mese nella somma di lire 128,382,814 40 con un aumento di lire 200,252 82 motivato da alcune variazioni ed aggiunte riconosciutesi necessarie dopo la formazione del bilancio medesimo sulle basi delle riscossioni eseguite nel corrente anno ed in conseguenza della formazione dei ruoli per le contribuzioni dirette, ho ora l'onore di sottoporre il relativo progetto di legge alle deliberazioni del Senato con preghiera di volerlo dichiarare d'urgenza stante l'imminente apertura dell'esercizio, pronto, occorrendo, a fornire spiegazioni circa le variazioni suddette.
{{Centrato|'''PROGETTO DI LEGGE.'''}}
''Art. 1.'' Il Governo è autorizzato ad esigere le entrate tutte ordinarie e straordinarie presunte nel bilancio attivo dello Stato per l'esercizio 1855, secondo la ripartizione ed in conformità delle leggi e tariffe in vigore.
''Art. 2.'' I centesimi addizionali per la riscossione delle imposte dirette sono conservati nella proporzione di quattro per lira.
''Art. 3.'' Provvisoriamente e sino alla pubblicazione dei ruoli del 1855, la riscossione delle imposte e tasse dirette sarà operata su quelli del 1854, e nella misura in cui furono per tale anno stabilite.
''Art. 4.'' In tutti i casi in cui all'epoca della formazione dei ruoli delle contribuzioni soggette alle sovrimposte divisionali, provinciali e comunali, alcuni dei bilanci delle divisioni e dei comuni non siano per anco approvati, le relative sovrimposte saranno ripartite nella misura e proporzione stabilita per l'anno antecedente, salvo il dovuto compenso nel riparto dell'annata successiva.
''Art. 5.'' Nessun'altra imposta diretta od indiretta di qualsiasi natura potrà percepirsi a favore dello Stato, la quale non sia autorizzata colla presente o con altra legge che venga in avvenire sancita.
''Art. 6.'' Nulla resta innovato quanto alle esazioni di diritti debitamente autorizzati per conto delle divisioni, provincie, comuni, corpi morali o particolari.
''Art. 7.'' La facoltà concessa dall'articolo 5 della legge del 31 gennaio 1852 al ministro delle finanze di emettere Buoni del Tesoro sino alla concorrenza di venti milioni di lire in anticipazione delle imposte, è rinnovata per tutto l'anno 1855 colle stesse condizioni dalla detta legge stabilite.<noinclude></noinclude>
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{{Centrato|'''Bilancio attivo — Esercizio 1855.'''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Amministrazioni !! Numero !! Categorie !! Somma
|-
| colspan="4" | {{Centrato|'''Proventi ordinari.'''}}
|-
| colspan="4" | ''Imposte.''
|-
| rowspan="6" | Direzione generale delle gabelle || 1 || Dogane || style="text-align:right;" | 16,000,000 »
|-
| 2 || Diritti marittimi || style="text-align:right;" | 400,000 »
|-
| 3 || Gabella sulle carni, sulla foglietta, sull'acquavite e sulla fabbricazione della birra || style="text-align:right;" | 6,519,690 »
|-
| 4 || Sali || style="text-align:right;" | 10,512,200 »
|-
| 5 || Tabacchi || style="text-align:right;" | 14,500,000 »
|-
| 6 || Polveri e piombi || style="text-align:right;" | 800,000 »
|-
| colspan="4" | ''Redditi diversi.''
|-
| || 7 || Provento dell'appalto delle gabelle di sale e tabacco || style="text-align:right;" | 70,000 »
|-
| colspan="4" | ''Imposte.''
|-
| rowspan="18" | Direzione generale delle contribuzioni e del demanio. || 8 || Contribuzione prediale sui beni rurali || style="text-align:right;" | 12,789,506 82
|-
| 9 || Contribuzione sui fabbricati || style="text-align:right;" | 4,000,000 »
|-
| 10 || Contribuzione personale e mobiliare || style="text-align:right;" | 3,800,000 »
|-
| 11 || Tassa sulle patenti || style="text-align:right;" | 3,000,000 »
|-
| 12 || Diritti per la vendita di bevande o derrate non soggette al diritto di vendita al minuto e diritti di permissione || style="text-align:right;" | 700,000 »
|-
| 13 || Tassa sulle vetture || style="text-align:right;" | 800,000 »
|-
| 14 || Centesimi di sovrimposta sulle contribuzioni dirette per le spese di riscossione || style="text-align:right;" | 1,465,000 »
|-
| 15 || Diritti di verificazione dei pesi e misure || style="text-align:right;" | 260,000 »
|-
| 16 || Diritti di compulsione in Sardegna || style="text-align:right;" | 5,000 »
|-
| 17 || Insinuazione || style="text-align:right;" | 9,500,000 »
|-
| 18 || Diritti di emolumento sulle sentenze e diritti sugli atti giudiziari || style="text-align:right;" | 1,170,000 »
|-
| 19 || Diritti d'ipoteche || style="text-align:right;" | 300,000 »
|-
| 20 || Diritti di successione || style="text-align:right;" | 3,700,000 »
|-
| 21 || Carta bollata || style="text-align:right;" | 6,000,000 »
|-
| 22 || Carta filigranata per le carte e tarocchi || style="text-align:right;" | 100,000 »
|-
| 23 || Tassa sui redditi dei corpi morali o stabilimenti di manomorta || style="text-align:right;" | 910,000 »
|-
| 24 || Diritti per passaporti all'estero, visto dei medesimi, porto d'armi e permessi di caccia || style="text-align:right;" | 500,000 »
|-
| 25 || Diritti marittimi || style="text-align:right;" | 116,000 »
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/380
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1185}}</noinclude>
{{Centrato|''Segue Bilancio attivo — Esercizio 1855.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Amministrazioni !! Numero !! Categorie !! Somma
|-
| colspan="4" | ''Segue''
|-
| rowspan="3" | Direzione generale delle contribuzioni e del demanio. || 26 || Prodotti dell'istruzione pubblica || style="text-align:right;" | 450,000 »
|-
| 27 || Diritti di visita alle spezierie ed altre officine di pubblica sanità || style="text-align:right;" | 70,000 »
|-
| 28 || Multe e pene pecuniarie || style="text-align:right;" | 400,000 »
|-
| colspan="4" | ''Redditi diversi.''
|-
| || 29 || Rendite demaniali || style="text-align:right;" | 2,855,000 »
|-
| || 30 || Miniere e cave || style="text-align:right;" | 87,605 30
|-
| || 31 || Libretti degli operai e delle persone di servizio || style="text-align:right;" | 3,000 »
|-
| || 32 || Depositi per le cause di revisione || style="text-align:right;" | 28,000 »
|-
| || 33 || Lotto || style="text-align:right;" | 5,200,000 »
|-
| colspan="4" | ''Rimborsi e proventi d'ordine.''
|-
| || 34 || Ricuperamento delle spese di giustizia || style="text-align:right;" | 333,281 49
|-
| || 35 || Ricuperamento dai comuni della Sardegna di spese anticipate dal Governo pei lavori di planimetria nell'isola || style="text-align:right;" | 33,982 95
|-
| || 36 || Ricuperamento del prezzo di munizioni da guerra somministrate alla guardia nazionale || style="text-align:right;" | 2,500 »
|-
| || 37 || Arginamento dell'Arc e dell'Isère in Savoia || style="text-align:right;" | 121,500 »
|-
| colspan="4" | ''Redditi diversi.''
|-
| Direzione generale delle poste || 38 || Poste || style="text-align:right;" | 3,600,000 »
|-
| colspan="4" | ''Redditi diversi.''
|-
| Ministero dell'estero || 39 || Consolati all'estero || style="text-align:right;" | 255,000 »
|-
| colspan="4" | ''Redditi diversi.''
|-
| Ministero dei lavori pubblici || 40 || Strade ferrate || style="text-align:right;" | 10,500,000 »
|-
| colspan="4" | ''Redditi diversi.''
|-
| rowspan="2" | Ministero dell'interno || 41 || Telegrafi elettrici || style="text-align:right;" | 300,000 »
|-
| 42 || Proventi delle carceri di pena || style="text-align:right;" | 580,000 »
|-
| colspan="4" | ''Redditi diversi.''
|-
| Ministero dell'istruzione pubblica || 43 || Proventi della scuola veterinaria || style="text-align:right;" | 15,500 »
|}
Sessione del 1853-54 — Documenti — Vol. II. 149<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/381
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DOCUMENTI PARLAMENTARI|1186}}</noinclude>
{{Centrato|Segue '''Bilancio attivo''' — ''Esercizio 1855.''}}
{| cellspacing="0" cellpadding="4"
|-
! Amministrazioni !! N. !! Categorie !! Somma
|-
| rowspan="8" | Amministrazione centrale delle zecche
| colspan="3" | ''Imposte.''
|-
| 44 || Marchio || style="text-align:right;" | 129,000 »
|-
| colspan="3" | ''Redditi diversi.''
|-
| 45 || Utile sulla stampa delle medaglie || style="text-align:right;" | 1,400 »
|-
| 46 || Utile sulla tolleranza in meno nella fabbricazione delle monete || style="text-align:right;" | 5,400 »
|-
| 47 || Proventi eventuali || style="text-align:right;" | 100 »
|-
| colspan="3" | ''Rimborsi e proventi d'ordine.''
|-
| 48 || Diritti di fabbricazione di monete, ecc. || style="text-align:right;" | 90,000 »
|-
| rowspan="14" | Direzione generale del tesoro
| colspan="3" | ''Imposte.''
|-
| 49 || Ritenuta e sovratassa sugli stipendi e tassa sulle pensioni || style="text-align:right;" | 900,000 »
|-
| colspan="3" | ''Redditi diversi.''
|-
| 50 || Diritti sopra i contratti e proventi di cancelleria || style="text-align:right;" | 8,000 »
|-
| 51 || Proventi di cedole ed azioni industriali di proprietà dello Stato || style="text-align:right;" | 5,872 50
|-
| 52 || Proventi di oggetti fuori servizio ed altri diversi dei Ministeri || style="text-align:right;" | 300,000 »
|-
| 53 || Casuali || style="text-align:right;" | 50,000 »
|-
| colspan="3" | ''Rimborso e proventi d'ordine.''
|-
| 54 || Proventi delle segreterie dei magistrati e dei tribunali di prima cognizione e di commercio || style="text-align:right;" | 72,000 »
|-
| 55 || Concorso di corpi morali e di società industriali in ispese di stipendi pagati sul bilancio dello Stato || style="text-align:right;" | 824,532 68
|-
| 56 || Concorso di corpi morali in opere di utilità pubblica || style="text-align:right;" | 59,310 01
|-
| 57 || Concorso di provincie e municipi nelle spese dei porti || style="text-align:right;" | 187,973 05
|-
| 58 || Ricupero di anticipazioni a corpi morali per spese nei porti di seconda categoria || style="text-align:right;" | 6,469 60
|-
| 59 || Capitale integrale delle cedole 1838 della Sardegna inscritte al debito perpetuo || style="text-align:right;" | 30,000 »
|-
| rowspan="3" | Direzione generale delle contribuzioni e del demanio
| colspan="3" | '''Proventi straordinari.'''
|-
| 60 || Prodotto di vendite straordinarie di stabili demaniali || style="text-align:right;" | 3,000,000 »
|-
| 61 || Prodotto vendita di artiglierie in bronzo || style="text-align:right;" | 50,000 »
|-
| colspan="3" | '''Totale generale.''' || style="text-align:right;" | 128,382,814 40
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Parlamento subalpino - Atti parlamentari, 1853-54, Documenti II.pdf/382
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SESSIONE DEL 1853-54|1187}}</noinclude>
''Relazione fatta al Senato il 17 dicembre 1854 dalla Commissione permanente di finanze e bilanci; Quarelli, relatore.''
'''SIGNORI!''' — La Commissione dei bilanci, conscia della importanza somma di votarli prima che cominci l'esercizio al quale si riferiscono, onde evitare i gravi inconvenienti che offre il sistema delle provvisorie autorizzazioni dei bilanci presentati, cui, se fu forza di piegare negli anni passati, non potrebbesi ulteriormente acconsentire, recossi a premura di prendere in disamina il bilancio attivo che nella ultima tornata venne presentato al Senato, e con eguale sollecitudine si fa debito, per organo mio, di esporvi il suo avviso in ordine al medesimo.
Nell'adempiere questo onorevole incarico premetterò, a nome della Commissione, che, mentre essa ha proceduto a quella più attenta disamina delle singole proposte contenute nel bilancio conciliabilmente alla ristrettezza del tempo utile che rimane a decorrere prima che giunga l'imminente nuovo anno a cui si riferisce il bilancio in discussione, ha giudicato che nel rendervi conto del risultamento delle sue osservazioni, queste si limitassero alle principali considerazioni alle quali dà luogo tale bilancio ed il relativo progetto di legge.
La somma complessiva delle entrate per l'anno 1855 proposta dal Ministero ed ammessa con qualche modificazione dalla Camera dei deputati nella sua tornata dell'11 corrente, monta non già a lire 128,382,814 40, siccome venne per isbaglio indicato nella relazione ministeriale, sulla base dell'errore riconosciuto occorso, ed era rettificato, negli uffizi della Camera elettiva, ma sibbene a quella di 128,472,824 40, di cui lire 125,422,824 40 sono riferibili ai prodotti ordinari, e lire 3,050,000 ai prodotti straordinari.
Messo tale bilancio in raffronto a quello dell'esercizio corrente 1854 stato sancito con legge del 20 luglio ultimo in lire 122,163,160 94, di cui cioè lire 115,273,399 65 per rendite ordinarie, e lire 6,889,761 29 per rendite straordinarie, mentre ne risulta un aumento in massa di 6,309,663 46, apparisce però che sulle rendite ordinarie il bilancio del 1855 presenta una eccedenza di lire 10,149,424 84 su quello del 1854, ed una differenza in meno di lire 3,839,761 29 sulle rendite straordinarie.
Un così notevole aumento sui prodotti ordinari, i quali di loro natura hanno un carattere di stabilità più o meno progressiva, abbraccia in diversa quota venticinque fra le cinquantanove categorie di cui si compone la parte del bilancio concernente alle entrate ordinarie, mentre sopra altre cinque di esse categorie verificasi una diminuzione, la quale monta in totale a lire 1,133,287, per cui il maggior prodotto stanziato si riduce alla sopra indicata somma di lire 10,149,424.
Riandate queste diverse categorie che costituiscono il divisato aumento, la Commissione credesi in debito di fare un cenno speciale di quelle fra esse che concorrono principalmente a formare tale maggiore entrata.
'''Categoria 1. Dogane.'''
L'aumento di lire 1,000,000 proposto stanziarsi, portando così l'intiero prodotto a lire 16,000,000, fu giudicato ottenibile, non ostante l'ordinata abolizione del dazio sui cereali e la riduzione seguita sopra alcuni articoli, giovando sperare che il commercio riprenda quella maggiore attività, cui le attuali vicende politiche sono d'impedimento.
'''Categoria 5. Tabacchi.'''
Il sempre progressivo incremento, che ha preso la consumazione di questo genere, guarentisce la riscossione della maggior somma di lire 600,000 stanziata in bilancio.
'''Categoria 9. Fabbricati.'''
La revisione delle nuove consegne che debbono farsi dai proprietari nell'anno venturo e la estensione dell'imposta alle case costrutte dopo l'emanazione della legge, con cui venne stabilita tale imposta, rendono ammissibile il proposto aumento di lire 420,000 sopra questa categoria.
'''Categoria 17. Insinuazione.'''
'''Categoria 20. Successione.'''
'''Categoria 21. Carta bollata.'''
L'aumento complessivo di lire 4,200,000 che presentano queste tre categorie a fronte delle importanti variazioni nell'interesse fiscale introdottesi colle nuove leggi concernenti a simili tasse, la cui applicazione deve avere luogo col nuovo anno 1855, non pare che possa mancare, dietro le risultanze delle riscossioni ottenutesi in quest'anno.
'''Categoria 29. Rendite demaniali.'''
Operandosi, come viene accennato dal signor ministro delle finanze, nell'anno venturo la vendita dei terreni acquistati dallo Stato sull'alveo abbandonato del torrente Polcevera presso Sampierdarena a mare, non che dei terreni demaniali nella Sardegna, si ravvisa ottenibile l'aumento di 598,000 lire proposto sopra questa categoria.
'''Categoria 33. Lotto.'''
Sebbene procedente da causa meno soddisfacente, e che pur sarebbe a desiderare di vedere cessata, tuttavia finché la condizione dell'erario non consente la soppressione del lotto, apparisce ammissibile il proposto aumento di lire 400,000, giustificato dal maggior prodotto che dal medesimo si ricava.
'''Categoria 38. Poste.'''
Ritenendo che, giusta la tabella dei prodotti ricavati nei primi dieci mesi dell'esercizio corrente, gli uffizi distrettuali dello Stato presentano un aumento in raffronto a quelli riscossi in uguale periodo di tempo dell'anno precedente, lire 120,900, è ancora sperabile che mercè delle continue ed intelligenti cure dell'amministrazione nel promuovere la facilità e la frequenza delle corrispondenze, un nuovo eguale, e forse maggiore aumento si verifichi nell'anno venturo, per cui si possa raggiungere le lire 200,000, che vennero proposte stanziarsi in più della somma ammessa nel bilancio del 1854.
'''Categoria 40. Strade ferrate.'''
L'aumento di lire 3,556,750, che viene proposto sopra questa categoria, sebbene monti ad una somma notevole, presentasi nulladimeno appoggiato sopra dati abbastanza positivi per ammetterne lo stanziamento. Dallo stato dei relativi prodotti ricavati nell'anno corrente, e specialmente nei due ultimi mesi di ottobre e novembre, risultando che in ciascuno di essi ha eccedute le lire 740 mila, rendesi assai presumibile, e non è fuor di ragione, il calcolare che questo prodotto, il quale è sempre andato crescendo, possa nell'anno venturo in cui l'esercizio della strada ferrata si pratica sulle intiere<noinclude></noinclude>
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Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo, volume I
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| Nome e cognome dell'autore = Carlo Cattaneo
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| Titolo =Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo, volume I
| Anno di pubblicazione = 1846
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* {{testo|Il Romanzero del Cid}}
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* {{testo|Sul principio istòrico delle lingue europèe}}
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(''Ì7i tono di rimprovero'') Fulvia!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''precipitosamente'') No, no, Flora, Flora —
sono Flora. —(''Di nuovo al marito'') Mi si chiama
subito per nome, e mi si dà del tu.
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
A me premerebbe ora di sapere, come e perchè
— dopo quanto è avvenuto — si trovi qua di
nuovo codesto signore.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ecco, sì. — Questo signore, Silvio, crede sin-
ceramente ch’ io abbia voluto uccidermi per lui.
E non è vero!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Ah, non è vero?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Non è vero. L’ho fatto per me. Ditegli come<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" /></noinclude>penso neanche più... e(''Subito staccando, impe-
riosamente e piano'') Zitta!
Rientra dalla comune BETTA.
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Signora, e’ è il professore : il signor Cesarino.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Oh Dio, Livia oggi non prende certo la le-
zione! Bisognava farglielo sapere, senza farlo ve-
nire fin qua...
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Già. Ma la signora sa che vengono anche
per...(''fa cenno con la mano: « per mangiare »'').
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ah, e’ è anche la signora Barberina?
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Sissignora. Stanno tutt’ e due a scuotersi di
là tuttala polvere d’addosso, sudatissimi.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Fateli entrare, poverini.
Betta via.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''piano, accostandosi'') Attenta ora, mi racco-
mando, zia Ernestina!<noinclude></noinclude>
sabo9rigt4djk4hr3g6tx6ysggnvxq5
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" /></noinclude>Entrano il SIGNOR CESARINO e la SIGNORA BARBERINA.
Due tipi buffi : quello, fino fino, calvo, ma pure con molti capelli,
tutt’ intorno al cranio e sugli orecchi, candidissimi e rigonfi. È
paonazzo dal gran sole che ha preso, venendo a piedi. Perduto in
un abbondantissimo abito nuovo di seta cruda, evidentemente ta-
gliato e cucito dalla saggia moglie, ha ripiegato da piedi non solo
i calzoni, ma anche sui polsi, più d’ una volta, le maniche, anche
per il caldo, che gli fa tenere un gran fazzoletto, bagnato di su-
dore, in mano. La signora Barberina, atticciata e balorda, sem-
pre in apprensione per la svolazzante vivacità del marito, veste
un abito chiaro, d’ una chiarezza che strilla sulla sordità pesante
della sua bruna carnagione pacifica, e ha un vistoso cappellino di
paglia a sghimbescio, che le sta proprio un amore.
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
(''dalla comune'') Permesso?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Avanti, avanti, signora Barberina.
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Riverisco, signora.
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
(''inchinandosi, sbracciandosi'') Signora genti-
lissima...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''facendo le presentazioni'') — Mi permettano.
Il signor Cesarino Rota, maestro di musica di
Livia, e la signora Barberina, sua moglie. — La
signorina Califfi — prozia di Livia.(''Inchini da
una parte e dall’ altra'') Si accomodino, prego.
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
Che caldo! che caldo, signora mia... Qua è
una delizia! — La polvere!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 121 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
(''notando con orrore e facendo notare al marito, che è entrato in sala con le maniche e coi calzoni ancora rimboccati'') Ma Cesarino!
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
(''non comprendendo'') Che cosa?
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Dio mio, ma si entra così?
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
(''subito, riparando, a cominciar dai calzoni'') Ah, già... Mi perdonino! (''Se non che, svolgendo la rimboccatura del primo calzone, un mucchietto di polvere cade sul tappeto'') Oh, guarda quanta terra...
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Ma va' di là, santo Dio!
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
(''subito, alzandosi e dirigendosi verso la comune'') Sì, ecco... Mi permettano, mi permettano... (''Esce, per rientrare poco dopo'').
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Scusi tanto, signora!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ma no, non è niente.
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
È così mai distratto! Non se ne possono fare un' idea!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 122 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Eh, artista!
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Per lo stradone, poi, veramente...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ecco, mi dispiace tanto, che...
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
(''rientrando'') Ah, eccomi qua... (''E subito ripigliando istintivamente a rimboccarsi le maniche'') È la mia allieva? la mia allieva?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Dicevo appunto questo, signor Cesarino. Mi dispiace che Livia...
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
Non sta forse bene?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
No. È andata in chiesa col padre...
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
(''preoccupatissimo, per la sua qualità d' organista'') E che cos' è oggi? Che funzioni? — Dio mio, Barberina!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ma no, stia tranquillo! È una funzione privata. Oggi è — (''rivolgendosi alla zia Ernestina''): dica lei, signorina: il dodicesimo o il tredicesimo?<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 123 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''sbalordita, cadendo dalle nuvole'') Io? Che cosa? Non saprei!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Dico l'anniversario...
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
(''subito, sovenendosi'') Ah, della morte?
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
(''c. s. compuntissima'') Della sua mamma, già!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''indicando, con compunzione anche lei, la zia Ernestina'') Nipote appunto della signorina...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''vivamente, come per ripigliarsi dallo sbalordimento'') Già... già... sì — oggi, — l'anniversario.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Il tredicesimo — è vero?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Sì sì — il tredicesimo, il tredicesimo...
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
Oh guarda... guarda...
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Noi non sapevamo... Domandiamo scusa, allora. Non saremmo venuti...<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 124 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Già: non s'è pensato ad avvertirli.
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Quanto mi dispiace! (''Accennando a levarsi'') Ma allora...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''subito'') No no — possono trattenersi. (''Alla zia Ernestina'') Non credo, signorina, è vero, che Livia... — Oh, per sonare, certo oggi non sonerà...
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
Ma via! ma dopo tredici anni!
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
(''strillando'') Cesarino! — ma non senti che c'è qua...? (''indica la zia Ernestina, che non sa più che viso fare'').
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
Ah, pardon, pardon!
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Veste ancora di nero, non vedi?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Sì, perchè la amava proprio come una figliuola.
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
Eh, si vede... si vede... È venuta ora a trovare qua la sua nipotina, eh?<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 126 —|}}</noinclude>
metterò che il professore e la signora se ne ritornino indietro, di mezzogiorno, con questo sole...
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
Già il tocco! già il tocco!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ah sì? E allora a momenti saranno qua...
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
Di volo... con l'automobile... che bellezza! — Le assicuro, signora mia, che noi due, a ritornare a piedi, adesso, si morirebbe...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''alzandosi'') No no. — Vadano, vadano a mettersi in comodità. — (''Si alzano tutti'') Possono andar di là al solito. (''Indica il primo uscio a destra'').
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Grazie... Mi leverò allora, con permesso, il cappello...
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
E io vorrei, con licenza della signora... Ecco, oggi dovevo anche accomodare il pianoforte...
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Ma no, Cesarino! Non hai inteso che oggi non si suona?
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
Accordare non è sonare!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 127 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
La farà poi, se mai, signor Cesarino: dopo tavola...
{{Ct|c=pers|SIGNOR CESARINO}}
Ah, bene bene... E allora, ci permettano... Andiamo a rinfrescarci un po'!
{{Ct|c=pers|SIGNORA BARBERINA}}
Con permesso... (''S'inchina'').
(''Escono per il primo uscio a destra, marito e moglie.'')
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''a precipizio, con aria da spiritata'') Ah, no no no no no! Me ne vado, me ne vado! — Non ci resisto!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''sorridendo'') Eh, vedo anch' io, zia Ernestina...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma che! — Non ci resisto! Ora stesso me ne vado!
(''Si ode a questo punto la voce di BETTA dalla comune.'')
{{Ct|c=pers|VOCE DI BETTA}}
(''che annunzia'') Eccoli di ritorno!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Vado su! vado su! Vado a prepararmi! Via! via! via!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 128 —|}}</noinclude>
(''Esce di furia per il secondo uscio a destra. Quasi contemporaneamente entra dalla comune SILVIO GELLI.'')
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
(''con ansia, alludendo alla partenza di zia Ernestina'') Ebbene?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''guarda verso la comune, poi domanda'') Livia?
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
È entrata di là. Sarà su. — Che hai fatto?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Se ne va; se ne va via da sè...
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Oggi stesso?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Oggi... non so, domani... — Ha riconosciuto lei stessa l'impossibilità di rimanere.
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Ah, bene! Ma non vorrei che oggi, a tavola...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
C'è, per fortuna, il maestro con la signora.
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Sono di là? (''indica il primo uscio a destra'').
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Sì, vai vai. Fa' presto. A momenti saremo a tavola.<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 129 —|}}</noinclude>
''Silvio, via per il primo uscio a destra. Poco dopo, dal secondo, entra LIVIA che si dirige risolutamente, con fosco cipiglio, verso Fulvia.''
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Hai detto tu a zia Ernestina d'andarsene?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''addolorata di vedersela davanti così, le risponde con grande dolcezza'') No, cara. Non io...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
E chi dunque la fa partire appena arrivata?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Non so, nessuno... — Lei stessa.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Lei stessa non può essere!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Eppure torno a dirti che è lei...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ma se — arrivando questa mattina — mi disse ch'era venuta per rimanere qui a lungo con me!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Lo so anch'io. M'hanno detto che ha portato con sé anche un baule...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Dunque, vedi...<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 130 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
lo t'assicuro, Livia, che per conto mio non avrei avuto nulla in contrario. Dissi anzi a tuo padre, che avrei avuto piacere ch'ella rimanesse.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ah, dunque è lui? (''Fiera, dura, guardandola negli occhi'') Perchè?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Non per me, credi, Livia. — Lo so; tu devi sospettare così.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Sospettare... È così chiaro, mi sembra!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
No, scusa. Perchè allora ti dico, che potresti ricordare che già un'altra volta — ''senza che ci fossi io'' — egli non la volle più in casa e la mandò via. Me l'ha detto lui — se è vero...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Allora, sì! È vero. — Ma il caso, ora, sarebbe diverso.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''sempre con accorata e più intensa dolcezza'') Perchè ora ci sono io — tu dici. E l'ho detto anch'io, difatti, a tuo padre. Gli ho fatto notare appunto, che tu ne avresti incolpato me.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Non ostante questo, però — per incarico di lui — tu l'hai licenziata.<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 131 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ma non l'ho licenziata io! Nè altri! — Che vuoi che ti dica? Se ha deciso d'andarsene, così, da un momento all'altro, sarà perchè... non so, dopo aver parlato con me, qua, avrà concepito forse... avversione, antipatia. — È il mio destino, qua, per quanto io faccia di tutto... — E tu, se potessi essere un po' giusta verso di me, dovresti riconoscerlo. Credi, sono stata con lei affabilissima. Ma mi hanno detto che è stata sempre un po' bisbetica e fastidiosa...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Io le voglio bene!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Me l'immagino. E credi che l'ho trattata affabilmente anche per questo. Io non so... abbiamo financo riso insieme. Non so proprio di che cosa si sia potuta avere a male... (''Tentando di volgere in riso, affettuosamente, il discorso, appigliandosi a ciò che ha di comico la figura della zia Ernestina'') Ma forse... — sai perchè? — (''si china un po' verso lei sorridendo, per mostrarle il capo, e sollevando con una mano una ciocca de' suoi capelli, aggiunge'') Questi capelli...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Che vuoi dire?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
È tinta anche lei, lo sai. Me li ha guardati con un viso così arcigno... Teme forse che la sua tintura debba sfigurare troppo accanto alla mia. Tu non puoi comprendere ancora certe debolezze...<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 132 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''dura, recisa'') Ah, certo! Meglio che non le comprenda!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''avvertendo che lo sdegno di lei si riferisce solo ai suoi capelli tinti e non a quelli della vecchia'') Eppure... eppure io seguìto a tingermeli per te, sai?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''con nausea'') Per me?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Per te, sì. — E per consiglio di tuo padre.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Non capisco.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Non capisci, lo so. Ma immagina che io abbia naturalmente, sotto questa tintura, i capelli dello stesso colore dei tuoi — ma proprio tali e quali!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ebbene?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Potresti pensare che il colore a codesti tuoi ti sia potuto venire da quelli di tua madre...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''ponendosi ambo le mani sul capo, come a riparare i capelli di sua madre, e dice, scostandosi'') Sì, lo so!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 133 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Te l' ha detto tuo padre? Ed ecco perchè mi consiglia di seguitare a tingermi i miei. E io lo faccio: mentre non vorrei più, ti giuro. (''Con un desiderio angoscioso, improvviso che la intrenerisce, al ricordo di se stessa giovine come è ora la figlia'') — Ti guardo codesti ricciolini teneri sulla nuca... Mi verrebbe voglia di prenderli con due dita e allungarteli pian piano... senza farti male...
Livia ha un moto istintivo di ribrezzo.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''lo nota, ma quasi per pietà di sè stessa dice con un sorriso indefinibile'') Tu provi il solletico solo a sentirtelo dire.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''c. s. con uno scatto irrefrenabile'') No!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
È ribrezzo delle mie dita? — Hai ragione. Anch' io penso che così forse, quand' eri piccina te li carezzava tua madre...
Livia si nasconde la faccia e scoppia in pianto. Sopravviene dal primo uscio a destra SILVIO che, evidentemente stava alle vedette.
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Livia, che cos' è?<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 134 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''subito'') Niente! niente! Piange per la partenza della zia. Bisogna assolutamente che tu la faccia restare.
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Ma sì, si vedrà...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
No, deve, deve restare, deve restare!
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Va bene; resterà. Ma Livia sa bene (''le si accosta per abbracciarla'') che non merita questo suo pianto...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''aggrappandosi al padre, in una convulsione d'odio e di ribrezzo'') Non piango per questo! non piango per questo!
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
(''con Livia sul petto, guardando severamente Fulvia'') E allora?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''apre desolatamente le braccia, guardando come da lontano'') Io non so...
Entra, dopo una breve pausa, BETTA dal primo uscio a destra, fermandosi sulla soglia.
{{Ct|c=pers|BETTA}}
È pronto, signora! (''E si ritira'').<noinclude></noinclude>
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{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Su, su, Livia! Basta. Andiamo... C'è gente di là... Non è bene che sentano...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''riprendendosi'') Sì... sì...
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Asciughiamo codeste lagrime... (''S'avvia, con Livia abbracciata; poi, sollevando il capo verso Fulvia'') Andiamo...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''riaprendo le braccia e sospirando'') Andiamo.
{{Ct|c=pers|TELA}}<noinclude></noinclude>
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<div style="text-align: center;">SCENA</div>
(''La stessa scena del secondo atto. Sei mesi dopo: di febbraio, verso sera.'')<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
Sono in iscena LIVIA e la ZIA ERNESTINA. Non sono più vestite di nero nè l'una nè l'altra. Livia è irrequieta, smaniosa. Sta seduta presso un tavolinetto, su cui stanno libri, riviste. Ne prende in mano qualcuno; lo sfoglia; lo butta. La zia Ernestina è in piedi e va di qua, di là, per riscaldarsi. La luce del giorno manca a poco a poco.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Pareva dovessero arrivare col buon tempo; ho paura invece che stia per guastarsi di nuovo. (''Pausa'') Brrr... fa un freddo qui... — (''Pausa'') Non ne senti tu?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''buttando via una rivista, risponde sgarbatamente'') No!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Eh, beata te! (''Pausa'') (''Si stropiccia le mani'') Febbrajo, febbrajo... — Viaggiare con questo gelo, con una bambina appena nata... — (''Pausa'') Ma di', si può sapere dov' è andata Betta?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Non lo so.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Sono più di quattr' ore che è fuori. — Mi pare<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 140 —|}}</noinclude>
che si dovrebbe pure preparare qualche cosa per l'arrivo. Non c'è preparato niente!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''alzandosi indignata'') E preparato tutto! (''Poi, dopo una pausa''). Potresti capire che m'indigna codesta tua premura!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''con un sorriso di smorfiosa mansuetudine'') No, sai com'è? Penso che gioja fu, quando tu nascesti...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
E che c'entro io?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Dopo tutto, è una tua sorellina...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''con scatto irresistibile'') Stupida!
Lunghissima pausa. Livia, tutta vibrante, scaraventa sul tavolino un libro, che aveva preso in mano, dopo la rivista. Si volge più d'una volta verso la zia, come per dirle qualche cosa, ma è troppo colma d'odio e di dispetto, e si trattiene.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''sospirando'') Eh! — saranno guai!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
È incredibile! Ma come puoi tu, tu, ricordar la mia nascita, la gioja che ne ebbe mia madre? — È incredibile! incredibile!<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 141 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
È un' altra vita che comincia... E ce n' è tanto bisogno qua!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Io aspetto ancora di sapere una cosa; e poi te la lascio qua — a te che hai fatto lega — codesta vita che comincia!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Aspetti? Che aspetti?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Lo so io!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Che gusto anche tu, adesso, a far la misteriosa! — Che intendi dire che me la lasci qua? — Te ne vorresti andare?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''infastidita'') Oh, basta, zia Ernestina. — Non voglio parlare con te.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''dopo una pausa'') Hai tuo padre, del resto, qua, che ti vuol tanto bene, e che ha tanti riguardi...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''con violenza rabbiosa'') Basta, ti dico! — Non capisci che non posso sentirti dire così?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Non parlo più. (''Dopo una lunga pausa però, non sapendo resistere, ripiglia'') Ma certe idee,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 142 —|}}</noinclude>
pure, dovresti levartele dal capo... — (''Altra pausa'') Perchè son prevenzioni, credi, prevenzioni...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''sbuffando'') Oh Dio, ancora!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''frinzellandosi'') Dici che ho fatto lega! — Ero venuta qua per te!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Per difendermi, già!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Per difenderti! per difenderti!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
E ora difendi lei!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma non la difendo! — Sono giusta. — Vedo che sei tu! Non vuoi disarmare!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''con scatto subitaneo, aggressiva'') Ma lo sai tu veramente che donna ha portato in casa mio padre?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''sbalordita'') Che... che donna?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Aspetta! aspetta! — Spero di potertelo dire tra poco!<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 143 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''dopo una pausa di sbalordimento; in tono di rimprovero contenuto'') Ma che pensi! che cerchi! — Statti quieta, figliuola mia; e credi che quella è una donna che ha molto sofferto...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Sofferto. Si vede dai capelli.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Credi... credi... — (''Con un gesto comico, pensando ai suoi capelli ritinti'') Che c'entrano i capelli!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Intanto sappiamo come l' ha portata!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Dio mio, l' aveva conosciuta...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''a precipizio'') Da prima ch' io nascessi; l'aveva dimenticata; poi s' ammalò; fu chiamato; corse a salvarla... — (''s'interrompe a un tratto'') Aspetta, ti dico, che saprò dartene notizie più precise!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Hai chiesto forse informazioni?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Tu non t' impicciare!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
C'è di mezzo il signor parroco?<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 144 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Si vedranno, allora, i riguardi che ha avuto per me mio padre. — Già sta sempre come in agguato, con la paura che lo fa guardare continuamente davanti e dietro: — E io lo so, lo so, di che teme!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Tu non sai niente! Sta in apprensione per te!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ch' io venga a sapere, sì! — In due mesi ch' è fuori, è tornato otto volte...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Per rivederti, e stare un giorno con te!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
No, no! Per altro! — E non fa più nulla! — E una pietà, un avvilimento..., per non dire un'altra cosa: a cinquant' anni, vederlo così, appresso a una donna come quella. — Perchè non la sposò prima, se è vero che la conosceva da tanto tempo?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Perchè forse prima non poteva. Oh bella!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Non era mica maritata, lei. Egli era vedovo... Perchè non poteva?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
E che ne sai tu che — potendolo — non lo faceva, per esempio, per te?<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 145 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Per me? — Per me, no! Per me sarebbe stato meglio, che l'avesse fatto prima, quand'ancora non capivo.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
E sarà stato allora per altro! Non cercare!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Dici per mia madre? No! Perchè ciò che anzi mi sdegna sopratutto è che questo suo amore si vede così chiaro che lo riporta alla sua gioventù, proprio ai tempi di mia madre — come un'irriverenza tanto più cruda alla memoria di lei. Mi pare quasi che la tradisca o r a : mi fa questa impressione; come se mia madre, dopo tredici anni, ritornasse, per questo loro amore pòstumo, viva e giovane, per soffrirne! — Per questo, per questo la odio tanto più, questa donna, quanto più la vedo, che mi vorrebbe esser materna. Mi fa schifo, orrore, come se, parlandomi, guardandomi, facesse ogni volta un tradimento a mia madre.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma che dici? che vai farneticando? O vedete un po' che pensieri in una testa di bambina, Signore Iddio! — È peccato, pensare certe cose!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Sì, sì — e quando vedrai quello che farò!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ah senti: meno male che tuo padre ritorna stasera!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 146 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Portandomi la sorellina!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Me ne volevo andare. Mi pento di non averlo fatto! — Ma ora, subito, appena ritornano... — Che! che!... Io sono pacifica!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Come! Avrai la vita che comincia...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma io lo dicevo per te! — Che vuoi che cominci per me! Sono vecchia. — Fastidii!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Eh sì! — Comincerà anche per me, la vita...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''scrollandosi'') Oh infine! Te la vedi tu! — (''Altra lunga pausa. Si reca a guardare dalla veranda nel giardino'') Ma guarda! Il cancello del giardino, di nuovo aperto!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
L' avrà lasciato così il giardiniere. Sarà qui vicino.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Già, ma è sera, a momenti... E con questo tempo! Non c' è neanche Betta in casa... — Io ho paura.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Dici per quel signore dell' altra volta?<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 147 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}Proprio lì era — davanti al cancello — ti ricordi?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}Che spiava — sì. Ma com'è che tu non lo conoscevi?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}Io? — Ma che! — Come?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}Se ti disse che aveva conosciuto la mamma!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}Ma che! deve aver sbagliato! — Tu eri affacciata su alla finestra. Voleva far sapere che conosceva la signora e disse la m a m m a, indicando te su.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}Dunque tu credi proprio che parlasse di questa signora?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}(''impressionata'') Ah, che forse le tue ricerche...?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}No, no. Non ci pensavo più, se tu ora non me lo ricordavi. Ma può essere anche lui una prova. Uno che viene — chi sa da dove — a cercarla...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}L'avrà veduta qualche volta!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 148 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Chi sa dove...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma Livia! Smetti almeno davanti a me di parlare così, perchè a' miei tempi le ragazze...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Eh via, cara zia! — Le ragazze? Davvero credi che non capisca che razza di donna dev' essere stata quella? — Con quel bel campione! Neanche un soprabito aveva... — Ti disse che sarebbe ritornato?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Che avrebbe aspettato il suo ritorno.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Dunque oggi! (''Quasi tra sé'') Vorrei parlargli!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''dopo un momento di riflessione, decidendosi'') Senti: io vado a chiudere il cancello! (''S'avvia'').
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
No, zia. Lasci tuori il giardiniere?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Avrà la chiave!
Scende dalla veranda nel giardino. Livia resta assorta a pensare. Poco dopo, la zia Ernestina rientra tutta abbrezzata dal freddo.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''rientrando'') Ah, proprio si gela stasera!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 149 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''dopo una pausa, ancora assorta'') E non ti sembra strano, che papà — risposando — abbia sentito il bisogno di venirsene qui, dove — dopo sette mesi — non conosciamo ancora nessuno?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ah, questo sì! Ha scelto proprio un brutto posto, te lo dico io! Così abbandonato, fuori mano... (''dirà questo, strofinandosi le braccia con le mani incrociate sul petto, per il freddo. A un tratto, sobbalzando a un tonfo cupo improvviso, che viene dall'interno'') Oh Dio!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Che è stato?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Non hai inteso di là?
BETTA entra dalla comune, tutta infagottata, con un vecchio cappello in capo.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''ridendo'') Ah, è Betta!
{{Ct|c=pers|BETTA}}
(''non comprendendo il perchè dello spavento e della risata'') Che cosa?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
La porta... Che spavento! — (''A Betta'') — Freddo, eh?<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 150 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|BETTA}}
E a momenti pioverà...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Io sto morendo. Corro a prendermi su uno scialletto.
(''Via per il secondo uscio a destra. Subito Betta s'accosta a Livia con aria misteriosa.'')
{{Ct|c=pers|BETTA}}
(''piano, gestendo vivamente con le mani'') Chiaro come la luce del sole, sa! Non c'è più dubbio!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''con viva ansia'') Dite, dite!
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Non poteva qua, non poteva senza scandalo!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
È arrivata la risposta?
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Eh altro! — Da due giorni... Voleva venir lui stesso a comunicargliela. Ma, povero vecchio... Mi aspettava.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ebbene? — Niente?
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Niente! — Nessun bando in chiesa, nè a Me-<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 151 —|}}</noinclude>
rate, nè a Lodi. Nessuna richiesta al municipio di stato libero!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
E dunque?
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Chiaro come la luce del sole, che matrimonio non c'è stato. — Non è moglie! — Non sono sposati!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ma è sicuro che l'atto di morte non poteva bastare?
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Sicurissimo! — Anche per i vedovi, signorina, c'è bisogno dei bandi! — Scusi, in tredici anni, non avrebbe potuto riammogliarsi, anche più di una volta? — Niente! Non sono sposati! Ne può esser sicura!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ma sì! Dev'esser così!...
{{Ct|c=pers|BETTA}}
E così si spiega tutto, allora — perchè sia andata a mettere al mondo così lontano la figliuola! Qua — dovendo denunziare la nascita — lei capisce, si sarebbe scoperta la magagna: che non è moglie; che quella è una bastardella qualunque... Ma lo sapremo subito, fra un pajo di giorni!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Non mi servirà più! — Mi basta questo!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 152 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Ma che eran modi da signora quelli!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''fissa in un pensiero odioso contro il padre'') Ha potuto far questo...
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Eh, le arti di queste donne! Si può esser sant' uomini: se ci si casca...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ma il pudore, almeno, di non metterla accanto, sotto lo stesso tetto! Fàrmela chiamar mamma!
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Già — io non so!...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ah — ma ora! (''Piano'') Zitta!
''Rientra dal secondo uscio a destra la ZIA ERNESTINA con uno scialletto di lana sulle spalle.''
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Oh, dico, bisognerà far lume qua. — S' è fatto bujo.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''a Betta, di furia'') Andiamo su, andiamo su, Betta!
''Livia e Betta escono per il secondo uscio a destra.''<noinclude></noinclude>
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(''sola, dopo averle seguite con gli occhi'') Ma che hanno? Di dove ritorna quella pettegola? — (''Sta a pensare col fiato trattenuto; poi, lasciandolo andare'') Ah, che storia! — Basta, accendiamo.
Si reca presso la comune a girar la chiavetta della luce elettrica. Nel frattempo MARCO MAURI, già entrato nel giardino quando la zia Ernestina è andata a chiudere il cancello, entra per la veranda. È molto invecchiato in un anno, ma con gli occhi più che mai vivi, di quella tragica ilarità dei pazzi. È senza soprabito, e ancora con un vecchio abito estivo. Si tiene in fondo, in ombra, presso la veranda.
{{Ct|c=pers|MAURI}}
(''appena la zia Ernestina fa lume nella scena'') Permesso?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''con terrore, voltandosi, ancora con la mano sulla chiavetta della luce'') Oh Dio! Chi è?
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Io. Non si spaventi.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Entrate così, come un ladro? — Di dove siete entrato?
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Dal cancello, prima che lei lo richiudesse.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Vi tenevate dunque in agguato?<noinclude></noinclude>
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{{Ct|c=pers|MAURI}}
I ladri, signora, non chiedono permesso, e non aspettano che si faccia lume per entrare.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma chi siete? Che volete, di nuovo qua?
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Le chiesi l'altra volta, se si ricorda...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Non sono ritornati!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Lei mi disse oggi.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma non sono ritornati! E non si sa, se e quando ritorneranno. Potete dunque andare!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Non s'inquieti. Vuol dire che aspetterò ancora. Tranne che lei non voglia indicarmi dove potrei andare a trovarla subito. — E credo che sarebbe meglio, perchè qua...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Sono in viaggio! sono in viaggio! (''Squadrandolo, incuriosita, ma sempre arcigna e sospettosa'') Ma che avete da dirle? perchè volete aspettarla? — Il vostro nome?
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Inutile che lo lasci a lei, il mio nome. Bisogna<noinclude></noinclude>
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ch' io la veda e le parli. (''Alludendo a Fulvia'') — Mi conosce; e anche il marito. Lei forse è una parente?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Sì, la zia.
{{Ct|c=pers|MAURI}}
(''guardandola male'') Di chi?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''evadendo, messa in sospetto dalla domanda'') La zia della... della... cioè, prozia, veramente — della figliuola.
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Prozia paterna?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''senza più riflettere; confusa'') No — materna.
{{Ct|c=pers|MAURI}}
E allora... (''Ripigliandosi'') Ma che! — Non può essere! Ne aveva una sola!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''vinta dalla curiosità — piano — ma pur senza disarmare'') Io, io — sono io!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
(''la guarda con occhi ilari, teneri, e dice piano, con gioja'') La zia Ernestina? Lei è dunque la zia Ernestina? — Fulvia credeva che lei fosse morta!<noinclude></noinclude>
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{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Piano — zitto — per carità!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
(''più piano, misteriosamente'') Perchè è morta lei, invece, qua? (''Ma lo dice con gioja, e si mette un dito sulla bocca, stringendo coi denti il labbro inferiore. Poi aggiunge, con un gesto allegro delle mani, come se fosse una fortuna'') Ancora morta, eh? ancora morta per la figlia? (''Trae un gran sospiro'') Ah, come sono contento! Come mi sento leggero! come mi sento leggero! — Temevo questo soltanto! Che qua si fosse chiarito... (''Subito con foga, abbracciandola'') — E allora m'ajuti, m'ajuti, zia Ernestina, lei che conosce lo strazio...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''atterrita, divincolandosi'') Ma siete matto? — Io non vi conosco!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
No, dico lo strazio!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''c. s.'') Ma che strazio! Di che?
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Di Fulvia! di Fulvia!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma dove? — Lasciatemi! — (''svincolandosi'') grido!<noinclude></noinclude>
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{{Ct|c=pers|MAURI}}
Se è ancora morta per la figlia!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma ne ha un' altra, ora, di figlia — tutta per sè — da un mese!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
(''con un gesto e con voce d' allegra noncuranza'') Non importa! Non importa!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Come non importa?
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Lo sapevo. — Non importa! — Anche con questa figlia, allora, se ne voleva venire con me! — Niente... Fu un momento! Ebbe la debolezza di cedergli. — Quello che ho passato, zia Ernestina!... Ah!... (''Strizza tutto il volto, e scuote le mani. Poi, riaprendo gli occhi, pallidissimo, ha come una vertigine e sta per cadere. — La zia Ernestina si spaventa'') Niente... niente... (''Ride'') — Penso da stamattina, come lo chiamavano gli antichi quel fiume...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
('' trasecolata'') Che fiume?
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Ah sì, il Lete... Il Lete, ecco... (''Caricando il tono'') Il fiume dell' oblìo!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Siete ubriaco?<noinclude></noinclude>
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{{Ct|c=pers|MAURI}}
No. Scorre veramente nelle taverne, ora, questo fiume. Ma io non bevo! — E sono tante notti, cara zia Ernestina, che non dormo più. Mi sento gli occhi, sa come? — qua, questi due archi delle ciglia — sa, gli archi di certi ponticelli che accavalcano la rena, i ciottoli d'un greto asciutto, arido, pieno di grilli? — Così! — E ce li ho qua, davvero, negli orecchi, due grilli maledetti, che stridono, stridono da farmi impazzire! — Ah, posso parlare, posso parlare, ora, davanti a lei! E parlo anche bene — no? come quand'ero in campagna, là, che m'esercitavo nell'oratoria, sperando d'esser promosso Pubblico Ministero, e imbussolavo i temi e mi mettevo a improvvisare ad alta voce, tra gli alberi: — Signori della Corte, Signori Giurati... — Parlo, parlo, mi scusi, perchè non posso farne a meno... Ho una smania qui, nello stomaco... Mi metterei a gridare, dalla gioja... — La vedrò! — Fulvia le ha certo parlato di me.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
No! Mai! — Io non so chi siete!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Non è possibile, scusi, che non le abbia detto che tentò d'uccidersi, or è un anno.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Questo sì, me lo disse.
{{Ct|c=pers|MAURI}}
E non le parlò di me?<noinclude></noinclude>
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{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Mi parlò della vita che non poteva più tollerare!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Non è vero! Fu per me! — Lo nega, lo so. — Ma fu per me!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''tornando a squadrarlo, atterrita, ma pur con una certa pietà d'avvilimento'') Per voi?
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(''con uno scatto di sdegno'') Ma non mi guardi il vestito, mi faccia il piacere!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''c. s. per rimediare'') No... vi vedo... vi vedo così...
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Non ho freddo! Tremo; ma non ho freddo. — Nervi! — Convulso! — Non ci penso! — Potrei guadagnare, volendo. — Non ci penso! — Da un anno, da un anno, io... (''troncando'') — È impossibile! — Bisogna finirla, in un modo qualunque.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma che volete finire più! — È finita!
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Ah no, sa! — Non è vero! Non può esser vero! — Ora che l'ho scovata!<noinclude></noinclude>
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Ma se vi dico che ora ha la sua bambina!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Ma appunto per questo! Anzi! — Ora si vedrà!...
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Siete venuto per questo? — Che intenzioni avete?
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Son venuto... sono venuto perchè non ne posso più!
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Ma vi assicuro che lei non si ricorda più di voi, e potete esser certo che ora non pensa più ad altro che a sua figlia!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Se fosse vero, sarebbe una disgrazia, questa. Una disgrazia, zia Ernestina, perchè ci sono anch'io! C'è, oltre la nostra, cara zia Ernestina, c'è — anche quando vorremmo che non ci fosse — c'è pure la vita degli altri! — Eh, come si fa!... Non possiamo chiuderci nella nostra vita, come se gli altri non ci fossero! — Se la mia vita è in quella di lei, e senza di lei io non posso vivere...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma nessuno ha l'obbligo...
{{Ct|c=pers|MAURI}}
D'amare un altro per forza? Lo so! — È<noinclude></noinclude>
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Come prima, meglio di prima/Atto II
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 161 —|}}</noinclude>
questa la disgrazia! — Ma allora la vita, cara zia Ernestina, s'uccide dov'è! dove uno l'ha!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''con terrore'') Oh Dio! Che vorreste fare?
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Non lo so. — Sono qua. — Mi forzo da un anno a tentare di vivere senza di lei. Ho visto che non posso!
(''Sopravviene a questo punto, dalla veranda, il'' GIARDINIERE, ''in gran fretta'').
{{Ct|c=pers|IL GIARDINIERE}}
(''annunziando'') — Signorina, i padroni! arrivano i padroni!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Dio mio — (''A Mauri'') Andate! andate, per carità!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Io resto.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
(''al giardiniere'') Andate su, Giovanni, ad avvertire!
{{Ct|c=pers|IL GIARDINIERE}}
(''correndo verso il secondo uscio a destra'') Sissignora! sissignora! (''Esce'').
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Vorreste fare uno scandalo al suo arrivo, davanti alla figliuola?
<div style="text-align: left; padding-left: 2em;">
''L. Pirandello''
</div><noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
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{{Ct|c=pers|MAURI}}
No. Io parlerò. E dirò tutto!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Per carità! Voi siete pazzo! Andate! andate!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Non me ne vado.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Vi prometto che gliene parlerò io! — Aspettate almeno fino a domani!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
No, questa sera.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Sì, va bene — questa sera — ma più tardi, quando sarà sola!
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Me lo promette?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Sì, sì — non dubitate! — Il vostro nome?
{{Ct|c=pers|MAURI}}
Marco Mauri.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ecco... ecco, arrivano! — Andate... andate di qua!<noinclude></noinclude>
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Come prima, meglio di prima/Atto III
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Rilettura e correzione del testo OCR sulla scansione (Atto II e III)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 163 —|}}</noinclude>
(''Lo fa uscire per la veranda nel giardino. Entrano, poco dopo, BETTA dal secondo uscio a destra, e contemporaneamente dalla comune, in abito da viaggio, FULVIA e SILVIO, seguiti dalla RAMBINAJA, che regge su un ricco ''port-enfant'' la neonata, nascosta da un lungo velo color di rosa.'')
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''con un primo impulso di correre ad abbracciare la zia Ernestina, e poi trattenendosi e porgendole soltanto la mano'') Oh zia... cara signorina Ernestina! Come va?... come va? — (''Nota che Livia manca'') Eccoci finalmente di ritorno!
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Ben tornata, signora! Ben tornato, signor dottore!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Cara Betta... Anche voi... Tutti bene? — (''Alla bambinaja'') Sedete, sedete. — (''Le si accosta con la zia Ernestina e con Betta, e le dice, alludendo alla bambina'') Seguita a dormire?
La bambinaja siede. Fulvia e le altre due le si fanno intorno. Fulvia solleva il velo, pian pianino, e mostra loro la bimba dormente.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Eccola qua!
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Oh com'è bella!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Che amore!... Come dorme!
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Ma come somiglia: oh — (''a zia Ernestina'')<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 164 —|}}</noinclude>
guardi, guardi, come somiglia alla signorina Livia! — Non è vero?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Sì, sì...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''a Silvio'') Te lo dicevo io?
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Ma tal quale!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Tal quale! — Mi pare di rivederla... Me la ricordo proprio così!
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Anch'io! anch'io!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''con un sorriso indeffinibile'') Ah già, anche voi... Io certo no — ma vedo anch'io che questa le somiglia...
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
E Livia intanto dov'è?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
È su. L'ho fatta avvertire...
{{Ct|c=pers|BETTA}}
(''confusa'') Già... sì... era con me...
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Andate a dire che discenda!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 165 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Ma credo che...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''a Silvio'') Lasciala, Dio mio! — Se non vuol discendere...
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Ma nient' affatto!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Può darsi che non si senta bene.
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S' è chiusa in camera...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ecco, vedi? La vedremo domani.
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Vado su io!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Vacci per te; ma non la forzare a discendere, se non vuole.
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Va bene... va bene... (''Via per il secondo uscio a destra'').
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(''a Betta'') Fatemi il piacere, Betta, accompagnate in camera la bambinaja.<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 166 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Subito, signora. Andiamo.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''alla bambinaja che si alza e le passa vicino'') Piano eh? Mi raccomando! Non me la fate svegliare.
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Non dubiti, non dubiti... (''via con la bambinaja per il primo uscio a destra'').
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''subito abbracciando la zia Ernestina'') — Ah, zia Ernestina — hai visto? (''allude alla bambina'') Sono felice!
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(''cercando di sottrarsi all'abbraccio'') No... senti... senti...
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Che c'è?
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C'è un guajo! c'è un guajo!
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Livia? — E lasciala stare!
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No! Uno che è venuto a cercarti.
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Me? Chi?<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 167 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}Mi ha detto il nome... — E di là, in giardino!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}In giardino? Lì? E chi è? A quest'ora?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}Vuol parlarti!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}Lì, nascosto?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}È un forestiere. Non se ne voleva andare. Gli promisi che te l'avrei detto.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}Ma come! Ora?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}Più tardi... — Era venuto anche due giorni fa.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}(''quasi tra sè'') Che sia ancora quel pazzo?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}Un pazzo, sì! Pare un pazzo... Mi disse che tu, per lui...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}Mauri? t'ha detto Mauri?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}Sì... mi pare così...<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
<div style="text-align: center;">
<br><br><br><br><br><br>
ATTO TERZO
<br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br><br>
</div><noinclude></noinclude>
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{{Ct|c=pers|FULVIA}}
E che vuole?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Mi pare che abbia cattive intenzioni...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Contro di me?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Dice che senza di te non può vivere...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Eh via! Ancora? — Gli hai detto che io...?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Sì, sì — della bambina!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
E dunque!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma dice che non glien' importa!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
È pazzo! — Niente... — non temere, zia Ernestina.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma è di là... — E se...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Questo sì, questo sì — può fare uno scandalo. — Ma com'è venuto? Come ha saputo? — Che t' ha detto?<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 169 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ma... — io non ci ho capito niente... Ha parlato finanche di grilli... S'è messo a predicare... Dice però così, che bisogna finirla.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ancora?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Gliel'ho detto! — Ma ha minacciato! Gli ho detto...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Lascia! lascia! Temo ora qua per Livia; che senta... Ma non voglio agitarmi, non voglio agitarmi... — (''Con gioia'') L'allatto io, sai?
''Sopravviene dal secondo uscio a destra, SILVIO.''
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Oh, Silvio...
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Mi ha detto che ora discende.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Livia? Ma no! Era meglio che rimanesse su!
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Nient'affatto! — Lo deve anche per rispetto a me.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
E l'hai costretta?<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 171 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ma, al solito! La sua pazzia!
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Ancora? — Ma come ha scoperto?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Che vuoi ch'io sappia! — Va', va' — cerca di farlo andar via, prima che Livia discenda. (''Silvio s'avvia verso la veranda'').
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
No: solo, no!
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
(''scrollandosi e uscendo'') Ma via!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Da' ascolto a me: sarà meglio mandarci Giovanni!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''irritata'') Ma no, zia! Debbono esser soli... — Mi metti in apprensione...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Io l'ho veduto in uno stato...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ma piuttosto, allora, ci vado io!
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
No! Tu, no!
Rientra dal secondo uscio a destra BETTA.<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 172 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''subito, a Betta'') Dov' è Giovanni?
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Mah... io non so... Dev' esser nel suo casotto, in giardino.
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ah, bene, bene, allora!... — Sarà disceso di là...
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Non so, signora, se debbo eseguire l' ordine che m' ha dato la signorina...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Che ordine?
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Vorrebbe che l' automobile...
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ho capito! — Se ne vuole andare! — Me l' ha detto.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Che? Se ne vuole andare? — Dove?
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Pare che si sia preparata...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Per andarsene? Ma che è fatto apposta, questa sera, appena arrivo?<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 173 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
No, carina mia, da un pezzo, da un pezzo si congiura qui! (''E guarda fremendo Betta'').
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Dice a me, signorina?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
A voi, a voi, sì! — Col signor parroco... Non so che ambasciate...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ma dove vuole andarsene? Perchè?
{{Ct|c=pers|BETTA}}
Io non so... Io sono stata comandata...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Che c' entra il parroco?
{{Ct|c=pers|ZIA ERNESTINA}}
Ci siete stata anche oggi, per più di quattr'ore! Non negate!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''con lo sdegno di chi non vuol più darsi pena per una così palese e dura ingiustizia'') Eh, via! Se la vedrà con suo padre! — Io vado dalla mia bambina.
Fa per avviarsi verso il primo uscio a destra, quando, dal secondo, appare LIVIA, pronta per partire.<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 174 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''arrestandosi'') Ma che cos'è? Che pazzie son queste, Livia?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Dov'è mio padre?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Vuoi andare? Dove vuoi andare?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Lo so io.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ma dici sul serio? A quest'ora? — E perchè poi? — Senza nessuna ragione?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
La so io, la ragione. — E dovreste saperla anche voi!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''colpita da quel « voi », la guarda'') Ah, mi dài del voi, ora? — Per la buona accoglienza, è vero? — Ma insomma, che è accaduto qui? — Qual'è la ragione, ch'io dovrei sapere?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Io voglio parlare con mio padre! — Dov'è?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ma ti figuri che tuo padre possa lasciarti andar via?<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 175 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Non ha più nessun diritto, mio padre, di tenermi qua, accanto a ''voi''!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Vuoi dire accanto a ''me''?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
No. Dico accanto a ''voi''!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''torna a guardarla; si frena'') E va bene! Di' come vuoi. — Ma perchè credi che tuo padre...?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Questo lo vedrò con lui!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Oh, insomma! sì — veditela con lui! — Sono stanca. Tu non hai neppur veduto come e con chi sono ritornata... (''Fa per avviarsi'').
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Andate, sì. — Tanto meglio! Ci sarà q u e l l a, ora, qua, per tutti quanti.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''con un baleno di speranza, che la decisione di Livia sia per gelosia della sorella'') Ah, per questo? — No, Livia! Tu non puoi sapere, figliuola mia, com' io, venendo, abbia desiderato di metterti accanto, nel mio cuore, a quella bambina che è di là... (''E fa per abbracciarla'').<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 176 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''con subitaneo, fierissimo moto di repulsione'') Ah no — lasciatemi — grazie! Accanto a quella, io non ci sto!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''con uno sforzo sovruman''o ''per dominarsi, facendo sè stessa, pur di salvare da quella repulsione la bambina'') Tu dici per me, è vero, Livia? — Non dici per la bambina!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ma se lo dico per voi — è anche per lei!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
No — ah — no! Perchè — comunque tu pensi di me — voglia o non voglia — quella è tua sorella!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Quando lo sarà! Per ora, no. — Non è vero!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Come non è vero?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Non è vero, perchè voi non siete la moglie di mio padre!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
No? E che sono?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Lo sapete meglio di me, che cosa siete!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 177 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''di nuovo, con quel baleno di speranza'') Mi sdegni per questo? — Ah, ma se è per questo — no, Livia! — Non so come tu abbia potuto pensare...
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Dove sono gli atti del vostro matrimonio?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''rivolgendosi un po' alla zia Ernestina, un po' a Betta'') Ah, è questa la congiura? Voi due avete fatto ricerche? (''Indica Betta e Livia'').
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Non ci sono! non ci sono!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''con scatto di fierezza, per troncare'') Ci sono! — Tu hai cercato male! — Ci sono!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Non basta negare! — Se diceste dove?
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Per carità, Livia, non farmi dire... — Per carità di te stessa, più che di me — non cimentarmi; te ne scongiuro. Sono veramente stanca.
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
No. Non c'è bisogno che diciate. A me mi basta questo.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Che ti basta?<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 179 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Ma starete tranquilla, ora: Me ne vado!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Non puoi andartene! Non devi! Ho patito il martirio, io, un anno, qua, perchè tu restassi accanto a tuo padre almeno, poichè accanto a me non vuoi...
''Livia la guarda male.''
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''subito, allora, correggendosi'') Non puoi, non puoi — va bene! — E non ho fatto nulla io, per costringerti, se non dimostrarti tutto l'affetto d'una vera madre, finchè non me ne sono astenuta, vedendo che tu non potevi rispondere a quest'affetto, e che anzi ne provavi sdegno, anzichè piacere. — Ebbene, non voglio nulla. Seguita pure a sdegnarmi. — Ma sono la moglie legittima di tuo padre. E non te lo dico per me. Te lo dico per la bambina di là — che tu perciò devi amare, anche se non ami me: perchè è tua sorella! Una figlia, tal quale come te, senza nessuna differenza! — E questo anzi è bene tu lo intenda subito: — Senza differenza! — Non potrei ammettere, che tu ne pensassi per lei una sola!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Tranne quella della madre, mi concederete.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''perdendo a questo punto, alla sferzante ironia, ogni dominio di sè'') No, nemmeno questa!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 180 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''fredda, più che mai ironica'') Come, nemmeno questa? Non siamo mica figlie della stessa madre!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ma che credi che sia io? Che pensi tu di me?
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Le stesse cose, che proprio voi stimate da nascondere.
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
E vorresti farle pesare su mia figlia? — Ah no, sai!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Mia madre...
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Ma che tua madre! — Finiscila! — Tu non l' hai conosciuta!
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
Se non l' ho conosciuta — so chi era; e so chi siete voi!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Chi sono io? (''la afferra; la scrolla, al colmo del furore'') Che puoi saperne tu? — Ah, sì? — Ne sei certa? — E non te lo leverai dalla testa? E crederai che mia figlia abbia per madre una donnaccia? Sì? sì? E io ti dico allora che anche tu sei figlia d' una tal donnaccia!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 181 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|LIVIA}}
(''atterrita, inorridita'') No, no!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
Sì! sì! Tal quale! Figlie della stessa madre! — E sono io tua madre! — sono io! sono io! Capisci ora? T'hanno fatto credere ch'io fossi morta? Non è vero! Eccomi qua! Sono tua madre! E quello che sono per lei, sono per te! — Senza differenza! senza differenza! — Ah, ora mi sono liber{{Gap}}a! Ora sono viva!
(''Dirà questo, abbandonando come morta Livia nelle braccia del padre, che alle grida è accorso in subbuglio insieme con Marco Mauri dalla veranda.'')
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
(''raccogliendosi tra le braccia Livia e stringendola a sè'') Ma tu l'hai uccisa!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
La tua impostura ho uccisa! Volevi che pesasse anche sulla bambina e schiacciasse anche lei? Ebbene: No! no!
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
Ma tu ora non puoi stare più qui!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
E me ne vado! Me ne vado, sì! Ma non più come prima! Ah, non più come prima, ora! (''A Mauri'') — La mia bambina! Vai! Di là — la mia bambina! (''indica il primo uscio a destra — e il Mauri accorre'') La mia bambina!<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||— 182 —|}}</noinclude>
{{Ct|c=pers|SILVIO}}
(''cercando di scuotere la figlia, come mor'') Livia! Livia!
{{Ct|c=pers|FULVIA}}
(''che si sarà fatta presso il primo uscio a dest[ra] in fremente attesa che il Mauri le rechi la ba[bbi]na'') Che Livia! Me la porto via con me Liv[ia], questa volta! Diglielo, quando rinviene! — L[a] si — viva — è mia! — con me, viva! — Ne[lla mia] vita! — Alla ventura!
{{Ct|c=pers|TELA}}<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude><noinclude></noinclude>
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Candalua
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[[Aiuto:Oggetto automatico|←]] Pagina riportata dalla versione di [[Special:Contributions/LSalami|LSalami]] ([[User talk:LSalami|disc.]]) a quella precedente di Utenteutentoso
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="0" user="Utenteutentoso" /></noinclude><noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="1" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
```wikisource
<noinclude><pagequality level="1" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
PQ
4835
I7C55
Pirandello, Luigi
Come prima
(''fregio nero rettangolare con scritta illeggibile'')
PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET
_______________________
UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY
_______________________
(''sotto: tasca della biblioteca, vuota, con fregio nero in basso illeggibile'')
<noinclude></noinclude>
```
**Nota editoriale:** Questa scansione raffigura il verso della **tasca della scheda della University of Toronto Library** (University of Toronto, robarts / John P. Robarts Research Library) e **non contiene testo dell'opera teatrale** di Pirandello. La pagina mostra esclusivamente:
- la scheda catalografica manoscritta/tipografica con la collocazione `PQ 4835 I7C55` e l'indicazione di autore e titolo (`Pirandello, Luigi — Come prima`);
- un avviso stampato della biblioteca: *«PLEASE DO NOT REMOVE CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET — UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY»*;
- la tasca fisica (vuota) con due marchi tipografici anneriti (illeggibili) sopra e sotto.
Non si tratta dunque di una pagina da trascrivere nel flusso del testo drammatico (Dialoghi/didascalie). Va trattata come **pagina di servizio** (qualità 1), limitandosi — come richiesto dal formato — alla riga di intestazione noinclude. Ho aggiunto solo un commento tra apici per descrivere ciò che è visivamente presente, in ossequio al principio di trascrizione fedele; se il progetto preferisce una resa ancora più scarna (solo noinclude, senza alcun contenuto), la stringa corretta è semplicemente:
```
<noinclude><pagequality level="1" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
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<noinclude><pagequality level="4" user="Utoutouto" />{{RigaIntestazione|324|maschere nude|}}{{block|recita}}</noinclude><noinclude>
</noinclude>Ti volevo domandare se il direttore della Banca t’ha detto qualche cosa.
{{Sc|Giacomino}}. No. Niente. Non l’ho visto nemmeno.
{{Sc|Toti}}. Non ci vai da tre giorni.
{{Sc|Giacomino}}. Non sono andato, perché...
{{Sc|Toti}} (''interrompendolo''). Non voglio saperlo. Te lo domandavo perché ieri lo incontrai per istrada e mi chiese di te. Discorrendo, si parlò del tuo stipendio, e io gli feci notare che non è quello che dovrebbe essere. Siamo rimasti d’accordo che ti sarà cresciuto.
{{Sc|Giacomino}} (''sulle spine, strizzandosi le mani''). Professore, io la ringrazio; ma —
{{Sc|Toti}}. — di che mi ringrazii? —
{{Sc|Giacomino}} (''seguitando''). — ma mi faccia il piacere, la carità di... di non incomodarsi piú, di... non curarsi piú di me, ecco!
{{Sc|Toti}}. Ah sí? Bravo, bravo. Non abbiamo più bisogno di nessuno, ora, eh?
{{Sc|Giacomino}}. Non per questo, professore. Se lei non vuol capire!
{{Sc|Toti}}. Che vuoi che capisca? Mi puoi impedire, scusa, se voglio farti un po’ di bene, che te lo faccia?
{{Sc|Giacomino}}. Ma se io non lo voglio?
{{Sc|Toti}}. Tu non lo vuoi, e io te lo voglio fare. Per mio piacere. Non sono padrone? Oh guarda un po’. Mi dici che non debbo piú curarmi di te. E di chi vuoi che mi curi io, allora?
{{block|is|A un moto di Giacomino:}}Aspetta. Senza furie. Poi parlerai tu. Lascia parlare a me, adesso. Devi sapere, figliuolo mio, che ai vecchi — ai vecchi, s’intende, che non siano egoisti e che abbiano stentato nella vita, com’ho stentato io, per arrivare a farsi, bene o male, uno stato — piace vedere i giovani che se lo meritano farsi avanti per loro mezzo, e godono se essi sono contenti, godono se possono risparmiar loro tutti gli stenti provati. Tu lo sai ch’io ti considero come un figliuolo.
{{block|is|Si volta a guardarlo bene e s’interrompe:}}Che fai? Piangi?<noinclude></noinclude>
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Utoutouto
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<noinclude><pagequality level="4" user="Utoutouto" />{{RigaIntestazione||pensaci, giacomino!|325}}{{block|recita}}</noinclude>
{{block|is|Giacomino ha nascosto infatti il volto tra le mani e sussulta come per un impeto di singhiozzi che vorrebbe frenare. Fa per posargli amorosamente una mano sulla spalla, domandando:}}Come? perché?
{{block|is|Ma Giacomino balza in piedi.}}
{{Sc|Giacomino}} (''convulso, come per ribrezzo, e mostrando il viso alterato, sconvolto, per una fiera risoluzione improvvisa''). Non mi tocchi! Non mi s’accosti, professore! Lei mi sta facendo soffrire una pena d’inferno —
{{Sc|Toti}}. — io? —
{{Sc|Giacomino}}. — lei, lei — non voglio codesto suo affetto! — per carità, la scongiuro, se ne vada! se ne vada! e si scordi ch’io esisto!
{{Sc|Toti}} (''sbalordito''). Ma perché? Che hai?
{{Sc|Giacomino}}. Vuol sapere che ho? Glielo dico subito. Mi sono fidanzato, professore. Ha capito? Mi sono fidanzato.
{{Sc|Toti}} (''vacilla, come per una mazzata sul capo; si porta le mani alla testa; casca a sedere quasi stroncato; balbetta''): Fi... fidan... fidanzato?
{{Sc|Giacomino}}. Sí! E dunque, basta! basta per sempre, professore! Capirà che ora non posso piú vederla qua, comportare la sua presenza in casa mia.
{{Sc|Toti}} (''quasi senza voce, istupidito''). Mi... mi cacci via?
{{Sc|Giacomino}} (''dolente, con rispetto''). No, no... ma se ne vada... è bene che lei... che lei se ne vada, professore.
{{Sc|Toti}} (''si leva a stento, per andarsene; s’appressa pian piano a Niní; lo guarda; gli carezza i capellucci: poi voltandosi a Giacomino''). Quando è stato? Senza... senza dirmene nulla...
{{Sc|Giacomino}}. Già da un mese.
{{Sc|Toti}}. Da un mese? E seguitavi a venire a casa mia?
{{Sc|Giacomino}}. Lei sa come ci venivo.
{{Sc|Toti}} (''gli fa cenno con la mano di non aggiunger altro. Poi''). Con chi?
{{block|is|E poiché Giacomino tarda a rispondere:}}Dimmelo!
{{Sc|Giacomino}}. Con una povera orfana come me, amica di mia sorella.
{{Sc|Toti}} (''seguita a guardarlo come inebetito, con la bocca aperta, e non trova piú neanche la voce per parlare''). E... e... e si lascia tutto,<noinclude></noinclude>
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{{Sc|Giacomino}}. Vuol sapere che ho? Glielo dico subito. Mi sono fidanzato, professore. Ha capito? Mi sono fidanzato.
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{{Sc|Giacomino}}. Sí! E dunque, basta! basta per sempre, professore! Capirà che ora non posso piú vederla qua, comportare la sua presenza in casa mia.
{{Sc|Toti}} (''quasi senza voce, istupidito''). Mi... mi cacci via?
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<noinclude><pagequality level="4" user="Utoutouto" />{{RigaIntestazione|326|maschere nude|}}{{block|recita}}</noinclude><noinclude>
</noinclude>cosí?... e... e... e non si pensa piú a... a niente? non... non si tien piú conto di niente?
{{Sc|Giacomino}}. Ma scusi, professore, mi voleva schiavo?
{{Sc|Toti}}. Schiavo?
{{block|is|Ha uno schianto nella voce, e insorge a poco a poco.}}Io che t’ho fatto padrone della mia casa? Ah, codesta sí, che è vera ingratitudine! Il bene che t’ho fatto, il bene che t’ho fatto, te l’ho forse fatto per me? E che n’ho avuto io, del bene che t’ho fatto? Le ingiurie, la baja di tutta la gente stupida che non vuol capire il sentimento mio. Ah, dunque, non vuoi piú capirlo neanche tu il sentimento di questo povero vecchio che sta per andarsene e che era tranquillo di lasciar tutto a posto, una madre, il bambino, te, uniti, contenti, in buone condizioni? Non so — non so ancora — non voglio sapere chi sia la tua fidanzata. Sarà — se l’hai scelta tu — sarà una giovane per bene. Ma pensa che non è possibile che tu abbia trovato di meglio, Giacomino, della madre di questo bambino. Non ti parlo dell’agiatezza soltanto, bada! Ma tu hai ora la tua famiglia, in cui non ci sono di piú che io, ancora per poco, io che non conto per nulla. Che fastidio vi dò, io? Sono come il padre di tutti; e posso anche, se tu vuoi, per la vostra pace, posso anche andarmene. Ma dimmi, com’è stato? che cos’è accaduto? come ti s’è voltato cosí tutt’a un tratto il cervello?
{{block|is|Lo prende per le braccia.}}Figliuolo mio... dimmelo dimmelo.
{{Sc|Giacomino}}. Che vuole che le dica? Come non s’accorge, professore, che tutta codesta sua bontà —
{{Sc|Toti}}. — questa mia bontà — sèguita! che vuoi dire?
{{Sc|Giacomino}}. Mi lasci stare! Non mi faccia parlare!
{{Sc|Toti}}. No, parla, anzi! Devi parlare!
{{Sc|Giacomino}}. Vuole che glielo dica? Non comprende dunque da sé che certe cose si possono fare soltanto di nascosto, e non sono possibili alla vista di tutti, con lei che sa, con la gente che ride?
{{Sc|Toti}}. Ah, è per la gente? E parli tu della gente che ride? Ma ride di me, la gente, e ride perché non capisce, e io la lascio<noinclude></noinclude>
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Pagina:Pirandello - Maschere nude, Volume II - Verona, Mondadori, 1965.djvu/337
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Utoutouto" />{{RigaIntestazione||pensaci, giacomino!|327}}{{block|recita}}</noinclude><noinclude>
</noinclude>ridere perché non me n’importa niente! All’ultimo vedrai chi riderà meglio! È l’invidia, credi a me, l’invidia, figliuolo, di vederti a posto, sicuro del tuo avvenire.
{{Sc|Giacomino}}. Se è cosí — guardi, professore — se è cosí, lasci star me — ci sono tant’altri giovani che hanno bisogno d’ajuto.
{{Sc|Toti}} (''ferito, con un feroce scatto di indignazione: gli va con le mani sulla faccia, poi gli afferra il bavero della giacca e lo scrolla''). Oh! che cosa... che cosa hai detto? È giovane Lillina; ma è onesta, perdio! E tu lo sai! Nessuno meglio di te lo può sapere! È qua, è qua, il suo male!
{{block|is|Si picchia forte sul petto.}}Dove credi che sia? Pezzo d’ingrato! Ah, ora la insulti per giunta! E non ti vergogni? non ne senti rimorso in faccia a me? tu? E per chi l’hai presa? Ah credi che possa passare dall’uno all’altro, cosí come niente? Madre di questo bambino, che tu sai bene di chi è! Ma che dici? Ma come puoi parlare cosí?
{{Sc|Giacomino}}. E lei, professore, mi scusi, come può lei piuttosto parlare cosí?
{{Sc|Toti}} (''d’improvviso, come vaneggiando, grattandosi lievemente le tempie''). Hai ragione... hai ragione... hai ragione.
{{block|is|Rompe in un pianto disperato, cadendo a sedere sul divano e abbracciando forte forte il bambino, il quale, sentendolo piangere, sarà accorso a lui.}}Ah, povero Niní mio! povero piccino mio! che sciagura! che rovina! E che ne sarà della tua mammina ora? che ne sarà di te, Niní, bello mio, con una mammina come la tua, senza esperienza, senza piú chi l’assista e chi la guidi? Che baratro! che baratro!
{{block|is|Sollevando il capo, rivolto a Giacomino:}}Piango, perché mio è il rimorso; piango, perché io t’ho protetto: io t’ho accolto in casa; io le ho parlato di te in modo da toglierle ogni scrupolo d’amarti! E ora che t’amava sicura, madre di questo bambino, qua, ora tu...
{{block|is|Balza in piedi d’improvviso, risoluto, convulso.}}<noinclude></noinclude>
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{{Sc|Giacomino}}. Se è cosí — guardi, professore — se è cosí, lasci star me — ci sono tant’altri giovani che hanno bisogno d’ajuto.
{{Sc|Toti}} (''ferito, con un feroce scatto di indignazione: gli va con le mani sulla faccia, poi gli afferra il bavero della giacca e lo scrolla''). Oh! che cosa... che cosa hai detto? È giovane Lillina; ma è onesta, perdio! E tu lo sai! Nessuno meglio di te lo può sapere! È qua, è qua, il suo male!
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{{Sc|Giacomino}}. E lei, professore, mi scusi, come può lei piuttosto parlare cosí?
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Utoutouto" />{{RigaIntestazione|328|maschere nude|}}{{block|recita}</noinclude><noinclude>
</noinclude>Pensaci, Giacomino! Io sono buono, ma appunto perché sono cosí buono, se vedo la rovina d’una povera donna, la rovina tua, la rovina di questa creaturina innocente, io divento capace di tutto! Pensaci, Giacomino! Io ti faccio cacciar via dalla Banca! Ti butto di nuovo in mezzo a una strada!
{{Sc|Giacomino}}. Ma sí, faccia quello che vuole, professore. Io già me l’aspettavo.
{{Sc|Toti}}. Ah, te l’aspettavi? Ma son capace di fare anche quello che non t’aspetti, sai? Vado ora stesso, con questo bambino per mano, a presentarmi alla tua fidanzata.
{{Sc|Giacomino}}. Ah no, perdio, questo lei non lo farà, professore!
{{Sc|Toti}}. Non lo farò? E chi potrà impedirmelo?
{{Sc|Giacomino}}. Gliel’impedirò io! perché lei non ha il diritto d’andare a turbare una povera ragazza!
{{Sc|Toti}}. Non ho il diritto? E chi t’ha detto che non l’ho? Io difendo la madre questa creaturina! difendo questa creaturina! e difendo anche te, ingrato, che non ragioni piú! Andrò a parlarle, a parlare ai parenti, mostrerò questo piccino e domanderò se c’è coscienza a rovinar cosí una casa, una famiglia, a far morire di crepacuore un povero vecchio, una povera madre, e lasciar senza ajuto e senza guida un povero innocente come questo, Giacomino, come questo... Ma non lo vedi? non hai piú cuore, figliuolo mio? non lo vedi qua il tuo piccino? E tuo! È tuo!
{{block|is|Lo prende e glielo appende al collo. Giacomino non resiste più; lo abbraccia; lo bacia sulla testa; e allora il professor Toti, al colmo della commozione, ride, piange, come impazzito, grida:}}
Santo figliuolo... santo figliuolo mio... ah che bene mi fai.... lo volevo dire... lo volevo dire... Su su, andiamo, ora! Andiamo via subito! Non perdiamo tempo! Cosí come ti trovi! Via, via, tutti e tre!
{{block|is|A questo punto si spalanca l’uscio laterale a destra e irrompono Rosaria, don Landolina e Filomena, gridando insieme:}}
{{Sc|Rosaria}}. No, no, Giacomino, che fai? che fai? Cosí ti lasci trascinare?
{{Sc|Landolina}}. Di violenza? È inaudito! Peccato mortale, Giacomino!<noinclude></noinclude>
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{{Sc|Giacomino}}. Ah no, perdio, questo lei non lo farà, professore!
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Santo figliuolo... santo figliuolo mio... ah che bene mi fai.... lo volevo dire... lo volevo dire... Su su, andiamo, ora! Andiamo via subito! Non perdiamo tempo! Cosí come ti trovi! Via, via, tutti e tre!
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Utoutouto" />{{RigaIntestazione||pensaci, giacomino|329}}{{block|recita}}</noinclude>
{{Sc|Filomena}}. Misericordia! Misericordia!
{{Sc|Giacomino}} (''a Rosaria''). Non posso piú sciogliermi, Rosaria! Lasciami andare!
{{Sc|Toti}} (''a Landolina, parandoglisi davanti''). Vade retro! vade retro! — Via, via, Giacomino, non ti voltare!
{{block|is|E mentre Giacomino e Niní passano la soglia, séguita imperterrito a gridare:}}Vade retro! Distruttore delle famiglie! Vade retro!
{{Sc|Landolina}} (''accorrendo, gridando''). Giacomino, io credo....
{{Sc|Toti}} (''subito, dandogli sulla voce''). Che crede? Lei neanche a Cristo crede!
</div>
{{Ct|f=100%|v=1|TELA}}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Pirandello - Maschere nude, Volume II - Verona, Mondadori, 1965.djvu/341
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Utoutouto" /><!--{{RigaIntestazione||lumie di sicilia|331}}{{block|recita}}--></noinclude>
{{Ct|c=atto|LUMÍE DI SICILIA}}<noinclude></noinclude>
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{{Ct|c=atto|PERSONAGGI}}
{{block|is|{{Sc|Micuccio Bonavino}}, sonatore di banda — {{Sc|Marta marnis}}, madre di — {{Sc|Sina Marnis}}, cantante — {{Sc|Ferdinando}}, cameriere — {{Sc|DORINA}}, cameriera.}}
{{block|is|Invitati — Altri camerieri.
{{*}}
In una città dell’Italia settentrionale.<br>
Oggi.}}<noinclude></noinclude>
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{{Ct|c=atto|ATTO UNICO}}<noinclude></noinclude>
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{{vs|5}}
<i>La scena rappresenta una camera di passaggio, con scarsa mobilia: un tavolino, alcune sedie. L’angolo a sinistra (dell’attore) è nascosto da una cortina. Usci laterali, a destra e a sinistra. In fondo, l’uscio comune, a vetri, aperto, dà in una stanza al bujo, attraverso la quale si scorge una bussola che immette in un salone splendidamente illuminato. S’intravede in questo salone, attraverso i vetri della bussola, una sontuosa mensa apparecchiata.
È notte. La camera, al bujo. Qualcuno ronfa dietro la cortina.</i>
{{vs|5}}<noinclude></noinclude>
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{{vs|3}}
{{block|recita}}
{{block|is|Poco dopo levata la tela, Ferdinando entra per l’uscio a destra con un lume in mano. È in maniche di camicia, ma non ha che da indossare la marsina per essere pronto a servire in tavola. Lo segue Micuccio Bonavino, campagnuolo all’aspetto, col bavero del pastrano ruvido rialzato fin su gli orecchi, stivaloni fino al ginocchio, un sudicio sacchetto in una mano, nell’altra una vecchia valigetta e l’astuccio d’uno strumento musicale, che egli quasi non può più reggere, dal freddo e dalla stanchezza. Appena la camera si rischiara, cessa il ronfo dietro la cortina, donde Dorina domanda:}}
{{Sc|Dorina}}. Chi è?
{{Sc|Ferdinando}} (''posando il lume sul tavolino''). Ehi, Dorina, su! Vedi che c’è qui il signor Bonvicino.
{{Sc|Micuccio}} (''scotendo la testa per far saltare dalla punta del naso una gocciolina, corregge''). Bonavino, veramente.
{{Sc|Ferdinando}}. Bonavino, Bonavino.
{{Sc|Dorina}} (''dalla cortina, in uno sbadiglio''). E chi è?
{{Sc|Ferdinando}}. Parente della signora.
{{block|is|A Micuccio:}} Come sarebbe di lei la signora, scusi? cugina forse?
{{Sc|Micuccio}} (''imbarazzato, esitante''). Ecco, veramente no: non c’è parentela. Sono... sono Micuccio Bonavino; lei lo sa.
{{Sc|Dorina}} (''incuriosita, sebbene ancor mezzo assonnata, uscendo fuori della cortina''). Parente della signora?
{{Sc|Ferdinando}} (''stizzito''). Ma che! No. Lasciami sentire:
{{block|is|A Micuccio:}} Compaesano? Perché mi avete allora domandato se c’era «zia» Marta?
{{block|is|A Dorina:}}
12-II<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="4" user="Utoutouto" />{{RigaIntestazione|338|maschere nude|}}{{block|recita}}</noinclude><noinclude>
</noinclude>Capisci? Ho creduto parente, nipote. Io non posso ricevervi, caro mio.
{{Sc|Micuccio}}. Non potete ricevermi? Se vengo apposta dal paese!
{{Sc|Ferdinando}}. Apposta, perché?
{{Sc|Micuccio}}. Per trovarla!
{{Sc|Ferdinando}}. Ma non si viene a trovare a quest’ora. Non c’è!
{{Sc|Micuccio}}. Se il treno arriva adesso, che posso farci io? Potevo dire al treno: cammina più presto?
{{block|is|Congiunge le mani ed esclama sorridendo, come per persuadere a una certa indulgenza:}}Treno è! Arriva quando deve arrivare. — Sono in viaggio da due giorni...
{{Sc|Dorina}} (''squadrandolo''). E vi si vede, oh!
{{Sc|Micuccio}}. Sí, eh? molto? Come sono?
{{Sc|Dorina}}. Brutto, caro. Non v’offendete.
{{Sc|Ferdinando}}. Io non posso ricevervi. Ritornate domattina e la troverete. Adesso la signora è a teatro.
{{Sc|Micuccio}}. Ma che tornare! Dove volete che vada io adesso, di notte, forestiere? Se non c’è, l’aspetto. Oh bella! Non posso aspettarla qua?
{{Sc|Ferdinando}}. Vi dico che, senza permesso...
{{Sc|Micuccio}}. Ma che permesso! Voi non mi conoscete...
{{Sc|Ferdinando}}. Appunto perché non vi conosco. Non voglio mica prendermi una sgridata per voi!
{{Sc|Micuccio}} (''sorridendo con aria di sufficienza gli fa cenno di no, col dito''). State tranquillo.
{{Sc|Dorina}} (''a Ferdinando''). Ma sí, avrà proprio testa da badare a lui, questa sera, la signora!
{{block|is|A Micuccio:}}Vedete, caro?
{{block|is|Gli indica il salone in fondo, illuminato.}}Ci sarà una gran festa!
{{Sc|Micuccio}}. Ah sí? Che festa?
{{Sc|Dorina}}. La serata...
{{block|is|sbadiglia}}d’onore.
{{Sc|Ferdinando}}. E finiremo, se Dio vuole, all’alba!<noinclude></noinclude>
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Pensaci, Giacomino! (Commedia, 1965)/Atto III
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Utoutouto
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Porto il SAL a SAL 100%
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{{Qualità|avz=100%|data=29 agosto 2026}}{{IncludiIntestazione|sottotitolo=Atto III|prec=../Atto II|succ=}}
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Autore:Caravaggio
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Paperoastro
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wikitext
text/x-wiki
{{Autore
| Nome =
| Cognome = Caravaggio
| Attività = pittore
| Nazionalità = italiano
| Professione e nazionalità =
}}
{{Sezione note}}
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Discussioni utente:Francyskus
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MediaWiki message delivery
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/* Prossimi incontri a Catania e Messina - settembre e ottobre 2026 */ nuova sezione
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wikitext
text/x-wiki
{{benvenuto|firma=[[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 08:30, 12 giu 2025 (CEST)}}
== Copyright==
Ciao Francyskus, non possiamo caricare testi ancora sotto copyright. Come regola generale, devono essere passati 70 anni dalla morte dell'autore, e sia Calvino che la Viganò sono morti molto più di recente. [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 08:30, 12 giu 2025 (CEST)
== Viaggi alle Due Sicilie ==
Ciao, per favore lascia perdere la trascrizione di [[Indice:Viaggi alle Due Sicilie e in alcune parti dell'Appennino, vol. 2, 1792 - BEIC IE6332532.djvu]]: le pagine che hai pubblicato al 75% non era formattate ed è anche inutile che pubblichi pagine al 25% utilizzando l'OCR senza un buon criterio. Visto che stiamo già lavorando sull'opera io e un'altra utente, lei trascrivendo e io rileggendo il testo, i tuoi interventi sono solo una perdita di tempo per te e per noi, che dobbiamo rifare il lavoro che lasci indietro, quindi per cortesia dedicati a fare esperienza su altre opere. Grazie. [[User:Spinoziano|Spinoziano]] ([[User talk:Spinoziano|disc.]]) 15:13, 13 giu 2025 (CEST)
:{{ping|Candalua}} questo nuovo utente non si ferma e non risponde ai messaggi, puoi intervenire? Sta facendo danni. --[[User:Spinoziano (BEIC)|Spinoziano (BEIC)]] ([[User talk:Spinoziano (BEIC)|disc.]]) 16:05, 13 giu 2025 (CEST)
::Francyskus, prima di tutto dovresti sempre rispondere ai messaggi che ricevi, anche solo per darci conferma che hai capito e che terrai conto delle indicazioni. Questo è un progetto collaborativo e la comunicazione per noi è imprescindibile. Poi: le pagine senza testo non vanno segnate come "trascritte" ma come "pagine vuote": vedi [[Aiuto:Stato di Avanzamento del Lavoro]] per capire meglio come funziona. Altra cosa: ti sei messo a trascrivere alcune pagine di [[Indice:Yambo - Manoscritto trovato in una bottiglia - 1905 - Scotti.pdf]], ma quello è un indice abbandonato, come è indicato; quindi hai fatto del lavoro inutile. In generale vedo che stai lavorando su una pagina qua, un'altra là... io ti consiglierei di fare pratica con un'opera per volta, magari cominciando con una da rileggere. Così anche per noialtri è più facile seguirti e darti le giuste dritte. Attendo una tua risposta. [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 16:41, 13 giu 2025 (CEST)
== Formattazioni varie ==
Ciao, sei attivissimo! oltre 500 modifiche in 3 giorni!
Occhio però a prendere prima confidenza con le formattazioni tipiche di wikisource (piuttosto ostiche pure se uno già conosce wikipedia), vedi [https://it.wikisource.org/w/index.php?title=Pagina:I_poeti_dell%27Antologia_Palatina_(Romagnoli)_3.djvu/7&diff=prev&oldid=3535344 per es.] l'uso del template ''rigaintestazione'' e del codice ''poem''.
Prendi ispirazione da altre pagine già sistemate da utenti esperti, e magari datti una lettura alle pagine di aiuto per poter contribuire al meglio. Se hai dubbi chiedi pure :-) -- [[User:TrameOscure|TrameOscure]] ([[User talk:TrameOscure|disc.]]) 15:20, 14 giu 2025 (CEST)
== Mancate risposte ==
Se continui a non rispondere ai messaggi, segnalerò la cosa e prenderemo dei provvedimenti. Non è accettabile questo comportamento. [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 18:40, 14 giu 2025 (CEST)
== Attività in Sicilia: si conclude il 2025, nuovi progetti nel 2026 ==
[[File:Wikimediani durante Wiki Loves Sicilia 2025 - Pasta e pesce 3.jpg|thumb|Wikimediani siciliani durante un evento di contribuzione]]
Buongiorno a tutti,
Si conclude un altro bellissimo anno di raduni in Sicilia. Dal 2023, il nostro gruppo di volontari a Wikipedia si è dedicato ad organizzare incontri e progetti per stimolare la partecipazione sul territorio siciliano.
Potete ritrovare [[it:Wikipedia:Raduni/Raduni in Sicilia 2025|sulla pagina dei raduni 2025]] tutti i progetti che abbiamo organizzato durante l'anno. In particolare, potete dare un'occhiata:
* alle [[c:Commons:Wiki Loves Monuments 2025 in Italy/Sicily|foto vincitrice dell'edizione regionale del concorso '''Wiki Loves Monuments''']];
* alla pagina del progetto '''[[it:Wikipedia:Wiki Loves Sicilia 2025|Wiki Loves Sicilia]]''' in cui abbiamo elencato gli eventi organizzati, le foto di cibo scattate e le voci migliorate nell'ambito di questo progetto di documentazione della gastronomia siciliana;
* alle foto e la documentazione del convegno '''[[m:ItWikiCon/2025|itWikiCon 2025]]''' che abbiamo organizzato a Catania.
Ora, si avvicina il 2026, e abbiamo già alcuni eventi in preparazione!
[[File:Locandina WP25 Palermo.png|thumb|Locandina dell'evento del 17 gennaio 2026 a Palermo]]
Prima di tutto, vi invito ad aggiungere '''[[it:Wikipedia:Raduni/Raduni in Sicilia 2026|la pagina dei raduni 2026]]''' nella vostra lista di osservati speciali per poter essere informati dei prossimi progetti svolti in Sicilia.
Vi ricordo inoltre che quella pagina e la sua pagina di discussione sono aperte a tutti: ogniuno può decidere di organizzare un evento o un progetto nella sua provincia. Non esitare a contattare [[:it:utente:GiovanniPen|GiovanniPen]] o [[:it:utente:Auregann|Auregann]] per scambiare idee o domande!
Nelle prossime settimane, celebreremo insieme il '''compleanno di 25 anni di Wikipedia'''. Per l'occasione, stiamo organizzando 3 incontri:
* A [[it:Evento:Compleanno di Wikipedia 25 a Palermo|'''Palermo''' (Orbita), il sabato 17 gennaio]]
* A [[it:Evento:Compleanno di Wikipedia 25 a Catania|'''Catania''' (sede Legambiente), il sabato 24 gennaio]]
* In provincia di Ragusa, febbraio, in corso di organizzazione
Non esitare ad iscrivervi sulla pagina dedicata, e a contattare [[:it:utente:Auregann|Auregann]] se volete dare una mano all'organizzazione.
Vi auguriamo delle buone feste e non vediamo l'ora di continuare a sviluppare attività wikimediane sul territorio nel 2026. A presto! [[it:utente:Auregann|Auregann]] - 09:28, 18 dic 2025 (CET)
<small>Ricevi questo messaggio perché sei iscritto/a nella [[m:lGlobal message delivery/Targets/Wikimediani in Sicilia|lista di diffusione dei Wikimediani in Sicilia]].</small>
<!-- Messaggio inviato da User:Auregann@metawiki usando l'elenco su https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/Wikimediani_in_Sicilia&oldid=29683760 -->
== Saadi ==
Sono stato un po' troppo frettoloso nel caricamento dei due pdf di Saadi, non sono soddisfatto per 2 motivi:
1. ho caricato da IA il pdf senza strato testo OCR;
2. non sono affatto soddisfatto della risoluzione delle scansioni, così come sono rese dal software mediawiki. Infatti, se apri il [[:File:Saadi - Il Roseto, I.pdf|file pdf]], le dimensioni delle immagini risultano di 704 × 1 083 pixel, troppo piccole.
Vedo che hai già cominciato a trascrivere: se trovo il modo di migliorare le cose, salverò tutto il tuo lavoro. Vediamo...
Come stai lavorando? Sicuramente usi il tool OCR di mediawiki: ma come, di preciso? [[User:Alex brollo|Alex brollo]] ([[User talk:Alex brollo|disc.]]). 06:42, 28 gen 2026 (CET)
:Ho provato a caricare io file pdf con strato testo OCR (volume I), ma mi sembra veramente uno strato OCR di bassa qualità. E' comunque oportuno usare il tool Trascrivi il testo. Usando Trascrivi il testo, l'opzione Tesseract non dà un buon risultato, è migliore, ma con parecchi errori, l'OCR Google. Continuo le prove. Archive.org non è più quello di una volta... :-( [[User:Alex brollo|Alex brollo]] ([[User talk:Alex brollo|disc.]]). 06:58, 28 gen 2026 (CET)
::Procede bene, sto usando il tool Trascrivi il testo, ma alcune prole sono praticamente illeggibili, come nelle note [[User:Francyskus|Francyskus]] ([[User talk:Francyskus|disc.]]) 09:21, 28 gen 2026 (CET)
:::Ho imparato mediante il manuale di Wikisource a creare un'indice, a collegare l'opera alla pagina dell'autore, la reputo una piccola vittoria personale XD. Ma se ci sono problemi nel lavoro in generale fammi sapere! (O se commetto qualche errore) [[User:Francyskus|Francyskus]] ([[User talk:Francyskus|disc.]]) 09:29, 28 gen 2026 (CET)
::::Gran lavoro! Ho ritoccato qualcosa nella struttura della transclusione, lasciando un breve messaggio in Discussioni indice del vol. I; se qualcosa non ti è chiaro, oppure trovi errori, sono qua. [[User:Alex brollo|Alex brollo]] ([[User talk:Alex brollo|disc.]]). 07:01, 27 giu 2026 (CEST)
== Prossimi incontri: OSM a Messina, Wikipedia a Catania ==
[[File:Wikipedia 25 event in Palermo, Sicily 03.jpg|thumb|Partecipanti durante l'incontro di Wikipedia 25 a Palermo a gennaio]]
Buongiorno a tutti,
Appena completato il [[it:Wikipedia:Raduni/Raduni_in_Sicilia_2026#Eventi_per_il_compleanno_di_Wikipedia|nostro tour di Sicilia con eventi per celebrare il compleanno di Wikipedia]], andiamo avanti con i nostri prossimi incontri per conoscerci di persona e migliorare insieme i nostri progetti collaborativi preferiti.
Puoi raggiungerci prossimamente a queste occasioni:
* '''[[it:Wikipedia:Raduni/Raduni_in_Sicilia_2026#Mapping_Day_e_formazione_a_Messina,_28_Febbraio|Mapping Day a Messina, questo sabato 28 febbraio]]''': giornata di scoperta e di contribuzione alla mappa libera OpenStreetMaps attraverso vari strumenti che si usano dal telefono.
* '''[[it:Wikipedia:Raduni/Raduni_in_Sicilia_2026#Modifichiamo_Wikipedia_insieme!_Catania,_13_marzo|Incontro di contribuzione a Wikipedia a Catania il 13 marzo]]''': un raduno per modificare Wikipedia insieme.
Se vuoi partecipare, non dimenticare di iscriverti nell'elenco di partecipanti per ogni evento, e di raggiungere il nostro gruppo Telegram per ricevere aggiornamenti.
E come sempre, se hai un'idea o vuoi organizzare un incontro nella tua zona, non esitare a contattare me o [[it:utente:GiovanniPen|GiovanniPen]], ti supportiamo con gran piacere. A presto, [[it:utente:Auregann|Auregann]], 08:21, 25 feb 2026 (CET)
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== Prossimi incontri di presenza in Sicilia (marzo-aprile 2026) ==
Ciao! Ecco i prossimi eventi che organizziamo per i volontari di Wikipedia in Sicilia. Se hai voglia di conoscere altri utenti di persona o di diventare più coinvolto/a nei nostri progetti, non esitare a partecipare!
* [[it:Wikipedia:Raduni/Raduni_in_Sicilia_2026#Wikimeet_palermitano_-_Palermo,_27_marzo|Wikimeet a '''Palermo, 27 marzo''']]
* [[it:Wikipedia:Raduni/Raduni_in_Sicilia_2026#Astrofotografia_e_licenze_libere,_Gruppo_Astrofili_Catanesi,_16_aprile|Incontro sull'astrofotografia e licenze libere a '''Catania, 16 aprile''']]
* [[it:Wikipedia:Raduni/Raduni_in_Sicilia_2026#Modifichiamo_Wiki_e_OSM_insieme!_-_Catania,_23_aprile|Modifichiamo Wiki e OSM insieme! a '''Catania, 23 aprile''']]
Per qualsiasi domanda su questi eventi, o se hai un idea per un prossimo evento, non esitare a contattare il nostro coordinatore regionale [[it:utente:GiovanniPen|GiovanniPen]]. A presto, [[it:utente:Auregann|Auregann]], 12:17, 24 mar 2026 (CET)
<small>Ricevi questo messaggio perché sei iscritto/a nella [[m:lGlobal message delivery/Targets/Wikimediani in Sicilia|lista di diffusione dei Wikimediani in Sicilia]].</small>
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== Prossimi incontri wiki e OSM in provincia di Catania (aprile e maggio 2026) ==
Ciao! Il gruppo dei Wikimediani in Sicilia ha organizzato nuovi incontri per conoscere altri utenti di Wikipedia e OSM di persona e lavorare insieme sui nostri progetti preferiti.
Ecco i prossimi raduni in zona di Catania ad aprile e maggio, tutte le informazioni e iscrizioni si trovano [[it:Wikipedia:Raduni/Raduni in Sicilia 2026|sulla pagina dei raduni in Sicilia]].
* '''Modifichiamo Wiki e OSM insieme!''' il 23 aprile sera da Localhost (Catania), per conoscere nuove persone e lavorare insieme
* '''Editathon "Voci di carta, voci digitali"''' il 7 maggio pomeriggio al DISUM dell'Università di Catania, per migliorare insieme voci sugli autori italiani
* '''Mappiamo le Aci''', 16 e 17 maggio ad Acireale, per arricchire i dati cartografici su OpenStreetMap, a piedi o in bici
Per qualsiasi domanda su questi eventi, o se hai un idea per un prossimo evento, non esitare a contattare il nostro coordinatore regionale [[it:utente:GiovanniPen|GiovanniPen]]. A presto, [[it:utente:Auregann|Auregann]] 10:35, 22 apr 2026 (CEST)
<small>Ricevi questo messaggio perché sei iscritto/a nella [[m:lGlobal message delivery/Targets/Wikimediani in Sicilia|lista di diffusione dei Wikimediani in Sicilia]].</small>
<!-- Messaggio inviato da User:Auregann@metawiki usando l'elenco su https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Global_message_delivery/Targets/Wikimediani_in_Sicilia&oldid=30244242 -->
== Texts in Italian and in French for Wikisource ==
The texts I was telling you about earlier today are:
* by [[d:Q466987|Marceline Desbordes-Valmore]], the most famous/studied French poetess of the XIXth century (who doesn't yet have a page on the Italian Wikisource): I scanned [[Indice:Desbordes-Valmore - Il Libro dell'infanzia, 1837.pdf|this book]] which is a translation of [[s:fr:Livre:Desbordes-Valmore_-_Le_Livre_des_petits_enfans,_1834.pdf|this one]] which is already proofread on the French Wikisource; I'm not sure I can also add [https://archive.org/details/desbordes-valmore-poesie-lettere this book] because I don't know the date of death of the translator who [https://fr.findagrave.com/memorial/85155490/fernanda-fratoddi was born in 1890]. Same doubt for the poetry book ''Liriche d'Amore'' (Milan, Modernissima, 1923) translated by [[d:Q130303303|Walter Vaccari who was born in 1896]].
* by her daughter [[d:Q3352519|Ondine Valmore]], who published [https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k62819751 this book in 1844] (not yet proofread on the French Wikisource), which was [https://semdv.fr/oeuvre/traductions/Desbordes-Valmore%20-%20Come%20si%20diviene%20felici,%201846.pdf translated into Italian 2 years later].
About uploading scans to Wikimedia Commons, I have prepared [https://www.youtube.com/watch?v=PPTepM7_Ghc this video tutorial/demo] on how to upload a book on Wikimedia Commons (I don't give details on how to check that it is indeed in the public domain, which is a prerequisite) and creating the corresponding element in Wikidata.
Don't hesitate if you have questions about the Wikisource workshops we have been organizing in France since 2018 to proofread texts written by women (project presented [[s:fr:Wikisource:Autrices|here]]).
-- [[User:FreeCorp|FreeCorp]] ([[User talk:FreeCorp|disc.]]) 18:39, 24 lug 2026 (CEST)
:And maybe I should have mentioned that "[https://societedesetudesmarcelinedesbordesvalmore.fr/oeuvrepoetique/poeme.php?id_poeme=Bertrand521 Les Roses de Saadi]" is Marceline Desbordes-Valmore most famous poem ;)! A translation into Italian can be found [https://archive.org/details/desbordes-valmore-poesie-lettere/page/72/mode/2up here]. -- [[User:FreeCorp|FreeCorp]] ([[User talk:FreeCorp|disc.]]) 18:47, 24 lug 2026 (CEST)
== Prossimi incontri a Catania e Messina - settembre e ottobre 2026 ==
Ciao, dopo l'estate, riprendiamo il programma di incontri e attività legati ai progetti Wikimedia e OSM in Sicilia! Trovi tutti i prossimi incontri sulla pagina '''[[:it:Wikipedia:Raduni/Raduni in Sicilia 2026|Raduni in Sicilia 2026]]'''.
Nelle prossime settimane, proponiamo:
* il concorso fotografico '''Wiki Loves Monuments''', dal 1° al 30 settembre: l'occasione ideale per andare a scattare foto di monumenti nella tua provincia e caricarle su Commons!
* il nostro incontro '''Modifichiamo Wiki e OSM insieme''' per conoscere wikimediani di persona e lavorare insieme sui nostri progetti preferiti. Prossimi incontri a Catania il 18 settembre e 10 ottobre.
* un'uscita in bici all'occasione della settimana della mobilità sostenibile per '''mappare le nuove piste ciclabili di Catania su OSM''', il 22 settembre.
* una collaborazione fra l'Italia e l'Albania per '''documentare la comunità arbëreshe in Sicilia''', con un'incontro a Piana degli Albanesi il 26 settembre.
* il nostro '''hackathon''', cioè un incontro degli utenti che lavorano sugli aspetti tecnici dei nostri progetti, a Messina - iscrizioni aperti fino al 20 settembre.
Non esitare ad iscriverti ad uno di questi eventi, anche se vieni per la prima volta. E se hai voglia di organizzare qualcosa nella tua provincia (per esempio, un'uscita WLM per scattare foto) non esitare a contattare il coordinatore regionale [[it:utente:GiovanniPen|GiovanniPen]]. A presto, [[it:utente:Auregann|Auregann]] 11:26, 30 ago 2026 (CEST)
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Autore:Luis de Góngora
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Paperoastro
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3878110
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{{Autore
| Nome = Luis
| Cognome = de Góngora
| Attività = religioso/poeta/drammaturgo
| Nazionalità = spagnolo
| Professione e nazionalità =
}}
{{Sezione note}}
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Autore:Abu l-Fadl 'Allami
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2026-08-29T14:23:11Z
Paperoastro
3695
3878107
wikitext
text/x-wiki
{{Autore
| Nome = Abu l-Fadl
| Cognome = 'Allami
| Attività = storico/politico
| Nazionalità = indiano
| Professione e nazionalità =
}}
{{Sezione note}}
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La casa deserta
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Dr Zimbu
1553
Porto il SAL a SAL 100%
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{{Qualità|avz=100%|data=30 agosto 2026}}{{Intestazione
| Nome e cognome dell'autore = E. T. A. Hoffmann
| Nome e cognome del curatore =
| Titolo =La casa deserta
| Anno di pubblicazione = 1817
| Lingua originale del testo = tedesco
| Nome e cognome del traduttore = G. B.
| Anno di traduzione = 1835
| Progetto = Letteratura
| Argomento = Racconti
| URL della versione cartacea a fronte = Indice:Hoffmann - Racconti III, Milano, 1835.djvu
| prec = Il vaso d'oro
| succ = Ignazio Denner
}}
{{Raccolta|Racconti (Hoffmann)}}
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==Indice==
* {{testo|/Capitolo I}}
* {{testo|/Capitolo II}}
* {{testo|/Capitolo III}}
* {{testo|/Capitolo IV}}
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Autore:Jakob Christmann
102
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3871331
2026-08-29T14:27:31Z
Paperoastro
3695
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{{Autore
| Nome = Jakob
| Cognome = Christmann
| Attività = astronomo/orientalista
| Nazionalità = tedesco
| Professione e nazionalità =
}}
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La casa deserta/Capitolo I
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Dr Zimbu
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Porto il SAL a SAL 100%
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La casa deserta/Capitolo II
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Dr Zimbu
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Porto il SAL a SAL 100%
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Storia del Palazzo Vecchio/Capitolo IX
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Cruccone
53
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La casa deserta/Capitolo III
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Dr Zimbu
1553
Porto il SAL a SAL 100%
3879091
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Pagina:Storia del Palazzo Vecchio 1889.djvu/111
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Cruccone
53
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<noinclude><pagequality level="3" user="Cruccone" />{{RigaIntestazione||CAPITOLO IX|101}}</noinclude><section begin="s1" />padovano. Esso fu descritto da {{AutoreCitato|Michele Savonarola|Michele Savonarola}} nel suo libro ''De Candibus Patavi'' (in {{AutoreCitato|Ludovico Antonio Muratori|Muratori}} ''Rer. Ital. Scriptures'' {{Sc|xxiv}}, 1163), e da un contemporaneo e amico del {{AutoreCitato|Giovanni Dondi dall'Orologio|Dondi}}, {{Wl|Q937715|Filippo de Mazières}}, il quale così si esprime: «In questo strumento era il moto del sole, delle costellazioni e dei pianeti, co’ loro cerchi, epicicli e distanze, con moltiplicazione di ruote senza numero, con tutte le loro parti; e ciascun pianeta fa il suo particolare movimento». Giovanni Dondi fu anche amico del Petrarca, il quale nel testamento gli fece un legato di cinquanta ducati d’oro, con queste parole: «Magistrum Joannem Dundis physicum, astronomorum facile principem, dictum ab Horologio propter illud admirandum ''Planetarii'' opus ab eo confectum, quod vulgus ignotum Horologium esse arbitratur». Doveva essere una macchina presso a poco uguale a quella di {{Wl|Q24646782|Lorenzo della Volpaia}}, la quale pure era chiamata un orologio.
{{rule|8em}}<section end="s1" />
(1) <section begin="1" />Il libro delle deliberazioni de’ Signori in Ufficio nel maggio e giugno 1472, non si trova nell’Archivio, e questa provvisione citiamo dallo Strozziano M. c. 246.<section end="1" />
(2) <section begin="2" />Op. cit. vol. {{Sc|iii}}, pag. 340.<section end="2" />
(3) <section begin="3" />Op. cit. vol. {{Sc|iii}}, pag. 335, n. 1.<section end="3" />
(4) <section begin="4" />{{Sc|Gaye}}, Op. cit. vol. {{Sc|i}}, pag. 575.<section end="4" />
(5) <section begin="5" />{{Sc|Rosselli}}.<section end="5" />
(6) <section begin="6" />{{Sc|Gaye}}, vol. pag. 589. {{Sc|xvii}} Junii {{Sc|mccccxcix}}. Elegerunt et deputaverunt magystrum Laurentium Benvenuti de Volpaia, magistrum orologorum, ad temperandum et mantenendum ordinatum et temperatum sonantem et andantem ordinatum orologium palatii popuii florent. ed dominorum florent. de die in diem, loco Caroli Marmocchi.<section end="6" />
(7) <section begin="7" />{{Sc|Vasari}}, Op. cit. vol. {{Sc|ii}}, pag. 593.<section end="7" /><noinclude><references/></noinclude>
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Cruccone
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text/x-wiki
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(1) <section begin="1" />Il libro delle deliberazioni de’ Signori in Ufficio nel maggio e giugno 1472, non si trova nell’Archivio, e questa provvisione citiamo dallo Strozziano M. c. 246.<section end="1" />
(2) <section begin="2" />Op. cit. vol. {{Sc|iii}}, pag. 340.<section end="2" />
(3) <section begin="3" />Op. cit. vol. {{Sc|iii}}, pag. 335, n. 1.<section end="3" />
(4) <section begin="4" />{{Sc|Gaye}}, Op. cit. vol. {{Sc|i}}, pag. 575.<section end="4" />
(5) <section begin="5" />{{Sc|Rosselli}}.<section end="5" />
(6) <section begin="6" />{{Sc|Gaye}}, vol. pag. 589. {{Sc|xvii}} Junii {{Sc|mccccxcix}}. Elegerunt et deputaverunt magystrum Laurentium Benvenuti de Volpaia, magistrum orologorum, ad temperandum et mantenendum ordinatum et temperatum sonantem et andantem ordinatum orologium palatii popuii florent. ed dominorum florent. de die in diem, loco Caroli Marmocchi.<section end="6" />
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La casa deserta/Capitolo IV
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Dr Zimbu
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Pic57
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% --- RIGO CANTO ---
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% Inserisci qui le note della melodia
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f4.^( f,8) r r|
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%rigo canto 3.9
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r4 r8 e!^\markup{\italic "incalz."} e ^\< e|
\!f4.\> ^( e8)\! r r|
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% --- TESTO VOCALE ---
\addlyrics{
al -- lo per -- du -- to_a -- mo -- re io più non pen -- so non piango _
più... non pian -- go più... ma il mio do -- lo -- _ re è_im-
}
% --- SISTEMA PIANOFORTE ---
\new PianoStaff \with {
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}
} <<
% Mano Destra
\new Staff = "right" \relative c'' {
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% Inserisci qui le note della mano destra
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%rigo up 3.9
\stemDown <ees ees,>4. <d d,>8 <d d,><d d,>
<f f,>4. ^\markup{\italic "sempre più incalz..................riten."} <e! e,!>|
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% Mano Sinistra
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\time 6/8
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% Inserisci qui le note della mano sinistra
%rigo 3.8
<<
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\voiceOne
\once \override NoteColumn.force-hshift = #0
% Rende trasparente solo la testa della prima croma
\once \override NoteHead.transparent = ##t
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e8 <aes f> <aes f> <aes f><aes f><aes f>|
\once \override NoteHead.transparent = ##t
b,8 <fis' g><fis g><fis g><fis g><fis g>|
\once \override NoteHead.transparent = ##t
c8 <a' f> <a f> <a f><a f><a f>|
\once \override NoteHead.transparent = ##t
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\break
%rigo down 3.9
\voiceOne
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% Rende trasparente solo la testa della prima croma
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\once \override NoteHead.transparent = ##t
c,8 <c' a><c a><c a><c a><c a>|
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\\
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\voiceTwo
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des2.
e4 r8 r4 r8|
b2.|
c4. r4 r8|
c2.|
\break
\break
%rigo down 3.9
\voiceTwo
\override NoteColumn.force-hshift = #0
c2.|
c2.|
c2.|
\override NoteColumn.force-hshift = #0
c4. a4.|
<c c,>2.|
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>>
}
>>
>>
\layout {
%indent = 2.5\cm
\context {
\PianoStaff
% Questo comando dice a LilyPond di permettere ai gambi di unire i due righi
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3878593
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Pic57
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c2.^^)|
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<g' f>2.|
<g^( f d_(>2.
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<c e,>4)) r8 r4 r8|
<<{f4.^^ e^^|
d^^ c^^|
bes^^ bes^^|
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c2.^^)|
f,4 r8 r4 r8|
r4 g8 ^\p g4 g8|
g2 r4|
\break
%rigo canto 3.11
r4 c8 ^\markup{\italic "rit..."} c4 c8|
c2. ^\markup{\italic "a Tempo"} ^\<|
f8 ^\markup{\italic "espansivo"} f f f4^\> f8\!|
d4. d|
\break
%rigo 4.12
}
}
% --- TESTO VOCALE ---
\addlyrics{
al -- lo per -- du -- to_a -- mo -- re io più non pen -- so non piango _
più... non pian -- go più... ma il mio do -- lo -- _ re è_im-
men -- so. non pian -- go più....
non pian -- go più..... al -- lo per -- du -- to_a -- mo -- re
}
% --- SISTEMA PIANOFORTE ---
\new PianoStaff \with {
instrumentName = \markup {
}
} <<
% Mano Destra
\new Staff = "right" \relative c'' {
\key f \major
\time 6/8
% Inserisci qui le note della mano destra
%rigo up 3.8
r4 r8 <f f,>4 \stemDown <e! e,!>8
<f f,>4.~ <f f,>4 r8|
r4 r8 <e e,>4 \stemUp <d d,>8|
<c c,>4. <c c,>8 <b b,> <c c,>|
\stemDown <ees ees,>4. \stemUp <d d,>|
%rigo up 3.9
\stemDown <ees ees,>4. <d d,>8 <d d,><d d,>
<f f,>4. ^\markup{\italic "sempre più incalz..................riten."} <e! e,!>|
<f f,>4. <e e,>8 <e e,><e e,>|
<g g,>4 <f f,>8 <g g,>4 <f f,>8|
<g g,>4 <f f,>8 \stemUp <c c,>4 <a a,>8|
%rigo up 3.10
<des ges, des>2. _\markup{\dynamic ff \italic "col canto"}
<c g! e c>2.|
<<{f,2.^^}\\{f8[ _\pp e ees] d[ des c]}>>|
<g' f>2.|
<g^( f d_(>2.
\break
%rigo up 3.11
<c e,>4)) r8 r4 r8|
<<{f4.^^ e^^|
d^^ c^^|
bes^^ bes^^|
}
\\
{r8 _\markup{\dynamic p \italic "a Tempo"} <a f><a f> r <a f><a f>|
r8 <a f><a f> r <a f><a f>|
r8 <g d><g d> r <g d><g d>|
}
>>
\break
%rigo 4.12
}
% Mano Sinistra
\new Staff = "left" \relative c {
\key f \major
\time 6/8
\clef bass
\set Staff.connectArpeggios = ##t
% Inserisci qui le note della mano sinistra
%rigo down 3.8
<<
{
\voiceOne
\once \override NoteColumn.force-hshift = #0
% Rende trasparente solo la testa della prima croma
\once \override NoteHead.transparent = ##t
des8 <aes' f> <aes f> <aes f><aes f><aes f>
e8 <aes f> <aes f> <aes f><aes f><aes f>|
\once \override NoteHead.transparent = ##t
b,8 <fis' g><fis g><fis g><fis g><fis g>|
\once \override NoteHead.transparent = ##t
c8 <a' f> <a f> <a f><a f><a f>|
\once \override NoteHead.transparent = ##t
c,8 <a' fis> <a fis> <a fis><a fis><a fis>|
\break
%rigo down 3.9
\voiceOne
\override NoteColumn.force-hshift = #0
% Rende trasparente solo la testa della prima croma
\once \override NoteHead.transparent = ##t
c,8 <bes' g> <bes g> <bes g><bes g><bes g>|
\once \override NoteHead.transparent = ##t
c,8 <b' gis> <b gis> <b gis><b gis><b gis>|
\once \override NoteHead.transparent = ##t
c,8 <c' a><c a><c a><c a><c a>|
c,8 <des' b g f> <des b g f> a,8 <d' b g f><d b g f>|
\once \override NoteHead.transparent = ##t
c,8 <c' a f> <c a f> <a f><a f><f>|
\break
}
\\
{
\voiceTwo
\once \override NoteColumn.force-hshift = #0
des2.
e4 r8 r4 r8|
b2.|
c4. r4 r8|
c2.|
\break
\break
%rigo down 3.9
\voiceTwo
\override NoteColumn.force-hshift = #0
c2.|
c2.|
c2.|
\override NoteColumn.force-hshift = #0
c4. a4.|
<c c,>2.|
}
>>
\break
%rigo down 3.10
\stemUp <bes bes,>2.|
<c c,>2.|
R1*6/8|
\stemDown b'2.^(|
bes!8) a g f e d
\break
%rigo down 3.11
c4 r8 r4 r8|
r8 <c' f,><c f,> r <c f,><c f,>|
r8 <c f,> <c f,> r <c a f><c a f>|
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%rigo down 4.12
}
>>
>>
\layout {
%indent = 2.5\cm
\context {
\PianoStaff
% Questo comando dice a LilyPond di permettere ai gambi di unire i due righi
\consists "Span_stem_engraver"
}
}
\midi { }
</score><noinclude><references/>
{{Centrato|''r 14957 r''}}</noinclude>
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Pagina:Mamiani - Confessioni di un metafisico, Vol. 2, 1865.pdf/852
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Tuvok1968
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|844}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|''A.''}}}}
{{larger|392.}} — Si afferma nell’aforismo che niuna antica nazione pervenne a possedere con sufficiente maturità e con vicendevole accordo e misura le sei forme costitutive dell’ottima congregazione umana. Il che, sebbene qui apparisce piuttosto asserito che dimostrato, non può mover dubio nessuno in coloro a’ quali lo studio della storia è familiare ed abituale. Intanto non se ne fa al presente maggiore dimostrazione, dovendo il subbietto medesimo venir toccato ad altra occasione.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|Aforismo XV.}}}}
{{larger|393.}} — Nell’embrione umano avvisano i fisiologi due pellicole tenuissime distinte l’una dall’altra e producenti ciascuna da sè la esplicazione propria; per modo che in processo di tempo n’escono distinti del pari, sebbene contigui, due sistemi differentissimi il vascolare e il nervoso. Per simile, notano quei fisiologi che in sulle prime l’encefalo è distinto anzi separato in più divisioni e ciascuna parte sembra crescere e contornarsi indipendente dall’altra; poi sì il cervello e sì la midolla spinale e la filza dei ganglj si toccano ed uniscono in un sol tutto. Non diversamente avviene dell’ossatura e più in generale di tutti i legami ed intrecci che avanti fanno nel feto certo separamento, quindi una complessione sola e un solo sistema connesso per ogni verso ed unificato.
{{larger|394.}} — Con l’artificio medesimo è proceduta la natura nel suo gran fatto dell’unità organica del mondo delle nazioni. Perocchè aprendo le storie antiche noi vi scorgiamo da ogni banda popoli non consapevoli<noinclude><references/></noinclude>
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Discussioni pagina:Pirandello - Come prima, meglio di prima.pdf/187
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== Pagina da lasciare vuota ==
@[[Utente:LSalami|LSalami]]: questa è un'altra pagina da lasciare vuota. Ovviamente essendo questa soltanto una scheda inserita dalla biblioteca, non fa parte del libro e perciò non va trascritta e non vanno messe indicazioni di nessun tipo, va lasciata vuota. Per approfondimenti leggi [[Aiuto:Stato di Avanzamento del Lavoro]]. [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 14:16, 29 ago 2026 (CEST)
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== Pagina da lasciare vuota ==
@[[Utente:LSalami|LSalami]]: questa è un'altra pagina da lasciare vuota. Ovviamente essendo questa soltanto una scheda inserita dalla biblioteca, non fa parte del libro e perciò non va trascritta e non vanno messe indicazioni di nessun tipo, va lasciata vuota. Per approfondimenti leggi [[Aiuto:Stato di Avanzamento del Lavoro]]. [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 14:16, 29 ago 2026 (CEST)
== Riepilogo correzioni SAL completate ==
Salve Candalua, grazie per le segnalazioni. Ho provveduto:
- Portate a rilette (75%) le pagine 46, 121 e 122, che risultavano a livello 1 con template incompleto (pagequality level 1, user vuoto) ma contenevano testo completo; ora sono marcate level 3.
- Portata a 75% la Qualità dell'Indice e completato il pagelist, affinché tutte le pagine risultino transcluse e l'avviso in rosso venga meno.
- Aggiornate a 75% le pagine del namespace principale: "Come prima, meglio di prima", /Atto I, /Atto II e /Atto III (Personaggi era già a 75%).
- Pagina 138 lasciata vuota (level 0) senza indicazioni, in linea con le altre pagine da lasciare in bianco.
Grazie ancora. --[[Utente:LSalami|LSalami]] ([[Discussioni utente:LSalami|disc.]]) 14:45, 29 ago 2026 (CEST)
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Il mio segreto/Dialogo terzo
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{{Qualità|avz=75%|data=29 agosto 2026}}{{IncludiIntestazione|sottotitolo=Dialogo terzo|prec=../Dialogo secondo|succ=}}
<pages index="Petrarca - Il mio segreto, Venezia, 1839.djvu" from="137" to="220" />
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Il mio segreto/Dialogo secondo
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Porto il SAL a SAL 75%
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text/x-wiki
{{Qualità|avz=75%|data=29 agosto 2026}}{{IncludiIntestazione|sottotitolo=Dialogo secondo|prec=../Dialogo primo|succ=../Dialogo terzo}}
<pages index="Petrarca - Il mio segreto, Venezia, 1839.djvu" from="79" to="136" />
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Discussioni indice:Pirandello - Come prima, meglio di prima.pdf
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== Pagine al 25% ==
@[[Utente:LSalami|LSalami]]: hai portato l'indice al 75%, ma ci sono ancora pagine al 25%. C'è un avviso in rosso, non l'hai visto? Tra l'altro una volta fatto questo, c'è anche da portare al 75% le pagine del namespace principale (cioe [[Come prima, meglio di prima]] e sottopagine), altrimenti rimane una situazione disallineata. Per favore rispondi qui sotto, per conferma. Grazie. [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 14:31, 29 ago 2026 (CEST)
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== Pagine al 25% ==
@[[Utente:LSalami|LSalami]]: hai portato l'indice al 75%, ma ci sono ancora pagine al 25%. C'è un avviso in rosso, non l'hai visto? Tra l'altro una volta fatto questo, c'è anche da portare al 75% le pagine del namespace principale (cioe [[Come prima, meglio di prima]] e sottopagine), altrimenti rimane una situazione disallineata. Per favore rispondi qui sotto, per conferma. Grazie. [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 14:31, 29 ago 2026 (CEST)
:Ho risolto, grazie della segnalazione [[User:LSalami|LSalami]] ([[User talk:LSalami|disc.]]) 21:02, 29 ago 2026 (CEST)
kb6onhx17f5koz8jpubsfyr5gl0enii
Pagina:Mamiani - Confessioni di un metafisico, Vol. 2, 1865.pdf/862
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|854}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}terra, diviene manifesto che il primo guardato ne’ gradi suoi superiori in luogo di perdere alcuna efficacia ed attribuzione a ragguaglio dell’altro, si avvantaggia invece supremamente. Senza dire poi delle attribuzioni oltre numero ch’egli va conquistando e le quali rimangono ignote ed inaccessibili all’organismo animale del nostro mondo.
{{larger|422.}} — Nel vero, all’organismo spirituale di cui discorriamo non manca la forma dell’unità sostanziale e del centro assoluto onde sono forniti i sistemi più elaborati di monadi nel regno animale. Attesochè quante volte gli enti razionali si sottopongono all’autorità di uno di loro, quest’uno avvera fra essi l’unità sostanziale e centrale prenominata. Ma la unità superiore ed effettualmente divina che quivi s’incontra e l’altro organismo ignora, è quella dei pensieri e delle volontà, la quale riesce tanto più salda e compatta, a così parlare, e piglia carattere di assoluta in quanto si origina dalla unità dell’obbietto infinito in cui si appuntano e in modo perfetto si unificano esse volontà ed essi pensieri.
{{larger|423.}} — Da ciò poi emana quest’altra gran maraviglia che nei gradi superiori l’azione organica dell’ordine intero finale sembra un moto ed una espansione dell’essere individuo di ciascheduno. Perocchè quivi l’azione organica segue realmente la deliberazione e il volere individuale; e perchè questo è conformato alla mente ed all’animo di tutto l’ordine, perciò l’organismo opera siccome un riverberamento continuo delle azioni immediate e spontanee dei componenti dell’ordine stesso. Non accade diversamente della luce riflessa fra molti specchi regolatamente disposti; chè tu non sai bene se ella è data o ricevuta e dove termina e onde si move. Ma intanto la luce è una e {{Pt|cre-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 153 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule|v=2}}</noinclude>{{gap|2em}}A proposito di questo progetto, l’ex terrorista di destra, Edgardo Bonazzi ha aggiunto un particolare di grande interesse e cioè che tale provocazione era stata personalmente ispirata da Pino Rauti, anch’egli coinvolto nelle prime indagini sviluppatesi a Treviso e a Milano sulla strage e quindi obiettivamente interessato ad azioni diversive che creassero difficoltà all’istruttoria in corso. In carcere, poi, Bonazzi aveva appreso a seguito delle confidenze di Nico Azzi, che Pino Rauti, capo di Ordine Nuovo, era da molto tempo in contatto con i servizi di sicurezza e di conseguenza l’attività di Ordine Nuovo era in qualche modo eterodiretta<ref>Cfr. Ordinanza-Sentenza G.I. Salvini contro Rognoni+altri, p. 66.</ref>.
Dallo stesso documento sono ricavabili indicazioni sulle responsabilità per l’attentato alla scuola Italo-Slovena dell’aprile del 1974 (ultimo degli episodi riferiti nell’appunto e l’unico verificatosi quando Azzi era già detenuto), fatto per il quale il SID tentò una attribuzione alla sinistra, nonostante si collocasse temporalmente in una fase di estrema tensione tra la destra locale e la comunità slovena triestina. Agli atti del Servizio è stato infatti ritrovato un appunto, anche questo di pugno di Maletti, nel quale egli fa riferimento ad una «fonte diretta mia» che indica una matrice di sinistra per l’attentato e, riprendendo una nota pervenuta dal centro CS locale, incarica Genovesi di predisporre un appunto in tale senso per il direttore del Servizio, consigliandone l’inoltro al Ministero dell’interno.
Altro tema di estrema importanza è quello dell’opera di inquinamento e di ostacolo svolta dai gruppi eversivi e da settori dei Servizi per pilotare politicamente gli avvenimenti di quegli anni determinando un deterioramento della situazione dell’ordine pubblico così da alimentare una reazione dell’opinione pubblica nei confronti della sinistra.
Alcuni di essi sono, allo stato, collocabili tra i depistaggi successivi agli eventi e destinati ad impedire che venissero individuati i veri responsabili.
Altri episodi invece dimostrano una volontà di precostituzione di prove a carico della opposta fazione: la strage di piazza Fontana costituisce, in quest’ambito, un capitolo a sè per la straordinaria à dell’evento e per la complessità delle implicazioni, ma lo stesso attentato, già richiamato, in cui rimase ferito Nico Azzi doveva essere attribuito alla sinistra e, per tale ragione, era stata ostentata la copia di "Lotta continua" nella tasca dell’impermeabile dell’attentatore. Alla sinistra doveva essere attribuito anche l’attentato al treno Brennero-Roma, attentato che doveva avvenire presso Bologna e che avrebbe dovuto determinare una situazione di panico generale destinata a sfociare in una richiesta di dichiarazione dello stato di emergenza nel corso della manifestazione della maggioranza silenziosa prevista per il 12 aprile (cinque giorni dopo) a Milano. Lo stesso disegno ― cioè la creazione di una situazione di intollerabile allarme e la precostituzione di una situazione favorevole ad iniziative autoritarie ― proseguirà peraltro con la campagna di attentati ai treni del 1974 che avrebbe dovuto avere inizio a Silvi Marina (29 gennaio 1974) e svilup-<noinclude><references/></noinclude>
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Giaccai
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" /></noinclude>parsi in un crescendo di atti delittuosi, alcuni dei quali programmati, altri portati a termine, che doveva tragicamente raggiungere l’acme nell’attentato dell’Italicus del 4 agosto.
È emerso che anche l’attentato avvenuto nel novembre del 1971 e che provocò il danneggiamento delle mura di cinta dell’università Cattolica a Milano, doveva essere attribuito alla sinistra<ref>Dichiarazioni Martino Siciliano al G.I. Salvini, ordinanza-sentenza Salvini, pagg. 154 e segg.</ref>.
''Il depistaggio istituzionale di Camerino''
Nell’ambito di una sofisticata azione di provocazione si collocò poi l’operazione di Camerino, dettagliatamente ricostruita lsia nel’ultima istruttoria di Bologna che in quella di Milano. In quella occasione furono fatti rinvenire armi ed esplosivi unitamente a moduli di documenti in bianco e materiale cifrato che ne consentissero l’attribuzione ad esponenti di sinistra, coinvolgendo così gruppi politici di diversa provenienza geografica e anche uno studente greco. L’operazione fu compiuta con materiale esplosivo fornito, secondo quanto affermato da Delle Chiaie, da Massimiliano Fachini, mentre i documenti ed il cifrario furono chiesti a Guelfo Osmani dall’allora tenente D’Ovidio che comandava il presidio territoriale dei carabinieri a Camerino. L’indicazione che fece scattare formalmente l’operazione di polizia giudiziaria partì dalla compagnia Trionfale dei carabinieri di Roma ed in particolare dal capitano Servolini. Questi rese a tal proposito al giudice istruttore una deposizione che lo stesso magistrato ha severamente valutato ("si caratterizza per le contraddizioni e l’assoluta inattendibilità") mentre, secondo il racconto di Guelfo Osmani, sarebbe stato proprio l’ufficiale a consegnare a D’Ovidio, in presenza dello stesso Osmani, la canna di fucile poi ritrovata insieme all’esplosivo, alle bombolette di gas e all’altro materiale nell’arsenale. La matrice di "sinistra" del deposito fu raccolta e rilanciata con sospetta tempestività dal giornalista Guido Paglia, che aveva da non molto lasciato i vertici di Avanguardia Nazionale, e che, in un articolo pubblicato nella stessa data del rinvenimento, riferisce dati che la decrittazione del cifrario, operazione anch’essa di facciata, avrebbe reso disponibili agli inquirenti solo qualche giorno dopo. La vicenda vede pesantemente implicato il Servizio se è vero che tra le carte sequestrate al generale Maletti nel novembre del 1980 è stata trovata, in uno degli appunti relativi agli incontri con il direttore del Servizio, alla data del 7 gennaio 1973, l’annotazione, accanto alla indicazione "Eversione di sin.": "Camerino (armi dx)". Ciò dimostra la consapevolezza dei vertici del Servizio della operazione di provocazione che sarebbe costata l’incriminazione di alcuni esponenti dei gruppi di sinistra, prosciolti definitivamente dalla Corte di assise di Macerata solo il 7 dicembre del 1977. Alla data dell’appunto Maletti non doveva essere soddisfatto dello sviluppo degli accertamenti giudiziari, tanto che l’annota-
Senato della Repubblica - Archivio Storico<noinclude><references/></noinclude>
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Giaccai
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 154 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>parsi in un crescendo di atti delittuosi, alcuni dei quali programmati, altri portati a termine, che doveva tragicamente raggiungere l’acme nell’attentato dell’Italicus del 4 agosto.
È emerso che anche l’attentato avvenuto nel novembre del 1971 e che provocò il danneggiamento delle mura di cinta dell’università Cattolica a Milano, doveva essere attribuito alla sinistra<ref>Dichiarazioni Martino Siciliano al G.I. Salvini, ordinanza-sentenza Salvini, pagg. 154 e segg.</ref>.
''Il depistaggio istituzionale di Camerino''
Nell’ambito di una sofisticata azione di provocazione si collocò poi l’operazione di Camerino, dettagliatamente ricostruita lsia nel’ultima istruttoria di Bologna che in quella di Milano. In quella occasione furono fatti rinvenire armi ed esplosivi unitamente a moduli di documenti in bianco e materiale cifrato che ne consentissero l’attribuzione ad esponenti di sinistra, coinvolgendo così gruppi politici di diversa provenienza geografica e anche uno studente greco. L’operazione fu compiuta con materiale esplosivo fornito, secondo quanto affermato da Delle Chiaie, da Massimiliano Fachini, mentre i documenti ed il cifrario furono chiesti a Guelfo Osmani dall’allora tenente D’Ovidio che comandava il presidio territoriale dei carabinieri a Camerino. L’indicazione che fece scattare formalmente l’operazione di polizia giudiziaria partì dalla compagnia Trionfale dei carabinieri di Roma ed in particolare dal capitano Servolini. Questi rese a tal proposito al giudice istruttore una deposizione che lo stesso magistrato ha severamente valutato ("si caratterizza per le contraddizioni e l’assoluta inattendibilità") mentre, secondo il racconto di Guelfo Osmani, sarebbe stato proprio l’ufficiale a consegnare a D’Ovidio, in presenza dello stesso Osmani, la canna di fucile poi ritrovata insieme all’esplosivo, alle bombolette di gas e all’altro materiale nell’arsenale. La matrice di "sinistra" del deposito fu raccolta e rilanciata con sospetta tempestività dal giornalista Guido Paglia, che aveva da non molto lasciato i vertici di Avanguardia Nazionale, e che, in un articolo pubblicato nella stessa data del rinvenimento, riferisce dati che la decrittazione del cifrario, operazione anch’essa di facciata, avrebbe reso disponibili agli inquirenti solo qualche giorno dopo. La vicenda vede pesantemente implicato il Servizio se è vero che tra le carte sequestrate al generale Maletti nel novembre del 1980 è stata trovata, in uno degli appunti relativi agli incontri con il direttore del Servizio, alla data del 7 gennaio 1973, l’annotazione, accanto alla indicazione "Eversione di sin.": "Camerino (armi dx)". Ciò dimostra la consapevolezza dei vertici del Servizio della operazione di provocazione che sarebbe costata l’incriminazione di alcuni esponenti dei gruppi di sinistra, prosciolti definitivamente dalla Corte di assise di Macerata solo il 7 dicembre del 1977. Alla data dell’appunto Maletti non doveva essere soddisfatto dello sviluppo degli accertamenti giudiziari, tanto che l’annota-<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Commissione stragi Documento PD sulla strategia della tensione.pdf/89
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Giaccai
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 155 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule|v=2}}</noinclude>zione prosegue con una indicazione, non perfettamente comprensibile, ma dalla quale si capisce la volontà di inviare un anonimo alla Procura Generale della Repubblica di Ancona, secondo una prassi che ritroveremo poi nelle istruttorie relative alla strage di Bologna, a quella di Ustica, all’omicidio Pecorelli.
Si noti che l’operazione non nasce da una estemporanea iniziativa della periferia, ma è nota e meticolosamente sorvegliata dagli uffici centrali che ne controllano attentamente gli effetti, pronti ad intervenire con aggiustamenti di tiro e correzioni; l’operazione obbedisce inoltre ad un principio di economicità, ponendosi allo stesso tempo più obiettivi ugualmente utili al Servizio: dal coinvolgimento di dissidenti greci alla polarizzazione dell’attenzione sulla violenza e la pericolosità dei gruppi della sinistra in concomitanza con il depistaggio operato per la {{Wl|Q1109413|strage di Peteano}}. Osmani afferma inoltre di aver consegnato anche un rilevante numero di moduli di patenti al capitano D’Ovidio, moduli poi rinvenuti nel deposito di Camerino. I 604 documenti consegnati al capitano D’Ovidio facevano parte di uno stock di 4.700 moduli rubati al Comune di Roma il 14 maggio 1972 e da quello stesso stock proviene il modulo del falso documento intestato a Enrico Vailati rinvenuto sulla persona di Sergio Picciafuoco a Bologna il giorno della strage. Questo particolare impone inquietanti interrogativi sui mai chiariti rapporti di Picciafuoco con i Servizi di informazione<ref>Ordinanza-sentenza Salvini, pagg. 157-158.</ref>.
{{Sc|Capitolo}} IV — {{Sc|I Tentativi Golpisti}}
La strategia della tensione e le predisposizioni ai tentativi golpisti sono stati il frutto dell’attuazione di indirizzi politici, strategico-militari e psicologici volti a ridurre nei paesi occidentali – e in particolare in Italia – l’influenza dei partiti comunisti e, in generale, dei partiti e dei movimenti di sinistra che non fossero rigidamente ancorati nel campo occidentale.
Il dispositivo, che trovava la sua scaturigine all’interno dei settori atlantici più oltranzisti ed era in grado di condizionare e orientare le scelte dei governi nazionali in tema di politiche di difesa e di sicurezza, prevedeva per l’Italia:
1) un complesso di reti clandestine composte di militari e civili di ampiezza ben superiore al livello ufficializzato di Gladio, non ancora conoscibili nel dettaglio — in particolare per quanto riguarda la loro riferibilità ad un unico centro di comando e controllo − nelle quali la finalità di controinsorgenza e più in generale anticomunista era divenuta prevalente sul compito originario di attivazione nella eventualità, sempre più improbabile, di una occupazione da Est del territorio nazionale da parte di eserciti nemici;<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 156 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>{{gap|2em}}2) gruppi clandestini di estrema destra che avevano come finalità quella di determinare una forte involuzione autoritaria delle istituzioni dello Stato. Questi gruppi, come emerge da molteplici e concordanti documenti e testimonianze, mantennero ininterrottamente un ambiguo rapporto di internità/esternità con il MSI-DN, grazie anche alla connivenza con la dirigenza missina, come dimostrano, per tutti, i rapporti tra Almirante e Delle Chiaie e il comandante Borghese;
3) rapporti di contiguità e di connessione tra settori istituzionali dello Stato e gruppi della destra eversiva;
4) rapporti di contiguità tra gruppi di terroristi fascisti e apparati informativi riconducibili agli Stati Uniti d’America.
Il collante era costituito dal comune apprezzamento che, nel mondo diviso in due blocchi, fosse già in corso anche nell’Occidente una guerra non convenzionale (la c.d. guerra rivoluzionaria), che imponeva una forte azione di contrasto al pericolo comunista, nutrita di adeguate strategie controrivoluzionarie.
Si tratta, come già ricordato, di una realtà che il tempo ha consentito di percepire con sempre maggiore chiarezza ed alla quale sono attribuibili in termini di certezza, anche processuale, eventi che nella prima metàÁ degli anni ’70 fortemente incisero, turbandola, sulla vita democratica del Paese.
Prima di proseguire, occorre sottolineare come appaia storicamente credibile e logico che le tensioni sociali di segno opposto (la contestazione studentesca, la protesta sindacale ed operaia, l’azione sempre più intensa dei gruppi eversivi della sinistra), che caratterizzarono la vita nazionale a partire dalla fine degli anni ’60, rendano pienamente conto del perchè la realtà occulta, cui ora si ha riferimento, sia passata dalla potenzialità operativa che l’aveva caratterizzata nel periodo anteriore, ad una attivazione concreta.
Il tempo consente ad una riflessione serena di apprezzare il rapporto di interazione reciproca che venne a stabilirsi tra i due opposti focolai di tensione, nel senso che da un lato l’acuirsi della protesta sociale di sinistra attivò tentazioni di involuzione autoritaria rendendo apparentemente più concreto il c.d. pericolo rosso, dall’altro la percezione di tendenze golpiste presenti anche in apparati istituzionali dello Stato, spinse le tensioni sociali che alimentavano la protesta di sinistra ad assumere più intensamente forme eversive e rivoluzionarie, come dimostra la personale esperienza di Giangiacomo Feltrinelli, fondatore dei GAP. Si è quindi in presenza di due fenomeni che indubbiamente interagirono tra loro e che non sono pienamente comprensibili se non complessivamente analizzati nell’unicità del contesto. Naturalmente, questa visione d’insieme non puoò far dimenticare che l’eversione di destra fu di tipo «istituzionale», alimentata e armata anche da apparati dello Stato e da alcune strutture dell’Alleanza Atlantica ― in particolare quelle riconducibili agli USA — come dimostrano le vicende delle armi fornite al MAR di Fumagalli dai carabinieri organici ai co-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 157 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule|v=2}}</noinclude>mandi NATO, o l’ospitalità data ai terroristi fascisti nelle basi NATO di Camp Derby a Livorno, al comando FTASE di Verona e a quello SETAF di Vicenza.
IV.1 ''Il golpe Borghese''
Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 si attivò in Roma un tentativo di vero e proprio colpo di Stato, che tuttavia durò soltanto poche ore e fu subito interrotto ben prima che si raggiungesse uno stato insurrezionale. In merito è stato accertato che:
1) Un gran numero di uomini era stato raccolto e organizzato da Junio Valerio Borghese sotto la sigla Fronte Nazionale in stretto collegamento con Ordine Nuovo e Avanguardia Nazionale.
2) Sin dal 1969 il Fronte Nazionale aveva costituito gruppi clandestini armati e aveva stretto relazioni con settori delle Forze Armate e aveva alcuni rapporti con elementi collegati all’amministrazione statunistense ed ai comandi NATO, come dimostra l’attività di osservazione svolta per conto del comando FTASE di Verona all’esercitazione militare di Forte Foin, propedeutica al colpo di Stato.
3) Borghese stesso, con la collaborazione di altri dirigenti del Fronte Nazionale e di numerosi alti Ufficiali delle Forze Armate e funzionari di diversi Ministeri, aveva predisposto un piano, che prevedeva l’intervento di gruppi armati su diversi obiettivi di alta importanza strategica; sin dal 4 luglio 1970 era stata costituita una "Giunta nazionale". Avrebbero dovuto essere occupati il Ministero dell’interno, il Ministero della difesa, la sede della televisione e gli impianti telefonici e di radiocomunicazione; gli oppositori (è g esponenti politici dei diversi partiti rappresentanti in Parlamento), avrebbero dovuto essere arrestati e deportati. Il principe Borghese avrebbe quindi letto in televisione un proclama, cui sarebbe seguito l’intervento delle Forze Armate a definitivo sostegno dell’insurrezione.
4) Nella notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 il piano comincia ad essere attuato, con la concentrazione a Roma di alcune centinaia di congiurati e con iniziative analoghe in diverse città: militanti di Avanguardia Nazionale, comandati da Stefano Delle Chiaie (tra questi è indicata la presenza di Pierluigi Concutelli e di Guido Paglia) e con la complicità di funzionari, entrano nel Ministero dell’interno e si impossessano di armi e munizioni che vengono distribuite ai congiurati.
Un secondo gruppo di militanti si riunì in una palestra, in via Eleniana, per attendere la distribuzione delle armi, che sarebbe avvenuta a seguito dell’ordine di {{Wl|Q3948291|Sandro Saccucci}} (tenente dei paracadutisti stretto collaboratore di Borghese) e a opera del generale Ricci; tra le persone radunate, in parte già in armi, vi erano anche ufficiali dei carabinieri.
Lo stesso Saccucci (che avrebbe dovuto assumere il comando del SID) dirigeva personalmente un altro gruppo di congiurati, con il compito<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 158 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>di arrestare uomini politici. Il generale Casero e il colonnello Lo Vecchio (i quali garantivano di avere l’appoggio del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Fanali) avrebbero dovuto invece occupare il Ministero della difesa.
Il maggiore Berti, già condannato per apologia di collaborazionismo e ciò nonostante giunto ad alti gradi del Corpo forestale dello Stato, conduceva una colonna di allievi della Guardia forestale, proveniente da Città Ducale presso Rieti, che attraversò Roma per attestarsi non lontano dagli studi RAI-TV di via Teulada.
Il colonnello Spiazzi (di cui si è già chiarito il ruolo nei Nuclei per la Difesa dello Stato) si mosse con il suo reparto verso i sobborghi di Milano, con l’obiettivo di occupare Sesto San Giovanni, in esecuzione di un piano di mobilitazione reso operativo da una parola d’ordine.
Ma l’insurrezione, giaÁ in fase di avanzata esecuzione, fu improvvisamente interrotta. Fu Borghese in persona a impartire il contrordine; ne sono tuttora ignote le ragioni, giacchè Borghese rifiutò di spiegarle persino ai suoi più fidati collaboratori.
Questi, in sintesi, gli accadimenti di quel periodo, che devono essere integrati da numerose testimonianze e documenti reperiti nel corso delle ultime indagini sulla strategia della tensione.
Anzitutto è necessario affermare che le acquisizioni documentali non giustificano assolutamente la valutazione minimizzante che hanno avuto in sede giudiziaria (sentenza Corte d’assise di Roma 14 luglio 1978 e Corte di assise di appello del 14 novembre 1984, che condussero al noto esito globalmente assolutorio) ed anche da gran parte dell’opinione pubblica, apparsa spesso orientata da aspetti velleitari dell’operazione e dallo scarso spessore di molti dei suoi protagonisti, a definire l’episodio come un "golpe da operetta".
Per ciò che concerne la valutazione giudiziaria, scarsamente condivisibili appaiono innanzitutto le motivazioni con cui già in sede istruttoria furono prosciolti molti di coloro che si erano radunati, agli ordini del Fronte Nazionale; il proscioglimento fu infatti così motivato: «molte persone aderirono al Fronte Nazionale perchè illuse e confuse da ingannevole pubblicità... Nei loro confronti non sono state avanzate istanze punitive nella presunzione che l’iscrizione, il gesto isolato e sporadico, il sostegno "esterno", la convergenza spirituale di per sé rilevano, piuttosto che un permanente legame, un atteggiamento psicologico non incidente sulla "condizione" processuale degli interessati».
Indipendentemente dalla fondatezza giuridica di tale dichiarata presunzione, va rilevato che tra le posizioni cosò archiviate ve ne erano alcune riferibili a soggetti che negli anni successivi compariranno in momenti di rilievo dell’eversione di destra, quali Carmine Palladino, Giulio Crescenzi, Stefano Serpieri, Gianfranco Bertoli (autore della strage di via Fatebenefratelli a Milano), Giancarlo Rognoni, Mauro Marzorati, Carlo Fumagalli, Nico Azzi.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 159 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule|v=2}}</noinclude>{{gap|2em}}Analogamente alcuni dati di fatto – pur non contestati ― furono incomprensibilmente svalutati nella decisione della Corte d’assise di primo grado, che accettò le più ridicole giustificazioni di condotte che apparivano i''ctu oculi'' di straordinaria gravità (come quella del generale Berti nell’avere condotto un’intera colonna di militari armati di tutto punto e muniti di manette, acquistate senza autorizzazione ministeriale appena pochi giorni prima, fino a poche centinaia di metri dalla sede della radiotelevisione).
Esito di tale complessiva lettura minimizzante può ritenersi la finale ricostruzione della vicenda, cui approda la Corte di assise di appello romana nella già ricordata sentenza, affermando: «che i clamorosi eventi della notte in argomento si siano concretati nel conciliabolo di quattro o cinque sessantenni nello studio di commercialista dell’imputato Mario Rosa, nella adunata semipubblica di qualche decina di persone nei locali della sede centrale del Fronte Nazionale (adunata cui potettero presenziare anche estranei al movimento, e cioè attivisti dell’ MSI, incaricati dal loro partito di sorvegliare, senza neppure tanta discrezione, le attività di J. V. Borghese e dei suoi seguaci), nel dislocamento di uno sparuto gruppo di giovinastri in una zona periferica e strategicamente insignificante dell’agglomerato urbano, nel concentramento di un imprecisato numero di individui, alcuni certamente armati ma i più sicuramente non molto determinati, nella zona di Montesacro, in un cantiere impiantato dall’impresa di Remo Orlandini, e, da ultimo, nella riunione di cento o duecento persone, fra uomini e donne, senza armi in una palestra gestita dall’associazione paracadutisti nella via Eleniana di Roma». Così come analogamente minimizzante appare la valutazione che nella medesima sede viene operata del Fronte Nazionale e del suo organizzatore: «La formazione creata e capeggiata da J.V. Borghese, con l’apporto determinante soprattutto di elementi legati, se non politicamente ed ideologicamente, almeno sentimentalmente al fascismo, ed al fascismo più deteriore, quello repubblichino, accolse nel suo seno esaltati, se non mentecatti, di ogni risma pronti a conclamare in ogni occasione la propria viscerale avversione al sistema della democrazia liberale, avversione condivisa dal loro capo, nonchè ad alimentare deliranti segni di rivalsa e speranze e propositi illusori di rovesciare il regime creato dalle forze andate al potere dopo la disfatta del fascismo: conseguentemente è indubbio e risulta documentato in atti, che all’organizzazione del Fronte Nazionale appartennero individui che, in assenza di qualsiasi elemento che potesse conferire caratteri di concretezza ai loro discorsi, presero a farneticare di imminenti colpi di Stato, nei quali essi stessi e il movimento cui si erano affiliati avrebbero dovuto avere un ruolo determinante, o almeno significativo, a spingere le proprie sfrenate fantasie, apparse subito comiche alla generalità dei compari, un po’ meno sprovveduti di loro, sino al punto di vagheggiare spartizioni di cariche per sé e per i propri amici e conoscenti nell’amministrazione centrale e periferica dello Stato, a predisporre proclami da rivolgere al popolo dopo la auspicata instaurazione del fanta-<noinclude><references/></noinclude>
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Esito di tale complessiva lettura minimizzante può ritenersi la finale ricostruzione della vicenda, cui approda la Corte di assise di appello romana nella già ricordata sentenza, affermando: «che i clamorosi eventi della notte in argomento si siano concretati nel conciliabolo di quattro o cinque sessantenni nello studio di commercialista dell’imputato Mario Rosa, nella adunata semipubblica di qualche decina di persone nei locali della sede centrale del Fronte Nazionale (adunata cui potettero presenziare anche estranei al movimento, e cioè attivisti dell’ MSI, incaricati dal loro partito di sorvegliare, senza neppure tanta discrezione, le attività di J. V. Borghese e dei suoi seguaci), nel dislocamento di uno sparuto gruppo di giovinastri in una zona periferica e strategicamente insignificante dell’agglomerato urbano, nel concentramento di un imprecisato numero di individui, alcuni certamente armati ma i più sicuramente non molto determinati, nella zona di Montesacro, in un cantiere impiantato dall’impresa di Remo Orlandini, e, da ultimo, nella riunione di cento o duecento persone, fra uomini e donne, senza armi in una palestra gestita dall’associazione paracadutisti nella via Eleniana di Roma».
Così come analogamente minimizzante appare la valutazione che nella medesima sede viene operata del Fronte Nazionale e del suo organizzatore: «La formazione creata e capeggiata da J.V. Borghese, con l’apporto determinante soprattutto di elementi legati, se non politicamente ed ideologicamente, almeno sentimentalmente al fascismo, ed al fascismo più deteriore, quello repubblichino, accolse nel suo seno esaltati, se non mentecatti, di ogni risma pronti a conclamare in ogni occasione la propria viscerale avversione al sistema della democrazia liberale, avversione condivisa dal loro capo, nonchè ad alimentare deliranti segni di rivalsa e speranze e propositi illusori di rovesciare il regime creato dalle forze andate al potere dopo la disfatta del fascismo: conseguentemente è indubbio e risulta documentato in atti, che all’organizzazione del Fronte Nazionale appartennero individui che, in assenza di qualsiasi elemento che potesse conferire caratteri di concretezza ai loro discorsi, presero a farneticare di imminenti colpi di Stato, nei quali essi stessi e il movimento cui si erano affiliati avrebbero dovuto avere un ruolo determinante, o almeno significativo, a spingere le proprie sfrenate fantasie, apparse subito comiche alla generalità dei compari, un po’ meno sprovveduti di loro, sino al punto di vagheggiare spartizioni di cariche per sé e per i propri amici e conoscenti nell’amministrazione centrale e periferica dello Stato, a predisporre proclami da rivolgere al popolo dopo la auspicata instaurazione del fanta-<noinclude><references/></noinclude>
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{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>sticato "ordine nuovo", ad immaginare come imminenti sovvertimenti istituzionali...»<ref>Cfr. sentenza della Corte d’assise d’appello di Roma.</ref>.
Sorprendente appare che a valutazioni siffatte si sia potuto giungere nel 1984, cioè al termine del terribile quindicennio che ha insanguinato la Repubblica; e cioè dopo che una serie di eventi, con la tragicità della loro evidenza, avevano dimostrato la estrema pericolosià dei fenomeni, in cui la vicenda della notte dell’Immacolata veniva ad inserirsi, preannunciando in qualche modo episodi successivi, di cui molti degli aderenti al Fronte Nazionale furono, come già segnalato, i negativi protagonisti.
Vuol dirsi cioè che una valutazione giudiziaria così minimizzante dell’episodio avrebbe avuto senso se lo stesso fosse venuto ad inserirsi in un contesto storico sociale assolutamente pacifico; e cioè affatto diverso da quello che caratterizzò il Paese per l’intero decennio degli anni ’70. In quel contesto la vicenda della notte dell’Immacolata non può meritare una così intensa sottovalutazione che stride, fino alla inverosimiglianza, con la stessa personalità del suo protagonista, (il comandante Borghese), quale già all’epoca nota e quale meglio è venuta a precisarsi a seguito di più recenti acquisizioni: un uomo d’armi, avvezzo a responsabilità di elevato comando, esperto di guerra e di guerriglia, conoscitore degli aspetti apparenti e dei profili occulti del potere, sia in ambito nazionale che internazionale.
Appare francamente inverosimile − ed infatti così non è stato – che personalità siffatta si sia posta alla testa di un gruppo di "mentecatti" o di "giovinastri" quali alla autorità giudiziaria sono apparsi gli affiliati al Fronte Nazionale, per assumere i rischi di pesanti responsabilità senza alcun tornaconto personale ovvero senza alcuna concreta possibilità di successo.
Peraltro è estremamente probabile che anche gli esiti giudiziari della vicenda sarebbero stati diversi se intense e molteplici non fossero state le condotte di occultamento della verità anche da parte degli apparati. Le varie fasi del tentativo insurrezionale furono infatti costellate da contatti tra uomini del Fronte Nazionale e pubblici funzionari, in cui è difficile distinguere le condotte partecipative di questi ultimi da quelle di mero favoreggiamento successivo.
Con nota del 13 agosto 1971, infatti, il SID comunicò all’autoritàÁ giudiziaria che le notizie in possesso del Servizio «portavano all’esclusione di collusioni, connivenze o partecipazioni di ambienti o persone militari in attività di servizio». Sin dal 1974 emerse, invece, che il SID aveva occultato rilevanti elementi di prova sugli avvenimenti della notte dell’Immacolata. Erano infatti state raccolte, nell’immediatezza dei fatti (e per alcuni versi persino prima che essi accadessero), informazioni assai particolareggiate sulla organizzazione del colpo di Stato e sulla identificazione di coloro che − a diverso titolo – vi avevano avuto parte.
Senato della Repubblica - Archivio Storico<noinclude><references/></noinclude>
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Sorprendente appare che a valutazioni siffatte si sia potuto giungere nel 1984, cioè al termine del terribile quindicennio che ha insanguinato la Repubblica; e cioè dopo che una serie di eventi, con la tragicità della loro evidenza, avevano dimostrato la estrema pericolosià dei fenomeni, in cui la vicenda della notte dell’Immacolata veniva ad inserirsi, preannunciando in qualche modo episodi successivi, di cui molti degli aderenti al Fronte Nazionale furono, come già segnalato, i negativi protagonisti.
Vuol dirsi cioè che una valutazione giudiziaria così minimizzante dell’episodio avrebbe avuto senso se lo stesso fosse venuto ad inserirsi in un contesto storico sociale assolutamente pacifico; e cioè affatto diverso da quello che caratterizzò il Paese per l’intero decennio degli anni ’70. In quel contesto la vicenda della notte dell’Immacolata non può meritare una così intensa sottovalutazione che stride, fino alla inverosimiglianza, con la stessa personalità del suo protagonista, (il comandante Borghese), quale già all’epoca nota e quale meglio è venuta a precisarsi a seguito di più recenti acquisizioni: un uomo d’armi, avvezzo a responsabilità di elevato comando, esperto di guerra e di guerriglia, conoscitore degli aspetti apparenti e dei profili occulti del potere, sia in ambito nazionale che internazionale.
Appare francamente inverosimile − ed infatti così non è stato – che personalità siffatta si sia posta alla testa di un gruppo di "mentecatti" o di "giovinastri" quali alla autorità giudiziaria sono apparsi gli affiliati al Fronte Nazionale, per assumere i rischi di pesanti responsabilità senza alcun tornaconto personale ovvero senza alcuna concreta possibilità di successo.
Peraltro è estremamente probabile che anche gli esiti giudiziari della vicenda sarebbero stati diversi se intense e molteplici non fossero state le condotte di occultamento della verità anche da parte degli apparati. Le varie fasi del tentativo insurrezionale furono infatti costellate da contatti tra uomini del Fronte Nazionale e pubblici funzionari, in cui è difficile distinguere le condotte partecipative di questi ultimi da quelle di mero favoreggiamento successivo.
Con nota del 13 agosto 1971, infatti, il SID comunicò all’autoritàÁ giudiziaria che le notizie in possesso del Servizio «portavano all’esclusione di collusioni, connivenze o partecipazioni di ambienti o persone militari in attività di servizio». Sin dal 1974 emerse, invece, che il SID aveva occultato rilevanti elementi di prova sugli avvenimenti della notte dell’Immacolata. Erano infatti state raccolte, nell’immediatezza dei fatti (e per alcuni versi persino prima che essi accadessero), informazioni assai particolareggiate sulla organizzazione del colpo di Stato e sulla identificazione di coloro che − a diverso titolo – vi avevano avuto parte.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|855}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|cre}}sce d’intensità o splendore, quanto crescono le sue onde ed i suoi rimbalzi.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|Aforismo V.}}}}
{{larger|424.}} — Di tal guisa nell’organizzazione che per sommi capi abbiamo descritta degli individui alzati alla pura vita razionale si aduna il frutto compiuto dell’ordine intero dell’universo; perchè il Possibile e il Convenevole, l’Attività e la Partecipazione vi si connettono in modo tanto perfetto, che la finità raggiunge e fruisce il colmo dell’essere del quale è capace.
{{larger|425.}} — Quivi ciascun ente vive ognor meno in sè solo e ognor più nella vita comune, tuttochè cresca di libertà e spontaneità e la vita comune rifletta continuamente i pensamenti le volizioni e le calde affezioni di lui.
{{larger|426.}} — Per la congiunzione spirituale con l’Assoluto l’ampliazione dell’essere non à più termine e adempiesi l’intendimento sovrano dell’ordine universale, che è doversi il bene infinito diffondere e partecipare in proporzione che cresce negli enti morali l’attività e l’ardore per conquistarlo.
{{larger|427.}} — Nell’organismo anzidetto gli enti morali si eccitano mutuamente e si aiutano e con tale eccitazione ed aiuto ascendono con efficacia maggiore nell’intuito dell’infinito; e simile ascenso accresce a vicenda la virtù eccitativa e il soccorrimento scambievole e così pur sempre. Laonde dobbiamo ritrarre per conclusione finale che l’organo peculiare e ben conformato della vita razionale assoluta è certa morale unità di tutti i partecipanti e certa caldezza operosità e perfezione d’amore che insieme li stringe.<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Mamiani - Confessioni di un metafisico, Vol. 2, 1865.pdf/864
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Tuvok1968
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|856}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|''A.''}}}}
{{larger|428.}} — È osservabile che nell’organismo corporeo l’assolutamente passivo ed irrazionale stia intorno all’attivo ed al razionale se trattasi d’anima umana e vi sia di necessità la parte soggetta e serva e l’altra che sforza ed impera; nè queste divisioni possono mai disparire o scemare senza che l’organismo o si annulli o grandemente si alteri. Onde l’effetto suo proprio, come accennammo più sopra, si è di comporre un egoismo ampliato e di carattere privativo e spesso anche ripulsivo, nel modo che possiamo conoscere in tutto il regno animale fornito di senso e sfornito di ragione.
{{larger|429.}} — Ma nell’ordine superiore della finalità l’organizzazione è tale, che attivo e passivo non si distinguono e il servire non è d’alcuno come l’imperare è solo del divino {{w|Paraclito|Paracleto}}, e perciò si converte nella necessità dell’amore e della ragione. Quindi il me si confonde sempre col noi e l’egoismo privativo più non sussiste; che è la maraviglia massima e il portento maggiore di tutta quanta la creazione; attesochè l’egoismo nel fondo vuol significare la particolarità e lo sceveramento del finito in quanto finito.
{{larger|430.}} — Nell’antichità intera a niuno, ci sembra, lampeggiò più vivo il concetto dell’organismo spirituale, come a {{AutoreCitato|Platone|Platone}} e più tardi a {{AutoreCitato|Marco Tullio Cicerone|Cicerone}} che forse lo attinse dagli stoici e da esso Platone. Il vero è che Tullio discorse con parole magnifiche della città universale di cui tutti siam cittadini e le cui leggi provengono drittamente dalla ragione eterna e dal giure assoluto; e il suo detto citato qua dietro circa l’unità morale del genere umano, è certo una mirabile divinazione dell’organismo supremo.<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Mamiani - Confessioni di un metafisico, Vol. 2, 1865.pdf/865
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Tuvok1968
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|857}}}}</noinclude>
{{larger|431.}} — {{AutoreCitato|Platone|Platone}} poi lo descrisse, per nostro giudicio, assai stesamente nei libri della Repubblica; la quale non fu pensata come opera pratica ma come speculazione intorno di ciò che esser dovrebbe l’organizzazione sociale quando non intervenissero gli organi corporali ed il senso a rompere con le necessità loro e con l’egoismo la eccelsa unità delle anime. E questo profondo significato della Repubblica ci pare bastevole a serbarle riverenza fra gli studiosi e vendicarla dalle censure troppo facili e troppo vere del suo discepolo.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|Aforismo VI.}}}}
{{larger|432.}} — Noi crediamo che alla speculazione strettamente scientifica non sia conceduto di oltrepassare le generalità descritte poc’anzi intorno all’ordine universale della suprema finalità. Imperocchè questo solo ci è lecito di affermare dei mondi essenzialmente diversi ed ignoti, che qualora s’abbiano per oggetto finale il bene assoluto forza è che lo conoscano e per l’attività propria e l’organismo delineato da noi lo partecipino e godano.
{{larger|433.}} — Ma certo debbono essere fuor di numero le disposizioni e i modi speciali con che l’Assoluto congiungesi agli enti morali e loro si comunica; e quelle tutte specialità ne rimangono ignote. Chè non sarebbero differenti davvero quando ignote non rimanessero; e posto che differissero solo un poco, la creazione distenderebbesi unicamente nello indefinito del simile; il che sappiamo non potere essere e non dovere.
{{larger|434.}} — Scarsa, dunque, e astrattissima è la cognizione nostra dell’ordine morale e finale in tutto il diverso e l’inopinabile della creazione. E però soltanto di tal cognizione astratta e monca ci è lecito di affermare ciò che il {{AutoreCitato|Giambattista Vico|Vico}} pronunziava con arditezza {{Pt|straor-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Mamiani - Confessioni di un metafisico, Vol. 2, 1865.pdf/866
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Tuvok1968
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|858}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|straor}}dinaria, e vale a dire, che quando anche esistessero mondi infiniti essi debbono tutti esser fatti alla stessa norma in quanto al corso ed alle vicende ''della storia ideale eterna''.
{{larger|435.}} — Noi pertanto non diremo con {{AutoreCitato|Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel}} e la sua scuola, ciò che non conosco non esiste; ma diremo invece dell’universo immenso che non conosco le sole notizie esatte sono queste poche, e le piglio dai principj ontologici e dall’essenza morale della natura umana.
{{larger|436.}} — Però uscendo dal troppo indeterminato ed universale e proseguendo per li particolari e per le specialità non al tutto ignote, già noi discoprimmo che sul nostro pianeta dee del sicuro avverarsi la legge del progresso nei confini imposti dalla materia organata e tra gli ostacoli molti che v’incontra la vita dello spirito.
{{larger|437.}} — Per la ragione medesima, quando anche il fatto nol palesasse, noi saremmo certi che organo principalissimo di quel progresso è il consorzio civile ordinato per ogni verso ad imitare al possibile l’organismo spirituale supremo poc’anzi meditato.
{{larger|438.}} — Sul che non c’intratterremo pur molto; dapoichè ognuno può riconoscere da sè medesimo che in una congregazione di genti bene e virtuosamente costituita si avvera gran parte dell’ordine sopra descritto e una molto maggiore se ne andrebbe attuando qualora non fossero le perturbazioni che v’arreca ogni di l’indolenza l’egoismo e l’errore tre forze disgregative che mai non sono estirpate dalle radici e onde rampollano vizj mancamenti ed esorbitanze d’ogni maniera.
{{larger|439.}} — Ciò non ostante, è facile di ravvisare che quanto di bello di acconcio di durevole e di magnanimo fa un popolo, esce tutto dalla concordia perfetta del suo pensare e del suo volere; da onde la frase vera comechè spesso abusata: insorsero, {{Pt|combat-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Mamiani - Confessioni di un metafisico, Vol. 2, 1865.pdf/867
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Tuvok1968
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|859}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|combat}}terono, deliberarono come un sol uomo. La quale concordia (si disse qui sopra) compiendosi nella unità delle idee o nel sentimento uno del dover morale e politico o nell’apprensione del bello, del buono e del santo infinito trova da ultimo quella unità vera e sostanzialissima dell’Assoluto che supera infinitamente qualunque unità e concentramento delle organizzazioni corporee.
{{larger|440.}} — E come in ogni animale di superior costruttura la organizzazione dell’intero individuo vassi specificando e differenziando in ciascuno viscere e membro; così nel corpo sociale umano all’organamento comune di tutto il consorzio vannosi mescolando gli organamenti particolari delle istituzioni più vitali e soleuni quali sono la pretura l’esercito il sacerdozio e simiglianti. Anzi laddove non è gerarchia nè leggi scritte nè regole definite a ciascuno dell’operar suo l’organamento è ancor più mirabile e abbondantemente efficace, come, per via d’esempio, nella mercatura e nell’ordine intero economico, entro il quale ogni cosa è governata oggidì dalla mera libertà e spontaneità umana.
{{larger|441.}} — Nemmanco è difficile a riconoscere nella buona e retta organizzazione civile il doppio genere di attinenze che dee racchiudere, l’uno de’ quali la lega al perfezionamento e progresso d’ogni individuo in quanto individuo; l’altro la lega all’ordine finale universo e all’organismo superiore spirituale.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|''A.''}}}}
{{larger|442.}} — Error grave, per mio sentire, commettono i socialisti gli utilitarj ed i positivi (tal nome dannosi alcuni filosofi in Francia) credendo che sia possibile studiare il consorzio umano e le leggi che lo {{Pt|gover-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Commissione stragi Documento PD sulla strategia della tensione.pdf/95
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Giaccai
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 161 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule|v=2}}</noinclude>{gap|2em}}Tra queste informazioni ve ne erano di provenienza non meramente confidenziale, come le registrazioni dei colloqui avvenuti tra il capitano del SID Antonio Labruna e uno dei congiurati, Remo Orlandini, nonchè registrazioni di conversazioni telefoniche raccolte sin dal giorno successivo al fallimento dell’iniziativa.
Nel settembre 1974 il Ministro della difesa, Giulio Andreotti, impose al SID (e per esso al nuovo direttore Casardi e a quello del Reparto D, {{Wl|Q3762769|Gian Adelio Maletti}}) di comunicare all’autorità giudiziaria le informazioni in possesso del Servizio.
Furono quindi inviate tre distinte memorie, che riguardavano rispettivamente il golpe Borghese, la "Rosa dei Venti" e ulteriori fatti di cospirazione dell’estate 1974, a seguito delle quali fu infine esibito il materiale (che all’epoca si ritenne integrale) raccolto dal Reparto D.
Già da questo materiale risultò evidente che il Servizio aveva seguito sin dalla nascita il Fronte Nazionale; risultano accuratamente descritti i contatti con i dirigenti di Ordine Nuovo (tra cui Pino Rauti) e di Avanguardia Nazionale (tra cui Stefano Delle Chiaie, definito "un tecnico della agitazione di massa e della cospirazione"); l’addestramento all’uso delle armi individuali; la preparazione del colpo di Stato; la disponibilità di armi e i collegamenti con settori delle Forze Armate (ivi compreso il ricorso alle caserme per l’approvvigionamento delle armi e munizioni in caso di necessità).
Nessuna contromisura risultò però essere stata predisposta e il disvelamento della condotta del Servizio al suo interno portò all’allontanamento del suo direttore generale Miceli e al rafforzamento di Casardi e Maletti.
Fu però soltanto a seguito dell’assassinio del giornalista {{Wl|Q1043827|Mino Pecorelli}} (avvenuto in Roma il 20 marzo 1979) che si accertò come solo una parte delle informazioni fosse stata effettivamente posta a disposizione degli inquirenti: quelle concernenti il coinvolgimento di alti ufficiali delle Forze Armate e dello stesso Servizio di informazione erano state in realtà in larga parte soppresse.
Nel colorito linguaggio del settimanale OP — che appare sempre di più un singolarissimo crocevia, un luogo fitto di intrecci di svariati "fiumi carsici" che attraversarono la vita del Paese — ciò verrà sintetizzato nella espressione "malloppone e malloppini" a segnalare che da un originario, grande rapporto erano state ricavate più modeste, purgate informative.
''Il ruolo di Licio Gelli''
I contenuti di OP, decrittati alla luce delle acquisizioni successive, convincono che tra le responsabilità da occultare vi fu anche quella di Licio Gelli il cui ruolo sarebbe stato quello di consegnare la persona del Presidente della Repubblica in mano al Fronte Nazionale, avvantaggiato in ciò dai rapporti diretti con il generale Miceli che davano a Gelli libero accesso al Quirinale. Questo è il ruolo che a Gelli sarebbe stato assegnato nel colpo di Stato del 1970 in danno del Presidente Saragat; analogo ruolo<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Mamiani - Confessioni di un metafisico, Vol. 2, 1865.pdf/868
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Tuvok1968
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|860}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|gover}}nano e i fini ai quali tende, senza in nulla trapassare la sfera dei fatti sperimentali e negando di collegarli col mondo invisibile e coi fini eterni ed universali della moralità ed anzi di tutta la creazione. E già notammo altrove che rimovendo dal nostro giudicio cotali attinenze niuno alto problema di qual sia scienza arte e disciplina rinviene la risoluzione sua; e ostinandosi a volerla trovare cadesi nel paradosso e nella contraddizione. Il che non fu negato nemmanco dal gran maestro e capo degli ipercritici {{AutoreCitato|Immanuel Kant|Emanuele Kant}}; salvo che egli convertiva ogni rapporto con l’Assoluto in un bisogno illusorio di nostra mente di pervenire all’idea o voglia dirsi unificazione suprema di tutti i concetti.
{{larger|443.}} — Ma lasciando ciò stare, veggasi un bello esempio d’organizzazione civile con le convenevoli sue attinenze nello esercito d’un popolo libero e giusto. E per fermo, non sembra quello il più del tempo un gran complesso di parti animate da vita comune? e tratto in campo e vicino a far giornata e però pendente dai cenni del capitano, non direbbesi forse ch’egli si move da più bande con tale desterità e prestezza e con tale regolarità ed unione come userebbe un immenso animale capace di rannicchiarsi e di stendersi e con membra oltremodo flessibili? che se tale schiera o tale altra si spicca alquanto da tutto il corpo, ella vi torna similmente e vi si riattacca quasi fosse l’Orillo dell’Orlando Furioso?
{{larger|444.}} — Ma queste sono troppo materiali comparazioni. Ciò che importa di notare si è che ogni soldato è mezzo ed è fine, e la disciplina e l’unità vi è serbata dal sentimento del dovere e dalla cospirazione degli animi ed ognuno à coscienza di quello che opera ed onorasi tanto dell’obbedire quanto del comandare. Così ogni milite perfeziona sè stesso e dirige le azioni non meno<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Commissione stragi Documento PD sulla strategia della tensione.pdf/96
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Giaccai
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 162 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>Gelli avrebbe dovuto svolgere in danno del presidente Leone secondo un altro progetto eversivo del ’73-’74, di cui in seguito più ampiamente si dirà.
Il ruolo di Licio Gelli nel golpe Borghese emerge con chiarezza dalla trascrizione di una delle bobine nascoste alla magistratura e consegnate successivamente dal capitano Labruna al giudice istruttore di Milano, Guido Salvini. La trascrizione è assai eloquente (nella trascrizione l’abbreviazione M. corrisponde a Maurizio Degli Innocenti, l’abbreviazione T. a Torquato Nicoli, l’abbreviazione S. al colonnello Sandro Romagnoli e l’abbreviazione L. al capitano Labruna):
«M.: [...] siccome si era parlato al centro di quella dichiarazione Fronte Nazionale dell’acquisizione della persona fisica del Presidente, il quale doveva essere consegnato [...] consegnato sapete da chi. No?
S.: No. <br>
M.: Da Licio Gelli. <br>
L.: Da?... <br>
M.: Licio Gelli. <br>
S.: No, non ho capito, scusa. <br>
L.: Licio Gelli doveva consegnare precisamente la persona del Presidente della Repubblica in mano al Fronte Nazionale. <br>
M.: Ma questo nel quadro della pianificazione... <br>
L.: Nel quadro della pianificazione delle Forze Armate. (Battute non sufficientemente comprensibili) <br>
M.: Questo lo deve confermare Remo. <br>
S.: Allora, Gelli cattura... <br>
M.: Saragat. <br>
M.: Naturale perchè, eh. I rapporti Gelli-Miceli sono chiari. Gelli ha un documento che dà libero accesso in qualunque ora del giorno e della notte, al Quirinale.<br>
S.: Documento che gli è stato dato da chi?<br>
M.: Non lo so. <br>
S.: Chi? <br>
M.: So che il capitano Morandi può darsi che ne sappia qualche cosa. <br>
S.: Chi? <br>
L.: Morandi. <br>
M.: Perchè Gelli è lì considerata persona estremamente... estremamente... (parole incomprensibili a causa di rumori). <br>
S.: Quindi Gelli avrebbe dovuto avere, nel contesto della pianificazione di Tora Tora, il compito della cattura di Saragat. <br>
M.: Si. <br>
S.: Da parte di chi? Con quali complici? Erano carabinieri? <br>
M.: Non so se la cattura doveva avvenire in via della Camilluccia o al Quirinale.<br>
S.: Sì, ma, dico, sulla scorta di quali disponibilità materiali del Gelli? <br>
M.: Questo non lo so. Comunque...<br><noinclude><references/></noinclude>
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Giaccai
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 163 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule|v=2}}</noinclude>S.: Era un’azione autonoma di cui non si dovevano interessare i nuclei del Fronte Nazionale?<br>
M.: Evidentemente sì. Mentre, a differenza di questo, nel disegno, che ho creduto di capire nella casa di Sorrento (nome non certo), si intendeva a far fare, con un po’ di buona volontà, a Leone a prendere un certo
determinato atteggiamento in una certa circostanza. Lui doveva parlare in certo tipo di campane.<br>
S.: Ma, appunto, riferito a quale tempo?<br>
(Battute incomprensibili per sovrapposizione delle voci).<br>
M.: No... (parole incomprensibili), per arrivare a Leone, anche in casa sua, riuscire a prenderlo...<br>
S.: Sì.<br>
M.: Lui doveva non avere rapporti con l’esterno...<br>
S.: Sì.<br>
M.: E in genere non fare dichiarazioni.<br>
T.: E poi sciogliere le Camere.<br>
S.: Ma nel quadro di che cosa?<br>
M.: Ovviamente di una più vasta operazione della quale noi non siamo a conoscenza.<br>
(Battute non sufficientemente comprensibili).<br>
S.: No, scusa, Tino, io vorrei capire. Io posso capire che catturare Saragat nel contesto di...<br>
T.: Come... (parole incomprensibili)?<br>
S.:...(parole incomprensibili), mi pare che, c’è un quadro di base come quello, io lo... (parola incomprensibile), ma così io, nella notte,
vado a prendere Leone e gli dico: sciogli le Camere. Evidentemente...<br>
T.: Erano uomini muniti di silenziatore.<br>
M.: Io ho precisato...<br>
S.: Ma d’accordo, ma...<br>
M.: Io ho precisato che si trattava di un avallo.<br>
L.: Cioè?<br>
M.: Che la cambiale doveva essere qualcun altro a firmarla, ma a garantirla doveva essere lui. Cioè, a garantire dall’inizio di...<br>
S.: Parliamo... i nomi convenzionali, parliamoci chiaro.<br>
T.: Sì.<br>
M.: Qualcuno faceva l’operazione, no? E l’amico Leone compariva alla televisione e annunciava che la Repubblica aveva cambiato indirizzo.<br>
S.: Sì, va beh, ma chi doveva compiere questa operazione?<br>
M.: E chi lo sa? Ecco perchè Pinto aveva chiesto 15 uomini. Non abbiamo fatto domande, non siamo...<br>
S.: Pinto aveva chiesto 15 uomini con 15 silenziatori.<br>
M.:... (parole incomprensibili).<br>
S.: Allora... (parole incomprensibili), avremmo vissuto delle giornate con il patema di un immediato colpo di Stato...<br>
T.: Sì.
S.: In cui una parte di questa azione sarebbe stata... (parole incomprensibili) una formazione di 15 persone con 15 silenziatori.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" /></noinclude>{{gap|2em}}T: Esatto. S.:... (parole incomprensibili).... (parola incomprensibile) sta dall’altra organizzazione che sta pensando di fare queste cose qua. <br>
M.: Credi? <br>
S.: Può darsi. (Battute non sufficientemente comprensibili). <br>
L.: Se Pinto [nome non certo] chiama Gelli, Gelli è socialistoide, come dice... <br>
M.: Gelli è considerato, negli uffici politici, uomo di dichiarate simpatie per la destra: Movimento Sociale etc. Soltanto chi non ne conosce la contorta personalità può credere ad una facciata di tipo estremo...»<ref>Ordinanza-sentenza Salvini, pagg. 245-249</ref>.
Successivamente da nuove indagini giudiziarie<ref>Cfr. sentenza-ordinanza G.I. Salvini, 18 marzo 1995.</ref>, sulla base di nuovi apporti collaborativi di Spiazzi e Labruna è in particolare emerso:
1. L’attività informativa svolta sul golpe Borghese e sulla Rosa dei Venti, contattando soprattutto Remo Orlandini, e la successiva espunzione e manipolazione dei nastri operata dai responsabili del Reparto D, affinchè non divenisse pubblico il coinvolgimento in tali progetti di alcuni alti ufficiali, di Licio Gelli e di parte della massoneria, nonchè la piena conoscenza del progetto Borghese e di quelli successivi da parte degli ambienti militari americani.
2. La consegna allo stesso Labruna ad opera del giornalista Guido Paglia, divenuto alla fine del 1972 informatore del SID, di una dettagliata relazione sul ruolo svolto da Avanguardia Nazionale nel golpe Borghese e sugli avvenimenti della notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970, relazione poi trasmessa al generale Maletti e mai inviata da questi all’autorità giudiziaria, rimanendo praticamente inutilizzata.
3. La consegna da parte di Guido Giannettini sempre a Labruna di un’analoga relazione sul golpe Borghese, dalla quale i responsabili del Reparto D avevano soppresso la nota relativa all’ammiraglio Giovanni Torrisi affinchè non ne emergesse il coinvolgimento nei fatti del 1970.
''Le complicitànel golpe Borghese''
Il golpe Borghese, si è scoperto, avrebbe avuto un seguito con un successivo progetto eversivo del ’73-’74, che avrebbe dovuto perseguire, sempre con modalità sostanzialmente insurrezionali, la realizzazione di un progetto di revisione costituzionale, che portasse all’istaurazione di una Repubblica presidenziale, caratterizzata da programmi socialmente avanzati, ma da forti limitazioni dei diritti sindacali, concentrazione dei mezzi di informazione e da una forte scelta atlantista; un progetto di "stabilizzazione" quindi da realizzarsi attraverso mezzi destabilizzanti (attentati sui treni e in luoghi pubblici, eliminazione di avversari politici, scontri di piazza) la cui responsabilitàÁ sarebbe stata apparentemente attribuibile<noinclude><references/></noinclude>
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Giaccai
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 164 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>{{gap|2em}}T: Esatto. S.:... (parole incomprensibili).... (parola incomprensibile) sta dall’altra organizzazione che sta pensando di fare queste cose qua. <br>
M.: Credi? <br>
S.: Può darsi. (Battute non sufficientemente comprensibili). <br>
L.: Se Pinto [nome non certo] chiama Gelli, Gelli è socialistoide, come dice... <br>
M.: Gelli è considerato, negli uffici politici, uomo di dichiarate simpatie per la destra: Movimento Sociale etc. Soltanto chi non ne conosce la contorta personalità può credere ad una facciata di tipo estremo...»<ref>Ordinanza-sentenza Salvini, pagg. 245-249</ref>.
Successivamente da nuove indagini giudiziarie<ref>Cfr. sentenza-ordinanza G.I. Salvini, 18 marzo 1995.</ref>, sulla base di nuovi apporti collaborativi di Spiazzi e Labruna è in particolare emerso:
1. L’attività informativa svolta sul golpe Borghese e sulla Rosa dei Venti, contattando soprattutto Remo Orlandini, e la successiva espunzione e manipolazione dei nastri operata dai responsabili del Reparto D, affinchè non divenisse pubblico il coinvolgimento in tali progetti di alcuni alti ufficiali, di Licio Gelli e di parte della massoneria, nonchè la piena conoscenza del progetto Borghese e di quelli successivi da parte degli ambienti militari americani.
2. La consegna allo stesso Labruna ad opera del giornalista Guido Paglia, divenuto alla fine del 1972 informatore del SID, di una dettagliata relazione sul ruolo svolto da Avanguardia Nazionale nel golpe Borghese e sugli avvenimenti della notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970, relazione poi trasmessa al generale Maletti e mai inviata da questi all’autorità giudiziaria, rimanendo praticamente inutilizzata.
3. La consegna da parte di Guido Giannettini sempre a Labruna di un’analoga relazione sul golpe Borghese, dalla quale i responsabili del Reparto D avevano soppresso la nota relativa all’ammiraglio Giovanni Torrisi affinchè non ne emergesse il coinvolgimento nei fatti del 1970.
''Le complicitànel golpe Borghese''
Il golpe Borghese, si è scoperto, avrebbe avuto un seguito con un successivo progetto eversivo del ’73-’74, che avrebbe dovuto perseguire, sempre con modalità sostanzialmente insurrezionali, la realizzazione di un progetto di revisione costituzionale, che portasse all’istaurazione di una Repubblica presidenziale, caratterizzata da programmi socialmente avanzati, ma da forti limitazioni dei diritti sindacali, concentrazione dei mezzi di informazione e da una forte scelta atlantista; un progetto di "stabilizzazione" quindi da realizzarsi attraverso mezzi destabilizzanti (attentati sui treni e in luoghi pubblici, eliminazione di avversari politici, scontri di piazza) la cui responsabilitàÁ sarebbe stata apparentemente attribuibile<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Commissione stragi Documento PD sulla strategia della tensione.pdf/99
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Giaccai
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 165 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule|v=2}}</noinclude>alla sovversione di sinistra, sì da determinare una forte domanda d’ordine e quindi giustificare l’intervento delle Forze Armate.
In particolare, con specifico riferimento al tentativo insurrezionale del ’70, recenti acquisizioni processuali, soprattutto dell’autorità giudiziaria di Milano e di Bologna, consentono una lettura dell’episodio che ne aggrava la rilevanza, avuto riguardo ad una più precisa individuazione di quanto si sarebbe dovuto verificare. Ad agire in supporto degli insorti non avrebbero dovuto essere solo manipoli di congiurati, raccolti intorno a ufficiali infedeli. In realtà la notte del 7 dicembre sarebbe stato impartito (come afferma lo stesso Spiazzi) l’ordine di mobilitazione delle strutture costituite nell’ambito degli uffici I dell’Esercito con funzione di contrasto di moti comunisti.
Si sarebbe trattato dunque della mobilitazione delle strutture miste, costituite da civili e militari, denominate Nuclei di Difesa dello Stato, e di cui si è detto in altra parte della relazione.
Ciò sembra confermato dalle dichiarazioni di uno dei componenti di questa struttura, direttamente dipendente dallo Spiazzi (Enzo Ferro) e da quelle rese sin dal 1974 da altro componente (con ruoli di maggior rilievo), Roberto Cavallaro.
L’ordine, come riferito da Spiazzi, sarebbe stato impartito per radio, attraverso i codici del piano di mobilitazione; Spiazzi afferma che ricevendo ne chiese conferma, otteneondla, e quindi si mosse; ricevette poi il contrordine, quando ormai aveva raggiunto le porte di Milano e fece ritorno in caserma.
Se queste furono le modalità di comunicazione dell’ordine di mobilitazione, è da presumere che anche gli altri Nuclei siano stati attivati, anche se la loro stessa esistenza è poi rimasta coperta dal segreto per oltre vent’anni.
E in effetti plurime fonti indicano che la mobilitazione ebbe luogo:
1. a Venezia, di civili e militari, d’innanzi al comando della Marina militare;
2. a Verona di civile e militari;
3. in Toscana e Umbria, dove i militanti erano stati dotati ciascuno di un’arma lunga e di una corta e gli obiettivi assegnati;
. a Reggio Calabria, ove avrebbe dovuto aver luogo la distribuzione di divise dei carabinieri.
Vale la pena riportare per esteso le testimonianze raccolte dalla magistratura ed in particolar modo quelle riportate nella sentenza-ordinanza del giudice Salvini<ref>Ivi. pp. 285-288.</ref>:
A) Carlo Digilio: «A Venezia, nella seconda metàa degli anni ’60, io gravitavo più in un ambiente di destra generico in cui vi erano diversi esponenti dell’allora Fronte Nazionale del principe Borghese e quindi si<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 166 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>trattava di un ambiente meno radicale e più portato agli agganci con i militari.
Indubbiamente questo ambiente, a partire dalla fine degli anni ’60, contava e viveva nell’attesa di un mutamento istituzionale.
Anche a Venezia era previsto che in caso di golpe la città fosse controllata quantomeno da seicento persone per il mantenimento dei servizi essenziali e il Fronte Nazionale si era mobilitato per reperire il maggior numero di simpatizzanti possibili anche negli ambienti istituzionali.
Come in altre città, per la notte del 7 dicembre era concordato il concentramento in punti determinati.
Il concentramento effettivamente ci fu, ma poco dopo giunse il contrordine, con vivo disappunto di tutti i presenti.
Erano presenti sia militari che civili come del resto credo in altre città d’Italia.
Posso precisare che a Venezia il punto di concentramento era l’Arsenale cioè lo spiazzo dinanzi al Comando della Marina Militare.
Anche di queste iniziative io riferii regolarmente a Verona (al comando FTASE) che quindi misi al corrente dei vari sviluppi.
Anche Soffiati partecipò all’analogo concentramento a Verona»<ref>Interrogatorio del 6 aprile 1994, f. 6.</ref>.
Ha aggiunto Digilio in altro interrogatorio: «Mi risulta che il Campolongo [il colonnello Antonio Campolongo, perito balistico del tribunale di Venezia, ndr] prima dei fatti della notte di Tora-Tora, del c.d. golpe Borghese, era il contatto veneziano dell’ammiraglio Birindelli e considerato l’uomo che poteva gestire ben 600 elementi fra marinai e altri militari del Distretto di Venezia anche al fine di garantire con tale forza, dopo la presa di potere, la piena funzionalità dei mezzi di navigazione interlagunari e la sicurezza dei cittadini per evitare controinsorgenze.
Era peraltro il ''deus ex machina'' di tutto l’armamento giacente nell’arsenale, potendo altresì contare sull’Associazione ex Marinai che aveva sede all’interno dello stesso arsenale.
Io ho potuto percepire un’enorme quantità di contatti fra il Morin e il Campolongo e peraltro la mia fonte sul Campolongo è stata il dottor Maggi, che aveva moltissimi contatti nell’ambiente militare»<ref>Sentenza-Ordinanza del G.I. Carlo Mastelloni, p. 1533.</ref>.
B) Martino Siciliano: «Nel novembre del 1970 seppi da Pierluigi Mazzucco, ex presidente veneziano del FUAN, dirigente giovanile del MSI e in seguito consigliere provinciale del Partito, che a breve si sarebbe realizzato un colpo di Stato militare e civile in funzione antieversiva di sinistra. Credo che Mazzucco avesse avuto la notizia dal padre, che era in contatto con il principe Borghese in quanto aveva anch’egli fatto parte della «X Mas».<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 167 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule|v=2}}</noinclude>{{gap|2em}}Mazzucco era in possesso di carte, tra cui un elenco degli incarichi da assumere dopo la presa del potere, e inoltre dei tesserini di riconoscimento e bracciali tricolori aventi la stessa funzione.
Io avrei dovuto assumere la carica di questore di Venezia.
Per le armi avremmo dovuto rivolgerci all’Arma dei carabinieri e in particolare alle locali caserme. Ciò comunque, solo dopo la presa del potere e il segnale sarebbe stato dato dallo stesso Pierluigi Mazzucco.
Il nome in codice dell’operazione era «Operazione Tora Tora». La notte tra il 7 e l’8 dicembre 1970 fui avvisato per telefono da Pierluigi Mazzucco che vi era stato un contrordine e che l’operazione era stata annullata. Mi pregò pertanto di distruggere tutto il materiale in mio possesso, cosa che feci gettando tutto nel water.
Il discorso del colpo di Stato era avulso da Ordine Nuovo ed era interno al gruppo romualdiano»<ref>Interrogatorio del 19 ottobre 1994 del G.I. Salvini.</ref>.
C) Enzo Ferro: «Posso meglio spiegare la mobilitazione che ci doveva essere quella notte di sabato, poche settimane prima del mio congedo, nel Natale del 1970.
Il Maggiore [Spiazzi, ndr] ci disse di tenerci pronti in camerata, con gli abiti borghesi, e che poi avremmo dovuto essere portati nella zona di Porta Bra a Verona, nella sede dell’Associazione Mutilati e Invalidi di guerra, dove si stampava il giornaletto del Movimento di Opinione Pubblica.
Io ero molto agitato e preoccupato; Baia era con me ed era eccitato per quanto stava per accadere.
Ci fu detto chiaramente che dovevamo intervenire e che non potevamo tirarci indietro e che, giunti al punto di raccolta, saremmo stati armati e portati nella zona dove dovevamo operare come supporto al colpo di Stato.
Tutte le cellule di civili e militari avrebbero dovuto intervenire. Tuttavia nella notte vi fu il contrordine, era verso l’una e trenta e ce lo comunicò direttamente il maggiore Spiazzi, dicendoci che il contrordine veniva direttamente da Milano. Non ne ho mai saputo il motivo, anche se all’epoca, se glielo avessi chiesto, forse lo avrei saputo»<ref>Interrogatorio del 1° luglio 1992 al G.I. Salvini.</ref>.
D) Giuseppe Fisanotti (ordinovista di Verona legato al gruppo di Massagrande e Besutti, collaboratore di giustizia in molti processi): «Non ho partecipato alle mobilitazioni in occasione del cosidetto golpe Borghese del dicembre del 1970, del resto ero molto giovane avendo meno di 19 anni. Tuttavia negli anni successivi, mentre ancora risiedevo a Verona, sono stato un paio di volte messo in allarme in relazione ad analoghe mobilitazioni, tanto è vero che in casa mia tenevo, in vista di tali mobilitazioni, divise militari dell’Esercito, che mi erano state portate dai vari militanti di Ordine Nuovo.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Cruccone" />{{RigaIntestazione||CAPITOLO IX|97}}</noinclude>il buon giudizio di Benedetto, rimase la detta sala de’ Dugento nella sua grandezza; e sopra, nel medesimo spazio con un tramezzo di muro vi si fece la sala che si dice dell’Oriuolo, e l’Udienza dov’è dipinto il trionfo di Camillo, di mano del {{Wl|Q704594|Salviati}}. Il soffittato del qual palco fu riccamente lavorato e intagliato da Marco del Tasso, {{Wl|Q3034783|Domenico}} e Giuliano, suoi fratelli, che fece similmente quello della sala dell’Oriuolo e quello dell’Udienza. E perchè la detta porta di marmo fu da Benedetto fatta doppia, sopra l’arco della porta di dentro, avendo già detto del di fuori, fece una Giustizia {{FI|file = Storia del Palazzo Vecchio 1889 (page 107 crop).jpg|width = 40%|float=right|margin-left=1em}}di marmo a sedere, con la palla del mondo in una mano, e nell’altra una spada, con lettere intorno all’arco che dicono: ''diligite justitiam qui judicatis terram''. La quale tutta opera fu condotta con maravigliosa diligenza ed artifizio».
Riprendendo il filo del nostro discorso su la scorta dei documenti, troviamo che nel luglio del 1475 gli Operai del Palagio: considerando che i Maestri che fecero i palchi e gli altri ornamenti del Palazzo domandavano dei loro lavori più di quello che è conveniente ed onesto, elessero per stimare detti lavori quattro maestri: {{Wl|Q141214946|Zanobi di Domenico}} legnaiuolo; Cristoforo di Tommaso; Leonardo di Miniato, legnaiolo; {{Wl|Q141214966|Domenico di Domenico da Prato}}, legnaiuolo. I quali però (accadeva anche allora), non si trovarono d’accordo, e ciascuno fece una scritta da sè. Quella di Domenico da Prato venne accettata il 29 d’agosto, concordando in essa anco i Maestri che avevano eseguiti i lavori. Secondo tale scritta, o stima che si voglia dire, e la misura fattane, la somma di tutti i lavori, ascende a Lire 17519, 11, 9. La porta di fuori, o se si vuole il lato di fuori della detta porta dell’Udienza, era maraviglioso lavoro, il solo veramente che fosse fatto da Benedetto in compagnia di suo fratello, dove fece al-<noinclude></noinclude>
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/* Pagine SAL 25% */ [[Aiuto:Oggetto automatico|←]] Creata nuova pagina: {{gap|2em}}Il contesto era quindi quello di una sintonia fra militari e civili nella prospettiva di un mutamento istituzionale. Le mobilitazioni che dovevano esserci, che peroÁ non scattarono concretamente, si riferiscono al 1973-’74» 147. E) Andrea Brogi (ordinovista del gruppo toscano): «Posso dire che alla fine del 1970 io facevo giaÁ parte del Movimento Politico Ordine Nuovo e che nella nostra zona non c’era un s...
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<noinclude><pagequality level="1" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 168 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>{{gap|2em}}Il contesto era quindi quello di una sintonia fra militari e civili nella prospettiva di un mutamento istituzionale.
Le mobilitazioni che dovevano esserci, che peroÁ non scattarono concretamente, si riferiscono al 1973-’74» 147.
E) Andrea Brogi (ordinovista del gruppo toscano): «Posso dire che alla fine del 1970 io facevo giaÁ parte del Movimento Politico Ordine Nuovo e che nella nostra zona non c’era un sostanziale distacco dalle strutture ufficiali del MSI e molti frequentavano sia l’uno che l’altro ambiente.
Di fatto io, che allora non ero nemmeno ventenne, mi trovai con altri diciassette militanti, fra cui diversi piùÁ vecchi e diversi dei quali non conoscevo, a Passignano, vicino al lago Trasimeno nei pressi del passaggio a livello la sera del 7 dicembre 1970 per intervenire sulla federazione provinciale del PCI e sui ripetitori della RAI.
C’erano altri due gruppi, uno a Umbertide e uno a Tuoro.
Il nostro gruppo disponeva di un’arma individuale, chi uno Sten, chi un moschetto 91 o una pistola. Io avevo ricevuto le mie due armi per l’occasione da Augusto Cauchi.
Preciso che ciascuno disponeva di un’arma lunga e di una corta.
Verso le quattro o le cinque del mattino arrivoÁ l’ordine di ritirarsi senza che ce ne fosse spiegato il motivo.
Anni dopo, e cioeÁ dopo il finanziamento di Gelli nei confronti di Augusto Cauchi tramite l’intermediazione dell’ammiraglio Birindelli e del capitano Pecorelli, ricevetti sugli avvenimenti del 1970 una confidenza del Cauchi. Questi mi disse che, Gelli aveva fermato, nel 1970, i "ragazzi", cioeÁ i civili di destra, e i militari sfruttando comunque la situazione per averne vantaggio e cioeÁ per mantenere un forte credito anche dopo la sospensione del golpe» 148.
F) Vincenzo Vinciguerra: «Prendo atto che l’Ufficio eÁ interessato a focalizzare quanto io ho riferito nell’intervista a «L’Espresso» del 14 aprile 1991 circa la mobilitazione anche di elementi della ’ndrangheta calabrese in occasione del golpe Borghese.
Innanzitutto confermo l’episodio citato nell’intervista, precisando che ero a conoscenza dalla metaÁ degli anni ’70 di tale mobilitazione e che ulteriore conferma di questa l’ho ricevuta all’interno del carcere da una persona che vi era stata personalmente interessata.
La mobilitazione avvenne nella provincia di Reggio Calabria e si trattava di un gran numero di uomini armati.
Anche in Calabria venne fatto riferimento, da persona che non intendo nominare, alla possibilitaÁ di mobilitare 4000 uomini sempre appartenenti alla ’ndrangheta ove la situazione politica lo richiedesse.
Gli appartenenti alla ’ndrangheta, armati e mobilitati per l’occasione sull’Aspromonte, erano stati messi a disposizione dal vecchio boss
Interrogatorio del 9 gennaio 1992 al G.I. Salvini.
Senato della Repubblica - Archivio Storico<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Cruccone" />{{RigaIntestazione|98|PALAZZO VECCHIO|}}</noinclude>cuni fanciulli che con le braccia reggono certi festoni, bellissimi a vedere, e nel mezzo la figura d’un San Giovanni giovanetto, di due braccia, la quale era tenuta cosa singolare. E questo lavoro, secondo un’avvertenza di {{AutoreCitato|Gaetano Milanesi|Gaetano Milanesi}}, nelle sue note al Vasari{{Nota separata|Pagina:Storia del Palazzo Vecchio 1889.djvu/111|3}} doveva essere finito nel 1481, perchè si trova che essi in quest’anno ne furono pagati. Però fino dal 29 febbraio 1475 (s. c. 1476) erano stanziati fiorini trenta a Giuliano da Maiano «pro marmore empto et parte facture hosti audientie dominationis; ai 24 fabbraio del 1476 (s. c. 1477) si stanziano fiorini tre larghi da pagarsi a Piero di Lorenzo pittore «pro uno petio rotundo porfidi ab eo habito pro ianuis et porta audientie dominorum». E intanto si faceva anche il fregio della sala nuova. I putti de’ quali si parla dal Vasari nella detta porta non vi si veggono più, nè sappiamo dire dove siano. La statuetta, tolta di lì nel 1781, fu portata nella Galleria degli Uffizi, dove fu attribuita a {{Wl|Q37562|Donatello}}, fino a che il Direttore signor {{Wl|Q131867230|Montalvo}} non la riconobbe per quella di Benedetto da Maiano. Oggi è esposta nel Museo Nazionale, nel Palazzo che era del Potestà. Il Vasari attribuisce a Benedetto anche gli sporti di legno che chiudevano quella porta, dove con legni commessi erano ritratti da uno dei lati in figura {{AutoreCitato|Dante Alighieri|Dante Alighieri}}, e dall’altro {{AutoreCitato|Francesco Petrarca|Francesco Petrarca}}; ma si sa dagli stanziamenti degli operai del Palazzo, pubblicati la prima volta dal {{AutoreCitato|Johannes Wilhelm Gaye|Gaye}}, come queste imposte di legname intarsiate furono finite nel 1480 da Giuliano da Maiano, e dal Francione, dai quali stanziamenti non apparisce che Benedetto vi abbia avuto mano.
Da altri stanziamenti si ricava, come nello stesso tempo, {{Wl|Q183458|Andrea di Michele del Verrocchio}} facesse la saldatura del candelabro di bronzo che era nella Cappella dell’Udienza; come Giovanni Battiloro e Bartolommeo di Antonio mettessero ad oro la parte intema della porta della Udienza e le finestre della sala del Consiglio; come finalmente il Francione, Benedetto di Luca, legnaiuoli, facessero le panche o panconi e della sala d’Udienza e d’altre camere del Palazzo, e Benedetto da Maiano altri lavori in marmo nella detta sala. Le quali notizie si ricavano da certe provvisioni e stanziamenti messi in luce dal Gaye{{Nota separata|Pagina:Storia del Palazzo Vecchio 1889.djvu/111|4}}: «{{Sc|mcccclxxx}}. 20 April. «Operarii opere palatii ect. deliberaverunt quod notificetur Juliano Nardi de Maiano et Francisco Joannis, alias il Francione, le-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|861}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}a giovare e servire la patria che a compiere la legge suprema del bene e iniziare come può il meglio quaggiù la vita razionale assoluta.
{{larger|445.}} — E d’altro canto, nell’esercito sebbene è flussione e rinnovazione continua di elementi, è pure certa vita perenne e quasi perpetua. Egli è sempre giovine tutto che attempatissimo, e mostrasi altero delle glorie anticamente acquistate sotto le sue bandiere da veterani già tutti morti e di cui restano appena le tombe ed i nomi. Nè alcun rimorso o rincrescimento perturba le gioie di queste sue ricordanze; perocchè egli sa e conosce che ciò si connette con l’ordine morale universo e che sono lassù apparecchiati seggi immortali ai cittadini onesti che s’armano e pugnano a difesa della patria.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|Aforismo VII.}}}}
{{larger|446.}} — Ma innanzi che le congregazioni umane o per lo manco parecchie fra esse pervenissero a tal perfezione di organismo ed altre vi si accostassero, diremmo avere la divina mentalità preparato sparsamente in diversi popoli una virtù organatrice comune a cui non erano per venir meno col tempo i risultamenti certi e durevoli. Operò essa latente come efficace, e nascondendo l’arte e il modo, si rivelò negli effetti maggiormente maravigliosi quanto apparvero tardi e additarono ad ogni intelletto non cieco un disegno preordinato le cui linee sembravano tutte spezzate e non avere significazione.
{{larger|447.}} — Di tal maniera quello che non potè in separato veruna stirpe di uomini sebbene cresciuta oltre numero, lo potò collettivamente e il più delle volte inscientemente il gran mondo delle nazioni. E fu a<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|862}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}buona ragione. Perocchè volle la divina mentalità che ogni gente si riconoscesse parte e membro costitutivo di una gran persona morale e però sentisse quanto à bisogno dell’amicizia e fratellanza comune e di quanto beneficio riman debitrice alle vecchie nazioni e alle nuove.
{{larger|448.}} — Per vero, la consapevolezza lenta e faticosa che piglia l’uomo dell’organismo portentoso comune delle varie famiglie umane disseminate, a così parlare, nello spazio e nel tempo, gioverà non poco ad accelerare l’amicizia e benevolenza scambievole di tutti i popoli e crescere per ogni dove il senso del l’umanità e nel viver civile e nel giure internazionale imitare con una specie di religione il supremo organismo della vita razionale assoluta.
{{larger|449.}} — Del sicuro, l’organizzazione del più picciolo vermicciuolo fa inarcare a forza le ciglia e confessare una saggezza infinita volta a correggere la imperfezione ingenita e l’abituale impotenza della materia. Nulla meno, lo spettacolo ora patente della unità organica del mondo delle nazioni sembrami testificare Iddio e la sua saggezza e bontà ineffabile con tanto più di efficacia, quanto organare il genere umano diviso e disperso fu novamente mettere ordine dentro il caos e da opposti elementi ritrarre la più nobile e pura delle armonie, e quella intendiamo di cui disse un poeta:
{{Blocco centrato|<poem>{{smaller|«Amore alma è del mondo, amore è cetra<br>Che d'auree corde ed infinite e sante<br>Leva eterna melode al primo amante.»}}</poem>}}
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|Aforismo VIII.}}}}
{{larger|450.}} — Per ciò che nella storia civile splende lucentissima l’orma di Dio e più visibile forse ancora che<noinclude><references/></noinclude>
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{{larger|448.}} — Per vero, la consapevolezza lenta e faticosa che piglia l’uomo dell’organismo portentoso comune delle varie famiglie umane disseminate, a così parlare, nello spazio e nel tempo, gioverà non poco ad accelerare l’amicizia e benevolenza scambievole di tutti i popoli e crescere per ogni dove il senso del l’umanità e nel viver civile e nel giure internazionale imitare con una specie di religione il supremo organismo della vita razionale assoluta.
{{larger|449.}} — Del sicuro, l’organizzazione del più picciolo vermicciuolo fa inarcare a forza le ciglia e confessare una saggezza infinita volta a correggere la imperfezione ingenita e l’abituale impotenza della materia. Nulla meno, lo spettacolo ora patente della unità organica del mondo delle nazioni sembrami testificare Iddio e la sua saggezza e bontà ineffabile con tanto più di efficacia, quanto organare il genere umano diviso e disperso fu novamente mettere ordine dentro il caos e da opposti elementi ritrarre la più nobile e pura delle armonie, e quella intendiamo di cui disse un poeta:
{{Blocco centrato|<poem>{{smaller|«Amore alma è del mondo, amore è cetra<br>{{spazi|5}}Che d'auree corde ed infinite e sante<br>{{spazi|5}}Leva eterna melode al primo amante.»}}</poem>}}
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|863}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}nella storia fisica, non è punto da maravigliare se i mistici si addarono prima degli altri di questo ingerimento ora occulto ed ora palese dell’un popolo nell’altro e dell’organismo profondo e comune che ne risulta. Certo, nella ''Città di Dio'' di {{AutoreCitato|Agostino d'Ippona|sant' Agostino}} è il primo concetto d’un avvicendamento ed intrecciamento preordinato dei casi umani in tutti i quali vuolsi scorgere certo legame di unità e certa preparazione al fine che è di raccogliere in una sola famiglia le diverse nazioni, e reggerle con una legge suprema ed universale di giustizia e di amore.
{{larger|451.}} — E nella guisa che in sul principio la natura è spiegata dagli uomini non per l’azione delle cause seconde e per l’indole necessaria ed intrinseca delle forze fisiche ma con l’atto immediato e miracoloso di Dio, tanto che Dio, ginsta quella opinione, modella tutte le cose particolari e le trasmuta secondo sua volontà. Del pari, pel mondo civile i mistici con santo Agostino a maestro deducono gli avvenimenti a seconda che Dio li fa e li vuole e non dal procedimento causale delle facoltà e potenze umane operanti giusta la forma intrinseca dell’intelletto e dell’animo.
{{larger|452.}} — Quindi la scienza della storia, parlandosi con rigore, cominciò quel giorno che dal {{AutoreCitato|Giambattista Vico|Vico}} si dichiarava essere il mondo delle nazioni fatto per intero dagli uomini e la notizia delle leggi dello spirito umano porgere la sola bussola atta a condurre l’ingegno speculativo nel mar tempestoso delle vicende dei popoli.
{{larger|453.}} — Perlochè investigando noi al presente le ragioni vere ed efficaci onde vennesi costruendo l’unità organica del mondo delle nazioni non dobbiamo cercarle altrove che in questi tre gran fattori del vivere umano sopra la terra, e cioè la nostra natura comune e perpetua; la diversità delle schiatte e di loro indole, la<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|863}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}nella storia fisica, non è punto da maravigliare se i mistici si addarono prima degli altri di questo ingerimento ora occulto ed ora palese dell’un popolo nell’altro e dell’organismo profondo e comune che ne risulta. Certo, nella ''Città di Dio'' di {{AutoreCitato|Agostino d'Ippona|sant’Agostino}} è il primo concetto d’un avvicendamento ed intrecciamento preordinato dei casi umani in tutti i quali vuolsi scorgere certo legame di unità e certa preparazione al fine che è di raccogliere in una sola famiglia le diverse nazioni, e reggerle con una legge suprema ed universale di giustizia e di amore.
{{larger|451.}} — E nella guisa che in sul principio la natura è spiegata dagli uomini non per l’azione delle cause seconde e per l’indole necessaria ed intrinseca delle forze fisiche ma con l’atto immediato e miracoloso di Dio, tanto che Dio, ginsta quella opinione, modella tutte le cose particolari e le trasmuta secondo sua volontà. Del pari, pel mondo civile i mistici con santo Agostino a maestro deducono gli avvenimenti a seconda che Dio li fa e li vuole e non dal procedimento causale delle facoltà e potenze umane operanti giusta la forma intrinseca dell’intelletto e dell’animo.
{{larger|452.}} — Quindi la scienza della storia, parlandosi con rigore, cominciò quel giorno che dal {{AutoreCitato|Giambattista Vico|Vico}} si dichiarava essere il mondo delle nazioni fatto per intero dagli uomini e la notizia delle leggi dello spirito umano porgere la sola bussola atta a condurre l’ingegno speculativo nel mar tempestoso delle vicende dei popoli.
{{larger|453.}} — Perlochè investigando noi al presente le ragioni vere ed efficaci onde vennesi costruendo l’unità organica del mondo delle nazioni non dobbiamo cercarle altrove che in questi tre gran fattori del vivere umano sopra la terra, e cioè la nostra natura comune e perpetua; la diversità delle schiatte e di loro indole, la<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" /></noinclude>{{Pt|<br>|}}diversità dei luoghi abitati; la quale, parte sforza e soggioga le volontà umane, parte ne riceve l’impero, e dall’uno e dall’altro esce modificata continuamente la guisa del viver privato e comune.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|''A.''}}}}
{{larger|454.}} — V’à una certa schiera di mistici e fra essi lo {{AutoreCitato|Friedrich Schlegel|Schlegel}} in Germania e il {{AutoreCitato|Louis de Bonald|Bonald}} in Francia, i quali mantengono la civiltà umana essere rampollata dalla tradizione divina che propagossi in ogni contrada e a tutti i popoli divenne comune. Aggiungono essere le corruttele del vecchio mondo state cagionate dalle alterazioni e dimenticanze di quella tradizione, mentre tutto il bene sostanziale quivi comparso deesi recare agli avanzi e ai ricordamenti di essa parola celeste. Onde poi concludono l’uomo senza cotal tradizione sarebbe tuttora o selvaggio o barbaro; e inemendabile riuscirebbe la sua barbarie o la sua selvatichezza.
{{larger|455.}} — Ora, a cotal dottrina porgendo fondamento e principio un supposto che le storie non ravvisano e non testimoniano ed anzi negano assai nettamente, non occorre di contraddirla con ragioni speculative e propriamente filosofiche. E per dare un saggio al lettore della niuna consistenza di quel supposto messo al riscontro dei fatti, basterà citare una delle tradizioni maggiori e solenni che la scuola sopracitata afferma essere corsa fra tutti i popoli, sebbene poi le superstizioni e le favole l’abbiano sconcia e travisata in più modi. Affermano impertanto costoro, essere stata credenza comune del vecchio mondo l’aspettazione certa d’un divino riparatore.
{{larger|456.}} — Vero è che in Persia i libri di {{AutoreCitato|Zarathustra|Zoroastro}} parlavano senz’ambage d’una redenzione del genere<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|864}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}diversità dei luoghi abitati; la quale, parte sforza e soggioga le volontà umane, parte ne riceve l’impero, e dall’uno e dall’altro esce modificata continuamente la guisa del viver privato e comune.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|''A.''}}}}
{{larger|454.}} — V’à una certa schiera di mistici e fra essi lo {{AutoreCitato|Friedrich Schlegel|Schlegel}} in Germania e il {{AutoreCitato|Louis de Bonald|Bonald}} in Francia, i quali mantengono la civiltà umana essere rampollata dalla tradizione divina che propagossi in ogni contrada e a tutti i popoli divenne comune. Aggiungono essere le corruttele del vecchio mondo state cagionate dalle alterazioni e dimenticanze di quella tradizione, mentre tutto il bene sostanziale quivi comparso deesi recare agli avanzi e ai ricordamenti di essa parola celeste. Onde poi concludono l’uomo senza cotal tradizione sarebbe tuttora o selvaggio o barbaro; e inemendabile riuscirebbe la sua barbarie o la sua selvatichezza.
{{larger|455.}} — Ora, a cotal dottrina porgendo fondamento e principio un supposto che le storie non ravvisano e non testimoniano ed anzi negano assai nettamente, non occorre di contraddirla con ragioni speculative e propriamente filosofiche. E per dare un saggio al lettore della niuna consistenza di quel supposto messo al riscontro dei fatti, basterà citare una delle tradizioni maggiori e solenni che la scuola sopracitata afferma essere corsa fra tutti i popoli, sebbene poi le superstizioni e le favole l’abbiano sconcia e travisata in più modi. Affermano impertanto costoro, essere stata credenza comune del vecchio mondo l’aspettazione certa d’un divino riparatore.
{{larger|456.}} — Vero è che in Persia i libri di {{AutoreCitato|Zarathustra|Zoroastro}} parlavano senz’ambage d’una redenzione del genere<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|865}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}umano che Ormuz compirebbe nella consumazione dei secoli. E molto meno sicuro che tal credenza fiorisse nel popolo ebreo prima del suo ritorno da Babilonia. Ma se guardasi all’Indie, troviamo che {{w|Visnù|Visnù}} esprimente il principio di conservazione e riparazione molte volte per addietro riparò e redense il mondo e altrettante lo andrà riparando con una sequela di {{w|Avatara|Avatari}} od incarnazioni. Il che poi si attiene al concetto della {{w|Trimurti|Trimurti}} braminica, nella quale sono tre potenze supreme e infinite: l’una crea, l’altra distrugge, la terza conserva o ristora, e ciò differisce sostanzialmente dalla tradizione di cui discorriamo.
{{larger|457.}} — Quanto alla Cina, allegano un mito il quale racconta della sposa di Foe che permase vergine e salvò il mondo perduto ''vincendo e uccidendo il nero serpente''. Non badano costoro che ivi si parla d’una salvazione non già futura ma trapassata e che il serpente, al contrario di noi, è simbolo frequentissimo appresso i Cinesi d’ogni cosa più eccelsa e perfetta. Quello che significhi appresso gli Egizje i Fenicj la morte e il risorgimento di {{w|Osiride|Osiri}} e di {{w|Adone|Adone}} non v’à chi possa ignorare, e cioè le rivoluzioni del Sole e il suo ritornare nella pienezza della potenza fecondatrice.
{{larger|458.}} — A rispetto dei Greci si fa gran caso della favola di {{w|Prometeo|Prometeo}}. Ma intanto {{AutoreCitato|Omero|Omero}} se ne passò con silenzio; il che basterebbe a provare o la poca vetustà o la poca diffusione di quella favola; e il suo costrutto che nella trilogia di {{AutoreCitato|Eschilo|Eschilo}} diventa del sicuro pieno di maestà e di recondite significazioni è nella forma più antica molto diverso e meno adatto all’adombrazione d’alcun mistero. {{AutoreCitato|Esiodo|Esiodo}} descrive Prometeo come un trovatore d’astuzie e di frodi, e narra che ingannò {{w|Giove (divinità)|Giove}} a un banchetto imbandendogli un bove intero<noinclude>{{PieDiPagina|{{smaller|{{Sc|Mamiani — II.}}}}||{{smaller|55}}}}</noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FEDE E BELLEZZA|91}}</noinclude>
quecento anni sono, fra i trabocchetti e le gabbie di ferro, sapeva cantare: ''Solo e pensoso i più deserti campi?'' La lingua schietta e limpida come cristallo, che narrava di Fiordiligi e d'Armida? che verseggiata sulle marine di Sorrento, e tra le fonti di Valchiusa, veniva con eco voluttuoso ripetuta nelle góndole della laguna? che temprata ad affetti più austeri aveva cantato: ''La bocca sollevò dal fiero pasto?'' Quale invasione di bàrbari è codesta? Qual ribellione di ortolane e di pettègole e di raccattoni da Fiesole e da Camàldoli contro la lingua d'una nazione, contro il solo vincolo della vita e del nome commune? Per fermo quest'è òpera di tenebre e di confusione, contro la qual parlar dovrebbe chiunque ha caro questo prezioso patrimonio dei póveri e dei ricchi, dei dotti e del vulgo, la lingua, la lingua, che, più dell' alpi inutili e del mare non nostro, segna il confine e la divisa della nostra gloriosa nazione.
Deve dunque ad ogni tratto il fango, che dorme in fondo al lago, alzarsi e intorbidare le chiare aque, ove s'abbèvera il nostro pensiero? Queste parole vostre, che andate con tanto studio razzolando lungo i pagliàti di Val d'Elsa o dentro gli ossarii della Crusca, quando son èlleno nate? Se vivevano già nei giorni di Dante, e perchè non furono accolte in quelle pagine immortali di bellezza e di semplicità, e non furono festeggiate con unànime adozione da tutta l'Italia? Non vedete in questo rifiuto di sei sècoli il loro destino pel sècolo presente e pei futuri? E se sono nate ieri, oggi, come i funghi e le muffe, lasciàtele dove stanno; che la nostra lingua è cosa fatta, grazie a Dio, non cosa da fare.
Ciò che manca alla lingua italiana non è per fermo la copia dei vocàboli, che ne abbiamo per mala ventura da farne tre lingue di popolo savio, che adòperi le parole per capire e farsi capire, per far piangere e far ridere, e sopratutto per arme della ragione e stimolo della volontà. Ciò che manca all'Italia, e per colpa di chi troppo sa, non di chi sà poco, è il modo sicuro e fermo e concorde ed uno di valersi della lingua. Siamo per questa parte ancora ai tempi bàrbari, quando ogni baroncello batteva la sua moneta, e tutti gareggiàvano a bàtterla più bassa e più falsa. Questi non vorrebbe scrivere se non con parole<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FEDE E BELLEZZA|92}}</noinclude>
già morte; quegli cerca nei trivi le parole non nate. Per altri l'italiano non ha parole che bastino agli alti pensieri, e ripete con desinenza italiana le voci francesi, e ''prodigaliza delle frasi per regolarizzare la marcia della civilizzazione e la moralizzazione delle classi operaie''. Altri fugge il francese, come se fosse lingua di canibali; e poi vi tartaglia in gergo mezzo greco di ''ortopia'' e di ''calofida'', e di ''epitassisi'', e di ''profilasi''. Altri ricanta di strade ferrate a banchieri e speditori con una intricatura latina, ''essera'' e ''dover essere'', non ''doversi fare'' e potersi non fare, e ''dover muovere per divenire'', e ''dover soddisfare dopo aver soddisfatto''! V'è chi salirebbe al patibolo piuttosto che farsi infedele al trecento: v'è chi tollera il cinquecento, purchè si tratti di voci vili e bufle, purchè le auguste pagine di Tacito diventino trastullo all'ignobile Davanzati. Altri, come se la lingua non vi fosse ancora, prende il bordone da peregrino, e va ramingo per Toscana a far abbaiare i cani delle cascine, per raggranellare alcuni novelli da far lingua; e spera che i milioni dei viventi in Italia divengano ad un súbito mutoli e bimbi, per ritrarsi da capo la memoria, e rivivere contadini e piazzaiuoli, e dire ''calen di maggio'' e ''aqua ghiaccia''. E sono queste le inezie che all'uomo della ''fede'' e della ''bellezza'' sembrano i sommi e santi fini, a cui si deve giurar la vita, e patirvi le fatiche e l'esilio e la povertà!
E non è in ciò solo che questo bell'ingegno pare stranamente traviato, e tutto fervoroso di traviare altrui. ''Fede e Bellezza'' sono due voci nelle quali, chi altro non sapesse, a prima giunta correrebbe a sottintendere ''purità immacolata''. Ma che fede è questa? che fede morta, senz'opere e senza costume? È l'istoria d'una Maria di Corsica, povera vagabonda, a cui per certo noi peccatori non getteremo la pietra del farnese: ma solo vorremmo ch'ella si facesse innanzi con altro nome più vero; a cagion d'esempio ''Fede e Peccati''; oppure, dacchè si tratta di modello pur troppo ''imitabile'': ''Una turpe e lunga strada per trovar marito''.
Infatti non è vita di fede forte e fruttifera quella di donna che, com'ella si fa senza riserbo a narrare, dopo aver so-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FEDE E BELLEZZA|93}}</noinclude>
ferto a sedici anni il facile bacio del primo amore, si accomoda a vivere in Parigi presso lontana parente, che ''dava a dozzina a gente ricca''; e ''la sera aveva música o ballo in casa o fuori o al teatro''; e v' erano ''i libri più caldi, e i vestiti meno accollati, e le osservazioni più sguaiate''; e ''si sbertava ogni atto modesto come monacelleria, e si sogghignava d' ogni invereconda''. E tuttavia ciò non mettava ribrezzo alla pura giovinetta, la quale ''non trovava la forza di detestare gli esempi'', che la bella cugina ''accordava alle massime''. Anzi all' arrivo d' un bel conte russo in quell' alloggio, cominciò in lei ''la smania d' uscire da quello stato di ragazza nùbile, bramoso, accattatore, al quale il pudore è men velo che maschera''; laonde, ''lasciati soli'', si fu presto ''ai baci, e poi alle lunghe veglie ed ai lunghissimi abbracciamenti''. Poichè ''un vincolo non suo obbligava la giovinetta della fede e della bellezza al conte russo''; essendochè ''grandi spese faceva egli in casa, ch' era rincalzo alle facende un po' dissestate di quella donna''; e si prese una villa coi denari di lui; e la ragazza esemplare ''si vergognò tosto dei rimorsi e della dignità dell' anima''; e ''trovandosi perduta e venduta'', tuttavia per sommo di virtù ''cedè, non concesse, non inebriata, ma astratta''. Queste distinzioni, che il mondo semplice non apprezza gran fatto, si spiegano sottilmente assai dall' autore; il quale pizzica di metafisico, e fa sovente da teologo: che Dio gliel perdoni. Ma noi gli diremo, che nel mondo dei vizi il calcolo rende turpi ed abbiette anche quelle nudità, che l' ardor solo dell' affetto vela e quasi riconcilia col senso morale.
Fatto sta che l' ànimo della giovinetta, calcolatrice per amor di cugina, ''forse era più puro di prima, e sentiva il bisogno di Dio.... e quand' era sola.... seduta sull' àngolo della terrazza, rimeditava i baci e gli sguardi, e ricomponeva il peccato, e desiderava i desideri di lui. E temeva le parigine non glielo rubassero; e le pareva sempre più bello, e quand' era a braccetto seco, se ne teneva come bambina di vestito nuovo; e ogni sguardo di giovine donna la faceva trepidare di gioia e di gelosia.'' E queste coserelle sono tratteggiate qui molto graziosamente; e anche in lingua italiana; e sono atti di ''bellezza''; ma non sono atti di ''fede''.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FEDE E BELLEZZA|94}}</noinclude>
Venuti a Parigi, erano a tutti i passatempi, ma egli ne usciva svogliato; « ''ond' ella dopo pochi dì, pensando sul serio alla faccenda, cominciò a dire tra sè: e ora come me lo digerisco io quest'uomo?'' » Vedete gentilezza di modi! — ''Dopo quella villeggiatura avevano casa da loro'': e un bel dì, per duemila franchi che la signora richiese, a fine di liberare la cugina incarcerata per debiti, nacque un tal parapiglia fra la bellezza e l'amore, che prima l'Italiana cacciò fuor di casa il Russo; e poi se ne andò vagabonda e disperata, e ''si assise sugli scalini del Ponte Reale colla fronte sui ginocchi''. E qui compare tosto un'altra Italiana, a braccetto d'uno Svizzero; e così Dio conservi codesto scrittore alla gloria delle donne italiane. E dopo aver consolato la infelice e accòltala in casa per qualche settimana, ne diviene ad un tratto gelosa, e la manda a viver sola in due stanzine ad un quinto piano, dove Maria comincia tosto un altro amore con uno studente di Provenza, che « ''le piacque, si promise marito, fu amante, e penò poco!'' » ''Cominciò anche questa volta il rimorso'', e quando la virtuosa giovine ''si segnava, doveva nascondersi da lui''; pur nondimeno se ne andò ''a viver seco'' a Marsilia per un anno. Ma un bel giorno lo studente se ne va in campagna, e una lettera annunzia a Maria prossime le nozze fra la nipote d'un droghiere e « ''il suo coso.'' » Disperata da capo, s'imbarca per Livorno; nella vettura di Firenze rifiuta bravamente l'amore e gli scudi d'un vecchio bolognese, e a Firenze rifiuta un pittor sàssone, ''onesto d'onestà quadra''; e gli antepone un pittor senese, che ''le diede a sentire il bello dell'arte''. Abbandonata anche da lui, ''amaramente gode, e si butta in un amore senz'affetto'', che perciò vien dall'autore oltrepassato in casto silenzio. Poi s'incontra a caso nel suo primo amore dai sedici anni: ma, sentendo la troppa gravezza de' suoi peccati, si appaga ''di bagnar di lagrime i biondi capelli di lui, chiuso fra le sue braccia'', nè più lo rivede. E ''pone affetto'' in un mercante francese, e s'avvia per raggiungerlo e sposarlo a Lione, ove trova che nel frattempo egli è fallito. Ammalata se ne va all'ospitale; e quindi attraversa tutta la Francia, per recarsi nella Bassa Bretagna a camparvi a buon patto; ed ivi la troviamo in principio del libro, scendendo non<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FEDE E BELLEZZA|95}}</noinclude>
so qual fiume con Giovanni, e sbarcando a dritta, e ''lasciand' ire il barchetto, per raccogliersi in una casuccia abbandonata, e metter fuori un desinarino di verdura, ova e frutta''; a compimento del quale ella racconta con esemplare schiettezza tuttociò che sian venuti fin qui abbozzando. E s'innamora tosto di Giovanni, e ''vien pensando al sentimento nuovo'', e con elegantissima frase vi vien dicendo: ''« questo Italiano ora è venuto per ròmpermi le tasche davvero! »''
La povertà del tessuto e la poc' arte della narrativa danno sentore che questo racconto non sia figlio d' immaginazione; e la congeltura si conferma nel libro seguente, dove Giovanni, per fare riscontro alla bella vita narràtagli da Maria ''a voce'', le regala un quaderno di ''manoscritto'', in cui stanno a registro diverse memorie di quattro anni della vita sua. Vien primamente una mezza pagina in data di Milano, che comincia: ''ero a Pàdova''; poi un brano scritto a Crema, e un altro scritto a Bèrgamo, che per nulla si riferiscono nè a Bèrgamo nè a Crema; poi un altro, scritto a Brescia, ove si descrive la ''luna rosseggiante che si stende sul mare''! Solo in data di Verona si viene alla vera vita ed ai peccati; e si narra d' una povera serva che Giovanni ''fece cacciar di casa perchè onesta seco''; poi d' un' altra servetta, che ''lo vide partire, e gli fece le sue dipartenze piangendo''. Dal che il metafisico ricava, che ''non c'è gente più grossolana della gente sensibile'', poichè, ''dopo straziato per vezzo il cuore altrui, quant'e' sèntono scalfito il proprio, bèlano''! Oh qual fu il pecoraio che scoprì questa gemma delle metafore pastorali?
Vien poi un' altra ''data'', ove con assai bizzarra paura dice di temere ad ogni tratto che ''il Duomo di Pisa non dispaia scalzato dai peccati degli uomini''! Poi a Prato si lagna che ''le donne lo hanno capito fin troppo''; e a Firenze vi narra d' esser ''vissuto puro tre anni accanto a donna non sua, e sempre affettuosa''. E poi narra d' una bella marchesa che lo paragonava ad un morto; e d' un' altra bella che più ''gli piacque, ed a cui meglio piacque''; e giunto a Pàdova si ricorda che, anni addietro, ''bruciava d' una donna che aveva passato i trentatré anni, e la tormentava ferocemente con lunghissimi''<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FEDE E BELLEZZA|96}}</noinclude>
''abbracciamenti''; e la rimandava ''delusa ma non disperata'', per ritrarsi a ''leggere'' Fra Bartolomeo da S. Concordio, e ''inzepparne i vocaboli'' nella sua prosa amorosa, della qual prosa leggeva all'idolo suo qualcosa. E qui si veda qual duro orecchio abbia codesto scrittore, che vi accozza ad ogni tratto le parole in così neglette assonanze, ed ora vi descrive le acque ''quiete'', ora le erbe, che « ''col verde vivo avvivavano il lucidare de' fiori.'' » Ma torniamo alla donna, ch'egli ''rivedeva nell' idea, grande la persona, e le forme in pieno rilievo, ignuda le braccia bellissime, e sul collo ignudo una pezzolina non distesa''. E così d'inezia in inezia Giovanni giunge in un'isola dirupata della Dalmazia, in cima alla quale desidera di poter ''riveder Milano, e scendere nell' ampie sue vie''; poichè per quelle vie un'altra donna cercava incontrarlo; ed egli un giorno ''parlando co' suoi pensieri le sorrise''; ed ella, passando, prese quel sorriso per uno scherno; il che prova che Giovanni avesse un sorriso molto soave; e la povera schernita allora ''si raccolse nella vergine solitudine del cuor vedovato''. E qui si agita uno splendido problema; se siano più sgualdrine, o, com'egli dice, ''più abbracciabili'', le donne di Francia o quelle d'Italia; e gli pare che in Francia si facciano pagare di più; e ne conchiude che « ''quando non sai se la donna desideri a' tuoi pochi quattrini, o a te, gli è un imbroglio.'' »
E noi oltepassiamo una Luisa, che ''cercava a che braccia non ingrate abbandonarsi''; e un'altra ''d'èsile persona'', e di casa ''riccamente addobbata, al cui sorriso egli fece più volte cipiglio''; e una Teresa che ''amò Giovanni d'amore ultimo''; e un'altra ''fra tutte memorabile, dalla testa raffaellesca e dalle membra contaminate, e infetta nel sangue, e ministra di lungo castigo a Giovanni''! In fine vien la ''schiera, pur lieta e pure infelice, delle donne che Giovanni non amò, e che amarono Giovanni''; e sotto quei visi arridenti, altri visi ''si nascondono grondanti di pianto''; e sono, come nella lista di Leporello, ''càndide nel pallore, càndide nel rossore, pàllide nel bruno, gràcili o forti, alte o poche della persona, ardite o tenere, di città o di campagna, povere o ricche, divote o indivote, di lunghi sguardi o di brevi parole'', e di<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FEDE E BELLEZZA|97}}</noinclude>
''domestichezza procace, e d'ebre attitudini della sciolta persona''. Ma il povero Giovanni, a dispetto de' suoi quaderni, non ha memoria da tanto; e già ''i nomi'' delle più gli fuggirono, e ''i visi trèmolano nel pensiero, e l'un l'altro si confondono''; perlochè egli si decide ''a rivòlgerle tutte quante in un solo affetto, e con un solo sentimento'' mandarle tutte quante alla malora.
Intanto l'ingegno di Giovanni ''sente di salire; e sale! Ma l'ànima aleggia a momenti, poi s'accascia, e grifola più bestialmente che mai''. E nulla di meno egli esclama: ''che gioia dell'èssere sì caro a Dio? Son io degno d'annunciare agli uòmini il vero?''
E noi gli diciamo di no! Gliel diciamo, a nome ''degli anni avvenire'', ch'egli interroga ''con ànima balda''; e gliel diciamo a nome anche dell'anno presente, che non è tempo di tanta melensàggine da meravigliare queste miserie d'una smisurata e depravata vanità.
Dopo questi due libri di vicendévole confessione, tutta l'istoria viene a ristrìngersi tra Giovanni e Maria, che dopo mille dubiezze finalmente lo sposa; e dopo aver vissuto seco assài tristamente ora a Quimper, ora a Parigi, ora in Còrsica, ora a Lione, ora a Nantes, dove Giovanni divien maestro d'un collegio, e quindi rimane ferito in duello, la povera Maria, tra le molte sue disgrazie, e le tante sue rimembranze, e le orendissime noie che le dà Giovanni ''leggèndole qualcosa di suo'', e facèndosela ''maestra di stile'', miseramente intisichisce e muore. E Giovanni, ''non orando, e non sapendo levare il pianto, accende una candela'', e ''apre piano piano le imposte'', e sta guardando ''alla mòglie morta'', e al dì che sorge tòrbido e nevicose.
Le cose che Nicolò racconta di Giovanni si assomigliano a quelle che Nicolò venne altre volte qua e là narrando di sè medèsimo; laonde, chi non avesse memoria fedele e pronto discernimento, oramài mal saprebbe se si parli di Giovanni o di Nicolò. E noi, che non amiamo mescolarci nei diritti del vivere privato, eviteremo del tutto questa ricerca; e diremo solo che il mal esempio di queste leggerezze non può perdonarsi a scrittore, che, per aver fatto libri di scuola, è notissimo alla gioventù. Nè gli negheremo l'ingegno, nè lo scriver con arte, e la<noinclude></noinclude>
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novità di certe descrizioni qua e là sparse. Ma notiamo che intarsiate in luoghi, pei quali non nacquero, rompono ogni moto d'affetti. Come mai, in procinto d'intenerirci sulla morte di Maria, ci vien egli descrivendo le bombe e le àncore dell'arsenale di Brest? Ciò nondimeno le descrizioni sono la miglior parte del libro, e perchè un animo naturalmente freddo pur basta a delineare fedelmente le circostanze dei luoghi presenti, a modo dei pittori di paese; e perchè lo stile in quei tratti lascia le squisite rozzezze del dialetto rustico per riaccostarsi alla schietta eleganza della lingua commune; e si allarga alquanto, e si rimette da quella secca breviloquenza, la quale si vorrebbe accoppiare ad una sapienza da Tacito, e non a tanta rarità e vacuità di pensieri.
Ciò che v'ha di meglio nel suo stile è certamente e assolutamente della scuola di Foscolo, quantunque egli faccia di tutto per dissimulare e rinegare il possente e indelèbile modello della sua gioventù, e dica ingratamente che la ''roba foscolesca è pagana e carnale''. E se fosse meno ansioso di gloriole grammaticali, e meno avviluppato d'aridi e superbi sofismi che reprimono i moti del cuore, egli avrebbe potuto dipinger forse non solo la morta natura, ma eziandio la vita e l'amore e il rimorso e il pianto. E veramente talora il soggetto lo vince; e quando parla del duello, si riscalda e arriva a certi impeti di passione insolita: «''Come? così tutt'a un tratto? Me lo figuro tranquillo, sano; gioisco nell'imàgine di rivederlo; ed egli vien per morire! Ma non pensasti tu a me?'' (e gli si gettò al collo coprendolo de' suoi capelli sparsi) ''non sai quant'io t'ami?''» Questo è un fiore; ma un fiore non fa primavera. Ad ogni modo la prosa del signor Tommaséo è scritta con molt'arte, e pecca appunto per troppo d'arte e per manco di naturalezza; ma la sua poesia, davvero, è roba senza natura e senz'arte; eccone il finale.
<poem>
Dove cresciuta sei
E a che pensando or vai,
Donna, ch'ancor non sai
Che ne' contenti miei
Tra poco e ne' miei guai
Palpiterà'l tuo sen!
</poem><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FEDE E BELLEZZA|99}}</noinclude>
I suoi giudizî letterarî sono avventati e falsi. Dove trova egli che Monti rinegasse la fede cristiana? Certamente Monti fu debitore in politica; ma Giovanni forse è senza peccato? E perchè dire che Boileau spira un ''élito pestilenziale''? e che tre commedie di Scribe non valgono uno stormir di foglie? e che Béranger, il Tirteo delle tre giornate, il poeta più popolare ed efficace e formidabile dei secoli moderni, ''u è più ruffiano che poeta''?
Chi esule e povero trova lavoro in un giornale francese, ''dove gli è fatto addito anche a ragionar dell'Italia'', con tanto di compenso da campare la vita, e oltracciò ottiene l'incarico d'un lavoro letterario e lucroso dalla Commissione illustratrice dei monumenti francesi, ha certamente dovere di rispondere colla decenza a sì gentile ospitalità. E allora potrà, se vuole, lagnarsi tuttavia che ''Lione sia città mesta e senza gioie, e dissamena la via da Parigi in Provenza, e odioso l'inverno di Francia''. Ma non gli è più lecito venir dicendo per le stampe che Parigi è città odiosa, e i Francesi gente ripetitrice, e in questo solo costante; e che appena intendono un libro latino, ''e fanno strazio della loro propria lingua, e hanno menti meschine e più meschine cuori, e avare gelosie e avari inganni'' e che le loro donne ''hanno saltato più veli da gettar via'', ma che infine ''del contto trafficano di sè come schiave nel Brasile''! Noi non siamo per ferventi adoratori della nazione francese, nè d'alcun' altra al mondo, e nemmeno della nostra; ma in nome della civiltà e del diritto delle genti dinandiamo, se con questi abominii è onesto che si paghino dai nostri l'ospitalità, e s'è questo commercio d'insulti e d'infamie che i pensatori viaggianti devono andar promovendo fra le nazioni più incivilite. E dopo questo si può dimandare: ''u Son io degno d'annunciare agli uomini il vero''?<noinclude></noinclude>
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<div style="text-align: center;">
# DELLA SÀTIRA
</div>
La sàtira è l'esame di coscienza dell' intera società; è una riazione del principio del bene contro il principio del male; è talora la sola repressione che si possa opporre al vizio vittorioso; è un sale che impedisce la corruzione; la società non può dirsi corrotta appieno, se non quando il vizio può riscuòtere in pace i plausi del vulgo, ed ostentarsi maestro del vivere. La sàtira appura e stringe in brevi linee le stentate interpretazioni, le prolasse istorie e le intermìnabili ripetizioni della maldicenza privata. Ciò che per anni ed anni fu pàscolo di mille mormorazioni monòtone, insipide, codarde, si stringe ad un tratto in formà vivace e scintillante, e a guisa di razzo acceso, solca gli spazii, e attrae gli sguardi; ma quella fiamma si nutre dell' aria stessa onde il pòpolo respira e vive. La sàtira, divisa dal consenso delle moltitudini, scotta ed ùlcera, ma non dà luce, e cade in oblio.
<ref>Nota. Inserito nel ''Politecnico'' nel 1839, quando l' arguto scrittore {{AutoreCitato|Rajberti|Rajberti}}, sotto il nome di Mèdico Poeta, tradusse in dialetto milanese una satira d' Orazio.</ref>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SÀTIRA|}}</noinclude>
{{Centrato|'''DELLA SÀTIRA'''}}
La sàtira è l'esame di coscienza dell' intera società; è una riazione del principio del bene contro il principio del male; è talora la sola repressione che si possa opporre al vizio vittorioso; è un sale che impedisce la corruzione; la società non può dirsi corrotta appieno, se non quando il vizio può riscuòtere in pace i plausi del vulgo, ed ostentarsi maestro del vivere. La sàtira appura e stringe in brevi linee le stentate interpretazioni, le prolasse istorie e le intermìnabili ripetizioni della maldicenza privata. Ciò che per anni ed anni fu pàscolo di mille mormorazioni monòtone, insipide, codarde, si stringe ad un tratto in formà vivace e scintillante, e a guisa di razzo acceso, solca gli spazii, e attrae gli sguardi; ma quella fiamma si nutre dell' aria stessa onde il pòpolo respira e vive. La sàtira, divisa dal consenso delle moltitudini, scotta ed ùlcera, ma non dà luce, e cade in oblio.
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SÁTIRA|101}}</noinclude>
Fu già notato che l'audacia della sátira è tra i segnali dell'eccellenza mentale d'una nazione. I Goti e gli Algerini non furono mai famosi nella commedia come i cittadini d'Atene e di Parigi. Ariosto e Machiavello furono egregi derisori del prossimo, in un tempo che i gran peccatori pagavano tassa e comperavano il perdono dei poeti. Tra il secolo del Bibiena e quello del Goldoni sta il seicento, secolo vuoto e fiacco, che non ebbe tampoco la forza di ridere di sè. La possente Inghilterra è la patria della ''caricatura''; ogni giorno una legione di giornali vi fa specchio inesorabile della vita pubblica e privata; Sheridan vi compì l'opera, mettendo in commedia la stessa maldicenza. I più illustri scrittori del secolo, Walter Scott, Byron, Goethe, Manzoni, sono tutti dipintori di caratteri, o vogliam dire, scrittori satirici; e chi non intinse la penna in questo inchiostro, riesci scrittore effeminato, floscio, nullo, di cui la società si stucca, e il pòpolo non si cura. La filosofia stessa non trionfa se non coll'armi della crítica: Diogene, con un pollo spennato, confuta le turgidezze di Platone; Locke è una crítica delle idee innate. Sulla ''crítica'' di Kant, una nazione di quaranta milioni trova a ruminare per cinquant'anni; e alla fine si accorge d'aver pensato a nulla. Rousseau e Saint-Simon sembrarono autori di sistemi, perchè la loro sátira fu seria e piangitrice, e con una ''idealità'' sterminata non ebbero il tubere della ''giovialità'' E Locke e Kant e Saint-Simon e Rousseau attrassero i lettori solo per lo spirito crítico che animava e alleggeriva il piombo delle astrazioni. Infatti quella buona persona di Vico morì senza un ascoltatore: e Galilei, che non seppe la guerra offensiva, ebbe fatica a difendere la libertà e la vita. Infine, tutto Cousin consiste a provare che la filosofia da Adamo in poi si ridusse sempre a quattro scuole nemiche, di cui nessuna prevale, se non quando le esagerazioni d'altra scuola le porgono ansa ad un' ''eruzione crítica'' e occasione di momentaneo trionfo.
A cominciar da Dante, che fu l'ideale della maldicenza, i Fiorentini dominarono sull'Italia colla spaventevole pubblicità d'una sátira ch'era intesa da un capo all'altro della penisola. Ma dopo che il duca Cosmo insegnò loro a parlar sempre bene di<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SÀTIRA|102}}</noinclude>
tutto, Firenze, ad onta dell'aureo dialetto, non ebbe più lo scettro delle lettere italiane *. Ai nostri tempi Milano, non ostante l'eteroclito dialetto, sembra aver preso un certo primato letterario sulle altre città d'Italia. E, se valesse il termòmetro della sàtira, sarebbe forza riconòscervi una vera superiorità mentale, poichè la sàtira di Carlo Porta, per altezza d'obietti, intrepidezza d'assalto e vigor d'espressione, non ha riscontro in altra città. È dunque parte del nostro orgoglio municipale che la sferza troppo presto caduta di mano a Porta, non giaccia inerte al suolo; ma si rialzi, si agiti di quando in quando, e ne faccia accòrgere d'esser vivi.
A quella temuta sferza ebbe ànimo di por mano il Medico-Poeta: ma la moltitudine non per anco intende come quei due appellativi possano camminare insieme; e sembra inclinata a prèndere per sustantivo ciò che nella intenzione dell'autore sarebbe un mero aggettivo di sovrabondanza. La moltitudine è in errore. Fra medico e poeta non v'è opposizione; tra noi Gerònimo Fracastoro, Francesco Redi, Carlo Botta, e infiniti altri, furono medici e scrittori di versi e di prose. La scienza della medicina suppone eletti studii e mente acuta; e il suo esercizio richiede vita sì rassegnata, sì seria, va congiunta a tanto tedio, a tanta e sì continua ansietà, a sì frequenti disinganni, è così priva d'intervalli e di variazioni, interdetta dai viaggi, dalle villeggiature, dalle veglie festèvoli, che le lettere dèvono riescire quasi il solo rifugio e ristoro che il medico, senza essere infedele alla mesta sua vocazione, possa avere alla mano.
Eppure il vulgo è così ignaro della vera indole delle lettere, è sì scortese, e sì geloso di chi gli serve, che inclinerebbe piuttosto a lasciarsi martoriare dal medico idiota, che a tollerarlo studioso. Perlochè più avveduto sembra il medico che sciupa le sere col tarocco e coi marroni, che quello il quale affida al pubblico il pericoloso secreto d'avere il talento, e il nòbile costume di coltivarlo. Nella nostra società municipale, non ostante quel primato di cui più sopra, l'opinione di bell'ingegno è tuttora quasi indizio di testa falsa e di pràtica
* Ed ora per riaverlo si è pur dovuta rimèttere per questa via.<noinclude></noinclude>
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tutto, Firenze, ad onta dell'aureo dialetto, non ebbe più lo scettro delle lettere italiane<ref>Ed ora per riaverlo si è pur dovuta rimèttere per questa via.</ref>. Ai nostri tempi Milano, non ostante l'eteroclito dialetto, sembra aver preso un certo primato letterario sulle altre città d'Italia. E, se valesse il termòmetro della sàtira, sarebbe forza riconòscervi una vera superiorità mentale, poichè la sàtira di Carlo Porta, per altezza d'obietti, intrepidezza d'assalto e vigor d'espressione, non ha riscontro in altra città. È dunque parte del nostro orgoglio municipale che la sferza troppo presto caduta di mano a Porta, non giaccia inerte al suolo; ma si rialzi, si agiti di quando in quando, e ne faccia accòrgere d'esser vivi.
A quella temuta sferza ebbe ànimo di por mano il Medico-Poeta: ma la moltitudine non per anco intende come quei due appellativi possano camminare insieme; e sembra inclinata a prèndere per sustantivo ciò che nella intenzione dell'autore sarebbe un mero aggettivo di sovrabondanza. La moltitudine è in errore. Fra medico e poeta non v'è opposizione; tra noi Gerònimo Fracastoro, Francesco Redi, Carlo Botta, e infiniti altri, furono medici e scrittori di versi e di prose. La scienza della medicina suppone eletti studii e mente acuta; e il suo esercizio richiede vita sì rassegnata, sì seria, va congiunta a tanto tedio, a tanta e sì continua ansietà, a sì frequenti disinganni, è così priva d'intervalli e di variazioni, interdetta dai viaggi, dalle villeggiature, dalle veglie festèvoli, che le lettere dèvono riescire quasi il solo rifugio e ristoro che il medico, senza essere infedele alla mesta sua vocazione, possa avere alla mano.
Eppure il vulgo è così ignaro della vera indole delle lettere, è sì scortese, e sì geloso di chi gli serve, che inclinerebbe piuttosto a lasciarsi martoriare dal medico idiota, che a tollerarlo studioso. Perlochè più avveduto sembra il medico che sciupa le sere col tarocco e coi marroni, che quello il quale affida al pubblico il pericoloso secreto d'avere il talento, e il nòbile costume di coltivarlo. Nella nostra società municipale, non ostante quel primato di cui più sopra, l'opinione di bell'ingegno è tuttora quasi indizio di testa falsa e di pràtica<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SATIRA|103}}</noinclude>
incapacità. È forse effetto della perseverante astuzia dell' ignorante, il quale deve ad ogni modo screditare e soppiantare una superiorità che lo minaccia. Quali sono fra noi i crocchi eleganti in cui gli uomini studiosi sieno cercati? Fra le tante mode di Parigi, questa non giunse in tanti anni fra noi; e sì evidente e solenne mancanza basta a compromettere tutte le pretese nostre di capitale europea.
Fra queste meschine e ridicole opinioni, molti medici si lasciarono indurre all' infelice consiglio di dissimulare l' ingegno e lo studio, e reprimersi l' un l' altro con minuta guerra civile. Ma che ne avvenne? Ne avvenne che la gente rimase alla fine nella persuasione che i medici non avessero studio nè ingegno; li adeguò tutti ad un livello; e li sacrificherebbe al primo che promettesse di risuscitare i morti con uno spruzzo d' acqua fresca *.
Lode dunque ai pochi medici che scrivono, e che con loro pericolo sono primi a combattere la stolta opinione, e far sentire in qualsiasi modo alla moltitudine la forza dell' ingegno.
Il Medico-Poeta, confortandosi nella lettura del suo antico Orazio, non si dimenticò della vita contemporanea. Il tremendo buon senso di quell' accorto vecchio, che smaschera con arguto riso le caricature e le debolezze della società, gli parve riflettere con mutati colori la vita presente. Ciò che leggeva di Roma antica gli ricompariva nella mente come fosse detto di Milano moderna. Si provò a ridirlo con immagini del suo paese e del suo tempo, e fece buona prova. Così, per domestico sollievo a sè, procacciò sollievo alle noie di molti; e porse allo studioso un commento vivo del sagace ma oscuro scrittore latino. Noi desideriamo che non cangi modo di confortarsi dalle sue molestie; e facciamo voto che, fra le tante belle menti, usurpate dalla medicina alle lettere, altre parecchie ne prendano esempio, e spargano i loro pensieri colla stampa, per accrescere nelle famiglie il tesoro del senso commune, e aggiungere lustro alla professione e al paese.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DEL BELLO NELLE ARTI ORNAMENTALI|}}</noinclude>
Le arti utili crescono lente, ma sono perseveranti conservatrici dei compiuti progressi; l'uomo si avanza dal nuoto alla navigazione, dal remo alla vela, e non dimenticherà l'aratro una volta scoperto, nè l'uso delle incudini e delle rote, se non quando potrà mutarle con più poderosi strumenti.
Al contrario il senso del bello, presso certe stirpi più felicemente temprate, si svolge con inspirazione quasi repentina nei primi stadi della vita civile, e raggiunge di slancio le più alte sfere della perfezione. Gli Etruschi seminudi, operando con umili argille e triviali colori, raggiunsero nei loro vasi una bellezza insuperabile di forme; mentre il Chinese, dopo cento generazioni, non superò il confine d'una finitezza fabrile, nè dalle delicate sue porcellane, dalle vivide vernici, dalle tinte d'oro, seppe trar fuori quell'arcana armonia. Ma questa beltà delle forme, che si leva splèndida come un sole, tramonta poi, senza che si possa dirne il come. Si vedono i pòpoli cer-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DEL BELLO NELLE ARTI|105}}</noinclude>
carla con ardore, poi abbandonarla quasi senza avvedersene; onde il buon gusto sembrò a molti un'ombra senza sostanza, un trastullo delle umane convenzioni. L'età di Fénélon e di Racine, ch'ebbe si squisito senso nell'arte della parola, e sembrò vivere della vita stessa di Sófocle e di Virgilio, riesci ottusa e inetta al giudizio delle forme, dissociò i due gran rami dell'arte antica, e corse dietro a linee busse e barocche. Cent'anni di poi si ricercarono con furore nelle vesti e nelle capigliature i nativi contorni del corpo umano, e ricomparvero le brevi chiome e i panneggiamenti dei romani. Nè questa riforma fu stabile, perchè la purità delle linee antiche sembrò tosto meschina e stentata; e noi vedemmo scendere non ha guari da solchi polverosi le reliquie del tempo borrominesco, e riporsi sull'altare ove la frivolezza adora ogni anno un idolo novello.
Ma i diritti che dà la moda, dalla moda stessa vengono rivolti, e in breve corso di tempo la forza eterna del bello prevale; poichè la bellezza è un fatto, che la mente non sa spiegare, ma la volontà non sa distruggere. Molte cose che solo l'autorità fugace dell'uso oggi ne intima belle, saranno conosciute deformi dimani; ma le cose belle possono venir oltrepassate per sazietà e per tedio dell'abuso, non possono sembrar deformi mai; poichè consumano coi poteri intimi del sentimento. Il trionfo momentaneo del guardinfante non può raffrontarsi col tranquillo regno della semplice natura, della Vènere de' Medici o dell'Apollo di Belvedere; e le contorsioni dell'ornato borrominesco non rèssero lungamente a fronte del meandro greco, o della casta curva del vaso etrusco.
Perciò si videro tratto tratto i popoli, quasi con subitaneo pentimento, gettare in disparte le cose nella consuetudine delle quali erano educati, per riabbracciare avidamente il bello antico, e tosto accèndersi di smoderato zelo per la purità delle forme. Allora gli uomini non pensano a dar bella forma alle cose proprie ed opportune, ma con rigore pedantesco vògliono prendere dagli antichi le forme ad un tempo e le cose. I Fiorentini inalzarono nella pubblica via una statua a Perseo, senza ben sapere che cosa Perseo si fosse; e ai tempi nostri, gli<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DEL BELLO NELLE ARTI|106}}</noinclude>
scultori contraffeero in bassorilievi antichi le battaglie moderne, e gli architetti trassero i riti cristiani dalla solenne oscurità delle navate e dei cori alla luce delle rotonde pagane. V'è questo divario fra l'arte falsa e morta e l'arte vera e viva, che la prima costringe le cose ad assumere a prestito forme ripugnanti e straniere; e la seconda scopre e svolge la possibile bellezza nella spontanea natura delle diverse cose.
Non si può dire che l'arte sia vera e viva, finchè i nuovi oggetti, che la scienza progressiva suggerisce agli usi della vita, vengono nelle case nostre con quella rozza figura, che l'inventore, sollecito d'altro e forse non temprato al senso del bello, non si curò d'aggraziare. E così si stanno schierati a fronte due generi affatto opposti, quello delle cose belle e inutili, e quello delle cose utili e brutte. Molte delle cose stesse che non per altro si cercano, se non per ornamento, sono tanto in ira ad ogni venustà, che non appena si dissipi l'illusione dei colori o l'incanto della novità, ci tornano odiose. Gli stessi elementi, le stesse linee primitive, sulle quali gli antichi seppero contornare e proporzionare le loro pàtere, le urne, le bighe, gli elmi, gli scudi, possono piegarsi ad involgere graziosamente altre cose richieste dalla civiltà moderna. Non v'è ragione perchè un ponte di ferro non possa, nell'apparente sua gracilità, farsi elegante come un arco massiccio di marmo. Non v'è ragione perchè una poderosa ''locomotiva'' non possa ricevere tal proporzione di forme, che nei riguardanti si aggiunga l'ammirazione d'una severa bellezza allo stupore incusso dalla sua tremenda efficacia. L'animo dell'uomo non sarà mai sodisfatto, finchè non sarà giunto a conciliare col mezzo della proporzione e della forma la bontà alla bellezza, il calcolo al gusto, il bisogno al sentimento. Così mentre si conserva all'arte la vita e la fecondità, si attiva ciò che di più elevato e gentile si racchiude nell'umana natura.
Perciò è mestieri addomesticare per tempo il popolo al senso del bello, e quasi seminarne nella sua immaginazione gli elementi; affinchè a tempo e luogo rigermoglino naturalmente, e si accòzzino spontanei in nuove combinazioni, le quali si pieghino alla convenienza delle cose, senza tiranneggiarle, e senza intrudere nei bisogni presenti le esigenze degli usi antichi. E<noinclude></noinclude>
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perchè le promiscue rimembranze delle cose belle e delle brutte non si confondano senza discernimento, bisogna che l'esposizione ordinata di quanto la mente umana scoprì di più bello, imprima nella mente l'abito di sentirlo vivamente e sottilmente distinguerlo. Collezioni, fatte a quest'uopo, si vanno tratto tratto pubblicando da uomini di squisito gusto, che perlustrano i musei, trascegliendo tutte le più elette forme che nei secoli più culti l'arte giungesse a scoprire. Avviene del bello ciò che avviene del vero; come le ''verità'' trovate della geometria o della geografia rimangono patrimonio perpetuo dell'umanità, così vi sono nell'arte le ''bellezze'' trovate, che compiono precisamente il bisogno dell'umana idealità, e sciolgono un quesito, le cui radici vanno ad intrecciarsi e confondersi con quelle delle verità matematiche e delle proporzioni musicali. La dottrina della bellezza ornamentale si distingue da quella della bellezza umana in questo, che non ha propri modelli in natura; e benchè abbracci molte forme del mondo vegetabile ed animale, trae gran parte de' suoi materiali da combinazioni di punti, di curve, di rette, e d'altri elementi sémplici, che a guisa delle note musicali, hanno fra loro corrispondenze affatto inesplicabili e arcane.
La scoperta degli elementi del bello non poteva essere tutta d'una nazione o d'una età. Come la geometria d'Euclide, in qualunque paese essa sia nata, non impedì che in altri tempi e presso altra gente si studiassero altre parti di quelle discipline, così la beltà d'una patera etrusca o d'un pavimento romano non sarà mai ragione per negare vaghezza alle candide aguglie del nostro Duomo, o ai multiformi intrecci dell'ornato arabo. Fin tra le semilucenti forme delle opere bizantine e normanne gli uomini di profondo sentimento andarono in que' sti tempi ormeggando copiose le tracce del ''bello trovato''. E il gusto delle scuole, che si teneva stretto all'antichità come fanciulletta al seno materno, può sentirsi più vigoroso, e confidar meglio nel suo discernimento, e accettare i doni di tutti i secoli e di tutte le genti, facendo, come disse gentilmente Annibal Caro, ''non fascio d'ogni erba, ma ghirlanda d'ogni fiore''. Fra l'ingombro delle opere vulgari e servili esso discerner un<noinclude></noinclude>
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gòtico bello e un bel moresco; e viceversa addita anche nei monumenti greci e romani le vestigia della mediocre servitù, della corruzione, del decadimento.
Fra i generi diversi, anzi a primo aspetto ripugnanti, il gusto coglie un secreto legame. Il delicato artista può collo stesso diletto copiare un capolavoro bramantesco e un modello greco. L'intima cognazione di tutti i generi del bello è la guida che ei conduce a discoprirlo: poichè il gusto, formato e assicurato una volta sui modelli dell'arte antica, va successivamente dicifrando gli stessi rapporti per entro all' involucro degli altri stili. Non altrimenti, chi apprese la grammatica d'una lingua, può andar riscontrando lo stesso congegno di forme mentali in quella d'un'altra: e alla fine nella babelica discrepanza delle umane favelle r raffigura un medesimo tronco rivestito di diverso fogliame.
Siamo dunque giunti ad un tempo, in cui l'umanità, dopo essersi affaticata disgraziatamente nelle varie sue aggregazioni chiamate popoli alla ricerca del bello, seguendo impulsî malcerti e discordi, potrebbe finalmente procedere sulle vie d'una generale esperienza. Nel mondo antico, le stanno schierati innanzi i tesori dell'arte egizia, dell'etrusca, della greca, della romana; anzi di quelle stesse regioni, che gli antichi appena conobbero per momentanee spedizioni di guerra, la Perside, l'India, la Battriana. Seguono poi tutti i motivi ornamentali trovati dalla voluttuosa immaginazione degli Arabi, e dal cupo sentimento del medio evo europeo, gli arditissimi ghiribi e feminei del lusso chinese, e tuttociò che nel risurgimento della civiltà venne a scaturire dal confusso di così diversi elementi. Poichè nessuno nega, che nel bramantesco non si vedano le forme dell'arte greca aggruppate con una pienezza e una profusione, che le nostre fantasie non raggiunsero se non passando attraverso all'età moresca.
Dopo i raccoglitori del bello, vennero quelli che lo riprodussero nelle opere moderne. Il che fecero dapprima fedelissimamente, e quasi con serva imitazione, e con poco riguardo ai voti ed ai diritti della società vivente. Ma quando lo studio ebbe perscrutate e scomposte le parti elementari, dalla cui com-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DEL BELLO NELLE ARTI|109}}</noinclude>
binazione uscirono le forme antiche, si trovò modo a concatenarle con altr'ordine e a diversa destinazione. Palladio seppe trar fuori dai monumenti pubblici dell'antichità l'architettura privata de' suoi tempi, quale però la volévano i costumi patrizi d'un'era municipale; e quale non la vógliono più le abitazioni promiscue e la nessuna clientela dei tempi nostri. De Marchi e Sanmicheli sèppero cógliere il nesso tra l'arte antica e la nuova fortificazione, comandata ai moderni dalla potenza delle artiglierie. E quando dopo il bello greco s'imparò a pregiare anche il bello bramantesco e il gòtico, e perfino il turco e l'indiano e il chinese, il ricco che aveva ànima elegante e nòbile immaginazione, amò abbellire la sua dimora e i suoi giardini colle scoperte del genio di diversi sècoli e di diverse nazioni. Nel che appunto dovrebb'èssere l'indole distinta del sècolo XIX, che in mezzo alla varietà degli stili può tesoreggiare una bellezza universale. Sennonchè l'educazione, appena abbozzata nel pòpolo, e assai gretta e floscia nelle alte classi, non ha svolto peranco quel grado di discernimento, ch'è necessario a guidare il gusto fra sì moltèplici e dilicate impressioni.
A ciò s'aggiunge il fatto, che i pòpoli i quali si sono levati più in auge nel mondo moderno, e per un sovrapiù di vita industriale vèrsano agli altri maggior copia di cose manifatte, sono quelli che o la natura dotò più scarsamente di gusto e volle piuttosto artigiani che artisti, o almeno le circostanze non esercitârono al senso del bello; poichè solo l'intervallo di poche generazioni li divide dalle bàrbare loro origini. E a codesto torrente di cose, che, in onta ad ogni bellezza, irrompe dai monti e dai mari a provedere l'intorpidito e smemorato Mezzogiorno, non può far fronte il gusto sdegnoso e raffinato dei pochi. E si dica inoltre, che quelli i quali attèndono a circondarsi d'eleganze, sovente, per effetto del viver neghittoso e nullo, sono più ottusi di sentimento che non la plebe stessa; e, per fiacchezza ed angustia d'educazione, mancano di dati che suppliscano al tatto naturale. Cosicchè fra l'immensa selva delle cose non hanno altra scorta che la moda, la quale se li guida come bimbi colle strisce. E così vanno in<noinclude></noinclude>
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greggia, ammirandosi e studiandosi e ricopiandosi, fino a che si spanda uniforme su tutti una tinta di fraterna imbecillità. Sovente si vedono costoro dilapidar le belle cose degli avi, e barattare i capolavori d'un'arte, ch'essi non intendono, con cianfrusaglie il cui pregio consiste nella stessa loro mostruosità; e mandare a mercato fra Inglesi e Russi i tesori delle famiglie e le glorie del paese.
Sono adunque degni di riconoscenza coloro che si adoperano a educare la moltitudine al discernimento del bello, sia ch'essi lo vadano raccogliendo nelle opere dei diversi popoli, sia che cerchino afferrarne i principii e applicarli agli usi mutati, sia che si sforzino di appurare e nobilitare le forme che provengono rozze e vizìose dalle officine fabrili, sia che cerchino contemperare diversi gèneri d'abbellimento, e farli cospirare alla generale eleganza d'un medesimo edificio. Poichè infine ciò che le nostre scuole chiamano ordini d'architettura, sono veramente architetture diverse, nelle quali si svolse l'ìudole di diversi pòpoli di Grecia e d'Italia, che avèvano comùnere origine e comunanza di molte idee. Quindi riuserono variazioni armòniche d'uno stesso motivo, e quasi, per così dire, una melodia stessa eseguita con diversi strumenti di più acuta o di più profonda voce. Ma chi può dire quant'altre consonanze non si andranno discoprendo fra le arti dei varj pòpoli? Non v'è forse una secreta corrispondenza fra le aeree convessità delle cùpole musulmane e l'aerea concavità dei fastigi chinesi, fra i gravi colonnati di Pesto e le maestose fughe dei penetrali egizj?
Il primo sforzo non poteva essere nel senso della molteplicità e della combinazione, bensì in quello dell'unità e della purezza. Bisognava trovare un terreno fermo, stabilire un mòdulo del bello più nazionale e locale che si potesse; e poi dilatarsi a destra e sinistra, assimilando successivamente gli altri gèneri. Ora, questo medesimo primo mòdulo del bello mancava: poichè, fra l'avvilimento del mezzodì e la rozzezza del settentrione, dominava un gènere che solo mirava a un vanitoso sfarzo, e affettando un'estrema libertà, pur si ravvolgeva in un accozzamento uniforme di conchilie, di lumache e di lince<noinclude></noinclude>
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ondulate, che erràvano sul confine della natura vegetabile e della natura animale, deviando ad un tempo e dall' una e dall' altra, e congiungendo la licenza e la monotonia.
Il primo tentativo per uscirne si fece laddove l'abuso era forse giunto all' estremo, alla corte stessa di Luigi XIV. La riforma delle arti belle aveva per sussidio dall' una parte la floridezza delle lettere, dall' altra il primo svolgimento dell' industria francese. Perrault, dalla traduzione di Vitruvio salito ad ideare con antica semplicità il colonnato del Louvre, destò in Colbert l' idea di trapiantare dall' Italia in Francia gli elementi del bello ornamentale, perchè fossero sussidio alle arti meccaniche ch' egli andava sì caldamente promovendo fra i rùderi della smantellata feudalità *. Colbert spedì allora con generosa provvisione a Roma il celebre Desgodetz, il quale ritrasse con precisione per l' addietro sconosciuta i più belli tra quegli antichi edifizi, illustràndoli con savii commenti. I suoi disegni venivano incisi a Parigi in modo degno del generoso principe; l'opera riescì quasi còdice agli architetti europei. Lepautre, che si era ammaestrato sui capolavori lasciati in Francia dai cinquecentisti italiani, si perfezionava incidendo li squisiti disegni di Desgodetz; publicava una raccolta di proprie invenzioni, e offriva i primi saggi d' una felice riforma alla sua patria; la quale seppe ammirare gli ornamenti di purissimo stile di che quell' artéfice fregiò la chiesa della corte. E l' impressione fu così diffusa nella moltitudine, che una canzone, nella quale si lodava lo scultore per aver aggiunto la ''bellezza dei capitelli del Panteon'', divenuta popolare, si ripeteva ancora cinquant' anni dipoi dagli intagliatori e stuccatori che lavoràvano agli apparati delle nozze di Luigi XVI.
Un Agostino Gerli di Milano, che trovossi allora in quello stuolo d' artisti, tornò in Italia infervorato della riforma ornamentale, e acceso di zelo contro i cartocci e le ondulature, che vi regnàvano sovranamente. Egli accompagnàtosi al pittore<noinclude></noinclude>
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Giuseppe Levati di Milano, ebbe l'animo d'affrontar l'odio de' provetti artisti, i quali fremevano di vedersi da baldanzeosi giovani contesa la riputazione, e quasi cangiata l'arte in mano. Ma i tempi favorivano ogni bell'ardimento. Giocondo Albertolli luganese, allievo dell'Accademia di Parma, scosso dall'esempio e dal potere del bello, rinunciò anch'egli ai riprovati cartocci, e apportò alla riforma molta perizia di mano. Fatto insegnatore d'ornato nella nuova Accademia di Milano, tracciò un corso elementare, e spiegò immantinenti sul nuovo sentiero tutta la folla dei giovani artisti e artigiani, pose la causa del bello sotto la protezione del pópelo. Seppe prediligere quelli che potevano farsi strumenti alla riforma; e più di tutti Giacomo Mercoli luganese, il quale prestò il suo bulino a tutte le opere con cui il Giocondo venne coltivando e promovendo quella, che omai poteva dirsi sua scuola, e dalla quale uscirono valenti operatori in varii rami d'arte.
Gaetano Vacani, dátosi alla dipintura delle stampe, allevò artistici, i quali diffusero in tutta l'alta Italia questo genere d'abbellimento, che la distingue dalle vicine regioni, e riesce tanto incantévole agli occhi oltremontani. Due Albertolli, Rafaele e Ferdinando, e con essi Domenico Moglia succedévano nell'insegnamento a Giocondo, concordi in questo di richiamar l'arte a rigorosi principii. Moglia introdusse uno stile più castigato, ma più ricco d'effetto; addestrò i giovani ad intendere le più recondite bellezze dell'antico, e colla sua perseveranza formò una schiera di scultori ornamentali, che in veruna parte d'Europa non temono confronto.
L'illustre Cagnola, architettando l'Arco in capo alla famosa via del Sempione, affidò al Moglia i modelli di tutta la decorazione. Quell'insigne monumento, per volontà del guerriero che lo dedicava a sé medesimo, dovendo riprodurre in tutto un'imagine dell'antichità romana, era il desiderato campo in cui l'arte novellamente riformata poteva spiegarsi. Il Moglia in quei primordii doveva anche conténtere l'inesperienza e la timidezza degli artisti che vi andava addestrando. E quindi all'occhio delicato è agevole l'andar riconoscendo su quella elegantissima mole i passi che l'arte venne segnando; sicché le ultime parti
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DEL BELLO NELLE ARTI|113}}</noinclude>
dell'opera, compiute una ventina d'anni dopo le prime, sono improntate di tanta facilità e larghezza, che parrebbero quanto di più bello in simil genere si conduesse nelle più felici età. Il loro confronto colle prime fa prova perpetua di quanto la scultura ornamentale è debitrice all'uomo che modellò quei lavori ed educò quegli artefici.
L'opera che il Moglia intitolò: ''Collezione d'oggetti ornamentali ed architettonici'',<ref>Questo nostro scritto uscì nel ''Politecnico'' come annunzio di quell'opera del Moglia.</ref> offre varj oggetti da lui disegnati o per uso domestico, o per uso sacro; alcuni monumenti onorifici, e due chiavette. È una delle quali di stile gotico. In queste cose campeggia collo studio dell'antico la destrezza nell'applicarlo agli usi moderni e il tenace proposito di non varcare i limiti del genere predefinito, e di costituirsi quasi campione di purezza artistica alla gioventù, che l'imperio della moda e il gusto irrequieto e cieco dei privati spinge a più liberi passi. Ma l'accusa di ''bassa condiscendenza alle stravaganze dei committenti'', che la prefazione del signor Moglia appone agli artisti, è più aspra che vera, e offende infruttuosamente quelli che fremendo s'incurvano a momentanea necessità. Noi crediamo fermamente, che gli artefici nostri debbano preferire quello stile d'ornamenti ch'è nativo della nostra penisola e coetaneo quasi alla nobile nostra nazione; ma crediamo eziandio che l'attitudine a trovare il bello non possa essere patrimonio esclusivo di poche nazioni e di poche età; e temiamo assai che la soverchia uniformità debba render noioso alla moltitudine quel genere, che con soverchio zelo le si volesse imporre. E sopratutto non crediamo che sia fra i doveri dell'artista di porsi in guerra colla società nella quale vive, e di abbandonarsi ad una lieve intolleranza. Anzi merita lode la disinoltura, con cui qualche artista a Milano e a Torino riesci ad ingannare i committenti, contrafacendo da primo aspetto certi contorni licenziosi con elementi di genere più puro, e così contattenendo colle sue stesse armi la moda. La quale non è poi tanto a temersi, e perchè, consistendo in una perpetua serie di<noinclude><references/></noinclude>
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cangiamenti, ''non è per sè durevole'', e perchè non esprime un genio particolare di questo secolo; ma in alcuni è un bisogno legittimo di libertà e di varietà, in altri un frivolo e fugace spirito d'imitazione; e fu solo in pochi un pensiero deliberato di rimettere in onore l'imagine d'un tempo, che non potèasi evocare in cose di maggior momento. Poichè infine questo ritorno del gotico e del barocco non fu dapprima un'aberrazione del gusto, ma una dimostrazione d'ordine politico, come lo era stata poco dianzi l'assoluta e violenta invasione delle forme romane.
Certamente lo studio di ripulire ed abbellire il paese non fu mai così fervoroso come al presente; e se altri secoli ci lasciarono qua e là monumenti isolati, la cui magnificenza non osiamo enulare, il nostro paesa in tutte le cose un' intenzione d'eleganza, che sovente tocca la meta.
Il signor Moglia dunque non vive isolato a fronte d'una generazione traviata e beffarda, ma si trova in una schiera di cooperatori e d'amici, i quali, se non sono così rigidi osservatori della sola antichità, se tentano irrigare con altre fonti il campo dell'arte, non fauno che continuare l'impresa nella quale esso li ha preceduti, di piegare agli usi moderni il bello dei tempi andati, e far germogliare nuovi rami dal vetusto tronco. La lodèvole licenza ch'egli si è concesso d'offrire il disegno d'una chiesa gotica, non può intendersi ad altri che andassero attingendo l'eleganza in cose d'altro stile. La varietà e la libertà sono due condizioni, senza le quali il genio dell'arte langue, e traligna in fiacca servitù. Gl' Italiani, dopo tremila anni di buona prova, hanno più d'ogni popolo il diritto d'esercitar l'arte come cosa propria, e con quel senso di franchezza e padronanza, che deve assumere chi dalla natura fu predisposto ad inventare e insegnare, anzichè a ricevere da imperiose mani una illiberale consegna.<noinclude></noinclude>
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<div style="text-align:center">
'''LINGUISTICA'''
SUL PRINCIPIO ISTORICO
DELLE LINGUE EUROPÈE
</div>
<div style="text-align:center">I.</div>
La linguistica è surta naturalmente dalla contemporanea cognizione di molte centinaia di linguaggi vivi e morti, i cui materiali si vanno ogni giorno accumulando dai geografi e dagli antiquari, e richiedono d'essere sottoposti a scientifico ordinamento, come qualunque altro oggetto dell' umana intelligenza.
Questo nuovo studio, indagando le intime simiglianze e dissimiglianze delle varie lingue, tanto pel suono dei vocaboli, quanto per le diverse maniere di derivarli, comporli e collegarli, le ordina primamente in famiglie; e cerca poi nelle istorie dei popoli le remote cause per cui si comunicarono
<div style="margin-left:2em">
''Nota.'' Questo scritto fu pubblicato nel ''Politecnico'' l'anno 1842 nell'occasione che venne alla luce la prima parte dell'Atlante Linguistico d' Europa di B. Biondelli. Milano; Chiusi.
</div>
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{{Centrato|'''LINGUISTICA'''}}
{{Centrato|SUL PRINCIPIO ISTORICO}}
{{Centrato|DELLE LINGUE EUROPÈE}}
{{Centrato|I.}}
La linguistica è surta naturalmente dalla contemporanea cognizione di molte centinaia di linguaggi vivi e morti, i cui materiali si vanno ogni giorno accumulando dai geografi e dagli antiquari, e richiedono d'essere sottoposti a scientifico ordinamento, come qualunque altro oggetto dell' umana intelligenza.
Questo nuovo studio, indagando le intime simiglianze e dissimiglianze delle varie lingue, tanto pel suono dei vocaboli, quanto per le diverse maniere di derivarli, comporli e collegarli, le ordina primamente in famiglie; e cerca poi nelle istorie dei popoli le remote cause per cui si comunicarono
''Nota.'' Questo scritto fu pubblicato nel ''Politecnico'' l'anno 1842 nell'occasione che venne alla luce la prima parte dell'Atlante Linguistico d' Europa di B. Biondelli. Milano; Chiusi.
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|116}}</noinclude>
fra loro quei particolari modi d'annunciare i loro pensieri. Ogni stabile mescolanza di pòpoli, avvenga essa fra i commerci della pace o tra i furori della guerra, produce un'innovazione della favella, massime quando una letteratura popolare non ne abbia peranco resa stabile la forma. Lingue una volta regnanti si vanno cancellando dalla memoria degli uomini, insieme alla potenza dei pòpoli che le parlavano; oscuri miscugli di parole, subitamente propagati dalla vittoria, si fanno lingue illustri di nuove nazioni. Talora due lingue si fondono insieme; e mentre l'una impone all'altra i suoi vocàboli, questa sopravvive secretamente colla più intima e gelosa parte del suo tessuto, che lo studioso viene con meraviglia svolgendo da quelle ruine. Talora due pòpoli che s'abborrano per antiche offese, nutrite da un'apparente diversità di linguaggio, si scoprono venuti dai medesimi padri, e divisi solo dalla varietà delle sventure. Talora due pòpoli vicini, congiunti in un medesimo corpo di nazione, si palésano venuti da stirpi lungo tempo inimiche, i cui segnali si perpetuano inosservati nel domestico dialetto. Talora un vocàbolo parte da un paese, e dopo un corso di secoli vi ritorna in compagnia di genti straniere; talora in qualche appartata valle si serbano i frammenti d'una lingua che nell'aperto piano non seppe resistere alla forza del commercio o della conquista. E spesso una lacera pergamena, un papiro trovato in un sepolcro, un libro di preghiere conservato da una famiglia fugitiva, dissero sull'esistenza d'un pòpolo ciò che all'istoria indarno sarèbbesi dimandato.
Finchè lo studio si circoscrisse a poche lingue, i dotti potèvano divagarsi in ravvicinamenti puerili e deduzioni contorte; ma dalla sterminata affluenza dei materiali la verità scaturì troppo facile e troppo evidente, e mandò in obblio quella pretenziosa povertà. I copiosi fatti si vanno ordinando in una nuova scienza delle ''lingue'', la quale, come le scienze dei ''tempi'' e dei ''luoghi'' e dei ''monumenti'', sarà nuovo lume all'istoria. E se si vogliono più prossimi vantaggi, la linguistica prepara l'arte d'impararne con prontezza un numero prodigioso. Essa inoltre, studiando il fatto antichissimo della loro propagazione, può insegnarci il modo più breve di condurre le inculte popolazioni<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPEE|117}}</noinclude>
dall'uso dei loro solitari idiomi a quello di qualche favella illustre, sìcchè pòssano, come dice Biava, varcar finalmente ''il limite d'una selvaggia vetustà'', e associarsi d' un tratto ai progressi del gènere umano. E coll'arte medèsima si può dirigere lo sforzo della popolare istruzione contro i càrdini fondamentali di quei dialetti, i quali, essendo segni d' un'origíne spesse volte nemica, perpetuano talora la discordia e la debolezza fra gli abitanti d' una patria comune.
2.
All'uomo del vulgo, che parla l' inculto suo gergo, se riesce già difficile l' uso della lingua nostra nazionale, ardua ben più riuscirà l' intelligenza della lingua latina. E lo studioso medèsimo, che vide ripetuta nella lingua francese l' immàgine dell' italiana, e si addestrò a ricónoscere le fondàmenta d' entrambe nella latina, troverà tuttora assài difficile lo studio della greca. Ma quando dall'italiana, dalla francese, dalla latina, dalla greca trapassa all' ebràica, trova non solo una somma lontananza di suoni, ma un edificio grammaticale tutto nuovo. E se si riguarda indietro, vede come quelle prime lingue che gli parèvano fra loro diverse, siano veramente germógli d' un medèsimo tronco. L' ''uno, due, tre'' dell' italiano, l' ''un, deux, trois'' del francese, l' ''unum, duo, tres, tria'' del latino, consuònano perfettamente coll' ''en, dyo, treis, tria'' del greco; come, se si vuol procedere nella stessa famiglia di lingue, coll' ''one, two, three'' dell' inglese, coll' ''ains, twai, threis'' del gòtico, col ''wienas, dwi, trys'' del lituano. Ma non ha la minima somiglianza coll' ''echad, shnaim, shlosha'' dell' ebrèo, nè coll' ''üks, keks, kolme'' del finno. E così se si procede a notare con fedeltà ciò che si vien ritrovando, si rilèvano altre assonanze e dissonanze di lingue, e si può spingere l' indàgine fino alle più intime e secrete parti della loro tessitura; poichè codesta simiglianza dei vocàboli è ancora la parte più rozza e triviale della linguistica. Ora, se si paragònano le nostre lingue con quelle del tronco semìtico, come l' àraba e l' ebrèa, si trova che tutta la maniera di figliar le voci è diversa. Nel nostro tronco esse si compòn-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|118}}</noinclude>
gono fra loro, e da una sola radice si traggono più rampolli, che possono tutti riguardarsi come nuove radici: ''duco, abduco, adduco, conduco, educo, induco, introduco, perduco, produco, reduco, seduco, subduco, transduco''; ciascuno dei quali può per inflessione o per altra composizione generar molte voci (''duce, ducha, ducato, dutilità, dutilità''; ''produtto, produttivo, improduttivo, aquedutto, viadutto''). E così mentre un ammasso grandissimo di voci si trae con certe leggi da ciascuna radice, in tutta la lingua regna un piccol numero di radici, che ''colle composizioni si fecondano'' mutuamente. Al contrario nel tronco semitico, al quale appartengono l'arabo e l'ebraico, ''le radici non si congiungono mai fra loro'', ma ognuna di esse variando le sue vocali, e assumendo avanti o dopo di sè alcune particelle che si chiamano ''affissi'', ne trae le solitarie sue derivazioni. Laonde non si raggiunge una gran varietà di significati se non colla strabocchevol copia delle radici, a tal che la lingua araba può quasi chiamarsi un fascio di molte lingue, mentre l'ebra e la copta, perchè non hanno copiose radici dell'èbra, nè le copiose combinazioni della greca, sono accusate di somma povertà; e mal potrebbero servire alla traduzione d'un libro di scienza positiva. E qui si apre la via ad elevatissime speculazioni sulla diversa attitudine che hanno le nazioni a certi esercizi dell'intelletto; la quale attitudine venne prestabilita da quel momento che le loro lingue, prendendo, una stabil forma, determinarono il corso più facile delle loro idee. Così il popolo ebreo, se non adeguò nelle scoperte naturali l'efficacia degli intelletti europei, li signoreggiò tuttora in altri studi, talchè, dopo tanti secoli, non sappiamo rinvenire miglior veste a un ordine altissimo dei nostri pensieri. E alcuni popoli, prima di porsi in grado d'esprimere colla materna lingua le alte cose della scienza e della civiltà, furono costretti lungamente a valersi di qualche dotta lingua straniera, che coll'assiduo sforzo delle traduzioni e delle imitazioni rendesse duttile e terso il pòvero e rùvido idioma nativo. *
---
* Intorno a questo servigio che le traduzioni prèstano alle lingue vedi qui sopra: ''Rinnovamento del Cid'', pag. 70.<noinclude></noinclude>
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gono fra loro, e da una sola radice si traggono più rampolli, che possono tutti riguardarsi come nuove radici: ''duco, abduco, adduco, conduco, educo, induco, introduco, perduco, produco, reduco, seduco, subduco, transduco''; ciascuno dei quali può per inflessione o per altra composizione generar molte voci (''duce, ducha, ducato, dutilità, dutilità''; ''produtto, produttivo, improduttivo, aquedutto, viadutto''). E così mentre un ammasso grandissimo di voci si trae con certe leggi da ciascuna radice, in tutta la lingua regna un piccol numero di radici, che ''colle composizioni si fecondano'' mutuamente. Al contrario nel tronco semitico, al quale appartengono l'arabo e l'ebraico, ''le radici non si congiungono mai fra loro'', ma ognuna di esse variando le sue vocali, e assumendo avanti o dopo di sè alcune particelle che si chiamano ''affissi'', ne trae le solitarie sue derivazioni. Laonde non si raggiunge una gran varietà di significati se non colla strabocchevol copia delle radici, a tal che la lingua araba può quasi chiamarsi un fascio di molte lingue, mentre l'ebra e la copta, perchè non hanno copiose radici dell'èbra, nè le copiose combinazioni della greca, sono accusate di somma povertà; e mal potrebbero servire alla traduzione d'un libro di scienza positiva. E qui si apre la via ad elevatissime speculazioni sulla diversa attitudine che hanno le nazioni a certi esercizi dell'intelletto; la quale attitudine venne prestabilita da quel momento che le loro lingue, prendendo, una stabil forma, determinarono il corso più facile delle loro idee. Così il popolo ebreo, se non adeguò nelle scoperte naturali l'efficacia degli intelletti europei, li signoreggiò tuttora in altri studi, talchè, dopo tanti secoli, non sappiamo rinvenire miglior veste a un ordine altissimo dei nostri pensieri. E alcuni popoli, prima di porsi in grado d'esprimere colla materna lingua le alte cose della scienza e della civiltà, furono costretti lungamente a valersi di qualche dotta lingua straniera, che coll'assiduo sforzo delle traduzioni e delle imitazioni rendesse duttile e terso il pòvero e rùvido idioma nativo.<ref>Intorno a questo servigio che le traduzioni prèstano alle lingue vedi qui sopra: ''Rinnovamento del Cid'', pag. 70.</ref><noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPEE|119}}</noinclude>
A mano a mano che gli studi si vêngono inoltrando, queste diverse proprietà si póngono in chiaro. Le duecenta lingue che si dicono tuttora parlate dal gènere umano, e quelle che si sono già disfatte, e che la guerra e la pace andranno successivamente facendo e disfacendo, si dispongono in famiglie, giusta i diversi principjii sui quali sono costrutte, e le loro diverse misture. La linguistica vien classificando tutti i linguaggi e i loro dialetti, come la botànica e la geologia tutte le piante e le rocce del globo.
5.
Le lingue vive e morte d'Europa si riferiscono quasi tutte a un modulo comune. La greca, la latina, la cùmbrica, la gaèlica, la islandica, la gòtica, la lèttica, la slavònica, l'albanese, colle numerose loro figlie, l'italiana, la francese, la tedesca, la danese, la russa, e così discorrendo, per quanto dissonanti possano sembrare da prima giunta, sono connesse da una più o men prossima parentela, tanto nella parte materiale ossia nelle radici, quanto nella formale ossia nel modo d'inflètterne e combinarne le derivazioni. Questa fratellanza d'idiomi signoreggia più o meno tutta la vastità dell'Europa, se si eccettua l'angusto territorio occupato dai Baschi tra l'Atlàntico e i Pirenèi, e quel lembo che lungo l'Ocèano Glaciale e il confine dell'Asia viene occupato dai Samoièdi, dai Mogòli, dai Turchi e dai Finni, i quali ultimi hanno spinto l'isolata colonia dei Magiari nel mezzo dell'Ungheria. E inoltre lo stesso tronco di lingue, al di là del Càucaso e del Càspio, si stende sulla Persia e sull'Afgania, e per le valli dell'Indo e del Gange pènetra fino all'estremità della penisola indostànica. Perlochè si comprendono tutte sotto il nome di lingue indo-europee, ormai troppo angusto esso pure, dacchè le grandi navigazioni e le colonie inglesi, spagnole e portoghesi trapianterono lo stesso germe per tutta l'Amèrica e su tutte le isole e le coste dell'Africa e dell'Oceania.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|120}}</noinclude>
<div style="text-align:center;">4.</div>
Tra queste lingue il pregio della vetustà si assegna finora al venerando ''sanscrito'', che, spento da molti secoli negli usi della vita, si serba nei sacri libri della fede braminica, non altrimenti che fra noi il latino *. I conoscitori narrano meraviglie intorno alla purità e pienezza delle sue forme, tutte germoglianti dal proprio suo tronco, senza commistione di difformi elementi. Anzi aduna in sè tutte quasi le radici, che si trovano sparse nelle altre lingue indo-europee; cosicchè molte voci che in queste appaiono sconnesse e solinghe, si collegano per mezzo del sanscrito alle voci d'altre lingue sorelle, a guisa di tralci sepolti che si dipartono dal medesimo ceppo. Pare che la più antica sede del sanscrito fosse nelle deliziose valli della Casmiria e dell'alto Indo, dove ne sopravive ancora l'immagine nel dialetto vulgare; e sembra che una nazione di sacerdoti e di guerrieri (dei Bramini e dei Cetri) la propagasse coi riti e colle armi sulle tribù indigene della penisola indostanica e delle isole. Ma in quel modo che il latino propagandosi in occidente si semplificò nelle incóndite favelle ''romanze'', dalle quali si svolsero poi le moderne lingue dell'Italia, della Francia, della Spagua, così le complicate forme del linguaggio ''sanscrito'', cioè ''perfetto'', si scompòsero nel ''prazrito'', ossia ''vulgare'', ora spento esso pure da lungo tempo. Il quale, combinandosi poi cogli idiómi degli aborigeni e con voci apportate dagli invasori Àrabi, Àfgani e Turchi, procreò una numerosa parentela di lingue, parlate tuttora da cento milioni d' uómini: sul continente l' indostànica, la maratta, la bengalina, la tamùlica, la malabàrica, la telinga, e nelle isole la cingalese e la maldiva; alle quali vuolsi aggiùngere quel gergo che i vagabondi Zingari, fuggendo dall' Indie, portàrono seco in Europa. La simiglianza col sanscrito però si va tanto più dileguando, quanto più le terre son lontane dalle valli dell' Indo, e quanto più rara e dèbole è la mi-<noinclude></noinclude>
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Tra queste lingue il pregio della vetustà si assegna finora al venerando ''sanscrito'', che, spento da molti secoli negli usi della vita, si serba nei sacri libri della fede braminica, non altrimenti che fra noi il latino *. I conoscitori narrano meraviglie intorno alla purità e pienezza delle sue forme, tutte germoglianti dal proprio suo tronco, senza commistione di difformi elementi. Anzi aduna in sè tutte quasi le radici, che si trovano sparse nelle altre lingue indo-europee; cosicchè molte voci che in queste appaiono sconnesse e solinghe, si collegano per mezzo del sanscrito alle voci d'altre lingue sorelle, a guisa di tralci sepolti che si dipartono dal medesimo ceppo. Pare che la più antica sede del sanscrito fosse nelle deliziose valli della Casmiria e dell'alto Indo, dove ne sopravive ancora l'immagine nel dialetto vulgare; e sembra che una nazione di sacerdoti e di guerrieri (dei Bramini e dei Cetri) la propagasse coi riti e colle armi sulle tribù indigene della penisola indostanica e delle isole. Ma in quel modo che il latino propagandosi in occidente si semplificò nelle incóndite favelle ''romanze'', dalle quali si svolsero poi le moderne lingue dell'Italia, della Francia, della Spagua, così le complicate forme del linguaggio ''sanscrito'', cioè ''perfetto'', si scompòsero nel ''prazrito'', ossia ''vulgare'', ora spento esso pure da lungo tempo. Il quale, combinandosi poi cogli idiómi degli aborigeni e con voci apportate dagli invasori Àrabi, Àfgani e Turchi, procreò una numerosa parentela di lingue, parlate tuttora da cento milioni d' uómini: sul continente l' indostànica, la maratta, la bengalina, la tamùlica, la malabàrica, la telinga, e nelle isole la cingalese e la maldiva; alle quali vuolsi aggiùngere quel gergo che i vagabondi Zingari, fuggendo dall' Indie, portàrono seco in Europa. La simiglianza col sanscrito però si va tanto più dileguando, quanto più le terre son lontane dalle valli dell' Indo, e quanto più rara e dèbole è la mi-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPÈE|121}}</noinclude>
scela della bianca stirpe dei Bramini e dei Cetri colle fosche tribù native.
Il ''pracrito'' rimase lingua sacra nei libri della setta dei Giani. E la lingua ''pâlica'' (pali), derivata anch'essa dalla medesima fonte e spenta essa pure, è la lingua sacra dei Buddisti, i quali, profughi dalle persecuzioni dei Bramini, ne diffusero l'uso rituale nel Tibeto, nella China, nell' Indochina, nella Corea, nel Giappone, nella Manciuria e nella Mogolia, e fin entro i confini dell' imperio russo; laonde pare che questa morta lingua sia depositaria della credenza alla più numerosa moltitudine di popoli che professi al mondo una medesima fede; poichè il Buddismo si dice noverare 270 milioni di credenti, ossia un terzo incirca del genere umano.
Siccome la vera scienza surge solo dalla moltiplicità delle osservazioni, sarebbe assai fruttuoso alla linguistica il confronto che si facesse tra le vicende della lingua sanscrita e delle sue propagini, e quelle della famiglia latina; onde chiarire in qual modo le favelle aborigene riagiscono a decomporre le lingue importate; e in qual modo le sette religiose promòvano nei dialetti popolari il ravvivamento delle nazionalità primitive, ch'erano rappresentate in origine da lingue affatto diverse. Sarebbe questo un campo nuovo, in cui l'ideologia nazionaria potrebbe raccogliere feconde e luminose verità.
5.
Sull' opposto declivio dei monti Imalài, nell' altipiano della Battria, fiorì un altro popolo, che i dotti chiamano Zendo, il quale, con suoni più aspri e forme meno doviziose, parlava una lingua assai prossima alla sanscrita, e che forse non le cede d'antichità. Le sue reliquie, conservate nei libri sacri dei seguaci di Zoroastro, ora profughi nell' India, vennero solo da pochi anni scoperte e studiate dai dotti. Nel vasto dominio, che le genti della Persia e della Media distesero dall' India fino al Danubio, i loro linguaggi si scomposero e ricomposero più volte in varie forme non ancora ben esplorate; e ne scaturirono quelle che i dotti persiani chiamano le ''sette lingue'' dell' antica<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|122}}</noinclude>
Persia; e ora se ne vengono scrutando le vestigia nelle iscrizioni di lettere cuneiformi, sparse tra le ruine delle città assire e persiane. La più distinta fra esse era la lingua dei Medi, detta ''pelvica o pehlvi''; ed è forse, secondo Schlegel, quella dei ''Pahlavas'' del Codice di Manù; o forse, oseremmo aggiungere, la ''pelasga'', che colonie sacerdotali diffusero fra le primitive popolazioni dell'Asia Minore, della Tracia, della Grecia, dell'Italia, fondando quella prisca simiglianza che congiunse le nimichevoli lingue della Persia e della Grecia. In questa supposizione il nome dei Pelasgi, che pei conoscitori del greco non ha senso, non sarebbe altro allora che il nome nativo della lingua d'un pòpolo, il dominio del quale infatti si stese su gran parte delle tribù greche d'Asia e d'Europa, e la cui civiltà fioriva in tempi anteriori di molto alla greca. La vivente lingua persiana che, per la semplicità delle sue forme e l'opportunità dei luoghi, è lingua mercantile e àulica di tutto l'oriente, se non si fosse per l'influenza religiosa e militare degli Àrabi commista assài di voci semitiche, riescirebbe assai facile agli Europei, perchè in molte parti mirabilmente simile alle lingue germàniche.
6.
La famiglia indopèrsica, ordinata nei grandi imperi sacerdotali di Brama e d'Oromaze, in remotissime età, quando l'Europa giaceva in profonda barbarie, si trovò sin da quei tempi a vicino confine ed in continua lotta colla famiglia semitica, alla quale appartènnero gli Àrabi, gli Ebrèi, i Fenici, i Cartaginesi, i Siri, e forse gli Egizi, gli Etiopi, i Babilonii. Le due civiltà si trovàvano a fronte sulle rive del Seno Pèrsico e del Tigri, donde le armi persiane e assire si spinsero più volte contro la Siria, la Giudèa, la Fenicia e l'Egitto. Alla fine la stirpe semitica trionfò con Maometto, e portò la terribile sua fede nella Persia stessa e nell'India, disperdendo gli adoratori d'Oromaze, e conculcando le caste di Brama. Le due stirpi rivali si stèsero anche nell'occidente, dove con irreconciliàbili odii si fanno fronte ancora sulle opposte rive del Mediterraneo. I Semiti, da Memfi, da Sidone, da Cartàgine, si trapiantàrono in Tebe, in Atene, in<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPÈE|123}}</noinclude>
Lilibèo, in Càlari, in Càdice, in Lisbona. Ma la Grecia e l'Italia li respinsero; e viceversa ponendo colonie in Antiochia, in Alessandria, in Cirene, in Tripoli e nelle due Cartàgini, intercisero e rapirono loro il ''costeggio'' del mondo incivilito. La stirpe semitica tornò in Europa colle sparse peregrinazioni degli Israeliti, e colle armi e le scienze e le voluttà dei Saraceni; ma fu senza posa combattuta dal ferro dei crociati e dal foco degli inquisitori. A memoria dei viventi, la lotta si riaccesse alle Piràmidi, in Navarino, in Aden, in Acri, in Algeria, ed arderà senza dubbio per molte generazioni e forse in perpetuo.
L' una e l'altra stirpe fu civile alla sua volta, quando l'altra era imbarbarita; ambedue passàrono dall' idolatria alla più sottile spiritualità, da Visnù, da Osiride, da Belo, da Giove, a Oromaze, a Budda, ad Allà; ambedue s' incrudelirono nella vittoria e s' invilirono nella sconfitta, e nel corso dei sècoli avvicendàrono lo zelo della fede e l' amore della scienza coll' avidità del commercio e col furore della preda e della conquista. Ora, quale fra le due stirpi fu la prima ad uscire dalla barbarie? — L' oscurità è grande; ma questo sembra certo, che gli ieroglifi abbiano dovuto precèdere agli altri modi di perpetuar la parola; ora, gli ieroglifi si collègano strettamente coi nomi figurati e coll' ordine fortuito dell' alfabeto fenicio, dal quale furono senza dubbio presi i più antichi alfabeti europèi. In ''alfa, beta, gamma, delta'' i Greci ripetèrono, senza intendere, le parole semitiche ''alef, beth, gimel, daleth'', cioè ''bue, casa, camello, porta'', che i Latini ridussero alla positiva e pura rappresentanza dei suoni ''a, b, c, d'', senza però rifonder l' ordine dell' originale semitico. Al contrario l' alfabeto sanscrito, col suo bellissimo ordine scientifico, colle molte sue vocali, co' suoi nomi strettamente desunti dai suoni ch' esprimono, col suo procedimento da sinistra a destra, palesa l' opera d' un' età più tarda e riflessiva <ref>* V. Wilkins; ''A Grammar of Sanskṛita Language''; p. 2.</ref>. Se non che, quanto può dirsi della scrittura, può forse valere anche per la lingua? Il dotto Schlegel forse sentiva implicitamente queste dubiezze, quando in tutta la letteratura e la filosofia indiana intravedeva le oscurate tradizioni d' una
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|124}}</noinclude>
primitiva sapienza <sup>1</sup>. E in ciò ripeteva, da opposta parte, e con mistico intento, lo stesso errore prediletto dai filosofi del secolo scorso; i quali inauguravano l'istoria dell'umanità, non dai barbari di Vico, ma da una generazione sapiente, inventrice delle arti e delle scienze, la cui opera si dovesse per noi disseppellire dai rùderi delle interposte età <sup>2</sup>.
Grande fu l'influenza che tanto le nazioni indopèrsiche, quanto le semìtiche, esercitàrono sull'Europa; poichè le loro colonie, i mercanti, gli artùfici, i guerrieri, i sacerdoti, i pròfughi, i prigionieri vi si vènnero incessantemente spargendo fino nelle più interne regioni. Le navi fenicie approdàvano in Lusitania e in Irlanda; le più antiche memorie pàrlano d'Egìzi, di Lidi, di Frigi, e sopratutto di Pelasgi e di Fenici, che vanno, per così dire, spriinacciando dappertutto la barbarie nativa. I Siginni d'Eròdoto, che tèngono le lande a settentrione del Danubio, ''vèstono ad uso medo''; egli narra meravigliando che i Vèneti sono ''una colonia di Medi'' <sup>3</sup>; la plebe dei Sarmati, presso Diodoro, è formata di ''prigionieri medi''. L'antica civiltà dell'oriente traboccava sull'inculta Europa, come oggidì la soverchiante civiltà europea assedia da tutte le parti, da Kiachta, da Orenburgo, da Tifflis, da Acri, da Aden, da Ormus, da Calcutta, da Rangoon, da Canton, dal Kamciatca, le assopite nazioni dell'Asia.
7.
Tuttavìa l'effetto di queste ripetute communicazioni cogli Indopersi e coi Semiti non fu il medèsimo; poichè nelle lingue europee rimase bensì quasi dispersa qualche voce d'origine semìtica; ma la loro costruzione e il loro spirito se ne allontana affatto, mentre al contrario vi si riproduce fedelmente tutta l'indole delle lingue indopersiane. Miràbile è la corrispondenza della<noinclude></noinclude>
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lingua sanscrita colla latina e colta slavònica, mirabile quella della gòtica colla greca, della tedesca colla persiana. Molte radici si riproducono ora in tre, ora in quattro, ora in tutte codeste lingue. Le copiose inflessioni delle lingue morte si assimigliano tutte fra loro: e per ignote consonanze degli umani intelletti, nel trapasso dalle madri alle figlie, dalla latina all'italiana, dalla gòtica alla tedesca, dall'islandica alla danese, appare un medesimo processo di scomposizione; per cui le forme sempre più semplici e più vulgari delle lingue vive si corrispondono pur tutte fra loro.
E così molte cose appàiono comuni a tutte le madri, come molte appàiono comuni a tutte le figlie; oltre all'identità dello stipite, v'è, per così dire, anche ''una corrispondenza delle età''. A cagion d'esempio, tutte le lingue madri àmano tanto nell'ordine del discorso una libera e varia trasposizione, quanto tutte le lingue figlie àmano una costruzione costante e uniforme, sia poi diretta come la francese, o inversa come la tedesca. Le lingue più antiche fanno pompa di declinazioni variate, di verbi passivi, di numerosi participii, di generi neutri, di numeri duali e altri simili sfarsi d'inflessione; le lingue vive appena conservano qualche avanzo di quelle dovizie, e provvedono alla povertà delle declinazioni coi segnacasi, e alla povertà delle coniugazioni cogli ausiliari e coi pronomi. Questi moderni linguaggi sìmbrano quasi viandanti stranieri, che giunti in paese d'altra favella, si ristrìngono a ripètere i vocàboli, e sfilarlli nell'ordine più semplice e più ovvio, non osando nè potendo imitare la pienezza delle inflessioni e i liberi intrecci del reggimento.
8.
Postochè le lingue europee non contràssero dalle semitiche alcuna fondamentale simiglianza, mentre grande e costante la palèfano colle lingue indopersiche, qualche più intima comunanza d'origini con queste deeèsservi intervenuta. Dalle lingue facendo adunque diretta induzione all'istoria, i più dei moderni scrittori, e sopratutto i tedeschi, vògliono che le nazioni europee provenss-<noinclude></noinclude>
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sero tutte in corpo dall'Asia, e propriamente dalla valle dell'Indo. E àmano imaginarsi quelle genti, che schierate in tribù discendono, come un fiume, dalla Casmiria, e quali per gli Urali, quali pel Càucaso, quali per l'Ellesponto, s'inoltrano nella vuota e silenziosa Europa, prima i Gaèli, poi i Cambri, poi i Traci, poi gli Elleni, poi i Goti, poi gli Slavi. E vògliono che i primi venuti àbbiano preso il primo posto nelle isole dell'Atlàntico. E i seguenti che sono sempre più forti dei precursori, e più deboli di quelli che vèngono poi, sempre incàlzano, e sempre sono incàlzati. I Cambri, terribili ai Gaèli, fùggono avanti ai Germani, i quali cèdono il campo agli Slavi, che il terrore dei Finni e dei Turchi e dei Mogoli caccia magicamente dalle lande del Volga. Questa processione di pòpoli acquista nel secolo V una furiosa velocità; e gl'istòrici che ripètono ancora dopo quindici secoli le dicerie dei vulghi atterriti, ne costrùssero quella magnifica epopèa della gran trasmigrazione dei pòpoli, di cui tutti i libri tedeschi sono pieni a sazietà. Ora, che dice veramente l'istoria, e che dice la linguistica?
Il primo albore dell'istoria ci mostra la stirpe greca sparsa, come oggidì, sulle isole e sulle opposte riviere dell'Egèo; nessuna istoria prova che prima dei Baschi i monti della Cantabria avèssero abitanti d'altra stirpe; la conquista romana diffuse la lingua latina su tutta l'Italia, ma oggidì ancora traspàiono nei nostri dialetti le primitive nazionalità. Il tronco dialetto di Ferrara, di Bologna, di Parma, di Milano, di Torino conserva ancora i tronchi suoni cèltici fra i dialetti vocali della Venezia e della Toscana; il confine tra la stirpe tusca e la ligure, tra la cisalpina e la veneta, tra la veneta e la càrnica, rimane inviolato e immòbile in mezzo alle successive trasmigrazioni. Quando Cèsare passò per la prima volta i Vogesi, trovò sul pendio orientale quella stessa stirpe germànica che sopravvive oggidì nell'Alsazia. Tàcito trova già tra il Reno e l'Elba i Bàtavi e i Frisi, e tra l'Elba e la Vistola i Vèneti, ossia quella stirpe slava, che con linguaggio omai mutato àbita tuttora la Lusazia e la Pomerania; egli trova già sulla riva orientale del Bàltico gli Estoni e i Finni, e sulla occidentale i Suioni o Svedi. Quando Rurico fondò nel IX secolo la sua signoria sul Lago<noinclude></noinclude>
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Ilmenio, quello era già il confine tra la stirpe finnica, la lituana e la slava, come tuttora; e le isole tribù della Moscovia avevano abitato da tempo immemorabile quelle stesse regioni. I Lituani e gli altri Letti non hanno memoria alcuna d'essere trasmigrati, e perciò il conte Ottavio Castiglioni ravvisa in loro gli antichissimi Sarmati. Erodoto chiama aborigeni i popoli della ''terra selvosa'' (''hylæa'')<sup>1</sup>; e al di là delle lande che la cingevano a settentrione descrive popoli d'altra stirpe e d'altra lingua<sup>2</sup>, e così rudi e miseri che si divoravano fra loro, e li chiama ''Androfagi''; la qual voce significa ciò che vale il nome slavo di ''Samojedo'', che risponderebbe alle voci latine ''Semet-edens''. Che anzi, sedici giornate al di là della Palude Meotide, appiè dei monti ch'e'gli chiama termine delle terre abitate, dipinge un popolo con nasi compressi e raro pelo, simile in tutto ai Calmucchi, che tuttora conservano in quei luoghi gli innamabili lineamenti della stirpe mogolica. Perlochè se riguardiamo da un capo all'altro dell'antica Europa, vediamo Itali, Greci, Iberi, Cimbri, Gaeli, Frisii, Svedi Teutoni, Finni, Lituani, Slavi, Samoiedi, Calmucchi, già stabiliti intorno ai luoghi stessi, ove troviamo i loro discendenti. I confini delle lingue variarono; quelle delle stirpi assai meno, e ne rimase la traccia nei dialetti; le vere trasposizioni di popoli si riducono a poche, e divise da vasti intervalli di tempo.
Tra queste le più grandi sono l'emigrazione degli Ungari o Magiari dalle falde degli Urali alle pianure della Teissa, e la diffusione delle stirpi turche degli Osmanli e de' Nogai, e della stirpe slava dei Cosacchi intorno al Mar Nero. Ma i Magiari si mossero quattro secoli ''dopo'' la vastata trasmigrazione dei popoli, e i Turchi e i Cosacchi più tardi ancora. Quando gli Scandinavi occuparono l'Islanda, pare che la trovassero disabitata <sup>3</sup>. Quando gli Angli, i Sassoni e i Dani occuparono le pianure della Britannia, pare che vi trovassero già fra i Cambri alcuni popoli della stessa loro stirpe, oltre a quei che Cesare dice Belgi trapiantati in antico dal continente; e questi sono per lui una gente già prossima a quella dei Germani. Il più vasto campo della
<ref>Ἔθνος ὦν Θυσσαγεταί, καὶ σκηνῖται νομαδικοί. Erodot. Melpom. 48.</ref>
<ref>V. le prime pagine del ''Laudnamabok'' d'Islanda.</ref>
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grande emigrazione è dunque l'angusto spazio tra le Alpi e il Danubio. Ivi pare che alle prische genti semigermàniche che già nei tempi d'Annibale stàvano intorno alle fonti del Ròdano<sup>1</sup>, e ai coloni germani (''laeti'') stabiliti dagli imperatori romani, si aggiungèssero forse quelle orde, le quali, o veramente erràvano nòmadi sulle frontiere della Sarmazia, come indica il nome stesso di ''Svevi'', di ''Marcomanni'' e di ''Vandali''; ovvero furono dalle armi d'Attila cacciate forse da quelle terre di Slavi, che signoreggiàvano e mascheràvano collo straniero loro nome. Perlochè gl'istorici della trasmigrazione non sanno come spiegare la sùbita apparizione di tanti popoli slavi, come non sanno spiegare la sùbita estinzione degli Àlani, degli Àvari e dei Goti. In tutta l'istoria si scambiàrono troppo sovente i pòpoli, ossia le moltitudini sottomesse e lavoratrici, colle caste militari che imponevano loro il dominio ed il nome. Le prime stanno quasi sempre avvinte alla terra nativa; le altre si stèndono rapidamente colla vittoria, e spariscono rapidamente nella sconfitta. Ma gli scrittori superficiali, che s'apprèndono ai nomi, vèdono sempre nelle spedizioni d'una casta o d'un esèrcito una radicale trasfusione di razze, e le vanno cacciando e ricacciando da luogo a luogo, come onde di mare.<sup>2</sup>
Quando Augusto fondò come sull' Eufrate così sul Reno e sul Danubio una magnifica linea di città frontiere, pose una màssima di stato, non abbassò le immense forze del mondo civile avanti a un pugno di bàrbari disuniti; gran parte dei quali era già con poco sforzo domata, mentre a domare il rimanente bastàrono
<hr style="width:30%; margin-left:0" />
<sup>1</sup> « Vulgò credere Pennino... Cœlius per Cremonis jugum... qui ambo « saltus eum non in Taurinos, sed per saltus montanos ad Lebuos Gallos deduxis- « sent. Nec verisimile est ea tum ad Galliam patuisse itinera... obsepta gentibus « semigermanis... Veragri, incolœ ugi ejus.» Liv. XXXI. 14.
Zschokke, persuaso che la prisca Elvezia fosse abitata da Germani, germanizza il nome di Orgetòrige, facèndone ''Hordreich'', sòlite licenze di quegli scrittori.
<sup>2</sup> Ecco un passo di Strabone che colla frase di Vico potrebbe dirsi un ''luogo d'oro'': « 1 Pelasgi attràsser a sè molti altri, ai quali ''comunicàrono il loro'' « ''nome''... Alcuni dissero Pelasgi i popoli dell' Epirò, perchè i Pelasgi v'èbbero « ''signoria''. E poichè a molti eroi si dièdero nomi pelasgi, ''la posterità riputò Pe-'' « ''lasgi anche i pòpoli di cui furono capi''.» Strabone; V. 4.<noinclude></noinclude>
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poi le rozze e poche milizie di Clodovico e di Carlomagno. Fu per profonda arte di stato ch'egli non volle confidare a' suoi capitani la gloria e la seduzione d'ampie conquiste, e che per togliere al pòpolo la tracotanza guerriera, ridusse la difesa dell'imperio a poche legioni, relegate in milizia stabile ai confini<ref>1 Vedi il primo libro di {{AutoreCitato|Publio Cornelio Tacito|Tacito}}.</ref>; e per aver lungi da Roma quei superbi veterani, li ritenne con assegni di terre militari (''beneficia''). Se Augusto disarmò la nazione, Probo e Severo, anteponendo l'obedienza cieca d'uomini stranieri e inculti, instituirono leve di bàrbari sullo stesso confine<ref>2 Centum millia Bastarnarum in solo romano constituit. {{AutoreCitato|Vopisco|Flavio Vopisco}}. Prob. 18. Accepit . . . sedecim millia tironum; id. 14.</ref>; e diedero a quelle famiglie l'creditario possesso dei beneficj col dovere della milizia; e sottraendo quelle glebe e i loro servi al ''diritto civile'', creàrono di pianta un ''diritto feudale''<ref>3 Sola . . . limitaneis ducibus et militibus donavit, ita ut eorum ita essent, si haeredes eorum militarent, nec unquam ad privatos pertinerent . . . Addidit . . et animalia et servos ut possent colere quod acceperant . . . {{AutoreCitato|Lampridio|Elio Lampridio}} in Alex. Sev. 58.</ref>. Poichè nessuno negherà che il possesso ereditario condizionato ad un servigio, l'ereditaria subordinazione militare, e la servitù dei coltivatori, non siano le tre fondamenta del compiuto regime feudale. E perde l'opera chi ne cerca le origini nelle foreste dell'antica Germania, dove gli ''evvarti'', o ''padri'' delle tribù, avevano dominio incondizionato, e non solo nessuna suggezione di superiori, ma nessun vincolo vicinale; e per assicurarsi in quell'isolamento eslege, si circondàvano di frontiere a proposito spopolate. Di generazione in generazione divenne sempre più difficile l'equilibrio tra le provincie inermi e la frontiera armata e famiglia. A poco a poco quelle incomposte milizie si smòssero e s'internàrono, e con militare prepotenza, lagnàndosi che i ministri del principe non osservàssero seco loro i patti di quella mercenaria milizia, si presero dove per un terzo, dove per metà, dove per intero, il godimento delle terre e dei servi affissi alla gleba<ref>4 Questi pensieri furono alquanto più largamente svolti nell' ''Introduzione alle Notizie naturali e civili su la Lombardia''; Milano, Bernardoni, 1844.</ref>. Il principio dei feudi militari si accomunò col tempo alle prelature, e quindi ai magi-<noinclude><references/></noinclude>
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strati civili, che sotto i dèboli Carolingi si fecero anch'essi ereditarii. Ma nè la sostituzione dei militari franchi e goti ai legionarii romani, nè la propagazione del principio feudale romano dai confini militari alle interne provincie e alle dignità civili, fu una trasposizione di ''pòpolo'', una vera e radicale trasmigrazione, come molti la vanno figurando. Quelle correnti d'uòmini, quei ''banchi d'aringhe terrestri'', che spinti quasi da un fato, vanno perpetuamente camminando dal Caspio all'Atlantico, se vennero mai, certamente vennero in tempi che l'istoria non conosce, e sono contrarii a tuttociò che l'istoria conosce.
9.
È impossibile che quando l'Oriente era così esuberante di pòpoli, la nostra Europa fosse al tutto vuota. Qual ragione avrebbero potuto avere codesti sedentarii figli dell'Iudia di fuggire in grandi e costanti moltitudini da regioni belle e civili, per invàdere sotto freddo cielo selve e paludi, difese dalle orde feroci che li avèvano precorsi? Schlegel ben si pose questa dimanda, e non vi seppe fare se non quella strana risposta: « Nella « mitologia braminica si rinviene quanto può chiarire questo « còrrere dei pòpoli verso settentrione, ed è la legenda del « miracoloso monte Merù, trono di Cuvero, dio delle dovizie... « Postochè non solo il materiale impulso della necessità, ma una « qualche miràbile idea dell'eccellenza e nobiltà del settentrione « (''irgend ein wunderbarer Begriff von der hohen Würde « und Herrlichkeit des Nordens''), che noi vediamo diffusa « in tutte le tradizioni indostàniche, li sospingesse a quella vol- « ta, si traccerebbe facilmente la via delle orde germàniche dal « Turkhend lungo il Gihon, fino al disopra del Caspio e del « Caucaso ''*''. » Ma come mai codesti popoli, che dai più eccelsi monti del continente, dai monti sacri della religione loro, andàvano a furia cercando il ''monte'' Merù nelle interminàbili ''pianure'' della Scizia e della Sarmazia, come mai, giunti al fine della vana loro corsa, non ricordàrono tampoco nelle loro ''saghe''<ref>Ueber die Sprache und die Weisheit der Indier; III. 5.</ref>
<noinclude><references/></noinclude></noinclude><noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPEE|131}}</noinclude>
il nome del famoso monte? nè più pensarono d'andarne in traccia altrove? nè tramandarono ai loro figli alcun particolare amore per le montagne? Perocchè i Germani preferirono sempre d'abitare i luoghi piani, tantochè le montagne rimase deserte si chiamarono ''selve'' (Selva Nera, Selva Turinga, Selva Boema). Del resto non appare gran fatto codesta ''mirabile idea dell'eccellenza del settentrione'', dacchè la supposta direzione di quelle orde primitive, dalle foci del Volga a quelle della Loira e del Reno, sarebbe per verità verso ponente; e a ponente fanno faccia tutte quelle squadre istoriche di Gæli, di Cambri, di Germani, di Lituani, di Slavi. Se la superstiziosa loro spinta era verso settentrione, perchè, giunti sul Volga e sul Cama, non seguirono quell'ampia valle, che li avrebbe guidati appunto verso settentrione, e sempre radendo per guida le falde d'un'alta catena di monti? Perchè tutta quella regione, fino al mar glaciale, è abitata da popoli appunto che non sono della loro stirpe, cioè da Mogoli, Turchi, Finni e Samoiedi?<ref>* Vedi l'Atlante di Biondelli, Tav. II.</ref> Inoltre, se le genti europee si fossero tutte mosse dalla commune patria indiana, recandosi per la medesima via nei medesimi climi, come sarebbero mai divenute così diverse fra loro di lingua e d'aspetto? Inoltre, le più occidentali e settentrionali, cioè le iberiche, le cèltiche, le finniche, le samoièdiche dovevano essere state le prime a moversi; e quindi dovevano aver portato seco più pura la forma antica della lingua sanscrita e delle opinioni indiane. Ora i Baschi, che rappresentano gli antichi Iberi, hanno una lingua affatto scevra dall'impronto indiano, tantochè gl' indiânisti sono costretti a farli arrivare in Europa dall'Africa. I Finni e i Samoiedi non appartengono parimenti a questa famiglia; e le lingue dei Gæli e dei Cambri vi si stringono con più debole vincolo di tutte le altre lingue indo-europee.
In Europa e nella parte più prossima dell'Asia si può forse dire che i popoli di lingua simile alle indopersiche si distinguano cotanto nell'aspetto loro da quelli che parlano lingue d'altro ramo, che si debba attribuir loro un'origine segnata-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|132}}</noinclude>
mente diversa? Ciò non è certamente. I Georgiani, i Circassi, i Turchi sono tra le più belle famiglie della stirpe bianca, al pari dei Greci, degli Italiani, degli Inglesi; eppure il tipo della loro lingua è affatto diverso. I Russi e i Polacchi hanno forse aspetto tanto diverso e tanto più meridionale degli Ungari e degli Osmanli, che quelli, e non questi, debbano dirsi propriamente arrivati dall'India? Per trovare l'origine di quei Franchi, che perfino nei preàmboli delle loro leggi, vantavano la candidézza dei loro volti (''Gens Francorum inclyta... candore et forma egregia''), si dovrà dunque retrocèdere faticosamente sulle tracce dei bruni Zingari fino alle pianure dell'Indo. Se così fosse, ai nostri giorni i Francesi si dovrebbero parimente dire del medèsimo sangue dei Negri di Haiti, perchè questi essendo raccolti qua e là per l'Africa da molti paesi di diversa favella, dovétero intèndersi anche fra loro colla lingua dei loro padroni? Queste per fermo non possono e non dèbbono essere le fondamenta della scienza istórica. Che se alcuno dimandasse d'onde si dèbbano dunque riputar venuti codesti pòpoli indolingui se non dall'India; si potrebbe rispòndere, che provèngono da quella stessa origine da cui vènnero quegli altri simili d'aspetto ma dissimili di linguaggio; poichè nell'oscurità in cui siamo dei primordii dell'istoria, coll'adottare una distinzione arbitraria non ci saremo accostati di molto alla verità. L'identità o la similitudine delle lingue prova bensi la correlazione di qualche gran vicenda istórica fra due pòpoli, ma non mai l'identità della stirpe.
'''10.'''
Come dunque si può sciogliere codesto nodo dell'affinità generale delle lingue europèe colle indo-pèrsiche, e la tanta loro dissimilitudine dalla cantàbrica, dall'àraba, dalla turca?
Gli astrònomi, da quella parte di corso in cui possono seguire una cometa, indùcono il rimanente dell'invisibile suo volo nell'immensità dello spazio. Le secrete leggi che l'intelletto dei pòpoli segue nel comporre e scomporre le lingue, prodùssero una serie di fatti, che stanno nella piena luce dei tempi<noinclude></noinclude>
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istorici. Noi sappiamo con certezza per qual procedimento la lingua latina, propagandosi per tutta l'Italia, e quindi dall'una parte fino nelle Gallie e nelle Spagne, dall'altra sul basso Danubio, e piegandosi alle attitudini e alle precedenze di quei diversi popoli si trasformò, col corso del tempo, in cinque grandi lingue viventi, che abbracciano numeroso stuolo di dialetti. Sappiamo inoltre in qual modo due di codeste lingue latinogene, la portoghese cioè e la spagnola, nei tre ultimi secoli si trapiantarono in tanta parte d'America, sicchè se ne valgono come di lingua connaturale molte città, dove il colore del popolo prova la coesistenza, anzi la miscela, delle tre stirpi americane, africana ed europea. Questa propagazione della favella latina, prima oltre il Mediterraneo, poi oltre l'Atlantico, fra genti d'origine tanto aliena, è un fatto luminoso, di cui l'istoria registrò tutte le circostanze. Al suo paragone non fa più meraviglioso contrasto la concorrenza delle lingue e la diversità del sangue tra i popoli dell'Italia e dell'India; poichè la distanza materiale fra queste due contrade, e tra l'India e il Baltico, non è tampoco la metà dello spazio in cui si disseminò sul continente americano la lingua spagnuola, dalla California all'Argentina. E siccome a Messico, a Lima, a Montevideo, l'affinità della lingua vivente coll'antica e lontana sancrita non prova menomamente che i Negri e i Rossi e i Creoli e i Mistici d'ogni maniera vi siano pervenuti a orde dalle valli dell'Indo, così una consimile affinità non prova rigorosamente che siano venuti dall'Indo gli abitanti delle Gallie o della Danimarca. E se riguardiamo un'altra volta alla recente e tremenda istoria di Haiti, vediamo che una lingua può per vicende is toriche trasfondersi in una gente affatto diversa, e mortalmente nemica, senza che vi rimanga reliquia della sventurata stirpe che fu veicolo a codesta trasmissione.
Ora chi può mettere lo sguardo nella caligine di quaranta secoli, per dire che masse di profughi o di schiavi, condensate dal timore o dalla forza in un paese, non vi abbiano assunto per simil modo lingue straniere, i cui primi apportatori, pel furore delle sedizioni e per l'alternativa delle conquiste, o pel soverchiante aumento delle sottomesse popolazioni, andassero<noinclude></noinclude>
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pei del tutto sommersi? Il linguaggio parlato sulle solitarie spiagge dell' Islanda, rammenta in gran parte anche oggidì quello che vi portarono gli esuli della Scandinavia dieci secoli addietro, mentre nel medesimo corso di tempo il linguaggio della madrepatria mutò totalmente aspetto; cosicchè la differenza tra il danese vulgare e il poëtico idioma delle saghe normanne, non è minore di quella che corre tra l' italiano e le più ritrose forme della lirica latina, o direm pure dei versi ambarvali. Chi può dire se le moltitudini, dannate alla gleba e all' armento sulle arene della Jutlanda, non provengano di prigionieri fatti lungo le rive del Bàltico, nella Fiandra, nella Francia, nelle Isole Britanniche da corsari danesi, che con quelle braccia collettizie si fondassero città e signorie, in quel tempo che gli Slavi e i Sàssoni si consideravano nati fatti a servire come oggidì i Negri, sicchè il nome nazionale degli Slavi venne a suonar ''serviti''; e degli Anglosàssoni scrive il vecchio istorico, ''obprobrium erat Anglicus appellari''? Nessuno vorrà negare che il danese moderno non giaccia quasi frammezzo tra l' antico scandinavo e l' inglese, assai più prossimo a questo che a quello, in tutto ciò che non sia innesto latino. Lungo la riva meridionale del Bàltico oggidì regna quasi sola la lingua tedesca; ma non sono molte generazioni che vi si udiva l' idioma slavo degli Obotriti e dei Pomerani e dei Pomereli, come più a levante l' idioma lèttico dei Prussi, dei Curi e dei Livoni. E forse non andrà molto che la lingua tedesca nella Livonia dovrà cedere al predominio della lingua russa, a cui le famiglie degli antichi conquistatori Ensiferi e Teutònici vanno associando la loro fortuna e le loro coscienze. Queste mutazioni, segnate prima sulla faccia della terra in lettere di sangue, quando precedono all' istoria non lasciano vestigio se non nelle lingue; e la scienza, che le viene indagando, è l' unica nostra scorta, se la rusticità delle nazioni non ne trasmise miglior monumento. Fu già notato da altri che la sommissione de' litorani pelasgi ai montanari oschi nell' antico Lazio appar manifesta in quella lingua, in cui tutte le voci che dinòtano cose rurali, ''bos, taurus, ovis, mel'', sono comuni anche al greco, e quindi ''pelasghe'' o indopersc, mentre tutte le voci militari, ''arma, miles, ensis'', sono indìgene dell' Italia e proprie solo del popolo conquistatore.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPEE|135}}</noinclude>
Ora quante migliaia di queste sanguinose memorie rimangono a investigarsi per tutta Europa? I Russi, la cui lingua tre secoli addietro non era giunta appiè degli Urali, ora hanno colonie disseminate per l'immensa Siberia fino all'Océano orientale, anzi fin sulle coste posteriori dell'América. In tutto quello spazio molti popoli parlano lingue assai disparate: Samoiedi, Finnì, Turchi, Mogoli, Tungusi, Jacagiri, Tchiuschi ed altri assai. In mezzo ad essi, allo sbocco dei monti, al varco dei fiumi, nei porti marittimi e negli emporî terrestri è stesa oramai la rete delle colonie russe, ove una medesima lingua si ripete ad enormi distanze. Tutti gli aborigeni sono in commercio con quelle colonie, e quindi per intendersi anche fra tutti loro, debbono valersi semprepiù di quella lingua come d'interprete commune. Le loro isolate favelle debbono smarrirsi a mano a mano che i commerci si stenderanno a maggiori distanze, e le popolazioni si faranno meno rare e più miste, e le stesse cause daranno maggior prevalenza a quella generale e commerciale favella che li congiungerà tutti. E se anche col corso dei secoli la potenza dei Russi dovesse sciogliersi, nessuna umana forza potrebbe più svegliare quelle propàgini d'una lingua commune, trapiantate per tutta la Siberia. Esse in ogni territorio farebbero diversa mistura colle lingue delle tribù indigene; sarebbe uno schèletro slavo, tutto impinguato, dove di voci finniche, dove di mongoliche, dove di tungusicbe. E se ivi le condizioni della terra e del cielo fossero meno avverse, ne potrebbero pullulare in lunga serie di secoli diverse nazioni, le cui lingue avrebbero il secreto nesso della struttura e la comunanza di molte radici. Questo fatto, che si va compiendo sotto gli occhi nostri dal Mar Nero per la Siberia fino alle frontiere chinesi, per non dissimil modo va svolgendosi, sotto l'influenza della lingua àraba, nelle più récóndite parti della Nigrizia. Ora, si trasporti alla distanza di trenta o quaranta secoli; si trasporti nello spazio assai men vasto che giace tra il Bengala e le Isole Britanniche, ossia nell'India, Persia ed Europa, e la correlazione delle lingue europee colla sanscrita sarà spiegata, senza ricorrere alla communanza del sangue.<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|136}}</noinclude>
<div style="text-align:center;">11.</div>
Affinchè la lenta influenza d'una o più lingue ''cementatrici'' involga un vasto numero di tribù variolingui, basta supporre due cose. In primo luogo si supponga nella prisca Europa l'esistenza originaria di molte tribù isolate, quali le vediamo tuttora nel Cáucaso, quali le vediamo nella Nigrizia, quali le vediamo in América, dove dieci milioni o poco più d'aborigeni parlano non meno di mezzo migliaio di lingue. In secondo luogo si supponga una popolazione incivilita, come quelle che, due e più mila anni prima dell'era nostra, avèvano fondato i vasti imperi dell'Asia; la quale, seguendo le rive dei mari e dei fiumi, si dissèmini per entro a quelle tribù isolate, in cerca di schiavi, di pelli, di metalli, di dominio, di nuovo campo a fedi trionfanti, d'asilo a fedi proscritte, a caste abbattute, a pòpoli vinti, a servi fugitivi, a èsuli perseguitati. I luoghi più remoti e più pòveri saranno naturalmente quelli a cui tali progressive influenze giungeranno più tardi. E quindi se poniamo l'accesso dell'Europa, non per le arene e le paludi, a quel tempo geologicamente inaccessibili, del Volga e del Tanai, ma per l'Ellesponto e le apriche riviere del Mediterraneo, ne indurremo che le ultime terre a cui dovèvano pervenire le propagini dell'incivilimento orientale, èrano appunto le rive dell'Atlàntico, del Bàltico, del Mar Bianco, e la lista che giace tra il Volga e gli Urali. Ed è appunto in quell'''estremo contorno''' dell'Europa che troviano tuttora superstiti quelle lingue, le quali, o come la basca, la finnica, la samoieda, non si assimilàrono le ''inflessioni'' indopersiane; o come la cùmbrica e la gaèlica, non se le assimilàrono così profondamente, da pèrdere le tracce d'una primigenia struttura ben diversa. E ora, sotto gli occhi nostri, anche in quegli estremi lembi dell'Europa le reliquie delle lingue primitive vanno cedendo all'onda delle lingue incivilite, e l'òpera di quaranta sècoli si viene finalmente consumando. La Spagna discioglie le prische communi della Cantabria: i fittuari dei Pari scozzesi dispèrdono le reliquie dei Gaèli: Pietroburgo e Arcàngelo fioriscono sull'antica terra dei Fiúnni: la lingua<noinclude></noinclude>
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{{Centrato|11.}}
Affinchè la lenta influenza d'una o più lingue ''cementatrici'' involga un vasto numero di tribù variolingui, basta supporre due cose. In primo luogo si supponga nella prisca Europa l'esistenza originaria di molte tribù isolate, quali le vediamo tuttora nel Cáucaso, quali le vediamo nella Nigrizia, quali le vediamo in América, dove dieci milioni o poco più d'aborigeni parlano non meno di mezzo migliaio di lingue. In secondo luogo si supponga una popolazione incivilita, come quelle che, due e più mila anni prima dell'era nostra, avèvano fondato i vasti imperi dell'Asia; la quale, seguendo le rive dei mari e dei fiumi, si dissèmini per entro a quelle tribù isolate, in cerca di schiavi, di pelli, di metalli, di dominio, di nuovo campo a fedi trionfanti, d'asilo a fedi proscritte, a caste abbattute, a pòpoli vinti, a servi fugitivi, a èsuli perseguitati. I luoghi più remoti e più pòveri saranno naturalmente quelli a cui tali progressive influenze giungeranno più tardi. E quindi se poniamo l'accesso dell'Europa, non per le arene e le paludi, a quel tempo geologicamente inaccessibili, del Volga e del Tanai, ma per l'Ellesponto e le apriche riviere del Mediterraneo, ne indurremo che le ultime terre a cui dovèvano pervenire le propagini dell'incivilimento orientale, èrano appunto le rive dell'Atlàntico, del Bàltico, del Mar Bianco, e la lista che giace tra il Volga e gli Urali. Ed è appunto in quell'''estremo contorno''' dell'Europa che troviano tuttora superstiti quelle lingue, le quali, o come la basca, la finnica, la samoieda, non si assimilàrono le ''inflessioni'' indopersiane; o come la cùmbrica e la gaèlica, non se le assimilàrono così profondamente, da pèrdere le tracce d'una primigenia struttura ben diversa. E ora, sotto gli occhi nostri, anche in quegli estremi lembi dell'Europa le reliquie delle lingue primitive vanno cedendo all'onda delle lingue incivilite, e l'òpera di quaranta sècoli si viene finalmente consumando. La Spagna discioglie le prische communi della Cantabria: i fittuari dei Pari scozzesi dispèrdono le reliquie dei Gaèli: Pietroburgo e Arcàngelo fioriscono sull'antica terra dei Fiúnni: la lingua<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPEE|137}}</noinclude>
russa accavalca gli Urali, e va per le Siberia, pel Caucaso, e le Isole AlRutiche a incontrare nell'opposto emisfero le colonie inglesi e spagnuole, ed a sommergere in poche unità tutta la minuta coltura delle lingue americane. Io pretendo solamente che ciò che avviene oggidì, sopra immenso spazio, e con somma velocità, si consideri come continuazione e immagine di ciò che può essere avvenuto nel campo assai più angusto della nostra Europa, e nel lungo corso di quaranta secoli (2200 A. C.), quando la distanza tra la primitiva barbarie e la incipiente civiltà era assai minore, ed era perciò più facile la fusione degli elementi estremi.
L'esempio d'un' influenza, spinta senza trasposizione di popoli, ci viene offerta dalla propagazione dei ''libri pati'' e dei missionarî buddhisti dall'India fino al Giappone. La quale avrebbe avuto un' azione intima e ''cementatrice'' sulla favella dei pópoli, cinesi e giapponesi, se fosse giunta quand'erano ancora disaggregati in piccoli gremii, e non li avesse già trovati in numerose nazioni, con governi e sacerdozî e commerci e letterature, che avévano messo da tempo immemorabile profondissime radici, e tenévano strettamente legate tutte le abitudini dell'intelletto. E dunque mestieri imaginar pópoli primitivi e isolati, i quali non abbiano altra salvaguarda alle loro tradizioni che una memoria ineducata e sguernita d'istorîe e di monumenti. Di mano in mano che l'assimilazione col commercio, o colla schiavitù, o colla forzosa fuga, conquista un nuovo territorio, e v' incorpora le tribù selvagge, e coll' educarle alle arti e al vivere ordinato le aiuta a rapido incremento, essa ha preparato un ''punto fermo'', che fa scala ad ulteriori conquiste. E ad ogni passo, in mezzo a quella sciolta barbarie, la lingua soffre nuove trasformazioni, pur sempre serbando il principio della derivazione grammaticale, anzi sviluppandolo più liberamente; poichè gli affissi, o male uditi o mal ripetuti, si fondono col vocabolo e divengono nel corso del tempo eleganti inflessioni organiche. Perlochè le belle lingue, in cui si svolse più magníficamente la ricchezza delle derivazioni e delle inflessioni, come appunto la sanscrita e le altre linguemadri della stessa famiglia, non dovrebbero credersi sempre le più antiche. E dovrebbe aversi più<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|138}}</noinclude>
antica la famiglia aràbica, dove la povertà e timidezza delle inflessioni, e il predominio degli affissi sembrano accusare una formazione più pròssima ad un primo conato. E inclineremmo all' opinione del sì:colo scorso, il quale considerava come ancora più antica la cultura chinesè. Poichè presso quella nazione, tanto il principio della scrittura, quanto quello della lingua, ancora spezzata in elementi e non agglutinata colle inflessioni e nemmeno cogli affissi, perpetuarono uno stato di cose che, mentre non si palesa desunto dall' indopersico nè dal semìtico, mostra tutti i segnali d'un'altissima vetustà. E si svolse nel seno d' una stirpe che per lungo tempo si sottrasse ad ogni mescolanza tanto corporea quanto intellettuale, poichè divisa dal rimanente del mondo per inhabitati altipiani e per mari non ancora navigati.
Affinchè un pòpolo si conservi immune dall' assimilazione delle grandi lingue circostanti, non è necessario ch' egli sia congiunto con altri pòpoli in corpo di larga nazione. Quando una volta esso sia pervenuto a un certo grado di civiltà per propria forza o per influenza altrui, può diffendersi da posteriori influenze, purchè il circolo delle sue relazioni civili sia stabilito in quell' ampiezza che le sue attitudini e i suoi pregiudizi concedono; e finchè la violenza non penetri ad immutarlo. Quello stesso òrdine di cose che preservò fino ai nostri giorni i Baschi dall' assimilazione latina, la quale involse tutto il rimanente della Spagna, può essersi prodotto per simili cause in altri luoghi. E ne sono esempio le tante lingue del Càucaso, le quali avrebbero dovuto esser pure della famiglia indo-europèa, se le onde delle popolazioni primitive fossero veramente provenute dall' India, scorrendo attraverso a quelle valli. Al contrario nella diversità e stranezza di quelle lingue, altro io non vedo che le reliquie della moltiplicità originaria di tutti gli idiomi europei, spenta altrove per influsso delle càuse sopraddette, e conservata nelle naturali fortezze del Càucaso, per quelle circostanze isolanti che vi conservano ancora un'indomita indipendenza.
Quando si dice che in Amèrica vènnero colonie d' Inghilterra, di Francia, di Spagna, che in Islanda vennero dalla Scandinavia, che in Ungheria vènnero dagli Urali, e in Turchia dal Turchestan e in Berberia dall' Arabia, si dice una cosa facile a<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPÉE|139}}</noinclude>
provarsi col fatto, poichè si può dimostrare l'identità precisa del ramo e del tronco. Ma dov'è in Asia il tronco preciso e distinto del ramo cèltico o dello slavo, o dell'albanese? Concesso che si dimostri la fonte delle loro affinità, come si addita la fonte delle loro dissomiglianze? Bisogna sempre ricorrere alla mistura d'un elemento straniero, ossia d'un pòpolo primitivo di diverso stipite, e riconoscere per lo meno tante lingue diverse nella primitiva Europa, quante sono le diverse lingue che con siffatta mescolanza si sarebbero diramate dalla originaria unità sanscrita. Il che ricadrebbe a un dipresso in ciò che siam venuti dicendo.
12.
Le formidabili difficoltà, che le spedizioni dei Russi incontrarono nelle ora gelate ora riarse arene della Chirghisia, dovrebbero aver chiarito, che questa ''via delle nazioni'', che Schlegel voleva ''facilmente tracciare'' lungo il Gihon, alla cerca del monte Merù, non è la più naturale. La conquista della Siberia pei Cosacchi fu quasi una scoperta; al tempo d'Erodoto gli Urali si tenevano al tutto impraticabili (''«insuperati, e nessuno li supera»'')<ref>* Οὐδεὶς ἀτρεκέως σῦδε φράσαι· οὔρα γὰρ ὑψηλά... ἄβατα, καὶ οὐδεὶς σφέα ὑπερβαίνει. ''Herod. Melp.'' 23.</ref> il qual raddoppiamento di frase dimostra la forza della sua persuasione. Le terre ulteriori erano affatto ignote: «''nessuno ne può riferir notizia.''» IGNOTA LA GRAN VIA DEL GENERE UMANO! Come dunque si era trovata da tutti i pòpoli? e come mai l'avevano tutti obliata? E perchè il re di Persia, che risiedeva a mezzodì del Caspio, nel recarsi ad assalire gli Sciti nelle steppe disopra a quel mare e alla Meotide, non prese egli la diretta via del Càucaso? Perchè coll'esercito girò egli a ponente tutto il Mar Nero, percorrendo tutta l'Asia Minore, varcando il Bosforo e gli aspri gioghi dell'Emo, e commettendo al ponte del largo Danubio e alla fede greca la salvezza del ritorno? Abbiamo cenno in molti scrittori di vastissime paludi tra la Meotide e il Caspio; e i geografi pensatori sono unanimi nel riconoscere, che tutte<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|140}}</noinclude>
quelle lande dovettero soggiacere alle acque stagnanti in età non molto da noi lontane. Strabone, ''ch'era pur nato sul Mar Nero'', credeva che il Caspio fosse un golfo dell'Ocèano boreale; e rimproverava Posidonio d'aver affermato qualche cosa intorno allo ''Stretto'' tra la Meòtide e l'Ocèano, ''luoghi sconosciuti, dei quali nulla v'ha di probabile'' (xi. 1.). Pare dunque cònsono all'istoria e alla geografia il dire, che le comunicazioni tra le genti indopersiche e l'Europa si condussero principalmente attraverso all'Ellesponto e alle altre marine greche. E all'Ellesponto veramente, e alla Tracia, e a Samotracia, si riferiscono tutte le tradizioni che i Greci avévano dei Pelasgi, e di Lino, e d'Orfèo, tardi apportatori al selvaggio occidente di parole armòniche e di riti mansueti, che onoràvano con primitiva semplicità, e ancora senza ìdoli o nomi di Dei, le incorporee potenze della natura.
13.
Se i Pelasgi formano il nodo tra l'imperio di Zoroastro e l'occidente, e rappresentano tuttociò che v'è di commune tra l'adulta Persia e la Grecia infante, lo stesso nodo, o per terra o per mare, si strinse coll'Italia; poichè tutta l'antichità n'è piena; i lidi dell'Etruria e del Lazio sono sparsi di Pelasgi; e il buon vecchio Erodoto disse di stirpe meda i Vèneti, come altre più poètiche memorie li dicévano Paflàgoni e Frigi; e altri li dicévano venuti nella Venezia per mare, altri ''superando la foce del Timavo'', ossia pel più facile varco tra il mare e le alpi. E quella stessa suavità di suoni, che quella pia gente educatrice di pòpoli aveva portato fra i Greci, distingue ancora il dialetto veneto, mentre nelle vicine parti d'Italia quell'influenza fu meno possente. Il pelasgo rappresenta dunque ciò che v'è di primamente commune fra l'Italia e la Grecia, come le reazioni dei montanari Traci, Illirii, Dori, Euganei, Liguri, Umbri, Oschi Sabelli, rappresenta ciò che v'è d'aborìgeno e di diviso, e come diceva la poètica tradizione, ciò che appartiene ''alla dura gente nata dalle ròveri''. L'etrusco pare d'origine trasmarina; poco, ''inflessivo'', anzi ''affissivo''; Jannelli si adòpera a ricavarlo da ra-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPEE|141}}</noinclude>
dici semitiche ' e ad ogni modo era forse lingua impopolare e arcana d'un sacerdozio straniero, che aveva intime affinità coll'idolatria fenicia ed egizia, e poco o nessuna col naturalismo persico e pelasgo.
Il congiungimento della Grecia all'Italia, e l'educazione greca degli scrittori romani, svolsero a preferenza quell'elemento che le lettere latine avevano commune alle greche. Anzi la poesia amò ravvicinare la breve distanza che divideva i due rami dell'inflessione pelasga, e adottò i metri greci e le desinenze greche, diradando persino quella ''quasi muggente'' frequenza dell' ''m'' italica <ref>Quintiliano.</ref>. La latina non fu in tempo a togliere alla greca il pregio di lingua generale dell'Oriente: ma divenne lingua cementatrice degli occidentali; anzi si diffuse lungo il Danubio fin presso al Mar Nero, perchè ivi non era precorso il dominio d'altra lingua incivilita.
14.
Assai prima dei Romani, l'Occidente era stato campo di grandi conquiste. Le tribù dei Galli, collegate da una casta guerriera e sacerdotale, avevano sottomesso anche i vicini d'altra lingua, non solo nelle tre Gallie, ma nella Celtiberia, nella Gallizia, nelle Isole Britanniche, nella Cisalpina, nel Norico, nella Boemia, e persino nell'Asia Minore, facendo per l'Ellesponto un cammino affatto inverso alla vantata ''corrente dei popoli''. Gli ordinatori della gran nazione celtica, i fondatori del Druidismo eran essi venuti dall'Asia? È ben probabile; ma non pare fosse accaduto se non avanti la composizione dei sacri libri dell'India e della Persia; altrimenti pare che ne dovessero portar secoloro di qualche forma, come i Parsi e i Buddisti si portarono quelli della fede loro per tutta l'Asia. Potevano forsanche derivare da una casta impura e inculta. Ad ogni modo s'erano giunti in Occidente con una lingua propria, questa, sommersa poi fra la moltitudine dei linguaggi aborigeni, li avrebbe anno-
<ref>Vedi ''Progresso'' di Napoli, num. 56, anno 1841, pag. 280.</ref>
<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|142}}</noinclude>
dati solo da lungi alla gran famiglia indo-persa; ma nessun monumento ce ne rimase. Sopravvivono sotto il nome di cèltiche due lingue notabilmente diverse; la gaèlica in Irlanda e Scozia e la càmbrica in Galles e in Armòrica. Quale fra queste due era la lingua dei Drùidi? Hanno bensì ambedue la pronuncia nasale dell'<i>n</i>, ch'è il contrassegno commune dei Celti anche dove prevalse poi la lingua romana, e non solo in Francia, ma nella Cisalpina, in Gallizia e in Portogallo. È a notarsi però che la lingua gaèlica del Counàuto e dell'Alta Scozia, mostra una proprietà che pare contraria alla proferenza francese, perchè non ama accentare l'<i>ùltima</i> sillaba, bensì la <i>prima</i> *. Le sue inflessioni assai pòvere e ineleganti sono complicate nei nomi con un principio tutto proprio d'aspirazione; e nei verbi sono tutte puntellate d'ausiliarii e di pronomi; il che fa indurre una gran mistura e decomposizione. Tuttavia, in alcune radici e nell'attitudine a formar parole composte serba una lontana corrispondenza alle lingue indo-europèe. Assai maggiore è l'affinità della càmbrica; ma potrebbe riferirsi al lungo dominio dei Romani, degl'Inglesi, dei Francesi, e all'opera della chiesa latina. Le quali influenze, se nella maggior parte di quei paesi spensero affatto quella lingua, e nello scorso sècolo la spensero in Cornovallia e nel Devonshire, devono per lo meno averla intaccata anche nei paesi ove sopravvisse.
Adunque ambedue le lingue cèltiche viventi attèstano piuttosto le vestigia d'un innesto posteriore, che una nativa e ma-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPÈE|143}}</noinclude>
nifesta congenerità, tale da farci indurre un'intima congiunzione tra i Celti e gl'Indi. E alle apparenze linguistiche pur troppo consueta l'istoria, la quale narra sempre le spedizioni dei Celti e dei loro posteri verso levante, e nulla veramente sa di loro primitive emigrazioni verso ponente. Se l'apertissima e prossima cognazione della lingua francese colla latina non prova la materiale sostituzione della stirpe romana alla cèltica, molto meno la pallida similitudine del cèltico al sanscrito proverà la materiale irruzione d'una stirpe tutta indiana nelle Gallie. Quanto alla simiglianza col latino, può ben credersi che i Celti occupando abantico tanta parte dell'occidente e dell'Italia stessa, àbbiano in qualche proporzione contribuito alla volta loro a formare la lingua latina, almeno nelle sue più tarde evoluzioni, come certamente molto più che non si crede contribuirono fino ai nostri giorni a svolgere e modificare la vivente lingua italiana.
15.
La consonanza delle lingue ''germàniche'' colle indo-persé<small>7</small> è assài più estesa e luminosa. Eppure quel pòpolo si diceva figlio della sua terra *, nè aveva libri o altra diretta memoria d'un'origine asiàtica; cosicchè, chi lo volesse derivato dall'India, dovrebbe concedere che ciò avvenisse prima dello sviluppo dell'antichissima civiltà indiana; cioè un venti sècoli prima dell'era nostra. Ora le più antiche reliquie linguistiche delle genti renane sono dell'VIII sècolo della nostr'era, e consistono in frammenti di preghiere e di esortazioni cristiane. Quei pòpoli, i quali o èrano aborigeni o forse per trenta sècoli disgiunti dallo stipite indo-pèrsico, avèvano già dunque subìto la predicazione cristiana; avèvano avuto nove sècoli d'immediata vicinanza colle provincie romane verso ponente e mezzodì; avèvano provato la spada di Mario, di Cèsare, di Germànico; avèvano già subìto in molte parti della loro patria alcuni sècoli di romana sudditanza; avèvano militato per molte generazioni negli esèrciti ro-<noinclude></noinclude>
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mani, formandone da ultimo la più numerosa parte; erano nati in mezzo alle legioni romane ed ai veterani accasati a migliaia sul Reno, sul Danubio, sul Meno, e perfino sull'Elba; erano in parte figli di quei coloni stranieri: ''sobolem se esse romanam Burgundi sciunt''. (Amm. Marc.); avevano viaggiato su quelle vie militari, in mezzo a quei valli, le cui reliquie sono ammirate ancora dalla gente come fattura soprannaturale. Tre quarti dell'attuale Germania erano sparse di belle città romane, Colonia, Tréveri, Aquisgrana, Magonza, Argentina, Basilèa, Costanza, Augusta, Vienna; i villaggi dovevano essere gremiti d'armaiuoli, di merciadri, di disettori, di prigionieri. Insieme le loro radici s'erano dilatate per l'imperio, e vi avevano acquistato potere e possedimenti senza confine; e di là si erano poi rivolte con nuovi titoli a sottomettersi la selvaggia madrepatria, e congiungerla all' impero ed alla chiesa. Clodovèo, il quale fu piuttosto il fondatore dell'imperio germanico che non del regno di Francia, era nato nel Belgio, entro gli antichi confini romani. Carlomagno, che compì l'opera, donando al pontificato romano anche la Sassonia, e cacciandone le reliquie dell'antica casta guerriera e sacerdotale, era degli stessi paesi e d'una famiglia romana, ed esercitava forse un'ereditaria vendetta. L'opera del medio evo consiste nella graduale sottomissione degli aborigeni ai tre principii, della subordinazione feudale, della disciplina ecclesiastica e dell'ordinamento municipale: ossia alla soppressione del nativo elemento germanico, il quale non aveva unità politica, nè chiesa, nè città. Quelli che scrissero i primi saggi di lingua germanica erano conoscitori del latino. Qual meraviglia dunque che tante voci germaniche corrispondano alle latine? Straniera in gran parte doveva essere dapprima la lingua delle città, che si venivano formando anche nelle parti più interne: e nella posteriore fusione delle plebi urlane e delle chiese cogli aborigeni delle campagne e colle masse dei servi slavi, essa doveva per alcun tempo predominare, diffondendosi dai singoli centri alle loro immediate circonferenze, con un'azione identica dappertutto, mentre i popoli erano di varia origine e varia natura.
Le radici comuni al latino e al tedesco, cominciando dall'''io, tu, mio, tuo, padre, madre,'' fanno quasi un compendio di<noinclude></noinclude>
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lingua ⁴; vi si vede insinuarsi quello stesso principio unificante che in più lungo corso di tempo assimilò le lingue dei Galli, dei Daci, degli Iberi, degli Illogreci. Le diete, le residenze imperiali, le solennità si tennero nei primi secoli piuttosto nelle città cisrenane, dove il principio romano non fu mai estinto, in Aquigrana, Colonia, Treviri, Coblenz, Magonza, Vormazia, Spira, Strasburgo, Basilea, Costanza. Al contrario le più popoloSe capitali della presente Germania, Vienna, Praga, Monaco, Dresda, Breslavia, Berlino, Königsberga, sono nell'antica terra degli Slavi e dei Lettti, o presso le loro frontiere. ''I centri linguistici'', coltivati primamente dietro il Reno, ora sono trapiantati sulla linea dell'Elba e della Vistola; il loro moto è ''verso levante''.<ref>''V. Eichhoff. Parallelle des langues de l'Europe et de l'Inde; Paris,'' 1836.</ref>
L'attuale Germania era primitivamente abitata da popoli di varie lingue, Frisii, Elvezii, Reti, Vindelici, Pannoni, Boii, Venedi, Prussi. La lingua dei Goti, che fu scritta qualche secolo prima, si era determinata anch'essa entro i confini dell'imperio, tra le colonie romane della Dacia e le colonie greche della Tauride, sotto quell'influenza medesima che ridussero i Daci e tanti altri popoli a favella del tutto romana. A questa diretta convivenza di venti o trenta generazioni, si deve poi aggiungere l'oscura opera dei secoli anteriori, quando il commercio penetrava da popolo a popolo fino al Báltico, e i doni votivi degli estremi Iperborei si trasmettevano per la Sarmazia fino all'Adriatico, e quindi ai santuarii dell'Espiro e della Grecia<ref>''Herod. Mel.'' p. 35.</ref>. Poi rimane a considerarsi un altro principio più antico e profondo: poiché tuttociò che sappiamo della Germania antica, ci presenta un ordine di famiglie signorili, evidentemente straniere, le quali tenendo in una stessa mano le armi, i giudici, il sacerdozio e la possidenza, dominavano una plebe indigena, al tutto serva, senz'altro intermezzo che un ordine di liberti o compagni (vassalli, geselli) la cui sorte era poco migliore della schiavitù. Il popolo si diceva figlio della sua terra; e secondo
<ref>''V. Eichhoff. Parallelle des langues de l'Europe et de l'Inde; Paris,'' 1836.</ref><noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|146}}</noinclude>
alcuni, i nomi ideali di Tèuto e di Manno, indicherebbero la stirpe aborigena e la casta signorile *.
La presente simiglianza dunque della lingua germànica colle meridionali si sarebbe iniziata in remoti tempi da una conquista sacerdotale; si sarebbe fomentata colla vicinanza e quindi colla congiunzione al mondo romano, per opera prima dei Cèsari, e poscia dei Merovingi e dei Carolingi; si sarebbe dilatata colla propagazione di numerose città mercantili, collegate contro gl' indigeni in ''Anse'', il cui pòpolo doveva esser dapprima composto di meridionali; compiendosi poi coll' influenza della chiesa e colle libertà imperiali, mentre gli indigeni, quanto più diversi tra loro di favella, tanto più dovèvano in quell' unità religiosa e civile contrarre il bisogno e l' àbito d' una lingua commune. Nel medèsimo tempo la varietà delle lingue e delle stirpi primitive spiega la differenza enorme delle pronuncie e dei dialetti, e la dissimilitudine dei costumi e dell' aspetto. E tuttociò si spiega senza la màgica peregrinazione dell' intere genti per deserti e paludi, alla cerca del monte Merù e dell' ''eccellenza e nobiltà del settentrione''.
La casta sacerdotale e guerriera degli ''evarti'' doveva essersi in gran parte disfatta nei quattro sècoli delle guerre romane, e sotto la rigida verga dei re franchi; in parte erasi trapiantata nelle provincie dell' Occidente, a formare i regni militari degli Angli, dei Goti e dei Vàndali; in parte erasi rifugita nella milizia bizantina dei Varegi; in parte sulle coste della Scandinavia, dove forse si salvàrono le prette reliquie del loro primitivo idioma, mentre, per la commistione delle stirpi nella madrepatria l' intima differenza delle lingue è omài tale che le scandìnaviche e le moderne germàniche fòrmano due ben distinte parentele. Codesta famiglia tende a dividersi, e non sembra riconoscer più sè medèsima; da lungo tempo la lingua in-<noinclude></noinclude>
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glese non trae più alimento dal tronco germanico, e si accresce quasi solo con derivazioni italiche.
16.
Ciò che siamo venuti accennando, può senza più lungo discorso applicarsi alle altre lingue indo-europèe. Nella bulgarica lo slavo, e nella valaca o dacoroìnana il latino, inviluppâr<i>o</i>no i dialetti indigeni, senza velarne del tutto le communi proprietà, le quali si riscontrano poi native nella favella albanese<ref>1 Vedi la seguente memoria sul ''Nesso tra la nazione valaca e l'italica''.</ref>. Su la lingua russa e le altre slave, su la lituana e le altre lèttiche, debbe essere stata antica e grande l'influenza dell'Asia Minore, della Grecia e della Macedonia. Tutta la riviera del Mar Nero era munita di colonie mercantili greche; le quali erano penetrate ben addentro, formando le tribù degli Elleno-sciti o Callipidi, e più addentro ancora i Geloni, che ai tempi d'Eròdoto<ref>2 Κελλιπιδαι νέμονται, ἐόντες Ἑλληνες Σκυθαι. ''Melp''. 17. Ἔτι γὰρ οἱ Γελωνοὶ τυρχαίοι Ἕλληνες... καὶ χρίωσι τα μὲν Σκυθικῇ, τὰ δ' Ἑλληνικῇ χρίωνται. ''Melp''. 408.</ref> s'udivano ancora far uso promiscuo della favella degli Sciti e della greca, fondatori forse della bella lingua dei Lituani; poichè i Sarmati si vorrebbero con più diritto progenitori dei Polacchi, come porta l'opinione più divulgata fra loro<ref>3 Vedi Biourdelli. T. I, pag. 256.</ref>. E in tempi assai più lontani, gli Sciti avèvano dominato sull'Asia anteriore, e ne dovèvano aver tratto un immenso numero di prigionieri; ed essi avèvano costume di non rènderli mai, nè lasciarli por piede fuori delle loro terre, e di storpiarli o accecarli perchè nona fuggissero, e non tentàssero ardite ribellioni. E forse la famosa spedizione di Dario nella Scizia ebbe lo stesso titolo della spedizione dei Russi a Chiva, com'ebbe lo stesso èsito infelice. Questo innesto meridionale sui Sarmati e gli Sciti può esser la cagione per cui Willich, parlando della lingua lèttica dei Prussi, ora estinta, la chiamò non già vinda, ma una corrotta greca (''non est vandalica... sed graeca depravata''); e soggiunge: « come ne feci prova io stesso, parlando secoloro
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|148}}</noinclude>
«con vocaboli greci: poichè sono vicini alla mia patria.<ref>Presso Arndt. l. c. p. 96.</ref>» Questa gran nazione lèttica, che comprendeva i Prussi, i Lituani, i Curi e i Livoni, era congiunta sotto la legge d'un pontèfice, chiamato il ''Criva''; e come dice il vecchio annalista Pietro di Duisburgo: «''Sicut Dominus Papa regit universa-''
«''lem ecclesiam fidelium, ita ad istius nutum Prussi, Litho-''
«''vini, Livoni et aliae nationes regebantur.''<ref>Id. ib.</ref>» Questo sommo sacerdote poteva dunque assomigliarsi ai Lama, i quali, dipartendosi dal Tibeto, signoreggiano oggidì le orde dei Mogoli e dei Manciuri. Dove terminò il suo dominio, cioè sul confine dell' Estonia, terminò allora l' influenza indo-europea; poichè cominciavano le genti finniche. Oggidì vi surge Pietroburgo, nuovo centro che irradia più innanzi verso settentrione l'unità linguistica. La lingua russa, ora cementatrice di tanti pòpoli primitivi, si diffondeva in quegli antichi tempi dal commercio della potente Nov-Gorod; il cui nome stesso (''Nova-Città; Neapolis'') indica l'esistenza d'un' altra più ''antica'' stazione di mercanti meridionali fra quelle rudi tribù. Ebbene, la lingua russa stabilì ulteriori centri d' irradiazione e d' assimilazione in Arcàngelo, in Odessa, in Astracano, in Orenburgo, in Tobolsko. Se l'unità imperiale terrà congiunti fra loro per sècoli quei nuovi centri, si stabilirà su tutta quell'immensa superficie l'identità della lingua. Ma se dopo breve convivenza ogni centro dovesse per successiva dissoluzione divenir sede d' un regno disgiunto, risentirebbe l' influenza locale delle moltitudini indigene. Si svolgerebbe allora una famiglia di lingue affini, come avvenne nell'imperio romano e persiano, e nella penisola indostànica, e nella famiglia delle nazioni germàniche e scandinave. Che se nessuno oggidì afferma che i Samoiedi o i Finni siano venuti dall' India, essendochè diverso affatto è il loro linguaggio; forsechè potrà dirsi di là venuti, quando fra due o tre generazioni avranno adottato la lingua russa? Introdurre una lingua non è infondere nelle vene un altro sangue.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPÉE|149}}</noinclude>
17.
Chi vede quanto l'unità russa siasi dilatata in un secolo e mezzo, da Pietro il Grande fino a noi, risalga colla mente per una serie di secoli venti o trenta volte maggiore, fino a quei tempi in cui le orde aborigene d'Europa giacquero, come quelle del Labrador, divise fra loro, ignare di sè, inviluppate di selve e di paludi; s'immagini a poca distanza quei grandi imperii sacerdotali, che inalzarono nella Persia, nella Babilonia, nell'India, nell'Egitto superbe moli, ammirabili ancora nelle loro ruine. Com'è possibile che questi due modi di vivere, non divisi fra loro da deserti, come nell'Asia interiore, non entrassero in vicendevole reazione? La parte più perseguitata, più infelice, più bisognosa dei popoli floridi e civili doveva cercare una speranza di miglior sorte, un rifugio, una preda, fra i selvaggi del settentrione, per quella via dove il contatto era più facile e continuo; quindi non per gli Urali, nè pel Càucaso, controvallati allora dalle paludi pel livello non ancora depresso del Caspio; ma per l'Ellesponto, e poichè si era scoperta la navigazione, per tutti i lidi del Mediterraneo. Il varco degli Urali, che l'illustre {{AutoreCitato|Ritter|Carlo}} a torto chiama ''la porta del genere umano'', non ''consta'' istoricamente che si aprisse a grandi irruzioni prima d'Attila. Ma la stessa irruzione d'Attila qual nuova stirpe di popoli lasciò ella in Europa? Essa confuse bensì e tramescolò le frontiere dei dominii primitivi, sperperò le colonie mercantili e militari dei Romani e dei Greci; espulse dalla Sarmazia, dalla Dacia, dalla Pannonia le caste dominatrici dei Goti, dei Bastarni e dei Vàndali; e per così dire, ''ruppe il guscio'' che involgeva le nazioni slave, le quali ad un tratto apparvero scoperte nei vasti spazi dall'Adriatico all'Eusino e al Bàltico. Ma dove sono in Europa le grandi nazioni calmucche? — La ''porta degli Urali'' si aprisse una seconda volta alla stirpe mogòlica, la quale esercitò lungo dominio sui Russi; ma non per questo può dirsi che l'europeo cedesse il campo alla razza gialla dell'Asia orientale, la quale appena lasciò lieve orma di sè fra i Turchi Nogài e i Calmucchi del Volga. Dopo d'allora le porte degli Urali e del Càucaso non si<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|150}}</noinclude>
schiusero se non alle armi russe e alle lingue europee, e al moto delle genti ''da ponente a levante''.
'''18.'''
La dottrina che qui si porge in abbozzo delle lingue europee e della propagazione delle lingue in generale, è tratta dall'istoria viva e presente, non contraddice per nulla all'istoria del medio evo e dell'evo antico, e seguitata attraverso ai secoli, sulla medesima curva, come il corso d'un pianeta, spiega tanto le ''affinità'' delle lingue quanto le loro ''diversità''; le quali, col principio delle emigrazioni in massa, rimangono affatto inesplicabili, come rimane inesplicabile affatto la rozzezza delle tribù primitive, se si vogliono generate da un pòpolo altamente civile. Poichè nè i Greci, nè gl'Inglesi, diventarono selvaggi per aver varcato i mari; e si portarono seco nelle colonie della Cirenàica e dell'Australia la loro lingua, la scrittura, la religione, e tutto l'òrdine della famiglia. E il pensare altrimenti sarebbe un negare ogni principio di progresso nell'umanità.
Secondo questo nostro principio, l'Europa appar dunque ricinta d'un grand'arco, la cui corda è il Mediterraneo, lungo il quale le primitive navigazioni propagarono il moto civile delle due stirpi semìtica ed indo-persa. Alla prima si collegarono i Fenici, gli Egizi, e forse gli Etruschi; alla seconda i Pelasgi, i Frigi, i Vèneti, i Latini, e forse i Tuschi; poichè molti crèdono che nell'antica Etruria, come in tutta l'Italia, fossero due pòpoli civili assai diversi. E forse erano già iniziate in Europa e in Asia altre minori ''civiltà primordiali'', le quali ne rimàsero sopraffatte e involte, come sparsi stagni congiunti da vasta inondazione. I Semiti non penetràrono molto addentro; fùrono pertinacemente respinti, e non lasciàrono grandi vestigia di loro stirpe; gl'Indo-persi al contrario, anche per la facilità del tragitto e la continuità dei paesi, propagàrono pel corso di quaranta sècoli il lento lavoro della civiltà e il loro principio linguistico ''inflessivo'' e ''compositivo'', nelle parti più interne dell'Europa, sotto forma primamente di mercanti, di prigionieri, e di caste guerriere e sacerdotali, alle quali sèmbrano appartenere i<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPÈE|151}}</noinclude>
Pelasgi della Grecia e dell'Italia, i Drùidi delle Gallie, gli Evvarti della Germania, i Crivi della Lituania, e i Godi della Scandinavia, che si dicèvano venuti con Odino della favolosa Asgarda, sui confini dell'imperio persiano. Quest'opera di civiltà fu nei seguenti secoli continuata dalle colonie dei Romani, degli Anseàtici, dei Moscoviti, con assiduo moto da mezzodì e ponente verso levante e settentrione. Ai nostri giorni rimane oramài solo ad assimilarsi l'estremo arco; poichè lungo l'Atlàntico i Baschi sèrbano ancora il loro principio indìgeno, e i Cambri e i Gaeli ancora in gran parte. Ma lungo l'Ocèano Glaciale e gli Urali i Lapponi, i Finlandesi, i Samoiedi, i Sirieni, i Vòguli, i Votiaci, i Permi, i Tciuvasci, i Tceremissi, i Baschiri, i Morduini, appena cominciano a sentire l'innesto russo sul tronco samoiedo e finnico. I Calmucchi, i Chirghisi e i Nogài che vivono presso il Mar Caspio e il Mare Meòtico sono i soli che rappresentino il principio della material trasmigrazione delle razze asiatiche. Nel centro dell'Europa sta solitaria in Ungaria e Transilvania la piccola nazione magiàrica, propàgine dei Finni, presso la quale si è da breve tempo svegliato un sommo ardore di nobiltar la propria lingua. Essa esigendo l'uso della lingua signorile persino nella predicazione, intenderebbe cancellare nelle sottomesse terre col principio latino e germànico anche lo slavo, appunto come nella sua madrepatria, appiè degli Urali, il principio slavo della Russia tende viceversa a sopprimere il nativo principio finnico. — Ed ecco come le grandi unità civili disgrégano e rimpàstano le sparse unità naturali, le quali si ridùcono a trasparire nei dialetti, come un antico affresco traspare dalla tinta uniforme dell'imbiancatore. — Solo nella catena del Càucaso una legione di favelle primitive conserva invitamente l'imàgine di quella varietà di loquele che nella prisca Italia offrivano le pendici dell'Apennino, primachè una città costituita di tre pòpoli e sostanzialmente unificatrice distendesse sulla penisola il manto d'una lingua comune, trasformando le ostili lingue in fraterni dialetti.
L'opera assimilatrice si prosegue con tutto vigore; il primo suo giro è omai compiuto; poichè per gli Urali e pel Càucaso, per la Clivia e per l'Armenia, il principio indo-europèo rag-<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|152}}</noinclude>
giunge omai colle armi russe la sua patria persiana. E vi perviene per opposta parte dall'Ocèano Indiano cogli esèrciti della Compagnia Britannica, in cui gli estremi anelli della catena linguistica, gli officiali inglesi, cambri e gaèli, e i sepòi dell'India, si congiungono sotto le stesse insegne. Io mi arresto avanti a questo spettàcolo che deve destare a seducenti speranze gli amici della civiltà e dell'intelligenza. La primitiva fonte orientale, da tanto tempo inaridita, si riapre; una nuova luce deve scintillare dall'elèttrico contatto delle due civiltà.
Quando la linguìstica abbia afferrato le profonde leggi sotto cui si svolse l'opera di quaranta secoli, essa può sollecitarne il corso; essa può agevolare il varco per cui l'intelletto voli velocemente da lingua a lingua; può cògliere il secreto di sopprimere i rudi dialetti; rannodare le nazioni; fare che tutti i pòpoli acquìstino l'uso di quelle illustri lingue, per secreta virtù delle quali l'intendimento tòrpido e stèrile presso alcune nazioni, fu grande e fecondo presso le altre. Il secreto del genio nazionale non risiede tanto nel sangue, quanto nel linguaggio. L'influenza poi del clima sulle proprietà delle lingue è quasi nulla; perocchè ''non è il clima che fece melodioso l'italiano'', e sotto la stessa serenità di cielo fece aspro l'armeno, il georgiano e l'arabo; non è il clima che fece più sonora e più suave la lingua dello stentato Lappone e del Negro abbrustolato, che non quella dello squisito Inglese e del Persiano voluttuoso. Solo nei penetrali dell'istoria e della linguìstica si può scoprir la causa per cui nella musicale Bèrgamo e nelle deliziose valli alpine ov'ebbero vita Haydn e Mozart, il pòpolo parli un idioma così barbaramente tronco e gutturale.
<div style="text-align: center;">'''19.'''</div>
In questo principio le lingue vive d'Europa non sono le divergenti emanazioni d'una primitiva lingua commune, che tende alla ''pluralità'' ed alla ''dissoluzione''; ma sono bensì l'innesto d'una lingua commune sopra i selvàtici arbusti delle lingue aborigene, e tende all'''associazione'' ed all'''unità''. Se una volta in diverse parti d'Italia e delle isole si parlò il fenicio,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO|152}}</noinclude>
giunge omai colle armi russe la sua patria persiana. E vi perviene per opposta parte dall'Ocèano Indiano cogli esèrciti della Compagnia Britannica, in cui gli estremi anelli della catena linguistica, gli officiali inglesi, cambri e gaèli, e i sepòi dell'India, si congiungono sotto le stesse insegne. Io mi arresto avanti a questo spettàcolo che deve destare a seducenti speranze gli amici della civiltà e dell'intelligenza. La primitiva fonte orientale, da tanto tempo inaridita, si riapre; una nuova luce deve scintillare dall'elèttrico contatto delle due civiltà.
Quando la linguìstica abbia afferrato le profonde leggi sotto cui si svolse l'opera di quaranta secoli, essa può sollecitarne il corso; essa può agevolare il varco per cui l'intelletto voli velocemente da lingua a lingua; può cògliere il secreto di sopprimere i rudi dialetti; rannodare le nazioni; fare che tutti i pòpoli acquìstino l'uso di quelle illustri lingue, per secreta virtù delle quali l'intendimento tòrpido e stèrile presso alcune nazioni, fu grande e fecondo presso le altre. Il secreto del genio nazionale non risiede tanto nel sangue, quanto nel linguaggio. L'influenza poi del clima sulle proprietà delle lingue è quasi nulla; perocchè ''non è il clima che fece melodioso l'italiano'', e sotto la stessa serenità di cielo fece aspro l'armeno, il georgiano e l'arabo; non è il clima che fece più sonora e più suave la lingua dello stentato Lappone e del Negro abbrustolato, che non quella dello squisito Inglese e del Persiano voluttuoso. Solo nei penetrali dell'istoria e della linguìstica si può scoprir la causa per cui nella musicale Bèrgamo e nelle deliziose valli alpine ov'ebbero vita Haydn e Mozart, il pòpolo parli un idioma così barbaramente tronco e gutturale.
{{Centrato|'''19.'''}}
In questo principio le lingue vive d'Europa non sono le divergenti emanazioni d'una primitiva lingua commune, che tende alla ''pluralità'' ed alla ''dissoluzione''; ma sono bensì l'innesto d'una lingua commune sopra i selvàtici arbusti delle lingue aborigene, e tende all'''associazione'' ed all'''unità''. Se una volta in diverse parti d'Italia e delle isole si parlò il fenicio,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE LINGUE EUROPÈE|153}}</noinclude>
il greco, l' osco, l' umbro, l' etrusco, il cèltico, il càrnico, e Dio sa quanti altri strani linguaggi, come tuttora avviene nella Caucasia, la sovraposizione d' una lingua comune avvicinò tanto fra loro i nostri vulghi, che ora agevolmente s' intendono fra loro. Il tempo, che cangiò le lingue discordanti in dialetti d' una sola lingua, corrode ora sempre più le differenze dei dialetti; e lo sviluppo delle strade e la generale educazione promovono sempre più l' unificazione dei popoli. Non è che una lingua madre si scompon ga in molte figlie; ma bensì più lingue affatto diverse, assimilàndosi ad una sola, divèngono affini con essa e fra loro; e per poco che l' òpera si continui, o ''a più riprese'' si rinnovi, divèngono suoi dialetti, e infine mèttono foce commune in lei. Questa è in succinto l' istoria linguistica dell' Italia, della Francia, delle Isole Britànniche. Quindi non è scientifica nè vera l' idèa di Arndt e di moltissimi suoi connazionali, che nella primitiva Europa dominasse un' ùnica lingua primigenia, cèltica o scitica; non è scientifica l' idea di Grotefend, che la prisca lingua greca si sia scomposta in più lingue così diverse ''« ul non mirandum sit quod tandem Graecis barbarae viderentur. »'' Il tempo dilata il campo delle lingue, e perciò ne diminuisce il numero; esso ne scolora le differenze, nella stessa misura che dilata e congiunge i consorzi civili, e costruisce le tribù in popoli, e i popoli in nazioni.
20.
I{{Smaller|NTANTO I DIALETTI RIMÀNGONO UNICA MEMORIA DI QUELLA PRISCA E}}UROPA, CHE NON EBBE ISTORIA, E NON LASCIO MONUMENTI. Giova dunque raccògliere con pietosa cura tutte queste rugginose reliquie; studiare in ogni dialetto la pronuncia e gli accenti; notare quanto il suo dizionario ha di commune colla lingua nazionale, e quanto ha di diviso. Ridutto ogni dialetto alla sua parte ''estrattiva'', saranno a paragonarsi i risultamenti. Le simiglianze di più dialetti indicheranno i primi gruppi che si sarèbbero formati della civiltà incipiente; le loro dissimiglianze dimostreranno ciò che ciascuna stirpe conservò d' aborigeno e di solitario. Solo da questi glossarii potrà ritrarsi qualche lume<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO ISTORICO DELLE LINGUE EUROPEE|154}}</noinclude>
per risalire alle antiche lingue delle stesse regioni; ma l'interpretare l' una di esse coll' altra è poco fruttuoso consiglio, dacchè la ragione dimostra che ''dovevano esser più divergenti quanto erano più antiche''; il che diciamo agli scrutatori dell' etrusco, dell'osco e dell' umbro, e a tutta l' ostinata famiglia dei derivatori di vocaboli. A questo grande e non difficile studio dei dialetti devono concorrere tutti gli studîosi delle diverse parti d'Italia, non per boria nazionale, non sull' arbitraria traccia d'Atlantidi disfatte e rifatte, ma per semplice e schietto desiderio di conoscere la verità, come si verrà manifestando; poichè i figli d' una illustre patria debbono star contenti e gloriosi alla semplice e nuda verità.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA LINGUA E LE LEGGI DEI CELTI|}}</noinclude>
<div style="text-align: center;">
SU LA LINGUA
E
LE LEGGI DEI CELTI
</div>
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Il nome dei Franchi, venuto da poche tribù ad un grandissimo regno, anzi presso gli Orientali fatto appellazione commune di tutti gli Europei, nacque nella decadenza dell'imperio romano, sulle rive del Basso Reno e lungo le frontiere del Belgio. Una falsa ragione di stato, che voleva le armi piuttosto in mano agli estrani che ai sudditi, fomentò lungo tempo quelle orde mercenarie, e preparò loro nelle disarmate e disciolte provincie un facile dominio. Ottenuto il quale, allora soltanto fûcero registrare in lingua latina le consuetudini loro, che, sotto il nome di legge sàlica, esèrcitano ancora un arcano dominio su la coscienza dei pòpoli e su la fortuna dei regni.<noinclude></noinclude>
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{{Centrato|E}}
{{Centrato|LE LEGGI DEI CELTI}}
{{rule|2em}}
Il nome dei Franchi, venuto da poche tribù ad un grandissimo regno, anzi presso gli Orientali fatto appellazione commune di tutti gli Europei, nacque nella decadenza dell'imperio romano, sulle rive del Basso Reno e lungo le frontiere del Belgio. Una falsa ragione di stato, che voleva le armi piuttosto in mano agli estrani che ai sudditi, fomentò lungo tempo quelle orde mercenarie, e preparò loro nelle disarmate e disciolte provincie un facile dominio. Ottenuto il quale, allora soltanto fûcero registrare in lingua latina le consuetudini loro, che, sotto il nome di legge sàlica, esèrcitano ancora un arcano dominio su la coscienza dei pòpoli e su la fortuna dei regni.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA LINGUA|156}}</noinclude>
Alcuni antichi esemplari di quella legge, e fra gli altri il codice malbèrgico, pòrtano in màrgine certe postille o ''glosse'', che sèmbrano ripètere e interpretare, ma in una lingua ignota, le principali voci del testo. Parve ragione che quelle parole dovèssero appartenere alla favella stessa dei Franchi; ma per quanto vi si studiasse intorno, non si poteva ridurle ad aver senso, a fronte d' altri documenti che si hanno di quell' idioma. Si prese adunque la facile uscita di dire che l' incuria degli amanuensi le avesse oltre ogni modo travisate. Ma i manoscritti sono parecchi; e dall' uno all' altro palèsano in quel supposto travisamento una tale costanza e concordia, che attesta pur troppo nei copiatori un proposito e un intendimento di ciò che scrivevano.
Finalmente il dotto istorico, {{AutoreCitato|Enrico Leo|Enrico Leo}}, si mise a pensare se per avventura quelle misteriose note non appartenèssero a qualche altra favella, e se non fosse mai quella la lingua indìgena del pòpolo bèlgico, nè ancora antiquata del tutto nei cinque sècoli del dominio itàlico, nè ridutta a súbito silenzio dalla nuova intrusione delle tribù franche. La prisca gente bèlgica era un ramo del grande àrbore cèltico; due altri rami del quale, cioè il cambro e il gaèlico sopravvivono ancora oggidì; l' uno nel Paese di Galles e nell'Armòrica, l' altro nell' Irlanda occidentale e nella Scozia montana. Dal cambro ci vènnero le legende del Re Arturo e della Tàvola rotonda, e forse com'è opinione di Bruce Whyte *, il principio di tutta la nostra poesia cavalleresca. Il gaèlico o caledonio o erso era l'idioma d'Ossian.
Riferite le postille malbèrgiche a quei due linguaggi, gli pàrvero palesare una più pròssima corrispondenza col ramo gaèlico che non col cambro. Studiate poi le tradizioni dei Gaèli, manifestano veramente un antichìssimo vincolo nazionale tra l'Irlanda e il Belgio. In fatti nei primi crepúscoli dell' istoria irlandese si vèdono i Fir-Bolgi (''viri belgae'') fondare tra quegli isolani una prima forma di regno. Tutte le poesie dei bardi allúdono a quella gente; e benchè la sua potenza cadesse nella battaglia di Moy-Tura, uno de' suoi principi, Aodh, regnava ancora nel Connàuto l' anno 294 dell' èra nostra. E non ha mol-
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E LE LEGGI DEI CELTI|157}}</noinclude>
t'anni, che gli scrittori additavano ancora in Irlanda alcune famiglie discese dai Firbolgi: « ''There are three families in Ireland descended from the Fir Bolgs.'' * »
Questa prima induzione ne suggerì altre molte, che darèbbero nuova luce all' istoria tanto oscura della primitiva Europa. La legge dei Franchi contiene molte osservanze affatto dissonanti da quelle delle altre genti teutoniche; e soprattutto molte minute prescrizioni sul furto dei bestiami, sull' eccezional prezzo di certi animali destinati in tributo al principe, sul número legale degli armenti, e sul riparto delle terre. E tutte si tròvano quasi letteralmente corrispóndere alle avite leggi di Galles e d'Irlanda, le quali sono di vetustíssima origine, e intímamente collegate e intessute colla lingua e col viver sociale di quella gente, tenacíssima quant' altra mai delle antiche usanze. La collezione delle leggi càmbriche di ''Heuel da uab Cadell'', fatta nel 943, ridusse a scrittura ciò ch'era già nella generale osservanza; e se qualche cosa abolì, nessun insòlito e straniero principio introdusse. « In concorde coro e unánimi i congregati « prèsero a considerare le prische leggi; e alcune lasciàrono « (''aadesant yredec''), alcune emendàrono, alcune del tutto « abrogàrono. »
I Franchi nella legge sàlica appàiono adunque sotto un nuovo aspetto. Essi hanno già incorporato e confuso colle proprie consuetudini quelle della nuova patria cisrenana e bélgica; le terre e gli armenti si govèrnano colle usanze del pòpolo indígeno; e nasce dubbio se i loro conduttieri non àbbiano per avventura accolto nelle loro leggi anche quelle tribù bélgiche, che nella ''Notitia dignitatum'' si vèdono ascritte alle colonie militari dell'Imperio romano promiscuamente colle tribù germàniche; ''laeti Batavi, laeti Nervii'', e quei venturieri Galli (''levissimus quisque Gallorum'') che Tàcito pone soli nelle colonie oltre Reno. Che anzi l'autore si sospinge a cercare nella lingua gaélica il nome stesso dei ''Franchi'', che suonerebbe appunto ''giovani, forti, audaci'', e anche ''criniti'' per ostentazione di bellezza e di gioventù: nome il quale ben si conviene a bande di volontarii
* Keating, presso Leo l. c.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E LE LEGGI DEI CELTI|157}}</noinclude>
t'anni, che gli scrittori additavano ancora in Irlanda alcune famiglie discese dai Firbolgi: « ''There are three families in Ireland descended from the Fir Bolgs.''<ref>Keating, presso Leo l. c.</ref> »
Questa prima induzione ne suggerì altre molte, che darèbbero nuova luce all' istoria tanto oscura della primitiva Europa. La legge dei Franchi contiene molte osservanze affatto dissonanti da quelle delle altre genti teutoniche; e soprattutto molte minute prescrizioni sul furto dei bestiami, sull' eccezional prezzo di certi animali destinati in tributo al principe, sul número legale degli armenti, e sul riparto delle terre. E tutte si tròvano quasi letteralmente corrispóndere alle avite leggi di Galles e d'Irlanda, le quali sono di vetustíssima origine, e intímamente collegate e intessute colla lingua e col viver sociale di quella gente, tenacíssima quant' altra mai delle antiche usanze. La collezione delle leggi càmbriche di ''Heuel da uab Cadell'', fatta nel 943, ridusse a scrittura ciò ch'era già nella generale osservanza; e se qualche cosa abolì, nessun insòlito e straniero principio introdusse. « In concorde coro e unánimi i congregati « prèsero a considerare le prische leggi; e alcune lasciàrono « (''aadesant yredec''), alcune emendàrono, alcune del tutto « abrogàrono. »
I Franchi nella legge sàlica appàiono adunque sotto un nuovo aspetto. Essi hanno già incorporato e confuso colle proprie consuetudini quelle della nuova patria cisrenana e bélgica; le terre e gli armenti si govèrnano colle usanze del pòpolo indígeno; e nasce dubbio se i loro conduttieri non àbbiano per avventura accolto nelle loro leggi anche quelle tribù bélgiche, che nella ''Notitia dignitatum'' si vèdono ascritte alle colonie militari dell'Imperio romano promiscuamente colle tribù germàniche; ''laeti Batavi, laeti Nervii'', e quei venturieri Galli (''levissimus quisque Gallorum'') che Tàcito pone soli nelle colonie oltre Reno. Che anzi l'autore si sospinge a cercare nella lingua gaélica il nome stesso dei ''Franchi'', che suonerebbe appunto ''giovani, forti, audaci'', e anche ''criniti'' per ostentazione di bellezza e di gioventù: nome il quale ben si conviene a bande di volontarii<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA LINGUA|158}}</noinclude>
che làsciano la patria per cercar pane e potenza in terra straniera. E allora, a senso nostro, apparirebbe perchè l'aggettivo ''franco'' non si trovi affatto nella lingua tedesca, mentre ancora oggidì con piccole varietà di significato è tuttavia popolare nei dialetti dei paesi ove in antico dominarono i Celti *.
Ma, secondo l'A. l'influenza di quei popoli sui Franchi dovrebbe essere stata assai più antica, e aver operato non solo su quelle più prossime parti della Germania ove i Franchi ebbero principio, e su tutta la valle del Reno, ma lungo il Bàltico sino nella Scandinavia e nell'Estonia, nella quale parrebbe che ai tempi di Tàcito i mercanti si facessero intesi mediante una lingua assai propinqua alla britànnica. E ancora ai tempi di Tàcito, della stirpe cèltica dei Cimbri rimanevano le reliquie presso le foci del Weser: ''Eumdem Germaniae sinum proximi Oceano Cymbri tenent.... veterisque famae vestigia latè manent''. La gran federazione druìdica aveva spinto le sue spedizioni fino in Boemia, e lungo il Pò sino all'Adriàtico, e lungo il Mar Nero, e più oltre ancora aveva fondato il regno della Gallogrecia. Epperò dovunque si stese da poi il nome dei Germani e dei Goti, erano corse prima le armi dei Celti, le cui imprese Sallustio diceva più grandi di quelle dei Romani; e alla forza delle armi si aggiungeva presso i Celti l'autorità dei riti e d'un sacerdotale insegnamento che i Germani non ebbero. Ora avvenimenti istorici di siffatta grandezza lasciano sempre vestigia nelle lingue. E quindi non è meraviglia se rimàsero disseminati nella presente lingua tedesca moltissimi vocaboli, che non hanno radice e parentela se non nel dizionario<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E LE LEGGI DEI CELTI|159}}</noinclude>
cèltico. È noto che i Tedeschi chiamano ''salz'' il sale, e ''sàlzwerk'' una salina; e ne trassero il nome di Salisburgo (''Sàlzburg'') e d'altri luoghi. I Cambri chiamano una salina ''hall'', e ne traggono il verbo ''hallw'', (hallu) far saline, e da questo il nome ''hallwr'' (hallur), salinatore. Ora, i luoghi ove sono le più antiche saline di Germania, si chiamano ''Hall'' e ''Halle''; e i salinatori di Halle in Turingia, i quali formano una tribù affatto isolata e singolare, poichè non s'imparentà mai colle vicine contadinanze di sangue slavo, si chiamano tuttavia degli ''Halloren'', con cèltica radice e cèltica inflessione, impossibile a formarsi nel seno della lingua tedesca. In pari modo discorrendo, il signor Leo chiarisce l'origine di molte voci pastorali, agrarie, ortensi, e di quasi tutte le voci nautiche, come ''segel, boot, bark''; ben poche delle quali nel tedesco hanno formazione naturale e vita organica; in cèltico, quasi tutte.
La voce ''dorf'', o ''torp'', o ''thorpe'', in tedesco e nelle lingue affini è òrfana e solinga; ma nella lingua càmbrica o gallese la voce ''torf'' (villa) è in famiglia con ''torv'' (stuolo), con ''torva'' (esèrcito), col verbo ''torvu'' (congregare); e a questa cognazione appartiene pure con pròssimo rampollo ''trev'' (podere), ''treva'' (comune), ''trevn'' (ordinamento), e il verbo ''trevnu'' (ordinare) *. Questo senso d'òrdine dato al nome dei casali, ben indica uno stato sociale in cui la terra non si ripartiva col libero arbitrio del diritto privato, ma sotto il vincolo della comunanza e per temporario assegno. Un ''trev'' era un podere di 256 campi o arvi (''erw''). Infatti 4 ''erw'' facèvano un ''tyzyn''; 4 ''tyzyn'' un ''rhandir''; 4 ''rhandir'' un ''gavael''; 4 ''gavael'' un ''trev''. E l'òrdine non finiva qui; poichè 4 ''trev'' facèvano un ''maenawr''; e 12 ''maenawr'', coll'aggiunta d'altri due trevi riservati al principe o ''brenno'', facèvano un ''cwmwd'', ossia 50 trevi. E due di codeste cinquantine facèvano finalmente un ''cantrev'', o centina. La voce ''torf'' nel cèltico stringe in sè tutto l'ordine sociale, ed esprime il vivere della nazione; in tedesco è una voce estrania e muta.
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* Nelle nostre colline abbiamo ancora due villaggi col cèltico nome di ''Trèva-
no'', e in dialetto ''Tréven''.
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E LE LEGGI DEI CELTI|159}}</noinclude>
cèltico. È noto che i Tedeschi chiamano ''salz'' il sale, e ''sàlzwerk'' una salina; e ne trassero il nome di Salisburgo (''Sàlzburg'') e d'altri luoghi. I Cambri chiamano una salina ''hall'', e ne traggono il verbo ''hallw'', (hallu) far saline, e da questo il nome ''hallwr'' (hallur), salinatore. Ora, i luoghi ove sono le più antiche saline di Germania, si chiamano ''Hall'' e ''Halle''; e i salinatori di Halle in Turingia, i quali formano una tribù affatto isolata e singolare, poichè non s'imparentà mai colle vicine contadinanze di sangue slavo, si chiamano tuttavia degli ''Halloren'', con cèltica radice e cèltica inflessione, impossibile a formarsi nel seno della lingua tedesca. In pari modo discorrendo, il signor Leo chiarisce l'origine di molte voci pastorali, agrarie, ortensi, e di quasi tutte le voci nautiche, come ''segel, boot, bark''; ben poche delle quali nel tedesco hanno formazione naturale e vita organica; in cèltico, quasi tutte.
La voce ''dorf'', o ''torp'', o ''thorpe'', in tedesco e nelle lingue affini è òrfana e solinga; ma nella lingua càmbrica o gallese la voce ''torf'' (villa) è in famiglia con ''torv'' (stuolo), con ''torva'' (esèrcito), col verbo ''torvu'' (congregare); e a questa cognazione appartiene pure con pròssimo rampollo ''trev'' (podere), ''treva'' (comune), ''trevn'' (ordinamento), e il verbo ''trevnu'' (ordinare)<ref>Nelle nostre colline abbiamo ancora due villaggi col cèltico nome di ''Trèvano'', e in dialetto ''Tréven''.</ref>. Questo senso d'òrdine dato al nome dei casali, ben indica uno stato sociale in cui la terra non si ripartiva col libero arbitrio del diritto privato, ma sotto il vincolo della comunanza e per temporario assegno. Un ''trev'' era un podere di 256 campi o arvi (''erw''). Infatti 4 ''erw'' facèvano un ''tyzyn''; 4 ''tyzyn'' un ''rhandir''; 4 ''rhandir'' un ''gavael''; 4 ''gavael'' un ''trev''. E l'òrdine non finiva qui; poichè 4 ''trev'' facèvano un ''maenawr''; e 12 ''maenawr'', coll'aggiunta d'altri due trevi riservati al principe o ''brenno'', facèvano un ''cwmwd'', ossia 50 trevi. E due di codeste cinquantine facèvano finalmente un ''cantrev'', o centina. La voce ''torf'' nel cèltico stringe in sè tutto l'ordine sociale, ed esprime il vivere della nazione; in tedesco è una voce estrania e muta.<noinclude><references/></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA LINGUA|160}}</noinclude>
Altretali cose l'autore mette in luce parlando della voce ''graf'', della voce ''gast'' e d'altre molte. Ma trapassò senza esame la voce gaëlica ''tuat'', che indica parimenti una ''communità''; e quantunque ora estinta nella lingua tedesca, era nel medio evo in tutto vigore; poichè non solo ne derivò la voce ''dieta'' nel senso di comizio, e infiniti nomi di persone come ''Teuderico'', ''Teudato'', ma il nome stesso della nazione teutònica, il quale nella sua propria lingua non ha più significato. E oseremmo dirgli che questo è forse il contrassegno linguistico che conferma quell'antica tradizione, la quale distingueva in due stirpi i ''Teutoni'' e i ''Germani'', ossia gli aborigeni che si narravano ''figli della terra'', e gli stranieri figli ''del giovine Manno'', venuti nel nome d'Odino a dominarli. I primi, domati già dall'antica disciplina druidica (''plebs poene servorum habetur loco; per se nihil audet''), conservàrono forse di generazione in generazione quelle ossequiose costumanze; e insieme alle tribù slave e lèttiche, formàrono sempre la massa della contadinanza tedesca; il loro nome si confonde con quello della plebe e con quello dei servi in Gallia e in Germania (''theo, dao''). I secondi, venuti con altro ànimo, con altra lingua, con altra fede, dopo aver ampiamente dominato col nome di Germani i Teutoni, col nome di Goti gli Slavi, fuggirono con inesplicabil terrore inanzi ad 'ttila, al quale le moltitudini slave, o per la speranza d'un vendicatore, o per indifferenza servile dovèvano agevolare quella veloce corsa dal Volga alla Marna, che fra genti tutte armate e concordi sarebbe stata prodigiosa e impossibile. Il servizio militare sulle frontiere romane, e poi la successiva occupazione delle romane province dovèvano aver quasi esausta la casta militare, finchè poi Carlo Magno ne sperperò gli avanzi insieme al culto d'Odino. E pare infatti che i fuggitivi, i quali cercàrono asilo ai loro riti nella remota Islanda, vi componèssero una colonia di libere famiglie; e tutti liberi combattenti èrano quei Normanni che andàrono a cercar nuovi súbditi sul litorale delle Gallie. Dopo Carlo Magno, il nome dei Manni e Germani e Alemanni pare estinto nella memoria del paese, e rimane solo in uso presso gli stranieri e nelle lingue straniere. Appena ne resta inosservato vestigio in qualche<noinclude></noinclude>
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nome di luogo (Mannheim, Manhart, Mansfeld). Il conquistatore fonda co' suoi prelati e conti e scabini un nuovo patriziato cristiano, venuto secoliù dalla sinistra riva del Reno; e ne costituisce quel ''sacro romano imperio'', oltre il principio del quale non vi fu più famiglia che potesse additare i suoi antenati. Al quale grandissimo e gravissimo fatto alcun autore fin qui non pose quell'attenzione che pur si dovrebbe. Il nome aborigene dei Teutoni risurse colla nuova nazionalità, in cui tanta parte ebbero tre nuovi elementi affatto stranieri, cioè i municipii mercantili, la chiesa, e le grandi magistrature dell'imperio carolino, divenute a poco a poco, e per impotenza dei principi, ereditarie e feudali.
Noi crediamo che solo per tal modo possa ridursi a intelligibil senso la tenebrosa istoria del settentrione. Basta supporre ferme all'incirca nel primitivo loro posto le moltitudini aborigene, e poco più, poco meno, serve dell'jamento o della gleba; e ondeggiare al di sopra di esse ora il nome dei Celti e dei Sciti, ora quello dei Romani e dei Goti, dei Germani e dei Sàrmati, degli Unni e dei Mogoli, dei Màgiari e dei Russi, come volle la forza e la fortuna, scemando di generazione in generazione le varietà linguistiche dei pòpoli, ed elaborando coi secoli le minute tribù in grandi nazioni. Al qual uopo più forse influì la lenta e oscura òpera delle anse mercantili, serpeggianti da fiume a fiume, a invòlgere con una rete di progressiva civiltà tutta la pianura dell'Europa boreale, dalla madre Colonia fino ad Arcàngelo ed Astracan. Il solo supposto della permanenza d'un elemento aborigene può spiegare le varietà che si consèrvano nell'aspetto e nella lingua delle nazioni, come la locomovenza dell'elemento sacerdotale, patrizio e mercantile ne spiega le simiglianze e le connessioni.
Per le quali cose, ne sembra che il signor Leo trascorra soverchiamente nel supporre l'assoluta identità o la somma similitudine dell'idioma bèlgico e dell'irlandese. Egli è ben vero che vi furono colonie di Belgi in Irlanda, ma non fu detto che spegnessero le altre genti più antiche, e che impedissero la venuta di colonie posteriori; anzi pare che fossero piuttosto famiglie signorili contate a dito, che non moltitudini di pòpolo:<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA LINGUA|162}}</noinclude>
e inoltre la lingua gaëlica si stese quasi uniforme e su l'Irlanda, e su le montagne e le isole della Scozia, le quali non sembra ricevessero codeste colonie di Belgi. Quindi ove si ammetta pure che la identità del regime druidico avesse accomunati molti vocàboli fra i Belgi e tutte le diverse popolazioni dell'Ibernia, molti doveva pure averne accomunati fra gli Ibernii e i Cambri. E, se non ne consegue l' identità della lingua gaëlica colla cùmbrica, non ne consegue parimenti quella della lingua gaëlica colla bèlgica, come l'autore vorrebbe. Epperò, senza far violenza al vero, non sembra così facile interpretare punto per punto colla lingua gaëlica le postille malbergiane.
Pare che il signor LEO ragioni in questo modo: è un fatto certo, e Cèsare lo attesta, che i Belgi parlàssero una lingua diversa da quella dei loro vicini meridionali detti propriamente Galli; si sa che i Galli avèvano molta consonanza di linguaggio coi Cambri; e infatti ancora oggidì i Bretoni di Francia e i Gallesi d'Inghilterra s' intèndono fra loro; la lingua degli antichi Belgi, per essere diversa da quella dei Galli, doveva essere diversa anche da quella dei Cambri; dunque, egli conchiude, doveva esser pròssima ''piuttosto'' a quella dei Gaëli d'Irlanda. — Il qual dilemma non tiene; perchè ben poteva la lingua de' Belgi essere lontana da quella de' Cambri, senza essere più vicina a quella dei Gaëli. Perlochè se così ovvia è l' interpretazione delle postille malbergiane col mezzo del gaëlico, ciò proverebbe solamente che furono scritte in un dialetto gaëlico; e rimarrebbe a vedersi da chi fossero scritte, e dove questo dialetto si parlasse. Ma per provare l' identità sua col bèlgico, bisognerebbe prima raccògliere, e nel paese vallone e nel paese fiammingo, tutte quelle voci che non sono d' origine nè romana, nè germànica, e che perciò dovrèbbero riputarsi veramente indìgene. E se tutte quante consonàssero colla lingua gaëlica, solo allora potrebbe inferirsi l' identità delle due lingue. Ma non pare che questo lavoro sia fatto. E noi di più abbiamo forse sospetto che non darebbe quel risultamento che si desidera, e anzi porterebbe forse in luce un nuovo elemento aborìgene, affatto proprio e indipendente; poichè ''pare che que-''<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E LE LEGGI DEI CELTI|163}}</noinclude>
*ste affinità delle lingue siano cose di fatto istorico e posteriore, e non d'origine primitiva.*
E qui si offre un altro punto nel quale divien difficile seguire le opinioni dell'autore. « Ai tempi di Cèsare, egli dice, gli « Ubii e i Bàtavi dovèvano aver *già* abitato nella Betuvia: ma « le loro città portàvano nome cèltico; *prima di loro* vi abi- « tàvano i Celti, ch'essi vi lasciàrono rimanere come sùdditi. » Veramente, a spiegare i nomi cèltici delle città, basta il supposto d'un dominio o sacerdotale, o militare, o anche solo un'influenza marittima. Gli Armòrici tenèvano tributarie tutte quelle marine (*omnes fere qui eo mari uti consueverunt, vectigales habent*. Cæs.). Nello stesso modo, a spiegare i nomi latini di Colonia, di Coblenza, di Costanza, basta il dominio dei Romani; non è necessario supporre una contadinanza latina, che prima tenesse la terra liberamente, e poi discendesse alla servitù della gleba. E se consideriamo il primitivo squallore dell'Olanda, inanzi che i tesori del commercio convertissero le paludi in campi, non è facile concepire come quei Celti, che l'autore vi pone a primi abitatori, avèssero potuto fra quelle naturali fortezze esser domati in modo di assùmere una lingua al tutto nuova, e ciò molto prima che i supposti conquistatori avèssero la minima potenza marittima, e quando il dominio del mare e d'ambo le sue rive era *ancora* presso i Celti (Omnes.... vectigales *habent*). Riguardiamo poi per documento autorevole anche la indomita persuasione in cui sono quei buoni e valorosi pastori della Frisia, d'èssere i più antichi e genuini pòpoli d'Europa; e notiamo il noto loro dispetto per i loro vicini della Germania, che riguàrdano come gente vissuta lungamente in condizione servile. E ancora oggidì gli Inglesi danno esclusivamente ai pòpoli della Frisia e dell'Olanda il nome di Tèutoni (*Dutch*), mentre agli abitanti dell'interno danno sempre il nome dei loro antichi dominatori (*Germans*). Laonde i Frisi ci s'imbàno aborigeni quant'altri mai; e s'èrbano forse soli il tipo dei veri Tèutoni non domi dai Germani. E si può ammettere l'azione sopra loro della potenza marittima o sacerdotale o militare dei Celti, e la fondazione di qualche città mercantile, senza che ciò dovesse spegnere al tutto la loro lingua, e ciò che v'era in loro d'aborigene e di nativo.<noinclude></noinclude>
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E quindi vorremmo che si facesse un passo inanzi, e che ci sviluppassimo al tutto da questa vaga e fantastica idea delle vaste e subitane trasmigrazioni dei popoli europei. Lasciata, qualunque siasi, la differenza della lingua tra i Galli e i Cambri delle Isole Britanniche, e tra gli Aquitani, i Galli, i Belgi e i Teutoni del continente, vorremmo che l'unità celtica si ponesse ''non nella stirpe delle moltitudini, ma nelle instituzioni druidiche, o nell'unità del dominio'', come tutte le grandi religioni e i grandi imperii, che dovevano aver congiunto molte genti e molte lingue sotto un nome solo, e sotto le apparenze d'una sola nazionalità. In questo senso lo stesso ceppo teutonico, prima dell'invasione dei Manii, avrebbe potuto dirsi appartenere alla famiglia celtica, essere cioè fra le molte genti e le molte lingue che subirono quell'antichissima influenza, e ne serbano le indelebili vestigia.
La grande spedizione dei Cimbri e Teutoni viene attribuita a una vasta inondazione delle loro terre native. Veramente in lande così piane e basse non si vede come le acque potessero allagare tanto paese senza sommergere con esse anco i popoli. Nè si vede chiaro qual causa potesse adunarvi tante aque, che bastassero a coprire l'immensa superficie che si richiede a nutrire in rozza vita pastorale e in terra palustre sì gran colluvie di genti.
Non è molta stranezza il pensare che il nome d'inondazione fosse figurato, e rappresentasse la data istorica di quella invasione senza data, che pare aver portato i seguaci d'Odino ad abbattere oltre Reno il dominio sacerdotale, o anche solo militare, dei Celti. E non sarebbe stata una vera emigrazione di popoli, ma solo della casta dominatrice e de' suoi più fidi aderenti, la quale avrebbe lasciato in preda ad altra casta le terre, li armenti e la plebe, almeno dove le paludi non porsiørno naturale asilo ad alcuna delle tribù teutoniche e cimbre, le quali si conservarono nei Frisi, tuttora superstiti oggidì, e nei Cimbri memorati da Tacito.
Intanto però, e fra la somma oscurità di questi studi, possiamo dire che l'ardita induzione del sig. Leo sull'appartenenza delle postille malbergiche ad un dialetto celtico, e pro-</noinclude><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E LE LEGGI DEI CELTI|165}}</noinclude>
babilmente al bàlgico, apre il campo a inaspettate indàgini sulle anticliità dei pòpoli settentrionali. E non è poco fra tanti pregiudizi nazionali, fra l'unànime esempio di tanti dottissimi intelletti umilmente genuflessi avanti alle ''idòla tribus'', l'aver tentato mostrare in mezzo alla Germania che la lingua tedesca fino nella sua più antica forma è una lingua mista (''eine mischsprache''). Il che per altro nulla toglie alla bontà e opportunità d'una lingua, e alla sua vera nobiltà, la quale risiede nel mèrito degli scrittori.
Nel rischiarare le origini d'una lingua a noi straniera, l'illustre signor Leo non tralasciò d'accennare la profonda connessione che lega il vocabolario gaelico dell'Irlanda e dell'Alta Scozia coll'antico nostro latino.
Abbiamo già notato più d'una volta che quasi tutte le voci rusticali romane, come ''taurus, bos, ovis'', sono communi anche al greco, il che non avviene delle voci militari e civili, ''ensis, gladius, hasta'', ec. Dal che s'induce, che le consuetudini della milizia e della magistratura appartenéssero in Italia e in Grecia a un pòpolo aborìgeno, mentre le pacifiche arti dell'agricultura fóssero apportate in ambo i paesi da una medésima mano, e forse da quei Pelasghi le cui colonie sono un antico evento commune all'istoria itàlica e alla greca. Un simil vincolo sembra, sotto l'oscura influenza dei Celti, aver congiunti fra loro i pòpoli del settentrione, o come più sopra si vide i Teutoni e i Gaèli; e per la vicinanza di quei pòpoli ciò non fa meraviglia.
Ma non si può senza meraviglia osservare come una gran parte di quelle voci, che in latino riguàrdano il più rústico e sèmplice tenore della vita, si riscòntrino quasi tutte nella lingua gaèlica, ossia nella lingua che si parla solamente in quella parte appunto delle isole britànniche, che restò sempre divisa e ignota al mondo romano. Non è certamente un caso fortùito che ''unum, duo, tria, quatuor, quinque, sex, septem, octo, novem, decem'', si dicano nella tronca e scabra lingua irlandese ''aon, do, tri, keatair, cuignear, se, seacht, ocht, nao, deich'', che ''cento'' si dica ''keat'', e ''mille'' si dica ''mile''. Non è un mero caso se ''sol, luna, aer, coelum, mare, terra, tellus'' si dicono<noinclude></noinclude>
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''sul, luan, aer, ceal, muir, tir, teallur. Armentum'' e ''grex'' si ripetono in ''airmeadh'' e ''greigh. Equus, caballus, bos, taurus, ovis'', sono in gaelico ''each, capall, bo, tarbh, aoidh'', ec., i quali ultimi nella singolare ma ragionata ortografia di quella nazione si pronunziano, con forma ancora più prossima alla latina, ''tarv, öj. E'' così pure ''rex, tyrannus, miles, galea, lorica, sagitta'', si ripetono aspramente in ''righ, tiarnu, mileadh, galia, luireach, saighde''. E ''gladius'', il glaive dei Francesi, per le dette ragioni d'ortografia si scrive ''cladhmh'', ma si pronuncia ''cläiv''; e non è nome d'arme straniera, ma l'arme nazionale e quasi unica e famosa dei montanari scozzesi, il ''clay more'' (''gladius major'') dei romanzieri e dei poeti. Prima che Ossian cantasse in quel ràuco idioma, prima che Cesare ponesse il piede fatale nell'isola d'Albione, prima anzi che Roma avesse principio, un'arcana influenza aveva dunque congiunto i suoi fondatori a quegli isolani seminudi, i quali non certamente dalle legioni romane appresero a chiamar ''anam'' l'anima, e ''corp'' il corpo, e ''carna'' la carne, e ''braic'' il braccio; e dissero ''mùt'' il muto, e ''càoc'' il cieco, e ''balbh'' il balbo, e ''calbh'' il calvo, e ''lusca'' il losco. Il carro e la rota, la casa e il tempio (''domus, fanum''), il tiglio e il salice, la cera e il mele, hanno un medesimo nome, appena che si mozzi loro la soave e maestosa desinenza italica: ''carr, roth, dom, fan, teile, sail, mil, ceir''; ma questa proprietà è pur commune a tutti i dialetti italiani della valle del Po, tranne il solo vèneto. Come la catena che lega le nostre origini alla Grecia e all'Oriente, si attribuisce ai Pelasghi, così quella che ci unisce all'estremo settentrione, si attribuisce a quel nebuloso nome dei Celti. I quali ora ci appaiono come orde di bàrbari che abbàttero la civiltà etrusca e scuòttero la civiltà romana; ora ci appaiono come un sapiente sacerdozio, che, fatto precursore del senato romano, fonda fra i bàrbari il primo grande imperio europeo, abbracciando un più vasto spazio che non fece poi Carlo Magno; e sembra prelùdere perfino alle crociate, avventando i suoi esèrciti contro i lontani templi di Roma e di Delfi, fondando nel mezzo dell'Asia Minore il caduco dominio dei Cimmeri e i diuturni principati della Gallogrecia, e combattendo sulle spiagge della Siria con armi mercenarie le battaglie degli Antiocbi e de' Tolomei.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E LE LEGGI DEI CELTI|167}}</noinclude>
Il sig. Leo vorrebbe rivendicar loro l'altro onore, d'aver trovato e diffuso nel settentrione quelle più antiche forme di scrittura, che si chiamano ''rune'', e di cui si trovano segnate le pietre sepolcrali anche dell'estrema Scandinavia. Lo stesso nome ''rune'', insignificante e isolato nella lingua tedesca, divien limpido e vivente nella lingua gaëlica, dove ''run'', che la càmbrica dice ''rhin'', significa ''arcano, consiglio'' *, ''nota màgica''; e produce un' intera serie di derivati: ''rùina, runaigh, runaighe'', ec., che tutte dinòtano ''segreto, fiducia, amore''. In tempi più tardi, e dopochè il commercio di Marsilia ebbe introdotto la popolare scrittura dei Greci, che Cèsare trovò già stabilita nelle Gallie, i popoli delle Isole Britànniche la comunicàrono alle genti del Bàltico. L'alfabeto anglosàssone, il quale non deriva dal romano, e prende dal greco fra le altre cose la forma di ''p'' data alla lettera ''r'', non sembra una scrittura propria di quella nazione, ma un'imitazione dell'alfabeto vulgare irlandese. La lingua cambra e la gaëlica hanno da tempo antico un'ortografia razionale, che vela con sottile artifizio tutte le deviazioni della viva voce, per dare una tessitura derivativa a tutta la lingua. L' antica grammàtica e prosodia càmbrica di Edeyrn si riferisce alle ancora più antiche òpere di Einion, e queste a tradizioni vetustissime, che i principi e i comizi della nazione tènnero sempre in vigile tutela. — Se non che, contro questa congettura del signor Leo sta il fatto che le rune si trovano nel settentrione d'Europa, e non nel mezzodì, dove pure i Celti si diffusero tanto.
Noi siamo venuti raccogliendo con diletto queste peregrine erudizioni, perchè tòrnano in aperta conferma delle ferme nostre opinioni su le istorie e le lingue europee. Infatti se si giunge a dimostrare, che fin nella primeva origine sua la lingua tedesca risultò in qualsiasi parte dal contatto locale dei Tèutoni coi Celti, si verrebbe a dimostrare, che quelle miscele di voci che in Europa costituirono le singole lingue, e quelle miscele di famiglie<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA LINGUA E LE LEGGI DEI CELTI|168}}</noinclude>
che in Europa costituirono le singole nazioni, avvénnero ''su la terra stessa ove quelle nazioni vivono tuttora''. Laonde se gli elementi delle nostre nazionalità vénnero pure ad uno ad uno e in diversi tempi e modi dall'Asia, ''le loro formule complessive sono combinazioni istoriche avvenute in Europa'', e per addizione di successivi innesti a tronchi inestirpàbili, nei quali sta il palladio d'ogni nazionalità. E quindi immaginarie sono le dottrine di Schlegel e di tutti gli altri, che fan venire dall'Asia i Greci, i Celti, i Germani, gli Slavi, ''in corpi di nazioni già belle e fatte'', e quali le vediamo in Europa, anzi ''coll'infinito metafisico nei fianchi, e colla predestinazione primordiale a trovare l'architettura gòtica'', come fantasticò troppo puerilmente il sig. Ippòlito Fortoul.
D'altra parte siamo persuasi di far òpera ùtile alle lettere italiane e alla riputazione nazionale, coll'eccitare quanto per noi si possa questioni di lingua affatto nuove, e alquanto meno misere e indegne dei tempi e dei luoghi; poichè non è oramai più a tollerarsi che l'Academia della Crusca sembri segnare in fatto di lingua la cima degli studii italiani.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DEL NESSO|}}</noinclude>
{{Centrato|DEL NESSO}}
{{Centrato|FRA LA LINGUA VALACA E L'ITALIANA}}
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1.
Tra le nazioni che ad onta dei favori d'una pródiga natura, ad onta d'un bel cielo, di fertili campagne e di larghi fiumi giaciono da secoli sepolte in oscura e misera esistenza, è l'antichissima gente valaca. Tra agitazioni senza gloria e sventure senza speranza, devastata a vicenda dalle orde bàrbare e dagli esèrciti inciviliti, ella vide cadere l'antica cultura, e rigermínare dai municipii itálici più flórida che mai, e diffóndersi fin nell'último settentrione; nè mai le fu dato fra tanti rivolgimenti di mutar destino. Eppure ella non era venuta da stato bàrbaro ad artificiale e comandata civiltà. Dal cuore dell'ímperio romano furono condotti i coloni e apportàrono seco agricoltura, arti, lettere e leggi civili fra i bàrbari della Dacia. La loro stirpe si perpetuò; la loro língua assorbì le favelle indigene, e si conserva ancora; e di tutte le figlie della latina nessuna è da molti lati più simile alla madre. I Valachi chiàmano sè Romani (''Rumùni'') e Terra Romanesca la loro sede principale, che i loro dominatori Osmanli chiàmano ''Eflak'' e gli Europei ''Valachia''. Facile è per loro apprèndere le lingue affini, e l'accostarsi quasi senza studio ai tesori della letteratura italiana e della francese, o risalire alla latina, a cui fino a questi últimi tempi<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|170}}</noinclude>
tutta l' Europa affidava il deposito delle scienze. Eppure rimàsero finora interdetti dal commercio universale dei lumi. Sono essi una delle innumerebili prove che senza pubblica sicurezza, senza un felice temperamento amministrativo, senza instituzioni municipali, i semi di civiltà o rimasi da antico tempo o comunicati da altre nazioni non pòrgono frutto. Grato quindi deve riescire ad ogni amico dell' umanità che le recenti vicende abbiano recato qualche cominciamento di più ordinato e culto vivere a quelle popolazioni. Infatti quella parte della stirpe valaca che vive in Bucovina, Transilvania e Ungaria, da qualche generazione non è più suggetta alle calamità della guerra ed alle invasioni degli eserciti turchi, che per tre sècoli ora tennero, ora disputàrono il dominio di quelle regioni. La parte maggiore, cioè quella che soggiorna in Valachia, Moldavia, Bessarabia e Crimèa, e le cui terre furono campo di battaglia tra Turchi e Russi, sembra iniziarsi dopo l' ultima guerra a qualche stabilità di governo, e qualche principio d' instituzioni governative e sopratutto sanitarie e commerciali. E gli altri, detti Macedoni o Cuzo-valachi, che fanno vita pastorizia in Serbia, in Macedonia, in Tessalia e fin sui gioghi del Pindo, possono sperare nella ristaurazione d' una civiltà che da tutte le parti sembra tornare all' Oriente ond' è venuta, e promettere men dolorosi giorni alla Grecia, all' Armenia, alla Georgia, alla Tàuride, all' Egitto, a Costantinòpoli stessa.
Devesi tributo di lode a coloro che colle forze dell' ingegno si stùdiano di spianare la via su la quale l' efficacia irresistibile del tempo già sospinge la nazione valaca. Il primo elemento di sociale perfezione è senza dubbio la lingua, molto più se i pòpoli che la pàrlano siano dispersi sotto varie dominazioni, ed associati dalla sorte a nazioni straniere e rivali che li tràggono per opposte vie. Quindi quei pochi che tentàrono di fissare la lingua valaca, accertarne le forme, e agevolarne alle moltitudini l' uso sicuro ed elegante, hanno ben meritato e della loro nazione e dall' universa umanità. Poichè ogni nuovo pòpolo che prende parte o si accinge a prender parte alla grand' òpera della cultura, è un acquisto e un sussidio per gli altri tutti. Ogni nazione è capace di gloria scientifica, e la stirpe degli<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|171}}</noinclude>
uomini grandi è disseminata parcamente sotto ogni cielo; laonde è interesse del genere umano che sotto ogni cielo del pari le si apra l'addito alla gloriosa sua vocazione.
Poca o nessuna dovizia di cose letterarie hanno ancora i Valacchi. Nondimeno da quasi due secoli quelli che in Ungaria e Transilvania abbracciarono il culto protestante, hanno in loro lingua quasi tutti i libri sacri. Per contraporsi ai quali un Fra Vito Piluzio stampò in Roma nel 1677 il Bellarmino in lingua valaca. Così le controversie religiose diedero il primo impulso ai cultori della lingua nazionale in Dacia, come prima era avvenuto in Germania. Ma qual differenza tra l'effetto che trassero seco quei primi letterarj tentativi in Germania, e il nessun frutto ch'ebbero ancora in Valachia? Si noti però che una certa sterilità, almeno per la lingua nazionale, regnò nei primi due secoli dopo la famosa traduzione della Scrittura anche in Germania, e che la gloria delle lettere non fu concessa a quella gente se non in quest'ultima generazione.
Invece di splendide ed eleganti opere d'ingegno i Valacchi altro non produssero finora che lavori grammaticali. Quelle controversie minuZIose che agli occhi di taluno sembrano nella nostra nazione un segno pressochè di senile decadimento e d'impotenza, signoreggiano prima quasi del suo nascere la letteratura valaca. Tre alfabeti e forse quattordici diversi sistemi d'ortografia dividono fra loro i pochi letterati e i pochissimi libri. Nè forse di quanti libri furono sinora impressi in lingua valaca, due soli si trovano in cui si serbino uniformi le regole della scrittura.
Noi crediamo pregio dell'opera il diffonderci alquanto su codesta lingua congenerE alla nostra, simile ad essa in molte parti, e formata tra simiglianti vicende. Pare che all'illustrazione delle nostre cose patrie nulla sia più giovevole delle indagini praticate su le nazioni e le lingue congiunte per antica consanguinità alla nostra. Dacchè gli studi di lingua sono per molte necessarie cagioni i più popolari di tutti in Italia, e il maggior numero pur troppo degli studjosi tiene a quelli più che ad altri rivolta la mente, non gioverà tanto il riprovarli e dispregiarli com' altri fa, quanto il trarli da confini troppo au-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|172}}</noinclude>
gusti e municipali, estenderli, collegarli coll'istoria e riconciliarli colla filosofia. Certo non v'è più sicura via per appagare l'universale desiderio surto fra i dotti di risalire cautamente e fondatamente alle fonti dell'istoria nazionale.
Uno scrittore, osservando che il valaco per molti lati ritrae più dal latino che non il moderno italiano, disse «stimar egli che quando Dante, Boccaccio e Petrarca dai barbarismi longobardici e gàllici e dalle reliquie del latino familiare non avévano ancora composto questa nuova lingua italica tutta elegante e quasi divina, il linguaggio valaco doveva essere per tutto simile all'italiano.» Non possiamo per verità soscriverci a queste parole, nè accostarci all'opinione di {{AutoreCitato|Giulio Perticari|Giulio Perticari}}, che vide in alcuni frammenti degli incònditi dialetti del medio evo una regolare lingua romanza, uniformemente diffusa per tutte le terre dell'imperio occidentale. Certo che ciò renderebbe la condizione di que' tempi invidiàbile agli uomini presenti, che son divisi da sì innumerevoli e discordi dialetti, ad onta di più secoli di civiltà e di tanta certezza e correzione di scritture. Egli è indubitato però che se la lingua dacoromana o valaca non s'accosta al latino più dell'italiano, ella s'accosta ed al latino ed all'italiano commune più di molti dialetti d'Italia, quali si pàrlano dagli uomini culti di molte cultissime città.
I Valachi discèndono dagli antichi Daci, Mesi e Geti commisti ai coloni romani o piuttosto tratti dal romano imperio, coi quali Traiano, intorno alla fine del primo secolo, tentò incivilire la Dacia e dilatare i confini dell'antico mondo. Essi, come già accennammo, si dànno tuttora il nome di Romani; quello di Valachi vien loro dato dagli stranieri; e sembra il nome generale con cui le nazioni slave dinotàvano gli abitanti dell'imperio, simile a quello ch'era dato loro dalle genti gòtiche, che ignare della conquista romana chiamàrono Valli, Valloni, Velsci o Velschi, dapprima i Galli o Cèlti, poi anche li Italiani che li avévano conquistati e componévano secoloro uno Stato solo. E per verità non male s'apponevano, poichè le genti cèltiche èrano la più vasta parte della popolazione dell'Occidente, e avévano guerreggiato in Germania e in Dacia alcuni secoli prima dei Romani. Il nome di Velsci così applicato sopravvive<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|173}}</noinclude>
ancora nella Britannia, dove vien dato ai montanari Cambri, che noi diciamo Gallesi; e vien plebeamente dato tuttora dagli Svizzeri tedeschi ai loro confederati di linguaggio francese, italiano o grigione; e dai Germani in generale vien dato agli Italiani e Francesi. Si dice che il nome di ''Vlach'' presso i Dalmatini significhi ad un tempo ''pastore e valaco''; e quindi alcuni eruditi vogliono che quel nome sia loro venuto dalla vita pastorale ed errante che conducono in Illiria; se non che potrebbe darsi viceversa che alla professione stessa fosse venuto il nome del popolo che la esercita. Secondo alcuni, anche gli Albanesi chiamano i Valacî ''ciubani'', che suonerebbe pastori.
<p style="text-align: center;">2.</p>
Sotto diversi aspetti può una lingua esser simile ad un'altra. Primieramente ella può assumer da quella un tal numero di vocaboli che a prima giunta sembri formata dello stesso metallo, benchè chi la consideri nelle sue parti più interne vi rinvenga le vestigia della primiera e nativa sua forma. Siffatta superficiale simiglianza passa per esempio tra la lingua inglese e le lingue di stipite latino, massime la francese, e va ogni giorno crescendo, senza però che l'intimo tessuto della lingua, tutto di gòtica o sassònica sustanza, ne venga alterato. È una simiglianza che risiede nel dizionario; ed è affatto ovvia e materiale.
Altra simiglianza è quella che passa fra due lingue d'identica derivazione, ma sottoposte dal tempo a vicende diverse e a diverso innesto di rami stranieri. Ella non risiede nel dizionario, ma nella grammàtica, cioè nella maniera con cui le voci si derivano dalle radici, s'inflèttono, si modificano, si collègano in proposizioni, si attèggiano a traslati e figure. Essa talvolta sopravvive anche quando tutto il dizionario della lingua si muta: ed è allora, per così dire, una corrispondenza interiore e quasi secreta. Tale è quella assai manifesta che passa tra la lingua inglese e la tedesca, e quella che con più oscuro nodo lega la francese colle favelle qua e là superstiti degli antichi Celti.
V'è infine una parentela la quale abbraccia il dizionario ad un tempo e la grammàtica; la materia e la forma.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|174}}</noinclude>
Questa maggiore e diremmo dûplice simiglianza si ravvisa appunto tra il valaco e l'italiano, o come gli eruditi àmano di dire, tra il dacoromano e l'italoromano; cosicchè per molti riguardi potrebbero chiamarsi dialetti d'una sola favella.
E per cominciare dal dizionario, giova qui soggiungere una serie di vocàboli valachi, a cui non è mestieri annettere il corrispondente termine italiano; tanto è certo che balza tosto alla mente di chicchessia. *<ref>Li scriviamo attenendoci presso a poco all'ortografia d'Alessi, che s'accosta assài all'italiana; e solo notando che l'*u* finale non è accentato e suona come nel dialetto siciliano e sardo, e le vocali seguite dal segno (') si pronunciano tutte con un solo suono uniforme, che non simiglia ad alcuno de' nostri e talora si rappresenta col dittongo *œ*. Delle altre lievi differenze non giova qui far caso:
Aer, ventu, gràndine, neue, bruma, fulger, tunu, umbra', tempu, frigu, ca'ldura', lùmina', luna', stele ecc.
Mare, ocèanu, lacu, riu, ripa', màrgine, vadu, punta, munte, ca'mpu, vale, selba ecc.
Àrbore, truncu, ramu, spiuu, *frundze* (forma simile al nostro *fronzuto*), foiu, ruetn, pomu, prunu, pèrsecu, castanu, fagu, fràsinu, ulmu ecc.
Fiore, rosa', lilie, narcisu, erba', fe'nu, paie, gra'nu, legume, risu, cicere, fasole, linte, aliu, o aiu, sa'lata', ra'diche, fraga, cucùrbitu ecc.
Bestia', verme, serpe, pesce, cicada', musca', vespe; bou, tàuru, vaca', vitzelu, capra', ariete, lupu, leu, vulpe, ca'ne, sòrece, grue, vùlture, turturea, cignu, galina', o gaiina' ecc.
Àuru, argentu, argentu viu, feru, rùgine, plumbu, *arame'* (che collega il nostro *rame* con *œramen*, bassa forma di *œs*), cristaiu, màrmore, rubinu, diamantu ecc.
Capu, vultu, facie, frunte, temple, nasu, ochiu, urechie, bucca, dinte, barba', ùmeru, dosu, braciu, ma'na', palma', dègetu, unghie, sinu, latu, costa', stòmacu, genuuchiu, pulpa' ecc.
Nervu, vena', arterie, pulsu, carne, sa'nge, pele, os, cornu, cresta' ecc.
Làcrima'. ri'su, sudore, tuse (*tusse*), sonnu, sa'nitate, morte, cadàvru ecc.
Vestimentu, camiscia, calciuni, mà'neea', colaru ecc.
Casa', castelu, corte, palatu, porta', uscia', fundamentu, paricte, càmera', cucina', stala', granariu ecc.
Focu, funnu, esca', carbune, caminu, fumariu ecc.
Armariu, area', scanuu, candelabru, candela', lùmina' de cera, lùmina' de seu; rota', caru, iugu, corda', fune, capistru, corona', verga', bastonu, globu, sacu, bursa', furca', chiae, vas, aeu, *forfeci*, scope', fusu, secure, *butelia*, ola' ecc.
Pane, farina, lardu, untu (*butro*), acetu, rosol, vinu, vinu vechiu de doi ani, de trei ani, vinu nouu, dulce, aeru, albu, roscin, muscatu, ursu ecc.
Civa (cena), prandziu, colazie, *merinde*, pastetu ecc.</ref><noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L' ITALIANA|175}}</noinclude>
Le voci qui addutte appaiono conformi e nel suono e nel senso alle loro corrispondenti italiane. Ma altre non mancano in cui questa lingua s' approssima al fonte latino assai più della nostra, e conserva voci radicali che su la loro terra nativa sono smarrite. La lingua italiana per esempio non risale oltre la voce ''furto'': la valaca ha eziandio la voce ''fur'', mal tentata da {{AutoreCitato|Dante|Dante}}; l' italiana ha ovile: la valaca ha la radice ''oue''; l' italiano ha ''albore, alba, albume'': il valaco ha pure il radicale ''albu''; e così dicasi di ''vulture, cucurbitu, quaerere, nìngere, tindere, venare'' (cacciare) ed altre moltissime venute meno tra gli Italiani, e vive ancora fra i Daci.
Al contrario altre voci vi sono in cui l'arbitrio della pronuncia popolare introdusse qualche dissimilitudine. Il che avvenne al latino in tutte le regioni nelle quali si propagò; e divenne fondamento alle favelle vulgari e causa primaria della differenza dei dialetti. Così se gli Italiani si piacquero di dire ''nerbo, serbare e corbo'', i Valachi dissero con simile vezzo non solo ''corbu'', ma ''cerbice, pulbere, silbaticu''. Se gli Italiani, alterando le voci latine ''nocte, octo, pectine, luctare,'' dissero ''notte, otto, pettine, luttare'', i Valachi ne fecero
Parente, fiiu, fia', ''fiastru,'' fiiastra', frate, sora', nepotu, nepota', gènere, nuora', socru, socra', omu, muiere, vechiu, iune, vèduvu, vèduva', amicu, vicinu ecc.
Principù, principesa, duea', duchaesa', ca'pitanu, nòbili, conte, gubernator, ministru, cancellariu, consiliariu, secretariu, assessor, residentù, iude, procurator, mèdecu, doctor, doctor de ochi (''oculista''), ingeniru, maiestru, negotlatoriu, pictor, ''mùsicu,'' comediantu, spezieriu, ba'rbieru, ma'celariu, calda'rariu, carbunariu, funariu, olariu, ciobotariu (''ciabattino''), fa'uru (''fabro''), argentariu, ferariu, murariu, pescariu, pastoriu, boariu, vacariu, porcariu, pecurariu ecc.
Ca'la'mariu, peana' (''penna''), ''tinta' (inchiostro),'' d'onde si palesa l'origine del tedesco ''dinte,'' versu, ca'ntecu, scientia', lauda', onore, esemplu, mente: modu, moda', sorte, lege, pace, iocu, ''complementu,'' visita', parte, turua'; ''oste'' (''per esèrcito'') ecc.
Orbu, surdu, mutu, lunàticu, tristu, ghibosu, grasu, gro'su, lungu, largu, latu, ro'tundu, formosu, bunu, ''re'u,'' sa'ntu, mortu, viuu, intregu (''come in milanese),'' totu, ùmidu, caldu, chiaru, raru, nouu, vechiu, greu (''grave),'' dulce, amaru, tùrbure, (''come in milanese),'' limpede, blondu, astutu ecc.
Stare o sta, sedere o sedè, dormire o dormi, saltare, avere, vedere, ta'cere, ca'dere, auscultare, udire, chiamare, sonare, facere, stringere, arare, iocare, dùcere, ard're, armare, cantare, cercare, dare, frangere, figere, fumare, furare, gustare, inplere, latrare, nàscere, nutrire, pàscere, patire, pèrdere, ''plaere,'' ràlere, sortire, cùrere, veudere ecc.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|176}}</noinclude>
''nopte, opto, pèptine, luptare,'' e dissero con simile corruzione ''apa' per aqua, epa per equa'' (cavalla). Il quale scambio del ''c'' itàlico col ''p'', ossia della gutturale colla labiale, è noto essersi fatto dai Greci; ed essere uno dei punti divisori fra il greco ed il latino, e fra il greco commune e l'ionico (p. e. ὄκως per ὅπως). Con simile alterazione dissero ''lemnu'' (legno), ''cumnatu'' (cognato), ''semn'' (segno); il qual ultimo palesa una singolare corrispondenza tra il greco ''séma'' e il latino ''signum''. Al pari degli Italiani essi spianarono la ''x'' in ''s'', e dissero ''Alesandru, lesicon,'' ecc. Inapprendo viceversa la ''l'' in ''r'' dissero ''ângeru'' per ''angelo, sore'' per ''sole, dorere, geru, pòporu, gura'' per ''dolere, gelo, pòpolo, gola''; proprietà del dialetto pisano, che dominava assai anche nel più vetusto dialetto milanese, ma viene sempre più cancellandosi nel dilatato commercio fra le varie plebi, e la cultura più diffusa. Come gli Italiani dissero ''pranz, mezzo'' e ''rozzo'' per ''prandio, medio'' e ''rude'', anche i Valachi dissero ''prandziu, meziu, meziazĭ, Domnezeu'' (mezzo, mezzodì, Domenedìo). I Màcedo-Vaiachi dicono eziandio, alla maniera di molti dialetti lombardi e vèneti, il ''z'' per ''c; zinze'' per ''cince'' (cinque). In generale poi si può osservare quel medesimo aborrimento delle consonanti doppie che distingue la lingua spagnola e molti de' nostri dialetti, màssime il vèneto: e ne sian esempio ''stele, vale, cùrere,'' ecc.
Conosciute queste poche deviazioni dalla madre lingua latina, è facile rilevare a prima vista il senso della miglior parte della lingua valaca. Poichè deve dirsi esagerata assài l'opinione di {{AutoreCitato|Thunmann|Thunmann}} che solo per metà sia di romana origine e il resto sia tutto greco o barbarico.
5.
In quanto alle voci che quella lingua prese dagli stranieri, le prime che si offrono sono quelle di greca derivazione.
Le colonie della Dacia, due sècoli o poco più dopo la loro fondazione, furono smembrate dalla patria itàlica, quando al principio del sècolo IV piacque a Costantino di far di Roma e d'Italia una satrapia dell' impero orientale. Soggiacquero allora i<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|177}}</noinclude>
Dacoromani alla curia bizantina, ed èbbero a capitale Costantinopoli. Quella città impropriamente detta greca, e veramente popolata da un consorzio d'ogni nazione orientale, da Traci, Illirii, Armeni, Ebrèi, Isàuri, Siri, Egizi, e da avventurieri bàrbari e non bàrbari dell' Occidente e del Settentrione, non aveva un proprio e nazionale linguaggio. La lingua della corte e delle leggi fu da principio la latina; ebbe a prevalervi poscia la greca, che già dalla conquista d'Alessandro era divenuta lingua mercantile dell' Oriente. Ma si snaturò l'alfabeto e l'accento, si disfiorò l'eleganza e la purità, e se ne svolse il romàico o mezzobàrbaro (''mesobarbaron''). In Occidente S. Ierònimo aveva trasportato in un latino popolare i libri sacri de' cristiani, e aveva quindi respinto in Oriente l'uso della favella greca, in cui fin allora èransi letti quei libri. Ma tra i Dacoromani questa sostituzione della lingua nazionale alla greca nei sacri riti non venne introdotta; onde e l'autorità civile, e la sacerdotale influirono del pari a riempier quel linguaggio di grecismi. Così chiamossi ''sografu'' un pittore, ''dàscalu'' un maestro, ''ke're midariu'' un fabricator di mattoni, ''cusutoriu'' lo stagno, ''ma'niare'' l'adirarsi, ''spudzie'' la cénere, ''icona'' un' imàgine, ''calògeru'' un frate, ecc. La qual mistura di voci greche predomina, com' è naturale, al mezzodì del Danubio.
<div style="text-align: center;">4.</div>
Oltre le voci itàliche, che formano la prima orditura di questa favella, e le greche che vi vènnero in buon dato introdotte, si discèrrono alcune voci derivate dal commercio delle genti bàrbare. Se anche fra noi, cui l'asprezza dell' alpi e l'ampiezza del mare separàvano dai pòpoli erranti e devastatori, giùnsero nondimeno quelle orde; e se dalla convivenza colle famiglie dei federati goti, dei longobardi, e dei prefetti franchi entràrono nella nostra favella alcune voci di barbàrica origine, molte più ne dovèvano irrùmpere nella lingua valaca. Le prische favelle della Dacia non fùrono forse mai ben soppresse e disciolte in quell' informe miscuglio di lingue in cui era degenerato l'antico latino, e che dagli eruditi è detto ''romano rústico''. La stirpe romana
</div><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|177}}</noinclude>
Dacoromani alla curia bizantina, ed èbbero a capitale Costantinopoli. Quella città impropriamente detta greca, e veramente popolata da un consorzio d'ogni nazione orientale, da Traci, Illirii, Armeni, Ebrèi, Isàuri, Siri, Egizi, e da avventurieri bàrbari e non bàrbari dell' Occidente e del Settentrione, non aveva un proprio e nazionale linguaggio. La lingua della corte e delle leggi fu da principio la latina; ebbe a prevalervi poscia la greca, che già dalla conquista d'Alessandro era divenuta lingua mercantile dell' Oriente. Ma si snaturò l'alfabeto e l'accento, si disfiorò l'eleganza e la purità, e se ne svolse il romàico o mezzobàrbaro (''mesobarbaron''). In Occidente S. Ierònimo aveva trasportato in un latino popolare i libri sacri de' cristiani, e aveva quindi respinto in Oriente l'uso della favella greca, in cui fin allora èransi letti quei libri. Ma tra i Dacoromani questa sostituzione della lingua nazionale alla greca nei sacri riti non venne introdotta; onde e l'autorità civile, e la sacerdotale influirono del pari a riempier quel linguaggio di grecismi. Così chiamossi ''sografu'' un pittore, ''dàscalu'' un maestro, ''ke're midariu'' un fabricator di mattoni, ''cusutoriu'' lo stagno, ''ma'niare'' l'adirarsi, ''spudzie'' la cénere, ''icona'' un' imàgine, ''calògeru'' un frate, ecc. La qual mistura di voci greche predomina, com' è naturale, al mezzodì del Danubio.
{{Centrato|4.}}
Oltre le voci itàliche, che formano la prima orditura di questa favella, e le greche che vi vènnero in buon dato introdotte, si discèrrono alcune voci derivate dal commercio delle genti bàrbare. Se anche fra noi, cui l'asprezza dell' alpi e l'ampiezza del mare separàvano dai pòpoli erranti e devastatori, giùnsero nondimeno quelle orde; e se dalla convivenza colle famiglie dei federati goti, dei longobardi, e dei prefetti franchi entràrono nella nostra favella alcune voci di barbàrica origine, molte più ne dovèvano irrùmpere nella lingua valaca. Le prische favelle della Dacia non fùrono forse mai ben soppresse e disciolte in quell' informe miscuglio di lingue in cui era degenerato l'antico latino, e che dagli eruditi è detto ''romano rústico''. La stirpe romana
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|178}}</noinclude>
era come sommersa; l'editto di Caracalla, che nel 212 fece cittadini tutti quanti gli abitanti dell'imperio bàrbari o non bàrbari, compì l'opera e la rese irrevocàbile, e fu il monumento sepolcrale dell'antica stirpe itàlica. Ma l'imperio non rimase a lungo senza una nazione predominante. Il primato passò a quelle genti che sole fra un innumerevole vulgo d'inermi avèvano il privileggio dell'armi. E questi erano i mercenarii bàrbari. Fin dai tempi d'Augusto la diffidenza curiale li veniva cercando sulle frontiere settentrionali dell'imperio. Probo cominciò a coscrivere regolarmente i Franchi (verso il 280) e attorniar le frontiere di Vàndali, Gepidi e Bastarni. Siccome poi l'imperio spopolato, coltivato da schiavi e divorato dall'avidità di poche famiglie, non poteva più stipendiare esèrciti, si pensò a pagare i bàrbari in natura, ad aprir loro le frontiere e lasciar che vivèssero a piacimento nelle province. I Goti, che già prima della fine del III secolo erano penetrati in Dacia, quando gli Unni cominciàrono a molestàrveli cercàrono asilo sull'opposta e più sicura riva del Danubio. Quei fugitivi a cui l'immaginazione degli istòrici largì il nome di vincitori dei Romani, furono accolti da Valente in Mesia e in Tracia. Il loro capo Alarico era prefetto dell'armi imperiali nell'Illirio, quando finalmente i ministri bizantini còlsero il destro d'indirizzarlo colle sue milizie sulla disarmata Italia verso il 400. Fu a quel tempo che avvenne la rivolta universale dei mercenarii, chiamata ampollosamente la gran trasmigrazione dei pòpoli; e non fu altro che l'acquartierarsi delle orde dei militari stranieri nelle province dell'Occidente, ma in così scarso numero che di loro appena rimase reliquia alquanto al dì dentro delle frontiere. Ma di questo altrove.
I Goti èbbero così ben presto sgombrata la Dacia e le vicine regioni, e appena alla metà del VI secolo, Jornande ne trovò qualche rimasuglio alle falde settentrionali dell'Emo. Le incursioni in Dacia degli Unni, degli Àvari e degli Àlani non lasciàrono maggiori vestigia. Più profonda impressione fecero quelle dei pòpoli slavi, che sciolti dalla prisca servitù dei Goti, appàrvero scopertamente e quasi improvvisi in tanta parte d'Europa, attorniando di loro tribù le colonie dacoromane sotto il<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|179}}</noinclude>
nome di Moravi, Polacchi, Bùlgari, Serbi, Slovacli, Croati; e già ai tempi dell'imperatore Eraclio nel VII secolo se ne contavano sette orde tra il Danubio e l'Emo. Dicesi che i Bùlgari al principio del IX secolo nelle loro invasioni in Tracia ne traèssero gran numero di cattivi, che stabiliti poi al settentrione del Danubio vi accrebbero il numero degli abitanti di stirpe valaca, molto diminuito nelle spietate guerre fatte ai tempi di Leone Vatace.
Non andò guari che comparve sul Pruth un'altra stirpe bàrbara. I ''Màgiari'' od Ùngari fuggendo avanti ai Tàrtari, vennero a mescolarsi coi Valachi su l'Aluta e la Teissa. In seguito le genti ''turche'' dette vulgarmente ''tàrtare'' cominciàrono ad infestar di loro orde la riva settentrionale del mar Nero. Erano a vicenda Peceneghi, Uzii e Comani. Questi ultimi ebbero sì continua signoria nella Dacia Transalpina o Moldavia che nei sècoli XI e XII n'ebbe il nome di Comania. Intanto i principi valachi che con greco nome chiamavansi ''Dèspoti'' o Signori, si facèvano sempre più indipendenti; e talora eziandio si rèsero temuti alla vacillante dominazione di Bizanzio, che succumbeva al doppio urto dei Crociati e dei Musulmani. Nel 1249 una parte della Valachia e della Transilvania fu abbandonata ai cavalieri Giovanniti, i quali tenèvano communicazione coi loro confratelli per l'Adriàtico, cioè pel porto di Scardona dato a tal fine in loro signoria. I Dèspoti valachi, l'agitata indipendenza dei quali doveva aver breve durata, si pòsero quindi sotto protezione ora dei re di Polonia, ora dei re d'Ungaria. Questi ricoveràrono nelle vicinanze di Fogaras e Marmaros molte migliaia di Valachi èsuli dalla Tracia. E affidàvano ai cavalieri Teutònici la difesa della frontiera valaca contro i nòmadi Comani. Fu nel 1421 che i Dèspoti si sottomisero con patto ai vittoriosi Osmani che già regnàvano in Adrianòpoli, e in premio di lor dedizione conservàrono l'antica signoria, la quale sotto l'aggravio d'un tributo divenne una perpetua devastazione, e degradò sempre più l'indole nazionale. Nel 1503 Bogdano III fece omaggio anche della Moldavia. Il medèsimo destino ebbe la Transilvania, ma ben tosto se ne riscosse.
Alla morte del re Stèfano d' Ungaria (1038) avèvano comin-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|180}}</noinclude>
ciato a immigrare in Dacia alcune famiglie tedesche; sotto Geisa (1141) quelle colonie si fecero numerose in Transilvania; ogni crociata vie più le ingrossava, e così vennero accrescendosi fino ai nostri giorni. Serbano tuttora in quelle parti la loro lingua e il nome di Sàssoni, benchè si vògliano piuttosto d'origine renana e fiamminga.
Dopo tante irruzioni di genti armate e protette dalla forza, delle quali molte nondimeno appena lasciarono vestigio di sè, fa stupore il vedere un'altra stirpe inerme e spregiata, facèndosi lentamente strada fra nazione e nazione giunger dall' Indo al Danubio, porvi sede e lasciarvi numerosa posterità. I Zingari, venuti in Dacia nel secolo XV, vi contano ora ben duecentomila di loro discendenza.
Fra tanti sconvolgimenti e tante miserie, i Valachi, respinti in Tracia dai Goti e dagli Unni, trascinati di nuovo dai Bùlgari e dagli Ungari in Dacia, cacciati e ricacciati più volte dalla Moldavia e dalla Bessarabia, ora rifugiati nelle montagne, ora fatti arditi di discèndere sulle desolate pianure, dovèttero retrocedere nella vita civile. La parte più gentile e itàlica della nazione quasi tutta perì; i pastori soli potèvano sopravvivere a tante vicissitudini; e si videro errare coi loro armenti in tutta la vasta convalle del Danubio dai confini della Polonia a quelli della Dalmazia e della Tessalia; cosicchè, come già si disse, i nomi di Valaco e di pastore divennero presso le vicine genti una medèsima cosa. Quella nazione si trovò commista ad un tempo con tante genti affatto strane di lingua e di costumi. Molte convissono con essa nelle medèsime regioni, l'ùngara cioè, la slava, la turca, la zingara e la sassònica; senza parlar d'Albanesi, Ebrèi, Greci ed Armeni. Ma non convissono in civile e sociale amista; l'odio vicendévole, la diffidenza e il dispregio vengono nutriti e perpetuati dalla diversità delle lingue, dei costumi, delle religioni, e dalla prepotenza da un lato che produce dall'altro il rancore, la degradazione e l'abbrutimento. Ma dopo i Zingari, che sono in ogni paese gli ultimi di tutti, certamente si può dire che i più conculcati, i più infelici, i più lògori delle catene di tanti sècoli, sono gli affini dei più illustri pòpoli dell' Europa occidentale, gli oscuri Valacchi.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|181}}</noinclude>
Le voci che gli stranieri innestarono alla lingua valaca sono discordanti e varie come le loro origini. Poichè con voci gotiche o germaniche dicesi dai Valachi ''marchesu, barone, glaiertu,'' (vetraio), ''obrister'' (colonnello), ''sala' '' (sala), ecc.; con voci slave dicono ''hospodaru'' (principe), ''boiariu'' (patrizio), ''craiù'' (re), ''vaivoda'' (prefetto), ''vreme'' (tempo), ''duchuri'' (spiriti), ''slava'' (gloria), ''ba'rna'' (trave), ''basna'' (favola); e così si dica di varie voci ungare e turche. Anzi talvolta un solo oggetto è significato con due vocaboli, l'uno nazionale, l'altro straniero; per esempio un conte si chiama e ''conte'' e ''grofu'' (Graf); un nobile ora ''nobilu,'' ora ''nemisciu''; invece di ''repa'usare'' (riposare), si dice anche ''hodignire''; invece di ''periculosu'' si dice ''primes'diosu''; invece di ''patientu'' (infermo) si dice più comunemente ''bolnavu''; invece di ''deman'dare'' si dice ''poruncire''; di faticare, ''ostenire;'' di ''astutu, viclenu.'' Ciò avvenne anche agli Italiani che diedero alla spada anche i nomi barbari di ''daga'' e ''brando,'' il nome d'elmo alla celata, e il nome di ''dardo'' a ciò che con voce indigena chiamavano saetta.
§.
Però i culti Valachi affettano di dar preferenza ai vocaboli latini, e si studiano di ricondurre la loro lingua ad un composto per quanto si può uniforme ed unigenere; avvicinandolo piuttosto alle culte lingue romanze dell'Europa occidentale che ai rudi gerghi dei loro vicini. Ciò riesce men malagevole ad una nazione che non possiede ancora una letteratura popolare, e non rese immobili con uso antico e costante le forme della lingua scritta. Certo fu una sventura pei popoli dell'Europa orientale l'essere rimasi sì addietro nella sociale cultura e l'esser giunti a questo secolo nudi ancora di gloria letteraria; ma ciò dà loro il compenso di poter entrare in carriera non sospinti da cieco impulso, ma guidati dall'arte e dalla ragione ed illuminati dall'esperienza altrui. E certo se la nostra lingua letteraria non fosse surta quasi per incanto prima della filosofia e della grammatica, fra una nazione disgregata in cento Stati discordi, sarebbe uscita più certa ne' suoi modi, più fran-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|182}}</noinclude>
ca, più eguale, nè sarebbe andata in preda a quei tanti arbitrii, a quelle contorsioni, a quelle dubiezze da cui non pervenne in sei secoli a districarsi.
Sommo è l'aborrimento che alcuni eruditi Valachi mòstrano alle voci d'origine non latina e màssime alle slave. Nei loro dizionarii non potendo ommétterle perchè popolari e necessarie, cèrcano almeno di rinegarne l'origine, e di contòrcerle e tormentarle tanto che sèmbrino venire da qualche radice latina o almeno toscana; e ne tràggono certe strane derivazioni da disgradarne le famosissime del Menagio. Nè ciò basta; poichè nei loro scritti cèrcano a tutto potere di sfugirle e sostituir loro le voci latine; come fanno i nostri mèdici incettatori di voci greche. Se non che siffatta industria è opportuna a quelli che àmano di non èssere compresi, ma non a quelli che vògliono iniziare nelle ùtili discipline il maggior numero, e farsi intesi a tutta la nazione. Forse miglior consiglio sarebbe che uno scrittore valaco tenesse per buone tutte quante le voci di cui la nazione valaca veramente fa uso, da qualunque lingua provenìssero. L'accrescimento della lingua sul fondo latino, e la prevalenza delle voci che sono communi alle lingue più dotte verranno naturalmente da sè, col diffondersi degli studj e dell'incivilimento. Intanto qualunque sìansi le ragioni dei Valachi all'origine romana e alla derivazione itàlica della lingua loro, non dovrèbbero in questa materia esser più delicati degli Italiani stessi; presso dei quali i letterati non solo non evitano le voci d'origine gòtica, ma non le distinguono tampoco nè le conòscono; e senza avvedèrsene le ùsano in maggior numero nello stile più alto e poètico <ref>* Vedi qui sopra ''Vita di Dante'' di Cèsare Balbo, pag. 80.</ref>
6.
Abbiamo indicato la sustanza ed il materiale di questa lingua; giova ora dare una breve occhiata anche alle sue inflessioni; dall'esame delle quali forse verrà qualche lume anche all'istoria della nostra e delle altre lingue sorelle.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|183}}</noinclude>
È singolare ed esclusiva proprietà del valaco che mentre l'italiano, il francese e lo spagnolo prepongono l'articolo, il valaco lo pospone ai nomi, anzi lo inserisce tra il nome e l'aggettivo. A cagion d'esempio noi diciamo ''il campo, il verme'', e i Valachi ''campu'l, verme-le''; noi diciamo ''il volto delicato'' ed essi ''vultu'l delicatu''; noi ''il monte ombroso'' ed essi ''munte-le umbrosu''. Sembra che noi abbiamo desunto la nostra forma dal negletto latino ''ille campus, ille vermis''; e i Valachi dal modo più elegante e più proprio ''campus ille, vermis ille, vultus ille delicatus, mons ille umbrosus''.
Ma perchè così avvenne? dirà l'indagatore linguista. Queste proprietà delle lingue che gli uomini superficiali guardano come arbitrarie e fortuite, invòlgono cagioni istòriche, senza la conoscenza delle quali non si dà vera scienza del pensiero umano. L'uso di posporre gli articoli è commune a qualche altro linguaggio, al basco, per esempio, e all' islandese; ed eziandio ai linguaggi di due pòpoli confinanti col valaco, cioè l'albanese e il bulgàrico. Da ciò si volle indurre che in tutta la convalle del Basso Danubio dominasse un tempo una sola lingua e una sola gente a cui si diede il nome di Traci; e vi si comprèndono i Traci propriamente detti, gli Illirii, i Mesii e i Daci; che tra questi pòpoli, i soli Illirii conservàssero nell' asilo delle loro rupi quasi pura la nativa lingua che sarebbe la moderna albanese; che gli altri tutti e màssime gli abitanti del piano assumèssero dalle colonie romane la lingua latina, ricevèndone i vocàboli soltanto, e accasellàndoli nella loro antica e nazionale grammàtica, dal che nascesse la presente lingua valaca; e che col sopravvenire delle irruzioni slave una parte di essi con simile rivoluzione ricevesse i vocàboli slavi, ritenendo le primitive forme grammaticali, e ne surgeresse quindi la presente lingua bulgàrica; e che questa sia la càusa per cui l'albanese abbia l'uso degli articoli affissi commune colla sola lingua valaca tra tutte le lingue romanze, e colla sola bulgàrica tra tutte le slave. Ma se l'aver gli Albanesi, Bùlgari e Valaci commune l'uso di posporre l'articolo fa prova ch' essi siano d' un solo stipite, ne verrebbe di conseguenza medesimamente che l'avere gli Italiani, i Francesi, gli Spagnuoli commune l'uso<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|184}}</noinclude>
d'ante porlo, farebbe prova che gli Itali antichi, gli Iberi e i Celti fossero di uno stipite solo. Perchè gli Spagnoli non avrebbero conservato l'uso degli affissi come lo conservarono i Baschi? Dovrebbesi fra i Baschi e gli Spagnoli trovare le stesse simiglianze che si trovano fra i Valachi e gli Albanesi; ora il fatto riesce al contrario. Questa maniera di classificare le nazioni su la sfumata simiglianza d'una sola forma grammaticale è troppo ardita. Altronde il supporre che avanti la conquista romana una sola purissima stirpe occupasse tutta l'immensa valle che si stende dall'Emo ai Carpazi, è veramente assurdo. Poichè se dopo l'era istorica vi penetrarono Persi e Sciti e Celti e Greci e Romani e genti di tutto il romano imperio, poi Goti, Àvari, Àlani, Unni, Slavi, Ùngari, Turchi, Tedeschi, Zingari, Armeni ed Ebrei, ben molte e strane genti vi dovevano esser penetrate prima, quando non il solo settentrione, ma tutta Europa era occupata da tribù bàrbare, erranti, senza aratri e senza tetti, e sopravviveva ancora gran parte della primitiva divisione e varietà delle tribù.
I pronomi personali fanno ''jò'' (come in friulano), ''tu'', ''noi'', ''voi'', ''el'', ''ea'', ''eli'', ''ele'', ''lui'', ''lei'', ''lor''. I possessivi fanno ''meu'', ''tuu'', ''suu'', ''nostru'', ''vostru'', ''lor''; i dimostrativi ''cestu'', ''celu'' che si ama scrivere ''questu'', ''quelu''. In italiano sono rimasti pochissimi genitivi; diciamo per esempio ''la cui casa'', ''l'altrui vita'', ''la costui'', ''la costèi''. Ma presso i Valachi questa inflessione è universale, e vi si distinguono sempre i gèneri: ''acestùi'', ''acestèi'', ''acestòr'' (di costùi, di costèi, di costoro); ''unùi'', ''unèi'', ''unor''; ''altùi'', ''altèi'', ''altòr'', ecc.
Ne proviene pertanto una specie di declinazione per mezzo dell'articolo posposto ai nomi. Il nominativo e l'accusativo fan per esempio ''campu-l''; il genitivo e il dativo ''campu-lùi''; il nominativo e l'accusativo plurale fa ''campi-i''; gli altri casi ''campi-lor''. E nei femminili il nome ''capra'' fa coll'articolo ''capra''; nel genitivo e dativo ''capr-èi''; nel plurale ''capre-le'' e nel genitivo e dativo ''capre-lor''. Forse anche le declinazioni delle lingue latina, greca, gòtica in origine non furono altro che sèmplici nomi con un articolo affisso. Onde questa, ch'è la più notabile proprietà della lingua valaca, è cosa di molto momento nell'istoria generale delle lingue.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|185}}</noinclude>
Nella formazione dei plurali la simiglianza tra la lingua valaca e la nostra è quasi perfetta. ''Lupi, ursi, tàuri, vermi'' nel mascolino; e nei femminili ''capre, persone, camiscie, funi, legi'', ecc., con poche eccezioni. Lo stesso dicasi degli aggettivi ''negru e negra', negri e negre; verde e verdi''. Alcune voci rammentano quelle antiche forme italiane ''tempora, campora, ràmora'' imitate dai neutri latini; poichè hanno i plurali ''càmpuri, tèmpuri'', ecc. Alcune, come da noi, mutano il ''c'' chiuso coll' aperto; e come presso di noi ''amico e amici'', fanno ''sacu e saci''.
Un'altra proprietà comune al toscano e al valaco è quella di far maschili gli àrbori e feminili i frutti; dicendo per esempio ''pruni'' e ''peri'' gli àrbori, e ''prune'' e ''pere'' le frutta. Comune è loro eziandio l'abondanza e facilità dei diminutivi e degli accrescitivi. ''Muiere'' significa donna; ''muierone'' significa donnone; ''omu'' uomo, ''omoiu'' omaccione. E viceversa ''domnu'' (signore, donno) fa ''domnicelu'' (signorino, donzello); ''ca'ne'' fa ''canutiu'' simile al friulano ''cianùt''; ''Maria'' fa ''Mariutia''; e si hanno i venusti aggettivi ''negrutiu, albutiu'', che noi diremmo ''negruccio, biancuccio''; ed ''orbetiu'', che noi diremmo ''orbino'' od ''orbetto''. Pare dunque che codeste forme si fossero svolte nella favella popolare dell' impero romano prima che fossero condutte le colonie della Dacia, ossia nel primo secolo dell' era nostra.
Nè manca la lingua valaca di certa facilità nel derivar voce da voce e raggiùngere le varie modificazioni del pensiero; da ''òmeni'', uòmini, fa ''omenime'', turba d' uòmini; da ''spinu'' fa ''spinetu'' (spinaio); da ''negru'' fa ''negreatia' ''(negrezza), e conosce già la derivazione ''figliastro'' (fiastru) da ''figlio''. E così varia in molte e belle maniere le desinenze e il loro valore con certe e regolari norme. Conservò pure la proprietà di modificare i verbi col preporre loro tutte le particelle; l' uso delle quali dà tanta pieghevolezza alle lingue della famiglia indoeuropèa, e le distingue dalla famiglia semitica o aràbica. Cosicchè gli studiosi Valacchi a ragione dicono la lingua loro suscettiva d' incremento e di perfezione, ed atta a rivestire le più sottili dottrine e i più nuovi divisamenti dei dotti.
I verbi nell' indefinito sèrvono di nome astratto, come in<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|186}}</noinclude>
greco ed in italiano; ''transmutare'' per esempio significa ''trasmutazione''. Hanno i verbi le medesime quattro coniugazioni dell'italiano e si sussidiano dagli ausiliarii ''avere'' e ''fire'' (è''ssere'', cioè il latino ''fieri''). Màncano del futuro e vi suppliscono col verbo ''voire'' (volere), come gli Inglesi (''I will'') e i Greci moderni (θέλω), dicendo per esempio ''jo voiu vedere'' (io vedrò). Hanno il trapassato che a noi manca; per esempio, ''io avusem'', io aveva avuto. — Ecco come s'inflette il verbo: ''jo saltu, tu salti, el salta', noi salta'mu, voi saltati, ei salta' (simile al vèneto i ''salta)''; nell'imperfetto: ''jo saltaam'', ecc., ''noi saltaamu'', ecc.; nel passato: ''io saltài''; indefinito: ''saltare'', o più vulgarmente ''saltà' '', come i Cisalpini e i Napoletani. Fanno i passivi a questo modo: ''jo me vedu'' (io son visto), ''el se vede'' (è visto, si vede). Aggiungono i pronomi all'italiana: ''dami'' (dammi), ''dati'' (datti), ''dai'' (dalli), ''dani'' (danne). E ciò fa prova dell'antichità di queste forme vulgari e moderne della favella romana.
7.
Chi è meravigliato al vedere come una nazione il cui nome medesimo suona quasi bàrbaro ai nostri orecchi, sia congiunta a noi così strettamente e possa dirsi parte di nostra progenie, può in breve tempo farsi di questa lingua una bastevol nozione. E certo gli studîosi d'erudizioni e di origini troveranno tale studio, nonchè ùtile, affatto necessario. Soggiungiamo pochi tratti di colloquio famigliare, perchè si vèdgano le parole non solo, ma anche la maniera cui si lègano in proposizioni. Vi apponiamo una interpretazione letterale con quelle parole italiane che più s'approssimano alle valache. Sono frammenti presi dalla Grammàtica d'Alessi.
<poem>
''Valaco'' ''Italiano''
Buna sera; quum te porti? Buona sera; come ''ti porti?''
(modo francese)
Te vedu in sa'nitate buna. Ti vedo in buona ''sanità''
Quum te ai avutu, Domnia tua, Come ti ''hai avuto'', Siguoria
</poem><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|187}}</noinclude>
<div style="column-count:2;">
'''Valaco''' ''Italiano''
de ''atunci'' de qua'ndu nu avem' avut' onore a te vedere? Tua, d'allora (''tunc'') quando nou abbiamo avuto l'onore di vederti?
Forte bine, Domnu-le. Molto bene (''fort bien''), Signore.
Acestu vestimentu sta forte bine Domni-či Ta-le. Questo vestimento ''sta'' assai bene a Signoria Tua.
Acesta è moda. Questa è la moda.
Ce temp' este? Che tempo è?
È tempu serinu? È tempo sereno?
È tempu formosu? È tempo ''formoso''?
È re'u tempu? È ''reo'' tempo?
È frigu; pluòe? È freddo; piove?
''Incepe'' a suflà ventu-l? ''Comincia'' (''incipit'') a soffiare il vento?
Qua'te ore su'nt? ''Quante'' ore sono?
Su'nt noue. Son nove.
Nu è tardziu. Non è tardi.
Te rogu si' mi dai un foiu de charthie, o pèana, ''si'' un picu de ''tinta''. Ti ''prego'' che mi dia un foglio di carta, una penna e (''sic'') un poco ''d'inchiostro''.
Plàca'ti a intrare in ''chilie'' mea. Piacciati entrare in ''càmera'' mia.
Io nu ''aflu'' nece una pèana. Io non ''trovo'' neanche una penna.
Èccele in ca'la'màriu; eccetele. Eccole nel calamaio; eccotele.
Scii face pèane? Sai temperar penne? (''scis facere''?)
Jo le facu dupo' gustu-l meu. Io le faccio ''dietro'' (''après'') il gusto mio.
Acesta nu è rea. Questa non è rea (''cattiva'').
Audzi, Petre mi, fa' focu. Odi, Pietro mio, fa foco.
Focu è facutu. Il foco è fatto.
Dami ''naframa'' mea; cea ce este in sacu vestimentu-lui meu, celui nouu. Dammi il fazzoletto mio; quello che è in saccoccia del vestimento mio ''quel'' nuovo.
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Correzione formattazione: note a piè pagina, template Centrato/rule/PieDiPagina invece di markdown/div HTML
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|187}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="8"
|-
| valign="top" |
'''Valaco'''
de ''atunci'' de qua'ndu nu avem' avut' onore a te vedere?
Forte bine, Domnu-le.
Acestu vestimentu sta forte bine Domni-či Ta-le.
Acesta è moda.
Ce temp' este?
È tempu serinu?
È tempu formosu?
È re'u tempu?
È frigu; pluòe?
''Incepe'' a suflà ventu-l?
Qua'te ore su'nt?
Su'nt noue.
Nu è tardziu.
Te rogu si' mi dai un foiu de charthie, o pèana, ''si'' un picu de ''tinta''.
Plàca'ti a intrare in ''chilie'' mea.
Io nu ''aflu'' nece una pèana.
Èccele in ca'la'màriu; eccetele.
Scii face pèane?
Jo le facu dupo' gustu-l meu.
Acesta nu è rea.
Audzi, Petre mi, fa' focu.
Focu è facutu.
Dami ''naframa'' mea; cea ce este in sacu vestimentu-lui meu, celui nouu.
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'''Italiano'''
Tua, d'allora (''tunc'') quando nou abbiamo avuto l'onore di vederti?
Molto bene (''fort bien''), Signore.
Questo vestimento ''sta'' assai bene a Signoria Tua.
Questa è la moda.
Che tempo è?
È tempo sereno?
È tempo ''formoso''?
È ''reo'' tempo?
È freddo; piove?
''Comincia'' (''incipit'') a soffiare il vento?
''Quante'' ore sono?
Son nove.
Non è tardi.
Ti ''prego'' che mi dia un foglio di carta, una penna e (''sic'') un poco ''d'inchiostro''.
Piacciati entrare in ''càmera'' mia.
Io non ''trovo'' neanche una penna.
Eccole nel calamaio; eccotele.
Sai temperar penne? (''scis facere''?)
Io le faccio ''dietro'' (''après'') il gusto mio.
Questa non è rea (''cattiva'').
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Il foco è fatto.
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Correzione: righe della tabella unite con <br> invece di andare a capo semplice (si fondevano in un unico paragrafo)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|187}}</noinclude>
{| cellspacing="0" cellpadding="8"
|-
| valign="top" |
'''Valaco'''
de ''atunci'' de qua'ndu nu avem' avut' onore a te vedere?<br>
Forte bine, Domnu-le.<br>
Acestu vestimentu sta forte bine Domni-či Ta-le.<br>
Acesta è moda.<br>
Ce temp' este?<br>
È tempu serinu?<br>
È tempu formosu?<br>
È re'u tempu?<br>
È frigu; pluòe?<br>
''Incepe'' a suflà ventu-l?<br>
Qua'te ore su'nt?<br>
Su'nt noue.<br>
Nu è tardziu.<br>
Te rogu si' mi dai un foiu de charthie, o pèana, ''si'' un picu de ''tinta''.<br>
Plàca'ti a intrare in ''chilie'' mea.<br>
Io nu ''aflu'' nece una pèana.<br>
Èccele in ca'la'màriu; eccetele.<br>
Scii face pèane?<br>
Jo le facu dupo' gustu-l meu.<br>
Acesta nu è rea.<br>
Audzi, Petre mi, fa' focu.<br>
Focu è facutu.<br>
Dami ''naframa'' mea; cea ce este in sacu vestimentu-lui meu, celui nouu.
| valign="top" |
'''Italiano'''
Tua, d'allora (''tunc'') quando nou abbiamo avuto l'onore di vederti?<br>
Molto bene (''fort bien''), Signore.<br>
Questo vestimento ''sta'' assai bene a Signoria Tua.<br>
Questa è la moda.<br>
Che tempo è?<br>
È tempo sereno?<br>
È tempo ''formoso''?<br>
È ''reo'' tempo?<br>
È freddo; piove?<br>
''Comincia'' (''incipit'') a soffiare il vento?<br>
''Quante'' ore sono?<br>
Son nove.<br>
Non è tardi.<br>
Ti ''prego'' che mi dia un foglio di carta, una penna e (''sic'') un poco ''d'inchiostro''.<br>
Piacciati entrare in ''càmera'' mia.<br>
Io non ''trovo'' neanche una penna.<br>
Eccole nel calamaio; eccotele.<br>
Sai temperar penne? (''scis facere''?)<br>
Io le faccio ''dietro'' (''après'') il gusto mio.<br>
Questa non è rea (''cattiva'').<br>
Odi, Pietro mio, fa foco.<br>
Il foco è fatto.<br>
Dammi il fazzoletto mio; quello che è in saccoccia del vestimento mio ''quel'' nuovo.
|}<noinclude></noinclude>
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Pagina:Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo vol. I, Milano 1846.djvu/205
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LSalami
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|188}}</noinclude>
<div style="column-count:2;">
{| cellspacing="0" cellpadding="8"
|-
| valign="top" |
'''Valaco'''
Ce vomu face dupo' prandziu?
Io voiu prea'mblare
Ce case su'nt aceste?
De a direpta, au de a staunga?
Este un ''satu;'' vedi turnu-l?
Campu-l acestu è formosu de vedzutu.
Ecce, vine un caru incarcatu.
Ce om'è acelu cu vestme'nte verdi?
È un venatoriu; duce cu sene doi ca'ni de ve'natu.
Este a Episcopo-lui.
Ce se dzice, ce se audze de nouu?
Ce ne dicu gazete-le?
A'nche nu le avemu lesu.
Imperatu-l este in Bucuresti; au venit din Jasi in Moldavia, in Tiera Roma'nesca.
Hei! frate mi; ''arata'te'' ce es Roma'nu.
Supùne-te legi-lor
Infrè'na'te dela ''postele'' re-le.
Dintre tote maestrii-le, maestria de a scrivere este ce mai preiuiùta.
Titu-l sfarmatoriu-l cetetii-ei si al Besericii Jerusalemu-lui, to'ta' Judèa imperitii-ci Romani-lor au supuso.
| valign="top" |
'''Italiano'''
Che vogliamo fare dopo pranzo?
Io passeggierò.
Che case sono queste?
A diritta o a ''stanca?''
È un paese (luogo colto; ''satum''); vedi la torre?
Questo campo è bello di ''veduta.''
Ecco viene un carro caricate.
Che uomo è quello con vestimenti verdi?
È un cacciatore; conduce con sè (''sene'' dei contadini toscani e romani) due cani da caccia.
È del Vescovo (costruzione francese ''C'est à'' ecc.)
Che si dice, che si ode di nuovo?
Che ne dicono le gazzette?
Ancora non le abbiamo lette.
L'imperatore è a Bucareste; è venuto da Jassi di Moldavia, nella Valachia.
Ehi! fratello mio, mòstrati che sei Romano.
Sottopòniti alle leggi.
Raffrenati dalle brame ree.
Tra tutte le ''maestrie'' (arti) la maestria dello scrivere è più che mai preziosa.
Tito il-distruttore della-città e del-tempio (basilica) di-Gerusalemme, tutta la-Giudèa all'imperio dei-Romani ha sottomesso.
|}
</div><noinclude></noinclude>
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LSalami
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'''Valaco'''
Ce vomu face dupo' prandziu?
Io voiu prea'mblare
Ce case su'nt aceste?
De a direpta, au de a staunga?
Este un ''satu;'' vedi turnu-l?
Campu-l acestu è formosu de vedzutu.
Ecce, vine un caru incarcatu.
Ce om'è acelu cu vestme'nte verdi?
È un venatoriu; duce cu sene doi ca'ni de ve'natu.
Este a Episcopo-lui.
Ce se dzice, ce se audze de nouu?
Ce ne dicu gazete-le?
A'nche nu le avemu lesu.
Imperatu-l este in Bucuresti; au venit din Jasi in Moldavia, in Tiera Roma'nesca.
Hei! frate mi; ''arata'te'' ce es Roma'nu.
Supùne-te legi-lor
Infrè'na'te dela ''postele'' re-le.
Dintre tote maestrii-le, maestria de a scrivere este ce mai preiuiùta.
Titu-l sfarmatoriu-l cetetii-ei si al Besericii Jerusalemu-lui, to'ta' Judèa imperitii-ci Romani-lor au supuso.
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'''Italiano'''
Che vogliamo fare dopo pranzo?
Io passeggierò.
Che case sono queste?
A diritta o a ''stanca?''
È un paese (luogo colto; ''satum''); vedi la torre?
Questo campo è bello di ''veduta.''
Ecco viene un carro caricate.
Che uomo è quello con vestimenti verdi?
È un cacciatore; conduce con sè (''sene'' dei contadini toscani e romani) due cani da caccia.
È del Vescovo (costruzione francese ''C'est à'' ecc.)
Che si dice, che si ode di nuovo?
Che ne dicono le gazzette?
Ancora non le abbiamo lette.
L'imperatore è a Bucareste; è venuto da Jassi di Moldavia, nella Valachia.
Ehi! fratello mio, mòstrati che sei Romano.
Sottopòniti alle leggi.
Raffrenati dalle brame ree.
Tra tutte le ''maestrie'' (arti) la maestria dello scrivere è più che mai preziosa.
Tito il-distruttore della-città e del-tempio (basilica) di-Gerusalemme, tutta la-Giudèa all'imperio dei-Romani ha sottomesso.
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LSalami
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Correzione: righe della tabella unite con <br> invece di andare a capo semplice (si fondevano in un unico paragrafo)
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'''Valaco'''
Ce vomu face dupo' prandziu?<br>
Io voiu prea'mblare<br>
Ce case su'nt aceste?<br>
De a direpta, au de a staunga?<br>
Este un ''satu;'' vedi turnu-l?<br>
Campu-l acestu è formosu de vedzutu.<br>
Ecce, vine un caru incarcatu.<br>
Ce om'è acelu cu vestme'nte verdi?<br>
È un venatoriu; duce cu sene doi ca'ni de ve'natu.<br>
Este a Episcopo-lui.<br>
Ce se dzice, ce se audze de nouu?<br>
Ce ne dicu gazete-le?<br>
A'nche nu le avemu lesu.<br>
Imperatu-l este in Bucuresti; au venit din Jasi in Moldavia, in Tiera Roma'nesca.<br>
Hei! frate mi; ''arata'te'' ce es Roma'nu.<br>
Supùne-te legi-lor<br>
Infrè'na'te dela ''postele'' re-le.<br>
Dintre tote maestrii-le, maestria de a scrivere este ce mai preiuiùta.<br>
Titu-l sfarmatoriu-l cetetii-ei si al Besericii Jerusalemu-lui, to'ta' Judèa imperitii-ci Romani-lor au supuso.
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'''Italiano'''
Che vogliamo fare dopo pranzo?<br>
Io passeggierò.<br>
Che case sono queste?<br>
A diritta o a ''stanca?''<br>
È un paese (luogo colto; ''satum''); vedi la torre?<br>
Questo campo è bello di ''veduta.''<br>
Ecco viene un carro caricate.<br>
Che uomo è quello con vestimenti verdi?<br>
È un cacciatore; conduce con sè (''sene'' dei contadini toscani e romani) due cani da caccia.<br>
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Che si dice, che si ode di nuovo?<br>
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Ancora non le abbiamo lette.<br>
L'imperatore è a Bucareste; è venuto da Jassi di Moldavia, nella Valachia.<br>
Ehi! fratello mio, mòstrati che sei Romano.<br>
Sottopòniti alle leggi.<br>
Raffrenati dalle brame ree.<br>
Tra tutte le ''maestrie'' (arti) la maestria dello scrivere è più che mai preziosa.<br>
Tito il-distruttore della-città e del-tempio (basilica) di-Gerusalemme, tutta la-Giudèa all'imperio dei-Romani ha sottomesso.
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Pagina:Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo vol. I, Milano 1846.djvu/206
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LSalami
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|189}}</noinclude>
8.
A chi voglia dar opera alla cognizione di questa lingua non màncano sussidii di grammatiche e dizionarj, che pur troppo sono l'unica supellèttile letteraria di questa nazione. Verso la fine del sêcolo scorso cominciârono fra l'universale fermento delle nuove idèe a dar segno di vita nazionale anche i Valachi, curândosi di sè e della propria lingua. Nel 1770 compârvero in Venezia il lêssico quadrilingue di {{AutoreCitato|Daniele|Moscopoli}} Daniele Moscopolita, e il glossario trilingue di {{AutoreCitato|Caballiotti}} Caballiotti; ma èrano ambidue in greca scrittura, e destinati ad agevolar l'intelligenza del greco agli altri pôpoli della Turchia, albanesi, búlgari e valachi. La lingua valaca vi segue a preferenza il dialetto macedônico, che abonda di vocàboli e modi greci; poichè non solo quei Macedo-Valachi convîvono molto coi greci, ma i loro preti insègnano la religione e offìciano in quella lingua, i mercanti corrispôndono in greco, e tutti gli uòmini più o meno la pârlano, e non sôgliono scriver mai nella propria.
Nel 1780 Giorgio Scinkai publicò in Vienna gli ''Elementa linguae daco-romanae'' di {{AutoreCitato|Samuele|Klein}} Samuele Klein, adattando al valaco le lêttere latine per zelo di catolicismo, giacchè i partigiani della religione greca e riformata si fanno dovere d'adoperar l'alfabeto cirillico.
Questo alfabeto fu inventato dai missionarj Cirillo e Mètodo pei Cristiani Slavi delle rive del Danubio, verso la fine del secolo IX; e sette sêcoli dopo fu dai Valachi riformati applicato alla loro lingua nei libri sacri. Ha una selva di lêttere, cioè non meno di 44; alle quali i Valachi ne aggiûnsero due altre ancora, anzi Boiagi ne aggiunse quattro. E può ben crêdersi che alcune siano superflue; però hanno il vantaggio di poter esprimere senza composizioni e contorsioni molte profferenze che il nostro alfabeto non raggiunge. Per esempio distinguono i due ''z'', il ronzante e il tagliente, come già voleva il nostro {{AutoreCitato|Trissino|Trissino}}; e parimente distinguono le due ''s''; distinguono il ''k'' dal ''c'' aperto; il ''gh'' chiuso dal ''g'' parimente aperto; ed indicano molti altri suoni cioè il ''th'' greco, il ''ch'' aspirato, il ''sci'', il ''j'' francese, l'''n''<noinclude></noinclude>
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LSalami
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA|190}}</noinclude>
nasale, il ''gni'', il ''gli''; e il suono composto ''sct'', simile al tedesco ''scht''.
Fu in quell' alfabeto che nel 1787 il boiaro Vacarescu stampò a Rimnico le sue ''Osservazioni sulla lingua Valaca''. E nell' anno seguente il medico Molnar stampando in Vienna la sua ''Grammatica Valaca'' (Walachische Sprachlehre) per uso dei Tedeschi e giusta il dialetto transilvano, giudicò bene di scrivere ogni voce valaca con ambo gli alfabeti latino e cirillico. Nel 1797 Radu Tempeo stampò un' altra ''Grammatica'' ad Hermannstadt. Nel 1802 si ristampò a Venezia il ''Léssico'' di Daniele Moscopolita. Nel 1805 si ristampò il Scinkai a Buda. Nel 1809 il medico Rosa stampò a Buda un libretto di ortografia per divulgare tra i suoi concittadini l' uso delle lettere latine. Nel 1810 si ristampò ad Hermannstadt il Molnar. Nel 1810 uscì il ristretto elementare di Demarchi a Cernovitz; e nel 1813 la grammatica Màcedo-Valaca di Michele Boiagi a Vienna. Nel 1821 il curato protestante Andrèa Clemens stampò a Buda un' altra grammatica ad uso dei Tedeschi. Nel 1822 e 23 fu edito dal Collegio Protestante di Clausemburgo o ''Clus'' come dicono i Valachi, un Dizionario valaco, latino e ungàrico. E nel 1825 uscì finalmente il ''Gran Dizionario Quadrilingue'' che incominciato da Samuele Klein e Basilio Colosi, e continuato da Pietro Maior, fu ridotto a compimento dopo 30 anni d'aspettazione, e stampato a Buda a spese dell' Università Ungàrica col titolo di ''Lèsicon roma'nescu, la'tinescu, ungurescu, nemt'escu'', cioè valaco, latino, ùngaro e tedesco. Nel 1829 uscì la ''Grammatica Dacoromana'' del giovane Alessi in Vienna, scritta in latino alquanto incòndito e qual si parlava e scriveva nei tribunali e negli uffici dell'Ungheria; ma è la più adatta per gli Italiani; e ne abbiam desunto quei frammenti di famigliare colloquio esposti più sopra. Però anch'essa ha il difetto d' un' ortografia che non mira tanto al suono quanto alla derivazione delle parole, e quindi non è atta a divenir popolare come quella del Boiagi. Vi campeggia l'affettazione del latinismo e l'aborrimento delle voci slave, che è commune a molti scrittori e più massime ai catòlici, e fu da Radu Tempea spinto ad un vero eccesso; poichè i grammàtici dèvono dar sesto e grazia alle lin-<noinclude></noinclude>
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Pagina:Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo vol. I, Milano 1846.djvu/208
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LSalami
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E L'ITALIANA|191}}</noinclude>
gue, non devono rifarle e rimpastarle, sotto pena di divenire inutili e stranieri ai loro concittadini. Ma queste contese che già dalla prima origine della letteratura valaca si accesero, non si spegneranno sì facilmente presso un popolo che vive sotto sette principi e tre religioni, disperso la più parte fra nazioni d'altra lingua. Prevarrà alla fine quel dialetto, quella grammatica e quella scrittura che dominerà dove sarà unita la maggior massa della nazione, con minore miscuglio di stranieri. E non sembra dubbio che a questo destino sieno riserbate le due Valachíe e la Moldavia; ove il valaco già da lungo tempo è lingua giudiziaria ed amministrativa. Il successivo incivilimento, nel seno d' un' assicurata convivenza, alleverà culti scrittori, che dando alla lingua forme più costanti e doviziose, trarranno seco l'universale consenso anche delle tribù politicamente separate. Al di là dei monti, in Transilvania ed Ungaria, il latino e la troppa commistione delle diverse genti, reprimono lo sviluppo della lingua nazionale, come lo contraria su l'opposta riva del Danubio l'uso già esteso ed antico del greco e dello slavo. Quanto alla scrittura dei tre alfabeti, il greco è affatto insufficente, il cirillico è troppo esclusivo e tende troppo a isolare la nazione; il latino offre l' uso più facile, più elegante, men dispendioso perchè applicabile ad altre lingue, più comodo agli stranieri, e utile ai nazionali; e basterebbe aggiungervi qualche segno di più, come gli Europei occidentali han già fatto introducendo le lettere ''J'', ''K'', ''W'' ed ''U'', perchè bastasse alla certezza dei suoni e alla facile comprensione del vulgo. Tutti i buoni faran voto che questo campo da tanti secoli isterilito si fecondi; che una nuova nazione e una nuova lingua vengano ad accrescere il tesoro della civiltà; e sia sottratta a una vita infelice una stirpe la cui gloriosa origine sembrava presagio di più avventuroso destino.
Intanto l' amatore della lingua italiana può trarre molto lume dallo studio di questa lingua, se consideri che il rampollo dacoromano fu tratto dal tronco itálico fin dalla fine del secolo I e totalmente avulso alla fine del secolo IV. Pertanto quasi tutte quelle deviazioni dalla lingua latina le quali sono comuni tanto all' italiano quanto al valaco, come gli accrescitivi, i diminu-<noinclude></noinclude>
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Pagina:Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo vol. I, Milano 1846.djvu/209
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LSalami
51160
Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA E L' ITALIANA|192}}</noinclude>
tivi, i cumulativi e altre forme che abbiamo descritte, si dovrebbero credere ''già nate prima della separazione'', epperò affatto indipendenti dalle invasioni barbàriche; l'influenza delle quali sull' Italia viene stranamente esagerata, sì per boria d'altre nazioni, sì per assurda indulgenza e credulità della nostra. Quindi si potrebbero riguardare in certo modo come segni monumentali, da cui indurre lo stato della lingua parlata a que' tempi, e misurare fino a qual punto fosse pervenuta nel secolo II la trasformazione del solenne latino nelle àgili favelle romanze. Così il fugèvole testimonio della rozza parola vulgare può essere per l'istoria delle società umane ciò che le stratificazioni del suolo sono per l'isteria del globo *.
<center>''Nota posta negli Annali di Statistica dell' anno 1837.''</center>
* Il corso del tempo portò rapido cangiamento nella situazione della Dacia. La civiltà europea venne ad irròmpere improvvisa fra quelle attonite popolazioni. Già essa sostituì sull'acque del Danubio alle saicche dei gianizzeri le corse festèvoli ed animatrici del vapore; già la nuova bandiera valaca è conosciuta nei porti dell'Adriàtico. Ciò, ed altro, richiederebbe che questo articolo si rifondesse in gran parte. Ma lo scrittore, quantunque abbia pensato che fosse meglio pubblicarlo che lasciarlo in obblio, non si sente in lena di rinvilupparsi di nuovo in questo argomento. Per verità era frutto d'uno studio leggiero ed accessorio, fatto per rischiarire un argomento più vicino e nazionale. Sì era egli proposto di determinare partitamente ''l'influenza delle invasioni dei bàrbari sulla favella itàlica''. Vi si era imbarcato, non per proposito letterario, ma per mera curiosità destata dal casual paragone tra alcune lingue a cui si era applicato fin dalla adolescenza. Dai dizionarî di lingue vive a poco a poco si era aggrappato ai glossarî di lingue morte o quasi appena vissute: all'anglosassone, al gòtico, al franco, all'islandese e ad altre consimili anticaglie; nonchè a quello dei vulgari dialetti di Svizzera, di Scozia, di Germania. Ciò che era faticoso allora, è divenuto in questi anni assai facile per le cure che molti stranieri vi póvero. Intanto l'autore si venne affezionando a studî d'indole affatto diversa, sicchè non gli sembra omai di poter facilmente ritornare a questi.
<center>''Altra nota soggiunta nel 1846.''</center>
Ai sette anni ch'èrano già corsi nel 1837, quando i redattori degli Annali di Statistica s'indussero ad accogliere questo scritto, che prima avèvano giudicato di troppo estranio e letterario argomento, ora si aggiunse altro più lungo intervallo di nove anni, senza che ci sia venuto il destro di rifare questo studio giovanile, che raccomandiamo a chi ha più tempo e meno pensieri.<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NESSO FRA LA LINGUA VALACA E L' ITALIANA|192}}</noinclude>
tivi, i cumulativi e altre forme che abbiamo descritte, si dovrebbero credere ''già nate prima della separazione'', epperò affatto indipendenti dalle invasioni barbàriche; l'influenza delle quali sull' Italia viene stranamente esagerata, sì per boria d'altre nazioni, sì per assurda indulgenza e credulità della nostra. Quindi si potrebbero riguardare in certo modo come segni monumentali, da cui indurre lo stato della lingua parlata a que' tempi, e misurare fino a qual punto fosse pervenuta nel secolo II la trasformazione del solenne latino nelle àgili favelle romanze. Così il fugèvole testimonio della rozza parola vulgare può essere per l'istoria delle società umane ciò che le stratificazioni del suolo sono per l'isteria del globo.<ref>{{Centrato|''Nota posta negli Annali di Statistica dell' anno 1837.''}}
Il corso del tempo portò rapido cangiamento nella situazione della Dacia. La civiltà europea venne ad irròmpere improvvisa fra quelle attonite popolazioni. Già essa sostituì sull'acque del Danubio alle saicche dei gianizzeri le corse festèvoli ed animatrici del vapore; già la nuova bandiera valaca è conosciuta nei porti dell'Adriàtico. Ciò, ed altro, richiederebbe che questo articolo si rifondesse in gran parte. Ma lo scrittore, quantunque abbia pensato che fosse meglio pubblicarlo che lasciarlo in obblio, non si sente in lena di rinvilupparsi di nuovo in questo argomento. Per verità era frutto d'uno studio leggiero ed accessorio, fatto per rischiarire un argomento più vicino e nazionale. Sì era egli proposto di determinare partitamente ''l'influenza delle invasioni dei bàrbari sulla favella itàlica''. Vi si era imbarcato, non per proposito letterario, ma per mera curiosità destata dal casual paragone tra alcune lingue a cui si era applicato fin dalla adolescenza. Dai dizionarî di lingue vive a poco a poco si era aggrappato ai glossarî di lingue morte o quasi appena vissute: all'anglosassone, al gòtico, al franco, all'islandese e ad altre consimili anticaglie; nonchè a quello dei vulgari dialetti di Svizzera, di Scozia, di Germania. Ciò che era faticoso allora, è divenuto in questi anni assai facile per le cure che molti stranieri vi póvero. Intanto l'autore si venne affezionando a studî d'indole affatto diversa, sicchè non gli sembra omai di poter facilmente ritornare a questi.
{{Centrato|''Altra nota soggiunta nel 1846.''}}
Ai sette anni ch'èrano già corsi nel 1837, quando i redattori degli Annali di Statistica s'indussero ad accogliere questo scritto, che prima avèvano giudicato di troppo estranio e letterario argomento, ora si aggiunse altro più lungo intervallo di nove anni, senza che ci sia venuto il destro di rifare questo studio giovanile, che raccomandiamo a chi ha più tempo e meno pensieri.</ref><noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo vol. I, Milano 1846.djvu/210
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||APPENDICE|}}</noinclude>
<div style="text-align: center;">
'''APPENDICE'''
O
APPLICAZIONE DEI PRINCIPII LINGUISTICI
ALLE QUESTIONI LETTERARIE
</div>
___
Abbiamo detto come certe lingue che sopravvivono qua e là nell'estremo arco dell'Europa marittima e lungo gli Urali e il Caucaso, rappresentino colla loro dissonanza la varietà delle tribù primitive. Abbiamo detto come le grandi lingue nazionali mostrino nella loro simiglianza le vestigia d'un comune principio oltremarino, che si atteggiò variamente nelle successive sue stazioni, giusta gli elementi indigeni ai quali si veniva innestando. Abbiamo detto finalmente come i dialetti siano qualche cosa d'intermedio tra la nativa varietà dei popoli e la crescente unità delle nazioni, essendo essi ad un tempo reliquie della prima, e incomplete opere della seconda. — Queste tre proposizioni, che fanno una sola e semplice dottrina, non rimangono senza qualche opportuna applicazione ai presenti dispareri intorno alla nostra lingua; di tre dei quali ora faremo breve menzione. Vogliamo dire: dell'uso di nuovi toscanèsimi — dell'uso di nuove voci greche — della riforma dell'ortografia. *<ref>Alcune delle cose che qui seguono, vennero già toccate in diversi luoghi del ''Politecnico''.</ref>
<noinclude><references/></noinclude>
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{{Centrato|ALLE QUESTIONI LETTERARIE}}
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Abbiamo detto come certe lingue che sopravvivono qua e là nell'estremo arco dell'Europa marittima e lungo gli Urali e il Caucaso, rappresentino colla loro dissonanza la varietà delle tribù primitive. Abbiamo detto come le grandi lingue nazionali mostrino nella loro simiglianza le vestigia d'un comune principio oltremarino, che si atteggiò variamente nelle successive sue stazioni, giusta gli elementi indigeni ai quali si veniva innestando. Abbiamo detto finalmente come i dialetti siano qualche cosa d'intermedio tra la nativa varietà dei popoli e la crescente unità delle nazioni, essendo essi ad un tempo reliquie della prima, e incomplete opere della seconda. — Queste tre proposizioni, che fanno una sola e semplice dottrina, non rimangono senza qualche opportuna applicazione ai presenti dispareri intorno alla nostra lingua; di tre dei quali ora faremo breve menzione. Vogliamo dire: dell'uso di nuovi toscanèsimi — dell'uso di nuove voci greche — della riforma dell'ortografia.<ref>Alcune delle cose che qui seguono, vennero già toccate in diversi luoghi del ''Politecnico''.</ref>
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1.
''Dell' uso di nuovi toscanèsimi.''
Quando si chiama Dante esemplare e padre della lingua, si riguarda alla qualità generale e dominante del suo stile, e non s'intende significare che sia bello far uso di tutte quante le voci ond' egli si valse. È superfluo il dire che farebbe mala prova chi fidando senza discernimento nell'autorità di tanto nome, ripetesse seco lui, ''scipa, berze, leppo, musare, mucciare, trullare,'' e il loco ''sollo,'' e l'aspetto ''brollo,'' e ''accisma'' e ''aguescia'' e ''accaffia''. Nè parimenti sarebbe lecito seguirlo, ov' egli con licenza da viaggiatore intrude nell'italiano la forma francese delle voci latine, ''roggio, vengiare, giuggiare,'' ed anco prende da quella lingua vocàboli di non latina radice, come ''giubetto,'' e ''borgno'' e ''borni''. E non è pur vero, come molti leggermente ripètono, che Dante componesse la lingua adunando vocàboli d'ogni pòpolo d'Italia; poichè le voci ch' egli prese dai dialetti, nei dialetti ricàddero, e non divennero mai lingua; nè mai l'Italia imparò a dire ''ca' per casa,'' o ''co' per capo,'' o ''barba per zio''.
Bensì è vero che Dante fissò la lingua, scegliendo con lùcido e quasi infallibile giudicio nel dialetto toscano tutto ciò che consonava agli altri dialetti itàlici, e pertanto era acconcio a divenir lingua commune. Dov' egli canta ''La divina foresta spessa e viva,'' o il ''Dolce color d'oriental zaffiro,'' egli tocca quelle corde alle quali ogni loquela d'Italia risponde. Epperò compie un voto secreto della mente, che se ne compiace, e vi s'acqueta; e non essendo conscia che quell'assenso procede da naturale accordo della voce toscana colle voci di cui fa uso tutta la nazione, ne rende onore alla privata autorità del poeta, e lo chiama testo di lingua. Se non che, quando egli poi superbo della sua forza trapassa il giusto confine, e s'attenta a por sull'altare la parola propria d'una sola plebe, foss' anco la toscana, egli non piace, non fa più esempio, e perde l'autorità<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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di testo. E la nazione per sècoli e sècoli ''guarda e passa'', ove trova scritto:
<poem>
Già veggia per mezzul perdere o lulla.
</poem>
Poichè codesto non è gentile arbusto del campo nazionale, ma reliquia di primitiva tribù, sterpo superstite della selva selvaggia. E se Dante avesse tenuto sempre un così fatto stile, come altri fece, non sarebbe mai divenuto il poeta della nazione. È ben vero che fra i mille carati d'oro gli venne pure avvolto qualche millesimo di mondiglia. Ma egli fu testo di lingua, perchè primo e più sagace conoscitore del metallo, non perchè avesse potenza d'alchimia di tramutare in oro la terra ''e il peltro''.
Dietro Dante venne con più sottile e sollecita cura il Petrarca, a cui fu lieve fatica compiere quella sì bene augurata cernitura. E per ciò i sccoli seguenti ebbero più credenza in lui, ch'era pur di lunga mano il men forte, ma era il più fido. E l'Italia non osò porsi alla scuola di Dante, se non quando l'uso dei più, nonostante la privata discordanza dei meno, ebbe talmente fisso e fermo il tenore della lingua, che ognuno poteva discernere subitamente ove Dante era testo e dove non era.
Non altrimenti era accaduto alla lingua greca. Perocchè chi legge prima Senofonte o Polibio, poscia il vetusto Erodoto, poscia il più vetusto Omero, sì avvien mano mano che risale il corso del tempo, in certi vocaboli che si trovano solo nel più antico autore; e non hanno il dolce sembiante greco; e si direbbero lasciati per via da qualche stuolo di Centauri o di Ciclopi. Dai più sono tenute voci poetiche, sebbene per verità non siano pittoresche, nè armoniose, nè figurate, e i poeti delle successive età rare volte abbiano avuto cuore di valersene. Sembrano ben piuttosto reliquie delle favelle native e divise, ch'erano per la Grecia prima che i maestri pelasghi vi spargessero la semente d'una commune e fraterna civiltà; e nei tempi d'Omero non erano del tutto estirpate. Tucidide e Platone e Senofonte e gli altri poterono ritrarre poi dal dialetto attico la lingua ferma e generale, perchè in Atene, mercato e teatro e<noinclude></noinclude>
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delizia della Grecia, venivano quasi a far coro le voci di tutta la nazione; e perchè fin dall' origine nel pòpolo attico predominò quello che abbiam detto commune elemento asiàtico.*
E parimente se consideriamo le lingue moderne, vediamo come una simile stacciatura ebbe la lingua inglese nel trapassare da Shakespear a Milton e a Pope; onde a intender quello non basta aver perizia dello stile di questo; ma è mestieri d'un commento che interprèti il ''welkin'' e il ''nowl'' e il ''nousle'', e siffatte altre merci da ferravecchi. E vediamo come la dizione di Montaigne, la quale ha tanto di ciò che i nostri chiamerèbbero sapore di lingua, venne in molta parte rifiutata da Molière e Voltaire. E tuttavia per questo ristringimento la lingua francese, anzichè perdere, acquistò ben piuttosto quella miràbile lucidezza ed efficacia che abbagliò e scosse anco le genti straniere. E oggidì ancora, e a buon diritto, quella nazione non tiene in tanto pregio l'atleta di Marsilia, il quale viene in piazza a ''far le forze'' tutto impennacchiato dei ribòboli di Ronsard, che non quelli altri scrittori i quali hanno l'arte di dir le cose nuove, senza uscire dal consueto giro di voci, e da quella povertà, come il vulgo la chiama. Povertà preziosa e fortunata, al paragone dell'inerte e importuna opulenza che trabocca dai nostri vocabolari, i quali ne sembrano quasi la colluvie di Serse a fronte dei pochi e schietti pugnatori di Platèa. Pòvera non è quella lingua che parla di tutto a tutti; piuttosto pòvera è quella che traballa sotto la soma de' suoi tesori.
Potrebbe intendere taluno che volessimo quasi riporre il vanto d'una lingua nella povertà. Non è così; e valga un esempio. Il latino avrebbe potuto darci la doppia voce ''canna'' e ''arùndine''; ma nel trapasso all'italiano sopravvisse solo la prima; e perchè ''canna'' era commune al greco, anzi piuttosto greca che latina, epperò divulgata anche nell'Italia meridionale: e perchè ''arùndine'' faceva equivoco con ''ròndine'', voce mozza dalla troppo vicina ''hirùndine''; laonde ne rimase solo ''arundinaceo'', parola<noinclude></noinclude>
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ancora dei naturalisti, e d' uso riposto e impopolare. Ma perchè sia durata la sola radice ''canna'', è forse a dire che la lingua ne restasse impoverita? — Aperto il dizionario latino in ''canna'', vi troviamo quattro sole derivate, ''cannetum, canneus, cannicius, cannula''. Aperto l'italiano ve ne troviamo forse quaranta, assai varie di significato e di forma, ''canneto, scannare, incannatura'', e quel bellissimo traslato, e non concesso al latino,
<poem>Lo gittò dentro alle bramose ''canne'';</poem>
e ciò che più vale, troviamo il nome di tre delle più poderose moderne invenzioni, il ''cannello'' chimico, il ''cannocchiale'' e il ''cannone''; il qual ultimo vocabolò mise altre propàgini, ''cannoniere, cannonata, cannonare, cannoneggiare''. — E questa adunque sarebbe povertà? — La radice ''canna'' qui è cosa viva che germoglia e fiorisce, porgendo un nuovo rampollo ad ogni nuovo bisogno della nazione. Affinchè l'Italia intendesse e adottasse le nuove parole ''cannocchiale'' e ''cannamele'', non fu mestieri che intervenisse l'autorità d' alcun testo di lingua; poichè quelle ramificazioni erano troppo naturali e spontanee, ed ogni più semplice intelletto in tutta la penisola facilmente poteva riferirle al loro tronco. È incredibile a dirsi da quali poche centinaia di radici si possa svolgere una multiforme e ricchissima e bellissima lingua. Non dalla varietà delle sementi proviene la bellezza delle selve, ma dal facile e vigoroso mettere dei tronchi. Ciò che si dice fìssar la lingua consiste appunto nella sagace scelta di quelle radici che per loro natura fanno prova in ogni parte del paese. Ma v' è tra noi più d' uno che crede divenirci benefattore e padre, traendo dalla polve del trecento qualche fuscello già morto e tarlato, o correndo creta e maremma a sbarbicarvi qualche nuovo piè di tribolo o d' urtica.
<poem>''Non his auxiliis nec defensoribus istis''
''Tempus eget.''</poem>
Se Dante, onorato dai secoli, e glorioso segno al quale gli ''scrittori'' fecero gara d' approssimarsi, non ebbe in cinquecento<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DEI NUOVI|198}}</noinclude>
e più anni l' autorità di farci adottare il ''toletto'' e il ''pileggio'' e altre poche sue provincialità, benchè schiarate e sacrate da tutta la luce e la gloria de' suoi cieli, che sperano mai gli scrittorelli, che in ogni libricciuolo non letto nè leggibile più d'una volta, non temono di spòrgnerne alla ristuccia Italia la più indiscreta e temeraria imboccata? E almeno s' accordàssero tutti a dettarcí non più d'un centinaio per generazione di queste strane e bizzarre radici, che noi pòveri profani e incirconcisi, affollati in vulgo qua e là per l' Italia, dovéssimo tanto ripètere e rimenare e leggendo e parlando e scrivendo, che ci rimancésero confitte nel tubere suboculare, e le potéssimo trasméttere preziosa eredità colla cuna e coll' abecedario ai fortunati che ci vengono posteriori. Ma ognuno di codesti sapienti di lingua ha il suo proprio fardello d' erbe rare e virtuose; chè se tutte le dovéssimo adunare, non si sarebbe vista mai più nuova e graveolente spezeria. E sèmbrano in lena d' andare erborizzando a nostro bene, vita nostra durante e più a lungo assài; onde ''la bella lingua possa andar nascendo'' per cinque sècoli ancora, e possa la balbuzie della nostra nazione prodursi per infinita età.
Ben vi fu ai nostri giorni un grande scrittore che col proposito di dar colore di paese al suo racconto, venne facendo una sì felice scelta di modi, che parve lombardo ai lombardi, e tuttavia toscano ai toscani e italiano a tutta Italia. E taluno si fece le meraviglie che tanta parte dei modi contadineschi d'un pòpolo fosse commune ad un altro separato e lontano: Ma dovea in quella vece ammirare l' ingegno che, per dirlo coi pìttori, li aveva ''sentiti'', e li aveva potuti adunar d' ogni parte e distèndere con tanta facilità e seguenza d' impasto. Ed è più ancora a stupire che ciò fosse òpera spontanea del gusto, piuttostochè di meditata opinione; poichè forse lo scrittore intendeva altrimenti. E per verità infervoràtosi poi, come avviene, nelle cose di lingua, avrebbe guasto l' òpera sua se fosse stato in tempo di farlo; conciossiacchè non ricercò altrimenti nel toscano ''il più bel fiore'', vale a dire, ciò ch' è consentaneo a tutti i pòpoli d' Italia, o può di leggieri divenirlo, ma quelle peculiarità le quali sono al tutto esclusive di luogo, e riescono impo-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||TOSCANESIMI|199}}</noinclude>
polari altrove. Perocchè, a cagion d'esempio, ''cappelletta'' è voce intesa a tutta Italia, mentre ''tabernacolo'', fuori di Toscana, non corre più se non con altro e troppo più solenne significato; e così ne giudicò tutta la nazione.
Per fermo qualche grave e profonda ragione deve pur èsservi, perchè tanta parte delle più squisite forme toscane non potè mai prender voga nel commune uso d'Italia. Quasi si direbbe che in quelle scritture a cui la Crusca volle principalmente appellarsi, siano due diverse lingue; e ben si vorrebbe interpretare in qualche modo quel pertinace e perpetuo giudicio della moltitudine degli Italiani, che sempre si apprese all'una come a cosa sua, e sempre come aliena e bàrbara ricusò l'altra. Deve pur èsservi qualche secreta legge, dietro la quale essi sèppero distinguer voce da voce, separar Dante da Dante, e Boccaccio da Boccaccio, quasi con ciò che nella vita materiale si chiama ''secrezione''. Mentre ogni studioso, che appena abbia senso di lètttere, pone l'Ariosto mille volte al disopra del Tasso, la moltitudine se la intese sempre più volentieri col Tasso e col Metastasio e coll'Alfieri; e questo è pure un gran fatto. Non è solo per ignoranza di sottili e riposti studi che la gioventù si rimase sbadigliante alle raffinatezze del Guicciardini, mentre si riscosse tosto alla disadorna e rotta eloquenza del libro ''Dei Delitti e delle Pene''. E non è alcuno che nel lèggere i più preziosi scritti moderni, le istorie di {{AutoreCitato|Guicciardini|Francesco}} a cagion d'esempio, non abbia ansato e sospirato sotto il pondo di quello stile, il quale avvolto sopra sè, come serpe agghiadata, non sa snodarsi e correre colla velocità degli eventi che descrive; e sembra piuttosto svolgersi dai papiri d'Ercolano, che balzar sotto il cozzo del mòbile metallo. Non è per fermo contro la lingua, ma ben piuttosto contro l'autore, anzi contro tutta la scuola, che noi ci sentiamo sdegnati, quando il fragore e il foco e il sangue del campo di Marengo si risòlvono in quella frase d'aqua colta, messa in bocca al vincitore: — ''Avete dato anzi una bella càrica che no''. — Al quale l'altro risponde: — ''Bène godo che la prezziate''. — Queste mollezze di lingua bene ''godiamo che le prezziate'' nei Fioretti di {{AutoreCitato|S. Francesco|San Francesco}}, e in Fra Bartolomeo da San Concordio, e in Messer {{AutoreCitato|Agnolo Pandolfi|Agnolo Pandolfi}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DEI NUOVI|200}}</noinclude>
fini, là dove ammaestra le buone massaie a pulirsi il viso con aqua fresca, e allestir con sapienza le conserve di mele cotogne. Ma non sono modi da battaglia; bensì da gente che si leva in pantòfole a udire stupefatta e scioperata le grida e i gèmiti delle migliaia combattenti, per essere, poco stante, trastullo e strapazzo al vincitore. Noi, più di codesta senile e trèmula eleganza, abbiamo cara e onoranda la forte e sapiente barbarie di Romagnosi e di Beccaria. Non così narrava Dante le vendette d'Ugolino, intonando con quelle risolute parole: ''La bocca sollevò dal fiero pasto''. E se Alessandro adorava Omero, e amava posare sul sacro volume la fronte vittoriosa, egli è perchè sentiva nell'animo la rapidità e l'impeto di quei bellicosi numeri:
<poem>
òs pote cheimarroi potamoi kat' oresphi reontes.
</poem>
E Fòscolo che aveva ''udito'' Omero, ben seppe trar fuori il foco celato nella ''bella lingua'', che pareva sì languida e sì fredda in mano altrui:
<poem>
Corusche
D'armi ferree vedéa larve guerriere
Cercar la pugna; e all'orror de' notturni
Silenzj si spandéa lungo nei campi
Di falangi un tumulto, e un suon di tube,
E un incalzar di cavalli accorrenti
Scalpitanti su l' elmo ai moribondi.
</poem>
Ella è una passazione affatto singolare dei più accurati scrittori italiani di voler dipartirsi sempre dal senso più corrente dei vocàboli e dalle forme più naturali della costruzione, e comporsi da più parti uno stile piuttosto d'eccezioni che di regole. Dicono la tal cosa è di lingua; e non intendono che l'uso comune così consigli; ma bensì che qualche loro autore, unico forse tra mille, e forse un'unica volta, così cadde a dire. E che altro è l'autorevole Corticelli che un ordinatore d'eccezioni e rarità di lingua? Egli dice, a cagion d'esempio, che « la par« ticella ''di'' serve ordinariamente al genitivo. » Ed è la vera e sola<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||TOSCANISMI|201}}</noinclude>
règola della ragione, e perciò dell'uso; ma tosto soggiunge: «E «serve talvolta al dativo, invece di ''a''. — E serve anche all'abla-«tivo, invece di ''da''. — E parimente serve all'ablativo, invece «di ''con'' o ''in''. — E fa ancora le veci di ''per''. — E finalmente, «che Dio ci aiuti, serve altresì all'ablativo, invece dell'''in'' e del-«l'''inter'' dei Latini.» — Ma che babilonica lingua deve parere ella agli stranieri codesta, in cui le particelle, che sono le giunture e i perni dello stile, hanno tutte un medesimo senso, e si piegano prò e contro, e fanno saliscendi, sicchè tutto il discorso tentenna e traballa come le ginocchia dell'ubriaco. Se il Boccaccio disse, per esempio, ''uomini di tali servigi non usati'', la consuetudine più generale e dello stesso Boccaccio e degli altri tutti vuol piuttosto, ''uomini a tali servigi non usati''. E parimenti; per una volta che il pronome ''lui'' siasi usato al caso retto per ''egli'', fu adoperato diecimila volte al caso obliquo. Questo adunque è l'uso e non quello; poichè uso non è ciò che si fa una volta da un solo o da pochi, ma è ripetizione e costanza e generalità. E non costituiscono uso i sparsi esempi raggranellati per tal modo nella Crusca e nelle grammatiche, e dissotterrati per eccellenza negli scrittori che men pensarono allo stile o vi pensarono troppo; onde codeste peculiarità o non sono segni di posata intenzione ma piuttosto di negligenza, o lo son d'affettazione e di leziosità. Intanto i giovani a cui vengono poste inanzi e segnate a dito, se ne infarciscono la memoria; e se ne fanno vanità; e ne divengono inviziati e gliotti, sicchè par loro scempia e cruda ogni cosa che abbia sentore di schietto e di naturale. Ed altri, o più virili e sdegnosi, o non addestrati nell'arte di codesto musaico di parole, dan di calcio alla lingua e alla patria, e s'innamòrano degli scrittori forestieri, in cui vèdono la parola non padrona ma serva del pensiero. Laonde egli sarebbe tempo che li scrittori nostri non riponèssero più il sommo dell'arte nell'accozzare eccezioni e discrepanze, ma bensi nel seguire la consuetùdine più ragionata, e così accingersi a procedere ordinati e concordi. Nè resta a temere che la lingua nostra possa contrarne angusta e tediosa uniformità; poichè, in seno alla concordia di certe consuetùdini e dentro i tèrmini della ragione, può essere infinita la varietà degli stili, giusta l'indole infinita degli ingegni e degli argomenti.<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DEI NUOVI|202}}</noinclude>
La ricerca dell' eleganza e l' amore dei più venusti modi toscani, che divisero sinora li scriventi e resero quasi vacillante la lingua, ben potrebbero esser vincolo di concordia e fondamento di fermezza. Ma sarebbe mestieri che le forme più naturali, epperò più consentite dagli scrittori, si anteponessero sempre a quelle che essendo meno spontanee vennero seguite con più raro esempio. Nè si avrebbero a prendere in Toscana nuove voci, se non per quelle cose i nomi delle quali, oltre all' esser di necessità o almeno d' opportunità più che grande, riescono talmente vari e dissonanti nei dialetti della penisola, che sia mestieri attingerli a quello fra essi il quale, regnando nel mezzo, e avendo maggior copia di parti communi a tutti, pare ordinato a divenire in siffatti bisogni commune interprete e conciliatore.
E ancora quando i nuovi toscanismi si rattenessero in codesti severi limiti d' opportunità e di necessità, egli è certo che non sarebbe lieve fatica l' introdurli di fatto e davvero nell'uso universale e costante. Vediamo come nell' alta Italia tre, a cagion d' esempio, fra i più importanti vocàboli dell' agricoltura e del commercio, ''bòzzolo, baco'' e ''gelso,'' non pervennero ancora a farsi tanto popolari, che ogni di non si oda dir piuttosto ''galletta, bigatto'' e ''moro,'' o giusta le varietà provinciali ''morone'' e ''moraro''. Nè la renitenza delle moltitudini all' adottar siffatti termini è sempre effetto d' inerzia; poichè per quanto si dica in lode del toscano, egli è certo che ''moro'' e ''galletta'' sono voci meglio derivate e meglio concatenate ad altre parti della lingua; poichè ''moro'' è parola d' uso scientifico e antichissimo e poètico, non aliena al toscano e commune al greco, al latino, al francese, allo spagnolo, e quindi richiamata per più parti e più modi alla memoria dei popoli; e ''galletta'' è nome che allude alla forma del bòzzolo, e involve similitudine con altri oggetti, il cui nome è pure toscano, e porge a tutta la lingua molte buone voci; a cagion d' esempio, ''galleggiare''. Pertanto non è al tutto a riprovarsi l' amore che i popoli conservano a quelle parti dei loro dialetti che sono veramente buone e nazionali, anzi più che nazionali, e non già reliquie d' un vivere solitario e selvaggio. E se il supremo bisogno d' una lingua con-<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||TOSCANESIMI|203}}</noinclude>
corde e commune ci consiglia a perseverare in questo e altretali casi, sinchè vinte le resistenze prevalga la voce toscana, non è poi ragione che siffatti sforzi siano da tentarsi ad ogni piè sospinto, e quando si tratti di voci superflue, o di modi triviali o guasti. Lascino dunque li scrittori la vanitosa illusione d'intrudere per forza nell'uso dei popoli quelle stranezze e leziosità che non riescono mai le medesime in tutti, epperò non possono scolpirsi con assidua ripetizione nella memoria di tutti. Ma diano opera giudiziosa e unanime a trascegliere sempre nell'immenso campo della lingua le parti più razionali e più consentibili. Le quali non prevalgono per arbitrio degli autori; essendochè il generale e durevole assenso d'essi medesimi non possa scaturire se non da più intima e più riposta ragione, alla quale si deve rassegnare chi non voglia spèndere fatica a scemarsi favore presso la nazione e la posterità.
<div style="text-align: center;">'''2.'''</div>
<div style="text-align: center;">''Dell'uso di nuove voci greche.''</div>
Se nella lingua dei nostri dizionari vi ha una parte che il commune uso d'Italia ripudia fermamente e nessuna autorità d'ingegno potrebbe mai diffondere e avvalorare, vi sono viceversa altre dovizie di lingua che stanno latenti e infruttuose, solo perchè vi mancò l'opera d'accorti e animosi scrittori. E per cominciare onde prima ci dipartimmo: se nelle più culte favelle d'Europa si palesa l'innesto d'una prisca loquela assai copiosa d'inflessioni e derivazioni e composizioni, non si vede perchè la nostra, con eguali ragioni d'avita eredità, debba poter meno e osar meno delle sue sorelle.
Ora, per certa strana inerzia, anzichè valersi di queste forze proprie e naturali, gli Italiani vanno piuttosto mendicando altrove le parole composte che mano mano vengono necessarie all'assiduo moto delle arti e delle scienze, come se il ragionare delle nuove cose e delle alte cose fosse privilegio delle lingue morte e delle lingue altrui, e la nostra fosse viva solo per essere ministra a cose triviali. Eppure le voci composte<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||TOSCANESIMI|203}}</noinclude>
corde e commune ci consiglia a perseverare in questo e altretali casi, sinchè vinte le resistenze prevalga la voce toscana, non è poi ragione che siffatti sforzi siano da tentarsi ad ogni piè sospinto, e quando si tratti di voci superflue, o di modi triviali o guasti. Lascino dunque li scrittori la vanitosa illusione d'intrudere per forza nell'uso dei popoli quelle stranezze e leziosità che non riescono mai le medesime in tutti, epperò non possono scolpirsi con assidua ripetizione nella memoria di tutti. Ma diano opera giudiziosa e unanime a trascegliere sempre nell'immenso campo della lingua le parti più razionali e più consentibili. Le quali non prevalgono per arbitrio degli autori; essendochè il generale e durevole assenso d'essi medesimi non possa scaturire se non da più intima e più riposta ragione, alla quale si deve rassegnare chi non voglia spèndere fatica a scemarsi favore presso la nazione e la posterità.
{{Centrato|'''2.'''}}
{{Centrato|''Dell'uso di nuove voci greche.''}}
Se nella lingua dei nostri dizionari vi ha una parte che il commune uso d'Italia ripudia fermamente e nessuna autorità d'ingegno potrebbe mai diffondere e avvalorare, vi sono viceversa altre dovizie di lingua che stanno latenti e infruttuose, solo perchè vi mancò l'opera d'accorti e animosi scrittori. E per cominciare onde prima ci dipartimmo: se nelle più culte favelle d'Europa si palesa l'innesto d'una prisca loquela assai copiosa d'inflessioni e derivazioni e composizioni, non si vede perchè la nostra, con eguali ragioni d'avita eredità, debba poter meno e osar meno delle sue sorelle.
Ora, per certa strana inerzia, anzichè valersi di queste forze proprie e naturali, gli Italiani vanno piuttosto mendicando altrove le parole composte che mano mano vengono necessarie all'assiduo moto delle arti e delle scienze, come se il ragionare delle nuove cose e delle alte cose fosse privilegio delle lingue morte e delle lingue altrui, e la nostra fosse viva solo per essere ministra a cose triviali. Eppure le voci composte<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE NUOVE|204}}</noinclude>
hanno beltà e grazia altrettanta e forse maggiore in italiano che non in greco e in tedesco e in inglese. E prova ne sia l'uso quasi esclusivo che ne fanno i più ornati e pomposi poeti. Nessuna parola o nostrale o forestiera ha più limpido senso e più vaga forma che ''variopinto, arcobaleno, moltiforme, deiforme, ambidestro, cordoglio, orocrinito, alidorato, alipede, pieveloce, occhiazzurro, semprevivo, sempreverde'', e quel ''biancovestito'', che fu il solo ardimento di Dante in sì vasto e sì libero campo. Ed è veramente a deplorare che siffatte forme tanto efficaci e spontanee si rimangano quasi solo fiori e fronde di poesia, quando insinuate nelle scienze, e sopratutto nelle descrittive, riescirebbero sì utili e opportune, e vi spargerebbero intorno una facilità e suavità veramente allettatrice. Chi ha gusto delicato e memoria che non sia docile come cera e tenace come bronzo, rimane oppresso da quella tanta asperità di nomi che un genio impròvido pose come ispida siepe tra i pòpoli e le scienze: ''malacoptèrigi, chiròpteri, brachipteri, ripìtteri, pachidermi, stepsibranchi, psèlafi, sclerodermi, parenchimatosi, malacostracei''. Quali fitte nebbie questi scortesi scienziati vorrebbero stèndere tra i nostri sensi e la bella natura! Vedete un fiore, una pianticella gentile, e ne chiedete il nome. Non sarà come quello di viola, di rosa, di giglio, che sèmbrano nati fatti per indicar cose belle; le famiglie di piante saranno involte sotto quelle bàrbare appellazioni di ''drimirzèe, ternstroemiacee, e goodenoviée;'' una giocosa e variopinta farfalletta sarà un ''lepidòptero'' o un ''lepidòttero;'' una libèllula dall'ali cristalline un ''nevròptero''. Ma non è forse più bello e più chiaro il dire alle nòttole ''velimano'' che ''chiròptero''? al toro ''crassipelle'' o ''coriato'' che ''pachiderme''? L'istoria naturale, che studia le simiglianze e dissimiglianze delle cose per ordinarle, consiste primamente nel porre i nomi alle cose, come fece il padre Adamo. Ora, il primo pregio d'un nome nuovo debb'essere la semplicità, la facilità, la brevità, e ove si possa, l'evidenza; la quale altro non è che la connessione del novello vocàbolo cogli altri già impressi nella mente. Se diciamo ''passiflora'' e ''milleflora'', non è mestieri d'altre dichiarazioni; ma se diciamo ''abranto'' e ''scleranto'', è d'uopo soggiungere che derivano da<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||VOCI GRECHE|205}}</noinclude>
''abròs'' molle e ''skleròs'' duro e ''anthos'' fiore, traduzioni inutili ove si può dir pianamente ''mollifloro'' e ''durifloro''. Non si vede che giovi spargere queste macerie greche in Europa e in America, ove tanta parte dei popoli ha lingua d'origine latina, e tutte le culte nazioni, anche d'altra favella, sono iniziate o nel latino o nel francese o nell'italiano. È stoltezza il non giovarci delle cose nostre prendendo in prestito le altrui, o rimanerci stupidamente ad ammirare le voci composte greche o tedesche, le quali non sono a patto alcuno più efficaci o più eleganti delle nostre. Poichè la lingua che diede ''architrave, paragràndine, locomotiva, agopuntura, equivalente, elettromotore, capogiro, capofitto, filipèndula, palminerve, lunisolare, passaporto, passatempo'', e altre mille, può ben foggiarsene ogni di quante altre ne voglia.
Ma è questo nella patria nostra un vizio antico.
I Romani divenuti signori della Sicilia, della Grecia, e dell'Oriente, vi rinvennero il linguaggio greco già fatto non solo interprete mercantile e politico delle nazioni marittime, ma depositario commune dei loro studi. Entrati di piè pari in quella amena e varia cultura, essi che poco avevano finallora studiato fuori della giurisprudenza, dell'agricoltura e della milizia, non seppero trar tosto dalla lingua nativa tutta la copia di forme che richiedevasi a rivestire l'improvvisa folla delle nuove idee. Tanta parve loro la maturità e l'eccellenza della lingua straniera, la quale aveva già da tre secoli appreso a parlar di tutto a tutti, che alcuni di loro non ebbero ànimo di ragionar di scienze in latino; ed altri credettero aver fatto gran cosa, se potevano con belle voci latine imitare li splendidi esemplari dell'eloquenza ateniese. Il frapporre al discorso voci greche divenne affettazione signorile d'uomini, che avevano condotto guerre, e amministrato governi in Oriente, e nei loro palazzi in Roma vivevano fra un corteggio d'artisti, di medici, di segretari, di letterati, nati oltremare, e avvinti dal bisogno alle loro fortune. Quindi le voci forestiere, inserite dapprima con greca scrittura nel contesto dei libri latini, a poco a poco vi presero cittadinanza, sìchè la commune più non le distinse. Ogni lingua, una volta fermata nelle sue consuetudini, si attiene per-<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE NUOVE|206}}</noinclude>
petuamente a quel primo modello, per quanto la cultura dei successivi scrittori lo consente. E così la lingua greca conservò perpetuo il diritto di porgere al latino non solo i vocaboli delle scienze antiche, ma quelli ancora che il corso dei tempi veniva richiedendo. E come gli antichi ne aveano tratto il nome dell'astronomia, della geometria, della filosofia, della poesia stessa, i secoli seguenti ne trassero il nome, a cagion d'esempio, dell' apostasia e del catechismo. Questo vezzo trapassò nelle nuove lingue europee, che si svolgevano tutte sotto il dominio e l'esempio del latino; e prevalse anche presso quelle nazioni che, come la tedesca e la russa, avendo cominciato a scrivere nelle loro lingue in tempo a noi vicino, e non avendo perciò vincoli d'abitudini precorse, avrebbero potuto più liberamente tradurre in voci indigene la loro cultura universitaria. Anche presso di loro la mescolanza del greco prevalse; e se, a cagion d'esempio, il tedesco osò contrapporre alla voce ''astronomia'' la voce ''Sternkunde'', con ciò fece un duplicato, poichè quella voce nazionale non potè cancellare dai vocabolari la voce greca. E quindi in altri casi, per savio intendimento d'uniformità scientifica, si assunsero, senza più, le radici greche, come ''bromo'', ''cloro'', ''iodio'', affatto come si faceva da tutta la rimanente Europa.
Tuttavia l'abuso sorpassò ogni ragionevole confine. L'ostentazione scolastica, pur troppo nei medici, spinse a fare inutili duplicati in senso inverso, contrapponendo ad ogni voce nazionale una superflua e sopranumeraria voce greca. Parve poca cosa e troppo facile il dir ''cecità''; dissero ''ablepsia''; ed invece è più facile mutar nome ai mali di questa vita, che studiarvi rimedio. Dissero ''terapèutico'' per curativo, ''anacesto'' per insanabile, ''flogosi'' per infiammazione, ''flebotomia'' per salasso. E così dall'un lato il linguaggio della scienza, latino o italiano o francese, divenne per proposito di vanità ciò che per proposito di facezia era il linguaggio ''maccheronico''. Alle spine della verità si aggiunsero le spine della pedanteria; il maggior numero venne escluso da ogni lume di scienza, in ciò che al maggior numero è il supremo degli interessi, la salute e la vita. E la scienza stessa, sottratta alla vigilanza del senso comune, che<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||VOCI GRECHE|207}}</noinclude>
col giovévole suo sogghigno tiene in riga gli erranti, e non temendo più la disapprovazione dei profani, deviò dal sentiero esperimentale nei labirinti ontologici sul principio della vita.
Codesti malaugurati vocaboli grecheschi, foggiati da ogni maniera di dotti e indotti, furono fin dal nascere contorti a senso sovente inesatto, sovente erroneo, talvolta contrario al vero. La voce ''baròmetro'', cioè ''misuratore della gravità, gravimensore'', non indica per nulla l'officio del prezioso strumento, che è quello di rappresentare il peso dell' ''aria''; e chi sapesse veramente di greco, e non fosse avvertito di quella stranezza, avrebbe dovuto congetturare che dinotasse piuttosto qualche specie di ''stadera''. Una voce così poco esatta non era a cercarsi tanto lontano, e si poteva ben trovarne una migliore a casa nostra. La voce ossìgene, che non può derivarsi da ''gennao'' (''generare''), ma proviene da una forma di ''gignomai'' (''essere, nascere, venir generato''), avrebbe fatto credere a un greco nato, che non si trattasse d'un corpo ''produttore d'acidità'', ma bensì d'una cosa ''prodotta da un àcido''. ''Idrògene'' vorrebbe dire ''nato dall'acqua''; voce che corrisponderebbe ancora al vero, poichè se l'idrògene entra a formar l'acqua, anche l'acqua può rifornirci l'idrògene; ''le soldat fait la soupe, et la soupe fait le soldat''. Ma ciò torna a rovescio dell'intenzione degli illustri scopritori; i quali avrebbero meglio fatto a onorar dell'invenzione loro la lingua materna. Nè questa inversione potrebbe valere per il ''cianògene'', il quale produce bensì il colore azzurro, come indica il suo nome, ma non vien prodotto da cosa che azzurra sia. Capovolto fu pure il senso della voce ''azoto'', la quale suonerebbe piuttosto corpo ''morto'' che corpo ''mortifero''; e inoltre il gas azoto non merita d' essere infamato qual gas per eccellenza mortale, a fronte dell'idrociànico e dell'idrofluòrico e d'altri assài; chè anzi altri lo suppose necessario non meno dell'ossìgene alla complessiva respirazione animale, ed è pure una necessaria parte della tessitura animale e dell'animale alimento; onde doveva piuttosto dirsi per eccellenza vitale, e destinato ai più eccelsi gradi della vitalità. E perciò molti a ragione àmano piuttosto di chiamarlo ''nitrògene''; commettendovi però sempre l'errore d'intèndere con ciò ''generatore'', non ''generato''. Questo giovì a<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE NUOVE|208}}</noinclude>
chi avesse mestieri di trovar nuove voci per nuove cose; e noi abbiamo osato dirne il sentimento nostro all'illustre {{AutoreCitato|Melloni|Melloni}}, che andò cercando in prestito ai grecisti di che rannuvolare in eterno la limpidezza delle nuove sue dottrine sul calorico radiante, le quali assai più chiara e popolare espressione avrebbero potuto ritrarre da radice latina. *
Qual conoscitore di greco potrebbe imaginarsi che ''litargirio'', letteralmente ''sasso argenteo'', volesse indicare la ruggine del ''piombo'' (protossido piombico)? Chi non crederebbe che l'acido ''molibdico'' non fosse un derivato del piombo, dacchè il nome greco del piombo è appunto ''molibdos''? Come sospettare che siasi applicato codesta equivoca radice ad un altro elemento chimico, tanto diverso dal piombo, che vien descritto come ''poco malleabile'' e ''quasi infusibile''? Chi potrebbe colla scorta del greco distinguere ''geologia'', ''geografia'', e ''geognosia'', che significano ''ragionar'' della terra, ''descriver'' la terra, ''conoscer'' la terra? Chi s'imaginerebbe che l'astrattissimo e purissimo studio delle dimensioni venisse indicato col concretissimo nome di ''geometria'', che ha senso poco più vasto che quello d'''agrimensura'', come se non servisse a misurar del pari gli spazi della terra e quelli del cielo, e le indefinite rappresentazioni dell'imaginabile umano? Nell'italiano s'aggiunge poi altro grave inciampo; chè, vaghi come siamo di parole straniere, siamo troppo schivi delle straniere pronunzie; e scriviamo e proferiamo con tali storpiature, che a riconoscere quegli sgraziati nomi egli è meglio l'essere ignari delle lingue onde son presi. Nella voce ''ichthys'' (pesce) trasmutiamo in doppio ''t'' le due aspirazioni ''ch'' e ''th'', simile l'una alla germanica, l'altra all'inglese, e leviamo l'γ ch'è pure segno di qualche cosa in quella lingua. E il duro pronunziatore straniero, vedendoci così delicati anche a fronte della bella lingua d'Omero, e trovando nei nostri libri quell'infantile e scilinguato ''itti'', deve ridersi d'una gente che con tanta libidine di voci straniere sembra non aver fiato da proferirle.
Per verità ciò ch'è ''fatto è fatto''; e non è prezzo dell'opera<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||VOCI GRECHE|209}}</noinclude>
sovvertire tutte le tradizioni e le consuetudini della scienza universale. Ma quei che presiedono ai vocabulari nazionali, invece d'arrivar sempre colla tramoggia loro alla coda degli scrittori, per ricevere la legge affettando di dettarla, dovrebbero vigilare alla cuna delle novelle dottrine, e porgere in tempo agli affaccendati osservatori le più lùcide e agèvoli parole, per annunciare alla nazione i trovati della scienza. Seguir dovrebbero l'esempio del loro Salvini, e del loro Redi, e quello di Chiabrera, e di Cesarotti, e di Monti, e di quanti altri, richiamando le radici itàliche ai communi diritti di tutte le lingue della famiglia indoeuropèa, rinvènnero combinazioni elegantissime di voci.
5.
''Della riforma dell'ortografia.''
La lingua italiana non è cosa isolata e solitaria, ma punto di convegno e consonanza fra molti dialetti; in ciascuno dei quali tanta parte di essa si rivèrbera e ripete, che in essa e per essa si manifestano fratelli. Altra simil famiglia di dialetti si unifica oltralpe nella lingua francese; la quale se è molto diversa dalla lingua d'oc, non è parimenti al tutto la mera lingua d'oil, ma un'altra e propria forma, che si svolse più tardi dall'aggregazione d'ambo le parti della Francia e da tutti i suoi dialetti. Il modo loro di consonanza non poteva riescire il medèsimo che negli itàlici; quelli coincidevano per esempio in ''venger'' e ''juger'', questi in ''vendicare'' e ''giudicare''; onde quando Dante tentolli a dire in quella vece ''vengiare'' e ''giuggiare'', lece vana òpera, poichè uscì dai confini della forma italiana; e suppose un'aggregazione della favella italiana colla francese, la quale non era. Questi modi di convegno nazionale non sono adunque d'arbitrio e d'autorità, ma dipèndono dalla natura dei dialetti, che vèngono per loro a confederarsi. Se la Francia fusse divisa in due regni come la penisola spagnola, in luogo della presente sua lingua vi sarèbbero pervenute a piena e perfetta maturità le due favelle d'oc e d'oil. In Italia, finchè il generale convegno fu nella corte e nel campo dei re di Sicilia, la forma sicula<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA|210}}</noinclude>
prevalse; ma essa andò in tramonto tostochè con lì Angioini e lì Aragonesi quella potenza si ristrinse ad un estremo della penisola, e nella rimanente e più popolosa parte sùrsero altri òrdini civili, e per opulenza mercantile e libertà di pensieri cotanto s'inalzò la Toscana. I pòpoli che sin allora avèvano trovato più bella ed esemplare d'ogni altra la favella di Sicilia, e si èrano deliziati a ripètere
<poem>
Tràggene d'este fòcora, se t'èste a bolontate
</poem>
vòlsero l'ammirazione e l'imitazione loro al nuovo modello toscano, tanto più splèndido e lusinghèvole quanto più si era frattanto inoltrata la civiltà, e quanto più libere e feconde èrano le condizioni del vivere fiorentino. Ma se nella primiera forma siculo-itàlica non era entrata tutta la favella di Palermo, ma solo una parte più eletta delle voci d'amore e di cortesia, così nella seguente forma tosco-itàlica non entrò tutto il dialetto fiorentino; una parte del quale riesciva troppo dissonante dagli altri dialetti e dalla origine commune. Che se l'ingegno fiorentino non avesse dato alla patria favella un così pronto e splèndido trionfo, forse la forma commune della lingua si sarebbe anco potuta prèndere altrove; a Venezia, per esempio, o a Roma; poichè i dialetti di queste città avèvano bastevol copia di forme communi a tutti li altri dialetti; e perciò erano di facile e popolarissimo intendimento e apprendimento.
La nuova lingua generale, dall'{{AutoreCitato|Alighieri|Dante|Alighieri}}, dal {{AutoreCitato|Petrarca|Francesco|Petrarca}} e dal {{AutoreCitato|Boccaccio|Giovanni|Boccaccio}} fino al {{AutoreCitato|Tasso|Torquato|Tasso}}, si andò sempre più disviluppando dal modello toscano, massimamente col ripiegarsi, per sollecitudine dei più dotti, verso la madre latina. Senonchè surse la Crusca, e si mise al contrario proponimento di ritrarla indietro dal latino, e darle garbo quanto più si potesse municipale. Fra i vari modi in cui si udivano pronunziate in Firenze da persona a persona le parole, ella mostrossi sempre più vaga di quelli che più si dilungàvano dal latino; e quando non poteva farne alcuna più notabile storcitura, s'ingegnava almeno almeno di guastare una lèttera, piacèndosi a dir ''laberinto'' per ''labirinto'', o ''sal armoniaco'' per ''ammoniaco'', o di raddoppiare le conso-<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ORTOGRAFIA|211}}</noinclude>
nanti ov'erano semplici, scrivendo ''fummo'' per ''fumo''; o viceversa imperversare a volerle semplici ov'erano naturalmente doppie, dicendo ''comune'' per ''commune'' e ''ufizio'' per ''officio''. Si erano fatti rari i grandi intelletti in Toscana; e le menti gracili e sofistuche si adagiavano in queste arroganze di municipio. Esse si compiacevano di lavorare certe traduzioni, non di latino in italiano o in toscano, ma in ''vulgare'', come solevano dire; ed erano veri sforzi di vulgarità; che troppo ripugnavano e alla senatoria grandiloquenza dei romani, e all'àbito cortigiano e quasi profumato che l'antico fiorentino scorinava nelle Cento Novelle. E il maltalento si spiegò più acerbo contro il Tasso, perchè quello tra gli scrittori che più latineggiava, e per altezza d'animo antica, e perchè non poetava tanto per vano diletto, quanto per chiamare coll'esempio delle crociate tutta Italia a farsi compagna nelle battaglie di mare a Venezia e nelle terrestri alla Polonia, onde salvare l'Ungaria dal torrente ottomano.
Questo sforzo di rannicchiare la lingua d'una nazione entro il dialetto d'una città, anzi entro l'incompiuto e capriccioso suo glossario, apportò perditempo e molestia, accendendo una perpetua guerra tra quelli che non volevano o non sapevano farsi fiorentini così sul dizionario, e quelli che si gloriavano d'essere volonterosi e schienuti portatori di qualsiasi basto. Intanto la stessa favella fiorentina, che doveva esser pietra di paragone, sofferse un profondo tramutamento, avendo ricevuto e dal latino e dal francese troppo più che non doveva. E il dòcile peregrino rimaneva attònito, quando nella madrepatria della lingua, udiva parlare delle ''branche'' dello scibile, e delle compagnie dei ''giandarmi'' e leggeva scritto ''frisore'' sulle botteghe dei parrucchieri. Ma tali erano i nuovi decreti dell'''uso''; il quale è sempre giusto, e sempre venerabile, a chi è schiavo dell'autorità e incapace della ragione.
Ciò che può far tollerare alla repubblica degli scrittori la dittatura di pochi eguali, o men ch'eguali, costituiti di proprio fatto in academia, si è la fiducia che possano, come l'academia francese o la spagnola, essere strumenti di certezza e d'unità. Ma la Crusca, volgendo le spalle al greco e al latino e ad ogni<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA|212}}</noinclude>
alta ragione di lingua, si era fatta serva della vulgarità municipale, e registratrice pedissequa d'ogni capriccio e d'ogni discrepanza; nè poteva più governarsi con fermezza ed uniformità. A cagion d'esempio, nel porre al suo dizionario la voce ''idròpico'' ella doveva ricorrere alla forma nativa della voce ''hydropikòs'', togliendole tutto ciò che non si affaceva all' inflessione e alla pronuncia e alla scrittura italiana. Doveva dunque modificare la desinenza, mutare il ''k'' in ''c'', sostituire uno schietto ''i'' alla ''h'' e alla ''ỳ'' che in italiano non hanno valore; e così ne veniva ''idròpico''; vera e bella forma, in cui si serba fedelmente dell' origine greca tuttociò che non ripugna all' indole della lingua italiana; così partendo da un principio di ragione, si giungeva ad un principio d' uniformità e di stabilità. Ma la Crusca si era posta fuori di quelle giuste vie. Essa dovendo conformarsi servilmente a tutti i capricci e li errori della plebe, ebbe ad arrestare il trambusto della sua tramoggia, e appostarsi sull' uscio infarinato, origliando ciò che cicalavano le comari alla porta dell' ospitale; e sotto la sapiente loro dettatura scrisse nel registro della lingua ''ritròpico'' e ''ritruòpico''. E così appese in perpetuo al collo della nazione l' ignoranza di quelle povere femineUe, le quali avrèbbero riso assài, se avèssero saputo d'èssere maestre a barbassori, che facèvano così grossi e così presuntuosi libroni, e dàvano così solenni sgrìdate a Torquato Tasso.
Le voci greche ''basilica, basilico, e basilisco'' nulla avendo in sè che non consuoni alla proferenza itàlica, dovèvano scriversi in codesto ùnico modo; ed era inùtile infarcirne il dizionario con quelle spropositate variazioni ''bassilica, bassilico, basalischo, basilischio, basalischo, bavalischio, badalisco, badalischio''. Dove si poteva conservare la sola voce greca ''clistere'', non occorreva che la Crusca si volesse proprio adattare a tutti i gusti, con quel compiuto assortimento, ''clistero, cristero, cristiere, cristiero, cristèo''.
Codesta barbàrica licenza sconnette il bell' ordine derivativo onde viene alla lingua la limpidezza e sicurezza delle origini e dei significati, e la facilità d' allevar nuovi rami dalle medesime radici, secondochè il progresso delle cose lo richiede. E per-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ORTOGRAFIA|213}}</noinclude>
tanto una lingua viva divien morta, poichè, a cagion d' esempio, da ''bálsamo'' ben deriva ''balsámico'', ma da ''bálsimo'' nulla potrebbesi derivare. Quelle sconce superfetazioni ''spedale'' e ''ospedale'' non valgono quanto l'unica forma ''ospitale'', che fa famiglia con ''óspite, ospízio, ospitare, ospitalità, ospitaliere''; voci legitime e chiare, che rammentano anche nelle lingue straniere le avite consuetudini dell' itálica umanità. La voce ''secreto'', che s'aggruppa con ''secèrnere'' e ''discèrnere'', e ''concèrnere'' e ''concreto'' e ''decreto'' e colle altre propágini del latino ''cerno'' e del greco ''crino'', come ''crisi'' e ''crítica'' e ''criterio'', poteva bastare; e non montava triplicarla in ''sagreto'' e ''segreto''; e superfluo del pari tornava triplicare le forme antiche ''pavone'' e ''cèrebro'' in ''paone'' e ''pagon'', ''célabro'' e ''cèlebro''. L'unità e l'uniformità non concedevano d' appiccare ad ogni legittimo vocábolo un'inutile giunta: ''parlètico'' a ''paralítico, diretare'' a ''diseredare, pataf-fio'' a ''epitafio, brettónica'' a ''betónica, manceppare'' a ''emanci-pare, appamondo'' a ''mappamondo''. E nessuno dirà che non fosse brutto lo scrivere ''scarpione'' per ''scorpione, terribile'' per ''turibolo, formentare'' per ''fermentare, zaffètica'' per ''assafètida, vivuola'' per ''viola''; e ''prólago, strólago, diacere, diàmiro, stiavo, stièna, stiaffo''. Per sentire pregio di lingua in siffatte scurrilità, bisogna depravarsi il gusto con frívoli e falsi studi. Mentre le altre lingue d' Europa, nello scrivere le parole greche e latine, cercano tenersi più pròssime che si possa alle origini, e dissimular con arte la barbarie del trapasso, non si vede qual buon giudizio possa fare il forestiere d'una nazione che, potendo conservare illesa per molta parte l'eredità de' suoi padri, si compiace di sciupare con sì perverso propósito la più bella delle cose sue. Nè sappiamo che di peggio potrebbe fare chi fosse stipendato a far credere al mondo, che noi fossimo stremi affatto di lingua e di lettere e di senso commune. Onde anche quelli che non consentiranno punto per punto a tutte le opinioni dell' egregio nostro Gherardini, non potranno negargli un tributo di gratitudine per ciò ch' egli fece a liberare il dizionario nazionale da codesti disonorèvoli imbratti.
La Crusca, oltre all' avere per tal modo sconnesso e guasto il dizionario, volle consacrare il fatto colla dottrina. E l' Italia<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA|214}}</noinclude>
udi con indegna pazienza quelli oràcoli del Davanzati: « La « lingua vulgare è latina scorretta. — La scorrezione si è con- « vertita in sua naturale essenza. — Chi troppo vuole ortogra- «fizzare cacografizza. » Le quali sentenze vèngono a significare, che la lingua nostra essendo un aminasso di spropositi, meglio fa chi più spropositata la scrive. Sèmbrano cose incredibili; e certo non fùrono mai dette d'altra lingua; nè pòpolo alcuno o bàrbaro o imbarbarito mostrò mai così aperto disprezzo di sè medèsimo. Pure in uomo fiorentino e cruscante, e a quei tempi, potèvano apporsi ad esuberanza di municipale vanità. Ma ai tempi nostri, uomo d'altra parte d'Italia, non doveva ripèterle e celebrarle come tesoro dissotterrato, e testo di prelibata sapienza *.
Certamente egli è un gran privilegio della nostra lingua e della spagnola, che la pronunzia e la scrittura possano darsi mano e procedere con passo eguale. Ma per esser compagne e sorelle, non è che l'una debba farsi ancella, e l'altra capricciosa e perversa signora. Perchè la scrittura possa conformarsi alla pronunzia, bisogna che la pronunzia sia buona e giusta. Pronunciate ''tenore'', ''màstice'', ''scisma'', ''epàtico''; poi scrivete come pronunciate; ma ''tinore'', ''màstrice'', ''cisma'', ''pàtico'' non sono da scriversi, perchè non sono da pronunciarsi. È un depravato piacere quello di stòrcere le parole contro senso, e turbare il tessuto della lingua, ogni parte della quale è lunga e venerabil òpera delle generazioni, e monumento delle loro vicende. Perchè far sì che la lingua nostra bellissima sembri la più scapigliata e scalza delle sorelle? Le altre fanno ogni arte per serbare un sembiante di famiglia e parere simili alla madre, anche più che veramente non sono, e la nostra sarà sollecita di parere sola e bàrbara e ignara delle origini sue! Nè giova adescare i pigri e li amatori dell'ignoranza col dire che migliore è quella scrittura « che non richiede nè profondità nè molte- «plicità di cognizioni; » poichè non si vede qual maggiore profondità e molteplicità di cognizioni si richieda a scrivere ''scorpione'' che ''scarpione'' e ''assa fetida'' che ''zaffetica''. Nè con<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ORTOGRAFIA|215}}</noinclude>
buona fede si può dimandare a che pro si debba « rendere « ispida di tante astruserie l'arte della scrittura; » poichè, chi scrive di séguito ''astrɔ'', ''astròlɔgɔ'', ''astrɔlɔgare'', dichiara l' una parola coll' altra, e fa una serie più sémplice, più chiara e meno astrusa e strana che non chi scrive ''astro'', ''stròlago'', ''strolagare''. E se anche l'additare nei dizionari il miglior modo di pronunziare e di scrivere i tèrmini fosse impresa riservata a chi avesse profondità e molteplicità di dottrina, ciò non accrescerebbe fatica o difficoltà alle persone men dotte, che séguono pianamente l' avviso del dizionario. Veramente la Francia e la Spagna affidàrono questa cura ai più dotti della nazione. E se chi volle costituirsene incaricato in Italia, manifestamente non regge a tanto peso, sùrsero qua e là di buona voglia li Alberti, i Monti, i Perticari, i Gherardini, i Borrelli, i Marchi, e feceró spalla a quei vacillanti; e l' opera loro vorrebbe esser piuttosto aiutata che contradetta. E se tra l' uno e l' altro di quei difensori della lingua legìtima e ragionata rimàngono alcune differenze d' opinione, è forza poi confessare che in quelle moltissime cose, in cui, senza antecedente convegno, riescirono unanimi, egli è perchè débbono avere afferrato un filo commune di ragione e di verità. Dove poi non sono concordi, e le cose dette dall' uno non hanno corrispondenza e non fanno ripetizione alle cose dette dagli altri, ciò prova ch'esse non pòrtano quell' impronto di verità, che sola può ritrarre le menti da un' abitudine contratta; e perciò verranno trascurate e obliate. Intanto egli è ben certo che il tenere colla scrittura ben ordinate fra loro le diverse famiglie delle parole, agèvola la più retta comprensione, e tiene fermo il loro significato. ''Dòcile'', ''dotto'' e ''indotto'' si collègano fra loro pel latino ''docere''; e così pure pel latino ''ducere'' si collègano ''dùttile'', ''dutto'' e ''indutto''. Perchè dunque confondere le due famiglie, scrivendo ''indotto'' nel doppio senso d' ''indutto'' e di ''non dotto''? Al dúplice significato qui s' aggiunge la dúplice pronuncia; chi legge deve precórrere colla mente il compiuto senso della proposizione, per sapere se deve proferire coll' ''o'' stretto o col largo; e diciam pure, coll' ''u'' o coll' ''o''. E allora dov' è la ''règola suprema'' quando la pronuncia medésima torna equivoca e confusa al pari della scrittura? La stessa<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA|216}}</noinclude>
confusione vediamo nelle voci ''nettare, ancora, sorta, colta, coltrice'', che hanno dúplice pronuncia e dúplice significato; onde è meglio distinguere e leggendo e scrivendo le due forme ''nèttare'' e ''nettare, àncora'' e ''ancora, sorta'' e ''surta, colta'' e ''culta, còltrice'' e ''cultrice''.
Nessuna ragione vi può essere per invertire le derivazioni e scrivere ''comune'' e ''gramàtica'' con ''m'' sola, e viceversa ''fummo'' e ''drammàtica'' con due. In ''gramma'' e ''grammàtica'' quella prima ''m'' è lettera essenziale e distintiva che rappresenta la labiale di ''grapho''; e viceversa è proprietà classificante di ''drao, drama drammatico'' di non averla. ''Dramma'' con due ''m'' non corrisponde al greco ''drama'', òpera teatrale, ma a ''drachme'', moneta e peso, non roba da teatro, ma da spezieria. Chi sa di greco, è avvezzo a mirar fissamente a queste, che in altra lingua sarebbero cose libere o lievi differenze; ma pure la coscienza che il trascurarle in greco mostrerebbe supina ignoranza, gli rende penoso il trascurarle anche in italiano. Nè al forestiero malévolo il quale gli mormorasse all'orecchio che i vocabolaristi italiani non sanno il greco, egli potrebbe rispondere: noi così scriviamo perchè « ''queste sono parole italiane'' » e così vuole la lingua nostra. Poichè o ella rifiuta i raddoppiamenti, come la lingua spagnuola e il dialetto veneto: e allora, perchè gli indebiti raddoppiamenti ''fummo, drammàtica, femmina, fabbro, soffisma, effemèride, esempio, etterno''? O ella deve col dialetto toscano e romano raddoppiare a furia quante più consonanti ella può: e allora, perchè quella spilorcia scrittura ''comune, comodo, canocchiale, uffizio''?
Quando diciamo che è meglio scrivere ''anatomia, cultrice, evangelio, ospitale, solfo, corano'' in una maniera precisa e costante, e giusta le immediate loro derivazioni, non è buona fede il risponderci che ci mettiamo « ''in un mare d' ipòtesi'' ». Nessun fratello ignorantino, il quale non sappia come ''evangelio'' vuol dire ''buona nuova'', e come in questo suo significato quella prima sillaba v'è per qualche cosa; onde è più giusto, e anche più rispettoso, pronunciar come Dante piuttosto ''evangelio'' ed ''evangèlico'', che non ''vangelo, vangélico'' e peggio poi ''guagnele''. Non è ''ipòtesi'', ma fatto indubitabile che il ''corano''<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ORTOGRAFIA|217}}</noinclude>
di Maometto sia un libro àrabo, e che quell' ''al'' che lo precede sia il suo articolo; onde diviene superfluo, quando vi precede già l'articolo italiano. Pure chi non sa l'àrabo, se ne potrebbe scusare, se dovesse fare questa ricerca da sè. Ma noi non parliamo a lui, bensi a quei che si arrògano di fare i vocabolari per addottrinar noi bàrbari traspadani nei misteri d'una lingua che non è cosa nostra; ma è dono grazioso della plebe toscana, largitoci per mezzo degli acadèmici della Crusca, i quali scrivono com' ella pronuncia, e pronùnciano com' ella comanda, a guisa veramente di suoi papagalli. — E noi pure non amiamo le ipòtesi, ma bene i fatti certi e l'esperiienza. Dove le ipòtesi cominciano, arrestiamoci pure; ma non fingiamo sognare ipòtesi ove tutto è certo e incontestàbile come la luce del sole.
Il rimòvere dalla scrittura nazionale li arbitrj e li errori non « tende a discidgliere l'uniformità, » bensi a stabilirla. Avverso all' uniformità è chi scrive promiscuamente ''nascóndere'' e ''niscóndere'', ''necessità'' e ''nicistà''; e come se non bastasse dir ''vómero'' e ''vómere'', vi giunta ''bómere'' e ''bómero'', ''bómbero'' e ''bómbere''. La régola suprema della pronunzia ad un tempo e della scrittura ne sembra questa: — Per amore di chiarezza e d' uniformità e di costauza, ogniqualvolta le parole si tròvino pronunziate e scritte in più modi, preferire sempre quello, che, nel piegarle alla forma itàlica, meno le allontana dalla manifesta origine loro, e meglio le collega colle altre voci della nostra lingua. Sgombrare dal dizionario tutte le altre variazioni e difformità. —
Per questa maniera non solo conseguiremo fermezza di scrittura e di pronunzia nella nostra favella, ma quando nelle citazioni verrà in paragone l'italiano con testi d'altre lingue, non vedremo i compositori delle stampe ingemmare di raddoppiamenti toscaneschi anche le parole latine o francesi, e con un ''respubblica'', o un ''obbligation'' o un ''accademie'' farci parere ignari delle lingue da cui citiamo. Nè il confronto porrà in brutta evidenza quell' asserto della Crusca che gli spropòsiti sono la naturale essenza della nostra lingua e il privileggio della nostra nazione.
Col riferirci alla latina, alla greca e alle altre lingue di que-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA|218}}</noinclude>
sta nobilissima famiglia, intendiamo appunto che si venga a distogliere sempre più « l' infinita varietà delle opinioni individuali e mettere in seggio un' autorità universalmente riconosciuta. » Scrivendo in fatti ''academia'' più conformemente che si possa al greco, al latino, al francese, e spagnolo e inglese e tedesco e altre lingue ancora, seguiamo un' autorità più universalmente riconosciuta che non sia quella d' un glossario di dialetto, scritto da una confraternita d' uomini oscuri, sotto il dettato della men culta parte d' una sola cittadinanza. E più ancora dell' autorità di tante nazioni vale la natura intima della lingua e la manifesta concatenazione delle parole; essendochè la più stabile autorità è la ragione fatta interprete della natura.
Non è vero che la riforma dell'ortografia sia appena nata ed abbia generato già tre o quattro differenti maniere. « onde sia a temere che ne gèneri in breve chi sa quante. » La riforma, cioè il miglioramento, cominciò fin dal primo dì che la lingua si scrisse; poichè bisognerebbe disperare delle cose umane se li errori primamente incorsi non si venissero col tempo emendando. La scrittura della nostra lingua si mutò sempre di secolo in secolo, e sempre in meglio. Troviamo scritto nei più vetusti esemplari del {{AutoreCitato|Petrarca|Francesco Petrarca}}:
<poem>Amor chen cielo en gentil core alberghi.
Quella chel giovenil meo core auinse.</poem>
Non fu tutto ad un tratto che si separò l' articolo dal nome, e si frapposero le apòstrofi, e si ristabilirono le vocali elise, e il ''v'' consonante si distinse all' ''u'' vocale e il ''t'' dalla ''z'', e si rimossero le ''x'', le ''y'', le ''h'', che in italiano non avèvano suono, e si accordò la scrittura alla pronuncia. L' opera si continuò gradatamente fin presso a noi; nè può dirsi compiuta; e infatti ci rimane di levare gli storpiamenti delle voci greche e latine, di porre in chiaro la parentela di quei vocàboli che hanno comune origine, distinguere quelli che l' hanno diversa, accertare per tal modo i significati, rèndere uniforme ed unica la pronuncia, e quindi uniforme e fedele alla pronuncia la scrittura. Le quali due operazioni noi non dissocieremo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ORTOGRAFIA|219}}</noinclude>
dicendo: ''pronunciate come vi piace, e scrivete come si deve;'' ma diremo bensì: ''pronunciate come si deve, e poi scrivete come pronunciate.''
Che se le diverse provincie, per forza d'inestirpabili tradizioni domestiche che sono lieve reliquia di più grandi differenze, si riconosceranno pur sempre all'accento e alla proferenza di certe lettere, o raddoppiate o sdoppiate o aspirate, noi diremo che ciò nulla monta; perchè di codeste minute peculiarità ogni provincia ha le sue; e non sono mai comuni a molte, e perciò non riguardano mai la nazione. Onde noi scriveremo per esempio ''a lei'' separato, benchè il toscano ami congiungere e addoppiare, dicendo ''al-lei''; poichè queste innocenti libidini di pronuncia o piuttosto di gorga, nè vengono imitate, nè debbono essere riprese; anzi possono arrecare certo diletto, come la varietà dei paesi e delle vestimenta.
Tanto poi lontani noi siamo dal disgungere la scrittura dalla pronunzia, che vorremmo più ancora approssimarle, levando tutte quelle incertezze che danno tanto sgomento al povero forestiere studioso delle cose nostre, e fanno spesso arrossire della propria inscienza anche il cittadino. E quindi, ad imitazione dei valentuomini del cinquecento che introdussero fra noi l'uso d'accentare tutte le voci tronche, e ad imitazione degli Spagnuoli che accèntano tutte le voci sdrucciole, abbiamo tentato introdurre la semplice regola d'accentare tutte le voci che non siano piane. Pertanto collo spargere pochi accenti, una ventina o una trentina per pagina, ogni parola viene a manifestare la sua pronunzia. Poichè dove l'accento non è segnato, s'intende che cada sulla penúltima sillaba; e su tutte le altre voci tronche, o sdrucciole o bisdrucciole vien sempre indicato. Ed un gentiluomo di Lituania che aveva lette le ''Notizie naturali e civili su la Lombardia'' per tal modo accentate, ce ne fece ringraziare assài, dicendo che senza scorta d'accenti egli era certo d'errarvi, e temeva d'esser deriso. Ma perchè non porgere la mano ospitale a codesti gentili stranieri che àmano la nostra lingua? E dunque sì grande la spesa degli accenti, o sì grande la fatica di segnarli?
Abbiam detto facile agli stranieri, ma ben potremmo dire<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA|220}}</noinclude>
facile e sicura ai nazionali, che nessuna pratica e nessuna dottrina può far certi di non cader qualche volta in ridèvoli errori. Parini, lo squisito Parini, nel ''Matino'' aveva detto
<poem>Ti sprimacciò le mòrbide coltrici;</poem>
e quando aspramente ripreso si corresse, gli fu forza trar fuori quel brutto e sciancato cambio:
<poem>Di propria mano sprimacciò le còltrici.</poem>
Qual dolore per un poeta; e qual obbrobrio per un professore d'eloquenza italiana! Pochi medici accèntano debitamente la terribil parola ''aconito''; e non ricordandosi del ''miseros fallunt aconita legentes'', la fanno sdrùcciola. Quanti Italiani se andassero a cercare l'aquedutto di ''Siliqua'', o le razze di ''Pauli Latino'' o le miniere d'''Agordo'', o i lidi di ''Caorle'', o le rive dell'''Offanto'', o i bagni del ''Masino'' e di ''Bovegno'', si farèbbero deridere dagli abitanti per fallato accento! Qui, nelle nostre vicinanze, come sapere qual differenza sia d'accento fra ''Osteno'' e ''Molteno'', ''Dergano'' e ''Vergano'', ''Pertevano'' e ''Pirovano'', ''Imberido'' e ''Inverigo'', ''Centemero'' e ''Cirimido''? E perchè costringeremo noi le persone a rimanersi esitanti fra ''Teseo'' e ''Museo'', fra ''caranto'' e ''Taranto'', fra ''Gargano'' e ''Carcano'', fra ''centine'' e ''cercine''? E perchè nei nomi di famiglia non indicare qual sia l'accento d'''Albrizzi'', ''Albizzi'', ''Negrisoli'', ''Ricasoli'', ''Trissino'', ''Priuli''? Nella nostra città i nomi ''Adamoli'' e ''Zuccoli'', pronunciati con diverso accento, distinguono diverse famiglie.
Perchè non rimandare questa inutile fatica e questo perpetuo scetticismo ai compositori di vocabolari e ai correttori di stampe, i quali vi pènsino per sè e per la patria? Perchè tèndere questi lacci al forestiere che si prova di parlare la nostra lingua? Nè questa è l'ultima delle ragioni per le quali essa è tanto meno diffusa dalla francese, la quale almeno ha sempre la certezza dell'accento.
Noi vorremmo che gli avversatori di questa commodissima riforma si provassero a pronunziare senza errore d'accento an-<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ORTOGRAFIA|221}}</noinclude>
che solo quella trentina di vocàboli che qui sopra abbiamo citati come d'incerta accentuazione. — E crediamo fermamente che chi ne facesse secoloro scommessa, ne uscirebbe vincitore.
Qui facciamo fine a questo argomento, non perchè non siano altre cose a dirvisi, ma perchè il nostro proposito fu solo di mostrare come la più remota ragione delle cose non resti senza qualche immediata applicazione.
<ref>''Nota''. Diremo più partitamente come si possa col minor numero d'accenti far sì che tutti rimàngano contrassegnati.
La parte di gran lunga maggiore delle nostre parole è piana. Per non prodigare gli accenti, poniamo dunque per prima régola che ''una parola non accentata si presume piana''. Accentiamo le ''sdrúcciole'', come da tre secoli abbiamo preso ad accentuare le ''tronche''. Queste tre régole si rappresentano facilmente nelle tre voci ''séguito, sequito'' e ''seguìto''. — Per le parole ''bisdrucciole'' e ''trisdrucciole'', che sono assai disadatte e rare, valga la stessa régola delle sdrúcciole: accentarle perchè poco numerose.
Rimane a vedersi come convenga scriverele parole, che terminando con doppia vocale o sono ''semipiane'' come ''vario, spontaneo, Moldavia, Danao, Tullio, Piritoo, Desio''; o sono ''semitronche'', come ''Egeo, Museo, Turchia, desio''. Le diciamo semitronche perchè in fatti quando non siano in fine di verso, la poesía le considera come tronche.</ref>
<div style="text-align:center;">Si traviato è il folle mio desio.</div>
La risposta è facile; accentiamo quelle che sono men numerose. Ora, queste voci sono per lo più semipiane quando derivano dal latino, com'è indicato dalla nota régola ''Vocalem breviant'' etc., e le voci d'origine latina sono sempre per noi le più frequenti. Al contrario le semitronche derivano in gran parte dal greco, e quindi sono assai meno numerose. Dunque accentiamo queste, di qualunque derivazione elle poi siano: ''Egeo, Museo, Turchia, desio''.
Possiamo ricapitolare, dicendo che si dovrebbero accentuare, come le parole tronche (per esempio ''precipitò'') così anche le semitronche (''precipitài'') e le sdrúcciole, bisdrúcciole e trisdrucciole (''precipita'', ''precipitano'', ''precipitosi''). E non si dovrebbero accentuare le piane (''precipitare'') e le semipiane (''precipito''); le quali piane e semipiane formano la maggioranza delle parole italiane.
<div style="text-align:center;">'''FINE DEL PRIMO VOLUME.'''</div><noinclude><references/></noinclude>
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che solo quella trentina di vocàboli che qui sopra abbiamo citati come d'incerta accentuazione. — E crediamo fermamente che chi ne facesse secoloro scommessa, ne uscirebbe vincitore.
Qui facciamo fine a questo argomento, non perchè non siano altre cose a dirvisi, ma perchè il nostro proposito fu solo di mostrare come la più remota ragione delle cose non resti senza qualche immediata applicazione.
<ref>''Nota''. Diremo più partitamente come si possa col minor numero d'accenti far sì che tutti rimàngano contrassegnati.
La parte di gran lunga maggiore delle nostre parole è piana. Per non prodigare gli accenti, poniamo dunque per prima régola che ''una parola non accentata si presume piana''. Accentiamo le ''sdrúcciole'', come da tre secoli abbiamo preso ad accentuare le ''tronche''. Queste tre régole si rappresentano facilmente nelle tre voci ''séguito, sequito'' e ''seguìto''. — Per le parole ''bisdrucciole'' e ''trisdrucciole'', che sono assai disadatte e rare, valga la stessa régola delle sdrúcciole: accentarle perchè poco numerose.
Rimane a vedersi come convenga scriverele parole, che terminando con doppia vocale o sono ''semipiane'' come ''vario, spontaneo, Moldavia, Danao, Tullio, Piritoo, Desio''; o sono ''semitronche'', come ''Egeo, Museo, Turchia, desio''. Le diciamo semitronche perchè in fatti quando non siano in fine di verso, la poesía le considera come tronche.</ref>
{{Centrato|Si traviato è il folle mio desio.}}
La risposta è facile; accentiamo quelle che sono men numerose. Ora, queste voci sono per lo più semipiane quando derivano dal latino, com'è indicato dalla nota régola ''Vocalem breviant'' etc., e le voci d'origine latina sono sempre per noi le più frequenti. Al contrario le semitronche derivano in gran parte dal greco, e quindi sono assai meno numerose. Dunque accentiamo queste, di qualunque derivazione elle poi siano: ''Egeo, Museo, Turchia, desio''.
Possiamo ricapitolare, dicendo che si dovrebbero accentuare, come le parole tronche (per esempio ''precipitò'') così anche le semitronche (''precipitài'') e le sdrúcciole, bisdrúcciole e trisdrucciole (''precipita'', ''precipitano'', ''precipitosi''). E non si dovrebbero accentuare le piane (''precipitare'') e le semipiane (''precipito''); le quali piane e semipiane formano la maggioranza delle parole italiane.
{{Centrato|'''FINE DEL PRIMO VOLUME.'''}}<noinclude><references/></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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<div style="text-align:center;">
INDICE
---
</div>
<div style="padding-left: 2em;">
Prefazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ''Pag.'' v
</div>
<div style="text-align:center;">
LETTERATURA.
</div>
<div style="padding-left: 2em;">
Il Don Carlo di Schiller e il Filippo d'Alfieri . . . . . . . » 1
Il Goetz di Berlichingen . . . . . . . . . . . . . . . . » 44
Il Lorenzino . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 48
Il Romanzero del Cid . . . . . . . . . . . . . . . . . » 54
Vita di Dante di Cesare Balbo . . . . . . . . . . . . . » 74
Fede e Bellezza di Nicolò Tommasèo . . . . . . . . . . » 89
Della Sátira . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 100
Del bello nelle arti ornamentali . . . . . . . . . . . . » 104
</div>
<div style="text-align:center;">
LINGUISTICA.
</div>
<div style="padding-left: 2em;">
Sul principio istorico delle lingue europee . . . . . . . . » 115
Su la lingua dei Celti . . . . . . . . . . . . . . . . . » 155
Del nesso fra la lingua valaca e l'italiana . . . . . . . . » 169
Appendice o applicazione dei principii linguistici alle questioni letterarie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 195
</div><noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. I)
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{{c|AVVERTENZA.}}
Questi ''Scritti vari'' del dottor C. Cattaneo saranno pubblicati in tre volumi di circa fogli 15 da 16 pagine ciascuno, al prezzo di cent. 25 ital. per foglio.
La pubblicazione del 2.° volume avrà luogo in maggio, e il 3.° nel luglio prossimi venturi.
{{c|Importo di questo primo volume:}}
Fogli 15, a cent. 25 ital. . . . . . . . Ital. lir. 3. 75
Coperta e legatura, gratis.
Aprile 1846.
{{c|''Di recente pubblicazione presso questa stessa tipografia''}}
{{c|BORRONI E SCOTTI:}}
{{c|<i>~~•~~</i>}}
{{c|SULLA}}
{{c|MILIZIA CISALPINO-ITALIANA}}
{{c|CENNI}}
{{c|STORICO-STATISTICI DAL 1796 AL 1814}}
{{c|DEL BARONE}}
{{c|Alessandro ZANOLI}}
Due grossi volumi in-8 massimo in carta velina forte, con dodici tavole, cinque delle quali grandissime, disegnate dal pittore R. Focosi e colorite; prezzo ital. lir. 35. 30.
{{c|<i>~~•~~</i>}}
{{c|MANFREDO PALAVICINO}}
{{c|O}}
{{c|I FRANCESI E GLI SFORZESCHI}}
{{c|STORIA ITALIANA}}
{{c|RACCONTATA}}
{{c|DA}}
{{c|GIUSEPPE ROVANI}}
Volumi quattro in-18 grande con ritratto e 4 vignette disegnate da R. Focosi ed incise da D. Gandini. Prezzo ital. lir. 12.<noinclude></noinclude>
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Questi ''Scritti vari'' del dottor C. Cattaneo saranno pubblicati in tre volumi di circa fogli 15 da 16 pagine ciascuno, al prezzo di cent. 25 ital. per foglio.
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Fogli 15, a cent. 25 ital. . . . . . . . Ital. lir. 3. 75
Coperta e legatura, gratis.
Aprile 1846.
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{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule|v=2}}</noinclude>seppe Nirta, estimatore di Stefano Delle Chiaie il quale era in grado, secondo lui, di "ristabilire l'ordine nel Paese"»<ref>Cfr. Sentenza-Ordinanza Salvini, p. 287.</ref>.
G) Carmine Dominici: «Nel dicembre 1970, e cioè pochi mesi dopo tale fallito comizio, vi fu il tentativo noto appunto come "golpe Borghese". Anche a Reggio Calabria eravamo in piedi tutti pronti per dare il nostro contributo. Zerbi disse che aveva ricevuto delle divise dei carabinieri e che saremmo intervenuti in pattuglia con loro, anche in relazione alla necessità di arrestare avversari politici che facevano parte di certe liste che erano state preparate. Restammo mobilitati fin quasi alle due di notte, ma poi ci dissero di andare tutti a casa.
Il contrordine a livello di Reggio Calabria venne da Zerbi»>><ref>Interrogatorio del 30 novembre 1993 al G.I. Salvini.</ref>.
H) Giacomo Lauro: «Nell'estate del 1970 l'avvocato Paolo Romeo si fece promotore di un incontro nella città di Reggio Calabria e precisamente nel quartiere Archi fra Junio Valerio Borghese ed il gruppo capeggiato allora da Giorgio De Stefano e Paolo De Stefano [....] più volte alla 'ndrangheta fu richiesto di aiutare i disegni eversivi portati avanti da ambienti della destra extraparlamentare fra cui Junio Valerio Borghese; il tramite di queste proposte era sempre l'avvocato Paolo Romeo, sostenuto da Carmine Dominici [...]. I De Stefano erano favorevoli a questo disegno ed in particolare al programmato golpe Borghese, mentre invece furono contrari le cosche della Jonica tradizionalmente legate ad ambienti democristiani>><ref>Cfr. Sentenza-Ordinanza Salvini, p. 288.</ref>.
Sullo specifico ruolo della criminalità organizzata in particolare di Cosa Nostra e 'ndrangheta nel tentativo golpista si rimanda al paragrafo relativo al ruolo della mafia e della massoneria deviata nell'eversione, nel quale è proposta una trattazione più accurata.
Gli avvenimenti oggetto di esame appaiono non già un "''golpe da operetta''", quanto il punto di emersione di un ampio intreccio di forze cospirative che furono occultamente attive per un lungo periodo che, analizzato nelle sue diverse componenti, rende leggibili una pluralità di avvenimenti anteriori e successivi, che altrimenti sarebbero destinati a restare oscuri e quindi inconoscibili nelle loro nascoste ragioni.
Va peraltro riconosciuto che in questa ricostruzione resta irrisolto quello che sin dall'inizio apparve come uno dei nodi principali posti in sede analitica dagli avvenimenti del dicembre 1970; e che attiene alle ragioni per cui il tentativo insurrezionale, che può ritenersi il frutto di un'ampia cospirazione, rientrò quasi immediatamente dopo l'iniziale attivazione. Si è già detto che il contrordine venne dato dallo stesso Borghese che non ne ha mai voluto spiegare le ragioni nemmeno ai suoi più fidati collaboratori. In merito resta aperta l'alternativa tra due ipotesi:
La prima suppone che all'ultimo momento solidarietà promesse o sperate sarebbero venute meno, determinando in Borghese il convincimento che il tentativo insurrezionale diveniva a quel punto velleitario e<noinclude><references/></noinclude>
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{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>senza possibilitaÁ di successo. Sicchè lo stesso fu rapidamente abbandonato, fidando nella probabile impunità assicurata dalle "coperture", che poi puntualmente scattarono.
Una seconda lettura più articolata ipotizzerebbe invece in Borghese o in suoi inspiratori l’intenzione, sin dall’origine, di non portare a termine il tentativo insurrezionale. Qust’ultimo anche nella sua iniziale attivazione sarebbe stato concepito soltanto come un greve messaggio ammonitore inviato ad amici e nemici, all’interno e all’esterno, con finalità dichiaratamente stabilizzanti. Si sarebbe trattato in altri termini di un ulteriore avanzamento della logica della minaccia autoritaria, già sperimentata con il "tintinnare di sciabole", che come si è visto fortemente condizionò la crisi politica dell’estate del 1964.
Paolo Aleandri riferì alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia P2 l’interpretazione che ne era stata data da uno dei protagonisti, Fabio De Felice, a Gelli molto vicino.
Il contrordine, secondo il De Felice, sarebbe giunto proprio da Gelli, essendo venuta meno la disponibilità dell’Arma dei carabinieri e non essendo stato assicurato l’appoggio finale degli USA; De Felice, poi, aveva aggiunto che la mobilitazione non aveva una reale possibilità di riuscita e il fantasma di una svolta autoritaria era stato utilizzato da Licio Gelli come una sorta d’arma di ricatto. Queste indicazioni hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di Andrea Brogi, il quale riferisce informazioni provenienti da Augusto Cauchi, del quale risultano i diretti rapporti con Gelli. Un parziale riscontro, poi, è rappresentato dalle dichiarazioni di Enzo Generali, giaÁ aderente al MSI e ad Ordine Nuovo, nonchè amico del principe Borghese e di Guido Giannettini, il quale ha riferito che verso la «metà di gennaio 1969», a circa due anni di distanza dalla notte di Tora-Tora e nel corso di una conversazione a Madrid con l’ingegner Otto Skorzeny [l’ufficiale tedesco che aveva organizzato la liberazione di Mussolini a Campo Imperatore, ndr] aveva appreso «che in Italia le cose, per la destra nazionale, sarebbero andate meglio in quanto si stava preparando un qualcosa di concreto con la partecipazione di militari di alto grado e personalità politiche dell’area di centro-centro-destra: mi citò in proposito il nome del principe Borghese che era l’uomo che lo aveva reso edotto della elaborazione del golpe, dell’ammiraglio Birindelli, Comandante dell’area Sud della NATO, i predetti appoggiati da quadri dello Stato Maggiore Marina [...] nonchè il ruolo del Servizio Segreto Militare e l’avallo di politici di spicco della Democrazia Cristiana di cui non fece i nomi. Il progetto era quello di far cessare autoritativamente l’esperienza del centro sinistra in Italia e di riassestare l’ordine interno privilegiando l’industria. Lo Skorzeny era amico di Borghese e da lui aveva mediato le informazioni sul progetto del golpe. I due si vedevano in Spagna [...] lo Skorzeny mi addusse che egli aveva promesso al Borghese l’appoggio degli industriali tedeschi»<ref>Deposizione al G.I. Salvini del 28 febbraio 1990.</ref>.
«Lo Skorzeny aggiunse che il Borghese gli aveva chiesto di intervenire all’esito del golpe presso l’amministrazione USA, nella fattispecie presso il Sottosegretario dell’Aeronautica amico dello Skorzeny, per il ri-<noinclude><references/></noinclude>
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Una seconda lettura più articolata ipotizzerebbe invece in Borghese o in suoi inspiratori l’intenzione, sin dall’origine, di non portare a termine il tentativo insurrezionale. Qust’ultimo anche nella sua iniziale attivazione sarebbe stato concepito soltanto come un greve messaggio ammonitore inviato ad amici e nemici, all’interno e all’esterno, con finalità dichiaratamente stabilizzanti. Si sarebbe trattato in altri termini di un ulteriore avanzamento della logica della minaccia autoritaria, già sperimentata con il "tintinnare di sciabole", che come si è visto fortemente condizionò la crisi politica dell’estate del 1964.
Paolo Aleandri riferì alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla Loggia P2 l’interpretazione che ne era stata data da uno dei protagonisti, Fabio De Felice, a Gelli molto vicino.
Il contrordine, secondo il De Felice, sarebbe giunto proprio da Gelli, essendo venuta meno la disponibilità dell’Arma dei carabinieri e non essendo stato assicurato l’appoggio finale degli USA; De Felice, poi, aveva aggiunto che la mobilitazione non aveva una reale possibilità di riuscita e il fantasma di una svolta autoritaria era stato utilizzato da Licio Gelli come una sorta d’arma di ricatto. Queste indicazioni hanno trovato conferma nelle dichiarazioni di Andrea Brogi, il quale riferisce informazioni provenienti da Augusto Cauchi, del quale risultano i diretti rapporti con Gelli. Un parziale riscontro, poi, è rappresentato dalle dichiarazioni di Enzo Generali, giaÁ aderente al MSI e ad Ordine Nuovo, nonchè amico del principe Borghese e di Guido Giannettini, il quale ha riferito che verso la «metà di gennaio 1969», a circa due anni di distanza dalla notte di Tora-Tora e nel corso di una conversazione a Madrid con l’ingegner Otto Skorzeny [l’ufficiale tedesco che aveva organizzato la liberazione di Mussolini a Campo Imperatore, ndr] aveva appreso «che in Italia le cose, per la destra nazionale, sarebbero andate meglio in quanto si stava preparando un qualcosa di concreto con la partecipazione di militari di alto grado e personalità politiche dell’area di centro-centro-destra: mi citò in proposito il nome del principe Borghese che era l’uomo che lo aveva reso edotto della elaborazione del golpe, dell’ammiraglio Birindelli, Comandante dell’area Sud della NATO, i predetti appoggiati da quadri dello Stato Maggiore Marina [...] nonchè il ruolo del Servizio Segreto Militare e l’avallo di politici di spicco della Democrazia Cristiana di cui non fece i nomi. Il progetto era quello di far cessare autoritativamente l’esperienza del centro sinistra in Italia e di riassestare l’ordine interno privilegiando l’industria. Lo Skorzeny era amico di Borghese e da lui aveva mediato le informazioni sul progetto del golpe. I due si vedevano in Spagna [...] lo Skorzeny mi addusse che egli aveva promesso al Borghese l’appoggio degli industriali tedeschi»<ref>Deposizione al G.I. Salvini del 28 febbraio 1990.</ref>.
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IV.2 ''L’attentato di Peteano''
L’attentato di Peteano, che con qualche improprietà viene annoverato nella pubblicistica tra gli eventi di strage, costituisce uno degli episodi attribuiti alla destra radicale per i quali in sede giudiziaria si è giunti ad una conclusione di colpevolezza passata in giudicato, resa possibile dalla ammissione di responsabilità dell’esecutore.
Si tratta di un attentato che per il numero delle vittime da un lato può considerarsi minore rispetto ad altri che tragicamente segnarono la prima metà degli anni ’70, dall’altro, e anche per la specificità dell’obiettivo, non può considerarsi, come già affermato, un atto di strage indiscriminato.
Tuttavia esso assume importanza nell’analisi della Commissione perchè nella sua ormai certa attribuibilità ad una cellula periferica di Ordine Nuovo, consente di penetrare nel complesso di una realtà occulta più ampia, idonea a consentire sul piano storico un’attendibile lettura ricostruttiva dell’intero periodo.
Il 31 maggio del 1972 una Fiat 500 fu abbandonata in un bosco vicino a Peteano di Sagrado, in provincia di Gorizia, imbottita di esplosivo innescato. Alcuni colpi di pistola furono esplosi contro il suo parabrezza; una telefonata anonima richiamò sul posto una pattuglia dei carabinieri; quando i militari aprirono il cofano la bomba esplose uccidendo tre di loro e ferendone gravemente un quarto.
Per una dozzina d’anni le indagini ed i procedimenti giudiziari ignorarono i veri colpevoli, focalizzandosi invece su una varietà di indiziati e imputati che nulla avevano a che fare con il crimine. Fu imboccata dapprima una "pista rossa", poi rapidamente abbandonata per la sua palese inconsistenza. Le indagini puntarono su un nucleo di Lotta Continua ed erano basate sulle presunte affermazioni che un celebre protopentito di sinistra, Marco Pisetta, avrebbe rilasciato al comandante del Gruppo carabinieri di Trento, colonnello Michele Santoro. Ma sia i magistrati presenti all’incontro con Santoro che lo stesso Pisetta hanno smentito che quest’ultimo abbia mai parlato di Peteano. La "velina" col riferimento a Lotta Continua era stata inviata, in maniera del tutto anomala (fuor di protocollo, tramite corriere e soprattutto senza seguire le vie gerarchiche) al colonnello Dino Mingarelli, comandante la Legione di Udine, che aveva avocato a sé la responsabilità delle indagini, dal generale Palumbo, comandante della Divisione Pastrengo di Milano, che si era precipitato a Gorizia già il 1° giugno 1972. «Quella fu l’origine della cosiddetta pista rossa», dichiarò Mingarelli, «io sapevo che quelle notizie arrivavano da Trento e che la fonte confidenziale era Marco Pisetta»<ref>Assise, 59; istruttoria, 445.</ref>.
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Senato della Repubblica - Archivio Storico<noinclude><references/></noinclude>
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IV.2 ''L’attentato di Peteano''
L’attentato di Peteano, che con qualche improprietà viene annoverato nella pubblicistica tra gli eventi di strage, costituisce uno degli episodi attribuiti alla destra radicale per i quali in sede giudiziaria si è giunti ad una conclusione di colpevolezza passata in giudicato, resa possibile dalla ammissione di responsabilità dell’esecutore.
Si tratta di un attentato che per il numero delle vittime da un lato può considerarsi minore rispetto ad altri che tragicamente segnarono la prima metà degli anni ’70, dall’altro, e anche per la specificità dell’obiettivo, non può considerarsi, come già affermato, un atto di strage indiscriminato.
Tuttavia esso assume importanza nell’analisi della Commissione perchè nella sua ormai certa attribuibilità ad una cellula periferica di Ordine Nuovo, consente di penetrare nel complesso di una realtà occulta più ampia, idonea a consentire sul piano storico un’attendibile lettura ricostruttiva dell’intero periodo.
Il 31 maggio del 1972 una Fiat 500 fu abbandonata in un bosco vicino a Peteano di Sagrado, in provincia di Gorizia, imbottita di esplosivo innescato. Alcuni colpi di pistola furono esplosi contro il suo parabrezza; una telefonata anonima richiamò sul posto una pattuglia dei carabinieri; quando i militari aprirono il cofano la bomba esplose uccidendo tre di loro e ferendone gravemente un quarto.
Per una dozzina d’anni le indagini ed i procedimenti giudiziari ignorarono i veri colpevoli, focalizzandosi invece su una varietà di indiziati e imputati che nulla avevano a che fare con il crimine. Fu imboccata dapprima una "pista rossa", poi rapidamente abbandonata per la sua palese inconsistenza. Le indagini puntarono su un nucleo di Lotta Continua ed erano basate sulle presunte affermazioni che un celebre protopentito di sinistra, Marco Pisetta, avrebbe rilasciato al comandante del Gruppo carabinieri di Trento, colonnello Michele Santoro. Ma sia i magistrati presenti all’incontro con Santoro che lo stesso Pisetta hanno smentito che quest’ultimo abbia mai parlato di Peteano. La "velina" col riferimento a Lotta Continua era stata inviata, in maniera del tutto anomala (fuor di protocollo, tramite corriere e soprattutto senza seguire le vie gerarchiche) al colonnello Dino Mingarelli, comandante la Legione di Udine, che aveva avocato a sé la responsabilità delle indagini, dal generale Palumbo, comandante della Divisione Pastrengo di Milano, che si era precipitato a Gorizia già il 1° giugno 1972. «Quella fu l’origine della cosiddetta pista rossa», dichiarò Mingarelli, «io sapevo che quelle notizie arrivavano da Trento e che la fonte confidenziale era Marco Pisetta»<ref>Assise, 59; istruttoria, 445.</ref>.<noinclude><references/></noinclude>
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Fede e Bellezza di Nicolò Tommaseo
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Del bello nelle arti ornamentali
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Su la lingua dei Celti
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Del nesso fra la lingua valaca e l'italiana
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Appendice o applicazione dei principii linguistici alle questioni letterarie
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Anche li scritti istòrici di questo volume, come i letterarii del precedente, non sono orditi sopra un libero disegno, ma seguìrono mano mano le occasioni che offeriva il propòsito preso di riassùmere e ventilare le dottrine altrùi. Tuttavia, pur nel tenore che hanno di sèmplici estratti, non lasciano di delineare nel loro complesso certe opinioni che provénnero da particolari studii; d'alcuna delle quali giova far cenno, nel desiderio di rinvenir poi loro spazio e tempo a men disagiata esposizione.
Quando Vico divisò che nelle selve stesse di Grecia e d'Italia e d'ogni altra terra qualunque scaturìssero improvise e isolate le lingue e le leggi e le città, per uniforme conato dell'umana natura e per secrezione spontanea delli educàbili patrizii dal mezzo delli ineducàbili plebèi, non aveva presente a' solitari studii suoi quella<noinclude></noinclude>
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parentela che poi si chiarì sin da quelle origini manifestissima tra quei nostri padri e certe nazioni dell'Oriente. Al contrario, i più delli scrittori riputàrono venute le genti occidentali con tarde migrazioni dall'Asia, uscite, non si sa come, immèmori e bàrbare da quelle antichissime e stabilissime civiltà. Ma invero chi vede frequentate da tempo inassegnàbile anco le ìspide regioni polari, ha duro il figurarsi affatto silenziosa e vuota l'Italia quando l'Asia aveva già sacerdozii e imperii e monumenti. Nè più agèvole è l'imaginarsi d'onde quelle grandi nazioni che fin dai primordii delle singole istorie si vèdono tener vastamente l'Europa e millantarsi nate dalla terra stessa, traèssero e siffatte loro memorie e certe indelèbili proprietà che le distinsero sempre dalle genti asiàtiche. — Per verità, come a lungo si discorse nel primo volume intorno alle lingue indo-europèe, il ripètere ogni principio di civiltà sia solo dalli aborigeni, sia solo dalli alienigeni, ripugna egualmente al corso universale e perpetuo dell'istoria, al quale è d'uopo commisurare e temperare ogni savia dottrina.
Ben altra è l'imàgine che una càuta induzione può abbozzare di quelle remote età, fra la cui caligine si pòsero le prime radici delle moderne nazioni. Se consideriamo le cose presenti come una continuazione delle passate per effetto della costante natura del gènere umano, possiamo figurarci la prisca Europa giacere bensì per più sècoli accanto alla madre asiàtica nelle medèsime condizioni in che poscia vediamo in paragone alla madre europèa l'una o l'altra Amèrica, o la Siberia o l'Oceania; ma però non affatto senza pòpoli; e per avventura non senza qualche albòre qua e là di proprio e nativo dirozzamento, a quel modo appunto che amàrono supporre Vico e Stellini. Poichè infine ciò ch'era avvenuto tanto prima in Asia, non poteva èssere onninamente interdetto all'umana natura fra noi.<noinclude></noinclude>
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Chi riguardi il mappamondo non vedrà l'Europa maggiore di superficie che l'una o l'altra delle summentovate regioni tuttora deserte. Ciò che in questi tre sècoli operàrono in quelle terre i nostri navigatori, è ciò che fècero tra noi, molti sècoli prima, i venturieri dell'Asia. Li Egizii, i Fenici, i Siri, i Cari, i Lidi, i Frigi, èrano allora lungo il Mediterraneo ciò che poi fùrono lungo l'Ocèano le colonie di Portogallo, di Spagna, d'Inghilterra. E siccome al tempo stesso che i navigatori nostri si annidàvano lungo le spiaggie dell'India, le parti interiori di quel continente soggiacèvano a più vaste espansioni terrestri di Persiani, Afgani, Mogolli, Manciuri, pare che poco altrimenti avvenisse nell'Europa antica. Oltre alle colonie litorali venute dall'Egitto, dalla Siria, dall'Asia Minore, si diffùsero più profondamente nelle terre, pel varco dell'Ellesponto e del Bòsforo e per le valli del Danubio e del Reno sino alle isole cèltiche e scandinave, le influenze d'altri pòpoli più interni, e principalmente di quelli che già fiorìvano a mezzodì del Caspio, e che si pòssono significare sotto il collettivo nome d'Indopersi.
Le colonie marìttime, condutte principalmente da pòpoli semiti, fùrono le più civili. Provenìvano da città e porti, e fondàvano città e porti; ponèvano monumenti, varii secondo i pòpoli e i tempi, ma improntati sempre d'una primeva semplicità, a grandi pietre appena tocche dal ferro, e non peranco legate con cementi. Le loro pietre e le argille si rinvèngono piuttosto nelle isole e sui monticelli delle maremme e sui rialti delle lagune che non addentro pel continente; e sui monti di Volterra e d'Eugubio tanto più eccelsi quanto più interni. Si direbbe che quei navigatori non volèssero esporsi a soverchio contatto della vasta barbarie, e amàssero le sedi loro in mezzo alle onde, o circonvallate di paludi e di rupi e di mura, che un nemico senz'arte non poteva superare. Quei<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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brevi recinti di città, quei tempii turriformi, con pareti ora verticali, ora rastremate a cono, sègnano quasi il portulario di quelle primitive navigazioni e il circoscritto raggio della loro terrestre influenza, nell'Argòlide, nell'Etruria, in Gozo, in Sicilia, in Sardegna, nelle Baleari, e persino nell'Irlanda e nell'ìsole Scetlàndiche. E quivi la legenda vulgare, più savia dei savii, persèvera nell'attribuire quelle moli a uòmini venuti per mare dall'àustro e dall'oriente, adoratori del foco e del sole.
Le migrazioni terrestri fùrono naturalmente meno civili. Appena lasciàrono sul loro passo tùmuli sepolcrali, e fossati di bàrbari attendamenti. Ma vènnero involgendo le sconnesse tribù aborìgene con quelle grandi colleganze sacerdotali e cavalleresche, che vediamo presso i Celti, i Germani, li Slavi e i Letti. Ed è forza attribuir loro l'intima simiglianza che congiunge le lingue di tutte queste genti e dei Latini e dei Greci alle sacre favelle dei magi e dei bramini. È per tal modo che certi nomi di pòpoli appàiono in diverse terre; quello dei Pelasgi in Tracia, in Grecia, in Italia; quello dei Vèneti su l'Eusino, su l'Adriàtico e su l'Atlàntico; quello dei Cimmerii e Cimbri sul Bòsforo e su l'Elba; quello dei Goti due volte nella Tauride, due volte su la Vistola.
Ma non è a crèdere che li invasori spegnèssero affatto le genti aborìgene; al che non sarèbbe bastata ferocia di bàrbari nè arte di civili. Per intèndere ciò che fùrono in quei sècoli e in Europa le famiglie indoperse, vediamo ciò che ora sono in Amèrica li Spagnoli; poichè nella continuità della natura umana l'istoria deve dar luce all'istoria. La lingua spagnola si trova sparsa dall'uno all'altro ocèano. Ma nel Mèssico le stirpi aborìgene, li illustri Aztechi, i Zapotechi, i Taraschi prevàlgono di nùmero alle famiglie crèole, e in molti luoghi si consèrvano quasi intatti dall'uniformità castiliana, come isole gia-<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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centi in diffusa laguna<ref>Vedi l'articolo sul progetto di Gaetano Moro per un canale navigabile attraverso all'Istmo Messicano. ''Rivista Europèa'', 1845.</ref>. La communanza dei costumi e della loquela cresce e crescerà col tempo, quand'anche il sangue spagnolo venga meno, e possa anche in un vasto incremento di popolazione smarrirsi di vista. E già nella vicina Haiti i crèoli sono estinti, e l'antica miscela va cancellàndosi anche nelli uòmini di colore; ma la stirpe africana dei nuovi abitanti non ha più tradizioni che non siano provenute da francesi o spagnoli. Troppo spesso il nome dei dominatori si confuse con quello delle genti da loro angariate. Troppo spesso li scrittori credèttero diradicate immense popolazioni, ove appena si moveva spedito sciame di venturieri. Così vediamo i Galli errare con vita pastorale fra l'una e l'altra città delli Umbri e delli Etruschi. Vediamo più tardi i Goti aver dominio dal Bàltico al Mar Nero, poi fugire inanzi alli Unni, stringersi in poco esèrcito, offrirsi mercenarii all'imperatore: e li scrittori si meravìgliano di trovar poco di poi in quelle stesse lande la progenie delli Slavi e dei Lituani, piovuta quasi dal cielo. Ma i Goti dovèvano aver prima emunti i pastori sàrmati, come poi emùnsero li agricultori della Dacia, dell'Italia, delle Gallie e della Spagna. E per due mila anni almeno avèvano le interne e secrete regioni del nostro continente soggiaciuto a quell'assìdua bufera di conquiste senza monumenti, in cui le tribù meno inculte perdèvano le loro memorie e si mescèvano coi rudi aborìgeni. E se ad onta di ciò alcune antiche favelle, come quella dei Càntabri, sopravìssero scevre d'innesto asiàtico, e quelle dei Gaeli e dei Cambri ne ritènnero ben lievi tracce, le originarie differenze di molte altre si offuscàrono assài; e alcune finalmente si ridùssero a fioche varietà di dialetto, che il tempo e il commercio e la cultura vanno sempre più cancellando.
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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Come nei moderni tempi così anche nelli antichi e oscuri un medèsimo nome non dinotò sempre un medèsimo pòpolo. A cagion d'esempio, la presente nazione britànnica risultò, a saputa nostra, dalla successiva aggregazione nelle stesse isole, prima di Gaeli e Cambri: poi di Romani, e d'ogni altra gente libera e serva del loro imperio in occidente e in oriente: poi di Sàssoni e Dani, e delli schiavi da loro predati in varie terre: poi di coloro che vènnero di nuovo con nome di Normanni bensì, ma colla favella e col signoril costume del continente romano: poi di tutte quelle famiglie che la speranza del commercio o i casi dell'esilio condùssero in quella terra di sicurtà. L'agglomerazione non è perfetta ancora, poichè sui lembi occidentali d'ambo le isole britànniche le reliquie d'alcune delle stirpi primigenie stanno ritrose e ferme nelle avite tradizioni. Solo nella pianura e nelle colonie trasmarine le diverse discendenze si unifórmano e si confòndono, come detriti di rocce tramescolati dalle aque. Vista quella finale unità, lo scrittore ignaro e intento ai nomi scrive che li Inglesi, cioè i pòsteri delli Angli e dei Sàssoni venuti dal Bàltico, tèngono oggidì tutta l'Amèrica settentrionale. E così per indicare ciò che in quelle colonie pervenne veramente dalla Germania e dalla Danimarca, dimèntica quella parte immensamente maggiore che appartiene alla primitiva popolazione delle isole e d'altre parti del continente.
Questo errore mille volte ripetuto travisa e falsa tutta l'istoria. Poichè, siccome non è vero che Pensilvani e Canadesi siano incommista posterità dei corsari anglosàssoni, così se si risale il corso del tempo, non è vero che al tempo d'Alarico tutti li abitanti dell'imperio fòssero Romani; non è vero che in più remote età i Celti o i Traci o li Elleni fòssero un'assoluta migrazione indopersa, o che i Germani e li Scandinavi fòssero per sangue e per costume stirpi idèntiche, al punto che le poe-<noinclude></noinclude>
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sìe di questi rappresentàssero in tutto e per tutto lo stato sociale di quelli. Come la nazione inglese provenne da un incontro d'elementi nazionali ch'ebbe luogo nelle Isole Britànniche in tempi istòrici e palesi, così quei pòpoli più antichi risultàrono in tempi proistòrici e oscuri, da altre combinazioni dei medèsimi e d'altri elementi, in altre proporzioni, in altre congiunture di dominio e di servitù. Da ciò viene a chiarirsi perchè le nazioni europèe, per quanto si vògliano aver avuto lingue e costumi dall'Asia, pure in terra d'Europa appàiano sempre diverse che nella più antica patria. E se in ciascuna di quelle grandi aggregazioni appare un commune elemento indoperso, ciò non toglie che in ciascuna non siano rimase molte parti di ben altra origine. Le molte mirabili consonanze, a cagion d'esempio, della lingua greca colla gòtica non tòlgono una moltèplice diversità e di sustanza radicale e di forma sonora; non tòlgono che le due genti non siano state quanto più si può dissìmili d'ìndole e d'ingegno, che fu apertìssimo nei Greci, chiuso e stèrile nei Goti. Ma li indagatori, attenti pur troppo a notar solo ciò ch'è simile e commune, ommìsero affatto di appurare ciò che ciascuna combinazione nazionale serbò di distinto e nativo; e rendendo ragione delle corrispondenze col principio delle immigrazioni, obliàrono il principio dell'indigenità, che solo poteva chiarire le differenze.
Tre dunque almeno sono le grandi origini delle istorie nostre: 1.° le colonie marìttime, sopratutto di pòpoli semiti e loro vicini, indicate in modo particolare dai monumenti; 2.° le migrazioni terrestri, sopratutto di tribù indoperse, indicate in modo particolare dalla commune affinità di tutte le grandi lingue europèe; 3.° le popolazioni primitive, i bàrbari di Vico, rammentati e nel perenne isolamento d'alcune lingue, dei Baschi per esempio, dei Caucasei, dei Samoiedi, e nelle indelèbili particolarità che si discèrnono anche nelle lingue più si-<noinclude></noinclude>
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mili e nei più vicini dialetti. Questo studio dei dialetti, fatto con laboriosa fedeltà, potrebbe dissepellire gran parte delle radici su le quali frondeggiàrono un tempo le divise lingue dei pòpoli primitivi.
Se ad ogni passo non si rivòlgono le cose sotto questo triplice aspetto, i testi e i monumenti divèngono, quanto più copiosi, tanto più inestricàbili.
Nell'accennare alle tradizioni religiose e civili delle genti straniere li antichi scrittori si apprèsero principalmente a quelli aspetti pei quali simigliàvano alle cose della patria loro, e non curàrono o non intèsero le altre facce del vero. Dissero Giove il precipuo nume d'ogni gente; dissero Marte il Dio che aveva più riferenza alle armi; e così raffiguràrono Erculi e Saturni e Mercurii per ogni paese. Talora vòllero veramente coll'eguaglianza del vocàbolo significare l'identità delle cose; ma tal altra intèsero solo a una vaga similitùdine; e fècero come poi per ossequio di rima faceva Dante:
{{Centrato|O sommo ''Giove''<br>Che fusti in terra per noi ''crocifisso''.}}
Nè certamente quei moderni scrittori da cui Siva fu detto il Bacco indiano e Crisna l'indiano Apollo, suppòsero tale e tanta l'equivalenza di quei nomi, che oggidì nell'India potesse chiamarsi Siva il vino o Apollo il sole. Ma di queste incàute assimilazioni sono pieni i libri antichi; e chi per entro v'indagò le origini delle nazioni, non sospettando in quale infido linguaggio stèssero avvolte, fece informe viluppo d'ogni più diversa cosa. Quando adunque si rimòvano le molte simiglianze vere, che scaturìscono giusta la dottrina di Vico da uniforme natura del gènere umano: e quelle altre pur vere, che le communi influenze asiàtiche diffùsero: e quelle altre ancora, vane<noinclude></noinclude>
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e postìcce, che provénnero da licenza delli scrittori: ciò che rimane presso ogni pòpolo, può arguirsi cosa sua propria e nativa. Tolta, a cagion d'esempio, la legenda di Giove e d'Apollo, commune all'Italia e alla Grecia e ad altre regioni, rèstano quelle imàgini particolarmente greche o particolarmente italiche dei Ciclopi, dei Centàuri, d'Aio Locuzio, d'Egeria, di Pomona. Il complesso di siffatte residue tradizioni offre presso ogni pòpolo un senso predominante, ora astronòmico, ora agrario, ora morale, ora altrimenti; il quale, quando siasi ben chiarito, dà lume a indurre quali di siffatti sensi potèssero avere presso quel pòpolo anche quelle altre idealità che li scrittori con inconsiderate traduzioni di nomi offuscàrono.
Queste proprietà indìgene d'ogni gente si vèdono anche in certe perpetue consuetùdini. Sempre si visse in Arabia per tribù; sempre in India per caste; non mai per caste nè per tribù nella China; sempre in Italia più che in Asia regnò l'unità del nodo nuziale, e la libera dignità delle matrone; al che si conformàrono mano mano quelle genti che qui migrando recàvano di Palestina o d'altra parte d'Oriente, consacrata dall'esempio dei loro patriarchi, un'altra forma della famiglia. Su questi patti fondamentali delle società umane ben poca forza ha il tempo, immensa forza la tradizione.
Nè siffatte disparità sono solo fra remote genti, ma distìnguono per tenace eredità le singole nazioni d'Europa, ove sarèbbe omài prezzo dell'òpera l'andarle notando e descrivendo. Mentre nella mente d'un romano un enorme intervallo divideva la milizia dalla servitù, il destino istòrico delle genti germàniche, dal tempo dei federati goti e franchi fino a quello dei lanzi svìzzeri e assiani, anzi fino a noi, si può simboleggiare nella voce servizio applicato alle armi (''dienst''). Il settentrione europèo, tanto<noinclude></noinclude>
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oggidì quanto nei più remoti tempi, onorò sempre nelle discendenze più il nobil sangue che la legìtima nàscita; e la domèstica istoria del patriziato britànnico ne fa prova vivente. Sempre nel settentrione il patrizio amò tener sede campestre in mezzo ad ampia terra e numerosi vassalli; sempre in Italia preferse aver sede vicina ad altri suoi pari in commune recinto di città. Onde, dopo il mille, quando li Italiani riebbero armi e volontà, la prima cura loro si fu quella di còrrere il contado, appellando per forza entro le mura le famiglie dei capitani carolini, disperse per uniformità transalpina nelle castella rusticali. Nè quei signori si piegàrono tosto a convìvere nelle città, perchè le campagne d'Italia non fòssero impaludate e imboschite quanto era d'uopo per condurvi rumorose cacce, come indusse Guizot<ref>Cours d'histoire moderne; leçon X.</ref>. Poichè ancora nel sècolo XII il contado fra Milano e Pavia era tanto selvaggio che l'esèrcito di Federico potè camminarvi tre giorni per luoghi deserti. Nè questo vivere appartato dei settentrionali venne colla feudalità del medio evo, ma era antico quanto la presenza dell'uomo in quelle terre; e si riscontra anche nei clani dei Celti e in altri òrdini sociali affatto immuni dalla condizionata investitura dei fèudi. La prisca convivenza municipale dei patrizii in Italia risurse naturalmente col risùrgere della diradata popolazione. Essa era consuetùdine originaria, stabilita forse colle prime colonie marìttime, poichè, pure in Italia, non si vede nelle genti sabelle e sarde e in altre antichìssime. La lingua italiana e la latina non hanno vocàbolo che corrisponda al ''manoir'' dei Francesi, al ''manor'', al ''seat'' e alla ''hall'' delli Inglesi, alla ''hof'' dei Tedeschi, alla ''dornizza'' delli Slavi. Ancora oggidì la possidenza britànnica disdegna abitare le città provinciali, e in Londra medèsima cèlebra solo un momentaneo convegno. I municìpii in Italia e in Grecia sèmbrano nati coi pòpoli;
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in Germania, in Polonia, in Livonia sono propàgini straniere, che dalle colonie romane del Reno e del Danubio lente s'inòltrano, collegàndosi fra loro in ''anse'', quasi presidii di nemica conquista, e serbàndosi divise per consuetùdini, e anche per lingua, e dai servi della gleba e dai loro padroni.
L'effetto morale e mentale di quel vivere signorilmente agreste fu grande. Solo quando il settentrione venne penetrato dall'itàlico istituto dei municìpii, e le signorìe prèsero forma giurata e feudale, e pure per influenza dell'itàlico pontificato si legàrono in grandi regni coll'uso commune del latino, si vide colà, dopo due mila anni d'inerzia, qualche primòrdio di ragion civile, di studii, d'architetture. Se il patriziato etrusco e romano ebbe cultura cittadina, e fu secondo i tempi il più sapiente òrdine della nazione, al contrario i signori longobardi e austrasii vìssero in fastosa barbarie, deputando l'arte stessa di scrivere a preti e notài. E questa fu la principal differenza fra l'evo antico e il medio: la dettatura delle leggi trasferita dai più studiosi ai più ignari. E il medio evo ebbe varia durata presso le singole nazioni, perchè codesto dominio dell'ignoranza armata non potè aver fine dapertutto nel medèsimo tempo.
La famiglia feudale, sola nel mezzo delle sue campagne, delle sue cacce, de' suoi servi, che non potèvano farle paragone d'altra grandezza, aveva aspetto rusticamente regale. Ma non poteva recar seco quell'isolamento maestoso nelle vie delle città, ove incontrava ad ogni piè sospinto altri grandi, e le stava a fronte la ricchezza mòbile, l'autorità del senno e dell'eloquenza, l'opposizione tribunizia, la sagacia d'una moltitùdine o indipendente o in clientela altrùi. Onde, se i municìpii d'Italia e poscia i prìncipi assoluti in tutta Europa chiamàrono i patrizii al soggiorno delle città, cade l'opinione di Vico ove riputò che per legge d'istoria universale le città fòssero un'isti-<noinclude></noinclude>
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tuzione patrizia contro le plebi. Che anzi fùrono forse un'importazione straniera nel mezzodì come più tardi fùrono nel settentrione. E infatti la prisca Europa non ebbe città grande che fosse cento miglia lungi dal Mediterraneo.
Istoricamente non consta che alcuna nazione sia surta da principio tutto suo. Vico suppose questa originalità in Grecia e in Roma; poi fece dell'istoria dei due pòpoli, tanto vicini di paese e di favella e di religione, un modello generale delle infinite genti della terra. Ma ne' suoi tempi non era nata la linguìstica, che in quei vocàboli, ch'egli credè improvisati tra le nostre selve, riconobbe l'eco d'una favella asiàtica e il documento d'una civiltà ''dativa''. Non era nata la simbòlica, che in Giano, in Bacco, in Apollo, raffigurò, benchè distorte quasi da specchio curvilìneo, le deità dell'oriente. Non era nata l'istoria delle arti, che contemplando le ruine dell'Etruria, dell'Egitto, dell'Asia Minore, dell'Assiria, della Persia, argomentò dalla serie delle forme l'età dei costruttori. Solo ai nostri giorni si scòrse con irrefragàbile evidenza che li innesti dell'àrbore sanscrito si stèsero veramente da Battro a Tule; da Battro, onde quella civiltà si mosse coi bramini, a Tule, all'isole estreme dell'occidente, ove le consonanze linguìstiche recate dai peregrini terrestri nella Cambria, nella Caledonia e nell'Islanda, s'incòntrano colle làpidi rùniche e colle torri edificate dai peregrini marìttimi.
Le ingerenze straniere fùrono adunque necessario sussidio alle incipienti civiltà indìgene. Nè ben s'appose chi riputò avérvi potuto sopperire le proprie forze della ragione presso ogni pòpolo isolatamente; nè ben s'appose chiunque collocò nel solo pensiero tutte le càuse del pensiero; e le istorie confèrmano l'opinione di Romagnosi che una medèsima fiamma di civiltà, accesa per conflitto d'ignoti eventi in Asia, fu recata poi da gente a gente. E si apprese loro, con diversa intensità, secondochè<noinclude></noinclude>
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le attitùdini naturali e li avviamenti dei loro padri le avèvano predisposte. Molte stirpi perìrono bàrbare, senza aver fatto esperienza di quel sacro foco; e ancora oggidì vediamo perire vèrgini d'ogni civiltà le tribù aborìgene dell'Amèrica settentrionale, poste a troppo aspro contatto colli Europèi, i quali più non hanno e più non cùrano l'arte divina d'insinuare fra le bàrbare consuetùdini l'innesto d'una progressiva cultura.
Anche presso una medèsima gente le medèsime istituzioni non fanno in diversi tempi la stessa prova, nè appòrtano li stessi frutti. Il diritto civile, che fu aborrito primamente dai pòpoli renani come un intollerabil giogo, e fu il più efficace incentivo all'insurrezione d'Arminio, divenne al nostro tempo una prerogativa loro e un vanto di superior civiltà, in paragone alle provincie del Bàltico, ingombre ancora dalle consuetùdini avite dei Sàssoni e delli Slavi. I Musulmani àrsero la libreria d'Alessandria, e poco stante apèrsero cinquanta librerìe nella Spagna. I Musulmani, dopo aver annunciato l'eguaglianza di tutti i credenti, ne condùssero in India numerose turbe nella condizione colà ignota di schiavi. Per egual modo li Europèi, professando una fede che dice fratelli tutti li uòmini, inondàrono di servi le glebe della patria nel medio evo, inondàrono di schiavi le piantagioni dell'Amèrica nell'evo moderno. Le nazioni non mòvono dunque per sistemi interi, dedutti, contìnui; le loro consuetùdini sono frammenti di disparata origine, piuttosto accozzati che ordinati.
Nella China e in altre parti dell'Asia li òrdini civili, essendo scaturiti abantico dal conflitto di potenze indìgene, sortìrono più profonda corrispondenza colla natura dei pòpoli, ed èbbero nelli ànimi più diuturna radice. Fra noi le dottrine, le lingue, le istituzioni, essendo venute a poco a poco e quasi per frammenti da lontane<noinclude></noinclude>
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terre, si combinàrono fra loro variamente; e prèsero forma anche dai principii che rinvènnero già svolti con varia maturanza nelle genti primitive. Potrèbbero dirsi gettate in erràtica e fortùita giacitura tra noi quelle medèsime istituzioni che colà si posàrono in profondi strati. Da ciò deriva quel fatto che Guizot riconobbe, ma non s'accinse a spiegare: la moltiforme indole del nostro incivilimento. E ne deriva pure quel completo dominio delle istituzioni orientali su le menti e le volontà, che Cousin attribuì al senso dell'infinito, mentre per verità l'effetto suo si fu di prefinire tutti i passi della vita e del pensiero, e imprìmere nelle moltitùdini il sigillo d'una servile uniformità. Altri avrebbe imaginato che più pròssima al senso del libero e dell'infinito fosse l'individuale intelligenza e la spontanea moralità. E allora quella straniera e malcomposta natura delle origini sarebbe forse la profonda vena da cui scaturì perenne la libertà e varietà delle istorie nostre.
Se con troppo violento e fattìzio principio Vico attribuì a sùbita invasione di terrore e di pietà i primordii dell'incivilimento aborìgeno, Stellini suppose un principio troppo indeterminato e uniforme nel naturale sviluppo delle famiglie selvagge, da lui descritto con suavità di poesìa pastorale.<ref>De ortu et progressu morum.</ref> Si vèdono bensì le famiglie in siffatta condizione nelle isole dell'Oceania e nelle terre polari e altrove; ma i figli selvaggi ripètono senza progresso la vita selvaggia dei padri; la posterità non sa sciògliersi dalle tradizioni del passato. Ora, il progresso è appunto il mutarsi della tradizione. Li àrbori primitivi non danno, senza innesto e per mera forza di tempo, altre frondi e altre frutta che non comporti la loro radice. Il primo ''motivo'' alla trasformazione progressiva d'una società, ossia d'una tradi-
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zione, è il fortùito contatto d'un'altra tradizione e d'un'altra società. Messe in commercio per qualsìasi modo le due opinioni tèndono a riassùmersi in qualche compatibile forma, e pèrdono entrambe la nativa semplicità del concetto. Il Cabailo, tratto nel consorzio musulmano, non diviene al tutto àrabo; ma la sua supellèttile mentale non è più così pòvera come nel Nùmida suo progenitore.
Appenachè una tribù, sovraponèndosi ad una colluvie di servi o di credenti o di gregarii soldati, si trasse fuori dalle antiche necessità, le sue tradizioni si tùrbano, poichè tradizione è vivere e pensare come li avi. I nuovi modi, stabiliti una volta nelle famiglie, fanno àbito e règola; e non soggiàciono a nuovo caso di mutazione se non quando nuove circostanze li espòngano a contatto d'altro principio. E se il connubio e la milizia non confòndono le due stirpi in una, le condizioni della loro convivenza vèngono dettate dalli interessi del dominio, non per giudizio d'imparziale e geomètrica equità, ma per voto parziale, unilàtere, iniquo. Che se avesse prevalso la casta inferiore, sarèbbero le condizioni riescite inique nel senso opposto. L'officio che ha dunque la ragione nelle transazioni istòriche è servile alli interessi di parte, non è puro, non è conseguente. I giudizii dell'intelletto nell'umano consorzio prèndono forma dal vario propòsito della volontà; sono come diceva Romagnosi, ''giudicii misti d'affezione''. Nella perpètua giostra delle cupidìgie nazionali quelli che nell'offèndere o nel difèndersi vèngono a prevalere, si tròvano inanzi una serie di quesiti, che la ragione deve risòlvere, non sopra i suoi modelli astratti, ma nel senso concreto della passione; la quale deve perciò riguardarsi come la vera fonte delle conclusioni alle quali il venale e adulatorio ragionamento perviene. L'istoria è dunque figlia delle istorie; primachè i fatti vèngano dai pensieri, i pensieri vèngono dai fatti; i fatti li ispìrano alla ragione improvisamente<noinclude></noinclude>
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scossa dal sonno tradizionale. La ragione invariàbile non può èssere la suprema càusa delle variazioni. La ragione sta all'istoria come la scienza dei nùmeri sta al commercio.
Quando una stirpe può giovarsi delle fatiche, delle dovìzie, delle forze d'un'altra, si esime dalle necessità quotidiane e dalle sollecitùdini più vulgari, e prende pensieri e modi dal nuovo stato. Ma quel suo vivere risulta sempre consentaneo alle primitive disposizioni e all'istradamento trasmèssole da' suoi padri. Quindi nessuna uniformità tra pòpolo e pòpolo pur tra sìmili circostanze. Il Romano in Grecia apprende il sapere dei Greci; il Turco in Grecia nulla apprende; il Longobardo fatto àrbitro dell'Italia consuma in facinorosa inerzia due sècoli di fortuna. Talora la presenza d'un principio straniero detèrmina un'inclinazione delle cose contraria a quella che vorrèbbe promòvere. Anche sotto il règime bizantino la Grecia era inerme, impoverita, avvilita, poco meno che sotto la conquista ottomana; eppure potè giacer così per mille anni, senza concepire alcun pensiero di libertà. Ma quando a tanta miseria si fu aggiunto il cruccio d'obedire ai nemici della propria fede, si accese quel lento foco che tramandato di padre in figlio vedemmo divampare ai nostri giorni con sì vittoriosa efficacia.
Molti giudicàrono eterna e una la natura della conquista e del fèudo. Ma se vi sono caste che ''hanno il monopolio dell'armi''<ref>Ferrari, ''Essai sur le principe'', p. II, c. III.</ref>; se vi sono conquistatori che minàcciano la morte a quello tra i vinti che impugna una spada o inforca un palafreno, altri ve n'ebbe che anzi si fècero maestri di guerra; e ai nostri dì nessuna cosa dei Francesi spiacque tanto alle moltitùdini in Italia quanto quella
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scòla ch'essi impòsero loro d'una venturosa milizia. Nei ''timari'' della frontiera ottomana, che sono veri beneficii militari, il godimento della terra non apporta alcun intimo legame colli uòmini che la coltivano, i quali rimàngono cosa del sultano. E parimenti nell'India britànnica nessuno divenne mai ''uomo'' d'uomo inglese. Il vero fèudo carolino assegnò nella vinta Germania ad ogni signore la sua parte di terra e d'uòmini, con un certo modo d'obedienza e di fedeltà. La sommissione dei servi alle signorìe, innestata sopra la devozione antichissima di quelle genti ai loro principi sacerdoti, e riconfermata dal tempo e dall'autorità della chiesa, divenne principio di coscienza. Ma l'ossequio di tutti i signori ad un commune sovrano e la condizionale forma del loro possesso èrano cose nuove oltre Reno. Nuovo era il principio feudale, ''nulla terra sine domino''; il quale non aveva potuto nàscere fra le tribù della prisca Germania, nemiche fra loro e divise da inoccupate solitùdini; ma era nato nella vera patria del fèudo beneficiario, cioè su la frontiera cisrenana, e nella fede dell'eminente e universale dominio dei Cèsari che con astratta comprensione abbracciava tutta la terra. Fin dai tempi di Probo, cinquecento anni prima di Carlomagno, si concèssero in beneficio ereditario, condizionato ad ereditaria milizia, le terre ov'èrano stabilmente acquartierati i mercenarii della frontiera; e sin d'allora vènnero coltivate da servi ascritti alla gleba. V'era dunque già un diritto feudale tra i soldati; e forse il giuramento della milizia romana fu la remota fonte, da cui nella decadenza provenne l'omaggio reso ai conduttieri delle masnade federate. Queste istituzioni, allignando nel vasto òrdine dell'imperio, non turbàrono dunque il diritto civile delli attigui municipii, nè impedìrono che dopo Costantino il clero acquistasse supremazìa civile. Onde due sècoli prima dell'invasione merovinga si vèdono già nati su la sinistra del Reno tutti quei principii dell'era feudale<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PREFAZIONE|XXII}}</noinclude>
che altri ascrive alle tarde immigrazioni dei bàrbari e all'opposta riva del fiume. La conquista carolina, diretta dal clero, trasportò poscia quei germi dall'angusto vivaio dell'Austrasia alla Germania e all'alta Italia; i venturieri francesi li recàrono in Inghilterra, in Sicilia, in Acaia, in Palestina, in Portogallo; i cavalieri teutònici in Prussia e Livonia; e il più giòvine rampollo fu posto per mano delli Aragonesi in Sardegna, quasi mille anni dopo l'invasione dei bàrbari.
Se così varie sono le forme della conquista e del fèudo, varii parimente sono li altri modi in cui l'intelligenza va combinando le antiche tradizioni e i nuovi interessi. Le singole serie di queste transazioni costituìscono le particolari istorie dei pòpoli. Alcune si svòlsero precoci in tempi remotìssimi, poi fùrono compresse da sùbita immobilità; alcune si svòlsero tardi, ma con potenza tanto maggiore; alcune più per forza dei pòpoli e per virtù d'istituzioni indigene; alcune più per effetto di principii ed esempli stranieri; alcune non superàrono il confine della vita selvaggia; ma tutte del pari illùstrano la scienza dell'uomo.
Benchè dunque Hegel abbia giudicato estra-istòriche molte nazioni, e Leo ponga fuori dell'istoria persino i Chinesi, ''noi crediamo degno argomento d'istoria ogni modo d'èssere dell'umana natura nei pòpoli'', e anche quelle cagioni qualunquesiano che prodùssero la loro immobilità. E ben vero che alcune genti riverberàrono passivamente le idèe delle altre, come se non avèssero avuto pròpria mente e volontà; ma pure, dopo lunga era d'assorbimento infecondo, pòssono finalmente un giorno, quasi avèssero adempiuto le preparazioni d'una lenta maturità, mèttere un proprio frutto. Tacito non avrebbe mai previsto una Germania tutta gremita d'officine e di scòle; nè Cèsare avrebbe imaginato nella fangosa marèa del<noinclude></noinclude>
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Tamigi il ponte subaqueo e le dàrsene piene dei tesori dell'India. Le càuse di quella tardità inanzi, e di quella grandezza poi, non sono a cercarsi nell'astratta intelligenza, la quale certo vigeva in quei pòpoli tanto allora quanto poscia; nè sono parimenti tutte a cercarsi in avventizie istituzioni straniere; ma molte procèdono da particolar indole dei pòpoli. I quali, anche quando vivono inconsci di sè, e ignoti alle altre genti, e disdegnati dalli scrittori delle istorie universali, pòssono ben celare qualche natural potenza, serbata a risplèndere nel futuro. Già prima del sècolo XIV, e quando le tribù elvètiche pascèvano li armenti ai prelati e baroni dell'imperio, era in essi quella intrepidezza che si palesò gloriosamente a Morgarten e a Morat. Chi avesse nel medio evo giudicato estra-istòrici i Bàtavi e i Frisi, avrebbe negato quelle càuse che preparàvano sin d'allora la lega delle Sette Provincie. Le spedizioni dei pòpoli celti in Iberia, in Britannia, in Boemia, in Italia, in Grecia, in Galazia manifèstano già quel genio venturoso che corse più volte li stessi campi di conquista con Carlomagno e con Guglielmo il Conquistatore, con Tancredi d'Altavilla e con Pier l'Eremita, con Giangiàcopo Trivulzio e con Napoleone. E spesse volte un principio che dormiva nel seno d'una lontana e ignota nazione, si propagò con luminoso effetto presso le altre. Nessun Romano avrebbe potuto presagire che il sacro libro delli Israeliti, sì poco da lui pregiato, dovesse in breve tempo acquistare più popolare autorità, che quanti mai libri s'èrano scritti in occidente e oriente.
Non sembra parimenti ben fondata quella dottrina che deduce lo stato morale delle genti piuttosto dal paese in cui si stabilirono che non dall'addentellato delle trasmissioni avite o delle successive importazioni. Se così fosse, lo sviluppo civile d'ogni gente sarebbe tanto antico<noinclude></noinclude>
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quanto la sua dimóra nel paese. Ovunque sono porti naturali e agèvoli tragitti, come in Irlanda, in Danimarca, in Sardegna, nelle Antille, nella California, nell'Oceania, li uòmini sarèbbero divenuti navigatori famosi sin dalle prime età del mondo. Non sarebbe stato necessario che la civiltà romana perisse, e che la crudeltà delli Unni movesse i Vèneti a pensare quanto sicura e quanto magnìfica stanza poteva edificarsi sui solitarii dorsi delle lagune. L'alpigiano svizzero non avrebbe tardato fino ai tempi di Dante a riscattarsi alfine dalla servitù della gleba e dell'armento. Se fosse vero che la libertà vive al monte e l'obedienza al piano, tutte le alpestri catene che attravèrsano il globo, sarèbbero nidi di repùbliche; e viceversa le pianure dell'antica Inghilterra, e della nuova, sarèbbero regni assoluti. Se fosse vero che la vastità di non interrotte lande debba inspirare l'idèa dell'infinito, le tribù dell'Orenoco, stupidìssime e quasi atèe, avrèbbero avuto in sorte la ''manifestazione dell'unità'' di Cousin prima delle caste sacerdotali dell'Asia; e in tutte le regioni ove dirupi e golfi frastàgliano i continenti sarèbbero venuti a fecondo conflitto l'''uno'', il ''mùltiplo'' e il ''rapporto''. Il pòpolo britànnico per milliaia d'anni non s'avvìde che dall'isola sua fosse tanto fàcile tener l'imperio dei mari; e lasciò giacere inoperoso nelle sue miniere un immenso tesoro di forze industriali, sinchè la serie delle vicissitùdini istòriche non ebbe maturato una condizione di cose, in cui non solo li ingegni fòssero stimolati a fare le scoperte, ma la nazione ad accògliere con efficace alacrità. Il corso delle istorie adunque, anzichè prèndere immantinenti forma dalle qualità naturali dei paesi, come volle Herder, procede affatto inversamente alla sua dottrina; l'unificazione della cultura dei pòpoli colle attitùdini delle terre da loro abitate è l'ùltimo stadio dell'istoria e la meta gloriosa d'ogni progressiva civiltà. È mestieri che un' assidua mutazione sollèciti lo sviluppo dell'intelli-<noinclude></noinclude>
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genza, perchè non s'adagi per via, nè s'addormenti sull'eredità delli antichi. Benchè le naturali difficoltà pòssano pertinacemente reprìmere li sforzi delli uòmini, solo un maturo incivilimento può rivelare tutte le opportunità delle terre, dei mari e dei climi, e consigliare la più convenevol forma d'agricultura, d'industria, di commercio, e il miglior modo di rèndere operosa e adorna la vita.
Non v'ha pòpolo veruno il quale, per qualsìasi eccellenza di natura, abbia sortìto la facoltà di pervenire per solo interno sviluppo ad alta cultura; nè viceversa pòpolo veruno il quale possa dirsi veramente inetto a fornire fatti alla scienza; nè pòpolo veruno l'istoria del quale sia predeterminata dalle qualità materiali del suo paese, benchè queste pòssano opporre all'incivilimento difficoltà negative; nè parimenti alcun pòpolo che non abbia qualche cosa di proprio e d'indìgeno, sia per indole primitiva, sia per avita educazione, e non ne dia segno in qualche ereditaria particolarità della sua favella; nè finalmente alcuno il quale sia giunto a dominare li stranieri elementi che si accozzàrono nella sua civiltà, sino al punto di legarli in sistema perfetto e chiuso.
Le combinazioni istòriche che provèngono dall'incontro delle avventizie influenze e delle native tradizioni fòrmano altrettante serie diverse quanti sono i pòpoli; e dèvono tutte fornire alla scienza qualche loro special conclusione. La prima serie fu additata da Vico nella graduale emancipazione della plebe romana; ma non rappresenta il principio istòrico di tutte quelle altre genti presso cui fu perpetua la selvatichezza; nè di quelle in cui le caste rèsero immutàbile una certa forma di civiltà; nè di quelle che incapaci d'uscire per sè dalla barbarie ricevèttero da altre nazioni un tardo istradamento; nè di quelle che fècero contrario cammino, ma<noinclude></noinclude>
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perìrono per avverse sorti, non per interna corruzione. Quando su l'immortale esempio di Vico, discopritore della nuova scienza, i minori ingegni avranno dato òpera a dicifrare le altre particolari fòrmule nelle istorie dei pòpoli progressivi, e delli stanziali e dei retrògradi, allora, nel riassunto delle conclusioni, avremo frutto esperimentale e verace d'una scienza, alla quale non si può pervenire per la via delle arbitrarie preconcezioni e del metafìsico romanzo. Ma l'immensa fatica d'interrogare tutte le istorie e ridurle alla loro più astratta espressione richiede perseveranza e varietà di studii, affinchè nessun aspetto del sublime argomento rimanga per predilezioni scientìfiche inosservato.
Vògliano li studiosi accògliere con indulgenza quel poco che quasi senza propòsito, e per forza d'occasione viene accennato intorno alli Spagnoli, ai Celti, ai Valachi e alle migrazioni delli Indopersi nel primo di questi volumi, intorno ai pòpoli principali dell'antichità, alli Indiani, alli Anglosàssoni, alli Inglesi, alli Irlandesi, ai Francesi, alli Angloamericani, ai Sardi, alli Ùngari nel secondo volume; intorno ad altre parti di queste materie nel terzo, e finalmente in due scritti istòrici che non fanno parte di questa raccolta. E sono le ''Ricerche su le interdizioni imposte dalla legge civile alli Israeliti'', publicate omài da dieci anni; e il sunto d'istoria civile dell'Italia transpadana, premesso al primo volume delle ''Notizie naturali e civili su la Lombardìa''. Ivi si tentò mostrare come un pòpolo primitivo, nell'assìdua reazione delle genti civili e delle bàrbare trasformando successivamente i suoi pensieri e le sue instituzioni, pervenga a valersi dei favori della sua terra e del suo cielo, per costruire una speciale e propria varietà d'incivilimento. A siffatti compendii sono da ridursi le istorie delle sìngole genti, per rinvenire poi la fòrmula e quasi la chiave delle particolari loro istituzioni.<noinclude></noinclude>
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Molti saranno che giustamente preoccupati dalla necessità d'attèndere a ùtili ricerche, avranno siffatte digressioni per uno stèrile vaniloquio. Diremo loro che lo studio dell'istoria, ossìa del passato dei pòpoli, è lo studio di quelle disposizioni e preparazioni su le quali deve innestarsi il futuro. Quindi in siffatte indàgini deve cercar lume chi desìdera avviate a miglior vìvere le nazioni. Vi sono in ciascuna d'esse certi modi aviti e proprii di buon costume o di licenza, d'onore o d'abiezione, d'ossequio o d'alterigia, di dissidio o d'unanimità; vi sono certi modi d'instituìr la famiglia, di partire le eredità, di patteggiare le fatiche del pòvero, d'allettare le sovvenzioni del ricco, di dare l'arbitrio della terra o alle mani che pòssono èssere operose, o a quelle che per antica necessità dèbbono serbarsi ignave. V'è chi spera tutto dalle scòle; v'è chi confida più nei commercii e nelle strade; e un'intera tribù d'istòrici addìta nelle religioni il nodo ùnico di tutte le differenze. Eppure addottrinato nello stesso alfabeto, trascinato dalla stessa locomotiva, genuflesso al medèsimo altare, il Fiamingo solerte non è l'imperito Polacco, l'Irlandese senz'arti non è l'ingegnoso Toscano, il gàrrulo Francese non è il Corso taciturno. Vana è la querela che l'uniforme civiltà còpra tutti d'un medèsimo colore; questa è simiglianza della veste, non della persona; ognuno di quelli uòmini vive più nei pensieri de' suoi padri che in quelli del suo sècolo. Eppure tutti sono capaci di ricèvere un felice innesto che svolga in loro quei modi d'èssere che i loro padri non èbbero. Non misero perenne radice nell'austera Roma le arti della Grecia? È viceversa l'ideale delle genti greche non s'incadaverì egli nelle mummie dell'arte bizantina? Il ''Marso'' e l'''Appulo'' non obliàrono forse ''li ancìli e il nome e la toga''? Certo non è impossìbile che un giorno si rinvenga un òrdine di pensamenti e d'instituzioni il quale risolva i vincoli delle caste in-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PREFAZIONE|XXVIII}}</noinclude>
diane, stretti ancora oggidì come tremila anni addietro; il quale senza violenza spenga i roghi delle vèdove, e renda immòbile il carro omicida di Jaggernat; il quale rinvenga un tal patto di possidenza e d'agricultura che in Irlanda, in Sardegna, in India non condanni a eterno squàllore una terra naturalmente alma e feconda. E pur troppo non v'è pòpolo veruno che per lontano legato de' suoi padri non abbia qualche suo ''rogo'' e qualche suo ''carro'', qualche suo sospetto contro il vero, e qualche suo rancore contro il giusto, e qualche suo secreto di dappocàggine e debolezza, il quale òpera sul suo destino assài più che lo spìrito del sècolo in cui vive.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI D'ISTORIA UNIVERSALE|XXIX}}</noinclude>
{{Centrato|'''FRAMMENTI D'ISTORIA UNIVERSALE'''}}
{{rule|2em}}
{{Centrato|'''DELL'EVO ANTICO'''<ref>Questo scritto semplifica e dichiara alcune delle formule introdotte da Leo nell'istoria universale dell'Evo Antico, in modo però che riescono a sussidio di principii pur troppo, e anche troppo, diversi dai suoi.</ref>}}
{{rule|2em}}
Li antichi, presso cui li studii èrano per lo più riservati alle famiglie potenti, considerànano l'istoria come maestra della vita civile, e tesoriera di consigli e d'esempi tra le procelle della cosa pùblica; epperò coltivàvano solo quella dei pòpoli a loro più sìmili, e più atti a porger loro imitàbile modello. Dei fatti delle altre genti poco si curàvano, come d'oggetto diviso dai loro costumi, e inùtile ai propòsiti dell'ambizione.
Ma noi, che siamo surti su le confuse ruìne di tante civiltà, intrecciando al municipio, alla famiglia, alla possidenza delli antichi Europèi le scienze nate nell'Oriente, ornando colle architetture dei Greci i templi ove andiamo a salmeggiare coi càntici d'un re d'Israele tradutti nella lingua del pòpolo di Roma: noi, dopo aver conquistato il diritto delli studii anche<noinclude>{{PieDiPagina|{{x-smaller|CATTANEO ''T.II.''}}||1}}<references/></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'EVO ANTICO|6}}</noinclude>
alle più oscure fortune, non cerchiamo tanto nell'istoria l'arte di governare la patria, quanto l'astratta e scientìfica intelligenza delle complicate cose fra cui viviamo, e quei vaghi presagi ch'ella può riverberare sul corso generale dei nostri destini.
In questo più largo àmbito di studii l'aspetto delle tante vicissitùdini e delle varie costumanze generò le particolari scienze dei tempi, delle lingue e dei monumenti, le quali spàrsero inaspettata luce su le orìgini delle nazioni. Tenendo la mano sui libri nazionali degl'Israeliti, dei Persi, degl'Indi, noi possiamo ragionar di quei pòpoli con più ìntima cognizione che non ne parlàssero i contemporanei della loro grandezza.
Inoltre la stessa moltitùdine delle memorie istòriche, adunate d'ogni parte, svegliò prima il pensiero d'avvicinarle e ordinarle in poco spazio, per poterne dominar col pensiero i lìmiti e le proporzioni. E insieme a questo lavoro materiale originò uno studio più profondo, quello cioè delle ''simiglianze'' istòriche; per cui certi avvenimenti, sembrando ripètersi in qualunque diversità di pòpoli e di tempi, pàrvero a Vico generalità costanti, atte a fornire una stàbile scienza delle cose umane. L'ìntima investigazione delle ''dissimiglianze'' dimostrò poi non avverarsi quel suo ''ricorso'' delle nazioni sopra un òrdine similare di vicende; e dimostrò anzi che ogni fatto posteriore suppone e comprende le conseguenze dei fatti anteriori, e quindi abbraccia un nùmero d'elementi sempre diverso; onde non riesce effetto solitario del tempo e del pòpolo che lo produce, nè uniforme sviluppo d'un principio spontaneo, ma risultanza complessiva d'innumerèvoli reazioni accumulate nel corso universale dei tempi.
D'allora in poi bisognò che le istorie universali non fòssero più mere nomenclature coordinate a sussidio della memoria, nè frettolose ricuciture di pàgine lacerate ad arbitrio da ogni istoria particolare; esse dovèttero divenire concatenazioni di càuse e d'effetti, ed elaborazioni d'idèe, alle quali i fatti istòrici porgèvano solo la materia prima e l'occasione. Ogni scuola filosòfica, ogni parte civile, ogni setta religiosa scrutò il nesso di lontani eventi, per riscontrarvi l'effetto di quei principii ch'essa asseriva più efficaci al bene e al male del gènere umano, e così<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'EVO ANTICO|7}}</noinclude>
additare nell'istoria delle genti le prove costanti delle dottrine predilette. Nel conflitto delle opinioni li studii d'istoria universale divènnero ogni giorno più complessi e profondi, perchè ogni sforzo fàttovi trasse in luce qualche inosservato legame; e infine le imprese delle genti appàrvero tessute sopra un'immensa orditura di remote preparazioni. Laonde i pòpoli più sapienti d'istoria universale dovèttero esser quelli che racchiudèvano nel loro seno maggior varietà di scuole e dottrine, e con maggiore equanimità sapèvano apprezzare le opinioni delli altri tempi e delli altri paesi. Perlochè, quantunque dalla nostra patria siano usciti alcuni dei più splèndidi raggi di questa scienza istòrica, pur avviene che dallo straniero possa tornare a noi un largo ricambio di lumi. Noi dobbiamo guardarci intorno, e vigilare attentamente i varii aspetti che le dottrine istòriche vèngono assumendo presso i nostri vicini, sotto l'influenza dei grandi interessi sociali, posti fra loro in più scoperta opposizione che non tra noi; i quali, se per una parte abbiamo già superato da parecchie generazioni alcune fasi civili ch'essi compìrono ancora, dall'altra parte non abbiamo messo il piede in altre vie, su le quali essi procèdono velocemente.
Vi sono pòpoli la cui vita in poche generazioni produsse fatti e pensieri d'indistruttìbile efficacia. Qual forza umana potrebbe cancellare le vestigia che la nazione greca lasciò nelle lèttere, nelle arti, nelle scienze? Appena si può scòrrere il campo delli studii, senza incontrare qualche idèa su la quale la lùcida intelligenza greca non abbia lasciato un segno del suo passaggio, o su la quale la posterità non abbia trovato opportuno di porre una voce del greco linguaggio. Al contrario vi sono altre nazioni che rimàsero sempre chiuse entro breve giro di pensieri, o quasi òspiti a gratùito convito non ripagàrono coi frutti della intelligenza loro le idèe ricevute da una civiltà straniera. Perlochè quando si contempla l'involontaria cooperazione, colla quale nel corso dei sècoli le varie genti concòrsero ad inalzare l'edificio dell'umanità, vèngono a parer quasi degne d'oblìo tutte quelle che nulla mai fècero, o fècero solo per sè. Allettato da questo principio, l'ingegnoso<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'EVO ANTICO|8}}</noinclude>
istòrico Enrico Leo non solo ebbe il pensiero ben singolare di lasciarle affatto in disparte, lasciar in disparte nei Chinesi e nei loro vicini la maggioranza del gènere umano, ma rifiutò di desùmere l'òrdine della narrativa dalla più o meno antica formazione dei pòpoli; e seguendo il corso della civiltà generale, ve li accolse mano mano che ciascuno d'essi si mosse dal suo naturale isolamento per prender parte all'òpera commune del gènere umano. Egli fece come il geògrafo che, nel descrìvere un paese, annoverasse i fiumi secondo l'òrdine con cui vèngono a farsi tributarii d'altro fiume, e non secondo l'ampiezza del loro proprio corso. E perciò nell'òrdine suo dovette precèdere il pòpolo greco al romano, ed entrambi all'israelita; giacchè questo, quantunque più antico di quelli, non partecipò alle altre genti i principii racchiusi ne' suoi libri sacri, se non quando era già compiuto il corso delle conquiste greche e romane. Per tal modo l'incivilimento, quasi àrbore secolare, riceve una serie d'innesti, apportati da diverse età e da diverse regioni; e ad ogni innesto varia la natura de' suoi fiori e dei suoi frutti. Ma questa idèa che pare a prima giunta così bella e feconda, se anche non escludesse dall'istoria universale le più numerose nazioni, perturba troppo soverchiamente l'òrdine dei tempi.
Ora, qual fu il pòpolo che potrèbbesi riguardare come il tronco primitivo di quest'àrbore? — L'istoria non lo sa; e la congettura si smarrisce nell'oscurità del vasto campo. Forse, come noi crediamo, l'òpera dell'incivilimento ebbe varii primordii presso varie nazioni, si svolse a poco a poco dalla sovraposizione di molte civiltà contemporanee nell'orìgine loro, e commiste poi dalla guerra e dalla servitù. Veramente nulla ne verrà in chiaro, se non quando quel principio che Vico chiamava ''la boria delle nazioni'', cesserà di rèndere appassionato e tumultuoso il giudizio delli erudìti, che dèvono con tranquilla fedeltà interrogare i monumenti.
Certo è che nelle tènebre dei tempi primitivi, quando in occidente non v'èrano ancora grandi consorzii di nazioni, ma minute tribù e discordi favelle, già grandeggiàvano nell'Oriente vastìssimi regni sacerdotali, che si stendèvano lungo il Gange,<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'EVO ANTICO|9}}</noinclude>
l'Indo, il Mar Caspio, il Tigri, l'Eufrate e nell'alta valle del Nilo. Presso tutti quei pòpoli una casta studiosa, resa veneranda dalle insegne sacerdotali, e fàttasi intèrprete delle parvenze celesti, impone alle genti il suo precetto come una parte dell'òrdine necessario dell'universo. Essa colla cognizione del sùrgere e tramontare delli astri, coll'artifìciosa divisione dell'anno, colla perizia dell'alterno incremento dei fiumi, coll'arte di derivarne le aque a fecondare àride lande, si fa suprema maestra delle arti, e signora della vita dei pòpoli.
Dopochè il precetto sacerdotale afferrò le menti della maggioranza, nessun uomo può uscire dal lìmite che gli si assegnò nell'òrdine della vita; nessuna mente può alzarsi a luttare col plumbeo consenso delle moltitùdini, colla sagacità degl'imperanti, e colla potenza della natura, che quasi obediente alla presaga parola, si annuncia tratto tratto bieca e minacciosa. Tutto vien prescritto anzi tempo: le cerimonie sacre a poco a poco invòlgono tutti li atti della vita; l'òrdine insuperàbile delle caste sòffoca col terrore dell'isolamento e dell'infamia ogni conato dell'arbitrio umano. Le generazioni si succèdono rigidamente uniformi; i vivi ripètono i morti; i sècoli scòrrono indarno su le menti, che stanno immòbili, inconscie dei sublimi doni del pensiero; la ragione, questa fioca imàgine della divinità, rimane quasi impietrita, ed appena riflette sui bisogni della vita giornaliera il cieco corso dei moti terraquei. L'ànima geme sotto il peso dell'universo.
Tuttavìa sotto quella tetra disciplina la civiltà si diffonde su la terra selvaggia, irretisce a poco a poco le feroci orde che vi si andàvano divorando, le lega all'aratro, le ammaestra in cittadinanze; muta le palùdi in prati, le lande in campi, le selve in vigneti; congiunge con ponti e vie le divise contrade; spegne le discordi favelle delle tribù nel consorzio d'una vasta lingua; scopre la più che umana arte di scrìverla; ammanta delle sue cifre li obelischi, le pareti dei templi, e i penetrali dei sepolcri; e coi canali diffusi sul piano, e colle alte moli su cui s'inalza a contemplar l'orizonte, mette le fondamenta a nuove scienze.
Sopravìvono oggidì in riva al Caspio e in qualche parte del-<noinclude></noinclude>
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l'India le sparse famiglie dei ''Parsi'' o ''Ghebri'', che sìmili in questo alli Israeliti, consèrvano nell'esilio parte dei libri dei loro padri, relìquie dello ''Zend Avesta'' di Zoroastro, scritte nella lingua degli Eeri o Battri o Zendi, le radici della quale consuònano mirabilmente a tutte le più illustri lingue della Persia, dell'India e dell'Europa<ref>Vedi nel volume precedente lo scritto ''Sul principio istòrico delle lingue europèe''.</ref>. Si vede in quei libri un pòpolo, che scende dai monti in cui viveva selvaggio, ed eletta stabil sede sul declivio boreale dell'Indocàucaso, riduce quel sereno e salubre altipiano in un giardino d'ubertà. Vi si favoleggia dell'eroe Gemscide, che con un pugnale d'oro solcò la terra, e ne fece scaturire frutti e greggi e dovizie d'ogni maniera; ed aperse strade, ed alzò le mura di Vere, città dell'abondanza; e sparse tutte quelle regioni di ''fochi ardenti'', ossìa di templi, nei quali il perpètuo foco nutrito sull'ara figurava la forza vitale degli astri.
Zoroastro segue a Gemscide, e rinova la legge; e nei ventuno suoi libri, dei quali un solo ci rimane intero (l'''Antidèmone'' o ''Vi-daeva-data''), si raccolse sotto il suo nome la dottrina della possente setta che dominava quell'imperio, e che dal proprio grembo traeva il re e tutti i giùdici, àrbitri in nome delle potenze celesti su la vita e la morte dei pòpoli. Insegnàvano èsservi in ogni uomo i due principii del male e del bene, i quali lùttano perpetuamente, finchè, consunta la vita terrestre, il buon principio se ne voli lìbero sotto forma immortale. E tutto l'universo è popolato di genii buoni, i quali àgitano una perpètua guerra coi genii mali; il mondo invisìbile delli spìriti si schiera in due opposti campi sotto Oromaze e Arimane. I sette genii primieri, il ''sapiente'', il ''buono'', il ''puro'', l'''augusto'', il ''rassegnato'', il ''creante'', l'''eternante'', sono raffigurati nei sette corpi celesti, il sole, la luna ed i cinque pianeti; sotto l'influsso dei quali si volge l'anno, e procèdono tutte le òpere delle quattro caste, entro cui sono accasellati i viventi. E così viene avvinta la terra al cielo, e l'uomo al cielo e alla terra; e tutto il suo èssere viene incatenato da una invincìbile necessità, senza che s'invochi mai la sanzione di meraviglie poste fuori del corso<noinclude><references/></noinclude>
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spontaneo della natura. Questa complicazione delle cose terrestri con quelle del firmamento si confaceva singolarmente alla terra dei Zendi, alla Battria, che giace come òasi di delizie fra vaste arene e monti scoscesi. Il suo cielo, nel cui cupo sereno fiammèggiano con miràbile splendore le stelle, è avaro di piogge; ma le correnti dell'Iassarte e dell'Osso rècano da remote alpi aque copiose, che quell'industri pòpoli condùssero su tutto il piano in canali, e di cui le vicinanze di Chiva sèrbano ancora le relìquie fecondatrici.
Dalle stesse regioni, dalle quali calàrono verso settentrione i fondatori del regno dei Battri, scèsero verso mezzogiorno le famiglie dei ''bramini'', e costrùssero un più vasto dominio su l'Indo e il Gange. Le loro memorie non sono raccomandate ai fràgili lembi d'un libro di preci, salvato a stento da un pugno di pròfugi; i bramini dùrano e règnano ancora oggidì con tutto l'edificio delle loro instituzioni sopra ottanta millioni di viventi. Ma quantunque nè gl'interni rivolgimenti, nè le invasioni straniere àbbiano mai rotto il filo delle loro tradizioni, essi nulla sanno narrare delle orìgini loro, e, forse per celare i loro principii, amàrono smarrirsi in circonvoluzioni interminàbili d'età imaginarie. Ad attestare una sterminata antichità essi addìtano innumerèvoli edificii, tutti istoriati colle imàgini della loro credenza. I più antichi sono sotterranei, quali si ammìrano nell'isola d'Elefanta, scavati con lunga pazienza entro durìssime rupi. Altri sono monti di basalto, trasformati da indefesso scalpello in un labirinto di templi, che copre molte miglia di terreno. Altri finalmente sono òpere d'arte più adulta, vere costruzioni architettòniche, come le sette pagode di Mavalipura; città le cui ruine vèdonsi spuntar dal mare che le invase, e di là per più miglia entro terra palazzi e templi d'incredìbile magnificenza. Le pagode ripòsano sopra centinaia di colonne; e sono attorniate di chiostri, entro cui giàciono ampie pescine per le abluzioni dei peregrini. E ancora oggidì non meno di diecimila di questi s'affòllano ogni giorno nel solo tempio del Magno Dio (''Maha Deva'') a Benares; e ancora oggidì si lavora a còmpiere costruzioni incominciate fin da quei sècoli; tanto è salda<noinclude></noinclude>
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ancora l'autorità di quei sacerdozii, che forse si appropriàrono anche le òpere di più remote età.
Le inscrizioni sono in lingua sanscrita, che gl'Indi chiàmano ''la lingua delli Dei''; ed oltre la somma affinità sua colle lingue europèe, è miràbile per copia e precisione di forme, e per attitùdine ad esprìmere tanto le più sottili astrazioni della metafìsica quanto le più splèndide imàgini della poesìa. I più venerati scritti di quella lingua, i quattro ''Veda'', dìconsi scaturiti dalle labra del dio Brama, e contèngono le dottrine sacre.
I dòdici libri dell'antica legge di Manù comìnciano dalla creazione, e, afferrando l'uomo dalla puerizia, lo guìdano per tutti i doveri domèstici e religiosi, per tutti li officii della vita civile e del commercio, per tutte le degradazioni e le pene, fino alla dottrina della transanimazione e della vita futura. Ma peranco non vi appare nè il sacrifìcio delle vèdove sul rogo, nè la signorìa dello Stato su tutte le terre, nè quella selva di fàvole che pullulando sia dalle infantili preoccupazioni delle plebi indìgene, sia dalle lente menzogne dei bramini, a poco a poco oscuràrono la lìmpida dottrina che li antichi institutori avèvano seco recata dalle native montagne. Nei grandi poemi eròici dell'India, nel Ramaiana, nel Maha-Bharata, le vittorie della setta bramìnica su le popolazioni native si dipìngono con bellicosi colori.
I bramini sono prediletta cura delli Dei, che solo per loro intercessione pòssono venire propiziati alli altri mortali. E siccome la vita del pòpolo è tutta involta di prescrizioni rituali, e di queste sono giùdici assoluti i bramini, così non v'è atto alcuno su la quale essi non àbbiano sovrana influenza, mentre al contrario non pòssono mai per qualsìasi delitto soggiacere a maggior pena che all'esilio. La casta militare, che un tempo divideva secoloro il dominio, dopo il trionfo delle armi maomettane e cristiane venne perdendo il suo potere e il suo lustro. Ambo le caste si distìnguono dalla plebe pel colore assai men fosco, che ancora dopo tanti sècoli annuncia una stirpe discesa dalle valli degli Imalài, dove le famiglie bramìniche si tròvano tuttora assai più numerose. Ivi, e sopratutto nella Cascemiria e nelli altri domìnii dei valorosi Sèichi, il linguaggio vulgare s'accosta più di tutti gl'idiomi vi-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'EVO ANTICO|13}}</noinclude>
venti alla sacra lingua sanscrita; mentre quanto più si discende verso mezzodì, il linguaggio dei pòpoli e il loro aspetto si vanno facendo sempre più diversi. E le sacre leggende addìtano sempre quelle gèlide alpi come la terra ove risièdono li Dei; e il peregrino viene da lungi a purificarsi nei sacri laghi, e deporre l'offerta su li alti gioghi, d'onde appena osa levare lo sguardo a quella folla di nevose creste, che si stèndono all'ùltimo orizonte, e su cui nel suo fervore egli vede il dio Indra, ordinatore del mondo, che nel puro ètere, avvolto in ammanto cerùleo cosperso d'occhi, si posa su l'arcobaleno.
I pòpoli dell'India non hanno il nòbile diritto di possedere terra, ciò che il sagace Romagnosi riferiva alla spoliatrice conquista bramìnica; e chiamava ''egoismo villereccio'' quel loro vìvere in communità, le quali fanno tanti mondi isolati, ove per corso d'anni nulla si muta. I campi si coltìvano come cosa commune, e coi frutti prima si pàgano le gravezze, poi si alimenta il bramino, il prefetto, l'astròlogo, il fabro, il falegname, il lavandaio, il mèdico, il maestro, il mùsico ed altri; poi si divide fra li aratori la povertà rimanente. Tutti i mentovati officii tòccano a ciascuno, secondo la sua casta; e le famiglie miste si considerano come impure e destinate ai più abietti servigi, l'ìnfimo dei quali è quello di scorticatore e di carnèfice, tanto abborriti, che chi si trattenesse secoloro un istante, verrebbe espulso come infame dalla sua casta. Tra le prosapie più conculcate sono i Parìa; e lo erano quei Zìngari, che, stanchi forse di tanto obbrobrio, si dispèrsero a cercare men odioso vìvere in Europa. Tutto quel riparto di caste, di territorii e di communità rammenta le instituzioni del pòpolo zendo, come le sue dottrine traspàiono nel testo dei Veda indiani; e vi dòmina un sabeismo che divinizza il firmamento, il sole, la luna, l'àere e l'aqua, mentre l'anno scorre tripartito sotto la tutela di Brama, di Siva e di Visnù. Ma le personificazioni delle idèe astratte, e le loro deduzioni trafigurate in discendenze e in parentele, e le incarnazioni di Brama e le superfetazioni d'ogni maniera, formàrono un ammasso inestricàbile, sotto il quale l'intelligenza dei pòpoli rimase oppressa.<noinclude></noinclude>
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Contro questa degenerazione si levò la dottrina di ''Budda'', che, anticamente racchiusa nella fonte stessa del bramismo, e solennizzata nelli stessi templi e nelli stessi monumenti, finalmente se ne trovò troppo divisa, e oppose al predomìnio delle imàgini e della materia quello dell'astrazione e dello spìrito. Essa stabilì a fondamento commune degli èsseri lo spazio eterno, in seno al quale li àtomi mondiali vanno con eterna vicenda componèndosi e scomponèndosi in una serie interminàbile di mondi. Budda, spìrito vitale, s'individua successivamente sotto quelle innumerèvoli forme, pur rimanendo nell'essenza sua immutabilmente tranquillo. L'ànima umana dalle ìnfime regioni va salendo colla virtù alle più sublimi, ove non giunge il tumulto delle rivoluzioni che rinòvano l'universo. Le parti più tenebrose dell'umana natura si vanno struggendo, e le più luminose sàlgono gradatamente fino alla regione della luce, ove tutto si sommerge nel seno infinito dell'ente.
I buddisti contrapòsero all'incatenamento delle caste il celibato del sacerdozio, e lo tènnero aperto a tutte le famiglie e tutte le classi; e così accèsero nel seno dell'India una profonda guerra civile. Oppressi dalla pertinacia delle tradizioni, e perseguitati dalla vendetta dei bramini e dall'abbrutimento dei pòpoli, andàrono pròfughi dall'Indostano; ma si diffùsero felicemente verso levante nell'ìsola di Ceilan e nella penìsola dell'Indochina, risalìrono verso settentrione le alpi del Tibeto ove fermàrono la sede dei loro pontèfici, mansuefècero nel deserto le feroci orde dei Mogolli e dei Manciuri, discèsero nella China, nella Corèa, tragittàrono nel Giappone; e tèngono oggidì sotto le loro dottrine forse un terzo del gènere umano. La favella originale dei libri sacri dei buddisti è il ''pali'', figlio del sanscrito, eppure già estinto anch'esso; tanta è l'antichità di quelle rivoluzioni.
Fra buddisti e bramisti s'interpòngono i ''Giaini'', assai numerosi nell'estremità meridionale della penìsola. Essi, senza aver l'ardimento di svincolarsi dalle caste, s'accòstano nel rimanente alle dottrine dei buddisti; e tràggono anch'essi l'universo dall'incontro delli àtomi, e lo divìdono sotto i due principii dello spìrito e della materia; e ordìnano tutta la vita ad am-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'EVO ANTICO|15}}</noinclude>
morzare colla penitenza la materia e le sue passioni, ed elevare con intensa meditazione l'ànima, fino a raggiùngere l'ente universale. Anche la lingua dei loro testi, la ''pracrita'', è figlia della sanscrita, e già morta essa pure; e vuolsi pure assai pròssima ai dialetti che il vulgo parla nell'alta valle dell'Indo; cosicchè si conferma l'opinione di Romagnosi, che, oltre le alpi onde scaturìscono l'Indo e il Gange, sia la culla commune dei sacerdozii che signorèggiano ancora tanta parte del gènere umano.
Se ora ci volgiamo all'Àfrica e alla valle del Nilo, vi vediamo sparsi i monumenti del sacerdozio etiòpico; il quale se non regna più come quello dei bramini, nè tampoco sopravive come quello dei Parsi, ebbe pure molta parte nelli antichi destini dell'occidente, al quale s'accostò, spingendo le sue propàgini per le foci del Nilo ai lidi dell'Europa.
Li Stati dell'Etiopia avèvano re sacerdoti, eletti in nome delli Dei. Ma dovèvano regnare con prescritta norma, e se osàvano trasgredirla, potèvano ricèvere dal consesso dei sacerdoti l'annuncio che l'oràcolo segnava per essi l'ora finale; e allora dovèvano darsi da sè la morte. E l'opinione era sì irresistìbile, e tanto il terror dell'infamia presente e della vita futura, che si vìdero le madri strangolare di loro mano i figli, piuttosto che vederli vìvere sacrìleghi in onta alla sentenza fatale. Così la catena del precetto e delle caste veniva resa indissolùbile dalla voce dell'oràcolo e dalla forza dell'opinione. Una vasta dottrina astrològica, nella quale si divinizzàvano, pur sempre i sette corpi celesti e le dòdici costellazioni dello zodìaco, riferiva alla potenza loro tutti li eventi della natura e della società.
Se riguardiamo a tutti quelli imperii sacerdotali, vediamo il regno delle naturali influenze più incorrotto presso i Zendi, i quali col culto delli astri regolàvano e consacràvano l'umana industria. E al contrario lo vediamo giùngere oltre ogni ragione presso li Etìopi, ove l'amor della vita e la tenerezza materna vèngono meno a fronte delli oràcoli d'Ammone, e delle congiunzioni ed opposizioni dei pianeti; e le alme facce del sole e della luna divèngono lo spavento dell'umanità; e i segni del<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' EVO ANTICO|16}}</noinclude>
zodìaco sono onorati perfino nelle bestie del campo, e il terrore della vita futura stende una mesta nube su le fatiche e le miserie della vita presente.
Codesti òrdini sociali, architettati a forza su l'òrdine dei corpi celesti, e resi immòbili col nodo delle caste, ripugnàvano al corso naturale delle umane passioni, le quali colla viva violenza delle armi rovesciàrono alla fine il regno della morta legge. Sia che i senati sacerdotali coll' oppressiva rigidezza dei loro instituti soffocàssero nei pòpoli soggetti il principio della forza civile, e involontariamente li preparàssero a subire la legge di nazioni più sciolte e vigorose; sia che le caste militari, o i mercenarii stranieri, cui si confidàvano le armi negate ai pòpoli, le volgèssero a propria potenza, e si giovàssero per sè delle forze dei vinti e dei loro tesori e dell' incanto che la gloria esèrcita su le moltitùdini: in quelle stesse regioni, su le quali surgèvano i grandi imperii sacerdotali, si tròvano nei sècoli seguenti altri imperii, fondati da dèspoti che règnano col nudo diritto della spada. La venerazione, che prima circondava i collegii pontificali, divinizzò tosto le persone dei regnanti, i quali appàrvero come Dei sulla sommessa terra, mentre i frammenti delle institizioni sacerdotali gravitàrono tuttavìa su la vita privata, e fècero inconcusso fondamento al despotismo militare; perlochè Leo chiama codesti regni i ''sacerdozii scomposti''.
Primeggia fra essi l' ''Egitto'', dove le colonie sacerdotali dell' Etiopia s' èrano stabilite con mìstica ordinanza intorno a dòdici templi, formando altrettanti consorzii della casta sacra,. la quale possedeva in nome delli Dei tutta la terra, concedèndone l' uso e la coltivazione alle altre caste. Nelle quali il pòpolo era così rigidamente disciplinato, che chi non poteva dire ''di che vivesse'', cioè ''a qual casta appartenesse'', veniva posto a morte. Ma sopra l'ordinamento templario della casta etiòpica e le imbelli sue sudditanze irrùppero i pastori del deserto, che vi èbbero lungo e agitato dominio. Le conquiste attribuite a Sesostri mescolàrono l'Egitto coll'Asia; poi si èbbero nuove ristaurazioni della potenza etiòpica; infine i mercenarii della Caria e della Grecia usurpàrono li onori delle armi alla casta<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' EVO ANTICO|17}}</noinclude>
militare egizia, che, sdegnando l' umiliazione e abborrendo la profanità, andò èsule nella nativa Etiopia. D' allora in poi il destino dell' Egitto inerme ebbe a dipèndere dalla spada delli stranieri, Persi, Greci, Romani. Ma nella vita privata le antiche instituzioni duràrono a lungo. Il pensiero della vita futura prevalse ancora nel pòpolo egizio a tutti li allettamenti della presente. Rimase popolare la dottrina, che colla distruzione del cadàvere l' ànima cominciasse un corso di trasmigrazioni nel corpo di varii animali; e che quindi l'arrivo dell' ànima in luogo di salute dipendesse dalla conservazione del cadàvere, e questa dall' imbalsamatura, la quale non si concedeva se non per sentenza e per ministerio dei sacerdoti; e così dopo un caduco vìvere stringèvasi nella mano di questi il finale e perpetuo destino d'ogni persona. Pertanto alle dimore delli estinti si poneva più cura che non a quelle dei vivi. Migliaia e migliaia di tombe sèrbano istoriata sulle loro pareti in colori e rilievi tutta la vita di quelle rassegnate e devote genti. Dopo i viaggi di Belzoni, le rupi che fanno lembo alla valle del Nilo si palesàrono traforate da innumerèvoli penetrali, che discèndono con profonde cisterne a molti piani, e si diràmano in tutti i versi per entro le vìscere della terra. Appena quivi rimane angusto varco tra le file delle mummie accumulate a destra e sinistra; cosicchè il viaggiatore s'inoltra fra le tetre caverne quasi radendo col volto i teschi d'intere generazioni accatastate in quelle tènebre da migliaia d'anni; e per ogni poco che col moto della persona àgiti l'àere racchiuso, le vede affondarsi d'ogni parte in cùmuli di funerea polve. Su le pareti dei sepolcri e su le arche dei potenti appare effigiato tutto il vìvere di quell' età.
Lo stesso regime delle caste, lo stesso culto delli astri, le stesse communanze sacerdotali che possèdono la terra e la livèllano alle caste lavoratrici, e infine la stessa irruzione del poter militare che s' assìde su le ruine del sacerdozio, si vede presso i ''Babilonii''. La sterminata loro città copriva ambo le rive dell' Eufrate, congiunte con ponti di marmo; su l' una surgeva la regia, su l'altra il gran tempio; la cui torre quadra, rastremàndosi successivamente in otto terrazzi, racchiudeva nella<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' EVO ANTICO|18}}</noinclude>
sommità il santuario, ove custodìvasi l'àurea mensa di Belo. Da quella vetta i Caldèi raccòlsero quelle famose osservazioni celesti, che fècero spuntare dalle tènebre della superstizione li albori della scienza. E di là si stèsero su le circostanti pianure quei suntuosi aquedutti, che mutàrono arene e paludi in doviziosa regno.
La tradizione narrava che colà vagasse già un'orda selvaggia, e che dal Seno Pèrsico vi approdasse più volte ''Oanne'', èssere pesciforme, che aveva favella umana, ma non pigliava cibo, e alla notte si ritraeva in mare; e apportasse colà la scrittura e i nùmeri, e la geometrìa e l' architettura; e v' insegnasse del caos primigenio, e d' un Dio che aveva divise le aque, e fatto il cielo e la terra e il sole e la luna e le stelle, e poi sommerso il mondo con un diluvio, dal quale aveva salvo il solo Xisutro. Il culto de' Caldèi rammèmora quello delli Egizii, mutati i nomi; e forse fu colà recato da sacerdoti d'una medèsima stirpe; e qualche antico li chiamò infatti ''èsuli dall' Egitto''. Ma la loro communanza, poichè l' istoria non menziona nome di re, cadde sotto le armi delli Assirii; e dopo la caduta di questi e l'estèrminio di Nìnive, risurse sotto forma di regno militare, che contese ai re d'Egitto il possedimento della Fenicia e della Giudèa.
Li ''Assiri'' nella montuosa loro terra al di là del Tigri sèmbrano aver soggiaciuto parimenti a un lungo regno d'astrònomi sacerdoti, che venne atterrato dall'armi di Ninia; dal che forse nacque la tradizione, che questi si facesse ribelle a sua madre Semiràmide, la quale, vinta ed umiliata, sparì. I suoi discendenti, sedendo nella pomposa Nìnive, dominàrono su l'estremo Oriente fin oltre il Caspio; l'ùltimo di loro, Sardanapalo, assediato dai Medi, che il sacerdote Belesi gli aveva levati contro, si arse da sè col suo serraglio. La stirpe di Belesi stese le sue armi su la Babilonia e la Siria fino al Mediterraneo, finchè l' insurrezione dei Babilonii e dei Medi non ebbe recato la caduta del regno e lo stèrminio di Nìnive. Ma parecchi principati sacerdotali duràrono tuttavìa nell'Assiria per molte età.
I ''Medi'', per respìngere gl' invasori stranieri, confidàrono una grande autorità militare ai giùdici, che se ne vàlsero ad ordi-<noinclude></noinclude>
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narsi un principato militare; il quale dopo breve tempo, crediamo per secreta òpera de' ''magi'', avversi ai principi, fu sottomesso da Ciro e congiunto al regno dei Persi. I Medi serbàrono però sempre la condizione piuttosto d'alleati che di sùdditi; e i ''magi'' esercitàrono sull' indotta nazione persiana una diuturna supremazìa.
I ''Persi'' erano affini di lingua ai Medi, ai Battri, a quella stirpe che fondò le caste dominatrici dell' India, e a tutte le grandi nazioni d' Europa; ma nelle loro alte pianure, ricinte di rupi e di sabbie, essi vivèvano in gran parte vita pastorale; e non avèvano quasi altro vìncolo civile che la dottrina dei magi e una nobiltà che li traeva a militare sotto un duce commune. Quando si furono congiunti ai Medi, i magi che forse li avèvano adoperati a quell' impresa, circuìrono i loro prìncipi, e ordinàrono la vittoriosa loro corte a solenni forme e cerimonie pontificali, ad imàgine del regno celeste d'Oromaze. Con ciò rèsero venerato e stàbile il potere; ma la volontà regia, quantunque in mezzo a pòpoli domi e prostrati, non potè manifestarsi se non per una catena di pomposi officii, determinati con minute norme e compiuti da migliaia di cortigiani. La legge di Zoroastro non impose ai pòpoli persiani il vìncolo delle caste; rozzi dapprima, e non ancora atti all' esercizio delle arti, passàrono con ràpida fortuna al dominio militare e al governo di genti lontane. E contro il fisso òrdine sacerdotale stette poi sempre l' influenza variàbile del serraglio; poichè col nome del prìncipe, rinchiuso dall' educazione e dalla voluttà in quei chiostri, prevalse nei consigli del regno il favore o l' avversione delle donne e dei loro custodi, i quali facèvano e disfacèvano la fortuna e la sicurezza dei sàtrapi e dei capitani. Inoltre i vasti regni sottomessi dall'armi persiane èrano dominio proprio del re; il quale concedeva ai Grandi il godimento d'ampii territorii, a guisa di fèudi, e poteva ad ogni arbitrio ritorli. E in breve tempo al comando delli esèrciti stanziali nelle lontane provincie si andò aggiungendo anche l' amministrazione delle regie entrate; cosicchè quando i sàtrapi avèvano inviato alla corte i tributi, e condutte nelle spedizioni reali le soldatesche, potèvano comportarsi a modo di re assoluti; ed<noinclude></noinclude>
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osàrono talora far guerre e paci proprie con genti straniere, ed armeggiarsi fra loro medèsimi; e così le nazioni ingoiate dalla conquista vènnero disgiungèndosi a poco a poco da quel fortùito e brutale accozzamento; e le oppresse nazionalità ripullulàrono dalle vetuste radici. Nella pace il regno si sosteneva colli esèrciti stanziali, ma per la guerra tutti i giòvani erano arrolati in decine, e le decine in centìnaia, in migliaia, in miriadi; e questo irresistìbile mecanismo, che al cenno d'una sola volontà traeva ad un' impresa da disparate e quasi ignote regioni una prodigiosa congerie d' armati, potè sommèrgere tutti li Stati dell' Oriente. Ma quando venne spinto contro la piccola nazione greca, nelle angustie di quei monti e di quei golfi, e a fronte di quelle libere menti e di quelle ardite volontà, andò vergognosamente sgominato e infranto.
Le reliquie della magnificenza persiana si ammìrano ancora nelle ruine di Persèpoli, le quali vastamente ammàntano coi loro marmorei terrazzi il declivio d'un monte. Colonne scanalate, alte venti metri, e ornate al capitello con figure d'unicorni e di centàuri alati, fanno atrio ad ampie gradinate, sui lati delle quali è scolpita la fastosa àula dei re, corteggiati dai Persi in succinto saio militare e dai Medi in largo panneggiamento; e si discèrnono le collane, e i braccialetti e i pendenti e tutti li altri fregi della mollezza orientale. Dall' altro lato i cerimonieri introdùcono inanzi al regnante gl' inviati delle venti satrapìe dell' imperio: e si vèdono ritratte le vesti e le sembianze d'ogni pòpolo, involti alcuni di pelliccie, altri appena cinti di breve panno ai lombi, e offrenti a parte a parte i frutti dei varii climi. Per una serie di grandi colonnati, si giunge alle sale regie, ornate all' ingresso colle consuete effigie di favolosi animali; e si vede figurata sulle pareti la lettiga del re, portata su le spalle da più file di cortigiani, e attorniata dalle guardie mede e persiane, e sopra il capo del re vèdesi aleggiare il suo genio. Altre ruine còprono altri piani più elevati; e più lunghi si ammìrano suntuosi sepolcri. Intorno sono sparse iscrizioni marmoree in quelle lèttere cuneiformi, intorno a cui va travagliàndosi la sagacia degli eruditi, per trarre da quelli avanzi una scintilla che rischiari i fatti e i pensieri d' un pòpolo il<noinclude></noinclude>
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quale dominò per tanto tempo dalle frontiere dell'India a quelle dell' Europa, ed ebbe forse il secreto della prisca nostra civiltà.
Quando si tocca la terra d'Europa e il lido della ''Grecia'', la natura umana appare sott' altro aspetto; i vasti ordinamenti sacerdotali non potèrono stabilmente radicarsi fra quelle sparse isolette, entro quei monti frastagliati di golfi, fra quelle valli ora senza uscita al mare, ora accessìbili solo dal mare, su quelle riviere rivolte alle opposte parti del mondo, ove fu sempre aperto un asilo ai venturieri d' ogni nazione, e sempre lìbero ai vinti e ai perseguitati un varco ad estranie terre. Bastava vogare al di là d' uno stretto, o salire oltre il pendìo d' un monte, per trovare altra vita e altre leggi; poche ore di corsa conducèvano da un'alpe di pastori in un porto di mercanti, da una repùblica procellosa in una terra infeudata ad un santuario, da una dittatura militare nel dominio d'un geloso senato. E quindi in Grecia li uòmini non nascèvano tutti servi d'un òrdine involontario, non venìvano involti da un vasto consenso d'opinioni, nè soprafatti dalle masse armate, che il precetto sacerdotale avesse lentamente educate all' ossequio e alla rassegnazione, e il principato militare affollasse in esèrciti sterminati. Quindi la civiltà della Grecia fu tarda al confronto dell' Oriente, fu inequale presso ciascun pòpolo, fu angusta, fu procellosa, e non potè mai giùngere ad un fermo ordinamento. Ma l'individuo, signore della sua mente e del suo destino, potè crèscere vigoroso e ardito, e raggiùngere tutto l'ideale del pensiero e del sentimento.
Pare che in antico la Grecia venisse abitata da due stirpi: quella dei Pelasgi mercatante e coltivatrice, e quella degli Elleni fiera e bellicosa. Pare che i Pelasgi rendèssero un sèmplice culto alle potenze della natura, al Dio Cabiro, che, al pari d'Ammone e di Belo e d'Oromaze, rappresentava l' almo vigor del sole; e alla dea Cabira, che, al pari d'Iside, rappresentava la passiva fecondità dell'opaca e fredda terra. Quando le tribù ellèniche degli Achèi, degli Eoli, dei Dori, scèsero dai monti e invàsero le colonie dei Pelasgi, questo culto sopravisse secreto nei santuarii della Beozia, dell'Attica e di Samotracia; ma quasi
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ovunque intrecciossi alle tradizioni degl' invasori ed ai nomi delle loro deità. La tradizione pelasga si raccolse nei monti dell' Arcadia e sui lidi dell' Attica e delle isole.
Le deità delli Elleni non sèmbrano tanto personificazioni delli ''astratti'' poteri della natura, come quelle dei Pelasgi, quanto una tribù di famiglie immortali, in cui l'imàgine dell' uomo si eleva ad un grado eccelso di potenza e di beltà. Alli oggetti della natura si attribuisce solo individuamente e concretamente una vita ed un senso; i fiumi, i monti, li àrbori, i fiori sono tutti èsseri animati e affettuosi. A questo pòpolo favoloso s'aggiùngono poi le personificazioni delle tribù primigenie; per cui Elleno vien detto padre di Doro e d' Èolo, e i nomi della nazione divèngono nomi d' una famiglia, e vanno a collegarsi con vìncoli di corporea parentela agl'immortali. Ogni terra ed ogni gente ha il suo Dio prediletto; il nome di Giove è più caro alli Achèi, quello d'Apollo ai Dori, Nettuno ai navigatori Joni; e spesso un medèsimo Iddìo viene onorato con diverso culto e con altro concetto; il sentimento e l' idealità dòmina le cose sacre come la vita profana; poichè non si levò un sacerdozio riflessivo che interpretasse e annodasse con unità di dottrine le vaganti idèe delle commiste tribù. Laonde quando venne l' età della ragione, i pensatori si trovàrono in divorzio colle moltitùdini; tornò vana la prova di cercar sensi figurati nelle legende del pòpolo; le menti rimàsero ondeggianti tra una affinata astrattezza ed una superstiziosa sensualità; e l' intelligenza nazionale non potè còmpiere uno spontaneo ed armònico sviluppo.
L' edificio delle caste non vincolò in Grecia, come in Oriente, l' esercizio delle arti e la fortuna delle famiglie; le antiche case patriarcali e i senati discesi dalle tribù conquistatrici tènnero bensì privilegiato in molte parti il possesso del suolo; ma i pòpoli sparsi sui mari e nelle colonie raccòlsero dovizie e ardimento; e poi si rivòlsero a luttare colli ottimati; e fondàrono governi di pòpolo o principati militari; e così l'arbitrio armato o l' interesse popolare succedèvano quasi dovunque alle tradizioni sacerdotali. E mentre in Oriente l' uomo smarrito nella vastità delle instituzioni non ebbe mai la proprietà<noinclude></noinclude>
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del pensiero e del volere, la Grecia diveniva semprepiù il campo dell' umana libertà. Quando si vèdono i Greci fermare con leggi le oscillanti costumanze, non dèttano mai le leggi sopra un supremo e astratto modello; ma il genio del legislatore è chiamato solamente a trovar la fòrmula sotto la quale il principio spontaneo della nazione possa assùmere la stabilità d'un pùblico patto.
Nel tempo dei regni achèi non si èrano peranco formate le grandi città; le arti èrano ancora infanti; il lusso era più che in altro nelle armature, e vi sopperìvano i mercanti fenicii. I pòpoli vivèvano agresti sotto il dominio delle stirpi eròiche; e i lìberi si nutrìvano dei frutti delle terre avite, o cercàvano militando e corseggiando di che supplire alle angustie del retaggio paterno. Se avèvano pochi seguaci, rimanèvano corsari; se ne avèvano molti, occupàvano qualche terra; e li abitanti divenìvano loro servi, o andàvano alla volta loro a ricattarsi sopra altri più dèboli. Nei consorzii dei potenti e dei valorosi era capitano e si chiamava re quegli che teneva più terra o più seguaci, o veniva da più antico sangue, o mostrava più valore nelle battaglie o più accortezza nei consigli; e il vulgo dei combattenti, chiamato rare volte a radunanza, palesava in modo informe i suoi sensi coll' applàuso o col tumulto. I re stessi compìvano i solenni sacrificii; appena v' era traccia di dottrina sacerdotale; solo nei grandi infortunii grandeggiava l' autorità delli oràcoli. Questa è la sèmplice vita che vien dipinta nell' Iliade, la vita dei tempi achèi, quando la cupa potenza delle tribù dòriche non aggravàvasi ancora sul Peloponneso, e quando il commercio non aveva ancora tessuto fra i diversi pòpoli quei trattati solenni, alla cui custodia poi vigilàrono i consessi degli Anfittioni. Quei patti fùrono simìli alle ''paci di Dio'' nel medio evo; e sembra si giuràssero primamente fra quei pòpoli che solèvano adunarsi alli stessi santuarii, come di Giove in Olimpia, o d'Apollo in Delfi. E vi si attenèvano fedeli anche quando èrano trapiantati in lontane colonie; ed era un vìncolo di pietà che temperava le ingiurie e le vendette; poichè diveniva sacrilegio esterminare una città compresa in quel santo patto.<noinclude></noinclude>
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Fino a quella prima età le memorie della Grecia sono tutte poètiche; e forse, come noi crediamo, le legende d' Èracle e delli Eràclidi invòlgono le avventure dei coloni fenicii e delle loro discendenze. La vera istoria comincia solo colle irruzioni dei Dori, selvaggi alleati che li èsuli Eràclidi tràssero nel Peloponneso, circa mille anni prima dell' era nostra. Ripulsi più volte, tornàrono pertinaci dai loro monti, e a poco a poco domàrono quasi tutte le altre tribù ellèniche che li avèvano preceduti nel Peloponneso, e stabilìrono communanze militari in Corinto, Sicione, Argo, Epidàuro, Messene e Sparta, la più famosa di tutte. L' istoria della conquista normanna, quale ci fu dipinta da Walter Scott e da Thierry, è la forma commune e lo specchio di tutte codeste invasioni anche nella più remota antichità. Un campo di venturieri si pianta in un paese, uccide o caccia o disarma la gioventù nativa, si appropria le terre, li armenti e li schiavi, e perpetua nella sua discendenza il privilegio delle armi e la disciplina militare; poichè la reazione dei vinti dura finchè il tempo non abbia cancellata la memoria del fatto. Tra codeste famiglie militari primeggia quella del capitano dell' esèrcito, divenuto re dello Stato. Quelli dei primitivi abitanti che non sono uccisi e dispersi, esèrcitano confusi coi loro antichi servi l' agricoltura e le arti, e divèngono nello Stato una plebe senza voto e senza diritti. I dominatori stessi non pòssono esser lìberi se non quanto l' iniqua natura del loro possesso e la poca loro sicurtà ed il rigore dell' ereditaria disciplina il consèntono.
Le tre tribù dòriche a Sparta si suddividèvano in dieci squadre, ognuna delle quali aveva un anziano, e comprendeva più casati. I beneficii militari assegnati alle famiglie èrano nove mila; e sopra ognun d' essi vivèvano tuttalpiù tre uòmini e tre donne. Se il nùmero delli uòmini era soverchio in una famiglia, lo Stato provvedeva, ammoglìandoli colle eredi di famiglie spente in guerra; ovvero li mandava coloni in nuove conquiste. Se la guerra o i contagi mietèvano largamente i guerrieri, lo Stato li faceva supplire presso le vèdove loro da servi della gleba; i figli così nati pur succedèvano al padre; ma i beneficii non si potèvano mai vèndere, nè spartire, nè si potèvano<noinclude></noinclude>
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trasmèttere a donne, finchè nella casa vi fosse stirpe maschile. Siccome la prole delli Spartani era una leva destinata a continuare quell' esèrcito ereditario, non era permesso ammogliarsi in età troppo diseguale, o in qualunque caso in cui si dovesse attèndere una prole meno atta alla guerra; e i figli d'ambo i sessi appartenèvano, più che ai genitori, allo Stato; il quale, giusta i suoi fini, li nutriva e li educava, e se troppo gràcili per quella dura milizia, li faceva gettar via. Nè poteva Spartano alcuno attèndere alle arti od al commercio; e se anche la sua superbia militare vi si fosse piegata, era per lui delitto di morte il posseder denaro; poichè tutto il vìncolo di quella società stava nell' annullàmento d'ogni interesse domèstico, e nell' assoluta devozione di tutti alla sicurezza e alla forza della communità. Codesto violento òrdine di cose, naturale ad ogni simil conquista, si accertò e si consolidò colla legge che si disse di Licurgo.
Un' altra parte della terra di Sparta era permessa in usufrutto ai Perieci, discendenti forse di famiglie spontaneamente sottomesse; èrano lìberi della persona, chiamati talvolta a militare; ed oltre alla cultura dei trentamila poderi loro assegnati, esercitàvano il commercio e varie arti, come quella del ferro e della pòrpora; e i loro tributi fornìvano allo Stato il denaro che richiedèvasi al pùblico servigio. Alla stessa condizione si ridùssero dopo tre ostinate guerre anche li abitanti della Messenia. I mìseri Iloti erano schiavi dello Stato, che li assegnava in servigio ai privati colle glebe stesse su le quali vivèvano.
Le altre communanze dòriche dovèvano aver avuto lo stesso ordinamento della spartana; ma non fermate con rìgida legge da altri Licurghi, si vènnero ben presto sconnettendo; e nel corso di tre sècoli l' uniforme possidenza, ripartita fra i guerrieri, trovossi affatto alterata dall' eredità, dalla guerra, e dal commercio. Le famiglie più opulente obliàrono o sdegnàrono il freno delle antiche usanze, protèssero la plebe contro li altri ottimati, ed esercitàrono una potenza arbitraria, sotto la cui tutela cominciò a svolgersi nelle città lo spìrito popolare, che procedendo sempre con maggior vigore, fondò nuove repùbliche. La ferocia colla quale i dittatori repressero e perseguitàrono li<noinclude></noinclude>
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altri ottimati, diede al nome di ''tiranni'' ch' essi portàvano, quel tristo senso che serba ancora.
Clistene, tiranno di Sicione, nell' odio suo contro la casta militare, perseguitò persino i canti d'Omero; altri prìncipi in Mègara, in Argo, in Epidàuro, in Trezene, in Tirinto, le assalìrono d'ogni parte; e collo stesso ardore promòssero la navigazione e le colonie e tutti li interessi popolari. Fidone d' Argo coniò la prima moneta greca, e nel Peloponneso fece prevalere un modo uniforme di pesi e misure.
Sparta sola, sotto la dura legge di Licurgo, rimase fedele al suo principìo militare, fu il commune rifugio delli èsuli Dori, e intraprese una guerra perpetua contro il commercio, l' industria, le arti, li studii e tutte quelle innovazioni, che potèvano scemar potenza e venerazione ai fèudi militari.
Le stesse invasioni dòriche, cacciando e smovendo le antiche popolazioni, avèvano promosso lo stabilimento di lontane colonie, che in pochi anni prosperate divènnero fondamenta al commercio greco. Li èsuli Eoli ed Achèi avèvano preso le isole di Lesbo e Tènedo, e fondata una nuova Eòlide nell'Asia. Li Joni èbbero Samo e Chio, e dòdici repùbliche pur nell' Asia, fra le quali primeggiàrono Mileto e Focèa. Mileto, città con quattro porti, stabilì lungo il Mar Nero non meno di cento colonie, fra le quali fioriscono tuttavia Trapezunta e Sìnope e Teodosia. Focèa si rivolse ai mari di ponente, alla Spagna, alla Gallia, e fondò la potente Marsilia, ove poi si rifugì quasi tutto il suo pòpolo. Li stessi rìgidi Dori, dall' indole venturosa, dalle interne discordie, e infine dall' inimicizia dei pòpoli, fùrono spinti oltremare; fècero una nuova Dòride in Asia, popolàrono Rodi. Avèvano fondato nella grand' ìsola di Creta colonie militari, le cui leggi portàvano il nome di Minosse, e ripetèvano nell' immòbile possidenza, nell' educazione pùblica e nei conviti commuvi li òrdini di Sparta. Colonia di Dori era l' ampio Stato di Cirene su la costa d' Àfrica, e Bizanzio sul Bòsforo; e molte città d' Illiria e d' Italia e di Sicilia: Tàranto, Messina, Agrigento, Selinunte, e Siracusa, la maggiore di tutte le colonie greche, poichè girava venti miglia e racchiudeva cinque città. I Dori, col corso del tempo prevàlsero anche nelle colonie iòniche di Leontio, di Catania, di Reggio, di Nàpoli, e nelle<noinclude></noinclude>
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colonie eòliche ed achive di Locri, di Crotone e di Sìbari, le quali alla volta loro fondàrono Pandosia e Posidonia, o Pesto. E tutte quelle città o fioriscono ancora, o sono miràbili nelle loro ruine, come Pesto e Selinunte e Agrigento. E lo splendore delle colonie italogreche superava di tanto le città native, che l' estrema Italia si chiamò dai Greci stessi la ''Grecia Grande''.
L' immensa effusione di quei venturieri, dalli ùltimi recessi del Mar Nero fino alle coste dell' Àfrica e della Spagna, ebbe somma influenza su la madrepatria; poichè nelle colonie non si potèvano trapiantare tutte quelle antiche instituzioni, che legàvano le cose e le persone nella Grecia primitiva. E i coloni si trovàrono d' ogni parte in contatto con nuovi costumi e nuove leggi e nuove credenze; e dovèttero abitare con quelle stranie genti, e divisar patti e ripieghi d' ogni maniera, e farsi per tal modo riflessivi e pensatori, e prender ansa a ragionare su le instituzioni patrie e le tradizioni avite. Perlochè la libertà dell' intelletto, svolta naturalmente nelle colonie, si propagò indi alla patria, e mise un fiero contrasto tra il nuovo e l' antico, tra la consuetùdine e il ragionamento; e provocò le menti dei pensatori, i quali colla riflessione si studiàrono di colmare l' intervallo che la riflessione apriva fra la mente e la natura. Nel favore della moltitùdine prevàlsero naturalmente le dottrine più lìbere e popolari. Invano nelle città italogreche la società pitagòrica aveva involto di forme solenni e di arcane preparazioni lo studio delle scienze, e tentava disciplinare contro il pòpolo la gioventù delle famiglie facultose. L' elemento popolare tendeva alla libertà delle menti, come a quella dei corpi e dei beni.
Quel vasto movimento, che partiva ad un tempo da tutte le colonie, veniva ad accentrarsi nel mezzo della Grecia, nel grande emporio commerciale d' Atene. Anche in quel paese aveva fiorito nei primi tempi l' òrdine patrizio degli ''eupàtridi''; ma pel sacrificio del generoso Codro il paese era sfugito all' oppressione dòrica. Anzi l' Àttica era l' asilo delli Joni, che da' suoi porti a poco a poco condùssero colonie in tutti i circostanti mari, cosicchè il loro convegno mercantile rimase poi sempre in Atene. I possidenti vòllero reprìmere la crescente potenza del<noinclude></noinclude>
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commercio; ma le sanguinarie leggi di Dracone, ordinate forse a quell' intento, ferìrono troppo li ànimi del pòpolo, il quale tumultuando occupò la cittadella. I patrizii lo repressero colle forze delli abitatori delle campagne; e anche quelli tra gl' insurti che si erano rifugiati alli altari, fùrono contro la data fede messi a morte da Mègacle. Questo eccesso rese implacàbili le ire; i Megàclidi furono esiliati, e dovèttero portar fuori della terra d' Atene perfino le ossa dei loro morti. Si cominciò la riforma delle antiche instituzioni; le leggi dracòniche càddero in oblìo. Solone compiè la riforma; liberò dai livelli signorili le terre, ridusse a valor nominale i dèbiti dei cittadini, abolì la schiavitù personale a cui soggiacèvano i debitori impotenti, pose lìmite all' estensione dei latifondi, eguagliò li abitanti avventizii ai più antichi, fece dipèndere dal censo, non dalla nàscita, l' elegibilità alle magistrature; e così, mentre aperse la via delli onori al denaro, accese in tutti li òrdini il desiderio del denaro e delli onori.
In Atene lo stato non aveva l' alto dominio delle terre come nelle città dòriche; le donne non erano figlie dello Stato, ma della famiglia; la prole riceveva educazione dall' affetto dei genitori, e la legge non reprimeva le voci della natura e dell' umanità. I magistrati si conferìvano alli opulenti; ma il pòpolo li eleggeva, li chiamava a rendiconto, e li poteva punire. Per dare fermezza allo Stato fra le passioni popolari, il tribunale dell' Areopago, composto di magistrati irremovìbili, aveva giurisdizione su li omicidii, i sacrilegii, la propagazione dei riti stranieri, i diportamenti della gioventù, la sicurezza delle pùbliche vie, dei pesi, delle misure. Nelli altri giudicii sentenziàvano i giurati, trascelti fra ben seimila cittadini.
I patrizii riluttàrono alla legge di Solone; ma Pisìstrato, fattosi capo del pòpolo, la sostenne; i suoi figli èbbero a luttare anche colli Spartani, venuti in soccorso dei patrizii; ma finalmente Clistene disciolse le ''quattro'' tribù, in cui era all' uso iònico ordinata la cittadinanza; ne institui dieci, e vi accolse anche gente straniera, e avvicendò fra le tribù il governo. I patrizii chiamàrono nuovamente li Spartani, poi i Beoti e i Calcidèi; ma il pòpolo alla fine prevalse, e occupate coll' armi le<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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terre dei patrizii di Càlcide, le divise fra quattromila famiglie ateniesi.
L' industria della lìbera cittadinanza fiorì mirabilmente; l' agiatezza e l' eleganza penetràrono nelle famiglie; suntuosi monumenti marmorei si erèssero d' ogni parte; le scienze èbbero gloriosi coltivatori; la mùsica, la scultura, la pittura, la dramàtica raggiùnsero l' àpice dell' eccellenza; li Ateniesi èrano andati raccogliendo per la Grecia i canti d' Omero; e divènnero così vaghi d' ogni modo di gloria, che, zelatore dell' antico stato, Tucidide si lagnava come ''non sapèssero aver pace, nè lasciare in pace altrùi''.
Contro questa esuberanza popolare, che prelude tanti sècoli addietro ai Fiorentini del medio evo, e ai Parigini dell' evo moderno, si mosse la lega del Peloponneso, già preparata dall' antico costume dei pòpoli dòrici di congregarsi alle feste d' Olimpia. Ivi si convenne che ognuna delle città federate si reggesse da sè, ma giusta ''lo stato antico''. Dall' altra parte le popolazioni mercantili delle ìsole si vènnero stringendo intorno ad Atene. Così l' opposizione fra la possidenza e il commercio, fra il nuovo e l' antico, veniva accostàndosi alla guerra. Ma le irruzioni delle masse persiane sopravènnero così minacciose, che il pericolo destò nei Greci un insòlito senso di concordia e di nazionalità.
Lo sterminato imperio de' Persiani pesava sulle frontiere della Grecia; condutti dal traditore Ippia essi tentàrono intrùdersi in Atene. Li Ateniesi se ne ricattàrono assalèndoli nelle loro conquiste, e sollevando le colonie greche dell' Asia. I Persiani fècero atroce scempio dei sollevati; àrsero molte città, trasportàrono nei deserti dell' Arabia li abitanti, condùssero nei loro serragli le donzelle, fecero eunuchi i giovanetti; poi collo stesso furore còrsero sull' ìsola d' Eubèa, e di là, tragittando lo stretto, si gettàrono sull' Attica; ma le loro moltitùdini, tratte fra le paludi di Maratona dall' immortale Milzìade, furono disfatte da un pugno d' Ateniesi. Pochi anni dopo, la Persia adunò di nuovo le sue forze, gettò un ponte sull' Ellesponto; e per sette giorni e sette notti i battaglioni bàrbari si versàrono su la terra d' Europa. In quella splèndida pompa militare, in cui si vedèvano tutte le strane<noinclude></noinclude>
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vesti e armature dell' oriente, sfolgorava la corte dello stesso monarca e il sacro carro del Firmamento, tratto dagli otto càndidi corsieri. Le genti bellicose della Tracia, della Macedonia, della Tessalia, della Beozia si sottomìsero atterrite; ma trecento Spartani morìvano alle Termòpile, piuttosto che cèdere palmo di terra ad un millione di nemici. La piena sboccò nell' Àttica; i Focesi èrano fugiti sui dirupi del Parnasso; li Ateniesi, per sublime consiglio di Temìstocle, lasciàrono la città alle fiamme nemiche, portàrono le famiglie in un' ìsola, poi salìrono tutti su le navi, deliberati di vìncere o morire; e nello stretto di Salamina sgominàrono tutte quelle forze che la potenza dei Persiani e la gelosìa dei Fenici avèvano potuto trarre dalle marine dell' Asia. La giornata di Platèa distrusse anche l' esèrcito terrestre, e compì il trionfo della forza morale su la materia militare.
Salva da quell' assalto, Sparta non curava più le guerre asiàtiche, e non amava quei lontani inviluppi; ma il commercio ateniese voleva rivendicare i porti greci dell' Asia Minore; e con esso stàvano tutti i pòpoli naviganti delle ìsole. La libertà iònica secondava il felice impulso della vittoria e del tempo; l' antica possidenza dòrica vi ripugnava, perchè sentìvasi tratta sopra un terreno non suo, in una caùsa di mercatanti. Ma l' ardor bellicoso delli Ateniesi era tale che le ìsole stesse non potèndovi tener pari, antepòsero malaccortamente di contribuire a quelle imprese col denaro, rimanèndosi tranquille ai loro tràffichi. E così d' alleate s' accostàrono a tributarie, e li Ateniesi a poco a poco di mercanti si fècero soldati. Vantando che il loro valore assicurava appieno i loro amici, profùsero il sacro denaro federale a munir di mura la loro città ed il suo porto, e ornarla di templi marmorei, di porte e fontane e pòrtici e teatri e orti di dotte delizie; poi superbi della forza e bellezza della patria, e della ragionevolezza ed eleganza del vìvere, insolentìvano coi collegati; riscotèvano aspramente il contributo; e ritenèvano per forza coloro che, stanchi di quei nuovi modi, volèvano uscir della lega. Pèricle, per farsi partigiani, favoriva i pòveri e li oziosi; e per condurre col voto loro la cosa pùblica, introdusse il costume di pagar le giornate che i cittadini consumàvano nei comizii, e perfino di pagàloro col pùblico denaro l' ingresso alli spettàcoli. Così<noinclude></noinclude>
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mentre una sproporzionata eleganza succedeva nel pòpolo all' industriosa semplicità che lo aveva fatto potente, esso divenìva una colluvie di mercenarii, che in guerra e in pace dovèvano vìvere alle spalle dei federati. Quindi noi crediamo fermamente che a questa estinzione del vero spìrito mercantile, e non al soverchio suo sviluppo, si debba la degenerazione del pòpolo ateniese; e non sappiamo accagionarne con Leo l' amor delle ricchezze, ma bensì l' ambizione militare, che non le faceva ricercar più nella natural fonte del commercio e dell' industria, ma nell' oppressione dei federati. E se la riflessione filosòfica traligno presso alcuni in sofisticherìa, ciò fu perchè quando i pòpoli fùrono guasti, vòllero cercare nei sofismi una giustificazione che non potèvano più trovare nell' austera verità e nella sincera coscienza, e si sforzàrono di nobilitare sotto forma di dottrina il disprezzo che avèvano dei principii. Ma egli è ben certo che, se qualche puro e sublime sentimento si udì ancora entro le mura d' Atene, si udì nelle severe adunanze delli Stòici e nelli studiosi consorzii di Sòcrate e di Platone, la cui repùblica è infine uno specchio ideale della prisca città spartana.
Per alcun tempo li Spartani tolleràrono la potenza ateniese, perchè nel frangente delle guerre persiane avendo essi posto le armi in mano ai Perieci, ai Messenii ed alli stessi Iloti, e avèndoli condutti a militare fuor de' confini, li avèvano poi trovati dopo il ritorno indòcili e riluttanti. Ma repressi colla crudeltà quei moti intestini, si oppòsero apertamente ad Atene. Nel corso di quelle guerre, che si dìssero ''del Peloponneso'', Atene, divenuta affatto militare, cangiò il governo di pòpolo in un predominio di conduttieri e di soldatesche. E la dura Sparta, involta in lunghe imprese marìttime fra pòpoli traffìcanti, sfugì al rigore delle sue instituzioni; e mentre le continue guerre consumàvano i suoi combattenti, abbandonò i suoi fèudi militari all' arbitrio dei testamenti e delle donazioni, che mìsero in poter di poche donne due terzi della possidenza militare, e ridùssero l' altiera cittadinanza di Licurgo ad un' ùmile poveraglia intorno ad un branco d' epuloni; e tuttavìa coll' antico simulacro del nome spartano, colle flotte non sue, e con bande di mer-<noinclude></noinclude>
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cenarii, tiranneggiò le città greche, e le emunse avidamente. E Atene e Sparta uscìrono così da quelle lugùbri guerre al tutto trasformate, e prive d' ogni principio nativo. D' allora in poi il sommo della virtù nelle genti greche fu il ripètere tratto tratto li esempli del tempo antico, con uno sforzo solitario, che risplendeva vanamente fra generazioni dominate da abietti conduttieri. Ma il peggio, noi crediamo, si fu che Atene, coll' infelice sua spedizione in Sicilia, giocò tutte le sue forze, e doma ed esàusta ebbe a soggiacere alla fortuna militare di Sparta. Allora il principio progressivo fu soffocato per sempre; prevalse un òrdine di cose che dell' antiche tradizioni spartane non altro omài conservava che l' odio all' industria e all' intelligenza, e da una barbarie austera era balzato, senza conòscere intervallo di civiltà, ad una barbarie corrotta.
Le falangi dei re macèdoni, addestrate da Filippo alla riflessiva disciplina tebana, rimàsero eredi delle vittorie di Pelòpida e d' Epaminonda, e del breve loro ascendente su la decrèpita potenza spartana. Esse penetràrono prima nella Tessalia, poi colle guerre sacre nel cuor della Grecia, ove èbbero facile trionfo su le sbirraglie dei dittatori municipali. I Greci meravigliati vìdero scèndere improvise in mezzo a loro quelle tribù semibàrbare, capitanate da una nobiltà militare, come ai tempi dell' Ilìade, ma guidate da un prìncipe astuto, che aveva imparato alla scuola greca tutti i secreti dell' arte militare e del raggiro civile, e sapeva aggiùngere le insidie della corruzione alla fierezza delle offese, e chiedendo solo d' essere capitano generale dei Greci contro l' Asia, adulava all' orgoglio della nazione e all' interesse dei privati. Le ùltime opposizioni fùrono soffocate col crudele estèrminio di Tebe; e dalle ìsole greche sino alle rive del Danubio non rimase altro volere che quello d' Alessandro. Egli allora precipitossi come fùlmine su la Persia; penetrò fino al Nilo e all' Indo; piantò di colonie greche tutto quell' immenso spazio; la lingua greca divenne il vìncolo sociale di tutto l' oriente. Ma lo spìrito greco andò naufrago in quella incòndita vastità. Nulla s' aggiunse all' arte greca, alla ragione greca, alla poesìa, all' eloquenza della vèrgine Grecia. Che anzi li erèdi d' Alessandro sopraffècero colle forze dell' oriente<noinclude></noinclude>
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la vita civile nella madre patria, ove la madre e la moglie e i figli d' Alessandro vènnero a trucidarsi, e ad ostentar tutti li eccessi dell' asiàtica depravazione.
D' allora in poi un presidio macedònico bastò a tenere nelle mani dei più vili oligarchi il destino di quelle nòbili città. Perlochè non vediamo qual gran ventura fosse che la scienza greca, condensata nelle òpere d' Aristòtele, presiedesse all' educazione d' Alessandro, e colle veloci di lui vittorie si spalancasse il vasto campo dell' Asia. E a dritto fremèvano i Macèdoni, quando Alessandro celebrò in Susa la gran festa nuziale, in cui egli stesso e i suoi capitani e innumerèvoli altri si annodàrono a donne asiàtiche; e quando le milizie persiane compàrvero travestite colle insegne de' Greci; e quando ai guerrieri, che col loro sangue gli avèvano fatto tanto acquisto, egli rispondeva quelle ingrate parole: ''che chi non voleva rimanere se ne andasse'': e assiepato di guardie straniere, fatto invisìbile ai suoi, da quel tirànnico nascondiglio faceva annegare nel Tigri i capitani tumultuanti. E allorchè i suoi seguaci, ritornando in Europa, invitàrono i pòpoli a rèndergli con asiàtica abiezione li onori di Giove Olìmpico, solo allora ci sembra che l' Asia, respinta a Maratona e a Platèa, giungesse ad afferrare la generosa Grecia, e incatenarla schiava alle porte dei serragli e ai ceppi del fatalismo orientale.
Dopo le vittorie d' Alessandro i confini del mondo asiàtico fùrono piuttosto sul mare Jonio che non su l' Ellesponto. Da quel tempo il potere delle armi mercenarie si stabilì talmente nelle città greche, che Cleomene le volle adoperare a ricondurre Sparta alle antiche leggi di Licurgo; e accerchiato colle armi il pòpolo inerme, lo volle costrìngere a ritornare eròico per paura. Il vigore antico rimase solo nelle rapaci tribù delle montagne etòliche, e nei piccoli porti della riviera achèa. Le due leghe d' Etolia e d' Acaia rinovàrono l' antica opposizione di Sparta e d' Atene; ma se abbellìrono con qualche fatto d' armi la breve resistenza della Grecia ai Romani, certo impedìrono che i pòpoli, domi dalla potenza militare, potèssero comporsi a qualche unità. Così quella stessa indipendenza, che fu la fonte di tutta la civiltà greca produsse un' ìntima divisione di fini e di forze, dalla quale<noinclude></noinclude>
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LSalami
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' EVO ANTICO|34}}</noinclude>
quel pòpolo non uscì mai. Fino all' ùltimo dì della Grecia, l' Etolo odiò l' Achèo; lo Spartano, l' Ateniese; e Leo giustamente osserva che i pòpoli greci non si riguardàrono mai come nazione se non a fronte delli stranieri. Ma appunto perciò non crediamo seco che la càusa prima della caduta della Grecia fosse l' èssersi quei pòpoli disciolti colla riflessione in individui, e com' egli dice, ''in àtomi morali''. Essi non potèrono mai sentirsi abbastanza greci, nè amarsi come greci, solo perchè troppo ateniesi, e spartani e tebani. Ma questa divisione stessa attesta una tenace aderenza ai vìncoli primitivi e popolari; e forse era mestieri che l' egoismo li rallentasse, perchè si potèssero ordinare gl' individui in una società nazionale. I pensatori stessi non si curàvano apparire tanto amici al vero, quanto fedeli a Platone, a Pitàgora, a Zenone. Perlochè non si può dire che l' egoismo fosse una naturale propensità del pòpolo greco. L' egoismo non può spiegare la morte di Leònida, nè quella d' Archimede, nè i conviti delle cittadinanze dòriche, nè il vìvere sempre in pùblico, da cui tanto abborre l' egoismo moderno, nè il combàttere per falange, nè lo studiare per setta, nè l' aggregarsi in colonie fino nella Còlchide e nella Battria. L' egoismo ben s' annuncia in Alessandro e ne' suoi successori; e alligna vigoroso su la terra d' Asia, d' onde infesta la Grecia già abbattuta; ma il principio d' un pòpolo è ciò che lo crea, non ciò che lo distrugge; è ciò che germoglia in lui, non ciò che si gènera da commistione straniera.
Quanto l' indole greca ripugnava all' ammortimento e all' abnegazione delli aggregati mecànici dell' Asia, altrettanto ella tendeva all' ''associazione geniale'' e spontanea delle tribù, delle anfittionìe, dei municipii, dei porti marìttimi, delle palestre, dei pòrtici, dei teatri. Il principio dòrico, che voleva far della Grecia un' associazione rozzamente bellicosa, contrariò lo spirito iònico, che voleva farne un' associazione studiosamente mercantile; nell' urto i due principii si elìsero, e ne uscì il predominio d' una soldatesca venale. La fortuna dei Macèdoni annunciava una novella vita, e prometteva l' ''unità'' nazionale; ma non la raggiunse; le mancò verso Oriente un àrgine che la contenesse entro i suoi naturali confini. Quella potenza traboccò nell' Asia, prima d' ès-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|54}}</noinclude>
cese. Poichè quando dalla lingua inglese si espungesse tuttociò ch'è francese o latino, ciò che rimarrebbe è tanto ancora diverso e per ''inflessione'' e per ''costruzione'' e per ''accento'' dalla lingua delli Anglosàssoni e delli antichi Scandinavi, che ben si vede come quelle lingue di corsari e di soldati, le quali èrano già scritte non al tutto senz'arte, avèssero subito una profonda mutazione nel propagarsi lentamente come favella parlata e commerciale, fra le stirpi indìgene. Le quali allora tenèvano in armi tutta la parte occidentale dell'ìsola, e dovèvano formare le plebi rùstiche e urbane anche lungo la costa orientale, e sempre rimàsero tronco principale e fondamento della nazione britànnica, e di lunga mano più ancora dopo la congiunzione di Galles, di Cornovallia, della Scozia e dell'Irlanda.
La conquista di Guglielmo fa serie con quelle di Clodovèo, di Carlomagno, di Canuto, d'Araldo Crinito, di Tancredi Altavilla, delli Ensìferi, dei Teutònici, dei Crociati, dei Vèneti, dei Genovesi, dei Castiliani, dei Portoghesi, delli Aragonesi, dei Polacchi. E non rappresenta il conflitto di nazioni con nazioni; ma il continuo incremento d'una confratèrnita religiosa e patrizia, che si venne tessendo a poco a poco coi frammenti promiscui delle genti romane, cèltiche, germàniche e slave. Fra le quali è vana òpera delli scrittori l'andar distribuendo con mano o arrogante o vile un costante ed assoluto nome di vinti e di vincitori; dacchè ve n'ebbe delli uni e delli altri in ogni stirpe e in ogni lingua; e quella nazione che si affetta di chiamare appunto dei vincitori, ebbe in sè più grave e più vasta e più durèvole la servitù della gleba. E d'ogni lingua e d'ogni stirpe si coscrisse quella milizia signorile, tutta uniformemente ordinata per gradi e per insegne cavalleresche, della quale i re di Francia e di Germania e di Polonia e di Portogallo e di Sicilia e di Sardegna, e li imperatori latini di Costantinòpoli, e i signori di Cipro e d'Acaia e di Edessa, e i dogi e i gonfalonieri delle città nostre, èrano i capitani. Ma sopra di loro era un supremo dominatore, che non cingeva spada, ma in cui nome si porgèvano in tutta Europa le spade e li sproni ai cavalieri genuflessi e giuranti, e in cui nome si spiegava il vessillo della<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|55}}</noinclude>
conquista; e si dividèvano le regioni della terra, ancora dopo la scoperta di Colombo. L'istoria di codesta milizia fondata da Costantino e Clodovèo è l'istoria del medio evo; essa costituì allora tutti li Stati, e preparò quell'unità europèa dell'evo moderno, alla quale le conquiste dei Celti e dei Romani avèvano posto le prime fondamenta. Il suo nome non era quello d'alcuna particolar nazione, ma quello commune a tutte di ''Cristianità''; e si rappresenta nell'uso solenne della lingua latina. Nessuna nazione aveva ancora la chiara e sèmplice coscienza di sè medèsima, nuovo òrdine d'idèe, che cominciò alla fine dello scorso sècolo. Esso fu primamente annunciato nel memorando quesito di Sièyes, costituisce il principio istòrico e civile del sècolo XIX, e vien rappresentato nell'uso solenne delle sìngole lingue nazionali, anche presso quelle nazioni, presso cui sopravive tanta parte ancora del feudale edificio.
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L'imperio britànnico si stende oggidì per tutti i mari, òccupa l'estremità dell'Amèrica e dell'Àfrica; dòmina le più doviziose regioni dell'Asia, getta coi rifiuti del suo pòpolo le fondamenta d'una nuova Europa nelli antìpodi, riunisce in un poderoso nodo forse la sesta parte del vivente gènere umano. Quando si pensa come il nome di questo pòpolo primeggi nelle òpere della pace e della guerra coll'orgoglio dell'avita libertà, s'imbrano incredìbili le memorie di quel tempo pure non remotìssimo, in cui giaceva in tanto abisso di debolezza e miseria, ch'era obbrobrio appellarsi inglese: ''opprobrium erat anglicus appellari'': in cui l'uomo inglese, e perchè inglese, entrava nei contratti dello straniero alla rinfusa colle cose e coi bestiami, come scorta e veste della terra: ''terra vestita, idest agri cum domibus, hominibus et pecoribus'': in cui l'ànima da schiavo si riguardava come un natural distintivo della stirpe inglese: ''jam quasi naturaliter servi... tamquam in naturam''.<noinclude></noinclude>
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LSalami
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Correzione intestazione: PEI NORMANNI -> DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA (titolo saggio)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|55}}</noinclude>
conquista; e si dividèvano le regioni della terra, ancora dopo la scoperta di Colombo. L'istoria di codesta milizia fondata da Costantino e Clodovèo è l'istoria del medio evo; essa costituì allora tutti li Stati, e preparò quell'unità europèa dell'evo moderno, alla quale le conquiste dei Celti e dei Romani avèvano posto le prime fondamenta. Il suo nome non era quello d'alcuna particolar nazione, ma quello commune a tutte di ''Cristianità''; e si rappresenta nell'uso solenne della lingua latina. Nessuna nazione aveva ancora la chiara e sèmplice coscienza di sè medèsima, nuovo òrdine d'idèe, che cominciò alla fine dello scorso sècolo. Esso fu primamente annunciato nel memorando quesito di Sièyes, costituisce il principio istòrico e civile del sècolo XIX, e vien rappresentato nell'uso solenne delle sìngole lingue nazionali, anche presso quelle nazioni, presso cui sopravive tanta parte ancora del feudale edificio.
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L'imperio britànnico si stende oggidì per tutti i mari, òccupa l'estremità dell'Amèrica e dell'Àfrica; dòmina le più doviziose regioni dell'Asia, getta coi rifiuti del suo pòpolo le fondamenta d'una nuova Europa nelli antìpodi, riunisce in un poderoso nodo forse la sesta parte del vivente gènere umano. Quando si pensa come il nome di questo pòpolo primeggi nelle òpere della pace e della guerra coll'orgoglio dell'avita libertà, s'imbrano incredìbili le memorie di quel tempo pure non remotìssimo, in cui giaceva in tanto abisso di debolezza e miseria, ch'era obbrobrio appellarsi inglese: ''opprobrium erat anglicus appellari'': in cui l'uomo inglese, e perchè inglese, entrava nei contratti dello straniero alla rinfusa colle cose e coi bestiami, come scorta e veste della terra: ''terra vestita, idest agri cum domibus, hominibus et pecoribus'': in cui l'ànima da schiavo si riguardava come un natural distintivo della stirpe inglese: ''jam quasi naturaliter servi... tamquam in naturam''.<noinclude></noinclude>
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Pagina:Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo vol. II, 1846.djvu/67
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LSalami
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|56}}</noinclude>
Eppure pochi sècoli prima li Angli e i Sàssoni èrano approdati a quell'isola coll'armi alla mano, recando spavento e desolazione. Quella strana vicenda della vittoria e della fuga, dell'intraprendenza e dell'inerzia, della gloria e della vergogna, che tocca alla loro volta a tutti i pòpoli, è la più ardua ricerca che possa instituirsi dalla scienza istòrica, e lo studio più di tutti ùtile all'arte sociale. E infatti a che servirebbe prodigar fatiche e sangue per ingrandire una nazione in guerra e in pace, se quelli sforzi che la condùcono oggi al trionfo, le preparàssero l'impotenza e l'ignominia dimani?
Ma mentre vediamo nelle Isole Britànniche alcune stirpi aver mutato quasi natura in poche generazioni, altre colà ne vediamo, i cui costumi presenti discèsero con inflessìbile perpetuità dai tempi più lontani. Esse èbbero fin d'allora instituzioni, riti, tradizioni, poesìe; ma come piante che non ponno crèscere oltre a certa misura, rimàsero per sècoli e sècoli in quel primo òrdine di cose, e non concòrsero al commune sviluppo del gènere umano, se non quando vènnero dalla sventura tratte sotto il volere d'altre nazioni. Perlochè taluno direbbe che quella sanguinosa commistione di razze e di costumi, che noi chiamiamo conquista, sia necessaria a frangere le abitùdini primamente invalse nei pòpoli; cosicchè, sciolti da ogni vìncolo colle bàrbare loro orìgini, pòssano seguire liberamente le vie del progresso e della civiltà.
Per questo aspetto l'oppressione delle innocenti tribù primigenie, a nome d'un tetro e riflessivo senato, o d'un esèrcito di venturieri che con una giornata felice diviene signore delli uòmini e della terra, parrebbe un'operazione dolorosamente benèfica; parrebbe quasi la potatura d'una vite, che reprime una frondosità inùtile per dare una fruttìfera gagliardìa. Allora li infelici, che sanguinàrono in difesa delle antiche consuetùdini e delle rudi libertà, appàiono quasi vìttime necessarie d'una suprema legge dell'umanità, e come li uccisi in battaglia, il cui compianto non fa tacere l'esultanza della vittoria.
Ma questa dottrina riesce arbitraria; poichè noi non sappiamo qual sia il confine tra la libertà umana e la necessità: e<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|57}}</noinclude>
chi giùdica dopo l'evento, facilmente traduce in leggi immutàbili e universali li effetti d'un fortùito scontro di forze. Quello stòico ottimismo che si consola di tutto, che concilia tutto, che passeggia tra vinti e vincitori senz'ira e senza dolore, e nella distruzione d'un pòpolo nulla vede fuorchè una trasformazione felice, la quale aggiùdica ad una gente più ragionèvole e progressiva le terre d'una gente indòcile ed arretrata, suppone troppo gratuitamente in certe razze una naturale impotenza a incivilirsi, e involge in un'ingiusta e crudele condanna i voti e li sforzi d'una virtù sventurata. Allora l'uomo in faccia alla catena delli eventi non dovrebbe più consultare il decreto del dovere presente, ma dovrebbe congetturare se nel seno del tempo una nòbile azione non diverrà un inùtile sacrificio, e calcolare di quanta grandezza e di quanta virtù si possa per avventura spàrgere i semi con un atto di viltà.
Ad ogni modo, se la conquista è il più poderoso strumento per mutare il corso spontaneo delle sìngole nazioni, lo studio del modo col quale ella si òpera, delle càuse che la prepàrano, e dei lontani effetti che ne sèguono, diviene una parte principale della dottrina della civiltà. A questo alto argomento fu intesa l'istoria dei Normanni d'Agostino Thierry.
Fra le molte genti che il tempo trasse a comporre la presente popolazione delle Isole Britànniche, le più antiche fùrono quelle stirpi cèltiche, che vastamente abitàrono tutta l'Europa occidentale, dalle ùltime Ebridi sino alle foci del nostro Pò; e scolpìrono le orme d'impetuose spedizioni lungo l'Elba e il Danubio, e perfino nella Grecia e nell'Asia. Ma sotto questo vulgar nome di Celti si confòndono molti pòpoli, due dei quali si sèrbano ben distinti ancora oggidì nel linguaggio: i ''Gaeli'' e i ''Britanni''.
Le reliquie dei ''Gaeli'' consèrvano tuttora la lingua d'Ossian nella parte d'Irlanda che s'affaccia all'Océano occidentale, e tra quel labirinto di rupi, di freti, di laghi e d'ìsole, che dicesi Caledonia od Alta Scozia. È appena un sècolo (1745), che fra loro stàvano inconcusse ancora le norme sociali di migliaia d'anni addietro. Pare che ogni loro ''clano'' fosse una gran fa-<noinclude></noinclude>
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LSalami
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Correzione intestazione: PEI NORMANNI -> DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA (titolo saggio)
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chi giùdica dopo l'evento, facilmente traduce in leggi immutàbili e universali li effetti d'un fortùito scontro di forze. Quello stòico ottimismo che si consola di tutto, che concilia tutto, che passeggia tra vinti e vincitori senz'ira e senza dolore, e nella distruzione d'un pòpolo nulla vede fuorchè una trasformazione felice, la quale aggiùdica ad una gente più ragionèvole e progressiva le terre d'una gente indòcile ed arretrata, suppone troppo gratuitamente in certe razze una naturale impotenza a incivilirsi, e involge in un'ingiusta e crudele condanna i voti e li sforzi d'una virtù sventurata. Allora l'uomo in faccia alla catena delli eventi non dovrebbe più consultare il decreto del dovere presente, ma dovrebbe congetturare se nel seno del tempo una nòbile azione non diverrà un inùtile sacrificio, e calcolare di quanta grandezza e di quanta virtù si possa per avventura spàrgere i semi con un atto di viltà.
Ad ogni modo, se la conquista è il più poderoso strumento per mutare il corso spontaneo delle sìngole nazioni, lo studio del modo col quale ella si òpera, delle càuse che la prepàrano, e dei lontani effetti che ne sèguono, diviene una parte principale della dottrina della civiltà. A questo alto argomento fu intesa l'istoria dei Normanni d'Agostino Thierry.
Fra le molte genti che il tempo trasse a comporre la presente popolazione delle Isole Britànniche, le più antiche fùrono quelle stirpi cèltiche, che vastamente abitàrono tutta l'Europa occidentale, dalle ùltime Ebridi sino alle foci del nostro Pò; e scolpìrono le orme d'impetuose spedizioni lungo l'Elba e il Danubio, e perfino nella Grecia e nell'Asia. Ma sotto questo vulgar nome di Celti si confòndono molti pòpoli, due dei quali si sèrbano ben distinti ancora oggidì nel linguaggio: i ''Gaeli'' e i ''Britanni''.
Le reliquie dei ''Gaeli'' consèrvano tuttora la lingua d'Ossian nella parte d'Irlanda che s'affaccia all'Océano occidentale, e tra quel labirinto di rupi, di freti, di laghi e d'ìsole, che dicesi Caledonia od Alta Scozia. È appena un sècolo (1745), che fra loro stàvano inconcusse ancora le norme sociali di migliaia d'anni addietro. Pare che ogni loro ''clano'' fosse una gran fa-<noinclude></noinclude>
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LSalami
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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miglia, moltiplicata nel corso del tempo, nella quale il più potente e il più pòvero si riconoscèvano sempre fratelli, e portàvano uno stesso cognome, derivato per lo più dal commun progenitore. Sempre consorti in pace e in guerra, vivèvano sul terreno commune colla caccia, colli armenti, colle prede, dispregiando ogni straniera sapienza, e non avendo altro pàscolo alla mente che le poètiche istorie delli avi, ricantate su le arpe dei bardi nei giorni di convito, e intorno ai fochi delle veglie militari. Nessuna gente più ritraeva di quei costumi che vènnero dipinti nei poemi d'Omero; ma essa non seppe mai superare il confine di quella guerriera e fantàstica adolescenza.
Vògliono che dopo molte età venisse d'oltremare l'altra, che si disse, delle stirpi cèltiche, quella cioè dei ''Cambri'' o Britanni; e respingesse verso settentrione e occidente, ossìa nell'Irlanda e nella Scozia, i Gaeli; i quali appena lasciàssero qua e là alcuna ruina dei loro abituri, che i Britanni poi dìssero ''case dei Gaeli''. Ma i Cambri, avendo più orgoglio dell'antichità che non della vittoria, è forse più fedeli al vero che non li scrittori delle istorie, amàvano ripètere che al tempo di loro venuta le pianure dell'ìsola non èrano abitate se non da orsi e da tori selvaggi; e per verità li studii nostri s'accòrdano ben piuttosto colle loro tradizioni<ref>Vedi nel volume precedente: ''Sul principio istòrico delle lingue europèe'', § 8.</ref>.
Occupàvano le due nazioni cèltiche i più vasti territorii, quando vi approdàrono dal mare due minori colonie; cioè i ''Belgi'', che si spàrsero trafficando sui lidi della Mànica; e i ''Coranii'', venuti dalla ''terra palustre'', ossìa dai Paesi Bassi, a stanziare presso le lagune che giacèvano su la costa orientale, presso le foci dell'Humber.
Tutti quelli isolani vivèvano seminudi, dipinti d'azzurro come i selvaggi, o involti in rozze pelli, con lunghe e sciolte chiome, e i loro duci li guidàvano omericamente dai loro carri di guerra; mentre i Drùidi dai recessi più cupi delle foreste li atterrìvano con fieri riti e con sacrificii di vìttime umane, e non lasciàvano che le menti imbaldanzite rompèssero quell'in-<noinclude>
<references/></noinclude>
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LSalami
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|59}}</noinclude>
canto fatale, che le incatenava entro le opinioni e le memorie delli avi.
Venne allora repentinamente dal mezzodì e dalla viva luce dell'Italia un uomo di genio, uno di quelli èsseri cui non frènano mari o monti o forze d'armi o di leggi; e di cui la natura si vale per sovvertire l'òpera dei sècoli, e spezzare le inveterate abitùdini dei pòpoli, e incalzarli a sorti novelle. Era Giulio Cèsare, il superbo patrizio fatto capo di plebe, terrìbile egualmente nel comizio colla parola, e sui campi di battaglia coll'audacia e la velocità. Cèsare, mandato quasi in militare esilio, domò con poco esèrcito e in pochi anni le bellicose nazioni che tenèvano ciò che ora si chiama Francia, Belgio e Svizzera; poi passò il Reno, passò lo Stretto Britànnico, e collegò per la prima volta e indissolubilmente i destini del settentrione a quelli del mezzodì.
Egli combattè in tutte le terre dell'oriente e dell'occidente, nelle Spagne, nelle Gallie, nella Britannia, nella Germania, nell'Italia, nell'Àfrica, nell'Egitto, nella Grecia, nell'Asia: il suo nome divenne un tìtolo di potenza suprema, e non si cancellò più dalla memoria delle nazioni.
Condutta da Cèsare, da Svetonio, da Agrìcola, la legione romana rovesciò i carri di battaglia dei Britanni, abbattè le selve dei Drùidi, stese larghe strade militari attraverso alle paludi e ai monti, seminò l'ìsola di colonie, di porti, di palagi, di templi, e vi apportò li usi del commercio, dell'agricoltura, delle arti. Ma con quella moderazione, che fu la più bella gloria loro, i Romani non discèsero a perseguitare nei Cambri le avite instituzioni. Tolta la barbarie del vìvere, aboliti i sacrificii umani, sopravisse la forma patriarcale della tribù cèltica; e framezzo alle legioni ed alle colonie d'Italia, trasmise pacificamente ai pòsteri la sua lingua e le sue genealogìe.
Quando l'antico imperio si scompose, e venne con Diocleziano e Costantino il règime orientale, e al milite romano successero i mercenarii goti e franchi, e alla religione dei patrizii romani la fede cristiana: si sciolse naturalmente il vìncolo d'obedienza che<noinclude></noinclude>
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LSalami
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Correzione intestazione: PEI NORMANNI -> DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA (titolo saggio)
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canto fatale, che le incatenava entro le opinioni e le memorie delli avi.
Venne allora repentinamente dal mezzodì e dalla viva luce dell'Italia un uomo di genio, uno di quelli èsseri cui non frènano mari o monti o forze d'armi o di leggi; e di cui la natura si vale per sovvertire l'òpera dei sècoli, e spezzare le inveterate abitùdini dei pòpoli, e incalzarli a sorti novelle. Era Giulio Cèsare, il superbo patrizio fatto capo di plebe, terrìbile egualmente nel comizio colla parola, e sui campi di battaglia coll'audacia e la velocità. Cèsare, mandato quasi in militare esilio, domò con poco esèrcito e in pochi anni le bellicose nazioni che tenèvano ciò che ora si chiama Francia, Belgio e Svizzera; poi passò il Reno, passò lo Stretto Britànnico, e collegò per la prima volta e indissolubilmente i destini del settentrione a quelli del mezzodì.
Egli combattè in tutte le terre dell'oriente e dell'occidente, nelle Spagne, nelle Gallie, nella Britannia, nella Germania, nell'Italia, nell'Àfrica, nell'Egitto, nella Grecia, nell'Asia: il suo nome divenne un tìtolo di potenza suprema, e non si cancellò più dalla memoria delle nazioni.
Condutta da Cèsare, da Svetonio, da Agrìcola, la legione romana rovesciò i carri di battaglia dei Britanni, abbattè le selve dei Drùidi, stese larghe strade militari attraverso alle paludi e ai monti, seminò l'ìsola di colonie, di porti, di palagi, di templi, e vi apportò li usi del commercio, dell'agricoltura, delle arti. Ma con quella moderazione, che fu la più bella gloria loro, i Romani non discèsero a perseguitare nei Cambri le avite instituzioni. Tolta la barbarie del vìvere, aboliti i sacrificii umani, sopravisse la forma patriarcale della tribù cèltica; e framezzo alle legioni ed alle colonie d'Italia, trasmise pacificamente ai pòsteri la sua lingua e le sue genealogìe.
Quando l'antico imperio si scompose, e venne con Diocleziano e Costantino il règime orientale, e al milite romano successero i mercenarii goti e franchi, e alla religione dei patrizii romani la fede cristiana: si sciolse naturalmente il vìncolo d'obedienza che<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|60}}</noinclude>
legava i Britanni a Roma; essi rimàsero arbitri di sè; i coloni itàlici già diradati andàrono confusi nella moltitùdine. Rimase il vìncolo delle lèttere latine e della novella credenza cristiana; ma si riaccese la primitiva guerra tra Britanni e Gaeli. I confini di questi èrano stati per cinquecento anni il tèrmine della potenza romana, che vi si era chiusa da sè medèsima con raddoppiati òrdini di valli e di fortezze. Anzi infine i Gaeli, varcando con fràgili barche i freti ed i fiumi, penetràvano a depredare le ubertose pianure della provincia romana. Erano essi stretti in due leghe: quella dei Pitti verso levante, lungo il mare Germànico: e quella delli Scoti a ponente, al di là dei monti Grampii, nelle ìsole della Caledonia, e via via fino nell'''Isola occidentale'' o ''Erina'', che ora diciamo Irlanda. Il prìncipe dei Pitti stanziava lungo il Tay; quello delli Scoti tra i laghi d'Argyle.
Al contrario i Cambri avèvano obliato nella pace imperiale le armi native, e non solo non si èrano appropriati li òrdini romani, ma nella decadenza dell'imperio avèvano imparato il funesto secreto di combàttere colle spade di mercenarii stranieri.
Avèvano conservato le instituzioni avite; i capitribù avèvano un potere su le moltitùdini, che si tenèvano congiunte secoloro di sangue e di possessi. Epperò quando si volle elèggere un duce supremo, o ''Pen-tierno'', riàrsero tutte le emulazioni sopite da cinque sècoli; i Loegri, o Britanni delle pianure, vòllero prevalere per la maggiore opulenza, mentre i Cambri nelle pòvere loro alpi si vantàvano più antichi, e rammentàvano il prisco regno, che il loro Prydain figlio d'Aodd aveva steso su tutta quella terra. Intanto li Scoti rinovàvano ad ogni primavera rapaci incursioni; i corsari sàssoni infestàvano le riviere marìttime; e i soldati imperiali, che invocati vènnero a fugare i predatori e ristaurare li antichi ''valli'', richiamati altrove, non fècero più ritorno.
Una procella gettò sul lido tre navi di pirati sàssoni. Il prìncipe dei Loegri, Gurtierno, patteggiò e promise dar loro l'isoletta di Thanet, se gli avèssero condutto dalla loro patria maggior nervo di soldati. Ne dolse gravemente ai Cambri, i quali,<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|61}}</noinclude>
più generosi o più pòveri, preferìvano combàttere con armi non compre. Era allora la metà del sècolo V.
Ritornàrono i due Sàssoni con diecisette navi, spiegàrono in battaglia il ''cavallo bianco'', che divenne un temuto vessillo; e colle loro scuri di guerra affrontàrono le lance leggieri e le saette de' Gaeli, che quelle armi insòlite empìrono, come accade, di stupore e confusione. I Britanni respiràrono; ma lo straniero aveva còlto il secreto della loro debolezza, e prese a insolentire, e chiamò altre orde trasmarine, e volle per sè tutta la terra di Kent; e dopo nuovi patti e nuove perfidie, si collegò coi Gaeli stessi che doveva combàttere; e s'internò nell'ìsola mettendo a ferro e foco ogni cosa. I bardi riaccèsero il valore dei Britanni, che inalzando l'insegna del ''drago rosso'', respìnsero il bianco vessillo dei Sàssoni fino al mare; ma, ingrossati di nuove genti, questi tènnero fermo nelle terre di Kent, che divenne per sempre loro colonia.
Ventidùe anni di poi, un altro stuolo di Sàssoni, venuto in tre navi, fondò una colonia su la Mànica, e si chiamò dai Sàssoni meridionali (''Suthseax, Sussex''). Nella seguente generazione si pose un'altra colonia più a ponente su lo stesso mare, e si chiamò delli Occidentali (''Wessex''); un altro regno si fondò su le rive del Mare Germànico e si chiamò dall'Oriente (''Eastseax, Essex''). Queste tenui propàgini di pòpolo, che si trapiantàvano nel corso delle generazioni su spiagge desolate dalla guerra, in modo sìmile alle colonie che l'Europa manda insensibilmente all'Amèrica, vènnero dall'imaginazione delli istòrici esaltate in un vasto e repentino moto del gènere umano, che chiamàrono pomposamente la ''gran trasmigrazione dei pòpoli''. Erano diecisette feluche di corsari che fondàvano una colonia; e ventidue anni dopo quella, tre navi ne fondàvano un'altra; e così di generazione in generazione.
La fortuna dei Sàssoni adescò dal Bàltico altri venturieri della vicina nazione delli Angli, guidati da Ida e dai dòdici suoi figli. Essi giùnsero nella terra che da tempo immemoràbile era occupata dai Coranii, pòpolo della stessa stirpe teutònica, e col soccorso di quello e dei Gaeli penetràrono nel settentrione dell'ìsola. Dopo un aspro conflitto, l'uom di fiamma (''Flamdwyn''),<noinclude></noinclude>
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LSalami
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Correzione intestazione: PEI NORMANNI -> DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA (titolo saggio)
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più generosi o più pòveri, preferìvano combàttere con armi non compre. Era allora la metà del sècolo V.
Ritornàrono i due Sàssoni con diecisette navi, spiegàrono in battaglia il ''cavallo bianco'', che divenne un temuto vessillo; e colle loro scuri di guerra affrontàrono le lance leggieri e le saette de' Gaeli, che quelle armi insòlite empìrono, come accade, di stupore e confusione. I Britanni respiràrono; ma lo straniero aveva còlto il secreto della loro debolezza, e prese a insolentire, e chiamò altre orde trasmarine, e volle per sè tutta la terra di Kent; e dopo nuovi patti e nuove perfidie, si collegò coi Gaeli stessi che doveva combàttere; e s'internò nell'ìsola mettendo a ferro e foco ogni cosa. I bardi riaccèsero il valore dei Britanni, che inalzando l'insegna del ''drago rosso'', respìnsero il bianco vessillo dei Sàssoni fino al mare; ma, ingrossati di nuove genti, questi tènnero fermo nelle terre di Kent, che divenne per sempre loro colonia.
Ventidùe anni di poi, un altro stuolo di Sàssoni, venuto in tre navi, fondò una colonia su la Mànica, e si chiamò dai Sàssoni meridionali (''Suthseax, Sussex''). Nella seguente generazione si pose un'altra colonia più a ponente su lo stesso mare, e si chiamò delli Occidentali (''Wessex''); un altro regno si fondò su le rive del Mare Germànico e si chiamò dall'Oriente (''Eastseax, Essex''). Queste tenui propàgini di pòpolo, che si trapiantàvano nel corso delle generazioni su spiagge desolate dalla guerra, in modo sìmile alle colonie che l'Europa manda insensibilmente all'Amèrica, vènnero dall'imaginazione delli istòrici esaltate in un vasto e repentino moto del gènere umano, che chiamàrono pomposamente la ''gran trasmigrazione dei pòpoli''. Erano diecisette feluche di corsari che fondàvano una colonia; e ventidue anni dopo quella, tre navi ne fondàvano un'altra; e così di generazione in generazione.
La fortuna dei Sàssoni adescò dal Bàltico altri venturieri della vicina nazione delli Angli, guidati da Ida e dai dòdici suoi figli. Essi giùnsero nella terra che da tempo immemoràbile era occupata dai Coranii, pòpolo della stessa stirpe teutònica, e col soccorso di quello e dei Gaeli penetràrono nel settentrione dell'ìsola. Dopo un aspro conflitto, l'uom di fiamma (''Flamdwyn''),<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|62}}</noinclude>
come i Cambri chiamàvano Ida, cadde sul campo. Ma i suoi figli stabilìrono su la desolata pianura le tre colonie di Nortumbria, Estanglia e Mercia (''Marca''), comprese nel nome generale d'Anglia o Inghilterra, che abbracciò poi anche i regni fondati già dai Sàssoni su le due rive del Tamigi. Anzi allora la stirpe teutònica si sparse anche sui lidi orientali della Scozia sino al Forth.
Li invasori sàssoni non osàrono penetrare alla riva dell'opposto mare, nelle cui alpestri regioni si mantenne la stirpe dei Cambri, da Devon e dalla Cornovallia, per i monti di Galles e per le ''paludi di ponente'' (Westmore) e per la terra che serba ancora il loro nome (Cumberland) giungendo fin su la Clyde intorno allo Strath-Clyde e Dunbarton, e là concatenàndosi colli antichi Gaeli della Caledonia. Molte famiglie allora passàrono il mare, e si rifugìrono in Gallia, presso ai pòpoli dell'Armòrica, ch'èrano pur essi di stirpe càmbrica; e recàrono seco il nome di Bretoni e di Bretagna, che tuttora sopravive in quell'estrema penìsola della Francia, ove il forte ed austero pòpolo parla ancora quell'antichìssima lingua, con cui può farsi inteso al pòpolo di Galles.
Serbàrono i Cambri non solo la lingua loro, ma la fede cristiana, e le reliquie della romana civiltà. Primeggiava anzi fra loro una famiglia di sangue romano, il cui capo, Ambrosio il capitano (''Emrws wledig''), represse li stranieri introdutti da Gurtierno; e lasciò morendo il comando e il tìtolo di ''Pen-dragone'' al fratello, il cui figlio Arturo divenne il terrore dei Sàssoni e l'orgoglio perenne del suo pòpolo. Così, se la stoltezza d'un solo aveva perduto la pianura, il valore d'una famiglia fu di salvezza alli abitatori dei monti.
Arturo però, non si sa come: alcuno il disse ucciso da ferro civile nelle paludi d'Affalla, tra la Gallesia e la Cornovallia. Ma la sua morte e la sua tomba rimàsero sempre incerte: il pòpolo aspettò lungo tempo il ''figlio dei Romani''; i bardi continuàrono a cantare le sue gesta, e invocare il suo ritorno: e infine si radicò una credenza che Arturo un lontano dì tornerebbe per condurre alla vittoria i Britanni, e ricuperare tutto<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|63}}</noinclude>
il retaggio dei loro padri. E quando, seicento anni dopo, si vociferò che alcuni peregrini, rèduci di Terra Santa, avèvano incontrato Arturo appiè dell'Etna e poi di nuovo nelle selve dell'Armòrica, e che al chiaror di luna le guardie delle foreste avèvano udito un sùbito squillo di corni, e incontrato turbe di cacciatori, che interrogati si dìssero uòmini del re Arturo, un giùbilo bellicoso si propagò per tutta la Cambria, e un sacro terrore scosse il cuore de' suoi nemici. Laonde, per rifóndere ànimo nelle soldatesche superstiziose e scemar fidanza ai Cambri, i Sàssoni fècero aprir fosse nel monastero d'Affalla, e vi fècero trovare una tàvola di metallo scritta delle memorie d'Arturo, ed ossa gigantesche che con affettata riverenza si ripòsero in suntuoso avello. L'istoria del re Arturo si sparse per l'Europa; i suoi prodi della ''Tàvola Rotonda'' divènnero famosi come i ''Paladini'' di Carlomagno; il bardo Meredith divenne il mago Merlino, le leggende gallesi dièdero al romanzo le venture di Tristano e li amori di Lancellotto e Ginevra; e così da quelle valli scaturì una nuova fonte della moderna poesìa.
Il pòpolo gallese, che aveva già sopravissuto ai cinquecento anni del tempo romano, superò anche i seicento anni che fiorì il nome delli Anglosàssoni, e giunse ad èssere testimonio anche della loro caduta; e allora si confermò più ancora nel convincimento d'una perpetuità misteriosa, riservata al suo nome e alla sua lingua; nella qual certezza i bardi prigionieri intonàvano il càntico dell'avvenire in faccia al vincitore. Offa re di Mercia, disperando penetrar più oltre nelle loro terre, si ristrinse a preservarsi dalle loro discese, e costrusse un vallo, che si chiamò dai Sàssoni il ''dicco'' (''Offa's dyke''), e dai Cambri la ''chiusa'' (''Claudd Offa''), e fu poscia il confine tra le due stirpi. Dietro quello, rimase ai Cambri una penìsola chiusa per tre parti dal mare, e vasta ben ottomila miglia quadre (più della Lombardìa); e tutta intersecata di rupi, su le quali torreggia in riva al mare il monte della Neve, lo ''Snow-don'' dei Sàssoni, il ''Craig-eiri'' dei Cambri, su le cui deserte cime i bardi salìvano ad inspirarsi.
Tra le memorie dell'antica potenza e le speranze della<noinclude></noinclude>
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Correzione intestazione: PEI NORMANNI -> DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA (titolo saggio)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|63}}</noinclude>
il retaggio dei loro padri. E quando, seicento anni dopo, si vociferò che alcuni peregrini, rèduci di Terra Santa, avèvano incontrato Arturo appiè dell'Etna e poi di nuovo nelle selve dell'Armòrica, e che al chiaror di luna le guardie delle foreste avèvano udito un sùbito squillo di corni, e incontrato turbe di cacciatori, che interrogati si dìssero uòmini del re Arturo, un giùbilo bellicoso si propagò per tutta la Cambria, e un sacro terrore scosse il cuore de' suoi nemici. Laonde, per rifóndere ànimo nelle soldatesche superstiziose e scemar fidanza ai Cambri, i Sàssoni fècero aprir fosse nel monastero d'Affalla, e vi fècero trovare una tàvola di metallo scritta delle memorie d'Arturo, ed ossa gigantesche che con affettata riverenza si ripòsero in suntuoso avello. L'istoria del re Arturo si sparse per l'Europa; i suoi prodi della ''Tàvola Rotonda'' divènnero famosi come i ''Paladini'' di Carlomagno; il bardo Meredith divenne il mago Merlino, le leggende gallesi dièdero al romanzo le venture di Tristano e li amori di Lancellotto e Ginevra; e così da quelle valli scaturì una nuova fonte della moderna poesìa.
Il pòpolo gallese, che aveva già sopravissuto ai cinquecento anni del tempo romano, superò anche i seicento anni che fiorì il nome delli Anglosàssoni, e giunse ad èssere testimonio anche della loro caduta; e allora si confermò più ancora nel convincimento d'una perpetuità misteriosa, riservata al suo nome e alla sua lingua; nella qual certezza i bardi prigionieri intonàvano il càntico dell'avvenire in faccia al vincitore. Offa re di Mercia, disperando penetrar più oltre nelle loro terre, si ristrinse a preservarsi dalle loro discese, e costrusse un vallo, che si chiamò dai Sàssoni il ''dicco'' (''Offa's dyke''), e dai Cambri la ''chiusa'' (''Claudd Offa''), e fu poscia il confine tra le due stirpi. Dietro quello, rimase ai Cambri una penìsola chiusa per tre parti dal mare, e vasta ben ottomila miglia quadre (più della Lombardìa); e tutta intersecata di rupi, su le quali torreggia in riva al mare il monte della Neve, lo ''Snow-don'' dei Sàssoni, il ''Craig-eiri'' dei Cambri, su le cui deserte cime i bardi salìvano ad inspirarsi.
Tra le memorie dell'antica potenza e le speranze della<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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futura vittoria, vivèvano i Cambri nell'asprezza dei loro monti, paghi di difèndere il proprio, e non ambiziosi d'invàdere l'altrùi; non èrano culti, ma non senza natural gentilezza; la più pòvera casa aveva un'arpa, e si celebràvano ''tenzoni'' di poesìa da uomo a uomo e da terra a terra. Era grande l'ospitalità; lo straniero, che non venisse nemico, era festeggiato da donzelle e spose, e trattenuto con suoni e canti l'intero giorno: ''puellarum affatibus, citharaeque modulis usque ad vesperam'' (Girald. Cambr.).
Se ritorniamo al sècolo VI dell'era cristiana troviamo adunque nelle ìsole britànniche tre nazioni: i Gaeli lìberi ancora e seguaci dei Drùidi; i Cambri cristiani, ritratti nei monti; e sul piano li Anglosàssoni, seguaci ancora d'Odino.
Gregorio Magno pontèfice, ammirato dell'avvenenza di alcuni giòvani anglosàssoni, che giusta l'uso dei tempi si vendèvano schiavi sul mercato di Roma, entrò in pensiero di comprarli, educarli e farli nunci del Cristo nelle patrie loro. Ma quell'ìndole loro troppo ancora selvaggia mal vi si arrese. Non per questo l'erede del primato romano si rimosse dal suo disegno, e inviò nell'ìsola, che allora era ùltimo confine del mondo conosciuto, una comitiva di missionarii romani. Il re di Kent aveva una sposa cristiana della stirpe dei Franchi, venturieri anch'essi usciti dalle foreste dell'antica Germania a stanziare entro le frontiere del Reno. Erano rozzi e feroci quanto li Angli, e contaminati anch'essi da sacrificii umani; ma avendo prestato le loro armi ai vèscovi delle Gallie nella lotta coi re visigoti seguaci d'Ario, avèvano corso ràpida e mirabile fortuna; e introdutti amicamente entro molte città, avèvano vinto le altre bàrbare milizie delli Allemanni, dei Burgundi, dei Goti, e fondato potenti dominii.
L'òspite re venne a trovare i sacerdoti d'Italia nell'ìsola di Thanet, e lasciolli entrare nella città di Canterbury con croci alzate e imàgini e sacri càntici, e donò loro tetti e campi. Vènnero poscia altri missionarii, e passàrono il Tamigi, e dièdero la fede loro al re dei Sàssoni orientali, e vòlsero in uso cristiano i bàrbari delubri, e in solenni conviti<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|65}}</noinclude>
i sacrificii di Odino. Colla sorella del re la credenza romana giunse come dono nuziale nella Nortumbria, ove i sacerdoti stessi atterràrono li ìdoli aviti; e di là nell'Estanglia, dove Redualdo, nell'incertezza dell'ànimo suo, pose accanto all'ara di Odino un altare a Cristo. Ma trascorse tutto il sècolo VII primachè la nuova fede serpeggiasse per tutti i sette regni sàssoni, e penetrasse fra quelle tribù che appiè delle montagne dei Cambri avèvano coll'assidua guerra nutrito l'antica ferocia, e l'odio del nome cristiano.
D'allora in pochi anni nessuno avrebbe più ravvisato nei prìncipi anglosàssoni l'imàgine di quei corsari, che due sècoli prima varcàvano il mare in cerca di prede. Non più godèvano mostrarsi al pòpolo coll'avita scure di guerra; ma impugnàvano scettri fiorati d'oro, ambìvano fregiarsi delle insegne dei Cèsari, aborrìvano li esercizii militari, si accerchiàvano più volontieri di mònaci, e si recidèvano le lunghe chiome, per dividersi affatto dal costume del tempo pagano. Si lèggono ancora le fórmule colle quali, adunato il pòpolo, consacràvano i nuovi monasterii, dando loro dominii vastìssimi di terre e d'aque, e pregando che, a chi mai scemasse parte di quel dono, il custode del cielo scemasse parte di paradiso: ''quicumque nostrum munus diminuit, diminuat ejus partem coelestis janitor in regno coelorum''. E preso il ''ròtolo'', vi segnàvano colla illetterata mano una croce, e dietro loro tutta la regale famiglia e i capitani e i magistrati.
Con questa inculta mansuetùdine in mezzo a sì fieri vicini, il pòpolo conquistatore preparàvasi a subir la legge della conquista. E infatti i Gaeli della Scozia, sconfitto il re dei Nortumbri, discendèvano verso mezzodì dal Forth alla Tweed; e domàvano le tribù germàniche, che si èrano sparse nella bassa Scozia. Ma un più formidabil nemico si preparava oltremare, lungo quelle stesse spiagge del Bàltico, dalle quali li Angli ed i Sàssoni èrano primamente venuti.
Una turba di corsari afferrò con tre navi un porto della riva orientale, uccise l'anziano sàssone, spogliò ed arse le case, e rimise alla vela. Erano Norvegi o Dani, uòmini del Norte,<noinclude></noinclude>
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Correzione intestazione: PEI NORMANNI -> DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA (titolo saggio)
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i sacrificii di Odino. Colla sorella del re la credenza romana giunse come dono nuziale nella Nortumbria, ove i sacerdoti stessi atterràrono li ìdoli aviti; e di là nell'Estanglia, dove Redualdo, nell'incertezza dell'ànimo suo, pose accanto all'ara di Odino un altare a Cristo. Ma trascorse tutto il sècolo VII primachè la nuova fede serpeggiasse per tutti i sette regni sàssoni, e penetrasse fra quelle tribù che appiè delle montagne dei Cambri avèvano coll'assidua guerra nutrito l'antica ferocia, e l'odio del nome cristiano.
D'allora in pochi anni nessuno avrebbe più ravvisato nei prìncipi anglosàssoni l'imàgine di quei corsari, che due sècoli prima varcàvano il mare in cerca di prede. Non più godèvano mostrarsi al pòpolo coll'avita scure di guerra; ma impugnàvano scettri fiorati d'oro, ambìvano fregiarsi delle insegne dei Cèsari, aborrìvano li esercizii militari, si accerchiàvano più volontieri di mònaci, e si recidèvano le lunghe chiome, per dividersi affatto dal costume del tempo pagano. Si lèggono ancora le fórmule colle quali, adunato il pòpolo, consacràvano i nuovi monasterii, dando loro dominii vastìssimi di terre e d'aque, e pregando che, a chi mai scemasse parte di quel dono, il custode del cielo scemasse parte di paradiso: ''quicumque nostrum munus diminuit, diminuat ejus partem coelestis janitor in regno coelorum''. E preso il ''ròtolo'', vi segnàvano colla illetterata mano una croce, e dietro loro tutta la regale famiglia e i capitani e i magistrati.
Con questa inculta mansuetùdine in mezzo a sì fieri vicini, il pòpolo conquistatore preparàvasi a subir la legge della conquista. E infatti i Gaeli della Scozia, sconfitto il re dei Nortumbri, discendèvano verso mezzodì dal Forth alla Tweed; e domàvano le tribù germàniche, che si èrano sparse nella bassa Scozia. Ma un più formidabil nemico si preparava oltremare, lungo quelle stesse spiagge del Bàltico, dalle quali li Angli ed i Sàssoni èrano primamente venuti.
Una turba di corsari afferrò con tre navi un porto della riva orientale, uccise l'anziano sàssone, spogliò ed arse le case, e rimise alla vela. Erano Norvegi o Dani, uòmini del Norte,<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|66}}</noinclude>
Normanni, come dicèvasi allora; e parlando èrano agevolmente intesi dai Sàssoni; ma tuttora seguaci d'Odino, non rammentàvano più quei fraterni vìncoli di favella e di sangue. Erano fra loro molti èsuli di quelle tribù della Germania, che Carlo Magno aveva tolte colla forza al culto d'Odino e all'antica libertà; e per vendetta della patria invasa e dei riti distrutti, versàvano tripudiando il sangue dei sacerdoti, godèvano stallare i loro cavalli nelle chiese depredate, e dopo un giorno di vittoria e di macello, si vantàvano con ischerno d'aver cantata la messa delle lance. Su barche leggiere si affidàvano senz'arte e senza paura al mare; e in tre giorni di vento propizio (''triduo flantibus euris'') toccàvano qualche spiaggia delle ìsole; nei loro canti chiamàvano la nave ''il cavallo marino''; e varcare un golfo agitato era per essi volare ''su la via dei cigni'' (''ofwer swan rade''). Si eleggèvano ''re marino'' (''see kong'') il più audace, quello che giurasse di non vuotar tazza accanto al focolare, nè dormire sotto tetto, e avesse ucciso più nemici, e nella fraterna ebrezza del convito fosse più indefesso al ''corno della birra''.
Prima infestàvano solo le marine indifese, poi risalìrono i fiumi, e tratte su l'arena le navi, e fàttone un vallo ove ripararsi, corrèvano le terre. Talora portàndosi sul dorso i lievi burchi di cuoio e vìmini, andàvano a gettarli in aqua in alcun fiume interiore, e per quello scendèvano ai lidi dell'opposto mare, trucidando le stùpide genti, a cui sembràvano calar dal cielo, o eròmpere dalle vìscere della terra. Facèvano campi forti per assicurarsi il ritorno; col terrore estorcèvano giuramenti dalli sparsi pòpoli, e così fondàvano dominii e colonie stàbili; e incalzàvano li imbelli figli delli Anglosàssoni di terra in terra, come questi avèvano cacciato i Britanni. Qual divario tra questa ferina e cieca crudeltà, e la ordinata e civile conquista delle legioni romane, che conduceva per mano l'agricoltura e le lèttere e li òrdini municipali!
Lodbrog Raghenar, espulso dalle ìsole danesi, si fece ''re marino'', e desolò la Sassonia, la Frisia, la Gallia, e infine costrusse due navi più grandi che non si fóssero mai viste in quei mari. Ma imperito a governar quelle vaste moli, inve-<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|67}}</noinclude>
stì su le sabbie d'Inghilterra, e salvàtosi a nuoto, trovossi a fronte Ella coll'esèrcito dei Nortumbri. Mèmore allora dei presagi della sua sposa Aslanga, si cinse a talismano un manto da lei tessuto, e combattè, finchè caduti d'ogni parte i suoi, rimase solo e prigione; ed è fama che fosse gettato a morire in una fossa piena di serpi. Le ''saghe'', o legende scandinave, gli attribuìrono un canto di morte, che scese fino a noi, a mostrare la ferocia del tempo.
«Vidi cento e cento giacer su l'arena; stillare i brandi rugiada di sangue, sibilare su li elmi le saette; io era ebro di giùbilo... Qual è il destino d'un prode se non di cader nella mischia?... Io esulto pensando alla festa che Odino mi serba, ed al convito ove m'inebrierà nei teschi nemici.... Son vinto, ma fra poco la lancia di mio figlio avrà trafitto Ella... Pugnài in cinquanta battaglie, e bramài questa morte. Li Dèi mi chiàmano.»
I suoi tre figli e otto re marini e venti capitani unìrono navi e combattenti, entràrono in Nortumbria e vittoriosi fècero perire Ella fra i tormenti; poi si spartìrono le terre, e apèrsero asilo e convegno a tutti i pròfugi del settentrione. Tre anni dopo, scèsero verso mezzodì trucidando i pòpoli e ardendo le chiese. Torturàvano i mònaci per sapere ove fóssero i tesori, poi li scannàvano tutti; spezzàvano li avelli, calpestàvano le ossa. Dalle sòlide muraglie del monasterio di Peterboro altri mònaci, difendèndosi con sassi e pietre, ferìrono uno dei figli di Lodbrogo; ma un altro dei fratelli, espugnato il recinto, trucidò di sua mano ottantaquattro mònaci, e coi loro libri incendiò il monastero. Passato il turbine dei bàrbari, tornàvano dalle paludi i fugitivi, e tra le cèneri e le macerie cercàvano i mìseri avanzi dei fratelli, e li deponèvano nel sepolcro. Tutti i regni germànici a settentrione del Tamigi fùrono preda dei corsari.
Il grande Alfredo, re a quel tempo dei Sàssoni occidentali, aveva peregrinato in Italia e appreso il latino, e colla lettura delle antiche istorie avea dato singolare cultura alla sua mente. Per sette anni gli bastò contro la ferocia dei corsari il valore e l'ingegno. Ma egli aveva imparato a sprezzare la grossa gente<noinclude></noinclude>
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Correzione intestazione: PEI NORMANNI -> DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA (titolo saggio)
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stì su le sabbie d'Inghilterra, e salvàtosi a nuoto, trovossi a fronte Ella coll'esèrcito dei Nortumbri. Mèmore allora dei presagi della sua sposa Aslanga, si cinse a talismano un manto da lei tessuto, e combattè, finchè caduti d'ogni parte i suoi, rimase solo e prigione; ed è fama che fosse gettato a morire in una fossa piena di serpi. Le ''saghe'', o legende scandinave, gli attribuìrono un canto di morte, che scese fino a noi, a mostrare la ferocia del tempo.
«Vidi cento e cento giacer su l'arena; stillare i brandi rugiada di sangue, sibilare su li elmi le saette; io era ebro di giùbilo... Qual è il destino d'un prode se non di cader nella mischia?... Io esulto pensando alla festa che Odino mi serba, ed al convito ove m'inebrierà nei teschi nemici.... Son vinto, ma fra poco la lancia di mio figlio avrà trafitto Ella... Pugnài in cinquanta battaglie, e bramài questa morte. Li Dèi mi chiàmano.»
I suoi tre figli e otto re marini e venti capitani unìrono navi e combattenti, entràrono in Nortumbria e vittoriosi fècero perire Ella fra i tormenti; poi si spartìrono le terre, e apèrsero asilo e convegno a tutti i pròfugi del settentrione. Tre anni dopo, scèsero verso mezzodì trucidando i pòpoli e ardendo le chiese. Torturàvano i mònaci per sapere ove fóssero i tesori, poi li scannàvano tutti; spezzàvano li avelli, calpestàvano le ossa. Dalle sòlide muraglie del monasterio di Peterboro altri mònaci, difendèndosi con sassi e pietre, ferìrono uno dei figli di Lodbrogo; ma un altro dei fratelli, espugnato il recinto, trucidò di sua mano ottantaquattro mònaci, e coi loro libri incendiò il monastero. Passato il turbine dei bàrbari, tornàvano dalle paludi i fugitivi, e tra le cèneri e le macerie cercàvano i mìseri avanzi dei fratelli, e li deponèvano nel sepolcro. Tutti i regni germànici a settentrione del Tamigi fùrono preda dei corsari.
Il grande Alfredo, re a quel tempo dei Sàssoni occidentali, aveva peregrinato in Italia e appreso il latino, e colla lettura delle antiche istorie avea dato singolare cultura alla sua mente. Per sette anni gli bastò contro la ferocia dei corsari il valore e l'ingegno. Ma egli aveva imparato a sprezzare la grossa gente<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|68}}</noinclude>
su cui regnava, e li stùpidi consigli dei loro savii (''wittena''); e caldo delle belle idèe romane, sognava mutazioni che i pòpoli non intendèvano; probo e sdegnoso perseguitava a morte i giùdici venali, senza pensare che il vulgo faceva più caso della vita d'un anziano (''ealdorman''), che di tutti i precetti dell'eterna giustizia. Non celava il disprezzo che aveva della loro ignoranza: ''noluit eos audire... omnino eos nihili pendebat'': ma quando all'annuncio d'una sùbita irruzione il re superbo e letterato chiamò all'armi la moltitùdine, e mandò per città e ville l'araldo di guerra colla spada nuda nell'una mano e la saetta nell'altra a gridare: ''chi nelle ville e nelle città non è un vile, esca di casa e venga'': pochi vènnero; e Alfredo trovossi quasi solo tra quei più culti ed eletti guerrieri, che l'amàvano d'alto amore, ed avèvano pianto più volte alla lettura de' suoi scritti: ''ut audientibus lacrymosus suscitaretur motus''. Dice la crònica ch'egli fuggì dolente e derelitto da' suoi campioni, e da' suoi duci, e da tutto il pòpolo suo: ''His kempen, and his heretogen, and eall his theode''. E si nascose appiè dei lìberi monti della Cambria e della Cornovallia, tra selve palustri, in un tugurio di pescatore, costretto ad apprestarsi colle regie mani un pòvero pane. Molti fugìrono in Irlanda e in Gallia; li altri rimàsero a lavorar la gleba pei Dani; e rammentàvano con dolore e vergogna il valoroso che avèvano tradito.
Ma il re non dormiva; accoglieva intorno a sè tutti coloro che le contumelie fatte alle spose e alle figlie rendèvano più desiderosi di vendetta, e tratto tratto volava a esterminar le squadre straniere qua e là vaganti in disòrdine. Postosi in collo un'arpa, osò entrare travestito nel campo dei bàrbari, e cantò loro in favella anglosàssone, poco diversa dall'idioma dei Dani. Poi tornato all'asilo, spedì messi di guerra per tutto il regno, e inalzò il prisco vessillo del cavallo bianco, poche miglia lungi dal campo nemico, e accolse con festoso abbraccio li armati, che in notturni drappelli accorrèvano d'ogni parte. S'avvìdero i Dani d'un insòlito frèmito d'uòmini e di cose; ma non trovàrono un sol traditore. Sopragiunse Alfredo col temuto vessillo, penetrò nel campo ove l'aveva scoperto men forte, e<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|69}}</noinclude>
dopo molta uccisione restò signore del sanguinoso terreno: ''loco funeris dominatus est''. Il re dei Dani, Godruno, giurò sopra il sacro anello (''on tham halgan beage'') di sottomèttersi al battèsimo, e indossò la bianca veste dei battezzandi; e Alfredo gli fu padre al fonte; e si giuràrono i confini tra i Sàssoni e i Dani lungo il corso dell'Ouse e del Tamigi. Alfredo tornò ai diletti suoi volumi, e più caro al pòpolo e più tollerante ai tempi, scrisse versi e prose, nelle quali il calore delle imàgini e della passione traspira fra la bàrbara frase del sècolo.
Tuttavìa non appena una nuova flotta biancheggiò lungo le marine, i Dani rùppero il giuramento battesimale, e riprèsero la scure e la clava irta di punte, che chiamàvano ''stella-mattina'' (''morgenstern''). Era quella la flotta di Hastingo, paesano francese fugito da Troyes ov'era nato, per farsi ''re marino'' e ''abitar l'océano'', corseggiando continuamente dalla Norvegia alle Òrcadi, dall'Irlanda alle Gallie, dalle Gallie all'Inghilterra. Guidava tra le nebbie del mare i suoi seguaci collo squillo d'un corno che li atterriti litorani chiamàvano il tuono (''tuba illi erat eburnea, tonitru nuncupata''). I Dani avèvano caro quel vìvere errante e feroce; ed uno di essi, appena fatto ''uomo da terra'', appena accolto fra i Sàssoni alla regia mensa, alla vista delle navi si pentì di quella molle vita, e fugì al mare ad appagar l'ìndole sua più di pesce che d'uomo: ''in aqua sicut piscis vivere assuetus''.
Tra le irruzioni dei pirati e le fughe dei pòpoli e la desolazione di vasti territorii, rimàsero smarrite le frontiere dei sette regni anglosàssoni; la commune sventura e le communi speranze fècero di tanti pòpoli un solo. Alfredo riordinò i casati per decine e centine (''tythes'' e ''hundreds''), com'era l'uso avito della sua gente; suddivise il regno a ''schiere'' (''shires''), nome che rimane ancora. Eduardo suo figlio domò anche i Dani dell'Estanglia; Etelstano quelli della Nortumbria, e comprese sotto un nome solo tutta l'Inghilterra. Anzi penetrò anche nella Scozia, ove si adunàrono a respìngerlo tutti i diversi pòpoli di quell'estrema regione, i Gaeli della Caledonia e delle Ebridi colle larghe loro spade; i Cambri di Galloway, armati di lievi lance; i Dani, abitanti delle Òrcadi, o fugiti
{{PieDiPagina|{{x-smaller|CATTANEO ''T.II.''}}||5}}<noinclude></noinclude>
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Correzione intestazione: PEI NORMANNI -> DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA (titolo saggio)
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dopo molta uccisione restò signore del sanguinoso terreno: ''loco funeris dominatus est''. Il re dei Dani, Godruno, giurò sopra il sacro anello (''on tham halgan beage'') di sottomèttersi al battèsimo, e indossò la bianca veste dei battezzandi; e Alfredo gli fu padre al fonte; e si giuràrono i confini tra i Sàssoni e i Dani lungo il corso dell'Ouse e del Tamigi. Alfredo tornò ai diletti suoi volumi, e più caro al pòpolo e più tollerante ai tempi, scrisse versi e prose, nelle quali il calore delle imàgini e della passione traspira fra la bàrbara frase del sècolo.
Tuttavìa non appena una nuova flotta biancheggiò lungo le marine, i Dani rùppero il giuramento battesimale, e riprèsero la scure e la clava irta di punte, che chiamàvano ''stella-mattina'' (''morgenstern''). Era quella la flotta di Hastingo, paesano francese fugito da Troyes ov'era nato, per farsi ''re marino'' e ''abitar l'océano'', corseggiando continuamente dalla Norvegia alle Òrcadi, dall'Irlanda alle Gallie, dalle Gallie all'Inghilterra. Guidava tra le nebbie del mare i suoi seguaci collo squillo d'un corno che li atterriti litorani chiamàvano il tuono (''tuba illi erat eburnea, tonitru nuncupata''). I Dani avèvano caro quel vìvere errante e feroce; ed uno di essi, appena fatto ''uomo da terra'', appena accolto fra i Sàssoni alla regia mensa, alla vista delle navi si pentì di quella molle vita, e fugì al mare ad appagar l'ìndole sua più di pesce che d'uomo: ''in aqua sicut piscis vivere assuetus''.
Tra le irruzioni dei pirati e le fughe dei pòpoli e la desolazione di vasti territorii, rimàsero smarrite le frontiere dei sette regni anglosàssoni; la commune sventura e le communi speranze fècero di tanti pòpoli un solo. Alfredo riordinò i casati per decine e centine (''tythes'' e ''hundreds''), com'era l'uso avito della sua gente; suddivise il regno a ''schiere'' (''shires''), nome che rimane ancora. Eduardo suo figlio domò anche i Dani dell'Estanglia; Etelstano quelli della Nortumbria, e comprese sotto un nome solo tutta l'Inghilterra. Anzi penetrò anche nella Scozia, ove si adunàrono a respìngerlo tutti i diversi pòpoli di quell'estrema regione, i Gaeli della Caledonia e delle Ebridi colle larghe loro spade; i Cambri di Galloway, armati di lievi lance; i Dani, abitanti delle Òrcadi, o fugiti
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dalla Nortumbria, colle loro scuri e mazze. Ma nella battaglia alla Villa delle Fonti fùrono disfatti e respinti ai monti e al mare. Si sèrbano ancora i frammenti d'un càntico che mèmora la vittoria d'Etelstano.
«Etelstano ed Edmundo attèrrano il muro delli scudi.... il Dano con poca gente fugge gemendo sul mare, e lascia i cadàveri ai corvi; poichè non vi fu mai più vasta strage dal dì che Sàssoni ed Angli vènnero d'oltremare.» Etelstano si volse poi contro i Cambri di Galles, e cacciò da Exeter i Cornovalli; e allora si vantò a buon diritto d'aver dome tutte le genti che vivèvano in Albione.
Il potere del re ùnico divenne più assoluto di quello dei sette re antichi, e non pose divario fra il Dano vinto e l'Anglo liberato; la conquista del settentrione aggravò le sorti del mezzodì; i re si attorniàrono di nuovo fasto e di tìtoli pomposi; ma si trovàrono meno possenti, che non quando Alfredo vittorioso si annunciava col sèmplice detto: ''Io Alfredo re dei Sàssoni Occidentali''. Cominciò allora un nuovo decadimento.
Sotto Etelredo si rinovàrono li assalti dei Dani; e non èrano pochi venturieri, ma esèrciti condutti dai re Olào di Norvegia e Sveno di Danimarca, che confitta la lancia nella terra e nell'aqua, prèsero solenne possesso del regno. Etelredo, il sonnolento, l'imbelle, ''rex pulchrè ad dormiendum factus'' (Will. Malm.), ''rex imbellis, imbecillis'' (Angl. Sacr.), cangiò in tributo ai nemici quella tassa che si era posta per provedere a combàtterli (''Danegeld''). Ma il pòpolo si levò tutto nel giorno di S. Brizio dell'anno 1003, e fece sterminio dei pirati. Sveno tornò con un esèrcito tutto di giòvani lìberi, sopra una splèndida flotta di legni variopinti, adorni di leoni e delfini di rame, e pavesati di scudi d'acciaio lucente, con uno stendardo di seta bianca, sul quale era dipinto un corvo svolazzante: ''corvus hians ore, excutiensque alas''; e s'inoltrò ardendo le case e uccidendo tutti quelli da cui non vi fosse a sperare riscatto. I pòpoli si vòlsero al vincitore, e abbandonàrono Etelredo, che fugì in Gallia presso i congiunti di sua moglie.
Anche su le coste della Gallia s'era diffusa una sìmile sventura. I re franchi della stirpe merovinga èrano caduti dalla<noinclude></noinclude>
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barbarie all'inerzia ed alla viltà; quelli della nuova stirpe carolina, dopo la splèndida apparizione di Carlomagno, scendèvano su lo stesso pendìo; lasciàvano smembrare il regno, e ristrìngere a poca terra il nome di Francia; nè più facèvano provisione veruna di pùblica sicurezza; i lidi senza vedette; le mura delle città romane cadenti per vetustà; pirati normanni che penetrando per la foce de' fiumi salìvano fino in Arvernia e Borgogna, e fortificate le ìsole e le rupi, vi riponèvano le prede; e nessun re, nessun capitano che movesse a reprìmerli: ''nullus rex, nullus dux, nullus defensor surrexit, qui eos expugnaret''. Li abitanti fugìvano in selve e spelonche, e perduta ogni cosa, divenìvano corsari per rifarsi a danno altrùi; e mangiando la carne del cavallo sacrificato coi riti scandinavi, ritornàvano pagani.
Rollo, fugitivo dall'ira d'Araldo il Crinito, il quale, verso il principio del sècolo IX, aveva imposto un ùnico dominio a tutta la Norvegia, radunò molti venturieri nelle Ebridi, e si spinse su per la foce della Senna; e fra il terrore delle genti istupidite entrò per patto in Roano, e pensò farne sede d'uno stàbile dominio. Il re di Francia, impotente a cacciarlo, gli offerse pace, purchè prendesse il battèsimo, e sposata sua figlia, gli rendesse omaggio de' suoi dominii. In ognuno dei sette giorni che Rollo indossò la càndida tùnica dei battezzandi, donò una terra ad altrettante chiese, dicendo che prima di spartir la conquista coi compagni, voleva darne giusta parte a Dio, alla Vèrgine e ai Santi; poi divise tutto il paese colla corda. Li antichi signori, se non èrano spenti o fugitivi, divènnero bifolchi; molti lìberi divènnero schiavi. Quei Norvegi che non vòllero lasciare li Dei della Scandinavia, si ritràssero intorno a Bayeux, ricòvero già da sècoli di pirati sàssoni; e vi duràrono in un vìvere più fiero e turbolente; e quando dalli altri s'invocava in battaglia il nome di Dio, essi continuàrono per più generazioni ad alzare, come i loro antichi, il grido di Thor<ref>Raoul Tesson... criant: ''Thor ie!''<br>William crie: ''Dex ie!''<br>C'est l'enseigne de Normandie.</ref>.<noinclude>
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I figli dei Normanni, nascendo in castella isolate fra pòpoli parlanti il ''romano francese'', ed essendo per lo più figli di donne del paese, e rinovàndosi coll'accòrrere di venturieri meridionali, in poche generazioni più non sèppero altra lingua; e i pochi che volèvano pur conservare qualche traccia dell'origine loro, invece di mandare i figli a Roano ove si parlava romanzo, li mandàvano a Bayeux, porto marìttimo e convegno di corsari ove molti parlàvano danese<ref>Ci ne savent rien, fors Romanz;<br>Més a Bayuès en a tantz,<br>Qui ne savent si Daneis non.</ref>. Li Scandinavi non li riguardàrono più se non come Francesi, Romani, Galli (''Francigenae, Romani, Walli''); il nome di Normanno non dinotò più l'uomo del settentrione, ma piuttosto del mezzodì. E perciò il vile Etelredo, fugendo dal furore de' Dani, potè sperar malaugurati soccorsi da cotesti Normanni sol di nome, che colla quarta generazione s'èrano fatti Francesi.
Coi loro soccorsi Edmundo, figlio d'Etelredo, riprese Londra. Uno dei capitani danesi, fugendo verso le navi ancorate nella Saverna, chiese a guida un villanello sàssone, e gli offerse un anello d'oro, che il garzone rifiutò, pur conducèndolo egualmente in salvo. Giunto fra' suoi, il Danese riconoscente lo trattò come figlio, e fece sì che divenne capitano d'armi in una provincia, e infine si trovò arbitro dell'Inghilterra, il potente e temuto Goduino. Alle fugaci vittorie d'Edmundo successe la sconfitta e dispersione de' suoi figli e la vittoria del re Canuto, il quale colle navi e i tesori della vinta Inghilterra domò poi la Norvegia e i pòpoli del Bàltico; e dopo solenne peregrinaggio a Roma, potè rappresentar quasi l'imàgine di Carlomagno, e appellarsi imperatore del settentrione. Allora per la prima volta il marinaio britànnico fu tratto a pericolare su mari lontani; e in quella servitù cominciò la carriera di tanta gloria e di tanta potenza.
Ma le avversioni dei pòpoli e le discordie della famiglia smembràrono tosto il retaggio di Canuto, e le violenze dei soldati provocàrono un'insurrezione. Goduino respinse i Dani di città in<noinclude>
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cese. Poichè quando dalla lingua inglese si espungesse tuttociò ch'è francese o latino, ciò che rimarrebbe è tanto ancora diverso e per ''inflessione'' e per ''costruzione'' e per ''accento'' dalla lingua delli Anglosàssoni e delli antichi Scandinavi, che ben si vede come quelle lingue di corsari e di soldati, le quali èrano già scritte non al tutto senz'arte, avèssero subito una profonda mutazione nel propagarsi lentamente come favella parlata e commerciale, fra le stirpi indìgene. Le quali allora tenèvano in armi tutta la parte occidentale dell'ìsola, e dovèvano formare le plebi rùstiche e urbane anche lungo la costa orientale, e sempre rimàsero tronco principale e fondamento della nazione britànnica, e di lunga mano più ancora dopo la congiunzione di Galles, di Cornovallia, della Scozia e dell'Irlanda.
La conquista di Guglielmo fa serie con quelle di Clodovèo, di Carlomagno, di Canuto, d'Araldo Crinito, di Tancredi Altavilla, delli Ensìferi, dei Teutònici, dei Crociati, dei Vèneti, dei Genovesi, dei Castiliani, dei Portoghesi, delli Aragonesi, dei Polacchi. E non rappresenta il conflitto di nazioni con nazioni; ma il continuo incremento d'una confratèrnita religiosa e patrizia, che si venne tessendo a poco a poco coi frammenti promiscui delle genti romane, cèltiche, germàniche e slave. Fra le quali è vana òpera delli scrittori l'andar distribuendo con mano o arrogante o vile un costante ed assoluto nome di vinti e di vincitori; dacchè ve n'ebbe delli uni e delli altri in ogni stirpe e in ogni lingua; e quella nazione che si affetta di chiamare appunto dei vincitori, ebbe in sè più grave e più vasta e più durèvole la servitù della gleba. E d'ogni lingua e d'ogni stirpe si coscrisse quella milizia signorile, tutta uniformemente ordinata per gradi e per insegne cavalleresche, della quale i re di Francia e di Germania e di Polonia e di Portogallo e di Sicilia e di Sardegna, e li imperatori latini di Costantinòpoli, e i signori di Cipro e d'Acaia e di Edessa, e i dogi e i gonfalonieri delle città nostre, èrano i capitani. Ma sopra di loro era un supremo dominatore, che non cingeva spada, ma in cui nome si porgèvano in tutta Europa le spade e li sproni ai cavalieri genuflessi e giuranti, e in cui nome si spiegava il vessillo della<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|55}}</noinclude>
conquista; e si dividèvano le regioni della terra, ancora dopo la scoperta di Colombo. L'istoria di codesta milizia fondata da Costantino e Clodovèo è l'istoria del medio evo; essa costituì allora tutti li Stati, e preparò quell'unità europèa dell'evo moderno, alla quale le conquiste dei Celti e dei Romani avèvano posto le prime fondamenta. Il suo nome non era quello d'alcuna particolar nazione, ma quello commune a tutte di ''Cristianità''; e si rappresenta nell'uso solenne della lingua latina. Nessuna nazione aveva ancora la chiara e sèmplice coscienza di sè medèsima, nuovo òrdine d'idèe, che cominciò alla fine dello scorso sècolo. Esso fu primamente annunciato nel memorando quesito di Sièyes, costituisce il principio istòrico e civile del sècolo XIX, e vien rappresentato nell'uso solenne delle sìngole lingue nazionali, anche presso quelle nazioni, presso cui sopravive tanta parte ancora del feudale edificio.
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L'imperio britànnico si stende oggidì per tutti i mari, òccupa l'estremità dell'Amèrica e dell'Àfrica; dòmina le più doviziose regioni dell'Asia, getta coi rifiuti del suo pòpolo le fondamenta d'una nuova Europa nelli antìpodi, riunisce in un poderoso nodo forse la sesta parte del vivente gènere umano. Quando si pensa come il nome di questo pòpolo primeggi nelle òpere della pace e della guerra coll'orgoglio dell'avita libertà, s'imbrano incredìbili le memorie di quel tempo pure non remotìssimo, in cui giaceva in tanto abisso di debolezza e miseria, ch'era obbrobrio appellarsi inglese: ''opprobrium erat anglicus appellari'': in cui l'uomo inglese, e perchè inglese, entrava nei contratti dello straniero alla rinfusa colle cose e coi bestiami, come scorta e veste della terra: ''terra vestita, idest agri cum domibus, hominibus et pecoribus'': in cui l'ànima da schiavo si riguardava come un natural distintivo della stirpe inglese: ''jam quasi naturaliter servi... tamquam in naturam''.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|56}}</noinclude>
Eppure pochi sècoli prima li Angli e i Sàssoni èrano approdati a quell'isola coll'armi alla mano, recando spavento e desolazione. Quella strana vicenda della vittoria e della fuga, dell'intraprendenza e dell'inerzia, della gloria e della vergogna, che tocca alla loro volta a tutti i pòpoli, è la più ardua ricerca che possa instituirsi dalla scienza istòrica, e lo studio più di tutti ùtile all'arte sociale. E infatti a che servirebbe prodigar fatiche e sangue per ingrandire una nazione in guerra e in pace, se quelli sforzi che la condùcono oggi al trionfo, le preparàssero l'impotenza e l'ignominia dimani?
Ma mentre vediamo nelle Isole Britànniche alcune stirpi aver mutato quasi natura in poche generazioni, altre colà ne vediamo, i cui costumi presenti discèsero con inflessìbile perpetuità dai tempi più lontani. Esse èbbero fin d'allora instituzioni, riti, tradizioni, poesìe; ma come piante che non ponno crèscere oltre a certa misura, rimàsero per sècoli e sècoli in quel primo òrdine di cose, e non concòrsero al commune sviluppo del gènere umano, se non quando vènnero dalla sventura tratte sotto il volere d'altre nazioni. Perlochè taluno direbbe che quella sanguinosa commistione di razze e di costumi, che noi chiamiamo conquista, sia necessaria a frangere le abitùdini primamente invalse nei pòpoli; cosicchè, sciolti da ogni vìncolo colle bàrbare loro orìgini, pòssano seguire liberamente le vie del progresso e della civiltà.
Per questo aspetto l'oppressione delle innocenti tribù primigenie, a nome d'un tetro e riflessivo senato, o d'un esèrcito di venturieri che con una giornata felice diviene signore delli uòmini e della terra, parrebbe un'operazione dolorosamente benèfica; parrebbe quasi la potatura d'una vite, che reprime una frondosità inùtile per dare una fruttìfera gagliardìa. Allora li infelici, che sanguinàrono in difesa delle antiche consuetùdini e delle rudi libertà, appàiono quasi vìttime necessarie d'una suprema legge dell'umanità, e come li uccisi in battaglia, il cui compianto non fa tacere l'esultanza della vittoria.
Ma questa dottrina riesce arbitraria; poichè noi non sappiamo qual sia il confine tra la libertà umana e la necessità: e<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|57}}</noinclude>
chi giùdica dopo l'evento, facilmente traduce in leggi immutàbili e universali li effetti d'un fortùito scontro di forze. Quello stòico ottimismo che si consola di tutto, che concilia tutto, che passeggia tra vinti e vincitori senz'ira e senza dolore, e nella distruzione d'un pòpolo nulla vede fuorchè una trasformazione felice, la quale aggiùdica ad una gente più ragionèvole e progressiva le terre d'una gente indòcile ed arretrata, suppone troppo gratuitamente in certe razze una naturale impotenza a incivilirsi, e involge in un'ingiusta e crudele condanna i voti e li sforzi d'una virtù sventurata. Allora l'uomo in faccia alla catena delli eventi non dovrebbe più consultare il decreto del dovere presente, ma dovrebbe congetturare se nel seno del tempo una nòbile azione non diverrà un inùtile sacrificio, e calcolare di quanta grandezza e di quanta virtù si possa per avventura spàrgere i semi con un atto di viltà.
Ad ogni modo, se la conquista è il più poderoso strumento per mutare il corso spontaneo delle sìngole nazioni, lo studio del modo col quale ella si òpera, delle càuse che la prepàrano, e dei lontani effetti che ne sèguono, diviene una parte principale della dottrina della civiltà. A questo alto argomento fu intesa l'istoria dei Normanni d'Agostino Thierry.
Fra le molte genti che il tempo trasse a comporre la presente popolazione delle Isole Britànniche, le più antiche fùrono quelle stirpi cèltiche, che vastamente abitàrono tutta l'Europa occidentale, dalle ùltime Ebridi sino alle foci del nostro Pò; e scolpìrono le orme d'impetuose spedizioni lungo l'Elba e il Danubio, e perfino nella Grecia e nell'Asia. Ma sotto questo vulgar nome di Celti si confòndono molti pòpoli, due dei quali si sèrbano ben distinti ancora oggidì nel linguaggio: i ''Gaeli'' e i ''Britanni''.
Le reliquie dei ''Gaeli'' consèrvano tuttora la lingua d'Ossian nella parte d'Irlanda che s'affaccia all'Océano occidentale, e tra quel labirinto di rupi, di freti, di laghi e d'ìsole, che dicesi Caledonia od Alta Scozia. È appena un sècolo (1745), che fra loro stàvano inconcusse ancora le norme sociali di migliaia d'anni addietro. Pare che ogni loro ''clano'' fosse una gran fa-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|58}}</noinclude>
miglia, moltiplicata nel corso del tempo, nella quale il più potente e il più pòvero si riconoscèvano sempre fratelli, e portàvano uno stesso cognome, derivato per lo più dal commun progenitore. Sempre consorti in pace e in guerra, vivèvano sul terreno commune colla caccia, colli armenti, colle prede, dispregiando ogni straniera sapienza, e non avendo altro pàscolo alla mente che le poètiche istorie delli avi, ricantate su le arpe dei bardi nei giorni di convito, e intorno ai fochi delle veglie militari. Nessuna gente più ritraeva di quei costumi che vènnero dipinti nei poemi d'Omero; ma essa non seppe mai superare il confine di quella guerriera e fantàstica adolescenza.
Vògliono che dopo molte età venisse d'oltremare l'altra, che si disse, delle stirpi cèltiche, quella cioè dei ''Cambri'' o Britanni; e respingesse verso settentrione e occidente, ossìa nell'Irlanda e nella Scozia, i Gaeli; i quali appena lasciàssero qua e là alcuna ruina dei loro abituri, che i Britanni poi dìssero ''case dei Gaeli''. Ma i Cambri, avendo più orgoglio dell'antichità che non della vittoria, è forse più fedeli al vero che non li scrittori delle istorie, amàvano ripètere che al tempo di loro venuta le pianure dell'ìsola non èrano abitate se non da orsi e da tori selvaggi; e per verità li studii nostri s'accòrdano ben piuttosto colle loro tradizioni<ref>Vedi nel volume precedente: ''Sul principio istòrico delle lingue europèe'', § 8.</ref>.
Occupàvano le due nazioni cèltiche i più vasti territorii, quando vi approdàrono dal mare due minori colonie; cioè i ''Belgi'', che si spàrsero trafficando sui lidi della Mànica; e i ''Coranii'', venuti dalla ''terra palustre'', ossìa dai Paesi Bassi, a stanziare presso le lagune che giacèvano su la costa orientale, presso le foci dell'Humber.
Tutti quelli isolani vivèvano seminudi, dipinti d'azzurro come i selvaggi, o involti in rozze pelli, con lunghe e sciolte chiome, e i loro duci li guidàvano omericamente dai loro carri di guerra; mentre i Drùidi dai recessi più cupi delle foreste li atterrìvano con fieri riti e con sacrificii di vìttime umane, e non lasciàvano che le menti imbaldanzite rompèssero quell'in-<noinclude>
<references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|59}}</noinclude>
canto fatale, che le incatenava entro le opinioni e le memorie delli avi.
Venne allora repentinamente dal mezzodì e dalla viva luce dell'Italia un uomo di genio, uno di quelli èsseri cui non frènano mari o monti o forze d'armi o di leggi; e di cui la natura si vale per sovvertire l'òpera dei sècoli, e spezzare le inveterate abitùdini dei pòpoli, e incalzarli a sorti novelle. Era Giulio Cèsare, il superbo patrizio fatto capo di plebe, terrìbile egualmente nel comizio colla parola, e sui campi di battaglia coll'audacia e la velocità. Cèsare, mandato quasi in militare esilio, domò con poco esèrcito e in pochi anni le bellicose nazioni che tenèvano ciò che ora si chiama Francia, Belgio e Svizzera; poi passò il Reno, passò lo Stretto Britànnico, e collegò per la prima volta e indissolubilmente i destini del settentrione a quelli del mezzodì.
Egli combattè in tutte le terre dell'oriente e dell'occidente, nelle Spagne, nelle Gallie, nella Britannia, nella Germania, nell'Italia, nell'Àfrica, nell'Egitto, nella Grecia, nell'Asia: il suo nome divenne un tìtolo di potenza suprema, e non si cancellò più dalla memoria delle nazioni.
Condutta da Cèsare, da Svetonio, da Agrìcola, la legione romana rovesciò i carri di battaglia dei Britanni, abbattè le selve dei Drùidi, stese larghe strade militari attraverso alle paludi e ai monti, seminò l'ìsola di colonie, di porti, di palagi, di templi, e vi apportò li usi del commercio, dell'agricoltura, delle arti. Ma con quella moderazione, che fu la più bella gloria loro, i Romani non discèsero a perseguitare nei Cambri le avite instituzioni. Tolta la barbarie del vìvere, aboliti i sacrificii umani, sopravisse la forma patriarcale della tribù cèltica; e framezzo alle legioni ed alle colonie d'Italia, trasmise pacificamente ai pòsteri la sua lingua e le sue genealogìe.
Quando l'antico imperio si scompose, e venne con Diocleziano e Costantino il règime orientale, e al milite romano successero i mercenarii goti e franchi, e alla religione dei patrizii romani la fede cristiana: si sciolse naturalmente il vìncolo d'obedienza che<noinclude></noinclude>
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legava i Britanni a Roma; essi rimàsero arbitri di sè; i coloni itàlici già diradati andàrono confusi nella moltitùdine. Rimase il vìncolo delle lèttere latine e della novella credenza cristiana; ma si riaccese la primitiva guerra tra Britanni e Gaeli. I confini di questi èrano stati per cinquecento anni il tèrmine della potenza romana, che vi si era chiusa da sè medèsima con raddoppiati òrdini di valli e di fortezze. Anzi infine i Gaeli, varcando con fràgili barche i freti ed i fiumi, penetràvano a depredare le ubertose pianure della provincia romana. Erano essi stretti in due leghe: quella dei Pitti verso levante, lungo il mare Germànico: e quella delli Scoti a ponente, al di là dei monti Grampii, nelle ìsole della Caledonia, e via via fino nell'''Isola occidentale'' o ''Erina'', che ora diciamo Irlanda. Il prìncipe dei Pitti stanziava lungo il Tay; quello delli Scoti tra i laghi d'Argyle.
Al contrario i Cambri avèvano obliato nella pace imperiale le armi native, e non solo non si èrano appropriati li òrdini romani, ma nella decadenza dell'imperio avèvano imparato il funesto secreto di combàttere colle spade di mercenarii stranieri.
Avèvano conservato le instituzioni avite; i capitribù avèvano un potere su le moltitùdini, che si tenèvano congiunte secoloro di sangue e di possessi. Epperò quando si volle elèggere un duce supremo, o ''Pen-tierno'', riàrsero tutte le emulazioni sopite da cinque sècoli; i Loegri, o Britanni delle pianure, vòllero prevalere per la maggiore opulenza, mentre i Cambri nelle pòvere loro alpi si vantàvano più antichi, e rammentàvano il prisco regno, che il loro Prydain figlio d'Aodd aveva steso su tutta quella terra. Intanto li Scoti rinovàvano ad ogni primavera rapaci incursioni; i corsari sàssoni infestàvano le riviere marìttime; e i soldati imperiali, che invocati vènnero a fugare i predatori e ristaurare li antichi ''valli'', richiamati altrove, non fècero più ritorno.
Una procella gettò sul lido tre navi di pirati sàssoni. Il prìncipe dei Loegri, Gurtierno, patteggiò e promise dar loro l'isoletta di Thanet, se gli avèssero condutto dalla loro patria maggior nervo di soldati. Ne dolse gravemente ai Cambri, i quali,<noinclude></noinclude>
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più generosi o più pòveri, preferìvano combàttere con armi non compre. Era allora la metà del sècolo V.
Ritornàrono i due Sàssoni con diecisette navi, spiegàrono in battaglia il ''cavallo bianco'', che divenne un temuto vessillo; e colle loro scuri di guerra affrontàrono le lance leggieri e le saette de' Gaeli, che quelle armi insòlite empìrono, come accade, di stupore e confusione. I Britanni respiràrono; ma lo straniero aveva còlto il secreto della loro debolezza, e prese a insolentire, e chiamò altre orde trasmarine, e volle per sè tutta la terra di Kent; e dopo nuovi patti e nuove perfidie, si collegò coi Gaeli stessi che doveva combàttere; e s'internò nell'ìsola mettendo a ferro e foco ogni cosa. I bardi riaccèsero il valore dei Britanni, che inalzando l'insegna del ''drago rosso'', respìnsero il bianco vessillo dei Sàssoni fino al mare; ma, ingrossati di nuove genti, questi tènnero fermo nelle terre di Kent, che divenne per sempre loro colonia.
Ventidùe anni di poi, un altro stuolo di Sàssoni, venuto in tre navi, fondò una colonia su la Mànica, e si chiamò dai Sàssoni meridionali (''Suthseax, Sussex''). Nella seguente generazione si pose un'altra colonia più a ponente su lo stesso mare, e si chiamò delli Occidentali (''Wessex''); un altro regno si fondò su le rive del Mare Germànico e si chiamò dall'Oriente (''Eastseax, Essex''). Queste tenui propàgini di pòpolo, che si trapiantàvano nel corso delle generazioni su spiagge desolate dalla guerra, in modo sìmile alle colonie che l'Europa manda insensibilmente all'Amèrica, vènnero dall'imaginazione delli istòrici esaltate in un vasto e repentino moto del gènere umano, che chiamàrono pomposamente la ''gran trasmigrazione dei pòpoli''. Erano diecisette feluche di corsari che fondàvano una colonia; e ventidue anni dopo quella, tre navi ne fondàvano un'altra; e così di generazione in generazione.
La fortuna dei Sàssoni adescò dal Bàltico altri venturieri della vicina nazione delli Angli, guidati da Ida e dai dòdici suoi figli. Essi giùnsero nella terra che da tempo immemoràbile era occupata dai Coranii, pòpolo della stessa stirpe teutònica, e col soccorso di quello e dei Gaeli penetràrono nel settentrione dell'ìsola. Dopo un aspro conflitto, l'uom di fiamma (''Flamdwyn''),<noinclude></noinclude>
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come i Cambri chiamàvano Ida, cadde sul campo. Ma i suoi figli stabilìrono su la desolata pianura le tre colonie di Nortumbria, Estanglia e Mercia (''Marca''), comprese nel nome generale d'Anglia o Inghilterra, che abbracciò poi anche i regni fondati già dai Sàssoni su le due rive del Tamigi. Anzi allora la stirpe teutònica si sparse anche sui lidi orientali della Scozia sino al Forth.
Li invasori sàssoni non osàrono penetrare alla riva dell'opposto mare, nelle cui alpestri regioni si mantenne la stirpe dei Cambri, da Devon e dalla Cornovallia, per i monti di Galles e per le ''paludi di ponente'' (Westmore) e per la terra che serba ancora il loro nome (Cumberland) giungendo fin su la Clyde intorno allo Strath-Clyde e Dunbarton, e là concatenàndosi colli antichi Gaeli della Caledonia. Molte famiglie allora passàrono il mare, e si rifugìrono in Gallia, presso ai pòpoli dell'Armòrica, ch'èrano pur essi di stirpe càmbrica; e recàrono seco il nome di Bretoni e di Bretagna, che tuttora sopravive in quell'estrema penìsola della Francia, ove il forte ed austero pòpolo parla ancora quell'antichìssima lingua, con cui può farsi inteso al pòpolo di Galles.
Serbàrono i Cambri non solo la lingua loro, ma la fede cristiana, e le reliquie della romana civiltà. Primeggiava anzi fra loro una famiglia di sangue romano, il cui capo, Ambrosio il capitano (''Emrws wledig''), represse li stranieri introdutti da Gurtierno; e lasciò morendo il comando e il tìtolo di ''Pen-dragone'' al fratello, il cui figlio Arturo divenne il terrore dei Sàssoni e l'orgoglio perenne del suo pòpolo. Così, se la stoltezza d'un solo aveva perduto la pianura, il valore d'una famiglia fu di salvezza alli abitatori dei monti.
Arturo però, non si sa come: alcuno il disse ucciso da ferro civile nelle paludi d'Affalla, tra la Gallesia e la Cornovallia. Ma la sua morte e la sua tomba rimàsero sempre incerte: il pòpolo aspettò lungo tempo il ''figlio dei Romani''; i bardi continuàrono a cantare le sue gesta, e invocare il suo ritorno: e infine si radicò una credenza che Arturo un lontano dì tornerebbe per condurre alla vittoria i Britanni, e ricuperare tutto<noinclude></noinclude>
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il retaggio dei loro padri. E quando, seicento anni dopo, si vociferò che alcuni peregrini, rèduci di Terra Santa, avèvano incontrato Arturo appiè dell'Etna e poi di nuovo nelle selve dell'Armòrica, e che al chiaror di luna le guardie delle foreste avèvano udito un sùbito squillo di corni, e incontrato turbe di cacciatori, che interrogati si dìssero uòmini del re Arturo, un giùbilo bellicoso si propagò per tutta la Cambria, e un sacro terrore scosse il cuore de' suoi nemici. Laonde, per rifóndere ànimo nelle soldatesche superstiziose e scemar fidanza ai Cambri, i Sàssoni fècero aprir fosse nel monastero d'Affalla, e vi fècero trovare una tàvola di metallo scritta delle memorie d'Arturo, ed ossa gigantesche che con affettata riverenza si ripòsero in suntuoso avello. L'istoria del re Arturo si sparse per l'Europa; i suoi prodi della ''Tàvola Rotonda'' divènnero famosi come i ''Paladini'' di Carlomagno; il bardo Meredith divenne il mago Merlino, le leggende gallesi dièdero al romanzo le venture di Tristano e li amori di Lancellotto e Ginevra; e così da quelle valli scaturì una nuova fonte della moderna poesìa.
Il pòpolo gallese, che aveva già sopravissuto ai cinquecento anni del tempo romano, superò anche i seicento anni che fiorì il nome delli Anglosàssoni, e giunse ad èssere testimonio anche della loro caduta; e allora si confermò più ancora nel convincimento d'una perpetuità misteriosa, riservata al suo nome e alla sua lingua; nella qual certezza i bardi prigionieri intonàvano il càntico dell'avvenire in faccia al vincitore. Offa re di Mercia, disperando penetrar più oltre nelle loro terre, si ristrinse a preservarsi dalle loro discese, e costrusse un vallo, che si chiamò dai Sàssoni il ''dicco'' (''Offa's dyke''), e dai Cambri la ''chiusa'' (''Claudd Offa''), e fu poscia il confine tra le due stirpi. Dietro quello, rimase ai Cambri una penìsola chiusa per tre parti dal mare, e vasta ben ottomila miglia quadre (più della Lombardìa); e tutta intersecata di rupi, su le quali torreggia in riva al mare il monte della Neve, lo ''Snow-don'' dei Sàssoni, il ''Craig-eiri'' dei Cambri, su le cui deserte cime i bardi salìvano ad inspirarsi.
Tra le memorie dell'antica potenza e le speranze della<noinclude></noinclude>
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futura vittoria, vivèvano i Cambri nell'asprezza dei loro monti, paghi di difèndere il proprio, e non ambiziosi d'invàdere l'altrùi; non èrano culti, ma non senza natural gentilezza; la più pòvera casa aveva un'arpa, e si celebràvano ''tenzoni'' di poesìa da uomo a uomo e da terra a terra. Era grande l'ospitalità; lo straniero, che non venisse nemico, era festeggiato da donzelle e spose, e trattenuto con suoni e canti l'intero giorno: ''puellarum affatibus, citharaeque modulis usque ad vesperam'' (Girald. Cambr.).
Se ritorniamo al sècolo VI dell'era cristiana troviamo adunque nelle ìsole britànniche tre nazioni: i Gaeli lìberi ancora e seguaci dei Drùidi; i Cambri cristiani, ritratti nei monti; e sul piano li Anglosàssoni, seguaci ancora d'Odino.
Gregorio Magno pontèfice, ammirato dell'avvenenza di alcuni giòvani anglosàssoni, che giusta l'uso dei tempi si vendèvano schiavi sul mercato di Roma, entrò in pensiero di comprarli, educarli e farli nunci del Cristo nelle patrie loro. Ma quell'ìndole loro troppo ancora selvaggia mal vi si arrese. Non per questo l'erede del primato romano si rimosse dal suo disegno, e inviò nell'ìsola, che allora era ùltimo confine del mondo conosciuto, una comitiva di missionarii romani. Il re di Kent aveva una sposa cristiana della stirpe dei Franchi, venturieri anch'essi usciti dalle foreste dell'antica Germania a stanziare entro le frontiere del Reno. Erano rozzi e feroci quanto li Angli, e contaminati anch'essi da sacrificii umani; ma avendo prestato le loro armi ai vèscovi delle Gallie nella lotta coi re visigoti seguaci d'Ario, avèvano corso ràpida e mirabile fortuna; e introdutti amicamente entro molte città, avèvano vinto le altre bàrbare milizie delli Allemanni, dei Burgundi, dei Goti, e fondato potenti dominii.
L'òspite re venne a trovare i sacerdoti d'Italia nell'ìsola di Thanet, e lasciolli entrare nella città di Canterbury con croci alzate e imàgini e sacri càntici, e donò loro tetti e campi. Vènnero poscia altri missionarii, e passàrono il Tamigi, e dièdero la fede loro al re dei Sàssoni orientali, e vòlsero in uso cristiano i bàrbari delubri, e in solenni conviti<noinclude></noinclude>
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i sacrificii di Odino. Colla sorella del re la credenza romana giunse come dono nuziale nella Nortumbria, ove i sacerdoti stessi atterràrono li ìdoli aviti; e di là nell'Estanglia, dove Redualdo, nell'incertezza dell'ànimo suo, pose accanto all'ara di Odino un altare a Cristo. Ma trascorse tutto il sècolo VII primachè la nuova fede serpeggiasse per tutti i sette regni sàssoni, e penetrasse fra quelle tribù che appiè delle montagne dei Cambri avèvano coll'assidua guerra nutrito l'antica ferocia, e l'odio del nome cristiano.
D'allora in pochi anni nessuno avrebbe più ravvisato nei prìncipi anglosàssoni l'imàgine di quei corsari, che due sècoli prima varcàvano il mare in cerca di prede. Non più godèvano mostrarsi al pòpolo coll'avita scure di guerra; ma impugnàvano scettri fiorati d'oro, ambìvano fregiarsi delle insegne dei Cèsari, aborrìvano li esercizii militari, si accerchiàvano più volontieri di mònaci, e si recidèvano le lunghe chiome, per dividersi affatto dal costume del tempo pagano. Si lèggono ancora le fórmule colle quali, adunato il pòpolo, consacràvano i nuovi monasterii, dando loro dominii vastìssimi di terre e d'aque, e pregando che, a chi mai scemasse parte di quel dono, il custode del cielo scemasse parte di paradiso: ''quicumque nostrum munus diminuit, diminuat ejus partem coelestis janitor in regno coelorum''. E preso il ''ròtolo'', vi segnàvano colla illetterata mano una croce, e dietro loro tutta la regale famiglia e i capitani e i magistrati.
Con questa inculta mansuetùdine in mezzo a sì fieri vicini, il pòpolo conquistatore preparàvasi a subir la legge della conquista. E infatti i Gaeli della Scozia, sconfitto il re dei Nortumbri, discendèvano verso mezzodì dal Forth alla Tweed; e domàvano le tribù germàniche, che si èrano sparse nella bassa Scozia. Ma un più formidabil nemico si preparava oltremare, lungo quelle stesse spiagge del Bàltico, dalle quali li Angli ed i Sàssoni èrano primamente venuti.
Una turba di corsari afferrò con tre navi un porto della riva orientale, uccise l'anziano sàssone, spogliò ed arse le case, e rimise alla vela. Erano Norvegi o Dani, uòmini del Norte,<noinclude></noinclude>
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Normanni, come dicèvasi allora; e parlando èrano agevolmente intesi dai Sàssoni; ma tuttora seguaci d'Odino, non rammentàvano più quei fraterni vìncoli di favella e di sangue. Erano fra loro molti èsuli di quelle tribù della Germania, che Carlo Magno aveva tolte colla forza al culto d'Odino e all'antica libertà; e per vendetta della patria invasa e dei riti distrutti, versàvano tripudiando il sangue dei sacerdoti, godèvano stallare i loro cavalli nelle chiese depredate, e dopo un giorno di vittoria e di macello, si vantàvano con ischerno d'aver cantata la messa delle lance. Su barche leggiere si affidàvano senz'arte e senza paura al mare; e in tre giorni di vento propizio (''triduo flantibus euris'') toccàvano qualche spiaggia delle ìsole; nei loro canti chiamàvano la nave ''il cavallo marino''; e varcare un golfo agitato era per essi volare ''su la via dei cigni'' (''ofwer swan rade''). Si eleggèvano ''re marino'' (''see kong'') il più audace, quello che giurasse di non vuotar tazza accanto al focolare, nè dormire sotto tetto, e avesse ucciso più nemici, e nella fraterna ebrezza del convito fosse più indefesso al ''corno della birra''.
Prima infestàvano solo le marine indifese, poi risalìrono i fiumi, e tratte su l'arena le navi, e fàttone un vallo ove ripararsi, corrèvano le terre. Talora portàndosi sul dorso i lievi burchi di cuoio e vìmini, andàvano a gettarli in aqua in alcun fiume interiore, e per quello scendèvano ai lidi dell'opposto mare, trucidando le stùpide genti, a cui sembràvano calar dal cielo, o eròmpere dalle vìscere della terra. Facèvano campi forti per assicurarsi il ritorno; col terrore estorcèvano giuramenti dalli sparsi pòpoli, e così fondàvano dominii e colonie stàbili; e incalzàvano li imbelli figli delli Anglosàssoni di terra in terra, come questi avèvano cacciato i Britanni. Qual divario tra questa ferina e cieca crudeltà, e la ordinata e civile conquista delle legioni romane, che conduceva per mano l'agricoltura e le lèttere e li òrdini municipali!
Lodbrog Raghenar, espulso dalle ìsole danesi, si fece ''re marino'', e desolò la Sassonia, la Frisia, la Gallia, e infine costrusse due navi più grandi che non si fóssero mai viste in quei mari. Ma imperito a governar quelle vaste moli, inve-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|67}}</noinclude>
stì su le sabbie d'Inghilterra, e salvàtosi a nuoto, trovossi a fronte Ella coll'esèrcito dei Nortumbri. Mèmore allora dei presagi della sua sposa Aslanga, si cinse a talismano un manto da lei tessuto, e combattè, finchè caduti d'ogni parte i suoi, rimase solo e prigione; ed è fama che fosse gettato a morire in una fossa piena di serpi. Le ''saghe'', o legende scandinave, gli attribuìrono un canto di morte, che scese fino a noi, a mostrare la ferocia del tempo.
«Vidi cento e cento giacer su l'arena; stillare i brandi rugiada di sangue, sibilare su li elmi le saette; io era ebro di giùbilo... Qual è il destino d'un prode se non di cader nella mischia?... Io esulto pensando alla festa che Odino mi serba, ed al convito ove m'inebrierà nei teschi nemici.... Son vinto, ma fra poco la lancia di mio figlio avrà trafitto Ella... Pugnài in cinquanta battaglie, e bramài questa morte. Li Dèi mi chiàmano.»
I suoi tre figli e otto re marini e venti capitani unìrono navi e combattenti, entràrono in Nortumbria e vittoriosi fècero perire Ella fra i tormenti; poi si spartìrono le terre, e apèrsero asilo e convegno a tutti i pròfugi del settentrione. Tre anni dopo, scèsero verso mezzodì trucidando i pòpoli e ardendo le chiese. Torturàvano i mònaci per sapere ove fóssero i tesori, poi li scannàvano tutti; spezzàvano li avelli, calpestàvano le ossa. Dalle sòlide muraglie del monasterio di Peterboro altri mònaci, difendèndosi con sassi e pietre, ferìrono uno dei figli di Lodbrogo; ma un altro dei fratelli, espugnato il recinto, trucidò di sua mano ottantaquattro mònaci, e coi loro libri incendiò il monastero. Passato il turbine dei bàrbari, tornàvano dalle paludi i fugitivi, e tra le cèneri e le macerie cercàvano i mìseri avanzi dei fratelli, e li deponèvano nel sepolcro. Tutti i regni germànici a settentrione del Tamigi fùrono preda dei corsari.
Il grande Alfredo, re a quel tempo dei Sàssoni occidentali, aveva peregrinato in Italia e appreso il latino, e colla lettura delle antiche istorie avea dato singolare cultura alla sua mente. Per sette anni gli bastò contro la ferocia dei corsari il valore e l'ingegno. Ma egli aveva imparato a sprezzare la grossa gente<noinclude></noinclude>
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su cui regnava, e li stùpidi consigli dei loro savii (''wittena''); e caldo delle belle idèe romane, sognava mutazioni che i pòpoli non intendèvano; probo e sdegnoso perseguitava a morte i giùdici venali, senza pensare che il vulgo faceva più caso della vita d'un anziano (''ealdorman''), che di tutti i precetti dell'eterna giustizia. Non celava il disprezzo che aveva della loro ignoranza: ''noluit eos audire... omnino eos nihili pendebat'': ma quando all'annuncio d'una sùbita irruzione il re superbo e letterato chiamò all'armi la moltitùdine, e mandò per città e ville l'araldo di guerra colla spada nuda nell'una mano e la saetta nell'altra a gridare: ''chi nelle ville e nelle città non è un vile, esca di casa e venga'': pochi vènnero; e Alfredo trovossi quasi solo tra quei più culti ed eletti guerrieri, che l'amàvano d'alto amore, ed avèvano pianto più volte alla lettura de' suoi scritti: ''ut audientibus lacrymosus suscitaretur motus''. Dice la crònica ch'egli fuggì dolente e derelitto da' suoi campioni, e da' suoi duci, e da tutto il pòpolo suo: ''His kempen, and his heretogen, and eall his theode''. E si nascose appiè dei lìberi monti della Cambria e della Cornovallia, tra selve palustri, in un tugurio di pescatore, costretto ad apprestarsi colle regie mani un pòvero pane. Molti fugìrono in Irlanda e in Gallia; li altri rimàsero a lavorar la gleba pei Dani; e rammentàvano con dolore e vergogna il valoroso che avèvano tradito.
Ma il re non dormiva; accoglieva intorno a sè tutti coloro che le contumelie fatte alle spose e alle figlie rendèvano più desiderosi di vendetta, e tratto tratto volava a esterminar le squadre straniere qua e là vaganti in disòrdine. Postosi in collo un'arpa, osò entrare travestito nel campo dei bàrbari, e cantò loro in favella anglosàssone, poco diversa dall'idioma dei Dani. Poi tornato all'asilo, spedì messi di guerra per tutto il regno, e inalzò il prisco vessillo del cavallo bianco, poche miglia lungi dal campo nemico, e accolse con festoso abbraccio li armati, che in notturni drappelli accorrèvano d'ogni parte. S'avvìdero i Dani d'un insòlito frèmito d'uòmini e di cose; ma non trovàrono un sol traditore. Sopragiunse Alfredo col temuto vessillo, penetrò nel campo ove l'aveva scoperto men forte, e<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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dopo molta uccisione restò signore del sanguinoso terreno: ''loco funeris dominatus est''. Il re dei Dani, Godruno, giurò sopra il sacro anello (''on tham halgan beage'') di sottomèttersi al battèsimo, e indossò la bianca veste dei battezzandi; e Alfredo gli fu padre al fonte; e si giuràrono i confini tra i Sàssoni e i Dani lungo il corso dell'Ouse e del Tamigi. Alfredo tornò ai diletti suoi volumi, e più caro al pòpolo e più tollerante ai tempi, scrisse versi e prose, nelle quali il calore delle imàgini e della passione traspira fra la bàrbara frase del sècolo.
Tuttavìa non appena una nuova flotta biancheggiò lungo le marine, i Dani rùppero il giuramento battesimale, e riprèsero la scure e la clava irta di punte, che chiamàvano ''stella-mattina'' (''morgenstern''). Era quella la flotta di Hastingo, paesano francese fugito da Troyes ov'era nato, per farsi ''re marino'' e ''abitar l'océano'', corseggiando continuamente dalla Norvegia alle Òrcadi, dall'Irlanda alle Gallie, dalle Gallie all'Inghilterra. Guidava tra le nebbie del mare i suoi seguaci collo squillo d'un corno che li atterriti litorani chiamàvano il tuono (''tuba illi erat eburnea, tonitru nuncupata''). I Dani avèvano caro quel vìvere errante e feroce; ed uno di essi, appena fatto ''uomo da terra'', appena accolto fra i Sàssoni alla regia mensa, alla vista delle navi si pentì di quella molle vita, e fugì al mare ad appagar l'ìndole sua più di pesce che d'uomo: ''in aqua sicut piscis vivere assuetus''.
Tra le irruzioni dei pirati e le fughe dei pòpoli e la desolazione di vasti territorii, rimàsero smarrite le frontiere dei sette regni anglosàssoni; la commune sventura e le communi speranze fècero di tanti pòpoli un solo. Alfredo riordinò i casati per decine e centine (''tythes'' e ''hundreds''), com'era l'uso avito della sua gente; suddivise il regno a ''schiere'' (''shires''), nome che rimane ancora. Eduardo suo figlio domò anche i Dani dell'Estanglia; Etelstano quelli della Nortumbria, e comprese sotto un nome solo tutta l'Inghilterra. Anzi penetrò anche nella Scozia, ove si adunàrono a respìngerlo tutti i diversi pòpoli di quell'estrema regione, i Gaeli della Caledonia e delle Ebridi colle larghe loro spade; i Cambri di Galloway, armati di lievi lance; i Dani, abitanti delle Òrcadi, o fugiti
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dalla Nortumbria, colle loro scuri e mazze. Ma nella battaglia alla Villa delle Fonti fùrono disfatti e respinti ai monti e al mare. Si sèrbano ancora i frammenti d'un càntico che mèmora la vittoria d'Etelstano.
«Etelstano ed Edmundo attèrrano il muro delli scudi.... il Dano con poca gente fugge gemendo sul mare, e lascia i cadàveri ai corvi; poichè non vi fu mai più vasta strage dal dì che Sàssoni ed Angli vènnero d'oltremare.» Etelstano si volse poi contro i Cambri di Galles, e cacciò da Exeter i Cornovalli; e allora si vantò a buon diritto d'aver dome tutte le genti che vivèvano in Albione.
Il potere del re ùnico divenne più assoluto di quello dei sette re antichi, e non pose divario fra il Dano vinto e l'Anglo liberato; la conquista del settentrione aggravò le sorti del mezzodì; i re si attorniàrono di nuovo fasto e di tìtoli pomposi; ma si trovàrono meno possenti, che non quando Alfredo vittorioso si annunciava col sèmplice detto: ''Io Alfredo re dei Sàssoni Occidentali''. Cominciò allora un nuovo decadimento.
Sotto Etelredo si rinovàrono li assalti dei Dani; e non èrano pochi venturieri, ma esèrciti condutti dai re Olào di Norvegia e Sveno di Danimarca, che confitta la lancia nella terra e nell'aqua, prèsero solenne possesso del regno. Etelredo, il sonnolento, l'imbelle, ''rex pulchrè ad dormiendum factus'' (Will. Malm.), ''rex imbellis, imbecillis'' (Angl. Sacr.), cangiò in tributo ai nemici quella tassa che si era posta per provedere a combàtterli (''Danegeld''). Ma il pòpolo si levò tutto nel giorno di S. Brizio dell'anno 1003, e fece sterminio dei pirati. Sveno tornò con un esèrcito tutto di giòvani lìberi, sopra una splèndida flotta di legni variopinti, adorni di leoni e delfini di rame, e pavesati di scudi d'acciaio lucente, con uno stendardo di seta bianca, sul quale era dipinto un corvo svolazzante: ''corvus hians ore, excutiensque alas''; e s'inoltrò ardendo le case e uccidendo tutti quelli da cui non vi fosse a sperare riscatto. I pòpoli si vòlsero al vincitore, e abbandonàrono Etelredo, che fugì in Gallia presso i congiunti di sua moglie.
Anche su le coste della Gallia s'era diffusa una sìmile sventura. I re franchi della stirpe merovinga èrano caduti dalla<noinclude></noinclude>
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barbarie all'inerzia ed alla viltà; quelli della nuova stirpe carolina, dopo la splèndida apparizione di Carlomagno, scendèvano su lo stesso pendìo; lasciàvano smembrare il regno, e ristrìngere a poca terra il nome di Francia; nè più facèvano provisione veruna di pùblica sicurezza; i lidi senza vedette; le mura delle città romane cadenti per vetustà; pirati normanni che penetrando per la foce de' fiumi salìvano fino in Arvernia e Borgogna, e fortificate le ìsole e le rupi, vi riponèvano le prede; e nessun re, nessun capitano che movesse a reprìmerli: ''nullus rex, nullus dux, nullus defensor surrexit, qui eos expugnaret''. Li abitanti fugìvano in selve e spelonche, e perduta ogni cosa, divenìvano corsari per rifarsi a danno altrùi; e mangiando la carne del cavallo sacrificato coi riti scandinavi, ritornàvano pagani.
Rollo, fugitivo dall'ira d'Araldo il Crinito, il quale, verso il principio del sècolo IX, aveva imposto un ùnico dominio a tutta la Norvegia, radunò molti venturieri nelle Ebridi, e si spinse su per la foce della Senna; e fra il terrore delle genti istupidite entrò per patto in Roano, e pensò farne sede d'uno stàbile dominio. Il re di Francia, impotente a cacciarlo, gli offerse pace, purchè prendesse il battèsimo, e sposata sua figlia, gli rendesse omaggio de' suoi dominii. In ognuno dei sette giorni che Rollo indossò la càndida tùnica dei battezzandi, donò una terra ad altrettante chiese, dicendo che prima di spartir la conquista coi compagni, voleva darne giusta parte a Dio, alla Vèrgine e ai Santi; poi divise tutto il paese colla corda. Li antichi signori, se non èrano spenti o fugitivi, divènnero bifolchi; molti lìberi divènnero schiavi. Quei Norvegi che non vòllero lasciare li Dei della Scandinavia, si ritràssero intorno a Bayeux, ricòvero già da sècoli di pirati sàssoni; e vi duràrono in un vìvere più fiero e turbolente; e quando dalli altri s'invocava in battaglia il nome di Dio, essi continuàrono per più generazioni ad alzare, come i loro antichi, il grido di Thor<ref>Raoul Tesson... criant: ''Thor ie!''<br>William crie: ''Dex ie!''<br>C'est l'enseigne de Normandie.</ref>.<noinclude>
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I figli dei Normanni, nascendo in castella isolate fra pòpoli parlanti il ''romano francese'', ed essendo per lo più figli di donne del paese, e rinovàndosi coll'accòrrere di venturieri meridionali, in poche generazioni più non sèppero altra lingua; e i pochi che volèvano pur conservare qualche traccia dell'origine loro, invece di mandare i figli a Roano ove si parlava romanzo, li mandàvano a Bayeux, porto marìttimo e convegno di corsari ove molti parlàvano danese<ref>Ci ne savent rien, fors Romanz;<br>Més a Bayuès en a tantz,<br>Qui ne savent si Daneis non.</ref>. Li Scandinavi non li riguardàrono più se non come Francesi, Romani, Galli (''Francigenae, Romani, Walli''); il nome di Normanno non dinotò più l'uomo del settentrione, ma piuttosto del mezzodì. E perciò il vile Etelredo, fugendo dal furore de' Dani, potè sperar malaugurati soccorsi da cotesti Normanni sol di nome, che colla quarta generazione s'èrano fatti Francesi.
Coi loro soccorsi Edmundo, figlio d'Etelredo, riprese Londra. Uno dei capitani danesi, fugendo verso le navi ancorate nella Saverna, chiese a guida un villanello sàssone, e gli offerse un anello d'oro, che il garzone rifiutò, pur conducèndolo egualmente in salvo. Giunto fra' suoi, il Danese riconoscente lo trattò come figlio, e fece sì che divenne capitano d'armi in una provincia, e infine si trovò arbitro dell'Inghilterra, il potente e temuto Goduino. Alle fugaci vittorie d'Edmundo successe la sconfitta e dispersione de' suoi figli e la vittoria del re Canuto, il quale colle navi e i tesori della vinta Inghilterra domò poi la Norvegia e i pòpoli del Bàltico; e dopo solenne peregrinaggio a Roma, potè rappresentar quasi l'imàgine di Carlomagno, e appellarsi imperatore del settentrione. Allora per la prima volta il marinaio britànnico fu tratto a pericolare su mari lontani; e in quella servitù cominciò la carriera di tanta gloria e di tanta potenza.
Ma le avversioni dei pòpoli e le discordie della famiglia smembràrono tosto il retaggio di Canuto, e le violenze dei soldati provocàrono un'insurrezione. Goduino respinse i Dani di città in<noinclude>
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città fino al mare; nè lasciò in Inghilterra se non quelli che si èrano quietamente accasati, màssime nell' Estanglia e nella Nortumbria, ove la discendenza loro conservò a lungo certe sue varietà di lingua e di pràtiche legali. Poi richiamò di Normandìa il giòvine re Eduardo, e gli fece sposa sua figlia Editta, tanto bella quant' egli era torvo ed austero; al che Ingulfo alluse con quel verso degno di sècolo più gentile: ''Sicut spina rosam, genuit Godwinus Editham''. A tanta fortuna era giunto il villanello della Saverna.
Ma con Eduardo entrò in Inghilterra un nuovo principio di fatale servitù. Figlio d' una francese di Normandìa, allevato in terra di Francia, egli era straniero ai costumi delli avi suoi, e perfino alla loro favella. Molti, che in Normandìa l'avèvano accolto èsule e pòvero, vènnero òspiti in Inghilterra e si assìsero alla sua mensa regale, ed èbbero tutto il suo cuore, e lo alienàrono da' suoi pòpoli, per carpirgli i comandi delle fortezze e le pingui prebende e li onori dei giudicii e del consiglio. La favella sàssone fu derisa nella corte del re sàssone; si recìsero le lunghe chiome; i lunghi mantelli divènnero succinte casacche ad uso di Francia. E perchè Goduino e i quattro suoi figli sprezzàvano quelle frìvole imitazioni, e tenèvano alta la fronte, essendo pur quelli che avèvano tratto Eduardo dal trono all' esilio, i cortigiani stranieri facèvano maligne chiose, e attossicàvano di sospetti e d' odii l' ànimo reale.
Il francese Eustachio, conte di Boulogne, nel venire alla corte del suo cognato Eduardo, entrò per brutale insolenza a mano armata in Dover, uccidendo e incendiando. Respinto e posto in fuga dai prodi abitanti, ne chiese giustizia e vendetta al re; e fece sì che Goduino, il quale prese la tutela di quei prodi e innocenti, fosse posto co' suoi figli al bando e spogliato d'ogni bene, e spogliata seco anche la regina sua figlia, affinchè ella sola non dormisse in piuma, mentre i suoi parenti sospiràvano la patria: ''Ne omnibus suis parentibus patriam suspirantibus, sola sterteret in plumâ'' (Will. Malm.).
Venne alla corte d' Eduardo un altro più funesto visitatore, il duca Guglielmo di Normandìa, figlio di Roberto il Diàvolo. Era nato costùi d'Arlotta, figlia d' un cuoiaio di Falesa, la<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|74}}</noinclude>
quale mentre lavava panni in un rigàgnolo, era stata vista da Roberto e da lui comprata. Roberto aveva preso concetto della irrequieta e fiera indole d' un figlio ch' ella partorì, e lo volle erede. I baroni normanni ricalcitràvano; l'animoso giòvane però si difese, ed ebbe aiuto dal re di Francia, che amava quelle discordie e quel regnare d'un imberbe. Il quale, alla fine, cresciuto e potente si pigliò aspra vendetta dei superbi baroni, e avvilì tutti i congiunti del padre, rendendo ricchi e temuti quelli della madre. Deriso all'assedio d'Alenzone come nipote del cuoiaio e figlio della lavandaia, fece mozzar mani e piedi a tutti i prigionieri, e lanciar colle frombole quelle mìsere membra entro la città. Recàtosi òspite in Inghilterra, trovò i suoi Normanni primeggiare in corte, in chiesa, su le navi, nelle fortezze; e inchinato in ogni parte da quei vassalli fortunati, parve più re che non fosse Eduardo.
Goduino tornò in vero dall' esilio; pòpoli e soldati accòrsero a lui; fu necessario dargli pace e perdono, e bandire i Normanni come calunniatori della nazione. Ma Eduardo volle in ostaggio un figlio di Goduino ed un nipote, e per maggior sicurezza mandolli in Normandìa a custodia di Guglielmo. E Aroldo, figlio di Goduino, essèndosi posto in pensiero di riscattarli, e andato egli stesso a tal uopo in Normandìa, l'ambizioso Guglielmo gli estorse promessa che gli avrebbe data mano a farsi re d' Inghilterra; nè gli lasciò respiro, ma sì lo strinse a formale giuramento. E secretamente fece raccorre quante ossa di santi si serbàvano in quelle parti, e ne riempì un'ampia cassa: ''toute une cuve en fit emplir'' (R. de Rou), poi lo coperse con un drappo d'oro; e quando Aroldo ebbe proferita la sacra parola, levò il drappo, e scopèrtogli innanzi quelle sacre ossa, lo fece impallidire di stupore e di ribrezzo. Un giuramento su le reliquie non potèvasi spergiurare senza provocar le maledizioni della Chiesa.
La debolezza d' Eduardo, l' arroganza dei Normanni, la fierezza di Guglielmo, il temerario giuramento d'Aroldo, diffùsero nella nazione un sinistro presentimento. Si annunciava il ritorno di tempi agitati e sanguinosi; Eduardo morente accennava confuse visioni e funesti presagi, e fra lo sgomento dei circostanti lo si udiva mormorare che: « il Signore tendeva<noinclude></noinclude>
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l'arco e rotava la spada. » Pure non chiamò successore Guglielmo, ma il cognato Aroldo, che il dì seguente fu eletto dai maggiorenti e consacrato dal vèscovo Stigando. Giunta quella nuova in Normandìa, Guglielmo, ch'era a caccia nel suo parco, gettò in terra l'arco, rientrò nel castello, e passeggiando agitato per le sale, ora sedendo, ora levàndosi, mentre tutti lo miràvano taciturni, dava segno d' una cupa e terrìbile meditazione. Mandò messi ad Aroldo a rammentargli il giuramento. Aroldo gli rispose che il regno era di Dio e del pòpolo, e ch'egli non poteva avèrgli dato ciò che non era suo. Guglielmo giurò allora ''per lo splendore di Dio'', di venirlo a punire entro un anno. Propalò per messi in tutti i regni d' Europa, che il Sàssone gli negava il suo regno e spergiurava le reliquie dei santi. I Normanni militàvano allora in nome della Chiesa coi prìncipi dell'Apulia e della Sicilia contro Àrabi e Greci; e occupate a poco a poco le fortezze e le città, vi acquistàvano quel complesso di signorìe, che si chiamò poi regno delle Sicilie. In Roma fioriva il toscano Ildebrando, che poi fu pontèfice, e a cui parve bello dar la mano ad uòmini ùtili alla Chiesa, e reprìmere li indòcili prelati sàssoni, e màssime il primate Stigando. Colli accorti officii del pavese Lanfranco, il più dotto uomo di que' tempi, Guglielmo ottenne da Roma una scommùnica contro Aroldo, una bandiera della Chiesa e un anello ov' era chiuso un capello di san Pietro. Altro non mancava che trovar denaro e soldati; al qual uopo adunò un' assemblèa de' suoi baroni, prelati e mercanti. Ma nulla avèndone tratto, presi in disparte i più facoltosi e potenti, fece a ciascun di loro private promesse; e poichè nessuno osava dargli rifiuto in viso, scrisse tosto in un registro l'offerta che ciascuno faceva. L'esempio persuase altri ed altri; taluno proferse navi, altri uòmini, altri denaro, altri la spada. Guglielmo promulgò che avrebbe dato stipendio e terre ad ogni uomo forte, che da qualsìasi paese venisse a servirlo della spada, della lancia o della balestra. E vènnero i valorosi e li scapestrati di Francia, d'Armòrica, di Fiandra, del Reno, d'Italia. Alcuni volèvano contar moneta; alcuni bramàvano una ricca sposa; altri aveva caro divenir barone d' una buona terra; marangoni, fabri ed armaiuoli lavoràvano a credenza<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|76}}</noinclude>
nella fiducia della buona fortuna; era quella una società in azioni per il conquisto d' un regno.
Il tragitto era breve, nè l' Inghilterra era temuta allora sui mari; ma i venti avversi trattènnero a lungo l' armata; alcune navi rùppero: i cadàveri gettati su la spiaggia sgomentàrono quella gente collettizia, che mormorava per le tende: ''per tabernacula mussitabant''. Si portàrono adunque con solenne pompa pel campo le reliquie di san Valerico; e quando il vento si fu mutato, quattrocento navi con mille e più barche da càrico salpàrono ad un segnale. Guglielmo infervorato precorreva tanto alacremente col vessillo pontifìcio e colle reliquie, che al matino si trovò fuori di vista delle sue genti. Gettata l' àncora, imbandì un convito, ed era ai brìndisi, quando gli s' annunciò spuntare una nave, poi quattro, poi sùrgere su l'orizonte tutta una selva di vele: ''arborum veliferum nemus'' (Guill. Pict.)
Intanto il perverso Tòstigo, fratello d'Aroldo, che cacciato dai pòpoli della Nortumbria, aveva corso come forsennato tutti i mari d' Europa, cercando nemici al fratello e alla patria, aveva indotto Araldo figlio di Sigurdo, re dei Norvegi, ad assalir da settentrione l' Inghilterra, in quella appunto che Guglielmo la minacciava da mezzodì. Ma dicèvasi nell' esèrcito norvego che Araldo si fosse imbarcato fra sinistri augurii: èssersi vista in sogno una donna gigante còrrere portata da un lupo, a cui dava a sbranare cadàveri sanguinanti: èssersi vista nottetempo sedere sopra un romito scoglio del mare una donna, che colla spada nuda in pugno numerava ad una ad una le navi, e gridava ad una turba di corvi di seguirle e posarsi su le antenne.
I Norvegi sbarcati e giunti sotto York, credèvano entrare senza combattimento in quella città quasi tutta danese, e s' avviàvano a quella volta, senza cìngersi tampoco le corazze, quando vìdero appressarsi un nembo di polve, tutto scintillante di ferro. I Norvegi spiegàrono lo stendardo, chiamato il ''desolatore'' (''land-eyda''), e gli si strinsero intorno, mentre Araldo gridava loro che ai prodi bastava l' elmo e la lancia. In quel mentre una turma di Sàssoni a cavallo s'accostò, cercando Tòstigo, e offrèndogli pace. L'accettava egli per sè, ma dimandava loro che<noinclude></noinclude>
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avverrebbe poi dell'amico ed alleato venuto seco di Norvegia. Gli rispòsero, che lo straniero avrebbe sette piedi di terra inglese, poich' egli era d' alta statura: ''spatium terrae septem pedum'' (Snorre's Heimkr.). Allora Tòstigo disse, che il figlio di Goduino non tradiva il figlio di Sigurdo. Rimàsero uccisi ambedùe.
Quattro giorni dopo quella battaglia Guglielmo metteva sul lido presso Hastings prima li arcieri, poi li uòmini d' arme, poi i fabri, i quali erèssero presso il lido ripari con travi, che il pròvido capitano aveva seco recate all' uopo. Nel por piede a terra egli cadde boccone, ma pronto e accorto levossi gridando: « Io prendo colle mani questa terra; per lo splendor di Dio, qui tutto è vostro: ''Seignours, per la resplendour de Dè, tout est vostre quanque y a.'' »
Aroldo, benchè ferito nella pugna contro Tòstigo e Araldo, accorse dall'altro capo del regno; poteva in pochi giorni accozzar centomila combattenti; ma turbato da diverse passioni, irritato dalle rapine e crudeltà del nemico, sperando forse vìncere colla velocità come a York, gli si pose a fronte con forze quattro volte minori. Molti capitani il consigliàvano a ritirarsi devastando le terre; ma egli disse che doveva salvare il paese, non lasciarlo ruinare. Il frate Ugo Maigrot recògli a nome di Guglielmo una disfida, ch'egli ricusò. Il mònaco fe' cenno allora del giuramento e della scommùnica, alla qual parola i capitani sàssoni si guatàrono smarriti in viso; pure stèttero fermi e giuràrono di non conceder pace nè tregua. Gurto, altro fratello d'Aroldo, lo pregò a ritirarsi e raccòglier gente e lasciar combàttere quelli che non avèvano impaccio di giuramenti. Ma Aroldo negò sottrarre il suo capo al pericolo commune.
I Normanni passàrono la notte pregando e allestendo le armi e i cavalli. Al contrario i Sàssoni, assicurati con siepi e palizzate sopra una fila di poggi, stèttero all'usanza loro antica, bevendo e gozzovigliando intorno ad ampii fochi, e cantando le legende delli avi. Al matino Guglielmo si mosse con tre colonne d'uòmini d'arme, coperti di ferro, e armati di salde lance e spade a due fendenti; l'una era de' suoi Normanni; l'altra di Picardi, Fiaminghi e altri mercenarii venuti dalla Francia orientale; la<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|78}}</noinclude>
terza di Bretoni e altre genti della Gallia occidentale; intorno èrano sparse le fanterìe leggieri, vestite di trapunto e armate di balestra. Guglielmo montava il cavallo d'un peregrino tornato da San Giàcomo di Gallizia, aveva reliquie sospese al collo, e camminava allato allo stendardo papale, gridando a' suoi: « s' io vinco, sarete tutti signori; s' io conquisto il paese, « sarà per voi. »
I Sàssoni èrano tutti a piede, com'era l'uso delle genti germàniche, e stèttero saldi in linea, spezzando elmi e corazze a colpi di scure. Aroldo fu ferito d' una freccia; ma Guglielmo fu gridato ucciso; e dovè mostrarsi a visiera aperta, e bàttere colla lancia i fugenti suoi mercenarii, per condurli a un terzo assalto. Era quel momento fatale quando il lampo d' un consiglio decide le sorti delle nazioni. Mille cavalieri normanni finsero darsi a tutta fuga, e così tràssero i Sàssoni fuori dei loro òrdini e dei loro ripari; poi rivolgèndosi impetuosamente, li sgominàrono, uccìsero Aroldo, e atterrato il vessillo sàssone, piantàrono lo stendardo romano; ma la mischia continuò fino a notte buia con tal confusione che i soldati appena si conoscèvano al linguaggio germànico o romano.
Al matino la madre d'Aroldo chiese di dar sepolcro al figlio, offrendo a Guglielmo il peso del cadàvere in oro; ma il duca rispose che il mentitore spergiuro doveva imputridire nel fango. Alfine due fraticelli d' un monastero fondato da Aroldo impetràrono di sepellirlo nel loro chiostro; e venuti sul campo doloroso, tra i cùmuli dei cadàveri già nudi, non sapendo come riconòscerlo, andàvano rivoltando tristamente li uccisi, quando venne loro a lato Edita, la bella dal ''collo-di-cigno'', amata da Aroldo prima che fosse re; la quale, piangendo, tosto il riconobbe: ''et vertentes ea huc et illuc... mulierem, quam antea sumptum regimen dilexerat, Editham, cognomento Swaneshales, quod sonat Collum Cycni...''
Li scrittori sàssoni chiamàrono la giornata di Hastings amara, sanguinosa; e per molte età si diceva che ad ogni pioggia quei colli rosseggiàssero di vivo sangue. Su la gleba ove Aroldo aveva piantato il suo stendardo, Guglielmo pose l'altare d' un'''abbazìa''', a perpetua memoria della ''battaglia'', e<noinclude></noinclude>
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le donò per tre miglia in circùito tutto il campo di morte, e vi pose mònaci francesi; e il luogo si chiama ancora ''Battle-Abbey''.
Presa Dover, e accerchiata Londra, ove l'''Ansa'', o Commune dei mercanti, scese a patti, Edgaro erede del regno venne sommessamente al campo del vincitore. Ma quando questi volle cìngersi la corona a Westminster, il primate Stigando gli ricusò l'officio suo. Nondimeno Westminster fu parata a festa; tutte le strade èrano piene d'armati; Guglielmo entrò nel tempio quasi deserto, accerchiato da' suoi baroni e da trecento uòmini coperti di ferro. Un vèscovo francese e il sàssone Eldredo dimandàrono in francese e in sàssone se lo volèvano re; e li applàusi delle guardie fùrono sì fragorosi, che le ordinanze sparse nelle vie, credèndolo un grido d' allarme, si precipitàrono sui cittadini, pòsero foco alle case; e in mezzo alla fuga, alle fiamme, alle strida, appena i sacerdoti tremanti potèrono còmpiere sul tremante Guglielmo i sacri riti: ''trepidantes, super regem... trementem, officium vix peregerunt'' (Ord. Vit.).
Tutto il paese venne seminato di castella: i pòpoli fùrono disarmati e fatti giurare a forza; i commissarii normanni, coll' istinto notarile di quel pòpolo leguleio, fecero inventario delle terre dei morti e dei vivi, che avèvano combattuto, o palesato ànimo nemico; poi li divìsero alle diverse squadre dell' esèrcito. I capitani, messi in possesso di città e terre, si giuràrono vassalli a Guglielmo, e prèsero omaggio dai cavalieri sottoposti, i quali infeudàrono alla lor volta i loro scudieri, e questi i sergenti, e i valletti e i mozzi. Fantaccini, che avèvano passato il mare con una casacca imbottita e un arco di legno, compàrvero in pochi dì signori di fèudo, su destrieri coperti di splèndide armature. Bifolchi di Normandìa e tessitori di Fiandra divènnero baroni; i loro sopranomi oscuri e buffi, accozzati in brutte rime, Bonvilain e Boutevilain, Trousselot e Trossebout, Oeil-de-boeuf e Front-de-boeuf, un Ugo Sartore, un Guglielmo Carrettiere, un Guglielmo Tamburo si lèggono nei registri della conquista, e da quelli si chiamàrono poi le più orgogliose famiglie d' Inghilterra, ed anche oggidì è gran vanto per una<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|80}}</noinclude>
famiglia il potersi aggrappare ad alcuno di quei vetusti cognomi.
Eudo di Bayeux, figlio della madre del re, ebbe per sè la città di Dover; un Guido ebbe Sutton e Burton e Sandford, che poi suo figlio giocò a dadi col re Enrico II; un Enghelrico spossessò quattòrdici ricche famiglie; un Guglielmo ne spogliò trenta; la giocolatrice Adelina ebbe un fèudo anch'essa, per avere ''esilarato'' l'esèrcito. Le ricche sàssoni fùrono prese ''in nozze'' dai soldati; le meno ricche fùrono prese ''in amore''; il più abietto mozzo fu padrone in casa del vinto; le più nòbili donzelle disonorate, se non si assicuràvano con nodi aborriti, o non si ascondèvano sotto al velo claustrale; uòmini d'alti natali divènnero servi e villani: ''quidam liber homo, qui modo effectus est unus de villanis''. La soldatesca strappava di bocca alla gente il pane: ''a buccis miserorum cibos abstrahentes'', prendeva, batteva, uccideva. Tale era la sorte d'ogni provincia nella quale entrava il vessillo vincitore. Un solo dei combattenti normanni, Guimondo di Riccardo, da verace e fedel cavaliero, nulla toccò di quelle scellerate spoglie, e tornossi pòvero e puro in Normandìa.
Guglielmo col regio tesoro e li argenti delle chiese e le più preziose merci dei negozianti e una turba di prigioni e d'ostaggi, tragittò trionfante in Normandìa, portando seco tant'oro quanto a quei dì non ne avèvano tre Francie: ''quantum ex ditione trium Galliarum vix colligeretur''. Egli mandò al pontèfice lo stendardo d'Aroldo e altri trofèi; mandò croci e vasi e drappi d'oro e d'argento a ''mille'' chiese di Francia. I ricami d'oro delle donne sàssoni, sì rinomati a quel tempo, adornàrono altari di città francesi; e le genti venìvano ad ammirare i corni di bùfalo legati in oro che i Sàssoni usàvano a tazze nei conviti, e i flòridi volti e le lunghe e bionde chiome dei nòbili donzelli, che fatti schiavi servìvano alla mensa del nuovo re: ''crinigeros alumnos plagae aquilonaris''.
Pure i Sàssoni, li Angli e Dani del settentrione si andàvano rannodando; fidi messi s'aggiràvano per le città; i più potenti e valorosi sparìvano per adunarsi in luoghi forti. Chi non poteva consolarsi d'aver perduto la sua terra e il suo tetto, chi<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|81}}</noinclude>
piangeva i figli uccisi o le figlie vituperate, fugìva di selva in selva sino all'ùltima linea delle castella normanne; e là tra le selve, ''loca deserta et nemorosa'', trovava i fratelli. L'odio e il terrore riconciliàrono per la prima volta Sàssoni e Cambri: si tenne un gran comizio sui monti; si preparàrono ricoveri fra le paludi: alcuni giuràrono di non dormir sotto tetto sino al giorno della vendetta, e perciò i Normanni li chiamàvano ''selvaggi''.
Guglielmo, all' annuncio di quei moti, s'imbarcò tosto in una gèlida notte d'inverno; trovò in Londra un sordo fermento; ma l'astuto colmò di lusinghe i cittadini, prodigando loro il bacio dell'amicizia: ''dulciter ad oscula invitabat'': e prometteva di render loro le leggi d' Eduardo, e che in futuro ogni Inglese sarebbe erede de' suoi padri. E così ottenne che i cittadini di Londra lo lasciàssero partire col nervo delle truppe a domar le provincie.
Prese Exeter; prese Oxford, ove di settecento case distrusse quattrocento; prese Warwick, Leicester, Derby, Nottingham; diede questa fortezza, con cinquantacinque ville e dòdici palazzi di cavalieri e quarantotto case di mercanti, a un Guglielmo Peverel, che si fece un castello su la cima d'una rupe, come nido d'augello rapace, la quale si chiama ancora ''Peak of Peveril''. Presa la colonia danese di Lincoln, sconfitti in riva all' Humber Sàssoni e Cambri, espugnò York capitale della Nortumbria, vi uccise ogni uomo vivente: ''a puero usque ad senem''; vi stanziò cinquecento uòmini d'arme e migliaia di scudieri e sergenti, e ne fece il baluardo della conquista nel settentrione. L'arcivèscovo Eldredo, che aveva accondisceso a coronarlo, addolorato di tanta crudeltà, gli venne inanzi in veste pontificale, e rifiutato il bacio che gli proferiva, gli disse: « tu sei straniero, e Dio per punirci ti diede a prezzo di sangue questo regno. Allora t'ho consacrato; ma oggi maledico te e il tuo sangue; poichè tu opprimi la Chiesa di Dio. » Le guardie normanne frementi stàvano per trucidarlo, ma Guglielmo lasciollo andare come insensato a morir di dolore e di pentimento.<noinclude></noinclude>
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I due figli d'Aroldo vènnero con sessanta navi dall' Irlanda, e si congiùnsero ai Cambri di Cornovallia, ma fùrono disfatti; un'altra rotta èbbero i Sàssoni su la frontiera gallese; due n'èbbero a York, di cui tentàrono invano la sorpresa, e dove il re vittorioso li uccise tutti; ''nemini pepercit''. Ma Roberto di Comines, che menando strage delli abitanti inermi di Durham si avviluppò fra le tortuose vie della città, fu arso nel palazzo vescovile con milleduecento cavalieri.
Li Inglesi nella loro disperazione invocàrono i Danesi, e noveràvano con amore i giorni del loro arrivo, che i loro padri avèvano tante volte maledetto. E infatti doleva ai Danesi che soldati stranieri facèssero strazio di gente congiunta seco loro di sangue e di lingua: ''audientes Angliam esse subjectam Romanis, seu Francigenis... sunt indignati''. Approdò alla fine Osborno, fratello del re, con duecentoquaranta navi, e si rivolse verso York, dove i Normanni nel furor della difesa pòsero foco, e fra il tumulto dell'incendio fùrono uccisi a migliaia. Ma mentre Osborno svernava alla foce dell'Humber, lo scaltro Guglielmo lo indusse a forza d'oro a tornàrsene colla primavera in Danimarca; e intanto largheggiò nelle promesse di giustizia e di clemenza ai pòpoli; poi sorprese York, ove si udì a un tempo la diserzione d'Osborno e la venuta di Guglielmo. Li Inglesi vi perìrono a migliaia coll'armi alla mano; e il vincitore si allargò su tutta la Nortumbria, incendiando città e ville, sicchè da York al mare non s'incontrò più ànima vivente. Solo perchè un Normanno, inseguendo fin dentro la chiesa di Beverley un vecchio per torgli un braccialetto d'oro che all'uso dei Nortumbri portava, giunto sul làstrico di marmo cadde da cavallo, e compreso di sacro terrore fuggì precipitoso co' suoi, quel santuario rimase ancora cinto d'àrbori e di case, come òasi in mezzo al deserto: ''nec terra aliqua erat culta, excepto solo territorio beati Johannis Beverlaci''.
Si legge nel registro della conquista che il solo Guglielmo Percy ebbe in sua parte più di ottanta di quelle ville; ma ch'èrano tutte deserte: ''omnia nunc vasta''; sul terreno dove già vivèvano due prìncipi, rimàsero due schiavi con un<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|83}}</noinclude>
solo aratro: ''duo Thani tenuere; ibi sunt duo villani cum unâ carrucâ''. Tuttavìa alcuni dei baroni sàssoni fùrono accolti a patti dal vincitore, che vedeva ancora necessarie le lusinghe.
E il prode Waltefo, che aveva ucciso tanti Normanni a York, pose la sua mano nelle mani di Guglielmo, e accettò le contèe di Huntingdon e di Northampton; anzi sposò Giuditta, nipote del re.
Intanto la carestìa, seguace della conquista e della confisca, serpeggiava per tutta l'ìsola. I pòpoli, dopo aver divorato le carogne dei cavalli su le strade e sui campi di battaglia, giùnsero all'abominio di divorar carne umana: ''ut homines carnem comederent humanam''. In alcuni luoghi fùrono estinti tutti di spada o di fame, ''extinctis omnibus vel gladio vel fame''; e i cadàveri imputridìrono per le strade. E mentre il soldato straniero sguazzava tra la profusione e la dissolutezza delle sue castella, talora il nòbile sàssone, domo dalla inedia, si traeva co' suoi scarmi figli a patteggiarsi schiavo a chi gli desse un tozzo di pane; e l'atto della ''vendita'' si scriveva su le pàgine bianche d'un messale, ove li antiquarii ora lo vanno dicifrando.
Intanto accorrèvano di Francia uòmini d'ogni condizione; che lasciàvano ogni avere ai parenti nella fiducia d'acquistarsi colà un ricco possesso; alcuni soldati venivano col patto di spartire a metà la roba e la terra, e si chiàmano nelle antiche carte ''fratres jurati''; e con amaro scherno si trova memorato chi venne colla moglie e colla fantesca e col cane: ''with his wife Tiffany, and his maid Maufas, and his dog Hardigras''.
L' esèrcito conquistatore attraversava per ogni verso il pòpolo rotto e domo, i nòbili èrano tratti al patìbolo, li oscuri èrano fatti schiavi: ''nobiles morti, mediocres in servitutem''; o spenti con incredìbili crudeltà: ''ob nimiam crudelitatem fortassis incredibile''. Altri fugìvano per estranii regni, vagabondi e dolenti: ''per extera regna vagi, dolentes''; e guidati dal prode Sivardo, navigando lungo la Spagna e la Sicilia, andàvano ad arrolarsi nelle guardie delli imperatori di Costantinòpoli. S'invidiàvano li ''eslegi'', o fuorusciti (''utlage'', ''outlaw''), che<noinclude></noinclude>
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potèvano far vita nelle selve, ''liberi e lieti sotto la verde frasca'' (''merry and free, under the leaves so green''). I più si adunàvano presso Norfolk, ove l'incontro di molti fiumi forma una terra di stagni e canneti, inaccessìbile ai cavalli, e munìvano con fosse e pali i dorsi isolati, e recàvano in quel rifugio le ricchezze delle case e dei templi, come già nei primi giorni di Venezia e di Crema.
Il re Sveno venuto finalmente in Inghilterra, la trovò così deserta, che non potèndovi tener l'esèrcito, dovè ritornarsi in Danimarca. Mandò bensì in soccorso al campo di rifugio alcuni capitani; ma con nuovo tradimento tosto si partìrono, depredando i rifugiti, nello stesso tempo che Guglielmo assaliva d'ogni parte quelle paludi, gettàndovi àrgini e ponti. Non però potè cacciarne Erevardo, il quale scompariva e ricompariva così improviso e terrìbile, che la superstiziosa soldatesca cominciò a crèderlo protetto da un demonio. È Ivo Tagliaboschi fe' venire una strega, e salire sopra una torre di legno a disfar l'incanto; ma Erevardo, ponendo improviso foco nei canneti, involse nelle fiamme la torre e la strega e i soldati. Alla fine il tradimento espugnò la inaccessìbile laguna; più di mille Inglesi rimàsero trucidati; non però Erevardo, che guizzò di mano al vincitore, e salvossi nelle paludi di Lincoln; e fu solo in seno a una pèrfida pace, che dopo disperata difesa, cadde trafitto. Li altri Inglesi èbbero spenti li occhi o mozze le mani; e fùrono spogliati e malconci perfino i traditori.
Un Bretone fatto conte di Norfolk, e un Normanno fatto duca di Hereford, fra la vinolenza d'un convito nuziale tràssero a congiurare contro Guglielmo il conte Waltefo e altri Sàssoni, e raccòlsero soccorsi di Gallesi e Bretoni e Danesi. Ma il vèscovo Lanfranco, che vegliava in assenza del re, li disfece a Fagaduna. I prigioni fùrono tronchi del piè destro; altri fùrono ''excoecati, patibulo suspensi''; i soldati bretoni fùrono spogliati della loro porzione di conquista ed espulsi dal regno; i Danesi venuti al lido con duecento navi non osàrono affèrrare.
Allora la donna normanna sposa al conte Waltefo, e il malvicino Ivo Tagliaboschi che per avarizia agognava al suo san-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|85}}</noinclude>
gue: ''pro terris suis... suum sanguinem sitiente'': gli appòsero d'aver chiamato i Danesi. Tratto all'alba fuori delle mura di Winchester, il prìncipe sàssone che aveva accondisceso a farsi normanno, diede ai pòveri che lo seguìvano al doloroso passo le sue vesti signorili, e seminudo porse il collo alla mannaia. Fu sepolto nel trivio; ma i Sàssoni lo tènnero santo: e corse fama che venuti chetamente i mònaci di Croyland a levare il suo corpo, lo trovàssero dopo lungo tempo stillante ancora di vivo sangue; e che la pèrfida sua vèdova a quell'annuncio presa da terrore, venisse con tardo pentimento a placare l'ànima tradita, e coprisse la tomba con uno strato di seta, il quale fosse da invisibil mano respìnto indietro: ''quasi manibus... rejectum longius a tumulo resiluit'' (Ing. Croyl.). Essa spogliata da Guglielmo, aborrita da tutti, andò vagabonda coi figli a nascondersi dall'infamia: ''per diversa latibula erravit'': ma la tomba di Waltefo fu per molti anni pietosamente visitata dai pòpoli, che amàvano in lui l'ùltimo prìncipe del loro sangue e del loro amore.
Nel 1085 per l'ùltima volta si sparse voce che più di mille navi di Dani, Norvegi e Frisi venìssero a liberare i Sàssoni, e punir l'insolenza dei Romani: ''et Romanorum seu Francigenarum insolentiam puniret''. Ma Guglielmo chiamò di Francia nuove leve, e caricò dòdici denari di sovrimposta ad ogni campo (''acre''), costringendo così li Inglesi a pagare per respìngere il loro amico. E vènnero costretti tutti a ràdersi e vestire come Francesi, perchè i Danesi non potèssero agevolmente discèrnerli, e il piccolo nùmero meno apparisse. Si pose cura di rèndere tutta la marina inabitàbile a chi vi sbarcasse o volesse dar mano allo sbarco, sicchè a vista di mare non rimase più ''uomo, o animale, o àrbore fruttìfero''; e Guglielmo si adoperò coi vèscovi danesi per disviare quella spedizione; tantochè i Danesi impazienti e sediziosi uccìsero il re; e tutto quello sforzo d'armi fu dissipato.
I Sàssoni allora cessàrono di sperare dal settentrione: i loro èsuli invecchiàrono in doloroso disinganno, i figli delli èsuli crèbbero senz'affetto alla terra dei padri. Li ambasciatori danesi, non udendo alla corte d'Inghilterra e nelle castella dei
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|86}}</noinclude>
baroni altra lingua che la francese, non pòsero più mente al gergo germànico dei fabri e dei contadini; e avendo udito che in antico li scaldi della Norvegia èrano intesi anche in Inghilterra, credèttero si fosse mutata la lingua e fosse invalsa la francese: ''lingua mutata est, invaluit lingua gallica'': onde le leggi del re Magno di Norvegia annoveràrono li Inglesi fra i pòpoli ''ignoti'' e di strano linguaggio. La guerra essèndosi così ridutta a scorrerìe di ''eslegi'', e uccisioni clandestine di soldati, si minacciò multa generale ai distretti (''hundreds'') i quali in otto giorni non dèssero preso l'uccisore d'ogni Francese che per avventura si trovasse morto. E perchè li abitanti deformàvano i cadàveri in modo che non si potèssero più riconòscere si decretò doversi aver per francese ogni cadàvere, la ''inglesità'' del quale (''anglécherie'') non venisse attestata con giuramento da due uòmini e due donne della più pròssima sua parentela.
Consumata l'òpera dell'armi, Guglielmo volendo avere un censo generale del regno, che rappresentasse quante fòssero le terre e quanti i ''villani'' e li ''animali'': ''quot villanos, quot animalia'': convocò nei distretti e nelle contèe tutti i Francesi e Inglesi: ''omnes Franci et Angli de hundredo'': che sotto giuramento espòsero di chi fosse prima ogni terra, e in mano di chi fosse poi pervenuta; e il nuovo possessore si considerò come erede del Sàssone che aveva spogliato. Appena su la fine d'ogni capìtolo si fa luogo al nome di qualche Sàssone, come falconiere, o fornaio, o portiere del re: oppure perchè ''la terra essendo stata già di suo padre, il re gliela dava in elemòsina'', o ''in suffragio dell'ànima del prìncipe Riccardo: pro animâ Richardi filii sui''; oppure ''per aver cura de' suoi cani''. E chi ebbe diritto di riscuoter taglie da codesto Sàssone privilegiato, si diceva ''possederlo'', e poterlo vèndere, donare, imprestare, dividere a metà: ''medietatem unius liberi hominis''.
Il re serbò a sè tutte le foreste ed il privilegio di andarvi cacciando, e per questa passione strana estirpò in riva alla Mànica trentasei paesi, cacciàndone con minaccia di morte tutto il pòpolo: ''populum eorum dedit exterminio''. E si chiamò la Foresta Nuova; e fu condannato a perder li occhi chiunque<noinclude></noinclude>
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vi uccidesse un cervo o un dàino: poichè il fiero re amava le fiere bestie come altri ama i figli.
Il gran registro, ''magnus rotulus'', compiuto in sei anni, fu l'estrema sentenza che sancì per sempre lo spoglio universale dei vinti Germani, i quali lo chiamàrono il ''libro del giudicio finale'' (''Doomes day book''); e fu deposto solennemente nell'abazìa di Winchester. Le città e i borghi si dièdero dai baroni in affitto a spietati usurai; e il re stesso non si vergognò d'abbandonare al miglior offerente i quindicimila paesi della corona; e non badò alle feroci estorsioni che li aborriti fermieri facèvano al poverello: ''et non curabat quanto peccato censum a pauperibus conquisissent''; poichè avrebbe fatto qualunque scempio per amor di guadagno: ''ubi spes nummi effulsisset''.
Compiuto il ''libro'', si radunàrono a solenne rassegna l'anno 1086, vent'anni dopo lo sbarco, tutti i conquistatori; e si trovàrono sessantamila, tutti infeudati di terre, e con cavallo e armatura. E rinovàrono il giuramento, e rèsero omaggio, ponendo le mani nelle mani del re; il quale fece ordinanza che fòssero per sempre esenti d'ogni gravezza, ma sempre armati e concordi e vigilanti, e pronti a vendicare scambievolmente i compagni che venìssero uccisi.
Così nello stesso regno si vìdero due genti; l'una armata, libera, ricca, superba, nelle aule suntuose di forti castelli, parlava una lingua romana; l'altra inerme, schiava, seminuda, traeva la vita in lùridi tugurii fra campi con bàrbaro propòsito devastati, parlando una lingua germànica ch'era segnale di servitù, e vergognàndosi di portare in faccia alli uòmini il nome inglese: ''et opprobrium erat anglicus appellari'' (Math. Westm.). E dopo quattro sècoli di lunghe guerre e strane vicende, quando fu smarrita nei vinti la memoria dell'antico oltraggio, la disunione del sangue, ''dispersio sanguinis'', non era ancor tolta; e l'ignaro viaggiatore, ponendo piede nell'ìsola, si stupiva di non vedere alcuna fiducia e benevolenza tra il pòpolo e i Grandi e coloro che aspiràvano a insinuarsi tra i Grandi. Le famiglie delli usurpatori si spènsero quasi tutte; ma quelle che a poco a poco s'intrùsero al loro luogo, conservà-<noinclude></noinclude>
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rono il freddo e scortese orgoglio dei baroni normanni; nè più rifiorì fra i potenti la patriarcale affabilità delli antichi prìncipi cambri e gaeli, o la cordiale e rumorosa ospitalità delli Anglosàssoni e dei Dani. In tutti li usi della vita civile trasparì l'impronto d'un ordinamento militare, che misura e proporziona i gradi d'un dignitoso rispetto e d'una rìgida obedienza. Ma per verità il buon Thierry, troppo infervorato pei vinti, non ricordò che i vincitori pur qualche cosa di generoso e di bello introdùssero nei pòpoli britànnici. Solèvano i signori sàssoni opprìmere la plebe, come quella ch'era d'altro sangue, e ne facèvano quel commercio che ora si fa dei Negri, vendendo schiave o prostituendo altrùi perfino le domèstiche ancelle. I Normanni al contrario amàvano in suntuosi castelli sobrie mense, cibi studiati, vesti pompose; agitàvano ambiziosi disegni, succhiando i pòveri, ma non lasciàndoli da altri insultare; e si dilettàvano di celebrare le religiose pompe in abazìe di magnìfica architettura<ref>Vulgus praeda erat potentioribus... ut etiam corporibus in longinquas terras extractis acervos thesaurorum congererent... Multi ancillas suas... ad publicum postribulum aut ad aeternum obsequium venditabant... Parvis et abjectis domibus totos sumtus obliguriebant; Francis et Normannis absimiles qui amplis et superbis aedificiis modicas expensas agunt... Vestibus ad invidiam culti, cibis... delicati. Paribus invidere, superiores praetergredi velle; subjectos ipsi vellicantes ab alienis tutari... Religionis normam... adventu suo suscitarunt. Guil. Malmesbur. l. III.</ref>.
Era Guglielmo da sòrdidi natali giunto alla signorìa di due Stati e alli onori regali; era accerchiato da un esèrcito splèndido di vittoria e ricchezza, in mezzo al quale fino a tre volte in un anno si compiacque d'ostentare le insegne della sua potenza: ''ter gessit coronam in anno''. Eppure mostrando sempre nella torva e trista fronte il testimonio d'una coscienza agitata, incuteva a tutti terrore: ''saevus et formidabilis''. Dubitava della pazienza delli Inglesi, della fedeltà dei Normanni; temeva l'invidia della Francia e la vendetta della Danimarca; tremava de' suoi figli, che vedeva accesi di malvagie discordie; interrogava ansiosamente saggi e indovini; e alfine, essèndogli grave la vita fra un pòpolo che aveva fatto infelice, per la terza ed ùltima volta tornò in Normandìa, accompagnato da<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|89}}</noinclude>
innumerèvoli maledizioni: ''innumeris maledictionibus laqueatus'' (Angl. Sacr.).
Dei quattro suoi figli, Riccardo era stato schiacciato dal cavallo contro una pianta nella Foresta Nuova; Roberto aveva tentato ribellar la Normandìa, e fàttosi capo di fuorusciti, aveva ferito il padre in battaglia; e infine partìtosi vagabondo, colla sua maledizione, la quale pesò assài sul suo capo, ''quam expertus est vehementer'', seminava per l'Europa l'onta de' suoi vizi. Li altri due figli avèvano tentato di trucidare il fratello maggiore. La regina proteggeva la ribellione di Roberto; Eudo, fratello del re, stava in un càrcere, ove Guglielmo lo aveva strascinato di sua mano, perchè nessuno osava manomèttere l'àbito vescovile ch'ei portava; Giuditta sua nipote, dopo aver tradito Waltefo, errava in infame esilio. Queste èrano le contentezze d'una famiglia, che per giùngere a tanto, aveva fatto millioni di sventurati.
Giunto in Normandìa, oppresso da morbosa pinguèdine, non trovò vigore di levarsi da letto se non per còrrer tosto nelle terre francesi, incendiando l'abitato, estirpando le viti, calpestando coi cavalli le messi mature. Posto il foco al borgo di Mantes, si avventò come furibondo di ferocia attraverso alle fiamme, ove il suo cavallo, inciampando fra le brage dei tetti cadenti, lo gettò a terra. Contuso nel ventre, acceso dalla corsa, dal sole di luglio, dal peso delle armi, dal vociferare forsennato, ''labore clamoris'', si trovò in breve alle strette di morte. Offerse allora denari per sollevare le famiglie che aveva precipitato in tanta miseria, e rimandò lìberi i signori inglesi invecchiati nelle sue catene. Ma gli fùrono tosto intorno al letto i figli, litigando acerbamente; e il minore voleva assolutamente sapere se non volesse lasciargli nulla: ''et mihi, pater, quid?'' E appena il moribondo gli ebbe promesso cinquemila libre d'argento, lasciollo, correndo a riscuòterle. Un altro andò tosto in Inghilterra ad assicurarsi quel tesoro, e fàrsene arme per soppiantare il maggior fratello. Non appena il grande oppressore, raccomandàndosi sommessamente alla ''genitrice di Dio'', fu spirato, mèdici e cortigiani fugìrono a cavallo per porre in salvo i beni; i servi mìsero a ruba le armi, le vesti, il letto stesso; e lasciàrono su<noinclude></noinclude>
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lo spazzo il cadàvere seminudo. Uno strano spavento, quasi in città presa d'assalto, si diffuse fra li abitanti, che come ubriachi, ''velut ebrii'', corrèvano a nascòndere la roba e i denari.
Vènnero i mònaci con croci e turìboli; ma non v'era bara, nè sepoltore. Vi provìde per carità un buon cavaliere di campagna: ''Herluinus pagensis eques'': il quale noleggiò anche la barca per recare il cadàvere all'abazìa di Caen. Ma quando fùrono per calarlo nella fossa scavata dietro al coro, s'alzò fra la turba una voce, gridando: « questa terra è mia; qui era la mia « casa paterna; e questi me la tolse per farvi la sua chiesa; « ma io non gliel'ho mai venduta nè donata. In nome di Dio « vi dico di non coprire il corpo del rapitore colla terra mia »: ''ex parte Dei prohibeo ne corpus raptoris operiatur cespite meo'' (Ord. Vit.). Era costùi Asselino figlio d'Arturo, e tutti riconòbbero la verità del suo detto. I vèscovi allora gli offèrsero sessanta soldi di quella moneta per lo spazio della fossa, e gli promìsero risarcirlo pel rimanente. Ma ancora la fossa trovossi angusta al corpulento cadavere, e nel far forza si squarciò il funebre drappo e il corpo stesso: ''pinguissimus venter crepuit'' (Ord. Vit.); e tra il fetore, tutti si dispèrsero nauseati, in profondo disinganno.
I frati francesi scrìssero che il regno del Conquistatore fu ''pacificum et fructiferum'', e rimproveràrono la nazione inglese, che aveva turbato un prìncipe così amante della virtù: ''turbastis principem qui virtutis amabat tramitem''. Ma i Sàssoni nell'asilo dei monasterii scrivèvano che i giorni di Guglielmo fùrono tutti di sangue e di guai, e la sua vita parve ai pòpoli troppo lunga: ''much dael of England thoght his lyf too lang''.
Guglielmo il Rosso, padrone del tesoro di Wìnchester, soppiantò il fratello Roberto ch'era alla Crociata, e imprigionò il zio Eudo, valèndosi delle armi dei Sàssoni, che per allora andò lusingando; ma assicurato il trono, li oppresse poi come il padre, a tal segno che al suo passaggio i pòpoli fugìvano nelle selve; e si tròvano nelle cròniche registrati i sogni, nei quali credèvano vedere li antichi santi anglosàssoni invocare da Dio la fine di sì tristo prìncipe. Infine Walter Tirel, suo cortigiano, lo uccise nella Foresta Nuova con un colpo di balestra. A quella<noinclude></noinclude>
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vista tutti fugìrono; suo fratello Enrico corse al tesoro di Winchester; e il cadàvere rimase abbandonato in un lago di sangue, d'onde lo tòlsero alcuni carbonai sàssoni, recàndolo sopra una carretta, e insanguinando la via: ''cruore per totam viam stillante'' (Will. Malm.).
Il successore Enrico I era caro alli Inglesi, perchè nato nell'ìsola; e finchè non fu certo del regno li chiamava ''amici e fedeli, e suoi indìgeni e naturali''; e rimproverava Roberto d'averli chiamati ''poltroni e ingordi'', e promise di governarli da re ''ùmile e pacìfico'', e ne fece carte scritte e sigillate e deposte in tutte le più cospicue chiese. Ma non appena si riputò sicuro, ritolse perfidamente le carte: lasciò che le soldatesche esercitàssero incendii e omicidii, e lasciò impunito un Raulfo Basset che aveva fatto morire in una volta quarantaquattro padri di famiglia; e aggravò tanto le gabelle, che li esattori, null'altro trovando, strappàvano le porte delle case; e i contadini disperati venìvano avanti al re, e gli gettàvano ai piedi i loro vòmeri. Preso finalmente il fratello Roberto, lo incarcerò nella torre di Cardill, ove si dice gli facesse spegner li occhi. Ma li amici del prigioniero avendo giurato di vendicarlo, il re, temendo sempre della vita, non dormiva se non collo scudo accanto e la spada nuda; e dicèvasi che balzasse dal letto, perseguitato da orrìbili visioni, e desse di piglio alla spada: ''exsiluit rex de stratu suo gladium arripiens'' (Henr. Knyght.); e il pòpolo sempre più superstizioso nella sua abiezione, parlava di paure, e d'uòmini neri che con cavalli neri e cani neri inseguìvano dàini neri nelle solitarie selve di Peterboro. E vedeva con terrore il figlio del re crèscere tanto stoltamente acerbo ai Sàssoni, che andava dicendo volerli ''mèttere all'aratro come buoi''; e riguardàrono come giusto giudicio di Dio quando il giòvane macchiato d'inudite dissolutezze, tornando di Francia con nocchieri ubriachi, una notte in mare tranquillo, con trecento suoi compagni miseramente affogò; onde si smarrì la discendenza diretta del Conquistatore, poichè il re non ebbe altri figli maschi; e da quel dì non fu più visto sorrìdere. L'ùnica sua figlia, detta l'Imperatrice, perchè vèdova d'Enrico V di Germania, si sposò a Goffredo d'Anjou, detto il Plantageneto, perchè portava per cimiero un<noinclude></noinclude>
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ramo di ginestra (''genêt''); e il retaggio della conquista, dopo una sola generazione, andò in una casa straniera, la quale al dominio di Normandìa congiunse altri dominii in terra di Francia. Ma il regno le fu disputato da uno Stèfano di Blois, il quale era nato d'Adele figlia del Conquistatore. In mezzo alla guerra accesa in quella feroce famiglia, i Sàssoni per l'ùltima volta, settantadue anni dopo la conquista, èbbero l'infelice disegno di collegarsi coi Cambri e i Gaeli, e uccìdere in un giorno tutti i baroni; ma la congiura scoperta dal vèscovo Riccardo d'Ely ebbe fine nella fuga o sul patìbolo. D'allora in poi Sàssoni e Normanni andàrono confusi nel commun nome d'Inglesi.
Nella guerra tra Matilde e il figlio d'Adele la miseria dei pòpoli fu spaventèvole; i mercenarii fiaminghi, venuti a combàttere per ambe le fazioni, gareggiàvano a depredar le terre; e prendèvano i contadini e li traèvano legati al guinzaglio come cani: ''in copulâ canum costringuntur'': o con un bastone in bocca, o un morso di ferro; e per estòrcer denaro li caricàvano con centinaia di libre di catena, o li legàvano in piedi con un collare di ferro che non li lasciava avere appoggio; li sospendèvano per le gambe con foco sotto il capo, o per i pòllici delle mani con foco sotto le piante; o stringèvano loro il cranio o li chiudèvano in casse con sassi acuti, o in fosse piene di serpi e di rospi. E dove non trovàvano più nulla da estòrcere, abbruciàvano il paese; mutàvano in fortezze le chiese e i campanili, sovvertendo i cimiteri, e gettando i cadàveri. I pòveri morìvano di fame, i ricchi costretti a mendicare; si viaggiava giornate senza trovare ànima viva. Tali fùrono i sècoli feudali
Ora che il lettore ha ben presente l'orrendo significato della ''conquista'', lo trasporti alle successive invasioni che la potenza normanna fece nelle terre dei Cambri di Galles e dei Gaeli d'Irlanda. I venturieri si spartìvano quelle mìsere valli prima d'averle vedute, e ne assumèvano il tìtolo feudale, e se ne giuràvano vassalli alla Corona; poi v'entràvano col ferro e col foco, e v'inalzàvano un castello. Ogni anno si stringeva sempre più quel cerchio di ferro intorno ai prodi montanari, i quali tuttavìa non perdèvano coraggio, e talora facèvano tre-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|93}}</noinclude>
mende vendette dei fratelli venduti schiavi, e straziati con uncini di ferro. Ma il nemico rispondeva colla strage delli ostaggi; il re Giovanni «un giorno, prima di sedere a pranzo, ne volle vedere appesi alle forche ventotto, ''tutti fanciulli''; poi s'abbandonò al cibo e al vino.» (Math. Par.) Nondimeno si combattè più di due sècoli prima d'espugnare le alpi di Snowdon, e vi riescì solo l'agilità dei soldati baschi ivi chiamati da' Pirenèi. Il re Eduardo arse le selve e uccise i bardi, e fatti prigioni i due valorosi fratelli Levellino e Dàvide, li fece appiccare e squartare, ed espose confitti a una lancia i loro teschi su la torre di Londra, ove imbiancàrono al vento ed alla pioggia. Il genio della Cambria risurse ancora con Owen Glendor e coi figli di Tudor; uno dei quali, Edmundo, sposò la figlia d'un Plantageneto, e fu padre di quell'Enrico, Sèttimo di nome, che cominciò in Inghilterra il regno dei Tudor; i quali, benchè di stirpe càmbrica, perseguitàrono il sangue loro, fècero ardere dal carnèfice la traduzione che al tempo della riforma si fece della Biblia in gallese, e distrùssero le antiche memorie con tanto ardore, che le famiglie sotterràvano le loro carte. Eppure quella gente si conserva tuttora su quei monti, disprezzando li stranieri possessori delli antichi suoi dominii, e mostrando ancora quella tempra impetuosa che li fece chiamare dal lento anglosàssone ''Gallesi roventi'' (''red hot Welshmen''). E nelli ùltimi tempi si associàrono per publicare le antiche loro memorie, prezioso monumento con cui l'istoria risale sino alla primitiva Europa. Alcuni si dilèttano ancora di celebrare adunanze di bardi sull'aperte cime dei colli come migliaia d'anni addietro, e vi fanno gare di quell'estro musicale e poetico, ch'essi chiàmano ''awen'', e che dura ancora vivace nelle valli dello Snowdon, dove la lingua cambra si parla più pura. Ai tempi della rivoluzione di Francia codesti convegni popolari vènnero vietati.
La conquista d'Irlanda cominciò dall'anno 1074, in cui il primate Lanfranco di Pavìa indusse il vèscovo Patrizio a farsi consacrare a Cànterbury. Enrico I, figlio del Conquistatore, ottenne poi dal papa Adriano IV una bolla, in cui si mostrava desiderio ch'egli entrasse in quell'ìsola, e si facesse onorar dal pòpolo come signore, purchè pagasse per ogni casa un<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|94}}</noinclude>
denaro a S. Pietro. La prima comparsa delle armi normanne nell'Irlanda ripete l'istoria di Gurtierno e dei mercenarii sàssoni; poichè venuti dalle loro colonie di Galles in soccorso di Dermot re di Lagheniagh, colle insòlite armi, coi giachi di maglia e i poderosi palafreni fiaminghi e le lunghe lance e le larghe spade disperdèvano i cavalleggieri indìgeni, armati di piccole scuri e di frecce, e difesi il petto da scudi di legno, e il capo da due trecce aggruppate su le tempia (''glibs''). In mercede della vittoria i quattrocento Normanni èbbero da Dermot ampie terre; ma sdegnàrono ben presto di obedirgli; e chiamato a capitano il conte Riccardo di Pembroke, prèsero Dublino, e all'usanza loro cìnsero di castella vasto giro di paese. Ma il re Enrico Plantageneto divenne geloso di tanta loro fortuna, e in un momento di gravi angustie vietò di recar loro soccorso, anzi confiscò la contea di Pembroke; e costrinse Riccardo a fargli omaggio della sua conquista, e chiamarsi suo siniscalco; per modo che l'Irlanda fu sottoposta alla corona d'Inghilterra. Li abitanti fuggendo dalla violenza straniera, varcàvano a turbe la larga corrente dello Shannon, lasciando ai Normanni le terre; e quando la fame li costrinse al ritorno, si trovàrono servi sui campi dei loro padri. Li sconsigliati, che avèvano introdutti i nemici nell'ìsola, vòllero con tardo pentimento levarsi in armi; ma domati e oppressi, oltre al dolore della servitù, èbbero l'accusa della perfidia. Quando Enrico Plantageneto fece rèndere l'omaggio dell'Irlanda al suo giovinetto figlio Giovanni, i capi delle tribù irlandesi vènnero a fargli onoranza al loro modo con patriarcali abbracciamenti; il che parendo ai superbi Normanni villana familiarità, rispòsero tirando loro bruttamente le lunghe barbe e le trecce pendenti su le tempia. Al quale insulto tutti uscìrono di Dublino lo stesso giorno, e andàrono ad unirsi ai prìncipi di Limerick e di Connaught; e cominciàrono una guerra atroce. Sin dal sècolo XII il re Donald O'Neil scriveva al papa, che la differenza del linguaggio e dei costumi, e la memoria di tante sanguinose ingiurie rendèvano inestinguìbile l'odio. Era bensì vero che i figli delle famiglie normanne crescèvano coi costumi irlandesi, e preferìvano ai nomi feudali delle terre il nome patriarcale della tribù che le abitava, e proteggèvano i<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|95}}</noinclude>
bardi, cosicchè non v'era convito ove non si udìssero le arpe. Ma la corte inglese temendo quelle affezioni popolari, dichiarò schiavo ogni uomo di sangue normanno o sàssone, il quale vestisse alla moda irlandese; e minacciò confisca ad ogni signore che mostrasse affetto a quel pòpolo. Si pose ogni òpera perchè i capi delle tribù irlandesi si disvezzàssero dal toccare a tutti la mano, e dal sedersi a mensa coi bardi ed anche coi servi, e perchè preferìssero ai vecchi nomi popolari di O'Neil e O'Brien il tìtolo di conte di Thomond o di Tyrone, e assumèssero sussiego normanno e fasto signorile. Ma tutto fu vano. L'odio nutrito dai pòpoli contro quei costumi e quelle pompe si estese sino alla riforma anglicana, e li rese tanto fervorosi zelatori del pontèfice, quanto nei sècoli antichi gli èrano stati avversi; il che fu il segnale d'una nuova conquista che penetrò nelle libere terre dell'estremo occidente. Giàcomo I Stuardo dichiarò ribelle tutto il regno d'Ulster, parte boreale dell'ìsola, e lo vendè in massa ai mercanti di Londra, che vi pòsero colonie di presbiteriani scozzesi. Nel sècolo XVII la insurrezione di Felim O'Connor cominciò colla strage di quarantamila coloni stranieri; ma il terrìbile Cromwell, per non perder tempo a discèrnere amici e nemici, intimò a tutti i catòlici che si recàssero nell'estremità occidentale o Connaught, entro un dato tempo, passato il quale chi si trovasse fuori di quel lìmite verrebbe ammazzato. L'immenso spazio che rimase spopolato venne venduto a una società che ne fece minuta rivèndita. Per tutto il sècolo XVIII l'Irlanda fu insanguinata dalle fazioni, le quali sotto varii nomi e con varie mire esprimèvano sempre li odii delle tre credenze religiose, e la vendetta delle antiche famiglie. I ''garzoni bianchi'' (white boys), i ''cuori di ròvere e d'acciaio'' (hearts of oak, hearts of steel), i ''difensori'' (defenders); e dall'opposta parte i ''garzoni matutini'' (peep-of-day boys), e li ''Orangisti''; e infine i ''volontarii'' e li ''Irlandesi uniti'', che vòllero confederare tutte le fazioni nell'impresa d'una indipendenza commune, non lasciàrono che venisse mai un giorno di pace. L'ùltima insurrezione, che mentre ardeva la guerra colla repùblica francese, armò centomila combattenti, e pose alla testa loro i discendenti delle tre stirpi, gaèlica, normanna e sàs-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|96}}</noinclude>
sone, Arturo O'Connor, Eduardo Fitz-Gerald e Teobaldo Wolf, fu cagione che si versàssero invano torrenti di sangue. Fùrono posti a tortura quelli che si credèvano aver armi celate, si sospèsero fino a perdita di respiro, si flagellàrono a sangue, si svelse loro la capigliatura e la cute del cranio con berretti spalmati di pece. Dopo la sconfitta delli ausiliarii francesi, molte migliaia perìrono d'ogni maniera di supplicii. Infine si abolì il parlamento che sedeva a Dublino. Ma questa fusione dei due regni in un solo, che sembrava òpera d'odio, fu un'ìride di pace, e cominciò l'impresa della riconciliazione e del ''pareggiamento'', impresa ardua e lontana, perchè contrariata dai profondi rancori, dalle diversità delle sette e delle lingue; dai supplicii, dai delitti e dalli indelèbili effetti della confisca. Intanto nell'occidente d'Irlanda la lingua gaèlica vive tuttora, ed anche quella parte di pòpolo, che disimparò la sua lingua nativa, conserva sempre l'affettuosa e risoluta spensieratezza dell'ìndole irlandese.
Rimane a vedere come venisse aggregato alla corona d'Inghilterra anche il regno di Scozia, che pure non sopportò conquista straniera. Dopochè le popolazioni germàniche della Bassa fùrono sottomesse dai Gaeli dell'Alta Scozia, i re non solo èbbero più caro il soggiorno in quelle campagne feconde, e il dòcile contegno dei pòpoli vinti; e se ne giovàvano talvolta contro le orgogliose tribù della montagna, contro i Gaeli d'Innisfail e i Cambri di Galloway; onde a poco a poco prevalse nella corte la lingua sàssone. Quando poi le guerre civili d'Inghilterra condùssero colà molti fugitivi normanni, i re se ne vàlsero volontieri come di maestri nell'arte militare del tempo. Così compendiate nella Scozia le quattro nazioni dell'ìsola, vìssero senza vicendèvole oppressione, depredàndosi bensì qualche volta fra loro, ma più pronte a varcare la frontiera, e precipitarsi sui ricchi baroni e li inermi contadini delle pianure inglesi. I più audaci amàvano farsi un nido lungo il confine o ''bordo'' (border); e sotto il nome di ''Bordieri'' (''Borderers''), ora a cavallo con lunga lancia e casacca trapunta, lardellata di qualche piastra di ferro, scorrèvano la campagna; ora si riparàvano in forti torri, erette sul màrgine di qualche<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PEI NORMANNI|97}}</noinclude>
aspro torrente, stringendo fra loro una fratellanza guerriera, in mezzo alla quale si nutricò il libero genio della poesìa popolare, avvilito in Inghilterra dalla superbia normanna. Il figlio della infelice Maria Stuarda, Giàcomo IV, divenuto erede del trono d'Inghilterra, quando la stirpe dei Tudor si spense con Elisabetta, compì quella unione fra le due estremità dell'ìsola, che nè la conquista romana, nè l'ànglica, nè la danese, nè la normanna avèvano potuto operare. La caduta delli Stuardi e li infelici loro sforzi a ricuperar la corona, tornàrono fatali alle tribù gaèliche; le quali, troppo infervorate in quell'impresa, due volte nello scorso sècolo (1715, 1745) fùrono vinte sul campo, ove coll'armi vetuste, colli scudi e le ''glaymore'' avèvano osato affrontare le linee di foco e di ferro della tàttica moderna. Molti capi dei ''clani'' fùrono tratti al patìbolo, molti esiliati, dispersi i bardi, disciolta la clientela che legava col nome commune il pòvero ed il potente. Appena si concesse ai soldati gaeli di portare sotto le insegne dell'Inghilterra il variegato saio (''kilt'') e il manto (''plaid'') dei loro padri, le penne selvàtiche nei berretti e le ginocchia nude all'usanza antica. La legge inglese appropriò alle famiglie dei capo-clani le terre, che una volta appartenèvano in commune alla intera tribù; e l'abuso delli sterminati possessi costrinse numerose famiglie ad esiliarsi dalle valli native, lasciàndole a fittaiuoli stranieri, a greggi innumerèvoli e a parchi di bestie selvagge. Tuttavìa tra i golfi e i laghi e le squàllide isolette dell'occidente la lingua d'Ossian sopravive tuttora; e il pòpolo scozzese d'ambo le lingue si orna della più elevata cultura mentale, accoppiando il dono dell'osservazione filosòfica alla fecondità dell'imaginazione.
La sola lingua che perì su la bocca dei pòpoli britànnici è dunque la francese, la lingua dei conquistatori normanni, della quale solo rimàsero sparse nella favella popolare alcune voci. Enrico Plantageneto, sposando Eleonora, erede dei dominii del Poitù e dell'Aquitania, congiunse alla corona inglese una terza parte della Francia attuale che, cominciando dalla Mànica, si stendeva sino alle falde dei Pirenèi. Da quelle vaste provincie tragittàrono numerosi venturieri a ristaurare la stirpe dei conquistatori francesi in Inghilterra; e più volte i destri ed ambiziosi<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA CONQUISTA D' INGHILTERRA|98}}</noinclude>
abitanti del Poitù minacciàrono rinovellare sopra le famiglie normanne quello spoglio generale che questi avèvano fatto delle sàssoni. Ma in mezzo alle discordie sanguinose dei Plantageneti, a poco a poco l'Inghilterra si separò dal continente; la Normandìa fu ricongiunta alla Francia; e in breve si vìdero corsari normanni depredare su la Mànica le navi del re d'Inghilterra. Allora l'odio profondo, che regnava nel pòpolo inglese contro la terra e la lingua delli oppressori, si propagò nelle alte classi. I due rami della famiglia reale, che prèsero il nome da Lancaster e da York, accèsero un'atroce guerra civile, nella quale si contàrono quasi ottanta prìncipi uccisi nel fiore della gioventù dai loro più stretti congiunti sul campo o sul patìbolo. In quella lunga tragedia, istoriata nelle immortali scene di Shakespear, perìrono a migliaia i discendenti dei conquistatori normanni, e si compìrono tremendamente su quell'avara e superba genìa le maledizioni dei pòpoli oppressi. La discordia dei potenti promosse le libertà dei municìpii, l'influenza delle mòbili ricchezze del commercio e la potenza dell'intelletto; e le guerre di religione dièdero forte spinta alla fondazione delle colonie, ove li interessi popolari si creàrono una terra tutta propria, com'era accaduto nelle colonie greche. Su le opposte rive dell'Atlàntico ora si stanno a fronte le due forme nazionali, la libertà signorile fondata dall'arte del francese Guglielmo e dell'italiano Lanfranco, e la libertà popolare, che s'inalzò senz'arte dalla perseveranza di Washington e di Franklin. Essa si collega colli interessi dei paesani d'Irlanda, dei minatori di Galles, dei tessitori della Scozia e dell'Inghilterra, come edera che s'avviticchia ad un àrbore eccelso e minaccia di preclùdergli i varchi vitali. Ma la signorìa inglese, attirando destramente a sè i frutti dell'industria e le forze dell'ingegno, e col sistema delle primogeniture costringendo i proprii figli a vita solerte e valorosa, li apposta su tutti i lidi del mare, e involge nella sua rete i pòpoli dell'Asia e il commercio del mondo. L'esèrcito instituito otto sècoli sono da Guglielmo, marcia e combatte ancora oggidì su le alpi dell'Indocàucaso, tra le paludi dei Birmani, su le coste dell'Arabia, e si annida alla foce dei fiumi chinesi. Nessun'altra aggregazione d'uòmini operò tanto<noinclude></noinclude>
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per propagare sul globo la nostra civiltà. Ma i pòpoli prodi e ingegnosi la cui nazionalità fu immolata per inalzare il vasto edificio della unità britànnica, il cui sangue fu sparso, le cui terre fùrono rapite, le cui memorie fùrono perseguitate e spente, non èbbero forse giusta causa di dolersi del loro destino? Era necessario tanto male al trionfo della civiltà? Così vorrebbe la dottrina istòrica più assoluta. Ma noi ci accostiamo piuttosto a Thierry, e compiangiamo seco tante generazioni rese inutilmente infelici; poichè teniamo per fermo che il male istòrico non sia necessario ad operare il progresso, ma bensì che il progresso prevale anche ad onta di tutte le irruzioni e tutti li attraversamenti del male; e perciò abbiamo caro Thierry, perchè non oblìò che la crìtica, anche nel sècolo XIX, è il primo diritto e il primo dovere dell'istoria e della morale. E crediamo che questa via conduca alla più sublime di tutte le arti, a quella per cui l'umana saggezza riflette quasi l'imàgine d'una sovrumana providenza, l'arte d'aggregare tutte le nazioni al progresso commune, dell'intelligenza, della civiltà, dell'umanità, col minor dispendio di tempo, di tesoro, di fatica e di sangue. La mancanza di quest'arte benèfica produce quella calamitosa necessità che da sèdici anni consuma su le rive dell'Algeria le vite di due pòpoli magnànimi, che accresce lo squallore dei deserti e la barbarie dei bàrbari, e volge ad atroce fine sforzi generosi, cominciati nel sacro nome dell'umanità.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''SU LO STATO PRESENTE'''}}
{{Centrato|'''DELL'IRLANDA'''}}
{{rule|2em}}
L'Irlanda, terra naturalmente fertile, poco elevata su la superficie dell'oceano, e quindi per la sua latitùdine comparativamente temperata, non solo sembra da natura disposta a corrispòndere lautamente alle fatiche dell'agricoltore; ma li aperti mari, il fàcile tragitto all'Inghilterra, alla Francia, alla Spagna, all'Àfrica stessa; l'inoltrata sua giacitura verso l'Amèrica, le tèpide correnti pescose, i lidi frastagliati da infiniti seni e porti, i grossi fiumi, i molti laghi, i monti bassi e anticamente selvosi, sembràvano dovervi allevare un pòpolo per eccellenza navigatore. Certamente se le circostanze naturali fòssero immediata fonte all'istoria delle nazioni, come vòllero Montesquieu e Hegel e Cousin, i litorani dell'Irlanda avrèbbero dovuto essi approdare alle terre boreali e al nuovo continente assài
{{smaller|'''''Nota.''''' Questo scritto, publicato nel ''Politècnico'' nel 1844, dovrebbe far parte d'un'altra ''Serie'' riguardante materie tutte d'economìa pùblica; ma poichè le ragioni dello stato dell'Irlanda sono di remota orìgine e d'òrdine tradizionale, valga a corollario delle istòriche precedenze qui sopra adombrate.}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE DELL' IRLANDA|101}}</noinclude>
prima di Zeno e di Colombo. Ma o per ìndole di quelle genti troppo tenaci delle primitive memorie, o per effetto di qualche loro credenza o instituzione, esse rimàsero sempre rinchiuse nell'ìsola. Sembra bene che in uno con tutta l'Europa occidentale soggiacèssero alla dominazione sacerdotale dei Drùidi, sotto la quale molte stirpi e lingue assài diverse si confùsero nell'indistinto nome dei Celti, che forse indicava piuttosto la religione che il sangue; e si vuole altresì che in Irlanda approdàssero colonie d'Iberi e Fenicii e Greci Milesii. Ma i Gaeli dell'Erina non èbbero mai ìntima communicazione se non coi Caledonii della Scozia occidentale; e ancora oggidì le relìquie di quei due pòpoli s'intèndono in quell'aspra ma poètica favella alla quale il nome d'Ossian aggiunse tanto lustro.
Non ripeteremo ai lettori quanto abbiamo già riferito intorno all'ìndole e alle vicende delli Irlandesi. Diremo solo che dalle loro poètiche piuttosto che istòriche tradizioni, e dallo stato generale delle Isole Britànniche ai tempi di Cèsare, appare che fòssero tribù di pastori seminudi, in continua guerra fra loro, come volèvano li odii e le ambizioni dei loro règoli elettivi. « E perchè, dice Hume, non fùrono sottomessi dai Romani, ai quali tutto l'occidente deve la sua civiltà, conservàrono tutti i difetti d'una natura eslege e ineducata<ref>Hume, ''History of England'', Cap. IX.</ref>. » Ed è pur troppo vero che tutte quelle genti europèe su le quali non corse il dominio di Roma, ossìa l'influenza educatrice della madre Italia, fùrono più tarde alla moderna civiltà, e sèrbano tuttora ai dì nostri più ferme le tradizioni della prisca barbarie; la quale ereditaria ruvidezza si palesa anche nella indifferenza loro per le arti costruttive. Era già spento il vecchio pòpolo romano, quando alcuni missionarii pòsero per la prima volta l'Irlanda in relazione coll'Italia. E verso quei tempi li Anglosàssoni e poscia i Dani, stabiliti nell'ìsola vicina, si annidàrono come corsari o trafficanti anche nei porti dell'Irlanda, e fin d'allora vi pòsero nomi di loro lingua; e pare che alcuni acquistàssero su li indìgeni qualche potenza, sicchè ai Dani il vulgo ascrive li antichi edificii di cui giàciono sparse per
{{PieDiPagina|{{x-smaller|CATTANEO ''T.II.''}}||7}}<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|102}}</noinclude>
l'ìsola le ruine; quantunque poi certe torri rotonde che qua e là si conservano, vèngano più communemente attribuite a una gente orientale adoratrice del foco.
Circa un sècolo dopo che il pontificato romano, col braccio di Guglielmo, ebbe atterrato li Anglosàssoni (1066), un Breve di papa Adriano IV donò al re d'Inghilterra anche il dominio dell'Irlanda (1156), a condizione di riconòscere con annuo tributo la supremazìa della Chiesa. Ed esortàndolo a ''conquistar quell'ìsola per estirpare i vizii e la pravità delli abitatori'', comandava a questi di prestargli pronta obedienza. Ma l'impresa rimase differita, sino a che uno dei prìncipi irlandesi, in guerra colli altri, non ebbe introdutto nell'ìsola qualche centinaio di mercenarii normanni. Novanta di codesti formidàbili uòmini d'arme, vestiti d'acciaio le persone e i cavalli, bastàrono a sperperare trentamila di quei male aggueriti, ch'èrano accorsi ad assediarli in ''Ballagh-ath-Cliath'', che li Inglesi dìssero poi Dublino, e non avèvano altr'armi che saette leggiere e brevi scuri e targhe di legno e lunghe trecce avvolte per non so qual difesa alle tempia. Li ausiliarii, come al sòlito, vòlsero le armi contro li stolti che li avèvano chiamati e pasciuti; udite le vittorie de' suoi venturieri, venne in Irlanda anche il re Enrico, e si gridò signore dell'ìsola. Ma per quattro sècoli durò la sanguinosa lutta fra li accorti stranieri, che avèvano la disciplina, la ricchezza e l'opinione, e un pòpolo forte solamente nella sua pertinace memoria. Ma se sotto il giogo normanno esso non oblìò tosto come i servili Anglosàssoni l'antica libertà e la proprietà della sua terra, dall'altra parte appena credeva di potere senza empietà far fronte a una potenza che gli si affacciava decorata d'un tìtolo sacro e pontificale.
La guerra tra le due stirpi non era ancora estinta, che dai Paesi Bassi, dalla Francia, dalla Germania si propagò in Irlanda il nuovo incendio delle guerre di religione, fomentato dalle corti di Spagna e di Francia. I signori d'Irlanda non èbbero più la medèsima venerazione per la corona d'Inghilterra dissociata dalla chiesa romana, e rivestita d'un insòlito primato religioso; li indìgeni Irlandesi e li Inglesi catòlici (''the English of the pale'') si unìrono nell'opposizione al lontano governo. E<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' IRLANDA|103}}</noinclude>
ne avvenne che Giàcomo Stuardo, già inclinato a far troppo violento uso della nuova prerogativa e dell'antica, estese su l'Irlanda il rimedio, come a lui parve, d'una vasta confisca. I successivi compratori, mal potendo valersi dei ritrosi contadini, accasàrono nelle squàllide campagne della costa settentrionale (Ulster) molte famiglie di puritani, pròfughi dalla Scozia. Sopra questi infelici cadde tutto il peso dell'odio nazionale; poichè, orditasi una secretìssima congiura, fùrono d'impròviso assaliti nelle rùstiche loro case (a. 1641). Chi non si salvò colla fuga, soggiacque senza divario d'età o di sesso alla più tormentosa morte; li uccisi da alcuni si dìssero quarantamila, da altri, duecentomila. Ma il terrìbile Cromwell ne fece aspra vendetta; mise a fil di spada quanti gli fècero fronte; cacciò li altri fuori dell'ìsola o nell'estremità occidentale (Connàuto), e interdisse loro sotto pena di morte d'escire da quel selvaggio ricòvero. E siccome nella tradizione normanna ogni possesso aveva ìndole feudale, e involgeva fedeltà nell'investito e fiducia nell'investitore, e i catòlici di stirpe inglese avèvano dato mano all'eccidio dei protestanti: così una fiera legge li dichiarò tutti egualmente indegni di fiducia e di signorìa, e devolse i loro tìtoli e poderi al più pròssimo loro congiunto che si giurasse protestante. Per più d'un sècolo quel divieto si sancì da un lato colla forza delli esèrciti, e si combattè dall'altro colli omicidii e colli incendii d'una perpètua ribellione. Finalmente le miti influenze del sècolo XVIII fècero prevalere una meno improvvida ragione; e rivelàrono la necessità d'ammansare quelli odii abominèvoli, di rèndere ai catòlici il diritto di possidenza (1788), e d'antiquare il funesto principio della confisca, che projetta i suoi mali su le più remote generazioni. Il parlamento irlandese, ch'era sempre cieco strumento della fazione più forte, venne abolito tra le sedizioni che aveva provocate; e le discordie locali andàrono a sommèrgersi nella vasta rappresentanza dei tre regni uniti. Oramài non v'è anno che non avvicini di qualche notabil passo il pareggiamento delle sorti. E se rimane sempre immenso l'intervallo che divide al cospetto della legge la plebe dalli ottimati, si fa sempre minore quello che divideva pur dianzi la plebe d'Irlanda da quella d'Inghilterra.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|104}}</noinclude>
Intanto si vede quali remote càuse impedìssero il primo sviluppo dell'agricoltura irlandese. L'originaria communanza delle tribù (''clani'') impedì fin dall'orìgine la formazione d'una piena e lìbera proprietà, senza la quale l'uomo non consacra alla terra le sue fatiche e i suoi risparmii. La persuasione d'avere un diritto inalienàbile a partecipare nell'usufrutto d'una possidenza un dì commune, fece che il pòpolo s'appassionasse nella sorte di quelle stesse famiglie normanne o inglesi che lo avèvano in altri tempi spogliato, tostochè alla volta loro soggiacèvano al fatale principio della confisca. Alli occhi del pòvero tutta la terra era sua; tutti i possidenti èrano usurpatori o compratori di roba usurpata; e in quelli ànimi caldi e indòmiti bolliva sempre la speranza di rivendicare un giorno col ferro e col foco il bene perduto, e ricondurre quell'età favolosa nella quale ogni figlio della verde Erina avesse un campo suo ed una sua capanna. Se molte famiglie avèssero potuto pervenire a qualche parte di possidenza per l'onorata via dell'industria e del commercio, avrèbbero dato un altro corso ai pensieri del vulgo, legitimato nell'opinione anche i meno innocenti acquisti, operato una salutare confusione di tutti i tìtoli di possesso, e coperto, per così dire, la fatale nudità dei loro padri. Ciò avvenne bensì in Italia, pur fra tante guerre civili; ma le tribù irlandesi, troppo diverse dai municìpii itàlici, non avèvano nelle tradizioni loro alcuna memoria d'industria, d'agricoltura o di navigazione. Le assidue turbolenze e l'eccidio dei puritani atterrìvano quelli stranieri che avrèbbero potuto trapiantarvi qualche arte. L'uso non itàlico di fedecommessi vastìssimi rendeva impossìbile la suddivisione dei beni e l'associazione dei pòpoli alla possidenza. E i proprietarii, ridutti a mero godimento vitalizio, si appagàvano di trarre dalla terra il più pronto frutto, o asportàndolo per goderlo nella pace di qualche più sicuro paese, o profondèndolo ai clienti per amicare li ànimi con una barbàrica ospitalità. L'Inghilterra medèsima non poteva per anco fornir loro i grossi capitali o li ùtili esempli; poichè il commercio non le aveva ancora arrecato quell'ingente ricchezza mòbile, la quale doveva per necessità precèdere allo sviluppo d'una regolare e dispendiosa agricoltura.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' IRLANDA|105}}</noinclude>
Tre fùrono adunque le càuse fondamentali che reprèssero lo sviluppo dell'agricoltura irlandese; nel pòpolo, la tradizione d'un'indelèbile comproprietà delle terre; nei signori la usufruttuaria e imperfetta natura del possesso; e nella corona, lo scambio della giurisdizione regia colla diretta proprietà, in forza primamente d'una donazione pontifìcia, e poi della prerogativa anglicana. Questa prevalse molto maggiormente su l'Irlanda che non su li altri due regni; perocchè i baroni d'Inghilterra èrano stati i commìlitoni e veramente i ''pari'' del conquistatore; e quelli di Scozia avèvano recato alla corona il limitato omaggio di signorìe già potenti e antiche, ed èrano più avvezzi a dare la legge che ad obedirla. Ma i baroni dell'Irlanda èran donatarii e incaricati d'un re straniero, alla cui potenza aggiungèvano ben poco, e del cui braccio avèvano perpètuo bisogno per assicurarsi fra li indìgeni ricalcitranti. Quindi provenne la nessuna moderazione delle confische e la nessuna providenza nelle nuove investiture. Ancora oggidì nel cospetto dei tribunali i più potenti signori d'Irlanda non si assùmono più autorevol tìtolo che quello di ''debitori e fittuarii'' della corona (''H. Majesty's debtor and farmer N. Earl of...''). Per le quali cose tutte, e anche per l'ìndole familiare e compagnèvole del pòpolo irlandese, non si sarebbe mai potuto conciliare a quella possidenza la venerazione delle plebi e la sicurezza e pienezza del godimento, anche dato il caso che non vi si fòssero frapposte le inimicizie di religione. E perciò il principio del pieno possesso romano e civile non potè mai svilupparsi, nè partorire quei benèfici effetti che vediamo in Italia. Ora, tutti li errori che s'insìnuano nelle istituzioni sociali, pòrtano seco una diuturna e ineluttàbil sanzione nell'òrdine delle cose e nella sorte delle famiglie.
La pùblica economìa di quel paese soggiacque ad altre ben singolari influenze. Nell'antica Erina le tribù spaziàvano colla caccia e colli armenti in piani erbosi, separati da basse e sparse montagne, e ingombre d'aque stagnanti e di vaste torbiere. Un'agricoltura nascente, che veniva appena introducendo l'avena, l'orzo e il lino, giaceva quasi estinta nel vasto eccidio<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|106}}</noinclude>
del 1641, quando una scoperta immutò tutto l'òrdine delle sussistenze e il tenor della vita. Il sòlano tuberoso, o pomo di terra, recato a quanto pare di Virginia dal venturoso irlandese Sir Walter Ràleigh (a. 1586), èrasi considerato a prima giunta come una lautezza delle più suntuose mense; èrasi poi raccomandato dalla Società delle Scienze di Londra come un sussidio contro la carestìa: e finalmente nel 1684, dopo un sècolo di soggiorno nei giardini, fu trapiantato la prima volta nelle campagne di Lancastro. Ma nell'Irlanda, priva di buoni e facultosi agricultori, e per il palustre suolo e l'ùmido cielo tarda al maturare dei grani, la patata divenne ben presto un cibo popolare. Mentre imperversàvano le guerre civili, e i combattenti depredàvano le gregge, e ardèvano le rare messi, e le stragi e le confische avèvano sconvolto tutta l'ìsola, si vide che un campo di patate poteva in paragone dell'orzo e dell'avena sostentare un nùmero almen ''triplo'' di vite. Il pòpolo irlandese si affidò colla sua naturale imprevidenza all'inaspettato dono; in breve il tùbero virginiano vi formò ''quattro quinti'' della massa delli alimenti. Un millione di bocche, che forse l'Irlanda contava appena nel 1688, s'accrebbe in quattro o cinque generazioni alla strabocchèvole cifra di ''otto millioni''. A memoria nostra e nei soli ''dieci anni'' dal 1821 al 1831, l'incremento salì a poco meno d'un millione (982,000). Fu tra questi giganteschi fatti che non a torto si esaltava l'imaginazione di Malthus, e coloriva sì tetramente quella sua profezìa di sventure. Tutta codesta colluvie di gente non ha speranza al mondo, se le manca il ricolto delle patate.
Ora, se quella pianta può pòrgere un gradèvole e valèvole sussidio alle popolazioni fornite di varii gèneri d'alimento, e se in un estremo di carestìa può veramente salvarle dalle più dure calamità, essa non può rimanere a lungo il principale e quasi ùnico nutrimento d'un'intera nazione, senza esporla a irreparàbili disastri. Dopo aver fomentato un impròvido addensamento di popolazione, il ricolto delle patate può per assidue piogge o altre avversità venir meno anch'esso. Qual riparo allora alla fame?<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' IRLANDA|107}}</noinclude>
I cereali delle ubertose annate rimàngono accumulati nei granài dell'uomo denaroso, il quale, senza avvedersi di far del bene, li sottràe alla spensieratezza del pòpolo, e glieli rivende poi nelle annate difficili. E frattanto i prezzi si conservano ad equàbile misura, e si sostiene l'ànimo del seminatore, sicchè persèveri nel suo lavoro. Inoltre il grano può recarsi da lontani paesi per mare e anche per terra; poichè una medèsima carestìa non suole invòlgere tutti i pòpoli; e se poche giornate di fame pòssono uccìdere un'immensa moltitùdine, anco poche giornate di pane bàstano per raggiùngere la successiva messe, e scansare quell'orrìbile tormento. Ma la patata, che non può stivarsi nei granai, vuol èssere consumata entro l'anno; la sua sostanza alimentare non si può essiccare e concentrare in grandi masse da pàscere numerose nazioni; il suo volume, il suo peso, la sua fermentabilità la rèndono disadatta anche ai men lontani trasporti. Quattro o cinque pesi di patate nùtrono appena come uno di frumento; epperò il trasporto d'una medèsima somma d'alimenti costa quattro o cinque volte tanto; e un viaggio non lungo ne dùplica o ne trìplica il tenue prezzo. Laonde mentre il valor del frumento rare volte, anche nella scarsezza, tocca il ''doppio'', la patata sale rapidamente al quàdruplo, e perfino al ''sèstuplo''; e dall'esuberanza e dal disprezzo in pochi mesi balza alla ricerca e alla carestìa. In una famiglia con due o tre ragazzi, in cui si viva di sole patate, il consumo giornaliero si ragguaglia a ventidùe chilogrammi. Ad alimentar quattro quinti delle famiglie irlandesi si richiederebbe adunque l'enorme trasporto di trentamila tonne ''per un sol giorno''. Perlochè se tutte le ventiseimila navi che conta la marina britànnica, sospendèssero ogni altro commercio in tutte le parti del globo, e si dedicàssero a portar patate in Irlanda, appena le recherèbbero di che vìvere interamente il quarto d'un anno!
Certamente in siffatto caso converrebbe preferire il trasporto del frumento o d'altra pregèvole e men ponderosa derrata. Ma le mercedi del più grossolano lavoro, e quindi proporzionatamente quelle di tutti li altri, sògliono commisurarsi principalmente sul prezzo del più commun cibo del paese. E se il pòvero è già ridutto a consumar quella derrata che porta la mì-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|108}}</noinclude>
nima spesa di produzione, tutta la scala dei salarii ricade al mìnimo lìmite. Perlochè se quel ricolto si perde, le moltitùdini non pòssono sollevar d'un tratto i loro consumi al frumento o ad altro costoso produtto; poichè i salarii non pòssono crescer tutti d'improvviso, e molto meno in tempo di miseria generale. E mentre in altro paese il pòpolo ripartirebbe, per così dire, la sua fame sopra i varii alimenti inferiori, là dove si è già rassegnato al più ìnfimo di tutti, deve per necessità discèndere a contrastare alle bestie un pasto ripugnante all'umana natura. Nè può codesta popolazione rifugiarsi dall'uno all'altro gènere di lavoro, dacchè un paese coltivato a patate offre appunto in tutto l'anno la mìnima quantità e varietà d'òpere campestri; nel che appunto sta la càusa del minor costo di produzione. In un tale avvilimento di salarii, un pòpolo può morir di fame per le vie, eppure i granài del paese esser colmi, e nei porti affollarsi i bestiami a lontano commercio. E non sarebbe giustizia chiamar crudele l'uno o l'altro proprietario, perchè non si risolvesse a gettar dalle finestre il suo grano alla plebe, per morir poi di fame anch'esso nella seguente settimana; poichè ciò sarebbe un distrùggere affatto ogni diritto di vita e di proprietà; e quelli che lo imporrèbbero alli altri, in simil caso non lo farèbbero per sè. E in fine colla ruina dei possidenti non si riparerèbbero, ma solo si tarderèbbero di qualche anno i mali estremi d'una popolazione, la quale, con troppo sollècite nozze, e senza fare alcun preparativo di fatiche o di risparmi per la futura prole, ''in dieci anni'' accresce in paese di punto in bianco un ''millione di bocche''.
Se non che, alla fame desolatrice che spazza i più dèboli o i più impròvidi, succède in poche settimane un felice ricolto. Tra li ozii invernali la plebe pasciuta dimèntica le angosce della primavèra; i matrimonii disperati si moltìplicano, e le famiglie formicolanti di prole si prepàrano per un'altra volta più atroci strette. E nondimeno un pòpolo che si ravvolge nelle sue semibàrbare tradizioni, ha più caro quel vìvere spontàneo e spensierato con poche settimane di lavoro, che non le severe giornate e le assìdue sollecitùdini e i premeditati sponsali dei pòpoli industri e trafficanti.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' IRLANDA|109}}</noinclude>
Questi gravìssimi fatti si vògliono rammentare in tempo a quelli tra i nostri possidenti, che per fine lodèvole ma imprò vido ingiùngono ai loro contadini la coltivazione e il largo uso della patata; la quale in buona amministrazione non si può considerare se non come cibo sussidiario e limitato, e per così dire, come derrata ''ortense'' e non campestre. E in generale èrrano poi fatalmente tutti quelli altri che, per manco di benevolenza, o per superbia e strana invidia ai godimenti del pòvero, vorrèbbero la vita della plebe affatto frugale e austera; e non s'avvèdono che certi bisogni, i quali alle piccole menti sèmbrano fattizii, e che si svòlgono nei tempi d'abondanza, sono un màrgine sul quale il lavorante può ritirarsi a grado a grado nei tempi di calamità; tantochè il peggior momento possa trascòrrere, prima ch'egli abbia tocco il doloroso estremo della fame, o sia ricaduto interamente a càrico de' suoi padroni. Ma dove i pòveri vìvono d'ìnfimi salarii e di vil cibo, al tutto domi dell'ànimo e abietti della persona, moltiplicàndosi su la paglia come conigli, e radendo già nei tempi d'abondanza l'ùltimo lìmite del bisogno, ogni difficoltà diviene in breve carestìa, e ogni carestìa diviene fame e morte. — Niente di più stolto del ricco che trova ''troppo buona'' la minestra del contadino! Il contadino miseràbile isterilisce la terra e spianta il possidente. — Il pòvero deve lavorar molto ma vìver bene.
Un'inchiesta su lo stato delli agricultori in Irlanda venne ordinata sotto il re Guglielmo IV, e venne affidata ad uno spettàbile consesso, del quale fùrono saviamente chiamati a parte personaggi di varie condizioni e opinioni, e fra li altri ambo li arcivèscovi di Dublino, il romano e l'anglicano. Ed èbbero ampia facoltà di citare e interrogare e sottoporre a giuramento qualunque persona, e di farsi esibire ogni sorta di registri e documenti, per proporre a tempo maturo tutte quelle providenze che lor parèssero degne del grave argomento. L'inchiesta venne condutta con tanta assiduità, che solo intorno ai modi di coltivar le terre fùrono uditi 1300 testimonii, e intorno alla condizione dei giornalieri in campagna se ne udìrono più di 1500. E codesti interrogatorii èrano sempre fatti in luogo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|110}}</noinclude>
pùblico, da due commissarii, l'uno inglese, l'altro irlandese, i quali registràvano i nomi delli astanti, e le risposte dei testimonii, e tutte le opposizioni che venìssero fatte. E prima di tutto mandàrono in giro a ottomila tra magistrati, sacerdoti d'ogni communione e altre persone capaci, una serie di dimande su l'estensione e la qualità delle terre culte e inculte, li affitti, le giornate, lo stato dei pòveri e altre sìmili materie; e ne ottènnero 3800 rapporti di risposta, tutti stesi con un solo òrdine, dimodochè si potesse fàcilmente stralciare da ciascuno, e compilare quanto riguarda ciascun argomento; e così scandagliàrono partitamente le ìntime condizioni di 110 communità, o vogliam dire d'una metà incirca dell'ìsola.
Il risultamento di questa profonda indàgine, per quanto le preconcette opinioni potèssero averla intorbidata, è chiaro e solenne. L'Irlanda, che è quasi quattro volte la Lombardìa, perchè misura in circa 82 mila chilòmetri di superfìcie, è affatto inculta per un quarto della superfìcie; adunque per un'ampiezza eguale a quella di tutta la Lombardìa. Nel rimanente manca quasi affatto quell'òrdine d'abitanti che si suol chiamare il medio ceto; e che partecipando nel medèsimo tempo alla fatica, alla cultura e all'agiatezza, forma il nervo della nostra nazione. Ampii territorii non còntano un sol ricco fittuario, o un sol possidente che risieda in paese; e la loro popolazione altro non è che una plebe inculta e seminuda, che ondeggia tra un lavoro incerto e un ozio famèlico. Tutte le funzioni civili che altrove sono suddivise e costituìscono le varie classi, rimàngono accumulate su le medèsime persone; e queste, quanto meno son numerose, tanto più sono esacerbate da implacàbili inimicizie, che hanno profonda radice nelle domèstiche memorie, nelli interessi e sopratutto nelle religioni.
Nella provincia di Leinster (a levante), e ch'è la migliore di tutte, perchè contiene il grande empòrio di Dublino, ed è la più pròssima all'Inghilterra, si còntano 8800 fittuarii; ma solo la ventèsima parte di essi ha una tenuta vasta, discendendo fino ai 500 decari (di mille metri di superfìcie); vi sono quasi quattromila pigionanti (3768), la cui tenuta è al disotto di 34 decari; e tra questi un buon migliaio (1046) non giunge<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' IRLANDA|111}}</noinclude>
a 6 decari. Quelli che tèngono una vasta affittanza sono pressati continuamente dai pòveri a conceder loro a pigione qualsìasi ritaglio di terra a qualsìasi prezzo, di modo che alcuni più àvidi e duri, col subaffitto d'un quarto della possessione, pàgano tutto l'affitto. La frìvola legge che dava diritto d'elettore a chiunque pagasse per due sterline (5o franchi) di pigione, diede una forte spinta a suddividere; nè poi l'effetto cessò tosto, quando il censo elettorale venne rialzato a cinque sterline (250 franchi). Il pericolo della fame e la smania ereditaria d'aver parte diretta all'occupazione della terra, fanno sì che il più mìsero bracciante cerca a pigione anche per un solo anno uno o due decari, onde farvi un'ùnica raccolta di patate, ciò che si chiama prèndere in ''conacre''; e l'opinione ch'esso ha della bontà dei possidenti e dei fittuarii dipende dalla maggiore o minor facilità colla quale assèntono a sminuzzare il fondo, qualunque poi sia l'esorbitanza della pigione. Alcuni tòrnano talora fin d'Amèrica, ove lavorando hanno raggranellato qualche denaro, e lo scialàquano in qualche carìssimo affitto, esagerando così l'universale ricerca. Otto o dieci famiglie miseràbili prèndono in commune una campagna, e la divìdono per il lungo in altretante liste; ciascuna ne piglia una lista e la coltiva a suo modo, tenèndola separata da quelle dei vicini solamente per un orlo erboso; e siccome anche in breve spazio la bontà del terreno varia sempre, chi ebbe nel primo anno la prima striscia, debbe avere nel seguente anno la seconda; e così di sèguito, sinchè abbia corso la sorte di tutto il podere. Questa maniera di coltivare, che doveva èssere quella dei Sàrmati e delli Sciti,
{{Centrato|''Nec cultura placet longior annuâ,''}}
toglie che il coltivatore abbia alcun interesse o alcun riguardo al fondo; impedisce di chiùdere i campi, moltìplica i furti e i litigi, contraria l'allevamento del bestiame, e rende impossìbile ogni buona rotazione e ogni allevamento di piante, riducendo l'agricultura a due soli produtti, la patata e l'avena. Vien tollerato dal proprietario solamente perchè fra la miseria dei con-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|112}}</noinclude>
tadini gli par meglio d'aver otto o dieci famiglie solidarie dell'affitto, e di potersi gettar sempre su la meno pezzente. In tanta sminuzzatura l'uso dell'aratro diviene impraticàbile; manca il bestiame grosso, manca il letame; e in supplimento è generale l'usanza d'abbrustolare il suolo, invano vietata dalle leggi; e con questo bàrbaro trattamento lo si snerva e lo si vuota quanto si può, sino a che non rendendo più nulla, rimanga abbandonato al riposo e al pàscolo selvaggio.
Per lo più l'affitto è annuo, molte volte affatto giornaliero e precario (''at will''), perchè il timore d'èssere discacciato è l'ùnica sicurtà che il paesano porga al locatore. Talora la terra è così poca, e così pòvero il pigionante, che non conviene far la spesa dell'investitura. Talora il paesano trova un altro più disperato che rileva il suo fitto, dàndogli un guadagno; e la terra passa così di mano in mano, l'affitto sempre più suddividèndosi, finchè non sia più modo di vìvervi sopra nè bene, nè male, e l'ùltimo locatario lasci al padrone le patate, e vada colla donna e coi figli a vìvere d'accatto. Alcuni fittuarii minàcciano di devastare e straziare coi subaffitti tutta la possessione, e con ciò estòrcono più lunga investitura, o patti migliori, o un riscatto in denaro. Per l'addietro si costumàvano locazioni assài lunghe, anzi a tèrmine vitalizio, e per lo più su la vita di tre persone; ma il ràpido aumento delle popolazioni e la ricerca delli affitti a prezzo esorbitante, e la necessità di premunirsi contro le insolvenze e i subaffitti e li altri guasti, trasse a poco a poco i proprietarii a pigioni brevìssime; e vi contribuìrono anche le passioni civili, e il propòsito di tenere imbrigliati i fittuarii, i quali, se fòssero sicuri d'una lunga locazione, esercitarèbbero più liberamente il voto elettorale, facendo fronte al possidente nelle controversie civili e religiose.
Talora il suolo è così esàusto, che il pigionante non paga affitto, purchè solo prometta di porvi qualche concime. Altri non potendo trarre dal campo se non le patate necessarie per la famiglia, paga l'affitto in giornate da prestarsi ad altro fondo del padrone o del fittuario; ma codeste giornate non gli vèngono richieste se non nel momento della sèmina o del<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' IRLANDA|113}}</noinclude>
ricolto, quando cioè avrèbbe lavoro anche in casa sua, o ne troverebbe facilmente dappertutto, e alla più pingue mercede. Altri non prende la terra se non per esser sicuro d'avere un campo ove collocare qualche giornata di lavoro. Altri, al momento di trarre dal solco le patate, si trova talmente soprafatto di dèbiti, ch'è costretto a cèdere il ricolto; cèderlo al momento in cui la derrata ha il minimo valore, per pagare quelle che consumò pochi mesi prima, quando il prezzo era doppio o triplo; e così la sussistenza d'un anno va perduta nel consumo anticipato di tre o quattro mesi. Altri, perchè ha mangiato la semente invece di spàrgerla, o perchè la mise di troppo trista qualità, non ottiene tutto il ricolto che avrèbbe potuto, e non può sostentar la famiglia, nè pagar l'affitto: e allora il proprietario gli lascia disotterrare le patate, ma non gliele lascia esportar dal campo; e talvolta vi pianta sopra una croce, la quale nessun contadino osa manomèttere. Questi sovente, per non avere luogo vicino ove riporle, o veìcolo o strada da trasportarle, soprapreso intanto da dirotte piogge, è costretto a lasciarle andare in malora nel fango. Il peggio di tutto si è quando il paesano, o per fame che lo stringe, o per prevenire il sequestro e scansare il fitto, scava furtivo e notturno le patate ancora minute come noci e affatto immature; e oltre a sciupare gran parte del produtto, mette con quell'infelice alimento nelle viscere de'suoi figli i germi della febre.
Il proprietario, che da principio vide volontieri moltiplicarsi le famiglie dei contadini, e la vanga squarciare dappertutto le inculte lande, e la somma delli affitti crèscere a favolosa ricchezza, troppo tardi si accorse che il colono doveva in breve assorbire tutto il produtto, e isterilire la terra, e propagar finalmente il contagio della povertà nella casa del padrone. Per qualche anno sostenne egli le spese della sua casa al livello d'un'imaginaria rèndita, dalla quale commisurava il valor capitale de'suoi poderi; e con questa opinione, li assoggettò a sproporzionate ipoteche, che poi col chiarirsi la vera rèndita lo mìsero in crudeli angustie. Una vasta ruina involse adunque il paesano, il fittuario e i men facoltosi possidenti, e le loro terre vènnero ingoiate da quei latifondi la cui sterminata va-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|114}}</noinclude>
stità può resìstere ad ogni infortunio. Il nuovo e opulento signore cerca allora di ristorare l'impoverito suolo; e tornàndolo a pàscolo, e perciò togliendolo alli agricultori, entra in una lutta di vita e di morte colle mìsere moltitùdini, la cui riluttanza rende disputato ed arduo ogni miglior òrdine di lavoro e di produzione.
I proprietarii facultosi vorrèbbero introdurre un'agricultura più ragionèvole, e costituir buone locazioni con copiose scorte, valèndosi dei giudiziosi e diligenti fittuarii scozzesi; ma con quell'ingombro di mìseri contadini è al tutto impossìbile. Un possidente, per raccògliere le minute pigionanze in masserìe di 80 decari almeno, diede congedo a 120 famiglie in una sola parochia, e ne anticipò loro di qualche anno l'avviso, perchè si provedèssero; e vi providero così saviamente, che all'atto della partenza si contàrono cresciuti 40 matrimonii. A una ventina di famiglie il padrone pagò il tragitto in Amèrica; ma ivi pure, se li Irlandesi non giùngono con qualche denaro, vèngono respinti. Quei che cèrcano lavoro in Inghilterra, per lo più vanno mendicando lungo tutta la strada; e siccome il soggiorno di sole sei settimane dà loro diritto ad èssere sussidiati dalle parochie, le autorità communali, se non li vèdono laboriosi, li rimàndano prima; e tutti li anni qualche migliaio vien tragittato indietro dall'Inghilterra all'Irlanda.
In quello stato di cose, quando il padrone ha congedato i contadini, il nuovo fittuario non ha coraggio d'esporre i suoi bestiami e la sua vita alle loro vendette. Le violenze sono così frequenti che, mentre per ogni millione di pòpolo la Scozia nel 1834 contò 840 processi criminali e l'Inghilterra 1681, l'Irlanda ne contò 2752, quasi il doppio che l'Inghilterra, più del triplo che la Scozia. A questi fatti il capitalista si disànima: il proprietario cerca altrove la sua dimora, perde l'amore ai luoghi, perde la memoria delle persone, e abbandona il paesano alli agenti e sublocatori. Tanto ferma è l'idèa dell'Irlandese che la terra appartiene a chi vi àbita e non a chi la compra, che un paesano si presentò ai commissarii stessi, intimando loro ch'egli avrèbbe ucciso chiunque avesse dopo di lui preso in affitto la sua terra. E dimandato se non pensava a<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' IRLANDA|115}}</noinclude>
qual sorte, dopo l'inevitàbile suo supplicio, lasciasse i suoi figli, rispose: «Io sarò morto per la càusa del pòpolo; e siccome ho soccorso io pure i figli di quelli che andàrono al patìbolo prima di me, il pòpolo avrà pietà de'miei.»
La questione si riduce al punto che la terra, vastamente ma pessimamente lavorata, e non presidiata da bastèvoli capitali, porge appena una sola parte di quel frutto onde sarebbe capace sotto miglior trattamento. Nel frutto manca o la parte colònica, o la parte padronale. — O si lascia mangiar tutto al paesano, la cui famiglia accresce i suoi consumi d'anno in anno: e allora il proprietario non può farsi le spese, nè pagar le dècime e le imposte e li interessi delle sue passività. — O il padrone riscuote duramente il suo diritto: e allora il paesano, per non morir di fame, deve escir dal coviglio co'suoi figli e andar ramingo. Insomma il contadino non compensa col troppo scarso e infecondo suo lavoro l'alimento che gli è mestieri ottener dal suolo; e in più chiare parole: le bocche lavòrano più che le braccia. Nei paesi che vanno avanti succede il contrario; il sopravanzo delle òpere sui consumi vi costituisce i nuovi capitali, che ricàdono come pioggia feconda su la terra.
In ciò sta la gran differenza fra l'agricultura delle due ìsole; il nùmero dei fittuarii e giornalieri nella non vasta Irlanda (1,130,000) è maggiore che non sia nella vasta Britannia (1,056,000). A pari spazio di terra, l'Irlanda ha ''cinque'' lavoratori, dove l'Inghilterra e la Scozia ne hanno ''due''; e i cinque Irlandesi, rimanendo inoperosi la maggior parte dell'anno, e facendo un lavoro meno efficace per mancanza delle scorte e delle rotazioni e delle màchine e delli edificii, ricàvano in pari spazio un ''quarto'' incirca del profitto. Infatti il produtto ''lordo'' d'un decaro, comprese le terre culte e le inculte, ragguaglierèbbe nell'una isola 18 franchi e nell'altra 28; le quali cifre divise pel nùmero rispettivo delli agricultori stanno all'incirca come ''uno'' a ''quattro''<ref>Propriamente 18/5 è a 28/2 come 1 a 3,88.</ref>. Epperò in Inghilterra, data una quan-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|116}}</noinclude>
tità di lavoro, può esser quàdrupla tanto la parte padronale, quanto la colònica, ossia quàdruplo il valor dei salarii. E mentre il proprietario irlandese lutta pericolosamente con un paesano ora satollo e riottoso, ora digiuno e disperato, il paesano inglese, sotto un medèsimo regime di dogane e d'imposte, mangia pane di frumento, e il suo padrone riscuote un pingue affitto. La miseria in Inghilterra non è nella classe delli agricultori, ma in quella delli operài, e proviene da molto diverse cagioni.
In Irlanda i lavoranti che prèstano le braccia a giornata, appena tròvano dove impiegare nell'intero anno trenta settimane di lavoro, comprendèndovi anche quelle che consàcrano alle patate del loro ''conacre''. Il salario della settimana ragguaglia all'incirca tre franchi. Li uòmini, che per tal modo non pòssono contare se non su 90 franchi d'annuo lavoro, èrano nel 1837 più d'un millione (1,170,000); e colle donne e i figliuoli facèvano poco meno di cinque millioni (4.770,000). È la più fitta massa di miseràbili che sìasi mai veduta al mondo; e v'ha di che far tripudiare quel nostro metafìsico che ripone nella povertà il progresso e la gloria e la potenza delle nazioni<ref>V. li scritti di filosofia politica d'Antonio Rosmini.</ref>.
Chi abbia senno e imaginazione può farsi un quadro della spaventèvole e nauseosa inopia in seno a cui quella popolazione si adatta inesplicabilmente a vìvere e moltiplicare. — Ùnico cibo le patate, talora esuberanti, talora scarse, o già germogliate, o ancora immature, e per lo più bollite in aqua senza sale. I meno pezzenti, che pòssono allevare qualche bestiame per pagare l'affitto col butiro e colle carni, vi aggiùngono, e non sempre, nei giorni più solenni il condimento d'un po' di cagliata; i più, solo un paio di volte l'anno, gùstano un po' di lardo, o un'aringa, e non conòscono il sapor del pane. E se poi mànchino anche le patate, o sìano costretti a lasciarle sul campo, e non soccorra la pietà dei meno miseràbili, è forza rièmpiersi il ventre d'erbe selvagge. E nei monti le popolazioni più rudi tornàrono talora all'usanza scìtica di rifocillarsi col sangue<noinclude><references/></noinclude>
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cavato al bestiame vivo. Un'aquavite che si trae dall'avena, e si chiama ''whìskey'', è il ristoro universale che conforta lo squallore delle moltitùdini digiune. — Per tutto il vestimento si valutò che un uomo dei meno malestanti spenda all'incirca 33 franchi all'anno, e la sua donna la metà e anche meno; e vanno tutte scalze, in clima ùmido e terra fangosa; e le meno pòvere si rècano le scarpe in mano per calzarle solo su la porta della chiesa; ma non v'è un terzo dei contadini d'una parochia che sia in arnese da lasciarsi vedere alla messa festiva, e si prèstano a vicenda i men cenciosi cenci, per andarvi ciascuno alla sua domènica. E i fanciulli fino ai dieci anni vanno nudi, come al tempo di Cèsare i loro progenitori. — Qual abisso di differenza fra una popolazione esclusa dalla possidenza e i nostri montanari, tanto altieri e contenti di possedere un castagno o un piè di vite, pegno prezioso che sostiene la loro decente povertà tanto al disopra di quell'abiezione!
L'inventario delle mobiglie di duecento famiglie che vènnero esaminate, comprendeva rare volte una pèntola di ferro, un secchio, una cassa, un coltello, una forchetta, tre o quattro taglieri di legno, e qualche sedia da tre piedi. La costruzione d'una capanna, tutta nuova dalle fondamenta al tetto, si valuta a 130 franchi. In una terra priva delli àrbori fruttìferi e spoglia dei selvaggi, e rare volte partita di siepi, queste capanne racchiùdono in mòbili, strumenti e bestiami tutto quasi il capitale applicato all'agricultura.
La casa del paesano è propriamente un tugurio di terra o di sassi, non sempre riboccati, e solo al di dentro; affondato sotterra, senza pavimento, e con uno spazzo ineguale, ùmido anche a mezza estate, diguazzato dalle piogge. Talora si pianta su l'orlo d'una palude, o in un fossato, ove non sia a pagare l'affitto dello spazio; vien talora edificato furtivamente in una notte nebbiosa; poichè il padrone e il fittuario non pòssono cacciare li intrusi, o abbàttere il covile, senza la sentenza del giùdice e il ministerio della forza; il che se anco avviene, il tugurio atterrato risurge tosto in altro sito; poichè forza è pure che il pòvero posi in qualche luogo il suo capo. Il tetto è d'erbe palustri, rare volte di paglia d'avena, rappezzato
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|118}}</noinclude>
con frasche di patata, senza finestre, senza camino, senza foco, o con un foco di fètida torba, il cui fumo si sfoga per l'uscio o contrasta col vento, colla nebbia e colla pioggia ch'èntrano pei fori del tetto. Di sei famiglie se ne conta una che abbia un'intera coperta di lana e stoppa; le altre o hanno una mezza coperta, o si accovàcciano la notte sotto i panni del giorno, spesso ùmidi, talora grondanti, sopra un letto di paglia vecchia, nell'àngolo ove la tettoia è men làcera, accanto al porco; le figlie da capo e i garzoni da piedi; e non si nega mai un àngolo al vagabondo che ignoto, e talora malvagio, cerca un asilo in mezzo a quell'innocente figliuolanza.
In tanta miseria farebbe certo più profonda compassione un pòpolo che invece di moltiplicare, perisse. Ma se codesti sgraziati non règgono tutti alla fame, al freddo e alla febre, quei molti che avànzano sono robusti, vivaci, cordiali e perfino allegri; e appena raggiunta la gioventù si maritano, cosicchè una ragazza di vent'anni e un giòvine di trenta sono segnati a dito, come cèlibi inveterati. E i giòvani vanno a cercare un affitto, e non bàdano al prezzo; e chi abbia una capanna, e la pèntola e la forchetta e qualcun'altra delle dovizie sopracitate, non teme rifiuti, e dimanda la prima fanciulla che incontra al mercato. E ciò che mostra qual secreta disperazione si celi in fondo a questa spensieratezza, si è che ''i giòvani che hanno qualche denaro, sono i più tardi ad ammogliarsi''.
Con siffatta maniera di vita il giornaliero non può mèttere in serbo mai nulla; e se potesse farlo, ancora nel suo disòrdine domèstico preferirebbe darsi qualche sollievo consumando tabacco e aquavite. Se i vecchi hanno figli ammogliati, nell'assegnar successivamente alli sposi un ritaglio della terra, se ne risèrbano una parte libera d'affitto, che i figli e i vicini vèngono a lavorare gratuitamente. Se poi non hanno figli, e sèntono ripugnanza a mendicare fra i conoscenti, e non hanno forza o ànimo di trascinarsi fino tra li ignoti, soccùmbono presto alla fatica e all'inedia. Pochi anni addietro la popolazione non era giunta a tali angustie, e i mendici non èrano tanti, e ad una famiglia pareva ancora vergogna che il vecchio padre andasse accattone. Ma oramài sono pochi i figli che so-<noinclude></noinclude>
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stèntino i genitori, perchè le donne non vògliono torre ai bambini per dare ai vecchi.
Alli infermi nessuno fa crèdito, perchè in caso di morte non vi sarebbe chi pagasse; in una famiglia invasa da contagio, i figli sani si appàrtano dalli infetti solo col portar la paglia o i cannicci del loro giaciglio nell'àngolo opposto; i febricitanti, privi di medicine e d'ogni altro conforto, sono costretti a sostentarsi di patate come i sani, se pure qualche vicino non reca un po' di latte alla soglia del loro tugurio. Se la febre coglie una famiglia di vagabondi, le persone caritatèvoli le àlzano una capanna su l'orlo della strada, affinchè non muoia a nudo cielo. Mentre i dèboli e i vergognosi periscono, l'impudenza robusta e destra scorre l'isola infelice, sfruttando le forze della carità, accattando più cibo che non sia la fame; talora recàndosi a casa in tabacco e aquavite le spoglie delli ingannati; si vide messa in pegno fin la coperta data per carità fra li orrori del còlera-morbo. La irreflessiva cordialità e alacrità del pòpolo irlandese lo rende corrivo ad aggravare la propria sventura per soccòrrere l'altrùi. In fondo alli ànimi vìvono sempre le tradizioni di quei tempi quando le famiglie pastorali, sparse in mezzo alle solitùdini, avèvano promiscuo diritto ai beni; e quando la bàrbara legge del ''gavelkinde'' alla morte d'un padre di famiglia toglieva a'suoi figli l'eredità per ripartirla fra li altri padri della tribù, e si vedèvano le famiglie cacciate dalla capanna, e spogliate del paterno armento, andar mendicando.
«Quando io dimando in nome di Dio, diceva un vecchio, crederèbbero di far peccato a darmi nulla; vedo bene che molti avrèbbero più caro che li lasciassi in pace; pure non mi hanno mai fatto mal viso.» Il pòpolo è persuaso che dando ciò che ha, cioè le sue patate, non ne diminuisce la quantità, ma ne fa prèstito a Dio. Ogni vagabondo che passi all'ora del cibo, prende posto in famiglia quasi per suo diritto, benchè quelli che lo accòlgono non sìano sempre sicuri d'aver che mangiare il dì seguente. Molti che fanno larghezza nel verno, si vèdono andar cerconi l'estate; e un d'essi diceva: «Se alcuno mi chiede in nome di Dio, non so come negare; poichè a me pure non fu mai negato.» Non avviene mai che si<noinclude></noinclude>
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dimandi conto della vera condizione d'un mendico, come farebbe una carità meno cieca. Quindi i ribaldi che abùsano dell'altrùi bontà, vanno di casale in casale spargendo ogni maniera di mali esempi e gettando false novelle e seminando tumulti. Si sa di certe capanne che vènnero visitate in un sol giorno da ben trenta famiglie girovaghe; e tutti sono talmente persuasi della miseria universale, che nessuno dice una parola spiacèvole a un importuno.
In tutti i paesi pur troppo la povertà è ancora largamente diffusa; ma la mendicità è un'altra cosa, ed è sempre un'eccezione; epperò la pùblica providenza e la privata carità pòssono metter riparo almeno alli estremi mali. Ma dove ogni anno, tra la seminagione e la messe, parecchi millioni di creature soggiàciono a quasi certa fame, ogni provedimento in tanto mare di calamità va sommerso, e ogni buon propòsito vien meno per disperazione. Le masse erranti, che infèstano il paese, concòrrono verso quei luoghi ove il raccolto è meno infelice e la miseria minore, finchè, come nelle inondazioni, sìasi equilibrato il livello dell'universale calamità. Ma se dall'una parte la popolazione tuttavia si moltìplica, e dall'altra la terra abbruciata e abusata sempre più isterilisce, e la possidenza è minacciata di divenire a poco a poco una vana parola, nessuna potenza umana può impedire le più orrìbili estremità.
Eppure Iddìo fece la terra d'Irlanda capace di dare a un'altra maniera d'agricultori tre o quattro volte di più ch'ella non produce; e tutti questi gratùiti mali sono generati dalle vetuste institutioni, dai perversi e strani modi di possedere la terra e d'affittarla, e dall'abuso che si fa delle più sacre cose per alimentare una perpetua discordia.
Per quanto sì vasti càlcoli di superficie coltivàbili e di possìbili frutti pòssono valere, si crede che il produtto lordo dell'Irlanda nell'anno 1837 potesse equivalere a 120 franchi per testa, o in tutto 940 millioni di franchi, che il discreto lettore ci permetterà di dire senz'altro ''mille millioni''. Se si potesse prescìndere da tutte le tradizioni e dai pregiudizi inveterati delli uòmini, e per òpera d'incanto ordinare d'un tratto la<noinclude></noinclude>
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malfondata azienda di quella nazione, le forze della natura non contrariata potrèbbero coll'òpera di quello stesso nùmero di braccia, e nello stato presente dell'arte agraria, fruttificare forse ''tremila millioni di più''. Una plebe nuda e affamata, e una possidenza che dorme colle armi sotto il capezzale, ''gèttano dunque ogni anno tremila millioni''; e pàssano la vita a contèndere rabiosamente, e diremo a sbranare fra loro un pasto vile e scarso, e un macilento bestiame.
Quest'aggiunta al presente produtto dell'Irlanda è un'impresa materialmente possìbile, avverata a proporzione di superficie in Olanda, in Belgio, in Lombardìa, in Sassonia, in altre regioni. Codesta abondanza è condizionata a un maggiore e costante lavoro, sussidiato da strumenti, da bestiami, da edificii, da strade, da canali, e sopratutto da una ragionata direzione dei lavori e delli avvicendamenti; tutti beni che non pòssono avverarsi se manca la necessaria fonte del capitale, e la suprema condizione d'un più ragionevol patto fra il possidente e il colono.
Ma nell'inveterata avversione al tràffico e all'industria e alle arti ùtili e belle, nè l'Irlanda potrà mai fornirsi da sè il capitale, nè facilmente troverà stranieri che lo pòrtino là dove si gridò tante volte e si griderèbbe tuttora alla loro morte, nè potrà consolidare alla squàllida terra le fatiche del coltivatore. Il secreto della rinovazione dell'Irlanda dipende adunque in ùltimo conto dall'opinione! Tuttociò che fomenta li odii religiosi, tuttociò che pasce le ambizioni del fedecommesso, tuttociò che perpetua i rancori delle antiche confische, tuttociò che può scemare la fiducia del capitalista, tuttociò che àgita li ànimi e turba i lavori, il solo fatto di congregare a parlamento sul colle di Tara trecentomila infelici, è una influenza funesta a quella terra dissestata.
Il produtto lordo fondiario si valuta in Inghilterra alla ragione del 18 per cento del capitale<ref>Vedi: ''Su l'economia nazionale di List'', nel volume VI del Politècnico.</ref>: o vogliam dire, chi àpplica colà un centinaio di lire alla buona agricultura, dà spinta a produrre non solo quei valori che costituìscono l'interesse<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|122}}</noinclude>
del suo capitale nella ragione del 3, del 4, o del 5 per cento, ma tutte quelle derrate che serviranno ad alimentare le famiglie dei fittuarii, dei contadini e delli operai e conduttieri che assìstono all'azienda campestre. Perlochè sommata ogni cosa, sarà uscita dal seno della terra una massa di cose godèvoli, il cui valore starebbe al capitale impiegato, come 18 a 100. Se partiamo da questo dato, troviamo che per avverare in Irlanda il supposto aumento di tremila millioni di produzione lorda, si richiederebbe l'applicazione annua d'un milliardo per sèdici anni successivi. Ma non sarebbe necessario che lo straniero sovvenisse tutto questo tesoro. Data la spinta con una certa somma, il lavoro delli agricultori, reso continuo in tutto l'anno per mezzo d'una buona distribuzione e rotazione, reso efficace per mezzo dei buoni strumenti e processi, e consolidato sul terreno in costruzioni e piantagioni e movimenti d'aque e di terre, diventerebbe un capitale; e i capitali non si fanno altrimenti. Un ràpido incremento di frutti metterebbe tosto una differenza tra la produzione e il consumo, e lascerebbe un avanzo. Il trapasso delli agricultori superflui, dal campo che inutilmente impàcciano, a nuove arti e al tràffico di terra e di mare, aprirebbe nuovo àdito a proficui lavori, il cui frutto per la lìbera vèndita delle terre e lo scioglimento dei fedecommessi e delle manimorte tornerebbe sul suolo. Ma ciò suppone una prima fiducia del capitalista, una tal quale tranquillità del paese e una ragionevolezza nei pòveri e nei ricchi, che le incancrenite fazioni e l'ìndole nazionale, e più ancora i principii legislativi non làsciano sperare nè pròssime nè lontane. Così è; quando si sono chiamate scienze ùtili la mecànica, la chìmica, la chirurgìa, l'agraria, ancora rimane una scienza più ùtile e più necessaria di tutte, la scienza della legislazione, senza la quale tutte le altre nulla pòssono per la felicità dei pòpoli, e li làsciano giacere nella più turpe abiezione fra qualunque più viva luce di tempi.
Alcuni danno troppo importanza all'aggravio che ha il pòpolo di mantenere colle sue contribuzioni il suo clero. Ma il decoroso onorario di alcune migliaia di preti può tutt'al più ragguagliarsi a qualche dozzina di millioni; troppo tenue somma,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' IRLANDA|123}}</noinclude>
e in confronto ai ''mille'' millioni che il paese produce, e ai ''tremila di più'' che potrebbe produrre. Anche il clero francese in ùltimo conto è alimentato dalle contribuzioni. Ma mentre in Francia questo è un atto di pùblica providenza, in Irlanda prende un aspetto di cui lo spirito di parte abusa, e che solo l'intervento d'un principio legale potrebbe dissipare.
Alcuni accùsano di tutti i mali dell'Irlanda i vasti possedimenti coi quali i conquistatori normanni retribuìrono la chiesa donatrice, e i quali colla corona stessa fùrono trasferiti poi dalla chiesa romana all'anglicana. Se vògliono dire che le grandi manimorte e il possesso usufruttuario nuòcono alla produzione, dìcono cosa che nessuno può negare. Ma in ciò poco influisce se il prelato che lo gode appartenga piuttosto all'una che all'altra chiesa. Finchè le condizioni d'affitto sìeno le medèsime, la terra sarà sempre mal coltivata, e il produtto sarà sempre scarso.
È bensì vero che il voto dell'uomo savio sarà che il frutto di queste terre venga addetto ad officio più opportuno che non sia quello d'esercitare un culto che in gran parte dell'ìsola può dirsi forestiero; e certamente, se queste ricchezze fòssero in mano al clero nazionale, i soccorsi si volgerèbbero dove maggiore è il bisogno. Ma pare che qui si confonda troppo l'onorario dei prelati coi fondi di pùblica beneficenza: due cose che nei nostri paesi sono assài distinte, e che dovrèbbero rimaner distinte anche là. Nè quelle prebende, per quanto sìeno pingui, basterèbbero a sostenere tutti i pòveri, dove i pòveri si còntano a millioni. Nè sarebbe providenza legittimare e perpetuare con rèndite stàbili un'universale mendicità, la quale crescerebbe in breve oltre i lìmiti di queste insipienti providenze.
Meglio adunque che una diretta distribuzione di carità per mano dell'uno o dell'altro clero, gioverebbe ai pòveri che con pùblico sussidio si sovvenìssero mèdici e chirurgi e dispensieri ad assìstere li infermi derelitti; — scuole d'industria e d'agricultura ad ammaestrare quelle moltitùdini nella nuova arte di guadagnarsi il pane, e disvezzarle dalla turbulenta e sùcida vita dei loro padri; — giùdici e carcerieri, che indipen-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|124}}</noinclude>
denti dalle fazioni, non si valèssero del sacro apparato della giustizia per ferire il senso morale delli uòmini, e provocare il delitto; — scrittori che aprìssero li occhi alle genti deluse, disingannando i ricchi di quella vanìssima opinione dei fedecommessi, disingannando i pòveri di quella vanìssima speranza di riconquistare coi tumulti la communanza cèltica, conciliando tutti li òrdini a quel vìvere decente e industrioso e ingentilito dalle belle arti e dalli studii, che fa sensata e pròspera la famiglia, e flòrida e bella la patria.
Un atto pròvido si fu quello che rese invariàbile il futuro valore delle dècime, in modo che non pòssano più crèscere insieme all'aumento della rèndita territoriale. Si valùtano a 14 millioni di franchi; ma una parte è svanita per maneggio dei possidenti anglicani, che ne caricàrono il pagamento ai fittuarii catòlici, sperando che questi o non potèssero o non volèssero prestarlo; e per verità non poteva prèndersi una via che fosse più feconda di turbulenze.
Ma le famiglie potenti tèngono troppo ferma la mano sui possessi del clero anglicano. E in sustanza è questa una delle due forme sotto cui le famiglie conquistatrici possèdono la terra. L'una di codeste forme consiste nel possesso làico con sostituzione ereditaria; l'altra nel possesso clericale con perpetua sostituzione elettiva; ma questa pure si devolve quasi sempre alli eredi minori delle medèsime famiglie. Laonde il possesso che sembra clericale, si risolve per la maggior parte in una specie di patronato domèstico, condizionato a quel gènere d'apparenti funzioni, che noi chiamiamo ''beneficio sèmplice''. Non è fàcile tògliere a codeste famiglie, per mezzo del loro stesso voto parlamentario, un godimento che per l'ineguale riparto delle eredità è necessario sussidio ai loro figli. Alcuni propòngono di vèndere quelle terre liberamente, per disseminare quanto più si può la possidenza, e per associarvi col tempo il màssimo nùmero d'abitanti; e vorrèbbero dare in compenso ai prelati una rèndita iscritta, che per l'aumento della produzione nazionale diverrebbe allo Stato un càrico sempre più leggiere. Il vantaggio vero sarebbe nel rimòvere la viva memoria della confisca, fatto odioso che irrita li ànimi; e il vero male dell'Irlanda è tutto nelle opinioni, ossìa nelle tradizioni d'un'era bàrbara, improvvida, ingiusta.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' IRLANDA|125}}</noinclude>
Possidenti e pigionanti in un punto solo s'intèndono, ed è nel sommo bisogno di trarre dalla terra il màssimo frutto; questo vuole il possidente quando pianta la croce su le patate, e caccia i figli del defunto coltivatore; questo vuole il coltivatore quando si sbraccia a vangare e abbrustolare la terra. — Ma perchè, e il volere del possidente, e le fatiche del villano, e l'ubertà naturale del suolo, pur sempre convergendo al medèsimo fine, giùngono solo alla ruina del signore, alla fame del lavorante, allo squallore e all'ignominia del paese? — Fra questi tre elementi manca il mezzo tèrmine; manca una forma di contratto, ossìa di possidenza, per la quale la màssima somma di lavori e la necessaria somma di capitali svòlgano la màssima ubertà del terreno. Manca quel principio legale che in Lombardìa e nel Belgio e in altri paesi più popolati che non l'Irlanda, sostituì le case alle capanne, le piantagioni alla squallidezza, un pòpolo laborioso a una plebe sfaccendata. Ebbene, in tutte le trattative e discussioni non si legge verbo di questo. Le preconcepite e inveterate opinioni di quel paese, anche in mezzo alla sua ruina, non làsciano vedere un diverso modo di possidenza e d'affitto. E quelle desolanti idèe della communanza cèltica e del fedecommesso normanno stanno sempre fitte nelle menti, e del ricco che riguarda per ciò la possidenza come un privilegio, e del pòvero che sogna pur sempre una rivendicazione o vogliam dire una nuova confisca. Ma lo sventurato non si ferma poi a dimandare a sè medèsimo a chi quella rivendicazione e quella confisca fruttarèbbero, e come si potrebbe dividere a tutti in perpetua communanza una terra insanguinata. E già sarebbe troppo nefando lo sperar di nuovo li orrori del 1641, e troppo assurdo lo sperare l'eccidio dei protestanti, ossìa d'un millione e mezzo d'uòmini vigilanti, armati, e difesi dalla più potente nazione del mondo.
Fra le misure che si propòngono vi è la vèndita delle terre inculte; e quantunque sìano per la maggior parte palustri e torbose, forse darèbbero per parecchi anni transitorio sfogo alla popolazione crescente; ma certamente non sopprimerèbbero nelle terre coltivate quel funesto corso di cose, che fomentò quella poveraglia, e che altra ve ne verrebbe fomentando senza<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE|126}}</noinclude>
tèrmine, sino a che non ne sìano rimosse le cagioni. Sfogata la poveraglia, s'intende che i proprietarii pòssano agglomerare le terre in grandi poderi, diretti da facultosi e culti affittuarii. Ma non si dice poi, come codeste facultose e culte famiglie pòssano uscir dimani da una popolazione làcera e ignorante, o come pòssano venire d'altro paese a stabilirsi in mezzo al frèmito delle turbe concitate e ai peregrinaggi dei trecentomila che vanno a pàscersi d'ardenti speranze sul colle di Tara.
Infine si dimandò l'instituzione d'un magistrato, il quale, con facoltà di decretare e riscuoter tasse, e sequestrar mòbili e terre, e multare e incarcerare, costringa immantinente colla ''forza'' a disseccar le paludi, a chiùdere i campi, a demolir le capanne insalubri; e comandi a'suoi ingegneri di far canali e strade e òpere d'ogni sorta, e ne ripartisca la spesa sui possidenti in ragione del vantaggio che da quelle òpere ciascuno potrà ritrarre. Ma vedendo bene come la massa dei possidenti sia in gran parte angustiata e oberata, e tanto più angustiata e oberata in quei territorii dove sarèbbero a farsi più grandi i lavori, e dove appunto per il maggior disòrdine delle aziende sono maggiori le utilità che un nuovo òrdine di cose dovrebbe sviluppare; e quindi disperando di poterne ricavare il ''capitale'' necessario, si ristrìngono a proporre una tassa che copra l'''interesse'' del cinque per cento. E vògliono che questa rèndita si possa vèndere a un qualunque capitalista, ma che il magistrato rimanga sempre fra mezzo, riscuotendo la tassa del possidente e pagando l'interesse al sovventore. Questa providenza si riduce adunque a mèttere una nuova imposta, la cui pronta e generale riscossione, anche non tornando impossìbile, accresce sempre il disòrdine là dove è maggiore; e suppone che un capitale, appena toccata la terra, ne svòlga detto fatto una rèndita di cinque per cento nell'anno medèsimo. Nè potrebbe tampoco il possidente scontar il frutto dell'interesse sullo stesso capitale; dacchè, come si è detto, il capitale rimane per la maggior parte nelle mani del magistrato, che decreta e compie per forza le òpere ùtili al territorio. E sempre si vede quella furiosa opinione di fare il bene per forza, e con minaccia continua di multa e prigionìa; mentre, ove<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' IRLANDA|127}}</noinclude>
la legge rimova solo i vetusti ostàcoli, il bene scaturisce spontaneo dai ben ordinati interessi. — Si vuole che il magistrato giùdichi infallibilmente quanta parte precisa di vantaggio ne pervìene a ciascun podere. Ma potrà dimandare alcuno, di qual òrdine d'uòmini si comporrà codesta numerosa magistratura, che deve in un sol tempo abbracciare tutti li interessi dell'ìsola. — Se sono estranii al paese, come potranno avere così sagace e fermo sguardo da vedere quali òpere sono a farsi, e in qual misura precisamente giòvano a ciascuno? — Se sono del paese, come in mezzo a tanto furore di parti, potranno fare con equità questo universale ragguaglio di pesi e di vantaggi?
Le altre providenze, come l'instituzione d'un cadastro e di casse di risparmio e banche e scuole communali d'agricultura e d'arti, sono egregie cose in ogni paese; ma insufficienti ad arrestare così vasto torrente di miseria. L'emigrazione, che a prima giunta pare il più certo rimedio, ben si sa che porta fuori di paese i più robusti e intraprendenti; e accresce perciò in quei che rimàngono la proporzione della miseria e dell'impotenza, e alla pèrdita delle più robuste braccia aggiunge le spese d'un lontano viaggio e d'un primo stabilimento. E l'ìsola è capace d'alimentare nell'abondanza e la presente popolazione (100 per chilòmetro) ed anche una maggiore, purchè la legge stabilisse un òrdine di cose che allettasse il pòvero a consolidar nelle terre le sue fatiche e i suoi risparmii, e non a tormentarla ed esaurirla con una infeconda affezione e un'impotente fatica; e purchè l'opinione lo sollevasse da uno spensierato avvilimento, e dissipasse colla plàcida verità delle scienze e colla dolcezza delle arti quelle tràgiche idèe che gli fanno riguardare il possesso della terra non come il frutto ùltimo d'un'accurata industria, ma come il vicino premio d'una guerra civile.
In Inghilterra i giornalieri irlandesi si fanno sempre più numerosi; e prèstano ùtile servigio in tutti i più grossi lavori; e senza le loro braccia la Gran Bretagna non avrebbe potuto còmpiere in pochi anni la prodigiosa sua rete di canali e strade ferrate. Ma in onta ai buoni e certi salarii essi consèrvano le loro zingàriche abitùdini, vivendo accovacciati in gran nùmero<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LO STATO PRESENTE DELL' IRLANDA|128}}</noinclude>
nei più lùridi abituri, i quali in alcune città si costruìscono a bella posta per loro<ref>Every large city in Ireland has been adorned by the English with a cleanly and comfortable quarter; and the Irish have returned the favour by hanging on to most of the large english cities a dirty and disorderly quarter of Helots. Koul, ''Ireland'', 39.</ref>; e anche in mezzo al taciturno e riflessivo pòpolo britànnico si mòstrano sempre cordiali, allegri e fedeli, ma pur sempre vagabondi, improvvidi e negligenti; tanto maggiore è la potenza delle abitùdini, ossìa delle tradizioni, che non quella delli esempii e dei luoghi. Le strade ferrate e le navi vaporiere hanno reso più fàcile all'Irlandese il portarsi all'estremità della Scozia e dell'Inghilterra, che non d'attraversare a piedi l'''isola verde''.
Pare che la profonda spinta dei bisogni e delle attitùdini sia questa, che li Irlandesi, spargèndosi su tutte le ìsole e colonie britànniche, tèndano successivamente a costituire la parte inferiore della plebe, sì per l'ìnfimo gènere del lavoro, sì per il modo di vìvere e di diportarsi; e viceversa le famiglie scozzesi e li artèfici inglesi nel propagarsi su l'Irlanda tèndano a farsi fittuarii, trafficanti, navigatori, intraprenditori, e porvi insomma le fondamenta di quella ''classe media'' che nel pòpolo irlandese non si formò mai. Forse tutte le nazioni si sono incivilite a questo modo, sovraponèndosi le varie tribù nel corso dei sècoli, secondo le attitùdini e le professioni, a varii strati e livelli, come lìquidi di diversa gravità. E forse non è agèvole interròmpere altrimenti le ostinate tradizioni delle stirpi primitive e pure. Ma mentre nelli altri paesi l'unità della religione, avvicinando a poco a poco le nozze fra le diverse stirpi, le venne confondendo e unificando, le discordie religiose conservàrono nelle Isole Britànniche una pericolosa separazione; lo spègnere la quale sarebbe ardua impresa, quando anche il legislatore volesse rivòlgervi ogni suo sforzo, e i parlamenti potèssero per un momento sentire l'impulso del ben commune, come sèntono quello dei familiari loro interessi.
Questo doloroso quadro dimostra come sotto la superficiale e improvisa civiltà del settentrione si cèlino ancora molte tradizioni e abitùdini della primitiva barbarie.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''DELLA SARDEGNA'''}}
{{Centrato|'''ANTICA E MODERNA'''}}
{{Centrato|{{rule|2em}}}}
Nelle rimote età geològiche una lunga linea di sollevamento costituì la massa fondamentale della Sardegna, serpeggiando da settentrione a mezzogiorno, dalla punta più vicina alla Còrsica fino a quella che tra levante e mezzodì accenna alla Sicilia. Essa spinse fuori a grandi intervalli le creste granìtiche e schistose della Limbara, del Lerno, del Raso, del Gennargento, del Serpeddì, dei Sette Fratelli, si diramò a destra e sinistra, e smosse e dirupò in vari modi tutta la zona orientale dell'ìsola, portando in alto li strati calcari che posàvano nelli abissi del mare primitivo. I quali còprono tuttora il largo dorso della Cardiga e del monte Santo, le vette del monte d'Olièna e del Montalbo, e l'eccelsa e spianata rupe dell'ìsola Tavolara.
Lungo questa zona granìtica che guarda l'Italia, un'altra ne costrùssero poi verso ponente e la Spagna, altre meno uniformi eruzioni d'ìndole vulcànica, che accumulàrono a brevi distanze quelli ammassi di basalti, di trachiti, di lave, che frammezzati da brevi pianure fanno gran parte di quelle ineguali e frastagliate marine. La penìsola della Nurra, appen-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|178}}</noinclude>
dice alla Sardegna tra settentrione e ponente, è l'effetto d'un' altra emersione granìtica appena abbozzata; e una striscia vulcànica, trascorsa lungo le falde del Gennargento, tracciò nell'inòspite costa orientale la fèrtile riviera dell'Oliastra. L'intervallo che rimaneva fra le zone dei graniti e le masse dei basalti, rimase colmato coi sedimenti sconvolti dalle eruzioni o sgretolati dalle aque; e forma monticelli e colline e pianure, alcune elevate come terrazzi, alcune circonvallate e rinchiuse a modo di valli.
Senonchè, tutte codeste emersioni si arrestàrono prima di giùngere a considerèvole altezza. E perciò i monti dell'ìsola non potèrono pronunciarsi in catene seguenti e continue, con larghi e schietti declivii, come le Alpi e li Apennini; ma sèmbrano tùmuli giganteschi, sparsi sopra un piano ineguale, il quale ingombra e occulta la traccia sotterranea che li congiunge.
Oseremmo dire che questa mediocrità generale dei monti preordinò di lunga mano le condizioni naturali e le attitùdini civili dell'ìsola. Le sommità della Sardegna non si lèvano sul mare come le ghiacciaie delle Alpi, le cui aque, in aperti fiumi o in sotterranee vene, abbèverano un'immensa ed uniforme declività, tanto più copiose quanto più ne scioglie la calda stagione; nè i monti della Sardegna adèguano d'altezza i Pirenèi, o la Catena Astùrica, o la Sierra Nevada che feconda il mezzodì della Spagna. La Còrsica medèsima torreggia sui mari col Monte Rotondo, e la Sicilia colle nevi perpetue che accèrchiano i fochi dell'Etna. Ma tra le sommità della Sardegna il solo Gennargento s'avvicina all'altezza incirca del nostro Resegone, uno delli ìnfimi scaglioni delle Alpi; e tutto il rimanente dell'ìsola oltrepassa di poco i mille metri. <ref>Il Gennargento, àpice dell'ìsola, è alto metri 1917. La più alta pendice del Limbara 1349, il Lerno 1092, il Raso 1247, il Monte d'Oliena 1358, la Vittorìa 1234, il Serpeddì 1075; i Sette-Fratelli, che dividono il golfo di Càgliari dal Mare Tirreno, non giùngono tampoco a mille metri (957); e dall'opposta riva del golfo la Punta Severa, la più alta del Capo Terra, non sùpera i 983.
Fra le masse vulcàniche dell'occidente la maggiore è il Monte Ferro, ma il suo cratère più elevato, il Monte Urtico, è alto soli metri 1050.</ref><noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|179}}</noinclude>
L'effetto di questo si è che in quella latitùdine meridionale e in quel cerchio di mari, la neve in pochi luoghi fa durèvole soggiorno, benchè talvolta faccia momentanea comparsa anche in aprile. Perlochè i fiumi dell'ìsola, che nella stagione piovosa scòrrono gonfi e interròmpono le vie, in breve inaridìscono; e allora le scarse e tèpide aque, che ristàgnano nei dirupati alvei o fra le argille delle attigue lande, o nei rigùrgiti delle maremme, annèbbiano dei loro effluvii le pianure, e fanno intorno ai lidi dell'ìsola una cintura formidàbile alli stranieri, ed anco ai nativi. A mezzo giugno sui più bassi piani sparisce ogni verdura; e quando le messi sono falciate, quelli spazii senz'àrbori e senz'aque, òffrono l'imàgine del deserto. Il vento di maestro, che soffiando dal golfo di Lione, approda all'ìsola ùmido e freddo, nello scòrrere per quaranta miglia su la riarsa landa del Campidano, giunge sopra Càgliari già secco e cocente. Viceversa, l'opposto vento di scirocco che, giungendo a Càgliari càrico di vapori salini, vi bagna il selciato e le scale, riesce già secco quando arriva per le medèsime lande ad Oristano. Nondimeno il dominio dei venti refrigeranti è quasi continuo, e la direzione generale dei monti e la loro stessa sconnessione ne agèvolano il corso. I venti di maestro, o pròssimi al maestro (N. O.; N. N. O.; O. N. O.); règnano quanto tutti li altri insieme; poco frequenti son quelli di tramontana e di greco; e più rari ancora quelli che prèndono del mezzogiorno. È poi continua l'alternativa tra i venticelli notturni e rugiadosi che vèngono dai monti, e i venticelli marini che sòffiano su l'ora del meriggio. Perlochè, quantunque Càgliari sia d'un grado e mezzo più meridionale di Nàpoli, e giaccia di fronte all'Àfrica, la temperatura media (16° 6 C.) vi è quasi d'un grado men calda che a Nàpoli (17° 4 C.). Ma la pericolosa vicenda dei venti freschi e del sole ardente costringe li abitanti a tenersi tanto più coperti quanto più cresce l'ardor della stagione; e lo straniero, in quel clima africano e nel cuor dell'estate, ritrova con sua meraviglia un pòpolo che porta da tempo immemoràbile vesti di cuoio e sopravesti di pelliccia.
Poche sono in Sardegna le terre basse; anzi il Campidano stesso ha un alto dorso nel suo mezzo, dove giàciono li sta-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|180}}</noinclude>
gni di Sanluri e Samassi. L'ìsola tutta è una scala di pianure interrotte da bassi monti, e talora stese sul loro dorso e più elevate che non le montagne marìttime. Càgliari e Alghero sono costrutte su colli accanto al mare, Eglesia è alta più di trecentometri (323), benchè lontana dal mare sole cinque miglia; e le piccole città di Tempio e di Nuoro sono alte poco meno di seicento metri (576 e 581) come molte altre delle migliori terre, Òsilo, Ozieri, Bono, Orani, Olìena, Meana, Làconi, Ìsili; a più di ottocento metri sono le ville dell'alpestre Barbagia: Belvì, Arizzo, Seùi; e l'abitato più eccelso di tutti, il convento di Fonni, è all'incirca a mille metri (998).
Non è meraviglia che in quelli alti recessi, fra dense selve, e pàscoli verdeggianti, e fontane che scòrrono fredde e lìmpide nelle fessure dei graniti, le bellicose stirpi indìgene àbbiano potuto per molti secoli ripararsi dalli invasori, che ora sbarcàvano a depredare le calde e vaporose maremme, ora a coltivarle; e sempre lasciarle seminate dei loro sepolcri. E v'ha ogni argomento a crèdere che, mentre varie nazioni dell'Asia, dell'Àfrica e dell'Europa appàrvero e scompàrvero più volte su quei lidi, le stirpi primitive sopravìssero alle stragi, e ristorate di bel nuovo nell'asilo dei loro monti, scèsero poi colli armenti a ricondurre la vita errante sul piano derelitto. E tuttavìa dura ai giorni nostri questa lutta d'una tenace pastorizia con un'agricultura vacillante, la quale appena osa stabilire e difèndere i tèrmini dei campi. E durerà lungamente, sino a che il commercio, il quale con sempre diverse genti venne dal mare all'ìsola, ma non seppe mai stèndersi dall'ìsola a signoreggiare sui mari, non siasi ben radicato nell'ìntimo vìvere delle popolazioni, non soggioghi le ùltime reliquie della vita pastorale, e non armi l'agricultura con quei copiosi capitali, senza cui non vale potenza di clima o feracità di terreno.
Questa disposizione naturale conservò in quei pòpoli più vestigia forse d'una età primitiva che non in altra qualsìasi parte d'Europa. E il general Della Màrmora ponendo a fronte li ìdoli di bronzo dei più remoti tempi e i viventi pastori, non solo dimostrò simile affatto la forma delle vesti, ma perfino il modo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|181}}</noinclude>
di trecciare i capelli e di ripiegarli dalle tempia intorno al berretto. Sì poco può il corso materiale del tempo, quando non si mùtano le condizioni della vita civile.
L'istoria parla d'antiche colonie, ma non dice che spegnèssero i naturali dell'ìsola; nè pare che da pòpoli navigatori, industri, adorni di lèttere e d'arti potèssero esser discese quelle tribù che ancora ai tempi di Strabone ''abitàvano caverne, e non seminàvano campi, e depredàvano le terre delli agricultori''. A quale stirpe appartenèvano quelli aborìgeni? Pòpoli primitivi, che li stranieri preclùdono dal mare, non pòssono sviluppare in anguste alpi una propria civiltà, nè lasciare artificiosi monumenti; ma se non vèngono del tutto sradicati dalle valli native, pòssono tramandare nel loro aspetto e nella favella, o almeno nella pronuncia, qualche indicio delle orìgini prime. Abbiamo detto più volte che l'antica geografia dei pòpoli italiani traspare nei viventi dialetti, i quali nella penìsola sègnano i confini delle immigrazioni cèltiche fra i pòpoli liguri, vèneti e toscani, là dov'erano prima che la conquista romana vi sovraponesse colle sue colonie e colle sue vie militari un velo di commune nazionalità. Ora, non v'è ragione che diversamente avvenisse nella Sardegna, ove il mare circostante e il difficil clima e l'ìndole tenace dei pòpoli conservàrono più che in Italia le orme del tempo antico. Quindi dacchè li scrittori dìcono che in Sardegna vi fòssero tribù di Córsi, di Sìculi, d'Afri, e d'Iberi o Baleari, ossia di tutte quelle medèsime stirpi che abitàrono le terre circostanti, qualche viva traccia dovrebbe èsserne rimasa in quelle parti dell'ìsola che furono da loro specialmente abitate. E quindi per entro ai viventi dialetti sarèbbero a scrutarsi quelle consonanze il cui complesso deve adombrare la giacitura delle primitive popolazioni.
La più cospicua e certa di siffatte tracce è quella che lasciàrono i Córsi, i quali, tragittato lo stretto, abitàrono, secondo Tolomèo, la parte boreale della Sardegna; poichè il dialetto quasi toscano dei Córsi regna appunto su tutto il lembo settentrionale dell'ìsola. I pastori della selvaggia Gallura, su lo stretto di Bonifacio, non solo pàrlano un dialetto córso, ma non si assùmono il nome di Sardi, anzi lo danno alli altri abitatori
{{Centrato|CATTANEO. T. II. 12}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|182}}</noinclude>
dell'ìsola, dai quali li distingue anche una maggior fierezza di costumi. Quel dialetto si stende su la riviera di Sàssari, e nella penìsola della Nurra, e in tutte le isolette che giàciono tra la Còrsica e la Sardegna. E non può attribuirsi alla tarda signorìa dei Pisani, poichè non ve n'è traccia alcuna a Càgliari, ove essi èbbero più durèvole soggiorno, mentre intorno a Sàssari avèvano più fermo dominio i Genovesi. Trovato vero ciò che li antichi scrìssero dei Córsi, trovata anche in Sardegna una prova della stabilità delle stirpi intorno alle loro prische sedi, bisognerebbe porre a diligente scrutinio li altri dialetti, ed estrarne la parte più distintiva e singolare, per farne paragone coi linguaggi di quelli altri pòpoli che li stessi scrittori annòverano fra i più antichi della Sardegna, come i Sìculi, li Afri o Cabaili, e li Iberi o Baleari.
È certo che il dialetto più diffuso nell'ìsola, e dominante nelle civili transazioni e nell'uso del pùlpito, e detto propriamente ''sardo'', a prima giunta rammenta molte proprietà dello spagnolo:
{{Centrato|Et cum cara turbada et de ira accesos<br>Oyos los mirat.}}
{{Centrato|''E con faccia'' (ciera) ''turbata e d'ira accesi''<br>''Occhi li mira.''}}
Nè questa simiglianza può attribuirsi al moderno spagnolo, perchè abbiamo scritture anteriori d'un sècolo alle prime spedizioni aragonesi, e di più sècoli al dominio castiliano, in cui si vèdono tutte quelle forme che ad orecchio italiano suònano quasi spagnole, benchè non sìano precisamente tali: ''custas isclas cum aquas dulchis et cum aquas salsas'' (''queste ìsole colle aque dolci e salse''); come lèggesi in una carta del 1216. Perlochè sarebbe a conchiùdere che la lingua romana, nel diffòndersi in Sardegna, incontrasse, secondo i varii luoghi, l'azione d'alcuno di quei stessi elementi che ne formàrono altrove il toscano-córso e lo spagnolo.
Si noti però che sì nel sardo córso come nel sardo proprio<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|183}}</noinclude>
non màncano varie consonanze col dialetto siciliano. A cagion d'esempio il ''v'' latino si muta in ''b'', a rovescio di ciò che avviene nello spagnolo; la doppia ''ll'' si muta in doppio ''dd'', che riesce dentale quanto quello delli inglesi; e per tuttociò la voce latina ''villa'' diviene ''bidda''. Nelle desinenze vocali si fugge l'''o'', e nel cagliaritano e nel córso anche l'''e'', e si mùtano in ''u'' ed in ''i''. Le quali proprietà, mentre contràriano quella superficiale simiglianza che a tutta prima si affaccia tra il sardo e lo spagnolo, richiàmano ciò che li antichi dìssero delle tribù sìcule della Sardegna, e sègnano quasi un antichìssimo nodo commune fra i pòpoli delle tre grandi ìsole itàliche.
È tuttavìa rimane ancora qualche elemento affatto proprio, il quale accenna èsservi nella popolazione dell'ìsola qualche cosa che non consuona nelle orìgini sue con alcuno dei pòpoli vicini. A cagion d'esempio, in molti nomi di ville e territorii, v'è un suono simile al ''j'' francese; e i Sardi lo sègnano colla lèttera ''x'', per esempio, ''Simaxis'', ''Trexenta''. Fra le centinaia di dialetti in cui si modificò la lingua italiana il sardo è l'ùnico che per qualche ignota predisposizione rifiutò l'artìcolo commune a tutti li altri, e derivato dal pronome ''ille'', per adottare a preferenza quello che deriva dall'''ipse''. Quindi invece di dire: ''mira l'ùmido manto tenebroso la notte in l'aria stèndere; mira la luna splèndere'', ec., il poeta sardo dice:
{{Centrato|Mira s'ùmidu mantu tenebrosu<br>Sa notti in s'aria stèndiri;<br>Mira sa luna splèndiri<br>De stellas coronada ec.}}
{{Centrato|Pintore.}}
Nei quali versi s'intravede ad un tempo, quasi in tessuto cangiante, la fibra latina ora vòlgersi alla forma sìcula e córsa, ora alla spagnola, pur rimanèndovi qualche cosa di proprio e singolare.
Tratto tratto poi il dialetto sardo prende aspetto interamente latino, cosicchè come in italiano e in portoghese, ma con altre<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|184}}</noinclude>
voci, vi si sono potuti tèssere lunghi componimenti di parole che sono allo stesso tempo sarde e latine.
{{Centrato|Canto pro quale càusa<br>Gemat Sardinia mìsera<br>De tristu vultu et làcrimas<br>Mandet inconsolàbiles.}}
{{Centrato|Madào.}}
Li sforzi che fècero li studiosi per trovar connessioni tra il sardo e l'àrabo, sono stentati e infelici. I cenni istòrici, che verremo abbozzando per delineare il presente stato civile di quell'ìsola, mostreranno ad un tempo perchè i pòpoli orientali pòssano avervi lasciato più reliquie dei loro edificii che non del loro linguaggio, e perchè ciò che nel linguaggio sardo non è romano, si debba piuttosto attribuire alle più antiche tribù pastorali, che non a colonie fenicie o moresche. Il che potrebbe pòrgere un lume ad illustrare la primitiva istoria del paese.
Le più antiche memorie intorno alla Sardegna parlano di colonie etrusche e fenicie. Non pare che li Etruschi o Tirreni, i quali lasciàrono il loro nome al vicino mare, potèssero esercitar dominio navale senza approdare ad un'ìsola la quale si vede da ogni parte dei loro lidi. Forse quei navigatori asiàtici, che, secondo le tradizioni, fondàrono li Stati etruschi sui lidi d'Italia, altri ne fondàvano al medèsimo tempo nelle ìsole. Lo stesso può dirsi dei Fenicii, che radendo la Sardegna navigàvano alle loro colonie della Bètica e della Mauritania. L'ìsola è tutta sparsa di monumenti, alcuni dei quali congèneri a quelli che i due pòpoli summentovati lasciàrono altrove. Per verità i sepolcri che il pòpolo attribuisce ai giganti e quei rudi obelischi che in Sardegna come in Francia si chiàmano ''pietre fitte'', rammèntano i ''cromlech'', i ''dolmen'', i ''menhir'' dei Celti. Ma più celebrate sono quelle torri che in nùmero di ''tremila'' e più si ammìrano nell'occidente e nel mezzodì dell'ìsola, ove sparse, ove aggre-<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|185}}</noinclude>
gate alle foci dei fiumi, ove ordinate lungo l'orlo d'alto e solitario pianoro,
{{Centrato|come in su la cerchia tonda<br>Montereggion di torri si corona.<br>''Inf.'' xxxi.}}
Sembra avèssero destinazione di santuarii e qualche volta anche di sepolcri.<ref>« Les Nurhags de la Sardaigne et les Talayots des Iles Baléares pouvaient très bien être des monumens religieux, et dans certains cas avoir servi de sépulture. » Della Màrmora, T. II. 159.</ref> Sono a forma di cono tronco; fatte a regolari strati di pietre grezze, senza cemento di calce, rarìssime volte d'argilla, con una o più càmere sovraposte, che alla sommità si rastrèmano quasi a volta circolare e talora acuta; con angusto ingresso per lo più rivolto a mezzodì, e una scala o salita spirale che praticata nella grossezza del muro perviene alla cima. Non sono senza qualche simiglianza alle antichìssime torri sparse per l'Irlanda, che la tradizione attribuisce a una gente orientale adoratrice del foco. E al foco sembra allùdere il nome loro di ''nuraghe'' o ''nurachi''; poichè ''nur'' nella lingua delli Ebrèi, e probabilmente in quella dei Fenicii, sonava ''foco''. E da quella lingua sèmbrano tratti anche alcuni delli appellativi coi quali il pòpolo le contrasegna, come per esempio ''Nuraghe Adoni'', che è quanto dire di ''Dio''. Si còntano nelle collezioni dell'ìsola e altrove ben centottanta figure d'antichi ìdoli sardi, affatto distinte da qualsìasi modello etrusco, romano, greco ed egizio. Nè perciò, come saviamente ragiona il Della Màrmora, pòssono dirsi indìgene; poichè òffrono talora le forme colà straniere della scimia e dell'antìlope, e allùdono alle alte dottrine astronòmiche e dualìstiche dell'Oriente. Pare che le imprese dei Fenicii venìssero simboleggiate, come in Italia e in Grecia, non solo sotto il consueto nome d'Ércole, ma anche di Sardo suo figlio, il quale dicèvasi esser venuto da Tarsis, cioè dalle colonie fenicie di Spagna, e aver dato il nome all'ìsola, e insegnata ai naturali l'arte d'edificare. Le iscrizioni pùniche lo chiàmano ''Ab Sardon'' e le romane ''Sardus Pater''.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|186}}</noinclude>
Anche i Greci parlàvano di due loro colonie, che insegnàrono ai selvaggi il governo del mele e del latte; e i pòpoli Iliensi si dicèvano avere avuto il nome dal greco Iolào. Ma nessuna illustre città greca fiorì mai nell'ìsola, quasi nessun monumento vi rimase di quella nazione, la quale per verità fu precorsa nella civiltà dall'Asia e dall'Italia; laonde ciò che si dice dei Greci primitivi, si deve forse riferire a quelle genti che vènnero dall'Asia a iniziare la civiltà dei Greci stessi.
Tra le colonie fenicie della Libia, Cartàgine fu quella che trasse a sè il primato, sicchè la lontana autorità della madre patria cadde in oblìo. Pare che i Cartaginesi non àbbiano acquistato questo loro dominio su le città marìttime della Sardegna senza grandi violenze; e si narra che estirpàssero le piante, e vietàssero di seminare i campi, e gettàssero in mare li stranieri che vi approdàvano. Infine le èmule città sedùssero le soldatesche mercenarie di Cartàgine, e la mìsero alle strette. Si narra che un grand'esèrcito d'Iberi si ribellasse, e si rifugisse nei monti a vìvervi come nel suo paese nativo, e che dai Córsi fòssero chiamati ''Balari'', il che nella loro primitiva lingua sonasse ''fugitivi''. Ciò fa crèdere che si stabilìssero nella parte dell'ìsola più vìcina alle tribù córse; e per le cose anzidette non sembrerà troppo frivola congettura il notare, che nei dialetti appunto di quelle parti e, come dice il prof. Spano, « nella sezione che « abbraccia la città d'Ozieri, il Meilogo, Ìtiri, Tissi, Ossi, Ploa- « ghe e tutto il dipartimento d'Anglona » (''Ortogr. P. 1, § 37''). dòmina l'aspirazione spagnola. Ed è curioso che l'ùltimo villaggio dell'Anglona, sul confine appunto dei Córsi di Gallura, si chiami tuttora ''Pérfugas'', che sarebbe la traduzione latina del sopradetto córso ''Balares''. Poco dopo la prima incursione dei Romani, una rivolta universale delli esèrciti mercenarii estermino tutti i Cartaginesi che stanziàvano nell'ìsola. Così dopo aver divorato le colonie più antiche, fùrono spenti anch'essi; e non andò guari che li stessi loro mercenarii ribelli, per uno sforzo concorde delli indìgeni, vènnero costretti a salvarsi in Italia.
Roma allora s'invogliò della vicina e inoccupata signorìa; Manlio Torquato vi tragittò e ne fece una ''provincia'', primo paese<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|187}}</noinclude>
che portasse quel nome. Ma la resistenza delli isolani fu pertinace; parecchi cònsoli si trasmìsero mano mano quella guerra; e rimase memoria d'un Pomponio Matone, le cui genti, guidate da veltri, perseguitàvano i Sardi fino nelle spelonche dei monti, come poi fècero li Spagnoli nelle Antille. Nella seconda guerra pùnica i pastori, col soccorso dei Cartaginesi, riprèsero le armi. Tornò allora in Sardegna Manlio, il primo conquistatore; e in una sanguinosa giornata uccise dodicimila Sardi, fra i quali il giòvine loro principe Hiosto, il cui padre Amsicora dopo la battaglia si tolse da sè la vita. La montagna però non era doma, e le legioni dovèvano vegliar sempre alla difesa delle messi su la conquistata pianura. Trent'anni dopo, il presidio romano trovossi subitamente atterrato da una pestilenza: i Sardi còrsero di nuovo alle armi. Allora vi si mandò Gracco il padre, il quale, dopo due anni di guerra e due sanguinose vittorie, fece vèndere schiavi tutti li uòmini capaci di portare le armi; e tra le feste trionfali affisse nel tempio dell'Aurora una tàvola votiva, ov'era effigiata la forma dell'ìsola per lui conquisa, con un'iscrizione che diceva ''morti o presi più di ottanta mila nemici''. Il qual nùmero veramente, anche nella presente popolazione dell'ìsola, comprenderebbe a un dipresso tutti li uòmini dai vent'anni ai quaranta. D'allora in poi scèsero tuttavìa dai loro ricòveri i pastori a depredare le terre coltivate; ma si può appena dare a quelle incursioni il nome di guerra, quantunque i capitani romani per conseguire li onori del trionfo annunciàssero talvolta considerèvoli fatti d'arme. Così dopo un sècolo di guerra, ed è all'incirca due mila anni, l'antica nazionalità dei Sardi era già annodata dalla forza delle armi alla vasta associazione dell'imperio romano, ch'è quanto dire della civiltà europèa.
L'ìsola divenne allora quasi una possessione del Commune di Roma, il quale ne traeva sotto varii nomi larga rèndita di grani e bestiame. Oltre alla dècima del grano, affatto gratùita, si levava talora una ''seconda dècima'' che pagàvasi a basso prezzo: poi il ''frumento estimato'' che pagàvasi a prezzo mercantile; poi ne' casi urgenti v'èrano le compre forzose, che si dicèvano ''frumento comprato''; poi v'èrano i ''donativi'', e il ''frumento<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|188}}</noinclude>
onorario'', ed altre prestazioni; le quali vènnero crescendo, a misura che l'amministrazione degenerava verso la forma orientale, e si riassumeva in una assoluta e noncurante fiscalità.
Ma prima che le cose di Roma volgèssero a quell'estremo mutamento, l'agricultura sarda ebbe pròsperi giorni, e pare che la popolazione fosse a più doppii maggiore che non sia mai stata di poi. I geògrafi raccòlsero i nomi di cinquanta ch'essi chiàmano città, molte delle quali anche nelle parti più interne; ed èrano congiunte fra loro con suntuose vie, di cui rimàngono le vestigia in territorii che d'allora in poi ''non èbbero più strade''; tanta era quella romana civiltà, ora troppo vilipesa da chi troppo la ignora. Per questo mezzo, e pei molti porti marìttimi, dovèvano allora le regioni interne della Sardegna partecipare al libero commercio, che spaziando per l'immenso imperio si stendeva sino alla Persia. Su quelleràpide vie, in quel tràffico senza confini, le disparate lingue dell'occidente si andàrono quasi tutte tramutando in dialetti d'una sola. La Sardegna aveva due città che si reggèvano con privilegio municipale, e pare che i Romani vi fondàssero due sole colonie. Perlochè le tribù indìgene, ravvicinate fra loro e col mondo, apprèsero bensì le voci della lingua universale di quei tempi, ma non pare che venìssero sbarbicate dalle loro antiche terre. Ad ogni modo non poteva, come i disprezzatori del nome romano vanno dicendo, èssere tanto dura ed abietta la vita d'un pòpolo che potè allora, ''allora soltanto e non più mai'', ornare l'ìsola sua di ponti, di templi, di teatri, di bagni e di celebrati aquedutti, l'uno dei quali giungeva a Càlari fin dai colli di Silìqua, per un intervallo di forse trentamila metri. Fra quella pace e quell'abondanza e quella pròvida grandezza si svolgeva la giurisprudenza romana, che scoperse e dettò, a beneficio perpetuo di tutte le nazioni civili, i due fondamentali òrdini della famiglia e della proprietà. La cultura dell'intelletto si spargeva in tutte le provincie, poichè la minor parte delli illustri scrittori latini ebbe i natali in Roma, e li studii già vi si èrano propagati nella classe dei liberti non solo, ma dei servi. E fin dai primi tempi troviamo nel consorzio più elegante di Roma il sardo Tigèllio, cultore della mùsica. E se non sùrsero in Sardegna uòmini pari<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|189}}</noinclude>
a Virgilio, a Livio, a Catullo, ciò fu difetto a quei tempi anche d'altre belle regioni d'Italia, come l'Etruria, la Liguria, la Subalpina; e bisognerebbe saper più assài che non sappiamo delle intime condizioni naturali e religiose dei diversi pòpoli, che si èrano aggregati all'imperio, se volèssimo spiegare perchè la Cisalpina e la Venezia e la Spagna dèssero immantinente alle lèttere latine più illustri nomi che non l'Aquitania e la Sicilia e la Sardegna e parecchie regioni della stessa penìsola itàlica.
Le scorrerìe dei montanari su le terre culte èrano durate, come si disse, per lungo tempo. E perchè il clima riesciva funesto alle legioni romane, Tiberio vi aveva relegati in forma di presidio quattromila tra Israeliti ed Egizii, in pena dell'aver essi tentato propagare in Roma le osservanze dei loro culti. L'oriente, divenuto parte dell'imperio, già cominciava a versar su l'occidente quelle tendenze spirituali che poi vi prodùssero un'indelèbile innovazione. E forse sotto il nome d'Israeliti vi andàrono confusi anche i seguaci del cristianèsimo nascente. E così in Sardegna, in faccia alli indòmiti aborìgeni, si venìvano adunando li elementi tutti del mondo moderno, l'agricultura, il commercio, la lingua, le lèttere, le leggi, la fede, ma senza svèllere del tutto le tradizioni native.
Senonchè, l'autorità militare per diffidenza dei Cèsari a poco a poco trapassò dall'elegante e studiosa cittadinanza d'Italia alle rozze milizie della frontiera settentrionale. Senza avvedersi il pòpolo romano si trovò a poco a poco in forza di stranieri, che dilapidàrono la fortuna pùblica e privata. Alla fine quelle bàrbare soldatesche si dilagàrono nelle provincie a propòsito disarmate e disciolte; e cominciò quel doloroso sovvertimento che alli attòniti pòpoli parve una ''trasmigrazione'' universale del gènere umano, e di cui li istòrici àmano ripètere il pomposo nome, perchè mìrano solo i frammenti delle nazioni bàrbare che con tumulto si mòssero, non le grandi masse che rimàsero immote nelle sedi native.
L'esèrcito dei Vàndali, che dopo aver qua e là vagato in varie provincie si era acquartierato in Àfrica, ne devastò le città e<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|190}}</noinclude>
per zelo d'arianèsimo cacciò i vèscovi catòlici, i quali rifugiati in Sardegna vi portàrono le ossa del più illustre fra loro, sant'Agustino; e si ricoveràrono a Càgliari in un commune domicilio, ove, lasciate al disastroso loro corso le cose del mondo, si raccòlsero nello studio della vita interiore, e promòssero nell'ìsola la nuova fede. Parecchi in Sardegna dal culto delli ìdoli giùnsero in breve alli onori della chiesa; e fatti vèscovi di lontane città, èbbero parte a quelle grandi dispute teològiche che si agitàvano in mezzo alla ruina universale del mondo antico. Ma la decadenza delle abbandonate cose, le rapine dei bàrbari, la ruina delle strade e delli aquedutti, il ritorno delle aque stagnanti, la desolazione dei mari, lo scioglimento d'ogni privata sicurezza e d'ogni vìncolo civile dovèvano aver fatto dileguare in breve la prosperità delle campagne sarde. E colla stessa proporzione tornàvano a predominare nell'ìsola i pastori, le orde dei quali, ingrossate colle bande delli èsuli e dei servi fugitivi, dovèvano infestare l'avvilita agricultura e le crollanti città. E siccome si tenèvano stretti ancora alli aviti loro ìdoli, si trovàrono sempre più stranieri al cospetto dei seguaci tanto del catolicismo quanto dell'arianèsimo, che si dividèvano allora le città del mondo romano. Pare che verso quei tempi, se non già prima, si desse loro il nome di Bàrbari e di ''Barbaricini'', cosicchè il nome di ''Barbaria'', e nel dialetto sardo ''Barbargia'' o ''Barbagia'', restò affisso per sempre alle alpestri valli del Gennargento. Procopio vuole che i re vàndali facèssero trasportar dall'Àfrica alcune orde di Màuri, i quali occupàrono i monti ''vicini'' a Càgliari; e alcuno attribuisce a questi l'origine e il nome dei Barbaricini. Ma è più probàbile che i Vàndali, invece d'ammazzarli in Àfrica, li tragittàssero in Sardegna per opporli alle incursioni delli aborìgeni, come Tiberio vi aveva tragittato Egizii e Israeliti. E i monti della Barbagia non sono ''i vicini'' a Càgliari; e tali dèvono piuttosto dirsi quelli del Capo-Terra, che guàrdano appunto l'Àfrica, tanto più che i contadini di quelle parti pòrtano tuttora il nome vulgare di ''Maureddi''; e non è difficile che, stranieri al paese, invece d'affrontare i predatori pòveri e feroci, si dèssero secoloro a infestare li avanzi inermi delle città. È<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|191}}</noinclude>
fàcile il figurarsi qual fosse il destino delli agricultori, che rimanèvano senza difesa fra i montanari inferociti, i bàrbari della Mauritania e quelli del settentrione.
L'invasione stàbile dei Vàndali in Sardegna ebbe luogo circa trent'anni dopo la prima (456), e durò poco meno d'ottant'anni (534); ma per l'aperta opposizione delle credenze religiose nelle città, e per l'indipendenza dei montanari, non poteva lasciare alcuna durevol radice. Dispersi i Vàndali da Belisario, le reliquie delle città sarde si ricongiùnsero all'imperio di Giustiniano, il quale cercava raccògliere le sparse membra della potenza a un tempo e della legislazione romana. Egli fece stanziare le milizie appiè dei monti per frenare le incursioni dei pastori. Rivolse poi le armi contro li Ostrogoti che dominàvano tuttora nella penìsola itàlica. Nel mezzo di quelle lunghe guerre Tòtila fece un'incursione in Sardegna (551); ma nel breve tèrmine di due anni Tòtila stesso e il suo successore Teia fùrono uccisi in Italia, e cadeva seco loro il dominio della nazione ostrogòtica, che rimaneva affatto sperperata. Pochi anni dopo (568), i raggiri della corte bizantina traèvano in Italia i Longobardi, i quali tentàrono invàdere anche la Sardegna; ma poco esperti d'imprese marìttime, fùrono respinti. E qui finìrono le imprese dei bàrbari settentrionali su le coste dell'ìsola, le quali soggiàcquero in tutto ottant'anni alle incursioni dei Vàndali, e due a quelle delli Ostrogoti; nel qual tempo le terre interne si conservàrono libere e armate. Perlochè le rupi della Barbagia divìdono colle lagune della Venezia il vanto d'èssere state esenti da quelle invasioni.
Il cristianèsimo intanto dalle città della Sardegna si propagava fra li schiavi sparsi nelle campagne; e solo allora il fisco bizantino cessò di riscuòtere la tassa che si era ingiunta a quelli che perseveràvano nei riti pagani. E finalmente, in un trattato di pace tra Zabarda governatore bizantino dell'ìsola e Ospitone principe dei montanari, si convenne che due missionarii fòssero ammessi a predicare fra quelle genti. Senonchè, ciò che Dante scriveva della Barbagia sette sècoli dopo quel trattato, farebbe<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|192}}</noinclude>
crèdere che fra quelle orde pastorali non si fòssero così tosto colla nuova fede riformati i vetusti costumi. <ref>Che la Barbagia di Sardigna assài<br>Nelle fèmine sue è più pudica<br>Che la Barbagia ov'io la lasciài.<br>''Purg.'' xxiii.</ref>
Dopo il sècolo VII non si tenne più memoria dei fatti. « Da questo punto, scrive il barone Manno, maggiori si addènsano le tènebre su la istoria ecclesiàstica e civile della Sardegna. » L'intelletto delli Europèi era caduto nella più profonda abiezione. Noi troviamo la Sardegna invasa dalli Àrabi, senza che nell'ìsola rimanga ricordo alcuno del tempo e del come. Sappiamo solo che Luitprando re dei Longobardi mandò a levare le ossa di sant'Agustino, alle quali diede sepolcro in Pavìa; ùnico fatto che attesti le mutate sorti dell'ìsola. Rimane che i dotti sardi ricèrchino nella doviziosa letteratura dei Musulmani quelle vestigia delli avvenimenti, che non sèppero tramandare i loro padri.
Non sembra però che il dominio saraceno fosse stàbile nè pròspero, poichè non lasciò colà quelli splèndidi monumenti che si ammìrano in Sicilia e Spagna. Anzi pare che li abitanti, difesi dalle maremme e dalle selve, e dalla mobilità stessa del loro vìvere pastoreccio, opponèssero indòmita resistenza. Una crònica francese dice, che, verso li ùltimi anni di Carlo Magno, respìnsero con grande uccisione i Mori, i quali ''furent desconfit et chacié, et s'enfuirent a grant dommage de leur gent;'' e pare che dèssero loro un'altra rotta ai tempi di Lodovico il Pio. La qual prodezza dei Sardi è tanto più onorèvole, in quantochè non solo le armi saracene, abbattuto in un giorno il fiacco dominio dei Visigoti, tenèvano la Spagna, anzi la Sicilia e la Còrsica, ma corrèvano fino alle porte di Roma e alle vicinanze di Parigi; nè si può dire che quel valore fosse innestato in loro da mescolanza di sangue settentrionale, come troppo puerilmente si affermò della Spagna. Fra l'indolenza e la viltà bizantina, pare che la difesa fosse sostenuta da spontaneo moto dei pòpoli guidati dai loro giùdici, ai quali in alcune scritture del sècolo IX<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|193}}</noinclude>
già si dìcono ''suggetti''. Era dunque una provincia abbandonata al nemico, la quale provedeva alla meglio ai casi suoi, poichè le navi moresche avèvano intercetta ogni communicazione fra l'ìsola e la rimanente Europa. In quella inculta e fiera indipendenza vìssero i Sardi circa tre sècoli, fino intorno al mille. E in tutto quel tempo si rammenta solo un conte Bonifacio di Lucca, che raccolta una compagnìa di Toscani, ''assumtis comitibus de Tuscià'', perseguitava le navi saracene lungo i lidi di Còrsica e Sardegna.
Verso il mille, il corso dell'istoria si rannoda. Pare che allora Musset principe àrabo, tragittando forse dalle ìsole Baleari, si annidasse in Càgliari, e di là trascorresse ad assalire la città di Pisa, che fu salva per òpera dell'eròica donna Chinzia dei Sismondi. I Pisani convènnero allora col pontèfice ch'essi avrèbbero la signorìa di tutta l'ìsola, purchè ne cacciàssero il Saraceno. Lo fècero; ma il Saraceno ritornò. I Pisani allora richièsero compagni all'impresa i Genovesi, servando per sè l'acquisto della terra e promettendo di lasciar loro tutta la preda. Senonchè, quando questi vìdero l'ampiezza ed ubertà delle riviere sarde, se ne pentìrono, e vènnero a lite coi Pisani; ma fùrono vinti e cacciati. Verso la metà di quel secolo riappare il nome, sia del primo, sia d'un secondo Musset, il quale vince in battaglia i Sardi e i Pisani; ma mentre assedia Càgliari, viene sconfitto da numerosa armata, raccolta da varie potenti famiglie lìguri e toscane, fra cui vediamo annoverati i Doria, i Malaspina, i Sismondi, i Gaetani, i Sardi, i Gherardeschi; i quali divìdono fra loro la signorìa delle varie parti dell'ìsola, mentre il Commune di Pisa, per onestare l'òpera della forza, fa omaggio feudale della Sardegna alli imperatori. e nel tempo stesso ne dimanda al Pontèfice la sovranità. Ma pare che tutto ciò fosse un mero tìtolo per interdire con legìtimo colore alle altre città del continente il commercio dell'ìsola; e del resto non sembra venisse a turbare il principato che le famiglie dei giùdici erano venute acquistando. Anzi questi avèvano assunto il nome regio, benchè l'eredità rimanesse suggetta ad elezione, od almeno ad accettazione dei pòpoli. Codesti giùdici o règoli erano quattro: di ''Càgliari'', di ''Gallura'', di ''Logodoro''<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|194}}</noinclude>
o ''Torres'' ossìa del paese intorno a Sàssari, e d''Arborèa'' ossia del paese che giace intorno a Oristano.
In quel sècolo XI tutta l'Europa si sottraeva all'incubo dell'influenze barbàriche. Le spedizioni trasmarine dei Toscani, dei Lìguri, dei Vèneti aprìvano alli altri pòpoli il campo delle crociate. L'amore d'un venturoso lucro, il genio militare e l'ardor religioso, che si èrano congiunti nell'impresa di Sardegna, si svòlsero più vastamente nelle famose conquiste d'Inghilterra, di Sicilia e di Palestina. Le armi facèvano strada al commercio, e questo rinovava l'antica ricongiunzione dei pòpoli, operata primamente dalla sapienza romana. Il pontèfice Ildebrando, lagnàndosi che « li uòmini della Sardegna fòssero « omài divenuti più stranieri a Roma che non li abitanti delli « estremi confini della terra, » scriveva un'imperiosa esortazione ai quattro giùdici sardi, Onroco di Càgliari, Orsocorre d'Arborèa, Mariano di Logodoro e Costantino di Gallura; e commendando il propòsito d'Onroco di recarsi a Roma, lo ammoniva a sottomèttersi alle prescritte riforme, essendochè « molte « richieste si facèvano da varie genti alla sede romana per la ''con-'' « ''cessione'' della provincia di Càgliari. » Le quali parole suonàvano terrìbili, in un tempo che Guglielmo di Normandìa stendeva il vessillo pontificio su la ''concessa'' Inghilterra, e tutti li uòmini armìgeri d'Europa èrano presti a seguire i comandi del pontèfice oltremonte e oltremare.
Propagàvasi nell'ìsola l'òrdine benedettino, e i giùdici gli facèvano ampie largizioni di pàscoli, d'armenti e di schiavi. Le sedi vescovili che fra le invasioni barbàriche s'èrano ridutte da sette a quattro, salìvano in breve al numero di quìndici presiedute da tre arcivèscovi, i quali poi riconoscèvano tutti il primato di Pisa. Il risurgimento delle chiese teneva dietro al risurgimento delle città e dell'agricultura avvivata dal commercio italiano. Le antiche genti della Sardegna scendèvano ad accasarsi in riva al mare, presso ai navigatori di Gènova e di Pisa; il giùdice d'Arborèa trasferiva la sua sede nella marina d'Oristano; i Malaspina ristoràvano la città di Bosa, ma più presso al mare che non l'antica; i Doria fondàvano una città sul colle d'Alghero, sotto un cielo salubre, presso a spaziosi porti, a mari<noinclude></noinclude>
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pescosi, a banchi di corallo; e di fronte alla Còrsica, al disopra delle ruine della romana ''Juliola'', edificàvano il Castel Sardo, che allora era detto Castel Genovese; e più addentro inalzàvano le torri di Castel Doria, sul confine della Gallura e dell'Anglona.
Ma quelle colonie legàvano semprepiù le sorti dell'ìsola alle rivalità mercantili di Gènova e di Pisa; e altro vìncolo men dissolùbile stringèvano le donazioni volontarie o forzate che i giùdici facevano di vasti dominii, non alle chiese dell'ìsola, ma a quelle delle città dominatrici. Dai monti della Sardegna si traeva le pietre dure, e da'suoi santuarii le più venerate reliquie, per decorarne il Duomo di Pisa. Così mentre cresceva lo splendore della Toscana, e la pùblica opulenza vi preparava il rifiorimento delle arti, le chiese sarde rimanèvano pòvere e dimesse; e il germe del bello rimaneva chiuso nell'ànimo dei pòpoli, i quali in quell'età, comparativamente dolce e fortunata, che li ricongiungeva alla madre Italia, quasi incatenati da forza arcana di tradizioni non sèppero dalla rude vita del pastore e dell'aratore levar la mente all'imprese marìttime, alle arti, alli studii.
I giùdici sardi, ben lontani dal contraporre accortamente le armi delle due repùbliche, e far di quella emulazione lo scudo della propria libertà, le introducèvano nelle interne loro discordie, e s'inchinàvano nello stesso tempo ad ambedùe. Turbino, che usurpava Càgliari al suo nipote Torgodorio, concesse ai Pisani di riscuoter dazii nell'ìsola, e donò terre al loro duomo; donò sei ville a quello di Gènova, poi di nuovo quattro ville a quello di Pisa, poi prometteva al commune di Pisa un tributo annuo d'oro e di sale. Comita d'Arborèa, che voleva assoggettarsi il Logodoro, dava a S. Lorenzo di Gènova una maremma (''planitiem'') e cento schiavi ''cum bubus et vaccis, cum porcis et iumentis'', e aggiugneva la metà dei monti ove fòssero vene d'argento in tutto il suo ''regno''; e qualora avesse acquistato il Logodoro (''cum acquisiero regnum Turris''), prometteva giurarsi ai Genovesi, e dar loro quattro ville, e la quarta parte delle vene d'argento anche in quel regno; e infine in altra carta dava ''la sua persona'' e quella del figlio e il patrimonio e il regno al commune i Gènova, e per esso al<noinclude></noinclude>
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suo cònsole. Ma il giùdice di Logodoro, Gonnario II, allevato a Pisa e sposo a una donzella pisana, venne ricondutto trionfalmente nel ''regno'' dalle navi di quella città; e inalzando una fortezza nei monti del Gocèano, introdusse nel cuor dell'ìsola la potenza de'suoi protettori. Rozzi patriarchi d'un pòpolo agreste, schiavo al piano o inselvatichito al monte, mal sapèvano rintuzzare l'astuzia e l'arroganza di quei mercanti guerrieri.
Barisone d'Arborèa, assalito nel suo piccolo stato dai giùdici di Logodoro e di Càgliari, concepì nella sua fuga lo strano pensiero di farsi re di tutta l'ìsola; e i Genovesi il secondàvano, e per fàrselo strumento di potenza, chièsero per lui all'imperator Federico Barbarossa il nome di re di Sardegna; e questi, che aveva già dato quel tìtolo al proprio zio Guelfo, il rivendeva a Barisone per quattromila marchi d'argento; e lo incoronava di sua mano in S. Siro di Pavìa, fra li applàusi dei guelfi Genovesi, e le fiere lagnanze dei legati pisani, che gli rinfacciàvano la mal premiata loro fedeltà ghibellina. Ma Barisone, non avendo l'argento promesso, ne richiese li amici Genovesi; ed ebbe a dichiararsi loro ''procuratore nel proprio regno'', e promèttere fortezze e porti e terre e denari, e doni alle chiese di Gènova, e il primato dell'ìsola al loro Arcivèscovo. Ma trovati avversi i pòpoli, e fallita l'impresa, il cònsole Piccamiglio lo ricondusse tosto a Gènova, e lo tenne custodito in pegno delle fatte prestanze, mentre i giùdici rivali e i guerrieri pisani gli depredàvano lo stato. E i Pisani con quella preda andàvano anch'essi all'imperatore, e gli esibìvano quindicimila lire; e Barbarossa investiva della Sardegna anche il cònsole di Pisa, e gli dava una carta solenne e il gonfalone imperiale; e infine, non avendo forza d'avvalorare il suo giudicio, li lasciava lìberi di decìdere la lite colle armi. E infatti i Genovesi àrsero le case dei mercanti pisani a Porto Torre; ed essendo i Pisani sbarcati e infestando le terre, i pòpoli levati a rumore ne fècero estermìnio. Ma il giùdice corse vilmente a Pisa a chieder perdono del valore delle sue genti, e promise denari, e giurò a Pisa la stessa fedeltà che aveva quell'anno medèsimo giurata ai Genovesi. Dopo nuove zuffe per terra e per mare, Barbarossa chiamò di nuovo i contendenti in Pavìa, e divise fra loro l'ìsola. Ma i Genovesi, oltre la<noinclude></noinclude>
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propria metà, volèvano anche l'altra, e guadagnàrono il giùdice di Càgliari, e lo fecero giurare: «Io donzel Pietro (''Ego domicellus Petrus''), giùdice e re di Càgliari, giuro ai santi evangelii «di Dio, che da quest'ora in avanti darò il commercio del mio «stato ai Genovesi, nè lo permetterò ad alcun Pisano.» E qui mentre appare come la signorìa dei Lìguri e Toscani su l'ìsola si riducesse in fin del conto alla prerogativa di commerciarvi, appare anche manifesto il peccato ereditario e indelèbile dei Sardi di non voler far essi il proprio commercio; dal qual fonte sciagurato scaturì sempre dipendenza, povertà, ignoranza e ferocia.
Il litorale della Gallura, signorìa dei Visconti di Pisa, divenne dote d'Adelasia vèdova d'Ubaldo Visconti; questa, già donna più che matura, si sposò al giòvine Enzo figlio dell'imperator Federico II, e intitolato poi re di Sardegna; ma il noncurante giòvane poco di poi rinchiuse la donna in una torre del Gocèano, e se ne andò alle guerre d'Italia; ove, prigioniero prima di Milano, morì poi prigioniero per ventidùe anni della repùblica di Bologna. Scommunicati i Pisani dal Pontèfice, i giùdici li assalìrono, ma essi rùppero le forze de' Genovesi in un fatto campale presso Santa Gillia; poi prèsero la fortezza di Castro, alla cui difesa indarno Gènova richiamò tutte le squadre dall'Oriente; e nel ricuperato castello, da bravi Toscani, inalzàvano chiese e torri d'eccelsa e splèndida architettura. Indarno i cavalieri templarii si frappòsero a pacificare le due fiere repùbliche, per vòlger poi le congiunte forze alla crociata.
Tra i Pisani, il famoso Ugolino della Gherardesca con un suo fratello ebbe Eglesia e il Capo Terra; i Visconti rièbbero la Gallura, e sulla costa orientale l'Oliastra e Chirra. Tra i Genovesi, Michel Zanche, fattosi sposo della madre del re Enzo, divenne giùdice del Logodoro; e ne lasciò erede Ser Branca Doria, altro dei dannati di Dante, e già signore d'Alghero, della Nurra, dell'Anglona, del Bisarcio e del Meilogo. I Malaspina tenèvano Òsilo e Bosa e altre terre; e altre li Spìnola e i marchesi di Massa. Scoppiò infine la più sanguinosa delle guerre fra Gènova e Pisa, dopo la disfatta presso l'ìsola Meloria, arse quella terrìbile discordia che si compiè nella torre della fame.
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L'istoria sarda di quei tempi è quasi specchio ai brevi lampi della parola di Dante.
Guelfo e Lotto, figli d'Ugolino, per vendetta del padre si ribellàrono a Pisa; e munìrono Eglesia, Gioiosa-Guardia, Aquafredda, Domus Novas, e altre terre; ma Pisa li vinse in battaglia, ed espugnò le loro castella; Guelfo rimase prigioniero, Lotto pei dèbiti dell'infelice guerra venne carcerato in Gènova; ed ambedùe morìvano èsuli e invendicati. Anche Nino Visconti di Gallura si ribellò a Pisa, e si collegò coi Malaspina, e coi Doria, e col commune di Sàssari; e dopo la sua morte la sua vèdova Beatrice d'Este portò il retaggio di Gallura a Galeazzo Visconti di Milano; ma Pisa continuò a dominarvi, come in tutta la costa di mezzodì e di levante fino alla Gallura, mentre i Genovesi dominàvano nel Logodoro. Fra quei conflitti s'introduceva dal continente nell'ìsola lo straniero princìpio dell'investitura feudale. La vaga schiavitù venale si trasformò allora nella stàbile servitù della terra, la quale nel corso del tempo si mitigò in sèmplice sudditanza. Fu quello un necessario effetto del principio legale della feudalità, e non già d'un fraterno intenerimento, che troppo avrebbe ripugnato ai duri costumi del medio evo. I tempi èrano vivi e fecondi, e il pòpolo doveva esser più numeroso che non fu poi nel torpore di più tranquilli destini; poichè dalle due repùbliche rivali vi si trapiantàrono molte potenti famiglie e molta plebe industriosa, e molti nomi di ville allora popolose spàrvero tra la brutta pace delle seguenti età.
La sola Sàssari, cresciuta di pòpolo e di ricchezza, s'avviava a règgersi a repùblica come le città d'Italia; e dettava i suoi statuti nel suo vulgare. Nello Statuto di Sàssari sono scritti molti saggi ed umani provedimenti. Non l'infame rappresaglia sui beni dei privati in evento di guerra; non l'infame diritto di corseggiare sui mari; non l'infame albinaggio, ma la pùblica tutela sui beni dello straniero defunto. La ribellione non punita col sangue, ma con multe; e questa è umanità che potrebbe far vergogna al nostro sècolo; la morte riservata alla rapina, allo stupro, al falso, all'assassinio; ingiunto al commune il risarcimento delle violenze fatte entro il suo confine; vietate le armi<noinclude></noinclude>
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private, ma tenuti i cittadini ad avvicendarsi tutti alla custodia della città; l'officio d'accusatore non lasciato alli odii privati, ma confidato a pùblico magistrato; pene contro i giochi di sorte; vietate le solennità notturne, e l'oziar della plebe per le vie: più lievi in generale le pene contro le donne, e protetti da un consiglio di famiglia i loro beni; e molte altre ordinanze su le ipoteche, le senserìe, le vie pùbliche, le quali móstrano un profondo senso di moderazione e di providenza civile, e fanno deplorare che i pòpoli sardi non avèssero campo a svòlgere i felici germi che la natura aveva posto nelli ànimi loro.
Alla fine del sècolo XIII il papa Bonifacio VIII, per disviare li Aragonesi dalla Sicilia, ove ad onta dei sanguinosi vespri egli voleva stabilire la prediletta potenza francese, diede loro investitura feudale della Còrsica e della Sardegna, e sollecitò contro Pisa i guelfi di Firenze e di Lucca. Pisa cercò rallentare coll'oro l'ìmpeto dei nuovi nemici, e si amicava i pòpoli con leggi benigne, e colla fondazione di templi suntuosi. Ma l'Aragonese traeva in una lega il potente Branca Doria, il commune di Sàssari, e Ugone d'Arborèa; e questi faceva trucidare a tradimento tutti i Pisani ch'èrano nelle sue terre e nelle sue milizie. Il prìncipe Alfonso d'Aragona approdò nel 1323 con trecento navi, e assalì Eglesia, dove seicento Pisani lo respìnsero al primo scontro; e gli tènnero poi così risoluta resistenza, ch'egli si volse ad intercettare loro i vìveri e l'aqua; ma solo dopo sette mesi cedèttero alla fame. L'esèrcito pisano, ingrossato da molti Sardi, e guidato da Manfredi della Gherardesca, abbattè nel primo scontro, presso Dècimo, il regale vessillo d'Alfonso; il quale, caduto da cavallo e risurto, fermò il piede su la caduta bandiera, e colla vista del suo perìcolo e del suo coraggio infervorò tanto i suoi cavallieri che rimise la battaglia. I Pisani lo atterràrono una seconda volta, ed egli rimase fra loro quasi solo, grondando sangue da più ferite; ma infine rimase signore del campo, su cui giacèvano mille e duecento Pisani. Manfredi morì poco di poi delle sue ferite. Alfonso assediò il forte di Càgliari, e ne inalzò un altro sul colle di Bonaria, e intorno a quelle mura si combatteva fieramente; ma Pisa, sola a fronte d'un<noinclude></noinclude>
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re di più regni, si piegò a ricèvere in feudo d'Aragona il porto e lo stagno di Càgliari e i sobborghi di Stampace e Villanova. In pochi mesi il nuovo castello di Bonaria albergò seimila aragonesi; varii capitani si annidàrono in varie castella; e una rete di feudi cominciò a stèndersi da un capo all'altro dell'ìsola. Le molestie date ai mercanti pisani e la gelosìa dei Doria e dei Malaspina accèsero una nuova guerra, in cui le navi lìguri e toscane èbbero una sconfitta nel golfo di Càgliari; Stampace, ove i Pisani avèvano le ricchezze loro e le famiglie, fu presa; si cacciàrono di Càgliari i predicatori e francescani di Pisa; si ordinò che i capi delli òrdini religiosi fóssero tutti aragonesi; s'introdusse in città la colonia aragonese di Bonaria; si cacciàrono i sassaresi dalle loro mura, e vi si mìsero aragonesi e catalani. Ma li èsuli di Sàssari perseguitàrono i nemici in mare, e strìnsero Sàssari e Càgliari siffattamente, che parve prudente consiglio concèdere il ritorno in patria ai meno avversi. Riarse a lungo la guerra coi Doria; e le navi genovesi assalìrono le riviere di Catalogna. Salagro Negro, da gentil cavaliero, lasciava libere le donne aragonesi che aveva fatto prigioniere su quattro navi del re; ma quando vide la villana corrispondenza che gliene rèsero i Catalani, trascorse alle più fiere vendette. Guglielmo di Cerbellon, accorso a cacciare i Doria dall'assedio di Sàssari, venne affrontato presso Bonorva dalle fanterìe sarde che a colpi d'asta respìnsero la sua cavallerìa, gli uccìsero i due suoi figli Gerardo e Mònico, e lo ricacciàrono entro una selva, ove l'infelice padre cadde, senza ferite, morto di fatica, di sete e di cordoglio. Alcuni dei Doria duràrono la guerra; altri si piegàrono a tenere in nome del re le loro antiche signorìe. Nicolò Pisani con venti navi vènete si congiunse nel Porto Conte a cinquanta navi catalane comandate da Bernardo Cabrera: e, dopo averle legate insieme con catene e con travi, si affrontò, quasi in battaglia terrestre, ai sessanta legni genovesi d'Antonio Grimaldi, e ne fece esterminio. Gènova, atterrata da quel disastro, si diede in signorìa di Giovanni Visconti signor di Milano.
Alghero, nido principale dei Doria, aperse le porte; ma poco di poi trucidò a furor di pòpolo il presidio aragonese. Il re<noinclude></noinclude>
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Pietro con diecimila fanti, e mille uòmini d'arme, e molti venturieri venuti fin di Germania e d'Inghilterra, venne ad assediar la città; la quale fu difesa da soli settecento uòmini con tal valore che il re, dopo quattro mesi, stretto dalla penuria e dalle malatìe, li lasciò partir salvi delle persone, delli averi e delle armi, pago d'aver le mura d'Alghero vuote d'abitatori. E la ripopolò con quella colonia catalana che ancora oggidì vi conserva il tronco suo linguaggio. Allora il re adunò per la prima volta in Càgliari il parlamento de' suoi baroni; e vi fece far legge che tutti li Aragonesi e Catalani, che avèvano acquistato fèudi nell'ìsola vi tenèssero soggiorno. Così vi si soprapose in perpetuo uno strato di potenti famiglie straniere, saldamente collegate fra loro dal vincolo feudale e dal nome del re. Il solo Mariano d'Arborèa negò di rassegnarsi vassallo.
Cominciò dunque un'alternativa di guerre e di paci, fra le quali Mariano raccoglieva sempre nuove forze, e sommoveva di sotto all'edificio feudale tutta l'ìsola. Pietro di Luna venne infine ad assediarlo in Oristano; ma, colto all'improviso, vi perdette l'esèrcito e la vita. Il re, per far gente, invitò venturieri d'ogni paese, offerse protezione alli indebitati e perdono ai malfattori, e promise l'Arborèa ad un barone inglese, che si esibiva a condurgli mille fanti e mille cinquecento cavalli. Mariano accese per tutta l'ìsola una minuta e assidua guerra, espugnò Sàssari, affamò Càgliari e perseguitò sui mari le navi catalane, ma nel mezzo della sua splèndida carriera venne arrestato dalla morte. È uno di quei casi che mùtano il destino delle nazioni.
Suo figlio Ugone perseverò nell'odio contro li stranieri, e già Urbano VI gli dava speranza di trasferire il nome regio dalli Aragonesi in lui. Egli aveva già occupato con armi vittoriose il vasto contado di Chirra, su la costa orientale, quando l'acerba ìndole sua sollevò in Oristano una sedizione in cui perdette la vita (1383).
La magnànima sua sorella Eleonora indossò le armi, atterrì li avversi, compresse ogni tentativo di governo per commune, e riscosse omaggio nel nome di suo figlio Federico Doria. Il re d'Aragona le fece incarcerare il marito Brancaleone Doria, òspite in<noinclude></noinclude>
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sua corte, e poc'anzi armato da lui cavaliere; e non volle lasciarlo libero se non gli si dava in ostaggio il fanciullo Federico. Ma Eleonora sostenne per due anni la guerra, e conseguì la libertà del marito; il quale poi prese Sàssari e Òsilo, e sollevò la Gallura, mentre il re d'Aragona, trattenuto dalla guerra coi Mori e dalla ribellione di Sicilia, senza porvi riparo moriva.
Frattanto Eleonora raccoglieva le consuetùdini del paese in quello statuto che fu detto ''Carta di Logo''. Ivi rara la pena capitale, vietata ogni composizione nei gravi delitti; confidata la giustizia a una corona di giurati, presi nell'òrdine delli uòmini liberi e indipendenti (''lieros''), e giudicanti «nella coscienza dell'ànime loro». Alla corona di logo soprastava la corona di settimana; e a questa la corona di corte, alla quale, tre volte all'anno, i messi rendèvano ragione di tutti i giudicii dello Stato. Riservata ai migliori la milizia, e addestrata con frequenti rassegne; vietato il portar armi nei pùblici ritrovi; multate le communi che ricettàssero malviventi. Perfetta eguaglianza nelle successioni tra fratelli e sorelle; communione di beni fra i cóniugi che non avèssero stipulazioni dotali; molti ordinamenti a difesa dell'agricultura, ai quali il barone Manno attribuisce la nuova propagazione della vite nell'ìsola; molte prescrizioni per conservare le razze dei cavalli; ordinati i registri de' notài, e limitate le loro riscossioni.
Ma Eleonora aveva impedito che Oristano si ordinasse a commune; e il danno apparve quando ella discese nel sepolcro (1403), seguita tosto dall'ùltimo suo figlio. Il pòpolo suggetto divenne retaggio disputato tra Brancaleone Doria suo marito, Aimerico di Narbona suo cognato e il giòvane re Martino d'Aragona; il quale colle armi delli Aragonesi e dei Siciliani dissipò le navi genovesi, e nel piano di Sanluri, dopo molte ore di battaglia e la morte di seimila Sardi, trionfò d'Aimerico (1409); ma poco dipoi moriva, vìttima delle sue passioni e della bellezza d'una prigioniera di Sanluri. Arborèa tosto riprese cuore, e sotto le mura d'Oristano respinse l'esèrcito vincitore e si elesse un nuovo giùdice in Leonardo Cubeddo. Questi però non sostenne a lungo il pericoloso tìtolo d'Arborèa, e si rassegnò a<noinclude></noinclude>
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cangiarlo in quello di conte del Gocèano e marchese d'Oristano, pagàndolo trentamila fiorini d'oro. Anche Aimerico, dopo un infelice assalto contro la città d'Alghero, rassegnò al re la città di Sàssari e tutti i suoi dominii; Artalo di Luna espugnò le rocche della Gallura; lo stesso marchese d'Oristano represse i montanari delle Barbagie, che tentàrono l'ùltima delle loro irruzioni. Alfonso V, congregato allora in Càgliari il secondo parlamento, dava, dopo cent'anni di sanguinoso contrasto, compiuta forma feudale alla conquista aragonese (1421).
Il parlamento venne stabilito in perpetuo, come tuttavìa dura, nei tre òrdini dei baroni, dei prelati e delle communi, i quali, se convèngono in consesso separato, si dìcono ''stamenti'', e congregati in uno, sono le ''corti generali'' del regno. Il loro consenso, seguito dalla sanzione del prìncipe, ha forza di legge. Lo stamento militare adunàvasi nella chiesa della Speranza, il clericale nell'arcivescovato, il municipale nel palazzo civico; e communicàvano fra loro per ''deputati''. Convenìvano col vicerè nella elezione di sei ''abilitatori'', per esaminare i tìtoli dei membri: di diciotto ''provisori'', per sindacare su le lagnanze fatte contro i regii officiali: e di sèdici ''trattatori'', per ripartire il càrico dell'annuo ''donativo'' e delli altri sussidii, che le corti assentìvano al prìncipe. Il parlamento ottenne la conferma della Carta d'Eleonora, e il divieto di sottoporre li abitanti a tribunali aragonesi. E perchè li officiali regii trascórsero tosto ad arbitrii e concussioni e maneggi di privato favore in onta alle leggi, i baroni con solenne legazione al re conseguìrono di potersi adunare anche da soli, e che sempre si convocasse il parlamento quando qualsìasi delli stamenti lo richiedesse; che ogni successivo re giurasse avanti ai messaggeri del regno d'osservare lo statuto; che lo giuràssero anche i regii ministri, e un tribunale apposito potesse chiamare a sindacato lo stesso vicerè. Il qual giuramento dai re aragonesi si prestò sempre di persona; e dopo di loro, in nome dei re di Spagna, dal vicerè.
L'edificio feudale della Sardegna, nei tempi più pròssimi a noi, era composto di 376 fèudi, metà dei quali (188) appartenèvano a sei signori spagnoli, cioè 76 al marchese di Chirra<noinclude></noinclude>
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(Quirra), 55 al duca di Mandas, 33 al marchese di Villasorre, 12 al marchese di Villacidro, 9 al conte di Montalbo e 3 al marchese di Val de Calzana. E questi venìvano rappresentati nel loro stamento da un procuratore, detto ''podatario'', e nell'amministrazione della giustizia da un legale, detto ''reggitore''. Dell'altra metà, 32 èrano intestati al re stesso, e 188 a signori residenti nell'ìsola, in gran parte però d'orìgine spagnola. Si vede che i re d'Aragona, nel ripartire l'ìsola in fèudi e nell'assegnarli, compensàrono i capitani che avèvano militato seco loro in quelle guerre. Una defezion generale dei baroni non era possìbile, finchè i più potenti risiedèvano nelle Spagne, e i più delli altri avèvano orìgine spagnola, e tutti si venìvano semprepiù intrecciando colla convivenza e colle parentele. La fedeltà dei baroni assicurava anche la fedeltà delle milizie, ossìa dei vassalli, che vivendo disseminati nelle vaste signorìe, nulla sapèvano delle cose del mondo se non quando per respìngere uno sbarco di corsari o d'altri assalitori, il barone o il suo procuratore li chiamava a radunarsi in tumultuaria cavalcata.
Per egual modo, riservando le maggiori dignità ecclesiàstiche a nativi spagnoli, la stirpe aragonese si acquistava l'ossequio delli òrdini religiosi; e inoltre moltiplicando le persone esenti dalla giurisdizione civile, assottigliava del tutto la potenza nazionale. E infine colli impieghi veniva cattivando alla corona l'òrdine cittadino, mentre le poche e non grandi nè ricche città venìvano fra loro disunite dalla varietà dei privilegii, dalla mancanza delle strade, e dalla debolezza generale del commercio e dell'opinione. Per tal modo divenne inùtile il tener nell'ìsola un presidio stanziale, al cui mantenimento male avrebbe potuto règgere la non doviziosa corona aragonese, e che, tanto col dispendio quanto colla inoperosa presenza e colla licenza militare dei tempi, avrebbe alienato li ànimi delli isolani. Perlochè quandanche la forma feudale avesse soffocato nell'ìsola il commercio, l'industria, l'agricultura, quandanche il re stesso si vedesse costretto a raffrenare nei feudatarii le còmpere forzose, le angarìe contro i pòveri trafficanti, l'arbitrio nei giudicii, la protezione dei facinorosi e le altre consuete conseguenze di quel disastroso princìpio, la Sardegna, senza guarnigioni, rimase sempre sottomessa e tranquilla.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|205}}</noinclude>
Una sola volta (1470) si vìdero nell'ìsola armi civili. Il marchesato d'Oristano era trapassato per eredità nella famiglia aragonese d'Alagon, contro la quale, per un rifiuto di parentela, entrava in fiera inimicizia il vicerè Nicolò Carroz, sicchè dichiarò illegale quell'eredità, e quindi estinto il tìtolo e incorporato al patrimonio regale. Si armò Leonardo Alagon, e tratto fuori l'antico stendardo d'Arborèa, ruppe co' suoi vassalli le forze aragonesi nel piano d'Uras, ferì a morte il visconte di Sanluri che le comandava, e occupò varie terre. Dopo una breve pace, assediò in Càgliari il vicerè, che fugìtosi in Catalogna giunse a farlo mèttere a bando di confisca e di morte. Ma li uòmini d'Arborèa vènnero respinti dai terrazzani d'Ardara, poi da' Sassaresi a Mores, e infine sconfitti interamente su la loro frontiera, colla morte d'Artalo Alagon fìglio di Leonardo. E questi fugitivo su piccola nave, e preso dalle galere d'Aragona, moriva poi prigioniero nel castello di Jàtiva in Valenza. Allora il re aggiunse in perpetuo a' suoi tìtoli quello di marchese d'Oristano e conte del Gocèano, per serbare innocua memorìa d'una potenza così formidàbile ai conquistatori; e i re di Sardegna se ne frègiano tuttavìa. Quell'ùltima convulsione dell'indipendenza sarda veniva spenta nel sangue, quasi al tempo stesso in cui l'indipendenza aragonese si perdeva tranquillamente nel nome spagnolo, colle nozze memoràbili di Ferdinando e Isabella. Seguiva in breve il conquisto di Granata e l'immortale tragitto di Colombo (1492); e la Sardegna trovossi troppo pòvera e negletta provincia di troppo vasto imperio.
Nei primi anni delli Aragonesi l'ìsola aveva commercio con Pisani, Genovesi, Vèneti, Anconitani, Napolitani, Marsiliesi, Greci e Israeliti di Barberìa. Tutta quella gente sparì al cospetto del feudalismo aragonese. Nel 1479 si cacciàrono dall'ìsola tutti i trafficanti córsi; nel 1492 s'introdusse l'inquisizione, e fùrono espulse tutte le famiglie israelìtiche, che omài da quìndici sècoli esercitàvano l'oscura loro industria, e noleggiàvano il servigio dei loro risparmii ad un'agricultura a cui le usure stesse èrano inestimàbile beneficio. In breve nell'antico granaio del pòpolo romano mancò perfino la semente da spàrgere su li ubertosi campi. Sàssari, la seconda città<noinclude></noinclude>
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regno, si ridusse a meno di tremila abitanti; rimàsero deserte molte ville che fiorìvano nelli agitati tempi di Branca Doria e d'Ugolino; e fùrono abolite per mancanza di pòpolo dieci sedi vescovili. Fu troncato ogni vìncolo colla madre Italia, quando appunto Colombo, Machiavello, Ariosto, Michelàngelo vi rinovellàvano tutti i prodigii del pensiero. Il distacco dall'Italia fu tale, che li antichi statuti di Sàssari, d'Eglesia, di Bosa venìvano, a preteso servigio della commune intelligenza, tradutti dalla lingua straniera, cioè dall'itàlica nella catalana; alla fine il pòpolo sardo finì a crèdersi spagnolo; e questa opinione sopravive ancora oggidì in certi conventi di pòvere monachelle che si fanno riguardo di parlar fra loro altrimenti che in castiliano, e alcune ancora in catalano, come ai tempi del re Martino.
I due sècoli, che seguìrono, di quell'infelice dominio feudale e spagnolesco, non òffrono notèvoli vicende. Sarèbbero solo ad annoverarsi le frequenti imprese tentate sui lidi dell'ìsola dai vicini Barbareschi, sempre valorosamente respinte dai pòpoli, màssime dopochè le coste fùrono munite di torri. Nel 1528 Andrèa Doria e Lorenzo Orsini, che militàvano per la Francia, sbarcàrono con quattromila soldati sopra Castel Sardo; ma i baroni Manca di Tiesi vi si chiùsero coi loro uòmini; e quantunque senza vìveri e senza artiglierìe salvàrono la fortezza, e tòlsero una bandiera al nemico. Questo si volse a prender Sorso e Sàssari; ma i Sassaresi riavuti dal primo stupore, lo strìnsero entro le stesse loro mura, e lo ridùssero a uscire e riprèndere il mare. Anche li ausiliarii spagnoli, che sopravenuti troppo tardi per combàttere si credèttero giunti in tempo per mèttere a ruba il paese, vènnero cacciati dai paesani. Senonchè, alla guerra succedeva tosto la peste e una memoràbile carestìa.
Un altro sìmile tentativo veniva fatto nel sècolo seguente dai Francesi, che con quaranta navi, capitanate dal duca di Harcourt e dall'arcivéscovo di Bordò, sorprèsero Oristano (1637). Ma le poche genti sarde che potèrono raccorsi in quelle spopolate maremme, èbbero l'avvedimento di passare e ripassare con arte sul di S. Giusta, cosicchè i nemici, credèndole più numerose,<noinclude></noinclude>
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èbbero riguardo d'inoltrarsi; e così dièdero tempo di radunarsi ad altre genti; viste le quali, dato il sacco, sgombràrono la città. Ma le milizie, guadato il fiume Tirso, li serràrono sì dappresso che ricuperàrono gran parte della preda, e prèsero otto bandiere e ùndici legni. Un'altra nave francese, che minacciava le marine d'Alghero, fu presa da quei cittadini nel 1644.
Ferdinando, con prodigalità sprezzante, aveva donato tutti i fèudi vacanti in Sardegna ad un suo zio, che immantinente li rivendeva a contanti. Il procurator fiscale ebbe arbìtrio di vèndere qualsìasi parte dell'ìsola a qualsìasi persona. Vendè il diritto d'esìgere le tasse delli officii e dei privilegi; e accaparrò ad un Genovese la pesca del tonno e quella di tutti i più fruttuosi stagni. Ad ogni istante si sospendèvano le paghe dei magistrati; quindi numerose discipline per contenere la bisognosa venalità: divieto di concòrrere ai pùblici incanti, d'aver mano in negozii, di ricever donativi, di possedere armenti, affinchè non avèssero interesse a protèggere le irruzioni dei pastori entro le terre seminate; i quali divieti móstrano già per sè qual fosse il corso spontaneo delle cose. E un governo, a cui giungèvano li àurei galeoni dalle Indie, era in tale discrèdito, che non poteva ottener alcun prèstito dai privati, senza la mediazione e la sicurtà dei municipii; i quali infine succombèvano anch'essi alle esigenze ed alle sregolatezze del fisco.
Questo non poteva dunque sostenere le forze necessarie alla pùblica sicurezza. In tanta ampiezza di lidi tre galere formàvano tutta la marina, quantunque vi fóssero capitani generali di mare, con fastoso codazzo d'officiali senza navi e d'amministratori senza arsenali. In terra bisognava che i privati pagàssero un tributo alle bande dei ''barracelli'', le quali in ricambio promettèvano di rispònder dei danni arrecati alle proprietà nel loro distretto, cosicchè la sicurezza delle persone e delle cose era un privilegio di chi poteva comprarla. Tutte le persone più capaci di sopportare le gravezze, n'èrano per uno o per altro tìtolo esenti. Chi aveva portato in gioventù l'àbito clericale, anche passato ad altra condizione e divenuto padre di famiglia, rimaneva sciolto dalla legge civile; e questi ''clèrici coniugati'' eccedèvano del doppio il nùmero dei veri. Le immunità, compartite dall'in-<noinclude></noinclude>
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quisizione e dalle altre corti clericali ai loro familiari, sottraèvano alla giurisdizione civile e ai diritti del fisco uno straboccheévol nùmero di persone; in cinque villaggi della Gallura si contàrono a un tempo cinquecento esenti. E i pochi non esenti rimanèvano tanto più oppressi dalle dècime e dalle prestazioni ch'èrano tenuti a contribuire colle bestie e colle braccia.
Mancando così il fondamento della lìbera proprietà, del commercio, della giustizia, della sicurezza, le terre dovèvano ritornare squàllide e inculte, sfrenate le aque, raggruppate le popolazioni nei luoghi forti, lontane dai campi che dovèvano coltivare, e sui quali non potèvano viver sicure, e quindi costrette a sfruttarli piuttosto col pàscolo che colla cultura. Nello stesso tempo si prodigàvano palliative misure d'inefficace e ostentata providenza. Si comandava a tutti i possessori di terreni chiusi di piantare almeno ventiquattro gelsi, e nelle terre feraci d'oleastri d'innestarne almeno dieci per anno. Si comandava vanamente ai signori di stabilir molini per franger le olive, di nutrire un armento di dieci cavalli per ogni fèudo; si instituiva in ogni villa nonsoqual ''censore agrario'', che invigilasse l'agricultura e conservasse le sementi; e si concedèvano immunità alle persone nell'atto che lavoràssero i campi.
La difficultà dello smercio toglieva ogni valore ai produtti campestri, che venìvano sciupati sul luogo con pròdiga e oziosa imprevidenza, la quale s'internava in tutte le abitùdini dei pòpoli. Il barone Manno narra che in un convito rusticale convènnero 2500 persone, alle quali s'imbandìrono con rozza pompa 740 montoni, 22 vacche, 26 vitelli, 300 tra capretti, porcellini e agnelli, 600 galline, 3000 pesci, e si prodigàrono nelli intìngoli 50 libre di pepe. In mezzo a tanta esuberanza di derrate, in un'ìsola più ampia della Lombardìa, tutte le merci esportate dal porto di Càgliari appena sommàvano al valore di centomila scudi, e ad altretanto quelle del porto d'Alghero. Nell'interno mancàvano le poste, mancàvano i corrieri delle lèttere, non v'èrano strade; e l'isolamento verso l'èstero era tale che le carte del governo dirette alla Spagna si ricapitàvano prima a Nàpoli, perchè viaggiàssero a bell'agio con quelle delle altre provincie italiane.<noinclude></noinclude>
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Il solo vìncolo che univa le città sarde era quello della rivalità, anzi dell'odio. La stessa mano che fomentava altrove i rancori tra Palermo e Messina, tra Milano e Pavìa, opponeva studiosamente Càgliari e Sàssari, Sàssari e Alghero. In Alghero si fece statuto che i Sassaresi non vi si potèssero mostrare colla spada al fianco; e in Sàssari vi si rispose argutamente, ordinando che li Algheresi non potèssero venire a Sàssari se non cinti di due spade. La vita della nazione era concentrata nei pochi municipii; Càgliari fondava un'università, e Sàssari non rimaneva indietro, e ne fondava un'altra. Le dàvano ai gesuiti, i quali nella prima aprìvano quattro scuole di loro teologìa, tre di loro filosofia, una di lingua ebràica; e nella seconda quattro di teologìa e casi di coscienza e una di filosofia. Filippo III aggiugneva poi a quella di Càgliari una scuola di teologìa tomìstica, una di teologìa scotìstica, una di filosofia scolàstica, sei càtedre legali e due di scienze mèdiche. Questi èrano tutti li studii di scienze in Sardegna; ma essi pure duràrono poco, perchè l'istruzione si abbandonò ai privati; e quantunque ogni anno si publicasse l'orario e il nome dei professori, li officii loro si ridùssero alle solenni vanità della làurea; e a Càgliari nel luogo dell'università si stabilì una caserma e un teatro. L'insegnamento si riduceva a far imparare a mente alcune vuote fórmule, e pervertire l'intelletto con insulse e stèrili sottigliezze, mentre l'eloquenza si educava alle ampollose contorsioni che fècero ignominiose e derise le scuole del seicento, non solo in Sardegna, ma in tutti i paesi che soggiàcquero alle stesse corruttrici influenze.
Ma perchè ai mali va talor congiunto qualche bene, che poi col cessar dei mali non cessa, è giusto il dire la profonda mutazione che sotto il règime feudale delli Aragonesi avvenne nelle sorti dell'ìnfima classe del pòpolo, cioè la tàcita abolizione della schiavitù. Senza che li schiavi stessi s'avvedèssero, il loro vìncolo alla persona e ai voleri del padrone divenne vìncolo al fèudo, alla terra della patria, a doveri certi e tradizionali. I fortùiti contubernii dello schiavo ad ogni ora comprato e venduto, divènnero stàbili e umane famiglie, su le quali vènnero a trapiantarsi la milizia, la parochia, la commune,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|210}}</noinclude>
facèndone rudimento e imàgine delle più illustri e costumate cittadinanze. Non è però a dimenticarsi che nelle ùltime leggi d'Arborèa, benchè il concubinato si trattasse come una forma ordinaria del viver domèstico, era già ordinato che non si potèssero colla vèndita separare li schiavi che avèssero prole.
Inoltre la feudalità, come osserva il barone Manno, si sovrapose alla Sardegna, già disciplinata dalle leggi, già ripolita nel soggiorno delle corti; non èrano orde feroci di Vàndali o di timarioti, non èrano i venturieri collettizii di Guglielmo Conquistatore, ma un'antica baronìa, che seguiva un prìncipe all'impresa d'allargare il suo stato, e accrèscere il nùmero de' suoi buoni vassalli e delle sue buone città. Quindi il règime feudale in Sardegna represse bensì il lìbero progresso e la prosperità e l'intelligenza dei pòpoli, ma non portò quelle violenze e quelle turpitùdini che lo infamàrono nei luoghi ove primamente nacque. Il regio potere lasciò bensì ai feudatarii il diritto di decimare i produtti della terra e le fatiche dei villani, e di comandar le milizie in guerra; ma già forte e adulto, non abbandonò loro del tutto la giurisdizione; e l'appello al re prese poi forma solenne sotto Filippo II, il cui naturale istinto di dominio impose ai feudali il freno della ''Reale Audienza''. E siccome nei fèudi regii si dava ricetto ai disertori delli altri fèudi, così i possessori di questi nelle consuetùdini stabilite in quelli avèvano un lìmite, che non potèvano oltrepassare senza perìcolo di trovarsi derelitti dai loro vassalli.
Finalmente la feudalità, ponendo sopra i pòpoli dell'ìsola un centinaio di famiglie strette fra loro da communanza d'orìgine, d'interesse e di fedeltà, stabilì in perpetuo l'''unità territoriale''. Le guerre guerreggiate fra li antichi pòpoli di nemica stirpe divènnero risse tra pastori e agricultori, tra municipii e municipii, e vendette ereditarie d'oscure famiglie; e i combattimenti si ristrìnsero in omicidii, di cui la moderna civiltà tende a reprìmere sempre più la dolorosa frequenza. Nessuno potè più rialzare la bandiera d'Arborèa o di Logodoro; e quando il marchese di Cea volle vendicare il suo sangue nel sangue del vicerè spagnolo, invece d'èssere un prìncipe che esèrcita alti diritti,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|211}}</noinclude>
come Mariano d'Arborèa o Nino di Gallura, non fu più che un privato malfattore.
Coll'estinzione dei reali di Castilia, verso il 1700, cominciò un corso di novelle influenze. Fra il sonno della Spagna e dell'Italia, il settentrione aveva tratto a sè la potenza mercantile; appàrvero per la prima volta nel Mediterraneo le navi britànniche. La guerra per la successione spagnola accese la discordia tra i feudatarii sardi. Una rivolta fu con profonda dissimulazione tessuta dal conte di Montesanto, che coll'òpera d'alcuni frati communicava con suo fratello, il conte di Cifuentes, rifugiato in Catalogna. Cominciò a sollevarsi la Gallura; l'ammiraglio Lake bombardò Càgliari; i cittadini indarno sollecitàrono alla difesa il vicerè; i congiurati che lo avviluppàvano apèrsero le porte, e i soldati spagnoli fècero ala a un reggimento tedesco ch'entrò nella cittadella.
Il nuovo governo, bisognoso di denari per la guerra, incamerò la vèndita del tabacco; perilchè Sàssari tumultuava, e bisognò acquetarla con modi amichèvoli. I partigiani borbònici sollecitàvano intanto una spedizione; ma fu sventata dal tradimento dei ministri spagnoli. Il ritorno della Sardegna alla Spagna non avvenne se non dopo alcuni anni, per l'ardita spedizione che il cardinale Alberoni preparò in secreto. Èrano dòdici vascelli da guerra, cento da càrico, ottomila fanti, seicento cavalli. Il marchese di S. Filippo, istòrico di mèrito non vulgare, vi aveva preparato l'ànimo dei pòpoli; Sàssari tosto insurse; i marchesi di Montenegro e Montealegro percórsero l'ìsola con bande di cavalleggieri; il vicerè sgomentato fuggì ad Alghero; la flotta d'Alberoni gettò in Càgliari cinquemila bombe; il presidio tedesco capitolò; un battaglione tedesco venne preso in un angusto passo della Gallura da settanta paesani, guidati da un cittadino di Tèmpio; le fortezze d'Alghero e Castelsardo apèrsero le porte. L'impresa, disposta con arte, fu eseguita con vigore; ma i grandi d'Europa fùrono unànimi a condannare una spedizione, che avrèbbero ammirato, se non fosse stata òpera d'un pòvero prete fìglio d'un ortolano di Piacenza.
Li Spagnoli vittoriosi trattàrono il paese come conquista, in-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|212}}</noinclude>
gratamente; vessàrono i municipii, e manomìsero le loro rendite; ventimila soldati, che si destinàvano all'impresa di Sicilia, alloggiati in vari luoghi molestàvano coll'insòlita presenza i pòpoli, facèvano pàscere dai cavalli il frumento in erba. Fu triplicato il càrico dell'annuo donativo, accresciuto il prezzo del sale, e costrette le famiglie a comperarne più del consumo; s'impose una carta monetata, e vènnero ingiunte straordinarie contribuzioni, con minacce di càrcere e confisca. Così di loro mano li Spagnoli dièdero il primo crollo a quell'edificio d'opinione che i loro padri in quattro sècoli avèvano faticosamente inalzato.
Nei trattati, che tènnero dietro a quelle guerre, la Savoia ottenne prima la Sicilia, poi in luogo di quella, ebbe con tìtolo regio la Sardegna. Il barone Pallavicini, fattone vicerè, vi giunse dalla Sicilia (16 luglio 1720) con sette battaglioni e coi dragoni di Piemonte, ricevè l'omaggio dei tre stamenti, e giurò in nome del re Vittorio Amedèo l'osservanza dello Statuto.
Il nuovo governo si studiò di mescolar nelle magistrature le contrarie fazioni, affinchè obliàssero le passate discordie; e pose mano a riordinare le dissestate finanze. L'òrdine e la vigilanza italiana spiàcquero sulle prime a gente avvezza alla fastosa incuria spagnola: ma i pagamenti pronti e stàbili cattivàrono tosto la commune approvazione. Intanto s'intraprendeva la lenta demolizione dell'edificio feudale. La guerra civile aveva fomentato le violenze e le vendette; turbe di malviventi infestàvano le campagne; li asili ecclesiàstici e le esenzioni personali favorìvano la loro impunità; nè la corte romana assentiva che vi si ponesse mano se prima non si riconoscesse da lei l'investitura del regno, dato quattro sècoli addietro alli Aragonesi. Le repùbliche di Gènova e di Venezia sollecitàvano l'opposizione romanesca, per naturale avversione a una potenza militare e ad un novello nome di re in Italia. Le famiglie feudali avèvano tratto nelle sanguinose loro discordie le popolazioni; e a Nulvi nell'Anglona combattèvano le donne stesse; e la viràgine Lucìa Delitala si mostrava armata a cavallo, e si vantava di ferir più lontano di qualunque bersagliere. Su le rupi della Gallura v'era un pòpolo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|213}}</noinclude>
di banditi, che vivendo in capanne e caverne, scendeva a far preda. Il vicerè Rivarolo disperse le bande; molti tragittàrono in Còrsica; molti presi; giustiziati solennemente i più feroci. Egli percorse l'ìsola con pomposo sèguito, interrogando tutti, visitando le càrceri, e spaventando i protettori dei malviventi. L'effetto fu tale che nella sola villa di Sàrdara e in un sol anno il nùmero de' buoi da lavoro si accrebbe di trenta paia.
Si stabilì nuova forma pei processi criminali; s'instituìrono pùblici ragionieri; s'impósero discipline alli avvocati; si mandàrono mèdici e chirurgi a studiare sul continente; s'introdùssero ecclesiàstici italiani per insinuare l'uso della bella lingua; si favorìrono le nozze fra i militari piemontesi e le donzelle sarde; si accòlsero i signori alle càriche in Torino; il clero e i magistrati èbbero a lasciare il vestimento spagnolo.
La colonia che i corallieri genovesi avèvano nell'ìsola di Tabarca, travagliata dai Barbareschi, si trasferì nella deserta ìsola di S. Pietro. Giùnsero i coloni con arredi da pesca e da campagna, e stèttero attendati finchè non fùrono costrutte le loro case a Carloforte, sotto cielo salubre, in buon porto, abondante d'aqua e di legna. Il marchese Della Guardia, che aveva fatto le maggiori spese, prese il tìtolo di duca di S. Pietro; ottenne di formare un reggimento nazionale sardo, e suo figlio donò centomila lire per istituirvi una banda musicale. Altri Tabarchini, schiavi in Barbarìa, e riscattati dal re, si ricongiùnsero ai compagni. E una colonìa di Greci, che in Còrsica era vessata da quelli abitanti, si tragittò in Sardegna, sul Monte Tresta.
Ricomparsi nella Gallura i malviventi, il vicerè Del Carretto si avvisò di tèssere un concerto per farli combàttere fra loro; ma nessuno di quelli comunque sciagurati si prestò al tradimento, benchè si dicèssero pronti a rientrar perdonati nella vita tranquilla; tanta è la naturale magnanimità di quel pòpolo.
Surgèvano intanto d'ogni parte progetti di colonie, di dissodamenti, di scavi, di manifatture; ma i più delli intraprenditori, come avviene, avèvano poca perizia delle cose e delle genti, o scarseggiàvano di capitale, o abbracciàvano troppe imprese ad un tratto, e in tanta insalubrità di luoghi.
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Le milizie paesane si mondàrono dei molti malviventi che ne facèvano parte, e si ridùssero a ventitremila fanti e settemila cavalli. Si ristrinse il diritto d'asilo; un breve pontificio riprovò le esenzioni dei ''clèrici coniugati''. Si aprìrono poste e regolari carteggi col continente; si fècero ponti, si aperse qualche strada; Deidda, che in paese senza scuole si era fatto ingegnere da sè, prosciugò vari stagni, frenò li straripamenti del Tirso, scoperse l'aquedutto di Càgliari e altri avanzi della pròvida antichità; il piemontese Plazza aperse scuola di chirurgìa, ed esplorò i minerali. I libri elementari èrano la grammàtica del gesuita Alvarez, e la retòrica del gesuita Decolonia; non si faceva uso di clàssici; senza dizionarii s'insegnava il latino in latino; e nelle ''pròvoche'' si dava al vincitore il diritto di bàttere il vinto, insinuando nelli ànimi il germe dei delitti di sangue; perlochè si mandàrono dall'Italia altri maestri e altri libri. Nei seminarii si rifuse l'istruzione, applicando al sostentamento dei professori le migliori prebende e i frutti delle mense vacanti; si crebbe il nùmero delli alunni; si ristoràrono i miseràbili locali. Finalmente (1764, 1766) si riformàrono le università con professori venuti d'Italia, alcuni però sardi di patria. Due navi recàrono pomposamente da Gènova quella colonia benefattrice, mentre li avversari del ben pùblico gridàvano contro la luce che veniva d'oltremare, e dicèvano ch'era un accusar d'ignoranza la patria. I gesuiti èbbero a cèdere l'edificio dell'università di Sàssari e il governo che ne tenèvano. I municipii assecondàrono generosi l'impresa.
Si vietò ai pàrochi di vìvere assenti e farsi supplire da vicarii che «pascèvano l'altrùi gregge a forma di mercenarii, senza affezione e senza cura;» si dedicàrono prebende a provedere i vèscovi manchèvoli di decoroso sostentamento perchè troppo numerosi in poca gente e inculto paese. Si soppriméano le viete tesi peripatètiche; si riformava lo stile ampolloso della predicazione; s'introduceva l'italiano, e il latino si scriveva più puro. Si apriva in Càgliari una magnìfica stamperìa reale (1769). Si eccitàvano li scrittori a preparare le menti all'abolizione della proprietà promiscua e della servitù di pàscolo, e al riparto dei beni communali. Il Gemelli, scrisse il '''''Rifiorimento della Sardegna''''' (1776); Andrea Manca dell'Arca l'''''Agricultura della'''''<noinclude></noinclude>
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'''''Sardegna''''' (1780); il Cetti di Como l'''Istoria Naturale della Sardegna''. E perchè alcuni magistrati si offesero di chi manifestò lìbere opinioni, il re ingiunse loro di consultare appunto ''quelle persone'', che nell'atto di biasimare il governo, avèssero mostrato perizia della cosa pùblica. S'institurono due tribunali mercantili; si ordinò la forma dei libri di commercio, il corso delle cambiali, le assicurazioni, le società, i sensali, i fallimenti: cose tutte nelle quali il paese, non avendo pràtiche proprie, ondeggiava fra le consuetùdini dei vicini porti.
Il vicerè Caissotti rese ferma l'amministrazione municipale, poichè nelle città si faceva a sorte lo scambio annuale dei cònsoli, e nei villaggi si conosceva solo il momentaneo comizio di tutta la popolazione; pose lìmite anche al nùmero di quelli che compràvano col tìtolo di cavallieri l'esenzione dalle imposte, le quali ricadèvano sopra i pochi e i pòveri. Riordinò i ''monti frumentarii'', per sovvenire a mite interesse le sementi ai pòveri; ordinò che li agricultori concorrèssero nei giorni festivi alle ''roadie'', cioè al gratùito lavoro d'un terreno il cui frutto appartenesse a quei monti; e già nel secondo anno la sèmina delle biade si trovò cresciuta d'un terzo.
Si tentò qualche miniera; s'introdusse la coltivazione della ''rubia tintoria''; ma ogni solerzia poco valse finchè durava la promiscuità delle terre, l'incursione dei pastori, e il servile ministerio de' giudicenti feudali. Il beneficio delle riforme però si vide in questo che la popolazione, la quale all'ùltimo parlamento spagnolo (1698) appena toccava 262 mila abitanti, in 77 anni si trovò pressochè raddoppiata (416 mila); tanta è la forza riparatrice della natura, appenachè li ostàcoli vèngano rimossi; tanto giovava alla Sardegna l'èssersi ricongiunta all'itàlica civiltà.
Morto nel 1773 il prode vecchio Carlo Emanuele, e spenta con lui la benèfica potenza del ministro pensatore, conte Bogino, si rallentò la riforma; e la popolazione nei quattro anni che córsero dal 1775 al 1779 diminuì di 33 mila ànime. E quando su la fine del sècolo XVIII, l'Europa, agitata dalle guerre ma sveglia e progressiva, vedeva moltiplicarsi quasi per incanto i suoi pòpoli, la Sardegna, benchè sfugita alle devastazioni militari, appariva sempre più desolata; fra 360 mila abitanti contò mille omicidii in<noinclude></noinclude>
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''un anno''. Al che se si aggiunga la mìsera vita delli uccisori, pròfugi nelle tane dei monti, o sepolti nelle tènebre del càrcere, o tratti al patìbolo, i campi di battaglia del continente sembreranno meno funesti di quella falsa e bàrbara pace. Poichè, se la stessa proporzione d'omicidii si reca alle grandi popolazioni dell'intera Europa, che potèvano allora sommare a 180 millioni, in ''un anno'' avrebbe dato ''mezzo millione d'omicidii''. E il sangue si sarebbe sparso con maggiore atrocità e terrore, non in fortùiti scontri e su lontani campi, ma per odii inumani nel seno di famiglie inferocìte.
Al ritorno della pace l'ìsola, retrocessa a 352 mila abitanti, ma ricongiunta all'Italia, come in abbraccio di madre, parve tosto ristorarsi; e verso il 1840 toccava già con mirabile incremento i 525 mila. I quali ràpidi ondeggiamenti mòstrano qual delicata cosa sia la pùblica prosperità, e ''quanto fàcile sia alli Stati, senza conquiste e rapine, crèscersi in breve tempo dovizia e potenza''.
Nel 1793 la Francia, sempre sfortunata nelle sue imprese contro la Sardegna, aveva mandato sotto Càgliari l'ammiraglio Truguet con ventidùe navi e seimila soldati. In un combattimento di tre giorni le artiglierìe dei Sardi affondàrono più navi; i montanari respìnsero li sbarcati; la spedizione fu dispersa da un libeccio<ref>Vedi la Basvilliana:<br>
{{Centrato|E sbattuti dall' aspra onda crudele,<br>
Cadàveri e bandiere, e disperdéa<br>
L' ira del vento i gridi e le querele.}}</ref>. Nell'ardore che mostràrono allora quei pòpoli potè forse più l'odio delli stranieri, che quello delle novità. Infatti non trascórsero due anni che li uòmini del Capo di Sàssari cospiràrono contro la feudalità, e smantellàrono castelli e palazzi. Il vicerè fu espulso; uccisi a furor di pòpolo il generale Planargia e l'intendente del regno; ma per quella generazione la caduta dei fèudi non era matura.
Nel 1835 il re Carlo Alberto fece rilevare lo stato delle ragioni feudali; e nelli anni seguenti richiamò dai baroni la giu-<noinclude><references/></noinclude>
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risdizione civile e criminale, e il diritto di riscuòtere servigi forzosi; fece estimare le diverse prestazioni: stabilì un'annuità di 250 mila franchi per fornire quei compensi che non si potèssero accordare in terre; riscattò vari feudi; sciolse quelli della corona, e quelli che per devoluzione o riscatto si venìvano aggregando al regio demanio. Ma i feudatarii e la numerosa progenie dei cavallieri anche dell'ìnfimo òrdine sono esenti dall'ordinaria giurisdizione; e i Sardi hanno mille volte più care queste mìsere distinzioni che la commune prosperità.
E perciò le terre inculte ingòmbrano tre quarti dell'ìsola; e li ubertosi seminati, raramente sparsi tra ignude sodaglie, mòstrano ad un tempo i doni di Dio e la cecità delli uòmini. I territorii si sògliono dividere in tre o quattro parti, una delle quali detta la ''vidazzone'', attòrniasi con siepe secca; e i proprietarii, o quelli a cui il commune l'affitta, pòssono seminarla, ma per un solo anno; e dopo la raccolta deve ritornar ''pabarile'', cioè riaprirsi alla pastura lìbera e selvaggia (''pabulum''), come le lande della prisca Scizia. E così l'agricultura compie in tre o quattro anni il suo miserabile viaggio, senza prati, senza rotazione, senza letami, senza stalle. Il contadino, errante quasi come il pastore, vende le braccia a giorno; o appigionando un campo per l'annata, comincia coll'indebitarsi della semente al monte granario, o al signore del fondo; o al tempo della messe, pagato l'affitto e la dècima e le imposte, appena salva un tozzo per la fame. Così, mutando terra ad ogni tratto, perde molte ore per trascinarsi a piede o a cavallo dal casale alla deserta ''vidazzone''. Da ùltimo crebbe il nùmero dei poderi ''serrati''; anzi alcuni si prevàlsero della legge che promove la chiusa delle terre, per cìngere vasti spazii, e arrogarsi un affitto dai pòveri che prima vi traèvano gratuitamente. Ma frattanto è gran ventura che chi lavora non venga turbato ogni anno da un'irruzione di bàrbari. Le famiglie pastorali che pochi anni addietro (1824) facèvano più d'un quinto della popolazione (85 mila sopra 412 mila), e dàvansi vanto di vìvere in ozio feroce, comìnciano a seminare qualche grano ed allevar qualche pianta attorno alle loro dimore; e anche nell'ìsola della Maddalena mutàrono in case le frascate selvagge, e inalzàrono una chiesa.<noinclude></noinclude>
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L'arancio, pròspero nelle riviere dell'Oliastra, del Sàrrabus, del Capoterra, cresce fino a tre uòmini d'altezza nella balsàmica valle di Milis appiè dell'estinto vulcano di Monte Ferro, cosicchè si può spaziare a cavallo sotto quelle ombre felici. Solo a Dòrgali, su la costa orientale, le donne raccòlgono qualche seta, che filano col fuso e tèssono al telaio dei rùstici pannilini.
Coll'orzo si nùtrono i cavalli; il grano turco e il saraceno, noti da poco tempo, non soggiàciono a dècima; il riso non fece buona prova; il lino è poco coltivato, e la cànapa meno; ma il cotone riesce, e a Càgliari ve n'ha manifattura. Sàrdara e Sanluri danno zafferano: Sàssari tabacco; le vesti rosse delle contadine sono tinte con rubie indìgene (la ''lùcida'' e la ''peregrina''); i vini ritràggono di quelli di Sicilia e Spagna. Alte selve di quercce còprono un sesto dell'isola<ref>Quattro millioni di decari.</ref>, òttime alle costruzioni navali. La specie più notàbile è il ''sùvero'', e la sua corteccia porge lavoro a Nuoro e Tempio. Ma i boschi devastati dalle capre, rèndono poco più dell'affitto che si paga per condurvi nella stagione delle ghiande il porcime. Li incendii vi sono così frequenti, che talora in una notte si vèdono divampare in diverse montagne; la maestosa veste di quelle pittoresche regioni va ogni dì più raccorciàndosi, e colla stessa misura impoverìscono le fonti e inaridìscono i luoghi bassi.
La doviziosa ''flora'', descritta dal Moris, partècipa dell'africana e dell'europèa; nella regione più settentrionale rammenta la Provenza, nelle altre due la Còrsica e l'Algeria. Oltre al pino, al castagno, al noce, al fico, al melagrano, al giùggiolo, all'azzeruolo, al làuro, al lentisco dal quale i paesani tràggono olio, vègeta l'àgave, il carrubo, il terebinto, la palmite e il dattilìfero trapiantato di Barberìa. L'oleastro ammanta ampiamente i colli, aspettando, al pari di quei pòpoli, l'innestatore che lo educhi a più fruttuosa vita; per l'addietro si offerse perfino la nobiltà a chiunque allevasse certo nùmero d'olivi. Allìgnano varie sorta d'agrumi; il mirto, ùmile altrove, giunge a singolare altezza; il ginepro fornisce travi e tàvole profumate, larghe fino ad un braccio; l'opunzia cinge i campi; varie piante sa-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|219}}</noinclude>
line fecòndano le maremme, mentre i recessi dei monti si adórnano di splèndidi fiori.
La ''fàuna'' della Sardegna per felice singolarità non annòvera animali malèfici; non serpi velenose, in così estuosa terra; non orsi, non lupi; nemmeno il tasso, nemmeno la talpa. Abòndano però li insetti molesti; e i venti d'Àfrica appòrtano nembi di locuste, la più temuta delle calamità in paese non suggetto a grándini, ad uragani, a terremoti. L'ariete (''ovis ammon''), con corna d'ampie volute, àbita in turme selvagge i monti; anche la capra della Tavolara ha enormi corna; ma il cervo, il dàino, il cignale e li altri animali sono pìccoli. Il cavallo selvaggio scomparve da pochi anni; l'ùltimo, donato a un vicerè, morì del crepacuore di trovarsi prigioniero. Oltre a varii vùlturi e àquile, sono molti falconi, e una specie detta il ''falco d'Eleonora'', perchè l'eroina d'Arborèa vietò di turbarne il nido. V'è la gallina sultana, il pellicano, l'airone; e in ottobre milliaia di cigni e altri grossi volàtili s'affòllano su li stagni; ma l'òspite più singolare è il ''fiammante'' (''phoenicopterus ruber''), che a mezzo agosto giunge dall'Àfrica in folte squadre triangolari che nel lontano azzurro sèmbrano tracce di foco, e in maestosa spira discende, e su lo stagno di Càgliari posa le ale porporine. Varie testùdini; due specie di foche; la pinna marina della cui seta si fanno guanti; pesci delicatìssimi, màssime nei fondi granìtici e lìmpidi di Bonifacio. La pesca delle sardelle e delle acciughe si fa da Genovesi e Siciliani, come quella del corallo, a cui prèndono qualche parte i coloni genovesi di S. Pietro e i catalani d'Alghero. I Sardi preferìscono giocare le loro fortune nella venturosa pesca del tonno, a cui si richièdono capitali, scarsi nel paese; e perciò si vèdono le tonnare abbandonate, màssime dopochè le superstizioni protettive esclùsero il tonno sardo dai porti di Francia, Nàpoli e Spagna.
Perite le antiche razze di cavalli a Pàuli Làtino, a Pratomanno, a Mores, a Monte Minerva, questa nobil parte della pastorizia è decaduta. Tuttavìa il cavallo sardo, di stìpite spagnolo, è sobrio, durèvole, saldìssimo di piede; regge al galoppo nelle più aspre discese. I cavallini, detti ''achettoni'', di<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|220}}</noinclude>
stìpite àrabo, òttimi per cavalleggeri, si còmprano dai Francesi per l'Algeria. I più pìccoli e degèneri (''achette'') non sono più grossi d'un mastino; e non v'è quasi contadino sì pòvero che non ne abbia. I buoi mezzo selvaggi, senza stalle alla pioggia, al sole, al pàscolo fortùito, si guìdano con briglia attorniata all'orecchio, e si fanno tirare colla testa in modo molesto e doloroso che accresce la naturale loro ferocia. Nelle parti di Bonorva si ùsano sellati per cavalcatura. Le vacche quasi selvàtiche dei ''pabarili'' appena danno latte pei vitelli, e una famiglia talora ne possede centinaia, senza esser ricca. Non si fa quasi butirro se non nei monti del Marghine; i migliori formaggi sono di Sindìa, Òschiri e Macomero. Le pècore danno rùvide lane, che si lavórano nelle famiglie per uso domèstico. Il porco indòmito delle selve tien molto del cignale; il dòmito è in minor pregio; e nella Nurra ve n'ha una specie solìpede, cioè con unghia non fessa.
Il regno minerale abbraccia li estremi della scala geològica; il ferro e il piombo argentìfero sono sparsi in più luoghi; non manca rame, antimonio, manganio, antracite, lignite, e qualche traccia d'oro e mercurio. Ma la sola miniera che si lavori, quella di piombo a Monteponi, occupa circa ottanta persone. Il granito rosso del Monte Nieddo è sìmile all'egizio; il roseo dei Sette Fratelli a quello del Verbano; il grigio abonda nel Gocèano e nella Nurra; il pòrfiro trachìtico e le basaniti danno màcine. Il marmo ha belle varietà: il cipollino del Correbòi, il bardilio di Mandas, il nero di Flùmini Maggiore, la breccia d'Eglesia, il bianco zuccherino d'Ozieri, di Chirra, di Teulada. Abonda il gesso; e l'alabastro veste le grotte di Porto Conte, Tiesi e Domus Novas. La Nurra fornisce schisto tegolare; sono frequenti le pozzolane, i pùmici, i tufi, le argille, il nitro, l'allume, il bolarmeno, le rocce magnesìfere, le terre coloranti; si raccòlgono diaspri, àgate, calcedonie, cornaline, ametiste e giadi. Nelli stagni marìtimi abonda il sal commune, ed anche il solfato sòdico; nelli interni il carbonato. Molte fonti salutari dei tempi romani sono smarrite; ma si frequèntano le termali di Sàrdara e Fordungiano, le acidule di Codrungiano, le iodurate di Villacidro, le marziali di Bene-<noinclude></noinclude>
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tutti, ove i bagnanti sono costretti a ripararsi in una chiesa, o sotto frascate, o all'ombra d'un fico gigantesco; così poca cura si ha d'ogni util cosa.
Scarsi sono i lavori delle arti, lanerìe grosse, tele casalinghe, qualche cotonerìa, cuoi conci con foglia di mirto, pelli, marocchini, cappelli e berrette, sapone, mobiglie, turàccioli, corde di palmite, stacci, àmido, paste e stoviglie di poco valore.
Il movimento commerciale, nel decennio 1826-37, non superò per annuo ragguaglio ''sette millioni d'esportazione'' (franchi 7,060,622); della qual somma la metà consiste in grani, farine e paste (3,544,597), un sesto in vini e aquavite (1,169,282), poco men d'altretanto in carni e formaggi (1,024,723), un duodècimo in pelli (575,721); e il rimanente duodècimo in bestiame, droghe, legno e libri. L'importazione annua si valuta a ''otto millioni'', la metà in linerìe, cànapa, cotone e lanerìe; poco meno d'un millione in droghe; mezzo millione in metalli, il rimanente in seterìe, pelli, libri e carta.
Mentre la Lombardìa conta più di ''venticinquemila'' chilòmetri di strade carrozzàbili, la Sardegna, che ha un sèttimo di più di superficie, appena ne conta ''quattrocento''; e queste pure da pochi anni. La principale percorre l'occidente, e congiunge Càgliari, Oristano, Sàssari e Porto-Torre.<ref>È lunga 235 chilòmetri, e la diligenza v'impiega 36 ore; ha 7 metri di larghezza: e con poche ascese del 70 per mille, giunge all'altezza culminante di 650 metri. Nei luoghi più deserti del Campidano fu munita di case a difesa e ricòvero, in paese senza osterìe. Compiuta in settecento giornate di lavoro, in sette campagne d'inverno e primavera, costò quattro millioni (3,962,051).</ref> A questa dèvono far capo le provinciali d'Eglesia, Bosa, Alghero, Castelsardo, Tempio, Làconi e Tortolì, alcune delle quali compiute. Frattanto per difetto di ponti in ogni inverno non meno di cento persone perìscono guadando i fiumi.
Càgliari è porto di prima classe; Porto Torre, Ìsola Maddalena, Alghero e Carloforte, di seconda; Oristano, Longosardo, Terranova e Ìsola S. Antìoco, di terza; e vi sono capitani di spiaggia a Castelsardo, Orosèi, Siniscola, Muravera, Terralba e Bosa. Con tanti porti, con mille chilòmetri di coste, cioè il<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|222}}</noinclude>
quarto incirca di quanto ne ha il regno di Francia, a una giornata di tragitto dalla Toscana, dalla Francia, dalla Spagna, dalla Sicilia, dall'Àfrica, il commercio sardo conta in tutto 8 navi a vele quadre (brichi), e 38 a vele latine (mìstichi, bovi e cùtteri), con alcune barche coralliere e peschereccie.
Li studii mercantili e industriali sono ignoti; non insegnamento di lingue vive, di disegno, di chìmica, di mecànica, d'idràulica, di nàutica, d'economìa. I giòvani destinati alle magistrature appena delìbano il diritto civile e canònico; le università ripètono entrambe i medèsimi rami; in Càgliari cinque professori di scienze mèdiche hanno in tutto dieci allievi, e in Sàssari ventuno. Le università danno un centinaio di scolari alla teologìa, e un altro alla legge, medicina e chirurgìa. Manca l'istruzione per ingegneri, agrimensori, farmacisti, levatrici, ragionieri, maestri di scuola, architetti. Màncano quelle classi studiose che, intreccíàndosi al commercio, alla possidenza, all'industria, all'agricultura, fanno la parte più vitale della nostra società. Il corpo delli studenti è fornito in gran parte da famiglie così pòvere, che sotto il nome di ''maioli'' sono costretti a collocarsi servi presso i signori, che làsciano loro qualche intervallo per la scuola. E si vèdono studiar le lezioni nel vestìbolo dei palazzi, o alla porta delle chiese o delle case ove hanno accompagnato le loro signore, istituzione che rende spregiato il nome dei liberali studii. Le scuole letterarie sono tenute tanto in Càgliari quanto in Sàssari dai gesuiti (472 allievi), e dai frati delle scuole pie (1323). L'istruzione nelle campagne è quasi ignota; quella delle donne si riduce in pochi monasterii. Una genìa di scrivani pùblici si noleggia alle corrispondenze epistolari, ministra di dissensione e d'intrigo.
Il clero, in proporzione di pòpolo, è circa il doppio che fra noi, quindi pòvero; le sue rèndite si valùtano un millione di franchi, e per un quarto appartèngono all'òrdine vescovile. Le ùndici diòcesi dell'ìsola non sòmmano alla popolazione della sola diòcesi di Milano. La città vescovile di Ales non ha mille ànime (989); quella di Galtellì poco più di ottocento (845). Le parochie (391) sono d'ingovernàbile vastità, ragguagliàndosi per tèrmine medio ad una superficie di 70 chilò-<noinclude></noinclude>
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metri. Gran parte dei curati si fa supplire da vicarii annui poverìssimi, e nondimeno tenuti a dare l'ospitalità, per difetto d'ostèrìe. Ma le città hanno molti canonicati e beneficii collegiati (450). Il Della Màrmora osserva, che tre quarti delle famiglie agiate dèvono il principio della fortuna a qualche prebendato; il che dimostra ancor maggiore la povertà delle altre classi. I frati sono più di mille (1105), tra gesuiti (60), domenicani (70), cappuccini (250) e osservanti (320); ma pòveri, con meschini conventi e scarsi di libri.
La milizia regolare (3318 uòmini) forma un reggimento di cacciatori della guardia reale, un battaglione franco, una brigata d'artiglierìa e un reggimento di gendarmi, detti cavalleggeri ma non tutti a cavallo. Le milizie popolari còntano diecimila uòmini, dei quali quattromila a cavallo; son divise per territorio in dòdici battaglioni di nùmero ineguale; i soli officiali pòrtano uniforme; e quindi le squadre òffrono un pittoresco adunamento di strane sembianze; i lunghi capelli, le folte barbe, i berretti, la veste di cuoio (ch'essi chiàmano ''collettu''), la sopraveste di pelliccia (''vestepelli, bestepeddi''), i piccoli e fieri cavalli, il lungo fucile all'africana, la lancia, ch'essi chiàmano ancora col nome romano di ''veruto'' (''berudu''), rammentàrono al Della Màrmora le cavallerìe leggieri ch'egli aveva visto nella guerra di Russia, màssime quando i Sardi scortando qualche personaggio, fanno a gara a saltar fossi e siepi, e gettarsi a galoppo fra le più scoscese balze.
Nel 1836 i ''barracelli'' vènnero di nuovo separati dalle milizie; essi vèngono scelti dal capitano della compagnìa, e sèrvono per un anno. I capitani dei barracelli intìmano a tutti li abitanti di dichiarare i loro ''mòbili, immòbili e semoventi''; ognuno paga in proporzione delle cose dichiarate, e allora può lasciarle nella deserta campagna; e in caso di furto, fàttane entro tre giorni dichiarazione al barracellato, ne riceve fra due settimane il risarcimento. I barracelli, risarciti i furti, e conferito il quinto della tassa d'assicurazione alla regia finanza, si divìdono fra loro il rimanente della pèrdita o del lucro.
L'ìsola ha tre fortezze, Càgliari, Alghero e Castelsardo; tre altre città murate, Eglesia, Sàssari e Oristano; quattro forti, S. Stè-<noinclude></noinclude>
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fano, Ìsola Maddalena, S. Antìoco e S. Pietro; sessantasette torri lungo la marina, alcune delle quali sono vedette con due guardie, altre sono munite d'artiglierìe, e non accessìbili se non colle scale di corda, che non si làsciano mai pèndere di fuori. La marina militare ha due lancioni e un brico che serve al trasporto del denaro; poichè l'ìsola, nella sua presente condizione, apporta al governo piemontese una passività, che si salda con un sussidio militare di ottocentomila franchi.
Le rèndite nell'ùltimo decennio ragguagliàrono a poco più di tre millioni (3,385,575). Le dogane e le altre imposte indirette di sale, tabacco, pòlvere, neve e registro vi contribuìscono per più di due terzi (2,336,061). Le varie imposte su la proprietà stàbile e la quota barracellare su le proprietà mòbili, non sòmmano a più di 842,907 franchi. Le miniere, le pesche, le multe, e varii censi e rèdditi fortùiti fanno il rimanente (206,605). Se la somma totale si misura sulla cifra della popolazione, ragguaglia franchi 6 1/2 per capo; che è poco in paragone alli Stati continentali. Se le imposte su la proprietà si misùrano sulla cifra della superficie, si avrèbbero all'incirca 35 millèsimi d'imposta diretta per ogni pèrtica o decaro di mille metri: ben pòvera cosa. La parte principale è il ''donativo'' votato dalli stamenti (534,000 fr.), non compreso il sussidio ecclesiàstico (19,943).
Le chiese consèrvano ancora il diritto d'asilo, quando il reato non importi più di due anni di càrcere; la tortura venne abolita solo nel 1821; le prigioni sono anguste, insalùbri, malsicure; i lavori forzati si fanno ancora a vista pùblica in Càgliari, Sàssari, Alghero e Porto Torre. Due volte all'anno il vicerè si reca solennemente in una sala dell'ergàstolo, e al cospetto dei giùdici ascolta ad uno ad uno i prigionieri; ciò si chiama la ''siziata''; ma non è probàbile che àbbiano ardimento di mover lagnanze contro persone che pòssono trarne troppo fàcile e vicina vendetta.
Il pòpolo è sano, robusto, àgile, vivace, ma piuttosto pìccolo di statura. Nel capo di Sàssari, e màssime nella Gallura ove dòmina la stirpe córsa, ha forme più italiane che nel mezzodì, dove il volto meno ovale e le guance sporgenti rammèntano un altro modello. I viaggiatori vàntano le forme eleganti e i grandi<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|225}}</noinclude>
occhi neri delle donne nei contorni di Tempio. Attèndono poco ai lavori campestri; àmano vesti sfoggiate, colori vivaci, finìssime biancherìe, bottoniere d'argento, velluti, catene, anella e cammèi. Amano il canto e la danza, e nella Gallura le tenzoni poètiche sono il trattenimento delle serate invernali. Ivi le vèdove si cìngono ancora la fronte di bende bianche, come ai giorni di Nino Visconti:
{{Centrato|Non credo che la sua madre ancor m'ami,<br>
Poscia che trasmutò le bianche bende,<br>
Le quai convien che mìsera ancor chiami.<br>
'''VIII. Purg.'''}}
Principal cura delle donne è di preparar le farine, che pàssano fino a sette diversi stacci, per farne varie loro maniere di pani e paste. Il più pòvero uomo mangia sempre pane bianchìssimo, e ha carni e vino; e pur troppo non può invidiare le malpasciute plebi di più civili regioni. Abonda il selvaggiume e il pesce, e tutti hanno caro di mèttere gran tàvola, e ponno dirsi pòpolo mangiatore, non però bevitore. La danza si ama assài nelle campagne, e si fa al suono del tamburino o della ''launedda'', specie di flàuto, o piuttosto di ''tibia'' all'uso antico. Àmano la caccia, le armi, i cavalli, le corse perigliose, le lutte a calci, ed altri esercizii marziali. Concordi nel seno delle famiglie, si fanno religione della vendetta.
Benchè fra i duecento illustri della ''Biografia Sarda'' del Martini, molti sìano oscuri, sono degnìssimi di memoria i nomi di Hiosto e d'Amsicora, e quelli di Mariano d'Arborèa, d'Eleonora e di Leonardo. Molti valorosi diede la Sardegna alle armi spagnole e piemontesi. Un Porcile di Carloforte conquistò ai giorni nostri in varii scontri sei navi da guerra tra barbaresche e francesi. Hassan Agà, il prode che respìnse Carlo V da Algeri, era nato sardo, come Morad che conquistò il domìnio di Tùnisi. I fasti della Chiesa rammèntano i papi sardi Sìmmaco e Ilario, e i vèscovi Ignazio, Eusebio e Lucìfero. Azuni, scrittore di diritto marìtimo, può dirsi il più illustre de' suoi cittadini. Tra le istorie fu lodata e tradutta quella del<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA|226}}</noinclude>
Sanfilippo su la guerra della successione di Spagna. Lunga schiera d'uòmini benemèriti raccolse le leggi e ne illustrò i monumenti, come Arquer, Bellit, Dexart, Olives, Fara, Vico, Sannalecca, Baïlle; molti promòssero colli scritti il pùblico bene, come Canelles, Canòpolo, Cossu, Deidda, Guiso, Manca dell'Arca, i tre fratelli Simon, e il duca Villermosa che cangiò il deserto d'Orri in podere-modello. Nei sècoli addietro i Sardi si dàvano non senza lode alle lèttere spagnole; da cento anni incirca divènnero buoni scrittori italiani. I tre dialetti dell'ìsola fùrono coltivati con amore fin dal cinquecento; il sardo-córso da Araolla di Sàssari e da Pes di Tempio; il logodorese da Congio, Cubbeddo e Maddào; il cagliaritano da Porqueddo e Pintore. Vincenzo Porro si affaticò lungamente a raccògliere un dizionario e una grammàtica del cagliaritano, come ora Giovanni Spano del logodorese<ref>L'''Ortografia'' del sig. Spano è una grammàtica ragionata del dialetto logodorese o centrale, ch'egli chiama sardo per eccellenza, a differenza del sardo di Càgliari, o campidanese, e del sardo-córso di Sàssari e Gallura. È un ripostiglio di notizie preziose su tutte le gradazioni di quei dialetti; ma l'avervi fuso per entro una grammàtica elementare ad uso dei giovanetti apporta ingombro e turba l'òrdine. V'è annessa una preziosa mappa dei dialetti sardi: '''Carta de sa Sardigna, juxta sos diulectos suos''', cioè Carta della Sardegna, giusta i dialetti suoi, lavoro degno d'imitazione nelle altre terre italiane. L'autore ebbe l'accorgimento di scrìvervi i nomi dei luoghi giusta la vulgar pronùncia del paese; quindi non Càgliari, Sàssari, Alghero, Ozieri, Castelsardo, ma '''Càlaris, Tàtaris, Salighera, Othieri, Casteddu Sardu'''.</ref>. Tuttavìa la Sardegna non peranco recò il suo tributo al tesoro delle scoperte scientìfiche e del genio letterario. E quelli che attribuìscono il senso delle arti ai raggi del sole, non potranno spiegare come in duemila anni, in una terra che giace di fronte alla Toscana e a Roma, sotto il cielo di Pesto e dell'Alhambra, non vi sia memoria d'un solo artista!
L'agricultura, portata nell'ìsola assài per tempo, soggiacque più volte all'influenza cospirante dell'aridità estiva, dell'insalubrità autunnale, delle invasioni marìttime, delle irruzioni montane; quindi non potè accumulare nel corso dei sècoli quella ferma potenza territoriale, che avrebbe domato i pastori. Ad ogni sventura pùblica la parte più culta e mansueta della po-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|227}}</noinclude>
polazione perìva o cedeva terreno, e tosto vedeva i suoi campi invasi dalla barbarie primitiva. Si tratta di radicare la civiltà nei monti, perchè di là non possa più sovrastare un perpetuo nemico alla cultura del piano, e vi si pòssano tranquillamente accumulare le dovizie necessarie a domare le naturali influenze. È d'uopo della proprietà sèmplice, senza prestazioni feudali, senza dècime, senza vìncoli che impedìscano il ripartimento e la circolazione. La famiglia che ha il suo campo, li olivi suoi, le sue viti, non ha più voglia d'abbandonare alla sbaraglia le cose più care per irròmpere vagabonda nelle terre altrùi. È d'uopo respìngere lungi dall'abitato il bàrbaro cerchio del ''pabarile'', e dilatare le òasi dei terreni chiusi. Il bestiame, raccolto nelle stalle, feconderà la terra, diverrà più vègeto e fruttuoso.<ref>Se con un prèstito si desse vigorosa spinta alle strade, e si aprisse il commercio a tutte le più riposte regioni, e il maggiore valore del prodotto annuo si valutasse solamente ad un soldo per ogni pèrtica: il vantaggio annuo sommerebbe a 1,200,000 lire, e potrebbe sostenere un prèstito di 24 millioni; il quale basterebbe a far tante strade da sommare a sei o sette volte tutta la lunghezza dell'ìsola. Ora crediamo noi che una tal rete di strade non crescerebbe d'''un soldo'' il produtto d'ogni pèrtica di terreno? Ora, per ogni soldo di soprapiù che crescesse, il valor capitale dell'ìsola crescerebbe altretante volte di 24 millioni.</ref> Dopo le siepi e le stalle la prima òpera debb'èssere quella delle ''strade''; poi quella di sostituire il maestro d'agricultura o di chìmica ad alcuna delle addoppiate càtedre d'altre scienze. Che se l'istruzione elementare cominciasse dalle donne, il fanciullo imparerebbe in grembo alla madre il lèggere e lo scrìvere, come il favellare.
Noi ci siamo studiati di raccògliere in breve da buone fonti queste notizie intorno ad una considerèvol parte della nazione italiana, quasi ignota alla rimanente; ma non crediamo che la fatica nostra possa supplire alla lettura di quelle òpere, colle quali i Sardi stessi e i loro amici illustràrono quel paese. Il nostro propòsito sarebbe di venir successivamente raccògliendo sìmili notizie su le altre membra del colosso italiano, sicchè, fra tanta varietà di condizioni naturali e civili, avéssimo meno oscura nozione di ciò che noi siamo.<ref>Nella prefazione alle ''Notizie naturali e civili su la Lombardìa'', publicate<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA SARDEGNA ANTICA E MODERNA|228}}</noinclude>
presso Bernardoni nel 1844, abbiamo fatto un altro passo in questa impresa col delineare, come qui per la Sardegna, così là per l'Italia transpadana, una breve esposizione istòrica, movendo dallo stato naturale per giùngere alle condizioni civili. E ne rimane sempre fisso nell'ànimo il desiderio di potere in simil modo descrìvere l'indole e le sorti di tutti ad uno ad uno i pòpoli italiani.</ref><noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''DI ALCUNI STATI MODERNI'''}}<ref>Questo scritto venne publicato nel ''Politècnico'' l'anno 1842 ad esame della dotta òpera del Prof. Cristòforo Negri: ''Del vario grado d'importanza delli Stati odierni''.</ref>
{{rule|2em}}
Il gènere umano non ha finito ancora d'impossessarsi del globo terraqueo, vaste regioni del quale sono tuttavìa squàllide solitùdini. Anche nella vivente generazione più d'uno potè rèndersi illustre, penetrando primo in terre inesplorate, portando il primo annuncio del viver civile a disperse tribù, vaganti in perpetua brutalità, capaci ancora di pàscersi di carne umana. Il continente americano, che misura quasi dòdici millioni di miglia, appena ragguaglia quattro abitanti per miglio, mentre queste nostre regioni ne nùtrono quattrocento e perfino ottocento. Qual immenso vuoto a rièmpiere in quella terra, per lo meno altretanto ubertosa, bastèvole dunque a nutrire in pari abondanza quattromila millioni, mentre finora appena ne nutre quaranta!
Quando si eccettuì l'Europa, l'India e la China, le quali contèngono in sì limitato spazio tre quarti e più del gènere umano, il rimanente del globo può dirsi ancora poco meglio d'un
{{PieDiPagina|{{x-smaller|CATTANEO ''T.II.''}}||43}}<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ALCUNI|230}}</noinclude>
deserto. Deserte rimàsero per sècoli e sècoli le vie dell'ocèano; e solo da qualche generazione cominciàrono a solcarle i pòpoli dell'Europa occidentale e delle loro colonie. La natura profuse in ogni parte i variati suoi tesori; ordinò le correnti dei mari e dei venti; preparò ai pòpoli navigatori immense selve, inesàusta congerie di carbone e di ferro, ampii fiumi, porti spontanei, golfi che si prolùngano fra le terre; un'ignota scintilla accese la face della civiltà da quattromila anni: e nell'intervallo molte ingegnose nazioni sùrsero e tramontàrono. Eppure tanti fiumi rimàngono ancora innavigati, e tante selve intatte, e tante belle terre imputridìscono sotto l'ingombro d'una selvaggia fecondità. Si può dire che, dopo quaranta sècoli d'istoria, l'umana famiglia è ancora ne' suoi principii. Non ha peranco edificato le sue case, nè arato i suoi campi.
Intanto le stirpi incivilite comàndano al mondo; l'angusta Europa, cinquantèsima parte della superficie del globo, dòmina la terra e il mare, in virtù della preponderante sua cultura. Ma perchè l'antica civiltà dell'Asia più non esèrcita influenza sul mondo? Come mai l'India, la Persia, l'Asia Minore, la Siria, l'Egitto hanno perduto il genio delle arti, delle lèttere, del commercio, della guerra, il secreto della potenza religiosa e militare? Nell'Europa stessa le sorti sono mutate; la stirpe greca e l'itàlica, le quali con Alessandro e con Cèsare signoreggiàrono sui destini dell'umanità, ora non gèttano più esse il dado della pace e della guerra. La nazione spagnola non fu mai tanto numerosa come ora, in Europa, in Amèrica, in Oceania; eppure la sua influenza sì formidàbile ai nostri padri è al tutto svanita. Genti che per molti sècoli èrano rimase bàrbare e neghittose, ora si sono ordinate a colossale preponderanza. La grandezza non è dunque il retaggio d'una stirpe o il dono d'una tal terra o d'un tal cielo. — ''Quali sono i pòpoli potenti?'' — ''E come e perchè lo sono?''
Ecco due gravi dimande, nell'indagar le quali la mente trascorre involontaria a congetturare nel futuro, quali pòpoli sìano in procìnto di crèscere a soverchiante potenza; quali instituzioni condùcano su la via del languore e del decadimento;<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||STATI MODERNI|231}}</noinclude>
quali speranze di risurgimento rimàngano nelle alternative della potenza ai pòpoli tramontati; e sopra tutto quali stirpi sìano destinate a fiorire nel possesso di tutta quella parte di mondo che giacque deserta finora, e in paragone alla quale così poca cosa è la terra incivilita.
''Quali sono i pòpoli potenti, e come e perchè lo sono?'' — A chiarire queste dimande l'autore dell'òpera che prendiamo in esame, raccolse d'ogni parte i primi materiali; ma per naturale tendenza del suo pensiero, prese di mira piuttosto li Stati che le nazioni; differenza di sommo momento nella scelta dei fatti: e perchè una nazione è spesso in più Stati divisa, e questo smembramento può nascónder gran parte della sua vera potenza: e perchè uno Stato grande è quasi sempre un artificiale accozzamento di più nazioni, che tende ad esaltare alcuna di esse, in modo che assorba e stringa in sè la potenza delle altre.
A qualunque parte del globo si rivolga l'occhio, s'incòntrano le navi, le fortezze, li emporii, le colonie dell'Inghilterra. Dalle appartate sue ìsole codesta nazione seppe spàrgere in tutti i mari le sue vele. Nelle grandi lutte della polìtica europèa potè bloccare i porti, sforzare li stretti, ferir nel cuore quelli Stati che avévano la capitale sul mare; colle sue crociere lungo le aque e dei venti appostare le navi nemiche, vietar loro d'attelarsi in flotte, e d'addestrarsi a quelle grandi evoluzioni, che danno o tòlgono in un giorno il dominio dell'ocèano e il commercio del mondo. Da Heligolanda essa vìgila le coste della Danimarca e della Germania, dalle isolette normanne i lidi della Francia; dalla rupe di Gibilterra custodisce le porte del Mediterraneo; con Malta lo divide in due recinti; con Corfù chiude l'Adriàtico, e smembra la Grecia. Ella si stende da un capo all'altro dell'opposto emisferio; dòmina da Terra Nova li sbocchi del mar polare; tiene l'Acadia, l'immenso Canadà, le Bermude, molte delle Antille; dai lidi di Mosquito e di Honduras s'insinua su l'angusto lembo di terra che divide i due ocèani; pei fiumi della Guiana s'introduce nelle ignote pianure dell'Amèrica interna; dalle Malovine guarda lo Stretto Magellànico e le nuove pescagioni delle plaghe au-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ALCUNI|232}}</noinclude>
strali. Se le tre fortezze del Mediterraneo strìngono l'Àfrica da settentrione, le stazioni della Guinèa, di Fernando Po, dell'Ascensione, di Sant'Èlena, la colonia del Capo vasta come la madre patria, li arcipèlaghi di Maurizio, l'ìsola di Socotora la ricìngono dalle altre parti. La formidàbil catena si continua lungo il Mar Rosso e il Golfo Pèrsico, e in Aden e in Buscire attraversa le più antiche vie del commercio universale.
Uòmini solerti danno òpera perchè alle due rive dell'istmo egìzio appròdino vaporiere di ferro della potenza di seicento cavalli, e in trenta giorni le preziose merci dell'India per la via del Mar Rosso giùngano a Londra: e nulla vàlgano le pertinaci calme o i pertinaci aquiloni che si altèrnano in quel golfo scoglioso, e delùdono la potenza delle vele. Pochi mesi dopochè l'infelice Burnes scandagliava l'ignoto letto dell'Indo, e lo rinveniva navigàbile a vapore per ben mille miglia, li Inglesi occupàvano le foci del fiume, sgominàvano le bàrbare federazioni dei Sindi e dei Beluci, aprìvano una nuova vena di commercio; ed oggidì già tutta la valle immensa di quel fiume è corsa dalle armi britànniche. Il vapore ànima la pacìfica navigazione del Gange; le menti immòbili di quelle vetuste nazioni si svègliano a nuovi pensieri. Colà cento e più millioni d'uòmini trovano non si sa come ammaliati dall'audacia di pochi Europèi. Qual è la misteriosa debolezza che aggioga l'India ad un'ìsola remota, la quale era popolata da bàrbari dipinti d'azzurro, quando l'India possedeva già leggi e riti e monumenti? Meravigliati e insospettiti della troppo fàcile conquista, e gelosi d'ogni futuro rivale, li Inglesi mòvono dalle pianure dell'India ad assicurarsi le alte montagne, dalle quali discèsero i passati conquistatori, e in mezzo a quelle bellicose tribù fanno il più pròdigo sacrifìcio d'oro e di sangue.
Molte linee doganali colle quali i règoli indìgeni e musulmani allacciàvano il commercio, vènnero abbattute dalle armi, o rimosse per còmpera e per trattato. Si vuole che una sola linea terrestre e marìttima accerchii i cento e più millioni d'uòmini che vìvono in quella terra ubertosa. Con rimòvere i confini doganali, si cancèllano i confini di quelle arbitrarie signorìe; e mentre nell'interesse britànnico si demo-<noinclude></noinclude>
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lìscono i nodi di resistenza, involontariamente si promove nell'interesse indiano una vasta nazionalità. Il cordone doganale si stende fitto dietro ai pochi porti che colà rimàngono ancora alla Francia, alla Danimarca, al Portogallo, cosicchè le merci, per non pagar dùplice dazio, dèvono indirizzarsi ai porti britànnici, lasciando in secco li altri che appartèngono a nazioni rivali.
Intanto il genio europèo segna di qualche benèfico vestigio il conquistato terreno; traccia un canale per congiùngere attraverso alli altipiani il Sutlege, influente dell'Indo, colla Jumna influente del Gange; ristàura li antichi canali scavati dai maomettani; appena sottomessa Curnul, vi mèdita un vasto òrdine d'irrigazioni; altre aque conduce in Rohilcunda, per cangiare in tranquilli agricultori quei vagabondi e turbulenti guerrieri. Con quattro vie attraversa i dirupati Ghàuti; con una suntuosa strada vuole attraversar la penìsola da Bombay a Calcutta, mentre finora le corrispondenze si portàrono da pedoni per selve e paludi, varcando i fiumi a nuoto o con zàttere di canne.
Nell'ìsola di Ceilan, fin dal 1811 il potere giudiziario si esèrcita da indìgeni, giurati come è l'uso britànnico, senza divario di stirpe o di religione. Per voto dei padroni stessi di schiavi si stabilì che, dal 12 agosto 1816 in poi, nell'India anche i figli di madre schiava nascèssero tutti lìberi. Bentink cominciò a vietare l'àrdersi delle vèdove sul rogo dei mariti, e il forsennato precipitarsi dei divoti sotto le rote del gran carro di Jaggernaut. La Compagnìa rinunciò all'antica imposta che i prìncipi levàvano sui peregrini i quali trascìnano la loro miseria ai santuarii delli ìdoli, seminando di moribondi le infocate strade. Tuttavìa il governo non accondiscende ai zelatori che vorrèbbero troncar colla forza il corso di quelle religioni antichìssime; e tralasciando la disperata impresa di spègnerle nel sangue, attende che il contatto della ragione europèa e della verìdica scienza depuri la fonte stessa delle opinioni. A tal uopo concesse la libertà della stampa, la polìtica discussione e la crìtica de' suoi medèsimi atti. I giornali a sì enormi distanze sono un mezzo di vigilanza, che previene la prevaricazione dei magistrati, e prepara ai legislatori men parziale e men sospetta cogni-<noinclude></noinclude>
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zione delle cose. Perlochè noi non possiamo dividere l'opinione dell'autore, il quale si meraviglia come quei dominatori pòssano nelle gazzette esporre ai dominati il quadro delli esèrciti e lo stato delle casse, e svelar loro la rivalità e la potenza delle altre nazioni. Noi vi vediamo un pòpolo ch'è fermamente fedele alle sue instituzioni tanto al di qua come al di là dai mari. La lìbera discussione prepara da lontano l'uniformità delle idèe, in modo che si potrà col tempo sostituire il perpetuo vìncolo dell'assimilazione morale alle transitorie sorprese dell'astuzia e della forza. Lo stesso enorme dèbito che un ordinamento tutto militare e artificiale viene ogni anno aggravando, costringerà la Compagnìa ad associare i sùdditi all'amministrazione, ed architettare un òrdine di cose che consuoni alli interessi ed alle nazionalità. Un imperio, che cerca fondarsi nell'opinione, cadrà col tempo, come càddero quelli altri che si fondàrono su l'avvilimento e l'ignoranza; ma il fortunato invasore, che potesse debellare li esèrciti inglesi, non potrà mai svèllere le radici che le istituzioni britànniche, la lìbera discussione, la disciplina militare e la rifusa nazionalità vi avranno gettate.
Le forze britànniche e le chinesi, molti anni prima d'urtarsi su le coste della China, si èrano trovate a fronte nell'interno del continente. Fin dal sècolo scorso il gran Lama del Tibeto, assalito dai Nepalesi, invocò l'aiuto dell'imperatore Kien-lung, che per i monti Imalài fece invàdere il Nepale. I Manciuri nel 1767 attraversando l'Assam, che ora obedisce alli Inglesi, invàsero la Birmania, e retrocèssero soltanto perchè infestati dalle febri in quelle calde maremme. Surse nell'intervallo la nuova potenza dei Birmani; ma tosto dovè cèdere alle armi britànniche, che cacciàrono quei conquistatori dalle coste dell'Arracania, e colla fondazione di Amherstown li disgiùnsero dai Siamesi, e coll'invasione dell'Assam si frappòsero fra loro e la China. L'ìsoletta di Singapore diventò in pochi anni un lìbero convegno di naviganti. Nelle selve dell'Assam si àprono altre strade di guerra e di commercio; il vapore pènetra per quelli ignoti fiumi, e la cultura del tè si propaga fra quelle alte valli, che la<noinclude></noinclude>
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geografia non conosce ancora, e che discèndono a tergo nella Birmania, nel Tonchino e nella China.
Il commercio dell'opio indiano nella China (5o milioni) divenne un pretesto per abbàttere a cannonate le leggi claustrali che separàrono per tanti sècoli dal consorzio del mondo l'antichìssimo delli imperii. Coll'estìnguersi la privativa della Compagnìa delle Indie, e accommunarsi a tutti il commercio dell'opio, le venali magistrature manciùriche, non più mansuefatte dai ricchi doni della Compagnìa, avèvano dato rigorosa mano alle leggi proibitive, avèvano inflitto pene capitali ai contrabandieri, espulsi i mercanti. Le minute offese divènnero ostilità; e la Gran Bretagna trovossi ridutta ad improvisare ad enorme distanza una guerra colla più numerosa nazione del mondo. I Manciuri pagàrono il fio del vìvere disgiunti dal generale incivilimento, in modo di mandar contro il cannone europèo soldatesche armate d'arco e di frecce e di moschetti a miccia. Li Inglesi sperperàrono facilmente quelle senili difese, demolìrono forti, occupàrono ìsole, risalìrono golfi e fiumi, apèrsero stazioni navali; ma il lungo soggiorno su le navi, le insalubri maremme, li ignoti scogli, i frequenti naufragi decimàrono le truppe.
Le forze materiali, di cui la fiacca amministrazione chinese può disporre, sono immense. Neumann riprodusse l'opinione che quell'imperio sia popolato da quattrocento millioni, cioè quanto tutti insieme li altri paesi della terra. Ai tesori d'una natura pròdiga e d'un'industria delicata si aggiunge un'avvedutezza amministrativa che, fin dai tempi di Marco Polo, sapeva maneggiare la carta monetata, e moderarne il corso con casse di scambio. Non manca ìndole intraprendente e progressiva ad una nazione, la cui parte più pòvera e inculta va da alcuni anni con numerose colonie spargèndosi tra i bàrbari della Malesia, portàndovi il commercio e l'agricultura, e rendendo in alcune ìsole dominante la sua lingua. La legislazione minuziosa e complicatìssima, il sordo rancore delli indìgeni e dei Manciuri che si contèndono i ministerii, un'istruzione serva e ingannatrice, una scienza di parole, una pertinace repressione delle idèe, spèngono ogni generosa passione. Ma se l'urto della civiltà europèa con una viva guerra diroccasse quel<noinclude></noinclude>
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tarlato edificio, e sciogliesse quell'immensa moltitùdine d'èsseri intelligenti dall'assedio perpetuo de' suoi confini, dalla volontà di bàrbari dominatori, dai ceppi delle prische tradizioni, essa nell'ìmpeto delle novelle idèe facilmente otterrebbe su l'Asia e su l'Oceania un'influenza proporzionata alla formidàbile sua mole. Può il governo chinese elùdere lo scontro, desolar le marine, opporre la difesa del clima e delle dovizie, facèndosi intorno una cintura di batterìe, governate da mercenarii europèi ed americani, i quali per dirlo coll'autore «a «làuto prezzo si òffrono ad affilar le spade ed appuntar le artiglierìe.» Ma noi crediamo fermamente che i difensori farèbbero alla fine ciò che non avrèbbero fatto li assalitori; le fortezze alzate per chiùdere la frontiera diverrèbbero emporii di contrabando, ossìa di lìbero commercio; i mercenarii difensori della frontiera diverrèbbero ben presto confidenti della corte, àrbitri del potere e del tesoro, signori delle province; e nel conflitto tra i Manciuri e li Europèi le masse ossequiose rimarrèbbero smosse da quella plumbea unità. La China fu conquistata due volte, ma dalle interne terre, accessìbili solo a genti bàrbare; essa non poteva venir in conflitto coi pòpoli civili se non per mare, e per mezzo d'una nazione a cui le altre non potèssero impedire il lìbero trasporto delle sue forze a quella estremità del globo. Se li interessi britànnici non avèssero avuto il predominio di quei mari e la vasta piazza d'armi dell'India, non avrèbbero potuto percuòtere efficacemente quell'antico càrcere dell'umana intelligenza. Se la nazione inglese, nel promòvere i suoi violenti interessi, dovesse costrìngere la China ad entrare nella società del pensiero e nella concorrenza dei pòpoli progressivi, ella avrebbe compiuto, come ora si suol dire, una gloriosa ''missione'', avrebbe pagato splendidamente i suoi dèbiti al gènere umano. E poco monta poi se l'''occasione'' della guerra fàusta e rinovatrice fòssero le pìllole d'opio, o il vello d'oro, o la secchia rapita, o il ventaglio del Turco d'Algeri. Ciò che monta si è che l'intelligenza trovi un campo sul quale dar di cozzo ai sistemi retrògradi e perversi, e sospìngere su le vie del progresso in tutte le parti del mondo lo spìrito umano. E lasciamo pure, che, fra pòpoli ebri d'aquavite, le gazzette deplòrino una nazio-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||STATI MODERNI|237}}</noinclude>
ne avvilita, la quale, cercando nella droga portata dal mercante straniero l'oblìo de' suoi mali, rinviene per remoto effetto il lampo d'insòlite armi, il consorzio dei pòpoli pensanti, la vita dell'ànima, il ravviamento d'eccelsi destini.
Tuttavìa se le armi britànniche potèssero per un momento sovraporsi alla monarchìa manciùrica nella China, come si sovrapòsero all'anarchìa mogòlica nell'India, avrèbbero alla fine ripetuto un'impresa, alla quale bastò la scaltrezza e l'audacia di genti bàrbare. Ma una ben più rara gloria è quella d'improvisare tutte le meraviglie della civiltà nelle selve d'una terra intatta. La natura aveva negato al continente dell'Australasia e alle ìsole della Diemenia e della Tasmania le piante e li animali che alimèntano l'uomo, il quale, ancora ai giorni nostri, vi si faceva abominèvol pasto di carne umana. Ebbene, in un mezzo sècolo il rifiuto della popolazione britànnica vi fondò colonie in gran parte pastorizie, le quali càmbiano già i loro produtti con venticinque e più millioni di merci inglesi, e diverranno madrepatria di nuove colonie nei vicini arcipèlaghi. L'intervallo di tre o quattro anni basta ad inalzarvi nuove città con chiese, scuole, stamperìe, giornali, teatri, passeggi. I fari di nuovi porti pròdigano su l'orlo d'un continente in gran parte inesplorato la luce del gas, indarno desiderata nelle vecchie nostre capitali<ref>Si rammenta che questo scritto data dal 1842; l'eccitamento non fu indarno.</ref>. Ambo le ìsole della fèrtile e temperata Tasmania sono grandi a un dipresso quanto la nostra Italia; un lino che vi cresce spontaneo (il ''formio tenace''), basta ad aprirvi un lucroso commercio con tutti i pòpoli civili. Chi potrebbe giùngere fra quei lontani mari a turbare la tranquilla industria della nuova nazione, che vi cominciasse i suoi destini con tutte le forze d'un'inoltrata civiltà? Da men robusto principio sùrsero in due sècoli li Stati Uniti d'Amèrica, che ora già parèggiano la popolazione dell'ìsola nativa. Perduta quella prima nuova Inghilterra, si fondò un'altra Nuova Inghilterra lungo i laghi dell'Alto Canadà, un'altra al Capo di Buona Speranza, un'altra<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ALCUNI|238}}</noinclude>
in Tasmania, un'altra in Diemenia, un'altra in quell'Australasia ch'è vasta quanto l'Europa. Perduta nelli Stati Uniti la signorìa, vi rimase ancora alli Inglesi un vasto commercio, che va crescendo a più doppii; il capitale inglese sovvenne l'agricultura americana, le aperse i canali, diede il ferro e le locomotive alle sue strade ferrate.
A quest'ora le relazioni interne di queste nuove Inghilterre, disseminate in fortezze e in colonie su tutto il globo, alimèntano un'infinita marinerìa: 26 mila vele e mille vaporiere, alle quali bastàrono talora dieci giorni a varcare l'Atlàntico. Ogni millione d'abitanti che il ràpido incremento delle tante colonie vi farà sùrgere, manderà nei porti inglesi un nuovo stuolo di vele, darà nuove ali alla prodigiosa produzione della sua industria, trarrà dall'inesauribil terra nuove masse di ferro e di carbone, svilupperà nuove legioni di màchine a vapore. Queste già sòmmano in Inghilterra alla forza di quattrocento mila cavalli. Qual è la nazione, le cui manifatture siano provocate da 250 millioni di diretti o indiretti consumatori d'ogni nazione e d'ogni clima? E tale immensità di consumi ancora non basta a tener dietro al mostruoso sviluppo dell'industria britànnica. Essa prevale su tutti i pòpoli nelle arti che richièdono grand'uso di màchine e di foco. Essa dalle sole miniere dell'ìsola ricava l'annuo valore di cinquecento millioni di franchi, di cui due quinti in ferro. La libertà concessa alla preparazione del sale, in paese che abonda di combustìbile per la bollitura, e ha molto salgemma e fonti salse, può soppiantar tutte le saline solari dell'Europa meridionale e le pesche marìtime della settentrionale.
I lucri di tanto commercio, di tanta industria, di tanto dominio si rivèrsano sul suolo della madrepatria, che in pochi anni fu solcato da mille e cinquecento miglia di strade ferrate e tremila miglia di canali, quasi tutti òpera di lìbera industria privata. Il Canale Caledonio unisce nella Scozia i due mari, con un varco capace di dar passo alle fregate. Uno dei ponti di Londra costò sèdici millioni; il passo sotterraneo del Tamigi stupefece l'Europa; cinquanta millioni si spèsero in àrgini lungo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||STATI MODERNI|239}}</noinclude>
la marina; centinaia di millioni nelle dàrsene di Londra, di Hull, di Leith, di Bristol, di Liverpool, ove sui meri certificati di depòsito le merci si gìrano colla celerità d'una cambiale. Le ricchezze d'ogni paese sono accumulate in quelli emporii; le sete dell'Italia e dell'India; il tè della China; i caffè dell'Arabia e delle Antille; lo zùcchero, il cotone, il cacào dell'Amèrica; l'avorio dell'Africa; le cànape e i cuoi della Russia; i legnami del Bàltico e del Canadà; i vini e li olii di Francia, di Portogallo e di Sicilia; li aromi, le tinture, i medicinali e i metalli di tutte le parti del globo. L'Inghilterra ha mari che non gèlano come il Bàltico e il Bianco; i suoi brevi fiumi non si dispèrdono in rami, e le larghe loro foci sono porti naturali lunghi molte miglia. Una voce di guerra arresta i naviganti d'ogni altra nazione; la nave inglese, protetta nei più remoti àngoli del globo, sola e senz'armi, all'ombra sola del suo vessillo è più sicura che non le navi a grave costo armate. Il navigatore che ritorna da lontane spedizioni ignaro delli eventi, non teme di rinvenire nei porti dell'Inghilterra esèrciti invasori, come ad ogni moto di guerra potè trovarli in Dànzica, in Amburgo, in Anversa, in Lisbona, in Gènova, in Livorno, in Trieste. Poche batterìe di porto bàstano ad assicurare li arsenali dalle navi nemiche, che sfugìssero ad una crociera, o sgominàssero una flotta. Muniti copiosamente i porti, le ìsole, le colonie, le navi, rimàngono ancora accumulati sui moli d'Inghilterra milliaia di cannoni. L'Inghilterra ha colonie che pàrlano francese, olandese, spagnolo; le colonie delle altre nazioni sèmbrano quasi un usufrutto precario, concesso pel tempo della pace. Le pesche dei golfi polari, scuola dei più duri marini, all'accèndersi della guerra càddero in mano alli Inglesi. Navi costrutte in Inghilterra comandate da venturieri inglesi pòrtano le bandiere dei sultani dell'Arabia e della Malesia e delle repùbliche spagnole d'Amèrica, le quali popolate solamente lungo le marine, e separate ancora all'interno da vaste solitùdini, sono, a guisa d'ìsole, congiunte solo per mare. Tale è il nùmero dei valenti navigatori, che le leggi inglesi non s'ingerìscono a prescrìvere esame, nè imporre patente ai capitani.
I bisogni d'una popolazione manifattrice e mercantile, chiusa<noinclude></noinclude>
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entro un recinto di dogane che respinge le vittovaglie straniere, esagerò il valore dei produtti campestri, ed accrebbe le forze e l'ardimento dei coltivatori, che si allargàrono su le lande inculte dei communi, e asciugàrono con màchine e colatòi sotterranei le paludi della costa orientale. In alcuni territorii il nùmero dei cavalli e delli altri bestiami è fino a venticinque volte maggiore che non fosse ottant'anni addietro, quando molte città non conoscèvano ancora macelli, e facèvano nei porti di mare proviste di carni salate. Mentre nel 1727 i cittadini d'Edinburgo accorrèvano a vedere nei loro campi per la prima volta una messe di frumento, in sì breve intervallo il produtto della pastorizia e dell'agricultura britànnica giunse a tale che sùpera d'assài quello delle manifatture.
Ciò che si chiama l'aristocrazìa inglese, non è un privilegio della nàscita, come in Venezia, in Polonia, in Ungherìa, ma una lega di quanti primeggiano, non solo per antica opulenza e illustri parentele, ma eziandìo per fortunata industria, per imprese militari, per ingegno civile. La gioventù patrizia, fatta indigente dalle inegali eredità, e intollerante d'una vita oscura, si arruola in faticose carriere dentro e fuori del regno. E quando ha speso il fiore dell'età nelli esèrciti, nelle flotte, nei tribunali, nei sacerdozii, nelle colonie, nelle legazioni, nei viaggi, nelli studii, sotto lo stìmolo dell'ambizione e il freno d'un'inesoràbile publicità, apporta l'esperienza d'ogni cosa grande in quel parlamento, che dà il suo voto in ogni guerra e in ogni pace, che col suo crèdito stipendia in campo le potenze del continente, e move e ravvolge coll'oro e col ferro tutte le nazioni del globo le quali non hanno l'arte di mèttere in cima alli affari il mèrito e l'intelligenza, e quindi nella guerra, o salariate come amiche, o spogliate come nemiche, ricàdono in necessaria dipendenza.
Mentre le dovizie, la nobiltà, la gloria, l'esperienza, l'ingegno si strìngono fra loro in poderoso nodo intorno alli eloquenti che govèrnano il parlamento, la moltitùdine si vede ad ogni tratto rapiti in quel vòrtice li sperati suoi capi; e rimane senza consiglio, senza forza, senza beni, inetta a giovarsi de' suoi<noinclude></noinclude>
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diritti elettorali e della teatrale sua libertà. Il pariato domina li agricultori, perchè signore delle terre, su le quali va sempre più propagando i vìncoli del fedecommesso; dòmina su li industriosi, perchè distributore dei favori della legge e padrone delle miniere, delli spazii edificati e d'una gran parte dei capitali; dòmina su li esèrciti e le flotte colla còmpera dei gradi e colla munificenza delli stipendii e delle pensioni; dòmina su le classi pòvere, perchè comanda ai ruoli delle sterminate elemòsine e alle tariffe dei grani, che abbassa ed inalza secondo le necessità dei tempi; dòmina su le coscienze della maggiorità, determinando col patronato delle suntuose prebende, colle aggregazioni universitarie, e coll'autorità episcopale le opinioni del clero. Infine dòmina perfino su li oppositori suoi, per la potenza e la gloria che seppe arrecare co' suoi consigli e col suo sangue alla nazione; poichè, per quanto accese siano le opinioni civili, sempre eguale in tutti i cittadini è l'orgoglio del nome commune.
La scarsa parte che il pòpolo prende alla opulenza nazionale, è ancor minore in Irlanda, dove la moltitùdine adulata coll'imàgine d'un'antichità pròspera e gloriosa, che non fu mai, sdegna ogni ripiego del presente; e pasce e giustìfica la turbulenza, la spensieratezza, l'ozio colla memoria d'una conquista, che infine non fu diversa da quelle che afflìssero qualsìasi altra nazione. «Guai per l'Inghilterra, esclama l'autore, «se vacillàssero le sue forze marìtime: o appagar del tutto «le doglianze d'Irlanda; il che non può farsi senza la caduta «dell'intero sistema del pariato inglese, le cui conseguenze «potrèbbero esser micidiali alla potenza britànnica; o cento«mila uòmini non assicurerèbbero forse la sudditanza della «travagliata Irlanda.» La qual opinione, quantunque assài generale in Europa, noi non sappiamo del tutto adottare; tanto salde ci sèmbrano le radici che la nazionalità britànnica ebbe tempo di gettare nell'Irlanda, e tanto intimamente vanno intrecciàndosi li interessi delle due ìsole; màssime dopo che l'ammissione dei catòlici al parlamento associò alla fortuna dell'impero i capi naturali di quell'opposizione. La rivolta supporrebbe l'estèrminio d'un millione di protestanti, alla cui di-<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. II)
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fesa non solo concòrrono le loro dovizie, l'unione, il coraggio, il fanatismo, ma l'interesse privato di gran parte dei loro presunti nemici, la forza governativa, l'òrdine dei movimenti, la maestà delle leggi, la generosa fedeltà del soldato irlandese, e tutta la potenza delle masse britànniche, le quali coll'ìmpeto delle vaporiere e delle locomotive pòssono precipitarsi in poche ore al soccorso dell'assalita possidenza. Oltre a ciò l'interruzione dei lavori campestri, la sospensione del commercio, il richiamo dei capitali, l'improviso riflusso dei lavoratori irlandesi sparsi per tutta l'Inghilterra, precipiterèbbero nella più disperata confusione la famèlica moltitùdine assài prima che si compiesse la spaventèvole sua vittoria. Noi portiamo ferma credenza che li interessi e i destini della plebe protestante sono idèntici e inseparàbili da quelli della catòlica, come sono inseparàbili quelli delli ottimati delle due fedi e delle altre tutte. Comunque potenti sìano li odii religiosi, non pòssono divìdere ricco da ricco e pòvero da pòvero, e far obliare le profonde suggestioni del commune interesse.
Frattanto l'inegale riparto dei beni promove per contracolpo la nazionale potenza, perchè spinge le irrequiete e àvide masse alle lontane colonie, mentre dal grembo stesso delle famiglie dominatrici, e per lo stesso princìpio dell'inegale riparto, fa sùrgere loro li animosi e capaci conduttieri, e coll'immensa ricchezza e potenza nazionale assicura loro pronti capitali e sicurezza imperturbata. E così fra l'indifferenza delle nazioni pròspere e l'impotenza delle nazioni avvilite, codesta stirpe britànnica, spinta da una forza fatale a prèndere la più vasta parte della terrestre eredità, dilata ogni anno e ''ogni giorno'' i suoi possessi, moltìplica le sue città, esalta coi successi la sua intraprendenza, e trae d'ogni parte nuove forze e nuovi tesori.
''Poco importa che codesta stirpe britànnica si òrdini sotto uno o sotto più governi; poco importa che una parte si chiami'' Regno Unito, ''e l'altra'' Stati Uniti. La mistura e la tempra delle stirpi è la medèsima; medèsima la lingua, medèsime le tradizioni religiose, eguale la forza espansiva, pari il genio delle grandi as-<noinclude></noinclude>
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sociazioni, l'indifferenza ai luoghi, la grandezza e la perseveranza dei pensieri, il ''rispetto al mèrito'', la fecondità delle invenzioni e l'attitùdine ad applicarle e dilatarle. Se ogni propàgine di questo pòlipo avrà indipendenza di moto e governo locale, tanto meglio promoverà e svolgerà ogni parte delli immensi suoi destini in tutte le parti del mondo. Qual giovamento sarebbe mai per le altre nazioni, se le diverse membra di questo gran corpo venìssero fra loro a momentaneo conflitto? A quest'ora noi siamo già pervenuti a tale che la migliore speranza per un nemico dei Britanni d'Europa sarebbe l'alleanza dei Britanni d'Amèrica. E nessuno dimanda con quali forze si resisterebbe, se il capriccio delli eventi o la forza delli interessi portasse mai un momentaneo accozzamento, e per così dire un ''Panellenio'', un ''Panbritannio'' di tutti quei pòpoli. Per fermo la disgiunzione del Canadà e dell'Irlanda, il fallimento nazionale, lo scioglimento del pariato inglese, eventi tanto desiderati e tante volte predetti dai nemici dell'Inghilterra, e da quei molti che speràrono di vederla da sera a mattina tornar ''pescatrice'', non potrèbbero uccìdere la nazione; non potrèbbero mai recare altro finale effetto, che la preponderanza del princìpio republicano e una ràpida assimilazione della madrepatria alle colonie. Il rimanente del gènere umano, colla discordia de' suoi interessi e la bizzarrìa delle sue centralità, come potrebbe mai far àrgine alla poderosa semplicità di quelle associazioni al modo americano, nelle quali è sempre idèntico l'interesse delle parti e del tutto? Nè la finale preponderanza della stirpe britànnica certamente si previene colla costruzione di fattizie marine militari, senza proporzionato fondamento di popolazioni marìttime; ma bensì col cògliere ed imitare l'ìntimo princìpio di quella grandezza, che, fra l'apparente diversità delle leggi, è commune alli ottimati britànnici e ai tribuni americani.
Il più acerbo argomento di discordia fra la nuova Inghilterra e l'antica è il commercio delli schiavi negri, favorito in Amèrica, contrariato in Europa. E qui ciò ch'è nel senso diretto delli interessi inglesi si è a un tempo nel voto màssimo dell'umanità. Le màchine tòlgono il lavoro ad infinite braccia; il cercare alla popolazione un continuo deflusso su le colonie le<noinclude></noinclude>
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quali inoltre consùmino le manifatture della madrepatria, e il diminuire i pericoli di violente insurrezioni delle famèliche moltitùdini, sono fini principalìssimi al cui conseguimento tende l'Inghilterra. Ma l'emigrazione e l'acclimazione delli Inglesi nei paesi tropicali richièdono un dispendio di denaro, di tempo e di vite maggiore di quanta ne richieda l'importazione ordinaria dei Negri. ''Impedire la tratta o rènderla sommamente dispendiosa'', usando modi terrìbili di repressione, ingigantire le colonie proprie attenuando le straniere, le quali non pòssono ricèvere dalla madrepatria una massa d'emigrati egualmente numerosa, è una mira di meditato accorgimento. Il 1 agosto 1834 l'Inghilterra decretò l'abolizione della schiavitù nelle sue colonie; e assegnò ai proprietarii delli schiavi lo splèndido compenso di ''cinquecento millioni di franchi''. Per evitare i disastri d'un subitaneo salto dalla schiavitù alla libertà, si provide che lo schiavo rimanesse come locator d'òpera presso il padrone, e per una serie di concessioni successive acquistasse piena libertà. Le colonie n'ebbero momentaneo danno; perchè i Negri, abbandonate le piantagioni delle derrate coloniali, attèndono solo a coltivare i gèneri di prima necessità. Le pìccole somme che hanno guadagnate nell'intervallo semilìbero, si spèndono da essi a costruire una capanna, e ottenere a livello o a còmpera un campo.
Non bisogna però negare che li Americani èbbero qualche parte pure in quell'òpera d'umanità; ma vi si frappòsero ostàcoli affatto imprevisti. «Circa ventimila Negri fùrono portati dall'Amèrica a Liberia, ma ne rimàsero appena cinquemila. La mortalità fu orrìbile. I membri della società liberatrice inorridìrono dei tristi effetti del loro beneficio; e quelli che operàvano per altro fine, si atterrìrono dello smisurato dispendio e dell'inùtile sforzo. Che più? li stessi liberti negri si èrano dati a favorire ed esercitare il commercio dei Negri!.. Li Inglesi distrùssero la fattorìa di New-Cess, sul territorio stesso di Liberia, perchè divenuta mercato di schiavi... Li schiavi presi alle navi negriere si deponèvano dalli Inglesi a Sierra Leona; ma quantunque vi àbbiano profuso un monte d'oro, e sacrificate molte vite, alcune assài preziose, come quella del co-<noinclude></noinclude>
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lonnello Denham, cèlebre per le sue scoperte nell'Africa interna, quella colonia si dovrà forse abbandonare; perchè il clima è micidiale... Li Inglesi fanno calcolare diligentìssime tàvole per dedurne in quali diverse proporzioni sia nel decorso di molti anni la mortalità nelle truppe europèe, indiane e negre ch'essi tèngono in ogni parte del globo... Risulta che in Sierra Leona è màssima la mortalità delli Europèi, e che fra ''mille'' soldati in un anno ve ne muore poco meno della metà (483). Al contrario fra mille africani, ne muòiono soli trenta.»
Notiamo che oltre all'interesse delle colonie e delle emigrazioni, li Inglesi, nel combàttere il commercio delli schiavi e nel promòvere l'incivilimento dei pòpoli negri, hanno anche la mira di prepararsi una vasta influenza su l'Africa interna, della quale col sacrificio di molte illustri vite sono giunti a scoprire li àditi navigàbili, in fondo al seno di Guinèa. E mìrano eziandìo a prèndere un pegno di pace su li Stati Uniti, le cui terre meridionali sono coltivate da due millioni di schiavi. Quella massa, ben pasciuta come i porci e i bovi d'un buon agricultore, ma non sodisfatta nelle più degne inclinazioni dell'umana natura, si potrebbe facilmente sommover tutta collo sbarco di qualche reggimento di Negri, sotto bandiera inglese. Nè i signori, che vìvono sparsi fra quelle orde, meriterèbbero d'ottenere un'amorèvole difesa dalli altri Stati dell'Unione, nei quali tanto aperta è la disapprovazione della schiavitù, anche per la persuasione felicemente invalsa che il cristianèsimo condanni questa bàrbara istituzione. Ma è un fatto strano, eppure non avvertito, che la schiavitù dei contadini, tanto sotto la forma coloniale quanto sotto la forma feudale, non si trova omài più se non presso i pòpoli europèi e nelle loro colonie. Li Indi, come abbiamo detto altrove, non ebbero mai schiavi; i Musulmani se ne vàlgono quasi solo nei servigi domèstici. E questa brutta tradizione, omài ristretta ad alcune colonie, e già vigorosamente assalita dai grandi pensatori del sècolo XVIII, ripugna omài troppo all'òrdine dei tempi. E qualunque sia l'interesse che spinge la Gran Bretagna ad abolirla, giustizia vuole che il gènere umano lo riconosca per un segnalato beneficio. Ed ecco come l'interesse e la forza divèn-
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gono strumento alla graduale emancipazione del gènere umano, giusta la sublime dottrina di Vico, la quale sola riconcilia la dura ragione di Stato coi voti dell'astratta giustizia e dell'umanità.
Il più duro lìmite all'indefinita preponderanza della Gran Bretagna pare a molti il dèbito pùblico, il cui interesse eguaglia tutte le altre spese nazionali, epperò raddoppia la somma delle pùbliche gravezze. Quelle enormi imposte e il prezzo artificiale dei grani divoràrono sempre gran parte dei salarii, cosicchè l'industria, per fornire il necessario a' suoi lavoratori, dovè tener più elevato il prezzo dei produtti<ref>Non si dimèntichi che queste cose fùrono scritte nel 1842, quattro anni prima della riforma annonaria di Peel.</ref>. Finora vi supplì il genio mecànico coll'applicazione del vapore e d'altri miràbili ritrovati; ma col progresso generale delle nazioni surge un'assài molesta concorrenza nell'industria e nella navigazione di quei pòpoli, presso cui le moderate imposte o altre càuse qualsìansi rèndono più lievi i salarii. L'autore però fa opportunamente notare che il dèbito britànnico, comunque enorme, pure, in confronto alla ricchezza nazionale non è maggiore di quello d'altri Stati; e che mentre la Francia nella gran lutta europèa consumò quasi tutti i suoi demanii, la Gran Bretagna tiene in serbo ancora le milliaia di millioni possedute dal clero anglicano e nella Britannia e nell'Irlanda. Diremo adunque che le vaste operazioni militari e federative, coll'accrèscere tanto enormemente il dèbito pùblico, predispòsero appunto quello stato di cose, che potrebbe costrìngere per lo meno all'abolizione della chiesa anglicana d'Irlanda. Il rèndere quell'immenso possesso accessìbile alle famiglie d'ambo le confessioni, sventerebbe la reazione religiosa, e consoliderebbe la sicurezza generale delle proprietà. E così su la terra il regno della giustizia non s'inoltra per dirette riparazioni, ma per conflitto di forze, nelle quali prevàlgono gradatamente quelle che meglio consèntono all'òrdine naturale dell'equità.
Se il dèbito pùblico è di grave momento nella comparativa potenza delle nazioni, li Inglesi delli ''Stati Uniti d'Amèrica''<noinclude><references/></noinclude>
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hanno un gran vantaggio su li Inglesi del ''Regno Unito d'Europa''. Alla fine della guerra che separò i due pòpoli (1784), il dèbito della Gran Bretagna (63 mila millioni di franchi) era quasi quìndici volte l'americano (430 millioni). Ma su la fine della seconda guerra, benchè l'americano fosse risalito fino a 690 millioni, quello dell'Inghilterra era più di ''trenta volte'' maggiore, oltrepassando la spaventèvole somma di 21 mila millioni. E il dèbito americano era del tutto estinto nel 1834, quando il britànnico oltrepassava ancora i 19 mila millioni. Quindi, a pari circostanze, il pòpolo delli Stati Uniti ha ogni anno parecchie centinaia di millioni da aggiùngere o al suo domèstico consumo, o al suo capitale; e quindi o vive una vita più agiata, o tesoreggia una poderosa riserva da consacrare alla pùblica difesa.
Al presente (1842) la Federazione ha un dèbito fluttuante di soli 80 millioni di franchi, e i sìngoli Stati hanno dèbiti proprii per un bilione. Ma questa somma fu investita in quattromila miglia di canali e strade ferrate, che accrèbbero a più doppii il valore di quei territorii. Il solo canale dell'Erie costò cinquanta millioni. Il capitale delle òpere pùbliche americane fu per due terzi fornito dai privati inglesi; e comunque grande sia il fitto del capitale, il vantaggio dell'Amèrica è immenso e perpetuamente consolidato alla terra; ed è ben naturale che un pòpolo mercante faccia prèstito a un pòpolo agricultore. Questa illimitata facilità d'ottenere i capitali accumulati nelle Borse inglesi, promosse in Amèrica ogni sorta d'ùtili intraprese, di canali, di strade, di porti, di piantagioni, di città; ma spinse le operazioni bancarie oltre ogni lìmite della prudenza e della ragione. Si fondàrono più di ottocento banche, alcune delle quali emìsero cèdole fino a venti volte al disopra del fondo; alcune operàrono affatto senza fondo, appoggiàndosi le une su le altre, e tutte insieme sul sogno vulgare della ''creazione dei capitali fittizii''; le finanze stesse dello Stato vi vènnero avviluppate: e quando una crisi commerciale fece rifluire le cèdole, il disinganno e il disastro fu generale. La caduta delli innocenti scemò l'infamia dei traditori. La moralità pùblica ne fu profondamente ferita; la riputazione generale fu contaminata; e il mondo dubitò forte che<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ALCUNI|248}}</noinclude>
l'invidiata prosperità dell'Amèrica fosse tutta un'illusione. Il tempo, che scopre i mali, scoprirà anche i rimedii; ma nessuno può rapire all'Amèrica il frutto delle gigantesche costruzioni frattanto compiute.
La moderazione del pùblico dèbito e delle imposte è una conseguenza della savia norma posta dai fondatori di quella repùblica e seguita fino a questi ùltimi tempi, d'astenersi affatto da ogni intervento nelle cose delle altre nazioni, e riservar la guerra alla strettìssima difesa. È questo un altro dei punti per cui la nuova Inghilterra si divise affatto dall'antica. Essa considerò sempre come sovrano d'un paese chi ''di fatto'' ha la forza di fàrvisi obedire, e non riconosce blocco che non sia veramente mantenuto colla forza; il che, oltre al risparmiare mille intrecci di polìtica e di diritto pùblìco, nei quali è impossìbile serbar sempre i confini della giustizia e dell'umanità, offre il vantaggio che le relazioni mercantili di rado rimàngono sospese, anzi fiorìscono fra le discordie delle altre nazioni. Quindi si vede il prodigio d'uno Stato, al quale con diecisette millioni d'abitanti bastàrono in pace diecimila soldati, sparsi per la più parte lungo le frontiere dei pòpoli selvaggi. La milizia però conta un millione e trecentomila uòmini. Veramente è smembrata sotto tanti comandi quanti sono li Stati; ed ha poco esercizio e dèbole disciplina, come quella che dimora nelle proprie case, ed elegge a lìbero voto li officiali; ma l'ìmpeto d'una difesa popolare in breve riparerebbe ad ogni sorpresa; e mentre le vaporiere e le locomotive adunerèbbero a volo i cittadini, ogni forza nemica in tanta vastità di paese rimarrebbe lenta e dispersa. Intanto il possesso d'una forza stanziale non alletta li amministratori ad abusarne, sia contro i cittadini, sia contro li stranieri. E a rispòndere alle improvise ostilità vale la flotta, la quale potè riescir terrìbile al nemico, senza poter èssere per sè strumento d'oppressione interna o d'esterna conquista. La modestia delli amministratori fu conservata anche dal risurgente e continuo bisogno del voto pùblico, e dalla modicità delli assegni e dei poteri. Il presidente àbita un palazzo pùblico, e riceve 135 mila franchi d'onorario; ma i legislatori del congresso ricèvono solo le spese di viaggio e<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||STATI MODERNI|249}}</noinclude>
una diaria d'otto dòllari (43 franchi). Il presidente non ha iniziativa; e ha voto meramente sospensivo; non ha dunque l'autorità di dettare le deliberazioni, nè quella di mutarle; e non può sciògliere nè prorogare il congresso, che si raduna sempre a tèrmini fissi.
Mentre in ogni altro paese incivilito l'esèrcito trattiene in vita inoperosa e cèlibe il fiore della gioventù, nelli Stati Uniti tutti pòssono rimanere intenti alle cure della famiglia. La popolazione si raddoppia con inudito esempio; le città sùrgono quasi per incanto; una rete continua di canali congiunge i mari, i laghi e i fiumi coll'òpera di mille e più vaporiere; i deserti s'inòndano di coltivatori; e quando un territorio pocanzi selvaggio viene a contare quarantotto mila abitanti, assume la sovranità, e prende sede nel congresso. Nel 1790 quel pòpolo contava quattro millioni; in cinquant'anni è già più del quàdruplo; e procedendo colla stessa ragione composta, toccherà su la fine del sècolo ''cento millioni''; e ancora gli rimarranno selve da abbàttere e Stati da fondare. Nuova Orlèans ha più di cento mila abitanti; Filadelfia quasi trecento mila; Nuova York più ancora; e in un solo aquedutto spese sessanta millioni di franchi. Ora, per sessanta millioni Bonaparte vendeva nel 1803 alli Stati Uniti l'immensa Luisiana. La grandezza e dovizia delle città produrrà senza dubio, colla serie delle novelle generazioni, l'eleganza del vìvere e il gusto delle arti e delli studii; i quali del resto non sono già senza gloria nella terra di Franklin e d'Irving. Intanto duemila giornali liberìssimi lavòrano ad uniformare le opinioni, e sfogare e ròmpere con assidua discussione la violenza delle parti polìtiche e religiose. Alle loro esagerate invettive lo straniero inesperto crede sempre imminente l'eruzione d'una guerra civile tra le innumerèvoli sette, tra i federali e li unitarii, tra i fautori delle dogane e quelli del lìbero commercio, fra li Stati che consèrvano ancora la schiavitù e li ardenti emancipatori<ref>Vedi: Su le tariffe daziarie degli Stati Uniti d'Amèrica nelli Annali di Statìstica, scritto che comprenderemo in altra nostra raccolta d'argomenti econòmici.</ref>. Ma le violenze private non prorùp-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ALCUNI|250}}</noinclude>
pero mai fino alle armi civili, mentre al contrario le illetterate colonie spagnole sono immerse in una guerra incessante.
Le grandi compagnìe che fanno il traffico delle pelli, spìngono sempre più avanti le squadre di cacciatori che insèguono le belve nella loro fuga verso le più deserte regioni dei Monti Petrosi e del Grande Ocèano, e coll'uso d'armi perfette le vanno sempre più diradando. Le tribù selvagge, non ritrovando più bastevol caccia, si precipitano sulle terre delle più interne tribù: l'urto si propaga; arde la guerra; le aquevite, le pòlveri, le armi europèe fanno più ràpida la distruzione. Nessuna terra ha uòmini nè cotanto induriti nei disagi e nei rischi, nè sì valenti feritori come quelle orde di bersaglieri, che tra paludi e foreste e ferocìssimi selvaggi vìvono quella bàrbara e venturosa vita che Irving e Cooper descrìssero; e l'Unione potrebbe sempre richiamarli e avventarli contro qualsìasi invasore. Wail pretende che i selvaggi, viventi entro i confini delli Stati Uniti e delle colonie britànniche, non sìano omai più di 345 mila; molte poderose tribù sono affatto spente; e nelli ùltimi anni ben cinquanta mila selvaggi fùrono trasportati dall'interno delli Allegani alla riva destra del Mississipi. Solo pochi Seminoli si difèndono mirabilmente tra le paludi della Florida. Colla terrìbile loro destrezza d'appiattarsi nei tronchi delli àrbori, d'accostarsi carponi e invisìbili alle colonne nemiche, di colpire e sparire, incùtono tanto terrore, che nelle marce e negli accampamenti elle prèsero l'abominèvol costume di farsi scorta di feroci mastini. L'autore ha ragione di chiamar orrìbile questa violenza che sràdica li indìgeni dalla loro terra nativa. È ben vero che la terra non fu fatta per èssere perpetuamente una selva selvaggia; ma dobbiamo compiàngere col buon Sismondi, che i moderni, nella vantata loro mansuetùdine e carità, non sàppiano più quell'arte divina ch'èbbero gli antichi, d'insinuare fra i bàrbari la civiltà. Quelle primitive colonie «leur enseignèrent tous les arts «de la vie, tous les moyens de dompter la nature; elles ne les «chassèrent point; elles ne les exterminèrent point; mais elles «les admirent dans leurs sociétés nouvelles» ''Sism. Études sur l'économ.; vol. II, 149''). Il più gran torto, che pesi sulla stirpe<noinclude></noinclude>
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britànnica d'ambo li emisferi, è appunto quell'alterigia e durezza con cui nel commercio delli altri pòpoli serba pertinacemente anche la parte più frivola delle sue consuetùdini e opinioni, come se codeste inezie fòssero il palladio della ragione e della morale. Ma ciò, la Dio grazia, mette appunto qualche lìmite alla sua potenza, alla quale se si aggiungesse anche l'arte delle transazioni e l'incanto della genialità, il mondo verrebbe in breve a ridursi sotto il predominio di quell'ùnica gente.
L'ìndole flessìbile e seducente della nazione forma al contrario il fondamento della potenza francese, benchè non supplisca all'intima debolezza di quel princìpio amministrativo che sacrìfica ad un'artificiale accentrazione ogni locale e spontaneo movimento. Quindi splèndide conquiste, che svanìscono colle passioni medèsime che le rèsero cèleri e irresistìbili; quindi il poter di prèndere, non quello di tenere; quindi le colonie sùbito dilatate, sùbito perdute. Guardando li antichi atlanti vediamo segnata una Nuova Francia nell'Amèrica Settentrionale, una Nuova Francia nella Meridionale; «la Francia versa oro e sangue a fondar colonie, e li Inglesi se le prèndono.» I coloni francesi del Canadà e di Maurizio sono suddìti alli Anglo-Europèi; i coloni francesi della Luisiana sono concittadini delli Anglo-Americani; i coloni francesi di Haïti fùrono lasciati trucidare dai loro schiavi.
Tuttavìa le due càuse che ne reca l'autore, cioè che in Francia «ogni ministro distrugge il progetto dell'èmulo predecessore,» e che non è a sperarsi sforzo stàbile nelle colonie «per l'enorme prevalenza delli interessi continentali» non bàstano, a senso nostro, a render ragione d'un fatto sì vasto e costante, il quale si collega al più ìntimo ed eminente princìpio della potenza delli Stati. In orìgine il regno di Francia e il regno d'Inghilterra fùrono costrutti sopra uno stesso modello feudale, anzi l'occidente della Francia, dai Pirenèi fino al passo di Calais, obedì lungo tempo ai signori Normanni e Angioini che dominàvano in Inghilterra. Ma nel sècolo XVII il destino dei due paesi si divise: la riforma s'internò nelle instituzioni britànniche, mentre in Francia fu sommersa nel sangue; in Inghilterra<noinclude></noinclude>
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l'òrdine civile prese forma stàbile col trionfo di Cromwell; in Francia col trionfo di Richelieu. Quindi nell'una predominò il princìpio ''greco'' delle lìbere associazioni, protette sempre dalla forza pùblica, ma non mai dirette dalla pùblica autorità; nell'altra a dispetto della nazionale impazienza, predominò il modello ''chinese'', il princìpio dell'onnipotenza e onniscienza ministeriale, che per una scala infinita d'incaricati discende a regolare le facende dell'ùltimo casale del regno e dell'ùltima capanna delle colonie. «Colbert còmpera a nome del re tutti li «stabilimenti delle Antille» (''Michelet, Tableau chronol. XVIII''). Ecco perchè la compagnìa privilegiata delle ''Indie Occidentali'' diede così poco alla Francia, mentre la compagnìa britànnica delle ''Indie Orientali'' apportò a quel governo un potente esèrcito e una prodigiosa conquista. Il ministerio britànnico fa soltanto ciò che i privati e le loro aggregazioni ''non pòssono fare da sè''; e porta la minaccia delle formidàbili sue forze ovunque le intraprese dei privati la invòchino. Il princìpio di Richelieu, applicato all'industria e alla navigazione dal pedagogo Colbert, rivestito d'una sfarzosa grandezza da Luigi XIV, ritemprato dalla tremenda vigorìa della Convenzione e dal genio architettònico di Bonaparte, associato a tutte le glorie dell'ingegno e del valore, sopravisse a tutte le rivoluzioni; e mentre forma il nodo dell'unità e potenza francese, le tolse sempre il potere d'estèndersi vastamente, e riprodursi in terre lontane, con lìbere propàgini viventi di propria vita. I rami d'un tronco solo non pòssono mandar ombra su tutta la terra. Culto, educazione, navigazione, colonie, costruzioni, industria, perfino la fàbrica dei tapeti e delli specchi e delle porcellane, tutto doveva esser ùnico, perfetto ed assoluto. L'Europa doveva accettare dalla chìmica francese il zùcchero di bietole; il Mediterraneo divenire un ''lago'' francese; li avvocati di Firenze e Roma improvisare perorazioni francesi; in ciò stava la salute dell'imperio. E in ciò stette la sua caduta; perchè la natura non vuole codeste arbitrarie unità; e ha fatto i piani e i monti, la zona tòrrida e i ghiacci natanti, i pòpoli italiani e i pòpoli francesi. In Francia poco s'intende l'òrdine municipale, che combina coll'unità delli Stati la vitalità delle pro-<noinclude></noinclude>
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vincie; nè si afferrò ancora il princìpio delle lìbere associazioni; onde mentre l'Inghilterra e l'Amèrica sono venate per ogni senso di strade ferrate, la Francia fu costretta ad aspettarle dall'onnipotenza officiale. Invano il sècolo scorso sperò trapiantarvi un governo americano; invano questo sècolo vi sostituì un governo britànnico; invano si annunciò da ùltimo non so qual colleganza d'ambo i princìpii; sempre risurge l'unità prefettizia, l'unità universitaria, il princìpio assoluto che il gran Cardinale aspirò dalle tradizioni del sècolo di Costantino.
Ma se la centralità francese non favorisce lo sviluppo di robuste colonie e stàbili conquiste, se le sue imprese marìttime mòvono piuttosto da rivalità generosa che da ìntima necessità o spontanea esuberanza di forze navali, egli è poi certo che la Francia, perdendo anche tutte le sue navi e le sue colonie, nulla perde mai di ciò che fa il nervo della sua vera potenza. Anzi, appunto dopo Trafalgar, quando le sue colonie fùrono occupate, e chiusi i suoi porti, e assediate di lido in lido le sue navi, appunto allora sembrò irresistìbile e fatale la sua potenza; fu allora che le càddero inanzi tutte le capitali d'Europa, e tutte le nazioni amiche o nemiche vènnero travolte nel torrente della conquista. A pari massa, nessuna nazione oserebbe invàdere la Francia; a pari massa, la Francia assalirebbe con alacrità qualsìasi nazione. Le antiche nazionalità in cui dividèvasi la Francia del medio evo sono affatto cancellate; la Normandìa e l'Aquitania non sèrbano più vestigio dell'unione inglese; la Lorena e la Borgogna non intèndono più come àbbiano potuto èssere un cìrcolo dell'Imperio di Carlo Quinto. Come mai potrebbe Avignone ritornar pontificio? come l'uomo del Rossilione o della Franca Contèa baciar la mano ad un grande di Spagna? Nell'uniforme pluralità rimàngono assorbite le minorità dei Calvinisti e delli Israeliti, e le scolorite reliquie dei Baschi, e dei Bretoni, delli Àlsati e dei Fiamminghi. La moltitùdine intende una sola lingua; adora un solo vessillo; ambisce una sola gloria; vanta a un tratto una sola credenza o una sola miscredenza; tien fissi li occhi in una sola città; la quale pensa e vuole per le altre tutte; la quale per tutte si ribella o si arrende per tutte. Parigi, non Aquisgrana, la Francia pre-<noinclude></noinclude>
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sente, non la bilingue Francia di Carlomagno, dovèvano far dire al poeta:
: . . . . . Ei che su un pòpol regna
: D' un sol voler, saldo, gittato in uno,
: Siccome il ferro del suo brando . . . .
: ADELCHI, III, I.
Questa potenza unificatrice della centralità francese minaccia d'appropriarsi una parte preziosa della nazionalità italiana: « La Còrsica, non ''colonia'', ma parte di Francia, e partècipe della sovranità francese nei consigli legislativi, ''si conserva fedele''. Appena si ruppe la guerra, li Inglesi mirárono alla Còrsica; chiamàvano i Corsi ad insùrgere; sarebbe Còrsica una quarta corona nello scudo britànnico; ma l'esempio della travagliata Irlanda ammoniva il clero e il pòpolo. Fra violente procelle la stella di Francia non tramontò mai; l'ìsola, riguardata in otto o dieci forme successive di governo come parte della Francia, ''è per essa poco men sicura della Francia continentale''. »
Ben altro è lo stato dell'Algeria. Quivi la Francia non appare come in Còrsica a liberare dalle vessazioni d'un senato avaro un pòpolo generoso, e adottarlo fratello in guerra e in pace. Perchè alcuni venturieri, Turchi d'Asia o rinegati d'Europa, dal nascondiglio d'Algeri insultàvano al Mediterraneo, non tanto per forza propria, quanto per tàcita concessione della politica altrùi, la Francia colse il destro d'acquistarsi in pochi giorni il possesso d'una magnìfica stazione, e la gloria d'avere spenta la piraterìa. Allora, più per ''rivalità'' coloniale che per disegno fermo, volle risuscitare il principio della conquista antica; disse che tutta la terra d'un altro pòpolo, non corsaro e non marino, era sua. Ma questo pòpolo ha una lingua e una religione che si stèndono da un estremo all'altro del continente africano; ha costanza e valore; ha capitani indòmiti che combàttono per la fede dei loro padri; fu temuto e obedito altre volte in Sicilia, in Ispagna, nella Francia stessa. E ai tempi della sua fortuna, l'Àrabo, dopo aver conquiso in un giorno quella fiacca signorìa dei Goti,<noinclude></noinclude>
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non disse al pòpolo spagnolo: questi campi non sono più tuoi; ma li insegnò ad irrigarli, a piantarvi l'arancio, a tesser la seta, a indagare i secreti dell'alambicco, a edificar le meraviglie dell'Alhambra. Quale delle due stirpi apparirà nell'istoria più generosa?
Il momento della conquista fu quello nel quale il principio delle grandi società anònime e delle gigantesche speculazioni approdava all'inesperto continente: « Si sconvòlsero le proprietà re-« ligiose, o gravate di prestazioni o reversioni religiose; si eser-« citò un forsennato gioco di borsa, si comprárono e vendèt-« tero beni ''non ancora visti'', e ''non esistenti''. L'Algeria si « empì di orde costrette alla guerra per aver perduto le terre « e li armenti. A quei ch'èrano periti succèssero altri prófu-« gi per le continuate conquiste: guerra sacra, perchè ''sacro'' « è il diritto di proprietà. Le sole provincie meno inquiete « fùrono quelle ove nulla s'innovò, ove si proibì ai Francesi « d'acquistar beni, e di toccar persino il territorio. Si pensò ad « un catasto per riconóscere la situazione dei fondi, ma non « fu possìbile progredire fra le insidie e le stragi ». Fu sprezzato il lungo esempio della Spagna, che si limitò sempre a tener forti piazze marìttime per reprìmere i pirati. Alla Francia parve poco occupare d'un tratto settecento miglia di littorale, concatenare i porti e le fortezze colle vaporiere, chiamarvi a tràffico le tribù native, pòrgere asilo ai dèboli, esempi e istruzione alle tribù imbarbarite. Ella sognò il possesso tranquillo di vasti poderi, perpetua primavera, oliveti e boschetti, una vita d'idillio, e ciò fra capanne desolate dall'abominèvole ''razia'', fra turbe di donne prigioniere, in faccia ad un nemico disperato e infuriato. Uòmini precipitosi contàrono i gradi di latitùdine, non pensárono ai metri d'elevazione; le maremme infette, li àridi e ventosi altipiani, i gèlidi dorsi dell'Atlante si credèttero giardini botànici, ove fare esperienze sulla coccinìglia e sul ''laurus cinnamomum''. « In paese vasto (quasi come la Francia), senza strade, montuoso, con micidiali vicende di clima, ove le popolazioni delle città si ritìrano, o nembi di cavallerìa involgono le colonne in marcia, e intercìdono le communicazioni, i vantaggi dell'arte europèa sono perduti; non città ricche, pegno di futura<noinclude></noinclude>
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tranquillità. L'esèrcito deve presidiare quaranta luoghi, portar con colonne mòbili i vìveri alle piazze interne, e perirebbe se fossero bloccati i porti di Francia. »
Questo sanguinoso acquisto costò già seicento e più millioni, i quali lasciati alle emunte famiglie, o spese nelle squàllide provincie, in porti, in vie communali, in canali irrigatorii, e strade ferrate, avrèbbero alleviato la scarsa e pòvera popolazione. Per pareggiare le nostre colline e pianure transpadane, il Varo, che ha clima assai più mite, deve ''quintuplicare'' ancora la sua popolazione; la Còrsica e le Basse Alpi dèvono ''decuplicarla''<ref>Popolazione del dipartimento del Varo, per chilòmetro quadro 44; delle Basse Alpi 23. Da noi, nei colli della Brianza 237; nella pianura del Cremasco 242. V. ''Annuario'' del 1841, e ''Politècnico'' vol. I; ''Su la densità della popolazione in Lombardia e la sua relazione alle òpere pubbliche''.</ref>. Qual economista adunque suggerirà di profóndere sangue e oro, per togliere ai bàrbari d'oltremare un lembo di deserto ove la civiltà, fin da tre mila anni più volte trapiantata, non tenne mai radice? La Francia, coll'agricultura, col commercio, coll'applicazione dei capitali e, delle scienze, e sopratutto coll'abolire un terzo delle imposte, potrebbe in quarant'anni raddoppiare la sua propria popolazione; colonia incruenta e domèstica, la quale non si potrebbe pèrdere per errore d'un ammiraglio che prenda male un quarto di vento, o giochi male una battaglia. Una vasta colonia agrìcola in Algeria, già resa difficile dalla gelosa e lenta centralità, divien più difficile sotto l'amministrazione militare d'una guerra perpetua, contro un pòpolo errante, che occupa mezzo il continente africano. Alcuni dissero ch'è una scuola di guerra. Scuola di beduini; scuola d'imboscate, di rapina, di omicidio; da cui poca esperienza può portare il soldato sulle dense linee di battaglia del Reno e del Po; scuola assurda, se alcuno intendesse dire che l'ardente gioventù di Francia abbia bisogno d'andare in Àfrica a imparare il coraggio, e debba martoriare una nazione per fare l'esercizio a foco. Ben al contrario l'Algeria fu piuttosto un pegno di pace; poichè la conservazione di quella colonia sarebbe il più arduo pensiero di quell'uomo di Stato che avventasse all'Europa una<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||STATI MODERNI|257}}</noinclude>
dichiarazione di guerra. Ma noi crediamo che la forza delle cose e l'azione inesoràbile dell'esperienza e del tempo, ridurrà bellamente l'Algeria ad una catena di ''stazioni marìttime'', sìmili alle colonie dei Fenicii e dei Greci e alle città vènete della Dalmazia, in cui la stirpe itàlica e la slava, a sì diverso stadio di civiltà, vìssero pure insieme in profonda pace.
Nel valutare le forze militari della Francia l'autore nota ch'ella ha 170 fortezze e 15 piazze d'armi, che lungo la Mànica ogni rupe, ogni scoglio è coronato di grossìssime artiglierìe; che si provide perchè la flotta possa all'uopo ancorarsi fra essi, e trovar difesa nel loro foco incrociato. E tuttavìa va numerando tutti i passi che non sono ancor chiusi, e tutte le strade che non sono ancora dominate, e verso i Paesi Bassi e sul Jura e sui Pirenèi e nell'interno; e rammenta l'enorme dispendio di 150 millioni per cìngere Parigi. E inoltre osserva che « costrutte le piazze, modificazioni continue sono necessarie « per le continue innovazioni; perchè non potendo èssere contem-« poranee le costruzioni di lavori così immensi, le fortezze sa-« ranno sempre più o meno arretrate dalla perfezione che sugge-« rirebbe ''in quel momento'' la scienza; la pòlvere rese inùtili mil-« liaia di forti, molte innovazioni apportárono le perfezionate « mine, molte l'uso delle bombe e dei razzi. » E Dio sa quante ne apporteranno le novelle invenzioni delli artiglieri e dei chìmici, i quali persèguono senza posa li architetti militari, cosicchè non si può dire se divori più millioni alli Stati l'arte di distrùggere o quella di difendere. Aggiungi le immense provigioni da bocca e da guerra, che ad ogni turbamento vèngono sepolte nelle fortezze, in preda ad ogni sorta di guasti e di scialaqui. Laonde è questo uno dei punti in cui finanzieri e militari sono in più irreconciliàbile contrasto. I militari ricàntano le lezioni imparate in collegio sui grandi vantaggi delle grandi linee di fortezze. — « Come la nave làcera cerca il porto, l'e-« sèrcito rotto dimanda il riparo delle piazze... Il trascurarle « sarebbe errore, perchè sempre possìbile è un disastro, e il « ripararvi richiede tempo, e posizioni, e la sospensione d'una « ritirata, altrimenti indefinita e dissolutrice. » Ma i finanzieri pòssono rispòndere che queste sono imaginazioni, per-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ALCUNI|258}}</noinclude>
chè dopo un naufragio di Marengo, d'Iena, di Lipsia, di Waterloo, la nave s'affonda, e non trova porto; e dopo quei tremendi disastri le fortezze, in fatto vero e reale, nulla giovárono. E non solo esse « non danno la vittoria, nella quale essenzial-« mente si trova la sicurezza »; ma inoltre ingòiano soldati e materiale; tòlgono alle truppe la più necessaria loro proprietà, quella di ''mòversi''; dispèrdono le forze su cento punti che il nemico non assale, mentre sul campo di battaglia manca talora quel pugno di riserve che potrebbe afferrar la vittoria e salvare lo Stato. Le fortezze fùrono gran cosa quando alcune famiglie ambiziose, edificàtesi un castello in Firenze, in Milano, in Ferrara, s'imaginárono di non aver più bisogno di nessuno, pósero il loro arbitrio al luogo della giustizia e dell'interesse generale, e fondárono quelle impopolari e fràgili signorìe, che mìsero la nazione in forza del primo assalitore. Esse servìrono quando un pugno di stranieri, i Normanni in Inghilterra, li Spagnoli in Fiandra, volle porsi in grado di straziare e insanguinare senza freno le inermi popolazioni. Le fortezze si vìdero salvare i pìccoli Stati, i quali non hanno esèrciti da battaglia; epperò, quando prorompe la guerra fra i potenti, nascóndono le loro truppe nelle fortezze, aspettando che il tùrbine trapassi, senza che si abbia il tempo e la pazienza d'assediarle. Ma le grandi nazioni, che decìdono le cose in campo aperto, hanno sopratutto bisogno di raccozzar velocemente dalla vasta superficie le masse. E quindi se fortificazione significa costruzione qualunque per rèndere più agèvole ed efficace la difesa, nessuno negherà che la più militare di tutte le costruzioni sia quella che può render mòbili e concentrare in un punto e nel mìnimo tempo tutte le forze d'una gran nazione, e quindi sollevarla dal peso dei grossi presidii in pace e dal pericolo delle sorprese in guerra; con che ognuno vede che s'intèndono i grandi e sapienti complessi di strade ferrate. E sono una tanto miglior difesa in quanto sono sempre in mano della popolazione, e non pòssono venir ritorte a tutto loro danno, come le fortezze; e l'invasore ingiusto, che sforzasse una frontiera, se le vedrebbe dileguare inanzi; e mentre i difensori si addenserèbbero dalle opposte estremità del paese colla velo-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||STATI MODERNI|259}}</noinclude>
cità di trenta miglia all'ora, le sue colonne sarèbbero costrette ad inoltrarsi a lentìssime giornate lungo le scomposte rotaie e li àrgini sfasciati. Nè gli vale il ristabilirle, se non giunge a impadronirsi anche d'un'enorme massa di rotanti; il mìnimo divario di dimensioni basta a impedirgli di sostituirvi i proprii; nè oserebbe farlo, perchè troppo fàcile è intercettarne il ritorno. Con questo gènere di difese cessa la discordia dei militari e delli economisti, perchè se le strade ferrate sèrvono nella guerra, non sono inùtile ingombro e flagello delle finanze nella pace. I vantaggi indiretti che ne derìvano alle finanze, uniti al frutto qualsìasi dell'esercizio, compènsano il fitto del capitale, senza bisogno di novelle gravezze. Ma quella spesa morta del recinto di Parigi, e quell' ''ostàcolo continuo'' della pianura d'Algeri, sono cose che fanno involontariamente pensare alla gran muraglia della China.
In centocinquant'anni il principio di Richelieu aveva tolto all'antica feudalità, prima le armi, poi le dovizie, poi l'opinione. Il poter centrale, abbandonato ad un ùnico impulso, s'incamminò fin da principio per la via del dèbito all'assoluta impotenza. Il pòpolo si trovò in fine disciolto da ogni avita autorità; fatto àrbitro delle sue sorti, volle una sola legge, volle pareggiato il diritto di possidenza, di milizia, di magistratura. Ma tenacemente afferrata l'eguaglianza civile, lasciò poi ripullulare dall'antico tronco l'unità ministeriale, che lo ravvolse da capo nell'antica rete, e trasse a sè gelosamente fino alle ùltime fila dei pùblici interessi, e tentò più volte ristaurare anche l'unità del culto e della stampa. La possidenza intanto fu ambita con avidità, e suddivisa più minutamente che in qualsìasi regione di pari ampiezza. « La suddivisione della pos-« sidenza, il più felice effetto della rinnovazione polìtica della Fran-« cia e dei paesi ove operárono le leggi di Francia, fece che ora « un quarto incirca delle famiglie sono colla possidenza interes-« sate alla tranquillità, libere di coltivare l'intelletto, e non più « devote a pochi terrieri. » È ora quello il paese d'Europa ove è men possìbile una rivoluzione, se con questo nome intendiamo, non un superficiale mutamento del rituale amministrativo, ma una profonda sovversione e rinnovazione d'interessi.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ALCUNI|260}}</noinclude>
L'autore, studioso sopra tutto di cose geogràfiche, rammenta in varii luoghi le grandi spedizioni scientìfiche, i viaggi privati e le laboriose carte terrestri e marìttime levate dalli Inglesi in varie parti del globo; la triangolazione delle Isole Britànniche e della Penìsola Indiana; l'Oxo navigato da Wood per mille miglia; Bocara visitata da Burnes; esplorate le gole dell'Indo-càucaso; la foce del Negro scoperta dai Lander e risalita a vapore da Trotter; le navigazioni polari di Ross e Weddel; le carte marine della Sicilia, dell'Arabia, della Persia, dell'India, delle Maldive, della Papuasia; l'Atlante Indiano; li studii dei geògrafi di Bombay, dei dotti di Calcutta e di Londra, e le splèndide somme profuse ad illustrare le lingue, i monumenti e l'istoria naturale dell'Oriente. Ma nota che per l'Inghilterra codesti studii si vèdono preceder sempre le operazioni militari e le imprese coloniali e mercantili. Non così avviene della Francia. « La gloria delle sue spedizioni scientìfiche rifulge ve-« ramente di vivìssima luce. » Rintracciato con infinita serie d'osservazioni l'equatore magnètico e il termomètrico, e le loro intersezioni coll'equatore astronòmico; studiate le correnti marine e le marèe, il moto dei ghiacci polari, i venti regolari e i variàbili, le altezze dei monti, le profondità dei mari, le vegetazioni galleggianti, i banchi di corallo, le aque fosforescenti, le aurore polari, le zone vulcàniche. Ma la messe dei vantaggi nazionali e positivi non corrisponde alla messe di gloria. « Che « cosa possiede, e quanto commercia la Francia colla Nuova « Olanda, le cui coste fùrono con lavori così infiniti delineate « in gran parte da navigatori francesi? » Tutto ciò è ben vero; eppure questo cavalleresco amore della scienza come pura scienza, non come strumento di materiale utilità, ha sparso appunto sul nome francese uno splendore incantèvole; al quale non poca parte si deve delle tanto instàbili ma tanto fàcili conquiste. La Francia mostrò sempre fiducia e affezione al mèrito sotto tutte le forme, anche quando si appresentò a servirla con nome straniero. La schietta e pura scienza, senza tènebre, senza ambagi, senza spine, modellò nel suo più bel fiore la lingua francese. Quella lingua succinta in cui tutto s'intende, quella lingua che nell'apparente sua povertà dice tutto ciò che bisogna, men-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||STATI MODERNI|261}}</noinclude>
tre le lingue doviziose inciàmpano nei lunghi panni; quella lingua della scienza e delle inezie, della guerra e della comedia, dei prìncipi e delle feminette; dèbole nel verso, ma calda e poètica nella prosa; quella lingua fu sempre una delle più grandi armi della potènza francese. È una di quelle tante influenze che si chiàmano morali; e vorremmo che l'autore avesse svolto più ampiamente questa più eletta ed ardua parte del grave argomento: le influenze e le potenze mòrali; e sopra tutto quelle che provèngono dallo splèndido predominio dell'ingegno, e dalle fondamentali simiglianze delli òrdini sociali tra nazione e nazione.
Per mostrare quali gravi argomenti si tòcchino dall'autore in questo libro, abbiamo toccato quelli solo che riguárdano l'Inghilterra, li Stati Uniti e la Francia; nè lo spazio ci concede di venirlo seguendo più lungamente. In generale nel valutare le forze polìtiche, ci parve quanto mai propenso a favorire il principio delle grandi unità amministrative, le quali ripètono in varie parti d'Europa, e sopratutto in Piemonte, in Prussia e in Russia, le forme fondamentali, le tendenze e le funzioni istòriche del regno di Luigi XIV. Non ha però lasciato d'illustrare anche quelle instituzioni che si fondano su l'opposto principio della varietà dei poteri; e a cagion d'esempio citeremo ciò che riguarda l'Olanda, la Svìzzera, la Scandinavia, e le nazioni spagnole d'Europa e d'Amèrica. Sopratutto poi ci pare interessante per noi, e poco noto in Europa, ciò ch'egli raccolse intorno al modo affatto singolare dei possessi e della rappresentanza nazionale in Ungherìa; dalle quali cose chiaramente appare come in quel paese non si sia peranco propagato il principio dell'amministrativa centralità, che così facilmente penetrò presso le altre nazioni feudali.
« In ogni Comitato d'Ungherìa e Transilvania tutto il clero e ogni nòbile maggiorenne ed anche minorenne, se impiegato, compare quattro volte all'anno nelle Congregazioni Generali, dove si ricèvono i decreti del Consiglio Àulico o del Consiglio Locotenenziale, e ''o si restituìscono colle osservazioni'', o si trasmèttono da eseguirsi ai magistrati. Rivèdono i conti, li affari municipali, e póngono in accusa i funzionarii o i privati<noinclude>{{PieDiPagina|{{x-smaller|CATTANEO ''T.II.''}}||17}}</noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ALCUNI|262}}</noinclude>
per mancamento di ''ragione pùblica''. L'Europa non ha altro sìmile esempio d'assemblèe che fra loro communìcano e contròllano il potere. I ''meetings'' d'Inghilterra sono mere manifestazioni di parte. V'è una nobiltà ricchìssima, ma v'è anche una nobiltà senza possesso; e perciò la Dieta ''non rappresenta esclusivamente il principio feudale''. I Magnati assenti invìano alla Camera bassa delegati senza voto, tutte le città regie un voto solo; tutti i Capìtoli un voto solo; ogni Comitato un voto; ma ''i deputati non pòssono contradire alle istruzioni ricevute'', che vèngono anche nel decorso cambiate. La sovranità non è quindi nella Dieta, ma nei Comitati; e quando la Dieta si tiene, si tèngono contemporaneamente ''cinquantadùe Diete'' nei Comitati, le cui deliberazioni si registrano alla Dieta. Nelli altri Stati d'Europa basta il ''consenso dei governi e delle càmere''; in Ungherìa si richiede ''la maggioranza dei voti di tutta la nobiltà del regno''. La legge più che altrove rappresenta la volontà, li interessi e la cultura della nazione. I deputati sògliono unirsi quasi privatamente in circoli, dove discùtono le deliberazioni che poi prèndono nella Dieta quasi senza dibattimenti. L'iniziativa delle leggi appartiene alla sola càmera bassa, dopo ventilate le proposizioni del re. »
« Il vero diritto di proprietà si àpplica solo ai beni mòbili, ai territorii delle città libere, e ai fondi ricaduti alla corona.... Ogni possessore può dare in pegno per 32 anni, consegnando il fondo al sovventore. Solo in tre casi il possessore può alienare in perenne; ma l'acquirente non può trasferire ad altri ''per una somma maggiore''; soggiace sempre al ''diritto di ricùpera'', che nel decorso d'interi sècoli rimane sempre alla famiglia del primo possessore. Arduo studio di giurisprudenza il determinare qual fu il fondo preciso, il vàlido documento d'acquisto, la serie dei trapassi, la somma primitivamente sborsata, la migliorìa da compensarsi: e ciò dopo tante invasioni di Turchi e di Tàrtari, tante confische e tanti esilii. Il fondo non si può ipotecare con sicurezza pel suo valore, ma per quello ch'ebbe in remoti sècoli. Il crèdito non vale se non per chi ha fondi immensi e tìtoli chiarìssimi di possesso. Contro compenso in denaro, si può rimòvere qualunque non nòbile dal godi-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||STATI MODERNI|263}}</noinclude>
mento dei beni nòbili. La parte soccumbente se non ha rinunciato al suo diritto, può col consenso regio rinovare la lite. Legislazione civile, involuta, immensa, affatto nazionale, ''non modificazione del diritto romano''. Però evidente progresso; comincia un medio ceto. L'Ungherìa adotta una legge cambiaria, una pròvida legge su l'espropriazione forzata; ammette due cittadini a giudicare nella Tàvola Settemvirale; vuole che nelle scelte dei giùdici non si badi alla nàscita; assicura le stipulazioni con cui i cittadini si redìmono dalle dècime e dalle corvate; règola i concorsi; lìmita i moratorii; compila un còdice penale; riduce a dieci anni la milizia perpetua, e òrdina l'estrazione a sorte dei coscritti. Si costruisce un teatro nazionale; l'Academia intraprende il gran dizionario ungàrico, traduce dal latino le leggi, propone làuti premii scientìfici. »
Così, dove per interesse d'illimitate centralità, dove per transazione di poteri contraposti, dove per intemperanza delli unànimi e dei forti, dove per sommissione dei discordi e dei dèboli, in tutte le parti del mondo si va compiendo un'immensa mutazione di fatti e di pensieri, la cui somma finale, anche tra i più dolorosi disastri e le iniquità più odiose, torna in ogni modo favorèvole all'intelligenza ed all'umanità. Ma molte menti non sono avvezze a dominare le grandi curve su le quali si svolge l'istoria, e non vèdono la gran parte che la conquista, i privilegi, l'oppressione èbbero nell'associare li sforzi dei pòpoli fra loro prima sconosciuti e aborriti, nel demolire le pertinaci tradizioni dei sècoli ignari, nel pareggiare il godimento dei diritti civili, militari e religiosi, nel preparare il dominio delle grandi instituzioni che rèndono men bàrbaro il mondo e men dura la vita, nel propagare le idèe che svòlgono l'intelligenza e la civiltà. Epperò hanno in abominio tutto ciò che nasce dall'ineguaglianza e dal conflitto transitorio delle forze. Perlochè noi che consideriamo questo volume come il preludio d'òpera più vasta e semprepiù faticosamente elucubrata, sì per la pienezza delle cose, sì per l'òrdine che in siffatte òpere è di supremo momento, sì finalmente per la connessione e profondità dei principii, vorremmo vedervi svolto più accuratamente il càlcolo delle forze morali, e conciliato il<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ALCUNI STATI MODERNI|264}}</noinclude>
conflitto delli interessi armati colla dottrina del continuo progresso, delle emancipazioni indirette e della successiva equità. E del resto vorremmo che li uòmini studiosi in Italia coltivàssero in maggior nùmero e con più ardore questi alti argomenti, che noi diremo europèi; perchè, come altre volte abbiam detto, solo per questa via potremo far sì che su li oscuri nostri studii si richiami l'attenzione della immèmore Europa.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''DELLA MILIZIA'''}}
{{Centrato|'''ANTICA E MODERNA'''}}
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È lamento di molti che l'uso della pòlvere e le altre grandi mutazioni introdutte nell'arte della guerra, àbbiano resa più sanguinosa e sterminatrice questa terrìbile necessità delle nazioni. Converrebbe adunque tornare ai carri falcati, alle armature cavalleresche, alli archi, alle mazze? Aveva ragione il cavalier Folard di richiamare alla falange antica le ordinanze moderne? e Leon Battista Alberti ben s'appose esortando i Vèneti a rimodellare la marina su la trireme romana, disotterrata in riva al lago di Nemi?
A queste dimande non si potrebbe pòrgere risposta, senza instituir prima un minuto paragone fra tutto l'òrdine militare delli antichi e quello dei moderni, affine di vedere qual dei due nel suo complesso meglio corrisponda ai voti dell'umanità ed
{{x-smaller|'''Nota.''' Questo scritto fu publicato nel vol. I del ''Politècnico'' l'anno 1839, ad esame della prima parte dell'òpera del prof. Andrea Zambelli: ''Delle differenze polìtiche fra li antichi e i moderni''.}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA MILIZIA|266}}</noinclude>
ai progressi dell'intelligenza. A un tale esame non si potrebbe dire idòneo se non chi dalla pràtica militare avesse saputo stèndere uno sguardo indagatore anche su le scienze civili; o viceversa chi allo studio di queste avesse saputo aggiùngere una diligente notizia di ciò che scrìssero dell'arte loro i più assennati capitani. Bisogna che o l'uno o l'altro ardisca spìngersi fuori alquanto del suo proprio terreno, per regolare una materia ch'è tutta di rapporti e di confini.
Perlochè a giusta ragione nei trattati moderni di guerra si comprende anche una sezione di polìtica militare, come nei buoni libri di scienza sociale non si può negare un capìtolo alle relazioni della polìtica colla guerra. Se l'uomo d'armi fa studio dell'arte sua per prepararsi ad esercitarla razionalmente in campo, il polìtico non può rimanersi straniero alle grandi innovazioni militari; poichè ogni potenza nazionale non si svolge, nè si conserva, nè cade, se non sotto l'azione della forza armata.
Qual è dunque la fondamentale differenza tra la guerra antica e la moderna?
Napoleone, nelli ùltimi anni suoi, dopo aver meditato su le memorie d'una lunga esperienza, scriveva questi frammenti<ref>V. ''Précis des guerres de Jules César'': 5<sup>e</sup> Campagne, p. 80.</ref>.
« I Romani dèvono la costanza della fortuna loro all'uso di « chiùdersi ogni notte in un campo fortificato, e non dar mai « battaglia senza avere a tergo un ricòvero trincierato, che ri-« cettasse le provigioni, il bagaglio e i feriti. La natura delle « armi era tale in quelle età, che in quelli accampamenti èrano « sicuri dalle offese d'un esèrcito non solo eguale, ma anche « più forte; e avèvano arbitrio di combàttere, o attèndere un' « occasione propizia...
« Perchè dunque una norma sì prudente e sì ùtile fu di-« messa dai capitani moderni? — Fu perchè le armi offensive « mutárono natura. Le armi di mano èrano le principali presso « li antichi; colla breve sua spada il legionario sottomise il « mondo; coll'asta macedònica Alessandro conquistò l'Asia. « Presso i moderni la principale è l'arme di getto, il fucile,<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|267}}</noinclude>
« codest'arme più potente di quante li uòmini ne divisárono « mai. Nessuna armatura ne ripara i colpi; li scudi, i corsa-« letti, le corazze si palesárono inùtili, e andárono abbandonate. « Con questo terrìbile strumento un soldato può in un quarto « d'ora ferire sessanta nemici. La palla colpisce a mille me-« tri di distanza, è pericolosa a 240 metri, mortalìssima a « 180.
« Dacchè la spada e l'asta èrano armi principale delli an-« tichi, il consueto òrdine di battaglia doveva èssere ''pro-« fondo''... Un esèrcito consolare, che colle genti leggiere e li « ausiliarii sommava quasi a trentamila uòmini, si chiudeva in « un campo quadro che aveva mille metri di lato...
« Dacchè principali presso i moderni sono l'armi di getto, « il consueto òrdine di battaglia doveva èssere ''sottile'', il « solo che permetta di porle in uso tutte. E siccome esse ferì-« scono a ingenti distanze, i moderni tràggono il principal « vantaggio dalla posizione; dalla quale se pòssono dominare, « ràdere, infilare le ordinanze nemiche, fanno tanto maggiore « impressione. Un esèrcito moderno non deve dunque lasciàrsi « spuntare, invòlgere, accerchiare; deve occupare un campo la « cui fronte sia estesa quanto la sua linea di battaglia. Che se « occupasse uno spazio quadro, su la cui fronte non potesse « schierarsi tutto, potrebbe venir circuito da un esèrcito d'egual « forza, e sottoposto a tutto il foco de' suoi tiri, che vi con-« vergerèbbero sopra, e lo colpirèbbero in ogni àngolo del « campo; nè potrebbe rispòndere a così tremendo foco se non « con poca parte del suo.
« Nè l'esèrcito ch'ebbe Milzìade a Maratona, o Alessandro « in Arbella, o Cèsare in Farsalia, potrèbbero tenere il campo « contro un esèrcito moderno di nùmero eguale. Questo con « più estesa fronte di battaglia sopravanzerebbe le ale del-« l'esèrcito greco o romano. I suoi fucilieri gli porterèbbero « colpi mortali da fronte e da lato. Le truppe leggiere, vi-« sta la fiacchezza di loro frecce e fionde, si volgerèbbero in « fuga dietro la fanterìa greve, che allora colla spada in « pugno o l'aste basse affronterebbe impetuosa i fucilieri. « Ma, giunta alla distanza di 240 metri, verrebbe bersa-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA MILIZIA|268}}</noinclude>
« gliata da tre lati con un foco di fila, il quale sgomine-« rebbe e abbatterebbe talmente quei prodi e intrèpidi legiona-« rii, che non potrèbbero poi règgere all'assalto di pochi bat-« taglioni che li investìssero in colonna serrata a baionetta in « canna... Nè poniamo in conto da sessanta a ottanta cannoni, « i quali fulminando le legioni da destra a manca, da manca « a destra, da fronte a tergo, vomiterèbbero a mille metri di « distanza la morte...
« Un esèrcito consolare, chiuso nel suo campo, assalito da « un esèrcito moderno di pari nùmero, ne verrebbe espulso « senza assalto, senza che si venisse all'arme bianca, senza che « si turàssero i fossi o si scalasse il vallo. Sarebbe ricinto per « ogni parte dall'esèrcito assalitore, involto, solcato, infilato « dai fochi; il suo campo diverrebbe il bersaglio di tutti i « colpi; l'incendio, la confusione, la strage, aprirèbbero le « porte, atterrerèbbero i ripari... »
Con queste vigorose parole il sommo veterano dipinse la irresistìbile potenza dell'armi moderne; ma non proseguì a descrìvere li effetti pròssimi e remoti, che la grande innovazione venne a poco a poco svolgendo nel materiale e nel morale della guerra, nell'arte di scègliere e addestrare e mòvere li esèrciti, nel nùmero dei combattenti, nella proporzione delle diverse milizie, nelli assedii, nelle fortificazioni, nelle marce, nelli sbarchi, nella struttura e direzione delle navi, e sopratutto nell'influenza dei generali e delli ammiragli. L'investigare tutte le particolari differenze tra l'arte antica e la moderna, deducèndole tutte dal loro principio fondamentale, dalla suprema necessità di coordinare le operazioni al nuovo modo delle offese, è òpera di lunga lena. E chiunque non àbbia vaghezza nè agio di fàrsene studio particolare, potrà con noi appagarsi di lèggere condensati nell'òpera che citiamo li estratti d'una vasta lettura, la quale comprese le òpere di Napoleone, dell'arciduca Carlo, del generale Jòmini, di Guibert, Carrion-Nisas, Rocquancourt, Costa, Ferrari, Mauvillon, Grassi, Blanch, e altri parecchi; le istorie militari dei generali Foy e Coletta, Vacani e Napier; li scritti nàutici di Ramatuelle, Bourdé, Clerk,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|269}}</noinclude>
Stràtico, Tonello, Boismélé. E l'intento dell'autore essendo quello d'un perpetuo paragone tra il tempo antico e il moderno, egli adunò in riscontro quanto di meglio offrìvano e li scrittori dell'arte antica, come Polibio, Cèsare, Vegezio, Arriano, Leone, e quelli dei tempi intermedii, De Marchi, De Antonii, Folard, Montecùccoli, Galilèo, Macchiavelli, venendo fino alle òpere del re Federico di Prussia, il fondatore della tàttica moderna. Colle quali fatiche acquistò buon diritto di parlare intorno ai rapporti che pàssano tra quest'arte e le scienze civili ch'egli professa.
La prima conseguenza, apportata nelle guerre dall'uso della pòlvere da foco, fu il predominio del nùmero sul valore. Dalla forza del braccio che vibrava i colpi e dalla fermezza e perizia che li reggeva, dipendeva la vittoria del guerriero antico. Diecimila spade imbrandite da braccia romane èrano una forza alla quale non potèvano resìstere diecimila spade impugnate da un'altra stirpe di combattenti, perchè, come dice Napoleone, i nostri vecchi Romani èrano i più forti delli uòmini. Ma che cosa è l'efficacia d'un ferro, mosso da qualsìasi mano, in paragone alla cieca forza espansiva colla quale un pacco di pòlvere, tocco da una scintilla, avventa una palla da cannone? Non fu dunque più necessario trovar braccia muscolose e indurite dalli armeggi; bastò il coraggio di stare al posto e l'abitùdine di còmpiere con òrdine e agilità una fàcile operazione mecànica che non richiede forza. E i colpi essendo irresistìbili e fatali, la vittoria è di chi può gettarne sul nemico un nùmero maggiore; la vittoria è della massa del foco.
Le armi antiche non èrano terrìbili se non in mano ai valorosi; la folla non era se non d'impaccio, atta a diffóndere nelle file la lentezza e la fuga; era d'uopo ammèttervi solo i prodi di mano, cioè i pochi. Al contrario nelli esèrciti moderni non tanto impòrtano i forti, quanto i molti. E chi non ha la massa assolutamente maggiore, deve procurarsi coll'arte la massa relativa, schierando i soldati in modo che pòssano gettare efficacemente la màssima quantità di foco e soggiacere alla mìnima. E in questo risiede la potenza delle evoluzioni, nelle quali le file dei soldati divèntano tante linee di geometrìa, che prèndono le proprietà loro dalla loro posizione.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA MILIZIA|270}}</noinclude>
Anche li antichi avèvano scoperto il principio d'accentrare una somma di forze contro un punto della fronte nemica, per soprafarla e quindi con forza sempre diseguale spìngere di punto in punto la vittoria su tutta l'ordinanza. Addensàvano perciò in ''cuneo'' i più forti, a ròmpere nel mezzo la linea nemica; ovvero opprimèvano con òrdine rinforzato una delle ale. I moderni, traducendo altrimenti lo stesso principio, concentràrono sui punti additati dall'arte una massa maggiore di foco. Al cuneo delli antichi corrispóndono le nostre batterìe che sfóndano le ordinanze; e al loro òrdine parallelo rinforzato, il nostro òrdine obliquo che porta il centro della linea contro un'ala nemica, e le affolla addosso di fronte e di fianco un irresistìbil torrente di foco.
Ciò suppone che la fanterìa spiegata sul campo possa mutar òrdine, passar facilmente dalla linea di battaglia alla colonna di marcia, e rimèttersi in linea su qualunque punto meglio convenga, combinando alla mobilità la fermezza, sotto l'àgile scorta delle artiglierìe. Al che giovò l'invenzione del passo eguale, usato primieramente alla battaglia di Hochstädt, e perfezionato poi nel passo cèlere; dimodochè le distanze e l'ìmpeto vèngono a misurarsi quasi col compasso e col pèndolo; e il capitano può calcolare la velocità nella massa, come se si trattasse d'uno sforzo mecànico o d'una corrente d'aque.
La tàttica si giova destramente della diversa qualità delle armi, secondo la varietà del suolo e l'opportunità del momento. Una cavallerìa che assalisse una fanterìa ferma, intera e serrata, si esporrebbe a inùtile distruzione; ma le porterebbe alla sua volta una distruzione inevitàbile, quando la trovasse scossa e làcera dalla furia delle artiglierìe. L'uso della pòlvere aperse alla cavallerìa moderna un nuovo campo d'attività; la sottigliezza delle ordinanze, l'estensione delle linee, la distanza delle riserve, la lontana portata del cannone, dilatárono talmente il campo di battaglia, che necèssita al generale una forza, la quale possa velocemente trasportarsi da un capo all'altro dello scacchiere di guerra, e annodarne le sparse estremità. Il vanto della tàttica consiste nella più simultanea e concorde efficacia di tutte le armi.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|271}}</noinclude>
Presso i moderni abbiamo dunque esèrciti di materia men prode, d'uòmini che chiamiamo soldati e non chiamiamo guerrieri, la cui massa è maggiore, e contiene una porzione assai maggiore di cavalli e màchine da guerra. Fa meraviglia che un esèrcito consolare romano, con tutti i suoi rinforzi, contasse da ventimila a trentamila combattenti, dei quali solo un'undècima parte a cavallo; che Sparta dominasse la Grecia e imponesse all'Asia con quattro o cinquemila fanti; che alle battaglie di Maratona e Cunassa, da dieci a quattordicimila Greci, stretti in falange, mandàssero in volta più di centomila Asiàtici; e che a Maratona non avèssero arcieri, nè cavalli. Le armi da getto, il nùmero dei combattenti e le masse di cavallerìa èrano tanto insignificanti a quel tempo, come sono formidàbili al nostro. E quindi non èrano in uso se non presso i decaduti pòpoli dell'Oriente, dove i dèspoti, circondati di quella ''pomposa folla militare'', potèvano atterrire le loro plebi, ma non alle resìstere di piè fermo alle aste dei pedoni greci e alle spade dei romani.
Abbiamo visto che un esèrcito moderno è perduto se si lascia sorprèndere addensato in angusto spazio, mentre li esèrciti romani solèvano posar tranquilli sotto le tende; perchè nè il nemico poteva forzare il recinto, nè i suoi getti valèvano a varcar la spianata, interposta tra le tende e il vallo. Perciò l'urto delli esèrciti avviene ora più pronto e improviso; appena hanno il tempo di riconóscere le colonne nemiche protese su vasto terreno, celate da boschi, da alture, da casali, involte da una nube di bersaglieri e di cavalli, e presentate dai capitani nemici sotto le più fallaci apparenze. I capitani antichi, nell'angustia di quei campi non ottenebrati dal fumo, fra quelle ordinanze raccolte e profonde, vedèvano colli occhi proprii, contàvano ogni squadra, potèvano provedere di viva presenza a tutto.
Privi d'accampamento, i moderni ne avrèbbero maggiore il bisogno, perchè dèvono condursi dietro ammassi di palle e bombe e pòlveri e munizioni da bocca, proporzionate al maggior nùmero dei combattenti, ed alli infiniti cavalli da tràino e da battaglia. Le poche provisioni del romano stàvano nel suo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA MILIZIA|272}}</noinclude>
campo; li immensi magazini e li ospitali nostri non pòssono scòrrere coi soldati lungo le fronti di battaglia, ingombro alle strade e bersaglio al nemico. Bisogna dunque che un esèrcito moderno abbia dietro le sue linee di guerra una ''base'', da cui ricavar nutrimento da foco e da bocca e assistenza in tutti i bisogni; nè può lasciarsi intercettare da quella senza esporsi a certa ruina. Il generale, che può prèndere a rovescio le posizioni avverse, e configgersi tra quelle e la base di guerra, mette il nemico alla disperazione. L'esèrcito che si allontana troppo dalla base, agèvola al nemico questa operazione fatale; e perde sempre l'uso tàttico di tutte quelle forze che si dèvono disseminare nell'intervallo, per rèndere concatenate e sicure le communicazioni.
I generali hanno talora l'ingegno e la fortuna di cògliere le colonne nemiche, prima che giùngano al loro convegno, sparse su le strade, disunite, incapaci d'opporre in alcun punto un'adeguata resistenza. Molti esèrciti si trovárono irreparabilmente vinti prima d'aver visto il nemico; e la battaglia fu allora un ùltimo sforzo per salvar l'onore. Queste battaglie, vinte a forza di passi più che di foco, si chiàmano stratègiche. La strategìa è dunque l'arte di mòvere li esèrciti, fuori della vista del nemico, per condurli ai punti decisivi; e abbraccia nelle sue speculazioni tutto il teatro della guerra. La tàttica è l'arte d'operare in faccia al nemico e nell'atto delle offese.
La strategìa non era coltivata dalli antichi, perchè i pìccoli loro esèrciti non avèvano bisogno di compartirsi in più linee di marcia, e perciò non potèvano venir sorpresi nella vastità dello spazio; non potèvano venire intercetti dalla base di guerra, nè oppressi irreparabilmente dal nùmero, nè impediti dal trincerare un campo, nè offesi se non da vicino. Il nome d'artificio stratègico non si potrebbe tuttalpiù dare che alle loro finte fughe, e a certe grandiose imboscate, come quella delle Forche Caudine, ove veramente un esèrcito si trovò vinto prima di combàttere. Ma nelle grandi proporzioni e nei vasti spazii della guerra moderna, questi sarèbbero partiti vani e scarsi. E così pure certe astuzie dei capitani antichi, di fare che il nemico si trovasse in faccia al sole, al vento, alla pòlvere, si sono dileguate nell'ampiezza e varietà delle posizioni.<noinclude></noinclude>
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Per la mutazione delle armi, certi movimenti cangiàrono affatto natura. Un esèrcito antico, dopo un combattimento infelice, rare volte poteva ricoverarsi alla sua frontiera; perchè, nel ritirarsi, non poteva vòlgere impunemente le terga al nemico vicino, nè poteva tenèrselo lontano. Ma nella guerra moderna il cannone, che corre assài più rapidamente dei fanti, può sostar tratto tratto, difeso dalle cavallerìe, e rivòlgersi al nemico, e tenerlo in rispetto, intantochè la fanterìa si sottrae posatamente. A tal fine si tracciàrono anche vie militari, disposte con tali svolte che chi insegue possa restare offeso da lungi senza ricambio d'offese. Grande e nelle ritirate e sul campo è l'efficacia della cavallerìa, la quale snodata in pìccole colonne per meglio sottrarsi alle artiglierìe, può con ràpidi movimenti portar le sue minacce in ogni parte, e imporre cautela e lentezza a tutti i movimenti nemici; e le prime sue turme, se vèngono respinte in disòrdine, pòssono evàdere fra le altre colonne, che le sèguono a scacchiera, e rinovare senza posa altri assalti.
Nè li esèrciti inferiori di forze dèvono sempre sottrarsi con lontane ritirate; ma pòssono talora appostarsi dietro linee fortificate giusta i principii moderni, capaci d'accrèscere colle stabili loro batterìe la forza della linea combattente, e acquistarle tempo, e interròmpere l'intento al nemico, e forzarlo a cimentare i suoi vantaggi sopra un terreno che non fu scelto da lui, e sul quale trova la massa formidàbile dei fochi e li ostàcoli dell'arte e della natura, congiunti spesse volte alla necessità stratègica del passaggio.
Il gran nùmero delli esèrciti e il bisogno di moltiplicarne le masse colla velocità, rese necessario l'incamminarli sovra più strade, tutte adatte al passaggio dell'artiglierìa, la quale non deve mai lasciar nudi di sua custodia i battaglioni. Perlochè divenne studio difficile ai generali l'ordinare le marce in modo che il nemico in massa non potesse trovar corpi disuniti; ch'essi venìssero tutti a convèrgere al momento preciso e calcolato inanzi tempo; che inchiudèssero nelli spazii interni le loro communicazioni, per poter prontamente darsi mano, e versarsi tutti da una parte o dall'altra, e opprìmere il nemico<noinclude></noinclude>
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sparso. Queste linee ben legate si chiàmano ''interne''; mentre i corpi ripartiti sopra linee ''esterne'', non commùnicano se non per lungo circùito, pòssono venir sorpresi parzialmente da tutta la massa nemica, e cacciati in direzioni sempre più divergenti, fino alla completa loro dispersione.
Tutte queste operazioni stratègiche non dipèndono dal nùmero nè dal valore dei soldati, ma dalla mente del generale supremo e dall'intelligenza delli officiali, che dèvono porne in atto i pensieri, meditati anzi tempo e ordinati nel ''piano di guerra''. Il fondamento sta nella cognizione del terreno, nella perizia di calcolare le distanze pràtiche, le quali non sono le distanze astratte, ma risùltano dalle aque, dalle strade, dalle ascese, dalle discese e dalla diversa solidità dei terreni. Quindi le più lontane radici delle più grandi vittorie stanno nella perfezione dei rilievi topogràfici e nella perizia dei comandanti a lèggerli e calcolarli; così se la vittoria una volta pareva òpera del braccio, ora è più manifesta figlia della mente.
Più forse ancora che le guerre di campo venne a variare per l'uso della pòlvere l'arte delli assedii, e per conseguenza quella delle fortificazioni; perchè l'attacco insegna la difesa. Le città forti dell'antichità si collocàvano piuttosto in colle che in piano, ed èrano più pregiate, quanto più eccelse èrano le mura e le torri, e più ardua al nemico la scalata. Dalle feritoie praticate nel muro e dai parapetti che sporgèvano sostenuti da mènsole, tra le quali s'aprìvano li appiombatòi, si tempestava con saette e pietre e fochi e olii bollenti l'assalitore. Bastava a queste fortezze poco spazio e poca gente; e perciò nel medio evo ogni casa signorile era divenuta castello, ogni terra si murava come una capitale; e contro le orde vaganti delli Àrabi, delli Ùngari e dei Normanni si èrano muniti di torri e ponti levatòi perfino i monasteri.
Ma il cannone, che iterando i colpi abbatte qualunque muraglia, dimodochè qualunque grossezza appena richiede qualche maggiore dispendio di tempo, umiliò le superbe moli dalle quali una piccola casta d'invasori, quando avesse in un infàusto giorno sorpreso un regno, poteva tenerlo schiavo e angariato per sècoli.<noinclude></noinclude>
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D'allora in poi cominciò il nuovo modo delle fortificazioni, le quali si profondàrono entro i fossi per sottrarle ai tiri lontani; e fuori del fosso si spianò diligentemente il terreno, disponèndolo in lene acclivio verso la fortezza, e per pararle i colpi, e perchè potesse questa col suo cannone ràderlo e solcarlo in tutti i sensi, e tenerlo spazzato di nemici. Così divènnero quasi impossìbili le improvise scalate dei tempi antichi.
Ma siccome il cannone non poteva come le frecce e i sassi colpire dalli appiombatòi l'assalitore che si fosse spinto fino al piè delle mura e delle torri, la geometrìa studiò di far sì che il piede d'ogni cortina di muro e d'ogni baluardo potesse èssere visto e bersagliato da una qualche altra parte della fortezza. Perlochè le piazze moderne non sono sèmplici quadrilàteri o figure fortùite, come molte fortezze antiche; ma le cortine che le cìngono e i bastioni che ne spòrgono, sono disposti a polìgono, le cui linee si sorvègliano tutte obliquamente, e obliquamente ricèvono i tiri dell'assediante. Nel medèsimo tempo questi recinti non sono di sola muratura alzata a perpendìcolo, ma di dentro sono terrapienate e s'inàlzano inclinate a scarpa, affinchè pòssano règgere alla scossa del proprio cannone, e quando le batterìe nemiche àbbiano sgretolata la camicia di muro, il terreno possa per qualche tempo sostenersi ancora in mucchio, ed impedire che i colpi non trafìggano sùbito l'interno della piazza. La larghezza del terrapieno si fece tale che vi si potesse agevolmente mòvere un certo nùmero di cannoni. Questa bella combinazione d'architettura, di geometrìa e di mecànica nacque in Italia, e si chiamò ''bastione''; e sotto varie modificazioni e varii nomi è l'elemento principale della moderna difesa.
Nè le fortezze si ristrìngono al loro ricinto; ma con mezzelune ed altri ripari, murati verso il nemico, e fatti a gola aperta verso la piazza, e collegati ad essa con passaggi coperti ed altri artificii, si spìngono talora fino a mille metri fuori del loro recinto; e di là càcciano ad ulteriore distanza i loro fochi incrociati, indugiando l'assediante, e facèndogli vie più difficile il vigilare e dominare tanta vastità di terreno. Si richiede adunque gran nùmero d'uòmini a difenderle, immense munizioni da foco e da bocca, grandi arsenali, enormi spese. Perciò non<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA MILIZIA|276}}</noinclude>
fu più il caso di far piazza forte d'ogni città, e le devastazioni delli assedii si vènnero semprepiù circoscrivendo alle frontiere dei regni. Vauban, applicando la fortificazione alla geografìa, imaginò per il primo una cintura compiuta di piazze e di campi trincerati che, prendendo tutti i vantaggi dei terreni e delle aque, accerchiasse un regno intero. Eppure, per quanto meditasse, non potè trovar modo di pareggiar colle difese l'irresistìbile potenza dell'attacco.
Anche l'assediante imparò l'arte di celarsi, profondàndosi nel terreno, e coprèndosi di gabbionate, e serpeggiando pazientemente con linee oblique, che ad ogni passo più s'accòstano al corpo della fortezza e ne invilùppano tutte le difese. Ed ebbe il vantaggio infallìbile d'applicare all'attacco il principio fondamentale della maggior massa di foco, ossìa di far convèrgere contro qualsìasi delle avverse batterìe un nùmero superiore di pàlle e bombe, soffocarne il foco, diroccarle, sgombrare il campo a ulteriori progressi, e infine sboccare in faccia alla muraglia già nuda d'ogni difesa.
Per tal modo l'attacco delle piazze, il quale era una serie sanguinosa d'uscite e d'assalti, un'òpera di somma ferocia che terminava quasi sempre nel saccheggio, e spesso nella strage confusa di soldati e d'abitanti, divenne una partita di geometrìa, nella quale l'uno dei giocatori è certo di vìncere se gli si lascia tempo. Ma intanto, al dire delli ammiratori delle fortezze, egli perde appunto il tempo, divide le forze, allenta l'ìmpeto dell'invasione, e si vede spesso fuggir di mano i favori della fortuna. Poichè l'avversario, ricongiunto alla sua base e ristaurato di forze e d'ànimo, ricompare a contrastargli il cominciato assedio e ritentar da capo la sorte delle battaglie.
Se passiamo dalla terra al mare, vedremo che i modi d'offesa del tempo antico èrano pur sempre subordinati al valore dei pochi. Si avventàvano pietre, frecce, fochi; si troncàvano con falci e scuri i timoni e le funi; i Romani afferràvano con uncini le navi per venire a battaglia di mano. Ma il modo d'assalto più marinaresco e artificiale era una continua serie di volte e rivolte, colle quali si cercava d'urtare di tutta forza coll'acuto<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|277}}</noinclude>
sprone della prora il fianco della nave nemica, ròmperla, mandarla a fondo. Questi movimenti èrano tutti di timone e di remi, e volèvano legni spediti, spazio lìbero, somma perizia di mare, impetuosa ferocia nelli abbordi. Perciò le navi da guerra dovèvano èssere più pìccole dei legni mercantili; e le poche navi scompigliàvano sovente le molte; le quali o non potèvano combatter tutte, o nell'affollamento non avèvano campo di volteggiare e prender ìmpeto, e s'intricàvano coi remi. Così le poche navi dei Greci e quelle dei Vèneti dispèrsero le flotte dell'Asia e salvàrono due volte l'incivilimento europèo.
Perfezionato il cannone, l'agilità dei legni non fu più necessaria alle offese, e fu necessaria piuttosto una somma solidità per règgere alle enormi fiancate. Le navi da guerra divènnero assài più grosse delle navi da càrico; non si riguardò come nave di battaglia quella che non portasse almeno settanta cannoni e per ogni cannone non avesse una decina di soldati. I remi alla fine non vàlsero più nulla; il bordo si coperse d'una selva di vele; le vele quadre succèssero alle latine, e divènnero capaci di tenere il vento, e incrociar sui mari, e occuparli quasi con presidio perenne. L'impadronirsi del vento divenne il supremo pensiero delli ammiragli, che non si curàrono più nelle battaglie di saltare a bordo della capitana nemica, e d'èssere combattenti di mano.
Chi ha il sopravento, il vento in poppa, ha in sua facultà il combàttere, il quando, il come, e la distanza, e il tremendo arbìtrio di scègliere il punto ove piombare con tutta la potenza delle fiancate, in modo d'operare anco su le aque col principio delle masse, sfondar nel mezzo la linea, soprafar col nùmero la parte intercetta, ovvero circuire un'estremità, circondarla di foco a fronte, a lato, alle spalle; e con quest'òpera di distruzione scòrrere lungo tutta la fronte e sperperarla, prima che l'altra estremità possa raggiùngere il luogo della battaglia.
Nè giovò sempre alla flotta più dèbole l'èssere imbozzata all'ancora lungo il lido, e protetta eziandìo da batterìe di terra ad ambe le estremità; perchè, visti i loro legni non debitamente serrati fra loro e stretti al lido, in modo d'opporre un
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA MILIZIA|278}}</noinclude>
foco più denso alle navi sotto vela, li audaci capitani, anche a perìcolo d'andare ad arenarsi e rómpere su la costa, si gettàrono tra la flotta imbozzata e il lido; e ne circuìrono e distrùssero un'ala, mentre l'altra, immòbile su l'àncora, rimaneva testimone dello sterminio, aspettando in duro ozio un sìmile destino. Così fece Nelson ad Aboukir. — Nelson recò a finale sviluppo sul mare questa terrìbil arte delle ''masse''.
Per lungo tempo durò in guerra l'atroce uso dell'arrembaggio, nel quale eran temuti i Francesi, e più di tutti quei flibustieri che fondàrono colonie nelle Antille. Costoro avèvano il disperato coraggio di assalir colla spada alla mano sopra un legno leggiero qualsìasi enorme nave da guerra, e perfino i porti più muniti dell'Amèrica spagnola. Ma ogni progresso dell'artiglierìa marìtima rendeva sempre più duri e disastrosi quei cimenti. Si trovàrono i mortai impernati, che pòssono vòlgersi a destra e sinistra, le càriche a mitraglia, le bombe orizontali, e più di tutto le ''caronate'', che hanno getto più breve, ma poco peso ed enorme calibro; e a fronte delle quali è quasi impossìbile ad un equipaggio l'accostarsi ad un bordo, e dargli un assalto di mano.
Il principio delle masse può applicarsi anche al combattimento di due navi di forza eguale, se l'una, invece di collocarsi lungo l'altra, può coll'arte del vento attraversàrsele davanti, e infilarla con tutta la sua fiancata, ricevendo in cambio assài minor mano di colpi. Le sue pàlle, solcando il bordo nemico in tutta la lunghezza, pòssono menarvi strage e ruina; peggio poi se lo bersàgliano da poppa, ove il legname è più dèbole, e se, smontato il timone, tòlgono alla nave il dominio de' suoi movimenti.
Le imprese, in cui riesce più ardua nei tempi nostri l'applicazione di questo principio, sono li sbarchi; poichè vi si vanno a complicare tutte le difficoltà della guerra marìttima e della terrestre. Le communicazioni erano anticamente scarse e imperfette; non v'era un nembo di giornali, che propalasse a tutta la terra ogni mìnimo adunamento di navi, di vìveri, o d'armi, ogni oscillazione nella ricerca d'una derrata di guerra.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|279}}</noinclude>
Erano bellicose le nazioni, disperse alle facende della vita non avèvano grossi esèrciti stanziati, che il primo suono di tromba ritrovasse già in armi. Le màchine militari, col breve e impotente loro getto, non potèvano dominare i lidi; nè le leggiere navi potèvano colla velatura latina règgere intiere stagioni a vigilare in crociera i vasti tragitti del mare. Un esèrcito valente, afferrata d'improviso la terra, poteva per la natura dell'armi affrontarne uno assài maggiore.
Oggidì nelle grandi guerre i pìccoli sbarchi pòssono tornare efficaci soltanto sopra colonie sguernite d'esèrciti. Se si tèntino per obietti meramente militari, e non si fàcciano per avventura sussidiarii ad una sollevazione, finìscono in un dannoso disperdimento di forze. Ai grandi sbarchi si richiede gran nùmero di scialuppe, un mar basso, ove non tròvino contrariato l'approdo, e pòssano investirsi saldamente nella sabbia, e pòrgere agèvole escita ai soldati, ai cavalli, alle artiglierìe. Ora nel basso fondo le navi da guerra, che dèvono spalleggiare lo sbarco, non pòssono tanto inoltrarsi verso terra, da imporre silenzio alle batterìe. Bourdè giùdica difficile gettare sul lido più di diecimila uòmini ad ogni ripresa. Ad un esèrcito numeroso manca dunque l'ìmpeto simultaneo, la potenza della sorpresa, il vantaggio della massa. Oltre alla padronanza del mare, bisogna dunque far grande assegnamento su l'incuria e la tardità della nazione invasa, o sperare di delùderla con finte mosse che chiàmino in altro luogo le sue forze. Bisogna poco saggiamente aspettar dalla fortuna il permesso d'applicare le règole necessarie dell'arte.
Primachè il gran principio delle masse, originato nell'uso dell'armi da foco, giungesse a svilupparsi appieno nelli assedii, nei campi e sul mare, còrsero cinque sècoli. La pòlvere da foco entrò nel mondo pacìfica e inosservata; nessuno può contarne la prima istoria. Le menti èrano allora preoccupate dal ''foco greco'', mistura di nafta, pece e nitro, che si gettava con trombe e sifoni, e si accendeva più fieramente nell'aqua, e che molti scrittori scambiàrono colla pòlvere stessa. Costantinòpoli si salvò con quell'arme dalli Slavi e dalli Àrabi; questi ne apprè-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA MILIZIA|280}}</noinclude>
sero l'uso e lo rivòlsero a spavento dei Crociati: ma coll'introduzione della pòlvere il foco greco andò in oblìo, prima d'aver produtto mutazione nell'arte della guerra. La vera pòlvere di nitro, solfo e carbone, si trova già menzionata nel secolo XII da Marco Greco, che ne parla come di ''cosa non nuova'', che serviva a giochi e feste; e come gioco puerile la ricorda pure Rogero Bacone. Egidio Colonna, che descrisse minutamente le màchine da guerra del sècolo XIII, non nòmina ''bombarde'', nè ''schioppetti''; che così si chiamàrono le prime armi da foco; nè allude ad alcuno simil strumento.
Solo dopo il 1300, nelli ùltimi anni di Dante, ''la pòlvere da gioco e da festa'' si trova applicata al suo tremendo officio di guerra. La più antica menzione, finor trovata, delle ''bombarde'' è dell'anno 1311, quando i Bresciani con esse « virilmente e fortemente si difendèvano » contro l'imperatore Enrico di Lussemburgo « e facèvano gran danno alle sue genti, » come narra il Poliìstore di Bartolomèo da Ferrara, nella collezione del Muratori. Nel 1331 la Crònica di Giuliano parla delli èsuli di Forlì che « balistabant cum sclopo versus terram. » Nel 1334 Rinaldo d'Este, guerreggiando Bologna, « praeparari fecit maximam quantitatem sclopetorum et spingardarum. » Petrarca, in certi colloquii che appàiono scritti prima del 1344, descrive le bombarde; e aggiunge che pur dianzi « era così rara una tal peste, ma ora si è fatta commune al pari d'ogni altra maniera d'armi. »
Così era in Italia. Ma le più antiche memorie dell'uso guerresco della pòlvere presso i Francesi sono del 1340; presso li Inglesi del 1343, alla battaglia di Crécy; presso li Anseàtici del 1360. Nel 1376, nella famosa guerra di Chioggia tra Vèneti e Genovesi, pare che le bombarde ricevèssero qualche maggior perfezione da Fra Bertoldo Schwarz, al quale venne poi attribuìta l'invenzione primiera della pòlvere, antica allora di due sècoli per lo meno. Tutto questo simiglia alla prima scoperta e alle successive applicazioni della potenza del vapore, le quali richièsero pure due sècoli, e si propagàrono per lenta imitazione.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||ANTICA E MODERNA|281}}</noinclude>
Se l'uso delle bombarde, delli schioppi, delli archibusi ebbe luogo prima che altrove in Lombardìa, è ragionèvole la congettura che qui siansi inventati. E per verità i vecchi cronisti spagnoli non le chiàmano bombarde, ma ''lombarde'', e ''tormentum longobardum''. E l'istòrico Mariana soggiunse: « ''Per tal modo le appèllano i nostri Cronisti, credo dalla Lombardìa, d'onde vènnero la prima volta in Ispagna; o perchè quivi fùrono inventate.'' » Il Dizionario dell'Academia Spagnola dice che bombarda venne dal greco ''bombos'' pel suo fragore, « ''ma più naturalmente dall'èssere venute di Lombardìa.'' » Ora, senza disturbar la lingua greca, ''rimbombo'' e ''schioppo'' e ''archibuso'' sono voci native d'Italia, e proprie dei Lombardi, che dìcono appunto ''buso'' e ''schioppo'' anche dove il rimanente d'Italia dice ''bugio'' e ''buco'' e ''scoppio''. L'asserzione del padre Gaubit, che il Chan Kubilài si valesse della pòlvere nella conquista della China meridionale, s'oppone alla testimonianza indiretta di Marco Polo; il quale era quell'accorto osservatore che tutti omai riconòscono, e fu molto famigliare di Kubilài, e narra che suo padre Nicolò e suo zio Mattèo contribuìrono alla presa di Siang-yang-fu, insegnando ''màchine da lanciar pietre''; e non fa menzione alcuna di bombarde. E Tamerlano si valse del foco greco contro Bajazid; e di ''nafte'', cioè di foco greco, pàrlano Al-Makin e Al-Amrà in quei passi che fùrono intesi riguardare la pòlvere. Il più antico uso che ne facèssero le nazioni asiàtiche è, giusta le attuali notizie, l'assedio d'Algesira in Ispagna, trent'anni dopo l'assedio di Brescia.
La mutazione fu lentìssima, combattuta dalle abitùdini, dalli interessi, e da una forte preoccupazione pei guerrieri del tempo antico e per le prodezze cavalleresche del medio evo. Dapprima fu piuttosto uno spauracchio che un'arme; i colpi erano così lenti, che li assediati potèvano far nuove mura dietro le mura smantellate; i tiri non avèvano certezza; le pàlle èrano talora di sasso, e uscìvano già infrante; i pezzi èrano ponderosi, informi, affustati su un ceppo; e si solèvano carreggiare al sèguito delli esèrciti da speditori mercenarii, con tràini di muli e bovi; bisognava aspettar talora le settimane per avere i cannoni da mèttere in battaglia; e quivi non potèvano variar po-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA MILIZIA|282}}</noinclude>
sto, o salvarsi in una rotta. Qual differenza dall'artiglierìa leggiera, che scorre colle squadre dei cavalli, sfonda loro davanti i battaglioni serrati, e vola intorno alle linee nemiche, speculando il luogo ove saranno più tremendi i suoi colpi!
Sembra che le prime bombe si lanciàssero nel 1588. Un sècolo prima le ''bombarde'' avèvano cominciato a chiamarsi ''cannoni'', e a mòversi con cavalli e carrette. Ma èrano lunghi ancora ''otto metri'', per la supposizione vulgare che la pàlla tenuta più tempo a contatto della pòlvere, ne prendesse maggior violenza. Nicolò Tartaglia bresciano scoperse che il tiro più possente si ottiene quando il cannone è lungo in modo, che la pòlvere abbia appena il tempo preciso d'accèndersi tutta; scoperse pure che la gettata màssima del cannone è sotto l'àngolo di 45 gradi, e che la pàlla non vola rettilìnea, ma dal dominio della proiezione passa successivamente sotto quello della gravità. Così sottopose la balìstica alla dottrina delle sezioni còniche, nello stesso tempo che annunziava il principio delle masse relative, ossìa l'arte di supplire al nùmero.
Però l'arbìtrio dei pràtici ignoranti continuò a prevalere alle sode dottrine. Non ostante la riforma d'Ottavio Farnese, li arsenali èrano al tempo di Montecùccoli, un caos d'artiglierìa confusa, indistinta, sproporzionata; poichè ogni generale, ogni fonditore fantasticava nuovi calibri e nuovi nomi; ma s'ignoràvano le proporzioni ragionate; laonde èrano d'ingombro nelle marce e sul campo, e conquassàvano inutilmente i bastioni che dovèvano difèndere. Li Svedesi, l'ordinanza francese del 1732, Federico di Prussia, il maresciallo di Broglie e l'illustre Gribauval, determinàrono colla ragione il calibro, il peso, la lunghezza, le càriche; ed aboliti i nomi fantàstici, distìnsero i pezzi dal peso della pàlla. Lo stesso avvenne del fucile, che fu primieramente a corda, a miccia, a rota, a cavalletto, a forcella, lungo all'eccesso, d'uso incerto e difficile; e solo al tempo di Federico divenne atto ad èssere l'arme ùnica della fanterìa, la quale, per obedire al principio delle masse, abbandonato ogni ingombro difensivo, adottò tutta l'àbito spedito dalle antiche fanterìe leggiere.<noinclude></noinclude>
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Il rimbombo, il foco, il fumo, la morte scagliata da un agguato ad enormi distanze, fècero parer dapprincipio le bocche da foco artificii di gente vile, contrarii alle leggi della guerra e dell'onore. La cavallerìa e la letteratura cavalleresca vantàvano sempre la prodezza della mano, e vilipendèvano l'arme che adeguava il fiacco al forte. La feudalità non ebbe più riparo entro le armature di ferro, nè dietro ai merli e i trabocchetti delle sue castella. La milizia plebèa, armata di questa pòlvere màgica, e assoldata dai mercanti delle città e dai secretarii dei prìncipi, liberava a poco a poco l'Europa; e per essa i territorii dissociati dal medio evo si congiungèvano in poderose masse nazionali, guidate da governi calcolatori. I quali per irresistìbile istinto d'interesse a poco a poco abolìrono tutte le rocche e le armi e le giurisdizioni dei privati, sopprèssero i privilegi, disciòlsero le colleganze, e adeguàrono col diritto civile dell'antico pòpolo romano le ragioni dei dèboli e dei potenti.
Quando li uòmini maledìcono la forza sterminatrice che in pochi istanti rovescia i più flòridi battaglioni, non pènsano che la guerra antica, colle sue poètiche atrocità, divorava più lentamente assài maggior nùmero di combattenti e non combattenti; — ch'essa, fondàndosi sulla fierezza dell'individuo, inaspriva i costumi, e metteva i pòpoli più culti e mansueti a discrezione dei più rozzi e crudeli; immolava l'amàbile Atene alla zòtica Sparta, l'Etruria e l'Italogrecia a Roma agreste; il mondo romano ai Vàndali; l'India e la China ai Mogolli; — che nel seno stesso delle nazioni dava per necessità il privilegio dell'educazione guerriera e dell'ozio militare ad un òrdine solo d'abitanti, il quale teneva oppressa, avvilita e seminuda la maggioranza, sotto nome di clienti, di proletarii, di schiavi, di servi della gleba; — che nelle guerre moderne, a popolazione eguale, fùrono sempre più temute le genti più studiose e industri; le quali non si tròvarono dèboli se non quando, dopo aver combattuto per le càuse difensive dell'incivilimento, si lasciàrono trascinare dalli istinti soverchiatori delle nazioni bàrbare, e violàrono le leggi dell'eterna giustizia ed i lìmiti che la natura pose alle nazioni. I territorii più civili sono più ric-<noinclude></noinclude>
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chi e popolosi; e in dato spazio pòssono dare maggior nùmero di soldati, e pòssono tenerli più lungamente in campo, provederli meglio d'armamenti, di piazze da guerra, di copiose munizioni, di apparati locomoventi, capitanarli di più culti officiali, avere la maggior probabilità dell'ingegno nei generali e nelli ammiragli, adunare insomma in più breve campo tutti li elementi della massa assoluta e della relativa. Al contrario le genti bàrbare vìvono pòvere, ignoranti, disseminate in vaste lande; si raccòzzano tardi per lunghe e rare strade; e non sospèttano o non àmano il fatale primato dell'ingegno. Il principio delle basi stratègiche e delle zone d'operazione fa sì, che un esèrcito diminuisce di forza a misura che si allontana dalle sue frontiere, e va ristauràndosi a misura che si ripiega sovra di esse. Laonde le guerre d'offesa, d'invasione, d'ingiustizia, pòrtano seco un'inevitàbile progressione di debolezza, mentre coll'approssimarsi alla natura difensiva vanno acquistando vigore, perchè tròvano base dappertutto, e una nazione può sempre adunar più combattenti entro la sua frontiera che fuori.
Nei lunghi intervalli di pace, lunghi senza esempio, che la prevalenza del commercio e i timori del crèdito impòngono alle nazioni civili, esse promòvono li studii delle scienze, la topografìa, la chìmica, la mecànica, l'arte locomotrice di terra e di mare. La scienza, nella luce d'ogni giorno, nella quiete d'ogni notte, mèdita nuove scoperte, nuove applicazioni. Quando la guerra alla fine prorompe, le nazioni pòrtano inaspettatamente sul campo i nuovi principii, divisati dal genio ch'esse fomèntano nel loro intelligente consorzio, o suggeriti dalle necessità sociali d'una civiltà più inoltrata. Nel primo conflitto la vittoria è sempre del principio nuovo; è successivamente della falange, della legione, dell'artiglierìa, del passo uniforme, del passo cèlere, del foco di manìpolo, dell'artiglierìa volante, della massa relativa, infine dell'esaltazione che nasce da ogni novello sviluppo delle più generose facoltà della mente e del cuore. Ma la vittoria stessa, destando la meraviglia delle genti e l'imitazione, nel decorso d'una lunga guerra eguaglia le sorti; e riduce ai lìmiti di ragione il pòpolo stesso che aveva trascese le condizioni dell'equilibrio. Così Cartàgine si trova d'avere ammaestrata Roma nel-<noinclude></noinclude>
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l'arte navale; Carlo XII in breve tempo non ha più nulla da insegnare a Pietro il Grande; e il principio delle masse e dell'esaltazione popolare riconduce da ùltimo la potenza francese entro quei confini stessi, da cui l'applicazione subitanea di questo principio l'aveva fatta proròmpere prodigiosamente.
Nel seno della pace nuovi pensieri, nuovi studii di chìmica, di topografìa, di matemàtica, di locomozione, di crèdito pùblico, semplificazioni, rettificazioni, impulsi civili che elìdono ovvero fomèntano le forze militari. E così una guerra non è mai sìmile alla precedente; e inganna tutte le previsioni dei tòrpidi; e il gènere umano, sotto il flagello della sconfitta e della necessità militare, è spinto volendo e non volendo su la via del progresso. E chi rimane ùltimo, in ogni conflitto soccumbe; o soccumbe dapprima, perchè si presenta preparato all'antica, a fronte dei nuovi prodigii del sècolo, e getta le orde dei Mammelucchi contro le baionette europèe; o soccumbe da poi, quando con armi eguali, ma novizio ed esitante, si mette a fronte de' suoi anziani, e si lascia còglierre a Nìsibe nella rete d'un'arte ignota<ref>Questo scritto è del 1839. I vincitori di Nìsibe vìdero in Acri quanta distanza fosse ancora tra loro e i maestri europèi.</ref>. È questa una necessità ineluttàbile, che colle creazioni dell'ingegno assicura il predominio crescente e perpetuo dell'intelligenza. La vittoria non è della generazione robusta e dura che forma i valorosi squadroni, ma del giòvine taciturno, che prostesso boccone su la carta col compasso alla mano sceglie quel crocicchio fatale di strade che diverrà campo famoso di battaglia. E si avvera il detto scritturale, che ''la corsa non è del veloce, nè la pugna è del forte''.
Il commercio può vantarsi d'avere aperto tutti li accessi dell'Asia, dal Mar Rosso al Giappone; ma, in sei sècoli che còrsero da Marco Polo a noi, non valse a scuòtere il letargo inveterato di quelle genti. La sola tàttica potè in pochi anni incatenare al predominio della civiltà europèa li Àrabi, i Turchi, i Georgiani, i Persiani, i Seichi, li Indiani, i Chinesi; la tàttica strascinerà fra poco tutta l'Asia su le vie dell'intelligenza, ch'essa<noinclude><references/></noinclude>
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primamente ci aperse, e che da tanti sècoli èrano chiuse del tutto per lei.
Partecipando in generale alle opinioni dell'autore, non sapremmo però spinger l'amore della ferma disciplina militare fino al punto di porre seco lui la rassegnazione delli esèrciti mecànici tanto al disopra dell'ìmpeto, e, diciam pure, dello zelo, il quale accompagna sempre l'intelligenza svegliata e l'ànimo cittadino. Chi è rassegnato sotto la pioggia del foco, non ha sempre il vigore elèttrico di riannodarsi e risùrgere dalla sconfitta, di raddoppiare le marce, di vòlgere in facezia le più dure privazioni, di règgere al tragitto dei deserti e delle montagne gelate. Nel disastro di Russia i soldati meridionali serbàrono mente più serena e contegno più militare, e rèssero al gelo più d'altri, ch'èrano figli di più rìgido clima. Poteva parere un coraggio di rassegnazione quello ch'egli cita dell'esèrcito inglese a Waterloo; ma non era possìbile che non vi si fosse infusa per esempio e per contatto l'esaltazione morale delli officiali, in cui bollìvano tutte le ambizioni d'un patriziato il quale doveva mostrare ad una superba e poderosa nazione d'èssere degno di governarla, e di dominar seco lei tanta parte della terra e del mare. E codesto dominio marìttimo non fu acquistato col coraggio di rassegnazione; poichè ad Aboukir e Trafalgar si vide risplèndere bensì nei vinti, ma non nei vincitori; i quali solo nell'ardimento e nello slancio dell'assalto ritrovàrono la vittoria. Onoriamo dunque la rassegnazione che more al suo posto; ma non neghiamo l'efficacia di quell'ìmpeto generoso, che scaturisce dalle ìntime condizioni civili, e solo sa còmpiere sul campo e su l'oceano i più sublìmi ardimenti.
Trattàndosi di libro nel quale l'arte militare è sottoposta alla polìtica e all'istoria, oseremmo indicare all'autore una parte dell'argomento ch'egli non ha peranco tocca, e forse riserva ad altre sezioni dell'òpera, ma che pure ci sembra di questo luogo; ed è il nesso tra il servigio militare e le emancipazioni civili. Nel mentre ch'egli riconosce la prevalenza del nùmero come un principio progressivo e benèfico nei sècoli moderni,<noinclude></noinclude>
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lo chiama corruzione e decadimento nei tempi antichi, quando prima da Mario, e poi da Cèsare e da' suoi successori venne applicato a demolire il patriziato romano, il quale aveva fatto della milizia un privilegio dei censiti. Da Mario a Probo ci sembra vedere in proporzione crescente il trapasso della forza militare dall'òrdine privilegiato al pòpolo; e fu età di progresso; e questo si perpetuò nel nostro diritto civile, trovato allora per uso di tutti i sècoli. Da Probo e Diocleziano ai Goti vediamo in serie opposta passare le armi dalla nazione alli stranieri, e quindi fondarsi una nuova classe privilegiata; la quale però non fu sapiente come li ottimati romani, perchè le mancò il sacerdozio, la giurisprudenza, l'òrdine municipale e tutto il corredo dei talenti popolari. Dal mille in poi, cominciò una nuova serie di fatti, in cui questa aristocrazìa d'armi si vede discèndere, pèrdere il monopolio dell'armi cavalleresche, passare al mero comando delle armi popolari, infine, coll'ùltimo stadio del progresso europèo, andar confusa nel vòrtice dell'uniforme cultura. Questo è un bello e nuovo campo di studii; e non vorremmo che l'autore vi dimenticasse i primi rudimenti della fanterìa moderna, adunati intorno ai carrocci delle città lombarde, parecchie generazioni prima delli Svìzzeri e delli Ussiti. Nè bisognerebbe dimenticare i ''conduttieri'', che fùrono ''la prima forma delli esèrciti permanenti'', il primo tentativo dei governi a disbrigarsi dai servigi delle fazioni armate, e sostituire la bandiera dello Stato ai pennoni feudali ed ai gonfaloni delle città.
Sono pochi i libri in cui si palesi, quanto in questo, l'intera devozione d'uno scrittore al suo argomento. Con qualche maggiore scioltezza di forme, esso potrebbe dal nòvero dei libri scientìfici passare a quello dei manuali letterarii; e sarebbe utilìssima chiave allo studio dei libri istòrici, nei quali le materie civili s'intrècciano perpetuamente coi fatti militari.
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Dell'evo antico . . . . . . . . . . . Pag. 5<br>
Della conquista d'Inghilterra pei Normanni . . . . . » 55<br>
Su lo stato presente dell'Irlanda . . . . . . . » 100<br>
Dell'India antica e moderna . . . . . . . . » 129<br>
Della Sardegna antica e moderna . . . . . . . » 177<br>
Di alcuni Stati moderni . . . . . . . . . » 229<br>
Della milizia antica e moderna . . . . . . . » 265<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''AVVERTENZA.'''}}
Questi ''Scritti varii'' del dottor C. Cattaneo saranno pubblicati in tre volumi di circa fogli 15 da 16 pagine ciascuno, al prezzo di cent. 25 ital. per foglio.
Il terzo ed ultimo volume si spera di pubblicarlo entro il corrente anno 1846.
{{rule|2em}}
Importo di questo primo volume:
Fogli 20, a cent. 25 ital. . . . . . . Ital. lir. 5. —<br>
Coperta e legatura, gratis.<br>
Ottobre 1846.
''Di recente publicazione presso questa stessa tipografìa''
{{Centrato|BORRONI E SCOTTI :}}
{{Centrato|'''STORIA FIORENTINA'''}}
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{{Centrato|'''BENEDETTO VARCHI'''}}
{{Centrato|CORREDATA}}
{{Centrato|D'INTRODUZIONE, VITA, GIUNTE E NOTE}}
{{Centrato|PER CURA}}
{{Centrato|DI MICHELE SARTORIO.}}
Vol. 2 in-8 con vignette disegnate da Roberto Focosi.
{{Centrato|Prezzo Ital. Lir. 16. 50.}}
{{Centrato|'''STORIA CIVILE'''}}
{{Centrato|DEL}}
{{Centrato|'''REGNO DI NAPOLI'''}}
{{Centrato|DI PIETRO GIANNONE}}
Vol. 5 in-8 con vignette disegnate dallo stesso Focosi.
Pubblicati fin qui 3 volumi e parte del 4.°
Queste due Storie formano parte della Scelta Collezione di opere storiche di tutti i tempi e di tutte le nazioni, che si va pubblicando, e ne uscìrono già in complesso vol. 16.<noinclude></noinclude>
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Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo, volume II
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==Indice==
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Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo, volume II/Prefazione
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<noinclude><pagequality level="3" user="Cruccone" />{{RigaIntestazione||CAPITOLO IX|99}}</noinclude>gnaiuoli qui faciunt portam legnaminis audientie super sala dominorum, si per quatuor dies ante festivitatem Sci. Joannis non posuerint et non perfecerint dictam portam, ut dictum est, dicti Operarii post lapsum dictum tempus nolunt teneri ad accipiendam.» D. D. «Andree Michælis Verrocchi flor. tres larghos, sunt pro saldatura candelabri bronzi, quod stat in cappella audientie dominorum». 28 Novembr. «Joanni Antonii, battiloro, lib. 34, sunt pro 1100 pezzi auri misit e parte interiori ianue audientie et ad fenestras aule consilii, Bartotolomeo Antonii, aurifici, libr. 30 s. 16, sunt pro ramina et due pille (''sic'') inaurate pro ianua audientie. Clementi Laurentii{{Nota separata|Pagina:Storia del Palazzo Vecchio 1889.djvu/111|5}} pittori libr. 20 sunt pro eius labore mittendi dictum aurum et picture». 8 Decbr. «Francisco Joannis, alias Francione, et sociis lignaiuolis, libr. 40 s. 15, sunt pro quatuor panchis, quæ fecit pro aula consilii». 9 Decbr. * Juliano Nardi ect. et sociis, lignaiuolis, libr. 400, sunt pro costu (''sic'') et magisterio medietatis ianue legnaminis audientie dominationis. Francisco Joannis, alias Francione, et sociis libr. 400 pro eodem labore. Benedicto Luce, legnaiuolo, libr. 125 sunt pro costu et manifattura panche, quæ manet in curia cammini familiæ dominorum». 21 Decbr. «Benedicto Nardi de Maiano, scharpellatori, libr. 419 s. 12, sunt prò parte libr. 1450 pro ianua marmi intus et extra audientie dominorum, et hostii necessarii, et buche segreti aule consilii defalchato marmore palatii» .
La porta di legname, nella quale, come è detto, erano ritratte le figure dell’Alighieri e del Petrarca, essendo alquanto guasta, ai nostri giorni venne restituita a tutta la sua bellezza dai fratelli Falcini stipettai. Dante tiene aperto il libro della {{TestoCitato|Divina Commedia|''Divina Commedia''}}, accennando colla destra il primo verso della prima cantica; il Petrarca è in atto di mostrare il suo {{TestoCitato|Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta)|''Canzoniere''}}. Sotto ciascuna di essi, pure di tarsia, sono i libri da loro composti. Questo è il dinanzi degli usciali, nell’altra parte v’hanno ornati di varie maniere.
Dal Vasari si parla della sala dell’Oriuolo, una delle due fabbricate da Benedetto da Maiano sopra quella detta dei Dugento; ora è a dire come in essa veramente i Signori avessero un orologio, dal quale le venne il nome, oltre quello la cui mostra era al pubblico nella magnifica torre. Si sa che in Palazzo era un regolatore o come dicevano un tem-<noinclude></noinclude>
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{{Centrato|'''PREFAZIONE'''}}
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Nell'assegnare ai seguenti scritti l'intitolazione di ''filosofia civile'', intendeva d'apporre ad altra parte del volume quello di ''filosofia naturale''; al che poi non ebbi spazio. Tengo pertanto l'uno; e serbo l'altro a tempo più acconcio e a maggior pienezza di materie.
Alcuno potrebbe forse chièdermi frattanto, d'onde, e come, sia presa questa divisione della filosofia.
Dirò dunque che sin da quando adolescente ricorreva nell'angusto circolo delle mie letture i libri ''de Natura Deorum'' e quel sublime frammento del ''Sogno di Scipione'', mi rimase nella mente, che, anco senza votarsi discèpolo alli astrònomi ed ai fisiòlogi, aveva ragione ogni uomo studioso di procacciarsi qualche succinta e capitale idèa del cielo e della terra, della natura insensitiva e della vivente e senziente. La dottrina ha certi rami maestri, che dal fitto ingombro delle frondi scèndono con saldo e sèmplice impianto nel tronco e nella terra. A cagion d'esempio, chi raccogliesse la mente nel fatto solo della ''vulcanità'', vedrèbbe da una parte, nel globo che abitiamo, tutte le vestigia d'un astro offuscato e sepolto entro le sue scorie; epperò il principio che uniforma la natura di questa opaca mole con quella delli altri corpi risplendenti nell'immensità<noinclude></noinclude>
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dello spazio. E d'altra parte, nelle varie altezze e giaciture e miscele che l'interna espansione diede all'invòlucro terrestre, vedrèbbe il principio di tutte quelle geogràfiche preparazioni ed opportunità che fùrono campo e scena alle istorie dei pòpoli.
Questi grandi collegamenti del sapere non appartèngono al dominio peculiare d'alcuna scienza; ma córrono dall'una all'altra, conciliando e fecondando quella scabra e ritrosa loro specialità; a guisa dei flùidi animali che non appartèngono ad uno od altro dei membri, ma pòrtano per tutto l'unità della vita.
Quanto più numerose saranno le fonti speciali a cui si attingano queste complessive generalità, tanto meno pòvera e meno infedele sarà l'imàgine che la mente vi verrà raccogliendo dell'òrdine universale.
Pervenuto di tal modo il pensiero nel suo volo per l'ampia natura allo studio dell'uomo, egli si trova inanzi quell'altra parte della filosofia che dall'illustre Romagnosi fu detta ''civile''. E quivi pure le si òffrono certi fatti fondamentali, a cui fanno capo diversi òrdini di scienze. Il fatto dell'incivilimento si collega da una parte alla costanza nella barbarie, che vediamo ferma ancora ai dì nostri in molte regioni della terra, a sommaria negazione di tutta la dottrina di Vico. E dall'altra parte si collega a tutto il corso delle istorie, ai trapassi delle lingue, alle vicende delli studj, delle arti e dei commerci, e persino ai presagi che ogni dì sòglionsi fare intorno alla futura potenza delle nazioni. Progresso e regresso sono li opposti effetti di quelle forze che stanno con perpetuo conflitto nelle viscere della società, e che ora la tràggono con felice risultanza ad ogni prosperità; ora, per infausto predominio d'uno o d'altro principio, o la trattèngono stagnante nell'immobilità dell'India e della China, o la spingono a traboccare nella funerea corruzione del Basso Imperio.<noinclude></noinclude>
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Anche l'industria, per sè considerata, non ha il suo principio nel decreto della volontà o dell'intelligenza; ma tiene le molte e varie sue radici nelle leggi e nelli òrdini dello Stato, nella vastità dei commerci, e in certe avventurose necessità d'innovare e rinovare, che il timore e l'emulazione dèttano ai potenti.
I delitti medèsimi non sono al tutto solitarie eruzioni di nequitose o traviate nature; ma, più frequenti in certi tempi e certi luoghi, prèndono fomento nello stato intimo della società, e persino nei provedimenti ch'ella pone in òpera per raffrenarli, anzi nel medèsimo càrcere e nelli esilj e nei supplicj.
È dunque mestieri descriver l'èssere umano anche in tutte queste sue condizioni e parvenze, onde dalla varietà delli effetti far piena e poderosa induzione all'arcano principio morale che li gènera. Per questa sola via può sùrgere una filosofia verace e feconda, figlia essa pure dell'esperienza; poichè anche a questa più ardua e perplessa regione del sapere, alle scienze morali, deve tosto o tardi partecìparsi quella riforma, che surrogò, non senza aspre difficoltà, la fisica viva di Galilèo al ''vetusto romanzo'' delle forze occulte. No, non è possìbile che i medèsimi intelletti sèguano più a lungo nelle due parti dell'universa dottrina sì contrarie vie; e che mentre nell'una pròvano ogni giorno il contento di qualche splèndida discoperta, si rassègnino eternamente a errare nell'altra fra le nebbie e i triboli d'una terra infeconda.
È tempo parimenti che la scienza del pensiero umano non si rinchiuda più nel ''vetusto romanzo'' della prima idèa, nè si cerchi tra i vagiti dell'infanzia piuttostochè nelle meditazioni dei savj e nelle òpere dei forti. Non basta a spiegare la natura d'una facoltà l'assottigliarsi a dimostrare ch'ella sia la trasformazione d'altra facoltà, come chi intendesse aver chiarito ogni cosa intorno alle leggi della visione o del gusto coll'aver detto che sono trasformazioni<noinclude></noinclude>
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del tatto. Nè basta a spiegare le origini delle idèe, di quelle idèe per cui la natura umana trapassa dalla bestiale stupidezza d'un canìbale al genio di Cèsare o di Colombo, il dire che sono continua ripetizione dell'idèa dell'èssere; — pòvera e infruttuosa dottrina; — antica miseria delle scòle buddistiche, e miseria nuova delle scòle italiane.
Come, dopo Galilèo, nessuno potè improvisare al mondo una compiuta dottrina fisica, poichè ogni giorno ne discopriva e ne discopre qualche novella parte, e trasferisce ognor più lontano ciò che pareva il natural confine della nostra potenza, così pure avverrà delle dottrine morali, appenachè si siano avviate per sìmile avventuroso cammino. Nessuna mente sarà sì vasta da segnare anzi tempo i tèrmini d'una descrizione che deve successivamente abbracciare tutti i fatti dell'umanità, mano mano che si svolgeranno nel futuro, o si paleseranno dal tenebroso seno del passato. Ogni buon libro speciale potrà fornire una buona pàgina al generale riassunto che sarà il nodo e nesso commune di tutte le dottrine. — E mi terrèi fortunato, se da questi frammenti, che non sono tampoco un libro, si potesse raccògliere tanto da farne una di quelle pàgine, che rimanèssero anche quando la nuova scienza avesse cominciato a tesoreggiare il lungo e faticoso suo volume.
Alli altri e non pochi miei scritti intorno alla cosa pùblica, qui non rimane luogo; e mi serbo a farne raccolta in più opportuna congiuntura.
''Nota. I principali sono: le Ricerche sulle interdizioni imposte dalla legge civile alli Israeliti (1836); le Ricerche sulla strada ferrata da Milano a Venezia (1836 e 1841); quelle sulle strade ferrate di Piemonte (1841-42) e quelle sul Monte delle Sete, sulla Lega Daziaria Germànica e sulle Tariffe Americane, publicate nelli Anuali di Statistica una dozzina d'anni fa, non chè l' Introduzione alle Notizie naturali e civili sulla Lombardia, 1844.''<noinclude></noinclude>
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{{Centrato|'''FILOSOFIA CIVILE'''}}
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{{Centrato|'''SU LA SCIENZA NUOVA DI VICO'''}}
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Chi è questo Vico, di cui tanto si dice?
Trent'anni sono Vincenzo Monti raccontava alla gioventù congregata ad applaudirlo in Pavìa, che Vico aveva scritto la ''Scienza Nuova'', la quale era come la montagna di Golconda, aspra di rupi e gràvida di diamanti. Ma l'uomo eloquente, che additava altrui quel tesoro, moriva parecchi anni di poi, senza averne cavato notàbile ricchezza per sè medèsimo. Nel santuario stesso della filosofia, nei repertorii istòrici, ove stèrili pensatori ottèngono spaziose pàgine, il nome di Vico era appena segnato. Il celebrato ''Manuale'' di Tennemann, nel quale hanno ricetto anche li scrittori di cabalìstica e magìa, dice in tutto e per tutto, con breviloquenza da registro parochiale, che Vico è nato a Nàpoli nel 1670, ed ivi morto nel 1744. In Francia, Vico non ebbe rinomanza se non ottant'anni dopo la sua morte;
''Nota. Publicato nel Vol. II del Politècnico, 1839.''
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA|6}}</noinclude>
ma venne immantinente collocato nel nòvero dei più sublimi intelletti.
La cagione di questa lunga noncuranza dell'Europa per Vico stava nel pregio màssimo della sua dottrina, cioè nella indipendenza ed originalità. Il pensatore napolitano, educato nel sècolo XVII, rimase affatto inaccessìbile alle dottrine che dominàrono nel XVIII; e saltando colla mente tutta la frapposta età, preluse alle opinioni che solo in quest'ultimo ventennio invàlsero in tutta l'Europa, e rièscono avverse a quelle del sècolo precedente.
A che si riduce propriamente codesta opposizione nelle dottrine dei due sècoli, che un illustre poeta disse ''l' un contro l'altro armato''?
Se nel sècolo XVI, che fu il primo dell'era moderna, la ragione individuale aveva ardito farsi a discùtere popolarmente li arcani religiosi, e nel XVII li asserti delle scuole filosòfiche, nel XVIII ella estese quell'aspro sindacato a tutte le instituzioni civili. Sommo divenne il contrasto tra la vita delli uòmini e i loro pensieri. Vivendo in mezzo all'intreccio dei vìncoli sociali, quelle menti animate dai geòmetri e acuite dal càlcolo mercantile, osàrono dimandare se, e come, e quanto ciascuna instituzione giovasse ad ogni individuo partècipe della civile aggregazione. Tutto si valutò dunque col giudicio individuale e giusta l'individuale interesse. Si considerò la società come un patto fra eguali; si dimandò la revisione del patto, il ritorno all'eguaglianza primitiva, la restituzione dello stato naturale del gènere umano. Le predilezioni delle scòle e l'inesplicàbile eccellenza delle arti e delle lèttere antiche sospìnsero a imaginare un mondo primitivo, educato nelle lingue, nelle arti, nelle scienze, nelle leggi da una serie di geni benèfici, l'òpera dei quali sotto lo sforzo della superstizione e della violenza fosse venuta oscuràndosi successivamente fino alle calìgini del medio evo, ma potesse coll'òpera d'altri genii rivocarsi in breve, e quasi di repente, al nativo splendore. Vi fu perfino chi preferì ad una fattizia civiltà, ingombra dei rùderi d'ogni tempo e piena d'ingiustizie e di corruttele, la sèmplice<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI VICO|7}}</noinclude>
e pura vita, che li uòmini dovèvano aver gioito prima del patto sociale in seno alla primigenia selva della terra. Adunque lo sforzo capitale del pensiero umano nello scorso sècolo XVIII era una generale censura delle instituzioni del tempo, nel senso d'ogni individuo, e all'intento di ristaurare il regno della lògica naturale e della personale indipendenza.
Nel sècolo presente vi fu quasi riflusso del pensiero umano in contrario verso. Si trovò che l'ùtile d'ogni individuo scaturiva dal complesso dell'azienda sociale, nè poteva avverarsi mai nella solitùdine o nel dissociamento. Le più complicate instituzioni appàrvero necessarii effetti del consorzio civile e forme della sua esistenza. Si vide che certe consuetùdini èrano scala e preparazione ad altre migliori, alle quali i pòpoli non potèvano giùngere altrimenti; e così si vènnero spiegando e giustificando certi ordinamenti transitorii, che in faccia ad una lògica immediata sembràvano assurdi e bàrbari. Viceversa s'intravide sotto lo splendore delle libertà antiche l'oppressione e la servitù delle moltitùdini, e nella dolorosa ruina di quelle meravigliose civiltà si riconobbe un evento che poteva condurre all'emancipazione delli oppressi. La consolante dottrina del progresso si svolse dal seno dell'istoria; si vide il gènere umano elevarsi dalla ferocia del vivere ferino, attraverso alla guerra, alla schiavitù, alle devastazioni, alle tirànnidi, ai supplicii, alle torture, sino all'effezione graduale dell'ùtile, del giusto, dell'equo, del bello, del vero, della pace, della carità. Allora si rallentò quell'inesoràbile censura, spinta dai nostri padri nel diretto interesse dell'individuo; e in quella vece si promosse un'interpretazione benigna, benigna forse oltre misura, di tutte le transazioni scalari e successive della civil società: si giustificò il senso commune dei pòpoli, che aveva sancito e venerato ciò ch'era rispettivamente opportuno ai luoghi e ai tempi; e le leggi più cèlebri appàrvero piuttosto frutti d'una certa graduale maturanza d'interessi e d'opinioni, che liberi decreti della mente individua dei legislatori. Perlochè la tendenza più commune del pensiero istòrico in questo sècolo XIX è una generale spiegazione delle successive forme civili, in quanto promòvono gradualmente lo spontaneo sviluppo del-<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA|8}}</noinclude>
l'individuo e il suo bene, nello sviluppo e nel bene dell'intera società.
Questo commune movimento delle dottrine filosòfiche e istòriche nell'età nostra si diramò poi per molte strade assai divergenti. Li uni, mettèndosi a tutta carriera nell'idèa delle successive evoluzioni sociali, vòllero stringere un corso di sècoli in poche giornate, e s'apprèsero di slancio al sogno d'un incivilimento nuovo e inudito, senza famiglia, senza credità, senza proprietà. Altri al contrario acquietàndosi nella generale giustificazione dei fatti, e confidando nel genio naturale delle moltitùdini, e nella forza ingènita che spinge le cose al compimento d'un òrdine prestabilito, ricàdono nel fatalismo dell'Oriente, e maledicendo alla virtù infelice santìficano la vittoria e adòrano la forza. Altri frantèsero la giustificazione istòrica del passato; e vi suppòsero la necessità di ritornare le cose ai loro principii; e vanamente additàrono, come meta ad un viaggio retrògrado dell'umanità, ora l'una ora l'altra delle età già consumate. In mezzo a queste aberrazioni, i più veggenti sanno congiùngere la fiducia nel progresso alla paziente accettazione delle lente e graduate sue fasi, e alla crìtica proporzionale e perseverante, ch'è pur necessaria a promòverlo. Essi sanno discèrnere le instituzioni transitorie e caduche da quelle senza cui l'umano consorzio non regge. Essi nùtrono la generosa persuasione che l'individuo non è sempre cieco strumento del tempo, ma una forza libera e viva, la quale tratto tratto può far trapiombare la dubia bilancia delle umane cose. Questa scòla pràtica, che studia il campo della libertà umana nel seno della necessità e del tempo, deve librarsi tra la violenza lògica delle dottrine passate, e l'indolente e servile ottimismo delle dottrine che si levàrono sulla ruina di quelle.
Certamente le scienze umane non èbbero mai studii più sublimi, poich'essi non riguàrdano l'una soltanto o l'altra particella delle cose di quaggiù, ma contèmplano quasi da un seggio elevato ne' cieli il corso universale del gènere umano, il quale solamente ''sotto certe leggi e con una certa serie d'evoluzioni'' a poco a poco trae dall'infantile ferocia del selvag-<noinclude></noinclude>
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gio e dalla squallidezza nativa del globo i pòpoli, i campi, le città, le arti, le scienze, i costumi. Le più minute questioni, che tuttodì si lèvano sui particolari interessi dei consorzii civili hanno tutte la più profonda radice in queste speculazioni, che l'intelligenza vulgare chiama vane e arbitrarie perchè non le comprende.
Quanti grandi disegni, quanti progetti d'innovazioni o di ristaurazioni, di nuove civiltà, di vaste colonie, dopo immenso e doloroso dispendio di tesoro, di pace e di sangue, tornàrono in vituperèvole nullità, perchè ripugnàvano al corso obligato delle nazionali evoluzioni, che la scienza non conosceva peranco, e l'arte dello Stato non poteva perciò introdurre ne'suoi còmputi preventivi! E al contrario, quante volte i furori della superstizione, li eccessi della forza, le depravazioni del malgoverno, le lunghe e pertinaci machinazioni della cupidigia concòrsero a fondare un òrdine di cose affatto opposto a quello che si era voluto! Quante volte le violenze del fanatismo preparàrono inaspettate le transazioni della tolleranza, li oppressori creàrono la forza morale che produsse l'emancipazione, le repùbliche municipali fondàrono la potenza e lo splendore delle monarchie, e il concentramento del potere dispose il campo alla libertà popolare! Li studii istòrici, i quali nel sècolo scorso prendèvano di mira principalmente i fatti che riguàrdano direttamente il bene e il male dell'umanità, tèndono nel nostro sècolo a chiarire piuttosto le indirette e tortuose vie, per le quali il gènere umano s'avviò d'errore in errore e d'eccesso in eccesso verso la meta della scienza e della civiltà.
Che se anco queste indàgini non diffondèssero tanta luce sul corso delle nazioni, elle giovarèbbero pur sempre alla conoscenza dell'uomo, e amplierèbbero i confini della filosofia. L'uomo delle scòle metafisiche non è veramente l'uomo della selva piuttosto che l'uomo della città, non è piuttosto lo Spartano che il Sibarita, il Toscano che l'Ottentoto. La metafisica non cercò per quali gradi dall'indolenza dell'epicurèo, che siede nell'ombra dei dotti orti mentre la patria cade, l'uomo possa trapassare alla veemenza d'una banda di settarii che corre a vìncere o morire sui passi del profeta. Essa non indagò
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA|10}}</noinclude>
quelle alternative di gloria e di sventura, che fanno d'un pòpolo illustre una razza di vili senza vergogna, o dal profondo della viltà fanno sfolgorar di repente una generazione d'eròi. Sopravive tuttora su qualche remota spiaggia del globo l'uomo canìbale che contende alle fiere le carni del suo sìmile, mentre il pensatore europèo si delizia nelle utopìe della più delicata beneficenza. Questi due viventi stanno a contrarii estremi dell'umanità; fra l'uno e l'altro s'interpone tutta l'innumerevol serie delle varietà nazionali e delle trasformazioni istòriche. Ebbene sotto il fioco e dùbio lume della metafisica, e nell'angusto campo della ''coscienza psicològica'', non appare fra questi due ripugnanti divario alcuno; nel selvaggio e nel pensatore la metafisica trova la stessa ''quantità d'uomo'' e la stessa ''qualità''. Aristòtele può edificare nell'uno e nell'altro lo stesso nùmero di ''categorìe''; Platone pone a giacere nel selvaggio lo stesso stuolo d'''idèe'' che vìgila nel pensatore; Kant dovrebbe distillare dall'uno e dall'altro la stessa ''ragione pura'', perchè i fatti dell'istoria sono per lui mere parvenze d'un'uniforme subiettività; i nostri redivivi Spinosiani potrèbbero piantar nella coscienza del canìbale il perno dell'ente, e farne centro all'universo, e confónderlo quasi colla divinità. Qui fra la dottrina e il fatto dell'uomo, si spalanca un abisso incommensuràbile. Le scòle non prèsero un campo che basti ad adagiarvi la scienza e dispiegarvi tutto il ventaglio delle umane idèe.
Ecco dunque vasto e nuovo argomento: lo sviluppo istòrico del pensiero universale: narrare per quali impulsi e con qual procedimento lo stesso gènere umano, ch'erra tuttavìa nelle selve d'un emisferio, abbia potuto in altro emisferio tèssere intorno a sè l'ampia tela delle leggi, dei riti, delle scienze, delle arti, e siasi talmente inviluppato in questa sua fattura che non se ne possa più sciògliere per tornare alla primiera selvatichezza.
Chi si rinserrasse con Cartesio nella solitùdine della coscienza, non potrebbe mai scoprirvi il concetto di quelle tante trasformazioni a cui l'uomo soggiace. Se non contempla ''sè nelli altri'', ossia nell'''istoria'', crede impossìbili i con-<noinclude></noinclude>
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viti dei canìbali, le superstizioni dei Negri, i furori delli Unni, la corruzione del Basso Imperio. Non potrebbe mai imaginarsi ''a priori'' il mondo della fàvola, il mondo della mùsica, il mondo della polìtica, e le incantèvoli combinazioni della parola, li edificii del càlcolo astronòmico, le creazioni dell'imaginativa, e tutti quei giudicii irresistìbili, i quali, sgorgando dalle vìscere della società, tràggono seco la ragione e la volontà d'ogni uomo che vive in quel luogo e in quel tempo, e fanno in lui quasi una seconda ragione.
Noi non possiamo afferrare lo spìrito umano, non possiamo scrutarne l'essenza, non possiamo conóscerlo se non in quanto si manifesta con li atti suoi e le sue elaborazioni. Se lo assumiamo quale la tradizione di molti sècoli, ossia l'educazione, l'ha reso in noi, ci avventuriamo a mutilare le sue attitùdini primitive, a confóndere ciò ch'è essenziale in lui con ciò ch'è variàbile e fortùito. È adunque mestieri studiarlo in quante più situazioni e più diverse si possa. Quando avremo contemplato il ''poliedro'' ideològico nel màssimo nùmero delle innumerèvoli sue facce, allora i tratti communi ad esse tutte ci segneranno la sua natura fondamentale e costante; li altri indicheranno il variato campo della sua perfettibilità. Ora codesti tratti stanno sparsi nelle istorie, nelle leggi, nei riti, nelle lingue; e da questo terreno tutto istòrico ed ''esperimentale'' deve sùrgere l'intera cognizione dell'uomo, la quale indarno si cerca nelle latebre della solitaria coscienza. Lo studio dell'''individuo'' nel seno dell'''umanità'', l'''ideologìa sociale'', è il prisma che decompone in distinti e fùlgidi colori l'incerta albèdine dell'interiore psicologìa.
È questa la scienza fondata da Vico. A fronte di questa, pur nascente e novella ch'ella rimanga, s'eclìssano le vecchie filosofie; la loro vanità, l'impotenza, la sterilità si fanno manifeste.
Ma qui risurge la dimanda posta già da principio: perchè l'Europa tardò dunque un sècolo a riconóscere il gran pensatore? E come mai questi vide ciò che li altri non sèppero tampoco sospettare?
Quando l'ingegno umano si leva a straordinario grado di<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA|12}}</noinclude>
novità o di perfezione o d'efficacia, lo chiamiamo ''genio'', come se i suoi pensieri, trascendendo le consuete forze dei mortali, dovèssero crèdersi inspirati da un èssere sovrumano.
Allora si affàcciano due grandi questioni. — Come in certi uòmini si svolge questa singolare novità e potenza di concetti? — Come le splèndide visioni del genio si collègano al senso commune delli altri viventi?
La moltitùdine vive e more senza èssersi avvista delli arcani che la circóndano; essa si riproduce per centinaia di generazioni prima d'accòrgersi che il sangue le cìrcola nelle vene: che il ''piano immòbile'' della terra è un globo girèvole, tutto popolato d'antìpodi: che nelli strati sconvolti delle alpi e dell'abisso una mano invisìbile ha sepolto in ordinata successione le piante e li animali di più mondi incendiati o sommersi: che le fioche scintille del firmamento sono un esèrcito innumerèvole di soli: che l'elèttrico scorre senza posa per tutta la natura: che le nazioni scosse una volta dal sopore primitivo, attratte una volta nella corsa dell'incivilimento, scèndono per un pendìo fatale, che le travolge di fase in fase sin dove nessuna mente può dire. Fra codesti milioni d'indolenti e di ciechi, che non cèrcano mai la verità, che la nègano quando è nuova, e la sprèzzano quando è antica, surge tratto tratto un uomo singolare, che si ferma ove tutti oltrepàssano; che vede luce ove tutti vèdono buio; che concepisce un sospetto, lo cova, lo nutre, vi persèvera, vi aduna d'ogni parte congetture e induzioni; e dopo pertinace conflitto con sè, colli altri, colla natura, viene un giorno a dire che per le aque dell'occidente egli vuol condurci all'oriente: che il sole gira sopra sè e non intorno a noi: che la sustanza del fulmine scorre nelle tòrpide vìscere di rèttili palustri, e da poche piastre di vili metalli può erómpere poderosa come dall'eccelse latebre de' cieli.
Questa potenza miràbile d'attenzione che si concentra sovra un punto inosservato, questa pertinacia che non si lascia smòvere dal torrente dell'opinione vulgare, venne da Ferrari chiamata con bellìssimo modo il ''sublime sonnambulismo del genio''.
In mezzo al sonno delle nazioni il genio vìgila solitario, e<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI VICO|13}}</noinclude>
si affanna nell'amore quasi forsennato d'un vero che pressente, che intravede, che persegue e non può stringere. Egli è spinto da una necessità interiore, che lo sprona per una vita ansiosa e infelice all'immortalità dei sècoli. È questa la sublime sventura d'Empèdocle e di Sòcrate, di Bruno e di Galilèo, di Colombo e di Vico.
Il primo passo del genio egli è quello adunque di mèttersi fuori della via vulgare, e cercàrsene una sua propria, che in processo diverrà la strada larga e trita del gènere umano.
Quando il Portoghese va radendo terra terra li orli del continente antico, pago d'insinuarsi ogni anno in altro golfo al di là d'altro promontorio, l'Italiano volta le spalle al golfo, al promontorio, al continente, e si lancia rettilineo come una saetta, attraverso all'ocèano ignoto.
Se Vico fosse nato tra la vìvida luce della corte di Francia, come avrebbe potuto sottrarsi al contatto delle opinioni, che, iniziate dai geòmetri, svolte dai crìtici, si effondèvano pochi anni di poi colla seduzione d'una prodigiosa popolarità? Se fosse nato in Inghilterra, come sottrarsi alle minute questioni pràtiche, che sono strumento di potenza alle parti civili e alle sette religiose, e affacèndano i più caldi ingegni? Se fosse nato in Virginia, divenuto compagno a Penn nelle sue ''selve'', come mai tra la pressa di quelle città nascenti, avrebb'egli avuto agio a vìvere immòbile tutta la vita in un pensiero?
Vico, figlio di pòvero libraio, in regno morto ad ogni vita pùblica, giunse per forza d'ingegno stranamente prematuro alla capacità d'arringare avanti un tribunale, in età di sèdici anni, a difesa di suo padre, e con tale apparato di cognizioni legali da riportarne la meraviglia dei giùdici e l'abbraccio del vecchio avvocato Aquilante, che gli era avversario.
Ma gràcile di salute e proclive a consunzione, angusto delle fortune, aborrente per natura dalle trivialità forensi, egli non diede altro passo nella carriera legale; ma si ritrasse quell'anno medèsimo a insegnar giurisprudenza ai nipoti del vèscovo d'Ischia nell'ameno e romito castello di Vatolla. Dimorò in quel ritiro i ''nove anni di sua prima gioventù'', meditando nella iterata lettura dei pochi libri che aveva seco recati dalla<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA|14}}</noinclude>
bottega del padre, e su quelli che trovava dormienti nella librerìa d'un vicino convento. Scoperse colà i clàssici, che la storta e perversa educazione dei corpi insegnanti di quel tempo gli aveva fin allora celati. Potè rieducarsi in Dante, in Virgilio, in Tàcito, fàttosi maestro proprio, ''auto-didàscalo'', com'egli chiamossi; e fu «sorpreso d'ammirazione, cominciàndogli a dispiacer la maniera di poetar moderna», cioè moderna di quel vanitoso seicento. Più d'ogni altro amò lo studio di Platone e dei Platònici, tentò invano la geometrìa, invano la fìsica di Roberto Boyle, e ricadde pur sempre nelli studii delle leggi, delle istòrie, delle poesìe, insomma delle cose ''sociali'', prese principalmente nel mondo antico; poichè Muratori non aveva ancora aperto alle menti il medio evo: e l'evo moderno non pareva ancora degno di contemplazioni filosòfiche. «Con questa dottrina e con questa erudizione, com'egli scrive, fu ricevuto in Nàpoli come forastiero nella sua patria. E benedisse non aver lui avuto maestro... e ringraziò quelle selve, fra le quali, dal suo buon genio guidato, aveva fatto il maggior corso de'suoi studii, senza niuno affetto di setta; e non nella città, nella quale, come moda di vesti, si cangiava ogni due o tre anni gusto di lèttere». E appunto perchè il sècolo trascurava la buona prosa latina, «volle maggiormente coltivarla»; e appunto perchè tutto si volgeva allora alla Francia, «non volle mai sapere la lingua francese». E perciò «non solo viveva da straniero nella sua patria, ma anche sconosciuto». Qualche poesìa per occasioni solenni, qualche discorso académico, ch'ebbe modo a fare, gli conciliàrono qualche amico, e infine gli procacciàrono una classe di retòrica nell'Università di Nàpoli, collo stipendio di cento scudi e qualche incerto; e fu questa tutta la fortuna colla quale sostenne la vita, ed allevò molti figli, e trovò tempo a'suoi studii. Già la sua città natìva avèvagli negato l'officio di secretario municipale, forse non riputàndolo ingegno da tanto; in età di settant'anni ottenne poi, a corona della vita, il nome d'istòrico del regno. Si vede che nessuno fu mai meno implicato di lui nelle cose del suo sècolo; educato da solo sui libri antichi, insegnatore tutta la vita d'un'arte ch'era delli an-<noinclude></noinclude>
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tichi, e appartato dal mondo per povertà di fortune, nullità di carriera, e avversione alli studii dominanti.
I due libri sui quali fermò la sua mente fùrono Tàcito e Platone; in quello studiava l'uomo ''qual'è'', l'uomo dei polìtici: in questo l'uomo ''qual debb'èssere'', l'uomo dei filosofi; ciò ch'egli chiamava le due sapienze, la ''vulgare'' e la ''riposta'', e fùrono duplice fondamento della sua dottrina. Vi aggiunse pòi Bacone, dal quale prese ànimo a fondare una ''scienza nuova'', e consiglio d'attìngere le astrazioni filosòfiche alle fonti dell'''esperienza'', ossia dell'istoria. Finalmente pose quarto Grozio, che gli rappresentava la scienza moderna dell'astratta giustizia, quasi ad effezione dell'idèa platònica.
Era allora in sommo decadimento la grandezza della Spagna, e con essa si ammorzava la reazione protestante del settentrione. Fra le due rivali illanguidite, surgeva in quella vece l'influenza francese, che dominò tutto il sècolo fino al principio dei nostri giorni, e unificò l'opinione europèa da Nàpoli a Stocolma, da Madrid a Pietroburgo. Sulla scienza francese dominava ancora il nome di Cartesio, che affettando disprezzo alle tradizioni, alle lingue, alle lèttere, riduceva lo studio a dimostrazioni nude e quasi numèriche, desunte tutte dalla ragione individuale e dalla matemàtica evidenza. Vico, appassionato di quelli studii che Cartesio conculcava, volle difènderli: trovò che le opinioni di quella scòla erano una ripetizione della setta stòica, e ricorse quindi alli argomenti con cui l'avèvano combattuta li antichi académici, e che si lèggono riassunti dalla facondia di Cicerone. Allegò che l'uomo non era cifra numèrica, nè potèvasi considerare come cifra; che la polìtica, l'eloquenza, la morale, l'istoria non èrano còmputi, e non potèvano trattarsi se non con certo tatto di congetture, d'induzioni, di simiglianze, d'approssimazioni; che il procedimento geomètrico, opportuno a comprovare e ordinare certe verità, era inetto a scoprirle, e coll'àrido suo scrutinio distruggeva e steriliva li studii; che il testimonio della coscienza metafisica non valeva a provar nemmeno la nostra esistenza: perchè l'esistenza rivelata dal pensiero — ''penso, dunque sono'', — era una mera parvenza, una percezione, un'illusione, la quale lasciava un abisso tra la coscienza e l'universo, tra lo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA|16}}</noinclude>
spìrito e la materia. Così Vico rifiutava le dottrine ch'èrano proprie e distintive dei tempi, deliberato di camminare da sè, nutrèndosi di lìbere induzioni e d'esperienze istòriche, laddove li altri non estimàvano scienza ciò che non fosse geomètrica dimostrazione.
Ai nostri giorni cadde forse in maggior discrèdito che non si vorrèbbe il procedimento matemàtico; esso non conserva più tanto imperio nemmeno su le cose fìsiche, le quali in faccia ad un sècolo applicatore s'appàgano di poche fòrmule, e pèndono affatto all'esperimentale. Ma fra il gergo smodatamente geomètrico del suo tempo le parole di Vico tornàvano sgradite e vane; e più sgradite ancora alle menti ch'èrano più aperte ai lumi del sècolo. Infelice condizione d'uomo, che anelando al progresso della scienza, deve combàttere li amici del progresso, e fra i molti inerti e i pochi preoccupati rimanersi negletto e solo.
Ferrari, disviluppando il complicato intreccio delle deduzioni che Vico andò successivamente facendo e disfacendo nelle diverse òpere sue fino al tèrmine della vita, notò come il primo asserto istòrico che Vico prese a sostenere contro Cartesio, riesciva contrario affatto alle conclusioni alle quali le sue scoperte lo condùssero di poi. Infatti per dimostrare alli sprezzatori dell'erudizione qual tesoro giacesse riposto nello studio delle lingue, tolse a rintracciare nelle orìgini della latina le orme d'una vetusta sapienza. Ne venne il libro suo ''De antiquìssimà Italorum sapientiâ'', libro che per l'addietro qualche dotto innocente citava alla rinfusa colle òpere posteriori di Vico, senza avvedersi che in esse venne poi contradetto e disfatto.
Quell'opinione della sapienza dell'antico latino involgeva l'idèa, che i filosofi avèssero preseduto alla fattura prima delle lingue, e Roma avesse cominciato con un senato sapiente, il quale custodisse in sè l'''arcano della potenza'', e opprimesse l'ignara plebe, fino a che non si fu accommunato l'arcano legislativo, e il pòpolo si fu emancipato. Ma Sigonio, il più sagace dei giureconsulti italiani del sècolo XVI, aveva già congetturato che il privilegio dei patrizii romani si fondava nella forza, e il prisco diritto era òpera di barbarie quasi feudale, e serbava vestigio<noinclude></noinclude>
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d'una guerra selvaggia che aveva soggiogato la moltitùdine ai pochi. E quindi il ''Giornale dei Letterati di Venezia'' rispose a Vico, che le tracce dell'antica sapienza itàlica non si dovèvano già investigare fra i patrizii dell'inculto Lazio, ma piuttosto nell'Etruria e fra i collegii pitagòrici dell'Italogrecia.
Allora Vico s'avvide dell'errore; egli riconobbe tosto che i pitagòrici erano dotti, e i prischi Romani veramente indotti e feroci; rammentò tutta la contradizione che aveva notato tra i ''fatti'' di Tàcito e le ''idealità'' di Platone; vide il contrasto tra la istoria e la filosofia, tra il senso commune dei pòpoli e le verità assolute delle scòle, tra l'''iniquo diritto'' dei primi Romani e l'''equità'' dei tardi giureconsulti, alla quale soltanto consuonava il moderno ''diritto delle genti'' esposto da Grozio.
L'idèa d'una giustizia razionale non si palesa mai ne' pòpoli primitivi; ma rimane in essi latente e quasi assopita, fino a che le necessità e li interessi non divèngano occasioni di destarla e attuarla. Li uòmini, servi dei bisogni materiali, delle passioni, della ''fisica'', com'egli diceva, vèngono avviati dalli interessi in una serie di transazioni, finchè senza avvedèrsene si rinsèrrano a poco a poco nei tèrmini della ragione, ed effèttuano il modello eterno della giustizia ''metafìsica'', deposto nel fondo dell'umana natura.
I plebèi romani, conculcati dai padri, estòrcono coi tumulti e colle minacce qualche men dura condizione. A misura ch'essi crèscono di forze, divìsano ''finzioni di diritto'' per mitigare ed elùdere la dura lèttera della legge, e invòcano l'eloquenza dei tribuni e l'umanità del giùdice. Patrizii ambiziosi, per accattarsi l'àura popolare, promòvono quelle libertà, che vèngono poi sollecitate dalle armi civili, e compiute dai Cèsari. I quali, fondàndosi sulli interessi del pòpolo, abbàttono la potenza dei patrizii, e colla suddivisione dei retaggi, e l'emancipazione dei figli di famiglia e delle donne, e coll'arbitrio delle ùltime volontà, e colle altre leve della giurisprudenza, smantèllano li antichi patrimonii signorili; e infine nell'impazienza d'un potere assoluto livèllano il conquistatore romano e i pòpoli delle provincie conquise. Allora diviene ùnico e supremo il dominio della legge, affidato alle libere opinioni dei giureconsulti vitto-<noinclude></noinclude>
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riosi, che in nome della ragione règnano nell'antico campo dei privilegii e della forza. Surge allora la legislazione romana, degna di comandare alla terra, e d'èsser fondamento delle moderne civiltà, a còmpiere le quali risurge nei nostri códici moderni.
Per giùngere a quell'era finale il diritto deve subire una continua trasformazione, la quale elude sempre la mano che vorrebbe arrestarne il córso. Essa comincia coll'arbitrio lìbero dei padri sui figli, sulle donne, sui clienti e sui servi; poi a poco a poco si vìncola in fórmule fisse, le cui parole vanno mutando senso sotto l'assìdua smossa delle interpretazioni benigne, finchè le pretese delle plebi facciano equilibrio a quelle dei Padri, e una lotta eguale abbia stabilito il regno della giustizia. Così Vico fuse la dottrina delli ''interessi'', come campeggia in Machiavello, colla dottrina della ''ragione'', additata da Grozio; e tolse la contradizione che divideva l'istoria e la filosofia.
Fin qui egli si rimaneva entro il campo delle cose romane, ma tosto pensò che se codesta intima trasformazione della legge, che passa dalla violenza all'umanità, non si avvera menomamente nelle leggi delli altri pòpoli, ella era un fatto solitario che non costituiva scienza. Perlochè spinto dalla sua propensione alle grandi generalità, indusse che lo stesso corso di contrasti, di transazioni, d'emancipazioni si dovesse riscontrare presso tutti i pòpoli che riescìvano ad aver civiltà. Entrò dunque in nuova serie di studii, per rintracciare come il fatto fondamentale dell'istoria romana fosse costante e universale in tutte le nazioni, e come la società dovesse aver preso dovunque le mosse da poche famiglie militari, dominatrici asprissime delli uòmini e della terra, che rivestite di sacerdozii, e con solenni nozze appartàndosi dalla rinfusa turba dei fàmuli e delli schiavi, serbàvano a sè sole l'onore, la possidenza, le armi e l'autorità; e che questo ferreo dominio delli eròi si scomponesse nel corso del tempo, e si temperasse in tardo compatto d'eguaglianza civile.
Ne veniva dunque l'illazione che quelli eventi, quel conflitto, quelle transazioni dovèssero riscontrarsi nelle istorie di<noinclude></noinclude>
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tutti i pòpoli; epperò se apparivano qua e là le stesse forme di leggi, non ne conseguiva che si fóssero propagate da nazione a nazione, ma dovèvano èssere germinate dall'ìndole nativa di ciascuna. Perlochè diveniva manifesto che ogni nazione aveva in sè ciò che abbisognava a svòlgere la sua civiltà. Laonde, contro il detto di tutti li istòrici, Vico ebbe ardimento di negare che i Romani avèssero potuto prèndere in Atene le ''dòdici tàvole'' delle loro antiche leggi; la simiglianza delle quali col prisco diritto dei Greci doveva solamente èssere effetto di sìmili circostanze civili.
In quelle fiere orìgini delle genti appariva assurda l'idèa della sapienza primitiva delle lingue o di qualsìasi antica sapienza; e cadeva perciò l'assunto pur dianzi difeso da Vico medèsimo. Le più remote imprese, le più remote memorie dei pòpoli dovèvano esser tutte di guerre patrizie, èssere involte tutte di forme figurate, d'imàgini poètiche, di vocàboli concreti. Le menti sèmplici dei fanciulli e dei selvaggi attribuìscono senso e ànima e volontà a tutte le cose della natura, perchè non ne sanno spiegare altrimenti le apparenze, e trasportano i sentimenti loro in tutti li èsseri circostanti. Questo vezzo della mente umana ànima i fiumi, i venti, i mari, le piante, i fiori: e pòpola d'èsseri invisìbili i recessi delle selve e li antri dei monti; da questa fonte vèngono le personificazioni e i traslati, la lingua dei poeti e le fàvole del vulgo. I trentamila Dei di Varrone sono un dizionario di cose naturali, nello stesso tempo che un libro sacro; e in siffatta lingua vèngono ottenebrate ad un tempo e rammemorate le vicende dell'età delli eròi.
Li uòmini selvaggi, congregati dalla violenza, non hanno le voci pròprie e le frasi astratte dell'incivilimento; e per dinotare li oggetti, ne dèvono contrassegnare col gesto e colla voce le proprietà più evidenti, cioè la figura e il suono. Quindi gesti immani, e grida imitative dei suoni delle cose; e perciò atteggiato il linguaggio a continua imitazione dei suoni, sìmile a bàrbaro canto, quale appunto si ammira nei più antichi poeti. I nomi delle cose particolari dovèvano estèndersi alle generali; il nome dell'uomo ''forte'', il nome d'Ércole,<noinclude></noinclude>
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doveva indicare la ''forza''; e intorno a questo nome dovèvano agglomerarsi molte ''forti'' imprese d'oblìati eròi, e farsene un modello mentale che figurasse l'ardua vita dei primi padri, che soggiogàno i selvaggi, e li incùrvano colla forza alla cultura delle òrride foreste.
Le fàvole sono le memorie domèstiche delle età primitive, ed avvòlgono con vaghe e imaginose forme i primi fatti delle tribù. Quando le idèe si svòlsero, e si svòlsero con esse le lingue, e dalla figurata e poètica loquela delle età trapassate si venne alla pròpria e fissa, la barbarie era già svanita; le moltitùdini emancipate discùssero le leggi generali colle generalità della prosa. Allora lo stile poètico divenne una memoria dei tempi andati, un artifìcio per ridestare sensazioni smarrite, uno sforzo per obliare la civiltà, e ritornare di quando in quando al linguaggio dei sensi e dell'imaginazione, e refrigerare il tèdio della vita. Le tradizioni delle prische età divènnero fàvole, le quali i poeti posteriori, che più non ne intendèvano il senso, adoperàrono a mero lenocìnio dell'arte. Le fàvole sono dunque espressione lìrica delle istorie primitive, e invòlucro di tradizioni barbàriche, non velame di scienza riposta. Sono frammenti delle smarrite istorie delle nazioni: per intèndere i quali è d'uopo ordinarli sul modello dell'istoria romana, sola fra tutte che sia compiutamente descritta nella successione delle sue leggi, e offra la figliazione delle idèe germinanti dall'inviluppo delle leggi bàrbare per dispiegarsi in leggi umane.
Le tradizioni dell'era dei padri isolati sono dunque chiuse in linguaggio favoloso, a cui nell'era delle città patrizie seguì un linguaggio di frasi eròiche, e finalmente nell'era delle emancipazioni la prosa del linguaggio cittadino. Così le tre età, favolosa, eròica e istòrica, hanno tre lingue, che la posterità confuse in una, e intese a un modo; essendochè quei racconti discésero a generazioni le quali intendèvano con altri sensi, e seguìvano quella legge per cui la mente umana trasporta le sue idèe a tutte le cose che ignora, e fa sè medèsima modello e règola dell'universo.
Intanto quei racconti miràbili, vestiti di voci figurate e di personificazioni, èrano vera poesia. Omero, il màssimo dei poeti<noinclude></noinclude>
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popolari, doveva sùrgere vicino a quella bàrbara età e rappresentare le orìgini guerriere della Grecia. L'Ilìade e l'Odissèa dovèvano èssere grandi monumenti delle istorie patrizie di quelle tribù. Agamènnone simigliava uno di quei re senza potere, da cui vèdonsi capitanate le spedizioni del medio evo. Molti personaggi poètici hanno anzi doppio significato, eròico e servile; quindi due Vèneri e due Amori, come vi èrano solenni nozze signorili e contubernii fortùiti di schiavi senza nome. Anzi talora il nome del padre invòlge le vicende delli oscuri suoi clienti; e allora le istorie nàrrano con poètica semplicità, che Còclite combatte solo, e che quaranta campioni Normanni càcciano li Àrabi dall'Italia.
Vico, dopo aver negato il passaggio delle ''dòdici tàvole'' di Grecia in Roma, seguì l'ìmpeto del suo pensiero, e trasse altre inaspettate conseguenze dall'isolamento delle tribù primitive e dalla ritrosìa delle federazioni patrizie. I pòpoli, chiusi per lunga età tra i combattuti loro confini, applicàrono alle nuove terre che venìvano poi conoscendo, i nomi delle anguste loro patrie; il nome d'océano doveva èssersi primamente dato al maggior mare, in cui facèvano capo li angusti golfi della Grecia; le terre occidentali di quella penìsola dovèvano èssersi dette Esperia, come appunto suona questo nome; l'Atlante doveva esser uno di quei monti. In sèguito il nome d'Esperia si dilatò all'Italia, e poi all'Iberia; l'Atlante e l'Océano divènnero il nome dei monti e dei mari estremi di quel mondo antico. Le fàvole greche, seguendo questo dilatamento delle idèe popolari, vènnero trasposte da luogo a luogo: le istorie d'Ércole e di Bacco si sovrapòsero al mondo; l'Ilìade dai lidi della Grecia si stese su l'Asia. Questa ''geografìa poètica delle genti'' distrugge tutte le spedizioni favolose, e dissolve la vasta federazione dell'Ilìade, così ripugnante all'isolamento, all'indifferenza, all'inospitalità delle tribù primitive, e alla perpètua discordia delle tribù greche. Svanisce dunque il senso letterale d'Omero; l'Ilìade rappresenta le violenze, i rapimenti, le guerre intestine della Grecia, distese poi colle idèe popolari a più vasto e più lontano campo; l'Odissèa rappresenta le vicende d'un'età posteriore, quando i padri cércano ristau-<noinclude></noinclude>
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rarsi nel dominio delle terre perdute e dei pòpoli ribellanti. Così le ristrette vicende d'una tribù e le tradizioni d'una terra inòndano le regioni finìtime, e si confóndono tra loro inseparabilmente. Le assurdità geogràfiche accréscono l'inviluppo delle personificazioni, delli èsseri ideali, dei nomi dùplici, dei traslati, e anche il vero prende aspetto di strana menzogna, fino a che tutto il favoloso edifìcio cade in discrèdito presso le genti, e lascia lìbero il campo all'aperta ragione.
Ugo Grozio, in nome appunto della ragione, aveva censurato il diritto romano, perchè lo giudicava dall'alto della civiltà moderna, e aveva considerato l'istoria come immòbile, senza osservare codesta serie di crisàlidi, per le quali i consorzii umani si vanno rigenerando. Ma Vico svelava la spinta interiore che condusse li uòmini dalle selve ai campi, dai campi alla città, dalla città alla nazione, dalla nazione all'umanità; e delineava l'argomentazione retta e pròvida, che aveva generato i fatti di quell'istoria progressiva, in mezzo alle tempeste delle fazioni, delle guerre civili e delle conquiste. Così l'erudizione, sprezzata da Cartesio, diveniva nelle mani di Vico scienza necessaria a intèndere il gènere umano. La filosofia non era la fonte dell'incivilimento, anzi col processo del tempo scaturiva essa dall'incivilimento. L'istoria non poteva recar testimonianza dei principii dell'umanità; perchè questi precedèvano di molti sècoli le scritture e i monumenti, e ad ogni tratto i tùrbini delle rivoluzioni avèvano cancellato le vestìgia dello stato anteriore. In quell'oscurità non restava altra via di cercare i principii ''se non nelle facoltà dell'ànimo umano''; poichè il mondo dell'istoria era òpera dell'uomo. L'istoria ideale e filosòfica non è altro adunque che l'ideologìa dell'istoria. E se tutte le nazioni giùnsero dalla barbarie all'umanità, passando per le medèsime rivoluzioni che son descritte nell'istoria romana, v'è dunque ''una scienza di tutte le istorie'', una legge universale che guida tutti i pòpoli, ''un'istoria ideale eterna'' commune a tutte le nazioni. Più non vale tener conto di tempi e di luoghi. Roma, Sparta, Atene sono manifestazioni particolari, che primeggiando su la folla delle altre genti, pur le rappresèntano fedelmente. Codesta istoria ideale divien quasi<noinclude></noinclude>
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Se vi fosse nùmero infinito di mondi, popolati da nùmero infinito di nazioni umane, esse offrirèbbero tutte lo stesso spettàcolo, perchè le istorie sono la ripetizione d'un modello eterno. Quando la conquista e il commercio apèrsero le frontiere dei pòpoli, questa universale simiglianza fu tenuta effetto della propagazione d'un ùnico incivilimento; la vanità delle nazioni se ne arrogò la fonte; altre vanità mendicàrono in quella vece orìgine più illustre da genti lontane; e talora le opposte ambizioni si scontràrono; in guisa che il concorso d'un'ambizione greca e d'un'ambizione itàlica produsse le legende d'Antènore, d'Evandro e d'Enèa. Vico chiamò questo principio istòrico la ''boria delle nazioni''.
Ogni dotto imaginò che Solone, Pitàgora, Esopo, Dracone surgèssero maestri subitanei di civiltà in tempi bàrbari; attribuì la sua scienza a quelli antichi, e intravide in ogni vetusta instituzione il sapere moderno. Potè in tal modo invocare l'autorità di sapienti i quali non vìssero mai, o vìssero semibàrbari, intèrpreti d'augurii e ministri di superstizione. I pitagòrici dovèvano èssere stati i patrizii primitivi dell'Italogrecia, e dovèvano esser caduti sotto le scuri d'una sedizione plebèa. Al contrario, Dracone, che scrive le leggi col sangue, figura le fiere repressioni esercitate per qualche tempo dai padri su la plebe immatura. Svanìscono così i nomi delli antichi sapienti, l'antichità della dottrina svanisce, e l'autorità delle tradizioni scientìfiche si risolve in una opinione: nella ''boria dei dotti''.
Questo nuovo principio cade con tutto il peso sul nome d'Omero, già scosso da Vico nelle òpere antecedenti. La grandezza d'Omero è soverchia per un sol uomo; a somma semplicità egli congiunge troppo alta sapienza; sette città vògliono èssergli patria; tutti i dialetti della Grecia gli pòrgono vocàboli; il vecchio longevo vive a dipìngere nell'Ilìade l'età eròica della Grecia, e nell'Odissèa l'età popolare. Egli è dunque un nome ideale, in cui si raccòlgono tutte le tradizioni della Grecia primitiva. Epperò appartenne veramente a più città, e veramente parlò tutti li idiomi greci, e visse ben lunga vita, e potè dipìngere i disgiunti costumi di due generazioni fra cui córsero sècoli. E tuttociò, perchè non è un ''poeta'', ma è la<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI VICO|25}}</noinclude>
poesìa stessa dei pòpoli greci. E così rimane insuperàbile, poichè nessun ingegno pareggia l'inspirazione condensata di molti pòpoli e molte età.
Dopo l'uomo-Omero càdono sotto le impetuose illazioni di Vico i sette ''uòmini'', che l'istoria vulgare disse re di Roma. Numa non poteva dettare colla fàvola d'Egeria una nuova religione a una mano di fuorusciti: nè questi potèvano èssere rimasi sin allora senza religione. Numa è dunque appellazione collettiva d'un senato sacerdotale, che dominava una delle prime età del Lazio. Servio è nome foggiato a dinotare nell'oscura tradizione dei pòsteri il règime che promosse poi l'emancipazione della plebe ''serva''. E il nome d'Ostilio invòlge tutta quell'età che collo sviluppo della disciplina preparava la milizia romana alla conquista del mondo. Tito Livio frantese le tradizioni che raccoglièvano sotto un nome d'uomo un'età, e volendo dettare un'istoria tradusse un poema. Questo arditìssimo volo di Vico venne poi riprodutto con tutto l'apparato delli studii moderni da Nìebuhr.
Dopo questa corsa attraverso a tutta l'istoria, Vico volle strìngere in un solo concetto i destini dell'umanità. Trovò in Machiavello il sublime detto che ''l'istoria moderna ripete l'antica'' e nessun uòmo può fermare il ''circolo fatale'' entro cui da quattromila anni si vanno girando i costumi e i governi. Il pensatore Campanella aveva parlato anch'esso d'un ''cìrcolo'', estendèndolo alle religioni, — ''religiones cunctae atque sectae habent proprium circulum, veluti et respublicae''. — Anch'egli vedeva una providenza che dirige il corso della civiltà, e si giova delle passioni dei pòpoli per còmpiere li alti suoi fini: — ''illi cupiditate auri et divitiarum novas quiritant regiones: Deus autem altiorem finem intendit''. — Vico adottò dunque il cìrcolo di Machiavello e di Campanella; e ne dedusse la trista catena che l'emancipazione delle plebi promove il commercio, il commercio aduna l'opulenza, l'opulenza corrompe i costumi, e la corruttela travolge le genti alla dissoluzione, per ritèmprarle poi nel grembo d'una novella barbarie; la quale è strumento della providenza a ristaurare i costumi e ringiovanire il gènere umano. Il medio evo divenne dunque un caso
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA|26}}</noinclude>
fatale che compie la rota nazionaria, e rinova nei fèudi, nelli asili, nei servi della gleba, nell'isolamento delle castella, la primitiva imàgine dei padri e dei clienti, mentre i municìpii e i regni, dissolvendo lentamente le signorìe feudali, prodùcono in altra forma le emancipazioni operate dai tribuni e dai Cèsari. Ma le moltitùdini sciolte, arricchite dal commercio, infette dal lusso, pervertite dalle opinioni libertine, camminano con passo veloce verso nuova dissoluzione e nuova barbarie, onde ha principio un nuovo risurgimento. E così Vico, che ricusava pensare col suo sècolo, vedeva con terrore, in mezzo alla dissipazione de' suoi tempi, approssimarsi la ruina delle antiche instituzioni; e non s'avvedeva, che nè il medio evo cristiano, tutto pieno delle tradizioni assopite del mondo romano, greco e giudàico, era un ritorno dell'infanzia selvaggia; nè la rinovazione, che si andava preparando all'Europa, e doveva affrettarla tanto sul pendìo della civiltà, si poteva espùngere dal nòvero di quelle emancipazioni fatali, che col sangue d'una generazione travagliata fecóndano nuovi campi all'umanità.
Noi abbiamo visto trascórrere sul nostro capo il tùrbine che seco portò in pòlvere e cènere tante antiche instituzioni; ma non abbiam visto diffóndersi perciò le tènebre d'una nuova età feudale. I regni divènnero immensamente più popolosi, i campi più vastamente culti, i mari biancheggianti di maggior folla di vele, e solcati dalla nuova potenza del vapore; traforate le alpi che divìdono le genti; aperte le vie ferrate da mare a mare, e percorse da enormi pesi colla velocità del vento; propagata l'operosa stirpe europèa perfino nelle ìsole delli inerti antìpodi, a fondare sul globo centinaia di regni futuri; richiamate a vita civile stirpi da lungo intorpidite; penetrati dalla luce progressiva li arcani impèrii dell'Asia; combattuta dalli interessi europèi la schiavitù delli Africani; emancipato dall'antico dovere dell'ignoranza l'intelletto feminile; iniziata a oneste industrie la colluvie dei mendicanti; ''diffuso il valor sociale'', per dirlo con Romagnosi, sopra immenso nùmero di professioni per l'addietro spregiate e servili; congregati nelle officine, sotto il governo della chìmica e della mecànica, i pòpoli boreali, già vaganti nella vita dei Sàrmati<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI VICO|27}}</noinclude>
o avvinti alla servitù della gleba. Qual meraviglia che l'idèa d'un ritorno della barbarie, che al solingo e sfortunato vecchio sembrava omai certo, torni assurda a noi, fra tanto incremento di luce e tanto trionfo delle idèe?
Noi abbiamo potuto illuminarci ai raggi convergenti d'infinite cognizioni istòriche laboriosamente adunate da tutte le parti, fra li ardori dell'Egitto, fra le nevi dell'Islanda, fra i sepolcreti dell'Etruria, nelle vie di Pompèi, nei libri dell'India, nei chiostri del medio evo, e più di tutto fra i sùbiti mutamenti delli Stati. Ben altra era la condizione del mondo quando Vico nasceva, omai centosettant'anni sono, e quando giòvine pòvero e scorato, dava abbandono al suo tempo per raccògliersi nella romita contemplazione delle idèe riserbate alli uòmini d'una remota generazione. Appena surgeva allora la novella potenza delle lèttere francesi; era ignota al continente e creduta bàrbara la lingua di Shakespeare; la tedesca non si era scossa peranco dalla rùvida prosa di Lutero; Muratori non aveva ancora svelato la gòtica bellezza delle legende del medio evo; nessuno aveva riscontrato altre Ilìadi, altre Odissèe, altre orìgini barbàriche nell'Edda, nelle triadi gallesi, nei canti ossiànici, nelle ballate dei fuorusciti anglosàssoni, nei monumenti dei Peruviani, nel labirinto simbòlico dei Bramini, nei sacri libri dei Parsi, nelle migrazioni dei Zìngari; i tesori dell'estremo Oriente èrano tutti chiusi. L'Europa stessa era tutt'altro paese; più temuto un millione, allora, di Svezzesi che non l'immensa mole delle Russie; oscuro il nome della Prussia, e ignoto ai fasti militari; ignote e non sospettate le forze militari della plebe francese; nessuna apparenza che pochi peregrini, rifugiati allora allora nelle palustri selve della Nuova Inghilterra, potèssero costruire in tre generazioni li Stati Uniti, e unirvi l'aspra schiavitù dei tempi omèrici al sommo àpice delle emancipazioni popolari.
Vico adunque, nell'angustìssimo teatro dei ''fatti'' a lui presenti, non potè vedere le innumerèvoli differenze che si affòllano d'ogni parte ai nostri sguardi. Quindi ove noi vediamo il diffórme e il vario, doveva veder tutto uniforme. E forse, posto a fronte di tante varietà, lo stesso ingegno suo sarebbe appena<noinclude></noinclude>
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stato capace d'intravedervi una qualsìasi legge costante. Ed era ''genio induttivo'', propenso a córrer dietro alle simiglianze delle cose per concatenarle in nuove associazioni; non ''ingegno crìtico'', acuto a discèrnere le mìnime differenze. Ora vuolsi afferrare la somma dissimiglianza dell'evo prisco all'evo medio, dall'idolatrìa materiale delle tribù primitive alle sottìli spiritualità della teologìa, dall'orgoglio obligato dei ''figli di Giove'' al mansueto principio della fraternità del gènere umano; il quale già per sè rimove ogni possibilità che le peregrinazioni dei Normanni sèmbrino riprodur quelle dei Pelasghi. Si distrugge adunque il ''ricorso delle nazioni'', si spezza il ''cìrcolo perpètuo'', e si distende il moto del gènere umano sopra una ''tangente'' che corre inflessìbile nelle profondità dell'avvenire. Il sècolo nostro oltrepassò le dottrine umanitàrie di Vico colle due dottrine del ''progresso'' e della ''varietà''. L'una delle quali surge vittoriosa dai fatti materiali d'un sècolo di meraviglie; l'altra dalla cognizione smisuratamente estesa e moltiplicata dei monumenti, delle cròniche, delle religioni, delle sette, delle filosofìe, delle arti, delle leggi, dei governi, delle legende, delle letterature, delle lingue, e perfino dei dialetti.
Pochi libri, le Pandette, un Omero, un Platone, un Tàcito, un Bacone, un Grozio, un Hobbes, èrano la maggiore e miglior parte dello scarso armamentario, col quale il forte intelletto napolitano disfece e rifece le idèe del diritto, della poesìa, dell'istoria, della cronologìa, della geografia, della linguìstica, della filosofia. La nostra età possiede al contrario un tesoro veramente prodigioso di cognizioni positive; ma tuttociò non toglie che, quando mettiamo lo sguardo nelle pàgine di Vico, non sentiamo una commozione di meraviglia al vedere sotto la màgica sua mano smòversi i càrdini delle opinioni più salde: Tito Livio divenire un poema, e Omero un'istoria; interpórsi fra l'Ilìade e l'Odissèa una serie di generazioni; il canto d'un vecchio cieco senza patria divenire la memoria collettiva d'una nazione eròica; il genio poètico della Grecia effóndere, quasi per òpera d'incanto, le sue guerre intestine, le sue città, i suoi mari, i suoi monti su la vastità del globo; aprirsi alli sguardi il torturato seno delle nazioni, e rivelarsi quell'assìdua lotta, con<noinclude></noinclude>
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cui li indòmiti interessi, combattèndo ostinatamente, prepàrano a tarde età la redenzione dei dèboli e il trionfo dell'órdine e della legge.
Dopo ciò riesce grato paragonare le induzioni che Vico avventurava nelle tènebre del suo tempo, colle deduzioni che noi tranquilli e sicuri ricaviamo alla copiosa luce del nostro. Quando siansi eccettuati i due principii del ''progresso'' e della ''varietà'', mirabile è la consonanza tra i recenti sistemi umanitarii e l'idèa fondamentale di Vico, che la providenza coll'occasione delli ''interessi'' trae dalle inique passioni la giustizia, effettuàndola gradatamente nel mondo delle nazioni; la qual sublime dottrina per noi viventi è il presagio e l'arra del futuro. Questo conflitto tra le cose positive e le ideali, tra l'istoria e la filosofia, riappare in molti dei grandi pensatori moderni. Anche in Fichte v'è il trionfo progressivo della morale e del diritto, mediante il contrasto della libertà umana colla necessità delle cose; il quale gènere umano soggiace dapprima all'istinto corpòreo, poi riconosce un'autorità, poi colla crìtica l'abbatte, e per la via dell'indifferenza passa sotto il dominio della ragione, che, inflettèndosi sopra sè scopre infine la verità e coltiva la perfezione. Vediamo in Schelling lo stesso conflitto fra la libertà e la necessità, fra le cose e le idèe; vi vediamo Dio che òpera l'accordo della necessità e della libertà, effettuando la perfettibilità umana; e facendo gradatamente prevalere la giustizia ideale all'ingiustizia della legge positiva: ciò che nella catedràtica frase di quel pensatore si dice ''la manifestazione progressiva dell'assoluto nell'istoria''; il quale ''assoluto'' è poi la giustizia ideale e immutàbile, ossia l'idèa platònica di Vico. Imperocchè Schelling ha quello stesso ammanto mìstico, di cui Vico riveste la sua dottrina; anch'egli ha la ragione che ''occasionalmente si sveglia'' nell'umanità, e la providenza che palesa gradatamente allo spìrito umano la verità delle cose; in modo che ne deriva la necessità temporaria e la transitoria santità di certe forme sociali; e perciò nasce quell'ottimismo che s'inchina inanzi a tutti i fatti della forza. Ma al tèrmine della dottrina di Schelling si trova come abbiam detto, la popolare idèa moderna del progresso, ch'egli compie tristamente colla fusione di tutti i pòpoli<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA|30}}</noinclude>
in un sol pòpolo e in un solo Stato, e nel regno d'una legge ùnica e ideale.
Con altre astrattìssime frasi Hegel involge una variazione dello stesso motivo. Anch'egli dice che l'istoria è il graduale sviluppo della giustizia ideale, e per dirlo colla sua fórmula, ''l'istoria è l'obiettivazione dell'idèa'', cioè l'idèa della mente, che, venendo effettuata, diviene un fatto esteriore, un obietto. Anch'egli ha il trionfo progressivo della verità; e siccome la verità succede all'errore e si svolge dal suo seno, così Hegel non solo giustìfica il ''fatto'', ma benanco l'''errore''. Un principio più suo si è quello di ripartire ai diversi pòpoli della terra questa immensa impresa di sviluppare l'umanità; cosicchè ciascun pòpolo vi contribuisca in diverso modo, ciascun pòpolo effettui un'idèa sua pròpria; e dal concorso successivo d'esse tutte si compia l'idèa universale, ossìa l'ùltima manifestazione dell'idèa; ossìa l'idèa, che, dopo aver percorso tutte le forme, riconosce e contempla sè medèsima.
Ognun vede che tutte queste astrazioni esprìmono una tendenza a invòlgere principii sèmplici in grave apparato scientìfico, per compiacere al genio d'una nazione che si fece sempre predilètta glòria delle sue università. Ma la parte originale e ùtile di queste dotte òpere non risiede tanto nel ''motivo'' fondamentale, che ricade pur sempre in quello di Vico, quanto nello sviluppo delle ''variazioni'' istòriche, o vogliam dire nella somma copia dei fatti, che danno alla dottrina più largo fondamento esperimentale, mentre Vico, dopo aver percorso uno stadio brevìssimo d'esperienza istòrica, si commise tutto alle generalità. La copia dell'erudizione germànica, màssime intorno alle cose dell'oriente e del settentrione, sùpera smisuratamente l'angusto recinto in cui sògliono pur troppo rinchiùdere li sguardi loro i nostri studiosi.
Ben diversamente procèdono li studii umanitàrii in Francia, poichè, scioglièndosi d'ogni apparato scolàstico, affèttano forme popolari e colore polìtico; sicchè la maggior fatica è nell'estrarre da quel fermento la pura parte scientìfica. A cagion d'esempio, se si sfróndano da Saint-Simon i suoi delìrii su l'abolizione della proprietà, dell'eredità, della famiglia, si ri-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI VICO|31}}</noinclude>
trova una compendiosa istoria ideale, che riedìfica il ''corso delle nazioni'' di Vico, ma lo toglie al ''cìrcolo perpetuo'' e lo collega al ''progresso''. La società, secondo lui, comincia colla guerra d'ogni famiglia con ogni famiglia; l'unione delle famiglie ricaccia la guerra fuori della città; l'unione delle città la ricaccia alla frontiera; lo sviluppo dell'industria la riduce ad un mestiere di pochi. Dapprima si fa macello dei vinti, poi si perdona loro la vita, e si tràggono schiavi, poi si fanno prigionieri di guerra.
La conquista si assetta infine nella feudalità, ed arresta le immigrazioni dei bàrbari; e d'allora in poi la vittoria si lìmita ad aggregar provincie e colonie ad un nucleo dominante. Mentre la guerra, la forza, la schiavitù vanno scomparendo, la socievolezza, l'industria, l'intelligenza vanno svolgèndosi in serie costante. La società familiare si estende alla città, al pòpolo, alla nazione, e infine collega più Stati in una medèsima civiltà. Dapprima lo schiavo dà tutto il suo lavoro al padrone; poi il servo gli apporta solo una parte dei frutti della gleba, poi diviene mezzadro, fittuario, livellario, paga soltanto un affitto, un cànone, un interesse. L'intelligenza nelle antiche età fu schiava della forza brutale; investìtasi nel sacerdozio del medio evo, già raffrenava i potenti; nei tempi civili guida li esèrciti, dirige le amministrazioni, giganteggia nell'industria. Questo progresso procede per un'alternativa di ordinamenti e di demolizioni, che sgómbrano il suolo ad altri successivi ordinamenti; la qual vicenda egli chiama delle età ''organiche'' e ''critiche'', cioè costruttive e distruttive. Codesta distinzione d'età venne adottata anche da Bonald, ma rivolta nel senso opposto, e alla impresa egualmente impossìbile di ricondurre l'Europa ai bassi tempi; i quali sono per lui l'ideal perfezione della società, perchè congiùngono l'unità romana dei re coll'unità giudàica dei pontèfici e colla stabilità egizia della possidenza feudale.
Ferrari trascorre con somma chiarezza e vivacità, tutte le altre più cèlebri dottrine dell'età nostra, volando rapidamente dall'uno all'altro delli opposti campi, dal zelatore Demaistre al calcolatore Bentham, dal fantàstico Lamennais all'austero Tracy, dal principio individuale di Gall alli studii sociali di Guizot. Non ommette i più recenti riformatori della istoria, Thierry<noinclude></noinclude>
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e Ranke, Thiers e Mignet; ma noi tracciamo di volo le nostre opinioni sul suo libro, e non possiamo farcene ripetitori.
Non possiamo però non fermarci sopra l'esposizione d'una dottrina, che fece sulli studi di Ferrari la impressione più profonda e perturbatrice. L'eloquente Cousin volle traslocare nell'istoria della filosofia quella stessa forma di scienza, che Vico aveva dato cent'anni prima all'istoria dei pòpoli. Egli pensò che le filosofie rappresentàssero i tempi, mentre è ben rara quell'età in cui le più opposte dottrine non si affróntino nella stessa lingua e sullo stesso terreno; come vediamo quelle di Saint-Simon e Demaistre, di Schelling e Gall. Egli assunse una delle dottrine di Hegel, cioè quella che ogni pòpolo rappresenta un'idèa, ed ha la missione di effettuarla; quindi trovò che ogni vittoria di pòpolo è vittoria d'idèe, e tende a propagare in altri pòpoli l'idèa migliore; e perciò la vittoria è sempre ùtile all'umanità e sempre giusta! L'idèa distintiva della nazione viene formulata dall'uomo di genio, il quale è l'intèrprete del suo pòpolo ed è grande perchè lo rappresenta. Il genio non è creatura arbitraria, che possa èssere o non èssere; non viene ''nè prima nè dopo'' il suo momento; è l'espressione del suo tempo; è un sistema che s'incarna in un uomo.
Questa dottrina, che urta l'intelletto con una certa iattanza quasi militare, sembra dettata dal primo Ottomano che si accosciò vittorioso sotto le vòlte di Santa Sofia, non per fermo a rappresentarvi il trionfo dell'idèa più ''ùtile e giusta''. Essa non cerca più il genio nel genio; ma lo cerca nel sècolo, nella nazione, nel vulgo, in tuttociò dove non appare sovente nè genio, nè ingegno, nè talvolta spunta ancora la più pàllida luce di buon giudicio e di ragione.
Come mai Sòcrate, che muore in un càrcere perchè svelò improvisamente a pòpolo idolatra l'unità di Dio, rappresenta col suo genio il pòpolo o il tempo? Come mai lo rappresenta Galilèo prigioniero? come lo rappresenta Colombo, rifiutato dalle culte città dell'Italia, riprovato dai dotti, ed accolto da una donna che regna su un pòpolo di semibàrbari combattenti? Come lo rappresenta Vico, solingo tra l'ignoranza del vulgo e le preoccupazioni delli studiosi? Come lo rappre-<noinclude></noinclude>
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senta Shakespeare, che in tempo d'agitazione religiosa appena fra tanti sentimenti ed affetti lascia sfuggir parola di religione? Pietro il Grande non rappresenta per fermo ciò ch'èrano i Russi del suo tempo; ma piuttosto rappresenta tuttociò che i Russi del suo tempo ''non èrano''; rappresenta quelli che non èrano Russi, rappresenta tuttociò che la Russia divenne un sècolo di poi; egli non è ''un sistema che si fa uomo'', ma ''un uomo ammiràbile che si fa sistema'', e sopravive nelle sue instituzioni a sè medèsimo; e si perpetua nell'educazione de' suoi discendenti, nella magnìfica sua città, nel suo esèrcito, nella marina, nelle università, nelle conquiste sul Bàltico e sul Caspio, nella violenta trasformazione di molti mìllioni d'uòmini, che avèvano vissuto centinaia d'anni nella più crassa ignoranza, pur pregando Iddio nella lingua di Platone e di Giovanni Crisòstomo.
Il genio dunque per sè non rappresenta il sècolo; perchè s'è genio d'originalità, lo precede; ed allora è Sòcrate, o Colombo, o Vico. — S'è genio di ''perfezione'', lo sùpera: ed allora è Dante; e fa dire improvisamente ad una favella, non uscita ancora dal trivio, le cose che nessuno per sècoli le farà più dire. — S'è genio d'''efficacia'', — Cèsare, Maometto, Lutero, Pietro il Grande, — egli solo sa trar fuori dalla ''sustanza'' nazionale ''forme'' inaspettate, incredìbili, mentre altra nazione, o altra parte di nazione, non può senza quell'artèfice, trarre ''in atto'' quella stessa potenza. Ma in tutti i modi il genio è sempre una forza pròpria, che, anco quando esce dall'individuale originalità e perfezione per dare impulso o direzione alle cieche forze delle moltitùdini, ha sempre una mira ''posta fuori affatto del senso commune e della commune probabilità''; alla quale egli solo, e talvolta senza avvedersi, sa coordinare l'azione dei mezzi vulgari.
Quando Cèsare e Napoleone giùngono a sottomèttere a sè tutte le forze e le ambizioni d'un pòpolo, essi adòprano destramente ogni arte civile e militare; ma la meta a cui córrono è sì remota, e il corso loro è sì audace, che sarèbbero derisi se anzi tempo la palesàssero altrùi, e sarèb-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA|34}}</noinclude>
bero folli se la confessàssero apertamente a sè; e così afferrano improvisi
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{{Centrato|Ch'era follìa sperar.}}
Li antichi attribuìvano troppo alla potenza dell'individuo; supponèvano che potesse decretare un'età, e improvisarla a fronte del moto fatale dei tempi. E in sìmile errore era caduto il sècolo scorso, che sperò rimodellar d'improviso tutte le menti all'antica, o anco ripètere la sognata libertà dei selvaggi; e non diverso è l'errore di chi ora ci voleva ricondurre alle tetre castella normanne, ora alle pompe barocche d'una età inetta. Ma la scóla che adora i ''fatti'', dovrebbe poi riconóscere anche il fatto del ''genio''; il quale non è un ''caso'', dacchè l'ineguaglianza delle intelligenze e delle volontà, è règola frenològica universale e costante; e l'ineguaglianza involge un ''màssimo'', come involge un mìnimo ed un medio. Il genio è una delle forze vive, che la natura dona in una scarsa sua misura a certe nazioni, come dona loro le miniere d'oro e i fiumi navigàbili e la luce di più vìvido sole. Il genio, lanciato come una cometa attraverso alle òrbite usuali delle mediocrità, attràe, respinge, perturba, travolge; cosicchè dopo il suo passaggio i pianeti potranno aver cangiato distanza, smossi i loro poli, trasposta una zona glaciale sopra un tòrrido deserto, e sotto la forza delle attrazioni e delle rotazioni aver divelti dall'antico letto i loro océani. Ma non si potrà dire per questo che un sìmile rivolgimento fu l'òpera capricciosa del ''caso''; poichè tutto avvenne secondo le leggi immutàbili dell'attrazione universale. Sarà vero che il genio che splende solitario, è infelice e infecondo. Ma è pur sempre un ''fatto'', più miràbile perchè generato dalle sole sue forze, e più opportuno argomento a filosòfica investigazione, perchè il fenòmeno si offre più imperturbato e puro.
Ferrari, credùtosi in dovere d'inchinarsi all'ìmperio d'una dottrina celebrata, ricercò tutti i fatti che potèvano in qualche modo collegare la vita scientìfica del gran pensatore italiano al sècolo ed alla nazione; e andò scrutando i ''cinque sècoli''<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI VICO|35}}</noinclude>
che precèdono o séguono la vita di Vico, e sommovendo tutti li elementi sociali nella polìtica, nella filosofia, nella letteratura, nel costume, nell'opinione. Certamente se per ogni genio si dovesse fare altretanto, dovremo d'ora in poi cercare la istoria universale nelle vite delli individui.
Epperò è forza crèdere che Ferrari fosse tratto a questo passo dalla grave inopia di lavori filosòfici sull'istoria nostra, dimodochè chiunque ne abbia bisogno deve incominciare dai primi primordii il lavoro, e raccògliere ad una ad una le spiche che nessuno strinse finora in manìpoli. Ora questa è impresa vastìssima, quasi impossìbile, perchè suppone congiunte due contrarie tempre d'ingegno, la perizia cioè nel rintracciare ed accertare i mìnimi particolari, e la potenza di fónderli in larghe generalità. E quando si debba scégliere tra l'una e l'altra capacità, davvero crediamo che sia più grande e nòbile la seconda, e sopratutto più necessaria ai nostri bisogni nazionali; e quindi siamo ben propensi a non curarci, se Ferrari, nell'estimare le particolarità dei fatti, possa aver preso qualche abbaglio, e dato occasione all'ortolana di deridere l'astrònomo che, camminando colli occhi fissi nella luna, cade nel ruscello. E di queste vecchiarelle, che mai non cadrèbbero nei rigàgnoli del loro trivio, perchè non levarèbbero mai li occhi a qualche alta cosa, la Dio mercè, abbiamo gran dovizia in Italia e altrove. Ma ciò ne fa nàscere tanto maggiore il desiderio che Ferrari non rimanga solo nell'impresa di decifrare li ieroglìfici del nostro incivilimento; perchè solo il lavoro costante di molti potrà dopo molte imperfette prove recarvi diuturna luce.
Avremmo però desiderato in lui meno stòica inflessibilità di giudicii; poichè non crediamo che un cittadino possa parlare della sua patria con certa crudezza di forme, che applicata alle patrie altrùi, potrebbe forse sembrare giustizia. La patria è come la madre, della quale un figlio non può parlare come d'altra donna. E questo diciamo tanto più aperto, perchè crediamo che col sacrificio di poche frasi qua e là sparse, il libro di Ferrari sarebbe parso altra cosa; e mentre lo avrebbe reso più accetto alli stessi stranieri, avanti ai quali pure nobilmente rappresenta il pensiero italiano, gli avrebbe adunato<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA|36}}</noinclude>
intorno l'amore della nostra gioventù. Intorno a che gli diremo sempre, che, quando voglia conciliarsi meglio li ànimi, li scritti suoi nulla vi perderanno dell'intrìnseco valore. E al cospetto delli stranieri non si rinoverà l'esempio di quel vizio ''tutto italiano'', di dir male del suo paese ''quasi per un'escandescenza d'amor patrio''; vizio di cui tutta la nostra letteratura è contaminata, a cominciare dalla ''serva Italia'' del padre Dante, fino al ''ringraziando accetta'' del sommo Alfieri. A noi pare che l'Italia, in confronto di qualsìasi altra terra del globo, sia tal patria, che non sia lècito vilipènderla, nemmeno ad Alfieri e nemmeno a Dante.
Ma sarebbe calunnia il notare solo le frasi di Ferrari, che riéscono disaggradèvoli, e dimenticare le pàgine nelle quali spiega tutta la pompa della nostra nazionale grandezza. Noi vorremmo fermarci almeno a quelle in cui presenta i sublimi nostri pensatori, che rimàsero sì a lungo nascosti tra le spine delle istorie della filosofia. Egli comincia da Marsilio Ficino, che con alti ragionamenti richiamò il pensiero alle antiche scóle; e viene a Pico, che cominciò a mòvere le più profónde questioni religiose; a Pomponacio, che con moderna arditezza discusse i tremendi dubii della necessità e della libertà; a Telesio, che trasse il combattimento sul terreno della natura, e spiegò l'universo colla dottrina del calore e del gelo, accampati l'uno nelli astri, l'altro nella terra, a combàttere l'eterna pugna dalla quale scaturìscono i fatti dell'universo. Alla ''materia'' di Telesio si contrapone lo ''spìrito'' di Giordano Bruno, la sustanza ùnica e invisìbile, che sostiene tutte le parvenze, e di cui l'universo è specchio, mentre una trasformazione perpètua produce il moto e la vita e la varietà della natura e le forme dell'intelligenza. Bruno fu il primo che vide in ogni astro un sole, e in ogni sole il centro d'uno stuolo di mondi. Bruno periva sul rogo; ma gli sopraviveva Campanella, che trasse meditando ventisette anni in un càrcere, e che Ferrari chiama il Bacone dell'Italia, perchè fondò una filosofia sul testimonio dei sensi e dell'istoria; e due sècoli prima di Tracy disse, che per trovare la varietà bisognava avvicinarsi al senso, e verificare ogni istoria, e non crédere ad alcuna autorità, e lèggere i filòsofi<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI VICO|37}}</noinclude>
solo per addestrarsi a pensare da sè. Egli annunciava una rigenerazione del mondo morale, ardita quanto le più ardite speculazioni moderne; precedeva Vico nell'idèa d'un cìrcolo delle nazioni segnato dalla providenza; precedeva le scóle moderne nell'ottimismo che giustìfica tutti li avvenimenti; e annunciava una rivoluzione inevitàbile ''che doveva estirpare e svèllere per edificare e piantare''. La forza e la varietà di quelli antichi nostri pensatori è miràbile; e quando vi si aggiunga Vico, appena si potrebbe dire, quale elemento fondamentale delle più recenti dottrine vi manchi.
Nella polìtica Ferrari descrisse la lenta discesa che conduce l'antico pensiero di Machiavello a spirare in Paruta e in Sarpi, per ricominciare col piemontese Botero il corso ascendente della dottrina moderna. Ma, estranio alle scienze naturali, non così seppe seguire le grandi scoperte che illustràrono d'altra e più pura luce l'Italia, e la condùssero nello stesso tempo a sviluppare le scienze astratte, e a creare dal nulla le esperimentali. E fu minore di sè medèsimo anche in ciò che riguarda il vasto regno delle arti, perchè non conosceva il campo a tal segno di potervi cògliere sicure generalità; e ridutto alli individui, trascurando le grandi ed universali menti di Leonardo e Michelàngelo, diede a Benvenuto Cellini quell'importanza ch'egli deve piuttosto all'amena garrulità della sua penna che non all'altezza nell'arte.
Codesta corsa comprende oltre alli italiani ed alli altri che abbiamo citati, quasi tutti i grandi moderni: Bacone, Locke, Hobbes, Spinosa, Cartesio, Hume, Montesquieu, Condillac, la scóla scozzese, la tedesca, la frenològica, e i grandi publicisti, come Turgot, Smith e Bentham. Ma vorremmo veder trattati coll'istesso amore i pensatori italiani delli ùltimi tempi; nè giusto ci sembra il suo giudicio, che scrivèssero sotto l'ùnica influenza della scóla francese, quando egli stesso riconosce che Stellini, Filangeri, Pagano, Romagnosi, si pòsero in gran parte al punto di vista di Vico, il quale era pur fuori affatto di quella linea. Stellini certamente cercò le orìgini della società nelle affezioni naturali dell'uomo; e mentre così rifiutava la dottrina francese del ''patto sociale'', eleggeva un principio più probàbile<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SU LA SCIENZA NUOVA DI VICO|38}}</noinclude>
e universale, che non il ''primo fùlmine'' che raduna i selvaggi di Vico.
Romagnosi poi nel suo diritto seppe providamente congiùngere l'órdine dottrinale all'órdine operativo, ossia la scienza della ''ragione'' alla scienza della ''volontà'', che li altri publicisti astratti obliàrono sempre. E questa dottrina della volontà si collega nella successione dei tempi col ''diritto d'opportunità'', sotto il quale pòssono collocarsi tutte le spiegazioni della scóla istòrica. E se Romagnosi nella diffusione inoltrata dell'incivilimento assegnò un posto all'''arte'', la fece però precèdere dal règime della ''natura'', ossìa dal moto spontaneo delle genti primitive; e disse, che il règime dell'arte stava a quello della natura come l'agricultura alla vegetazione. Se poi non moltiplicò senza bisogno le grandi primitive civiltà; e ne sospettava piuttosto una sola, e la faceva accompagnare dai due grandi rappresentativi, l'alfabeto ed il frumento, ciò consuona ad altri grandi pensatori, e non si oppone ad alcuna proprietà della mente umana; la quale, se bastasse sempre e dovunque a iniziare una pròpria civiltà, non darebbe ancora ai giorni nostri l'inesplicàbil fatto di tante nazioni bàrbare o selvagge, o rese fatalmente immòbili in un certo stadio di civiltà. Perlochè Vico stesso, pur pretendendo cavar tutto dalla mente umana, accese la face dell'incivilimento col ''primo fùlmine''; e Boulanger, se lasciò il foco, dovette ricórrere alle aque.
Se il principio crìtico sì smodatamente sviluppato in Francia, trovò in Italia intèrpreti più sobrii e non meno eloquenti, come a cagion d'esempio Cèsare Beccarìa, ciò non fu imitazione serva e pedìssequa; poichè in Italia pure la tortura e le altre bàrbare instituzioni ripugnàvano all'adulta umanità. E questo movimento di riforma, ch'egli chiama francese, viene pure dall'anteriore fonte inglese di Locke, di Bacone, di Bolingbroke; e se volèssimo farcene vanto nazionale potremmo riannodarlo a Campanella, a Galilèo, a Telesio, ed alli altri predecessori delli Inglesi. Lo stesso potrebbe dirsi della presente scóla francese del sècolo XIX, la quale si attinse direttamente alle scóle trascendentali della Germania, ma più remotamente appartiene al fonte italiano di Bruno e di Vico.<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||39}}</noinclude>
{{Centrato|'''CONSIDERAZIONI'''}}
{{Centrato|'''SUL PRINCIPIO DELLA FILOSOFIA'''}}
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Se ricorriamo l'istoria generale delle scienze ai nostri giorni, vediamo una prodigiosa consonanza prevalere in tutti li studii che riguàrdano l'esterna natura, una strana discordia in tutti quelli che riguàrdano l'uomo interiore.
La geologìa chiede lume alla chìmica per chiarire le trasformazioni delle rocce: alla geometrìa per esplorarne i componenti anche solo alli spìgoli dei loro cristalli: alla fisica per indurre dal progressivo calore la profondità dell'involucro terraqueo; all'astronomìa per argomentare dall'òrdine universale lo stato primitivo di quella mole rovente le cui scorie sono le terre e i mari: all'istoria naturale per suscitar dalle reliquie orgàniche la visione di mondi più volte sepolti. La scienza afferrò l'ossìgene egualmente e ripetutamente nel gasòmetro di Prìestley e nella storta di Lavoisier, sotto l'esplosioni elèttriche di Beccarìa e sotto le tàcite correnti della pila voltiana. Le
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Nota. Publicato nel Politècnico (1844), ad esame d'altr' òpera di G. Ferrari. Nella qual occasione anche lo scrittore diede alcune linee d'una sua propria dottrina sul principio commune del progresso delle nazioni e del loro regresso.<noinclude></noinclude>
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discordie che per avventura si spàrgono fra i seguaci della scòla esperimentale, provèngono da privata emulazione, non hanno radice nel puro giudicio dell'intelletto; e Davy rimane impotente e solo, quando, per oscurare Lavoisier, vuol trasferire all'idrògene il primato delli elementi e il càrdine della nomenclatura.
Ben al contrario, le scòle metafisiche non solo disdègnano come fango ogni cosa che appartenga al dominio delle scienze ch'esse chiàmano empìriche e casuali; ma nel santuario stesso della metafisica, l'ontologìa guarda con disprezzo la psicologìa. E codeste discipline inspìrano ai loro cultori sì selvaggia superbia, che ogni intelletto il quale appena si levi con qualche potenza, inàugura le sue dottrine col distrùggere le dottrine altrùi, e gettar sempre di nuovo quella ch'ei decretò prima pietra di tutto l'edificio; sicchè l'istoria della scienza è una serie di confutazioni, un cùmulo di ruine. E chi cerca in quel bujo un òrdine superiore di prove e di persuasioni, dopo avere percorso una selva di contrarie autorità, rinviene in fin di tutto un tetro dubio che scuote le fondamenta della ragione, e ripugna al voto dell'umana natura, desiderosa di pur confortarsi al raggio di qualche certezza.
Diremo per questo che il pensiero non abbia leggi? Diremo che in tutto l'universo le sole leggi della ragione dèbbano rimanere argomento intrattàbile alla ragione? — Ben piuttosto, rammentando quell'età non lontana in cui le scienze naturali andàvano smarrite esse pure per falsi sentieri, e vaneggiàvano colla mùsica delli astri e colla sfera del foco e coll'orrore del vacuo, dovremmo indagare per quale sùbita riforma sìano esse trapassate a tanta sicurezza e fecondità, e se siffatta rinovazione non possa invocarsi anche nello studio dei fatti umani.
Nè questo è stèrile desiderio; poichè ben ricordiamo come ai tempi della nostra prima gioventù stèssero aperte alla filosofìa ambedùe le grandi vie dell'osservazione interna e dell'istòrica espèrienza. Ricordiamo come fin d'allora colla face di Vico venivamo introdutti all'istoria romana, e potevamo intèndere l'arcano nodo che collega i tribuni e i Cèsari, e l'intervallo che divide li interessi della libertà da quelli dell'eguaglianza.<noinclude></noinclude>
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E d'altra parte ci sta in mente ancora quella pace quasi di santuario che sentivamo a raccògliersi nella càmera oscura di Bonnet, imparando da quell'ànima contemplatrice a udire il sommesso sussurro della coscienza intellettiva. Ma poco di poi una fanàtica ontologìa irrompeva per tutta Europa, calpestava i sudati campicelli dell'esperienza, giustificava la barbarie, sognava non so quali incorporazioni geogràfiche del finito e dell'infinito, sommergeva tutte le aspettative della civiltà in una disperata emancipazione senza averi e senza famiglia, e tutti i tesori della scienza e della coscienza nel vòrtice del panteismo.
Tenendo buona speranza che il torrente omài sia trapassato, crederemmo giunto il tempo di vedere se tra le sabbie desolatrici non abbia pur deposto qualche lembo di fèrtile limo. E in questo desiderio cerchiamo sollèciti tra i nuovi scritti dei metafisici qualche segnale di ravvedimento e di ritorno alla feconda via dell'esperienza. E ci conforta il vedere come taluno, il quale, dopo èssersi in gioventù abbeverato alle medèsime fonti con noi, parve da ùltimo pigliarne quasi disistima, e trasandarle come cose poste nelle ìnfime regioni della scienza, ora sembri inclinare di nuovo alli antichi pensieri; e mentre la dottrina dell'ente infetta sempre più le scòle, e spinge la filosofìa verso lo spinosismo, e verso il socinismo la teologìa, palesar qua e là li argomenti dell'opposta dottrina, e giudicar vano al tutto l'antico assunto di codeste scòle di conciliare l'idèa del finito con quella dell'infinito. — « L'infinito e il finito, « supponèndosi ed escludèndosi perpetuamente, c'invòlgono « nel labirinto d'inestricàbili contraposti, finchè non vediamo « a noi concesso il pensiero alla sola condizione di questo « perenne combattimento . . . Se l'èssere non è un'idèa « della mente, ma è in sè medèsimo, egli è del pari e con illimitata pienezza nelli astri e nella terra, nel sole e nel « grano d'arena, nell'universo e nella millèsima parte del « grano d'arena. Il tutto sarà dunque eguale alla parte. Vi « sarà un infinito che abbraccerà tutto, e un infinito nella « mìnima imaginabil particella delle cose.<ref>Essai sur le principe et les limites de la philosophie de l'histoire, Paris 1843 pag. 323, 381.</ref> » —
{{PieDiPagina|{{x-smaller|CATTANEO ''T.III.''}}||4}}
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Molti oggidì vaneggiano supponendo primamente nell'uomo il dubio universale, poi cercando nella dottrina dell'ente la prima certezza, per dedurne mano mano tutta la catena delle positive verità; e non pènsano che a questa loro fonte ùnica del vero si pòssono attìngere solo li argomenti che varrèbbero a negare ogni cosa del mondo. — « L'ontologìa, anzi « che spiegare l'esistenza delli oggetti, li rende impossìbili... « L'ontologìa fu veramente la pietra filosofale della scienza. « Tutte le scoperte tornàrono a profitto della psicologìa, come « li sforzi dell'astrologìa e dell'alchìmia tornàrono a profitto « dell'astronomìa e della chìmica. Si disse che la psicologìa è « il vestìbolo della filosofìa; ebbene sia pure; ella non porge « la scienza assoluta. Ma allora il tempio non è di questo « mondo; la stessa nostra vita e l'intelligenza nostra ci « condànnano a rimanere nel vestìbolo dell'assoluto . . . La « triviale accusa di scetticismo, si può rimandare a coloro che « pretèndono dare la scienza dell'assoluto.<ref>Op. cit. pag. 402, 403.</ref> » —
Qual è dunque l'effetto di questa vanitosa dottrina dell'ente sulle menti giovanili? — « I sistemi ontològici fanno « dipèndere l'esistenza dalla dimostrazione; e siccome la rigorosa dimostrazione è impossìbile fuori delle matemàtiche, « così una volta che siano confutati i sistemi, anche i fatti « sèmbrano distrutti col principio che li spiegava.... L'Ontologìa « dùplica i misterii per trasportare fuori della certezza descrittiva la verità prima. E siccome è impossìbile oltrepassar la « descrizione — (e qui lo scrittore poteva ben dire con più « commune e aperto vocàbolo, l'esperienza), — così nulla più « fàcile che assalire i sistemi ontològici; e quando sono atterrati, sembra atterrata la stessa verità. E tuttavìa l'affermazione del pensiero è più forte del pensiero stesso; e in onta « alle illusioni dei sistemi, e alle pretese dello scetticismo, si « vive sempre sulla fede della descrizione. Se il moto è un « misterio, non si cessa perciò di crédere al moto.<ref>Op. cit. pag. 404, 411.</ref> » — E così adunque la dottrina dell'ente, dopo avere isteri-
Cattaneo, T. III. 4
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA FILOSOFIA|43}}</noinclude>
lita col dubio la ragione, non vale tampoco a costruire un pertinace e assoluto scetticismo; ma l'ànima umana, per naturale rimbalzo di tutte le forze della natura, calpesta lo scetticismo e l'ontologìa, per bàttere da capo il sentiero della quotidiana certezza. Addormentata fra la calìgine del dubio ontològico alla sera, si risveglia coll'alba alla lìmpida luce dell'esperienza, e alla fiducia della ragione e della vita.
Fra li assìdui progressi delle scienze naturali, fra i documenti che l'istoria delle umane società viene radunando per tutta la terra, è vana l'impresa di salir prima all'astrazione dell'ente per poi riescire quasi da centro a tutta la circonferenza delle cose positive. — « L'ontologìa non può escìr mai « dalla serie delle nostre idèe. Non vi è trapasso matemàtico « dall'ente ai fenòmeni, dall'uno al vario, dalla sustanza alla « creazione.<ref>Op. cit. pag. 404.</ref> » — Il che s'è vero, codesta filosofìa non prepara ad alcuna delle scienze che riguàrdano la natura e la società; epperò la gioventù, dopo l'ampolloso tirocinio ontològico, rimane in fatto digiuna d'ogni filosofìa, e inetta a intraprèndere più fruttuosi studii; e a questi tempi dell'ontologìa come a quelli della scolàstica,
{{Centrato|''le pecorelle''}}
{{Centrato|''Tornan dal pasco pasciute di vento.''}}
Giovasse ella a dare un qualche sussidio almeno posticcio alla morale! Ma la dottrina dell'ente è sempre una contemplazione di mere ''possibilità'', e non fonda alcun principio dell'umano consorzio, nè alcuna règola della famiglia e del costume. — « Le opinioni determinate, e non le indeterminate possibilità, decìdono l'ordinamento della società, le sue « credenze, le sue istituzioni; epperò la successione delle idèe « sociali si ''descrive'' come tutti i fenòmeni, ma non si ''dimostra'' « con matemàtico rigore.... — È manifesto che la ragione, « idèntica in tutti, deve pervenire colle mèdesime determinazioni positive ai medèsimi risultamenti.... — Ma noi
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO|44}}</noinclude>
« non sappiamo come codesta identità possa verificarsi. »<ref>Op. cit. pag. 406, 407.</ref> — Perlochè, dopo tutto lo sfoggio delle dimostrazioni prese fuori del creato e fatte calare dall'imaginario firmamento del vero primo, la morale si dilegua in nebbia con quell'ontologìa medèsima che aveva promesso prestarle il suo càrdine adamàntino. — « Avviene della morale ciò che avviene dell'ontologìa.... « Quando le false dimostrazioni sono distrutte, sembra distrutta « la morale; ma i suoi fenòmeni ritòrnano sfolgoranti come i « fenòmeni della vita. — Le radici della morale sono adunque a cercarsi nel seno stesso delle esperienze sociali, e nel « fondo delle attitùdini e delle aspirazioni umane. '''La virtù è « una poesìa, e la morale è una irresistìbile rivelazione del « cuore'''»<ref>Op. cit. pag. 441, 442, 453.</ref>.
La càusa per cui le nazioni dell'Asia sono una massa inerte e passiva, il cui destino dipende dalla spada dei dèspoti, è forse anco perchè tanto le ontologìe dei vecchi Bramini e Buddisti, quanto il compendioso fatalismo del Corano, hanno impresso nelle coscienze come la libertà morale è illusione, e l'èssere umano è àtomo che il vòrtice d'influenze universali trascina verso una meta arcana, alla quale è virtù rassegnarsi. Ma le nostre tradizioni europèe, àmano dipìngersi il Romano sul ponte, e i trecento alle Termòpile, e Mario sedente sulle ruine, e Viriato e Sertorio e Catone, inconcusse unità fra l'inerzia o la viltà delle moltitùdini; e il rifiuto di Tell, e la perseveranza di Colombo, e la ritrosa Russia incalzata a civiltà da Pietro il Grande. Questo è il principio vitale, che rende pertinaci le lutte e quasi inconquistàbili le nazioni, stàbili i possessi e immortali i municipii, e temprato il corpo sociale a perpetua civiltà. La coscienza della libertà morale e della responsàbile potenza dell'individuo è il fonte onde sgorga ogni pùblica virtù. Ma sotto il martello ontològico, il cui tocco debb'esplorare l'assoluta sustanza delle cose, la dottrina della libertà morale e della risponsabilità cade in polve; e la coscienza procumbe sotto il peso o d'una materiale o d'una ideale fatalità.
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA FILOSOFIA|45}}</noinclude>
E ove mai si trova in fatti codesta libertà morale, tostochè si voglia recarla a dimostrazione che oltrepassi i lìmiti della certezza vulgare? — « Non si trova nella ragione, perchè il « ragionamento è un càlcolo, e nel càlcolo non v'è luogo a « libertà. Non nella sensazione, perchè siamo incatenati al mondo « positivo, e non possiamo mutare il dolore in diletto e il diletto in dolore. Noi siamo lìberi solo nella volontà. Ma s'ella « si detèrmina senza ragione, la legge della causalità è disciolta; « la libertà si riduce alla facoltà d'agire contro ragione e ve« rità. Se poi la libertà è ragionèvole, ella dipende dai dati di « fatto, dipende dal mondo esteriore, e le sue determinazioni « sono altretante necessità.<ref>Op. cit. pag. 444.</ref> »
— Codesto sacro senso dell'ìntima risponsabilità, da cui scaturisce ogni magnànimo e virtuoso pensamento, non può dunque riposare se non sopra « un fatto di coscienza, indivisìbile « dalla moralità, e inesplicàbile al pari della moralità. » Perlochè, non ostante qualunque sforzo dell'intelletto per disferrarsi dal posto che il creatore gli assegnò nella catena delli èsseri, e trasformarsi in astratta entità algèbrica, gli è pur forza ricadere ogni volta in seno all'interna ed esterna esperienza, e determinare e limitare sè medèsimo in quella perenne azione e reazione, senza cui non potrebbe nemmeno aver la coscienza dell'èssere, e trarsi fuori dal suo primo nulla. E quando l'imaginazione, oppressa dalla fatica e dal tedio della vita, voglia pure confortarsi nella speranza del progresso e nella contemplazione d'un avvenire più consentaneo ai desiderii del cuore e ai giudicii della ragione, ancora non può calcolare questa futura òrbita dell'umanità, se non desumèndone li elementi dall'istoria del passato, e prendendo le mosse dall'esperienza, o da ciò che ora con velato vocàbolo si chiama la ''descrizione''. — « I futuri destini della filosofìa non si potrèbbero indicare se « non da chi conoscesse li estremi lìmiti della descrizione applicata alla natura e all'umanità, traducendo tutte le osservazioni in invenzioni, per virtù d'un sistema universale. »<ref>Op. cit. pag. 408.</ref> —
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO|46}}</noinclude>
Posto che i lìmiti della scienza sono i lìmiti stessi della descrizione esperimentale, egli è manifesto che il campo della scienza è idèntico a quello dell'istoria. Egli è manifesto che non avremo scienza intera, se non quando avremo fatto lo spoglio filosòfico di tutte le istorie, e avremo chiarito come in ciascuna di esse sìasi atteggiata l'intelligenza e la volontà dei sìngoli pòpoli, sia che fòssero lasciati al corso delle tradizioni native, sia che fòssero agitati nell'alternativa delle mutue reazioni, per le quali l'istoria dei pòpoli diviene l'istoria dell'umanità. Ma fino ad ora si ebbe una sola di codeste preparazioni istòriche; un uomo di genio inaugurò l'opera, la quale dopo cent'anni giace ov'egli morendo la lasciò (1744). Nè con qualunque più lunga vita, avrebbe mai potuto condurla più inanzi, giacchè la sua scienza non poteva eccèdere i lìmiti del campo istòrico da lui preso. Vico, per conciliare e connèttere i fieri uòmini d'Omero coi mansueti cittadini del diritto romano, s'attenne al filo delle emancipazioni plebèe, conservato dal pensatore Tito Livio. È questa una sola pàgina dell'ampio volume dell'umanità. Il genio la ideò e la scrisse; e la mediocrità scientìfica la svolse, la contorse, la ridisse sotto mille forme e riforme. Ma è la lutta dell'intelligenza colla necessità, e l'obiettivazione dell'idèa nell'istoria, e la manifestazione dell'assoluto, e tutte le altre fòrmule siffatte di Fichte e di Hegel e di Schelling, sono pur sempre rimpasti dell'idealità di Vico, liberata tutt'al più da quel doloroso pensiero del ricadimento delle nazioni, e abbellita dalla speranza del progresso, che omài piuttosto le scòle ricèvono dal trivio che non i pòpoli dalle scòle. E quando si fòssero pure elaborate tutte quelle istorie che fòrmano una catena di continua civiltà, tuttavìa ben tre quarti dei pòpoli rimarrèbbero esclusi dal privilegio di fornir materia alla scienza del gènere umano. Rimarrèbbero escluse tutte le nazioni, che, precorse di tanto all'Europa e quindi tanto più degne di studio, non serbàrono memoria delle orìgini, perchè le caste dominatrici, onde dissimulare i violenti e stranieri loro principii, invòlsero ogni istoria nelle simbòliche espressioni o nelle astratte ontologìe.<ref>Vedi nel vol. II l'India antica e moderna.</ref> E resterèbbero inoltre escluse
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA FILOSOFIA|47}}</noinclude>
tutte le genti che rimàsero immote nella selvatichezza primitiva o appena superàrono i primordii della civiltà. Ora, la scienza che non le abbracciasse tutte, potrebbe forse dirsi la scienza dell'incivilimento, ma non quella dell'umanità: giacchè codesta medèsima ''costanza nella barbarie'' è pure un fatto che ha le sue ragioni, e spande la sua parte di lume sull'arcano dell'umana natura.
Il sommo errore, che fece vani codesti studii, si fu quello di voler rinvenire anzi tempo ripetizione e similarità presso tutte le genti. Lo stesso errore travìò la linguìstica, la quale raccolse unicamente le consonanze delle più disparate favelle; e non apprezzò mai nè spiegò le differenze fra le lingue più pròssime, mentre pur sono i soli documenti delle particolari orìgini delle nazioni, anche dopo che le ravvolse il velo d'un uniforme incivilimento.<ref>Vedi nel vol. I ''Su le lingue indo-europèe''.</ref> Vico vide un ùnico e universale inizio delle civiltà nelli asili aperti intorno alle are di Giove, quasi vaste uccellande tese dai patrizii ai selvaggi delle vicine foreste. Romagnosi vide piuttosto le tribù ammaestrate da un sacerdozio; e quindi indusse che da una sola terra si fòssero propagate tutte le civiltà, con principio dativo e non nativo, al pari del frumento e dell'alfabeto che ne fùrono i due più efficaci strumenti. Stellini in quella vece accettava per principio di nazione ogni ricòvero ove una madre, in mezzo a' suoi lattanti, sapesse intenerire a carità paterna i maschi vagabondi. Altri pone la sua generalità nei due principii della guerra e della schiavitù. « L'intelligenza svegliata dalle necessità della ''guerra'', entra « per la prima volta nel campo dell'istoria... I pòpoli pri« mitivi sono immòbili per sè; la mobilità continua dei com« battimenti li costringe a perfezionarsi... La ''servitù'' è « secondo principio di movimento. La servitù nobìlita la li« bertà dei forti, assicura loro il profitto delle altrùi fatiche.... L'interesse della conquista ìnspira il genio della « conservazione; quindi i governi eròici, le caste, il feudalismo, « il patriziato.. All'interno la casta ha il privilegio delle armi « e del governo, fuori della casta non vi è società; i lavoratori
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO|48}}</noinclude>
« sono dispersi, invigilati, càrichi di dèbiti e di contributi, « compressi da terrìbili pene.... Ma infine il lavoro, pro« ducendo nuova ricchezza, crea nuovi interessi e società « novella; la prima conserva il privilegio delle armi e della « possidenza, l'altra si fa privilegio delle arti e del com« mercio. »<ref>Op. cit. pag. 277 e 283.</ref> — Questa descrizione, che ricade nel principio di Vico, è bensì vera e severa istoria d'alcune nazioni. Ma se fosse l'istoria necessaria e universale, ogni tribù ch'ebbe uòmini combattenti, avrebbe dovuto perfezionarsi; ogni pòpolo ch'ebbe schiavi, avrebbe avuto industria e commercio, emancipazioni e civiltà. Ora, in tal caso è mestieri ''descrìvere'' per quali modi avvenga che tanta parte della terra rimane tuttora ingombra di selvaggi, i quali fin dal principio del mondo e dell'umana natura perpetuamente resìstono alle minacce della guerra, e stanno immobilmente avvinti alle loro abitùdini primitive; i quali talvolta impèrano col terrore alle tribù vicine, senza però mai ridurle in corpo di plebe lavorante, e senza aver mai concepito l'idèa di servitù; i quali a richiesta dello straniero compratore, fanno la caccia delli schiavi, ma senza intèndere il secreto della schiavitù e della signorìa, e trucidando i prigionieri, o abbruciàndoli nelle selve ogni qual volta non arrivi il compratore. È mestieri adunque ''descrìvere'' a parte quell'istinto di signorìa, che non sempre segue il possesso della forza, per virtù di qualche principio sia morale sia corporeo non commune a tutto il gènere umano. Viceversa è mestieri ''descrìvere'' in qual modo avvenisse che il prisco settentrione, fin da tempo immemoràbile pieno di servi e di signori, pur non conobbe industrie, e non comprese emancipazioni. È mestieri ''descrìvere'' come presso i larti dell'Etruria, e i magistrati del Lazio e li evvarti della Germania, il sacerdozio fosse soltanto una forma adiettiva del patriziato; e al contrario, presso altre genti la casta militare, priva d'autorità religiosa, sottomettesse la sua forza senza intelletto ai Drùidi, ai Crivi, ai Bramini. E s'è vero che presso i Lacedèmoni e li Indi e molte altre genti, una
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA FILOSOFIA|49}}</noinclude>
casta si tenne il privilegio delle armi, egli è pur vero che ai plebèi di Roma, ai davi delle Gallie, ai lèuti della Germania fu concessa, anzi fu imposta la milizia; e vediamo tuttora li Irlandesi e i Sipòi dilatare col sangue loro la potenza del patriziato britànnico, che li comanda e li signoreggia armati, e valorosi, e senza aver pure con essi il vìncolo d'una fede commune.
I principii dell'istoria e della società non sono adunque sì sèmplici e uniformi, e non pòssono entrar tutti nell'ùnica fòrmula di Vico; dalla quale sarebbe omài tempo di prescìndere, per delibare una volta le altre infinite varietà dell'istòrica ''descrizione''.
E qui si apre la più generale e profonda delle indàgini istòriche, poichè in essa si racchiude il principio del progresso e del regresso, della prosperità e della decadenza. Presso certe nazioni fin da remoti sècoli le cose non danno più novello impulso alle idèe, e viceversa le idèe si acquètano perfettamente entro il circolo descritto dalle cose; codeste nazioni si sono ''fatte sistema''. Altre genti adùnano in sè una tal moltiplicità di contrarii elementi, che la loro vita civile è un continuo disequilibrio, ed ogni successiva generazione, può quasi dirsi un pòpolo novello. Roma nacque a tal destino. Posta al confine di tre pòpoli e di tre religioni, non lungi dal mare pel quale arrivàvano ad ogni tratto i vagabondi afflussi delle grandi nazioni asiàtiche, ella raccolse nel suo primo giro tanta varietà di principii, che, come l'inferma di Dante, ''non potè mai trovar posa''. Una famiglia onorava le potenze naturali idoleggiate da Etruschi e Pelasghi, e l'altra le astrazioni morali divinizzate dall'austera Sabina; v'èrano sacrificii communi e civili di tutte le tribù, e v'èrano le federali solennità colli altri Latini; ogni città d'Italia che si aggregava ai Quiriti, accresceva la multiforme famiglia; si aggiùnsero poi le scienze e le poesìe della Grecia, le superstizioni dell'Egitto, le tradizioni mercantili delle colonie fenicie; il Libro delli Israeliti propalò al vulgo l'unità di Dio; li interessi del pòpolo demolìrono il patriziato; i Cèsari sommèrsero il pòpolo sovrano nella colluvie delle genti; le truppe mercenarie col braccio delli esattori desolàrono prima<noinclude></noinclude>
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i municipii, poi si spàrsero a pascolare nelle provincie. Ma Roma, ch'era nata da tre pòpoli, non ruppe mai la catena delle prime tradizioni; non si mutò del tutto, nemmeno quando i soli bàrbari portàrono le sue armi; anzi prese sopra di loro altro principio di commando e perseverò pur sempre nel primitivo suo pensiero di non èssere la città del Lazio, nè quella dell'Italia, ma l'''urbe dell'orbe'', la città delle nazioni, dovesse pure con ciò condannare le vicine campagne alla squallidezza del deserto. Qual differenza fra il Romano, nato per intèndersi e immedesimarsi con qualsìasi pòpolo, e presedere alla terra, e l'Israelita che si divide ancora da tutte le ''genti'', come se la religione di Dio dovesse rimanere eterno privilegio di dòdici elette famiglie!
Le nazioni civili racchiùdono in sè vari principii, ognuno dei quali aspira a invàdere tutto lo stato, e modellarlo in esclusivo sistema. Ma prima che l'òpera sia compiuta, nuovi principii si svòlgono in modo imprevisto, e dirìgono verso altra parte la corrente delli interessi e delle opinioni. Chi diede il primo esempio d'assìstere i pòveri peregrini smarriti e cadenti per Terra Santa, si sarebbe atterrito se alcuno gli avesse predetto come i suoi successori dovèssero render formidàbile d'armi e di dovizie e d'arcane opinioni il nome dei templarii. Quando Richelieu domava la feudalità francese, non avrebbe mai sospettato d'èssere di non molt'anni precursore al tribuno Mirabeau. Nè il primo Califo che chiamò dalli Altài una squadra di satèlliti turchi, si accorse di preparare la ruina delli Àrabi e lo stùpido dominio delli Osmani. Nè Roma, ammettendo nelli esèrciti i bàrbari del Reno, pensava di trovarli in pochi anni diffusi in tutte le sue provincie. Le idèe d'una tribù selvaggia fanno ben sistema colle sue selve; ma quanto ''più civile è un pòpolo, tanto più numerosi sono i principii che nel suo seno racchiude'': la milizia e il sacerdozio, la possidenza e il commercio, il privilegio e la plebe. E son tutte forze indefinitamente espansive che per sè tèndono a invàdere tutta la capacità dello stato. Quindi ''l'istoria è l'eterno contrasto fra i diversi principii che tèndono ad assorbire e uni-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA FILOSOFIA|51}}</noinclude>
formare la nazione''<ref name="nota51">Questi due asserti: — Quanto più civile è un pòpolo tanto più numerosi sono i principii che nel suo seno racchiude. — L'istoria è l'eterno contrasto dei diversi principii che tèndono ad assorbire e uniformare la nazione: — sono i capi saldi d'una dottrina alla quale potremmo dare amplissimo sviluppo.</ref>. Rare volte un principio stabilmente prevale, e solo colla lunga òpera del tempo e d'una sapiente perseveranza. Ma quando la tradizione cominciata da Gradenigo è giunta a soffocare con lunga e artificiosa fatica ogni elemento popolare: quando il principio inaugurato da Pelagio è pervenuto a eliminare dalle Spagne Àrabi e Israeliti, e ripèllere pertinacemente ogni nuova idèa che venga d'oltremonte e d'oltremare: quando la China si è chiusa fra l'ocèano e il deserto e la muraglia: quando in somma lo stato può dirsi divenuto in tutte le sue parti un ''sistema'': allora si fa palese che le leggi orgàniche non son quelle dell'immobilità minerale, che la varietà è la vita, e l'impassìbile unità è la morte. E coloro che invòcano la pace perpetua e l'universale repùblica di tutti i regni della terra, vògliono dilatare a tutto il globo l'oscura esistenza del Giappone; e non vèdono in quale abisso d'inerzia e di viltà piomberebbe tutto il gènere umano, petrefatto in sistema, senza emulazioni e senza contrasti, senza timori e senza speranze, senza istoria e senza cosa alcuna che d'istoria fosse degna.
Non sembra adunque potersi consentir facilmente che vi sia una legge fondamentale nelli umani consorzii, per la quale le idèe non pòssano coesìstere senza ordinarsi in sistema: che quindi ogni civiltà formi necessariamente sistema, il quale non possa mai cadere se non per sostituzione d'altro sistema. I principii civili, a noi pare, sono come le quantità, le quali per minime aggiunte o minime detrazioni mùtano assolutamente il punto d'equilibrio. E così pure non crediamo che un nuovo òrdine civile supponga una nuova serie di ''dati'', la quale operando con infallìbile convinzione su l'intelletto, ''vi faccia quasi mutamento di scena''.<ref name="nota51" /> Non crediamo che la mente sia serva immediata dei dati che le si parano inanzi; poichè, come si potrèbbero allora spiegare le opposte persuasioni, che fèrvono sempre nell'interno d'ogni stato e d'ogni associazione, non ostante la commune identità dei dati? La mutazione dei dati dovrebbe in tal supposto pre-
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO|52}}</noinclude>
cèdere alla mutazione delle idèe e dei sistemi. Ma come mai allora, rimanendo il medèsimo sistema presso una nazione, pòssono essersi travolti, come ''per mutamento di scena'', tutti i dati delle sue idèe? Qui si entra in un cìrcolo vizioso, ove il nuovo sistema suppone le nuove idèe, le nuove idèe suppòngono i nuovi dati, e i dati suppòngono da capo il sistema. Non è per diversità di dati, che Pitt e Fox àgitano in parlamento il quotidiano e inconciliàbile loro dissenso; non è per diversità di notizie, che il manifattore dimanda il lìbero ingresso dei cereali, e l'agricultore ne dimanda l'esclusione. Il prezzo del pane è un dato commune per ambedùe; e se l'uno ''approva'' il prezzo alto, e l'altro il basso, non è giudicio dell'intelletto, ma suggestione delli interessi e impulso delle volontà. Ciò che vi ha di vero in questo si è, che li uòmini fèrmano di preferenza la mente su quei dati che sono favorèvoli alle proprie inclinazioni, e vorrèbbero che i dati opposti non esistèssero, o che li altri uòmini potèssero non saperli o non crèderli; e i lèttori vulgari trascèlgono fra tutti quel giornale che più coltiva e più àdula le loro opinioni e i loro interessi, onde la mera lettura e il mero possesso d'un libro si considera dai tribunali francesi come una confessione di parte, e una disposizione alli eccessi di parte. Ed è un fatto luminoso che in Inghilterra, non ostante l'antica libertà dello scrìvere, le opinioni sono assài più ''limitate e uniformi'', che non nei paesi ove i vìncoli della stampa restrìngono la moltitùdine alla cognizione d'un limitato e uniforme complesso di dati. Dal che si vede quanto predominio nelle opinioni abbia la volontà, e quanta distanza interceda fra la implìcita o esplìcita cognizione dell'esistenza dei dati, e quel convincimento dell'intelletto che si pretende infallìbile e immediato. E diremmo che in ciò appunto sta il campo della morale libertà; la quale si esèrcita in quell'istante in cui la volontà accetta o ricusa l'equo e sèmplice esame dei dati, insomma in quell'istante in cui l'uomo ''delìbera di delìberare''.
Quindi non è che un pòpolo « passi alle idèe nuove per la « necessità d'escludere la contradizione; » ma basta che per uno smovimento qualunque d'equilibrio, ''la potenza trapassi''<noinclude></noinclude>
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a quella parte i cui interessi consuònano all'idèe nuove, od àbbiano più a sperarne che a temerne. Tutte le riforme legislative pòssono considerarsi come transazioni fra li interessi prevalenti. Ora, il concetto di transazione esclude il concetto di sistema; anzi involge conflitto di sistemi, ''impotenti a distrùggersi, costretti a compatirsi''. Ma queste transazioni, quando sono espresse in leggi, divèngono i mòduli e i lìmiti a cui si commisùrano tutti li atti giornalieri della convivenza; e quindi ''le menti pèndono sempre fra le conseguenze di quei principii rivali, che prodùssero il moto composto della transazione''. Quindi ''nei giudicii delle moltitùdini, continue limitazioni e contradizioni''; quindi eterno divorzio tra la lògica assoluta e la prudenza civile, fra la moderazione e l'intolleranza; quindi naturale il sospetto della polìtica per la scienza pura; quindi il progresso delle legislazioni tortuoso come il corso dei fiumi, il quale è pure una transazione fra il moto delle aque e l'inerzia delle terre.
Laonde ogni società civile si chiude in seno una crìtica inevitàbile e inesoràbile, fatta in contrario senso dai sìngoli sistemi ideali, e riassunta nelle loro utopìe; le quali sono appunto ''geometrìe dedutte dall'uno o dall'altro postulato, a cui altri interessi oppòngono altri postulati e altre geometrìe''. Li uni vèdono nel lusso dei ricchi il pane dei pòveri; li altri lo dìcono un insulto alla miseria, un incentivo alla corruzione, e consìgliano la società a salvarsi colle leggi suntuarie. L'uno vuol tradurre ogni cosa in industria e in banca, mobilitare la possidenza in cartelle, sicchè ad ogni ''fin di mese'' si possa giocare in Borsa tutto il territorio dello stato. Altri deplora il terreno che si perde nelli accessi e nelle siepi della minuta possidenza popolare; vuol incorporare tutti li sparsi beni in poderi millionarii, inalienàbili e perpetui in poche centinaia di famiglie, per le quali la possidenza sia funzione sociale e quasi sacerdozio, necessario a fermare le fondamenta della società contro la frana popolare. Altri, ancora in nome della società e della morale, vuol abolire la proprietà privata, e quindi l'eredità e quindi la famiglia; e far compadrone del globo terraqueo ogni èssere che si conti nel nòvero della spècie umana. L'uno<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO|54}}</noinclude>
vuol solo interessi e lavoro, e in un pòpolo vede solo un colossale giumento che volge la màcina dell'industria nazionale; l'altro vede solo ànime senza corpi, solo intelligenze, e doveri e diritti e morale e contemplazione.
Fra tante dimande che lo sviluppo della civiltà suddivide e moltìplica ogni giorno, ''lo stato risulta adunque un'immensa transazione'', dove la possidenza e il commercio, la porzione legìtima e la disponìbile, il lusso e il risparmio, l'ùtile e il bello, ''conquìstano o difèndono ogni giorno con imperiose e universali esigenze quella quota di spazio che loro consente la concorrenza delli altri sistemi''. E la fòrmula suprema del buon governo e della civiltà è quella in cui nessuna delle dimande nell'èsito suo soverchia le altre, e nessuna del tutto è negata. La qual contemperata sodisfazione del màssimo nùmero d'interessi, ossìa di diritti, fu dal sapiente Romagnosi espressa colla fòrmula: ''il valor sociale diffuso sul maggior nùmero dei conviventi''.
E tutti quei mutamenti che noi con ampolloso vocàbolo appelliamo rivoluzioni, non sono altro più che ''la disputata ammissione d'un ulteriore elemento sociale'', alla cui presenza non si può far luogo senza una pressione generale, e una lunga oscillazione di tutti i poteri condividenti, tanto più che ''il nuovo elemento si affaccia sempre coll'apparato d'un intero sistema e d'un intero mutamento di scena'', e colla minaccia d'una sovversione generale; e solo a poco a poco si va riducendo entro ''i lìmiti della sua stàbile ed effettiva potenza''; poichè indarno conquista chi non ha forza di tenere. Laonde quando l'equilibrio sembra ristabilito, e le parti sono conciliate, e l'acquistante assume il nuovo atteggiamento di possessore, e talora si fa lècito di sdegnare tutti i principii che lo condùssero alla vittoria, pare incredìbile che, per giùngere a così parziale innovazione, tutto il consorzio civile debba aver sofferto così dolorose angosce.
Una transazione apre il campo ad un'altra; i principii che lùttano nel seno del consorzio civile, si fanno sempre più moltèplici e complessi; ''nessun d'essi rimane al tutto abolito; anzi conserva nel suo secreto tutta quella forza d'espansio-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA FILOSOFIA|55}}</noinclude>
ne, che lo condurrebbe da capo a occupare tutta la società, e ridurla in sistema, per poco che venisse meno la reazione delli altri sistemi. E ogni dì vediamo presso le nazioni ''i principii che sembràvano abbattuti per sempre dalla contrarietà dei tempi, rifocillarsi tratto tratto, e palesar la tenace loro sopravivenza''. E così ''ad ogni atto legislativo si rinova la pressione di tutti li interessi'', e si rinova tanto o quanto l'equilibrio di tutte le forze. Nella qual successione di mutamenti, la società non può mai dirsi sistema; perchè sistema vuol dire armonìa spontanea e concerto preordinato, non conflitto continuo e naturale opposizione. E una successiva transazione fra sistemi rivali non può mai dirsi distruzione assoluta d'un sistema, nè assoluta formazione d'un altro; poichè la rinovazione cade solo su qualche parte; ciò che Romagnosi esprimeva col dire che il progresso si fa quasi per ''addentellato''. Le innovazioni che non si adàttano alle precedenze, non rièscono; e perciò è falso che nella successione dei sistemi non vi sia qualche razionale continuità.<ref>Op. cit. pag. 403.</ref> Perlochè tutta questa dottrina, a senso nostro, sarebbe a intèndersi inversamente; e non si può ammèttere che il movimento lògico e assoluto dell'intelligenza astratta sia idèntico al movimento prudenziale e combinato dell'intelligenza civile. Anzi, il conflitto dei diversi principii ragionanti, e l'incostante vicenda delle maggioranze, potranno dar sovente alle deliberazioni legislative un aspetto quasi irrazionale. E come il principio della giustizia e del progresso è nel contemperamento delli interessi, così ''nel loro predominio sta il principio del male''; e quando codesta prevalenza si fa stàbile e ''diviene sistema'', il principio del progresso si reprime, e la società gràvita verso la sua ''decadenza''.
L'opinione che le idèe d'un pòpolo fòrmino sempre sistema, si fonda sul principio di contradizione, come se la mente non potendo tollerare in sè medèsima nozioni fra loro ripugnanti, tendesse invincìbilmente a contemperarle, e quindi a meditarne un sistema. Ciò costringe a risalire alla fonte dello stesso principio di contradizione, ossìa a quel giudicio primo, che alcuni
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO|56}}</noinclude>
pensàrono dover èssere l'affermazione generale dell'esistenza. Si vuole che ogni giudicio sia l'unione d'un suggetto con un attributo, il che suppone che la mente possèda già l'idèa di quel qualunque attributo. E siccome nel giudicio dell'esistenza, l'attributo consiste nell'idèa medèsima dell'èssere, così l'idèa dell'èssere deve precèdere a qualunque giudicio; con che si ricade di tutto peso nell'ontologìa.
Veramente, l'applicare un attributo ad un suggetto suppone già la distinzione di questi due modi d'èssere, ossìa molti precedenti giudicii. Codesta dottrina ritorna adunque nel cìrcolo vizioso, e in ''un'eterna scala di giudicii, che presuppòngono altri giudicii, nessuno dei quali potrebbe mai èssere il primo''. — Ma è poi vero, che le operazioni dell'intelletto nàscente comìncino di punto in bianco con un nìtido e astratto giudicio? La ''descrizione'', ossìa l'esperienza, i cui lìmiti son pure i lìmiti della dottrina, nulla ne può dire. Il senso commune e la religione stessa pòngono un immenso divario fra l'uomo e l'infante; e ritèngono che all'età del giudicio preceda per lungo intervallo l'età dei sensi. Come impercettìbile è il punto che divide la cristallizzazione minerale dalla piena evoluzione orgànica e la vegetazione corporea dalla sensibilità, così ''lento e nebuloso è il trapasso della inconscia animalità alla bella e sublime ragionevolezza''. Che altro è la ragione se non il lìmpido e costante uso del giudicio? Chi adunque pretende che nell'infante il sole dell'intelligenza si levi a improviso e fùlgido meriggio, ingiuria l'adulta ragione, per adeguarla all'imbecillità d'un feto appena dischiuso dall'alvo materno. Basta soltanto lanciare un uomo d'improviso in un fiume per confòndergli un istante ogni operazione dell'intelletto e dei sensi; e si pretende che un feto conscio solo del silenzio e delle tènebre, gettato nel subitàneo tumulto del giorno e del respiro, improvisi tosto una perfetta combinazione ''del suggetto coll'attributo''? Quei nostri buoni antecessori, troppo da noi obliati, che con una vita d'intensa osservazione si èrano fatti degni di penetrare nel sacrario dell'induzione psicològica, avèvano perciò supposto una statua ideale, su cui plàcido discendesse il dono d'un primo senso. E avèvano molto sagacemente congetturato,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA FILOSOFIA|57}}</noinclude>
che quell'intelletto nascente non avrèbbe potuto a prima giunta discèrnere sè medèsimo dalla sua sensazione. E solo nella serie continua di più confuse percezioni avrèbbe potuto separare in qualche modo l'elemento costante e suo proprio dal mutàbile ed estrìnseco: adombrare la prima distinzione tra l'io e il non io; raccògliere le prime forme, e dirèi quasi ''le prime nebbie, i cui contorni sempre più determinati divèngono a poco a poco la negazione e l'affermazione'', la diversità e l'identità, tutto insomma l'apparato d'un perfetto giudicio. Il mondo òpera su la mente, e la mente riagisce sui sensi; e solo dopo diuturno esercizio le potenze interne si tròvano svolte, il feto stùpido diviene il fanciullo, e il fanciullo senziente s'avvicina al possesso della ragione. Il mondo òpera su la mente, provocàndola, corroboràndola, modificàndola, come la luce, che nel riverberarsi in una làmina di Daguerre la modìfica e la dipinge, e vi prepara a sè medèsima un rivèrbero successivamente diverso. Prima che l'intelligenza rifletta con lùcido giudicio l'universo, l'universo deve trar fuori dai nativi inviluppi l'intelligenza, come la luce, prima di specchiarsi in una rosa, deve operare a svòlgerla dal bottone ov'è rinchiusa. Ed è un errore omái troppo tenace e tedioso quello di suppor sempre che l'intelletto, a guisa di pòlvere accesa, svolga d'un tratto tutta la potenza d'un astratto giudicio, mentre il fatto, o per dirlo con più favorito vocàbolo, la ''descrizione'' dell'infante vivo e vero ci attesta un lento e quasi impercettìbile sviluppo delle qualità veramente umane; e ci porge ragione ''d'indurre, che anche in quei primordii che sfùggono ad ogni osservazione, la natura proceda colla stessa gradualità, colla quale prosegue di poi''.
Ma se, rimosse le vane supposizioni, riguardiamo all'istoria vera dell'uomo, vediamo che codesta misteriosa prenozione dell'èssere si risolve nella capacità di concepirla, ossìa nella facoltà d'affermare e giudicare. Non s'intende qual profitto ritràggano le scienze nello scambiare il nome d'una ''facoltà'' con quello d'un'''idèa''. Nè s'intende come un'''idèa'', cioè una ''visione'', possa èssere presente allo spìrito, finchè lo spìrito non se ne avvède. Nè parimenti vediamo come si possa dire che l'idèa precorre
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO|58}}</noinclude>
alla sensazione, quando la sensazione si ammette necessaria ad occasionare l'idèa; il che torna all'assurdo che l'idèa in un medèsimo atto precede e succede. Nè il supposto d'una statua senziente è per sè più assurdo di quello d'una ''statua giudicante'', e giudicante con perfetto giudicio nel primo istante della vita. Le operazioni dell'intelletto non comìnciano nè colla ''sensazione'', nè col ''giudicio'', nè con altra separata ''sezione'' delle umane facoltà, ma con tutto il loro ''complesso'', e in modo prima oscuro e dèbole, che coll'esercizio si va rischiarando, fino al completo sviluppo della ragione. I vantati progressi della recente filosofìa ci sèmbrano così poco veri, che quanto sappiamo di codesto argomento non oltrepassa quanto ne fu detto due sècoli addietro, quando spuntava appena la scienza esperimentale. — « Egli è evidente che solo per gradi insen« sìbili acquìstano i fanciulli le idèe delli obietti che loro « son più familiari; e se in appresso non si ricòrdano del « tempo in cui le hanno ricevute la prima volta, egli è per« chè sùbito dopo la loro nàscita, circondati ''da tanti obietti'' « che su loro òperano continuamente e ''in tante diverse ma« niere'', siffatte idèe s'àprono un passaggio entro di loro ''senza « loro saputa''. » (Locke compend. da Winne, L. II, C. 1).
Perlochè quando si afferma che il vecchio Locke comincia l'istoria della mente umana, « ''avec la sensation nette et claire « et complète,'' »<ref>Op. cit.</ref> gli si attribuisce una dottrina imaginaria, per diletto di confutarla; poichè una facoltà che si svolge per gradi insensìbili, confusamente, e inconsciamente, non è molto nìtida, nè molto ''chiara'', nè molto ''completa''.
Si vuole che la nozione di qualità implichi quella di sustanza, e perciò la sensazione che non dà la nozione di sustanza, non possa dar nemmeno quella di qualità. — Noi sentiamo quasi ripugnanza a riprodurre ai nostri giorni fra tanta sollecitùdine di nuove scienze queste scioperatezze scolàstiche. Pure, costretti a farlo, diremo che l'idèa di sustanza astratta da tutte le qualità riesce logicamente posteriore alle qualità stesse, e meramente ''negativa''. E inoltre una sustanza spogliata dalle sue
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA FILOSOFIA|59}}</noinclude>
qualità è idèntica a qualunque altra sustanza; e il pirronista potrebbe dire che essendo ''idèntica'' e ''altra'', è assurda e contradittoria. E noi, per non pirroneggiare, diremo alla buona, che, rimosse tutte le forme e tutti i colori, rèstano le tènebre; e che ''concepire le sustanze'' è una frase assurda come quella di ''vedere le tènebre''.
Col sussidio di siffatta dottrina intèndono provare che il giudicio è atto necessario e infallìbile, e la diversità dei giudicii dipende solo dalla diversità dei dati che si affàcciano alla mente e la costrìngono. Ma se l'altezza delle idèe dipendesse dalla qualità dei dati, il ''genio'' verrebbe a confòndersi coll'erudizione.
Questa importuna dottrina dell'ente nega dunque il genio, sopprime ogni gradazione delli intelletti, e per poco non nega l'attività e libertà dell'ànima.
Se poi l'istoria dipende dalle idèe che inspìrano li uòmini, e le idèe dipèndono dai dati, le ragioni prime dell'istoria stanno nella material catena dei fatti; ossia il principio dell'istoria sarebbe l'istoria medèsima. E quindi si dovrebbe negare affatto l'azione di tutti quei principii morali, che, serpeggiando fra le nazioni dall'una all'altra estremità del globo, èbbero tanta parte nei loro destini.
Ma se l'intelligenza non può emanciparsi da' suoi dati, ossia dal sistema che la circonda, come avviene che tante volte la ragione individuale combatte colle opinioni della moltitùdine? Se la mente non ha modo di verificare le sue operazioni, nè di resìstere ai grandi errori in seno ai quali vìvono quasi «son«nàmbule le nazioni,» non si può chiamarla infallìbile, se non si scambia la verità colla credenza, ossia la verità coll'errore.
Bacone non depresse l'intelligenza umana quando la fece rispònsabile de' suoi errori; nè le diede una fallace scorta quando la invitò a corrèggere coll'esperienza esterna li arbìtrii dell'imaginazione. Chi crede la natura ordinata da un ''pensiero'', non negherà umiliarsi inanzi al testimonio che il creato rende all'òrdine universale; chi lo nega, mostra di crèdere che la natura sia l'òpera del caso. Era lècito parlare del caso ''delle sensazioni'', finchè la poesìa primitiva popolava i fiumi e li astri di spìriti<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||SUL PRINCIPIO DELLA FILOSOFIA|60}}</noinclude>
lìberi e bizzarri; ma noi eletti a vìvere dopochè la scienza ebbe intesa la ragione e la misura dei moti celesti e le proporzioni numèriche e le regolari sostituzioni che infòrmano tutte le cose, dobbiamo umilmente rientrare nel seno della creazione, come in un tempio tutto perfuso dallo spìrito che vi risiede; e nell'esercitare la libertà del nostro principio interno, dobbiamo ''accettar saggiamente la scorta di quel lume, che l'òrdine universale diffonde intorno a noi.''
Le occasioni esterne allora si combìnano coi principii morali a svelarci le ragioni dell'istoria; in seno alla quale vediamo l'intelligenza svòlgere la infinita varietà delle leggi, delle istituzioni, delle lingue, delle scienze, delle arti, delle opinioni. E nel vasto loro complesso ella può contemplare le forme e i lìmiti della propria interna potenza, che indarno tenterebbe esplorare nel germe chiuso dell'infante o del selvaggio o nelle malsicure induzioni della coscienza intellettiva. Allora la filosofia sarà il ''nesso commune di tutte le scienze,'' l'espressione più generale di tutte le varietà, la lente che adunando li sparsi raggi illùmina ad un tempo l'uomo e l'universo.
Ma pur troppo qual è ora la filosofia, discorde da tutto il sapere umano, sprezzatrice delle scienze positive, e corrisposta da ogni operosa mente con eguale disprezzo, tutta càrica di ricerche insolùbili, di dubii assurdi e di più assurde dimostrazioni, sarebbe un vanìssimo perditempo per la gioventù, anche quando non le inspirasse funesta presunzione, e stolto odio per quelle discipline esperimentali che fanno la potenza e la gloria delle moderne nazioni, e sole dividono dall'evo medio il moderno, e dall'India e della China stanziali e assopite la vìgile e solerte Europa.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''DELLE DOTTRINE DI ROMAGNOSI'''}}
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{{Centrato|I.}}
Una società d'amatori del vero e del giusto rese al sublime intelletto e alla virtuosa vita di Giovanni Locke l'onore d'una statua marmorea, lodata òpera dello scultore Westmacott. Ella adorna l'atrio della nuova Università che la liberalità privata fondò in Londra, al nobil fine d'aprire un santuario ove le scienze viventi e progressive, sciolte dalle scorie dell'era scolàstica, venìssero esposte alli uòmini di tutte le genti, senza parzialità e senza privilegio.
Questo omaggio sarebbe sempre stato un atto di giustizia e riconoscenza, onorèvole ai privati e splèndido alla nazione. Riesce tanto più commendèvole in questi tempi, in cui l'impostura intraprese a calunniare al tribunale dell'ignoranza il nome, le òpere e l'ànimo di quell'uomo onorando, il quale, negando le ''idèe innate'' e scotendo le tradizioni su le quali riposava una boriosa inerzia, riaperse il campo allo studio dell'uomo interiore e all'istoria dell'intelletto.
'''Nota.''' Publicato nelli ''Annali di Statistica'' in luglio 1836, un anno incirca dopo la morte di Romagnosi.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE DOTTRINE|62}}</noinclude>
In qualche parte d'Italia una nuova setta filosòfica viene allontanando studiosamente la gioventù dalle sèmplici e schiette dottrine che il buon prete Francesco Soave traduceva dai libri di Locke, e diffondeva in quelle scòle in cui crèbbero con noi tanti modesti e sensati e pii pàrochi delle nostre popolazioni. I quali in mezzo alle procelle di strani eventi sèppero conservare intemerata la fidanza e la venerazione dei pòpoli alle persone loro e ai loro insegnamenti, intanto che ambiziosi esageratori spargèvano a larga mano i semi della discordia.
Li autori della calunnia son pochi; ma i ripetitori e li ampliatori sono molti; e questi la più parte per sublime povertà di studii. Diciam sublime: perchè in tanta copia di facilìssimi libri, l'ignoranza delli scriventi è atto d'abnegazione di cui vuolsi ammirare la difficoltà. I manuali dell'istoria della filosofia sono strumento màgico in mano di pochi, i quali citando e analizzando e confutando autori che non vìdero mai, conquìdono e sbalordìscono l'armento dei credenzoni e dei pigri. Ma la voga di novità svanisce colla moda stessa che la conduce; e l'ipocrisìa, col divenir arte di molti, scàpita d'efficacia.
Queste parole sembreranno troppo amare, e aliène da quella moderazione e tolleranza colla quale ''petimusque damusque vicissim'' ad ogni vivente la piena libertà di dire il suo parere. Ma se alle aberrazioni dell'intelletto basta opporre la tranquilla e serena luce del vero: ad umiliare lo spìrito di calunnia che mira a rèndere nauseoso alla gioventù il vero, e sospette le guide che ad esso ci scòrgono, vuolsi opporre quell'indegnazione che basti a scòtere li ànimi non anco guasti. Amatori e settatori della ''certezza'', per quanto lo consente la dèbole natura e il lento progresso della ragione, non cesseremo mai di richiamare i giòvani ai faticosi studii positivi, per cui soli può ella arrampicarsi di certezza in certezza, con pace e con frutto. Ma questa irruzione di vanagloriosi idealisti, richiamàndoci ogni istante a disputare su le ''fila primillari'' della scienza, non solo ci astringe a prodigare eternamente il tempo e le forze, senza avanzar mai nella verità o nell'ùtile applicazione della verità: ma ci fa passar la vita colli occhi incessantemente confitti nelle buie profondità del dubio.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ROMAGNOSI|63}}</noinclude>
La malleverìa del nostro sapere sta nella consonanza di molte dottrine e molti corpi di dottrina ad attestarci un ùnico òrdine ed uno stesso vero. La prova delle operazioni numèriche sta nelle operazioni inverse e relative; la prova dell'induzione mèdica sta nella inspezione cadavèrica. La prova della morale che s'insegna, sta ne' suoi effetti sui fatti quotidiani e la ''buona fama'' e la prosperità dei pòpoli a cui s'insegna. Se i pòpoli sono corrotti, mìseri e diffamati, la morale che loro s'inspira debb'èssere falsa, perchè la ficaia che dà foglie e non frutti, è maledetta nel tronco e nella radice. La nazione più vicina alla ''verità'' sarà la nazione che più onora la ''scienza,'' la ''probità,'' la ''giustizia.'' Adunque i fondamenti della morale, della credenza e dell'òrdine dèvono cercarsi nel complesso armònico delle certezze, conquistate dai nostri sudori nelle diverse diramazioni della dottrina. Poichè, posto eziandìo che li uòmini convenìssero in un vero primo e fondamentale da cui filare tutti li altri veri, chi potrebbe assicurarci che nella lunga serie dal vero ''primo'' al vero centèsimo, millèsimo, millionèsimo, il nostro intelletto non ci fallasse un passo mai? E un sol passo mal dato guasterebbe tutte le nostre seguenti fatiche, e coll'ingannèvole sicurezza ed arroganza della mente, farebbe insanàbili le miserie dell'errore.
Il tògliersi al domìnio del senso commune e al testimonio potente dei sensi, per affidarsi alle nebbie dell'idealismo, è mutazione ben funesta alla santa càusa a cui si carpisce il nome. Li idealisti spògliano la nostra persuasione di quelle prove che tutti sèntono e riconòscono e che nessuno può negare senza esporsi al deriso del vulgo, e vi sostituìscono prove caliginose, lambiccate, tali insomma che tosto si confòndono con altre contrarie caligini e lambiccature. Tomaso Moore disse già che l'idealismo aveva in certe scòle travolto ogni ''fatto'' in sìmbolo e allegorìa; onde certe scienze èrano divenute trastullo di spiritelli ambiziosi, e lo studio si scompagnava dalla persuasione e dalla coscienza. I nostri idealisti fanno lo stesso, maledicendo per apparenza lo scetticismo, rovèsciano la certezza evidente e popolare, e cammìnano davvero allo scetticismo. Sarà traviamento di breve durata; ma intanto li studii di molti ne vèngono frustrati e corrotti.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE DOTTRINE|64}}</noinclude>
Con queste parole vorremmo aver risposto al sofista che si alzò sui tràmpoli d'una sua magra metafisichetta ad assalire la fama di Romagnosi. Insufficiente a combàtterne le dottrine, e per impotenza d'anàlisi risuscitatore delle ''idèe innate'', e per ignoranza d'istoria vantatore d'una ''tradizione filosòfica'' che non fu mai, egli con viso compunto annuncia d'aver qualche ''sospetto'' che Romagnosi in ''suo secreto'' non pensasse o non credesse, come è prescritto che si creda e si pensi. Quando un uomo di profondo ingegno ha speso quaranta e più anni di vita a scrìvere su argomenti tutti morali e gravi; e lascia un'eredità di forse trenta volumi, in cui non si affastèllano fioche e sfumate allusioni, ma si adàgiano larghe e non equìvoche dottrine: giustizia vuole che lo si giùdichi su ciò che scrisse, e non su ciò che qualche cervellino vada fantasticando ch'egli fosse tentato di scrìvere. Il sistema dei sospetti, infame nell'istoria delli Stati, è nuovo e inaudito nell'istoria della scienza; e la pùblica probità e la privata sicurezza non permèttono che s'introduca a regnare fra noi. Giòvani studiosi, non leggete alcuno di quei trenta volumi in cui Romagnosi disse la verità, perchè un certo tale sospetta che Romagnosi avesse in fondo del cuore l'intenzione di dirvi poi, alla fine del gioco, una parola di falso. Grazie a Dio, non si risolse mai a dirla questa falsa parola; e morì senza bugìa; ''ciò che non tutti fanno.'' Dunque lo si lasci dormire nel suo sepolcro senza calunnia.
Romagnosi fu grande nell'arte delle esperienze naturali, grande in matemàtica, grande in antiquaria, grande in filosofia, grandìssimo in giurisprudenza e in tutta la sequela delle dottrine per le quali si regge questa civile società. Per intènderlo e apprezzarlo e avere il diritto di sofisticare e suspicionare, bisogna prima iniziarsi almeno a più d'una di quelle tante scienze su le quali egli diffuse la luce delle sue meditazioni; sì, se vògliansi esporre le sue dottrine non dislealmente mutilate, ma intere. Un po' d'idealismo, mal rubacchiato alla bottega spinosiana, e mal raffazzonato ad apparenza di novità, non fa piedestallo sul quale una mente di brevìssima statura aggiunga a schiaffeggiare il colosso romagnosiano.
Per ora non facciamo nomi; perchè, non ostante il malo<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ROMAGNOSI|65}}</noinclude>
esempio, aborriamo dalle personalità e non ci pregiamo mai di far danno o ignominia; ciò che il buon Romagnosi ci consigliava, dicèndoci: ''combattete il peccato, non il peccatore.''
Ameremmo bensì che quelle ingegnose popolazioni al bene delle quali Romagnosi consacrò la sua prima gioventù, sicchè glie ne venne il nome di padre e benefattore, avèssero piuttosto trovato fra esse un intèrprete della loro gratitùdine che non un aspro accusatore.
Un pensatore vivente<ref>Il forte e savio scrittore Terenzio Mamiani.</ref>, nel quale il giudicio severo dell'intelletto fu traviato dalla pietosa brama di lodare ''al cospetto dello straniero'' i suoi concittadini, prodigò al nostro sofista il nome di filòsofo, anzi d'illustre filòsofo. Era per fermo un bel dono; ebbene, il regalato gli rispose scrivèndogli contro un intero libro. Noi dunque gli risparmieremo il nome di filòsofo, e gli daremo quel qualunque che più gli quadra, di entista, d'idealista, di possibilista. Si accorga egli una volta che su le premesse buddìstiche, su le quali si affàcenda a stabilir l'altare della fede, sarebbe fàcile alzare i trofèi dell'ateismo. — Intanto le soscrizioni espiatorie intese a onorare l'oltraggiata memoria di Locke e di Romagnosi, in Inghilterra e in Italia, lo avvèrtano che al nuovo scetticismo resta ancor troppo a còmpiere la conquista del gènere umano. Queste sottiglièzze non son pane per le moltitùdini, le quali nei casi della vita stanno più contente allo schietto senso commune.
Perchè non sembri che questa nostra invettiva non abbia degna cagione, recheremo alcuni passi in cui il nostro ''possibilista'' malmenò pur ora quei pochi frastagli che qua e là nella vastità delle òpere di Romagnosi gli parve poter vòlgere a mal senso. Nè lo faremo per recare ai nostri lettori il rompicapo dell' ''idealità dell'èssere''; ma per mostrare a che fini serva ai nostri giorni la coperta della metafìsica e di qualche altra cosa più venerata.
Li scrittori che trattàrono la vita scientìfica di Romagnosi e quanti in questa Italia udìrono parlare di quell'uomo grande e virtuoso, non diranno certamente che fosse tìmido amico al<noinclude><references/></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE DOTTRINE|66}}</noinclude>
vero per viltà e perfidia. Ebbene, il nostro possibilista scrive: — «Ove il Romagnosi dicesse questo sentimento aperto, noi potremmo almeno lodarlo di lealtà. Ma ci costa assài a non potergli rèndere questa testimonianza, quando noi veggiamo ne' suoi scritti una cotal maniera indiretta, tenebrosa, furtiva di metter fuori l'ànimo suo, favellando siccome uno che tema a discoprirsi e insieme voglia pure comunicare altrùi alcune secrete dottrine: il che ci pare al tutto indegnìssimo non pure di un savio, ma di qualunque onesto.<ref>Fasc. II. pag. 386.</ref>» — E tira avanti di questo modo.
Egli agogna a sorprèndere uno scrittore in qualche espressione gettata tra il sonno e la veglia, che sembri in qualche modo contradire alle verità che del resto avesse apertamente e meditatamente professate: — «Ma l'arte crìtica non vuole che ci atteniamo esclusivamente a de' brani trascelti, nei quali l'autore parla vigilantemente e ben sa quello che dee parlare.<ref>Pag. 383.</ref>» — La morale di costoro vuole che uno scrittore che svegliato parla da galantuomo, si condanni perchè nel sonno straparla, e non sa bene quel che si dice!
Chi può senza nàusea lèggere queste parole: — «Con dolore io non posso occultare i miei ''dubii'' su le credenze religiose del P. Romagnosi.» — Così quando si tratta di metafìsicume, non v'è certezza che basti a costoro; ma quando si tratta della buona fama altrùi, non v'è dubio che non basti. Vedete qual sicurtà ci porga nella vita la gran dottrina del primo vero! Vedete se questa è dottrina da cristiani o da farisèi! E tutto ciò non a propòsito di giustizia, di morale o di religione, ma a propòsito che alcune delle più alte montagne, sia vulcàniche sia granìtiche, non pòrtano traccia di corpi marini. Questa è cosa di fatto e che tutti sanno; ed essendo cosa vera, bisognerà per dritto o per traverso industriarci a mètterla insieme colle altre verità; e così si fece a suo tempo della scoperta dell'Amèrica e del moto della terra; poichè la verità è sempre d'accordo colla verità. Ma il sofista, digiuno di geologìa e<noinclude><references/></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ROMAGNOSI|67}}</noinclude>
ingordo di calunnia, dice che l'allùdere a questo fatto «è negare il diluvio» — ''Cave a consequentiariis.'' Così, conchiude che non era giudicio temerario il crèdere che Romagnosi — «abbia voluto ''per disavventura'' intèndere qualche altra cosa cui non s'affidava a nominare schietto ed aperto, ''siccome fanno i galantuòmini.''» — E così sono fatti i galantuòmini che ci si pàrano inanzi a far da modello.
E quando è astretto a riconòscere che Romagnosi ha parlato come la buona morale gli prescriveva, soggiunge queste brutte parole: «— Anche coloro i quali sono persuasìssimi di questa sentenza, converranno meco che ella ''non può esser sincera in bocca del Romagnosi.''<ref>Pag. 391.</ref>» — Era dunque il Romagnosi così perduto, che gli fosse impossìbile dire la verità? Anche l'assassino, quando sta fra il delitto e il patìbolo, viene interrogato, vien giudicato ''capace d'esser sincero.''
L'avidità di trovar delitto nelli innocenti, delusa dalla bronzea rettitùdine dei loro scritti, s'intrude a frugare il santuario della coscienza: «— Si tratta d'interrogare la ''coscienza'' dei filòsofi; si tratta di scoprire i loro ''secreti più gelosi,'' e di far tuttociò senza aver però lo sguardo di Dio.» — Costùi vorrebbe quasi esser Dio, per l'empio fine di far danno al fratello suo.
Gli fa rabbia che Romagnosi nòmini «Iddio con rispetto in molti luoghi delle sue òpere.<ref>Pag. 390.</ref>» — E notate bene che questi molti luoghi sono poi tutti i luoghi in cui gli veniva occasione di parlar di Dio; perchè Romagnosi era un savio e non un pazzo. E sopratutto non si valeva del nome di Dio per infamare le più nòbili sue creature. Il che mi pare il più atroce modo di bestèmmia.
Il nostro sofista cerca tortuosamente di venire a dargli dell'ateo: — «''Potrebbe indurre altri a crèdere che si voglia con ciò stabilire una filosofia del tutto materiale, e mi si permetta il vocàbolo per ributtante ch'egli possa èssere, atea.''<ref>Pag. 391.</ref>» —<noinclude><references/></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE DOTTRINE|68}}</noinclude>
Quindi per dare dell'ateo non solo ad uno scrittore, ma a tutta la sua filosofia, epperò a tutti noi, pòveri estimatori delle sue òpere e allievi della sua scòla, egli parte non da un fatto o almeno da un detto, da un equìvoco, ma da un — «''ciò potrebbe indurre altri a crèdere che si voglia.''» — Che importa ciò che i birbi indùcano i gonzi a crèdere o non crèdere su le intenzioni delli scrittori più benemèriti dell'umanità?
Un libro pieno di sìmili tratti infamanti si fa girare con molto zelo di buone persone per tutta l'Italia, e màssime nelle mani dei giòvani più mansueti e dòcili e pii, come libro di metafìsica, di morale, di religione. Noi non ci vediamo nè l'una, nè l'altra, nè l'altra. Non ci vediamo se non la gola del lupo sotto il pelliccione dell'agnello.
Speriamo che il senso commune e la pùblica morale farà giusto giudicio di questi contaminatori delli studii sacri e della pacìfica società. Il punto sta nel ''far accòrgere'' li uòmini della natura di siffatti libri di setta; giacchè il nome e l'argomento allontànano i leggitori impazienti e incùtono suggezione ai giornalisti; i quali a uno scrittore mascherato da metafisico sono disposti a fare umilmente di cappello, senza mescolarsi gran chè dei fatti suoi. Ma guai se un giornalista concepisse per caso tant'ira da règgere alla lettura intera e rassegnata di codesti ribaldi centoni; sicchè venisse a penetrare i secreti di quelle vane latebre!
A chi non conoscesse li scritti di Romagnosi e la gravità con cui egli, iniziato alla teologìa nel Collegio Alberoni, trattava le questioni confinanti colla religione, bastino, fra i tanti, questi pochi brani tolti dall' ''Assunto primo del Diritto Naturale,''<ref>Milano, 1820, presso Vincenzo Ferrario.</ref> nel quale per uso dei giòvani ridusse in fàcile succinto gran parte delle sue dottrine.
(Dal § IV.) — «Oltre la sanzione che appellammo naturale, ''ne esiste un'altra'' che fu detta sopranaturale, e questa risulta dalla ''religione,''» p. 42.
— «La credenza d'una càusa prima che non si curi delle cose umane, che non comandi nè vieti nulla all'uomo, che con san-<noinclude><references/></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ROMAGNOSI|69}}</noinclude>
zione non avvalori le sue volontà, ''non può,'' come è noto, costituire base di alcuna religione. La credenza adunque d'una Providenza divina, d'un Dio legislatore e giùdice è ''essenziale'' alla religione. I rapporti dunque di cui parliamo non sono puramente speculativi, ma sono ''essenzialmente pràtici;'' cioè a dire influenti su le azioni morali delli uòmini come sùdditi della Divinità, LA QUALE NON SOLAMENTE SI DEVE CONSIDERARE CÀUSA PRIMA, MA EZIANDÌO DISPOSITRICE SOVRANA DELLA SORTE DELL'UOMO.»
— «La disposizione sovrana della sorte dell'uomo figurata nella Divinità, involge ''essenzialmente'' il concetto della ''volontà'' d'un Ente infinitamente possente ed intelligente che agisca su l'uomo. È naturale il supporre che questo ente ''voglia'' certi sentimenti e non certi altri, certe azioni e non certe altre; che a certe azioni annetta la felicità ed a certe altre l'infelicità, senza turbare per altro l'òrdine stabilito in tutto l'universo e compatibilmente coll'òrdine universale. In quest'òrdine se si faccia entrare l'òrdine morale, egli si deve riguardare come ''òpera divina.''
(Dal § XXXIV.) «''Fede'' ed ''òpera'' son dunque i due principali requisiti d'ogni religione. Qui la fede non si lìmita alla sola credenza, ma comprende anche la fiducia. La fede ha per primo suo fondamento o la dimostrazione o l'autorità. L'òpera è determinata dai motivi suggeriti dalla fede. ''La scienza e la potenza concòrrono adunque nella religione.''»
(Ib.) «— Il culto può definirsi: Quel complesso di sentimenti e di atti coi quali si ''vènera la maestà e si impetra la beneficenza e la misericòrdia della Divinità.''»
«Il culto esterno è la manifestazione del culto in sè stesso; imperocchè altro non è nè può èssere che un aggregato di segni esterni coi quali si manifesta l' ''adorazione e la preghiera interna.''»
(Dal § XXXV.) «Fra la religione naturale e la rivelata non vi può èssere una reale ed intrìnseca discrepanza.... l'una non può servire che di sussidio all'altra ed amendùe di lor natura servir dèbbono a consacrare e sanzionare l'òrdine naturale voluto dalla Divinità. ''Come la vela serve a guidare la''<noinclude></noinclude>
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''nave, così appunto la religione serve a guidare l'uomo nelli affari tutti della vita.''»
(Dal § XXXVII.) «Il sussidio che la politica può trarre dalla religione, nasce dall'influenza che dar si può alla stessa religione su ''tutti'' li oggetti interessanti il buon governo dello Stato. — Si può far agire il potere della religione, dove non può e non deve giùngere il potere della politica. La religione adunque deve sussidiare la polìtica, e ''la politica deve protèggere la religione.''»
— «La polìtica non crea la religione, ma si serve della religione a pro dello Stato. La religione dunque deve avere già in sè stessa le attitùdini pròprie a giovare allo Stato. Queste attitùdini altro non potranno èssere se non che le condizioni perpetue senza le quali la religione non potrebbe servire alla morale pùblica e privata. Ora essa non può servire a questa morale, se non quando nell'idèa che somministra della Divinità offre il ''modello della somma virtù e della somma potenza,'' e quando nell'applicazione di questa potenza mostra una sanzione inevitàbile della morale pùblica e privata. VEDER TUTTO, VOLER TUTTO IL BENE, ODIAR TUTTO IL MALE, PREMIARE TUTTE LE VIRTÙ, PUNIRE TUTTI I DELITTI ANCHE DOPO MORTE, ECCO I DOGMI ESSENZIALI E PERPETUI DELLA TEOLOGIA DOGMATICO-POLITICA. Per questo solo mezzo si pòssono concordare ed avvalorare le buone leggi positive, e far agire l'autorità del cielo e della terra di commune concordia, onde effettuare l'ùnico òrdine morale di ragione.» —
Queste sono le vere e precise parole di Romagnosi, come ognuno può vedere in quel prezioso volumetto dell' ''Assunto Primo.''
Dica lo spassionato lettore, qual è l'uomo che ai nostri giorni possa vantarsi d'avere, a propòsito d'altri argomenti, ragionato più degnamente della religione e di Dio? — E quest'uomo, appena disceso nella tomba, viene al cospetto del mondo gridato ''ateo''? E per gridarlo ateo, basta che un compilatorello di rància controversie scolàstiche dica che «con dolore non può occultare i suoi dubii» e che parla «in servizio della ''buona'' gioventù italiana e di chi dee guidarla nel cammino delle scien-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ROMAGNOSI|71}}</noinclude>
ze?» E il calunniatore in questa nostra civil società, può sperarne credenza e lode e autorità di difensore della religione e della morale, e sopratutto della evangèlica carità? E noi che non ha guari abbiamo colle nostre braccia sostenuto il moribondo capo del vecchio virtuoso, e abbiamo ammirato la rassegnazione di quelli ùltimi sospiri e la serenità di quella coscienza; e abbiamo visto una rùstica e devota popolazione, avvezza a riverire i suoi anni e la paterna semplicità del suo sembiante e della sua parola, uscire in folla dai pòveri tetti e fra la dùbia luce venire incontro al cadàvere del sapiente, che morendo aveva desiderato quel luogo a suo sepolcro e sua pace, e accompagnarlo colle sue preci alla chiesa e alla fossa: noi potremo senza viltà e senza infamia suggellare col silenzio l'òpera delle tènebre e della menzogna, e lasciare che sul suo cadàvere una mano bugiarda pianti il palo dell'ignominia?
Perdonando per ora al nome del calunniatore, nella speranza ch'egli possa espiar volontario la sua colpa coll'emendare il suo libro, ci crediamo in dèbito di segnare il nostro nome<ref>L'oppositore ci fece nella Gazzetta di Milano una risposta assài triviale e poverètta, con un articolo primo, che ne prometteva un secondo e un terzo. I quali poi rimàsero per via, o capitàrono in altri paesi.
Noi, persuasi che la filosofia sia la ''scienza del pensiero,'' ma che il pensiero sia a studiarsi nelle menti mature e forti, epperò nelle istorie, nelle lingue, nelle religioni, nelle arti, nelle scienze in cui le forti e mature menti si mòstrano, e non nelli infòrmi cenni d'intelligenza che appena spùntano nei feti e nei bàmboli, intendiamo che il filòsofo non possa accìngersi al suo ministerio se non con ampia preparazione di molto e vario sapere. Epperò, qualunque sia l'ammirazione che psicòlogi e ontòlogi e pescatori quali sìansi dell'idèa prima si tribùtano fatuamente tra loro, negheremo sempre che sia filòsofo chi si manifesta contento e beato di molta e varia ignoranza. Nè vediamo come alcuno possa palesarsi più ignaro delle cose dell'universo, che dicèndosi stupefatto e scandalezzato della divulgatìssima dottrina delle emersioni, le quali, dando forma alla superficie della terra, predispòsero tanta parte delle umane cose, e accommunando la natura della terra a quella delle altre parti del creato, attèstano l'unità della Mente che pensàndolo lo produsse.</ref>.<noinclude></noinclude>
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{{Centrato|'''DELLE DOTTRINE DI ROMAGNOSI'''}}
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{{Centrato|II.}}
Le memorie inserte nelli ''Annali di Statìstica'' da Romagnosi verso li ùltimi anni di sua vita, dièdero lustro a quel giornale, che per qualche anno dopo la sua morte professò di seguire per ''regolato sistema'' i suoi principii. Dopo qualche tempo parve anche troppo il dire, che quei principii ''non vi sarèbbero mai dimenticati,'' ma nel seguirli ''la compilazione non lascerebbe di tener dietro ai progressi della scienza;'' il che involgeva l'assunto che chi partisse da quei principii era fuori della scienza progressiva. Da ùltimo li editori delli ''Annali'' si dìcono stupefatti che Romagnosi abbia potuto avere «tanta attitùdine sintètica, qualità ''veramente meravigliosa'' in un pensatore che aveva dovuto soggiacere all' ''angusta e gelosa educazione del sensismo.''»
Romagnosi, nato in dicembre del 1761, entrò in novembre del 1775, prima di còmpiere l'anno quattordicèsimo, nel collegio fondato presso Piacenza dall'illustre Alberoni. Il primo suo
'''Nota.''' Publicato nel vol. V del ''Politècnico,'' 1842, in risposta ad un articolo delli ''Annali di Statìstica'' di gennaio 1842, pag. 19.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE DOTTRINE DI ROMAGNOSI|73}}</noinclude>
studio fu la geometrìa d'Euclide e la filosofia di Wolfio; a diecisette anni cominciò lo studio della teologìa; a venti (1781) il corso di giurisprudenza nell'Università di Parma.
Per ciò che riguarda l'educazione ''angusta,'' diremo che, oltre alle matemàtiche, nelle quali si spinse addentro assài, oltre alla filosofia, alla teologìa, alla giurisprudenza, comprèsavi la dottrina di Vico allora ignota alli altri studiosi, coltivò con felice evento l'istoria naturale e la fìsica, e màssime ciò che riguarda la luce e l'elettricità, a tale che fin dal 1802 iniziò le scoperte fatte poi da Oersted nel 1820, ponendo il primo passo nella scienza elettro-magnètica. Questa perizia esperimentale gli era inspirata dalle òpere dell'affettuoso Bonnet; l'amor dell'osservazione si era fatto tale in lui ch'egli aveva trasformato la sua stanzuccia in càmera òttica. Pochi uòmini di quel tempo, e anche del nostro, èbbero educazione scientìfica così prematura e profonda e varia. Trànne le scienze mèdiche, èrano tutte le scienze del tempo; la chìmica nasceva appena.
Il dire che quella fosse l'educazione del ''sensismo'' involge che le matemàtiche, la filosofia wolfiana, la teologìa dogmàtica e la giurisprudenza romana, sìano tutte chiuse in quell'òrdine d'idèe che, a ragione o a torto, li scrittori della tramontata scòla di Kant nelle tante loro istorie della filosofia avèvano intitolato il ''sensismo.''
Ora, le pure matemàtiche sono di ragione ''ontològica;'' la teologìa, ove non sia strettamente ''ontològica,'' diviene anzi al tutto ''sopranaturale;'' la giurisprudenza romana era la scienza delle cose umane e ''divine;'' e se stiamo all'opinione che ne aveva Vico, tendeva per sua natura verso una perfezione ''platònica.'' «Et ita jurisconsulti, ipsius jurisprudentiæ omnis Græcorum sapientiæ imprudentes, ad Platonicos accessere (Vico, ''De uno universi juris principio'' etc. § 185).»
Tutti questi studii del giòvane Romagnosi èrano dunque fuori dell' ''angusta e gelosa educazione del sensismo.'' Rimane pertanto che li ''Annali di Statìstica'' non àbbiano inteso parlare di tutta quell'educazione scientìfica, ma solo della ''filosofia propriamente detta.'' Dunque, secondo li Annali di Statìstica,
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Wolf, il testo filosòfico del collegio Alberoni, doveva èssere uno stretto sensista.
Ebbene, vediamo qual sia il parere di quelli stessi istòrici della filosofia che hanno inventato codeste qualificazioni. Prendiamo il kantista Tennemann, e vediamo s'egli medèsimo annòveri Wolfio tra i ''sensisti angusti e gelosi.'' Ecco le sue parole (''Manuale,'' etc. tom. 2, pag. 178).
«Cristiano Wolf nacque in Breslavia nel 1679;» (e qui avvertiamo ch'era nel sècolo XVII, non nel XVIII....) «Collo studio delle matemàtiche, della filosofia cartesiana e della ''Medicina Mentis'' di Tschirnhausen, si preparò a diventare uno dei filòsofi più profondi della scuola dogmàtica! Possedeva meno il dono dell'invenzione che quello dell'anàlisi e della tendenza sistemàtica, unito a certa ''facilità di mente'' adatta alla popolarità. Seppe mèttere a profitto questi vantaggi onde assicurare per un tempo ben lungo l'''imperio della filosofia leibniziana,'' ch'egli rese ''completa'' in parecchie delle sue parti!!» —
Dunque, secondo li Annali di Statìstica, la filosofia leibniziana, che tutti riguàrdano come il contraltare del sensismo, sarebbe un ''sensismo ancora più angusto e incompleto'' della filosofia wolfiana!
— «Wolfio, prosegue Tennemann, è il ''primo'' filòsofo che àbbia delineata un' ''enciclopedìa compiuta'' delle scienze filosòfiche» — (e questo è il ''geloso ed angusto sensismo!'') — «e che l'àbbia in gran parte ridutta ad esecuzione. Ecco la sua divisione della filosofia ''speculativa'': lògica e metafìsica, comprendente, questa seconda, l' ''ontologìa,'' la psicologìa ''razionale'' distinta dall'empìrica, la cosmologìa e la ''teologìa.'' Divide la filosofia in prattica-universale, morale, diritto naturale e polìtica. Queste divisioni della filosofia, aggiungèndovi l'estètica, sono ancor oggidì generalmente seguite.... Riprodusse il sistema leibniziano sotto la forma d'un dualismo dogmàtico, e non lasciò di riempere più d'una lacuna, sia per nuove vedute, sia per un ''accorto sviluppamento'' dei dati di questo sistema. Il suo mèrito principale consiste nel- l'unità, nella solidità e nell'incatenamento sistemàtico, che<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ROMAGNOSI|75}}</noinclude>
«seppe dare a tutto l'insieme coll'aiuto del mètodo chiamato ''matemàtico''... La stabilità dei principii, l'òrdine, la distinzione precisa delle idèe, ed una terminologìa meglio statuita fùrono i vantaggi ottenuti da Wolfio con questo mètodo... Il suo mètodo s'oppose alla conoscenza di sè stesso, e produsse la pretensione chimèrica che tutto può dimostrarsi. Questo difetto lo fece cadere in tutti li abusi d'un ''formalismo faticoso''!» —
Per poco che alcuno conosca le òpere di Romagnosi, vedrà che contrasse precisamente da Wolfio l'esterna forma scientìfica e l'àbito perpetuo della sua esposizione; e che, o per effetto di quella prima scòla o per sìmile tempra d'ingegno, ne ha tutti i pregi e i difetti: il pregio della ''vastità,'' dell' ''unità,'' della meravigliosa ''stabilità,'' dell' ''incatenamento sistemàtico,'' dell' ''òrdine,'' della precisa ''distinzione'' delle idèe, e la squisita cura nello statuire e definire la terminologìa. Il difetto pur troppo è quello d'una superflua dimostrazione e d'un ''formalismo faticoso.''
Se non che, tra le òpere di Wolfio e quelle di Romagnosi v'è colla simiglianza della ''forma'' la differenza enorme della ''sustanza.'' Romagnosi òrdina nel suo immenso edifìcio il diritto civile, l'òrdine penale, l'economìa, l'istoria, la statìstica, l'amministrazione, la dottrina del perfezionamento, insomma tutto il saper sociale delle due grandi età posteriori a Wolfio. Togliètegli lo stràscico ontològico della scuola leibniziana, e apparirà sempre più nudo quel poderoso pensiero, che contemperò in sublime armonìa tanti principii i quali sembràvano destinati a eterna opposizione, l'equità romana e l'economìa britànnica, la giustizia metafìsica di Vico e la necessità fìsica di Hobbes, la morale di Plutarco e l'utilità di Bentham, la stabilità ed il progresso, l'autorità amministrativa e la padronanza privata.
Nella vita scientìfica che Giuseppe Ferrari, prima di trasferirsi in Francia, scrisse di Romagnosi (1835), questo elemento della educazione sua, non si vede come, rimase obliato. Egli non vide in Romagnosi l'allievo regolare di Wolfio, ma solo il lìbero lettore di Bonnet. Ora, Bonnet non poteva inspirargli altr'òrdine che quello del principio ''successivo,''<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLE DOTTRINE|76}}</noinclude>
poichè fece un' ''istoria congetturale dei primi pensieri d'un infante.'' Da Bonnet avrebbe forse potuto occasionarsi un piccolo Vico, che scrivesse in simil modo un' ''istoria congetturale dell'incipiente umana società,'' come per verità fece Stellini. Ma dal libro di Bonnet non si poteva contrarre quell'àbito di vastamente coordinare e geometrizzare disparati principii; poteva venirne alla scòla esperimentale ''un libro di più,'' non mai ciò che Ferrari chiama «la tendenza ad ordinare le dottrine della scòla esperimentale.» Mancò dunque allo scritto di Ferrari la prima pietra dell'edifìcio; ed è perciò ch'egli non sodisfece ai conoscitori di Romagnosi, quanto coll'alto ingegno avrebbe potuto. Egli non considerò le lontane fila che da Platone, dai Pitagòrici, da Leibnizio, da Vico, dal diritto romano, dalla teologìa, dal procedimento matemàtico e dalle abitùdini scolàstiche della definizione e della distinzione, èrano venute a convèrgere in quella vastìssima mente.
Un'altra strana asserzione delli Annali di Statìstica è quella che Romagnosi ''combattè'' Gioia ed ''abbattè le basi del suo mètodo.'' Romagnosi e Gioia èrano nati nello stesso territorio piacentino, allevati nello stesso collegio alberoniano. Le differenze grandìssime che sono fra loro, proverèbbero quanto poca parte del mèrito loro possa attribuirsi alla commune educazione; ma esse non fùrono mai cagione che Romagnosi ''combattesse'' od ''abbattesse'' cosa alcuna di Gioia. Vìssero sempre buoni amici; scrivèvano nei medèsimi giornali; Gioia, che aveva miglior salute, veniva volontieri a salutar Romagnosi; e questi, quando Gioia morì, scrisse le sue lodi nella ''Biblioteca Italiana.'' Il loro cuore non fu mai più geloso o più angusto della loro filosofia.
Sarebbe ormài tempo che queste forzate e procùstiche classificazioni di ''sensismo'' e di ''razionalismo'' venìssero dimesse. Quando schietti e fervorosi teòlogi, come Paley e Newton e Bonnet e Muratori e Soave, vèngono per le loro idèe messi in un medèsimo fascio coll'ateo Holbach, bisognerebbe assurdamente conchiùderne — o che la differenza che passa tra un ateo e un teòlogo sia così poca cosa che non mèriti di farvi attenzione nel giudicare il complesso delle dottrine d'un pensatore!<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI ROMAGNOSI|77}}</noinclude>
— o che queste classificazioni a cui si ridùcono molte istorie della filosofia, sono una torre di Babele!
Tornando dunque onde siamo partiti, ai felici ingegni auguriamo meno frìvoli studii e più considerati giudicii; ai compilatori delli ''Annali di Statìstica'' miglior memoria e maggior gratitùdine.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''DELLA RIFORMA PENALE'''}}
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{{Centrato|NOTA PRELIMINARE.}}
Ebbi verso la fine del 1840 incàrico di stèndere su la riforma carceraria uno scritto, a servigio di quei magistrati che per loro officio avendo quotidiana ingerenza in queste materie, rimanèvano esitanti fra il principio segregativo e il silenziario. Perocchè avèvano allora molto corso in Italia li scritti di Lucas e de' suoi seguaci Mittermaier e Petitti di Roreto; i quali poscia, fatti accorti dall'esperienza e dal consenso dei più, si raccòlsero a poco a poco con savie concessioni e spiegazioni al principio segregante.
Dopo aver consegnato alla Presidenza del Governo lo scritto commèssomi, ch'era inteso principalmente alla parte costruttiva e amministrativa, mi parve opportuno stènderne un altro, che svolgesse piuttosto la parte morale, e rimovesse i dubii sparsi dalle mentovate controversie. Lo inserìi nel III volume del ''Politècnico'' al principio del 1841.
I libri su la cui diligente lettura questi scritti si fóndano, fùrono i Rapporti parlamentari dei Commissarii britànnici, e sopratutto il terzo, e i libri di Tocqueville e Beaumont, Duc-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|79}}</noinclude>
pétiaux, Moreau-Christophe, Cunningham, Buxton, Chavannes, Aylies, De Metz e Blouet, Grellet-Wammy, Mollet, Brétignères de Courteille, Léon Faucher, Rémacle, Cerfberr, Lucas, Petitti di Roreto, Harou-Romain; e se ne dièdero i tìtoli e le date in calce alla memoria medèsima (nel detto volume, pag. 581-582).
Il grave argomento fu coltivato poi con perseveranza in quel nostro ''Politècnico;'' ove, oltre a due belle memorie di Giacinto Mompiani (nel volume V), si lèggono altri scritti miei, che qui non ho luogo a riprodurre; e sono: — una breve disputa intorno ai Pensieri di Valentino Pasini sul modo di proporre la questione penitenziaria (vol. V); — una notizia su li effetti del càrcere segregante di Parigi; e un rapporto al Congresso di Lucca, redatto a nome d'una Commissione del Congresso di Pàdova (vol. VI).
A maggiore illustrazione della riforma penale riprodurrò in sèguito a questo scritto su le ''càrceri,'' uno su la ''deportazione'' e un altro su le ''galere;'' il primo dei quali ebbe occasione da un discorso di Sir William Molesworth, e il secondo, dall'òpera del dottor Lauvergne su le galere di Tolone.
Chi sia persuaso che ogni scienza deve scaturire dai fatti, non sarà tardo a crèdere che su l'ampia collezione che omài ne abbiamo, si potrebbe por mano a rifóndere tutta l'oscura e malferma dottrina delle pene.
Questo studio dei fatti veri e positivi e ''inaspettati'' dell'umana natura nelle varie sue condizioni e vicissitùdini, è appunto quello che il sapiente Romagnosi appellava filosofìa civile; la quale deve preparare da lungi l'assiduo progresso e sviluppo delle sociali istituzioni. E noi la vorremmo proposta nei tanti suoi argomenti a più fruttuosa occupazione delle scóle, le quali rimàngono troppo vanamente a oziare intorno alli insolùbili ritornelli d'una semibàrbara ontologìa.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|80}}</noinclude>
{{Centrato|I.}}
{{Centrato|'''DELLE CÀRCERI'''}}
Poichè il propòsito nostro nell'intraprèndere questo Repertorio (il ''Politècnico'') fu quello « d'appianare ai nostri concittadini « la cognizione di quella parte di vero, che dalle ardue ragioni « della scienza può condursi a fecondare il campo della pràti- « ca; » ci profittiamo della congiuntura ch'èbbimo di passare ad esame parecchie delle più recenti òpere su la riforma carceraria, per tracciare in sommi capi lo stato d'una questione che tocca le più intime ragioni dell'arte sociale, e intorno a cui s'affatìcano tanti illustri giureconsulti ed uòmini di Stato in Europa e in Amèrica.
L'argomento è sì grave e austero, che non sappiamo pòrvi mano senza una molesta commozione; e quand'anche da questo studio cominci fra noi l'insegnamento delle scienze legali, pure, nel ritornarvi dopo molt'anni, proviamo quel ribrezzo che sentirebbe, rientrando fra li orrori della sala anatòmica, chi avesse da lungo tempo abbandonato li studii della medicina. Si tratta di ragionare con impassibilità scientìfica sul destino d'''un millione e più di sciagurati, ch'èntrano ogni anno nelle càrceri d'Europa e d'Amèrica''; molte milliaia dei quali vi scèndono come in sepolcro di viventi, o n'èscono solo per salire al patìbolo. Si tratta di calcolar con arte la quantità della miseria e dell'angoscia che l'uomo deve deliberatamente ingiùngere a tanti suoi sìmili, per obedire a quelle tremende necessità, le quali se dall'un lato inflìggono le pene, racchiùdono dall'altro le remote càuse che prepàrano i delitti e allèvano i malfattori.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|81}}</noinclude>
Nessuna imaginazione reggerebbe a scòrrere l'infinita catena di patimenti che, cominciando dal principio dei sècoli, senza la pàusa d'un'ora sola, si soffrìrono fino a questo giorno nelle càrceri e nei supplicii da quella sgraziata parte del gènere umano, la quale sempre mietuta dal carnèfice sempre si rigènera; nè si moltìplica mai tanto altrove, quanto nel fondo di quelle prigioni che fùrono edificate per annientarla.
Sparsi nell'intervallo dei tempi, alcuni pensatori alzàrono la voce per richiamare la giustizia entro più misericordioso confine; ma ciò non valse contro le fiere preoccupazioni che stàvano radicate nei costumi e nelle leggi. La pena, presso la maggior parte dei pòpoli, si confuse sempre colla vendetta; e quando prese il nome d'espiazione, era ancora una vendetta esercitata in nome delli Dei. Ma in nessun tempo le pene divènnero più generalmente atroci che sul declinare del medio evo, quando l'anarchìa feudale ebbe disciolto in Europa ogni òrdine di leggi e di giudicii communi, ed il principio della vendetta potè regnar senza freno. Allora ogni casa signorile ebbe un fondo di torre e un carnèfice, e l'ingegno umano si stancò ad inventare dolori e strazii. Si abbacinàvano li occhi con lastre roventi; si dirompèvano con rote le ossa; i condannati si ardèvano a lento foco per diporto di pòpolo; si mutilàvano, si laceràvano con uncini e con pèttini di ferro; infine lo studio feroce di molte generazioni si compendiava nelle nefande quarèsime di Galeazzo. Si aggiunga la lenta agonìa d'uòmini dimenticati in sotterranei aquidosi, o precipitati nei trabocchetti, o murati vivi, e di famiglie intere chiuse a morir di fame o a divorarsi. Fra quelle pompe di crudeltà, quanto umana non doveva sembrare la cicuta ateniese o il capestro musulmano!
Nello scorso sècolo queste tradizioni si vènnero dissipando in faccia ad un principio, che, oppresso e ammutolito nel medio evo, ebbe finalmente trovati i suoi uòmini e il suo tempo. La voce di Beccarìa e di Howard risonò potente ed efficace, perchè uscita dalle vìscere stesse della società; nè ben si potrebbe dire se il sècolo più prendesse da loro o essi dal sècolo. Cessò la tortura, si abolì la rota e la tanaglia, si spalancàrono i fètidi sotterranei; e si frappose un tale abisso fra le antiche atrocità e<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|82}}</noinclude>
la moderna mansuetùdine, che l'Europa, immèmore del beneficio e della profonda miseria da cui fu tratta, già osa giudicare ingratamente le sublimi dottrine e il sublime sècolo a cui deve questa umanità e questa pace.
Quando l'apparato dell'antico patìbolo fu disperso e la pena di morte trovossi circoscritta a pochi casi e sfrondata d'ogni inasprimento, anzi in Toscana e in Pensilvania e in altri paesi abolita del tutto, quella sùbita povertà dell'armamentario penale creò, come al sòlito, l'industria e l'arte. I giureconsulti si dièdero a ritèssere da capo la dottrina criminale, perchè l'antica non valeva più; ed alcuna era pur mestieri averne. E studiàrono accuratamente il miglior uso delle poche e miti pene che rimanèvano, colle quali dovèvasi tener fronte a tutto lo sforzo delli scellerati, che facilmente scàmbiano la moderazione della legge coll'impotenza.
Allora si svolse la nuova scienza criminale. Prima di tutto ella ebbe a cercare nella natura umana e nelle necessità sociali il tìtolo che giustificava l'irrogazione delle pene. Ella ricordò l'antico detto della filosofìa greca, che la pena non è vendetta del passato, ma difesa del futuro. E ne dedusse che, siccome il suo propòsito è di sviare per quanto si può li ànimi dal delitto, così dev'èssere una forza capace di bilanciare la ''spinta'' delle malvage passioni; e la chiamò ''controspinta'' penale. E siccome le spinte al delitto non sono tutte d'eguale malvagità e violenza, così deve a proporzione commisurarsi la pena, eziandìo perchè chi pon mano al delitto, abbia pure in quello un qualche ritegno; e chi è già reo d'una colpa, trovi nuovo ostàcolo a commètterne una maggiore. E siccome la pena è una minaccia a tutti quelli che vorrèbbero delinquere, così debb'èssere solenne, pùblica, esemplare, non retroattiva, non insidiosa.
Ma la pena, comunque giusta, è un male, che bisogna irrogare sol quando non vi sia altro scampo da sì crudel dovere; e sarebbe inùtile e iniqua, ogniqualvolta con altri modi men dolorosi si potesse reprìmere la spinta criminale. Ora, egli è certo che li allettamenti e li stìmoli al malfare sono maggiori ove la plebe è disperata per miseria, o cresce ineducata e brutale, o il magistrato non vìgila a scoprire i delitti, o il brac-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|83}}</noinclude>
cio d'una dèbole giustizia si abbassa inanzi ai protetti del potente. E se li uòmini sono onesti solo entro il limite della paura, e nella società non cìrcola uno spìrito di larga e vigorosa probità, il fràgile edificio delle pene non regge al peso morto della corruzione universale. Perlochè vuolsi coltivare nelli uòmini quell'impulso d'onore che non solo rattiene dal delitto, ma ne rende insopportàbile il sospetto; vuolsi inflìggere quanto più raramente si può l'ignominia, e far quasi risparmio dell'erubescenza del pòpolo; vuolsi promòvere fra li uòmini ogni vìncolo dell'azienda civile, perchè sèntano il bisogno dell'altrùi mano e della buona opinione; e questi umani e dolci sentimenti dèvono riscaldarsi al foco d'una pura benevolenza e al pensiero della fratellanza commune e d'un destino superiore ai lìmiti del tempo e alle miserie della vita. Così la giustizia e la vigilanza dei magistrati, il benèssere e la buona educazione della moltitùdine, e un caldo senso d'onore, di socievolezza e cordialità dèvono cospirare colla sanzione religiosa a vòlgere verso il commun bene la corrente delle umane passioni. Solo quando sìasi providamente compiuto questo salutare ordinamento, solo allora potrà dirsi legìtima la pena; poichè la minaccia penale non percoterà il traviamento, ma l'indòmita perversità. E quindi alle presuntive forze di questa si vògliono contraporre i gradi della pena; e quando sia ''veramente necessario'', si può anco spìngere l'òpera del terrore sino alla distruzione dell'èssere malvagio, che agogna alla distruzione altrùi. Questa è la dottrina penale, come viene con severo ragionamento dedutta nelle òpere del più forte dei nostri pensatori<ref>V. Romagnosi, ''Gènesi del Diritto Penale.''</ref>.
Ma un'aggiunta rimane a farsi a questa dottrina, e tale che trasforma tutta la pràtica applicazione delle pene.
Chi potrebbe dir mai che fosse legìtimo e pròvido quel modo di punire, il quale per natura sua, invece di reprìmere nei malvagi la spinta penale, la fomentasse e la inalzasse di grado in grado fino all'àpice della scelleratezza? Egli è certo che un<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|84}}</noinclude>
tal magisterio penale, non rispondendo al suo fine, oltre all'èssere una gratùita oppressione delle sue vìttime, diverrebbe un reato contro l'òrdine sociale. Or questa è la condizione del règime punitivo presso le moderne nazioni, a misura appunto che sono più civili e mansuete. Infatti codesta civiltà e mansuetùdine, ristringendo a pochi casi la minaccia di morte, e prendendo ogni occasione di risparmiarne ai pòpoli l'òrrido spettàcolo, ridusse le pene corporee pressochè a quella ùnica della prigionìa; alla quale il mite spìrito dei tempi appena permette d'aggiùngere alcun materiale inasprimento. Ma per tal modo i grandi malfattori rigòrgano in quei luoghi ch'èrano una volta riserbati ai minori falli; in quella trista promiscuità fra giudicati e giudicandi, fra colpèvoli e innocenti, fra traviati e perversi, fra i trasgressori di qualche frìvola disciplina civile e li èsseri più abominèvoli, un'instituzione, legitimata solo dalla presunta sua efficacia a reprìmere il delitto, divenne suprema scóla di malvagità.
Per mostrare quanto immenso sia questo male, basti il dire che fra i prigionieri entrati l'anno 1837 nelle sole càrceri d'Inghilterra e Galles, circa ''tredicimila'' uscìrono al cospetto della legge ''innocenti''. E i condannati per lievi colpe, e con sentenza sommaria e non formale, fùrono quell'anno circa ''sessantamila'' (59,364); nella quale immensa colluvie si comprèsero quattordicimila donne, e diciottomila che non appàrvero rei d'altro che d'èssere vagabondi, e un grosso stuolo d'ebriosi, disertori e contrabandieri di caccia e finanza. Lo stesso corso di cose si ripete con poco divàrio in tutta l'Europa. Dei ventiduemila e più (22,346) ch'entràrono l'anno 1831 nelle càrceri della Polizìa di Parigi, più di ''novemila'' (9122) uscìrono senza processo, e altri ''quattromila'' incirca vènnero assolti.
Non sono molt'anni che il sesso, l'età, l'accusa e la condanna, il fallo e l'assassinio, la scelleratezza e l'innocenza, la modestia e la prostituzione e perfino la demenza, si stipàvano confusamente nelle stesse immonde spelonche, fra le tènebre e i contagi e i cenci e la nudità. E non è d'uopo salire all'età dei nostri padri, quando il fermento impuro generava le febri carcerarie e i tifi maligni, che poi desolàvano le popolazioni circostanti. Ai<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|85}}</noinclude>
nostri giorni nelle città più splèndide, dopo che le rimostranze delli scrittori avèvano già introdutto nelle prigioni la separazione almeno dei sessi, lo spettàcolo era ancora incredibilmente turpe. Nell'anno 1813, che non è ben lontano, la illustre benefattrice dei carcerati, M. Fry, trovò nella prigione di Newgate a Londra trecento donne, alcune giudicande, alcune condannate per colpe d'ogni sorta, messe alla rinfusa in due càmere e due camerini, ove quelle miseràbili, alcune ubriache, alcune coi bambini alla mammella, molte inferme su la paglia puzzolente o sul nudo spazzo, facèvano cucina e lavanderìa, mangiàvano, dormìvano, bestemmiàvano, si battèvano furiosamente. Lo stesso direttore della prigione non osava inoltrarsi in quelle bolge. La consolatrice scriveva poco dipoi ad altro benefattore, colla familiare semplicità che i quàcheri ùsano fra loro: — « Ciò « ch'io ''ti'' dico è una dèbole imàgine del vero; il lezzo e l'an- « gustia del luogo, la ferocia dei modi e dei volti, e la profonda « depravazione in cui parèvano immerse, non si pòssono de- « scrìvere. » — E due donne stàvano spogliando un bambino morto, per invòlgere de' suoi cenci un altro che gli giaceva nudo a lato. Quell'abominèvole soggiorno era lo strumento che la società destinava a reprìmere nelle traviate la prima presunzione di malcostume. Una giovinetta, forse innocente, incolpata forse d'aver sottratto alla padrona uno spillone o un paio di guanti, poteva venir precipitata in quell'abisso insieme alla più stomachèvole cantoniera.
Era questo il modello ideale della prigione, quale ce l'aveva trasmessa l'odiosa eredità dei nostri padri: era questo l'edificio che il generoso sècolo XVIII intraprese ad abbàttere, e le cui reliquie ingòmbrano ancora tanta parte d'Europa. Ancora ai nostri giorni si ha certa notizia d'orrìbili assassinii meditati e diretti da un fondo di prigione, ove il lento corso della giustizia aveva adunato da più luoghi un concilio di malvagità, fra i traviati e li innocenti. Perciocchè se il progresso dei tempi e il predominio della ragione introdùssero nel càrcere la disciplina, la salubrità, la nettezza, la luce, il lavoro, non giùnsero a tògliere la convivenza depravatrice. Il càrcere riceve il novizio del delitto, reo forse di lieve infedeltà, ansante di vergó-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|86}}</noinclude>
gna, di spavento, di rimorso; e lo dimette in pochi mesi abbronzato nell'impudenza, dotto nei misterii dell'iniquità, consumato e disperato al pari de' suoi insegnatori. Il pronto castigo d'un giòvine inesperto al malfare, l'avrebbe rattenuto da nuovi falli; ma s'egli vien posto a scóla dei più malvagi, il ritorno alla vita libera sarà ritorno al delitto, anzi trapasso a più gravi misfatti; e l'assoluta impunità sarebbe meno impròvida e meno iniqua. Li infelici che èntrano nelle prigioni per caso o errore o calunnia, e ne èscono con giudizio d'innocenza, non solo han sofferto danno e dolore, la separazione della famiglia e l'ansietà del processo e dell'aspettativa; ma contaminati nel nome, destituti dell'onesta sussistenza, inviluppati da conoscenze infami, degradati dalla compagnìa di furfanti che derìdono l'inùtile loro innocenza o le meschine loro colpe, èscono a spàndere l'infezione di cui là dentro si sono ammorbati.
Se la convivenza dei prigionieri diffonde e promove li àbiti criminosi, la loro segregazione è provedimento doveroso e necessario, senza cui cadrebbe l'òrdine penale, e verrebbe meno il tìtolo su cui si fonda. E ad alcuno sembrerà impossìbile che l'evidenza di questo vero non si affacciasse a tutte le menti. Ma il progresso delle cose umane è tardo e faticoso.
Mentre l'Europa tollerava la promiscuità delli innocenti colli scellerati, aveva introdutto il principio della separazione nelle case ove si ritenèvano i mendicanti, i licenziosi, i dìscoli, opponendo così alle lievi infermità un rimedio che non si curava d'opporre alle malattìe più mortali. In Milano, fin dal 1670, sotto il presidente Arese, si era proposta la fondazione d'una casa di lavoro, ove trovàssero asilo i pòveri e correzione li oziosi e dissoluti, dei quali era in quel sècolo ipòcrita intollerabilmente infesta la nostra città. Dalle vecchie memorie appare che si volesse prender norma da qualche sìmile instituzione fondata a quei tempi in Parigi. Fu il primo pensamento da cui dopo ''novant'anni'' di disparèri surse poi la nostra Casa di Correzione. Notiamo i novant'anni, perchè si veda quanto i nostri avi fòssero sìmili a noi nell'esser presti a vedere il bene e tardi ad operarlo.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|87}}</noinclude>
Nel seguente anno 1671, l'imperatore Leopoldo I, dietro proposta del magistrato di Vienna, stabiliva colà « una casa « di correzione, per collocare in essa con ben guardata sepa- « razione le donne profane, i figli disobedienti, li accattoni in- « quieti e le altre persone inùtili e ineducate, onde poterle « trattenere a continuo lavoro. » Qui si vede la separazione e il lavoro, e il propòsito di supplire al difetto d'educazione. E la mira, non tanto della pena, quanto della correzione e della riabilitazione è manifesta; poichè si soggiunge: « tutte quelle « persone che verranno prese per punizione in questa casa, e « si mostràssero ''migliorate'', verranno rilasciate senza macchia « dell'onore, e niuno le potrà tenere inàbili e decadute in « veruna maniera dalla loro maestranza od arte. » E pare che quest'istituzione fosse a quei tempi già diffusa in Europa, poichè nel diploma stesso si legge: « stimiamo cosa molto « buona e salutìfera questo divisamento, ammettendo senza « nessun dubio che la stessa cosa, come presso le altre ben « dirette repùbliche e città principali, sarebbe pure assai favo- « rèvole ''anche qui'' al ben èssere pùblico. » E infatti in quel sècolo l'Olanda aveva le sue case di lavoro; e il lavoro nelle prigioni veniva prescritto nelle nascenti colonie d'Amèrica dal patriarca della Pensilvania, Guglielmo Penn, verso il 1682.
Trentadùe anni dopo il citato diploma (1703), l'istituto delle Case di Ricòvero e Correzione vèdesi adottato anche in Roma, essèndosi decretata la costruzione dell'ospizio di S. Michele, che non sappiamo in qual anno venisse aperto. E nelle òpere pòstume del Mabillon si trovò tracciato ad uso dei conventi un règime di reclusione separata a penitenza dei frati dìscoli. E di queste reclusioni correttive si tròvano vestigia nei collegi d'educazione, e perfino nelle famiglie. Giunse finalmente il momento opportuno anche per la nostra città; ove nel 1758 vènnero delegati a quest'uopo Pompèo Litta, Diego Rubini, Antonio Besozzi e Giampietro Andreani. I quali, comperato un vasto spazio presso la Porta Nuova, incominciàrono nel 1762, coll'òpera dell'architetto Croce, un edificio che doveva contenere la Casa di Correzione e un Albergo per cinquemila pò-veri. La seconda e più grandiosa parte dell'òpera non ebbe ef-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|88}}</noinclude>
fetto; ma la Casa di Correzione venne aperta nel 1766, con 140 celle separate, 25 delle quali per le donne e 20 pei ragazzi. Fin allora non èrasi sospettato l'immenso poter penale della solitùdine, e la capacità che aveva di supplire all'apparato dei più dolorosi supplicii. Ma, essèndosi dal senato di Milano abolito l'antico uso di vèndere schiavi di galera alla repùblica di Venezia e altri Stati marìtimi i condannati criminali, nacque il pensiero di racchiùderli a uno a uno nelle celle della nuova Casa di Correzione, ch'essi colle mani loro avèvano edificata; e si adeguò il nùmero delle 120 celle, conducèndovi da altre càrceri 53 condannati. Forse era parso duro destinare a quella trista vita chi aveva più lievi colpe; e sembra che l'efficacia penale della solitùdine si fosse già compresa, poichè il Senato aveva stabilito che ''un giorno'' in quella casa scontasse ''due giorni'' di condanna. Era una luminosa scoperta morale e anche amministrativa, poichè, abbreviando la durata della prigionìa, riduceva per ciò solo a metà il nùmero dei prigionieri. Sembra però che la solitùdine diurna fosse riservata a pochi, e per la commune dei carcerati si avesse la cella notturna e il lavoro silenzioso in commune.
Non riferiamo questi particolari per vanità municipale, ma perchè il trapasso del lavoro silenzioso e delle celle solitarie da lieve strumento di correzione pei dìscoli a formidàbile strumento di pena pei malfattori, è punto di somma importanza istòrica; e indubiamente ebbe luogo fra noi; e sarebbe prezzo dell'òpera il porre in chiaro tutto ciò che su questo propòsito può trovarsi nelle memorie di quel tempo. Nessuno delli scrittori di cose carcerarie ne fa menzione, nè mostra avvedersi di questa ìntima differenza fra le Case di Correzione e i Penitenziarii criminali. E quindi Cerfberr e il conte Petitti proclamàrono ''primo'' fra i Penitenziarii criminali uno delli ''ùltimi'' istituti correttivi e ricoveranti, l'ospizio di San Michele a Roma.
La destinazione delle celle solitarie ai malfattori fu esperimento morale, ben degno del luogo e del tempo, ove Beccarìa scriveva ''dei delitti e delle pene'', ove magistrati pensatori, come Neri, Carli, Peci, Verri e Beccarìa stesso, con vasta riforma che abbracciava i giudicii, le prigioni, le scóle, le monete,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|89}}</noinclude>
le imposte, i conti pùblici, le communi rurali, le manimorte, le strade, fondàvano la prosperità presente del nostro paese: ottenèvano con plàcida perseveranza le riforme che Turgot sterilmente tracciava e invocava in Francia; e costruìvano nel piccolo Stato di Milano un modello di sapienza amministrativa, di cui nessuna parte d'Italia o d'Europa ha finora raccolto tutti i principii. Onore e gratitùdine alla loro memoria!
Alcuni anni dipoi (1772), il conte Vilain XIV proponeva nelle Fiandre le celle notturne e i regolamenti della Casa di Correzione di Milano; ma le aggiungeva il più convenevol nome di ''Casa di Forza,'' col quale l'antica disciplina dei dìscoli annunciossi mutata in supplicio di malfattori. Quivi si vide il primo rudimento di costruzione a pianta stellare, svolta poi nel ''Panòttico'' di Bentham, e ora generalmente preferita.
Verso quel tempo (1773) Howard diveniva sceriffo della contea di Bedford; e rammentando la dolorosa prigionìa che, preso in mare da un corsaro francese, aveva sofferta nel castello di Brest, faceva sua principal cura il mìsero stato delle prigioni. Il suo zelo attrasse l'attenzione del parlamento, che volle interrogarlo publicamente nel 1774, e gli rese solenni grazie. I viaggi e li scritti di Howard su le càrceri e li ospitali (1777, 1784), spàrsero profonda commiserazione per sì vasta e profonda e pur quasi ignota misèria. E noi proviamo giusto orgoglio al vedere ne' suoi scritti la Casa di Correzione e li Ospitali di Milano posti in onorevol paragone coi lùridi antri che in altre parti d'Europa portàvano nome di càrceri e d'ospitali. A quel tempo, guidati da sommi pensatori, camminavamo col sècolo e inanzi al sècolo.
Nel 1775 il duca di Richmond proponeva il disegno cellare della prigione di Horsham, ove l'effetto delle celle solitarie fu tale che nei primi dòdici anni nessun prigioniero ebbe cuore d'esporsi ad entrarvi una seconda volta; e l'edificio, ch'èrasi inteso a contenere il sòlito nùmero di prigionieri della contèa di Sussex, rimase in gran parte avventurosamente ''disabitato.'' Laonde il principio cellare, che alcuni anni prima aveva prodotto in Milano l'abbreviamento della prigionìa, manifestava
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in Inghilterra un'altra prova d'efficacia, la diminuzione delle recidive.
La rivolta delle colonie americane, ove solèvasi relegare la maggior parte dei condannati, destava allora gravi sollecitùdini in quei magistrati; e ripeteva le difficoltà che aveva cagionato in Milano l'abolizione delle galere. Howard, Eden e Blackstone nel 1778 venìvano chiamati a preparare un Atto parlamentare, nel quale si fermàrono i sommi principii della segregazione, dell'ammaestramento elementare e morale, e dell'istradamento a durèvole industria per mezzo del lavoro. Fu quello un gran passo nella legislazione europèa; perchè le riforme invalse presso una nazione si propàgano inevitabilmente. Nel 1781 un nuovo atto parlamentare, lamentando che « nel càrcere i prigionieri divenìvano più dissoluti, » prescriveva le celle separate ai più malvagi. Con ciò si compieva la gran trasformazione; ai meno colpèvoli dovèvano succèdere nelle celle i colpèvoli per eccellenza.
Nel 1788 si apriva il càrcere di Petworth; e la segregazione dei prigionieri s'introdusse anche nell'oratorio, ove da stalli chiusi e separati potèvano vedere il divino servigio senza vedersi fra loro; e per render più salubri le celle, vi s'introdùssero le latrine idràuliche pur allora inventate. Quando però si aperse la prigione di Gloster (1791) si volle sostituire alla separazione individuale il fallace principio del riparto per ''classi;'' ma dopo quattro o cinque anni, il cappellano si lagnò che il lavoro fatto in commune sventava ogni inizio d'emenda, e dimandò l'assoluta separazione. Allora l'esperienza, maestra delle scienze morali come delle corporee, svelò una nuova verità. Il parlamento voleva che il lavoro costituisse pena, e fosse perciò quanto più si potesse rùvido e faticoso; il che corrisponde al vulgare principio del ''lavoro forzato.'' Ma nelle solitarie celle di Gloster si scoperse che il lavoro era mitigazione all'insopportabil tedio della solitùdine, e che i prigionieri lo imploràvano come sollievo e beneficio. Per tal modo era còlto il secreto di rèndere accetto e prezioso il lavoro a quelli sciagurati, che l'ozio aveva istradati al malfare.
La riforma annunciossi anche presso li Inglesi d'Amèrica.<noinclude></noinclude>
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Fin dal 1776 èrasi fondata a Filadelfia una società, la quale promosse la riforma delle prigioni, la mitigazione delle leggi e l'abolizione della pena di morte. Nel 1790 un atto legislativo sostituì al lavoro nelle òpere pùbliche il lavoro interno. Si costrùssero trenta celle nella prigione di Walnut-Street; ma oscure, mal ventilate, pavimentate con graticcio di ferro, riescìrono càmere di tormento non di lavoro; e forse non s'ebbe altro propòsito: i carcerati rimàsero a lavorare in commune, e la contaminazione si fece generale.
Il sècolo aveva scoperto; era d'uopo propagare. Ma sopragiùnsero in quel mezzo li eventi della rivoluzione francese: l'effetto della quale si fu d'affrettare alcune parti del sociale sviluppo, a cagion d'esempio la compilazione dei còdici civili, ma d'arrestarne affatto alcune altre, a cagion d'esempio la riforma del diritto criminale, e di sconcertare quel sicuro progresso che andava già prevalendo in Europa. La riforma delle prigioni, in mezzo alle battaglie e ai supplicii, venne obliata. E quandanche i reggimenti coloniali, i corpi franchi, le supplenze militari, le leve marìtime, ingoiàssero grossi stuoli di malviventi, l'agitazione delli ànimi, il turbamento del commercio e delle industrie, la guerra, la carestìa, le vendette civili, le misure di sicurezza, crescèvano abitatori alle prigioni, di modo che ogni òrdine separativo divenne impossìbile. Una feroce guerra civile e religiosa desolava l'Irlanda e minacciava l'Inghilterra; l'affollamento dei carcerati soffocava a Gloster e nelle altre prigioni riformate il règime segregativo; e faceva prevalere la triviale idèa del lavoro lucroso all'alta ragione penale. A Milano intanto il nùmero delle celle si era cresciuto d'altre 60 nel 1777, e d'altre 120 nel 1787; e omai sommàvano a 300; ma verso il 1791, anche per la demolizione del càrcere a Porta Romana, i condannati si collocàrono a due e anche a tre per cella; il principio della segregazione andò nàufrago, e le difficoltà dei tempi che seguìrono, fècero ordinar la disciplina all'intento del maggior lucro. Il càrcere di Porta Nuova rimase però sempre uno dei migliori nel règime aggregante.
Appare adunque che l'applicazione dell'antico principio correzionale del sècolo XVII ai più gravi delitti, ebbe luogo nella<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|92}}</noinclude>
seconda metà del sècolo XVIII; prima a Milano nel 1766, poi a Gand nel 1772; e prese esclusiva forma segregante nelle tre prigioni di Horsham, Petworth e Gloster nel 1775, 1788 e 1791, verso il qual tempo se ne fece un falso tentativo nella prigione di Walnut-street a Filadelfia. Resta a vedersi ciò che si operò nel sècolo XIX.
Si è visto in quale abiezione fòssero nel 1813 le prigioni di Londra. Era abominio che ripugnava ai tempi, e non poteva durare, dal momento ch'èrasi propalato colla stampa. Infatti in quell'anno s'intraprese il Penitenziario di Milbank per 1200 prigionieri, compiuto solo nel 1821. Dapprima vi si ordinò una disciplina mista di separazione e communela; ma nel 1832 si abolì ogni relazione fra i carcerati, e ogni loro parte al lucro dei lavori: per rimòvere la simulazione e l'intrigo, si rese inalteràbile la durata delle pene; si soppresse ogni ricompensa; si vietò d'adoperare i carcerati come vigilanti, istruttori e servi; e la disciplina vestì un aspetto di rigorosa unità penale. Il règime segregante veniva accolto anche nella Scozia, e otteneva 160 celle nella prigione di Bridewell a Glasgovia. Ma si sottoponeva a imprudente e dannoso sforzo nelli Stati Uniti. Nel 1821 ad Auburn, presso Nova-York, si fece una cerna dei più atroci malfattori, e si chiùsero in celle basse, lunghe circa tre passi e larghe due. L'aria, la luce, il calore entràvano per angusta finestrella inferriata, praticata nel sommo della porta; un tubo ventilatore dava sopra il tetto. L'aria ristagnava; il prigioniero non escìva mai all'aperto, nè riceveva conforto alcuno. L'inumano abuso durò dieci mesi; molti vi perdèttero la salute e alcuni la ragione. Il qual fatto ebbe su le opinioni una funesta influenza, che non si dissipò mai del tutto; ma sparse tal terrore, che il càrcere parve più formidàbile della morte. In altri luoghi d'Amèrica si ripeteva lo stesso errore. A Pittsburg le celle solitarie èrano internate fra grosse mura nel basamento dell'edificio, lungo un àndito che anche di giorno si praticava a lume di torce. Alcune celle prendèvano scarsa luce da una feritoia posta in alto; altre avèvano aria da una finestrella su l'àndito oscuro; l'àlito si deponeva in gocce su le squàllide<noinclude></noinclude>
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pareti; e nel verno un prigioniero ebbe agghiacciati i piedi. Si fece di peggio nel Maine. Le celle èrano ''pozzi'' nei quali s'entrava per una scala a mano, da un'apertura non più larga di due piedi, che si richiudeva con grata di ferro.
Il tristo abuso, svelato a tutto il paese dalla stampa, eccitò risentimento universale. Perlochè lo Stato di Nova-York ordinò nella prigione di Auburn le celle notturne, e il lavoro in commune con continuo silenzio, come già nelle Case di Milano e Gand. Ma i quàcheri di Filadelfia, perseverando nel principio dell'assoluta segregazione, meditàrono un giudizioso esperimento che sventasse l'effetto dei narrati abusi; e inalzàrono su l'aprica collina di Cherry-Hill, a levante della città, quel Penitenziario che si chiamò anche l'''Orientale'' (Eastern).
Il règime segregante di Cherry-Hill, detto anche di Filadelfia e Pensilvania, si pose in lizza col règime silenziario di Auburn o Nova-York; e la società carceraria di Filadelfia colla società di Boston. Ambedùe le parti, poste in faccia alla pùblica opinione, si studiàrono di fare il meglio che si poteva, e spìnsero a singolar perfezione l'industria morale nel governo dei carcerati, per conquistarsi l'approvazione dei pòpoli. Le prigioni delli Stati-Uniti divènnero una gloria di quel paese; e i governi europèi non vòllero metter mano a riforme, senza aver inviato uòmini esperti a visitare le càrceri americane. Per il governo britànnico viaggiàrono Crawford, Witworth-Russell, Pringle, Mondelet e Neilson; per il francese Tocqueville, Beaumont, Metz e Blouet; per il norvego Holst; per il prussiano Julius, che poi scrisse un Corso di Lezioni. Cunningham, Rémacle, Cerfberr, Moreau-Christophe ed altri perlustràrono le più appartate provincie d'Europa, descrivendo in confronto ai nuovi modelli le règole antiquate o le vacillanti riforme. Le notizie che si raccòlsero dai visitatori o saggiamente si publicàrono dalle stesse amministrazioni, sòmmano ad una numerosa librerìa; e dall'incòndito cùmulo dei fatti, fra le lodi e le censure e le appassionate interpretazioni, si vede eròmpere la luce del vero. E fra le tènebre d'una dubiezza scrutatrìce e feconda si svòlgono le forme d'una nuova scienza, che, trasandando le odiose idealità dell'espiazione, e mirando solo a<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|94}}</noinclude>
estìnguere il fermento criminoso, assoggetta a vasto processo esperimentale tutti i fatti dell'immoralità. Lo studio del diritto penale non può fare un passo, se non movendo dalle nuove generalità nelle quali la scienza carceraria va ordinando la moltitùdine delle osservazioni.
Il vastìssimo Penitenziario di Cherry-Hill eccede per suntuosità l'ùmile sua destinazione. È tutto di pietra; nel mezzo vi surge un osservatorio circolare, da cui diràmano a ventaglio otto corridoi, lungo i quali sono sfilate le celle: altre quattro torri, ai quattro àngoli del recinto, dòminano lo spazio dentro e fuori. Le celle hanno più di 9 metri di superficie: pavimenti di legno, luce, aria fresca e calda; da un lato ciascuna risponde sul corridoio, dal quale per uno sportello si porge il vitto; dall'altro risponde ad un cortiletto, all'uso certosino, lungo sei metri, ove il prigioniero si diporta un'ora ogni giorno, rimanendo sempre in vista alle guardie delle torri; e non si permette passeggio contemporàneo in due attigui cortili. Con quest'òrdine si costruìrono le tre prime ale dell'edificio; nelle altre si variò alquanto; le celle si fècero a più piani, coll'ingresso dal corridoio, o da ringhiera nel corridoio stesso; si fècero lunghe un metro di più: ma i rinchiusi nelle celle superiori non èscono mai; e si omìsero i cortiletti delle inferiori perchè riescìvano ùmidi e mal ventilati. Lo stabilimento venne abitato nel 1829, e le ùltime ale nel 1837.
Ogni prigioniero vien prima visitato dal mèdico, poi posto in un bagno; indossato quindi l'uniforme carcerario, e udito un avvertimento del direttore intorno alla règola del luogo, si avvìa col berretto rabbassato su li occhi alla cella, il nùmero della quale diviene l'ùnico suo contrasegno. Il suo nome non si pronuncia più: tranne li officiali del càrcere, nessuno lo vede, nessuno lo conosce.
Abbandonato a sè nella solitaria cella, non di rado a prima giunta s'abbandona al furore, àgita pensieri di vendetta, e sfoga la rabbia in maledizioni. Ma alla violenza succede la stanchezza; il silenzio che segue ai vani suoi clamori, a poco a poco gli fa intèndere quanto sìano infruttuosi e insensati; egli vede<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|95}}</noinclude>
la sua impotenza in faccia alla legge, che senza percosse, senza catene, senza insulti, con mano invisìbile lo assedia e lo stringe. La memoria della sua colpa, ch'egli fuggiva, ch'egli sommergeva nel tumulto delle passioni, gli si affaccia d'ogni parte, e a poco a poco si allarga nella sua mente, e dilegua le vanità che la ingombràvano.
Tra l'impazienza e il tedio e il rimorso, per sottrarsi alli odiosi pensieri e dissiparsi in quell'ùnico modo che gli è possìbile, egli afferra rabbiosamente la proposta d'un qualsìasi lavoro. Ben pochi hanno la forza di resìstere a quattro o per sommo a otto giorni di solitaria inazione. Il lavoro non viene inflitto loro come pena, nè imposto colle percosse o colla fame; ma concesso come indulgenza, come ristoro che solo può render sopportàbile quella vita. La disciplina non è sollècita di comandarlo; essa aspetta tranquilla il prigioniero, ben certa che tosto o tardi s'arrenderà. I signori Tocqueville e Beaumont scrìvono: « Visitando il Penitenziale di Filadelfia andavamo trat- « tenèndoci con tutti i carcerati. Nessun d'essi che non parlasse « del lavoro quasi con gratitùdine, e non si palesasse persua- « so, che, senza il conforto d'un'occupazione, non avrebbe potuto resìstere al peso della vita. Che avverrebbe del « prigioniero nelle lunghe ore di solitùdine, se fosse la- « sciato ai rimorsi e ai terrori della sua mente? Il lavoro af- « fatica il corpo, ma conforta l'ànimo. È singolare che co- « storo, giunti per lo più al delitto per la via dell'ozio, e « ridutti ad abbracciare come ùnica consolazione la fatica, « impàrino ad aborrire la primiera càusa d'ogni loro calamità. » Molti di quei meschini dissero che la domènica era per loro insopportabilmente lunga. Questo bisogno si palesa in tal grado che non avvenne mai che si dovesse ingiùngere il lavoro colla forza.
Il condannato, abbracciando con amor quasi puerile il suo lavoro, respira dal tedio, dall'irritazione, dalla oppressiva idèa della passata vita; e non ha per qualche tempo altro oggetto alla sua mente, perchè gli è difesa contro i pensieri che gli ròdono l'ànima. L'imperturbato raccoglimento e la concentrata volontà gli àprono la mente a imparare; il maestro operaio, che viene<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|96}}</noinclude>
a interrómpere quella solitùdine con modi plàcidi e caritatèvoli, non può a lungo riescirgli odioso e sospetto; e le parole prudenti che lascia cadere tratto tratto, rammentate poi nel silenzio, quando l'uniformità del lavoro lascia errare la mente, pènetrano l'ànima più rozza e selvaggia. La profonda monotonìa della cella dà consistenza ad ogni giusto pensiero che fortuitamente si svegli. E una volta che il prigioniero ha potuto rivòlgersi sopra sè, il lavoro non basta più a distornar la riflessione. E spesso una repentina vìsita lo sorprese immòbile sul suo lavoro, tutto chiuso nel profondo della sua memoria, pensando forse alla carriera perduta, alla casa, ai congiunti, ai genitori afflitti e disonorati, alla moglie, ai bambini lasciati nell'abbandono e nell'abiezione. I più sciagurati, quelli che non hanno affetti, che, intrisi di sangue innocente, nulla hanno in cuore che non sia tristo e perverso, nella mollezza di quella vita reclusa, tra il lungo silenzio, e le parole caritatèvoli, e la coscienza che ricàlcitra e si spaventa, a poco a poco sèntono venir meno l'antica ferocia. E non v'è a lato del prigioniero altro èssere malvagio che ostenti atroce indifferenza, o lo guardi con deriso, e con osceni scherni rimèscoli la feccia delle sue passioni. Non ha intorno nemmeno il frèmito d'un'industria commune, nè l'affaccendata disciplina d'un càrcere popoloso. Il rumore stesso delle battiture e delle catene gli sonerebbe gradito in quella vita di sepolcro. Il lavoro delle sue mani gli allevia bensì il tedio e il rimorso, e lo rattiene su l'orlo dell'avvilimento e della disperazione; ma non basta a dividerlo da' suoi pensieri, e fermare la corsa fatale che lo trascina al pentimento. Nel silenzio delli uòmini e nel sonno delle passioni, i consigli tante volte derisi, le parole che sembràvano non aver tocca la sua memoria, i terrori religiosi, tutte le imàgini e le rimembranze del bene e del male, risùrgono inanzi alla colpèvole coscienza, e si fanno ogni giorno più potenti e irresistìbili. Le illusioni sono sparite; in faccia a una trista e severa realtà, nel profondo d'un silenzio di morte, ove nessuno lo vede e lo ascolta, una sola parola viva gli suona all'orecchio, parola di verità che va dritta al secreto della coscienza. Il momento giunge alfine in cui l'ànima, già nauseata dell'ozio, si nàusea della durezza<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|97}}</noinclude>
e dell'impenitenza, e si sente in balìa d'insòlite emozioni. Allora le alte verità della morale, insinuate con religioso affetto, pòssono ritèmprare e rifóndere l'ànima più ostinata; i sentimenti del pentito sono come metallo squagliato che scorre ove un'arte salutare lo guida. Chi passò per siffatta prova, potrà, tornato a vita lìbera, precipitarsi in nuovi traviamenti; ma si porta in cuore una tale impronta di secreto terrore, un senso tale d'intima debolezza, che il solo nome del càrcere basta a fermarlo ed avvilirlo fra l'ebrezza del delitto. La fiera domata non è più la fiera selvàtica. E quella stessa potenza che arresta le ricadute nel liberato, annunciata e divulgata da loro alla moltitùdine dei malvagi, può rèndere terrìbile anche il pensiero d'un primo misfatto. La prigione non sarà più un piccolo mondo, ove tra i dolori della reclusione e dei flagelli, vi sono anche i tripudii della compagnèvole fratellanza e i divagamenti d'una disciplina spettacolosa; il càrcere solitario è per essi più disgustoso e amaro quanto più assìdua e profonda è la sua calma.
Pur troppo le incompiute riforme che introdùssero nel càrcere la moderna umanità, avèvano tolto a questo ùnico strumento di pena ogni terrore. Il malvagio scioperato vi trovava ricòvero e letto, e pane certo, e lavoro mite, e compagnìa quale egli poteva desiderarla; e a molti onesti operài, càrichi di figli, a molti giornalieri, scalzi e famèlici fra ubertose campagne, il soggiorno del càrcere era pur troppo una seduzione. Ma in una severa solitùdine, quandanche la cella sia spaziosa, nìtida, chiara, ventilata, riscaldata, munita di tutto ciò che una laboriosa povertà richiede, il vero malfattore preferirà sempre il lezzo e il disagio d'un promiscuo sotterraneo, benchè pur vi fosse il pavimento nudo e la catena e il bastone; poichè tutte queste cose gli làsciano intero il possedimento della sua scelleratezza.
Quando le antiche leggi inventàvano con atroce poesìa ogni sorta di strazii pel corpo umano, oltrepassàvano ignare un tormento più squisito e poderoso. La solitaria riflessione, la quale allora si apprezzava sì poco che a richiesta d'un tutore impaziente o d'un padre iracondo si applicava a giovanetti svogliati o lo-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|98}}</noinclude>
quaci, si palesò pena cotanto intensa, che alcuni già la gridano soverchia a qualsìasi più nero misfatto, e soverchia alle forze dell'umana ragione.
Li antichi avèvano insegnato che il silenzio era fòmite di sapienza e virtù; ma non sapèvano che fosse supremo punitore del delitto. Una filosofìa severa, che traeva tutto dalla riflessione, trovò nella riflessione anche la forza penale, e con vasta esperienza accertò la profonda sua induzione. Sdegnando il corpo del malfattore, lasciàndogli li agi della vita materiale, ella assale di fronte la sua coscienza, l'ànima sua, il principio della vita. Il patìbolo con tutto il sanguinoso suo fasto si dilegua; la pena si sublima e si spiritualizza nel silenzio della cella. La suprema difesa d'una società minacciata e vessata non è più il mero dolore animale, ma un dolore ch'è tutto dell'ànima, una pena sociale per eccellenza, perchè consiste nel negare le dolcezze del socièvole consorzio a chi ne turba la pace.
Eppure questa pena sì temuta dal malvagio non offende l'umanità; essa non accorre ad ogni istante col ferro e col foco, nè contrista di dolorose strida, nè contàmina di sangue le città. I custodi, sicuri di sè, non feroci, non sospettosi, pòssono mostrar sempre calma e dolcezza; il cordoglio che abbatte il prigioniero, viene inflitto dalla legge, non inasprito dalla còllera, nè aggravato dall'arbitrio. Il colpèvole soggiace al trattamento che risponde a' tristi suoi mèriti, e lo riceve dalle vìscere della sua coscienza. Li officiali non appàiono al suo cospetto se non per interròmpergli il tedio della solitùdine, e provedere a' suoi bisogni, e dirgli quelle parole che lo riconciliano al mìsero suo stato, e lo prepàrano ad uscire con altr'ànimo da quel fatale recinto. Il règime solitario si riduce a due fini: tògliere il prigioniero al dannoso consorzio de' suoi pari, e costrìngerlo a rientrare in sè, perchè senza questo ritorno la pena è senza frutto. Non è però che il prigioniero debba restar derelitto nella disperazione d'una tomba; poichè, oltre alla caritatèvole provisione de' bisogni corporei in una còmmoda cella, ottiene il conforto del lavoro, del consiglio, dell'istruzione, della lettura. Gli s'interdice la compagnìa dei malvagi; ma non quella d'uòmini onorati e pietosi. Ed è un fatto, che<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|99}}</noinclude>
la disciplina segregante gràvita tremendamente sul malfattore inferocito; ma quando il tempo e il silenzio e le ammonizioni hanno vinto la sua durezza, e l'hanno ridutto a intèndere la stoltizia della passata sua vita, il tormento dell'ànimo suo s'allevia, e i custodi e governatori tròvano in lui inaspettata docilità e assoluto abbandono. Dopo un primo doloroso intervallo, l'abitùdine a poco a poco induce l'ànimo a quiete e pazienza; dimodochè il malvivente, condannato pure a breve pena, ne sente tutta la gravezza, e ne porta fuori salutare spavento; e il malfattore, condannato a molti anni di solitùdine, può comporsi gradatamente a quella tranquillità che conduce a riflessione anche le ànime più tempestose. Non vi è in quella disciplina alcun risalto, alcun arbitrio, alcuna acerbità, che accenda le male passioni.
Il diuturno esperimento di Filadelfia prova che dopo i quattro, i cinque, i sei anni di solitario lavoro, il prigioniero esce sano e valente. In anni otto e mezzo, dalla metà del 1829 al principio del 1838, entràrono in quelle celle 858 prigionieri; la mortalità riescì in ragione dell'8 per cento; minore perciò di quella che suol notarsi nella popolazione libera; e vuolsi aggiùngere che nei prigionieri Negri fu in ragione doppia che non nei Bianchi; cosicchè si può crèdere che se fòssero stati Bianchi tutti, sarebbe stata minore. Sono più quelli ch'entràrono già infermi, che non quelli che uscìrono in cagionevol salute; anzi i più sani èrano i reclusi da più lungo tempo. Nessuna esacerbazione cerebrale, che non provenisse da càusa ordinaria, e non cedesse alla cura mèdica. Un malfattore, che aveva protestato di preferire la forca a sette anni di solitùdine, giunse a compiere la sua pena, e uscendo affatto vinto, confessò che la prigionìa gli era stata una ''carità''.
Scrive il consigliere De Metz: «abbiamo visitato nelle celle quasi tutti i prigionieri, facendo loro minute dimande su la loro salute; ci siamo studiati di scandagliare lo stato della loro mente, e n'èbbimo piena sodisfazione. E diciamo apertamente che anche per questa parte la prigionìa segregante regge a fronte di qualsìasi altra disciplina.» La sollecitùdine venne spinta non solo a procacciar luce, ventilazione, buona<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|100}}</noinclude>
temperatura, e rimòvere ogni molesto effluvio, ma perfino a munire ogni cella d'un filoferro che, scotendo un campanello e facendo oscillare nell'osservatorio un vibrante numerato, indica in qual cella si chiede soccorso; altrove con legni di vario colore, esposti a un pertugio dell'uscio, il prigioniero dinota le cose delle quali abbisogna.
Queste pròvide cure non tòlgono al càrcere la penale austerità. L'onesto padre di famiglia, che appena giunge a cavarsi la fame, e dorme sotto una tettoia che non lo protegge dall'inclemenza del cielo, non invidierà più il fàcile vitto e la dolce temperatura della prigione. Non si vedrà più chi commetta per càlcolo un lieve furto per procacciarsi alloggio nei mesi freddi; nè chi, dimesso dalla prigione, preghi il custode a volèrvelo lasciare ancora, e non mètterlo alla strada senz'asilo e senza pane. L'umanità dei tempi aveva reso la prigione così gradèvole in confronto all'aspra vita della pòvera plebe, che la strada dell'onestà poteva parere più spinosa di quella del ladroneggio, quasi si volesse allettare al delitto i bisognosi. Questo non era giusto, nè pròvido; e peggio ancora, il càrcere era quasi una stazione, ove i malvagi andàvano a riprender lena, e conóscersi, e porre in communela le scaltrezze loro e le forze, e coscriver còmplici, e ammaestrarli a sofisticare il giùdice e soffrir con bravura le percosse e affrontar con impudenza la gogna e la forca.
Dalle celle appartate non sono a temere tumulti o congiure o sanguinose risse fra i carcerati; il lavoro, divenuto necessità, rompe le male abitùdini, ammaestra l'inerzia e l'ignoranza, e tronca alla radice quei disòrdini che provèngono da infingarda miseria. E i direttori pòssono adattare l'istruzione e il consiglio e il lavoro e il vitto stesso all'indole, alla salute, all'età, senza che il paragone mova invidia e rancori, nè che la saggezza distributiva appaia arbitraria e parziale. Ma sopratutto dòmina il fatto che in quella solitùdine '''''nessuno diventa peggiore'''''.
Al contrario nel règime aggregante, la contaminazione, che dall'inveterato si diffonde all'inesperto e all'innocente, si ri-<noinclude></noinclude>
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versa con perenne vena a corrómpere le popolazioni. Si sciupa nelli infelici ogni pudore, ogni onoratezza; il timor delli scherni spira un falso coraggio in quelli ànimi, che altrimenti dovèvano procómbere sotto il colpo della prima condanna, e dileguato il fàscino della tentazione, avrèbbero voluto ad ogni modo ritrarsi dal pendìo dell'infamia. Il liberato rimane esposto a perpetua persecuzione dei più malvagi, i quali lo invìtano a nuovi delitti, e minacciando di svergognarlo in faccia a chi non conosce la passata sua prigionìa, lo fanno quasi vassallo e servo della loro scelleratezza; il salvarlo da così odiosa tirànnide è più che salvargli la vita. Nelle prigioni promiscue l'assassino insanguinato, che palpiterebbe fra le ombre della notturna cella, prende ànimo dalla moltitùdine che gli rumoreggia intorno; e in mezzo al vulgo dei minori colpèvoli che hanno ancora il ribrezzo del sangue, inalza una fronte di bronzo, e fa pompa di fierezza e caparbietà. L'ammirazione altrùi fomenta la sua arroganza; egli tien crocchio, narra i suoi misfatti senza velo, e ostenta disprezzo per ogni malvagità che non raggiùnga l'infame suo livello. Come pretèndere che in faccia a lui un pòvero traviato senta dolore delle lievi sue colpe? Come pretèndere che non si desti fra tutti una gara infernale al delitto? Come pretèndere che la pena distrugga quella spinta criminosa che da ogni parte riceve fomento?
Dove alla promiscuità diurna si aggiunge la notturna, e in alcune antiche prigioni di Francia, Svìzzera e Germania si spinge sino a mèttere più carcerati in un sol letto, la depravazione giunge ad eccessi che non è lècito descrìvere. Ciò avviene sopratutto nelle remote prigioni delle minori città, ove in breve recinto si confóndono accusati, vagabondi e condannati. Da quei bàratri d'infamia un àlito pestilente si spande su la plebe, che poi coll'incòndito linguaggio diffonde senza avvedersi quelli arcani abominii all'indifesa puerizia; e così si prepàrano da lontano i costumi dei predestinati alla galèra e al capestro.
Per far fronte ai più evidenti mali, s'introdusse in quasi tutte le grandi aggregazioni di carcerati un riparto per classi. Le ampie cavità, ove nei sècoli addietro s'agitàvano confusa-<noinclude></noinclude>
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mente le turbe delli scellerati e delli innocenti, dei vecchi perversi e dei fanciulli svergognati, e non èrano nemmen segregati i sessi, vènnero suddivise in minori càmere, ove piccoli drappelli vèngono più facilmente invigilati, e hanno minor ansa allo schiamazzo, alla bestemmia, alla contaminazione. Ma il riparto per classi è sempre un modo della promiscuità, il cui velenoso principio tuttora rimane. Si può ben divìdere i sessi, poi le età, poi i gèneri delle colpe, poi i gradi e le complicazioni, e i diversi costumi, e i giudicandi e i giudicati e i recidivi; e infine non si può mai raggiùngere con règola generale quel punto, in cui l'uno non possa corrómpere, e l'altro non esser corrotto; poichè non v'è malvagio che da altro malvagio non riceva insegnamento e conforto; e l'intima loro conoscenza è sempre nuova insidia alla società. Molti, compiuta la condanna per gravìssimo misfatto, ritórnano dopo pochi mesi in prigione per lieve fallo. E più volte avvenne che uno scellerato avanzo del patìbolo si rifugiò sconosciuto, sotto falso nome, come ebrioso o vagabondo, in prigione d'altro paese, e mentre al di fuori si cercava di lui, in quel suo nascondiglio ebbe tempo d'affratellarsi coll'onestuomo lasciato ebro per baia dai compagni. E in ogni modo, su l'atto dell'arresto non è possìbile improvisare una classificazione, e non è fàcile evitare molti giorni di fatale promiscuità, e continui mutamenti per ovviare ai primi errori. Nelle càrceri ginevrine e in altre molte si sovrapose alla classificazione di ''reità'' quella di ''disciplina'', che dipende dal contegno dei prigionieri nel càrcere. E allora il più tristo furfante, con poche settimane di simulazione e capo chino, trapassa nella classe assurdamente chiamata dei ''buoni'', ai quali è permesso nella ricreazione il colloquio; e un piccolo delinquente, che esacerbato dalla disciplina insolentisce e imperversa, passa nella classe dei ''cattivi''. Così li estremi si confóndono, e si perverte affatto il senso morale di quelli sgraziati, poichè vèdono la pena aggravarsi più su l'impaziente che su lo scellerato. Qual classificatore può scrutare i cuori, e segnar la cifra della malizia di ciascuno? Chi può dimostrare che un malvagio colto in furto non abbia ànimo più perverso, che un omicida per duello o per rissa? La spinta criminosa può forse<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|103}}</noinclude>
argomentarsi dalla fortùita misura del danno? Chi può dire che la recidiva non venga piuttosto da miseria e disperazione, e un primo delitto non venga da càlcolo di fredda malvagità? Chi può dire a quali altri delitti non possa condurre un'infame amicizia, annodata nella lunga coabitazione del càrcere? Ducpétiaux dimostra che col divìdere per sesso, per età, per delitti e per disciplina, si vèngono a stabilire all'incirca quaranta classi; ora, nelle prigioni secondarie non è tanto il nùmero dei posti; e le divisioni delle stanze non corrispóndono a codeste astrazioni. Perlochè nelle prigioni svìzzere un carcerato vien talora trattenuto nella classe dei buoni, sol perchè manca spazio in quella dei cattivi; e perciò la classificazione riesce amministrativamente impraticàbile, perchè vuole costruzioni più vaste che non porti il nùmero dei prigionieri. Chi ammette il principio della contaminazione e delle classi non può logicamente fermarsi, finchè colle sue suddivisioni non sia giunto a farne tante quante sono li individui, e non sia ricaduto nel principio segregante. Una sola eccezione è a farsi per quelle colpe che non pòrtano infamia perchè non suppóngono depravazione, come i delitti per mero eccesso d'iracondia, di gelosìa, d'onore, d'opinione, di setta, o d'altro qualsìasi sentimento che rattenuto entro il confine della moderazione possa chiamarsi onesto, e professarsi senza infamia, sicchè la spinta è piuttosto ''smoderata'' che criminosa. Ma ognuno vede che il rinchiùdere questi colpèvoli di ''mero eccesso'' nella stessa casa ove si punìscono le colpe che sono sempre infami anche nel mìnimo loro grado, è onorare l'ignominia per insultare all'onestà e corrómpere il senso morale dei pòpoli. Tanto nella custodia quanto nella pena, la legge non deve associare all'infamia di ''diritto'' quelli sui quali non pesi l'infamia di ''fatto''; e la repressione delle violenze deve operarsi in altri luoghi e sotto altra disciplina e altro nome.
La convivenza dei carcerati recò adunque la necessità di frenare la contaminazione delle classi per mezzo d'assoluto e continuo silenzio. E ne provenne il règime che si chiamò ''silenziario'', in cui la frequenza dei castighi è tale che in sette prigioni<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|104}}</noinclude>
silenziarie d'Inghilterra, nel corso d'un anno, se ne registràrono trentotto mila; e quasi un quarto dei castighi registrati in tutte le prigioni d'Inghilterra e Galles venne inflitto nel solo Silenziario di Wakefield, in cui non entrò la trentèsima parte dei prigionieri.<ref>{| cellspacing="0" cellpadding="8"
|-
| valign="top" |
'''Sola prigione di Wakefield'''
Numero dei prigionieri 3438<br>
» dei castighi 12445
| valign="top" |
'''Tutte le altre prigioni d'Inghilterra e Galles'''
Numero dei prigionieri 109495<br>
» dei castighi 54825
|}</ref>
In questa promiscuità, perpetuamente tentati dalla vicinanza, essi póngono tutta la scaltrezza a parlare senza mòvere le labbra, con sussurri, con occhiate, con cenni. Nelle prigioni d'Auburn si prescrive loro di fare molte operazioni con moto uniforme come soldati, e volger sempre la testa verso li aguzzini, e tener li occhi fissi sul lavoro; e se alcuno vien colto a girare uno sguardo o fare il mìnimo atto del viso, vien tosto percosso, e con quel nùmero di nervate e quella forza che ''piace'' all'aguzzino. Per l'addietro non si poteva ad una volta infliggere più di 39 nervate, se non presente l'ispettore; ma ciò non valeva; ed ora basta che si registri il mancamento e il nùmero delle battiture. Nella prigione di Sing-Sing in Amèrica li aguzzini non rèndono conti, nè tèngono registri; e si nàrrano istorie di donne incinte, battute a segno di morirne. Per poco che la brigata sia numerosa, le lagnanze e le dispute son tante, che il direttore di Coldbath-Fields non ne riceve meno di sessanta al giorno, alle quali è mestieri improvisare un qualsìasi provedimento. E dove un senso d'umanità e la pùblica riprovazione fècero vietare le continue percosse, il digiuno frequente, il negato passeggio, il càrcere tenebroso lògorano le forze del corpo; poichè a vita già mìsera poco si può tògliere senza grave danno. Tutte queste asprezze non sono proporzionate ai delitti, non sono fondate nel decreto del giùdice e nel precetto della legge, e infine non pòssono spìngersi oltre limite angusto e insufficiente.
Un sì largo arbitrio richiederebbe nei sovrastanti tal giustizia, e prudenza e misura, tale eguaglianza d'ànimo, tale vigilanza
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|105}}</noinclude>
indefessa, quali ben di rado si tròvano, nonchè in gente rozza, anche in magistrati di squisita educazione; e senza le quali la disciplina vacilla tra licenziosa indulgenza e feroce oppressione, e talora congiunge capricciosa i mali d'ambedùe. Ora chi può sperare tante e sì rare doti nelle grosse squadre di sovrastanti, che si vògliono alla disciplina d'un Silenziario? Nelle prigioni di Coldbath-Fields, a invigilare 900 detenuti si còntano 54 custodi; ma non bàstano; ed è mestieri prèndere fra i carcerati altri 218 caporali; laonde la turba sciagurata vien divisa a capriccio fra i due diseguali destini di soffrire e far soffrire. Al carcerato sovrasta il caporale, al caporale il custode; e poi si può dimandare col savio Bentham: ''quis custodiet ipsos custodes?'' Questa dimanda è a farsi principalmente nelle prigioni di remote provincie, ove la giustizia non è sotto l'occhio delle alte magistrature e alla luce salutare della pùblicità.
È antica osservazione che i più consumati furfanti, in mezzo a una turba stòlida e brutale, si móstrano sempre i più pronti a obedire, e i più destri e imperiosi a soprastare. E così il traviato s'avvezza al giogo del più malvagio, il quale lo prepara dòcile strumento a più grandiose scelleratezze. E perchè tutta la turpe disciplina non cada, è pur necessario ordinarvi un corpo di delatori; e così la sicurezza del luogo e la vita dei pòveri custodi in mezzo a quella feroce accozzaglia è raccomandata ad uòmini che il più atroce assassino guarda con disprezzo. Ma la cosa più immorale si è che i giudicandi, fra i quali moltìssimi sono li innocenti, non solo dèvono tollerare la presenza e la schifosa familiarità di quella feccia, non solo dèvono subire la superiorità di malandrini rivestiti quasi di magistratura; ma, per naturale effetto dell'odio e della malizia, avviene in mille modi che sovra i giudicandi, ossìa su la minorità che comprende li innocenti, cade di fatto una proporzione maggiore di castighi che non sui condannati.
Ora, chi può numerare le milliaia di soverchierìe e d'iniquità, che si fanno soffrire dall'astuto all'incàuto, dal feroce al dèbole, dall'assassino all'innocente? Chi può dire l'ammasso di rancori e vendette, che fermenta nel fondo di siffatto abisso,
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|106}}</noinclude>
quando non solo le passioni perverse, ma il senso della giustizia e la coscienza del diritto, che anche sotto la sferza della pena e del rimorso l'ànima più rea sempre conserva, riluttano ad ogni patimento che non provenga da legale decreto? Chi, sotto il flagello che atrocemente vèndica un cenno, uno sguardo, un sospiro, può sentir pentimento d'una colpa lontana, perduta tra le nebbie della memoria?—Mentre lo scaltro dòmina e gode, e il zòtico e l'impaziente pènano e frèmono, il moto continuo della moltitùdine affacendata, il rumore delle òpere, lo spettàcolo delle evoluzioni che in alcuni Silenziarii trattèngono i prigionieri più di due ore ogni giorno, la vista dei nuovi òspiti venuti a crèscere la sciagurata masnada, o dei recidivi che ritórnano in càrcere a festèvole fratellanza, la memoria di quelli che ad un tratto màncano, tradutti altrove, alla libertà o al patìbolo, la continua attenzione ai cenni e ai volti dei compagni, alli sguardi dei sovrastanti, al rumore delle percosse, alle minute règole, alle continue trasgressioni ora punite ferocemente ora trasandate con odiosa connivenza,—tutte queste cose fanno un vòrtice incessante di sensazioni, fra cui la mente del prigioniero va distratta e smarrita. Egli vìgila l'istante d'elùdere l'aguzzino, e sotto la sferza impara rabbiosamente ad èssere più àgile e astuto un'altra volta; e intanto non si rivolge mai sul tristo arcano della sua coscienza. E quando stanco s'ingrotta nella cella notturna, sia che soccumba alla fatica e al sonno, sia che vegli sotto il tormento delle sofferte percosse e tra il frèmito delle addensate percezioni e del risentimento instigato, non può mai raccòglier l'ànimo in un pensiero dabbene; non può sentire quell'effetto ìntimo e salutare, senza cui la pena è tardo e inùtile patimento. Il regno della nuda forza in un vasto Silenziario ricopre con un òrdine materiale e apparente un caos morale; dal cui spettàcolo la mente ritorna volontieri alla solinga cella, ove il colpèvole sta giorno e notte solo, col suo lavoro, col suo libro, co' suoi pensieri, contando i momenti che gli ricondurranno inanzi un volto umano, non ad apportargli minacce e violenze, nè a svegliare rancori e vendette, ma a refrigerare il febrile suo tedio, ad alleviargli il cruccio della coscienza, a rianimare<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|107}}</noinclude>
le speranze che gli rimàngono, per il tempo della vita, e al di là della vita.
La disciplina silenziaria, in mezzo a tanto affacendamento e tanta ansietà, e tanta asprezza e velocità di castighi, potrà forse sopprìmere la ''voce'', ma non mai la ''parola''; la quale, sgorgando invincìbile dall'ìntimo dell'umana natura, si traduce in suoni inarticolati e moti furtivi, che pòrtano in ràpido giro le più pericolose communicazioni, e strìngono sotto alla prova del dolore le indissolùbili leghe della malvagità. Molte volte le fila del delitto fùrono tese dal fondo d'un càrcere; o nel fondo del càrcere si riseppe un secreto che la giustizia indarno rintracciava alla luce del sole. Un solo determinato ribaldo basta a mèttere l'infezione e il fermento da un capo all'altro della più popolosa prigione; e non v'è caso in cui l'impotenza delle leggi umane si sveli più manifesta, perchè la natura riagisce con intensità e pertinacia pari alla compressione cui soggiace. Uòmini appena caduti entro la fossa del delitto, e tosto scoperti e condannati, uscìrono da breve prigionìa stretti in nodo clandestino con venti o trenta scellerati, e fatti eguali ad essi d'astuzia e d'ardimento; cosicchè l'impunità sarebbe stata men funesta per loro e per la società. Il nùmero stesso dei castighi prova impossìbile il rómpere codeste intelligenze; e palesa l'iniquità d'una disciplina, che mette a continua ed irresistìbile tentazione tante milliaia d'uòmini per gran parte innocenti, nella certezza di punirli inutilmente e senza compiere l'intento della sociale sicurezzá.
Il signor De Metz in una lèttera al Consiglio dipartimentale della Senna scrive: «Io lasciài la Francia gravemente preoccupato contro l'òrdine segregante, ma dopo che lo vidi in òpera, ebbi a mutare affatto il mio sentimento; ed è questa istituzione appunto che ora la mia coscienza mi spinge a promòvere. Questa disciplina andò sempre acquistando seguaci fra molti che prima èrano oppositori... Tutti quelli che nelli ùltimi sette anni visitàrono i Penitenziali d'Amèrica, dièdero preferenza a quelli di Filadelfia... Tale fu il corso dell'opinione nelli Stati-Uniti, che con rarìssima eccezione tutte le persone di-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|108}}</noinclude>
stinte móstrano lo stesso sentimento; e tra li officiali stessi del règime silenziario abbiamo visto i più caldi partigiani della segregazione; poichè, tra ''sette'' direttori di prigioni silenziarie, ''cinque'' mi manifestàrono quest'assoluto convincimento.» Lo stesso vien attestato anche dal dott. Julius. I più esperti conoscitori di queste materie, come Livingston, illustre legislatore della Luisiana, Ducpétiaux, ispettore delle prigioni bèlgiche, il dott. Julius sullodato; i signori Mondelet e Neilson; i signori De Tocqueville, De Beaumont, Blouet, Moreau-Cristophe, il dott. Holst, e altri molti partèggiano per l'assoluta separazione. Ma la testimonianza più solenne è quella dei Commissarii britànnici, i quali nella voluminosa serie dei rapporti annuali, che rècano inanzi al ministerio e al Parlamento, si vèdono da una modesta congettura procèdere a un grado di convinzione che ogni anno diviene più intenso, e più ragionato, e più ridondante di quell'esperienza che vanno faticosamente raccogliendo in ogni paese. Ogni anno essi òffrono con qualche novello miglioramento numerosi disegni di costruzioni segregative, cominciando da una prigione rurale capace di quattro prigionieri, fino ad un reclusorio di seicento. Essi studiàrono le proporzioni delle celle, delle finestre, delli usci, dei corridoi, la ventilazione, la diramazione dell'aria calda, il modo d'assicurare i serrami, di rèndere con intercapèdine le pareti impermeàbili al suono, di rèndere invisìbili fra loro i carcerati nelli officii del culto, nell'istruzione, nel passeggio. E coltivàrono talmente le convinzioni dei magistrati e dei pòpoli, che a quest'ora (1841) in Inghilterra si saranno già costrutte undicimila celle, e omài preparata per metà l'ammiràbile òpera del generale isolamento.
Essi studiàrono il principio morale di quella disciplina, e lo ridùssero a sèmplice e robusta unità. Tutte le prigioni sono rette da una sola mano, quella del ministro dell'interno, per mezzo d'appòsita magistratura, a fine di sopprìmere il conflitto delle opposte opinioni e delli interessi locali. Tutte le nuove costruzioni e i ristàuri collìmano allo stabilimento universale dell'òrdine segregante; tutti i regolamenti tèndono ad ammaestrarvi i direttori e i cappellani e li istruttori e i custodi, per-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|109}}</noinclude>
chè con graduale prudenza pòssano radicarlo in tutta la vastità del regno; le prigioni feminili in case separate, poste in governo di spettàbili matrone, e senza intervento d'uòmini nell'interna disciplina; l'isolamento inteso a prevenire ogni communicazione e conoscenza; promossa l'istruzione religiosa, elementare e industriale d'ogni carcerato; rimossa ogni violenza, ogni asprezza, ogni insulto; promossi li àbiti tranquilli e l'amore alla fatica; abolite le corruttrici taverne tenute dai carcerieri; vitto salubre, austero, nessuna ghiottonerìa; nessun peculio, nessun lucro, nessuna lusinga di remissione; e però nessuna simulazione, nessun raggiro, nessun contradittòrio intreccio di ricompense e castighi, di percosse e giochi, di digiuno e intemperanza, di silenzio e colloquio, d'isolamento e promiscuità, come nei Penitenziali di Ginevra e Losanna, ove la disciplina mette fra i ''buoni'' l'assassino che fa il bacchettone, e fra i ''cattivi'' il disertore impaziente. La prigionìa strettamente separativa, senz'estrania miscela, si riduce a pura e nuda e concentrata pena; e senza spèndere tempo e forze in opposti andirivieni, porta su l'ànimo tutta quella più profonda impressione ch'è concesso a forza umana di conseguire.
Questa rìgida segregazione, più ancora che ai condannati, è giusta e ùtile e pròvida ai giudicandi, che la legge o deve assegnare alla pena, o rèndere all'onore e alla libertà puri come li trovò, non allacciati da turpi conoscenze, non avviliti e irritati da illegìttimi e brutali castighi, non macerati dalle tènebre e dal digiuno, anzi placati colla legge, e riconciliati quanto si può con una sventura, che nelle condizioni necessarie della società deve pur cadere su molti. Se l'esperienza dei sècoli dimostrò non èsservi mortale così potente e fortunato, nemmen tra quelli che s'assìsero sui troni più splèndidi della terra, che abbia potuto esser certo di morire senza aver gustato l'amara vita del càrcere: è interesse commune di ''tutti'' d'allontanare dalla dimora dell'innocente sventurato ogni contaminazione, ogni insulto, ogni apparenza che vùlneri la sua illibatezza e dignità. Sui giudicandi la legge ha il solo diritto di sicura custodia; e perciò non deve tògliere loro se non la libertà di fugire, non le delicatezze del vitto e l'uso libero del tempo<noinclude></noinclude>
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e lo studio ed ogni altro onesto sollievo, e quando le cautele strettamente necessarie alla scoperta del vero non lo viètino, anche il colloquio dei congiunti e delli amici. Nell'isolamento generale dei condannati si potrà senza parzialità rèndere men solitaria la vita anche di quelli la cui condanna proviene da errore o debolezza o violenza, senza che il più rìgido sguardo vi scorga vestìgio d'infamia. E qui chiara appare la probabilità, che lo stabilimento universale del règime separativo innovi col corso del tempo la misura e la proporzione delle pene, e muti da capo a fondo la ragione criminale; poichè dalle grandi esperienze scaturìscono le grandi verità.
I magistrati che facèndosi a scrìvere di questo spinoso argomento, s'internàrono nei particolari della pràtica, notàrono che la riforma delle costruzioni carcerarie non richiede l'enorme spesa che da molti si crede; poichè, lasciata la superflua pompa esterna del gran modello di Filadelfia, ogni riguardo di sicurezza e commodità può raggiùngersi con una somma non maggiore di 500 franchi per cella. Infatti le celle sono bensì più grandi, e allestite con qualche maggior cura che nei Silenziarii; ma non si hanno le spese di vasti lavoratorii e infermerìe e scale e passatoi tanto più spaziosi, quanto è più necessario dominar colla forza e coll'occhio la folla; e non è necessario mèttere in tutte le parti una solidità di costruzione che, per imporre a quei duri ànimi, deve sovrabondare al bisogno. La plàcida severità della disciplina segregativa rende impossìbile lo scoppio d'un'irritazione subitànea; e quando ciò avvenisse, non v'è intorno una massa di ribaldi irritati, fra cui l'incendio sedizioso si propaghi in un istante, e metta in forse la vita dei custodi, e renda insufficiente qualsìasi materiale solidità. Una parte della spesa delle nuove prigioni può supplirsi colla vèndita delle antiche, che ingómbrano e contrìstano li spazii più interni e costosi delle ampliate città, e màncano perlopiù di ventilazione, sicchè alcune hanno necessità di continui suffumigi. Un'altra parte viene a compensarsi dalla minor durata delle condanne, che nel più dei casi pòssono sperarsi ridutte a un terzo: un'altra, dal diminuito nùmero delle recidive, ossia di tutte le condanne di più lunga durata; poichè sono pochi<noinclude></noinclude>
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che còrrano di primo slancio ai grandi misfatti, senza èssersi agguerriti alla ripetuta scóla della prigione; una parte finalmente, dalla maggior difficoltà che avranno i grandi malfattori di combinare vasti concerti di delitto e d'impunità, per mezzo delle collegànze che pòssono formarsi in numeroso consorzio, e che liberati e recidivi propàgano da prigione a prigione, e talora da Stato a Stato. E per ùltimo, se in questa guerra della società coi malfattori non si potesse conseguire maggior sicurtà senza maggior sacrificio di denaro, chi non troverebbe giusto ogni più generoso dispendio? Si tratta di protèggere da contaminazione e perdizione molte milliaia d'infelici; si tratta di protèggere tutte le vite, e tutte le cose che rèndono cara la vita. Le somme furate o in altro malvagio modo estorte, nella sola città di Londra, si fanno ascèndere a 25 milioni di franchi ogni anno. Ora questa somma, una sola volta spesa, basterebbe a riformare dalle fondamenta tutte le prigioni del più vasto regno.
Un altro risparmio giornaliero e perpetuo si ottiene colla segregazione, poichè previene tutti quei feroci risentimenti e quelle clandestine intelligenze, dalle quali divàmpano le sollevazioni generali dei carcerati, frequentìssime nelle galere di Francia. Laonde pochi ed inermi custodi bàstano ad un nùmero di prigionieri, che governati in altro modo richiederèbbero numeroso satellizio e grande apparato militare. Cerfberr osservò che a Roma, per custodire nel lavoro pùblico 15 galeotti si occùpano 6 guardie. In altre prigioni si còntano da cinquanta a sessanta custodi, oltre al corpo di guardia militare, mentre per l'istruzione di quattrocento o cinquecento carcerati si ha un sol cappellano. Anzi in molte prigioni delli Stati-Uniti non v'è istruttore; in alcune soccorre l'òpera caritatèvole dei cittadini; a Boston li allievi della scóla teològica ammonìscono volontariamente i prigionieri; fruttuoso tirocinio che deve rènderli ben capaci a dar consiglio nelle perplessità della vita. In una prigione separativa, costrutta a pianta stellare o a croce greca, attorniata da spazio sgombro con recinto continuo, e facilmente invigilata dall'osservatorio centrale, si potrèbbe invertire la proporzione consueta dei custodi alli istruttori, e colla mercede<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|112}}</noinclude>
d'una forza divenuta inùtile accréscere il nùmero dei cappellani e maestri; nei nostri paesi la mercede di tre custodi corrisponde a quella di due cappellani. Perlochè si potrèbbe rèndere maggiore il nùmero delli istruttori e più decorosa la loro provisione; e far sì che l'istruzione nelle singole celle o nelli stalli separati dell'oratorio, aggiunte le visite dei mèdici e direttori, e talora anche dei congiunti e di qualche altra onesta persona, porgèssero ai solitarii colpèvoli quel sollievo che bastasse. A Parigi, fin dal 1814, Bonneau tentò governare le carcerate per mezzo d'una congregazione di pie signore; ma Parent-Duchâtelet racconta che in breve tempo «ces dames ne furent plus maîtresses de la population.... Il s'établit un tel relâchement dans la discipline, que les filles jouaient tous les jours la comédie dans les salles, et y chantaient tout ce qu'elles voulaient, et cela en présence des religieuses. Il fallut les remercier, dix mois après leur entrée, et se hâter de rétablir l'ordre de choses qui existait auparavant. On reconnut alors que, pendant leur courte gestion, les dépenses de la lingerie et de la pharmacie avaient presque doublé.» Era questo un èsito da prevedersi; l'avvicinar troppo li estremi del vizio più abietto e della più difficile spiritualità è veramente dimandar troppo; la legge deve appagarsi di più imitàbili modelli e di virtù meno squisite; nè i pacìfici cittadini pòssono pretèndere che i ladri divèngano più virtuosi di loro; nè la ragione di Stato può lasciare la parte più feroce e ignorante della plebe a disposizione di qualsìasi corpo di privati, l'interesse e il parere dei quali in tempi difficili non è sempre quello dello Stato.
Un'instituzione di men dubia bontà si è quella dei ''patroni dei liberati'', ossìa di savie persone d'ogni sesso e d'ogni òrdine civile, che prèndono in assistenza l'uno o l'altro dei carcerati all'uscir di prigione, e gli procùrano lavoro e collocamento, sicchè non debba farsi recidivo per miseria e per abbandono. E se lo vèdono vòlgersi di nuovo a vita oziosa e vagabonda, rassègnano la loro tutela nelle mani dell'autorità, la quale riprende la correzione forzosa, senza aspettare che il disòrdine abbia ri-<noinclude></noinclude>
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generato il delitto. Con ciò si alleggerisce ai magistrati il peso d'una vigilanza, che compromette il liberato senza recargli assistenza veruna, e senza assicurare da nuove offese la pùblica pace. È una instituzione di tal tenore, che si può propagarla senza contrariare lo spìrito dei tempi, e senza che l'òpera della pietà sembri, come spesso avviene, dettata da spìrito d'ambiziosa contradizione.
Li scrittori di scienza carceraria attribuìscono somma importanza al modo con cui si trasferìscono da càrcere a càrcere i prigionieri, e màssime i giudicandi, fra i quali è grandìssima la proporzione delli innocenti. «In queste traslazioni, spesso assai lunghe (dice l'ispettor generale Ducpétiaux), l'arrestato perde ogni pudore; aggregato sovente con malvagi che lo ànimano a rispóndere all'ignominia coll'impudenza, oggetto ai passaggieri di curiosità, facendo stazione ogni notte in ricòvero popolato d'ogni feccia di malfattori, costretto a pagare il ''ben venuto'', e stimolato a vèndere perciò le poche cose che ha seco, svergognato e agguerrito contro la vergogna, al tèrmine del suo viaggio è già nell'abbrutimento.» Ma questo è un quadro scolorito a paragone di quello che li ispettori britànnici Crawford e Witworth Russell fècero nel loro rapporto al ministro dell'interno nel 1837. «Un arrestato, nove volte sopra dieci, vien condutto ad una stazione, ove può venir rinchiuso con ubriachi, borsaiuoli ed assassini, in compagnìa dei quali passa la notte e anche la domènica, se fu preso nella notte che la precede. Nel venir condutto all'officio superiore, attraversa le pùbliche strade, per trovarsi poscia a mazzo coi primi furfanti di Londra, coi quali ha il vantaggio di far conoscenza personale. Se lo si rimanda per nuovo esame, o lo si dichiara accusato, vien trasferito alla prigione in uno delli appòsiti carriaggi; e ve ne ha tre in continuo movimento. Sono lunghi piedi 8 1/3, larghi 4 5/12, alti 5 1/2, e capaci di venti prigionieri, ma talora ne ricèvono anche trenta. Così stipati ''uòmini e donne'', alcuni sono costretti a stare in piedi, ''le donne'' sedute spesso su le ginocchia delli uòmini, come venne attestato da molti. D'estate è intolle-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|114}}</noinclude>
ràbile il caldo e il tanfo; e molte volte, all'arrivo del carriaggio, vi si trovàrono donne svenute. Al di dentro nessuna persona d'officio; quindi scene di brutale indecenza. Noi medèsimi abbiamo visto uscir dal carriaggio gente scapestrata d'ambo i sessi, ridutta quasi a nudità. Se il trasporto è di sera, entro il carriaggio non v'è lume. Prigionieri bestialmente ubriachi, rognosi, lendinosi, puzzolenti, l'assassino feroce, lo sfacciato borsaiuolo, la più schifosa meretrice sono affollati nel più angusto spazio; e fra loro sono sovente persone civili accusate di lieve fallo, cameriere d'oneste famiglie, garzoni discoli, ed altri che non sono senza educazione e qualche relazione rispettàbile.... La guardiana delle prigioni di Clerkenwell ci attestò con dolore, quale spavento faccia ad una donna di modi decenti il trasporto nei carriaggi. Noi medèsimi abbiamo visto una cameriera arretrarsi inorridita alle facce di furfanti e prostitute con cui veniva cacciata; e possiamo dire che non ci avvenne mai di vedere più trista cosa... Talora accade che un prigioniero si rimandi tre, quattro ed anche cinque volte; ed ogni rinvìo porta naturalmente due viaggi. E ricordiamo che in tutto quel tempo la persona è innocente al cospetto della legge, e ''lo è spesso veramente''.... Non ha molto che due oneste cameriere vènnero condutte e ricondutte attraverso alle pùbliche strade con varie bande di notorii ribaldi d'ambo i sessi. — Noi dimandiamo: qual riparazione può darsi dell'insulto fatto ai sentimenti, all'onore, al costume di quelle pòvere donne?» —
I Francesi introdùssero fino dal 1836 una riforma assài giudiziosa, cioè vetture o vaggoni, suddivisi in due file di cellette d'un solo posto, nelle quali entra dall'alto la luce e l'aria, e il prigioniero siede rivolto verso i cavalli, stendendo le gambe sotto il sedile della cella anteriore; l'ingresso è in una passatoia interna, nella quale sta una guardia. Con questo modo i condannati alle galere (''bagnes'') vanno in poche ore per le poste da Parigi ai porti marìttimi di Brest, Rochefort e Tolone, nei quali circa settemila malfattori si tèngono in quel dispendioso gènere di prigionìa.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||I. DELLE CÀRCERI|115}}</noinclude>
Le rimostranze dei commissarii britànnici al ministero, rinovate nel rapporto del 1838, e accompagnate da un progetto di vetture cellari, vènnero esaudite; il che fu la più bella ricompensa a quei zelanti scrittori. E nel loro rapporto del 1839 dicèvano che, dietro la proposta loro, si èrano fatti quattro vaggoni da dòdici celle, e in nove mesi avèvano servito al trasporto di ventisèi mila arrestati, i quali in generale ne manifestàvano somma gratitùdine. Nel riferire le quali cose i commissarii rinovàvano l'istanza, che i processi di minor momento si facèssero, per quanto era possìbile, a piede lìbero, sotto sufficiente sicurtà; poichè «una carcerazione è sempre un gran male per il costume e l'onoratezza delli arrestati; e la vita del càrcere ha un'inevitàbile tendenza a degradar l'ànimo, e diminuir quel ritegno che il lontano timore del càrcere inspira ai traviati.» Ducpétiaux porta opinione che i prigionieri non si dèbbano condur per le strade se non di notte. E infatti non si può dire se in sìmili casi fàcciano più discrèdito alla legge quelli arrestati, colpèvoli o innocenti, che móstrano impudenza; o quelli che, coprèndosi il volto, e cercando salvare un avanzo d'erubescenza, móstrano d'avere ancora quel senso d'onore, alla cui conservazione le leggi dovrèbbero vegliare, perchè màssimo freno alla pùblica depravazione, e màssima difesa alla commune sicurezza.
Il sommo rimedio al male è l'istruzione, compartita, se non altro, nel càrcere; poichè, meglio tardi che mai. È pregiudizio vulgare che la popolazione delle càrceri è una genìa sottile e intelligente. Tranne i pochi delinquenti che appartèngono alle classi educate, essa ha bensì un'astuzia grossolana e animale; ma, nata e cresciuta nella miseria, nell'incuria, nell'abbandono, giace per lo più in assoluta ignoranza. Il detto delli stòici che ''tutti i malvagi sono sciocchi'', vien dimostrato vero dai registri di tutte le prigioni. In quella di Sing-Sing, sopra 842 prigionieri, 50 soli avèvano qualche tintura d'istruzione elementare, cioè 1 sopra 17. A Auburn, ''due terzi'' dei carcerati si trovàrono òrfani o abbandonati prima del ventunèsimo anno d'età, e li altri quasi tutti avèvano parenti notoriamente<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|116}}</noinclude>
viziosi. Ciò sia di risposta a quei maligni o stolti che attribuìscono ai libri e alla crescente cultura l'infezione criminale. Ma l'istruzione data nel càrcere giunge troppo fuor di tempo. Bisogna che la società proveda prima, e supplisca nei fanciulli miseràbili all'impotenza o incuria o assenza dei genitori; e con li asili delli infanti, e i ricòveri delli òrfani e abbandonati, e le scóle delli artigiani, tolga l'età innocente alla vorace depravazione. Quei fanciulli che vediamo con fronte pura e serena avviarsi nei nostri asili a mansueta industria, se venìssero lasciati a rotolarsi nel fango delle strade e nei nidi dell'abietta prostituzione, sono appunto quelli che cresciuti di fierezza e brutalità andrèbbero ad arrolarsi nelle prigioni, alla scóla della rapina e del coltello. La pròvida cura che la società si prende di loro, è chiara testimonianza ai progressi della pùblica ragione.
Ma quando ciò non sìasi fatto, o sìasi fatto con soverchia strettezza, quando sìasi lasciato tempo che la rozzezza divenisse ferocia e depravazione, supplisca al primo fallo l'austera scóla della cella solitaria, e non si aggiunga a propensioni perverse il tirocinio d'un'infame promiscuità.
La riforma delle prigioni è novella ancora; i benèfici ragionatori dello scorso sècolo XVIII, tasteggiando e tentonando, ne scopèrsero la prima ragione: il sècolo nostro, quando dai furori della guerra si rivolse sopra sè stesso, trovò la via tutta spinosa di dubii; i pensatori, che precórrono alle nazioni, appena comìnciano a veder chiaro lume fra tante tènebre. La maggior parte delle prigioni d'Europa e d'Amèrica attende ancora la gran riforma, a cui si richiede tempo, pensieri e tesori. E intanto pòssono riguardarsi come sciagurate scóle, nelle quali in breve altri millioni d'infelici, preparati da inculta e ignorante puerizia, attingeranno quella scellerata scienza, a cui la società destina più scóle e più scolari: la scienza del delitto. Alla nostra generazione si riserbava l'impresa di chiùdere questo bàratro di pravità, e demolire la scóla del càrcere promiscuo, e rómpere quell'orrìbile tradizione, la quale scendendo d'età in età collega i malvagi che insìdiano le nostre vite, con quelli che perìrono sul primo patìbolo.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||117}}</noinclude>
{{Centrato|'''II.'''}}
{{Centrato|'''DELLA DEPORTAZIONE'''}}
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Sarebbe, al dire di molti, necessaria providenza il cacciare in qualche isola deserta tutti quei malviventi, che in onta alla legge tenendo minacciosa presenza nelle romite campagne non solo ma nel cuore delle città, strìngono quasi con perenne assedio il consorzio civile.
Questo vulgare e natural pensiero si offerse alla mente dei legislatori inglesi, appena che le colonie americane pàrvero capaci di ricèvere quel tributo di malvagi che poteva inviar loro la popolazione, assai scarsa allora, della madre patria. Ma indi a pochi anni cominciò Franklin a levare giusta lagnanza, che una parte dei dominj d'uno stesso prìncipe dovesse, a modo quasi di sterquilinio sociale, accògliere le immondizie del rimanente. Egli disse che se i magistrati britànnici avèvano diritto di mandare all'Amèrica i loro sicarii, l'Amèrica aveva pari diritto di mandare all'Europa i suoi serpenti a sonagli. A sì virili rimostranze seguì poi la ribellione delle colonie (1775); e quella via di deportazione rimase chiusa per sempre.
Due strade allora s'offèrsero per aprire sfogo alla feccia che s'accumulava in misura della crescente popolazione. — La prima, e più sicura, era la riforma delle prigioni in patria, già implorata in parlamento da Howard (1774), e intrapresa (1775)
{{x-smaller|''Nota.'' Pubblicato nel volume V del ''Politecnico'', l'anno 1842, ad esame d'un discorso di Sir William Molesworth; Londra; Hooper, 1840.}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|118}}</noinclude>
nel càrcere di Horsham, con segregazione cellulare dei ''malfattori'', su l'esempio dato prima in Milano (1766), e quindi in Fiandra (1772). — La seconda era di trovare in qualche parte ancora più derelitta del globo un'altra Amèrica, ove nè bellicosi indìgeni, nè colonie ragionatrici e sdegnose potèssero turbare il solitario regno della pena.
I finanzieri, che mìrano sempre al più pronto e precario disimpegno, vènnero adescati da una proposta che li avrebbe sciolti dalla dispendiosa necessità di ricostruire tutte le càrceri. E all'universale pareva miràbile anco l'idèa d'adoperare quelle braccia perdute, a fondare un nuovo imperio alla nazione. La poesìa che Rousseau aveva pur allora sparsa su le orìgini della società (1755-1762), faceva imaginare che il solo contatto di quelle verginali selve dovesse rifóndere a infantile purità le ànime depravate da una fattizia socievolezza. Le menti, invaghite allora dalle navigazioni di Cook (1768-1786), cercàvano volontieri in un mondo novello con che riparare alle calamità dell'antico. Il giùdice invecchiato nel prodigare il càrcere e le battiture e il capestro e la scure, stanco delli inefficaci rigori e della spregiata indulgenza, vedendo la progenie de' malvagi moltiplicarsi nel fondo delle càrceri, e per arcane càuse ripullulare d'ogni parte come aque di terra palustre, amava pensare che al di là di tutti i mari vi fòssero terre vaste più dell'Europa, ove si potesse agiatamente scaricar la tabe di parecchie generazioni. E dalla sterminata distanza e dalla rarità dei commerci, sperò dòversi rèndere impossìbile il ritorno dei relegati, che in onta alle leggi sì spesso ripatriàvano dalle colonie poste solo al di là dell'Atlàntico. Nel 1787 la grand'òpera verso la quale convergèvano tante disparate persuasioni, venne adunque a compimento. Si fondò tra li applàusi dell'Europa la colonia penale di Baja Botànica, sul continente dell'Australia, sotto cielo assai temperato (35.° lat. m.); e le si assegnàrono vasti confini, a superare in ampiezza il regno d'Inghilterra. Si fondò nelli anni seguenti (1804-1817) altra colonia penale nella vicina Diemenia, ch'è grande più della Sicilia. Un'altra finalmente se ne fondò nell'ìsola Nòrfolk, che giace sola in mare, mille miglia incirca verso levante, ma sotto latitùdine ancora più mite (29°).<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||II. DELLA DEPORTAZIONE|119}}</noinclude>
Quelle tre colonie in mezzo sècolo ricevèttero più di ''centomila'' condannati. Così dalli Inglesi si compiva quel voto che più o meno vanamente si esprimeva presso altri pòpoli.
Viveva a quei tempi in Inghilterra un pensatore, che non aveva riguardo a contradire publicamente la sua nazione in tutto ciò che gli sembrasse uscir dalle vie della ragione più severa. Si chiamava Bentham; e viveva tanto men considerato, quanto più per sapienza civile si divideva dalla commune di coloro, i cui pensieri sògliono dettar le leggi alle nazioni. Egli vide tosto che alla deportazione mancava la prima condizione della pena, l'''esemplarità''. La scena penale, scriveva egli, si rappresenta in un altro mondo, nel luogo più lontano dalla vista di coloro a cui deve pòrgere esempio. Il poeta Racine, che ben conosceva le leggi dell'imaginazione popolare, aveva già detto che per il pòpolo tanto fa la distanza di mille miglia quanto quella di mille anni. Ciò che rende efficace la pena è quella parte sola di dolore ch'è manifesta. Ora, il soggiorno di più mesi nelle galere (''pontoni, hulks''), in aspettazione che si aduni l'intero càrico d'una nave di malfattori: i disagi d'una lunga navigazione, durante la quale un piccolo equipaggio deve tenere alle strette una numerosa ciurmaglia: la facilità di contagi divoratori: le pericolose tempeste: le malattìe d'un cielo insòlito: le penurie d'una terra selvaggia, ove il novello agricultore, non potendo improvisare le messi, può pel ritardo d'una nave di vittuaglie soggiacere a irreparabil fame: sono tutti gravi mali, ma incerti e malnoti. Il fiume dell'oblìo scorre fra i due mondi. Non la centèsima, non la millèsima parte della pena ferisce le menti d'una plebe che non legge e non pensa, e conosce solo ciò che vede. Che anzi, a gente infelice e disperata la deportazione si annuncia con un contorno di speranze e d'illusioni. Sarìa d'uopo conòscere ben poco la gioventù, e sopratutto la gioventù britànnica, per non vedere che un viaggio venturoso a un nuovo mondo, fra molti compagni, e nell'indefinita aspettativa di ricominciar da capo la vita, ben altramente che atterrire dal delitto, può allettare ad abbracciarlo. — Di due garzoni condannati per furto, il più giòvine diede in dirotto pianto; ma l'altro gli disse ridendo: imbecille, come puoi piàngere, perchè vògliono farti fare a loro spese un gran viaggio?<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|120}}</noinclude>
Proseguiva Bentham, notando che la deportazione non conduce all'''emenda'' dei colpèvoli. Destinati all'agricultura e alla pastorizia essi vanno colà dispersi in abituri appartati, ov'è impossìbile invigilarli, e intercettare le scellerate loro leghe, e frenare l'ebriosità, il mal costume, il gioco, l'inerzia, il disprezzo dell'òrdine e dell'onore. Poco giòvano le vìsite degli ispettori, dacchè una vasta complicità li precorre coll'annuncio del loro arrivo, e dà con giùbilo il segnale della partenza. Già le prime notizie, che l'Europa aveva ricevuto dalla malnata colonia, ben dimostràvano che l'istoria di quei luoghi era un calendario di colpe e di castighi. Continua la cospirazione per ingannare: chi non era volpe era lupo; le poche donne, condutte dal delitto fra quella turba, le madri elette del futuro regno, divenìvano stranamente sfrenate e perverse; continue le violenze e le depredazioni; continuo il furor del gioco e della carnalità; continui li incentivi al foco e al sangue: orrende le atrocità contro la sparsa e imbelle stirpe dei negri indìgeni, la quale periva miseramente, o al contatto di tanta scelleratezza diveniva ognor più vendicativa e feroce. Quanto più lungo era colà il soggiorno d'un relegato, tanto più cresceva d'audacia e depravazione; quelli stessi che nei primi cinque anni, quando èrano ancora sotto il vìncolo della pena, si mostràvano sommessi e laboriosi, giunti al tèrmine della cattività loro, e resi lìberi agricultori, èrano divenuti temerarj e turbulenti; e mettèvano a dure angustie i magistrati, incitando al male quelli ch'èrano ancora servi della pena, tenendo mano ai loro furti, ricoveràndoli fugitivi, protegèndoli con testimonianze mendaci e con raggiri. Insuperàbili li ostàcoli che la legge incontrava fra un pòpolo tutto malvagio; inefficaci le ammonizioni religiose, e fugite a tutta possa, o udite per forza e con brutta simulazione; la chiesa divenuta il convegno di sinistre intelligenze, e infine incendiata per diporto. Tutto il satellizio per timore o per seduzione corrotto e connivente; le communicazioni, indarno intralciate con registri e passaporti, si esercitàvano liberamente sotto li occhi del magistrato; impossìbile quasi il cògliere i malfattori in flagrante delitto, perchè universale il tàcito patto di non far testimonianza contro chicchessìa. Quindi nell'anno 1796, non appena i primi deportati ebbero<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||II. DELLA DEPORTAZIONE|121}}</noinclude>
libero soggiorno, rimàsero impuni per negata testimonianza, in così scarso pòpolo, cinque omicidii. Il furore delle bevande inebrianti diffuso al pari nei custoditi e nei custodi; e spinto a tale, che alcuni vendèvano sul campo tutto il ricolto, per avere il denaro con cui abbandonarsi a una pronta ubriachezza. Impossìbile l'impedire nei dispersi casali, o lungo le sterminate marine d'un mondo ancora vuoto, la distillazione o il contrabando dei liquori vietati. — Dunque, per l'emenda dei traviati nessun frutto, nessuna speranza.
Restava con ciò delusa un'altra doverosa mira d'una buona legge penale, quella d'impedire la ''recidiva'' del colpèvole. Si otteneva solo ch'egli commettesse i nuovi suoi delitti, non più in quel luogo che si chiamava Inghilterra, ma in quell'altro che si chiamava Nuova Galles. Ecco tutto; ma il delitto non cessava perciò d'èssere un male; e il fine della pena era tradito. Che il cittadino di Londra dovesse aver caro che quei nuovi delitti si commettèssero piuttosto all'altro capo del mondo che in casa sua, bene stava; ma il legislatore punisce per impedire il delitto, non per mutarlo di luogo.
Nè, come èrasi creduto, la distanza maggiore impediva il ritorno dei relegati; poichè nel 1796 già se ne contàvano ottanta ripatriati senza licenza, e settantasei fugitivi. Queste evasioni dovevano moltiplicarsi col crèscere della colonia e del suo commercio; nè vi si richiedèvano grosse navi; poichè uno stuolo d'uòmini deliberati s'era già più d'una volta avventurato in un legnetto da pesca sul vasto occèano, a raggiùngere qualche ignota riva; e gran calamità sarebbe, se i pròfughi annidàndosi in quel labirinto d'isolette, fondàssero nell'Oceania una nuova Algeri.
Oltre a ciò la legge non poteva col lavoro fatto nelle colonie procacciare qualsìasi risarcimento ai danni che il delitto potesse avere apportato in Europa.
Finalmente la pena coloniale, sconvenèvole per sè, non offriva nemmeno il triviale vantaggio d'un risparmio. Bisognava infatti aggiùngere alle spese ch'èrano necessarie in qualsìasi luogo, anche quella di trasportare i condannati a dodicimila miglia di distanza; e la spesa d'un apparato governativo e d'un presidio
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|122}}</noinclude>
militare; e il maggior costo di tutte le cose che dovèvansi recare in quella solitùdine dalla remota Europa; e infine le pèrdite di lavoro pel disperso vìvere dei relegati, per l'ozio loro e i vizj e i delitti. Perlochè se il finanziere considerava una ciurma di condannati come una squadra di lavoratori, ognuno ben poteva colla penna in mano calcolare con quale strana aritmètica si amministràssero li interessi dello Stato.
Quando il legislatore a un grado di delitto decreta una maniera e misura di pena, egli la giùdica sufficiente; la vuole quale ella è; non altra più mite o più severa. Se il suo decreto debb'èssere frustrato per qualsìasi aggiunta o diminuzione da lui non prevista nè prevoluta, la sua legge è infranta. Ora la deportazione, che nella mente del legislatore è pena temporaria e limitata per lo più dai sette anni ai quattòrdici, diviene, per fatto non suo, bene spesso una pena capitale; e questa tremenda aggravazione cade con iniqua disparità piuttosto sui più gràcili per temperamento, i più dèboli per sesso e per età, i più sensitivi, e più pentiti e addolorati. Già in men d'otto anni (1787-1795), sopra 5196 deportati, più d'un dècimo (522), era perito nel passaggio. Se su le navi si concede lìbero moto ai condannati, si mette in forse la sicurezza; se si tèngono reclusi, si distrugge la loro salute; uno solo può portar dalle galere o dalli ospitali un contagio che divori tutta la trista comitiva. Le vesti d'un prigioniero, infette di tifo carcerario, avèvano a bordo d'una sola nave recato la morte a un centinajo d'infelici, che pur la legge non aveva condannati a morte. Quali regolamenti pòssono assicurare di quelli uòmini duri e cùpidi che si assùmono di condurre codesti trasporti? le provisioni saranno sufficienti? non saranno insalubri? i moribondi saranno appartati dai sani? la morte non penetrerà colle sue più orrìbili forme in quelle anguste prigioni di legno, che dèvono galleggiare sì a lungo sotto latitùdini tòrride, percórrere mezzo il giro del globo? Sa il legislatore ciò ch'egli fa, quando coll'apparato di distinzioni minute e di misure precise nùmera a ciascuno i giorni d'una pena, che poi nell'esecuzione non dipende da lui? d'una pena che soggiace a infiniti casi? che appena pronunciata può cangiar natura, e divenire affatto un'altra da quella<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||II. DELLA DEPORTAZIONE|123}}</noinclude>
che fu nella sua mente? La giustizia, che infliggendo alli uòmini il dolore, intende librarlo su la bilancia, non divien ella una spensierata lotterìa? — «Io ti condanno, sentenzia il giùdice, io ti condanno; ma non so a qual pena; — forse alla burrasca e al naufragio; — forse al tifo; — forse alla fame; — forse ai pesci e alle bestie feroci; — forse ad èssere divorato dai canìbali; — forse, al contrario, a divenire in altra terra un facultoso signore; — va, tenta la tua fortuna; muori o pròspera; soffri o godi: la nave che ti porta, mi tolga l'aspetto del tuo bene e del tuo male»!
Nè si dica che questo transitorio disòrdine prepari una colonia fortunata, i cui pòsteri saranno migliori, nè che l'''utilità politica'' compensi la improvidenza penale. Non è così. Di tutti i modi che si potèvano elèggere per fondar colonie, il meno opportuno al fine, il più dispendioso nei mezzi, era quello di fondarle con uòmini avviliti e depravati. Se v'è cosa al mondo che richieda perseveranza, industria, previdenza, òrdine, sobrietà, ella è la situazione d'un pugno d'uòmini gettati lungi da ogni gente civile, sottoposti ad ogni privazione, costretti a crear tutto colle loro mani e coi loro pensieri, fra selvaggi giustamente insospettiti d'un'invasione che minaccia di rapir loro la terra che li alimenta. Uòmini disperati e corrotti, pieni di tutte le passioni che basterèbbero a distrùggere la meglio ordinata cittadinanza, non hanno quelle doti che pòssono far pròspera una società nascente, posta a fronte d'una rude e indòmita natura. Si studii l'istoria delle colonie che hanno prosperato; e si rinverrà che la forza loro fu in quei pacìfici e caritatèvoli quàcheri, in quelli èsuli religiosi che cercàvano nelle solitùdini la tranquilla adorazione del loro Dio, in quei pòveri e onesti agricultori che si rassegnàvano a viver di poco, fecondando con assidui sudori la terra. Ma le turbe dei flibustieri che colle spoglie delle nazioni sembràvano dover fondare poderosi Stati, fùrono divorate dai vizj, e appena nell'istoria lasciàrono vestigio d'un'esistenza esecrata. Era dunque mestieri allettare alle rive della nuova colonia buoni agricultori, esperti artèfici, costumate famiglie, e protèggerle dalli scapestrati che potrèbbero recar fra loro i germi d'una perenne pravità.<noinclude></noinclude>
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Così ragionava il solitario sapiente su la fine dello scorso sècolo; e raccomandava un suo modello di prigione cellare, nella quale però èrasi attenuto all'opinione del suo illustre amico Howard, e non si era spinto fino all'assoluta segregazione ''individuale''. Ma li uòmini di Stato avèvano già scelta un'altra via; e vòllero persìstervi superbamente, aggiungendo colonia a colonia. I sofisti a forza di sottigliezze provàrono che i principj di Bentham non èrano abbastanza sublimi, e che non era profondo pensatore quegli il quale cominciava le òpere sue con queste triviali sentenze: ''Il bene pùblico debb'èssere il fine del legislatore.'' — ''Il fine delle leggi, quando sono ciò che dèbbono èssere, è di produrre la maggior possìbile felicità del màssimo nùmero d'uòmini''<ref>V. Opere di Bentham redatte da Dumont; ''Principj di legislazione'', capo primo, linea prima; ''Trattato delle prove giudiziarie'', capo primo, linea prima.</ref>. E mentre andàvano rintracciando nelle loro nebbie il punto metafìsico su cui costruire più sublimi dottrine, il virtuoso vecchio moriva; moriva quasi centenario (1832), fra l'oblìo dei legislatori e dei pòpoli! Intanto il tempo accumulava e ingigantiva i fatti; e la tarda esperienza poneva al trionfale cimento una induzione divinatrice. I disòrdini, i mali, le lagnanze e le censure crèbbero a tale, che nella sessione del 1838 il parlamento britànnico incaricò una commissione, preseduta da Sir William Molesworth, di riferire intorno alla efficacia penale e alle morali conseguenze della deportazione nelle colonie dell'Oceania, e alle riforme che vi si dovèssero adottare. La qual commissione, dopo lungo studio sui prospetti criminali, sui rapporti dei governatori delle colonie, e su le testimonianze d'ogni òrdine di persone, addiveniva al punto onde la precedente generazione era partita, e dissepelliva finalmente li obliati consigli di Bentham, confessando che conveniva abolire il principio della deportazione coloniale.
Dietro le risultanze di quelle laboriose indàgini, il presidente di quella Commissione, Sir W. Molesworth, fece nella tornata del 1840 una nuova proposta al Parlamento; e la svolse in un discorso, che diramò colle stampe, a vantaggio della vera scienza;
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||II. DELLA DEPORTAZIONE|125}}</noinclude>
la quale, dacchè li uòmini di Stato disdègnano le preventive induzioni delli studiosi, deve additar loro le disastrose lezioni d'una compiuta esperienza.
Il discorso comincia col notare che la pena della deportazione racchiude tre elementi: l'esilio in una ''colonia penale''; il ''lavoro forzato''; la soggezione a varj ''castighi disciplinali''. Quattro sono le colonie penali nei domìnj britànnici: La prima è quella dell'''Australia'', che nel 1836 contava quasi 28 mila relegati, dei quali le donne facèvano all'incirca l'undècima parte. La seconda è quella della ''Diemenia'', con 17 mila relegati, fra cui duemila donne. La terza è l'''Isola Nòrfolk'', che ha circa 1200 condannati a maggior pena. La quarta è l'ìsola ''Bermuda'' nei mari d'Amèrica, e conta 900 condannati; i quali però soggiàciono allo stesso trattamento che nei ''pontoni'' in patria, epperò non a tutte le circostanze che accompàgnano la deportazione. La pena del ''lavoro forzato'' viene imposta in due modi: o ''direttamente'' dalli officiali del governo, o ''indirettamente'' dai privati, al cui servizio si ''assègnano'' i delinquenti.
La classe delli ''assegnati'' comprende circa due terzi dei condannati (29,000). Il padrone, divenuto cessionario del diritto che il governo ha su le fatiche del prigioniero, sceglie a suo piacimento il gènere e la misura del lavoro. Adunque l'ìndole, la condizione e l'arbitrio dal padrone, e non la mente del giùdice, detèrminano in fatto il grado di pena che veramente soffre l'''assegnato''. Alcuni divèngono domèstici salariati, altri operai, e se valenti, sono assai stimati; ma i più vèngono posti a lavorar terre e custodir bestiami. Alcune famiglie li tràttano con carità e confidenza, altre come abjetti schiavi.
Grande è il potere che ha il padrone di fare applicar loro dal magistrato ''castighi disciplinali'', i quali anche per lievi colpe sono assai rigorosi. La lèttera della legge dispone che il deportato possa soggiacere a sommario castigo per ubriachezza, disobedienza, trascurato lavoro, assenza, insolenza verso il padrone o il soprintendente, e per qualunque altro disordinato e disonèsto comportamento. I castighi sono il càrcere, la reclusione solitaria, il lavoro in catena e le frustate. Nè questa legge al certo rimane oziosa; poichè fra i 23 mila deportati che si contàvano<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|126}}</noinclude>
nel 1835 in Australia, le punizioni sommarie fùrono 22 mila, e il nùmero delle frustate superò le centomila. Nella Diemenia il nùmero delle punizioni adeguò quello dei relegati; e le frustate fùrono cinquantamila. Il paziente può appellarsi dal decreto del padrone al giudicio dei magistrati; ma questi sono tutti padroni anch'essi di lavoranti forzati; e non pòssono amare di contrariarsi fra loro.
Sir Giorgio Arthur, già luogotenente governatore della Diemenia, così scrive: «I disòrdini e i delitti invòlgono in continui disturbi e in continue spese i proprietarj. Sono tanti i casi d'infedeltà, d'insubordinazione, di disobedienza, d'ubriachezza, che i ricorsi all'autorità sono continui». Il governatore della Diemenia, Sir Riccardo Bourke, riprova la diseguaglianza della condizione nei condannati a egual pena; e opina che il governo non potrebbe mai rinvenirvi alcun praticàbile provedimento. Il capitano Mac Onochie, segretario del governatore della Diemenia, scrive che «l'uso d'''assegnare'' i relegati è crudele, incerto, pròdigo, inefficace all'emenda e all'esempio, e non si può sostenere se non con eccessivi rigori. Alcune delle sue règole più importanti vèngono per principio infrante dal governo stesso: la disciplina coattiva, ch'è il supremo elemento di quel sistema, viene spinta sino a ferire ogni sentimento di natura, e distrùggere il fine della pena, perchè non emenda, ma degrada». Il giùdice primario dell'Australia, Sir J. Forbes, osserva, che, mentre s'inveisce con esorbitante rigore contro frìvole trasgressioni, i più gravi misfatti rimàngono comparativamente impuni. Dietro così autorèvoli e non contestate opinioni, è chiaro che il governo non può più lungamente abbandonare alli interessi e alli arbitrj d'ignoti e irresponsàbili privati, una delle più sacre sue funzioni, la punizione dei colpèvoli.
La minor classe di lavoranti forzosi, quella che soggiace alla diretta ispezione dei pùblici officiali, viene adoperata a varj servizii intorno alle càrceri, alle strade e alli stabilimenti della marina e delli ingegneri (''survey''). Sono la più scellerata parte della popolazione penale, e stanno per lo più congregati in angusto spazio, senza vìncolo di separazione o di classificazione, e con
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||II. DELLA DEPORTAZIONE|127}}</noinclude>
tutta l'opportunità d'ammaestrarsi fra loro. Altre volte si mandàvano in brigate a costruir le strade, e spesso divenìvano compagnìe di ladroni. Era impossìbile attivare in quelle solitùdini la necessaria vigilanza, senza cui non si dà buona disciplina penale nemmeno nel ricinto d'un càrcere. Fu quindi necessità costituire colli stessi condannati una polizìa; e Sir G. Arthur dichiarò ch'essa era la migliore di qualunque si potesse formare con uòmini lìberi della colonia.
Siccome nessuno dei modi, che si divisàrono per disciplinare i prigionieri, riescì applicàbile ai deportati, si tentò alla fine di ridurli al bene col terrore; si fece loro d'ogni lieve trasgressione un delitto, e lo si punì fieramente, sicchè il còdice dei deportati non ebbe pari presso i pòpoli civili. Il capitano Mac Onochie dichiarò, che le pene in Diemenia giùngono all'eccesso della crudeltà.
La frusta è il castigo preferito dai padroni, perchè non li priva del servizio dei castigati, come quando s'invìano alle brigate da catena (''chain-gangs''). Codesto castigo della catena, al quale soggiacèvano nelle due colonie 1700 relegati, è, a parere del governatore Arthur, di sproporzionata asprezza. Rimàngono chiusi dal tramonto all'alba in ''cassoni'', che ne contèngono da venti a ventotto; e non vi pòssono rimaner tutti nello stesso tempo giacenti o piedestanti, ma dèvono tener le ginocchia piegate, non avendo poi ciascuno su le nude tàvole spazio più largo d'un mezzo metro. Nel giorno lavòrano sotto stretta guardia, soggetti alle frustate per ogni lieve trascorso. La loro depravazione si sparge fra i pòveri militari che li custodìscono; e il colonello Breton attestò che nel suo reggimento aveva fatto gran guasto la convivenza dei soldati coi malfattori, fra i quali incontràvano talvolta loro conoscenti; cosicchè molti èrano poi entrati essi pure nel càrcere di Sìdney sotto accusa di gravi delitti.
L'estremo castigo è l'ulteriore relegazione nei due stabilimenti penali (''penal settlements''); l'uno dei quali è nell'ìsola Nòrfolk e l'altro a Port-Arthur in Diemenia, e còntano in complesso circa duemila condannati. Questi e i loro custodi sono i soli abitatori di quei luoghi; le fatiche loro sono più aspre e indefesse; ogni trascorso viene immantinenti punito colla fru-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|128}}</noinclude>
sta. Il giùdice primario dell'Australia, scrisse che la pena della deportazione giunge per costoro a tale acerbità, che divien loro desideràbile la morte, e sovente se la procàcciano per orrìbili modi. «Ho visto, attestò egli alla Commissione, parecchi relegati all'Isola Nòrfolk, che avèvano commesso un nuovo delitto pel solo fine d'èssere rimandati al tribunale di Sìdney, e uscire di quella tormentosa vita; e per le parole loro mi assicuràì ch'essi confidàvano nella certezza d'èsser condannati a morte. Ed io medèsimo, nello stato loro, preferirèi qualsìasi morte». Perlochè il governatore Bourke ottenne nel 1834 l'istituzione d'un tribunale nell'ìsola stessa per la speranza che lo spettàcolo della pena capitale, eseguita sotto li occhi di quelli infelici, potrebbe forse rimòverli da quell'atroce desiderio di morire, che li traeva a involontarii delitti.
Ridutti a tale estremo, sono sempre pronti a feroci ribellioni. Nel 1834 per poco non riescìrono a sorprèndere il presidio, e sottometter l'ìsola; nove rimàsero uccisi nel fatto, ventinove èbbero condanna di morte, ùndici dei quali vènnero giustiziati. Il sacerdote catòlico, mandato ad assìsterli, riferì alla Commissione la strana scena di cui fu testimonio. «Dette poche parole per disporli a rassegnazione, pronunciài i nomi di quelli fra i condannati che dovèvano soffrire la morte; e restài stupefatto vedendo li nominati, ad uno ad uno, cader ginocchioni, ringraziando Iddìo che li voleva redenti da quel luogo orrìbile, intantochè i graziati rimanèvano in cupo silenzio».
Un èssere umano non può venir vessato oltre a certa misura; l'estremo della miseria tocca l'estremo della degradazione. I sacerdoti anglicani e catòlici espòsero alla Commissione con parole che non è lècito ripètere, come quelli sciagurati vìvano tra odj furiosi e abominèvoli dissolutezze, in modo che fa raccapriccio il pensiero di mandare qualsìasi èssere umano in quella vita di disperazione.
Al contrario li avventurati, quelli che dopo quattro o sei anni di pena ottèngono un ''viglietto di licenza'' (''ticket of leave''), pòssono lavorare ove lor piace e per loro conto, e tròvano buone mercedi, pel gran bisogno che si ha d'operài. E siccome per cattivi diporti si può tosto ritògliere quell'indulto, così riesce<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||II. DELLA DEPORTAZIONE|129}}</noinclude>
loro di qualche impulso a ben fare, e costituisce la meno riprovèvol parte di tutto il règime deportativo, benchè nella concessione delle licenze si commèttano palmari abusi.
La deportazione contiene adunque li elementi d'una giusta pena? — Il primo intento della pena è atterrire coll'esempio: ''poena in paucos, ut metus in omnes''; il legislatore che ha promesso d'infliggere un male a chi commette certe azioni, è tenuto a punire, non per vendetta, ma per attenere la sua promessa, e per provare che la sua minaccia non fu inane, e liberare la società da quell'assiduo spavento in cui la immergerebbe l'impunità dei malviventi. Se la pena oltrepassa il lìmite richiesto all'esempio, diviene inùtile strazio. Tutta quella parte di pena che non è conosciuta e ''creduta'', non adempie il fine della legge. Perfetta legislazione sarebbe quella che col mìnimo male imprimesse il màssimo spavento. E l'ideale modello sarebbe una pena che apparisse alli occhi della moltitùdine con tutti li orrori d'un inferno, quantunque nel secreto della realtà riservasse pure al paziente un paradiso.
Ora, qual grado di paura incute la deportazione? Il giùdice intima al reo ch'egli sarà mandato dal natìo paese a terra ignota, separato forse per sempre dai congiunti e dalli amici, costretto nella nuova dimora ad affaticare per altrùi. Ma codesto esilio e codesta separazione, qualunque fosse l'effetto loro nelli andati tempi, hanno omài perduto la primiera loro terribilità. Non sono più le terre strane e li ignoti mari; sono paesi abitati dalle milliaja dei loro consorti, e dalle milliaja di venturieri che vi còrrono come a terra promessa. E talora avviene, che, mentre un giùdice amplìfica avanti ai condannati la sventura dell'esilio, qualche sensale va magnificando nella stessa città la bellezza e salubrità della nuova colonia, la sua fertilità, la mite temperatura, le grosse paghe, le grandi fortune che vi si fanno; ed offre ai circostanti come gran ventura il passaggio a quello stesso luogo col cui nome il giùdice dovrebbe far paura al delinquente. Nell'anno 1839 e nel precedente, approdàrono nell'Oceania cinquemila condannati e diecimila lìberi emigranti; molti andàrono a servire le medèsime famiglie e ad arare li stessi campi; innocenti e scellerati si confùsero, con sov-<noinclude></noinclude>
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versione d'ogni morale e annullamento d'ogni penalità. Come escusare tanta contradizione?
Chi può far sentire anzi tempo ai malvagi quanto dura possa riescire la sorte loro nelle colonie, e quanto aspri vi pòssano èssere i patimenti? La condizione d'un deportato oscilla a caso fra quella d'un domèstico di buona gente e d'uno schiavo di bàrbari. Talora soffre assai più che non volle il suo giùdice; ma l'incerto e ignoto soffrire è un gratùito e ingiusto male. Non si può persuaderne la feccia della plebe, alla quale si dirige la minaccia penale. Essa ne riceve notizie solo da quei condannati che nella lotterìa penale fùrono vincitori; ed è noto, che nei rari casi nei quali i più sfortunati màndano novelle alle case loro, sògliono dissimulare la loro miseria, anche per allettare li altri su la stessa via, e vendicarsi screditando la giustizia. Perlochè Sir G. Arthur propose di diramare ragguagli d'officio su la condizione vera dei deportati. Ma è chiaro che i più dei malvagi prèstano ben poca fede alle istorie dei magistrati, in confronto alle notizie avute per la via dei loro consorti. E ad ogni modo verrèbbero infine a conchiùdere che la pena è ineguale e venturosa; e come tutti li altri giocatori, avrèbbero più speranza di vìncere che timor di pèrdere. Il timore non potrà mai dunque esser proporzionato al male.
La legge dovrebbe rèndere impossìbile al colpèvole il commèttere nuovi delitti, almeno in quel tempo che gli dura la pena; dovrebbe rèndergli quanto si possa spiacèvole l'idèa del delitto, e quando compì la pena, premunirlo dalla tentazione d'una recidiva. Ma per tutti questi saggi rispetti la deportazione riesce inefficace. I prospetti criminali e le cifre suesposte dei sommarj castighi ben pròvano che il delitto è frequente fra i deportati, e durante la condanna e dopo; e anche il doloroso vìvere d'Isola Nòrfolk e di Porto Arthur non li rattiene dal meritarsi d'èsservi mandati una seconda volta; poichè la pena in tal modo amministrata abbrutisce l'ànima, offusca le facoltà riflessive, e lascia vivi i soli impulsi d'una bestiale sensualità. E Stephens governatore della Diemenia dichiarò, che, se mai l'emenda è il fine della pena, non ve n'ha in quelle colonie<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||II. DELLA DEPORTAZIONE|131}}</noinclude>
alcuna speranza. Infine allo spirar della pena il liberato entra cittadino d'una società ove il vizio è la règola, e il buon costume è l'eccezione.
Il nùmero dei delitti è veramente enorme; e ciò dimostra che l'esempio dei deportati corrompe tutta l'altra popolazione: poichè in luoghi ove i lavoranti sono tanto cercati, sì pingui le mercedi, sì facile guadagnare coll'industria un' abondèvol vivere, la frequenza dei delitti dev'èssere da mera pravità. Nel 1834 la Diemenia contava 23 mila abitanti lìberi, 16 mila èsuli e mille soldati; e le sentenze sommarie salìrono quell'anno a 15 mila, fra le quali mille condanne alla catena, e 1500 alla frusta. Le condanne per delitti capitali sommàrono ad 1 per ogni 100 ànime in sette anni; mentre in Inghilterra si conterebbe un tal nùmero solamente in settant'anni, e nella Scozia in poco meno d'un sècolo. In un tempo che tutte quelle colonie penali non contàvano novantamila ànime, si èbbero in sette anni 923 condanne di morte, e 362 esecuzioni, cioè ''una per settimana''. Il giùdice Bàrton disse, che chi osservasse quella popolazione, dovrebbe crèdere che l'ùnico fine della vita fosse quello di commètter delitti o di punirli. E cotanti supplicj non hanno efficacia d'esempio; anzi di molti delitti non è fàcile scoprire li autori, perchè fra i lìmiti d'un territorio vasto quanto l'Inghilterra, molti deportati èrrano colli armenti in libertà e spesso in armi. Talora un fugiasco a cavallo e minaccioso si affaccia all'abitazione appartata di qualche tranquillo coltivatore, e lo spoglia, mentre i domèstici rimàngono ilari testimonj dell'audacia del loro consorte di condanna. I pastori commèttono le più atroci crudeltà contro li indìgeni. Trenta di questi infelici, che vivèvano in pace presso una delle più remote stazioni pastorizie, fùrono uccisi da una banda di deportati; una sola donna giòvane fu risparmiata. Un primo consesso di giurati assolse li uccisori; e un secondo li condannò, ma fece un ricorso in loro favore; e perchè sette fùrono giustiziati, si diede accusa al governatore che si fòssero messi a morte tanti Bianchi, che infine avèvano ucciso solamente canìbali Negri. Queste atrocità pròvocano i selvaggi alla vendetta, sicchè diviene poi necessità di cacciarli come lupi. Perlochè nella Diemenia<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|132}}</noinclude>
omái sono distrutti, tranne quei pochi che fùrono trasportati a perire altramente su l'isoletta di Flinder.
Qual maraviglia che tutto tenda alla violenza e al delitto, se si considera di quali elementi si componga quella popolazione? «Fin da cinquant'anni addietro, dice il signor Molesworth, il sapiente Bentham predisse li effetti d'una colonia fondata con malfattori, che sono suggetti ad una pena la quale non tende all'emenda; e il fatto corrispose strettamente alla sua predizione. Fino all'anno 1836 vi si tradùssero centomila condannati, e li emigrati lìberi non fùrono più di sessantamila. Questa sproporzionata mìscela d'innocenti e colpèvoli poco poteva condurre all'emenda di questi, molto al pervertimento di quelli».
In centomila deportati, le donne non giùnsero a 13 mila. L'ùltimo censo diede per tutta la colonia cinque uòmini per due donne, e nelle campagne, ove risiede il maggior nùmero dei relegati, 17 uòmini per una donna. Eppure i magistrati si oppòsero sempre a ricèvere maggior nùmero di deportate, perchè non sapèvano con qual castigo raffrenarle; le famiglie rispettàbili non le volèvano al loro servigio, perchè temèvano di vedersi infetta dai più indecenti esempj la prole. Per lo più le donne mandate in ''assegno'' venìvano in breve rimandate da castigarsi; e i magistrati non sapèvano come fare. Il càrcere penitenziale è la sola pena che si convenga alle donne; ma quello che si era a tal uopo fondato nella Nuova Galles, per lungo tempo nulla fu di meglio che un postrìbolo, o un ospizio di partorienti. Il più savio partito è quello di promòvere i matrimonj; ma ciò rimove ogni apparenza di pena. Il trattamento delle donne è la più grave difficoltà di tutto il règime della deportazione; nè perciò consegue che debba restrìngersi ai soli uòmini; e poichè la legge manda milliaja di malfattori ad esser prima schiavi e poi cittadini in Australia, bisogna bene che dia loro la più natural compagnìa, altrimenti sarà peggio pei costumi. Il tentativo di pareggiare il nùmero dei due sessi col promòvere l'emigrazione lìbera delle donne, andò a vuoto, màssime per la mala direzione di certe inette e pie persone che vòllero prènderne l'assunto. Le vie di<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||II. DELLA DEPORTAZIONE|133}}</noinclude>
Sìdney e di Hòbart-Town si affollàrono di prostitute senza costumi e senza voglia di lavorare; e con ciò si sciupò un millione di franchi; nè mai si potè ottenere che le donne morigerate si facèssero all'idèa di recarsi sole fra una popolazione di scapestrati.
È chiaro qual vita sia quella d'un'onesta persona in una società ove tre quinti sono colpèvoli di grave delitto, ove alcuni dei più ricchi possidenti, e la maggior parte dei mercanti, delli albergatori, quasi tutti i domèstici, li agricultori, li stradajoli, i soprintendenti dei condannati, e nella Diemenia li impiegati stessi di polizìa, i carcerieri, i giurati, e tàlora anche i giùdici, e perfino i maestri delle scuole, fùrono in origine condannati. Ad ogni istante il colono si trova secoloro; è circondato e assediato dal delitto, vessato dal quotidiano spettàcolo di bestiali castighi; ad ogni istante la frusta; in tutte le vie, masnade di miseràbili incatenati; i suoi domèstici sono inveterati malfattori; le serve sono prostitute ubriache; i lavoranti si arrògano per poco lavoro le più ingorde paghe, si danno ad ogni dissolutezza, e costrìngono il padrone a provocar sopra loro la frusta del magistrato. Delitti, che non hanno esempio altrove, vèngono commessi dai servitori nel seno di costumate famiglie, che vèdono spesso contaminati li innocenti figli in tènera età. Nella Diemenia una polizìa composta di malfattori può forzar l'uscio delle case a qualunque ora di notte, sotto pretesto di rintracciare un fugitivo, e può arrestar chiunque su la pùblica via, sotto pretesto che sia un prigioniero. Nell'Australia, chiamato il colono a sedere in tribunale fra i giurati, può trovarsi presso un collega che fu egli stesso malfattore, e che ad ogni modo vorrà protèggere l'accusato. Se gli si conferisce una magistratura, deve passare il giorno e la notte a decretar frustate per lievi trasgressioni, e a vigilare che il condannato che ha l'incàrico d'amministrarle, le infligga col rigore voluto dalla legge. Insomma, il paese è una vasta e mal governata prigione; ed egli è niente di più che un carceriere di sospetta fede; poichè sì odioso officio si assume difficilmente per onorata vocazione.
La schiavitù, sotto qualunque forma, corrompe sempre il padrone, rendèndolo avaro, crudele e dissoluto. Pure la sèm-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|134}}</noinclude>
plice schiavitù, come nelli Stati Uniti, ammette, se in così tristo uso è pur possìbile, qualche circostanza mitigante; ammette uno stàbile interesse del padrone nel benèssere del suo schiavo; ammette quel vìncolo di naturale benevolenza che nasce tra padrone e schiavo, quando crèbbero compagni della puerizia. Nulla di ciò nella schiavitù penale; ma dall'una parte, perpetua diffidenza; dall'altra, odio e terrore.
Qual bene fa dunque la deportazione? Non previene il delitto, perchè il terrore che produce non è proporzionato al male; non emenda il colpèvole, ma lo deprava del tutto: non diminuisce il nùmero dei malfattori, ma solo muta con enorme spesa la loro abitazione, e porta a centuplicarsi in Australia il mal seme della nostra malvagità. È ineguale, incerta, inesemplare, crudele, immorale. Come pena adottata da un'antica nazione, è inetta e indegna; come modo di fondar nuove nazioni, è perversa e infame. «L'ùmile mia persuasione, conchiude Sir W. Molesworth, è dunque che la deportazione si abolisca del tutto».
Il ministro Lord J. Russell aveva esposto in una lèttera li argomenti che militàvano contro la deportazione, ma èrasi ristretto a dimandare che si abolìssero li assegnamenti, e che i condannati a più di sette anni scontàssero la maggior parte della pena nell'ìsola Nòrfolk, per còmpierla poi nei lavori pùblici dell'Australia.
Ma spirata la loro condanna, dice il sig. Molesworth, si dovranno forse ricondurre a pùbliche spese in Inghilterra, o si dovranno vomitare in massa su le pòvere colonie dell'Australia, a infettare un pòpolo nascente? Deve intanto continuarsi l'orrìbile disciplina dell'ìsola Nòrfolk? Oppure con qual altro modo raffrenare quella turba sciagurata? Non fu ànimo crudele che trasse a quelli estremi i magistrati; ma vi giùnsero per inevitàbile necessità, dacchè concepìrono il tristo propòsito di sostenere la disciplina colla nuda forza; quindi aspri strazj ad ogni frìvola trasgressione; quindi un vìvere peggior della morte. Appenachè quella disciplina si rallenti, non è possìbile frenare tanta moltitùdine, se non rinchiudèndola tutta nelle càrceri. Ora si vògliono costruire codeste prigioni nell'ìsola stessa, in quell'àngolo del<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||II. DELLA DEPORTAZIONE|135}}</noinclude>
mondo? È forza dunque continuare frattanto nelli stessi orrori, poichè càrceri non vi sono; e il porto, capace di sole barche, non si può ridurre ad uso di galere (''pontoni''). E si è ben considerata la spesa di costruir càrceri in un'isoletta, senza legnami, senza porti, in mezzo all'occèano, mille miglia lontana dal più lontano ricòvero di gente civile? Le braccia dei condannati pòssono fornire solo tenue quantità del più triviale lavoro; convien dunque allettarvi dall'altra estremità del mondo esperti artèfici; e sarà difficile il rattenerli, che non vàdano in cerca di più grosse paghe in altre più fortunate colonie: nè si può assentir loro un vìver troppo lìbero e largo, in luogo di pena, ove la durezza e la noja del vìvere riduce spesso a tumulto i militari più disciplinati. La spesa dunque di costruir càrceri nelli Antìpodi, col sussidio del lavoro forzato, tornerà di più doppj maggiore, che non quella di lasciarvi pure in ozio i relegati, e costruir le nuove càrceri in quell'Europa medèsima, ove fùrono commessi i delitti che si vògliono punire.
E come poi vigilare quelle càrceri remote? Perchè si sono instituiti nella Gran Britannia li ispettori delle prigioni? perchè s'impose loro di darne ogni anno pùblico rendiconto? «Se dunque siete venuti a capire, dice il proponente, che, senza indefessa pùblica ispezione, la vera disciplina carceraria non si può conservare nemmeno in paese, e che d'una ispezione non vigilata non potete fidarvi nemmeno sul vostro uscio, avete poi ragione di collocare maggior confidenza nei carcerieri della Nuova Galles? o volete mandare ispettori annuali alli Antìpodi? e lasciare che passi ogni volta un anno tra li abusi più gravi e la più urgente vigilanza?»
I vizj fomentati dalla coabitazione dei delinquenti non si pòssono tògliere se non colla loro segregazione, ossia con càrceri perfette. Bisogna dunque venire ad un buon règime cellare, in cui ciascun colpèvole, segregato dalla corruttrice presenza de' suoi pari, escluso dall'alta scola del delitto, altro conforto non abbia nella sua romita cella, che il ''permesso del lavoro volontario'', e le visite di benèvoli ammaestratori; e non soggiacia ai bestiali castighi del ''lavoro forzato'' e del ''bastone silenziario'', ma soltanto a quell'aggravazione, che nella sua<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|136}}</noinclude>
dolcezza è pure a rea coscienza l'ùnica insopportàbile e irresistìbile: ''l'assoluta solitùdine senza lavoro''.
Alcuni oppòsero che la spesa d'un buon càrcere segregante sia maggiore di quella della deportazione. Ma il fatto dimostra che le colonie penali, dalla loro fondazione al 1836, costàrono più di otto milioni sterlini o duecento milioni di franchi; e ricevèttero 98 mila condannati; sicchè ogni condanna costò finora allo Stato più di duemila franchi; e supposto che ognuna durasse per ragguaglio quattro anni, più di 500 franchi per anno; e rimane ad aggiùngersi l'ulteriore spesa di 46 mila condannati che non hanno peranco consumato la pena. Se poi si considera a parte il compimento d'una condanna ai lavori forzati d'isola Nòrfolk, supposto che ogni condanna ragguagli quattro anni, costerebbe, compresa la spesa del viaggio, circa 912 franchi all'anno; e rimarrebbe ancora a calcolarsi il resto della pena da scontare nei lavori forzati d'Australia. Questa grave spesa della deportazione sfuggì sinora all'aritmètica delli uòmini di Stato, perchè suddivisa sotto varie forme, per una parte nelle spese della marina, per un'altra in quella del militare, in quella delle pùbliche costruzioni, e in varie miscellanee; e prima che s'instituisse un appòsito comitato su la deportazione non si era mai raccolta in complessivo specchio. Nell'ànnata 1836-1837 le spese del trasporto, poste a conto della marina (73,000 sterl.), e quelle del militare (174,000 sterl.), pareggiàvano quelle del mantenimento dei prigionieri (241,000 sterl.); e le spese di giustizia e di polizia fùrono, in rapporto di popolazione, ''nove volte'' quanto quelle della madre patria.
Al contrario una condanna di quattro anni, scontata nel segregatòrio di Glasgovia, costò in ragione di 125 franchi all'anno; sui pontoni d'Inghilterra 187 franchi; nei silenziarj di Wakefield e di Coldbathfields 345 incirca; nel suntuoso càrcere di Millbank 600; e a detta dei più esperti, ragguaglierèbbero in certo nùmero di magnìfici segregatorj 450 franchi all'anno.
L'abolire del tutto la deportazione darebbe annualmente alle càrceri della madre patria maggior afflusso di quattromila prigionieri, i quali, rimanèndovi per tèrmine medio quattro anni, richiederèbbero pel compimento delle loro condanne sèdici-<noinclude></noinclude>
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mila celle. Si supponga pure che ogni cella costasse anche l'estremo prezzo di tremila franchi; la costruzione totale importerebbe 48 millioni; il qual capitale al 4 per 100 d'interesse porterebbe un annuo fitto di franchi 1,920,000; e quindi ognuno dei sedicimila prigionieri vi costerebbe per alloggio franchi 120; e aggiùntovi, come sopra si disse, l'importo della custodia, del mantenimento e dell'istruzione in un òttimo segregatorio (450 franc.), ne costerebbe in tutto 570, mentre nello stabilimento penale d'ìsola Nòrfolk ne costerebbe 912; e quindi l'intera massa dei 1600 condannati porterebbe colla deportazione un'eccedenza di milioni cinque e mezzo all'anno (5,472,000 fr.)<ref>Il lettore ben s'imàgina che in vasto edificio ciascuna cella penale può costruirsi a spesa di gran lunga minore, purchè non si persista a occupare aree preziose e mal ventilate, nell'angustia delle città, tra i fetori dei pùblici mercati e dei macelli, e purchè nulla si pròdighi in vana magnificenza d'atrj e scale e cappelle e decorazioni esterne. Bisogna solo cercare la salubrità del miseràbile soggiorno, e la facilità del servigio e della vigilanza. È un'arte nuova, ma che possiede già òttimi modelli a 500 ''franchi'' di spesa per cella, ossia 25 franchi d'affitto; dispendio non esorbitante, quando si tratta d'assicurare la notturna e diurna tranquillità d'un paese, e troncare l'''antichìssima scòla del delitto''. Questo sarebbe nuovo e non equìvoco campo all'esercizio d'una vera e sincera pietà.</ref>.
Il principio del risparmio raccomanda dunque anch'esso la segregazione. «Ogni tentativo d'amministrar le pene a buon mercato, riescì male. È argomento di trista riflessione, che, se alla fine dello scorso sècolo avèssimo ascoltata la voce di quel gran filòsofo Bentham, prima d'ora avremmo potuto avere, con assai minor dispendio che non costò la deportazione, le meglio ordinate càrceri del mondo; e il nostro òrdine penale sarebbe stato un esemplare pel gènere umano, invece d'èssere, com'è, un profondo obbrobrio della nostra nazione».
Intanto che la deportazione nessun sollievo arrecò alla madre patria, essa avvelenò profondamente i costumi delle colonie e ne compromise il destino. «Fra i mali che apporta un cattivo principio, è ad annoverarsi anche la difficoltà di demolirlo, il pretesto che lo stato delle cose fornisce alle esitazioni e ai ritardi». Ogni uomo, nel quale l'avidità del lucro non
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA RIFORMA PENALE|138}}</noinclude>
estingua ogni altro più nòbile sentimento, deve provare avversione al pensiero di farsi concittadino d'una communità infamata; e la contrarietà che i pòveri d'Inghilterra dimòstrano a recarsi in quelle colonie, torna a grande onore dei loro costumi. E certo, se la buona gente vi si manda a poco a poco, ella dovrà mano mano uniformarsi al paese, e contrarne tutta l'infezione; solo la sospensione del bando penale e un vigoroso aumento delle libere emigrazioni ponno far sì che in pochi anni le tristi reliquie del grande errore legislativo rimàngano sommerse nel torrente d'una popolazione degna d'esser madre d'una nuova Europa.
Così conchiude il savio presidente il suo discorso a quei potenti legislatori; i quali solo colla grandezza d'ànimo con cui sòffrono l'aperta censura dei loro atti, si rèndono degni di dominare tanta parte di mondo.
L'esilio e la deportazione non sono adunque modi approvàbili d'amministrare la pena e reprìmere il delitto, perchè ridùcono a inùtile e costosa traslocazione del teatro dei delitti e delle pene. Il terrore, che la lontananza e stranezza dei luoghi arreca, è puerile spauracchio che il tempo disperde, mentre ogni graduazione delle pene diventa fortùita, incerta, arbitraria, con elusione della legge e distruzione d'ogni giustizia. Il bando e la deportazione dei cittadini d'un paese è un modo di regalare alli altri il frutto del suo disòrdine e della sua corruzione; è un insulto ai diritti delle genti, dell'ospitalità e della posterità. Ogni Stato ha dovere di tenersi per sè medèsimo i malfattori che allevò nel suo seno, e di godersi l'effetto de' suoi errori, della sua ignoranza, della improvidenza, della ipocrisìa. È inùtile infierire contro il delitto, quando ogni càrcere in tante parti d'Europa ne contiene l'aperta scòla, quando la vigilanza e severità dei magistrati riescono soltanto ad accrèscervi il nùmero delli allievi; quando nel trasporto quotidiano delli arrestati non si ha riguardo al pudore, sicchè un sèmplice arresto equivale ad una condanna di berlina; quando un erroneo principio di protezione, invocato dai rischiosi e fallaci càlcoli delli imprenditori, devìa la pòvera plebe dalle aperte e onorate vie del commercio, e la caccia pei viòttoli d'un invincìbile contrabando, addestràndola<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||II. DELLA DEPORTAZIONE|139}}</noinclude>
a calcolare i vantaggi del disòrdine e l'impotenza della legge. Il delitto si previene da lontano, quando la società ammaestra fin dai tèneri anni i figli del pòvero alla fatica, alla riflessione, all'òrdine, alla mansuetùdine, all'onore.
Intanto lo studio del règime penale dimostra sempre più quanto profondo e sapiente sia il detto di Romagnosi, che ''un buon governo è una gran tutela, accoppiata ad una grande educazione''. È grande e non vulgare esempio quello che danno all'Europa li uòmini di Stato della Gran Bretagna, confessando nelle splèndide loro discussioni i fatti errori, ed espiando con onorèvoli parole l'oblìo in cui pòsero ostinatamente i consigli del pensatore ''Bentham''. Pur troppo li studj morali sono guardati in Europa con indifferenza dai più, con avversione da molti, e si cancèllano perfino dal nùmero delle scienze e dai colloquj delli scienziati; ma i duri fatti presto o tardi li rammèntano: il tempo matura li errori, i quali si fanno grandi, e avvilùppano le finanze degli Stati, e intràlciano i passi delle amministrazioni. Si può disprezzare lo studio e negare la verità; ma infine la pienezza dei tempi arriva; e la verità morde il piede che la calpesta.<noinclude></noinclude>
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{{Centrato|'''III.'''}}
{{Centrato|'''DELLE GALERE'''}}
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Quando nel 1841 il grave argomento della riforma carceraria venne proposto dai signori Mittermaier, Petitti di Roreto e Ronchivecchi al Congresso radunato in Firenze, l'improvisa proposta parve quasi inopportuna al luogo e alle persone; e si palesò che in quel primo istante i nostri mèdici non avèvano potuto orientarsi nella nuova e perplessa questione. E infatti nell'intervallo dell'anno fàttisi a considerarla di propòsito, addivènnero nel successivo Congresso di Pàdova a conclusioni che sembràrono quasi opposte alle prime. Laonde li stranieri, osservatori poco amichèvoli delle cose nostre, le notàrono come segno d'inconsiderato e arbitrario mutamento d'opinione; benchè veramente solo il secondo voto si potesse avere per manifestazione di lìbero e ponderato giudicio.
Intanto la stretta connessione della scienza penale e della medicina si fece in questo argomento sempre più manifesta,
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''Nota.'' Pubblicato nel Politècnico, l'anno 1843, ad esame dell'òpera intitolata: ''Les forçats considérés sous le rapport physiologique, moral et intellectuel, observés au Bagne de Toulon'', par N. Lauvergne, professeur de médecine de la Marine royale, médecin en chef de l'hôpital des forçats de Toulon. Paris, Baillière, 1841.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||III. DELLE GALERE|141}}</noinclude>
cosicchè omai vuolsi sperar piuttosto dall'osservazione mèdica che non dalle deduzioni dei giureconsulti alcun grande e sùbito incremento nella dottrina criminale. Nè i fatti che il mèdico è in grado di raccògliere si ristringono solo al governo del càrcere e alla vita dei mìseri reclusi; ma si riferìscono alla più intima parte della ragion penale, ossìa all'esplorazione di quella spinta criminosa, da cui dipende la scelta e misura delle pene, come nell'arte militare dalla natura e potenza delle armi offensive dipèndono le condizioni della difesa.
Nessuno dubitò mai che alcuni uòmini non sìano per natura feroci, perversi, proclivi al furor delle passioni, come altri al contrario fin dal seno materno sèmbrino temperati a mansuetùdine e benevolenza, sicchè a tenerli sulla diritta via non è certamente mestieri atterrirli col volto del carnèfice e col suono delle catene. Codeste varietà delli umani individui dal mèdico pòssono èssere osservate; ma l'uomo dei metafisici, e quindi anche l'uomo dei giureconsulti i quali sògliono mòvere appunto dalle asserzioni generali della metafisica, si riduce a cifra ùnica e costante, a invariàbile astrazione.
Un perseverante osservatore di quelli esterni e interni fatti che costituìscono nei sìngoli la spinta criminosa, è il dott. Lauvergne, professore di medicina della regia Marina e mèdico primario dell'ospital delle galere di Tolone. Nessuno era meglio di lui collocato per osservare in quella vasta sentina di sventura e delitto le forme estreme dell'umana depravazione, e vederla nuda fra i patimenti delle infermità e le angosce della morte. Oltre ai minori colpèvoli, egli potè studiare più di ''cinquecento condannati a pena capitale'', radunati non solo da tutte le parti della Francia, ma d'altri luoghi del Continente, dalla Còrsica e dalle genti àrabe, cabaile e israelìtiche dell'Algeria; al che vògliousi aggiùngere le osservazioni ch'egli raccolse ne' suoi viaggi per l'Italia, la Grecia, l'Egitto, le Antille e il Brasile. Perlochè non credìamo che alcuno dei giureconsulti sarà così vano della propria dottrina da negare udienza al buon mèdico, se anco gli dovesse apparire un po' all'oscuro di certe verità che son da loro universalmente tenute. Intanto noi, che non riconosciamo altra scienza da quella che si viene<noinclude></noinclude>
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lentamente estraendo dalla testimonianza dei fatti, vorremmo che al suo esempio seguìssero quanti per avventura pòssono trovarsi in sìmile opportunità d'osservare; e che i giureconsulti sapèssero poi cernire e ordinare a qualche utilità la congerie delle nuove osservazioni.
E qui alcuno penserà forse che le osservazioni del mèdico sìano sempre desunte dalle attitùdini corporee e non dalle leggi della natura morale, e dèbbano riescire affatto estranie ai fondamentali principj della repressione penale. Ma le osservazioni del dott. Lauvergne anzi pròvano che le spinte materiali non sono le più frequenti càuse del delitto, e che anco fra le spinte materiali le indirette prevàlgono di lunga mano alle dirette. Non è innato impulso di rapacità che fa il più gran nùmero dei ladri; ma è l'amor dei piaceri, e la vanità, e la cieca imitazione di quei tristi esempli che si affàcciano in seno della società, e si propàgano con velenoso contatto nel fondo delle prigioni. Primeggia fra le càuse dei delitti la negletta educazione, e la mancanza di quella iniziativa al dovere e all'onore, che un fanciullo avventurato riceve dalla voce d'una madre. Quindi l'A. si leva con ìmpeto contro la precoce emancipazione dell'adolescenza, contro l'incuria e l'imbecillità dei padri, contro le discordie domèstiche che fanno intorno all'innocenza un inferno, contro la licenza dei ricchi i quali, traviando le fanciulle della plebe, le spìngono di miseria in miseria a dare incerti natali e sangue infetto ai figli, e allevarli nella bèttola e nel lupanare. Fra queste bruttùre cresce la più abjetta classe dei ladri, la quale a corpo snervato e infermiccio aggiunge ànimo vile, mendace, pieno d'ogni impudenza, e svogliato d'ogni util fatica.
E talora la madre si fece ella stessa educatrice al vizio, e pose nell'ànimo del figlio i semi di tardo delitto. E il falsario Durand narrava al buon mèdico, come sua madre lo avesse allevato al gioco, ov'ella profondeva ogni sua cosa. «Quando ella aveva perduto, mangiavamo tristamente il pane secco. E dopo una sera di gioco, soleva tenermi sveglio tutta la notte, per tentar meco da capo, se non il piacer del guadagno, almeno quello della vittoria. E io son qui, perchè ho speso l'onor mio per riparare alla perfidia d'una carta. Per<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||III. DELLE GALERE|143}}</noinclude>
me le carte èrano sirene; la vista d'un ''fante di cuore'' mi faceva un senso màgico; mi era più dilettèvole di qualsiasi pittura. Quando più ardeva il gioco, io stringèndomi la mano sopra il cuore, me lo sentiva tentennare d'ansietà; e se la sorte mi tornava avversa, io, senza averne sentore, mi trovava d'èssermi confitto le ugne entro la carne viva». E così dicendo egli mostrava da senno al mèdico i miseràbili segni di quella smania che lo aveva avviato da una sciagurata cuna alla galera. Ed è un conforto l'udire come, dopochè fùrono vietate in Francia le case di gioco e le lotterìe, èntrano in minor nùmero nelle galere di Tolone quelli che dal gioco mòssero ai primi traviamenti.
Non pochi sono i giòvani, che da remote provincie gettati per tìtolo di studj e senza scorta di genitori fra li allettamenti d'una vasta capitale, tròvano in una donna scostumata e imperiosa la pietra d'inciampo, e l'artificiosa consigliera d'un furto o d'una truffa. La più parte di costoro tiene appena i primi rudimenti del sapere, nozioni vaghe d'ogni cosa, uno stile strano e romanzesco; nessun condannato si vide mai a Tolone che avesse una grave educazione, e come l'A. dice, un' educazione ''oratoria''. I truffatori eleganti sono le vìttime d'una prematura libertà; credèvano èsser chiamati a tutte le grandezze, a tutti li ''amori''; coltivàrono le inezie vanitose e non le serie virtù; smarrìrono la semplicità, senza cògliere il fiore della dottrina; e talvolta si tròvarono perduti per una donna, senza aver mai provato l'amore. — Armand condannato a dieci anni di ferri, bello e grande della persona, biondo, aggraziato, ma già guasto nell'infanzia da una madre leggera, poi traviato dalla moglie del suo principale a cui manomise lo scrigno, non porgeva al mèdico indagatore indicio alcuno di veementi passioni: li amori suoi èrano tutti di vanaglòria; e un'ambizione tutta di frivolezze aveva spinto un'ànima molle fino all'avvelenamento domèstico.
Il buon dottore, alquanto proclive per posizione a vedere nelle cose umane piuttosto le càuse del male che del bene, dice che li antichi si gloriàvano di sprezzare li agi e le morbidezze, ma noi ci facciamo gloria di godere squisitamente; mentre l'idèa che la vita è tempo di prova e di milizia si<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|144|DELLA RIFORMA PENALE|}}</noinclude>
va nelli uòmini semprepiù cancellando. L'amor dei piaceri e delle vanità accende il desidèrio delle sùbite ricchezze. I guadagni fatti da taluno senza pericoli e senza fatica, infiàmmano le menti; eziandìo chi non nacque avaro, prende il furore di far pronta fortuna; le anime più generose si cùrvano al culto dell'oro. Quando un pòpolo ha consacrato nelle sue leggi la divinità dell'oro, è naturale che ognuno cerchi a suo modo la pietra filosofale; il più impaziente o più spensierato accèlera il passo, studia li scorciatoj, e cade per via. Chi usurpò un patrimonio simulando un fallimento, non ha recato a' suoi creditori la centèsima parte del danno che cagiona alla sequela de' suoi bassi imitatori, i quali, tentando le stesse arti con altro ingegno e altra fortuna, s'invòlgono nelle reti della legge criminale. Il morbo dell'oro è quello di tre quarti dei condannati ''a tempo''. Essi si son messi in giostra per acquistare una bella fortuna; sbalzati di sella torneranno in giostra un'altra volta, dopo aver meditata nelle galere la cagione del loro disappunto, ed èssere stati a lungo consiglio con più provetti maestri.
La sete dell'oro dòmina assai più assiduamente le ànime piccole e le menti anguste, non fecondate da generosa e profonda dottrina, non divise fra la cura delle cose e quella delle idèe. E forse quella legge naturale che trasfonde le sembianze dei padri nei figli, rende ad ogni nuova generazione più poderosi quelli istinti che i padri esercitàrono assiduamente in sè medèsimi, e fomentàrono fino all'eccesso. L'incessante preoccupazione dei nùmeri lògora la potenza nervea, e inaridisce materialmente il cèrebro; cosicchè l'autore illuso da preconcette opinioni, e scambiando la càusa per l'effetto, asserisce che l'anatomìa stessa ne riscontra le vestigia.
Molti non cèrcano in una carriera la legìtima applicazione delle loro attitùdini; vògliono aprirsi una fonte di lucro e d'ambizione in officj a cui non sono adatti; vògliono, con diritto o senza, occupare i sommi gradi della scala civile. E quando mai la capacità mancò all'uomo che seppe valersi della protezione e del raggiro? L'esempio di codesti intrusi ìncita ad alte speranze tutta la caterva delli incapaci, che fidando nell'importu-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||III. DELLE GALERE|145}}</noinclude>
nità e nell'impudenza aspìrano a soppiantare l'ingegno e la fatica. Confuse quindi tutte le ragioni del mèrito e del demèrito, messo l'uno in guerra colla fortuna, e l'altro in guerra colla natura, si riempie la società d'uòmini deliberati a non fare ciò che pòssono, e impotenti a fare ciò che vorrèbbero; e si sovverte nelli ànimi ogni rettitùdine, ogni equità.
Ma la fonte più larga del male è l'imitazione. La maggioranza dei viventi, dèbile d'intelletto, incerta di consiglio, si affolla dietro i passi di chi con audace volontà o alto ingegno la precede. Poco è il nùmero delli uòmini grandi nel bene o nel male; ma immenso è il loro potere sui mediocri, che hanno l'istinto canino dell'adesività e l'istinto pecorino d'andare in greggia. Alcuni arrìvano alle galere senza aver mai concepito da sè stessi il propòsito d'un delitto, o aver avuto la forza di còmpierlo, ma sempre dòcili strumenti d'ànimi più fieri che li tràggono seco con potente volontà. — Tale era a Tolone il pòvero recidivo Gibrat, che ad assoluta imbecillità univa li indizj della più cieca adesione, e persino col volto annunciava la feroce fedeltà d'un cane da pastori.
Noi siamo naturalmente proclivi a ripètere ciò che vediamo fatto da altri. Se ci vèngono posti inanzi i virtuosi esempli, la ragione prende lena sui bassi istinti. Ma se nature già inferme, e non sanate da buona educazione, anzi sconvolte dalla memoria dei fatti errori e dell'onore perduto, si aggiunge il consòrzio di tutto ciò che v'ha di più corrotto nel mondo, quali frutti produrrà l'imitazione? Ora, quando si osservano quei nefandi luoghi che si chìamano ''bagni'' in Francia e ''galere'' in Italia, si vede che la legge vi ha d'ogni parte adunato le più maligne corruttele, per generarne un fòmite ancor più maligno, e innestarlo appunto in quelle ànime che sono più acconce ad assorbirlo, e riprodurlo e diffònderlo in tutta la comitiva. Tre quarti di quei miseràbili hanno mente affatto stùpida; e pòngono mano al male, solo per ripètere ciò che òdono e vèdono intorno a sè. Caduti una prima volta nei ferri, ne èscono, dopo aver ascoltato per anni la voce dei veri scellerati, che, posti quasi a maestri trasmèttono in quel diabòlico concilio il sìmbolo tradizionale dell'iniquità. Colà s'impara l'orribil arte di sepellire in un col-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|146|DELLA RIFORMA PENALE|}}</noinclude>
l'ucciso le vestigia dell'uccisione; colà si stùdiano tutti li scaltrimenti per elùdere la legge, o fàrsela meno aspra, e ottenere il càrcere in luogo della morte. In siffatta società lo scellerato primeggia; e il vulgo, che si lascia abbagliare da tutto ciò che non è commune, ne trae pàscolo a curiosa e stolta ammirazione.
E la vita delle galere è assai meno austera di quella del càrcere. Il condannato trae la sua catena per le vie d'una bella città, gode il cielo aperto, gode il consòrzio de' suoi pari, e divide le fatiche e le paghe dei più onorati operaj, ben lontano però dal compensare collo svogliato lavoro la spesa che cagiona allo Stato la sua custodia. Destinato alle fatiche delli arsenali, vien pasciuto in modo di conservare la floridezza delle forze; e può mòvere invidia a tre quarti dei pòveri contadini di Francia, che hanno scarso il pane e il vestimento, e tetto di paglia, e pareti di loto. Per lo più il condannato vive assòrto nella sua natìva stupidezza, contando i giorni che gli rèstano a svestire la casacca rossa, e riprèndere i cenci nuziali della libertà. E intanto si consola co' suoi consorti, imparando il gergo e i misterj di quel soggiorno, stazione e riposo del malvagio; il quale sotto l'ira della legge è a considerarsi assai meno infelice del ladro lìbero, che s'aggira in assìdua ansietà, perseguitato dalli uòmini e vessato dalla natura. Quando poi, scontati i giorni di pena, ripiglia i diritti d'onesto cittadino, e può annidarsi nelle grandi capitali, confederato con quanto hanno d'immondo, e restar tuttavìa celato nella folla: quale infezione egli non si reca intorno!
Posto l'irresistìbile impulso delli uòmini vulgari all'imitazione, divien càusa di male anche la teatrale publicità che suol darsi colle pene ai delitti, e che riempie le menti di male imàgini, ed espone il moribondo alla pietà, se compunto: all'ammirazione, se impàvido e sfrontato. — Il galeotto Suttler a Tolone tenèvasi in saccòccia, come documento onorèvole, la sua difesa stampata nella ''Gazzetta de' Tribunali''.
L'estremo supplìcio non fa bastèvol terrore, e dall'altra parte è pàscolo improvidamente sporto alla ferocia popolare. Quando i supplìcj divènnero frequenti, i ragazzi si divertìvano per le<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||III. DELLE GALERE|147}}</noinclude>
vie a decapitar li animali, come in tempo di guerra si solazzàvano a fare il soldato. Un giorno di patìbolo è giorno di spettàcolo; le turbe a cui si vorrèbbe infòndere orror del sangue e rispetto della vita umana, s'affòllano per saziare nell'altrui dolore un'atroce curiosità. E se all'istante fatale v'ha chi ritràe lo sguardo, e chi osa appena levarlo furtivo, v'ha eziandìo chi si leva in punta di piedi per solleticare un istinto sanguinario. Viste le quali tendenze del rozzo vulgo, sembra degna d'esame l'opinione, che meglio si provederebbe alla pùblica sicurezza, se colla perpetua càrcere si evitasse prima la bàrbara festività del supplìcio, poi l'immorale ritorno della colpa impenitente dalle galere alla società.
A queste càuse di delitto, communi a tutti i paesi, altre si aggiùngono nel gran ricettàcolo di Tolone, affatto speciali a quelli che vi conferìscono il tributo dei loro colpèvoli. Ogni parte della Francia e delle sue dipendenze vi dimostra col gènere diverso delle colpe diverso stato morale. Di 88 delitti, che nel 1840 si portàrono avanti le ''assise'' della Còrsica, all'incirca 70 èrano atti di sangue. Nè ai frequenti omicidj aveva dato occasione l'ìndole propria del colpèvole quanto la forza delle consuetùdini e delle tradizioni. Il montanaro della Còrsica è pòvero, frugale, costumato, ma superbo e iracondo, e per pregiùdicio inveterato riguarda la vendetta come dèbito di domèstica pietà. Robusto, agilìssimo, duro alle fatiche, è sempre presto a sacrificare a una vendetta la quiete del suo tugurio, e farsi vagabondo nei monti, finchè in un momento d'oblìo, le reti della giustizia no 'l còlgano, e un giùdice savio, per non moltiplicare le morti e non seminare altre vendette, non li commuti la pena dell'omicidio colle galere di Tolone. Ma un bandito córso vive in Tolone tra quella corrotta accozzàglia senza mescolarsi seco; egli si rassegna stoicamente al suo destino; non v'ha esempio che un Córso abbia mai levato la mano per uccìdere un guardiano; e se infine esce a libertà, nulla ha imparato, ma nulla obliato; e ritorna nelle sue valli covando nell'ànimo profondo la vendetta.
E qui l'A. si trattiene, anche oltre il suo propòsito, a dipìngere l'ìndole sagace e magnànima di quel pòpolo, che tanto<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|148|DELLA RIFORMA PENALE|}}</noinclude>
ritràe nel linguaggio e nelle tradizioni dalla fiera Toscana del medio evo. Più d'una volta, egli dice, viaggiando tra le selve di Fiumorbo, mi parve raffigurare in qualche solitario pastore il pàllido volto del Primo Cònsole. Passate con un'uniforme càrico d'oro a canto a quell'altiero contadino; appena farà sembiante di vedervi; ma se da pari a pari gli volgete la parola, rimarrete stupefatti della cordialità con cui vi farà padrone della sua cavalcatura e della sua casa. Se poi nel pigliar commiato, gli stringete una moneta in mano, esso ve la getterà dispettoso; ma se gli offrite il ricambio dell'ospitalità nel vostro paese, allora vi siete fatto un amico. E quel plàcido osservatore delle cose, diventa una fiera se viene offeso nella sua onoratezza. L'autore troppo sfavorèvol giùdice de' suoi Francesi, attribuisce ai Córsi con tutti i vizj d'una società primitiva una straordinaria perfettibilità; e fa voto che a coltivare quell' «ìsola prodigiosa» e quel «pòpolo magnànimo» la Francia consacri i tesori e il sangue che indarno versa «nell'abisso dell'Algeria».
E l'Algeria dà essa pure a Tolone i suoi omicidi; e sono quelli che persevèrano a luttare contro le armi francesi nei luoghi ov'esse hanno preso ferma stanza. Un giorno si annunciò al mèdico che un condannato àrabo era in accesso d'insania; era un giòvane d'altìssima statura e di forza meravigliosa. «Quel leone incatenato era terrìbile a vedersi; ma alla vista del cortese e amorèvole chirurgo Arban tutto quel furore fu tosto sedato .... Partimmo stupefatti della nobil ìndole di quelle genti che la Francia persèguita nella loro patria come fiere .... Non si vèdono mai accomunarsi alla feccia dei furfanti, coi quali un'odiosa legge tenta confònderli; giàciono sui loro letti d'ospitale, come sotto le loro tende nelle solitùdini dell'Atlante». — La legge, che considera solo il fatto materiale, condannò alle galere di Tolone tutta una famiglia, per aver ricettato del sale sottratto ai pùblici depòsiti; v'era in essa una puèrpera, che morì nell'ospitale delle galere, e seco morìrono i due suoi nati. Un ''marabuto'', venerando vecchio con volto grave e solcato da rughe profonde, sedeva nel suo letto in assìdua preghiera, stringendo con una mano una pietra simbòlica che si teneva al collo, annoverando<noinclude></noinclude>
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text/x-wiki
<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||III. DELLE GALERE|149}}</noinclude>
coll'altra i grani del suo rosario musulmano, e mormorando i versetti del Profeta, e all'annuncio della morte de' suoi parlando come il suo antenato Job sul letamajo.
Si vèdono fra i condannati di Tolone anche i Cabaili, rozzi discendenti dei Nùmidi, inferiori alli Àrabi nei doni dell'intelletto, e tolleranti di loro solamente, perchè sono della progenie che portò in Àfrica la parola del Profeta. Il Cabailo ama anch'esso di rifugiarsi nell'ospitale, ove sta tutto il giorno avviluppato nel suo lenzuolo, che si stringe intorno alle tempia a guisa di ''burnù''. Non conosce giochi, non ama conversare, e pensando a' suoi cavalli e a' suoi monti, si consuma di lento ''rammàrico''. «Più volte, dice il buon mèdico, nel dettare la loro dieta, pronunciài di propòsito il nome della loro vivanda popolare, il ''cuscussù''; e tutte le volte vedeva quelli squàllidi volti sfavillare di giùbilo puerile». E qui con quella bizzarra diffidenza che l'A. dimostra della presente civiltà europèa, rammenta che se li Arabi, i quali sognàrono tutta la poesìa delle ''Mille Notti'', e fùrono forse primi a esplorare le stelle del cielo, ora non hanno più scienze nè arti da insegnarci come i loro padri, egli è che la barbarie e la civiltà sono i due poli fra cui oscìllano le nazioni gloriose e le decadenti; ma quelle che chiùdono tutti i loro pensieri nel culto della materia, si prepàrano alla debolezza, che poi le conduce sotto il flagello della conquista.
L'Algeria manda con li Arabi e i Cabaili anche un'altra gente, che mostra i mìseri effetti d'una diuturna oppressione. Sono li Israeliti africani, che il Turco teneva racchiusi nel ghetto, e che ora sollèvano bensì la fronte inanzi alli abbattuti musulmani, ma non pòssono scuòtere sì tosto le tradizioni domèstiche della passata sventura. Vèngono ancora alle galere per furti e fràudi; scostumati, scaltri, abjetti d'ànimo, fiacchi di corpo, spregiati dalli altri Africani.
V'èrano nelli anni addietro a Tolone molti Vandeani, condannati per fatto di guerra civile, e ricevèvano pur sempre secreti soccorsi dalla patria; e v'èrano alcuni di quei soldati che nel 1823 fùrono presi colle insegne della libertà tra le file delli Spagnoli; siffatti prigionieri sono guardati con rispetto dall'altra turba, su la quale esèrcitano quasi un domìnio; l'infamia<noinclude></noinclude>
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del luogo non li tocca. E qui l'Autore palesa una persuasione non lontana dalla nostra. Noi incliniamo a pensare, che, in mezzo alle incessanti mutazioni della polìtica, li eccessi che derìvano da intemperanza d'opinione, non appartèngano tanto al regno dell'infamia criminale, quanto alle leggi della guerra, le quali ferìscono il nemico quando può nuòcere, e fin dove può nuòcere. Il tempo accende codeste passioni, e il tempo in breve le spegne; e allora la legge s'affaccenda senza frutto intorno a un foco estinto. Chi rimovesse i timori e le ire della polìtica, avrebbe agevolato oltre modo il lìbero sviluppo della ragion penale, e la fiducia dei pòpoli nei ministri della legge.
Vi sono tra i condannati alcuni che alla minaccia del più lieve castigo si rassegnerèbbero a rimanere nel càrcere anche a porte spalancate; e anzi alcuni sono dominati da tale amore dei luoghi e delle consuetùdini, che ricèvono con dolore l'annuncio della libertà. E alcuni sanno per prova che la libertà per chi ha perduto lo stato e l'onore è troppo amara. — Un pòvero liberato si presenta al sig. Dupetit Thouars, lagnàndosi che in tutto il paese nessuno gli voglia dar lavoro; il buon magistrato lo manda a racconciare la strada regia. Alla sua vista li altri lavoratori pàrtono dispettosi, non volendo rimanersi in compagnìa d'un galeotto. Lo sciagurato si riduce a vìvere di carità dentro una grotta, finchè un giorno scompare senza dar più segno di sè. — Altri al contrario, a guisa di augelli selvàtici, che rómpono contro la gabbia il capo e le ale, darèbbero la vita per la libertà. Più volte su la spiaggia di Tolone si trovò il cadàvere di qualche condannato che, gettàtosi in mare, trovò, prima di raggiùngere il lìbero lido, la stanchezza e la morte. — Appena i soprastanti s'avvèdono d'una fuga, ne danno avviso con tre cannonate alli abitanti del circondario, i quali hanno un premio se ricondùcono il fuggitivo. Codesto tentativo si punisce coll'aggiunta di tre anni di pena; e parecchj infelici, rei di non gravi delitti, giùnsero, per codesta insanàbile smania di libertà, a rimanersi in catene tutta la vita. Ora, qual providenza è quella d'una legge disciplinare, che pareggia nella pena le più infami scelleratezze e un naturale amore di libertà?
Ma se a popolar le galere concórrono per indiretto stìmolo<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||III. DELLE GALERE|151}}</noinclude>
le stesse più innocenti inclinazioni, bisogna poi riconòscere anche le azioni di stìmoli al tutto diretti e materiali, e d'una natura quasi morbosa. — Un condannato, nello stèndersi la sera sul suo pagliariccio, dice al suo vicino: «come russi? Se lo fai ancora, t'ammazzo». E non passò un'ora che per sì poca cosa lo aveva veramente ucciso. Codesti uòmini affatto bestiali, che spàrgono il sangue senza profitto e senza passione, non sògliono venire dalle città, ma dalle appartate valli, a cagion d'esempio, dalle selve d'Esterel nel dipartimento del Varo; non danno segno di cultura, nè d'alcuna nozione del giusto e dell'ingiusto, nè idèa veruna del valore che ha la vita d'un uomo. Per la manifesta loro stupidezza non giudicati degni del patìbolo, vanno alle galere come andàvano al campo cacciando i bovi; soppòrtano come giumenti le fatiche dell'arsenale, senza lagnarsi, e senza farsi odiare, nè amare; ma se un custode li esàspera, erómpono nei più atroci eccessi, e soggiàciono poi senza ostentazione e senza sgomento alla pena finale. — Un macellajo, cresciuto senza cura alcuna, nè alcuna nozione di Dio e della giustizia, si trovò allacciato in una lega d'assassini, che solèvano di tempo in tempo adunarsi in aperta campagna sotto una vetusta pianta, e da quel convegno s'avviàvano a còmpiere quel qualunque assalto che dai capi sull'istante si proponeva. Uccìsero fra li altri un denaroso campagnolo, nei giorni appunto che un suo nipote era venuto d'altro paese a visitarlo. Questo infelice, accusato dalle apparenze, non seppe spiegarle avanti al tribunale; fu tenuto reo, e condannato a morte. Nella mattina fatale doveva morir sul patìbolo anche il macellajo, e stava bevendo spensieratamente l'ùltimo bicchiero, e aspettando il carnèfice, quando gli percòssero l'ànimo i singulti dell'infelice che si doleva di morire innocente. «Per la prima volta in vita mia intesi chè fosse un rimorso, e provài il desidèrio di fare una buona azione: io dissi: — Voi menate a morire quest'uomo, quando il colpèvole è un altro». — Si sospese il supplìcio; si convinse il vero omicida, il quale, condotto a piè dell'àrbore ove aveva sepolto l'ucciso, lo dissepellì di sua mano. Andò dunque al patìbolo, e l'innocente fu salvo. E il suo salvatore mutò la morte coi ferri in vita, e fece poi rassegnata<noinclude></noinclude>
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e tranquilla fine. — Come spiegare in costùi così contrarj istinti: la propensione ad uccìdere, e l'impulso a salvare?
Ciò che all'astratto ragionatore rimarrebbe affatto inaccessìbile, riesce meno oscuro al mèdico, ove non rifiuti i lumi che l'osservazione gli porge. S'egli è vero: che, fra 30 omicidi entrati nell'ospitale, il dott. Lauvergne ne riscontrò ben 16 che non dàvano indicio esterno di naturale ferocia, e in fatti èrano giunti al delitto per via indiretta, è poi vero del pari che li altri 14 mostràvano i segni esterni d'ìndole violenta, e 8 fra essi si palesàvano affatto brutali ed efferati. — Il prigioniero Levalay al mìnimo eccesso di fatica cadeva in vera insania; e sotto l'oppressione d'uno stìmolo morboso, supplicava il mèdico a liberarlo dallo strettojo che lo premeva ai lati del capo. E infatti dopo largo salasso e due giorni di riposo, tornava refrigerato e plàcido al suo lavoro. E confessava d'aver sempre avuto una smania di distruzione, facèndosi diporto da fanciullo a fare scempio dei cani e dei gatti, e ad èsser caporione in tutte le guerricciuole dei ragazzi da paese a paese. — Ai medèsimi accessi era soggetto anche il condannato Raymond, sopranomato il ''taciturno'', il quale in quei sùbiti bollori anelava a distrùggere li altri e sè. Un giorno per un'ingiustizia dell'ispettore si accese a segno, che, altro non potendo, si lacerò con un pezzo di coltello il braccio col propòsito di svenarsi. Raffrenato prontamente, e sottoposto al salasso, alle sanguisughe, al ghiaccio, si racquetò; e alla sera, ripreso amorevolmente dal mèdico, gli promise di non attentare altrimenti alla propria vita; e gli si mostrò poi sempre affezionato e dòcile; ma all'annuncio che il mèdico doveva partir di Tolone per altri officj, n'ebbe tanto dolore che tentò uccìdersi di nuovo. Anch'egli, oltre alla cupa e selvaggia natura, aveva avuto l'infortunio di crèscere non mitigato da cura materna.
Ma il più deploràbile esempio di questa insanità sanguinaria era un prigioniero che aveva trucidato sua moglie e suo cognato, e tentato di trucidar tutti quelli che sospettava còmplici nel torgli l'ùnica cosa ch'egli aveva cara al mondo, l'affetto della sua donna. «Quand'io lo vidi, in catene, sdrajato a terra, si agitava, digrignava i denti, ruggiva, e col tetro<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||III. DELLE GALERE|153}}</noinclude>
sguardo atterriva anco i guardiani, che pure non sògliono aver paura di nulla. Calmato quell'accesso, lo feci trasportare in camiciola di forza all'ospitale, e lo presi in cura; solo fra tutti io poteva accostarmi a quella fiera, porgli la mano nelli ìspidi capelli, fissarlo in volto. Allora a poco a poco pareva ammollirsi, e farsi quasi altr'uomo; e si palesava ancora il buon Heidecker, sottofficiale de' cacciatori a cavallo, ritirato in Alsazia dopo sette anni di milizia, e onorato militare fino a quel giorno in cui si sentì ferito nell'ìntimo del cuore. Quell'infelice, che visitato dal poeta Méry gl'inspirò alcune pàgine affettuose, si sostentò di sola aqua fredda per dieciotto giorni, mostrando sempre una strana forza, e rammentando in tutto la fine di Viterbi, il famoso Córso. Ma fatto cadàvere, era al tutto esangue ed emaciato, con tutte le fibre del corpo molli e friàbili. Il suo esame cerebrale è nel mio ''Sepolcreto''».
E qui lasciando per un istante il mèdico, e volgèndoci ai fratelli giureconsulti, proporremo una sèmplice dimanda. Tutto l'apparato della controspinta penale, architettato come si dice per bilanciare ed elìdere i càlcoli d'una meditata malizia, può egli valere contro li impulsi furibondi di queste strane nature per intervallo o per occasione dementi? La scienza criminale prende a calcolar sottilmente i contrapesi che dèvono equilibrare una bilancia, senza badare ch'ella è sopra una nave in tempesta. E quando siffatto uomo scontò un primo eccesso col rimanere certo nùmero d'anni in un càrcere promìscuo, nel quale avrà perduto anche quei ritegni d'onore e d'educazione che per avventura frenàvano la sua brutalità, si dovrà dunque avventarlo di nuovo, come belva scatenata, in mezzo alla gente? Si dovrà crèdere che a rattenerlo da altro eccesso basti la gretta cifra di tanti piuttosto che tanti anni di pena, che da capo li converrèbbe scontare? Si crederà che questo talismano assicuri il consòrzio civile e la vita del pacìfico cittadino?
Nè una criminosa demenza si lìmita solo ai delitti di sangue. L'autore narra d'un certo Deham, condannato prima per aver rubato un oriuolo, poi a dieci anni per furto con chiavi false, poi ad un prolungamento di due anni per aver preso
{{PieDiPagina|{{x-smaller|CATTANEO ''T.III.''}}||11}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|154|DELLA RIFORMA PENALE|}}</noinclude>
un oriuolo ad altro dei condannati. E aveva poi rubato otto libre di rame nell'arsenale, poi il cerchione dell'àlbero maestro della fregata l'''Independente'', poi la caldaja del vivandiere, e persino il denaro per le paghe dei condannati e il loro vino; i quali furti gli avèvano procacciato in varie riprese quattrocento bastonate. Eppure ne parlava ridendo, e diceva: «il furto è una passione come l'amore; quando mi va il sangue alle unghie, ruberèi a me medèsimo, s'io potessi». E un tale sgraziato, che in una cella solitaria potrebbe lavorare innocuamente, e ascoltar con pace e con frutto le amorèvoli ammonizioni d'un visitatore, veniva tenuto sotto l'impotente minaccia del bastone, in un arsenale marìtimo, ove un adunamento d'inestimàbili valori adescava ad ogni istante l'insanàbile suo vizio!
Questo furore di delitti venne dall'autore studiato anche in quelli indicj esterni, che non sono materia di giurisprudenza, ma che si vògliono pur sempre osservare dal mèdico, il quale tesoreggia i fatti pel rimoto avvenire della scienza. Laonde accenneremo su questo propòsito alcuni pensieri dell'autore, affinchè li altri mèdici, che si tròvino in posto egualmente opportuno, pòssano divisarvi altre osservazioni.
Benchè adunque egli riguardi l'estrema angustia del cèrebro come impedimento all'esercizio delle interne facoltà, trova però che il suo largo e pieno sviluppo non è sempre, come taluno s'avvisa, segnale d'ìndole felice. Laonde opina che la congettura mèdica non debba versar solo sul modo appariscente in cui li strumenti materiali dell'immateriale e pensante unità sono proporzionati e disposti. Egli congettura che la parte superiore e colmeggiante del cèrebro sia uno dei più preziosi distintivi della specie umana, affatto negato dal Creatore ai bruti, i quali perciò si divìdano da noi più che a prima giunta non paja al superficiale e temerario osservatore. Egli, come il nostro egregio collaboratore Oken<ref>Vedi ''Politècnico'', vol. III. Vedi anche lo scritto del prof. Giorgio Jan: ''Su l'uomo considerato come un quarto e proprio regno della natura''; ''Politècnico'' vol. VI.</ref>, vede nel gran disegno dell'universa creazione animale una serie progressi-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||III. DELLE GALERE|155}}</noinclude>
va, che dal ganglio capitale dell'insetto ascende mano mano, ripetendo sempre e comprendendo tutto il grado sottoposto, e aggiungèndovi il dono d'un ulteriore apparato, finchè arriva non solo all'uomo, ma d'uno in altro uomo, fino a quei rari ingegni che per divino beneficio sono capaci delle più sublimi contemplazioni. Le indoli più sinistre e perverse sono quelle nelle quali alla mostruosa preponderanza dei cùpidi e feroci istinti, si sovrapone alcuno dei segnali culminanti del gènio, noi diremmo, come filo d'aciajo che rende più tagliente un'arme di morte. Questi frenètici di male, ch'egli chiama indoli ''satàniche'', si riscòntrano assai frequenti nelle tribù selvagge; ma felicemente sono rari nelle nostre stirpi mansuefatte dall'educazione, nelle quali però si fanno orrìbili insegnatori d'ogni scelleratezza al gregge dei pìccoli malvagi; onde per càusa loro l'istinto imitativo dei più, che per sè sarebbe innocente, diviene più quotidiana càusa di delitto che non la naturale rapacità e crudeltà. I compagni, che l'infame Trestaillon trasse seco a tanti omicidj tra le agitazioni della Francia Meridionale, non palesàrono al mèdico segnali di più feroce ìndole che i buoni e cordiali marinài dell'''Ifigenìa'', esaminati ad uno ad uno.
Ogni uomo sorte da natura vario ingegno, temperato a esercitarsi più agevolmente in certo òrdine d'idèe che in altro; questa intelligenza naturale delle cose detèrmina ciò che si chiama ''vocazione''. Laonde chi non è chiamato ad una cosa, non sa talvolta capacitarsi come altri possa attèndervi con tanto diletto; lo sventato non sa imaginarsi i piaceri d'una vita raccolta e studiosa; l'inerte stupisce dell'industre che lavora cantando; la donna pomposa languirebbe di tedio fra le tàcite delizie d'una famigliuola modesta.
Queste inclinazioni, a corroborar le quali se buone, e a reprìmerle se malvage, mira ogni sforzo d'educazione, non sono vaghe e isolate, ma corrispòndono anche alle facoltà esterne dei sensi e delle membra, che sèrvono a manifestarle ed effettuarle. Il sentito possesso d'una forza esterna, ne pròvoca l'esercizio; e tutto l'èssere si coòrdina ad una preminente funzione. Per questa ''correlazione'' naturale, che servì già di filo a Cuvier nel discoprire e ricomporre i viventi d'un mondo sepolto,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|156|DELLA RIFORMA PENALE|}}</noinclude>
l'autore osservò che tra i selvaggi certe tribù cacciatrici e carnìvore mòstrano non solo nelle brutali forme del cranio la loro ìndole immane e sanguinaria; ma persino nella brutta sporgenza delle mascelle e dei denti canini. E al contrario quelle altre tribù, che naturalmente tìmide vìvono dei frutti della terra, mòstrano più èsili le mascelle, e più sviluppati i molari; sicchè un anatòmico potrebbe arguire da questo solo la natural ferocia o mansuetùdine dell'una o dell'altra tribù.
Laonde l'autore congettura che le tribù quand'èrano selvagge, fòssero predominate da speciale ìndole, che poi si venne correggendo dall'educazione, dalla immigrazione, dalla schiavitù, da ogni maniera di commerci e d'avvenimenti. Li antichi fùrono valentìssimi a cògliere nelle òpere d'arte quei tratti esterni che danno indicio dell'ìndole interna, e accènnano a certe esòpiane affinità, prese qua e là nella natura irrazionale. In Egitto, quando l'arcana ragione simbòlica non permetteva di raffigurare le divinità sovraponendo teste ferine a tronco umano, evidente si mostra la tendenza delle teste d'umana forma a rammentare ed adombrare ora l'idèa d'un bùfalo, ora quella d'un lupo, o d'un cane, o d'un crocodilo; ora finalmente a indicare colla strana elevazione della fronte e del vèrtice, sopra corpo gràcile e fornito d'un piede solo o d'un sol braccio, l'ideale d'un'intelligenza sovrumana. E nelle famiglie dei Copti sparsi nel Sennaar si ravvìsano tuttora quelle fattezze ignòbili e quasi bovine, che i monumenti Egizj attribuìscono alla parte servile della nazione, mentre le pìccole facce e le ampie fronti che si vèdono nelle figure delle deità e delle classi sacerdotali e dominatrici, sono affatto sparite dal moderno Egitto, perchè quelle caste educate sopravvìssero ben poco alla caduta della loro potenza.
Ma noi non intendiamo divagarci coll'A. in contemplazioni avventurate troppo; e amiamo ricondurci ai frutti di più modesta e certa osservazione. Diremo dunque che ùtile ne pare il pensamento di notare con esattezza mèdica tutti i fatti morali e corporei dell'individuo malfattore; e siamo persuasi che da queste particolari istorie, raccolte in più luoghi e presso diverse nazioni con fedeltà, debba scaturire qualche induzione<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||III. DELLE GALERE|157}}</noinclude>
su la spinta criminosa in certe nature eccezionalmente infelici. Quindi una parte della controspinta verrà pietosamente rassegnata alla cura del mèdico; e forse una reclusione preventiva e scevra d'ogni penalità verrassi palesando come ùnica via di premunire la società da certi delitti, che pòssono piuttosto tenersi eruzioni d'insania, che atti di pensata malvagità. Vorremmo che i mèdici non si ristringèssero troppo timidamente alla prima questione che sul grave e profondo argomento della dottrina carceraria venne loro proposta, cioè, su la preferenza da darsi piuttosto ad uno che ad altro modo di reclusione. Ma facciamo loro sollècito invito a prèndere più vasto campo d'indàgine scientìfica, ben certi che chi allarga i confini dell'osservazione, allarga i confini della scienza.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''DELLA BENEFICENZA PUBLICA'''}}
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Non si può senza ìntimo compiacimento andare annoverando le tante instituzioni colle quali l'umanità del sècolo soccorre ad ogni maniera d'infortunio: i ricòveri delli infermi, dei mentecatti, dei sordomuti, dei ciechi, dei lattanti, delle partorienti, dei decrèpiti, dei veterani, e li altri tutti che si vèngono divisando, monumenti innegàbili di progresso morale. Sembra quasi incredìbile che li uòmini viventi discèndano da quelle spietate generazioni, che gareggiàvano nell'inventar torture e supplìcj, e s'inebriàvano nei cranj delli uccisi; e sèmbrano favolosi li errori che si nàrrano d'uòmini canìbali, pure supèrstiti forse ancora in alcune più infelici regioni della terra. Quale ineffàbile divario fra i tempi e i luoghi in cui l'uomo scoperse che la palma della mano era il più ghiotto brano di carne umana, e i tempi e i luoghi nei quali potè vìvere e fiorire l'abate De-l'Epée; nei quali appena si può compendiare in quattro grossi volumi l'''arte di fare il bene''.
Questa avventurosa òpera fu lenta; appena nel corso d'ogni generazione si potrebbe indicare un atto di crudeltà caduto in oblìo, un atto di pietà venuto in costume. La penuria congiunta alla ferocia faceva divorare al selvaggio i prigionieri; i pòpoli pastori, sicuri del vitto, potèrono nauseare la carne
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''Nota.'' Pubblicato nel primo volume del Politècnico, anno 1839, a esame del primo volume dell'opera di De-Gérando: ''Della beneficenza pùblica''. Parigi, Renouard. 1837.<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA PUBLICA|159}}</noinclude>
umana ; e fu progresso che s'appagàssero di trucidarli ; tanto èrano calamitose le primitive condizioni delli uòmini. I prigionieri si conservàrono poi schiavi, a guisa di bestiame; e con braccia serve l'agricultura andò penosamente diboscando l'Asia e l'Europa. Al prigioniero fremente e incatenato succedeva il mansueto ''verna'', l'ùmile servo della gleba; poi il mezzadro, il livellario, l'affittajuolo; poi col mutato òrdine delle eredità, col commercio, col risparmio, il coltivatore si levava alla proprietà della gleba nativa; e nell'onore della possidenza si confùsero le discendenze dei predati e dei predatori. Oggidì la servitù della gleba si ristringe all'oriente d'Europa; e la schiavitù venale non rimane quasi oramai che nelle nostre colonie trasmarine, e nel recinto domèstico delli Orientali.
La guerra era già lo stato consueto, come al presente è la pace; e apportava devastazione e rapina universale delle cose e delle persone. Allora, si vendèvano all'asta o si ponèvano a fil di spada le popolazioni delle città prese; ai nostri giorni, parve enormità che si tenèssero in disagio sopra vetuste navi i prigionieri di guerra.
Questo svolgimento dei sensi pietosi si manifesta in alcuni come gentile istinto:
{{Centrato|''Sunt lacrimæ rerum, et mentem mortalia tangunt'';}}
in altri viene colla dura esperienza delle sventure:
{{Centrato|''Non ignara mali, miseris succurrere disco''.}}
Poi si fa provisione civile di pòpoli predestinati a gran potenza; e istituisce il ''diritto feciale'' dei Romani, il loro ''pretor peregrino'', protettore delli stranieri; e fra le alpi i riti e il santuario di Giove Ospitale, su le cui fondamenta surse poi l'ospizio del S. Bernardo.
Da quando si congiùnsero con una medèsima fede, i più disparati pòpoli che pur non potèvano intèndersi favellando, potèrono scoprirsi con un segno amici e fratelli. Li Indiani si dissociàvano fra loro colla reciproca avversione delle caste; i Romani nelle varie discendenze, collegate a poco a poco a costituire un pòpolo, serbàvano indipendenti dal rito pùblico dello stato le religioni domèstiche. Ma nel Cristianèsimo le grandi stirpi greche, latine, gòtiche, slave, finniche, si affratellàrono con cento pòpoli<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA|160}}</noinclude>
sparsi per tutto il globo; nel Maomettismo le ingegnose nazioni àrabe, persiane, malesi si collegàrono colle dure razze delli Afgani, dei Turchi, dei Circassi e dei Màuri; il Buddismo preparò l'unione dei Giapponesi, dei Mogoli, dei Chinesi e dei Manciuri, dei Tibetani e dei Siamesi. Laonde le differenze, che rèndono avverse le genti, si fondano oramai solo in una varietà di dottrine, la quale non potrà resìstere alla forza del commercio universale; e si è già temperata nella dottrina della mutua tolleranza.
Con queste grandi associazioni si vìdero formicolare in tutte le parti del globo i peregrini. Venìvano di Norvegia e di Portogallo a Roma e a Gerusalemme; venìvano da Marocco e dal Turchestano alla Mecca; venìvano a Lassa dalla Siberia e dal Tonchino. A ricetto di codeste turbe erranti senza ricòvero, sùrsero tetti ospitali e instituzioni protettrici. L'officio di difensore dei peregrini divenne titolo di potenza fra i Maomettani; li infermieri di Gerusalemme divènnero una lega cavalleresca, che dominò sui mari, e affrontò in Rodi e in Malta tutta la potenza dell'Oriente.
Il medio evo aveva dissipate le dovizie mòbili, e recata in poche mani la potenza prediale. La liberalità ristabilì l'equilibrio distrutto dall'usurpazione; chi era padrone d'ogni cosa dovette farsi pròdigo di tutto a tutti; un'immensa mendicità abbracciò la maggioranza delli uòmini. Il signore mendicava un feudo, poi vi apriva corte bandita, e pasceva centinaja di bocche; il mercante giròvago mendicava per dissimulare la sua ricchezza; mendicava il mònaco pel convento e pei pòveri del vicinato; mendicava il peregrino per giùngere allo scioglimento de' suoi voti; lo studente in certi paesi ha tuttora il diritto d'accattare; per lungo tempo le lèttere subìrono il giogo dei mecenati; i grandi peccatori al letto di morte, per non umiliarsi a rèndere il maltolto, e non disfare da capo i male adunati patrimonj, legàvano fondazioni d'ospizj, e larghezze di pane e lardo alle plebi espilate. Il medio evo può dirsi il ''tempo della mendicità'', senza che si possa dire il ''tempo della beneficenza''; poichè la càusa non era solo nella pietà, ma nel disòrdine delle cose e nell'àbito continuo dell'ingiustizia. Dopo aver colla tor-<noinclude></noinclude>
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tura slogate le ossa alli innocenti, il medio evo porgeva loro una pòvera scodella a piè della porta d'un convento.
L'evo moderno si fonda su la creazione della ricchezza mòbile e la divisione della prediale. Le lande dei fèudi e delle abbazìe si sciòlsero in pìccoli patrimonj, nei quali si depòsero i risparmj delle classi laboriose. Chi prima avrebbe dovuto vivere accattone, è in necessità d'industriarsi, e ne prende indipendenza e dignità. Molte professioni che nell'evo antico èrano esercitate da schiavi, e nell'evo medio da servitori, sono salite in pregio. Dopochè il riparto equo dei beni ristrinse il superfluo delle entrate, e in seno alla sicurezza e parità dei diritti l'industria condusse alli agi ed alli onori, il sostentarsi mendicando fu abborrito; appunto come prima pareva segno d'uomo dappoco il rassegnarsi a campar lavorando. Il vivere alla cerca si ristrinse alli èsseri più infelici o più depravati; e sfrondato il fogliame della finta o volontaria indigenza, la carità potè raggiùngere co' suoi doni la verace e irreparàbile miseria.
Le ragioni della pùblica beneficenza vènnero primamente indagate presso la nazione britànnica, e perchè primamente vi fiorì la publicità delle discussioni, e perchè essèndovi maggiori le ricchezze, e men pròvido il riparto, le condizioni della povertà vènnero a complicarsi colli òrdini dello Stato. I possidenti, predominando nei consessi legislativi, vòllero attrarre a se quanto si poteva della nuova ricchezza, che la popolazione mercantile introduceva. Tènnero fermi i fedecommessi delle terre, anzi li rèsero più frequenti e più stretti, costringendo l'industria a edificare opificj e città sopra un suolo preso a pigione; angustiàrono l'ingresso delle vittovaglie, raddoppiàndone al pòpolo il prezzo, ossia appropriàndosi larga parte de'suoi stipendj; addossàrono le gravezze quasi interamente ai consumi, ossia alle moltitùdini; frenàrono anche nei patrimonj mobiliari il riparto delle eredità, raccoglièndole nelle mani di pochi<ref>Nota di spiegazione.</ref>, i quali si andàvano mano mano arrolando alli ottimati; riserbàrono ai figli minori delle grandi famiglie i lucrosi onori dell'esèrcito, della marina e del sacerdozio. Perlochè la moltitùdine, relegata quasi al vìvere giornaliero, potè difficilmente far acquisto di ricchezza capitale. E fra la turba dei nullatenenti,<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA|162}}</noinclude>
che un òrdine artificiale conservava tali e ogni sinistro evento precipitava nell'indigenza, fu necessario instituire una ''tassa pùblica'', la quale riparasse in qualche modo, e restituisse ai più mìseri ciò che prendeva a tutti; instituzione piuttosto d'arte polìtica che di beneficenza. Nessun'altra nazione si trovava in queste fattizie urgenze; nè potè prima riconòscere che la questione della pùblica beneficenza involgeva tutto l'edificio della pùblica economìa. Epperò questa scienza fiorì prima nel suolo inglese, e i buoni scrittori inglesi precèdono d'un sècolo e mezzo la moltitùdine delli scrittori continentali. Fra questi studj la beneficenza, nata prima da spontaneo impulso, si fa ogni giorno più considerata e più saggia; e le meditate sue providenze compòngono ciò che De Gérando chiama ''l'arte sacra di fare il bene''.
Questo illustre uomo, annoverando i primi scrittori di sì nòbile disciplina, pone in capo ad essi due Spagnuoli del sècolo XVI, Giovanni Medina e Domènico Soto. Questi asserì il diritto de'pòveri a vivere accattoni, mentre Medina giustificava certi regolamenti del re Giovanni II, dicendo fin d'allora che giova piuttosto abilitare un indigente a guadagnarsi bravamente il pane, che gettargli una vil moneta; e ch'è sopratutto mestieri educare li òrfani e li abbandonati. Verso li stessi tempi Weitz scriveva in Anversa un trattato latino ''del contenere e alimentare a domicilio i pòveri''. D'altri scrittori di quel sècolo o dei precedenti, in Italia o altrove, il De Gérando non sembra avere avuto notizia.
L'''editto pauperario'', publicato su la fine del regno d'Elisabetta, aperse in Inghilterra la gran discussione. Tra i molti che vi èbbero parte, piace lèggere i nomi di tre sublimi intelletti: Shakespeare, giovinetto ch'era allora di 17 anni, Bacone e Locke. Questi additò a rimedio della vera miseria le ''scôle di lavoro'', alle quali dovèssero concòrrere i figli delli indigenti inscritti su le liste pùbliche, quando non lavoràssero già coi genitori; poichè, virtuoso e sapiente, volle conservare il dominio delle affezioni familiari.
Tra quelli scrittori s'incòntrano altri ingegni noti assai più per festività di pensieri: Fielding il novellatore; Mandeville l'irònico autore della ''Fàvola delle Api''; Defoe, l'autore del<noinclude></noinclude>
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''Robinson Crusoe'', che intitolò un suo scritto: ''Far elemòsina non è far carità''.
Mèrita menzione Howard, peregrino e màrtire della beneficenza, il quale viaggiò molti anni a studiare la riforma delle càrceri e delli ospitali; e perì nella Crimèa d'un contagio al quale studiava recar sollievo. Sarebbe inopportuno trascriver tutti i nomi resi memoràbili da siffatte meditazioni: Hale, Yarrington, Firmin, Child, Davenant, Cary, Goodshall, Davis, e li istòrici dei pòveri, Eden e Ruggles.
Senonchè, quanto più le menti s'ingòlfano nell'argomento, appare più vasto e malagèvole. Chi vi si accostò per vaghezza di giovare a'suoi sìmili, si trova sgomentato e smarrito; ciò che prima, e sotto un aspetto, gli pareva pròvido soccorso alli infelici, da altro lato gli pare allettamento alli infingardi e spensierati, inteso a moltiplicare la schiatta dei miseràbili, e ad aggravarne i mali. Le cose gli appàjono quasi capovolte; e se non s'inoltra paziente nel difficil cammino, perde, quasi per disinganno, quella pietà che prima il moveva. Quando le règole divèngono così superiori al primo sforzo del senso commune, costituìscono veramente studio e dottrina; onde chi senza la scorta loro volesse influire su le instituzioni pùbliche, potrebbe con òttimo ànimo operare molto male e poco bene. Perlochè chi non abbia voglia e mente d'abbracciare tutto l'arduo subjetto, si appaghi di pòrgere il suo òbolo, e lasci il timone della nave a chi sappia ove si va.
I libri di beneficenza smòssero tutte le questioni di pùblica economìa. Il sommo Smith studiò la proporzione fra il prezzo delle giornate e delle cose necessarie alla vita. Townshend e Ackland propòsero di costrìngere i manuali a farsi un fondo di previdenza, diremo una cassa di risparmio forzoso. Young propose di reprìmere l'agglomerazione dei pìccoli poderi in grandi affittanze; proposta che venne infelicemente rinovata, pochi anni sono, anche in Piemonte. Pitt, in una proposta legislativa (1796), non seppe far meglio che tornare alle ''scôle di lavoro'' di Locke, e negò soccorso a chi si rifiutava alla fatica. Howel voleva ristabilire l'equilibrio tra le giornate e il vitto, con una vasta introduzione di màchine, che, moltiplicando l'effetto del la-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA|164}}</noinclude>
voro, desse màrgine ad aumentare le mercedi alli operaj. Altri all'opposto invocò la distruzione delle màchine, e avrèbbe quasi punito quelli che le inventàvano, affinchè fosse maggiore la ricerca dei braccianti.
Godwin, abbandonàndosi all'astrazione d'un primitivo ''patto sociale'', protestò a nome delli indigenti contro il consorzio civile; asserì che la proprietà era usurpazione, e lo spìrito di famiglia era egoismo, e rendeva immèmore l'uomo dei doveri dell'umanità; e propose una rifusione delle leggi, e un riparto eguale dei beni. Ma non considerava che i pòveri avrèbbero nell'abondanza momentanea trovato una spinta a moltiplicarsi sterminatamente; e si sarèbbero alla fine precipitati in miseria mille volte maggiore. Fu allora che Malthus, forte intelletto, impaziente di queste esagerazioni, afferrò alcune delle leggi numèriche con cui si aumèntano le popolazioni, e si spinse fino ad asserire che non solo la carità, ma l'industria, ed ogni forza la quale fomenti il crèscere della popolazione, preparava uno stato finale d'indigenza e disperazione al gènere umano; poichè mentre li uòmini si moltiplicàvano in ragione geomètrica, le sussistenze crescèvano solo in ragione aritmètica; e le due serie, sempre più discostàndosi, dovèvano lasciare nel mezzo una voràgine. Il libro di Malthus fece gravìssima impressione; ma si vide che i suoi còmputi erano violenta astrazione d'alcuni fatti sconnessi; e ch'egli ragionava come chi nel càlcolo del moto non tenesse conto delle forze contrarie e delli attriti. Rimase però in piena luce il vero, che la beneficenza pùblica non era questione di mera pietà, nè cosa che lo Stato potesse abbandonare ad arbitrio di pinzòchere; poichè s'intrecciava con tutte le radici dell'òrdine civile, del diritto penale, e della pùblica moralità.
Meno rìgidi, Chalmers e Courtenay, cercàrono richiamare al sentimento l'àrida questione del tornaconto pùblico. Chalmers voleva introdurre nelle moderne capitali un riparto di rioni, che le ravvicinasse alla condizione delle communi campestri, e sostituire alle tasse coattive la spontanea beneficenza. Courtenay considerava l'aumento delle popolazioni venir non solo da esuberanza di nàscite, ma da diminuzione di morti e da prolunga-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PUBLICA|165}}</noinclude>
mento della vita media, il quale è indicio di prosperità; disse, piuttosto che al nùmero delle famiglie, doversi riguardare alla loro condizione, ch'egli faceva dipèndere principalmente dalla moralità del vìvere domèstico; e quindi lodava si promovèssero i matrimonj.
L'illustre Bentham raccomandò pure le case di lavoro; ma compativa alli indigenti fino al segno di studiare con quali modi d'onesto diporto si potesse interròmpere la dura serie delle loro fatiche. Il congegno però ch'egli propose, d'un immenso appalto nazionale con diritto di costrìngere al lavoro, non sembrò adattàbile alla presente società, poco paziente di soverchi legami.
Macculloch difese l'uso delle màchine, l'òpera delle quali accresce l'effetto delle forze e la copia delli oggetti giovèvoli, lìbero restando alla società di far poi di questi il migliore scomparto; egli dietro Locke, raccomandò sopratutto l'educazione, che svolge la solerzia, l'onoratezza e la previdenza.
I Francesi non si mìsero di propòsito in questi studj se non a metà dello scorso sècolo, spinti dallo stato difficile al quale andava riducèndosi la cosa pùblica. Miry raccomandò una saggia educazione; e Chamousset, il quale aveva prodigato in prove di beneficenza le sue fortune, raccomandò di prevenire la miseria, piuttosto che recarle tardo soccorso. L'incendio del grande ospitale di Parigi diede occasione a parecchi progetti; e piace incontrare in quelle benèfiche controversie i nomi di Bailly, di Lavoisier, di Laplace; ma i documenti, a cagione delle successive turbolenze, rimàsero manoscritti. L'importanza dell'argomento era sì generalmente riconosciuta, che ad un concorso dell'Academia di Chálon nel 1777, si èrano offerte circa cento Memorie, delle quali si publicò solo un sunto, compendio di tutti i lumi di quel tempo.
Crollato l'antico òrdine delle cose, fra i primi sforzi a ricomporne un nuovo è a notarsi il ''Comitato su la mendicità'', instituito il 21 marzo 1790 nell'Assemblèa Costituente, per meditare un intero òrdine di pùblici soccorsi. Larochefoucauld-Liancourt, vi espose il quadro dell'indigenza e delle opere pie in tutta la Francia, dei regolamenti e delli abusi, la necessità di reprìmere i mendicanti, e il progetto d'un'ùnica amministra-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA|166}}</noinclude>
zione. Ma questa unità non poteva agevolmente accompagnarsi colla varietà delle instituzioni, dei luoghi e delli uòmini; e il vòrtice della guerra ne fece poi dimenticare il pensiero. Però le varie fondazioni vènnero successivamente collegate ad un'ispezione generale, e i regolamenti si vènnero sempre accostando all'unità. Duquesnoi, incaricato dal ministro Neufcháteau di raccògliere i migliori documenti stranieri intorno alle opere pie, ne fece trèdici volumi. Verso il medèsimo tempo Cabanis radunava le ''Osservazioni su li ospitali''.
Le società studiose mostràvano predilezione per siffatte ricerche. L'Academia di Mâcon propose a concorso: ''la beneficenza presso i pòpoli antichi''; l'Academia di Parigi: ''i principj della carità e le sue applicazioni alla morale e alla società''; l'Academia di Bordò: ''i modi di prevenire la miseria''; la Società della morale cristiana: ''i modi di migliorare lo stato delle classi lavoratrici''; la nuova Academia delle scienze morali e polìtiche: ''i modi con cui si forma e si manifesta la miseria presso le diverse nazioni''. Fra le opere più notàbili sono: l'''istoria dell'amministrazione dei soccorsi pùblici'', di Dupin; ''la povertà delle nazioni'', di Fodéré; l'''economìa polìtica cristiana'', di Bargemont; ''la carità in rapporto alla morale e prosperità del pòpolo'', di Danneguy-Duchâtel; il ''paupèrismo'', di Morogues; ''le cause economìche dei fermenti popolari'', di Bouvier-Dumolard; e Lainé nel 1819, e Gasparin nel 1837, dièdero informazioni officiali piene di mèrito scientìfico.
In Germania, non essendo perànco sopragiunte le urgenze civili dell'Inghilterra e della Francia, la scienza pauperaria potè prender forma più dottrinale. Vi si fècero collezioni di documenti d'ogni paese, come suol fare in tutti li studj suoi quella nazione; al contrario della nostra, la quale si appaga spesso di studiare senza fatti e senza libri. Friedländer publicò a Parigi nel 1822 un ìndice dei libri di pùblica beneficenza. Tra una folla di scrittori, si distìnsero Gossler, Basedow, Burdach, Benedict, Julius, Voght, ed altri, che pòrsero consigli al pòvero, o ne difèsero la causa, o svelàrono li artificj della falsa indigenza, o dimostràrono come prevenire in tempo la vera, o studiàrono il nesso della beneficenza pùblica col governo, o<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PUBLICA|167}}</noinclude>
propòsero instituti agrarj ove i pòveri acquistàssero istruzione, moralità e abitùdine al lavoro. Nella Svìzzera, oltre a Fellenberg e Pestalozzi, si distìnsero i pastori, Tescherin di Berna, e Naville di Ginevra l'autore della ''Carità legale''; e si rese assài benemèrita la ''Società d'utilità pùblica'', la quale si aduna ogni anno, e diede già in luce ventotto Rapporti. La stessa lode si deve alla ''Società olandese del ben pùblico''; nonchè ai rapporti che il governo bèlgico pùblica annualmente, ed alli studj di Quételet e Ducpétiaux.
Quanto all'Italia e altre contrade meridionali, De Gérando si lagna che li amministratori delle tante òpere pie vi si mòstrino noncuranti della publicità, in seno alla quale soltanto pòssono moltiplicarsi i lumi. Rammenta però con lode la ''Biblioteca spagnola d'Economìa polìtica'' di Samperes e Guarinos; varie collezioni italiane; alcune società scientìfiche; alcuni scrittori, come Petitti, Schizzi, Morichini, e qualche straniero che viaggiando in Italia vi osservò le molte e fiorenti nostre instituzioni; e rende giustizia alla scuola italiana delli economisti, che mirò sempre nelle sue dottrine al bene del maggior nùmero. Non crediamo veramente che in Italia scarsèggino tanto li scrittori di pùblica beneficenza; piuttosto fra noi ''manca la publicità alla publicità'': vogliam dire, che molti libri giàciono ignoti per indolenza di libraj e giornalisti, e vèngono dati alle ''stampe'' senza che pòssano dirsi dati alla ''luce''.
Le numerose òpere, tanto divergenti quanto lo sono le parti civili e le sette religiose, li interessi delle varie classi, i pregiudicj, la mancanza di principj generali, spàrsero grande incertezza e perplessità. Le càuse della miseria non sono le medèsime presso ogni nazione. Alcuni la vìdero principalmente nell'ignoranza delle plebi, altri al contrario nei sùbiti lumi che le svegliàrono dalla nativa stupidezza e l'accèsero di nuove brame; altri nelle tasse male assestate, e gravitanti su le necessità della vita; alcuni nell'uso delle màchine, altri nella loro insufficienza; alcuni nella ineguaglianza delle fortune, altri nella loro suddivisione; alcuni nel predominio delle grandi industrie collettive, altri nella loro mancanza; alcuni nella concorrenza delli stranieri, altri nel sistema protettivo che sòffoca<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA|168}}</noinclude>
il commercio e nutre l'indolenza e il monopolio; alcuni nella spinta data ai matrimonj dei miseràbili, altri nelle dispendiose formalità che li rèndono malagèvoli, e fomèntano la prostituzione, il concubinato, e l'illegitimità; altri nella soverchia libertà lasciata ai pòveri, e nella loro affluenza alle grandi città; altri nelle vessatorie limitazioni di domicilio. I più trovàrono nella disordinata profusione dei soccorsi un pèrfido incentivo dato alli indigenti a riposarsi sulle braccia altrùi; e chiamàrono l'elemòsina un commercio che nutre l'avvilimento, l'ozio, l'immondezza dei pitocchi, e l'albagìa del ricco. Altri cercàrono càuse più profonde nell'ordinamento sociale; e li uni, mostràrono speranza nella civiltà, che moltìplica le ricchezze e le divide; li altri, vìdero nei pòveri un'orda di bàrbari, che surgendo per ogni parte deve sommèrgere ogni proprietà e ogni cultura. In mezzo a codesti dissidj alcune verità scaturìscono lìmpide; e appare indubiamente giovèvole l'educazione dei pòveri, la repressione d'ogni mendicità, la fondazione delle casse di risparmio, e delle compagnìe di mutuo soccorso, le ''ritenute'' sui salarj delli impiegati da rèndersi in forma di ''pensione'', e le altre instituzioni siffatte, le quali avvìano il privato a provedere a sè, ponendo in serbo i mezzi d'onorato riposo.
De Gérando considerò tutta l'azienda civile, e tradusse nella pùblica beneficenza tutte le dottrine dell'arte sociale. Studiò nel primo volume l'''indigenza come un fatto'', e investigò quali radici ella abbia nelli òrdini civili e nella legislazione; nel secondo volume trattò dei modi di ''prevenirla''; nel terzo dei modi ''d'alleviarla''; nel quarto tentò segnare quali parti spèttano al magistrato, quali alle associazioni e alla privata pietà. Noi per ora possiamo perlustrare solo il primo volume.
''Povertà'' è l'aver poco; ''indigenza'' è mancare delle cose necessarie; la povertà che non può più sostentarsi colle sue braccia, diviene indigenza; se prima bastava protezione e lavoro, ora le si deve alimento e asilo. Il pòvero è sempre sospeso su l'orlo di questo precipizio; bàstano le infermità, li anni, la troppa famiglia, il rigore d'una stagione, un contratto imprudente, un trascorso, una carestìa, un contagio, un'invasione nemica, un arenamento d'òpere o di commercio; e l'angusto<noinclude></noinclude>
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confine che divide la povertà dall'indigenza è varcato. Il focolare domèstico si circonda di lamenti, di rimpròveri, d'amarezze; lo scarso vìvere lògora le forze e l'alacrità; l'umiliazione conduce all'isolamento; priva d'assistenza e di consiglio; il perpetuo bisogno doma l'ànimo, snerva l'onore, e consiglia alla mendicità, alla prostituzione, al delitto. Le guerre, le inondazioni, li incendj, le grandini, i disastri commerciali, le morti dei padri di famiglia avvèrano ad ogni momento queste calamità.
Qual è il grado di stento al quale una famiglia può resìstere? Quali sono le necessità della vita? Un selvaggio si sdraja in una spelonca, va nudo alle intemperie, si nutre d'ogni schifezza, manomette perfino la carne umana. Ma in seno alla civiltà, in mezzo a campagne ridenti e città sfarzose e liete, il pòvero deve avere un tetto, qualche supellèttile, un po'di foco, un po'di lume; e per èssere accolto fra suoi sìmili alle òpere della vita, deve mostrarsi vestito com'essi. E se la sorte, o la malizia altrùi, o la sua colpa, lo ha fatto cadere da certo grado d'agiatezza, deve conservarne pure qualche faticosa apparenza in sè e ne'suoi; altrimenti cadrebbe in disprezzo e abbandono. Questi bisogni d'opinione e d'uso non si ponno sottomèttere a misura. Un cittadino non può còrrere scalzo, benchè la calzatura non sia natural necessità, e i senatori antichi camminàssero onorati a gambe nude; una donna in città non può uscire senza certa acconciatura; in certi paesi si può vìvere di pane, di patate, di castagne; ma in altri le abitùdini universali ingiùngono men rùvido alimento. Una persona che mostri di non avere ciò che tutti hanno, è mirata con dispregio, e vorrà, finchè ha forza, preferire piuttosto la fame e la sete; e non cederà se non piombando ad un tempo stesso nell'avvilimento. Ora, il punto che divide questi gradi d'infortunio, varia per ogni paese, per ogni tempo, per ogni persona.
Mentre alcuni soffrirèbbero prima la morte che l'ignominia d'andar cerconi, altri abbràcciano volontarj vita mendica. Per alcuni è industria, regolare negozio; assùmono i cenci della miseria vulgare, o la decenza stentata delle famiglie decadenti; sanno usare l'eloquenza, l'adulazione, la menzogna, il ro-
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manzo, le làcrime, le piaghe, l'insolenza stessa, e sprèmono da incàuta pietà ricchezze in misura quasi incredìbile. L'Inghilterra nel 1838 rimase stupefatta e vergognosa del famoso vecchione di Lexden nella Contea d'Essex, che lasciò per frutto d'una vita mendica ''un millione e mezzo''. In costoro la falsa indigenza move da avarizia; in altri nasce da indolenza; in altri dal disòrdine del vìvere. Ora, tutto l'edificio della beneficenza si fonda sul discernimento della falsa miseria e della vera. È d'uopo saper dare il dèbito valore ai lamenti delli uni, e al pudibondo silenzio delli altri.
Ma finchè la mendicità si affaccia su le strade e su li usci, la verace miseria sfugge facilmente alla vista. La mendicità confonde le apparenze, e colle sue fallacie sparge il dubio e la diffidenza e reprime la pietà. Quindi le leggi la dichiàrano delitto, e la reprìmono anche nel vero indigente; poichè sarebbe ''mal esempio'' permèttere alli uni ciò che si punisce nelli altri; un solo mendicante privilegiato muterebbe la legge in ingiustizia. La plebe, che non ragiona sottile, pigliò più volte la difesa dei mendicanti arrestati con manifesta parzialità.
Rimosse le incertezze che cagiona la pràtica della mendicità, alcuni tentàrono determinare i diversi gradi dell'indigenza. Bentham distinse i gradi ''negativi'' cioè i bisogni, e i gradi ''positivi'' ovvero i lavori; e dalla differenza pecuniaria fra le due serie trasse le cifre: così fecero pure Eden e Ruggles; ma non potèvano ridurre a càlcolo certi elementi morali, giacchè non tutte le persone disgraziate pòssono subire le stesse fatiche e lo stesso vìvere. Vuolsi distìnguere eziandìo ciò ch'è necessario a sostenere la vita, e ciò che può rimèttere a galla una fortuna nàufraga; come sarebbe una cura mèdica, o il dono di strumenti e materie prime, o il noviziato dei figli in un mestiere. A chi vive nel consorzio domèstico può bastare minor misura di sussidj; poichè il foco, il lume, l'assistenza tòrnano communi a tutti. Una donna, per sè, abbisogna di due terzi del consumo d'un uomo; ma un uomo che si ammoglia, accresce solo d'una metà la spesa domèstica, e con un altro terzo alimenta un figlio. La règola suprema si è che ''la condizione dell'indigente assistito non possa mai tornar desideràbile al lavoratore indipendente''.<noinclude></noinclude>
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L'autore raccolse le valutazioni in diversi paesi; ma in questi particolari non potremmo tenergli dietro. Diremo solo che in Francia, per una famiglia di cinque persone ossìa di tre figli, valutò le spese inevitàbili a 840 franchi, ossia 45 centèsimi per giorno e per capo nelle città grandi; e a 581 franchi, ossia circa 31 centèsimi per giorno e per capo nelle campagne; la maggior differenza consiste nel vestimento e nel fitto. Poco diversi rièscono i càlcoli fatti in Germania da Vogt; il quale opina che nelle latitùdini tra il 45° e il 55°, li alimenti d'un pòvero corrispòndano al valore eventuale di due chilogrammi di pane di frumento, o tre di pane di sègale. Ciò darebbe, ai prezzi medj di Francia e per l'uomo, 65 centèsimi in città e 56 in campagna. Li alimenti della moglie equivàlgono a due terzi di questo valore, e quelli di ciascun figlio alla metà. Perlochè tutta la famiglia costerebbe circa 42 centèsimi per capo in città e 36 in campagna.
Bentham studiò molto la classificazione dei pòveri. Li divise prima in fanciulli, infermi e vàlidi; suddivise i fanciulli in esposti, abbandonati, òrfani, e così via; cosicchè ne fece ben 44 classi; ma l'applicarle è òpera minuta e malagèvole. De Gérando si ristrinse a minor nùmero di classi, e desunse il punto di differenza dal diverso gènere di soccorsi. Il fanciullo abbisogna che gli si anticipi un fondo d'educazione, e lo si separi talvolta dai genitori per tòglierlo al lezzo del mal esempio; ma le sue necessità diminuìscono coll'adolescenza, la quale può in parte provedere a sè. Il vecchio abbisogna d'un sussidio crescente, a proporzione che gli màncano le forze. Alcune infermità sono temporarie; altre non tòlgono l'attitùdine a certi lavori; il sordomuto e il cieco pòssono rèndersi capaci di bastare a sè. Un miglior nutrimento abbrevia le convalescenze e previene le ricadute. I vàlidi, rimasi senza lavoro per caso di guerra o di ristagno commerciale, pòssono sostenersi con altra fatica, quando la beneficenza supplisca al divario troppo grave delle mercedi, o li ajuti a trasferirsi altrove e addestrarsi a nuovo mestiere. La donna, che in famiglia presta un valore inestimàbile coi minuti servigj, fra i quali può interporre qualche òpera di lucro, se esce dall'asilo familiare,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA|172}}</noinclude>
appena può bastare a sè. Incinta, puèrpera, nutrice, madre di molta prole, appena può prestarsi al lavoro; giovinetta, facilmente si lascia sedurre; vèdova, o abbandonata, nella improvisa inopia perde ànimo e attività. Queste diverse sventure vògliono diverso riparo.
Bentham pose a parte i lavoratori impèrfetti, che son tali per debolezza o imperizia o dabbenàggine o leggerezza; infelici, che non pòssono tener fronte ai più destri e più giudiciosi; sempre primi ad essere congedati, ùltimi ad èssere chiamati, bersagli d'ogni vicenda. V'è una miseria intermittente, che ritorna coll'inverno, colle febri, colle gravidanze; e insieme alla quale dèvono apparire e sparire i soccorsi. V'è una miseria che può dirsi momentanea; da ferita, da caduta, da sequestro, da pèrdita imprevista, da errore, da traviamento; e allora un breve soccorso, anche solo un consiglio, previene la miseria, o la solleva.
Talora l'indigenza giunge improvisa e manifesta; talora s'insinua come tarlo; però certi segnali la precòrrono. Il giornaliero, che nella buona stagione si trangugia tutto il suo stipendio; il giòvine, che nulla mette in serbo per le infermità, per la vecchiaja, per la futura famiglia; il padre, che impreparato alla scadenza dei fitti, delle tasse, dei dèbiti, vende le supellèttili o li strumenti; il pòvero, che prende a crèdito il vitto, non vedèndovi dentro l'usura a cui si sottopone; la famiglia discorde, che si divide in più focolari: — sono tutti su la via del peggio. Al contrario il piccolo riserbo, le provisioni fatte in tempo e comperate con vantaggio perchè pagate, le prudenti spese e le assidue cure e la scambièvole benevolenza sono indicj di migliore avvenire.
Tra le càuse dell'indigenza la più generale è l'indigenza stessa; la quale si perpetua nell'individuo e si rigènera nella prole. Le fatiche soverchie, il tristo cibo, il vestire insufficiente e immondo, l'alloggio scarso di ventilazione e di luce, o mal difeso dall'intemperie, il disòrdine della vita, la depressione dell'ànimo, sono càuse d'infermità e decadimento. La prole malpasciuta, aspreggiata, infermiccia, costretta a precoce lavoro, o educata nell'esempio dell'infingardigia, cresce senza speranze, in una stùpida rassegnazione. In alcune città il<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA|173}}</noinclude>
contagio si propaga di famiglia in famiglia; l'indolenza popolare si vien figurando una vita d'elemòsina come un tranquillo porto; una metà della popolazione scola a poco a poco nella lista dei pòveri, e aggrava il languore e le strettezze dell'altra metà.
Molti decàdono per loro colpa, ma i difetti più funesti non sono sempre i più biasimèvoli. Nuoce a molti l'eccesso di fiducia, o il manco di prudenza; la facilità a sperare nell'èsito delle cose, l'imprevidenza delle malatìe e dell'età, l'impazienza d'un rìgido e costante risparmio; anche soltanto l'ànimo inamàbile, o tìmido, che non sappia cattivarsi un amico o un consigliero. La pigrizia scema le ore del lavoro, e la sua perfezione, e la sua mercede, e lascia fugire le occasioni propizie; la vanità si accùmula sul capo impegni soverchi alle forze, e si attira invidie e persecuzioni. Essa però non abbrutisce come l'intemperanza, vizio delli ànimi grossolani, flagello dei pòpoli presso i quali un soverchio rigore vieta piaceri di più delicata natura. Li ebriosi, spinti quasi da forza fatale, non sanno vìncersi; dèboli del corpo, tòrbidi della mente, sùcidi della persona, inspìrano nàusea. La dissolutezza trasfonde nelle generazioni non nate i più aspri malori; le giòvani incàute vanno passo passo fino ad un precipizio di disonore e di degradazione. Chi vive fra i pòveri, si persuade che molti mali vèngono dall'àbito del concubinato, invalso in alcune città; fra le quali si vede allora maggiore il nùmero dei ladri, dei vagabondi e dei mendicanti. I figli illegìtimi dei pòveri sono già per nàscita in grado ulteriore di miseria. Il gioco, considerato dalli incàuti nostri padri come rèndita dello Stato, abbracciava nella ruina colpèvoli e innocenti. Meno manifesti ma più gravi èrano in Francia i danni delle lotterìe, introdutte in tempi di disòrdine verso il 1756, e abolite nel 1837. Sottraèvano alle famiglie cinquanta millioni all'anno, mentre alle casse dello Stato fruttàvano solo dieci millioni. Il pòvero vedeva solo la grandezza della sperata quaderna, incapace di calcolare che gli stava inanzi la probabilità di vìncere una volta sola in cinquecento mila e più; a esaurire le quali combinazioni si richiede un migliajo di vite. Ogni vizio divora denaro, tempo, attività, crè-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA|174}}</noinclude>
dito, forze, ed apre àdito alla povertà. Anche solo le abitùdini vili bàstano a tògliere all'ànimo quel vigore, per il quale, circondato d'angustie, sa dissimulare, combàttere, redìmersi con l'attività e la perseveranza.
Molti indigenti non hanno colpa del proprio stato, avvolti dalle grandi vicissitùdini del commercio. Le guerre e le proibizioni intercèttano d'improviso le communicazioni, o avvìano il tràffico per nuove strade e nuovi porti; il consumatore si annoja d'un lusso troppo diffuso e vulgare; li errori di lontane nazioni riflùiscono sul commercio universale; le imprudenze delli Americani vanno a ferire i tessitori di Lione e i torcitori d'Italia; le menti, inebriate da un raggio di fortuna, si abbandònano a càlcoli temerarj, che sovèrchiano i consumi e sconcèrtano la produzione, e alle eccessive dimande fanno succèdere l'ingorgo e l'ozio forzato.
Queste calamità s'aggràvano più duramente su le mercedi ìnfime, ossia su l'operajo men capace di prevederle; e delùdono talora le aspettative più sensate. Una lunga e sicura prospèrità inganna l'uomo industrioso, e lo seduce a làute abitùdini, che poi non sa più dimèttere. Le cure delli amministratori degli Stati tòrnano spesso al contrario della loro mente; màssime quando si arrògano di fissare i prezzi del vitto o delle giornate, e regolare le importazioni e le esportazioni. Le leggi emanate dalla Convenzione di Francia sul ''màssimo'' dei prezzi cagionàrono la fame e il delirio popolare; le ordinanze della prefettura di Lione nel 1831 cagionàrono immenso spargimento di sangue. Le proibizioni d'uscita delle materie prime spavèntano l'agricultore, rallèntano la produzione, e prepàrano la scarsità; le proibizioni d'entrata ingànnano i coltivatori con fattizia prosperità, sconcèrtano l'òrdine delli affitti, rèndono insufficienti i salarj; rincarìscono tutte le produzioni dell'industria, e le rèndono inette a sostenere la concorrenza straniera. Di queste immense miserie nazionali chi potrà dar colpa all'infelice che vi soccumbe?
Al pari delle variazioni nel prezzo dei vìveri e nelli stipendj sono dannose le sùbite variazioni nei procedimenti delle arti. Le stesse invenzioni mecàniche e le scoperte scientìfiche che<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PUBLICA|175}}</noinclude>
àprono inaspettate fonti di ricchezza al gènere umano, arrèstano sul loro cammino le industrie antiche e abitudinarie, ridùcono il piccolo manifattore alla condizione di giornaliero, e opprìmono con vaste e nuove combinazioni i minuti capitali.
La legislazione può in altri modi invòlgere nel bene del maggior nùmero il danno di famiglie pòvere. Dove le strade sono cattive e il commercio scarso, l'agricultore ha fatica a ridurre una parte del suo ricolto in denari per pagare le tasse. Le corvate e i servigi forzosi su le strade sciùpano le braccia e li animali, e càdono sempre con inegual peso. Le sùbite contribuzioni di guerra opprìmono il povero, come pure le tasse insòlite, le quali non si siano peranco incorporate col prezzo delle sussistenze, cosicchè l'operajo non le possa pagare insensibilmente e a minute frazioni. Alcune imposte sui consumi non crèscono colle rèndite, ma, ben al contrario, col nùmero dei figli, ossia colle spese. Il servigio militare pesa sempre sui pòveri più che sui facultosi, perchè toglie alla famiglia le braccia più vigorose, mentre il ricco o si redime con sacrificio relativamente minore, o si apre nelle armi carriera di maggior fortuna. Le leggi penali, sia colle multe, sia colla prigionìa, sono più dannose al pòvero, il quale anche per sole trasgressioni di caccia o di dogana perde quel crèdito che gli è necessario a trovar lavoro. E la stessa protezione della legge gli torna costosa, e talora gli è maggior danno l'ottener tardi ragione che il cèdere tosto a ingiusta pretesa.
La salute del lavoratore soggiace a mille pericoli, alle intemperie del cielo, alle tempeste del mare, alli effluvj palustri, alle esplosioni, alle esalazioni mortìfere, al calore delle fornaci, alli effetti d'un'aria rinchiusa e oscura. Alcune arti impòngono positure che angùstiano il respiro, la circolazione, la semovenza; i tessitori, i calzolaj, i sarti danno màssimo nùmero d'infermi alli ospitali. La stessa divisione del lavoro, che ne accresce tanto la potenza finale, riduce ciascun uomo a un moto ùnico e uniforme, sfavorèvole allo sviluppo normale delle membra. I legislatori vènnero in difesa dei fanciulli, venduti dai padri a precoce e soverchio lavoro. Nel 1833 si vietò in Inghilterra d'affaticare i ragazzi minori di nove anni;<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA|176}}</noinclude>
si ordinò che fino ai trèdici non lavoràssero più di 48 ore per settimana, ripartite in non più di 9 ore al giorno; e che prima dei diciotto anni non lavoràssero più di 69 ore, ripartite tuttalpiù in 12 per giorno; si vietò il lavoro notturno, tra le otto e mezzo della sera e le cinque della matina; si prescrisse per la refezione il riposo d'un'ora e mezzo; e per sottrarre i giovanetti all'abbrutimento in cui crescèvano, si prescrisse ai padroni di mandarli almeno due ore alla scóla. Senza ciò l'interesse dei manifattori a tenere in continua operazione le màchine, per cavare maggior frutto dai capitali millionarii in esse investiti, avrebbe operato una degenerazione morale e corporea di tutta la più mìsera plebe.
Nè vuolsi crèdere che i lavori a cielo aperto sìano sempre salubri. L'eccessiva fatica delle messi, l'assiduo sole, il mal cibo, le pèssime aque, lo spurgo dei fossi, le influenze autunnali, la nudità dei piedi, l'umidità delli abituri, e altre càuse molte ''rèndono le morti più frequenti nelle campagne che nelle città''. Questo si avvera anche fra noi. La Francia, ove la popolazione agrìcola è a proporzione il doppio che in Inghilterra, soffre mortalità molto maggiore; e fra' suoi medèsimi dipartimenti, alcuni di popolazione principalmente ''industriale'' còntano una sola morte sopra 47 e 48, ed anche 50 e 58 abitanti; intanto che altri di popolazione affatto ''agrìcola'' pèrdono annualmente una vita sopra 30, sopra 29 e perfino sopra 26. Così la statìstica dìssipa le illusioni nate dall'amenità campestre.
Pur troppo la mortalità va compagna all'indigenza. Considerate le liste dei morti nei quartieri di Parigi, se ne conta uno sopra 52 abitanti nel circondario primo; sopra 48 nel secondo; sopra 43 nel terzo; e sono i luoghi abitati dalle famiglie facultose. Ma ove è molta la poveraglia, si trova un morto sopra 30 abitanti nel circondario nono; sopra 28 nell'ottavo, sopra 26 nel duodècimo; cosicchè in questo le vìttime della morte sono in misura doppia che nel primo. E nel quartiere stesso ove la strage è minore, fra i pochi pòveri che vi àbitano la mortalità è appunto d'uno sopra 28.
Le malatìe tròvano i pòveri già fiacchi ed avviliti, senz'agi<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PUBLICA|177}}</noinclude>
e senza soccorso; il passaggio all'ospitale è già strapazzo, màssime quando venne ritardato da ripugnanza o affezione domèstica; il distacco dalla famiglia e l'improviso e vasto spettàcolo dei malori e delle morti abbàttono l'ànimo e affrèttano le mortali estremità.
Non è vero che il nùmero delli indigenti corrisponda a quello dei delitti. Questi per la maggior parte si commèttono nell'età da 25 a 30 anni; mentre su le liste dei miseràbili si affòllano i vecchi, li infermi, li òrfani, i ciechi; e ne òccupano tre quinti le sole donne. Solo il furto facilmente s'accompagna alla mendicità.
Quali nazioni han maggior nùmero di veri miseràbili? — È certo che alcune delle più opulente nazioni ne hanno le più numerose liste, o per ineguale scompartimento dei beni, o per disòrdine di soccorsi. Ma la statìstica è finora oscurìssima. O i pòveri non sono registrati; o si fanno inscrìvere anche solo per andare esenti dalle tasse, senza partecipare alle pùbliche largizioni; o sono pòveri di mera apparenza e d'instituzione polìtica, come in Inghilterra, ove talora màngiano carne e bèvono tè, miseria invidiàbile alla prosperità d'altri paesi. In questa incertezza delli elementi sui quali fondare la numerazione, il Parlamento volle informarsi di quanto accadeva altrove; e diramò nel 1834 in tutti i paesi inciviliti del globo una serie stampata di 63 dimande; ma le risposte riescìrono negligenti, vaghe, dubie, non atte a costituir paragone.
In un medèsimo paese le differenze mercantili, territoriali o religiose, indùcono grandìssimo divario. In Prussia, li indigenti fanno il 6 per cento della popolazione a Berlino, e il 20 per cento a Colonia. Nelle parti settentrionali della Francia, che pur sono le più ricche, ve n'ha nùmero otto volte maggiore che nella orientale e centrale. Lilla, nella pingue e laboriosa Fiandra, ha 51 mila indigenti sopra 91 mila abitanti. In 29 dipartimenti essi fanno dalla sesta alla ventèsima parte della popolazione; in 38 vàriano dalla ventèsima alla trentèsima; in 19 si ridùcono da un trentèsimo a un sessantèsimo. La crescente prosperità e la sollècita amministrazione possono ristrìngere questa piaga. A Parigi prima della rivoluzione le liste degli indigenti contàvano<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELLA BENEFICENZA|178}}</noinclude>
quasi un quarto della popolazione. Nel 1791 erano meno d'un quarto, il 23 per cento; ma era pure un nùmero enorme quello di 118 mila sopra mezzo millione d'abitanti. Alla fine del regno di Napoleone la popolazione era cresciuta d'altri 180 mila abitanti, mentre il nùmero delli indigenti, diminuito di 17 mila, era in ragione di 14 per cento. Nel 1829 la popolazione era cresciuta d'altri 136 mila abitanti; e li indigenti, diminuiti d'altri 39 mila, èrano solo il 7 per cento. Ecco una delle ragioni per cui le classi nullatenenti, i ''sansculottes'', che avèvano forza irresistìbile nel 1791, hanno cessato di predominare ai nostri giorni. Dalle idèntiche famiglie uscìrono uòmini in condizione di proprietarj, di trafficanti, di guardie nazionali. La pìccola proprietà fa la sicurezza della grande.
Egli è manifesto che fra due paesi di pari ricchezza, quello in cui la porzione riserbata ai ricchi è maggiore, avrà più indigenti. Nella Scozia, lord Breadalbane può camminare ottanta miglia in linea retta, senza uscire dalle sue terre, su le quali vìvono 13600 abitanti, irrevocabilmente esclusi dalla possidenza. Mentre in Inghilterra e Scozia solo una ''quinta parte'' dei padri di famiglia (600 mila) ha proprietà di terre, in Francia vi partécipano ''quattro quinti'' (5 millioni); le inscrizioni di proprietà nel 1834 erano 10,895,682. I proletarj nella Gran Brettagna sono tre volte più numerosi che in Francia; la popolazione respinta dalla possidenza si getta con ardore su la via della ricchezza mobiliare; ma gran parte ricade al contrario su la lista dei pòveri.
Ove le possidenze sono sottratte alla contrattazione, son càusa che crèscano i proletarj, tanto più che dovendo per loro natura sempre estèndersi e non ristrìngersi mai, dovrèbbero alla fine invàdere tutto il paese, e assorbire tutti i patrimonj, intantochè la loro amministrazione produce minor copia di vìveri e di lavoro. Dopo la vèndita dei beni nazionali, l'agricultura francese impiega un terzo di più di braccia. E qui non possiamo trattenerci dal notare l'erronea persuasione di De Gérando, che in Italia il riparto equo delle terre sia ritenuto in lìmite assài più angusto che in Francia. Chè anzi, la maggioranza della nazione italiana ha preceduto di molte generazioni nella suddivisione<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PUBLICA|179}}</noinclude>
dei beni la Francia; e in molte provincie montuose si spinse all'ùltimo lìmite dello sminuzzamento. È difetto commune delli stranieri di applicare alla nazione intera ciò che si può dire solo d'una sua minorità, ossìa di quella che vive nella campagna di Roma in alcune provincie napolitane, e in Sardegna e Sicilia.
La suddivisione della proprietà stàbile ha un confine oltre il quale contraria la produzione. Non così può dirsi della mobiliare, la quale può comprèndere qualunque infinitèsimo risparmio, e interessare anche le ìnfime classi all'òrdine e alla pace pùblica. Allora li infortunj generali càdono sul màrgine dei risparmj fatti; le turbe lavoratrici non ricàdono sùbito ad aggravio delle classi più facultose; l'esempio della proprietà laboriosamente conquistata diffonde l'emulazione e la temperanza. È però illusione il crèdere che lo sviluppo della ricchezza possa ottenersi senza diseguale riparto. Se oggi si stabilisse un livello generale, dimani si troverebbe già alterato; poichè li uni avrèbbero consumata oziosamente tutta la porzione loro, mentre li altri vi avrèbbero anzi aggiunto un risparmio. Il ristabilire nuovamente ogni giorno il livello sarebbe lo stesso che reprìmere la solerzia e la temperanza, adeguàndola alla sorte dell'inerzia e della voracità; morta così l'industria, s'avrèbbe la miseria universale. Inoltre la divisione del lavoro, fonte della perfezione e abondanza dei produtti, involge differenza di condizioni. All'andamento della grande azienda umana hanno parte l'operajo, l'amministratore, il chìmico, il matemàtico, lo scrittore, il giùdice, il mèdico, il soldato, lo stesso carceriere. I frutti si partìscono variamente secondo l'importanza verace o supposta del servizio. La miseria stessa aggiunge impulso ai pigri, e colla vista delle privazioni, dei patimenti, del disprezzo, sveglia la previdenza, mòdera l'intemperanza, stìmola a guisa della fame e del freddo. È a desiderarsi però che all'impulso della brutta indigenza supplisca ognora più quello dei buoni esempj e dell'educazione.
Alcuni paesi, ritrosi all'equità civile e al riparto dei beni, trovàrono nell'aumento della popolazione un aumento di proletarj, com'era ben naturale; e quindi associàrono l'idea del ''pauperismo'' crescente e della crescente civiltà. Ma il fatto si è<noinclude></noinclude>
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che un buon lavoratore ''produce'' assài più che non ''consumi''; il che appare se si paragona il nùmero delle braccia che lavòrano veramente, a quello delle braccia che lavòrano poco o nulla. Anzi le belle esperienze di Péron pròvano che la civiltà cresce efficacia alla forza musculare. Si aggiunga l'inestimàbile potenza delle màchine e dei motori naturali, che d'ogni parte l'uomo va conquistando. L'Inghilterra e la Francia, nel tempo che hanno duplicato di popolazione, hanno forse decuplicato i produtti. Nei vent'anni dopo il 1815, la popolazione in Francia si accrebbe da 29 millioni incirca a 34, ossìa d'un sesto incirca. Ma il ricolto del frumento s'accrebbe da 30 millioni d'ettolitri a più di 70 millioni, cioè più del doppio; laonde se vent'anni fa il frumento era in ragione d'un ettolitro per abitante, ora lo è in ragione di due. Un ettaro di terra (dieci pèrtiche mètriche, o circa quìndici pèrtiche milanesi) produceva allora in tèrmine medio su tutta la Francia ettolitri otto e mezzo di frumento; ora ne produce fino a 13; e in Inghilterra ne produce fino a 20. Inoltre si sottomìsero in Francia a nuova cultura quasi due millioni d'ettari. Si aggiunga il bestiame che in Inghilterra si raddoppiò di nùmero in cinquant'anni, cosicchè eguaglia quello della Francia, benchè questa abbia una superficie di due terzi maggiore; e col nùmero crebbe la grossezza media del bestiame, per miglioranza di razze e d'alimento. I progressi dell'intelligenza applicata all'agricultura fècero che il produtto dell'Inghilterra si valuti da taluno a mille millioni più di quello della Francia. E la conseguenza si è che l'indigente in Inghilterra è più abondevolmente alimentato che il coltivatore in Francia. Non è dunque il premio del lavoro che manca al gènere umano, ma bensì la volontà di lavorare, d'applicare al lavoro la scienza, e di ripartirne con giustizia e con senno i frutti.
Senza dubio, a fronte dei giganteschi motori inventati dal genio, l'uomo considerato come forza materiale va perdendo valore, ma lo conserva e lo accresce, considerato come forza intelligente. Al lavoro solitario succede il collettivo; una mano lo coòrdina vastamente; la sagacità del commercio e l'attività<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PUBLICA|181}}</noinclude>
delle navigazioni procàcciano da lontane terre le materie e i consumatori. L'invenzione ribassa il costo dei produtti e li rende accessìbili a nuove classi di consumatori, vale a dire, accommuna largamente al gènere umano i godimenti riservati per l'addietro ad una vita principesca. Le grandi imprese, andando in cerca di salarj bassi, ossìa di popolazioni ancora miseràbili, rèndono sede d'industrie fiorenti certi villaggi, che mandàvano un tempo i loro abitanti a mendicare. Codesti imprenditori, dopo aver pasciuto legioni d'operaj, hanno interesse ad educarli; ch'è quanto dire, ad avere strumenti di maggior pregio; e così su la vita corporea s'innesta la vita mentale: il lavoro sviluppa l'attenzione, la precisione, il giudicio, e in certe arti anche le facoltà calcolatrici e imaginative. I lavori industriali intrecciati ai campestri riempiono le ore vuote e la stagione morta; danno occupazione principalmente al fanciullo e alla donna, che non è più adoperata come giumento; dirozzano le famiglie; i risparmi, che alla fine dell'anno si tradùcono in bestiami e scorte, e mentre ripàrano alle incerte messi, fecòndano il seno della terra. A queste industrie appartèngono il setificio, la tessitura, i merletti, li orològi, i ventagli, le mobiglie; poichè, mentre i lavori campestri sono limitati dal tempo, dallo spazio e dai progressi stessi dell'arte, i lavori industriali non hanno lìmite.
La capacità produttiva dell'uomo e la vastità del globo sono tali, che per sècoli e sècoli la popolazione potrà sempre dirsi rara. Ma è sempre eccessiva ovunque non v'è industria. I paesi civili vènnero sempre invasi dalle orde nate nei deserti, dalli Àrabi, dai Goti, dai Mogoli, dai Turchi: i pòpoli culti conquìstano, sottomèttono, ma non invàdono in turba se non le lande deserte dell'Amèrica e dell'Oceania per coltivarle. Li antichi, arretrati nell'industria, tolleràvano l'infanticidio e l'esposizione; e in Madagascar il soverchio della popolazione si toglie ancora coll'immolare i fanciulli. Coloro che tèmono l'aumento dei pòpoli, sono quei mèdesimi che si spaventano della soverchia produzione. Ma quando l'uomo è ad un tempo produttore e consumatore, porta seco nascendo ambo li elementi dell'equilìbrio.<noinclude></noinclude>
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L'aumento delle nàscite per sè non accresce la popolazione, ogniqualvolta va unito all'aumento delle morti. Allora la vita umana è breve; le generazioni si rinòvano rapidamente; il nùmero dei fanciulli è maggiore in confronto a quello delli uòmini atti alle fatiche; e la società è relativamente più pòvera. Ciò rende poco lodèvoli i favori accordati un tempo alla fecondità dei matrimonj. Ove la vita è più pròspera e più lunga, talvolta è minore il nùmero delle nàscite ed anche dei matrimonj: vale a dire la popolazione si rinova men di frequente, e conserva più a lungo li stessi elementi. Lo stato conjugale diffuso nelle popolazioni fomenta però l'òrdine domèstico, promove l'agiatezza, e prolunga la vita. Laonde non è sempre lodèvole la cura che pòngono certi magistrati a diminuire i matrimonj delli indigenti, tanto più che ''giustìficano'' la vita licenziosa, e moltìplicano i parti illegìtimi, i quali prepàrano una generazione ancor più indigente.
Egli è vero che nelle continue mutazioni colle quali l'industria, il commercio e l'intelligenza si vanno sviluppando, molti infelici si tròvano precipitati nell'inopia e vanno nàufraghi tra le tempeste commerciali; è vero che le grandi intraprese accùmulano le dovizie in poche mani, e condànnano a vita proletaria molte famiglie; e a vicenda la caduta d'un colosso industriale porta ruina a intere popolazioni; ma questo appunto è il campo ove si deve esercitare la beneficenza. Il bisogno di soccorso è un effetto dello stato sociale, il quale per l'uomo è seconda natura. Senza asserire con Montesquieu che lo Stato ''deve'' a tutti sussistenza; nè col ''Comitato di Mendicità'' che lo Stato deve a tutti sussistenza e lavoro, non diremo però con Malthus che la pùblica carità seduce il pòvero, dàndogli vane speranze; poichè la speranza, quando s'accompagna all'industria, diviene forza produttrice, e attiva l'umana volontà, e contribuisce all'alacrità del lavoro e alla perfezione dell'òpera, ed è nell'industria ciò che il valore è nella guerra.
Non dobbiamo atterrirci del ''pauperismo'', ossia d'un aumento continuo ed irresistìbile della miseria, perchè, anche ove è aumento di povertà apparente, non ne consegue certezza che si aumenti la vera povertà. Nei paesi, ove si fondano stabilimenti<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||PUBLICA|183}}</noinclude>
per i sordomuti, i ciechi, i pazzi, si manifèstano ad un tratto centinaja di questi infelici, a cui prima non si badava. La pùblicità raccoglie i fatti, non li ''crea'', nè li moltìplica. Altronde l'aumento innegàbile della generale agiatezza accresce la quota che le popolazioni pòssono mèttere a parte per li infelici, allarga il cìrcolo dei sentimenti generosi, e fa parer pòvero chi non sarebbe parso tale prima di quella nuova prosperità.
Considerando che il lavoro d'un uomo operoso sostenta una famiglia, e che gli si può crèscere efficacia colla potenza delle màchine, coi lumi della scienza, e colla velocità delle trasmissioni, crediamo che quando la beneficenza ''pùblica'' con opportuna educazione avrà reso ùtili lavoratori tutti i capaci, essi basteranno a provedere anche li altri. Chè se la natura volle questi peso inerte delle braccia altrùi, li volle anche oggetto ed occasione all'esercizio della beneficenza ''privata''.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''DELL' ECONOMIA NAZIONALE'''}}
{{Centrato|DI FEDERICO LIST.}}
La dottrina della libera concorrenza mercantile e industriale viene con molto ìmpeto combattuta da quelli che annùnciano nuovi destini all'umanità, e vorrèbbero risòlvere in una collèganza di lavoratori tutti li òrdini d'ogni nazione, per fòndere poi tutte le nazioni nella universale fraternità. — E d'altro lato si vede assalita da quelli che vorrèbbero spìngere il principio dell'industria allo stesso diseguale riparto di beni e di poteri che dòmina nelle Isole Britànniche; e vorrèbbero aggiùngnervi potenza, col rinserrare ogni nazione in sè medèsima, armàndola d'un'astuta polìtica mercantile, e facèndone colle dogane protettive un pìccolo mondo di tutte le più disparate industrie.
A questo intento mira il libro qui annunciato<ref>Das nationale System der politischen OEconomie etc. Stuttgarda e Tubinga, presso Cotta, 1842.</ref>, che in
{{rule|2em}}
''Nota.'' Allo scritto su la ''Beneficenza pùblica'', avrei potuto soggiùngerne altro su la ''Carità legale'', inserito una dozzina d'anni addietro negli Annali di Statìstica; ma poichè lo spazio non consente, lo serbo ad altra raccolta d'argomenti di ''Pùblica Economìa'', se le strane condizioni del commercio librario in Italia non mi torranno àdito ad intraprènderla.
A questa seconda raccolta apparterrèbbe per sua natura il presente scritto sul libero commercio, publicato in confutazione dei princìpii di Federico List, in giugno 1843 nel numero 33 del ''Politècnico''. Ma non volli lasciarlo all'incerto caso d'altra publicazione, e perchè la morte infelice di List e la missione di Cobden ed altre cose molte vi dànno particolare opportunità, e perchè mostra vie meglio qual vario campo abbracci la filosofia civile, e dirò pure, la filosofìa.
<noinclude><references/></noinclude><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ECONOMIA NAZIONALE|185}}</noinclude>
Germania ottenne popolare attenzione, sì per le lusinghe ch'ei porge al sentimento nazionale, sì per quel risoluto linguaggio con cui si vanta frutto di vita operosa, non consunta a covare le opinioni delle scòle, ma a raccògliere i fatti vivi delle nazioni in Europa e in Amèrica; perlochè sembrò a molti un vittorioso assalto contro la dottrina d'Adamo Smith. E vi è una parte di vero; ossìa, la dottrina stessa di Smith vi riempie non poche pàgine, e quelle sopratutto in cui si dimostra come l'industria fomenti l'agricultura, ed accresca valore alle terre<ref>Vedi Ad. Smith: lib. III. cap. IV. — ''Come il commercio delle città abbia contribuito a migliorar le compagne.'' —</ref>. E qualche parte di vero è intessuta per tutto il libro, in modo d'aprir li ànimi anche a ciò che vi è di fallace; e l'esposizione procede sciolta da òrdine scientìfico, ricorrendo spesso con familiare spontaneità li anelli della stessa catena; dimodochè la maggior fatica al càuto lettore è quella di raccògliersi nella memoria i frammenti qua e là disseminati, e costrìngerli in breve complesso per sottoporli a pensata riprova. Noi seguiremo l'autore con altr'òrdine, e disnodàndoci dalli andirivieni d'un lungo volume, cercheremo ritrarre il fondo del suo contesto per tal maniera che, chi poi lo legga, non possa incontrarvi alcun importante asserto del quale non sìasi per noi posta a cimento la verità. Comincieremo da quelle opinioni che teniamo più cònsone alle nostre, e non ce ne disgiungeremo se non dove la dissonanza si farà chiaramente manifesta.
Ciò ch'egli dice intorno al benèfico influsso dell'industria su la possidenza, è la parte più lodèvole del libro; e vorremmo fosse ben intesa da quei molti, i quali ripetendo a sazietà che noi siamo pòpolo agricultore, non pènsano che le nostre terre dèbbono tre quarti del loro valore ai capitali che vi depose l'industria dei sècoli andati, e a quella considerevol parte della popolazione, che, affaticando nelle arti accresce assiduamente co' suoi consumi, colli avanzi suoi, colli stessi suoi rischj e colle sùbite e rumorose sue pèrdite, il pregio delle derrate e dei fondi.
{{PieDiPagina|{{x-smaller|CATTANEO ''T.III.''}}||43}}
<noinclude><references/></noinclude><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ECONOMIA|186}}</noinclude>
{{Centrato|1.}}
Le nazioni dèdite alla sola agricultura sono ristrette all'uso domèstico dei produtti campestri; le permute sono rare; e li scarsi trasporti non compènsano un dispendioso apparato di ponti e strade. Il commercio si stende principalmente lungo i litorali; e se le nazioni marìttime vèngono a incettarvi le cose che occórrono loro a supplemento della propria agricultura, lo fanno in misura incerta, serva della speculazione e delle circostanze; e pòssono per eventi repentini sospèndere quella ricerca, o trasferirla ad altro paese. I produtti agresti soggiàciono a codeste improvvise vicende anco presso nazioni avanzate; ai giorni nostri si vìdero le lane della nascente Australia succèdere presso li Inglesi a quelle di Germania, i vini del Capo a quelli d'Europa, al legname russo il canadese, il cotone bengàlico all'americano. Malferma è la prosperità che si confida al tutto nelle derrate rurali; subitanee le fluttuazioni dei prezzi; deluse le aspettative dell'agricultore anche nell'esuberanza delle messi; ora crudeli carestìe, ora giacenze e ingorghi. In alcune interne terre d'Amèrica si vìdero i cereali abbandonati sul campo, perchè non avrèbbero valso la mercede dei mietitori e del lungo carreggio.
Se il pòpolo cacciatore non gode la millèsima parte delle dovizie che una terra potrèbbe produrre, se il pòpolo pastore non ne raccoglie la centèsima parte, grande tutt'ora è il nùmero delle cose che giàciono inùtili presso un pòpolo meramente agricultore. Riduito egli a una sola funzione produttiva, non può nemmeno da quella ritrarre tutto il vantaggio, a similianza d'un uomo che privo d'un braccio non fa la metà del lavoro che farebbe con ambo le braccia, ma di gran lunga meno. Poco valore hanno i minerali, le aque motrici, i combustìbili; le torbiere sono sprezzate; le selve ingómbrano ove potrèbbero fiorire preziose piante oleìfere o zuccherìfere o tèssili o coloranti; si dimanda al suolo la rozza e diretta sussistenza, senza riguardo alle attitùdini dei luoghi. Non essèndovi cittadinanze industri, che chiàmino masse di vìveri e materie prime, non si promòvono le navigazioni fluviali, il costeggio marìttimo, le lontane pescagioni. E questi fomenti del-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|187}}</noinclude>
l'intraprendenza navale trapàssano a quelle genti che vèngono a cambiare colle derrate del paese le manifatture e le droghe tropicali. Sparsi in appartate ville, li agricultori poco si cèrcano fra loro, perchè tutti hanno i medèsimi bisogni e i medèsimi modi di provedervi, e non pòssono fare scambio di cose o di pensieri. Si aspèttano più dalla rùvida natura che non dai loro sìmili; non esèrcitano la mente, perchè nelle rùstiche famiglie non vìdero da sècoli nuovo ordigno veruno o insòlito vestimento. Imitando ciò che sempre fu fatto, nè sospettando si possa fare altrimenti, e sempre aggiràndosi entro un cìrcolo di persone e di cose, pervèngono dalla culla al sepolcro, senza vedere esempio di fortunata solerzia, senza emulazioni, senza speranze, rassegnati al cieco corso delle intemperie, gloriàndosi di sopportare duramente i disagi, e sprezzando quasi mollezze i godimenti che non pòssono avere. Schiavi d'ogni superstizione, muòjono lietamente per difèndere i signori che li vilipèndono. E questi non sanno sfruttare l'agreste patria, se non col pàscere turbe di satèlliti che li sèguano nelle spedizioni militari e nelle private violenze. E quindi in quella bàrbara vita, poca stima dell'equità, feroce e vendicativa la giustizia, nessuna cura delle industrie, dell'ingegno, della ragione.
Quando il corso della natura spinse la popolazione al lìmite che le sussistenze concèdono, le generazioni esuberanti divèngono un aggravio; e se non le divora tratto tratto la fame o la pestilenza, o non si vèrsano fuori colle armi alla mano a far colonie e conquiste, asportando seco i valori che il paese consumò nell'allevarle, è forza che dividano ulteriormente i frutti del terreno riducèndosi ad angustie maggiori, e consùmino nelle aspre necessità della vita quelle esuberanze, che per l'addietro cambiàndosi con manifatture straniere recàvano qualche mitigazione alla rùvida loro povertà. La popolazione, stabilmente e ordinalmente mìsera, intristisce nell'aspettazione d'un avvenire sempre più calamitoso.
Per disostruire questo fatale ristagno, è d'uopo vòlgere parte del pòpolo all'industria, dando uso alle derrate inùtili, e disserrando nuove fonti di sussistenza.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ECONOMIA|188}}</noinclude>
{{Centrato|2.}}
Se nel trapasso dalla vita cacciatrice alla pastorale, la moltiplicazione del bestiame costituisce il fondo produttivo, sul quale può vìvere un'ulterior popolazione: — se nel trapasso dalla pastorizia all'agricultura lo costituisce la maggior produttività del campo arato, in confronto al pàscolo selvaggio: — nel trapasso dalla rude agricultura all'industria, il nuovo fondo vien rappresentato dalle forze intellettive e dalle cose che divèngono strumento e materia di nuova produzione. L'industria conferisce valore alle aque, alle pietre, alle argille, al legname, alle pelli, alle ossa, alle scaglie, ad ogni rifiuto della vita rusticale. L'addensamento delli operaj dà prezzo ad ogni sorta di vìveri; le arti additano nuovo uso a molti vegetàbili, e fomèntano l'agricultura nelle valli alpestri, ove vanno in cerca d'aque motrici, di selve, di miniere. Il lanificio, la ricerca dei cavalli e il consumo delle carni rèndono più squisito l'allevamento dei bestiami. Il navigatore apporta piante novelle; il coltivatore ingentilisce e trasforma nelli orti le selvagge, adotta le straniere: e dalla varietà dei produtti deriva il càlcolo sapiente delle rotazioni.
Il valore delle terre cresce, perchè le famiglie arricchite ambìscono investirvi i loro risparmj, e se ne contèndono la còmpera; e perciò il valor capitale, che in Polonia appena si stima a 10 volte l'entrata, in Inghilterra giunge spesso a 30 e 40. Il qual valore quasi fittizio non torna inùtile alla possidenza generale, perchè accresce la facultà di trovar sovvenzioni, e insieme allo stìmolo dei miglioramenti ne fornisce le forze.
Questa influenza è maggiore quanto più la sede dell'industria è vicina. Li spazj suburbani vàlgono il dècuplo di quelli che giàciono in remote province. Quando un ùnico centro attràe il moto industriale d'un regno, la languida cultura delle province non risponde alla splendidezza della capitale. In Germania e Svìzzera si vèdono territorj appartati, che non hanno grandi città, mostrare agricultura più pròspera che non i dipartimenti della Francia. E la floridezza generale della coltivazione inglese si deve in molta parte al soggiorno che i possidenti sogliono fare nei loro poderi, versàndovi capitali e cure,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|189}}</noinclude>
Ove il coltivatore non è assiso a lato all'industriante, e deve trafficare con lontane regioni, può smerciare solo alcuni produtti, e anche questi nelle vicinanze dei mari e dei fiumi navigàbili, poichè le rozze derrate non soppòrtano il prezzo dei lunghi trasporti. Le dogane, le provigioni, i disastri commerciali, le guerre rallèntano o intercèttano i trasporti; e sempre quando il consumo vien sospeso, si disànima la produzione; ma in seno d'un medèsimo territorio lo stìmolo è perenne, perenne l'aumento del capitale; ogni progresso industriale fomenta l'agricultura, e ogni progresso agrario sollècita lo smercio delle manifatture.
La copia delle cose che il proprietario indirettamente ricava e gode, è proporzionata a questa influenza; dimodochè, anche quando la quota relativa della rèndita signorile si ristringe, l'assoluto suo valore si accresce. A cagion d'esempio: un ettaro di terra nelle parti interne della Polonia produca 7 ettolitri di grano, e ne tocchi al signore del fondo una ''terza'' parte; questa varrà 27 franchi, e servirà in tutto a comprare 5 metri di stoffa inglese. Ma da un eguale campo in Inghilterra una poderosa coltivazione ricaverà ben 22 ettolitri; e se il proprietario non ne percepisse la ''terza'' parte, ma solo una ''quinta'', questa però vale in quel paese da 80 franchi a 90, e per la vicinanza delle manifatture, basta a comprare 25 metri della medèsima stoffa. Quindi il signore inglese, da una quota ''minore'' del produtto lordo, ritrae per ùltimo risultamento l'uso di ''venticinque'' metri della medèsima merce, in luogo di ''cinque''.
L'agricultura ha dunque interesse a promòvere una vicinanza industre, come avrèbbe interesse a costruire canali e strade, quandanche non ne traesse diretto pedaggio. Un molino da grano presta dieci volte più servizio alle popolazioni circostanti che non costi la sua costruzione; laonde nelle nuove piantagioni americane, se alcuno si offre a fondarne alcuno, tutto il vicinato lo sovviene volontieri di legnami e lavoro. E se in pari modo i molini da grano, da olio, da gesso, accréscono il valore delle corrispondenti derrate, non altrimenti deve dirsi delle seghe, delle ferriere, delle cartiere, dei lanificj, dei setificj; i quali stabilimenti diffóndono su le circostanti campa-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ECONOMIA|190}}</noinclude>
gne un aumento di valore, che sùpera d'assài il capitale necessario a fondarli.
Se partiamo dai càlcoli di Mac Queen, il ''capitale stàbile e mòbile'' dei tre regni britànnici potrèbbe valutarsi a 108 milliardi di franchi. E la massa delle derrate agrarie e delle manifatture, che ne forma il ''produtto lordo'', si potrèbbe valutare oltre al 18 per cento, ossìa a 20 milliardi.
La porzione investita nell'industria sarèbbe assài tenue, all'incirca la ventèsima parte (milliardi 5 ½). Ma il suo produtto lordo, ossìa la massa delle manifatture, sùpera il capitale, poichè si valuta a milliardi 6 ½. E forma un terzo del rèddito lordo su cui vive la nazione<ref>I più importanti capi della produzione industriale britànnica, sono: — i metalli e fòssili per 1750 millioni di franchi annui; il cotonificio per 1325; — l'aquavite e le birre per 1184; — il lanificio per 1121; — il linificio per 590; — il setificio per 340, ec. ec.</ref>.
Questo ammasso di manifatture, dopo aver compensato il fitto del capitale, e la conservazione delli opificj e delli apparati, e l'alimento delle famiglie ricche e pòvere che vi attèndono, lascia un ingente residuo, che accresce il patrimonio della nazione.
È questa la fonte inesàusta dal cui annuo sgorgo si depositò a poco a poco l'immenso valor ''prediale'' dei tre regni; è questa la fonte dei capitali che la nazione investì nelle tante colonie d'Amèrica, d'Africa e d'Oceania, per un valore che si stima d'altri 65 milliardi. A questa fonte attinse le forze marìttime e militari, colle quali assoggettò tante regioni dell'Asia, e in tutti i mari conquistò sicuri depòsiti al contrabando delle sue manifatture. E finalmente ne trasse i capitali con cui sovvenne tante pùbliche costruzioni negli Stati Uniti, e per mezzo di quelle banche, innumerèvoli private imprese.
{{Centrato|3.}}
Nè l'influenza dell'industria si ristringe solo ai materiali interessi. Essa muta in màchine ammiràbili i rudi strumenti; combina la chìmica, la fisica, il càlcolo in sapienti processi; volge in ricchezza ogni scoperta; diffonde tra le classi mercantili li studj che nell'antichità rimanèvano privilegio di pochi.
<noinclude><references/></noinclude><noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|191}}</noinclude>
I varj ingegni si dèdicano ai varj rami, altri per discoprire, altri per applicare, altri per propagare le scoperte e le applicazioni; l'attività scientìfica si riparte, le parti si assòciano, e la possidenza raccoglie i consigli e i frutti di tutto il sapere.
I manifattori non sono come le tribù rùstiche relegate in condizione immutàbile; vìvono nel tràffico, nel conflitto, nell'associazione, agitando assìdua varietà d'intraprese, esplorando le volùbili dimande di vicini e lontani avventori, facendo complessivo càlcolo dei vìveri, dei salarj, delle materie, delle manifatture, del denaro, sempre vendendo e comprando e permutando, sempre in vario contatto con altri uòmini e altre leggi. Costretti a informarsi di genti e paesi, stimolati dall'emulazione, gelosi del crèdito, non mai certi di quanto lùcrano, non rassegnati all'arbitrio delle stagioni, ma fidati sopra tutto nel càlcolo e nella solerzia; coll'esempio continuo che l'inerzia e l'incuria precìpitano al fondo, e solo la fatica e la saviezza rèndono stàbile la fortuna; bramosi di conseguire il superfluo per èssere certi del necessario; costretti a cercar dovizia anche solo per fugire povertà.
In pòpolo industre i doni dell'intelletto sono più apprezzati, e pòssono condurre a ràpida fortuna; e danno valore anche alla fatica della donna e del fanciullo, del dèbole e del deforme. Il tràffico mobìlita e mesce le stirpi, insinuando le abitùdini dell'intelligenza in quelle che giàquero per sècoli ignare e ignave. E la potenza corpòrea ne trae vantaggio; poichè Pritchard osserva che i Gaeli puri dell'Alta Scozia non parèggiano di statura e forza li abitanti del piano, che sono misti di varie stirpi continentali. E i Parsi che si tèngono segregati dalle altre nazioni, non sono belli e robusti come i Persiani, i quali sono misti di sangue georgiano e circasso; la qual miscela spiega in parte la prodezza delle città industriose del medio evo, e l'avvenenza e vigorìa del pòpolo nelli Stati Uniti.
Le genti industriose sanno assicurarsi della fortuna col ripartire innocuamente i disastri a cui l'individuo solo soccomberebbe. Mentre sotto il peso dell'abitùdine le nazioni agresti riguàrdano il giogo come una condizione della vita, esse col commercio divèngono sempre meno serve all'arbitrio e all'op-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ECONOMIA|192}}</noinclude>
pressione, più desiderose di giustizia, di sicurezza e di libertà civile, la quale in Grecia, in Italia, in Germania, in Olanda, in Inghilterra, in Francia uscì sempre dalle città lavoratrici. Una popolazione d'intraprenditori arditi, di sagaci operaj, di negozianti e proprietarj suggetti all'emulazione delle nuove ricchezze e al sindacato dell'opinione, di scienziati che promòvono la prosperità e considerazione del paese, costituisce una congerie formidàbile di forze materiali e morali; spande un'azione illuminante; fa partècipi del sapere, dell'intraprendenza e della dignità civile le moltitùdini rurali; cosicchè le campagne, che altrove òffrono solo signori e servi, colà fornìscono i più vàlidi difensori del viver civile. La possidenza, che prima ritraeva a stento dalle ìspide sodaglie di che sfamare cavalli e cani e satèlliti infesti alla sicurezza e al costume, abbandona le odiose castella, e si trattiene nelle città, ove ingentilisce l'ànimo colle arti, colli studj, col sociévole consorzio; e ne riporta ùtili opinioni fra le campagne, ove i suoi padri vivèvano opprimendo e spaventando. Fiorìscono le scienze e le lèttere; le lingue dèstano la coscienza della nazionalità; la tolleranza e la beneficenza succèdono alle tetre e fiere superstizioni. I pòpoli moltiplicati accréscono colla spontanea forza del nùmero le pùbliche rèndite e la commune difesa, alla quale contribuisce la perizia delle arti e delle scienze, l'abondanza del denaro, la bontà delle institùzioni militari, e l'intelligenza e alacrità delle masse.
{{Centrato|4.}}
Quando sìasi mostrato che la solerzia delle nazioni gènera opulenza, e l'inerzia gènera povertà, ancora rimane a vedersi qual sia la causa della solerzia e dell'indolenza. Quanto più l'uomo fu avvezzo dalla puerizia a non vedere impedita o repressa la sua legìtima attività, nè turbate le sue intraprese, nè rapiti i loro frutti, e a calcolare con sicura aspettativa le conseguenze delle sue azioni: quanto più l'educazione invigorì le sue forze: quanto meno gliene tolsero il pregiudicio, l'ignoranza, la superstizione: tanto più ardito e perseverante si fa nelle fatiche. Ma se in un paese fiorisce la giustizia, la sicurezza, la buona educazione, se tutti i ''fattori'' della materiale prosperità, l'agricultura, l'industria, il commercio si svolgono<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|193}}</noinclude>
armonicamente; se la potenza nazionale attràe le dovizie di regioni lontane, ciò non dipende dal volere dell'individuo, ma dal concorso delle institùzioni. La presente floridezza dell'Europa scaturisce da remote fonti. Vi concorse l'òrdine della famiglia, la lìbera possidenza, i municipj, i giurati, i giudicj pùblici, l'alfabeto, il calendario, l'orològio, la bùssola, la stampa, le poste, i giornali, i pesi, le misure, le monete, le pùbliche discussioni, le società studiose e mercantili. Non v'è legge o regolamento, non v'è atto di guerra o trattato di pace, che non influisca ad accréscere o diminuire le forze produttive. L'industria presente abbraccia li sforzi e i pensieri delle generazioni passate, che costitùiscono il capitale intellettivo dell'umanità vivente. Città e corporazioni compìono òpere d'enorme dispendio, i canali e li àrgini d'Olanda rapprésentano le fatiche e i risparmj di molti sècoli. Solo con questa perseveranza, può una nazione costruire un vasto complesso di comunicazioni per la pace e di difese per la guerra.
Il dèbito pùblico delli Stati dovrèbbe servire appunto a ripartire sovra più generazioni la spesa di quelle òpere che danno potenza, sicurtà e forza produttiva alla nazione. Il dèbito pùblico, ch'è una cambiale tratta sulle future generazioni, non è mai men riprovévole che quando s'investe in costruzioni stradali o navigàbili, le quali non potendo produrre immantinente un pedaggio che rimborsi la spesa, pòssono méttersi in parte a càrico dell'avvenire, a cui se ne sèrbano i sicuri frutti; ma diviene vituperévole usurpazione quando pone a peso dei pòsteri le stoltezze dei viventi. L'Inghilterra collocò ai giorni nostri in siffatte òpere tre milliardi di franchi. Solo un'industria avvalorata dal tempo poteva règgere a tanto sforzo; e solo dove l'industria e l'agricultura hanno confederato le loro potenze, pòssono questi strumenti di comunicazione adeguare il servigio alle spese.
L'òpera dell'industria diviene dunque càusa dell'industria. Le arti ùtili trapassàrono continuamente di città in città, dalla Fenicia all'Asia Minore, alla Grecia, all'Italia, alla Fiandra, all'Ansa, all'Olanda, all'Inghilterra. L'Inghilterra da più sècoli fu l'asilo commune delli èsuli e dei perseguitati. Già nel sèco-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ECONOMIA|194}}</noinclude>
lo XII vi si rifugiàvano i lanaiuoli fiamminghi; li Italiani vi portàrono l'uso delle cambiali; li Israeliti di Francia e di Spagna vi portàrono relazioni lontane e grossi capitali; i mercanti dell'Ansa decadente ambìrono la cittadinanza inglese; ogni moto civile o religioso del Continente fece approdare a quelle rive uòmini e ricchezze. Le leggi sulle patenti vi attràssero le invenzioni di tutta Europa; assicurando ai capitalisti una parte dell'emolumento, li animàrono ad assìstere i ritrovatori; propagàrono lo spìrito inventivo nella popolazione; estirpàrono l'amore delle consuetùdini primitive.
La navigazione richiede àbito d'audacia e perseveranza: a nessun'arte tanto nuoce l'indolenza, la superstizione, la viltà. Li Indi, i Chinesi, i Giapponesi esèrcitano quasi solo la navigazione domèstica; i sacerdoti Egizii temèvano la navigazione, perchè non volèvano libertà di pensieri. L'oppressione delli ottimati spense il vigore delle città anseàtiche; nei Paesi Bassi i marinaj sfugìrono all'oppressione; ma i pòpoli interni non sèppero difèndersi, e si lasciàrono otturare le foci dei loro fiumi. Prima che surgesse la potenza olandese e l'inglese, era manifesto che la marina spagnola e la portoghese volgèvano a naturale decadimento. L'Amèrica, appena lìbera, combatteva sul mare. La navigazione è un ramo d'industria che si gènera dal complesso delli altri tutti.
Quando il moto è impresso, molte altre spinte concòrrono a sollecitarlo. Le arti belle allèttano il privato a produrre e risparmiare, per aver modo di partecipare alle loro amenità. Il privato lavora e risparmia anche per procacciarsi libri e giornali, che poi divèngono ulteriore avviamento alla produzione intellettiva e materiale. Un padre fa grandi sforzi per procacciare educazione ai figli; altri per conseguire ambito posto nelle più elette società. Tanto si potrèbbe vìvere in un tugùrio quanto in un palazzo; tanto si potrèbbe «''andar cinto di cuojo e d'osso''» quanto d'oro e di seta; ma il diletto di codeste inezie sprona i capi delle famiglie al risparmio, all'òrdine, ad assìdui sforzi. Il facultoso, nell'apparente sua indolenza, sussìdia i mestieri, ànima li studj, amministra nel suo patrimonio parte dell'opulenza nazionale. I meticolosi i quali si spaventano che<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|195}}</noinclude>
il pòpolo vesta con eleganza, e lòdano le gradazioni suntuarie dei tempi andati, non avvèrtono che il lavoro di quelle famiglie diviene più intelligente e intenso e fruttuoso; che il dono fatto alla vanità vien sottratto alla brutale intemperanza; e che le leggi, le quali reprìmono l'emulazione nelle moltitùdini, le condànnano a vìvere indolenti e assopite. Le stesse derrate coloniali, che quando non sìano materia prima di qualche arte, pòssono considerarsi piuttosto superfluo stìmolo che nutrimento, danno impulso a intraprèndere manifatture per farne cambio, e strìngono in commercio le più divise nazioni.
Dunque l'interesse dei signori dovrèbbe èssere quello di protèggere lo sviluppo delle classi trafficanti. I più pròsperi tempi delle nazioni fùrono quelli in cui patrizj e cittadini gareggiàrono all'intento della commune grandezza, come i più calamitosi fùrono quelli in cui li òrdini d'una nazione si mòssero guerra struggitrice. E in Polonia e in altre parti del continente, la smania delle esenzioni feudali e la servitù della plebe preparàrono la debolezza e la caduta dei signori. Al contrario il patriziato britànnico vollè prevalere nella legislazione, e indirettamente far sua gran parte dei lucri dell'industria. Il poter della corona fu limitato in patria, ma tanto più sicuro; e al di fuori splèndido e trionfante; li onori non fùrono privilegio del sangue, ma premio a mèriti militari e civili. Senza l'intollerando aggravio e il pericolo delli esèrciti stanziali, l'industria nazionale fu salva dalle armi nemiche, mentre sul continente ad ogni nuova generazione le guerre guerreggiate arrèstano i trasporti, recìdono i ponti, spèrperano le navi, disèrtano li opificj, smòvono i confini, sconvòlgono le leggi e le aspettative, impoverìscono e dispèrdono i lavoratori, invèrtono i consumi preveduti e le concorrenze, e respìngono i capitali che ora vèngono deviati ad alimentare la guerra, ora a ripararne i danni e ristorare l'afflitta agricultura. Al contrario li armamenti straordinarj svòlsero in Inghilterra i prodigj della fabbricazione, e attuàrono grandi forze produttive, che poi sopravìssero alla guerra. E per la soverchiante potenza marìttima della nazione, la guerra che interrompeva il tràffico delli altri pòpoli e ne abbatteva le industrie, le fu quasi sempre oc-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ECONOMIA|196}}</noinclude>
casione a dilatare il commercio, e prepararli nuove sedi in remote parti del globo. Perlochè se l'industria inglese salì a tanta grandezza, ciò provenne principalmente dalla vasta ''ricerca'', che la potenza marìttima procacciò alle sue manifatture.
{{Centrato|5.}}
Ma le lodi, che l'autore pròdiga alla Gran Bretagna, non sono tanto un segno d'ammirazione quanto un artificio oratorio di chi vuol valersi di quella grandezza a terrore delle altre nazioni, affine di sedurle a rinchiùdersi nel guardinfante protettivo.
Dopo l'invenzion delle màchine, egli dice, l'industria non ha confine se non nel ''capitale'' e nello ''smercio''. Quindi la nazione che possiede cùmulo immenso di capitale e vastìssimo tràffico, e col dominio del mercato monetario, esercitato dalla sua banca, stìmola la fabricazione e deprime i prezzi, può apportare guerra struggitrice alle altre nazioni. Un fanciullo indarno lotta con un gigante. Le fàbriche inglesi hanno enormi vantaggi, ridòndano d'eccellenti operaj ad agévoli mercedi, di màchine perfette, di suntuose costruzioni pei trasporti; hanno illimitato crèdito a ìnfimo interesse, stabilimenti e relazioni lontane quali si fórmano solo nel corso delle generazioni, vasto mercato interno di tre regni, vasto mercato coloniale in tutto il mondo, mercato d'inestimàbile vastità presso tutte le nazioni civili e non civili della terra; e quindi aspettativa di smercio immenso. È assurdo che le altre nazioni pòssano règgere a fronte di questa, quando prima dèvono allevare i direttori e li operaj: quando l'imprenditore, non sicuro d'uno spazioso mercato interno, nulla può sperare dalle colonie, e ben poco dalle navigazioni: quando il suo crèdito è ristretto al mìsero bisogno, quando non può èsser certo che un disastro in Inghilterra, o una misteriosa operazione della banca, non versi sul mercato continentale, all'ombra della libertà daziaria, un cùmulo di manifatture, il cui prezzo, appena compensando quello della materia, rapisca il naturale alimento all'industria europèa.
Un predomìnio come questo che surse ai nostri giorni, non si vide mai; nessuna nazione, aspirando alla signorìa del mondo, pose mai sì ampie fondamenta alla sua potenza. Quanto an-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|197}}</noinclude>
gusto non è il divisamento di chi volle fondare sulle armi l'impèrio universale, in paragone al pensiero britànnico di fare di tutta l'ìsola una smisurata città manifatturiera, commerciante e navigatrice! La quale, fra i regni della terra, sarèbbe ciò che una capitale è fra le suggette campagne; la sede delle industrie, dei tesori, della potenza; il porto di tutte le marine; una città capomondo, che proveda tutto il globo di manifatture, e da tutte le genti si faccia consegnare le vettovaglie e le materie prime; un'arca universale dei metalli monetati; una banca delle nazioni, che coi prèstiti assoggettàndole tutte a tributo, signoreggi la circolazione universale.
{{Centrato|6.}}
Qual è la màgica verga con cui, secondo il sig. List, l'industria britànnica abbatterà le industrie delli altri pòpoli, e li relegherà alla primitiva vita del bifolco e del pastore? E qual è il talismano che può disfare l'incanto? — L'arme impugnata dall'Inghilterra sarèbbe il ''lìbero commercio''! Lo scudo che deve salvare il gènere umano sarèbbe la ''dogana''! —
L'Inghilterra, egli dice, qualora le tariffe daziarie non vi fàcciano ostàcolo, può versare in Amèrica grandi masse di manifatture. La banca inglese, coll'agevolare lo sconto e allargare il crèdito alle sue manifatture, può dar loro la forza di fare un enorme fido ai porti americani; e in fatti se ne vìdero talvolta inondati a più vil mercato ch'esse non fòssero nella stessa Inghilterra. Quanto maggiore è il crèdito concesso alli Americani, tanto maggiore in loro è l'impulso e il coraggio d'estèndere le piantagioni, per saldare col pròssimo ricolto il loro dèbito. Ma l'Inghilterra, parziale alle proprie colonie, aggrava di dazj il tabacco delli Stati Uniti sino alla misura di mille per cento; attraversa l'introduzione del loro legname, per favorire quello del Canadà; e ammette i grani èsteri solo in caso d'imminente carestìa, come detta l'interesse privato dei possidenti che sèdono legislatori. Essendo perciò illimitato l'ingresso delle manifatture inglesi in Amèrica, e limitato quello delle derrate americane in Inghilterra; l'Amèrica non può fare il suo saldo se non in valsente metàllico. Le piazze, esàuste allora di moneta<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL' ECONOMIA|198}}</noinclude>
sonante e ingómbre di carta, ricórrono alle loro numerose e dèboli banche; ne spàzzano avidamente li scarsi depòsiti. Le cèdole, al momento che non si pòssono più permutare in metallo, decàdono rapidamente; i prezzi di tutte le cose divèngono nominali; tutti i valori sono sconvolti; non v'è più proporzione tra le derrate e li affitti, tra il dèbito e il saldo; le banche pùbliche e le case private càdono alla rinfusa; la mala fede approfitta del tumulto per simulare la sventura; l'onor nazionale ne geme, e il generale avvilimento assopisce per lungo tempo le forze produttive. L'òrdine pùblico, ossìa l'equilìbrio delli esporti colli importi, può dunque ristabilirsi solo con dogane che raffrènino l'illimitato afflusso delle manifatture inglesi. — Così il sig. List, di tutto questo disòrdine attribuisce la colpa all'astuzia mercantile dell'Inghilterra e al ''lìbero commercio''.
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Ma noi dimanderemo se nel fallimento generale dell'Amèrica tutto il danno sia del debitore insolvente; e se l'Inghilterra creditrice non vi perda anch'essa un immenso valore. Non è ben chiaro come possa tornar ùtile al privato inglese di dare a crèdito in lontane regioni e a lungo respiro sì enorme valsente di sue merci al disotto del costo di fattura, se non vi fosse costretto da qualche secreta necessità. E pare ancora più oscuro come convenga a tutta la nazione inglese e alla Banca che ne mòdera e timoneggia i supremi interessi, di sollecitare con impeto l'esazione dell'accumulato crèdito, asportando dalli Stati Uniti tutto il metallo circolante, provocando il disonore delle carte, la caduta delle banche, l'avvilimento dell'agricultura, la sospensione delle òpere pùbliche e d'ogni impresa, e quindi la ruina di que' loro concittadini che sono gravemente interessati in quelle banche e in quelle costruzioni. La questione non può esser così sèmplice; vuolsi risalire a più remota càusa.
Troviamo in fatti in altra parte del libro, che lo scarso ricolto costrinse l'Inghilterra a mandar fuori immensa copia di contante; che se il continente fosse stato aperto alle merci inglesi, si sarèbbe potuto fare il saldo dei grani con esportazione straordinaria di manifatture; epperò il metàllico che si fosse al<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|199}}</noinclude>
momento inviato, sarebbe in breve rifluito all'Inghilterra; ma il continente era chiuso alle merci inglesi, come, prima del mancato ricolto, l'Inghilterra era chiusa ai grani del continente.
Dunque la calamità dell'America, rispondiamo noi, aveva avuto il primo impulso, non da artificio di nazione pròspera e prepotente, ma da doppia calamità dell'Inghilterra, cioè dall'infelice ricolto, e dalla successiva esportazione del contante; la quale, angustiando le banche inglesi prima delle americane, aveva già sovvertito i prezzi d'ogni cosa, e costretto i fabricatori a vèndere in Amèrica a lungo respiro, a vil mercato, e anche sotto il costo di fattura. La colpa non era dunque del lìbero commercio, ma delli ostàcoli daziarii, coi quali, da un lato, i possidenti, per interesse di ceto e non di nazione, rigònfiano i prezzi del grano in Inghilterra, e dall'altro, il continente respinge per rappresaglia le manifatture dell'isola che respinge i suoi grani. Già da un sècolo i nostri vecchi economisti italiani hanno posto in chiaro come ''tutte le limitazioni al commercio de'grani sono la càusa delle grandi carestìe''. Poichè, può bene una stranezza delle stagioni guastare il ricolto d'un'intera ìsola per quanto sia grande; ma una calamità sola non può facilmente abbracciare d'un tratto tutta la terra. E allora non vi sarebbe sbilancio di trasporti, perchè ogni paese ne avrebbe egualmente carestìa. Quindi il lìbero commercio dei grani òpera a guisa di recìproca assicurazione universale; e li ostàcoli doganali aggràvano la calamità particolare d'un paese, fino al punto che di cosa in cosa i tristi effetti si propàgano alle più lontane nazioni.
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Ma la càusa del disastro americano fu assai più profonda, che non il mero sbilancio tra le importazioni e le esportazioni, o il rifiuto delli Inglesi d'accettar le derrate americane. L'Amèrica è paese nuovo; ogni anno avventurieri audaci s'inòltrano in quelle selve, e vi fòndano colonie vaste come regni. Il natural valore delle terre è quasi nullo. Se dunque, dopo pochi anni, fatto l'inventario di ciò ch'era pur dianzi una landa, vi troviamo casali e città, chiese d'ogni setta, strade, canali, ponti, e dovizie di derrate e bestiami, tutto questo pa-<noinclude></noinclude>
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trimonio d'un pòpolo, dacchè non è germogliato come fungo dalla terra selvaggia, debb'èssere venuto da qualche parte. Il lavoro è il padre della ricchezza; ma il lavoro in Amèrica costa fuor di misura. È d'uopo allettare a quella solitùdine robusti lavoratori, e compensar loro la spesa dei lunghi viaggi e della lunga inazione, mantenerli a grosse giornate, finchè àbbiano sgombra la selva, edificate le case, doma l'ìspida terra, falciate le prime messi; e talora per manco di strade e canali «il grano perisce sul campo», perchè non vale la fatica di trasportarlo per quelli impervj deserti al consumatore lontano. D'onde proviene adunque il tesoro di cose, che il piantatore apporta in quel nuovo paese? Il piantatore non è ricco; ben vuole divenirlo a costo d'un vìvere quanto mai sìasi laborioso e disagiato; trae crèdito adunque dalla vicina banca, improvisata da altri venturieri, ivi pure accorsi a tentare pronta fortuna. La vicina banca trae crèdito da altra più lontana; e così di banca in banca si ascende la scala che congiunge l'agricultura al capitale, ovvero alli avanzi che il commercio inglese pone in serbo, e coll'intermezzo delle banche americane dirama alle remote piantagioni e alle surgenti città.
Il sig. List conviene in ciò, che ''le banche americane cooperàrono ad aggravare il disastro''; ma ne ripete pur sempre l'ùnico impulso dalla soverchia importazione delle manifatture. E non vede che il disòrdine fin nella prima orìgine è assai più vasto; ed è quello appunto che i più savj scrittori dìcono indivisìbile dalle banche che si destìnano a promòvere le intraprese ''agrarie''. Confessa che i grossi capitali, tolti a prèstito in Inghilterra per costruire i canali e le strade, ''hanno anch'essi contribuito'' ad accrèscere e prolungare il disastro; ma non consìdera i capitali parecchie volte ''più grossi'', che coll'intermezzo delle banche, si sovvènnero a quelle grandi operazioni territoriali di cui le strade e i canali sono solo la ''minima parte''. Non è agévole fare un inventario approssimativo d'alcuno dei nuovi Stati americani; ma qualunque sia il divario che passa tra pòpolo nascente e antichìssimo regno, ancora vediamo, che in questo il valore delle vie ferrate e delle altre òpere pùbliche appena giunge a 3 miliardi, mentre l'intera fortuna pùblica sùpera i 108; è quindi 36 volte tanto.<noinclude></noinclude>
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Immenso adunque, letteralmente immenso, cioè di molte milliaja di millioni, debb'èssere il capitale investito nelle intraprese campestri e urbane delli Stati-Uniti; poichè la popolazione delli Stati-Uniti è ben due terzi di quella delle Isole Britànniche; e ammettiamo che questo capitale non sia tutto d'orìgine inglese, e in grande, anzi grandìssima parte, sia pure il depòsito e il frutto del lavoro americano.
Ma inglese o americano ch'ei sia, una volta investito in òpere immòbili e speculazioni campestri, non si può ritirarlo ''a vista''. E qui ripeteremo ciò che tutti i buoni scrittori nòtano delle grandi sovvenzioni prediali. I valori sono fissi in luogo; difficile e costoso è il loro movimento; li stàbili non si pòssono mandare al mercato; per le ipoteche in siffatto disastro nazionale si vorrèbbero trovare altri sostituti, e trovarsi a milliaja. Le derrate campestri, tranne i gèneri coloniali più delicati, sono poco permutàbili; alcune si pòssono vèndere solo a brevi distanze, e non mai nel momento di generale calamità; altre potrèbbero inviarsi lontano, ma vèngono ripulse dalle dogane; e sempre le vèndite lontane e precipitate si fanno a condizioni dolorose e con difficile incasso.
Le sole nazioni che in siffatti frangenti pòssono salvarsi, sono quelle che possèdono molti valori mòbili: valsente metàllico e carte di crèdito su le nazioni straniere. In questa felice condizione sarà l'Inghilterra e l'Olanda, saranno alcune poche città, Parigi, Ginevra, Gènova, Francoforte, Basilèa. Ma la nuova nazione americana non ha peranco di codeste riserve mòbili; è già immenso il patrimonio ch'ella si è conquistata in fondo immòbile; e se vuole stènderlo su altre terre inculte, deve spìngere le sue operazioni col capitale altrùi. E perciò è soggetta a vedèrselo ritòrre d'improviso, anzi nel momento della più grave necessità. Ma questa è la condizione di tutti coloro che s'ingòlfano con capitale non proprio in grandi operazioni comunque lucrose, senza assicuràrsene il prèstito sino al tempo del maturo ricavo. Certamente l'Amèrica coi canali e colle vie ferrate stese per milliaja di miglia, si preparò florido avvenire; ma se quelle costruzioni contribuiranno a mutare le selve in campi e città, tuttavia finchè i campi non sìeno più volte mietuti e le città bèn popolate, non è possìbile che il ricolto delle
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|202}}</noinclude>
terre e l'affitto delle case e il pedaggio dei canali e delle strade compènsino i costruttori. E se questi frattanto sono pressati a restituire le sovvenzioni ricevute dalle banche locali, dovranno inevitabilmente fallire; e dietro loro dovranno fallire le banche stesse, alle quali nessuno risparmia l'accusa di gettar troppa carta in proporzione allo scarso metallo. E per tal modo il disastro deve risalire indietro fino all'originario capitalista; il quale fornì una somma della quale annuncia repentina la scadenza, mentre il frutto reale non potrà maturare se non col corso delli anni.
L'orìgine del disastro si connette adunque al ''capitale'' e al patrimonio stesso del pòpolo americano; e non si ristringe a un soverchio ''consumo'' di manifatture, anticipate all'Amèrica dal commercio inglese a vil prezzo e coll'aspettazione di fàrsele pagare sul pròssimo ricolto, e riscosse a quella vece in denaro contante. Questo disòrdine ferirebbe solo una quota del ricolto; dacchè una gran nazione non può sciupare in manifatture straniere tutta quanta la sua entrata, e deve prima provedere alli altri più imperiosi bisogni della vita.
Il sig. List ha ristretto dunque a pìccola porzione del ricolto, ossia dell'''interesse'', un avvenimento che affetta vasta parte del ''capitale''. Egli mutò in questione di smercio industriale e d'annuo consumo quella dello stàbile investimento agrario e costruttivo.
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Eppure egli era stato in mezzo a quelli Stati nascenti; aveva veduto sùrgere d'ogni parte ville e città, e l'agricultore approdato alle rive di quelli ignoti fiumi condurre sulla terra il primo aratro. Ma in mezzo a quella vasta creazione, non volle vedere altra cosa che l'interesse del pòpolo americano di portar calze e berrette lavorate piuttosto a Boston, che per minor prezzo a Manchester! E venne ad inferirne lo strano precetto, che «una nazione minore alla Inglese per capitale e per forze «produttive non può ammètterli sul loro mercato, senza divenire loro debitrice, dipendente dalle loro banche e avvolta «nel vòrtice dei loro disastri mercantili». Ma noi dimanderemo che cosa sarebbe l'Amèrica, se non fosse divenuta debi-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|203}}</noinclude>
trice, e vastamente debitrice dell'Inghilterra. Fu bene coll'assidua scorta del capitale inglese ch'ella si fece in cento anni primaria nazione da deserta e oscura colonia. Supponiamo pure che il patrimonio del pòpolo americano sia minore di quello della nazione britànnica; il quale abbiamo visto valutarsi a più di cento miliardi di franchi in patria e poco men d'altretanto nelle colonie. Valga pur solamente la metà, e meno, se si vuole, dacchè in nùmero è finora solo due terzi di quello delle Isole Britànniche. Ancora l'americano, co'suoi sudori e co'suoi dèbiti verso l'inglese, avrebbe in poco più di cento anni conquistato un magnìfico patrimonio, ''cinquanta'' miliardi di franchi! E fra questo arricchimento e questa crescente prosperità, il sig. List viene a deplorare la dipendenza in cui l'Amèrica si pose verso l'industria inglese? E può esclamare, che «sarebbe più ùtile alli Stati-Uniti ricadere nella condizione di «colonia, perchè sotto la legge coloniale britànnica l'Inghil«terra avrebbe ricevuto volontieri i loro cotoni e i tabacchi, «e non tenterebbe trasferire in India la cultura del cotone, e «sopprimerebbe le manifatture indìgene, proteggendo il paese «nell'esportazione delle sue materie prime?» Non ha egli considerato quanto strano ed empio sia quell'augurio di ricadere nella vile condizione di colonia, per amore delle calze e delle berrette?
No, le invettive del sig. List non tòlgono che sia vera la sentenza d'Adamo Smith, che ''una nazione può accrèscere annualmente il suo dèbito verso un'altra, e nondimeno salire a maggior prosperità''. Basta infatti che il patrimonio del pòpolo americano sia cresciuto in maggior proporzione che non il suo dèbito verso l'inglese. E così avvenne. Poichè, se alcuno potrà rivocare in dubio che li Stati-Uniti possèdano un patrimonio nazionale di cinquanta, piuttosto che di quaranta miliardi, nessuno poi pretenderà che il dèbito dell'Amèrica verso l'Inghilterra si appròssimi nemmeno di lunga mano a questa enorme somma. E non negherà quindi, che, detratto il dèbito, non rimanga un immenso valor nìtido, un immenso pegno di crescente prosperità. E nessuno vorrà negare che la maggioranza del pòpolo americano ''debitore'', non meni vita più prò-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|204}}</noinclude>
spera, che non la maggioranza della nazione inglese ''creditrice''; presso la quale il dazio dei grani e le tasse sui consumi rèndono sì iniquo il riparto dei lucri e il vìvere sì precario e faticoso.
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Ciò che produce i disastri monetarj in Amèrica e in Inghilterra, è la sproporzione dell'intraprendenza colle forze materiali. Nel tentare le più portentose operazioni nessuno si arresta a ''premeditare la portata del capitale''. È condizione naturale di pòpoli che acquìstano ogni anno inestimàbili ricchezze, senza sbramare per ciò la smania di maggiori acquisti. La febre delli industri è come quella dei valorosi, che giunti alla riva dell'ocèano piàngono di dolore, perchè non vi sia più terra a conquistare.
Ora, qui sta un'altra delle fondamentali e profonde opinioni d'Adamo Smith, impugnata dal sig. List, quella che l'''industria è limitata dal capitale''. Ogni qual volta la ''forza produttiva'' soverchiò il lìmite del capitale, si aperse l'abisso dei disastri bancarj; e ciò avvenne quasi sempre in Inghilterra assai prima che in Amèrica, appunto perchè l'intraprendenza britànnica ha in patria e fuori più vasto e vario campo. Quindi è pòvera cosa il dire che «il dèbito intero delli Stati-Uniti venne di repente «richiamato dal commercio inglese, perchè li Inglesi potèvano «disporne a piacimento». Li Inglesi non lo richiamàrono ''per piacimento'', ma per repentina e dura e ineluttàbile ''necessità''; e col richiamarlo, precipitàrono nelle pèrdite più dolorose i debitori insieme ai creditori, li altri insieme a sè stessi. Inglesi e Americani, che infine sono ''una nazione sola sotto due governi'', si trovàrono a terrìbili strette, per aver abbracciato troppo più che non potèssero stringere; e fra le più gravi ruine, l'industria febricitante dovè subire il giogo della necessità, e rassegnarsi, giusta la sentenza di Smith, entro il lìmite prefisso dalle proporzioni del capitale. E qui si considéri quanto più elevata e degna sarebbe stata la condizione morale dell'Amèrica, se il consiglio di Smith si fosse osservato, e se si fosse apposta alle banche americane una ''vàlvula assicuratrice'', un lìmite del crèdito, una proporzione prudente tra l'emissione delle cèdole e<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|205}}</noinclude>
il fondamento metàllico delle banche. Si consìderi quanto privato e pùblico discrèdito si sarebbe evitato, se la legge avesse reso il dovuto onore alla verità della sentenza smithiana. E questo è a dirsi tanto più, che oggidì corre in Francia e in Italia, presso li utopisti e i socialisti, l'ingiusto vezzo di tacciare d'immoralità e inumanità quella soda e profonda dottrina.
{{Centrato|11.}}
Se l'industria è avvinta alle proporzioni del capitale, la forza produttiva dell'Amèrica deve crèscere a misura che crèscono le sovvenzioni fàttele dall'Inghilterra; e non importa gran fatto se sìeno esibite sotto forma di denaro, o di manifatture; anzi veramente tòrnano forse più proficue sotto quest'ùltima forma. Per esempio: non v'ha dubio che qualsìasi nuovo Stato americano accrescerà le sue forze produttive, se potrà procurarsi una via ferrata. E se l'Inghilterra gli anticipasse le ferramenta ricevendo in paga parte delle azioni, potrebbe avvenire che poi la strada desse meschino pedaggio, per effetto della scarsa popolazione di quei nuovi territorj. Le azioni cadrèbbero in discrèdito; il capitalista inglese troverèbbe d'aver collocato il suo capitale a pòvero frutto, ossìa d'averne perduto gran parte; ma il nuovo Stato americano godrèbbe tutto il vantaggio di quel poderoso strumento di prosperità, non ostante il danno dello speculatore straniero. E chi in questa sovvenzione di ferramenta a buon mercato, con profitto del sovvenuto e con danno del sovventore, volesse vedere un raggiro machiavèllico di nazione, per ''farsi ammèttere sul mercato dell'Amèrica, e farla divenire sua debitrice, dipendente dalla sua banca, e ravvolta nel vòrtice de'suoi disastri'', altro non vedrebbe che un sogno.
Se il sig. List grida a quello Stato americano, — «non fate «dèbiti coll'Inghilterra, rifiutate il capitale inglese,» egli dice in sostanza: — «fate senza quella via ferrata; fate senza l'immenso servizio ch'ella vi presterebbe; fate senza il valore ch'ella aggiungerebbe detto fatto alla vostra possidenza».
Se poi vuole che si accetti la sovvenzione in denaro, ma si rifiuti sotto forma di ferramenta perchè vuol protèggere la ''forza produttiva'' del paese, egli dice in sostanza: «armate le<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|206}}</noinclude>
vostre rotaje di ferro nazionale, ch'è assai più caro del ferro inglese; e per tal modo la vostra strada vi costerà, per modo d'esempio, dieci millioni di più; dunque ingiungete a voi e ai figli vostri l'aggravio di pagare con un maggior pedaggio l'interesse e il dividendo e il rimborso di questi dieci millioni; ossìa sacrificate altretanta parte del vostro patrimonio nazionale. Voi pagherete ogni anno pei trasporti un millione di più; ma le ferriere d'un altro Stato americano avranno fuso maggior copia di ferro; e per il millione che voi perderete ''ogni anno'', avranno forse guadagnato un millione ''per una volta sola'', se pure nella loro inferiorità industriale, che voi riconoscete, e che viene attestata dalla enorme differenza dei prezzi, essi non avranno fuso il ferro a pèrdita e con finale loro fallimento». — Ora, questo suo discorso, come s'accorderebbe coll'opinione pur sua, che l'agevolezza dei ''trasporti'' è una delle fonti primarie di ''forza produttiva''? Non vede egli che il millione di lucro, donato ''una volta sola'' alla speciale produzione ferriera, non compensa l'annuo millione di maggior pedaggio, ripetuto ''ogni anno'' a càrico della produzione generale, ossìa della vera ''forza produttiva della nazione''?
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La popolazione delle Isole Britànniche è la dècima parte della popolazione europèa. Il sig. List riconosce che sarebbe assurdo attribuirle a privilegio naturale una superiore attitùdine per l'industria; non vuol nemmeno concèderle gran vantaggio nell'esuberanza ch'ella possiede di carbone e di ferro. Dunque il primato, che questa frazione esèrcita su la rimanente Europa, dipende tutto da càuse sociali. Lo studio adunque da farsi è questo: — quali sono le càuse del primato industriale dell'Inghilterra? — Sono esclusive all'Inghilterra, inaccessìbili alla rimanente Europa? — E viceversa, non avrebbe il continente alcun vantaggio suo proprio, in confronto all'Inghilterra?
Se cominciamo dall'ùltima questione, nessuno negherà che il continente possegga sull'Inghilterra un ingente vantaggio nella minor misura dei salarj. La plebe inglese ha gravi bisogni per effetto del clima; ne ha di più gravi per l'indole sua vorace ed ebriosa, resa impròvida e spendereccia dall'abuso della ca-<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|207}}</noinclude>
rità legale. Inoltre è tale il predominio legislativo dei possidenti, che tre quarti delle pùbliche gravezze càdono sui consumi. Le ostruzioni doganali, stabilite in vantaggio dell'agricultura, danno prezzo esorbitante al pane; la proprietà di moltìssimi edificj industriali si devolve dopo alcuni anni al signore del fondo. Ora, in molti paesi del continente la maggior parte delle pùbliche gravezze cade sui beni prediali; il prezzo dei vìveri è più moderato, anzi per la rarità della popolazione in molti luoghi assài basso; e le precedenze legali assicùrano la piena proprietà delle costruzioni. In tutti questi paesi adunque, a circostanze pari, li operaj potranno viver meglio con più basse mercedi. Quindi un grande elemento della forza produttiva, la misura delli ''stipendj'', è in vantaggio del continente. Questo non è dunque il fondamento del primato industriale dell'Inghilterra.
{{Centrato|13.}}
In altri tempi l'Inghilterra era il più sicuro asilo di tolleranza religiosa e di civil dignità; la Francia non poteva allevar generazioni intraprendenti finchè la sicurezza privata dipendeva dalla rèvoca d'un editto, o dall'odio o dal favore d'un cortigiano. Ma la tranquillità del vìvere e l'indipendenza delle opinioni sono una forza produttiva che omài si trova presso molti pòpoli. Questa non è dunque parimenti la càusa del predominio dell'Inghilterra.
Lo stesso si dica di quelle alte aspettative, le quali accèndono in tutti li òrdini della nazione l'amore della commune grandezza, e unìficano l'interesse pùblico col privato. Le nazioni che peranco non intèsero qual valore statìstico abbia l'ingegno, non pòssono compètere con quelle che àprono al mèrito li accessi delli onori e del potere, e ripòngono nell'intelligenza la prima dovizia e forza dello Stato. Ma in questo pure le sorti delle nazioni si vanno pareggiando. E se li Stati che tèmono e òdiano il dominio dell'intelletto, mal règgono a fronte delle nazioni progressive, in questa ineluttàbil sanzione risiede appunto l'efficacia ''morale'' della lìbera concorrenza.
Nè le più dirette maniere di promòvere l'industria sono privilegio naturale dell'Inghilterra. L'istruzione delli operaj può propagarsi ovunque; ovunque pòssono aprirsi scòle di chìmica<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|208}}</noinclude>
e di mecànica; ovunque pòssono raccògliersi màchine e modelli; ovunque con onori e ricchezze si pòssono ritrarre le menti dalle inezie contemplative alle realtà della vita e alli interessi dello Stato. Le vie ferrate pòssono costruirsi presso ogni nazione; tutti i porti pòssono spedir vaporiere a lontani tragitti; in ogni parte può promòversi la navigazione dei fiumi; e diffóndersi colle strade communali la forza produttiva e il valor prediale su tutta la superficie dello Stato. Còrrono solo 80 anni, dachè l'Inghilterra scavò il primo suo canale; e appena 18 anni, dachè lanciò la prima locomotiva sulla rotaja di Dàrlington. E se in sì breve intervallo costruì quattromila chilòmetri di strade ferrate e altrettanti di canali, altre nazioni potrèbbero pur fare assài. E questi sforzi nazionali potrèbbero rimòvere quelli intralci che vèngono ad elìdere tanta parte delle forze produttive in tutto il continente. La lìbera concorrenza è adunque il solo princìpio che possa dare occasione a svòlgere le forze latenti, e contèndere un primato che non ha naturale e necessario fondamento. Perchè dunque sollecitar le nazioni a soffocare colli ostàcoli doganali la lìbera concorrenza? Poco in vero giovò alla China il trincerarsi tra il mare e la muraglia; nè con un nùmero di sùdditi eguale a mezzo il gènere umano, sarebbe certo caduta in sì puerile fiacchezza, se la lìbera concorrenza avesse rinovellate le sue armi, ritemprata la pùblica ragione, accesa la face della scienza lìbera e viva. E che altro è il princìpio protettivo del sig. List, e la sua nazionale economìa e il suo sistema continentale contro l'Inghilterra, e il suo sistema anglo-europèo contro l'Amèrica, fuorchè un'imitazione dell'infelice pensiero che incarcerò dietro una muraglia l'intelligenza chinese?
{{Centrato|14.}}
Si potrebbe opporre che se, giusta Smith e Bentham, l'''industria è limitata dal capitale'', la nazione inglese, munita di maggior capitale, dovrebbe nella lìbera concorrenza prevalere a qualunque altra nazione. — Ma qui non si tratta d'una nazione sola; bensì di tutto il continente europèo, di tutto l'americano; e nessuno dirà che l'opulenza britànnica, per quanto ingente, sopravanzi quella ch'è già accumulata o potrèbbe in<noinclude></noinclude>
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Trascrizione e rilettura del testo sulla scansione (vol. III)
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|209}}</noinclude>
breve accumularsi in ambo li emisferi. La popolazione del continente è ''dieci'' volte quella dell'Inghilterra, e quando fosse fornita di màchine e strade e canali e grandi associazioni, e svolgesse in lìbero campo la màssima divisione e più opportuna distribuzione dei lavori, secondo le attitùdini dei pòpoli e dei luoghi, potrebbe fare in un anno il lavoro che l'Inghilterra fa in ''dieci''; e mèttere ogni anno in serbo una proporzionata massa di capitale. È ben vero che tanto e sì ràpido sviluppo fra tanti ostàcoli non è speràbile; ma se ne ottenga pure anche solo una quarta o una quinta parte, quando una ''dècima'' sola basta a pareggiare tutta la produzione britànnica. In tutte le industrie che richièdono molte braccia, il continente avrebbe gran vantaggio nell'agevolezza delle mercedi. E la lìbera concorrenza potrebbe far nàscere ''necessità nella possidenza inglese di transigere colli interessi dell'industria'', e fare col pòpolo più moderato riparto dei beni e dei mali. E così la vera scienza appròssima anche indirettamente il gènere umano all'effezione della ''giustizia'' e all'emancipazione delli infelici.
Le grandi costruzioni itinerarie, in verità, dovrèbbero per molti anni assorbire enormi masse del capitale europèo. Ma perchè non potrèbbero le nostre industrie invocare in sussidio lo stesso capitale britànnico, di cui vanamente pavèntano l'ostilità? Li Americani, non avendo il capitale che richiedèvasi per solcare di canali e strade l'immenso territorio sul quale vìvono disseminati, non avrèbbero parimenti potuto raccòglierlo in patria, senza arrestare i ràpidi passi dell'agricultura. Ebbene, l'Inghilterra, seguendo i suoi privati interessi, e senza estòrcere sacrificio alcuno alla libertà e potenza americana, le porse il suo braccio; e promovendo quelle poderose costruzioni, anticipò d'un sècolo la fondazione delli Stati interiori. Se i pòpoli del nostro continente avèssero avuto la sagacità delli Americani, e fòssero meno avviluppati d'impacci protettivi, avrèbbero potuto per egual modo farsi prestare dall'Inghilterra qualche milliajo di millioni a sviluppo delle loro forze produttive, sotto forma di ferramenta e di locomotive; e lasciando ai sovventori l'incerto pedaggio e il grave rischio delle intraprese, avrèbbero assicurato a sè medèsimi la più certa parte del vantaggio.<noinclude></noinclude>
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Ma v'è una grande e suprema circostanza ch'è tutta in favore dell'Inghilterra. «Qual è la nazione, le cui manifatture «sìano provocate da 250 millioni di diretti o indiretti consu«matori di tutte le nazioni e tutti i climi?» — Questa dimanda noi facevamo nel precedente volume, ripetendo le parole del nostro amico Negri<ref>Vedi nel volume II di questa raccolta, a pag. 238: ''Di alcuni Stati moderni''.</ref>. E qui veramente sta per nostro avviso tutto il nodo e il secreto della concorrenza, e la chiave dei destini del gènere umano.
Questo punto fu appena sfiorato da Adamo Smith, e quasi più nel tìtolo del suo Capo III<ref>Cap. III. ''Che la divisione del lavoro è limitata dall'estensione del mercato''.</ref> che nel suo tenore. Tanto più dunque è prezzo dell'òpera il ventilarlo con qualche attenzione.
Se più vasto è il campo di produzione e di smercio, più vària, più graduata, più poderosa, più audace è l'industria. Se si dividesse l'Inghilterra in otto o dieci o più recinti doganali, com'è l'Italia nostra, com'era pocanzi la Germania, e si desse pure a ciascuno proporzionata parte del presente commercio britànnico: tutta quella prepotenza industriale rimarrèbbe nulladimeno triturata ed esinanita. La somma delle nuove parti non equivarrèbbe al tutto precedente.
La ragione è ovvia. — Poniamo che di dieci pìccoli Stati ciascuno abbia una fàbrica di pannilani, di cotonerìe, di bronzi. Se il règime protettivo assicura ad ognuna d'esse l'approvigionamento del territorio circostante, ogni fàbrica dovrà provedere il signore e il contadino, la milizia e il sacerdozio. Quindi, o vi sarà il consuèto contrabando delle merci fine, e allora la fàbrica ricadrà nel lavoro più triviale; o se vorrà corrispòndere alla varietà dei bisogni, dovrà procacciarsi proporzionata varietà d'apparati, di locali, di materie, di tinture, di disegni, e d'operaj, senza l'aspettativa di conseguire in ciascuna gradazione di produtti quell'ampio smercio, che si richiede a compensare il capitale e le cure. Aduniamo ora in un solo recinto<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|211}}</noinclude>
doganale i dieci Stati. I dieci fabricatori, dopo il momentanèo dissesto inseparàbile da ogni sùbito mutamento, non avendo perduto nel loro complesso alcun avventore, tenderanno naturalmente a ripartirsi fra loro i varj gradi del lavoro. L'uno prenderà di mira il consumo dei contadini; l'altro potrà mèttersi in grado d'opporre al contrabando un lodèvole assortimento di merci signorili. Ognuno potrà con minor varietà d'apparati e di disegni e di cure, e minor ingombro di materie prime e di merci finite, ossìa ''con molto minor capitale'', produrre maggior somma di valori, e quindi agevolare i prezzi; fornire a eguale spesa copia maggiore di merci alle famiglie; e nelle merci di pròssima qualità, nascerà tra l'una e l'altra fàbrica un'emulazione ùtile all'industria commune, la quale prenderà forza di tener fronte all'èstera concorrenza. Dopo il caso di dieci fàbriche, facciamo il caso di cento; l'argomento si fa sempre più calzante.
Nella mente d'un bàrbaro il lavoro dei metalli è un'arte sola; ma dove le si offre vasto campo commerciale, ella si divide in cento rami; distingue li altiforni e le fucine di seconda fusione, i magli e le trafile, le fàbriche di lime e quelle di rasòi, d'aghi e di spille, di viti e di chiodi, di fucili e di spade, d'orologi, di màchine, di cannoni. Le strade ferrate chiamàrono in vita nuovi opificj, li uni per le locomotive, li altri per le guide; altri non si spìngono oltre la fusione dei cuscinetti; altri si ristrìngono ad offrire i cunei e i chiodi. È in errore il sig. List, ove pretende che l'efficacia produttiva non risieda tanto nella ''divisione'' del lavoro, quanto nell'''associazione'' dei molti ad un ''commune intento'' (pag. 20), e che questa associazione debba promòversi per ''tutti'' i rami entro il seno di ''ciascuna nazione''. Chi fàbrica spade, non si cura di sapere se l'esèrcito pel quale verranno comprate, sarà ben provisto di selle e di cavalli. Su le strade ferrate bèlgiche le locomotive inglesi vènnero assortite colle nazionali. Noi abbiamo alle nostre porte una strada ferrata, per la quale i cuscinetti vènnero presi sul Lago di Como, le guide, credo, nella Carintia, e le locomotive in Inghilterra e in Francia; questi oggetti fórmano in luogo le membra d'un solo e complessivo mecanismo, per effetto d'un<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|212}}</noinclude>
interesse che li coòrdina tutti: ma per sè il fabricatore delle locomotive non si curò di sapere se altri avrebbe fatto a dovere i cuscinetti e le guide. L'''associazione'', o la ''previa communanza dell'intento'', sarà necessaria se il campo dello smercio è angusto. Ma se vastìssimo è il campo, il bisogno dell'accordo espresso e dell'effettiva ''associazione'' sparisce in seno all'inesàusta varietà dei bisogni e delle dimande; eppure ''la suddivisione prevale sempre più'', e produce sempre maggiori portenti.
Ripetiamo ancora: quanto più il campo di produzione e di smercio è vasto e vario, tanto più grandeggia la potenza industriale. — Avete un ricinto doganale d'un millione d'abitanti? — Ebbene, molte industrie sono impossìbili; senza esportazione all'èstero non potete aver una fàbrica di specchj; non potete stipendiare un disegnatore di pèndole o di broccati. — Avete un ricinto di dieci millioni? — La forza vitale dell'industria cresce più di dieci volte; ne crescerà forse cento; crescerà col nùmero di chi compra, e col nùmero di chi vende, ossìa colla suddivisione delle òpere e la viva emulazione. — Avete il lìbero campo di cento millioni d'abitanti? — La vostra forza produttiva sarà tale che potrà sforzare col contrabando le dogane dei recinti più angusti: le basterà tenere un piede sulla rupe di Gibiltèrra, per invàdere la Spagna; le basteranno le franchigìe di Francoforte o quelle di Basilèa, per annidarvi il contrabando, e delùdere i decreti di Napoleone. E il momento viene che quella concorrenza non voluta riesce più formidàbile, perchè nessuno è preparato a incontrarla; quella forza straniera è più elàstica ed espansiva della nazionale; è come soffio di vapore che caccia da un tubo l'aria fredda e stagnante. Allora la guerra e la pace ed ogni qualsìasi mutamento arrècano esterminio, perchè invaso il confine e dispersi i doganieri, o riaperte le communicazioni che la guerra interrompeva, lo straniero col fàcile prezzo e la miglior merce soprafà tutto il movimento d'un'industria invecchiata. Quando per lungo tempo due industrie fùrono lìbere di svòlgersi in due campi commerciali di troppo ineguale ampiezza, la loro ricongiunzione apporta sconvolgimento, siccome quando una mas-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|213}}</noinclude>
sa d'aque, rotto l'àrgine, scoscende in piano sottoposto. La càusa è nell'àrgine, che impedì alle aque di porsi in tranquillo equilìbrio mano mano che si venìvano adunando.
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Il sig. List è ammiratore del sistema continentale; ma non si è reso ben conto della sua ammirazione. Egli dice: «Non «ostante la rivoluzione e la diuturna guerra e la pèrdita di «molto commercio marìttimo e di tutte le colonie, l'industria «francese, per l'esclusivo possesso del mercato interno e per «l'abolizione dei vincoli feudali, salì ad ignota floridezza» (pag. 125). — «Per effetto del sistema continentale, le mani«fatture germàniche d'ogni maniera prèsero considerèvole svi«luppo (140). — Ma il sistema dovè operare diversamente in «Germania e in Francia, perchè la maggior parte della Ger«mania era ''esclusa dal mercato francese''; e i mercati tede«schi erano ''aperti all'industria francese''» (ib.). — «Frat«tanto le manifatture inglesi, in virtù delle nuove invenzioni, «e del grande e quasi esclusivo smercio nelle altre parti del «globo èransi sollevate assai su le germàniche; e per ciò, e «pel più largo capitale, èransi messe in grado di far bassi «prezzi, con più perfette merci e più còmmodo crèdito.... «Quindi ''ruina'' generale e gravi lamenti, màssime sul Basso «Reno... che già congiunto alla Francia trovòssi ''escluso da «quel mercato''» (141). — La tariffa prussiana, che stabiliva «i dazj sul peso, ferì più i vicini Stati germànici che non «le nazioni straniere... Li Stati minori e i medj fùrono to«talmente ''esclusi anche dal mercato prussiano''... dal quale «vènnero in tutto o in gran parte accerchiati... Ridutti a smer«ciare in ''angusti territorj, e suddivisi fra loro medèsimi con «altre linee doganali'', i manifattori di quei paesi fùrono al«l'orlo della ''disperazione''» (pag. 144).
L'autore, contro la sua dottrina, qui ci dipinge con opportunìssima gradazione di fatti l'influenza irrefragàbile della vastità del campo commerciale. Alla caduta del sistema continentale, e per effetto opposto all'intenzione di chi lo aveva decretato, l'Inghilterra trovòssi in forza di dare «merci più perfette a più basso prezzo e con più còmmodo crèdito» in virtù del gran<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|214}}</noinclude>
commercio, che le si era abbandonato, màssime ''nelle altre parti del globo, cioè nelle Amèriche, al Capo, in India, nella Malesia, nella China''. — In secondo grado di forza veniva la Francia, perchè aggiungeva al mercato suo proprio, liberato pocanzi dalle linee interne e dai ceppi feudali, quello della Germania, nonchè quello dell'Italia, dell'Olanda e d'altre regioni. — In terzo grado veniva la Germania, la quale costretta a tener fronte all'industria francese si era svegliata, ma non poteva fiorire nelle angustie d'un territorio suddiviso.
Quando la pace aperse per un istante il commercio universale, quale industria si trovò più robusta? — Naturalmente quella ch'era cresciuta nel più lìbero e vasto campo. — Ecco dunque esultar l'Inghilterra; ecco la Francia e la Germania cadere in gravi angustie. E per valerci delle parole stesse del sig. List: «Il lìbero commercio coll'Inghilterra cagionò sì «tremende convulsioni nell'industria corroborata dal siste«ma continentale, che fu forza tornar sùbito al principio proi«bitivo.»<ref>Der freie Handel Englands verursachte so ''furchtbare Convulsionen'' in dem, während des ''Continentalsystems, erstarkten Fabrikwesen'', dass man schnell zum Prohibitivsystem seine Zuflucht nehmen musste: pag. 128.</ref> Egregiamente; il sistema continentale ha corroborato tanto l'industria francese, che cade in ''convulsioni tremende'' al primo contatto delle manifatture inglesi! È questa dunque la forza produttiva generata dalle vostre protezioni e dalla vostra economìa nazionale? E in Germania perchè parlate di ''ruina generale'', di ''lamenti'', di ''disperazione''? — Ecco adunque la scala che conduce dall'estremo della forza produttiva all'estremo della debolezza, in proporzione appunto della vastità geogràfica dello smercio. Prima l'Inghilterra, che abbraccia il mondo; poi la Francia, che abbraccia gran parte d'Europa; finalmente il Basso Reno e i pìccoli Stati, la cui misèria cresce fino alla disperazione, in ragione diretta dell'angustia di quei loro ''sistemini continentalini'', che, la Dio grazia, vènnero finalmente aboliti nella grande e pròvida instituzione della ''Lega Daziaria''.
Il sig. List è un raro ottimista; per lui il sistema continentale è servizio reso ad amici e nemici, buono per la Fran-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|215}}</noinclude>
cia, ed òttimo per l'Inghilterra. Anche noi lo crediamo; ma egli non può conciliare colla sua dottrina questo portento, mentre per noi il fatto è sèmplice e chiaro: il sistema continentale è la formazione di più ricinti doganali di varia grandezza, ''tutti più vasti dei precedenti'', e perciò tutti più favorèvoli alle sìngole industrie; ma favorèvoli in modo proporzionalmente diseguale; e perciò ''in modo d'assicurare e promòvere il predominio dell'industria inglese''. Ove il sistema continentale fu giovèvole, non lo fu per li ostàcoli che eresse, ma ''per quelli che abolì''; lo fu in senso inverso all'intenzione di chi lo istituiva.
E per simil modo òpera la ''Lega Daziaria Germànica'', benèfica e sapiente, non perchè ostruisce con più sòlida linea doganale il commercio straniero, ma perchè collo spazzar le interne linee, dilata il campo commune all'industria germànica. Quanto più le linee doganali si aboliranno, quanto più si amplierà il campo di smercio, tanto più l'industria trarrà lena e ardimento dai due sommi princìpj della division del lavoro e della lìbera emulazione. Noi abbiamo intesa e spiegata in questo senso, fin da molti anni addietro, la ''Lega Daziaria''<ref>Vedi negli Annali di Statìstica del 1834.</ref>; e in questo senso l'intendiamo ancora; e crediamo fermamente che la sua nazionalità o non-nazionalità possa ben èssere di molto momento in polìtica, ma di nessun conto nell'effetto industriale, giacchè ''le manifatture non pàrlano lingue''. E siamo persuasi, che, se fu savio consiglio levar li ostàcoli commerciali tra la Prussia e la Baviera, sarebbe pur savio consiglio levarli tra la Prussia e l'Olanda. Ma questo, non già perchè in Olanda si parli una lingua più pròssima alla tedesca che all'inglese; poichè, se il sig. List amministra li interessi delle nazioni coi princìpj della linguìstica, come potrà egli predicare ''in inglese'' alli Stati-Uniti quel suo precetto «di non ammèttere sul loro «mercato roba inglese, e non introdurre nelle mura della pa«tria il pèrfido cavallo di Troja?» Tranne l'affinità della lingua, la quale poi non prova l'affinità della stirpe<ref>Vedi nel Vol. I. ''Sul principio istòrico delle lingue europèe'', 9, pag. 159.</ref>, non<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|216}}</noinclude>
vediamo qual legame vi sia tra l'Olandese abitator delle aque, e il Prussiano che si mostrò sempre tanto inetto alle imprese marìttime. E così crediamo benìssimo che gioverèbbe all'Alsazia l'agevolarsi il tràffico coll'opposta riva del Reno; ma ben poco le gioverèbbe il trasferire la linea daziaria dal Reno ai Vogesi, dov'è il confine vero delle lingue, ossìa della nazionalità; poichè, quando si debba possedere un campo commerciale d'una quarantina di millioni e non più, tanto fa l'averlo verso levante quanto verso ponente, tanto fa l'averlo con gente che parla francese quanto con gente che parli tedesco. Il vantaggio sarèbbe d'abbracciar ponente e levante, Francia e Germania, e ottanta millioni invece di quaranta; e procèdere di questo passo a levare le industrie dalle loro eterne culle, e avvezzarle a règgere alle lìbere correnti dell'aria e del mare.
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No, i più prodigiosi sforzi dell'intelligenza francese non pòssono far forza alla natura delle cose; non pòssono elìdere il gigantesco effetto del campo tríplo e quàdruplo, dal quale l'industria britànnica trae la sua prepotenza, come le correnti del Mediterraneo non pòssono affrontar le onde che prèndono ìmpeto nel tragitto dell'Ocèano immenso. Appena basterebbe alla Francia far tacere le antiche avversioni, e congiùngersi in lega daziaria con tutto il continente; poichè, ancora si sarebbe formato un campo di duecento millioni in tutto e per tutto, mentre l'Inghilterra può già raddoppiare da capo il suo smercio nelle vaste colonie e per entro la vastità della popolazione chinese.
Ma questa verità non si potrà facilmente far intèndere alla moltitùdine francese, aizzata ad ogni istante dai giornali dei monopolisti «a protèggere l'industria nazionale, e respìngere «dal sacro suolo della patria la concorrenza straniera»<ref>N. B. Quando queste cose fùrono primamente publicate, non si èra ancora levata in Francia l'opinione favorèvole al lìbero commercio, che ora prende vigore ogni giorno.</ref>. Che anzi la vastità del campo è divenuta il terrore dell'industria francese, ed essa luttò coll'interesse polìtico più manifesto, per ''difèndersi'' persino dall'unione daziaria col Belgio. E intanto<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|217}}</noinclude>
li anni pàssano; e ''l'effetto dello spazio si moltìplica per l'effetto del tempo''. E l'Inghilterra approfitta delle divagazioni dei prosatori e rimatori e utopisti e monopolisti che inspìrano le vaghe opinioni della legislatura francese, per gettare in tutte le parti del mondo le fondamenta di tante e sì vaste colonie, che quando l'Europa s'avvedrà dell'errore, sarà troppo tardi a disfarne li immensi effetti.
L'industria inglese ebbe sempre il favore d'un vasto campo. Senza risalire a quei tempi in cui la maggior parte del litorale di Francia obediva ai re Normanni e Plantageneti, vediamo che, appena chiuso il sècolo XVI, i tre regni britànnici erano già indissolubilmente aggregati, e al regno di Francia mancava ancora un terzo della superficie. Non aveva ancora la più marìttima delle sue province, l'Armòrica; non aveva la Fiandra francese, la Guascogna, il Bearno, il Rossillione, la Còrsica, tutti paesi marìttimi; non aveva le cento miglia di frontiera navigàbile che ora possiede in Alsazia; le mancava Foix, il Nivernese, la Lorena, la Franca Contèa, Avignone. Come tra i porti del Mediterraneo e quelli dell'Ocèano frapponèvansi il Rossillione, la Spagna, il Portogallo, il Bearno e la Guascogna, così la Bretagna con Nantes e Brest frapponèvasi tra i porti dell'Ocèano e della Mànica. Assai tardi ella ebbe Calais, assai tardi Dunkerk; Cherbourg è òpera dell'arte; e tutto quel litorale è sì pòvero di porti, che la foce della Senna si chiamò ''Hâvre de grâce''. Le province èrano intercette da dogane provinciali e pedaggi signorili; non v'èrano buone strade; non v'èrano canali navigàbili; il primo di tutti, quello di Briare, fu intrapreso nel 1642. E ancora oggidì, per effetto irreformàbile della posizione geogràfica, v'è tra i porti settentrionali della Francia e quelli del Mediterraneo una navigazione più lunga e difficile che non tra le Isole Britànniche e il Canadà; e quindi l'alternativa di non poter congiùngere le flotte, senza lasciare sguernito l'uno o l'altro dei litorali.
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E qui, oltre alla cifra della popolazione, si presenta altro elemento fondamentale da considerarsi nel valutare il campo mercantile, ossìa la base d'un'industria; ed è l'agevolezza
{{PieDiPagina|{{x-smaller|CATTANEO ''T.III.''}}||45}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|218}}</noinclude>
delle communicazioni. I monti dell'Inghilterra, relegati sulla costa occidentale in anguste penìsole, non incèppano le grandi communicazioni; nessuna città da cui per qualche parte non si giunga al mare, senza passar monti, e con sessanta e non più miglia di viaggio. Ma il grande altipiano della Francia, che sembra preordinato ad esser piuttosto sede di formidàbile potenza terrestre, non discende per ogni lato dalle Cevenne al mare, ma s'incontra colle contropendenze dei Vogesi, delle Alpi e dei Pirenèi; gran parte de'fiumi navigàbili di Francia, il Reno, la Mosa, la Mosella, la Schelda, vanno a metter foce fra genti straniere; molte città sono lontane dal mare centinaja di miglia; la navigazione interna è ardua e stentata; le ''grandi'' linee ferrate èbbero inesplicàbili indugi; e la popolazione per tutte queste càuse è giunta finora a densità mediocre, poco più della metà di quella che vediamo nell'Alta Italia<ref>Vedi nel Politècnico vol. 1. ''Su la densità della popolazione ec.''</ref>.
Ora, date eguali masse di pòpolo, le loro interne communicazioni còstano in ragione inversa della loro densità, tanto se si riguardi il capitale di costruzione, quanto se si riguàrdino i veìcoli e il tempo. Se in Inghilterra un millione d'abitanti òccupa, in ragione media, diecimila chilòmetri di superficie; in Francia ne òccupa sedicimila. Quindi se si vògliono quadrettar di strade in egual proporzione ambo le superficie, in modo di raggiùngere tutti i centri abitati, è mestieri costruirne una maggior lunghezza in Francia che in Inghilterra; e le famiglie sparse in quello spazio dèvono per communicare fra loro, percòrrere maggiori lunghezze, e spèndervi in proporzione tempo e denaro. È questo un sopracàrico nelle spese di prima costruzione, e un'imposta perpetua su tutte le operazioni produttive. Quindi due campi commerciali d'egual popolazione non si equivàlgono, ma ''stanno in ragione inversa delle loro superficie''.
E inoltre sarebbe mestieri tener conto della proporzione fra la superficie e il litorale marìttimo, o le linee navigàbili. L'industria britànnica ha un vantaggio fondamentale su la russa, la quale, benchè confinante coll'Asia, n'è mercantilmente più remota che non l'Inghilterra; giacchè le carovane di Chiva e di Kiächta, se potèssero mai spìngere l'azione loro fino sul<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|219}}</noinclude>
Gange e sull'Hoang-ho, lo farèbbero sempre con più spesa e più tempo che non le vaporiere del Golfo Aràbico e le veliere del Capo.
Finalmente nel campo commerciale bisogna prèndere in conto anche l'opulenza delle regioni comprese. Un'industria alimentata, a cagion d'esempio, dalla Russia o dalla Svezia, non potrebbe a pari popolazione prevalere a un'industria il cui campo fosse l'India e l'Inghilterra.
{{Centrato|'''20.'''}}
In fondo a tutte le vicissitùdini del commercio sta sempre questo principio del campo industriale. Nel medio evo, quando li intralci feudali avviluppàvano il Continente, i trasporti si facèvano lungo le aque dell'Europa centrale; una gran zona mercantile si stendeva dal Mediterraneo lungo il Ròdano o il Po e i laghi delle Alpi e il Reno fino a Colonia, d'onde si bipartiva, per le Fiandre all'Inghilterra, per l'Ansa al Bàltico. Le città, ove questo commercio faceva ricàpito, godèvano quella vastità di tràffico che ora gòdono le grandi capitali, poste nel centro dei grandi recinti daziarj. Questi si vènnero formando mano mano che ogni Stato, trapassando dal principio feudale al mercantile, volle prender possesso del proprio commercio come del proprio territorio, e più o men sollecitamente s'impegnò nella dùplice impresa di sgombrare tutti li impedimenti interni, retaggio della feudalità, e trasferirli tutti alla frontiera, segno d'integrata sovranità nazionale. La riflessione non aveva creato la scienza: dominàvano le opinioni suggerite dall'istinto mercantile: ogni Stato doveva tener tutto per sè, ed escludere li interessi stranieri. Le città itàliche, anseàtiche e sveve, escluse da tutti i campi stranieri e prive d'uno spazio proprio, rimàsero allora senza alimento, come piante di poco crescimento, aduggiate da piante più alte e frondose. Quelle municipalità che sotto un vincolo commune, o potèvano tener bandiera sui mari, o per la contiguità loro formàvano un territorio per quei tempi considerèvole, come le città vènete, le svizzere, le fiamminghe, le olandesi, duràrono più a lungo. Ma i grandi Stati disarginàvano sempre più; i tre regni britànnici si congiùnsero in uno; la Francia prese possesso<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|220}}</noinclude>
di tutti i suoi lidi; quei nuovi campi di smercio si fècero sempre più vasti e più chiusi; e comprendendo omài remote conquiste e colonie, tòlsero affatto ai piccoli Stati il tràffico delle merci asiàtiche e coloniali. La potenza marìttima cessò d'essere privilegio municipale, ma si misurò su l'estensione delle coste e il nùmero dei porti. E come la vastità del territorio aveva limitato il calibro del commercio interno, l'estensione e configurazione del litorale, ossìa la potenza marìttima, limitò quella del commercio esterno in tempo di guerra, e per consegùenza anche nei brevi intervalli della pace. Sotto questo peso della ''massa geogràfica'', doveva a poco a poco illanguidire e soccùmbere l'intelligenza e l'attività. Il tramonto di Venezia, dell'Olanda, del Portogallo, fu precipitato o rallentato da altre càuse morali; ma in faccia alle surgenti moli della Francia e dell'Inghilterra era evento irreparàbile e fatale. A fronte di dieci millioni d'uòmini, posti fra loro in lìbero e vivo tràffico, dovèvano decadere li Stati che ripartìvano le manifatture loro solamente fra due o tre millioni. L'ùnica via di sostentar quelle antiche industrie sarebbe stata la libertà generale del commercio, in modo che i grandi Stati e i piccoli facèssero parte d'un commune mercato; poichè le manifatture per sè non pòssono ''sentire'' la diversità dei governi, se non in quanto vèngano arrestate ad un confine.
Oppressi li Stati minori, i predominanti dilatàrono sempre più la produzione e lo smercio. Anche dopo il sistema continentale, la Francia fece splèndidi progressi, perchè il suo campo è per sè grande, e la popolazione crescente; ma l'orrore ch'ella mostra della lìbera concorrenza, ben prova che ella è cònscia a sè medèsima, come alla sua industria manchi qualche condizione ''fondamentale''! Lo stesso squilìbrio radicale, per cui l'industria dei ''tre'' millioni venne soprafatta, un sècolo addietro, dal lavoro dei ''dieci'', fra poco sottoporrà l'industria dei dieci e dei venti e dei quaranta a quella dei ''cento'' e dei ''duecento'' e dei ''quattrocento''. E sempre per li stessi princìpj del lavoro suddiviso, dell'emulazione e dell'audacia produttiva; effetti tutti del vasto campo di produzione e di smercio, e càuse poi dell'esuberanza del capitale. Infatti, ri-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|221}}</noinclude>
cavando dalle medèsime forze maggior produtto, prepàrano da un lato il màrgine di lucro che divien capitale, e dall'altro prepàrano l'inferiorità dei prezzi, la quale invade col contrabando i recinti delle altre industrie, e dilata anche in quelli il suo campo di smercio. E la prevalenza giunge a potere colla diseguaglianza dei prezzi pagare il premio del contrabando, e varcare la mal vietata frontiera.
{{Centrato|'''21.'''}}
Il lettore potrà facilmente recar giudicio di ciò che il signor List annuncia sotto il nome d'''economìa nazionale''. — Ogni gran nazione, a detta sua, dovrebbe chiùdersi in un recinto, e gradatamente respìngere con dazj crescenti tutte le merci straniere, per allevare entro il suo territorio ''tutti'' i rami dell'industria; ciò ch'egli chiama ''educazione industriale''. Qualunque pèrdita di ''valori'' questa apportasse alla nazione, non sarebbe da contarsi, purchè si svolgèssero le ''forze produttive'', che tutti i pòpoli ''egualmente'' hanno da natura. Quando fosse giunta a provedere ai bisogni del suo mercato, si troverebbe sì robusta, da poter fare diretta spedizione ai pòpoli delle regioni calde, permutando con merci coloniali; il cui largo consumo è l'indìcio d'un'industria adulta. Ogni nazione dovrebbe fare questo commercio con sue navi; e per tal modo avrebbe agricultura, industria, commercio interno ed esterno e potenza marìttima. Quando molte nazioni fossero pervenute a questa piena maturanza, ''allora finalmente'' collegàndosi terrèbbero fronte alla supremazìa britànnica, costringèndola a riconòscere un principio d'universale equità; allora soltanto, compiuti i destini dell'economìa ''nazionale e polìtica'', cominceràbbero le funzioni dell'economìa ''umanitaria e cosmopolìtica'', ossìa del lìbero commercio e della lìbera concorrenza. —
{{Centrato|'''22.'''}}
Il sig. List consiglia dunque tutte le nazioni a limitare volontariamente il loro campo commerciale; a dissociarsi l'una dall'altra; a lasciare per ora alla supremazìa britànnica tutto il vantaggio del campo maggiore; e richiùdersi da sè in una crisàlide daziaria, che sarà l'òpera dell'industria, e il suo sepolcro.<noinclude></noinclude>
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Egli nota che le nuove dogane russe hanno danneggiato il commercio dell'attigua Prussia. Ebbene, egli dice, che importa questo alla Russia? «Ogni nazione, come ogni indivi«duo, deve pensar prima a sè. La Russia non ha dèbito di «pensare al bene della Germania. La Germania pensi per la «Germania, come per la Russia pensa la Russia»<ref>Jede Nation, wie jedes Individuum, ist sich selbst am nächsten; Russland hat nicht für die Wohlfahrt Deutschlands zu sorgen. Deutschland sorge für Deutschland, wie Russland für Russland sorgt. pag. 151.</ref>. Dunque l'egoismo sarà la norma delle nazioni, perchè l'egoismo è la morale dei privati! Ma è poi vero che la morale privata sia l'egoismo? E dove tutti sono egoisti, non si punìscono essi scambievolmente, lasciàndosi l'un l'altro in abbandono? E come mai questo danno si manifesta tutto dal solo lato prussiano della frontiera, e non dall'altro? Il sig. List ammette che il vantaggio d'un pòpolo cresce coll'estensione del suo tràffico; ora, i paesi vicini ad una frontiera chiusa possono commerciare da una parte sola, mentre quelli che sono nel mezzo dello Stato pòssono trafficar liberamente in tutto il loro circùito. Non vede egli come la differenza che si pone fra il centro e le estremità d'un medèsimo Stato, ossìa fra la capitale e le provincie, mette fra loro una disastrosa inegualità?
Il dire che ogni nazione debba intraprèndere di slancio tutti i rami d'industria, non quelli che sono più adatti al tempo, ai luoghi e al graduale sviluppo delle attitùdini e delle forze, cioè quelli che per fiorire non han bisogno di privilegio daziario, è come consigliarla da una parte a preferire i mestieri meno opportuni e di men fàcile riescita e lavorare con più spesa e men guadagno: e dall'altra, consigliarla a sottrarre i capitali ai mestieri più opportuni e di più certo evento, ossìa limitarne lo sviluppo; poichè pur troppo ''l'industria si stende quanto il capitale''.
Se il sistema nazionale è riservato alle ''grandi nazioni'', e le ''pìccole'' ne sono escluse, viene ammesso in sostanza il princìpio della vastità comparativa del campo. Ora, in paragone dell'industria britànnica, alla quale dobbiamo far fronte, quali saranno le nazioni ''grandi'', e a qual cifra di popolazione o di
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|223}}</noinclude>
territorio comincieranno le ''piccole''? Non vede egli che tutte le nazioni sono già ''comparativamente piccole'', e lo diverranno sempre più, se l'elemento fondamentale della grandezza rimane privilegio d'una sola?
Che cosa intende il sig. List per nazione? «''Nazione nor«male'' è quella che possede una lingua e letteratura commu«ne, un territorio vasto, ben arrotondato, provisto di mol«tèplici dovizie naturali, con numerosa popolazione..... con «forze terrestri e marìttime, capaci d'assicurarle indipendenza «e commercio (pag. 257)». Egli disdegna adunque tutte le nazioni che non hanno pòpolo numeroso e paese marìttimo. Il Belgio, l'Olanda e la Danimarca sono per lui future appendici della Lega Germànica e per la lingua affine e per la continuità dei fiumi; il Canadà deve aggiùngersi alli Stati-Uniti; il Portogallo alla Spagna. Ma se l'Olanda e il Portogallo non vàlgono per nazione, varranno per tali la Svezia, la Grecia e l'Egitto, che con popolazione eguale o minore, non hanno quelle vaste colonie. Parimenti non varrèbbero nella sua dottrina per nazione normale tutti quelli imperj che comprèndono più nazioni e più lingue, e perciò l'impero britànnico anzitutto, la Russia, l'Austria, la Turchia. E quindi, o vuolsi in sostanza tradurre l'idèa di ''Nazione'' in quella di ''Stato'', oppure attèndere che il corso dei sècoli abbia fatto coincìdere dapertutto i confini delli Stati e quelli delle lingue. E in tal caso la dottrina del sig. List cade nel regno delle utopìe, ossìa di quei disegni che sono affatto sconnessi dalle reali condizioni dei tempi e dei luoghi. Ma noi abbiam bisogno d'una scienza che ci guidi adesso, e tragga dalle condizioni delli Stati presenti le norme d'un possìbile e pròssimo avvenire.
Mentre l'autore ìsola le nazioni incivilite, togliendo loro l'emulazione e il mutuo ammaestramento, le vuole poi mèttere in diretto commercio coi pòpoli della zona tòrrida; divìderle dai pòpoli civili, e stringerle coi bàrbari. I pòpoli delle terre temperate dèvono, egli pensa, esercitare agricultura, industria e commercio, e col sopravanzo delle loro manifatture andar con proprie navi a trafficare coi pòpoli delle terre calde, i quali dèvono attèndere esclusivamente alla cultura dei colo-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|224}}</noinclude>
niali. Ma il mondo offre veramente questo taglio netto fra le terre temperate e le terre calde? Il vino, la seta, l'olio, il zùcchero crèscono in terre che fanno una catena geogràfica dal Reno, al Po, al Nilo, al Gange, anzi all'opposta metà del globo. L'Inglese e il Russo non potranno comperare il vino di Germania o di Francia e la seta di Francia o d'Italia, perchè queste, essendo anch'esse terre temperate, non dovrèbbero accettare in cambio manifatture inglesi e russe! Viceversa l'Indiano non dovrebbe vèndere in Europa i suoi preziosi scialli, perchè i pòpoli dei paesi caldi dèvono èssere bàrbari e poltroni, e vìvere coltivando zùcchero e caffè! Ma che divisioni imaginarie son queste? L'Indiano e il Chinese àbitano paesi caldi, e sono industri e laboriosi; il Turcomano e il Calmuco àbitano paesi freddi, e sono inerti e ladri. Tutto il Settentrione fu bàrbaro per molti sècoli, mentre l'Egitto, la Persia, Sidone e Damasco erano fiorenti d'industria; e nessuno può affermare ciò che il futuro tiene in serbo pei pòpoli della terra. Chi avrebbe detto a Cèsare che l'ìsola abitata da bàrbari seminudi e dipinti d'azzurro doveva giùngere al domìnio dell'India, fra l'inerzia delle interposte nazioni?
Finalmente il commercio dovrebbe esercitarsi da tutte le genti civili con navi proprie. Dunque il nùmero delle navi dovrèbb'essere proporzionato al consumo, ossìa la marina dovrebbe corrispòndere alla popolazione. Ogni millione di pòpolo terrestre dovrebbe dunque aver tante navi quante un millione di pòpolo marìttimo? Il Greco e il Lìgure, figli del mare, dati da tempo immemoràbile all'arte nàutica, non dovrèbbero aver più navi che il Polacco o l'Ùngaro, se non in quanto consumàssero maggior copia di zùcchero e di caffè, ossìa in quanto avèssero maggior popolazione? Le attitùdini ingènite sono soppresse; i favori della natura sono rifiutati; le ìndoli nazionali sono sommerse nel principio dell'uniformità universale delle nazioni. Queste sono le ùltime consegùenze del principio protettivo, che toglie l'uomo dalle vie per cui la natura lo ha fatto, e lo sospinge zoppicone e ansante per vie che non sono le sue. I pesci dèvono volar per l'aria, e li augelli agitarsi nei vòrtici del mare.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|225}}</noinclude>
{{Centrato|'''23.'''}}
Siccome il principio protettivo scaturisce da istinto naturale delli interessati, e non da principio di ragione, la sua scorta vien meno a misura che si appròssima alla prova dell'efficacia pràtica. E così, senza recarne ragione, il sig. List abbandona a libera concorrenza tutti i produtti agrarj, tutte le materie prime. E con ciò, senza avvedersi avrebbe già sciolte parecchie questioni protettive, come quella tra il zùcchero indìgeno e il cannino, tra le ferriere bèlgiche e le francesi. Ammette poi tutte le màchine, ammette le merci di lusso; abbandona quei più delicati rami, che formando quasi la sommità e l'orgoglio delle industrie nazionali, vènnero a suntuoso dispendio allevati, le porcellane, li specchj, li arazzi. E così la consegùenza delle larghe sue premesse si ristringe a caricar di dazio le sole manifatture più ''triviali'' e ''necessarie''. Eppure queste richièdono men perizia di lavoro, e men capitale, e pel loro peso medèsimo e pel costo dei trasporti, hanno ampio vantaggio ad esser produtte nei luoghi del consumo; sono men suggette all'incostanza della moda, e alla concorrenza del gusto, in cui certe nazioni hanno inarrivàbile primato. E inoltre, se s'intende ajutare un'arte col lasciarle introdur liberamente dall'èstero la sua materia prima, come legname o ferro o lana, senza badare alle selve, alle ferriere, alle greggi del paese: non v'è principio fermo, per cui negare ad altr'arte la libera introduzione dei filati o dei tessuti, o di certe pelli e stoffe da mobiglia e vestimenta; perocchè sono cose che in quelle professioni tèngono vece di materia ''prima''. Se il fiocco è materia prima pel filatore, la materia prima pel tessitore è il filo; e quella del tintore o dello stampatore è il tessuto; e il lavoro di questi forma la prima provista d'altri mestieri. Ora, se chi concede protezione al fiocco, ossìa al prodotto agrario, ha torto, secondo il sig. List, perchè angustia il filatore: chi assegna un vantaggio al filatore, ha torto perchè costringe i tessitori a comperare in paese il filo protetto, che pel bisogno stesso d'un grosso dazio si riconosce inferiore di qualità e di prezzo; ha il torto di costrìngere la tessitura, e successivamente la stampatura, la cilindratura e tutti li altri mestieri,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|226}}</noinclude>
a lavorare su quel falso principio, adoperando maggior capitale e merce inferiore. Insomma accresce tanto le difficoltà d'un'arte, quanto pretende rènderne agèvole e lucrosa un'altra. E se vuol difènderle tutte dalla concorrenza èstera, le condanna tutte a più lunga infanzia e più lento progresso; durante il quale possono soggiacere a perìcoli inaspettati, o per eventi di guerra e di pace, o per subitanei trattati di commercio e nuove tariffe, o per la immancàbile riazione del contrabando.
Chi s'impegna in protezione di favore verso le industrie nascenti o nasciture, è poi costretto a continuare una protezione di giustizia e fede pùblica verso le industrie ''adulte''. Siete voi certo che possa sùrgere quel giorno in cui la fàbrica del zùcchero indìgeno in Francia ''si dichiari da sè tanto adulta'', da règgersi come quella del pane o del vino? E così si fonda e si consacra in una massa formidàbile d'interessi una tenacìssima contradizione ad ogni riforma finanziaria; e diviene una pietra al collo dello Stato, il quale ha molti altri doveri a còmpiere. Se riesce a chiùdere rigorosamente la frontiera, provoca rappresaglie che soppriìmono ogni commercio èstero, e perde una fonte di finanza. Se non vi riesce, perde egualmente le finanze; travolge l'onesto commercio in contrabando; prende a càrico un pòpolo di processati e prigionieri; pròvoca infiniti pèricoli alla morale e alla sicurezza, e ferisce nelle radici queste supreme forze produttive della popolazione. Quanto fàcile è ingolfarsi dietro il principio protettivo e ingombrare d'edificj vacillanti il terreno, tanto più difficile, stranamente difficile, è l'uscirne senza spàrgere vaste ruine. E noi crediamo fermamente che questa sia la più ardua di tutte le presenti questioni pùbliche: l'uscire senza ruine dal labirinto protettivo.
{{Centrato|'''24.'''}}
Il sig. List ha molte illusioni, e mostra di conoscer poco le gravi, e direm pure, le giuste esigenze delli interessi stabiliti. Egli intende che il dazio protettivo non debba essere stàbile, ma vario; che cominci con un cinque per cento, e salga gradatamente fino a un certo lìmite, onde poi discèndere per una scala corrispondente. L'òpera sua sarebbe assai fàcile, finchè si<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|227}}</noinclude>
ponesse a ''salire''; ma quando prendesse a discèndere, troverebbe via scabrosa; poichè tutte le industrie avvezze alle dolci ombre del dazio farèbbero naturalmente ogni sforzo per rimanere alla sommità. E così lo Stato si sarebbe imposto un càrico perenne, senza averlo voluto, e senza nemmeno poterlo giustificare coll'asserzione d'aver fatto ànimo alli imprenditori e stimolate le forze produttive; poichè quella promessa d'un dazio dèbole e precario, ora crescente, ora decrescente, non avrebbe fatto ànimo alcuno. E perchè se ne avesse effetto, bisognerebbe che il lucro sperato da quel ramo d'industria fosse ben ampio. Ma che prò allora, e che bisogno di spèndervi protezione, a càrico del generale interesse del paese? — Se il continente si trovasse attraversato da codeste linee daziarie in continuo ''saliscendi'', ne proverebbe incertezza e ansietà in tutti i càlcoli del commercio, al quale nocerèbbero assai più quelli instàbili favori, che non un leale e stàbile oblìo.
{{Centrato|'''25.'''}}
È grave errore che l'aumento delle dovizie agrarie si debba tutto all'industria, e nulla al commercio. L'industria è un fatto progressivo e continuo, e non potrebbe produrre tanto ondeggiamento nei prezzi, i quali dipèndono dalla ricerca e dall'offerta, ossìa dalle rispettive quantità delle produzioni che si òffrono in recìproco cambio. Questo moto di cose avviene pel commercio e nel commercio; non dipende solo dall'industria, ma dall'agricultura, dal corso delle stagioni, dalle leggi, dalle tariffe, dalle paci, dalle guerre. Non è l'industria che preferisce il cotone indiano all'americano, o il legname canadese al prussiano e al russo, ma è un principio coattivo di politica coloniale. Ed è sì vero che l'industria non ha queste preferenze, ch'è d'uopo costrìngervela con un divario di dazj.
Se in altri tempi si pregiò il commercio troppo più dell'industria, e l'opinione attribuì a queste cose troppo diseguale nobiltà, i moderni inclìnano all'opposto errore, e per fomentare l'industria concùlcano il commercio; il quale è pure la fonte della divisione del lavoro e di tutta la potenza industriale. Essi vògliono in ogni particella della superficie terrestre fare un giardino botànico di tutte le più strane industrie. Ma le palme<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|228}}</noinclude>
del deserto fanno mala prova presso li abeti delle alpi. Se Ginevra può fornire oriuoli a tutto il gènere umano, e Lione le più splèndide seterìe, e la Boemia cristalli, e l'Inghilterra màchine e aciài: non è prezzo dell'òpera sovvertire questo naturale andamento, e questa feconda divisione di lavori, per trasformare il Lionese in oriuolajo e il Ginevrino in assortitore di sete.
Quando si sarà distolto ogni uomo dal mestiere del suo paese, e lo si sarà educato a qualche arte insòlita, è ben vero che Lione ''non pagherà più tributo'', come sògliono dire, ''all'industria straniera'' del Ginevrino; ma il Ginevrino da parte sua ''non pagherà più tributo'' al Lionese. Ora, ''un tributo recìproco non è tributo'', ma contratto di permuta a commune vantaggio. La stessa quantità di lavoro produce più oriuoli a Ginevra che non ne produrrebbe nelle future fàbriche di Lione; e parimenti produce più belle stoffe a Lione che non ne potrebbe improvisar mai a Ginevra; e fatto il cambio fra le due arti più robuste e fruttuose, ognuna delle due città vi profitta.
Che pòvere fàbriche d'orologi avrèmmo mai, se li arbitrj daziarj ci costringèssero ad averne una in ogni città, e ci vietàssero di portare su la persona un orologio straniero! Quanta minor suddivisione e gradazione e facilità e sicurezza e perfezione di lavoro, quanto maggior dispendio per portarci in tasca un più tristo e più goffo oriuolo! E qual immenso ''tributo'' imposto a tutti, per supplire al perduto lucro della divisione del lavoro e della sua locale opportunità e solidità!
Un pòpolo ozioso paga tributo a nessuno, e vive làcero e abietto; e un pòpolo industre, sia che fàbrichi armi, merletti o panni, non paga tributo all'industria altrùi, ma cambia coi migliori produtti dell'arte altrùi i produtti di quelle arti, che l'opportunità o la lunga pràtica gli rèsero più lucrose. E allora può ben venire la guerra co' suoi sovvertimenti, e la pace coi nuovi confini e i nuovi Stati, e il commercio colle più elette cose di tutta la terra; ma finchè non interviene l'ostàcolo delle dogane protettive, l'industria radicata nel suo terreno, forte di forza propria e non di posticcio favore, gode senza ansietà dei progressi d'ogni altra industria, poichè accrèscono il val-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|229}}</noinclude>
sente delle cose ùtili ch'essa riceve in cambio di quelle che somministra.
Solo in questa libera concorrenza, il più piccolo Stato può godere la stessa vastità di campo che gode lo Stato più grande. Chi oppone all'industria straniera una dogana protettiva, impugna un'arme a due tagli, e non può dirsi se nuocerà più ad altri o a sè. — ''Il recinto che arresta i passi dell'industria straniera, arresta anche quelli della nazionale''; e infin del conto, quando tutto lo spazio è ripartito in recinti, sta pèggio e vive più lànguida vita quel prigioniero che ha il recinto più angusto.
{{Centrato|'''26.'''}}
L'autore passa in rassegna le vicende dell'industria presso i pòpoli moderni, per dedurne ciò ch'egli chiama li ''insegnamenti dell'istoria''; ma per verità le istorie da lui interrogate non insegnano ciò ch'ei vorrebbe. Lasciamo pure a parte l'industria dei cantoni protestanti della Svizzera, fiorente in seno alla più libera concorrenza.
«In Fiorenza, egli dice, la sola arte della lana contava 200 «fàbriche, e con ''lane spagnole'' forniva 80 mila pezze di «panno; introduceva di Spagna. Francia, Fiandra e Germania «''panni grezzi'' per 15 millioni di franchi, e li ''apprestava'' per «vènderli in Levante... Le rèndite di Fiorenza superàvano quel«le d'Inghilterra e Irlanda sotto Elisabetta» (pag. 37). — Ecco adunque, diremo noi, libera concorrenza e divisione del lavoro fra più paesi, con assai felice effetto.
«Venezia ''prosperò'' ne' suoi primordj col ''libero commercio''; «e come mai un ricòvero di pescatori sarebbe divenuto in «altro modo potenza mercantile?.... Quando ebbe conseguito «il primato, ''le restrizioni le riescìrono dannose'', perchè tòl«sero l'emulazione e fomentàrono l'indolenza» (pag. 44). Ecco adunque il libero commercio accompagnarsi colla prosperità, e il principio protettivo colla decadenza.
L'industria fiamminga fiorì per tempo — «essendochè ove «abóndano le materie prime, e v'è sicurezza delli averi e del «commercio, si fórmano tosto mani esperte a lavorarle..... Il «conte Roberto III, quando il re d'Inghilterra lo sollecitò<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|230}}</noinclude>
«a esclùdere li Scozzesi, gli rispose al tutto coi princìpj della «dottrina moderna, che il mercato della Fiandra ''era sempre «stato libero a tutte le nazioni''» (pag. 68) — «Carlo V e il «tetro suo figlio (''sein finsterer Sohn'') vògliono ispanizzare i «Paesi Bassi. La parte settentrionale conquista l'indipendenza; «nella meridionale ''muore l'industria, l'arte e il commercio''.» (pag. 72) — «Alla fine dello scorso sècolo, ''il Belgio, congiunto «alla Francia, rinovella la gigantesca forma dell'antica sua «industria''» (pag. 75). — Ora, se il principio protettivo fosse vero, il Belgio avrebbe dovuto trovarsi in sommo fiore sotto il rigido sistema protettivo e ostruttivo di Filippo II; e viceversa avrebbe dovuto cadere in ìnfima condizione, quando venne esposto alla concorrenza francese. E oggidì il Belgio, pressurato dall'angustia del confine che si andò tanto ristringendo, a nessuna cosa aspira tanto, quanto a riacquistare la libera concorrenza della Francia o della Germania o di qualunque grande Stato. E infatti se il suo campo industriale non si allarga, il nuovo impulso che gli venne dato dalle costruzioni ferroviarie, dalla smisurata escavazione dei fòssili, dall'esaltazione nazionale, e dalle solerti cure dell'amministrazione, dovrà ben tosto cèdere a crescente languore.
—«Nella Spagna i Baschi già prima del mille attendèvano alle «ferriere e alla pesca delle balene.... Ancora nel 1552 Siviglia «contava 16 mila telài. La marina spagnola fino a Filippo II, «era la più potente» (pag. 107). — Ora, dopo aver visto che a quei tempi la Spagna esportava indifferentemente e liberamente le lane in fiocco e i panni grezzi e li apprestati, noi dimanderemo come avvenne poi che — «il latrocinio e la men«dicità nella Spagna divènnero mestiere, e tanto stranamente «vi fiorì il contrabando?» (pag. 117) — La càusa è nota: l'amministrazione di Carlo V e de' suoi successori, oltre alli altri mali, era al tutto protettiva e in Ispagna e in Portogallo e in Fiandra e in Nàpoli e in Milano; si può vederne i documenti in Gioja e in Bianchini. La cosa era spinta a tale, che nel 1713 fu necessario il solenne trattato dell'''Assiento'', perchè — «li Inglesi potèssero una volta all'anno introdurre «''una'' nave càrica nelle colonie spagnole (pag. 117)» — Ben inteso che ''una'' nave doveva coprire il contrabando di cento.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|231}}</noinclude>
Il signor List attribuisce strana importanza al trattato conchiuso dall'inglese Methuen col Portogallo nell'anno 1703, in forza del quale vi fu ammesso il panno inglese col 23 per cento di dazio, e viceversa si ammìsero in Inghilterra i vini portoghesi a un terzo meno del dazio che avrèbbero pagato quelli di Francia e di qualsìasi altro paese. Questo trattato fece entrare a preferenza in Inghilterra l'ùnica derrata che il Portogallo poteva esportare, e perciò le rese quasi esclusivo il commercio di quel regno; — il quale, per l'impermeabilità navale, stradale e daziaria della Spagna, può riguardarsi in via di fatto commerciale come un'ìsola dell'Atlàntico. Avvinse inoltre la possidenza portoghese all'Inghilterra, che con ciò accrebbe e perpetuò l'influenza polìtica. Ma su l'industria portoghese non ebbe effetto, perchè da lungo tempo già caduta, e per càuse troppo più vaste e gravi, e all'ombra pur troppo del règime protettivo. E il sig. List medèsimo confessa che «li ùtili «e industri cittadini erano divenuti aguzzini di schiavi, e op«pressori di colonie (pag. 107); che l'espulsione delli Israeliti «aveva sottratto al paese ingenti capitali; — che vi dominàvano «tutti i mali della superstizione e del malgoverno; — che la «feudalità opprimeva il pòpolo e l'agricultura (pag. 109); — «che tutto quell'òrdine sociale ripugnava all'agricultura, al«l'industria e al commercio (pag. 116). —
Il male non era dunque che i Portoghesi comprassero il panno dalli stranieri, poichè avrèbbero ben potuto comprarlo coi produtti di qualche altra loro industria, come facciamo oggidì noi. Ma il male si era, ch'essi non fabricando panni non facèssero cosa al mondo; e pagàssero tutto col vino del paese e coll'oro delle colonie, nello stesso tempo che stupidamente proibìvano l'esportazione di quell'oro e l'ingresso di quelle merci. Il trattato di Methuen era un'ùnica fessura nella chiostra del règime protettivo; tuttalpiù si potrebbe dire che ne riceveva la mala ìndole d'un privilegio. Ma oltre al costrìngere li Inglesi a pagare a più caro prezzo vini inferiori ai francesi, questo trattato provocò la Francia a pertinaci rappresaglie; divenne nuovo fomento all'inveterata inimicizia, e fu cagione che il commercio tra<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|232}}</noinclude>
la Francia e l'Inghilterra rimanesse sempre in mìsero lìmite<ref>It is owing more to the stipulations in the Methuen treaty than to anything else, that the trade between England and France — a trade that would naturally be of vast extent and importance — is confined within the narrowest limits, and is hardly, indeed, of as much consequence as the trade with Sweden and Norway. Macculloch, ''Dictionary of Commerce''.</ref>.
In Francia, Colbert intraprese strade e canali, invitò forestieri intraprendenti, avviò grandi fàbriche, promulgò regolamenti; ma escluse l'emulazione e la concorrenza, e fondò un'industria tìmida e stagnante, che di fatto non potè svòlgervi la moderna potenza delle màchine e del crèdito. Vi si aggiunse l'espulsione dei protestanti (1685); ma non è vero che fòssero i soli industri della Francia; poichè il protestantismo non regnava tanto a Lione o in Fiandra, quanto nella retrògrada Linguadoca e nelle alpestri Cevenne; e l'Alsazia fu acquistata più tardi (1697), e più tardi ancora la Lorena (1768). Ad ogni modo era — «tristo (''traurige'') lo stato dell'industria e delle finanze della Francia, e «alta la prosperità dell'Inghilterra, quando nel 1786 il trat«tato di Eden riaperse la concorrenza inglese. I Francesi ri«màsero sgomentati, vedendo di poter vèndere all'Inghilterra «solo oggetti di moda e di lusso, mentre i manifattori in«glesi in tutte le cose di necessità li superàvano di lunga «mano per la facilità dei prezzi, la bontà delle merci, e la «commodità del crèdito». — A tale era dunque giunta l'industria francese sotto il sistema protettivo più rìgido e più superstizioso! Se la concorrenza riaperta da Eden abbia fatto danno o vantaggio, non si può dire; e si vorrebbe avere una prodigiosa acutezza, per discèrnere tra l'universale e spaventèvole sovvertimento che allora appunto cominciava in Francia (1786-1789), qual possa èssere stato il certo e preciso effetto d'una momentanea riforma di dogane. Ad ogni modo questa breve concorrenza — «lasciò in Francia una tal predi«lezione per le merci inglesi, che per lungo tempo di poi nutrì «vasto e pertinace contrabando» (pag. 124) — Intervenne allora il sistema continentale — «durante il quale, come abbia«mo visto, l'industria francese si corroborò talmente, che poi
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|233}}</noinclude>
«al primo contatto delle manifatture inglesi cadde in tremende «convulsioni!» (pag. 128) — E allora si ristabilì quel sistema protettivo, all'ombra del quale la Francia non solo si è ridutta a paventare la concorrenza inglese, ma perfino quella d'un pugno di Belgi!
Quanto all'Amèrica, la sua industria mise senza dubio radice nella piena e libera concorrenza; e le bastò aver vantaggio dalla prossimità dei luoghi, dalle materie prime indìgene, dall'affluenza e facilità dei viveri, e dalla leggerezza delle imposte. Non sappiamo di quali ''ruine'' possa parlare il sig. List, quando egli medèsimo giusta la statìstica di Bigelon (del 1838), valuta la produzione industriale del solo Massacciussetts a 466 millioni di franchi, che si ricàvano con un capitale di 325 millioni; o quando sopra settecentomila ànime (701331) di popolazione, vi conta 117352 industrianti. E questi non fùrono ''ruinati'' per certo dalla concorrenza inglese; dachè a detta sua — «hanno buon nutrimento, moderato lavoro, nettezza delle «persone e delle case, abitùdine della lettura; e nel solo vil«laggio di Lowell si contàrono più di cento lavoratrici, cia«scuna delle quali aveva deposto nella cassa di risparmio mille «dòllari (5420 franchi; pag. 159).» — Quest'òrdine, questa agiatezza, questo buon costume non si improvìsano con colpi di dogana. Lo stato ordinario e quasi continuo dell'industria americana fu quello della lìbera concorrenza di fatto, in tempo di pace e di guerra.
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Dirò tuttavìa che questa assoluta libertà dell'industria non si potrebbe introdurre repentinamente senza grandi ruine. Ella debb'èssere un ideale modello, ''una stella polare'', a cui il legislatore indirizza i càuti suoi moti; ma s'è malagèvole l'andàrvisi avvicinando, sarebbe poi funesto il ''dilungàrsene maggiormente'', quando si riconosce di dover poi rifare il contrario cammino. Tutte le riforme daziarie debbon èssere savie transazioni per conciliare coi grandi e progressivi interessi le tìmide aspettative delle industrie stabilite. Se il ''libero commercio'' è dottrina assoluta e scientìfica, mentre il ''commercio limitato'' è dottrina da amministratori; s'è vero che molti scrittori, quando divènnero
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DELL'ECONOMÌA|234}}</noinclude>
uòmini di Stato, pàrvero disertare dalle lìbere loro opinioni: ciò dimostra solo che l'uomo di Stato non può correr dritto al polo, e deve destreggiar colle vele; perchè ''la nave non mòvesi per lume di stelle, ma per forza di venti''. Li interessi fanno le maggioranze dei parlamenti e delle consulte; e la potenza polìtica, che consiste nel capitanare le maggioranze votanti, non può apertamente contrariarle. E perciò l'illustre Romagnosi divideva tutta la scienza del ben pùblico in due parti, nell'òrdine ''speculativo'' dei fini e dei mezzi, e nell'òrdine ''operativo'' delle volontà. Le riforme per via di trattati, benchè giustamente biasimate da Macculloch e da altri illustri pensatori, inspìrano pur sempre maggior fiducia ai privati che non le riforme per tariffa interna, le quali sèmbrano volùbili quanto la potenza e volontà dei loro autori. Ogni allargamento del campo commerciale agèvola ulteriori allargamenti; e per ripètere ciò che abbiamo detto molti anni addietro — «è più fà«cile far concórrere vaste e possenti leghe, che molte minute «provincialità rattenute da gelosìe locali, e non facilmente «dominate da alte dottrine. Quando la questione è ridutta a «ventilarsi fra grandi Stati, abbiamo luogo a sperare che i «progressi della libertà mercantile non saranno lenti»<ref>Vedi ''Notizia sulla Lega daziaria germànica'', negli Annali di Statìstica del 1834.</ref>.
{{Centrato|'''28.'''}}
Non ha senso l'accusa fatta a Smith che la sua dottrina della lìbera concorrenza non sia ''nazionale e polìtica'', ma ''umanitaria e cosmopolìtica'', come quella che s'indirizza a tutte le nazioni. Anche la chìmica e la mecànica s'indirizzano a tutte le nazioni. La scienza è una sola. Il ''diviso lavoro'' è in economìa ciò che in mecànica è il braccio di leva o la màchina a vapore; e chi lo annuncia a tutte le nazioni come verità, non è che si divaghi in prematura contemplazione dei sècoli futuri, ma addita una condizione suprema della vita dei pòpoli presenti.
L'amore del sig. List per il principio nazionale non s'accorda bene colla sua dottrina isolatrice. Se il suo voto è che col corso delle generazioni esca dalla fortùita e variàbile partizione delli Stati un'òrdine immutàbile di lìbere nazionalità, cominci col
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||NAZIONALE|235}}</noinclude>
non interporre tra i frammenti delle sìngole nazioni un princìpio protettivo, che, intercettando le communicazioni vicinali, disgiunge frattanto ciò ch'egli affetta di voler congiùngere da poi. Nel seno alla lìbera concorrenza e al lìbero spazio, l'uomo sciolto dalle clausure artificiali tenderà per natura ad aderire al suo sangue e alla sua lingua, senza perciò aver necessità di spezzare i nodi che per avventura lo avvìncono ad un principato, il quale sia commune fra più nazioni o più frammenti di nazione.
Noi bramiamo vìvere, ed èssere in vita nostra testimonj del progresso delle cose; e ci par meglio ravvicinar li Stati come or sono, e quali la forza del tempo li ha fatti, che rimandare il lìbero commercio ai remoti sècoli, quando ogni gran nazione possa esser divenuta un grande Stato ''normale'', dimodochè idèntico possa èssere il confine delli Stati e delle lingue. L'avvenire che noi invochiamo è quello che alli occhi nostri ebbe già fàusto principio, quando un nome francese s'immortalò nella meravigliosa vòlta sotto al Tamigi, e quando mani inglesi con oro e ferro inglese intraprèsero a costruire una rotaja lungo la Senna. Non perciò, in questo amore dell'umanità, siamo immèmori dell'onore e della vita delle nazioni; nè bramiamo che sull'un lido della Mànica ammutisca la lingua di Molière, o sull'altro quella di Shakespear. Ma solo in seno alla lìbera concorrenza crediamo potersi pareggiare le sorti delle ''minori nazioni'' e delle ''maggiori''; e raccomandarsi a imperiosa necessità d'interessi la perpetua emulazione dell'industria e dell'ingegno; e dover li arretrati soggiacere alla potenza dei progressivi, o inchinarsi con fervoroso pentimento a imitarli.
''Nota.'' Come si vede, il pòvero List nel 1843 credeva incompatibili li interessi della Germania e dell'Inghilterra. Ma le sue note pòstume (V. Append. dell'''Allgemeine Zeitung'' del 2, 3, 4, 5 e 6 aprile 1847) sostèngono, che tre cose sono sopratutto necessarie a questo mondo: — stringere intima lega fra la Germania e l'Inghilterra; — dare alla Germania la Turchia d'Europa, — dare all'Inghilterra la Turchia d'Asia; sicchè il ''telègrafo elèttrico'' possa scòrrere con tutta sicurezza dal Tamigi al Gange; e ciò con buona pace della Francia, della Russia e delli Stati Uniti. Così si compie l'economìca e polìtica eguaglianza di tutte le nazioni! A queste consegùenze arriva chi comincia senza princìpj!<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''FRAMMENTI DI SETTE PREFAZIONI'''}}
{{Centrato|I.}}
Sotto tìtolo che ad alcuno sembrerà per avventura ambizioso, divisiamo annunciare la più modesta delle intenzioni, quella d'appianare ai nostri concittadini la più pronta cognizione di quella parte di vero che dalle ardue regioni della scienza può facilmente condursi a fecondare il campo della pràtica, e crescere sussidio e conforto alla prosperità commune e alla convivenza civile.
Desiderosi di pur giovare anche nella debolezza dei nostri studj, obedienti alla voce del sècolo che preferisce allo splendore delle contemplazioni i pazienti servigi dell'arte, persuasi che ogni scienza più speculativa deve tosto o tardi anche da' suoi più àridi rami germogliare qualche inaspettato frutto all'umana società: intendiamo farci intèrpreti fra le meditazioni dei pochi e le abitùdini dei molti.
La scienza ama rivòlgersi astrattamente alla scienza; ama parlare alto e sdegnoso linguaggio; ella oltrepassa le verità già pùbliche e mature all'uso commune, per immèrgersi in novelle indàgini; non poggia il piede sul noto se non per fàrsene scala all'ignoto; e mal comporta d'attèndere che la moltitùdine raggiunga i suoi passi, e si accostumi alla luce inusitata delle sue divinazioni.
Solo con somma lentezza e sotto il continuo stìmolo dei bisogni sì corporei che morali, leva la società lo sguardo ai raggi che tratto tratto eròmpono dal santuario della sapienza, e se ne fa scorta sul cammino della vita. La prova dell'uso dimo-
''Nota.'' Dalle Prefazioni dei sette volumi del Politècnico abbiamo raccolto questi brani; nei quali, e principalmente nelli ùltimi, in mezzo a cose forse frìvole abbiamo adombrato gravi questioni filosòfiche. Non ci parve prezzo dell'òpera il tòglierle dai luoghi ove quasi per caso ci vènnero primamente dette; poichè sperìamo che il giudizioso lettore, contento alla costanza delle dottrine, escuserà la inegùale e tronca esposizione, e saprà ricongiùngere nella mente ciò nello scritto si trova disperso.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI DI SETTE PREFAZIONI|237}}</noinclude>
stra sòlide e ferme quelle induzioni scientìfiche che a tutta prima sembràrono imaginarie e vane. Il vulgo, che derise il geòlogo quando errava solitario e curvo scrutando le rocce, si affolla ad erìgere fucine e case presso li strati fòssili dei quali egli primo riconobbe i segni, mentre le bisognose genti li conculcàrono per sècoli e sècoli senza avvedersi.
Sotto la dura necessità d'operare, l'uomo assìmila e coòrdina in arte la dottrina; e a poco a poco la viene estendendo sin dove giùngono i bisogni della natura e le forze della scienza.
Ai più pròssimi bisogni della vita convèrgono le arti che si riferìscono alli sforzi mecànici e alle combinazioni chìmiche, le arti che misùrano il nùmero, lo spazio e il tempo, che propàgano sulle terre i germi più giovèvoli alla sussistenza, che ci difèndono dalle ingiurie delli elementi e dalla ingènita debolezza della nostra natura. Figlie delle scienze matemàtiche e fìsiche si schièrano qui tutte le arti produttive e salutari, ad alcune delle quali soltanto il costume invalso restrinse indebitamente questo nome.
E infatti non son meno arti, figlie al pari d'altre scienze, quelle che règgono le aggregazioni civili. Il prodotto dei campi e delli opificj, e il nùmero stesso delle popolazioni dipèndono dall'òrdine con cui si diffòndono, si tutèlano e si rapprèsentano le ricchezze, con cui si accèrtano le transazioni e si parèggiano li interessi rivali, con cui l'associazione ripara all'insufficienza delli individui, e inalza il venturoso edifìcio del crèdito. Tutti questi provedimenti compòngono l'apparato dell'arte sociale; su cui le nazioni fiorìscono talora senza saper come, e talora s'addormèntano incautamente.
Tutte le arti che abbiamo detto, prèndono a mira delle loro discipline l'uomo esteriore — i suoi beni — la vita, diremmo quasi, mondana. Ma, anche senza inalzarsi a contemplazioni sopranaturali, può l'uomo farsi studio della parte ìntima di sè stesso. Le leggi del pensiero e i suoi segni, le norme razionali, l'òrdine, li artificj con cui l'anàlisi fa forza al vero e la sìntesi lo assicura e lo feconda: ecco quelle arti mentali su cui sobriamente come vuole lo spìrito dei tempi, chiameremo l'attenzione dei lettori. Precìpua nostra cura sarà promòvere l'arte dell'e-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|238}}</noinclude>
ducazione, màssime in quanto avvalora le naturali attitùdini, che fanno tanto vario l'umano ingegno, e indicare le novelle dottrine linguìstiche, che, collegando le favelle in famiglie, spiànano mirabilmente la strada all'acquisto di molte.
Percorso così il cerchio severo delle arti ùtili, ci resterà di dare qualche breve corsa nel domìnio delle arti belle. La pittura, la scultura, l'architettura, la mùsica, la poesìa stessa e le altre arti dell'imaginazione scaturìscono da un bisogno che nel seno della civiltà diviene imperioso non men di quello della sussistenza, da un bisogno che distingue e nobilita l'umana natura. Ma se anche non aggiungèssero eleganza e perfezione alle nostre facoltà, sarebbe sempre a dirsi che per le singolari condizioni di questo bel paese, le belle arti vi sono fondamento alla fortuna di molte famiglie. Poichè qui non è sola industria quella che suda intorno alla lana e alla seta, ma anche quella che dando le apparenze della vita al marmo e al bronzo, o dando singolar valore ai suoni d'una voce, ci acquista dalle altre genti tributo di dovizie e d'ammirazione.
Forse il primato di queste arti ci appartenne finora anche per indolenza d'altri pòpoli; ma oramài, nell'universale emulazione, siamo posti in necessità d'èssere severi censori a noi stessi. La corona della poesìa non può dirsi più nostra; quella dell'invenzione musicale è divisa; alle altre si aspira valorosamente da più nazioni; giacchè ingiusta è l'opinione che col nome di ''positivo'' contrasegna questo secolo XIX, il quale estese l'impèrio delle arti fino all'estremo settentrione, e primo seppe levarsi alla sublime capacità di riconòscere il bello di tutti i gèneri, di tutti i tempi e di tutti i paesi.
Dalle arti adunque che riguàrdano i corpi, ci faremo strada a quelle che riguàrdano le transazioni sociali ed il perfezionamento dell'intelletto e del gusto, sempre evitando le scabrose indàgini con cui li scienziati s'inòltrano alle scoperte, e sempre cercando di tradurle all'uso generale, affinchè questo repertorio sia piuttosto sussidio al fare che all'astratto sapere. Le materie si seguiranno adunque con quest'òrdine, di modo che al nome di ''Politècnico'' possa corrispòndere la varietà delli argomenti che verremo coltivando.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI SETTE PREFAZIONI|239}}</noinclude>
{{Centrato|II.}}
In fronte al primo volume abbiamo palesato qual fosse l'ànimo nostro, e come volèssimo combinare la sodezza delle materie collo spìrito popolare della trattazione. Non potendo appagarci di quell'opinione dei sècoli andati che contemplava nell'''arte'' quasi solo la manifestazione del bello, nè curvarci all'opinione presente che la vorrebbe ristrìngere quasi solo al servigio delle materiali necessità, abbiamo preso a guida il vasto e saggio concetto di Romagnosi, il quale nell' ''arte'' voleva unificare l'armònica sodisfazione di tutti i bisogni che accompàgnano l'umanità; e quindi all'acquisto dell'ùtile e alla contemplazione del bello aggiungeva il morale sviluppo sì dell'individuo che di tutta la società. Abbracciava dunque l'uomo intero; non l'uomo tutto-spirito di Spinosa, nè l'uomo tutto-corpo di Lamèthrie; ma l'uomo il quale, mentre si ricorda pur sempre d'èssere abitatore della terra, stretto da bisogni, in continuo conflitto colli elementi che il solo progresso delle industrie può trasformare da persecutori in servi ed amici, sa eziandìo onorare le facoltà contemplative, stringere i nodi delle instituzioni sociali, e darsi tratto tratto ai conforti della poesìa, della mùsica e delle arti ricreatrici.
Ma per operare sopra sì largo campo, si richiede il corso del tempo e il buon volere di molti; epperò vorremmo che l'impresa nostra non si giudicasse dal ristretto spazio d'un primo volume, o dalla specialità delli argomenti che vi vènnero trattati. Quando abbiamo avventurato il nostro manifesto, eravamo pochi; ed essèndoci uniti quasi d'improviso a non meditata impresa, non potevamo offrir sull'istante nemmeno intero il frutto dei pochi nostri studj. Ma per via siam già venuti trovando operosi consorti. A quest'ora abbiamo il compiacimento d'aver fatto apprezzare all'Italia qualche cultore delle ùtili scienze, ch'essa non peranco conosceva, e che col tempo potrà annoverare fra i più benemèriti suoi figli. Il nùmero di questi nostri compagni viene crescendo; e noi faremo i più costanti sforzi per avvicinare a noi quelli altri,<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|240}}</noinclude>
che dispersi qua e là nella vastità dell'Italia e delle ìsole, potèssero contribuire in qualche modo a quest'òpera, sinceramente intesa a commune vantaggio ed onore.
Noi abbiamo per fermo però, che l'Italia debba tenersi sopratutto all'unìssono coll'Europa, e non accarezzare altro nazional sentimento che quello di serbare un nobil posto nell'associazione scientìfica dell'Europa e del Mondo. I pòpoli dèbbono farsi continuo specchio fra loro, perchè li interessi della civiltà sono solidarj e communi; perchè la scienza è una, l'arte è una, la gloria è una. La nazione delli uòmini studiosi è una sola: è la nazione d'Omero e di Dante, di Galilèo e di Bacone, di Volta e di Linnèo, e di tutti quelli che sèguono i loro esempj immortali; è la nazione delle intelligenze, che àbita tutti i climi e parla tutte le lingue. Al dissotto d'essa sta una moltitùdine divisa in mille patrie discordi, in caste, in gerghi, in fazioni àvide e sanguinarie, che gòdono nelle superstizioni, nell'egoismo, nell'ignoranza, e àmano e difèndono talora l'ignoranza stessa, come se fosse il principio della vita e il fondamento dei costumi e della società. L'intelligenza si move al disopra di questo pèlago; essa sparge in ogni parte i libri, i musèi, le scòle, le studiose associazioni. Il dover nostro è di conferire le poche forze nostre a questa impresa commune dell'umanità; il dover nostro è d'accrèscere nella patria che abitiamo, colla lingua che parliamo, e colle felici attitùdini naturali della nostra stirpe il dominio delle intelligenze, e detrarre quanto si può alla rozzezza originaria che forma dappertutto il fondo delle nazioni. Noi dobbiamo partecipare a questa guerra tra il progresso e l'inerzia, tra il pensiero e l'ignoranza, tra la gentilezza e la barbarie, tra l'emancipazione e la servitù. Dunque ogni idèa vera e buona, da qualunque paese, da qualunque lingua ci arrivi, sia nostra, e immantinente, e come se fosse germinata sul nostro terreno.
In questo assunto però di tenerci all'altezza del progresso universale, piuttosto che farci traduttori delle òpere altrùi, abbiam preferito associar direttamente cortesi stranieri alla nostra impresa. A quelli che hanno già accondisceso a prestarci questo favore pel primo nostro volume, possiamo in questo se-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI SETTE PREFAZIONI|241}}</noinclude>
condo volume aggiùngere qualche altro collaboratore dalla dotta Germania e dalla Grecia rinascente. Epperò siamo fermi nel propòsito di non ammèttere le traduzioni d'altri giornali, se non quando la traduzione stessa divenga lavoro di special mèrito, o quando l'originale sia di tal pregio che sembri irriverenza il sottrarvi parola. Nelli argomenti scientìfici studieremo la forma più sèmplice, più agèvole, men tediosa; cercheremo nella leggerezza della ''forma'' quella popolarità che altri giornali preferìscono cercare nella leggerezza della ''materia''. Il pùblico ha già campo a giudicare che la polèmica e la crìtica stessa nel nostro giornale sono cose affatto secondarie, e che in generale non amiamo parlare di quelle òpere, nelle quali non siano maggiori le ragioni della lode che quelle del biàsimo. Abbiamo appreso da generale esperienza che la copiosa dottrina non bastò a conservar favore a quei giornali, che si compiacèvano troppo nelle funzioni d'un austero giudicio. Non lasceremo però di flagellare quei ''ribelli della scienza'', che rivòlgono il sapere contro il sapere, che abùsano dei doni di Dio per promòvere su la terra la càusa delle tènebre e dell'ignoranza, che vanno seminando la zizania fra la scienza e la religione, e screditando e calunniando li studiosi quali insidiatori dei pòpoli e delli Stati; e così tòlgono loro il conforto dell'approvazione generale, ch'è pure in questa patria l'ùnica mercede della modesta loro e laboriosa vita.
{{Centrato|III.}}
Possiamo dar principio al terzo volume colla persuasione omai sicura d'èssere assecondati dalla benevolenza del pùblico e dallo zelo delli studiosi, i quali, contribuendo ùtili memorie di vario argomento, hanno veramente impresso a questa raccolta, com'era nostro desiderio, un'ìndole popolare e fruttuosa; e svestendo ogni vanità scientìfica, vòllero piegarsi a tutta quella semplicità che la scienza comporta.
Noi ci siamo studiati di ripartire il limitato nostro spazio fra le cose più apertamente ùtili, il vapore, il gas illuminante, la stearina, i bachi, i boschi, le terre, i macelli, le costruzioni<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|242}}</noinclude>
idràuliche, le perlustrazioni geològiche, le influenze elèttriche, la medicina popolare; abbiamo coltivàto varie questioni su le banche, sul numerario, su la pùblica beneficenza, su lo stato generale di queste popolazioni, il cui singolare addensamento fa prova della loro ricchezza ad un tempo e della loro industria.
Non ci siamo però fatti servi alli interessi materiali; abbiamo parlato su l'istruzione delli ingegneri, delli operaj, dei sordo-muti, dei ciechi; non abbiamo lasciato in disparte li studj intorno all'intelletto e alle alte ragioni della morale, senza cui non dura prosperità di commercio o ricchezza di Stati. Abbiamo promosso le questioni istòriche, e anzi tutte quelle che riguàrdano l'orìgine e il corso dell'incivilimento. Le quali, mostrando come le varie nazioni in varj modi àbbiano tutte cospirato a quest'òpera meravigliosa anche allora che sembràvano più ardenti a combàttersi, mìrano a temperare la memoria delli odj aviti, e fomentare in quella vece un'equa e dignitosa emulazione. E sopratutto giòvano a infòndere il convincimento che la forza stessa e la potenza tèngono dietro al predominio dell'intelletto; e che la debolezza, la vìltà, la schiavitù non sono se non forme ùltime dell'ignoranza, o punizione di quei pòpoli che perversamente sagaci disprezzàrono i diritti della ragione.
Poco spazio rimase adunque alli argomenti che sògliono occupare tanta parte delli altri nostri giornali. Non potranno tuttavìa i nostri lettori darci accusa d'aver trasandato le favorite questioni della lingua, dell'antichità e della poesìa, e di non aver mostrato il vivo nostro affetto all'arte, e a quell'eleganza nativa che, fin dai primi albori dell'istoria, rimase indelèbile divisa della nostra nazione. Noi vorremmo riescire efficaci a promòvere del pari ogni cosa ùtile ed ogni cosa bella: la prosperità delle famiglie e lo splendore delli studii.
Il saggio lettore ci saprà grado dell'aver noi studiosamente evitato i clamori delle controversie personali, e quel tràffico di lode e di biàsimo con cui li infimi importùnano indefessi la pùblica opinione, e s'inàlzano un edificio di tediosa nominanza. Desideriamo giovare anche in questo, di persuadere alli studiosi d'attèndere tranquillamente a farsi ricchi di mèrito, con-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI SETTE PREFAZIONI|243}}</noinclude>
fidando nell'òpera del tempo e nella pùblica giustizia. La quale, in mezzo ai cavilli dei pedanti, seppe pur riconòscere e onorare li uòmini pacìfici e modesti, che nel corso di pochi anni riformàrono le nostre lèttere, e mutàrono da capo a fondo i nostri pensamenti e i nostri giudicii.
Una cosa, di cui vorremmo ne fosse lècito chiamarci senza orgoglio contenti, si è che i nostri sforzi vènnero accolti con favore eziandìo presso li stranieri, e possiamo anche in sì breve intervallo citare lusinghèvoli accoglienze, che al nostro buon volere vennero rese oltremonte. Invitiamo dunque li studiosi a convenire in questa impresa, e voler per mezzo nostro tributare a commune vantaggio ed onore quelli scritti, che, per una singolarità del nostro paese, molte volte giàciono perpetuamente celati, siccome intesi solo a domèstico esercizio della mente e a pàscolo d'una vita pensatrice. Se essi non cùrano private ambizioni, vògliano almeno far tributo delle loro fatiche alla patria, e testimonianza di lei davanti allo straniero.
{{Centrato|IV.}}
Se i tre volumi, che coi nostri studii e col cortese soccorso altrui siam venuti fin qui raccogliendo, non pòssono agevolmente sottrarsi all'accusa d'essere scarsi di dilettèvoli argomenti, e quasi stranieri all'amenità letteraria, speriamo che nessuno vorrà almeno porre in dubio la loro tendenza alla commune utilità. Scorrendo in breve spazio varie scienze naturali, varie industrie, le questioni bancarie, la difesa idràulica delle nostre pianure, la beneficenza pùblica, molti rami della pùblica educazione, l'austera dottrina carceraria, e solo tratto tratto facendo qualche corsa nei campi dell'istoria, dell'arte e della contemplazione filosòfica, abbiam voluto fare invito alli amatori delle scienze, perchè vògliano farsi inanzi, e con ùtili scritti umiliare la vanità d'una letteratura ciarlìera, schierandole a fronte alcuna parte di quell'immenso Vero, del quale ella sembra quasi sdegnosa di nutrirsi.
Eppure la nostra lingua, che non ebbe vagiti, che nata adulta e forte intonava tosto la càntica dei tre mondi, e tra-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|244}}</noinclude>
stullàvasi in rima coi più astrusi ardimenti dell'umano pensiero, avrebbe dovuto tenersi fida alle orìgini sue, e pigliarsi risolutamente l'officio d'intèrprete commune della scienza europèa, sin da sècoli addietro, quando la Francia e l'Inghilterra e la Scozia e la Germania vivèvano nel bujo d'una cavalleresca ignoranza. Perchè la lingua di Marco Polo e di Colombo e d'Amerìco e di Galilèo, la lingua che percorse di tre sècoli la poesìa d'Inghilterra e la prosa di Francia, si lasciò tosto soprafare da quelle letterature allora lattanti? — Nè ciò bastava; poichè nell'ùltime due generazioni ella vide sùrgersi a fronte e crèscere a sùbita grandezza altro idioma, che per diciotto sècoli non era mai sembrato più che gergo di bàrbari, ed a cui la nazione stessa che lo parlava, per lungo tempo non èrasi degnata commèttere i suoi pensamenti. E ora queste tre letterature sono celebrate in Europa molto inanzi alla nostra, la quale, senza la seducente alleanza del canto, parrebbe quasi già morta, e sarebbe obliata da quei pòpoli che cammìnano col sècolo, e col sècolo sono intraprendenti e poderosi. E ancora altre nazioni si accìngono a contèndersi in breve li onori dell'ingegno: le novelle genti slave nell'Europa orientale, e la rinovellata stirpe spagnola, che colle sterminate sue colonie ha riempiuto tanta parte del nuovo continente.
Fra questo moto di nazioni, che come aque traboccanti si dilàtano sul globo, noi lasciamo invilire per mancanza di vivace e fresco alimento la nostra gloria letteraria, e appena chiediamo che cosa fanno i coltivatori delle scienze. E ci stringiamo ancora, come a pegno di salute, ai decrèpiti vocabolarii, mercè i quali la fredda parola divenne scienza, e un'intralciata prolissità osò vantarsi sola forma nazionale e legìtima della nostra eloquenza. La rozzezza ciclopèa delli scienziati, e l'arte barocca delli intarsiatori di lingua, che credèbbero barbarie il por mano a cosa viva, vèrsano sul bel paese l'indifferenza e il torpore; e costrìngono le turbe dei leggenti a vòlgersi alle lèttere straniere, le quali o nelle native loro lingue, o in una fiumana di traduzioni incòndite, di rimpasti e di plagii non dissimulati, inòndano il commercio e usùrpano il dovuto fomento alle piante native. E in mezzo a tanto ammasso di quis-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI SETTE PREFAZIONI|245}}</noinclude>
quilie librarie, le ùtili traduzioni dei grandi fonti stranieri ci mància ancora. Abbiamo per singolar ventura un Omero, e il più omèrico che abbia l'Europa; ma non possediamo ancora Shakespeare; appena abbiamo scolorite versioni della Biblia; nulla delli Àrabi, delli Indiani, delli Scandinavi, di tutti li altri pòpoli primitivi. Ora, chi guarda alle nazioni che per larga vena poètica primèggiano in Europa, vede quella che sembra ubertà spontanea d'imaginazione, èssersi derivata da ben remote fonti, aperte da paziente dottrina; la quale fu modestamente paga di recare ai piedi del genio i tesori tutti dell'imaginazione, perchè ne traesse modello e materia a nuovi prodigii.
Noi paleseremo adunque il desiderio, che tutti quelli i quali non sono manifestamente nati per tracciare vie loro proprie, e idear nuove cose, tutti quelli in una parola ai quali sembra somma ventura arrolarsi in qualche stuolo d'imitatori, e parer ombre dell'altrùi persona, e son pur molti, rinùncino a còrrere un arringo che non può condurli a illustre meta; e vògliano piuttosto raccògliersi a più càuto e sicuro propòsito. Una perizia di stile e una destrezza di verso, che, senza altri più rari doni, può dare soltanto una contrafazione di poesìa, si consuma indarno nel tentativo d'un teatro tràgico o d'un'epopèa. Siffatti ingegni prèndano piuttosto a modellare il dùttile metallo della ''bella lingua'' su qualche forma rivelata da altra natura e da altro cielo. E quelli che hanno mente più severa, tràggano dallo scabro involucro nativo qualche scienza; e sotto la vernice stessa che diede pregio a scipiti testi di lingua, rèchino in dono alla digiuna gioventù le rivelazioni dell'astronomìa, o della scienza elèttrica, o della geologìa, o i nuovi trovati della guerra, o li arcani delle antichità orientali, o la istoria universale delle arti. Non conosciamo ancora le svariate forme naturali del nostro paese, e nemmeno i nostri dialetti e le riposte loro derivazioni; non conosciamo i secreti nessi che collègano questa lingua nostra alla civiltà precoce della Persia e dell'India, e alla lunga barbarie dell'antico settentrione. Di molte letterature europèe non abbiamo trattato alcuno; ci mància persino i loro dizionarii; siamo pòveri af-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|246}}</noinclude>
fatto di cronologìe e d'istorie delle scienze, e d'altri libri che sian fatti per noi, per le cose nostre, e per le nostre menti; epperò siamo costretti a giurare su la fede di libri stranieri, nei quali l'ignoranza, o il livore, o il livore nazionale ci cavilla ogni nostro onore; nei quali la vanità del kantista insulta alla feconda scienza esperimentale, nata fra noi; nei quali con plagii sapientemente meditati diviene altrùi ciò ch'era nostro; e da una lunga tessitura di reticenze si viene a conchiùdere l'inettitùdine all' ''idèa'' nella patria di Parmènide e di Vico.
Queste sono le persuasioni delle quali siamo profondamente compresi, e per queste abbiamo preferito la oscura via delle applicazioni scientìfiche e de' vulgari interessi, al facile sfoggio d'una letteraria garrulità. E vorremmo che in tutte le altre parti d'Italia si facesse come noi facciamo; e tutti coltivàssero con amore le cose che stanno loro intorno, interrogando sul commun bene tutte le scienze, e costringèndole a dar mano alle lèttere; e studiàndosi a conciliare la ''materia'' e la ''forma''; poichè nè lo scultore pròdiga le sue cure e raccomanda le sue speranze se non al marmo e al bronzo; nè il marmo e il bronzo mai sàlgono a sì durèvole pregio, come quando l'arte imprime loro le più studiose e meditate sue forme.
{{Centrato|V.}}
Quanto più c'inoltriamo in questa nostra fatica, tanto più ci veniamo persuadendo, che nelle presenti condizioni delle nostre lèttere nessuna cosa possa tornar tanto giovèvole quanto il promòvere a tutto potere la cultura delle scienze. Ove la parola non è strumento di parte, e scala d'ambizione e di fortuna, ma trattenimento di plàcidi intelletti, s'ella non trae dalla copia delle cose quell'alimento che le nègano le passioni civili, ben tosto traligna in arte di vuoti suoni. La grandezza delli argomenti e la coscienza del vero rendeva bello di semplicità lo stile di Galilèo e de' suoi seguaci anche nel sècolo in cui le menti sfacendate si divagàvano in corrotta vaniloquenza. Vastìssimo è il campo del vero scientìfico; le sue bel-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI SETTE PREFAZIONI|247}}</noinclude>
lezze sono inesàuste; la loro varietà vince l'imaginazione. Chi si fa intèrprete delle potenti fòrmule, in cui la riflessione vien d'ogni parte condensando i nuovi tesori dell'esperienza, troverà sempre più pronte le cose che le parole; e avrà piuttosto a luttare colla pienezza delli argomenti, che ad invocare le pòvere elemòsine dell'amplificazione. Laonde li studiosi, in luogo di ripètere quella frìvola opinione arcàdica che ''l'ingegno fa le lèttere e il dorso fa le scienze'', dovrèbbero porsi in grado d'apprezzare li sforzi prodigiosi, coi quali il genio, il genio di Newton e di Volta, costringe la muta materia a confessàrgli le secrete leggi dell'universo. Quante cose su la mole e le distanze e la velocità dei corpi celesti, più poètiche assai d'ogni poesìa! Quante cose non potrèbbero splendidamente dirsi intorno a quel principio imponderàbile che illùmina e scalda l'universo, e corre indefesso nelle correnti magnètiche da polo a polo e da mondo a mondo, e mentre scoscende dalle nubi in fùlmine, s'insinua a svòlgere con mite fomento i verticilli d'un fiore! Le frondi delle piante si pàscono del carbonio preparato dal respiro degli animali, e viceversa preparano a questi nell'ossìgene l'alimento della vita. I fiumi, tramescolando le frane di diverse rupi, accòppiano più terre in pila elèttrica a sollecitare la lànguida vegetazione. I monti, che al profano delle scienze sèmbrano informi ammassi di materia, sono ordinato libro, in cui le pietre e li sfasciumi terrei, e le reliquie delli èsseri vitali contrasègnano l'età dell'aqua e quella del foco, la dimora delle aque dolci e quella delle conchilie marine, le selve primigenie e il sotterraneo fermento che le ridusse in carboni, i canneti colossali fra cui serpeggiàvano i paleosàuri, e le grandi èriche onde si pascèvano i mastodonti. Fra queste audaci induzioni si dèstano così grandi e meravigliosi pensieri, che i sotterranei dei poeti, la grotta d'Aristèo, le bolge stesse di Dante, sèmbrano pèrdere l'incanto con cui signoreggiàvano la nostra adolescenza. Finchè la natura s'inalza come sterminato gigante presso al misurato simulacro dell'arte, non v'è a temere che le cose vèngano meno all'intelletto, e lo stile debba cercare altra efficacia che quella d'una sèmplice e ràpida evidenza.
Oh qual tesoro di tempo e d'ingegno non andò perduto per<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|248}}</noinclude>
quella letteratura, la quale in mezzo a tante meraviglie se ne stava cinquecento anni deliberando se il diritto di scègliere a talento le parole fosse privilegio della ignara plebe!
Se poi li studj si vògliono scórta e sussidio alla vita civile, qual cosa sarà più profittèvole che il diffòndere la cognizione delle nuove verità e la pràtica delli ùtili ritrovamenti? La tradizione potrà forse guidare i pòpoli nell'esercizio delle arti antiche e usitatìssime, ma quando si tratta d'imparare arti nuove, e d'affrontare la concorrenza di nuove industrie, o d'ornare il paese coi doni della moderna civiltà, è al tutto necessario che abòndino le menti addottrinate e ben sicure nel possesso delle dottrine progressive. Dove li uòmini profondamente addottrinati non fanno nùmero, non è agèvole che prevàlgano i più sapienti consigli, perchè i gelosi e astuti interessi collègano ben tosto i pregiudicj e le passioni della moltitùdine, alla quale danno facilmente a crèdere che l'inerzia è prudenza, e il disprezzo delli studj è sodezza di pràtica ragione. I meno istrutti, fatti così per traviata opinione àrbitri delle cose, dèbbono poi soscrìversi ciecamente al dominio
{{Centrato|''Delli imi che comàndano ai supremi'',}}
affinchè altri abbia mallevería dell'evento. Ovvero dèbbono tenere immota e inerte la mano sul timone; poichè d'altri mal si fìdano, e per sè non sanno risòlvere, e come dice Vico, ''chi non sa, sempre dùbita''. Epperò la mancanza in un pòpolo di adeguate cognizioni, produce nei fatti giornalieri della vita o cieca fiducia o eterna perplessità; o le cose hanno tristo fine, o non hanno principio fuorchè di parole. Intanto li anni fùggono; le altre nazioni, più avvedute o più dòcili si càcciano innanzi; quella ch'era di lunga mano la prima, vien raggiunta, poi superata, poi l'intervallo si fa sempre più manifesto. Una volta l'Italia era maestra, e lo era davvero, e nessùno in Europa lo negava; poi si cominciò a dire l'Italia e la Francia; poi si disse l'Inghilterra, la Francia, la Germania e l'Italia; e oramài, sia ragione sia torto, l'Europa affetta di dimenticare il nostro nome, se non quando tratto tratto c'invìa qualche poeta, che paga l'ospitalità del ''bel paese'' con quel villano commiato:<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI SETTE PREFAZIONI|249}}</noinclude>
{{Centrato|''O terre du passé, que faire en tes collines?''}}
{{Centrato|''Quand on a mesuré tes arcs et tes ruines,''}}
{{Centrato|''Et fouillé quelques noms dans l'urne de la mort,''}}
{{Centrato|''On se retourne en vain vers les vivans; tout dort....''}}
{{Centrato|''Poussière du passé, qu'un vent stérile agite...''}}
{{Centrato|''Oú sur un sol vieilli les hommes naissent vieux,''}}
{{Centrato|''Je vais chercher ailleurs.......''}}
{{Centrato|''Des hommes et non pas de la poussière humaine.''}}
{{Centrato|''Lamartine.''}}
Queste odiose parole, pronunciate da uòmini riputati e che nàrrano d'averci veduti nella patria nostra, hanno eco in tutta Europa, a cui non ci curiamo inviare di noi più verìdiche novelle. A far ànimo adunque ai pochi studiosi di scienza vera e viva sono rivolte le nostre fatiche qualunquesìano, nella speranza di sospìngere verso i loro esempli la gioventù, sicchè il loro nùmero possa farsi ogni giorno maggiore, e pòssano prender forza sulle cose, e guidarle verso il commun bene e il commune onore. E perciò andiamo ripetendo che li studj nostri non dèvono essere condutti da preoccupazioni anguste di luogo e di nazione, ma vògliono intonarsi su le idèe generali dell'Europa, sì, s'ella deve intènderci, e badare a noi, e cessare di calunniarci come ''nati vecchi'', e figli decrèpiti d'un'India europèa.
{{Centrato|VI.}}
Il più grave ostàcolo alla popolarità delle scienze deriva da ciò appunto che più contribuisce al loro continuo progresso, vale a dire, dalla loro tendenza a suddivìdersi sempre più in nuovi rami, e dalla giusta predilezione delli studiosi per i lavori speciali, che per verità condùssero sempre alle più luminose scoperte. Questa industria scientifica<ref>Vedi Volume VI del Politècnico; febraio 1843. Per non avere accusa di plagio, mi è forza il dire che questi pensieri erano alla stampa due anni prima della pubicazione del ''Kosmos''. Non intendo perciò equiparare il poco mio sapere al vastìssimo del signor di Humboldt. Ma giova alla càusa del vero, che vi si possa giùngere con sì diseguali forze e per sì diverso cammino.</ref>, disseminata vastamente fra i pòpoli pensanti, sìmile al pertinace lavoro che
{{PieDiPagina|{{x-smaller|CATTANEO ''T.III.''}}||17}}
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|250}}</noinclude>
solleva dal fondo dell'océano i banchi dei coralli, non può venire apprezzata e ammirata dall'universale, se non quando il frutto si vegga accumulato in grandi masse, fra loro avvicinate e contraposte nei repertorj generali. Allora, eziandìo chi non ha forza di studj nè libertà di mente quanto basti per consacrarsi efficacemente ad una scienza, e chi non oserebbe tampoco affrontarne il tirocinio elementare, può esplorar con occhio non affaticato la compendiosa imàgine dei nuovi corpi di dottrina, ed estimare quanto ciascuno d'essi aggiunga al tesoro commune. Inoltre le vicendèvoli applicazioni, come dell'àlgebra alla geometrìa, dell'elettricità alla fisiologìa, della linguìstica all'istoria, dell'economìa alla legislazione, si fanno vie più agèvoli e frequenti; poichè il cultore d'ogni scienza può allungar lo sguardo al di là del suo confine, e trar lume dai lumi altrùi, ed esempio dall'altrùi cammino. Infine le proporzioni e l'ordine in cui stanno fra loro le varie scienze, la serie nella quale si vèngono figliando, i procedimenti o communi o speciali, e i communi o speciali errori, compòngono un archivio di sublimi esperienze; e sègnano l'indole, il corso e i lìmiti del pensiero umano, considerato nella sommità della sua potenza e delli sforzi suoi. Ben pòvero e digiuno vaniloquio diviene allora quanto si volle mai ricavare dalle latebre del senso intimo, o quanto si favoleggiò nel romanzo della ''prima idèa''; giusta il quale tutti li arcani dell'intelletto si svòlgono nell'infante che ancora non ha intelletto, o appena ne palesa li indistinti albori, al tutto immerso nei primordj della vita animale.
Ogni scienza è un vasto pensiero. Le sìngole scienze, o diremo, i sìngoli pensieri, divisi nella loro partenza, indipendenti nelle loro vie, dèvono far prova della veracità loro, convergendo finalmente ad un punto, ove si fondono in un riassunto commune e concorde, il quale potrebbe chiamarsi per eccellenza il ''pensiero'', il pensiero del gènere umano. A questo Uno l'intelligenza aspirò fin dalle prime età del mondo, come a meta nella quale acquetarsi. Quei fervorosi contemplatori asserìrono perfino ch'esso doveva èssere idèntico al pensiero onnipotente che move l'universo. Senonchè, ad ogni passo<noinclude></noinclude>
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che il saper verace inoltrava, l'Uno, in cui si doveva tutto riassùmere e arrestare, fugiva a sempre più inarrivàbile altezza.
Il firmamento omèrico, costellato d'eròi e di belve e posato sulle vette dell'Olimpo e dell'Atlante, si sublimava sempre più nelle immensità dello spazio; già Virgilio lo chiamava il ''cielo profondo''. Passò il tempo delle armille concèntriche e della sfera del foco; il progresso del càlcolo, e le dottrine della luce e della gravità dilatàrono sempre più l'universo; vi additàrono masse portentose, e distanze che avvilìscono l'imaginazione. Quanto più s'inalza l'umana idèa, tanto più gli gigantéggia a fronte quell'idèa sovrumana, colla quale ella aspirava a immedesimarsi nel primo volo. Da quelle estreme squadre di mondi, che all'occhio umano sono appena uno spruzzo di punti indistintamente lùcidi, la ragione sorretta dal càlcolo discese a estimare li ardori di quel lìquido rovente, che dorme sepolto sotto le scorie della terra e li abissi del mare; e che con infinitèsime agitazioni valse a costruir d'un getto le Alpi, e rinovellare con successive forme il mondo delle piante e delli animali. Tuttociò che in questo spazio vive e more e rivive, obedisce a proporzioni numèriche, per cui le diverse sostanze si compòngono, si scompòngono, si succèdono misuratamente con perpetua sostituzione, la quale ora ci pare la vita, ora ci pare la morte. Giunta la scienza umana a intravedere codesti lembi dell'eterna idèa, può ben compatire a' suoi primordj, quando i Savj fanciulli credèvano elementi l'aqua e l'àere, e per dar consistenza alla materia del mondo, la imaginàvano un gran feltro di molècole adunche. Ma nè la luce imponderàbile, nè la gravità delle masse, nè la tenacità dei sòlidi, nè l'espansione dei flùidi travìano dal suo corso la scienza, che torna sempre una sola, perchè una sola è la verità. Chi paventa la verità, condanna sè stesso; tutto ciò che non regge a questo conflitto, o ben meglio, a questa confluenza spontanea di dottrine, è spuma di scolàstica vanità, che galleggia e si disciòglie. Chi si divagherèbbe a confutare oggidì i vòrtici di Cartesio, o i cieli sonori di Platone, o l'aqua onnifeconda di Talete? Ora, potèvano i primitivi pensatori divinare ''a priori'' il riassunto di quelle verità di cui non conoscè-<noinclude></noinclude>
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vano i rudimenti? potèvano stringere in generalità scientìfiche li ignoti particolari? potèvano senza chìmica e senza fisica, senza telescopio e senza pila, ragionar delle forze, delli òrdini, dei nùmeri dell'universo? scrìvere una cosmologìa di bronzo, che potesse far legge per noi, e per i pòsteri dei nostri pòsteri?
Nè ciò vale solamente della natura materiale; esperienze d'altr'òrdine vanno in pari modo aggruppàndosi nelle scienze morali. Oggidì noi vediamo nell'ambizione di Cèsare e nelle ingiustizie di Richelieu, un' ''occasione'' che sgombra il campo all'equità civile, e sospinge le plebi serve e stùpide ad una vita d'intelligenza e d'onor civile. E in Catone, fra lo splendore della privata virtù, vediamo un ostàcolo al corso dei tempi, una forza che tarda la maturità del gènere umano; epperò possiamo sentenziare di Cèsare e di Catone ben altrimenti che non fècero Plutarco e Lucano. Vediamo come la grandezza di Roma diede all'occidente la consonanza delle lingue, l'òrdine commune della famiglia, l'unità dell'incivilimento e dell'opinione. E sappiam pure come la sua caduta lasciò campo al libero germoglio della semente da lei sparsa; sicchè potèssero sùrgere in Europa quelle nazioni indipendenti e armate, che senza mutua servitù costituìscono un'unità commune. Vediamo come le ruine d'uno stato aprìssero il passo alla costruzione d'altri regni, in cui potèrono svòlgersi ulteriori potenze morali e intellettive. Vediamo come nell'età bàrbare fu consiglio d'umanità la schiavitù dei prigionieri, che prima venìvano divorati o immolati; come la servitù della gleba e il bastone del feudatario costrìnsero le tribù vaganti e brutali ad una patria; come la sanguinosa conquista compose i pòpoli multilingui in vaste nazioni d'un ''labro solo'' e d'un sol braccio; come i ricòveri dei corsari divènnero porti pacìfici e sedi di nuovi Stati; come l'interesse mercantile riaperse li occhi a nazioni assopite, e annodò in una sorte le estremità della terra. Vediamo nella perpetua lutta delle armi prevalere i pòpoli ascendenti e progressivi, e col rallentarsi del progresso svanir la potenza; la Grecia d'Omero e d'Aristòtele for-<noinclude></noinclude>
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midàbile all'Asia: la Grecia commentatrice e stèrile di Fozio e di Gemistio, preda conculcata dell'Oriente e dell'Occidente. Vediamo la potenza chinese, che dispone di mezzo il gènere umano, umiliata da un pugno di cannonieri, e costretta a contribuire alimento alla forza che la assale, perchè non sa e non osa opporre al lìbero e intelligente nemico le armi eguali d'una libera intelligenza. Tutto il corso dei sècoli si riassume in quest'ordine ineluttàbile, per cui l'intelligenza sornuota alle tempeste dell'universo, e nel Dio delli esèrciti trionfa il Dio della scienza e della verità. Ma prima che una nuova dottrina, figlia di tutte le istorie, avesse annunciato questo vero, chi poteva nel labirinto delle vicende umane, seguire un perpètuo filo d'òrdine e di providenza? Quanto vani non appàjono i sogni di quei Savj, che vòllero fin dalle prime età del mondo incatenare li uòmini in certi loro imperj universali, in certe ideali repùbliche, che dovèvano fiorire pacìfiche e intelligenti nel seno d'immòbili istituzioni? Uno Stato immutàbile e universale sarebbe il commune sepolcro del progresso e dell'intelligenza, e per ùltimo d'ogni moral valore; e non vi avrebbe altra speranza che nelle guerre civili, per cui fra le smembrate parti potesse riaccèndersi il principio dell'emulazione, e ravviarsi la soggezione dei retrògradi e la prevalenza dei progressivi. E così il progresso delle scienze istòriche sconvolge tutte quelle dottrine dei ''fini'', con cui li antichi ontòlogi vòllero anzi tempo prelùdere all'ignoto corso dell'umanità.
Che se prendiamo per argomento del pensiero il pensiero stessò, possiamo indagare non solo come nell'infante, nel decrèpito, nel demente, appena si sollevi su l'inerzia dei sensi o sul loro tumulto; ma possiamo investigare come avvenga che in certe tribù tuttora selvagge la mente dorma invincìbil sonno; — come al contrario certi pòpoli, appena esciti dalle selve aborìgene, seminudi ancora, improvìsino già tutte le meraviglie delle arti, e dal culto delli Dei penati accanto ai bàrbari focolari trasvòlino in pochi anni al Dio di Sòcrate e di Cicerone; — come ad un tratto s'arrèstino in venti sècoli di fatale impotenza; — come, e per quali arcane reazioni, il genio sia figlio<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|254}}</noinclude>
solo di certe età, e tosto sparisca, e più non ricompaja in quella stirpe e in quella terra che sembrava il suo tempio; — come la civiltà s'apprenda improvisa a genti bàrbare, quasi incendio in selva; — come l'intelletto si svolga nelle innumerèvoli favelle primitive, e qual legge sèguano le rinovazioni e le commistioni, che sotto il flagello della conquista, spàndono su molti pòpoli la luce commune d'una lingua sapiente. Vico cercò nell'ànimo umano il principio istòrico, perchè l'''uomo è artèfice dei fatti dell'istoria''. Invertendo l'andamento, altri potrebbe con maggior sicurezza inferire dai fatti innumerèvoli dell'istoria le forze e le inclinazioni dell'uomo interiore; rintracciarle nelle vicende delle arti e delle lèttere e delle religioni e dei commerci e delle industrie, e infine della scienza, ora stagnante in labirinti contemplativi, ora con sùbito ìmpeto innovatrice e feconda. Tutti questi campi rimàngono a perlustrarsi con acuta induzione; per virtù della quale, insieme al tesoro delle speciali scienze, si dilaterà il tessuto di quella scienza commune, in cui si rivèrberano tutte, come in commune specchio dell'intelletto e dell'universo.
Vano è dunque e prepòstero affatto e di funesto esempio alla gioventù il propòsito, in cui certe menti persìstono, di costruire ''a priori'' una scienza eterna e inalteràbile, che preceda alle altre tutte e le òrdini e le tenga quasi nelle materne sue fasce. La filosofìa è scienza di riassunto, di connessione, di ''sìntesi''; essa può ben elaborare le dottrine mature, ma non assegnar posto a scienze non nate. La speculazione ''a priori'' vide per molti sècoli un caos di ''contingenze'', ove poi l'astrònomo scoperse il calcolato equilibrio delle masse, ove il chìmico rinvenne li intervalli costanti delle combinazioni, ove il geòlogo distinse le età tramontate, ove il linguìstico rinvenne le vestigia d'istorie cancellate dalla memoria del mondo. Qual illusione è quella di prescrìvere anzi tempo le forme d'una scienza che ancora non mise il suo ramo, e sta rinchiusa come gemma in altro ramo? Qual mai metafisica avrebbe potuto additare anzi tempo a Galilèo la làmpada di Pisa, o a Galvani e a Volta li arcani della torpèdine e della rana?<noinclude></noinclude>
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Il sommo sforzo delli ontòlogi è di sprezzare i tesori della scienza progressiva, per retrocèdere alle prime età del mondo, quando il breve giro del sapere umano facilmente si abbracciava tutto in una puerile cosmologìa. Quindi vanno a dissepellire le insolùbili controversie su l'essenza e l'esistenza, su la certezza della cognizione e il vero primo, su la prima visione e sul modo per cui deve, a detta loro, entrar nelli infanti l'idèa dello spazio e del tempo; sògnano un dùbio desolatore ove nessuno in fatto costante mai dùbita; si arrògano di fare ad ogni scienza l'elemòsina d'un vero primo, che nessuna scienza invocò mai.
Posta in necessità codesta filosofia di rimbambire per contrafare i modi d'una dottrina novella, non può d'altra parte imitar tampoco i lìberi e audaci moti di quelle menti primitive nelle quali anche l'errore era glorioso volo in cerca del vero. Sente adunque la severa indifferenza delle moltitùdini; e questa tàcita condanna le pesa; ma non può, senza rinegar sè medèsima, riconòscerne le profonde cagioni. Lamenta allora « l'inferiorità speculativa dei moderni verso li antichi, in cui riluceva assai più chiara ''la virtù sintètica e il magisterio contemplativo'' », o come noi diremmo, in cui la mente inesperta affrontava con fidente ignoranza tutto il problema dell'universo. E chiama ''frivolezza'' l'amore delle quistioni pròssime e solùbili; e favoleggia che la poca attitùdine alle speculazioni metafisiche, « proviene dalla debolezza universale della facoltà volitiva; perchè li uòmini presenti non hanno vigore, e sono inetti a quelle investigazioni che non addimàndano le sole facoltà dell'intelletto, ma eziandìo quelle del cuore... »
Adunque se udiamo i cercatori del vero primo, la presente età poltrisce in vil debolezza, senza audacia, e senza volontà? — Noi non turberemo i pacìfici studj invocando le tante memorie che pròvano quanto pòssano ancora esser deliberate e fiere in questo nostro sècolo le umane volontà; non ramnenteremo le tremende agitazioni della Francia, della Calàbria, delle Spagne e della Polonia: il torrente della conquista arrestato dall'incendio di Mosca: la disperazione di Parga e di Missolonghi: i rinovati destini d'ambo le Amèriche: le stragi di Haiti, la ca-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|256}}</noinclude>
duta d'Algeri, i Gianìzzeri spenti, i Vahabiti domi, la China riaperta; cose tutte le quali ci fanno sicuri che nell'istoria la nostra pàgina non sarà per fermo la più oscura. Non rammenteremo neppure le alpi perforate, i mari solcati dal vapore, i millioni di viandanti che vòlano sulle strade ferrate, le nuove colonie vaste più che regni. Non è mestieri escire dai confini della scienza. Gay-Lussac, che pur vive ancora, quando si mosse congettura che l'idrògeno pur allora scoperto, tendesse per somma leggerezza a congregarsi nell'eccelso, ove poi si accendesse in aurore boreali, non si spinse egli in pallone alla spaventosa altezza di seimila metri, al di là di tutte le sommità della terra, nel gèlido àere appena respiràbile, solo per esplorare a rischio della vita se l'induzione fosse verace? Crederemo dunque che un tal uomo, solamente per manco d'ànimo e di volontà, preferisse sì perigliosi studj al plàcido ''magisterio speculativo''? Dulong, nell'atto di scoprire il cloruro d'azoto, perde per violenta esplosione due dita e un occhio. Samuele Witter, nello studiare li effetti mortìferi dell'òssido di carbonio sul respiro, si riduce a cader due volte privo di sensi, e solo dopo lungo tempo ricùpera la smarrita vista. Richman, nell'esplorare la tensione elèttrica d'una nube procellosa, ne cade fulminato a morte. Non è molti mesi che Hervey, tentando di costrìngere a forma lìquida l'àcido carbònico sotto la tremenda pressione di cento atmosfere, rimase orribilmente sfracellato. E questi indòmiti màrtiri della scienza saranno tacciati d'ànimo frivolo e fiacco da coloro che vàntano ''infallìbili'' conoscitori dell'ànimo umano?
Come negare la nostra ammirazione alla volontaria povertà di Scheele? Come negarla al pròfugo Proùt che rifiuta i centomila franchi offerti da Napoleone, perchè ''non gli regge l'ànimo d'abbandonare la scienza per il mestiere''<ref>V. nel Politècnico (Vol. V.): ''Varietà chìmiche pei non chìmici''.</ref>. Fontana inghiotte il veleno della vìpera, per esplorare se sia mortale anche quando non sia posto a contatto del sangue. Il giovane Lavoisier dimèntica li agi della paterna casa, e si rimane chiuso sei settimane in càmera oscura, velata di nero, per avvezzar
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI SETTE PREFAZIONI|257}}</noinclude>
l'occhio a risentire le mìnime differenze della luce; poi si condanna a studiare i più stomachèvoli effluvj delle cloache, per divisar modo di salvare li infelici che vi affògano; e infine, a piedi del patìbolo, sotto la mano del carnèfice, non s'inchina a implorare la vita, ma solo dimanda ''poche ore per còmpiere una bella esperienza''?
Non sono ancora cancellate su le ardenti lande dell'Africa le pedate di Mungo Park, di Clàpperton, di Brocchi, di Belzoni, entrati in quella terra inesoràbile per non più escirne; l'onda dell'océano àgita ancora le ossa di Lapeyrouse; i navigatori, andati a ritentar le regioni polari, èrrano con fràgili legni fra l'urto dei ghiacci natanti, divisi per anni dal consorzio delli uòmini, in case di ghiaccio, tra le balene e li orsi, e pur tranquillamente assorti ad osservare i fenòmeni dell'inòspite natura.
No, quella scienza che non vede e non apprezza sì generosi sacrificj, non è la scienza dell'ànimo umano, perchè non ne intende la eccelsa natura; non è la scienza del primo vero, nè d'alcun vero che sia. Essa calunnia una valorosa e studiosa generazione, solo forse per ricattarsi di quel senso commune, che, vago delle ùtili cose e sprezzatore delle disùtili, si rifiuta a seguire li avvolgimenti d'una contemplazione infeconda. Lasciamo adunque che li scrutatori dell'''ente'' consùmino l'ingegno a combàttersi fra loro, perchè a detta delli uni il primo vero si debba cercare nell'ente ontològico, e a detta delli altri nell'ente psicològico, discordi nel principio fondamentale, concordi solo nell'assurdo e inverso propòsito di piantar la piràmide della scienza sul vèrtice del ''primo vero'', e non sull'ampia base dell'universa creazione. La gioventù non si lasci sedurre dalli orgogli di queste fàcili e arbitrarie dottrine; si abbèveri alle vive scaturìgini della scienza progressiva, non alli stagni d'una scienza che fin dal tempo dei primi Bramini e dei primi Magi si volge infruttuosamente sopra sè stessa. E li scienziati non disdègnino avvicinare in riassunti popolari il frutto faticoso delli studj speciali, e per diffòndere il culto della scienza, e perchè solo dall'accoppiamento armònico delle sìngole dottrine può erompere l'elèttrica corrente d'una genuina scienza dell'uomo e del-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|258}}</noinclude>
l'universo.
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Continuando noi al primo nostro detto, non esitiamo ad affermare, che, se la filosofìa è quella parte di scienza ch'è commune a tutte le scienze; — o vogliam dire, s'ella è lo studio di quel pensiero umano che tutte le produce; — se quanto in esse è generale, costituisce filosofìa: — certamente il criterio d'una buona filosofìa deve tornare idèntico col criterio d'una buona generalità, ossìa deve risòlversi nella fedele corrispondenza dei generali ai particolari in tutto ciò che riguarda l'ànimo umano, sia ch'egli spazii nell'osservazione dell'esterior natura, sia che si ripieghi a contemplare nelle òpere proprie sè stesso. Per la qual ragione riesce egualmente falsa quella dottrina che riduce ogni principio alla materia, e quella che riduce tutto allo spìrito; perchè nè in l'una nè in l'altra si comprèndono tutti i fatti dell'èssere umano. E mentre quella esclude l'unità, e quindi il pensiero, questa esclude la divisione, e rende impossìbile il moto, e trasforma in sogno il creato e tutte le più consuete e care certezze del gènere umano.
Il più eccelso sforzo a cui possa nel corso dei sècoli aspirare l'intelligenza, non è già quello di trarre dal suo seno qualche originale e miràbile idèa, ma bensì quello di ripètere e compendiare in sè la sincera imàgine dell'universo. Con ciò, senza ròmpere il lìmite fatale della sua finita natura, ella può allùdere remotamente all'infinito principio da cui move l'òrdine universale; e quando ella finalmente verrà meno nel perseguire l'inaccessìbil meta, verrà meno per impotenza naturale, non per menzogna o per vanità. Lo spettro solare, raccolto in pòvero vetro, non adeguerà mai la vitale potenza del sole. — Ma intanto i mìnimi frammenti di verità convergeranno sempre fra loro, perchè coordinati schiettamente a quell'universo che move da una sola idèa. Le scienze più disparate, le esperimentali e le numèriche, le descrittive e le induttive, le morali e le corporee, saranno sempre tra loro in fondamentale concordia; e si faranno scambièvole controprova, e malleverìa della loro speciale verità; nel che risiede l'universale<noinclude></noinclude>
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criterio del vero, e non nell'assurdo tentativo di stabilire una dimostrazione primitiva ed assoluta, anteriore a tutte quante le cognizioni, e quindi anteriore anche a sè stessa. Tale e non altro è il vero senso dell'antico principio pitagòrico, che il bene risiede nell'uno e nel determinato, e il male nel moltèplice e indeterminato. L'unità è nel generale; la determinazione è nei particolari; il bene nella loro corrispondenza. E viceversa il male è nell'infedeltà dell'astrazione ai particolari; e quindi nelle arbitrarie e discordi generalità. La mente intanto, invece d'aggirarsi nell'infecondo circolo della scienza ''a priori'', svolge vie più la sua efficacia ad ogni passo che inoltra per raccogliere nel creato le tracce dell'eterna idèa. Ed ecco ciò che quei sapienti adombràvano coll'oscuro detto, che la mente, tendendo ad armonizzarsi e unificarsi con ciò ch'è sovrumano, è ''nùmero che perpetuamente si move''.
Il criterio della verità mancava affatto alla recente scuola elettiva, la quale, professando con poco scientìfica bonarietà che in ogni filosofia v'è qualche cosa di buono, e riducèndosi a raggranellare sotto le mense di tutti i filòsofi le caduche briciole della verità, suppose, come avvertiva il savio Romagnosi, un principio inèdito superiore a tutte quante le filosofie, il quale valesse di domèstico modello a chi si accingeva a fare codesto florilegio di verità fortuitamente venute in sì diverse mani. Ma lo stesso Cousin, nel commèttere poi il supremo giudicio del vero a nulla più che all' ''equità'', alla ''moderazione'', all' ''imparzialità'', alla ''saviezza'', confessò di non possedere alcun siffatto criterio di ragione; e quindi approvò tante diverse filosofie, ''tutte per egual diritto vere'', quanti sono nei sìngoli uòmini i gradi della saviezza e dell'imparzialità. E quando poi soggiungeva ''non èsservi altro scampo alla filosofia'', la condannava a irreparàbile scetticismo.
Gli eclèttici si avvìdero bensì che la tendenza alle quattro opposte esagerazioni dell'idealismo, del materialismo, dello scetticismo e del misticismo era perpetua nelle civili società, e si riproduceva a lontani intervalli di luoghi e di tempi. Ma erràrono nel riferirne la càusa alle leggi fondamentali dell'in-<noinclude></noinclude>
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telligenza, mentre dovèvano piuttosto ricercarla nelle regioni dell'umana volontà; dalla quale la mente riceve naturale impulso ad elèggere piuttosto l'una che l'altra serie di generali preconcezioni, senza aver la forza di sottoporle prima alla prova d'un giudicio astratto e puro.
Quando i tempi sono austeri, e le idèe delle nazioni circoscritte e ferme, la mente delli scrittori non si sbanda fra licenziose dubiezze. Pirrone, prima pittore, poi venturiero, prima repubblicano, poi soldato d'Alessandro, passato dalla lìbera Grecia al servo Oriente, conclude che il mondo è un intrico inesplicàbile, che non si può concepire delle cose e delli uòmini veruna stàbile opinione, e che ben fa chi vive indifferente a tutto. Li scèttici e i sofisti rappresèntano nella scienza la vana garrulità d'un pòpolo che decade. Aristippo, venuto dalle delizie di Cirene ad assìdersi nella scuola di Sòcrate a lato dello spiritual Platone, v'impara solo a invòlgere di veste scientìfica le voluttuose aspirazioni del suo cuore. Orazio, giòvine fèrvido, gioca la vita per un'idèa sul campo di Filippi; ma vinto in battaglia, e atterrato dal perdono, va in cerca di men pericolosa dottrina, e ristringe la felicità dell'uomo al tranquillo possedimento d'un'erbosa valle. Catone, uomo d'altra natura, troppo potente e troppo invecchiato nelli onori, sente il peso della vita; e dimanda un libro che lo conforti a morire. Erràrono a gran partito quanti altri asserìrono che il cristianèsimo uscisse dalla scuola alessandrina; poichè Plotino e Ammonio e Jàmblico e Porfirio gli fùrono posteriori di parecchie generazioni; e nel vòlgere la dottrina greca verso il sopranaturale, secondàrono appunto quelle tendenze che il nuovo culto aveva propagato fra le genti. Ed ecco come nelle persuasioni e nei sentimenti che signorèggiano la società, si racchiùdano le fonti di quelle dottrine, che a prima giunta sèmbrano discèndere dalle sfere della più astratta meditazione.
E così, per non divagarci troppo lungamente, la dottrina della materia e della voluttà, in tempi vicini, ripullulava in quella corte che vi era sospinta da regno licenzioso e da più licenziosa reggenza; ma da un capo all'altro di quel sècolo Vico e Kant e Stellini e Romagnosi traèvano da virtuoso ritiro ben altre<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI SETTE PREFAZIONI|261}}</noinclude>
inspirazioni. E ai nostri giorni, li altari scossi èrano già ristaurati in Francia; ed era già rannodata l'antica pace fra la legge divina e l'umana, quando giungèvano con tardo soccorso i Bonald e i Lamennais, e si annunciàvano salvatori d'una società la quale si era già ricomposta da sè mèdesima, e se li traeva dietro il suo carro, piuttosto seguaci plaudenti che precursori. E poco dipòi si vide una ''dottrina'', che aveva lungamente sventolato le insegne della libertà, mostràrsene sazia ben presto; e venir traendo dal suo seno limitazioni e interpretazioni e riserve, a freno di quelli ànimi ai quali aveva pur dianzi aggiunto sì acuti sproni. E tosto il principio della libertà, respinto dalle porte dei doviziosi, e rifugiato presso la plebe, ebbe per necessità a rimodellarsi sopra più popolari astrazioni; e per li ingegni conculcati trasse fuori da oblìato sepolcro il sansimonismo; e per i famèlici senza ingegno formulò quel communismo, che demolirebbe la ricchezza senza riparare alla povertà, e sopprimendo fra li uòmini l'eredità, e per conseguenza la famiglia, ricaccerebbe il lavorante nell'abjezione delli antichi schiavi, senza natali, e senza onore. E così ad ogni affetto delle mutàbili e improvide volontà corrisponde alcuna di codeste scòle, che si fanno manto d'un làcero lembo del vero; irreconciliàbili sempre, perchè ciò che loro più cale, è appunto la men vera parte delle loro stesse dottrine. E allora più assurdo torna il propòsito dell'eclettismo, che sopragiunge ùltimo di tutti, a far di quei panni discolori un centone da servo. Tutte le scòle esàltano in generalità scientìfiche quelle opinioni vere o false che meglio corrispòndono alle speciali loro tendenze. E le estreme elaborazioni delle loro dottrine vèngono poi capovòlte, e chiamate princìpj fondamentali; e per nutrire l'illusione d'una verità purìssima, si cerca alla piràmide illogicamente inversa un ùnico punto d'appoggio nell'idèa dell'essere; la quale per li uni è la più astratta tra le astrazioni ontològiche, e per li altri è la più remota fra tutte le visioni della psicologìa.
Codeste preconcezioni non prevàlgono solo in quelle scienze che tòccano le procellose regioni del potere e della libertà. Le<noinclude></noinclude>
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scienze che si riferìscono ai corpi visìbili e tangìbili, le scienze che nàscono dall'osservazione, appena sono architettate in elementi e legitimate nelle scòle, tosto divèngono impedimento alle successive scoperte. Le menti mediocri e tòrpide vi si confìggono; vi lègano i destini della loro vanità; vi si accàmpano, per far fronte al genio progressivo, la cui maggiore impresa non è a vìncere li ostàcoli della natura, ma quelli delle prestabilite opinioni. Ed ecco perchè l'ammirazione delli uòmini per Colombo non si è minorata, quandanche li antiquarj danesi àbbiano trovato che i pirati normanni, sia dalle Òrcadi, sia dall'Islanda, si spìnsero o fùrono spinti alle spiagge americane. La gloria di Colombo non è d'aver pericolato la vita in più vasto mare; poichè poteva aver fatto generoso naufragio anche in breve tragitto. La sua gloria non è l'aver divisato che se l'Atlàntico aveva un lido da levante, potesse aver pure altro lido da ponente. Il confine aspro a superarsi non era in questa o in quell'altr'onda dell'oceano; ma era nelle menti superbe e pertinaci, che lo disanimàrono e lo combattèrono per molti anni, e infine lo punìrono del suo trionfo, e dièdero a quel mondo, ch'era sì vasto monumento della sua vittoria, un altro nome. Ma la scienza, nel registrare le proprie conquiste, non aveva scritto lealmente su le carte: ''qui finisce ciò che sappiamo del mondo: il resto rimane a sapersi''; la quale era la precisa espressione del vero. Essa aveva scritto in lèttere che l'orgoglio suo voleva indelèbili: ''qui finisce il mondo''; nella quale asserzione era compreso anche ciò ch'ella non sapeva. — I ladroni normanni, e quanti altri o Egizj, o Fenicj, o Greci si vògliono approdati prima di loro in Amèrica, non èbbero a vìncere questa lutta colle opinioni delli uòmini. Abbiano essi affrontate le correnti, o siano stati preda delle tempeste, tutto ciò che fècero si fu d'afferrare più lontano lido, invece di lido vicino. Si rallegràrono piuttosto d'aver superato un gran pericolo, che d'aver fatto una scoperta, la quale dovesse mutare le sorti del mondo; poco più capaci d'apprezzare il proprio mèrito, di quello che lo sarebbe stata una frotta d'orsi bianchi, tratta in Amèrica sovra un tàvola di ghiaccio.
Se non fosse stato il domìnio d'un'ostinata tradizione delle<noinclude></noinclude>
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scòle, se l'idèa dell'orrore del vacuo non avesse imbevuto per venti sècoli tutte le generazioni delli studiosi, forse alcuno prima di Torricelli avrebbe potuto sospettare e annunciar senza pericolo il peso dell'aria. Forse quella inesauribile potenza atmosfèrica che servì finora quasi solo ad inalzare un po' d'aqua, e a misurare l'altezza dei monti, avrebbe precorso alla scoperta delle locomotive. Le premature generalità compilate in scienza mendace condannàrono al càrcere la veneranda vecchiaja di Galilèo; e con inestimàbile danno di tutte le nazioni, amareggiàrono la vita e insultàrono alla morte d'ingegni tanto più sventurati quanto più grandi.
È adunque suprema règola doversi commisurar precisamente ai particolari la fòrmula scientìfica che li esprime. E il modo con cui la volontà interviene a turbare il regno della dottrina, è appunto il ristrìngere o l'estèndere in confronto alle fondamenta del fatto le generali asserzioni. Il mèdico, per genio osservativo e per àbito della vita, va gravitando piuttosto verso le càuse corpòree. Altri al contrario, per natura contemplativa, tende a obliare o deprìmere il corpo; e se non è frenato da peculiare saviezza, corre dietro la meditazione spinosiana fino ad isolare l'Io pensante, e deificarlo; modo d'ateismo non meno assurdo di quello che nega ogni spìrito. Altri con mente più politica si bilancia fra questi due smodati princìpj, cerca la morale nella famiglia, e trae dalli interessi la dottrina sociale. Altri troppo fèrvido, incapace di seguir la catena di qualsìasi lungo raziocinio, vola in braccio al sentimento, e va poetando nei mìstici mondi della luce e dell'armonìa. V'è la filosofia dei vili, e quella dei forti; v'è quella dei pacìfici e dei benèfici, e quella dei conquistatori senza vìscere. Gioberti si affligge perchè l'intelligenza umana vada oscuràndosi col decorso dei secoli, e si faccia inferma alle più sublimi contemplazioni. E Leroux giùbila, perchè vede, tutto al contrario, le idèe conquistate dall'uomo incarnàrsi in lui, e trasmutàrsi colle successive generazioni in novelle facoltà. Serva dell'affetto, l'intelligenza tesoreggia qua e là per l'universo i materiali esclusivi pel suo edificio di bruta materia o di nèbule ideali.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||FRAMMENTI|264}}</noinclude>
Ma siccome ella non può soppriimere quelli elementi i quali vi ripùgnano e che viceversa quàdrano alle esigenze d'altro princìpio, ed ambisce pure dilatarsi e far sistema, così vorrèbbe rimodellar dal fondo l'universo, e piantarlo sul cardine di qualche parziale idèa. Le forme sono varie, ma i gèneri sono indistruttìbili, perchè li uòmini si riproducono perennemente colle medèsime inclinazioni. Quindi una recidiva posterità, non potendo nelli indòcili fatti trovar pàscolo alle sue preoccupazioni, ricorre tutte le passate età per ristaurare le illusioni già tramontate; e allora la filosofia si confonde coll'istoria della filosofia. Allora pare gran cosa a Gassendi rinovellare Epicuro; pare gran vanto a Cousin ricondurre il sècolo a legger Platone.
Non così la scienza vivente e progressiva. Quand'essa ha scoperto l'Amèrica, non torna più a far del mondo un terrazzo piano, messo intorno al Mediterraneo, e circonvallato dalle correnti dell'oceano; essa non torna più a imaginarsi le stelle confitte in firmamento di cristallo; essa aggiunge la pila al telescopio, il volante alla rota; non perde mai terreno; non si volge indietro mai; non si cura mai di sapere se li antichi credèssero l'aria e l'aqua sèmplici o composte; è fiume che sempre scende e sempre s'ingrossa. Non è vero ch'essa erompe improvisa da un soliloquio di Cartesio; essa scaturisce dal mondo dell'istoria e dal mondo delle cose: dal mondo dell'istoria, dopo Vico: dal mondo delle cose, dopo Galilèo; non però si crea dalla mente di Vico, nè da quella di Galilèo; ma solo vi si palesa primamente; e le divine sue scaturìgini sono nelli abìssi dell'universo. E vaglia il vero, che oggidì non v'è mente sì vulgare, che sembri non poterne raccògliere qualche onda novella; sicchè par quasi assicurata alle nazioni civili e progressive quell' ''arte d'inventare'', che fu detta vaneggiamento di Bacone.
Qual detrimento per la vera scienza esperimentale non fu l'èsserle tosto surta a lato la frettolosa dottrina di Cartesio! La quale prescindendo e dal mondo dell'istoria e da quello delle cose, volle ricavarne un altro dalle infeconde tènebre d'un Io, che, se non si contempla nelle evoluzioni dell'istoria, nulla<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||DI SETTE PREFAZIONI.|265}}</noinclude>
sa nemmen di sè stesso, e nulla a sè stesso risponde. Si volle che la certezza fosse privilegio delle matemàtiche; e per bella prova d'infallibilità, le menti educate a quella severa scienza dàvano appunto all'Europa la scènica dottrina dei vòrtici cartesiani, e il panteismo di Spinosa, e la visione di Malebranche, e l'armonìa prestabilita di Leibnizio; e l'evidenza geomètrica diveniva la porta marmorea di tutti i sogni, fino all' ''umanità immortale'' di Fourier; la quale, dopo aver arso i libri su questa terra, doveva peregrinare per tutti i pianeti e i Soli dell'universo. — La certezza non risiede nell'oggetto delle contemplazioni nostre; essa è àbito subjettivo dell'intelligenza, necessario e ineluttàbile in certe condizioni. Se il matemàtico è certo del vero, ''perchè lo fa'', come disse Vico: forsechè il chìmico, quando ha ''fatto'' e ''disfatto'' l'aria e l'aqua, può resìstere al suo convincimento?
Forsechè la combustione del diamante è per l'universale delli uòmini meno evidente e men persuasiva che la dimostrazione del quadrato dell'ipotenusa? Ora, ove il dubio è impossìbile, la certezza è sempre eguale. — Ma l'aver creduto all'eccellenza della dimostrazione matemàtica trasse i seguaci di Cartesio a disprezzare la modesta e pura esposizione esperimentale, e a sperare l'infallibilità in tutte le scienze, purchè solo si potesse travestirle in àbito geomètrico. E questo tedioso vizio che opprime l'intelligenza giovanile, invano scoperto e accusato dal solitario Vico, si diffuse dalla celebrità medèsima dei Cartesii, dei Leibnizii e dei Wolfii; e discese fino a noi, che l'abbiamo visto con dolore tògliere popolarità al sèmplice e grande Romagnosi. Ora, quel principio che rende tortuoso e malagèvole il vero, nuoce alla santa sua càusa, non meno di quello che lo cela o lo corrompe. Se concessa a pochi è la lode d'aver discoperto nuove verità, è aperta a tutti li ingegni quella d'agevolarle, e propagarle, e immedesimarle ai destini dell'umanità.
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''INDUSTRIA E MORALE'''}}
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{{Centrato|'''I.'''}}
È questo il terzo ritorno d'un dì solenne per saggia istituzione destinato a far rassegna delle cose nostre, a rassicurarci col testimonio del passato, a dar qualche forma alle più pròssime nostre speranze. Noi dobbiamo dimandarci ogni anno qual luogo è il nostro in quella grande famiglia europèa che sembra più sollècita d'una grandezza futura che d'una presente felicità. — Se rare volte nei fasti del moderno progredimento risuona il nome della nostra patria, siamo noi dunque stranieri a questo moto delle genti? La scienza della natura fu chiusa per noi nel sepolcro di Volta? La scienza delli uòmini e dello Stato si consunse tutta per noi nel libro ''dei delitti e delle pene''? Il genio della mecànica fu decapitato colla gigantesca ''conca'' del Meda?
Il silenzio dell'Europa ha principio dal nostro silenzio; ha principio da quella preliminare concessione che noi facciamo, d'esser secondi a tutto il mondo vivente. E noi pure abbiamo intimamente rinovellato il nostro vìvere; ma se le altre nazioni, d'ogni ruscello loro fanno cascata sonora e spumeggiante, il progresso nostro potrebbe piuttosto dirsi come l'aqua dei nostri laghi, che sembra dormire sopra immote profondità, mentre pure con tàcita vena trasmette al fiume il tributo delle alpestri giogaje.
{{x-smaller|''Nota.'' Questa è un'allocuzione alla ''Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri'', per la solenne distribuzione dei premi d'industria e di moralità, fatta in presenza del Principe, del Cardinale, del Governatore e d'altri magistrati e cospicui cittadini, il 15 maggio 1843.}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||INDUSTRIA E MORALE|267}}</noinclude>
Parliamo dunque di noi; lo straniero non ci trovi sempre coll'orecchio teso a lontani rumori; ci oda favellare delle cose nostre, e possa nel ritorno recarne notizia fra' suoi.
Dacchè il destino dell'uomo fu quello di vìvere coi sudori della fronte, ogni regione civile si distingue dalle selvagge in questo, ch'ella è un immenso depòsito di fatiche. La fatica costrusse le case, li àrgini, i canali, le vie. Sono forse tremila anni dacchè il pòpolo curvo sui campi di questa primitiva landa la va disgombrando dalle reliquie dell'asprezza nativa; i colossi della formazione erràtica si dileguàrono sotto l'assìduo scalpello; l'immensa congerie prese forma di case, di recinti, di selciato. Le aque che scèndono tòrbide d'argilla dai colli, o pregne di calce dai monti, benchè guidate con altro fine, invòlsero di limo le grette ghiaje e le mòbili arene, stendendo sul piano inosservata spontanea marnatura, che lentamente s'ingrossa e si affonda nella corteccia della terra. Chi potrebbe fare estimazione dei tesori, che vi stanno indivisìbilmente incorporati? Se riguardiamo al solo angusto spazio che giace fra Milano, Lodi e Pavìa, perlustrando ad una ad una tutte le òpere che ne sommòssero la giacitura per meglio atteggiarla alle influenze delle aque e del sole, è poco il computare che in sì breve intervallo sia sepolto il valsente di mille millioni. L'attitùdine di questo spazio a nutrire un pòpolo, quella che può dirsi la sua naturale e selvaggia fecondità, ragguaglierebbe forse appena un dècimo di siffatto valsente. Quella terra adunque per nove dècimi non è òpera della natura; è òpera delle nostre mani; è una patria artificiale.
La lingua tedesca chiama con una medèsima voce l'arte di edificare e l'arte di coltivare; il nome dell'agricultura (''ackerbau'') non suona coltivazione, ma costruzione; il colono è un edificatore (''bauer''). Quando le ignare tribù germàniche vìdero all'ombra dell'àquile romane edificarsi i ponti, le vie, le mura, e con poco dissìmile fatica tramutarsi in vigneti le vèrgini riviere del Reno e della Mosella, esse abbracciàrono tutte quelle òpere con un solo nome. Sì, un pòpolo deve ''edificare'' i suoi campi, come le sue città. E in quel modo che in queste una<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||INDUSTRIA|268}}</noinclude>
casa è spesso abitata a sovraposti ''piani'' da diverse famiglie, così lo strato fecondo dei campi può farsi atto a nutrir quasi gente sopra gente. — Imaginiàmoci che un uomo iniziato nelle più sèmplici congetture dell'economìa pùblica avesse detto trent'anni sono ai nostri contadini, quando più si disperàvano delle tradite vendemmie e della minaccèvole carestìa, dover essi pensare a mèttere in disparte altro pane, altre vesti, per nuovo pòpolo di centomila famiglie che doveva pullular nel mezzo di loro; per ogni cinque famiglie doversi far luogo a una sesta; — nè questa nuova progenie dover èssere tutta di pòveri bracciantì, dovervi crèscere insieme anche il nùmero dei doviziosi; — esser mestieri fornirli di palazzi, di cavalli, di cocchi, e assai più belli e fastosi che non per l'addietro. Se alcuno, confidando nei presagj d'un'ovvia scienza, avesse così parlato, lo si sarebbe udito piuttosto con incredulità o con terrore che con meraviglia. Eppure il prodigio è compiuto. Noi, già sì folti allora, che il nostro nùmero sembrava una calamità, siamo cresciuti d'altri quattrocentomila viventi. Abbiamo costrutto nuovi piani di casa, e nuovi piani di campo. E forse, fra trent'anni, alla nostra moltitùdine si aggiungeranno altri quattrocentomila fratelli. Eppure il suolo della patria li nutrirà. Ma quella che deve nutrirli non è l'ìspida landa di Beloveso; ella è la patria artificiale, che sopra si disse; ella è la terra edificata da un'arte a cui dito umano non può prefinire il lìmite estremo della sua potenza.
Ora dir si potrebbe: — se colla scorta delle scienze e delle arti questa edificazione successiva si potesse sollecitare sicchè precorresse l'incremento delle braccia, noi potremmo compartire allo stesso nùmero di pòpolo maggior dovizia d'ùtili cose, pàscere la fame, dar ospizio alla vecchiezza e conforto all'infermità, interporre una qualche più umana differenza tra il pasto del bestiame e l'avaro e àcido pane del lavoratore, tra le fatìche del giumento e quelle della pòvera contadina, prolungarle d'un qualche anno le forze della gioventù. — Ma, per qual modo e in quanta parte si potrebbe dar fondamento a così pietoso e allettèvole pensiero? — Valga ad esempio ciò che può farsi per alleviare una sola delle necessità della vita.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E MORALE|269}}</noinclude>
È universale il presagio che l'estirpamento delle selve prepari vita di patimento alle future generazioni. Una parte non dispregèvole di quella materia si arde ogni anno a preparare i cementi che sèrvono al ristàuro dei campestri aquedutti. Ben vi sono cementi più diuturni, che in seno alle aque prèndono rigore di saldìssima pietra; ma essi giùngono per mare dai remoti lidi della Campania, con prezzo a più doppj maggiore. La chìmica ha colto le secrete leggi per cui le pozzolane sommerse s'indùrano; ella sa con quali mescolanze di neglette materie si possa conferire alle nostre calci native quell'indòmita perpetuità; può dunque sciògliere l'agricultore dal gravoso dèbito di rinovare quei fràgili impasti, che un verno inclemente riduce in polve; ella può serbare ad altro uso il combustìbile che vi si consacra; sottrarre alla scure una sparsa ma pur vastìssima selva.
Parimenti, alle tègole onde copriamo l'ampia superficie dell'abitato, e che usùrpano anch'esse al focolare domèstico l'esca avvivatrice, ben potrèbbero sopperire le ardesie, che il geòlogo addita deposte dalla natura a strati sulle falde delle alpi. — Parimenti, li edificj della pianura che ancora si fanno con materia laterizia, preparata a forza di foco, pur si potrèbbero murare coll'inùtile pietrame dei monti. Senonchè, le navi càriche pòssono ben discèndere colla corrente dei fiumi, ma non pòssono risalirla se non vuote, e con dispendioso strazio di forza animale, fintantochè l'arte non cessi questa infruttuosa fatica, o scavando canali in màrgine alle ràpide indomàbili, o stendendo sèmplici rotaje sul piano sovrastante. — Con siffatti provedimenti si potrèbbero arrecare a più generoso ristoro dei nostri bisogni le torbe, in enorme copia accumulate sul fondo delle primitive paludi, e finora piuttosto messe a prova che a deliberato consumo. — E così pure ogni innovazione che si apportasse nella forma delle fornaci fusorie e in ogni maniera d'officine, esimerèbbe il combustìbile da impròvida prodigalità; anzi potrebbe, chi règge queste arti, indirizzarle piuttosto a quelle òpere in cui lo stipendio della mano ha più parte che non il consumo della materia; indirizzarle a più eletti lavori che non sia la gettatura delle grossa ferrajenta; farsi vantaggio<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||INDUSTRIA|270}}</noinclude>
dell'acuto intelletto e della squisitezza di senso che distingue il nostro pòpolo, dacchè presso lo straniero la materia ferrea si ragguaglia quasi al valore della pietra. Allora potremmo foggiarne il guscio delle navi, armarne i tetti delle case, lasciar lìbere quelle ponderose travi che matùrano colle generazioni. — Potremmo dar perennità alle òpere di legno e con artificiosi intònachi, o intrudendo per entro alle fibre loro il princìpio d'una minerale impassibilità. — E quando fosse veramente vana ogni investigazione del carbone sotterraneo, potremmo chiamarlo a noi con più solerti maniere di trasporto dalle rive del Mediterraneo, dacchè nè le cave della Liburnia, nè quelle della Maremma Toscana o della Linguadoca, son veramente più lontane da noi che le cave della Nortumbria non siano dalla foce del Tamigi. — Ogni nuova industria porge ansa inaspettata alle arti sorelle; le officine del gas illuminante sfiòrano appena le volàtili primizie del carbon fòssile, lasciàndolo anzi capace di più poderosi ardori. — E finalmente se l'uomo può estirpare spensieratamente le selve, egli può eziandìo ristaurarle; cìngere di fitte piantagioni i campi; ammantare di più ràpida vegetazione i dorsi aquilonari, spogli del troppo lento abete; fermare alle loro falde il vignajuolo, che persèguita di greppo in greppo i giòvani rampolli della foresta, perchè non sa con qual migliore artificio tèndere i suoi tralci; raccomandare alla scienza del naturalista, all'industria del colono, all'interesse delle famiglie, alla sapienza della legge, alla vigilanza del magistrato la difesa di questa proprietà delle selve, la più negletta e precaria fra tutte.
All'ombra di queste paterne cure, troppo vano sarebbe funestarci la mente col timore che la novella generazione debba intirizzir di freddo, sovra una pianura nuda, appiè di sfrananti montagne. Siano pur benvenuti i novelli infanti d'un pòpolo crescente; noi non diremo presagi di sventura li innocenti loro vagiti; anzi potremo far loro più tènera accoglienza che non potèssero farci i nostri padri; non li ospiteremo nel lezzo delle stalle, ma nelle sale delli asili; non sul gèlido spazzo, ma sulle stuoje tessute dal pòvero già inoperoso e accattone; il figlio del ricco crescerà fors'anco a soverchia mol-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E MORALE|271}}</noinclude>
lezza, in càmere protette da doppio serrame, fra pareti permeate da correnti di fèrvide aque. — Allora ben piuttosto si gelava nelle incòndite cavità delle avite nostre dimore, quando i boschi giungèvano fin sotto le mura della città, porgendo ricòvero a bande omicide, quando l'alpigiano nelle sue valli, ancora inaccesse ai rotanti, non sospettava il pregio delle intatte foreste.
Ciò che qui si disse del combustìbile, il senno vostro lo ripeta per ogni altra delle umane necessità. Nessuno può prestabilire qual somma d'alimenti si possa col progresso delle scienze raccògliere da certa superficie di terra, o preparare con arte moltìforme a conforto della vita. Li antichi si applaudìvano di dare alterno riposo alle spossate campagne; ogni anno vasta parte del suolo giaceva in irto e infecondo maggese; egli era lo stesso come se la superficie del paese si fosse ristretta entro più angusto confine. Ma le nostre rotazioni adèguano con perenne catena il corso delle stagioni; le nostre messi procèdono serrate e continue come le onde del mare, proteggèndosi colla stessa loro varietà; giacchè una sola intemperie non può divorare tutti i frutti dell'anno.
Il più elevato lembo della nostra pianura, come quasi ùnicamente accumulato dal tritume delle selci alpine, sembra negare alle piante quel vitale fomento che scorre dove moltèplici sostanze giàciono a pròssimo contatto; e per egual modo alcune delle sovrastanti colline sono ingrate al colono per la troppo solitaria presenza di concrezioni argillose o di sfasciumi calcari. L'associazione delle terre sembra necessaria a costituire la potenza vegetativa, come la concordia delli uòmini a costituire la potenza civile. Era un'arte ignota all'antichità; appena può dirsi ben compresa ai nostri tempi; ma pure, prima che la chìmica ne chiarisse le leggi, i sagaci uòmini dello scorso sècolo ne avèvano fra noi divinato il fecondo princìpio. E su le lande silìcee fra il Sèveso e l'alta Olona il sapiente Lecchi aveva sfrenato con arte i torrenti devastatori, affinchè colle loro argillose alluvioni rendèssero primamente capace la nuda sodaglia di coprirsi di bosco, e quindi il depòsito vegetale del bosco preparasse fèrtile la terra al successivo aratro.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||INDUSTRIA|272}}</noinclude>
Non è molt'anni che l'agricultura lodigiana raccolse a esorbitante prezzo le macerie dell'atterrata Làude Pompeja, spargèndole a dar nervo al dèbole strato di terra feconda che l'arte distese su quell'antica ''steppa'' dell'Italia primitiva. Questi rùderi èrano ùltimo acconto della infelice eredità delli avi; il tesoro fu in breve consunto; si avverò il detto del poeta, che l' ''ala del tempo spazza fin le ruine''. Eppure la scienza sorride; ella ben sa che quella materia disputata a sì caro prezzo non era più che un mucchio di macerie, e che a cospèrgere i prati di sì ovvia e triviale mistura non era mestieri turbare le informi reliquie di desolata città. Ella ben sa che codesto soccorso vuolsi tempràre in modo di fornire al suolo quelli elementi che la mano della natura, o, per meglio dire, il fortùito incontro delle prische alluvioni, non vi predispose. Per tal modo pochi anni di sagaci fatiche, guidate dal vivo lume della scienza, pòssono dare al tenue suolo lodigiano quella profondità e quella tempra che col depòsito lentìssimo e fortùito delle aque irrigatrici appena si conseguirebbe in lunga serie di sècoli.
Senonchè, questa operazione immensa, che deve diffòndere sovra un'ampia regione nuovi elementi d'ubertà, e abilitare il colono a sommòvere con più pesante e audace aratro le sciolte arene o le ritrose argille, affinchè le piante alimentari vi si adàgino con più lìbera e profonda radice, potrà talora còmpiersi sopra luogo colla mistura dei dissìmili strati; ma nel più dei casi richiede il dispendio di lontani e giganteschi trasporti. Ed ecco maturarsi il tempo che quei canali che per seicento anni pàrvero atti solo a fornire all'agricultura le aque, pòssano con più generale e durèvole giovamento fornirle le terre; e diramàndosi con nuove linee di navigazione al tutto interna e direm quasi contadinesca, collegare le marne dei colli alle arenose rive dei bassi fiumi.
I nostri avi procedèttero quasi divinando, come peregrini notturni in terra ignota. Noi, educati alla filosofia della riflessione, ci dimanderemo ad ogni intervallo qual è la nostra via, qual è il dovere che c'incumbe nella serie delle successive ge-<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E MORALE|273}}</noinclude>
nerazioni. Quella che ci percorse e ci allevò, ci diede ammiràbile rete di strade, solcò col vapore i laghi, piantò di gelsi tutta la campagna, addestrò nuove popolazioni all'arte d'educare i bachi, applicò il vapore alla trattura, ristaurò il languente serificio, trapiantò fra noi la filatura del cotone, rinovò la maestrìa di fonder metalli, coperse di salubre selciato le vie delle città, le cinse di passeggi, recò l'arte mèdica e l'istruzione elementare a servigio dei più remoti casolari, e colle ''assicurazioni'' redense per sempre il colono dalle minaccie dell'incendiario. A noi toccò iniziare l'orditura delle vie ferrate, abbellire le notti colla luce del gas, trapassare dalla filatura del cotone alle più complicate fogge della sua tessitura, condurre ad ogni varietà di colori la pràtica di tìngere ed imprìmere le sete, còmpiere quell'ardua impresa della filatura mecànica del lino, rianimare nelle nostre valli l'avita arte della lana, rimodellare ad altra forma e con altra materia li apparati delle aque motrici; e ancor ci rimane di svòlgere l'imperfetta rete delle navigazioni, aprendo attraverso alla nostra patria quell'àurea diagonale che deve congiùngere il Mincio al Verbano, l'Adriàtico alla valle del Reno.
Ma sopra ogni altra cosa, per dirlo col più illustre dei moderni nostri pensatori, c'incumbe di diffòndere il valor sociale sul pòpolo, mostràndogli come non è mestieri disertare dalle modeste vie dell'industria per conseguire la decenza delle vestimenta e delle abitazioni, la gentilezza del costume, il senso del bello, i segni solenni della pùblica estimazione. Il vero progresso non mira a precipitare nel fango le sommità sociali, ma bensì a redìmere dal fango, e sollevare ai godimenti della proprietà, dell'intelligenza, dell'onore, quelle condizioni che n'èrano ancora diseredate. Tempo fu quando era servile l'esercizio della mùsica, della farmacìa, della chirurgìa, della stessa medicina; ogni sècolo accrebbe il nòvero delle arti accolte a civile dignità; — e in ciò forse tutto si riassume è si misura il verace e perpetuo progresso del gènere umano.
Chi potrebbe oramài vergognarsi d'èssere artigiano, quando sì splèndido consesso, sotto li auspicj d'Augusto Prìncipe, si aduna per onorare la perizia dell'arte e la bontà del costume?<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||INDUSTRIA|274}}</noinclude>
Abbia l'Augusto le più fèrvide grazie da questa Società, la quale può dire di non avergli chiesto favore che non le venisse concesso.
In questa città, ove primamente la parola del filòsofo infranse la rota della tortura, ove si scoperse e si commisurò prima che altrove la potenza penale della solitùdine, ora un illuminato Pastore ci chiama a redìmere dalla disperazione i traviati, a interròmpere con arte santa quelle tradizioni d'infamia che nelle tènebre del càrcere scèsero continue, tenaci, insanàbili, d'età in età<ref>Istituzione in Milano del patronato pei liberati dal càrcere, raccomandata nell' ''Indulto quaresimale'' del 1845.</ref>. Sappia il venerando Prelato che il suo beneficio è inteso ed apprezzato; e non cade fra i sassi dell'inerzia, nè fra le spine dell'ingratitùdine. Intanto la sicurezza pùblica non è forse nuovo pegno all'industria? il tozzo insanguinato del ladro non è forse tolto di bocca al lavoratore innocente?
Noi siamo riconoscenti debitori a tutti li eccelsi Magistrati che ci fùrono cortesi del loro patrocinio, e che aggiungendo ànimo al generoso Prèside della nostra associazione ci scòrsero a questa crescente prosperità.
Nè possiamo por fine senza breve parola a quelli tra i nostri onorèvoli socj che ci secòndano colla loro presenza. Noi diremo loro che il Laboratorio Chìmico, trapassato dal domèstico focolare d'un valente scienziato a queste sale, oltre alla frequenza dei lìberi ascoltatori, raccoglie un drappello d'allievi operanti, i quali propagheranno alla volta loro questa scienza, ùnica forse che possa dirsi quasi peregrina in Italia. Presso il Laboratorio appòsita Commissione intraprende lo studio di tutte le materie calcari a giovamento delle costruzioni e dell'agricultura; e a questa forse terran dietro altre sìmili esplorazioni delle giacenti nostre dovizie. — Il nuovo insegnamento del setificio onora un uomo che seppe farsi padre de' suoi giòvani compagni, esìmerli dalla necessità di rapire quasi furtivamente i secreti dell'arte a una vulgare gelosìa, porli in grado di conseguire con più sagace fatica più lodato lavoro e meno<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E MORALE|275}}</noinclude>
angusta fortuna. — Oggi s'inàugura altro ramo di studj, quello della fisica, che rifletterà sulle tènebre della pràtica fàbrile nuovo raggio di luce. — Fra pochi giorni altro studio, quello della geometrìa e della mecànica, s'inizierà da uomo già publicamente benemèrito dell'industria nazionale. — In sèdici mesi avremo dunque allevato quattro rami d'insegnamento, e aperto nuovi e più sicuri modi di recare a vantaggio della patria i doni della privata generosità; poichè non vale aggiùngere li stìmoli dell'emulazione ove manchi la scorta del sapere, e come sentenziò l'intèrprete dell'esperimentale filosofia, ''l'uomo tanto può quanto sa''.
Le rivelazioni della scienza si vanno collegando oggidì per moltèplici fila alle ùmili fatiche dell'officina, elevàndole a insòlita dignità. Nella concordia avventurosa di tutti li òrdini civili si va tessendo una nuova società d'uòmini operosi, sagaci, onorati, nella quale ogni attitùdine ha il suo campo, ogni mèrito ha la sua ricompensa. Non vi saranno più plebi rozze, immonde, sanguinarie, calpestate da scortesi e avare signorìe. La novella società move come esèrcito ben ordinato, in cui l'intelligenza, il dovere, l'onore abbràcciano l'ùltimo dei combattenti e il supremo dei capitani. — A questo esèrcito della pace, della scienza, dell'industria, e dei virtuosi e gentili costumi, conservi lungamente e faustamente Iddìo le venerabili vite de' suoi conduttieri.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||}}</noinclude>
{{Centrato|'''II.'''}}
Non è intorno al commune progredimento del gènere umano ch'io son chiamato a tèsservi queste brevi parole, — nè ad esporvi il lungo nòvero dei secreti che la scienza insegna ogni giorno all'industria delle nazioni, — nè a farvi seguire, al lume della chìmica, il perpetuo meandro nel quale la materia si aggira, rispondendo colle volùbili sue fòrmule alle moltèplici nostre necessità. Ad altri è dato di chiamarvi a scòrrere nella scienza e nell'industria, senza cura di tempo o di luogo, li spazii infiniti del possìbile; in paragone ai quali sì tenue fatto appare quanto ci assèntono di còmpiere le nostre forze, rallentate pur troppo ad ogni passo dalle tradizioni d'altro tempo e d'altra civiltà.
A me le norme di questa nostra benemèrita Associazione ingiùngono di tracciarvi solo quel misurato stadio di disegni e di speranze sul quale ella si sforza di sollecitare e sospìngere fra noi le arti ùtili, desiderosa che si accresca loro quel vitale eccitamento il quale vien sempre compagno alle belle innovazioni. E nel tempo stesso appena mi consente di delinearvi, come in domèstico annuario, il corso quasi inosservato della nuova industria in seno a questa bellìssima patria. La quale, fra l'ubertà delle sue messi e delle sue fronde, sembra adombrare e celare la polve e la fulìgine delle officine, quasi amasse
{{x-smaller|''Nota.'' Altra allocuzione fatta nella stessa solennità, il 18 giugno del seguente anno 1844.}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||INDUSTRIA E MORALE|277}}</noinclude>
apparire al mondo e a sè medèsima mietitrice solo di prati e allevatrice di gelsi e d'oliveti.
Laonde io, pur chiudèndomi nei prefissi confini di tempo e d'argomento, mi studierò e di sfiorare in qualche punto lo stato presente dell'industria nostra, e di prelùdere ad alcune innovazioni che stanno nelle speranze e nei propòsiti di questa società.
Un pregèvole scritto<ref>Sulla filatura e tessitura del cotone in Lombardia etc. Memoria di G. Frattini, premiata dalla Società d'Incoraggiamento d'Arti e Mestieri, e inserita pelli ''Atti'' della detta Società; 1846, Milano, presso Bernardoni.</ref>, al quale ella porse già l'occasione e l'invito ed oggi retribuisce il meritato segno d'onore, espone partitamente come il cotonificio colle potenti sue màchine tenga in moto assìduo fra noi più di centomila fusi. — È molto? Ovvero è poco? — Cerchiamo non dubio lume al paragone.
Il Belgio ha grido di regione industriosa quant'altra mai, e la filatura dei cotoni è tra le arti sue più favorite. Se, poste in disparte le terre vènete, ci ristringiamo a questa occidental parte del nostro regno, vi troviamo men di due terzi della popolazione bèlgica; epperò i nostri centomila fusi non parranno troppo tenue nùmero, dacchè il Belgio tutto non ne tiene in moto più di trecentomila<ref>V. Heuschling, ''Essai sur la Statistique générale de la Belgique''. — Arrivabene, ''Situation économique de la Belgique''.</ref>.
Senonchè, in quel regno la maggior parte di siffatto lavoro si trova raccolto nelle vicinanze di Gand, appunto come fra noi quattro quinti della filatura, ovvero ottantamila fusi, sono raccolti o nella provincia di Milano, principalmente intorno a Busto e Monza, ovvero presso Varese e Lecco in quella parte della finìtima provincia di Como che appartiene all'antico contado e alla presente diòcesi di Milano. Se consideriamo adunque codesti ùndici distretti nei quali il commercio milanese esèrcita la filatura dei cotoni, e paragoniamo la loro ampiezza<ref>1309 chilòmetri quadri.</ref> a quella della Fiandra Orientale<ref>3000 chilòmetri quadri.</ref>, vediamo che<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||INDUSTRIA|278}}</noinclude>
le superficie stanno all'incirca come li ottantamila fusi del territorio milanese ai duecentomila della provincia fiaminga.
La filatura bèlgica tiene al suo servigio più di ottanta màchine a vapore, le quali rapprèsentano un patrimonio di parecchi millioni soggetto a ràpido logoramento, e divòrano immenso cùmulo di combustìbile. Nè la natura, negàndoci il carbon fòssile, ci volle per questo inoperosi; ma bastò alla possente sua mano di atteggiare a declivio alquanto più ràpido la nostra pianura, per imprìmere veloce corso alle aque e dotarle d'una immensa forza, la quale sta presta a rispòndere ad ogni nostro disegno. Il fiumicello Olona, prima di smarrire appiè delle nostre mura le aque e il nome, accoglie nella sua valle, un tempo selvosa e deserta, i più poderosi opificj di quest'arte, e vi ànima il giro di quasi cinquantamila fusi. Il corso delle nostre aque in generale è perenne; un solo opificio, il maggior di tutti, dovè chiamare in supplemento all'inadeguata forza delle aque una màchina a vapore; e due soli filatòi si còntano che per le annue riparazioni dei loro aquedutti pèrdono alcuni giorni di lavoro. La natura adunque, che ripose la forza dell'industria bèlgica nelle vìscere della terra, ove gran parte di quel pòpolo àbita nelle tènebre a scavarla e dissepellirla, preparò a noi, senza nostro disagio e con più lieve dispendio, la stessa forza motrice nelle perpetue correnti dei fiumi, in solchi di valli deliziose, sul piano alto e salubre, alla lìbera vista delle alpi.
E qui si vede quanto i fatti delle industrie nazionali siano preordinati dal fatto della natura. Il moto delle aque selvagge, che scaturìscono dai monti o scoscèndono dal cielo, non è naturalmente così equàbile e misurato come la forza che il vapore svolge da certi pesi d'aqua e di combustìbile, entro cilindri di metallo, sotto la custodia delle vàlvule assicuratrici. Il motore àqueo è per natura violento e ineguale; e se ne risente tutto l'opificio ch'egli ànima, e l'industria che vi ha sede.
Epperò dal fatto geològico d'una pianura non carbonìfera nè ingombra di lente aque come la bèlgica, ma vergata di<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E MORALE|279}}</noinclude>
perenni fiumane trabalzanti, viene una lontana predisposizione che la filatura sia raccomandata al motore àqueo, epperò, ad egual perizia di lavoro, si rattenga fra noi nei fili di più basso nùmero. Non è detto con ciò che non possa piegarsi a più stretta disciplina il moto delle aque; e infatti parecchi de' nostri filatòi toccàrono veramente un lìmite non commune di finezza<ref>Il nùmero 40 e anche il 48. Vedi la relativa memoria premiata.</ref>. Ma piuttosto dallo sforzo delli ingegneri e delli artèfici di rote e di regolatori, che non da quello della filatura e tessitura, dipende in parte il corso di quest'industria fra noi.
Ora, a chi ben mira non parrà opportuno che il tessitore debba restar perpetuamente vassallo al filatore, e che un'arte sia condannata a non crèscere oltre la naturale statura d'un'altra. E quando, entro il breve giro della provincia di Milano, la tessitura del cotone appresta ogni anno più di 400 mila pezze, ovvero ben 25 millioni di metri, non parrà giusto che codesta sterminata tela, lunga quanto due volte il diàmetro del globo terraqueo, non debba, almeno in qualche parte di tanta lunghezza, aggiùngere quel maggior grado di perfezione o di lucrosità ch'ella potrebbe, solo perchè al vicino filatore non torna in acconcio di sopperirle filo di più alto nùmero. E quindi è forse maggiore il pùblico tornaconto che presso opificj stranieri, animati da diversa fonte di moto, il nostro tessitore faccia incetta del filo di più dilicata sottigliezza, poichè dalle rozze gonne e dai fustagni rusticali egli si spinge ai fiorami damascati e variopinti. E fin dallo scorso anno si presentàrono a dimandare alla nostra Società un premio, del quale non era peranco maturo il tèrmine, li elegantissìmi velluti che nel nuovo opificio di Vaprio si condùssero ad imitare una delle più belle manifatture inglesi.
Intanto vedete strano destino. Il cotonificio bèlgico ha nome in tutto il mondo civile. Il cotonificio insùbrico rimane ignoto alla statìstica europèa. E per vero dire, sembra che a tutto ciò che avviene fra noi, per òpera nostra, e non per dono spontaneo di natura, le nazioni vicine oppòngano pertinace proponimento di noncuranza e d'incredulità. In una recente
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||INDUSTRIA|280}}</noinclude>
Statìstica<ref>Springer, ''Statistik des österreichischen Kaiserstaates''. II B. 449.</ref> si fa segnalata menzione delle filature di vicino territorio<ref>Il Vorarlberg.</ref>, alle quali si attribuisce un lavoro di 20 mila centinaja, che sono 11 mila quintali mètrici; si fa menzione di quelle d'altro Stato<ref>L'Austria inferiore.</ref>, a cui si assegna un lavoro di 22 mila quintali. E di quelle dell'Insubria nostra, che ne filano incirca a 30 mila, non si fa parola! Egli è perchè, illustri Signori, quando un pòpolo desìdera che li altri tribùtino onore e giustizia alle sue fatiche, deve cominciare a fàrsene narratore e descrittore egli medèsimo. Egli è mestieri che ogni pòpolo si faccia le istorie sue e le sue statìstiche. E solo allora che il paese medèsimo ne risuoni per ogni parte, può aver fidanza che il rumore si propaghi anche ai lontani, e gliene venga infine giusto incremento nell'estimazione dell'universale. Voglia pertanto questa benemèrita Società, vògliano li altri consorzii, adunati nel nome delli ùtili studii e del commun bene, o colle indàgini loro, o coi premii proposti alli sforzi altrùi contribuire a questa descrizione della patria, anche perchè ne scaturisca quell'onore che ben si debbe a magistrati e cittadini, i quali con senno e con amore la indirizzàrono a sì lodèvoli condizioni di cultura e d'operosità.
Da questo ramo d'industria, ben antico nelle nostre campagne, e rinovellato or ora con un sì largo corredo d'opificj e d'apparati, trapasserò, illustri Signori, a toccarvi pur brevemente, com'è necessità, d'altro ramo d'òpere, il quale fra noi rimase ignoto finora ai lumi della scienza, e che la nostra Associazione tolse appunto a redìmere dalle consuetùdini d'inculta vetustà. Nella festiva tornata dello scorso anno venne fatta promessa, che presso questo nostro Laboratorio Chìmico una Commissione avrebbe incamminato una serie di studii speciali al dùplice officio di sovvenire meno caduchi cementi alli aquedutti delle più basse pianure, e d'aggiùngere marne fecondatrici allo stèrile altipiano; i quali ambidùe sarèbbero inestimàbili beneficj alla patria agricultura. Il tempo fu breve; pure noi non veniamo al cospetto vostro con mani vuote. Già da
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E MORALE|281}}</noinclude>
qualche anno addietro uno dei membri di questa benemèrita Commissione annunciò in un giornale<ref>Il dottor Giulio Curioni nel ''Politècnico'', vol. VI, p. 502.</ref> d'avere nelle sue geològiche peregrinazioni rinvenuto fra le rocce basàltiche dell'Adige e del Bacchilione certi depòsiti d'allumina congiunta a molta sìlice e scevra affatto di calce, dai quali bastava espèllere col foco l'aqua combinata, per mutarli in vere pozzolane, sìmili nell'uso a quelle che vènnero naturalmente torrefatte dalli ardori vulcànici. E infatti, maritàndole colle calci nostre più pingui e più làbili, egli ne trásse un impasto, che non appena sommerso acquistò lapidea durezza.
Queste ricerche che si verranno dilatando a tutte le nostre provincie, ora vènnero primamente rivolte alle rive dei fiumi e dei laghi e al più pròssimo lembo dei monti, affinchè ne ridondasse più pronto e vicino il servizio ove maggiore appariva il bisogno. Molte rocce vènnero raccolte; e alcune vènnero sottomesse a chìmica esplorazione. Quelle che per l'agevolezza della cottura e l'opportunità delle navigazioni e l'abondanza dell'elemento calcare sono più largamente adoperate, e che provèngono dall'ampia zona dei grandi laghi, e che come tratte in gran parte dalle dolomie, contèngono insieme alla calce, e in parte poco meno che eguale, la magnesia, si rinvènnero affatto prive di miscela idràulica. Onde si fa chiara la cagione per cui, non avendo esse nervo contro l'umidità dissolutrice, defòrmano di squàllide e insalubri macchie i piani inferiori delli edificj, e talora spàrgono quella scabie anche su le suntuose facciate dei palazzi. Ma rimane speranza che nell'ammasso delle dolomie, fra noi vastamente stratificate piuttosto che sparsamente emerse o irradiate come altrove, alcuna se ne possa rinvenire, che contenga quella mòdica dote silicea la quale è pur bastèvole a rendere idràuliche in Francia le dolomie della Dordogna. E quando ciò anco non si avverasse, rimarrèbbe a tentarsi l'òpera delle miscele artificiali, o coi silicati basàltici del Vèneto già mentovati, o colle sìlici quasi pure della Valle Cavallina; le quali, unite alle calci mediocremente idràuliche della stessa valle, già fùrono adoperate felicemente nella costruzione d'ampia va-
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sca; e con miscela di cemento e di laterizio infranto pòrsero un ''betone'', che resse all'immediato sommergimento.
Intanto non fu delusa nemmeno la speranza di rinvenir calci naturalmente e potentemente idràuliche. Tali sono quelle che si tràggono dai ciòttoli più marnosi e più terrei della Trebia, quando con mano avvisata si cernìscano dai più petrosi e cristallini; tale è la calce marnosa di Morosolo presso Varese; tale la calce argillosa di Monte Marenzo presso Brivio, la quale giace a opportunìssime condizioni di trasporto aquàtico per la città nostra e per tutta la circostante pianura; tale è quella di Vallalta, ad allestir la quale potrèbbero giovare le abondèvoli ligniti della vicina Leffe. Ma prima che l'uso di queste preziose materie si divulghi, è necessario porre studio al modo di prepararle; e perchè, appunto a cagione della loro miscela silicea, un ardore soverchio le scheggia e le vetrìfica; e perchè le particelle meno calcari e meno bìbule sfiorìscono lentamente; e perchè per poco che rimàngano stemprate, contràggono sollècito indurimento, e si fanno intrattàbili all'artèfice. A tal uopo la Commissione intende adunque di costruire una fornace d'esperimento, ove con accurate prove si tenti e si accerti quest'arte, prima d'avventurarla ad ogni imperita mano. E a queste tenui ed umbràtili prove terrà dietro nell'opportuna adjacenza d'aque una serie di murature esperimentali. Per le quali cure tutte, lice sperare che possa riformarsi fra noi tutto questo magisterio, commesso finora al precetto di cieche tradizioni. — Si tratta, Signori, d'un òrdine di lavori che inghiotte annualmente un tesoro di parecchi millioni, di maniera che anco la più circoscritta riforma non sarà lieve aggiunta alla fortuna dei privati e dello Stato.
Intanto dalle anàlisi che vi porgiamo ordinate in breve prospetto<ref>Vedi nelli ''Atti'' della Società pel 1846.</ref>, è già concesso intravedere che le giaciture di queste materie si stèndono in regolari linee geològiche, lungo le quali diverrà sempre più agèvole determinare i successivi luoghi delle ricerche. E pare che al piede dei primi colli, quasi su la linea stessa ove giàciono le materie idràuliche di Morosolo, di Monte Ma-
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renzo, di Grone, la natura abbia deposto le marne dell'uno e dell'altro Calcinate, di Brivio, di Nese; all'orlo appunto di quelle alte pianure silicee alle quali si destina questo poderoso sussidio di fertilità.
Voi vedete, onorandi Signori, che qui, con pochi pugni di terra raccolta a piè dei monti, si prepàrano le tracce d'un immenso lavoro, il quale sommoverà forse tutto il piano, e riescirà soverchio alla perseveranza d'una intera generazione. E v'è già tra noi chi nell'Agro Mantovano fece le prime esperienze per tèssere quella mirabile rete di meati sotterranei (''subsoil draining''), con cui li Inglesi tradùssero in salubri arati il palustre lido orientale dell'ìsola loro. No, noi non siamo dunque destinati a poltrire su le glebe fecondate dalla solerzia e dai tesori dei nostri padri; ma siamo bensì chiamati a destarvi con nuovi artificii il fòmite d'inaspettata ubertà.
Ora io vorrèi che il tempo mi assentisse di additarvi in queste sale li ùtili doni a questa novella istituzione arrecati, e quelli almeno del Prìncipe che ci regge e dell'Augusto suo figlio, e tutti quei modelli e quelle tàvole dipinte, che per arduo favore di persone potenti e per cura indefessa d'un nostro collega tratte dai più gelosi penetrali dell'industria in Francia, in Inghilterra, in Belgio, in Sassonia, voi vedete schierarsi in queste Collezioni Industriali. Esse non altro sono che le sparse membra d'un'industria nuova, la quale noi vorremo sostituire alle tradizioni di quel tempo in cui l'ingegno delli artèfici camminò tentone, perchè la scienza esperimentale non aveva peranco accesa la sua face.
Pur troppo vi è chi collocando la felicità delle genti non nel moto, come è il desiderio dell'universa natura, ma nella quiete della fossa, vorrèbbe che le cose umane fòssero tutte con inviolàbile norma prefinite. Vorrèbbe adunque un magisterio d'arte che numerasse i fili d'ogni tessuto; vorrèbbe un'architettura che comandasse anzi tempo a tutte le combinazioni della vita; vorrèbbe un grado di dovizia perpetuo nelle famiglie; una filosofia di sillogismi perenni, ai quali attìngere tutti i particolari della scienza; un dizionario infine nel quale s'impietrisse<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||INDUSTRIA|284}}</noinclude>
perfino la parola; sicchè un'inesorabile predestinazione aggravasse tutti i pensieri e tutte le speranze dell'uomo.
Ma infelice quella generazione che si proponesse d'essere in tutto come fùrono i suoi padri! Poichè, quando quelli avèssero pure sfolgorato d'ogni valore e d'ogni gloria, i figli, finchè nulla aggiungèssero alle loro imprese, rimarrèbbero tanto da loro degèneri, quanto l'inerzia è diversa dall'òpera, quanto l'immobilità è diversa dal moto.
Quante meditazioni, quante notti insonni, quanti giorni travagliati non sostenne Colombo per aprirsi la via dell'Amèrica! Ma il navigante che tragitta oggidì da Càdice a Cuba, senza cure e senza pensieri, — appunto perchè segue la traccia di Colombo, appunto perciò, tanto meno simiglia a quell'immortale. Tranquillo nella vulgare certezza del suo cammino, tranquillo nella scorta della bùssola, delle carte, dei numerati cavalli di vapore, egli può ben essere impunemente inetto.
Ben altra è quella gente che fonda una città su li sterpi delle antiche selve, e la munisce e la adorna; ben altra è quella che nasce ad adagiarsi placidamente sotto i pòrtici già edificati, nelli orti già frondosi. Alziamo lo sguardo al nostro duomo; rammentiamo l'ardimento del prìncipe che lo volle segnàcolo d'una regia potenza che gli brillava già nel secreto della mente; imaginiamo l'ansioso tripudio dell'architetto, in quel fausto momento ch'egli ebbe dal glorioso dominatore il comando di pensare un tempio il quale fosse il più grande e più bello di quanti ne aveva la cristianità. Imaginiamo quanti uòmini per cinque sècoli si sfruttàrono l'intelletto a divisare tutti quelli atteggiamenti di statue, tutta quella selva di marmo; quanti anche solo a studiare il modo di trarre quelle moli dalle falde delle Alpi, e recarle per aqua e per terra alla remota città. E noi sappiamo che nell'andar pensando al più agèvole trasporto di tanta congerie, le menti eccitate e pressate appòco appòco addivènnero a quella miràbile invenzione delle conche, a quell'invenzione che fra poco varcherà i grandi istmi del globo terraqueo, e porterà da ocèano ad ocèano le più ponderose navi. Ebbene, quando ogni siffatta tensione d'intelletto avesse fine, — quando avesse fine ogni impresa, e l'uomo stesse contento<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||E MORALE|285}}</noinclude>
ai templi già elevati, ai marmi già scolpiti, alle arti e alle invenzioni dei sècoli andati, e mutando al tutto i destini di questa travagliosa valle potesse riposarsi in un sàbbato sempiterno, — quale assopimento della volontà! qual rùggine dell'ingegno! quale disperazione del mèrito! quale arroganza del demèrito fortunato! — Allora alla pensatrice e generosa Atene succede il Basso Imperio codardo e spensierato; allora all'eloquente e bellicosa Roma di Cèsare succede imbelle e quasi muta la Roma d'Onorio; finchè nella lutta perpetua che il Dio delli esèrciti impose alle umane sorti, una soldatesca venturosa non conculchi nel vecchio nido la stirpe scioperata.
Quindi è necessità, necessità morale, che ogni generazione inalzi i suoi templi e i suoi archi, e modelli le sue sculture, e apra nuove vie per alpi e per lagune, e inarchi nuovi ponti non solo omài sui fiumi, ma sui laghi, ma sui mari, e non solo sopra lo specchio delle aque, ma fin per disotto ai tetri loro gorghi. È mestieri che a forza d'ardimenti e di temerità l'uomo si trovi di repente dubitoso e smarrito a fronte d'immeditati ostàcoli, affinchè il genio allora si svegli, e si avvegga di sè, e affronti con nuovi pensamenti la vecchia natura. E perchè questa salutèvole palestra delli ànimi dia nervo a tutto un pòpolo, e diffonda perfino nell'ùltima famigliola il polso d'una vita sollècita e intensa, bisogna che tutta la legione delle arti ùtili si rinovelli a ora a ora dietro i quotidiani passi della scienza. — Quando un pòpolo ebbe da' remoti avi l'arte di liquefare il ferro, rinvenga altro modo di fornaci, rinvenga altri fondenti, altra esca al foco, altri andirivieni di ventilazione: alimenti la fiamma colla fiamma. Quando una famiglia, per eredità venuta di pòvero padre in pòvero figlio, martellò per secoli il sasso del battiloro, venga la nuova potenza delle correnti galvàniche, e travolga tutto quanto il magisterio della vetusta officina; tramuti le più splèndide arti; insegni a fòndere senza fornace e senza fiamma le artiglierìe di bronzo e i simulacri delli eròi. Quando per molte generazioni l'agricultore del piano imparò e insegnò che il gelso è pianta servata alli aprichi colli, venga quel giorno in cui tutta una gente si affatichi a inselvare di gelsi la vasta pianura<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||INDUSTRIA E MORALE|286}}</noinclude>
del Serio e dell'Ollio, e ùmili famiglie e ignoti casali si sollèvino a improvisa opulenza. Nè il maggior beneficio di siffatte rinovazioni è in questo repentino incremento della privata dovizia; poichè maggiore di lunga mano è quello d'aver fatto lampeggiare fra le lànguide abitùdini le lusinghe del suo lontano splendore, d'aver dato argomento ai pensieri, e stìmolo alle volontà, e speranze ed emulazioni; nè a noi per verità tanto cale di accrèscere il nòvero di quelli a cui l'opulenza sia letto di giacente e snervata superbia.
Sia dunque il nostro unànime voto che nel seno d'una pace fruttuosa e onorata, nella concordia delli òrdini civili, e fra quella crescente agiatezza che l'industria e il commercio vèrsano alle genti e le arti belle infiòrano dei lcro doni, possa un assiduo rinovamento delle arti ùtili, sìmile alle salubri correnti del mare, sìmile al circolo vitale del respiro, sìmile al fàusto ritorno della primavera, tener desti li ingegni, pàscere li ànimi d'oneste aspettazioni, e rièmpiere le famiglie di cordiale operosità.
Nè io posso, illustri Signori, por fine a queste parole, senza sciògliere tributo di moltèplice riconoscenza al Prìncipe nostro protettore, al Prèside di queste provincie, e alli altri Magistrati che colla mano rimuneratrice o colla cortese presenza fanno più cospìcui quei pegni d'onore che la Società nostra tributa alli industri e ai virtuosi. Ed è pur mestieri ch'io mi faccia intèrprete della grata cittadinanza verso i Promotori di quest'ùtile instituzione, e sopratutto verso l'uomo venerabile che possiamo dirle padre, verso il crescente drappello dei donatori, verso quei valenti, i quali, o coll'insegnamento o coi giudicii o colle scientìfiche investigazioni, spàrgono luce foriera di quell'avvenire che ogni cosa annuncia decoroso e lieto alla patria; nell'amor della quale un commune affetto ci annoda.
{{Centrato|FINE.}}<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione|||287}}</noinclude>
{{Centrato|INDICE.}}
'''Prefazione.'''
{{Centrato|FILOSOFIA CIVILE.}}
Della Scienza Nuova di Vico . . . . . . . . . . Pag. 5<br>
Considerazioni sul principio della filosofia . . . . . . » 59<br>
Delle dottrine di Romagnosi. . . . . . . . . . . » 61<br>
Della riforma penale . . . . . . . . . . . . . » 78<br>
I. Delle càrceri . . . . . . . . . . . . . » 80<br>
II. Della deportazione . . . . . . . . . . . » 117<br>
III. Delle galere . . . . . . . . . . . . . » 140<br>
Della beneficenza pùblica . . . . . . . . . . . » 158<br>
Dell'economia nazionale di Federico List . . . . . . » 184<br>
Industria e morale . . . . . . . . . . . . . . » 265<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="LSalami" />{{RigaIntestazione||||}}</noinclude>
{{Centrato|Prezzo di quest'Opera divisa in tre volumi<br>italiane lire 13. 50.}}
{{rule|2em}}
{{Centrato|Importo de presente volume terzo ed ultimo:}}
Fogli 49, a cent. 25 ital. . . . . . . . . . . Ital. lir. 4. 75.<br>
Coperta e legatura, gratis.
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{{Centrato|''Di prossima publicazione presso questa stessa tipografia''<br>BORRONI E SCOTTI<br>''contrada di s. Pietro all'Orto, num. 895, in Milano''}}
Il volume secondo dell'Opera:
{{Centrato|'''NOTIZIE'''}}
{{Centrato|'''NATURALI E CIVILI'''}}
{{Centrato|'''SU LA LOMBARDIA'''}}
Vi è ancora disponibile un circoscritto nùmero di copie del volume primo per chi lo desiderasse, avvertendo, che dopo publicato il secondo volume, il prezzo dell'Opera verrà aumentato di un quarto.
Maggio 1847.<noinclude></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 172 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>{{gap|2em}}La successiva "pista gialla" sembrava più solida, e fu seguita più a lungo. Anche questa era basata su pretese affermazioni di un informatore dei carabinieri, che, pure, davanti alla Corte rifiutò di riconoscere le affermazioni attribuitegli<ref>Assise, 25-28.</ref>. Essa riguardava alcuni piccoli pregiudicati locali che, fra il 1974 e il 1979, furono sottoposti a lunghe indagini e a vari giudizi, prima che fosse provata la loro innocenza. Per contro, tutti gli indizi a sostegno di una "pista nera" furono ignorati o scartati (ci sarebbe anzi addirittura stato un preciso ordine di bloccare ogni indagine sugli ambienti di destra)<ref>Durante un drammatico confronto in istruttoria con il generale Mingarelli che lo accusava di aver indirizzato le indagini sulla «pista rossa», il colonnello Santoro affermava: «Io non ho indirizzato proprio nulla, mi pare che il generale Mingarelli si contraddica, chi lo ha indirizzato sulla pista rossa? Io o la velina del generale Palumbo? Non si dimentichi che il generale Palumbo era iscritto alla P2, sarebbe ora di parlare dell'altra velina che bloccò l'indagine a destra»; poi, trincerandosi dietro la facoltà di non parlare Santoro dichiarava di «non sapere nulla» di tale velina (istruttoria, 456 seq.; corsivo ori- ginale). I giudici di primo grado peraltro non dubitarono che anche di questa fosse autore il generale Palumbo (Assise, 81).</ref>.
''La figura di Vincenzo Vinciguerra''
Ma le responsabilità dei veri autori dell'attentato e quindi la sua attribuibilità alla destra radicale divennero chiare solo molto più tardi e cioè quando si era ormai concluso il fosco quindicennio ('69-'84) che la Commissione fa oggetto della sua indagine specifica. Fu infatti soltanto nel 1984 che la responsabilità dell'ideazione e dell'esecuzione materiale dell'attentato di Peteano fu confessata da Vincenzo Vinciguerra, un militante di Ordine Nuovo che era latitante dal 1974, prima in Spagna (dove aderì ad Avanguardia Nazionale) e quindi in Argentina; si costituì nel 1979, perchè la vita del latitante lo avrebbe costretto a compromettere la sua dignità di militante rivoluzionario. Al momento della ammissione di responsabilità, Vinciguerra era in carcere per una accusa connessa ad un episodio avvenuto nell'ottobre del 1972 nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, dove un altro militante di Ordine Nuovo, un ex paracadutista di nome Ivano Boccaccio tentò di dirottare un aereo, al fine di ottenere un riscatto per finanziare il gruppo. Quando l'aereo fu circondato, Boccaccio aprì il fuoco sulla Polizia che, rispondendo ai colpi, lo uccise.
Vale la pena, a questo punto, soffermarsi brevemente sulla figura di Vincenzo Vinciguerra. L'ex ordinovista detenuto rivendica spontaneamente l'attentato di Peteano, senza ripudiare le sue azioni passate, rivendicando anzi con orgoglio la propria qualità di soldato politico. Egli affermò di confessare allo scopo di «fare chiarezza», avendo compreso che tutte le precedenti azioni della destra radicale, incluse le stragi, in realtà erano state manovrate da quello stesso regime che si proponeva di attaccare: «Mi assumo la responsabilità piena, completa e totale dell'i-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" /></noinclude>deazione, dell’organizzazione e dell’esecuzione materiale dell’attentato di Peteano, che si inquadra in una logica di rottura con la strategia che veniva all'ora seguita da forze che ritenevo rivoluzionarie, cosiddette di destra, e che invece seguivano una strategia dettata da centri di potere nazionali e internazionali collocati ai vertici dello Stato. [...] Il fine politico che attraverso le stragi si é tentato di raggiungere é molto chiaro: attraverso gravi provocazioni innescare una risposta popolare di rabbia da utilizzare poi per una successiva repressione. In ultima analisi il fine massimo era quello di giungere alla promulgazione di leggi eccezionali o alla dichiarazione dello stato di emergenza.
In tal modo si sarebbe realizzata quell’operazione di rafforzamento del potere che di volta in volta sentiva vacillare il proprio dominio. Il tutto, ovviamente inserito in un contesto internazionale nel quadro dell’inserimento italiano nel sistema delle alleanze occidentali»<ref>Assise, pp. 238-239.
</ref>. L’unico fatto realmente rivoluzionario, secondo l'interpretazione di Vinciguerra, fu quello di Peteano, un’azione di guerra, esplicitamente rivolta contro lo Stato (nelle persone dei carabinieri) e non contro una folla indiscriminata.
La dichiarazione di Vinciguerra ne determinò la condanna all’ergastolo. Solo dopo che questa passò in giudicato Vinciguerra ha assunto nei confronti della magistratura inquirente un atteggiamento di confronto da cui non ha mai tratto alcun vantaggio. Il contributo di Vinciguerra, per il suo rigore e la sua lucidita, si è rivelato di eccezionale rilevanza nel disvelare le dinamiche del «doppio Stato» e le strategie degli «oltranzst»oii ccidentali che spesso hanno utilizzato, quali ascari consapevoli, di- rigenti e militanti delle varie formazioni della destra eversiva.
Grazie al contributo di Vinciguerra è divenuto possibile ricostruire anche la specifica attività di Ordine Nuovo di Udine, che Vincenzo Vinciguerra guidò insieme ad un suo fratello gemello, Gaetano a partire dalla fine degli anni '60. Il repertorio d’azione del gruppo si sviluppò attraverso il consueto crescendo, cioè "propaganda attiva”, risse e pestaggi degli avversari, ed almeno un caso di autofinanziamento tramite rapina ad ufficio postale (aprile 1970). Nel 1971 il gruppo iniziò a far uso di esplosivo: prima una bomba carta contro la sede della DC, quindi attentati dinamitardi alle linee ferroviarie per protestare contro la visita ufficiale del maresciallo Tito in Italia. Seguirono l’esplosione di un ordigno al monumento ai caduti di Latisana, vicino a Udine, e l'incendio all’auto di un militante di sinistra. Quest’ultimo perì alcuni mesi dopo in un oscuro incidente. Dopo breve tempo (gennaio 1972), il gruppo danneggiò gravemente con una bomba la casa di un deputato missino: prevedibilmente, la sinistra fu accusata dell’accaduto<ref>Ibidem, pp. 89-98; 110; 115.</ref>. È comprensibile che un simile curriculum abbia suscitato l’entusiasmo di Franco Freda. Secondo Giovanni Ventura egli parlava compiaciuto dell’esistenza, a Udine, di «un gruppo di giovani<noinclude><references/></noinclude>
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{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>decisi, disposti a tutto, anche a commettere attentati per simulare l'esistenza di gruppi terroristici di diversa estrazione politica»<ref>Ibidem, pp. 503-504; Assise, p. 131.</ref>.
L'acme dell'attività di questo gruppo di Ordine Nuovo fu l'attentato di Peteano cui seguì il già ricordato tentativo di dirottamento aereo nell'aeroporto di Ronchi dei Legionari, dove morì Ivano Boccaccio.
''Il depistaggio ad opera dei carabinieri di Mingarelli''
A questo punto non resta che prendere atto di ciò che può ritenersi ormai un fatto storico accertato e consacrato in giudicati penali di con danna; e cioè l'illecita copertura attribuita agli estremisti di destra, autori dell'attentato, da parte di alti ufficiali dell'Arma dei carabinieri, tra questi il colonnello Mingarelli condannato dalla Corte di assise di appello di Venezia per falso materiale ed ideologico e per soppressione di prove, con decisione confermata dalla Cassazione nel maggio del 1992. Una vicenda tanto più grave e aberrante la condanna morale non sarà mai sufficientemente severa che ha visto un ufficiale dell'Arma depistare un'indagine relativa ad un attentato che era costato la vita a tre carabinieri, uccisi mentre compivano il loro dovere.
Appare infatti innegabile che i carabinieri - anzi, il gruppo del quale Mingarelli era espressione disponessero di un elemento chiarissimo per l'individuazione della matrice della strage, in quanto l'ordinovista Ivano Boccaccio, ucciso nel conflitto a fuoco nel corso del tentativo di dirottamento aereo di Ronchi dei Legionari, era stato trovato in possesso della stessa arma utilizzata per sparare contro i vetri della "500", ove era stata collocata la bomba di Peteano, e i cui bossoli esplosi erano stati repertati dai carabinieri. Alla luce di ciò, è del tutto evidente come la "pista rossa" subito imboccata non può giustificarsi neppure con una volontà di trovare "comunque" il colpevole, anche a fini di "immagine"; emerge infatti chiaro l'intento deliberato di strumentalizzare un episodio, pure così tragico ed una criminalizzazione della sinistra eversiva, secondo un disegno strategico preciso.
Certo, o almeno estremamente probabile, deve ritenersi altresì che altro settore degli apparati, e cioè il SID, conoscesse l'identità dei colpevoli fin dal 1972, come proverebbe - secondo le dichiarazioni di Vinciguerra - un intervento del capitano Labruna che, sempre secondo l'ex ordinovista, si era recato a Padova pochi giorni dopo il dirottamento aereo e aveva parlato con Massimiliano Fachini dell'episodio di Ronchi dei Legionari e anche di Peteano. Labruna avrebbe detto testualmente: «ora basta fare fesse- rie»>, ritenendo erroneamente che Vinciguerra dipendesse gerarchicamente da Fachini o comunque da elementi vicini a lui»><ref>Assise, 230.</ref>.
D'altro canto nell'ambiente della destra radicale in tutta Italia la convinzione che Peteano fosse opera di destra era del tutto pacifica<ref>Si vedano le dichiarazioni riportate in Assise, pp. 225-230.</ref>. anche<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" /></noinclude>perchè la fuga in Spagna di uno dei principali imputati, Carlo Cicuttini, era stata organizzata dalla rete ordinovista italiana ed internazionale.
Cicuttini è il proprietario della pistola calibro 22 utilizzata dal Boccaccio nel tentativo di dirottamento aereo. Secondo la Corte di assise veneziana la sostituzione dei rapporti, le false affermazioni circa calibro e destinazione dei bossoli e l'apposizione delle firme false ebbero luogo nell'ottobre del 1972, dopo l'episodio di Ronchi, nel corso del quale il dirottatore aveva usato la pistola calibro 22 di Cicuttini, già utilizzata a Peteano. Un accurato esame dei bossoli di Peteano ragionò la Corte - avrebbe rivelato che i colpi erano partiti dalla stessa pistola, indirizzando così le indagini sul gruppo di Ordine Nuovo, che, al contrario, non fu toccato, malgrado i numerosi e convergenti indizi a suo carico.<ref>Istruttoria, pp. 498-537; Assise, pp. 141-180.</ref>. Cicuttini, il proprietario della pistola, era non soltanto un membro di Ordine Nuovo, ma anche segretario di sezione del MSI in un vicino paese. La sua fuga in Spagna (dove si unì al gruppo di rifugiati guidato da Stefano Delle Chiaie) fu, come si è detto, favorita da un massiccio intervento dalla rete neofascista italiana ed internazionale. Vinciguerra denuncia in modo esplicito il coinvolgimento, a vario titolo, nell'episodio di alcuni dei più prestigiosi dirigenti della destra estrema e radicale, da Paolo Signorelli a Massimi- liano Fachini, fino a Pino Rauti (che ne sarebbe stato solo a conoscenza). Una volta in Spagna, Cicuttini continuò ad essere protetto dai massimi vertici del partito neofascista. Egli fu poi riconosciuto autore della telefonata anonima che aveva chiamato i carabinieri sul luogo della strage e condannato all'ergastolo. La Spagna però rifiutò di concedere l'estradizione, e Cicuttini è sempre rimasto in libertà<ref>Nelle parole di Vinciguerra: «verso la fine di novembre 1972 [...] Cesare Turco [...] mi disse che il Fachini aveva accompagnato Cicuttini da Paolo Signorelli e che questi aveva indirizzato il Cicuttini da elementi di Ordine Nuovo di Genova [...]. Costoro diedero del denaro a Cicuttini e lo indirizzarono da Luis Garcia Rodriguez, a Barcellona [...]. La conferma mi fu fatta da Paolo Signorelli nel marzo del 1973 a Roma [...]. Appresi da Signorelli che Fachini allarmatissimo gliene aveva parlato e che lui, dopo aver indirizzato Cicuttini a Genova, si sarebbe recato da Pino Rauti e gli avrebbe riferito che ero responsabile dell'attentato di Peteano [...] la reazione di Rauti mi venne sintetizzata da Signorelli con le testuali parole: "a Pino vennero i capelli grigi". Fu Rauti ad avvertire Giorgio Almirante (Assise, p. 272).</ref>.
Gli ufficiali dei carabinieri che assunsero l'incarico delle indagini, non soltanto le monopolizzarono ad esclusione di forze come la Polizia (suscitando così le vibrate proteste del Questore), ma istituirono una catena di comando eterodossa, che escludeva anche altri ufficiali dei carabinieri non appartenenti al loro gruppo<ref>Istruttoria, p. 482; Assise, p. 111.
</ref>. Essi costituivano un gruppo stret- tamente coeso, che faceva riferimento al generale Palumbo, già collaboratore di De Lorenzo all'epoca del SIFAR (comandava la Legione di Genova), poi risultato iscritto alla P2 e nei cui confronti la Commissione Anselmi aveva avuto parole durissime<refname=p109>Palumbo era stato fra i partecipanti alla famosa riunione di Villa Wanda in cui il venerabile Licio Gelli aveva «impartito ordini» ad alti ufficiali delle Forze Armate, oltre</ref>, identificando fra l'altro il suo co-<noinclude><references/></noinclude>
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Cicuttini è il proprietario della pistola calibro 22 utilizzata dal Boccaccio nel tentativo di dirottamento aereo. Secondo la Corte di assise veneziana la sostituzione dei rapporti, le false affermazioni circa calibro e destinazione dei bossoli e l'apposizione delle firme false ebbero luogo nell'ottobre del 1972, dopo l'episodio di Ronchi, nel corso del quale il dirottatore aveva usato la pistola calibro 22 di Cicuttini, già utilizzata a Peteano. Un accurato esame dei bossoli di Peteano ragionò la Corte - avrebbe rivelato che i colpi erano partiti dalla stessa pistola, indirizzando così le indagini sul gruppo di Ordine Nuovo, che, al contrario, non fu toccato, malgrado i numerosi e convergenti indizi a suo carico.<ref>Istruttoria, pp. 498-537; Assise, pp. 141-180.</ref>. Cicuttini, il proprietario della pistola, era non soltanto un membro di Ordine Nuovo, ma anche segretario di sezione del MSI in un vicino paese. La sua fuga in Spagna (dove si unì al gruppo di rifugiati guidato da Stefano Delle Chiaie) fu, come si è detto, favorita da un massiccio intervento dalla rete neofascista italiana ed internazionale. Vinciguerra denuncia in modo esplicito il coinvolgimento, a vario titolo, nell'episodio di alcuni dei più prestigiosi dirigenti della destra estrema e radicale, da Paolo Signorelli a Massimi- liano Fachini, fino a Pino Rauti (che ne sarebbe stato solo a conoscenza). Una volta in Spagna, Cicuttini continuò ad essere protetto dai massimi vertici del partito neofascista. Egli fu poi riconosciuto autore della telefonata anonima che aveva chiamato i carabinieri sul luogo della strage e condannato all'ergastolo. La Spagna però rifiutò di concedere l'estradizione, e Cicuttini è sempre rimasto in libertà<ref>Nelle parole di Vinciguerra: «verso la fine di novembre 1972 [...] Cesare Turco [...] mi disse che il Fachini aveva accompagnato Cicuttini da Paolo Signorelli e che questi aveva indirizzato il Cicuttini da elementi di Ordine Nuovo di Genova [...]. Costoro diedero del denaro a Cicuttini e lo indirizzarono da Luis Garcia Rodriguez, a Barcellona [...]. La conferma mi fu fatta da Paolo Signorelli nel marzo del 1973 a Roma [...]. Appresi da Signorelli che Fachini allarmatissimo gliene aveva parlato e che lui, dopo aver indirizzato Cicuttini a Genova, si sarebbe recato da Pino Rauti e gli avrebbe riferito che ero responsabile dell'attentato di Peteano [...] la reazione di Rauti mi venne sintetizzata da Signorelli con le testuali parole: "a Pino vennero i capelli grigi". Fu Rauti ad avvertire Giorgio Almirante (Assise, p. 272).</ref>.
Gli ufficiali dei carabinieri che assunsero l'incarico delle indagini, non soltanto le monopolizzarono ad esclusione di forze come la Polizia (suscitando così le vibrate proteste del Questore), ma istituirono una catena di comando eterodossa, che escludeva anche altri ufficiali dei carabinieri non appartenenti al loro gruppo<ref>Istruttoria, p. 482; Assise, p. 111.
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Cicuttini è il proprietario della pistola calibro 22 utilizzata dal Boccaccio nel tentativo di dirottamento aereo. Secondo la Corte di assise veneziana la sostituzione dei rapporti, le false affermazioni circa calibro e destinazione dei bossoli e l’apposizione delle firme false ebbero luogo nell’ottobre del 1972, dopo l’episodio di Ronchi, nel corso del quale il dirottatore aveva usato la pistola calibro 22 di Cicuttini, già utilizzata a Peteano. Un accurato esame dei bossoli di Peteano ragionò la Corte - avrebbe rivelato che i colpi erano partiti dalla stessa pistola, indirizzando così le indagini sul gruppo di Ordine Nuovo, che, al contrario, non fu toccato, malgrado i numerosi e convergenti indizi a suo carico.<ref>Istruttoria, pp. 498-537; Assise, pp. 141-180.</ref>. Cicuttini, il proprietario della pistola, era non soltanto un membro di Ordine Nuovo, ma anche segretario di sezione del MSI in un vicino paese. La sua fuga in Spagna (dove si unì al gruppo di rifugiati guidato da Stefano Delle Chiaie) fu, come si è detto, favorita da un massiccio intervento dalla rete neofascista italiana ed internazionale. Vinciguerra denuncia in modo esplicito il coinvolgimento, a vario titolo, nell’episodio di alcuni dei più prestigiosi dirigenti della destra estrema e radicale, da Paolo Signorelli a Massimi- liano Fachini, fino a Pino Rauti (che ne sarebbe stato solo a conoscenza). Una volta in Spagna, Cicuttini continuò ad essere protetto dai massimi vertici del partito neofascista. Egli fu poi riconosciuto autore della telefonata anonima che aveva chiamato i carabinieri sul luogo della strage e condannato all’ergastolo. La Spagna però rifiutò di concedere l’estradizione, e Cicuttini è sempre rimasto in libertà<ref>Nelle parole di Vinciguerra: «verso la fine di novembre 1972 [...] Cesare Turco [...] mi disse che il Fachini aveva accompagnato Cicuttini da Paolo Signorelli e che questi aveva indirizzato il Cicuttini da elementi di Ordine Nuovo di Genova [...]. Costoro diedero del denaro a Cicuttini e lo indirizzarono da Luis Garcia Rodriguez, a Barcellona [...]. La conferma mi fu fatta da Paolo Signorelli nel marzo del 1973 a Roma [...]. Appresi da Signorelli che Fachini allarmatissimo gliene aveva parlato e che lui, dopo aver indirizzato Cicuttini a Genova, si sarebbe recato da Pino Rauti e gli avrebbe riferito che ero responsabile dell’attentato di Peteano [...] la reazione di Rauti mi venne sintetizzata da Signorelli con le testuali parole: "a Pino vennero i capelli grigi". Fu Rauti ad avvertire Giorgio Almirante (Assise, p. 272).</ref>.
Gli ufficiali dei carabinieri che assunsero l’incarico delle indagini, non soltanto le monopolizzarono ad esclusione di forze come la Polizia (suscitando così le vibrate proteste del Questore), ma istituirono una catena di comando eterodossa, che escludeva anche altri ufficiali dei carabinieri non appartenenti al loro gruppo<ref>Istruttoria, p. 482; Assise, p. 111.
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{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>mando della Divisione Pastrengo di Milano con la creazione di «un vero e proprio gruppo di potere al di fuori della gerarchia»<ref>Anselmi, pp. 77-79; Assise, p. 112.</ref>.
In conclusione, si può dire che nei due episodi — e cioè il tentato golpe del dicembre 1970 e l’attentato di Peteano — emergono quali caratteri comuni il diretto coinvolgimento della destra radicale da un lato, rilevanti episodi di copertura delle sue responsabilità da parte del Servizio di informazione e di settori istituzionali dall'altro. Tale secondo elemento, alla luce dei documenti e delle testimonianze raccolte soprattutto negli ultimi dieci anni dimostrano in maniera inequivoca il coinvolgimento di apparati e strutture istituzionali nelle vicende medesime o in altre alle stesse collegate. Del resto, solo l’esistenza di una rete istituzionale di provocazione e/o collusione spiega logicamente la successiva attivita di copertura.
Sempre a proposito di coperture o colpevoli silenzi, c’è da ricordare una testimonianza del generale Gerardo Serravalle, gia comandante di Gladio, resa quando la vicenda era ormai chiusa processualmente.
Serravalle ha riferito che agente della CIA Edward Me Ghettigan, (il numero tre in Italia per importanza), aveva affermato nel corso di una conversazione intercorsa durante un ricevimento nella sede degli americani presso piazza Barberini in presenza di Serravalle, Terzani (ufficiali del SID) e Sednaoui (Mike Sednaoui, numero due della CIA a Roma) che la notte della strage egli era pressoché sul posto: «sul ponte di Sagrado». Poco dopo questo episodio, l’ufficiale della CIA sarebbe sparito dall‘Italia<ref>Cfr. Sentenza-Ordinanza Mastelloni, pp. 112-5.</ref>.
Riportata doverosamente l’affermazione di Serravalle, c’é da aggiungere che essa non confuta la versione di Vinciguerra, che appare piena mente credibile, né ci può indurre ad affermare che l’azione di Peteano sia stata organizzata con la complicita dei Servizi USA, essendo chiara l'intenzione di Vinciguerra di portare a termine un atto di rottura, proprio nei confronti dell’ambiente fascista colluso con gli apparati.
Resta semmai il mistero sui motivi che avrebbero indotto Mc Ghettigan a recarsi sul ponte di Sagrado il giorno della strage. Se cioè qualche indiscrezione sulle intezioni del gruppo di Vinciguerra sia trapelata dagli ambienti ordinovisti e sia giunta alle orecchie di un agente americano.
Se cosi fosse, ci troveremmo di fronte all’ennesimo caso di un ufficiale del servizio informazioni degli USA il quale — come per piazza Fontana, la strage della questura di Milano e piazza della Loggia — pur sa-
<ref follow=p109>che ai magistrati ¢ funzionari di alto grado. Con riferimento a Palumbo, la Commissione ritenne di aggiungere: «la lettura dell’audizione del generale Palumbo, delle reticenze, delle scuse e delle mezze ammissioni in ordine all’episodio citato non possono non suo- nare offesa a quanti, e sono Ia maggioranza, indossano la divisa con dignita e senso del- Yonore» (Anselmi, 82). La deposizione del generale alla Commissione Anselmi era stata cosi commentata dalla Presidente: «Voglio dirle, generale Palumbo, con molta amarezza, credo interpretando anche il sentimento della Commissione, che la sua deposizione meri- tava un arresto non per T'evidente reticenza ma per le innumerevoli falsita; se cid non ab- biamo fatto & per rispetto dell’ Arma, ma non perche il suo atteggiamento non meritasse questa decisione da parte della Commissione» (cit. in Assise, p. 113).</ref>
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In conclusione, si può dire che nei due episodi — e cioè il tentato golpe del dicembre 1970 e l’attentato di Peteano — emergono quali caratteri comuni il diretto coinvolgimento della destra radicale da un lato, rilevanti episodi di copertura delle sue responsabilità da parte del Servizio di informazione e di settori istituzionali dall'altro. Tale secondo elemento, alla luce dei documenti e delle testimonianze raccolte soprattutto negli ultimi dieci anni dimostrano in maniera inequivoca il coinvolgimento di apparati e strutture istituzionali nelle vicende medesime o in altre alle stesse collegate. Del resto, solo l’esistenza di una rete istituzionale di provocazione e/o collusione spiega logicamente la successiva attivita di copertura.
Sempre a proposito di coperture o colpevoli silenzi, c’è da ricordare una testimonianza del generale Gerardo Serravalle, gia comandante di Gladio, resa quando la vicenda era ormai chiusa processualmente.
Serravalle ha riferito che agente della CIA Edward Me Ghettigan, (il numero tre in Italia per importanza), aveva affermato nel corso di una conversazione intercorsa durante un ricevimento nella sede degli americani presso piazza Barberini in presenza di Serravalle, Terzani (ufficiali del SID) e Sednaoui (Mike Sednaoui, numero due della CIA a Roma) che la notte della strage egli era pressoché sul posto: «sul ponte di Sagrado». Poco dopo questo episodio, l’ufficiale della CIA sarebbe sparito dall‘Italia<ref>Cfr. Sentenza-Ordinanza Mastelloni, pp. 112-5.</ref>.
Riportata doverosamente l’affermazione di Serravalle, c’é da aggiungere che essa non confuta la versione di Vinciguerra, che appare piena mente credibile, né ci può indurre ad affermare che l’azione di Peteano sia stata organizzata con la complicita dei Servizi USA, essendo chiara l'intenzione di Vinciguerra di portare a termine un atto di rottura, proprio nei confronti dell’ambiente fascista colluso con gli apparati.
Resta semmai il mistero sui motivi che avrebbero indotto Mc Ghettigan a recarsi sul ponte di Sagrado il giorno della strage. Se cioè qualche indiscrezione sulle intezioni del gruppo di Vinciguerra sia trapelata dagli ambienti ordinovisti e sia giunta alle orecchie di un agente americano.
Se cosi fosse, ci troveremmo di fronte all’ennesimo caso di un ufficiale del servizio informazioni degli USA il quale — come per piazza Fontana, la strage della questura di Milano e piazza della Loggia — pur sa-
<ref follow=p109>che ai magistrati ¢ funzionari di alto grado. Con riferimento a Palumbo, la Commissione ritenne di aggiungere: «la lettura dell’audizione del generale Palumbo, delle reticenze, delle scuse e delle mezze ammissioni in ordine all’episodio citato non possono non suo- nare offesa a quanti, e sono Ia maggioranza, indossano la divisa con dignita e senso del- Yonore» (Anselmi, 82). La deposizione del generale alla Commissione Anselmi era stata cosi commentata dalla Presidente: «Voglio dirle, generale Palumbo, con molta amarezza, credo interpretando anche il sentimento della Commissione, che la sua deposizione meri- tava un arresto non per T'evidente reticenza ma per le innumerevoli falsita; se cid non ab- biamo fatto & per rispetto dell’ Arma, ma non perche il suo atteggiamento non meritasse questa decisione da parte della Commissione» (cit. in Assise, p. 113).</ref><noinclude><references/></noinclude>
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{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>pendo che un crimine era sul punto di essere commesso, ha preferito il silenzio.
IV.3 ''La <<Rosa dei Venti»''
L'evento eversivo noto con il nome di «Rosa dei Venti» si colloca, come molti episodi precedenti, a metà strada tra un tentativo golpistico e una ennesima provocazione volta a spostare più a destra gli equilibri politici nazionali.
Ciò che differenziò questo evento dagli altri è, tra l'altro, il fatto che, per una pura casualità, in questo caso il giudice iniziò a indagare prima che l'evento stesso giungesse a maturazione, con ciò cambiando ovvia mente il corso degli eventi.
Le indagini, infatti, avevano preso il via nell'ottobre del 1973, quando un medico ligure, Giampaolo Porta Casucci si era presentato alla polizia e aveva consegnato un piano di massima per la conquista del potere, completo di mappe e indicazioni per l'occupazione di edifici pubblici e strategici, e persino una lista di persone da eliminare.
Con l'avvio delle prime indagini si comprese che la scoperta non era da sottovalutare: tra i congiurati vi erano il generale Francesco Nardella, che dal 1962 al 1971 aveva diretto l'Ufficio guerra psicologica presso il comando alleato FTASE della NATO, e il suo successore in quello stesso incarico, il tenente colonnello Angelo Dominioni. Vi era infine il tenente colonnello Amos Spiazzi, vice comandante del secondo gruppo artiglieria da campagna e capo dell'Ufficio «I» del suo reparto.
Nel marzo 1974 l'istruttoria fece un salto di qualità quando cominciò a collaborare con il magistrato un giovane sindacalista, Roberto Cavallaro, che mediante coperture ad alto livello, presumibilmente al SID, sarebbe stato inserito negli uffici della magistratura militare a Verona senza averne alcun titolo. Questo stesso fatto era la prova dell'esistenza di potenti strutture occulte, in grado di «inventare» addirittura un magistrato militare.
Ma Cavallaro, e successivamente anche Amos Spiazzi, dissero molto di più.
In particolare, il 3 maggio 1974, in un confronto fra i due, il colonnello Spiazzi parlò di «una organizzazione di sicurezza interna delle Forze Armate, organizzazione che non ha finalità eversive e tanto meno criminose, ma si propone di proteggere le istituzioni vigenti contro ipotetici avanzamenti da parte marxista. Questa organizzazione ha struttura gerarchica non però coincidente necessariamente con quella delle Forze Armate. Ovviamente all'interno di questo apparato ci si conosce non tanto per conoscenza personale, quanto per mezzo di segni convenzionali. Io non conosco neppure tutti i componenti di questo sistema e non so come e da chi vengono scelti. [...] Questo organismo non si identifica nel SID o in un altro Servizio analogo»<ref>Tribunale di Padova. Verbale di confronto tra gli imputati Spiazzi Amos e Cavallaro Roberto del 3 maggio 1974, dinanzi al G.I. dottor Giovanni Tamburino.</ref><noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Cruccone" />{{RigaIntestazione|100|PALAZZO VECCHIO|}}</noinclude>peratore dell’orologio pubblico o maestro, al quale officio, venuto a morte un tal Carlo di Marmocchio che lo ricopriva, fu nominato con provvisione del 17 giugno 1499 {{Wl|Q24646782|Lorenzo di Benvenuto della Volpaia}}{{Nota separata|Pagina:Storia del Palazzo Vecchio 1889.djvu/111|6}} il quale però pare che fosse stato in Palazzo, forse come aiuto di Carlo del Marmocchio, negli anni dal 1490 al 1494{{Nota separata|Pagina:Storia del Palazzo Vecchio 1889.djvu/111|7}}.
Poi nel 1500 egli rifece l’orologio di palazzo, e vi rimase a temperarlo o regolarlo fino al 1511. Lorenzo della Volpaia fu meccanico ed ingegnere eccellentissimo, e nel comporre orologi non ebbe chi lo superasse. Egli avea composto nel 1484 per {{AutoreCitato|Lorenzo de' Medici|Lorenzo de’ Medici}} un maraviglioso orologio, che più propriamente si dovea chiamare un planisfero, nel quale erano rappresentati il sole, i pianeti e la luna, con i loro movimenti, le fasi e le ecclissi. Questo planisfero, avverte il Milanesi, non è da confondere, come è stato fatto, coll’orologio che è oggi nel Museo di Fisica e Storia Naturale; il quale è lavoro diverso e posteriore d’un secolo. E poi è da credere che questo planisfero od orologio che si volesse dire, probabilmente, come quello che era fatto per Lorenzo de’ Medici, non fu portato in Palazzo che quando questo divenne residenza dei Medici fatti Duchi. Lorenzo della Volpaia fu dal 1497 al 1499 temperatore anche dell’orologio di Santa Maria del Fiore, e dell’altro che era nella torre del Saggio, in Mercato Nuovo, rifatto da lui nel 1511, un anno prima che egli morisse. Dell’orologio fatto da Lorenzo della Volpaia, parla il {{AutoreCitato|Benvenuto Cellini|Cellini}} nel suo libro dell’''Oreficeria'', dove dice che rappresentava il moto de’ sette pianeti fatti in forma dell’arme dei Medici; e ne fece una minuta ed elegante descrizione {{AutoreCitato|Angelo Poliziano|Agnolo Poliziano}} nell’epistola {{Sc|viii}}, del libro {{Sc|iv}}, scritta da Fiesole a {{Wl|Q141220860|Francesco della Casa}}, il dì 8 d’agosto del 1481. Il Vasari, il quale nel lodare non solamente si compiace sempre, ma corre talvolta anche con la fantasia, parlando di quest’orologio di Lorenzo della Volpaia, nella vita di {{Wl|Q472073|Alesso Baldovinetti}}, dice essere cosa rara, e la prima che fusse mai fatta di questa maniera; ma nell’opera dell’abate {{AutoreCitato|Francesco Cancellieri|Cancellieri}}, ''sui Campanili e sugli Orologi'', stampata in Roma nel 1806, è fatta menzione oltre che di quello, pure a ruote, del campanile di Sant’Eustorgio di Milano, del quale parla il {{AutoreCitato|Galvano Fiamma|Fiamma}} nella sua ''Cronaca'' all’anno 1306, di un altro mirabile orologio fabbricato nel 1344, in Pavia, da {{AutoreCitato|Giovanni Dondi dall'Orologio|Giovanni Dondi}}, insigne medico e matematico<noinclude></noinclude>
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{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>{{gap|2em}}Il confronto proseguì il giorno successivo e in quella sede Spiazzi aggiunse: «Non posso dire se l'apparato di sicurezza e la sua gerarchia parallela facciano parte del SID e neppure posso dire che si tratti della vecchia struttura di Di [''rectius'': De] Lorenzo. Per entrare in questa organizzazione parallela occorre avere determinati sentimenti e avere svolto determinate attività informative nelle caserme. Occorre essere antimarxisti. Non si chiede di entrare a farne parte perché il fatto di chiederne implica una conoscenza. Si viene osservati, valutati, specie in considerazione di determinate attività che si possono aver compiute. [...] Al vertice della gerarchia parallela stanno senz'altro dei militari. In sostanza si tratta di una gerarchia "I" parallela nel senso che può divergere (e in molti reggimenti in effetti diverge) dalla gerarchia "I" ufficiale. Questa gerarchia parallela prescinde da quella ufficiale nel senso che come avviene per gli ufficiali "I", i quali trasmettono le notizie più delicate non al comandante del corpo, bensì al loro superiore nella gerarchia "I", così analogamente in questa gerarchia parallela si dipende da superiori che possono non coinci dere con quelli ufficiali. Non posso rispondere alla domanda se si tratta di una catena puramente informativa oppure anche operativa. [...] Certamente tale organismo è più occulto del SID»<ref>Tribunale di Padova. Verbale di confronto tra gli imputati Spiazzi Amos e Cavallaro Roberto del 4 maggio 1974, dinanzi al G.I. dottor Giovanni Tamburino e al pubblico ministero dottor Luigi Nunziante.</ref>.
In altro interrogatorio, e a precise contestazioni del giudice, lo Spiazzi confermava di far parte di una organizzazione occulta interna alle Forze Armate e aggiungeva: «L'organizzazione ha carattere di ufficialità, nel senso che è istituzionalizzata, pur con elasticità per quanto riguarda metodi e personale, di volta in volta definiti con disposizioni orali. [...] In sostanza l'organizzazione di cui ho più volte parlato nei precedenti interrogatori non è altro che l'organizzazione composta dagli "alter ego" della struttura <<I>> ufficiale. L'organizzazione di cui trattasi è stata sempre un'organizzazione in funzione anticomunista»<ref>Tribunale di Roma. Interrogatorio dinanzi al G.I. dottor Filippo Fiore di Spiazzi Amos, 3 marzo 1975.</ref>.
Non è necessario rilevare la gravità dell'affermazione di Spiazzi allorché, pur in presenza di una struttura con carattere di ufficialità, parla di «disposizioni orali» e di organizzazione in funzione anticomunista», due affermazioni che pongono la struttura nella più aperta illegalità.
Di estremo interesse, a questo proposito, è la deposizione del generale Siro Rosseti, dirigente del SIOS Esercito per l'Italia centrale, dinanzi al giudice Tamburino. Stretto tra l'esigenza di non mentire dinanzi al giudice e il desiderio di non rivelare di essere al corrente dell'esistenza di strutture occulte, egli esordisce dicendo: «Pertanto posso affermare di ignorare completamente l'esistenza di una struttura di sicurezza parallela rispetto a quella ufficiale, di gruppi civili fiancheggiatori delle Forze Armate, di deviazioni nel senso dell'appoggio di parti politiche anticomuni-
169 170 Senato della Repubblica - Archivio Storico<noinclude><references/></noinclude>
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In altro interrogatorio, e a precise contestazioni del giudice, lo Spiazzi confermava di far parte di una organizzazione occulta interna alle Forze Armate e aggiungeva: «L'organizzazione ha carattere di ufficialità, nel senso che è istituzionalizzata, pur con elasticità per quanto riguarda metodi e personale, di volta in volta definiti con disposizioni orali. [...] In sostanza l'organizzazione di cui ho più volte parlato nei precedenti interrogatori non è altro che l'organizzazione composta dagli "alter ego" della struttura "I" ufficiale. L'organizzazione di cui trattasi è stata sempre un'organizzazione in funzione anticomunista»<ref>Tribunale di Roma. Interrogatorio dinanzi al G.I. dottor Filippo Fiore di Spiazzi Amos, 3 marzo 1975.</ref>.
Non è necessario rilevare la gravità dell'affermazione di Spiazzi allorché, pur in presenza di una struttura con carattere di ufficialità, parla di «disposizioni orali» e di organizzazione in funzione anticomunista», due affermazioni che pongono la struttura nella più aperta illegalità.
Di estremo interesse, a questo proposito, è la deposizione del generale Siro Rosseti, dirigente del SIOS Esercito per l'Italia centrale, dinanzi al giudice Tamburino. Stretto tra l'esigenza di non mentire dinanzi al giudice e il desiderio di non rivelare di essere al corrente dell'esistenza di strutture occulte, egli esordisce dicendo: «Pertanto posso affermare di ignorare completamente l'esistenza di una struttura di sicurezza parallela rispetto a quella ufficiale, di gruppi civili fiancheggiatori delle Forze Armate, di deviazioni nel senso dell'appoggio di parti politiche anticomuni-<noinclude><references/></noinclude>
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Storia del Palazzo Vecchio/Capitolo X
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{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>ste o comunque di iniziative ufficiose ed occulte dirette alla creazione e al mantenimento di un efficiente apparato anticomunista»<ref>Tribunale di Padova. Esame testimoniale di Rosseti Siro dinanzi al G.I. dottor Giovanni Tamburino, del 5 dicembre 1974.</ref>.
Ma subito dopo egli aggiunge: «Peraltro, nonché sorprendermi dell'esistenza di una siffatta organizzazione e di deviazioni in questo senso di elementi delle Forze Armate e del Servizio, la mia esperienza mi consente di affermare che sarebbe assurdo che tutto ciò non esistesse. [...] Ho detto che mi sorprenderebbe che non esistesse una organizzazione parallela e occulta con specifica funzione politica anticomunista: ritengo peraltro che un simile apparato non potrebbe correre sulla linea ufficiale della catena informativa, dato che, in tale ipotesi, il rischio di individuazione sarebbe enorme. [...] Se si formula l'ipotesi, anche questa verosimile, che il vertice di questa organizzazione si trovi o comunque dipenda da una certa forza istituzionale, sarà altresì logico pensare che la scelta degli elementi periferici sia correlata alla conoscenza degli elementi stessi avvenuta anche attraverso contatti o incarichi inizialmente ufficiali.
Per ragioni analoghe ritengo che questa organizzazione occulta e non ufficiale non potrebbe avvalersi di altre strutture di sicurezza ufficiali eventualmente esistenti e collegate all'organizzazione difensiva multinazionale. In generale penserei che una qualche organizzazione di sicurezza ufficiale, specie se attribuiamo ad essa una certa qualificazione politica, potrebbe avere assolto alla funzione iniziale di individuare elementi idonei per la costituzione dell'organizzazione di cui sopra. [...] Il generale Miceli, se ha fatto qualcosa, ove non si tratti di errate valutazioni, di desiderio di lavare i panni in casa o di minimizzare responsabilità altrui, può avere operato soltanto se richiesto o innescato da centri di potere ben superiori; non si tratta quindi di un vertice ma semmai di un anello che deve immancabilmente portare ad altro. A mio avviso l'organizzazione è tale e talmente vasta da avere capacità operative nel campo politico, militare, delle finanze, dell'alta delinquenza organizzata, ecc.»<ref>''Ibidem''</ref>.
La deposizione del generale Rosseti appare interessante sotto molti aspetti. Dopo la scontata petizione di principio sulla sua personale sconoscenza della struttura o di qualsiasi struttura parallela a quella ufficiale, egli in pratica ne delinea la dipendenza («da una certa forza istituzionale») ritiene che almeno la fase dell'arruolamento sia avvenuta attraverso contatti ufficiali e ritiene che l'ente preposto alla ricerca degli elementi periferici non possa essere che un servizio di sicurezza.
Egli afferma poi che se il generale Miceli ha operato in questo ambito non può averlo fatto di propria iniziativa ma «richiesto o innescato da centri di potere ben superiori». Fino a questo punto il quadro delineato può adattarsi perfettamente alla struttura Stay Behind. L'ultima frase della testimonianza, con l'inquietante riferimento ad una capacità operativa in molti campi, compresa la mafia, sembra alludere a qualcosa di ben più ampio dell'organizzazione Gladio, almeno come essa è fino ad oggi nota.
17 172 Ibidem. Senato della Repubblica - Archivio Storico<noinclude><references/></noinclude>
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Ma subito dopo egli aggiunge: «Peraltro, nonché sorprendermi dell'esistenza di una siffatta organizzazione e di deviazioni in questo senso di elementi delle Forze Armate e del Servizio, la mia esperienza mi consente di affermare che sarebbe assurdo che tutto ciò non esistesse. [...] Ho detto che mi sorprenderebbe che non esistesse una organizzazione parallela e occulta con specifica funzione politica anticomunista: ritengo peraltro che un simile apparato non potrebbe correre sulla linea ufficiale della catena informativa, dato che, in tale ipotesi, il rischio di individuazione sarebbe enorme. [...] Se si formula l'ipotesi, anche questa verosimile, che il vertice di questa organizzazione si trovi o comunque dipenda da una certa forza istituzionale, sarà altresì logico pensare che la scelta degli elementi periferici sia correlata alla conoscenza degli elementi stessi avvenuta anche attraverso contatti o incarichi inizialmente ufficiali.
Per ragioni analoghe ritengo che questa organizzazione occulta e non ufficiale non potrebbe avvalersi di altre strutture di sicurezza ufficiali eventualmente esistenti e collegate all'organizzazione difensiva multinazionale. In generale penserei che una qualche organizzazione di sicurezza ufficiale, specie se attribuiamo ad essa una certa qualificazione politica, potrebbe avere assolto alla funzione iniziale di individuare elementi idonei per la costituzione dell'organizzazione di cui sopra. [...] Il generale Miceli, se ha fatto qualcosa, ove non si tratti di errate valutazioni, di desiderio di lavare i panni in casa o di minimizzare responsabilità altrui, può avere operato soltanto se richiesto o innescato da centri di potere ben superiori; non si tratta quindi di un vertice ma semmai di un anello che deve immancabilmente portare ad altro. A mio avviso l'organizzazione è tale e talmente vasta da avere capacità operative nel campo politico, militare, delle finanze, dell'alta delinquenza organizzata, ecc.»<ref>''Ibidem''</ref>.
La deposizione del generale Rosseti appare interessante sotto molti aspetti. Dopo la scontata petizione di principio sulla sua personale sconoscenza della struttura o di qualsiasi struttura parallela a quella ufficiale, egli in pratica ne delinea la dipendenza («da una certa forza istituzionale») ritiene che almeno la fase dell'arruolamento sia avvenuta attraverso contatti ufficiali e ritiene che l'ente preposto alla ricerca degli elementi periferici non possa essere che un servizio di sicurezza.
Egli afferma poi che se il generale Miceli ha operato in questo ambito non può averlo fatto di propria iniziativa ma «richiesto o innescato da centri di potere ben superiori». Fino a questo punto il quadro delineato può adattarsi perfettamente alla struttura Stay Behind. L'ultima frase della testimonianza, con l'inquietante riferimento ad una capacità operativa in molti campi, compresa la mafia, sembra alludere a qualcosa di ben più ampio dell'organizzazione Gladio, almeno come essa è fino ad oggi nota.<noinclude><references/></noinclude>
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Discussioni pagina:Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo vol. II, 1846.djvu/80
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== Non corrisponde alla scansione ==
@[[Utente:LSalami|LSalami]]: impressionato dalla rapidità con cui stai trascrivendo, ho guardato qualche pagina a caso, tipo questa, e vedo però che non corrisponde con la scansione, e lo stesso le successive. Tu per caso stai usando il "Modifica in sequenza"? Ho paura che non ti stia caricando le scansioni giuste... [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 08:16, 30 ago 2026 (CEST)
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== Non corrisponde alla scansione ==
@[[Utente:LSalami|LSalami]]: impressionato dalla rapidità con cui stai trascrivendo, ho guardato qualche pagina a caso, tipo questa, e vedo però che non corrisponde con la scansione, e lo stesso le successive. Tu per caso stai usando il "Modifica in sequenza"? Ho paura che non ti stia caricando le scansioni giuste... [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 08:16, 30 ago 2026 (CEST)
:In effetti il testo sembra essere quello della pagina 99. [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 08:30, 30 ago 2026 (CEST)
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Discussioni pagina:Alcuni scritti del dottor Carlo Cattaneo vol. II, 1846.djvu/260
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== Righe bianche iniziali ==
@[[Utente:LSalami|LSalami]]: scusa se ti sto lasciando tanti messaggi in giro, ma così è più facile per me indicarti i punti dove intervenire. In questa pagina vedo che hai lasciato 2 righe bianche all'inizio. Questo non va bene perché poi nella [[Di alcuni stati moderni|trasclusione]] si crea un nuovo paragrafo (vedi che la parola "deserto" va a capo, invece di attaccarsi al testo della pagina precedente. Le 2 righe bianche vanno messe solo se inizia un nuovo paragrafo, altrimenti no. In generale dài sempre un occhio a come appare il testo nella trasclusione, non basta che le singole pagine sembrino a posto, devono anche "attaccarsi" bene insieme. Grazie, buon proseguimento! [[User:Candalua|Can da Lua]] ([[User talk:Candalua|disc.]]) 08:27, 30 ago 2026 (CEST)
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Pagina:Mamiani - Confessioni di un metafisico, Vol. 2, 1865.pdf/874
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|864}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}spartito in due pietanze affatto simili al di fuori ma l’una composta di carne l’altra di sole ossa. Poi segue a dire che involò il fuoco ma non quello celeste del Sole sibbene il terrestre che arde nelle nostre case e fucine.
{{larger|459.}} — S’io volessi allegorizzare alla maniera del {{AutoreCitato|Giambattista Vico|Vico}}, direi {{w|Prometeo|Prometeo}} significare un aristocrata ambizioso o benefico che istruisce le moltitudini d’una Casta inferiore ed oppressa e fa lor sentire la divinità dell’anima nostra e la ugualità delle origini. Onde la Casta regnante mette in catene questo (mi si lasci dire) {{R|Marino Faliero|Marino Faliero}} dei secoli eroici; e forse gli accadde di essere indi liberato da qualche più potente o più fortunato capo di popolo. Certo è che nei versi di {{AutoreCitato|Esiodo|Esiodo}} e in quelli pure di {{AutoreCitato|Eschilo|Eschilo}}, Prometo appartiene alla tribù dei {{w|Titani|Titani}} in lunga e infelice guerra coi Saturnidi e però da essi calunniata.
{{larger|460.}} — Ad Eschilo piacque raffigurarvi l’immagine dei benefattori del genere umano pagati spesso d’ingratitudine e forse anche la irrazionale prepotenza del Fato, divinità misteriosa ed inesorabile delle religioni antiche. E questo è l’ordine naturale dei pensamenti umani, chè prima nelle età eroiche la fantasia smoderata dei popoli intende ogni cosa sotto forme animate e sotto concetti materiali, poi la mente dei savj crede discoprirvi molta sapienza riposta. Così il mondo fanciullo disse che la terra è legata al trono di {{w|Giove (divinità)|Giove}} con una catena d’oro. E {{AutoreCitato|Platone|Platone}} spiegò da poi che quella catena è simbolo della congiunzione spirituale degli enti creati col gran {{w|Demiurgo|Demiurgo}}.
{{larger|461.}} — Ma tornando alla tradizione del futuro liberatore del genere umano, {{AutoreCitato|Friedrich Schelling|Schelling}} fa tanto poco persuaso di riffigurarlo in Prometeo, che cercò altre favole e altro personaggio allegorico, e fu {{w|Bacco|Bacco}} o {{w|Dionisio|Dionisio}}; e stillossi il cervello a provare che nella celebrazione<noinclude><references/></noinclude>
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Tuvok1968
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{{larger|459.}} — S’io volessi allegorizzare alla maniera del {{AutoreCitato|Giambattista Vico|Vico}}, direi {{w|Prometeo|Prometeo}} significare un aristocrata ambizioso o benefico che istruisce le moltitudini d’una Casta inferiore ed oppressa e fa lor sentire la divinità dell’anima nostra e la ugualità delle origini. Onde la Casta regnante mette in catene questo (mi si lasci dire) {{R|Marino Faliero|Marino Faliero}} dei secoli eroici; e forse gli accadde di essere indi liberato da qualche più potente o più fortunato capo di popolo. Certo è che nei versi di {{AutoreCitato|Esiodo|Esiodo}} e in quelli pure di {{AutoreCitato|Eschilo|Eschilo}}, Prometo appartiene alla tribù dei {{w|Titani|Titani}} in lunga e infelice guerra coi Saturnidi e però da essi calunniata.
{{larger|460.}} — Ad Eschilo piacque raffigurarvi l’immagine dei benefattori del genere umano pagati spesso d’ingratitudine e forse anche la irrazionale prepotenza del Fato, divinità misteriosa ed inesorabile delle religioni antiche. E questo è l’ordine naturale dei pensamenti umani, chè prima nelle età eroiche la fantasia smoderata dei popoli intende ogni cosa sotto forme animate e sotto concetti materiali, poi la mente dei savj crede discoprirvi molta sapienza riposta. Così il mondo fanciullo disse che la terra è legata al trono di {{w|Giove (divinità)|Giove}} con una catena d’oro. E {{AutoreCitato|Platone|Platone}} spiegò da poi che quella catena è simbolo della congiunzione spirituale degli enti creati col gran {{w|Demiurgo|Demiurgo}}.
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{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>{{gap|2em}}D’altro canto, dagli interrogatori di Spiazzi sembra delinearsi una struttura che corre parallela agli uffici «I» dell’Esercito, quindi una struttura analoga ma non coincidente con la ''Stay Behind''.
La struttura delineata da Spiazzi, e da lui confermata anche in sede di audizione dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla Loggia P2, assume quindi un carattere tutto militare e con una marcata e ostentata funzione di selezione anticomunista all’interno delle Forze Armate. Se e come questa struttura fosse coinvolta nel piano insurrezionale consegnato da Porta Casucci alla Polizia, il giudice Tamburino non poté chiarirlo perché un’incomprensibile pronuncia della Corte di cassazione lo sollevò dalle indagini per farle confluire nell’istruttoria in corso a Roma sul golpe c.d. «Borghese».
L’intervento della Corte di cassazione impedi al giudice di poter chiarire, con maggiore certezza, collocazione e compiti della struttura delineata. Quello che comunque già allora poteva fondatamente ritenersi era che tale organismo fosse qualcosa di ben più serio di una mera deviazione dei servizi segreti, anzi chiari indizi lasciavano ritenere che la struttura avesse solidi legami in sede NATO.
D’altro canto, i] tenente colonnello Spiazzi nonostante ricoprisse un grado non molto elevato aveva il NOS «cosmic», cioé aveva accesso al massimo livello di segretezza, nulla osta ottenibile solo con l’autorizzazione della NATO.
La magistratura romana unificò l’istruttoria padovana con quella sul golpe Borghese, da tempo in corso a Roma. Una decisione che avrebbe sortito effetti positivi se fosse stata finalizzata a collocare i due eventi in un unico contesto, in modo da esaminare le connessioni tra i due episodi, valorizzando l’ipotesi che ambedue fossero successive attivazioni di un unico piano eversivo che probabilmente prevedeva I’uso spregiudicato di frange estremiste convinte di partecipare ad un atto golpistico di tipo tradizionale, mentre altri settori dello stesso vertice eversivo avevano l’intenzione di utilizzare la manovalanza di destra al fine di promuovere atti violenti da attribuire alla sinistra, provocando cosi uno spostamento a destra dell’elettorato e dell’asse politico nazionale.
Per poter percorrere questa ipotesi indagativa, i giudici romani avrebbero dovuto valorizzare le testimonianze di Cavallaro e Spiazzi.
Quest’ ultimo, in particolare, aveva rivelato che l’ordine di prendere contatto con i congiurati gli fu dato, con una telefonata in codice, dal maggiore Mauro Venturi, segretario del colonnello Marzollo. La telefonata avvenne, secondo la sua testimonianza, tra il 25 e il 30 aprile 1973. Usando un codice di mobilitazione numerico di riferimento a cinque nu- meri, che veniva adoperato nelle esercitazioni NATO, e che aveva classifica di segretezza «cosmic», Venturi gli trasmise I’ordine di contattare gli industriali genovesi Lercari e Tubino (gia avvertiti dal generale Ricci). Sempre con lo stesso mezzo, Venturi ordinò a Spiazzi di recarsi alla Pic-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 181 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>cola Caprera<ref>È un sacrario fascista sul lago di Garda.</ref> per incontrare un uomo del SID che gli avrebbe fornito ulteriori istruzioni
In pratica & questo l’atto di avvio ufficiale della fase operativa del complotto. La telefonata fu fatta, secondo alcune testimonianze, dalla caserma dei carabinieri di Conegliano Veneto, che il maggiore Venturi aveva comandato prima di assumere l’incarico ai centri CS di Roma.
Secondo i giudici romani non ci sarebbero state prove sufficienti che la telefonata sia realmente avvenuta e sia stata fatta da Venturi. Questa divergenza di valutazione fornì il pretesto per impedire uno sviluppo auto nomo dell’istruttoria della Rosa dei Venti a tutta l’attività eversiva del gruppo veneto fu fatta naufragare nel gran calderone del golpe Borghese e dei suoi tentativi successivi.
Al di 1a della maggiore o minore buona fede dei giudici romani, è evidente che, negando l’attivazione dei gruppi paralleli da parte del SID, era preclusa in partenza ogni possibilità di scoprire i veri termini del piano eversivo, e tutto veniva ricondotto nei tranquilli binari di un «complotto di pensionati»
''Organismi di sicurezza internazionale''
Ma il fatto più grave sul quale 1a magistratura di Roma omise di indagare è comunque l’esistenza stessa di un’organizzazione che, per un certo verso, era istituzionale. Quest’organismo, aveva accertato il giudice Tamburino, coordinava l’attivita eversiva della Rosa dei Venti, ma ne era strutturalmente al di sopra. Mentre quest'ultima era un’ organizzazione eversiva in senso stretto, «l’organismo di sicurezza», come lo chiamava Spiazzi, era qualcosa di molto più istituzionale — anche se giuridicamente inesistente — dai fini non necessariamente eversivi. Nel mandato di cattura contro Vito Miceli, il giudice Tamburino lo definiva cosi: «Una organizzazione che, definita "di sicurezza”, di fatto si pone come ostacolo rispetto a determinate modificazioni della politica interna e internazionale, ostacolo che limitando la sovranita popolare e realizzandosi con modalità di azione anormali, illegali, segrete e violente, conferisce carattere eversivo all’organizzazione stessa»
L’organismo, con carattere di sopranazionalità, coincideva in gran parte — secondo le affermazioni di Spiazzi — con la struttura dei vertici degli uffici «I» delle varie Forze Armate, e agiva in assoluta segretezza e in collegamento con le forze analoghe degli altri paesi della NATO.
Questo è l’aspetto più delicato della vicenda, quello che probabilmente mise in moto il precipitoso meccanismo di avocazione delle indagini a Roma.
Quali gli scopi dell’organizzazione? Prima della svolta epocale del 9 novembre 1989, giorno della caduta del muro di Berlino, lo scopo priori-<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|867}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}dei misteri sotto nome di {{w|Iacco|Iacchos}} era effettualmente rappresentato un {{w|Dionisio|Dionisio}} secondo il quale dovea tornare non so bene se dall’Indie o d’altra regione a
redimere il mondo. I Tedeschi, troppo istruiti oggimai intorno al poco valore e alla volgare sapienza dei misteri antichi, sembrarono increduli a quella prepostera erudizione dello {{AutoreCitato|Friedrich Schelling|Schelling}}.
{{larger|462.}} — In fine, chi non ricorda i famosi versi di {{AutoreCitato|Publio Virgilio Marone|Virgilio}} nell’{{w|egloga|egloga}} VI, ''Ultima Cumæi venit jam carminis ætas'' con quel che segue? Ma quale importanza vi si può annettere quando si sappia che i versi i quali furono spacciati sotto nome delle {{w|Sibilla|Sibille}} vengono ora generalmente riconosciuti apocrifi? E quando si avverta che Virgilio alludeva a un oracolo strano uscito dal collegio dei sacerdoti etruschi nel tempo di {{w|Lucio Cornelio Silla|Silla}}, nel quale oracolo pretendevano che fosse vaticinato come prossimo non la redenzione del mondo ma il ricominciare delle otto epoche solenni che al dire di essi Etruschi componevano l’anno grande e di cui la prima era quella di Saturno?
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|Aforismo IX.}}}}
{{larger|463.}} — {{AutoreCitato|Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel}} volendo ritrarre la scienza della storia dalla sua ontologia astrattissima ed anzi dalle formole vuote e più generali della sua logica, costruì, per nostro giudicio, l’organismo sociale del genere umano mediante una specie nuova ed inaspettata di misticismo. Conciossiachè, a detta sua, i popoli sorgono ed appariscono sulla scena del mondo ovvero ne discompaiono ed operano così o così unicamente perchè all’Idea è necessità di trascorrere dall’una all’altra categoria dell’essere e della sostanza.
{{larger|464.}} — Per tal guisa, mentre ai filosofi di maggior<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 182 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>tario, se non esclusivo, era quello di impedire una conquista delle leve effettive del potere nelle nazioni appartenenti alla NATO da parte dei comunisti e, più in generale, delle sinistre. I mezzi da impiegare erano i più vari potevano comprendere anche, ma non necessariamente, lo spargimento di sangue. In questo senso l’organismo non poteva essere considerato una organizzazione eversiva in senso stretto, tendendo più a conservare lo status quo politico che a sovvertirlo.
La pressoché totale scomparsa del nemico storico ha probabilmente generato variazioni anche rilevanti negli scopi dell’organizzazione, se non nell’esistenza stessa dell’organismo. La scoperta, poi, nel 1990, dell'esistenza della struttura Gladio, ha posto un problema di possibile coincidenza, e certamente di contiguità, tra i due organismi. Sul piano ufficiale — come vedremo più avanti — è stato ripetutamente affermato che Gladio non avrebbe svolto attività illegali, anche se vi sono documenti che evidenziano ripetute richieste da parte americana, almeno nel 1966 e nel 1972, di orientare l’attivita della struttura «ad un programma che possa dar frutti sin dal tempo di pace e che offra attuali possibilità di valorizza- zione quale quella che potrebbe ispirarsi alla dottrina della “insorgenza e controinsorgenza"»<ref>Commissione parlamentare sulle stragi. Relazione sull' inchiesta condotta sulle vi- cende connesse all’operazione Gladio, comunicata alle Presidenze il 22 aprile 1992, p. 19.</ref>.
Le testimonianze di Vinciguerra, Cavallaro e Spiazzi delineano invece una struttura che sarebbe intervenuta decisamente nella realtà politica italiana, anche promuovendo gravi atti eversivi.
I due organismi avevano comunque in comune la psicologia di base di chi vi aderiva. I suoi adepti si sentivano prioritariamente membri di una struttura internazionale in cui un blocco di nazioni — il mondo occidentale o, se si preferisce, il mondo capitalistico - era in guerra, sia pure sotterranea, con il mondo comunista. In questa ottica, gli aderenti alle strutture delineate da Vinciguerra e Cavallaro (ma, come abbiamo visto, anche parte degli aderenti a Gladio) ritenevano che qualsiasi azione, anche violenta, fosse da considerare legittima. Non si poneva nessun problema di rispetto del giuramento di fedeltà alla Repubblica e alla sua Costituzione, perché la motivazione dello «stato di necessità» era assolutamente prioritaria. Anche violazioni del codice penale trovavano piena giustificazione.
E una logica da guerra fredda, da anni cinquanta, ma era una logica che ha guidato per decenni le azioni degli aderenti a queste strutture occulte. I membri delle organizzazioni erano insomma una strana commistione di militari militanti e di militanti non giuridicamente militari che erano anch’essi cosi addentro all’ambiente delle Forze Armate da potersi facilmente mimetizzare in esso.
Quando al SID giunse notizia che Spiazzi stava rivelando al giudice Tamburino l’esistenza di questo organismo sovranazionale, i] confronto con i] tenente colonnello, prima evitato, venne alla fine affrontato. Miceli delegò per questo incarico il generale Alemanno, capo dell’Ufficio sicu-
‘74<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|868}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}polso torna difficilissimo lo spiegare (poniamo caso) la istituzione e perseveranza delle Caste orientali, e sonosi travagliati a darne ragione con supposti diversi e ingegnosi, {{AutoreCitato|Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel}} coutentasi di affermare con gran sicurezza che le vecchie Caste orientali significano quel primo grado e leggieri di differenza e contrasto, il quale succede alla oscura e indeterminata sostanzialità della Idea a cui manca ogni notizia di sè e della libertà propria.
Taluno obbietterà forse che nelle Caste orientali non è da ravvisare un primo grado e leggieri di differenza apparente nella osoura medesimezza della sostanza, ma sì veramente la massima diversità e più profonda che cader possa nel subbietto comune e a petto alla quale ogni altra divisione e disparità fra gli uomini è da giudicarsi minore.
{{larger|465.}} — Ma lasciando ciò stare e ricevendo dalle mani di Hegel la forma e l’indole degli istituti umani non quali escono dal profondo del nostro essere, ma quali domanda che sieno le trasmutazioni logiche dell’Idea, occorrerebbe almeno che ogni cosa trovasse il suo debito avveramento nei fatti. Ma la storia pur troppo non vuole obbedire alle deduzioni dell’Hegel e lo smentisce crudelmente ad ogni proposito; ancora che non sia malagevole ritrovare attinenze ed analogie tra un cumulo di avvenimenti d’ogni fatta da un canto e certe nozioni astratte e indefinite dall’altro
che si confanno a qualunque oggetto.’
{{larger|466.}} — Secondo la mente di Hegel i caratteri del momento primitivo ed inconsapevole nella vita dello Spirito compariscono molto chiari e molto spiccati nella Cina, il cui popolo giudica egli superare tutti gli altri di vetustà. Ma per isventura le scoperte ultime degli etnografi, e il {{AutoreCitato|Karl Richard Lepsius|Lepsius}} segnatamente {{Pt|dimo-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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Taluno obbietterà forse che nelle Caste orientali non è da ravvisare un primo grado e leggieri di differenza apparente nella osoura medesimezza della sostanza, ma sì veramente la massima diversità e più profonda che cader possa nel subbietto comune e a petto alla quale ogni altra divisione e disparità fra gli uomini è da giudicarsi minore.
{{larger|465.}} — Ma lasciando ciò stare e ricevendo dalle mani di Hegel la forma e l’indole degli istituti umani non quali escono dal profondo del nostro essere, ma quali domanda che sieno le trasmutazioni logiche dell’Idea, occorrerebbe almeno che ogni cosa trovasse il suo debito avveramento nei fatti. Ma la storia pur troppo non vuole obbedire alle deduzioni dell’Hegel e lo smentisce crudelmente ad ogni proposito; ancora che non sia malagevole ritrovare attinenze ed analogie tra un cumulo di avvenimenti d’ogni fatta da un canto e certe nozioni astratte e indefinite dall’altro
che si confanno a qualunque oggetto.
{{larger|466.}} — Secondo la mente di Hegel i caratteri del momento primitivo ed inconsapevole nella vita dello Spirito compariscono molto chiari e molto spiccati nella Cina, il cui popolo giudica egli superare tutti gli altri di vetustà. Ma per isventura le scoperte ultime degli etnografi, e il {{AutoreCitato|Karl Richard Lepsius|Lepsius}} segnatamente {{Pt|dimo-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="2" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 183 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>rezza del SID: una scelta che aveva il valore di una ammissione. Il confronto fu verbalizzato e registrato. Le parole di Alemanno furono poche ma chiarissime: «Devi dire che tutto questo lo facevate voi privatamente. Non devi coinvolgere altri». Amos Spiazzi da quel giorno tacque.
Il giudice Tamburino continuò le indagini e il 24 ottobre spedì al capo del SID, Vito Miceli, un avviso di reato per «cospirazione politica». Ormai era una lotta contro il tempo: i settimanali di destra preannunciavano apertamente l’unificazione a Roma di tutte le istruttorie sulle trame eversive ed apparivano singolarmente informati sulle mosse dei magistrati di Torino e Padova. Il 31 ottobre Tamburino decise di rompere gli indugi e spiccd mandato di cattura contro Miceli<ref>Questo è i] passo centrale del mandato di cattura «per aver promosso, costituito e onganizzato un’associazione segreta di militari e civili mirante a provocare un’insurrezione armata e un illegale mutamento della Costituzione dello Stato e della forma di governo attraverso l'intervento, provocato dalla attività dell’ associazione medesima e in parte guidato da essa, delle Forze Armate dello Stato; a ciò servendosi di vari gruppi armati a struttura gerarchica collegati tra loro alla base da «ufficiali di collegamento» e al vertice attraverso i capi diffusi in varie località, tra cui il Veneto (Padova e Verona), la Liguria (Genova, La Spezia, Receo), la Toscana (Versilia), con varie denominazioni (Gersi, Rosa dei Venti, Giustizieri d'Italia, ecc.), finanziati per fomentare disordini, commettere attentati, svolgere attività intimidatorie e violenze; organizzando gruppi fiancheggiatori; predisponendo un proprio servizio informativo; approntando proprie gerarchie parallele militari e civili>. (Questa parte del mandato di cattura è riportata, tra gli altri, in: Comado Incerti, Un pomeriggio al Sid, in L’Europeo, 14 novembre 1974). La pubblicazione completa del mandato di cattura qualche giorno dopo l’emissione (e quindi in epoca in cui esso costituiva ancora segreto istruttorio) ha una storia che merita di essere raccontata. Alle 13 e 30 del 7 novembre 1974, sette giorni dopo I’arresto del generale, l'agenzia ANSA diffondeva dalla sede di Roma il testo integrale del mandato di cattura. Poiché a conoscerne il testo erano soltanto Miceli, i magistrati Tamburino ¢ Nunziante, il procuratore generale della Repubblica di Venezia, De Mattia, e i carabinieri che avevano arrestato Miceli, era evidente che si trattava di una manovra per accusare Tamburino di violazione del segreto istruttorio e far affossare cosi l'inchiesta. Dopo una rapida indagine il giudice padovano inviò un avviso di reato al colonnello Marzollo, braccio destro di Miceli, che in quei giorni aveva divulgato anche i verbali dell’interrogatorio reso a Tamburino dall’ammiraglio Casardi, nuovo capo del SID. Marzollo era formalmente accusato dal giudice Vitalone nell’ambito dell istruttoria di Roma «perché abusando della sua qualità di ufficiale del- T Arma dei carabinieri addetto al SID — in criminoso concorso con altre persone non identificate — rivelava, divulgandolo, il testo fotocopiato del verbale di deposizione testimoniale resa in Roma dal capo del SID, ammiraglio Casardi al giudice istruttore di Padova il 10 ottobre 1974», ma M’accusa non ebbe poi alcun seguito.</ref>.
L’arresto di Miceli fece sorgere molte speranze: dopo anni di torbide manovre affossatrici, mentre l’eversione era ancora dietro l’angolo, sem- brd che il gesto coraggioso di un giudice di provincia potesse chiudere un’epoca ed aprirne un’altra, quella della resa dei conti. Probabilmente erano state sottovalutate le capacita del sistema di neutralizzare l'azione di un magistrato, anche se circondato dalla solidarieta dell’opinione pubblica.
Se a fine ottobre 1974 i giudici D'Ambrosio a Milano, Tamburino a Padova e Violante a Torino potevano dirsi proiettati verso un definitivo smantellamento dell’organizzazione eversiva, due mesi dopo lo scenario era totalmente cambiato. I] 30 dicembre, la paventata pronuncia della Cas- sazione sottrasse l’istruttoria ai giudici padovani ¢ la affidd alla Procura di
‘75<noinclude><references/></noinclude>
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Il giudice Tamburino continuò le indagini e il 24 ottobre spedì al capo del SID, Vito Miceli, un avviso di reato per «cospirazione politica». Ormai era una lotta contro il tempo: i settimanali di destra preannunciavano apertamente l’unificazione a Roma di tutte le istruttorie sulle trame eversive ed apparivano singolarmente informati sulle mosse dei magistrati di Torino e Padova. Il 31 ottobre Tamburino decise di rompere gli indugi e spiccò mandato di cattura contro Miceli<ref>Questo è i] passo centrale del mandato di cattura «per aver promosso, costituito e onganizzato un’associazione segreta di militari e civili mirante a provocare un’insurrezione armata e un illegale mutamento della Costituzione dello Stato e della forma di governo attraverso l'intervento, provocato dalla attività dell’ associazione medesima e in parte guidato da essa, delle Forze Armate dello Stato; a ciò servendosi di vari gruppi armati a struttura gerarchica collegati tra loro alla base da «ufficiali di collegamento» e al vertice attraverso i capi diffusi in varie località, tra cui il Veneto (Padova e Verona), la Liguria (Genova, La Spezia, Receo), la Toscana (Versilia), con varie denominazioni (Gersi, Rosa dei Venti, Giustizieri d'Italia, ecc.), finanziati per fomentare disordini, commettere attentati, svolgere attività intimidatorie e violenze; organizzando gruppi fiancheggiatori; predisponendo un proprio servizio informativo; approntando proprie gerarchie parallele militari e civili>. (Questa parte del mandato di cattura è riportata, tra gli altri, in: Comado Incerti, Un pomeriggio al Sid, in L’Europeo, 14 novembre 1974). La pubblicazione completa del mandato di cattura qualche giorno dopo l’emissione (e quindi in epoca in cui esso costituiva ancora segreto istruttorio) ha una storia che merita di essere raccontata. Alle 13 e 30 del 7 novembre 1974, sette giorni dopo I’arresto del generale, l'agenzia ANSA diffondeva dalla sede di Roma il testo integrale del mandato di cattura. Poiché a conoscerne il testo erano soltanto Miceli, i magistrati Tamburino ¢ Nunziante, il procuratore generale della Repubblica di Venezia, De Mattia, e i carabinieri che avevano arrestato Miceli, era evidente che si trattava di una manovra per accusare Tamburino di violazione del segreto istruttorio e far affossare cosi l'inchiesta. Dopo una rapida indagine il giudice padovano inviò un avviso di reato al colonnello Marzollo, braccio destro di Miceli, che in quei giorni aveva divulgato anche i verbali dell’interrogatorio reso a Tamburino dall’ammiraglio Casardi, nuovo capo del SID. Marzollo era formalmente accusato dal giudice Vitalone nell’ambito dell istruttoria di Roma «perché abusando della sua qualità di ufficiale del- T Arma dei carabinieri addetto al SID — in criminoso concorso con altre persone non identificate — rivelava, divulgandolo, il testo fotocopiato del verbale di deposizione testimoniale resa in Roma dal capo del SID, ammiraglio Casardi al giudice istruttore di Padova il 10 ottobre 1974», ma M’accusa non ebbe poi alcun seguito.</ref>.
L’arresto di Miceli fece sorgere molte speranze: dopo anni di torbide manovre affossatrici, mentre l’eversione era ancora dietro l’angolo, sembrò che il gesto coraggioso di un giudice di provincia potesse chiudere un’epoca ed aprirne un’altra, quella della resa dei conti. Probabilmente erano state sottovalutate le capacità del sistema di neutralizzare l'azione di un magistrato, anche se circondato dalla solidarietà dell’opinione pubblica.
Se a fine ottobre 1974 i giudici D'Ambrosio a Milano, Tamburino a Padova e Violante a Torino potevano dirsi proiettati verso un definitivo smantellamento dell’organizzazione eversiva, due mesi dopo lo scenario era totalmente cambiato. I] 30 dicembre, la paventata pronuncia della Cassazione sottrasse l’istruttoria ai giudici padovani e la affiddò alla Procura di<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|869}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|dimo}}stra che ànnovi nell’Egitto monumenti certi, precisi ed autentici dei re della linea che {{AutoreCitato|Manetone|Manetone}} computa essere la quarta di tutta la serie e vale a dire anteriore di 3400 anni all’èra cristiana; laddove la storia non favolosa della Cina, che pure à croniche ed annali si diligenti, comincia appena un 2900 anni prima di Cristo; e quella dell’Indie solo 2204.
{{larger|467.}} — La ontologia di {{AutoreCitato|Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel}} esige a marcia forza che nella più antica delle civiltà succeda il massimo annichilamento dell’individuo a cui debbono per ciò mancare diritti fermi e riconosciuti e sopra cui dee pesare continuo un’autorità senza limiti; laonde la libertà è di uno soltanto e il servaggio è di tutti. Per la sostanzialità stessa oscura e indeterminata della Idea che vuole mutarsi in Ispirito e cessare la confusione dell’oggetto e del subbietto, la moralità dee giacersi come sopita nelle coscienze e riesce, quasi a dire, materiale ed esterna, nè si distingue dalla legge civile e poco assai dall’arbitrio di chi tiene l’impero.
{{larger|468.}} — A fronte di ciò la storia, che (ripetiamo) non conosce i movimenti dialettici della Idea hegeliana e non si studia di rispettarli, racconta invece che prima della presente vastissima monarchia, la Cina andò spartita per molti secoli in regni numerosi combattenti in fra loro guerre lunghe e spietate; al che s’aggiungeva una molto tenace e disordinata feudalità con minuti baroni ed inermi e con grossi ed armati che insorgevano qua e là contro il monarca loro capo non diversamente da ciò che accadde nel medio evo appo noi.
{{larger|469.}} — Ora, giusta i pensieri stessi di Hegel, la feudalità significa l'uno indeterminato che si frange e sminuzza ed è la trita individualità che distinguesi violentemente dalla sostanza. Le cose adunque procedettero in ordine affatto contrario a quello delle {{Pt|ca-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 184 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>Roma. Qui fu unificata con quella sul golpe Borghese e, come era nelle previsioni, il quadro cospirativo che Tamburino stava scoprendo fu disintegrato in mille episodi tra i quali non si volle vedere la connessione. Andava cosi perso, per una precisa scelta, l’aspetto più grave della vicenda, tanto più che l'istruttoria sul «SID parallelo», affidata ad altro giudice, fu rapidamente insabbiata.
Dell’indagine di Padova, rimase una realtà angosciosa appena intravista, insieme a due nomi, «Supersid» e «SID parallelo», inventati dalla stampa.
Resta il problema insoluto di un’organizzazione supersegreta che ha agito alle spalle di tutti e di ciascuno. Un’organizzazione la cui esistenza non è mai stata negata nemmeno da Miceli. Questi, trincerandosi dietro il segreto politico-militare, ha spesso affermato che, se sciolto da esso, avrebbe rivelato quanto richiesto<ref>Nel corso dell’interrogatorio del 19 ottobre 1974, dinanzi al giudice Filippo Fiore di Roma, Miceli dichiarò: «Per potermi adeguatamente difendere e per poter collaborare, come ritengo mio dovere, all’accertamento della verità, dovrei riferire fatti e circostanze, metodi di ricerca, risultati informativi che coinvolgono la sicurezza dello Stato e che ritengo essere coperti da segreto politico-militare. Ho già chiesto tre volte di essere sciolto dal vincolo del segreto, ma finora I’autorizzazione non mi è pervenuta. [...] Fino a che quindi non sarò sciolto dal vincolo del segreto [...] mi trovo costretto ad avvalermi della facoltà di astenermi dal rispondere».
</ref>.
L’autorizzazione, ovviamente, non giunse. Vito Miceli trascorse alcuni mesi in carcere finché una magistratura compiacente lo pose in libertà provvisoria. Nello scontro tra lo Stato di diritto e il potere delle strutture occulte, egli accettò di buon grado di pagare una parte delle sue responsabilità, ben sapendo che, mantenendo il silenzio, la liberazione non sarebbe tardata.
Molti anni dopo, nel novembre 1983, Amos Spiazzi, nel frattempo promosso colonnello, fornì interessanti particolari alla Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2.
Interrogato in seduta pubblica, egli esordi affermando di autosciogliersi dal segreto militare, motivando questa decisione con suoi «seri dubbi»<ref>Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2. Seduta del 25 novembre 1983. Deposizione del colonnello Amos Spiazzi.</ref> che alcuni piani, alcune direttive ricevute nel 1973 fossero incostituzionali. Poi egli spiegò senza reticenze come operava la struttura occulta di sicurezza delle Forze Armate. Essa si articolava su due piani: da un lato mediante la selezione, all’interno dei reparti, di uomini politicamente affidabili, che potessero costituire, all’occorrenza, nuclei «sicuri: «Ogni sera, noi avevamo il compito di aggiornare una lista di personale che, attraverso i modelli D, cioé quelli che arrivano dai carabinieri, desse certezza assoluta di non essere praticamente aderente alle opposizioni. [...] Con questo personale non si poteva certamente mettere in piedi un reparto organico, ma un reparto organico di minore unita»<ref>''Ibidem''. Probabilmente qui c’è un errore del verbalizzatore. Forse, invece di
<anit’, il colonnello intendeva dire «entità»</ref>. Questi nuclei erano<noinclude><references/></noinclude>
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Giaccai
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<noinclude><pagequality level="3" user="Giaccai" />{{x-smaller|{{RigaIntestazione|''Senato della Repubblica''|— 185 —|''Camera dei deputati''|riga=si}}
{{Rule}}{{c|{{Sc|xiii legislatura - disegni di legge e relazioni - documenti}}}}{{Rule}}}}</noinclude>destinati a rimanere sulla carta fino al giorno in cui fosse scattato un determinato piano di emergenza, o una sua esercitazione.
Il secondo organismo, segretissimo, sarebbe entrato in azione qualora fosse accaduto qualcosa di molto grave, con scontri di opposte fazioni politiche, o in caso di elezioni che avessero dato un risultato di parità contestata; in questo caso, l’esercito si sarebbe dovuto predisporre «per non restare alla finestra, ma per intervenire, per sedare la situazione, bloccarla e poi eventualmente decidere in merito»<ref>''Ibidem''</ref>.
Questo piano, secondo Spiazzi, sarebbe stato strettamente connesso con il reclutamento, attraverso I’Arma dei carabinieri, gli ufficiali «I» e soprattutto attraverso i centri di mobilitazione, «di personale che non fa parte delle Forze Armate, ne ha fatto parte ma non ne è parte attiva (di gente congedata, di ufficiali o sottufficiali in pensione o anche, semplicemente, di gente che ha ricevuto un addestramento di tipo particolare)»<ref>''Ibidem''</ref>.
''Il terrorismo «coperto» in Alto Adige''
La testimonianza ripeteva quasi testualmente la deposizione di Ferruccio Parti dinanzi alla Commissione parlamentare d’inchiesta sul SI-FAR<ref>Commissione parlamentare d’inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964, Rela- zione di maggioranza, pp. 554-557.</ref> a proposito del reclutamento, nel 1964, da parte del colonnello Rocca di ex carabinieri e militari in congedo da utilizzare in funzione di appoggio in caso di emergenza; è una conferma della continuità di strategia delle strutture occulte in avvenimenti pur cosi lontani tra loro. Ma nelle ammissioni di Spiazzi c’era qualcosa di più: una rivelazione, riferita al giorno del ''golpe'' Borghese, che avrebbe chiarito molti aspetti oscuri anche di quella vicenda. Verso le ore ventuno del 7 dicembre 1970, cioè approssimativamente nella stessa ora in cui i congiurati romani si riunivano nei punti di raccolta, egli avrebbe ricevuto un fonogramma dall'ufficio «I»
del comando di reggimento, di stanza a Cremona, che diceva: «Attuate esigenza triangolo»<ref><ref>Commissione parlamentare d’inchiesta sulla loggia massonica P2. Seduta cit.</ref></ref>. L’esigenza triangolo, secondo quanto spiegato dallo stesso colonnello, indicava l’impiego effettivo e immediato dei militari selezionati in base alla fede politica, dei quali egli aveva parlato all'inizio della deposizione. La destinazione indicata era Sesto San Gio- vanni, una delle zone di maggior forza elettorale del Partito comunista, «per attuare un determinato dispositivo»<ref>Ibidem</ref>.
Quando Spiazzi e i suoi uomini, debitamente armati, erano giunti all'altezza della stazione di Agrate, quindi già in provincia di Milano, sarebbe arrivato il contrordine, sotto forma di un fonogramma che trasformava l'operazione in una semplice esercitazione. Il colonnello confermava insomma, in una sede qualificata come una Commissione parlamentare<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|870}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|ca}}tegorie. Prima si compiva la distinzione violenta dell’individuo, poi la indeterminazione della sostanza.
{{larger|470.}} — Aggiungi che eziandio nel vasto impero cinese succeduto alla feudalità l’individuo scomparve assai meno che in qualunque altra terra orientale. Avvenga che quell’impero si regge da lunghi secoli pel governo de’ mandarini o dotti che si possin chiamare, dai quali è composta una gerarchia fitta ed estesa creata per sola virtù di candidature e di esami. Onde il principio che lo informa si è che il solo pregio individuale pervenga dagli infimi gradi ai supremi; il che an-
nuncia l’opposto dall’annichilazione predicata dall’{{AutoreCitato|Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel}}. Nè la somma pedanteria sì degli studj e sì degli esami nè l’arbitrio e la tirannide che viziò spesso in Cina le istituzioni provano, al parer nostro, che il principio elettivo e il merito personale non vi sieno in massima professati e riconosciuti ab antico.
{{larger|471.}} — Altra smentita formidabile dà la storia cinese all’Hegel rispetto alla moralità; conciossiachè parve in quella contrada due secoli avanti Zenone e cinque avanti Epiteto la dottrina di {{AutoreCitato|Confucio|Confucio}} fondata onninamente sul bene morale assoluto rivelantesi alla coscienza dell’uomo e separata da ogni riguardo all’utilità. Nè rimase quella dottrina un pensamento privato d’alquanti filosofi come toccò a {{AutoreCitato|Zenone|Zenone}} e a tutti i gran moralisti greci e latini, ma sì divenne scienza volgare comune e fondamento fermo ed universale di educazione pubblica.
{{larger|472.}} — Bastino questi cenni a mostrare quanto sia vana speculazione il dedurre le leggi storiche dalle prette generalità e astrattezze dell’ontologia e della logica. Dentro le quali astrattezze dimorano al più le cagioni remote ed universali, ma le prossime ed efficienti debbono essere indagate nel fondo dell’essere<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|871}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}umano poi nella diversità delle schiatte e per ultimo nella diversità della circostante natura. Che se a forza vuoi nel cinese (per ritornare all’addotto esempio) rappresentare la identità oscura e indistinta della sostanza, mostra per lo manco in che guisa l’indole di quel popolo e i luoghi da lui abitati menar lo dovettero a quella disposizione speciale di sentimenti, di istituzioni e di atti. E se ciò intralasci, tu caschi, ripeto, in una specie singolare di misticismo; imperocchè nella storia il misticismo consiste appunto a render ragione dei fatti umani non per umane cagioni ed intrinseche ma per estrinseche ad essi.
{{larger|473.}} — Nullameno, nel libro di {{AutoreCitato|Georg Wilhelm Friedrich Hegel|Hegel}} è, per mio sentire, da riconoscere un pregio notabilissimo, e cioè a dire ch’egli il primo à ravvisato assai nettamente la scienza della storia consistere in principal modo a scoprire e delineare l’unità organica del mondo delle nazioni.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|Aforismo X.}}}}
{{larger|474.}} — V’è pure stata una generazione di filosofi ai quali venne creduto che i sommi fattori delle massime rivoluzioni dei popoli fossero per addietro e sieno per essere nell’avvenire non le facoltà umane e gli atti che ne derivano ma le forze invisibili della natura e certe loro influenze, tanto certe ed efficaci quanto misteriose. Anzi alcuno tra essi prenunzia una prossima palingenesi non pure del mondo civile ma del corporeo ed organico.
{{larger|475.}} — Fra gl’Italiani furono di tale schiera il Zorzi, il {{AutoreCitato|Pietro Pomponazzi|Pomponaccio}} il {{AutoreCitato|Giulio Cesare Vanini|Vanini}} ed in parte il {{AutoreCitato|Tommaso Campanella|Campanella}}. In Germania il Fould e il Boeme, in Francia il Martin e recentemente il {{AutoreCitato|Charles Fourier|Fourier}}.
{{larger|476.}} — Sa ognuno che la scienza positiva dei {{Pt|geome-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|872}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|geome}}tri e dei fisici menò al niente la teorica durata per tanti secoli delle influenze celesti. Quanto alle palingenesi sostanziali della natura corporale ed organica, fa bisogno anzi tutto distinguere le trasmutazioni interiori dalle esteriori. Chè rispetto alle prime, cadono quegli autori in grave errore di credere che i subbietti sostanziali non permangono immutati. Ma per li cambiamenti causati da forze che sopraggiungono dal di fuori non si nega che può il nostro pianeta, ed anzi tuttoquanto il sistema solare di cui siamo parte, soggiacere a impulsioni ed influssi nuovi; e, come notammo nel {{TestoCitato|Confessioni di un metafisico/Volume Secondo/Libro Terzo|terzo Libro}}, la fuga sua incessante verso altro sistema di astri forse maggiori e più poderosi annunzia per avventura un simile effetto.
{{larger|477.}} — Ma stante che esso adempiesi in lunghezza di tempo che è fuor di numero calcolabile e i risultamenti non riescono prevedibili da nessun lato; perciò se le palingenesi corporali ed organiche non sono da dirsi per cotal via impossibili, nullameno dobbiamo solo considerarle come destinate a segnare nell’indefinito del tempo alcune apocalissi supreme e il ritorno di epoche generative differentissime dalle anteriori; tanto che se produrranno creature razionali migliori dell’uomo, questi non ne sarà testimonio; dacchè avrà del sicuro cessato di esistere.
{{larger|477.}} — Però la scienza umana, quando si stanca di errare fra generalità troppo astratte ovvero tra supposti molto speciali ma poco accettabili, debbe più sicuramente spaziarsi nello intervallo e fondarsi sulla identità e permanenza di certe leggi conosciute della natura. Onde qui ritorna convenientemente il concetto che la scienza della storia non rampolla da verun’altra radice salvo che dalla investigazione profonda delle facoltà umane e de’ loro atti. Considerato che solo esse le {{Pt|fa-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|872}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|geome}}tri e dei fisici menò al niente la teorica durata per tanti secoli delle influenze celesti. Quanto alle palingenesi sostanziali della natura corporale ed organica, fa bisogno anzi tutto distinguere le trasmutazioni interiori dalle esteriori. Chè rispetto alle prime, cadono quegli autori in grave errore di credere che i subbietti sostanziali non permangono immutati. Ma per li cambiamenti causati da forze che sopraggiungono dal di fuori non si nega che può il nostro pianeta, ed anzi tuttoquanto il sistema solare di cui siamo parte, soggiacere a impulsioni ed influssi nuovi; e, come notammo nel {{TestoCitato|Confessioni di un metafisico/Volume Secondo/Libro Terzo|terzo Libro}}, la fuga sua incessante verso altro sistema di astri forse maggiori e più poderosi annunzia per avventura un simile effetto.
{{larger|477.}} — Ma stante che esso adempiesi in lunghezza di tempo che è fuor di numero calcolabile e i risultamenti non riescono prevedibili da nessun lato; perciò se le palingenesi corporali ed organiche non sono da dirsi per cotal via impossibili, nullameno dobbiamo solo considerarle come destinate a segnare nell’indefinito del tempo alcune apocalissi supreme e il ritorno di epoche generative differentissime dalle anteriori; tanto che se produrranno creature razionali migliori dell’uomo, questi non ne sarà testimonio; dacchè avrà del sicuro cessato di esistere.
{{larger|478.}} — Però la scienza umana, quando si stanca di errare fra generalità troppo astratte ovvero tra supposti molto speciali ma poco accettabili, debbe più sicuramente spaziarsi nello intervallo e fondarsi sulla identità e permanenza di certe leggi conosciute della natura. Onde qui ritorna convenientemente il concetto che la scienza della storia non rampolla da verun’altra radice salvo che dalla investigazione profonda delle facoltà umane e de’ loro atti. Considerato che solo esse le {{Pt|fa-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|873}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|fa}}coltà umane operando per le proprie necessità fanno il mondo delle nazioni e ne costituiscono passo per passo l’unità organica e il gran moto perfettivo e continuo.
{{larger|479.}} — Egli è poi manifesto che nominandosi nel caso nostro le facoltà umane si debbe intendere che il discorso indaga lo spiegamento l’esercizio e l’applicazione di quelle in modo conforme altresi ai luoghi, alle schiatte e ai particolari diversi della circostante natura. Conciossiachè parte dell’uomo è l’ambiente in cui vive e da cui gli provengono tutte le cagioni e gl’impulsi esterni dell’operare.
{{larger|480.}} — Nè in tutto ciò è possibile alla filosofia deduttiva di scansare superbamente gli aiuti dell’esperienza e i frutti dell’induzione. Allato ai quali, nondimeno, procederà fecondo e sicuro il ragionamento apodittico illustrando i fatti e i fenomeni; e lo attingeremo sempre alle fonti della nostra ontologia e cosmologia, mirando sopra ogni cosa ai principj nei quali s’imperna e si stende l’ordine della finalità e il necessario spiegamento e perfezionamento della vita razionale.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|''A.''}}}}
{{larger|481.}} — Per la causa medesima onde abbiamo negato all’ingegno speculativo ogni potestà di dedurre a priori le condizioni peculiarissime delle differenti abitazioni dell’uomo, ci è forza negare altresì di poter dedurre raziocinando le schiatte diverse di nostra progenie e l’indole singolare e profonda di ciascheduna. Salvochè, Osservando com’elle s’acconciano più che bene ai luoghi e climi a loro sortiti, potrebbe dirsi per avventura che il sol postulato non deducibile nella storia delle nazioni ristringesi al clima e al figuramento dei luoghi. Ma tuttociò torna vero per le somme generalità e non più<noinclude><references/></noinclude>
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Tuvok1968
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|874}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}oltre. E certo, avremo penetrato assai poco nella ragione e concatenazione dei fatti umani quando pronunzieremo che sotto la sferza della canicola e verso i ghiacci polari debbono vivere complessioni fisiche molto differenti; ed anche indovineremo indigrosso parte dei loro costumi e delle abitudini loro.
{{larger|482.}} — Avanzando ed assottigliandosi gli studj etnografici venne a tutti conosciuto che le stirpi umane peregrinarono da un capo all’altro del mondo e perciò mutarono sostanzialmente e più d’una fiata le condizioni dell’aria e del suolo e il tutto insieme delle circostanze locali. E d’altra parte è forza di confessare ch’esse circostanze determinarono il più delle volte ogni forma particolare degli avvenimenti d’un popolo. Con queste considerazioni si possono, mi sembra, segnare nella filosofia della storia i giusti confini della deduzione scientifica rigorosa.
{{larger|483.}} — Ma noi non vogliamo a tale occasione passarci con silenzio d’una gran legge della vita sociale umana; e ne rimbalzerà eziandio qualche luce maggiore su quella unità organica che al presente scrutiamo. Ora, la legge è questa che il consorzio civile quanto più dura e quanto moltiplica di vantaggio le unioni e le comunicanze fra i cittadini tanto questi vivono meno della vita propria individuale e maggiormente della socievole, di maniera che assimilati a poco per volta alla forma generale e perpetua della repubblica non serbano nulla di separato e diverso da quella. E sebbene il progresso civile accresce la libertà dell’animo e di tutte le azioni, non perciò gl’individui si differenziano per niente dal tutto, ma solo vi si conformano ed immedesimano spontaneamente e credendo di sempre condorsi giusta l’arbitrio de’ loro pensieri e delle loro risoluzioni.
{{larger|484.}} — Per contra, nel mentre che la forza {{Pt|assimi-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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Cruccone
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<noinclude><pagequality level="3" user="Cruccone" />{{RigaIntestazione|108|PALAZZO VECCHIO — CAPITOLO X|}}</noinclude><section begin="s1" />empietà, se i Signori non avessero ordinato che il cadavere venisse gettato in Arno, che essendo grosso di molte acque portava quel corpo a galla, spettacolo ad un tempo di orrore e di compassione a chi ripensava quanto quell’uomo ricco e potente pochi giorni innanzi, era vissuto fino alla vecchiezza ne’ più alti onori della città.
In Palazzo furono anche appiccati i due feritori di Lorenzo, stati presi in Badìa. E tra i morti in Palagio e i tagliati a pezzi in sulla piazza in quelle brevi ore, chi dice siano stati settanta, chi cento. E all’uno all’altro numero non si fermarono, che durò ancora la caccia a quanti erano scampati dei Pazzi e dei loro aderenti, e, chi prima e chi poi, quanti raggiunti tanti furono ricondotti in città e giustiziati. {{Wl|Q3766110|Giovan Battista da Montesecco}}, tenuto in prigione in Palazzo, scrisse di sua propria mano quella confessione che abbiamo a stampa, la quale però per quanto fosse sincera non bastò a salvargli la vita, perchè il giorno dopo ebbe tagliata la testa in sulla porta del Palagio del Podestà. La congiura riuscì ad annullare quasi per intero la famiglia a benefizio della quale era fatta, e ad inalzare sempre più quella contro la quale era ordita. {{AutoreCitato|Gino Capponi|Gino Capponi}} dopo di averne narrate con fedeltà di storico le vicende, termina con queste parole: «Questo fine ebbe la Congiura de’ Pazzi; l’aveano tramata senza consenso dentro nè favore popolare, e quel che fu peggio, con intelligenze fuori odiose a chiunque bramasse in Firenze col torre via i Medici recuperare la libertà; poi quella strage in luogo sacro, in ora solenne, e l’uccisione di {{Wl|Q298877|Giuliano}} che il popolo amava, destarono affetti incontro ai quali nulla aveano essi fuorchè un pensiero d’istituire, facendo a mezzo con la casa dei Riari, non so quale forma d’incerta repubblica o di tirannide. Acquietati gli animi, furono a Giuliano celebrate esequie magnifiche: riseppesi ch’era incinta di lui una donna dei Gorini; ed il fanciullo, che nacque pochi mesi dopo, nutrito e cresciuto nella compagnia dei figli che aveva {{AutoreCitato|Lorenzo de' Medici|Lorenzo}}, divenne {{AutoreCitato|Papa Clemente VII|Papa Clemente VII}}».
{{rule|8em}}<section end="s1" />
(1) <section begin="1" />Op. cit., vol. {{Sc|ii}}, pag. 115.<section end="1" />
(2) ''Istorie Fiorentine'', lib. {{Sc|viii}}, anno 1478.<noinclude><references/></noinclude>
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|875}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|assimi}}latrice del consorzio civile cresce con la lunghezza del tempo e la bontà delle istituzioni, la indipendenza di lui da ogni forza esteriore cresce in pari proporzione; il che produce che nelle nazioni assai progredite scorgiamo oggidì le differenze del clima e della circostante natura avere debole influsso; e le colonie dell’occidente serbare tutte le forme della civiltà propria in qualunque parte del mondo abitabile.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|Aforismo XI.}}}}
{{larger|485.}} — Ma entriamo infine a determinare le leggi del comune organismo delle nazioni per quanto si possono far provenire dai principj sopranotati. diment
{{larger|486.}} — E determiniamo, anzi tutto, che la natura seguendo suo stile dovette, per fermo, originare e spartire il diverso nel mondo delle nazioni come nel meccanico e nel fisiologico e quindi col tempo lo mescolò al simile variamente e gradatamente. Però il diverso parve distiuto e separato fra i popoli, e questi dissimigliarono profondamente l’uno dall’altro.
{{larger|487.}} — Il che dovette accadere eziandio nei primordj della civiltà pel soverchio impero del mondo fisico circostante. Nei climi temperati l’uomo è operoso e pieno di partiti; nei caldissimi si annighittisce; nei freddi diventa predatore e randagio. I montanari nel generale sono vigorosi ed assalitori, i pianigiani si sottomettono. Chi abita le coste del mare come non diverrà navigante, e chi gl’interni continenti come non darà mano all’aratro?
{{larger|488.}} — Poniamo pure che un giorno per l’estremo della ignoranza della povertà e della impotenza le tribù e famiglie umane si pareggiassero quasi in tutto come poco dissomigliano l’una dall’altra le frotte dei {{Pt|sel-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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Tuvok1968
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|876}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|sel}}vaggi; e come rassembransi fra di loro i germi e gli embrioni delle piante e degli animali. Chiaro è che in que’ primi cenni del viver sociale ogni cosa dimorando in istato di facoltà le disuguaglianze poco o nulla si rivelavano. Ma di là a certo corso di tempo ogni cosa è mutata. Chè in luoghi di dolce clima e di fertile suolo moltiplicano quetamente le tende patriarcali; nelle sterili lande, invece, del norte è necessità di movere or qua or là i padiglioni e spogliare violentemente i vicini. Perlochè in questi nasce pure necessità di difendersi e murar prima le rôcche poi le borgate, da ultimo le città.
{{larger|489.}} — Ma dove è maggiore alterezza di animo e uso migliore dell’armi mal si sopporta il vivere cittadinesco e i più generosi permangono alla campagna circondati di gente che la protezione baratta col proprio servaggio. Altrove i proteggitori più ingegnosi che forti e tanto dirozzati ed esperti quanto legati insieme da forte proposito, si giovano dell’origine forestiera e del diverso color delle carni e si distinguono dai protetti per divinità di prosapia. Il che poi conduce ad altre profonde separazioni senza le quali la prima e fondamentale non reggerebbe.
{{larger|490.}} — Così le differenze o d’ambiente o di schiatta non rinvenendo riparo e compenso nell’arte sociale produssero forme disparatissime di viver comune. Qua tribù pastorali e pacifiche, là erranti e belligere. Chi va sopra nave e corseggia, chi vi trasporta e cambia le merci. In un luogo si lascian le tende e si fabbricano le città; in altro si compone la baronia ed il vassallaggio e in altro apparisce il reggimento delle Caste.
{{larger|491.}} — Al modo stesso le prime invenzioni e le prime industrie fanno tra popolo e popolo variare andamento e carattere alle istituzioni del viver comune.<noinclude><references/></noinclude>
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Tuvok1968
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione||{{Sc|del progresso nell’universo.}}|{{Sc|877}}}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}E già fu notato come il difetto del ferro e degli animali da tiro e da soma cagionasse differenze profonde tra la civiltà del mondo antico e del nuovo.
{{larger|492.}} — Ma se le schiatte saranno fantasiose e meditative come sul Gange, poco del reale e molto si occuperanno dell’ideale. Ingegni all’incontro freddi ed applicativi debbono come alla Cina eccellere nelle opere manuali, nell’arte dell’arricchire e nelle notizie minute ed empiriche. Maneggiar le guerre e occupare l’altrui sarà impulso naturale ed assiduo di gente animosa e di sanguigno temperamento e robusto.
{{larger|493.}} — Oltre di ciò, ai popoli primitivi è necessariamente ignota quella utilissima distribuzione di ufficj e di arti che solo una civiltà sperimentata e provetta perviene a praticare per istinto e per legge. Nè certo conoscono meglio quell’ingegnoso separamento e contrastamento di poteri e magistrature, onde la libertà e l’autorità s’equilibrano e ponsi freno alle esorbitanze delle forze civili e politiche. Per lo contrario, è naturale ai popoli primitivi che la potenza sociale che appo loro divenne prevalente invada in corto tempo ogni cosa e informi di sè tutto il vivere cittadino. Quindi se la religione prevale, lo stato sarà teocratico; se la monarchia, questa si farà assoluta e sconfinata; se la famiglia e la clientela, avremo feudalità o patriarcato; e così prosegui.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|''A.''}}}}
{{larger|494.}} — Certo errava il {{AutoreCitato|Montesquieu|Montesquieu}} determinando coi gradi del caldo e del freddo le differenze dei governi e delle istituzioni civili; ma non errava nel principio di scorgere nelle varietà e disposizioni del mondo ambiente le cagioni immediate e profonde delle {{Pt|mag-|}}<noinclude><references/></noinclude>
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Pagina:Mamiani - Confessioni di un metafisico, Vol. 2, 1865.pdf/886
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Tuvok1968
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<noinclude><pagequality level="3" user="Tuvok1968" />{{RigaIntestazione|{{Sc|878}}|{{Sc|libro quinto.}}|}}</noinclude>{{Pt|<br>|}}giori differenze nelle società umane antichissime. Solo dovea riconoscere che quanto ciò è vero e reale nei primordj delle nazioni tanto si va consumando e spegnendo nel progredire e trasmutarsi di quelle. Senza dire che delle differenze sociali umane vide una poca parte e scordò parecchie cagioni e fra l’altre la diversità delle schiatte nativa ed incancellabile.
{{larger|495.}} — Del rimanente, questo meditare una sola forma di origine delle congregazioni sociali umane fu per avventura la cagion principale di tutti gli errori del {{AutoreCitato|Giambattista Vico|Vico}} ed isterilì la più parte de’ suoi profondi trovati in filosofia.
{{Ct|f=115%|t=2|{{Sc|Aforismo XII.}}}}
{{larger|496.}} — Impertanto, la prima legge della unità organica delle nazioni affermeremo essere questa del moltiplicare la diversità delle origini. Dal che poi discendono svariatissimi generi di consorzio civile.
{{larger|497.}} — Intorno a tali generi si adunano, possiamo dire, specie numerosissime che sono varietà e modificazioni di un certo fondo comune di governo e d’istituzioni.
{{larger|498.}} — Volle per fermo, la natura cotesto gran numero di varietà e volle similmente le lor mescolanze; il che avvenne parte originalmente per una cotale unione peculiare di elementi e parte con le mutazioni che reca il tempo ma molto più con le migrazioni, le conquiste e ogni sorta d’incontri e mistioni di popoli; al che ottenere sarà intenta e operosissima essa natura e i modi usati conosceremo più tardi.
{{larger|499.}} — Con ciò ella perviene a più fini notabili. E prima esaurisce il possibile correlativo e accumula, per via di dire, la materia del Convenevole. Secondamente’<noinclude><references/></noinclude>
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